© riproduzione riservata - giuraemilia · 2017. 6. 15. · la suprema corte ha rilevato che il dl...

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Cassazione/2. Necessaria l’estinzione dell’intero debito tributario Patteggiamento senza rate Antonio Iorio p In presenza di un reato tri- butario, per beneficiare del pat- teggiamento è necessario che sia stato estinto l’intero debito delle imposte nel momento in cui viene formulata la richiesta di accesso al rito alternativo non essendo sufficiente un program- ma di pagamento rateale in cor- so a tale momento. A fornire questa interpretazione è la Cor- te di cassazione con la sentenza 29565/2017 depositata ieri. Un contribuente imputato del reato di dichiarazione fraudolen- ta mediante utilizzo di false fattu- re per gli anni 2011 e 2012, patteg- giava la pena in mesi dieci di re- clusione. Il procuratore generale impugnava la sentenza in Cassa- zione deducendo l’illegittimità di tale decisione in quanto il patteg- giamentoperifattisuccessivial17 settembre 2011 per i reati tributari era subordinato all’integrale pa- gamento del debito fiscale com- prensivo anche di eventuali san- zioni.Nelcasoesaminato,l’impu- tato aveva in realtà, all’atto della formulazione richiesta di patteg- giamento soltanto pagato alcune rate per la definizione tributaria. I giudici di legittimità non han- no accolto il ricorso. Innanzitutto la Suprema corte ha rilevato che il Dl138/2011haprevistochel’appli- cazione della pena ex articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati tributari disciplinati dal Dlgs 74/2000 presuppone che ri- corrano gli estremi per l’applica- bilitàdellecircostanzeattenuanti previste dal medesimo decreto. Affinchè ciò si verifichi è ne- cessario che i debiti tributari ed eventuali sanzioni amministrati- ve connesse siano stati integral- mente estinti al momento in cui viene formulata la richiesta di ac- cesso al rito alternativo. Nella specie, invece, il pagamento rate- ale del debito fiscale era in corso e residuavano ancora somme da versare a carico del richiedente. Peraltro i giudici di legittimità hanno rilevato che la medesima disposizione a seguito del Dlgs 158/22015 è stata trasfusa nell’arti- colo 13-bis, comma 2, del Dlgs 74/2000, senza che ciò abbia mu- tato il tenore dispositivo. In conclusione per i fatti com- messi prima del 17 settembre 2011 (entrata in vigore del Dl 138/2011) per i reati tributari l’applicazione del patteggiamento seguiva le medesime regole dei reati comu- ni, mentre per i delitti fiscali con- sumati successivamente è possi- bile accedere al rito alternativo solo previo pagamento integrale del debito tributario e delle relati- ve sanzioni anche avvalendosi delle procedure definitorie pre- viste dall’ordinamento (adesio- ne, conciliazione, eccetera). © RIPRODUZIONE RISERVATA Cassazione/2. Necessaria l’estinzione dell’intero debito tributario Patteggiamento senza rate Antonio Iorio p In presenza di un r eato tri- butario , per beneficiare del pat- teggiamento è necessario che sia stato estinto l’intero debito delle imposte nel momento in cui viene formulata la richiesta di accesso al rito alternativo non essendo sufficiente un program- ma di pagamento rateale in cor- so a tale momento. A fornire questa interpretazione è la Cor- te di cassazione con la sentenza 29565/2017 depositata ieri. Un contribuente imputato del reato di dichiarazione fraudolen- ta mediante utilizzo di false fattu- re per gli anni 2011 e 2012, patteg- giava la pena in mesi dieci di re- clusione. Il procuratore generale impugnava la sentenza in Cassa- zione deducendo l’illegittimità di tale decisione in quanto il patteg- giamentoperifattisuccessivial17 settembre 2011 per i reati tributari era subordinato all’integrale pa- gamento del debito fiscale com- prensivo anche di eventuali san- zioni.Nelcasoesaminato,l’impu- tato aveva in realtà, all’atto della formulazione richiesta di patteg- giamento soltanto pagato alcune rate per la definizione tributaria. I giudici di legittimità non han- no accolto il ricorso. Innanzitutto la Suprema corte ha rilevato che il Dl138/2011haprevistochel’appli- cazione della pena ex articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati tributari disciplinati dal Dlgs 74/2000 presuppone che ri- corrano gli estremi per l’applica- bilitàdellecircostanzeattenuanti previste dal medesimo decreto. Affinchè ciò si verifichi è ne- cessario che i debiti tributari ed eventuali sanzioni amministrati- ve connesse siano stati integral- mente estinti al momento in cui viene formulata la richiesta di ac- cesso al rito alternativo. Nella specie, invece, il pagamento rate- ale del debito fiscale era in corso e residuavano ancora somme da versare a carico del richiedente. Peraltro i giudici di legittimità hanno rilevato che la medesima disposizione a seguito del Dlgs 158/22015 è stata trasfusa nell’arti- colo 13-bis, comma 2, del Dlgs 74/2000, senza che ciò abbia mu- tato il tenore dispositivo. In conclusione per i fatti com- messi prima del 17 settembre 2011 (entrata in vigore del Dl 138/2011) per i reati tributari l’applicazione del patteggiamento seguiva le medesime regole dei reati comu- ni, mentre per i delitti fiscali con- sumati successivamente è possi- bile accedere al rito alternativo solo previo pagamento integrale del debito tributario e delle relati- ve sanzioni anche avvalendosi delle procedure definitorie pre- viste dall’ordinamento (adesio- ne, conciliazione, eccetera). © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Page 1: © RIPRODUZIONE RISERVATA - Giuraemilia · 2017. 6. 15. · la Suprema corte ha rilevato che il Dl 138/2011 ha previsto che l’appli-cazione della pena ex articolo 444 del Codice

Cassazione/2. Necessaria l’estinzione dell’intero debito tributario

Patteggiamento senza rateAntonio Iorio

pIn presenza di un reato tri-butario, per beneficiare del pat-teggiamento è necessario che sia stato estinto l’intero debito delle imposte nel momento in cui viene formulata la richiesta di accesso al rito alternativo nonessendo sufficiente un program-ma di pagamento rateale in cor-so a tale momento. A fornire questa interpretazione è la Cor-te di cassazione con la sentenza29565/2017 depositata ieri.

Un contribuente imputato delreato di dichiarazione fraudolen-ta mediante utilizzo di false fattu-re per gli anni 2011 e 2012, patteg-giava la pena in mesi dieci di re-clusione. Il procuratore generale impugnava la sentenza in Cassa-zione deducendo l’illegittimità ditale decisione in quanto il patteg-giamento per i fatti successivi al 17settembre 2011 per i reati tributariera subordinato all’integrale pa-

gamento del debito fiscale com-prensivo anche di eventuali san-zioni. Nel caso esaminato, l’impu-tato aveva in realtà, all’atto della formulazione richiesta di patteg-giamento soltanto pagato alcune rate per la definizione tributaria.

I giudici di legittimità non han-no accolto il ricorso. Innanzituttola Suprema corte ha rilevato che ilDl 138/2011 ha previsto che l’appli-cazione della pena ex articolo 444del Codice di procedura penale per i reati tributari disciplinati dalDlgs 74/2000 presuppone che ri-corrano gli estremi per l’applica-bilità delle circostanze attenuantipreviste dal medesimo decreto.

Affinchè ciò si verifichi è ne-cessario che i debiti tributari ed eventuali sanzioni amministrati-ve connesse siano stati integral-mente estinti al momento in cui viene formulata la richiesta di ac-cesso al rito alternativo. Nella specie, invece, il pagamento rate-

ale del debito fiscale era in corso eresiduavano ancora somme da versare a carico del richiedente. Peraltro i giudici di legittimità hanno rilevato che la medesima disposizione a seguito del Dlgs 158/22015 è stata trasfusa nell’arti-colo 13-bis, comma 2, del Dlgs 74/2000, senza che ciò abbia mu-tato il tenore dispositivo.

In conclusione per i fatti com-messi prima del 17 settembre 2011 (entrata in vigore del Dl 138/2011) per i reati tributari l’applicazione del patteggiamento seguiva le medesime regole dei reati comu-ni, mentre per i delitti fiscali con-sumati successivamente è possi-bile accedere al rito alternativo solo previo pagamento integrale del debito tributario e delle relati-ve sanzioni anche avvalendosi delle procedure definitorie pre-viste dall’ordinamento (adesio-ne, conciliazione, eccetera).

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Il Sole 24 Ore

Giovedì 15 Giugno 2017 - N. 158

Riscossione. Ultimo giorno per le risposte di Equitalia a chi ha presentato l’istanza - Chance riesame per segnalare errori

Rottamazione con «integrativa»Resta la scadenza del 31 luglio per pagare ma si può chiedere la rettifica dell’importo

Rosanna Acierno

p

la comunicazione notificata da in merito alle somme Equitalia

dovute ai fini della rottamazio-nebuona amministrazione Equita-lia

dura di segnalazione di anoma-lie riscontrate dai contribuenti che, a seguito dell’istanza di rot-

liquidazione delle somme dovu-

carichi non rispondenti alla ori-

In particolare, attraverso unmodulo denominato «SCD» da presentare e sottoscrivere allo sportello di Equitalia, il contri-buente (in proprio, in qualità di le-

in qualità di tutore o curatore) o un

tuali differenze contenute nella «Comunicazione delle somme dovute» ai fini della definizione

l’istanza presentata nei mesi scor-

ne e, conseguentemente, inutili

Per non decadere dalla rotta-mazione, occorrerà comunque presentarsi tempestivamente

fettuare il versamento entro la prima scadenza stabilita, anche nel caso in cui il contribuente nondovesse ricevere la comunica-zione rettificativa entro la sca-

so, però, in sede di pagamento, si potrà rappresentare al funziona-rio della riscossione l’errore oc-corso e chiederne la contestuale

rettifica, inserendo il carico non inserito o sottraendo dal totale la

Ma vediamo, in particolare,

no essere gestite attraverso la se-

senza la necessità di avviare un contenzioso.

Innanzitutto, nel caso in cuinella comunicazione delle som-

non sono stati inclusi tutti i cari-chi/cartelle/avvisi indicati nella dichiarazione di adesione. In par-

chi/cartelle/avvisi non compresi nel calcolo delle somme dovute e per i quali invece il contribuente stesso aveva dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata,chiedendo contestualmente ad

delle somme dovute ai fini della rottamazione, tenendo conto ap-

Nel caso in cui, invece, nellacomunicazione delle somme do-vute ricevuta da Equitalia siano

spetto a quelli che si intendeva

che sono stati inclusi carichi/car-telle/avvisi che non erano stati indicati nella istanza di rottama-zione. In particolare, anche in

carichi/cartelle/avvisi compresi

quali il contribuente non aveva dichiarato di voler aderire alla definizione agevolata, chieden-do che, limitatamente ai carichi mancanti, non si producano gli effetti previsti in caso di mancatoovvero insufficiente o tardivo versamento delle somme dovuteai fini della rottamazione.

Infine, qualora la soluzione ra-

comunicata da Equitalia non do-

chiesta con l’istanza di definizio-

ne la differenza, chiedendo conte-stualmente la predisposizione e l’invio di una nuova comunicazio-ne delle somme dovute ai fini della

zione di quella ricevuta.

da tali fattispecie, ossia ad esem-

possibilità di impugnare la mede-sima comunicazione. A pena di decadenza, la comunicazione an-

del ricorso all’agente della riscos-sione e/o all’ente impositore en-

mento, a prescindere dalle moda-lità di notifica utilizzate (a mezzo pec o tramite posta elettronica

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Cassazione/1. Il pagamento dei dipendenti non giustifica l’imprenditore

Iva omessa, reato «rigido»Laura Ambrosi

pÈ colpevole del reato di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute, l’imprenditore

bili ti e non l’Erariorigorosa interpretazione è la Corte di cassazione, terza sezio-ne penale, con la sentenza

L’amministratore di una so-cietà veniva condannato alla pe-

aver omesso di versare l’Iva e le ritenute risultanti dalle certifi-cazioni. La decisione del Tribu-nale veniva confermata anche inappello. Erano state così disatte-

do le quali lo stato di crisi della

omessi versamenti. L’Amministratore proponeva

ricorso in Cassazione lamentan-do, in estrema sintesi, un vizio di

tazione delle difficoltà finanzia-rie della società, che risultavano

I giudici di legittimità, confer-mando la decisione, hanno ricor-dato che secondo il consolidato orientamento, per dimostrare l’assoluta impossibilità di prov-

tabilità” all’imputato della crisi

tà con altri metodi. A tal fine, è necessaria la dimo-

strazione che l’imprenditore nonpotesse operare diversamente e non potesse porre alcun rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà, per evitare l’omesso pa-

co-finanziaria che aveva colpito

imprevedibile, poiché sin dai

l’attività era stata caratterizzata da un andamento negativo co-

sivamente ridotto e l’ammini-stratore non aveva adottato al-cun comportamento per miglio-rare tali condizioni.

vato che la sua colpevolezza era dimostrata anche dalla tesi di-fensiva stessa: durante il mo-

aveva comunque provveduto al

stificando tale decisione, con la necessità di mantenere in vita l’attività di impresa.

La Cassazione ha ritenuto per-tanto che l’imputato avesse con-sapevolmente scelto la destina-zione delle risorse finanziarie,

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L’anticipazione

Le risposte in arrivoSul Sole 24 Ore di domenica 11 giugno le risposte di Equitalia ai contribuenti che hanno presentato istanza di rottamazione

FISCO

Cassazione/2. Necessaria l’estinzione dell’intero debito tributario

Patteggiamento senza rateAntonio Iorio

pIn presenza di un reato tri-butario, per beneficiare del pat-teggiamento è necessario che sia stato estinto l’intero debitodelle imposte nel momento in cui viene formulata la richiesta di accesso al rito alternativo nonessendo sufficiente un program-ma di pagamento rateale in cor-so a tale momento. A fornire questa interpretazione è la Cor-te di cassazione con la sentenza29565/2017 depositata ieri.

Un contribuente imputato delreato di dichiarazione fraudolen-ta mediante utilizzo di false fattu-re per gli anni 2011 e 2012, patteg-giava la pena in mesi dieci di re-clusione. Il procuratore generale impugnava la sentenza in Cassa-zione deducendo l’illegittimità ditale decisione in quanto il patteg-giamento per i fatti successivi al 17settembre 2011 per i reati tributariera subordinato all’integrale pa-

gamento del debito fiscale com-prensivo anche di eventuali san-zioni. Nel caso esaminato, l’impu-tato aveva in realtà, all’atto della formulazione richiesta di patteg-giamento soltanto pagato alcune rate per la definizione tributaria.

I giudici di legittimità non han-no accolto il ricorso. Innanzituttola Suprema corte ha rilevato che ilDl 138/2011 ha previsto che l’appli-cazione della pena ex articolo 444del Codice di procedura penale per i reati tributari disciplinati dalDlgs 74/2000 presuppone che ri-corrano gli estremi per l’applica-bilità delle circostanze attenuantipreviste dal medesimo decreto.

Affinchè ciò si verifichi è ne-cessario che i debiti tributari ed eventuali sanzioni amministrati-ve connesse siano stati integral-mente estinti al momento in cui viene formulata la richiesta di ac-cesso al rito alternativo. Nella specie, invece, il pagamento rate-

ale del debito fiscale era in corso eresiduavano ancora somme da versare a carico del richiedente.Peraltro i giudici di legittimità hanno rilevato che la medesima disposizione a seguito del Dlgs 158/22015 è stata trasfusa nell’arti-colo 13-bis, comma 2, del Dlgs 74/2000, senza che ciò abbia mu-tato il tenore dispositivo.

In conclusione per i fatti com-messi prima del 17 settembre 2011 (entrata in vigore del Dl 138/2011) per i reati tributari l’applicazione del patteggiamento seguiva le medesime regole dei reati comu-ni, mentre per i delitti fiscali con-sumati successivamente è possi-bile accedere al rito alternativo solo previo pagamento integrale del debito tributario e delle relati-ve sanzioni anche avvalendosi delle procedure definitorie pre-viste dall’ordinamento (adesio-ne, conciliazione, eccetera).

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Attraverso il modello “SCD”, Equitalia ha messo a punto una procedura di segnalazione di anomalie riscontrate nei prospetti di liquidazione delle somme dovute per la definizione agevolata dei carichi, prospetti non rispondenti alla originaria richiesta, ad esempio per la mancanza o eccedenza di carichi o per la diversa soluzione rateale prescelta

IL MODELLO SCD

Le linee guida

Commercialisti.

La Cassa: siamo esclusi, non pagatepCommercialistirottamazione videnziali. La mercialistiti, che si sono rivolti ad Equitalia

prie cartelle contributive che l’ac-

lata” per loro è precluso. La Cnpadc e febbraio ha, infatti,

diffidato Sicilia dall’inviare proposte di rot-

All’epoca il presidente dellaCassa Walter Anedda aveva

«L’eventualità di rottamare una