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1 Gentile Collega, il mandato che si e' appena concluso si caratterizza per l’approvazione della riforma professionale forense, che a distanza di circa 80 anni dalla legge del 1934, innovato profondamente la professione di avvocato. L’attuazione di essa determinerà un profondo mutamento ed una nuova assunzione di responsabilità da parte dell’avvocatura, ma anche nuovi spazi operativi rivolti alla conquista di dignità e prestigio. Una normativa che incide profondamente su una serie numerosa di questione : dal sistema disciplinare al riconoscimento tariffario,alla riforma della specializzazione ,alla formazione continua all'imminente innovazione della norma che regola la tenuta dell'albo dei difensori di ufficio. Ad essa si aggiungono spazi e responsabilità offerti dalle misure in tema di degiurisdizionalizzazione ( negoziazione assistita etc ) . Il Consiglio dell’ Ordine pesarese ritiene di aver contribuito localmente al rafforzamento del prestigio della categoria professionale ed a una significativa riappropriazione di alcuni spazi sociali pur in una situazione sociale economica che affligge il paese in modo drammatico. Il Consiglio ritiene di poter esprimere, e proseguire attraverso la propria opera, quel contributo responsabile, costruttivo ma decisivo affinchè la categoria conservi l’indipendenza valorizzando il proprio ruolo nella società civile, la fiducia degli assistiti ed il rispetto delle istituzioni INDICE 1.Statistica avvocati Aumento di 17 avvocati 2. Eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine 3. Elenco avvocati disponibili a provvedere alle operazioni di vendita giudiziarie 4. Comunicazioni Consiglio dell’Ordine 5. Elenco difensori di ufficio 6. Patrocinio a spese dello Stato 7. Fonoregistrazione 8. Assistenza del Consiglio in sede di perquisizione 9. Pareri emessi dal Consiglio 10. E.mail servizi 11. Azioni rivolte a tutela della professione 12. Verso l’approvazione del regolamento in tema di specializzazione

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Gentile Collega,

il mandato che si e' appena concluso si caratterizza per l’approvazione della riforma professionale forense, che a distanza di circa 80 anni dalla legge del 1934, innovato profondamente la professione di avvocato.L’attuazione di essa determinerà un profondo mutamento ed una nuova assunzione di responsabilità da parte dell’avvocatura, ma anche nuovi spazi operativi rivolti alla conquista di dignità e prestigio.

Una normativa che incide profondamente su una serie numerosa di questione : dal sistema disciplinare al riconoscimento tariffario,alla riforma della specializzazione ,alla formazione continua all'imminente innovazione della norma che regola la tenuta dell'albo dei difensori di ufficio.Ad essa si aggiungono spazi e responsabilità offerti dalle misure in tema di degiurisdizionalizzazione ( negoziazione assistita etc ) .

Il Consiglio dell’ Ordine pesarese ritiene di aver contribuito localmente al rafforzamento del prestigio della categoria professionale ed a una significativa riappropriazione di alcuni spazi sociali pur in una situazione sociale economica che affligge il paese in modo drammatico. Il Consiglio ritiene di poter esprimere, e proseguire attraverso la propria opera, quel contributo responsabile, costruttivo ma decisivo affinchè la categoria conservi l’indipendenza valorizzando il proprio ruolo nella società civile, la fiducia degli assistiti ed il rispetto delle istituzioni

INDICE1.Statistica avvocati Aumento di 17 avvocati 2. Eventi formativi organizzati dal Consiglio dell’Ordine3. Elenco avvocati disponibili a provvedere alle operazioni di vendita giudiziarie4. Comunicazioni Consiglio dell’Ordine5. Elenco difensori di ufficio6. Patrocinio a spese dello Stato7. Fonoregistrazione8. Assistenza del Consiglio in sede di perquisizione9. Pareri emessi dal Consiglio10. E.mail servizi11. Azioni rivolte a tutela della professione12. Verso l’approvazione del regolamento in tema di specializzazione13. Corso intensivo scuola forense14. Obbligo assicurativo ancora non vigente sino a quando non saranno stabilite dal Ministero condizioni contrattuali e massimale15. Commissione convenzioni16. Procedimento disciplinare 17. Art.7 regole ed obblighi su domicilio professionale18. “Avvocati a Pesaro” di Ugo Morganti19.Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense20. Tentativi di conciliazione promossi dal Consiglio dell’Ordine21. Quote iscrizioni22. Trasferimento di immobili in sede di seprazione e divorzio

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23. POS Professionisti - obbligo24. processo telematico25. Abogados 26. Invio verbali telematici 27. Sportello del cittadino28. Mediazione29. Fondazione30. fondo di solidarietà 31. Commissione esami32. Formazione continua33. Commissioni del consiglio34. Comitato unitario professionale35. Tiziana Massaro36. Rapporti con i magistrati37. La disciplina dei tirocini38.Osservatorio Giustizia Fano39 note spese liquidate 40 Personale ordine e fondazione 41 consigli ordine svolti 42 un saluto ai colleghi che ci hanno lasciato recentemente 43 ) realtà associative

1) STATISTICA AVVOCATI

- Numero avvocati al 2014 Cassazionisti197Avvocati 653 Totale 850 Praticanti 259 (di cui 180 semplici, 79 abilitati)

- Numero avvocati al 2013 Cassazionisti 189 Avvocati 644Totale 833

Più 17

Praticanti 345 di cui257 semplici88 abilitati2) EVENTI FORMATIVI ORGANIZZATI DAL CONSIGLIO DELL' ORDINEIl Consiglio dell' Ordine mira ad organizzare eventi di formazione senza oneri per gli avvocati iscritti al Foro di Pesaro.La formazione dovrà tenere conto del nuovo sistema di specializzazione previsto dall' emanando decreto ministeriale.

N 16 sono gli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine. Si segnalano le relazioni delle Colleghe Annunziata Cerboni Bajardi, Daniela Gattoni che hanno riscosso attenzione e gradimento in due recenti iniziative di formazione. Questa

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collaborazione con le varie associazioni riteniamo possa essere estremamente utile anche per la prima lettura delle diffusissime novità legislative.

3) ELENCO AVVOCATI DISPONIBILI A PROVVEDERE ALLE OPERAZIONI DI VENDITA GIUDIZIARIE AI SENSI DELL’ART. 179 TER disp. att. c.p.c. N. 323 avvocati sono stati inseriti come da propria richiesta nell'elenco di coloro che sono disponibili all' affidamento delle vendite per il nuovo triennio (2015/2017) così come prevede l' art. 179 ter c.p.c.

4) COMUNICAZIONI CONSIGLIO ORDINE Il sito www.ordineavvocatipesaro.it cura insieme a quello della Fondazione www.fondazioneforensepesaro.it informazioni di base a cui vanno aggiunte:N 63 e.mail ordinarie per l’anno 2014

N 53 email per l’anno 2013 N 12 email per l’anno 2012

5) ELENCO DIFENSORI DI UFFICIO - schema di regolamento verso una riforma radicale dell'istituto La iscrizione all'elenco secondo lo schema di regolamento approvato dal Ministro della Giustizia Orlando lo scorso 18 marzo prevederà nuovi requisiti.

- partecipazione ad un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale organizzato dal Consiglio dell'Ordine circondariale, ovvero da una Camera Penale territoriale o dall'Unione delle Camere Penali, della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale;iscrizione all'albo da almeno 5 anni ed esperienza nella materia penale comprovata da idonea documentazione;- conseguimento del titolo di specialista in diritto penale.

Sulla permanenza nell'elenco dei difensori d'ufficio il Ministero della Giustizia sancisce la necessità di:- non aver riportato sanzioni disciplinari definitive superiori all'ammonimento;- dimostrare l'esercizio continuativo di attività nel settore penale, comprovando la partecipazione ad almeno dieci udienze camerali o dibattimentali all'anno, escluse quelle di mero rinvio.Legge n.149 /2011.N 190 avvocati iscritti alle difese di ufficio

Occorre stabilire di comune intesa con la Camera Pensale compensi per difese di ufficio che non siano irrisori ma anche garantire un effettivo ruolo a tutela del cittadino evitando disservizi.

6) PATROCINIO SPESE STATO aumento di 51 istanze rispetto al 2013 N 366 istanze di GRATUITO PATROCINIO presentateN 24 istanze respinteN 31 in attesa di integrazione N 2 a seguito di revoca della richiesta

N 305 nel 2013 più 51 nel 2014

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Sono state segnalate numerose revoche alla ammissione del patrocinio in presenza di dichiarazioni non veritiere.La Suprema Corte di Cassazione ha affermato:“integrano il delitto di cui all'art. 95, D.P.R. n. 115/2002, le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio” ed, altresì, chiarendo che è l'omissione o la non veridicità dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva, o in qualsiasi dichiarazione contestuale o consecutiva, a far sì che si ravvisi in tale condotta il reato di pericolo, a prescindere dall'esistenza o meno delle condizioni di reddito necessarie e sufficienti a beneficiare dell'assistenza legale gratuita.Variazione reddituale In senso analogo,la Suprema Corte ha già chiarito l’obbligo per l’interessato di comunicare ogni variazione reddituale, anche nel caso in cui tale mutamento consenta comunque di rimanere nei limiti di reddito idonei a consentire l’ammissione all’istituto del patrocinio a spese dello Stato (ved. Cass. Pen. sez. I^ n.14403 del 25.01.2001 Rv. 218932)

7) FONOREGISTRAZIONE

L’integrale registrazione delle parole e dichiarazioni rese dal teste in udienza davanti al magistrato e difensore, unitamente alla sottoscrizione del verbale di udienza rappresenta il massimo grado di genuinità ed incontestabilità avendo la parte e la difesa ed il giudice sempre a disposizione il supporto meccanografico (CD) contenente l’integrale registrazione della prova. La società che realizza questo servizio invia ai difensori via email le trascrizioni.

Le parti, previa sottoscrizione del verbale di udienza, possono assumere le obbligazioni relative al servizio con apposito impegno costituente parte integrante dello stesso verbale di udienza. Il servizio di fonoregistrazione può essere richiesto anche da una sola parte senza il consenso dell’avversario a condizione che se ne assuma in toto il costo come da convenzione.

I costi modesti della trascrizione e l'alto livello con cui sono svolte costituisce una garanzia per le parti e lo svolgimento della professione.

8) ASSISTENZA DEL CONSIGLIO IN SEDE DI PERQUISIZIONE Così come prevede il codice di procedura penale (art.103 C.P.P. n 3) nell’esecuzione ispezione, perquisizione o un sequestro nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità avvisa il Consiglio dell'Ordine Forense del luogo perché il Presidente o un Consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. In esecuzione di tale funzione il Consiglio e' intervenuto in 4 episodi durante il proprio mandato. La presenza del Consiglio e' finalizzata a garantire la regolarità della ispezione e che essa non comprometta l’attività ed il ruolo del difensore senza entrare nel merito della modalità di ricerca della prova.

9) PARERI EMESSI DAL CONSIGLIO

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N.12.Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, così come il Consiglio Nazionale Forense risponde e si esprime su pareri formulati in forma anonima, secondo criteri di generalità ed astrattezza, non riferibili pertanto a fattispecie concrete che possano costituire oggetto di cognizione in sede disciplinare.

10) E MAIL SERVIZI N 13 email servizi gli email servizi costituiscono un sistema di comunicazione su convenzioni ed in generale di servizi rivolti ai Colleghi.

11) AZIONI RIVOLTE A TUTELA DELLA PROFESSIONE - Esercizio abusivo della professione forense.NUOVE POSSIBILITA' DI AZIONE DEL CONSIGLIO DELL' ORDINE sentenza 846/2014 della prima sezione penale

Il Consiglio ritiene di dovere esercitare uno spazio importante nei confronti dell'abusivismo confidando anche nella collaborazione dei colleghi così come previsto dal codice deontologico art.71 tenuti a riferire fatti a propria conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali.L'esclusiva professionale e' descritta dall' Art.1 legge professionale (punto 6).

Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati.

La Corte di Cassazione con una sentenza 846/2014 della prima sezione penale ha riconosciuto la legittimazione di un Consiglio dell’Ordine a intervenire in giudizio derivante dall’art. 24 della Costituzione che stabilisce l’inviolabilità del diritto di difesa al quale è collegata la libertà dell’esercizio del mandato difensivo.La pretesa di costituzione da parte di un ordine forense era stata negata in primo grado.La Cassazione ha statuito con la predetta sentenza che i danni patrimoniali subiti dal singolo professionista si riflettono sull’Ordine di appartenenza.

12) VERSO L’APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO IN TEMA DI SPECIALIZZAZIONELa possibilità di informare della specializzazione dovrà tenere conto del regolamento che disciplina la materia.

Le nuove disposizioni individuano 14 aree di specializzazione (tabella A):Diritto delle persone e della famigliaDiritto della responsabilità civileDiritto penaleDiritti reali, condominio e locazioniDiritto dell’ambiente

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Diritto amministrativoDiritto industriale e della proprietàDiritto commerciale e della concorrenzaDiritto dell’esecuzione forzata e delle procedure concorsualiDiritto bancario e finanziarioDiritto tributarioDiritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza socialeDiritto dell’Unione europeaDiritto internazionalePer il conseguimento del titolo di specialista, l'avvocato deve presentare domanda al Consiglio dell'Ordine di appartenenza che, verificata la regolarità, la trasmetterà al Consiglio Nazionale Forense; l'art. 6 del regolamento stabilisce, altresì, alcuni presupposti per la presentazione della domanda, tra i quali:- frequenza con esito positivo di corsi di specializzazione organizzati da facoltà, dipartimenti o ambiti di giurisprudenza delle università legalmente riconosciute (art. 7) o, alternativamente, comprovata esperienza nel settore dispecializzazione (art. 8);- assenza di sanzioni disciplinari conseguenti alla violazione del dovere di competenza o di aggiornamento profesionale;- assenza di revoca di un precedente titolo di specialista.Per il mantenimento del titolo il regolamento prevede alterativamente una comunicazione triennale al Consiglio dell'Ordine di appartenenza circa l'adempimento degli obblighi di formazione permanente nell'area di specializzazione (art. 9) o la dimostrazione, anch'essa triennale, dell'esercizio continuativo della professione nell'area di specializzazione di appartenenza mediante produzione di documentazione comprovante la trattazione di incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità ( art. 11).Per quanto attiene alla revoca del titolo, il regolamento prevede tre ipotesi:- irrogazione di sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale;- mancato adempimento degli obblighi di formazione continua;- grava e comprovata carenza delle specifiche competenze dell'area di specializzazione.Prima di provvedere alla revoca del titolo Il Consiglio Nazionale Forense deve sentire l'intessato che, comunque potrà conseguirlo nuovamente.

13) CORSO INTENSIVO SCUOLA FORENSE. Responsabile Luigi Farachi

Il corso, coordinato dal responsabile Luigi Farachi e diretto dal Prof. Lanfranco Ferroni, si avvale di professionisti e docenti di elevato livello selezionati secondo criteri didattici di alto livello.ed 3' un vanto del nostro ordine.

14) OBBLIGO ASSICURATIVO ( ANCORA NON VIGENTE SINO A QUANDO NON SARANNO STABILITE DAL MINISTERO CONDIZIONI CONTRATTUALI E MASSIMALE ) .Art. 12.(Assicurazione per la responsabilità civilee contro gli infortuni)1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura

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della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti a se e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

Omissis Non poche preoccupazioni desta la polizza relativa agli infortuni di cui al punto 2.Atteso che la nuova legge professionale forense, presentando carattere di lex specialis, si sovrappone al D.L. n. 138/2011 e al relativo regolamento attuativo, dovrà farsi riferimento esclusivo a quanto stabilito dall'appena menzionato articolo 12, c. 5, della L. 247/2012: pertanto, gli avvocati avranno l'obbligo di stipulare polizza per la responsabilità professionale solo dopo che il Ministero della Giustizia avrà emanato il decreto ivi previsto, con cui saranno specificati condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze in esame. Una volta che l'obbligo sarà entrato in vigore, gli avvocati dovranno rendere noti al cliente e al Consiglio dell'Ordine gli estremi della polizza assicurativa stipulata e, in caso, ogni relativa variazione della medesima. Come chiarito dall'articolo 12, c. 4, della L. 247/2012, la mancata osservanza di tali disposizioni integra illecito disciplinare

15) COMMISSIONE CONVENZIONIAl fine di prendere in considerazione le esigenze espresse dai giovani professionisti e'stata creata una commissione composta dagli Avvocati Cristina Przybylak, Domenico Surace, Gianni Mancini, Catia Letizi, Fernanda Gaibini che,con grande costanza ed impegno,stanno proseguendo una attività volta a fornire informazioni su condizioni favorevoli per gli iscritti sia con riferimento ai rapporti con le compagnie assicuratrici che con le banche.Si segnala tra esse la polizza della OUA stipulata con la AON.

16) DISCIPLINARI 2014

Disciplinari 105 istruiti Esposti pervenuti 23Avvertimenti 2Radiazione 1Sospensioni cauteleri 2

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI. COMPETENZE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA

Il nuovo procedimento disciplinare a carico degli avvocati è stato introdotto dalla l. n. 247/2012 di riforma dell'ordinamento della professione forense e si concentra su una autonomia del nuovo organo che comporterà anche nuovi oneri per il consiglio ma a tutto beneficio della immagine esterna della avvocatura e del funzionamento del sistema.

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REGIME TRANSITORIO Secondo il regolamento di attuazione n. 2/2014, il nuovo sistema procedurale entrerà in vigore il 1 gennaio 2015, data in cui gli organi disciplinari (i Cdd), la cui elezione è stata disciplinata con il regolamento n. 1/2014, avranno raggiunto la piena operatività.Per quanto concerne la disciplina transitoria, è previsto che i procedimenti pendenti al 31 dicembre 2014 vengano trasferiti al Cdd, il quale potrà riesaminare i fatti, previo obbligo di comunicazione all'incolpato e convocazione prima della pronuncia della decisione.

NUOVO PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Il regolamento n. 2/2014, in conformità al dettato della nuova legge professionale, disciplina le fasi del procedimento disciplinare che si apre, a seguito della notizia di illecito (tramite esposto o denuncia) pervenuta al Consiglio dell'Ordine, il quale è tenuto a darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare le proprie deduzioni entro un termine perentorio, e a trasmettere immediatamente gli atti al Cdd competenteEsposti trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina relativi al 2014 n. 8Esposti trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina relativi al 2015 n. 3

ART. 3SPESE DI GESTIONE1. Ciascun Ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del Consiglio Distrettuale di Disciplina in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.2 omissis 3. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale, di concerto con i Presidenti degli Ordini circondariali, determina entro il 30 novembre di ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del Consiglio Distrettuale di Disciplina e quella proporzionalmente dovuta da ciascun Ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti.4. Gli Ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo di ogni anno. Il Consiglio dell’Ordine distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata.5. Nel determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai sensi dell’art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell’Ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di gestione e di funzionamento dei Consigli distrettuali di disciplina.6 omissis 7. Il mancato versamento del contributo dovuto, così come determinato ai sensi del comma 3, costituisce violazione dei compiti di cui all’art. 29, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine distrettuale in tal caso trasmette al Consiglio Nazionale Forense i relativi atti per quanto di competenza.

17) Art.7 regole ed obblighi su domicilio professionaleRegole sul domicilio professionale – obbligo di comunicare il domicilio professionale per chi opera in altro circondario-

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1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale.

(Nota / come può notarsi si tratta di un criterio opinabile in quanto non esistono elementi oggettivi per determinare la prevalenza della attività ).

Sul punto seguente ( art.7 legge professionale n. 3 i colleghi sono invitati ad esercitare una adeguata vigilanza segnalando al consiglio la verifica di colleghi che fuori foro hanno uffici nel nostro circondario,

2. omissis3. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'Ordine di iscrizione, sia all'Ordine del luogo ove si trova l'ufficio.4. Presso ogni Ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'Ordine.5. omissis6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 costituisce illecito disciplinare.

18) “AVVOCATI A PESARO” di Ugo Morganti

Si ringrazia ancora l'avvocato Ugo Morganti per la brillante opera che ha descritto ed illustrato la vita del foro riscuotendo l'apprezzamento degli operatori di giìustizia ed il commento del presidente del CNF Prof,avv.Guido Alpa

19) CASSA PREVIDENZA L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Cio’ comporta non pochi problemi ed è fonte di sperequazioni e richiede una riunione specifica al fine di sostenere INZIATIVE volte ad eliminare le iniquità presenti nel testo.

20) TENTATIVI DI CONCILIAZIONE PROMOSSI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE Numerosi ed in molti casi fruttuosi i tentativi promossi dal consiglio volti a dirimere e prevenire contestazioni tra avvocati e avvocati / clienti .Art.29 lettera o ) legge professionale Il Consiglio dell'Ordine interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle, degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula

Ipotesi molto frequente la restituzione dei documenti che non può essere rifiutata in ogni caso ai sensi del codice deontologico forense .

21) QUOTE ISCRIZIONI (Nuove norme – Regolamento n. 3 del 24/5/2013)

Il Consiglio Nazionale Forense ha inviato ai Consigli degli Ordini degli Avvocati la normativa riguardante la riscossione dei contributi dovuti dagli iscritti agli albi e agli elenchi speciali dell’Ordine degli avvocati emanata ai sensi dalla legge 247/12.

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Si tratta, in particolare, del Regolamento n. 3 del 24 maggio 2013, denominato “Norme per la riscossione dei contributi”, approvato in attuazione dell’art. 35, legge n. 247/2012, contenente la disciplina delle modalità di riscossione dei contributi necessari per coprire le spese di gestione del CNF.L’art. 6 del regolamento prevede che, ai sensi dell’articolo 29, co. 6, della legge 31.12.2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti saranno soggetti alla sanzione della sospensione. La persistente mancanza del pagamento dei contributi determinerà l’avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irreprensibile di cui all'art. 17, n. 1. lett. h), della legge.Ringraziamo particolarmente la collaborazione efficace del collega SILVIO ULISSE che ha collaborato per il recupero dei crediti dell'ente.

22) TRASFERIMENTO IMMOBILI IN SEDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO La Commissione formata dagli Avvocati Maria Eugenia Valazzi coordinatrice, Lorenzo Balestra, Maria Rita Giorgi, Luigi Marfori, Raffaella Marini si occupa dei trasferimenti immobiliari aggiornando il relativo documento con indicazione delle menzioni ed allegazioni richieste, scaricabile dal sito dello’Ordine Avvocati www.ordineavvocatipesaro.it alla voce – trasferimento immobili in sede di separazione e divorzio.Il sole 24 ore in un supplemento speciale ha menzionato tra gli aggiornamenti più completi il lavoro della commissione a cui va il ringraziamento per la costante opera svolta.

23) POS PROFESSIONISTI Obbligo Pos professionisti dal 28 marzo 2014 e' decorso l’obbligo del Pos per professionisti e quindi l’obbligo di accettare pagamenti con bancomat e carte di credito ( moneta tracciabile) per avvocati dal 28 marzo 2014 e per operazioni superiori a 30 euro. Fino al 30 giugno 2014 però un obbligo limitato solo a chi fattura più di 200mila euro all’anno ancora non sanzionato. L’inadempimento potrebbe produrre effetti ai fini della mora credendi

24) PROCESSO telematico implicazioni su funzionamento delle cancellerie obbligatorio solo per deposito atti ENDOPROCESSUALI Funzionamento delle cancellerie del Tribunale di Pesaro.La situazione del personale del Tribunale di Pesaro sta deteriorandosi ulteriormente, dai dati in nostro possesso siamo particolarmente in sofferenza relativamente ai funzionari giudiziari, (ex figura professionale c1) con gravi ed importanti scoperture di pianta organica, destinate nel corso dell'anno ad aggravarsi ulteriormente. Parimenti, gli assistenti giudiziari si trovano in una condizione simile. Sopratutto è da evidenziare che l'accorpamento della sezione distaccata di Fano ha comportato il raddoppio dei ruoli ma in molti casi la dimissione di personale in pensione presso il Tribunale di Pesaro senza un aumento del personale in servizio.Si e' in continua ricerca di soluzioni che possano essere "metabolizzate" dai Colleghi (che anche essi vivono una condizione di grande disagio a fronte di un sistema telematico non privo di criticità) ma che si ispirino a collaborazione fattiva.SONO STATI RICHIESTI SUGGERIMENTI SEGNALAZIONI E PROPOSTE ai Colleghi con specifico modulo.

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Appare utile ottenere il rilascio di copie autentiche attraverso il sistema telematico (anche se occorre sul punto un provvedimento Ministeriale) che eviterebbe al personale di cancelleria anche questo aggravio di lavoro.Sono a disposizione dei colleghi formule sorte dalla esperienza rivolte ad autenticare le copie provenienti dal fascicolo telematico in attesa di definitivi chiarimenti

OBBLIGATORIO dal 1.1.2015 DEPOSITO ATTI ENDOPROCESSUALI IN VIA TELEMATICA MA NON ANCORA DI QUELLI INTRODUTTIVI DEL GIUDIZIO.Domanda posta al Cisia (ministero) dal 30/6/2014 è divenuto obbligatorio il deposito degli atti telematici (atti endoprocessuali) per i procedimenti civili che abbiano avuto inizio da tale data ( vedasi art. 16 del D.L. 18/10/2014 n. 179) mentre per quelli anteriori era facoltà dell'avvocato scegliere la modalità di deposito.Con il 31/12/2014 si chiede se il deposito degli atti endoprocessuali diventi effettivamente obbligatorio per tutti i procedimenti, senza distinzione, nonchè se valga l'obbligatorietà anche per gli atti introduttivi (ricorso/atto di citazione) (sia in materia di contenzioso civile che di volontaria), indipendentemente dal fatto che il Tribunale non abbia mai avuto apposita autorizzazione ministeriale per gli atti introduttivi.RispostaNo, dal 31 dicembre la obbligatorietà riguarda gli atti endo processuali e non anche gli atti introduttivi. Nel caso in cui non fosse possibile l’allegazione in cancelleria a seguito di disservizio, si suggerisce di presentare apposita istanza al pl Presidente del Tribunale allegando quanto non risulta possibile produrre

E' stata presentata dal Trubunale richiesta volta ad essere autlrozzati ad utilizzare il processo telematico per gli atti introduttivi del giudizio ( citazione ricorso comparsa etc ) il sistema consentirà di ridurre le file in cancelleria ,Alte criticità sono emerse nel caso in cui il processo telematico non funzioni o non accetti atti inviati .in questo caso si stanno esaminando forme di attestazione che consentano la remissione in ternimi.Sono state osservati diversi protocoli che si ritiene opportuno introdurre anche a pesaro ma appare utile che essi tengano conto delle esperienze ed evoluzioni che si stanno determinando,

25) ABOGADOS si prende atto della decisione europea in ordine al c.d abuso del dritto che non e'stato rinvenuto nel caso sottoposto alla attenzione dal consiglio dell' ordine e dal CNF .Tittavia la ipotesi presa in considerazione dal giudicante era limitata al mero trasferimento in ambito europeo,Il consiglio dell'ordine di altro distretto non aveva iscritto il soggetto senza provvedere in merito ad alcuna istruttoria .Il CNF aveva deciso in questo quadro probatorio,

Oggetto di valutazione da parte di questo consiglio sono stati invece casi di trasferimenti che risultavano meramente fittizi da una istruttoria puntuale sulla vicenda,

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Si segnalano le conclusiomi della avvocatura generale della Ue che appaiono in linea con le decisioni assunte dal consiglio dell' ordine,

" 84. Secondo una costante giurisprudenza, il diritto dell’Unione non può essere invocato a fini abusivi o fraudolenti (65). Tuttavia, la constatazione dell’esistenza di un abuso richiede, in primo luogo, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non è stato raggiunto. Essa richiede, in secondo luogo, un elemento soggettivo che consiste nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione mediante la creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (6695.Ciò detto, è appena il caso di aggiungere che, qualora le autorità dello Stato membro ospitante accertino che, in un caso specifico, si verificano le due condizioni menzionate al precedente paragrafo 84, non è loro precluso di respingere una domanda in ragione di un abuso del diritto. In effetti, vi possono essere particolari elementi, in alcuni casi specifici, che danno adito a un legittimo sospetto di condotte fraudolente. In tali casi specifici (e, come può ritenersi, relativamente poco frequenti), prima di concedere l’iscrizione può essere ammessa un’indagine più approfondita sulla possibile esistenza di condotte abusive. In tale contesto, le autorità dello Stato membro ospitante possono anche, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 98/5, chiedere la collaborazione delle autorità dello Stato membro di origine (78). ".

26) INVIO VERBALI TELEMATICI. NUOVA Giustizia Facile, il portale telematico ideato dal Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Pesaro per la trasmissione dei verbali di udienza, dopo un anno di abilitazione passerà alla seconda versione Giustizia Facile 2.0 più aggiornata e con implementazioni dei servizi con possibilità di agevolare in maniera consistente l’avvocato nella gestione delle udienze quotidiane.Lo stesso Consiglio dell’Ordine dopo innumerevoli sforzi è riuscito a dotare il Tribunale di Pesaro di idonea tecnologia (server interno e schermi di visione in prossimità delle principali aule di udienze e ingresso) per la fruizione del servizio telematico di gestione delle udienze civili. Prossimamente entrerà in funzione presso il Tribunale di Pesaro Giustizia Facile 2.0 con le seguenti novità:1) installazione all'interno del Tribunale di un server interamente dedicato alla piattaforma per una maggiore sicurezza dei dati.2) installazione all'interno del Tribunale in prossimità delle aule di udienza di schermi dedicati alla visualizzazione dello stato delle pratiche in carico ai giudici3) possibilità di personalizzare e recuperare la password di ingresso nel sistema in maniera autonoma, tramite invio mail o sms4) possibilità di ricevere comunicazioni dal sistema via sms o email di quando verrà chiamata la causa oggetto dell’invio del verbale telematico5) possibilità di controllo in tempo reale nei monitor esterni ovvero nel proprio pc o tablet o Ipad lo stato delle cause in trattazioneRicordiamo a tutti i Colleghi che per accedere al servizio di Giustizia Facile 2.0 (nuova versione) necessita OBBLIGATORIAMENTE essere abilitati al sistema a mezzo una NUOVA REGISTRAZIONE con i propri dati personali al fine di acquisire la NUOVA credenziale di ingresso (password).

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Si informano i Colleghi che tutte le precedenti credenziali fornite dal sistema attualmente in uso (Giustizia Facile in prima versione) NON consentiranno all’avvocato l’ingresso nel nuovo sistema di Giustizia Facile 2.0, il quale potrà avvenire sono utilizzando la nuova credenziale di ingresso (password) rilasciata a seguito della nuova registrazione, che una volta ottenuta potrà anche essere personalizzata a proprio piacimento. Di questa importante novità ringraziamo in primo luogo il collega Venturini .

27) SPORTELLO DEL CITTADINO in attuazione dell’articolo 30 della legge 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense) il consiglio deve organizzare questo servizio, gratuito, organizzato e realizzato solo da avvocati, è finalizzato a fornire ai cittadini informazione e orientamento sulle prestazioni professionali e sul funzionamento della giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza o di informazione sui giudizi pendenti.Lo Sportello del cittadino si pone nella scia dell’ampio programma di cooperazione con le istituzioni e per migliorare il funzionamento della giustizia; previsto dalla legge votata in Parlamento, ora può contare anche sul regolamento attativo.Nella lettera di accompagnamento del testo agli Ordini, il presidente Guido Alpa ha sottolineato che “Il Consiglio Nazionale Forense ritiene questo adempimento, previsto dalla nuova disciplina dell’ordinamento professionale forense (legge 247/2012), una preziosa occasione per rappresentare alla collettività, anche quelle locali, l’impegno sociale di cui è capace l’Avvocatura; impegno già svolto con spirito di abnegazione ogni giorno per favorire lo svolgimento dell’attività giudiziaria, ma la cui conoscenza da parte della opinione pubblica oggi deve e può uscire dalle aule giudiziarie. Il nuovo ordinamento forense restituisce l’Avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale di difesa e la istituzione dello Sportello del cittadino concretizza la funzione sussidiaria degli Ordini forensi, affermando il ruolo di garanzia e tutela dei cittadini che la Costituzione affida agli avvocati.”Regolamento CNF 2-2013Il. Servizio dovrà essere potenziato e disciplinato anche alla luce delle esperienze sinora maturate

28) MEDIAZIONEDepositi di istanze di mediazione anno 2014:n. 322 al 19/12.2014 di cui 36 instaurate in maniera volontarian. 419 incontri svolti durante l’anno.

29) FONDAZIONELa fondazione ha scopi collaterali a quelli del consiglio dell' ordine e gestisce sia attività di formazione tra cui la prestigiosa scuola forense ( responsabile avv Luigi Farachi ) avvalemdosi della collaborazione di numerosi colleghi tra cui la collega Gallerini Michela che si è' occupata dello statuto dell'ente oltre che della conciliazione.Convegni n. 9* Vendita tessere a prezzo agevolato* Sito con Osservatorio di giurisprudenza per soci fondazione* Vendite immobiliari per avvocati

30) FONDO DI SOLIDARIETÀ

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Si e ' costituito un fondo di solidarietà rivolto ad intervenire nelle situazioni che affliggono colleghi e le loro famiglie che va intensificato,Sin da ora si ringraziano i numerosi colleghi che con la loro partecipazione contribuiscono a valorizzare e promuovere il senso di solidarietà della avvocatura.31) COMMISSIONE ESAMI vanno ringraziati i colleghi Giuseppe Sorcinelli, Gemma Pirro, Franco Valentini, Aldo Rocco Nocito, Marcello Cecchini, Annunziata Cerboni Bajardi, Gabriele Belfatto, che hanno svolto con entusiasmo ed impegno la delicata funzione

Art. 47.(Commissioni di esame)5. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei Consigli dell'Ordine o di un Consiglio Distrettuale di disciplina ovvero componenti del Consiglio di Amministrazione o del Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e del CNF.6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto

32) FORMAZIONE CONTINUA Il periodo di valutazione e' triennale (2014/2016)60 crediti di cui 9 in deontologia ordinamento professionale e previdenza forenseEsoneri previsti:- nel caso di specializzazione rispettando le regole enunciate dal Ministro della Giustizia coloro che hanno maturato 25 anni di iscrizione con oltre 60 anni di età- docenti di ruolo ricercatori universitari- a domanda nei casi di temporanea e motivata situazione di impedimento

Criterio di assegnazione crediti formativi

- Eventi di diritto sostanziale processuale congressi nazionali distrettuali art.43 e 46 l.p.Mezza giornata da 1 a 3 creditiUna giornata da 2 a 4 crediti

- Corsi di acquisizione di nuove conoscenze: saperi scientifico tecnico interdisciplinari di qualifica personale e culturale specializzazioni master di lingua stranieraMezza giornata da 2 a 4 creditiIntera giornata da 6 a 20 crediti

- Altre attività Relazioni o lezioni da 1 a 12 creditiPubblicazioni e saggi da 1 a 3 crediti Libri e monografie da 1 a 5 crediti con il massimo di 12 per annoContratti universitari partecipazione a commissione studio esami concorsi esami concorso e gruppi di lavoro fino a 10 crediti per anno

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Controlli e sanzioni CNF e Cpa eseguono verifiche in entrata ed in uscitaPossono fare controlli durante i corsi effettuare riduzioni e revoche dei creditiOmessa formazione continua infedele mancata attestazione costituisce infrazione disciplinare

33) COMMISSIONI DEL CONSIGLIO Vanno ringraziati tutti i consiglieri nessuno escluso per la volonterosa e competente attività svolta nelle commissioni .Lo strumento valorizzato dalla legge professionale consentirà di lavorare anche coinvolgendo colleghi non consiglieri per un apporto collaborativo .Un saluto affettuoso alla collega Giulia che e'divenuta nei primi giorni di questo anno madre di Andrea,

COMMISSIONE TENUTA ALBO - Iscrizioni e cancellazioni - verifica pratica forenseCOORDINATORE: Avv. Alberto VALENTINIComponenti: Avv.ti Stefano Tornimbeni, M. Antonella Matricardi, Francesca Cecchini.

COMMISSIONE DISCIPLINARE e deontologia forenseCOORDINATORE: Avv.M.Eugenia VALAZZIComponenti: Avv.ti Danilo Del Prete, Franco Magnanelli, Stefano Tornimbeni, Arturo Pardi

COMMISSIONE OSSERVATORIO GIUSTIZIA e prassi comuneCOORDINATORI: Avv. Danilo DEL PRETE per Pesaro - Avv. Franco MAGNANELLI per FanoComponenti: Avv.ti M. Eugenia VALAZZI, Marco VITALI, Francesca CECCHINI, Massimo STOLFA

COMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:COORDINATORE: Avv. Francesca CECCHINIComponenti: Avv.ti Massimo Stolfa, M. Antonella Matricardi, Giulia Aiudi

COMMISSIONE DIFESE D'UFFICIOCOORDINATORE: Avv. Cinzia FENICIComponenti: Avv. Ede Orsatti

COMMISSIONE FORMAZIONE E SCUOLA FORENSECOORDINATORE: Avv. Luigi FARACHIComponenti: Avv.ti Alberto Valentini, M.Eugenia Valazzi, Ede Orsatti, Giulia Aiudi

COMMISSIONE CONCILIAZIONE – MEDIAZIONECOORDINATORE: Avv. Marco VITALIComponenti: Avv.ti Giulia Aiudi, Luigi Farachi, M. Antonella Matricardi

COMMISSIONE PROCESSO TELEMATICO – FonoregistrazioneCOORDINATORE: Avv. Danilo DEL PRETEComponenti: Avv. Cinzia Fenici

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COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE:COORDINATORE: Avv. Marco VITALIComponenti: avv.ti Marco Paolini, Danilo Del Prete, Arturo Pardi, Massimo Stolf.

34) COMITATO UNITARIO PROFESSIONALE UNA ORGANIZZAZIONE INTERPROFESSIONALE CHE SVOLGE UNA IMPORTANTE ED EFFICACE A TUTELA DELLE PROFESSIONI DALLA SEGRETARIA AVV GIULIA AIUDI"Nel marzo 2011, dopo diversi incontri tra i rappresentanti dei diversi Ordini e Collegi professionali della Provincia di Pesaro e Urbino in cui si erano discusse le problematiche comuni, rappresentate soprattutto, all'epoca, dalla legge di riforma delle professioni promossa dal governo Monti, è stato istituito, seguendo l'esempio di quello già esistente a livello nazionale, il CUP - COMITATO UNITARIO DELLE PROFESSIONI per la provincia di Pesaro e Urbino, con lo specifico scopo di portare all'attenzione della cittadinanza e delle rappresentanze politiche locali le istanze dei professionisti, rivalutandone il ruolo quali attori dotati di un sapere specialistico essenziale per la comunità e portatori di proposte concrete ed attuali per il miglioramento del rispettivo settore di appartenenza. DIRETTIVO CUP ATTUALE Il CUP-PU, il cui direttivo è attualmente composto dall'Ing. Corrado Giommi in qualità di Presidente, dal Vice-Presidente dott. Corrado Astuti per l'Ordine dei Farmacisti, dalla dott.ssa Alba Pazzaglini per l'Ordine dei Consulenti del Lavoro quale Tesoriere e dalla collega Giulia Aiudi per l'Ordine degli Avvocati quale Segretario,ATTIVITÀ SVOLTEconta ad oggi 14 Ordini e Collegi aderenti su base provinciale ed è andato gradualmente aumentando sia per numero che per visibilità grazie agli eventi organizzati negli anni.Si ricordano, tra gli altri, i due eventi del Professional Day 2012 e 2013, che hanno visto ospiti la dott.ssa Calderone, Presidente nazionale dei Consulenti del Lavoro nonché del CUP Nazionale e numerosi rappresentanti politici locali e nazionali, e la serie di incontri tenuti nella primavera del 2014 aperti alla cittadinanza dal titolo "Lo Stato Semplice" ,che hanno goduto anche di ampia copertura mediatica a livello locale. In questi incontri, finalizzati ad avvicinare il cittadino al mondo delle professioni favorendo la conoscenza di queste ultime e la comunicazione con gli utenti, i rappresentanti delle diverse professioni suddivisi per area (economico-giuridica, medico-sanitaria e tecnica) hanno illustrato ai partecipanti le iniziative e le proposte concrete dei singoli Ordini e Collegi per una società più funzionale e al servizio del cittadino. Con specifico riferimento all'Ordine degli Avvocati, la collega Aiudi, intervenuta in rappresentanza, ha illustrato la funzione dell'avvocato quale professionista e reso informazioni sullo Sportello del Cittadino, sulla possibilità di accesso al Gratuito Patrocinio per i meno abbienti e sul funzionamento dell'Organismo di Mediazione e Conciliazione.PROGRAMMA PROVVISORIO DEL 2015 Per il 2015, il programma del CUP-PU prevede la ripetizione dell'evento "Lo Stato Semplice" in modalità itinerante tra le principali città della provincia (Pesaro, Fano, Fossombrone/Cagli, Urbino) al fine di offrire sempre più ampia visibilità al ruolo dei professionisti e favorire la comunicazione tra questi ultimi e la cittadinanza. Si prevede inoltre entro Aprile-Maggio l'organizzazione di un incontro con i candidati

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alle prossime elezioni politiche regionali, utile a presentare e discutere con loro le istanze di riforma dei diversi Ordini e Collegi."

35) TIZIANA MASSARO Alla Collega a cui abbiamo rivolto i migliori auguri a tutta la bella famiglia abbiamo chiesto un breve aggiornamento che riporto testualmente:

“In merito alla situazione "Stamina"devo riferire che non è stata ancora fissata l'udienza in Cassazione avverso il sequestro delle cellule; pare che da Torino se la stiano prendendo molto molto comoda a inviare i fascicoli. Il prendere tempo mi fa temere un'azione tesa all'eliminazione del decreto Balduzzi.Per quanto concerne il ricorso innanzi al Tar Lazio, ove si è provveduto ad impugnare il provvedimento adottato dal Ministro Lorenzin a seguito del parere del secondo comitato scientifico, pare che l'udienza si terrà per il giorno 21 gennaio 2015.Ne approfitto per inviarTi un file dove ho espresso un minimo di ringraziamenti per i nostri giudici. Come potrai leggere nella seconda pagina, il post è stato visto da oltre 18 mila persone.Un abbraccio e grazie di tutto”. Il Consiglio ringrazia anche la Collega Tiziana Cucco per quanto sta facendo con entusiasmo e capacita' per la libertà di cura.

36) RAPPORTI CON I MAGISTRATIL’Ordine professionale ha costantemente mantenuto i rapporti con le istituzioni, anche con la Corte d’Appello.Il Consiglio ha anche intrattenuto contatti con il nuovo Presidente del Tribunale di Pesaro, Dr. Mario Perfetti, con particolare riferimento alle evenienze che si determinavano: dalla documentazione relativa all’emissione dei decreti ingiuntivi alla disciplina minuziosa dell’applicabilità dei termini feriali processuali alla problematica relativa a trasferimenti tra coniugi in sede di separazione e divorzio ad aspetti riguardanti il divorzio consensuale con cittadino estero e la applicazione del telematico.Fonte di preoccupazione è la privazione nel circondario di magistrati senza considerare il rapporto magistrati popolazione a tutto svantaggio di Pesaro ( recentemente ben 2 magistrati hanno lasciato il Tribunale di Pesaro).Ancora più drammatica la aituazione del personale con la carenza di 11 funzionari giudiziari e 5 assistenti giudiziari un direttore amministrativo e un dirigente.

37) LA DISCIPLINA DEI TIROCINILa Commissione dell’Ordine, integrata dai Colleghi Marcello Cecchini, Liuba D’Angeli, Franco Valentini, Silvia Pantanelli, valuta l’attitudine dei richiedenti ed ogni elemento di opportunità anche alla luce dell’attività professionale dello studio ove il predetto ha svolto la pratica.La Commissione ha il compito di verificare che la presenza del praticante presso l’Ufficio del Giudice, i relazione all’attività dello studio professionale di provenienza, non possa incidere sul prestigio e sull’immagine di indipendenza del professionista e dell’ufficio giudiziario.

38) OSSERVATORIO GIUSTIZIA DI FANO

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l’Osservatorio della Giustizia presso il Tribunale di Pesaro - Sezione distaccata di Fano formata dai Colleghi Franco Magnanelli, Chiara Fucili, Ida Cantarini, Donatella Catenacci, Francesca Cecchini, Patrizia Gragnola, Manuela Isotti, Raffaella Ricci , Massimo Stolfa ha costantemente promosso ogni azione volta al mantenimento dell'ufficio giudiziario di Fano.Purtroppo la legge ha soppresso tutte le sedi distaccate tra cui Fano riuscendo a mantenere la sola sede del Giudice di Pace di Fano a seguito dell'accollo delle spese da parte degli enti locali.

39) parcelle vidimate dall' Ordine

230 nel 2014

COMMISSIONE OPINAMENTO PARCELLE:COORDINATORE: Avv. Marco VITALIComponenti: avv.ti Marco Paolini, Danilo Del Prete, Arturo Pardi.

40) personale ordine e fondazione La avvocatura esprime il suo ringraziamento al personale e collaboratori del consiglio e della fondazione compiacendosi per la impegnativa attività svolta .

Maria Grazia Malavolta segreteria Ordine Francesco Marcelli segreteria Ordine

Luisa Biffi collaboratrice Ordine

Marica Massalini segreteria Fondazione e Conciliazione

41) Consigli svolti ed assemblee 39 ordinari 12 disciplinari 8 assemblee

42 ) Un saluto con grande emozione ai Colleghi Romolo Fucili e Giovanni Natale scomparsi recentemente.La avvocatura e tutto il Consiglio si e' stretto con commozione ai famigliari dei Colleghi che rappresentano nella loro peculiarità la avvocatura e che ricordiamo con affetto e stima.

43 ) REALTÀ ASSOCIATIVELe realtà associative sono degne di ogni apprezzamento perché contribuiscono alla valorizzazione delle problematiche dell’avvocatura. Ringraziamo per il prezioso contributo offerto: Camera Penale, Aiga, Camera Civile e Movimento Forense.

Indichiamo, come segno di riconoscente saluto, le figure rappresentative ( il saluto è rivolto anche a tutti gli associati):

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- per la Camera Penale l’Avv. Roberto Brunelli, l’Avv. Coli;- per la Camera Civile l’Avv. Mario Coli e l’Avv. Luca Lucenti;- per l’Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia Sezione di Pesaro l’Avv. Annunziata Cerboni Bajardi e l’Avv. Claudia Falabella- per il Movimento Forense l’Avv. Vincenzo Blasi

Il nostro Consiglio dell’Ordine, incoraggiato dalla costante partecipazione dei Colleghi, ha continuato la sua attività locale rivolta a valorizzare il ruolo dell’avvocatura nella società e rivendicare spazio per la categoria elevandone il prestigio, ma anche la responsabilità.Sono stati seguiti con spirito costruttivo i problemi che sopravvengono nella struttura giudiziaria e che si preannunciano sempre più impegnativi.Un percorso lungo ma deciso che ha visto l’impegno all’unisono dei Consiglieri tutti a cui desidero rinnovare la gratitudine per l’impegno prestato, il lavoro, i suggerimenti ed il contributo fornito.Il programma con cui intendiamo affrontare il futuro e conquistare spazi e opportunità professionali è ancora vasto e chiede la convergenza e la collaborazione di tutta l’avvocatura su obiettivi graduali ed efficaci.L’apporto dei Colleghi ci ha sempre sorretto per cui non possiamo che ringraziare tutti gli iscritti per la passione e la fiducia tributataci.