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Introduzione Economia AziendaleTRANSCRIPT
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INTRODUZIONE AL CORSO
DI
ECONOMIA AZIENDALE
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AZIENDA: Il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore perl'esercizio dell'impresa ( art.2555 c.c);IMPRESA: Attività economica organizzata al fine della produzionedi beni o di servizi (dalla nozione legislativa di imprenditoreart.2082);FIGURE ECONOMICHE:Capitalista: proprietario del complesso dei beni (dell'azienda); figurache offre il proprio capitale per ricevere, come corrispettivo unaremunerazione fissa chiamata " interesse ";Imprenditore: figura che organizza il complesso dei benicoordinandoli tra loro per un medesimo scopo produttivo;l'imprenditore si obbliga a corrispondere un compenso fisso aicapitalisti ed ai lavoratori e pertanto corre il rischio economico dinon coprire con il ricavo dei beni e/o dei servizi prodotti il costo dellerisorse produttive impiegate; a fronte di questo rischio desidera unprofitto.
AZIENDA ED IMPRESA AZIENDA ED IMPRESA
NEL LINGUAGGIO GIURIDICO (1)NEL LINGUAGGIO GIURIDICO (1)
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AZIENDA: Complesso dei beni
organizzati dall'imprenditore
IMPRESA: Attività economica
organizzata dall’imprenditore
AZIENDA ED IMPRESA AZIENDA ED IMPRESA
NEL LINGUAGGIO GIURIDICO (2)NEL LINGUAGGIO GIURIDICO (2)
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AZIENDA ED IMPRESA AZIENDA ED IMPRESA
NEL LINGUAGGIO ECONOMICONEL LINGUAGGIO ECONOMICO
Nel linguaggio economico non vi è
differenza tra impresa ed azienda
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INDIVIDUAZIONE DELLINDIVIDUAZIONE DELL’’IMPRESAIMPRESA
Poiché l'esercizio dell'impresa è manifestazione dell'idea creativadell'imprenditore, il legislatore ha voluto creare un sistema di tutela chegarantisse l'originalità dell'iniziativa economica attraverso il dirittoall'esclusiva utilizzazione dei propri caratteri distintivi.
I segni distintivi dell'impresa sono:
la ditta (nome sotto il quale l'imprenditore svolge la propria attività);l'insegna (segno distintivo dell'azienda o del locale nel quale si svolgel'attività dell'imprenditore);il marchio (ha la funzione di unificare in un'unica serie, i prodotti o iservizi diffusi nello spazio e nel tempo da uno stesso imprenditore, alfine di permettere al consumatore di comprendere la differenziazionetra i prodotti delle diverse imprese).
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COMPITI DELLCOMPITI DELL’’IMPRENDITORE (1)IMPRENDITORE (1)
1.Concepire l’attività d’impresa� Pensare ad un bisogno del mercato
� Ideare un prodotto o un servizio che possano soddisfare il bisogno del mercato,
� Individuare i fattori produttivi necessari alla produzione del prodotto o servizio
� Preventivare: ricavi, costi e redditività
Le scelte che opera l’imprenditore nell’attività di concepire l’impresa sono:�di settore cosa produrre
�di tecnologia come produrre
�di livello quanto produrre
�di mercato dove e come vendere
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COMPITI DELLCOMPITI DELL’’IMPRENDITORE (2)IMPRENDITORE (2)
2.Gestire l’attività d’impresa� acquisire le tecnologie di produzione
� assicurare la disponibilità dei fattori produttivi
� scegliere le modalità di produzione e vendita
� Tenere sotto controllo le variabili economiche e finanziarie
Nelle due attività l’imprenditore si assume tutti rischi di natura:�Economica�Tecnica
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RISCHI DELLRISCHI DELL’’IMPRENDITOREIMPRENDITORE
1.RISCHIO ECONOMICO�Anticipa i costi dei fattori produttivi
(Spese certe ed anticipate)
�Vende in relazione alle condizioni di mercato(Incassi incerti e posticipati)
2. RISCHIO TECNICO� Incertezza nella quantità e qualità della produzione
ottenibile dal complesso dei fattori produttivi organizzati
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OBIETTIVI DELLOBIETTIVI DELL’’IMPRESAIMPRESA
Una impresa è un’organizzazione che trasforma input (fattori
di produzione) in output (prodotti venduti sul mercato ad un
determinato prezzo) con l’obiettivo di:Obiettivo dell’imprenditore e della proprietà
max Profitti o Utiliππππ = Ricavi - Costi
Obiettivo della dirigenza o managermassimizzare i ricavi
• Maggior prestigio dei manager al crescere della dimensione (fatturato);
• Elevate quote di mercato rafforzano la posizione competitiva della impresa e quindi dei suoi manager
Il modello di Baumol assume come obiettivo perseguito dai manager la massimizzazione dei ricavi con il vincolo che ilprofitto non scenda al di sotto di un valore minimo necessario per garantire l’autofinanziamento e la soddisfazionedegli azionisti
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IMPRENDITORE
INDIVIDUALE
COLLETTIVO Più soggetti stipulano un contratto di Società per lo svolgimento della attività di impresa
IMPRENDITORE ⇓ ⇓ ⇓ COMMERCIALE esercita le attività elencate all'art.2195 c.c. * industriale * intermediaria circolazione beni e servizi * bancaria * assicurativa * etc. Soggetto obbligato: * iscrizione nel regi- stro delle imprese * scritture contabili * libro giornale * libro inventari E' soggetto al falli- mento
AGRICOLO esercita attività: * coltivazione del fondo * silvicoltura * allevamento bestiame Non è iscritto al Registro delle imprese
PICCOLO IMPRENDITORE • coltivatore
diretto • piccolo
commerciante • artigiano (è prevalente il suo lavoro nel processo produttivo) 1- non è iscritto al
R.I.; 2- non ha scritture
contabili; 3- non e’ soggetto
al fallimento.
TIPOLOGIE GIURIDICHE DI IMPRENDITORETIPOLOGIE GIURIDICHE DI IMPRENDITORE
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TIPOLOGIE GIURIDICHE DI IMPRENDITORETIPOLOGIE GIURIDICHE DI IMPRENDITORE
Il codice civile italiano definisce la figura di imprenditore commercialenell'art. 2195, dedicato alla caratterizzazione degli imprenditori soggetti all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese.
È imprenditore commerciale chi esercita una o più delle seguenti attività:
�un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;�un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;�un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;�un'attività bancaria o assicurativa;�altre attività ausiliarie delle precedenti.
La definizione data dal codice va quindi oltre all'uso comune del termine"imprenditore commerciale" che indica colui che pratica l'attività diintermediazione nella circolazione dei beni.La parte maggioritaria della dottrina è d'accordo nell'affermare che ladefinizione data dal codice non è esaustiva e che si possano definire"commerciali" tutti gli imprenditori ad esclusione da quelli definiti dall'art.2135, che definisce l'imprenditore agricolo.
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CLASSIFICAZIONE AZIENDECLASSIFICAZIONE AZIENDE
Un'azienda (secondo il codice civile) è un complesso di
beni organizzato dall'imprenditore per raggiungere un fine
economico attraverso lo svolgimento di un'attività
(impresa).
ClassificazioneLe aziende possono essere classificate secondo vari criteri:
� in relazione all'attività economica;� in relazione al fine;� in relazione alla dimensione.� in relazione al soggetto giuridico.
Questi criteri sono gli stessi usati per classificare le imprese.
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CLASSIFICAZIONE AZIENDE CLASSIFICAZIONE AZIENDE IN RELAZIONE ATTIVITAIN RELAZIONE ATTIVITA’’ ECONOMICAECONOMICA
Esistono tre categorie:
� di erogazione: fanno parte di questa categoria tutte le aziendecome la famiglia, le associazioni private e parte della PubblicaAmministrazione, che erogano e consumano beni e servizi
� di produzione: comprende tutte le aziende che acquisiscono eproducono beni e servizi (per definizione, si tratta delle imprese)
� composte pubbliche: raggruppa gli appartenenti alle precedentidue classi, come ad esempio lo Stato, la Regione, la Provincia, ilComune, la Azienda sanitaria locale.
È tuttavia bene evidenziare che non tutte le aziende della classificazioneeconomica possono essere considerate tali sotto il profilo giuridico,difettando per alcune in capo al titolare la qualifica di imprenditore.
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CLASSIFICAZIONE AZIENDE IN RELAZIONE AL FINECLASSIFICAZIONE AZIENDE IN RELAZIONE AL FINESe per fine si intende la creazione, l'accrescimento e la distribuzione di valore,allora è possibile delineare cinque diverse tipologie di azienda:
�familiare: persegue il suo scopo tramite valori non economici Non va confusa conl'impresa familiare che è volta a produrre reddito.
�pubblica: si occupa in primo luogo di soddisfare i bisogni pubblici
�di produzione (o impresa): ha come fine diretto (principale) la produzione edistribuzione di ricchezza e come fine indiretto (secondario) il soddisfacimento deibisogni umani. Si chiamano imprese perché operano in un'economia di mercato esono soggette al rischio del capitale investito.
�No profit: si tratta di aziende che non hanno fini di lucro soggettivo, nel senso che,pur potendo realizzare dei risultati economici e finanziari positivi, questi non vengonodistribuiti al soggetto economico. È tuttavia lecito che svolgano una qualche attivitàcommerciale inerente all'oggetto sociale purché essa sia solo marginale o rientriall'interno di finalità di utilità sociale. Un discorso particolare vale per le ONLUS(Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale). Si tratta di una qualifica ai fini delleimposte che possono assumere le aziende non profit per avere diritto a particolarivantaggi fiscali (non sono soggette a tassazione).
�mutualistiche: comprendono cooperative, società di mutua assicurazione econsorzi di cooperative.
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CLASSIFICAZIONE AZIENDE CLASSIFICAZIONE AZIENDE
IN RELAZIONE ALLA DIENSIONEIN RELAZIONE ALLA DIENSIONE
Le classi sono: micro, piccola, media, grande
Con il Regolamento CE n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, la definizioneper le Piccole e Medie Imprese (PMI) è stata aggiornata alle seguenticaratteristiche:
microimpresa - a) meno di 10 occupati e, - b) un fatturato annuo(corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo lavigente norma del codice civile) oppure, un totale di bilancio annuo(corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale) non superiore a 2 milioni dieuro;piccola impresa - a) meno di 50 occupati e, - b) un fatturato annuo, oppure,un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;media impresa - a) meno di 250 occupati e, - b) un fatturato annuo nonsuperiore a 50 milioni di euro, oppure un totale bilancio annuo non superiorea 43 milioni di euro;grande impresa: oltre i vincoli della classificazione come media impresa
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CLASSIFICAZIONE AZIENDE CLASSIFICAZIONE AZIENDE IN RELAZIONE AL PROFILO GIURIDICOIN RELAZIONE AL PROFILO GIURIDICO
DITTA INDIVIDUALE
IMPRESA FAMILIARE
SOCIETA’
DI CAPITALI
DI PERSONE
COOPERATIVE
S.n.c
S.a.s
S.r.l
S.p.a
S.a.p.a
Società Cooperativa
Piccola Soc. Cooperativa
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DIFFERENZE TRA LE FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESEDIFFERENZE TRA LE FORME GIURIDICHE DELLE IMPRESE
Responsabilità verso terzi: diritto di rivalsa dei creditori nei confronti del patrimonio personale degli imprenditori oppure solo nei confronti del capitale conferito nell’impresa.
Responsabilità fra i soci ed organizzazione interna all’impresa: ogni forma giuridica implica una serie di regole e di relazioni tra i soci (organismi dirigenti e loro potere, procedure di nomina e controllo, ecc);
Trattamento fiscale: ogni forma giuridica comporta diversi regimi fiscali, diverse aliquote, diversi modalità di corresponsione delle imposte.
Procedure burocratiche e amministrative: di costituzione, funzionamento, liquidazione, trasformazione.
Livello di complessità dei libri e delle procedure contabili.
Accesso a licenze, permessi, agevolazioni, contributi;
Rilevanza della qualità dei soci e/o titolari nella gestione e nella immagine aziendale;
Trasferimento delle quote di proprietà dell’impresa
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LA DITTA INDIVIDUALELA DITTA INDIVIDUALE
E' una formula adatta a chi non ha soci e desidera conservare massima
autonomia. Indicata soprattutto per le imprese di dimensioni limitate e
quindi per le attività artigianali.
Vantaggi
Oneri amministrativi e contabili ridotti al minimo. Per avviare l'attività èsufficiente l'iscrizione alla Camera di Commercio e la richiesta della partitaIva. Libri sociali: solamente quelli previsti dalla normativa fiscale (libri IVA,libri ammortizzabili). Eventualmente anche il libro giornale e quello degliinventari. Pochi oneri fiscali. La costituzione e lo scioglimento dell'impresanon sono sottoposti a tasse. Per liquidare l'attività, è sufficiente chiudere lapartita Iva e comunicare la cessazione a Camera di Commercio, Inps eInail (se iscritti).
Svantaggi
Il rischio d'impresa si estende a tutto il patrimonio personaledell'imprenditore. I redditi dell'impresa vanno sommati a quelli personali etassati con le aliquote progressive previste dalla normativa.
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IMPRESA FAMILIAREIMPRESA FAMILIARE
E' una soluzione indicata per attività di piccole dimensioni,soprattutto artigianali e commerciali.
Si tratta di una forma particolare dell'impresa individuale: oltre altitolare, partecipano all'attività il coniuge o i parenti e affini (fino alterzo grado), che hanno diritto anche di partecipare agli utilidell'azienda.
I vantaggi e gli svantaggi sono gli stessi dell'impresa individuale.
Vi è un ulteriore vantaggio di natura fiscale: il reddito non grava suuna sola persona, ma è ripartito tra i familiari.
La condizione è che il reddito attribuito ai familiari non superi il 49%del reddito conseguito dall'attività.
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LE SOCIETLE SOCIETÀÀ LUCRATIVELUCRATIVE
Il contratto di società è l’accordo tra due o più persone, che conferisconobeni e servizi per l’esercizio in comune di una attività economica, alloscopo di dividerne gli utili (art.2247 c.c.). Le società sono quindi forme diesercizio collettivo dell’impresa in cui due o più persone conferisconodenaro o beni in natura per costituire un patrimonio comune destinato alloesercizio dell’attività economica.
SOCIETA’ DI PERSONE
� Società semplice (S.s);
� Società in nome collettivo (S.n.c);
� Società in accomandita semplice (S.a.s)
SOCIETA’ DI CAPITALI
� Società a responsabilità limitata (S.r.l.);
� Società per azioni (S.p.a.);
� Società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)
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LE SOCIETÀ DI PERSONE (1)LE SOCIETÀ DI PERSONE (1)
La società di persone è una formula indicata per chi intende avviare attivitàcommerciali, agricole o di servizi, di limitate dimensioni e con un ridottonumero di soci (e di capitali). Da un punto di vista contabile, le societàpresentano caratteristiche simili a quelle di una ditta individuale. L'utileviene attribuito ai diversi soci in misura delle diverse quote e si somma ailoro redditi personali per la determinazione dell’imponibile fiscale.
Vantaggi
Ridotte procedure burocratiche fiscali, contabili e tributarie. Costi dicostituzione e gestione contenuti.
Svantaggi
I soci sono soggetti a responsabilità illimitata (tranne gli accomandantidella Sas), personale e solidale. Ciò significa che, in caso di fallimento, icreditori potranno rivalersi anche sul patrimonio privato di ciascun membrodella società. Se uno o più soci non adempie, il debito dovrà esseresaldato dagli altri. I rischi sono strettamente legati alla competenza, onestà,abilità, lealtà e professionalità dei soci.
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SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO
E' la forma più diffusa nell'artigianato, ma può essere applicata a qualsiasitipo di attività, anche commerciale. Tutti i soci sono responsabiliillimitatamente. Esiste il beneficio della preventiva escussione. Per le Sncnon esiste un limite minimo di capitale sociale e le formalità previste per lagestione aziendale sono estremamente limitate.
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE.
E' disciplinata dalle stesse norme della Snc. I soci si dividono inaccomandanti e accomandatari. I primi rispondono dei debiti sociali entro ilimiti della quota conferita e non hanno poteri di amministrazione orappresentanza. Gli accomandatari sono responsabili con tutto ilpatrimonio personale e gestiscono l'attività. Questo tipo di società èconsigliabile quando, accanto ai soci importanti per il loro coinvolgimentopersonale e professionale, vengono coinvolti soci che apportano solocapitale nell'azienda.
LE SOCIETÀ DI PERSONE (2)LE SOCIETÀ DI PERSONE (2)
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (1)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (1)
Nel momento in cui l'impresa supera certe dimensioni, la scelta didiventare una società di capitali diventa quasi obbligata, in quantoquesto tipo di società è l'unico che consenta una certa flessibilità nellacomposizione della compagine sociale, flessibilità che diventaindispensabile quando il numero dei soci aumenta. Devono tenere i librisociali previsti dal Codice Civile ed eleggere un amministratore o unconsiglio di amministrazione. Oltre a questo, le Spa e le Srl con capitalesociale non inferiore a 20.000 euro devono eleggere il collegiosindacale, un organo volto a controllare che la gestione della societàavvenga nel rispetto delle norme legali e fiscali.
A differenza di quanto avviene per le ditte individuali e per le società dipersone, le società di capitali pagano un'imposta direttamenteproporzionale al reddito conseguito e non progressiva. Se gli utilivengono distribuiti, essi vanno ad aggiungersi al reddito imponibile deisingoli soci i quali, comunque, godono di un credito d'imposta perquanto già pagato dalla società.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (2)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (2)
Vantaggi
La responsabilità dei soci non è personale, ma limitata alla quota di capitaleconferita. Il patrimonio privato di ogni socio è inattaccabile dai creditori, a menoche non si siano commessi atti di gestione contrari alla legge.
Il ruolo dei soci è secondario rispetto ai loro capitali. Gestione eamministrazione infatti possono essere affidate anche ai non soci.
I vantaggi fiscali sono consistenti. Gli utili possono essere accantonati apiacimento e distribuiti ai soci nei momenti fiscalmente più convenienti.
Svantaggi
Gli adempimenti burocratici e fiscali sono numerosi e complessi. Le spese dicostituzione e gestione sono elevate.
L'essere responsabili limitatamente al capitale non elimina i rischi. La mancataottemperanza agli adempimenti (anche solo il non vidimare i libri sociali) allargale responsabilità, sia da un punto di vista civilistico, sia da quello penale. E'buona norma quindi affidarsi sempre a esperti, che assicurino il pieno rispettodelle norme contabili e fiscali.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (3)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (3)
Tali società si caratterizzano per l'importanza che l'elementopatrimoniale assume nell'organizzazione dell'impresa. Le qualitàpersonali dei soci cessano di avere rilevanza. In contrapposizione allesocietà di persone nelle società di capitali:
a) i soci godono del beneficio della responsabilità limitata eccezion fattaper i soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni;
b) il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio ed èattribuito ad un soggetto che può anche essere non socio.
c) la qualità di socio è liberamente trasferibile e non comportamodificazioni dell'atto costitutivo.
Esse sono la società per azioni, la società a responsabilità limitata e lasocietà in accomandita per azioni.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (4)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (4)
Società a responsabilità limitata
E’ la forma societaria sicuramente più frequentemente scelta dalle impresedi nuova costituzione che non hanno carattere artigianale.
Il capitale è composto da quote e non può essere inferiore ai 10.000 euro(*).
Le quote possono essere trasferite senza particolari formalità e il lorotrasferimento ha effetto nel momento in cui viene trascritto sul libro deisoci (*).
In assemblea, il valore dei voti dei soci è proporzionale alle quote in loropossesso. Le Srl non possono emettere obbligazioni (*).
Società a responsabilità limitata unipersonale
Di recente introduzione in Italia. E' una società "con un unicosocio", l'imprenditore che costituisce una sorta di impresa individuale, macon le caratteristiche e i vantaggi della Srl.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (5)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (5)
Società a responsabilità limitata e riforma del diritto societario
La riforma del diritto societario ha portato alla completa rivisitazione del modellosociale delle s.r.l. avvicinandole alle esigenze di gestione su base familiare. Lariforma, avvicina la disciplina delle s.r.l. a quella della società di persone, sia perquanto attiene i profili dell'amministrazione, sia, soprattutto, per quanto attiene iprofili della cessione delle quote.
Il capitale minimo richiesto è di € 10.000 di cui il 25% (e non più i 3/10) deveessere versato presso un istituto di credito quale versamento di decimi vincolati.La tipologia di conferimenti ammessi è: danaro, beni in natura, prestazionid'opera.
Per l'organizzazione interna la riforma rimette massima autonomia allo statuto.Nella nuova s.r.l. non sarà più possibile nominare amministratori che non sianosoci (quello che avviene nelle società di persone).
Come il bilancio delle s.p.a., anche quello delle s.r.l. deve essere composto dallostato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Deve esserepredisposto dagli amministratori ed approvato dall'assemblea entro 4 mesi dallachiusura dell'esercizio.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (6)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (6)
Società a responsabilità limitata e riforma del diritto societario
Quote sociali. In questa sede si sono verificate le maggiori innovazionidella riforma. A differenza di quanto accade nella s.p.a. e nella s.a.p.a.la qualità di socio non è svincolata dalla persona, bensì è statarafforzata la posizione della persona del socio.
I titoli di debito. La nuova disciplina consente, inoltre, alle s.r.l. unanuova forma di finanziamento. La società può, se l’atto costitutivo loprevede, emettere specifici titoli di debito per finanziarsi. Tali titolipotranno essere sottoscritti, però, solo da investitori professionalisoggetti a vigilanza prudenziale (come le banche e le imprese diassicurazione).
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (7)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (7)
Società per azioni
E’ il tipo di società più evoluto. Il capitale sociale delle società per azioninon può essere inferiore ai 100.000 euro ed è rappresentato da azioni,che possono essere frazionate e circolare liberamente. E’ una formagiuridica che consente la separazione giuridica di più imprese facenticapo a medesimi soggetti (holding). Il vincolo tra società e socio èimpersonale e la partecipazione diretta alla gestione è limitata.L’azionista può in ogni momento alienare la propria partecipazione e nonè sottoposto ad alcun divieto di concorrenza.
Le procedure di costituzione e gestione sono complesse. La costituzionedella società per azioni si articola in tre fasi: 1. stipulazione dell'attocostitutivo; 2. omologazione del tribunale; 3. iscrizione nel Registro delleImprese.
Ogni socio partecipa in relazione alle azioni di sua proprietà, le qualideterminano l'ammontare degli utili a lui spettanti.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (8)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (8)
Per cogliere il significato di azione occorre preliminarmenteoperare la distinzione tra patrimonio e capitale sociale. Ilpatrimonio è costituito dal complesso dei beni, in denaro o innatura posseduti dalla società. E' destinato a variarecontinuamente durante l'esercizio dell'attività economica. Ilcapitale sociale è invece un'entità numerica la quale esprime intermini monetari il valore complessivo dei conferimenti dei soci;non può essere modificato senza una modifica dell'atto costitutivo.Assolve ad una funzione di tutela dei creditori, in quantogarantisce la consistenza del patrimonio sociale.
L'azione rappresenta appunto una frazione del capitale sociale eprecisamente la frazione minima che occorre sottoscrivere peracquistare la qualità di socio. Nella sua materialità essa è un benemobile ed in particolare un titolo di credito, rappresentativo di uninsieme di posizioni giuridiche (diritto alla percezione deidividendi, diritto di voto, diritto di opzione) connesse con ilcontratto di società.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (9)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (9)
Gli organi che compongono la società per azioni sono:l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione (o l’amministratoreunico) e il collegio sindacale.
L'assemblea dei soci. Essa è titolare della funzione deliberativa chesi esplica nella formazione della volontà sociale, che gli amministratoridovranno poi eseguire. Essa è un organo collegiale composto da tutti isoci, e delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame.
Il Consiglio di amministrazione (CdA). Costituisce l'organoesecutivo della società, cui sono demandate la gestione aziendale, laesecuzione delle delibere assembleari e la rappresentanza dellasocietà nei confronti dei terzi. Non fanno parte dell'organoamministrativo i direttori generali i quali sono dirigenti legati allasocietà da un rapporto di lavoro subordinato, e svolgono un'attività digestione sotto le direttive e le deliberazioni degli amministratori.
Il Collegio sindacale. E’ l'organo a cui è demandata la funzione dicontrollo sulla gestione sociale.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (10)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (10)
Società per azioni e riforma del diritto societario
Atto costitutivo. La società per azioni può costituirsi per contratto oppure peratto unilaterale, il che significa la possibilità che essa si costituisca con un solosocio. L’atto costitutivo deve in ogni caso essere redatto per atto pubblico.Capitale sociale e conferimenti. La nuova S.p.A. deve avere un capitalesociale minimo di 120.000 €. Le società già esistenti e aventi un capitalesociale pari al vecchio limite di 100.000 €, però, non sono tenute ad adeguarsialla nuova misura, potendo invece mantenere il vecchio capitale fino alla datadella loro scadenza quale prevista nei loro statuti.
Azioni. Le azioni delle società di nuova costituzione possono non avere ilvalore nominale: in tal caso, la partecipazione del socio si ricollega al rapportotra il numero delle azioni da lui possedute e il numero complessivo delle azioniemesse.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrispondea una frazione del capitale sociale e tale determinazione vale per tutte leazioni emesse dalla società.
La legge di riforma prevede una più ampia varietà nelle categorie di azioni enuovi strumenti finanziari partecipativi e non.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (11)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (11)
Società per azioni e riforma del diritto societario
Obbligazioni. Particolari innovazioni riguardano l’emissione diobbligazioni da parte delle S.p.A. Infatti:
a)salvo che la legge o lo statuto dispongano diversamente, l’emissionedelle obbligazioni è deliberata dagli amministratori (e non piùdall’assemblea straordinaria); la delibera deve risultare da verbale redattoda un notaio e va depositata e iscritta nel Registro delle imprese;
b) il limite all’emissione è portato al doppio del capitale sociale più lariserva legale e le altre riserve “disponibili” risultanti dall’ultimo bilancioapprovato;
c) sono previste nuove tipologie di obbligazioni, come le obbligazionisubordinate, che finora erano uno strumento tipico delle società bancarie.
Amministrazione e controllo. Per quanto concerne il sistema diamministrazione e controllo, la riforma prevede i tre distinti modelli digovernance: ordinario, monistico e dualistico
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (12)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (12)
Società per azioni e riforma del diritto societario
Il recesso del socio. La riforma prevede una maggiore tutela per il socio cheintende recedere, ampliando le ipotesi di recesso. In caso, poi, che la società nonfaccia ricorso al capitale di rischio, lo statuto può prevedere ulteriori cause direcesso oltre quelle espressamente indicate nella norma (nel passato quest’ultimapossibilità non era consentita).
L’aspetto innovativo più importante riguarda, però, il criterio di determinazione delvalore delle azioni o delle partecipazioni. Fino ad oggi, infatti, tale determinazioneera effettuata, per le società non quotate, tenendo conto dei soli dati di bilancio enon attraverso un esame reale del valore
I patrimoni separati. Tra le altre novità che riguardano la SpA, assumeparticolare importanza la possibilità per le SpA di costituire patrimoni separatidedicati alla conclusione di uno specifico affare, con la possibilità di emetterestrumenti finanziari di partecipazione ad esso. Il regime di tali patrimoni è dicompleta separazione dal patrimonio della società, sia sul piano dellaresponsabilità, sia sul piano della contabilità. Con questo nuovo istituto le impresenon dovranno più ricorrere, come spesso accadeva, alla costituzione di unanuova società dedicata alla realizzazione di uno specifico affare, eliminando così icosti e i rischi relativi a una tale operazione.
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LE SOCIETÀ DI CAPITALI (13)LE SOCIETÀ DI CAPITALI (13)
Società in accomandita per azioni
E' una forma poco diffusa in Italia. Si tratta di un mix tra Sas (società inaccomandita semplice) e Spa.
La s.a.p.a. è una società di capitali caratterizzata dalla presenza di duecategorie di soci: i soci accomandanti che godono del beneficio dellaresponsabilità limitata i quali non possono ricoprire caricheamministrative ed i soci accomandatari con responsabilità patrimonialeillimitata cui è connesso il potere di amministrazione e dirappresentanza della società. Il capitale sociale è suddiviso in azioni.
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LE SOCIETA’ COOPERATIVELE SOCIETA’ COOPERATIVE
Le cooperative sono, in base alla definizione data dall’art. 2511c.c., società a capitale variabile con scopo mutualistico. Esserientrano a tutti gli effetti tra le società di capitali, con le qualihanno in comune, in primis, il concetto di responsabilitàlimitata dei soci (“…per le obbligazioni sociali risponde solo lasocietà con il suo patrimonio”).
Fine dell'impresa cooperativa non è quello di remunerare il capitaleinvestito dai soci nell'attività; è invece quello di garantire ai soci ilservizio offerto dalla società stessa, a condizioni di costo (scopomutualistico).
I soci sono al contempo gestori e fruitori dell'impresa; gestoricollettivamente, fruitori nella loro individualità. L'attività produttivaviene svolta dalla cooperativa con criteri che tendono a lasciareinalterato il capitale sociale attraverso la copertura dei costi con iproventi e dunque in economicità
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SOCIETÀ COOPERATIVA (1)SOCIETÀ COOPERATIVA (1)
La società cooperativa si presenta come una sorta di società di capitali,modificata dai seguenti elementi differenziali che mirano ad adattarne lastruttura al perseguimento dello scopo mutualistico.
i singoli soci non possono avere una quota societaria superiore a 10.000euro (15.000 in alcuni casi);
i soci devono essere almeno 9;
il capitale della società non è determinato in un ammontare prestabilito,ma varia in seguito all'ingresso e all'uscita di soci;
In assemblea ogni socio ha diritto a un voto, a prescindere dal valore dellesue quote;
Non è possibile distribuire utili in misura superiore al 5% del capitaleversato, dopo che sono stati rispettati gli altri requisiti mutualistici.
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Le cooperative possono essere:
di consumo: acquistano merci all'ingrosso per venderle ai soci e aterzi a prezzi ridotti rispetto a quelli di mercato
di produzione e lavoro: molto diffuse tra i giovani, producono beni eservizi
agricole: operano sia nel campo della produzione, sia in quello dellalavorazione e conservazione
edilizie: possono costruire o acquistare immobili da affittare o vendereai soci a condizioni favorevoli
SOCIETÀ COOPERATIVA (2)SOCIETÀ COOPERATIVA (2)
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VANTAGGI
L'attività dei soci è prestata a loro vantaggio e consente di ottenerebeni e servizi a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato.
Secondo il tipo di cooperativa, la responsabilità dei soci puòessere limitata o illimitata. In alcuni casi, la forma cooperativa puòessere conveniente, in quanto consente notevoli vantaggi di naturafiscale: se le retribuzioni dei soci sono almeno pari al 60% dellealtre spese, i redditi delle società cooperative sono esentati siadall'Irap (Imposta regionale sulle attività produttive), siadall'Irpeg/Ires (dal 2004 Irpeg è stata sostituita dall’Ires – Impostasul reddito delle società). I redditi che i singoli soci percepisconodalla società cooperativa, inoltre, vengono assimilati a redditi dalavoro dipendente. Oltre a ciò, spesso questo tipo di società godedi contributi pubblici a fondo perduto e di finanziamenti agevolati.
Il reperimento di finanziamenti è agevolato (contributi regionali acondizioni favorevoli).
SOCIETÀ COOPERATIVA (3)SOCIETÀ COOPERATIVA (3)
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SVANTAGGI
Per la costituzione di una cooperativa occorre un numero elevato disoci: minimo 9. Diventano 25, se si intende ottenere appalti.
Lo scopo di lucro può essere soltanto secondario, perché in bilanciol'utile ripartibile fra i soci non può essere superiore a una percentualeminima (prestabilità) del capitale sociale. I guadagni dei soci perciòprovengono principalmente dalla retribuzione per il lavoro prestatoall'interno della cooperativa (gli stipendi).
Il limite fondamentale di questa forma societaria è rappresentato dalfatto che si tratta di una struttura che non consente a un singoloindividuo o a un gruppo ristretto di individui di controllare saldamente lasocietà.
SOCIETÀ COOPERATIVA (4)SOCIETÀ COOPERATIVA (4)
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La piccola società cooperativa è la forma più recente di società creata in Italia(non più contemplata dalla riforma del diritto societario).
E' stata introdotta dalla legge 266 del 1997, detta "legge Bersani".
- La struttura e la gestione delle piccole cooperative è più semplice rispetto aquelle normali. Le piccole cooperative possono avere un minimo di tre e unmassimo di otto soci. I soci devono essere persone fisiche, lavoratori cheimpiegano la loro professionalità nella cooperativa. Non sono ammesse, per ora,le persone giuridiche, quindi anche le società o gli enti, che potrebberofinanziare l'impresa.
- La piccola cooperativa può fare a meno di un consiglio di amministrazione; sigestisce con l'assemblea dei soci; servono solo un legale rappresentante, unpresidente, a cui può spettare la rappresentanza legale, e un vice presidente. Sideve ricorrere a un collegio sindacale esterno solo in particolari momenti. Sonoridotti, in generale, gli adempimenti formali. In pratica, la piccola cooperativa èuna forma semplificata di società, che può avere piccole dimensioni e che godedi un regime fiscale più favorevole.
PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA (1)PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA (1)
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PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA (2)PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA (2)
- Per fondare la cooperativa, ogni socio versa una somma di denaro nel capitalesociale o "di rischio", fino a un massimo di 80 milioni di lire (120 milioni per lecooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione ecommercializzazione di prodotti agricoli), ma una quota o azione può essereanche solo di 50 mila lire. Accanto alla figura del socio lavoratore, è previstaanche quella del socio "sovventore": può non prestare attività lavorativa, mariceve un utile sulla sua quota versata nel capitale sociale.
Dal punto di vista contributivo, i soci lavoratori sono equiparati a dipendenti. I lorostipendi aumentano di anno in anno, come da contratto, ma possono essereincrementati del 20% in più rispetto alle retribuzioni correnti.
Tolti gli stipendi e le spese dal fatturato, il 20% degli utili va versato nella riservalegale della cooperativa, un patrimonio indivisibile durante la vita della cooperativae non tassabile; inoltre il 3% degli utili si versa nel fondo mutualisticodell'associazione di cooperative di cui si fa parte. Il resto degli utili si divide fra isoci e può incrementare le singole quote versate nel capitale sociale. Se siscioglie la cooperativa, il capitale di rischio dei soci è loro rimborsato, mentre ilpatrimonio della cooperativa va ad organismi mutualistici, per esempio i fondidelle organizzazioni delle cooperative.
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COOPERATIVE e NDS (1)COOPERATIVE e NDS (1)
A seguito della riforma del diritto societario, è stata prevista:
la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi
la distinzione di due tipi di coop: "coop a mutualità prevalente" e "coop diverse"
la possibilità di effettuare trasformazioni eterogenee da coop a societàcommerciali e viceversa
Le coop a mutualità prevalente
Come innanzi precisato, il legislatore della riforma ha previsto due tipologiedifferenti di cooperative: le coop a mutualità prevalente e le coop diverse. In ognicaso, è bene precisare che solo le coop a mutualità prevalente possono esserebeneficiarie delle agevolazioni di carattere tributario.
Le principali caratteristiche delle coop a mutualità prevalente sono:
l'opzione gestionale (prevalenza) che deve essere documentata dagliamministratori e dai sindaci nella nota integrativa
l'opzione statutaria che prevede l'obbligo di inserire negli statuti clausole di nonlucratività.
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COOPERATIVE e NDS (2)COOPERATIVE e NDS (2)In particolare, si tratta di quelle cooperative che:
svolgono l'attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni eservizi (coop di consumo); ovvero che si avvalgono prevalentemente delle prestazionilavorative dei soci, nello svolgimento della loro attività (coop di produzione e lavoro);ovvero che si avvalgono prevalentemente dell'apporto di beni e servizi da parte deisoci, nello svolgimento della loro attività (coop di conferimento, coop di trasformazionedi prodotti, coop agricole).
L'opzione gestionale si consegue rispettando i seguenti parametri stabiliti dall'articolo2513 del codice civile:
•i ricavi delle vendite e delle prestazioni nei confronti dei soci devono essere superiorial 50% del totale
•il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% del costo del lavoro totale
il costo della produzione per beni e servizi conferiti/ricevuti dai soci deve esseresuperiore al 50% del totale dei beni e servizi acquistati
L'opzione statutaria, invece, si consegue inserendo negli statuti la seguente clausolanon lucrativa: divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimodei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti, applicato al capitale effettivamenteversato.
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ALTRE FORME GIURIDICHE (2)ALTRE FORME GIURIDICHE (2)
• Associazione di persone : Organizzazione stabile mediante la quale piùpersone volontarie si riuniscono e si accordano tra loro per perseguire scopicomuni di carattere sociale. Deve essere costituita per atto pubblico.
• Consorzi: il consorzio può nascere in forza di un contratto associativo,oppure con la costituzione di un’apposita società consortile. L’articolo 2602 delc.c. definisce il contratto di consorzio come l’accordo tra due o più imprenditoriche istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per losvolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto può darvita ad un consorzio esterno, ed avere rapporti con i terzi, oppure interno, seregola solo aspetti concernenti i rapporti degli associati.
La società consortile può avere solo rilevanza esterna.
Il consorzio con l’attività esterna completa le attività dei soggetti consorziatimediante la gestione di una o più fasi imprenditoriali (lavorazione, trasporto,rete commerciale ecc.).I consorzi con l’attività interna sono solitamentecostituiti per regolamentare la concorrenza tra le società, per esercitare uncontrollo qualitativo dei prodotti consorziati o per la creazione e il rispetto deimarchi di qualità. Questo tipo di consorzio è creato da imprenditori cheesercitano attività uguali, simili o connesse che comunque continuano asvolgere individualmente tutte le fasi della loro attività.
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ALTRE FORME GIURIDICHE (3)ALTRE FORME GIURIDICHE (3)
• Fondazione: è un'organizzazione con personalità giuridica e può esserecostituita con atto pubblico tra vivi o con testamento. La personalità giuridica vienericonosciuta dall'autorità governativa attraverso un esame nel quale si valuta, tral'altro, la sufficienza della dotazione patrimoniale al raggiungimento degli scopidella fondazione. Il fondatore compie un atto di disposizione patrimonialespogliandosi definitivamente della proprietà dei beni che destina allo scopo voluto.Tale negozio non si esaurisce però nell'atto di disposizione, ma si estende alladeterminazione e alle modalità dello svolgimento delle attività in forma organizzata.
• Gruppo Europeo d'Interesse Economico (G.E.I.E.): è una nuova figuragiuridica che ha come finalità principale quella di agevolare e sviluppare l'attivitàeconomica transnazionale dei suoi membri, migliorandone o aumentandone irisultati. Il GEIE si configura come un gruppo a struttura internazionale, formato dapiù soggetti, di diversa nazionalità, che possono essere: società, enti giuridici didiritto pubblico o privato con sede sociale o legale e amministrazione in uno deiPaesi della Comunità, persone fisiche che esercitano un'attività industriale,commerciale, artigianale, agricola, specifiche professioni, o prestazione di servizi.Lo scopo che il GEIE si prefigura è sostanzialmente mutualistico e non lucrativo, inquanto non persegue il raggiungimento di profitti, ma opera affinché i suoi membri,che per essere tali non perdono la loro autonomia economica, possano sviluppareo migliorare la loro attività.
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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI) (1)ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI) (1)
L’Associazione temporanea tra imprese (abbreviata con l’acronimo A.T.I.) èun’aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento diun’attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento. Essa infattinasce dalla convenienza, per due o più imprese che partecipano ad una garad’appalto (o che stipulano contratti di grande valore con la pubblica amministrazione),a collaborare tra loro, al duplice scopo, da un lato, di garantire al committentel’esecuzione integrale e a regola d’arte dell’opera, e dall’altro, di non essere costrette aricorrere alla costituzione di un’impresa comune o di un consorzio, che, in caso di esitonegativo della gara, sarebbe destinato a scomparire immediatamente, con dei costiperaltro difficilmente recuperabili. In altre parole, si tratta di una joint venture. Con lacostituzione dell’associazione temporanea, le imprese associate, pur restandogiuridicamente soggetti distinti, possono quindi formulare un’offerta congiunta,obbligandosi a realizzarla congiuntamente. Detta offerta viene presentata per il tramitedi una delle imprese associate, che assume la veste di impresa capogruppo e siassume l’impegno di curare i rapporti tra il raggruppamento ed il committente. Ilrapporto esistente tra le associate e la capogruppo si identifica con la figura delmandato collettivo con rappresentanza. Prima della presentazione dell’offerta, infatti,le imprese associate devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanzaad una di esse, qualificata capogruppo, la quale formula l’offerta in nome e per contoproprio e delle mandanti.
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ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI) (2)ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA (ATI) (2)
Le associazioni temporanee vengono solitamente distinte in orizzontali e verticali.
Nel primo caso, (associazioni orizzontali) il rapporto di collaborazione viene istituito traimprese che esercitano attività omogenee e che si riuniscono al fine di suddividere ilavori e così ottenere, grazie al cumulo delle iscrizioni, i requisiti necessari perpartecipare alla gara d’appalto. Nel secondo (associazioni verticali), invece, taleomogeneità tra le attività delle associate non esiste, e un’impresa che svolge lacategoria di attività principale oggetto della gara assume la posizione di capogruppo eriunisce altre imprese mandanti che svolgano attività corrispondenti a parti dell’operache il bando definisce come scorporabili; al riguardo, infatti, l’art. 13, comma 8, dellalegge n. 109/94 (c.d. legge Merloni) fornisce una definizione legale di tale genere diassociazione temporanea.
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GRUPPI GERARCHICI DI IMPRESE (1)GRUPPI GERARCHICI DI IMPRESE (1)
Un gruppo gerarchico è costituito da:
� Una capogruppo (holding) sede di controllo di tutte le attività del gruppo enon partecipata azionariamente da alcuna società del gruppo;
� da una serie di società in cascata, tra loro interconnesse tramite l’incrociodi pacchetti azionari;
� società operative o terminali che non hanno azioni di altre società delgruppo
VANTAGGI:
A) La struttura consente all’azionista di riferimento di controllare, in termini dimercato e di strategie aziendali, un elevato capitale con ridotto capitaleinvestito;
B) La struttura rende il controllo delle società più stabile e meno esposto alrischio di scalate ostili ed il mantenimento di tale controllo anche inpresenza di consistenti aumenti di capitale sociale di una società delgruppo.
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IL GRUPPO DI IMPRESE
Modalità di configurazione del
controllo
Struttura Semplice Struttura Complessa Struttura a catena
H
CBA
52% 60% 85% A
DCB
52% 60% 85%
H
51%
E F
70% 65%
E F
68% 55%C B
AH
40%
30%
70%
80%
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GRUPPI GERARCHICI DI IMPRESE (2)GRUPPI GERARCHICI DI IMPRESE (2)
A) VANTAGGI:
La struttura consente all’azionista di riferimento di controllare, intermini di mercato e di strategie aziendali, un elevato capitale conridotto capitale investito;
A B
51% 51%
Se le aziende A e B non appartengono al gruppo,per poterle controllare l’azionista di riferimentodovrebbe acquisire il 51% delle azioni di A ed il51% delle azioni di B
B
A
51%
51%
Se le aziende A e B appartengono al gruppo, perpoterle controllare entrambe l’azionista diriferimento deve acquisire soltanto il 51% delleazioni di A
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GRUPPI GERARCHICI DI IMPRESE (3)GRUPPI GERARCHICI DI IMPRESE (3)
VANTAGGI:
B) La struttura rende il controllo delle società più stabile e meno espostoal rischio di scalate ostili ed il mantenimento di tale controllo anche inpresenza di consistenti aumenti di capitale sociale di una società delgruppo.
B
A
51%
51%
Se l’azienda B del gruppo aumenta il suo capitalesociale, per mantenere il controllo all’azionista diriferimento è sufficiente sottoscrivere soltanto il 26 %dell’aumento di capitale sociale (51% del 51%)
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LE TRE DIMENSIONI DELL’IMPRESALE TRE DIMENSIONI DELL’IMPRESA
� DIMENSIONE ECONOMICA:Come si misura la “performance” della attività d’impresa?;
� DIMENSIONE ORGANIZZATIVA: Come è organizzata un’impresa?
� DIMENSIONE STRATEGICA: Come si assicura lo sviluppo dell’impresa?
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L’INTERAZIONE TRA LE TRE DIMENSIONI (1)L’INTERAZIONE TRA LE TRE DIMENSIONI (1)
Fonte:Corso di Economia ed Organizzazione Aziendale- Facoltà di Ingegneria – Università di Bergamo
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L’INTERAZIONE TRA LE TRE DIMENSIONI (2)L’INTERAZIONE TRA LE TRE DIMENSIONI (2)
Fonte:Corso di Economia ed Organizzazione Aziendale- Facoltà di Ingegneria – Università di Bergamo
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L'AZIENDA E L'AMBIENTE L'AZIENDA E L'AMBIENTE
AZIENDAAMBIENTE AMBIENTE
Input AZIENDA Output - Materiali - Uomini - Capitali - Macchinari/ impianti - Risorse energetiche -Tecnologie e Know-How - Informazioni - Regole e norme di comportamento
Flussi di trasfor.: * fisico/chimico * economico/finanz. * informativo * decisionale
- Prodotti/servizi - Salari/stipendi - Profitti/dividendi -Tecnologie e Know-How - Informazioni - Regole e norme di comportamento - Valori sociali
E' dunque un sistema che, per perdurare nel tempo, deve essere in equilibrio con l'ambiente.Tale equilibrio è influenzato dal macro-ambiente e dal micro-ambiente in cui opera l'azienda.
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I PARAMETRI PER VALUTARE LA PERFORMANCEI PARAMETRI PER VALUTARE LA PERFORMANCEDEI FLUSSI DI TRASFORMAZIONE DEI FLUSSI DI TRASFORMAZIONE
AZIENDAAMBIENTE AMBIENTE
EfficaciaRapporto tra l’output ottenuto e l’output atteso
EfficienzaRapporto tra output ottenuto e risorse di input utilizzate(il numeratore ed il denominatore devono essereconfrontabili e cioè espressi nella stessa unità di misura)Flessibilità
Intervallo di tempo necessario per adeguare il processoalle esigenze di un cambiamento delle variabili di input
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IL MACROIL MACRO--AMBIENTE (1)AMBIENTE (1)
AZIENDA
EFFETTI POLITICI - LEGISLATIVI
EFFETTI ECONOMICIFINANZIARI
EFFETTI SOCIALICULTURALI
* Fisco* Agevolazioni* Svalutazioni* Normativa ambien.* Struttura industriale* Iniziative pubbliche* Iniziative energetic.
* Costo del denaro* Sistema di credito* Reperimento materie prime* Disponibilità di capitali* etc.
* Classi di reddito* Azioni sindacali* Tendenze demogra.* Livello culturale* etc.
MERCATO( scambi )* Settore
* Segmento
AMBIENTE(Effetti)
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IL MACROIL MACRO--AMBIENTE (2)AMBIENTE (2)
Ambiente politico-legislativo:Effetti delle politiche fiscali, agevolative (es. cassa per il Mezzogiorno), monetarie
(es. svalutazioni monetarie e conseguenze sull'esport), normative (tutelaambiente: scarichi/ lavoro:legislazione del lavoro/ normative sulle pari opportunitàdella donna), struttura industriale (concorrenza tra pubblico e privato:partecipazioni statali), politiche di iniziative pubbliche (politiche sui sistemi ditrasporto: rete stradale, ferroviaria/ politiche energetiche: distribuzione metano ocosti energetici in generale)Ambiente sociale - culturale:Effetti derivanti da: struttura delle classi di reddito; azioni sindacali; tendenzedemografiche (nascite e durata della vita media); livello culturale (reperimentodella forza lavoro e necessità di addestramento)Ambiente economico-finanziario:Effetti derivanti da: struttura industriale nazionale e locale, scambi internazionali;possibilità di reperimento di materie prime; disponibilità di capitali; costo deldenaro e sistema del credito.
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IL MICRO IL MICRO –– AMBIENTE (1) AMBIENTE (1)
Mercatolavoro
Mercatocapitali
Mercatorisorse
Mercatosbocco
AZIENDA
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IL MICRO IL MICRO -- AMBIENTE (2)AMBIENTE (2)
Oltre ai fattori ambientali di carattere generale, i responsabili di azienda devonotenere in particolare considerazione i fattori esterni che hanno più direttaattinenza con l'attività dell'azienda è cioè quelli del mercato, definibile come laparte circoscritta di ambiente in cui si verificano operazioni di scambio azienda-ambiente. Con riferimento alle specifiche funzioni aziendali attinenti le operazionidi scambio, il mercato si suole distinguere in: mercato di sbocco, mercato dellerisorse, mercato del lavoro, mercato di capitali. L'ambiente -mercato non ha uncomportamento omogeneo al suo interno, ma presenta modelli dicomportamento diversificati in relazione al settore di attività; e cioè al settoreindustriale in cui opera l'azienda. (vedasi codice ISTAT – classificazione delleattività economiche)
Il settore industriale viene definito con riferimento alla omogeneitàmerceologica e/o tecnologica dei beni o servizi prodotti dalle aziende; inrealtà, con riferimento alle strategie competitive secondo il modello diPorter, il settore ha maggiore ampiezza e può essere definito come "luogoeconomico in cui si realizza il confronto concorrenziale tra le imprese".
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CODICE ISTAT CODICE ISTAT
Le attività di impresa sono classificate con un codice ISTAT. Laclassificazione più recente è quella ATECO 2007, in vigore a partire dal1° Gennaio 2008, con un calendario specifico per le singole indaginistatistiche ed unico per i paesi della Ue.L'ATECO 2007 è stata definita ed approvata da un Comitato digestione appositamente costituito. Esso prevede la partecipazione,oltre all'Istat che lo coordina, di numerose figure istituzionali: i Ministeriinteressati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulleimprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e leprincipali associazioni imprenditoriali.
ESEMPI01.13.30 - Coltivazione di barbabietola da zucchero11.02.20 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali14.13.10 - Confezione in serie di abbigliamento esterno24.34.00 - Trafilatura a freddo
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LE FUNZIONI DI IMPRESALE FUNZIONI DI IMPRESA
Ricerca e sviluppoProduzioneMarketingAmministrazione e finanzaOrganizzazione (gestione del personale)
Si definiscono funzioni caratteristiche quelle dipendenti dalsettore in cui opera l’impresa.
funzioni caratteristiche
Ricerca e sviluppoProduzioneMarketingfunzioni non caratteristiche
Amministrazione e finanzaOrganizzazione (gestione del personale)
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RICERCA & SVILUPPORICERCA & SVILUPPO
L’attività di ricerca e sviluppo (R&S) di un’azienda è un sistema di processi di scoperta e valorizzazione di nuove conoscenze, grazie al contributo congiunto di competenze differenziate, al fine del conseguimento di un’innovazione di processo, di prodotto o di ambedue.
Il processo di R&S si articola in:�Ricerca di base, volta a produrre nuove teorie circa i fondamenti di
processi, fenomeni e fatti senza alcun immediato obiettivo applicativo;�Ricerca applicata, finalizzata ad ottenere nuove conoscenze legate a
uno o più precisi obiettivi applicativi:�Sviluppo sperimentale o precompetitivo, sistematica applicazione
delle conoscenze ed esperienze già acquisite per il lancio di nuovi prodotti o processi o il miglioramento di quelli esistenti.
(A. Comacchio, La funzione Ricerca e sviluppo, Manuale di Organizzazione Aziendale, Volume 3, A cura di Costa Nacamulli, Libreria UTET)
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PRODUZIONEPRODUZIONE
Sottosistema aziendale che utilizzando determinate risorse di input (materiali, lavoro energia, capitali, informazioni, know-how, etc.) consente di ottenere in output prodotti e servizi.In ambito industriale con il termine produzione si identifica in senso stretto, l’insieme di attività preposte alla trasformazione fisica di beni. In una visione più ampia, con produzione si intende anche l’insieme delle attività inerenti alla logistica in ingresso (approvvigionamenti) e di uscita (distribuzione).Date le forti interrelazioni tra processo produttivo e prodotto , anche le attività di progettazione e industrializzazione vengono spesso considerate come parte integrante delle funzione produzione.(A. De Toni, La produzione, Manuale di Organizzazione Aziendale, Volume 3, A cura di Costa Nacamulli, Libreria UTET)
Considerazioni sui servizi
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MARKETINGMARKETING
Definizione del Marketing Management approvata ufficialmente nel 1985 dall’American Marketing Association:
E’ il processo di pianificazione e realizzazione della concezione, del pricing, della
promozione e distribuzione delle idee, beni e servizi al fine di creare scambi che
consentono di conseguire gli obiettivi di individui e organizzazioni
"marketing" viene dal verbo inglese "to market", che significa lanciare un prodotto
sul mercato. Quindi "marketing" vuol dire: "tutto ciò che si deve fare quando si sta
lanciando un prodotto sul mercato" (cioè "when marketing" a product). La
rivoluzione del marketing fu di mettere l'accento sul consumatore e sui suoi
bisogni anziché sul prodotto come si faceva prima, e di insegnare a guardare i
profitti, non il volume delle vendite. Si potrebbe anche definire il marketing come
"l'insieme delle attività che un'azienda deve intraprendere al fine di lanciare e mantenere un prodotto o un servizio sul mercato, traendo un profitto da tale operazione".
(Alberto Guastini)
Il marketing consiste nello svolgimento delle funzioni di impresa che orientano il flusso dei prodotti o servizi dal produttore al consumatore o utilizzatore
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FINANZAFINANZA
Esaminando l’evoluzione nel tempo degli obiettivi di lavoro della funzione Finanza si possono individuare tre fasi principali di sviluppo:
�Fase della finanza tradizionale, gli obiettivi sono limitati al reperimento dei fondi necessari allo sviluppo dell’azienda e alla gestione della liquidità eventualmente disponibile;�Fase della finanza allargata, la funzione finanziaria diventa importante anche per aiutare l’impresa a gestire gli impieghi delle risorse, si individuano anche i necessari collegamenti tra impieghi e fonti;�Fase della nuova finanza, in cui svolge un ruolo molto rilevante, tra l’altro, nell’analisi e nella messa a punto della strategia aziendale.
(V. Comito, La funzione finanziaria, Manuale di Organizzazione Aziendale, Volume 3, A cura di Costa Nacamulli, Libreria UTET)
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AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
Le attività potenzialmente svolte nell’ambito della funzione sono numerose. In ciascuna realtà aziendale si osservano soluzioni particolari in ordine alla struttura e alle unità organizzative preposte allo svolgimento delle funzioni amministrative in esame. Ciò dipende da variabili (interne ed esterne) che caratterizzano l’azienda.
Nell’ambito delle funzioni amministrative possono individuarsi i seguenti raggruppamenti di attività:�Funzioni di contabilità e bilancio;�Funzioni di controllo interno (internal auditing);�Funzioni di finanza aziendale;�Funzioni di controllo di gestione;�Funzioni di pianificazione.
(E. Santesso, L’Amministrazione, Manuale di Organizzazione Aziendale, Volume 3, A cura di Costa Nacamulli, Libreria UTET)
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ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE -- HRHR
Gli obiettivi della funzione possono essere così sintetizzati:
�Valutazione delle HR;�V. della posizione;�V. delle competenze;�V. del risultato;
�Ricompensa;
�Mobilità e sviluppo;�Ricerca e selezione;�Formazione;�Carriera; �Uscita.