1 di sergio melis figura, ruolo, compiti e partecipazione al sistema della sicurezza del rls decreto...
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di Sergio Melis
Figura, ruolo, compiti e partecipazioneal sistema della sicurezza
del RlsDecreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (articoli 18, 19)
Figura, ruolo, compiti e partecipazioneal sistema della sicurezza
del RlsDecreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (articoli 18, 19)
La figura e il ruolo del RLS.
La partecipazione del RLS al sistema della sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
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LEZIONE Quali sono gli argomenti chetratteremo nel corso
Quali sono gli argomenti chetratteremo nel corso
Ruolo, compiti e responsabilità del Rls
nella sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Presentazione
Sono un ex operaio e dirigente sindacale in
pensione.Ho iniziato a lavorare nel 1963 come
bracciante agricolo abituale.Nel 1965 sono stato assunto nel Petrolchimico di Macchiareddu
(ex Rumianca)come operatore di impianto.
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Presentazione
Nel 1971 sono stato eletto dai miei compagni di lavoro Delegato di reparto.
Nel Consiglio di fabbrica sono stato eletto nell’Esecutivo del C. di F. e
nella Commissione Ambiente (delle prime in Italia).
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Presentazione
Nel 1973 sono stato eletto dal Congressodei chimici nel direttivo.
A luglio del 1974 entrai in segreteriaprovinciale dei chimici della CISL.
Dal 1984 al 1996 sono stato membro della Segreteria del sindacato di Cagliari con
compiti specifici relativi alle politicheindustriali e produttive.
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Presentazione
Nel 1996 frequentai nel Centro studi di Firenze il Primo corso di Formatori sulla 626.
Nel gennaio del 1998 è stato pubblicato un mio libro sulla 626.
Questo libro è il risultato della preparazione del primo corso di formazione per Rappresentanti Sindacali Aziendali di Cagliari.
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Presentazione
Nell’agosto del 2005 l’Ente Bilaterale Artigiano della Sardegna ha pubblicato cinque lavori di cui due sulle problematiche legate alla organizzazione della stessa EBAS.
Gli altri tre lavori riguardano specificatamente la sicurezza neiluoghi di lavoro.
Il quarto e il quinto di questi volumi sono stati curati dalsottoscritto.
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Presentazione
Attualmente, a Cagliari, sono
il Responsabile del PUNTO DI INCONTRO
626,
tutti i mercoledì sera, sono a disposizionedelle segreterie e dei delegati.
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Presentazione
In tutti questi anni, da privatista, ho sostenuto l’esame per la maturità magistrale e… poi studiando dalle 6 alle 8 del mattino
tutti i giorni e aumentando le ore il sabato e la domenica ho superato
tutti gli esami del mio corso di laurea.
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Presentazione
Prima di iniziare veramente i lavorimi scuso della autopresentazione
non professionalee chiedo scusa in anticipo se non sarò,
in qualche passo, chiaro nella esposizione.Spero però di supplire a questo limite
chiarendo meglio i concetti nelle risposte che darò alle Vostre domande
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Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza
Solo a livello schematico un passaggio sulla normativa relativa alla salute e alla sicurezza nei
luoghi di lavoro che già avete visto.
Ripetere, però, qualche volta non è negativo.
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Evoluzione storica delle leggi sulla sicurezza
Legge 12 marzo 1898, n. 80Legge sugli infortuni degli
operai sul lavoro
Si tratta della prima legge che sancisce l’obbligo assicurativocontro gli infortuni sul lavoro
Nel periodo 1898 - 1930 sono varate leggi più di carattere assicurativo che norme di
prevenzione degli infortuni
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Evoluzione storica delle leggi
Nel periodo che va dal 1930 al 1945vengono emesse leggi fondamentali
sulla sicurezza del lavoro
CODICE PENALER.D. 19 /10/1930, n. 1398Art. 451 Omissione colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro
Art. 589 Omicidio colposo
Art. 590 Lesioni personali colpose
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Evoluzione storica delle leggi
Nel periodo che va dal 1930 al 1945vengono emesse leggi fondamentali
sulla sicurezza del lavoro
CODICE CIVILER.D. 16 marzo 1942, n. 262 Art. 2087
Tutela delle condizioni di lavoro
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,sono necessariea tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatoridi lavoro”
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Evoluzione storica delle leggi
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANAGazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947
Art. 3 …E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale,che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettivapartecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economicae sociale del paese.
Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività….
Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori…
Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.
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Evoluzione storica delle leggi
La salute è un bene primario, un diritto fondamentale recita la nostra Costituzione.
Non ci può essere, perciò, giustificazione alcuna (costi economici, tecnologia, nuova organizzazione) che possa limitare questo diritto del cittadino lavoratore.
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Evoluzione storica delle leggi
Anni ‘50
contadini industria
L’Italia, uscita dal secondo conflitto mondiale, avvia la ricostruzione del tessuto industriale.
Vi è una grande migrazione interna.
La mano d’opera è senza una cultura industriale e di conseguenza AUMENTANO GLI INFORTUNI
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Leggi e norme
D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoronelle costruzioni.
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303Norme generali per l’igiene del lavoro.
Legge 12.02.1955, n. 51
Il Governo viene autorizzato ad emanare norme generali e speciali per la Prevenzione degli infortuni sul lavoroe per l’igiene del lavoro.
19Nessun risultato, o quasi, in termini di sicurezza
Leggi e norme
Queste leggi sono nel complesso buone e valide ancor oggi
I Decreti degliAnni ’50 hanno una impostazionelegata all’organizzazione meccanicadel lavoro
a) Hanno un aproccio tecnicistico
b) Adeguano macchine e impianti
c) il manutentore era l’esperto della sicurezza
a) Hanno un aproccio tecnicistico
b) Adeguano macchine e impianti
c) il manutentore era l’esperto della sicurezza
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Aspetti economici e sociali
Negli anni ’60 e ’70 si sviluppano, in Italia e
nell’Europa, una serie di lotte studentesche
e sindacali
Emerge sia da parte delle imprese che dei lavoratori l’esigenza di nuove professionalità. L’addestramento ripetitivo lascia il posto al “saper fare” che comporta
la conoscenza del processo del lavoro e non solo una piccola frazione di esso
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Aspetti economici e sociali
uomo
macchina ambiente
Nel rapporto uomo – macchina – ambienteL’uomo è il punto più debole
Nella legislazione degli anni ’50Il lavoratore veniva considerato un soggetto passivo
quasi una parte della macchina che doveva essere addestrato all’esecuzione ripetitiva
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Leggi e norme Legge 20/5/1970 n. 300
STATUTO dei LAVORATORI
Legge 20/5/1970 n. 300
STATUTO dei LAVORATORI
I lavoratori, mediante le loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali, e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte quelle misure
idonee a tutelare la loro salute e la
loro integrità fisica
Art. 9 : Tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori
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Leggi e norme Legge 20/5/1970 n. 300
Art. 9
STATUTO dei LAVORATORI
Legge 20/5/1970 n. 300
Art. 9
STATUTO dei LAVORATORI
Università di Cagliari (facoltà di Medicina del lavoro)
Chiamata dal Consiglio di Fabbrica della Rumianca
Per una indagine e studio sul Cloruro di Vinile
(un pericoloso cancerogeno).
Tutte le spese a carico dello Stabilimento
Grande ruolo del Rappresentanza sindacale
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Leggi e norme Legge 20/5/1970 n. 300
Art. 28
STATUTO dei LAVORATORI
Legge 20/5/1970 n. 300
Art. 28
STATUTO dei LAVORATORI
Qualora il datore di lavoro ponga in essere
comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio
della libertà o attività sindacale nonché il diritto di
sciopero, su ricorso degli organismi locali delle
associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse,
Il tribunale ….. ordina al datore di lavoro …… la
cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
Grande ruolo del Rappresentanza sindacale
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Leggi e norme Legge 23/12/1978 n. 833Riforma sanitaria
Legge 23/12/1978 n. 833Riforma sanitaria
Art. 2 comma 1 numero 2 Gli obiettivi
La prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro;
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Leggi e norme Legge 23/12/1978 n. 833Riforma sanitaria
Legge 23/12/1978 n. 833Riforma sanitaria
Art. 2 comma 2 lett. b Gli obiettivi
Il servizio sanitario nazionale nell’ambito delle sue competenze persegue:
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed eliminare condizioni
pregiudizievoli alla salute e per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli strumenti e i servizi necessari;
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Leggi e norme Legge 23/12/1978 n. 833Riforma sanitaria
Legge 23/12/1978 n. 833Riforma sanitaria
Art. 20 comma 1 lett. b, comma 3Attività di prevenzione
Il RSA riceve comunicazione dei dati accertati dal Servizio per quanto riguarda i fattori di nocività, di pericolosità e
deterioramento negli ambienti di lavoro;
Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro sono effettuati sulla base di esigenze verificate
congiuntamente con le rappresentanze sindacali e il datore di lavoro.
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Verso la Sicurezza Europea Direttive Sociali
Europeedegli anni 80 – 90
Direttive SocialiEuropee
degli anni 80 – 90
391/89 Direttive quadro: miglioramento salute dei lavoratori sul lavoro 654/89 Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
655/89 Sicurezza per le attrezzature di lavoro
679/90 Protezione da Agenti biologici
394/90 Protezione da Agenti cancerogeni
656/89 Dispositivi Protezione Individuali
269/90 Movimentazione Manuale dei carichi 270/90 Sicurezza lavoro ai Video Terminali
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Verso la sicurezza europea
Nel nostro Paese sono oggi vigenti oltre 350 leggi (Il Codice, IPSOA ISL Igiene & sicurezza del lavoro)per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Entro 40 gg. dal parere (già espresso) delle commissioni parlamentari (Camera e Senato) e della Conferenza Stato-Regioni il Consiglio dei ministri potrà emanare in via definitiva il TESTO UNICO delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.(Il 2 Aprile D. Lgs Attuativo)
Se non cambiano le intenzioni tra poco più di un mese avremo dopo 30 esatti dalla prima delega al Governo (art. 24 c.1 della L.833/1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale) il TESTO UNICO .
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Verso la sicurezza europea
Nel nostro Paese sono oggi vigenti oltre 350 leggi (Il Codice, IPSOA ISL Igiene & sicurezza del lavoro) per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Dopo il parere (già espresso) delle commissioni parlamentari (Camera e Senato) e della Conferenza Stato-Regioni il Consiglio dei ministri, il 1 aprile, ha emanato un D. Lgs (non il Testo Unico) delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (cambia la forma ma non la sostanza).
Si può dire che dopo 30 anni esatti dalla prima delega al Governo (art. 24 c. 1 della L. 833/1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale) si è messo a disposizione dei lavoratori una norma che razionalizza e rende più efficace il sistema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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Verso la Sicurezza Europea
Il sistema delle Direttive Europee si basa sulla partecipazione attiva e sulla
collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nell’ambiente di lavoro
affinché tutti siano coinvolti
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Direttive Europee
Le 8 direttive sociali europee
sono state recepite nella legislazione italiana
con la promulgazione delDECRETO LEGISLATIVO
19 settembre 1994, n. 626
miglioramentodella sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro
miglioramentodella sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro
Si ricorda, però,che la prima
Direttiva Europeaè stata emessanell’anno 1989
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La Corte di giustizia europea ha fatto modificare diverse volte il D. Lgs 626 perché il nostro Paese non ha legiferato correttamente.(es. Videoterminali, RSPP e Addetti al SPP ecc.)
Decreto Legislativo 626
Decreto
626Decreto
626Con modifiche, aggiornamenti,negli anni
1996,1999,2000, 2001,2002,2003,2006
Con modifiche, aggiornamenti,negli anni
1996,1999,2000, 2001,2002,2003,2006
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Struttura del D.Lgs 626/94
TITOLO IPARTE
GENERALE
Capo 1° - Disposizioni generali art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Capo 2° - Servizi di prevenzione art. 8, 9, 10 e 11
Capo 3° - Prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, pronto soccorso art. 12, 13, 14 e 15
Capo 4° - Sorveglianza sanitaria art. 16 e 17
Capo 5° - Consultazione dei lavoratori art. 18, 19 e 20
Capo 6° - Informazione dei lavoratori art. 21 e 22
Capo 7° - Disposizioni concernenti la pubblica amministrazione art. 23, 24, 25, 26, 27 e 28
Capo 8° - Statistiche infortuni e delle malattie professionali art. 29
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TITOLO II Luoghi di lavoro art. 30, 31, 32 e 33
TITOLO IIIAttrezzature di lavoro art. 34, 35, 36, 37, 38
e 39
TITOLO IV
Uso dei dispositivi individuali art. 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45 e 46
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TITOLO VMovimentazione manuale dei carichi art.
47, 48 e 49
TITOLO VI
Uso di attrezzature munite di videoterminale art. 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58 e 59
TITOLO VIIPROTEZIONEDA AGENTI
CANCEROGENI
Capo 1° - Disposizioni generali art. 60 e 61Capo 2° - Obblighi del datore di lavoro art. 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68Capo 3° - Sorveglianza sanitaria art. 69, 70, 71 e 72
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TITOLO IX Sanzioni art. 89, 90, 91, 92, 93 e 94
TITOLO X Disposizioni transitorie e finali art. 95, 96, 97 e 98
TITOLO VII bisPROTEZIONEDA AGENTI
CHIMICI
TITOLO VIIIPROTEZIONEDA AGENTIBIOLOGICI
Art. 72/bis – Campo di applicazione
Art. 72…… terdecies
Capo 1° - art. 73, 74, 75, 76 e 77Capo 2° - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO art. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 85Capo 3° - SORVEGLIANZA SANITARIA art. 86, 87, 88….. undecies
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A L L E G A T I
• Allegato I Casi in cui è consentito al datore di lavoro lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione.
• Allegato II Prescrizioni di sicurezza e salute per i luoghi di lavoro.
• Allegato III Schema per l’inventario dei rischi ai fini dell’impiego dei D.P.I.
• Allegato IV Elenco indicativo delle attrezzature di protezione individuale
• Allegato V Elenco delle attività …. Per i quali si può rendere necessario l’uso dei D.P.I.
• Allegato VI Elementi di riferimento (movimentazione manuale dei carichi)
• Allegato VII Prescrizioni Minime per l’uso dei VDT• Allegati VIII (n° 6 parti per la protezione da agenti
cancerogeni, chimici e biologici)• Allegati IX÷XIII Agenti biologici• Allegato XIV Attrezzature da sottoporre a verifica• Allegato XV Prescrizioni supplementari per attrezzature di
lavoro specifiche • Allegato XV - bis• Allegato XV - ter• Allegato XV - quater
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Da un sistema applicativodelle leggi puramente“tecnologico” si passa ad unaapplicazione che mette al centro dell’interesse l’uomo - i lavoratori -
Da un sistema applicativodelle leggi puramente“tecnologico” si passa ad unaapplicazione che mette al centro dell’interesse l’uomo - i lavoratori -
626 e Direttive Europee
Si interviene sull’uomo attraverso azioni di Informazione FormazioneEducazione Sensibilizzazione
LA NOVITA’ PRINCIPALE
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Salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro
Condizione o qualità di chi, di ciò che è sicuro
Condizione oggettiva esente da pericoli, o garantitacontro eventuali pericoli
Dal latino SINE CURA ovvero SENZA PREOCCUPAZIONE
(Zingarelli)
(Devoto-Oli)
SICUREZZASICUREZZA
SALUTE:Non assenza di malattia ma condizione
di BENESSERE come la definisce laOrganizzazione Mondiale della Sanità
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626 e Direttive Europee
Sicurezza OGGETTIVA - tecnologica
SICUREZZAAdeguando macchine e impianti
Formazione delle persone
SICUREZZAAdeguando macchine e impianti
Formazione delle persone
Sicurezza SOGGETTIVA - umana
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il complesso delle norme previste dal D. Lgs. 626
disegna un sistema che vedei LAVORATORI
al centrodell’organizzazione della
sicurezzanei luoghi di lavoro
al posto della macchina
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626 e Direttive Europee
Novitàprincipale
Novitàprincipale
• Datore di Lavoro• Dirigenti• Preposti• Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione• Medico Competente• Addetti emergenze• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza• Tutti i lavoratori
• Datore di Lavoro• Dirigenti• Preposti• Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione• Medico Competente• Addetti emergenze• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza• Tutti i lavoratori
Soggetti della sicurezza
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Verso la sicurezza europea
TESTO UNICO 2008305 articoli
13 titoli52 allegati
Questa è la struttura del Testo Unico presentato sulla base dell’art. 1 della
Legge 123 del 3 Agosto 2007
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Verso la sicurezza europea
Gli operatori messi in campo dalle varie Istituzioni:
ASL: 340 (laureati tecnici Ingegneri, chimici ecc.)
780 medici
2100 Tecnici della prevenzione
Tot.: 3220
Controlli medi effettuati: anni 2005-2006-2007ASL : 75000 (Sole 24 ore)
Da quest’anno i controlli dovranno essere 250.000.
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Verso la sicurezza europea
Ministero del lavoro: 400 addetti ai controlli in edilizia 3000 addetti ai controlli amministrativi
Tot. : 3400 Controlli medi effettuati: anni 2005-2006-2007
Ministero del lavoro: 25000 (Sole 24 ore)
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Verso la sicurezza europea
Anni: 2005 2006 2007Infortuni: 940.021 928.158 914.600Incidenti mortali: 1.274 1.302 1.300 (Sole 24 ore)
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Verso la sicurezza europea
INPS: 1500 ispettori addetti ai controlli sulla regolarità contributiva
INAIL: 550 ispettori addetti ai controlli relativi al rapporto assicurativo
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Decreto Legislativo 626/94Direttiva quadro
Art. 18Art. 19Art. 20
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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CONTRATTO COLLETTIVOArt 73 CCNL 2000-2009
CONTRATTO COLLETTIVOArt 73 CCNL 2000-2009
Contrattazione collettiva
accordo quadro per la Pubblica amministrazione
(7 maggio 1996)
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Art. 2 c. 1.Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
f) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
“persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gliaspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza”;
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Rappresenta una delle principali novità della nuova disciplina della sicurezza sul lavoro.
Tende a sottolineare la partecipazione attivadei lavoratori alla realizzazione di una più
efficace tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il compito delRAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
è diverso da quello dei
RAPPRESENTANTI SINDACALI
L’art. 18 del Decreto 626
Rappresentante per la sicurezza
L’art. 18 del Decreto 626
Rappresentante per la sicurezza
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
I RLS vengono eletti o designati nell’ambito delle RSA; in mancanza di tali RSA tutti i lavoratori della scuola possono essere eletti RLS (CCNQ)
I Rappresentanti dei Lavoratori, dopo l’elezione devono partecipare ad un apposito corso di formazione della durata di 32 ore.Argomenti e modalità sono precisati nelDecreto del 16 gennaio 1997
L’art. 18 del Decreto 626
Rappresentante per la sicurezza
L’art. 18 del Decreto 626
Rappresentante per la sicurezza
In tutte le unità scolastiche, individuate dal DM 382/98vengono eletti o designati gli RLS
Nelle Istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti 1 RLS e 3 RLS con più di 200 dipendenti fino a 1000
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Art. 19(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
• 1. Il rappresentante per la sicurezza:
• a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
• b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Art. 19 (Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza)
1. Il rappresentante per la sicurezza:
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• Le informazioni e la documentazione aziendale• (Articolo 19, comma l, lettere e e f) (L.123/2007)• 1. Il Rappresentante per la sicurezza:• (Omissis)• "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al
rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";(L.123/2007)
• Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
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Art. 19(Attribuzioni del rappresentante per
la sicurezza) 1. Il rappresentante per la sicurezza:• f. riceve le informazioni provenienti
dai servizi di vigilanza.
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Art. 19(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
1. Il rappresentante per la sicurezza:
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Art. 19(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
1. Il rappresentante per la sicurezza:
• l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
• m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Art. 19(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza)
1. Il rappresentante per la sicurezza:
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantirela sicurezza e la salute durante il lavoro.
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Non è sanzionabile nello svolgimento della sua funzione
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
I permessi per il RLs nelle aziende con più di 15 dipendenti(Articolo 18, comma 4)
«Permessi retribuiti».40 ore
Il DLGS 626/94 per questo aspetto, infatti, rinvia alla più ampia libertà di determinazione da parte della contrattazione collettiva.
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Datore di lavoro e dirigente Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
L'accesso ai luoghi di lavoro(Articolo 19, comma 1, lettera a)
1. Il Rappresentante per la sicurezza:
a. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
Art. 4 c. 5 lett. mArresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 516/2582 euro. (datore di lavoro e dirigente).Arresto fino a 1 mese o ammenda da 154/516 euro . (preposto).
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La consultazione
(Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d)1. Il Rappresentante per la sicurezza:(Omissis)
b. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;)
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
Art. 4 c.5 lett. p.Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro. ( datore di lavoro, dirigenti)
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La consultazione
(Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d)1. Il Rappresentante per la sicurezza:(Omissis)
c. è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
Art. 4 c.5 lett. p.Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro.( datore di lavoro, dirigenti)
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
La consultazione(Articolo 19, comma 1, lettere b, c, d)1. Il Rappresentante per la sicurezza:(Omissis)
d. è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5.
Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
Art. 4 c.5 lett. p.Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro.( datore di lavoro, dirigenti)
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Le informazioni e la documentazione aziendale(Articolo 19, comma l, lettere e e f) (L.123/2007)1. Il Rappresentante per la sicurezza:(Omissis)• "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al
rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o).";(L.123/2007)
• f. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
• Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
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Sicurezza
Art. 28 L. 300/70 Statuto dei lavoratoriArt. 4 c. 5 lett. mArresto fino a 2/4 mesi o ammenda da 516/2582 euro. (datore di lavoro e dirigente).Arresto fino a 1 mese o ammenda da 154/516 euro . (preposto).
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• Legge 3 agosto 2007 n. 123 art. 3 c.1 lett. d• all'articolo 18, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
• "4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma;
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• La formazione del RLs (Articolo 19, comma l, lettera g)Il Rappresentante per la sicurezza:
• (Omissis)
• g. riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22.
• Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
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La formazione del RLs (Articolo 19, comma l, lettera g)Il Rappresentante per la sicurezza:
• La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva».
• Si fa notare come le 32 ore di formazione siano rapportate al mandato del RLS e non siano annue.
• Un'ampia trattazione relativa alla formazione dei rappresentanti per la sicurezza è prevista dagli accordi interconfederali.
• Accordo quadro per la pubblica amministrazione (7 maggio 1996)
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• La formazione dei RLS deve svolgersi in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali ai quali il DLGS 626/94, all'art. 20, attribuisce tra l'altro funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative per i lavoratori (art. 22, comma 6).
• Art. 74 CCNL comparto scuola 2006-2009
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• la formazione del RLS deve svolgersi mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la sua attività e che deve comportare oneri solo a carico del datore di lavoro.
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• Proposte e osservazioni da parte del RLS• (Articolo 19, comma 1, lettere h, i, m)• Il Rappresentante per la sicurezza:
• (Omissis)
• h. promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
• i. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
• m. fa proposte in merito all'attività di prevenzione.
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• Il potere di formulare proposte da parte del RLS non rappresenta una totale novità nel panorama normativo italiano.
• Già la seconda parte dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori (del quale l'art. 19, comma 1, lettera h, riproduce quasi letteralmente il contenuto) riconosce ai lavoratori, mediante loro rappresentanze, un potere di iniziativa circa la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure di sicurezza. (vedi Rumianca)
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La riunione periodica(Articolo 19, comma 1, lettera l)Rappresentante per la sicurezza:
• (Omissis)l. partecipa alla riunione periodica di cui all'art.
11.• Art. 19, commi 2 e 3, DLGS 626/94; art. 11;
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Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro. ( datore di lavoro, dirigenti)
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Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi;c) il medico competente ove previsto;d) il rappresentante per la sicurezza.
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Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
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Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi)
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
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Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi)
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
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Art. 11 (Riunione periodica di prevenzione e protezione
dai rischi) 5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
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• Il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ha l'obbligo di indire almeno una volta all'anno, nelle aziende ovvero unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, un'apposita riunione.
• Tale riunione dovrà avere altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
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• Alla riunione periodica partecipano tutti i soggetti coinvolti,
• dal datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, al medico competente ove previsto, al rappresentante per la sicurezza.
• È questa la sede in cui si presentano e si esaminano i documenti e le proposte più rilevanti in materia di sicurezza al fine di definirne gli aspetti applicativi (il documento sulla valutazione dei rischi; l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, DPI); i programmi di informazione e formazione dei lavoratori).
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• A cura del datore di lavoro viene redatto un apposito verbale della riunione che verrà sottoscritto «dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dal rappresentante della direzione aziendale».
• Ciò significa che tutta la documentazione prodotta negli anni costituisce “l’archivio” dove
andare a spulciare per conoscere lo stato dell’arte.
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• Il ricorso alle autorità competenti se le misure adottate non sono adeguate
(Articolo 19, comma 1, lettera o)(Omissis)
• o. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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• La formula sembra dire che, oltre al ricorso alle ASL (Azienda sanitaria locale) e all'Ispettorato del lavoro, anche quello in sede giudiziaria al fine di una corretta applicazione delle misure di sicurezza.
• Nel contesto «partecipativo» del D. Lgs 626/94 il ricorso agli organi di vigilanza, e ancor più al giudice, dovrebbe tuttavia configurarsi come ultimo rimedio, qualora il confronto tra le parti non abbia dato esiti positivi.
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• L'Azienda sanitaria locale, inoltre, può intervenire su ordine della magistratura, del sindaco o di altre autorità. Ma è soprattutto su sollecitazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali che l'ASL dovrebbe per lo più intervenire. A tale riguardo non sono richieste particolari modalità.
• La richiesta di intervento, da inoltrare al competente servizio o presidio multizonale, può essere orale o scritta (meglio se scritta). E opportuno che sia sempre attivata dal RLS con il coinvolgimento delle strutture sindacali territoriali.
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• Gli strumenti e le tutele del RLS• (Articolo 19, commi 2 e 4)
• 2. Il Rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
• (40 ore CCNL)• (Omissis)
• 4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
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• Il RLS può ottenere l'autorizzazione all'utilizzo di strumenti che si trovano all'interno della struttura, come ad esempio locali messi a disposizione della rappresentanza sindacale o la consultazione di pubblicazioni specifiche in materia di salute e sicurezza; nel secondo il riferimento è alla possibilità di utilizzo degli «stessi locali che l'azienda ha destinato alle RSA/RSU» (vedi artt. 25 e 27 dello Statuto dei lavoratori).
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Datore di lavoro Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 22 c. 4.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare di salute e sicurezza, concernente la normativain materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistentinel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo eprevenzione dei rischi stessi.
Arresto fino a 3/6 mesi o ammenda da 1.549/4.131 euro. (datore di lavoro e dirigente).
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Il datore di lavoro è il principale destinatario degli obblighi in materia di sicurezza, e quindi il soggetto responsabile penalmente.
Datore di Lavoro
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Datore di Lavoro
Organizzazione della sicurezza
Valutazione dei rischi
Informazione e formazione
designa Assieme ai Dirigenti, Preposti e Consulenti oComponenti del Servizio
organizza
Responsabile Servizio
per i lavoratori
Addetti Antincendio
Corsi
Addetti Primo Soccorso
Lezioni
Medico competente
Può conferire specifiche Deleghe
Incontri
Servizio di Prevenzione
Aggiornamenti
CONSULTA gli
RLS
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Datore di Lavoro
Art. 2, Soggetto titolare del rapporto di
lavoro o, comunque, soggetto che secondo il tipoe l’organizzazione,
dell’impresaha la responsabilità
della stessa, in quantotitolare dei poteri
decisionali e di spesa
Art. 2, Soggetto titolare del rapporto di
lavoro o, comunque, soggetto che secondo il tipoe l’organizzazione,
dell’impresaha la responsabilità
della stessa, in quantotitolare dei poteri
decisionali e di spesa
Organizzazione della sicurezzaOrganizzazione della sicurezza
Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi
Informazione e formazione Informazione e formazione
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Si avvale dellacollaborazione diSi avvale della
collaborazione di
Dirigenti e preposti
Consulenti ed esperti di sicurezza
designadesigna
1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(interno/esterno)2. Medico Competente3. Lavoratori addetti per la lotta e la
prevenzione incendi e all’emergenza4. Lavoratori addetti al
pronto soccorso (primo soccorso)
Organizzazione della sicurezza
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Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure Necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante per la sicurezza, l'applicazione dellemisure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante perla sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19, comma 1, lettera e);
Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2582 euro. (datore di lavoro e dirigente).Arresto max. 1 mese o ammenda da 154/516 euro.(Preposto)
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Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 4 c. 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b)(valutazione dei rischi) c) (designazione degli addetti al SPP)e d) (organizzazione della formazione);
Arresto 2/4 mesi o ammenda 516/2.582 euro. (datore di lavoro e dirigente).
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Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 8 c.2Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei compiti di cui
all'art. 9,tra cui il responsabile del servizio in possesso
di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
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Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 9.Compiti: segreto sui processi lavorativi.
art. 9 c. 3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a
conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
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Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11.Riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi. art. 11 c. 1. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro,direttamente o tramiteil servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indicealmeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;c) il medico competente ove previsto;d) il rappresentante per la sicurezza.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro .( datore di lavoro, dirigenti)
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Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11 c. 2.Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:a)il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;b)l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;c)i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro .( datore di lavoro, dirigenti)
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Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 11 c. 3.La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Sanzione amministrativa pecuniaria da 516/3.098 euro .( datore di lavoro, dirigenti)
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Il Datore di lavoro, in relazione alla propria azienda e dei rischi ipotizzati, deve designare i lavoratori incaricati di gestire le possibili Emergenze Compiti dei lavoratori designanti quali
ADDETTI sono quelli di attuare: le misure di prevenzione e protezione incendi;l’evacuazione delle persone in caso di pericolo grave ed
immediato;il salvataggio di persone che si trovino in condizione di
pericolo;il pronto soccorso. (Primo soccorso)
Datore di Lavoro
103
Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 19 c. 1.Il rappresentante per la sicurezza:
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
104
Organizzazione della sicurezza
costituisce il
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
costituisce il
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Dopo aver effettuato le nominee le designazioni il Datore di Lavoro
Dopo aver effettuato le nominee le designazioni il Datore di Lavoro
Il SERVIZIO, diretto e coordinato dalResponsabile del Servizio, non è un nuovoUfficio o reparto all’interno dell’azienda
105
Servizio di Prevenzionee di Protezione
IL SERVIZIO è costituito dall’insieme di tutte lepersone designate o nominate e che svolgono precisi
compiti nell’organizzazione della sicurezza.Ogni persona facente parte del SERVIZIO deve
ricevere una lettera di nomina
106
Servizio di Prevenzionee di Protezione
COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIOIdentificare le fonti di rischio
•Effettuare la valutazione (con il Datore di Lavoro)•Individuare le misure di sicurezza
•Elaborare le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo
•Elaborare le procedure di sicurezza per le attività a rischio
•Proporre programmi di informazione e formazione•Partecipare ed organizzare la Riunione Periodica
•Fornire ai lavoratori le informazioni sulla sicurezza del lavoro
107
Dirigenti e Preposti
Gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori fanno capo, congiuntamente al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze
Dirigenti e Preposti sono tenuti, sulla base degli incarichi loro affidati o svolti di fatto
(principio dell’effettività)ad adottare le misure che la normativa
pone a carico del Datore di Lavoro, con la sola eccezione di
quelli che non sono delegabili
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Cass. Pen. SEZ. 4 Cass. Pen. SEZ. 4 SENT. 3602 DEL 23/03/98 SENT. 3602 DEL 23/03/98
In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di In tema di infortuni sul lavoro l'esistenza sul cantiere di un un prepostopreposto -salvo che non vi sia la prova rigorosa di -salvo che non vi sia la prova rigorosa di una delega espressamente e formalmente conferitagli, una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza- sua particolare competenza- non comporta il non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavorodelle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, , essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera essendo a suo carico (peraltro, neppure in maniera esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto esclusiva quando l'impresa sia di dimensioni molto modeste) soltanto il modeste) soltanto il dovere di vigilaredovere di vigilare a che i lavoratori a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per se' e per gli altri.creare pericolo per se' e per gli altri.
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IL RUOLO DI FATTOIL RUOLO DI FATTO
• Si realizza qualora, anche senza Si realizza qualora, anche senza formale attribuzione, al dipendente formale attribuzione, al dipendente viene chiesto di recitare uno viene chiesto di recitare uno specifico ruolo organizzativo in specifico ruolo organizzativo in aziendaazienda
110
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’ DELLE FUNZIONI
Il Giudice, per individuare la responsabilità dei collaboratori del datore di lavoro (in
particolare del Dirigente), non si può limitare al titolo formale ma deve verificare
che al titolo corrisponda in concreto la funzione esercitata.
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (4)
111
“chiunque in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, cosi’ da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive, deve essere considerato automaticamente tenuto …
… ad attuare le prescritte misure di sicurezza ed a disporre e ad esigere che esse siano rispettate”
Sentenze Cassazione CASS. PEN. 30 MARZO 1998 N. 3948
112
L’organizzazione di un gruppo “misto” sotto la direzione funzionale di un capo-gruppo, comporta (per la Corte di Cassazione) la
creazione di una funzione diDIRIGENTE DI FATTO
che a sua volta determina una sorta diRESPONSABILITA’ DI FATTO
“CHI DIRIGE IL LAVORO ALTRUI DEVE FARSI CARICO ANCHE DELLA SUA INCOLUMITA’ “
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (1)
113
DIRIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA
Il termine ”Dirigente” in materia di sicurezza non indica una qualifica formale, ma una FUNZIONE:
sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (3)
114
“Chi accoglie nel proprio luogo di lavoro personale appartenete ad altre strutture
(per contratto, per convenzione etc.):
deve aver cura della suasicurezza e salute;
non può adibirlo a lavorazioni pericoloseo farlo lavorare in locali inadatti”.
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (2)
115
RESPONSABILE DI SERVIZIO
E’ un Dirigente e non un Preposto, in quanto il preposto non ha il potere di organizzare i lavori, ne’ di impartire
istruzioni, ne’ di dirigere il settore: e’ un soggetto incaricato di mansioni esecutive, nel senso che deve
controllare che il lavoro si svolga secondo le modalità impartite dal datore di lavoro o dal dirigente.
Vanno verificate le mansioni attribuite ed elencate nel Provvedimento Organizzativo della Struttura. Se queste attribuiscono un potere
organizzativo tale che l'attività lavorativa si possa svolgere secondo le direttive da lui impartite, allora il
RESPONSABILE E’ DIRIGENTE
in quanto ha un potere di direzione
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (6)
116
IL DIRIGENTE E IL PREPOSTO IN MATERIA DI SICUREZZA PRESCINDONO DALLA QUALIFICA FORMALE.
•Puoi organizzare strutturalmente un Servizio?•Puoi dare istruzioni?•Puoi dirigere il lavoro altrui?
•Sei incaricato di sovrintendere una procedura di sicurezza emanata da altri?•Sei incaricato di vigilare sui lavoratori?
In tal caso sei un Dirigente!!!!!
Allora sei un preposto!!!!!
RESPONSABILITÀ “OGGETTIVE” (5)
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RUOLO E LAVORORUOLO E LAVORO
• Quando il preposto è personalmente impegnato Quando il preposto è personalmente impegnato nello svolgimento di un lavoro perde il ruolo di nello svolgimento di un lavoro perde il ruolo di garante del bene tutelato e garante del bene tutelato e diventa egli stesso diventa egli stesso oggetto della tutela giuridicaoggetto della tutela giuridica
• Tale tutela incombe sul datore di lavoro e sui Tale tutela incombe sul datore di lavoro e sui dirigenti aziendali responsabili dell’osservanza dirigenti aziendali responsabili dell’osservanza delle norme delle norme antinfortunisticheantinfortunistiche
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Valutazione dei rischi
Procedimento di analisi che devono essere effettuate, in ogni ambiente di lavoro, per arrivare ad una stima del rischio, in base ai pericoli, al fine di identificare i fattori di pericolo per i lavoratori
OBBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute
dei lavoratori
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Valutazione dei rischi
L'obbligo di realizzare il processo di valutazione, analisi controllo e gestione dei rischi lavorativi e ovviamente delle necessarie misure ed interventi di prevenzione e protezione al fine di eliminare o ridurre i rischi riguarda essenzialmente il datore di lavoro.E' evidente tuttavia che dal punto di vista tecnico, dovrà avvalersi di alcune competenze professionali e gestionali, peraltro previste dal D.Lgs 626/94 che sono:Dirigenti, Preposti e Consulenti, RSPP, Medico competente, RLS.
D. Lgs. 626 art. 4 Documento della V. dei Rischi
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La formazione
Decreto 16/01/1997prescrive i contenutiminimi, programmi e
ore dei corsi di formazione
per i lavoratoriRappresentanti dei Lavoratori
Datori di Lavoro
Decreto 16/01/1997prescrive i contenutiminimi, programmi e
ore dei corsi di formazione
per i lavoratoriRappresentanti dei Lavoratori
Datori di Lavoro
Decreto Legislativo 626/94Direttiva quadroArt. 21 e Art. 22In ogni titolo specifico del D. Lgs(es. rischio chimico, rischio biologico, uso videoterminali, movimentazione dei carichi...)Vi è un articolo che prevedel’obbligo della formazione
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La formazione
Capo VIINFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Art. 21 (Informazione dei lavoratori)
Art. 22 (Formazione dei lavoratori)
Devono essere organizzati corsi per tutti i lavoratori che devono ricevere una adeguata formazione einformazione sulla sicurezza
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Informazione e Formazione
Corsi specifici di formazione
Luoghi di lavoro.
Uso delle attrezzature di lavoro.
Uso dei dispositivi di protezione individuali.
La movimentazione manuale dei carichi.
Uso del computer. Protezione dagli agenti chimici, cancerogeni e biologici
123
Datore di lavoro eRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 22 c.7
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale edella sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentantiper la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delledimensioni e della tipologia delle imprese
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Il Responsabile del Servizio deve avere attitudini e capacità adeguate al ruolo. Titolo di studio (diploma di scuola media superiore).Di fatto è consulente aziendale in materia di sicurezza.Anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per inosservanza di obblighi, il Responsabile del SPPR deve svolgere i propricompiti con prudenza, perizia e diligenza.
Il Responsabile del Servizio deve avere attitudini e capacità adeguate al ruolo. Titolo di studio (diploma di scuola media superiore).Di fatto è consulente aziendale in materia di sicurezza.Anche se non rientra tra i soggetti sanzionabili per inosservanza di obblighi, il Responsabile del SPPR deve svolgere i propricompiti con prudenza, perizia e diligenza.
Nominato dal datore di lavoro deve essere in possesso di specifiche caratteristiche e requisiti professionali
Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
Tiene i rapporti con il Rappresentante dei Lavoratori e pianifica le attività di informazione e formazione.
Il R.S.P.P. può svolgere questo ruolo anche in aggiunta alla propria mansione lavorativa.
In questo caso deve poter disporre di tutto il tempo necessario per svolgere il ruolo di Responsabile. Per le A.S.L. il R.S.P.P. sarà sempre il referente della sicurezza.
Gestisce e coordina tutto il processo della sicurezza
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione
Il datore di lavoro deve comunicare il nominativo della persona designata, sia interna o esterna all’azienda, quale Responsabile del Servizio a:
1. Azienda Sanitaria Locale2. Direzione Provinciale del Lavoro
3. R.L.S
La comunicazione è corredata da una dichiarazione,e relativi allegati, attestante che la persona designataha svolto compiti in materia di prevenzione e protezione, il periodo in cui sono stati svolti, nonché un curriculum professionale
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Medico competente
Nominato dal datore di lavoro. Deve essere in possesso dispecifiche caratteristiche e requisiti professionali
Al Medico competente è affidata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.•Effettua gli accertamenti preventivi e periodici•Effettua gli accertamenti sanitari•Formula i giudizi di idoneità•Aggiorna le cartelle sanitarie
128
Medico competente
Svolge anche questi compiti fondamentaliPartecipa alle azioni per la Valutazione del rischio
Tiene la documentazione sanitariaRedige e aggiorna il Programma Sanitario
Visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l’annoPartecipa alla riunione periodica
Partecipa al programma di formazione e di miglioramento
Informa i lavoratori e l’RLS sugli accertamenti sanitari
129
Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 17.Medico competente: informazioni sugli accertamenti
sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi.e) - fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsiad accertamenti sanitari anche dopo la cessazionedell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 258/1.549 euro.
130
Medico competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
art. 17.Medico competente: informazioni sugli accertamenti
sanitari e comunicazioni sui risultati degli stessi.art. 17 c. 1
g)-comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza,
i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e
fornisce indicazioni sul significato di detti risultati;Arresto fino a 1 mese o ammenda da 258/1.549 euro. (medico competente).
131
Almeno una voltaall’anno viene indettauna Riunione Periodicacui devono partecipareDatore di lavoro (o delegato)Responsabile ServizioRappresentante deiLavoratori
Riunione periodica
ARGOMENTI BASEDa trattare e
discutere•Documento di
Valutazione Rischi•Idoneità dei mezzi
di protezione•Programmi diformazione einformazione
per i lavoratori
ARGOMENTI BASEDa trattare e
discutere•Documento di
Valutazione Rischi•Idoneità dei mezzi
di protezione•Programmi diformazione einformazione
per i lavoratori
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Riunione periodica
La riunione periodica deve essere convocata formalmente con lettera e ordine del giorno
CON LA REDAZIONE DEL VERBALE DELLA RIUNIONELa Riunione Periodica si deve tenere anche
in occasione di significative variazioni del lavoroe quando vengono introdotte nuove tecnologie
Il Rappresentante dei Lavoratoripuò chiedere la convocazione di una apposita riunione
133
Diritti e Doveri dei Lavoratori
Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale
Utilizzano correttamente macchinari,apparecchiature
, utensili, sostanze e preparati pericolosi, mezzi
di trasporto ed altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di
sicurezza
Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di
protezione messi a loro disposizione
134
Diritti e Doveri dei Lavoratori
NON RIMUOVONOo modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
NON COMPIONOdi propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori
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Diritti e Doveri dei Lavoratori
Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto, le deficienze dei
macchinari e dei dispositivi di protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo
di cui vengono a conoscenza.
In caso di urgenza, si adoperano direttamente nell’ambito delle loro competenze e possibilità,
per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notiziaal Rappresentante dei Lavoratori
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
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La verifica da parte dei lavoratori sull’applicazione delle misure di sicurezzaviene effettuata tramite il R.L.S.Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Diritti e Doveri dei Lavoratori
Contribuiscono assieme al datore di lavoro, dirigenti e
preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’Autorità competente o comunque necessari per
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro
137
Tutti i lavoratori Ciascun lavoratoredeve…
•Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute
•Della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni od omissioni
Ogni lavoratore deve agire ed operareconformemente alla sua formazione
ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti
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R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Obblighi dei lavoratori.art. 5 c. 2
In particolare i lavoratori:
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al prepostole deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di
cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 206/619 euro. (lavoratore).
139
Informazione dei Lavoratori
• La lotta antincendio• L’ evacuazione dei lavoratori• Il pronto soccorso • Sul Responsabile del S.P.P.• Sul Medico competente• Sui lavoratori addetti alle emergenze
Ogni lavoratore deve ricevere una adeguata informazione sulle procedure che riguardano
140
Vigilanza e Sanzioni
La vigilanza è svolta per verificarel’applicazione della legislazione inmateria di sicurezza nei luoghi di
lavoro
L’attività di Vigilanza è svolta daA.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)Direzione Provinciale del Lavoro
Vigili del FuocoTutti gli organi di polizia giudiziaria
Il Decreto 626 disciplina, infine,l’attività di Vigilanza e le Sanzioni
141
Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626sono di carattere penale (arresto)
ed amministrative (ammenda)
Sanzioni
Il Decreto le chiama “contravvenzioni” e sonoa carico dei soggetti previsti dal 626.
Infatti le inosservanze alle disposizioni di leggevengono fatte risalire al soggetto che
aveva l’obbligo di farle applicarle
142
Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626sono di carattere penale (arresto)
ed amministrative (ammenda)In totale sono 267
Sanzioni
Datore di lavoro 13Datore di lavoro e Dirigente 136Preposti 94Progettisti, fabbricanti, installatori 3Medico competente 15Lavoratori 7Tutti 2
143
Sanzioni
Le sanzioni punisconocon l’arresto o con
l’ammenda le contravvenzioni
commesse da
Datori di lavoro, Dirigenti e preposti
I lavoratori
Progettisti, fabbricanti, installatori
Medico competente
144
PIANO DI SICUREZZA
Strumenti descrittivie prescrittivi di ciò che è stato rilevato e di quanto bisognafare per attuarela sicurezza
Procedure e metodi attraverso i quali leprescrizioni rilevatenei Documenti sonoattuati e vengonoapplicati
Sono tutte le Persone previste dal decreto 626 che si occupano della
Sicurezza con compiti e Responsabilità individuali
DOCUMENTI
SOGGETTI
ADEMPIMENTI
Concludendo riassumiamo il processo della sicurezza
che si attua con
145
“IL PIANO”Documento della
Valutazione Dei Rischi (art. 4)
È integrato daPIANO DELLEEMERGENZE
Piano diEvacuazione
Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi
Misure di prevenzione e di protezione dei LavoratoriMisure di prevenzione e di protezione dei Lavoratori
Organizzazione aziendale della sicurezzaOrganizzazione aziendale della sicurezza
Le attività di formazione e informazioneLe attività di formazione e informazione
Piano di sicurezza
Deve descrivere
146
• Verbale di elezione RLS• Data elezioni…………………………………Data affissioni
risultato………………………………..• N. lavoratori……………………………….• N. votanti………………………………….• Elenco candidati………………………………………….• Componenti Comitato elettorale e scrutatori………………………………………• Presidente/Segretario Seggio…………………………………….• Voti validi n. ………………………………………………….• Numero di preferenze riportate dai candidati:………………………………• Risulta/risultano eletto/i………………………………………• 1) ……………………………• 2)………………………………..• 3)…………………………………………….• Eventuali note del comitato elettorale ………………………………………………….• La Commissione elettorale………………………………………………………..• Cognome e nome• N. voti• Cognome e nome• N. voti• Data
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 2.*• Verbale di elezione RLs• Azienda/unità produttive Indirizzo• Città• CAP• Totale numero addetti Uomini• Operai• Donne• Quadri• Impiegati• Composizione RSu eletta il• CGIL n.• CISL n. • UIL n. • Totale n• RLS da eleggere: n.• Lista• Elenco candidati• Comitato elettorale e Scrutatori• Data elezioni• Presidente• Votanti n • Voti ricevuti dalle liste• lista voti validi n.•••• Tot. validi• Bianche• Nulle• Tot. votanti
• La Commissione elettorale• * Riguarda le aziende in cui vengono eletti contemporaneamente le Rsu e i RLs.
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 3.*• Verbale di designazione RLs• Azienda/unità produttiva • Indirizzo CAP Città• Totale numero addetti• Uomini Donne• Operai Impiegati Quadri• Composizione RSu• CGIL n • CISL n • Un. n • Totale n.• La RSU nella riunione del ha designato Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (DLGS 626/94) il/i
seguente/i RSU (a lato del nome e cognome aggiungere l'organizzazione sindacale di appartenenza):• 1) 2)• 3) 4)• 5) 6)•• L'assemblea dei lavoratori per la ratifica dei designati è prevista per il • Firma Segretario RSU• Verbale di Assemblea• Il giorno è stata convocata l'Assemblea dei• lavoratori con all'ordine del giorno: designazione del/i RLS.• Presenti• Contrari Votanti• Favorevoli• Astenuti • Data• Riguarda la designazione all'interno della Rsu (valida per tutti i set-
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 4.• Richiesta di permessi• Al datore di lavoro• Il sottoscritto per la sicurezza,• in qualità di Rappresentante• comunica• di volere usufruire di un permesso retribuito, nell'ambito del monte ore annuo
previsto per il/i RLs, di ore• per il giorno dalle ore alle ore• per:• ^ adempiere a compiti di cui all'art. 19, comma 1, lettere e, f, h, m, n, o
del DLGS 626/94• ^ poter accedere allo stabilimento/reparto• Distinti saluti• Data• Nota. La comunicazione deve essere intestata al datore di lavoro e presentata
alla persona preposta secondo le procedure messe in atto dall'azienda, nel rispetto delle esigenze produttive previste dal Contratto collettivo nazionale di categoria relativamente ai permessi sindacali.
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
150
• Fac-simile 5.• Esercizio dei diritti di informazione• Al datore di lavoro• Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza,• chiede• nell'ambito della proprie attribuzioni (art. 19 DLGS 626/94,
comma 1, lettere b, h, m e n) di essere informato se e quando è stata da voi effettuata la valutazione dei rischi, non essendo venuto a conoscenza dell'assolvimento di tale obbligo.
• Distinti saluti• Data Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
151
• Fac-simile 6.• Esercizio dei diritti di consultazione• Al datore di lavoro• Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza,• chiede• ^ nell'ambito delle proprie attribuzioni (art.19 del DLGS 626/94, comma
1, lettere b, h, m e n) di eSSere informato in ordine alla valutazione dei rischi già effettuata e al Documento di programmazione delle miSure di prevenzione;
• ^ di essere consultato in ordine all'aggiornamento della Valutazione dei riSchi relativa alle Seguenti modifiche del processo produttivo:
• 1. • 2. • 3. • A tal fine segnala di aver individuato i seguenti rischi:• l. • 2. • 3. • Distinti saluti• Data• Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 7.• Richiesta di convocazione della riunione periodica• Al datore di lavoro• Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la Sicurezza,• chiede• ^ che venga convocata la riunione periodica ai sensi dell'art.
11, non ancora programmata dall'azienda per l'anno in corso;• ^ che venga convocata la riunione periodica ai sensi dell'art. 11
comma 3 del DLGS 626/94, per esaminare significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio;
• ^ che venga convocata una riunione specifica sui problemi della sicurezza, ai sensi dell'art. 11 comma 4 (azienda fino a 15 dipendenti).
• Distinti saluti• Data• Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 8.• Richiesta di accesso alla documentazione• Al datore di lavoro• Il sottoscritto per la sicurezza,• in qualità di Rappresentante• chiede• nell'ambito delle proprie attribuzioni (art. 19 del DLGS 626/94) di
avere accesso al:• 1. ^ documento sulla valutazione dei rischi;• 2. ^ registro infortuni;• di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale, di cui al
comma 1 lettera e• specificare le richieste:• Distinti saluti• Firma del RLS• Data
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 9.• Esercizio dei diritti di consultazione e informazione• Al datore di lavoro• Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza,• chiede nell'ambito delle proprie attribuzioni• 1. ^ di essere consultato sulla deSignazione degli addetti e del
responsabile del Servizio di prevenzione e protezione;• 2. ^ di essere conSultato sulla designazione degli addetti all'attività di
prevenzione incendi;• 3. ^ di essere consultato sulla designazione degli addetti al pronto
soccorso;• 4. ^ di essere consultato sulla designazione degli addetti
all'evacuazione dei lavoratori;• 5. ^ di essere informato sui dati relativi al medico competente.• Distinti saluti• Data Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 10.• Esercizio dei diritti di consultazione e informazione• (antincendio ed emergenza)• Al datore di lavoro• Il sottoscritto per la sicurezza,• in qualità di Rappresentante• chiede• 1. ^ di essere consultato in merito all'organizzazione della formazione
degli addetti ai servizi antincendio e di emergenza (art. 19, comma 1, lettera d);
• 2. ^ di partecipare al corso di formazione (art. 19, DLGS 626/94, comma 1, lettera g), così come previsto dal Dm del 16 gennaio 1997.
• Distinti saluti• Firma del RLS• Data
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 11.• Lettera all'ASL, per notizie su sopralluogo in azienda• All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro
p.c. al Datore di lavoro• Il sottoscritto in qualità di Rappre-• sentante per la sicurezza dell'azienda • (indirizzo), essendo venuto a conoscenza che il Servizio in
indirizzo ha effettuato una visita presso l'Azienda stessa,• chiede• di essere messo a conoscenza dei risultati di tale verifica ai
sensi dell'art. 19, comma 1, lettera f, del DLGS 626/94.• Ringrazia e distintamente saluta• Data• Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 12.• Osservazioni per l'ASL, durante il sopralluogo in azienda• All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro• Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza,
formula le seguenti osservazioni in occasione della visita in corso del Servizio di prevenzione
• sul lavoro dell'Azienda Sanitaria locale• Distinti saluti• Data• Firma del RLS• Nota. L'organo di vigilanza è tenuto, in base alle ultime
disposizioni del ministero del Lavoro a consultare• la rappresentanza dei lavoratori in occasione di un'ispezione.
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 13.• Lettera all'Organismo paritetico provinciale• All'Organismo paritetico provinciale p.c. al Datore di lavoro• CGIL, CISL, UIL• Il sottoscritto , in qualità di Rappresentante• dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda• chiede all'Organismo paritetico territoriale• di pronunciarsi in merito alla seguente controversia in materia
di applicazione dei diritti di rappresentanza, consultazione e formazione:
• Descrizione della controversia o del caso• Distinti saluti• Data• Firma del RLs
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 14.• Lettera al datore di lavoro per la sicurezza• della ditta appaltatrice• Al datore di lavoro• Il sottoscritto in qualità di Rappresentante per la sicurezza, in
considerazione che, all'interno dell'azienda sono stati affidati dei lavori ad imprese appaltatrici e/o a lavoratori autonomi,
• chiede se, in conformità all'art. 7 del DLGS 626/94:• ^ sia stata verificata l'idoneità tecnico profeSsionale
dell'impresa appaltatrice e/o del lavoratore autonomo;• ^ siano state fornite agli stessi soggetti dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell'ambiente e sulle misure di prevenzione da adottare;
• ^ se il lavoro dell'impresa appaltatrice possa cauSare rischi aggiuntivi ai lavoratori della nostra azienda.
• Distinti saluti• Data• Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 15.• Lettera alla Rappresentanza sindacale• Alla Rappresentanza sindacale• Il sottoscritto Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza,• segnala i seguenti problemi inerenti l'ambiente, la
salute e la sicurezza del lavoro:• e chiede pertanto una riunione per esaminare le
problematiche su esposte.• Fraterni saluti• Data• Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 16.• Lettera all'AsL per richiesta di verifica• All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione sul lavoro• Il sottoscritto , in qualità di RappreSen-• tante dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda• (indirizzo)• chiede a codesto Organismo di vigilanza• di effettuare una verifica presSo gli ambienti di lavoro della suddetta
azienda• in quanto ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate
dalla stessa e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In particolare:
• O in quanto non sono stati assolti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro
• In tale attesa invia distinti saluti• Data• Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 16•• Lettera all'ASL, per richiesta di verifica• All'Azienda sanitaria locale Servizio di prevenzione Sul lavoro• Il sottoscritto , in qualità di RappreSen-• tante dei lavoratori per la Sicurezza dell'Azienda• (indirizzo)• chiede a codesto Organismo di vigilanza• ^ di effettuare una verifica preSso gli ambienti di lavoro della
suddetta azienda• in quanto ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate
dalla stessa e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. In particolare:
• ^ in quanto non sono stati assolti gli adempimenti previsti a carico del datore di lavoro
• In tale attesa invia distinti saluti• Data• Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
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• Fac-simile 17.• Lettera al medico competente• Al medico competente• Il sottoscritto , in qualità di• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'Azienda• , (indirizzo)• chiede• le seguenti informazioni:• ^ sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti i lavoratori;• ^ sui risultati anonimi collettivi degli accertamenti
clinico-sanitari effettuati e sul significato degli stessi.• In tale attesa invia distinti saluti• Data• Firma del RLS
R.L.S. Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza