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1 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde LA CONSEGNA DELLE MERCI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

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1 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

LA CONSEGNA DELLE MERCI NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

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2 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA

Pertanto, affinché non vi siano dubbi, accanto alla clausola prescelta, occorre che:

il venditore, nella proposta/fattura proforma il compratore, nella conferma dell'ordine (quando manchi un contratto formale)

facciano concordemente richiamo agli INCOTERMS 2000

L’utilizzo delle clausole incluse nella raccolta INCOTERMS (INternational COmmercial TERMS) consente di individuare le reciproche obbligazioni del venditore e del compratore e di mettere a fuoco il meccanismo del trasferimento dei costi, rischi e responsabilità.

Gli INCOTERMS 2000 costituiscono un set di regole ufficiali della Camera di Commercio Internazionale e forniscono una interpretazione uniforme dei termini commerciali utilizzati per definire le condizioni di consegna. La loro efficacia, peraltro, si manifesta solo nel caso in cui le clausole vengano correttamente ed esplicitamente indicate nel contratto.

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3 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

TAVOLE SINOTTICO – COMPARATIVEa cura di CCI - ITALIA

CCI – Italia 1999

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VENDITORE COMPRATORE

F

E

T Spese e rischi anche per il caricamento, se presso il venditore

Spese e rischi, anche per il caricamento sul mezzo del compratore

FCA Franco vettore

FOB Franco a bordo

FASFranco lungo bordo

EXW Franco fabbrica

Spese e rischi, anche per il caricamento dal mezzo del venditore se la consegna avviene altrove che presso i locali del venditore T

Spese e rischi Spese e rischi T

Spese e rischi Spese e rischi T

T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto

T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto

A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione

Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione

Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione

Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore

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VENDITORE COMPRATORE

C

CIF

Costo assicura-zione e nolo

CIP

Trasporto e assicura-zione pagati fino a

CPTTrasporto pagato fino a

CFR Costo e nolo

T/A Spese e rischi

T Spese e rischi

Spese (escluso il nolo) e rischi

T/A Spese e rischi

T Spese e rischi

Spese (escluso il nolo) e rischi

Nolo, (compreso spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto)

Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi

Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto)

trasporto

Spese (escluse quelle di trasporto) e rischi

Spese di trasporto (comprese le spese di scaricamento, se incluse nel contratto di trasporto) più spese per assicurazione trasporto

Nolo, (compreso spese per scaricamento, per impiego chiatte, ecc. se incluse nel contratto di trasporto)

T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto

T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto

A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione

Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione

Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione

Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore

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VENDITORE COMPRATORE

D

DES Reso ex ship

DDUReso non sdogana-to

DEQ Reso banchina

DAF Reso frontiera

T Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore)

T Spese e rischi

T Spese e rischi

T Spese e rischi

DDPReso sdogana-to

T Spese e rischi (escluso lo scaricamento dal mezzo del venditore)

Spese e rischi anche per lo scaricamento (se necessario) alla frontiera

Spese e rischi anche per lo scaricamento dalla nave

Spese e rischi

Spese e rischi

Spese e rischi

T Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di trasporto

T Indica la facoltà di stipulare il contratto di trasporto

A Indica l’obbligazione di stipulare il contratto di assicurazione

Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’esportazione

Indica l’obbligazione di provvedere allo sdoganamento delle merci all’importazione

Obbligazioni a carico del venditore Obbligazioni a carico del compratore

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7 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA

GRUPPO E Partenza

EXW Franco fabbrica (... luogo convenuto)

GRUPPO F Trasporto principale non pagato

FCA Franco vettore (... luogo convenuto)

FAS Franco lungo bordo (... porto di imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (... porto di imbarco convenuto)

GRUPPO CTrasporto principale

pagato

CFR Costo e nolo (... porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (... porto di destinazione convenuto)

CPT Trasporto pagato fino a (... luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (... luogo di destinazione convenuto)

Le 13 “clausole di resa”, in vigore dal 1° gennaio 2000, sono suddivise in 4 gruppi ed espresse con un codice triletterale, la cui iniziale attribuisce la denominazione al gruppo di appartenenza dei singoli termini.

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LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA

GRUPPO DArrivo

DAF Reso frontiera (... luogo convenuto)

DES Reso ex-Ship (... porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (... porto di destinazione convenuto)

DDU Reso non sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (... luogo di destinazione convenuto)

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9 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

QUALSIASI MODO DI TRASPORTO

Gruppo EGruppo E

EXW Franco fabbrica (.. luogo convenuto)

Gruppo FGruppo F

FCA Franco vettore (.. luogo convenuto)

Gruppo CGruppo C

CPT Trasporto pagato fino a (.. luogo di destinazione convenuto)

CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a (.. luogo di destinazione convenuto)

Gruppo DGruppo D

DAF Reso frontiera (.. luogo convenuto)

DDU Reso non sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto)

DDP Reso sdoganato (.. luogo di destinazione convenuto)

Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto

LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA

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10 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

Gruppo FGruppo F

FAS Franco lungo bordo (.. porto d’imbarco convenuto)

FOB Franco a bordo (.. porto d’imbarco convenuto)

Gruppo CGruppo C

CFR Costo e nolo (.. porto di destinazione convenuto)

CIF Costo, assicurazione e nolo (.. porto di destinazione convenuto)

Gruppo DGruppo D

DES Reso ex-Ship (.. porto di destinazione convenuto)

DEQ Reso banchina (.. porto di destinazione convenuto)

Clausole appropriate in relazione alle modalità di trasporto

SOLO TRASPORTO MARITTIMO E VIE NAVIGABILI INTERNE

LE CLAUSOLE TIPO RELATIVE ALLA CONSEGNA

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11 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

COSA REGOLANO GLI INCOTERMS

Obbligazioni derivanti dalla consegna in generaleObbligazioni derivanti dalla presa in consegna in generaleResponsabilità dei documenti di esportazione ed importazione (licenze, autorizzazioni, formalità) e di trasportoAssunzione delle spese di imballaggio, di controllo, di verifica, marcatura delle merci, di trasporto, di assicurazioneObbligazioni reciproche di avvisoAssunzione delle spese supplementari per ritardo nella consegna delle merci o nella loro ricezioneTrasferimento dei rischi di perdita o danni alle merciProva da fornire quanto alla esecuzione del contratto

Pur disciplinando i principali obblighi delle parti e la ripartizione dei rischi e dei costi tra venditori e compratori, gli Incoterms non danno una risposta esauriente a tutti i problemi che possono insorgere tra le parti.

Per meglio comprenderne le implicazioni occorre ricordare :

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12 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

COSA NON REGOLANO GLI INCOTERMS

Luogo, moneta, dilazione di pagamentoTrasferimento della proprietà dal venditore al compratoreViolazioni del contratto e loro conseguenzeGaranzie offerte dal venditorePresentazione di reclami da parte del compratore per ritardo o consegna parzialeEsoneri da responsabilitàFatti od azioni che una parte dovrebbe effettuare nel proprio interesse

Per maggiori dettagli sulla materia, si veda la pubblicazione n. 560 della Camera di Commercio Internazionale (Incoterms 2000) acquistabile presso: Camera di Commercio Internazionale- Sezione ItalianaVia XX Settembre 5 - 00187 Roma Tel. 06 42034301 - fax 06 4882677

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13 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE DEFINITE DAGLI INCOTERMS

1. a) fornitura della merce in conformità al contratto b) pagamento del prezzo;2. licenze, autorizzazioni e formalità;3. contratto di trasporto e di assicurazione;4. a) consegna b) presa in consegna;5. trasferimento dei rischi;6. ripartizione delle spese;7. a) avviso al compratore

b) avviso al venditore;8. prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico

equivalente;9. a) controllo, imballaggio, marcatura

b) ispezione della merce;10. altre obbligazioni.La lettera a) contraddistingue la posizione del venditoreLa lettera b) contraddistingue la posizione del compratore

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EXW – (Ex works … named place)Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.Nessun obbligo documentale.

GRUPPO “E”: La clausola e gli obblighi delle parti

Deve mettere la merce a disposizione del compratore nel suo stabilimento , non sdoganata e non caricata;non ha nessun obbligo documentale, salvo che il contratto e/o l’acquirente lo esigano specificamente;il livello di obbligazione è minimo.

Sopporta spese e rischi, dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione.

VENDITOREVENDITORE COMPRATORECOMPRATORE

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15 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

FCA – (Free carrier … named place)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.

FAS – (Free alongside ship… named port of shipment)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.

FOB – (Free on board … named port of shipment)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.

GRUPPO “F”: Le clausole e gli obblighi delle parti

VENDITOREVENDITORE COMPRATORECOMPRATORE

Sopporta spese e rischi a partire dal punto in cui la merce è stata consegnata al vettore.

Adempie l’obbligo della consegna rimettendo la merce sdoganata all’export nel paese di partenza, al vettore designato dal compratore.

Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

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FASI OPERATIVE DEI TRASPORTI: Completi e “Groupage”

FABBRICA DOMICILIO CLIENTE

Porto anteriore

CAPOLINEA PARTENZASERVIZIO GROUPAGE(CENTRO RACCOLTA)

CAPOLINEA PARTENZASERVIZIO GROUPAGE(CENTRO RACCOLTA)

= magazzino Otm (*)= porto/aeroporto/staz.ferrov.= magazzino Otm (*)= porto/aeroporto/staz.ferrov.

Trasporto internazionale

CAPOLINEA ARRIVOSERVIZIO GROUPAGE

(CENTRO SMISTAMENTO)

CAPOLINEA ARRIVOSERVIZIO GROUPAGE

(CENTRO SMISTAMENTO)

= magazzino Otm (*)= porto/aeroporto/staz.ferrov.= magazzino Otm (*)= porto/aeroporto/staz.ferrov.

Riconsegna

operazione doganale export ev. visti e legal. documenti unitizzazione carichi

operazione doganale import svuotamento unità di carico

DOOR

TO

DOOR

C O M P L E T O

Ricarico

Scarico

Scari

co/r

icari

co e

v.

gia

cen

za

(*) Operatore trasporto multimediale

MEZ Z O

emissione fattura/packing listeventuale copertura assicurativaoperaz. Dog.le Export (per completi)

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17 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

CFR – (Cost and Freight … named port of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.

CIF – (Cost, Insurance Freight … named port of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale.

CPT - (Carriage paid to ... named place of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.

CIP – (Carriage, Insurance paid to... named place of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.

GRUPPO “C”: Le clausole e gli obblighi delle parti

VENDITOREVENDITORE COMPRATORECOMPRATORE

Sopporta spese e rischi dal punto in cui la merce è stata consegnata al vettore per l’imbarco o la spedizione.

Ha l’obbligo di stipulare il contratto di trasporto;per le rese CIF e CIP, è tenuto inoltre ad assicurare la merce.

Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

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18 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

LE CLAUSOLE INGLESI

Le clausole inglesi per le merci sono edite dall’ Institute of London Underwriters (Associazione degli assicuratori inglesi) e sono indicate come “Institute Cargo Clauses”.

A seconda dei rischi coperti , occorre distinguere tra:

Sostituisce la vecchia “All Risks”, pur mantenendone il carattere tradizionale.I.C.C.(A)I.C.C.(A)

Delimita la copertura assicurativa con il sistema dei rischi nominati, indicando i “rischi coperti” ed i “rischi esclusi”.I.C.C.(B)I.C.C.(B)

Riducono la copertura delle ICC (B), escludendo:terremoto, eruzione vulcanica, fulmine, asporto fuori bordo,entrata di acqua di mare, lago o fiume nella nave, battello, stiva,veicolo, contenitore, elevatore o luogo di deposito.

I.C.C.(C)I.C.C.(C)

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19 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

DAF – (Delivered at frontier … named place)documento di trasporto diretto usuale dal punto di partenza nel Paese di spedizione al luogo di destinazione finale nel Paese di importazione.

DES – (Delivered ex ship … named port of destination)polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale- documento di trasporto multimodale.

DEQ – (Delivered ex quay … named port of destination)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; documento di trasporto multimodale.

DDU – (Delivered duty unpaid … named place)polizza di carico negoziabile; lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea; lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.

DDP – (Delivered duty paid … named place)polizza di carico negoziabile-lettera di trasporto marittimo; polizza di carico trasporto fluviale; lettera di vettura aerea- lettera di vettura ferroviaria; lettera di vettura stradale; documento di trasporto multimodale.

GRUPPO “D”: Le clausole e gli obblighi delle parti

VENDITOREVENDITORE COMPRATORECOMPRATORE

Sopporta spese e rischi a partire dal punto in cui la merce è stata consegnata nel luogo di destinazione

Sopporta costi e rischi richiesti per consegnare le merci nel paese di destinazione, nel punto stabilito dalla resa utilizzata.

Prova della consegna, documento di trasporto o messaggio elettronico equivalente.

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20 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE

regolano le modalità di esecuzione

stabiliscono quali sono i documenti che comprovano la stipulazione del contratto di trasporto

determinano la responsabilità del vettore

fissano i parametri per l’eventuale risarcimento del danno.

Il trasporto della merce è soggetto a leggi nazionali ed internazionali che:

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21 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

LA RESPONSABILITA’ DEL VETTORE INTERNAZIONALE

che la perdita o l’avaria sono derivate da caso fortuito ovvero dalla natura o dai vizi delle cose, o dal loro imballaggio, o ancora dall’operato del mittente o del destinatario

SE NON E’ IN SE NON E’ IN GRADO DI GRADO DI PROVAREPROVARE

che l’evento sia dovuto a circostanze che il vettore stesso non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare.

QUANDO QUANDO PROVAPROVA

Relativamente alle cose oggetto del trasporto

Il vettore (intendendosi per tale sia colui che lo esegue materialmente sia chi assume l’obbligo di eseguirlo, anche se con mezzi di terzi) è responsabile della loro perdita e/o avaria dal momento in cui le riceve fino a quello in cui le riconsegna al destinatario:

Quindi il vettore che assume l’incarico del trasporto, assume anche la responsabilità dello stesso ed è quindi presunto responsabile di tutto quanto accade alle merci

durante l’esecuzione del trasporto.

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22 Giovanna Bongiovanni – consulente Centro Estero CCIAA Lombarde

LIMITAZIONI DI LEGGE PER LA RESPONSABILITA’ VETTORIALE

Le Convenzioni Internazionali sui trasporti stabiliscono i seguenti limiti di risarcimento del danno:

Convenzione CMR(trasporto via strada)

8,33 DSP per kg lordo

Convenzione Cotif/CIM(trasporto ferroviario)

16,66 DSP per kg lordo

Convenzione di Montreal(trasporto via aria)

17 DSP per kg lordo (I.A.T.A. = $ 20)

Convenzione di Bruxelles(trasporto via mare)

2 DSP per kg lordo, oppure 666,67 DSP per package/unit

Regole di Amburgo(trasporto via mare)

2,5 DSP per kg lordo, oppure 835 DSP per package/unit

Il risarcimento è fatto dipendere dal peso della merce danneggiata e non dal suo valore intrinseco: per ogni kg lordo di merce perduta o avariata il vettore deve “x” DSP.

Il DSP è una unità convenzionale il cui valore è rilevabile ogni giorno su “Il sole 24ore”, pagina Mercato dei Capitali, riquadro indicatori reali.