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Gli interventi MIUR per le Istituzioni Scolastiche campanePON FSE «Competenze per lo sviluppo» – PON FESR «Ambienti per l’Apprendimento»

Gli interventi MIUR per le Istituzioni Scolastiche sicilianePON FSE «Competenze per lo sviluppo» – PON FESR «Ambienti per l’Apprendimento»

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PON FSE – Avanzamento FinanziarioAssi e Obiettivi specifici Impegni Spese monitorate Spese certificate UE

ASSI FSE Obiettivi specificiRisorse

impegnate %

Spese dichiarate dai beneficiari al

30/10/2013% Spese certificate

UE al 30/10/2013 %

B C C/B D D/B

ASSE I - CAPITALE UMANO

A) Sviluppare la capacità diagnostica e i dispositivi per la qualità del sistema istruzione

5.350.269,57 1,6 3.657.780,29 68,4 2.970.155,11 55,5

B) Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 27.790.631,32 8,5 22.292.058,45 80,2 21.292.731,57 76,6

C) Migliorare i livelli di apprendimento e conoscenza 177.643.380,66 54,2 121.042.414,60 68,1 108.427.216,73 61,0

D) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola e nel sistema formativo

12.051.484,92 3,7 8.291.767,84 68,8 7.482.227,08 62,1

E) Sviluppare reti tra gli attori del sistema e con le istanze del territorio 2.679.398,16 0,8 882.933,68 33,0 610.584,68 22,8

F) Promuovere il successo scolastico le pari opportunità e inclusione sociale 84.253.993,69 25,7 69.370.678,59 82,3 66.697.954,85 79,2

G) Migliorare i sistemi di apprendimento degli adulti e delle adulte durante tutto l’arco della vita

25.856.265,67 7,9 17.372.305,69 67,2 15.735.350,90 60,9

Totale Asse I 327.595.756,26 100,0 242.909.939,14 74,1 219.635.481,13 67,0

Asse III - Assistenza

Tecnica

I) Migliorare l’efficienza, efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica e il controllo degli stessi

705.210,37 38,4 234.879,75 33,3 135.165,30 19,2

L) Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell’informazione e pubblicizzazione del programma, degli interventi e dei suoi risultati

1.128.940,13 61,6 752.388,36 66,6 660.676,73 58,5

Totale Asse III 1.834.150,50 100,0 987.268,11 53,8 795.842,03 43,4

Totale 329.429.906,76 100,0 243.897.207,25 74,0 220.431.323,16 66,9

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PON FSE – Avanzamento Fisico

Studenti 275.857 300.968 576.825 218.857 246.945 465.802Docenti 24.235 125.103 149.338 17.218 91.297 108.515Adulti 16.465 58.610 75.075 11.407 47.520 58.927

TOTALE 316.557 484.681 801.238 247.482 385.762 633.244

Totale Iscritti

UtentiIscritti maschi

Iscritti femmine

Certificazioni maschi

Totale Certificazioni

Certificazioni femmine

A B B/A14.078 12.405 88,1

Progetti autorizzati Progetti conclusiTasso di

realizzazione

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PON FESR – Avanzamento Finanziario

Assi e Obiettivi specifici Impegni Spese monitorate Spese certificate UE

ASSI FESR Obiettivi specificiRisorse

impegnate %

Spese dichiarate dai beneficiari al

30/10/2013%

Spese certificate UE

al 30/10/2013

%

A B B/A C C/A

Asse I - società dell'informazione e della conoscenza

a) Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche 21.545.102,78 10,2 20.575.557,26 95,5 20.295.165,88 94,2

b) Incrementare il numero dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle matematiche, scientifiche e linguistiche

46.798.209,95 22,3 44.995.602,48 96,1 44.092.550,42 94,2

Totale Asse I 68.343.312,73 32,5 65.571.159,74 95,9 64.387.716,30 94,2

Asse II - Qualità degli ambienti scolastici

c) Incermentare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti

70.697.294,21 33,6 230.928,81 0,3 0,00 0,0

e) Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e la formazione degli insegnanti 70.697.294,21 33,6 230.928,81 0,3 0,00 0,0

Totale asse II 141.394.588,42 67,3 461.857,62 0,3 0,00 0,0

Asse III - Assistenza Tecnica

f) Migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità degli interventi finanziati, nonché la verifica ed il controllo degli stessi

231.922,14 0,1 83.750,48 36,1 37.400,08 16,1

g) Migliorare e sviluppare forme e contenuti dell'informazione e publicizzazione del Programma, degli interventi e dei risultati

231.922,14 0,1 83.750,48 36,1 37.400,08 16,1

Totale Asse III 463.844,28 0,2 167.500,96 36,1 74.800,16 16,1

Totale 210.201.745,43 100,0 66.200.518,32 31,5 64.462.516,46 30,7

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PON FESR – Avanzamento FisicoProgetti

autorizzatiProgetti conclusi

Tasso di realizzazione

A B B/A5.128 4.006 78,1

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MIUR Organismo Intermedio PO FSE 2007-2013 Regione SicilianaMisure di accelerazione e Piano di Azione Coesione

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MIUR Organismo Intermedio dei PO FSE e FESR Regione Siciliana Iniziative di Accelerazione

Nell’ambito delle Iniziative di Accelerazione della spesa, avviate con la Delibera CIPE n.1/2011, il MIUR è stato designato dalla Regione Sicilia quale Organismo Intermedio:

del POR FSE 2007-2013 (con Convenzione sottoscritta in data 28/06/2011) per la realizzazione di Corsi linguistici nei Paesi europei e Tirocini/stage in Italia e nei Paesi UE (rif. Circolare straordinaria AOODGAI/5683 del 20 aprile 2011) e dei Piani Integrati di interventi (rif. Circolare AOODGAI/3760 del 31 marzo 2010);

del POR FESR 2007-2013 (con Convenzione sottoscritta in data 04/10/2011) per la diffusione di attrezzature e dotazioni laboratoriali e tecnologiche per le scuole (rif. Circolare straordinaria AOODGAI/5685 del 20 aprile 2011).

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A completamento e consolidamento delle iniziative di accelerazione, nel 2012 nell’ambito del Piano di Azione Coesione – Priorità Istruzione, il MIUR è stato confermato dalla Regione Siciliana quale Organismo Intermedio:del POR FSE 2007-2013 (con Atti aggiuntivi alla Convenzione del 29/07/2011, stipulati in data 11/07/2012 e 19/10/2012), per la realizzazione di:

corsi linguistici nei Paesi europei e Tirocini/stage in Italia e nei Paesi Europei (rif. Circolare straordinaria AOODGAI/6693 del 18 aprile 2012);

azioni di contrasto alla dispersione scolastica, mediante la realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti (rif. Circolare AOODGAI/11666 del 31/07/2012);

del POR FESR 2007-2013 (con Atto aggiuntivo alla Convenzione del 20/09/2011, stipulato in data 10/12/2012), per la:

diffusione di attrezzature e dotazioni laboratoriali e tecnologiche per le scuole (rif. Circolare AOODGAI/10621 del 05/07/2012);

riqualificazione degli edifici scolastici (rif. Avviso congiunto MIUR-MATTM 7667 del 15/06/2010).

MIUR Organismo Intermedio dei PO FSE e FESR Regione Siciliana

Piano di Azione Coesione

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PIANO DI AZIONE COESIONE – PRIORITÀ ISTRUZIONEAzioni e fonti di finanziamento

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Avanzamento finanziario interventi OI MIUR

Azioni Programmato Impegnato Erogato alle scuole Rendicontato dalle scuole Certificato UE

Raccordo scuola-lavoro60.000.000,00

31.073.643,20 16.123.493,13 15.996.307,99 15.664.437,82

Residenza e studio in scuole all’estero 25.831.043,18 27.312.043,20 27.087.869,35 26.346.763,47

Piani Integrati 72.000.000,00 69.556.647,67 64.202.391,35 63.839.031,31 60.766.303,06 TOTALE FSE 132.000.000,00 126.461.334,05 107.637.927,68 106.923.208,65 102.777.504,35

Acquisto di attrezzature e tecnologie 80.000.000,00 71.126.635,91 64.325.007,54 60.712.286,05 48.535.370,17

TOTALE FESR 80.000.000,00 71.126.635,91 64.325.007,54 60.712.286,05 48.535.370,17

TOTALE Iniziative accelerazione 212.000.000,00 197.587.969,96 171.962.935,22 167.635.494,70 151.312.874,52

Azione 1 PACRaccordo scuola-lavoro

90.000.000,00

44.513.179,01 40.031.327,80 36.350.871,43 36.358.197,44

Azione 2 PAC Residenza e studio in scuole all’estero 44.808.519,35 39.010.238,11 40.527.811,70 40.570.673,57

Azione 3 PACContrasto dispersione scolastica 6.000.000,00 14.395.562,73 0,00 0,00 0,00

TOTALE FSE 96.000.000,00 103.717.261,09 79.041.565,91 76.878.683,13 76.928.871,01Azione 4.1 PAC

Acquisto di attrezzature e tecnologie 252.396.252,00

62.801.636,75 0,00 0,00 0,00

Azione 4.2 PACRiqualificazione degli edifici scolastici 185.347.072,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE FESR 252.396.252,00 248.148.708,75 0,00 0,00 0,00

TOTALE PAC 348.396.252,00 351.865.969,84 79.041.565,91 76.878.683,13 76.928.871,01

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Avanzamento finanziario interventi OI MIURIniziative di Accelerazione e Piano Azione Coesione

560.396.252 549.453.940

251.004.501 244.514.178 228.241.746

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AzioniProgetti Destinatari iscritti Destinatari certificati

Presentati Autorizzati Conclusi Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale

Raccordo scuola-lavoro 398 392 392 5.902 4.935 10.837 5.409 4.483 9.892

Residenza e studio in scuole all’estero 499 493 492 7.172 9.541 16.713 6.874 9.154 16.028

Piani Integrati 2.610 2.518 2.518 78.924 110.218 189.142 60.099 87.845 147.944

Contrasto dispersione scolastica 70 70 0 4.346 3.452 7.798 0 0 0

TOTALE 3.577 3.473 3.402 96.344 128.146 224.490 72.382 101.482 173.864

Avanzamento fisico interventi OI MIUR FSEIniziative di Accelerazione e Piano Azione Coesione

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Azioni Progetti Autorizzati Conclusi

Acquisto di attrezzature e tecnologie 3.384 3.384 2.594

Riqualificazione degli edifici scolastici 1.373 1.373 0

TOTALE 4.757 4.757 2.594

Avanzamento fisico interventi OI MIUR FESRIniziative di Accelerazione e Piano Azione Coesione

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Gli interventi del MIUR in Regione Siciliana: DATI DI SINTESI

549.453.940 539.631.652

244.514.178

310.097.726284.893.940

228.241.746

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15Le procedure per l’acquisizione di beni e di servizi

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Le fasi delle procedure di affidamento

• L’art. 11 del D.Lgs. 163/06 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) disciplina le “fasi delle procedure di affidamento”, con l’evidente intento di rendere il procedimento uniforme almeno nelle sue linee generali, introducendo una serie di regole e scansioni temporali precise da applicare a tutte le procedure di affidamento.

• Si tratta di norme che in parte codificano regole contenute nella legislazione di contabilità generale (artt. 16, 17, 19 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), e in parte codificano principi desumibili dall’elaborazione giurisprudenziale.

• dall’esame della disciplina appare evidente l’intento del legislatore di separare nettamente la fase di scelta del contraente (dominata da regole pubblicistiche) che culmina nell’aggiudicazione, dalla fase di stipulazione del contratto che ricade nell’alveo del diritto privato

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Il primo atto delle procedure ad evidenza pubblica: la Determina a ContrarrePrima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte (art. 11, co. 4, D.Lgs. 163/2006).

La determina è un atto prodromico della procedura ad evidenza pubblica ed è formalmente necessario. In tale atto le amministrazione devono individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte che saranno adoperati.

Pertanto, all’interno della Determina vi sarà l’indicazione:

delle modalità di gara con la specifica della procedura di scelta del contraente, dei requisiti minimi di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;

delle modalità di gara con la specifica della procedura di scelta del contraente, dei requisiti minimi di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;

delle clausole contrattuali essenziali (durata, importo a base d’asta, eventuali facoltà della PA).

delle clausole contrattuali essenziali (durata, importo a base d’asta, eventuali facoltà della PA).

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(... segue) La Determina a Contrarre

E’ preceduta normalmente da approvazione di un capitolato d’oneri o del progetto esecutivo dell’opera/del lavoro (salvo che si tratti di appaltare progettazione ed esecuzione).

Il contenuto della determina a contrarre, sarà poi più ampio nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici intendano far ricorso ad una procedura negoziata.

In tal caso, infatti è previsto un obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono giustificare il ricorso a tale tipo di procedura.

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Il contraente può essere scelto mediante:

procedura aperta (asta pubblica) (art. 55)

procedura ristretta (licitazione privata, appalto concorso) (art. 55)

procedura negoziata (artt. 56 e 57);

acquisto tramite Centrale di Committenza (art. 33).

Procedure di scelta del contraente

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Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta (art. 3, comma 37, D.Lgs 163/2006)

Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice (art. 3, comma 38, D.Lgs. 163/2006)

Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata (art. 3, comma 40, D.Lgs. 163/2006)

La gara a procedura aperta La gara a procedura aperta

La gara a procedura ristrettaLa gara a procedura ristretta

La gara a procedura negoziataLa gara a procedura negoziata

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Procedura

ristretta

Invito solo per le prequalificate

Richiesta di invito con

prequalifica

Bando di prequalifica

Offerte tecnico-

economiche

Procedura

apertaBando di gara

Offerte tecnico-

economiche

1° fase 2° fase

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTEPROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Procedura

negoziataInvito Offerte tecnico-

economiche

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Le soglie comunitarie (art. 28) GENNAIO 2012

200.000,00 €

Forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali elencate

nell’allegato IV: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri e Consip

Forniture e di servizi aggiudicati da

amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle centrali: Inoltre appalti di ricerca e

sviluppo, telecomunicazione e quelli elencati nell’Allegato IIB

Lavori

130.000,00 €

ATTUALI SOGLIE COMUNITARIE

Regolamento (CE) n. 1251/2011

5.000.000,00 €

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Criteri di calcolo delle soglie degli appalti

Importo totale pagabile al netto dell’IVA comprensivo di ogni forma di opzione o rinnovo del contratto e di eventuali premi o pagamenti da elargire ai concorrenti;

E’ vietato il frazionamento in lotti dell’importo dell’opera, servizio o fornitura (al fine di eludere l’applicazione della disciplina comunitaria);

Quando un’opera, servizio o fornitura può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, il valore del contratto pubblico è rappresentato dal valore della totalità dei lotti (quindi si applica la disciplina dettata per i contratti comunitari per ogni singolo lotto);

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Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

sopra sogliaL’art. 66 fissa le seguenti regole per quanto riguarda le gare comunitarie:

– gli avvisi e i bandi, oltre che sulla G.U.U.E. (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea), sono pubblicati sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) e sul profilo di committente della stazione appaltante (cioè sul sito internet della stessa) e sui due siti informatici previsti sia presso l’Ossrervatorio dei contratti pubblici sia presso il Ministero delle Infrastrutture ai sensi del d.m. 6 aprile 2001, n. 20 (tale ultima forma di pubblicazione deve avvenire non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione sulla GURI e deve contenere gli estremi di tale pubblicazione);

– gli avvisi e i bandi sono, inoltre, pubblicati per estratto su almeno due principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due – non più uno - a maggiore diffusione locale (tale pubblicazione deve avvenire dopo dodici giorni dalla trasmissione del bando alla Commissione Europea);

– le stazioni appaltanti possono inoltre prevedere forme aggiuntive di pubblicità (tutavia gli effetti giuridici anche processuali annessi alla data di pubblicazione ai fini della decorrenza di termini derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatorie e dalle relative date).

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Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

sotto soglia• Per quanto riguarda gli appalti sotto soglia, le relative regole

sono fissate dagli art. 122 per gli appalti di lavori e 124 per gli appalti di servizi e forniture.

• Si applica la disciplina definita per gli appalti sopra soglia

– con l’esclusione della pubblicazione sulla GUUE

– per quanto riguarda i quotidiani si prevede la pubblicazione su uno nazionale e su uno locale per i lavori. Tale forma di pubblicazione non è prevista per le forniture e i servizi.

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La presentazione delle offerteTermini minimi nelle gare sopra soglia

• “Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi” (art. 70, comma 1).

• La nuova normativa conferma i termini minimi ordinari per gli appalti soprasoglia comunitaria:

– per le procedure aperte (52 gg per la presentazione delle offerte dalla data di trasmissione del bando alla GUUE)

– per le procedure ristrette (37 gg. per la presentazione delle domande di partecipazione dalla trasmissione del bando e 40 gg. per la presentazione delle offerte dalla spedizione dell’invito).

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(... segue) i termini minimi nelle gare sopra soglia

Il codice degli appalti introduce inoltre diversi casi di riduzione dei termini, con particolare riferimento alle modalità di redazione/trasmissione elettronica. In particolare:

– qualora i bandi siano stati redatti e trasmessi per via elettronica alla G.U.U.E, i termini per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte, ed il termine per la ricezione delle domande di partecipazione nelle procedure ristrette possono essere ridotti di 7gg.

– qualora l’amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l’indirizzo internet presso il quale tale documentazione è accessibile è possibile una riduzione di 5gg. dei termini per la ricezione delle offerte, cumulabile con quella di cui al punto precedente

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(... segue) i termini minimi nelle gare sopra soglia

nelle procedure ristrette, allorché l’urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:

– un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a 15gg dalla data di trasmissione del bando di gara (o a 10 gg se il bando è trasmesso per via elettronica);

– un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 10gg. dalla data della trasmissione dell’invito a presentare offerte

Ia riduzione dei termini è consentita solo laddove l’urgenza sia motivata espressamente di preferenza con riferimento a fatti imprevedibili ed estranei all’amministrazione

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(... segue) i termini minimi per lavori nelle gare

sotto soglia nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle

offerte, non può essere inferiore a 26 gg., decorrente

– dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI per i contratti di importo superiore a 500.000 euro

– dalla data di pubblicazione del bando sull’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro

nelle procedure ristrette il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, dalla data di cui al punto precedente, non può essere inferiore a 15gg; Il termine per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di invio dell’invito non può essere inferiore a 20gg

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(... segue) i termini minimi per servizi e forniture nelle gare sotto soglia

nelle procedure aperte il termine per la ricezione delle offerte, non può essere inferiore a 15 gg., decorrente dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI

nelle procedure ristrette il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, dalla data di cui al punto precedente, non può essere inferiore a 7gg; Il termine per la ricezione delle offerte decorrente dalla data di invio dell’invito non può essere inferiore a 10gg

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I criteri per la scelta dell’offerta migliore

La migliore offerta è selezionata:

– con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del Codice)

– ovvero con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice)

Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice

Segue →

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Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, quali, a titolo esemplificativo:o Il prezzoo La qualitào Il pregio tecnicoo Le caratteristiche estetiche e funzionalio Le caratteristiche ambientali

la giurisprudenza della Corte di Giustizia è costante nella distinzione rigorosa tra “criteri di idoneità”, ovvero di qualificazione degli operatori economici interessati alle procedure di gara, e “criteri di aggiudicazione”, ovvero di individuazione dell’offerta migliore e più conveniente.

Segue →

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Quando l’aggiudicazione è a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, possono essere utilizzati diversi elementi di valutazione collegati sempre ed esclusivamente all’oggetto dell’appalto. La scelta, in tal caso, è limitata e può riguardare soltanto i criteri effettivamente volti ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa e non quelli relativi alla capacità del prestatore (Corte di Giustizia, sentenza 20 settembre 1988, in causa 31/87 Beentjes e sentenza 19 giugno 2003, in causa C-315/01 GAT);

Non possono pertanto mai essere utilizzati come criteri di aggiudicazione elementi attinenti all’esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore (es. curriculum, licenze o certificazioni di qualità, fatturato complessivo o per servizi analoghi o similari prestati in precedenza, etc.).

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Le procedure negoziate senza bando:

Nessuna offerta/nessuna offerta appropriata/nessuna candidatura - Art. 57, c. 2, lett.a).Art. 57, c. 2, lett. a):La trattativa è consentita qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto.

OFFERTE INAPPROPRIATE: quelle che, nel complesso dei loro elementi propositivi, risultino così inadeguate da non consentire un proficuo esame ai fini della partecipazione alla procedura e della possibile aggiudicazione. Le offerte si considerano tali quando sono inammissibili o irregolari quando il loro tenore non ha alcuna attinenza con l’appalto e ancora quando sono del tutto inadeguate alle finalità definite dall’Amm.ne nel capitolato d’oneri. Pertanto la ricezione di tali offerte equivale ad un’assenza di offerte. (Tar Campania Napoli sez. I, 27/9/2004, n. 12587).

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Le procedure negoziate senza bando:

Operatore unico - Art. 57, c. 2, lett.b)

Art. 57, c. 2, lett. b):Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici senza pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre:

b) Qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi il contratto possa essere affidato ad un operatore unico determinato

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Le procedure negoziate senza bando:

Urgenza - Art. 57, c. 2, lett.c)

Art. 57, c. 2, lett. c):Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici senza pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o nella determina a contrarre:

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non e' compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti

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Le procedure negoziate senza bando:

Consegne complementari - Art. 57, c. 3, lett. b)

Art. 57, c. 3, lett. b):Nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni

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Le procedure negoziate senza bando:

Lavori o servizi complementari - Art. 57, c. 5, lett. a)

Art. 57, c. 5, lett. a):Per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale

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Le procedure negoziate senza bando - l’iter procedimentale (art. 57, comma 6, d. lgs.

163/2006) Tale articolo (al quale rinvia anche l’art. 122) prevede che: “ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da

consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”.

Pertanto la norma impone:1) Una indagine di mercato;2) Un confronto concorrenziale3) Una valutazione comparativa delle offerte nel rispetto dei principi comunitari in

precedenza enunciati.

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L’indagine di mercato e confronto concorrenziale

nelle procedure negoziate

L’indagine di mercato va considerata una fase prodromica all’espletamento della procedura negoziata ex articolo 57, comma 6, la quale, pur “semplificata” rispetto alle altre procedure contemplate nel Codice, è comunque soggetta ai principi comunitari sopra citati; principi che devono informare tutta l’attività contrattuale della pubblica amministrazione.

→Da ciò discende che, per l’AVCP e la giurisprudenza, anche l’indagine di mercato

dovrebbe svolgersi previo avviso, oggetto di specifica pubblicazione.

Invito dei candidati a presentare un’offerta mediante lettera contenente chiare indicazioni in ordine alle caratteristiche della prestazione richiesta, alle modalità di valutazione delle offerte e ai termini di aggiudicazione; individuazione dell'operatore economico che ha proposto le condizioni migliori.

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Quinto d’obbligo

Lavori (art. 161, DPR 207/2010)

“Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori”.

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Quinto d’obbligo

Forniture e servizi (art. 311, DPR 207/2010)

“la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto”.

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Quinto d’obbligo

Ulteriori avvertenze

Nei casi previsti al comma 2 dell’art. 311 DPR 207/2010, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Si deve rilevare che nessun giudice nazionale ha mai messo in discussione la liceità del quinto d’obbligo. Tuttavia, nell’ambito degli appalti cofinanziati dai Fondi strutturali, in alcuni casi le istanze di controllo europee si sono mostrate sospettose nei confronti dell’istituto del quinto d’obbligo, in quanto non previsto esplicitamente dalla Direttiva 18/2004. Il problema si è posto nei casi in cui l’istituto del quinto d’obbligo non era stato espressamente richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito. Al fine, pertanto, di evitare il pericolo che la spesa riferita al quinto d’obbligo non sia riconosciuta, si invitano le stazioni appaltanti ad inserire la previsione del ricorso al quinto d’obbligo nel bando di gara o lettera di invito.

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Acquisto tramite Centrali di Committenza. La CONSIP

Le Stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza. Le quali sono tenute all’osservanza del codice degli appalti

La più importante Centrale di Committenza nel nostro ordinamento è la Consip S.p.A. (Società per Azioni il cui azionista unico è il MEF

La Consip opera attraverso le Convenzioni, il Mercato Elettronico (MEPA), e gli Accordi quadro. A tali strumenti si sta affiancando in via sperimentale il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA)

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(…segue) acquisto tramite Consip

Le Convenzioni

Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (art. 26 Legge 488/99) nell’ambito dei quali i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l’abilitazione al sistema Acquisti in Rete.

Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all’aggregazione della domanda,  permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti.

Accedendo alla Vetrina delle Convenzioni o navigando sul catalogo prodotti è possibile verificare l’offerta di beni e/o servizi offerti in Convenzione. Per alcune iniziative, inoltre, la possibilità di effettuare ordini on line permette non solo di velocizzare il processo di acquisto ma anche di monitorare direttamente sul Portale lo stato degli ordinativi effettuati.

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(…segue) acquisto tramite Consip

• Il Mercato Elettronico (ex. art. 328 DPR 207/2010)

Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono  acquistare,  per valori inferiori alla soglia comunitaria,  i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Può essere utilizzato solamente per gli acqusti di importo inferiore alla soglia comunitaria (130 mila euro per le P.A. centrali e 200 mila euro per le altre);

Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l’abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l’aggiornamento dei cataloghi.

Le Pubbliche Amministrazioni registrate possono consultare i cataloghi delle offerte ed emettere direttamente ordini d’acquisto (ODA) o richieste d’offerta (RDO). Per concludere le transazioni, amministrazioni e imprese devono essere dotati di firma digitale

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(…segue) acquisto tramite Consip

Accordi quadro

L'Accordo quadro consiste in un accordo, concluso tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le condizioni base (prezzi, qualità, quantità) dei successivi appalti (specifici) che saranno aggiudicati dalle singole amministrazioni durante un dato periodo.

Gli Accordi quadro, aggiudicati da Consip a più fornitori a seguito della pubblicazione di specifici Bandi, definiscono le clausole generali che, in un determinato periodo temporale, regolano i contratti da stipulare. Nell’ambito dell’Accordo quadro, le Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete, attraverso la contrattazione di "Appalti Specifici", provvedono poi a negoziare i singoli contratti, personalizzati sulla base delle proprie esigenze.

Accedendo alla Vetrina degli Accordi quadro o navigando nel catalogo prodotti sul sito acquistinretepa è possibile verificare l'offerta di beni e/o servizi disponibili tramite gli Accordi quadro.

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Obbligo di ricorrere alle Convenzioni Consip per le IS

• Art. 1, comma 449, l. 296/2006 (come modificato dal D.L. 95/2012 e Legge 228/2012): “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, (a decorrere dal 1 gennaio 2013), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-quadro”..

A decorrere dal 1 gennaio 2013, le IS hanno pertanto l’obbligo di approvvigionarsi dei beni e servizi di cui necessitano utilizzando le convenzioni messe a disposizione da Consip. I contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli e comportano sanzioni a carico dei dirigenti scolastici che li hanno stipulati.

Segue →

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Obbligo di ricorrere alle Convenzioni Consip per le IS

Tuttavia, è possibile procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip, senza incorrere in sanzione alcuna:

in caso di indisponibilità di Convenzioni Consip, aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;

qualora in considerazione della peculiarità del progetto sia necessario procedere unitariamente all’acquisizione di un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione Consip

laddove il contratto stipulato dall’amministrazione preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri qualità-prezzo delle Convenzioni messe a disposizione da Consip S.p.A.

In ogni caso, l’attivazione di una procedura di acquisto fuori Convenzione Consip, deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell’ambito delle Convenzioni Consip

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Obbligo di ricorrere al MEPA per le IS

• Art. 1, comma 450, l. 296/2006 “Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma”.

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Obbligo di ricorrere al MEPA per le IS

• Nell’ambito della collaborazione tra Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e Consip, la Consip ha avviato la realizzazione del MEPI “Mercato Elettronico della PA a disposizione delle scuole italiane per facilitare i loro acquisti di soluzioni integrate per la didattica digitale”.

• Il MePI, inteso come area posizionata all’interno del MEPA, sottende alle Regole del Sistema E-Procurement e conserva le modalità di funzionamento già definite.

• Al momento (12 novembre 2013) il bando è attivo esclusivamente per l'abilitazione dei fornitori: non è ancora possibile inviare Richieste di offerta.

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Gli affidamenti in economia

Le acquisizioni in economia possono essere effettuate: mediante amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e

mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

mediante cottimo fiduciario: la procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

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Il Cottimo fiduciario

Si applicano le seguenti procedure

per importi pari o superiori a 40.000 euro e fino, per i lavori, a 200.000 Euro e, per servizi e forniture, a 130.000 Euro, occorre consultare, mediante invito almeno 5 operatori individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento (e dunque sulla base di criteri obiettivi);

sotto i 40.000 euro, è possibile procedere all'affidamento previa acquisizione di almeno tre preventivi ai sensi dell'art. 34 del DI 44/2001; in ogni caso i soggetti da invitare vanno individuati nel rispetto dei principi comunitari e dunque sulla base di criteri obiettivi;

sotto i 2.000 euro o sotto la maggiore soglia fissata dal Consiglio di Istituto, si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del Codice e dell'art. 34 del DI 44/2001.

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Il Cottimo Fiduciario

La lettera di invito deve riportare:

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;

c) il termine di presentazione delle offerte;

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;

Segue →

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Il Cottimo Fiduciario

i) La misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;

j) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'indicazione dei termini di pagamento;

l) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

L’Amministrazione, nel corso di esecuzione del Contratto, potrà anche nel cottimo esercitare la facoltà del quinto d’obbligo.

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Il Cottimo fiduciario

Ulteriori principi:

Vale comunque il divieto di artificioso frazionamento;

Vale il principio di economicità e la regola generale dell’acquisizione ai migliori prezzi di mercato; verifica della congruità economica;

Vale il rispetto dei parametri prezzo-qualità Consip o delle convenzioni regionali;

Vale la regola del criterio rotativo (fatta salva la specialità o l’infungibilità della prestazione);

In caso di acquisizioni con finanziamenti comunitari è comunque necessario assicurare la tracciabilità di un confronto concorrenziale, ancorché semplificato.

forme di pubblicità preventiva o adozione di “albi aperti”;

preventiva fissazione e ponderazione degli elementi di valutazione delle offerte;

rispetto delle regole di valutazione prefissate;

contestualità della presentazione delle offerte;

pubblicità delle sedute di gara. Segue →

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Il Cottimo fiduciario

Comunicazione dell’aggiudicazione: opportuna applicazione dell’art. 79 del Codice;

Pubblicazione dell’esito della procedura sul profilo del committente (sulla GURI per il decorso dei 30 giorni per l’eventuale ricorso da parte degli operatori non invitati);

Verifica dei requisiti: acquisizione del DURC; Verifica antimafia per importi maggiori di Euro 150.000,00 (art. 95, D.lgs.

159/11); Stipula a mezzo scrittura privata (o diritti di rogito applicabili solo in caso

di intervento attivo Segretario o ufficiale rogante; Indicazione costi sicurezza e allegazione del DUVRI; Clausola tracciabilità pagamenti, ex art. 3, c.8, L. 136/2010; Rispetto del termine minimo di 35 gg prime di stiuplare il contratto (cd.

clausola dello stand-still)

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IL DURC

Articolo 38, comma 3, d.lgs. 163/06: “le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva”;

Circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contiene chiarimenti in ordine all’applicazione dell’art. 31 del D.L. 69/2013 (conv. in L. 98/2013):

il DURC “in corso di validità” deve essere acquisito:

“a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) per l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;

e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale”.

il DURC relativo alla lettera a) è espressamente considerato utile, se in corso di validità, anche per le ipotesi contemplate alle lettere b) e c)

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IL DURC

il DURC, acquisito per le ipotesi sopra elencate, è valido per la durata di 120 giorni dalla data del suo rilascio. Trattasi di una disposizione introdotta, in sede di conversione del D.L. n. 69/2013, dalla L. n. 98/2013 – quest’ultima in vigore dal 21 agosto u.s. – e che pertanto risulta applicabile esclusivamente ai DURC rilasciati dopo tale data. I DURC rilasciati prima del 21 agosto u.s. – atteso peraltro la mancata conversione in legge della disposizione contenuta nel D.L. n. 69/2013, che prevedeva una validità pari a 180 giorni – godranno di una validità di 90 giorni, così come previsto dalla disciplina previgente.

il DURC acquisito ai fini di cui alla lett. a) (“per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), la durata di 120 giorni di validità decorre, evidentemente, non dalla data del rilascio ma dalla data, indicata nel Documento, di verifica della dichiarazione sostitutiva.

dopo la stipula del contratto, il DURC deve essere acquisito al concreto verificarsi delle ipotesi di cui alle lettere d) ed e), con esclusione di quello previsto per il pagamento del saldo finale.

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IL DURC

viene meno l’esigenza per le stazioni appaltanti di acquisire un numero di DURC pari al numero dei SAL o delle fatture relative ad ogni procedura contrattuale.

unica eccezione è costituita dal DURC previsto per la fase del pagamento del saldo finale, ossia per ogni pagamento che definisce i rapporti tra appaltante e appaltatore (ultima fattura).

il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso la validità, è utilizzato anche per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato

espressamente acquisito.

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Equitalia

Le Istituzioni Scolastiche, in qualità di stazioni appaltanti, prima di procedere al pagamento di corrispettivi per lavori, servizi o forniture, sono tenute:

per corrispettivi superiori 10.000 euro, a verificare, per il tramite di Equitalia mediante una procedura di registrazione sul portale www.acquistinretepa.it, se il creditore risulti adempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali;

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Appalti di servizi elencati nell’Allegato IIB – parzialmente esclusi dall’ambito di

applicazione del Codice degli appalti

Per l'attuazione di alcuni progetti, come quelli previsti dalla azioni Azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - finanziato dal FSE. Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regini b. Convergenza 2007-2013, le Istituzioni Scolastiche devono acquisire alcuni servizi parzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti.

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(…segue) Appalti di servizi elencati nell’Allegato IIB

Tipologie

Servizi alberghieri e di ristorazione;

Servizi di trasporto per ferrovia; Servizi di trasporto per via d’acqua; Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti (es. servizi di agenzia di viaggio);

Servizi legali.

Servizi di collocamento e reperimento di personale.

Servizi relativi all’istruzione anche professionale;

Servizi sanitari e sociali;

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(…segue) Appalti di servizi elencati nell’Allegato IIB

Modalità di svolgimento delle procedure

Rispetto dei principi generali di cui all’art. 27 comma 1 del Codice (economicità, efficienza, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità).

Nei documenti di gara occorre richiamare unicamente gli articoli relativi ai servizi parzialmente esclusi (art. 20, comma 1 e art. 27 del d.lgs. 163/06).

Invito ad un numero di concorrenti pari almeno a 5 (cinque).

Rispetto della legge n. 241 del 1990;

Redazione delle specifiche tecniche del contratto (art. 68);

Obblighi di pubblicità a procedure di affidamento concluse (art. 65).

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Disposizioni procedurali

E' comunque sempre in facoltà delle Istituzioni Scolastiche procedere, sulla base di valutazioni di opportunità, utilizzando le procedure già formalizzate nel Codice degli Appalti che garantiscano il rispetto delle regole in materia di servizi esclusi (cottimo fiduciario, procedura aperta o ristretta).

Nel caso si scelga di avvalersi di procedure “codificate”, la stazione appaltante rimane vincolata alla procedura prescelta nel bando e a tutti gli adempimenti ad essa connessi previsti dalla normativa di riferimento. Così, per esemplificare, qualora, le scuole decidano di richiamare la specifica disciplina del cottimo fiduciario nei documenti di gara, le stesse dovranno rigorosamente attenersi alla prescrizioni di cui all'art. 125 del Codice degli Appalti.

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Devono essere in ogni caso effettuate le segnalazioni ad Equitalia ai fini della verifica della sussistenza di obblighi di pagamento derivanti da cartelle esattoriali (circolare prot. AOODGAI/10566 del 04/07/2012).

Devono assolversi gli adempimenti in materia di DURC (circolare prot. AOODGAI/10566 del 04/07/2012).

Nel contratto stipulato con le agenzie/fornitori, vanno inserite le clausole sulla tracciabilità dei flussi finanziari, in coerenza con all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i.

Occorre procedere agli adempimenti prescritti dalla normativa in materia di acquisti mediante convenzioni Consip tratteggiati da questa Autorità di Gestione nella nota prot. AOODGAI/2674 del 5 marzo 2013 e nella nota prot. AOODGAI del 20 marzo 2013.

Ulteriori disposizioni da applicare ai servizi esclusi

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Conferimento di incarichi a persone fisiche esterne alla Pubblica Amministrazione

(Articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/01): “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria”,

Presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

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(…segue) conferimento di incarichi a persone fisiche esterne alla Pubblica Amministrazione

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) non è ammesso il rinnovo;

f) l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

e) Le Amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (es. pubblicazione avviso sul sito internet della stazione appaltante).

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Conferimento di incarichi a persone fisiche interne alla Pubblica Amministrazione

committente Ai sensi dell’art. 53,comma 2 del d.lgs. 165/01: “le pubbliche amministrazioni

non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.

Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del D.lgs. 165/01: “il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.