12- "analisi di rischio dlgs.81/2008" 72pag

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1 Corso base di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi ai fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno -D.M. 5 agosto 2011 art.4 A cura di Maurizio LUCIA - COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO Analisi di Rischio ed individuazione delle misure di sicurezza equivalenti Gestione della Sicurezza (cenni) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria

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"Analisi di Rischio ed individuazione delle misure di sicurezza equivalenti Gestione della Sicurezza (cenni) Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione" 72pag. Ing.Maurizio LUCIA 2016

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Corso base di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi ai

fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

-D.M. 5 agosto 2011 art.4 –

A cura di Maurizio LUCIA - COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Analisi di Rischio ed individuazione delle

misure di sicurezza equivalenti

Gestione della Sicurezza (cenni)

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria

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Gestione della Sicurezza

A cura di Maurizio LUCIA - COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

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Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1 Il modello di organizzazione e di gestione ……. deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

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Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

2 Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.

3 Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

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Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5 In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

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Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

Fortemente opportuna l’adozione di un

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

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IN ALCUNI CASI L’ADOZIONE DI UN S.G.S. E’ OBBLIGATORIA

Attività a Rischio di Incidente Rilevante

Decreto del Ministero dell’Ambiente 9 marzo 2000

Attività di cui al DPR 151/2011 se adottato approccio ingegneristico

Decreto del Ministero dell’Interno 5 maggio 2007

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Attività a Rischio di Incidente Rilevante

Decreto del Ministro dell’Ambiente 9 agosto 2000 di concerto con i Ministri dell‘Interno, della Sanità, dell‘Industria, del Commercio e

dell‘Artigianato

Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza

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Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza

Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto, come minimo:

politica e conduzione aziendale per la sicurezza a

organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane b

pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione

c

misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati

d

verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit)

e

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Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza

Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

organizzazione e personale a

identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti b

controllo operativo c

modifiche e progettazione d

pianificazione di emergenza e

controllo delle prestazioni f

controllo e revisione g

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Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

organizzazione e personale a

SGS, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento

SGS, deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione

SGS, deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori

SGS, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilita' e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione.

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Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

SGS, deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della efficacia

Le attività di identificazione e valutazione devono essere condotte sia in termini di probabilità, sia di gravità, e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto

SGS, deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, cosi' come definiti nel documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.

Le attività suddette devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento.

identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti b

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Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

SGS, deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza.

La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali,

Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funziona- mento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani

I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.

controllo operativo c

L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge

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Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

SGS, deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica.

Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente. Le attività di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.

Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza

modifiche e progettazione d

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Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

SGS, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:

pianificazione di emergenza e

a • contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli

effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto;

b • messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti

e dello ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;;

c • comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi

di emergenza ed alle autorità locali competenti;

d • provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini

degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino

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Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonchè delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme.

pianificazione di emergenza e

Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità

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Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:

controllo delle prestazioni f

a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse

nello stabilimento o in impianti similari e delle eventuali conseguenti azioni correttive;

b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della

sicurezza;

c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;

d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari;

e) verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di

qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti.

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Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza

SGS deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.

La valutazione periodica, documentata e sistematica, anzidetta, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:

controllo e revisione g

1 l'idoneita' del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;

2 il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;

3 la conformita' a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;

4 la necessita' di azioni correttive e modalita' di attuazione

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ENTRATO IN VIGORE IL 27 NOVEMBRE 2012 (90 gg dopo la pubblicazione su G.U.

Art. 6 Sistema di gestione della sicurezza antincendio 1. La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività. 2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e' soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE

SECONDO LOGICHE DI QUALITA’

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

ANTINCENDIO

SISTEMA DI

ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMBIENTALE

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Punti cardine della politica di gestione della sicurezza e dell’emergenza:

PIANO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

REGISTRO DEI CONTROLLI

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

PIANO DI EMERGENZA

MANUTENZIONE E CONTROLLO SU IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

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Gestione della sicurezza: l’evoluzione normativa

1934 D.M. 31/7/1934 - Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, lo immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi TITOLO VI - Disposizioni relative all'esercizio degli stabilimenti e dei depositi di oli minerali

1951 Circolare n° 16 del 15/02/1951 - Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere. TITOLO IX - Disposizioni complementari per l’esercizio Capo I Obblighi per l’esercente - Capo II Norme di esercizio per la scena

1984 Legge n° 818 del 07/12/1984 Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ........

1985 DM 8/3/1985 Direttive sulla misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi

1992 DM n° 569 del 20/05/1992 - musei.......

1994 DM 9/4/1994 - alberghi......

1996 DM 18/03/1996 – impianti sportivi DM 19/8/1996 – locali di pubblico spettacolo

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Gestione della sicurezza: l’evoluzione normativa

2002 DM 18/09/2002 - ospedali

2006 DM 22/2/2006 - uffici

2007 DM 9/5/2007

OR

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NIZZA

ZION

E E G

ESTION

E SICU

REZZA

SG

SA

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L’evoluzione normativa

SISTEMA FLESSIBILE

Approccio “Gestionale - Organizzativo”

SISTEMA RIGIDO

Approccio “Command and Control”

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L’evoluzione normativa Approccio “Command and Control”

sistema “prescrittivo”, “coercitivo”, settoriale, specifico

vincoli vissuti come fattori restrittivi della produzione

Frequente rapporto conflittuale con le Autorità

atteggiamento orientato al rispetto “codificato” della normativa

atteggiamento orientato al mero rispetto della conformità

sicurezza, salute e ambiente vissuti come “compartimenti stagni” dal punto di vista gestionale ed organizzativo

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L’evoluzione normativa Approccio “Gestionale - Organizzativo”

valorizzazione in chiave gestionale aspetti relativi alla sicurezza mediante approccio organizzativo, sistematico e graduale

maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore, che diventa gestore e “primattore” delle politiche aziendali

controllo orientato alle modalità organizzative e gestionali dell’impresa

valorizzazione della negoziazione rispetto al vincolo

spinta a scelte di politica aziendale di largo respiro lungimiranza verso gli obiettivi a medio-lungo termine

nuovo contesto che facilita trasformazioni organizzative e le innovazioni nelle dinamiche d’impresa

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Progettazione ed attuazione di un SGS

Considerazioni preliminari

• È opportuno che l’SGS sia progettato da chi conosce sia le problematiche dei sistemi di gestione aziendali sia quelle specifiche della sicurezza e le normative connesse

• L’assenza di una delle due competenze può portare alla

elaborazione di un sistema inapplicabile (perchè troppo

burocratizzato) o non adeguato (non funzionante con le

modalità di autocontrollo che contraddistinguono un sistema

di gestione da un’organizzazione tradizionale)

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La gestione della sicurezza e dell’emergenza

PIANO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

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Il miglior PROGETTO di sicurezza può essere vanificato se non

vengono applicate le MISURE PRECAUZIONALI D’ ESERCIZIO

prevenzione

propriamente

detta

protezione

attiva

protezione

passiva

protezione

misure

precauzionali

d'esercizio

PREVENZIONE

INCENDI

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SICUREZZA ANTINCENDIO

SICUREZZA

ANTINCENDI

CORRETTA

PROGETTAZ.

ED

ESECUZIONE

COSTANTE,

PUNTUALE,

RIGOROSA E

CORRETTA

GESTIONE

= +

ATTENZIONE !!! LE SCELTE PROGETTUALI POSSONO INFLUENZARE FORTEMENTE LA GESTIONE

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Le misure precauzionali di esercizio si realizzano attraverso:

Analisi e rimozione delle cause di incendio statisticamente

rilevanti

Programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Informazione e Formazione antincendio del personale

Sorveglianza degli ambienti di lavoro e controllo delle

attrezzature

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Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e

facilmente combustibili;

utilizzo di fonti di calore;

impianti ed apparecchi elettrici;

fumo;

rifiuti e scarti combustibili;

aree non frequentate;

rischi legati a incendi dolosi;

Adozione comportamenti adeguati:

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Molti incendi potrebbero essere evitati ponendo

attenzione alle cause ed ai pericoli di incendio più

comuni;

questo risultato può essere realizzato SOLO

attraverso una adeguata attività di INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ANTINCENDIO

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(esempio)

•le vie di uscita (passaggi, corridoi, scale, …) devono

essere controllate periodicamente per assicurare che siano

libere da ostruzioni e da pericoli;

•le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente

controllate per assicurare che si aprano facilmente.

•le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente

controllate per assicurare che in caso di necessità

chiudano regolarmente.

•le apparecchiature elettriche che non devono restare in

servizio H24 vanno messe fuori tensione al termine delle

operazioni

TABELLA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA

DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

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(esempio)

• le fiamme libere devono essere utilizzate solo dopo aver

accertato l’assenza di condizioni di rischio

• i rifiuti e gli scarti combustibili devono essere rimossi

dagli ambienti di lavoro, dalle aree a rischio specifico, ...

• i materiali infiammabili devono essere depositati in

luoghi sicuri,

• il luogo di lavoro deve essere assicurato contro gli accessi

incontrollati,

• in presenza di condotte e serbatoi di fluidi infiammabili

devono essere adottate appropriate misure contro gli urti

accidentali

• …………………………...

TABELLA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA

DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

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PIANO DI SICUREZZA: documento che specifichi

i controlli di funzionalità dei sistemi ed

impianti di protezione

gli interventi di manutenzione sui sistemi ed

impianti di protezione

l’informazione ai clienti/ospiti

le procedure da attuare in caso di incendio

(piano di emergenza)

gli interventi di manutenzione sui sistemi ed

impianti di protezione

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Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio

Occorre

SORVEGLIANZA

ma anche

CONTROLLO PERIODICO

cioè

MANUTENZIONE (ORDINARIA e STRAORDINARIA)

Il datore di lavoro è responsabile

dell’organizzazione adottata per il mantenimento delle

condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti

in genere, e quindi anche di quelli di protezione

antincendio nonché di prevenzione incendi.

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La gestione della sicurezza e dell’emergenza

MANUTENZIONE E CONTROLLO SU IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO REGISTRO DEI CONTROLLI

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Fonti Giuridiche Sicurezza sul Lavoro

D.P.R. 27/04/1955 n.547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro

ENTRATO IN VIGORE IL 15/05/2008

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

ART.46 – PREVENZIONE INCENDI

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,

secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita

umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

ART.15 – Misure generali di tutela

a) La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

b) La programmazione della prevenzione…….;

c) L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

e) La riduzione dei rischi alla fonte;

f) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

ART.15 – Misure generali di tutela

i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

u) Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

v) L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) La regolare manutenzione ………………..;

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DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108

CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

ART.18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente

b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

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D.P.R. 01/08/2011 n.151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi

Per gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, corre l'obbligo:

Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività

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D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6

Misure di esercizio

Enti e Privati responsabili di

attività soggette hanno obbligo di

Effettuare le verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo

le cadenze previste

Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i

dispositivi, le attrezzature e le altre

misure di sicurezza antincendio adottate

Assicurare una adeguata informazione e formazione del

personale dipendente sui rischi di incendio, su misure prevenzione e

protezione, su precauzioni da adottare su procedure di emergenza

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Misure di esercizio

Enti e Privati responsabili di attività soggette hanno obbligo di annotare

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione

del personale

D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6

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Misure di esercizio

REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI

Deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza

del comando

D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6

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48

La gestione della sicurezza e dell’emergenza

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

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Obblighi Datore di lavoro e Dirigente

adotta, in ragione complessità azienda e numero

lavoratori presenti, misure necessarie per :

prevenzione incendi evacuazione lavoratori

e per fronteggiare

pericolo grave ed

immediato

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera t)

Art. 43 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettere d ) ed e-bis)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro

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Obblighi Datore di lavoro e dirigenti

aggiornare misure prevenzione in relazione mutamenti

organizzativi e produttivi

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera z)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.5 a 6

mila euro

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affidare compiti tenendo conto

capacità e condizioni

lavoratori;

Obblighi Datore di lavoro e dirigenti

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera c)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.2 a 5.2

mila euro

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fornire ai lavoratori idonei

mezzi protezione

Obblighi Datore di lavoro e dirigenti

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera d)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.5 a 6

mila euro

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prendono le misure

appropriate affinché soltanto i

lavoratori “formati” accedano

alle aree “a rischio”

Obblighi Datore di lavoro e dirigenti

art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera e)

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a

5200 euro

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Informazione ai Lavoratori - art.36 D.Lvo 81/2008

Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore

riceva adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, sulle

procedure di primo soccorso e lotta antincendio,

sull’evacuazione dei luoghi di lavoro, sull’utilizzo delle

sostanze pericolose adoperate, sulle misure e le

attività di protezione e prevenzione adottate

SE DIRETTA A LAVORATORI IMMIGRATI OCCORRE

VERIFICA DELLA COMPRENSIONE

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a

5200 euro

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Formazione dei Lavoratori - art.37 D.Lvo 81/2008

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva

formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute sui

luoghi di lavoro

QUANDO?

INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE, O

TECNOLOGIE O SOSTANZE PERICOLOSE

ALL’ASSUNZIONE

TRASFERIMENTO O

CAMBIAMENTO

MANSIONE

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Formazione dei Lavoratori - art.37 D.Lvo 81/2008

Il lavoratore incaricato dell’attività di pronto

soccorso, lotta antincendio e di evacuazione deve essere adeguatamente formato e aggiornato periodicamente

Formazione antincendio

Per alcuni tipi di attività: esami finali e rilascio attestati

di idoneità

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200

euro

Programmi di cui al DM 10/03/1998:

•rischio basso ….4 ore; •rischio medio …8 ore; •rischio alto ……16 ore;

IN ATTESA EMANAZIONE SPECIFICO DECRETO

PREVISTO DA ART.46 CO 3

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57

La gestione della sicurezza e dell’emergenza

PIANO DI EMERGENZA

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Obblighi Datore di lavoro e Dirigenti

adottano misure per controllo situazioni rischio in caso

emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori in

caso pericolo abbandonino luogo lavoro

Piano evacuazione

art.18 comma 1 lettera t) e art. 43 comma 1 lettera e)

D.Lvo 81/2008

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a

4000 euro

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• Le caratteristiche dei luoghi;

• I sistemi d’allarme;

• Il numero di persone presenti e la loro ubicazione;

• Le necessità di assistenza particolari per alcuni

soggetti (disabili, anziani, bambini, etc.);

• Il livello di addestramento fornito al personale;

• Il numero di incaricati all’assistenza dei clienti/ospiti

nella evacuazione;

• La presenza di appaltatori esterni (addetti alle

pulizie, manutentori).

Fattori da tenere presenti nel

predisporre un piano di emergenza:

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• I compiti del personale cui sono affidati particolari

incarichi in caso di incendio;

• Le misure per assicurare una corretta informazione;

• Le misure da attuare nei confronti delle persone più a

rischio (disabili, appaltatori, visitatori, ospiti);

• Le specifiche misure per le aree a maggior rischio di

incendio;

• Le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco e

per fornire la necessaria informazione ed assistenza al

loro arrivo.

Il piano deve essere basato su chiare

istruzioni scritte e deve includere:

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• caratteristiche dei luoghi e vie di esodo;

mezzi di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione);

ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;

ubicazione dell’interruttore generale

dell’alimentazione elettrica,

ubicazione delle valvole di intercettazione delle

adduzioni di gas e fluidi combustibili,

ubicazione delle valvole di intercettazione delle

adduzioni dei fluidi ausiliari di processo (aria, vapore,

acqua,……)

Per i luoghi di maggiori dimensioni o più complessi, il

piano di emergenza deve includere una planimetria

nella quale sono riportate:

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PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

• Scopo del piano di emergenza

• che cosa sono i piani di emergenza e come sono strutturati

• le procedure operative

• realizzazione di un piano di emergenza con lo schema “griglia/scheda/procedura”

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Il peggior piano di emergenza è

non avere alcun piano.

Il secondo peggior piano è averne due.

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Priorità nella pianificazione delle emergenze

salvaguardare le vite umane

mettere sotto controllo l’evento incidentale

proteggere i beni

riportare in normali condizioni d’esercizio

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Alcuni obiettivi di un piano di emergenza

• raccogliere in un documento organico e ben strutturato quelle informazioni che non è possibile ottenere facilmente durante l’emergenza;

• fornire una serie di linee-guida comportamentali e procedurali che rappresentano pertanto le migliori azioni da intraprendere;

• disporre di uno strumento per sperimentare la simulazione dell’emergenza e promuovere organicamente l’attività di addestramento aziendale.

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Il comportamento dei “gestori dell’emergenza”

e delle squadre di soccorso

Il comportamento dei “gestori dell’emergenza” è legato a:

• conoscenza delle procedure di intervento

• conoscenza delle capacità del personale soccorritore

• “leadership”

Il comportamento dei soccorritori durante l’emergenza è legato a:

• conoscenza delle procedure

• conoscenza dei luoghi e della possibile dinamica dell’evento

• accurata pianificazione, addestramento (che genera fiducia e

contribuisce a mantenere la calma), capacità personali

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Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza

• La capacità di Mantenere la calma dipende da:

– Qualità della preparazione tecnica a livello personale

– Conoscenza dei luoghi e delle situazioni

– Livello di coinvolgimento emotivo

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Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza

• La capacità di Prendere le migliori decisioni nel minor tempo possibile

– Preoccuparsi di “far partire” subito le decisioni-chiave che consentono di mandare avanti “automaticamente” alcuni aspetti dell’emergenza

– Accurata pianificazione delle emergenze

– Conoscenza delle procedure, formazione e aggiornamento

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Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza

• La capacità di Ottimizzare il lavoro di squadra dipende da:

Rispetto dei ruoli Fiducia nei colleghi

Addestramento periodico

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Lo

sviluppo

del sistema

di gestione

delle

emergenze

1 Stabilire procedure standard

2 Addestramento

3 Applicazione 4

Revisione e

Critica

5 Correzione

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• Sono scritte

• Sono ufficiali

• Sono obbligatorie

• Vengono applicate a tutte le situazioni

• Sono integrate nel modello gestionale dell’emergenza

Le Procedure Operative Standard hanno queste caratteristiche:

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72

Corso base di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi ai

fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno

-D.M. 5 agosto 2011 art.4 –

Analisi di Rischio ed individuazione delle

misure di sicurezza equivalenti

Gestione della Sicurezza

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria