12- "analisi di rischio dlgs.81/2008" 72pag
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"Analisi di Rischio ed individuazione delle misure di sicurezza equivalenti Gestione della Sicurezza (cenni) Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione" 72pag. Ing.Maurizio LUCIA 2016TRANSCRIPT
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Corso base di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi ai
fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
-D.M. 5 agosto 2011 art.4 –
A cura di Maurizio LUCIA - COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO
Analisi di Rischio ed individuazione delle
misure di sicurezza equivalenti
Gestione della Sicurezza (cenni)
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria
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Gestione della Sicurezza
A cura di Maurizio LUCIA - COMANDANTE PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO
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Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 1 Il modello di organizzazione e di gestione ……. deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
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Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
2 Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività.
3 Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
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Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5 In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.
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Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
Fortemente opportuna l’adozione di un
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
IN ALCUNI CASI L’ADOZIONE DI UN S.G.S. E’ OBBLIGATORIA
Attività a Rischio di Incidente Rilevante
Decreto del Ministero dell’Ambiente 9 marzo 2000
Attività di cui al DPR 151/2011 se adottato approccio ingegneristico
Decreto del Ministero dell’Interno 5 maggio 2007
Attività a Rischio di Incidente Rilevante
Decreto del Ministro dell’Ambiente 9 agosto 2000 di concerto con i Ministri dell‘Interno, della Sanità, dell‘Industria, del Commercio e
dell‘Artigianato
Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
Il sistema di gestione della sicurezza deve essere strutturato in modo da definire, per le varie fasi di vita dell'impianto, come minimo:
politica e conduzione aziendale per la sicurezza a
organizzazione tecnica, amministrativa e delle risorse umane b
pianificazione delle attività interessate, ivi comprese l'assegnazione delle risorse e la documentazione
c
misura delle prestazioni conseguite in materia di sicurezza a fronte di criteri specificati
d
verifica e riesame delle prestazioni, ivi incluse le verifiche ispettive (safety audit)
e
Linee guida per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
organizzazione e personale a
identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti b
controllo operativo c
modifiche e progettazione d
pianificazione di emergenza e
controllo delle prestazioni f
controllo e revisione g
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
organizzazione e personale a
SGS, anche attraverso l'allocazione delle risorse necessarie, deve farsi carico della gestione, dell'organizzazione e del personale, al fine di garantire un livello di sicurezza compatibile con la realtà in cui opera lo stabilimento
SGS, deve riflettere l'impegno globale all'interno dell'azienda, dall'alta direzione fino agli operatori, e la cultura di sicurezza dell'organizzazione
SGS, deve individuare le posizioni chiave ad ogni livello dell'organizzazione, definendo univocamente ed esplicitamente ruoli, compiti, responsabilità, autorità e disponibilità di risorse. Esso deve, inoltre, definire le interfacce tra le posizioni chiave, tra queste e l'alta direzione e tutto il personale coinvolto in attività rilevanti ai fini della sicurezza, anche attraverso il rappresentante dei lavoratori
SGS, deve definire i requisiti minimi di formazione, informazione e addestramento per tutto il personale coinvolto in attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, proprio o di terzi, fisso od occasionale, e garantire la disponibilita' e l'impiego del relativo equipaggiamento di protezione.
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
SGS, deve prevedere le procedure per l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi di incidente rilevante e l'adozione delle misure per la riduzione del rischio, assicurando la loro corretta applicazione e il mantenimento nel tempo della efficacia
Le attività di identificazione e valutazione devono essere condotte sia in termini di probabilità, sia di gravità, e documentate nell'ambito di un'analisi di sicurezza espletata secondo lo stato dell'arte, sia per le condizioni normali di esercizio, sia per le condizioni anomale e per ogni fase di vita dell'impianto
SGS, deve fissare i criteri e requisiti di sicurezza, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali, cosi' come definiti nel documento, e degli obiettivi specifici, a fronte dei singoli rischi individuati. Le misure per la riduzione del rischio, di cui al comma 1, devono essere individuate, realizzate e adottate ai fini del raggiungimento e mantenimento di tali obiettivi.
Le attività suddette devono essere aggiornate periodicamente, in occasione di modifiche e qualora intervengano nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza, interne o esterne all'organizzazione, anche derivanti dall'esperienza operativa o dall'analisi di incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento.
identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti b
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
SGS, deve prevedere la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento di specifiche procedure e istruzioni per il controllo operativo del processo e di tutte le attività dello stabilimento rilevanti ai fini della sicurezza.
La gestione della documentazione deve permettere la diffusione, l'aggiornamento e la conservazione di quanto necessario ad assicurare un'appropriata conoscenza del processo, degli impianti e degli aspetti operativi e gestionali,
Le procedure operative devono riguardare la conduzione e il controllo del funziona- mento degli impianti in condizioni normali di esercizio, in condizioni anomale e di emergenza, tenendo in debito conto i fattori umani
I criteri e le procedure di manutenzione, ispezione e verifica devono essere predisposti in modo da garantire l'affidabilità e disponibilità prevista per ogni parte dell'impianto, rilevante ai fini della sicurezza. Le attività devono essere opportunamente autorizzate e documentate, anche attraverso specifici sistemi di permessi di lavoro e accesso.
controllo operativo c
L'approvvigionamento di apparecchiature, materiali e servizi, rilevanti ai fini della sicurezza, deve essere effettuato mediante criteri, procedure e verifiche che garantiscano la rispondenza ai requisiti di sicurezza minimi di legge
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
SGS, deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure per garantire una corretta gestione delle modifiche degli impianti esistenti e della progettazione degli impianti o parti di impianto nuovi. Qualunque variazione, permanente o temporanea, agli impianti e relativi sistemi o componenti, ai parametri di processo, all'organizzazione o alle procedure deve essere esaminata al fine di stabilirne l'eventuale influenza sulla sicurezza del processo e, in caso affermativo, gestita come modifica.
Le modifiche devono essere pianificate e valutate ai fini della sicurezza, assicurando il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza fissati e il rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa vigente. Le attività di riesame della sicurezza devono essere pianificate e correlate allo sviluppo del progetto della modifica o dell'impianto nuovo in tutte le sue fasi realizzative, dalla progettazione concettuale, alla messa in marcia e collaudo finale.
Le modifiche devono essere soggette a meccanismi di approvazione, subordinati all'esito di procedure di controllo degli interventi realizzati, e documentate, anche in riferimento al riesame della progettazione e delle valutazioni di sicurezza
modifiche e progettazione d
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
SGS, in relazione alla possibilità di accadimento di un incidente rilevante, deve assicurare la gestione dell'emergenza interna, in termini di:
pianificazione di emergenza e
a • contenimento e controllo dell'incidente al fine di rendere minimi gli
effetti, e limitazione dei danni alle persone, all'ambiente e all'impianto;
b • messa in opera delle misure necessarie per la protezione degli addetti
e dello ambiente e dagli effetti dell'incidente rilevante;;
c • comunicazione delle necessarie informazioni alla popolazione, ai servizi
di emergenza ed alle autorità locali competenti;
d • provvedimenti che consentano l'agibilità del sito e dell'ambiente ai fini
degli interventi dopo l'incidente rilevante e del successivo ripristino
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
Le procedure operative di emergenza, contenute nel piano di emergenza interno, devono comprendere le descrizioni dettagliate delle misure e dei dispositivi per la limitazione delle conseguenze di un incidente rilevante, nonchè delle apparecchiature di sicurezza, delle risorse disponibili e dei sistemi di allarme.
pianificazione di emergenza e
Esse devono, inoltre, individuare il personale preposto all'attuazione delle misure stesse, evidenziandone i diversi ruoli e responsabilità
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
Il controllo delle prestazioni deve essere effettuato, in termini continuativi, mediante riscontri sull'esercizio corrente degli impianti e basato, mediante apposite procedure, almeno su:
controllo delle prestazioni f
a) valutazione degli incidenti, quasi incidenti e anomalie di funzionamento occorse
nello stabilimento o in impianti similari e delle eventuali conseguenti azioni correttive;
b) esiti di prove e ispezioni dei componenti o sistemi d'impianto critici ai fini della
sicurezza;
c) valutazione di eventuali indicatori e del loro andamento;
d) valutazione dell'esperienza operativa acquisita, propria o in situazioni similari;
e) verifica del mantenimento della funzionalità dell'organizzazione e dei requisiti di
qualificazione professionale e capacità operativa degli addetti.
Contenuti tecnici del sistema di gestione della sicurezza
SGS deve prevedere l'adozione e l'applicazione di procedure relative alla valutazione periodica e sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dell'efficacia e adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza, in relazione agli obiettivi prefissati nel documento, alle disposizioni di legge, a riferimenti e prassi accettate.
La valutazione periodica, documentata e sistematica, anzidetta, deve essere effettuata dal gestore, anche mediante verifiche ispettive (safety audit), con verificatori interni e/o esterni, ai fini di accertare:
controllo e revisione g
1 l'idoneita' del sistema di gestione della sicurezza e della sua applicazione, in termini di struttura e di contenuti;
2 il mantenimento dei criteri e requisiti di sicurezza di impianti e processi;
3 la conformita' a leggi, norme, politica di sicurezza, standard e prassi;
4 la necessita' di azioni correttive e modalita' di attuazione
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ENTRATO IN VIGORE IL 27 NOVEMBRE 2012 (90 gg dopo la pubblicazione su G.U.
Art. 6 Sistema di gestione della sicurezza antincendio 1. La progettazione antincendio eseguita mediante l'approccio ingegneristico comporta la necessità di elaborare un documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (di seguito denominato SGSA) tenuto conto che le scelte e le ipotesi poste a base del progetto costituiscono vincoli e limitazioni imprescindibili per l'esercizio dell'attività. 2. L'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio e' soggetta a verifiche periodiche da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
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SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
MODELLI DI ORGANIZZAZIONE
SECONDO LOGICHE DI QUALITA’
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ANTINCENDIO
SISTEMA DI
ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE AMBIENTALE
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Punti cardine della politica di gestione della sicurezza e dell’emergenza:
PIANO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
REGISTRO DEI CONTROLLI
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
PIANO DI EMERGENZA
MANUTENZIONE E CONTROLLO SU IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO
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Gestione della sicurezza: l’evoluzione normativa
1934 D.M. 31/7/1934 - Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, lo immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi TITOLO VI - Disposizioni relative all'esercizio degli stabilimenti e dei depositi di oli minerali
1951 Circolare n° 16 del 15/02/1951 - Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di pubblico spettacolo in genere. TITOLO IX - Disposizioni complementari per l’esercizio Capo I Obblighi per l’esercente - Capo II Norme di esercizio per la scena
1984 Legge n° 818 del 07/12/1984 Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ........
1985 DM 8/3/1985 Direttive sulla misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi
1992 DM n° 569 del 20/05/1992 - musei.......
1994 DM 9/4/1994 - alberghi......
1996 DM 18/03/1996 – impianti sportivi DM 19/8/1996 – locali di pubblico spettacolo
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Gestione della sicurezza: l’evoluzione normativa
2002 DM 18/09/2002 - ospedali
2006 DM 22/2/2006 - uffici
2007 DM 9/5/2007
OR
GA
NIZZA
ZION
E E G
ESTION
E SICU
REZZA
SG
SA
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L’evoluzione normativa
SISTEMA FLESSIBILE
Approccio “Gestionale - Organizzativo”
SISTEMA RIGIDO
Approccio “Command and Control”
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L’evoluzione normativa Approccio “Command and Control”
sistema “prescrittivo”, “coercitivo”, settoriale, specifico
vincoli vissuti come fattori restrittivi della produzione
Frequente rapporto conflittuale con le Autorità
atteggiamento orientato al rispetto “codificato” della normativa
atteggiamento orientato al mero rispetto della conformità
sicurezza, salute e ambiente vissuti come “compartimenti stagni” dal punto di vista gestionale ed organizzativo
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L’evoluzione normativa Approccio “Gestionale - Organizzativo”
valorizzazione in chiave gestionale aspetti relativi alla sicurezza mediante approccio organizzativo, sistematico e graduale
maggiore responsabilizzazione dell’imprenditore, che diventa gestore e “primattore” delle politiche aziendali
controllo orientato alle modalità organizzative e gestionali dell’impresa
valorizzazione della negoziazione rispetto al vincolo
spinta a scelte di politica aziendale di largo respiro lungimiranza verso gli obiettivi a medio-lungo termine
nuovo contesto che facilita trasformazioni organizzative e le innovazioni nelle dinamiche d’impresa
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Progettazione ed attuazione di un SGS
Considerazioni preliminari
• È opportuno che l’SGS sia progettato da chi conosce sia le problematiche dei sistemi di gestione aziendali sia quelle specifiche della sicurezza e le normative connesse
• L’assenza di una delle due competenze può portare alla
elaborazione di un sistema inapplicabile (perchè troppo
burocratizzato) o non adeguato (non funzionante con le
modalità di autocontrollo che contraddistinguono un sistema
di gestione da un’organizzazione tradizionale)
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La gestione della sicurezza e dell’emergenza
PIANO PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il miglior PROGETTO di sicurezza può essere vanificato se non
vengono applicate le MISURE PRECAUZIONALI D’ ESERCIZIO
prevenzione
propriamente
detta
protezione
attiva
protezione
passiva
protezione
misure
precauzionali
d'esercizio
PREVENZIONE
INCENDI
SICUREZZA ANTINCENDIO
SICUREZZA
ANTINCENDI
CORRETTA
PROGETTAZ.
ED
ESECUZIONE
COSTANTE,
PUNTUALE,
RIGOROSA E
CORRETTA
GESTIONE
= +
ATTENZIONE !!! LE SCELTE PROGETTUALI POSSONO INFLUENZARE FORTEMENTE LA GESTIONE
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Le misure precauzionali di esercizio si realizzano attraverso:
Analisi e rimozione delle cause di incendio statisticamente
rilevanti
Programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Informazione e Formazione antincendio del personale
Sorveglianza degli ambienti di lavoro e controllo delle
attrezzature
Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e
facilmente combustibili;
utilizzo di fonti di calore;
impianti ed apparecchi elettrici;
fumo;
rifiuti e scarti combustibili;
aree non frequentate;
rischi legati a incendi dolosi;
Adozione comportamenti adeguati:
Molti incendi potrebbero essere evitati ponendo
attenzione alle cause ed ai pericoli di incendio più
comuni;
questo risultato può essere realizzato SOLO
attraverso una adeguata attività di INFORMAZIONE E FORMAZIONE
ANTINCENDIO
(esempio)
•le vie di uscita (passaggi, corridoi, scale, …) devono
essere controllate periodicamente per assicurare che siano
libere da ostruzioni e da pericoli;
•le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente
controllate per assicurare che si aprano facilmente.
•le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente
controllate per assicurare che in caso di necessità
chiudano regolarmente.
•le apparecchiature elettriche che non devono restare in
servizio H24 vanno messe fuori tensione al termine delle
operazioni
TABELLA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA
DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE
(esempio)
• le fiamme libere devono essere utilizzate solo dopo aver
accertato l’assenza di condizioni di rischio
• i rifiuti e gli scarti combustibili devono essere rimossi
dagli ambienti di lavoro, dalle aree a rischio specifico, ...
• i materiali infiammabili devono essere depositati in
luoghi sicuri,
• il luogo di lavoro deve essere assicurato contro gli accessi
incontrollati,
• in presenza di condotte e serbatoi di fluidi infiammabili
devono essere adottate appropriate misure contro gli urti
accidentali
• …………………………...
TABELLA DEI CONTROLLI DI SICUREZZA
DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE
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PIANO DI SICUREZZA: documento che specifichi
i controlli di funzionalità dei sistemi ed
impianti di protezione
gli interventi di manutenzione sui sistemi ed
impianti di protezione
l’informazione ai clienti/ospiti
le procedure da attuare in caso di incendio
(piano di emergenza)
gli interventi di manutenzione sui sistemi ed
impianti di protezione
Verifiche e manutenzione sui presidi antincendio
Occorre
SORVEGLIANZA
ma anche
CONTROLLO PERIODICO
cioè
MANUTENZIONE (ORDINARIA e STRAORDINARIA)
Il datore di lavoro è responsabile
dell’organizzazione adottata per il mantenimento delle
condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti
in genere, e quindi anche di quelli di protezione
antincendio nonché di prevenzione incendi.
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La gestione della sicurezza e dell’emergenza
MANUTENZIONE E CONTROLLO SU IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO REGISTRO DEI CONTROLLI
Fonti Giuridiche Sicurezza sul Lavoro
D.P.R. 27/04/1955 n.547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108
Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
ENTRATO IN VIGORE IL 15/05/2008
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108
CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
ART.46 – PREVENZIONE INCENDI
La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire,
secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita
umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108
CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART.15 – Misure generali di tutela
a) La valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
b) La programmazione della prevenzione…….;
c) L’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
e) La riduzione dei rischi alla fonte;
f) La sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno;
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108
CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART.15 – Misure generali di tutela
i) La priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
n) L’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
u) Le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
v) L’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) La regolare manutenzione ………………..;
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 G.U. n.101 del 30/04/2008, S.O. n.108
CAPO III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART.18 – Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente
b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
D.P.R. 01/08/2011 n.151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
Per gli enti e i privati responsabili di attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, corre l'obbligo:
Art. 6 Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività
D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6
Misure di esercizio
Enti e Privati responsabili di
attività soggette hanno obbligo di
Effettuare le verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo
le cadenze previste
Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i
dispositivi, le attrezzature e le altre
misure di sicurezza antincendio adottate
Assicurare una adeguata informazione e formazione del
personale dipendente sui rischi di incendio, su misure prevenzione e
protezione, su precauzioni da adottare su procedure di emergenza
Misure di esercizio
Enti e Privati responsabili di attività soggette hanno obbligo di annotare
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI
i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione
del personale
D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6
Misure di esercizio
REGISTRO DEI CONTROLLI PERIODICI
Deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza
del comando
D.P.R. 01/08/2011 n.151 art.6
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La gestione della sicurezza e dell’emergenza
INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Obblighi Datore di lavoro e Dirigente
adotta, in ragione complessità azienda e numero
lavoratori presenti, misure necessarie per :
prevenzione incendi evacuazione lavoratori
e per fronteggiare
pericolo grave ed
immediato
art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera t)
Art. 43 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettere d ) ed e-bis)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200 euro
Obblighi Datore di lavoro e dirigenti
aggiornare misure prevenzione in relazione mutamenti
organizzativi e produttivi
art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera z)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.5 a 6
mila euro
affidare compiti tenendo conto
capacità e condizioni
lavoratori;
Obblighi Datore di lavoro e dirigenti
art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera c)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.2 a 5.2
mila euro
fornire ai lavoratori idonei
mezzi protezione
Obblighi Datore di lavoro e dirigenti
art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera d)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.5 a 6
mila euro
prendono le misure
appropriate affinché soltanto i
lavoratori “formati” accedano
alle aree “a rischio”
Obblighi Datore di lavoro e dirigenti
art.18 D.Lvo 81/2008 comma 1 lettera e)
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
5200 euro
Informazione ai Lavoratori - art.36 D.Lvo 81/2008
Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore
riceva adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, sulle
procedure di primo soccorso e lotta antincendio,
sull’evacuazione dei luoghi di lavoro, sull’utilizzo delle
sostanze pericolose adoperate, sulle misure e le
attività di protezione e prevenzione adottate
SE DIRETTA A LAVORATORI IMMIGRATI OCCORRE
VERIFICA DELLA COMPRENSIONE
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a
5200 euro
Formazione dei Lavoratori - art.37 D.Lvo 81/2008
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro
QUANDO?
INTRODUZIONE NUOVE ATTREZZATURE, O
TECNOLOGIE O SOSTANZE PERICOLOSE
ALL’ASSUNZIONE
TRASFERIMENTO O
CAMBIAMENTO
MANSIONE
Formazione dei Lavoratori - art.37 D.Lvo 81/2008
Il lavoratore incaricato dell’attività di pronto
soccorso, lotta antincendio e di evacuazione deve essere adeguatamente formato e aggiornato periodicamente
Formazione antincendio
Per alcuni tipi di attività: esami finali e rilascio attestati
di idoneità
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1200 a 5200
euro
Programmi di cui al DM 10/03/1998:
•rischio basso ….4 ore; •rischio medio …8 ore; •rischio alto ……16 ore;
IN ATTESA EMANAZIONE SPECIFICO DECRETO
PREVISTO DA ART.46 CO 3
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La gestione della sicurezza e dell’emergenza
PIANO DI EMERGENZA
Obblighi Datore di lavoro e Dirigenti
adottano misure per controllo situazioni rischio in caso
emergenza e danno istruzioni affinché i lavoratori in
caso pericolo abbandonino luogo lavoro
Piano evacuazione
art.18 comma 1 lettera t) e art. 43 comma 1 lettera e)
D.Lvo 81/2008
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a
4000 euro
• Le caratteristiche dei luoghi;
• I sistemi d’allarme;
• Il numero di persone presenti e la loro ubicazione;
• Le necessità di assistenza particolari per alcuni
soggetti (disabili, anziani, bambini, etc.);
• Il livello di addestramento fornito al personale;
• Il numero di incaricati all’assistenza dei clienti/ospiti
nella evacuazione;
• La presenza di appaltatori esterni (addetti alle
pulizie, manutentori).
Fattori da tenere presenti nel
predisporre un piano di emergenza:
• I compiti del personale cui sono affidati particolari
incarichi in caso di incendio;
• Le misure per assicurare una corretta informazione;
• Le misure da attuare nei confronti delle persone più a
rischio (disabili, appaltatori, visitatori, ospiti);
• Le specifiche misure per le aree a maggior rischio di
incendio;
• Le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco e
per fornire la necessaria informazione ed assistenza al
loro arrivo.
Il piano deve essere basato su chiare
istruzioni scritte e deve includere:
• caratteristiche dei luoghi e vie di esodo;
mezzi di spegnimento (tipo, numero ed ubicazione);
ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
ubicazione dell’interruttore generale
dell’alimentazione elettrica,
ubicazione delle valvole di intercettazione delle
adduzioni di gas e fluidi combustibili,
ubicazione delle valvole di intercettazione delle
adduzioni dei fluidi ausiliari di processo (aria, vapore,
acqua,……)
Per i luoghi di maggiori dimensioni o più complessi, il
piano di emergenza deve includere una planimetria
nella quale sono riportate:
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO
• Scopo del piano di emergenza
• che cosa sono i piani di emergenza e come sono strutturati
• le procedure operative
• realizzazione di un piano di emergenza con lo schema “griglia/scheda/procedura”
Il peggior piano di emergenza è
non avere alcun piano.
Il secondo peggior piano è averne due.
Priorità nella pianificazione delle emergenze
salvaguardare le vite umane
mettere sotto controllo l’evento incidentale
proteggere i beni
riportare in normali condizioni d’esercizio
Alcuni obiettivi di un piano di emergenza
• raccogliere in un documento organico e ben strutturato quelle informazioni che non è possibile ottenere facilmente durante l’emergenza;
• fornire una serie di linee-guida comportamentali e procedurali che rappresentano pertanto le migliori azioni da intraprendere;
• disporre di uno strumento per sperimentare la simulazione dell’emergenza e promuovere organicamente l’attività di addestramento aziendale.
Il comportamento dei “gestori dell’emergenza”
e delle squadre di soccorso
Il comportamento dei “gestori dell’emergenza” è legato a:
• conoscenza delle procedure di intervento
• conoscenza delle capacità del personale soccorritore
• “leadership”
Il comportamento dei soccorritori durante l’emergenza è legato a:
• conoscenza delle procedure
• conoscenza dei luoghi e della possibile dinamica dell’evento
• accurata pianificazione, addestramento (che genera fiducia e
contribuisce a mantenere la calma), capacità personali
Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza
• La capacità di Mantenere la calma dipende da:
– Qualità della preparazione tecnica a livello personale
– Conoscenza dei luoghi e delle situazioni
– Livello di coinvolgimento emotivo
Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza
• La capacità di Prendere le migliori decisioni nel minor tempo possibile
– Preoccuparsi di “far partire” subito le decisioni-chiave che consentono di mandare avanti “automaticamente” alcuni aspetti dell’emergenza
– Accurata pianificazione delle emergenze
– Conoscenza delle procedure, formazione e aggiornamento
Da che cosa dipendono i comportamenti e le azioni dei soccorritori durante l’emergenza
• La capacità di Ottimizzare il lavoro di squadra dipende da:
Rispetto dei ruoli Fiducia nei colleghi
Addestramento periodico
Lo
sviluppo
del sistema
di gestione
delle
emergenze
1 Stabilire procedure standard
2 Addestramento
3 Applicazione 4
Revisione e
Critica
5 Correzione
• Sono scritte
• Sono ufficiali
• Sono obbligatorie
• Vengono applicate a tutte le situazioni
• Sono integrate nel modello gestionale dell’emergenza
Le Procedure Operative Standard hanno queste caratteristiche:
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Corso base di specializzazione in materia di Prevenzione Incendi ai
fini della iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno
-D.M. 5 agosto 2011 art.4 –
Analisi di Rischio ed individuazione delle
misure di sicurezza equivalenti
Gestione della Sicurezza
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria