2 legislazione dei beni culturali

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PREMESSA LEGISLATIVA

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PREMESSA LEGISLATIVA

Art. 9La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

LA COSTITUZIONE

• ART. 117– La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e

dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

– Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

• a) ……..• s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni

culturali. …..

(segue Art. 117)• Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: ….…. valorizzazione dei beni culturali e ambientali e

promozione e organizzazione di attività culturali;….Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento

ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

…..

(segue Art. 117)….• La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle

materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

(segue Art. 117)• Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che

impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

IL PATRIMONIO CULTURALEDefinizione:

Il Patrimonio Culturale è un insieme organico (di opere, monumenti, musei, case,paesaggi,città, costumi e tradizioni) strettamente legato al territorio che lo ha prodotto. Questo patrimonio, nel suo complesso, costituisce un elemento portante della società civile e della identità prima dei cittadini degli antichi Stati, dell’Italia dopo.

IL PATRIMONIO CULTURALE

Rappresenta la ricchezza di un paese, o anche di un soggetto a cui il patrimonio fa capo (un ente privato, un ente pubblico, un museo ecc.) sul piano culturale e su quello economico, restando destinato alla fruizione collettiva.

VERSO LA TUTELA DELLE ANTICHITA

La tutela dei beni culturali sul territorio nazionale ha radici legislative

che possono rintracciarsi in tempi preunitari per trovare il loro

programmatico compimento ad unità ormai avvenuta, dopo una

maturata conoscenza delle problematiche attinenti il patrimonio

culturale italiano. Sino agli albori dell’Unità d’Italia (1861) i

provvedimenti legislativi si sono sempre caratterizzati per essere singoli

interventi ad hoc, specifiche norme dettate da necessità contingenti, e

spesso rese in via eccezionale a fronte di situazioni di urgenza. Tali

norme o interventi legislativi più in generale, venivano emanate,

generalmente, al fine di porre rimedio a situazioni contingenti ovvero

per garantire speciali tutele a proprietà e beni fondiari dei singoli.

Già nel corso del XV secolo, Papa Martino V (1417-1431) intervenne con la

bolla Etsi de cunctarum del 1425 a stabilire i criteri di restauro e ricostruzione

degli edifici;

Papa Niccolo V delineò un progetto sistematico di riassetto urbanistico della

città di Roma.

Papa Pio II (1458-1464) con la bolla Cum almam nostram urbem nel 1462

sancisce l’assoluto divieto alla spoliazione dei ruderi.

L’età del Rinascimento è inaugurata da Papa Sisto IV (1471-1484) che con la

bolla Cum provvida Sanctorum Patrum decrete nel 1474 vieta la vendita

delle opere d’arte sacra contenuta nelle chiese.

Occorre tuttavia evidenziare che dal ‘700 in poi si ebbe un

generale interesse per lo studio dei classici e venne a maturarsi

un’elevazione dell’archeologia a scienza: tale situazione

ingenerò, di fatto, un interesse della comunità per la protezione

dei beni culturali, interesse di là in avanti, sempre crescente.

dal Catalogo dei Dieci della Repubblica Veneta:

“descrizione luogo per luogo” … “coll’obbligo a medesimi della

responsabilità, proibendo loro di farne sotto qualsiasi titolo

cambiamento, alienazione e vendita”.

• EDITTO del 1802 (Pontificato Pio VII)

1. LA TUTELA VIENE ESTESA A TUTTO IL PATRIMONIO COSIDETTO “MOBILE”.

2. VIENE AFFRONTATO PER LA PRIMA VOLTA IL PROBLEMA DEL CONTROLLO SUI BENI (ANCHE PRIVATI) TRAMITE UNA REGISTRAZIONE.

Giunti agli albori dell’Unità Nazionale, segnatamente nel 1859, l’allora Ministro della Pubblica Istruzione del Regno di Sardegna (Casati), in fase di redazione di una fondamentale riforma sull’istruzione, introdusse quale materia di studio anche la disciplina in materia di beni culturali.

Tuttavia, l’origine di un’idea ed una concezione programmatica e sistematica di difesa del patrimonio storico, artistico e culturale, nel nostro ordinamento, e quindi l’idea compiuta di una tutela tout court dei beni culturali, coincide con l’unità e con la nascita del concetto di Nazione.

• IL “CATALOGO” NEL REGNO D’ITALIA: • “UN GRAVE RITARDO”

ART. 5 LEGGE 28 GIUGNO 1871 N. 286:- RINVIO DELLE MODIFICHE DELLE VECCHIE NORMATIVE A

UN FUTURO ORDINAMENTO GENERALE DELLA MATERIA (30 ANNI DOPO)

“CONSEGUENZA”: ESODO DI OPERE D’ARTE DALL’ITALIA DOPO I SACCHEGGI NAPOLEONICI:

- MOTIVO POLITICO: principi liberalistici. NO al prevalere dell’interesse pubblico sul privato, difesa dei diritti della proprietà privata (anche artistica).

- MOTIVO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: Catalogo=Valore Amministrativo? Oppure Catalogo=Rilevanza Giuridica?

• 12 GIUGNO 1902 n. 185 (NASI)

• TUTELA DEL PATRIMONIO MONUMENTALE

• (PRIMA LEGGE ORGANICA IN MATERIA DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO)L’ ART. 23 STABILIVA CHE UN’OPERA D’ARTE PER ESSERE SOGGETTA ALLE DISPOSIZIONI PROTETTIVE, DOVEVA ESSERE PRIMA INCLUSA IN UN ELENCO O CATALOGO DI OPERE DI “RILEVANTE INTERESSE” O “DI SOMMO PREGIO”.

• PUBBLICAZIONE PRIMO “ELENCO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI”

• REGIO DECRETO 20 GIUGNO 1909 N. 364 (ROSADI) (RESTO’ IN VIGORE PER 30 ANNI)

– RINUNCIA DEFINITIVA ALL’INVENTARIO PREVENTIVO

– AMPLIAMENTO DELL’OGGETTO DI TUTELA

– SOSTITUZIONE CON ALTRI STRUMENTI GIURIDICI.• NOTIFICA DI IMPORTANTE INTERESSE• ELENCHI DEGLI OGGETTI D’INTERESSE STORICO

ARTISTICO

• LEGGE 688/1912• PRIMO PROVVEDIMENTO ESTENSIVO DEL PAESAGGIO

NAZIONALE

DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE• • REGIO DECRETO DEL 14 GIUGNO 1923 N. 1889

(ancora in vigore)– RIPRENDE IL LAVORO DI CATALOGO

– RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

– CORREDO DELLE SCHEDE CON FOTOGRAFIE

• Codice penale R.D. 1938/1930 (Codice Rocco): continuando nella nostra cronistoria dei provvedimenti a carattere generale che si sono a vario titolo interessati della materia dei beni culturali, rinveniamo all’interno del Codice Penale del 1930 le sanzioni (aggiornate successivamente nel corso degli anni) previste per il danneggiamento ed il deturpamento dei beni, con la previsione delle cc.dd aggravanti qualora i reati vengano perpetrati nei riguardi di cose di interesse storico, artistico o destinate all’esercizio di un culto (artt. 635 e 650 c.p.); o trovando specifica previsione di reato nell’art. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) e per quanto riguarda la distruzione o il deturpamento di bellezze naturali ai sensi dell’art. 734 c.p.

1939 L’ANNO DI SVOLTALEGGE 16/1939 N.1089

CONCETTO DI ARTE COME STRUMENTO DI EDUCAZIONE NAZIONALE

– ART. 1: SONO SOGGETTE ALLA PRESENTE LEGGE LE COSE, IMMOBILI E MOBILI, CHE PRESENTANO INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO O ETNOGRAFICO…

– ART. 2: SONO ALTRESI’ SOTTOPOSTE ALLA PRESENTE LEGGE LE COSE IMMOBILI CHE, A CAUSA DEL LORO RIFERIMENTO CON LA STORIA POLITICA, MILITARE, DELLA LETTERATURA, DELL’ARTE E DELLA CULTURA IN GENERE, SIANO STATE RICONOSCIUTE ….. DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

1942 - CODICE CIVILE

– ART. 822: 1° COMMA - APPARTENGONO ALLO STATO E FANNO PARTE DEL DEMANIO PUBBLICO ….2° COMMA - …… GLI IMMOBILI RICONOSCIUTI D’INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO E ARTISTICO …. LE RACCOLTE DEI MUSEI, DELLE PINACOTECHE, DEGLI ARCHIVI, DELLE BIBLIOTECHE….

– ART. 824: I BENI DELLA SPECIE INDICATI D– AL SECONDO COMMA DELL’ARTICOLO 822, SE

APPARTENGONO ALLE PROVINCE E AI COMUNI, SONO SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO PUBBLICO.

DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE

CONSEGUENZE• DEVASTAZIONE• ARRESTO DELLE ATTIVITA’ (OLTRE 10 ANNI)• INCONTROLLATO SVILUPPO URBANISTICO

RIPRESA• 1959 CREAZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE PER LA

FOTOGRAFIA AEREA.• 1967 RAPPORTO DELLA COMMISSIONE FRANCESCHINI

(ESIGENZA PRIORITARIA DI UNA CATALOGAZIONE “COMPLETA E CAPILLARE”).

LE ALTRE TAPPE

• D.L. 657/1975: viene istituito il Ministero per i beni culturali e per l’Ambiente

• L. 431/1985 c.d. legge Galasso: rivede radicalmente la tutela del paesaggio, finendo per essere anche in campo ambientale un baluardo nei confronti, in particolare, dell’abusivismo edilizio

• L. 241/1990: con l’Importante l. 241, avente ad oggetto nuove norme in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, viene introdotto l’istituto della Conferenza dei Servizi, a cui viene demandato il compito di operare anche in materia di procedimenti amministrativi afferenti ai campi della tutela dei beni culturali e dell’ambiente.

LE ALTRE TAPPE (SEGUE)• 1992: viene istituito, all’Interno dell’Arma dei carabinieri, il

Comando CC per la tutela del patrimonio artistico, distaccato presso il Ministero per i beni culturali e l’ambiente.

• D.Lgs 368/1998: con il d.lg.s 368/1998 viene istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, sostituendosi al Ministero per i beni culturali e ambientale. Infatti la previsione di competenze Ambientali aveva causato non poche conflittualità con le competenze del Ministero dell’Ambiente, sorto nel frattempo nel 1986. In aggiunta a ciò, si evidenzia che la previsione di nuovo conio di Attività culturali “conferisce al neoistituito ministero attribuzioni anche in materia di spettacolo, di sport, di impiantistica sportiva, ponendo i presupposti per quella interdisciplinarietà che è tipicamente connaturata con ogni manifestazione culturale.”

• T.U. 490/1999: nato per riordinare

L’articolazione del patrimonio può essere così sintetizzata:

•Musei, pinacoteche e altri luoghi espositivi con raccolte e collezioni archeologiche, storico-artistiche ed etno-antropologiche

•Archivi storici e documentari che comprendono:-fotografie con relativi negativi e matrici, pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi, documentazioni di manifestazioni sonore e verbali-libri, cataloghi, letteratura grigia-disegni architettonici, planimetrie, cartografia-carteggi storici

•Biblioteche con patrimonio librario storico attinente alla Sovraintendenza e alle collezioni

•Beni immobili di interesse archeologico: acquedotti, mura, edifici antichi, aree archeologiche, templi, terme, sepolcri, mausolei

•Beni immobili di interesse monumentale: palazzi, casali, porte, torri, ponti fontane, architetture civili.

LEGISLAZIONE

DPR 3 DICEMBRE 1975, N. 805ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI

ISTITUTI CENTRALI• ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA

DOCUMENTAZIONE (ICCD)• ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE

BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

• ISTITUTO CENTRALE PER LA PATOLOGIA DEL LIBRO• ISTITUTO PER IL RESTAURO

LEGISLAZIONE

DPR 3 DICEMBRE 1975, N. 805ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEI BENI CULTURALI

ISTITUTI PERIFERICI (SOPRINTENDENZE)• SOPRINTENDENZE ARCHEOLOGICHE• SOPRINTENDENZE PER I BENI ARTISTICI E STORICI• SOPRINTENDENZE PER I BENI AMBIENTALI E

ARCHITETTONICI• SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE• ARCHIVI DI STATO

LEGISLAZIONEDECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIOIl provvedimento determina una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico. All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico etc., di cui alla legge 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.

LEGISLAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

INTRODUZIONE DI NUOVI ARGOMENTI

PROMOZIONEVALORIZZAZIONE GESTIONE

LEGISLAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

TUTELA RICONOSCIMENTO• Esercizio delle Funzioni• Disciplina delle attività• Attività conoscitiva• Conservazione

• Verifica dell’interesse nazionale• Attribuzione del Valore

• Storico/Artistico• Testimonianza• Funzione

• Vincolo Pubblico• Classificazione

VIGILANZA EISPEZIONE

• Soprintendenze• Regioni

MISURE DIPROTEZIONE• Interventi vietati• Interventi soggetti ad autorizzazione

LEGISLAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

CONSERVAZIONE• Attività coordinata tra

• prevenzione• manutenzione• restauro

• Interazione tra Ministero e• Regioni• Università• Istituti di Ricerca

CIRCOLAZIONE• Alienazione• Commercio• Controllo sulla circolazione• Scoperte• Appartenenza• Premio

FRUIZIONE• Elenco Luoghi di Cultura• Accesso ai beni pubblici e privati• Agevolazioni ai cittadini

LEGISLAZIONE

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

VALORIZZAZIONE• Risorse• Strutture• Reti• Competenze

• Iniziative Pubbliche e Private• Sponsorizzazioni• Promozione• Diffusione della Conoscenza

GESTIONE• Diretta (Interna)• Indiretta (Esterna)

• Servizi al Pubblico• Consultabilità dei Documenti

LEGISLAZIONEDECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42

CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Articolo 10Beni culturali

• 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti(*), che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 - segue art. 10

• 2. Sono inoltre beni culturali:– a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle

regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;– b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;– c ) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni

• 3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

• a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

• b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

• c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;• d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria(*) e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 - segue art. 10

• e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e(*) che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse [artistico o storico].(**)

• 4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):• a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;• b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di

produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarita' o di pregio [ , anche storico](**);

• c) i manoscritti, gli autografi i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

• d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;• e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti

audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;• f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;• g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;• h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;• i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;• l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze

dell'economia rurale tradizionale.(***)

•Strutture di servizio con funzioni industriali, amministrative e culturali: mercati, mattatoio, fabbriche, centri industriali, caserme uffici, cimiteri, teatri

•Chiese ed ex conventi (pervenuti in seguito all’abolizione dell’asse ecclesiastico)

•Monumenti celebrativi: busti e gruppi scultorei

•Affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni tabernacoli e altri ornamenti posti dal Comune o su edifici di proprietà comunale; simboli riconoscibili della storia del Comune quali decorazioni o parti ed elementi di arredo urbano

•Oggetti di interesse numismatico

•Opere di pittura, scultura grafica e qualsiasi oggetto d’arte e mobilio di interesse storico conservato negli uffici comunali o in altre sedi di proprietà comunale che non hanno interesse architettonico

•Collezioni di beni e strumenti di interesse tecnico-scientifico (aventi più di cinquant’anni)

•Ville, parchi e giardini di interesse artistico o storico

SECONDA PARTE

ORGANIZZAZIONE DEL MIBAC IL CATALOGO

IL DECRETO LEGISLATIVON.42 DEL 22 GENNAIO 2004

IL MIBACMINISTERO PER I BENIE ATTIVITA’ CULTURALI

Organi Centrali7 Istituti Centrali, 3 Nazionali,

11 Istituti con autonomia speciale (Archivio di Stato, 2 Biblioteche Nazionali, Centro per il Libro,

Ist. Sup. Conservazione e Restauro, 6 Soprintendenze)

Organi Periferici18 Direzioni Regionali

82 Soprintendenze locali16 Soprintendenze archivistiche loc.

100 Archivi di Stato46 Biblioteche Nazionali e Universitarie

Direzioni Generali(sono 8)

SegretariatoGenerale

Organi Cons. CentraliConsiglio Superiore per i b.c.Comitati tecnico scientifici (7)

ISTITUTI CENTRALI• ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA

DOCUMENTAZIONE (ICCD)• ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI• ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI• ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE

BIBLIOTECHE E INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE• ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

• ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA• OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA

DOCUMENTAZIONE (ICCD):• COORDINAMENTO GENERALE E SETTORIALE

DELLA RICERCA• ELABORAZIONE DELLE NORME DI

METODOLOGIA DELLE INDAGINI• ARCHIVIO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO• DIFFUSIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE

RACCOLTE.

• La catalogazione è l'attività di registrazione, descrizione e classificazione di tutte le tipologie di beni culturali. Si tratta di individuare e conoscere i beni, documentarli in modo opportuno e archiviare le informazioni raccolte secondo precisi criteri.

• La documentazione integra l'attività di catalogazione fornendo una rappresentazione del bene attraverso immagini, grafici, tematismi. L'Istituto accoglie nei propri archivi gran parte della documentazione realizzata nel corso degli anni dagli istituti preposti alla tutela del territorio. Oltre il compito istituzionale della "documentazione", l'Istituto nel corso della sua storia ha curato la conservazione del bene fotografia.

ISTITUTI PERIFERICI• SOPRINTENDENZE ARCHEOLOGICHE• SOPRINTENDENZE PER I BENI ARTISTICI E

STORICI• SOPRINTENDENZE PER I BENI AMBIENTALI E

ARCHITETTONICI• SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE• ARCHIVI DI STATO

Art.1 - Principi• 1.In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il

patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

• 2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

• 3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

• 4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

• 5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione (1).

• 6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art.2 – Patrimonio culturale• 1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni

paesaggistici.

• 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

• 3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

• 4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

Art. 3 – Tutela del patrimonio culturale

• 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

• 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art.4 - Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio

culturale• 1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi

dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

• 2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

Art. 5 - Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale• 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti

pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

• 2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero

• 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato (2).

• 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

• 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

• 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite (3)

• 7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza (4).

Art. 6 - Valorizzazione del patrimonio culturale

• 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati

• 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze

• 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale