2010 faggin marta anapia lezione 01 - definizione rifiuto

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Definizione di rifiuto

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Definizione di rifiuto

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In base all’art. 6 della legge quadro sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. 03.04.2006 n°152, TESTO UNICO AMBIENTALE) una sostanza o un oggetto è considerata rifiuto qualora vengano contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

2) il produttore o il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene.

1) rientri nelle categorie riportate nell’allegato A;

Definizione di rifiuto

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Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati ;

Q2 Prodotti fuori norma;Q3 Prodotti scaduti;Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all’incidente in questione.;Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie ( ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali di imballaggio,contenitori ecc.);Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi contaminati sali da riverdimento esauriti, ecc.) ;Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.);Q9 Residui di procedimento antinquinamento ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri di filtri dell’aria, filtri usati, ecc.);Q10 Residui di lavorazione /sagomatura ( ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura, ecc.);Q11 Residui provenienti dall’estrazione e dalla preparazione delle materie prime ( ad esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.) ;Q 12 Sostanze contaminate ( ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.);Q 13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietataQ 14 Prodotti il cui detentore non si serve più ( ad esempio articoli messi fra gli scarti dell’agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.) ;Q 15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di terreni.Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate.

Allegato A D.Lgs. 152/2006 Categorie di RifiutiAllegato A D.Lgs. 152/2006 Categorie di Rifiuti

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detentoredetentore : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

produttoreproduttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di trattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C;

Altre definizioniAltre definizioni

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ALLEGATO B

D 1 deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica) D 2 trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)D 3 iniezioni in profondità (ad esempio iniezione di rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)D 4 lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)D 5 messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistemazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente)D 6 scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersioneD 7 immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marinoD 8 trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12D 9 trattamento chimico-fisico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)D 10 incenerimento a terraD 11 incenerimento in mareD 12 deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in miniera, ecc.)D 13 raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12D 14 ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13D 15 deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

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ALLEGATO C AL D.L.05.02.98

R 1 utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energiaR 2 rigenerazione/recupero di solventiR 3 riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)R 4 riciclo/recupero dei metalli o dei composti metalliciR 5 riciclo/recupero di altre sostanze inorganicheR 6 rigenerazione degli acidi o delle basiR 7 recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinantiR 8 recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatoriR 9 rigenerazione o altri reimpieghi degli oliR 10 spandimento sul suolo a beneficio dell’agri coltura o dell’ecologiaR 11 utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10R 12 scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11R 13 messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

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Art. 183 comma 1, m (DLgs 152/2006)deposito temporaneo: deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantita' superiore a 2,5 parti per milione (ppm), ne' policlorobifenile e policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 parti per milione (ppm);2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;

ALTRE DEFINIZIONI

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3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative nonne tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalita' di gestione del deposito temporaneo.

OBBLIGO DI SMALTIMENTO ANNUALE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI.

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Deposito temporaneo Pericolosi

I rifiuti P prodotti sono >10 mcanno?

Smaltire 1 volta all’anno

Smaltire al raggiungimento dei 10 mc

Smaltire ogni 3 mesi

No Sì

Scelta alternativa

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Deposito temporaneonon Pericolosi

I rifiuti NP prodotti sono >20 mcanno?

Smaltire 1 volta all’anno

Smaltire al raggiungimento dei 20 mc

Smaltire ogni 3 mesi

No Sì

Scelta alternativa

Page 11: 2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto

si disfisi disfi: qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto od indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o recupero secondo gli allegati B e C;

abbia l’obbligo di disfarsiabbia l’obbligo di disfarsi: perché imposto da una norma come la legislazione sugli oli contaminati da PCB o la normativa sull’amianto, o da un ordinanza sindacale di sgombero.

abbia decisoabbia deciso: qualsiasi comportamento che stabilisca in modo inequivocabile che si sia deciso di disfarsi di alcuni oggetti: deposito nell’area dell’impianto dedicata allo stoccaggio dei rifiuti, deposito in modo incontrollato rendendo impossibile un successivo impiego ecc;

ALTRE DEFINIZIONI

Page 12: 2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto

I rifiuti vengono classificati secondo l'origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Diversi tipi di rifiuti, diversi regimi giuridici, diversi obblighi, diverse sanzioni.

La classificazione dei rifiuti - art. 183 , c 1 aLa classificazione dei rifiuti - art. 183 , c 1 a

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

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Sono classificati rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, di servizi, industriali, non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (individuati dal Comune in apposito regolamento; attualmente si veda l’art. 1.1.1 della D.C.I. 27.7.84).

Questi rifiuti, anche se prodotti da attività artigianali, di servizi, commerciali e industriali possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei RSU.

Rifiuti urbaniRifiuti urbani

Page 14: 2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rientrano in tale categoria le strade e gli altri spazi privati aperti al transito pubblico quali strade vicinali, destinate essenzialmente al servizio dell'agricoltura, e gli altri spazi privati (spiazzi, vicoli, cortili) esistenti all'interno degli abitati e aperti al pubblico transito.e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

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La gestione dei rifiuti urbani compete ai Comuni in regime di privativa. Con appositi regolamenti il comune disciplina: le modalità di conferimento, il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

Sono rifiuti urbani pericolosi quelli elencati nell'allegato D al D.Lgs 152/2006 provenienti dalla raccolta differenziata, dallo spazzamento delle strade o giacenti in aree pubbliche.

La gestione dei rifiuti urbaniLa gestione dei rifiuti urbani

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Sono rifiuti speciali:a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché

i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;c) i rifiuti da lavorazioni industriali;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti,

i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;m) il combustibile derivato da rifiuti;

Rifiuti specialiRifiuti speciali

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Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco (*), nell’elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H e I .

La disciplina giuridica dei rifiuti speciali art. 188La disciplina giuridica dei rifiuti speciali art. 188

Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, sono a carico del detentore che deve consegnare i rifiuti ad un soggetto autorizzato a svolgere attività di recupero o smaltimento dei rifiuti.

Rifiuti pericolosiRifiuti pericolosi

Page 18: 2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera di cui all'articolo 183, comma 1, lettera z);

b) gli scarichi idrici, esclusi i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue;

c) i rifiuti radioattivi;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

Esclusioni

Page 19: 2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto

e) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole ed in particolare i materiali litoidi o vegetali e le terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia e dal lavaggio dei prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, anche dopo trattamento in impianti aziendali ed interaziendali agricoli che riducano i carichi inquinanti e potenzialmente patogeni dei materiali di partenza;

Esclusioni

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f) le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, nel rispetto della vigente normativa;

g) i materiali esplosivi in disuso;

h) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto, in misura superiore ai limiti stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Esclusioni

Page 21: 2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto

da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi i limiti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471;

i) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo;

l) materiale litoide estratto da corsi d'acqua, bacini idrici ed alvei, a seguito di manutenzione disposta dalle autorità competenti;

Esclusioni

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m) i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, che rimangono disciplinati dalle speciali norme di settore nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente previsti dalla parte quarta del presente decreto. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti costituiscono opere destinate alla difesa militare non soggette alle autorizzazioni e nulla osta previsti dal la parte quarta del presente decreto;

Esclusioni

Page 23: 2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto

n) i materiali e le infrastrutture non ricompresi nel decreto ministeriale di cui alla lettera m), finché non è emanato il provvedimento di dichiarazione di rifiuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'esercito, della marina e dell'areonautica.

2. Resta ferma la disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative a sottoprodotti di origine animale non destinate al consumo umano, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato."

Esclusioni

Page 24: 2010 faggin marta anapia  lezione 01 - definizione rifiuto

MPSMATERIA PRIMA SECONDARIA

Art. 183 comma 1 q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le

caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181;

…..nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni:a) siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di

rifiuti;b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei

rifiuti dai quali si possono produrre;c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero

che le producono, con particolare riferimento alle modalita' ed alle condizioni di esercizio delle stesse;

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MPSMATERIA PRIMA SECONDARIA

d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dall'utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario;

e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. 2. I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie,

sostanze e prodotti secondari devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.

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MPSMATERIA PRIMA SECONDARIA

d) 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269.

4. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 181-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 2, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN.

5. In caso di mancata adozione del decreto di cui al comma 2 nel termine previsto, il Consiglio dei Ministri provvede in sostituzione nei successivi novanta giorni, ferma restando l'applicazione del regime transitorio di cui al comma 4 del presente articolo.

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Fine della prima lezione