2013 terzopilastro eu.ppt [modalità compatibilità] · dott.sa gabriella di paolo cooperazione...
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Dott.sa Gabriella Di Paolo
Cooperazione giudiziaria e di polizia in ambito penale
Argomenti
Ragioni dell’interesse UE per la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
Strumenti normativi e ruolo delle Istituzioni prima e dopo Lisbona
Efficacia del diritto UE in concreto Pronunce CGCE
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Parte I- Ragioni dell’interesse UE
Assenza di un sistema di giustizia penale sovranazionale
Difficoltà di contrastare il crimine nel mercato unico Libertà circolazione
Dimensione transnazionale crimine
Limiti dei tradizionali strumenti della Cooperazione
Cooperazione internazionale in materia penale (CGIMP): perché è necessaria?
I singoli Stati non sono in grado di fronteggiare dimensione transfrontaliera della criminalità
Principio di sovranità
Problemi legati alla raccolta della prova e all’arresto di accusati/condannati all’estero
Strumenti tradizionali della cooperazione giudiziaria penale: estradizione e rogatorie
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Estradizione Definizione: consegna da parte di uno Stato di un
individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altroStato, affinché venga sottoposto al giudizio penale (inquesto caso si ha estradizione processuale) o allesanzioni penali se già condannato (in questo caso si haestradizione esecutiva).
Principi fondamentali: doppia incriminazione, principio dispecialità, reciprocità
Procedura: doppio controllo1) politico (Ministro della Giustizia) ; 2) giurisdizionale
Rogatorie
Definizione: richiesta avanzata dall’autoritàgiudiziaria di uno Stato, nei confronti all’autoritàgiudiziaria di un altro Stato, affinché venga dataassistenza giudiziaria tramite il compimenti di certiatti (comunicazioni, notificazioni, attività diacquisizione probatoria)
Procedura: trasmissione istanza mediante canali diplomatici
Duplice vaglio di ammissibilità
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Limiti dei tradizionali strumenti di cooperazione giudiziaria penale
Eccessiva lunghezza della procedura
Gli Stati non sono obbligati a cooperareo comunque obbligo è incoercibile(ampia discrezionalità del potere esecutivo) Esempio caso Battisti, condannato all’ergastolo
per 4 omicidi e rifugiato in Brasile
Parte II - Strumenti normativi e ruolo delle Istituzioni UE in ambito penale
Coinvolgimento UE nel settore penale Quando inizia?
Evoluzione di competenze UE Graduale ampliamento competenze nei Trattati
(Maastricht, Amsterdam, Nizza, Lisbona)
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1992 Il trattato di Maastricht
Struttura a tre pilastri di UE
1° Pilastro comunitario (CE) [European Community, EC]
2° Politica estera e sicurezza comune (PESC) [=Common Foreign and SecurityPolicy, CFSP]
3° Cooperazione nei settori della Giustizia e Affari Interni (GAI) [=Justice and Home Affairs, JHA]
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1992 -Trattato di Maastrichtl’eccesiva ampiezza del settore GAI
Articolo K
Cooperazione di polizia e giudiziaria in ambitopenale come questioni di interesse comune(insieme alle politiche in tema di asilo,immigrazione, cooperazione in materia civile)
Ai fini della realizzazione degli obiettividell'Unione, in particolare della liberacircolazione delle persone
critiche
1997 Trattato di Amsterdam (TA)
Riduzione ambito del Terzo Pilastro: soltanto cooperazione di polizia e giudiziariain materia penale
Chiarito l’obiettivo del Terzo Pilastro: la creazione di un’area di libertà, sicurezzae giustizia (SLSG) sviluppando un’azione comune degli SM
Nuovi strumenti normativi nel settore GAI: semi-comunitarizzazione?
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Titolo VI – artt. 29-42
Art. 29 obiettivo III Pilastro
Art. 30 cooperazione polizia
Art. 31 cooperazione giudiziaria
Art. 34 strumenti normativi
Art. 35 Giurisdizione CGCE
Trattato di Amsterdam (TA)disposizioni cruciali
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L’obiettivo dell’UE nel T.A.art. 29 TUE (cfr. art. 67 TFUE)
Salve le competenze della Comunità europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza
in uno Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia (SLSG)
sviluppando tra gli Stati membri UN'AZIONE IN COMUNE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e prevenendo e reprimendo il razzismo e la xenofobia
Tale obiettivo è perseguito prevenendo e reprimendo la criminalità, […] mediante:
Una più stretta cooperazione di polizia
Una più stretta cooperazione giudiziaria penale
Il ravvicinamento delle normative in materia penale (= Armonizzazione di certe fattispecie incriminatrici ai sensi art. 31, lett. e)
Gli strumenti normativi del settore GAI
Maastricht 1992
Posizioni Comuni Common Position (CP)
Azioni Comuni Joint Action (JA)
Convenzioni Conventions (C)
Amsterdam 1998
Posizioni Comuni
Decisioni Quadro (DQ)
Decisioni (D)
Convenzioni (C)
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Strumenti normativi – segueArt. 34 TUE
Il Consiglio, deliberando all’unanimità, può:
Adottare Posizioni comuni (PC), che definisconol’orientamento dell’UE in merito a una questionespecifica
Adottare Decisioni Quadro (DQ) – per ilravvicinamento delle disposizioni normative degli Statimembri. Le DQ sono vincolanti per gli Stati membriquanto al risultato da ottenere, salva restando lacompetenza delle autorità nazionali in merito alla formae ai mezzi. Non hanno efficacia diretta
Adottare Decisioni (D) – aventi qualsiasialtro scopo, escluso il ravvicinamento delledisposizioni normative degli Stati membri.Sono vincolanti, e non hanno efficaciadiretta
Stabilire Convenzioni (C) – di cui ilConsiglio raccomanda l’adozione agli SM
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Ruolo delle Istituzioni UE –Parlamento Europeo
Art. 34 TUE
Procedura legislativa
Atti Adottatti dal Consiglio, su iniziativa della Commissione o di SM – deliberando all’ unanimità(Ruolo del PE? solo consultazione)
Ruolo delle Istituzioni UE –Corte di Giustizia
Art. 35 TUE
CGCE ha giurisdizione su alcuni strumenti(Giurisdizione limitata CGCE)
- Compente a riesaminare la legalità di DQ e D (art. 35, § 6) nei ricorsi proposti per incompetenza
- Competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e interpretazione di DQ, D, C (solo per SM che hanno accettato art. 35, §
Giurisdizione CGCE non è obbligatoria: occorre che gli SM l’abbiano accettata, con una esplicita dichiarazione
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CONCLUSIONI
Terzo Pilastro restava separato dall’assetto normativo e istituzionale della Comunità
Attore principale: il Consiglio
Commisione e PE ruolo limitato
Atti normativi differenti
CGCE con giurisdizione limitata
L’Azione dell’UE nell’ambito all’Ex-Terzo Pilastro (92-2009)
sviluppo del diritto europeo nel settore penale
direzioni dell’azione UE
Ravvicinamento delle legislazioni
Miglioramento dei meccanismi di cooperazione giudiziaria e di polizia
Sviluppo di strumenti basati sul principio del mutuo riconoscimento
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1) Ravvicinamento delle legislazioni
adottati numerosi atti giuridici (DQ o Direttive) per forniredefinizioni comuni dei reati e per armonizzare il livello de trattamento sanzionatorio (della pena) nei seguentiambiti: Tratta di esseri umani Terrorismo Criminalità economica (in particolare riciclaggio,
corruzione e frode) Cyber crime Reati ambientali Razzismo e xenofobia
Per impedire che i criminali sfruttino le differenze cheesistono tra le legislazioni degli SM per ottenere l’impunità
2) Miglioramento dei meccanismi di cooperazione giudiziaria e di polizia
EUROPOL (1992)
RETE GIUDIZIARIA EUROPEAN (1998)
EUROJUST (2002)
OLAF, cioè Ufficio Europeo Anti-frode (1999) istituito all’interno delle Commissione
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3) Strumenti normativi basati sul principio del Mutuo Riconoscimento
PRINCIPIO DE MUTUO RICONOSCIMENTO
DA DOVE NASCE?
MR preso in prestito dal diritto comunitario
(CGCE Dassonville+ CGCE Cassis de Dijon)
Il Mutuo Riconoscimento garantisce la libertà di circolazione delle merci e dei servizi senza necessità
di armonizzare le discipline nazionali
Il MR è stato trapiantato dal Consiglio in ambito penale
Consiglio Europeo di Tampere, 1999«Il principio del reciproco riconoscimento .., dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie»
le decisioni giudiziarie di uno SM devono esserericonosciute ed eseguite automaticamente negli altriSM, il più velocemente possibile, e con il minor livello di controllo possibile, come se fossero decisioni giudiziarienazionali
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Perché il MR in ambito penale?
SM riluttanti ad armonizzare dei sistemi penali
MR fu considerato un’alternativa all’armonizzazione
MR è stata una soluzione «politica»: l’unica via per rafforzare la cooperazione salvando le prerogative nazionali!
Il MR è davvero una alternativa alla armonizzazione?
NO! MR esige un alto livello di fiducia reciproca
↓
La fiducia reciproca nasce da affinità/somiglianza
↓
L’armonizzazione è la premessa del MR
Cfr. Trattato Lisbona (art. 83 TFUE)
MR e armonizzazione delle discipline nazionali concepite come complementari
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La prima applicazione del Mutuo Riconoscimento in ambito penale
La Decisione Quadro sul Mandato di Arresto Europeo
(MAE) 2002
mira a sostituire l’estradizione
Gli SM devono riconoscere il MAE e darvi esecuzione
Motivi di rifiuto stabiliti nella DQ
Procedura interamente giudiziaria
Procedura rapida: termini massimi
Mandato Europeo di Ricerca delle Prove
Decisione Quadro sul Mandato Europeo di ricerca delle prove (MERP) 2008 Sostituisce parzialmente le rogatorie
Per, acquisire oggetti, documenti e dati da altri Stati membri, da usare come prova nel processo penale
stabilisce le procedure e le garanzie per gli Stati membri in base a cui devono essere rilasciati ed eseguiti i mandati europei di ricerca delle prove (MER).
AD OGGI NON IMPLEMENTATA
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Profili critici del «vecchio» Terzo Pilastro
Deficit democratico?
Minimo coinvolgimento el PE Nessuna Procedura di
codesione - solo ruolo consultivo
Ruolo CGE Giurisdizione basata sul
dichiarazione di accettazione di SM
Inefficacia del diritto UE
Mancanza di effetto diretto delle DQ e D cfr. CGCE 2005 Pupino
case)
Non esperibilità della procedura di infrazione Nessun controllo della
Commissione sulla implementazione
Spada senza punta?
IL TRATTATO DI LISBONA
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L’Architettura
Dopo Lisbona, l’UE è fondata (Art. 1) sul
Trattato sull’Unione Europea (TUE)
Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE)
I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L’Unione succede alla Comunità europea
Il maggiore cambiamento è
l’abolizione della struttura a 3 pilastri
1. atti normativi (artt. 288 TFUE)UE persegue i suoi obiettivi (ed esercita le proprie competenze) adottando:
regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri
(cioè gli stessi atti normativi del precedente«Pilastro Comunitario» = comunitarizzazionepiena della cooperazione giudiziaria in materiapenale)
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Procedura legislativa ordinaria
PE svolge il suo ruolo di legislatore:
adozione congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del PE e del Consiglio, su proposta della Commissione (Co-decisione)
Il Consiglio non ha potere di veto si vota a maggioranza qualificata
Eccezione (per certe materie)
Procedura legislativa
Freno di Emergenza
Qualora progetto di direttiva incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale
(Articoli 82-83)
SM può chiedere che il Consiglio Europeo sia investito della questione
Procedura Ordinaria è sospesa
(4 mesi)
Cooperazione Rafforzata (= accelleratore)
In caso di disaccordo nel Consiglio (Articoli 82-83)
Se almeno 9 SM desiderano instaurare la CR, ne informano il PE, C, COM
Anche se disaccordo sulla istituzione della Procura EU (Articolo 86)
CO-DECISIONE [PE + Consiglio]
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Riforma della giurisdizione della CGCE
Piena giurisdizione CGCE su strumenti legali adottati nel settore dello SLSG(superato il sistema della dichiarazione volontaria)
Procedura di infrazione davanti alla CGCE esperibile anche rispetto agli strumenti normativi dello SLSG (effettiva implementatione controllabile dalla Commissione) (art. 258)
CG non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni condotte dalla polizia o da altri servizi (art. 276 TFUE )
Procedura d’urgenza
(se la questione oggetto del rinvio pregiudiziale è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione) (art. 267)
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Quale sorte per gli atti normativi del «vecchio» Terzo Pilastro? Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie Periodo di transizione di 5 anni per nuove
attribuzioni della CGCE e della Commissione(= vecchie regole sulla giurisdizione limitata continuano ad applicarsi per 5 anni)
vecchie regole sull’ «effetto indiretto» degli strumenti del Terzo Pilastro continuano ad applicarsi senza limiti
Entrambe le regole citate cessano di applicarsi quando atto è emendato o abrogato
Cambiamenti sostanziali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale
Titolo V – Area LSG
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Formale riconoscimento del principio del MUTUO RICONOSCIMENTO
Ampliamento degli obiettivi dell’UE, e dei mezzi per perseguirli
Procedura legislativa ordinaria
Rafforzamento di Eurojust
Possibilità di istituire una Procura Euroepa partendo da Eurojust
Trattato Lisbona: disposizioni principali Article 3.2 TUE – obiettivi (AFSJ)
Article 6 TUE – Carta dei diritto fondamentali
Title VI, TFUE Art. 67 – obiettivi: la realizzazione dello SLSG
Art. 82 - cooperatione giudiziaria –procedura penale
Art. 83 – diritto penale sostanziale
Art. 85 - Eurojust
Art. 85 – Il Pubblico Ministero Europeo (Procura EU)
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Obiettivi dell’Unione: art. 67 TFUE
Art. 67 TFUE (ex art. 29 TEU)
1. L’Unione realizza una spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia nel rispettodei diritti fondamentali nonchè dei diversi ordinamenti e delle diverse tradizioni giuridiche degli SM. [….]
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza
attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia,
attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti,
nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali
e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
Riconoscimento del principio del principio del MR
Art. 82 (1) TFUE (ex art. 31 TEU)
La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata
sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie
e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri (…)
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Procedura penale
Art. 82.2 TFUE
Laddove necessario per facilitare il
riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie
e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale
Il PE e il Consiglio possono, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabilire norme minime
Esse riguardano:
l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
i diritti della persona nella procedura penale (= garanzie procedurali);
i diritti delle vittime della criminalità;
altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio mediante una Decisione (unanimità)
Procedura di Emergenza – Cooperazionerafforzata
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Diritto penale sostanziale
Art. 83 TFUE (ex art. 31 TEU )
Il PE e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, posso stabilire norme minime relative
alla definizione dei reati
e delle sanzioni
in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale
Art. 83.3 TFUE
Tali sfere di criminalità sono le seguenti:
Terrorismo
tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori
traffico illecito di stupefacenti
traffico illecito di armi
riciclaggio di capitali
Corruzione
Contraffazione dei mezzi di pagamento
Criminalità informatica
Criminalità organizzata
Altre sfere individuate dal Consiglio (unanimità)
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Art. 83.4. TFUE
Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive.
Procedura di Emergenza – ConsiglioEU - Cooperazione Rafforzata
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EUROJUSTArt. 85 TFUE (ex art. 31 TEU)
Eurojust ha il compito di
sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili per le indagini e l’azione penale contro
la criminalità grave che interessa due o più SM o
che richiede un’azione penale su basi comuni, sullascorta di operazioni effettuate e delle informazionifornite dalle autorità degli Stati e da Europol
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Il PE e il Consiglio determinano (medianteRegolamenti) la struttura, il funzionamento, lasfera di azione e i compiti di Eurojust. Tali compitipossono comprendere:
L’avvio di indagini penali, nonchè la proposta di avvio di azioni penali (…)
Il coordinamento delle indagini e delle azionipenali (…)
il potenziamento della cooperazionegiudiziaria, anche attraverso la composizionedei conflitti di competenza (…)
LA PROCURA EUROPAArt. 86 TFUE
Per combattere
i reati che ledono gli interessi finanziaridell’Unione, il Consiglio può istituire (medianteRegolamenti) una Procura Europea a partire daEurojust
Il Consiglio delibera all’unanimità, previaapprovazione del PE
(procedura legislativa speciale: Regolamento + unanimità o cooperazione rafforzata)
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↓La Procura europea è competente per
individuare,
perseguire e
rinviare a giudizio,
eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione […]
Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.
↓
I Regolamenti stabiliscono:
lo statuto della Procura europea
le condizioni di esercizio delle sue funzioni
le regole applicabili alle sue attività e
le regole sull’ammissibilità delle prove
le regole applicabili sul controllogiurisdizionale
Il Consiglio può estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave, che presenta una dimensione transnazionale
(Decisione, deliberando all’unanimità)
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Trattato Lisbona e Diritti fondamentali
Art. 6 TUE (Trattato EU, disposizioni comuni) Carta di Nizza
UE aderisce a CEDU
Principi generali del diritto dell’UE (diritti Cedu e tradizioni costituzionali comuni)
Art. 16 TFUE Diritto alla protezione dei dati personali In ogni campo dell’azione EU
Il post-Lisbona:primi passi e … Direttiva 2010/64/EU sul diritto alla traduzione e all’interprete
(ottobre 2010)
Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (aprile 2011)
Direttiva 2012/13/EU sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (aprile 2011)
DIRETTIVA 2011/99/UE sull’ordine di protezione europeo (dicembre 2011)
2012 Direttiva 2012/29/UE, del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (ottobre 2012)
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…Il prossimo futuro
Work in progress:
Proposta di direttiva (aprile 2010) concernentel’Ordine europeo di indagine penale (per sostituirerogatorie)
Proposta di direttiva (giugno 2011) relativa al diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell’arresto
Proposta di direttica (luglio) sulla lotta ai reati contro gliinteressi finanziari dell’UE
Estate 2013: in attesa di proposta di Regolamentoistitutivo della Procura europea
Parte III – Pronunce CGCE Effetti degli effetti del diritto UE
CGCE C-105/03 Pupino
CGCE C-61/11 PPU, El Dridi
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CGCE Pupino C-105/03 –giugno, 2005 – DQ Vittime
Richiesta di pronuncia in via pregiudiziale Tipo?
Competenza CGCE Accettazione degli SM?
Effetti delle DQ sul diritto nazionale Diritto nazionale deve essere interpretato in
conformità al diritto UE
Limiti alla interpretazione conforme NON accettabile interpretazione contra legem
Richiesta di pronuncia in via pregiudiziale Che tipo?
Procedura d’urgenza Perché? Imputato in carcere
Legislazione nazionale prevede la pena della reclusione È contraria alla direttiva?
CGCE: legislazione nazionale è in contrasto con diritto UE
EFFETTI della sentenza? Termine per implementazione - 24 dicembre 2010
Giudice deve disapplicare diritto nazionale in contrasto con diritto UE
CGCE C-61/11 PPU El Dridi -Aprile, 2011- Direttiva Rimpatri
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Sintesi Lisbona Struttura a Pilastri abolita
Unione come unico soggetto sovranazionale
Strumenti del “vecchio Pilastro comunitario” anche in ambito penale = comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria penale e di polizia
Innovazioni istituzionali nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (ruolo rafforzato del PE, giurisdizione piena della CGCE, processo decisionale [Consiglio delibera a maggioranza])
Base legale esplicita per Creazione di Pubblico Ministero Europeo (art. 86 TFUE) Regole minime di procedura penale (art. 82, c.2 TFUE)