21 febbraio 2014 dott.ssa simona castiello sicurezza e salute sui luoghi di lavoro analisi della...
TRANSCRIPT
21 febbraio 201421 febbraio 201421 febbraio 201421 febbraio 2014 dott.ssa Simona Castiellodott.ssa Simona Castiellodott.ssa Simona Castiellodott.ssa Simona Castiello
SICUREZZA E SALUTE SUI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVOROLUOGHI DI LAVORO
Analisi della Normativa Analisi della Normativa nella sua evoluzione e gli attori nella sua evoluzione e gli attori
della sicurezzadella sicurezza
D.Lgs. 626/94
Nuova concezione organizzativa e sistematica dell’azienda
Attuazione di una norma comunitaria -Direttiva quadro 89/391/CEE
PRINCIPI BASE: - PREVENZIONE;
- INTERVENTO PREVENTIVO/INFORMATIVO;
- SISTEMA DI SICUREZZA;
- SISTEMA DI PERSONE;
- VALUTAZIONE DEI RISCHI;
- INFORMAZIONE/FORMAZIONE.
D.Lgs.81/08
IL T.U. è una normativa ricognitiva e/o integrativa del diritto vigente su di un determinato tema con la funzione di raccogliere tutte le disposizioni vigenti relative al tema che ne costituisce l’oggetto.
TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• Ampliamento campo di applicazione delle disposizioni salute/sicurezza(artt. 2-3)
• Rafforzamento rappresentanze aziendali(artt.47-50)
• Aumento ore formazione(artt.36-37)• Valorizzazione degli organismi
paritetici(art.51)• Semplificazione o eliminazione aspetto
burocratico(art.53)• Principio dell’effettività
CAPISALDI:
D.Lgs.106/09
• Integrazione tra le attività del servizio sanitario nazionale ed INAIL
• Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali
• Miglioramento dell’efficacia dell’apparato sanzionatorio
• Reintroduzione della visita medica all’ assunzione
decreto correttivo
Intervento riparatorio
Intervento preventivo Misure meno aspre Misure più aspre
Centro di interesse: macchine
Centro di interesse: lavoratore
VALORIZZAZIONE
PROTEZIONE
INTEGRITA’ FISICA
PERSONALITA’ MORALE
BENESSERE
DEL LAVORATORE
81/08626/94 106/09
PRINCIPI BASE
• COSTITUZIONE (1948)
• CODICE CIVILE (1942)
• CODICE PENALE(1930)
COSTITUZIONE
• Art.2 : Riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come individuo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;
• Art.4 : La Repubblica riconosce il diritto al lavoro;• Art.32 : La Repubblica tutela la salute come diritto
dell’individuo ed interesse della collettività;• Art.35 : La Repubblica tutela il lavoro;• Art. 38 : I lavoratori hanno diritto di disporre di mezzi
adeguati al soddisfacimento delle esigenze di vita in caso di infortunio e malattia.
CODICE CIVILE
• Art.2087 : Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire al lavoratore la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
• Art.2050 : Chiunque esercita un’attività pericolosa è tenuto ad adottare ogni tipo di precauzione atta ad evitare danni a terzi.
CODICE PENALE• Art. 437 : Rimozione od omissione dolosa di
cautela contro gli infortuni sul lavoro;
• Art.451 : Omissioni colpose di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro;
• Art.589 : Omicidio colposo;
• Art.590 : Lesioni personali colpose.
Codice civile 1942
Codice penale 1930
Costituzione 1948
Direttiva Quadro
89/391/CEE
D.Lgs. 626/1994
D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 106/2009
Lettera Circolare18/11/2010
Lettera Circolare 11/7/2011
Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012
Procedure standardizzate
Lettera Circolare 18 novembre
2010
Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato
Art. 28, comma 1-bis D.Lgs. 81/2008 in vigore il 31/12/2010
Codice civile 1942
Codice penale 1930
Costituzione 1948
Direttiva Quadro
89/391/CEE
D.Lgs. 626/1994
D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 106/2009
Lettera Circolare18/11/2010
Lettera Circolare 11/7/2011
Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012
Procedure standardizzate
Lettera Circolare 11 luglio 2011
Tabella di correlazione tra -Art.30 .D.Lgs. 81/2008-Linee guida UNI INAIL -BS OHSAS 18001:2007
C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.
A. FinalitàB. Sequenza ciclica di un SGSLC. La politica per la sicurezza e salute sul lavoroD. PianificazioneE.1 Il sistema di gestioneE.6 DocumentazioneE.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa
4.1 Requisiti generali4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo4.3.3 Obiettivi e programmi4.4.4 Documentazione4.4.6 Controllo operativo4.5.2 Valutazione della conformità
Art. 30 D.lgs. 81/08 LINEE GUIDA UNI INAIL(2001)
BS OHSAS 18001:2007
C.4:IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL’ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE
F.1 Monitoraggio interno della sicurezzaF.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatoriF.3 Piano del Monitoraggio
4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni4.5.2 Valutazione della conformità4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive4.5.5 Audit interno
Art. 30 D.lgs. 81/08 LINEE GUIDA UNI INAIL(2001)
BS OHSAS 18001:2007
C 4IL RIESAME E L’EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL’IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL’ORGANIZZAZIONE E NELL’ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.
A. FinalitàB. Sequenza ciclica di un SGSLC. PoliticaE.1 Il sistema di gestioneF.4 Riesame della Direzione
Introduzione4.1 Requisiti generali4.2 Politica della sicurezza sul lavoro4.6 Riesame della direzione
Art. 30 D.lgs. 81/08 LINEE GUIDA UNI INAIL(2001)
BS OHSAS 18001:2007
Organo di vigilanza
……………….………………
Art. 30 D.lgs. 81/08 LINEE GUIDA UNI INAIL(2001)
BS OHSAS 18001:2007
Codice civile 1942
Codice penale 1930
Costituzione 1948
Direttiva Quadro
89/391/CEE
D.Lgs. 626/1994
D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 106/2009
Lettera Circolare18/11/2010
Lettera Circolare 11/7/2011
Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012
Procedure standardizzate
Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano 2012
Contenuti minimi e modalità della formazione, e aggiornamento degli ATTORI DELLA SICUREZZA
Codice civile 1942
Codice penale 1930
Costituzione 1948
Direttiva Quadro
89/391/CEE
D.Lgs. 626/1994
D.Lgs. 81/2008
D.Lgs. 106/2009
Lettera Circolare18/11/2010
Lettera Circolare 11/7/2011
Accordo Conferenza permanente Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 2012
Procedure standardizzate
le aziende fino a 10 lavoratori NON POSSONO AUTOCERTIFICARE l’ avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi, necessitando quindi di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi utilizzando le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.
PROCEDURE STANDARDIZZATE
1 GIUGNO 2013
I Destinatari delle Norme di Sicurezza
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha laresponsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
DATORE DI LAVORO(art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08)
DATORE DI LAVORO(art. 2 lett. b) d.lgs. 81/08)
Adottare misure dettate dalla: Particolarità del lavoro Esperienza Tecnica
MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICAMENTE FATTIBILE
Primo garante dell’obbligo di sicurezza
Scopo :
Neutralizzare i pericoli derivanti dall’esercizio delle proprie attività che comportano dei rischi per i lavoratori.
BASI COSTITUZIONALI
• Dovere di solidarietà(art.2).
• Diritto all’integrità psicofisica del lavoratore(art.32).
• Tutela della sicurezza,libertà,dignità(art.41).
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
IL DIRIGENTE(art.2 d) d.lgs.81/08)
PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLE COMPETENZEPROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO, ORGANIZZANDO L’ATTIVITA’ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA.
OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE
art. 18 comma 1 d.lgs. 81/08
- nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria;
- nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;- fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;- prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.
OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE
- richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.
OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del dvr (il documento è consultato esclusivamente in azienda);
Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.
OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE
- nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro;- aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Articolo 18 - Obblighi del Datore di lavoro e del Dirigente.
OBBLIGHI DEL DATORE DILAVORO E DEL DIRIGENTE
DELEGA:
ESPRESSA-UNIVOCA-SPECIFICA -ACCETTATA- PUBBLICIZZATA.
Delegato:Persona idonea per competenze tecniche che abbia manifestato il proprio consenso;
Delegante : Compito di vigilanza.
TRANNE :- La Nomina Rspp;- La Valutazione Dei Rischi;- La Redazione Del Documento Di Valutazione Dei Rischi.
IL DATORE DI LAVORO PUO’ DELEGARE TUTTI GLI OBBLIGHI.
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
IL PREPOSTO(art.2 e) d.lgs. 81/08)
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delledirettive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
Preposto
Vigila sul rispetto delle disposizioni normative;
Controlla l’attività lavorativa;
Impartisce opportuni ordini ed istruzioni;
Subordinato al dirigente o direttamente al datore di lavoro;
Si assume la responsabilità della sicurezza dei dipendenti;
Preposto
E’ l’organizzatore della sicurezza concreta.
Si mostra sempre come esempio;
Controlla che il personale sia provvisto dei necessari DPI;
Fornisce adeguate istruzioni sulla sicurezza;
Obblighi del Preposto art. 19 d.lgs. 81/08
-sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge;
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
-astenersi, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
-segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo;
-frequentare appositi corsi di formazione.
Obblighi del preposto
Diritti del Preposto• Essere ascoltato dall’azienda ed esigere che essa adotti i
provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell’area di propria competenza.
• Disporre con libertà nell’organizzazione dei propri uomini (uomo giusto al posto giusto) e di essere supportato dall’azienda nel processo di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
• Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima sicurezza dei lavoratori.
44
l’l’attivitàattività
hanno il dovere dihanno il dovere diattuazioneattuazionedegli obblighi e deglidegli obblighi e degliadempimenti di sicurezzaadempimenti di sicurezza
FUNZIONI DIRETTIVE
Il Datore di lavoro I Dirigenti
(capigruppo)
I preposti
(responsabili dei servizi)
esercitaesercita organizzanoorganizzano sovrintendonosovrintendono
sull’attuazione degli obblighisull’attuazione degli obblighie degli adempimenti di sicurezzae degli adempimenti di sicurezza(c.d. (c.d. vigilanza oggettivavigilanza oggettiva))
hanno il dovere di hanno il dovere di vigilanzavigilanza
sull’osservanza da partesull’osservanza da partedei singoli lavoratoridei singoli lavoratori(c.d. (c.d. vigilanza soggettivavigilanza soggettiva))
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
LAVORATORE
Primo soggetto attivo dell’obbligo di prevenzione
DEFINIZIONE art. 2 a) d.lgs. 81/08
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;-osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; -utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
- prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro;
-utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;-partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
INFORMAZIONE(art.36 d.lgs. 81/08)
Complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,alla riduzione e gestione dei rischi di lavoro.
RISCHI
Ambientali Particolari
INFORMAZIONE
Specifica Completa
Il datore di lavoro deve 1. provvedere affinchè ciascun lavoratore
riceva un’adeguata informazione;2. Richiedere che il medico competente informi
i lavoratori sui processi e i rischi connessi all’attività lavorativa;
3. Informare tutti i lavoratori circa i pericoli e i rischi .
INFORMAZIONE(art.36)
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INFORMAZIONE
La legge lascia la libertà di scelta
Informazione
ADEGUATASPECIFICA
PARTICOLARE
FORMAZIONE(art.37 d.lgs. 81/08)
Processo educativo attraverso il quale si trasferiscono conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento di sicurezza nei rispettivi compiti aziendali.
DATORE DI LAVOROOrganizza le attività e garantisce una formazione
sufficiente ed adeguata DESTINATARI
o Preposti;o RSPP e ASPP;o Lavoratori;o Lavoratori con l’incarico di pronto soccorso,
anti-incendio,evacuazione.
FORMAZIONE(art.37 d.lgs. 81/08)
OBIETTIVI:Fornire tutti gli strumenti per prendersi cura della propria (ed altrui) sicurezza e salute.
I TEMPI:• Assunzione;
• Trasferimento o cambiamento di mansione;
• Introduzione di nuove attrezzature di lavoro e nuove tecnologie;
FORMAZIONE(art.37 d.lgs. 81/08)
QUANDO:Durante l’orario di lavoro
I COSTI:Gratis per chi deve essere formato
FORMAZIONE(art.37 d.lgs. 81/08)
ARGOMENTI Concetti di rischio;
Danno;
Prevenzione;
Protezione;
Rischi riferiti alle mansioni;
Procedure di prevenzione e protezione.
ADDESTRAMENTO(art.36 e 37 d.lgs. 81/08)
Complesso di attività diretto a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,sostanze,dispositivi di protezione individuale.
SOGGETTI RESPONSABILI:
Datore di lavoro;
Dirigenti;
Preposti;
Medico competente.
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
RSPP + ASPP
RSPP(art.2 lett. f d.lgs. 81/08)
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro a cui risponde per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.
FUNZIONE CONSULTIVA E PROPOSITIVA
ASPP (art.2 lett. g d.lgs. 81/08)
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione
FUNZIONE DI SATELLITI
RSPP
DATORE DI LAVORO SOGGETTO ESTERNO
ALL’AZIENDALAVORATORE
La sua condotta non è direttamente sanzionabile e collaborare con il datore di
lavoro non vuol dire dividere la responsabilità.
Requisiti Rspp/ASPP
D.Lgs. 195/2003
FormazioneAccordo Stato Regioni e Province autonome
Trento e Bolzano del Gennaio 2012
Modulo A-B-C
Modulo A(28ore)
• Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento
• Soggetti, compiti, obblighi e responsabilità civili e penali del Sistema di Prevenzione aziendale
• Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi• Documento di valutazione dei rischi• La classificazione dei rischi
Modulo B(settori ATECO)
• Rischi legati alla presenza di agenti cancerogeni o mutageni
• Rischi chimici• Rischi biologici• Rischi fisici • Rischi legati alla organizzazione del lavoro• Rischio infortuni• Rischio esplosioni• Sicurezza antincendio• Dispositivi protezione individuale – DPI
Modulo C (24ore)
• Organizzazione e sistemi di gestione• Sistema delle relazioni e della comunicazione• Rischi di natura psicosociale• Rischi di natura ergonomica• Ruolo dell’Informazione e della Formazione• Stress- lavoro correlato
PRINCIPALI REQUISITI(art.32)
• Diploma di Scuola Media Superiore;
• Corso di Formazione adeguato alla natura dei Rischi (modulo A-B);
• Capacita’ di Organizzazione e Gestione dell’Attività Tecnica ed Amministrativa(modulo C);
RSPP INTERNO
• a) nelle aziende industriali;• b) nelle centrali termoelettriche;• c) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni;• e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;• f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;• g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con• oltre 50 lavoratori.
Datore di lavoro -RSPP
• Aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori
• Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
• Aziende della pesca fino a 20 lavoratori• Altre aziende fino a 200 lavoratori
Individuare i Fattori di Rischio e Valutare il Rischio;
Elaborare le Misure Preventive e Protettive;
Proporre i Programmi di Informazione e Formazione;
Partecipare alla Consultazione in Materia di Tutela della Salute
PRINCIPALI COMPITII(art.33)
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
RLS(art. 2 lett.i) d.lgs. 81/08)
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.
FUNZIONE CONSULTIVA
RLS è eletto dai lavoratori
Azienda fino a 15 dipendenti
Eletto tra i lavoratori
Azienda con più di 15 dipendenti
Nominato tra le rappresentanze sindacali Aziendali
RLS IN AZIENDA
• 1 RLS nelle aziende fino a 200 dipendenti;
• 3 RLS nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
• 6 RLS nelle aziende oltre i 1000 dipendenti.
FUNZIONI• Accesso ai luoghi di lavoro;• Consultazione in merito alla formazione;• Consultazione in merito alla Valutazione
dei Rischi;• Formulazione osservazioni sulla sicurezza;• Partecipazione alle riunioni periodiche;• Promozione -elaborazione -attuazione
misure di prevenzione.
GLI ATTORI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
• DATORE DI LAVORO;
• DIRIGENTE;
• PREPOSTO;
• LAVORATORE;
• RSPP e ASPP;
• RLS;
• MEDICO COMPETENTE.
MEDICO COMPETENTE (art.2 lett.h) d.lgs. 81/08)
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali richiesti, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
Ruolo primario nella sicurezza
Requisiti:- Specializzato in medicina del lavoro o- Docente in Medicina del lavoro o- Specializzato in igiene e medicina preventiva;- Continua formazione ed educazione.
MEDICO COMPETENTE
OBBLIGHI art. 25
-Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi, alla predisposizione di misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
-consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio; -informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria.
QUANDO????• movimentazione manuale di carichi, movimenti ripetuti degli arti superiori
(ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);• attività a unità video (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato
lavoratori che utilizzano il pc per un tempo superiore alle 20 ore complessive settimanali);
• esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche);
• sostanze pericolose (chimiche, cancerogene, mutagene); • agenti biologici ;• Lavori usuranti.
SANZIONI
Il sistema sanzionatorio nel nuovo testo unico
SANZIONI
PENALI
AMMINISTRATIVEINTERDITTIVE
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
SINGOLARMENTE
(solo arresto o solo ammenda) ALTERNATIVE
(arresto o ammenda)
CUMULATIVE
(arresto e ammenda)
ISPEZIONE
PRESCRIZIONE OBBLIGATORIACOMUNICAZIONE AL LEGALE RAPPRESENTANTE
RICHIESTA DI PROROGA per impossibilità di adempiere
CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6 m
VERIFICA (entro 60 gg scad)
ADEMPIMENTO
AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in via amministrativa entro 30 gg
COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg
COMUNICAZIONE (notizia reato) AL PM
SOSPENSIONE AZIONE PENALE
RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE
PROCESSO PENALE
OBLAZIONE 162 bis *
INADEMPIMENTO
COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENTE entro 90 gg
COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg scad)
* Possibilità di pagare metà del massimo dell’ammenda ARCHIVIAZIONE
Solo per ammenda o pena alternativa
Termine congruo
SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE (art.55
d.lgs.81/08)OBBLIGHI SANZIONI
DVR-Autocertificazioni –procedure standardizzate Ammenda 2000/ 4000 €
Analisi valutazione rischio(polveri,vibrazioni,…) Ammenda 2000/4000 €
Nomina RSPP(interno e esterno) Arresto 3/6 mesi o Ammenda 2500/6400 €
Fornire DPI Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Formazione lavoratori Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1200/5200 €
Informazione lavoratori Arresto 4/8 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Designazione addetti anti-incendio e primo soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Informazione,Formazione,Addestramento addetti anti-incendio e primo soccorso
Arresto 2/4 mesi o Ammenda 750/4000 €
Nomina medico competente Arresto 2/4 mesi o Ammenda 1500/6000 €
Effettuare riunione periodica per decidere i programmi di sicurezza(+ 15 lavoratori)
Sanzione amministrativa pecunaria da 500 a 6600 €
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL PREPOSTO(art. 56 d.lgs.81/08)
OBBLIGHI SANZIONI
Sovraintendere e vigilare sui lavoratori Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €
Richiedere l’osservanza delle disposizioni per gestire le situazioni di rischio
Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €
Segnalazione tempestiva al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi
Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €
Astenersi dal richiedere la ripresa del’attività in caso di pericolo
Arresto fino a 2mesi o ammenda 400/ 1200 €
Verificare che i lavoratori abbiano avuto adeguata formazione
Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800
Informare i lavoratori Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800
Partecipare a corsi di formazione Arresto fino a 1mese o con ammenda da €200 a €800
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE (art. 59 dlg. 81/08)
INOSSERVANZE SANZIONIMancate disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo scorretto delle attrezzature di lavoro Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo non appropriato dei DPI Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Segnalazione non immediata di qualsiasi condizione di pericolo conosciuto
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Compiere di propria iniziativa operazione o manovre non competenti
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non partecipare ai programmi di formazione e addestramento
Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti Arresto fino ad 1 mese o Ammenda 200/600 €
Utilizzo attrezzature DPI(lavoratore autonomo) Sanzione amministrativa pecuniaria 300/2000€
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL RSPP/ ASPP E DEL RSL
Nessuna sanzione penale o amministrativa(La natura consultiva non comporta responsabilità)
Responsabile solo se induce in errore il datore di lavoro nella Valutazione dei rischi
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL MEDICO COMPETENTE
(art. 58 d.lgs. 81/08)
INOSSERVANZE SANZIONI
Mancata consegna al DL a fine incarico della documentazione sanitaria
Arresto fino a 1 mese o Ammenda 200/800€
Mancata Programmazione della Sorveglianza Sanitaria
Arresto fino a 2 mesi o Ammenda 300/1200 €
Mancata informazione ai lavoratori interessati dei risultati della sorveglianza sanitaria
Sanzione Amministrativa Pecuniaria 600/2000 €
Violazione dell’ obbligo di collaborare con il DL alla Valutazione dei Rischi
Arresto fino a 3 mesi o Ammenda 400/1600€
LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI
Cosa si intende per valutazione
dei rischi
L’insieme di tutte le operazioni conoscitive e
operative che devono essere attuate per ottenere
una
STIMA DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE
ai fattori di pericolo per la salute e sicurezza dei
lavoratori in relazione allo svolgimento delle
lavorazioni
La valutazione dei rischi
Obiettivo:
consentire al datore di lavoro di prendere i
provvedimenti necessari per salvaguardare la
sicurezza e la salute dei lavoratori
Metodologia della Valutazione dei Rischi “Le tre leggi”
- Non esistono norme fisse riguardo alle modalità di realizzazione della valutazione dei rischi
- La valutazione deve comunque tener conto di tutti i rischi degni di nota
- Per ogni rischio che si valuta occorre anzitutto chiedersi se non sia possibile eliminarlo completamente
CRITERI DI RIFERIMENTO
Le leggi
Le norme di buona tecnica e gli standards scientifici
Le linee guida
I PRINCIPI GERARCHICI della prevenzione dei rischi
Principi gerarchici della prevenzioneprevenzione
EvitareEvitare
SostituireSostituire
ControllareControllare
PrivilegiarePrivilegiare
AdeguarsiAdeguarsi
GarantireGarantire
Quali rischi devono essere Quali rischi devono essere oggetto di valutazione?oggetto di valutazione?
Quelli derivanti dall’attività lavorativa
Non solo quelli legati in modo diretto al ciclo produttivo
Che siano tali da avere riflessi significativi sullo stato di salute e sicurezza del lavoratore
Che siano ragionevolmente prevedibili e in quanto tali prevenibili
identificareidentificareidentificareidentificare• fase analitica
valutarevalutarevalutarevalutare
identificareidentificareidentificareidentificare
i pericolii pericoli
le situazionile situazionipericolosepericolose
le personele personeesposteespostei loro modellii loro modellidi esposizionedi esposizione
rischirischi
provvedimentiprovvedimentigià in attogià in atto
• porre in atto le misure e valutarne l'efficaciaporre in atto le misure e valutarne l'efficacia• porre in atto le misure e valutarne l'efficaciaporre in atto le misure e valutarne l'efficacia
i provvedimentii provvedimentisono adeguati?sono adeguati?
i provvedimentii provvedimentisono adeguati?sono adeguati?obiettivo obiettivo
raggiuntoraggiunto
sisi nono
definire le prioritàdefinire le prioritàe le relative misuree le relative misuredi controllodi controllo
definire le prioritàdefinire le prioritàe le relative misuree le relative misuredi controllodi controllo
studiare la possibilità di studiare la possibilità di eliminare o ridurre i rischieliminare o ridurre i rischi
studiare la possibilità di studiare la possibilità di eliminare o ridurre i rischieliminare o ridurre i rischi
• fase operativa
• definizione programma valutazione• definizione criterio di orientamento (reparto, mansione, ecc.)• raccolta informazioni necessarie
• fase preliminare
fonte: Docum. CEE modificato
La valutazione dei rischi
PERICOLO
Il pericolo è una proprietà intrinseca non legata a fattori esterni
RISCHIO
Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno alle persone
R > 8 Azioni correttive indilazionabili4 ≤ R ≤ 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza2 ≤ R ≤ 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termineR = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
RISCHIO
Priorità alta Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.Le non conformità classificate come P1 richiedono interventi di adeguamento urgenti poiché oltre a creare i presupposti per l’accadimento di un possibile infortunio prefigurano per il Datore di Lavoro sanzioni penali di carattere detentivo o pecuniario.
Priorità Medio alta
Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che non implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per i lavoratori.Le non conformità classificate come P2 richiedono interventi di adeguamento a medio termine poiché pur non implicando l’insorgere di condizioni di pericolo grave ed immediato rappresentano comunque una grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente..
Priorità Medio
Non conformità di carattere tecnico/documentale derivante dall'aggiornamento e dall'evoluzione della normativa tecnica di riferimento e non implicante l’insorgere di particolari condizioni di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Gli interventi di adeguamento corrispondenti al presente livello di priorità possono essere programmati nel tempo in funzione della fattibilità degli stessi.
Priorità Medio basso
Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di essere migliorato ed ottimizzato.Gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo e tecnico, verranno programmati nel tempo con il fine di elevare il livello di prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro.
PROBABILITA’
Quelli derivanti dall’attività lavorativa
Che siano tali da avere riflessi significativi sullo stato di
salute e sicurezza del lavoratore
Che siano ragionevolmente prevedibili e in quanto tali
prevenibili
Rischi oggetto della valutazione
R = P x D
Probabilità di
presentazione di un evento
considerato
ampiezza delle conseguenze,grandezza del
Danno considerato
Rischio = x
INDUTTIVO DEDUTTIVO
si ipotizza il guasto e successivamente si analizzano gli eventi che questo può causare
si ipotizza il risultato finale e successivamente si ricercano le cause che lo hanno generato
Metodo
Metodi per la valutazione dei rischiidentificare i pericoli e valutare tutte le situazioni identificare i pericoli e valutare tutte le situazioni
pericolosepericolose
identificare i pericoli e valutare tutte le situazioni identificare i pericoli e valutare tutte le situazioni pericolosepericolose
si può evitare il pericolo ?
adottaremisure
necessarie
sisi vengonovengonogenerati altri generati altri
pericoli?pericoli?
sisi
nono
si può almenoridurre il rischio?
adottaremisure
necessarie
sisi
obiettivo raggiunto
nono
ora laora lasicurezzasicurezza
è adeguata?è adeguata?sisi
nono
nono
è almeno possibile adottare delle
protezioni?
adottaremisure
necessariesisi ora laora la
sicurezzasicurezzaè adeguata?è adeguata?
obiettivo raggiunto
sisi
formulare proceduree indicazioni precise e
garantite
nono
ora la sicurezzaora la sicurezzaè adeguata?è adeguata?
obiettivo obiettivo raggiuntoraggiunto
sisi
nono
nono
fonte UNI EN 292 (11/92 modificata)
Metodi per la valutazione dei rischi CHECKLISTCARATTERISTICHE è una lista di voci di controllo basata sulle esperienze precedenti; è da utilizzare per analizzare situazioni già verificatesi; serve a confrontare la rispondenza di apparecchiature, procedure, ecc con standard di buona tecnica ingegneristica e normative vigenti; è assicurato il livello minimo richiesto nella valutazione dei rischi per qualsiasi tipo di lavoro; può essere applicato ad ogni livello di sviluppo o progettazione dell’impianto;
VANTAGGI metodo semplice; poco costoso; adatto a quelli con poca esperienza;
SVANTAGGI dipende dall’esperienza di chi l’ha predisposto; non identifica rischi non esplicitamente previsti;
APPLICAZIONE semplice e frequente; può mettere in evidenza situazioni che richiedono valutazioni più dettagliate;
COMMENTI ne esistono più tipi; devono essere regolarmente verificate e aggiornate;
Metodi per la valutazione dei rischi ETA
(Event Tree Analysis)CARATTERISTICHE costruisce le possibili evoluzioni di una condizione potenzialmente pericolosa; individua un percorso evolutivo per ogni fase considerata; il risultato è un numero di scenari incidentali proporzionale alle proposizioni inserite;VANTAGGI evidenzia lo “sviluppo cronologico” degli incidenti susseguenti un evento iniziale, in base alle risposte dei dispositivi di sicurezza; è utile per identificare le scelte critiche che incidono sullo sviluppo dell’evento iniziatore;SVANTAGGI nel caso di sviluppi paralleli e contemporanei o cause comuni di guasto, si presentano difficoltà di elaborazione; la valutazione di alcune opzioni rischia di essere soggettiva; l’incertezza dei risultati ottenuti dipende dalla incertezza presente in ogni opzione introdotta;APPLICAZIONE limitata; un numero elevato di opzioni può complicare eccessivamente l’albero; le “cause comuni di guasto”, devono essere considerate attentamente;COMMENTI può essere utilizzata come struttura diagnostica e decisionale; può essere eseguita anche da un analista; un’unità di processo di piccole dimensioni richiede pochi giorni mentre sono necessarie settimane per quelle più grandi e complesse.
Metodi per la valutazioneFMECA (Failure Modes Effects and Criticality Analysis)
CARATTERISTICHE metodologia altamente strutturata; consiste in una tabulazione dei singoli componenti dell’impianto, delle relative modalità di guasto e dei corrispondenti effetti; per ogni componente studia gli eventi iniziatori del “peggior caso” verificabile;VANTAGGI metodo completo e rigoroso; si presta allo studio di impianti di tipo componentistico; dà informazioni utili all’applicazione di metodologie sistemistiche;SVANTAGGI non è sufficiente ad identificare le interazioni di guasto tra i vari sistemi dell’impianto; non è adatto alla identificazione di cause di processo; la valutazione dei vari livelli è complessa; il risultato soggettivo;APPLICAZIONE rara; viene eseguita sia da un gruppo di professionisti che da due analisti; applicata dettagliatamente risulta onerosa; ad ogni analista è sufficiente poco tempo per 2 - 4 operazioni.COMMENTI non vengono considerati gli errori umani; i risultati sono dipendenti dall’esperienza (tecnica) dell’analista;
Metodi per la valutazione
HAZOP (Hazard and Operability Study)
CARATTERISTICHE identifica gli eventi iniziatori del “caso peggiore” ipotizzabile; il risultato consiste nell’identificazione dei rischi e dei problemi operativi; nel corso dell’analisi si usano “parole guida” riferite ai punti cruciali del disegno dell’impianto;VANTAGGI metodologia molto articolata che garantisce un alto livello di completezza conservando i pregi della Safety Review; rispetto all’FMECA mantiene un margine di vantaggio perchè non studia solo i singoli items, ma anche le interrelazioni di ciascuno di essi con il resto della struttura;SVANTAGGI richiede un team dotato di una grande conoscenza nel campo processistico-impiantistico; non è idoneo per l’identificazione degli errori umani;APPLICAZIONE relativamente frequente; particolarmente adatta all’industria di processo ed ottima dal punto di vista economico se riferita ad un nuovo impianto; il team deve essere preferibilmente costituito da 5-7 professionisti;COMMENTI risultati di tipo semi-quantitativo;i costi e i tempi sono correlati alle dimensioni e al tipo di impianto.
Metodi per la valutazioneSAFETY REVIEW
CARATTERISTICHE è la revisione degli aspetti tecnici e/o operativi di un impianto sotto l’aspetto della sicurezza; comprende una serie di interviste rivolte al personale dell’impianto; è adottata in fase di progettazione di nuovi impianti simili ad altri già installati;VANTAGGI risulta molto efficace nell’impiego dell’esperienza; si basa sul contributo di gruppi di persone nell’ambito dello stesso impianto; dà la possibilità di ottenere un controllo preciso sotto vari punti di vista;SVANTAGGI non è garante né di completezza né di sistematicità; non prende in considerazione i rischi probabili legati all’ingrandimento dell’impianto o all’utilizzo di nuove tecnologie; APPLICAZIONE relativamente frequente; si applica ai processi operativi degli impianti, ai laboratori, alle attrezzature di immagazzinamento, agli impianti pilota, ecc.; una analisi completa richiede un gruppo di 2-5 persone esperte;COMMENTI le persone designate al lavoro devono avere una buona esperienza; raramente il procedimento e i risultati vengono formalizzati; nel corso della revisione può essere utilizzata la tecnica di valutazione dei rischi come la “Checklists”.
Metodi per la valutazioneMETODI INDICIZZATI
CARATTERISTICHE l’indice di rischio è un numero che rappresenta la misura del rischio di conseguenze dannose provocate da eventi o situazioni particolari vengono assegnati accrediti e penalità. Gli accrediti sono associati a ciò che riduce la magnitudo delle conseguenze o ne diminuisce la frequenza, le penalità agli elementi che sono in grado di contribuire alla creazione di un incidente o ad incrementarne la pericolosità le penalità e gli accrediti vengono combinati per fornire un indice che rappresenti una misura relativa e globale del rischio presentato dall’impianto
VANTAGGI utili nello studio di concezione di un progetto per ottenere una stima di massima del rischio e per indicare su quali aspetti deve essere posta particolare attenzione
SVANTAGGI di nessuna utilità per l’identificazione delle specifiche cause ingeneranti il rischio può non ricoprire tutte le situazioni di pericolosità associate con un nuovo processo
APPLICAZIONE in fase di concezione come valutazione di massima, o per stabilire il grado di approfondimento per successive analisi e priorità d’azione in Italia metodo obbligatorio (DPCM 31/3/89) da inserire nella notifica per le aziende di classe A come definite nel DPR 175/88 (a rischio di incidente rilevante)
COMMENTI attualmente esistono diverse tabelle di indici, utilizzate per lo più dalle assicurazioni. La prima è stata elaborata dalla Dow Chemical per l’esplosione e l’incendio, la ICI-Mond l’ha elaborata per le sostanze tossiche. Attualmente l’indice Dow-Mond fornisce un metodo di comparazione dei rischi tra diversi impianti
GRAZIE PER
L’ATTENZIONE!