3. i mercati “emergenti” e il quadro europeo: tra ... · efficienza e questo rende il dibattito...

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Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive 40 3. I mercati “emergenti” e il quadro Europeo: tra regolazione e politica industriale Nel presente capitolo, ci si propone di fornire una descrizione delle problematiche relative agli aspetti regolamentari della TV digitale interattiva (DiTV) in Europa, rispetto alla quale, al momento, si fronteggiano le due famiglie applicative dell’IPTV e della Web-TV/Net-Tv all’interno delle quali è possibile individuare svariati modelli di business (es. IPTV verticalmente integrata, IPTV aperta interoperabile, Web-tv finanziata dalla pubblicità, Web-TV su abbonamento, ecc.). L’oggetto dell’analisi non è ristretto esclusivamente alle problematiche regolamentari della DiTV, proponendosi lo studio di effettuare una ricognizione del modo in cui il sistema di regolamentazione europeo influenza, in maniera diretta o indiretta, lo sviluppo dei cc.dd. mercati emergenti. Si ritiene, infatti, che attraverso questa metodologia sia possibile pervenire ad una valutazione più ponderata circa le criticità che il new regulatory framework (NRF), e probabilmente la sua futura revisione, pone allo sviluppo dei nuovi mercati, influenzando le scelte strategiche degli operatori. I paragrafi I e II sono interamente dedicati all’analisi del dibattito sulla neutralità della rete. L’argomento, infatti, taglia trasversalmente sia la regolamentazione delle reti che quella dei contenuti e perciò permette di approcciare l’analisi del sistema attraverso una visione d’insieme, olistica che renderà più facile sviluppare una contestuale analisi comparatistica tra il nostro sistema e quello statunitense. Dall’analisi comparatistica si comprenderanno meglio alcune linee evolutive proprie della futura regolamentazione comunitaria. Il III ed il IV paragrafo, invece, focalizzandosi esclusivamente sulla regolazione delle reti – secondo la distinzione prevista dal NRF – si propongono di individuare le aree di intervento regolamentare del sistema europeo con riguardo alle modalità di sviluppo di nuove reti. Infatti, su come verranno progettate, costruite e condivise le NGN si giocherà il futuro dei nuovi mercati. Sulla scorta dell’analisi prodotta nei paragrafi precedenti, il paragrafo VI analizza poi un caso particolare: quello della ‘vacanza regolatoria’in Germania. Poste queste premesse, nel VII paragrafo, componendo le risultanze ottenute si potrà avere una visione globale e valutare con cognizione di causa le complessità regolamentari che il nostro sistema deve affrontare di fronte alla sfida regolamentare

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Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

40

3. I mercati “emergenti” e il quadro Europeo: tra regolazione e politica industriale

Nel presente capitolo, ci si propone di fornire una descrizione delle problematiche

relative agli aspetti regolamentari della TV digitale interattiva (DiTV) in Europa,

rispetto alla quale, al momento, si fronteggiano le due famiglie applicative

dell’IPTV e della Web-TV/Net-Tv all’interno delle quali è possibile individuare

svariati modelli di business (es. IPTV verticalmente integrata, IPTV aperta

interoperabile, Web-tv finanziata dalla pubblicità, Web-TV su abbonamento, ecc.).

L’oggetto dell’analisi non è ristretto esclusivamente alle problematiche

regolamentari della DiTV, proponendosi lo studio di effettuare una ricognizione del

modo in cui il sistema di regolamentazione europeo influenza, in maniera diretta o

indiretta, lo sviluppo dei cc.dd. mercati emergenti. Si ritiene, infatti, che attraverso

questa metodologia sia possibile pervenire ad una valutazione più ponderata circa le

criticità che il new regulatory framework (NRF), e probabilmente la sua futura

revisione, pone allo sviluppo dei nuovi mercati, influenzando le scelte strategiche

degli operatori.

I paragrafi I e II sono interamente dedicati all’analisi del dibattito sulla neutralità

della rete. L’argomento, infatti, taglia trasversalmente sia la regolamentazione delle

reti che quella dei contenuti e perciò permette di approcciare l’analisi del sistema

attraverso una visione d’insieme, olistica che renderà più facile sviluppare una

contestuale analisi comparatistica tra il nostro sistema e quello statunitense.

Dall’analisi comparatistica si comprenderanno meglio alcune linee evolutive proprie

della futura regolamentazione comunitaria.

Il III ed il IV paragrafo, invece, focalizzandosi esclusivamente sulla regolazione delle

reti – secondo la distinzione prevista dal NRF – si propongono di individuare le aree

di intervento regolamentare del sistema europeo con riguardo alle modalità di

sviluppo di nuove reti. Infatti, su come verranno progettate, costruite e condivise le

NGN si giocherà il futuro dei nuovi mercati. Sulla scorta dell’analisi prodotta nei

paragrafi precedenti, il paragrafo VI analizza poi un caso particolare: quello della

‘vacanza regolatoria’in Germania.

Poste queste premesse, nel VII paragrafo, componendo le risultanze ottenute si potrà

avere una visione globale e valutare con cognizione di causa le complessità

regolamentari che il nostro sistema deve affrontare di fronte alla sfida regolamentare

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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della IPTV. In questo paragrafo si procederà infatti a delineare le questioni di merito

presentate dalla DiTV e, in particolare, dalla IPTV, per quanto riguarda la

regolamentazione di merito con particolare riferimento alle Direttive TV senza

frontiere e alla futura Direttiva Audiovisual Media Services.

3.1 Il dibatto sulla «neutralità della rete»: la pronta reazione degli Stati Uniti e

l’indecisione europea

Il tema che attualmente si riassume con il motto “neutralità della rete” è qualcosa di

molto complesso47.

Quello di neutralità della rete è un concetto che sopporta più di una definizione e, in

effetti, proprio su “cosa sia” la neutralità della rete il dibattito trova i suoi toni più

aspri.

Nelle sue linee generali possiamo dire che una rete di comunicazioni è neutrale

quando ogni utente può accedere ad ogni contenuto a prescindere dal provider di

accesso.

Potremmo aggiungere che la Qualità del Servizio deve essere fornita a tale utente (e

al provider di tale utente) in maniera trasparente e senza discriminazioni: tra utente

ed utente vi può essere anche una QoS diversa ma il prezzo dovrà variare in maniera

proporzionale.

Non sarà neutrale la rete dove l’utente sceglie il provider in base al contenuto cui

vuole accedere48.

I regolatori, in questa fase di transizione verso le reti digitali, si pongono allora tre

domande:

47 Il dibattito sulla net neutrality può essere visto come la trasposizione nell’Era digitale dell’antica disputa che, nonostante gli innumerevoli sforzi di sintesi scaturiti dal “paradosso di Sen”, è sempre presente all’interno delle democrazie liberali. Infatti, il “paradosso di Sen”, o paradosso del liberismo, sviluppato da Amartya Sen sul lavoro di Kenneth Arrow dimostra che all’interno di un sistema di differenti menù di scelte sociali è impossibile far rispettare contemporaneamente un “livello minimo di libertà” e l’ottimo paretiano. Amartya, Sen. (1970) The Impossibility of a Paretian Liberal. Journal of Political Economy 78(1), 152-157. Per un recente ed abilissimo tentivo di sintesi in “chiave“ digitale dell’antico dilemma evocato nel testo cfr. Benkler, Yochai. (2006) The Wealth of Networks, Creative Commons License, disponibile on-line al sito http://www.benkler.org; ma anche, e soprattutto, Brown, John Seely and Duguid, Paul. (2000) The social life of information. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press. 48 Ovviamente la chiave del problema è l’interpretazione che ciascuno vorrà dare al concetto di efficienza e questo rende il dibattito sulla network neutrality un dibattito complesso dove la stessa network neutrality non è unanimente definita. Cfr. van Schewick, Barbara (2005) Towards and Economic Framework for Network Neutrality Regulation. George Mason University School of Law, Arlington, VA, TPRC.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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La prima è quali strumenti adottare per garantire che gli operatori del mercato –

Fornitore di contenuti, Fornitore di servizi, Operatore di rete – investano

“efficientemente” nel processo di costruzione delle nuove reti e delle reti alternative.

La seconda è quali meccanismi facilitino il regolatore nell’individuazione e nel

controllo di quei comportamenti mediante i quali gli incumbent – operatori telefonici

e via cavo - innalzano barriere strategiche ai confini delle nuove reti e degli

innovativi servizi che da queste verranno veicolati in un contesto reso sempre più

incerto a causa del processo di disintermediazione connesso alla convergenza verso

l’Internet Protocol (IP) e, di conseguenza, come porsi di fronte a tali scenari.

La terza è quali siano le regole da adottare affinché la società dell’informazione,

sfruttando la disponibilità di canali comunicativi interattivi la cui velocità sia

adeguata all’applicazione ed alle esigenze dell’utente e la cui disponibilità sia

uniforme sul territorio, tragga il massimo beneficio dal potenziale innovativo e

democratico connesso ad Internet.

Questi sono i principali interrogativi cui i regolatori europei e statunitensi – ma non

solo - cercano di dare risposte. Dalle risposte dipende, in parte, lo scenario futuro

della società dell’informazione.

Ed è proprio a causa della centralità di tali problematiche che al momento i

contrapposti gruppi d’interesse – a favore e contro la neutralità della rete – si

affrontano in quella che alcuni hanno definito la «battaglia per l’ecosistema

istituzionale dell’Era digitale»49.

Le diverse strutture dell’ordinamento europeo e statunitense determinano ovviamente

un diverso atteggiamento rispetto alla problematica della neutralità della rete e,

inoltre, le diversità tra le tipologie di rete al di quà e al di là dell’Oceano rendono

impraticabile una convergenza tra le soluzioni adottate.

Questo, si premette, è il motivo per cui il dibattito è stato sinora trattato piuttosto

diversamente negli Stati Uniti ed in Europa. Al di là dell’Oceano vi è stata infatti una

improvvisa accelerazione.

L’annuncio della fusione tra AT&T e BellSouth, del 7 marzo 2006, contribuendo ad

infuocare i toni del dibattito, ha infatti costretto la Federal Communications

Commission (FCC) a prendere una decisione50 in occasione della predetta fusione.

49 Cfr. Benkeler, Yochai. (2001) The Battle Over the Institutional Ecosystem in the Digital Environment. Communications of the ACM 44(2), 84. 50 Si consderi infatti che l’operazione avrebbe non solo riunito nelle stesse mani il 100% del più grande operatore mobile statunitense, Cingular, ma avrebbe dato vita – come in effetti è accaduto - al

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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Al termine di una lunga polemica, durata all’incirca nove mesi, la FCC ha dato il via

libera alla fusione; seguendo, tra l’altro, in maniera pressoché pedissequa

l’impostazione già manifestata dalla Federal Trade Commission (FTC).

Al nuovo soggetto è stato imposto un obbligo generale di “net neutrality”: non

vendere ai produttori di contenuti, di applicativi e di servizi Internet, inclusi quelli

affiliati ad AT&T-BellSouth, alcun servizio che privilegi o degradi i pacchetti

trasmessi attraverso la propria rete broadband di accesso ad Internet, a causa della

loro provenienza, proprietà o destinazione. Tuttavia, a riprova della sopra citata

incertezza definitoria di cosa, in effetti, sia la neutralità, si nota che è stato al

contempo lasciato un ampio margine di discrezionalità circa la formulazione delle

specifiche regole di neutralità, mediante le quali adempiere, nel corso dei prossimi

due anni, il suaccennato obbligo. Non solo, lo stesso documento ufficiale che

concedeva l’autorizzazione, esenta dall’obbligo i servizi di enterprise managed IP –

comprensivi dei virtual private network (VPN) – e di IPTV di AT&T-BellSouth51.

Non a caso, infatti, lo stesso presidente dell’FCC, Kevin Martin, commentando la

decisione dell’Autorità ha affermato che: «[…] Today's order does not mean that the

Commission has adopted an additional Net neutrality principle. We continue to

believe such a requirement is not necessary and may impede infrastructure

deployment […]».

Un tale risultato sembrerebbe indicare che il regolatore d’oltre Oceano abbia in

effetti già preso una posizione circa il dibattito sulla net neutrality: favorire i nuovi

entranti nell’utilizzo delle reti di nuova generazione può disincentivare gli

incumbent ad investire le ingenti somme necessarie per la loro costruzione. In altri

termini: sembra proprio che gli Stati Uniti abbiano qualificato il problema come free

riding (ottenere benefici e profitti da investimenti di terzi) e come tale stiano

tentando di risolverlo52.

più grande operatore fisso-mobile statunitense, relegando il precedente mega-merger, tra Verizon e MCI, al secondo posto. Cfr. CNET News.com, FCC approves AT&T-BellSouth merger, disponibile on-line al sito http://news.com.com/2100-1036_3-6146369.html (visitato a gennaio 2007, come tutti i siti citati nelle note del presente studio). 51 Cfr. FCC News, Conditioned approval of AT&T-Bellsouth merger, DOC-269275A1_FCC, 9, disponibile on-line al sito http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-269275A1.pdf. 52 Il fenomeno del free-riding viene comunemente analizzato dalla Teoria dei Giochi come una problematica connessa alle c.d. azioni collettive. Da un punto di vista puramente economico, la comprensione di quest’ultima presuppone la presenza del fenomeno delle esternalità. Si procede con ordine. Si è in presenza di una esternalità allorquando, assunto che la collettività risulti composta da due soli soggetti e che la risorsa sia posta tra di loro in comunione, un individuo non tiene conto dell’effetto - positivo o negativo - che la sua azione – modo e quantità di utilizzazione della risorsa - produce sul benessere dell’altro, poiché l’effetto è estraneo - o esterno, appunto - ai propri calcoli

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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In una diversa prospettiva, tuttavia, si può anche rilevare come se non si ritiene

necessario che l’investimento debba essere sopportato dagli incumbent, il free riding

diventi problema secondario. Questa prospettiva è più affine al sentire del legislatore

europeo.

Infatti, le reti di Nuova Generazione possono funzionare a livelli logici (layer) che,

schematicamente, sono contenuti, trasporto e accesso.

La prospettiva europea prevede di regolare i livelli in maniera tale da garantire regole

appropriate, sia per l’accesso, che per il trasporto e la distribuzione dei contenuti.

Molto diverso l’approccio statunitense dove, per accelerare il processo di costruzione

delle NGN sin dal 2003, si è adottato un meccanismo di deregolamentazione detto di

«vacanza regolatoria» (regulatory holidays o forbearance)53 soprattutto per quanto

riguarda i livelli di trasporto e accesso (c.d. layer fisico della rete).

Per quanto riguarda, invece, il layer dei contenuti, si noti che il Senato U.S.A. è

attualmente impegnato a valutare l’opportunità di inserire una broadcast flag per le

trasmissioni radio via Internet, mentre la flag per la HDTV è già stata inserita come

emendamento nell’Internet Freedom and Non-discrimination Act nel giugno del

2006.

utilitari. Pertanto, avviene che il soggetto pone in essere quella condotta che provoca un aumento o una diminuzione del livello di benessere della comunità intera, tale da arrecare forti effetti distorsivi al corretto funzionamento del meccanismo di mercato. In particolare: la non internalizzazione delle esternalità – positive o negative che siano – innesca un circolo vizioso tra le azioni dei soggetti che compongono la società - race to the bottom – per cui il risultato in termini di aumento del benessere sociale sarà il peggiore possibile. Nel caso di esternalità negative – tragedy of commons - la società nel suo complesso sovra-utilizzerà la risorsa considerata. In presenza di quelle positive si otterrà la sotto-utilizzazione della risorsa - tragedy of uncommons. Si consideri l’esempio poc’anzi descritto e si chiami b(q) il beneficio che ciascun soggetto ritrae dall’utilizzo della risorsa, dove q indica la quantità ed il tipo di utilizzazione della risorsa comune. Il costo dovuto all’utilizzo è, invece, c(q)/2, in quanto la risorsa è comune e il costo dovrà essere sopportato da tutta la collettività. Ebbene, dalla semplice comparazione di questi due termini è facile intuire che la strategia dominante per entrambi gli individui è quella di sovra-utilizzazare la risorsa. Infatti, b(q) è sempre maggiore di c(q)/2. Questo è il tipico problema del free-riding. Cfr. Coase, R.H. (1960) The problem of Social Cost. Journal of Law & Economics 3(1), 1-44. Con specifico riferimento ad Internet – in cui la bandwidth è la risorsa - ed alla soluzione del free riding problem cfr. MacKie-Mason, J.K., Murphy, L. and Murphy, J. (1996) The Role of Responsive Pricing in the Internet, disponibile on-line al sito http://ideas.repec.org/p/wpa/wuwpmi/9606001.html, MacKie-Mason, J.K. and Varian, H.R. (1994a) Pricing the Internet, disponibile on-line al sito http://www-personal.umich.edu/~jmm/papers/Pricing_the_Internet.pdf, MacKie-Mason, K. and Varian, H.R. (1994b) Pricing Congestible Network Resources, disponibile on-line al sito http://www.sims.berkeley.edu/~hal/people/hal/papers.html, Odlyzko, A. (1999) Paris Metro Pricing for the Internet. Proceedings of the 1st ACM Conf. on Electronic Commerce, 140-147. 53 La distinzione in layer – livelli – “fisico” e dei “contenuti” si basa sull’approccio modulare. In riguardo alla teoria modulare cfr. Varian, H.R. Intro for Managing Modular Age Mariotti Lectures, available at http://www.sims.berkley.edu; Baldwin, C.W. and Clark, K.B. (2000) Design Rules: the power of modularity. Cambridge, MIT Press; Mastrantonio, G. (2005) Tra Mito ed Antitrust: Il Caso Microsoft all’Indomani dell’Ordinanza del Tribunale CE. Il diritto Industriale 2, 173.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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A tutto ciò ovviamente non può non aggiungersi la considerazione circa il flop

dell’ultimo e più importante tentativo di cristallizzare i principi di neutralità

all’interno di una disposizione di legge: l’emendamento proposto da alcuni

rappresentati democratici al Communication, Opportunity, Promotion and

Enhancement (Cope) Act che, bocciato dalla House of Representatives l’8 giugno

2006, ha suscitato ancora una volta l’ira delle lobby che lo avevano auspicato e

promosso attivamente – Google, Amazon ed e-Bay54.

Al di qua dell’Oceano, invece, come si accennava, il panorama è alquanto differente.

Il dibattito sulla neutralità della rete non è ancora trattato, se non in misura marginale

– specificatamente all’interno del processo di revisione dell’New Regulatory

Framework (NRF) del 200255.

Da notare comunque che, il regolatore tedesco, valutando l’opportunità di mutuare lo

strumento della «vacanza regolatoria» statunitense, ha sollecitato una più immediata

presa di posizione sul punto da parte della Commissione europea56 . Di recente,

infatti, il Commissario del DG-INFSOC, Viviane Reding, ha tenuto a ribadire

pubblicamente che l’Europa supporta pienamente le Internet freedom – ossia, il

diritto dell’utente di Internet di scegliere liberamente cosa leggere, vedere e sentire –

ma spetterà alle Autorità Nazionali di regolazione (ANR) decidere se sia il caso di

54 Bbc News, Web Inventor Warns of ’Dark’ Net, 23 maggio 2006, disponibile on-line al sito http://news.bbc.co.uk/1/hi/technolgy/5009250.htm. 55 Il nuovo quadro regolatorio europeo per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica è composto da un pacchetto di direttive. Tra le più importanti si ricordano: Direttiva 2002/21/CE del 7 Marzo 2002, Che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito: «Direttiva Quadro»), in G.U.C.E. L 108 del 24.4.2002, 33; Direttiva 2002/20/CE del 7 Marzo 2002, Relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (di seguito: «Direttiva Autorizzazioni»), in G.U.C.E L 108, del 24.4.2002, 21; Direttiva 2002/19/CE del 7 Marzo 2002, Relativa all’accesso e all’interconnessione di reti e servizi di comunicazione elettronica (di seguito: «Direttiva Accesso»), in G.U.C.E. L 108, del 24.4.2002, 7; Direttiva 2002/22/CE, Relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (di seguito: «Direttiva Servizio Universale»), in G.U.C.E. L 108, del 24.4.2002, 51. Recepite dall’ordinamento italiano mediante il d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche, in G.U. n. 214 del 15 settembre 2003. Attualmente, al fine di permettere la realizzazione degli obiettivi dell’ i-2010 Lisbon Strategy (ossia: stimolare la crescita, la competitività e l’occupazione), la Commissione europea si trova impegnata nel processo di revisione dell’NRF – disciplina che dovrebbe entrare in vigore tra il 2009 e il 2010. Per un quadro completo ed aggiornato circa l’evoluzione del processo si consulti il sito http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm; ma vedi anche infra. 56 Si noti al riguardo che il regolatore tedesco non era intenzionato a trasporre sic et simpliciter lo strumento adottato oltreoceano. Si pensava infatti di introdurre una «vacanza regolatoria» solo per un periodo di tre anni al fine di accelerare la costruzione di reti capaci di trasmettere almeno in VDSL (sunset-clause forbearance). Per questo tipo di politica regolamentare la Commissione non ha esitato ad aprire una procedura d’infrazione.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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imporre obblighi di interoperabilità ovvero limiti minimi di qualità di servizio57. La

potestà di imporre tali obblighi deriva alle Autorità dai principi contenuti nella

Direttiva Quadro. In questo contesto, è interessante analizzare la particolare

regolamentazione sviluppata in Germania, caratterizzata da meccanismi simili a

quelli statunitensi diretti ad incentivare l’investimento dell’incumbent. Tale analisi

verrà effettuata nel paragrafo 3.7 infra.

A conti fatti, quindi, la situazione circa gli sviluppi del dibattito sulla neutralità della

rete in Europa appare, a differenza che negli Stati Uniti, caratterizzata da maggiore

flessibilità regolamentare che, a sua volta, rende possibile un quadro ampiamente

variegato di soluzioni in base alle quali si potrà venire a determinare un mercato

competitivo e stimolante.

A fronte del risultato sin qui ottenuto, si prevede una futura evoluzione del dibattito

europeo in materia di neutralità della rete che, a questo punto, si integrerà

pienamente nel contesto delle nascenti reti di nuova generazione e tecnologie

IPTV58.

Da qui la necessità di analizzare più da vicino i due sistemi regolatori – quello

statunitense e quello europeo – al fine di comprendere più a fondo i motivi sottesi ai

differenti tempi e modi dell’approccio europeo al tema della neutralità della rete.

3.2 La neutralità delle rete e le scelte del legislatore in U.S.A. ed Europa

Il dibattito sulla net neutrality è strettamente connesso alla primaria scelta del

modello di regolazione da adottare per promuovere investimenti “efficienti“ nel

57 Cfr. Viaviane Reding, The Review 2006 of EU Telecom rules, discorso tenuto presso la Bibliothèque Solvay, Brussels, il 27 giugno 2006, disponibile on-line al sito http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/06/422&format=HTML&aged=1&language=EN&guiLanguage=en. L’impostazione del suo discorso ricalca pienamente quanto espresso dall’European Commission Staff Working Document, Communication to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on the Review of the EU Regulatory Framework for electronic communications networks and services: Proposed Changes, COM(2006)334 final, SEC(2006)816, 28 June 2006, 26, disponibile al sitohttp://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/staffworkingdocument_final.pdf. 58 Infatti, l’Europa impone l’apertura delle reti dal 1990, cfr. Council Directive, On the establishment of the Internal Market for telecommunications services through the implementation of Open Network Provision, 90/387/EEC, 28 June 1990, OJ L 192, come emendata da European Parliament and of the Council Directive, Amending Council Directives 90/387/EEC and 92/44/EEC for the purpose of adaptation to a competitive environment in telecommunications, 97/51/EC, 6 October 1997, OJ L 295, 23. Questa linea è stata più volte ribadita in successivi atti: in particolare nell’Agenda di Lisbona (2000) e nella sua ultima versione del 2005.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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processo di costruzione delle reti di nuova generazione, in grado di supportare

applicazioni evolute, dalla complessa architettura distributiva, come l’Iptv.

Infatti, dalle scelte compiute in tema di neutralità dipende la fattibilità concreta di

determinati modelli economici di Iptv: se la rete deve essere neutrale la Iptv chiusa e

verticalmente integrata sarà difficilmente attuabile e, viceversa, se non vi sono

obblighi o incentivi verso la neutralità vi potrà essere una deriva verso modelli a

walled-garden.

Mutuando le parole dell’ex-presidente del European Regulatory Group (ERG), Kip

Meek, è possibile affermare che il legame che unisce le due variabili, apertura delle

reti e speditezza negli investimenti, è in realtà caratterizzato da una vera e propria

relazione di doppia causalità59. Visto in questi termini, il diverso impatto che il

dibattito sulla neutralità della rete suscita negli Stati Uniti ed in Europa deve, quindi,

necessariamente essere ricondotto alla sostanziale differenza tra i paradigmi

regolatori imperanti sulle due sponde dell’Oceano.

La disciplina vigente negli Stati Uniti è frutto del malcontento circa gli scarsi risultati

ottenuti dal Telecommunications Act nel 199660. Quest’ultimo, assumendo che tra la

concorrenza fra diversi servizi e quella basata sulle infrastrutture alternative sussista

una certa complementarietà per cui, incentivando la prima, si stimola la crescita della

seconda, dotò i nuovi entranti (Competitive Local Exchange Carrier o

semplicemente CLEC) di incisivi strumenti di unbundling – che si riveleranno

persino più stringenti di quelli adottati in Europa nel 1997. Oltre al meccanismo che

permetteva la mera rivendita (resale provision), allo shared access (SA) (oltreoceano

denominato line sharing, LS) e al local-loop unbudling (LLU) – denominato UNE-L

(Unbundling of network element loop) – veniva, infatti, previsto anche l’unbundling

of network element-platform (UNE-P)61.

Quest’ultimo in particolare, data l’inclusione di un più ampio paniere di componenti

infrastrutturali dell’incumbent (Incumbent Local Exchange Carrier o semplicemente

ILEC) assoggettate all’unbundling in caso di esito positivo dell’impairment test – da

noi noto come «test di replicabilità»-, attirò l’attenzione di molti influenti economisti. 59 ITU Regulatory NewsLog, EC Telecom Review to take up, 16 giugno 2006, disponibile al sito http://www.itu.int/ituweblogs/treg/EC+Telecom+Review+To+Take+Up++Not+Impose++Net+Neutrality+.aspx. 60 Telecommunications Act of 1996, Pub. L. No. 104-104, 110 Stat. 56, codified at 47 U.S.C. §§ 151 ss. La disciplina del 1996 tecnicamente rappresenta un emendamento del Communications Act del 1934, che di fatto rimane l’“ombrello“ della normativa statunitense in materia di telecomunicazioni. 61 §§ 251 (d)(2) e 251 (c)(3), 47 U.S.C.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

48

I risultati del processo così innescato portarono a una vera e propria rivoluzione della

disciplina regolatoria statunitense: da quel momento in poi le regole si sarebbero

basate esclusivamente sulla stimolazione della concorrenza infrastrutturale. Iniziava,

così, un periodo transitorio di tre anni durante il quale la gamma degli strumenti di

unbundling sarebbe stata gradatamente ridotta sino a scomparire quasi del tutto.

A partire da marzo 2006 il line sharing, sino ad allora adottato sulle reti narrow

band, spariva dalla gamma degli strumenti a disposizione dei CLEC per accedere alle

reti degli ILEC in caso di esito negativo al test di replicabilità.

Inoltre, sempre a partire da tale data, anche l’unbundling of network element-

platform, strumento che aveva sino ad allora permesso ai nuovi entranti di accedere

al mercato senza dover sopportare gli elevati investimenti connessi all’utilizzo

dell’unbundling of network element-loop, subì la stessa sorte. Infatti, a causa della

riconsiderazione dell’impairment test, non più basato – come al di qua dell’Oceano –

sull’equivalent efficient competitor hypothesis bensì sull’ “reasonably” efficient

competitor hypothesis, il regolatore non poteva più assoggettare alcun elemento –

eccetto il local-loop – all’UNE-P.

Pertanto, l’unico strumento che tutt’ora rimane nel sistema regolatorio d’oltreoceano

è l’UNE-L.

Infine, con riguardo alle le reti in fibra, si nota che gli ILEC erano stati

completamente esentati da qualsiasi tipo di unbundling («vacanza regolatoria

completa») già dal 2003. Mentre, per le reti ibride – fibra-rame –, sempre a partire

dalla stessa data l’unbundling si sarebbe ristretto ad un solo canale narrow band.

Tuttavia, imputare il motivo di una siffatta rivoluzione copernicana esclusivamente ai

risultati ottenuti dagli studi suaccennati potrebbe essere in qualche modo riduttivo.

Infatti, l’analisi dell’impatto diretto ed indiretto che i meccanismi di unbundling

hanno sulle diverse componenti dell’efficienza – statica e dinamica – è assai più

complicata di quanto sinora descritto. Ciò è tanto più vero qualora si tenga presente

che persino uno dei più illustri fautori del cambiamento, Alfred Khan, ebbe modo di

esprimere in più di un’occasione le sue perplessità riguardo l’eliminazione del line

sharing anche per le reti in rame62.

62 Cfr. Kahn, Alfred E. (2003) Regulatory politics as usual. Policy Matters, disponibile on-line al sito http://www.aei-brookings.org/policy/page.php?id=127, in cui l’A., a proposito della scelta dell’FCC di eliminare anche lo strumento di line sharing per le reti in rame, afferma che: “The sunk nature of the copper loop infrastructure would seem to [present] the archetypal case for mandatory sharing – a heritage of [ILECs] franchised monopolies, the sharing of which would therefore not seem to involve any discouragement of future risk-taking investment“. Corsivo aggiunto.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

49

Il grafico in fig. 19 si propone di stilizzare, in maniera più generale, il dilemma che

l’Autorità statunitense ha dovuto affrontare nel portare a termine la sua impresa. Il

segno “+” posto vicino al legame che sussiste tra due variabili indica che esse si

muovono nella stessa direzione. Il segno “-“ indica invece che esse si muovono nella

direzione opposta.

Figura 19: Gli effetti diretti ed indiretti dell’unbundling in un contesto di

concorrenza infrastrutturale

Pertanto, considerando queste ulteriori risultanze, è possibile affermare che il

cambiamento di politica registratosi negli Stati Uniti è dovuto alla volontà di

favorire l’aumento dell’efficienza dinamica del sistema (inter-network competition)

sul presupposto che la concorrrenza infrastrutturale potesse imprimere una forte

spinta allo sviluppo delle nuove reti63.

Il legame 1 del grafico mostra infatti che un più alto (basso) rapporto “prezzo/costo”

per l’accesso in unbundling – assumendo le altre variabili costanti – riduce (stimola)

63 Cfr. Farrell, J. and Saloner, G. (1985) Standardization, Compatibility and Innovation. Rand Journal of Economics 16, 70-83; Farrell, J. and Saloner, G. (1988) Coordination Through Committees and Markets. Rand Journal of Economics 19(2), 235-250, che nel comparare le due forme di coordinazione, interne o esterne all’impresa, rilevano la superiorità del primo in termini di speditezza nel conseguire il risultato. Una tale impostazione viene persino ribadita dall’OECD quando afferma che: “Countries with a business environment that enables this process of creative destruction may be better able to seize benefits from ICT than countries where such changes are more difficult and slow to occur.” OECD (2004), The economic impact of ICT – measurement, evidence and Implications, disponibile on-line al sito http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?sf1=identifiers&lang=EN&st1=922004051p1.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

50

l’entrata di nuovi soggetti nel mercato dei servizi. Quanto detto risulta perfettamente

in linea con i risultati ottenuti dai suaccennati studi empirici.

Sennonchè, come è facile comprendere dallo stesso grafico, l’effetto complessivo

dell’unbundling dipende:

a) non solo dall’incisività dell’intervento regolatorio – che risulta maggiore

quanto più i prezzi si discostano dai costi sopportati per la fornitura

dell’accesso e/o quanto più è ampio il paniere dei componenti soggetti alla

misura–; ma anche

b) dalla forza relativa degli effetti positivi e negativi che legano le molteplici

variabili considerate nel grafico; e

c) dalla velocità relativa attraverso la quale tali effetti si manifestano.

Infatti, regole incisive di unbundling – che prevedono, ad esempio, un minor

rapporto “prezzo/costo” – stimolano l’entrata dei nuovi soggetti ed aumentano il

livello di concorrenza basata sui servizi – frecce 1 e 9. L’entrata di nuovi soggetti

stimola sia l’intra– che la inter-network competition – freccia 2. L’aumento del

livello di concorrenza così ottenuto spinge l’incumbent ad investire – frecce 3 e 6.

Tuttavia, siffatte regole producono, al contempo, anche effetti negativi: possono

abbassare sia l’incentivo dell’incumbent che quello dei nuovi entranti ad investire

nella concorrenza tra infrastrutture alternative – frecce 4 e 5.

Al contrario, regole di accesso meno stringenti, come quelle che deriverebbero da

una “vacanza regolatoria”, possono, nel breve, agevolare i soggetti dotati di

maggiore liquidità nell’effettuare investimenti di lungo periodo – infrastrutturali –,

ma certamente riducono e limitano le opportunità di entrata dei nuovi soggetti nel

breve periodo; con contestuale e complessivo aumento dei prezzi dei servizi offerti al

consumatore.

Emerge quindi che l’effetto totale sulla componente statica e dinamica dell’efficienza

dipende dall’interazione di queste forze – graficamente rappresentata dalle frecce 7,

8 e 9. A tutto ciò, inoltre, si deve aggiungere anche l’effetto di ritorno che il trade-off

tra efficienza statica e dinamica, determinato da questa triplice interazione, produce

sul mercato dell’accesso – freccia 10.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

51

Si è dovuto tuttavia rinunciare a stimolare l’intra-network e la service-based

competition64. Si è infatti supposto che la presenza di infrastrutture alternative e il

conseguente grado di contestabilità del mercato – v. figura 11 (A) e (a) – dovrebbero

– secondo quanto esposto nella logica che permea la fig. 10 – esercitare una

pressione concorrenziale idonea a limitare l’aumento dei prezzi finali.

In questo risiede la principale differenza con le politiche europee.

In Europa, invece, il rapporto tra service-based e utilities-based competition –

termine con il quale si indicano indistintamente sia l’inter- che l’intra network

competition - è stato ricostruito in “chiave” di complementarietà. Ed in effetti, da

quanto sinora esposto, è del tutto naturale attendersi che, in un contesto caratterizzato

dall’inesistenza di reti alternative all’(A)DSL, il regolatore non può favorire

l’adozione di misure volte esclusivamente ad ottenere un aumento della componente

dinamica dell’efficienza del sistema.

Il modello americano non è pertanto importabile sic et simpliciter. Occorre, come si

vedrà, costruirne uno nuovo basato su principi diversi.

In questo scenario non ci si può attendere che i nuovi entranti competano da subito

con gli storici incumbent, senza che prima il regolatore abbia livellato il piano di

gioco rendendolo gradatamente un ambiente sostenibile nonostante l’aumento del

numero dei player.

64 La differenza tra inter- ed intra-network competition attiene essenzialmente al grado di interoperabilità imposto dal sistema regolatorio, cfr. Economides, N. (1996) The Economics of Networks. International Journal of Industrial Organisation 14(2), Economides, N. and Salop, S.C. (1992) Competition and Integration among Complements and Network Market Structure. Journal of Industrial Economics 40, 105-123, Mastrantonio, G. (2005) Tra Mito ed Antitrust: Il Caso Microsoft all’Indomani dell’Ordinanza del Tribunale CE. Il diritto Industriale 2, 173.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

52

Figura 20. Il mercato broadband negli Stati Uniti e in Europa.

Fonte: Commissione europea e FCC.

Il sistema di regolazione europeo del ’98 – quello adottato in concomitanza della

liberalizzazione – assumeva quale caposaldo la forma di concorrenza basata sulla

creazione di infrastrutture alternative65. In quegli anni prendeva piede l’idea che

l’unica forma di concorrenza che avrebbe potuto permettere la creazione di un

sistema economico sostenibile più concorrenziale era quella che incentivava la

costruzione di reti alternative. Una scelta compiuta in quegli anni e che viene oggi

messa in discussione contestava l’assunto che la “duplicazione” delle infrastrutture

avrebbe comportato un’inutile spreco di risorse ed in generale una diminuzione di

welfare totale66.

65 Figure 1 (A) e (B) provenienti da Commission Staff Working Dcoument, Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, The European Economic and Social Committee of the Regions on the Review of The EU Regulatory Framework for electronic communications networks and services: Impact Assessment, COM(2006)334-final, SEC(2006)817, 28 June 2006, 19, disponibile al sito http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/info_centre/public_consult/review/impactassessment_final.pdf. Figura 1 (a) proveniente da FCC, High-Speed Services for Internet Access: Status as of December 31, 2005, DOC-266596A1, July 2006, disponibile al sito http://www.fcc.gov/wcb/iatd/recent.html. Figura 1 (b) proveniente da European Commission DG-Infso, Communications Committee Working Document, Broadband access in the EU: situation at 1 January 2004, 16 April 2004, COCOM04-20 final, disponibile al sito http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/cocom1/home. 66 Di fatto, prima della Direttiva 96/19/CE della Commissione, Modifiche alla Direttiva 90/338/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni, del 13 marzo 1996, G.U. n. L 74 del 22/03/96, la Commissione riteneva che, da un punto di vista della

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

53

Tuttavia, negli anni a venire la nuova linea di politica è stata oggetto di alcune

modifiche necessarie – così è stato argomentato – per adattare la teoria al contesto

europeo – vedi figura 11. Da questo delicato processo di aggiustamento è scaturito

l’NRF del 2002 il quale poggia il suo rationale sulla c.d. teoria della «scala degli

investimenti» (Cave and Vogellsang, 2003)67.

Il meccanismo è semplice. All’inizio, la regolazione dovrebbe incoraggiare l’entrata

nel mercato all’ingrosso della banda larga in cui sono presenti soggetti che

detengono un significativo potere di mercato (SPM). Per far ciò si inizia con il fissare

prezzi molto bassi per gli elementi della rete troppo costosi per essere replicati da

parte dei nuovi entranti. Poi, non appena i nuovi entranti consolidano le proprie

posizioni di mercato, le ANR dovrebbero aumentare i prezzi di accesso, iniziando

dagli elementi di rete più facili da replicare.

L’incremento dei prezzi per l’accesso disaggregato alle reti degli incumbent

dovrebbe indurre i nuovi entranti ad investire in questi elementi, ed in definitiva a

migrare verso il più alto gradino della scala degli investimenti dell’infrastruttura.

“The ladder of investment presupposes that the regulator will lead entrants

through a clear sequence of investment. It will first identify the bottom rung-

a replicable asset that it considers a suitable basis for entry. Then the

regulator will encourage a cohort of new suppliers to invest in that asset and

start providing services by making sure the have cheap access to all the

other assets of the incumbents (including especially those that are not-

replicable) which are needed to complement the one they have invested in

themselves. Once the cohort of entrants have finished building their first

asset, the regulator will decide what assets they should invest in next and

raise the price of access to them while keeping access to the remaining ones

low. And so on” (Oldale – Padilla 2004, 71).

massimizzazione del welfare totale, fosse meglio evitare la costosa duplicazione di infrastrutture alternative. Il mantenimento di quella politica avrebbe forse evitato i dibattiti attuali su separazione strutturale, funzionale, one network, ecc. Peraltro, al giorno d’oggi a sostenere la non opportunità di costituire reti duplicate sono entrate in gioco considerazioni di risorsa scarsa (per le frequenze necessarie ai collegamenti mobili) e di impatto ambientale (più reti consumano più risorse energetiche e producono maggiore anidride carbonica). 67 Cfr. PONTAROLLO-GALLO(2006), Modelli alternativi di concorrenza nelle telecomunicazioni: l’approccio italiano, Mercato Concorrenza Regole, 3, 521-546.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

54

Da quanto sinora esposto risulta allora evidente il motivo per cui in Europa il

dibattito sulla net neutrality non abbia suscitato lo stesso entusiasmo che negli Stati

Uniti.

A causa dei suesposti motivi, il rimedio della «vacanza regolatoria» è stato ritenuto

per il momento inattuabile poiché, indebolendo qualsiasi tentativo volto a livellare il

piano di gioco nella difficile fase di transizione, avrebbe impedito definitivamente di

ottenere un sistema economico più efficiente, più pluralistico ma allo stesso tempo

più sostenibile. Per questo motivo i nuovi entranti sono stati dotati di una vastissima

gamma di penetranti strumenti di unbundling: ciò avrebbe dovuto permettere loro di

salire gradatamente la «scala degli investimenti».

Il quadro normativo, con cui si è data attuazione a questa nuova linea di politica è

stato predisposto dalla direttiva 2002/21/CE (direttiva Quadro). Le disposizioni in

essa contenute stabiliscono il procedimento attraverso il quale le ANR devono

procedere all’individuazione dei mercati nazionali e dei soggetti dotati di un

significativo potere di mercato. Attraverso il combinato disposto della direttiva

Quadro, della direttiva 2002/19/CE (Accesso), e delle già emanate direttive

sull’unbundling è stata predisposta la procedura mediante la quale le ANR devono

adottare gli strumenti correttivi a loro disposizione – unbundling e facoltà di disporre

una separazione amministrativa-contabile68.

Al riguardo è da notare che l’attuale disciplina prevede un controllo da parte della

Commissione europea solo nelle fasi di identificazione del mercato e dei soggetti che

detengono individualmente o congiuntamente un significativo potere di mercato – v.

procedura di notifica ex art. 7, comma 4, della dir. Quadro. Sul fronte dei rimedi

scelti dalle ANR, la Commissione, almeno per il momento, non ha alcun potere di

veto69 sul singolo rimedio, potendo arrivare solo ad un veto complessivo dell’analisi.

Ciò risponde alla necessità di permettere alle ANR di selezionare gli strumenti più

idonei per eliminare i vari “colli di bottiglia” presenti nei loro mercati, rendere i loro

contesti competitivi più omogenei e, di conseguenza, più propensi all’unificazione

verso il c.d. mercato interno.

68 Cfr. art. 13, Direttiva Quadro. 69 Ovviamente la decisione delle ANR di adottare un rimedio di quelli messi a loro disposizione dal quadro comunitario è pur sempre soggetta ad un controllo di proporzionalità e , in ogni caso, la Commissione può indirizzare – nell’ambito delle analisi di mercato - attraverso una lettera ufficiale dei commenti alle analisi diretti alle ANR che hanno un peso politico assai elevato.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

55

Occorre tuttavia rilevare come il sistema appena descritto sia, in buona sostanza, una

regola di tipo antitrust delle comunicazioni elettroniche, mentre gli Stati Membri

conservano la potestà di regolamentazione sostanziale.

Se in Stati come il Regno Unito, la regolamentazione sostanziale è comunque

delegata all’ANR (Ofcom), in Italia occorre guardare con attenzione al complesso

dualismo tra Ministero delle Comunicazioni70 e AGCOM e notare che, specie per

quanto riguarda la IPTV le competenze sono ripartite tra i due organi in maniera non

omogenea.

3.3 Il sistema europeo nella fase di transizione verso le NGN

Un’approfondita valutazione del quadro regolatorio europeo non può pertanto

prescindere dalle caratteristiche che contraddistinguono i singoli mercati nazionali –

barriere legali all’entrata, indici di concentrazione dei mercati, presenza di reti

alternative all’(A)DSL, sistema giuridico di riferimento, etc. Infatti, come si è avuto

modo di sottolineare, la creazione di un mercato interno si scontra inevitabilmente

con la necessità di lasciare un certo margine di discrezionalità alle ANR nella scelta

delle misure correttive da adottare. Ciò, in linea teorica, dovrebbe rendere i loro

interventi più effettivi poiché in grado di rispondere alle peculiari caratteristiche

economico-giuridiche presenti in ciascun ambito di competenza o mercato

geografico nazionale.

Ai fini della presente analisi, tuttavia, si prendono in considerazione gli elementi di

unitarietà che permettono di considerare la totalità dei singoli sistemi nazionali di

regolazione come un sistema organico, quello europeo appunto71.

Per questi motivi, senza passare al vaglio il modo in cui le singole ANR

intervengono nei rispettivi ambiti geografici, si cercherà di riassumere il processo

70 Per inciso, si osserva che anche il Ministero delle Comunicazioni è stato notificato come ANR alla Commissione Europea, l’Italia risulta quindi possedere due ANR e la regolamentazione diretta alla ANR italiana è conteporaneamente diretta sia al Ministero che all’AGCOM. 71 Si pensi, a titolo esemplificativo, alla varietà di misure che al momento attuale l’OFCom sta valutando di inserire nella parte di accesso delle NGN al fine di favorire solo gli investimenti efficienti (OFCOM, Regulatory challanges posed by next generation access networks, Pubblic discussion document, 23 November 2006, disponibile on-line al sito http://www.ofcom.org.uk/research/telecoms/reports/nga/. Per rimanere, poi, in un’ottica di più breve periodo nel valutare le naturali divergenze che si presentano nell’aspetto applicativo della disciplina comunitaria, si compari OFCom, Review of wholesale broadband access market 2006-2007 (Identification of relevant market, assessment of market power and proposed remedies), Public Consultation, 21 November 2006, disponibile on-line al sito http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/wbamr/summary/ e AGCOM, delibera “bitstream”, ibid..

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

56

logico basilare che tutte le Autorità seguono nella fase di selezione, calibrazione ed

adozione degli strumenti messi a loro disposizione dall’attuale normativa europea. In

questo modo sarà più semplice ottenere una percezione d’insieme dei vari sistemi

regolatori nazionali.

La tassonomia pro-competitiva degli strumenti di unbudling: tra service-based e

utilities-based competition. Ciascuna ANR, dopo aver individuato il singolo mercato rilevante, secondo quanto

stabilito dalla raccomandazione del 2003 72 della Commissione europea ed aver

accertato che uno o più operatori detengono un significativo potere di mercato, deve

applicare il test di replicabilità, detto anche “triple test”, al fine di individuare gli

elementi della rete che non possono essere economicamente duplicati. E, poi,

adottare, nel rispetto del principio di proporzionalità, le misure più adeguate.

A tal fine le ANR possono scegliere tra diversi strumenti di unbundling: il sub-loop

unbundling (SLU), il local loop unbundling (LLU), il duct-sharing (anche se questo

in un ottica di medio periodo non sembra necessario per le reti passive PON), il line-

sharing, oppure il bitstream (in tutte le sue quattro versioni, illustrate sotto).

Nonostante la varietà di meccanismi a loro disposizione e dei contesti in cui si

interviene è possibile comunque rintracciare una logica basilare che accomuna tutte

le ANR nel momento della scelta.

Il seguente grafico descrive, infatti, il trade-off tra service-based e utilities-based

competition implicito in ciascuna delle suddette misure di unbundling. Sulla scorta di

queste considerazioni le ANR valutano quale sia lo strumento più adeguato per la

risoluzione del problema nel loro mercato nazionale.

72 Cfr. RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE 2003/311/CE dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, C(2003) 497

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

57

Figure 21 e 22. Tassonomia pro-competitiva delle misure sul layer fisico

AccessBackhaulCore Utente Finale

DSLAM

Concorrenza tra servizi +-

Concorrenza tra infrastrutture-+

Bitstream 1

LLU

SLUBitstream 2

Bitstream 3 e 4 *

* In Italia l’AGCOM, nella recente delibera sul mercato n. 12, ha optato per il bitstream n. 1, ma esclusivamente

nelle parti della rete in cui non è stato implementato né l’LLU né a fortiori l’SLU. Cfr. AGCOM, delibera “bitstream”,

Ibid., art. 3, comma 2, che stabilisce:” Telecom Italia garantisce l’interconnessione agli apparati di multiplazione

presso gli stadi di linea (DSLAM o ADM) attualmente non aperti ai servizi di accesso disaggregato (full unbundling e shared access) ed ai nodi di commutazione della rete di trasporto (parent switch, distant switch, nodo remoto IP

level), indipendentemente dalla tecnologia impiegata (ATM o IP)”.

Tassonomia pro-competitiva delle misure sul layer fisico:

Inoltre si consideri che questa logica basilare deve necessariamente essere analizzata

nel suo proprio contesto istituzionale. Da questo punto di vista, il sistema europeo è

composto da due livelli gerarchicamente ordinati: il macro-sistema comunitario e i

molteplici micro-sistemi nazionali. E tale considerazione ha un impatto rilevante

sull’analisi della disciplina nella sua fase attuativa.

Misure operanti sul layer “logico”

della rete

Misure operanti

sul layer “fisico”della rete

Content Layer(streaming video, etc.)

Application

Presentation

Session

Application Layer(World Wide Web, etc.)

Data link

Physical

Logical Layer(TCP/IP, etc.)

Physical Layer(fixed and wireless physicalnetwork’ selements)

Transport

Network

Modello di Internet a 4 livelli Semplificato:

Users’ devicesand networks(fixed and wireless access

devices used alone or inside his different types of networks)

-

+

Concor-renza

Trareti

-

+Concor-renza

Traservizi

Tassonomia pro-competitiva delle misure sul

layer logico o fisico:

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

58

Infatti, da questo punto di vista, risulta che, per quanto le scelte delle ANR

differiscono per ciò che riguarda gli strumenti adottati al fine di incentivare gli OLO

(Other Licensed Operators) a salire, il grado di effettività di siffatte misure dipende

pur sempre – in misura più o meno rilevante - dalla configurazione del sistema

gerarchicamente sovra-ordinato. Pertanto, seppur sussistono forti difformità per

quanto concerne l’applicazione della disciplina nei vari Stati membri, è possibile

adottare anche per essa un’approccio analitico olistico.

Le pagine che seguono, muovendo da tali considerazioni, cercheranno di individuare

i punti di partenza per poi tracciare le linee lungo le quali il sistema europeo si

svilupperà nei prossimi anni. A tal fine verranno selezionati ed analizzati alcuni

aspetti particolari dei primi atti con cui si è dato inizio al processo di revisione del

sistema europeo: la modernizzazione dell’New Regulatory Framework, la cui

adozione è prevista per il 2009-2010 e la nuova raccomandazione sulla definizione

dei mercati rilevanti che, invece, dovrebbe tra breve sostituire la sopra citata

Raccomandazione del 2003.

Nel prossimo paragrafo verrà, quindi, valutato l’impatto che il processo di ri-

configurazione del macro-sistema comunitario avrà sul funzionamento dei sistemi di

regolazione nazionali. L’effetto di queste modifiche sui comportamenti strategici dei

vari soggetti che partecipano al processo di emersione dei nuovi mercati verrà,

invece, analizzato nel paragrafo conclusivo.

3.4 Le regolazione delle reti e il dilemma del “prigioniero”

L’obiettivo principale della regolazione europea è quello di riuscire a costruire un

mercato interno nel settore dell’ICT che risulti il più possibile competitivo ed

efficiente. Per far ciò la Commissione e le ANR agiscono in maniera da creare le

condizioni necessarie dal punto di vista delle regole del mercato, in coordinamento

con le azioni dei legislatori nazionali.

Attraverso questo livellamento dei piani di gioco nazionali ad un comune minimo

denominatore – struttura maggiormente concorrenziale e sostenibile nel lungo

periodo – si dovrebbe favorire un processo di armonica unificazione che a sua volta

aprirebbe alle imprese la possibilità di sfruttare a pieno le enormi economie di scala.

Si nota, inoltre, che l’avanzare di questo processo dovrebbe causare, sul versante

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

59

antitrust, il progressivo arretramento della regolazione ex-ante in favore

dell’intervento ex-post delle Autorità di regolamentazione73.

Da questo punto di vista la teoria dell’utilities-based competition statunitense e la

teoria della ladder of investment appaiono due metodi diversi attraverso cui

raggiungere siffatti risultati74.

In Europa, però, a causa delle peculiari caratteristiche dovute allo stato di partenza

dei vari mercati nazionali, gli interventi delle ANR si sono dovuti discostare dalla

base-line della ladder of investment così come inizialmente teorizzata.

Tuttavia, le Autorità degli Stati membri hanno sinora scambiato in maniera non

proprio coordinata una perdita di efficienza statica per un aumento della componente

dinamica.

Si prenda, ad esempio, il caso italiano ed in particolare la delibera dell’AGCOM, n.

2/00/CIR, sulle linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato

a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi

innovativi75. All’art. 4, comma 1, lett. b), veniva disposto l’obbligo dell’accesso

disaggregato anche per le reti in fibra, con l’intenzione di stimolare la concorrenza

tra servizi ed ottenere una sostenibilità del sistema che permetta agli OLO di

percorrere la “scala degli investimenti”. Questa misura di breve periodo agisce

positivamente sulla componente statica dell’efficienza e negativamente su quella

dinamica – v. figura 21.

Tuttavia, l’art. 9, comma 8, quasi a voler correggere lo strumento normativo,

circoscriveva la vigenza dell’obbligo riferito alla rete in fibra ottica ad un periodo di

73 Si nota al riguardo che l’NRF del 2002 si propone infatti di colpire i colli di bottiglia attraverso misure ex-ante al fine di consegnare via via nelle mani delle Autorità antitrust i vari mercati che formano il settore de quo. Un segnale in tal senso può cogliersi dalla nuova raccomandazione sui mercati rilevanti, in cui la Commissione a fronte dei 18 mercati individuati dal precedente atto, ne rileva solo 12 per la seconda fase dell’NRF. Cfr. Commission Staff Working Document, Public Consultation on a draft Commission Recommendation, On Relevant Product and Service Markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communication networks and services (Second edition), SEC(2006) 837, Bruxelles, 28 giugno 2006. Tuttavia, ciò non significa che l’antitrust debba essere l’unica forma di regolazione del settore. Il processo di regolamentazione, secondo alcune teorie, non deve condurre mai alla mera applicazione dell’antitrust, ma deve essere innanzi tutto regolamentazione nel merito e, solo in seconda battuta, rimedio antitrust. Cfr. De Streel, A. E’ nteressante, al riguardo, notare come tra questo dibattito e quello tra i modelli di concorrenza sostenibile – l’approccio della ladder of investment e quello Schumpeteriano puro – vi siano forti analogie. 74 La differenza tra le suddette teorie attiene al modo attraverso il quale ottenere un tale risultato. 75 Cfr. AGCOM, Linee guida per l'implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei servizi innovativi, Delibera n. 2/00/CIR, disponibili on-line al sito http://www.agcom.it/provv/d2_00_CIR.htm.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

60

tre anni a decorrere dalla data di effettiva operatività dell’offerta del servizio stesso.

L’Autorità infatti riteneva che, in un’ottica di lungo periodo, l’imposizione di un

siffatto obbligo, avrebbe potuto avere un impatto negativo sulle considerazioni

strategiche, non solo dell’incumbent, ma anche degli OLO, scoraggiando nel

complesso l’espansione delle reti in fibra ottica.

Lo stesso approccio, caratterizzato da una marcata predilezione per regolamentare la

competizione sul local loop unbundling più che sulle nuove infrastrutture, è stato

reiterato anche nel periodo successivo, con la Delibera 3/03/CIR76.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: vi sono poche infrastrutture di nuova generazione

e tutta la competizione si svolge sulle reti in rame in Italia, quelle dove le certezze

regolamentari erano (e sono) maggiori.

Il caso italiano è emblematico di una situazione assai diffusa in quasi tutta l’Europa.

L’ordinata ricerca di un punto di contatto tra i due elementi dell’efficienza

economica da parte di più soggetti trascolora, in un contesto così eterogeneo come

quello europeo, in un vero è proprio rompicapo. Gli elevati indici di concentrazione e

l’assenza pressoché totale di infrastrutture alternative – il nostro “peccato originale”

– impongono ai singoli regolatori soluzioni di compromesso non sempre dotate

dell’efficacia desiderata.

Gli incumbent, al di qua dell’oceano, sono, dal punto di vista economico, gli unici

soggetti in grado di costruire “da soli”, nei tempi previsti dalla strategia “i2010“ o

quasi, le nuove reti77 ma vi sono forti dubbi sulla effettiva capacità di recuperare

l’investimento mantenendosi all’interno delle regole di mercato.

E’ per questo che in Italia e altrove si guarda con molto interesse a soluzioni come

quella britannica di Openreach; la separazione strutturale della rete di accesso come

soluzione al “rompicapo NGN” che consenta un gioco concorrenziale sostenibile.

Le NGN, rafforzando il gioco interattivo tra imprese ed utenti, sono di fatto

prodromiche al proliferare di nuovi mercati che, promettendo un margine di profitto

maggiore, alimentano, in prima battuta, il desiderio di entrata dei nuovi soggetti nel

76 AGCOM, Criteri per la predisposizione dell’offerta di riferimento 2003 mediante l’introduzione di un sistema programmato di adeguamento delle tariffe massime applicabili Delibera n. 03/03/CIR, Cfr. spec. Considerando E, punto 3, disponibile on-line all’indirizzo http://www.agcom.it/provv/d_03_03_CIR.htm. Cfr. anche PONTAROLLO-GALLO(2006), cit. 77 Cfr. Renda, A. (2006) "Last call for Lisbon? Suggestion for the future regulation of electronic communication in Europe". Bruxelles, CEPS Task Force Report; Williamson, B., Marks, P., Lewin, D. and Brand, L. (2005) "Achieving the Lisbon Agenda: the contribution of ICT Executive Summary". UK, Indepen Consulting & Ovum, disponibile on -line al sito www.indepen.co.uk/panda/docs/achieving_the_lisbon_agenda-summary.pdf.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

61

mercato degli incumbent o in quelli comunque adiacenti. Gli incumbent, prevedendo

ciò e dovendo recuperare investimenti molto elevati sostenuti in proprio, tendono ad

agire strategicamente al fine di ostacolare l’entrata dei nuovi soggetti nel proprio, nei

nuovi mercati ed in altri mercati che, con l’avanzare del processo di convergenza, si

presentano più o meno collegati al proprio “territorio” – utilizzando tecniche che

spesso si concretano in abusi antitrust: defensive leveraging o real leveraging.

Se, infatti, non si interviene dal punto di vista strutturale è altamente probabile che il

grado di effettività degli obblighi imposti agli incumbent, affinché i nuovi mercati

rimangano aperti, risulti diluito. Come è possibile obbligare dei soggetti a tenere

aperte le porte di un luogo se sono proprio loro a doverlo per primi scoprire? Essi

sono gli stessi soggetti in grado di sviluppare le nuove reti e, quindi, ad accelerare la

nascita di nuovi mercati.

Il ragionamento dovrà essere affrontato a livello di sistema. In mancanza, il compito

delle ANR sarà immane: è infatti di estrema difficoltà intervenire, volta per volta,

con misure che regolino il caso singolo, essendo dotate di alto grado di effettività,

costituiscano minacce credibili mediante l’utilizzo del loro potere sanzionatorio e

mantenere, al contempo, una coerenza di sistema.

I fattori decisivi, da prendere in considerazione nel valutare il grado di effettività di

un obbligo imposto dall’Autorità antitrust competente per il settore delle

comunicazioni sono:

1) il tempismo nell’imposizione dell’obbligo (Geroski, 2000; Geroski, 1995);

e

2) la credibilità dell’obbligo stesso (Dixit and Skeath, 1999).

In questa sede, richiamandoci a quanto esposto nel paragrafo precedente, ci

proponiamo di valutare gli effetti indiretti che il quadro europeo, nel suo divenire,

potrebbe avere sull’effettività dei singoli obblighi imposti dalle ANR.

Il primo fattore da valutare, come si accennava, è il tempismo con cui le ANR

intervengono. All’interno di un settore contraddistinto da forti effetti di rete e da

ritorni di scala crescenti si nota che quanto più il rimedio correttivo interviene nei

c.d. periodi di transizione tanto maggiore è la probabilità che esso risulti efficace.

Al riguardo, i risultati ottenuti dalla prima fase dell’NRF ci dimostrano come la

pratica europea si discosti nettamente da un tale insegnamento. Le numerose

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

62

procedure d’infrazione aperte a carico degli Stati membri per il ritardo con cui hanno

provveduto ad analizzare i 18 mercati ed a riscontrare nel loro interno posizioni di

significativo potere di mercato sono l’inequivocabile indice di un malcostume

generalizzato in tutta la Comunità. Tuttavia, la Commissione europea sembra

intenzionata a risolvere il problema. Lo snellimento della procedura prevista dall’art.

7, comma 4, della dir. Quadro, ancora nella fase di proposta legislativa, sembra voler

porre rimedio a questo cronico ritardo. La semplificazione della procedura di notifica

dovrebbe, infatti, liberare risorse che le ANR potrebbero utilizzare per aumentare la

speditezza del proprio intervento sui diversi mercati nazionali e, quindi, di riflesso

aumentare l’effettività degli obblighi imposti.

Il secondo fattore da considerare è, poi, il grado di credibilità delle misure prese da

parte delle ANR. Al riguardo ci si chiede la configurazione dell’attuale e futuro

sistema produrrà un aumento oppure una diminuzione del grado di credibilità delle

misure prese da parte delle autorità nazionali.

La situazione che si pone di fronte all’ANR è nota come “dilemma del prigioniero”.

Come si è visto, infatti, gli incumbent sono allo stesso tempo: i soggetti a cui

determinati obblighi debbono essere imposti per risolvere il problema della legacy e

anche gli unici in grado di sviluppare le nuove reti in tempi brevi. In riguardo, la

teoria dei giochi ci insegna che la soluzione ad una tale problematica è quella di

utilizzare la “strategia dell’ostaggio”. In altre parole, il regolatore, per poter ottenere

il risultato sperato, deve sapere dosare in modo ottimale sia il “bastone” che la

“carota”. Sennonché, l’utilizzo del primo strumento – quello degli obblighi – per

essere effettivo deve essere dotato di credibilità. In gergo tecnico si usa dire che il

commitment per essere credibile deve essere esso stesso un punto di equilibrio del

gioco per il soggetto che lo esterna – anche se sub-ottimale rispetto all’ottimo

collettivo. Una tale valutazione, riferita al comportamento di una ANR, dipende

necessariamente dall’impianto disciplinare che nel suo complesso ha la normativa

comunitaria su quella nazionale – e quindi sui poteri e strumenti di cui le ANR sono

dotate.

Il vigente e futuro quadro disciplinare europeo, in mancanza di correttivi strutturali

adottati dalle Autorità dei singoli Stati, potrebbe quindi avere l’effetto d’incentivare

gli incumbent ad utilizzare tattiche ostruzionistiche al fine di proiettare la propria

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

63

posizione di vantaggio – first-mover advantage – sui nuovi mercati78. In altri termini,

la scarsa credibilità della promessa – la “carota” – del regolatore nazionale spinge

tali soggetti ad adottare la c.d. salami tactic. Di fronte ad un obbligo, prima, si

oppongono e, poi, chiedono che le ANR forniscano ulteriori dettagli. In questo modo

riescono a ritardare l’attuazione dell’obbligo che, a causa della rapidità con cui il

settore evolve, diviene praticamente inefficacie in breve tempo.

3.5 Le criticità del sistema europeo: il caso dei mercati “emergenti” nel

settore dell’ICT

Da una parte, le ANR si trovano a dover premiare gli incumbent in quanto co-autori e

primi perlustratori dei c.d. nuovi mercati. Dall’altra, a doverli punire.

In Europa, stante la diffusione non omogenea di infrastrutture alternative e la

necessità di ragionare per singoli mercati nazionali, sono state sviluppate regole

antitrust più ferree rispetto a quelle applicate oltre oceano.

La presenza di incumbent che dominano il mercato attira su di loro una regolazione

ex-ante volta ad impedire le c.d. leveraging strategy. E’ questo il modo attraverso il

quale il regolatore cerca di ottenere un modello di concorrenza che permetta solo ai

soggetti efficienti di entrare nel mercato ed esercitare più – utilities-based

competition - o meno – services-based competition – pressioni concorrenziali sugli

incumbent – concorrenza più o meno sostenibile.

Sennonché, come sin qui è stato più volte sottolineato, questo non è l’unico obiettivo

perseguito dal quadro regolatorio europeo. E, come è naturale attendersi, la presenza

di più obiettivi aumenta la probabilità d’insuccesso della linea di politica adottata. I

seguenti tre punti schematizzano i principali nodi irrisolti della politica europea del

settore.

Primo. La piena garanzia delle Internet freedom ribadita con forza dal Commissario

Reading – v. supra para. 1 - si pone in netta contraddizione con la realizzazione degli

obiettivi entro i termini fissati dalla strategia “i2010”. Una rapida accelerazione nello

78 Cfr. Camilli, E.L., di Giovanni Bezzi, R. e Mastrantonio, G. (2006) Pluralismo e Concorrenza nella transizione al digitale terrestre. I Quaderni del Grif 1, disponibile on-line all'indirizzo http://www.luiss.it/ricerca/centri/grif/pubblicazioni/quaderni_grif.php, 68 ss. Per una esaustiva trattazione dei metodi di soluzione del “dilemma del prigioniero“, le tattiche per aumentare la credibilità del commitment – ad esempio, la manipolazione del grado di probabilità del verificarsi della minaccia condizionata, brinkmanship strategy -, e le varie strategie utilizzate per diminuire la credibilità, e quindi l’effettività, dell’obbligo, cfr. Dixit, A. and Skeath, A. (1999) Games of strategy. London, W.W. Norton & Company, 315 ss. e 451 ss.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

64

sviluppo delle nuove reti può essere ottenuta solo risolvendo il problema free-rider

in quanto tale – “privatizzazione” più o meno accentuata79. Per questo nel 2005,

periodo in cui la Commissione ha rivisitato la strategia di Lisbona, si sono registrate

non poche voci di dissenso contro sulla linea politica intrapresa (Renda, 2006;

Williamson et al., 2005).

Secondo. L’approccio ispirato alla teoria della «scala degli investimenti» poggia su

due assunzioni: a) che il regolatore abbia a sua disposizione una chiara fotografia del

settore (assunzione del regolatore onnisciente); e b) che tale soggetto sia in grado di

utilizzare questa elevata quantità di informazioni al fine di guidare la “scalata” dei

nuovi entranti, rendendola di fatto sostenibile (assunzione del regolatore benevolo).

Al fine di rendere la teoria effettivamente implementabile la Commissione dovrebbe

perciò rafforzare la corrispondenza della realtà con le suddette assunzioni. In

particolare, la Commissione europea, al fine di rendere più forte l’assunzione sub b),

dovrebbe promuovere, nel prossimo futuro, un più ampio decentramento dei poteri –

in linea con quanto è avvenuto per le Autorità antitrust nazionali con il Reg. 1/2003.

Questo, infatti, è l’insegnamento della economics of subsidiarity 80 . Le ANR

dovrebbero essere dotate non solo di una vastissima gamma di strumenti regolatori,

ma anche di una elevata discrezionalità nel reperire informazioni e nell’adottare i

rimedi correttivi necessari.

Sennonché, un tale modo di procedere si pone in netto contrasto con la creazione del

mercato interno che, si dice, date le enormi economie di scala, permetterebbe alle

nostre imprese di competere ad armi pari nel panorama internazionale.

Un tale contrasto emerge proprio dall’ultimo scambio epistolare tra la Commissione

europea e il Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) riguardante il processo di

revisione dell’NRF. Mentre la Commissione promuove l’idea che l’ERG si trasformi

in un organo centralizzato, una sorta di Authority europea, quest’ultimo sponsorizza

invece una politica di maggior decentramento del sistema europeo.

79 Cfr. Coase, R.H. (1960) The problem of Social Cost. Journal of Law & Economics 3(1), 1-44. 80 Per reperire informazioni il più possibile esatte e per dare la possibilità di un intervento il più possibile mirato al fallimento di mercato da risolvere è infatti indispensabile un maggiore decentramento dei poteri dalla Commissione alle ANR. Sono loro a trovarsi più vicino ai contesti in cui le eventuali misure correttive dovranno avere efficacia. Sulla economics of subsidiarity cfr., in generale, van den Bergh, R. (1996) Economic criteria for applying the subsidiarity principle in the European Community: the case of competition policy. International review of law and economics 16, 363-383.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

65

Terzo ed ultimo punto. A tutto quanto sinora detto, si deve aggiungere che il policy

maker europeo, proprio nel momento attuale, riconsidera la possibilità di dotare le

NRA dello strumento della separazione strutturale tra livello fisico della rete e i

livelli superiori.

L’introduzione, a livello comunitario, di tali strumenti è sicuramente difficoltosa per

i già visti motivi di non omogeneità del quadro di mercato: certamente si potrà fare

qualcosa nei singoli Stati membri ma sembra difficile che si possa andare oltre una

mera attribuzione generica di poteri alle NRA.

E’ in questo quadro che sarà particolarmente importante trovare l’ottimo equilibrio

tra regole di mercato – quelle sinora descritte – e regole di merito di cui si dirà a

breve delle comunicazioni convergenti e, in particolare, della DiTV.

È vero infatti che gli operatori telefonici sono di per sé incentivati a costruire le reti

di nuova generazione al fine di: 1) ricercare nuove aree di servizio in grado di

compensare la progressiva erosione dei ricavi del traffico voce su reti fisse; 2)

presidiare strategicamente i nuovi mercati al fine di tutelarsi in qualche modo dalla

concorrenza conglomerale presente a causa della convergenza tra reti; 3) abbassare i

costi di gestione delle vecchie reti. Tuttavia, il mercato dell’DiTV , che alcune NRA

hanno classificato come “mercato emergente”, non materializza alcuna domanda

effettiva che permette adesso agli operatori di calcolare il tasso di sconto dei propri

investimenti affondati.

3.6 La ‘vacanza regolatoria’: il caso della Germania.

Lo studio sin qui svolto ha cercato di illustrare la complicata relazione che sussiste

tra l’approccio seguito in Europa e negli Stati Uniti. Infatti, entrambi i modelli di

regolamentazione si propongono di incentivare lo sviluppo delle NGN e, di

conseguenza, l’emersione dei ‘nuovi mercati’ nel settore delle TLC. Per questo

motivo, nonostante le pricipali differenze logico-concettuali tra le due visioni

sembravano renderle, almeno in prima battuta, inconciliabili, le conclusioni

raggiunte hanno evidenziato l’utilità di una loro lettura in chiave di complementarietà.

Questo modo di procedere ci ha permesso quindi di evidenziare nelle considerazioni

conclusive le principali criticità della teoria economica che al momento forma il

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

66

substrato concettuale su cui si fonda il sistema regolamentare europeo, la c.d. teoria

della “scala degli investimenti”81.

Sennonché, come si è avuto modo di notare in limine, in un contesto così variegato

quale quello europeo, la fase successiva, quella inerente l’introduzione dei necessari

correttivi necessari, non può prescindere dall’analisi delle caratteristiche presenti nei

singoli mercati nazionali – barriere legali all’entrata, indici di concentrazione dei

mercati, presenza di reti alternative all’(A)DSL, sistema giuridico di riferimento, etc.

Al riguardo merita di essere notato che l’obiettivo principe del quadro regolamentare

europeo, la creazione di un mercato interno, presuppone che le ANR siano state

dotate di un certo margine di discrezionalità nell’operare questo fine-tuning. La

teoria dell’economia della sussidiarietà afferma, infatti, che l’intervento

regolamentare è tanto più effettivo quanto più l’Istituzione risulta essere vicina al

contesto in cui si interviene. L’ANR è in grado di rispondere alle peculiari

caratteristiche economico-sociali presenti in ciascun ambito di competenza in

maniera più pronta e mirata.

Nelle pagine che seguono, ci si propone di valutare il margine di discrezionalità di

cui dispone ogni Stato Membro nel momento in cui adatta il modello regolamentare

europeo al proprio contesto nazionale. Eserciteremo questa analisi per la Germania e

per laFrancia che, per motivi diversi, rappresentano casi significativi – ancorché assai

differenziati – di come un singolo Stato Membro possa interpretare la cornice

comunitaria condivisa. Il primo Paese scelto per questo esperimento è la Germania,

di cui tratteremo nel corso di questo paragrafo. A seguire, nel paragrafo successivo

(3.7), sarà affrontata la nuova Direttiva Audiovisual Media Services in via di

approvazione e, quindi, si procederà a indagare il modello francese, nel tentativo di

individuare se le ragioni del grande successo della Iptv in quel paese risiedano nel

particolare schema regolamentare del servizio televisivo. Il menzionato paragrafo

conclusivo del capitolo 3 (3.7) si caratterizza, inoltre, per un continuo dialogo con i

possibili risvolti evolutivi del panorama nazionale italiano, anche alla luce del DDL

“Gentiloni”, attualmente depositato in Parlamento.

81 Nonostante le perplessità espresse nelle pagine precedenti, il modello logico-concettuale della “scala degli investimenti”, risulta tuttora il paradigma dominante al di qua dell’Oceano. Cfr. European Electronic Communications Regulation and Markets 2006 (12th Report), SEC (2007) 403, Bruxelles 29 March 2007.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

67

3.6.1 Il quadro normativo tedesco tra competenze statali e federali

La televisione in Germania nasce a partire dai singoli Lander ed è stata in larga

misura condizionata – ai suoi esordi – dal particolare regime politico della Germania

del dopoguerra. La struttura federativa secondo cui si sviluppa la telediffusione,

riconduce la materia sotto l’autorità dei Länder, anche al fine di impedire, in caso di

eventuali future degenerazioni autoritarie del quadro politico, l’utilizzo di uno

strumento capace d’influenzare l’intera opinione pubblica82.

Pur attribuendo, infatti, l’Art. 73 del Grundgesetz tedesco la competenza legislativa

esclusiva alla Federazione nelle materie concernenti le poste e le telecomunicazioni,

le comunicazioni televisive, rientrerebbero, invece, nel diritto di manifestare le

opinioni, previsto dall’Art. 5. Alla dettagliata regolamentazione della libertà di

manifestazione del pensiero disposta dall’art. 5, non corrisponde, in materia di

organizzazione della radiotelevisione, una ripartizione altrettanto netta tra governo

federale e Länder. Tornando all’art. 73, che prevede la riserva di competenza

legislativa esclusiva alla Federazione in materia di poste e telecomunicazioni, va

detto che l’ambiguità del disposto costituzionale ha favorito una lunga querelle, dove

il Bund ed i Länder si sono confrontati in maniera serrata, fino a rendere necessario

l’intervento del giudice costituzionale in più di un’occasione.

Nell’ambito dei settori di competenza della legislazione radiotelevisiva dei Länder

ricadono quindi le decisioni in materia di:

• la struttura organizzativa degli enti radiotelevisivi;

• le modalità di finanziamento degli enti;

• l’assegnazione delle licenze delle imprese televisive private;

• controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, nell’ambito della cornice

costituzionale.

Non esiste quindi normativa federale sui media, ma solo accordi tra i Länder. I

Trattati contengono le regole essenziali per i sistemi pubblico e privato e regolano:

• le modalità di rilascio delle concessioni;

• le modalità di finanziamento delle imprese pubbliche e private;

• la tutela dei minori;

• la pubblicità;

82 “La telediffusione fu lasciata nelle mani degli Stati membri, con la speranza che ciò avrebbe dissuaso ogni demagogo dal farne uso per rivolgersi a tutta la nazione”, Brown, Comparing Broadcasting systems, Ames, 1989.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

68

• le modalità di tutela del pluralismo “esterno” attraverso normative antitrust.

In seguito all’istituzione, nel 1998, del Regulierungsbehörde für Telekommunikation

und Post (RegTP), l’Autorità di Regolamentazione delle Poste e Telecomunicazioni,

le competenze federali, inizialmente gestite in via esclusiva dal Ministero

dell’economia e del lavoro, sono state ripartite, assegnando al Ministero la

responsabilità di stabilire e di avanzare obiettivi di carattere generale nel settore delle

telecomunicazioni, quali la promozione di nuove tecnologie e la gestione della

concorrenza tra fornitori di servizi di telecomunicazione. Le competenze

dell’Autorità riguardano gli aspetti tecnici legati all’offerta di servizi di

telecomunicazioni, aspetti tecnici che comprendono la gestione tecnica dello spettro

delle radiofrequenze, lo sviluppo degli standard per la distribuzione e l’utilizzo dei

sistemi di telecomunicazione e la sperimentazione di attrezzature elettroniche.

Nell’ambito della transizione alla TV digitale terrestre, il RegTP ha assunto un ruolo

chiave, stabilendo le procedure per l’assegnazione delle frequenze necessarie per

l’avvio delle trasmissioni digitali.

3.6.2 L’incontro con il Quadro Comunitario e il “caso” della vacanza regolatoria

L’attuale legislazione tedesca delle telecomunicazioni (TKG) rappresenta pertanto un

caso atipico all’interno del quadro regolatorio europeo83. Il sistema regolamentare

83 Al fine di valutare, ancor prima dell’adozione della nuova direttiva “TV senza frontiere” (new TVSF), se gli operatori via cavo siano soggetti o meno all’obbligo di must carry nei confronti dei fornitori di servizi IPTV, risulta necessario analizzare la normativa – interstatuale - inerente i servizi televisivi, oltre a quella – federale – relativa ai servizi di telecomunicazione. Si precisa sin da ora che la capacità trasmissiva che deve essere concessa ai fornitori può determinarsi solo avendo riguardo al territorio in cui opera l’operatore via cavo. Infatti, sono le leggi dei vari Lander a determinare la quantità che deve essere messa a disposizione. I servizi televisivi sono regolati dal Rundfunkstaatsvertrag e, quindi, dal Mediendienste Staatsvertrag, veri e propri trattati tra i vari Lander, in grado di fissare una regolamentazione dell'emittenza radiotelevisiva e dei media, valida a livello federale. Il campo di applicazione dei trattati è ristretto ai servizi broadcasting e a quelli di telemedia. Ne consegue che, per valutare l’applicazione delle sue regole di must carry anche ai servizi IPTV, bisogna in via prodromica ricondurre questi servizi all’interno della definizione di servizio di broadcasting o di telemedia. Il primo consiste nella "provision and dissemination for the general public of presentations of all kinds of speech, sound and picture using electromagnetic oscillations without a junction line or along or by means of a conductor. The term includes presentations which are disseminated in encrypted form or can be received in return for a special fee", ex art. 2 legge cit. Il secondo, invece, viene definito in negativo nel modo seguente: "all electronic information and communications services, insofar as they are not telecommunications services as defined by Article 3 no. 24 of the Tele-communications Act (Telekommunikationsgesetz, oppure TKG), which consist entirely of the transmission of signals through telecommunications networks or telecommunications supported services as defined by Article 3 no. 25 of the Telecommunications Act or broadcasting as defined by paragraphs 1 and 2. Telemedia are also television and radio text as well as teleshopping channels", art. 2, seconda parte, legge cit. Risulta quindi che al fine di ricompredere anche i servizi IPTV nel campo di applicazione bisogna procedere ad una lettura incrociata di queste due ulteriori definizioni. In particolare, L'art. 3 no 24,

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

69

tedesco, data l’adozione dello strumento della “vacanza regolatoria”, risulta, almeno

in prima battuta, discostarsi in maniera vistosa dal modello standard europeo.

In effetti, la Direttiva Quadro sembrerebbe concedere un certo margine di

discrezionalità circa la (non) applicazione della regolamentazione ex ante ai c.d.

“mercati emergenti”. Il sistema europeo di regolamentazione sembrerebbe quindi

recepire perfettamente gli insegnamenti della teoria dell’economia della sussidiarietà.

Più precisamente l’appiglio giuridico di questo margine di discrezionalità sembra

essere fornito dal Considerando n. 27 il quale stabilisce che:

“È essenziale che gli obblighi ex ante vengano imposti esclusivamente quando non

esista una concorrenza effettiva, vale a dire sui mercati in cui una o più imprese

detengono un significativo potere di mercato e quando i mezzi di tutela apprestati

dal diritto nazionale e comunitario della concorrenza non siano sufficienti a

risolvere il problema. È pertanto necessario che la Commissione definisca a livello

comunitario, in ottemperanza ai principi del diritto della concorrenza, gli

orientamenti che le autorità nazionali di regolamentazione dovranno seguire […]

Questi orientamenti affronteranno anche la questione dei nuovi mercati emergenti

nei quali l'impresa leader verosimilmente detiene un significativo potere di mercato

ma non per questo dovrà essere assoggettata ad obblighi ingiustificati […]”.

Su questo solco si inserisce la novella apportata al TKG mediante l’introduzione del

§ 9a, il quale dispone che i c.d. “mercati emergenti” possono essere sottoposti alla

regolamentazione e al meccanismo di consolidazione europeo solo qualora, nel lungo

periodo, lo sviluppo di una concorrenza sostenibile in un mercato del settore dei

servizi e reti di comunicazione elettronica risulterebbe di fatto impedito.

In linea generale, l’Autorità tedesca per le TLC, il Bundesnetzagentur (BNetzA), per

sottoporre a regolamentazione un mercato e per decidere circa le misure da adottare,

è tenuta a garantire che le proprie azioni rispettino il principio di proporzionalità.

TKG, afferma che "telecommunications services for the public shall mean the profit-oriented offer of telecommunications, including transmission line offers to any natural or legal persons and not solely to members of closed user groups". Si evince quindi che la formulazione della definizione non aiuta l’interprete a risolvere l’impasse. Si necessita semmai di rintracciare nella casistica giurisprudenziale una interpretazione chiara dei termini sin qui menzionati. Pertanto, concludendo sul punto, appare che l’unico strumento utilizzabile al fine di rispondere alla nostra domanda sia l’applicazione del criterio discretivo (assai discutibile) tra servizi televisivi e della società dell’informazione, tracciato dalla Corte di Giustizia nel caso Mediakabel, C-89/04. Cfr. G. Mastrantonio, La Direttiva «TV senza frontiere» e il Near-Video-on-Demand, in 1 Il Diritto Industriale, 2006, 47-52.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

70

Tuttavia, a seguito del recente emendamento, essa è obbligata, nel corso di questo

bilanciamento, a tenere nella massima considerazione l’obiettivo di incoraggiare

investimenti efficienti e lo sviluppo dell’innovazione.

Secondo la Commissione, una tale interpretazione finisce con lo stravolgere il testo

del § 32 delle Linee Guida del 2002 per l'analisi del mercato e la valutazione del

significativo potere di mercato il quale dispone che:

“Per i mercati emergenti, il ventisettesimo considerando della direttiva quadro nota

che i mercati, sui quali con tutta probabilità l'impresa leader disporrà di fatto di una

consistente quota di mercato, non dovrebbero essere assoggettati a un'impropria

regolamentazione ex ante: ciò in quanto l'imposizione precoce di una tale

regolamentazione potrebbe influire indebitamente su condizioni concorrenziali

ancora in fase di formazione all'interno di un mercato nuovo ed emergente. Al

contempo si deve impedire che l'impresa leader precluda tali mercati. Ferma

restando l'opportunità di un intervento delle autorità garanti della concorrenza nei

singoli casi, le ANR dovranno poter giustificare pienamente qualsiasi forma

d'intervento precoce ex ante in un mercato emergente, in particolare poiché

mantengono la facoltà di intervenire in un secondo momento, nel contesto del

riesame periodico dei mercati rilevanti”.

Per questo motivo, il 3 maggio 2007, la Commissione europea ha avviato la seconda

fase della procedura d’infrazione contro la Germania, ex art. 226 del Trattato della

Comunità Europea (TCE)84. Secondo la Commissione la nuova disciplina tedesca,

sbarrando l’accesso alla rete VDSL di Deutsche Telekom AG (DT), garantisce in

pratica una sorta di rimborso per l’investimento di 3 miliardi di euro effettuato

dall’incumbent almeno nei primi anni (c.d. “vacanza regolatoria parziale”). Più

precisamente, la violazione sembra articolarsi in tre punti:

1. indebolimento della posizione dei concorrenti rispetto all’incumbent (art. 3,

lett. g) in combinato disposto con l’art. 86, comma 1, e 94 TCE);

2. mancata consultazione, nel corso della modifica legislativa, della

Commissione e delle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri al

84 Cfr. IP/07/595. Il primo parere motivato, ex art. 226 TCE, era già stato inviato il 26 febbraio 2007, cfr. IP/07/237.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

71

fine di garantire la trasparenza ed un migliore funzionamento del mercato

interno (art. 7, Dir. Quadro);

3. interferenza illegittima con il potere discrezionale della Autorità tedesca di

definire ed analizzare i mercati in base alle norme comunitarie (artt. 14, 15 e

16 Dir. Quadro e § 32 Linee Guida della Commissione).

Al momento, invece di soffermare la nostra attenzione sui possibili esiti della

procedura d’infrazione, ci sembra più opportuno analizzare brevemente il contesto

micro- e macro-economico in cui è stato inserito lo strumento della “vacanza

regolatoria”. Ciò dovrebbe permetterci di comprendere a pieno le ragioni che hanno

condotto il Governo tedesco a modificare il proprio sistema regolamentare,

nonostante la palese avversione della Commissione.

3.6.3 Lo stato dell’arte della regolamentazione e del mercato a banda larga.

L’attuale situazione del mercato tedesco della banda larga è migliore rispetto agli

anni precedenti. Nel 2006 gli operatori alternativi sono riusciti ad aumentare le

proprie quote nel mercato dell’accesso al dettaglio e ciò ha dato luogo ad una

consistente discesa dei prezzi. Ad Ottobre 2006, il tasso di penetrazione della banda

larga era 16.36%, con un incremento di cinque punti sull’anno precedente.

Fonte: XII Rapporto della Commissione europea sulla regolazione e i mercati di

comunicazione elettronica.

Nonostante la Germania risulti essere al primo posto tra gli Stati Membri in termini

di copertura cavo, questa piattaforma continua ad essere utilizzata esclusivamente per

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

72

le trasmissioni TV 85 . Sino al break-up di DT gli investimenti necessari per

l’aggiornamento digitale della piattaforma erano stati pressoché inesistenti 86. Solo

ora è dato registrate alcuni timidi segnali positivi al riguardo. Gli operatori cavo

hanno lentamente iniziato ad investire nell’aggiornamento delle proprie reti e ad

offrire servizi Internet a banda larga, raggiungendo così una quota di mercato pari al

3.17%87.

Le quote di mercato delle linee DSL al dettaglio degli operatori alternativi (OLO) è

aumentata significativamente, dal 33% di Ottobre 2005 al 47.24% di Luglio 2006.

Tuttavia, uno sguardo più attento ai dati dimostra che questo sviluppo positivo è

attribuibile principalmente alla mera rivendita di servizi dell’incumbent.

Fonte: XII Rapporto della Commissione europea sulla regolazione e i mercati di

comunicazione elettronica.

85 Si noti che il governo tedesco ha organizzato e finanziato lo sviluppo del cavo e del satellite dal 1982. 86 Nel 1996, con l’emanazione del Telecommunications Act (TKG), il Governo Federale sancisce l’inizio del processo di liberalizzazione e la fine del monopolio legale di DT nella gestione dell’infrastruttura su cavo. Nel 1998, a seguito delle forti pressioni della Commissione europea, il Governo si decide ad agire e nello stesso anno il Ministro dell’Economia fonda la Iniziative Dititaler Rundfunk (IDR), con il compito di pianificare il processo di digitalizzazione della TV e della Radio fino al 2010. Nel 1999, DT decide di esternalizzare l’intera divisione delle reti via cavo attraverso la costituzione della Kabel Detsche Telekom GmbH. A cavallo tra il 2000 e il 2001, si perfezionano le vendite della rete, debitamente suddivise in tre aree geografiche. Per ulteriori approfondimenti circa la storia delle reti via cavo tedesche cfr. www.kabeldeutschland.com/en/unternhmen/geschicte/tv-kabelnetz.html. 87 Nel 2005 gli operatori cavo Kabel Deutschland (KDG), Unity Media (che incorpora per fusione le due società Ish e Iesy networks) e Kabel Baden-Württemberg (KBW) hanno investito circa $220 milioni per upgrade di vario tipo, rispetto ai 200 milioni del 2004.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

73

Ne consegue che, se la quota delle rivendite delle linee DSL dei nuovi entranti fosse

inclusa nella quota di mercato di DT, essa risulterebbe ancora attestarsi, a luglio

2007, attorno al 71%.

In generale, la quota di mercato complessiva degli OLO era pari al 51% ad Ottobre

2006 e risultava suddivisa nel modo seguente: la maggior parte (25.38%) era basata

sull’LLU, il 19.83% sulla rivendita, il 2.86% sul modem via cavo e lo 0.23%

sull’accesso condiviso (SA).

Il livello di concorrenza nel mercato al dettaglio è in continua crescita con prezzi

DSL per i consumatori finali in progressiva caduta. Ciò sostiene un aumento

nell’accesso al DSL, con tassi di penetrazione in stabile aumento. Tuttavia, questa

crescita non riesce a compensare la contrazione della domanda che si registra nel

sotto-mercato dei servizi voce su rete fissa, nel quale oramai la quota di mercato

dello storico incumbent si attesta intorno al 31% in termini di volumi88.

Per quanto concerne il quadro regolamentare, il primo e l’ultimo gradino della “scala

degli investimenti” – rivendita e LLU – sono già presenti, ma l’accesso all’ingrosso

mediante bitstream non è ancora stato adottato. Tuttavia, a settembre 2006, l’Autorità

ha provveduto a notificare alla Commissione europea il rimedio finale consistente

nell’imposizione di un’obbligazione a carico dell’incumbent nel mercato della

telefonia fissa – mercato 12 - ad offrire accesso all’ingrosso mediante IP-based

bitstream89. Inoltre, a gennaio 2007, l’ANR ha inviato una ulteriore notificazione alla

Commissione circa la proposta di adottare l’ATM-based bitstream.

3.6.4 Considerazioni conclusive

Al momento, nonostante la crescita del tasso di penetrazione della banda larga, due

fattori, in particolare, appaiono limitare il raggiungimento di un risultato migliore in

termini di accelerazione del processo di transizione verso le NGN.

Primo, gli operatori cavo non investono le somme necessarie per ottenere in tempi

rapidi un aggiornamento delle proprie reti al fine di competere in modo effettivo con

gli operatori telefonici. La principale causa pare possa rintracciarsi nell’eccessiva

88 Le principali cause nel fenomeno di discesa costante dei ricavi del mercato dei servizi voce su rete fissa sono: 1) l’aggressiva competizione tra DT ed OLO, 2) la perdita secca di numero di linee dovuta alla migrazione degli utenti a contratti a banda larga (una sola linea telefonica contro le due necessarie per una connessione dial-up); 3) aumento della sostituibilità parziale tra fisso e mobile. Questi sono i fattori che portano a considerare il servizio voce come una vera e propria commodity. 89 Tale atto è stato adottato recentemente anche dall’AGCOM italiana (cfr. Del. 249/07/CONS).

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

74

concentrazione del mercato della TV90. In una recente decisione, l’Autorità tedesca

ha dimostrato che i primi tre operatori cavo detengono un significativo potere di

mercato sulla rete tedesca91. La riprova di ciò è che, a differenza di quanto accade in

tutti gli altri paesi in cui vi è una forte presenza di questa piattaforma, i tre maggiori

operatori cavo tedeschi sono sinora riusciti ad estrarre rendite alle emittenti TV.

Secondo, la performance del mercato dell’accesso alla banda larga risulta

soddisfacente, nonostante anche qui sia stato riscontrato un eccessivo livello di

concentrazione. Tuttavia, il risultato raggiunto in questo mercato non sembra in

grado di controbilanciare la perdita secca dell’incumbent sul mercato dei servizi

voce.

La nuova legge nazionale sulle TLC si inserisce in questo complesso quadro

competitivo. Al momento è ancora troppo presto per reperire dati al fine di valutare

l’impatto del nuovo sistema regolamentare tedesco sullo sviluppo delle NGN.

Ciononostante, alla luce delle considerazioni svolte sul rapporto tra la teoria della

“scala degli investimenti” e il modello basato sulla stimolazione della concorrenza

tra reti, ci sembra possibile svolgere alcune considerazioni al riguardo.

Prima facie, l’introduzione della “vacanza regolatoria” in favore di DT appare

deporre per una palese preferenza del regolatore tedesco per il modello di matrice

statunitense. Sennonché, questa questa prima considerazione potrebbe apparire

incorretta a seguito di una più approfondita analisi. Infatti, richiamando la logica

schematizzata nel grafico in fig. 1 – vedi supra – risulta che il governo governo

tedesco ha dovuto procedere ad un delicato bilanciamento in termini micro- e macro-

economici al fine di conseguire un accelerazione sostenibile nello sviluppo delle

NGN.

Infatti, è dato rilevare che l’assunzione su cui si fonda il modello basato sull’inter-

network competition è, appunto, che vi sia una sufficiente presenza di reti alternative.

90 Nel mercato della TV il 55% dei consumatori utilizza la piattaforma via cavo e il 40% quella satellitare. La piattaforma terrestre analogica copre oramai una quota residua del mercato (il 2%), peraltro in continua discesa. Il DVB-T, invece, non ha ancora raggiunto il punto di massa critica e al momento copre una quota del mercato pari al 3%. L’ADSL e l’UMTS, infine, meno dell’1%. Cfr. European Electronic Communications Regulation and Markets 2006 (12th Report), SEC (2007) 403, Bruxelles 29 March 2007. 91 I tre operatori in SMP sono: Kabel Deutschland (KDG), Unity Media (ex Ish e Iesy networks) e Kabel Baden-Württemberg (KBW). All’interno del livello di rete 3 (NE 3), ossia la rete di distribuzione a livello locale in rame coassiale, a giugno 2006, KDG deteneva il 24.9%, Unity Media il 13.3%, KBW il 6%. Fonte: e-Media Institute 2006. In riguardo si nota che il livello di rete 3 è quello più importante. Gli altri livelli sono: Network level 1 (NE 1), ossia il backbone nazionale della rete cavo; Network level 2 (NE 2), ossia il backbone regionale; Network level 4 (NE 4), ossia sistema di conduzione interna del cavo coassiale in abitazioni e edifici. Inoltre si nota che al momento, a livello di backbone, il provider Cinven detiene il 54% del mercato, mentre Liberty il 35%.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

75

Il bilanciamento micro-economico consiste quindi nell’adottare un sistema

regolamentare che riesca a incentivare la crescita delle diverse piattaforme in

maniera da rendere sostenibile nel lungo periodo la concorrenza tra di esse.

Pertanto, sotto questo primo profilo, appare criticabile la scelta dell’ANR di

sottoporre a regolamentazione i tre più importanti operatori via cavo. E’ vero che una

struttura di mercato che presenta un alto indice di concentrazione non incentiva i

soggetti ivi operanti ad investire in innovazione in misura socialmente ottimale. Si

prenda il caso estremo del monopolista. Questi, non essendo sottoposto ad alcuna

diretta pressione concorrenziale, non è minimamente incentivato a rischiare.

Tuttavia, nel settore delle TLC un’impresa non risulta soggetta solo a pressioni di

tipo diretto. A causa della forte convergenza in atto tra reti e servizi, l’impresa

operante in un mercato inserito nella lista della Raccomandazione del 2003 della

Commissione dovrà non solo temere i soggetti ivi presenti, ma anche quelli operanti

negli altri mercati individuati. Alla luce di ciò, non si comprende quindi il motivo per

cui l’Autorità tedesca non abbia affiancato alla “vacanza regolatoria” nel mercato

della telefonia fissa un eguale strumento nel mercato del cavo. In questa maniera

sarebbe stato possibile far emergere un’infrastruttura effettivamente alternativa (oltre

alla tecnologia Wi-Max che al momento non rappresenta una vera minaccia), capace

di esercitare una sufficiente pressione concorrenziale su DT nella delicata fase della

transizione verso le NGN. Si consideri, infatti, che in questo modo sarebbe stato

possibile compensare la mancanza di un effettivo e sostenibile livello di concorrenza

del mercato dell’accesso a banda larga, ed eliminare in questo modo il rischio di

monopolizzazione dei mercati emergenti.

A nostro modo di vedere la scelta dell’Autorità tedesca è dipesa non tanto dalla

volontà di eliminare le criticità presenti nella teoria della “scala degli investimenti”,

quanto dalla volontà di dare esecuzione ad una precisa linea di politica industriale. In

questo senso, il bilanciamento non può essere solo di tipo micro-economico. Il

settore delle TLC presenta indubbi e rilevanti spill-over che obbligano

necessariamente a considerare le ricadute macro-economiche del nuovo sistema di

regolamentazione.

Infatti, come si è avuto modo di notare, DT, pur detenendo una posizione di

preminenza nel mercato dell’accesso a banda larga, non riesce a sopperire alla forte

contrazione dei ricavi registratasi nel mercato dei servizi voce. L’impresa si trova in

una delicata fase di ristrutturazione. Per abbassare i costi, ha annunciato la sua

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

76

intenzione di trasferire nel mese di luglio 2007 circa 50.000 dipendenti in tre nuove

società (chiamate T-Service), con orari di lavoro più lunghi (da 34,5 a 38 ore

settimanali) e paghe inferiori. In cambio l'impresa pone sul piatto della bilancia una

garanzia contro i licenziamenti fino al 2011. Il piano, è stato respinto dal sindacato di

categoria – VERDI - che, dopo la rottura delle trattative, ha dichiarato il primo

sciopero nazionale dalla privatizzazione della società avvenuta nel 199592.

E’ quindi in questo più ampio contesto che deve essere valutata la scelta dell’ANR di

garantire la “vacanza regolatoria” solo a DT e non anche agli operatori via cavo,

come invece avrebbe dovuto fare per avvicinarsi maggiormente al modello

d’oltreoceano nel caso in cui avesse voluto correggere il modello europeo. In linea

generale, l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di una nuova tecnologia (e quindi lo

sviluppo dei mercati emergenti capaci di garantire una maggiore redditività) corre a

braccetto con la volontà di comprimere al massimo la relativa fase di transizione. Da

un punto di vista di politica industriale ciò significa ridurre il livello di forte

incertezza del mercato. Si consideri ad esempio il processo di ri-configurazione della

catena del valore dell’industria (operatori di rete, fornitori di contenuti e fornitori di

applicativi/servizi). In questo periodo, misure aventi ad oggetto la riduzione del lasso

temporale necessario per la transizione, potrebbero avere un certo appeal politico. Ad

esempio, mediante una riduzione del clima d’incertezza presente sul lato della

domanda dei nuovi servizi e, di conseguenza, stimolando una più veloce ri-

configurazione della catena del valore da parte delle imprese, l’industria tutta si

potrebbe trovare meno esposta ad eventuali problemi occupazionali derivanti

appunto dalla necessaria ri-strutturazione delle imprese coinvolte. Il fascino politico

legato all’adozione di questo tipo di misure è tanto maggiore quanto più elevato è il

rischio di licenziamento. Le probabilità che ciò si verifichi è massima quando ad

attraversare la ri-configurazione è un’impresa ex-monopolista. Essa, avendo una

struttura meno agile, sarà costretta ad eliminare gran parte dei propri costi per

competere in maniera effettiva con i nuovi entranti. La “vacanza regolatoria” parziale

permette di bilanciare queste considerazioni macro-economiche con quelle volte a

tutelare la concorrenza e l’efficienza statica e dinamica dei mercati coinvolti. Essa

mira a proteggere gli investimenti di DT nelle NGN, ma solo per un periodo limitato

di tempo. Questo lasso temporale dovrebbe permettere all’impresa di riorganizzarsi

92 ADUC – Ultimo miglio.news, Ristrutturazione Deutsche Telekom: il sindacato minaccia scioperi a oltranza, 26 maggio 2007, disponibile on-line su http://www.aduc.it/dyn/tlc/noti.php?id=181971, consultato il 4 giugno 2007.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

77

adeguatamente prima dell’introduzione di misure di accesso a favore dei concorrenti

nel momento in cui si inizia a manifestare una effettiva domanda per i servizi

innovativi ad alta profittabilità. In questo modo gli effetti della riorganizzazione in

termini occupazionali dovrebbero essere ridotti al minimo, a tutto vantaggio di un

aumento generalizzato di welfare totale del sistema economico nazionale.

3.7 La Direttiva Audiovisual Media Services e la Regolamentazione Televisiva

Francese e Italiana di fronte alla sfida dell’IPTV

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Italiana, nella sua analisi di mercato

relativa al mercato 18 (Delibera 61/06/CONS), ha affermato il proprio orientamento

verso la definizione del mercato della IPTV come un mercato emergente e ne

definisce il relativo ambito geografico come nazionale. Tale orientamento è stato poi

confermato nel testo del provvedimento sul mercato 18 presentato alla Commissione

Europea.

In particolare, AGCOM cita, nell’analisi di mercato, come primo esempio di IPTV

italiana l’offerta dell’operatore “Fastweb”, disponibile su fibra ottica ed ADSL

dall’anno 2002 e, più recentemente le offerte di Telecom Italia e Tiscali, anch’esse su

ADSL.

Vale la pena rileggere cosa l’Analisi di mercato citata afferma a proposito della

natura del servizio IPTV agli §§ 98 e 99: “I servizi IPTV sono stati concepiti per

avere modalità di fruizione ed utilizzo tipiche del mondo televisivo. I principali

servizi sono di due tipi:

a) Servizio di Broadcast TV (BTV), che consiste nella fruizione contemporanea da

parte

degli utenti di un canale televisivo tradizionale, free-to-air oppure pay-tv, in

maniera

del tutto simile a quanto avviene sulla TV tradizionale; nel caso di servizio pay-

perview, l'utente paga per vedere una trasmissione ad un orario prestabilito. I

servizi del tipo BTV sfruttano tipicamente le funzionalità multicast presenti su una

rete IP;

b) Servizio di Video On Demand (VOD), che consiste nella visione su richiesta di

contenuti multimediali messi a disposizione dal fornitore del servizio. L'utente

interagisce direttamente con il service provider per navigare, richiedere, ricevere e

visualizzare in tempo reale (streaming), avendo a disposizione le funzioni tipiche di

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

78

un VCR (ad esempio, play, pause, rewind, fast-forward), i contenuti audiovisivi di

proprio gradimento. I servizi del tipo VOD utilizzano le tradizionali comunicazioni

unicast della rete IP, la qualità del segnale audiovisivo ricevuto dall'utente è

funzione della banda (garantita) disponibile, e il numero di utenti servibili

contemporaneamentedipende dalla capacità della rete che si è costruita.

Altri servizi che possono essere offerti dalla IPTV sono:

a) Web Browsing, ovvero la possibilità di navigare in Internet dalla TV;

b) Gaming, dove il set-top-box (STB) svolge le funzioni di una game console e

tramite la connessione broadband interagisce con altri giocatori in ambienti

multiplayer;

c) Applicazioni di comunicazione: email, MMS, Chat, VideoChat, multiroom

viewing;

d) Videoregistratore digitale o PVR (Personal Video Recorder).”

L’Autorità ha dunque intrapreso la strada, non del tutto lineare, di definire

“emergente” un mercato e una tecnologia presente nel nostro Paese da oltre 5 anni,

così esentandola da regolamentazione antitrust ex ante per un periodo di 18 mesi,

all’esito del quale vi dovrebbe essere una successiva deliberazione sulla materia.

Come già visto ai paragrafi precedenti, la questione è ben più complessa.

La IPTV è infatti una tecnologia sulla quale insistono più profili regolamentari e

occorre individuare, al di là dei semplici aspetti antitrust, la cui funzione è garantire

che sul mercato vi sia una concorrenza sostenibile, le norme che, effettivamente, si

applicano nel rapporto tra operatore ed utente e, comunque, lungo la catena del

valore e riguardano i rapporti giuridici ed economici e gli aspetti di ordine pubblico

che l’attività di IPTV comporta.

A tal riguardo bisogna distinguere, sul piano della regolamentazione europea, tra due

distinte situazioni di diritto:

a) la regolamentazione radiotelevisiva attuale, derivata dal consolidato

delle due Direttive “TV senza frontiere”93 e, per quanto riguarda la

parte IP, la citata regolamentazione delle reti, che discende,

fondamentalmente – nell’ambito del NRF - dalla Direttiva Quadro e

dalla Direttiva Autorizzazioni;

93 Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

79

b) la regolamentazione futura, che deriverà, salvo imprevedibili sviluppi,

dalla Direttiva Audiovisual Media Services e dalla citata revisione del

NRF.

Dalla situazione sub a) in Italia sono derivate norme in Italia riconducibili al Testo

Unico Radiotelevisione e, in parte (per quanto riguarda l’IPTV) al Codice delle

Comunicazioni Elettroniche.

La situazione sub b) sembra potrà portare chiarezza circa alcuni degli interrogativi

regolamentari attualmente aperti.

Vediamo nel dettaglio partendo dalla situazione normativa attuale.

La Direttiva TV senza frontiere attualmente vigente certo non prevede l’attività di

IPTV: “per ‘trasmissione televisiva’ si intende la trasmissione, via cavo o via etere,

nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di

programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la

comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al

pubblico. La suddetta nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che

forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la

telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi”94.

Inoltre, “per ‘emittente’ si intende la persona fisica o giuridica che ha la

responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi

[...] e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi”95.

Se, dunque, ammettiamo che gli operatori telefonici siano i terzi che ritrasmettono i

programmi delle emittenti, abbiamo, come correttamente, individua AGCOM nella

analisi di mercato 18, che IPTV – al momento – è normata come declinazione della

televisione via cavo dal punto di vista giuridico pur non essendo espressamente

prevista. Non potrebbe essere altrimenti. Non è infatti ammissibile una forma

televisiva che non abbia alcuna norma di funzionamento per quanto riguarda le

trasmissioni televisive.

La conseguenza ovvia è che l’IPTV debba seguire, in quanto applicabile, la

disciplina della televisione via cavo dei singoli Stati membri.

Il punto di diritto riguarda quale sia la parte applicabile della disciplina giuridica

della televisione via cavo.

Vediamo cosa avviene nel contesto nazionale italiano.

94 Cfr. Direttiva TV senza frontiere, art. 1, lettera a) 95 Cfr. Direttiva TV senza frontiere, art. 1, lettera b)

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

80

Il Testo Unico Radiotelevisione96 non inquadra chiaramente ed esplicitamente il

“fenomeno” IPTV.

Non è tuttavia particolarmente complesso ritrovare, all’interno di tale testo normativo,

un percorso normativo che è possibile percorrere per coordinare la definizione di

IPTV fornita da AGCOM nell’ambito dell’analisi di mercato 18 con la normativa

televisiva.

Il T.U. Radiotelevisione, art. 2, lettera "c)" contiene la definizione di operatore di rete

televisivo valida per esercitare anche la tv via cavo (che l’analisi mercato 18 equipara

alla IPTV).

Ai sensi della suddetta normativa è operatore di rete "il soggetto titolare del diritto di

installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su

frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa

in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che

consentono la trasmissione dei programmi agli utenti".

Occorre allora anzitutto chiedersi se, per esercitare IPTV occorre essere operatori di

rete nel senso appena visto.

A tale interrogativo si risponderà a breve.

Occorre, infatti, basarsi, anzitutto, sulla tipologia autorizzativa del fornitore di servizi

interattivi associati o di servizi di accesso condizionato il quale è “il soggetto che

fornisce, attraverso l’operatore di rete, servizi al pubblico di accesso condizionato,

compresa la pay per view, mediante distribuzione agli utenti di chiavi numeriche per

l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed

eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società

dell’informazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70,

ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi”97. Quest’ultimo, a ben vedere,

si occupa di:

a) fornire gli apparati (i decoder);

b) gestire la fatturazione del servizio, e quindi il cliente;

c) gestire i protocolli di codifica, e quindi il DRM;

d) gestire servizi della società dell’informazione, e quindi l’interattività, il

gaming, ecc..

e) gestire l’EPG.

96 D.Lgs. 177 del 28 luglio 2005. 97 Testo Unico Radiotelevisione, Art. 2, lettera h)

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

81

Sono, in sostanza, tutti i servizi di IPTV, ad eccezione del trasporto e la fornitura

all’origine dei contenuti.

Come già accennato, occorre esaminare cosa stabilisce il Testo Unico

Radiotelevisione per quanto riguarda l’operatore di rete via cavo.

L’art. 15, comma 7 del T.U. Radiotelevisione prevede per tale soggetto il regime

dell’Autorizzazione Generale ai sensi dell’art. 25 del Codice delle Comunicazioni

Elettroniche: l’operatore via cavo sarà quindi un esercente una rete di comunicazioni

elettroniche che dichiarerà al Ministero delle Comunicazioni di usarla anche (o solo)

per la trasmissione televisiva.

E’ da rilevare come, in tale processo autorizzatorio, AGCOM non abbia alcun ruolo

essendo la competenza totalmente del Ministero delle Comunicazioni.

Non essendo quindi state determinate regole di mercato sulla IPTV-mercato

emergente ex ante, la regolamentazione antitrust e il ruolo di AGCOM saranno svolti

ex post.

Le autorizzazioni citate sono tuttavia sufficienti a svolgere il servizio ma non a

fornire i contenuti rispettivamente, destinati a video-on-demand e a programmazione

in forma di palinsesto.

Questo ultimo aspetto è il più complesso.

Il video-on-demand – intendendo per tale il video-on-demand effettivo, che genera

una trasmissione di contenuto punto-punto tra provider e utente su richiesta

dell’utente e nel momento prescelto dall’utente – per le sue caratteristiche può essere

classificato in due modi:

a) servizio della società dell’informazione, che ricade dunque nell’ambito di

attività del fornitore di servizi interattivi associati oppure

b) servizio a valore aggiunto prestato su reti di comunicazioni elettroniche,

oggetto di distinta autorizzazione, rilasciata ai sensi del codice delle

comunicazioni elettroniche (questo in caso, ad esempio, siano terzi a fornire il

servizio).

Qualora invece si debbano fornire contenuti lineari, in forma quindi di palinsesto, il

Testo Unico Radiotelevisione sembra prescrivere che si debba ottenere una

autorizzazione per fornitore di contenuti via cavo che il Ministero dovrebbe rilasciare

in base ad un regolamento AGCOM, tuttora non emanato.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

82

In mancanza, parrebbe doversi fare riferimento alla autorizzazione per fornitore di

contenuti su frequenze radiotelevisive, sennonché, i requisiti per conseguire tale

autorizzazione sono assolutamente incompatibili con l’attività di fornitore di

contenuti IPTV: 6.200.000 EURO di capitale interamente versato e almeno 15

dipendenti, abbastanza da gestire una infrastruttura televisiva, non certo una agile

struttura editoriale!

Che vi siano requisiti minimi ha una sua ratio nel controllo sull’attività editoriale

dell’editore televisivo, è quindi urgente che si provveda a definirli con precisione.

Questo ci porta a considerare i profili sub b), i profili de iure condendo.

Torniamo sul piano del diritto comunitario.

Si accennava ad una riforma della Direttiva TV senza frontiere che prende il nome di

Direttiva Audiovisual Media Services.

Tale Direttiva nasce dalla constazione della inadeguatezza della attuale “Tv senza

frontiere” a cogliere le sfide del futuro, in particolare per quanto riguarda l’on-

demand98. Tale preoccupazione è ben espressa dal quinto considerando della attuale

proposta di Direttiva: “The basic principles of Directive 89/552/EEC, namely the

transmitting state principle and common minimum standards, have proved their

worth and should therefore be retained. But legal uncertainty and a non-level

playing field exist for European companies delivering audiovisual media services as

regards the legal regime governing emerging on-demand services. It is therefore

necessary, in order to avoid distortions of competition, to improve legal certainty, to

help complete the internal market and to facilitate the emergence of a single

information area, to apply to all audiovisual media services, both linear and non-

linear, a basic tier of coordinated rules.”

La Direttiva Audiovisual Media Services99 (in seguito “AVMS”) vuol essere una

importante riforma della Direttiva TV senza frontiere, che attualizzi la definizione di

programma televisivo ed emittente e, soprattutto, della relativa catena del valore

adeguandone la regolamentazione alle dinamiche della convergenza delle reti e dei

servizi.

98 Esistono tuttavia nella Comunità esempi virtuosi di regolamentazione di tale problematica, tra cui spicca il modello francese: in Francia le regole per la televisione lineare sono uniformi a prescindere dalla piattaforma e, per quanto riguarda l’on-demand, esiste una sostanziale liberalizzazione. Cfr. OVUM, IPTV Regulation report, www.ovum.com 99 Per il più recente consolidato si può fare riferimento al testo Parlamento Europeo 2005/0260 (COD) del 29/03/2007

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

83

L’ambito di regolamentazione della Direttiva AVMS si può facilmente comprendere

analizzando le seguenti definizioni contenute nell’Articolo 1 della stessa:

“(a) ‘audiovisual media service’ means a service as defined by Articles 49 and 50 of

the

Treaty which is under the editorial responsibility of a media service provider and the

principal purpose of which is the provision of programmes in order to inform,

entertain or educate the general public by electronic communications networks

within the meaning of Article 2(a) of Directive 2002/21/EC of the European

Parliament and of the Council. Such audiovisual media services are either television

broadcasts as defined in paragraph (c) of this Article or on-demand services as

defined in paragraph (e) of this Article and/or audiovisual commercial

communication.

(aa) ‘programme’ means a set of moving images with or without sound constituting

an individual item within a schedule or a catalogue established by a media service

provider

and whose form and content is comparable to the form and content of television

broadcasting.

(b) ‘media service provider’ means the natural or legal person who has editorial

responsibility for the choice of the audiovisual content of the audiovisual media

service and determines the manner in which it is organised. It does not include

natural or legal persons who merely transmit content for which the editorial

responsibility lies with third parties;

(kd) ‘editorial responsibility’ means responsibility for the composition of the

schedule or the compilation of programmes intended for the general public, in a

professional capacity, in order to deliver the media content within a set time frame

or to allow it to be ordered from a catalogue.”.

Da queste premesse è chiaro che l’impatto della nuova direttiva sarà ben maggiore

delle precedenti Direttive TV senza frontiere100

Vediamo dunque come la nuova regolamentazione dovrebbe prevedere una

fondamentale bipartizione che si pone nel solco dell’attuale regolamentazione

francese: esisteranno due tipologie di fornitori di contenuti.

100 “The AVMS as proposed will affect a very broad range of stakeholders who formerly were unregulated or regulated by generic regulation such as the E-Commerce Directive. The impacts of the proposal should be assessed for these ‘indirectly affected’ (in actuality, newly-affected) parties.”, Cfr. RAND(2006), Assessing Indirect Impact of EC Proposals for Video Regulation.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

84

Il primo, il media service provider, il nuovo “fornitore di contenuti” è un soggetto

focalizzato sull’offerta on-demand ed il secondo, denominato più semplicemente

“broadcaster”, si occuperà di programmazione lineare (palinsesti e near-Video on

Demand; nVoD).

Tale distinzione, con ogni probabilità traccia il solco tra la piena applicazione delle

regole della televisione ed un regime ibrido.

E’ importante notare, in ogni caso, come il media service provider in linea di

principio non effettua attività di trasporto e, al contempo, il soggetto che effettua

mera attività di traporto, non è, per ciò solo, media service provider editorialmente

responsabile; la Direttiva AVMS, allo stato attuale, non prevede dunque,

necessariamente, integrazione verticale per realizzare IPTV e, anzi, sembra

scoraggiarla in favore di una IPTV caratterizzata da neutralità della rete e

disaggregazione dei layers della filiera: una IPTV interoperabile. I soggetti

aggregatori come YouTube o GoogleVideo non saranno necessariamente compresi

nell’ambito applicativo della nuova regolamentazione. Infatti, potrebbero risultarne

esenti in base al principio dello stabilimento, opportunamente interpretato, ovvero se

riusciranno a dimostrare di avere un ruolo di mero trasporto nella catena.

Tale concezione sembra ampiamente supportata anche dal restante articolato della

proposta di Direttiva AVMS.

Così, le norme sulle quote di programmazione europea, vengono ad essere applicate

solo ai broadcasters e, di conseguenza, alla programmazione lineare (e al nVoD)

mentre il Video-On-Demand ne rimane altresì esente.

Non così per le disposizioni su sponsorizzazioni e pubblicitià, di applicazione

generalizzata sia per quanto riguarda programmazione lineare che Video-On-

Demand (es. divieto di pubblicità di prodotti da fumo, alcool, prodotti inadatti a

minori, prodotti dannosi per l’ambiente, obbligo di rendere evidente il vincolo di

sponsorizzazione, divieto di product placement televisivo, ecc.).

Tali divieti dovranno essere fatti rispettare dallo Stato membro in cui il media service

provider abbia stabilimento (sede principale o, comunque, sede dell’emissione che

non sia solo una sede tecnica).

Anche qui, non si potrà definire stabilimento la sede dell’impresa che è

semplicemente delegata al trasporto ma ha un ruolo più che rilevante la

responsabilità e l’attività editoriale; tanto rilevante che vi è obbligo di palesare il

responsabile editoriale e i dati essenziali attraverso i quali l’utente può contattarlo.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

85

Se, infatti, l’utente riceve l’emissione X attraverso il provider Y, potrebbe, in caso di

problemi derivanti – ad esempio - da una televendita essere indotto ad attribuire al

provider Y la responsabilità di una eventuale truffa o comportamento scorretto.

Le informazioni palesate dal media service provider eviteranno che il soggetto che

abbia effettuato mero trasporto sia pertanto penalizzato da attività editoriale.

Coerenza vorrebbe che il media service provider e il broadcaster fatturino all’utente

IPTV i propri servizi separatemente dal trasporto, onde evitare di confondersi

rispetto al pagamento del servizio di trasporto101.

In effetti, come evidenziato supra, i servizi di fatturazione, già nell’attuale catena del

valore televisiva digitale, non competono all’operatore di rete ma al fornitore di

servizi interattivi.

La fatturazione separata dovrebbe comportare un pesante cambio di prospettiva per

gli operatori di comunicazione, per i quali la IPTV dovrà essere qualcosa di più di un

servizio a valore aggiunto ulteriore da includere in bolletta. Questo cambio di

prospettiva dovrà essere portato dall’elemento dell’assunzione o meno di

responsabilità editoriale.

Gli operatori di telecomunicazione potrebbero quindi vagliare l’opportunità offerta

da un servizio di fatturazione a terzi a condizioni ragionevoli e non discriminatorie.

All’utente arriverebbero dunque due bollette, la prima per il servizio di trasporto e la

seconda per i contenuti o, comuque, all’interno della stessa bolletta, due importi

separati.

Questa, nei tratti essenziali, la sfida regolatoria della IPTV come si profila

all’orizzonte.

Si potrà considerare vinta se le regole “televisive” troveranno una forma di pacifica

convivenza con le regole della comunicazione elettronica, tale da garantire la

concorrenza e il mercato, i diritti dell’utente e, al tempo stesso, la possibilità di

investire.

A tal proposito, i singoli Stati membri hanno un ruolo importante: la futura direttiva

lascia loro un’ampia autonomia nella sua implementazione e, pertanto, starà a loro

valutare la situazione del singolo mercato e decidere quanto restringere i nodi della

regolamentazione.

E’ importante, in questo senso che sia garantita l’interoperabilità delle catene del

valore, in maniera da poter rispettare l’autonomia dei ruoli stabilita nella direttiva e

101 Cfr. http://quinta.typepad.com/quintanews/2007/04/20070412_il_sol.html.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

86

sopra descritta. In particolare, articolarla dovuta attenzione dovrà essere dedicata al

tema della responsabilità editoriale che apre un nuovo fronte di indagine e ricerca.

3.7.2 La regolamentazione televisiva e l’IPTV: il caso francese

La regolamentazione dei contenuti lineari nel modello francese

Il modello regolamentare che dovrà essere implementato ai sensi della Direttiva

Audiovisual Media Services è, nei suoi tratti fondamentali, molto simile a quello già

in vigore in uno degli Stati Membri dell’Unione: la Francia.

La somiglianza non è forse casuale. Se si concorda sul fatto che i dati di mercato non

sempre – e non solo - sono il risultato di una congiuntura favorevole, di abilità

manageriale o di indovinati modelli di business, può essere interessante mettere in

rapporto il dato regolamentare del sistema televisivo francese al fatto che la Francia è,

a tutt’oggi, il mercato europeo leader delle tecnologie IPTV.

Non si può infatti prescindere, nel considerare il success case102 francese dal valutare

come la regolamentazione abbia potuto contribuire o, comunque, agevolare lo

sviluppo che si è visto attuarsi.

Poiché, dunque, la situazione di partenza – intendendo per tale l’esistenza di un

sistema televisivo analogico regolato dalla Direttiva TV senza frontiere implementa

sia in Francia che in Italia – è la medesima, si vedrà come, nel tempo, i due Paesi

abbiano differenziato le rispettive regolamentazioni e come l’Italia debba ancora

intraprendere alcuni passi di grande importanza nello scioglimento di nodi

regolamentari e interpretativi.

In Francia, la regolamentazione della televisione in generale, è sotto la giurisdizione

del Conseil Superíeur de l’Audiovisuel103 e la legge televisiva di base è la Legge n°

86-1067 del 30 settembre 1986 - relativa alla libertà di comunicazione - come

102 Nel quarto trimestre del 2006 il numero di abbonamenti a un servizio televisivo su xDSL avrebbe raggiunto 2,6 milioni, con un incremento del 100% rispetto allo stesso periodo del 2005 (fonte ARCEP; http://www.arcep.fr/index.php?id=9253&L=#12861). Occorre precisare che il dato si riferisce ai “servizi televisivi”, agli abbonamenti che incorporano cioè il servizio, indipendentemente dalla quantità di canali accessibili e dalla formula tariffaria. In altre parole, l’Arcep riporta un dato aggregato che tiene conto sia degli abbonamenti al solo servizio televisivo che degli abbonamenti in formula “multiplay” (triple e quadruple play), mentre le alre fonti utilizzate in questo rapporto, considerano esclusivamente le offerte del secondo tipo. 103 www.csa.fr

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

87

successivamente emendata e modificata 104 (in seguito più brevemente “Legge

Televisione”).

Da tale norma si ricava (art. 2, comma 4), anzitutto, la definizione normativa di

“televisione”:

“Est considéré comme service de télévision tout service de communication au public

par voie électronique destiné à etre recu simultanément par l'ensemble du public ou

par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite

ordonnée d'émissions comportant des images et des sons.”105

Tale definizione è di grande importanza nel sistema in quanto da essa si evince che

ricadono sotto l’ombrello delle competenze del CSA la totalità dei programmi a

palinsesto (tali infatti sono gli “insiemi ordinati di emissioni di immagini e suoni”), a

prescindere dalla piattaforma trasmissiva106.

Come si vedrà infra, ben diverso è il regime per i contenuti audiovisivi non a

palinsesto per i quali è competente un diverso organo, l’ARCEP107.

Si può dunque affermare che il CSA, per quanto abbia competenza – nella materia

che qui interessa – limitata ai soli programmi a palinsesto, applica parti uniformi

della regolamentazione, secondo una generale partizione tra televisione che fa uso di

risorse frequenziali e televisione che prescinde dall’usare risorse frequenziali.

Infatti, la legislazione francese è organizzata in modo da fissare una chiara partizione

tra obblighi attribuiti a televisione esercita via etere (“télevisiòn” “diffusés par voie

hertzienne”) e televisione che non impiega risorse frequenziali, tra cui, i servizi via

cavo, satellite ed IPTV108 (“Reseaux n’utilisant pas des frequences assignees par le

Conseil Superieur de l’Audiovisuel”).

Qui interessa, appunto, la categoria dei servizi che non impiegano risorse

frequenziali poiché, come si diceva, le tecnologie ed i modelli di business IPTV109

104 http://www.csa.fr/infos/textes/textes_detail.php?id=116517 105 E’ considerato come servizio televisivo ogni servizio di comunicazione al pubblico per via elettronica destinato a essere ricevuto simultaneamente dall’insieme del pubblico o da una categoria del pubblico e in cui il programma principale è composto di un insieme ordinato di trasmissioni di immagini e suoni. 106 Ulteriore conferma della irrilevanza della piattaforma trasmissiva è data dall’art. 3-1, comma 2 della stessa Legge il quale specifica che il CSA veglia sulla concorrenza tra editori e distributori di servizi in conformità al principio di neutralità tecnologica. 107 Autorité de Régulation de Communications Electroniques et des Postes 108 Per completezza si specifica che si tratta di obblighi di rendere disponibili su qualunque set top box digitale terrestre i principali canali in chiaro. La legge arriva anche a specificare quali siano i canali che devono essere ricevuti sul set top box. La norma in questione è l’art. 96-1 della Legge Televisione. 109 Si è già avuto occasione di affermare nel corso della ricerca che non esiste un solo tipo di tecnologia IPTV e tale attività può essere declinata secondo molteplici strategie e modelli di business, variabili anche a seconda delle caratteristiche del soggetto che pone in essere l’attività: un operatore di

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rientrano in quest’ultima categoria, non utilizzando l’etere, per la trasmissione del

segnale su rete Internet/IP.

A tale categoria sono attribuiti particolari privilegi e obblighi, assai diversi da quelli

degli omologhi via etere e, tuttavia, come si vedrà, tesi a creare un quadro di

omogeneità sostanziale del sistema.

Il primo è la possibilità per gli operatori di servizi televisivi che non impiegano

risorse frequenziali di ritrasmissione gratuitamente sulla propria piattaforma110 (must

offer) tutti i canali televisivi a vocazione nazionale, già trasmessi su piattaforma

digitale terrestre e ricevibili nel proprio bacino di utenza. In pratica, gli editori

terrestri hanno l’obbligo di fornire i propri canali per la ritrasmissione su reti IP (e

cavo) al mero costo tecnico. La ritrasmissione in questione non può essere

condizionata alla sottoscrizione di canoni per canali/servizi aggiuntivi.

I distributori di servizi che non utilizzano risorse frequenziali hanno, tuttavia, un

obbligo di must carry111 per i canali Arte e TV5, e i canali delle società France 2,

France 3, France 5, Reseau France outre-mer e Radio France (questi ultimi sono i

canali menzionati al paragrafo I dell’art. 44 Legge Televisione).

Per contro, i soggetti distributori di servizi televisivi che non utilizzano risorse

frequenziali hanno anche un ulteriore obbligo di must carry a condizioni non

telecomunicazioni attuerà, presumibilmente, scelte strategiche diverse da un broadcaster nel definire una strategia IPTV. 110 L’Art. 34-1 della Legge Televisione prevede che “Les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que les éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement recus dans la zone par voie hertzienne terrestre ne peuvent s'opposer à la retransmission de leurs services sur le réseau de distribution de télévision interne à un immeuble collectif, à une copropriété ou à un ensemble locatif lorsque ce réseau est raccordé à un réseau de communications électroniques autre que satellitaire ne donnant accès qu'à un nombre limité de services de télévision en raison de contraintes liées à la bande passante utilisée, ni conditionner cette reprise à une rémunération. Tout distributeur de services qui exploite un réseau interne de distribution de télévision établi dans les conditions définies au premier alinéa du présent article adresse, sur demande de la personne qui lui confie l'exploitation de ce réseau, une proposition commerciale de mise à disposition des services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 qui ont une vocation nationale ou sont normalement recus dans la zone. Lorsque le distributeur de services propose une offre en mode numérique, cette proposition concerne également les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1 et qui ont une vocation nationale ou sont normalement recus dans la zone. La proposition mentionnée au deuxième alinéa du présent article ne prend en compte que les frais d'installation, d'entretien ou de remplacement du réseau et n'est pas conditionnée à la souscription d'un abonnement à un ou plusieurs services. Les éditeurs concernés ne peuvent s'opposer au transport de ces chaines par le réseau du distributeur de services que cette mise à disposition rendrait nécessaire, ni conditionner ce transport à une rémunération.” 111 Art. 34-2 Legge Televisione che stabilisce che il costo di trasporto è a carico del distributore.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

89

discriminatorie dei canali dell’insieme dei programmi regionali della società France

3112.

Ricapitolando, dunque, per quanto riguarda la programmazione strutturata in

palinsesto113 si ha una regolamentazione che:

� pur riconoscendo la sostanziale identità del servizio televisivo tra operatori

che utilizzano risorse frequenziali e operatori che distribuiscono il servizio

senza impiegare risorse frequenziali;

� differenzia tuttavia gli obblighi e, in particolare, per tutti gli operatori che

utilizzano risorse non frequenziali:

o consente di ottenere gratuitamente i canali del digitale terrestre

distribuiti nel proprio bacino d’utenza via etere (abilita quindi la

competitività con i decoder DTT);

o impone di distribuire le principali emittenti nazionali con costo di

trasporto a proprio carico (assicura agli utenti il servizio free-to-air);

o impone di formulare una offerta non discriminatoria per quanto

riguarda l’emittenza locale (assicura la possibilità che le principali

emittenti locali siano ricevute completando l’offerta ed assicurando la

piena neutralità tecnologica).

I contenuti non lineari nel modello francese

Nella sua analisi del mercato 18, l’ARCEP ha evidenziato – a differenza della nostra

AGCOM - l’assenza di sostituibilità dal lato dell’offerta tra la tv su ADSL e la tv via

etere/satellite114, motivando tale affermazione con la necessità per l’operatore ADSL

che voglia proporre offerta su altra piattaforma di effettuare rilevanti investimenti

con influenza negativa sul prezzo all’utente (e viceversa).

Esiste invece sostituibilità lato utente e, per tale motivo, l’ARCEP evidenzia come la

TV su ADSL sia considerata un mercato emergente, non suscettibile quindi di

regolamentazione ex ante ma tiene a precisare115 come “ciò non vuol dire che non sia

112 Cfr. Art. 44 comma 2, Legge Televisione che prevede che France 3 si occupi anche dei canali regionali 113 Si fa notare come la legislazione francese, correttamente, evidenzi il requisito della contemporaneità della diffusione di tale tipo di programmazione. In tal modo, anche un programma a palinsesto, diffuso su richiesta individuale, non ricade nella suddetta categoria. In termini di tecnologia IPTV si può ragionare di tecniche di multicast. 114 Provvedimento 06-160 disponibile su http://www.arcep.fr/index.php?id=8173 115 http://www.arcep.fr/index.php?id=13&L=1#11131

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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suscettibile di regolazione ex post, tesa a garantire la possibilità ad ogni operatore di

competere ed effettuare investimenti sul mercato”.

La premura dell’ARCEP nel chiarire il rapporto tra regolazione ex ante ed ex post nei

mercati emergenti è, con ogni probabilità, dovuta anche ai dettami del recente caso

“Wanadoo”116.

Il caso nasce quando la Commissione si apprestava ad aprire un procedimento nei

confronti di Wanadoo – il nome che all’epoca si era dato l’ISP di France Telecom,

ora Orange - per violazione dell’art. 82 del Trattato e, nella specie, si accusava tale

soggetto di aver attuato una condotta basata su prezzi predatori volti a restringere la

concorrenza nel mercato – altamente strategico all’epoca in quanto nella prima fase

di sviluppo – della connessione ad Internet.

Wanadoo avrebbe infatti offerto alcuni prodotti a prezzi inferiori ai costi medi

variabili nel periodo marzo-agosto 2001 e tale condotta sarebbe proseguita fino al

2002 a livelli sempre prossimi alla soglia in questione117. In sostanza, il Tribunale ha

confermato quanto stabilito dalla Commissione: la fissazione dei prezzi al livello dei

concorrenti da parte dell’impresa dominante non è vietata ma tale facoltà non può

essere esercitata in maniera da fissare prezzi in misura inferiore ai costi medi

variabili.

Questo in quanto l’impresa dominante possiede una “speciale responsabilità” che ne

condiziona l’agire sul mercato118.

Ciò posto, è interessante notare come, per quanto riguarda l’IPTV, la

regolamentazione vista nel paragrafo precedente non copra i contenuti non lineari,

esclusi dalla definizione normativa di televisione119.

Tali servizi rientrano pertanto, pienamente, nel contesto normativo delle

comunicazioni elettroniche su cui vigila l’ARCEP dal punto di vista del mercato ed

antitrust.

116 Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, 30 gennaio 2007, causa T-340/03, France Télécom c/ Commissione; Wanadoo è il vecchio nome commerciale della divisione Internet facente capo a France Télécom, ora denominata “Orange”. Per approfondimenti, cfr. A. GIANNACCARI (2007), Il caso Wanadoo, Mercato Concorrenza Regole, Il Mulino, 109 ss. 117 A nulla valevano i rilievi di Wanadoo circa la sostituibilità tra l’acceso ad alta/bassa velocità e sulla concorrenza potenziale da parte di altri operatori già attivi nel mercato. 118 La dottrina si interroga tuttavia sulla giurisprudenza Wanadoo rilevando che la sentenza avrebbe potuto essere l’occasione per una elaborazione economica più raffinata: ad esempio, il criterio stabilito sembra infatti peccare di eccessivo formalismo e non considerare se l’impresa dominante ha possibilità di rimanere dominante stabilmente nel mercato attraverso le politiche di prezzo vietate. 119 Cfr. estratto Ovum France Report disponibile in www.advanced-television.com/PDF/IPTV_1006_16,17,18,20.pdf

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

91

Mancano, tuttavia, di una autorità di vigilanza per quanto riguarda il contenuto e ciò

li rende – di fatto – deregolati120.

A questo punto, si può formulare un’ipotesi su dove si collochi il confine tra

contenuti televisivi e “non televisivi” (cioè, rientranti nella categoria di servizi di

comunicazione elettronica a valore aggiunto) nell’ordinamento francese. Si ritiene

che elemento portante della distinzione sia la “diffusione simultanea”, definita

dall’Art. 2, comma 4 della già citata “Legge Televisione”. In questo modo,

l’ordinamento francese evita di distinguere tra servizi “lineari” e “non lineari”. Infatti,

anlche un contenuto on demand potrebbe essere compatibile con una struttura a

palinsesto, senza – per questo - dar luogo ai sopraccitati obblighi regolamentari

derivanti’ dalla “diffusione simultanea”.

Pertanto, sarà deregolamentato121 un canale a palinsesto che viene diffuso solo su

richiesta (ad esempio, si vedano infra i case studies su Joost e Babelgum) mentre sarà

regolato il medesimo canale quando diffuso in multicast.

Anche sulla base di quanto emerso dall’analisi dell’ordinamento francese, è

opportuno, per completezza, fornire alcuni spunti sulla possibile evoluzione del

quadro normativo italiano in materia di accesso alle reti Iptv.

3.7.3 Il modello francese sui contenuti lineari e la proposta del DDL Gentiloni

La normativa italiana potrebbe infatti presto prevedere obbligazioni per quanto

riguarda i soli canali a palinsesto o, secondo una più moderna classificazione,

“lineari”.

Come noto, è attualmente in discussione alla Camera il DDL1825, noto anche come

DDL Gentiloni. Il comma 10, dell’art. 3 di tale Disegno di Legge stabilisce, in capo

al soggetto titolare della rete che rivesta una posizione di “significativo potere di

mercato” secondo i parametri stabiliti nel quadro regolamentare comunitario in

materia di reti di comunicazione elettronica, l’obbligo di offrire l’accesso alla rete a

banda larga a tutti i soggetti titolari di autorizzazione generale che ne facciano

richiesta, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e

proporzionalità.

120 In Francia è iniziato il dibattito su quale delle due Autorità dovrà assumersi la responsabilità dei contenuti non lineari, come previsti dalla futura Direttiva Audiovisual Media Services, in fase di approvazione. La Direttiva, come noto, prevede infatti un minimo set di principi applicabili anche ai contenuti non lineari. 121 Nel senso che non sarà considerato “televisione”.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

92

In particolare, “l’accesso alla rete a banda larga” si concreta ne “l’accesso

[all’]infrastruttura, nonche´ ad ogni componente di rete necessario, ai fini della

fornitura del servizio televisivo o comunque per la distribuzione di contenuti

multimediali in modalità lineare”122.

Vediamo dunque come anche la norma appena richiamata abbia ad oggetto la

possibilità per gli utenti di avere a disposizione servizi in modalità lineare.

Tuttavia l’approccio rispetto alla Francia è molto diverso: la strada imboccata con il

DDL Gentiloni punta a rendere accessibile agli operatori alternativi titolari di

Autorizzazione Generale (OTAG) la rete distributiva dell’incumbent che detenga

componenti di rete necessarie allo scopo. Il DDL Gentiloni nulla prevede al

momento riguardo al rapporto tra fornitori di contenuti e operatori di rete e ad obbligi

di must offer/must carry123.

In effetti, il meccanismo previsto dalla norma appena esaminata può essere

ricondotto ad una ratio diversa da quella meramente “antitrust”: se così fosse, la

norma punterebbe a rendere accessibile servizi lineari ma, soprattutto, non lineari,

vero valore aggiunto di qualunque servizio IPTV in quanto dotati di maggiore

potenziale innovativo.

La omessa menzione dei servizi non lineari rivela il vero intento del Legislatore del

DDL Gentiloni: puntare alla tutela del pluralismo 124 e non alla rimozione delle

barriere all’ingresso nel mercato tout court.

Il pluralismo è infatti garantito dalla possibilità di vedere i canali più propriamente

televisivi sul maggior numero di piattaforme possibili, mentre – per quanto riguarda i

122 Si fa qui ogni più ampia riserva circa il testo finale del Disegno di Legge e della Legge da esso risultante e circa la stessa approvazione della Legge in quanto, al momento della redazione del presente paragrafo la discussione in Aula del DDL non è ancora iniziata e non sono, in particolare, stati ancora presentati gli emendamenti. Non è pertanto possibile sapere se quello analizzato sia il testo definitivo che l’Aula dovrà licenziare. 123 E’ il nostro Testo Unico Radiotelevisione, D.Lgs. 177/2005 deve invece essere attentamente interpretato al riguardo: se infatti si ritiene che le definizioni contenute in tale testo abbraccino l’intera catena del valore IPTV, le conseguenze possono essere di non poco conto. Ad esempio, l’operatore di rete IPTV dovrà essere autorizzato alla stregua dell’operatore di rete come definito dall’art. art. 2, lettera "c)": "il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti”. L’Analisi di mercato 18 compiuta da AGCOM contiene infatti la piena equiparazione tra attività IPTV e TV via cavo e, pertanto, l’operatore via cavo risulta, normativamente parlando, essere l’operatore IPTV. Ne consegue che il soggetto intermedio della catena del valore è il fornitore di servizi interattivi definito sempre dal Testo Unico Radiotelevisione mentre per i contenuti occorre l’autorizzazione da Fornitore di Contenuti. 124 Intento coerente con la fissazione del tetto al 45% per il fatturato pubblicitario che, come noto, nell’intento del Legislatore ha la medesima valenza nonostante vi siano state alcuni tentativi di interpretare il medesimo come tetto antitrust.

Analisi del mercato della Iptv – Le forze competitive

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contenuti non lineari – la questione è di puro mercato e si regola secondo le norme

antitrust.

In Francia, si è visto, la normativa sui contenuti lineari prevede obblighi addirittura

più penetranti: sono infatti già previsti sia obblighi di must offer che di must carry e

la certezza e uniformità di applicazione sembrano agevolare la concorrenzialità del

mercato: tutti competono a pari condizioni e opportunità125.

Si esaminerà ora la situazione dei contenuti non lineari che, come si è anticipato,

sono sostanzialmente deregolamentati.

125 Beninteso, in un mercato dove la copertura della banda larga a 20Mbit ADSL2+ è al 96,6% e si inizia a coprire con FTTH-GPON per portare la velocità a 100Mbit.