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5 per mille Bologna, 15 dicembre 2011

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5 per mille

Bologna, 15 dicembre 2011

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5 per mille : il beneficio

Il cinque per mille introdotto in via sperimentale per l’esercizio finanziario 2006 non è attualmente inserito in una norma che lo disciplina a regime e, fino ad oggi, è stato riproposto ogni anno con apposite disposizioni normative che rinviano, per gli aspetti attuativi, a successivi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

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5 per mille : finalità

In base alla scelta del contribuente, è possibile la destinazione di una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF per finalità di:- sostegno del volontariato (onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute); - finanziamento della ricerca scientifica e delle università;- finanziamento della ricerca sanitaria; -sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; - sostegno alle attività sociali svolte dai comuni.

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Sostegno al volontariato

Per l’anno finanziario 2011, i soggetti impegnati nel sostegno al “volontariato” sono:

le organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266 del 1991;

le ONLUS, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;

le associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali) di cui alla legge n. 383 del 2000;

le associazioni e fondazioni riconosciute, che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

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Condizioni

Le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le associazioni di promozione sociale possono essere iscritte negli elenchi per il riparto del cinque per mille a condizione che risultino iscritte fin dal momento della presentazione della domanda rispettivamente nei registri del volontariato, nell’anagrafe delle ONLUS, nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dalla legge n. 383 del 2000.

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5 per mille 2011: il DPCM 23 aprile 2011 disciplina

Le modalità di ammissione degli enti al beneficio e i termini entro i quali porre in essere gli adempimenti previsti

I criteri di determinazione delle liste dei soggetti ammessi

I criteri di attribuzione, rendicontazione e recupero del contributo

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5 per mille 2011: adempimenti e controlli

Il mondo del volontariato è composto da un numero rilevantissimo di enti che possono assumere diverse vesti giuridiche e che operano in diversificati settori di attività.

Per poter monitorare la legittimità dell’iscrizione nell’elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate ed il possesso dei requisiti richiesti dalla norma, il DPCM del 23 aprile 2010 ha previsto particolari adempimenti:

- per gli enti che intendevano iscriversi nell’elenco;- per l’Agenzia dell’Entrate preposta a specifici controlli amministrativi

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Modalità di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato

Gli enti del volontariato devono presentare la domanda d’iscrizione all’Agenzia delle Entrate. La trasmissione in via telematica può essere effettuata direttamente (se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline) oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.Chi vuole accedere al beneficio del 5 per mille deve presentare la domanda anche se già inviata per gli anni precedenti. AttenzioneL’iscrizione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro un certo termine (che per il 2011 era il 7 maggio 2011). Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica.

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Adempimenti successivi I legali rappresentanti degli enti iscritti nell’elenco pubblicato devono, a pena di decadenza, entro un termine, che di solito è il 30 giugno, spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 45 del Dpr n. 445/2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizioneAlla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Il mancato rispetto del predetto termine (del 30 giugno) e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.AttenzionePer agevolare la compilazione e l’invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati all’atto dell’iscrizione. Il contribuente deve solo inserire le informazioni che mancano.

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Iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche

Le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale possono partecipare al riparto del 5 per mille.In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate a una Federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:-avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni -avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni -avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

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Associazioni sportive dilettantistiche

Come per il volontariato anche le associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti, a partire da una certa data ( per il 2011 era il 15 marzo), possono presentare la domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate, utilizzando modello e software specifici.La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.).L’iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un termine ( per il 2011 il 7 maggio). Non saranno accolte le domande pervenute oltre questa data o con modalità diversa da quella telematica. All’atto dell’iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

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Adempimenti successivi per ASD

I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono, entro un termine ( di solito il 30 giugno), spedire, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,(articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000), che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione.Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.Il mancato rispetto del predetto termine e il mancato invio, in allegato, del documento di identità alla dichiarazione sostitutiva costituiscono causa di decadenza dal beneficio.

 

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Termini per il volontariato

7 maggio 2011

Termine per l’iscrizione telematica per gli enti del volontariato

14 maggio 2011

Pubblicazione dell’elenco degli enti del volontariato iscritti

20 maggio 2011

Termine per la correzione di errori di iscrizione nell’elenco degli enti del volontariato

25 maggio 2011

Pubblicazione dell’elenco aggiornato degli enti del volontariato iscritti al beneficio

30 giugno 2011

Termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte degli enti del volontariato

31 dicembre 2011

Termine dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dagli enti del volontariato

31 marzo 2012

Pubblicazione degli elenchi degli enti del volontariato ammessi ed esclusi dal beneficio con l’indicazione delle scelte e degli importi

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Controlli amministrativiLe Direzioni regionali provvedono ad effettuare i controlli, anche a campione, ai sensi degli articoli 43 e 71 del decreto del DPR n. 445 del 2000, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate e ad escludere, con provvedimento formale, i soggetti che non risultano in possesso dei requisiti previsti dalla norma.Terminati i controlli vengono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio del cinque per mille, nonché quello dei soggetti esclusi dal riparto sia per omessa o tardiva presentazione delle dichiarazione sostitutiva sia per il mancato possesso dei requisiti previsti dalla norma.

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Pubblicazione elenchi5 per mille 2011

L’Agenzia delle entrate pubblica, sul proprio sitowww.agenziaentrate.gov.ittutti gli elenchi, anche quelli gestiti dalle altre amministrazioni (Ministero dell’Istruzione dell’università e della ricerca, Ministero della Salute, CONI).

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5 per mille : pubblicazione degli elenchi

A seguito dei controlli effettuati viene pubblicato un primo elenco provvisorio dei soggetti beneficiari. Se l’ente constata delle inesattezze relativamente ai dati che lo riguardano deve entro un certo termine comunicarlo alla Direzione regionale competente che provvedere ad aggiornare i dati.

Una volta completati i controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive, sono pubblicati gli elenchi aggiornati.

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5 per mille 2011: gli elenchi

Gli elenchi dei beneficiari si dividono in base alle diverse aree di intervento: enti del volontariato: onlus, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e fondazioni e associazioni riconosciute (elenco curato dall’Agenzia delle Entrate);

associazioni sportive dilettantistiche (elenco curato dal Coni) soggetti che svolgono attività di ricerca scientifica (elenco curato dal Ministero dell’Università e ricerca);

soggetti che svolgono attività di ricerca sanitaria (elenco curato dal Ministero della Salute).

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Riparto del 5 per milleL'Agenzia delle Entrate, sulla base delle scelte operate dai contribuenti nel periodo d'imposta, trasmette in via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati occorrenti a stabilire, sulla base degli incassi relativi all'imposta sui redditi delle persone fisiche per quel periodo d'imposta , gli importi delle somme che spettano a ciascuno dei soggetti a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato una valida destinazione della quota del cinque per mille della loro imposta sui redditi delle persone fisiche.

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Corresponsione degli importi Cinque per mille

La corresponsione a ciascun soggetto delle somme spettanti sarà effettuata, sulla base degli elenchi predisposti dall'Agenzia delle Entrate:• dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per gli enti impegnati nel sostegno del volontariato (Onlus, associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute)• dal Ministero dell'istruzione, dell‘Università e della ricerca per gli enti impegnati nella ricerca scientifica e delle università• dal Ministero della salute per gli enti impegnati nella ricerca sanitaria• dal Ministero dell'interno per i Comuni• dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le associazioni sportive dilettantistiche

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Pagamenti per gli enti del volontariato

In base alle intese raggiunte con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate, fornisce il proprio supporto tecnico, per i pagamenti del contributo agli enti del volontariato.L’Agenzia raccoglie i dati relativi alle coordinate bancarie e postali degli enti del volontariato consentendo così al Ministero di disporre di una più rapida ed efficace procedura per il pagamento del beneficio.

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Comunicazione IBAN

Tutti gli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille per i vari esercizi  finanziari possono pertanto comunicare le proprie coordinate bancarie accedendo ai servizi telematici (richiedendo il pin code) e utilizzando l’apposita procedura o consegnando presso un ufficio dell’Agenzia il modello (reperibile sul sito dell’Agenzia) per la richiesta di accreditamento su conto corrente bancario o postale di rimborsi fiscali e di altre forma di erogazione riservato a soggetti diversi dalle persone fisiche

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Comunicazione Iban:una tantum

Coloro che già in precedenza hanno provveduto a comunicare i propri dati IBAN non sono tenuti ad ulteriori adempimenti, salvo che non siano intervenute modifiche del conto corrente di riferimento.In presenza di più coordinate per uno stesso soggetto, si terrà conto di quelle comunicate per ultime.Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente verranno pagati con modalità alternative dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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Rendicontazione

I soggetti ammessi al beneficio (dall’esercizio finanziario 2008) hanno l’onere di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, pari o superiori a 15.000 euro per il 2008 (e 20.000 euro per le annualità successive), un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi percepite

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MODELLO RENDICONTO Il rendiconto va redatto utilizzando il modulo reso disponibile dalle amministrazioni competenti all’erogazione delle somme e deve essere trasmesso, con la relativa relazione, alla medesima amministrazione, entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la compilazione. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 15.000 euro per il 2008 (o 20.000 euro per le annualità successive) non sono tenuti all’invio del rendiconto che devono, in ogni caso, redigere e conservare per dieci anni. Il modello di rendicontazione per gli enti del volontariato è reperibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

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Alternativa presentazione rendiconto

Redazione del bilancio d’esercizio secondo le “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci degli enti” fornite dall’agenzia delle Onlus, corredato della delibera di approvazione dell’organo di amministrazione.

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CONTRIBUTO NON DOVUTO/RECUPERATO

L’ente beneficiario non ha diritto alla corresponsione del contributo qualora, prima dell’erogazione delle somme, cessa l’attività o non svolge più l’attività che da’ diritto al beneficio.Così pure, il contributo viene recuperato dall’amministrazione competente se risulta che, prima dell’erogazione delle somme medesime l’ente, ha cessato l'attività o non svolge più l’attività che da’ diritto al beneficio.

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Dati REGIONE EMILIA ROMAGNA :5 per mille anno imposta 2009

CONFERMATI POSITIVA MENTE 2995 ENTI(su 3179) (ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ONLUS, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DA ALTRE FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE di cui alla lettera a) comma 337, articolo 1 della legge n. 266/2005) di cui:

1486 ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO 588 ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE 495 COOPERATIVE SOCIALI 234 ONLUS 106 FONDAZIONI 71 ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE 15 ONG

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5 per mille 2010: elenco curato dalla Direzione regionale dell’Emilia Romagna

La situazione degli enti presenti nell’elenco 5 per mille relativo all’anno 2010 curato dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna può così essere sintetizzata. Nel il 2011 è stata completata la fase dei controlli che ha riguardato 3284 ENTI iscritti, di cui:3104 confermati positivamente e quindi con diritto al beneficio i restanti 180 sono stati esclusi - per mancata o tardiva presentazione della documentazione -per carenza dei presupposti, a seguito dei controlli effettuati

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5 x mille 2011-Normativa e prassi Articolo 2, comma, 1 del Dl n. 225 del 2010

Articolo 2, commi da 4-novies a 4 undecies del Dl 40 del 2010

D.p.c.m. 23 aprile 2010

Circolare n. 9/E del 2011

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5 per mille 2011: sintesi adempimenti degli enti

- Domanda di iscrizione

Entro un termine tassativo, esclusivamente in via telematica direttamente o tramite gli intermediari abilitati.

- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio Entro un termine tassativo ( di solito il 30 giugno ) attestante la persistenza dei requisiti che davano diritto all’iscrizione nell’elenco.

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5 per mille : sintesi adempimenti dell’Agenzia /1

pubblicazione, dell’elenco degli iscritti; censimento delle dichiarazioni sostitutive presentate ed esame della tempestività e completezza delle stesse; controlli amministrativi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445 del 2000).

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5 per mille 2011: sintesi adempimenti dell’Agenzia /2

individuazione, delle scelte espresse dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi (Mod. Unico, Mod. 730, CUD):

- in favore di singoli beneficiari;- genericamente in favore di un settore di intervento (volontariato, ricerca, sanità);

determinazione dell’importo dell’IRPEF netta di ciascun contribuente in base alla quale è stato calcolato il corrispondente 5 per mille;

attribuzione a ciascun soggetto – sulla base delle preferenze ricevute – sia della quota del 5 per mille corrispondente sia della quota proporzionale relativa alle scelte generiche in favore dell’area di appartenenza

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Dettagli sulla presentazione telematica

Per compilare e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate dichiarazioni, modelli, richieste, comunicazioni o anche effettuare versamenti, è possibile utilizzare i software di compilazione e i software di controllo messi a disposizione dall'Agenzia o reperibili sul mercato (solo per i software di compilazione), e procedere alla predisposizione, verifica ed invio del "file" creato.Per accedere ai servizi web è necessario registrarsi ai servizi telematici.

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Compilazione

Per la trasmissione occorre effettuare alcune operazioni preliminari, comuni a tutte le tipologie di documenti.Passo n. 1: Compilare i documentiPer presentare un documento in via telematica è necessario utilizzare un prodotto che consenta di compilarlo in formato elettronico. E’ comunque possibile utilizzare qualsiasi prodotto disponibile sul mercato. In questo caso è necessario verificare la coerenza dei dati con le istruzioni dell’Agenzia per i vari modelli telematici, utilizzando la procedura di controllo che segnala immediatamente eventuali difformità

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……….invio iscrizione telematica

Passo n. 2: Preparare il file da inviarePrima di procedere all'invio, è necessario aggiungere alcune informazioni che consentono di verificare la provenienza dei dati e di trasformare la rappresentazione dei dati stessi in modo che possano essere letti soltanto dall'Agenzia delle Entrate (autenticazione). Passo n. 3: Inviare il documentoL'invio può ritenersi effettuato solo quando il sistema fornisce in risposta la pagina di conferma della trasmissione, che riporta anche il protocollo attribuito all'invio. AttenzioneL'attribuzione del protocollo al file inviato non assicura che la presentazione sia effettivamente avvenuta. E’ comunque necessario verificare l'esito della trasmissione visualizzando la ricevuta.

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Iscrizione: Ultima fase

Passo n. 4: Visualizzare e stampare le ricevutePer verificare l'esito della trasmissione, occorre accedere alla sezione Ricevute, dove per ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. In particolare, per ogni documento trasmesso telematicamente e regolarmente acquisito dal sistema, viene predisposta una comunicazione di avvenuta presentazione. Se, invece, i dati trasmessi non sono corretti, il sistema produce una comunicazione di scarto. AttenzioneLe comunicazioni di avvenuta presentazione e le ricevute di scarto possono essere visualizzate soltanto da chi ha "autenticato" il file.

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