accertamento con adesione

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE Introdotto a regime con D.L. 564/1994 conv nella L.656/1994 e disciplinato dagli artt.2 bis e 2 ter; Oggi la disciplina è da riferirsi al D.Lgs.218/1997 che, in attuazione della delega ex L.662/96, ha abrogato gli artt.2 bis e 2 ter

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Diritto tributario

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ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Introdotto a regime con D.L. 564/1994 conv nella L.656/1994 e disciplinato dagli artt.2 bis e 2 ter;

Oggi la disciplina è da riferirsi al D.Lgs.218/1997 che, in attuazione della delega ex L.662/96, ha abrogato gli artt.2 bis e 2 ter

LA PROCEDURA

INVITO DELL’UFFICIO

(art.5)

ADESIONE (art.7,8,9)

RICHIESTA DEL CONTRIBUENTE

(art.6)

PAGAMENTO DELLE SOMME CONCORDATE

Definizione dell’accertamento

Contraddittorio(accordo)

Atto di adesione pagamentoPerfezionamento della procedura

MODALITA’ OPERATIVE DI ADESIONE NEL CASO DI ISTANZA DEL CONTRIBUENTE anteriormente alla impugnazione dell’atto

Notifica dell’avviso di accertamento (art.6, c.2)

Accessi, ispezioni e verifiche(art.6, c.1)

MODALITA’ OPERATIVE DI ADESIONE Iniziativa dell’ufficio (art.5):a) Notifica di un invito a comparire da

parte dell’Agenzia b) Nell’invito devono essere indicati i

periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e l’ora della comparizione, le maggiori imposte, ritenute, contributi

c) I motivi che hanno dato luogo a tale richiesta

EFFETTI DELL’INVIO DELL’ISTANZA

È indifferente che l’iniziativa sia stata presa dall’ufficio o dal contribuente comunque l’effetto che si produce è la sospensione per un massimo di 90 gg dei termini di impugnazione e riscossione dalla data di invio

a questo punto l’Ufficio ha 15 gg per…

ACCETTARE L’ISTANZA

NON INVITARE IL CONTRIBUENTE

INVITO AL CONTRADDITTORIO

NESSUNA POSSIBILITA’

DI CONCORDARE

L’atto di adesione redatto in forma scritta e in duplice esemplare deve essere sottoscritto da entrambe le parti

Entro 20 gg.dalla redazione

dell’atto

In unica soluzione(entro 20 gg)

pagamento8 (12) rate trimestralie interessi se debito

> a 51.645,69

Vantaggi del concordato Accertamento : perde efficacia Sanzioni : 1\3 del minimo (termine così elevato

dall’art.1,c.18, L.220/2010 prima era 1/4)

Effetti penali:copertura per i reati meno gravi tranne che per falso, frode fiscale e omesso versamento di ritenute

Rilevanza del maggior reddito ai fini: Iva, irap, contributi previdenziali e assistenziali

Gli accertamenti successivi Concordato su

accertamento parziale

L’ufficio può sempre intervenire con nuove richieste

Concordato su accertamento ordinario

Deve verificarsi la sopravvenuta conoscenza di redditi > 50% del definito e > 77.468 Euro

ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

L’art.83, c.18, del D.L.n.112/2008 ha introdotto nel nostro ordinamento (e nel D.Lgs.n.218/2007) due ulteriori strumenti deflattivi:

- Adesione ai verbali di constatazione;- Definizione degli inviti a comparire

ADESIONE AI PVC Ambito di applicazione: imposte sui redditi ed

iva; Entro 30 gg dalla consegna del pvc il

contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate di avvalersi della nuova adesione;

Entro i 60 gg successivi alla comunicazione, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento;

Se il contribuente aderisce dovrà versare interamente le maggiori imposte, le sanzioni saranno ridotte ad 1/6 del minimo previsto dalla legge.

Altri vantaggi dell’adesione ai pvc

Possibilità di pagamento rateale delle imposte e delle sanzioni senza la necessità di presentare una garanzia.

La rateazione deve essere effettuata con le stesse modalità previste per l’accertamento ordinario.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 20 gg successivi alla redazione dell’atto di definizione

CRITICITA’ Viene meno il contraddittorio a vantaggio

di un’adesione incondizionata del contribuente;

Si rilancia un modello di attuazione del tributo autoritativo, dove conta l’acquiescenza e non l’adesione;

Perdita di appeal del ravvedimento operoso (l’adesione comporta un aggravio in più solo del 2.5%)

DEFINIZIONE DEGLI INVITI A COMPARIRE

Il contribuente può definire la pretesa del fisco già al momento del ricevimento dell’invito a comparire potendo beneficiare della riduzione della sanzione di 1/8;

L’invito che deve essere notificato al contribuente dovrà contenere non solo le annualità d’imposta e le imposte controllate, ma anche la data prevista per la comparizione, le maggiori imposte, interessi, nonché la motivazione;

Il contribuente può prestare adesione mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme entro il 15 giorno antecedente la data fissata per la comparizione;

Alla comunicazione va allegata la quietanza di pagamento della prima rata

Causa ostativa è l’ipotesi in cui l’invito riguardi un pvc per il quale il contribuente non abbia ritenuto di dover procedere alla definizione