aiems vacanze studio 2015

60
IV vacanza studio AIEMS 21 – 25 agosto 2015 Monteluco di Spoleto - Umbria

Upload: raffaele-pepe

Post on 14-Apr-2017

451 views

Category:

Health & Medicine


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AIEMS Vacanze studio 2015

IV vacanza studio AIEMS

21 – 25 agosto 2015

Monteluco di Spoleto - Umbria

Page 2: AIEMS Vacanze studio 2015

2

4137Profughitriagiati

da gen. 2015a fine luglio 2015

CentroPolifunzionaleSettimo (TO)

Page 3: AIEMS Vacanze studio 2015

3

Mi sento inutileE’ come svuotare l’ oceano con un bicchiereNon sopporto il loro odore...ne ho la nausea

Preferisco operare in guerra che con questi...Se di notte devo aiutare negli sbarchi, di giorno

non riesco più a dormire...Non ho più una famiglia da più di un anno,

sono sempre qui dentro con questi...Litigo con tutti: mia moglie, i figli, i colleghi...

Che schifo!

Parole che hanno già un senso da parte di coloro – come i nostri operatori – che da mesi lavorano!

Page 4: AIEMS Vacanze studio 2015

4

Schismogenesi

Page 5: AIEMS Vacanze studio 2015

5

...incontrarsi enon mescolarsi...

Exotopia?

Page 6: AIEMS Vacanze studio 2015

Confine (2012)

Riconoscimentoe

Pregiudizio (2013)

Reciprocità e

Generatività (2014)

Conflitto (2015)

Page 7: AIEMS Vacanze studio 2015

7

Raccontare un’ esperienza comporta sempre in certa misura il tradirla e l’ uscire

dal temenos dei vissuti incarnati, cosa che consente tuttavia di renderne testimonianza e di offrirla alla condivisione.*

•Incipit dal saggio di Simona Gasparetti “L’ ordine labile e la cura delle metamorfosi”

N° 12 Rivista “Riflessioni Sistemiche” 2015 AIEMS

Page 8: AIEMS Vacanze studio 2015

...come oscillare fra il mondo prosaico e il mondo della poesia?

(Edgar Morin riprende le parole di Hoderlein “L’ uomo abita la terra poeticamente”).

...come raccontare o portare a Voi-Noi il contenuto della mia

presentazione? “Emergenza. Dalla schismogenesi all’ exotopia:

una visione Altra per gli operatori soccorritori”. (R.R. PEPE)

Page 9: AIEMS Vacanze studio 2015

La visione delle opere di Louis Kahn suggerisce, a noi presenti inquesta sala, una postura “leggera” verso i fatti “grevi/gravi” che – mio

malgrado – fanno da sfondo al racconto stesso!

L’ alternare domande ricche di dubbi con la “poesia” delle opere Kahniane, ci aiuta ad oscillare fra il reale ed il Vero:

quest’ ultimo non sono in grado di rappresentarlo,ma sarà condivisibile fra noi in fasi successive a questa prima mezz’ ora insieme.

Page 10: AIEMS Vacanze studio 2015

10

La parola anticipa l’ azione e neindica la direzione

Dal conflitto alla schismogenesi...Bateson G.

Dall’ empatia all’ exotopia...Bachtin

Page 11: AIEMS Vacanze studio 2015

11

Curioso = “prendersi cura” dellarealtà per penetrarla e conoscerla *

* ”Non ho particolari talenti. Sono solo appassionatamente curioso” **

** Da una lettera che Albert Einstein indirizzò a Carl Seelig, scrittore svizzero.Ripreso dal Breviario di Gianfranco Ravasi su “Domenica - Sole 24 ore”

del 12 luglio 2015.

Page 12: AIEMS Vacanze studio 2015

12

Provo a raccontare e condividerecon Voi il contesto della

“emergenza” umanitaria 2014-2015!

...tentando di non essere osservatore ma“partecipatore” (vedasi John Archibald Wheeler

col suo “universo partecipativo”)*

* citato da G. O. Longo “Narrare per capire. Capire per narrare” Rivista Riflessioni Sistemiche n° 12 – giugno 2015 – pag. 32

Page 13: AIEMS Vacanze studio 2015

13

2014 170.000 sbarchi 2015 180.000 sbarchi (previsti)

Dal 1° gen. 2015 a oggi97.993 sbarchi contro i 92.311sbarchi nello stesso periodo

del 2014Il piano nazionale del Dipartimento

Immigrazione (Prefetto dr. MORCONE Mario)è tarato su 120.000 accoglienze all’ anno

Valvola di sfogo

Dispersione in altri paesi europei

Page 14: AIEMS Vacanze studio 2015

14

2014 3279 morti

Canale di Sicilia*

2015 2019 morti (a tutt’ oggi)

*Dati forniti dall’ OIM (Organizzazione Internazionale per la Migrazione)

Page 15: AIEMS Vacanze studio 2015

Le persone non acquisiscono tali diritti perché sono cittadini, lavoratori,o sulla base di uno status particolare. Nessuno può essere privato dei propridiritti umani perché ha fatto ingresso o si è trattenuto in un Paese contravvenendo alla normativa nazionale sull’immigrazione, o perché ha l’aspetto di uno “straniero”, perché è una donna o un bambino, o non parla la lingua locale. Il principio dell’universalità dei diritti umani è prezioso per i migranti.

La realtà, tuttavia, rivela che il godimento dei diritti è illusorio se non vi è il modo di rivendicarne l’attuazione. Quindi, a questo scopo, è essenziale un ordinamento normativo nazionale che sia in grado di fornire un accesso effettivo alla giustizia e di prevedere ricorsi “fattibili” per le violazioni dei diritti umani.

I diritti umani sono diritti che appartengono a tutte le persone, senza eccezioni; e non vengono acquisiti dalle persone in base alla cittadinanza, alla loro occupazioni o a qualsiasi altra condizione sociale. La Dichiarazione universale dei diritti umani proclamò nel 1948 quanto segue: “tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”.

Page 16: AIEMS Vacanze studio 2015

16Salk Institute of Biological Research

Page 17: AIEMS Vacanze studio 2015

La COSTITUZIONE ITALIANALa COSTITUZIONE ITALIANA22 dic. 194722 dic. 1947

•La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Art. 32

Page 18: AIEMS Vacanze studio 2015

18

MIGRANTE

Regolare

Privo di documentazione

Richiedente Asilo o Rifugiato

Altri migranti richiedenti protezione

N.B. il termine “clandestino” non è previsto dal D.I.U.*(* Diritto Internazionale Umanitario)

Page 19: AIEMS Vacanze studio 2015

19

Louis Kahn. Casabella 241 1960

Page 20: AIEMS Vacanze studio 2015

Con riferimento all’ingresso, o al tentativo d’ingresso, di un migrante in un Paese straniero possono essere identificati un certo numero di gruppi di migranti, che spesso si sovrappongono:

- Migranti regolari: migranti che entrano nel territorio dello Stato dopo averottenuto un visto d’ingresso dallo Stato di destinazione per un soggiornotemporaneo o permanente;

- Migranti privi di documentazione: migranti che entrano nel territorio dello Stato in modo irregolare, senza possedere una documentazione adeguata, o migranti che sono entrati in modo regolare ma la cui autorizzazione sia scaduta e, nonostante ciò, si sono trattenuti sul territorio nazionale.

- Richiedenti asilo o rifugiati: migranti che entrano in un Paese, sia in modo regolare che irregolare, al fine di sfuggire al timore di subire delle persecuzioni nel loro Paese d’origine, com’è stato definito dall’articolo 1, lett.a) della Convenzione di Ginevra sui rifugiati.

Page 21: AIEMS Vacanze studio 2015

- Altri migranti che richiedono protezione: questa categoria comprende vari tipi di migranti il cui status non è ben definito ma che hanno bisogno di protezione internazionale, riconosciuta dal diritto internazionale in vario modo. In questa categoria sono compresi gli apolidi (anche se non sono richiedenti asilo o rifugiati), vittime della tratta di esseri umani, minori non accompagnati il cui status non è stato definito, stranieri a cui viene negato lo status di rifugiato o migranti senza documenti che non possono essere espulsi in applicazione del principio di non-refoulement

Un migrante potrebbe appartenere a una o più categorie allo stesso tempo. Per scelta o a causa delle

circostanze, lo status di un migrante non è quasi mai stabile.

VEDASI AD ESEMPIO IL FENOMENO PING PONG

Page 22: AIEMS Vacanze studio 2015

Un impatto significativo sull’esperienza migratoria lo hanno i fattori riguardanti il sesso e il genere, l’età, la razza e l’origine nazionale. I migranti devono spesso subire discriminazioni basate sulla loro razza, nazionalità, religione, origine etnica, identità e orientamento sessuale. Ciò costituisce una forma di discriminazione addizionale alla xenofobiaa cui sono spesso soggetti per il semplice fatto di essere stranieri.

Ulteriori situazioni preoccupanti sotto il profilo del rispetto dei diritti umani colpiscono le donne migranti, a causa del loro sesso e genere femminile; esse devono affrontare, oltre alla discriminazione relativa alla loro condizione di straniere, tutta una serie di specifiche discriminazioni basate sul sesso e il genere.

Page 23: AIEMS Vacanze studio 2015

23Louis I. Kahn Parlamento a Dacca, Bangladesh

Page 24: AIEMS Vacanze studio 2015

Il termine “migrante” viene usato in riferimento a tutte le persone che si trovano al di fuori del loro Paese di origine e/o di nazionalità, indipendentemente dai motivi per cui sono emigrati. Utilizzato in questo modo generale, include anche rifugiati e richiedenti asilo.

Page 25: AIEMS Vacanze studio 2015

25

Il MIGRANTE può divenire:

-Richiedente Protezione Internazionale- Rifugiato

Persecuzione (perseguitato) Protezione Sussidiaria Protezione Umanitaria

Page 26: AIEMS Vacanze studio 2015

Dal diritto internazionale deirifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa

allo status dei rifugiati del1951, ed il suo Protocollo relativo allo status dei

rifugiati del 1967 (nel complesso, laConvenzione di Ginevra sui rifugiati), completata da

strumenti e norme regionali.

CHI È IL RICHIEDENTE PROTEZIONE INTERNAZIONALE?Il richiedente protezione internazionale è una persona che ha presentato richiesta di protezione internazionale ed è in attesa della decisione sul riconoscimento dello status di rifugiato o di altra forma di protezione.In Italia, tutti i migranti possono fare domanda di protezione internazionale.

Page 27: AIEMS Vacanze studio 2015

27

Louis Kahn, interno del Kimbell Art Museum

Page 28: AIEMS Vacanze studio 2015

Dal diritto internazionale deirifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa

allo status dei rifugiati del1951, ed il suo Protocollo relativo allo status dei

rifugiati del 1967 (nel complesso, laConvenzione di Ginevra sui rifugiati), completata da

strumenti e norme regionali.IL RIFUGIATO Èuna persona che ha un timore fondato di essere perseguitata, nel proprio Paese di origine o, se non ha una cittadinanza, di residenza abituale, per motivi:- di razza (ad esempio, per il colore della pelle o per la appartenenza a un gruppoetnico, a una tribù\comunità o a una minoranza);- di religione (ad esempio, per il fatto di professare o di non professare unadeterminata religione o di appartenere ad un determinato gruppo religioso);- di nazionalità (ad esempio, per la sua appartenenza ad una minoranza etnica olinguistica);- di appartenenza ad un gruppo sociale (gruppo di persone che condividono unacaratteristica comune o che sono percepite come un gruppo dalla società in base,ad esempio, a sesso, genere, orientamento sessuale, famiglia, cultura, professione);- di opinione politica (ad esempio, per le opinioni politiche, per le attivitàpolitiche, per le opinioni politiche attribuite, per l’obiezione di coscienza);e non vuole o non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine o dallo Stato in cui abbia risieduto abitualmente.

Page 29: AIEMS Vacanze studio 2015

“Dal diritto internazionale deirifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa

allo status dei rifugiati del1951, ed il suo Protocollo relativo allo status dei

rifugiati del 1967 (nel complesso, laConvenzione di Ginevra sui rifugiati), completata da

strumenti e norme regionali.“PERSECUZIONE”

Per persecuzione si intendono, per esempio, le minacce alla vita, la tortura, le ingiuste privazioni della libertà personale, le violazioni gravi dei diritti umani.Per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni.Può essere riconosciuto rifugiato anche chi abbia fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe esposto ad un serio rischio di persecuzione.

Page 30: AIEMS Vacanze studio 2015

Dal diritto internazionale deirifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa

allo status dei rifugiati del1951, ed il suo Protocollo relativo allo status dei

rifugiati del 1967 (nel complesso, laConvenzione di Ginevra sui rifugiati), completata da

strumenti e norme regionali.La definizione di rifugiato si trova nell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato, secondo la quale è rifugiato colui che “temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paesein cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.

Page 31: AIEMS Vacanze studio 2015

31

Biblioteca Exeter

Page 32: AIEMS Vacanze studio 2015

Dal diritto internazionale deirifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa

allo status dei rifugiati del1951, ed il suo Protocollo relativo allo status dei

rifugiati del 1967 (nel complesso, laConvenzione di Ginevra sui rifugiati), completata da

strumenti e norme regionali.DIRITTI DEL RIFUGIATO:

❑ accesso al lavoro;❑ diritto al ricongiungimento familiare;

❑ diritto all’assistenza sociale;❑ diritto all’assistenza sanitaria;

❑ diritto ad avere il documento di viaggio:❑ diritto all’istruzione pubblica;

❑ diritto di circolare liberamente all’interno del territorio dell’Unione Europea (esclusi Danimarca e Gran Bretagna) senza alcun visto, per un periodo non superiore

a 3 mesi;❑ diritto a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni

di residenza in Italia;❑ diritto al matrimonio (il nulla osta viene rilasciato

dall’UNHCR);❑ diritto a partecipare all’assegnazione degli alloggi

pubblici;❑ diritto al rilascio della patente di guida.

Page 33: AIEMS Vacanze studio 2015

Dal diritto internazionale deirifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa

allo status dei rifugiati del1951, ed il suo Protocollo relativo allo status dei

rifugiati del 1967 (nel complesso, laConvenzione di Ginevra sui rifugiati), completata da

strumenti e norme regionali.

In generale, le difficoltà economiche, anche se reali e in alcuni casi molto gravi, non costituiscono motivi per il riconoscimento dello status di rifugiato…(vedasi la polemica/conflitto sullemigrazioni cosiddette “economiche”)

Page 34: AIEMS Vacanze studio 2015

Dal diritto internazionale deirifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa

allo status dei rifugiati del1951, ed il suo Protocollo relativo allo status dei

rifugiati del 1967 (nel complesso, laConvenzione di Ginevra sui rifugiati), completata da

strumenti e norme regionali.LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA

è la protezione che viene accordata ad un cittadino non appartenente all’Unione Europea, o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono

fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine, o nel Paese nel quale aveva la propria dimora abituale correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, e il quale non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della

protezione di detto paese.

DIRITTI DI CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA:

❑ accesso al lavoro (per una durata non superiore la durata del permesso di soggiorno);❑ diritto all’assistenza sanitaria;

❑ diritto al ricongiungimento familiare;❑ diritto all’assistenza sociale e sanitaria;

❑ rilascio di un titolo di viaggio per stranieri, nel caso in cui non si abbia il passaporto;

❑ diritto a partecipare all’assegnazione degli alloggi pubblici

Page 35: AIEMS Vacanze studio 2015

LA PROTEZIONE UMANITARIA

Le questure possono rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari tutte le volte in cui le Commissioni Territoriali, pur non ravvisando gli estremi per la protezione internazionale, rilevino “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo.

DIRITTI DI CHI HA UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVIUMANITARI:

❑ lavorare sul territorio italiano;❑ accedere all’assistenza sanitaria;

❑ chiedere che venga rilasciato un titolo di viaggio per stranieri, nel caso non si abbia il passaporto

Dal diritto internazionale deirifugiati sancito dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status

dei rifugiati del1951, ed il suo Protocollo relativo allo status dei rifugiati del 1967

(nel complesso, laConvenzione di Ginevra sui rifugiati), completata da strumenti e norme

regionali.

Page 36: AIEMS Vacanze studio 2015

36(Louis Kahn1901-1974) - Architetto

Page 37: AIEMS Vacanze studio 2015

UN PO’ DI NORMATIVA…

Page 38: AIEMS Vacanze studio 2015

“Il dibattito sui rifugiati si l

ega

inevitabilmente a quello sugli

immigrati, specialmente se irrego

lari.

C’è chi con fierezza rivendica il

diritto di rimandare tutti indiet

ro, a

prescindere dalla condizione

individuale, mentre altri ritengo

no che

bisogna accogliere i rifugiati in

nome

della carità, perché si tratta di

povera

gente che deve essere aiutata.

Pochissimi affrontano l’argomento

come

una questione di diritto nazional

e,

comunitario ed internazionale”

(Laura Boldrini, Tutti Indietro)

Page 39: AIEMS Vacanze studio 2015

IL REGOLAMENTO DUBLINO II (regolamento 2003/343/CE; in precedenza Convenzione di

Dublino)

E’ un regolamento europeo che determina lo Stato membro dell’unione Europea competente ad esaminare una domanda di asilo o riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione (art.51). E 'la pietra angolare del sistema di Dublino, costituito dal regolamento Dublino II e dal regolamento EURODAC, che istituisce una banca dati a livello europeo delle impronte digitali per gli immigrati clandestini nell'Unione Europea. Il regolamento di Dublino mira a "determinare con rapidità lo Stato membro competente [per una domanda di asilo]"e prevede il trasferimento di un richiedente asilo in tale Stato membro. Di solito, lo Stato membro competente all'esame della domanda d'asilo sarà lo Stato in cui il richiedente asilo ha messo piede per la prima volta nell‘UE.Il Regolamento Dublino II è stato adottato nel 2003, di fatto in sostituzione della Convenzione di Dublino. La Convenzione di Dublino era stata firmata a Dublino, in Irlanda il 15 giugno 1990, ed entrata in vigore il 1 ° settembre 1990 per i primi dodici firmatari (Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito), il 1 ° ottobre 1997 per Austria e Svezia, e il 1 ° gennaio 1998 per la Finlandia. Recentemente, il sistema è stato esteso ad alcuni paesi al di fuori dell'Unione. La Svizzera è diventata uno dei firmatari del regolamento e il 5 giugno 2005 ha votata al 54,6% per la ratifica; è entrato in vigore il 12 dicembre 2008.

Page 40: AIEMS Vacanze studio 2015

40

(Louis Kahn1901-1974) - Architetto

Page 41: AIEMS Vacanze studio 2015

Secondo la legislazione europea (Regolamento Dublino II) non si può decidere liberamente lo Stato in cui chiedere protezione, pertanto competente ad esaminare la domanda sarà, ad esempio:- il primo stato nel quale si è entrato irregolarmente;- il Paese che ha rilasciato un titolo di soggiorno o un visto di ingresso;- il Paese nel quale si trova regolarmente un familiare, per il minorenne non accompagnato, in Italia.-il Paese in cui si trova un familiare che sia stato riconosciuto rifugiato o che abbia fatto domanda di asilo.

L’accoglienza dei richiedenti asilo è un obbligo giuridico per gli Stati membri dell’Unione europea: si prevedono infatti norme minime

sull’accoglienza dei richiedenti asilo finalizzate a “garantire loro un

livello di vita dignitoso e condizioni di vita analoghe in tutti gli Stati

membri”.

Page 42: AIEMS Vacanze studio 2015

Nel 2005 viene recepita la direttiva comunitaria 2003/9 recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Il decreto legislativo di attuazione della direttiva – D.lgs. 140/2005 - stabilisce le norme sull'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato nel territorio nazionale, in linea con gli standard europei e con il diritto internazionale dei rifugiati (in particolare, con la Convenzione di Ginevra del 1951). 

Page 43: AIEMS Vacanze studio 2015

LA NORMATIVA ITALIANA

In meno di vent’anni la situazione dell'asilo in Italia è cambiata radicalmente, riflettendo nuove crisi, nuove realtà e nuovi rapporti internazionali e giuridici.

Nel 1990, la Legge Martelli (L 39/90) ha abolito la riserva geografica alla Convenzione di Ginevra del 1951 - che limitava il riconoscimento dello status ai rifugiati provenienti dall'Europa – e si è dotata di una normativa che ha regolato solo in parte la materia d'asilo. Nel 1998 la legge Martelli è stata poi sostituita dalla Legge Turco-Napolitano sull'immigrazione (D. Lgs. n. 286/98), che, tuttavia, non ha apportato modifiche sostanziali in materia d'asilo. 

Page 44: AIEMS Vacanze studio 2015

44(Louis Kahn1901-1974) - Architetto

Page 45: AIEMS Vacanze studio 2015

Nel settembre del 2002, la normativa è stata nuovamente modificata con l’entrata in vigore della Legge Bossi-Fini (L. 189/02), pienamente attuata solo nell’aprile del 2005 (D.P.R. 303/2004).

Tale legge ha influito notevolmente sulla materia dell'asilo, anche attraverso la decentralizzazione della procedura di asilo e l’istituzione di Commissioni Territoriali, che hanno il compito di esaminare le istanze di riconoscimento della protezione internazionale. Le Commissioni - che hanno attualmente sede a Milano, Gorizia, Roma, Foggia, Crotone, Siracusa, Trapani, Torino, Caserta e Bari – sono composte da:

un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da

un rappresentante dell’UNHCR.

Page 46: AIEMS Vacanze studio 2015

L’ITER DELLA RICHIESTA ASILOLa Commissione Territoriale, attraverso

decisione scritta a seguito della presentazione della domanda, e della:

1. può riconoscere lo status di rifugiato;2. può non riconoscere lo status di rifugiato e

concedere la protezione sussidiaria,

3. può non riconoscere lo status di rifugiato, ma ritenere che sussistano gravi motivi per ottenere un permesso di soggiorno per motivi

umanitari:4. può non riconoscere lo status di rifugiato e

rigettare la domanda.5. può rigettare la domanda per manifesta

infondatezza, quando ritiene palese l’insussistenza di qualsiasi presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale

GLI STATUS POSSONO ESSERE REVOCATI

Page 47: AIEMS Vacanze studio 2015

I CENTRI DELL’IMMIGRAZIONE

Le strutture che accolgono e assistono gli immigrati

irregolari sono distinguibili in tre tipologie:

• Centri di accoglienza (CDA)

• Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA)

• Centri di identificazione ed espulsione (CIE)

Page 48: AIEMS Vacanze studio 2015

48

Louis Kahn1901-1974 Architetto

Page 49: AIEMS Vacanze studio 2015

I CENTRI DI ACCOGLIENZA (CDA)(L.563/95)

Sono strutture destinate a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale.

L’accoglienza nel centro è limitata al tempo strettamente necessario per stabilire l'identità e la legittimità della sua permanenza sul territorio o per disporne l'allontanamento.

Page 50: AIEMS Vacanze studio 2015

CENTRI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO (CARA)

(DPR 303/2004 - D.Lgs. 28/1/2008 n°25) Sono strutture nelle quali viene inviato e ospitato per un

periodo variabile di 20 o 35 giorni lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento o

che si è sottratto al controllo di frontiera, per consentire l’identificazione o la definizione della

procedura di riconoscimento dello status di rifugiato. 

Page 51: AIEMS Vacanze studio 2015

I CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE (CIE)

Così denominati con decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, sono gli ex 'Centri di permanenza temporanea ed assistenza': strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione. Previsti dall’art. 14 del Testo Unico sull’immigrazione 286/98, come modificato dall’art. 12 della legge 189/2002, tali centri si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle Forze dell’ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari. Il Decreto-Legge n. 89 del 23 giugno 2011, convertito in legge n. 129/2011, proroga  il termine massimo di permanenza degli stranieri in tali centri dai 180 giorni ( previsti dalla legge n. 94/2009) a 18 mesi complessivi.

Page 52: AIEMS Vacanze studio 2015

UN ESEMPIO DI ACCOGLIENZA “INTEGRATA”: IL CIRCUITO S.P.R.A.R.

(Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

Page 53: AIEMS Vacanze studio 2015

53Louis Kahn1901-1974 - Architetto

Page 54: AIEMS Vacanze studio 2015

54

Page 55: AIEMS Vacanze studio 2015

55

Page 56: AIEMS Vacanze studio 2015

56

Page 57: AIEMS Vacanze studio 2015

57Louis Kahn1901-1974 - Architetto

Page 58: AIEMS Vacanze studio 2015

58

Page 59: AIEMS Vacanze studio 2015

59

...non “CONCLUSIONI” bensi’momento di “SOSPENSIONE”...

...sarei stato molto più contento del mondoin cui vivo e di come la mia civiltà

tratterà il mondo (i vari inquinamenti esfruttamenti del futuro e via dicendo) se

avessi avuto la certezza che i miei governatorie i miei rappresentanti conoscevano i mesi

della gravidanza delle cerve e l’ orain cui figliano”*.

*Pag. 119 “Dove gli Angeli Esitano” G. Bateson, M.C. Bateson ed. Adelphi 2008, Milano.

Page 60: AIEMS Vacanze studio 2015

60Louis Kahn1901-1974 - Architetto