aldo morgigni, alessandro pepe** la questione … - morgigni_pepe.pdf · fissare i carichi massimi...

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La questione economica 1. Indipendenza della magistratura, dignità professionale dei magistrati e trattamento economico La garanzia costituzionale di indipendenza della magistratura presuppone un trattamento pro- fessionale complessivo dignitoso quanto a condizioni di lavoro e a retribuzione, al fine di consentire ai magistrati di amministrare giustizia in modo sereno ed effet- tivo. La riforma dell’ordinamen- to giudiziario è stata attuata con la l. n. 111/07 e ora l’obiettivo primario dell’azione dell’A.N.M. deve essere quello chiedere con forza che vengano garantite ai magistrati condizioni di lavoro decorose, quanto a strutture e personale giudiziario, e un trattamento economico in linea con gli alti standards quali- tativi e quantitativi di lavoro richiesti per mantenere alto il prestigio dell’amministrazione della giustizia. Non vi è alcuna ragione per essere timidi o addirittura restii nel chiedere quanto i magistrati italiani attendono da anni, poiché è giusto che vengano finalmente rese omogenee le condizioni di lavoro ed il trattamento econo- mico di chi svolge funzioni ana- loghe per importanza e delicatez- za sia in ambito nazionale che internazionale. Il trattamento gravemente sfavorevole dei magistrati ordinari rispetto a categorie assimilabili, come di dimostrerà in seguito, non trova alcuna giustificazione né nelle funzioni svolte, perché la giuri- sdizione ordinaria costituisce un fondamentale potere dello Stato, né nelle modalità di accesso alla carriera, perché ormai il concor- so in magistratura è un concorso c.d. di “secondo grado”, né nella qualità e quantità del “prodotto giudiziario”, poiché i magistrati ordinari definiscono milioni di controversie all’anno e centinaia di controversie pro capite, come risulta dalle tabelle che seguono. 2. Dalla “questione economica” alla “questione professionale” Per restituire efficienza e dignità al sistema giudiziario è necessario tutelare globalmente la professionalità dei magistrati sotto il profilo delle “condizioni di lavoro” e del “trattamento eco- nomico”, aspetti che costituisco- no l’oggetto principale della “questione professionale” della magistratura, intesa come que- stione di natura generale sulla magistratura che racchiude in sé e supera gli ormai angusti limiti della “questione economica”. I targets immediati sono pochi e semplici: potenziare le strutture giudi- ziarie garantendo assistenza effettiva ai magistrati e realiz- zando l’ufficio del giudice; 234 Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati: tanti oneri senza onori Aldo Morgigni * , Alessandro Pepe ** *Magistrato distrettuale presso la Corte di Appello di Roma **Giudice del Tribunale di Napoli

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ica 1. Indipendenza

della magistratura, dignità professionale dei magistrati e trattamento economicoLa garanzia costituzionale di

indipendenza della magistraturapresuppone un trattamento pro-fessionale complessivo dignitosoquanto a condizioni di lavoro e aretribuzione, al fine di consentireai magistrati di amministraregiustizia in modo sereno ed effet-tivo. La riforma dell’ordinamen-to giudiziario è stata attuata conla l. n. 111/07 e ora l’obiettivoprimario dell’azionedell’A.N.M. deve essere quellochiedere con forza che venganogarantite ai magistrati condizionidi lavoro decorose, quanto astrutture e personale giudiziario,e un trattamento economico inlinea con gli alti standards quali-tativi e quantitativi di lavororichiesti per mantenere alto ilprestigio dell’amministrazionedella giustizia.

Non vi è alcuna ragione peressere timidi o addirittura restiinel chiedere quanto i magistratiitaliani attendono da anni, poichéè giusto che vengano finalmenterese omogenee le condizioni dilavoro ed il trattamento econo-mico di chi svolge funzioni ana-loghe per importanza e delicatez-za sia in ambito nazionale cheinternazionale. Il trattamentogravemente sfavorevole deimagistrati ordinari rispetto a

categorie assimilabili, come didimostrerà in seguito, non trovaalcuna giustificazione né nellefunzioni svolte, perché la giuri-sdizione ordinaria costituisce unfondamentale potere dello Stato,né nelle modalità di accesso allacarriera, perché ormai il concor-so in magistratura è un concorsoc.d. di “secondo grado”, né nellaqualità e quantità del “prodottogiudiziario”, poiché i magistratiordinari definiscono milioni dicontroversie all’anno e centinaiadi controversie pro capite, comerisulta dalle tabelle che seguono.

2. Dalla “questione economica” alla “questione professionale”Per restituire efficienza e

dignità al sistema giudiziario ènecessario tutelare globalmentela professionalità dei magistratisotto il profilo delle “condizionidi lavoro” e del “trattamento eco-nomico”, aspetti che costituisco-no l’oggetto principale della“questione professionale” dellamagistratura, intesa come que-stione di natura generale sullamagistratura che racchiude in sée supera gli ormai angusti limitidella “questione economica”.

I targets immediati sonopochi e semplici:

� potenziare le strutture giudi-ziarie garantendo assistenzaeffettiva ai magistrati e realiz-zando l’ufficio del giudice;

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Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati: tanti oneri senza onoriAldo Morgigni*, Alessandro Pepe**

*Magistratodistrettualepresso la Corte diAppello di Roma

**Giudice del Tribunale di Napoli

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ica� fissare i carichi massimi di

lavoro giudiziario esigibile dalsingolo magistrato per garantirela qualità dei provvedimenti giu-risdizionali;

� riconoscere immediatamen-te i maggiori importi degli sti-pendi tabellari e restituire il“maltolto” con la mortificante edinutile decurtazione dell’adegua-mento automatico prevista pertutto il 2007 dalla finanziaria;

� rendere onnicomprensivo iltrattamento retributivo, elimi-nando le anacronistiche differen-ze tra voci stipendiali e indennitàgiudiziaria, che deve essere per-cepita anche nei periodi di malat-tia e negli altri casi di astensioneobbligatoria dal lavoro;

� perequare il trattamentoeconomico rispetto a quello deimagistrati amministrativi e deglialti funzionari dello Stato;

� garantire livelli di pensioneche, anche con il sistema contri-butivo, siano adeguati all’elevatoimporto delle ritenute previden-ziali versate dai magistrati in rap-porto allo stipendio percepito;

� prevedere forme assicurati-ve a carico dell’amministrazionegiudiziaria per la responsabilitàcivile nell’esercizio dell’attivitàgiudiziaria;

� equiparare i trattamenti ditutti i magistrati, ordinari edamministrativi, nello svolgimen-to degli incarichi extra-giudiziariconferendo integralmente tutte le

indennità percepite ad un fondoperequativo da destinare all’in-cremento delle retribuzioni edelle basi pensionabili di tutti imagistrati;

� ripristinare l’indennità dimissione, come accaduto per leforze dell’ordine (ad esempioattualmente essa è corrispostaagli operanti di polizia giudizia-ria che coadiuvano in missione ilpubblico ministero ma non almagistrato!), adeguandone l’im-porto al costo della vita, anche inconsiderazione della circostanzache sull’importo dell’indennitàdi missione sono computate leindennità di prima sistemazionein caso di assegnazione o trasfe-rimento di ufficio e le indennitàper la permanenza nelle sedidisagiate.

Su questi punti, pochi, sem-plici e chiari, deve essere massi-mo l’impegno dell’A.N.M. perottenere a breve risultati concretiperché in caso contrario verrebbevanificata gran parte delle ragio-ni di esistenza stessa dell’asso-ciazionismo dei magistrati. Nelcontempo è indispensabile assi-stere i magistrati nell’instaura-zione di un ampio contenzioso,fornendo consulenza e supportotecnico e giuridico, poiché unagran parte del trattamento dete-riore dei magistrati ordinaririspetto ad altre categorie derivadall’errata interpretazione dinorme di legge da parte dell’am-

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ica ministrazione giudiziaria. Que-

st’argomento, in particolare,verrà affrontato più compiuta-mente nel prosieguo, perchéprima è necessario individuare leragioni della sostanziale inerziadell’A.N.M. e confutare le moti-vazioni apparenti che sottostan-no a tale scelta rinunciataria.

3. Onori e oneriSecondo un antico principio

di diritto pubblico: “sunt hono-res onera”. In passato, infatti,chi ricopriva una carica pubblica(“honor”) doveva sostenerne icosti (“onera”) necessari per losvolgimento delle attività propriedell’ufficio e, a volte, perfino perl’acquisto della funzione comenel caso delle c.d. “cariche vena-li”. Restava inteso, ovviamente,che l’onorato - onerato si riface-va ampiamente degli esborsidirettamente sui sudditi impo-nendo pedaggi, canoni, censi,corvées, tasse, livelli, balzelli o,più semplicemente, esigendo adiscrezione e con la forza presta-zioni personali o patrimoniali.

Sebbene inizialmente non sitrattasse di un principio giuridi-co, con il passare del tempo unadottrina giuridica schierata dallaparte dei più forti aveva trasfor-mato, come spesso accade, l’a-buso in consuetudine coniando ilbrocardo degli “onori che sonooneri”. Il risultato era stato quel-lo di aggiungere al danno patito

delle vittime di innumerevolisoprusi la beffa di un’immagina-ria giustificazione, spiegandocosì che non solo era legale maera anche del tutto giusto e nor-male che gravassero sui deboli lespese che il potente aveva soste-nuto per diventar tale.

Per uno di quegli strani“revi-rements” tipici di chi perdememoria dell’origine di unafrase, oggi l’espressione “glionori sono oneri” indica, ironiadella sorte, un principio contrarioa quello per il quale essa eranata. Si ritiene comunemente,infatti, che chi svolge un’attivitàpubblica dovrebbe sopportare uncerto numero di rinunce e sacrifi-ci nell’interesse collettivo incambio, si suppone, del maggiorlustro che gli deriverebbe dall’a-ver contribuito al pubblicobenessere. Insomma, secondoun’opinione diffusa certi ufficisono remunerativi di per sé, alpunto di spingere chi vorrebbericoprirli a dire che quel lavoro“lo farebbe anche gratis”.

Si dovrebbe sempre diffidaredi chi un lavoro, quale è anche lapiù nobile delle pubbliche fun-zioni, “lo farebbe anche gratis”.Di solito si tratta di qualche fana-tico idealista o, all’opposto, diqualche sfaticato, soggetti chehanno in comune la disponibilitàdi ingenti fonti di sostentamentoextra-lavorative che raramente sisono procurati con fatica, perché

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icasono ricchi di famiglia, fanno un

altro lavoro o li mantiene qual-cun altro. Chiunque ci riflettesseserenamente, prima o poi, sichiederebbe perché mai se unattività è così onerosa qualcunodovrebbe volerla fare gratis senon per mero amore dell’eserci-zio del potere o per trarne fonti disostentamento indebite o perentrambi i motivi. Quest’etica“pauperistica” è molto meno dif-fusa, invece, tra chi “quel lavo-ro” lo fa effettivamente tutti igiorni e non dispone di altri red-diti, perché solo chi svolge effet-tivamente una di queste illustried ambite funzioni ne conoscepregi e difetti reali e sa fino a chepunto è giusta la retribuzione chepercepisce.

4. Il “pauperismo giudiziario”Tra i magistrati questa conce-

zione è notevolmente diffusa e sipuò parlare di “pauperismo giu-diziario” come dell’unico verocaso di pauperismo tra i poteridello Stato. L’idea alla base èalquanto pericolosa: fare il magi-strato è remunerativo di per sé e,di conseguenza, i magistratidovrebbero disinteressarsi allevicende del loro trattamento eco-nomico. Quest’ultimo è garantitoda un sistema che è ritenuto unprivilegio da taluni critici esternied è, invece, considerato unasorta di doverosa “magia” da

quanti, sebbene ne beneficinodirettamente, guardano con mal-celato disprezzo alle questionieconomiche come a delle volgarinecessità da lasciare a qualcheoscuro contabile, mentre essi sioccupano delle “magnifichesorti e progressive”, di leopar-diana memoria, convinti che ilmagistrato non abbia tanto lafunzione di fare giustizia permestiere ma abbia invece la mis-sione di aver ragione del “secolsuperbo e sciocco”.

In realtà la remunerazione èinerente al lavoro, perché è lospecchio del valore che gli attri-buiamo al punto che, ben al di làdi quanto prevede la Costituzio-ne, perfino quando il lavoro con-siste in una vera e propria mis-sione divina, si dice che “l’ope-raio è degno della sua mercede”(Lc 10, 7). Questo concetto ele-mentare è offuscato da una sortadi pudore atavico di alcuni magi-strati convinti che sia poco digni-toso parlare di questione econo-mica, che la posizione costituzio-nale della magistratura le impe-disca qualunque forma di trattati-va con gli altri poteri, quasi chediscutere di retribuzione nemetta in crisi l’indipendenza, eche in ogni caso lo stipendio per-cepito sia comunque sufficienteper l’attività svolta. Questa men-talità è diffusa a tal punto cheabbiamo assistito inerti, vorremodire quasi inebetiti, al tourbillon

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ica dell’unica ed immobilistica

disposizione in materia economi-ca, ossia l’art. 51 del d. lgs. n.160 del 2006 in base al quale sistabilisce che a fronte di nuove egravose innovazioni professiona-li ... nulla cambia in materia ditrattamento economico!

La cosa curiosa è che questoprincipio, ossia che tutto restaimmobile a livello economico, èpassato sostanzialmente indenneattraverso la c.d. “controriformadell’ordinamento giudiziario”approvata dalla precedente mag-gioranza parlamentare fino a quel-la che poi è divenuta semplice-mente la “riforma dell’ordinamen-to giudiziario”, approvata dall’at-tuale maggioranza parlamentare.Nessun dibattito serio si è svoltosulle disposizioni che incidevanosul trattamento economico né hadato risultati il c.d. “tavolo tecni-co” istituito proprio per discuteredel trattamento economico, che, sibadi bene, è l’altra faccia dellostato giuridico del magistrato, per-ché di solito si parla di stato giuri-dico “ed” economico di una deter-minata categoria professionale.

“Riforma” o “controriforma”che siano, le nuove disposizionisi differenziano dalle precedentinorme in materia di ordinamentogiudiziario per una caratteristica:dedicano un solo articolo al trat-tamento economico dei magi-strati (per dire che nulla cambia),mentre l’ordinamento giudiziario

propriamente detto, ossia il R.D.n. 12 del 1941, dedicava all’ar-gomento l’intero capo XII intito-lato “Degli stipendi e degli asse-gni” all’interno del titolo V, cheriguardava lo “Stato giuridicodei magistrati” ed in genere aquella che oggi viene definita laprogressione in carriera. In prati-ca si sono stabiliti innumerevolie gravosi doveri per i magistratima non vi è stato alcun ricono-scimento dei maggiori sacrificiimposti soprattutto a causa delleresistenze ideologiche opposteproprio da taluni magistrati com-ponenti di gruppi associativi,ovviamente diversi da Magistra-tura Indipendente.

Si è già accennato ai motiviper i quali alcuni magistrati sonorestii anche solo a discutere delloro trattamento economico. Lefrasi che si sentono più spessosono “guadagno anche troppoper quello che faccio”, oppure“discutere di questioni economi-che significa barattare l’indipen-denza con qualche spicciolo”.Ebbene tali frasi sono la spia diun totale fraintendimento dellaquestione economica e dei moti-vi che ne sono alla base.

Nel primo caso si tratta diaffermazioni di chi, evidente-mente, lavora poco o nulla e -soprattutto - non è consapevoledelle enormi responsabilità cheincombono sul magistrato e delleaspettative di giustizia della

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icasocietà. Nel secondo caso si igno-

ra, semplicemente, che il tratta-mento economico è il pilastrodell’indipendenza, come vuole lalogica e come è sancito da innu-merevoli costituzioni e statuti cheassicurano l’indipendenza delpotere giudiziario. A ben vedere,quindi, l’unica ad essere impove-rita dal pauperismo giudiziario èstata proprio l’indipendenza dellamagistratura.

Di seguito cercheremo di con-futare questa ideologia pauperi-stica e di indicare le ragioni dellerivendicazioni, giudiziarie edassociative, che l’ANM devepromuovere nel settore del tratta-mento economico e professiona-le nell’interesse della dignitàdella funzione giudiziaria.

5. L’indipendenza economica della magistraturaPartendo dalla “sindrome del

baratto” tra indipendenza e sti-pendio, ci limitiamo ad osservareche è vero l’opposto, ossia è undovere degli altri poteri delloStato garantire l’adeguatezza el’intangibilità delle retribuzionidei magistrati. Questo principio èdiffuso a livello internazionale,convenzionale e costituzionale:

l’art. 3 della Costituzioneamericana stabilisce che i magi-strati “ad epoche fisse riceveran-no per i loro servizi un indennitàche non potrà essere diminuitafinché essi rimarranno in carica”

l’art. 49 dello Statuto dellaCorte penale internazionale sta-bilisce che le retribuzioni e leindennità percepite dai magistra-ti della Corte e della Procura“non saranno ridotte nel corsodel mandato”;

l’art. 13 dello Statuto univer-sale del giudice, approvato dal-l’Unione internazionale deimagistrati (un’importante orga-nizzazione non governativa accre-ditata presso l’O.N.U.) prevedeche i magistrati “devono ricevereuna remunerazione sufficiente adassicurargli un’effettiva indipen-denza economica; la remunerazio-ne non deve dipendere dai risulta-ti dell’attività del giudice e nonpotrà essere ridotta durante ilcorso del suo servizio professio-nale, il giudice deve poter andarein pensione ricevendo un emolu-mento corrispondente alla suacategoria professionale”;

l’art. 107 c. III della Costitu-zione italiana stabilisce che “imagistrati si distinguono fra lorosoltanto per diversità di funzio-ni”.

L’interpretazione che la Cortecostituzionale ha sempre datoall’art. 107 comma III Cost. rico-nosce espressamente l’inesisten-za di una linea gerarchica all’in-terno della magistratura, con laconseguente impossibilità di gra-duare le retribuzioni in baseall’importanza della carica rico-perta dal magistrato in una inesi-

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ica stente scala. L’unico sistema di

remunerazione conforme allacostituzione, quindi, è costituitoda un sistema di progressioneeconomica con scatti ed adegua-menti automatici sulla base dellaprofessionalità e dell’esperienzaacquisite, ossia dall’anzianitàsenza demerito (cfr. ex plurimisla sentenza n. 238 del 1990 dellaCorte costituzionale).

Proprio per garantire l’indi-pendenza esterna della magistra-tura dal potere politico, che “tienei cordoni della borsa”, nonchél’indipendenza interna da anoma-le forme di gerarchia sono stateapprovate le disposizioni che san-ciscono il principio della progres-sione economica per anzianitàsenza demerito, ossia tutte ledisposizioni in materia di pro-gressione stipendiale dei magi-strati ordinari e, in particolare, lal. n. 97 del 1979, la l. n. 27 del1981, la l. n. 425 del 1984, l’art.24 c. 1 e 4 della l. n. 448 del 1998,l’art. 50 c. 4 della l. n. 388 del2000. Il sistema è stato fatto salvodall’art. 51 del d. lgs. n. 160 del2006, come modificato dall’art.11 c. 2 della l. n. n. 111 del 2007.

Il meccanismo originario, tut-tavia, si è notoriamente trasfor-mato da una forma di garanzia diindipendenza in una forma digaranzia di svalutazione, poichéla perdita del potere di acquistodelle remunerazioni dei magi-strati ha seguito di pari passo

l’incremento di valore delleremunerazioni di altri alti funzio-nari dello stato che, al contrario,sono riuscite a tenere il passo conl’aumento del costo della vitagrazie a forme di “contrattazionecollettiva interna”, perché gliaccordi sono stati recepiti da suc-cessivi decreti del presidentedella Repubblica.

6. Magistrati ordinari, magistrati amministrativi, diplomatici e prefetti: stipendi a confrontoA titolo di esempio è sufficien-

te raffrontare la tabella degli sti-pendi lordi dei magistrati conquella di diplomatici e prefetti perpercepire le differenze consistentitra chi svolge funzioni assimilabi-li quanto meno sotto il profilodella loro importanza vitale per loStato. Diplomatici e prefetti,peraltro, godono di ulterioriindennità aggiuntive che supera-no di gran lunga l’importo dell’in-dennità giudiziaria (entrambe levoci non sono riportate nelletabelle). Gli stipendi dei magistra-ti, peraltro, sono aggiornati al1.1.06, mentre quelli di prefetti ediplomatici sono riferiti alla datadel 1.1.05 e risultano ben superio-ri a quelli dei magistrati già unanno prima. I dati che seguonosono tratti dalla l. n. 111 del 2007per i magistrati, dal D.P.R. n. 293del 2005 per i prefetti e dal D.P.R.n. 107 del 2006 per i diplomatici.

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Qualifica

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

Stipendio annuo lordo

€ 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

€ 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

€ 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità € 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità € 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

€ 50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità € 44.328,37

Magistrati ordinari € 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio € 22.766,71

Prefetto € 87.094

Vice Prefetto € 57.174

Vice Prefetto aggiunto € 41.144

Consigliere € 32.195

Magistrati ordinari

Qualifica Stipendio annuo lordo

Carriera prefettizia

Ambasciatore € 95.875

Ministro plenipotenziario € 79.300

Consigliere díam basciata € 51.458

Consigliere di legazione € 32.195

Segretario di legazione € 37.158

Qualifica Stipendio annuo lordo

Carriera diplomatica

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ica A decorrere dal 1.1.07, peral-

tro, l’art. 1 c. 593 della l. n. 296del 2007 ha stabilito che nessunincarico dirigenziale o di consu-lenza conferito dallo Stato puòessere retribuito con un importosuperiore a quello del primo pre-sidente della cassazione. Alladata odierna, peraltro, non risul-tano atti pubblici che riparame-trino le retribuzioni su quel limi-te, sebbene sia prevista unaforma di responsabilità erarialeper l’inerzia. Al contrario la pre-sidenza del consiglio dei ministricon direttiva del 16.3.07 si è pre-munita di precisare che dettolimite non vige per le collabora-zioni artistiche (in particolare perquelle pagate dalla RAI in occa-sione del festival di Sanremo…).

La retribuzione dei magistratiordinari è notevolmente inferioreanche a paragone di quella dei

magistrati amministrativi e con-tabili che, a parità di anzianità,percepiscono somme superiori dicirca il 30%, sebbene anche ilconcorso in magistratura ormaisia diventato “di secondo grado”,nel senso che per sostenerlo ènecessario avere alcuni anni dipregresse esperienze lavorative oscientifiche. I dati che seguonosono riferiti ai soli stipendi tabel-lari lordi al 1.1.06, escluse leindennità e senza considerare gliaumenti per le classi e gli scatti ole anzianità convenzionali cheincrementano il divario in favoredei magistrati amministrativi econtabili. Le differenze retributi-ve, inoltre, diventano ancora piùconsistenti ove si pensi che per igiudici amministrativi e contabi-li non esistono certo i nostri rigi-dissimi limiti in materia di inca-richi extra-giudiziari).

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€ 44.328

€ 50.521

€ 56.713

€ 66.470

Magistrati amministrativie contabili

€ 22.766

€ 44.328

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€ 50.521

Magistrati ordinari

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Anni di servizio

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ica7. Lo stipendio dei giudici

in EuropaAnche rispetto ai magistrati

europei che svolgono le funzioniin Stati assimilabili all’Italia imagistrati italiani non risultanocerto favoriti. Secondo il rapportodel 2006 del Consiglio d’Europa -Commissione europea per l’effi-cienza della giustizia nel 2004 glistipendi lordi per i magistratieuropei, comprensivi di ogniindennità, erano i seguenti:

Anche senza considerare lepeculiarità del Regno Unito, sinota subito che il magistrato ita-liano ad inizio carriera è quelloche percepisce lo stipendio infe-riore, mentre le differenze dimi-nuiscono nel corso della carriera,anche se in media, considerandoin particolare il livello iniziale,risulta evidente che la retribuzio-ne dei magistrati italiani sia più

bassa di quella degli altri magi-strati europei (si precisa che lecifre tedeschi, più basse, vannolette anche in rapporto ai rilevan-ti e specifici benefits previden-ziali ed assicurativi riservati inquel Paese ai magistrati: vedi ilcitato Rapporto del Consigliod’Europa).

In definitiva, i magistratiordinari italiani sono remunera-ti in modo sensibilmente infe-riore rispetto ai colleghi euro-

pei, rispetto ai giudici ammini-strativi e contabili e perfinorispetto agli alti funzionaridello Stato, i diplomatici e iprefetti, che sicuramente noncostituiscono essi stessi unpotere dello Stato, essendo sog-getti all’autorità politica delGoverno. In pratica se è assolu-tamente falso che occuparsi ditrattamento economico sia un

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Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati:tanti oneri senza onori

€ 100.000

€ 93.000

€ 118.000

€ 158.000

Stipendio lordo di un Magistratodella Corte Suprema

€ 41.000

€ 51.000

€ 83.000

€ 49.000

Stipendio lordo di un Magistratodi prima nomina

Austria

Belgio

Danimarca

Francia

€ 86.000 € 38.000 Germania

€ 112.000 € 34.000 Italia

€ 110.000 € 65.000Olanda

€ 265.000 € 150.000 Regno Unito

€ 108.000 € 46.000 Spagna

Stato

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ica vulnus alla difesa della propria

indipendenza, è dimostratoinvece il contrario, perchédisinteressarsi delle vicende deltrattamento economico ha postola retribuzione dei magistratiordinari in situazione di subal-ternità rispetto a quella dellealtre categorie.

Gli effetti dannosi di talesituazione sono notori: esododei magistrati verso le altre car-riere, ricerca sistematica disistemazioni fuori ruolo e dellerelative indennità, distoglimentodelle risorse lavorative per svol-gere incarichi extra-giudiziarimeglio remunerati (nei limiti incui gli stessi siano consentitidalle rigidissime regole, in pri-mis autoregolamentari, vigentiin materia), disaffezione genera-le per l’ingresso in magistraturada parte dei migliori laureati ingiurisprudenza. Non vi è chinon veda, dati alla mano, chel’unico sistema per porre rime-dio a tale incresciosa situazioneè quello di una perequazioneimmediata con le altre categorieassimilabili quanto a funzioni edignità. La situazione è partico-larmente grave per i magistratiai primi anni di servizio, chenormalmente sono gravati daonerosi spostamenti in regionidiverse da quella di origine,devono mettere su famiglia esvolgono le funzioni più esposteed in prima linea nella lotta alla

criminalità.È interesse della collettività,

quindi, di garantire che questivolenterosi e valorosi giovanimagistrati siano posti in grado disvolgere in modo efficace edindipendente le loro funzioni,senza doversi preoccupare di farquadrare i conti per un’esistenzadignitosa. Si tratta quindi diun’emergenza nazionale, altroche baratto tra spiccioli e indi-pendenza!

8. Il lavoro del giudice ordinario e il lavoro degli altri giudici, in Italia ed EuropaVeniamo adesso all’altra idea

circa la immaginaria adeguatez-za tra la remunerazione e il lavo-ro svolto. Non vogliamo soffer-marci sulla notoria ed ovviacaratteristica della funzione giu-diziaria, che non conosce orarigarantiti e ferie certe, poiché sipotrebbe obiettare che l’espe-diente per incrementare di fatto ilvalore della remunerazione èquello di diminuire la quantità dilavoro svolto. Un vecchio ada-gio, infatti, dice: “tu fai finta dipagarmi e io faccio finta di lavo-rare”. Non è questo il caso deimagistrati ordinari italiani.

Ancora una volta è bene fareriferimento a dati obiettivi, costi-tuiti dal numero di affari mediopendente sul ruolo di un magi-strato ordinario e dal numero di

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icaprovvedimenti emessi. Il dato,

peraltro, è sottostimato poichénon considera che l’onere parti-colare e non misurabile di talunefunzioni, come quella del pub-blico ministero la cui presenza inprocura, in uffici di polizia giu-diziaria o sul luogo del delittopuò protrarsi fino alle ore nottur-ne nelle indagini preliminari,senza che ciò venga in alcunmodo misurato da alcuna stati-stica. Lo stesso può valere per leudienze tenute dai giudici fino aora tarda per non costringere leparti ed i testimoni a ritornare edaltri esempi innumerevoli di atti-vità professionale della qualenon vi è traccia nelle statisticheufficiali.

Tornando ai freddi dati è faci-le notare che i carichi medi dilavoro dei magistrati ordinarisono alquanto più elevati rispettoa quelli dei colleghi amministra-tivi e contabili e rispetto a quellidei colleghi europei.

I dati che seguono sono riferi-ti alla giustizia civile e penale dimerito in primo grado, per le solefunzioni giudicanti, e sono trattidalle statistiche del Ministerodella giustizia per il 2006, men-tre il dato relativo al numero dimagistrati è ricavato dalle pianteorganiche indicate dal C.S.M. Lasuddivisione tra giudici civili epenali non può essere stimatacon esattezza perché in molti casilo stesso magistrato è addetto a

funzioni promiscue, ma il datoglobale è sostanzialmenteconforme alla realtà.

Ovviamente nell’ambito deiprocedimenti non è indicata lavalenza, perché diverso è il pesodel decreto di archiviazione per-ché gli autori di un furto sonoignoti da quello di una sentenzadel relativo giudizio abbreviato.Al dato scarno dell’esaurito vaaggiunto quello della miriade diulteriori adempimenti, come leattività nelle indagini, la parteci-pazione alle udienze, i provvedi-menti cautelari e i mezzi di ricer-ca della prova, i provvedimenticautelari, i provvedimenti ordi-natori come le autorizzazioni, leliquidazioni ed in genere gliinnumerevoli provvedimentinon decisori che non risultanodalla statistica e che comporte-rebbero un aumento di circa ildoppio dei provvedimenti emes-si. Il dato della giustizia civileriguarda, promiscuamente, sia iprocedimenti di cognizioneesauriti con sentenza che il tota-le comprensivo delle formealternative (decreto e ordinanza)oppure per estinzione. Anche inquesti dati non sono comprese leinnumerevoli ulteriori attivitàquali le udienze, i provvedimen-ti sommari e cautelari, i provve-dimenti autorizzatori, le liquida-zioni ecc.

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Le statistiche relative ai magi-strati amministrativi e contabilisono desunti dalle notizie forniteall’inaugurazione dell’anno giu-diziario dai vertici delle due giu-risdizioni. Anche in questo casoil calcolo non considera udienzee provvedimenti cautelari che,tuttavia, sono notoriamente innumero sensibilmente inferiorea quello dei giudici ordinari. Peri magistrati contabili va conside-rato anche che vi sono magistra-ti con funzioni requirenti e magi-strati addetti a funzioni di con-trollo. Il dato relativo ai T.A.R.riguarda i procedimenti esauritiin totale nel 2005 anche conestinzione o provvedimentidiversi, non quelli definiti consentenza. Lo stesso Presidentedel Consiglio di Stato riconosce-va, peraltro, nella relazione di

inaugurazione dell’anno giudi-ziario del 2006 che il numero diricorsi definiti era sensibilmentepiù elevato rispetto a quellodegli anni precedenti perchénumerose definizioni erano rela-tive a declaratorie di difetto digiurisdizione a seguito della sen-tenza n. 204 del 2004 della Cortecostituzionale, che ha restituitola giurisdizione sui diritti al giu-dice ordinario in numerosematerie affidate al giudiceamministrativo dalla l. n. 205del 2000. il dato della Corte deiconti è relativo al 2006 e tieneconto del contenzioso definito inmateria di responsabilità erarialee pensionistica, senza considera-re altre attività quali i provvedi-menti interinali, le udienze el’attività svolta in materia diconti giudiziali.

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Civile

Penale (GIP+GUP+DIB)

Giustizia ordinaria

Procedimentiesauriti

2.461.890

2.220.539

Numero giudiciin servizio

2.678

2.128

Procedimenti esauritiper giudice

919

1.043

Giudici amministrativi

Giudici contabili

Giustizia amministrativa e contabile

Procedimentiesauriti

93.058

32.501

Numero giudiciin servizio

362

135

Procedimenti totali esauriti per giudice

257

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icaDall’esame dei dati esposti

risulta subito evidente che ungiudice ordinario di primo gradodefinisce il triplo dei procedi-menti di un giudice amministra-tivo o contabile. Anche prescin-dendo dalla complessità dei giu-dizi, che nei grandi numeri siequivalgono, ne consegue che lasperequazione di retribuzioni trai magistrati ordinari e quelliamministrativi e contabili nontrova giustificazione nel caricodi lavoro. Va aggiunto, inoltre,che tutti i giudici ordinari diprimo grado svolgono in preva-lenza funzioni monocratiche, diper sé notoriamente più onerose,e che i magistrati penali – per lapeculiarità delle funzioni svolte– sono frequentemente esposti arischi personali non indifferenti,come dimostrato dai numerosicolleghi colpiti dalla criminalitànegli anni trascorsi.

Venendo al confronto euro-peo, e prendendo ad esempio idati relativi a paesi come la Fran-cia e Spagna, abbastanza similiall’Italia per tradizioni e svilup-po economico, risulta che gliuffici giudiziari equiparabili ainostri tribunali ordinari defini-scono 2.054.220 e 1.163.194procedimenti civili all’anno (ci silimita al settore civile per sem-plificare e perché è quello mag-giormente accusato di eccessivalentezza; i dati sono tratti da pub-blicazioni presenti sui siti del

Minister de la Justice francese edel Consejo General del PoderJudicial spagnolo), laddove ilnumero complessivo dei proce-dimenti civili esauriti dai tribu-nali italiani, come visto, è di2.461.890.

Di conseguenza, poiché inFrancia il numero dei giudici èquasi uguale a quello italianomentre in Spagna è pari all’incir-ca ai due terzi (i dati sonoapprossimativi perché si cono-scono le cifre totali e non quellespecifiche per funzione e grado),il risultato è che i giudici civili ditribunale italiani producono procapite più sia dei colleghi france-si che di quelli spagnoli. Il tutto aprescindere poi dalle notevolidifferenze, in pejus per l’Italia, inmateria organizzativa e proces-suale (basti pensare alle innova-zioni tecnologiche ed informati-che in Francia e Spagna, agliuffici del giudice esistenti in que-sti paesi, alle forme semplifica-tissime procedurali e di motiva-zione in Francia), e senza nem-meno considerare il frequentericorso in alcuni degli uffici giu-diziari corrispondenti ai nostritribunali, soprattutto oltralpe, afigure stabilizzate di giudici nonprofessionali.

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Si precisa, infine, che nei suc-cessivi gradi di giudizio la pro-duttività dei magistrati ordinariitaliani, nel confronto sia internoche internazionale, ha un saldoancora più positivo.

9. La necessità dei “carichi di lavoro esigibili”Tutti questi dati confermano

quanto diciamo da tempo. Chenon si può puntare il dito suimagistrati ordinari italiani, iquali, anzi, sono anch’essi vitti-me dei numeri e che, per garanti-re la produttività odierna, sonospesso chiamati a sacrifici perso-nali in termini di impegno lavo-rativo, dai più giovani a quelli dicassazione (anch’essi travolti danumeri senza pari in Europa), dairequirenti ai giudicanti, spessonon conoscendo sabati e domeni-che o, più in genere, festività,perché di turno, impegnati indelicate indagini, oppure obbli-gati a scrivere sentenze e/o prov-vedimenti.

Ecco perché, invece di subirepassivamente le critiche e lerichieste (dell’opinione pubblica

e della politica) di una maggioreproduttività, dobbiamo risponde-re con fermezza diffondendo idati, anche comparativi, dellanostra produttività, pretendendorispetto per tali risultati ed invo-cando di contro, con piglio sin-dacale e senso di appartenenza,oltre ad una reale svolta in termi-ni di investimenti ed interventiorganizzativi, ordinamentali eprocessuali, l’individuazione dei“carichi di lavoro esigibili”. Sitratta di un obiettivo da anni rea-lizzato dai “cugini” giudiciamministrativi, per i quali, infat-ti, il Consiglio di Presidenza delConsiglio di Giustizia Ammini-strativa, con provvedimento del18 dicembre 2003, ha stabilito ilnumero massimo delle udienzemensili pro capite (2), il numerominimo e massimo dei procedi-menti assegnabili pro capite ognimese (9 e 12) e, quindi, il nume-ro minimo e massimo delle sen-tenze mensili pro capite (parievidentemente al numero deiprocedimenti assegnati), conl’indicazione precisa del numerominimo delle sentenze annue

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Italia

Francia

Confronto europeo

Totale procedimenticivili esauriti

2.461.890

2.054.220

Numero giudiciin servizio

2.678

2.678 (+/-)

Procedimenti esauriti per giudice

919

767

Spagna 1.163.194 1.750 (+/-) 664

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ica(80) e la fissazione di criteri di

valutazione ridotta (al 50 %) dialcune decisioni più semplici.Come correttamente osservatodal segretario generale di Magi-stratura Indipendente CarloCoco, non si vede perché tali cri-teri, opportunamente adattati,non debbano valere anche per igiudici ordinari, sulla base delleindagini e degli studi comparati-vi e statistici da anni portatiavanti dal CSM, che richiede incontinuazione l’elaborazione didati agli uffici ed ha attivatovarie “commissioni di rilievi sta-tistici” e di studio dei “flussi”. Alriguardo, va precisato che i con-siglieri di Magistratura Indipen-dente al CSM hanno richiesto findal 30.8.2006 l’apertura di unapratica al CSM per assumere ini-ziative e giungere a proposte inmerito alle condizioni di lavorodei magistrati e al loro caricomedio dei magistrati nei diversisettori. La pratica, aperta inSeconda Commissione (in cuiMI non è presente ma nella qualei consiglieri di MI hanno richie-sto l’acquisizione dei dati sullaproduttività nell’ultimo bienniodelle diverse magistrature), si èarenata per l’opposizione allaistituzione di una commissionespeciale da parte degli altri con-siglieri “togati”. Dopo un anno èstata spostata alla Sesta Commis-sione (Commissione per i pro-blemi della giustizia) e lì per ora

giace. Tutto è fermo per il com-pleto disinteresse ed ostruzioni-smo di fatto delle altre correnti.

Ma perché accade questo? Lerisposte a nostro avviso sonomolteplici. Se non si vuole parla-re di superficialità o incapacità,certamente vi è un certo snobi-smo culturale rispetto a questitemi, ritenuti di basso profilo alpari di quelli economici, cosìcome non può escludersi a priorila volontà di alcuni di proteggerequelle sacche di inefficienza che,purtroppo, anche nell’attuale (edevidenziato) contesto generale diproduttività, tuttora permangonoe che, è evidente, sarebbero sma-scherate una volta per tutte dal-l’individuazione dei “minimi”esigibili.

Comunque sia, un fatto ècerto: solo Magistratura Indipen-dente, come la sua storia ancherecente dimostra, è sensibile aquesti temi e solo MagistraturaIndipendente vuole realmenteporli al centro della propria atti-vità sindacale-associativa futura,insieme a quelli, strettamentecollegati, della retribuzione edella perequazione economicacon le altre magistrature.

10. I nuovi oneri professionali dei magistrati ordinariTornando nuovamente al

tema più prettamente economico,strettamente collegato a quello

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ica del “carico di lavoro esigibile”

(e, più in genere, delle condizio-ni di lavoro dei magistrati), varicordato che la progressioneeconomica dei magistrati ordina-ri non è mai stata automatica insenso proprio, poiché i magistra-ti ordinari nei primi ventotto annidi carriera erano soggetti a cin-que giudizi valutativi del C.S.M.acquisire le funzioni giudiziarie,le qualifiche di tribunale e appel-lo e la dichiarazione di idoneitàalla nomina in cassazione o allefunzioni direttive superiori. Incaso di giudizio negativo non eracorrisposto il maggiore stipendioprevisto per ciascuna qualifica. Idifetti del sistema erano princi-palmente l’eccessiva distanzatemporale tra una valutazione el’altra e il “formalismo” e il“buonismo” eccessivi che porta-vano ad una valutazione negativasolo nei casi più gravi di negli-genza professionale. Per porrerimedio a tale sistema, avente insé i requisiti di funzionalità mapurtroppo, è inutile negarlo, danoi magistrati malamente appli-cato in sede di “autogoverno”, lariforma dell’ordinamento giudi-ziario ha incrementato il numerodi valutazioni, le ha ravvicinatenel tempo ed ha precisato - inmodo formalistico - i parametriin base ai quali esse devono esse-re eseguite.

In aggiunta al maggior nume-ro di valutazioni di professiona-

lità, uniche in tutto il panoramadella pubblica amministrazioneed inspiegabilmente non estesealle altre magistrature, la riformaha reso obbligatori i corsi di for-mazione presso la istituendaScuola della Magistratura, ha fis-sato un limite di permanenzanegli uffici e negli incarichidirettivi, ha fortemente limitatola possibilità di mutamento difunzioni requirenti e giudicanti,ha individuato nuove figure diillecito disciplinare, ha raddop-piato i termini di durata massimadel procedimento disciplinare, hacreato un concorso per titoliriservato per la nomina a magi-strato di cassazione, ha realizza-to la doppia dirigenza creandouna dubbia forma di interferenzadei funzionari amministrativisull’attività giudiziaria attraversoil controllo esclusivo delle risor-se materiali e di personale.

A fronte di tali sicuri edimmediati oneri sono stati impo-sti dei sostanziali sacrifici econo-mici perché:

� è espressamente previstoche non vi sia alcun sostanzialemiglioramento nel trattamentoeconomico dei magistrati (art. 52d. lgs. n. 160/06 come sostituitodall’art. 2 c. 12 della l. n.111/07);

� per la seconda, quarta esesta valutazione di professiona-lità non spetta alcun aumento sti-pendiale se esse sono positive,

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icamentre ci sono ritardi o blocchi

delle classi o degli scatti bienna-li se non positive o negative (art.11 c. 10, 11 e 12 d. lgs. n.160/06)

� nel caso della terza valuta-zione di professionalità il nuovolivello di stipendio spetta addirit-tura dopo un anno (art. 51 d. lgs.n. 160/06 come sostituito dal-l’art. 2 c. 12 della l. n. 111/07);

� a fronte di una promozione aconsigliere di cassazione a segui-to di concorso per titoli non spet-ta alcun beneficio economico(art. 12 c. 14 d. lgs. n. 160/06come sostituito dall’art. 2 c. 3 l.n. 111/07);

� è previsto che ai trasferi-mento dei perdenti posto per ces-sazione degli incarichi non con-segua alcun riconoscimento eco-nomico nemmeno sotto forma ditrattamento di missione (art. 5 c.3 l. n. 111/07).

È vero che nella riforma sonostati previsti stipendi tabellari diimporto lievemente superiore peri magistrati con meno di quattroanni di anzianità, ma è anchevero che allo stato attuale l’am-ministrazione non ha effettuatoalcuna riparametrazione deglistipendi nemmeno per i magi-strati di più recente assunzione,ritenendo che le nuove tabellestipendiali si applichino solo achi entrerà in magistratura dopoil 1°.8.07, data di entrata in vigo-re della l. n. 111/07.

11. Le nuove rivendicazioni economicheIn realtà a fronte di tali ulte-

riori sacrifici la legge già ricono-sce ai magistrati talune forme diristoro remunerativo, ma l’inter-pretazione sfavorevole effettuatadall’amministrazione giudiziariaimpedisce la materiale percezio-ne dei miglioramenti economiciche il legislatore ha stabilito.

Ad esempio, nel nuovo asset-to retributivo in taluni casi leclassi biennali maturano lo stes-so giorno in cui si raggiunge illivello stipendiale superiore: cosìil magistrato in tirocinio dopodue anni contestualmente maturala prima classe biennale e perce-pisce il diritto allo stipendio delmagistrato ordinario. In base aquanto stabilito dalla l. n.425/84, che l’art. 52 del d. lgs. n.160/06 ribadisce essere ancora invigore, nel nuovo livello stipen-diale il magistrato dovrebbe tra-scinare una classe biennale diaumento già maturata, con unincremento della base retributivadel 6%. Tale trascinamento siriverbera sulla successiva pro-gressione economica, cosicchéall’atto del tredicesimo anno dicarriera (ex stipendio di magi-strato di appello) dovrebberoessere riconosciute sei classi sti-pendiali e non cinque, come con-tinua ad avvenire tuttora, e lostesso accadrebbe per i successi-vi livelli stipendiali. L’ammini-

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ica strazione, tuttavia, ritiene che

quando la classe stipendialematura nello stesso giorno delnuovo livello di stipendio non èpossibile riconoscerla, con ilcurioso effetto di vanificare ildecorso di un biennio di carrierache la legge prevede che vengariconosciuto e remunerato.

Un ulteriore conseguenzadella riforma è che, poiché peressere nominato magistrato intirocinio l’aspirante deve averepregressi periodi di esperienzaprofessionale, dovrebbe esserericonosciuta ai sensi della l. n.425/84 l’anzianità convenzionaledi cinque anni all’atto dellanomina, con attribuzione di dueclassi e mezzo sullo stipendioiniziale, che salirebbe sensibil-mente (del 15%) anche per leclassi successive, con riparame-trazione di tutti gli stipendi.Ancora una volta l’amministra-zione con numerosi provvedi-menti non ha aderito a tale inter-pretazione, poiché sostiene che ilconcorso di accesso non è disecondo grado, vanificando cosìgli effetti del d. lgs. n. 160/06. Èdiscutibile, peraltro, che nei casiin cui vi sia un numero dispari dianni l’amministrazione nonritenga di frazionare la classe olo scatto biennale, corrisponden-dolo solo per metà, ma ritengainvece di non corrisponderlo intoto “bruciando” diversi anni diprogressione economica.

Ed ancora, in base all’art. 51del d. lgs. 160/06, come modifi-cato dalla l. n. 111/07, nondovrebbe essere più vigente lariduzione di un terzo dell’impor-to dell’adeguamento automaticodegli stipendi per gli anni 2007 e2008 come previsto dalla finan-ziaria del 2007, poiché il predet-to articolo è successivo allafinanziaria e richiama come tut-tora vigenti solo le disposizioniche prevedono l’adeguamentoeconomico nel suo importo inte-grale, senza fare alcun riferimen-to alla legge finanziaria del 2007,ossia la l. n. 296/06. Anche inquesto caso l’amministrazionegiudiziaria continua, al contrario,a corrispondere stipendi con ladecurtazione di un terzo dell’a-deguamento economico, inter-pretando ancora una volta lenorme in senso sfavorevole per imagistrati.

Un altro caso di lampante ini-quità nell’interpretazione dellenorme in materia di trattamentoeconomico riguarda l’indennitàgiudiziaria, non corrisposta neicasi di aspettativa obbligatoriaper malattia o per interdizionedal lavoro durante la gravidanzama corrisposta nei casi di aspet-tativa obbligatoria per maternità.Prescindendo dall’irrazionalitàdi norme che trattano in mododiverso fenomeni sostanzialmen-te identici come le assenze peraspettativa obbligatoria, è facile

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icarilevare che la mancata corre-

sponsione dell’indennità giudi-ziaria nei casi descritti è fruttosolo di un’interpretazione del-l’amministrazione, come rilevatoripetutamente dalla Corte costi-tuzionale. L’indennità giudizia-ria, infatti, è corrisposta solo neiperiodi di effettivo servizio o inquelli ad esso equiparati, comedimostra la circostanza che neicasi di congedo ordinario perferie l’indennità giudiziariaviene regolarmente corrisposta.L’amministrazione giudiziariacontinua a trattenere le sommerelative all’indennità giudiziariadagli stipendi dei magistratiassenti per malattia o per interdi-zione dal lavoro per gravidanzac.d. “a rischio”, sebbene sia pos-sibile logicamente e giuridica-mente equiparare tali i periodi diaspettativa obbligatoria a quellidi effettivo servizio come dimo-stra la circostanza che essi sonocomputati a tutti gli effetti nel-l’anzianità di servizio a fini giu-ridici, economici e previdenziali.

Le nuove disposizioni, infine,prevedono che i nuovi livelli sti-pendiali, le classi e gli scattibiennali vengano riconosciuti didiritto ed ipso facto a decorreredal primo giorno del mese in cuisi matura la relativa anzianità diservizio, fermo restando il ritar-do nelle successive progressionieconomiche in caso di valutazio-ni di professionalità sfavorevoli.

In sostanza, il legislatore havoluto eliminare il lungo inter-vallo temporale che intercorrevatra il riconoscimento delle quali-fiche superiori e l’attribuzionedei nuovi stipendi. I ritardi anchepluriennali, infatti, comportava-no lunghe attese nonché ulteriorispese per lo Stato che dovevacorrispondere gli interessi e larivalutazione sugli arretrati.Anche in questo caso l’ammini-strazione continua ad attendere iprovvedimenti di nomina allevarie qualifiche e nel frattemponon corrisponde i nuovi e mag-giori stipendi, sebbene la neces-saria anzianità sia stata maturata.La giurisprudenza amministrati-va di primo grado ha già ricono-sciuto – peraltro – l’erroneità ditale interpretazione dell’ammini-strazione giudiziaria.

11. Il ruolo dell’A.N.M.: i primi timidi passi.Tra i compiti statutari del-

l’ANM rientra sicuramente quel-lo di tutelare l’immagine, ladignità e le istanze professionalidei magistrati.

L’immagine deve essereinnanzitutto tutelata pubbliciz-zando e divulgando - come giàaccennato - i dati riguardanti lanostra produttività e le nostreretribuzioni, per dimostrare che imagistrati ordinari italiani lavo-rano come e più dei giudici deglialtri paesi europei e più delle

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ica categorie omogenee italiane,

peraltro percependo stipendiinferiori. E nello stesso tempooccorre ricordare a tutti che imagistrati italiani riesconocomunque a fornire una consi-stente risposta alla domanda digiustizia (le cifre parlano chiaro),nonostante la enorme mole delcontenzioso (con numeri unici intutta Europa), nonostante la sto-rica penuria di risorse materialied umane e di investimenti nelsettore, nonostante i forti ritardiin materia di innovazione orga-nizzativa e strutturale (ad esem-pio, si attende da tempo la par-tenza del processo civile telema-tico e l’istituzione dell’ “ufficiodel giudice”), nonostante i conti-nui rinvii nella risoluzione dellostorico problema del razionaledimensionamento e distribuzionesul territorio degli uffici giudi-ziari (si ricordi, il progetto direvisione della “geografia giudi-ziaria” è stato stralciato dallariforma dell’ordinamento giudi-ziario, sia nella vecchia che nellanuova legislatura), nonostantel’assenza di interventi di depena-lizzazione e di semplificazionedel rito penale, la mancanza diulteriori razionalizzazioni delprocesso civile (non sembra piùrinviabile la “unificazione” deivari riti di cognizione oggi esi-stenti) e l’omessa l’introduzionedi adeguati “filtri” e “strumentialternativi di risoluzione delle

controversie”, meccanismi que-sti ultimi che hanno prodottonotevoli risultati “deflattivi” invari Paesi (cfr. i dati contenutinel citato Rapporto del Consigliod’Europa, a pag. 90 tavola 37).

Peraltro, la dignità e la profes-sionalità dei magistrati si tutelanon solo con questa opera di“pubblicità-verità”, ma anchepretendendo con fermezza laeffettiva risoluzione dei proble-mi della giustizia con gli inter-venti di cui sopra, richiedendocon decisione l’individuazione,da parte del CSM, dei “carichi dilavoro esigibili” per ciascunafunzione giudiziaria, nonché for-nendo un effettivo ausilio ai col-leghi qualora fosse necessarioinstaurare una vera e propria ver-tenza sulla “questione economi-ca”. Infatti, l’A.N.M. deve soste-nere le iniziative dei singoli pro-muovendo l’istituzione, anche insede distrettuale, di strutture cheforniscano consulenza ai magi-strati iscritti al fine di coadiuvar-li nella predisposizione dei ricor-si e nella scelta di contenzioso.Tale ausilio dovrebbe consisterenella predisposizione dei conteg-gi sulle differenze retribuite,nella raccolta della documenta-zione necessaria all’instaurazio-ne del contenzioso, nella sceltadella sede più appropriata tra ilricorso giurisdizionale e il ricor-so straordinario al Capo delloStato (che è gratuito, non preve-

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icade l’assistenza di difensore ma

può essere disatteso con deliberadel Consiglio dei Ministri e non èsoggetto a giudizio di ottempe-ranza). Ulteriori forme di assi-stenza potrebbero essere effet-tuate nella scelta del difensore,mediante la realizzazione diapposite convenzioni che contri-buiscano ad alleviare i costinecessari all’anticipazione dellespese di lite, nell’individuazionedi colleghi in posizione analogaall’interessato, per la presenta-zione di ricorsi collettivi ed inaltre simili modalità di supportoche, lungi dallo svilire l’azionedella magistratura associata,dimostrano che i magistrati sonoi primi a riporre piena fiducianell’attuazione dei diritti attra-verso la giurisdizione.

L’esistenza di un rilevantecontenzioso costituisce una delleforme principali di sostegno del-l’azione di un associazione chevoglia essere anche capace ditutelare professionalmente e nonsolo moralmente i magistrati chevi aderiscono. E qualoral’A.N.M. non fosse capace diassicurare queste forme di assi-stenza Magistratura indipendentedovrebbe avere essa stessa laforza di garantire il suo pienosupporto alle vertenze, per evita-re l’interpretazione iniqua epunitiva delle norme in materiadi trattamento economico.Lasciando ad altri gruppi il triste

compito di cercare di convincerei magistrati ordinari che i mag-giori sacrifici richiesti sono quasiun segno di affetto da parte delpotere politico perché ormai, infondo, “sunt onera honores”.

L’ottica complessiva è quelladi un’ “associazione-sindacato”che metta al centro degli interes-si e degli interventi non solo (omeglio non tanto) la magistraturanel suo complesso, ma ogni sin-golo magistrato, al quale va resti-tuita motivazione, fiducia, orgo-glio del proprio ruolo. E per otte-nere ciò occorre anche combatte-re quello che è, a nostro avviso,un altro “vizio” endemico di unaparte della magistratura, vizioche viaggia parallelo col “paupe-rismo giudiziario” e lo snobismoverso il tema della “questioneprofessionale”: ossia l’atteggia-mento di sfiducia “interna” versoi magistrati, che ha condotto aduna sorta di “autofustigazione”regolamentare che, proprio par-tendo da questa sfiducia interna eda un falso moralismo, fa sì cheoggi il magistrato sia sospettatoin partenza, tra rigide incompati-bilità, limiti ultradecennali edivieti di incarichi extra-giudi-ziari, e sia schiacciato da regolesempre più minuziose e burocra-tiche, che rendono solo più diffi-cile la vita di ciascun magistratoe ben difficilmente risolvono (esono state capaci di risolvere) lecriticità a cui sarebbero ispirate.

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Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati:tanti oneri senza onori

Impaginato Definitivo Magistrati 5-06-2008 19:30 Pagina 255

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AssociazioneNazionaleMagistrati

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ica Un primo timido passo per

migliorare la situazione il legi-slatore lo ha fatto ripristinandonella sua interezza da gennaio diquest’anno nella misura interal’adeguamento economico deglistipendi dei magistrati. Sia chia-ro, il tutto è stato ottenuto attra-verso una sofferta opera dimediazione e vigilanza svoltadall’A.N.M. e solo all’esito diuna serie di bizzarri errori nelcorso dei lavori parlamentari cherischiavano di peggiorare lasituazione, invece di migliorarla.Ma alla fine tutto è andato per ilverso giusto e almeno possiamoparlare di un principio di “inver-sione di tendenza” nel trendnegativo che ha visto gli stipendidei magistrati “al palo” per unanno non solo rispetto agliaumenti di tutto il pubblicoimpiego, ma rispetto alla stessainflazione reale, ossia quella chetutti sperimentiamo quotidiana-mente, non quella ufficiale che ècalcolata con metodi che definireobsoleti è eufemistico. Il “mal-tolto” del 2007 – peraltro – non èstato restituito, con la conse-guenza che i magistrati sono l’u-nica categoria del pubblicoimpiego ad avere avuto di fatto,nell’anno passato, un prelievofiscale maggiorato quasidell’1,2% rispetto alla generalitàdei contribuenti.

La recente crisi di governo el’incertezza sul futuro assetto

politico rischiano, però, di arre-stare il cammino lentamenteintrapreso e rendono necessariaun’azione ancor più convintadella magistratura per la tutela diun aspetto essenziale della pro-pria autonomia. Il pericolo ditentativi di modifica dello stessoassetto costituzionale del poteregiudiziario è forte e la vigilanzadella magistratura dovrà esseremassima per impedire che siattui uno stravolgimento dell’e-quilibrio tra i poteri nell’indiffe-renza dei cittadini e con una ano-mala convergenza di interessi traforze politiche che, formalmente,si ispirano a principi opposti mache potrebbero trovare un’intesaproprio nella limitazione dell’au-tonomia della giustizia. Lanecessità di vigilare e reagire condignità e forza a eventuali “colpidi mano” nel settore giudiziario,però, non è alternativa al rag-giungimento degli altri obiettiviin campo professionale, chedevono essere perseguiti con lastessa attenzione ed intensitàdella tutela dell’assetto ordina-mentale della magistratura.

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Il trattamento “economico-professionale” dei magistrati: tanti oneri senza onori

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