alimenti e salute -...
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Antonio Iaderosa
ALIMENTI E SALUTE
è anche una questione di etichetta
Attività di controllo dell’ICQRF in materia
di etichettatura degli alimenti
Occorre un sistema uniforme
di controlli, precisi e
penetranti in Italia come in tutti gli
Stati Membri
Il controllo può tradursi in un
ostacolo alla libera circolazione delle
merci
Adozione di diverse modalità di applicazione delle regole del
controllo
Consumatore: titolare del diritto ad
un’alimentazione sicura
Operatori della filiera alimentare: tenuti a garantire tale sicurezza negli alimenti
da essi prodotti
Il controllo ufficiale assume un ruolo di attività di parte terza o di partner per entrambi
1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 3.500 a € 18.000.
2. La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600 a € 9.500.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e
17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.500.
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
competenti per territorio.».
Errata fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori e sanzioni
Art.18 D.Lgs. 27 GENNAIO 1992, N. 109
sost. dall'art. 16 del D.Lgs. 23.06.2003 n. 181.
1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità
dei prodotti alimentari non devono indurre in
errore l'acquirente sulle caratteristiche del
prodotto e precisamente sulla natura, sulla
identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla
quantità, sulla durabilità, sul luogo di origine o
di provenienza, sul modo di ottenimento o di
fabbricazione del prodotto stesso.
Art. 2. D.Lgs. 27 GENNAIO 1992, N. 109
P u b b l i c i t à
DL 91/2014 “Campolibero”, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n.116
Art.1 comma 3 Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le
quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria,
l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta
l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle
prescrizioni violate entro il termine di 20 giorni dalla data di ricezione dell'atto
di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito
amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali
che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le
cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente
comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la
contestazione, ai sensi dell'art. 14 della L. 24.11.1981, n. 689. In tale ipotesi e'
esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata L.689/81
Il successo delle diffide
Anno Diffide
disposte (n.) Diffide
ottemperate (n.) Diffide
ottemperate (%)
2012 207 194 93,7
2013 261 246 94,3
2014 890 812 91,2
2015 2.786 2.287 82,1
2016* 2.945 2.535 86,1
* al 31 ottobre 7.089 6.074 85,7
Ripartizione controlli degli organismi MIPAAF Fonte: elaborazione da Piano Nazionale Integrato dei controlli - Relazione annuale 2014
9
ICQRF
76%
CFS
22%
NAC
2%
Attività 2015
ISP
EZ
ION
I
Controlli (n.) 36.864
Operatori controllati (n.) 24.003
irregolari (n.) 4.991 (20,8%)
Prodotti controllati (n.) 53.490
irregolari (n.) 7.499 (14,0 %)
10
CA
MP
ION
I
Campioni analizzati (n.) 9.761
irregolari (n.) 911 (9,3 %)
L’esigenza di tutela uniforme del consumatore sul territorio, rispetto a frodi e contraffazioni alimentari
è una discriminante per stabilire un efficace e legittimo potere sanzionatorio
• ASL Marche - Lombardia
• Camera di Commercio
Piemonte
• Comune Lazio - Abruzzo - Basilicata - Lazio -
Emilia Romagna – Friuli – Sardegna - Veneto
• Provincia Alto Adige – Trentino
• Regione Calabria – Campania - Molise –
Puglia – Sicilia – Toscana – Umbria - Valle d'Aosta - Liguria
Le Autorità Competenti in materia di etichettatura
14
UOVA da galline allevate in gabbia
con immagine di una massaia che alimenta galline all'aperto
Po
lizia
Mu
nic
ipale
Bass
a R
om
ag
na
O.A.
21/8/12
induce in errore l'acquirente sulle
caratteristiche del prodotto alimentare e
precisamente sulla natura, sull'identità e
sul modo di ottenimento delle uova ed in
particolare sull'effettivo sistema di
allevamento delle galline (in gabbia
anziché all'aperto).
L'immagine raffigurante una massaia che all'aperto alimenta galline che
razzolano in un'aia di una casa rurale ha impressa la dicitura “l'immagine ha
solo scopo illustrativo" sicché non può sussistere alcun dubbio circa l'effettiva
provenienza del prodotto alimentare e pertanto non contiene alcun riferimento
alle effettive modalità di allevamento delle galline né intende attribuire al
prodotto particolari caratteristiche o proprietà, ma riveste unicamente a
funzione decorativa e/o ornamentale della confezione;
15
con immagine di una massaia che alimenta galline all'aperto
Po
lizia
Mu
nic
ipale
Bass
a R
om
ag
na
O.A.
21/8/12
CONSIDERATO che l’immagine della confezione riproduce il disegno di un
casolare in cui una massaia alimenta delle galline che razzolano nell’aia e che
tale immagine raffigura chiaramente un periodo storico non più attuale,
ma appartenente al passato mondo contadino e tale da essere
considerata a solo scopo illustrativo della confezione
CONSIDERATO che in calce a tale immagine è riportata la dicitura “l’immagine
ha solo scopo illustrativo”
VISTA la nozione di “consumatore medio” elaborata dalla giurisprudenza
europea e riportata nella Dir. 2005/29/CE … che al punto 18 lo individua quale
persona normalmente informata e ragionevolmente attenta ed avveduta,
affinché l’immagine riportata nella confezione … possa risultare scorretta è
necessario che sia in grado di adulterare “sensibilmente” o in “maniera
apprezzabile” la capacità di un consumatore a prendere una “decisione di
natura commerciale” consapevole e ad indurlo ad assumere decisioni che
altrimenti non avrebbero mai preso …
UOVA da galline allevate in gabbia
Co
mu
ne d
i C
odig
oro
O.A.
69/2010
RISO
“senza conservanti”
• Gli operatori possono riportare in etichetta oltre alle indicazioni
obbligatorie anche altre diciture;
• La locuzione “senza conservanti” rappresenta un descrizione del
prodotto e non una sua caratteristica;
• Le genesi normativa risiede nel diritto comunitario piuttosto che
nella legislazione nazionale;
• L’etichettatura non è stata modificata recentemente e non
risultano essere stati notificati altri verbali di simile argomento;
19
Panettone al vino Moscato 15%
Errata indicazione Ingredienti “tuorlo pastorizzato, grasso vegetale – moscato al 15%”
Co
mu
ne d
i
Reg
gio
Em
ilia
O.A.
76/22013
Si è trattato di un mero errore materiale nell’apposizione di una
etichetta su un numero esiguo di prodotti …. ; l’’etichetta apposta
riportava “tuorlo past., grasso veg.” anziché “tuorlo d’uova fresche e
burro”, come avrebbe dovuto, corrispondentemente al prodotto posto in
vendita, descrivendo perciò qualcosa di meno pregiato di quanto
posto effettivamente in vendita e non il contrario, come sarebbe invece
stato se si fosse voluto coscientemente ingannare il consumatore,
pertanto si ritiene che non sia stata dolosamente posta in essere
alcuna frode alimentare.
Vero è che il vino moscato non veniva riportato tra gli ingredienti e
pertanto il prodotto non avrebbe dovuto essere denominato “panettone
al vino moscato 15%”, ma ciò è sempre dovuto al solo errore di
etichettatura; il panettone aveva tra gli ingredienti il vino moscato;
anche in tal caso, pertanto, si ritiene che non sia posto in essere alcun
inganno al consumatore
20
Riforma della Costituzione Nuovi compiti statali:
La sicurezza alimentare entra nel dettato
costituzionale.
La materia della sicurezza alimentare è
ascrivibile alla tutela della salute
Dalla competenza "concorrente" alla competenza esclusiva statale 'limitata‘
Nuovo art. 117 (Titolo V) Cost.: le competenze su salute e sicurezza alimentare
vengono riviste all'insegna del superamento della legislazione concorrente
Il vigente art. 117- Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle
seguenti materie: …
Sono materie di legislazione
concorrente quelle relative a
… tutela della salute;
alimentazione;
Il nuovo art. 117- Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti
materie: …
disposizioni generali e comuni per
la tutela della salute, per la
sicurezza alimentare e per la tutela e
sicurezza del lavoro;
Spetta alle Regioni la potestà
legislativa in materia di …
programmazione e organizzazione dei
servizi sanitari e sociali
Nuove frontiere per il «Controllo ICQRF» Mercati «veloci» e nuovi
E-commerce
Nuovi modelli di protezione
Nuovi modelli di consumo/comportamento
(es. vegano)
Nuove tecnologie produttive
L’agroalimentare in Italia è circa il 17%
del PIL
e-Commerce Italia, con numeri in crescita +19% anno spazi di miglioramento sono notevoli
Il 43,5% degli utenti di internet fa acquisti sul web = 15 milioni di italiani.
37,1% più economico rispetto ai negozi tradizionali
32,8% è comodo: si può fare da casa,
dall'ufficio, in qualunque orario e
la consegna è a domicilio
19,8% è semplice: basta un clic!
12,8% c'è più scelta, si trovano più informazioni sui prodotti e servizi, si possono fare confronti tra modelli diversi
7% è semplicemente più divertente rispetto al fare acquisti nei
negozi tradizionali: sembra un gioco.
Consumatore “digitale”
Consumatore: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale
eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a,
Codice del Consumo)
Qualunque utente che accede ad una
contrattazione online per scopi personali, è
qualificabile come consumatore “digitale” (o
consumatore in internet).
Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sugli
alimenti, è necessario prendere in considerazione
tutte le forme in cui gli alimenti sono forniti ai
consumatori, compresa la vendita di alimenti
mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Anche se è evidente che qualunque alimento fornito
mediante la vendita a distanza dovrebbe rispettare gli
stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti
nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le
informazioni obbligatorie sugli alimenti dovrebbero
essere disponibili anche prima che sia effettuato
l’acquisto.
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori
«tecnica di comunicazione a distanza»: qualunque mezzo
che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e
del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del
contratto tra dette parti.
«leggibilità»: l’apparenza fisica delle informazioni, tramite
le quali l’informazione è visivamente accessibile al
pubblico in generale e che è determinata da diversi fattori,
tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra lettere
e righe, lo spessore, il tipo di colore, la proporzione tra
larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale
nonché il contrasto significativo tra scritta e sfondo;
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori
Articolo 14 - Vendita a distanza
1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previsti dall’articolo 9, per
gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di
comunicazione a distanza:
a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezione
delle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono
disponibili prima della conclusione dell’acquisto e appaiono
sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante
qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato
dall’operatore del settore alimentare. Quando si usano altri
mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono
fornite senza che l’operatore del settore alimentare imponga
costi supplementari ai consumatori;
b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento
della consegna.
REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 del 25 ottobre 2011
relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai
consumatori
Principi fondamentali
1. libertà
2. non discriminazione degli strumenti telematici
3. principio del Paese d’origine (Mercato Interno)
4. tutela del consumatore
La FIDUCIA costituisce il
presupposto imprescindibile per
una crescita nell’uso ampio del
web da parte del cittadino/utente,
che deve essere certo che i suoi
diritti siano adeguatamente
tutelati anche in Internet.
Pratiche leali d’informazione: art.7 Reg.(UE) 1169/11
in negativo: divieto di indurre in errore i destinatari
a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare,
la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata
di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il
metodo di fabbricazione o di produzione;
b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non
possiede;
c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari,
quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse
caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la
presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;
d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la
presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto
un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente
utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente
o un diverso ingrediente.
Pratiche leali d’informazione: art.7 Reg.(UE) 1169/11
ma anche in senso positivo
Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare
e facilmente comprensibili per il consumatore
Riguarda sia le informazioni obbligatorie sia le
informazioni facoltative.
Si applica all’etichettatura, ma anche:
1. alla pubblicità;
2. alla presentazione degli alimenti, in particolare
forma, aspetto o imballaggio, materiale
d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono
disposti o contesto nel quale sono esposti
La sfida dell’e-commerce
dell’ICQRF dal 2014
Autorità di protezione
“EX OFFICIO”
Reg. UE 1151/2012
Organismo di contatto UE
Reg. N. 555/08
(Prod. Vitivinicoli)
Collaborazione con EBAY
Accordi con ALIBABA
Cooperazione con AMAZON
Tutela “ex officio” (art. 13 c. 3 Reg. UE 1151/2012
Gli Stati membri adottano misure amministrative e
giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle DOP
e IGP protette
Gli Stati membri designano le autorità incaricate di adottare
tali misure.
L’ICQRF, è stato individuato quale Autorità competente nazionale allo
svolgimento dei compiti per la
TUTELA EX OFFICIO
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I RISULTATI ICQRF al 23 settembre 2016
n. casi
Segnalazioni “EX OFFICIO” ad Autorità di Stati membri 158
Blocco vendite sul web AMAZON 148
Blocco vendite sul web EBAY 373
Blocco vendite sul web ALIBABA 69
Segnalazioni come ORGANISMO DI CONTATTO (VITIVINICOLO) 566
TOTALE AZIONI ICQRF DI TUTELA
MADE IN ITALY NEL MONDO 1.314
AZIONI CONCLUSE CON SUCCESSO SUL WEB 97%
Prospettive
36
Obiettivo primario del Governo è quello di incrementare
l’export agroalimentare, portandolo da 36 a 50 miliardi di
euro nel 2020.
Il contrasto del falso made in Italy all’estero e il
mantenimento di una affidabile Autorità di controllo sono
condizioni indispensabili per continuare a crescere.
Rafforzare ICQRF
è strategico per l’Italia
Food Fraud contact points October 2016
• Organo amministrativo di assistenza di
collegamento che gestisce le richieste specifiche
per la cooperazione transfrontaliera nei casi di
"frodi alimentari".
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Ministry of Agriculture Foodstuff and Forestry Policies
(MIPAAF):
Mr. Stefano VACCARI Head of Department Central
Inspectorate for Quality Controls and Antifraud of Foodstuff
and Agricultural Products (ICQRF)
Mr. Oreste GERINI General Manager PREF Directorate
General of prevention and contrast to the agro-food fraud
Crescita e-commerce
38
E-COMMERCE
UN MERCATO IPER DINAMICO
E-commerce sempre più concentrato nelle
piattaforme Alibaba, Amazon, Ebay:
• Amazon prevede la consegna di prodotti
agroalimentari in un giorno ”Amazon Prime” e/o in
un’ora (“Amazon now”)
• Ebay:
+ 38% nel vino: una bottiglia venduta ogni 8’
+ 48% nel food: un prodotto ogni 4’
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il cibo svolge un ruolo importante nella
definizione dell’identità di ciascuna persona
ed è una delle componenti culturali che
connota e dà valore a un territorio e ai suoi
abitanti
Avere cura e consapevolezza della
natura del cibo di cui ci nutriamo,
informandoci riguardo ai suoi
ingredienti, alla loro origine e al come e
dove è prodotto, al fine di compiere
scelte responsabili
considerare il cibo un patrimonio culturale e in
quanto tale difenderlo da contraffazioni
e frodi, proteggerlo da inganni e pratiche
commerciali scorrette, valorizzarne origine e
originalità con processi normativi trasparenti
REG. (UE) N. 1151/2012 del 21 novembre 2012
sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
alimentari
(1) La qualità e la varietà della produzione
agricola, ittica e dell’acquacoltura dell’Ue
rappresentano un punto di forza e un
vantaggio competitivo importante per i
produttori dell’Unione e sono parte
integrante del suo patrimonio
culturale e gastronomico vivo.
Le IG sono una forma di
proprietà intellettuale !
Le IG sono una forma di
proprietà intellettuale ! I diritti di proprietà intellettuale attribuiscono
dei diritti di carattere monopolistico
sull’uso dei nomi oggetto di protezione,
scontrandosi per loro stessa natura con il
principio di libera concorrenza. Essi
devono perciò trovare una adeguata
giustificazione prima di essere adottati in
un provvedimento normativo
TAVOLO 9 – La lotta alla contraffazione alimentare
La frase chiave emersa dal confronto è: “dare
identità condivisa al cibo, anche in termini
giuridici”. La contraffazione può così essere
identificata nei diversi aspetti a livello
mondiale. È necessario quindi far sì che
l’identità diventi qualità e focalizzare
l’attenzione su tre aspetti: origine, originalità
ed etica, su ciascuno dei quali è fondamentale
la trasparenza delle norme.
TAVOLO 9 – La lotta alla contraffazione alimentare
Origine, originalità ed etica sono concetti che
devono superare i limiti delle singole
comunità, ed essere veicolati anche
attraverso la rete. Fare del web un mercato
onesto e libero da elementi parassitari è un
obiettivo importante.
TAVOLO 9 – La lotta alla contraffazione alimentare
In questo quadro, emerge come elemento
imprescindibile una corretta
comunicazione ed informazione.
La diffusione commerciale di un prodotto
alimentare è collegabile alla forza
trascinante della sua evocazione
MoU 2016
ALIBABA-MIPAAF
46
Dal 20/10/2016 ICQRF può presentare
reclami in materia di DPI su più piattaforme
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www.taobao.com
www.tmall.com
www.aliexpress.com
www.1688.com
Cooperazione
MIPAAF - ALIBABA
• Alibaba ha istituito un sistema di reporting on-
line, chiamato AliProtect, per consentire ai
proprietari di marchi a proteggere il loro marchio
di fabbrica ed altra proprietà intellettuale.
• AliProtect offre un processo di reclamo in cui i
proprietari dei marchi possono comunicare
eventuali inserzioni sospette.
• ICQRF dal 2015 è ammesso a operare come
«OWNER» a protezione dei maggiori prodotti
DOP e IGP italiani
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Danni da “Italian sounding” !!
Nelle negoziazioni del TTIP la Commissione UE ha
individuato una lista di IG europee da tutelare, in modo da
impedire ad altri produttori di abusare delle relative
denominazioni e di assicurare poi un'applicazione efficace
di tali norme
Nel sistema europeo le IG sono tutelate proprio in relazione al luogo in cui vengono prodotte
Negli USA i nomi possono essere registrati come "marchi" e venduti indipendentemente da ogni altra considerazione
Account ICQRF: I.G. registrate
50
IPR
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w
n
er
Grazie