alle origini del procedimento amministrativo l'assenza di una regolamentazione generale del...
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Alle origini del procedimento amministrativo
L'assenza di una regolamentazione generale del procedimento
amministrativo comportava un'ampia discrezionalità della P.A. in sede di gestione del procedimento e il non
riconoscimento del diritto degli interessati (persone fisiche, persone
giuridiche ed enti di fatto) a partecipare attivamente ai
procedimenti destinati a sfociare in atti variamente incidenti nelle loro sfere
giuridiche.
Negli anni 90
A seguito dell’emanazione della L . 241/90 si afferma il concetto di attività amministrativa
come attività sequenziale
Principio di Sequenzialità: Principio di Sequenzialità:
atto preparatorio- atto finaleatto preparatorio- atto finale
Il procedimento amministrativo
Definizione: Può essere definito come una serie di
atti ed operazioni funzionalmente collegati in relazione ad un unico
effetto.
Il procedimento amministrativo, dunque, è l'insieme di una pluralità di atti (susseguenti e diversi fra loro) che, nonostante la loro eterogeneità e la loro relativa autonomia, sono preordinati allo stesso fine e, cioè, alla produzione degli effetti giuridici propri di una determinata fattispecie (VIRGA).
Il procedimento amministrativo : definizione
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La legge 7.08.1990 n. 241La legge 7.08.1990 n. 241
• Il passaggio dal provvedimento al Il passaggio dal provvedimento al procedimento amministrativo.procedimento amministrativo.
• Stemperamento dell’aspetto Stemperamento dell’aspetto autoritativo ed imperativo dell’azione autoritativo ed imperativo dell’azione
amministrativa.amministrativa.
Modifica all’art. 1 “ I principi informatori dell’azione
amministrativa”.
• L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di
imparzialità, pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento
comunitario.
La modifica all’art. 1 della L . 241/90 “ I principi
informatori dell’azione amministrativa”.
• i tradizionali principi che presiedono al corretto svolgimento del procedimento
vengono affiancati il principio di trasparenza, nonchè il rispetto dei principi
dell’ordinamento comunitario.
Significato del principio della trasparenza
• Conoscibilità esterna dell’azione amministrativa e quindi accessibilità
agli atti e ai documenti del procedimento .
Obbligo di motivazione
Trattasi di una normativa che non pretende di codificare compiutamente la
struttura ed il funzionamento del procedimento amministrativo, ma si
limita a fissare, in armonia con il dettato dell'art. 97 Cost., talune regole generali
ispirate ai seguenti principi:• Principio di giusto procedimento• Principio di trasparenza• Principio di semplificazione
Analisi dei principi dell’azione amministrativa
Principio del giusto procedimentoPrincipio del giusto procedimento
(conforme al principio ex art. 97 Cost.) che, (conforme al principio ex art. 97 Cost.) che, garantendo il diritto di partecipazione degli interessati, garantendo il diritto di partecipazione degli interessati,
consacra la dialettica tra interessi pubbliciconsacra la dialettica tra interessi pubblici e privati tendendo e privati tendendo
alla composizione dei concreti rapporti.alla composizione dei concreti rapporti.
Analisi dei principi dell’azione amministrativa
Principio di trasparenzaPrincipio di trasparenza
prevede il carattere obbligatorio della motivazione prevede il carattere obbligatorio della motivazione del provvedimento amministrativo, del provvedimento amministrativo,
l'obbligo della P.A. di identificare preventivamente l'ufficio e l'obbligo della P.A. di identificare preventivamente l'ufficio e il dipendente responsabile del procedimento e il diritto dei il dipendente responsabile del procedimento e il diritto dei
cittadini interessati di accedere ai documenti amministrativi cittadini interessati di accedere ai documenti amministrativi
Analisi dei principi dell’azione amministrativa
Analisi dei principi dell’azione amministrativaAnalisi dei principi dell’azione amministrativa
Principio di semplificazione Principio di semplificazione
introduce taluni istituti diretti, in introduce taluni istituti diretti, in
conformità all'art. 97 Cost., a snellire e rendere più conformità all'art. 97 Cost., a snellire e rendere più
Celere l'azione amministrativa (silenzio-assenso art.20, Celere l'azione amministrativa (silenzio-assenso art.20,
Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) art. 19, Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) art. 19,
conferenze di servizi art. 14, etc.). conferenze di servizi art. 14, etc.).
I principi che definiscono le garanzie del cittadino nei
riguardi dell’azione amministrativa:
• Termini di conclusione del procedimento (Art.2) .
• Obbligo di motivazione (Art.3).• Comunicazione di avvio del
procedimento(art.7).• Intervento e partecipazione nel procedimento
(art.9 e 10)• Comunicazione dei motivi ostativi del diniego
(art.10 bis).
I principi che definiscono le garanzie del cittadino nei
riguardi dell’azione amministrativa: Novità introdotta con L.69/2009 art.10
Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.117,comma 2, lett. m) Cost. le disposizioni concernenti gli obblighi delle PP.AA. di garantire:•l’individuazione del responsabile del procedimento•partecipazione al procedimento•l’accesso alla documentazione amm.va•la conclusione del procedimento entro i termini•la durata massima dei procedimenti•La segnalazione certificata di inizio attività( S.C.I.A.)•Il silenzio assenso
I PRINCIPI: la partecipazione al I PRINCIPI: la partecipazione al procedimento amministrativoprocedimento amministrativo
• PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO (L. 142/90)
FINALITA’: ESIGENZE DIFENSIVE DEL PRIVATO
• PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE COLLABORATIVA
FINALITA’: ESIGENZE DI MERA COLLABORAZIONE CON LA P.A.
DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIURISDIZIONALE
Il responsabile del procedimento
• Funzione di controllo in capo ai cittadini;• Responsabilizzazione dei dipendenti
preposti alla gestione del procedimento;• Gestione unitaria e organica del
procedimento;
Leading Authority del procedimento amministrativo
ATTUAZIONE DELL’ art. 28 Cost.
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MOTIVAZIONEMOTIVAZIONE
• Prima del varo della legge 241/90 non esisteva una disciplina di carattere generale relativa alla motivazione del provvedimento amministrativo,
profilandosi una sostanziale violazione del principio di trasparenza.
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Il contenuto essenziale della motivazioneIl contenuto essenziale della motivazione
• Presupposti di fatto: elementi e dati acquisiti nella fase istruttoria,
• Ragioni giuridiche: Argomentazioni sul piano el diritto poste alla base del provvedimento, ossia norme e principi ritenuti applicabili nel caso di
specie.• La valutazione degli interessi
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La motivazione per La motivazione per relationemrelationem
Comma 3, art. 3
“Se le ragioni della decisione risultino da altro atto dell’Amministrazione richiamato nella decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama”.
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DEROGHE ALL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
• Atti normativi e atti a contenuto generale
(art. 3, comma 2)• Sono espressamente esclusi dall’obbligo di
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza (art. 10 bis):
le procedure concorsuali; procedimenti in materia previdenziale ed
assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.
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LA MOTIVAZIONE TRA DEQUOTAZIONE E RIVALUTAZIONE
• Alla luce della norma di cui all’art. 3 della legge n. 241/90 la mancanza o l’insufficiente motivazione comporta l’illegittimità del provvedimento amministrativo.
In giurisprudenza possono individuarsi almeno tre orientamenti, ormai consolidati, riguardo al difetto o mancanza della motivazione:
• Un primo orientamento ritiene che ogni imperfezione dell’atto che riguardi la motivazione ne determina comunque l’invalidità.
• Un secondo orientamento esclude la motivazione per i provvedimenti vincolati. Tale orientamento è stato recepito dalla legge di riforma del procedimento amministrativo n. 15/2005 (art. 21 octies), la quale dispone che non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.(dequotazione della motivazione – Giovanna Mastrodonato – LexItalia.it – articoli e note n. 10/2005)
• Il terzo orientamento ritiene sufficiente per gli atti vincolati, la mera indicazione dei presupposti di fatto e di diritto senza che occorrano ulteriori argomentazioni per confutare le deduzioni svolte dagli interessati.
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Atto amministrativo
Atto emanato dalla P.A., compiuto Atto emanato dalla P.A., compiuto nell’esercizio di una potestà nell’esercizio di una potestà amministrativa consistente in una amministrativa consistente in una dichiarazionedichiarazione::
• di volontà • determinazione negoziale• ordinanza urgente
• di giudizio • parere
• di conoscenza • certificazione
• di natura mista • atto propulsivo• proposta• atto di controllo
CLASSIFICAZIONE DI ATTI
In relazione alla natura
•Atti di amministrazione attiva (soddisfano immediatamente gli Interessi della P.A.; es. i provvedimenti)
•Atti di amministrazione consultiva (es. i pareri)
•Atti di amministrazione di controllo(atti diretti a sindacare l’operato)
In relazione alla discrezionalità:
•Atti discrezionali: sono quelli in cui viene effettuata una valutazione di fatti e circostanze suscettibili di vario apprezzamento; vengono soppesati i vari interessi pubblici e privati in gioco. Si distingue tra discrezionalità nell’an (se) (es. l’ente può decidere se ampliare o meno la dotazione organica), nel quid (cosa), nel quomodo (come) (es. mercato ambulante, ubicazione, dislocazione, modalità di vendita), nel quando e nel quantum (es. quantificazione contributi).
•Atti vincolati: (es. ammissione ad un concorso)
In relazione all’efficacia:
•Atti costituitivi (creano, modificano ed estinguono una situazione giuridica precedente; es. decreto di esproprio)
•Atti dichiarativi (accertano una situazione; es. attestazioni)
In relazione al risultato:
•Atti ampliativi (ampliano la sfera giuridica del destinatario; •es. concessioni)
•Atti restrittivi (restringono la sfera giuridica del destinatario; •es. ordini)
In relazione ai destinatari:
•Atti particolari (destinati ad un solo soggetto)
•Atti con pluralità di destinatari : a)Plurimi (formalmente unici, ma scindibili in tanti atti quanti sono i destinatari; es. decreto di nomina di vincitori di concorso)
b) Collettivi (con cui si manifesta la volontà della P.A. verso un complesso di individui; es. atto di scioglimento del Consiglio Comunale)
c) Generali (si rivolgono a destinatari indeterminati; es. bandi di concorso e bandi di gara)
IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
•ATTI PROCEDIMENTALI: si inseriscono in un procedimento amministrativo e sono tra loro coordinati e preordinati all’adozione di un provvedimenti amministrativo. A loro volta distinguibili in 1)Atti propulsivi (es. Istanze, richieste)2)Atti preparatori (pareri, accordi, ecc.)La caratteristica di questi atti è che possono essere impugnati solo insieme all’atto finale•ATTI PRESUPPOSTI: che, pur rilevando ai fini della produzione dell’effetto giuridico finale, acquistano un rilievo autonomo in seno al procedimento amministrativo (es. adozione P.R.G.)
IN RELAZIONE AGLI AGENTI
•Atti di un solo organo: posti in essere da un solo soggetto, sia esso individuale (Sindaco) o collettivo (Consiglio)
• Atti di più organi: (es. decreti interministeriali)
ELEMENTI ELEMENTI DELL’ATTO DELL’ATTO AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO : :
SoggettoAutorità amministrativa che emette l’atto Volontà Oggettoil termine passivo nei cui confronti l’atto opera le sue modificazioni o qualificazioni giuridiche Forma
ELEMENTI ESSENZIALI
Termine Condizione Onere Riserve
ELEMENTI ACCIDENTALI
REQUISITI DELL’ATTO REQUISITI DELL’ATTO AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO
Sono quei componenti che incidono sull’Sono quei componenti che incidono sull’efficaciaefficacia e e validitàvalidità dell’atto e si distinguono in: dell’atto e si distinguono in:
• inerenti all’agente• inerenti all’oggetto• inerenti alla forma• inerenti al contenuto• rispetto dei limiti della
discrezionalità
- requisiti di efficacia •Requisiti di esecutività•Requisiti di obbligatorietà
- requisiti di legittimità
Atto emanato dalla P.A. nell’esercizio di una Atto emanato dalla P.A. nell’esercizio di una potestà/attività amministrativa, contenente una potestà/attività amministrativa, contenente una manifestazione di volontà del soggetto di manifestazione di volontà del soggetto di pubblica amministrazionepubblica amministrazione
IL PROVVEDIMENTO IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVOAMMINISTRATIVO
• avente rilevanza esternaavente rilevanza esterna
• indirizzato a soggetti determinati o indirizzato a soggetti determinati o determinabili determinabili
• in grado di apportare una in grado di apportare una modificazione unilaterale nella sfera modificazione unilaterale nella sfera giuridica degli stessi giuridica degli stessi
CARATTERI DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI:
• FORZA GIURIDICA – AUTORITARIETA’
• ESECUTIVITA’
• EFFICACIA – ESECUTORIETA’• NOMINATIVITA’ A ciascun interesse pubblico da
realizzare è preordinato un tipo di atto
• TIPICITA’: I provvedimenti amministrativi sono solo quelli previsti dalla legge Riguarda:– il contenuto – la funzione
FORZA GIURIDICA – AUTORITARIETA’
• capacità di imporre unilateralmente modificazioni della sfera giuridica altrui, a prescindere dalla prestazione del consenso dell’interessato (ad es., il provvedimento di espropriazione produce esso stesso l’effetto di trasferire la proprietà del bene espropriato di proprietà del privato in capo alla pubblica amministrazione)
ESECUTIVITA’
• Attitudine dell’atto ad essere eseguito
EFFICACIA – ESECUTORIETA’
Possibilità di dare esecuzione all’atto anche contro la volontà del suo destinatario
(es. ordinanza di demolizione non rispettata ed il Comune vi provvede di ufficio).
Art. 21-bis: la regola La comunicazione del provvedimento al destinatario diviene
condizione necessaria per l’acquisto della efficacia di tutti i provvedimenti limitativi della sfera giuridica.
Quindi: tutti i provvedimenti che limitano la sfera giuridica del destinatario, che incidono negativamente su di essa, che la riducono, ovvero la comprimono, diventano atti recettizi
Attenzione! La regola riguarda solo i provvedimenti “limitativi”
L’altra regola, implicita, è che in tutti gli altri casi, la efficacia consegue immediatamente al perfezionamento dell’atto.
Art. 21-bis: eccezioni alla regola
I provvedimenti adottati a fini cautelari, o sul presupposto dell’urgenza sono immediatamente efficaci
La p.a. può disporre l’immediata efficacia di provvedimenti limitativi, ma ha l’onere di motivarla
[deve trattarsi di una ragione diversa, ed ulteriore rispetto alla sola urgenza].
Art. 21-ter. EsecutorietàConcetto e fondamento tradizionale
Per esecutorietà si intende la idoneità del provvedimentoad essere portato ad effetto in contrasto con la volontà deisoggetti coinvolti dall’esecuzione, senza la necessità del
preliminare intervento di un giudice.
IL TESTO DELLA NORMA DELL’ART. 21 TER
• Nei casi e con le modalità stabilite dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del soggetto obbligato.
• Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni , previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge
Art. 21-ter.Esecutorietà e principio di legalità
Coerentemente con l’esigenza di fondare ogni potere della p.a. su una specifica previsione di legge (principio di legalità),
L’art. 21-ter prevede che la p.a. possa imporre coattivamente (ossia, senza il pronunciamento di un giudice) l’adempimento di obblighi solo nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge
Sempre in un’ottica di garanzia (certezza e trasparenza), il provvedimento costituivo dell’obbligo deve indicare il termine entro cui adempiere, e le modalità di esecuzione
Art. 21-ter.Esecuzione coattiva e principio di
legalità
L’imposizione coattiva dell’obbligo di adempiere non ha effetti materiali, ma semplicemente consente alla p.a. di imporre l’obbligo di adempiere senza ricorrere ad un giudizio
Nel caso in cui il soggetto obbligato non adempia di sua volontà, la amministrazione può ricorrere alla esecuzione coattiva (materiale adempimento dell’obbligo).
Attenzione! Anche in questo caso la p.a. può procedere da sola alla esecuzione coattiva (cioè, senza la necessità di ottenere il titoloesecutivo dal giudice) solo nelle ipotesi e secondo le modalitàpreviste dalla legge (principio di legalità)
Art. 21-quaterefficacia ed esecutività del
provvedimento
L’efficacia consiste nella attitudine del provvedimento a produrre gli effetti giuridici previsti
Alla efficacia del provvedimento consegue, come regola, la immediata possibilità di portare a compimento tali effetti (c.d. esecutività).
Tuttavia, è anche possibile che il momento della esecutività siaposticipato rispetto all’acquisto della efficacia:
o Quando così dispone la legge
o Quando così disponga lo stesso provvedimento
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IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E L’INVALIDITA’ ALLA LUCE DELLA
LEGGE 15/2005 E N. 80/2005
• La legge 15/2005 ha introdotto una massiccia
riforma del procedimento amministrativo ma
anche del provvedimento amministrativo,
regolandone l’efficacia, l’invalidità, la
sospensione, la revoca, l’annullamento d’ufficio,
la convalida, la conversione .
La disciplina positiva della invalidità
• Invalidità: difformità del provvedimento rispetto alla fattispecie normativa.
I due “stati” della invalidità:
• La nullità (ora, art. 21-septies)
• L’annullabilità (ora, art. 21-octies)
Nullità, illegittimità ed efficaciadei provvedimenti amministrativi
ATTO NULLO ATTO ILLEGITTIMO
Il provvedimento amministrativo affetto da nullità non è giuridicamente efficace
La sua eventuale esecuzione materiale non ha alcuna base giuridica di legittimazione
L’atto amministrativo affetto da illegittimità è giuridicamente efficace (cd. Efficacia precaria)
Conserva l’efficacia giuridica fino alla sua eliminazione (con l’annullamento)
Decorso il breve termine di decadenza, l’atto (pur se illegittimo) diventa inoppugnabile
LE IPOTESI DI INVALIDITA’Quattro distinte tipologie:
1. Inesistenza (spesso confusa erroneamente con la nullità): il provvedimento inesistente per definizione non produce alcun effetto né giuridico né materiale; Esempio: durante una esercitazione militare viene dato l’ordine di assalto; usurpazione di potere: un soggetto privato adotta un atto amministrativo arrogandosi un potere pubblicistico di cui è assolutamente sfornito;
2. Nullità: il provvedimento nullo, invece, è esistente, apparente e giuridicamente rilevante, è idoneo a produrre , ove portato ad esecuzione , effetti materiali.;
3. Annullabilità: quando l’atto, pur avendo tutti gli elementi per la sua giuridica esistenza, presenta un vizio in uno dei suoi requisiti di legittimità;
4. Mera irregolarità: si verifica quando la difformità rispetto allo schema legale astratto è di così poca rilevanza da non comportare la annullabilità (es. errore nella citazione della norma invocata). L’irregolarità è sempre sanabile.
ART. 21 SEPTIES LEGGE 15/2005 – ART. 21 SEPTIES LEGGE 15/2005 – NULLITA’NULLITA’
• L’art. 21 septies prevede che “è nullo il provvedimento amministrativo che:
manca degli elementi essenziali (nullità strutturale del provvedimento)
è viziato da difetto assoluto di attribuzioneè stato adottato in violazione del giudicato,negli altri casi espressamente previsti dalla
legge”. CAUSE DI NULLITÀ NUMERO CHIUSO
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art. 21-septies NullitàAltre cause di nullità (3)
• Altri casi espressamente previsti dalla legge:
• E’ applicato il regime di nullità agli atti adottati da organi i cui titolari siano scaduti dalla carica, dopo la decorrenza dei 45 gg. di prorogatio ordinaria; ovvero agli atti che eccedano l’ordinaria amministrazione durante il periodo di prorogatio.
(d.l. n. 293/1993, convertito in l. n. 444/1994)
• Il regime della nullità è applicato alle ipotesi previste in caso di assunzione di pubblici impiegati senza l’esperimento del
concorso prescritto (Cons. St., A.P. nn. 1, 2 e 5/1992).
• Ancora, Cons. St., V, n. 798/1993, in tema di nullità degli atti
di una USL privi di copertura finanziaria.
LA NULLITA’ PARZIALE
• Può accadere che la nullità infici soltanto una parte del provvedimento.
• La dottrina ha evidenziato (facendo riferimento alla trasposizione dei principi di diritto comune ex art. 1419 c. c.) la necessità di garantire la conservazione della stabilità degli effetti del provvedimento.
LA NULLITA’ DERIVATA
Può definirsi come la nullità che colpisce una fattispecie in sé conforme al modello legale, ma inficiata dai vizi propri degli atti che ne costituiscono l’antecedente necessario. (Dichiarazione di pubblica utilità e provvedimento di esproprio; Piano regolatore e concessione edilizia).
LA CONSERVAZIONE DELL’ATTO NULLO. LA SANATORIA
• Parte della dottrina ritiene applicabile il regime civilistico delineato dall’art. 1423 c.c. : “il contratto nullo non può essere convalidato, se la legge non dispone diversamente”.
• Tale orientamento è espresso anche da Virga il quale sostiene che gli atti radicalmente nulli e gli atti che precedentemente siano stati annullati con sentenza del giudice amministrativo non sono in alcun modo convalidabili.
• Del resto, il secondo comma dell’art. 21 – nonies legge 241/90, prevede esclusivamente la convalidabilità del provvedimento annullabile.
• Altri, ritengono invece percorribile l’ipotesi che l’Amministrazione possa, in forza del principio di conservazione e stabilità degli effetti dell’atto amministrativo, rimuovere, in via postuma, i vizi dell’atto, con valenza ex nunc.
Art. 21 octies - ANNULLABILITA’• “E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato
in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”;
• Il secondo comma prosegue stabilendo che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione di avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato (ci si riferisce ai provvedimenti aventi natura vincolata)
art. 21-octiesannullabilità del provvedimento
L’art. 21- octies richiama i tre vizi classici di illegittimità del provvedimento
• Violazione di legge
• Incompetenza
• Eccesso di potere
LA VIOLAZIONE DI LEGGE
La violazione di legge consiste in un rapporto di contraddittorietà fra l’atto e una norma di legge, la quale concerne o la forma o il procedimento o il contenuto dell’atto stesso.
Quindi violazione • Delle norme relative al procedimento;• Delle norme relative alla formalità dell’atto;• Carenza dei presupposti indicati dalla legge;• Delle regole sulla formazione delle delibere collegiali
L’eccesso di potere Originariamente, il vizio è inteso come straripamento del potere della P.A.
. L’eccesso di potere si è venuto configurando
come vizio della discrezionalità amministrativa
La prova dello sviamento non sempre è agevole.
Per ovviare a questa difficoltà, la giurisprudenza ha
escogitato una prova “indiretta”, attraverso la
formulazione delle c.d. figure sintomatiche
L’eccesso di potere viene dunque desunto senza
bisogno di essere provato direttamente.
Art. 21-octiesL’eccesso di potere (3) Le figure
sintomatiche
• Contraddittorietà
Interna all’istruttoria
Tra istruttoria e motivazione
Interna alla motivazione
Tra motivazione e dispositivo
Tra provvedimenti• Illogicità• Disparità di trattamento• Ingiustizia manifesta• Travisamento dei fatti
MERO RITIRO• Il mero ritiro, a differenza della revoca e
della abrogazione, si attua nei confronti di un atto ancora inefficace o perché privo di un requisito di esecutività ovvero perché privo di un requisito di obbligatorietà.
• Non si richiede alcuna nuova valutazione della P.A. in quanto l’atto ritirato non è idoneo a creare un affidamento nei destinatari.
L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO: IL L’ANNULLAMENTO D’UFFICIO: IL TESTO DELL’ART. 21 NOVIESTESTO DELL’ART. 21 NOVIES
Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’art. 21 octies, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
Art. 21-Art. 21-nonies:nonies:annullamento d’ufficio: titolarità ed effettiannullamento d’ufficio: titolarità ed effetti
•L’amministrazione può ritornare (riesame) sui provvedimenti emanati, per valutarne la legittimità.
• L’annullamento d’ufficio travolge l’efficacia del provvedimento, fin dal momento iniziale (opera sia sul futuro che sul passato, efficacia ex tunc).
• L’annullamento d’ufficio può essere adottato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento da annullare, oppure da altro organo solo se previsto dalla legge.
Art. 21-Art. 21-nonies:nonies:annullamento d’ufficio: presupposti.annullamento d’ufficio: presupposti.
Anche l’annullamento d’ufficio è un provvedimento discrezionale.
Infatti, esso non consegue automaticamente (in modo vincolato) alla rilevazione della esistenza di un vizio.
L’amministrazione è tenuta a valutare se sussiste l’interesse pubblico all’annullamento del ProvvedimentoIn particolare, in questa valutazione deve tenere conto :
Dell’interesse del destinatario del provvedimento
Dell’interesse dei controinteressati (ossia sei soggetti che abbiano un interesse contrario rispetto a quello del destinatario).
L’atto di annullamento , secondo i principi generali, deve essere sorretto da adeguata motivazione
ConfrontoConfrontotra revoca e annullamento d’ufficiotra revoca e annullamento d’ufficio
REVOCA
ANNULLAMENTO D’UFFICIOREVOCA
Attiene alla opportunita’ del provvedimento
E’ un provvedimento discrezionale
Ha effetti solo per il futuro – efficacia ex nunc
Può comportarel’indennizzo del pregiudizioarrecato al destinatario delprovvedimento revocato
Attiene alla legittimitàdel provvedimento
E’ un provvedimentodiscrezionale
Impone di valutare l’interessepubblico, l’interesse del destinatarioe l’interesse dei controinteressati
NON comporta alcunl’indennizzo dell’eventualepregiudizio arrecatodirettamente al destinatario
Efficacia ex tunc
1 ^FASE1 ^FASE
Le FASI del Procedimento amministrativo a Le FASI del Procedimento amministrativo a grandi linee possono essere individuate:grandi linee possono essere individuate:
iniziativainiziativa
istanza di parteistanza di parte
d’ufficiod’ufficio
segue
Le FASI del Procedimento amministrativoLe FASI del Procedimento amministrativo
• 2^ FASE2^ FASEComunicazione Comunicazione
avvio del procedimentoavvio del procedimento
segue
Le FASI del Procedimento Le FASI del Procedimento amministrativoamministrativo
3^ Fase
4^ Fase
AdempimentiAdempimenti
istruttoriistruttori
Comunicazione del Comunicazione del Provvedimento negativo Provvedimento negativo
ex art.10 bis L.241/90 ex art.10 bis L.241/90 E art.11 bis Lr 10/91E art.11 bis Lr 10/91
Le FASI del Procedimento Le FASI del Procedimento amministrativoamministrativo
•5^ Fase
Fase decisoriaFase decisoria o costitutivao costitutiva
o deliberativao deliberativa
Rappresenta il momento in cui si determina il contenuto dell’atto da adottare (formazione ed emanazione dello stesso).
Le FASI del Procedimento amministrativoLe FASI del Procedimento amministrativo
6^ fase6^ faseIntegrativaIntegrativa
dell’efficaciadell’efficacia
Solo eventuale, in quanto può essere prevista per legge, in ragione: della necessità di valutare la legittimità o congruità del provvedimento adottato (controllo)della stessa natura recettizia dell’atto
I PRINCIPI: la partecipazione al I PRINCIPI: la partecipazione al procedimento amministrativoprocedimento amministrativo
Art.2 L.241/90
Obbligo della P.A. di concludere il procedimento entro un termine
L. 241/90: 30 gg.
L. 15/2005: 30 gg.
D.L.35/2005: 90 gg.
L. 69/2009: 30 gg. Caratteristiche:
•Termine unitario•Non eccessivamente lungo C.S. Ad.Gen.,23/01/1992 n.10
I PRINCIPI: la partecipazione al I PRINCIPI: la partecipazione al procedimento amministrativoprocedimento amministrativo
Diritti dei partecipanti al procedimento(art.10 L.241/90- art.11 L.R.10/91)
a) Diritto di accesso c.d. endoprocedimentale (o partecipativo)
• anticipazione del più generale diritto di accesso• garanzia di trasparenza e di svolgimento imparziale dell’azione
amministrativa
b) diritto propedeutico e strumentale al diritto di presentazione di memorie, scritti, documenti, (deduzioni ecc.) nel rispetto del principio del contraddittorio
I PRINCIPI: la partecipazione al I PRINCIPI: la partecipazione al procedimento amministrativoprocedimento amministrativo
Le deroghe all’obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento previste dal legislatore
Art.7 L.241/90 comma 1 comma 2 Comunicazione differita Ragioni di impedimento derivanti Provvedimenti cautelari da particolari esigenze di celerità
Giurisprudenza amministrativa
• Urgenza qualificata • Idonea motivazione• Urgenza in re ipsa per provvedimenti contingibili urgenti• Valutazione caso per caso in concreto (C.S. Sez:V n. 580/2001)