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alla Convenzione per la “realizzazione

nell’ambito dell’intervento di Quadruplicamento della linea Pioltello

interventi ad esse connessi”.

TITOLO:

Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori

Documento Standard

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Allegato n Allegato n Allegato n Allegato n 11112222

“realizzazione delle nuove opere di attraversamento in Treviglio,

uadruplicamento della linea Pioltello–Treviglio

Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei

X Documento Specializzato

DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

opere di attraversamento in Treviglio,

Treviglio, nonchè degli

Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei

Documento Specializzato

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ALLEGATO 12

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE

E DISPOSIZIONI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

I. Lavori interferenti con gli impianti ferroviari in esercizio

A) Protezione cantieri

Per i lavori da eseguire in prossimità della linea ferroviaria in esercizio, l’Appaltatore dovrà attenersi

scrupolosamente a tutte le disposizioni di cui al relativo Capitolato Speciale.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti a quanto sopra sono compresi e compensati nei prezzi del

presente Contratto. Pertanto, l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori compensi per la realizzazione

delle opere interferenti con l’esercizio ferroviario.

In particolare, con riferimento all’art. 4 del suddetto Capitolato Speciale, in relazione al regime di

protezione previsto, l’Appaltatore dovrà disporre di un adeguato numero di dipendenti abilitati alle

mansioni esecutive della protezione cantieri.

Di questi, almeno 2 dovranno essere idonei alle stesse mansioni in regime protezione cantieri con

sistemi automatici omologati dal Gestore dell’Infrastruttura.

B) Concessione di interruzioni e rallentamenti

1) Impegni reciproci del Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria e dell’Appaltatore

Il Gestore dell’Infrastruttura Ferroviaria (di seguito GI) sulla base di quanto previsto nel Programma

lavori (Allegato n. 8 alla Convenzione) e nel Programma interruzioni e rallentamenti (Allegato n. 10 alla

Convenzione), per consentire l’esecuzione di lavori che interferiscono con l’esercizio ferroviario (opere

civili e loro opere provvisionali, lavori all’armamento, TE e lavorazioni varie) assicura all’Appaltatore la

disponibilità di risorse di esercizio (interruzioni e rallentamenti) nei limiti (durata degli intervalli

disponibili per l’esecuzione dei lavori interferenti e aliquota massima dei rallentamenti) previsti dallo

Scenario Tecnico dell’orario in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.

Il Gestore dell’Infrastruttura si impegna a garantire la disponibilità infrastrutturale per l’esecuzione dei

lavori, nei limiti previsti dallo Scenario Tecnico – Orario 200.-200. – Specifiche per lavori in esercizio –

Rete Fondamentale (Complementare) – DCM-DCI … allegato al presente Contratto, che riporta le

seguenti indicazioni:

Periodo ….-….:

Tratta …

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- Interruzioni:

o .. minuti diurni, per .. giorni a settimana;

o .. minuti notturni, per .. giorni a settimana,

- Rallentamenti:

o .. minuti di perditempo per margine supplementare;

o .. minuti di perditempo per margine manutentivo.

Per la realizzazione di interventi puntuali previsti e concordati nel programma lavori, saranno

autorizzate interruzioni di maggiore durata rispetto a quelle sopra riportate, che comportano

provvedimenti d’orario o programmi di esercizio a sostegno; le stesse interruzioni, per la loro specificità

e le ricadute sui volumi, sulla puntualità e sui costi di produzione dell’offerta di trasporto, dovranno

essere programmate nel rispetto dei tempi fissati nel “Prospetto Informativo Rete” (“PIR”) di

riferimento.

Analogamente, potranno essere concesse deroghe per quei lavori interferenti con l’esercizio per i quali

le consuete modalità di intervento richiedono rallentamenti, le cui caratteristiche (velocità, estesa,

perditempi, durata, presenza contemporanea con altri rallentamenti) determinano, inevitabilmente, il

superamento dell’aliquota massima prevista dallo Scenario Tecnico dell’orario in vigore al momento

dell’esecuzione degli stessi lavori.

Il perditempo per i rallentamenti alla velocità dei treni in concomitanza con lavori alla sede, alle opere

d’arte, ai binari, ecc. per motivi di sicurezza dell’esercizio ferroviario, dovrà computarsi secondo quanto

previsto dalla “Circolare N.D.R./ST.MV7009/102 del 01/002/95” dei Servizi Tecnici, come

parzialmente modificata dalla nota “R/9905015/P” del 20/09/99 del Direttore della Divisione

Infrastruttura (Allegato n. 11).

In via eccezionale e per brevi durate, il suddetto perditempo potrà essere incrementato con domanda da

parte dell’Appaltatore da effettuarsi con congruo anticipo alla Direzione Lavori, che dovrà richiedere,

nei tempi previsti dalle attuali procedure, le necessarie autorizzazioni al G.I.

Il G.I. ha, comunque, la piena e insindacabile facoltà di non concedere i rallentamenti ed interruzioni

programmate che, per sopravvenute necessità, si rivelino non compatibili con le esigenze di esercizio.

Tale mancata concessione potrà solo costituire titolo per eventuale richiesta di proroga al termine utile

contrattuale, ma non darà diritto all’Appaltatore di richiedere compensi o indennizzi.

2) Pianificazione delle interruzioni e dei rallentamenti

Le richieste di interruzioni e rallentamenti dovranno essere prodotte dall’Appaltatore, attraverso la

Direzione Lavori, nel rispetto della Procedura “Pianificazione e programmazione delle risorse

finalizzate alla manutenzione e agli investimenti” (RFI SQS PS IPS 002 A), emessa dal GI il 28.2.2005

(Allegato n. 32), e delle sue successive integrazioni ed aggiornamenti, e dovranno essere inserite, a cura

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del “Soggetto Tecnico”, nel modulo “PS-2” di “In.Rete 2000”.

In particolare, le predette richieste, già contenute nella “Pianificazione” (anno n-2 rispetto all’anno n di

esecuzione dei lavori) al momento della stipula del presente Contratto, dovranno essere

opportunamente aggiornate ed inserite, sempre a cura del “Soggetto Tecnico” nelle “Programmazioni

annuali” e nei successivi cicli di “Programmazione trimestrale” (vista specifica sul mese “m” e

prospettica sui mesi “m+1” e “m+2”) rispettando la seguente tempistica:

- programmazione annuale: dovrà essere prodotta dall’Appaltatore entro giugno dell’anno n-1, in

tempo utile per il suo inserimento nella Versione di Pianificazione “n-1_2”, che costituirà la

base per la fase di consolidamento della programmazione annuale a cura della Direzione

Movimento di RFI, prevista da ottobre a novembre dello stesso anno n-1;

- programmazione “mensile” (vista specifica sul mese “m”): invio della programmazione delle

interruzioni e dei rallentamenti al Project Engineer del Team di Committenza cui il progetto è in

carico entro il giorno 15 del secondo mese (m-2) precedente il trimestre a cui si riferisce la

programmazione; la programmazione mensile costituirà il consolidamento e l’integrazione dei

dati prospettici inviati nei mesi precedenti, e conterrà, ad integrazione dei dati precedentemente

inviati, anche le richieste di utilizzazione degli Intervalli Programmati d’Orario (IPO) e degli

intervalli liberi da treni;

- programmazione “prospettica” relativa al mese m+2 (previo consolidamento di esigenze aventi

analoghe peculiarità, relative al mese “m+1”): invio della programmazione delle interruzioni e

dei rallentamenti al Project Engineer del Team di Committenza cui il progetto è in carico entro

il giorno 15 del secondo mese (m-2) precedente il mese “m” a cui si riferisce la programmazione

mensile; la programmazione dovrà obbligatoriamente contenere le richieste relative a:

a) interruzioni “sistematiche”, con ricorrenza sistematica in particolari giorni della

settimana (diverse da IPO), critiche per la puntualità a destino dei treni, anche se le

stesse non comportano variazioni all’offerta di trasporto (soppressioni, deviazioni,

limitazioni di percorso dei treni, attivazione di servizi sostitutivi, ecc.);

b) interruzioni “puntuali”, aventi incidenza significativa sull’offerta di trasporto, in quanto

richiedono la programmazione di apposito “Programma di Esercizio” a sostegno;

c) interruzioni permanenti di binario/linea diverse dai punti a) e b), di durata estesa

nell’ambito di validità dell’Orario di Servizio;

d) programmazione di dettaglio dei rallentamenti.

Nel caso in cui tali tempistiche non fossero rispettate, le interruzioni e i rallentamenti previsti nelle

rispettive programmazioni non potranno diventare operativi.

In relazione a quanto previsto all’art. 15 del Capitolato Speciale per lavori in presenza di esercizio

ferroviario, si stabilisce che l’interruzione si intende non concessa se decurtata di una percentuale

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maggiore del 25% rispetto alla durata nominale.

Si stabilisce, inoltre, che l’importo con riferimento al quale sarà riconosciuta la eventuale lesione

dell’utile di cui all’art. 29.2, lett. B), delle CGC, per l’ipotesi di interruzione non concessa con preavviso

inferiore a 24 ore o di interruzione decurtata di una percentuale maggiore del 25%, è pari al 10%

dell’importo contrattuale relativo alle opere direttamente interessate dall’evento (per la determinazione

dell’importo si fa riferimento a quanto indicato al livello 7 della WBS contrattuale), rapportato al

numero di giorni previsti dal programma lavori operativo per la realizzazione delle opere stesse.

Resta stabilito che le suddette interruzioni saranno comprensive dei periodi di tempo necessari per le

operazioni da eseguire per il rilascio dei moduli prescritti (interruzione binario, tolta tensione, rimessa in

tensione e restituzione binario alla circolazione, ecc.).

3) Addebito personale per scorta treni (art. 11 Capitolato Esercizio)

Le prestazioni del personale del G.I. addetto alla scorta, giusta art. 11 del “Capitolato Esercizio”,

saranno addebitate secondo le tariffe FS in vigore al momento della prestazione, e saranno fornite dal

Referente di Progetto sentita la S.O. Pianificazione Controllo Budget di RFI.

4) Variazione ai prezzi di tariffa in funzione della durata e allocazione diurna/notturna o feriale

delle interruzioni (art. 15 Capitolato Esercizio)

(p.m.)

5) Premi o penalità in funzione del minore o maggiore numero delle interruzioni usufruito (art.

17 Capitolato Esercizio)

(p.m.)

C. Sosta sui binari di stazione e riconsegna dei carri FS

L’Appaltatore dovrà essere in regola con le norme e prescrizioni relative alla circolabilità e/o sosta dei

mezzi ferroviari non deragliabili che utilizzerà nel corso dei lavori in oggetto. Pertanto, dovrà esporre su

ciascun rotabile in modo visibile il contrassegno di circolazione ovvero il contrassegno di sosta. In

tempo utile prima della scadenza di validità dei contrassegni, l’Appaltatore dovrà procedere al rinnovo

dei medesimi ovvero in caso di mancanza del contrassegno il mezzo dovrà essere allontanato dai binari

Ferroviari.

D) Eventuali interferenze con il servizio viaggiatori

Durante i lavori l’Appaltatore dovrà assicurare, sempre e comunque, ai viaggiatori in transito nelle

stazioni le migliori condizioni di sicurezza nei confronti della zona di cantiere eventualmente

interferente, che pertanto dovrà essere adeguatamente delimitata e dotata di cartelli monitori ben visibili

e facilmente recepibili dalla clientela FS, in ogni parte della stazione ad essa accessibile.

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L’Appaltatore dovrà predisporre una programmazione di dettaglio per la realizzazione delle opere che

interferiscono con gli spazi utilizzati per il servizio viaggiatori, in maniera da arrecare ad esso il minore

disturbo possibile. Il programma di dettaglio, con le indicazioni sui provvedimenti di informazione al

pubblico che si ritengono necessari di volta in volta, dovrà essere presentato al Direttore lavori per la

preventiva approvazione almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.

E) Conteggio e pesi convenzionali dei materiali di armamento

Il Conteggio dei materiali metallici d’armamento in genere, delle traverse in legno e dei legnami da

deviatoio, nonché la contabilizzazione dei materiali ricevuti, impiegati, ricavati, smaltiti ed avanzati,

sono a totale carico dell’Appaltatore, gli oneri per tali attività sono compresi e compensati dai

corrispettivi dell’appalto, fatto salvo quanto previsto al punto V del presente allegato. Per la

determinazione delle quantità e pesi dei materiali medesimi verranno adottati i seguenti pesi unitari:

• per ogni traversa in legno nuova kg. 100;

• per ogni traversa in legno u.s. o f.u. kg. 60;

• per ogni legname da scambio e longherina da ponte di qualsiasi dimensione, purché superiore

alle traverse in legno, nuovi o usati servibili: kg. 160;

• per ogni legname da scambio e longherina da ponte di qualsiasi dimensione, purché superiore

alle traverse in legno fuori uso : kg. 120;

• per i materiali metallici di armamento, traverse in cap, capv nuovi o usati servibili: il peso teorico

risultante dai listini, cataloghi e tariffa materiali d’armamento in uso presso il G.I.;

• per i materiali metallici di armamento, traverse in cap, fuori uso si adotterà il peso teorico

risultante dai listini, cataloghi e tariffa materiali d’ armamento in uso presso il G.I., diminuito del

10%.

F) Modalità Saggi e Ricerca cavi

L’Appaltatore, per la effettuazione dei lavori lungo linea, deve porre in atto ogni e qualsiasi

accorgimento per non ostacolare in alcun modo la regolarità e sicurezza dell’esercizio ferroviario. In

particolare deve effettuare saggi per la ricerca cavi in esercizio secondo quanto previsto dalle modalità

operative in vigore nelle Ferrovie.

II. Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore

G) Uffici di cantiere per la Direzione dei lavori di Ferrovie/ITALFERR

L’Appaltatore ha l’obbligo di mettere a disposizione di Ferrovie, entro 10 (dieci) giorni dalla consegna

dei lavori e fino a un anno dopo l’ultimazione degli stessi, adeguati locali aventi superficie mq 100

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(cento), costituiti da almeno n. 4 (quattro) vani dotati dei relativi arredi e di impianti igienico-sanitari,

elettrici, di riscaldamento, attrezzati con linea telefonica ADSL e fax indipendenti tutto conforme al

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Detti locali, qualora siano dati in prefabbricati, dovranno avere i requisiti di abitabilità non inferiori a

quelli dei locali destinati ad uffici ed alloggi del cantiere e dovranno essere adeguatamente isolati

termicamente oltre ad essere dotati di condizionamento d’aria estivo; dovranno comunque tenere conto

dei requisiti minimi stabiliti dalle norme vigenti nei luoghi di lavoro.

Sono a totale carico dell’Appaltatore, in quanto compresi e compensati dai corrispettivi dell’appalto,

tutti gli oneri per la costruzione e l’affitto dei locali, il funzionamento e la manutenzione dei relativi

impianti (igienico-sanitari, elettrici, telefonici, riscaldamento, condizionamento, etc.) e la pulizia

giornaliera.

In caso di ritardo nella messa a disposizione dei locali di cantiere, l’Appaltatore incorrerà nella penale

contrattualmente prevista.

H) Custodia dei cantieri

È fatto obbligo all’Appaltatore di assicurare che la custodia dei cantieri di lavoro venga affidata a

persona provvista della qualifica di “guardia particolare giurata”, ai sensi dell’art. 22, della legge

13/9/82, n. 646.

I) Disposizioni speciali per la cura e l’immagine dei cantieri

È fatto obbligo all’Appaltatore di curare l’immagine di cantiere in conformità alle indicazioni che

saranno all’uopo fornite da Ferrovie.

Resta sin d’ora stabilito che per le recinzioni e la cartellonistica saranno impiegati materiali, tecniche di

immagine e comunicazione di elevato standard qualitativo.

La cartellonistica di legge dovrà essere realizzata in cartelloni di lamiera con scritte e marchi a colori,

secondo disposizioni e bozzetto fornito da “Ferrovie”, e dovrà contenere tutte le diciture previste dalla

normativa vigente e s’intende compresa e compensata nei prezzi dell’appalto.

È peraltro fatto obbligo all’Appaltatore di impiegare, in particolari posizioni delle recinzioni, concordate

con la Direzione Lavori, pannelli sovrastampati con immagini e comunicazioni con parti trasparenti per

consentire la visibilità, ovvero totalmente oscuranti la visibilità dei lavori dall’esterno. Quest’ultima

cartellonistica sarà invece compensata con i relativi prezzi unitari offerti dall’Appaltatore di cui

all’allegato n 13.

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J) Trasporto dei materiali

È compreso nei prezzi a corpo di cui all’art. 6, punto 6.1, della Convenzione il trasporto di tutti i

materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori , forniture e prestazioni di cui allo stesso punto.

L) Esecuzione dei lavori per fasi e vincoli operativi dei cantieri

È onere e responsabilità dell’Appaltatore mantenere gli accessi alle proprietà pubbliche e private

interessate da tutti i cantieri di lavoro per la realizzazione degli interventi oggetto del presente appalto.

Tali oneri sono a totale carico dell’Appaltatore stesso.

L’Appaltatore dichiara espressamente di avere tenuto conto nella propria offerta di eventuali vincoli

sulla percorribilità delle strade cittadine da parte dei mezzi propri. A questo proposito l’Appaltatore

dovrà prendere opportuni contatti con l’Ente proprietario e/o gestore delle strade interessate, nonché

con il Comune interessato.

Le condizioni contrattuali, nonché i termini utili per lo sviluppo e per l’ultimazione dei lavori si

intendono accettati dall’Appaltatore, tenendo conto delle soggezioni e condizionamenti che

nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto potranno derivare dalla coesistenza con altri

cantieri e dalla contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di altre opere affidate ad altre Imprese.

M) Mantenimento ed adeguamento della viabilità e vie di accesso ai cantieri

L’Appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi provvisori o definitivi necessari al mantenimento

in efficienza della viabilità esistente per assicurare, sia durante il corso dei lavori sia a lavori finiti, la

regolarità del traffico veicolare e la completa funzionalità e agibilità della rete viaria comunque

interessata, direttamente o di riflesso, dalle costruende opere ferroviarie e dalle restanti opere previste

nel presente contratto.

L’Appaltatore ha l’obbligo del rigoroso rispetto di quanto previsto e prescritto nel presente contratto e

di quanto deve essere richiesto ed autorizzato dagli Enti per lo svolgimento dei lavori. Gli interventi di

cui sopra sono a totale carico dell’Appaltatore essendo stati compresi e compensati nell’offerta prezzi

che lo stesso ha elaborato.

All’Appaltatore fanno carico tutti gli oneri afferenti il mantenimento e la continuità e regolarità del

traffico, 24 ore su 24, nelle zone cittadine limitrofe a quelle di intervento, attraverso il coordinamento

dell'attività dei cantieri, sia in sede programmatica che esecutiva, comprese la regolazione e la disciplina

del traffico secondo le prescrizioni degli Enti gestori, gli allacciamenti e deviazioni provvisorie e

definitive in tutte le fasi di realizzazione, provvedendo anche all'espletamento delle attività strumentali

necessarie al raggiungimento delle intese con gli Enti per autorizzazioni, benestare, permessi e quanto

altro occorra per lo svolgimento dei lavori.

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Tutte le predette attività si intendono comprese e compensate nei prezzi che l’Appaltatore ha elaborato

per la realizzazione delle opere inerenti il presente contratto.

N) Attività di sorveglianza

L’Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese per conto di Ferrovie, l’attività di sorveglianza

anche per le fasce di rispetto introdotte dal D.P.R. 11.07.1980, n. 753 e dal D.M. 03.08.1981 per il tratto

di linea oggetto dell’appalto.

Qualora si verificassero abusi da parte di terzi, l’Appaltatore ha l’obbligo di darne immediata

comunicazione al Direttore dei Lavori.

L’Appaltatore dichiara di aver tenuto conto di detta attività nella formulazione dei prezzi offerti per il

presente contratto. Pertanto detta attività si intende compresa e compensata nei prezzi del presente

contratto. La presente attività dovrà essere garantita sino al termine del collaudo delle opere.

O) Testimoniali di stato

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alle eventuali constatazioni, da eseguire con la

Direzione Lavori, di fabbricati e manufatti, comprese quelle per gli accertamenti catastali o per i relativi

estratti, per disegni, fotografie, rilievi e misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari.

P) Obbligo dell’uso della lingua italiana

Le comunicazioni (scritte e/o verbali) tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i

suoi tecnici e i subappaltatori dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

Q) Documentazione da fornire a cura dell’Appaltatore

Subito dopo la consegna dei lavori ma prima dell’installazione dei cantieri, l’Appaltatore dovrà fornire

una adeguata documentazione fotografica o con altro mezzo di documentazione visiva, dei luoghi e

degli impianti che saranno modificati in conseguenza dell’installazione dei cantieri e dai lavori oggetto

del presente contratto.

Ferrovie potrà liberamente utilizzare, per tutte le proprie necessità, il materiale documentario di cui al

presente articolo, nonché quello relativo al progetto delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti.

R) Identificazione del personale di cantiere

Il documento di identificazione (cartellino identificativo) dovrà essere sempre in possesso dell’addetto

ai lavori.

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti del documento, verranno

richieste le generalità degli stessi e notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori

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siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare al Direttore dei Lavori

entro il giorno successivo i documenti non esibiti all’atto del controllo e copia del relativo libro

matricola (libro unico).

Il lavoratore sprovvisto del cartellino e del documento identificativo sarà allontanato dal cantiere, a cura

dell’Appaltatore, fino all’avvenuta presentazione della documentazione necessaria.

Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella penale contrattualmente

prevista.

Tale penale verrà applicata a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e per ogni giorno

successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi all’addetto o agli

addetti trovati sprovvisti di documentazione all’atto del controllo.

S) Lavori in economia

Fino a concorrenza del limite di Euro 200.000, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire lavori in economia ai

sensi dell’art. 24 delle CGC.

Tali lavori possono essere compensati:

i) in relazione all’entità del personale e dei mezzi utilizzati e in relazione all’effettivo tempo impiegato

per l’esecuzione dei lavori , sulla base dei listini delle Camere di Commercio;

ii) in caso di prestazione commissionata dall’Appaltatore a terzi, previa presentazione di fattura da

parte dell’Appaltatore, per un importo preventivamente approvato da Ferrovie.

T) Lavori a “conguaglio”

Fermi restando gli obblighi di cui all’art. 22 della Convenzione, per le interferenze per le quali tale

modalità sia prevista in Progetto, l’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere, fino a concorrenza del limite

di Euro 1.500.000,00, al pagamento delle somme richieste da Enti gestori di pubblici servizi per

spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da eseguirsi a cura degli Enti stessi, nonché per allacci,

provvisori o definitivi, di utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), per occupazione del suolo o per

qualunque altra attività complementare e/o accessoria che faccia carico a Ferrovie.

Detto pagamento verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo pagamento in acconto o a

saldo successivo alla presentazione alla Direzione dei Lavori della fattura quietanzata emessa dall'Ente

titolare del servizio. Su tali somme non si applicano le aliquote per spese generali ed utile, pertanto il

rimborso comprenderà il solo importo corrisposto dall’Appaltatore all’Ente titolare del servizio. Nel

caso in cui l’importo da corrispondere per ciascun intervento agli Enti gestori dei pubblici sevizi

interferenti risultasse superiore a quello preventivato, l’Appaltatore dovrà richiedere alla Direzione

Lavori la preventiva autorizzazione al pagamento.

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In caso di ritardi nel rimborso delle suddette somme, si applicheranno gli interessi nei modi e nei

termini di cui agli artt. 45 e 46 delle CGC. Gli interessi così computati saranno comprensivi del maggior

danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c..

U) Laboratorio di cantiere

Per consentire l’effettuazione delle prove di cui all’art. 2.15 della Convenzione in tempi congruenti con

le esigenze di avanzamento dei lavori, l’Appaltatore dovrà mettere a disposizione di “Ferrovie” un

laboratorio attrezzato di cantiere e il relativo personale per l’esecuzione di prove su terre, inerti e

calcestruzzi come indicato nel C.C.O.C.; oppure dovrà avvalersi di un laboratorio esterno. Se il

laboratorio esterno non è autorizzato/ufficiale dovrà essere qualificato dall’Appaltatore ed autorizzato

da Ferrovie.

V) Impatto Ambientale Cantieri

L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in

materia ambientale, di quanto prescritto nel Progetto Esecutivo, nella Convenzione e nel presente

Allegato n. 12, e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela ambientale in

corso d’opera.

Gli impatti riguarderanno almeno le principali componenti ambientali ed in particolare rumore,

atmosfera, acque sotterranee, vibrazioni, vegetazione e suolo. Le opere e le attività necessarie alla

mitigazione degli impatti sono state analizzate e dimensionate in riferimento all’attuale fase di

progettazione completa del sistema della cantierizzazione e sono descritte negli elaborati relativi agli

“aspetti ambientali della cantierizzazione” allegati al contratto.

Rientrano negli oneri generali della cantierizzazione e sono pertanto da intendersi compresi e

compensati nell’importo contrattuale anche tutti gli apprestamenti di mitigazione di cantiere volti a

garantire il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale e del codice della strada non

espressamente computati nel Progetto allegato.

In particolare, in via indicativa e non esaustiva, sarà necessario attenersi a quanto sotto riportato per

ciascuna matrice ambientale.

1 - RUMORE:

L’Appaltatore dovrà attuare un’organizzazione di dettaglio delle aree di cantiere in termini di impatto

acustico, tale da mantenere gli impianti fissi rumorosi alla massima distanza dai ricettori e le distanze

opportune tra i vari gruppi di lavoro in modo da non produrre sovrapposizioni di contributi di

emissione sul singolo ricettore.

Una volta definiti layout e macchinari di cantiere in funzione della minimizzazione dell’impatto

acustico, dovranno comunque essere attuate tutte le possibili azioni di mitigazione del rumore anche

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tramite la scelta delle macchine e delle attrezzature, con opportune procedure di manutenzione delle

stesse e ponendo particolare attenzione alle modalità operative e di predisposizione del cantiere.

A titolo indicativo ma non esaustivo l’Appaltatore dovrà:

• prevedere misure di contenimento dell'impatto acustico da adottare nelle situazioni operative più

comuni, misure che riguardano in particolar modo l’organizzazione del lavoro nel cantiere e

l’analisi dei comportamenti delle maestranze per evitare rumori inutili;

• garantire, in fase di programmazione delle attività di cantiere, l’operatività in simultaneo di

macchinari e impianti di minima rumorosità intrinseca;

• prevedere che i principali impianti fissi di cantiere non superino i valori di potenza sonora prescritti

dalla vigente normativa;

• scegliere i macchinari che, a parità di prestazioni, siano più silenziosi; tutti i macchinari impiegati

dovranno comunque avere livelli di potenza sonora compatibili con i limiti imposti dal D.Lgs.

262/2002 ed eventuali s.m.i.. Inoltre, sarà necessario predisporre un elenco delle macchine che

realmente verranno utilizzate in cantiere con le relative caratteristiche acustiche;

• prevedere la richiesta di deroga ai limiti di emissione/immissione acustica per le sole attività non

completamente mitigabili, prima dell’inizio delle lavorazioni rumorose in funzione delle

caratteristiche dei propri macchinari, delle modalità di lavoro e dell’effettiva organizzazione interna

dei cantieri.

Qualora l’Appaltatore proponga in corso d’opera delle variazioni nell’organizzazione della

cantierizzazione, ad esempio finalizzate ad una riduzione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, e/o

nelle caratteristiche dei macchinari utilizzati, eventuali oneri aggiuntivi per gli interventi di mitigazione

della componente in esame sono da intendersi compresi e compensati nell’importo dei lavori.

2 - ATMOSFERA:

L’Appaltatore dovrà applicare tutte le misure possibili al fine di limitare la generazione di polveri e

inquinanti atmosferici durante le lavorazioni di cantiere e la diffusione di polveri all’esterno del cantiere.

A tal fine, in particolare, dovrà:

• effettuare un adeguato lavaggio delle ruote dei mezzi di cantiere nell’apposita vasca di lavaggio ad

ogni viaggio in uscita dal cantiere, al fine di preservare lo stato qualitativo della sede stradale ed

evitare il sollevamento di polveri;

• innaffiare periodicamente le aree interessate da lavorazioni che generano polveri, in particolare

dove si eseguono attività di movimento terra e di demolizione;

• bagnare, o in alternativa coprire, le aree eventualmente destinate allo stoccaggio di terreno al fine di

evitare il sollevamento ed il trasporto delle polveri verso l’esterno;

• stoccare i cumuli di materiali di scavo in aree lontane da possibili ricettori;

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• realizzare i piazzali di cantiere con una finitura dello strato superficiale tale da ridurre la

generazione di polveri;

• irrorare sistematicamente con acqua, in riferimento alle condizioni meteo-climatiche, i piazzali e le

piste interne ai cantieri;

• procedere alla pulizia e spazzolatura della viabilità esterna ai cantieri interessata dal transito dei

mezzi;

• prevedere l’utilizzo di teloni di copertura aventi adeguate caratteristiche di impermeabilità e

resistenza allo strappo per tutti i mezzi adibiti al trasporto di materiale sciolto, al fine di ridurre la

diffusione di polveri;

• utilizzare esclusivamente mezzi di cantiere provvisti di sistemi di abbattimento del particolato a

valle del motore, di cui occorrerà prevedere idonea e frequente manutenzione e verifica

dell’efficienza anche attraverso misure dell’opacità dei fumi; i mezzi di cantiere a motore diesel

dovranno essere dotati di filtri auto-rigeneranti per l’abbattimento del particolato. Di tali attività si

dovrà dare evidenza anche nel Sistema di Gestione Ambientale con la descrizione di adeguate

procedure per il corretto utilizzo ed attestazione della regolare esecuzione della manutenzione;

• installare cartelli segnaletici indicanti l’obbligo di procedere a passo d’uomo all’interno dei cantieri

in modo che i mezzi di cantiere procedano a velocità ridotta sulle piste di servizio.

Rientrano negli oneri generali della cantierizzazione e sono pertanto da intendersi compresi e

compensati nell’importo contrattuale anche tutti gli apprestamenti di mitigazione di cantiere per la

componente non espressamente computati nel Progetto allegato.

3 - ACQUE SOTTERRANEE, SUPERFICIALI E SUOLO:

L’Appaltatore dovrà applicare tutte le misure possibili al fine di evitare lo sversamento di liquidi o di

materiali da costruzione nei corpi idrici superficiali, sotterranei e nel suolo durante le lavorazioni di

cantiere ed in particolare qualsiasi altra attività che possa comportarne l’alterazione dello stato

qualitativo.

A tal fine dovrà:

• raccogliere tutte le acque reflue dei cantieri ed assicurare il rispetto dei limiti normativi allo scarico

eventualmente tramite appositi impianti di depurazione. A tal fine, l’Appaltatore dovrà richiedere

l’autorizzazione e ottemperare a tutto quanto richiesto dagli Enti competenti per lo scarico in

fognatura, o in altra sede idonea, delle acque reflue;

• illustrare adeguatamente i processi di trattamento di tutte le acque reflue;

• indicare quali impianti e installazioni di cantiere sono potenzialmente in grado di indurre ricadute

di qualsivoglia tipo sulle componenti acqua e suolo e le conseguenti necessarie eventuali

mitigazioni da adottare;

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• fornire indicazioni di dettaglio sulle modalità di costruzione dei pali e dei diaframmi evidenziando

le attività necessarie ad evitare variazioni qualitative delle acque sotterranee e del suolo indotte dai

fluidi utilizzati per l’esecuzione di tali opere;

• realizzare fossi di guardia e/o vasche di contenimento intorno alle aree di lavoro;

• fornire alla Direzione Lavori le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici impiegati nei cantieri;

• qualora siano previste lavorazioni in alveo, prima di iniziare le lavorazioni medesime, provvedere a

separare l’area di lavoro dal flusso idrico e lavorare per fasi sulle diverse porzioni del letto del

torrente;

• stoccare le sostanze pericolose in apposite aree controllate, recintate, segnalate con cartelli di

pericolo e poste il più possibile lontano dai baraccamenti e dalla viabilità di transito dei mezzi di

cantiere;

• realizzare una vasca di raccolta di capacità superiore al volume delle sostanze pericolose stoccate in

forma liquida;

• porre i serbatoi del carburante lontano dalla viabilità di cantiere, sotto una tettoia, all’interno di una

vasca di contenimento impermeabile con capacità pari almeno al 110% di quella dello stesso

serbatoio ed adeguatamente protetti tramite una barriera tipo new-jersey dal rischio di collisione di

automezzi;

• impermeabilizzare il terreno mediante teli impermeabili o pavimentazioni nelle aree antistanti le

officine, nelle aree di lavaggio dei macchinari e nelle aree di lavorazione in cui si impiegano oli,

solventi e sostanze detergenti, così come nelle aree di stoccaggio di tali sostanze; prevedere la

raccolta delle acque contaminate e successivo trattamento in appositi impianti prima

dell’immissione al corpo recettore finale ;

• mettere in atto tutte le ulteriori procedure operative non espressamente richiamate nel presente

allegato ma contenute negli elaborati progettuali come mitigazioni indirette.

L’Appaltatore dovrà predisporre un regolamento che determini le modalità di gestione delle dispersioni,

degli idrocarburi e delle sostanze chimiche in genere utilizzate nel cantiere. Inoltre, dovrà essere data

evidenza circa le modalità di costruzione dei pali e dei diaframmi dettagliando le attività necessarie ad

evitare variazioni qualitative delle acque e del suolo indotte dai fluidi utilizzati per l’esecuzione di tali

opere. Sia il regolamento per le dispersioni sia la procedura per la gestione dei materiali di risulta della

realizzazione dei pali, dei diaframmi e più in generale di tutte le tecniche adottate per le lavorazioni

dovranno essere inseriti nei documenti prodotti dall’Appaltatore per il Sistema di Gestione Ambientale.

L’Appaltatore dovrà inoltre dettagliare le azioni da intraprendere in caso di incidenti in ottemperanza

alla procedura prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 242 (procedure operative ed amministrative) e le

modalità previste dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 in merito alla gestione delle sostanze pericolose.

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4 – VIBRAZIONI:

L’Appaltatore dovrà approfondire, negli elaborati progettuali che dovrà produrre (Sistema di Gestione

Ambientale), l’entità dell’impatto previsto durante la fase di costruzione dell’opera e dare evidenza di

tutte le misure prese al fine di ridurre al minimo l’inquinamento da vibrazioni in riferimento alla UNI

9614 sul disturbo alle persone.

A tal fine dovrà:

• rispettare la norma di riferimento ISO 2631, recepita in modo sostanziale dalla UNI 9614, con i

livelli massimi ammissibili delle vibrazioni sulle persone;

• contenere i livelli vibrazionali generati dai macchinari agendo sulle modalità di utilizzo dei

medesimi e sulla loro tipologia;

• definire le misure di dettaglio basandosi sulle caratteristiche dei macchinari da lui effettivamente

impiegati;

• per i ricettori sensibili, dove presumibilmente le attività legate alle lavorazioni più impattanti

saranno incompatibili con la fruizione del ricettore, dovrà porre in essere procedure operative che

consentano di evitare lavorazioni impattanti negli orari e nei tempi di utilizzo dei ricettori.

5 - VEGETAZIONE:

Durante l’effettuazione dei lavori, in prossimità di elementi vegetazionali la cui posizione non ne

consente l’eliminazione, l’Appaltatore dovrà necessariamente adottare misure di protezione e

salvaguardia specificatamente atte a proteggere l’integrità della vegetazione.

A tal fine dovrà:

• verificare l’insorgere di eventuali modifiche/alterazioni delle condizioni di salute della vegetazione;

• impedire danni provocati dai lavori di cantiere, attraverso recinti in rete metallica alta almeno 1,8 m

che circondano complessivamente le superfici vegetali da conservare;

• per la difesa contro danni meccanici, munire tutti gli alberi isolati nell’ambito del cantiere di un

solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo

sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno 1,5 m;

• se per insufficienza di spazio non è possibile la messa in sicurezza dell’intera superficie, proteggere

gli alberi mediante un’incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m, disposta contro il tronco,

con l’interposizione di materiali cuscinetto, evitando di collocare le tavole direttamente sulla

sporgenza delle radici e di inserire nel tronco chiodi e simili;

• adottare tutte le misure necessarie a garantire la difesa delle radici degli alberi nel caso di ricariche e

abbassamenti del suolo, scavi di lunga durata, transito dei mezzi di cantiere;

• provvedere a stoccare il terreno vegetale e preservarlo per tutta la durata dei lavori anche mediante

attività di monitoraggio dei parametri pedologici del suolo in modo da evitare alterazioni dello stato

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ante operam.

Al termine della fase di costruzione nelle aree in cui non si prevedono interventi vegetazionali, sarà cura

dell’Appaltatore nell’ambito delle spese generali se non espressamente indicato, ripristinare le

condizioni originarie mediante:

• l’eliminazione dei residui, dei manufatti e dei detriti;

• il ripristino della morfologia originaria;

• il ripristino delle condizioni originarie del suolo anche mediante inerbimenti e messa a dimora di

specie arbustive/arboree scelte tra quelle osservate in fase ante operam.

6 - GESTIONE DEI MATERIALI DI RISULTA:

In fase di realizzazione delle opere dovranno essere eseguite prove di caratterizzazione da parte di

laboratori certificati, in accordo con la normativa vigente. Esse saranno preventivamente proposte per

autorizzazione all’ufficio della Direzione Lavori che avrà facoltà di richiedere eventuali analisi

ambientali integrative senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo. Nello svolgimento delle

attività, l’operato dell’Appaltatore dovrà essere improntato al principio secondo il quale deve essere

favorito il più possibile il recupero/riutilizzo dei materiali di risulta rispetto alla relativa gestione come

rifiuti.

A seconda delle modalità realizzative adottate e della natura dei materiali scavati, la gestione dei

materiali di risulta potrà essere suddivisa in diverse macro modalità, ossia, in esclusione dal regime dei

rifiuti (c.1 art.185 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), come sottoprodotti (artt. 184 bis, 184 ter e 186 D.Lgs.

152/06 e s.m.i.) come rifiuti recuperati (art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) oppure come rifiuti

(parte IV D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Per ognuna delle categorie sopra riportate la gestione dei materiali di risulta dovrà necessariamente

essere diversa.

Rientra tra gli oneri dell’Appaltatore la verifica dell’effettiva disponibilità dei siti di approvvigionamento

inerti e dei siti di destinazione finale (cave, siti di riambientalizzazione, impianti di

recupero/smaltimento) ove si prevede di conferire i materiali di risulta; a tal fine l’Appaltatore potrà

individuare sul territorio ulteriori siti di smaltimento/recupero dei materiali, rispetto a quelli indicati nel

Progetto Esecutivo e dovrà provvedere a concludere pre-accordi con i soggetti titolari dei siti

individuati al fine di garantire la relativa disponibilità, per i quantitativi necessari, per tutta la durata dei

lavori. In ogni caso le relative attività saranno compensate agli stessi prezzi offerti dall’Appaltatore e

riportati nell’Allegato 13 alla Convenzione. Inoltre, nel caso in cui si prevedano delle modifiche alle

modalità di gestione dei materiali di risulta che necessitino di approvazione del Piano di Gestione delle

Terre e dei materiali di risulta da parte degli Enti preposti, l’Appaltatore dovrà provvedere a propria

cura e spese alla redazione/aggiornamento del documento e ad acquisire tutti i benestare, autorizzazioni

e nullaosta a tal fine necessari in conformità alla normativa di volta in volta vigente.

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I quantitativi dei materiali di risulta gestiti difformemente rispetto a quanto previsto nel Progetto

allegato daranno luogo a variazioni di importo, in aumento o in diminuzione, pari ai prezzi unitari

offerti dall’Appaltatore e riportati nell’Allegato 13 alla Convenzione, moltiplicati per i quantitativi

variati.

6.1 Riutilizzo nello stesso sito di produzione

Il suolo scavato allo stato naturale, non contaminato, ai sensi della normativa vigente potrà essere

utilizzato allo stato naturale negli stessi siti di produzione.

Il materiale derivante dallo scavo dovrà essere caratterizzato presso aree di deposito attrezzate al fine di

valutarne la conformità al riutilizzo nello stesso sito di produzione; le modalità di campionamento ed

analisi da adottare per tali materiali sono quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I campioni

dovranno essere sottoposti a determinazioni analitiche di laboratorio volte alla ricerca degli elementi

ritenuti maggiormente significativi tra quelli elencati nella Tabella 1 dell’Allegato 5, Parte IV del D.Lgs.

152/06 e s.m.i.

I risultati analitici dovranno risultare conformi ai limiti normativi per la specifica destinazione d’uso del

sito e pertanto saranno confrontati con i suddetti limiti di cui alla Tabella 1 dell’Allegato 5, Parte IV

dello stesso D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Nel caso in cui si verificassero dei superamenti rispetto ai limiti di norma, la gestione di tali materiali

rientrerà nel regime rifiuti descritto nel successivo paragrafo 6.3.

6.2 Terre e Rocce da scavo - Sottoprodotti

L’Appaltatore dovrà verificare l’eventuale possibilità di gestire i materiali di risulta in esclusione dal

regime dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, individuando le modalità di

riutilizzo/riambientalizzazione, e nel caso in cui preveda delle modifiche alle modalità di gestione dei

materiali di risulta che necessitino di approvazione del Piano di Gestione delle Terre/ Piano di Utilizzo

da parte degli Enti preposti provvedere ad acquisire tutti i benestare, autorizzazioni e nullaosta a tal fine

necessari.

Il Piano di gestione delle terre e dei materiali di risulta eventualmente redatto dall’Appaltatore dovrà

essere dettagliato per i seguenti aspetti:

• definizione di una specifica procedura di campionamento e di analisi per la caratterizzazione dei

materiali scavati;

• evidenza del rispetto dei limiti massimi di concentrazione degli inquinanti secondo la normativa

vigente;

• in accordo ai disposti normativi, certezza dell’integrale utilizzo delle terre e rocce da scavo quali

sottoprodotti e dimostrazione della stessa;

• garanzia della tracciabilità dei materiali eventualmente mediante l’accompagnamento di idoneo

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documento di trasporto;

• nel caso in cui non sia possibile l’immediato riutilizzo del materiale da scavo dovrà essere indicato

quanto segue:

� il sito di deposito del materiale, realizzato separatamente rispetto ad eventuali analoghi

accumuli previsti per altri utilizzi e destinazioni;

� il quantitativo del materiale;

� la tipologia del materiale;

� le modalità con cui il materiale destinato al riutilizzo ai sensi della normativa vigente è

individuato, in maniera univoca, durante le operazioni di movimentazione e controllo.

Il materiale derivante dallo scavo dovrà essere caratterizzato presso aree di deposito attrezzate al fine di

valutarne la conformità all’utilizzo secondo la normativa vigente; le modalità di campionamento ed

analisi da adottare per tali materiali sono quelle previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalle relative norme

di attuazione. I campioni dovranno essere sottoposti a determinazioni analitiche di laboratorio volte alla

ricerca degli elementi ritenuti maggiormente significativi tra quelli elencati nella Tabella 1 dell’Allegato

5, Parte IV del D.Lgs. 152/06.

I risultati analitici dovranno risultare conformi ai limiti normativi per la specifica destinazione d’uso del

sito di destinazione finale e pertanto saranno confrontati con i suddetti limiti di cui alla Tabella 1

dell’Allegato 5, Parte IV dello stesso D.Lgs. 152/06.

Il materiale dovrà essere stoccato in cumuli con caratteristiche ambientali idonee nelle aree di deposito

provvisorio in attesa di utilizzo e i tempi dovranno essere conformi a quelli previsti dalla normativa

vigente.

Nel caso in cui si verificassero dei superamenti rispetto ai limiti di norma, la gestione di tali materiali

rientrerà nel regime rifiuti descritto nel successivo paragrafo 6.3.

6.3 Rifiuti

Al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale l’Appaltatore

dovrà promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei

rifiuti, garantendo inoltre il massimo riutilizzo/recupero dei materiali.

L’Appaltatore, in fase di realizzazione dell’opera, è il produttore e il detentore dei rifiuti e come tale

spetta a lui la corretta attribuzione dei codici CER, dopo avere eseguito le opportune indagini di

caratterizzazione previste dalla normativa vigente; pertanto i CER indicati nel Progetto allegato vanno

intesi come puramente indicativi.

L’Appaltatore ha l’obbligo di prediligere il recupero dei rifiuti rispetto allo smaltimento in discarica per

rifiuti inerti o in discarica per rifiuti non pericolosi.

Il materiale di risulta da gestire come rifiuto dovrà essere caratterizzato presso aree di deposito

attrezzate al fine di accertarne l’idoneità al loro recupero/smaltimento. Per quanto riguarda le

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procedure e le modalità operative di campionamento e di formazione dei campioni da avviare ad analisi,

si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

In particolare, dovranno essere effettuate le analisi di caratterizzazione ai fini dell’omologa del rifiuto ed

i risultati delle analisi sul tal quale verranno posti a confronto con i limiti di cui agli allegati D, H, I del

D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per tutti i materiali di risulta che rientrano nella gestione dei rifiuti non pericolosi l’Appaltatore, oltre

alle analisi per la corretta classificazione del rifiuto e per l’attribuzione del codice CER, dovrà eseguire,

laddove prescritto dalla normativa ed in conformità alla stessa, il test di cessione e l’analisi sull’eluato

prediligendo, laddove possibile, il conferimento presso impianti di recupero.

Pertanto, nel caso in cui, all’esito delle analisi e verifiche svolte, si verificassero dei superamenti rispetto

ai limiti di cui all’Allegato 3 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. e/o fosse dimostrata l’impossibilità del

conferimento dei rifiuti presso qualsiasi tipologia di impianto di recupero dovrà essere definito il

diverso sito di destinazione finale (discarica per rifiuti inerti o discarica per rifiuti non pericolosi) sulla

base delle analisi e verifiche già svolte o, laddove fosse necessario, sulla base delle ulteriori e/o diverse

analisi e verifiche richieste dalla normativa vigente.

Tutte le attività relative alla gestione dei materiali di risulta descritte precedentemente, compreso il

carico e scarico, il trasporto ai siti di destinazione, le prove di caratterizzazione ovunque svolte ed ogni

altro onere necessario sono compresi e compensati negli importi a misura dell’appalto, ad eccezione dei

costi per il carico e scarico, lo smaltimento ed il trasporto in “discariche per rifiuti pericolosi” che

saranno sostenuti direttamente da Ferrovie, sempre che la contaminazione rilevata nel materiale da

smaltire non sia imputabile alla condotta dell’Appaltatore.

Qualora sia richiesto da Ferrovie, gli oneri per il carico e scarico, il trasporto e lo smaltimento in

discarica per rifiuti pericolosi saranno sostenuti dall’Appaltatore, cui in tal caso sarà rimborsato

l’importo (previa verifica della relativa congruità da parte di Ferrovie) delle fatture quietanzate emesse

dalle ditte esecutrici delle attività di carico e scarico, trasporto e smaltimento incrementato del 4% per

spese, oneri e utile dell’Appaltatore sempre che la pericolosità rilevata nel materiale da smaltire non sia

imputabile alla condotta dell’Appaltatore.

L’Appaltatore, nell’ambito della gestione dei materiali di risulta come rifiuti, si impegna ad adempiere

agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa

vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare, a

titolo indicativo e non esaustivo, si precisa che:

a. l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, recupero o

smaltimento e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e

medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori e nel rispetto delle

tempistiche impartite dalla Direzione Lavori, fornire a Ferrovie copia degli atti autorizzatori/di

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iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di

trasporto, recupero o smaltimento;

b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto, l’Appaltatore si impegna a

servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire a Ferrovie

tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione

posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, recupero o smaltimento;

l’Appaltatore si impegna altresì ad accertare l’effettiva disponibilità dei siti di conferimento dallo stesso

individuati ed a concludere pre-accordi con i soggetti titolari dei siti individuati al fine di garantire la

relativa disponibilità, per i quantitativi necessari, per tutta la durata dei lavori;

c. l’Appaltatore è tenuto al rispetto delle modalità di deposito temporaneo/messa in riserva/deposito

preliminare e a tal fine si impegna a curare il deposito/stoccaggio dei rifiuti in attesa dell’avvio a

trasporto, recupero o smaltimento, anche su piazzali di proprietà di Ferrovie, nel rispetto dei termini e

delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli

Enti o dal Direttore dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera

ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui

avviene l’accatastamento del materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle

norme tecniche previste nella normativa vigente. L’Appaltatore dovrà proteggere e recintare le aree

destinate a deposito/stoccaggio di rifiuti in funzione della tipologia dei rifiuti, in modo da evitare

emissione di polveri e/o odori;

d. l’Appaltatore è tenuto a compilare i Registri di carico e scarico e i Formulari di Identificazione del

Rifiuto (i registri dovranno essere tenuti presso il luogo di produzione dei rifiuti);

e. l’Appaltatore dovrà dare evidenza del corretto smaltimento dei rifiuti rendendo sempre disponibili

la prima e la quarta copia del FIR, opportunamente compilato. Trascorsi tre mesi dalla data di consegna

del materiale al trasportatore, l’appaltatore è tenuto a informare la Provincia, e contestualmente la

Direzione Lavori, qualora il trasportatore non abbia provveduto a restituirgli la quarta copia del FIR;

f. l’Appaltatore si impegna a fornire a Ferrovie, entro i termini di legge, una copia della documentazione

prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/detentore circa il

corretto avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti. Ferrovie può ritenere, in via temporanea o

definitiva, i pagamenti relativi alle attività in questione nel caso in cui l’Appaltatore risulti inadempiente

all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui la documentazione

medesima risulti irregolare;

g. ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto,

recupero o smaltimento, Ferrovie avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dall’importo

dell’appalto il corrispettivo contrattuale per le attività in questione ovvero una somma pari alle spese

sostenute e documentate da Ferrovie, ove tale somma sia superiore al corrispettivo contrattuale, fatta

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salva l’applicazione di ogni altra sanzione contrattuale e normativa nonché il diritto al risarcimento del

maggior danno eventualmente prodotto dall’inadempimento dell’Appaltatore.

Qualora l’Appaltatore rientri tra i soggetti obbligati a vario titolo ad iscriversi al nuovo SIStema di

controllo della Tracciabilità dei RIfiuti (SISTRI) dovrà rispettare gli adempimenti previsti dalla

normativa di riferimento e tutti gli oneri riconducibili a tale adempimento rientrano tra le spese generali.

7 – MATERIALE TOLTO D’OPERA:

7.1 Ballast:

1. Il ballast tolto d’opera, salvo diversa comunicazione di Ferrovie, dovrà essere gestito

dall’Appaltatore.

2. L’Appaltatore dovrà provvedere alla caratterizzazione analitica del ballast ai fini della corretta

gestione del materiale tolto d’opera. Le metodiche di campionamento e analisi del pietrisco

ferroviario sono dettagliate nell’Annesso A al presente allegato.

3. L’Appaltatore, ai fini della caratterizzazione analitica e della classificazione del ballast, dovrà operare

in coerenza con le disposizioni di Ferrovie, in conformità ai contenuti di cui all’annesso A del

presente allegato oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia, ed in particolare verificare:

- la non pericolosità (o la pericolosità) rispetto alla disciplina relativa alla classificazione dei

preparati pericolosi e dei rifiuti [art. 3 del Reg. (CE) 1272/2008; artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs.

65/03 e s.m.i., Allegati H e I al D.Lgs. 152/06, art. 2 Decisione 532/2000/CE];

- la non pericolosità (o la pericolosità) rispetto alla disciplina relativa all’utilizzo delle pietre

verdi contenenti amianto (all. 4 lettera B al D.M. Sanità 14/5/1996);

- la non contaminazione (o la contaminazione) rispetto alla disciplina relativa ai siti inquinati

(Tabella 1 Allegato 5 Parte IVa Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

- l'idoneità (o la non idoneità) all'utilizzo per la formazione di rilevati, sottofondi stradali e

piazzali industriali nonché per recuperi ambientali (rif. test di cessione di cui all'all. 3 al D.M.

Amb. 05.02.1998);

- la tipologia di discarica cui eventualmente conferire il materiale, in ottemperanza a quanto

disposto dalla normativa vigente.

4. L’operato dell’Appaltatore dovrà essere improntato al principio secondo il quale deve essere favorito

il più possibile il riutilizzo/recupero del ballast rispetto allo smaltimento dello stesso.

5. L’Appaltatore potrà riutilizzare il ballast tolto d’opera per gli usi originari (pietrisco ferroviario) ove il

materiale conservi, una volta tolto d’opera, le caratteristiche meccaniche necessarie per tale impiego

(Specifica tecnica PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA - RFI DTC INC SP IFS 010

A), esclusivamente previo nulla osta di Ferrovie e dopo aver effettuato le verifiche analitiche di cui

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all’Annesso A del presente allegato.

6. L’Appaltatore potrà riutilizzare tal quale il ballast tolto d’opera, diversamente dagli usi originari,

come sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., ove il materiale soddisfi le

condizioni dell’articolo stesso e dopo aver effettuato le verifiche di cui all’Annesso A del presente

allegato. Stante tuttavia l’incertezza dell’attuale quadro normativo, il riutilizzo in qualità di

sottoprodotto si limiterà alla realizzazione di opere in ambito ferroviario, escludendone, salvo casi

preventivamente concordati con Ferrovie, la cessione a terzi.

7. Ove non sussistano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il ballast sarà classificato come

rifiuto cui andrà attribuito il codice CER 170507* “pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze

pericolose” (rifiuto pericoloso) ovvero 170508 “pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla

voce 170507*” (rifiuto non pericoloso), sulla base delle risultanze delle analisi di cui all’Annesso A al

presente Allegato.

8. Resta comunque responsabilità dell’Appaltatore, in qualità di produttore dei rifiuti, la corretta

attribuzione del codice CER al rifiuto.

9. L’Appaltatore, nel caso di gestione del ballast come rifiuto, dovrà adempiere agli obblighi della

normativa vigente in merito alla gestione dei rifiuti.

10. Il ballast gestito in regime di rifiuto potrà essere recuperato ai sensi della normativa vigente.

11. I quantitativi di ballast gestititi difformemente a quanto previsto nel Progetto Esecutivo allegato

daranno luogo a variazioni di importo, in aumento o in diminuzione, pari ai prezzi unitari offerti

dall’Appaltatore per il recupero/smaltimento e per l’approvvigionamento della materia prima e

riportati nell’Allegato 13 alla Convenzione, moltiplicati per i quantitativi variati.

12. Ove non si possa riutilizzare o recuperare in cantiere il ballast tolto d’opera e si debba smaltirlo, si

definirà l’idoneo impianto di conferimento (discarica/impianto di recupero) tramite le verifiche di

cui all’Annesso A del presente allegato.

13. Ove il tolto d’opera si configuri come rifiuto da conferirsi in discarica per rifiuti pericolosi, gli oneri

per il carico e scarico, il trasporto e l’avvio a smaltimento in “discariche per rifiuti pericolosi”

saranno sostenuti direttamente da Ferrovie, salvo che la contaminazione rilevata nel pietrisco da

smaltire non sia imputabile alla condotta dell’Appaltatore.

14. Qualora sia richiesto da Ferrovie, gli oneri per il carico e scarico, il trasporto e il conferimento del

ballast presso discariche per rifiuti pericolosi dovranno essere sostenuti dall’Appaltatore, cui sarà

rimborsato l’importo (previa verifica della relativa congruità da parte di Ferrovie) delle fatture

quietanzate emesse dalle ditte esecutrici delle attività di carico e scarico, trasporto e smaltimento

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incrementato del 4% per spese, oneri e utile dell’Appaltatore, sempre che la contaminazione rilevata

nel pietrisco da smaltire non sia imputabile alla condotta dell’appaltatore stesso.

7.2 Traverse in legno creosotate:

1. Le traverse in legno creosotate costituiscono un rifiuto pericoloso (CER 17 02 04*) e soggette alle

disposizioni in materia di rifiuti.

2. Le traverse in legno saranno gestite direttamente da Ferrovie come rifiuto nel rispetto della

normativa vigente (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e pertanto all’Appaltatore non sarà corrisposto alcun

compenso.

3. Gli oneri per il trasporto ed il conferimento in opportuno impianto saranno sostenuti direttamente

da Ferrovie. Questi dovranno essere sostenuti dall’Appaltatore, qualora richiesto da Ferrovie, al

quale sarà rimborsato l’importo (previa verifica della relativa congruità da parte di Ferrovie) delle

fatture quietanzate emesse dalle ditte esecutrici delle attività di trasporto e smaltimento incrementato

del 4% per spese, oneri e utile dell’Appaltatore.

4. L’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere alla rimozione delle traverse in legno tolto d’opera, alla

separazione degli organi di attacco ed alla sistemazione in apposite aree di stoccaggio

preventivamente individuate.

7.3 Traverse in CA e CAP, rame, ferro, acciaio

1. Tali materiali tolti d’opera, salvo ove differentemente indicato in fase di progettazione definitiva,

saranno considerati di proprietà di Ferrovie; sarà cura dell’Appaltatore stoccare provvisoriamente i

materiali tolti d’opera in attesa che Ferrovie effettui una valutazione tecnica in merito al possibile

riutilizzo del materiale stesso.

2. Una volta definita da parte di Ferrovie la quota parte di tolto d’opera non riutilizzabile, questo

materiale si configura come rifiuto da smaltire. Gli oneri per il trasporto ed il conferimento ad

impianto di recupero/smaltimento saranno sostenuti direttamente da Ferrovie. Questi dovranno

essere sostenuti dall’Appaltatore, qualora richiesto da Ferrovie, al quale sarà rimborsato l’importo

(previa verifica della relativa congruità da parte di Ferrovie) delle fatture quietanzate emesse dalle ditte

esecutrici delle attività di trasporto e smaltimento incrementato del 4% per spese, oneri e utile

dell’Appaltatore.

3. Il “deposito temporaneo”/stoccaggio dei rifiuti dovrà essere effettuato nel rispetto dei limiti

quantitativi e qualitativi previsti dalla normativa vigente, per categorie omogenee, nel rispetto delle

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23

relative norme tecniche e nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze

pericolose in essi contenute.

7.4 Altri materiali tolti d’opera (canalette, materiale di demolizione, ecc.)

1. Il materiale tolto d’opera, salvo diversa comunicazione di Ferrovie, dovrà essere gestito

dall’Appaltatore in conformità alla vigente normativa.

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Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori

ALLEGATI

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Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori

ALLEGATO 1 – ANNESSO A

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1

ANNESSO A

LINEE GUIDA PER IL CAMPIONAMENTO E L’ANALISI DEL

PIETRISCO FERROVIARIO

Valutazione preliminare

L’appaltatore è tenuto, preliminarmente alla dismissione della linea, ad effettuare la caratterizzazione analitica del

ballast che sarà tolto d’opera al fine di definirne le caratteristiche chimiche e, di conseguenza, la corretta gestione

quando movimentato.

Innanzitutto si rende necessario un sopralluogo conoscitivo sulle aree da dismettere al fine di escludere la

presenza macroscopica di contaminazioni ed individuare l’accessibilità dei punti da caratterizzare.

Modalità di campionamento

Dovrà essere prelevato un campione significativo di materiale da analizzare almeno ogni 5 Km di linea da

dismettere. Ove necessario (evidenza di contaminazione), è opportuno infittire la frequenza di campionamento.

In ciascun punto di campionamento individuato, il campione rappresentativo da sottoporre ad analisi deve essere

raccolto in cinque - sei differenti punti del binario, portando particolare cura al prelievo sia dal centro che dai

bordi e dalle parti profonde (figura 1). Ciò in quanto il pietrisco in opera viene regolarmente rincalzato e

movimentato nel corso delle operazioni di manutenzione e pertanto spesso al centro del binario e nell’immediato

intorno il materiale risulta più nuovo poiché frutto di recente rinnovamento, ai bordi ed in profondità il materiale

è generalmente più vecchio.

La granulometria grossolana del materiale non permette di ottenere un campione veramente rappresentativo della

massicciata, a meno di non fare una quartatura. In questo senso, il percorso che deve essere svolto per

campionare lungo la linea è quello illustrato in figura 1: movimento destra-sinistra, centro e sinistra-destra in un area di

4-5 mq di massicciata in modo da prelevare pietre dai quattro angoli dell’area della massicciata investigata e dal

suo centro.

Per ciascun punto di campionamento dovrà essere dunque effettuata l'omogeneizzazione dei 5 sub-campioni

(ciascuno di circa 3 kg) che devono essere prelevati superficialmente e senza selezione del materiale (figura 1).

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2

Figura 1: Disposizione dei punti di prelievo (sub-campioni di 3 kg ciascuno) in massicciata, su rilevato e su trincea

Qualora non sia possibile caratterizzare il ballast preliminarmente alla dismissione della linea, questo dovrà essere

stoccato in aree appositamente impermeabilizzate e sarà prelevato un campione significativo ogni 5.000 mc di

pietrisco tolto d’opera. La preparazione del campione significativo sarà operato prelevando da differenti porzioni

del cumulo 5 sub-campioni (ciascuno di circa 3 kg) che andranno a comporre l’aliquota da inviare al laboratorio

di analisi.

Il campionamento deve essere eseguito da personale appositamente addestrato e accompagnato da personale RFI

che faccia da scorta alle attività lungo linea. Le pietre saranno raccolte e messe in doppie buste di polietilene,

insieme al materiale fine eventualmente adeso alle pietre stesse. Su ciascuna busta sarà posto il nome della linea

ed il km progressivo dall’inizio della linea (o il cumulo da cui è stato effettuato il prelievo) così da identificare

univocamente il punto di prelievo.

Le operazioni di valutazione preliminare e di campionamento dovranno essere effettuate da parte di

personale del laboratorio che effettuerà le analisi e dell'effettuazione di tale attività dovrà essere data

evidenza nell'intestazione del referto analitico.

È inoltre ovvio che a cura delle strutture ferroviarie interessate dovranno essere attivate e poste in

essere tutte le procedure e gli adempimenti previsti dalla normativa in materia antinfortunistica e di

protezione in modo che sia pienamente tutelata la sicurezza del suddetto personale e di tutti gli altri

agenti comunque coinvolti nell’effettuazione delle operazioni di esame, prelievo e campionamento sulla

linea del materiale in questione.

5m

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3

Caratterizzazione analitica del pietrisco ferroviario

Allo scopo di accertare l'assenza di contaminazione del materiale di cui trattasi da parte di sostanze pericolose,

occorre che lo stesso venga analizzato, anche per i lavori in corso, se non già fatto.

Per l'effettuazione delle analisi è opportuno rivolgersi a laboratori di analisi in possesso di accreditamento

SINAL, rammentando che i referti analitici dovranno essere sottoscritti da un professionista chimico iscritto al

proprio albo professionale.

Analisi di laboratorio

Determinazione analitica dell’amianto su campioni di ballast

È opportuno innanzitutto precisare che, nel caso del pietrisco ferroviario di vecchia posatura in opera, il

parametro analitico per il quale sussistono le maggiori criticità è l’amianto.

La determinazione analitica dell’amianto contenuto nel pietrisco ferroviario deve essere condotta con le modalità

riportate in questo documento le quali, oltre a quanto previsto dal D.M. 06/09/94, forniscono specifiche

indicazioni su come tener conto delle possibili interferenze analitiche dovute alla presenza dei minerali del

serpentino (in particolare l’antigorite).

Analisi qualitativa: presenza/assenza di amianto

In prima istanza sarà necessario condurre un’analisi petrografica macroscopica sul campione tal quale al fine di

determinare la presenza/assenza dell’amianto in forma crisotila o anfibolitica.

L’analisi qualitativa deve essere condotta in microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) o in microscopia

elettronica a scansione (SEM), per la verifica della presenza/assenza di fibre di amianto; qualora si rilevi la

presenza di fibre di amianto, si dovrà precisare la tipologia di fibre presenti (crisotilo o anfibolo).

L’analisi dovrà essere effettuata su un’aliquota superficiale (3 ÷ 5 mm) prelevata dai singoli clasti costituenti il

campione, previa macinazione (ciò in considerazione della natura qualitativa dell’analisi ed allo scopo di evitare

un’eccessiva diluizione delle eventuali fibre di amianto presenti; il materiale così ottenuto non dovrà essere

utilizzato per le successive analisi quantitative) ovvero direttamente sulla superficie del clasto.

I risultati ottenuti dovranno essere riportati nel rapporto analitico nella seguente forma:

Amianto: MOCF/SEM (la metodologia adottata deve essere specificata) – D.M. 06/09/1994:

o Crisotilo: ASSENTE/TRACCE/PRESENTE;

o Anfiboli: ASSENTI/TRACCE/PRESENTI;

La presenza/assenza dovrà essere determinata secondo i seguenti criteri:

o ASSENTE = non si sono osservate fibre nei campi microscopici esaminati;

o TRACCE = si sono osservate fibre (max 2) in almeno un campo microscopico esaminato;

o PRESENTE = si sono osservate più di 2 fibre in almeno un campo microscopico.

Qualora l’analisi qualitativa rilevi l’assenza (non rilevabilità) di amianto, non saranno necessarie

ulteriori analisi in merito a tale parametro; il materiale dal quale è stato prelevato il campione sottoposto ad

analisi dovrà, ove tolto d’opera, essere considerato “rifiuto non pericoloso” relativamente al parametro

“amianto” e dovrà essere sottoposto ad ulteriori analisi di caratterizzazione. Mentre, nel caso in cui a seguito

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4

dell’analisi petrografica si rilevi la presenza di amianto, anche in tracce, sarà necessario procedere con le analisi

quantitative onde rilevare la concentrazione di tale parametro.

Analisi quantitativa amianto: determinazione dell’indice di rilascio, delle fibre liberabili e della

concentrazione totale di amianto

La determinazione dell’Indice di Rilascio sarà condotta secondo i D.M. 14/05/96 e D.M. 29/07/04, n. 248. La

misurazione della concentrazione di amianto nelle polveri dovrà essere effettuata mediante spettroscopia

infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) o in alternativa mediante microscopia ottica (SEM, MOCF) per

l’amianto in forma anfibolica, anche se quest’ultima modalità di valutazione risulta meno precisa.

Oltre all’Indice di Rilascio, dovrà essere determinata anche la percentuale di fibre di amianto liberabili del

campione; tale dato, che non è altro che un diverso modo di esprimere l’I.R., dovrà essere calcolato secondo la

seguente formula:

fibre liberabili (mg/kg) = % amianto nelle polveri x ( 1 - Pf / Pi ) x 10.000

dove:

o Pi = peso iniziale del campione sottoposto all’automacinazione;

o Pf = peso del campione dopo l’automacinazione (accuratamente privato delle polveri);

o % amianto nelle polveri = percentuale di amianto nelle polveri di automacinazione del

campione, così come determinata per il calcolo dell’I.R..

La determinazione deve essere, dunque, effettuata secondo i seguenti passaggi:

- automacinazione del campione;

- analisi in spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) o mediante microscopia;

- determinazione delle fibre di amianto liberabili;

- determinazione della densità relativa;

- determinazione dell’Indice di Rilascio.

Successivamente alla determinazione dell’indice di rilascio, un altro dato necessario per escludere la pericolosità

del pietrisco rispetto al parametro amianto è la determinazione della concentrazione totale di tale elemento.

La determinazione della concentrazione totale di amianto (o percentuale di amianto in massa) dovrà essere

effettuata previa completa macinazione dei clasti da sottoporre ad analisi. In nessun caso la concentrazione totale

di amianto dovrà essere determinata su un’aliquota appositamente asportata dai clasti ovvero su clasti

appositamente selezionati.

Le metodiche analitiche da utilizzare per la determinazione della concentrazione totale di amianto sono le

medesime già citate e dettagliate nel D.M. 06/09/94 e nel protocollo CNR-RFI per la determinazione

dell’amianto nel pietrisco di pietre verdi.

Qualora si rilevi che I.R. > 0,1 e/o fibre di amianto liberabili ≥ 1.000 mg/kg e/o conc. tot. amianto ≥ 0,1

%, il materiale dal quale è stato prelevato il campione sottoposto ad analisi non potrà essere in nessun modo

riutilizzato e dovrà, una volta tolto d’opera, nel rispetto della vigente normativa essere classificato come “rifiuto

pericoloso” con codice CER 17 05 07* “pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose”.

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5

In tal caso, non saranno necessarie ulteriori analisi di caratterizzazione, ad eccezione del test di cessione

necessario per l’ammissibilità del rifiuto in discarica. Sulla base dell’esito del test di cessione, il rifiuto in

argomento potrà essere conferito, secondo quanto disposto nell’Allegato 2 del D.M. 27/09/2011, in discarica

per rifiuti pericolosi, dedicata o dotata di cella dedicata, ovvero in discarica per rifiuti non pericolosi,

dedicata o dotata di cella monodedicata, previo processo di trattamento (da effettuarsi presso un impianto

autorizzato) ai sensi di quanto previsto dal D.M. 29 luglio 2004, n. 248, finalizzato alla riduzione del rilascio di

fibre di amianto.

Qualora invece si rilevi che I.R. < 0,1 % e fibre di amianto liberabili < 1.000 mg/kg e conc. tot. amianto <

0,1 %, il materiale dal quale è stato prelevato il campione sottoposto ad analisi potrà, ove tolto d’opera, essere

considerato “rifiuto non pericoloso” relativamente al parametro “amianto” e dovrà essere sottoposto ad

ulteriori analisi di caratterizzazione.

Si riassume pertanto di seguito il protocollo analitico adottato per le analisi quantitative dell’amianto sul ballast:

Parametro Unità di misura Metodo di prova

Analisi amianto sul tal quale per valutazione pericolosità

Amianto liberato % FT-IR/Microscopia Ottica (D.M. 06/09/1994 e Protocollo CNR-RFI)

Indice di rilascio - D.M. 14/05/1996

Fibre liberabili mg/kg D.M. 14/05/1996

Amianto su campione in

massa % FT-IR/Microscopia Ottica (D.M. 06/09/1994 e Protocollo CNR-RFI)

Analisi del pietrisco rispetto ai potenziali contaminanti diversi dall’amianto

Le analisi a cui il ballast tolto d’opera dovrà essere sottoposto saranno differenti a seconda di quelle che sono le

finalità dell’appaltatore in merito alla gestione del materiale stesso.

Qualora si intenda riutilizzare il materiale in argomento per gli usi originari o come sottoprodotto ai sensi

dell’art. 184 – bis D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. o recuperarlo in qualità di rifiuto, questo dovrà essere sottoposto

alle seguenti analisi:

a) Verifica della pericolosità del materiale rispetto alla disciplina relativa alla classificazione dei

preparati/miscele pericolosi e dei rifiuti (rif. art. 3 del Reg. (CE) 1272/2008 - artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs.

65/03 e s.m.i. - All.ti H e I alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 2 Decisione 532/2000/CE);

b) Caratterizzazione ambientale e verifica di conformità rispetto ai limiti di Tabella 1 Allegato 5 alla Parte

IVa Titolo V° del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

c) Test di cessione e verifica di conformità rispetto ai limiti dell’allegato 3 del D.M. 05.02.98 così come

modificato dal D.M 186/2006; il ballast dovrà essere prelevato e secondo gli standard e i criteri di

esecuzione del campionamento di rifiuto ai fini della caratterizzazione chimico-fisica di cui alla norma

UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli

eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002

Le analisi di cui alla lettera c) sono necessarie qualora il materiale sia destinato a riambientalizzazioni o ad

operazioni di recupero per formazione di rilevati, sottofondi stradali, piazzali industriali (R5, ai sensi del D.M

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6

186/2006 Allegato 1, Suballegato 1, 7.11). In caso di esito negativo del test di cessione, il rifiuto dovrà essere

destinato ad altre operazioni di recupero ovvero smaltito in discarica.

A tal fine si propone di effettuare su tutti i campioni prelevati il test di cessione al fine di analizzare un unico set

di parametri (di cui alla Tabella 3) necessario per definirne contestualmente sia la possibilità di recupero sia

l’eventuale tipologia di discarica in cui conferirlo.

In merito agli analiti da ricercare, si vedano le tabella 1, 2 e 3 nel seguito riportate.

Qualora si intenda invece smaltire il materiale in argomento, questo dovrà essere sottoposto alle seguenti

analisi:

a) Verifica della pericolosità del materiale rispetto alla disciplina relativa alla classificazione dei

preparati/miscele pericolosi e dei rifiuti (rif. art. 3 del Reg. (CE) 1272/2008 - artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs.

65/03 e s.m.i. - All.ti H e I alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 2 Decisione 532/2000/CE) –

OMOLOGA RIFIUTO;

b) Test di cessione e confronto coi limiti dell’allegato 3 del D.M. 05.02.98 così come modificato dal D.M.

186/2006 e con i limiti di cui alle tabelle 2, 3, 5, 5a, 6 del D.M 27/09/2010; il ballast dovrà essere

prelevato secondo gli standard e i criteri di esecuzione del campionamento di rifiuto ai fini della

caratterizzazione chimico-fisica di cui alla norma UNI 10802 "Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi -

Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati" e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002;

In merito agli analiti da ricercare, si vedano le tabella 1, 2 e 3 nel seguito riportate.

Set Analitico

Set di parametri finalizzati alla determinazione della pericolosità - Analisi sul campione totale

Amianto (qualitativo/indice rilascio/contenuto totale)

Cromo VI

Arsenico

Piombo

BTEX

Diossine e Furani

TOC

I.P.A.

Naftalene

Idrocarburi totali (C<12 + C>12)

Glifosate

Oli minerali (10<C<40)

PCB

pH Tabella 1 – Set di parametri per la definizione della pericolosità del materiale analizzato

Set di parametri finalizzati alla verifica della presenza di inquinamento - Analisi sul passante a 2 mm

riferito al 2 cm

Arsenico

Berillio

Piombo

Cadmio

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7

Cobalto

Cromo totale

Cromo VI

Mercurio

Nichel

Piombo

Rame

Selenio

Zinco

PCB

IPA

Fenoli non clorurati (fenolo, metilfenolo)

Idrocarburi pesanti C>12 Tabella 2 - Set di parametri per la definizione della contaminazione del materiale analizzato

Set di parametri da analizzare sull’eluato ai fini dell’ammissibilità in discarica e al recupero per

riambientalizzazioni e sottofondi. – Test di cessione

Arsenico

Bario

Berillio

Cadmio

Cobalto

Cromo totale

Rame

Mercurio

Molibdeno

Nichel

Piombo

Antimonio

Selenio

Vanadio

Zinco

Cloruri

Fluoruri

Solfati

Nitrati

Amianto

Indice fenolo

Cianuri

COD

DOC

TDS (solidi sospesi disciolti)

pH Tabella 3 - Set di parametri da ricercare nell’eluato

Referto Analitico

Il referto analitico dovrà attestare:

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8

1. la non pericolosità (o l'eventuale pericolosità) del materiale rispetto alla disciplina relativa alla classificazione

dei preparati/miscele pericolosi e dei rifiuti (rif. art. 3 del Reg. (CE) 1272/2008 - artt. 3, 5 e 6 del D.Lgs.

65/03 e s.m.i. - All.ti H e I alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - art. 2 Decisione 532/2000/CE);

2. la non pericolosità (o l'eventuale pericolosità) del materiale rispetto alla disciplina relativa all'uso delle pietre

verdi contenenti amianto (rif. all. 4, lettera B, al D.M. San. 14.05.1996);

3. la non contaminazione (o l'eventuale contaminazione) del materiale rispetto alla disciplina relativa ai siti

inquinati (rif. colonna A o B 1 della Tab. 1 - All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

4. l'idoneità (o l'eventuale inidoneità) all'utilizzo per la formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali

industriali nonché per recuperi ambientali (rif. test di cessione di cui all'all. 3 al D.M. Amb. 05.02.1998);

5. la tipologia di discarica cui eventualmente conferire il materiale (rif. D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 + D.M.

Amb.T.T. 27.09.2010 2 e precedenti normative qualora ancora parzialmente applicabili, in via transitoria, in

quanto espressamente richiamate dalla normativa vigente - in particolare Delibera CIM 27/7/1984.

Regimi gestionali

Ove il materiale analizzato risulti non pericoloso (analisi di cui al punto 1 e 2), non contaminato (analisi

di cui al punto 3) e conforme ai limiti di cui all'all. 3 al D.M. Amb. 05.02.1998 (analisi di cui al punto 4),

questo potrà essere riutilizzato per gli usi originari (pietrisco ferroviario), come sottoprodotto senza

trasformazioni preliminari ed eventualmente commercializzato previo nulla osta di Ferrovie.

Le conclusioni del referto analitico non dovranno fare riferimento alla classificazione del materiale in quanto

rifiuto né alla tipologia di discarica cui conferirlo.

Ove il materiale analizzato risulti non pericoloso (analisi di cui al punto 1 e 2), non contaminato (analisi di cui al punto 3) e conforme ai limiti di cui all'all. 3 al D.M. Amb. 05.02.1998 (analisi di cui al punto 4) ma risulti reimpiegabile solo previe trasformazioni preliminari o non sia certo il riutilizzo nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, il ballast dovrà essere gestito come rifiuto e recuperato come materia prima seconda.

Ove il ballast tolto d’opera risulti o pericoloso o contaminato o non recuperabile o non ci sia

intenzione/possibilità di reimpiegarlo, questo sarà gestito come rifiuto e smaltito in opportuno impianto

(recupero in impianto fisso o discarica) dopo averne verificata, ove necessario (analisi di cui al precedente punto

5), l’ammissibilità.

1 In caso di contaminazione rispetto alla colonna A della Tab. 1 - All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06 il

referto dovrà indicare se il materiale risulta essere, o meno, contaminato rispetto alla colonna B della Tab. 1 - All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

2 Se del caso, effettuare gli ulteriori accertamenti necessari.

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Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori

ALLEGATO 2

Protocollo di analisi RFI-CNR per la determinazione dell’amianto nel

pietrisco di pietre verdi

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RFI DPO/SLA SIGS

Gestione dell’amianto e dei MCA P 04

Allegato 03

FOGLIO 1 di 12

Protocollo di analisi RFI-CNR per la determinazione dell’amianto

nel pietrisco di pietre verdi

Rev. Data Descrizione modifica Redatto Verificato Approvato

0 06/05/05 Emissione per prima applicazione

Dott. Geol. P. Plescia (CNR-ISMN) DPO/SLA.SA Pucci

1 05/06/07 Revisione generale (modifiche in blu)

Dott. Geol. P. Plescia (CNR-ISMN) DPO/SLA.SA Pucci

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nel pietrisco di pietre verdi FOGLIO 2 di 12

1. Premessa Data la particolare natura delle rocce verdi, ed i minerali in esse contenuti, l’analisi dell’amianto su queste rocce risulta tutt’altro che facile.

Le metodologie analitiche da utilizzarsi per le analisi qualitative sono la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF) e la microscopia elettronica a scansione (SEM); per le analisi quantitative, nel caso di una presenza massiva di amianto riconosciuto senza dubbio in MOCF o SEM, dovrà essere usata la spettrofotometria FTIR.

In merito alla determinazione quantitativa dell’amianto nelle rocce verdi è necessario approfondire la problematica connessa con la possibilità di distinguere le forme fibrose da quelle non fibrose degli anfiboli e del crisotilo.

1.1 Analisi del crisotilo misto a serpentino: distinzione tra fasi fibrose e non fibrose L'amianto di crisotilo si rinviene nel pietrisco associato con le altre forme di serpentino, in forme fascicolate e in strutture "cellulari", cioè al margine di strutture lenticoidali di serpentino. Spesso la distinzione ottica o in microscopia elettronica a scansione tra le forme fibrose e non fibrose non è facile, dato che si nota un passaggio quasi continuo tra la struttura colonnare o tabulare dell'antigorite e la struttura fibrosa del crisotilo.

C

AB

Figura 1: Tipiche giaciture dell'amianto nelle rocce verdi: A) in fratture beanti (ad es.

faglie) B) nei piani di sfaldatura C) nel cemento di conglomerati

L'analisi quantitativa deve essere svolta con la spettrofotometria FTIR, che riesce a distinguere in modo sufficientemente preciso la forma colonnare dalla forma tubolare fibrosa del serpentino.

1.2 Analisi del crisotilo misto a serpentino: analisi FTIR Gli spettri del crisotilo e delle varie forme di serpentino sono tra loro molto diversi. Nell'antigorite il picco relativo alla vibrazione stretching dell'OH è suddiviso in due bande, a 3.682 (fino a 3.697) e 3.640 cm-1, mentre le vibrazioni di stretching del legame Si-O-Si sono due principali, poste a 1.080 e 945 cm-1, con uno shoulder a 1.020 cm-1. Nel crisotilo il picco OH è più intenso ed è diviso in due picchi, a 3.680 e 3.630 cm-1, mentre nella zona di vibrazione del legame Si-O-Si c'è un tripletto molto caratteristico a 1.075, 1.020 e 950 cm-1. Le notevoli differenze di spettro fanno della tecnica IR l'unica tecnica non microscopica in grado di distinguere il serpentino dal crisotilo (figure 2-3). L'analisi quantitativa del crisotilo in miscela con serpentino sfrutta quindi queste peculiarità, ed in particolare può essere utilizzata una banda, compresa tra 3.651 e 3.623 cm-1, che risulta peculiare, facilmente individuabile e ben misurabile in termini di area in un range di concentrazione che va da qualche punto percentuale fino al 100 %. Poiché le analisi di cui al presente allegato hanno lo

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scopo di determinare la quantità di amianto nelle rocce verdi ed il relativo indice di rilascio, un limite di rilevabilità > 0,1% può essere ritenuto accettabile.

Figure 2-3: Analisi FTIR di crisotilo [Balangero (TO)- sopra] e antigorite [Caprie (TO) – sotto]

Si notino le differenze delle bande relative agli stretching OH nella zona compresa tra 3.800 e 3.600 cm-1

La metodologia sopra descritta, messa a punto dopo numerose prove di laboratorio (realizzate a cura del CNR-ISMN e di laboratori privati), risulta essere notevolmente più precisa della valutazione semi-quantitativa che si può realizzare mediante microscopia (SEM o MOCF), pure ammessa dal D.M. 06/09/1994. Poiché infatti la microscopia è un metodo essenzialmente bidimensionale, non permette di valutare con precisione il volume degli oggetti osservati e, pertanto, determinarne in modo accurato il peso; essa risulta attendibile solo come metodo di valutazione qualitativa o, al massimo, semi-quantitativa. I risultati ottenuti in FTIR mostrano, al contrario, un elevato grado di affidabilità, come riscontrato nei confronti quantitativi effettuati.

1.3 Analisi dell’anfibolo misto a serpentino: distinzione tra fasi fibrose e non fibrose Le fasi fibrose dell’anfibolo sono ancora più difficili da identificare, rispetto ai corrispondenti termini non fibrosi. Solo alcune tecniche di indagine in microscopia sono in grado di osservare la differenza ed in particolare la SEM e la MOCF. In particolare, la fibra di anfibolo che si trova associata al serpentino è sempre “border line” cioè in condizioni di sfaldabilità tali da non permettere un’identificazione del tutto sicura anche quando è certamente prismatica colonnare. Ne è un esempio la tremolite, che spesso si trova nei giacimenti liguri e piemontesi, associata con serpentino o con anfiboli e che si ritrova in molte rocce verdi usate per la preparazione di pietrischi.

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Lo schema di indagine da adottare nel caso di analisi qualitative di anfiboli dovrà pertanto essere il seguente:

1) frantumazione e polverizzazione della parte corticale del campione;

2) dispersione della polvere in soluzione e deposizione di una quantità nota di soluzione su un vetrino, secondo la ben nota tecnica usata in MOCF per le analisi dell’amianto in massa (DM 6/9/1994);

3) osservazione del vetrino con un microscopio polarizzatore da mineralogia e/o in contrasto di fase con gli opportuni liquidi di contrasto per determinare se c’è presenza, e di che tipo, di amianto;

4) se si rilevano fibre di anfiboli si determinerà in modo approssimativo la concentrazione di queste rispetto alla presenza di altre fasi usando la tecnica di conteggio per punti.

La quantità di fibre rilevata può essere considerata valida per la definizione della percentuale di amianto nella polvere, in quanto allo stato attuale non esistono altre tecniche di indagine quantitative per gli anfiboli.

Sono in corso determinazioni analitiche sperimentali con l’ausilio della micro-raman, ma tale tecnologia è ancora appannaggio di ben pochi laboratori.

2. Protocollo per la verifica qualitativa della presenza di fibre di amianto nei minerali di serpentino

Prima di procedere alla verifica quantitativa delle fibre di amianto nel pietrisco di pietre verdi è opportuno determinare, in via qualitativa, se esse siano, o meno, presenti. Tale verifica potrà essere effettuata mediante preventiva osservazione allo stereomicroscopio.

L’analisi dovrà essere effettuata su un’aliquota superficiale (3÷5 mm) prelevata dai singoli clasti costituenti il campione, previa macinazione, automacinazione o polverizzazione della frazione superficiale dei clasti (ciò in considerazione della natura qualitativa dell’analisi ed allo scopo di evitare un’eccessiva diluizione delle eventuali fibre di amianto presenti - N.B. il materiale così ottenuto non dovrà essere utilizzato per analisi quantitative).

Qualora si rilevi la presenza di fibre di amianto, si dovrà precisare la tipologia di fibre presenti (crisotilo o anfibolo) - si veda il precedente paragrafo 1.3.

I risultati ottenuti dovranno essere riportati nel rapporto analitico nella seguente forma, specificando la metodologia (MOCF o SEM) adottata per l’analisi:

Amianto: MOCF / SEM - rif. DM 06.09.1994 - Crisotilo ASSENTE/TRACCE/PRESENTE 1) - Anfiboli ASSENTI/TRACCE/PRESENTI 1) 1) ASSENTE = non si sono osservate fibre nei campi microscopici esaminati TRACCE = si sono osservate fibre (max 2) in almeno un campo microscopico esaminato PRESENTE = si sono osservate più di 2 fibre in almeno un campo microscopico

L’analisi quantitativa di cui al successivo p.to 3 dovrà essere effettuata solo qualora, nel campione esaminato, si rilevino tracce di amianto.

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Foto 1: Anfibolo in fibre, a partire da fascio prismatico , proveniente da polvere di automacinazione da pietrisco

Foto 2: Anfiboli in fasci prismatici , fratturati e generanti fibre, provenienti da polvere di automacinazione da pietrisco

Foto 3: Fascio di fibre di tremolite a partire da strutture prismatiche aciculari

10 µm

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3. Protocollo per l’analisi quantitativa di crisotilo in miscela con fasi del serpentino non fibrose

Il presente protocollo è stato elaborata per eseguire analisi quantitative di crisotilo (amianto di serpentino) in matrici naturali a base di serpentino non fibroso, in rocce di serpentino, prasinite, metagabbri e metabasiti in generale.

3.1 Materiali 1. standard di crisotilo (crisotilo di Balangero o, in alternativa, crisotilo NIOSH macinato); 2. standard di serpentino (cristalli di serpentino antigorite, selezionati al microscopio binoculare,

esenti da qualsiasi fibra ed analizzati in MOCF, provenienti dai giacimenti di Balangero, Caprie, Trana ed altri del Piemonte);

3. KBr, grado analitico, polvere, preventivamente essiccato in stufa a 150°C per almeno 48 ore; 4. acetone, grado analitico; 5. mulino a coltelli per la riduzione granulometrica del crisotilo o, in alternativa, mulino a

scuotimento a sfere o mortaio di agata; 6. bilancia analitica a quattro cifre, adatta alla pesata minima di 0,01 mg; 7. mortaio di agata da due pollici o più di diametro; 8. spatola in acciaio; 9. pasticcatrice per pasticche da 10 a 30 mm di diametro; 10. pressa da 10 tonnellate per pasticcatrice; 11. cappa a flusso laminare, o in alternativa, cappa chimica; 12. spettrofotometro FTIR, con beam splitter in DTGS o similare, adatto alla rivelazione del range

tra 4.000 e 400 cm-1 e portacampioni per pasticche solide da 10 mm.

3.2 Mezzi di protezione individuale (D.P.I.) In considerazione della cancerogenicità di alcuni reagenti (amianto), durante la preparazione dei reagenti e dei campioni devono essere utilizzati idonei D.P.I., quali:

1. mascherina FFP3 o altro dispositivo di pari efficacia; 2. tuta in tyvek; 3. guanti in lattice.

3.3 Metodo 3.3.1. Preparazione dei reagenti

- 1 grammo di crisotilo deve essere macinato in mulino a coltelli o in mulino a scuotimento (shaker) o in estrema alternativa con mortaio di agata. La macinazione deve essere effettuata in presenza di acetone, fino ad ottenere una sospensione densa che al microscopio binoculare risulti avere una granulometria media inferiore ai 100 µm. La polvere così ottenuta dovrà essere lasciata asciugare in aria, sotto cappa a flusso lamellare, fino ad ottenere l'essiccazione totale. La polvere essiccata sarà quindi trasferita in un contenitore in vetro chiuso ermeticamente.

- 1 grammo di serpentino (antigorite o lizardite) deve essere macinato in micromortaio o in mulino a scuotimento o, in estrema alternativa, in mortaio di agata, sempre in presenza di acetone. La polvere ottenuta, di dimensioni paragonabili a quelle della polvere di crisotilo, sarà lasciata asciugare in aria, fino ad essiccazione totale.

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3.3.2. Preparazione degli standard

Gli standard saranno preparati secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Standard Serpentino Crisotilo % quantità (mg) % quantità (mg)

1 95 28.5 5 1.5 2 90 27.0 10 3.0 3 80 24.0 20 6.0 4 60 18.0 40 12.0 5 20 6.0 80 24.0

La tabella sopra riportata è indicativa. La copertura della calibrazione dovrà, comunque, comprendere valori nel range 5÷80 % di crisotilo. Le pesate saranno eseguite con bilancia analitica, secondo i pesi indicativi riportati nella tabella. Le polveri così pesate saranno mescolate insieme in un capace mortaio di agata, a mano, con aggiunta di qualche goccia di acetone, fino ad ottenere un colore omogeneo.

Le miscele saranno quindi mescolate con KBr, preventivamente essiccato in muffola a 150°C, in rapporto di 3.000 : 30 mg (3 g di KBr su 30 mg di polvere totale).

Le miscele saranno di nuovo pestate e miscelate in mortaio di agata fino ad ottenere una polvere estremamente fine e impalpabile.

Ciascuna miscela verrà conservata in contenitori in vetro che indicheranno il numero dello standard e le percentuali delle singole componenti.

Di ciascuna miscela polvere-KBr sarà prelevata una quantità pari a 300 mg per essere poi compressa in una pasticcatrice da 10 mm di diametro, ad una pressione di 8 tonnellate per almeno 2 minuti. Le pasticche così ottenute dovranno essere conservate in appositi contenitori numerati.

3.3.3 Taratura La misura quantitativa del crisotilo nel serpentino può essere eseguita utilizzando due bande analitiche ben distinte: - la banda a 3.642 cm-1 (figura 4) - la banda a 1.054 cm-1 (figura 5) La prima banda è sufficientemente ben distinta da poter essere utilizzata in quantificazioni comprese tra il 5 e il 100 % di crisotilo in miscela; la seconda banda risulta spesso coperta da altre vibrazioni di silicati e pertanto, solo quando libera, può essere utilizzata nella quantificazione tra il 20 e il 100 %. Il serpentino presenta una banda analitica a 570 cm-1 non presente nel crisotilo, ma raramente potrà essere utilizzata visto che nella stessa zona spettrale si trovano numerosissime vibrazioni catione-ossigeno di altri silicati. Lo spettrofotometro FTIR sarà così preparato: - range analitico: 4.000÷400 cm-1; - apodizzazione: strong; - risoluzione: 1 cm-1; - numero di scansioni del fondo: 32; - numero di scansioni del campione: 32.

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0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8

Ab

so

rb

an

ce

3.1003.2003.3003.400 3.500 3.600 3.700 W a v e n u m b e r s ( c m - 1 )

Banda analitica

3.642 cm-1 Figura 4: Banda stretching OH per contenuti di crisotilo (in rosso) compresi tra 10 e 70 % in peso sulla miscela con antigorite.

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

Ab

so

rb

an

ce

600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400 W a v e n u m b e r s ( c m - 1 )

Banda analitica alternativa

del crisotilo a 1.054 cm-1

Banda analitica alternativa

del serpentino a 570 cm-1

Figura 5: Bande di vibrazione Si-O-Si e Mg-O. (il crisotilo è in rosso, il serpentino in blu).

Una seconda possibilità per l'analisi quantitativa viene data dalla banda a 570 cm-1, presente nel serpentino e non presente nel crisotilo.

All'analisi FTIR le bande OH dei reattivi devono essere ben nitide e distinte e non vi debbono essere fenomeni di sovrapposizione con altre bande (acqua). Tutti gli spettri relativi agli standard preparati, tutti nella stessa giornata di lavoro, dovranno quindi essere archiviati. Sul picco dovrà essere selezionata la banda compresa tra 3.651 e 3,620 cm-1 e dovrà essere calcolata l'area racchiusa tra i due estremi di banda (figura 6).

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4 3,6

Ab

so

rb

an

ce

3.620 3.640 3.660 3.680 3.700 3.720 3.740 3.760 W a v e n u m b e r s ( c m - 1 )

Figura 6: Banda selezionata e misura dell'area del picco.

L'area del picco a 3.642 cm-1 verrà attribuita alla percentuale di crisotilo presente nel campione e dovrà quindi essere effettuata una regressione lineare sui risultati relativi ai vari standard. Con ogni probabilità la retta di calibrazione non passerà per lo "0", a causa di problemi di interferenze non facilmente eliminabili.

La retta di taratura può essere estrapolata sino ad un limite di rilevabilità reale dello 0,05% in peso, con un errore medio del 10 % del valore misurato. Tale limite può però essere raggiunto solo se lo strumento è in condizioni operative ottimali, il che significa un rapporto S/N elevato, una perfetta pulizia del beam splitter e delle finestre e soprattutto l’uso dello spettrofotometro solo per l’amianto, senza interazioni con solventi vari, che determinano rilevanti interferenze.

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Inoltre, nella buona pratica di laboratorio FTIR, si dovrà provvedere all’effettuazione di una calibrazione periodica della pendenza della retta di taratura con uno o più degli standard utilizzati per la realizzazione della retta stessa, da usare come “monitor”. Ciò per ridurre il rischio di variazioni di sensibilità dello strumento dovuti a vetustà dell’apparato.

Figura 7: Variazioni di pendenza della retta di calibrazione e correzione effettuata con un “monitor”

3.3.3 Analisi di campioni incogniti

Le fasi di analisi dei campioni incogniti sono le seguenti: 1) preparazione del campione per automacinazione (4 ore); 2) prelievo e pesatura della polvere rilasciata ed omogeneizzazione della polvere in mortaio di

agata; 3) campionamento di un'aliquota di 3 mg di polvere e mescolamento di questo con 300 mg di KBr

secco; macinazione e miscelazione della miscela di KBr e polvere in mortaio capiente; 4) preparazione della pasticca a 8 tonnellate di pressione, con pasticcatrice da 10 a 30 mm di

diametro; 5) analisi della pasticca nelle stesse condizioni strumentali dell'analisi degli standard; 6) verifica quantitativa del crisotilo.

3.3.4 Spettri dei campioni standard

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

3.6003.6203.6403.6603.6803.700 3.720 3.740 W a v e n u m b e r s ( c m - 1 )

Ab

so

rb

an

ce

Figura 8: Spettri degli standard di riferimento

Dal blu al rosso si distinguono cinque degli standard utilizzati per la taratura; in blu è evidenziato lo spettro con il più alto tenore in crisotilo.

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3.3.5 Preparazione dei campioni incogniti

I materiali da analizzare devono essere preparati utilizzando un attritore con le seguenti modalità: - i campioni (in peso circa 500 g) vanno inseriti dentro una scatola dotata di una rete metallica; - tale scatola va a sua volta inserita in un doppio sacco in polietilene, chiuso con strip

autoadesiva; - il tutto è collocato in un agitatore con una velocità massima di 330 RPM per 10 minuti.

Figura 9: Campioni, reticella di abrasione e sacchetti di contenimento

Figura 10: Agitatore utilizzato per le prove di rilascio

Il meccanismo di rilascio è il seguente: con il movimento di nutazione, le pietre tendono a ruotare sul loro asse di allungamento e lungo un percorso elicoidale all’interno della rete metallica, con abrasione della loro superficie; la polvere che ne deriva viene raccolta al fondo della vaschetta e separata dal resto del materiale. I campioni vanno pesati prima e dopo il trattamento. In dieci minuti è possibile asportare quasi completamente lo strato superficiale di 1÷2 mm di spessore; nel caso di campioni con amianto, si ha una asportazione praticamente completa delle fibre superficiali, come si può osservare nelle foto di figura 11.

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Figura 11: Clasto, proveniente da Balangero, ricoperto superficialmente da fibre di amianto, prima e dopo il trattamento di attrizione

3.3.6 Determinazioni quantitative dell’amianto di anfibolo

L’amianto di anfibolo si determina in modo quantitativo utilizzando il protocollo descritto nel paragrafo 1.3, non essendoci allo stato attuale ancora una metodica speditiva e quantitativa adatta per distinguere le forme fibrose da quelle non fibrose.

La determinazione della concentrazione (C) di anfibolo nelle polveri di automacinazione, determinata mediante osservazione al MOCF, deve avvenire utilizzando la seguente formula:

210(%) −⋅⋅⋅⋅⋅

= ∑Pan

vdAC i ic

dove: A = area effettiva del filtro (mm2); dc = densità dell’anfibolo (media 3.1 g/cm3 = 3.1 mg/mm3) vi = volume dell'i-esima fibra di crisotilo (mm3); n = numero campi di lettura a = area del campo di lettura (mm2); P = peso delle polveri derivanti dall’automacinazione (mg)

3.3.7. Determinazione dell'indice di rilascio

L'indice di rilascio dovrà essere calcolato secondo il seguente protocollo, indicato nel D.M. 14/05/1996:

I.R. = % amianto nelle polveri (da analisi FTIR) % densità relativa del pietrisco

La densità relativa (DR) per una serpentinite, prasinite o altra metabasite risulta essere compresa tra l'85 e il 100 %. La determinazione della DR dovrà essere effettuata mediante volumenometro o analogo mezzo di determinazione di laboratorio. In mancanza di un dato analitico si assumerà DR = 90 %.

Il valore dell’indice di rilascio dovrà essere espresso con almeno due cifre significative (p.es. I.R. = 0,23; I.R. = 0,12; I.R. = 0,045; ecc.); in nessun caso esso dovrà essere espresso semplicemente come I.R. > 0,1 ovvero I.R. < 0,1. Qualora si determini che l’indice di rilascio è

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inferiore a 0,01, potrà comunque essere ritenuta accettabile l’espressione I.R. < 0,01.

3.3.8 Determinazione della quantità di fibre di amianto liberabili

La determinazione della quantità di fibre di amianto liberabili del campione è effettuata con la medesima modalità adottata per la determinazione dell’I.R. e potrà essere calcolata secondo la seguente formula:

fibre liberabili (mg/kg) = % amianto nelle polveri x ( 1 - Pf / Pi ) x 10.000 dove: Pi = peso iniziale del campione sottoposto all’automacinazione Pf = peso del campione dopo l’automacinazione (accuratamente privato delle polveri) % amianto nelle polveri = percentuale di amianto nelle polveri di automacinazione del campione, così come

determinata per il calcolo dell’I.R.

Il valore della quantità di fibre di amianto liberabili dovrà essere espresso con almeno due cifre significative (p.es. f.l. = 2.200 mg/kg; f.l. = 120 mg/kg; ecc.). Qualora si determini che la quantità di fibre di amianto liberabili è inferiore a 100 mg/kg, potrà comunque essere ritenuta accettabile l’espressione f.l. < 100 mg/kg.

La quantità totale di amianto presente nel campione sarà, ovviamente, maggiore o uguale a quella delle fibre di amianto liberabili.

3.3.9 Determinazione della quantità di amianto in tracce

Laddove si renda necessaria la determinazione quantitativa delle fibre di amianto presenti solo in tracce (il che può verificarsi qualora si debba/voglia determinare, con due cifre significative, un Indice di Rilascio minore o prossimo a 0,001 o una quantità di fibre di amianto liberabili minore o prossima a 10 mg/kg), potrà essere necessario un arricchimento preliminare del campione.

Allo scopo si potrà procedere come segue: a. determinare il peso delle polveri derivanti dall’automacinazione dei campioni (pesandole a

secco o ricavando il loro peso da quello del campione prima e dopo l’automacinazione); b. sottoporre le polveri a lavaggio con una soluzione additivata con tensioattivo (1 %) e colorante

fluorosceina sodica (1 %); c. trasferire la soluzione di cui al p.to b) in un cilindro da 1.000 ml all’interno del quale far

gorgogliare aria; d. separare, mediante schiumatura, la frazione flottatante ottenuta al p.to c) e filtrarla sotto vuoto

(distribuendola omogeneamente sul filtro) su supporti con porosità di 0,8 µm e diametro di 25 mm, preventivamente essiccati in stufa;

e. lavare il filtro con una soluzione di NaOH 0,1 M ed essiccarlo in stufa; f. esaminare il filtro in MOCF e contare il numero di fibre di crisotilo presenti (N.B. le particelle

flottanti saranno essenzialmente costituite da fillosilicati antigorite e da crisotilo; la fluorosceina sodica conferisce alle fibre di crisotilo una colorazione particolare che permetterle di distinguerle agevolmente dal serpentino e dalle altre forme minerali presenti nelle polveri di automacinazione);

g. determinare la concentrazione (C) di crisotilo nelle polveri di automacinazione secondo la seguente formula:

210(%) −⋅⋅⋅⋅⋅

= ∑Pan

vdAC i ic

dove: A = area effettiva del filtro (mm2); dc = densità del crisotilo (2,6 g/cm3 = 2,6 mg/mm3) vi = volume dell'i-esima fibra di crisotilo (mm3); n = numero campi di lettura a = area del campo di lettura (mm2); P = peso delle polveri derivanti dall’automacinazione (mg)

h. determinare l’Indice di Rilascio e la quantità di fibre di amianto liberabili come indicato ai precedenti punti 3.3.8 e 3.3.9.

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Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore e disposizioni speciali nell’esecuzione dei lavori

ALLEGATO 3

PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA

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SPECIFICA TECNICA

Codifica: RFI DTC INC SP IFS 010 A

FOGLIO

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Rev. Data Descrizione Verifica Tecnica Autorizzazione

A 08/08/2011 Emissione per applicazione R. Esposito

V. Misano Paola Firmi

PIETRISCO PER MASSICCIATA FERROVIARIA

Parte Titolo

PARTE I I.1 GENERALITA’

I.2 SCOPO

I.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

I.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I.5 DEFINIZIONI

PARTE II II.1 REQUISITI GEOMETRICI DEL PIETRISCO

II.2 REQUISITI FISICI DEL PIETRISCO

II.3 COMPONENTI DANNOSI

PARTE III III.1 QUALIFICAZIONE

III.2 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

PARTE IV IV.1 CONTROLLI NELL’AMBITO DELLE FORNITURE

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INDICE

PARTE I ............................................................................................................................................................................. 3 I.1 GENERALITA’ ............................................................................................................................................................. 3 I.2 SCOPO ........................................................................................................................................................................... 3 I.3 CAMPO DI APPLICAZIONE..................................................................................................................................... 3 I.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO ........................................................................................................................... 3 I.5 DEFINIZIONI ............................................................................................................................................................. 5

PARTE II ............................................................................................................................................................................ 6 II.1 REQUISITI GEOMETRICI DEL PIETRISCO ...................................................................................................... 6

II.1.1 DESIGNAZIONE GRANULOMETRICA ........................................................................................................................ 6 II.1.2 GRANULOMETRIA .................................................................................................................................................... 6 II.1.3 PARTICELLE FINI ..................................................................................................................................................... 7 II.1.4 FINI ......................................................................................................................................................................... 7 II.1.5 FORMA DELLE PARTICELLE ...................................................................................................................................... 7

II.2 REQUISITI FISICI DEL PIETRISCO .................................................................................................................... 8 II.2.1 GENERALITÀ ........................................................................................................................................................... 8 II.2.2 RESISTENZA ALLA FRAMMENTAZIONE LOS ANGELES .............................................................................................. 8 II.2.3 DURABILITÀ ............................................................................................................................................................ 8

II.3 SOSTANZE PERICOLOSE ...................................................................................................................................... 9

PARTE III......................................................................................................................................................................... 10 III.1 QUALIFICAZIONE............................................................................................................................................... 10

III.1.1 REQUISITI DEL PIETRISCO .................................................................................................................................... 10 III.1.2 REQUISITI RICHIESTI AL FABBRICANTE ................................................................................................................. 10

III.2 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE ............................................................................................................... 11 III.2.1 DOSSIER DI QUALIFICAZIONE .............................................................................................................................. 11 III.2.2 SOPRALLUOGO IN CAVA ....................................................................................................................................... 11 III.2 3 PROVE DI CARATTERIZZAZIONE .......................................................................................................................... 12 III.2.4 CAMPIONAMENTO ............................................................................................................................................... 12 III.2.5 CONTROLLI ALL’IMPIANTO DI PRODUZIONE ........................................................................................................ 12 III.2 6 PARERE DI IDONEITÀ ........................................................................................................................................... 13 III.2.7 RINNOVO DEL PARERE DI IDONEITÀ .................................................................................................................... 13

PARTE IV ......................................................................................................................................................................... 14 IV.1 CONTROLLI NELL’AMBITO DELLE FORNITURE ................................................................................... 14

IV.1.1 GENERALITÀ ........................................................................................................................................................ 14 IV.1.2 CONTROLLI PRIMA DELLA FORNITURA ................................................................................................................. 14 IV.1.3 CONTROLLI IN CORSO DI FORNITURA ................................................................................................................... 14 IV.1.4 GESTIONE NON CONFORMITÀ .............................................................................................................................. 16

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PARTE I

I.1 GENERALITA’

La presente specifica sostituisce integralmente la precedente RFI DINIC SF AR 04 001 A di ottobre 2003. Le principali modifiche apportate rispetto alla precedente specifica sono le seguenti: - adeguamento in riferimento alla normativa europea; - ridefinizione delle “Categorie RFI” per il pietrisco per massicciata ferroviaria; - aggiornamento su componenti e sostanze pericolose nel pietrisco per massicciata ferroviaria.

I.2 SCOPO

La presente specifica definisce le procedure dei rilievi geologici dei siti di escavazione nonché i parametri qualitativi, i requisiti e gli specifici controlli di carattere tecnico da eseguire sul pietrisco per massicciata ferroviaria.

I.3 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente specifica tecnica si applica alle forniture di pietrisco per massicciata destinate alla realizzazione di nuovi binari e al rinnovo e alla manutenzione dei binari in esercizio. La presente specifica non si applica nei casi di riutilizzo di pietrisco già impiegato nella sovrastruttura ferroviaria, per i quali i suoi contenuti valgono a titolo di riferimento.

I.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento si correla con: UNI EN 13450 “Aggregati per massicciate per ferrovie”

UNI EN 932-1 -Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati. Metodi di campionamento

UNI EN 932-2 - Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Metodi per la riduzione dei campioni di laboratorio

UNI EN 932-3 - Metodi di prova per determinare le proprietà generali degli aggregati - Procedura e terminologia per la descrizione petrografica semplificata

UNI EN 932-5 - Attrezzatura comune e taratura

UNI EN 933-1 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 1: Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura

UNI EN 933-4 - Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 4: Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma

UNI EN 1097-2 - Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati - Parte 2: Metodi per la determinazione della resistenza alla frammentazione

UNI EN 1097-6 - Prove per determinare le proprietà meccaniche e fisiche degli aggregati -

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Determinazione della massa volumica dei granuli e dell'assorbimento d'acqua

UNI EN 1367-1 - Prove per determinare le proprietà termiche e la degradabilità degli aggregati - Parte 1: Determinazione della resistenza al gelo e disgelo

UNI EN 1926 - Metodi di prova per pietre naturali; Determinazione della resistenza a compressione uniassiale

Direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose

Direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione

Regolamento UE n. 30/2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

DPR 21/04/93 n. 246 - Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione

D.M. 14/5/96 - Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art.5, comma 1, lettera f, della legge 257, recante:”norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”

DPR 06/06/2001 n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

DM 11/04/07 n. 91 – Applicazione della direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con DPR 21/04/93 n. 246

Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 132, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Ministero delle Infrastrutture Circ. n. 7618 /STC del 08/09/10 – Circolare per il rilascio dell’autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all’art.59 del DPR n.380/2001

Standard materiali d’armamento - nota TC.C7S. 91/1673/8727 del 16/04/91 di Dip. Potenziamento e Sviluppo

Standard materiali d’armamento - nota I/SC.AM.04/1984/2854 del 17/03/1995 di Div. Speciale Civile e Armamento

Procedura RFI DPR SIGS P11 - Allegato 03 “Protocollo di analisi RFI-CNR per la determinazione dell’amianto nel pietrisco di pietre verdi”

I documenti sopra citati sono da intendersi nella loro revisione corrente.

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I.5 DEFINIZIONI

aggregato: materiale granulare utilizzato nelle costruzioni; l’aggregato può essere naturale, industriale o riciclato

aggregato per massicciate per ferrovie: aggregato in cui il 100% della superficie degli elementi può essere descritto come totalmente frantumato a spigoli vivi, litologicamente omogeneo, definito dalla UNI EN 13450

massicciate naturali per ferrovie: aggregato per massicciate per ferrovie di natura minerale che è stato sottoposto unicamente a lavorazione meccanica, definito dalla UNI EN 13450

pietrisco: aggregato per massicciata naturale per ferrovie

dimensione dell’aggregato per massicciate per ferrovie: designazione delle massicciate per ferrovie in termini di dimensioni del setaccio inferiore (d) e superiore (D); questa designazione contempla la presenza di granuli trattenuti sul setaccio superiore (sopravaglio) e di granuli passanti al setaccio inferiore (sottovaglio)

particelle fini: frazione granulometrica di massicciate per ferrovie passante al setaccio di 0,5 mm, definito dalla UNI EN 13450

fini: frazione granulometrica di massicciate per ferrovie passante al setaccio di 0,063 mm, definito dalla UNI EN 13450

categoria: livello di una proprietà dell’aggregato espressa come intervallo di valori o valore limite, non esiste alcuna relazione tra le categorie di proprietà diverse

categoria RFI: categoria definita in base al valore della resistenza alla frammentazione Los Angeles

cava: sito geologico di estrazione mineraria che sfrutta un giacimento di materiale litoide

pietre verdi: rocce di cui all’allegato 4 al D.M. 14.05.1996

minerali amiantiferi: minerali silicatici fibrosi di cui all’art. 247 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e s.m.i.

sostanze pericolose: sostanze così definite ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 e s.m.i. e della direttiva 67/548/CEE e s.m.i.

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PARTE II

II.1 REQUISITI GEOMETRICI DEL PIETRISCO

Il pietrisco da impiegare per i lavori di nuova costruzione, di rinnovamento, di manutenzione della massicciata ferroviaria, deve rispondere ai requisiti sotto indicati.

II.1.1 Designazione granulometrica

La dimensione del pietrisco deve essere designata da una coppia di setacci le cui dimensioni nominali inferiore “d” e superiore “D” costituiscono i limiti entro cui si situa la maggior parte della distribuzione granulometrica. Per le massicciate per ferrovie, “D” è pari a 50 mm e “d” è pari a 31,5 mm. II.1.2 Granulometria

E’ richiesta la categoria A del prospetto 1 della norma UNI EN 13450. Le dimensioni degli elementi di pietrisco devono essere accertate attraverso l’analisi granulometrica, eseguita secondo la normativa UNI EN 933-1, su un campione di pietrisco di peso non inferiore a 60 kg, prelevato secondo le modalità previste dalla norma UNI EN 932-1. La determinazione della curva granulometrica cumulativa dovrà essere effettuata mediante setacci delle seguenti dimensioni in mm:

80 – 63 – 50 – 40 – 31,5 – 22,4

La curva granulometrica ottenuta con la setacciatura del campione di pietrisco, dovrà essere compresa nel fuso di fig. II.1 e rispettare i limiti indicati nella tab. II.1.

Fig. II.1

Tab. II.1 - Limiti granulometrici

apertura setacci mm 80 63 50 40 31.5 22.4

Passante % 100 100 70 99 30 65 1 25 0 3

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La frazione granulometrica di pietrisco compresa fra i setacci di dimensioni 31,5 50 mm non deve essere inferiore al 50%.

II.1.3 Particelle fini

E’ richiesta la categoria A del prospetto 2 della norma UNI EN 13450

Dimensioni setaccio (mm)

Percentuale passante massima in massa Categoria di particelle fini

0,5 0,6 A

Nota: il requisito si applica a massicciate per ferrovie campionate nel luogo di produzione

Il contenuto di particelle fini deve essere determinato, come indicato dalla norma UNI EN 933-1, al setaccio di dimensione 0,5 mm su un campione totale di peso non inferiore a 60 kg. La percentuale massima in peso di passante al setaccio 0,5 mm non deve superare lo 0,6%. II.1.4 Fini

E’ richiesta la categoria A del prospetto 3 della norma UNI EN 13450.

Dimensioni setaccio (mm)

Percentuale passante massima in massa Categoria di particelle fini

0,063 0,5 A

Nota: il requisito si applica a massicciate per ferrovie campionate nel luogo di produzione

Il contenuto di fini deve essere determinato, come indicato dalla norma UNI EN 933-1, con setacciatura ad umido al setaccio 0,063 mm sul materiale risultante dal lavaggio di un campione rappresentativo di peso non inferiore a 60 kg. La percentuale massima di passante al setaccio 0,063 mm non deve superare lo 0,5%. II.1.5 Forma delle particelle

II.1.5.1 Coefficiente di forma E’ richiesta la categoria SI 20 del prospetto 5 della UNI EN 13450. Il coefficiente di forma deve essere determinato, come indicato dalla norma UNI EN 933-4, su una quantità di pietrisco non inferiore a 40 kg. La percentuale in peso degli elementi aventi la dimensione minima inferiore ad 1/3 della massima non dovrà essere superiore al 20%.

Coefficiente di forma SI20

II.1.5.2 Lunghezza delle particelle È richiesta la categoria B del prospetto 6 della norma UNI EN 13450. La percentuale in peso di elementi con una lunghezza maggiore o uguale a 100 mm, determinata mediante misurazione con un calibro appropriato su una quantità di pietrisco non inferiore a 40 kg, non deve eccedere il valore del 6%.

% in peso di elementi 100mm 6%

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II.2 REQUISITI FISICI DEL PIETRISCO

II.2.1 Generalità

Il pietrisco per massicciate ferroviarie è esclusivamente naturale e ha origine dalla frantumazione di rocce massicce. Il pietrisco utilizzato da RFI è classificato in tre distinte categorie in base al valore della resistenza alla frammentazione Los Angeles, di seguito denominate “Categorie RFI”. II.2.2 Resistenza alla frammentazione Los Angeles

La prova viene effettuata secondo la normativa UNI EN 1097-2 con i quantitativi e le modifiche di cui all’appendice C della norma UNI EN 13450. I valori limite della perdita in massa di ogni singola categoria RFI sono indicati nella seguente tabella:

Coefficiente L.A. Categoria RFI Categoria L.A.RB

16 % 1^ LARB 16

20 % 2^ LARB 20

26 % 3^ LARB 26

I criteri d’impiego di pietrisco delle tre categorie RFI sono stabiliti dagli standard di armamento indicati nella normativa di riferimento. II.2.3 Durabilità

II.2.3.1 Resistenza al gelo e disgelo La durabilità del pietrisco in termini di resistenza al gelo e disgelo deve essere valutata mediante la prova di gelo e disgelo in conformità alla UNI EN 1367-1 utilizzando le condizioni specificate nell’appendice F della norma UNI EN 13450. La perdita percentuale di resistenza, calcolata con accuratezza dello 0,1% secondo la seguente equazione:

ΔSLA= 0

01

LA

LALA

S

S - S X 100

dove: ΔSLA è la perdita percentuale di resistenza;

0LAS è il coefficiente Los Angeles del campione di prova senza i cicli di gelo e disgelo

1LAS è il coefficiente Los Angeles del campione di prova dopo i cicli di gelo e disgelo deve risultare ΔSLA ≤ 20%

Pietrisco non gelivo ΔSLA ≤ 20%

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II.2.3.2 Massa volumetrica delle particelle La massa volumetrica delle particelle deve essere determinata in conformità alla UNI EN 1097-6 Appendice B, punto B.2.3. Il pietrisco è ritenuto idoneo se la massa volumetrica delle particelle è > 2,55 Mg/m3

II.2.3.3 Coefficiente di assorbimento acqua L’assorbimento di acqua delle particelle deve essere determinato in conformità alla UNI EN 1097-6 Appendice B, punto B.2.3. Il pietrisco è ritenuto idoneo se l’assorbimento di acqua delle particelle è ≤ 2% per le categorie RFI 1^ e 2^ e ≤3% per la categoria 3^.

Categorie “RFI” Coefficiente di assorbimento

1^ ≤ 2%

2^

3^ ≤3%

II.3 SOSTANZE PERICOLOSE

Il pietrisco per massicciata ferroviaria non dovrà contenere componenti o sostanze pericolose ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 e della direttiva 67/548/CEE e dovrà rispettare i requisiti delle altre normative vigenti. In particolare. il pietrisco non dovrà contenere i minerali amiantiferi di cui all’art. 247 del D.Lgs n. 81/08. L’amianto si considera assente qualora non rilevabile analiticamente. Le metodiche da seguire per la valutazione della presenza di amianto nel pietrisco sono quelle indicate nell’allegato 03 alla procedura RFI DPR SIGS P11. Non è ammesso l’impiego di pietrisco per massicciata ferroviaria prodotto da rocce classificate «pietre verdi» di cui al D.M. del Ministero della Sanità 14/5/1996, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 25/10/1996 - art. 4, All. 4, nonché da quelle rocce che in fase di qualificazione, ovvero in corso di fornitura, risultassero caratterizzate da particolari condizioni di alterazione e paragenesi, tali da presentare potenziale rischio per la presenza di minerali amiantiferi. Per l'effettuazione delle analisi ci si dovrà rivolgere a laboratori del CNR, di Istituti Universitari, ARPA, ASL o, comunque, a laboratori di analisi qualificati ai sensi del decreto del Ministro della Sanità in data 14 maggio 1996.

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PARTE III

III.1 QUALIFICAZIONE

III.1.1 Requisiti del pietrisco

Il pietrisco per massicciata ferroviaria deve possedere i requisiti indicati alla parte II della presente specifica tecnica. Le categorie RFI di classificazione del pietrisco sono quelle di cui al paragrafo II.2.2. III.1.2 Requisiti richiesti al fabbricante

Al fabbricante che intenda fornire a RFI pietrisco per massicciata ferroviaria è richiesto il sistema di attestazione di conformità 2+ dell’appendice ZA della norma UNI EN 13450. Il fabbricante deve dichiarare nella “Dichiarazione di prestazione” tutte le caratteristiche del pietrisco indicate nella tabella di cui all’allegato 3 del DM 91 del 11/04/2007, nelle forme stabilite dall’appendice ZA della norma UNI EN 13450. Il sistema di controllo della produzione in fabbrica dovrà garantire la presenza di procedimenti atti a:

identificare e controllare i materiali;

identificare eventuali sostanze pericolose per garantire che non superino i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti;

assicurare che il materiale sia stoccato in modo controllato e che sia possibile identificare i punti di stoccaggio e il loro contenuto;

garantire che il materiale prelevato dal punto di stoccaggio conservi i requisiti di conformità. Le prove per il controllo della conformità ai requisiti specificati dovranno essere effettuate ogni qualvolta ricorrano le circostanze seguenti: a) coltivazione di un nuovo sito di estrazione o fronte di scavo; b) variazione nella natura delle materie prime o modifiche all’impianto di produzione del pietrisco che possano influenzare le proprietà degli aggregati. Il fabbricante è responsabile del controllo, della taratura e della manutenzione delle sue attrezzature di ispezione, misura e prova. L’accuratezza e la frequenza di taratura dovranno essere in accordo con le prescrizioni dei rispettivi standard di prova e dovrà essere archiviata copia dei risultati delle tarature. Il fabbricante deve prevedere i necessari interventi per mantenere costante la qualità del prodotto nelle fasi di movimentazione, stoccaggio e consegna del materiale, con particolare riferimento, all’inquinamento da polveri, particelle fini, materiale estraneo o sostanze pericolose e alla segregazione granulometrica dei cumuli di materiale stoccato. In particolare, è responsabilità del fabbricante garantire che, qualora siano identificate sostanze pericolose, il loro contenuto non superi i limiti stabiliti dalle disposizioni normative e amministrative vigenti. I risultati delle prove eseguite sul prodotto dovranno far parte della documentazione disponibile nell’impianto di produzione e a disposizione del personale di RFI per eventuali controlli e verifiche. Nell’impianto di produzione deve essere disponibile una documentazione descrittiva circa la natura del materiale e delle aree di coltivazione, corredata da cartografie e mappe topografiche per l’individuazione delle aree interessate dagli interventi di scavo nonché di un piano di attività dal quale sia possibile valutare e quantificare la potenzialità della cava in rapporto alle possibili forniture.

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III.2 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE

III.2.1 Dossier di qualificazione

I soggetti interessati alla qualificazione come fornitori di pietrisco per massicciata ferroviaria devono inviare apposita domanda a RFI. Al ricevimento della domanda di qualificazione, RFI richiede al fabbricante il pagamento delle spese dovute per la procedura di qualificazione e l’invio della seguente documentazione:

copia dell’autorizzazione alla coltivazione della cava, corredata da dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di aver assolto a tutti gli obblighi previsti nell’autorizzazione stessa;

schema particolareggiato degli impianti per la lavorazione del prodotto;

studio geologico sulla natura delle materie prime, corredato di una o più mappe che illustrino il luogo e il piano di estrazione e completo della documentazione dettagliata per il controllo dell’eventuale presenza di sostanze pericolose, redatta per l’acquisizione della marcatura CE secondo i criteri indicati nella norma UNI 13450;

analisi petrografica su sezione sottile della roccia;

dichiarazione di prestazione del materiale ai requisiti di legge, ai fini della marcatura CE;

copia del Certificato del Controllo di Produzione in Fabbrica ai fini della marcatura CE, con indicazione di attestazione di conformità con sistema 2+ secondo i criteri indicati nell’appendice ZA della norma UNI EN 13450, rilasciato da un Organismo di Certificazione ed in corso di validità.

Il soggetto che presenta la domanda e che eventualmente disponga di più siti produttivi interessati alla qualificazione deve presentare tanti dossier quanti sono i siti produttivi rilevanti ai fini della qualificazione. La documentazione richiesta e gli eventuali allegati devono essere redatti in lingua italiana. A seguito della presentazione della suddetta documentazione, se ritenuta completa ed esauriente, RFI avvia una procedura di qualificazione del fabbricante e di idoneità del prodotto. La valutazione dei requisiti richiesti avviene sulla base dell’analisi della documentazione esistente e da visite ispettive e tecniche per accertare il reale possesso dei requisiti e da prove di caratterizzazione del prodotto, come specificato ai successivi paragrafi. III.2.2 Sopralluogo in cava

Il sito di coltivazione da cui viene estratta la roccia per la produzione di pietrisco per massicciata ferroviaria dovrà essere oggetto di sopralluogo da parte di un geologo di RFI. Tale sopralluogo sarà finalizzato al controllo delle caratteristiche geomorfologiche, delle condizioni giaciturali, geostrutturali e litologiche dell’ammasso roccioso oggetto di estrazione con riferimento alla relazione geologica già presentata dal fabbricante nel dossier di qualificazione, nonché al controllo della marcatura CE del materiale dichiarata a seguito di una attestazione di conformità con sistema 2+ secondo i criteri indicati nell’appendice ZA della norma UNI EN 13450, rilasciato da un Organismo di Certificazione ed in corso di validità; quest’ultimo controllo può essere effettuato mediante consultazione delle banche dati dello stesso Organismo di Certificazione o per presa visione del verbale dell’ultima visita di sorveglianza effettuata dall’Organismo stesso. Nel corso del sopralluogo sarà effettuato il prelievo di un campione di pietrisco per massicciata ferroviaria da sottoporre a prove di caratterizzazione come specificato ai successivi paragrafi.

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III.2 3 Prove di caratterizzazione

Il pietrisco dovrà essere sottoposto alle seguenti prove di laboratorio:

Analisi granulometrica Par. II.1.2 Resistenza al gelo e disgelo Par. II.2.3.1

Contenuto in particelle fini Par. II.1.3 Massa volumetrica delle particelle Par. II.2.3.2

Contenuto in fini Par. II.1.4 Coefficiente di assorbimento acqua Par. II.2.3.3

Indice di forma ed elementi lunghi Par. II.1.5 Prova di resistenza a compressione

Resistenza alla frammentazione Los Angeles

Par. II.2.2 Analisi mineralogico-petrografica al microscopio su sezione sottile

Con riferimento alla eventuale presenza di sostanze pericolose,di cui al paragrafo II.3, rimane facoltà di RFI prescrivere ulteriori prove specifiche per determinarne il contenuto. Le suddette prove sono a carico del fabbricante e dovranno essere effettuate presso il laboratorio di RFI o altro laboratorio “ufficiale” o “autorizzato” ai sensi dell’art. 59 del DPR 06/06/2001 n. 380, che provvederà a inviare i rapporti delle prove a RFI e al fabbricante. III.2.4 Campionamento

Il campionamento deve essere effettuato in conformità alla UNI EN 932-1. Per l’esecuzione delle prove sopra indicate dovrà essere prelevato un campione di pietrisco di circa 80 kg, proveniente dalla frantumazione di materiale litoide estratto dal fronte di cava, che dovrà essere sigillato in sacchi di plastica a tenuta e in contenitori e accompagnato da apposito documento identificativo. Il prelievo del campione deve essere effettuato sul luogo di produzione, prioritariamente dal nastro trasportatore (prima che il materiale sia caricato o messo in deposito) e in via subordinata, da cumulo. Inoltre, preliminarmente all’effettuazione del sopralluogo, il fabbricante dovrà provvedere a confezionare 10 provini cubici con lato di mm 70±5, provenienti da blocchi di roccia estratti dal fronte di cava, da inviare congiuntamente al campione di pietrisco per l’esecuzione della prova di resistenza a compressione, in conformità alla norma UNI EN 1926. III.2.5 Controlli all’impianto di produzione

Il pietrisco deve essere prodotto senza miscelare materiale proveniente da fronti di scavo diversi per caratteristiche geologiche e litologiche e da siti estrattivi diversi. La potenzialità della produzione nonché l’idoneità degli impianti dovrà essere verificata attraverso il controllo degli impianti stessi e dei processi di produzione con particolare riguardo alle fasi di:

estrazione

movimentazione

frantumazione

vagliatura

lavaggio

stoccaggio

carico

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Il processo produttivo deve garantire la preservazione del prodotto da eventuali contaminazioni da materiali diversi. Il fabbricante deve rendere disponibili tutti i necessari servizi, le attrezzature e il personale addestrato per consentire a RFI l’esecuzione delle ispezioni nei diversi processi produttivi e di controllo. A tale scopo dovranno essere fornite a RFI tutte le informazioni necessarie per consentire al personale incaricato dei controlli di uniformarsi alle prescrizioni di sicurezza vigenti nell’impianto. III.2 6 Parere di idoneità

Il prodotto sarà ritenuto idoneo a essere impiegato come pietrisco per massicciata ferroviaria a seguito di parere d’idoneità emesso dalla competente struttura di RFI sulla base della documentazione fornita, delle risultanze del sopralluogo effettuato e dei risultati delle prove di laboratorio eseguite. A seguito della emissione del parere di idoneità la preposta struttura di RFI comunicherà al fabbricante l’esito della procedura di qualificazione. Il parere di idoneità ha di norma validità triennale, salvo altre specifiche indicazioni e prescrizioni ed è soggetto a nuova valutazione nel caso in cui gli elementi e le condizioni in base alle quali RFI lo ha rilasciato siano variati o considerati non più validi. Nel periodo di validità della idoneità RFI potrà disporre l’esecuzione di visite ispettive per accertare il mantenimento dei requisiti richiesti. III.2.7 Rinnovo del parere di idoneità

All’approssimarsi della scadenza del parere di idoneità, il fabbricante potrà richiederne il rinnovo, per il cui rilascio saranno effettuati i controlli previsti dalla procedura di qualificazione. In tal caso, sarà valutata dal geologo di RFI la necessità di eseguire la prova di resistenza a compressione su provini cubici in base alle caratteristiche geolitologiche della roccia osservata al fronte di scavo.

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PARTE IV

IV.1 CONTROLLI NELL’AMBITO DELLE FORNITURE

IV.1.1 Generalità

Gli oneri per la esecuzione dei controlli e delle prove indicati nei successivi paragrafi sono a carico del fornitore. IV.1.2 Controlli prima della fornitura

All’attivazione di un contratto di fornitura e preliminarmente alla prima consegna di pietrisco, la cava sarà oggetto di sopralluogo da parte di un geologo di RFI, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti accertati nel corso del processo di qualificazione. In particolare, per quanto attiene alla marcatura CE del materiale, si dovrà verificare che il Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica, completo di attestazione di conformità con sistema 2+ secondo i criteri indicati nell’appendice ZA della norma UNI EN 13450 e rilasciato da un Organismo di Certificazione, sia in corso di validità; quest’ultimo controllo può essere effettuato mediante consultazione delle banche dati dello stesso Organismo di Certificazione o per presa visione del verbale dell’ultima visita di sorveglianza effettuata dall’Organismo stesso. Nel corso del sopralluogo, per l’esecuzione delle prove di laboratorio indicate alla tabella IV.2, sarà prelevato con le modalità indicate al paragrafo III.2.4 un campione di kg 80 di pietrisco proveniente da roccia frantumata dal fronte di escavazione che dovrà essere sigillato in sacchi di plastica a tenuta e in contenitori per essere inviato, corredato di documento identificativo, al laboratorio di RFI o altro laboratorio “ufficiale” o “autorizzato” ai sensi dell’art. 59 del DPR 06/06/2001 n. 380, che provvederà a inviare i rapporti delle prove a RFI e al fornitore. Il geologo di RFI, presa visione della relazione geologica fornita dal fabbricante nel corso di tale visita, sulla base delle verifiche documentali sopra citate e verificata la sussistenza dei requisiti accertati nel processo di qualificazione, emetterà un parere di nulla osta all’inizio della fornitura, nelle more dei risultati delle prove di laboratorio. Qualora dalle suddette prove risultassero valori non conformi a quelli prescritti si procederà come indicato al successivo paragrafo IV.1.4. IV.1.3 Controlli in corso di fornitura

Nell’impianto di produzione dovrà essere operante un sistema di controllo della produzione che soddisfi i seguenti requisiti:

Organizzazione Devono essere definite la responsabilità, l’autorità e le interrelazioni di tutte le persone che

gestiscono la produzione. In ogni impianto di produzione deve essere nominato un responsabile in grado di garantire che le caratteristiche del prodotto siano conformi a quanto prescritto nella presente specifica tecnica.

Il responsabile deve possedere autorità decisionale su: - identificazione e registrazione di ogni variazione delle caratteristiche del prodotto;

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- iniziative per prevenire l’insorgere di non conformità nel prodotto; - attuazione di azioni correttive. Controlli sul prodotto

Il fabbricante, al fine di assicurare la conformità del pietrisco fornito, dovrà provvedere a far eseguire da parte di un proprio geologo verifiche periodiche in riscontro ad eventuali cambiamenti significativi delle caratteristiche litologiche e geostrutturali del fronte di scavo, nonché la valutazione dei risultati emersi dalle prove di laboratorio indicate nella tabella IV.1. La frequenza minima dei controlli da eseguire nel corso della fornitura, a cura del fabbricante, è indicata nella successiva tabella:

Tab. IV.1

Prove di laboratorio Frequenza

Granulometria 1 alla settimana

Contenuto in particelle fini 1 alla settimana

Contenuto in fini 1 alla settimana

Coefficiente di forma e lunghezza delle particelle 1 al mese

Resistenza alla frammentazione Los Angeles 1 al mese

Resistenza a gelo e disgelo 2 volte all’anno

Massa volumica delle particelle 2 volte all’anno

Assorbimento di acqua 2 volte all’anno

Rilascio di sostanze pericolose quando necessario ai fini della marcatura CE

In aggiunta alle prove previste alla precedente tabella per il controllo del processo di produzione, RFI richiederà in corso di fornitura, ai fini della verifica della costanza dei requisiti prescritti, l’esecuzione delle prove di laboratorio elencate alla tabella IV.2:

Tab. IV.2

Prove di laboratorio Frequenza

Granulometria 1 volta all’anno e ogni 20.000 m3 di materiale fornito, se non diversamente indicato nel parere di idoneità

Contenuto in particelle fini

Contenuto in fini

Coefficiente di forma e lunghezza delle particelle

Resistenza alla frammentazione Los Angeles

Resistenza a gelo e disgelo

Rilascio di sostanze pericolose Se richiesto da RFI ed in caso di dubbio

Le prove, da eseguire su 80 kg di pietrisco, dovranno essere effettuate presso il laboratorio di RFI o altro laboratorio “ufficiale” o “autorizzato” ai sensi dell’art. 59 del DPR 06/06/2001 n. 380, che provvederà a inviare i rapporti delle prove a RFI e al fornitore, su campioni prelevati da personale incaricato da RFI con le modalità previste dalla norma UNI EN 932-1. Di norma i prelievi per i controlli periodici devono essere effettuati nel sito di produzione o nella stazione di carico, con le modalità indicate nel paragrafo III.2.4.

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In casi specifici, RFI può procedere al prelievo di pietrisco direttamente dai carri tramoggia oppure dal binario durante o dopo la posa in opera; in tal caso si seguiranno le indicazioni contenute nelle Appendici informative A e B della UNI EN 13450. Inoltre, il prelievo può essere eseguito anche sul mezzo di trasporto prelevando il campione in cinque punti uniformemente distribuiti. I prelievi di campioni di pietrisco da parte di RFI sono effettuati in presenza del fornitore o di un suo rappresentante. In caso di loro assenza, il luogo e le modalità di prelievo non possono essere contestate, laddove il prelievo stesso sia stato effettuato alla presenza di testimoni. Per forniture entro i 5.000 m3, sarà valutata da parte di RFI l’opportunità di eseguire le seguenti prove di controllo:

Contenuto in particelle fini

Contenuto in fini

Resistenza al gelo e disgelo Rimane facoltà di RFI eseguire sopralluoghi e verifiche che si ritenessero necessari nel corso della fornitura, finalizzati alla valutazione del mantenimento degli standard qualitativi dell’impianto di produzione e dei requisiti prescritti. A tale scopo dovranno essere fornite a RFI tutte le informazioni necessarie per consentire al personale incaricato dei controlli di uniformarsi alle prescrizioni di sicurezza vigenti nell’impianto. IV.1.4 Gestione non conformità

Qualora dalle prove di controllo effettuate dal fabbricante sul pietrisco oggetto della fornitura, indicate alla tabella IV.1, risultassero valori non conformi a quelli prescritti, anche per un solo parametro, il fabbricante dovrà sospendere la fornitura e darne immediato avviso a RFI. Quando dalle prove di controllo di cui ai precedenti paragrafi risultassero valori non conformi relativamente ai requisiti geometrici e fisici, la fornitura va immediatamente sospesa e si procederà alla ripetizione delle prove per verificare la conformità del pietrisco a tutti i requisiti prescritti. Qualora, a seguito della ripetizione delle prove, risultassero valori conformi si procederà alla riattivazione della fornitura. Diversamente, qualora venisse riconfermata l’inidoneità del materiale, il pietrisco sarà dichiarato non conforme e verrà interrotta la fornitura. In tal caso, il fabbricante, dovrà attivare la procedura di rinnovo del parere di idoneità, documentando le azioni correttive attuate a garanzia della costanza del mantenimento dei requisiti prescritti. Nel caso di valori non conformi relativamente alla presenza di componenti dannosi di cui al paragrafo II.3, la fornitura va immediatamente interrotta ed il pietrisco sarà dichiarato non conforme, senza procedere ad alcuna ripetizione di prove. RFI potrà accettare pietrisco non conforme per una determinata categoria RFI, a seguito di specifica valutazione tecnica e delle quantità fornite, declassandolo ad una categoria inferiore con relativa riduzione del prezzo.