contratto collettivo nazionale di lavoro · contrattuale del ccnl determinando, oltre...
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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
Per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali
(dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA
Testo coordinato
28 marzo 2018
2
IN D ICE G ENE R ALE
COSTITUZIONE DELLE PARTI ......................................................................... 8
PREMESSA .................................................................................................... 10
PARTE GENERALE ........................................................................................ 13
CAPITOLO I - AREA CONTRATTUALE ...................................................................... 14
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto .............................................................. 14
Art. 2 - Attività istituzionali ................................................................................................ 15
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni .................................... 15
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili........................................ 16
Art. 5 - Nozione di controllo ............................................................................................. 18
CAPITOLO II - SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI ................................................. 19
Premessa ............................................................................................................................ 19
Art. 6 – Assetti contrattuali – Decorrenze e scadenze ................................................. 19
Art. 7 - Procedura di rinnovo ........................................................................................... 20
Art. 8 – Apposito elemento della retribuzione .............................................................. 20
Art. 9 - Osservatorio nazionale ........................................................................................ 21
Art. 10 – Arbitrato .............................................................................................................. 23
Art. 11 – Incontro annuale ............................................................................................... 25
Art. 12 - Incontri semestrali ............................................................................................... 28
Art. 13 – Commissione nazionale sulle pari opportunità ............................................. 29
Art. 14 - Pari opportunità.................................................................................................. 29
Art. 15 - Organismo paritetico sulla formazione ........................................................... 30
Art. 16 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda ..................... 30
Art. 17 - Distacco del personale ..................................................................................... 31
Art. 18 - Appalti ................................................................................................................. 32
Art. 19 - Occupazione ...................................................................................................... 33
Art. 20 - Procedura in tema di orari di lavoro ............................................................... 33
Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete .......................................................... 34
Art. 22 - Controlli a distanza ............................................................................................ 35
Art. 23 – Dichiarazione delle Parti ................................................................................... 35
CAPITOLO III - CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE .............................. 36
3
Art. 24 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate ........................ 36
Art. 25 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti -
Controversie collettive aziendali .................................................................................... 38
CAPITOLO IV - POLITICHE ATTIVE PER L’OCCUPAZIONE ...................................... 39
Premessa ............................................................................................................................ 39
Art. 26 - Apprendistato professionalizzante .................................................................. 40
Art. 27 - Somministrazione di lavoro ............................................................................... 43
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale .................................................................................. 44
Art. 29 – Telelavoro ........................................................................................................... 50
Art. 30 – Work Life Balance .............................................................................................. 53
Art. 31 - Periodo di prova ................................................................................................. 54
CAPITOLO V - DOVERI E DIRITTI DEL PERSONALE - PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI ............................................................................................................... 55
Art. 32 - Obblighi delle Parti............................................................................................. 55
Art. 33 - Servizio di cassa e gestione di valori ............................................................... 56
Art. 34 - Reperibilità e intervento .................................................................................... 57
Art. 35 - Lavoratrice/lavoratore sottoposto a procedimento penale ...................... 57
Art. 36 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni ................................... 58
Art. 37 - Responsabilità civile verso terzi ........................................................................ 59
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari ................................................................................. 60
Art. 39 - Estinzione dell’azione disciplinare .................................................................... 60
CAPITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO ........................................................ 61
Art. 40 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione ............................................ 61
Art. 41 - Livello retributivo di inserimento professionale ............................................... 62
Art. 42 - Tredicesima mensilità ......................................................................................... 62
Art. 43 - Premio aziendale ............................................................................................... 63
Art. 44 - Premio Variabile di risultato sostitutivo del Premio Aziendale e del Sistema
incentivante ...................................................................................................................... 65
Art. 45 - Indennità modali ................................................................................................ 65
Art. 46 - Compensi agli ufficiali ....................................................................................... 66
Art. 47 - Compensi ai messi ............................................................................................. 66
Art. 48 - Legge 2 aprile 1958 n. 377, art. 13 - Compensi .............................................. 66
Art. 49 - Compensi per adibizione alla notifica ............................................................ 67
Art. 50 - Trattamento economico nei contratti integrativi aziendali ......................... 67
4
Art. 51 - Buono pasto ........................................................................................................ 67
Art. 52 - Sistema incentivante ......................................................................................... 67
Art. 53 - Distinzione delle “piazze” .................................................................................. 68
CAPITOLO VII - RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E FERIE ...................................... 69
Art. 54 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività .................................................. 69
Art. 55 - Ferie ...................................................................................................................... 70
Art. 56 - Permessi per ex festività .................................................................................... 72
CAPITOLO VIII - POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA ............................. 74
Premessa ............................................................................................................................ 74
Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari - Aspettativa non retribuita -
Congedo matrimoniale ................................................................................................... 74
Art. 58 - Malattie e infortuni ............................................................................................. 75
Art. 59 - Maternità ............................................................................................................. 78
Art. 60 - Obblighi di leva .................................................................................................. 78
Art. 61 - Lavoratrici/lavoratori studenti .......................................................................... 80
Art. 62 - Borse di studio ..................................................................................................... 82
Art. 63 - Assistenza sanitaria............................................................................................. 84
Art. 64 - Long Term Care .................................................................................................. 84
Art. 65 - Modalità di attuazione dell’orario di lavoro extra standard nei casi di
disagio sociale .................................................................................................................. 85
Art. 66 - Videoterminali .................................................................................................... 85
Art. 67 - Pausa per addetti ai centralini ......................................................................... 86
Art. 68 - Indennità per centralinisti non vedenti ........................................................... 86
Art. 69- Iniziative sociali .................................................................................................... 86
CAPITOLO IX - MISSIONI ............................................................................................ 89
Art. 70 - Missioni ................................................................................................................. 89
CAPITOLO X - ADDESTRAMENTO - FORMAZIONE - CRITERI DI SVILUPPO
PROFESSIONALE E DI CARRIERA - VALUTAZIONE DELLA
LAVORATRICE/LAVORATORE .................................................................................. 92
Art. 71 - Addestramento .................................................................................................. 92
Art. 72 – Formazione ......................................................................................................... 93
Art. 73 - Sviluppo professionale e di carriera ................................................................ 94
Art. 74 - Criteri di valutazione professionale .................................................................. 95
Art. 75 - Valutazione della lavoratrice/lavoratore ....................................................... 95
5
Art. 76 - Coinvolgimento sindacale ............................................................................... 96
CAPITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ................................... 97
Art. 77 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio ...................................................... 97
Art. 78 - Preavviso ............................................................................................................. 98
Art. 79 - Dimissioni .............................................................................................................. 98
Art. 80 - Rivalsa per danni arrecati all’Ente/Aziende ................................................... 99
Art. 81 - Preavviso per cessazione del rapporto di lavoro art. 77 lett. a) e ad
iniziativa della lavoratrice/lavoratore............................................................................ 99
Art. 82 - Contestazioni .................................................................................................... 100
Art. 83 - Trattamento di fine rapporto .......................................................................... 100
PARTE SPECIALE - QUADRI DIRETTIVI ...................................................... 102
CAPITOLO XII - QUADRI DIRETTIVI .......................................................................... 103
Art. 84 - Definizione ed inquadramento ...................................................................... 103
Art. 85 - Fungibilità - Sostituzioni .................................................................................... 106
Art. 86 - Trattamento economico................................................................................. 106
Art. 87 - Scatti di anzianità ............................................................................................. 107
Art. 88 - Formazione e sviluppo professionale ............................................................ 107
Art. 89 - Prestazione lavorativa ..................................................................................... 108
Art. 90 - Trasferimenti ...................................................................................................... 110
Art. 91 – Legge 23 luglio 1991 n. 223 ............................................................................ 113
PARTE SPECIALE - AREE PROFESSIONALI ............................................... 114
CAPITOLO XIII - AREE PROFESSIONALI .................................................................. 115
Art. 92 - Inquadramento del personale ....................................................................... 115
Art. 93 - 1ª Area professionale ....................................................................................... 116
Art. 94 - 2ª Area professionale ....................................................................................... 116
Art. 95 - 3ª Area Professionale ....................................................................................... 119
Art. 96 - Trattamento economico................................................................................. 121
Art. 97 - Scatti di anzianità ............................................................................................. 121
Art. 98 - Sviluppo professionale ..................................................................................... 121
Art. 99 – Rotazioni............................................................................................................ 122
Art. 100 – Sostituzioni ....................................................................................................... 122
Art. 101 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore .................................... 123
Art. 102 - Orario settimanale ......................................................................................... 124
6
Art. 103 - Orario giornaliero ........................................................................................... 125
Art. 104 - Turni .................................................................................................................. 126
Art. 105 - Orario di sportello ........................................................................................... 128
Art. 106 – Intervallo ......................................................................................................... 129
Art. 107 - Orario multiperiodale .................................................................................... 129
Art. 108 - Banca delle ore - Lavoro straordinario ....................................................... 130
Art. 109 - Riposo settimanale - Prestazioni in giorni festivi infrasettimanali e nelle
semifestività ..................................................................................................................... 133
Art. 110 - Flessibilità individuali ...................................................................................... 134
Art. 111 - Orario di lavoro - Ufficiali di riscossione ....................................................... 135
Art. 112 - Ausiliari - Vigilanza e custodia ...................................................................... 135
Art. 113 – Automatismi ................................................................................................... 137
Art. 114 - Trasferimenti .................................................................................................... 137
ALLEGATI .................................................................................................... 140
ALLEGATO 1 TABELLE ECONOMICHE Una Tantum (tab. A.).................................... 141
ALLEGATO 2 TABELLE ECONOMICHE (tab. B) - Livello retributivo di inserimento
professionale (tab. C) - IVC triennio 2015-2018 (tab. D) - altre (tabb. E e F) ............ 142
ALLEGATO 3 INDENNITÀ E COMPENSI VARI (tab. G) .............................................. 145
ALLEGATO 4 CONCORSO SPESE TRANVIARIE (tab. H) ........................................... 146
ALLEGATO 5 INDENNITÀ DI RISCHIO (tab. I) ......................................................... 147
ALLEGATO 6 PREAVVISO (tabb. L, M, N, O) ......................................................... 148
ALLEGATO 7 MISSIONI E DIARIE (tab. P) ................................................................. 152
ALLEGATO 8 COMPENSI AGLI UFFICIALI DELLA RISCOSSIONE (tab. Q) ................ 153
APPENDICI ................................................................................................. 154
APPENDICE 1 IMPEGNI DELLE PARTI NAZIONALI ..................................................... 155
APPENDICE 2 AGIBILITÀ SINDACALI ........................................................................ 156
APPENDICE 3 INFORMATIVA ALLE OO.SS. ............................................................... 157
APPENDICE 4 LETTERA DELLE OO.SS. FABI, FISAC/CGIL, FIRST/CISL E UILCA .......... 158
APPENDICE 5 PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE DEL
28 FEBBRAIO 2008 ...................................................................................................... 159
APPENDICE 6 ACCORDO IN MATERIA DI RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA DEL 12 LUGLIO 2017 E VERBALE DI RIUNIONE SUL REGOLAMENTO PER
L’ELEZIONE DEI RLS DEL 28 LUGLIO 2017 .................................................................... 162
7
APPENDICE 7 ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI “SMART WORKING” DEL 10
GENNAIO 2019 ........................................................................................................... 171
RIFERIMENTI CONTRATTUALI .................................................................... 175
CCNL 12 LUGLIO 1995 E 17 LUGLIO 1995 (DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CASSE
DI RISPARMIO) - ESTRATTO ............................................................................................. 176
PARTE ECONOMICA - ESTRATTO ................................................................................... 182
CCNL 12 LUGLIO 1995 - ESTRATTO ................................................................................ 183
RIFERIMENTI LEGISLATIVI .......................................................................... 189
DECRETO LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193 .................................................................... 190
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159 ..................................................... 198
DECRETO LEGGE 30 settembre 2005 n. 203 ................................................................ 217
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19 .............................................................. 232
DECRETO 18 aprile 2016 n. 95439 ................................................................................. 235
DECRETO 8 maggio 2016 n. 55 ..................................................................................... 250
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. ........................................................................ 253
INDICE ANALITICO - ALFABETICO .......................................................................... 276
8
Costituzione delle Parti
Il 28 marzo 2018 in Roma
tra
AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE rappresentata dal Presidente Ernesto Maria
Ruffini, dal Direttore dell’Area Risorse Umane e Organizzazione Massimo Pinzarrone, dal
Direttore della Direzione Risorse Umane Raffaele Visconti, dal Responsabile del Settore
Disciplinare e Relazioni Sindacali Pasquale Di Chiaro, dal Responsabile dell’Ufficio
Relazioni Sindacali Alberto Iavarone con la collaborazione di Patrizia Ballani, Luciano
Pugliese e Manuela Turchetti;
EQUITALIA GIUSTIZIA SpA rappresentata dall’Amministratore Delegato Paolo Bernardini
e dal Responsabile Risorse Umane e Organizzazione Gianluca Ambrosio;
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A.* rappresentata dal Consigliere Ketty Favazzo;
e
la FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI (F.A.B.I.) rappresentata dal Segretario
Generale Lando Maria Sileoni, dai Segretari Generali Aggiunti Mauro Bossola, Giuliano
De Filippis, dai Segretari Nazionali Gianfranco Bertinotti, Franco Casini, Giuseppe
Milazzo, Mauro Morelli, Mattia Pari, Mauro Scarin, Fabio Scola, Giuliano Xausa e dai
membri del Comitato Direttivo Centrale Emanuele Amenta, Delfo Azzolin, Paolo
Baldassarra, Luca Baroni, Carlo Bartesaghi, Ernesto Biondino, Tommaso Brindisi, Tiberio
Carello, Stefano Cefaloni, Cristian Cervi, Paolo Citterio, Paola Cogli, Renato Colombo,
Leonardo Comucci, Emanuele De Marchi, Michele Desideri, Concetta Di Benedetto,
Vanessa Di Cola, Giovanni Donati, Guido Fasano, Gianpaolo Fontana, Alessandra
Frigeri, Alessandro Frontini, Cristian Manzoni, Angelo Maranesi, Piergiuseppe Mazzoldi,
Domenico Mazzucchi, Roberto Mercurio, Milazzo Carlo, Stefano Morini, Gaetano
Motta, Marco Muratore, Ettore Necchi, Werner Pedoth, Danilo Piccioni, Gisella Protti,
Aldo Quarantiello, Carmelo Sebastiano Raffa, Vincenzo Saporito, Antonella Sboro,
Stefano Seghezza, Enrico Simonetti, Fabrizio Tanara, Riccardo Terranova, Mauro
* Riscossione Sicilia ha sottoscritto il CCNL in data 6 dicembre 2018
9
Tessadrelli, Cosimo Damiano Torraco, Alessandro Violini, Maurizio Zaramella e dal
Coordinamento Nazionale Riscossione formato dalla Coordinatrice Anna Maria
Landoni e da Rosalia Acconcia, Fabio Beccaccioli, Laura Rosa Cantaro, Antonio
Cicalese, Gianfranco Covelli, Stefano Frattini, Luigi Furlan, Massimiliano Galbani,
Riccardo Gonella, Carlo Andrea Montani, Raffaela Piscitelli, Patrizia Plasso, Giuseppe
Restuccia, Francesco Spalluto, Salvatore Tramonte, Ambrogio Valsecchi;
la FEDERAZIONE ITALIANA RETI E SERVIZI DEL TERZIARIO (F.I.R.S.T. – C.I.S.L.) rappresentata
dal Segretario Generale Giulio Romani e dai Segretari Nazionali : Maurizio Arena, Sara
Barberotti, Sabrina Brezzo, Alessandro Delfino, Roberto Garibotti, Pier Paolo Merlini,
assistiti dal Coordinatore Nazionale dei Lavoratori delle aziende della Riscossione dei
tributi Emma Marra e dai componenti il Coordinamento e Delegazione trattante: Maria
Grazia Barone Zabbara, Graziano Bernabei, Pietro Di Quarto, Simone Innocenti, Elena
Montechiari, Gianmauro Sette, Claudio Silvati , Giuseppe Spaducci e Pietro Cappelli;
la FEDERAZIONE ITALIANA SINDACALE LAVORATORI ASSICURAZIONI E CREDITO (FISAC
CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Giuliano Calcagni , dai componenti di
segreteria Fulvia Busettini, Claudio Cornelli, Susy Esposito, Luca Esposito, Mario
Gentile, Cinzia Ongaro, Giacomo Sturniolo e dalla delegazione trattante composta
dal coordinatore nazionale Silvano Righi e dai componenti di segreteria nazionale
Mario Cerminara, Enrica Diamanti, Alessandra Genco, Emanuela Luraschi, Gennaro
Patera e Simona Ponzano;
la UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI (UILCA), rappresentata dal Segretario
Generale Massimo Masi, dai Segretari Nazionali Giuseppe Bilanzuoli, Simona Cambiati,
Giuseppe Del Vecchio, Fulvio Furlan, Renato Pellegrini, Giovanna Ricci, Mariangela
Verga e dai Segretari dei Coordinamenti Aziendali Fabrizio Benzi, Stefano Maria Grosso
Campana, Alberto Miotti, Luca Piovan, Lorenzo Romboli, Salvatore Ruocco, Alberto
Tartaglione, Cosimo Trupo ed Emiliano Vitale;
si è convenuto
di stipulare il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per
il personale delle aree professionali (dalla 1a alla 3a) dipendenti da Agenzia delle
entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia e Riscossione Sicilia.
La redazione del testo coordinato del contratto è stata completata l’8 febbraio 2019.
10
Premessa
Il percorso di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale, in tutte le sue fasi, si è svolto in
un contesto economico caratterizzato da un lungo periodo di recessione e di
deflazione che solo negli ultimi mesi ha lasciato spazio a prospettive più ottimistiche,
legate ad una visione di maggiore solidità degli indicatori macroeconomici
fondamentali.
Tale difficile quadro non ha mancato di caratterizzare, marcatamente, l’intero settore
della riscossione che, oltre alla perdurante fase di incertezza dei suddetti indici
economici, ha dovuto fronteggiare le forti criticità generate dalle norme che,
modificando il sistema remunerativo dell’aggio e depotenziando l’incisività delle
misure per il recupero dei crediti da riscossione, hanno consistentemente ridotto nel
tempo i margini di remunerazione aziendale.
In aggiunta a quanto sopra, lo scenario, già sufficientemente critico, è stato
ulteriormente complicato dall’emanazione dei noti provvedimenti di legge di
contenimento della spesa pubblica - rinnovati nel corso degli anni - che, includendo
l’allora esistente Gruppo Equitalia nel novero delle amministrazioni pubbliche inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, hanno comportato
un generale “blocco” delle dinamiche retributive in coincidenza con la scadenza
contrattuale del CCNL determinando, oltre l’impossibilità di procedere al rinnovo della
parte economica del medesimo, significative limitazioni su tutti gli aspetti della gestione
dei rapporti di lavoro che potessero comportare incrementi di fatto della retribuzione
individuale.
In tale prospettiva, l’articolato e complesso percorso di rinnovo ha dovuto tenere
conto e rendere pienamente compatibili i livelli di incremento complessivo degli oneri
derivanti dal mutamento delle condizioni economiche e normative del CCNL anche
mediante un riequilibrio complessivo delle voci di spesa, non solo del fattore lavoro,
perseguendo costantemente l’obiettivo di migliorare il rapporto con i contribuenti,
investendo con la massima efficacia le risorse disponibili in prodotti/servizi a questi
offerti caratterizzati da maggiore innovatività, con l’ulteriore scopo di valorizzare la
professionalità delle risorse umane.
Altro elemento, infine, che ha caratterizzato il percorso di rinnovo del CCNL, sotto il
profilo del riassetto organizzativo del sistema della riscossione in Italia è l’entrata in
vigore, a far data dal 1° luglio 2017, della Legge n. 225/2016 di riforma del Settore della
Riscossione che, attraverso il superamento del precedente Gruppo Equitalia e la
creazione dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle entrate-Riscossione e anche
11
grazie allo sviluppo di forti sinergie con l’Agenzia delle Entrate, ha impresso una forte
accelerazione alla definitiva unificazione del governo dei processi organizzativi e
produttivi e l’integrazione delle politiche delle risorse umane e materiali allocate sul
territorio Nazionale.
È nata pertanto da tali premesse l’esigenza di improntare e modellare l’intero
negoziato e l’impalcatura contrattuale ad una maggiore aderenza alle mutate
esigenze dell’organizzazione aziendale; vale la pena a tal fine riconoscere l’impegno
degli attori sociali che hanno contribuito, nel rispetto dei ruoli e con professionalità, a
consolidare il contenuto valoriale della missione dell’Ente, impegnandosi
reciprocamente ad incrementare quotidianamente l’efficacia e la qualità dei servizi ai
cittadini ed ai contribuenti.
In tale ottica devono intendersi gli sforzi comuni profusi nella valorizzazione delle misure
che non solo tutelano sia le retribuzioni che gli aspetti normativi, ma incentivano altresì
la conciliazione dei tempi di vita e lavoro nonché l’accesso al lavoro delle generazioni
più giovani.
Le Parti intendono confermare la centralità del Contratto Nazionale e salvaguardare i
principi della contrattazione di secondo livello, nell’ambito dei demandi della
contrattazione di primo livello. Il sistema delle relazioni industriali dovrà rispondere
ancora più efficacemente all’esigenza di divenire spazio per consultazione ed
approfondimento delle scelte delle politiche aziendali, stanza di compensazione per
la prevenzione dei conflitti nonché strumento di coinvolgimento delle risorse sui mezzi
da adottare nel servizio ai cittadini.
Le Parti al fine di regolare l’assetto della contrattazione collettiva, assumono come
proprio lo spirito dell’Accordo Quadro del 22 gennaio 2009, dell’Accordo
Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo Interconfederale del 9 marzo
2018.
* * *
Il presente CCNL per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) – che
costituisce una normazione unitaria ed inscindibile – è strutturato in una parte generale,
comune alle diverse componenti professionali, ed in due distinte discipline dedicate
alle rispettive specificità.
* * *
12
Il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è a tempo indeterminato ed è
soggetto alle norme del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, così come integrate e modificate dall’art. 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203
convertito nella Legge 2 dicembre 2005, n. 248 che attribuisce la titolarità della
riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate, le cui funzioni sono svolte, a far data
dal 1° luglio 2017 dall'Ente pubblico economico strumentale, denominato “Agenzia
delle entrate – Riscossione” (AdeR), istituito ai sensi dell’art. 1 del Decreto legge 22
ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, Ente
sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL ammesse alla contrattazione,
accogliendo lo spirito dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e ai sensi del
successivo Protocollo nazionale di Settore sulle agibilità sindacali dell’11 febbraio 2016,
presentano singolarmente una rappresentatività superiore al 5% dei lavoratori iscritti,
verificata alla data del 31 maggio 2016, in base alla clausola in calce al citato
Protocollo.
* * *
Dichiarazione delle Parti
Gli aumenti economici previsti dal presente CCNL sono comprensivi degli
adeguamenti inflattivi per gli anni 2016-2017-2018.
Dichiarazione delle OO.SS.
Le Organizzazioni Sindacali stipulanti dichiarano che, completato l’iter di stesura
dell’articolato contrattuale, avvieranno a breve i lavori propedeutici al rinnovo del
CCNL.
13
PARTE GENERALE
14
CAPITOLO I
AREA CONTRATTUALE
Art. 1 - Ambito di applicazione del contratto
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dipendenti di Agenzia delle
entrate – Riscossione, di Equitalia Giustizia S.p.A. e di Riscossione Sicilia S.p.A.
2. Per alcune attività, o processi e fasi lavorative, o raggruppamenti di attività
organizzativamente connesse, sono previste nel presente contratto nazionale
specifiche regolamentazioni in tema di orario e inquadramenti al fine di addivenire,
con la necessaria gradualità temporale, ad una disciplina coerente con il mercato di
riferimento e le esigenze del sistema (v. gli articoli che seguono).
3. Al personale interessato da processi di riorganizzazione/razionalizzazione, per le
attività di cui all’articolo 3 che segue, è garantita l’applicazione del presente contratto
con le relative specificità. La garanzia vale anche nei confronti del personale che, per
l’espletamento delle medesime attività, verrà successivamente assunto dalle predette
società.
4. Nei casi di cui al precedente comma, si darà luogo alla procedura di cui al Cap. II,
art. 16, che dovrà comunque coinvolgere sia l’azienda acquirente che alienante, e
dovrà tendere ad individuare soluzioni idonee in ordine agli aspetti occupazionali, alla
formazione, allo sviluppo dei livelli professionali ed al mantenimento dei trattamenti
economici e normativi.
5. Le attività di carattere complementare e/o accessorio, per le quali è possibile sia
l’applicazione dei contratti complementari, che saranno concordati dalle Parti
nazionali, che l’appalto anche ad aziende che non applichino il presente contratto, in
quanto appartenenti ad altri settori, sono indicate al successivo articolo 4.
* * *
6. Sono esclusi dall’applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
a) coloro che, per determinazione della azienda, appartengono alla categoria dei
dirigenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato con separato contratto collettivo;
b) il personale espressamente assunto o normalmente adibito a servizi o a gestioni
speciali non aventi diretta relazione con la funzione di riscossione.
15
Nota a verbale
Per servizi o gestioni speciali, ai sensi di quanto previsto alla lett. b) del presente articolo,
devono intendersi attività o nuclei distinti quali, ad esempio, le mense, le colonie, ecc.
Art. 2 - Attività istituzionali
1. Le principali attività istituzionali sono costituite da:
a) riscossione delle entrate pubbliche tramite ruolo o versamenti spontanei;
b) fiscalità locale;
c) recupero crediti;
d)eventuali ulteriori attività attribuite all’Ente/Aziende tramite provvedimenti legislativi.
2. Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 90 giorni dalla data di stipulazione
del presente contratto, norme volte a definire per le attività di cui alle precedenti
lettere b) e c):
- orario di lavoro;
- inquadramento nella 2ª area professionale, 3° livello retributivo del personale
stabilmente incaricato dall’Ente/Aziende di svolgere, in via continuativa e
prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o tecnico, nel
rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input prevalentemente
predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale;
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.
3. Le previsioni di cui al secondo comma si applicano anche al personale addetto alle
attività svolte tramite call-center.
4. Quanto previsto dal secondo e terzo alinea del secondo comma si applica al
personale assunto successivamente alla data di stipulazione del presente contratto.
Art. 3 - Attività che richiedono specifiche regolamentazioni
1. Si individuano le seguenti attività cui si applicano le specifiche regolamentazioni di
cui ai comma che seguono:
A) Servizi o reparti centrali o periferici, di elaborazione dati, anche di tipo consortile.
16
B) Servizi, relativamente alle attività di tipo amministrativo/contabile, non di sportello,
svolte in maniera accentrata (strutture centrali o periferiche), di supporto operativo alle
seguenti specifiche attività:
- nell'area sistema di pagamento: gestione dei pagamenti automatizzati o
prenotati e l’uso di mezzi diversi dal contante;
- nell'area servizi generali: contabilità, ivi compresa quella fornitori;
C) Gestione amministrativa degli immobili d'uso;
D) Attività di notifica.
2. Orario di lavoro. Le specifiche regolamentazioni in materia di orario di lavoro per le
attività di cui al presente articolo, sono contenute nel Capitolo XIII del presente
contratto.
3. Inquadramenti. Per le attività di cui al presente articolo, al personale assunto
successivamente alla data del 12 dicembre 2001 si applica la seguente declaratoria
di inquadramento:
- le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati dall’Ente/Aziende di svolgere,
in via continuativa e prevalente, compiti di carattere amministrativo e/o contabile, o
tecnico, nel rispetto di procedure semplici e standardizzate, con input
prevalentemente predefiniti e con limitato grado di autonomia funzionale, sono
inquadrati nella 2a area professionale, 3° livello retributivo.
4. Per i servizi di elaborazione dati:
- le Parti stipulanti si riservano di definire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente
contratto, ulteriori declaratorie e profili professionali specifici ed esemplificativi avendo
a riferimento l'impianto normativo definito dal contratto collettivo nazionale del settore
della riscossione dei tributi, ma adeguandoli alle necessità di contenuti professionali
tipici;
- in ogni caso, in occasione della prossima contrattazione integrativa aziendale, si
procederà ad un riesame delle discipline in atto in materia di inquadramenti per
adeguarle ai principi suesposti ed in coerenza con gli obiettivi generali del presente
contratto, anche per quel che attiene a eventuali sistemi di progressione economica
e/o di carriera.
Art. 4 - Attività complementari e/o accessorie appaltabili
1. Le attività complementari e/o accessorie appaltabili sono identificate,
indicativamente, come segue:
17
a. lavorazioni di data entry, (relative alle attività di back-office, compresa la lettura
ottica);
b. trattamento delle banconote (ammazzettamento, contazione, cernita, ecc.);
trattamento della corrispondenza e del materiale contabile, trasporto valori;
c. attività di supporto tecnico funzionale per i sistemi di pagamento automatizzato,
comprese le attività esclusivamente di supporto tecnico funzionale dei pagamenti a
mezzo call – center;
d. gestione di archivi, magazzini, economato (approvvigionamento di materiali d’uso),
servizi centralizzati di sicurezza, vigilanza;
e. attività di supporto tecnico-funzionale concernenti la fiscalità ed altre entrate locali.
2. Eventuali future nuove attività, complementari e/o accessorie appaltabili, diverse da
quelle suindicate, potranno venire individuate, mediante confronto a livello nazionale,
su istanza di ciascuna delle parti.
3. I contratti di appalto che siano aziendalmente in essere alla data di stipulazione del
presente contratto mantengono la loro validità ed efficacia e le relative attività
possono continuare ad essere affidate in appalto.
Chiarimento a verbale
Per “lavorazioni di data entry”, relative ad attività di back-office, si intendono quelle
concernenti attività ausiliarie, amministrative e contabili quale, ad esempio,
l’inserimento dati negli archivi informatici.
Norma transitoria
Quanto previsto nell’art. 148 del CCNL 12 luglio 1995 continua a trovare applicazione
per i servizi di elaborazione dati.
Nota a verbale
L’Ente/Aziende si adopereranno affinché l’affidamento all’esterno successivo alla data
di stipula del presente contratto di attività già svolte da personale dipendente non
comporti ricadute sui livelli occupazionali dei relativi addetti.
18
CONTRATTI COMPLEMENTARI
4. Le Parti stipulanti si impegnano a definire, entro 120 giorni dalla data di stipulazione
del presente contratto, contratti complementari per le attività di cui al presente articolo
sui temi che seguono, con l’obiettivo di convergere verso costi competitivi con il
mercato di riferimento:
- orario di lavoro;
- inquadramento del personale tramite l'applicazione della declaratoria di cui
all’art. 3 che precede (specifiche regolamentazioni);
- tabelle retributive, per le quali dovrà prevedersi una riduzione pari al 15%.
5. Quanto previsto dal secondo e terzo alinea riguarda il personale assunto
successivamente alla data del 12 dicembre 2001.
Art. 5 - Nozione di controllo
1. Ai fini della valutazione dell’esistenza del controllo societario le Parti fanno riferimento
alla previsione di cui all’art. 2359 c.c., primo comma, n. 1 e n. 3.
2. Sono altresì da riconoscere come controllate:
- la società partecipata che, per vincoli di committenza o contrattuali intervenuti
con l’Azienda svolga per essa attività prevalente, compresa nell’area, e tale da
determinare la sussistenza, essendo perciò carente di autonomia economica,
nonché
- la società partecipata, che svolga attività di riscossione come previsto dalla
Legge n. 248 del 2005 recepita dalla Regione Siciliana con propria Legge del 29
dicembre 2005 n. 19.
19
CAPITOLO II
SISTEMA DI RELAZIONI
SINDACALI
Premessa
Le Parti si danno atto che, in conseguenza delle profonde trasformazioni intervenute in
questi ultimi anni, le attuali relazioni sindacali nel settore della riscossione si
caratterizzano per una dimensione nazionale di categoria e una aziendale.
Concordemente con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, dal Protocollo 23
luglio 2007, dall’Accordo Quadro 22 gennaio 2009, dal Protocollo 28 giugno 2011 e dal
Protocollo 9 marzo 2018 nonché dall' art. 6 del presente contratto, i livelli di
contrattazione sono due, nel rispetto dei principi di non sovrapposizione e non
duplicazione delle materie trattate ai diversi livelli.
In considerazione inoltre dei cambiamenti apportati dalla riforma ai sensi dalla Legge
n. 225 del 1° dicembre 2016 e della nuova struttura organizzativa rispondente agli
indirizzi nazionali e comunitari volti ad assicurare l'efficacia del sistema tributario, il
modello di relazioni sindacali è strutturato secondo le previsioni che seguono.
Art. 6 – Assetti contrattuali – Decorrenze e scadenze
1. In relazione a quanto indicato nella Premessa, le Parti concordano che gli assetti
contrattuali del settore prevedono:
- il contratto collettivo nazionale di categoria che ha durata triennale per la parte
normativa ed economica;
- un secondo livello di contrattazione riguardante materie e istituti diversi e non
ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le
modalità e gli ambiti di applicazione definiti dalla legge e/o dal contratto che
stabilisce anche tempistica – secondo il principio dell’autonomia dei cicli
negoziali – e materie del secondo livello.
2. Le parti datoriali applicano il proprio Contratto Integrativo Aziendale a tutto il
personale gestito dalle medesime.
20
3. Il presente contratto decorre dal 1 gennaio 2016, salvo quanto previsto in singole
norme, e scadrà, sia per la parte economica che per quella normativa, il 31 dicembre
2018.
4. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un triennio, qualora non venga
disdetto almeno 3 mesi prima della scadenza.
Art. 7 - Procedura di rinnovo
1. Le Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti si impegnano a
presentare la piattaforma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire
l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del presente contratto.
2. Durante i 3 mesi precedenti la scadenza del contratto e per il mese successivo a
detta scadenza – ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della
piattaforma se successiva – le parti non assumeranno iniziative unilaterali né
procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento
comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa,
l’anticipazione o lo slittamento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre
l’apposito elemento della retribuzione di cui all’art. 8.
Art. 8 – Apposito elemento della retribuzione
1. In caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e
comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se
successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto alle
lavoratrici/lavoratori un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato
“apposito elemento della retribuzione.
2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% dell’indice dei prezzi al consumo
programmato (IPCA), applicato come segue:
- per le aree professionali: 88% della voce stipendio;
- per il 1° e 2° livello dei quadri direttivi: 89% della voce stipendio;
- per il 3° livello dei quadri direttivi: 79% della voce stipendio e dell’eventuale
assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74, 10°
comma, del contratto collettivo nazionale 12 dicembre 2001;
- per il 4° livello dei quadri direttivi:
79% della voce stipendio;
21
87% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione
tabellare ex art. 74, 10° comma del CCNL 12 dicembre 2001 per la parte relativa
alle ex maggiorazioni di grado.
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’indice dei
prezzi al consumo programmato (IPCA).
4. L’apposito elemento della retribuzione non sarà più erogato dalla data di
decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 9 - Osservatorio nazionale
1. All’Osservatorio nazionale - composto dai rappresentanti di entrambe le Parti nel
numero massimo di 2 per ogni organizzazione sindacale delle lavoratrici/lavoratori
stipulante e nello stesso numero massimo per Agenzia delle Entrate – Riscossione,
Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. - sono attribuite funzioni di studio,
approfondimento e valutazione congiunta in merito alle ricadute sulle condizioni
lavorative in relazione ai seguenti temi:
a) dinamica dei modelli organizzativi, della produttività e del costo del lavoro ed in
generale dei principali indicatori riguardanti il fattore lavoro;
b) andamento delle relazioni fra le Parti e possibili linee di sviluppo del sistema di
partecipazione sindacale;
c) evoluzione della ristrutturazione del settore della riscossione dei tributi, in relazione
alle finalità individuate nel contratto, nell'ambito delle strategie aziendali e degli
eventuali piani industriali;
d) situazione occupazionale nel settore e relative linee di tendenza con particolare
riferimento all'occupazione giovanile e a quella femminile;
e) sviluppo di tecnologie e loro eventuali effetti sull'occupazione e sull'evoluzione
delle figure professionali;
f) condizioni igienico-ambientali nei posti di lavoro;
g) lineamenti generali della formazione e riqualificazione professionale svolta in
esecuzione degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
h) problematiche e normative connesse al rapporto di lavoro, derivanti
dall'integrazione europea;
i) ricerca delle necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi in materia
lavoristica relativi al settore;
j) possibilità di intervento su organismi pubblici ai fini del miglior raccordo tra le
esigenze dall’Ente/Aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti
(ad es.: problemi della scuola e dei giovani);
22
k) assetto previdenziale del settore;
l) rilevazione, analisi, divulgazione e promozione di iniziative concernenti le azioni
sociali finalizzate ad una miglior integrazione delle persone appartenenti alle
categorie dello svantaggio sociale, nell'ambito delle norme di legge che
regolano la materia, anche in relazione alla possibilità di utilizzare i finanziamenti
e gli strumenti di intervento previsti dalle vigenti norme a livello europeo,
nazionale o regionale;
m) trattamento dei dati personali “sensibili” ai fini della corretta applicazione del
D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e delle disposizioni dell'Autorità garante.
n) elementi conoscitivi rivenienti dall’informativa di cui all’art. 11, comma 1, lett. c).
2. L’Osservatorio nazionale ha sede in Roma, presso Agenzia delle Entrate – Riscossione.
3. I componenti dell’Osservatorio resteranno in carica per il periodo di vigenza del
contratto nazionale e possono essere sostituiti da ciascuna delle rispettive
organizzazioni di appartenenza mediante comunicazione scritta da notificare alle altre
organizzazioni stipulanti.
4. Nell’ambito dei membri dell’Osservatorio viene scelto un Presidente e un Vice
Presidente. Le funzioni del Presidente e del Vice Presidente sono svolte, con cadenza
annuale, alternativamente da entrambe le Parti: quando venga eletto come
Presidente un esponente delle Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori, il
Vice Presidente viene eletto da Agenzia delle Entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia
SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. e viceversa.
5. Il Presidente e il Vice Presidente dell’Osservatorio nazionale costituiscono l’ufficio di
presidenza, il quale, in attuazione delle decisioni assunte dalle Parti stipulanti il presente
contratto, svolge opera di coordinamento dell’attività dell’Osservatorio anche nei
rapporti con gli esperti.
6. Per il migliore funzionamento dell'Osservatorio viene attivata una “banca dati”
gestita operativamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione con accesso da parte
di componenti l'Osservatorio designati dalle rispettive organizzazioni stipulanti.
7. Attraverso la “banca dati” si raccolgono ed elaborano i dati di complesso da
utilizzare per l’esame degli argomenti oggetto di studio da parte dell’Osservatorio e
per gli approfondimenti e le riflessioni che potranno seguire.
8. L’Osservatorio sottopone, di volta in volta, all’approvazione delle Parti stipulanti
eventuali progetti operativi che devono contenere anche le relative previsioni in ordine
ai costi, per ogni opportuna valutazione delle Parti medesime.
23
9. L'Osservatorio può avvalersi della collaborazione di esperti e deve riunirsi almeno due
volte l'anno.
10. Nell’ambito dell’Osservatorio viene istituita una Segreteria con compiti di natura
amministrativa e organizzativa.
Art. 10 – Arbitrato
1. Ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c., è istituito a cura delle Parti stipulanti, un
Collegio arbitrale irrituale che potrà pronunciarsi sui ricorsi aventi ad oggetto
controversie individuali di lavoro. Salvo diverso accordo tra le parti stipulanti, il Collegio
ha sede in Roma.
a) Il Collegio è composto da tre membri, due dei quali designati rispettivamente
da Agenzia delle Entrate – Riscossione, da Riscossione Sicilia S.p.A. o da Equitalia
Giustizia SpA e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto
adita dalla lavoratrice/lavoratore ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di
Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e
da Agenzia delle Entrate – Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A. o Equitalia
Giustizia SpA
b) In caso di mancato accordo sulla designazione del terzo membro, quest’ultimo
viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi,
preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, viene designato, su
richiesta di Agenzia delle Entrate – Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A. o
Equitalia Giustizia SpA o dell’Organizzazione sindacale adita dalla
lavoratrice/lavoratore, dal Presidente del Tribunale competente per territorio
(Roma o Palermo).
c) Alla designazione del supplente del Presidente si procede con gli stessi criteri
sopra indicati.
d) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è
rinnovabile.
e) Ognuno dei rappresentanti delle rispettive Organizzazioni può essere sostituito di
volta in volta.
f) Ciascun componente il Collegio è tenuto a dichiarare, di volta in volta e per
iscritto, che non ricorre alcuna delle fattispecie di astensione previste dall’art. 51
c.p.c.
g) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura di Agenzia delle Entrate –
Riscossione o Equitalia Giustizia SpA o Riscossione Sicilia S.p.A..
24
h) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, le parti
interessate possono concordare di deferire la controversia al collegio arbitrale,
dandone comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal
suddetto esperimento alla segreteria di cui al punto che precede. Fa fede ai fini
del rispetto di tale termine, la data di spedizione della raccomandata.
i) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo
intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento dell’eventuale
costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla
intervenuta costituzione del nuovo Collegio.
l) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
m) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando
il principio del contraddittorio. Sentite le Parti interessate il Collegio stabilisce le
forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da
esso ritenuti più opportuni.
n) Il Collegio può assegnare alle Parti un termine per l’eventuale presentazione
di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche. Le Parti
possono farsi assistere, a proprie spese, da esperti di fiducia. Il Collegio emette il
proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del
Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni in
relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
o) Qualora il Collegio ritenga che la definizione della controversia dipenda dalla
risoluzione in via pregiudiziale di una questione concernente l’efficacia, la
validità o l’interpretazione di una clausola di un contratto o accordo collettivo
nazionale, ne informa le Parti e sospende il procedimento: ove le Parti non
dichiarino per iscritto ed entro 10 giorni di rimettere la questione al Collegio e di
accettarne la decisione in via definitiva, il procedimento si estingue. Le decisioni
assunte non costituiscono interpretazione autentica dei contratti e degli accordi
collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale
ai sensi dell’art. 412 quater c.p.c..
p) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al
presente articolo.
q) Le spese della procedura arbitrale sono a carico della parte soccombente,
salvo diverse determinazioni del Collegio.
25
Nota a verbale
Le Parti concordano sulla necessità di un costante monitoraggio dei flussi dei lodi
arbitrali sulla base dei dati quantitativi e della tipologia delle questioni affrontate in tale
sede e si riservano di adeguare la disciplina dell’arbitrato alla luce delle possibili
modifiche legislative.
Chiarimento a verbale
Per garantire la necessaria terzietà e autonomia decisionale e nell’esperimento delle
procedure di arbitrato riportate nei commi che precedono, la composizione dei collegi
arbitrali dovrà evitare che membri designati da parte datoriale si trovino in situazione
di potenziale conflitto di interessi per la risoluzione delle controversie in argomento.
Art. 11 – Incontro annuale
1. Ogni anno, nel corso di un apposito incontro, l’Ente/Aziende forniscono
unitariamente a tutte le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, entro trenta giorni dalla data
della richiesta, anche di una sola di esse e con effetto nei confronti di tutte le altre, una
informativa sugli argomenti di seguito indicati, che saranno oggetto di valutazione fra
le Parti:
A) PROSPETTIVE STRATEGICHE
1. andamento economico e produttivo con riferimento anche ai più significativi
indicatori di bilancio (ivi comprese le spese per il personale), con indicazioni previsionali
relative all’anno successivo;
2. processi di riconversione e di riposizionamento strategico, di revisione dei processi
organizzativi, produttivi e distributivi (con particolare attenzione all’innovazione ed allo
sviluppo tecnologico, con specifico riguardo alle possibili applicazioni ed alle connesse
opportunità di mercato, agli orientamenti ed alle possibili azioni per il miglioramento
della qualità dei servizi offerti);
3. modalità applicative degli accordi sottoscritti e di quanto realizzato nell’ambito delle
strategie aziendali e degli eventuali piani industriali.
4. verifica delle ricadute derivanti dall'applicazione degli Accordi aziendali ex artt. 16
e 19.
26
B) PROFILO STRUTTURALE
1. numero delle lavoratrici/lavoratori in servizio al 31 dicembre, suddiviso per unità
produttive;
2. andamento dell’occupazione e destinazione numerica dei nuovi assunti a livello di
unità produttiva;
3. trasferimenti effettuati ad unità produttive situate in comune diverso (indicando
separatamente quelli disposti su iniziativa dall’Ente/Aziende da quelli attuati in
accoglimento di richieste del personale) e loro destinazione numerica alle singole unità
produttive; rotazioni effettuate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 99;
4. andamento qualitativo e quantitativo dell’utilizzo delle diverse tipologie di contratto
di lavoro disciplinate dal presente contratto, distinte per singole unità produttive, ivi
compresi gli stage;
5. andamento occupazionale, destinazione numerica, a livello di unità produttiva, e
fasce orarie delle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale;
6. previsioni di massima sull’andamento occupazionale complessivo per l’anno di
calendario in corso al momento in cui si svolge l’incontro;
7. distribuzione territoriale degli sportelli con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in
corso sull’apertura di ciascuno sportello e sul numero dei relativi addetti, anche agli
effetti della mobilità interna, ivi inclusi i cosiddetti punti di consulenza e similari.
C) QUALITÀ DELLE RISORSE UMANE
1. modalità applicative di quanto realizzato nell’ambito di talune materie già oggetto
di procedura preventiva in tema di orari di lavoro (art. 20), formazione del personale
(art.72), sviluppo professionale e valutazione del personale (art. 76), sistema
incentivante (art. 52);
2. modalità attuative delle flessibilità in tema di lavoro a tempo parziale, mansioni del
personale e telelavoro.
La valutazione delle Parti sulla qualità delle risorse umane potrà essere effettuata
anche sulla base di indicatori condivisi, quali, ad esempio:
- livello di realizzazione dei piani formativi contrattuali;
- totale delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale/totale domande accolte;
- dati percentuali circa gli avanzamenti di carriera, distinti per quadri direttivi e
aree professionali e suddivisi per fasce di età e genere;
27
- distribuzione, in percentuale, dei giudizi professionali complessivi distinti per
quadri direttivi e aree professionali; numero dei ricorsi/totale dipendenti; numero
dei ricorsi accolti.
Le risultanze dell’informativa di cui al 1° comma della presente lett. C) potranno fornire
utili elementi conoscitivi anche per l’attività dell’Osservatorio nazionale paritetico di cui
all’art. 9 del presente contratto.
D) INTERVENTI SPECIFICI
1. interventi effettuati o previsti per l’eliminazione, in occasione di costruzione o di
rilevante ristrutturazione di edifici adibiti all’attività di riscossione dei tributi, delle barriere
architettoniche che rendano difficoltoso l’accesso nei luoghi di lavoro ai portatori di
handicap;
2. provvedimenti (non aventi carattere di riservatezza) adottati o in corso di
realizzazione in attuazione delle previsioni del contratto integrativo aziendale in materia
di sicurezza, ed eventuali provvedimenti adottati a favore delle lavoratrici/lavoratori
colpiti da eventi criminosi, nonché dati sulle rapine in forma aggregata e disaggregata
per singola provincia;
3. misure tecniche o organizzative adottate – compatibilmente con le necessarie
esigenze di riservatezza – e interventi informativi e formativi svolti nei confronti del
personale interessato in ordine ai meccanismi introdotti dalla legge in materia di
antiriciclaggio;
4. posizioni di lavoro che, compatibilmente con le diverse organizzazioni
dell’Ente/Aziende, possano essere assegnate in via sperimentale ai soggetti disabili,
avvalendosi anche delle esperienze maturate in sede aziendale;
5. introduzione, in caso di innovazioni tecnologiche, di eventuali sussidi informatici e/o
tecnici utili a ridurre le barriere alla comunicazione e all’informazione di soggetti disabili,
ai sensi delle vigenti norme di legge e compatibilmente con le esigenze tecniche,
organizzative e produttive;
6. azioni positive contro molestie sessuali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici.
2. All’incontro annuale previsto dalla presente norma possono prendere parte, in
numero non superiore a tre, componenti degli organismi sindacali aziendali cui
l’Ente/Aziende accordano permessi retribuiti per la partecipazione ai suddetti incontri.
3. Con cadenza semestrale le Parti effettuano – su richiesta degli organismi sindacali
aziendali – un incontro di verifica relativamente ai temi dell’incontro annuale.
28
Nota a verbale
1. Le informazioni riguardano il personale destinatario del presente contratto e,
salvo diversa espressa indicazione, si riferiscono all’anno di calendario
precedente; nei casi di cui alla lett. B), nn. da 1 a 5, l’Ente/Aziende suddividono
le informazioni – che saranno fornite, anche in formato elettronico - per
categorie, aree professionali, livelli retributivi e genere.
2. In considerazione di quanto previsto all’art. 89, comma 3, nel corso dell’incontro
annuale l’Ente/Aziende forniscono una informativa, di complesso e a
consuntivo, sulle proprie determinazioni in ordine all’apposita erogazione ai
quadri direttivi.
Art. 12 - Incontri semestrali
1. Ad iniziativa delle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori danno luogo
semestralmente ad incontri nel corso dei quali dirigenti delle predette organizzazioni
facenti parte del personale prospettano i problemi relativi ai carichi e ai ritmi di lavoro,
agli organici, alle condizioni igienico-ambientali dove il lavoro si svolge e alla tutela
fisica delle lavoratrici/lavoratori per l’adozione dei provvedimenti ritenuti idonei in
relazione a quanto prospettato.
2. Le dichiarazioni conclusive della Direzione aziendale e le osservazioni dei
rappresentanti sindacali aziendali saranno inserite in apposito verbale.
3. Gli incontri in parola devono tenersi - unitariamente con tutte le organizzazioni
sindacali stipulanti il presente contratto su richiesta anche di una sola di esse - entro il
termine di 15 giorni dalla data della richiesta stessa. All’inizio di ogni incontro semestrale
le organizzazioni sindacali dovranno indicare tutti gli argomenti che formeranno
oggetto dell’incontro medesimo.
4. Le predette organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori che intendano
partecipare agli incontri dovranno notificare tempestivamente all’Ente/Aziende i
nominativi dei propri dirigenti (in numero non superiore a tre ovvero a quattro per ogni
organizzazione, a seconda che le lavoratrici/lavoratori ai quali si riferiscono gli incontri
siano complessivamente inferiori o superiori a 300 unità) che interverranno agli incontri
stessi.
5. A detti dirigenti l’Ente/Aziende accorderanno permessi retribuiti per la
partecipazione ai suddetti incontri.
6. Nel corso degli incontri semestrali, per quanto di competenza territoriale, verrà fornita
una informativa in merito agli eventi criminosi e potrà essere effettuata una verifica
applicativa degli eventuali accordi raggiunti a livello aziendale.
29
Dichiarazione dell’Ente/Aziende
L’Ente/Aziende confermano il proprio intendimento di convocare in caso di richieste di
incontro semestrale, ai sensi del comma 4, tutte le OO.SS. presenti nell’ambito
territoriale interessato dell’Ente/Aziende; qualora la rappresentatività sindacale fosse
distribuita in maniera disgiunta, l’Ente/Aziende si riservano comunque il diritto di
convocare nella riunione suddetta le OO.SS. in maniera tale da garantire il rispetto del
criterio di rappresentatività.
Art. 13 – Commissione nazionale sulle pari opportunità
1. In coerenza con i principi di non discriminazione diretta o indiretta previsti dalla
legislazione in materia, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Riscossione Sicilia S.p.A.,
Equitalia Giustizia SpA e Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti costituiscono
la Commissione nazionale mista pari opportunità.
2. La Commissione nazionale ha tra i suoi compiti:
- stimolare nel settore la cultura delle pari opportunità anche acquisendo le più
significative esperienze maturate aziendalmente;
- fornire alle Commissioni miste aziendali indicazioni di carattere generale e,
laddove richiesta, eventuale consulenza;
- sviluppare momenti di raccordo e azioni di monitoraggio relativamente ai dati
raccolti a livello aziendale.
Art. 14 - Pari opportunità
1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l'analisi e la valutazione
congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare
azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l'obiettivo di valorizzare le risorse
femminili.
2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina
legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti.
3. L’informativa e la valutazione sono finalizzati ad individuare provvedimenti idonei alla
realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire
alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all'articolo che precede.
5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni
sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a
30
due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del
personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per
ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di
esaminare:
- iniziative di valorizzazione delle risorse femminili;
- politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l'utilizzo
di finanziamenti previsti dalla legge;
- piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l'utilizzo dei finanziamenti
previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.
Art. 15 - Organismo paritetico sulla formazione
1. Le Parti possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con
l’organismo di cui all’art. 72 al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi
comunitari, nazionali e regionali.
2. In particolare per quanto attiene l’accesso ai finanziamenti del Fondo Paritetico
Interprofessionale Nazionale per la formazione continua di riferimento, le Parti
condividono la necessità di un forte impegno comune per il rilancio della bilateralità.
Art. 16 - Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - Trasferimenti di azienda
1. Nei casi di rilevanti ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (anche se derivanti da
innovazioni tecnologiche) l’informazione e la consultazione sono successive alla fase
decisionale.
2. L’informazione scritta deve riguardare i motivi della programmata ristrutturazione e/o
riorganizzazione, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per le
lavoratrici/lavoratori, le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
3. Le ricadute sulle condizioni di lavoro del personale nei casi suindicati formano
oggetto di apposita procedura di contrattazione prima dell’attuazione operativa. I
relativi incontri si svolgono tra l’Ente/Aziende e gli organismi sindacali.
4. La prima fase di detta procedura, salvo diversi accordi tra le Parti, si svolge in sede
aziendale e deve esaurirsi entro il termine di 15 giorni, successivi all’informativa di cui al
primo comma.
31
5. Qualora in questa fase non si giunga ad un accordo si dà luogo ad ulteriori incontri
negoziali che devono esaurirsi entro altri 30 giorni, trascorsi i quali l’Ente/Aziende
possono attuare i provvedimenti deliberati, per la parte concernente il personale.
Nei predetti incontri gli organismi sindacali aziendali possono farsi assistere da un
esponente della struttura nazionale o territoriale competente.
6. Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e
scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti
delle aziende interessate.
7. Nel caso di cessione del pacchetto azionario di controllo l’impresa cedente e quella
cessionaria, nonché quella ceduta, dopo la cessione medesima, ne informano con
immediatezza gli organismi sindacali aziendali e verificano con gli stessi se vi sono
ricadute sulle condizioni di lavoro del personale, ai fini dell’eventuale attivazione della
procedura di cui al 1° comma del presente articolo.
8. Durante le procedure di cui al presente articolo le Parti si asterranno da ogni iniziativa
unilaterale e da ogni azione diretta.
Art. 17 - Distacco del personale
1. Laddove lo richiedano specifiche situazioni, l’Ente/Aziende possono disporre,
dandone comunicazione scritta che ne indichi motivazione e durata, il distacco di
propri dipendenti il cui rapporto di lavoro continua ad essere disciplinato dalla
normativa nazionale ed aziendale (compresa quella previdenziale) tempo per tempo
vigente presso l’azienda distaccante.
2. Alla lavoratrice/lavoratore distaccato sarà corrisposto il premio aziendale tempo per
tempo erogato dall’azienda distaccante e l’eventuale premio incentivante
dell’Ente/Aziende distaccatarie che ne comunicheranno criteri e modalità. Al
lavoratore distaccato sarà, inoltre, garantita la complessiva continuità dello sviluppo
professionale.
Nell’ipotesi in cui sia previsto il premio variabile di risultato a livello di Ente/Aziende le
Parti stabiliranno se detto premio debba essere corrisposto, al ricorrere delle condizioni,
dal distaccante o dal distaccatario.
3. Qualora il distacco riguardi gruppi di lavoratori, l’Ente/Aziende forniscono
preventivamente agli organismi sindacali aziendali, fatte salve le procedure di cui agli
artt. 16 e 19 una informativa per loro osservazioni, da formulare entro 3 giorni dal
ricevimento dell’informativa stessa, sulle motivazioni e sui trattamenti, nonché, in
32
generale, sulla durata dello stesso, al fine di ricercare soluzioni condivise entro 10 giorni
dalla predetta informativa.
4. Detta procedura è altresì finalizzata alla verifica della sussistenza delle condizioni di
cui al primo comma, delle modalità di rientro degli interessati, nonché della
complessiva continuità dello sviluppo professionale del lavoratore.
5. Qualora non siano raggiunte soluzioni condivise entro il predetto termine,
l’Ente/Aziende rendono operativi i propri provvedimenti.
Art. 18 - Appalti
1. All’atto della stipulazione di un contratto di appalto, di opere e servizi, l’Ente/Aziende
committenti deve farsi rilasciare dalla impresa appaltatrice una dichiarazione con la
quale l’impresa stessa si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, delle
norme contrattuali collettive, previdenziali e antinfortunistiche del settore di
appartenenza.
2. L’Ente/Aziende committenti, al fine di consentire il controllo del rispetto di tali norme,
comunicano agli organi di coordinamento e/o alle rappresentanze sindacali nazionali
per quanto di competenza, la stipulazione di nuovi appalti o il rinnovo degli appalti in
essere.
3. L’Ente/Aziende committenti si impegnano a non rinnovare oltre la scadenza il
contratto di appalto, ove risulti che il comportamento dell’impresa appaltatrice sia in
sostanziale violazione dell’impegno di cui sopra.
4. L’Ente/Aziende che decidono un appalto che riguarda attività complementari e/o
accessorie ad imprese od enti esterni all’area contrattuale, così come indicato all’art.
4, ne dà comunicazione motivata agli organismi sindacali aziendali i quali possono
chiedere di valutare e, ove occorra, contrattare in merito alle conseguenti ricadute sul
personale (livelli occupazionali, effetti su qualifiche e mobilità, interventi per la
riqualificazione e, ove occorrano, cambiamenti di mansioni).
5. Entro tre giorni dalla predetta comunicazione le organizzazioni sindacali nazionali
possono chiedere ad Agenzia delle Entrate – Riscossione o ad Equitalia Giustizia S.p.A.
o Riscossione Sicilia S.p.A. di esaminare la questione in sede nazionale.
Tale eventuale intervento non interrompe la procedura aziendale che ha la durata di
10 giorni, al termine dei quali l’Ente/Aziende possono rendere operativa la decisione.
33
Norma transitoria
In considerazione del rinnovo del presente CCNL con riferimento al comma 2, per
l’anno 2018 viene fornita su richiesta delle OO.SS. informativa concernente gli appalti
in essere alla data di stipula del presente Contratto.
Art. 19 - Occupazione
1. Prima di ricorrere all’applicazione delle norme di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223,
l’Ente/Aziende, in presenza di tensioni occupazionali - anche conseguenti a processi di
ristrutturazione e/o riorganizzazione che possano prefigurare ricadute negative sui livelli
occupazionali - forniscono agli organismi sindacali aziendali una specifica
comunicazione concernente motivazioni e obiettivi delle misure che intenderebbero
adottare.
2. A richiesta dei citati organismi si dà quindi luogo, entro 10 giorni dalla avvenuta
comunicazione, ad incontri nell’ambito dei quali le Parti ricercano le possibili soluzioni
idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente
nell’Ente/Azienda. A questo fine valutano prioritariamente al ricorso al «Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riqualificazione
professionale del personale dipendente dai concessionari del servizio di riscossione dei
tributi erariali ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e del DM n. 95439 del 18 aprile
2016», l’adozione degli strumenti utilizzabili, quali le incentivazioni all’esodo anticipato
volontario, l’uso dei contratti part-time, il contenimento del lavoro straordinario e delle
assunzioni, i contratti di solidarietà, la mobilità interna, i distacchi di cui all’art. 17, la
possibile assegnazione a mansioni diverse anche in deroga all’art. 2103 c.c. Nell’ambito
della procedura possono essere definiti eventuali percorsi formativi e di riqualificazione
per le lavoratrici/lavoratori interessati.
3. La procedura, in tutte le sue diverse fasi, deve esaurirsi, salvo diversa intesa, entro 50
giorni, durante i quali le Parti si astengono da ogni azione diretta.
Art. 20 - Procedura in tema di orari di lavoro
1. L’Ente/Aziende, nel corso di un apposito incontro, comunicano preventivamente agli
organismi sindacali aziendali le articolazioni di orario di lavoro e di sportello, ivi
compreso l'orario multiperiodale e il trattamento per i turnisti il cui orario di lavoro si
collochi all’interno del nastro orario extra standard, stabilite in applicazione delle norme
del presente contratto, nell'ambito di un complessivo piano annuale di gestione degli
orari stessi. Tale informativa deve contenere l'indicazione delle ragioni tecniche,
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organizzative, produttive o di servizio che inducono ad adottare detti orari per quanto
attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
2. L’Ente/Aziende - su richiesta dei predetti organismi sindacali, da formulare entro tre
giorni dal ricevimento dell'informativa avviano una procedura di confronto - finalizzata
a ricercare soluzioni condivise - che deve esaurirsi entro 15 giorni dall'informativa stessa,
per quanto attiene all'utilizzo dei nastri orari eccedenti quello standard.
3. Al termine della procedura l’Ente/Aziende possono comunque adottare i
provvedimenti deliberati, tenendo conto delle esigenze delle lavoratrici/lavoratori.
4. Nella medesima occasione, le Parti procedono ad un esame dell'andamento della
banca delle ore.
Art. 21 - Nuove flessibilità e normative obsolete
1. In sede nazionale potranno venir proposte da parte dell’Ente/Aziende interessati
intese:
a) per acquisire ulteriori opportunità aziendali aggiuntive rispetto a quelle stabilite
nel presente contratto (nuove flessibilità di utilizzo del personale);
b) per la rimozione di normative obsolete.
2. L'acquisizione di tali obiettivi verrà compensata, laddove previste, con indennità già
stabilite a livello nazionale; laddove non previsto varrà quanto le stesse Parti aziendali
riterranno di concordare nelle singole circostanze.
3. Le intese anzidette verranno realizzate fra l’Ente/Aziende e gli organismi sindacali
aziendali facenti capo alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
4. Prima di dar luogo ai relativi incontri, l’Ente/Aziende provvederanno ad informare le
Organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente
contratto.
5. Nei casi di cui alla lett. a) che precede, l'informativa va data con un preavviso di
almeno 15 giorni.
6. Nei casi di cui alla lett. b) che precede, gli incontri aziendali potranno aver luogo
trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta informativa da parte delle
Organizzazioni sindacali nazionali delle lavoratrici/lavoratori di cui al 4° comma. Ove le
predette Organizzazioni nazionali ritengano di formulare, entro il termine predetto,
proprie osservazioni in argomento, si svolgerà nei 15 giorni successivi, un apposito
incontro in sede nazionale tra le Parti aziendali, con l’assistenza di dette organizzazioni
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nazionali e di Agenzia delle Entrate – Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A., o Equitalia
Giustizia SpA per una preliminare valutazione dell’argomento.
Art. 22 - Controlli a distanza
1. Le Parti stipulanti attiveranno entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto
una Commissione paritetica per esaminare congiuntamente le previsioni dell'art. 4
della Legge n. 300 del 1970 alla luce di innovazioni tecnologiche e/o organizzative ed
anche dei pronunciamenti del Ministero del Lavoro e del Garante per la tutela dei dati
personali emanati tempo per tempo.
2. La Commissione riferirà alle Parti circa i risultati dei propri lavori entro 6 mesi dall’avvio
degli stessi, per favorire il confronto e la ricerca di soluzioni condivise.
Art. 23 – Dichiarazione delle Parti
1. Le Parti costituiranno, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente contratto,
un’apposita commissione tecnica paritetica al fine di recepire nel contratto nazionale
l’articolo 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 in tema di informazioni riservate.
2. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al punto 1 che precede, si danno atto che le
procedure di informazione e consultazione a livello aziendale previste dal presente
contratto, con particolare riguardo a quelle in tema di riorganizzazioni e/o
ristrutturazioni, presentazioni di piani industriali, incontri annuali e semestrali, attuano ai
conseguenti effetti, quanto stabilito dal decreto legislativo di cui al punto 1.
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CAPITOLO III
CONTRATTAZIONE
INTEGRATIVA AZIENDALE
Art. 24 - Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate
1. I contratti integrativi aziendali hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto
del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i
tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Le richieste di rinnovo dei contratti medesimi devono essere presentate in tempo utile
a consentire l’apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dei contratti
stessi.
3. Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese
successivo alla scadenza dei contratti integrativi aziendali e comunque per un periodo
complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo
le Parti non assumono iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
4. I contratti integrativi intervengono tra l’Ente/Aziende e apposite delegazioni
sindacali costituite - per ciascuna organizzazione sindacale firmataria del presente
contratto collettivo di lavoro - da dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, in
numero non superiore a tre, anche congiuntamente ad altri dirigenti sindacali
dell’organizzazione stessa, in numero non superiore a due.
5. Nel caso di organizzazione firmataria del presente contratto che, pur annoverando
iscritti nell’Ente/Aziende, non abbia proprie rappresentanze sindacali nell’Ente/Aziende
stesse, la delegazione di cui al comma precedente è costituita da dirigenti
dell’organizzazione medesima in numero non superiore a tre con la partecipazione, in
numero non superiore a due, delle lavoratrici/lavoratori dall’Ente/Aziende iscritti
all’organizzazione interessata.
6. I nominativi dei componenti le delegazioni abilitate alla stipulazione del contratto
integrativo aziendale - da designarsi secondo i criteri e le procedure interne di ciascuna
organizzazione sindacale interessata - devono essere preventivamente resi noti alla
Direzione dell’Ente/Aziende ad opera delle organizzazioni stesse.
7. Nei casi in cui - per la contemporaneità delle trattative aziendali – dovessero
emergere difficoltà temporali nel fornire all’Ente/Aziende e/o alle delegazioni sindacali
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aziendali l’assistenza richiesta, le stesse parti prenderanno opportune intese per
consentire ad Agenzia delle Entrate – Riscossione e/o a Riscossione Sicilia S.p.A. e/o
Equitalia Giustizia SpA e/o alle Segreterie Nazionali delle organizzazioni firmatarie
interessate di essere presenti alle trattative stesse, senza pregiudizio per le decorrenze.
8. La contrattazione integrativa aziendale deve rispettare i demandi stabiliti dal
contratto collettivo nazionale di lavoro; pertanto le organizzazioni sindacali delle
lavoratrici/lavoratori si impegnano affinché le richieste in sede aziendale siano
conformi a detti demandi.
9. Le materie demandate alla contrattazione integrativa aziendale sono le seguenti:
a) premio aziendale;
b) garanzie volte alla sicurezza del lavoro;
c) tutela delle condizioni igienico sanitarie nell’ambiente di lavoro;
d) assistenza sanitaria;
e) previdenza complementare;
f) compensi di cui agli artt. 46 e 47.
10. Nei contratti integrativi aziendali vengono inserite le eventuali intese in materia di
inquadramenti nel rispetto delle specifiche disposizioni in materia.
Dichiarazione delle Parti:
1. Le Parti confermano il proprio forte impegno affinché il premio aziendale abbia le
caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta correlazione
con i risultati conseguiti in sede aziendale ai sensi dell'art. 43 e ribadiscono la necessità
di un fermo richiamo a tutti i soggetti coinvolti al rispetto delle regole ed in particolare
dei demandi alla contrattazione integrativa aziendale previsti dal presente contratto
nazionale.
2. Le Parti si danno atto che è stato raggiunto in data 30 luglio 2008 l’Accordo relativo
alla Polizza Sanitaria di tutto il Gruppo Equitalia S.p.A., la cui copertura è stata negli anni
rinnovata fino a coprire le annualità 2018-2019 per il personale di Agenzia delle entrate
- Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA.; non trova conseguentemente applicazione la
lettera d) del comma 9 relativa al demando alla contrattazione integrativa aziendale.
Peraltro la lettera d) del comma 9 riprenderà efficacia ove le Parti non abbiano
provveduto, per il periodo successivo, a definire una copertura assicurativa al
personale, ovvero nei casi di mancata copertura assicurativa.
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Raccomandazione
Con riferimento alle vive istanze manifestate in argomento dalle Organizzazioni
Sindacali delle lavoratrici/lavoratori, Agenzia delle Entrate – Riscossione, Equitalia
Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A. raccomandano di voler sovvenire (se del caso
anche in forma assicurativa) le lavoratrici/lavoratori dipendenti - che vi si trovino
maggiormente esposti in ragione delle mansioni esplicate - dalle conseguenze di
eventuali attività criminose svolte da terzi nei confronti dell’Ente/Aziende datrici di
lavoro.
Art. 25 - Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti -
Controversie collettive aziendali
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le
materie dallo stesso regolate, quanto contenuto nei preesistenti contratti collettivi di
lavoro di categoria o aziendali, o regolamenti aziendali, fatta eccezione per le sole
condizioni più favorevoli stabilite da contratti individuali stipulati “intuitu personae”.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed
inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
3. È comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare,
ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed
attuazione della normativa contrattuale.
4. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un
incontro da tenere in sede Agenzia delle Entrate – Riscossione ovvero, per quanto di
riferimento, in sede Riscossione Sicilia S.p.A. entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare
controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate
violazioni di norme del contratto stesso, con l’obiettivo di ricercare le possibili soluzioni,
in presenza dei rappresentanti dall’Ente/Aziende interessate e delle relative strutture
sindacali.
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CAPITOLO IV
POLITICHE ATTIVE PER
L’OCCUPAZIONE
Premessa
Le Parti confermano che la strumentazione contrattuale in tema di politiche attive per
l’occupazione è finalizzata:
• a non disperdere il patrimonio umano e professionale delle lavoratrici e dei
lavoratori;
• a favorire l’occupazione stabile;
• a favorire le esigenze di flessibilità dell’organizzazione.
In coerenza con tali obiettivi l’Ente/Aziende valuteranno con la massima disponibilità
la possibilità di confermare in servizio, alla scadenza, le lavoratrici/lavoratori assunti con
contratti di lavoro non a tempo indeterminato.
Per il periodo di vigenza del presente contratto l’Ente/Aziende non utilizzeranno i
seguenti istituti: apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, apprendistato per
l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, lavoro intermittente.
Viceversa, considerato il complessivo equilibrio delle soluzioni normative convenute fra
le Parti in materia di occupazione, l’Ente/Aziende potranno utilizzare gli altri strumenti
di flessibilità nell’accesso al lavoro disciplinati da norme di Legge e di contratto.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti stipulanti auspicano che in occasione dell’elaborazione dei piani industriali
venga dedicata attenzione agli assetti, anche occupazionali, del sistema della
riscossione nel Mezzogiorno d’Italia.
40
Art. 26 - Apprendistato professionalizzante
Premessa
In tema di apprendistato, le Parti hanno inteso disciplinare prioritariamente
l’apprendistato professionalizzante, ai sensi del D.Lgs. 81/2015 (artt. 41-47) quale tipico
contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e
all’occupazione dei giovani.
Inquadramento
1. L’apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una
qualificazione professionale ai fini contrattuali corrispondente ai profili professionali
rientranti nella 3ª area professionale di cui all’art. 95 del presente contratto ed alle
corrispondenti norme dei contratti integrativi aziendali.
Trattamento economico
2. In tema di trattamento economico, qualora la lavoratrice/lavoratore venga assunto
con contratto di apprendistato professionalizzante nella 3° area professionale 1° livello
retributivo, troverà applicazione quanto previsto dall’articolo 41 in materia di salario di
ingresso, per un periodo di 4 anni.
Durata
3. Il contratto di apprendistato ha una durata massima di tre anni.
Costituzione
4. Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale;
nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può
avere durata inferiore a 25 ore settimanali.
Periodo di prova
5. L’assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 2 mesi.
Anzianità
6. Al termine dell’apprendistato, ove nessuna delle Parti eserciti la facoltà di recesso ai
sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, il rapporto di lavoro prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ed il periodo di
apprendistato è computato integralmente nella maturazione dell’anzianità di servizio
e, limitatamente alla metà, per la maturazione degli scatti di anzianità e degli
automatismi.
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Malattia e infortunio
7. In caso di assenza per malattia o infortunio accertato, l’Ente/Aziende conservano il
posto e, in considerazione delle indennità erogate dagli Enti previdenziali, integra il
trattamento economico per la relativa differenza, fino alla misura intera, in favore della
lavoratrice/lavoratore assunto con contratto di apprendistato, che abbia superato il
periodo di prova, per un periodo complessivo pari a:
• 6 mesi in caso di comporto c.d. secco,
• 8 mesi in caso di comporto c.d. per sommatoria.
Raccomandazione
Agenzia delle entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia S.p.A.
valuteranno con la massima disponibilità la possibilità di applicare agli apprendisti,
affetti da patologie di particolare gravità, la previsione di cui all’art. 58 del presente
contratto.
Formazione
8. Nel rispetto delle competenze delle Regioni stabilite dall’art. 44, comma 3, del D.Lgs.
n. 81 del 2015 in tema di formazione di base e trasversale e fermo restando il raccordo
con le relative regolamentazioni, predisposte d’intesa con le Parti sociali si condividono
i seguenti criteri concernenti la formazione degli apprendisti:
a) nei confronti di ciascun apprendista l’Ente/Aziende è tenuta ad erogare una
formazione congrua, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale
prevista, nel rispetto di un monte ore di formazione formale, interna o esterna
all’Ente/Aziende, di 120 ore su base annua per la durata del triennio per
l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali.
La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all’interno
dell’Ente/Aziende interessato, o presso altra struttura di riferimento, anche
ricorrendo ai finanziamenti di FBA previo accordo sindacale ai sensi dell’art. 42,
comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 81 del 2015. Le ore di formazione possono essere
svolte anche in modalità e-learning od on the job;
b) il percorso formativo sarà declinato nel “piano formativo individuale”. Per l’intera
durata del “piano formativo individuale” dovrà essere garantita – ai sensi
dell’art. 42, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 81 del 2015 – la presenza di un tutore
aziendale, con formazione e competenze adeguate;
c) per la formazione degli apprendisti l’Ente/Aziende articolerà le attività formative
in contenuti di base e trasversale, omogenei per tutti gli apprendisti, di tipo
professionalizzante, specifici in relazione alla qualificazione professionale da
42
acquisire. In assenza di regolamentazioni regionali relative all’offerta formativa
pubblica di cui all’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 81 del 2015, le attività formative
di base e trasversale, pari a 120 ore su base annua per la durata del triennio,
dovranno perseguire obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto:
1) competenze relazionali:
- saper valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed
al ruolo professionale;
- saper comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione
interna e/o esterna);
- saper analizzare e risolvere situazioni problematiche;
- saper definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa;
2) competenze in materia di organizzazione ed economia:
- conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro;
- conoscere i principali elementi economici;
- conoscere le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività,
efficacia e efficienza);
- conoscere il contesto di riferimento;
3) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro:
- conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e
gli istituti contrattuali;
- conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
- conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
4) competenze in materia di sicurezza sul lavoro:
- conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul
lavoro;
- conoscere i principali fattori di rischio;
- conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro ed alla sicurezza sul
lavoro di cui ai nn. 3) e 4) che precedono sarà – di massima – effettuata nel primo
anno.
Le attività formative professionalizzanti e le competenze da conseguire mediante
l’esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi
formativi:
- conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto dell’Ente/Aziende;
43
- conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
- conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
- conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro;
- conoscere e utilizzare misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
- conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Il recupero eventuale di conoscenze linguistico/matematiche viene effettuato
all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti predisposti dall’impresa;
d) deve procedersi ad idonea registrazione ed attestazione della formazione
effettuata agli apprendisti, anche ai fini del libretto formativo, secondo le
modalità definite dalla normativa in materia;
e) al fine di consentire all’interessato conoscenze quanto più complete del lavoro
ed un maggior interscambio nei compiti e tenuto conto delle previsioni del
CCNL in tema di fungibilità, l’impresa può disporre il passaggio dell’apprendista
da un percorso formativo ad un altro, fermi gli obblighi formativi complessivi
previsti dalla normativa applicabile e la computabilità della formazione già
effettuata.
Documentazione
9. Al termine del contratto di apprendistato, l’Ente/Aziende rilasciano alle
lavoratrici/lavoratori la documentazione prevista dalla normativa di legge in materia.
Criteri di computo degli apprendisti
10. Gli apprendisti sono computati ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa
sulle libertà sindacali.
Rinvii
11. Per quanto non specificamente previsto dalla legge, dalle previsioni regionali, dai
comma che precedono, si applica il presente contratto nazionale, con esclusione, in
particolare, del Capitolo X (Addestramento-Formazione) e di quant’altro incompatibile
con tale tipologia contrattuale.
Art. 27 - Somministrazione di lavoro
1. Il numero delle lavoratrici/lavoratori con contratto di somministrazione a tempo
determinato utilizzati dall’Ente/Aziende non può superare il 5% del personale
dipendente dall’Ente/Aziende medesimi con contratto a tempo indeterminato.
La predetta percentuale è pari all’ 8% per le aziende che occupino fino a 200
dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
44
2. Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/2015 le Parti definiscono i criteri e le modalità per la
determinazione e la corresponsione alle lavoratrici/lavoratori interessati di erogazioni
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati collegati
all’andamento economico dell’Ente/Aziende (premio aziendale).
3. Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2015 i prestatori di lavoro interessati hanno diritto di
esercitare i diritti sindacali.
Art. 28 - Lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale costituisce un valido strumento, del quale si
auspica la generalizzata applicazione ed il significativo sviluppo nel settore della
riscossione per favorire l’occupazione e la flessibilità del lavoro, anche sotto un profilo
sociale.
Normativa applicabile
2. Ai rapporti di lavoro a tempo parziale si applicano le norme del presente contratto
collettivo nazionale di lavoro con gli adattamenti appresso stabiliti e quelli
obiettivamente richiesti dalla specialità del rapporto:
a) Assenze e ferie
Nei confronti delle lavoratrici/lavoratori il cui orario di lavoro sia concentrato in meno
di cinque giorni alla settimana o in numero di giorni inferiore a quelli lavorativi nel mese
o nell’anno, il computo delle ferie viene effettuato proporzionando previamente lo
scaglione annuale dell’interessato al minor numero di giornate lavorative mediamente
prestate nella settimana, nel mese o nell’anno, rispetto alla normale distribuzione
dell’orario.
Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che nel corso dell’anno abbia trasformato il
proprio rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o viceversa e debba
usufruire, in tutto o in parte, delle ferie maturate nell’anno medesimo, quanto previsto
al comma precedente si applica con riferimento solamente al periodo di lavoro
prestato a tempo parziale.
Per i giorni di ferie goduti durante la prestazione a tempo parziale la
lavoratrice/lavoratore interessato continuerà ad essere compensato con la misura
retributiva corrente al momento in cui fruisce delle ferie.
La disciplina dei permessi per ex festività è quella prevista dall’art. 56.
Nelle giornate semifestive, le lavoratrici/lavoratori a tempo parziale osservano l’orario
di entrata fissato dal contratto individuale, mentre quello di uscita viene anticipato
45
calcolando una riduzione d’orario proporzionale a quella del personale a tempo
pieno, fermo restando che la durata della prestazione lavorativa non può eccedere le
5 ore nella giornata.
b) Addestramento per i neo assunti
L’Ente/Aziende provvedono ad un addestramento delle lavoratrici/lavoratori,
appartenenti alle tre aree professionali assunti con contratto non a termine a tempo
parziale per un numero di settimane non inferiore a quello previsto per il corrispondente
personale a tempo pieno.
Nel caso in cui la durata giornaliera dell’addestramento superi il limite dell’orario
ordinario dell’interessato, la parte eccedente verrà compensata con la paga oraria
calcolata secondo i criteri stabiliti all’art. 108, del presente contratto e non si
applicheranno i limiti stabiliti ai commi 14 e 15 che seguono.
c) Anzianità
Ai fini dei trattamenti contrattuali di ferie, malattia, scatti tabellari, automatismi e
preavvisi, i periodi di lavoro a tempo parziale sono equiparati a quelli a tempo pieno
agli effetti della maturazione delle anzianità previste dalle singole norme contrattuali.
Norma transitoria
In relazione a quanto previsto dalla presente lett. c), nei casi in cui, per effetto di
previgenti disposizioni contrattuali, siano stati valutati in proporzione al minor orario i
periodi trascorsi a tempo parziale, l’Ente/Aziende dovranno riconsiderare tali periodi
per intero.
Detta ricostruzione produrrà i propri effetti economici da una data comunque non
anteriore al 1° gennaio 2002.
d) Agevolazioni per motivi di studio
Alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applicano, con l’esclusione delle previsioni
relative ad assegnazioni a turni di lavoro, l’art. 61 del presente contratto o le diverse
norme aziendali opzionate, con i seguenti adattamenti:
- alle lavoratrici/lavoratori che devono sostenere prove di esame i permessi aggiuntivi
per il tempo di viaggio e la giornata (lavorativa) precedente la prova stessa spettano
solo se i tempi relativi coincidono con la prestazione lavorativa dell’interessato;
- i permessi per motivi di studio spettanti al personale a tempo pieno vanno, espressi in
ore, proporzionati alla ridotta prestazione lavorativa;
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e) Formazione professionale
Alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale si applica l’art. 72 del presente contratto
proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il
pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso
cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro la lavoratrice/lavoratore ha facoltà
di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’Ente/Aziende.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro a tempo parziale
3. I rapporti di lavoro a tempo parziale (orizzontale, verticale o misto) possono essere
concordati tra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore a tempo indeterminato
ovvero a termine.
4. L’Ente/Aziende, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive
possono accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai
dipendenti in servizio o assumere lavoratrici/lavoratori a tempo parziale.
5. L’Ente/Aziende - purché ciò risulti compatibile con le esigenze di cui sopra -
accolgono prioritariamente le domande di quelle lavoratrici/lavoratori in servizio con
l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità produttiva in cui si è
manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la
stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere alla Direzione
dell’Ente/Aziende che gli vengano forniti chiarimenti.
6. L’Ente/Aziende favoriranno - ai fini della precedenza nell’accoglimento - le
domande avanzate dalle lavoratrici/lavoratori che abbiano comprovati motivi
personali o familiari di rilevante gravità.
7. L’Ente/Aziende comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro
che in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale
e rinnova annualmente l’informativa in caso di variazioni.
8. Il numero dei rapporti a tempo parziale, salvo diversi accordi in sede aziendale, non
può superare le seguenti percentuali:
- 20% del personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo pieno
per i passaggi a tempo parziale del personale in servizio;
- 10% del complesso del personale in servizio destinatario del presente contratto
per le assunzioni dall’esterno.
9. Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale,
comprensivo delle lavoratrici/lavoratori assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante, rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente.
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Prevalenza nelle mansioni
10. In deroga a quanto disposto dall’art. 92, comma 7 del presente contratto ed ai fini
ivi previsti, nei confronti della lavoratrice/lavoratore a tempo parziale si applica
esclusivamente il criterio della prevalenza, intendendosi per tale l’utilizzo nelle mansioni
per un numero di ore superiore alla metà dell’orario mensile dell’interessato.
Trattamento economico
11. Il trattamento economico del personale a tempo parziale viene determinato
proporzionando la retribuzione complessiva (incluse indennità, compensi vari e premio
aziendale) contrattualmente prevista per la lavoratrice/lavoratore ad orario intero con
la stessa anzianità e inquadramento, alla minore durata della prestazione lavorativa.
12. Se la lavoratrice/lavoratore è adibito ad attività per la quale è prevista l’indennità
di rischio, la stessa gli viene corrisposta in proporzione alla durata dell’adibizione, con
un minimo pari a 2/5 del valore giornaliero dell’indennità stessa.
13. L’indennità per lavori svolti in locali sotterranei viene corrisposta alla
lavoratrice/lavoratore a tempo parziale quando la sua adibizione a tali attività superi
mediamente nella settimana la metà del normale orario giornaliero di un
lavoratore/lavoratrice a tempo pieno con il medesimo inquadramento.
Prestazione lavorativa e orario di lavoro
14. Ai quadri direttivi con rapporto a tempo parziale si applicano le previsioni relative
alla disciplina della prestazione lavorativa di cui all’art.89.
15. Per le 3 aree professionali, l’orario del personale a tempo parziale - fermo quanto
previsto al comma 23 - viene fissato secondo i seguenti criteri:
a) la durata settimanale dell’orario del personale a tempo parziale può essere
compresa tra le 15 e le 32 ore e 30 minuti, con distribuzione sia orizzontale,
verticale o mista; per il personale appartenente alla 1ª area professionale, o
addetto a mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, può risultare
inferiore a 15 ore; nel caso di lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale
o mista mensile o annuale, l’orario settimanale può essere fissato nei limiti del
lavoro a tempo pieno;
b) le prestazioni lavorative sono concordate fra l’Ente/Aziende e la
lavoratrice/lavoratore secondo le esigenze di servizio, senza obbligo di uniforme
ripartizione nella settimana o nel mese, anche tramite turni di lavoro a cadenza
settimanale, mensile, annuale, nel rispetto, in ogni caso, di una prestazione
giornaliera massima di 9 ore.
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c) la distribuzione dell’attività lavorativa che comprenda anche la giornata di
sabato e/o domenica può essere convenuta fra le Parti solo nei casi in cui detta
attività lavorativa sia consentita per il personale a tempo pieno. In altri casi, tale
distribuzione può essere convenuta solo previa intesa con gli organismi sindacali
aziendali;
d) alle lavoratrici/lavoratori a tempo parziale appartenenti alle 3 aree professionali
vengono conservate, con i criteri in atto, le riduzioni di orari o ex art. 62 del CCNL
12 luglio 1995 e viene attribuita, a far tempo dal 1° gennaio 2002, un’ulteriore
riduzione di orario proporzionata al minore orario effettuato, rispetto a quella
riconosciuta al personale a tempo pieno (durata dell’orario settimanale di
lavoro diviso 5), da fruire con gli stessi criteri di cui alle citate norme; nel caso di
lavoro a tempo parziale con distribuzione verticale o mista mensile o annuale, il
computo viene effettuato proporzionando le riduzioni d’orario del personale a
tempo pieno al minor numero di giornate mediamente prestate nel mese o
nell’anno, rispetto alla normale distribuzione dell’orario;
e) le prestazioni del personale ad orario parziale debbono essere, di norma,
contenute nei limiti di durata fissati nel presente articolo.
Unicamente per le seguenti specifiche esigenze organizzative possono venire
richieste prestazioni supplementari nelle mansioni attribuite, nei limiti di 2 ore al
giorno e 50 ore per anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) e con un compenso,
per gli appartenenti alle tre aree professionali, corrispondente alla paga oraria
calcolata secondo i criteri stabiliti dall’art. 108, del presente CCNL:
- operazione di quadratura contabile e di chiusura;
- interruzioni temporanee nel funzionamento di strumenti elettronici di lavoro;
- assenze impreviste di altri dipendenti della medesima unità operativa.
In alternativa al compenso per lavoro supplementare la lavoratrice/lavoratore può
optare per fruire di permessi a recupero secondo il meccanismo della banca delle
ore di cui all’art. 108 del presente contratto.
È consentito prendere visione delle registrazioni relative al lavoro supplementare ai
soggetti e con la procedura di cui all’art. 108 del presente CCNL.
Chiarimento delle Parti
Le Parti chiariscono che la paga oraria per le prestazioni supplementari deve
corrispondere a quella del lavoratore a tempo pieno con lo stesso inquadramento.
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Rotazioni
16. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale e nella 2ª area
professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie) a tempo
parziale possono richiedere all’Ente/Aziende, dopo tre anni di adibizione con orario
ridotto alle medesime mansioni (sei anni per le lavoratrici/lavoratori addetti alle
mansioni di cassa) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza per le quali
siano già in atto prestazioni di lavoro a tempo parziale.
17. L’Ente/Aziende valuteranno la richiesta di cui sopra in relazione ai casi specifici.
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno
18. Alla scadenza del termine eventualmente convenuto per il rapporto a tempo
parziale, la lavoratrice/lavoratore interessato viene assegnato - all’atto della
trasformazione del rapporto a tempo pieno – alla stessa unità produttiva.
19. L’Ente/Aziende accoglieranno, compatibilmente con le proprie esigenze
organizzative e produttive le richieste della lavoratrice/lavoratore di ripristino del
rapporto a tempo pieno prima della scadenza concordata, tenendo anche conto
dell’eventuale disponibilità al trasferimento manifestata dall’interessato.
20. Comunque, ove la richiesta avanzata non trovi accoglimento entro tre mesi dalla
relativa presentazione, la lavoratrice/lavoratore – sempreché la prestazione a tempo
parziale abbia superato i due anni – può chiedere alla Direzione che gli vengano forniti
motivati chiarimenti.
21. Nell’eventualità che l’Ente/Aziende - tenendo anche conto della manifestata
disponibilità della lavoratrice/lavoratore ad un eventuale trasferimento, da intendersi
effettuato a sua richiesta - ritengano la domanda accoglibile, comunicherà
all’interessato tempi e condizioni per il ripristino del suo rapporto a tempo pieno:
l’interessato ha facoltà di chiedere alla Direzione stessa un colloquio nel quale esporre
le proprie considerazioni in argomento, ferma restando la facoltà del medesimo di
rinunciare al ripristino del rapporto a tempo pieno.
22. Comunque l’Ente/Aziende considereranno l’opportunità di accogliere le richieste
di rientro a lavoro a tempo pieno, avanzate dalle lavoratrici/lavoratori a tempo
parziale, prioritariamente rispetto all’adibizione di altro lavoratore/lavoratrice a tempo
pieno alle stesse mansioni svolte dalla lavoratrice/lavoratore a tempo parziale e nella
stessa unità produttiva.
Intese aziendali
23. Fermo quant’altro previsto nel presente articolo, fra l’Ente/Aziende e gli organismi
sindacali aziendali possono intervenire intese sui seguenti aspetti, in presenza di
50
richieste del personale e di esigenze dell’Ente/Aziende, ovvero in presenza di tensioni
occupazionali ai sensi di quanto stabilito al riguardo dal presente contratto nazionale:
- superamento delle percentuali massime stabilite in sede nazionale per il ricorso
a rapporti a tempo parziale;
- fissazione della durata settimanale dell’orario di lavoro del personale a tempo
parziale in misura inferiore o superiore a quelle indicate ai comma 14 e 15 che
precedono;
- ulteriori specifiche esigenze organizzative per l’effettuazione di prestazioni
supplementari.
* * *
24. La prestazione di lavoro a tempo parziale non può costituire elemento di
discriminazione ad alcun fine del rapporto di lavoro ed in particolare ai fini del giudizio
e dello sviluppo professionale e degli automatismi.
Art. 29 – Telelavoro
1. Lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche consente maggiore
flessibilità nel lavoro e può favorire l’efficienza e la produttività delle imprese e
rispondere ad esigenze sociali quali la tutela dell’ambiente, il miglioramento della
qualità delle condizioni di vita, la miglior gestione dei tempi di lavoro, una più efficace
integrazione nel mondo del lavoro dei disabili.
2. Il telelavoro costituisce una diversa modalità di esecuzione della prestazione
lavorativa rispetto alle tradizionali dimensioni di spazio e di tempo, favorita
dall’adozione di strumenti informatici e/o telematici.
Tipologie
3. Il telelavoro può configurarsi quale rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato
o autonomo; la presente disciplina contrattuale riguarda i rapporti di lavoro
subordinato instaurati dall’Ente/Aziende che applicano il contratto collettivo nazionale
di lavoro.
4. Il telelavoro può svolgersi, a titolo esemplificativo:
1) presso il domicilio della lavoratrice/lavoratore;
2) in centri di telelavoro o in postazioni satellite;
3) sotto forma di telelavoro mobile.
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Costituzione del rapporto di lavoro
5. L’Ente/Aziende possono assumere lavoratoratrici/lavoratori con rapporto
subordinato di telelavoro, ovvero trasformare consensualmente - a tempo
indeterminato o per un periodo predeterminato - rapporti di lavoro già in essere.
6. Nel primo caso l’Ente/Aziende devono precisare, all’atto dell’assunzione, l’unità
produttiva di appartenenza, mentre nel secondo caso gli interessati restano
convenzionalmente in organico nell’unità produttiva di appartenenza al momento
della trasformazione.
7. Nell’ipotesi di trasformazione del rapporto in telelavoro a tempo indeterminato, la
lavoratrice/lavoratore ha facoltà di chiedere, trascorsi due anni, il ripristino del lavoro
con le modalità tradizionali.
L’Ente/Aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, accolgono la richiesta.
Prestazione lavorativa - Trattamento economico
8. La prestazione lavorativa della telelavoratrice/lavoratore si svolge nel rispetto
dell’orario di lavoro e/o con le relative flessibilità temporali che l’Ente/Aziende sono
tenute a comunicare preventivamente agli interessati e agli organismi sindacali
aziendali. Modifiche di tale orario possono essere apportate solo d’intesa tra
l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore interessato.
9. La telelavoratrice/lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie
giornaliere prestabilite dall’Ente/Aziende, d’intesa con l’interessato.
In caso di impossibilità la telelavoratrice/lavoratore è tenuta a darne tempestiva e
motivata comunicazione all’Ente/Aziende.
10. Il rapporto di telelavoro non può costituire pregiudizio per la lavoratrice/lavoratore
nelle opportunità di sviluppo professionale e ad ogni altro effetto del rapporto di lavoro.
11. L’Ente/Aziende devono far conoscere alla telelavoratrice/lavoratore le specifiche
procedure di lavoro connesse a tale modalità della prestazione.
L’interessato deve, in ogni caso, rispettare il segreto professionale.
12. La telelavoratrice/lavoratore ha diritto, a parità di orario effettuato, al trattamento
retributivo contrattuale corrispondente a quello degli altri dipendenti con il medesimo
inquadramento che prestino la propria attività con le modalità tradizionali.
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Rientri in azienda - Formazione
13. L’Ente/Aziende, per esigenze di servizio, possono chiamare la
telelavoratrice/lavoratore presso l’unità produttiva di appartenenza per il tempo
necessario.
14. Devono concordarsi fra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore rientri periodici
presso l’Ente/Aziende.
15. L’Ente/Aziende forniscono alla telelavoratrice/lavoratore una formazione
adeguata alle specificità del rapporto e pone in essere iniziative per favorire la
socializzazione dei telelavoratrici/lavoratori.
16. Nel caso di rientro definitivo nell’Ente/Aziende con le modalità di lavoro tradizionali
e qualora siano intervenuti nel frattempo mutamenti negli assetti organizzativi,
l’Ente/Aziende procedono ad un opportuno aggiornamento professionale degli
interessati, nell’ambito delle previsioni contrattuali in materia, per facilitare il
reinserimento.
Diritti sindacali - Valutazioni e informative
17. Le telelavoratrici/lavoratori hanno gli stessi diritti sindacali dei lavoratori che
prestano la propria attività con modalità tradizionali. In sede aziendale possono
concordarsi modalità particolari per consentire la partecipazione delle
telelavoratrici/lavoratori alle assemblee, nel rispetto della specifica normativa
nazionale. L’Ente/Aziende istituiscono un’apposita bacheca elettronica o altro sistema
di connessione per le comunicazioni sindacali ai sensi dell’art. 25 della Legge 20
maggio 1970, n. 300, che gli interessati possono consultare fuori dell’orario di lavoro
prestabilito.
18. I dati raccolti dall’Ente/Aziende per verificare il rispetto dei doveri della
telelavoratrice/lavoratore e per la valutazione della prestazione, anche a mezzo di
sistemi informatici e/o telematici, non costituiscono violazione dell’art. 4 della Legge 20
maggio 1970, n. 300, e delle norme contrattuali in vigore, in quanto funzionali allo
svolgimento del rapporto di lavoro.
19. L’Ente/Aziende devono informare preventivamente l’interessato circa i criteri di
funzionamento del software installato, per garantire la trasparenza dei controlli.
20. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’Ente/Aziende hanno facoltà di effettuare visite
nei locali adibiti a telelavoro, preavvertendo, di norma con congruo anticipo,
l’interessato.
21. Nell’ambito dell’incontro annuale l’Ente/Aziende forniscono un’informativa sul
numero dei rapporti di telelavoro (distinti tra assunzioni e trasformazione), sulle loro
53
caratteristiche (attività interessate, orari, modalità di rientro in azienda, etc.) e si
rendono disponibile ad esaminare congiuntamente eventuali problematiche emerse
nell’applicazione della presente disciplina.
Postazioni ed attrezzature di lavoro - Sicurezza del lavoro
22. Nel caso di telelavoro domiciliare, l’Ente/Aziende provvedono ad installare in un
locale idoneo la postazione di lavoro adeguata alle necessità di lavoro; negli altri casi
di telelavoro l’Ente/Aziende provvedono comunque a dotare la lavoratrice/lavoratore
delle attrezzature necessarie. La scelta e l’acquisizione di dette postazioni e
attrezzature compete all’Ente/Aziende che si fanno carico anche delle spese di
manutenzione e di esercizio, nonché di ripristino dei locali interessati nello stato in cui
erano al momento dell’installazione nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di
rientro definitivo in azienda della lavoratrice/lavoratore.
23. Le postazioni e le attrezzature sono fornite alla lavoratrice/lavoratore in comodato
d’uso ex art. 1803 e seguenti c.c., salvo diversa pattuizione fra le Parti.
24. Nei confronti della telelavoratrice/lavoratore e del locale specifico nel quale egli
presta la sua attività di lavoro si applicano le previsioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
tenendo conto delle specificità della prestazione.
Sperimentalità della disciplina
25. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su
richiesta di una delle Parti stipulanti e comunque in occasione dell’emanazione della
prevista legge in materia, anche in vigenza del presente contratto.
Art. 30 – Work Life Balance
1. Le Parti, consapevoli che l’investimento in valorizzazione del capitale umano
implicherà sempre più l’individuazione di modalità di conciliazione dei tempi di vita e
lavoro, convengono di introdurre, con il presente rinnovo, strumenti atti a favorire il
“lavoro agile”.
2. In ragione di ciò, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dalla stipula del
presente CCNL per predisporre nuove misure spazio temporali della prestazione
lavorativa (c.d. “smart working”) da attivarsi in via sperimentale.
3.Analogamente, entro 90 giorni, le Parti, allo scopo di fornire alle lavoratrici/lavoratori
strumenti di flessibilità per fronteggiare esigenze di assistenza ai familiari che
necessitano di cure costanti, convengono l’introduzione dell’istituto della c.d.
“cessione delle ferie solidali”.
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Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che in data 10 gennaio 2019 è stato sottoscritto
a livello di Settore l’Accordo Quadro in materia di “smart working” (Appendice 7)
Art. 31 - Periodo di prova
1. Il periodo di prova deve risultare sempre dalla comunicazione di assunzione e non
può superare i tre mesi.
2. Per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 1ª area professionale il periodo di prova
non può essere superiore a 30 giorni.
3. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova oltre il
termine sopra previsto.
4. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in
qualsiasi momento senza preavviso.
5. Nel caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore, devono
essere corrisposte le competenze (compresi i ratei della gratificazione di Natale per i
mesi di servizio prestato, computando, come mese intero l’eventuale frazione di mese)
fino al giorno della effettiva cessazione dal servizio; nel caso invece di risoluzione del
rapporto ad iniziativa dell’Ente/Aziende devono essere corrisposte le competenze
(compresi i ratei della gratificazione di Natale per i mesi di servizio prestati, computando
come mese intero l’eventuale frazione di mese) fino alla fine del mese in corso.
6. Il servizio prestato nel periodo di prova, durante il quale si applicano le norme del
presente contratto con le eccezioni di cui al quarto comma del presente articolo, è
computato a tutti gli effetti nella determinazione della anzianità di servizio.
7. Compiuto il periodo di prova, la lavoratrice/lavoratore s’intende confermato in
servizio e deve essere iscritto da parte dell’Ente/Aziende, qualora previsto, con
decorrenza dalla data di assunzione in prova, al Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle aziende del servizio della riscossione, a norma dell’art. 8 della Legge
2 aprile 1958, n. 377, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge.
8. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio presso
l’Ente/Aziende per almeno 3 mesi.
9. Non è ammessa l’assunzione di personale a condizioni diverse da quelle stabilite dal
presente contratto
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CAPITOLO V
DOVERI E DIRITTI DEL
PERSONALE -
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 32 - Obblighi delle Parti
1. Il personale, nell’esplicazione della propria attività di lavoro, deve tenere una
condotta costantemente informata ai principi di disciplina, di dignità e di moralità.
2. Il personale ha il dovere di dare all’Ente/Aziende, nell’applicazione della propria
attività di lavoro, una collaborazione attiva e intensa, secondo le direttive
dell’Ente/Aziende stesse e le norme del presente Contratto. Il personale ha diritto al
rispetto ed alla tutela della sua dignità nell’espletamento della propria attività
lavorativa. La lavoratrice/lavoratore è tenuto ad osservare il segreto d’ufficio e gli è
fatto divieto di svolgere attività contrarie all’Ente/Aziende. Gli è fatto altresì divieto di
interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi ed è tenuto a notificare
all’Ente/Aziende, l’eventuale esistenza di altro suo impiego o incarico.
3. L’Ente/Aziende devono porre la lavoratrice/lavoratore in condizione di conoscere le
procedure di lavoro predisposte dall’Ente/Aziende stessa con riferimento specifico alle
mansioni che la lavoratrice/lavoratore medesimo è, di volta in volta, chiamato ad
espletare. Tali procedure saranno portate a conoscenza del personale di nuova
assunzione, normalmente, durante l’addestramento effettuato secondo le norme del
presente contratto.
4. Qualora si renda necessario illustrare dette procedure, ciò avverrà durante l’orario
di lavoro (con esclusione dell’orario di sportello) mediante apposite riunioni nell’ambito
dei servizi o uffici alle cui attività le procedure stesse si riferiscono.
5. Le assenze devono essere giustificate all’Ente/Aziende senza ritardo.
6. Le assenze non giustificate saranno passibili di provvedimenti disciplinari.
7. Le assenze ingiustificate protratte oltre quindici giorni consecutivi costituiscono
giustificato motivo di licenziamento della lavoratrice/lavoratore, salvo che la mancata
giustificazione sia dovuta a comprovata circostanza di forza maggiore.
8. Il personale deve comunicare con sollecitudine all’Ente/Aziende ogni mutamento di
residenza e domicilio.
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9. Al personale è vietato in particolare di:
a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione
dell’Ente/Aziende, o svolgere attività comunque contraria agli interessi
dell’Ente/Aziende o incompatibile con i doveri di ufficio;
b) accettare nomine o incarichi che comportino funzioni non compatibili con la
posizione di lavoratrice/lavoratore addetto al servizio della riscossione dei tributi
ivi compresa la partecipazione, a qualunque titolo, a organismi collegiali
tributari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia
obbligatoria per legge;
c) allontanarsi arbitrariamente dal servizio;
d) entrare o trattenersi nei locali dell’Ente/Aziende fuori dell’orario normale, salvo
che ciò avvenga per ragioni di servizio.
10. L’Ente/Aziende possono disporre che il personale inquadrato nella 1ª e nella 2ª area
professionale, in relazione alle mansioni svolte ed al luogo di lavoro, indossi una tenuta
di lavoro appropriata che l’Ente/Aziende stesse forniscono all’interessato.
11. Per l’assunzione l’Ente/Aziende possono chiedere all’interessato il certificato
generale del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 mesi ed il certificato dei
carichi pendenti.
Art. 33 - Servizio di cassa e gestione di valori
1. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori alla
apertura dello sportello.
2. Il personale di cassa, o comunque incaricato del maneggio di denaro o valori ha
l’obbligo di denunciare, non oltre la presentazione della situazione giornaliera, le
eccedenze e le deficienze che si siano verificate nella gestione degli stessi ad esso
affidati.
3. Gli importi delle eccedenze di cassa, trascorso il periodo di prescrizione ordinaria,
vengono devoluti agli organismi dell’Ente/Aziende di previdenza o di assistenza se
formalmente costituiti, oppure, in mancanza di questi, ai Comuni perché provvedano
a destinarli alla pubblica assistenza.
4. Le deficienze di cassa devono essere rimborsate nel termine stabilito
dall’Ente/Aziende che, dopo aver sentito l’interessato, valutano i singoli casi anche in
rapporto all’entità di tali deficienze.
5. Il personale di cassa, ferma restando la propria responsabilità individuale derivante
dalle mansioni svolte, non risponde di banconote false la cui contraffazione risulti tale
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da potersi accertare solo attraverso particolari apparecchiature o mezzi di
riconoscimento che l’Ente/Aziende non abbiano messo a disposizione dell’interessato;
in mancanza di tali strumenti l’interessato non risponde se la contraffazione risulti tale
da poter essere tecnicamente accertata soltanto in sede di controllo da parte della
Banca d’Italia o della Banca Centrale Europea.
Art. 34 - Reperibilità e intervento
1. L’Ente/Aziende hanno facoltà di chiedere la reperibilità ad elementi appartenenti a
particolari servizi (ad esempio, centri elettronici, personale necessario per l’estrazione
di valori; addetti a sistemi di sicurezza; addetti a presidi di impianti tecnologici; addetti
a servizi automatizzati all’utenza): in tal caso gli interessati potranno assentarsi dalla
residenza solo previa segnalazione alla Direzione, con obbligo di fornire indicazioni per
la loro reperibilità e di effettuare gli eventuali interventi richiesti.
2. Al personale di cui al comma che precede spettano:
- il rimborso delle spese di trasporto sostenute in caso d’intervento;
- € 30,68 ragguagliate ad una reperibilità per 24 ore, con un minimo di € 13,95;
- limitatamente al personale appartenente alle 3 aree professionali, il compenso
per lavoro straordinario per la durata dell’intervento medesimo, con un minimo
di € 18,42; per i quadri direttivi gli interventi effettuati vanno tenuti in
considerazione ai fini dell’autogestione della prestazione lavorativa di cui all’art.
89.
3. L’Ente/Aziende provvederanno a predisporre opportune turnazioni per il personale
di cui sopra: nell’ambito delle lavoratrici/lavoratori designati dall’Ente/Aziende stesse
verrà data la precedenza a coloro che abbiano avanzato richiesta in tal senso.
Art. 35 - Lavoratrice/lavoratore sottoposto a procedimento penale
1. La lavoratrice/lavoratore il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità
giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti
sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che
comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria,
deve darne immediata notizia all’Ente/Aziende. Analogo obbligo incombe sulla
lavoratrice/lavoratore che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia.
2. Qualora l’Ente/Aziende in relazione a quanto previsto dall’art. 77, lett. c) e d)
intendano rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la
58
valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di ciò
comunicazione per iscritto alla lavoratrice/lavoratore interessato.
3. L’Ente/Aziende possono anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in
atto, l’allontanamento dal servizio della lavoratrice/lavoratore interessato per motivi
cautelari.
4. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto alla
lavoratrice/lavoratore interessato e può essere mantenuto dall’Ente/Aziende per il
tempo dalle medesime ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta
irrevocabile la decisione del giudice penale.
5. La circostanza che la lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio per motivi
cautelari, vi venga poi riammesso dall’Ente/Aziende, pendenti le indagini preliminari o
le successive fasi di cui al primo comma, lascia immutati gli effetti della comunicazione
prevista dal secondo comma.
6. La lavoratrice/lavoratore allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che
precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero trattamento economico
ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal
presente contratto collettivo di lavoro.
7. Anche durante il periodo di allontanamento della lavoratrice/lavoratore dal servizio
per motivi cautelari, restano ferme, così per l’Ente/Aziende che per la
lavoratrice/lavoratore medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 77.
Nota a verbale
Restano fermi gli effetti della norma transitoria in calce all’articolo 33 del CCNL 12
dicembre 2001.
Art. 36 - Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
1. Qualora nei confronti della lavoratrice/lavoratore venga notificata informazione di
garanzia o provvedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti
commessi nell’esercizio delle sue funzioni, le spese giudiziali comprese quelle di
assistenza legale sono a carico dell’Ente/Aziende, fermo restando il diritto
dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. Nei casi di cui sopra, alla lavoratrice/lavoratore che sia privato della libertà personale
verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di
risoluzione del rapporto da imputare a causa diversa.
59
3. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti della
lavoratrice/lavoratore, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico
dell’Ente/Aziende.
4. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni
contenute nei comma da 2 a 7 dell’art. 35.
5. La lavoratrice/lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve
darne immediata notizia all’Ente/Aziende.
6. Le garanzie e le tutele di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo si
applicano alla lavoratrice/lavoratore anche successivamente alla cessazione del
rapporto, sempreché si tratti di fatti accaduti nel corso del rapporto stesso.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con
norme inderogabili di Legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali
disposizioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
Nota a verbale
Restano fermi gli effetti della norma transitoria in calce all’articolo 34 del CCNL 12
dicembre 2001.
Art. 37 - Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, e con
modalità non in contrasto con il disposto dell’art. 3 comma 59 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244, l’Ente/Aziende terranno a proprio carico l’onere per la copertura della
responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le connesse spese legali – conseguente
allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei
quadri direttivi e delle altre lavoratrici/lavoratori particolarmente esposti al rischio
medesimo.
Dichiarazione delle Parti
In relazione a quanto sopra ed al disposto dell’art. 3 comma 59 della Legge 24
dicembre 2007, n. 244, le Parti convengono sulla necessità di esaminare
congiuntamente, successivamente alla sottoscrizione del presente CCNL, gli eventuali
orientamenti e chiarimenti legislativi in materia di copertura della responsabilità civile
verso terzi di tutte le lavoratrici/lavoratori esposti al rischio suddetto.
60
Art. 38 - Provvedimenti disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari applicabili, in relazione alla gravità o recidività della
mancanza o al grado della colpa, sono:
a) il rimprovero verbale;
b) il rimprovero scritto;
c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non
superiore a 10 giorni;
d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro (giustificato motivo);
e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la
prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
2. Quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti
in conseguenza della medesima, l’Ente/Aziende, in attesa di deliberare il definitivo
provvedimento disciplinare, possono disporre l’allontanamento temporaneo della
lavoratrice/lavoratore dal servizio per il tempo strettamente necessario.
Art. 39 - Estinzione dell’azione disciplinare
1. L’azione disciplinare si estingue con le dimissioni del dipendente se accettate
dall’Ente/Aziende.
2. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari e l’accettazione delle le dimissioni non
pregiudicano però l’esercizio di ogni azione penale o civile derivante dal fatto per il
quale siano stati applicati provvedimenti o presentate e accettate le dimissioni.
61
CAPITOLO VI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 40 - Tabelle retributive e struttura della retribuzione
1. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2017 viene
riconosciuto un importo sotto forma di “una tantum” (v. Tab. A allegata in All. 1).
Tale importo:
- è computato pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio retribuito
prestato dall’interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza
aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i
trattamenti stessi. Tale esclusione opera anche nei casi in cui le predette
disposizioni di statuto o di regolamento prendano a base, con qualsivoglia
formulazione, gli emolumenti utili ai fini del calcolo del trattamento di fine
rapporto;
- viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2018, ed è utile dalla medesima
data ai fini dei trattamenti di cui all’alinea che precede.
2. Per il periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, relativamente alle voci stipendio,
scatti di anzianità ed importo ex ristrutturazione tabellare, si applicano le tabelle
allegate (Tab. B - Allegato 2).
3. L’assegno “ad personam” derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del
CCNL 12 dicembre 2001 è rivalutabile sulla base dell’incremento di seguito indicato:
- 1° gennaio 2018: 5,25%
4. Le indennità e i compensi vari sono fissati nelle misure di cui alle relative tabelle (All.
3).
5. Le competenze mensili vengono erogate il 27 di ogni mese.
Norma Transitoria
Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2016 e la data di
stipulazione del presente CCNL, gli effetti economici relativi a detto periodo si
62
applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a
licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato
diritto a trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero
ad accesso al Fondo di solidarietà ex D.M. 24 novembre 2003, n. 375 successivamente
sostituito dal Decreto Interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016.
Con riferimento all’erogazione della “indennità di vacanza contrattuale” per gli anni
2015-2016-2017 le Parti, nel prendere atto che gli incontri tenuti tra le medesime non
hanno fornito indicazioni condivise sulla loro erogazione, convengono che con la
definizione del rinnovo contrattuale verranno corrisposte le somme dovute per gli anni
di riferimento secondo quanto riportato nella medesima Tabella D in allegato 2). Le
Parti pertanto riconoscono di avere dato piena attuazione alle norme previste in
materia dall’art. 8 del CCNL.
Art. 41 - Livello retributivo di inserimento professionale
1.Allo scopo di favorire nuova occupazione secondo criteri di sostenibilità, alla
lavoratrice/lavoratore assunto nella 3ª area professionale, 1° livello retributivo, con
contratto a tempo indeterminato, ivi compreso l’apprendistato, è attribuito uno
stipendio nelle misure indicate nella Tab. C dell’allegato 2 per un periodo di 4 anni dalla
data di assunzione.
2.Trascorsi quattro anni dall’assunzione, alle suddette lavoratrici/lavoratori verrà
attribuito il trattamento economico corrispondente a quello della terza area
professionale, primo livello.
3.Durante tale quadriennio, quale compensazione, l’Ente/Aziende verseranno una
maggior contribuzione a titolo di previdenza complementare pari all’ 0,5%, rispetto a
quella prevista dagli accordi tempo per tempo vigenti.
4.Al termine del quadriennio di inserimento, le lavoratrici/lavoratori interessati
beneficeranno della contribuzione per la previdenza complementare tempo per
tempo prevista per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2015
Art. 42 - Tredicesima mensilità
1. Al personale viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di
Natale, computando le voci che costituiscono il trattamento economico per le quali
sia prevista l’erogazione per tredici mensilità e, ove spettino:
- compensi di cui agli artt. 46, 47 e 48 per la quota parte considerata retribuzione;
63
2. I compensi, indicati nel precedente comma, sono computati sulla media degli ultimi
12 mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso).
3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, la
gratificazione compete in proporzione dei mesi di servizio prestato, considerando
come mese intero l’eventuale frazione.
4. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la
gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è
stato corrisposto il trattamento stesso.
5. Ai fini di cui sopra, nei confronti del personale già destinatario delle Disposizioni
Particolari per le Casse di Risparmio in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali
compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1°
dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso), mentre le diarie
forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del
40%.
Art. 43 - Premio aziendale
1. Il premio aziendale viene erogato alle condizioni e con i criteri stabiliti nella
contrattazione integrativa aziendale di cui all’art. 24 del presente CCNL presso Agenzia
delle entrate – Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA, in stretta
correlazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le
parti, aventi come obiettivo incrementi della produttività del lavoro, della qualità ed
altri elementi di efficienza di cui le medesime dispongano, nonché ad un migliore
andamento dei risultati economici dell’Ente/Aziende, tenendo anche conto degli
apporti professionali; tale premio verrà parametrato in base all’inquadramento,
tenendo anche conto degli apporti professionali, delle attività svolte e della funzione
ricoperta.
2. L’accordo di cui al comma precedente deve essere raggiunto entro il mese di aprile
dell’anno di riferimento. In mancanza di accordo entro tale termine, l’Ente/Aziende e
le Segreterie nazionali, si incontreranno entro il mese di giugno dello stesso anno, per la
ricerca di soluzioni condivise.
3. Nella definizione degli importi relativi al premio aziendale possono utilizzarsi, a titolo
esemplificativo:
a) indicatori di redditività
b) indicatori di efficienza
64
c) indicatori di produttività
d) indicatori di qualità (a titolo solo esemplificativo, indicatori di soddisfazione del
contribuente) definiti a livello aziendale (determinazione a livello locale)
e) indicatori di rischiosità.
4. L’attribuzione del premio aziendale può essere determinata attraverso un indicatore
complessivo che può valutarsi, tra l’altro, in termini di:
- un valore predeterminato o classi di valori predeterminati;
- scostamenti rispetto a valori predeterminati;
- variazioni rispetto all’anno o a periodi precedenti;
- percentuali di indici o di valori predeterminati.
5. Nel caso di utilizzo di più indicatori e/o parametri, questi possono essere
opportunamente ponderati secondo le modalità definite nel medesimo accordo a
livello aziendale.
6. Nel caso di un risultato delle attività ordinarie negativo - al netto di eventuali
modifiche straordinarie nei criteri di valutazione dei crediti e delle partecipazioni
laddove queste ultime imputate al risultato ordinario - non si darà luogo all’erogazione
del premio aziendale.
7. Il premio aziendale viene erogato al personale che abbia superato il periodo di
prova, sotto forma di una tantum. La computabilità o meno nel trattamento di fine
rapporto - nell’ambito dell’ammontare complessivo del medesimo - viene definita a
livello di Ente/Aziende.
8. Nel caso di assenza dal servizio, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi
quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui
sopra non si applica se l’assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore la
riduzione non si applica per i primi tre mesi, salvo che l’assenza duri un intero anno.
La riduzione, comunque, non si applica per i periodi di assenza per ferie.
9. Relativamente ai periodi di congedo di maternità dal servizio dipendente da
gravidanza o puerperio, la riduzione di cui al comma precedente non si applica per
un periodo di astensione di cinque mesi.
10. In caso di attribuzione di un giudizio professionale di sintesi negativo il premio
aziendale non viene erogato.
65
Art. 44 - Premio Variabile di risultato sostitutivo del
Premio Aziendale e del Sistema incentivante
1.Su iniziativa dell’Ente/Aziende le Parti, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 24 in
tema di contrattazione di secondo livello, possono prevedere, con specifico accordo,
in sostituzione del premio aziendale e del sistema incentivante di cui agli artt. 43 e 52
del CCNL, un unico premio variabile di risultato da determinare sulla base di criteri,
concordati tra le parti, di produttività e/o redditività nonché di altri obiettivi, anche di
carattere qualitativo, generali o specifici per gruppi omogenei di posizioni lavorative,
tenendo conto anche degli apporti professionali individuali.
2.Tale elemento retributivo dovrà presentare i caratteri di variabilità e di effettiva
correlazione ai risultati dell’Ente/Azienda.
Art. 45 - Indennità modali
1. Al personale adibito in via prevalente e continuativa al maneggio di contanti o
valori, è dovuta una indennità di rischio, nei casi, nelle misure mensili e con i criteri di
cui alle tabelle allegate (All. n. 5).
2. Detta indennità cessa con il cessare dell’incarico e non compete per il periodo di
assenza dal servizio effettivo superiore al mese, che non sia dovuto a ferie o a malattia.
3. Alle lavoratrici/lavoratori che siano chiamati a sostituire personale utilizzato in
mansioni comportanti l’attribuzione dell’indennità di rischio, l’indennità stessa
compete, per il periodo di adibizione a tali mansioni, nella misura prevista per la
lavoratrice/lavoratore sostituito.
4. Nel contratto integrativo verrà stabilita l’indennità di rischio per coloro che facciano
servizio saltuario di cassa.
5. Al personale adibito in via continuativa e prevalente a lavori in locali ubicati
prevalentemente (cioè per oltre metà dell’altezza) al di sotto del livello stradale spetta
un’indennità nella misura indicata nelle tabelle allegate (All. n. 3).
6. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i quadri direttivi di 3° e 4° livello
retributivo che prestino servizio in centri con popolazione superiore a duecentomila
abitanti viene corrisposto mensilmente un concorso spese tranviarie nella misura
indicata nelle tabelle allegate (All. n. 4).
66
Art. 46 - Compensi agli ufficiali
1. Alle lavoratrici/lavoratori con mansioni di ufficiale della riscossione è attribuito un
compenso pari al 100% delle tabelle allegate (All. n. 8) per le riscossioni quietanzate a
saldo in via esecutiva ovvero per quelle conseguite a saldo per effetto del
pignoramento o per eventuali successivi atti esecutivi.
2. Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni effetto e per il residuo
40% costituisce rimborso spese, assorbe eventuali percentuali fissate nel contratto
integrativo, sulla base del rinvio contenuto nella disciplina contrattuale nazionale
precedente, in misura inferiore e quale unico compenso previsto per i suddetti
lavoratori con mansioni di ufficiale della riscossione.
3. Il trattamento di cui al primo comma non trova applicazione ove siano stabilite forme
indennitarie, anche connesse a partecipazione ai diritti per atti esecutivi, ovvero di
integrazione di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque previste in aggiunta al
trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per gli ufficiali della
riscossione.
Art. 47 - Compensi ai messi
1. Alle lavoratrici/lavoratori con mansioni di messo notificatore è attribuito un
compenso di € 0,06 per ogni atto effettivamente notificato mediante consegna da
parte dei medesimi.
2. Tale trattamento, che per il 60% costituisce retribuzione ad ogni effetto e per il residuo
40% costituisce rimborso spese, assorbe eventuali compensi della stessa natura fissati
nel contratto integrativo in misura inferiore per le suddette lavoratrici/lavoratori con
mansioni di messo notificatore per gli atti notificati.
3. Il trattamento di cui al primo comma non trova applicazione ove siano stabilite forme
indennitarie ovvero di integrazioni di rimborso spese, ovvero erogazioni comunque
previste in aggiunta al trattamento economico tabellare nazionalmente fissato per i
messi notificatori.
Art. 48 - Legge 2 aprile 1958 n. 377, art. 13 - Compensi
Ai fini di quanto previsto dall’art. 13, quarto comma, Legge 2 aprile 1958, n. 377, il 60%
dei compensi corrisposti agli ufficiali della riscossione e ai messi notificatori, quando
siano dovuti per effetto di norme collettive nazionali ovvero per effetto di norme del
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contratto integrativo, costituisce ad ogni effetto retribuzione, il residuo 40% costituisce
il rimborso spese.
Art. 49 - Compensi per adibizione alla notifica
1. Gli ufficiali della riscossione possono essere adibiti anche alla notifica degli atti. In tal
caso compete loro il compenso dovuto ai messi notificatori.
2. Detto compenso non spetta nel caso che l’ufficiale della riscossione, per l’attività di
cui al 1° comma, sia già diversamente retribuito.
Art. 50 - Trattamento economico nei contratti integrativi aziendali
Nel contratto integrativo aziendale il trattamento economico dei messi notificatori può
essere determinato mediante un compenso fisso per ogni atto notificato.
Art. 51 - Buono pasto
1. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, eccezion fatta per i “quadri direttivi di 3° e 4°
livello retributivo spetta, per ogni giornata in cui effettua l’intervallo di cui all’art. 106,
ovvero ai turnisti che effettuano la pausa intermedia, un “buono” per la consumazione
del pasto secondo quanto previsto nell’Accordo stipulato il 10 gennaio 1991.
2. Detto “buono pasto” viene compensato fino a concorrenza con quanto
eventualmente già riconosciuto allo stesso titolo, anche tramite mense aziendali.
3. Il “buono pasto” non spetta al personale in missione che fruisce del trattamento di
diaria, ovvero del rimborso delle spese per l’effettiva consumazione del pasto.
Art. 52 - Sistema incentivante
1. L’Ente/Aziende possono prevedere l’istituzione di premi incentivanti, la cui
erogazione viene subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi, diversi da quelli
prescelti per il premio aziendale di cui all’art. 43.
2. L’Ente/Aziende stabiliscono l’ammontare globale, i criteri di attribuzione ed i tempi
di corresponsione per gruppi omogenei di posizioni lavorative in relazione agli obiettivi
medesimi (ad esempio settori quali strutture centrali o sportelli, determinate unità
operative aventi caratteristiche omogenee).
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3. Nella determinazione dei premi l’Ente/Aziende devono tener conto del personale
che, in relazione alle mansioni svolte fornisce contributi indiretti al raggiungimento degli
obiettivi specifici assegnati.
4. Gli anzidetti elementi - che devono risultare oggettivi e trasparenti - sono oggetto di
informazione agli organismi sindacali aziendali prima della loro applicazione.
L’Ente/Aziende si rendono disponibili, su richiesta, dei predetti organismi, da formulare
entro 3 giorni dal ricevimento dell’informativa, ad avviare una procedura di confronto
nel corso della quale gli organismi sindacali medesimi formulano considerazioni e
proposte, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise. Trascorsi 10 giorni dall’inizio
della procedura, qualora non siano state raggiunte soluzioni condivise, ciascuna delle
Parti potrà chiedere che la procedura prosegua con l’assistenza delle Segreterie
nazionali dei Sindacati interessati.
Al termine della procedura, della durata complessiva di 20 giorni l’Ente/Aziende
possono comunque adottare i provvedimenti deliberati.
5. L’Ente/Aziende devono comunicare tempestivamente anche eventuali variazioni di
obiettivi e/o criteri rendendosi contestualmente disponibile ad espletare la suddetta
procedura.
6. Gli elementi di cui sopra, per quanto di competenza, vengono comunicati alle
lavoratrici/lavoratori interessati.
7. Criteri di distribuzione e modalità complessivamente adottate dall’Ente/Azienda
saranno oggetto a consuntivo di apposito incontro con i medesimi organismi sindacali,
nel corso del quale l’Ente/Aziende stesse devono segnalare il numero dei premiati
(anche distribuiti per gruppi omogenei) e l’ammontare globale dei premi incentivanti
assegnati.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti ritengono opportuno che siano previsti, nell’ambito dei sistemi
incentivanti, anche obiettivi di qualità.
Art. 53 - Distinzione delle “piazze”
A tutti i fini del presente contratto, per la distinzione delle piazze in rapporto alla
popolazione, si fa riferimento ai dati sulla popolazione residente, pubblicati a cura
dell’Istituto Nazionale di Statistica, relativi al 31 dicembre di ogni anno.
69
CAPITOLO VII
RIPOSO SETTIMANALE,
FESTIVITÀ E FERIE
Art. 54 - Riposo settimanale - Festività - Semifestività
1. Il riposo settimanale deve coincidere con la domenica salvo le eccezioni stabilite
dalle disposizioni di Legge che regolano la materia.
2. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, la vigilia di Natale, il 31
dicembre nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono; per il personale
il cui normale orario di lavoro preveda la prestazione in giornata di sabato, è altresì
considerata giornata semifestiva la vigilia di Pasqua.
3. L’Ente/Aziende operanti nel Comune di Roma provvederanno ad informare
preventivamente gli organismi aziendali delle OO.SS. stipulanti il presente contratto
circa il numero dei dipendenti che nella piazza medesima saranno tenuti a svolgere la
propria prestazione di lavoro nella giornata, festiva per il Comune in parola, dei SS.
Apostoli Pietro e Paolo.
A tal riguardo l’Ente/Aziende daranno la precedenza - compatibilmente con le
necessità operative - al personale che si sia dichiarato disponibile.
4. In considerazione della vigente disciplina di Legge in tema di coincidenza delle
festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato
indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’Ente/Aziende hanno facoltà di
riconoscere, d’intesa con la lavoratrice/lavoratore, in alternativa al compenso
aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le
esigenze di servizio.
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto al comma 4 del presente
articolo non trova applicazione per effetto di quanto disposto dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135.
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Art. 55 - Ferie
1. La lavoratrice/lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.
2. Aree professionali: La durata delle ferie del personale è stabilita come segue
- con oltre 10 anni di anzianità: giorni 25 lavorativi
- da oltre 5 e sino a 10 anni di anzianità: giorni 22 lavorativi
- dall’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’assunzione e sino a 5 anni:
giorni 20 lavorativi (22 giorni per i lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale,
4° livello retributivo).
Durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione la lavoratrice/lavoratore ha diritto ad un
periodo di ferie di 20 giorni, da proporzionare in relazione ai mesi di servizio prestati
nell’anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione di mese; per le
lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12
marzo 1999, n. 68, tale periodo non può comunque essere inferiore a 6 giorni se
l’assunzione è avvenuta nel secondo semestre ed a 12 giorni se la stessa è avvenuta
nel primo.
3. Quadri direttivi: A far tempo dal 1° gennaio 2002 nei confronti di tutta la categoria
dei quadri direttivi il periodo annuale di ferie è fissato in 26 giorni. I quadri direttivi assunti
direttamente dall’Ente/Aziende con tale inquadramento, durante l’anno in cui è
avvenuta l’assunzione hanno diritto a 2 giorni di ferie per ciascuno dei mesi intercorrenti
tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, computando come mese
intero l’eventuale frazione di mese con un massimo di 20 giorni.
Alle lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12
marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano
rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo
o del secondo semestre.
4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’Ente/Azienda,
confermati alla lavoratrice/lavoratore e rispettati; solo in casi eccezionali si possono
variare di comune intesa tra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore.
5. L’Ente/Aziende, solo per particolari esigenze di servizio, possono dividere le ferie in
due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.
6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data
la precedenza alle lavoratrici/lavoratori disabili rientranti nelle categorie di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli
interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.
71
7. L’Ente/Aziende possono richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando
urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare
le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti
dall’interruzione che la lavoratrice/lavoratore dimostri di aver sostenuto.
8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio
sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’Ente/Azienda nonché
per l’eventuale ritorno nella località in cui la lavoratrice/lavoratore si trovava in ferie al
momento del richiamo in servizio.
9. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per
necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.
10. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì
al venerdì, anche nei confronti del personale il cui orario settimanale di lavoro è
distribuito su quattro o sei giorni anziché su cinque.
11. Nel caso di personale il cui orario di lavoro settimanale è ripartito su sei giorni invece
che su cinque, l’Ente/Aziende valutano la possibilità di consentire alla
lavoratrice/lavoratore, il cui ultimo giorno di ferie del periodo annualmente spettante
cada di venerdì, di riprendere il lavoro nella giornata del lunedì successivo.
12. Durante il periodo di ferie compete alla lavoratrice/lavoratore l’intero trattamento
economico. La quota parte considerata retribuzione dei compensi di cui agli artt. 46,
47 e 48 viene determinata in base alla media “ragguagliata a mese” delle somme
complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi 12 mesi.
13. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla lavoratrice/lavoratore che non
abbia già usufruito delle ferie relative all’anno in corso, viene liquidata la retribuzione
corrispondente a tanti dodicesimi del periodo di ferie che gli sarebbe spettato
nell’anno quanti sono i mesi interi di servizio prestato dal 1° gennaio dello stesso anno
(1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
14. Nel caso che la lavoratrice/lavoratore sia cessato dal servizio nel corso dell’anno
ed abbia usufruito di ferie per un periodo maggiore di quello al medesimo spettante in
proporzione dei mesi di servizio prestato, gli verrà trattenuta dalla liquidazione una
somma corrispondente a tanti dodicesimi della retribuzione del periodo di ferie quanti
sono i mesi di servizio interi non prestati nell’anno.
15. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti
dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la
riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza
72
superiore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero
anno.
16. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o
infortunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dalla lavoratrice/lavoratore
immediatamente denunciati all’Ente/Aziende.
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto al comma 13 del presente
articolo, non trova applicazione per effetto di quanto disposto dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135.
Art. 56 - Permessi per ex festività
1. Al lavorare/lavoratrice spetta annualmente un numero di permessi giornalieri
retribuiti corrispondente a quello delle giornate che (già indicate come festive dagli
artt. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni
di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa
ordinaria per l’interessato, secondo l’orario settimanale contrattualmente
prestabilito per il medesimo;
- che la lavoratrice/lavoratore abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento
economico.
2. I permessi di cui sopra sono fruibili nel periodo 16 gennaio -14 dicembre di ogni anno.
3. La richiesta di fruizione dei permessi va effettuata con un congruo preavviso; ove la
lavoratrice/lavoratore intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in
aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime in
tre o più giornate consecutive, deve effettuare segnalazione in tal senso alla Direzione
al momento
della predisposizione dei turni di ferie.
4. L’utilizzo dei permessi nei periodi desiderati avviene compatibilmente con le esigenze
di servizio.
5. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati
comunque utilizzati nell’anno, come pure per gli eventuali resti frazionari inferiori alla
giornata, viene liquidata la corrispondente retribuzione sulla base dell’ultima mensilità
percepita nell’anno
73
di competenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni
giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
6. Ai fini di cui al primo comma del presente articolo, vengono convenzionalmente
considerate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus
Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della Legge 5 marzo 1977, n. 54 (e
cioè, rispettivamente, il 39° ed il 60° giorno dopo la domenica di Pasqua).
Nota a Verbale
Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto previsto al comma 5 del presente
articolo, non trova applicazione per effetto di quanto disposto dalla Legge 7 agosto
2012, n. 135.
74
CAPITOLO VIII
POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE
E SICUREZZA
Premessa
Le Parti individuano come valori condivisi la tutela della salute, della sicurezza e la
dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il rispetto dell’ambiente e
concordano sulla necessità di consolidare e diffondere comportamenti e applicazioni
consapevoli e coerenti, con un’attenzione ed un approccio globale ai fattori di rischio,
nell’ambito delle relative norme di Legge e contrattuali.
Art. 57 - Permessi per motivi personali o familiari -
Aspettativa non retribuita - Congedo matrimoniale
1. Le assenze per brevi permessi retribuiti che l’Ente/Aziende concedono per giustificati
motivi personali o familiari non sono computabili nelle ferie annuali.
2. Per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole privata, l’Ente/Aziende possono
accordare adeguati periodi di congedo, determinando se - e per quale durata -
debba corrispondere il trattamento economico.
3. L’Ente/Aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, riconoscono alla
lavoratrice/lavoratore che ne faccia richiesta una aspettativa non retribuita per motivi
di studio, familiari e personali e per lo svolgimento di attività di volontariato ai sensi del
comma 1, art. 69 del presente contratto fino ad un massimo di un anno utilizzabile
anche in modo frazionato, di massima in non più di due periodi.
4. Ai fini dell’applicazione dell’aspettativa non retribuita di cui sopra, l’Ente/Aziende
accoglieranno le domande dirette a soddisfare la necessità di assistenza del figlio, di
età compresa fra i tre e gli otto anni, che sia affetto da patologie di particolare gravità,
idoneamente certificate.
5. L’Ente/Aziende valuteranno la situazione dei dipendenti affetti da malattie irreversibili
e di particolare gravità (soggetti sottoposti a trattamenti di emodialisi, affetti da
neoplasie, ovvero da patologie di analoga importanza) ai fini delle conseguenti
necessità di cura.
75
6. In occasione del matrimonio o di unione civile ai sensi alla Legge 20 maggio 2016, n.
76 viene concesso un congedo straordinario retribuito di 15 giorni consecutivi di
calendario non computabili come ferie.
Raccomandazione
L’Ente/Aziende valuteranno la concessione dell’eventuale congedo per gravi motivi di
indole privata previsto nel secondo comma del presente articolo, nel caso di situazioni
provatamente accertate e meritevoli di considerazione, di lavoratori tossicodipendenti
che si sottopongano ad effettiva cura riabilitativa.
Art. 58 - Malattie e infortuni
1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’Ente/Aziende conservano il
posto e l’intero trattamento economico alla lavoratrice/lavoratore che abbia superato
il periodo di prova per:
anzianità mesi
a) fino a 5 anni 6
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni 8
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni 12
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni 15
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni 18
f) oltre i 25 anni 22
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati
dall’Ente/Aziende con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza
considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento
economico sono i seguenti:
anzianità mesi
a) fino a 5 anni 8
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni 10
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni 14
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni 18
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni 22
f) oltre i 25 anni 24
76
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno
favorevole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune
interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di
accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di
malattie di carattere oncologico e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS),
malattie cronico-degenerative, con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi
complessivi.
5. In caso di malattia di carattere oncologico, i periodi di conservazione del posto e
dell’intero trattamento economico sono raddoppiati con un massimo di 36 mesi
complessivi.
6. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze
per il tempo strettamente necessario al lavoratore per sottoporsi al trattamento di
dialisi.
7. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque
scadere oltre il sesto mese dalla data in cui la lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne
sia entrato in possesso dei requisiti di Legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia,
se la malattia sia iniziata prima di tale data; se la malattia inizia successivamente, il
trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
8. Durante i predetti periodi di assenza compete alla lavoratrice/lavoratore la
retribuzione integrale, oltre agli assegni familiari. Ai dipendenti con mansioni di ufficiali
della riscossione e di messi notificatori compete inoltre la quota parte considerata
retribuzione dei compensi di cui agli artt. 46, 47 e 48 determinate in base alla media,
ragguagliata a mese, delle somme complessivamente percepite a tali titoli negli ultimi
dodici mesi.
9. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono
computati a tutti gli effetti come servizio prestato, salvo quanto disposto in tema di ferie.
10. In caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro, il trattamento economico
di cui al presente articolo è corrisposto dall’Ente/Aziende con deduzione di tutte le
somme che la lavoratrice/lavoratore ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto
assicuratore.
11. L’Ente/Aziende segnaleranno con un mese di anticipo alle lavoratrici/lavoratori
interessati, nei singoli casi, la scadenza del termine del periodo di comporto
contrattualmente previsto.
77
12. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati la
lavoratrice/lavoratore, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere
collocato in aspettativa non retribuita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun
effetto sul decorso dell’anzianità.
La durata di più periodi di aspettativa non può tuttavia superare i 12 mesi in un
quinquennio.
13. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dalla lavoratrice/lavoratore
ultrasessantenne che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla
pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la
data in cui l’interessato ultrasessantenne abbia maturato i requisiti in parola.
14. Le lavoratrici/lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato nei
confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica, lo stato di
tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un
programma terapeutico e di riabilitazione in applicazione delle disposizioni vigenti,
possono fruire di un’aspettativa non retribuita per un periodo non superiore a tre anni,
finalizzata a favorirne la riabilitazione e il recupero sociale.
Chiarimento a verbale
Le Parti hanno chiarito che la garanzia minima prevista dal R.D.L. di cui al 3° comma
del presente articolo per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per
sommatoria e, in tale ambito, unicamente al trattamento economico da riservare alla
lavoratrice/lavoratore, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di
conservazione del posto previsto dal presente articolo.
Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul
trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita
(ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).
Esempi a verbale:
1. Una lavoratrice/lavoratore che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del presente
articolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa
continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi,
avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà
diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere
gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di
aspettativa non retribuita.
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2. Una lavoratrice/lavoratore che, ai sensi della tabella di cui al 2° comma del presente
articolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa
non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei predetti 14 mesi, avendo
ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto,
per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tale da raggiungere i 14
mesi), a 1 mese di aspettativa con retribuzione al 100%, a 4 mesi di aspettativa con
retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
Raccomandazione
L’Ente/Aziende valuteranno con la massima considerazione, ai fini di quanto previsto
dal comma 4 del presente articolo, la condizione dei dipendenti affetti da patologie
di analoga gravità.
Art. 59 - Maternità
1. Durante il congedo di maternità dal lavoro per gravidanza e puerperio, alla
lavoratrice/lavoratore compete il trattamento economico in misura pari alla
retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di trattamenti
sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in
parola vengono integrate dall’Ente/Aziende per la relativa differenza sempre nel
predetto limite massimo di cinque mesi.
3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica
l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
4. Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a
causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in
presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a
forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito delle previsioni contrattuali in
essere - facilitino il reinserimento nell’attività lavorativa.
Art. 60 - Obblighi di leva
1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e il richiamo alle armi non
risolvono il rapporto di lavoro, ma lo sospendono a tutti gli effetti fino alla data di
effettiva ripresa del servizio.
79
2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della
maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di ferie, di
malattia e di preavviso.
3. I benefici di cui sopra non sono cumulabili con quanto eventualmente fosse attribuito
allo stesso fine dall’Ente/Aziende al dipendente anche per effetto di leggi od accordi
in materia.
4. Il dipendente deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in
licenza illimitata.
5. La mancata ripresa del servizio entro detto termine costituisce giusta causa di
licenziamento salvo il caso di forza maggiore.
6. Al dipendente chiamato alle armi per servizio di leva, oltre alle competenze
maturate fino al giorno della cessazione del servizio, spetta una erogazione pari a due
mensilità dell’ultimo trattamento economico percepito, ciascuna delle quali calcolata
come segue:
- per le aree professionali: 84,96% della voce stipendio;
- per il 1° ed il 2° livello dei quadri direttivi : 85,09% della voce stipendio;
- per il 3° livello dei quadri direttivi :
89,00% della voce stipendio e dell’eventuale assegno ad personam
derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12.12.2001;
86,96% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla
ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12.12.2001 per la parte
relativa alle ex maggiorazioni di grado.
- per il 4° livello dei quadri direttivi :
89,00% della voce stipendio;
86,96% dell’eventuale assegno ad personam derivante dalla
ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12.12.2001 per la parte
relativa alle ex maggiorazioni di grado.
7. Per quanto concerne, invece, gli scatti di anzianità, andrà corrisposta, per ogni
scatto maturato, l’omonima voce “scatti di anzianità”, con l’esclusione pertanto
dell’“importo ex ristrutturazione tabellare”.
8. Il trattamento di cui sopra viene applicato anche a quei dipendenti che compiano
un servizio sostitutivo previsto dalla legge.
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Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che gli effetti di quanto previsto dal presente articolo,
relativamente alla chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sono sospesi
a decorrere dal 1° gennaio 2005, in virtù di quanto previsto dall’art. 1929 del D.Lgs. 15
marzo 2010 n. 66.
Art. 61 - Lavoratrici/lavoratori studenti
1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le
lavoratrici/lavoratori studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di
ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi
di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami o spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti
previsti dal presente contratto.
2. Alle lavoratrici/lavoratori studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi
retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di esame - anche per
il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per
mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza – frequentino
corsi di studio in località diversa. Inoltre, alle lavoratrici/lavoratori iscritti a corsi di laurea
e di laurea magistrale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di
studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella
giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
3. Alle lavoratrici/lavoratori studenti che sostengono esami per il conseguimento della
licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali, con esclusione di quelle a carattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di
cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni
lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla
Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo. In occasione
dell’esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta, secondo le anzidette
modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi.
4. Sono inoltre concessi permessi giornalieri retribuiti alle lavoratrici/lavoratori che
sostengono gli esami per l’abilitazione alle funzioni di ufficiale della riscossione per il
tempo strettamente necessario per tali esami nonché per raggiungere la sede degli
esami medesimi e per il relativo rientro; tale permesso è usufruibile a richiesta degli
interessati, da presentare alla Direzione con almeno 5 giorni di anticipo.
81
5. Alle lavoratrici/lavoratori iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione
secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione
professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico - oppure
iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore
all’anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va
richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque
giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi
previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale permesso spetta
per il numero di anni - più uno - di corso legale di studi previsto per il conseguimento
della laurea e della laurea magistrale.
6. È inoltre in facoltà delle lavoratrici/lavoratori di cui al precedente comma di ottenere
- una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo
grado, scuola di istruzione secondaria di secondo grado, università: laurea e laurea
magistrale) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito
sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno
presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno trenta
giorni di anticipo.
7. I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quinto e sesto comma possono
essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di
contemporaneità di richieste da parte di più lavoratrici/lavoratori appartenenti alla
stessa unità produttiva l’Ente/Aziende sono tenute ad accoglierle entro un limite di
contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero dle
lavoratrici/lavoratori della stessa categoria stabilmente addetti all’unità produttiva
medesima, dando la precedenza alle lavoratrici/lavoratori studenti non universitari che
devono sostenere esami e, in subordine, alle lavoratrici/lavoratori con maggiore
anzianità di servizio.
8. Alle lavoratrici/lavoratori che conseguono dopo l’assunzione la licenza di scuola
secondaria di secondo grado, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene
attribuito, per una sola volta, un premio di € 133,51.
9. Alle lavoratrici/lavoratori non laureati che conseguono dopo l’assunzione la laurea
o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di:
- € 136,35 al conseguimento della laurea;
- € 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.
10. Le lavoratrici/lavoratori sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie
all’esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
82
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che quanto previsto nel 2°, 3°, 5°, 6° e 9° comma del presente
articolo trova applicazione ove si tratti di titoli di studio riconducibili ad una delle
discipline che davano diritto al riconoscimento di anzianità convenzionali.
Norma transitoria
Nei confronti delle lavoratrici/lavoratori studenti iscritti a corsi universitari secondo
l’ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509 continuano a trovare
applicazione le disposizioni dell’art. 65 del CCNL 12 dicembre 2001, fatto salvo
l’adeguamento degli importi di cui al comma 9 del citato art. 65 nelle seguenti misure:
alle lavoratrici/lavoratori non laureati che conseguono dopo l’assunzione una laurea
secondo il richiamato ordinamento viene attribuito, per una sola volta, un premio di €
221,57. Tale premio compete, nella misura di € 136,35, a chi abbia conseguito, a far
tempo dal 1 gennaio 2002, una c.d. laurea breve di durata triennale.
Impegno delle Parti
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto sulla normativa
contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento universitario.
Art. 62 - Borse di studio
1. Ai figli o persone equiparate - a carico delle lavoratrici/lavoratori secondo il criterio
seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari - iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale
presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni
effetto di legge, vengono annualmente corrisposte provvidenze nelle misure ed alle
condizioni seguenti:
a) € 74,89 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo grado;
b) € 105,87 agli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;
c) € 216,91 agli studenti universitari.
2. Le somme indicate sub b) e c) vengono elevate rispettivamente di € 51,65 e di €
77,47 per gli studenti di scuola di istruzione secondaria di secondo grado e universitari
che - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza
della famiglia - frequentano corsi di studio in località diversa.
83
3. Le provvidenze di cui sopra, che non possono essere corrisposte per un numero di
anni superiore alla durata del corso legale degli studi previsto, dai rispettivi ordinamenti,
per le scuole di istruzione secondaria e per ciascuna facoltà universitaria, spettano:
- agli studenti di scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado che
abbiano superato l’anno scolastico di riferimento;
- agli studenti universitari, che abbiano acquisito almeno 40 crediti formativi alla
fine della sessione d’esami dell’anno accademico di riferimento.
4. Sono ammessi a fruire di tali provvidenze anche i figli a carico del coniuge del
dipendente - secondo i suesposti criteri - a condizione che non beneficino di
provvidenze analoghe.
5. La corresponsione delle provvidenze - che sono incompatibili con eventuali altre
forme di concorsi di spesa o borse di studio - viene effettuata agli studenti di scuola di
istruzione secondaria entro il mese di ottobre dell’anno in cui termina l’anno scolastico
di riferimento e agli studenti universitari entro il mese di marzo dell’anno successivo a
quello accademico di riferimento.
6. Agli studenti universitari che siano iscritti al primo anno del corso di laurea viene
corrisposto, entro il mese di dicembre dell’anno di iscrizione, un importo pari a € 116,20.
7. Al verificarsi della condizione prevista al terzo comma, secondo alinea della presente
norma, agli studenti universitari in questione viene corrisposto - entro il mese di marzo
dell’anno successivo a quello accademico di riferimento - un importo pari alla
differenza tra quanto spettante in base alle citate previsioni e quanto percepito ai sensi
del comma che precede.
8. La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della
certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste.
Norma transitoria
Nei confronti dei figli o persone equiparate a carico delle lavoratrici/lavoratori iscritti a
corsi universitari secondo l’ordinamento anteriore al D.M. 3 novembre 1999, n. 509
continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 66 del CCNL 12 dicembre
2001.
Impegno delle Parti
Le Parti potranno esaminare in vigenza del presente contratto l’impatto sulla normativa
contrattuale di eventuali modifiche dell’ordinamento universitario.
84
Art. 63 - Assistenza sanitaria
1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico
dell’Ente/Aziende per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto
personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per
ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli
fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli
organismi sindacali aziendali.
2. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in
atto presso l’Ente/Aziende, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove
inferiore.
3. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o
assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
Norma transitoria
In relazione alle intese sottoscritte in materia di Assistenza sanitaria in data 6 giugno
2017 la somma indicata al comma 1 del presente articolo deve considerarsi assorbita
fino a concorrenza dagli importi superiori eventualmente concordati e attualmente
vigenti nell’Ente/Aziende.
Art. 64 - Long Term Care
1. Le Parti stipulanti il presente contratto avevano convenuto di introdurre con
decorrenza 1° gennaio 2008 una copertura assicurativa per long term care, in relazione
all’insorgenza di eventi imprevisti ed invalidanti dell’individuo tali da comportare uno
stato di non autosufficienza.
2. Detta copertura sarebbe stata garantita per il personale dipendente del settore
della riscossione attraverso un contributo annuale pari ad € 50,00 pro capite a carico
dell’Ente/Aziende, da versare entro il mese di gennaio di ogni anno.
3. Le Parti, si danno reciprocamente atto che la disposizione contrattuale di cui al CCNL
9 aprile 2008 non ha potuto trovare applicazione poiché restano ancora da individuarsi
le effettive modalità di attivazione delle coperture della medesima.
4. Le Parti si impegnano, pertanto, in occasione delle procedure di rinnovo del presente
CCNL, e comunque entro dicembre 2019 ad incontrarsi per condurre i necessari studi
di fattibilità ed identificare congiuntamente le soluzioni più convenienti sotto il profilo
del rapporto premio/prestazioni per l’attuazione operativa della LTC, (decorrenza
85
contributo, regolamento, decorrenza coperture, prestazioni, convenzioni, ecc.)
rispondenti ai bisogni di tutela ed assistenza delle lavoratrici/lavoratori in caso di eventi
invalidanti.
Art. 65 - Modalità di attuazione dell’orario di lavoro
extra standard nei casi di disagio sociale
1. Nell’adottare l’orario di lavoro extra standard, l’Ente/Aziende terranno conto
dell’eventuale richiesta - derivante da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo
dovuti a “pendolarismo”, a menomazioni fisiche od a necessità di assistenza a familiari
portatori di handicap o a ulteriori situazioni analogamente meritevoli di particolare
considerazione - della lavoratrice/lavoratore interessato a:
a) non modificare il suo precedente orario di lavoro;
b) essere adibito alle prestazioni per le quali è stato adottato il predetto orario extra
standard, purché ciò risulti compatibile con le esigenze dei servizi e sempreché
l’interessato sia riconosciuto idoneo e abbia l’inquadramento richiesto dal posto
di lavoro resosi disponibile.
2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal
Capitolo XIII.
Art. 66 - Videoterminali
1. La lavoratrice/lavoratore addetto in via esclusiva ai videoterminali dopo 2 ore di
adibizione continuativa a tali apparecchiature ha, di regola, diritto ad una pausa di un
quarto d’ora.
2. Le lavoratrici/lavoratori di cui al comma precedente che siano inseriti nei turni presso
servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo consortile, hanno
diritto nella giornata - in luogo delle pause di cui al primo comma del presente articolo
- a due pause di 10 minuti, oltre alla pausa di 30 minuti di cui al 4° comma dell’art. 104.
3. In caso di accertata inidoneità della lavoratrice/lavoratore all’adibizione ai
videoterminali, l’Ente/Aziende adotteranno gli opportuni provvedimenti cercando di
avvicendare gli interessati in altre mansioni.
Nota a verbale
Ai fini dell’applicazione della presente norma, deve intendersi per addetto ai
videoterminali la lavoratrice/lavoratore cui sia affidato in modo abituale o sistematico
per 20 ore settimanali, dedotte le pause, il compito di operare su dette
86
apparecchiature; sono pertanto esclusi dall’applicazione della disposizione stessa
coloro che utilizzano i videoterminali come strumento per lo svolgimento dei compiti
loro propri (ad es.: addetti allo sportello con o senza maneggio di valori).
Art. 67 - Pausa per addetti ai centralini
1. A ciascun addetto in via esclusiva ai centralini telefonici viene concessa
dall’Ente/Aziende una pausa di mezz’ora nella giornata, divisibile anche in due periodi.
2. Qualora al centralino siano adibiti contemporaneamente più operatori, la pausa
deve essere usufruita in modo da non determinare interruzioni nel funzionamento del
servizio; se al centralino è adibito un unico operatore, la pausa viene concessa ove
risulti possibile la sostituzione dell’interessato nelle anzidette mansioni.
3. Detta pausa assorbe fino a concorrenza le analoghe concessioni (ivi comprese le
eventuali riduzioni di orario di lavoro) che fossero già in atto in sede aziendale.
Art. 68 - Indennità per centralinisti non vedenti
L’indennità giornaliera per i centralinisti non vedenti prevista dalla Legge 29 marzo
1985, n. 113 così come modificata dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è
fissata in € 6,00 elevata ad € 7,00 in caso di settimana lavorativa distribuita su cinque
giorni.
Art. 69- Iniziative sociali
Volontariato
1. Considerato il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, l’Ente/Aziende favoriranno gli
appartenenti ad organizzazioni iscritte nei registri previsti dall’art. 6 della Legge 11
agosto 1991, n. 266 e successive modifiche intervenute e che prestano gratuitamente
attività di volontariato, secondo le modalità e le finalità di cui alla sopra citata legge,
nella fruizione - su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di
servizio – delle forme di flessibilità degli orari di lavoro previste dal Contratto Nazionale.
Tutela della dignità delle donne e degli uomini e unioni di fatto
2. Le Parti stipulanti, tenuto conto della Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea
del 29 maggio 1990, della Raccomandazione della Commissione europea del 27
87
novembre 1991, della Comunicazione della Commissione del 7 giugno 2000 relativa al
quinquennio 2001/2005, nonché dei principi contenuti nel Trattato del 29 ottobre 2004
che adotta una Costituzione per l’Europa, ne assumono il valore di indirizzo in materia
di tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro.
3. Le Parti medesime, pertanto, convengono che, ai diversi livelli di responsabilità
nell’organizzazione aziendale, i comportamenti debbano sempre essere improntati a
reciproca correttezza, evitando, in particolare:
- comportamenti offensivi a connotazione sessuale;
- altri atti e/o comportamenti offensivi che abbiano la conseguenza di
determinare una situazione di disagio della persona cui essi sono rivolti e possano
influenzare, esplicitamente od implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto
di lavoro e lo sviluppo professionale;
- qualsiasi discriminazione in relazione ad orientamenti che rientrano nella sfera
personale.
4. In presenza di tali atti o comportamenti che possano produrre effetti pregiudizievoli
o discriminanti a livello aziendale, verranno concordate azioni mirate a rimuovere le
condizioni di disagio ed a garantire la piena tutela della dignità della persona.
5. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente la tematica,
successivamente all’emanazione dei provvedimenti di legge in materia.
6. Con riferimento alle esigenze emerse nell’ambito del negoziato per il rinnovo del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, concernenti l’impatto su taluni aspetti del
rapporto di lavoro del riconoscimento delle unioni di fatto, le Parti stipulanti si danno
reciprocamente atto dell’entrata in vigore delle norme di cui alla Legge 20 maggio
2016, n. 76 e convengono di seguire con attenzione l’evoluzione della materia sia sotto
il profilo delle iniziative legislative che delle esperienze che maturino negli altri maggiori
settori produttivi.
Rispetto delle convinzioni religiose
7. L’Ente/Aziende cureranno, nell’applicazione delle norme del presente contratto in
materia di orario di lavoro, che sia garantito il diritto delle lavoratrici/lavoratori che ne
facciano richiesta a praticare il proprio culto religioso nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge in materia.
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Mobilità nelle aree urbane
8. Le Parti nazionali si riservano di esaminare congiuntamente le modalità applicative
del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 marzo 1998, successivamente
all’emanazione delle necessarie disposizioni attuative da parte delle competenti
autorità ministeriali.
Provvidenze per i disabili
9. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di
stipulazione del presente contratto, a ciascun figlio o persona equiparata a carico –
secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari
– che per grave minorazione fisica o psichica risulti portatore di handicap ai fini
dell’apprendimento, viene corrisposta una provvidenza annuale di € 103,29.
10. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e
non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a
presentazione da parte degli interessati, di idonea certificazione medica attestante,
per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
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CAPITOLO IX
MISSIONI
Art. 70 - Missioni
1. Al personale inviato in missione compete:
a) per il personale delle aree professionali il rimborso delle spese effettive di viaggio
in 2ª classe, seguendo la via più breve. Qualora il percorso per raggiungere la
destinazione superi i 150 km., il viaggio viene effettuato in 1ª classe (ove esista).
In caso di viaggio aereo, autorizzato dall’Ente/Aziende spetta il rimborso del
biglietto di classe turistica.
Per i quadri direttivi il rimborso delle spese di viaggio in 1ª classe od in aereo
(classe turistica) o con altro mezzo preventivamente autorizzato
dall’Ente/Aziende;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato ricevuto e
nell’interesse dell’Ente/Aziende;
d) il trattamento di seguito indicato.
2. Tutte le spese devono essere documentate.
3. Al personale che effettua meno di 5 giornate di missione nel corso di un mese di
calendario, escluse dal computo quelle c.d. a corto raggio, compete il rimborso delle
spese (piè di lista) per la consumazione dei pasti principali e per il pernottamento,
comunque – relativamente alle missioni in Italia – non oltre gli importi della diaria.
L’Ente/Aziende può autorizzare il superamento della diaria nel caso di maggiori spese
per il pernottamento.
4. Oltre il predetto limite temporale la lavoratrice/lavoratore può optare per il
trattamento di diaria di cui all’Allegato n. 7, ovvero il rimborso a piè di lista delle spese
effettivamente sostenute (e adeguatamente giustificate) nel corso della missione
stessa, fino ad un limite massimo di rimborso pari alla misura del trattamento di diaria
altrimenti spettante all’interessato. Qualora il rimborso spese risulti inferiore all’importo
della diaria, alla lavoratrice/lavoratore compete, in aggiunta a detto rimborso, la
corresponsione a titolo di diaria della quota residua fino al suddetto limite massimo. Nei
confronti dei quadri direttivi il trattamento di diaria resta comunque escluso per i primi
4 giorni di missione nel mese.
90
5. Il trattamento di diaria è corrisposto per intero quando vi sia la consumazione dei
due pasti principali ed il pernottamento fuori residenza.
In caso diverso, viene corrisposto in proporzione di un terzo, rispettivamente per ogni
pasto e per il pernottamento. Ai fini di cui al comma precedente resta fermo che non
può darsi luogo ad una erogazione inferiore a due terzi di diaria per missioni di durata
superiore alle 10 ore.
6. Nell’ipotesi di cui al 5° comma può essere concesso in casi particolari, il rimborso
delle eventuali maggiori spese giustificate, sia nel caso che si applichi il trattamento di
diaria e sia ove venga prescelta la forma del rimborso a piè di lista. Con autorizzazione
dell’Ente/Aziende potrà essere effettuato il rimborso a piè di lista separato della sola
spesa per il pernottamento in albergo. In tal caso, come pure nel caso in cui l’alloggio
sia fornito dall’Ente/Aziende, la misura della diaria giornaliera è ridotta di un terzo.
7. Per le lavoratrici/lavoratori appartenenti alle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), nel
caso di missione con durata superiore ai 30 giorni, il trattamento di diaria è ridotto del
15% a partire dal 31° giorno, sempreché la lavoratrice/lavoratore abbia avuto
preventiva comunicazione scritta da parte della Direzione, dalla quale risulti che la
missione avrà durata superiore a 30 giorni. In tal caso l’Ente/Aziende procureranno, nei
limiti del possibile, di effettuare detta comunicazione tempestivamente.
8. Per i quadri direttivi, nel caso di missione per un periodo superiore a 45 giorni, la diaria
è ridotta del 15% a partire dal 15° giorno successivo all’apposita comunicazione scritta
da parte della Direzione, dalla quale risulti che la missione avrà durata superiore a detto
periodo: detta riduzione non potrà comunque applicarsi per i primi 45 giorni della
missione.
9. In ogni caso, quanto previsto dai precedenti comma non si applica nei casi in cui la
distanza fra la località di missione e la residenza (abituale dimora) della
lavoratrice/lavoratore, non superi i 25 Km (c.d. missioni a corto raggio). Resta fermo il
rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le disposizioni in atto.
10. Le misure delle diarie vengono fissate annualmente, d’intesa fra le Parti stipulanti,
entro il mese di novembre ed hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo.
11. Gli importi relativi al periodo di vigenza del presente contratto sono indicati
nell’Allegato n. 7.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che non si configura la fattispecie del “corto raggio”
nell’ipotesi in cui la lavoratrice/lavoratore in trasferta effettua, nella medesima
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giornata, una pluralità di spostamenti che superano complessivamente i 50 Km fra
località ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non dista oltre i 25 Km dalla
residenza (abituale dimora) della lavoratrice/lavoratore stesso.
Raccomandazione
Con riferimento alle istanze manifestate in argomento dalle organizzazioni sindacali
stipulanti il presente contratto, l’Ente/Aziende valuteranno la possibilità di adottare
forme assicurative a favore delle lavoratrici/lavoratori che, a seguito dell’invio in
missione disposto dall’Ente/Aziende stesse, debbano fare uso del mezzo aereo.
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CAPITOLO X
ADDESTRAMENTO -
FORMAZIONE - CRITERI DI
SVILUPPO PROFESSIONALE
E DI CARRIERA -
VALUTAZIONE DELLA
LAVORATRICE/LAVORATORE
Art. 71 - Addestramento
1. L’Ente/Aziende provvedono ad un opportuno addestramento dei dipendenti nuovi
assunti con contratto non a termine inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello
retributivo e 2ª area professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni
operaie), da tenersi di norma durante il periodo di prova e comunque entro il primo
anno di servizio.
2. Tale addestramento, di durata non inferiore a quattro settimane, anche non
continuative, per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale, 1° livello
retributivo o a due settimane per i dipendenti inquadrati nella 2ª area professionale, 3°
livello retributivo (esclusi gli addetti a mansioni operaie), si svolge durante il normale
orario di lavoro.
3. Durante l’addestramento, ove questo sia organizzato in corsi collettivi, è data facoltà
ai dipendenti di cui sopra di partecipare a riunioni promosse, durante l’orario di lavoro,
dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per illustrare materie di
interesse sindacale e del lavoro.
4. Le predette organizzazioni sindacali possono tenere tali riunioni, singolarmente o
congiuntamente, a mezzo di un proprio dirigente facente parte del personale
dell’Ente/Aziende, previa comunicazione alla Direzione aziendale competente del
nominativo designato.
5. Per gli interventi dei dirigenti di cui sopra, da svolgersi secondo l’ordine di precedenza
delle richieste comunicate alla Direzione aziendale competente con un preavviso di
almeno 48 ore, è riservata al dirigente di ciascuna organizzazione sindacale, mezz’ora
cumulabile nei casi di interventi congiunti di dirigenti appartenenti ad organizzazioni
diverse.
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Art. 72 – Formazione
1. Salvo quanto disciplinato in materia di formazione d’ingresso in relazione alle
previsioni di Legge, la formazione continua del personale:
• rappresenta strumento essenziale per la tutela dell’occupazione, la mobilità,
la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali;
• concorre, unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera secondo quanto
stabilito dalle specifiche norme in materia;
• assume un ruolo strategico per la realizzazione delle necessarie
trasformazioni del nuovo sistema di riscossione dei tributi e la valutazione delle
risorse umane;
• assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza
professionale.
2. Pertanto, l’Ente/Aziende promuovono corsi di formazione professionale - nei
confronti del personale in servizio con contratto non a termine - secondo criteri di
trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2002, delle
seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il
normale orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario
di lavoro e le residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di
lavoro; la formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite
autoformazione, con l’ausilio di adeguata strumentazione anche informatica.
3. A ciascuna lavoratrice/lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett.b) viene
offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite.
4. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate
dall’Ente/Aziende, su richiesta delle lavoratrici/lavoratori, eventuali particolari situazioni
personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando
con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione.
5. La formazione al di fuori dell’orario di lavoro, in caso di copertura con finanziamenti
da parte di fonti esterne, anche nell’ambito di iniziative promosse tramite le strutture
istituzionali esistenti, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita.
6. Le eventuali ore di formazione non fruite dalla lavoratrice/lavoratore nel periodo
annuale o pluriennale, fissato ai sensi del presente articolo, potranno essere utilizzate
nei 9 mesi successivi alla scadenza del periodo suindicato.
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7. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale
accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme
che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito
incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti aziendali. Tale
incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora l’Ente/Aziende apportino sostanziali
modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro le Parti definiscono le
modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti.
8. Tempi, modalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a
conoscenza del personale.
9. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo può anche procedersi
mediante la istituzione di corsi a carattere interaziendale da realizzarsi ad iniziativa e
nell’ambito dell’Ente/Aziende che per la loro dimensione, od altre ragioni di carattere
tecnico ed organizzativo ne ravvisassero la necessità.
10. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che
comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di
consistenti gruppi di personale, l’Ente/Aziende organizzano – utilizzando a tal fine
anche i quantitativi previsti dal presente articolo – corsi di riqualificazione del personale
interessato.
11. Ulteriori corsi indetti ed organizzati dall’Ente/Aziende per addestramenti
professionali, si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione delle
lavoratrici/lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa.
Art. 73 - Sviluppo professionale e di carriera
1. Le capacità professionali costituiscono un patrimonio fondamentale per le
lavoratrici/lavoratori e per l’efficienza e la competitività dell’Ente/Aziende.
2. Pertanto l’Ente/Aziende si impegnano a valorizzare e sviluppare le capacità
professionali secondo il principio delle pari opportunità ed in coerenza con le scelte
strategiche, le esigenze organizzative e produttive dell’Ente/Aziende, tenendo anche
conto dell’evoluzione delle tecnologie, soprattutto informatiche, e dei bisogni formativi
del personale.
3. Lo sviluppo professionale deve realizzarsi tramite:
a) una formazione adeguata;
b) l’esperienza pratica di lavoro;
c) la mobilità su diverse posizioni di lavoro.
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4. Detto sviluppo professionale terrà conto dei diversi apporti professionali connessi al
differente inquadramento del personale e in connessione alla valutazione
professionale del personale concorre allo sviluppo di carriera del personale stesso.
5. In relazione a progetti per la gestione strategica delle risorse umane, l’Ente/Aziende
possono prevedere, informandone gli organismi sindacali, percorsi professionali per la
formazione di determinate figure ritenute strategiche che prevedano sequenze
programmate di posizioni di lavoro e di iniziative formative.
6. Lo sviluppo professionale per gli appartenenti alla 3ª area professionale e per i quadri
direttivi si realizza con i criteri riportati nelle rispettive Parti speciali.
7. Le Parti si danno atto che, fermo quanto previsto all’art. 59 in tema di reinserimento
delle lavoratrici/lavoratori assenti per maternità, l’esercizio dei diritti previsti dalla
normativa in materia non pregiudica lo sviluppo professionale degli stessi.
Art. 74 - Criteri di valutazione professionale
1. Lo sviluppo professionale, in connessione alla valutazione professionale, concorre
allo sviluppo di carriera del personale.
2. Le Parti nazionali convengono, a titolo esemplificativo, che idonei elementi - di
valutazione professionale - i cui contenuti vengono opportunamente individuati
dall’Ente/Aziende in relazione alle specifiche figure professionali, alla propria
organizzazione, ai propri obiettivi strategici - sono i seguenti: competenze professionali,
precedenti professionali, padronanza del ruolo, attitudini e potenzialità professionali,
prestazioni.
Art. 75 - Valutazione della lavoratrice/lavoratore
1. L’Ente/Aziende attribuiscono annualmente alla lavoratrice/lavoratore un giudizio
professionale complessivo.
2. Il giudizio di cui al comma che precede, accompagnato da una sintetica
motivazione, deve essere comunicato per iscritto alla lavoratrice/lavoratore entro il
primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
3. La lavoratrice/lavoratore viene informato periodicamente circa il merito della
valutazione professionale formulata dall’Ente/Aziende e delle linee adottate
dall’Ente/Aziende stesse al fine di conferire trasparenza alle opportunità di formazione,
allo sviluppo professionale ed ai criteri di valutazione professionale, e può chiedere
chiarimenti al riguardo.
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4. Nei casi in cui le assenze della lavoratrice/lavoratore dovute a malattia, infortunio,
gravidanza e puerperio, servizio militare, siano di durata tale da non consentire una
valutazione ai fini del giudizio professionale, si fa riferimento - agli effetti degli
automatismi, e del premio aziendale - all’ultimo giudizio conseguito dall’interessato.
5. Il premio aziendale non viene erogato in caso di giudizio di sintesi negativo.
6. La lavoratrice/lavoratore che ritenga il complessivo giudizio professionale non
rispondente alla prestazione da lui svolta può presentare un proprio ricorso alla
Direzione aziendale competente entro 15 giorni dalla comunicazione. Nella procedura
la lavoratrice/lavoratore può farsi assistere da un dirigente dell’organizzazione
sindacale stipulante, facente parte del personale, a cui conferisce mandato.
7. L’Ente/Aziende, sentito la lavoratrice/lavoratore entro 30 giorni dal ricorso,
comunicheranno le proprie determinazioni al riguardo nei successivi 60 giorni.
8. La lavoratrice/lavoratore, cui sia stato attribuito il giudizio di sintesi negativo può, a
richiesta, ottenere il cambiamento di mansioni e, compatibilmente con le esigenze di
servizio, essere trasferito ad altro ufficio.
Art. 76 - Coinvolgimento sindacale
1. L’Ente/Aziende, anche su richiesta degli organismi sindacali aziendali, comunicano
agli stessi - nel corso di un apposito incontro - gli indirizzi, i principi e i criteri che si
intendono adottare per lo sviluppo professionale del personale e per la valutazione
dello stesso.
2. Gli organismi sindacali predetti formulano loro considerazioni e proposte nell’ambito
di una procedura di confronto della durata massima di 30 giorni finalizzata a ricercare
soluzioni condivise in ordine ai criteri di cui al comma che precede, fermo restando che
al termine della procedura stessa l’Ente/Aziende rendono operativi i propri
provvedimenti. Procedura analoga, ma della durata massima di 20 giorni, deve essere
seguita nel caso di eventuali modifiche che l’Ente/Aziende intendessero apportare
successivamente.
3. L’Ente/Aziende, al termine della procedura, portano a conoscenza delle
lavoratrici/lavoratori indirizzi, principi e criteri di cui sopra.
4. Le Parti aziendali concordano le modalità di verifica per l’applicazione dei principi e
criteri suindicati.
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CAPITOLO XI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 77 - Cause di risoluzione - Attestato di servizio
1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova, può avvenire:
a) per risoluzione del rapporto da parte dell’Ente/Aziende o della
lavoratrice/lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di
conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa di cui all’art. 58
(fermo il minimo di legge previsto in caso di tbc), nonché per invalidità
permanente riconosciuta in base alla legge sull’assicurazione invalidità e
vecchiaia;
b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Ente/Aziende nei confronti della
lavoratrice/lavoratore ultrasessantenne che sia in possesso dei requisiti
pensionistici, sempre che non abbia optato per la prosecuzione del rapporto
di lavoro ai sensi della vigente normativa di legge in materia;
c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Ente/Aziende per giustificato motivo
ai sensi dell’art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604;
d) per risoluzione del rapporto da parte dell’Ente/Aziende per giusta causa ai
sensi dell’art. 2119 c.c.;
e) per dimissioni;
f) per risoluzione del rapporto da parte della lavoratrice/lavoratore per giusta
causa ai sensi dell’art. 2119 c.c.;
g) per morte.
2. Quanto previsto dall’art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, commi da 4 a 7, si
applica a tutte le lavoratrici/lavoratori dell’Ente/Aziende che occupino
complessivamente più di 15 dipendenti. Tale previsione si riferisce ai lavoratori in servizio
alla data del 7 marzo 2015, delle aziende che occupavano più di 15 dipendenti alla
medesima data.
3. L’Ente/Aziende comunque rilasciano alla lavoratrice/lavoratore all’atto della
cessazione del rapporto, un certificato contenente l’indicazione del tempo durante il
quale egli ha svolto la sua attività presso l’Ente/Aziende, delle mansioni prestate e
dell’inquadramento ricoperto e copia del conto di liquidazione.
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Art. 78 - Preavviso
1. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità
di servizio.
2. Durante il periodo di preavviso prestato in servizio, eccettuato il caso di dimissioni,
l’Ente/Aziende sono tenute ad accordare alla lavoratrice/lavoratore adeguati
permessi, non inferiori a due ore giornaliere, per consentirgli la ricerca di altra
occupazione.
3. In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’Ente/Aziende ai sensi delle lett. a),
b) e c) dell’art. 77, spetta alla lavoratrice/lavoratore un preavviso secondo quanto
previsto nell’All. n. 6.
4. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per morte della lavoratrice/lavoratore
(art. 77, lett. g), oltre al trattamento economico fino al termine del mese in corso,
l’indennità di mancato preavviso compete agli aventi causa nelle misure riportate nel
medesimo Allegato n. 6.
5. I termini di disdetta del preavviso di cui all’Allegato n. 6 decorrono dalla metà o dalla
fine di ciascun mese.
6. E’ in facoltà dell’Ente/Aziende di far cessare il servizio all’atto stesso della
comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro o in qualsiasi altro giorno entro
la scadenza del preavviso, con l’obbligo peraltro di corrispondere al dipendente
licenziato una indennità pari alla intera retribuzione dal giorno della cessazione dal
servizio fino alla scadenza del preavviso. In tal caso il rapporto di lavoro è risolto all’atto
della cessazione stessa.
7. L’ammontare dei compensi di cui agli artt. 46, 47 e 48, per la quota riconosciuta
quale retribuzione, agli effetti dell’applicazione del precedente comma, verrà
commisurato sulla media dell’ultimo triennio e, se la lavoratrice/lavoratore non abbia
ancora compiuto i tre anni di servizio, sulla media del periodo di servizio prestato presso
l’Ente/Aziende.
Art. 79 - Dimissioni
1. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto dalla lavoratrice/lavoratore
all’Ente/Aziende con il preavviso di un mese salvo diverso termine concordato. In
difetto, l’Ente/Aziende tratterranno dalle competenze spettanti alla
lavoratrice/lavoratore la corrispondente indennità di mancato preavviso.
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2. È in facoltà dell’Ente/Aziende di far cessare il servizio il giorno della presentazione
delle dimissioni o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso
corrispondendo al dimissionario una somma pari all’intera retribuzione fino alla
scadenza stessa.
3. In caso di dimissioni nel periodo in cui, a norma del Decreto Legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), è
previsto il divieto di licenziamento, spetta - previa presentazione di idonea
certificazione medica - il trattamento economico fino al termine del mese in corso.
4. In caso di risoluzione del rapporto per giusta causa ad iniziativa del lavoratore, spetta
alla lavoratrice/lavoratore medesimo, oltre al trattamento di fine rapporto, di cui all’art.
83, l’indennità di mancato preavviso nella misura stabilita nell’ All. n. 6.
Art. 80 - Rivalsa per danni arrecati all’Ente/Aziende
L’Ente/Aziende hanno sempre diritto di rivalersi ai sensi di Legge su quanto compete, a
qualsiasi titolo, sulla lavoratrice/lavoratore che cessi dal servizio, per danni da questi
eventualmente arrecati all’Ente/Aziende e per le anticipazioni comunque concessegli.
Art. 81 - Preavviso per cessazione del rapporto di lavoro
art. 77 lett. a) e ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore
1. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 77 lett. a), spetta alla
lavoratrice/lavoratore il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 83 oltre all’indennità
di mancato preavviso nella misura stabilita dall’Allegato n. 6.
2.Qualora la risoluzione del rapporto avvenga ad iniziativa della lavoratrice/lavoratore,
questi è esonerato dall’obbligo del preavviso mentre gli spetta il trattamento di fine
rapporto di cui all’art. 83.
Chiarimento a verbale
L’eventuale risoluzione del rapporto di lavoro conseguente a riconoscimento
dell’invalidità permanente da parte del Fondo di previdenza per i dipendenti del
servizio di riscossione dei tributi, si intende avvenuta ad iniziativa della
lavoratrice/lavoratore.
100
Art. 82 - Contestazioni
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, e qualora sorga contestazione
circa la somma spettante alla lavoratrice/lavoratore o agli aventi diritto, l’Ente/Aziende
sono tenute a liquidare immediatamente la parte non contestata di tale somma, senza
pregiudizio per la parte dei diritti in contestazione.
2. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’Ente/Aziende, se i fatti che
hanno dato luogo alla risoluzione abbiano provocato danno materiale
all’Ente/Aziende, si conviene che è ammissibile, ai sensi dell’art.1252 c.c., la
compensazione tra quanto dovuto alla lavoratrice/lavoratore e quanto al medesimo
imputabile a titolo di risarcimento.
3. Ove non venga raggiunto un diretto accordo tra le parti sull’ammontare del danno,
il conteggio e la conseguente compensazione può essere effettuata in sede giudiziale,
sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni
eventuale maggior diritto dell’Ente/Aziende stessa.
Art. 83 - Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è
costituita dai seguenti emolumenti.
2. Per le aree professionali:
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare;
e, ove spettino, da
- assegno temporaneo per gli apprendisti ex art. 26;
- assegno di cui all’art. 101, ultimo comma;
- indennità di rischio;
- indennità per lavori svolti in locali sotterranei;
- concorso spese tranviarie;
- indennità di cui all’art. 103, 3° comma;
- indennità di turno diurno;
- assegni di cui all’art. 113;
- compensi percentuali di cui agli artt. 46, 47 e 48, per la quota riconosciuta quale
retribuzione;
101
3. Per i quadri direttivi:
- stipendio;
- tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere
continuativo anche se con corresponsione periodica, compresa, ove spetti,
l’indennità di rischio.
4. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale,
quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i
trattamenti corrisposti ai sensi degli artt. 70 e 90 del presente contratto o, comunque,
corrisposti con finalità similari al quadro direttivo trasferito o in missione.
Nota a Verbale
Le Parti convengono e si danno reciprocamente atto che gli istituti retributivi previsti
dai CIA, dagli accordi e/o intese vigenti alla data della stipula del presente CCNL e in
quanto tali definitivamente cristallizzati e/o conglobati in apposite voci retributive,
continueranno ad essere sterilizzati o meno ai fini del trattamento di fine rapporto
secondo la natura dell’istituto di provenienza.
102
PARTE SPECIALE
QUADRI DIRETTIVI
103
CAPITOLO XII
QUADRI DIRETTIVI
Art. 84 - Definizione ed inquadramento
1. La categoria dei quadri direttivi è articolata in 4 livelli retributivi.
2. Declaratoria - Sono quadri direttivi le lavoratrici/lavoratori, che pur non
appartenendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati
dall’Ente/Aziende di svolgere, in via continuativa, mansioni che comportino elevate
responsabilità funzionali e elevata preparazione professionale e/o particolari
specializzazioni, e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell’ambito di
strutture centrali e/o nella rete (sportelli e/o strutture periferiche), ovvero elevate
responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altre
lavoratrici/lavoratori appartenenti alla presente categoria e/o alla 3ª area
professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e
verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.
3. Tali funzioni e compiti possono prevedere l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei
confronti di terzi in rappresentanza dell’Ente/Aziende, da espletarsi con carattere di
autonomia e discrezionalità, in via generale, nell’ambito definito dalle deleghe di
poteri aziendali conferite al riguardo, anche in via congiunta, restando comunque
escluse le facoltà di firma a carattere meramente certificativo o dichiarativo o simili.
4. Nell’ambito della predetta declaratoria sono inquadrati nella presente categoria:
- gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal
possesso di metodologie professionali complesse, da procedure
prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia
stabili che innovativi, secondo le previsioni che seguono:
1° livello retributivo:
- il dipendente che venga preposto dall’Ente/Aziende alla direzione di uno
sportello cui siano addetti almeno 10 dipendenti compreso il preposto;
- i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione
generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti
almeno 10 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione
organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive,
fiscalità locale.
104
2° livello retributivo:
- il dipendente che venga preposto dall’Ente/Aziende alla direzione di uno
sportello cui siano addetti almeno 12 dipendenti compreso il preposto;
- i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione
generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti
almeno 12 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione
organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive,
fiscalità locale.
3° livello retributivo per:
- il dipendente che venga preposto dall’Ente/Aziende alla direzione di uno
sportello cui siano addetti almeno 15 dipendenti compreso il preposto;
- i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione
generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti
almeno 15 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione
organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive,
fiscalità locale;
- il dipendente che venga preposto dall’Ente/Aziende alla direzione di più sportelli
cui siano addetti complessivamente almeno 20 dipendenti compreso il
preposto;
- il dipendente che venga preposto, nell’ambito della direzione o della struttura
di rete (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purché a detti uffici o
servizi siano stabilmente addetti nel complesso almeno 25 dipendenti compreso
il preposto.
4° livello retributivo per:
- il dipendente che venga preposto alla direzione di un ambito territoriale
provinciale cui siano stabilmente addetti almeno 25 dipendenti compreso il
preposto;
- il dipendente che venga preposto dall’Ente/Aziende alla direzione di uno
sportello cui siano addetti almeno 30 dipendenti compreso il preposto;
- i preposti ai seguenti rami di attività specialistiche (presso la Direzione
generale/centrale ovvero sportelli o strutture periferiche) cui siano addetti
almeno 30 dipendenti compreso il preposto: legale, analisi e pianificazione
organizzativa, contabilità e bilancio, risorse umane, procedure esecutive,
fiscalità locale;
105
- il dipendente che venga preposto dall’Ente/Aziende alla direzione di più sportelli
cui siano addetti complessivamente almeno 35 dipendenti compreso il
preposto;
- il dipendente che venga preposto, nell’ambito della direzione o della struttura
di rete (sportello o struttura periferica), a servizi o uffici purché a detti uffici o
servizi siano stabilmente addetti nel complesso almeno 35 dipendenti compreso
il preposto.
5. Le Parti valuteranno la possibilità di individuare in sede aziendale ulteriori profili
professionali esemplificativi.
6. Su richiesta di una delle Parti aziendali, possono essere individuati, tempo per tempo,
con accordi aziendali gli inquadramenti relativi a nuovi profili professionali conseguenti
a nuove attività o a cambiamenti di organizzazione, nonché i relativi nuovi ruoli chiave
correlati ai diversi livelli di responsabilità sia nelle attività espletabili nell’ambito delle
strutture centrali che nella rete (sportello o struttura periferica).
Chiarimento a verbale
Per addetto si intende il dipendente assunto a tempo indeterminato.
* * *
7. Al quadro direttivo che abbia stabilmente espletato l’attività cui è correlata
l’indennità di ruolo chiave per almeno 12 mesi – da computare a decorrere
dall’assegnazione e comunque non prima della data di stipulazione del presente
contratto – verrà assicurato, in caso di revoca dell’incarico cui è correlata l’indennità
stessa, un importo corrispondente sotto forma di assegno ad personam riassorbibile.
8. In relazione a progetti aziendali per la gestione strategica delle risorse umane,
l’Ente/Aziende possono prevedere percorsi professionali per la formazione di
determinate figure ritenute strategiche che prevedono sequenze programmate di
posizioni di lavoro e di iniziative formative.
Nota a verbale
Le Parti stipulanti confermano che l’assegno ad personam derivante dalla
ristrutturazione tabellare ex art. 74, 10° comma del CCNL 12.12.2001 è computabile ai
fini del trattamento di fine rapporto e dei trattamenti di previdenza aziendali. Tale
assegno non è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
106
Art. 85 - Fungibilità - Sostituzioni
1. In considerazione delle esigenze dell’Ente/Aziende in direzione della fungibilità ed
anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un
maggiore interscambio nei compiti in azienda, può essere attuata la piena fungibilità
– nell’ambito della categoria dei quadri direttivi – rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3°
livello retributivo e fra il 2°, il 3° e il 4° livello retributivo. Nei confronti dei quadri direttivi di
3° e 4° livello cui sia stata attribuita l’indennità di ruolo chiave, la piena fungibilità può
essere attuata solo rispetto ai livelli immediatamente inferiori.
2. Ai sensi dell’art. 6, Legge del 13 maggio 1985, n. 190, in deroga – per questo specifico
aspetto – all’art. 2103, 1° comma, c.c., l’assegnazione della lavoratrice/lavoratore alla
categoria dei quadri direttivi, ovvero ai relativi livelli retributivi, diviene definitiva quando
si sia protratta per il periodo di 12 mesi, a meno che non sia avvenuta in sostituzione
delle lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino
all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma,
l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai compiti che
effettivamente la lavoratrice/lavoratore è stato chiamato ad esplicare.
Art. 86 - Trattamento economico
Fermo quanto previsto al Capitolo VI del presente contratto, le voci che compongono
il trattamento economico dei quadri direttivi sono le seguenti:
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità,
e, ove spettino:
- assegno “ex intesa 9 aprile 2008” di cui al comma 4 dell’art. 87;
- assegno ex intesa “12 dicembre 2001” di cui alla norma transitoria in calce
all’art. 87;
- indennità varie (ad es. indennità di rischio, sotterraneo);
- assegno “ad personam” derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74 del
CCNL 12.12.2001.
107
Art. 87 - Scatti di anzianità
1. A far tempo dal 12 dicembre 2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con
cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il 1° scatto in
tutti i casi di assunzione, nonché in caso di passaggio al 3° o al 4° livello retributivo dei
quadri direttivi.
2. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
3. Per il personale destinatario dei CCNL 12 luglio 1995 e del CCNL 17 luglio 1995, in
servizio rispettivamente al 12 luglio 1995 e 1° luglio 1995, resta confermato il numero
degli scatti ivi stabilito. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tali date
appartenente al 1° ed al 2° livello dei quadri direttivi spettano nel numero complessivo
massimo di 8; per il 3° e 4° livello dei quadri direttivi spettano, in luogo dei precedenti,
nel numero complessivo massimo di 7 e decorrono dalla data di assunzione o nomina
(vedi Tabella B in Allegato n. 2).
4. Qualora in caso di passaggio al 3° livello della categoria dei quadri direttivi che
avvenga successivamente alla data di stipula del presente contratto, emerga che
l’interessato viene a beneficiare di un incremento annuo inferiore a € 3.000,00,
l’Ente/Aziende provvedono a erogare la differenza necessaria a garantire comunque
detto incremento minimo sotto forma di “assegno ex intesa 9 aprile 2008”.
5. L’assegno in parola è riassorbibile per effetto di futuri incrementi retributivi.
L’assorbimento per effetto degli scatti di anzianità avviene in ragione della differenza
tra la misura dello scatto prevista per il 3° livello retributivo e quella prevista per il 2°
livello retributivo.
6. Tale differenza va mantenuta inalterata tempo per tempo rispetto alla retribuzione
del quadro direttivo di 2° livello con pari anzianità.
Norma transitoria
Per i passaggi dal 2° al 3° livello retributivo della categoria dei quadri direttivi, avvenuti
fino al 9 aprile 2008, resta in vigore la previsione relativa all’ “assegno ex intesa 12
dicembre 2001”, di cui all’art. 83, comma 4, del CCNL 4 novembre 2005.
Art. 88 - Formazione e sviluppo professionale
1. Lo sviluppo professionale in questa area è finalizzato alla individuazione da parte
dell’Ente/Aziende di figure professionali – opportunamente correlate ai diversi livelli di
responsabilità - sia nelle attività espletabili nell’ambito delle strutture centrali che nella
108
rete (sportelli e/o strutture periferiche). Ai fini del coinvolgimento sindacale in tema di
sviluppo professionale si applica l’art. 76 del presente contratto.
2. L’Ente/Aziende definiscono – fatto salvo quanto previsto dall’art. 84 – ruoli chiave
che possono essere raggruppati in aggregazioni omogenee di competenze, sia
specialistiche che di gestione e/o coordinamento e/o controllo di risorse tecniche e
umane, con particolare riguardo alle esigenze di mercato e commerciali con i connessi
trattamenti retributivi che possono anche comportare il superamento del trattamento
tabellare fissato in sede nazionale.
3. In particolare, la formazione in questa area deve risultare coerente rispetto ai
predetti ruoli di riferimento, con specifica attenzione allo sviluppo delle competenze
gestionali, di coordinamento e di attuazione integrata dei processi produttivi e/o
organizzativi.
Art. 89 - Prestazione lavorativa
1. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi deve risultare orientata al
raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito di un rapporto fiduciario.
2. La prestazione si effettua, di massima, in correlazione temporale con l’orario normale
applicabile al personale inquadrato nella 3ª area professionale addetto all’unità di
appartenenza, con le caratteristiche di flessibilità temporale proprie di tale categoria
e criteri di “autogestione” individuale che tengano conto delle esigenze operative.
3. L’Ente/Aziende valuteranno con la massima attenzione casi di impegno temporale
particolarmente significativo correlato al raggiungimento degli obiettivi prefissati
durante l’anno. Tale valutazione avviene nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 74 e
75 del presente Contratto.
Nel corso dell’incontro annuale di cui all’art.11 l’Ente/Aziende forniscono
un’informativa di complesso e a consuntivo sulle proprie determinazioni in materia
ovvero sull’eventuale corresponsione da erogare.
4. La predetta erogazione può essere corrisposta a cadenza annuale, alla data
prevista per l’erogazione del premio aziendale.
5. La prestazione lavorativa dei quadri direttivi non si effettua, salvo eccezionali
temporanee esigenze, nei giorni festivi, nonché di sabato (nel caso che il nucleo
operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante dal lunedì al venerdì)
o lunedì (nel caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente
operante dal martedì al sabato) nonché di sabato pomeriggio e lunedì mattina (nel
caso che il nucleo operativo cui l’interessato è addetto risulti normalmente operante
109
dal lunedì pomeriggio al sabato mattina). Nel caso che, ricorrendo le suddette
esigenze, il quadro direttivo sia chiamato ad effettuare le proprie prestazioni lavorative
in tali giorni l’Ente/Aziende esenterà, correlativamente, l’interessato dallo svolgere in
altro giorno le proprie prestazioni.
6. Ai quadri direttivi utilizzati nei turni notturni (compresi fra le ore 22.00 e le ore 6.00)
spetta, per ciascuna notte in cui effettuano detti turni, il compenso di cui all’All.
n. 3.
7. L’indennità di turno notturno viene erogata in misura intera se la prestazione è
compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura pari alla metà se la prestazione
notturna è di durata fino a 2 ore.
8. In relazione a quanto precede, nei casi in cui abbiano a verificarsi situazioni
contrastanti con quello che è lo spirito della presente norma, la questione potrà
formare oggetto di esame fra gli organismi sindacali aziendali e l’Ente/Aziende.
9. Su richiesta di una delle Parti stipulanti, le OO.SS. e l’Ente/Aziende si impegnano ad
effettuare gli opportuni interventi.
Chiarimenti a verbale
1. Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, sottolineano la
rilevanza dell’autogestione della prestazione lavorativa - il rigido controllo della quale
non è compatibile con le caratteristiche della categoria - anche quale fattore di
responsabile autovalutazione dei quadri direttivi circa i “tempi” della propria attività di
lavoro, in coerenza con le esigenze operative ed organizzative dell’Ente/Aziende.
2. Le Parti condividono, altresì, che una corretta applicazione della presente disciplina
non può prescindere dal porre in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a
rendere effettiva l’autogestione della prestazione lavorativa da parte delle
lavoratrici/lavoratori interessati, anche con riguardo a quelle specifiche figure
professionali (ad es., quadri direttivi preposti a strutture periferiche) per le quali possono
riscontrarsi oggettive difficoltà. A tal fine, l’Ente/Aziende esamineranno eventuali
proposte degli organismi sindacali aziendali.
3. Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle
lavoratrici/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli
preventivi e periodici (art. 14, D.Lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative
alla nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art. 1 del
medesimo D.Lgs.. n. 66 del 2003.
110
Art. 90 - Trasferimenti
1. L’Ente/Aziende, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive,
possono trasferire il quadro direttivo ad unità produttiva situata in comune diverso. Nel
disporre il trasferimento l’Ente/Aziende terranno conto anche delle condizioni personali
e di famiglia dell’interessato.
2. Nei confronti dei quadri direttivi di 1° e 2° livello, che abbiano compiuto 50 anni di
età ed abbiano maturato almeno 25 anni di servizio, il trasferimento non può essere
disposto senza il consenso della lavoratrice/lavoratore stesso. La disposizione che
precede non si applica nei casi di trasferimento ad unità produttiva, situata in comune
diverso, che disti meno di 50 km e, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a
succursali, comunque denominate.
3. Il trasferimento, salvo che particolari ragioni d’urgenza non lo consentano, viene
disposto dall’Ente/Aziende con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario per
tutti i dipendenti, fermo che, ove non sia possibile rispettare i suddetti termini – restando
il trasferimento operativo – il quadro direttivo beneficerà di una erogazione
commisurata a tante diarie per quante sono i residui giorni di preavviso non fruito.
4. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, il quadro direttivo
trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito
indicate:
1. – al quadro direttivo che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i
quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, come previsto alla lett. a) dell’art. 70;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa
assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, massimo di un anno;
d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di
lista di cui all’art. 70 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova
residenza con un massimo normalmente di 60 giorni.
2. - al quadro direttivo che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali
sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e per le persone di famiglia
conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come previsto alla lettera
a) dell’art. 70 ;
111
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa
assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un
anno;
d) la diaria nella misura prevista in all. n. 7 - o, in alternativa, il trattamento a piè di
lista di cui all’art. 70 - per il tempo necessario per la sistemazione nella nuova
residenza con massimo normalmente di 120 giorni, più tante diarie - pari al 60%
della misura prevista in all. n. 7 - quante sono le persone di famiglia trasferite,
compresa la persona di servizio, per il tempo necessario al trasloco.
5. L’Ente/Aziende, inoltre, direttamente o tramite terzi, forniscono al Quadro direttivo
l’alloggio nella nuova sede di residenza stipulando con lo stesso un contratto di
locazione o sublocazione della durata di 4 anni, non rinnovabile/prorogabile alla
scadenza.
6. L’alloggio in parola dovrà avere di norma le stesse caratteristiche (per superficie,
categoria, etc.) di quello che il dipendente occupava nella sede di provenienza.
7. L’Ente/Aziende provvedono al rimborso delle spese di trasloco nei confronti del
quadro direttivo che è tenuto, per effetto della cessazione del rapporto ai sensi delle
lett. a), b), c) e f) dell’art. 77, a lasciare libero l’immobile di cui ai precedenti comma e
che reperisce il nuovo alloggio nella stessa piazza; ove la cessazione del rapporto
avvenga per morte, identico trattamento compete ai familiari superstiti già conviventi
e a carico secondo il criterio seguito per la individuazione dei titolari del diritto agli
assegni familiari. La previsione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle
del 10° e 11° comma.
8. Sempre a condizione che il trasferimento comporti l’effettivo cambio di residenza, i
quadri direttivi hanno diritto, inoltre, ad una indennità una tantum pari a:
- una mensilità e mezza, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna il solo
interessato. Detta indennità è pari a due mensilità se la distanza della piazza
(comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più diretto
effettuabile con mezzo pubblico;
- quattro mensilità, qualora l’effettivo cambio di residenza concerna anche i
familiari conviventi e i parenti conviventi verso i quali l’interessato abbia l’obbligo
degli alimenti. Detta indennità è pari a cinque mensilità se la distanza della
piazza (comune) di destinazione è superiore ai 100 km., secondo il percorso più
diretto effettuabile con mezzo pubblico.
112
9. Ai fini di cui al comma precedente la mensilità da prendere a riferimento è quella
composta dagli emolumenti a carattere continuativo a cadenza mensile facenti parte
del trattamento economico lordo di fatto spettante nel mese successivo a quello in cui
il trasferimento della lavoratrice/lavoratore ha avuto luogo, nel rispetto dei seguenti
criteri:
- per il 1° e 2 ° livello dei quadri direttivi: 85,09% della voce stipendio;
- per il 3° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio e dell’eventuale
assegno ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74, del
CCNL 12.12.2001; 86,96% dell’eventuale ad personam derivante dalla
ristrutturazione tabellare ex art. 74 del CCNL 12.12.2001 per la parte relativa alle
ex maggiorazioni di grado;
- per il 4° livello dei quadri direttivi: 89,00% della voce stipendio; 86,96%
dell’eventuale ad personam derivante dalla ristrutturazione tabellare ex art. 74
del CCNL 12.12.2001 per la parte relativa alle ex maggiorazioni di grado;
- per quanto di competenza degli scatti di anzianità, andrà corrisposta la sola
voce “scatti di anzianità”, per ogni scatto maturato, con l’omissione quindi
dell’“importo ex ristrutturazione tabellare”.
10. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b), c) e f)
dell’art. 77, l’Ente/Aziende provvedono al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto
secondo quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie), qualora la risoluzione
del rapporto avvenga entro cinque anni dalla data dell’ultimo trasferimento, e questi,
entro un anno dalla risoluzione stessa, prenda effettiva residenza in altra località del
territorio nazionale.
11. Detta disposizione si applica, in caso di morte del quadro direttivo, nei riguardi dei
superstiti familiari già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la
individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, fermo che in ogni caso il
rimborso spese suindicato viene concesso per il trasferimento in un’unica località.
12. Quanto previsto dai comma che precedono non trova applicazione quando il
trasferimento avvenga per accoglimento di domanda del quadro direttivo. Tuttavia,
nel caso di comprovate necessità del medesimo, l’Ente/Aziende provvedono al
rimborso totale o parziale delle spese effettivamente sostenute.
13. Quanto previsto al 5° comma che precede non trova applicazione nei casi di
rientro dell’interessato nella piazza d’origine.
113
Dichiarazioni delle Parti
1. – I trattamenti di cui al punto 1 del quarto comma ed al 1° alinea dell’ottavo comma
del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dell’interessato che,
pur prendendo dimora nella località in cui è stato trasferito, non cambi formalmente
residenza, avendo lasciato nella località di provenienza il proprio nucleo familiare.
L’Ente/Aziende – compatibilmente con le esigenze operative e di servizio e con le
caratteristiche complessive della figura professionale del quadro direttivo –
continueranno a prendere in considerazione quelle specifiche situazioni personali dei
medesimi che risultino particolarmente meritevoli di attenzione.
2. – La disciplina di cui al presente articolo potrà formare oggetto di revisione anche in
vigenza del contratto ove dovesse cambiare la normativa legislativa in atto sulle
locazioni degli immobili urbani.
Raccomandazione
L’Ente/Aziende terranno in considerazione anche i casi in cui il quadro direttivo di cui
al punto 2 del 4° comma del presente articolo, sia impossibilitato a trasferire con
immediatezza, per giustificati motivi obiettivi, il proprio nucleo familiare.
In tal caso, in considerazione della transitorietà della situazione, troverà applicazione
quanto previsto al punto 1, lett. a), b) e d) del predetto quarto comma del presente
articolo, ferma restando l’eventuale integrazione con i rimborsi di cui alle lett. a), b), c)
e d) – limitatamente alle diarie per i familiari – di cui al successivo punto 2 laddove nel
corso di due anni dall’avvenuto trasferimento, il quadro direttivo interessato trasferisca
anche il proprio nucleo familiare. In questa ipotesi, l’una tantum eventualmente già
percepita nella misura di cui al 1° alinea dell’ottavo comma verrà integrata alla misura
dell’alinea successivo.
Art. 91 – Legge 23 luglio 1991 n. 223
Resta chiarita l’applicabilità della Legge 23 luglio 1991, n. 223, a tutto il personale
appartenente alla categoria dei quadri direttivi (dal 1° al 4° livello retributivo).
114
PARTE SPECIALE
AREE PROFESSIONALI
115
CAPITOLO XIII
AREE PROFESSIONALI
Art. 92 - Inquadramento del personale
1. Le lavoratrici/lavoratori destinatari della presente parte speciale sono inquadrati
nelle aree professionali e nei livelli retributivi disciplinati dagli articoli che seguono.
2. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per
l’inquadramento nell’ area professionale.
3. I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto
professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli.
4. In considerazione delle esigenze dell’Ente/Aziende in direzione della fungibilità ed
anche al fine di consentire alle lavoratrici/lavoratori conoscenze quanto più complete
del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’Ente/Aziende possono attribuire
alla lavoratrice/lavoratore, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza
dell’area professionale di appartenenza senza che ciò comporti riduzione del
trattamento economico.
5. Ove alla lavoratrice/lavoratore vengano temporaneamente affidate attività proprie
di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali
compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione.
6. Alla lavoratrice/lavoratore al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di
livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto
l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che
quest‘ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri
che seguono.
7. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente
adibizione “continuativa e prevalente” – laddove prevista, in materia di
inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti
norme degli accordi aziendali – l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore
giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10
giorni mensili (anche non consecutivi nel mese).
8. Per quanto non previsto dalle norme che precedono in materia di inquadramento
del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che
116
attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli
esemplificativi indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni
più favorevoli per le lavoratrici/lavoratori contenute nei medesimi contratti aziendali.
9. Ulteriori nuovi profili professionali conseguenti a nuove attività o a cambiamenti di
organizzazione possono essere individuati, tempo per tempo, con accordo aziendale
su richiesta di una delle Parti. La regolamentazione di cui sopra potrà essere effettuata
di volta in volta, o anche in contestualità con le contrattazioni integrative aziendali.
Chiarimento a verbale
Le Parti stipulanti, in relazione a quanto previsto nel presente articolo chiariscono che
restano confermate le previsioni contenute in accordi aziendali che contemplano
specifiche regolamentazioni in materia di inquadramenti correlati alla fungibilità
nell’utilizzo del personale, globalmente connesse agli assetti in atto frutto di normative
aziendalmente pattuite.
Art. 93 - 1ª Area professionale
1. Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati
di svolgere, con continuità e prevalenza, attività semplici, per l’esercizio delle quali è
sufficiente un limitato periodo di pratica operativa e/o conoscenze di tipo elementare.
2. I profili professionali riconducibili, in via esemplificativa, nella presente area sono
quelli di: personale di pulizia, personale di fatica e custodia, personale di guardiania.
3. Al personale addetto alla guardiania notturna spetta - in aggiunta al trattamento
economico proprio dell’area professionale di appartenenza - una indennità mensile
nella misura stabilita in all. n. 3.
Art. 94 - 2ª Area professionale
1. Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati
di svolgere - con applicazione intellettuale non eccedente la semplice diligenza di
esecuzione - in via continuativa e prevalente, attività esecutive e d’ordine, anche di
natura amministrativa e/o tecnica, tali da richiedere specifiche conoscenze acquisite
tramite un adeguato periodo di pratica e/o di addestramento professionale.
2. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi relativi ai tre livelli
retributivi nei quali si articola la presente area professionale.
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PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 2ª AREA PROFESSIONALE
1° livello retributivo - Profili
3. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo
quelle svolte dagli:
- addetti ai servizi di sportello per la contazione, l’ammazzettamento, la cernita
ed il trasporto di valori;
- addetti alle sale del pubblico, ai collegamenti interni e ai servizi di anticamera,
nonché ai servizi di portineria relativamente agli accessi al pubblico e durante il
normale orario di lavoro;
- addetti a trascrizioni numeriche ed alla compilazione di distinte e moduli, fermo
quanto previsto al 3° livello retributivo, primo alinea, della presente area
professionale;
- addetti alla semplice imbustazione, ad affrancature già predeterminate, a
timbrature e numerazioni, al recapito di plichi, ovvero a compiti equivalenti;
- addetti a custodia e vigilanza ai sensi dell’art. 112, 10° comma e seguenti
nonché ai compiti di cui al comma 5 del presente articolo;
- addetti in via continuativa e prevalente:
alla conduzione di autoveicoli o motoveicoli;
a compiti che comportino maneggio o custodia di contanti o valori, al di
fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo della presente area ed al 1° livello
retributivo della 3° area professionale;
all’archivio, all’economato, alla spedizione, ai microfilms, con
responsabilità proprie dell’area di appartenenza;
alle macchine fotocopiatrici, stampatrici, duplicatrici, bollatrici, ai telefax
ed apparecchiature similari, al di fuori dei casi di cui al 3° livello retributivo
della presente area professionale;
- le lavoratrici/lavoratori che nell’ambito delle specialità di mestiere
esemplificativamente indicate di seguito, eseguono in via continuativa e
prevalente - anche in collaborazione con altri appartenenti al presente livello,
oppure coadiuvando appartenenti al 3° livello della presente area professionale
- lavori di normale difficoltà di esecuzione per l’ allestimento, la conduzione,
l’aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine, impianti o
strutture di qualsiasi tipo, ovvero per l’individuazione di guasti di facile
riparazione.
4. In via esemplificativa rientrano tra le predette attività quelle di elettricista,
falegname, meccanico, idraulico, fabbro, muratore, tipografo, legatore, verniciatore,
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lucidatore, macchinista, tappezziere, giardiniere nonché altre attività artigianali dirette
alla costruzione, riparazione, manutenzione, etc. di attrezzi e beni.
5. Presso le dipendenze le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 2° area professionale,
1° livello retributivo possono essere adibiti, naturalmente entro il limite del normale orario
di lavoro, al servizio di pulizia leggera ove non esista apposito personale per questo
servizio.
2° livello retributivo - Profili
6. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo
quelle svolte dagli addetti alle attività di cui agli alinea da 1 a 6 del 1° livello retributivo,
che svolgano anche funzioni di coordinamento di più addetti al medesimo 1° livello.
3° livello retributivo - Profili
7. In via esemplificativa rientrano fra le attività riconducibili al presente livello retributivo
quelle svolte dagli addetti in via continuativa e prevalente:
- alla compilazione di documenti contabili, moduli, distinte o a riepilogazioni, e
relative spunte, di scritture contabili - esclusi i lavori di quadratura - sulla base di
elementi comunque già prefissati e/o predisposti, al di fuori dei casi di cui al 3°
alinea del 1° livello della presente area;
- a compiti di messo notificatore;
- a compiti comportanti l’aggiornamento di schedari mediante annotazioni,
trascrizioni e controllo dei dati;
- alla cassa, per coadiuvare il cassiere nei relativi compiti, salvo il caso in cui tale
adibizione comporti, in via esclusiva, l’espletamento delle attività di cui al primo
alinea del 1° livello della presente area;
- alla spedizione per lo svolgimento dei seguenti compiti: abbinamento di
documenti alle lettere accompagnatorie quando pervengano alla spedizione
separatamente e non siano fra loro collegabili mediante contrassegno;
amministrazione dei valori bollati (ivi compresa la gestione delle macchine
affrancatrici); determinazione del porto dei plichi;
- all’archivio con compiti di selezione e catalogazione e conservazione di
pratiche e/o documenti;
- all’economato e/o ai magazzini con compiti di tenuta dei documenti di carico
e/o scarico di stampati, cancelleria, valori bollati, microfiches e dischi ottici e/o
materiale vario d’economato, delle relative registrazioni, della compilazione di
ordinativi e/o richieste;
- ad apparecchiature utilizzate nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” o ad
altre apparecchiature con compiti comportanti la registrazione o impostazione
119
di dati comunque già prefissati e/o predisposti, la semplice trasmissione di dati
a distanza, ovvero la semplice lettura ed eventuale trascrizione di dati in diverso
linguaggio grafico;
- alle stazioni terminali dei ponti radio con compiti di centralinista;
- ai centralini telefonici in qualità di operatore;
- alle telescriventi con compiti comportanti la semplice trasmissione di messaggi;
- ai microfilms con incarichi che richiedano speciali cognizioni tecniche
professionalmente acquisite e che svolgano attività proprie del presente livello;
- le lavoratrici/lavoratori che, in aggiunta alle competenze di cui all’ultimo alinea
del 1° livello della presente area, in quanto muniti di preparazione conseguita in
apposita scuola riconosciuta di addestramento professionale, ovvero in ragione
di una corrispondente esperienza pratica di lavoro, eseguano in via autonoma,
nell’ambito delle specialità di mestiere ivi esemplificativamente indicate, anche
lavori di particolare qualificazione professionale, quali, ad esempio, installazione,
complesse manutenzioni o complesse riparazioni di centrali telefoniche ed
elettriche, di gruppi frigoriferi, di apparecchiature di regolazione automatica, di
impianti ed apparecchiature interne di sicurezza.
Art. 95 - 3ª Area Professionale
1. Appartengono a questa area le lavoratrici/lavoratori che sono stabilmente incaricati
di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi
professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o amministrativa che
richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione.
2. Le relative decisioni, nell’ambito di una delimitata autonomia funzionale, sono di
norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni normative, modalità e/o procedure
definite dall’Ente/Aziende, ma possono anche concorrere a supportare i processi
decisionali superiori.
3. Nell’ambito della predetta declaratoria generale:
- nel 1° livello retributivo sono inquadrati le lavoratrici/lavoratori stabilmente
incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate
generalmente da procedure globalmente standardizzate, con input
prevalentemente predefiniti, tali da richiedere la risoluzione di problemi che
presentano ridotte variabili e da limitati compiti di coordinamento e/o controllo
di altri lavoratori/ lavoratrici;
- nei livelli retributivi superiori al primo sono inquadrati le lavoratrici/lavoratori
stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività
120
caratterizzate generalmente dalla combinazione di più risorse
tecniche/economiche e umane, orientate al raggiungimento dei risultati
aziendali nell’ambito di autonomie delimitate, ivi compresa la responsabilità nel
coordinamento e/o controllo di altre lavoratrici/lavoratori appartenenti alla
presente area, nell’ambito di unità operative o nuclei di lavoro (uffici, sezioni,
servizi, reparti, sportelli comunque denominati) di ridotte dimensioni.
4. Di seguito sono riportati taluni profili professionali esemplificativi:
PROFILI PROFESSIONALI ESEMPLIFICATIVI – 3ª AREA PROFESSIONALE
1° livello retributivo – Profili
- i preposti all’ufficio centrale delle gestioni di riscossione dei tributi;
- operatori di front office e operatori di front office con mansioni di cassiere;
- gli ufficiali della riscossione con attribuzione della relativa qualifica;
- gli addetti ai “terminali” nell’ambito dei sistemi c.d. in “tempo reale” e, cioè, ad
apparecchiature operanti in collegamento diretto con l’elaboratore centrale -
in quanto svolgano compiti che richiedano l’autonoma determinazione o scelta
di elementi variabili non prefissati o predisposti e che comportino controlli e
valutazioni di merito sulle risposte ai singoli messaggi scambiati con l’elaboratore
centrale;
- gli operatori addetti a sistemi di elaborazione elettronica di dati o a mezzi
periferici che interagiscono con il sistema informativo principale;
- coloro prevalentemente addetti, a lavori che implichino responsabilità
nell’esame e nell’espletamento delle pratiche e pertanto richiedano una
adeguata conoscenza delle disposizioni di legge e dei regolamenti in materia
di riscossione delle imposte.
4° livello retributivo - Profili
a) lavoratrice/lavoratore preposto dall’Ente/Aziende ad uno o più sportelli cui
siano stabilmente addetti almeno 7 elementi compreso il preposto;
b) lavoratrice/lavoratore preposto dall’azienda ad una struttura operativa
autonoma (ufficio, servizio o altre denominazioni equivalenti alle anzidette) cui
siano stabilmente addetti almeno 7 elementi oltre il preposto;
c) lavoratrice/lavoratore che nell’ambito aziendale venga stabilmente incaricato
dall’Ente /Aziende di coadiuvare in via autonoma, con mansioni qualificate di
particolare responsabilità, un quadro direttivo di 3° o 4° livello retributivo o
dirigente e a questi risponda direttamente del proprio lavoro nonché di quello
di almeno altri nove elementi da lui stesso coordinati.
121
5. Ai fini di cui alle presenti lettere a), b) e c) va computato il solo personale ad orario
intero di lavoro e a tempo indeterminato. Relativamente al computo dei lavoratori a
tempo parziale si applica la disciplina di legge in materia.
Art. 96 - Trattamento economico
Fermo quanto previsto al Cap. VI del presente contratto, le voci che compongono il
trattamento economico del personale delle aree professionali sono le seguenti:
- stipendio;
- scatti di anzianità;
- importo ex ristrutturazione tabellare per ciascuno scatto di anzianità;
e, ove spettino
- indennità varie (indennità di rischio, sotterraneo, concorso spese tranviarie,
etc.).
Art. 97 - Scatti di anzianità
1. A far tempo dal 12 dicembre 2001 gli scatti di anzianità vengono riconosciuti con
cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione); 4 anni per il primo scatto
in tutti i casi di assunzione. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese in cui matura.
2. Per il personale in servizio al 12 luglio 1995 resta confermato il numero massimo
complessivo di 12 scatti. Gli scatti di anzianità per il personale assunto dopo tale data
spettano nel numero complessivo massimo di 8 (v. Tabella B in allegato n. 2).
Art. 98 - Sviluppo professionale
1. Lo sviluppo professionale per il personale della 3ª area viene perseguito in prima
istanza tramite formazione di base (conoscenze generali relative al funzionamento
dell’Ente/Aziende, ai prodotti e servizi, alle procedure, sviluppo di capacità di relazioni
commerciali con la clientela).
2. A tale fase ne seguirà una più avanzata opportunamente integrata con esperienze
pratiche di lavoro e mobilità su diverse posizioni di lavoro finalizzata ad accrescere nella
lavoratrice/lavoratore le competenze (specialistiche e/o commerciali o di
coordinamento gerarchico).
3. Particolare attenzione sarà dedicata alla modulazione di progetti di sviluppo
professionale per i profili più elevati della 3ª area, allo scopo di favorire la possibilità di
122
accesso a ruoli di maggior rilievo anche facenti parte della categoria dei quadri
direttivi.
Art. 99 – Rotazioni
1. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo
della 2ª area professionale (esclusi gli addetti a mansioni operaie) anche al fine di
favorire l’accrescimento delle proprie capacità professionali possono richiedere
all’Ente/Aziende, dopo tre anni di adibizione alle medesime mansioni (6 per gli addetti
alla cassa) di essere utilizzati in altre mansioni di propria pertinenza.
2. L’Ente/Aziende accoglieranno la richiesta di cui sopra compatibilmente con le
esigenze operative e tenuto altresì conto delle attitudini del richiedente, utilizzando
l’interessato anche nell’ambito di diverso nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio).
3. Qualora le richieste avanzate non trovino accoglimento entro tre mesi dalla relativa
presentazione, l’interessato può chiedere all’ Ente/Aziende che gli vengano forniti
motivati chiarimenti.
4. Le lavoratrici/lavoratori di cui al 1° comma del presente articolo hanno diritto, dopo
8 anni di adibizione alle medesime mansioni, di ottenere, su richiesta, di essere utilizzati
in altre mansioni di propria pertinenza. Tale rotazione, nei limiti di cui al successivo
comma, deve avvenire entro un anno dalla presentazione della richiesta scritta.
5. L’ Ente/Aziende sono tenute a soddisfare le richieste di cui al comma precedente
entro un limite di rotazioni, nel corso di ogni anno, del 10% del personale inquadrato
nella 3ª area professionale e nel 3° livello retributivo della 2ª area professionale (esclusi
gli addetti a mansioni operaie) del nucleo operativo comunque denominato, nel quale
presta la propria attività il richiedente e compatibilmente con la possibilità di far
ricoprire il posto che si rende vacante.
6. Le domande sono accolte secondo l’ordine di presentazione.
7. Per le lavoratrici/lavoratori adibiti alle mansioni di ufficiale della riscossione o messo
notificatore le possibilità di rotazione saranno subordinate alle esigenze di servizio,
sempreché sia possibile far ricoprire il posto che si rende vacante e senza che ciò
comporti il ricorso a nuove assunzioni.
Art. 100 – Sostituzioni
1. L’Ente/Aziende possono incaricare la lavoratrice/lavoratore di sostituirne altro di
livello retributivo superiore anche se di diversa area professionale.
123
In tal caso l’interessato ha diritto, dopo un periodo di tre mesi di servizio, comunque
distribuiti nel corso di un semestre, purché vi siano almeno trenta giorni lavorativi di
servizio continuativo, al livello retributivo corrispondente ai compiti che effettivamente
è stato chiamato ad esplicare.
2. Tuttavia i sostituti delle lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto acquisiscono il livello retributivo superiore, anche se di diversa area professionale,
solo nel caso in cui venga a cessare, per qualsiasi motivo, il rapporto di lavoro
dell’assente e comunque non prima di sei mesi dall’inizio della sostituzione. Quando si
tratti di sostituzione di lavoratrice/lavoratore di livello superiore (esclusi i passaggi dal 1°
al 2° livello della 2ª area professionale e quelli nell’ambito della 3ª area professionale),
anche se di diversa area, il sostituto ha diritto, dopo nove mesi dall’inizio della
sostituzione, al livello corrispondente alle mansioni che effettivamente è stato chiamato
ad esplicare, anche se non intervenga la cessazione del rapporto di lavoro
dell’assente.
3. Nei casi sopra indicati deve essere corrisposto per il periodo della sostituzione, fino
all’attribuzione del livello o al rientro dell’assente ai sensi dei precedenti comma,
rispettivamente, l’assegno contrattuale inerente al livello superiore corrispondente ai
compiti che effettivamente la lavoratrice/lavoratore è stato chiamato ad esplicare,
oppure la differenza di retribuzione in base all’art. 101 che segue.
4. La norma di cui sopra non riguarda l’Ente/Aziende presso le quali le sostituzioni in
oggetto avvengano mediante l’assegnazione dell’incarico a determinate
lavoratrici/lavoratori a condizioni nel complesso più favorevoli di quelle indicate nel
comma precedente.
Art. 101 - Retribuzione in caso di inquadramento superiore
1. In caso di passaggio del personale inquadrato nella 3ª area professionale, al 1° o al
2° livello dei quadri direttivi, nonché dell’appartenente al 3° livello retributivo della 2ª
area professionale al 1° livello retributivo della 3ª area professionale, all’interessato
vengono attribuiti:
a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;
b) lo stesso numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare
maturati all’atto del passaggio, nelle misure previste per il nuovo
inquadramento.
2. Nei casi di passaggi diversi da quelli previsti dal primo comma del presente articolo,
all’interessato vengono attribuiti:
124
a) lo stipendio fissato per l’inquadramento acquisito;
b) un numero di scatti di anzianità e di importi ex ristrutturazione tabellare - nelle
misure previste per il nuovo inquadramento – per un importo che risulti
complessivamente il più vicino alla cifra che l’interessato ha maturato
globalmente allo stesso titolo nell’inquadramento precedente.
3. Nei casi di passaggi di cui al primo comma del presente articolo alla
lavoratrice/lavoratore che fruisca prima del passaggio di un numero di scatti superiore
all’anzianità di servizio effettiva e convenzionale spettanti in base alle norme
contrattuali o regolamentari in vigore, in luogo delle disposizioni di cui al primo comma
si applica quanto previsto dal secondo comma.
4. In tutti i casi di passaggio a livello superiore il numero di scatti di anzianità da
riconoscere all’interessato non deve, comunque, superare quello spettante alle
lavoratrici/lavoratori del livello nel quale il medesimo viene inquadrato e che abbiano
- in applicazione della disciplina collettiva di cui al comma precedente - pari anzianità
di servizio e convenzionale.
Resta, altresì, fermo che agli effetti del successivo scatto di anzianità viene riconosciuta
l’anzianità già maturata, a tali fini, nel livello di provenienza.
5. L’eventuale maggiore retribuzione già percepita dalla lavoratrice/lavoratore,
rispetto al trattamento determinato secondo le norme di cui ai comma precedenti,
viene mantenuta come assegno “ad personam” assorbibile con successivi scatti di
anzianità e/o passaggi di livello retributivo.
Art. 102 - Orario settimanale
1. L’orario di lavoro settimanale (di norma dal lunedì al venerdì) è fissato in 37 ore e 30
minuti (40 ore per il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e per i
guardiani notturni), fatto salvo quanto previsto ai comma che seguono.
2. A far tempo dal 1° gennaio 2002, la lavoratrice/lavoratore all’inizio di ogni anno e
per l’anno stesso, può optare per:
- fruire di una riduzione dell’orario settimanale di 30 minuti, da utilizzare in un giorno
della settimana ovvero, in ragione di 15 minuti, in due giornate;
- continuare ad osservare l’orario settimanale di cui al 1° comma, riversando nella
banca delle ore la relativa differenza (23 ore annuali).
3. La riduzione di orario di cui al 2° alinea che precede non va decurtata in relazione
ad assenze retribuite dal servizio nel corso dell’anno e spetta pro-quota nei casi di
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assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, ovvero di passaggio a
tempo parziale, a 36 ore settimanali o ai quadri direttivi.
4. L’orario settimanale di lavoro è fissato in 36 ore nei casi di articolazione:
- su 4 (4 giorni x 9 ore) o su 6 (6 giorni x 6 ore) giorni;
- dal lunedì pomeriggio al sabato mattina;
- comprendente la domenica;
- in turni.
5. Sono escluse ulteriori riduzioni di orario e specifiche indennità.
6. La giornata annuale di riduzione orario già prevista dal comma 6 del CCNL 9/4/2008
verrà riversata nella “banca delle ore” di cui al secondo alinea del comma 2 che
precede e sarà fruita secondo le regolamentazioni vigenti nell’Ente/Aziende.
Art. 103 - Orario giornaliero
1. L’Ente/Aziende hanno facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore
e 30 minuti) in ciascuna unità operativa o produttiva anche per gruppi omogenei delle
lavoratrici/lavoratori secondo i seguenti nastri orari:
- un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti le
lavoratrici/lavoratori;
- un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una
quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’Ente/Aziende
con un minimo di personale utilizzabile di 10 unità elevabile a 15 con accordo
tra le Parti in sede aziendale;
- articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 4% per
attività per le quali sussistano effettive esigenze operative con intese con gli
organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico dell’
Ente/Aziende.
2. Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni (art. 3 del presente
contratto), il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello
extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30.
3. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15, (19.30 per
le attività soggette a specifiche regolamentazioni) alle lavoratrici/lavoratori compete
l’indennità giornaliera di € 3,68 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario (all. n. 3).
4. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le 19.15, (19.30 per le attività soggette
a specifiche regolamentazioni) alle lavoratrici/lavoratori compete la riduzione di
126
un’ora dell’orario settimanale, oltre all’indennità di turno di € 4,30 per ciascun giorno in
cui effettuano tale orario (all. n. 3).
5. Relativamente alle attività riguardanti gli ufficiali di riscossione con intese con gli
organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico
dell’Ente/Aziende, il predetto orario extra standard può incrementarsi, nel caso
sussistano effettive esigenze operative, fino ad una quota non superiore al 50% del
personale addetto alla predetta attività con un minimo utilizzabile di 10 unità.
6. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per
un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto
a quella del 13% prevista dal 1° comma, 2° alinea che precede.
7. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui alla presente norma restano, inoltre, esclusi
coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 104 che segue.
8. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa
quella del 4% di cui al 1° comma, 3° alinea) e di quella prevista per l’orario
multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente
dall‘Ente/Aziende.
Art. 104 - Turni
1. Per le attività appresso indicate l’Ente/Aziende ha facoltà di adottare le seguenti
articolazioni di orario, anche in turni giornalieri a carattere continuativo:
1. distribuzione nell’intero arco settimanale per 24 ore giornaliere relativamente a:
a) sistemi di controllo centralizzato – a vari livelli – dei servizi di sicurezza;
b) servizi di guardiania (vigilanza e custodia);
2. distribuzione dal lunedì al sabato, fra le ore 6 e le ore 22:
a) autisti;
b) call center;
c) servizi o reparti, centrali o periferici di elaborazione dati anche di tipo
consortile.
3. distribuzione dal lunedì alla domenica fra le ore 6 e le ore 22:
a) servizi di riscossione telefonici.
2. Per turni si intendono articolazioni d’orario che iniziano o terminano fuori dell’orario
extra standard. Agli interessati – esclusi gli addetti ai servizi di guardiania – compete,
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oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno di cui in allegato (all. n. 3) per
ciascun giorno in cui effettuano tale orario.
3. Per gli addetti a lavorazioni articolate in turni il cui orario di lavoro si collochi all’interno
del nastro orario extra standard l’Ente/Aziende potrà adottare – informandone
preventivamente gli organismi sindacali – l’orario settimanale di 36 ore senza
corresponsione di alcuna indennità, ovvero l’orario di 37 ore con diritto all’indennità di
turno diurno; nel secondo caso compete agli interessati una riduzione di orario di 11
ore che viene riversata in banca delle ore.
4. Alle lavoratrici/lavoratori di cui alla lett. c) del punto 2, viene riconosciuta una pausa
di 30 minuti nella giornata, da fruire in modo da non determinare interruzioni nel
funzionamento del servizio.
5. Il lavoro domenicale e quello notturno nei casi di cui al punto 2, lett. b), e c), nonché
il lavoro notturno nel caso di cui al punto 3, possono essere effettuati da un limitato
numero di addetti, strettamente necessari allo svolgimento delle attività di presidio
“stabile”.
6. Al personale che effettua turni notturni compresi fra le ore 22 e le ore 6 spetta, inoltre,
l’indennità di turno notturno indicato in allegato (all. n. 3) per ciascuna notte in cui li
compia. La lavoratrice/lavoratore deve fruire tra la fine di un turno e l’inizio del turno
seguente di un intervallo di almeno 11 ore. L’indennità di turno notturno viene erogata
in misura intera se la prestazione è compresa per oltre 2 ore fra le 22 e le 6, ed in misura
pari alla metà se la prestazione notturna è di durata fino a 2 ore.
7. Esclusi gli addetti alle attività di cui alle lett. a) e b) del punto 1 che precede,
prestazioni comprese per oltre 2 ore fra le 22 e le 6 sono effettuate nel limite massimo
individuale di 80 volte l’anno.
8. L’eventuale effettuazione da parte dell’Ente/Aziende di ulteriori distribuzioni in turni
dell’orario di lavoro in casi diversi da quelli previsti nel presente articolo, può realizzarsi
solo previa intesa fra l’Ente/Aziende stessi e gli organismi sindacali aziendali.
Chiarimento a verbale
Le Parti si danno atto che ai fini della valutazione dello stato di salute delle
lavoratrici/lavoratori addetti al lavoro notturno, che deve avvenire attraverso controlli
preventivi e periodici (art.14, D.Lgs. n. 66 del 2003), si applicano le previsioni relative alla
nozione di “periodo notturno” e di “lavoratore notturno” di cui all’art.1 del medesimo
D.Lgs. n. 66 del 2003.
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Art. 105 - Orario di sportello
1. Nel corso della settimana l’orario di sportello è fissato in 40 ore disponibili per
l’Ente/Aziende.
2. La lavoratrice/lavoratore può essere adibito allo sportello per un massimo di 6 ore e
30 minuti giornalieri; in deroga al predetto limite, di intesa fra l’Ente/Aziende e gli
organismi sindacali aziendali possono essere individuate le unità operative per le quali
– laddove lo consentano le condizioni tecniche organizzative (ad esempio, tempi
necessari per le operazioni di chiusura) - la predetta adibizione individuale può essere
protratta fino a 7 ore giornaliere.
3. Fra l’inizio dell’orario giornaliero di lavoro e quello dell’adibizione allo sportello del
dipendente deve intercorrere un periodo minimo di 5 minuti.
4. Fra il termine dell’adibizione allo sportello dell’interessato e la fine dell’orario
giornaliero di lavoro del dipendente medesimo, deve intercorrere un periodo minimo
di 30 minuti.
Nota a verbale
1. Le Parti convengono che le condizioni oggettive per l’adibizione di 7 ore giornaliere
di cui al comma 2 del presente articolo si realizzano a titolo di esempio presso quelle
unità operative ove sia addetto un unico cassiere.
2. Presso l’Ente/Aziende le aziende che adottino, in via normale e continuativa, un
orario di sportello superiore alle 5 ore giornaliere, le misure dell’indennità rischio
aziendalmente previste devono essere proporzionalmente maggiorate fino al massimo
del 20%, nei confronti del personale che venga adibito allo sportello per più di 5 ore.
Qualora la predetta adibizione sia superiore a 6 ore, le misure stesse devono essere
maggiorate di un ulteriore 14%.
Raccomandazione
L’Ente/Aziende verificano le modifiche intervenute in materia di orari di lavoro a seguito
dell’introduzione del nuovo impianto contrattuale anche in relazione alle previste
procedure aziendali di confronto di cui all’art. 20 del presente CCNL.
129
Art. 106 – Intervallo
1. Il personale - tranne che nei giorni semifestivi - ha diritto ad un intervallo di 1 ora per
la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo,
fra le ore 13.25 e le ore 14.45.
2. La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a
mezz’ora e fino a 2 ore, con intesa fra l’Ente/Aziende e gli organismi sindacali aziendali.
3. Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le
circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze del servizio -
in particolare quelle connesse all’orario di sportello - l’intervallo per la colazione può
essere attuato (anche mediante l’adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00
e non dopo le ore 14.40.
Art. 107 - Orario multiperiodale
1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative o commerciali
programmabili, l’Ente/Aziende hanno facoltà di distribuire l’orario di lavoro, in modo
da superare, in determinati periodi dell’anno, l’orario settimanale di 37 ore e 30 minuti
(36 ore nei casi di distribuzione su 4 o 6 giorni) e da prevedere prestazioni ridotte in altri
periodi dell’anno.
2. In ogni caso:
- l’orario settimanale medio nel periodo preso a riferimento deve comunque
risultare pari ai predetti limiti;
- la prestazione della singola lavoratrice/lavoratore non può superare le 9 ore e
30 minuti giornalieri e le 48 ore settimanali e non può risultare inferiore nei periodi
di “minor lavoro” a 5 ore giornaliere e 25 settimanali;
- nei periodi di “maggior lavoro” - che non possono superare i 4 mesi nell’anno -
è esclusa la prestazione di lavoro straordinario, salvo situazioni eccezionali.
3. Le lavoratrici/lavoratori interessati percepiscono la retribuzione relativa all’orario
settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente
riduzione dell’orario contrattuale stesso.
4. L’Ente/Aziende devono comunicare alle lavoratrici/lavoratori con congruo anticipo,
l’articolazione di orario prestabilita sia per i periodi di maggiore che di minore lavoro,
per l’intero periodo considerato. Eventuali modifiche possono essere apportate dall’
Ente/Aziende d’intesa con l’interessato.
130
5. In occasione della presentazione del piano annuale di gestione degli orari,
l’Ente/Aziende devono informare preventivamente gli organismi sindacali aziendali in
merito alle attività e al numero delle lavoratrici/lavoratori ai quali ritiene di applicare la
presente disciplina, precisando le relative articolazioni di orario.
6. In ogni caso, l’orario multiperiodale può essere adottato per un numero di dipendenti
non superiore al 2% di tutto il personale dipendente dall’Ente/Aziende con un minimo
di 3 addetti.
7. L’Ente/Aziende, ove possibile, danno la precedenza alle lavoratrici/lavoratori
volontari e tiene conto delle esigenze personali e di famiglia rappresentate
dall’interessato. Il lavoro multiperiodale non può essere effettuato dal personale a
tempo parziale.
8. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad attività per la quale
non è previsto l’orario multiperiodale, alla lavoratrice/lavoratore viene corrisposto - per
le ore eventualmente prestate oltre l’orario settimanale medio di riferimento - un
compenso pari alla paga oraria per il numero delle ore eccedenti (nel caso di
spostamento l’interessato può optare, d’intesa con l’Ente/Aziende, per il meccanismo
della banca delle ore).
9. La presente disciplina ha carattere sperimentale e sarà sottoposta a verifica su
richiesta di una delle Parti stipulanti anche in vigenza del presente contratto.
Art. 108 - Banca delle ore - Lavoro straordinario
1. L’Ente/Aziende hanno facoltà di chiedere prestazioni lavorative aggiuntive all’orario
giornaliero normale della lavoratrice/lavoratore nel limite massimo di 2 ore al giorno o
di 10 ore settimanali.
2. Flessibilità. Le prestazioni aggiuntive, fino a 50 ore nell’anno, rappresentano uno
strumento di flessibilità e quindi non costituiscono lavoro straordinario e danno diritto al
recupero obbligatorio secondo il meccanismo che segue. Tale meccanismo opera –
d’intesa fra l’Ente/Aziende e la lavoratrice/lavoratore – anche tramite una riduzione
della prestazione giornaliera prima che si verifichi un prolungamento della stessa
rispetto all’orario di lavoro normale dell’interessato.
3. Per le prestazioni aggiuntive per le quali sono previste maggiorazioni superiori a
quella relativa allo straordinario diurno feriale la lavoratrice/lavoratore, per le prime 50
ore di prestazioni aggiuntive, può scegliere il recupero secondo il meccanismo della
banca delle ore che segue, ovvero il compenso per lavoro straordinario.
131
4. Lavoro straordinario. Oltre il limite di cui al comma 2 che precede, le prime 50 ore
danno diritto al recupero secondo il meccanismo della banca delle ore o al compenso
per lavoro straordinario, a richiesta della lavoratrice/lavoratore.
5. Le ulteriori 50 ore danno diritto al compenso per lavoro straordinario appresso
indicato.
6. Comunque il lavoro straordinario può essere effettuato entro il limite massimo di 100
ore per anno solare: detto limite va osservato nei confronti di ciascun dipendente.
7. Il lavoro straordinario non può essere effettuato nel giorno di domenica, nei giorni
festivi, ed in quello del sabato (ovvero di lunedì nei casi di distribuzione dell’orario
settimanale dal martedì al sabato) salvo particolari ed eccezionali esigenze.
8. Criteri di recupero. Nei primi 6 mesi dall’espletamento delle prestazioni aggiuntive il
recupero può essere effettuato previo accordo tra l’Ente/Aziende e
lavoratrice/lavoratore. Trascorso tale termine, la lavoratrice/lavoratore ha diritto al
recupero nel periodo prescelto, previo preavviso all’Ente/Aziende di almeno:
- 1 giorno lavorativo, per il caso di recupero orario;
- 5 giorni lavorativi, per il caso di recupero tra 1 e 2 giorni;
- 10 giorni lavorativi, per il caso di recupero superiore a 2 giorni.
9. Resta fermo che il recupero dovrà comunque essere effettuato non oltre 24 mesi dal
predetto espletamento. Trascorso tale termine l’Ente/Aziende, nei successivi 6 mesi,
fisserà – previo accordo con la lavoratrice/lavoratore – il recupero delle ore relative a
prestazioni rese in aggiunta al normale orario di lavoro, confluite in banca ore e non
fruite. In difetto di accordo l’Ente/Aziende provvederanno ad indicare, entro il
medesimo termine di 6 mesi, i tempi di fruizione.
10. Nei casi di prolungate assenze – quali malattie, infortuni, maternità, aspettative
retribuite e non – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero entro i predetti
termini, la lavoratrice/lavoratore interessato potrà scegliere tra la fruizione del recupero
al rientro in servizio entro un congruo termine da concordare con l’Ente/Aziende,
ovvero la corresponsione del relativo compenso per lavoro straordinario. Tale
compenso viene riconosciuto, altresì, nei casi di cessazione del rapporto, per le
prestazioni aggiuntive non recuperate.
11. La lavoratrice/lavoratore può verificare periodicamente il numero delle ore
aggiuntive da lui eseguite.
12. L’Ente/Aziende devono comunicare mensilmente alle organizzazioni sindacali delle
lavoratrici/lavoratori stipulanti il numero complessivo delle ore di lavoro aggiuntivo
effettuate nell’ambito di ogni singola azienda, suddiviso per sportello, uffici o servizi,
132
specificando il numero delle lavoratrici/lavoratori che hanno effettuato dette
prestazioni.
13. È in facoltà di un componente la rappresentanza sindacale del personale,
appositamente designato dalle predette organizzazioni sindacali delle
lavoratrici/lavoratori o a turno da ciascuna di esse, di prendere visione delle
registrazioni relative al lavoro aggiuntivo.
14. Le prestazioni di lavoro aggiuntive devono essere autorizzate, di volta in volta, dall’
Ente/Aziende e registrate nei modi prescritti dalla legge.
15. Il lavoro straordinario, dal 1° del mese successivo alla data di stipula del presente
contratto, viene retribuito con la corresponsione di un compenso pari alla paga oraria
calcolata secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata
diviso 7,5) ai fini di cui sopra con le seguenti maggiorazioni:
- 25% nei giorni feriali;
- 30% nel giorno di sabato (ovvero nel giorno di lunedì, nei casi in cui la settimana
lavorativa è distribuita dal martedì al sabato);
- 55% di notte (fra le 22 e le ore 6);
- 65% di notte nei giorni destinati a riposo settimanale e nelle festività
infrasettimanali.
16. Il relativo compenso deve essere corrisposto nel mese successivo a quello di
effettuazione della prestazione.
17. La lavoratrice/lavoratore può presentare eventuali reclami concernenti compensi
per lavoro straordinario che devono essere presentati entro 12 mesi dalla data in cui
avrebbe dovuto effettuarsi l’erogazione.
18. In considerazione della peculiare struttura dell’Ente/Aziende del settore articolata
capillarmente sul territorio, e avuto altresì riguardo alla circostanza che il presente
articolo prevede, ai comma 12 e 13, la comunicazione mensile da effettuarsi da parte
delle aziende alle Organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori nonché la facoltà
di un componente la rappresentanza sindacale del personale di prendere visione delle
registrazioni relative al lavoro aggiuntivo, le Parti fissano in 12 mesi il periodo di
riferimento previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, per l’adempimento
dell’obbligo di comunicazione alla Direzione provinciale del Lavoro – Settore Ispezione
del lavoro, competente per territorio.
133
Nota a verbale
Le Parti nazionali ribadiscono la necessità di attenersi rigorosamente ai criteri di
recupero previsti dal presente articolo e, a tal fine, ritengono imprescindibile la
sussistenza dei seguenti fattori:
- adottare gli accorgimenti necessari affinché ciascuna lavoratrice/lavoratore
interessato conosca tempo per tempo (tendenzialmente con cadenza
mensile), con la massima trasparenza, la propria situazione con riferimento al
quantitativo di ore confluite in banca delle ore e ai relativi termini di scadenza
per il recupero;
- porre in essere tutte le possibili misure organizzative atte a rendere
effettivamente fruibile il recupero delle prestazioni aggiuntive confluite in banca
delle ore entro i termini e alle condizioni contrattuali. A tal fine l’Ente/Aziende
sollecitano la programmazione del recupero delle ore con cadenza anticipata
rispetto al termine di fruizione di 24 mesi.
Le Parti si danno, infine, atto che il diritto alla fruizione dei permessi “a recupero” deve
tenere conto, in particolari periodi dell’anno, degli standard di operatività.
Dichiarazione delle Parti
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di contenere il ricorso al lavoro
straordinario.
Laddove tale ricorso assumesse generalmente carattere di rilevante entità e
continuità, in sede aziendale si darà luogo ad un apposito incontro nel corso dell’anno,
su richiesta degli organismi sindacali aziendali, per un esame congiunto delle cause e
per valutare gli interventi possibili in coerenza con il suddetto obiettivo.
Art. 109 - Riposo settimanale - Prestazioni
in giorni festivi infrasettimanali e nelle semifestività
1. Alla lavoratrice/lavoratore che presta lavoro nel giorno fissato per il riposo
settimanale (domenica o altro giorno prestabilito) spetta un riposo compensativo in
altra giornata della settimana secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. Se il lavoro è limitato alle ore antimeridiane, il riposo compensativo viene effettuato
di norma nelle ore antimeridiane del giorno lavorativo successivo, ferma la
corresponsione del compenso sottoindicato.
134
3. Il lavoro compiuto in giorno prestabilito per il riposo settimanale dà diritto - oltre al
riposo compensativo - ad un compenso pari:
- alla paga oraria, calcolata come previsto all’art. 108 maggiorata del 25%, salvo
per le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 2à ª area professionale, 1° livello
retributivo (limitatamente al personale adibito a mansioni di commesso) quanto
previsto dall’art. 112, comma 12.
4. Per ogni ora di prestazione effettuata nella giornata di domenica, nei casi in cui detta
giornata non coincida con quella destinata al riposo settimanale, spetta alla
lavoratrice/lavoratore un compenso pari al 20% della paga oraria.
5. Nei casi di prestazione in giorni festivi infrasettimanali, la lavoratrice/lavoratore può
chiedere di fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di un corrispondente
permesso, in sostituzione del compenso pari alla paga oraria calcolato come all’art.
108, maggiorata del 30%.
6. Nei giorni semifestivi – fermo quant’altro previsto dal presente contratto in materia di
orari di lavoro e di sportello – la prestazione di lavoro non può superare le cinque ore
per il personale destinatario del presente CCNL, ad eccezione del personale di
custodia e addetto alla guardiania diurna o notturna. Le prestazioni compiute oltre le
cinque ore dal personale di custodia addetto alla guardiania diurna, dai guardiani
notturni e dal personale adibito ai turni nei giorni semifestivi, vengono compensate con
un’indennità pari, per ciascuna ora prestata, alla paga oraria maggiorata del 30%.
7. Nei giorni semifestivi l’orario di sportello non può superare le 4 ore e 30 minuti.
Art. 110 - Flessibilità individuali
1. Compatibilmente con le esigenze di servizio l’Ente/Aziende possono accordare:
- alla singola lavoratrice/lavoratore, su sua richiesta, di spostare, in via non
occasionale, il proprio orario di entrata di 15 minuti rispetto a quello fissato per il
nucleo operativo (reparto, ufficio, servizio o sportello) cui appartiene
l’interessato, con correlativo spostamento dell’orario di uscita;
ovvero, d’intesa con le OO.SS. aziendali:
- alle lavoratrici/lavoratori, con esclusione di quelli indicati all’alinea che segue,
una elasticità di orario di entrata e di uscita posticipato nell’ambito di 30 minuti;
- alle lavoratrici/lavoratori a contatto diretto con i contribuenti, di posticipare, in
via non occasionale, il proprio orario di entrata fino a 30 minuti, con correlativo
spostamento dell’orario di uscita.
135
2. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano i limiti percentuali stabiliti dal
presente capitolo e le relative indennità.
Art. 111 - Orario di lavoro - Ufficiali di riscossione
1. Le parti stipulanti convengono sulla opportunità di adeguare la disciplina
contrattuale alle mutate esigenze del sistema di riscossione dei tributi, alla necessità
dell’Ente/Aziende di fornire servizi più efficienti e più flessibili nei confronti dei
contribuenti e di favorire la più funzionale valutazione delle garanzie individuali e
collettive e per un equilibrato contemperamento delle esigenze dei lavoratori.
2. Tanto premesso le parti medesime stabiliscono quanto segue.
3. E’ in facoltà dell’Ente/Aziende distribuire nei confronti del personale con qualifica di
ufficiale della riscossione l’orario giornaliero di lavoro in modo diverso dal restante
personale.
4. Fermo restando la durata dell’orario di lavoro giornaliero in 7 ore e 30 minuti l’orario
medesimo può essere determinato con riferimento ai limiti temporali previsti dall’art.
519 c.p.c..
5. Il predetto spostamento di orario non può superare un periodo massimo di 10
settimane lavorative (da lunedì al venerdì), anche non consecutive, nell’anno solare
con un preavviso non inferiore a 7 giorni rispetto ad ogni periodo di spostamento di
orario.
6. Al personale indicato al primo comma che precede spettano € 6,20 per ciascun
giorno in cui viene effettuato l’orario giornaliero di lavoro come sopra determinato.
7. L’Ente/Aziende sono tenute a segnalare agli organismi sindacali aziendali delle
OO.SS. stipulanti il presente contratto gli spostamenti di orario effettuati ai sensi dei
commi precedenti.
Art. 112 - Ausiliari - Vigilanza e custodia
1. In deroga alle disposizioni che precedono in tema di orari di lavoro e relativi
trattamenti indennitari, l’orario di lavoro giornaliero delle lavoratrici/lavoratori
inquadrati nella 1ª area professionale, nonché del personale addetto a mansioni
operaie inquadrato nella 2ª area professionale viene normalmente ripartito in due
periodi determinati dall’ Ente/Aziende in rapporto alle esigenze del servizio; tuttavia per
speciali servizi, d’intesa con gli organismi sindacali aziendali, l’orario può essere
136
suddiviso in tre periodi, nel quale caso spetta il rimborso delle spese tranviarie per il terzo
periodo.
2. Tra la fine dell’ultimo periodo di lavoro e l’inizio del primo periodo del giorno
successivo, devono intercorrere non meno di 12 ore.
3. Il comma che precede non riguarda il personale di custodia addetto alla guardiania
diurna, i guardiani notturni e gli addetti alla conduzione di autoveicoli e motoveicoli.
4. Il personale di custodia addetto alla guardiania diurna e i guardiani notturni - i quali
osservano comunque l’orario di cui all’art. 102, 1° comma (fatte salve le riduzioni
d’orario di cui all’art. 102, 2° e ultimo comma) - osserva un orario giornaliero massimo
di ore 10.30.
5. Al personale inquadrato nella 1ª area professionale, nonché al personale addetto a
mansioni operaie inquadrato nella 2ª area professionale, che sostituisce il guardiano
notturno, oltre al riposo compensativo nella giornata successiva, è corrisposto uno
speciale compenso nelle misure indicate in allegato (all. n. 3).
6. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza, a svolgere
i servizi di pulizia ed accessori dei quali può essere incaricato il guardiano.
7. Per il sostituto del guardiano notturno, la durata dell’orario di lavoro è regolata dalle
stesse norme previste per il guardiano sostituito.
8. In caso di semplice pernottamento in aggiunta al normale lavoro diurno - entro il
limite delle ore 8.30 per notte - spetta il compenso indicato in allegato (all. n. 3).
9. Il personale addetto a mansioni operaie è, di norma, escluso dai predetti servizi.
10. Le lavoratrici/lavoratori inquadrati nella 2ª area professionale, 1° livello retributivo
(limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso) possono anche essere
adibiti a turno alla custodia diurna nei locali dell’Ente/Aziende.
11. Al predetto personale adibito a turno alla custodia diurna nella giornata di sabato
- ovvero di lunedì, nei casi in cui l’orario settimanale sia distribuito dal martedì al sabato
- è corrisposto, per tale servizio, che non può durare per più di ore 8.30, il compenso
indicato in allegato (all. n. 3).
12. Il predetto personale adibito a turno alla vigilanza diurna nei locali
dell’Ente/Aziende in giornata destinata a riposo settimanale, ha diritto al riposo
compensativo in altro giorno lavorativo della settimana successiva, con diritto ad un
compenso pari al 30% della paga oraria, calcolata come all’art. 108.
13. Il medesimo personale può anche venir adibito al servizio di vigilanza notturna o di
pernottamento nei locali dell’Ente/Aziende in provvisoria sostituzione del personale
137
adibito al servizio stesso, nei casi di assenza per riposo settimanale, ferie, malattia,
servizio militare, limitatamente, in questi due ultimi casi, ai primi 3 mesi di assenza.
14. Nel caso di vigilanza notturna (escluso, quindi, il pernottamento) non è ammessa la
prestazione del lavoro diurno nella giornata lavorativa successiva da parte delle
suddette lavoratrici/lavoratori.
15. I servizi di pernottamento e di vigilanza notturna prestati dalle medesime
lavoratrici/lavoratori in base ai precedenti comma non devono in nessun caso
superare le ore 8.30 per notte.
16. Per detti servizi vengono corrisposti per ciascuna notte i compensi indicati in
allegato (all. n. 3).
17. Il sostituto del guardiano notturno è tenuto, durante il servizio di vigilanza (escluso,
quindi, il caso di solo pernottamento), a svolgere il servizio di pulizia del quale sia
incaricato il guardiano sostituito.
Art. 113 – Automatismi
In materia di automatismi continuano a trovare applicazione le normative contenute
nel CCNL 12 luglio 1995 (art. da 119 a 123) e le eventuali previsioni aziendali a suo
tempo opzionate.
Art. 114 - Trasferimenti
1. Il trasferimento della lavoratrice/lavoratore può essere disposto dall’ Ente/Aziende
solo per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.
Nel disporre il trasferimento l’Ente/Aziende terranno conto anche delle condizioni
personali e di famiglia dell’interessato.
2. Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore ai quindici o
trenta giorni di calendario a seconda che la distanza per la sede (Comune) di
destinazione sia rispettivamente inferiore o superiore ai 30 chilometri.
3. Nei confronti della lavoratrice/lavoratore che abbia compiuto 48 anni di età ed
abbia maturato almeno 25 anni di servizio, il trasferimento non può essere disposto
senza consenso della lavoratrice/lavoratore stesso.
4. La disposizione di cui al comma che precede non si applica nei casi di trasferimento
a sportello (ovvero a unità operativa) situato in comune diverso, che disti meno di 30
chilometri ed, in ogni caso, al personale preposto o da preporre a sportelli.
138
5. Se il trasferimento comporta l’effettivo cambio di residenza, la lavoratrice/lavoratore
trasferito ha diritto al rimborso delle spese e al pagamento delle indennità di seguito
indicate:
1. Alla lavoratrice/lavoratore che non abbia familiari conviventi o parenti conviventi
verso i quali sia tenuto all’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio come previsto alla lett. a) dell’art. 70;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa
assicurazione;
c) il rimborso dell’eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un
anno;
d) la diaria nella misura prevista nell’all. n. 7 per il tempo strettamente necessario
al trasloco con un minimo di tre giorni.
2. Alla lavoratrice/lavoratore che abbia familiari conviventi o parenti conviventi verso i
quali abbia l’obbligo degli alimenti:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio per sè e per le persone di famiglia
conviventi, compresa l’eventuale persona di servizio, come lett. a) dell’art. 70;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e dei bagagli e relativa
assicurazione;
c) il rimborso della eventuale perdita di canone di locazione in quanto non sia stato
possibile sciogliere la locazione o far luogo a sublocazione, col massimo di un
anno;
d) la diaria nella misura prevista nell’all. n. 7 per il tempo strettamente necessario
per la sistemazione nella nuova residenza con un minimo di giorni 15 ed un
massimo normalmente di 30 giorni, più tante diarie - nella misura del 60% -
quante sono le persone di famiglia trasferite, compresa la persona di servizio,
per il tempo strettamente necessario al trasloco.
6. Alla lavoratrice/lavoratore trasferito spetta inoltre un contributo pari alla differenza
tra l’ultimo canone di locazione (comprese le spese accessorie) pagato nella
precedente residenza ed il primo canone di locazione (comprese le spese accessorie)
che l’interessato pagherà in quella nuova.
7. Tale contributo, la cui erogazione è subordinata alla presentazione di idonea
documentazione, è garantito per quattro anni ed il relativo ammontare viene ridotto
pro quota a partire dal terzo anno di sistemazione nella nuova residenza.
8. Il trattamento di cui sopra è subordinato alla condizione che il nuovo alloggio abbia
all’incirca le stesse caratteristiche (per superficie, categoria, ecc.) di quello
139
precedente e sia comunque adeguato alle esigenze della famiglia del dipendente e
può essere soggetto a revisione - o anche, venendo a mancare i presupposti per la
sua erogazione, abolito - in relazione a modifiche che dovessero intervenire nell’attuale
regime dei fitti o a nuove disposizioni di legge che dovessero essere emanate in materia
di canoni di locazione.
9. Il preventivo delle spese deve essere approvato dalla Direzione.
10. La nota delle spese e delle competenze deve essere successivamente presentata
alla Direzione, con allegati i documenti giustificativi, non escluso, ove occorra, il
contratto di locazione.
11. L’Ente/Aziende potrà applicare, in sostituzione del meccanismo del “contributo
alloggio” di cui sopra, la disciplina della fornitura dell’alloggio prevista dall’art. 90.
12. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto ai sensi delle lett. a), b ), c) e f)
dell’art. 77 mentre la lavoratrice/lavoratore è addetto ad una sede di lavoro sita in
località diversa da quella in cui esso prestava precedentemente servizio,
l’Ente/Aziende provvedono al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto secondo
quanto stabilito dal presente articolo (escluse le diarie) qualora la risoluzione del
rapporto avvenga entro due anni dalla data dell’ultimo trasferimento dell’interessato,
e questi, entro sei mesi dalla risoluzione stessa, riprenda effettiva residenza nella località
in cui prestava servizio prima dell’ultimo trasferimento, o nella località in cui ha avuto
luogo l’assunzione.
13. Detta disposizione si applica, in caso di morte della lavoratrice/lavoratore, nei
riguardi dei familiari superstiti già conviventi e a carico secondo il criterio seguito per la
individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari, con facoltà per gli interessati -
fermo che in ogni caso il rimborso delle spese suindicato viene concesso per il
trasferimento in un’unica località - di optare per località, nel territorio nazionale, diversa
da quelle specificate nel comma precedente, nella quale sussistano effettivi interessi
familiari.
14. Quanto previsto al 6° comma non trova applicazione nei casi di rientro
dell’interessato nella piazza d’origine.
15. L’Ente/Aziende non danno luogo al rimborso di alcuna spesa o perdita, né al
pagamento di diaria, quando il trasferimento avvenga per accoglimento di domanda
della lavoratrice/lavoratore.
16. Tuttavia, nel caso di comprovate necessità della lavoratrice/lavoratore,
l’Ente/Aziende provvedono al rimborso totale o parziale delle spese effettivamente
sostenute.
140
ALLEGATI
141
ALLEGATO 1
TABELLE ECONOMICHE
Tab. A
Livello Una Tantum
QDL4 1.342,58
QDL3 1.137,26
QDL2 1.015,20
QDL1 955,04
A3L4 837,55
A3L3 779,09
A3L2 735,18
A3L1 696,96
A2L3 654,75
A2L2 629,55
A2L1 612,54
LU 570,34
142
ALLEGATO 2
TABELLE ECONOMICHE
Tab. B
Tab. C
LIVELLO RETRIBUTIVO DI INSERIMENTO PROFESSIONALE
Livello Stipendio
A3L1 1.940,51
TABELLE ECONOMICHE
IMPORTI
Livello Stipendio Scatti di
anzianità
Importo ex
Ristrutturazione
Tabellare
QDL4 4.153,44 95,31 14,30
QDL3 3.518,24 95,31 14,30
QDL2 3.140,66 41,55 7,99
QDL1 2.954,54 41,55 7,99
A3L4 2.591,05 41,55 7,99
A3L3 2.410,20 41,55 7,99
A3L2 2.274,36 41,55 7,99
A3L1 2.156,12 41,55 7,99
A2L3 2.025,55 35,57 6,83
A2L2 1.947,58 29,07 5,59
A2L1 1.894,98 29,07 5,59
LU 1.764,42 20,12 3,87
143
IVC TRIENNIO 2015- 2017
Tab. D
IVC Triennio 2015-2017
LIVELLO IVC 2015 IVC 2016 IVC 2017 TOTALE TRIENNIO
2015 - 2017
QDL4 € 263,44 € 263,44 € 263,44 € 790,33
QDL3 € 223,15 € 223,15 € 223,15 € 669,45
QDL2 € 224,42 € 224,42 € 224,42 € 673,26
QDL1 € 211,12 € 211,12 € 211,12 € 633,36
A3L4 € 183,07 € 183,07 € 183,07 € 549,21
A3L3 € 170,29 € 170,29 € 170,29 € 510,87
A3L2 € 160,69 € 160,69 € 160,69 € 482,07
A3L1 € 152,34 € 152,34 € 152,34 € 457,01
A2L3 € 143,11 € 143,11 € 143,11 € 429,34
A2L2 € 137,60 € 137,60 € 137,60 € 412,81
A2L1 € 133,89 € 133,89 € 133,89 € 401,66
LU € 124,66 € 124,66 € 124,66 € 373,99
144
ASSEGNI MENSILI DI ANZIANITÀ
(13 mensilità)
Tab. E
Dal 1° gennaio 2004*
Inquadramento Importo
3ª Area professionale 2° e 3° livello retributivo 23,71
2ª Area professionale 3° livello retributivo
(limitatamente agli ex
operai specializzati)
33,87
2ª Area professionale 1° e 2° livello retributivo 22,35
1ª Area professionale 14,90
Tab. F
DIFFERENZA EX MENSA*
Per il 1° e il 2° livello dei Quadri direttivi e per le 3 Aree professionali: € 9,920
* Per le aziende già destinatarie delle Disposizioni Particolari per le Casse di Risparmio:
- € 154,10 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex Vice Capo Ufficio”;
- € 149,70 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex subalterni (compresi Capo Commesso e
Vice Capo Commesso);
- € 61,64 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex operai”;
- € 70,44 annui, quale “differenza assegno di anzianità ex ausiliari (esclusi gli operai)”.
- Ammontare annuo da corrispondere in occasione della 13a mensilità al solo personale in servizio
alla data di stipula del CCNL 12 dicembre 2001.
145
ALLEGATO 3
INDENNITÀ E COMPENSI VARI
Tab. G
Aree Professionali e Quadri Direttivi
- lavori in locali sotterranei 45,99
- turno notturno 30,68
- giornata di reperibilità* 30,68
Aree Professionali
- turno diurno 4,30
- indennità per orari giornalieri che terminano dopo le 18,15 e fino alle
19,15
3,68
- per intervento 18,42
2a Area Professionale, 1° Livello Retributivo (limitatamente
al personale addetto a mansioni di commesso)
- pernottamento 18,42
- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno 24,52
- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno 14,71
- custodia diurna nella giornata di sabato 49,04
1a Area Professionale
- vigilanza notturna superiore all’orario normale diurno 14,71
- vigilanza notturna non superiore all’orario normale diurno 9,21
- pernottamento semplice 10,74
* Con un minimo di 13,95
146
ALLEGATO 4
CONCORSO SPESE TRANVIARIE
(12 mensilità)
Tab. H
mensili
- Verona 1,11 “
- Catania 1,21 “
- Bari 1,24 “
- Venezia 1,27 “
- Padova, Palermo 1,34 “
- Trieste 1,47 “
- Bologna 1,50 “
- Messina, Napoli, Torino 1,55 “
- Genova 1,70 “
- Firenze 2,01 “
- Roma 2,32 “
- Milano 2,92 “
147
ALLEGATO 5
INDENNITÀ DI RISCHIO
(MISURE MENSILI)
Tab. I
capoluoghi di prov. e
centri aventi intenso
movimento bancario
altri centri
Quadri direttivi, 3ª Area Professionale e 2ª Area
Professionale, 3° livello retributivo (esclusi gli addetti
a mansioni operaie)
a) cassieri che hanno con continuità effettivo
maneggio di valori inerente alle operazioni svolte
direttamente allo sportello dei contanti* 126,62 94,95
b) addetti alla cassa per coadiuvare il cassiere (art.
94, comma 7, 3° livello retributivo, 4° alinea) 55,06 41,31
2ª Area professionale, 1° e 2° livello retributivo
(esclusi gli addetti a mansioni operaie)
c) che hanno maneggio di contanti o valori non
esplicabile allo sportello di cui all’art. 94, comma 3 1°
livello retributivo, 1° e 6° alinea, 2° punto 36,38 27,23
* “Addetti” con riguardo ai quadri direttivi 3° e 4° livello retributivo
148
ALLEGATO 6
PREAVVISO
Tab. L
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 77 lett. a), spetta al lavoratore
il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 83 oltre all’indennità di mancato preavviso
nella seguente misura:
Quadri direttivi Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 90
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 135
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 180
con anzianità oltre i 20 anni giorni 190
Lavoratori appartenenti
alla 3ª area professionale
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 65
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 80
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 110
con anzianità oltre i 20 anni giorni 120
Lavoratori appartenenti
alla 2ª area professionale
3° livello retributivo
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 50
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 75
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 100
con anzianità oltre i 20 anni giorni 110
Lavoratori appartenenti
alla 2ª area professionale
1° e 2° livello retributivo
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 35
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 65
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 90
con anzianità oltre i 20 anni giorni 100
Lavoratori appartenenti
alla 1ª area professionale
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 30
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 40
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 50
con anzianità oltre i 20 anni giorni 60
149
Tab. M
La cessazione del rapporto di lavoro di cui alla lett. b) dell’art. 77 deve essere
comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l’osservanza dei
seguenti termini di preavviso:
Quadri direttivi Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 90
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 135
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 180
con anzianità oltre i 20 anni giorni 190
Lavoratori appartenenti
alla 3ª area professionale
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 65
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 80
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 110
con anzianità oltre i 20 anni giorni 120
Lavoratori appartenenti
alla 2ª area professionale
3° livello retributivo
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 50
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 75
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 100
con anzianità oltre i 20 anni giorni 110
Lavoratori appartenenti
alla 2ª area professionale
1° e 2° livello retributivo
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 35
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 65
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 90
con anzianità oltre i 20 anni giorni 100
Lavoratori appartenenti
alla 1ª area professionale
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 30
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 40
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 50
con anzianità oltre i 20 anni giorni 60
150
Tab. N
La cessazione del rapporto di lavoro di cui alla lett. c) dell’art. 77 deve essere
comunicata al dipendente con lettera raccomandata con l’osservanza dei seguenti
termini di preavviso:
Quadri direttivi Con anzianità non superiore
a 5 purché superato il
periodo di prova
giorni 90
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 135
con anzianità da 10 a 20
anni giorni 180
con anzianità oltre i 20 anni giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3ª
area professionale
Con anzianità non superiore
a 5 purché superato il
periodo di prova
giorni 65
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 80
con anzianità da 10 a 20
anni giorni 110
con anzianità oltre i 20 anni giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2ª
area professionale 3° livello
retributivo
Con anzianità non superiore
a 5 purché superato il
periodo di prova
giorni 50
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 75
con anzianità da 10 a 20
anni giorni 100
con anzianità oltre i 20 anni giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2ª
area professionale 1° e 2°
livello retributivo
Con anzianità non superiore
a 5 purché superato il
periodo di prova
giorni 35
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 65
con anzianità da 10 a 20
anni giorni 90
con anzianità oltre i 20 anni giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1ª
area professionale
Con anzianità non superiore
a 5 purché superato il
periodo di prova
giorni 30
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 40
con anzianità da 10 a 20
anni giorni 50
con anzianità oltre i 20 anni giorni 60
151
Tab. O
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro si verifichi per morte del lavoratore,
spettano agli aventi diritto, di cui all’art. 2122 del c.c. l’indennità di mancato preavviso
nella misura indicata all’art. 78 e il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 83.
Quadri direttivi Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 90
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 135
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 180
con anzianità oltre i 20 anni giorni 190
Lavoratori appartenenti alla 3ª
area professionale
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 65
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 80
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 110
con anzianità oltre i 20 anni giorni 120
Lavoratori appartenenti alla 2ª
area professionale 3° livello
retributivo
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 50
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 75
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 100
con anzianità oltre i 20 anni giorni 110
Lavoratori appartenenti alla 2ª
area professionale 1° e 2° livello
retributivo
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 35
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 65
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 90
con anzianità oltre i 20 anni giorni 100
Lavoratori appartenenti alla 1ª
area professionale
Con anzianità non superiore a 5
purché superato il periodo di
prova
giorni 30
con anzianità da 5 a 10 anni giorni 40
con anzianità da 10 a 20 anni giorni 50
con anzianità oltre i 20 anni giorni 60
152
ALLEGATO 7
MISSIONI E DIARIE
Tab. P
Dal 1° gennaio 2005
Quadri
direttivi
3ª e 2ª Area
Professionale
3° livello
retributivo
2ª Area
Professionale
1° e 2° livello
retributivo
1ª Area
Professionale
Abitanti
Centri fino
a 200.000 133,66 79,40 62,75 58,88
Centri da
200.001
a 500.000
147,03
87,34
69,02
64,76
Centri da
500.001 a
1.000.000
160,40
95,29
75,30
70,65
Centri oltre
1.000.000
173,76
103,22
81,57
76,53
153
ALLEGATO 8
COMPENSI AGLI UFFICIALI
DELLA RISCOSSIONE
Tab. Q
Per l'intero debito (sorte ed accessori)
sino a € 12,91 € 0,52
da € 12,91 sino a € 25,82 “ 0,77
“ 25,82 “ 51,65 “ 1,03
“ 51,65 “ 129,11 “ 1,29
“ 129,11 “ 258,23 “ 1,55
“ 258,23 “ 516,46 “ 2,07
“ 516,46 “ 1.291,14 “ 2,38
“ 1.291,14 “ 2.582,29 “ 2,58
“ 2.582,29 “ 5.164,57 “ 3,10
“ 5.164,57 “ 10.329,14 “ 3,36
oltre € 10.329,14 3,62
154
APPENDICI
155
APPENDICE 1
IMPEGNI DELLE PARTI NAZIONALI
Commissione nazionale per la sicurezza
È istituita, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, la Commissione
nazionale per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alla quale sono
demandati i seguenti compiti:
riceve gli aggiornamenti e sintetizza le risultanze della riunione periodica
tenuta ai sensi dell’art. 35 D.Lgs. 81/2008;
promuove attività di formazione, anche attraverso l’impiego di fondi
interprofessionali.
La Commissione sarà composta da n. 8 membri di cui n. 4 di nomina datoriale e n. 4
indicati dalle OO.SS.; i componenti la Commissione saranno destinatari di uno specifico
percorso formativo, di contenuti e durata analoghi a quello riservato agli RRLLSS, e
potrà essere convocata su richiesta di ciascuna delle Parti.
Le Parti stipulanti si danno, inoltre, atto che l’Ente/Aziende considerano il “rischio
rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.
81.
156
APPENDICE 2
AGIBILITÀ SINDACALI
Art. 1 (Trattamenti per i Dirigenti sindacali)
In tema di libertà sindacali sono aggiunti i seguenti commi:
1. I dirigenti sindacali assenti dal servizio per periodi significativi per l’esercizio di
cariche sindacali di cui al presente accordo saranno ammessi al rientro in
servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/o di nuove attività nel
frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - nell’ambito
delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il reinserimento nell’attività
lavorativa.
2. Le Aziende favoriranno inoltre, anche ai fini di cui all’ articolo 73 del presente
contratto, la partecipazione dei dirigenti sindacali distaccati a tempo pieno o
assenti dal servizio per periodi significativi, ai sensi dell’accordo da stipulare in
tema di libertà sindacali, a corsi di formazione, concordandone con l’interessato
le relative modalità.
Art. 2 (Albi sindacali)
In tema di libertà sindacali è aggiunto il seguente comma:
Fermo quanto previsto dal presente articolo, le Aziende provvederanno – ove
tecnicamente possibile e definendo le relative modalità attuative – alla istituzione di
una bacheca elettronica quale strumento di comunicazione con i lavoratori per le
materie di interesse sindacale e del lavoro.
Nota
Le Parti concordano che gli articoli che precedono sono sin d’ora applicabili e
verranno recepiti all’interno dello stipulando Protocollo in tema di agibilità sindacali.
157
APPENDICE 3
INFORMATIVA ALLE OO.SS.
L’Ente/Aziende si impegnano a fornire alle OO.SS., su loro richiesta, in un’ottica di
trasparenza, ogni informativa in merito ai criteri e modalità in tema di reclutamento e
selezione del personale e di mobilità.
158
APPENDICE 4
LETTERA DELLE OO.SS.
FABI, FISAC/CGIL, FIRST/CISL
E UILCA
LETTERA DELLE OO.SS.
FABI, FISAC/CGIL, FIRST/CISL e UILCA
ad Agenzia delle entrate-Riscossione,
Riscossione Sicilia SpA ed Equitalia Giustizia
SpA
Le scriventi OO.SS., stipulanti il CCNL 28 marzo 2018, dichiarano che intendono
esercitare, ad ogni livello e per qualsiasi titolo, i diritti e le facoltà scaturenti dallo stesso,
o derivanti dalla sua applicazione, in assoluta indipendenza ed autonomia rispetto ad
ogni altra organizzazione.
Vi invitiamo, pertanto, a prendere buona nota, che, a far tempo dalla data odierna,
le scriventi OO.SS. intendono essere sempre convocate congiuntamente tra di loro e
disgiuntamente da ogni altra Organizzazione Sindacale operante nella categoria, in
tutte le sedi sindacali nazionali, di gruppo e di azienda.
Cordiali saluti
Roma, 29 gennaio 2019
159
APPENDICE 5
PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL
SETTORE DELLA RISCOSSIONE DEL 28
FEBBRAIO 2008
tra
EQUITALIA SpA con sede in Roma, via Millevoi, 40/42
e
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. con sede in Palermo, via V.zo Orsini,9
e
le OO.SS.
DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL
ESATTORIALI, UILCA
Il Sistema della Riscossione
Le parti si danno reciprocamente atto che il Servizio della riscossione dei tributi,
in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari, è volto ad assicurare l’efficacia del
sistema tributario, il contenimento degli oneri a carico dello Stato, l’equità fiscale nei
confronti dei cittadini e, anche nella ricerca di una puntuale valorizzazione delle
professionalità e delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore, ha, quale
proprio fine istituzionale primario, quello di migliorare la qualità della riscossione per
garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici:
un forte effetto deterrente all’evasione fiscale nazionale, regionale e locale;
un deciso miglioramento del rapporto con i cittadini e gli Enti.
Al fine di raggiungere tali obiettivi, risulterà importante omogeneizzare ed
armonizzare le procedure ed i comportamenti operativi su tutto il territorio nazionale,
realizzando un governo unitario nell’azione della riscossione che garantisca uniformità
di indirizzi.
In questo fondamentale passaggio, le lavoratrici ed i lavoratori sono un
patrimonio indispensabile su cui investire, sia in termini di formazione sia in termini di
valorizzazione delle diversità di genere nonché delle esperienze professionali acquisite.
160
Il CCNL di Settore
Le Parti concordano di mantenere nel tempo, seppure attraverso apposita autonoma
negoziazione di settore, le prassi e le consuetudini adottate nel passato, che hanno
realizzato rinnovi contrattuali in coerenza con i complessivi contenuti della
contrattazione nazionale del tradizionale Settore di riferimento e ritengono
indispensabile con la stipula del presente Protocollo identificare il Settore della
Riscossione.
Le Parti convengono altresì che il sistema delle relazioni sindacali sia basato su principi
di responsabilità, correttezza, trasparenza e prevenzione dei conflitti, improntato all'
esigenza di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni
di lavoro con la necessità di incrementare il livello di efficacia e di efficienza dei servizi
erogati ai contribuenti.
Gli Interlocutori
Le Parti, nell'assumere come proprio lo spirito del “Protocollo sulla politica dei redditi e
dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al
sistema produttivo” del 23 luglio 1993 nonché del "Protocollo sul welfare” del 23 luglio
2007, concordano di regolare l'assetto della contrattazione collettiva secondo i termini
e le procedure specificamente indicati dal presente Protocollo.
A tal fine, le Parti ribadiscono che il presente Protocollo unitamente al CCNL
costituiscono un complesso unitario e inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo
vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile teso a regolamentare il
rapporto di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori del Settore Riscossione Tributi.
Roma, 28 febbraio 2008
161
VERBALE DI ACCORDO DEL 28 FEBBRAIO 2008
Il giorno 28 febbraio 2008 in Roma
tra
EQUITALIA SpA con sede in Roma, via Millevoi, 40/42
e
RISCOSSIONE SICILIA S.p.A. con sede in Palermo, via V. o Orsini,9
e
le OO.SS.
DIRCREDITO-FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL
ESATTORIALI, UILCA
Premesso
che in data 28 febbraio 2008 è stato sottoscritto il “PROTOCOLLO IDENTIFICATIVO DEL
SETTORE DELLA RISCOSSIONE”;
che tale Protocollo conferma le prassi derivanti dai precedenti CCNL applicati nel
settore della riscossione
che tale Protocollo consente il rinnovo del CCNL 4 novembre 2005 secondo i contenuti
del protocollo medesimo.
tanto premesso
le Parti si danno atto che quanto sopra costituisce parte integrante del presente
Verbale di Accordo e che in occasione della stipula del nuovo CCNL verrà inserita in
Premessa la seguente previsione:
“Le Parti concordano che agli effetti del presente CCNL, il “PROTOCOLLO
IDENTIFICATIVO DEL SETTORE DELLA RISCOSSIONE”, sottoscritto in data 28 febbraio 2008,
costituisce parte integrante del CCNL medesimo”.
162
APPENDICE 6
ACCORDO IN MATERIA DI
RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA DEL 12 LUGLIO
2017 E
VERBALE DI RIUNIONE SUL
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI
RLS DEL 28 LUGLIO 2017
Verbale di Accordo
del giorno 12 luglio 2017
tra
Agenzia delle entrate - Riscossione
e
le Segreterie Nazionali FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL e UILCA,
Premesso che:
con Accordo Nazionale dell’11 aprile 1997 nel settore della Riscossione le Parti
avevano stipulato apposita intesa in materia di rappresentanza dei lavoratori per la
sicurezza, ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e s.m.i.;
nel CCNL 9 aprile 2008, appendice n. 2, era stato espresso l’impegno a rivedere
l’Accordo Nazionale sopra citato, per verificarne la congruità e l’attualità in relazione
alle modifiche organizzative e legislative successivamente intervenute;
il D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. all’art.47, comma 5, ha previsto che “il numero, le
modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle
funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”;
il medesimo articolo, al comma 7, stabilisce che il numero minimo dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (d’ora in poi RLS) è il seguente:
a) n. 1 rappresentante nelle Aziende ovvero unità produttive sino a 200
lavoratori;
163
b) n. 3 rappresentanti nelle Aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000
lavoratori;
c) n. 6 rappresentanti in tutte le altre Aziende o unità produttive oltre i 1000
lavoratori. In tali Aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella
misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione
collettiva;
il medesimo articolo prevede che tali numeri minimi possano essere incrementati
nella misura prevista dagli accordi collettivi.
Considerato che
a decorrere dal 1° luglio 2016 si era proceduto alla fusione per incorporazione
delle precedenti tre Società Agenti della Riscossione (Equitalia Nord, Equitalia
Centro ed Equitalia Sud) confluite in una nuova Società denominata Equitalia
Servizi di riscossione SpA;
successivamente, la Legge n. 225/2016 di riforma della Riscossione, ha deliberato
lo scioglimento delle Società del Gruppo Equitalia, prevedendo la costituzione, a
partire dal 1° luglio 2017, di un ente strumentale dell’Agenzia delle Entrate,
denominato Agenzia delle entrate - Riscossione sottoposto all'indirizzo e alla
vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze e destinato a svolgere
l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale.
in relazione al mutato scenario di cui sopra, il numero e la distribuzione territoriale
degli RLS già in carica presso le cessate società del Gruppo Equitalia non risultano
più congrui e coerenti con il nuovo assetto organizzativo e devono essere,
pertanto, sottoposti a nuova procedura di elezione allo scopo di consentire il
pieno esercizio delle loro funzioni, nell’ambito di un più efficace e razionale
presidio all’interno dei territori.
costituisce esigenza urgente e indifferibile stipulare un accordo che assicuri per il
nuovo Ente la piena compliance normativa con i meccanismi di elezione e di
esercizio delle prerogative e dei compiti esercitati dai Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza.
Considerato inoltre che
le Parti, allo scopo di dare piena attuazione al dettato contrattuale e di legge,
intendono superare ogni altro precedente accordo, prassi e/o regolamento
aziendale già in vigore presso le cessate Società del Gruppo Equitalia confluite,
in base alla citata Legge 225/2016 nel nuovo Ente pubblico economico “Agenzia
delle entrate – Riscossione”;
164
le medesime Parti intendono addivenire a un’intesa che disciplini a livello di
dettaglio, tra gli altri:
o il numero totale degli RLS eleggibili e che esplicheranno le proprie prerogative
a far tempo dal 1° novembre 2017;
o il numero di ore annue di permesso spettanti a ciascun RLS per lo svolgimento
del proprio incarico;
o le attribuzioni e gli strumenti necessari per l’espletamento della funzione;
le medesime Parti prendono atto, infine, che le attività svolte si caratterizzano, in
tutte le proprie strutture organizzative, per l’assoluta prevalenza di mansioni
d’ufficio.
Premesso e considerato quanto sopra, le Parti, dopo ampia e approfondita
discussione, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Decorrenza e scadenza
Il presente Accordo decorre dalla data della stipula e avrà durata triennale
intendendosi tacitamente rinnovato alla scadenza 31 luglio 2020 e così,
successivamente, di triennio in triennio, qualora non venga disdettato almeno tre mesi
prima della scadenza.
Norma transitoria
Le Parti convengono che, fermo restando quanto indicato nell’art.1, per consentire nei
tempi debiti lo svolgimento delle operazioni elettorali e la conseguente elezione dei
medesimi entro i termini sopra riportati, il relativo regolamento elettorale sarà redatto
dalle OO.SS. e consegnato a Risorse Umane e al R.S.P.P. ai fini della verifica di congruità
entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale.
Art. 2
Costituzione, numero e rappresentatività degli RLS
Sono costituite le Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza mediante elezione
diretta da parte dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 47, comma 4 del citato D.Lgs. n. 81/2008 (e s.m.i) gli RLS sono eletti dai
lavoratori/lavoratrici nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda e durano in
carica 4 anni. Scaduto tale periodo essi mantengono le loro prerogative in via
provvisoria fino all’entrata in carica dei nuovi rappresentanti.
165
In relazione a quanto disposto dall’art. 47, comma 7, del medesimo D.Lgs., le Parti
convengono che il numero degli RLS è determinato in numero totale di 29. I suddetti
RLS saranno individuati ed eletti su base regionale come di seguito indicato:
Nel caso in cui l’RLS, durante il mandato, venga a cessare dall’incarico, per qualunque
causale verrà sostituito, ove presente, dal primo dei non eletti nel rispettivo ambito
territoriale come più avanti meglio specificato; in mancanza si provvederà con
immediatezza a nuove elezioni. Resta ferma la durata in carica per il periodo residuo.
In occasione delle elezioni degli RLS viene costituito apposito “Comitato Elettorale
Centrale”, cui l’Ente s’impegna a mettere a disposizione i mezzi strettamente necessari
per la concreta effettuazione delle elezioni (quali, ad es., gli elenco dei lavoratori in
servizio e i locali idonei). Le elezioni per la designazione dell’RLS si svolgono nel luogo di
lavoro e durante il normale orario di lavoro.
La consultazione elettorale si svolge in un’unica giornata e in modo da limitare, per
quanto possibile, il pregiudizio alla normale attività di lavoro.
Art. 3
Distribuzione degli RLS sul territorio
Fermo restando il numero massimo di RLS di cui al precedente art. 2, i medesimi sono
così distribuiti:
Gruppo “A”:
Regione Marche, Umbria, Abruzzo, T.A.A., Liguria, Sardegna: n. 1 RLS per ciascuna
regione
Gruppo “B”:
Regione: Calabria+Basilicata, Puglia, Toscana, Emilia Romagna: n. 2 RLS per
regione/aggregazione regionale
Gruppo “C”:
Regione Piemonte+V.A., Veneto+FVG, Lombardia, Lazio, Campania+Molise : n. 3
RLS per ciascuna regione/aggregazione regionale.
Per un numero totale di n. 29 RLS.
Inoltre, al fine di garantire una presenza più efficace degli RLS sul territorio, e nell’ottica
della minimizzazione dei disagi derivanti dalle esigenze di spostamento dei medesimi,
le Parti convengono che, ferme restando le prerogative e le competenze degli RLS, il
suddetto presidio delle aree geografiche – in linea di principio – si esplicherà secondo
il criterio della maggiore contiguità territoriale tra le Unità Produttive/Sedi interessate.
166
Art. 4
Attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Agli RLS sono attribuite le funzioni indicate dall’art. 50 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., al
quale le Parti convengono di rinviare integralmente. In particolare:
l’accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RLS, in accordo a quanto previsto
dalla lettera a) del citato art. 50, avverrà previa comunicazione al
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, al Delegato del Datore
di Lavoro oltre che al preposto della sede interessata.
In relazione a quanto previsto alla lettera e) del citato art. 50, in merito al
ricevimento della documentazione inerente sia la valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, che quella relativa “alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali” gli RLS hanno
accesso alla documentazione medesima; laddove disponibile, anche in
formato elettronico mediante accesso al sistema informativo in uso. Saranno
a tal proposito creati apposito indirizzario mail e caselle condivise dedicate
agli RLS, al fine di fluidificare la comunicazione interna ed esterna degli
interessati.
L’Ente fornirà agli RLS gli strumenti necessari per l’espletamento delle relative
funzioni, quali ad es. la facoltà per gli stessi di affiggere proprie comunicazioni
ai lavoratori in albi accessibili o attraverso mezzi telematici, nonché l’utilizzo
delle salette sindacali.
Art. 5
Spese sostenute
L’Ente, al fine di favorire l’accesso dell’RLS ai luoghi di lavoro concorrerà, secondo le
modalità concordate con l’interessato, a sollevare il medesimo dalle maggiori spese -
rispetto a quelle sostenute nella normale sede di lavoro ed effettivamente sostenute e
documentate - strettamente necessarie per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli dalla legge.
In particolare:
a) in caso di accesso presso una unità organizzativa diversa rispetto alla propria
sede di lavoro situata nell’ambito dello stesso comune o comune diverso sarà
riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio opportunamente documentate
con utilizzo dei mezzi pubblici, con i limiti e secondo le regolamentazioni in vigore
tempo per tempo. In casi eccezionali, ovvero laddove oggettive condizioni di
167
percorribilità lo rendano necessario, l’azienda potrà utilizzare l’utilizzo del mezzo
proprio, riconoscendo una indennità chilometrica di € 0,24 per km.
b) in caso di necessità di pernottamento, debitamente e preventivamente
autorizzato, si farà ricorso alle convenzioni stipulate e vigenti, utilizzando a tal
fine le medesime modalità di prenotazione codificate senza che gli RLS
anticipino le spese di viaggio eventualmente necessarie.
Art. 6
Permessi spettanti agli RLS
A ciascun RLS, per l’espletamento del mandato sono riconosciuti permessi retribuiti nel
limite di 50 ore annue per l’espletamento dei compiti indicati dall’art. 50, comma 2, del
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. Tale monte ore deve intendersi calcolato pro quota mensile a
partire dal mese di effettivo insediamento.
Sono escluse dal computo dei suddetti permessi retribuiti le ore di viaggio strettamente
necessarie per il raggiungimento dell’unità organizzativa/sede ove svolgere il proprio
mandato (che potrà avere inizio dalla propria sede di lavoro o dal proprio abituale
domicilio) in base a criteri di economicità.
Non sono inoltre computate nel suddetto monte ore quelle necessarie per
l’espletamento del mandato (incluse quelle di viaggio) nel caso di partecipazione alle
riunioni periodiche o per le audizioni richieste dalle autorità competenti, così come
quelle relative ad interventi effettuati presso le unità produttive/organizzative in caso
di situazioni di emergenza.
Le comunicazioni di permesso devono essere presentate per iscritto al settore Disciplina
e relazioni Sindacali – Ufficio Relazioni sindacali e per conoscenza al Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione, o ad un addetto da questi incaricato, con un
preavviso – di norma – di 24 ore.
Art. 7
Formazione
La formazione degli RLS viene effettuata in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs.
n.81/2008 (e s.m.i.) ed è finalizzata all’acquisizione di adeguate conoscenze in materia
di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per il corretto esercizio delle funzioni loro
affidate negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare
adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi
stessi.
168
Le modalità, la durata e i contenuti dei corsi saranno coerenti con quanto previsto dal
comma precedente.
In caso di elezione di nuovi RLS la formazione sarà di 32 ore lavorative, cui si
aggiungono i permessi aggiuntivi di cui all’articolo che precede.
All’aggiornamento periodico degli RLS verranno destinate annualmente 8 ore, con
fruizione di permessi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’art 6.
Fatti salvi i casi di oggettivo impedimento o forza maggiore, nel caso in cui l’RLS non
frequenti i corsi di formazione obbligatori e/o non intervenga alle riunioni previste dalle
vigenti disposizioni di legge convocate con congruo preavviso dal Responsabile
Servizio Prevenzione e Protezione, le Parti ne valuteranno la decadenza dalle funzioni
nell’ambito di una Commissione paritetica da convocare ad hoc su iniziativa di
ciascuna delle Parti medesime con l’eventuale sostituzione con il primo dei non eletti
nel collegio elettorale di appartenenza.
Art. 8
Altri compiti degli RLS
Agli RLS sono attribuiti anche i compiti previsti dall’art.9 della Legge n. 300/70 - tutela
della salute e dell’integrità fisica.
Art. 9
Obblighi di riservatezza e fedeltà degli RLS
Ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. nonché dell’art.32 del CCNL 9 aprile 2008, gli RLS
sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto in ordine ai processi lavorativi menzionati nel
documento di valutazione dei rischi così come a qualsiasi notizia comunque ad essi
attinente di cui vengano a conoscenza nell’esercizio delle funzioni ricoperte ed
espletate.
Art. 10
Rinvio
Per quant’altro non disciplinato dal presente Accordo si applicano le previsioni del
D.Lgs. n.81/2008 (e successive modificazioni).
Disposizione transitoria e finale
Gli RLS attualmente in essere manterranno il loro incarico fino al 31 ottobre 2017.
Ferma restando l’imprescindibilità e l’obbligatorietà di esaurire le procedure di elezione
e nomina degli RLS entro la data sopra riportata resta inteso che, qualora non fossero
169
stati eletti i nuovi RLS secondo quanto disposto nelle norme che precedono, a partire
dal 1° novembre il numero degli RLS che risultano in carica sarà riportato a quello
indicato all’art. 2. In tal caso, in via transitoria e del tutto eccezionale, per garantire ai
lavoratori e agli RLS le tutele e le attribuzioni prescritte dalla Legge, le OO.SS. si
impegnano a designare con immediatezza i nominativi di questi ultimi, che
eserciteranno le loro funzioni fino alla nomina dei neo eletti.
170
Verbale di Riunione
del giorno 28 luglio 2017
tra
Agenzia delle entrate - Riscossione
e
le Segreterie Nazionali FABI, FIRST CISL, FISAC/CGIL e UILCA,
premesso che:
con Accordo Nazionale del 12 luglio scorso le Parti hanno convenuto di
disciplinare il complesso delle agibilità da riconoscersi ai Rappresentanti dei
Lavoratori per sicurezza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 5, del D.Lgs.
81/2008 (numero, modalità di elezione nonché il tempo di lavoro retribuito e gli
strumenti per l'espletamento delle funzioni);
la norma transitoria in calce all’art. 1 del suddetto Verbale di Accordo
disponeva la consegna, da parte delle OO.SS., del regolamento elettorale al
Responsabile Risorse Umane e al Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione entro 15 giorni dalla stipula del medesimo.
Tanto premesso, le Parti si danno reciprocamente atto dell’avvenuta consegna da
parte delle OO.SS. in epigrafe del Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza in base alle intese stipulate in Roma il giorno 12 luglio 2017.
171
APPENDICE 7
ACCORDO QUADRO IN MATERIA DI
“SMART WORKING” DEL 10 GENNAIO
2019
Verbale di Accordo Quadro in materia di “smart working”
del giorno 10 gennaio 2019
tra
Agenzia delle entrate – Riscossione, Equitalia Giustizia e Riscossione Sicilia SpA
e
le Segreterie Nazionali delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL e UILCA
Premesso che
- in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 81/2017, Cap II, artt. 18 – 23 in
vigore dal 14 giugno 2017, così come modificata dalla Legge n. 145 del 30
dicembre 2018 (Legge di Bilancio 2019) in tema di incremento della
competitività e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con la Direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Lavoro Agile n. 3 del 1° giugno
2017, sono state introdotte le linee guida contenenti le regole inerenti
l’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro, come il “lavoro agile”;
- tali linee guida prevedono l’individuazione di modalità alternative al telelavoro
che, attraverso l’organizzazione del lavoro, consentano una maggiore
focalizzazione sugli obiettivi e sui risultati;
- tali modalità permettono inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o miglior bilanciamento tempi di vita/lavoro;
o impatto positivo sui fattori ambientali;
o maggiore fiducia, responsabilizzazione e autonomia delle risorse;
- in data 28 marzo 2018, è stato sottoscritto il Verbale di rinnovo del CCNL 9 aprile
2008 per i Quadri direttivi e per il Personale delle Aree professionali dipendenti
da Agenzia delle Entrate- Riscossione ed Equitalia Giustizia SpA, sottoscritto in
data 6 dicembre 2018 anche da Riscossione Sicilia SpA, con il quale le Parti, tra
le misure atte a favorire il “lavoro agile”, hanno individuato quello dello smart
working; inteso pertanto come possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in
luogo diverso dalla sede di assegnazione;
172
- le Parti medesime si sono impegnate, entro 90 giorni dalla stipula del citato
Accordo di Rinnovo, ad incontrarsi per predisporre le nuove misure spazio
temporali della prestazione lavorativa atte a realizzare tale istituto.
Ciò premesso e le premesse devono considerarsi quale parte integrante del
presente Verbale di Accordo Quadro
le Parti convengono di introdurre, in via sperimentale, tale strumento di lavoro
agile all’interno dell’Ente/Aziende.
L’attività da svolgere in modalità “agile” dovrà possedere, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, le seguenti caratteristiche:
o sia idonea all’uso abituale dei supporti informatici;
o non metta a rischio la riservatezza delle informazioni e dei dati da lui
trattati nell’espletamento delle proprie mansioni (ad esempio, non
richiede l’uso di materiale cartaceo - atti e documenti – del quale sia
vietata o inopportuna la dislocazione al di fuori dell’ufficio);
o le comunicazioni con i responsabili e con i colleghi possano aver luogo
con la medesima efficacia mediante l’utilizzo di strumenti telefonici e
telematici, essendo sufficiente il contatto diretto previsto nei giorni di
rientro periodico;
o debba essere pianificabile e determinabile tramite standard
quali/quantitativi.
Inoltre, l’autorizzazione allo svolgimento della prestazione in smart working:
a) non costituisce variazione della Sede di lavoro, né dell’orario di lavoro
individuale e della relativa collocazione temporale, ivi comprese le
caratteristiche di flessibilità eventualmente in essere;
b) non determina alcun mutamento delle mansioni, delle opportunità di sviluppo
professionale e di carriera, non comporta alcun effetto sull’inquadramento e
sul livello retributivo del lavoratore;
c) non prevede, di norma, lo svolgimento di prestazioni aggiuntive.
In via preventiva rispetto all’avvio della sperimentazione, anche al fine di supportare
adeguatamente il cambiamento, saranno previste iniziative di informazione nei
confronti di tutto il personale dell’Ente/Aziende nonché interventi di formazione di tutti
gli appartenenti alle strutture specificatamente individuate per la sperimentazione,
finalizzati anche a fornire tutti gli elementi affinché i dipendenti interessati possano
consapevolmente richiedere in tempo utile l’eventuale adesione volontaria allo smart
working di cui al presente Accordo.
173
Il lavoratori/lavoratrici destinatari - su esclusiva base volontaria - sono tutti i dipendenti
dell’Ente/Aziende assunti con contratto a tempo indeterminato ad eccezione dei
Dirigenti e dei Quadri direttivi con ruolo di Responsabile, degli addetti al front office,
degli Ufficiali della Riscossione e Messi Notificatori, del personale addetto ai turni
nonché del personale con anzianità di servizio inferiore a 3 anni.
Le Parti convengono infine di demandare alla competente sede negoziale con le
Segreterie degli Organi di Coordinamento dell’Ente/Aziende l’individuazione di
soluzioni condivise circa il contingente di lavoratori/lavoratrici impiegabile in smart
working nella fase sperimentale, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle
attività, come di seguito elencati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo. I
suddetti criteri saranno successivamente recepiti in un “accordo individuale di smart
working”, da stipularsi tra l’Ente/Aziende e il lavoratore ammesso alla fruizione, il cui
format sarà concordato tra le Parti:
- esecuzione della prestazione lavorativa da svolgersi all’esterno della
sede di lavoro, individuazione del numero delle giornate
(settimanali/mensili) lavorabili in smart working e di esercizio del potere
direttivo e di controllo del datore di lavoro;
- durata del contratto, modalità di recesso d’iniziativa del lavoratore e/o
di revoca da parte dell’Ente/Aziende;
- obblighi connessi all’espletamento dell’attività in smart working con
particolare riferimento agli obblighi di sicurezza e riservatezza dei dati
oggetto di trattamento;
- contattabilità/reperibilità durante l’espletamento delle stesse;
- dotazione e manutenzione della strumentazione informatica ed obblighi
delle Parti;
- criteri di priorità in caso di richieste di più persone nell’ambito della
medesima unità organizzativa, in coerenza con i requisiti introdotti dalla
sopra citata L. 145/2018;
- osservanza reciproca delle procedure e degli obblighi in materia di
sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
La fase di sperimentazione avrà la durata di 12 mesi dalla data di stipula delle suddette
intese.
Al termine della sperimentazione, o in una delle eventuali fasi intermedie - ove
l’applicazione dell’istituto in uno o più dei suoi aspetti lo renda necessario e/o
opportuno – su istanza di una delle Parti, si potranno svolgere incontri dedicati al fine di
analizzarne congiuntamente gli esiti e le problematiche emerse.
174
In ogni caso le Parti si incontreranno al termine della suddetta al fine di poter
condividere le fasi successive di implementazione anche con l’obiettivo, ove ve ne sia
istanza, di ampliare la platea degli interessati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo resta confermata
l’applicazione della normativa di legge, contrattuale nazionale ed aziendale tempo
per tempo vigente.
175
RIFERIMENTI CONTRATTUALI
176
CCNL 12 LUGLIO 1995 E 17 LUGLIO 1995
(DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CASSE
DI RISPARMIO) * - ESTRATTO
Art. 8 – Automatismi economici
e di carriera – Personale impiegatizio
Fermo quanto stabilito all’art. 117 del presente C.C.N.L., per il personale
appartenente alla categoria impiegati, lo sviluppo di carriera avviene
automaticamente, fino al grado inferiore a quello più elevato della categoria, con
permanenza, in ciascuno dei gradi pari a 7 anni, con note di qualifica non inferiori a
"sufficiente", anche non consecutive.
A favore del personale appartenente al grado immediatamente inferiore a
quello più elevato della categoria impiegati, verrà riconosciuto dopo 10 anni di
appartenenza nel grado con note di qualifica anche non consecutive non inferiori a
"sufficiente" un assegno di anzianità pari a lire 57.750 per 14 mensilità con decorrenza
dal 1° gennaio 1995. Tale assegno assorbe, fino a concorrenza, analoghe
corresponsioni (collegate all'anzianità e/o alla nota di qualifica) sotto qualsiasi forma
ed a qualsiasi titolo previsti dai contratti integrativi aziendali in atto al 31 dicembre 1975.
Lo stesso assegno sarà inoltre integralmente assorbito in caso di promozione al grado
superiore.
Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori a "sufficiente" i tempi di cui ai due comma
precedenti saranno prolungati di un anno per ciascuna di dette note.
Per i Concessionari presso i quali l’organico della categoria impiegatizia sia
strutturato in quattro gradi, ferme restando tutte le modalità e condizioni di cui ai
precedenti comma, i passaggi automatici avverranno sulla base dei seguenti tempi:
- primo passaggio, dopo sette anni di permanenza nel grado meno elevato della
categoria;
- secondo passaggio, dopo dodici anni di permanenza nel grado
immediatamente superiore.
* Articoli richiamati nel CCNL 4 novembre 2005
177
Per i Concessionari presso i quali l'organico della categoria impiegatizia sia
strutturato su meno di 4 gradi, per quanto riguarda i passaggi automatici di carriera,
restano in vigore tutte le modalità, condizioni e tempi previsti dai contratti aziendali
integrativi del C.C.N.L. 24 giugno 1974.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per
le quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 8 del C.C.N.L. 9 settembre 1976.
Nei confronti del personale impiegatizio, assunto successivamente alla data di
stipulazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, viene riconosciuto
un solo assegno mensile (due nel caso di personale assunto nel grado minimo ex imp.
di 2ª categoria) di importo equivalente al trattamento economico corrispondente
all'avanzamento automatico di carriera acquisibile ai sensi del primo comma che
precede.
Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o
automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dalle Disposizioni particolari,
questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e
saranno trasformati in assegni mensili; l'importo di tali assegni sarà peraltro decurtato
della differenza tra l’indennità di grado del vice capo ufficio e quella del capo reparto
oltreché dell'importo di cui al secondo comma del presente articolo delle Disposizioni
particolari qualora fosse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.
La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del
secondo automatismo (terzo per il personale assunto nel grado minimo impiegati – ex
impiegati di 2ª categoria) non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi
previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.
Presso le aziende ove non sia previsto il grado di capo reparto, per il personale
assunto nel grado superiore al minimo, l'assegno mensile di cui sopra, è di importo pari
all'indennità di grado spettante al capo reparto; il medesimo importo sarà corrisposto
a titolo di secondo beneficio, anche agli impiegati assunti nel grado minimo ex
impiegati di 2ª categoria.
Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del C.C.N.L. 12 luglio 1991
saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell’arco di vigenza del
contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.
Art. 9 – Automatismi economici - Subalterni
Fermo quanto stabilito all'art. 117 del presente C.C.N.L., per il personale
appartenente alla categoria subalterni, ivi compreso il capo commesso ed il vice
178
capo commesso (o altre qualifiche aziendali) sono stabiliti benefici economici
automatici secondo i tempi e le modalità di cui in appresso:
a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria subalterni sarà riconosciuto un
assegno pari a lire 55.000 per 14 mensilità con decorrenza dal 1 ° gennaio 1995;
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria subalterni verrà
riconosciuto agli interessati un altro assegno pari a lire 55.000 per 14 mensilità
con decorrenza dal 1 ° gennaio 1995;
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ipotesi in cui gli interessati
abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a
"sufficiente". Nell'ipotesi di note di qualifica inferiori il riconoscimento degli
assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni
nota di qualifica inferiore a "sufficiente";
d) ciascun subalterno, nell'arco del suo rapporto di lavoro (compresa l’eventuale
appartenenza al personale ausiliario) non può aver diritto a più di due benefici
automatici economici e/o di carriera;
e) per il personale subalterno che, prima del 31 dicembre 1974, abbia conseguito
durante il rapporto di lavoro (compresa l'eventuale appartenenza al personale
ausiliario) due o più passaggi di qualifica, categoria o grado (dei quali almeno
uno comportante passaggio da ausiliario a subalterno ovvero dal grado meno
elevato al grado immediatamente superiore della categoria del personale
subalterno) non dipendenti dall'automatismo, detti passaggi saranno
complessivamente considerati alla stregua di un automatismo economico e/o
di carriera;
f) a far tempo dal 1 ° gennaio 1975, ciascun avanzamento di carriera disposto dal
Concessionario per promozione (con esclusione, quindi, degli avanzamenti
conseguenti all'espletamento di mansioni superiori) verrà considerato alla
stregua di una anticipazione di automatismo e, conseguentemente, sostitutivo
ad ogni effetto. A tali fini non verranno considerati i passaggi a vice capo
commesso ed a capo commesso;
g) il lavoratore che abbia usufruito dell’automatismo di cui agli artt. 131 e 133,
C.C.N.L. 24 giugno 1974, ovvero di uno degli automatismi previsti dai contratti
aziendali integrativi dello stesso C.C.N.L. 24 giugno 1974, sarà ammesso a fruire
di uno solo degli automatismi previsti dal presente articolo. Il lavoratore che
abbia usufruito, sulla base delle richiamate norme, di due automatismi, non
usufruirà di nessuno degli automatismi previsti dal presente articolo;
179
h) presso i Concessionari che con il contratto aziendale integrativo del C.C.N.L. 29
luglio 1971 hanno concesso analoghe corresponsioni (collegate all'anzianità e/o
alle note di qualifica) sotto qualsiasi forma, dette corresponsioni sono
considerate alla stregua dei benefici economici automatici che, pertanto, le
assorbono fino a concorrenza;
i) i benefici economici automatici non competono in caso di promozione alla
categoria impiegati, conservandosi l'eventuale differenza sotto la forma di
assegno ad personam assorbibile con futuri miglioramenti tabellari o di carriera;
j) i benefici economici non sono cumulabili con eventuali automatismi di carriera
o economici aziendalmente esistenti;
k) nei Concessionari presso i quali l’ordinamento organico del personale
subalterno è articolato in un numero di gradi superiore a quattro, si applicano i
benefici automatici (di carriera e/o economici) già definiti in forza delle
disposizioni previste dai contratti integrativi aziendali in atto alla data del 31
dicembre 1975, anche per quanto riguarda l'identificazione dei gradi cui
competono.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per
le quali non sia stata esercitata la revoca dell’opzione di cui all'art. 9 del C.C.N.L. 12
luglio 1991.
Per il personale subalterno assunto successivamente alla data di stipulazione del
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, verrà riconosciuto un solo assegno
mensile nel corso del rapporto di lavoro.
Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o
automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal 1° comma, lett. a) e b)
questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma
restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione
saranno peraltro decurtati dell’importo previsto dal 1° comma lett. b).
Presso le aziende ove, per il personale subalterno siano in atto trattamenti
economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le
medesime regole previste all'art. 8 che precede per il personale di nuova assunzione.
Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del C.C.N.L. 12 luglio 1991
saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco di vigenza del
contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.
180
Art. 10 – Automatismi economici - Ausiliari
Fermo quanto previsto dall'art. 117 del presente C.C.N.L., per il personale
appartenente alla categoria ausiliari (esclusi gli operai specializzati) sono stabiliti
benefici economici automatici secondo i tempi e le modalità di cui appresso:
a) dopo sette anni di appartenenza alla categoria un assegno pari a L. 33.000 per
14 mensilità (L. 44.000 per gli operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
b) dopo ulteriori sette anni di appartenenza alla categoria verrà riconosciuto agli
interessati un altro assegno pari a L. 33.000 per 14 mensilità (L. 44.000 per gli
operai) con decorrenza dal 1° gennaio 1995;
c) i predetti assegni saranno riconosciuti solo nell’ipotesi in cui gli interessati
abbiano conseguito, nei rispettivi periodi, note di qualifica non inferiori a
"sufficiente". Nell’ipotesi di note di qualifica inferiori, il riconoscimento degli
assegni di cui ai precedenti punti a) e b) verrà procrastinato di un anno per ogni
nota di qualifica inferiore a "sufficiente".
Detti assegni non competono in casi di promozione alla categoria del personale
subalterno, conservandosi l'eventuale differenza sotto forma di assegno ad personam
assorbibile con futuri miglioramenti tabellari e di carriera, e comunque non sono
cumulabili con i passaggi automatici per contratto aziendale alla data del 31
dicembre 1972.
Ai fini dell’applicazione del beneficio di cui al presente articolo, si osserva la
norma di cui alla lett. g) dell’art. 6 del C.C.N.L. 24 giugno 1974.
Rimangono ferme le normative contenute nei contratti integrativi aziendali per
le quali sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 119 del C.C.N.L. 9 settembre 1976.
Per il personale ausiliario assunto successivamente alla data di stipulazione del
presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, verrà riconosciuto un solo assegno
mensile nel corso del rapporto di lavoro.
Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o
automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal 1° comma, lett. a) e b)
questi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa, ferma
restando l'attribuzione degli stessi in forma di assegni mensili; gli assegni in questione
saranno peraltro decurtati dell'importo previsto dal 1° comma, lett. b).
181
Presso le aziende ove per il personale ausiliario, siano in atto trattamenti
economici corrispondenti a quello del personale impiegatizio, saranno applicate le
medesime regole previste all'art. 8 che precede per il personale di nuova assunzione.
Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del C.C.N.L. 12 luglio 1991
saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell'arco vigenza del
contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.
182
PARTE ECONOMICA* - ESTRATTO
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 1 – Retribuzione
Per retribuzione si intende:
a) lo stipendio;
b) l’indennità di funzione;
c) la mensilità natalizia;
d) l’indennità di rappresentanza;
e) ogni altro emolumento di carattere continuativo e di ammontare determinato
(compresi gli eventuali compensi percentuali) che non abbia natura di rimborso
spese, escluse la indennità di rischio e gli assegni familiari.
La retribuzione è pagata in via mensile posticipata non oltre l’ultimo giorno di
ciascun mese, a mezzo di ruoli-paga o buste paga o documenti equipollenti dai quali
chiaramente risultano gli elementi che la costituiscono nonché le trattenute di legge
e contrattuali ed il titolo per il quale esse sono state effettuate.
Le indennità di rischio sono considerate utili ai fini del calcolo del trattamento di
fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297.
* Articoli richiamati nel CCNL 4 novembre 2005.
183
CCNL 12 LUGLIO 1995 - ESTRATTO*
Automatismi
Art. 119
Le Parti stipulanti convengono che con l'adozione del nuovo sistema degli
inquadramenti nel settore della riscossione dei tributi viene a modificarsi la disciplina
prevista dal Contratto Nazionale 12 luglio 1991 sugli automatismi.
Si definisce, pertanto, che fermi restando gli inquadramenti già maturati a tale
titolo, anche per effetto delle normative aziendali in atto, nonché quant'altro stabilito
in materia dal predetto Contratto Nazionale:
A) al personale interessato, in servizio alla data del 12 luglio 1995, viene riconosciuto
- in sostituzione dell'avanzamento automatico di carriera in corso di
maturazione, acquisibile ai sensi dell'art. 114, lett, a), b) e c) del Contratto
Nazionale 12 luglio 1991 - il corrispondente passaggio di livello retributivo. Nel
caso in cui ciò comportasse il passaggio all'area professionale superiore, si
riconoscerà in sostituzione un assegno mensile di equivalente importo.
Per il personale che ha in corso di maturazione il primo avanzamento
automatico di carriera verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del
secondo, un assegno mensile di equivalente importo.
L’attribuzione di tale assegno mantiene gli eventuali effetti economici e
normativi derivanti dal soppresso "secondo automatismo" previsti dalla
normativa aziendalmente in atto.
Per il personale in questione restano valide le previsioni dell'art.123;
B) nei confronti del personale interessato, assunto successivamente al 12 luglio
1995, viene riconosciuto un unico assegno mensile di importo equivalente al
primo dei due "automatismi" previsti dalla precedente lett. A).
Laddove la normativa aziendale preveda un numero di benefici economici e/o
automatici di carriera ulteriori rispetto a quanto previsto dal C.C.N.L. 12 luglio 1991,
questi ultimi manterranno le cadenze temporali stabilite dalla normativa stessa e
* Articoli richiamati nel CCNL 4 novembre 2005.
184
saranno trasformati in assegni mensili; l’importo di tali assegni sarà peraltro decurtato
della differenza tra l’importo del secondo automatismo e quello del primo previsto
dalle norme nazionali, oltre che della indennità di cui all'art. 123 qualora fosse assorbita
dai suddetti ulteriori automatismi.
La trasformazione degli automatismi in assegni economici e la soppressione del
"secondo automatismo" non pregiudicano gli eventuali ulteriori benefici normativi
previsti dalle regolamentazioni aziendali in atto in materia.
Presso le aziende ove non fosse previsto alla data del 12 luglio 1995 il grado di
capo reparto, per il personale assunto al primo livello della terza area professionale
l’assegno mensile è di importo pari a quello previsto alla lettera B), primo comma, della
presente norma;
C) Per il personale interessato assunto dopo il 12 luglio 1995, nei casi di cui alle
lettere d), e), f) e g) dell’art. 114 del Contratto Nazionale 12 luglio 1991, (benefici
economici per automatismo), verrà riconosciuto un unico assegno mensile nel
corso del rapporto di lavoro. Per il personale in servizio alla data del 12 luglio
1995, resta fermo il diritto a due assegni mensili nel corso del rapporto di lavoro.
Tale personale conserva le eventuali ulteriori più favorevoli previsioni
economiche e normative, rispetto alla normativa nazionale, previste dagli accordi
aziendali in atto per il rispettivo livello di inquadramento. Laddove la normativa
aziendale preveda un numero di automatismi superiore a due, cessa di avere effetto il
più elevato di tali automatismi e gli altri vengono trasformati in assegni mensili di importo
equivalente.
Nei casi di cui alle lettere A), B) e C) che precedono, gli avanzamenti e/o gli
assegni ivi previsti restano comunque assorbiti nel miglior trattamento inerente
all’inquadramento superiore conseguito (passaggio di livello retributivo e/o di area
professionale); nel caso in cui detto miglior trattamento spetti temporaneamente
l’assorbimento si effettua per la durata del trattamento stesso.
L'art. 123 non si applica nei confronti del personale assunto dopo il 12 luglio 1995.
Le normative aziendali in atto in materia ai sensi del Contratto Nazionale 12 luglio
1991 saranno raccordate in modo coerente con quanto sopra disciplinato.
Resta fermo che, a tali titoli, non dovranno derivare nell’arco della vigenza del
contratto ulteriori oneri a carico delle aziende.
Gli assegni mensili per anzianità di cui alla lett. C) che precede sono corrisposti,
dal 1° gennaio 1995, nelle seguenti misure:
a) 2ª area professionale, 1° e 2° livello retributivo: L. 36.300;
185
b) 2ª area professionale, 3° livello retributivo (limitatamente agli ex operai
specializzati): L.55.000;
c) 1ª area professionale: L. 24.200.
L'assegno mensile resta assorbito, ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, nel miglior
trattamento, inerente - nei casi indicati nel chiarimento a verbale all'art. 120 –
all’inquadramento superiore, che l'interessato abbia successivamente conseguito: nel
caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l’assorbimento si effettua per la
durata del trattamento stesso.
Chiarimenti a verbale
Le Parti stipulanti chiariscono che:
1. quanto previsto al 3° comma della lett. A), al 3° comma della lett. B) e al 2°
comma della lett. C) della presente norma, lascia impregiudicate eventuali
successive modifiche delle normative apportate di intesa fra le Parti in sede
aziendale;
2. gli "assegni mensili" sostitutivi degli automatismi di carriera mantengono gli stessi
effetti ai fini del trattamento economico complessivo degli interessati (ad es.
premio di rendimento, indennità di ex scala mobile, premio aziendale);
3. ai fini dell'applicazione delle norme del presente capitolo che facciano
riferimento a categorie, qualifiche e gradi e al relativo assetto retributivo, vale -
per il periodo successivo alla data di stipulazione del presente contratto - la
tabella di corrispondenza inserita nel Capitolo III.
Nota di collegamento: La previsione di cui all'art. 119 non trova applicazione presso le
Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le
corrispondenti disposizioni contenute negli articoli da 8 a 10 delle Disposizioni
particolari.
Art. 120
Gli automatismi previsti dall'articolo che precede non possono essere superiori,
nell’arco del rapporto di lavoro, al numero ivi stabilito. A tal fine si considera alla stregua
di un automatismo ai sensi dell'art. 119 e, conseguentemente, di questo sostitutivo ad
ogni effetto:
- il complesso dei passaggi di qualifica o grado (purché almeno in numero di due,
di cui uno comportante passaggio di categoria) conseguiti dall’interessato
186
prima del 1° gennaio 1975, salvo che non dipendano da automatismo o dal
titolo di studio;
- ciascun avanzamento di carriera disposto dal 1° gennaio 1975 ad iniziativa
dell’Azienda (con esclusione, perciò, degli avanzamenti determinati
dall’esercizio di mansioni superiori e di quelli derivanti dal conseguimento del
titolo di studio nei casi già previsti dai precedenti contratti);
- ciascun avanzamento di carriera o beneficio economico per automatismo
attribuito dal 1° gennaio 1973 in conseguenza di contratti collettivi nazionali di
lavoro o di contratti o normative aziendali che prevedevano comunque
progressioni automatiche di carriera o benefici economici dipendenti
dall’anzianità;
- l'inquadramento nella qualifica di "commesso" del lavoratore che, alla data di
stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 9 settembre 1976, e 10
gennaio 1978, rivestiva la qualifica di commesso di 2ª.
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che, ai fini di quanto previsto dal secondo alinea del presente
articolo, si intende per avanzamento di carriera:
- relativamente agli impiegati, ogni passaggio di grado o di qualifica;
- relativamente ai commessi, ogni passaggio di qualifica conseguente a
passaggio di categoria, nonché - per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1975
e la data di stipulazione dei corrispondenti C.C.N.L. 9 settembre 1976 e 10
gennaio 1978 - il passaggio da commesso di 2ª a commesso di 1ª;
- relativamente agli ausiliari, ogni passaggio di qualifica - con esclusione di quelli
effettuati nell'ambito delle qualifiche di guardia notturna, personale di fatica e
custodia e personale di pulizia - purché comporti l'applicazione di una paga
base (stipendio o salario) superiore a quella della qualifica precedentemente
rivestita.
Art. 121
Ai fini del conseguimento degli automatismi di cui all’art. 119, il lavoratore deve
aver riportato per gli ultimi tre anni classifiche non inferiori a quella di "normale".
Dal computo dell’anzianità valida ai fini degli automatismi in parola restano
esclusi soltanto i periodi di assenza volontaria senza diritto all’intero trattamento
economico.
187
Gli effetti degli automatismi suddetti decorrono dal primo giorno del mese in cui
gli interessati maturino i relativi requisiti.
Art. 122
Le progressioni di carriera conseguenti agli automatismi attribuiti, a far tempo
dal 1° gennaio 1973, per effetto di contratti collettivi nazionali o integrativi aziendali,
non comportano, di per sé, modifiche della posizione del lavoratore nell’ordinamento
gerarchico aziendale.
Il lavoratore può essere utilizzato, anche in via promiscua, sia nelle mansioni e
nei compiti espletabili in base all’inquadramento originario, sia in quelli espletabili in
base ai successivi inquadramenti progressivamente conseguiti per effetto degli
automatismi stessi.
Art. 123
I lavoratori inquadrati nel 2° e nel 3 ° livello retributivo della 3ª area professionale,
in servizio alla data del 12 luglio 1995, che abbiano maturato 10 anni di anzianità nel
rispettivo livello, hanno diritto ad un assegno mensile per anzianità, dal 1° gennaio 1995,
di L. 38.500 ove ricorrano le seguenti condizioni:
- per l’appartenente al 2° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per
automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120 e non
abbia comunque diritto ad ulteriori automatismi;
- per l'appartenente al 3° livello, che abbia conseguito tale inquadramento per
automatismo o per avanzamento sostitutivo ai sensi degli artt. 119 e 120, ovvero
abbia conseguito tale inquadramento per iniziativa dell’Azienda prima del 1°
gennaio 1975, o infine non abbia beneficiato di alcuno degli automatismi o
avanzamenti sostitutivi predetti.
Dal computo dell'anzianità valida ai fini di detto assegno restano esclusi soltanto
i periodi di assenza volontaria senza diritto all’intero trattamento economico.
L'assegno compete dal primo giorno del mese in cui gli interessati maturano i
relativi requisiti.
L'assegno mensile resta assorbito ai sensi dell’art. 23, ultimo comma, nel miglior
trattamento, inerente all’inquadramento, che l'interessato abbia successivamente
conseguito: nel caso in cui detto trattamento spetti in via temporanea l’assorbimento
si effettua per la durata del trattamento stesso.
L'assegno mensile di cui al presente articolo viene concesso fino a concorrenza
di eventuali, analoghi benefici derivanti da attribuzioni previste (anche se con diversa
188
denominazione) da normative aziendali in atto alla data di stipulazione del presente
contratto.
Nota di collegamento: La previsione di cui all’art. 123 non trova applicazione presso le
Concessioni gestite da Casse di Risparmio in forma diretta per le quali si applicano le
previsioni di cui all'art. 8 delle Disposizioni particolari.
189
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
190
DECRETO LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Decreto-Legge convertito con modificazioni nella Legge 1° dicembre 2016 n. 225
(G.U. n. 282 del 02/12/2016 – Supp. Ordinario n. 53).
Vigente al: 18-12-2018
Capo I
Misure urgenti in materia di riscossione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e
per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l’attività di riscossione
adottando disposizioni per la soppressione di Equitalia e per adeguare
l'organizzazione dell'Agenzia delle entrate anche al fine di garantire l’effettività del
gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli
obblighi tributari e per i fini di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e all'articolo 81, comma 1, della
Costituzione;
Tenuto conto altresì, per le misure da adottare per le predette urgenti finalità, del
contenuto del rapporto Italia - Amministrazione fiscale dell'organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblico il 19 luglio 2016 e, in
particolare, del capitolo 6, rubricato «riscossione coattiva delle imposte: problemi
specifici identificati»; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di riaprire i
termini della procedura di collaborazione volontaria nonché' di prevedere misure
di contrasto all'evasione fiscale;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di procedere alla revisione della
disciplina di alcuni adempimenti tributari che risultino di scarsa utilità all'amministrazione
191
finanziaria ai fini dell’attività di controllo o di accertamento, o comunque non conformi
al principio di proporzionalità;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure di
finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre
2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato
1. A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte, a
esclusione della società di cui alla lettera b) del comma 11, che svolge funzioni diverse
dalla riscossione. Le stesse sono cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed
estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto è fatto divieto alle società di cui al presente comma di
effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di
contratto di lavoro subordinato.
2. Dalla data di cui al comma 1, l’esercizio delle funzioni relative alla riscossione
nazionale, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è attribuito
all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, ed è svolto dall'ente strumentale di cui al comma 3.
3. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito,
a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle
entrate-Riscossione», ente strumentale dell’Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo
e alla vigilanza del Ministro dell’economia e delle finanze. L’Agenzia delle entrate
provvede a monitorare costantemente l’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione,
secondo principi di trasparenza e pubblicità. L’ente subentra, a titolo universale, nei
rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia
di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e
secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente
192
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'ente può anche svolgere le attività di
riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate. L’ente ha
autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’ente
il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è
scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. Il comitato di gestione è composto dal direttore dell’Agenzia delle entrate, che è il
presidente dell'ente, e da due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri
dirigenti. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso,
indennità o rimborso spese.
5. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Lo statuto disciplina le funzioni e le competenze degli organi, indica le entrate dell’ente,
stabilendo i criteri concernenti la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a
soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali, al fine di garantire
l’equilibrio economico-finanziario dell’attività, anche nella prospettiva di un nuovo
modello di remunerazione dell’agente della riscossione. Lo statuto disciplina i casi e le
procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza
generale, altresì promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati. Il comitato
di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di
carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell’ente, i
bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio
dell’ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Il comitato di gestione
delibera altresì il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione
e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati
alla riduzione delle spese di gestione e di personale. Nel rapporto con i contribuenti
l’ente si conforma ai principi dello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge
27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale
collaborazione e tutela dell’affidamento e della buona fede, nonché agli obiettivi
individuati dall'articolo 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in materia di cooperazione
rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.
L'ente opera nel rispetto dei principi di legalità e imparzialità, con criteri di efficienza
gestionale, economicità dell’attività ed efficacia dell'azione, nel perseguimento degli
obiettivi stabiliti nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 e garantendo la massima
193
trasparenza degli obiettivi stessi, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti. Agli atti a
carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui al comma 13, e al piano triennale
per la razionalizzazione delle attività di riscossione si applica l'articolo 60 del decreto
legislativo n. 300 del 1999.
5-bis. I bilanci preventivi e consuntivi dell’ente sono redatti secondo le previsioni del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, e sono trasmessi per l’approvazione al
Ministero dell’economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell’articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.
439.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, l’Agenzia delle entrate-Riscossione è
sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone
giuridiche private. Ai fini dello svolgimento della propria attività è autorizzata ad
utilizzare anticipazioni di cassa.
6-bis. I risparmi di spesa conseguiti a seguito dell’applicazione delle norme che
prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente di cui al comma
3 ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato
d'esercizio dell'ente stesso.
7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. Per l'anno 2017, sono validi i costi determinati, approvati e pubblicati da
Equitalia S.p.A., ai sensi del citato articolo 9.
8. L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto
e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di
specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5
del
presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli
articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed
essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti
delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in
rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello
Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il
patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. ((Per la tutela dell’integrità
194
dei bilanci pubblici e delle entrate degli enti territoriali, nonché' nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le funzioni e le
attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate
degli enti locali e delle società da essi partecipate sono affidate a soggetti iscritti
all’albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)).
8-bis. Gli enti vigilati dal Ministero della salute sono autorizzati ad avvalersi del
patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
9. Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle
competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza
soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle
società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della
posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento,
è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la
ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa
coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica
l'articolo 2112 del codice civile.
9-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le
modalità di utilizzazione, a decorrere dal 1º luglio 2017, delle risorse del Fondo di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 ((, per l'armonizzazione della disciplina
previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella
dell’assicurazione generale obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi
indicati nella legge 8 agosto 1995, n. 335.)).
10. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 1 DICEMBRE 2016, N. 225.
11. Entro la data di cui al comma 1:
a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A.,
detenute, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, e
successive modificazioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;
b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a
titolo gratuito al Ministero dell’economia e delle finanze. La predetta società Equitalia
Giustizia Spa continua a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare,
quelle di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
195
c) gli organi societari delle società di cui al comma 1 deliberano i bilanci finali di
chiusura, corredati delle relazioni di legge, che sono trasmessi per l'approvazione al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società
soppresse sono corrisposti compensi, indennità ed altri emolumenti solo fino alla data
di soppressione. Per gli adempimenti successivi relativi al presente comma, ai predetti
componenti spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute nella
misura prevista dal rispettivo ordinamento.
11-bis. Entro centoventi giorni dalla data dello scioglimento delle società di cui al
comma 1, gli organi dell'ente previsto dal comma 3 deliberano i bilanci finali delle
stesse società, corredati delle relazioni di legge. Tali bilanci sono trasmessi per
l'approvazione al
Ministero dell'economia e delle finanze; si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n.
439. Ai componenti degli organi delle predette società sono corrisposti compensi,
indennità e altri emolumenti esclusivamente fino alla data dello scioglimento.
11-ter. Le società di cui al comma 1 redigono i bilanci relativi all'esercizio 2016 e quelli
indicati al comma 11-bis secondo le previsioni del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 136.
12. Le operazioni di cui al comma 11 sono esenti da imposizione fiscale.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate,
presidente dell’ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di
cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:
a) i servizi dovuti;
b) le risorse disponibili;
c) le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla
definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al
processo;
d) gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione,
soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali
riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione
fiscale;
e) gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla
lettera d);
196
f) le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente ((da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze)), anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e
della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti
con i contribuenti;
g) la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che
tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante
raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi
preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della
medesima riscossione;
h) la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi
moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in
attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l’istituzione di uno
sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di
trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il
debito originario.
13-bis. Lo schema dell’atto aggiuntivo di cui al comma 13 è trasmesso alle Camere ai
fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di
prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda
necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per
l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, l’atto aggiuntivo può
essere comunque stipulato.
14. Costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, ai sensi dell'articolo
69, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, il mancato raggiungimento, da
parte dell’ente di cui al comma 3, degli obiettivi stabiliti nell’atto aggiuntivo di cui al
comma 13, non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente
segnalati al Ministero dell'economia e delle finanze, per consentire l'adozione dei
necessari correttivi.
14-bis. Il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui
risultati conseguiti in materia di riscossione, esponendo distintamente i dati concernenti
i carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora
da riscuotere, nonché le quote di credito divenute inesigibili. La relazione contiene
anche una nota illustrativa concernente le procedure di riscossione che hanno
condotto ai risultati conseguiti, evidenziando in particolare le ragioni della mancata
riscossione dei carichi di ruolo affidati. La relazione, anche ai fini della predisposizione
197
del rapporto di cui all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è trasmessa
all'Agenzia delle entrate e al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini
dell'individuazione, nell'ambito dell'atto aggiuntivo di cui al comma 13 del presente
articolo, delle metodologie e procedure di riscossione più proficue in termini di
economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi.
15. Fino alla data di cui al comma 1, l’attività di riscossione prosegue nel regime
giuridico vigente. In sede di prima applicazione, entro il 30 aprile 2017, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A. è
nominato commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici
all'istituzione dell'ente di cui al comma 3, per l'elaborazione dello statuto ai fini di cui al
comma 5 e per la vigilanza e la gestione della fase transitoria.
16. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale
della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all’articolo 3 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'agenzia di cui al comma 3 del
presente articolo.
16-bis. Al fine di garantire le competenze necessarie ai concessionari della
gestione dei servizi della pubblica amministrazione, all’articolo 6, numero 9-bis),
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, dopo le parole: “dall'assegnazione” sono inserite
le seguenti: "o dal rinnovo" e dopo le parole: “corsi di formazione" sono inserite le
seguenti: “, anche in modalità a distanza,".
198
DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 159
Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione,
in attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della Legge 11 marzo 2014, n. 23. (GU
n. 233 del 7/10/2015 - Suppl. Ordinario n. 55)
Vigente al: 22-10-2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo per un sistema fiscale
più equo, trasparente ed orientato alla crescita;
Visti in particolare i seguenti articoli della predetta legge n. 23 del 2014:
articolo 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale il Governo è delegato ad adottare
decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale, avendo cura di attuare il
principio della tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione
tra crediti d'imposta spettanti al contribuente e debiti tributari a suo carico;
articolo 3, comma 1, lettera a), ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre,
in funzione del raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione degli
adempimenti, di certezza del diritto nonché di uniformità e chiarezza nella
definizione delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive dei contribuenti e
delle funzioni e dei procedimenti amministrativi, norme dirette ad attuare una
complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione
e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi;
articolo 6, comma 5, ai sensi del quale il Governo è delegato ad introdurre, disposizioni
volte ad ampliare l’ambito applicativo dell'istituto della rateizzazione dei debiti tributari,
in coerenza con la finalità della lotta all'evasione fiscale e contributiva e con quella di
garantire la certezza, l’efficienza e l’efficacia dell'attività di riscossione, in particolare:
a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei
contribuenti che intendono avvalersi del predetto istituto;
b) consentendo al contribuente, anche ove la riscossione del debito sia
concentrata nell'atto di accertamento, di attivare meccanismi automatici previsti
dalla legge per la concessione della dilazione del pagamento prima dell'affidamento
in carico all'agente della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze che
dimostrino una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, eliminando le differenze
tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di istituti deflativi del contenzioso, ivi inclusa
199
la conciliazione giudiziale, e la rateizzazione delle somme richieste in conseguenza
di comunicazioni di irregolarità inviate ai contribuenti a seguito della liquidazione delle
dichiarazioni o dei controlli formali;
c) procedendo ad una complessiva armonizzazione e omogeneizzazione
delle norme in materia di rateizzazione dei debiti tributari, a tal fine anche riducendo il
divario, comunque a favore del contribuente, tra il numero delle rate concesse a
seguito di riscossione sui carichi di ruolo e numero delle rate previste nel caso di altre
forme di rateizzazione;
d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria, a tal fine
prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di una rata, ovvero errori di
limitata entità nel versamento delle rate, non comportino l’automatica decadenza dal
beneficio della rateizzazione;
articolo 9, comma 1, lettera l), che, al fine del rafforzamento dei controlli, delega il
Governo ad introdurre norme per rafforzare il controllo e gli indirizzi strategico-
programmatici del Ministero dell'economia e delle finanze sulla società Equitalia;
articolo 10, comma 1, lettera e), ai sensi del quale il Governo è delegato, fra l'altro,
ad introdurre, norme per l’accrescimento dell’efficienza nell’esercizio dei poteri di
riscossione delle entrate, secondo il principio del contemperamento delle esigenze di
efficacia della riscossione con i diritti del contribuente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del
26 giugno 2015;
Visti i pareri delle Commissioni VI Finanze della Camera dei deputati e 6ª Finanze e
tesoro del Senato della Repubblica del 4 agosto 2015, delle Commissioni V Bilancio,
tesoro e programmazione della Camera dei deputati e 5ª Bilancio del Senato della
Repubblica del 5 agosto 2015;
Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014, secondo cui qualora il
Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari trasmette nuovamente i
testi alle Camere;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 4 settembre 2015;
Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi
dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22
settembre 2015;
200
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Sospensione legale della riscossione
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 538:
1) nel primo periodo, le parole: "entro novanta" sono sostituite dalle seguenti: "a
pena di decadenza entro sessanta";
2) la lettera f) è soppressa;
b) al comma 539:
1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ente creditore, tramite apposito
canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della
dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di
sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo.";
2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Fino a tale momento resta
sospeso il termine di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
c) dopo il comma 539 è inserito il seguente: "539-bis. La reiterazione della
dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta
la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione.";
d) al comma 540, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente:
"L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma
538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non
definitiva di annullamento del credito,".
2. All'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: ", fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con
apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma 1-bis, l'avvenuto
pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente
creditore" sono soppresse;
201
b) i commi 1-bis, secondo periodo, 1-ter e 1-quater sono abrogati.
Art. 2
Rateazione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento
dell'Agenzia delle entrate
1. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è sostituto dal
seguente:
"Art. 3-bis (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo
2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, possono essere versate in un numero
massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro,
in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
2. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di
elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è
dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
3. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle somme da versare
a seguito del ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione
separata.".
2. L'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. Il versamento delle somme dovute per effetto
dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto
di cui all'articolo 7.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme
dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il
termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate
entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima
sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della
prima rata.
202
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio
rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Per le modalità di versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 15-bis. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.".
3. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: “nell’articolo 71" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 71 e 72";
2) le parole: “nell’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 50 e 51";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Si applicano le disposizioni degli articoli
2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.";
c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1
e 2 si applicano anche nei casi in cui il contribuente rinunci a impugnare l'avviso di
liquidazione emesso a seguito della decadenza dalle agevolazioni indicate nella Nota
II bis) dell'articolo 1, della Parte I, della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.
25.".
4. Dopo l'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è inserito il seguente:
"Art. 15-bis (Modalità di pagamento). - 1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi
degli articoli 8 e 15 si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del
medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di
pagamento in ragione della tipologia di tributo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite
ulteriori modalità di versamento.".
Art. 3
Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di
controllo dell'Agenzia delle entrate
1. Dopo l’articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, è inserito il seguente:
203
"Art. 15-ter (Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività
di controllo dell'Agenzia delle entrate). - 1. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 3-
bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il mancato pagamento della prima
rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una
delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva,
comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui
importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
2. In caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di
pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della
rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e
sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di
imposta.
3. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento
e, in ogni caso, a diecimila euro;
b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:
a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma
2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi
dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata
diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede
all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, commisurata all’importo
non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non è eseguita se il contribuente si avvale del
ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di
versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.".
Art. 4
Termini per la notifica della cartella di pagamento. Casi particolari
204
1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di
rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all'articolo 15-
ter.";
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario notifica la
cartella di pagamento, a pena di decadenza:
a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al
concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo, entro il 31
dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che revoca l’ammissione al concordato
preventivo ovvero ne dichiara la mancata approvazione ai sensi degli articoli 173 e 179
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
2) alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento
del concordato preventivo ai sensi del combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo
182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di
presentazione della proposta di transazione fiscale di cui all’articolo 182-ter, sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo alla scadenza del termine di cui al settimo comma dell'articolo 182-ter del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero alla pubblicazione della sentenza che
dichiara l'annullamento dell'accordo;
c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della
proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della
proposta di piano del consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo:
1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento
dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’articolo 14
della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell’accordo, ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, o dell’articolo 12, comma 4, della medesima legge n.
3 del 2012;
205
2) alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli
effetti del piano del consumatore, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12-
ter, comma 4, della legge n. 3 del 2012.
1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle lettere a) e b) del
comma 1-bis viene dichiarato il fallimento del debitore, il concessionario procede
all’insinuazione al passivo ai sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessità di
notificare la cartella di pagamento.".
Art. 5
Concentrazione della riscossione nell'accertamento
1. All’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: “decorsi sessanta giorni dalla
notifica” sono sostituite dalle seguenti: "decorso il termine utile per la proposizione del
ricorso";
b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: "ogni altra azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.", è inserito il seguente periodo: "La
predetta sospensione non opera in caso di accertamenti definitivi, anche in seguito a
giudicato, nonché in caso di recupero di somme derivanti da decadenza dalla
rateazione.";
c) al comma 1, lettera b), ultimo periodo, le parole: “con raccomandata semplice
spedita all'indirizzo presso il quale è stato notificato l'atto di cui alla lettera a)” sono
sostituite dalle seguenti: "con raccomandata semplice o posta elettronica";
d) al comma 1, lettera e), l’ultimo periodo: “L'espropriazione forzata, in ogni caso, è
avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello
in cui l’accertamento è divenuto definitivo;" è soppresso.
Art. 6
Sospensione della riscossione - Sgravio - Commutazione dell'atto di irrogazione
1. L'articolo 1 della legge 11 ottobre 1995, n. 423, è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La riscossione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi d'imposta in caso
di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente
e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita,
penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro,
avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.
206
2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che
provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia
del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre
che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie
al versamento omesso, ritardato o insufficiente.
3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o
di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le
sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista
ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo
a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di
natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un
provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del
medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente
dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del
provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il
giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l’ufficio
annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all’irrogazione a carico del
professionista ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione
ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l’azione civile nei
confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un
provvedimento definitivo di rigetto, l’ufficio revoca la sospensione e procede alla
riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.
6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e
per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in
cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del
professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La
parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni
dalla suddetta data.
7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei
sostituti d’imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico,
l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del
tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per
207
i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonché, alla fine del biennio, la
dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte
previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all’articolo 38-bis, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono
dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.".
Art. 7
Rateazione imposta di successione
1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Dilazione del pagamento). - 1. Il contribuente può eseguire il pagamento
nella misura non inferiore al venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell’articolo
33, nel termine di sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di
liquidazione, e per il rimanente importo in un numero di otto rate trimestrali, ovvero, per
importi superiori a ventimila euro, in un numero massimo di dodici rate trimestrali. La
dilazione non è ammessa per importi inferiori a mille euro.
2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno successivo
al pagamento del venti per cento dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate
trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l’ultimo giorno di ciascun
trimestre.
3. Il mancato pagamento della somma pari al venti per cento dell'imposta liquidata,
entro il termine di cui al comma 1, ovvero di una delle rate entro il termine di
pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e
l’importo dovuto, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo con relative sanzioni e
interessi.
4. È esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:
a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al tre per cento
e, in ogni caso, a euro diecimila;
b) tardivo versamento della somma pari al venti per cento, non superiore a sette
giorni.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con riguardo al versamento in
unica soluzione.
6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".
208
Art. 8
Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, alla fine del
quarto periodo, dopo le parole: "da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto." è inserito il seguente: "I crediti oggetto di compensazione in misura
eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al
contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta.".
Art. 9
Oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione
1. L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione). - 1. Al fine di
assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della
funzione di deterrenza e contrasto dell’evasione e per il progressivo innalzamento del
tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono
riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il
funzionamento del servizio. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa
verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica
sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che,
tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota
incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della
struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di
parametri, attinenti all'incremento della qualità e della produttività dell'attività,
nonché della finalità di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la
determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in
diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualità
e produttività dell'attività, nonché dei risultati raggiunti in termini di efficientamento
e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e
d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attività effettivamente svolta.
2. Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:
a) una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
1) all’uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi
dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro
il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
209
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi,
in caso di pagamento oltre tale termine;
b) una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di
procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del
debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
c) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di
pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla
lettera b);
d) una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso
di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in
tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto
di cui alla lettera b);
e) una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari
al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della
cartella.
3. Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b),
maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo
dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo
definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure,
obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno
successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali.
L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi
legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
4. Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:
a) il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in
caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di
mancata riscossione nell’ambito della stessa procedura;
b) le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di
provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilità.".
2. In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall'articolo 17, comma
3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto,
resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
210
3. Il primo decreto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettere b), c) e d), del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto è emanato
entro il 30 ottobre 2015.
4. Per i carichi affidati all'Agente della riscossione sino al 31 dicembre 2015, resta fermo
l’aggio, nella misura e secondo la ripartizione previste dall'articolo 17, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente, ai sensi dell’articolo 10, comma 13-
sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112 e tenuto conto dell'esigenza di garantire l'equilibrio gestionale del
servizio nazionale di riscossione, anche in considerazione dei possibili effetti
sull'andamento della riscossione derivanti da eventi congiunturali, l'Agenzia delle
entrate, in qualità di titolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, della funzione della riscossione, esercitata mediante le società del Gruppo
Equitalia, eroga, per il triennio 2016-2018, alla società Equitalia S.p.A., in base
all'andamento dei proventi risultanti dal bilancio annuale consolidato di Gruppo, una
quota, a titolo di contributo, non superiore a 40 milioni di euro per l'anno 2016, a 45
milioni di euro per l'anno 2017, e a 40 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sulle
risorse iscritte in bilancio sul capitolo della medesima Agenzia. Tale erogazione è
effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio.
6. All'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 13-quinquies è
abrogato.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Art. 10
Dilazione di pagamento
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’agente della riscossione, su richiesta
del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva
difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con
esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso
211
in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a cinquantamila euro, la
dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione
di obiettiva difficoltà.";
2) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: “l-quater. Ricevuta la richiesta di
rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all'articolo 77 o il
fermo di cui all'articolo 86, solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta,
ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatti comunque salvi i fermi e le
ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione. A seguito della
presentazione di tale richiesta, fatta eccezione per le somme oggetto di verifica ai
sensi dell'articolo 48-bis, per le quali non può essere concessa la dilazione, non
possono essere avviate nuove azioni esecutive sino all'eventuale rigetto della stessa
e, in caso di relativo accoglimento, il pagamento della prima rata
determina l'impossibilità di proseguire le procedure di recupero coattivo
precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con
esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non
abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di
assegnazione dei crediti pignorati.";
3) al comma 3, la parola: "otto" è sostituita dalla seguente: "cinque" e la lettera c)
è sostituita dalla seguente: "c) il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto
della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente
saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero
massimo di rate non ancora scadute alla medesima data. Resta comunque fermo
quanto disposto dal comma 1-quater.";
4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. In caso di provvedimento
amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso
in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è
autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano
concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento
dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il
periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario,
ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.";
5) al comma 4, dopo la parola: "dilazione" sono aggiunte le seguenti: "ed il relativo
pagamento può essere effettuato anche mediante domiciliazione sul conto corrente
indicato dal debitore";
b) all'articolo 39, comma 2, le parole: "; tali interessi sono riscossi mediante ruolo
formato dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di sospensione" sono soppresse.
212
Art. 11
Autotutela
1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può
avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto
di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica
dell'atto purchè rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a
carico delle parti che le hanno sostenute.
1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione
agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili
autonomamente.".
Art. 12
Sospensione dei termini per eventi eccezionali
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi
eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo,
relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli
adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e
decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e
riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e
degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono
effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti
impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione
aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede
nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede
operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata
disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono
213
entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione,
sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del
periodo di sospensione.
3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento
durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Art. 13
Razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni
tributo
1. Il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo,
anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento,
determinata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma
2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene stabilita
la misura e la decorrenza ell'applicazione del tasso di cui al comma 1.
3. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alle singole leggi d'imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009. Per gli interessi di
mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
4. La misura del tasso di interesse di cui al comma 1 può essere rideterminata
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14
Notifica a mezzo di posta elettronica certificata
1. Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata
nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento
214
operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli
atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica
certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso
di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in
albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo
risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione,
anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di
procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e
attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della
Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso
sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per
raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico
dell'agente della riscossione.
Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura
anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici
giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta
elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita
esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa,
ovvero a quello successivamente comunicato all'Agente della riscossione
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche
amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005
n. 82.".
2. Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari per
l'adeguamento alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al comma
1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 1° giugno 2016. Fino a tale
data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 15
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 538 a 540, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, nel testo modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano alle
215
dichiarazioni presentate successivamente alla data di relativa entrata in vigore del
presente decreto. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
disciplinate le modalità telematiche di presentazione della dichiarazione e di invio
della risposta al debitore. Fino alla data fissata da tale provvedimento resta fermo
quanto disposto dalle stesse disposizioni nella versione in vigore antecedente alle
suddette modifiche.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, si applicano a decorrere dalle
dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
a) al 31 dicembre 2014, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
b) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
c) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma
412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta
dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per
le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo
unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di
adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie già perfezionati
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1, si applicano:
a) per le rateazioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso:
1) al 31 dicembre 2014; per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
2) al 31 dicembre 2013, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma
1; del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
3) al 31 dicembre 2012, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma
412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta
dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo che per
le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo
216
unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013;
b) per le rateazioni disciplinate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218, agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle
mediazioni tributarie perfezionati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1, 1-quater e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificate dallo stesso
articolo 10, comma 1, lettera a), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a),
n. 4), si applicano alle dilazioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e ai piani di rateazione in essere alla stessa data.
7. Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione
concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 24 mesi antecedenti l'entrata
in vigore del presente decreto, possono, a semplice richiesta del contribuente,
da presentarsi inderogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili. In tal caso,
ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-
quater in quanto compatibile, lettere b) e c) del comma 3, e comma 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal
presente decreto, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive,
determina la decadenza automatica dal beneficio della rateazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 24 settembre 2015
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
217
DECRETO LEGGE 30 settembre 2005 n. 203
MISURE DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE E DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
TRIBUTARIA E FINANZIARIA.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230, convertito nella Legge del 2
dicembre 2005 n. 248
… OMISSIS …
TITOLO II
Riforma della riscossione e disposizioni in materia di giustizia tributaria.
…OMISSIS…
3. Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione.
1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, è soppresso il sistema di affidamento in concessione
del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale
sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la società di cui al
comma 2, sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva
approvazione dell’ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e
delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attività occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui
al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla
riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia
delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150 milioni di euro , di cui il 51 per cento
versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello
statuto ed alla nomina delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale è scelto
tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche
attraverso altre società per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le
disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della
218
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché l'attività di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) può effettuare:
1) le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle
entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro
società partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora
dette attività riguardino entrate delle regioni o di società da queste partecipate,
possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa
acquisizione del suo assenso;
2) altre attività, strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso
la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, può assumere finanziamenti e
svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di
finanza, con i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo
le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresì, essere stabilite le
modalità applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attività di riscossione senza obbligo di cauzione ed è
iscritta di diritto, per le attività di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle società
concessionarie del servizio nazionale della riscossione, può acquistare una quota non
inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali società ovvero il ramo d'azienda
delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attività di riscossione, a
condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale
della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto
determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai
soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia delle entrate e
dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore
al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a.
così trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di
prelazione a favore dei soci pubblici.
219
7-bis. A seguito dell’acquisto dei rami d’azienda di cui al comma 7, primo periodo
nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione, i privilegi e le garanzie di qualsiasi
tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero della
società incorporata, scissa, conferente o cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici
registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella
cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per
scissione, conferiti o ceduti, conservano la loro validità e il loro grado a favore
dell’acquirente ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o
cessionaria, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai
soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni
cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a.
acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle società da essa non
interamente partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo,
i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformità
alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale
della Riscossione S.p.a.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base
di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure
competitive.
10. A seguito degli acquisti delle società concessionarie previsti dal comma 7, si
trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a
qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione svolta fino alla data
dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista
dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso
comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo 28
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o
garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un
importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società concessionaria;
nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.
220
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007 alle società partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilità sono presentate
entro il 30 settembre 2010.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal 2008, ad un
tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor
da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si
riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di
provvedimenti di rimborso definitivi;
c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come
riscosso, riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali decorrenti dal
2008, ad un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se
comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima
della data di entrata in vigore della presente disposizione la restituzione
dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo
ammontare. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono
stabilite con il decreto di cui alla lettera a);
d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e c), sono rimborsati rispettivamente in
dieci e venti annualità di pari entità i crediti risultanti alla data del 31 dicembre 2007
dai bilanci delle società agenti della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
oggetto di restituzione è eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote,
secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla base dei criteri
stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti eventualmente non spettanti
è effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme
dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui
al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista dall'art. 1 commi 426 e 426-bis
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate all'entrata del bilancio
dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate, in
unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una
relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce
221
allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell’attività di coordinamento prevista dal comma 1.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C.,
previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 44, opera in forma di società per azioni. [Ai lavoratori dipendenti sono
applicate le condizioni normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste per
i lavoratori di cui al comma 16].
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle società non partecipate dalla Riscossione
S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro è ancora in essere alla predetta data
del 1° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuità e con
garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica
e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente
decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29
dicembre 1990, n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo
5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24 novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i
quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore
dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del
decreto ministeriale n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di
accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che conseguano la pensione entro
un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro,
su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di
anzianità o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle
società da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro è in essere con la
predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed è
regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, è trasferito, a decorrere dalla
222
stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla società di cui al citato
comma 15, senza soluzione di continuità e con garanzia della posizione giuridica,
economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non può essere
trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della
provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale
personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno
riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo è in corso alla
predetta data, nei limiti di quanto già concordato nel settore del credito.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta,
diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi
dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente
iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attività, risparmi pari ad almeno
65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2009.
22. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e
le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 118,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma
21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112.
23. Le società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte
all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del
regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n.
289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di influenza dominante su
altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i legali rappresentanti, gli
amministratori e i sindaci, di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini
entro il secondo grado di pubblici dipendenti.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale
sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, le
223
aziende concessionarie possono trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo
alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonché a quelle
di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In
questo caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi
enti, le predette attività sono gestite dalle società cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al
medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti è effettuata
con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli
consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale è
regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei
soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo
18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del
comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di cui allo stesso
comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle società dalla stessa partecipate
ai sensi del comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino
alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le società
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la
Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di
riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento
mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di
cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali,
possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle società da quest'ultima partecipate
a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica.
25-ter. Se la titolarità delle attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione
Spa o alle sue partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali
attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
che esercitano le medesime attività.
224
26. Relativamente alle società concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha
acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la
restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso
come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell'inesigibilità;
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell'inesigibilità.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale
della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei
riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione
S.p.a. ed alle società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente
denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla
è mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.
All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte I del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, la Riscossione S.p.a. e le società dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7
sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresì le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a
quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate
mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra società per azioni a maggioranza pubblica,
che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi
previsti per la stessa Riscossione S.p.a.
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede
all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
225
32. Nei confronti delle società partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma
7 non si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le
disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni
già stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono
svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli
relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma
7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del
ruolo.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle
seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini,
anche se detenuti da uffici pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non
regolamentare»;
3) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono
procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere
l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono
inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al
comma 1 è effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente
creditore.»;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
226
«1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni
di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla
base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
crediti pubblici»;
d) nell'articolo 59:
1) è abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater è sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati
fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilità di cui all'articolo 19, comma 2,
lettera c), è presentata entro il 30 giugno 2006.»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005
e 2006»;
2) dopo le parole: «un importo», è inserita la seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004,
2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis è inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi
del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della
determinazione del reddito delle società che provvedono a tale versamento.»;
227
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, è inserito il seguente: «Art. 47-bis (Gratuità di altre attività e
misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili). 1. I competenti
uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure
ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati
e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita è curata dai
concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro.»;
b) dopo l'articolo 72, è inserito il seguente: «72-bis (Espropriazione del quinto dello
stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). 1. L'atto di pignoramento
del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543,
secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di
pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si
procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e
sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli
stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica,
il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme
dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.»;
«b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire «sono sostituite dalle
seguenti: «ottomila euro»;
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono
sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale è stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono
sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione».
228
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo può essere eseguito dal
concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative alle modalità
di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel D.M. 7
settembre 1998, n. 503 del Ministro delle finanze.
41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «È comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto
informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi
costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonché, limitatamente ai casi in cui
l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attività affidata in
concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
non è dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il
collegamento telematico».
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite
le seguenti: «nonché presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di
una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad
una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie
del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si
trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a
seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione
eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora
non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro
il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al
presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione
delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, può essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente
pubblico economico Agenzia del demanio.
229
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono
intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».
42-sexies. Al fine di rendere più efficienti per la finanza pubblica le operazioni di
cartolarizzazione di crediti contributivi, nonché in funzione di una riforma organica della
contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non
si applicano ai crediti previdenziali agricoli.
3-bis. Disposizioni in materia di giustizia tributaria.
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie» sono inserite le
seguenti: «comunque denominati»;
b) al comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Appartengono alla giurisdizione
tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione
delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie
attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche
affissioni».
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1.
La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali
e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al
compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie
provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima
commissione per più di cinque anni consecutivi.
230
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei
componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente
e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal
Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni
tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine
entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in
conformità a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti
è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui
alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter,
allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità
di età;
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione
o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di
due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui
al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che
aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e
regionali».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d)
è sostituita dalla seguente:
«d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di
età;».
4. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole:
«fino alla cessazione della sua attività« sono sostituite dalle seguenti: «fino alla
cessazione dell'attività di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte
dell'ordinamento giudiziario tributario e».
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è abrogato.
6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le
parole: «commissione tributaria adita,» sono inserite le seguenti: «o trasmette a mezzo
posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,».
231
7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilità, depositare copia dell'appello
presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la
sentenza impugnata».
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli
avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti
del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie
concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli
obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime,» sono soppresse.
10. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, è inserito il
seguente:
«I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti
non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3-ter. Differimento di termine.
1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: «31
ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2005».
232
LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2005, n. 19
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 23 dicembre 2005, n. 56
Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario 2005. Disposizioni varie.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
…OMISSIS …
Art. 2 Riforma del servizio regionale di riscossione
1. Ai sensi degli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le
disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano nel
territorio della Regione, salvo quanto previsto dalla presente legge. Gli obblighi, i diritti
ed i rapporti riferiti nell'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché
della relativa legge di conversione e successive modifiche ed integrazioni, alla
"Riscossione S.p.A." devono intendersi riferiti, in Sicilia, alla "Riscossione Sicilia S.p.A." di
cui al comma 3.
2. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e successive
modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'1 ottobre 2006 è soppresso il sistema di
affidamento in concessione del servizio regionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione mediante la società di cui al
comma 3.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione,
con l'eventuale partecipazione dell'Agenzia delle Entrate, procede alla costituzione
della "Riscossione Sicilia S.p.A.", con un capitale iniziale di 16 milioni di euro e con la
partecipazione comunque maggioritaria della Regione.
233
4. Per la Regione, i diritti corporativi sono esercitati dal dipartimento finanze e credito
dell'Assessorato bilancio e finanze, che li esercita anche nel contenuto dei patti
parasociali.
5. La Riscossione Sicilia S.p.A., anche avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, di personale dei soci pubblici, che ne dichiarino la disponibilità
e anche attraverso la società per azioni, partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo
3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di
conversione e successive modifiche ed integrazioni, svolge le attività previste dal
comma 4 del medesimo articolo 3.
6. L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze rende annualmente all'Assemblea
regionale siciliana una relazione sullo stato dell'attività di riscossione; a tal fine, il
dipartimento finanze e credito dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
fornisce allo stesso Assessore i risultati dei controlli sull'efficacia e sull'efficienza
dell'attività svolta dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
7. La Riscossione Sicilia S.p.A. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei
costi dell'attività di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri
attualmente iscritti nel bilancio della Regione per i compensi per tali attività, risparmi
pari ad almeno 1.800 migliaia di euro per l'anno 2007, 1.750 migliaia di euro per l'anno
2008 e 1.860 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2009.
8. Per lo svolgimento dell'attività di riscossione mediante ruolo, la Riscossione Sicilia S.p.A
e la società dalla stessa partecipata ai sensi del comma 7 dell'articolo 3 del decreto
legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di conversione e
successive modifiche ed integrazioni, sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, ferme restando le disposizioni di cui al comma 7 del
presente articolo;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
9. A decorrere dall'1 ottobre 2006 i riferimenti contenuti nelle vigenti norme regionali ai
concessionari del servizio regionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione
Sicilia S.p.A. ed alla società dalla stessa partecipata, ai sensi del comma 7 dell'articolo
3 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché della relativa legge di
conversione e successive modifiche ed integrazioni.
10. La durata delle concessioni del servizio regionale di riscossione dei tributi, in
scadenza il 31 dicembre 2005, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 novembre
234
2004, n. 15, è prorogata fino al 30 settembre 2006. Dall'1 ottobre 2006 le funzioni relative
alla riscossione in Sicilia sono esercitate mediante la società di cui al comma 3.
11. Per il servizio di riscossione mediante ruolo svolto, nell'anno 2006, dal concessionario
e dalla società di cui al comma 3, la remunerazione è determinata secondo la
seguente articolazione:
a) per un volume di riscossioni tra euro 81.563.857,08, pari alle riscossioni dei ruoli al netto
del condono conseguito nell'anno 2004 maggiorate del 5 per cento ed euro
90.000.000,00, sarà erogata una remunerazione di euro 46.682.133,00, pari a quella
prevista per gli anni 2004 e 2005;
b) per un volume di riscossioni di oltre 90.000.000,00 di euro e fino ad euro
124.000.000,00, sarà erogata una retribuzione aggiuntiva pari al 5 per cento delle
maggiori riscossioni. Tale retribuzione aggiuntiva, pertanto, non può essere superiore ad
euro 1.700.000,00;
c) per un volume di riscossioni inferiore ad euro 81.563.857,08 e, comunque, fino ad
euro 21.563.857,08 la retribuzione subirà una decurtazione pari al 5 per cento delle
minori riscossioni. La predetta decurtazione, pertanto, non può essere superiore ad euro
3.000.000,00.
12. Con decreto del dirigente generale del dipartimento finanze e credito, da adottare
entro il 30 aprile 2007, la remunerazione complessiva spettante verrà ripartita tra i
concessionari di ogni ambito territoriale secondo la percentuale con la quale gli stessi
hanno usufruito della clausola di salvaguardia.
13. La remunerazione di cui al comma 11 è corrisposta proporzionalmente al servizio
reso ed è calcolata, su base annua, in dodicesimi.
14. L'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 11, valutato in 48.400 migliaia
di euro, trova riscontro, per l'esercizio finanziario 2006, nello stanziamento indicato
nell'UPB 4.3.1.5.3, capitolo 216516. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per
l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 16.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con parte
delle somme non utilizzate relative ad assegnazioni statali ai sensi dell'articolo 38 dello
Statuto. Possono altresì essere utilizzate le risorse assegnate per l'anno 2006 in favore
della Regione ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto.
15. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente disposizione il Ragioniere generale
della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni
al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2006.
235
DECRETO 18 aprile 2016 n. 95439
Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione
e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione
dei tributi erariali ai sensi dell’art. 3 della L. 28 giugno 2012, n.92 (Decreto n.95439 -GU
n.139 del 16/6/2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad assicurare, ai
lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una
tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività
lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale
ordinaria o straordinaria;
Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplinano il
funzionamento dei fondi di solidarietà;
Visto l'art. 46, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 148 del 2015 che abroga,
tra l'altro, il comma 42 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto l'art. 3 della legge n. 92 del 2012 che disciplinava il funzionamento dei Fondi
di solidarietà prevedendo per i settori non coperti dalla normativa in materia
d'integrazione salariale, la costituzione, previa stipula di accordi collettivi e contratti
collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di fondi di solidarietà
bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste
dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
Visto, in particolare, il comma 42 dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012 nella parte in cui
prevedeva che la disciplina dei fondi di solidarietà istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dovesse essere adeguata alle norme della legge
n. 92 del 2012 e successive modifiche con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
236
di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente
più rappresentative a livello nazionale;
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto n. 375 del 24 novembre 2003 del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi
dell'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, recante l'istituzione del Fondo di
solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei
tributi erariali;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 20 dicembre 2013 tra Equitalia spa e
Riscossione Sicilia spa e Discredito FABIO, Fiaba, Fisaci, Salce UGL e UILCA e l'accordo
stipulato in pari data tra Equitalia spa e Riscossione Sicilia spa e Unità Sindacale, con
cui in attuazione delle disposizioni di legge richiamate, è stato convenuto di
adeguare e modificare il Regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n.
92 del 2012;
Visto l'accordo sindacale stipulato in data 28 gennaio 2014 tra SO.G.E.T. spa e FIBA -
CISL, FISAC CGIL e RSA UGL con il quale sono stati integrati gli accordi del 20 dicembre
2013;
Considerato che la normativa di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n.
148 del 2015 sostituisce la normativa di cui all'art. 3 della legge n. 92 del 2012,
prevedendo un obbligo di ulteriore adeguamento con accordo collettivo, ai sensi
del comma 8 dell'art. 26, soltanto per i Fondi che abbiano previsto una soglia
dimensionale di partecipazione al Fondo diversa da quella di cui al comma 7 del
medesimo art. 26, ossia superiore alla media di più di cinque dipendenti;
Considerato, altresì, che gli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014
fanno, invece, riferimento, quale ambito di applicazione del Fondo, all’intero settore
di riferimento a prescindere dalla consistenza dell'organico aziendale;
Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto ministeriale n. 375 del
2003 con quanto convenuto negli accordi del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014
in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n.
148 del 2015;
237
Decreta:
Art. 1
Adeguamento del Fondo di solidarietà
1. Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della
riscossione dei tributi erariali, d'ora in poi denominato Fondo, è adeguato alle previsioni
di cui agli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS, all’interno del
quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di
amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella
misura e secondo i criteri previsti dal Regolamento di contabilità dell’INPS, sono a
carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende
esodanti, le quali provvedono a versarli all'INPS distintamente.
Art. 2
Finalità del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori dipendenti assunti a tempo
indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti, delle imprese del settore
dei servizi della riscossione dei tributi erariali di cui al comma 3, una tutela in costanza
di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le
cause previste dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Il Fondo ha altresì lo scopo di attuare, nei confronti dei medesimi lavoratori,
interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di
situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o
trasformazione di attività o di lavoro, derivanti anche dall'applicazione di disposizioni
legislative che introducono innovazioni nella disciplina della riscossione,
eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
3. Il Fondo si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti assunti a tempo
indeterminato con qualsiasi qualifica, ivi compresi i dirigenti:
238
a) della società Equitalia SpA, già denominata Riscossione SpA, costituita ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e delle altre società per azioni, da
essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4 dell'art. 3 del
decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005, nonché della società Equitalia Giustizia SpA incaricata della attività di gestione
dei crediti di giustizia, ai sensi dell'art. 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e di quella del «Fondo unico giustizia» con le modalità di cui all'art. 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge, 6
agosto 2008, n. 133;
b) della società Riscossione Sicilia SpA costituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del
decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005, recepito dalla Regione Siciliana con legge 22 dicembre 2005, n. 19;
c) delle altre Società, non ricomprese tra le precedenti, cui sono stati trasferiti, ai sensi
dell'art. 3, comma 24, dello decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 248 del 2005, i rami d'azienda relativi all'attività di riscossione svolta per
conto degli enti locali, e che dette società abbiano senza soluzione di continuità
iscritto i propri dipendenti che svolgono le suddette attività di riscossione al Fondo di
previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi
della legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni ed abbiano provveduto
al versamento dei relativi contributi.
Art. 3
Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, nominato ai sensi dell'art. 36,
comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, composto da cinque esperti designati
da Equitalia SpA e Riscossione Sicilia SpA e cinque esperti designati dalle organizzazioni
sindacali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148
del 2015 nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente
rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’economia e delle finanze. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di
almeno sette componenti del Comitato aventi diritto al voto. La partecipazione al
Comitato è gratuita e non dà diritto ad alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
2. Il Presidente del Comitato è eletto, in base al regime di alternanza tra il Gruppo
Equitalia /Riscossione Sicilia e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri
membri.
239
3. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale
dell'INPS, nonché il direttore generale dell'INPS o un suo delegato, con voto consultivo.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, senza possibilità di
rielezione, e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato.
Nell'ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque
causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione,
per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al
comma 1.
5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad
effettuare le designazioni di propria competenza sulla base dei criteri di rotazione.
6. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo
nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 148
del 2015, i componenti del Comitato amministratore di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze del 24 novembre 2003, n. 375, in carica alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi
fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.
Art. 4
Compiti del Comitato amministratore del Fondo
1. Il Comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS,
i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
a1) deliberare in ordine alla concessione degli interventi in conformità alle regole di
precedenza e turnazione fra le aziende di cui all'art. 9 e compiere ogni altro atto
richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
b) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di
cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto
previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare
il pareggio di bilancio;
c) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e
sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando
e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel
rispetto del criterio di massima economicità e trasparenza;
240
d) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
e) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui
all'art. 11;
f) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Art. 5
Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all’art. 2, comma 2:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o
dell'Unione europea;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da
riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, per
le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla
legislazione vigente;
b) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito,
in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai
lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
Qualora l’erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione,
l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore
attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipula
dell’accordo del 20 dicembre 2013 di quanto sarebbe spettato dedotta la
contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse
avvenuta in forma rateale.
2. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un
massimo di 60 mesi, a decorrere dalla data di accesso alle prestazioni straordinarie di
cui al comma 1, lettera b), in favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro
un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su
richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione dell'accesso al trattamento
pensionistico:
a) anticipato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i
soggetti di cui all'art. 2;
241
b) di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei
soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente all'assicurazione generale obbligatoria;
c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati
dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art.
2 obbligatoriamente iscritti oltre che all'assicurazione generale obbligatoria anche al
Fondo di cui al presente decreto.
3. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 2, si dovrà tener conto della
complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai
lavoratori.
4. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 1, lettera b), dovuta alla
competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a), b) e
c) del comma 2.
Art. 6
Finanziamento
1. Le somme accantonate nel Fondo di cui al decreto ministeriale n. 375 del 2003 ed
eventuali ulteriori assegnazioni previste da parte dello speciale Fondo di Previdenza dei
dipendenti esattoriali ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e del
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze del 13 novembre 2002 rimangono acquisite al Fondo
medesimo così come adeguato alle previsioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto
legislativo n. 148 del 2015. L'utilizzo di tali somme è destinato al pagamento delle
prestazioni eventualmente attive alla data di entrata in vigore del presente decreto
fino alla loro naturale scadenza. Qualora tali risorse dovessero risultare insufficienti,
provvederà ogni singolo datore di lavoro esodante, o subentrante nei rapporti
giuridici del datore di lavoro esodante, al versamento del contributo
straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni
medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni
straordinari erogabili e della contribuzione correlata, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del
decreto legislativo n. 148 del 2015.
2. Per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario dello 0,30%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella
misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione imponibile
ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato,
ivi compresi i dirigenti;
242
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle
prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), nella misura dell'1,50%
calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati
dalle prestazioni di cui alla lettera a).
3. Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario sono ripartite
tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al
comma 2, lettera a).
4. Per la prestazione straordinaria di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) è dovuto da
parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori
interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione
correlata.
5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art.
33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l'art. 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. Ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha l'obbligo di
bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
7. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche
riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
8. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato
sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia
e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di
aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo
annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
9. Sulla base del bilancio di previsione di cui al comma 8, il Comitato amministratore
ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura
dell’aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con
decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell’economia e finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla
base della proposta del Comitato amministratore.
10. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a
prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del
Comitato amministratore, l’aliquota contributiva può essere modificata con
decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero
dell'economia e finanze anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore.
243
In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo di cui al comma precedente,
l’INPS è tenuto a non erogare le prestazioni.
Art. 7
Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato:
a) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), all'espletamento
delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di
lavoro del personale;
b) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) punto 2), all'espletamento
delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di
lavoro del personale ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali nonché
di quelle legislative laddove espressamente previste;
c) per le prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b):
1) all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i
processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
2) in alternativa, l'accesso alle prestazioni può avvenire anche nell'ipotesi in cui
un’azienda, rientrante tra quelle individuate all'art. 2:
a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a
licenziamenti collettivi ma solo attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle
vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei
livelli occupazionali;
c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che individui,
nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario
rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono
l'intervento del Fondo stesso;
d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, nei confronti del personale che
esaurita l’applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si
impegni, quindi, a non attivare procedure di licenziamento collettivo in base alle
medesime causali, per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell’accordo di cui alla
lettera c).
2. L’accesso alle prestazioni di cui all’art. 5 è altresì subordinato alla condizione che
le procedure contrattuali di cui al precedente comma 1 si concludano con accordo
aziendale, nell’ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al comma 1,
244
lettera b) e lettera c), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle
normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del
personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le
procedure di cui al comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui
all’art. 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
4. Alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2) e lettera b), nell'ambito
dei processi di cui all’art. 2, può accedere tutto il personale dipendente assunto a
tempo indeterminato, ivi compresi i dirigenti, delle imprese descritte all’art. 2 del
presente decreto.
Art. 8
Prestazioni straordinarie.
Individuazione dei lavoratori in esubero
1. Ai fini del presente decreto, l'individuazione dei lavoratori in esubero, in relazione
alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale,
avviene prioritariamente anteponendo il personale in possesso dei requisiti di legge
previsti per il conseguimento dell'accesso al trattamento pensionistico anticipato o
di vecchiaia alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se
abbia diritto al mantenimento in servizio e, subordinatamente, al rispetto dei criteri di
cui all'art. 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione
di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della
maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma
3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica.
3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso
dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via
preliminare, la volontarietà che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni
aziendalmente concordate e ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in
possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi si tiene conto dei
carichi di famiglia.
Art. 9
Criteri di precedenza e turnazioni
1. L'accesso dei soggetti di cui all’art. 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma
1, lettera a), punti 1 e 2,avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel
rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
245
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto
delle procedure e dei criteri individuati dall'art. 7, sono prese in esame dal Comitato
amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del
Fondo. Dette domande saranno formulate in accordo con la normativa vigente
al momento della presentazione dell'istanza.
3. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punti
1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame
subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro
aventi titolo di precedenza.
4. I soggetti di cui all'art. 2 ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con
l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter
accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell'importo
delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o
comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
Art. 10
Criteri e misure delle prestazioni
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento
elle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda
percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi
nazionali o dell'UE.
2. Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa su base giornaliera,
settimanale o mensile, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo eroga ai
lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella
misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore
per i periodi non lavorati, con un massimale pari a un importo di: euro 1.140,00 lordi
mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a euro 2.099,00;
di euro 1.314,00 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è
compresa tra euro 2.099,00 ed euro 3.318,00 e di euro 1.660,00 lordi mensili se la
retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 3.318,00. Con effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno, gli importi di cui al presente comma sono aumentati
con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria. La
retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della
paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni
246
contrattuali nazionali in vigore, ossia la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità
percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua
per ogni giornata.
Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento
di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.
3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore
destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del
lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta
comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del
personale.
4. Le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), conseguenti
a riduzioni dell’orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell’attività lavorativa,
possono essere erogate per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti
dalla normativa vigente di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e
comunque nel rispetto della durata massima complessiva di cui all’art. 4, comma 1,
del decreto legislativo n. 148 del 2015.
5. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario
di sostegno al reddito il cui valore è pari:
a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata, alla somma
dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione
generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante
per il diritto alla pensione anticipata;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella
anticipata, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione
generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti
delle imprese che esercitano attività di riscossione dei tributi erariali così come
identificate all'art. 2 del presente decreto con la maggiorazione dell’anzianità
contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
6. Nei casi di cui al comma 5, il versamento della contribuzione correlata è effettuato
per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei
247
requisiti minimi richiesti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di
vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione
correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la
decorrenza della pensione.
7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei
lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di
cui all'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno
straordinario di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), compresi tra la
cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o
anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata o
di vecchiaia, è versata a carico del fondo ed è utile per il conseguimento del diritto
alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
8. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione
temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno
straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall’art.
40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di
riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa,
nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito,
sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre
successivo. Per gli iscritti al Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377,
e successive modificazioni il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato
secondo quanto previsto dall'art. 10 della predetta legge.
10. L'assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa
rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, nonché ad
eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi
all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o
trasformazione di servizi o uffici, in particolare per i lavoratori cui si applicano le
disposizioni particolari per le casse di risparmio che gestiscono direttamente il
servizio di riscossione contenute nel CCNL 12 luglio 1995 e 17 luglio 1995.
11. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore
all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro
corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al
preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari
alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
248
12. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.
Art. 11
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, eventualmente percepiti durante il periodo di
fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore delle
imprese così come identificate all'art. 2 nonché di altri soggetti e altre aziende operanti
nell'ambito creditizio o della riscossione iscritte all'albo di cui all’art. 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o che, comunque, svolgono attività in
concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. Contestualmente alla percezione dei redditi di cui al comma 1, cessa la
corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento
dei contributi previdenziali.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite
massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita
dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'art. 10 con i redditi da lavoro
dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni
medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli
di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l’assegno straordinario dovesse
superare il limite di cui al comma 3, si procede ad una corrispondente riduzione
dell'assegno medesimo.
5. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al
comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di
lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello previsto per i
trattamenti di pensione erogati dal Fondo pensione lavoratori dipendenti gestito
dall'INPS.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata, è
ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente
riduzione dei versamenti figurativi.
7. La base retributiva imponibile considerata ai fini della contribuzione correlata è
ridotta nei casi di redditi da lavoro autonomo in misura tale da non determinare
variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
249
8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno
al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il
periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione al
datore di lavoro, presso cui prestava servizio, e al Fondo, dell'instaurazione di successivi
rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore
di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione
correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade
dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre
gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione
correlata di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 12
Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito hanno
facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali di
appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di
apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'art. 10.
Art. 13
Norme finali
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26
e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 aprile 2016
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Poletti
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padovani
Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, foglio n. 1954
250
DECRETO 8 maggio 2016 n. 55
Individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza per
gli impiegati esattoriali (GU n.136 del 14/06/2018)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 110 del regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, come modificato dal regio
decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, recante testo unico delle leggi per la riscossione
delle imposte dirette, il quale istituisce il Fondo di previdenza per gli impiegati
dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione tributi e delle altre entrate dello
Stato e degli Enti pubblici, già Fondo di previdenza a favore degli impiegati dalle
esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, quale Fondo integrativo dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 377, come modificata dalla legge 29 luglio 1971, n. 587
recante Norme sul riordinamento del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati
dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, la quale dispone, agli
articoli 8 e 9, che sono obbligatoriamente iscritti al predetto Fondo i dipendenti delle
società che esercitano attività di riscossione delle imposte dirette;
Visto l'art. 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio
1998, per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, il
trattamento pensionistico integrativo di quello obbligatorio si consegue esclusivamente
in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione
generale obbligatoria di appartenenza;
Visto l'art. 3, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale dispone che, a seguito della
soppressione del sistema di riscossione in concessione e della creazione di apposita
società per azioni, prima Riscossione S.p.A., poi Equitalia S.p.A., restano ferme le
disposizioni relative al Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, e successive
modificazioni;
Visto l'art. 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 recante Disposizioni urgenti in
materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, il quale dispone che, a
seguito della soppressione delle società del Gruppo Equitalia, a decorrere dal 1° luglio
251
2017, il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a
scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto, senza soluzione
di continuità, è trasferito all'ente pubblico economico denominato «Agenzia delle
entrate-Riscossione», con la garanzia della conservazione della posizione giuridica,
economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento;
Considerato che l'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016 e modificato dall'art. 1, comma 11, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 39, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede l'adozione di un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono individuate le modalità di
utilizzazione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle risorse del Fondo di previdenza di cui
alla legge n. 377 del 1958, al fine di armonizzare la disciplina previdenziale del personale
proveniente dalle società del Gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale
obbligatoria sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella legge 8 agosto
1995, n. 335;
Ritenuto di utilizzare le risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958
al fine di modificare le modalità di calcolo delle prestazioni pensionistiche del predetto
Fondo mediante l'introduzione del sistema contributivo;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, e successive modificazioni e integrazioni, individua in via esclusiva
le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile
1958, n. 377, secondo la disciplina previdenziale dell'assicurazione generale
obbligatoria, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi della legge 8 agosto 1995, n.
335.
Art. 2
Calcolo della pensione
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini della
determinazione dell'importo dei trattamenti pensionistici previsti dal Fondo di
previdenza di cui alla legge n. 377 del 1958, tutti i contributi versati per ciascun anno
dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo costituiscono il montante
252
individuale contributivo annuale dell'iscritto da trasformare in pensione aggiuntiva al
trattamento previsto dall'assicurazione generale obbligatoria. I contributi sono validi
anche per la liquidazione della pensione aggiuntiva al trattamento pensionistico
anticipato.
2. Ai fini della determinazione del montante contributivo
individuale da convertire in pensione, il montante contributivo si rivaluta, su base
composta, al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello
stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
3. Il tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 2 è determinato ai sensi dell'art. 1,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'importo della pensione annua è determinato soltanto secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi rivalutato con i criteri
di cui al comma 3, per il coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica
dell'assicurato al momento del pensionamento di cui alla Tabella A allegata alla legge
8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, come rideterminato ai
sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.
Art. 3
Norme transitorie
1. Per i soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto al Fondo
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, la contribuzione già versata al
predetto Fondo, rivalutata ai sensi dell'art. 2, comma 2, concorre alla formazione del
montante contributivo individuale.
Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 8 maggio 2018
Il Ministro: Poletti
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne previ. n. 1568
253
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i.
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Vigente al: 17-12-2018
TITOLO I
DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Libertà di opinione)
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2.
(Guardie giurate)
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e
seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, soltanto
per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli
che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si
svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente
per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma, in caso
di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al
presente articolo, l'Ispettorato del lavoro né promuove presso il questore la
254
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
Art. 3.
(Personale di vigilanza)
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art. 4.
(Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo)
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del
patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato
dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In
alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della
stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
((In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono
essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate
negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato
nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.))
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore
per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e
delle presenze.
3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi
al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione
delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di
quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 5.
(Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità
per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
255
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il
datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte
di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6.
(Visite personali di controllo)
Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali
potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei
luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e
che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla
collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative
modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il
datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 7.
(Sanzioni disciplinari)
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna
di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono
essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a
tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di
lavoro ove esistano. (5)
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e
senza averlo sentito a sua difesa. (5) (8)
256
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato. (5)(8)
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere
disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della
retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma
restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi,
anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato,
la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di
ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al
comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro
adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione
del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione. ((24))
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 29-30 novembre 1982, n. 204 (in G.U. 1a s.
S. 09/12/1982, n. 338), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dei commi primo,
secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970, n. 300 (norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), interpretati nel senso che
siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano
257
espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta
dal datore di lavoro".
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 18-25 luglio 1989, n. 427 (in G.U. 1a s. S.
02/08/1989, n. 31), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo e terzo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento), nella parte in cui è esclusa la loro applicabilità al
licenziamento per motivi disciplinari irrogato da imprenditore che abbia meno di
sedici dipendenti".
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AGGIORNAMENTO (24)
La L. 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto (con l'art. 1, comma 41) che "Il licenziamento
intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal comma 40 del presente articolo, produce
effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato
avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità
sostitutiva; è fatto salvo, in ogni caso, l’effetto sospensivo disposto dalle norme del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità,
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Gli effetti rimangono altresì sospesi
in caso di impedimento derivante da infortunio occorso sul lavoro. Il periodo di
eventuale lavoro svolto in costanza della procedura si considera come preavviso
lavorato".
Art. 8.
(Divieto di indagini sulle opinioni)
È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle
opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini
della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 9.
(Tutela della salute e dell'integrità fisica)
258
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 10.
(Lavoratori studenti)
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno
diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami
e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame,
hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
Art. 11.
(Attività culturali, ricreative e assistenziali ((e controlli sul servizio di mensa))
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda sono gestite da
organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
((Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell’articolo 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva)).
Art. 12.
(Istituti di patronato)
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano
di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con
accordi aziendali.
Art. 13.
(Mansioni del lavoratore)
L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
259
"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o
a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito
ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna
diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il
prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di
lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito
da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche,
organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II
DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14.
(Diritto di associazione e di attività sindacale)
Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, è
garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Art. 15.
(Atti discriminatori)
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni,
nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa
della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno
sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini
di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ((, di handicap, di età
o basata sull'orientamento sessuale o sulle convinzioni personali)).
Art. 16.
(Trattamenti economici collettivi discriminatori)
È vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'articolo 15.
260
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione
di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno
dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al pagamento, a favore
del fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti
economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un
anno.
Art. 17
(Sindacati di comodo)
È fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o
sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18.
((Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo))
((Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché
discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero
intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9,
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, ovvero perché riconducibile ad altri casi di nullità previsti
dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345
del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la
reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo
formalmente addotto è quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennità di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui
al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché
intimato in forma orale.
Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di
lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui
sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un'indennità commisurata all'ultima
retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello
dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione,
per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento
261
non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore
di lavoro è condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma,
al lavoratore è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della
reintegrazione nel posto di lavoro, un’indennità pari a quindici mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la Risoluzione del rapporto di
lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta
dell'indennità deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del
deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se
anteriore alla predetta comunicazione.
Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato
motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza
del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una
sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei
codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro
alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di
un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno
del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il
lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre
attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con
diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità
risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di
fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva
reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di
sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale
contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto
di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in
conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest’ultimo caso,
qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati
d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività lavorativa svolta dal dipendente
licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell’ordine di
reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia
ripreso servizio entro trenta giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui
abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del
terzo comma.
262
Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato
motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il
rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore
di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra
un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione
globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero
dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del
comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a
tale riguardo.
Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito
di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o
della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al
lavoratore di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla
gravità della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un
minimo di sei e un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto,
con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base
della domanda del lavoratore, accerti che vi è anche un difetto di giustificazione del
licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma,
le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo. Il giudice applica la medesima
disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell’ipotesi in cui accerti il difetto
di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e
10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente
nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato
intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì
applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del
fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre
ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il
giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini
della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre
ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di
una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura
di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora,
nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il
licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano
applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.
263
Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro,
imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue
dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore
agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che
nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa
agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti,
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che
occupa più di sessanta dipendenti.
Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all’ottavo comma si tiene conto
dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di
orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle
unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo
grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui
all’ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie
o creditizie.
Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici
giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il
rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del
lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non
trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo)).
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, su istanza congiunta
del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in
ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga
irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione
del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo
immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 22, il datore di lavoro che
non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui
((all'undicesimo comma)), non impugnata o confermata dal giudice che l’ha
pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del
264
Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta
al lavoratore. (9) (23)
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 11 maggio 1990, n. 108 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano
applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di
cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1
della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non
imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto"; ha inoltre disposto (con l'art. 4,
comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
come modificato dall'articolo 1 della presente legge, e dell'articolo 2 non si applicano
nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti
pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto di
lavoro ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni
dell’articolo 3 della presente legge e dell'articolo 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604".
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008,
n. 31, ha disposto (con l’art. 6, comma 2-bis) che "L'efficacia delle disposizioni di cui
all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nei
confronti del prestatore di lavoro nelle condizioni previste dall'articolo 4, comma 2,
della legge 11 maggio 1990, n. 108, è comunque prorogata fino al momento della
decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante al prestatore
medesimo".
TITOLO III
DELL'ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 19.
(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori
in ogni unità produttiva, nell'ambito:
265
a) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 312 A SEGUITO DI REFERENDUM
POPOLARE.
delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati
nell'unità produttiva. ((25))
Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento. (16)
-------------
AGGIORNAMENTO (16)
Il D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'abrogazione di
cui alla lettera a) e l’abrogazione parziale di cui alla lettera b) del presente articolo
hanno effetto decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
-------------
AGGIORNAMENTO (25)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 23 luglio 2013, n. 231 (in G.U. 1a s. S.
31/7/2013, n. 31), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo
comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la
rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di
associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità
produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi
contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda".
Art. 20.
(Assemblea)
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera,
fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue,
per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere
stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono
indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali
nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del
266
lavoro e secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di
lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni
del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art. 21.
(Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti
all’attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i
lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità
produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art. 22.
(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di
appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in
cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della
commissione stessa e sino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è cessato
l'incarico per tutti gli altri.
Art. 23.
(Permessi retribuiti)
I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto,
per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai permessi
di cui al primo comma almeno:
267
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è
organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza
sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori
dimensioni, in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore
mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di
cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per
ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali. ((1))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.16 aprile 1974, n. 114,
ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall’articolo 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della
stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione
delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della
corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
Art. 24.
(Permessi non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono
darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
268
Art. 25.
(Diritto di affissione)
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che
il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori
all'interno dell’unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di
interesse sindacale e del lavoro.
Art. 26.
(Contributi sindacali)
I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo
per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del
normale svolgimento dell'attività aziendale.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM
POPOLARE)).
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 LUGLIO 1995, N. 313 A SEGUITO DI REFERENDUM
POPOLARE)).
Art. 27.
(Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone
permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per
l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unità produttiva
o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze
sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale
idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28.
(Repressione della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero,
su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano
interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato,
nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni,
269
qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di
lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del
comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.
L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui
il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del
comma successivo.
Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla
comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di
giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano
le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla
sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del
codice penale.
L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei
modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 APRILE 2000, N. 83)).
Art. 29.
(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i
limiti numerici stabiliti dall’articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a
ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità
produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione
delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 19, i limiti
numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali,
stabiliti in applicazione dell’articolo 23, secondo comma, ovvero del primo comma del
presente articolo restano immutati.
270
Art. 30.
(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui
all’articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di
lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art. 31.
(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche
sindacali provinciali e nazionali).
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche
elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la
durata del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura
della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché
a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle
prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei
lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per
malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa. (1) ((15))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114,
ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall’articolo 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della
stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione
delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della
corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
271
---------------
AGGIORNAMENTO (15)
La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto (con l'art. 22, comma 39) che "La normativa
prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai
dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei
consigli regionali".
Art. 32.
(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)
I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano
di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal
servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza
alcuna decurtazione della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente
di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non
retribuiti per un minimo di trenta ore mensili. (1) ((6))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114,
ha disposto (con l'art. 16-ter) che "I periodi di aspettativa previsti dall’articolo 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e i permessi spettanti a norma degli articoli 23 e 32 della
stessa legge, sono considerati come periodi di effettivo lavoro ai fini dell'applicazione
delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, o della
corresponsione di altri trattamenti per i familiari a carico comunque denominati".
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 dicembre 1985, n. 816 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "Le
disposizioni della presente legge sostituiscono le disposizioni contenute nell’articolo
32 della legge 20 maggio 1970, n. 300, quelle della legge 12 dicembre 1966, n. 1078,
della legge 26 aprile 1974, n. 169, e della legge 18 dicembre 1979, n. 632, limitatamente
a quanto espressamente disciplinato nella presente legge".
272
TITOLO V
NORME SUL COLLOCAMENTO
Art. 33.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
Art. 34.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297))
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
Art. 35.
(Campo di applicazione)
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del
primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti.
Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che
nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di
lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante. (7) (11) ((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (7)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 26 marzo-3 aprile 1987, n. 96 (in G.U. 1a s.s.
08/04/1987, n. 15), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma,
della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori
e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in
cui non prevede la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della
stessa legge".
273
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 17-31 gennaio 1991, n. 41 (in G.U. 1a s. S.
06/02/1991, n. 6), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro), nella parte in cui non prevede
la diretta applicabilità al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa legge,
come modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei
licenziamenti individuali)".
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-23 luglio 1991, n. 364 (in G.U. 1a s. S.
31/07/1991, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 35, terzo comma,
della l. 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori)
nella parte in cui non prevede la diretta applicabilità al personale navigante delle
"imprese di navigazione" dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 della medesima legge".
Art. 36.
(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere
pubbliche)
Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi
dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività
economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere
pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il
beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle
opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle
agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del
lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata
disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
274
Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei
casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l’esclusione del responsabile,
per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di
agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali
l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle
sanzioni. ((18))
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 1-19 giugno 1998, n. 226 (in G.U. 1a s. S.
24/06/1998, n. 25), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella
parte in cui non prevede che, nelle concessioni di pubblico servizio, deve essere inserita
la clausola esplicita determinante l’obbligo per il concessionario di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona".
Art. 37.
(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di
impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano
altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia
sia diversamente regolata da norme speciali.
Art. 38.
(Disposizioni penali)
Le violazioni degli articoli 2, ((. . .)) 5, 6, ((. . .)) e 15, primo comma, lettera a), sono
punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000
a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
275
Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma
può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Art. 39.
(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)
L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art. 40.
(Abrogazione delle disposizioni contrastanti)
Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori.
Art. 41.
(Esenzioni fiscali)
Tutti gli atti e documenti necessari per l’attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti
dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra
specie e da tasse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - DONAT - CATTIN - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE
276
INDICE ANALITICO - ALFABETICO
AVVERTENZA
I numeri riportati corrispondono agli articoli del contratto 28 marzo 2018.
A
Abrogazione dei precedenti contratti ........................................... 25
Accertamenti sanitari
(-) malattia ......................................................................................... 58
Accettazione di nomine od incarichi .......................................... 32
Accordo Quadro Smart Working 10 gennaio 2019………. ……… App. n. 7
Accordo Quadro 22 gennaio 2009……………………………………… Premessa, Cap.II
Accordi interconfederali del 2011 e 2018 …………………………….. Premessa
Accordo in materia di rappresentanza dei lav. per la sicurezza App. 6
Addestramento professionale .......................................................... Cap.X,71
Addetto ....... ……………………………………………………………… Chiarimento a
verb. art. 84
Adibizione a turno alla custodia diurna, indennità per la ……… 112
Adibizione ad attività proprie di livelli retributivi diversi………… 92
Adibizione allo sportello (limite individuale) ................................. 105
Adibizione continuativa e prevalente ........................................... 92
Adibizione individuale alla cassa (v. Adib. allo sportello)………
Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio ......................... Cap. VIII, 61,62
(-) per i figli ………………………………………………………….. 62
(-) per i lavoratori ………………………………………………………. 61
Aggiornamento professionale ........................................................ 59
Agibilità sindacali .............................................................................. App. n. 2
Allontanamento arbitrario dal servizio …………………………….. 32
Allontanamento dal servizio per motivi cautelari ........................ 35, 38
Ambiente di lavoro ........................................................................... 12, 24
Antiriciclaggio ................................................................................... 11
Appalto di opere e servizi ................................................................ 18; (v. anche: Attività
complementari e/o
accessorie appaltabili, 4)
Applicazione del CCNL .................................................................... 1
Apposito elemento della retribuzione ……………………………… 8
277
Apprendistato professionalizzante ................................................. 26
(-) anzianità ......................................................................................... 26
(-) costituzione .................................................................................... 26
(-) criteri di computo ......................................................................... 26
(-) documentazione .......................................................................... 26
(-) durata ............................................................................................. 26
(-) formazione ..................................................................................... 26
(-) inquadramento ............................................................................. 26
(-) malattia ed infortunio ................................................................... 26
(-) periodo di prova ........................................................................... 26
Arbitrato .............................................................................................. 10
Area contrattuale .............................................................................. Cap. I, 1
Aree professionali ............................................................................. Cap. XIII
(-) declaratoria .................................................................................. 93, 94, 95
(-) fungibilità ....................................................................................... 92
(-) inquadramento ............................................................................ 92
(-) profili professionali nuovi ............................................................. 92
(-) retribuzione in caso di inquadramento superiore ................... 101
(-) rotazioni ......................................................................................... 99
(-) scatti di anzianità ......................................................................... 97
(-) sostituzioni ...................................................................................... 100
(-) trattamento economico ............................................................. 96, All. n. 2 (Tab. B)
Aree urbane (mobilità nelle) ........................................................... 69
Aspettativa non retribuita (per motivi personali o familiari) ........ 57
Aspettativa per malattia o infortunio ............................................. 58
Assegni mensili di anzianità ............................................................ All. n. 2, (Tab. E),
v. anche:
Automatismi, 113
Assegno ad personam ..................................................................... 101
Assegno ex intesa 12.12.2001 (v. Trattamento economico)
Assenze dal servizio (comunicazione all’azienda) ...................... 32
(-) per ferie (v. Ferie)
(-) per malattia (v. Malattia)
(-) per matrimonio e unioni civili …………………………………… 57
(-) permessi ......................................................................................... 57
Assetti contrattuali ............................................................................ 6
Assistenza sanitaria ........................................................................... 63
Astensione obbligatoria (v. Gravidanza e puerperio)
Attestato di servizio ........................................................................... 77
Attività a favore di terzi (v. Doveri e diritti del personale)
Attività complementari e/o accessorie appaltabili .................... 1, 4, 18
Attività criminose svolte da terzi ............... ………………………… Raccomand. in calce
art. 24
Attività di notifica (v. Attività che richiedono specif. regolament.)
Attività incompatibili con doveri di ufficio (v. Doveri e diritti del pers.)
278
Attività istituzionali ………………………………………………………… 2
Ausiliari ............................................................................................... 112
Autoformazione . ................................................................................ 72
Automatismi ....................................................................................... 113
Azione penale ................................................................................... 35, 36
Azioni sociali (v. Osservatorio nazionale) .......................................... 9
B
Banca dati .......................................................................................... 9
Banca delle ore ................................................................................. 102, 108
Banconote false ................................................................................ 33
Barriere architettoniche ................................................................... 11
Borse di studio (v. Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio)
Buono pasto ....................................................................................... 51
C
Cassa (Cassiere ) .............................................................................. 95, 33
Centri Elaborazione Dati (v. Att. che richiedono specifiche regol.)
Centralinisti ........................................................................................ 67, 68
(-) pausa ............................................................................................. 67
Cessazione del rapporto di lavoro (v. Risoluzione rapporto di lav.)
Chiamata alle armi ........................................................................... 60
Chiavi (consegna per estrazione valori) ....................................... 33
Collaborazione (dovere di) ............................................................. 32
Collegio arbitrale .............................................................................. 10
Colpa grave........................................................................................ 37
Commissione nazionale mista sulle pari opportunità…… … 13
Commissione nazionale per la sicurezza ………………………… App. n. 1
Commissione tecnica paritetica informazioni riservate……… 23
Compensazione (art. 1252 c.c) ...................................................... 82
Compensi ai messi e agli ufficiali ................................................... 24, 46, 47, 48, 49, 50
Compenso per lavoro supplementare .......................................... 28
Comportamenti offensivi (v. Tutela della dignità) ........................ 69
Concentrazione ................................................................................ 16
Concorso spese tranviarie ............................................................... 45, All. n. 4 (Tab. H)
Condizioni igienico sanitarie (v. Amb. di lavoro e Contr. int. az.)
Condizioni miglior favore ................................................................. 25
Congedo matrimoniale o unione civile ......................................... 57
279
Congedo per interessi di famiglia e per gravi motivi di indole priv. 57
Congedo per maternità ................................................................... 59
Continuatività e prevalenza (concetto) ........................................ 92
Conto di liquidazione ....................................................................... 77
Contrattazione integrativa aziendale ............................................ 6, Cap. III, 24
(-) demandi ........................................................................................ 24
(-) procedure ..................................................................................... 24
Contratti complementari ................................................................. 4
Contratti di solidarietà ...................................................................... 19
Contratti integrativi (v. Contrattazione integrativa) .................... Cap. III, 24
Contratto a tempo parziale (v. Lavoro a tempo parziale) ......... 28
Contratto Collettivo di Lavoro ......................................................... 6
(-) decorrenza ................................................................................... 6
Contratto di apprendistato (v. anche Appr. professionalizzante) 26
Contratto di somministrazione (v.anche Somministrazione di lav.) 27
Contributo alloggio ........................................................................... 90
Controlli malattia (v. Accertamenti sanitari)
Controllo (nozione di) ....................................................................... 5
Controllo a distanza .......................................................................... 22
Controversie collettive ..................................................................... 25
Controversie individuali di lavoro ................................................... 10
Convinzioni religiose (rispetto delle) .............................................. 69
Copertura di altri impieghi ............................................................... 32
Costituzione di parte civile .............................................................. 36
Criteri di valutazione professionale ................................................ 74
Criteri per lo sviluppo professionale ............................................... Cap. X, 73
Custodia (personale di) (v. Personale di vigilanza e custodia)
D
Danni (arrecati all’azienda) ............................................................ 80
Dati personali (trattamento dei) ..................................................... 9
Decentramento (v. processi di ristrutturazione, etc.)
Declaratoria (v. Inquadr. dei quadri dirett. e delle aree profess.) 84, 92
Decorrenze e scadenze ................................................................... 6
Deficienze di cassa .......................................................................... 33
Diaria (misure della) .......................................................................... All. n. 7
Dignità degli uomini e delle donne (tutela della) ........................ 69
Dimissioni ............................................................................................ 77, 79
(-) provvedimenti disciplinari ........................................................... 38
(-) richiamo alle armi/obblighi di leva ……………………………… 60
Dimora (v. Missioni)
Diploma (v. Titolo di studio)
280
Dirigenti (esclusione applicazione C.C.N.L.) ................................. 1
Diritti parentali ................................................................................... 59
Disabili
(-) ferie ................................................................................................ 55
(-) provvidenze per ........................................................................... 69
Disposizioni disciplinari (v. Provvedimenti disciplinari)
Distacco del personale .................................................................... 17, 19
Divise (v. anche tenuta di lavoro) .................................................. 32
Dolo ..................................................................................................... 37
Domicilio (mutamento di) ............................................................... 32
Doveri e diritti del personale ........................................................... Cap. V
(-) assenze dal servizio (comunicazione delle) ............................. 32
(-) attività a favore di terzi ............................................................... 32
(-) organismi collegiali tributari ........................................................ 32
(-) procedure di lavoro .................................................................... 32
(-) residenza e domicilio (mutamento di) ...................................... 32
(-) segreto d’ufficio ........................................................................... 32
(-) tenuta di lavoro ............................................................................ 32
E
Eccedenze di cassa (v. servizio di cassa e gestione valori) ....... 33
Eccedenze di personale (Legge n. 223/1991) .............................. 19, 91
Elasticità (di orario) ........................................................................... 110
Elemento provvisorio della retribuzione……………………………. 8
Esclusione dall’applicazione del CCNL ......................................... 1
Estinzione dell’azione disciplinare .................................................. 39
Estrazione valori ................................................................................ 33
Età (limiti di) (v. Risoluzione del rapporto di lavoro)
Eventi criminosi (informativa)…………………………………………. 12
Ex festività .......................................................................................... 56
F
Fatica, personale di (inquadramento) ................................................ 93
Ferie .......................................................................................................... Cap. VII, 55
(-) ai mutilati o invalidi ............................................................................ 55
(-) aree professionali ............................................................................... 55
(-) assunzione nel corso dell’anno ........................................................ 55
(-) compenso per ferie non fruite .. ….…..….…………………………… 55 e Nota a verbale
281
(-) computo delle .................................................................................... 55
(-) computo per i lavoratori a tempo parziale ................................... 28
(-) disabili .................................................................................................. 55
(-) giorni spettanti .................................................................................... 55
(-) malattia insorta durante le ferie ....................................................... 55
(-) mancata fruizione delle .................................................................... 55
(-) quadri direttivi ..................................................................................... 55
(-) richiamo dalle ..................................................................................... 55
(-) riduzione per assenza dal servizio .................................................... 55
(-) spostamento del turno di ferie ......................................................... 55
(-) turni di ferie ......................................................................................... 55
Festività ..................................................................................................... Cap. VII
(-) mancata fruizione, compenso per …… …………………………… 56 e Nota a verbale
Festività infrasettimanale (prestazione in) ........................................... 109
Festività soppresse .................................................................................. 56
Firma (facoltà di) ................................................................................... 84
Fiscalità locale ........................................................................................ 2
Flessibilità
(-) banca ore ........................................................................................... 108
(-) flessibilità (nuove) ............................................................................... 21
(-) flessibilità individuali ........................................................................... 110
Fondo di solidarietà (D.M. 95439 del 18 aprile 2016)……………… 19, Norma Trans. Art 40
Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale formazione continua 15
Formazione professionale ...................................................................... Cap. X, 72
(-) formazione (Organismo paritetico) .................................................. 15
(-) aree professionali ......................................................................... 98
(-) autoformazione ............................................................................ 72
(-) coinvolgimento sindacale .......................................................... 72
(-) organismo paritetico sulla formazione ..................................... 15
(-) quadri direttivi ............................................................................... 88
(-) quantitativo annuale di formazione ......................................... 72
(-) riqualificazione professionale ..................................................... 72
(-) ristrutturazione e riorganizzazione (processi di) ........................ 72
(-) tensioni occupazionali ................................................................ 19
Fornitura alloggio (v. Trasferimento del lavoratore)
Fungibilità nell’utilizzo del personale
(-) aree professionali ......................................................................... 92
(-) quadri direttivi ............................................................................... 85
Fusione (v. Trasferimento di azienda)
282
G
Garanzie volte alla sicurezza del lavoro ....................................... 24
Gestioni speciali (applicazione del CCNL) ................................... 1
Gestione valori (v. servizio di cassa e gestione valori)
Giorni festivi ....................................................................................... 54, 109
Giorni semifestivi ............................................................................... 54, 109
Giudizio professionale (v. Valutazione professionale)
Giusta causa (cessazione del rapporto di lavoro per) ............... 77
Giusta causa (dimissioni) ................................................................. 79
Giustificato motivo ............................................................................ 77, v. All. n. 6 (Tab.N)
Gratificazione di Natale (v. Tredicesima mensilità)
Gravidanza e puerperio .................................................................. Cap. VIII, 59, 79
Guardiania ......................................................................................... 93
(-) diurna e notturna ......................................................................... 93, 112
I
Immobili d’uso (v. Attività che richiedono specif. regolament.)
Impegni delle Parti Nazionali………………………………………… App. n. 1
Incentivazioni all’esodo ................................................................... 19
Incompatibilità .................................................................................. 32
Incontri semestrali ............................................................................. 12
Incontro annuale .............................................................................. 11
Indagini preliminari ........................................................................... 35
Indennità
(-) di mancato preavviso (in caso di risoluzione del rapporto) .. 81, All. n. 6 (Tab. L)
(-) di rischio ......................................................................................... 45, All. n. 5
(-) di turno diurno .............................................................................. 103 104, All. n. 3
(-) di turno notturno .......................................................................... 89, 104, All. n. 3
(-) giornaliera oltre le h. 18.15 .......................................................... 103
(-) per intervento ............................................................................... 34
(-) per lavori svolti in locali sotterranei ............................................ 45, 86, 96, All. n. 3
(-) per lavoro svolto nei giorni semifestivi ....................................... 109
(-) per pernottamento ...................................................................... 112
(-) per vigilanza notturna ................................................................. 93, All. n. 3
Indennità e compensi vari (riepilogo di) ....................................... All. n. 3 (Tab. G)
Indennità modali ............................................................................... 45, 83, 86, 96, All. 3 e 5
Informativa sindacale (diritti di)
(-) appalto .......................................................................................... 18
(-) attività complementari e/o accessorie appaltabili ............... 18
(-) banca ore ..................................................................................... 108
283
(-) distacco del personale ............................................................... 17
(-) festività .......................................................................................... 54
(-) flessibilità (nuove) ......................................................................... 21
(-) formazione professionale ............................................................ 72
(-) incontri semestrali ........................................................................ 12
(-) incontro annuale ......................................................................... 11
(-) lavoro straordinario ...................................................................... 108
(-) normative obsolete ..................................................................... 21
(-) orario lavoro (procedura in tema di) ........................................ 20
(-) orario di sportello ......................................................................... 20, 105
(-) orario multiperiodale ................................................................... 20, 107
(-) part-time ........................................................................................ 28
(-) procedura di passaggio ai quadri direttivi ............................... 84
(-) ristrutturazioni e/o riorganizzazioni - trasferimento di azienda 16
(-) Santo Patrono di Roma ............................................................... 54
(-) sistema incentivante ................................................................... 52
(-) sviluppo professionale e di carriera (coinvolgimento sindacale) 73, 76
(-) tensioni occupazionali ................................................................ 19
(-) turni ................................................................................................ 20, 104
(-) valutazione del personale .......................................................... 76
Informativa (criteri e modalità su reclut. selez. e mobilità )….. App. n. 3
Informazione di garanzia ................................................................. 35, 36
Infortunio ............................................................................................ 58
Iniziative sociali………………………………………………………….. 69
Innovazioni tecnologiche ................................................................ 72
Inscindibilità della normativa contrattuale ................................... 25
Inquadramento
(-) 1ª area professionale ................................................................... 92, 93
(-) 2ª area professionale ................................................................... 92, 94
(-) 3ª area professionale ................................................................... 92, 95
(-) quadri direttivi ............................................................................... 84
Intervallo ............................................................................................ 106
IVC triennio 2015 -2017………………………………………………… All. n. 2 (Tab D)
IPCA (Indice dei prezzi al consumo)……………………………….. 8
L
Lavoratori addetti a videoterminali ................................................ 66
Lavoratori studenti ............................................................................ 61
Lavoratori tossicodipendenti ........................................................... Raccomand. art. 57
Lavoro a tempo parziale .................................................................. 28
(-) addestramento neo assunti ....................................................... 28, punto 2 b)
284
(-) agevolazioni e provvidenze per motivi di studio ..................... 28, punto 2 d)
(-) anzianità ........................................................................................ 28, punto 2 c)
(-) assenze e ferie ............................................................................. 28, punto 2 a)
(-) costituzione e durata del rapporto di lavoro ........................... 28
(-) divieto di discriminazione ............................................................ 28
(-) durata del ..................................................................................... 28
(-) formazione professionale ............................................................ 28, punto 2 e)
(-) intese aziendali ............................................................................. 28
(-) lavoro supplementare ................................................................. 28
(-) limiti ................................................................................................ 28
(-) normativa applicabile ................................................................ 28
(-) orario di lavoro ............................................................................. 28
(-) prevalenza nelle mansioni .......................................................... 28
(-) ripristino del lavoro a tempo pieno ........................................... 28
(-) rotazioni ......................................................................................... 28
(-) trasformazione del rapporto di lavoro ...................................... 28
(-) trattamento economico ............................................................. 28
Lavoro domenicale (compenso per) ............................................ 104, 109
Lavoro nel giorno festivo infrasettimanale .................................... 109
Lavoro nel giorno fissato per il riposo settimanale ....................... 109
Lavoro notturno (v. Turni)
Lavoro straordinario .......................................................................... 108
(-) banca ore ..................................................................................... 108
(-) paga oraria ................................................................................... 108
(-) reclami ........................................................................................... 108
(-) retribuzione (ed eventuali maggiorazioni) ............................... 108
(-) verifica sindacale ........................................................................ 108
Lavoro svolto nei giorni semifestivi, indennità per ....................... 109
Leva, obblighi di (v. Richiamo alle armi)
Licenziamento (v. Risoluzione del rapporto di lavoro)
Livelli di contrattazione (v. Assetti contrattuali)
Livelli retributivi (v. Inquadramento del personale)
Livello retributivo di inserimento professionale ……………… 41, All. n. 2 (Tab. C)
Locali sotterranei (v. Indennità per lavori svolti in)
Long Term Care ………………………………………………….. 64
M
Malattia .............................................................................................. Cap. VII, 58
(-) accertamenti sanitari .................................................................. 58
(-) aggiornamento professionale a seguito di .............................. 59
(-) aspettativa per ............................................................................. 58
285
(-) ferie spettanti ................................................................................ 55
(-) insorta durante le ferie ................................................................ 55
(-) insorta durante l’astensione obbligatoria ................................ 59
(-) irreversibile e di particolare gravità ........................................... 57
(-) malattie cronico degenerative .................................................. 58
(-) malattie di carattere oncologico……………………………….. 58
(-) trattamento di .............................................................................. 58
Mansioni superiori (adibizione) ....................................................... 85, 100
Maternità (v. Gravidanza e puerperio)
Matrimonio e unioni civili
(-) congedo straordinario per ......................................................... 57
Mensa aziendale .............................................................................. 51
Messi notificatori ............................................................................... 94
(-) compensi ai messi ........................................................................ 47, 48
(-) compenso fisso ............................................................................. 50
Missioni ............................................................................................... Cap. IX, 70
(-) a corto raggio .............................................................................. 70
(-) diaria .............................................................................................. 70, All. n. 7 (Tab. P)
Mobilità nelle aree urbane .............................................................. 69
Morte del lavoratore ......................................................................... 77, 78, All. n. 6 (Tab. O)
Multiperiodale (orario) ..................................................................... 107
N
Normativa contrattuale .................................................................... Cap. I
Normative obsolete .......................................................................... 21
Nucleo operativo .............................................................................. 99
O
Obblighi delle Parti ........................................................................... 32
Obblighi di leva ................................................................................. Cap. VIII,60
Occupazione ..................................................................................... 19, Cap. IV
(-) fondo di solidarietà ...................................................................... 19
(-) tensioni occupazionali ................................................................ 19
Operatori di front office……………………………………………….. 95
Operatori di front office con mansioni di cassiere ……………… 95
Orario di lavoro
(-) a tempo parziale ......................................................................... 28
(-) agevolazioni per motivi di studio ............................................... 61
(-) ausiliari ........................................................................................... 112
286
(-) banca delle ore ........................................................................... 102, 108
(-) centralinisti (pausa) ..................................................................... 67
(-) flessibilità individuali ..................................................................... 110
(-) flessibilità in entrata/uscita ......................................................... 110
(-) formazione professionale ............................................................ 72
(-) giornaliero ..................................................................................... 103
(-) guardiania .................................................................................... 112, 109
(-) in giorni semifestivi ....................................................................... 109
(-) in giorno festivo infrasettimanale ............................................... 109
(-) in giorno fissato per il riposo settimanale .................................. 109
(-) intervallo ........................................................................................ 106
(-) lavoratori studenti ........................................................................ 61
(-) lavoro straordinario ...................................................................... 108
(-) multiperiodale ............................................................................. 107
(-) orario di sportello ......................................................................... 105, 109
(-) orario extra standard (disagio sociale) ...................................... 65
(-) pause ............................................................................................. 66, 67, 104
(-) procedura sindacale .................................................................. 20, 103
(-) quadri direttivi ............................................................................... 89
(-) reperibilità ..................................................................................... 34
(-) riduzione di orario ......................................................................... 102
(-) settimanale ................................................................................... 102
(-) spostamenti (v. flessibilità)
(-) turni ................................................................................................ 103, 104
(-) ufficiali di riscossione .................................................................... 111
(-) videoterminali ............................................................................... 66
(-) vigilanza e custodia ..................................................................... 112
Orario di sportello ............................................................................. 105, 109
Orario multiperiodale ....................................................................... 107
Organismi collegiali tributari ........................................................... 32
Organismi sindacali aziendali.......................................................... 19,20
Osservatorio nazionale .................................................................... 9
P
Paga oraria ........................................................................................ 108
Pari opportunità (Legge n. 125/1991) ............................................ 9, 13,14
Part-time (v. Lavoro a tempo parziale)
Pause .................................................................................................. 104,66, 67
Pendolarismo (trattamento di) ....................................................... 90
Periodo di raffreddamento .............................................................. 7
Permanenza nei locali dell’azienda (v. Doveri e diritti del personale)
287
Permessi
(-) festività soppresse ........................................................................ 56
(-) lavoratori studenti ........................................................................ 61
(-) motivi personali o familiari .......................................................... 57
(-) ricerca altra occupazione .......................................................... 78
(-) riduzione di orario.......................................................................... 102
Permessi sindacali
(-) contrattazione integrativa aziendale ....................................... 25
(-) durante l’addestramento ........................................................... 71
(-) incontri semestrali ........................................................................ 12
(-) incontro annuale ......................................................................... 11
(-) pari opportunità ........................................................................... 14
Pernottamento, indennità per ......................................................... 112
Personale di vigilanza e custodia ................................................... 93, 102, 104, 109
Piattaforma sindacale (procedura per la presentazione della) 7
Piazze (distinzione delle) .................................................................. 53
Piè di lista (rimborso a) (v. Missioni)
Politiche sociali e di salute e sicurezza ......................................... Cap. VIII
Politiche attive per l’occupazione…………….............................. Cap. IV
Preavviso
(-) per cessazione rapporto lavoro ................................................. 78, 79, 81, All. n. 6
(Tabb. L, M, N, O)
(-) per trasferimento .......................................................................... 90, 114
Premio aziendale .............................................................................. 43, 75,
v. anche Contratt.
integr. aziendale
Premio Variabile di risultato…………………………………………… 44
Prestazione lavorativa di sabato .................................................... 89
Prestazione lavorativa (quadri direttivi) .......................................... 89
Prestazione in giorno festivo infrasettimanale .............................. 109
Prestazioni aggiuntive (v. Banca ore; lavoro straordinario)
Privazione della libertà personale .................................................. 36
Procedimento penale ...................................................................... 35, 36
Procedure interne di lavoro (comunicazione delle) .................... 32
Processi di ristrutturazione e riorganizzazione .............................. 1, 16
(-) informazione e consultazione (procedure di) ......................... 16
(-) tensioni occupazionali ................................................................ 19
Produttività (v. premio aziendale)
Profili professionali nuovi
(-) aree professionali ......................................................................... 92
(-) quadri direttivi ............................................................................... 84
Protocollo 23 luglio 1993 e Protocollo 23 luglio 2007 Cap. II, Premessa
Protocollo 28 giugno 2011e Protocollo 9 marzo 2018 Cap. II, Premessa
Protocollo Identificativo del settore della riscoss. (28 febb. 2008) App. n. 5
288
Protocollo nazionale sulle agibilità sindacali ............................... Premessa
Prova, periodo di .............................................................................. 31
Provvedimenti disciplinari ................................................................ 38
Provvidenze per i disabili ................................................................. 69
Provvidenze per motivi di studio (v. Agevolazioni e provv. per)
Puerperio (v. Gravidanza e puerperio)
Pulizia (personale di) ........................................................................ 93
Q
Quadri Direttivi ................................................................................... Cap. XII
(-) accordi aziendali (inquadramenti) ........................................... 84
(-) apposita erogazione ................................................................... 89
(-) assegno ad personam ................................................................ 84, 86
(-) assegni ex intesa 12 dicembre 2001e 9 aprile 2008 ................ 86, 87
(-) declaratoria .................................................................................. 84
(-) fungibilità ....................................................................................... 85
(-) inquadramento ............................................................................ 84
(-) prestazione lavorativa ................................................................. 89
(-) procedura di passaggio ai quadri direttivi ............................... 84
(-) profili professionali nuovi ............................................................. 84
(-) ruolo chiave .................................................................................. 84, 88
(-) scatti di anzianità ......................................................................... 87
(-) sostituzioni ...................................................................................... 85
(-) trattamento economico ............................................................. 86,89, All. n. 2 (Tab. B)
R
Rapporto di lavoro
(-) disciplina legale ........................................................................... Premessa e 1
Rappresentanza dei lavo. per la sicurezza 12 luglio 2017, accordo App. n.6
Recupero crediti ............................................................................... 2
Relazioni sindacali (v. Sistema di relazioni sindacali)
Reperibilità addetti a particolari servizi ......................................... 34
Residenza (mutamento di) .............................................................. 32
Responsabilità
(-) civile ............................................................................................... 37
(-) penale ........................................................................................... 35, 36
Retribuzione (v. Trattamento economico)
Richiamo alle armi ............................................................................ 60
289
Rinnovo (procedura di) .................................................................... 7;
v. anche Contr. Int. Az.
Riposo settimanale ........................................................................... 54, 109
Riqualificazione professionale ........................................................ 72
Rischio, indennità di ......................................................................... 45, All. n. 5 (Tab. I)
Rischio rapina ………………………………….. . ……………………. App. n.1
Riscossione delle entrate pubbliche .............................................. 2
Risoluzione del rapporto di lavoro .................................................. Cap. XI,77
(-) attestato di servizio ...................................................................... 77
(-) contestazioni ................................................................................ 82
(-) dimissioni ........................................................................................ 79
(-) giusta causa ................................................................................. 77
(-) giustificato motivo ....................................................................... 77
(-) indennità di mancato preavviso ............................................... 78, 79, All. n. 6
(-) limiti di età ..................................................................................... 77
(-) morte del lavoratore ................................................................... 78
(-) periodo di prova .......................................................................... 31
(-) permessi per ricerca di altra occupazione .............................. 78
(-) preavviso ....................................................................................... 78, 79, All. n. 6
(-) superamento del periodo di comporto ................................... 77
(-) trattamento di fine rapporto ...................................................... 83
Ristrutturazione e/o riorganizzazione (v. processi di ristr./riorg.)
Rivalsa (per danni) ............................................................................ 80
Rotazioni del personale ................................................................... 99
Ruolo chiave (trattamento di) ........................................................ 84
S
Santo Patrono (v. semifestività)
Sanzioni disciplinari (v. Provvedimenti disciplinari)
Scadenza (v. Decorrenze e scadenze)
Scatti di anzianità .............................................................................. 83, All. n. 2
(-) aree professionali ......................................................................... 83, 96, 97
(-) quadri direttivi ............................................................................... 83, 86, 87
Scorporo (v. Trasferimento d’azienda)
Segreto d’ufficio ................................................................................ 32
Semifestività ....................................................................................... 54, 109
Servizi (amministrativo/contabile) (v. Att. che richied. specif. regol.)
Servizi o gestioni speciali (esclusione CCNL) ............................... 1
Servizi o reparti di elaborazione dati (v. Attività che richiedono
specifiche regolamentazioni)
Servizio di cassa e gestione valori ................................................. 33
290
(-) deficienze di cassa ...................................................................... 33
(-) eccedenze di cassa .................................................................... 33
(-) indennità di rischio ....................................................................... 45, All. n. 5
(-) indennità per intervento ............................................................. 34
(-) reperibilità ..................................................................................... 34
(-) responsabilità ............................................................................... 33
Sicurezza del lavoro ......................................................................... 24, App. n. 1
Sistema di pagamento (gestione) (v. Attività che richiedono
specifiche regolamentazioni)
Sistema di relazioni sindacali .......................................................... Cap. II
(-) incontri semestrali ........................................................................ 12
(-) incontro annuale ......................................................................... 11
(-) osservatorio nazionale ................................................................ 9
Sistema incentivante ........................................................................ 52
Somministrazione di lavoro (contratto di)
(-) a tempo determinato .................................................................. 27
Sospensione dal servizio (v. Provvedimenti disciplinari)
Sostituzioni
(-) aree professionali ......................................................................... 100
(-) quadri direttivi ............................................................................... 85
Specifiche regolamentazioni (attività che richiedono) .............. 1, 3
Spese legali ....................................................................................... 35, 36
Spese tranviarie (v. Concorso spese tranviarie)
Sportello (orario di) (v. orario di sportello)
Sportello (limite di adibizione individuale allo) ............................. 105
Stipendio (v. Trattamento economico)
Strumenti di flessibilità nell’accesso al lavoro…………………….. Premessa, Cap. IV
Sviluppo professionale e di carriera……………………………….. 73
(-) aree professionali ......................................................................... 98
(-) informativa sindacale (diritti di) ................................................. 73, 76
(-) quadri direttivi ............................................................................... 84, 88
T
Tabelle retributive .................... …………………………. …………… 40, All. n.1 e 2
(Tabb. A, B, C, D, E, F)
Telelavoro
(-) costituzione del rapporto di lavoro ........................................... 29
(-) diritti sindacali - valutazioni e informative ................................ 29
(-) postazioni ed attrezzature di lavoro - sicurezza del lavoro .... 29
(-) prestazione lavorativa - trattamento economico .................. 29
(-) rientri in azienda - formazione .................................................... 29
291
(-) sperimentalità della disciplina ................................................... 29
(-) tipologie ........................................................................................ 29
Tempo parziale (v. Lavoro a tempo parziale)
Tensioni occupazionali (v. processi di ristrutturazione e riorganizz.)
Tenuta di lavoro ................................................................................ 32
Titoli di studio ..................................................................................... 61, 62
Tossicodipendenze .......................................................................... Racc. in calce art. 57
Trasferimento del lavoratore
(-) aree professionali ......................................................................... 114
(-) cambio di residenza .................................................................... 90, 114
(-) contributo alloggio ...................................................................... 114
(-) fornitura alloggio ........................................................................... 90, 114
(-) preavviso ....................................................................................... 90, 114
(-) quadri direttivi ............................................................................... 90
(-) su domanda dell’interessato ..................................................... 90, 114
(-) tensioni occupazionali ................................................................ 19
(-) trattamento economico in caso di ........................................... 90, 114
Trasferimento di azienda .................................................................. 16, 1
Trasferta (v. Missioni)
Trattamento di fine rapporto ........................................................... 83
Trattamento economico .................................................................. Cap. VI
(-)apposito elemento della retribuzione ………………………….. 8
(-) adibizione ad attività proprie di livelli retributivi diversi .......... 100
(-) allontanamento dal servizio per motivi cautelari .................... 35
(-) apposita erogazione ................................................................... 89
(-) aree professionali ......................................................................... 96
(-) assegno ad personam ................................................................ 84, 86
(-) assegno ex intesa 12 dicembre 2001 e 9 aprile 2008 .............. 86, 87
(-) assegni mensili di anzianità ......................................................... All. n. 2 (Tab. E)
(-) assistenza sanitaria ...................................................................... 63
(-) buono pasto ................................................................................. 51
(-) compensi per messi notificatori ................................................. 47, 48, 50
(-) compensi per ufficiali della riscossione ..................................... 46, 48, 49,
All. n. 8 (Tab. Q)
(-) compenso fisso per adibizione alla notifica ............................ 49
(-) compenso per lavoro straordinario ........................................... 108
(-) concorso spese tranviarie .......................................................... All. n. 4 (Tab.H)
(-) ferie non fruite (compenso per) …………………………………. 55 e Nota a Verbale
(-) gravidanza e puerperio .............................................................. 59
(-) indennità di mancato preavviso ............................................... 79, All. n. 6
(-) indennità di rischio ....................................................................... 45, All. n. 5 (Tab. I)
(-) indennità giornaliera oltre le h. 18.15 ........................................ 103, All. n. 3
(-) indennità guardie notturne ........................................................ 93, All. n. 3
(-) indennità modali (rischio) ........................................................... 45, All. n. 5
292
(-) indennità per adibizione alla custodia diurna ......................... 112
(-) indennità per intervento ............................................................. 34
(-) indennità per lavori svolti in giorni semifestivi ........................... 109
(-) indennità per lavori svolti in locali sotterranei .......................... 45, All. n. 3
(-) indennità per vigilanza notturna ............................................... 93, All. n. 3
(-) lavoro domenicale (compenso per) ........................................ 109
(-) lavoro in giorno festivo infrasettimanale (compenso per) ..... 109
(-) liquidazione di festività soppresse non fruite ………………… 56 e Nota a Verbale
(-) livello retributivo di inserimento professionale ......................... 41
(-) malattia ......................................................................................... 58
(-) paga oraria ................................................................................... 108
(-) premio aziendale ......................................................................... 43, 75
(-) premio per conseguimento titolo di studio .............................. 61
(-) premio variabile di risultato ....................................................... 44
(-) provvidenze per motivi di studio ................................................ 62
(-) quadri direttivi ............................................................................... 86
(-) recesso durante la prova (competenze spettanti) ................ 31
(-) reperibilità (compensi per) ......................................................... 34
(-) retribuzione annua, criteri di determinazione .......................... 83
(-) retribuzione in caso di inquadramento superiore ................... 101
(-) rimborso spese in caso di richiamo dalle ferie ......................... 55
(-) ruolo chiave (trattamento per) .................................................. 84
(-) sistema incentivante ................................................................... 52
(-) sostituzione di personale ............................................................. 100
(-) struttura della retribuzione .......................................................... 40
(-) tabelle retributive ......................................................................... 40, All. n. 1 e 2
(-) tempo di erogazione competenze mensili ............................... 40
(-) trasferimento del lavoratore ...................................................... 90, 114
(-) trattamento di fine rapporto ...................................................... 83
(-) tredicesima mensilità ................................................................... 42
(-) turno diurno (indennità di) .......................................................... 103, 104 (All. n. 3)
(-) turno notturno (indennità di) ...................................................... 89, 104 (All. n. 3)
(-) una tantum (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017) ................ All. n. 1 (Tab. A)
Tredicesima mensilità ....................................................................... 42
Turni
(-) attività in ........................................................................................ 104
(-) lavoratori studenti ........................................................................ 61
(-) lavoro domenicale ...................................................................... 104
(-) lavoro notturno ............................................................................. 104
(-) prestazioni in giorno semifestivo ................................................ 109
(-) procedura sindacale .................................................................. 20
(-) quadri direttivi ............................................................................... 89
(-) turno diurno (indennità di) .......................................................... 104
(-) turno notturno (indennità di) ...................................................... 104
293
(-) vigilanza e custodia (personale di) ........................................... 112
Tutela della dignità delle donne e degli uomini .......................... 69
Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni ................. 36
U
Ufficiali della riscossione
(-) compensi ...................................................................................... 46, 48, 49, All. n. 8
(-) orario di lavoro ............................................................................. 103, 111
Ulteriori opportunità aziendali ......................................................... 21
Una tantum (1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2017) ..................... All. n. 1 (Tab. A)
Unioni di fatto ..................................................................................... 69
Unione civile……………………………………………………………….. 57
Unità operative .................................................................................. 95,103
V
Valutazione del lavoratore .............................................................. 74, 75
Valutazione professionale ............................................................... 74
Verbale di Accordo 28 febbraio 2008 (Protocollo Ident. Risc.) App. 5
Verbale di Accordo 12 luglio 2017 in materia di RLS.………….. App.6
Verbale di Riunione Regolamento RLS 28 luglio 2017…………… App.6
Videoterminali ................................................................................... 66
Vigilanza (personale di) (v. personale di vigilanza e custodia)
Visite mediche (v. accertamenti sanitari)
Volontariato ....................................................................................... 57, 69
W
Work Life Balance………………………………………………….. 30
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