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A cura di Giovanni Di Lieto
Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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GUIDA
AL DIRITTO SOCIETARIO
AUSTRALIANO
PER FARE IMPRESA
IN VICTORIA
A cura di Giovanni Di Lieto
Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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Dedicato a tutti gli italiani con spirito d’iniziativa
A cura di Giovanni Di Lieto
Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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INDICE DEI CONTENUTI
PREFAZIONE DEL CONSOLE GENERALE D’ITALIA A MELBOURNE 4
NOTA BIOGRAFICA DELL’AUTORE 5
AVVERTENZA 6
RISORSE UTILI DI PARTENZA 6
TIPOLOGIE IMPRENDITORIALI 7
I. BASI LEGALI 7
II. SOLE TRADER 8
III. PARTNERSHIP 8
IV. COMPANY 9
APRIRE UNA SOCIETÀ 10
I. BUSINESS NAME (DITTA) 10
II. DENOMINAZIONE SOCIALE 11
III. COMPANY NAME 12
CONDURRE UNA SOCIETÀ 14
I. REGOLE SOCIALI 14
REPLACEABLE RULES 14
STATUTO SOCIALE 15
REGOLE SPECIALI PER LA ‚ONE PERSON COMPANY‛ 15
II. RUOLI SOCIETARI 15
III. REQUISITI RESIDENZIALI 16
IV. OBBLIGHI LEGALI DEGLI AMMINISTRATORI 17
INCOMPATIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI 17
V. OBBLIGHI FISCALI 19
TAX FILE NUMBER (TFN) 19
AUSTRALIAN BUSINESS NUMBER (ABN) 20
AUSTRALIAN COMPANY NUMBER (ACN) 20
GOODS AND SERVICES TAX (GST) 21
PAY AS YOU GO (PAYG) WITHHOLDING 21
FRINGE BENEFITS TAX (FBT) 22
ALTRE TASSE 22
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (SUPERANNUATION) 23
VI. OBBLIGHI CONTABILI 24
CHIUDERE UNA SOCIETÀ 25
I. CANCELLAZIONE DI PICCOLE SOCIETÀ DI CAPITALI 25
II. INSOLVENZA 25
III. DEREGISTRAZIONE VOLONTARIA 26
IV. DEREGISTRAZIONE DELL’ASIC 26
V. LIQUIDAZIONE VOLONTARIA 27
IMMIGRARE IN VICTORIA PER FARE IMPRESA 28
I. TIPOLOGIE DI VISTI D’AFFARI 28
II. PROCEDURE PER I VISTI D’AFFARI 29
ASSUMERE LAVORATORI STRANIERI 30
I. VERIFICHE LEGALI 30
II. RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO 31
A cura di Giovanni Di Lieto
Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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Prefazione del Console Generale d’Italia a Melbourne
Melbourne e lo Stato del Victoria sono la casa di decine di migliaia di
connazionali, molti dei quali hanno saputo creare realtà imprenditoriali
rispettate e di grande successo. In molti stanno decidendo di seguire le loro
orme e di avviare un’attività in questo angolo di mondo così lontano
dall’Italia. È per venire incontro alle loro esigenze che il Consolato Generale a
Melbourne ha dato alle stampe il manuale che state leggendo e che si propone
di fornire una guida per muovere i primi passi in un contesto che presenta
significative differenze rispetto a quello del nostro Paese.
Lo scopo principale di questo testo, infatti, è quello di accompagnare chi
decide di avventurarsi nel mondo del diritto societario australiano e del
Victoria, per dare concretezza a un’idea imprenditoriale. Chi lo legge, troverà
tanti spunti utili per cominciare ad operare e le risposte alle molte domande
che si pone chi sbarca Down Under con l’obiettivo di creare un’azienda. Il
Victoria è una terra di opportunità da raccogliere e per farlo occorre essere
preparati, perché, se è vero che il genio italico può essere la chiave del
successo ovunque nel mondo, le idee vanno sostenute con l’impegno, il
lavoro e lo studio.
Confido che con questa pubblicazione il Consolato Generale possa offrire un
piccolo contributo a chi intende mettersi alla prova.
Marco Maria Cerbo
A cura di Giovanni Di Lieto
Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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Nota biografica dell’autore
Originario di Salerno, Giovanni Di Lieto risiede a Melbourne dove è docente
universitario di materie legali nel dipartimento di criminologia del ‚Navitas
Professional Institute‛ (www.ncps.edu.au), nonché consulente legale in
materia di video-produzioni per ‚Tiszai Creative‛ (www.tiszai.net).
Dopo la laurea in giurisprudenza e un breve periodo di pratica forense in
Italia, l’autore ha lavorato nel settore della logistica e del commercio estero
negli Stati Uniti e in Cina.
Dopo essersi trasferito a Melbourne nel 2009 ed essere diventato cittadino
australiano nel 2014, l’autore ha conseguito un dottorato di ricerca in diritto
internazionale del lavoro presso l’University of Otago in Nuova Zelanda
(http://otago.ourarchive.ac.nz/handle/10523/4929).
L’autore contribuisce regolarmente all’educazione e informazione legale della
comunità italiana a Melbourne tramite pubblicazioni, seminari e divulgazioni
varie concernenti il diritto australiano, in particolare nell’ambito delle attività
dell’associazione non-profit ‚NOMIT, Italian Network of Melbourne‛
(www.nomit.com.au).
Per maggiori informazioni e commenti su questa guida, come anche per
discutere rilevanti progetti educativi, si invita a contattare l’autore
all’indirizzo email: giovanni.dilieto@ncps.edu.au.
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Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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Avvertenza
Prima di iniziare un’attività economica in Australia è essenziale considerare
attentamente i diversi requisiti legali e operativi implicati in ciascuna
tipologia imprenditoriale. Tali requisiti possono variare notevolmente
secondo il settore industriale di riferimento.
Al fine di ottenere una consulenza qualificata è particolarmente consigliato di
rivolgersi a un commercialista o avvocato con esperienza specifica nel proprio
settore d’interesse. Questa guida ha fini divulgativi ed è volta a offrire
esclusivamente una panoramica generale del diritto societario australiano.
Pertanto le informazioni ivi contenute non costituiscono e non sostituiscono
un parere legale o professionale di alcun tipo.
Risorse utili di partenza
Si ricerchino ulteriori informazioni per fare impresa sul sito internet del
governo del Victoria (in inglese) al: http://www.business.vic.gov.au/ .
E’ inoltre consigliato identificare e contattare un qualificato consulente
commerciale (business advisor) dal registro ufficiale del governo australiano
(in inglese) al: http://www.business.gov.au/advice-and-support/advisor-
finder/Pages/default.aspx .
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Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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Tipologie imprenditoriali
I. Basi legali
L’apparato normativo australiano consente diversi tipi di strutture
imprenditoriali per condurre un’attività economica in proprio oppure in
società con altri.
Le strutture imprenditoriali regolano e identificano il funzionamento
dell’attività economica; le più comuni sono:
- ‚Sole trader ‚ (ditta individuale)
- ‚Partnership‛ (società di persone)
- ‚Company‛ (società di capitali)
Le società di capitali sono disciplinate su base federale principalmente tramite
il ‚Corporations Act 2001‛ e il ‚Bankrupty Act 1966‛. Le società di persone
sono regolamentate su base statale, nello stato del Victoria dal ‚Partnerships
Act 1958‛.
Le ditte individuali sono disciplinate in maniera frammentaria da normative
nazionali e regionali nel campo del diritto dei consumatori, fiscale e privato in
generale.
Inoltre tutte le strutture imprenditoriali si poggiano su ulteriori regolamenti
applicativi dei vari governi regionali.
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Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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II. Sole trader
La ditta individuale è la struttura imprenditoriale più semplice che assegna al
proprietario tutto il potere decisionale, ma anche tutte le responsabilità
personali annesse all’attività economica.
Un sole trader può assumere lavoratori subordinati illimitatamente.
Il risultato economico è tassato annualmente come reddito personale con
aliquote progressive.
III. Partnership
Una società di persone si forma quando due o più persone (fino a 20)
conducono attività economiche insieme. Una partnership può essere generale
o limitata.
La ‚general partnership‛ equivale in sostanza a una società in nome collettivo
in cui tutti i soci sono ugualmente responsabili della gestione aziendale, e
ciascuno ha la responsabilità illimitata per gli eventuali debiti e obbligazioni
aziendali in solido con tutti gli altri soci.
Una general partnership non è registrabile e può essere istituita tramite
scrittura privata, accordo verbale o per implicazione fattuale.
Si noti che la denominazione commerciale della general partnership è
registrabile (si veda il seguente capitolo).
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Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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La ‚limited partnership‛ equivale in sostanza a una società in accomandita
semplice in cui ci sono due categorie di soci: uno o più ‚general partners‛
(soci accomandatari) e uno o più ‚limited partners‛ (soci accomandanti).
I general partners gestiscono l’azienda e hanno il potere di negoziare accordi
vincolanti per conto della società; pertanto la loro responsabilità in solido per
i debiti e gli obblighi della limited partnership è illimitata.
I limited partners invece sono investitori passivi, poiché non possono gestire
l’azienda e la loro responsabilità per debiti e obbligazioni aziendali è limitata
in proporzione all'importo conferito alla società.
Una limited partnership si forma all’atto di registrazione presso il ‚Consumer
Affairs Victoria‛, che è una sorta di authority per la tutela del consumatore in
Victoria.
Inoltre la registrazione determina formalmente la quota d’investimento e la
relativa responsabilità di ogni limited partner.
IV. Company
Una società di capitali ha membri (azionisti) che possiedono la società e gli
amministratori che la gestiscono. I due ruoli possono anche sovrapporsi.
Le tipologie di company più comuni sono la ‚proprietary limited‛ (società a
responsabilità limitata/per azioni) e la ‚public company‛ (società per azioni
quotata in borsa), di cui il pubblico può acquistare quote d’investimento.
Inoltre, un imprenditore indipendente può agire da azionista e
amministratore unico in una cosiddetta ‚one person company‛,
corrispondente a una società a responsabilità limitata unipersonale.
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Aprire una società
I. Business name (ditta)
La scelta appropriata della ditta (il nome commerciale dell’imprenditore che
lo qualifica come soggetto di diritto) è fondamentale non solo per stabilire e
distinguere la desiderata immagine dell’azienda, ma anche per minimizzare il
rischio di frodi, contraffazioni e altre forme di competizione sleale.
E’ pertanto opportuno familiarizzarsi con i requisiti e le ripercussioni legali
derivanti dalla registrazione formale del ‚business name‛ (ditta).
Il business name è il nome con cui un’impresa individuale o societaria
conduce le proprie attività commerciali ed è connesso con l’Australian
Business Number (ABN).
Occorre registrare il business name solamente se si conduce l’attività con un
nome diverso dall’intera ragione o denominazione sociale (ad esempio: ‚La
bella Napoli Pty Ltd‛) o dal nome e cognome (ad esempio ‚Giovanni Battista
Rossi‛) o dall’iniziale del nome e cognome (ad esempio: ‚G.B. Rossi‛).
Il business name può essere registrato per via telematica tramite il sito
internet dell’Australian Securities & Investments Commission (ASIC) al:
http://www.asic.gov.au/asic/ASIC.NSF/byHeadline/Registering%20a%20busi
ness%20name.
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La registrazione è valida in tutti gli stati e territori australiani e di per se’ non
crea una entità legale separata dal quella del suo titolare. Solamente la
registrazione di una società tramite l’ASIC costituisce i diritti e doveri
concernenti un’entità legale separata.
Si noti bene che la sola registrazione del business name o del relativo dominio
internet non assegna automaticamente la proprietà intellettuale esclusiva del
nome, per la cui tutela occorre registrare separatamente il marchio. Ovvero, la
registrazione della sola denominazione commerciale senza il marchio non
assegna il diritto di impedire a terzi l’uso del nome.
Ciononostante, non è consentito registrare una denominazione commerciale
che sia identica o troppo simile al nome registrato da un’altra impresa o
società australiana.
II. Denominazione sociale
Una società con personalità giuridica separata (proprietary company) deve
includere nella denominazione sociale la dicitura ‘Proprietary’ oppure
l’abbreviazione ‘Pty’.
La denominazione sociale che termina con la sola dicitura ‘Proprietary’ o ‘Pty’
indica che la responsabilità personale dei soci è illimitata. Questa infrequente
tipologia societaria equivale all’incirca alla società in nome collettivo (SNC) di
diritto italiano, che a sua volta più comunemente corrisponde alla ‚general
partnership‛.
Se la responsabilità personale dei soci è limitata all’ammontare del valore
delle quote non versate, allora la denominazione sociale deve terminare con la
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dicitura ‚Proprietary Limited‛ (abbreviata in ‚Pty Ltd‛). Questa comune
tipologia societaria corrisponde alla società a responsabilità limitata (SRL) e
per azioni (SPA) di diritto italiano.
Altre meno comuni tipologie di società di capitali previste nel diritto italiano
possono essere ricalcate approssimativamente nel diritto australiano secondo
la natura delle quote societarie e dei modi del loro versamento.
Si noti bene che una società proprietaria deve:
- essere per azioni o in società a responsabilità illimitata con un determinato
capitale sociale
- avere non più di cinquanta soci non dipendenti (azionisti).
III. Company name
Nel momento in cui si registra una società, l’ASIC assegna a questa un
numero unico, chiamato Australian Company Number (ACN).
L’ACN può essere utilizzato anche come ‚company name‛ (nome della
società). Ove si preferisca un nome diverso, si può scegliere qualunque
company name che non sia già stata registrata da un’altra impresa o società.
L’ASIC mette a disposizione un registro pubblico per verificare
preliminarmente che il company name in fieri non sia identico o troppo simile
ad altri già in uso. Il registro è consultabile sul portale dell’ASIC al:
https://connectonline.asic.gov.au/RegistrySearch/faces/landing/SearchRegister
s.jspx?_adf.ctrl-state=goonbac53_4 .
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Prima della registrazione del company name è anche consigliabile verificare
che questo non violi un marchio registrato. Il portale dell’agenzia IP Australia
può aiutare in tal senso: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-
marks/search-for-a-trade-mark/ .
Inoltre ci sono determinate parole e frasi che sono escluse dall’utilizzo quale
company name. Queste diciture protette includono ad esempio: ‚Building
society‛, ‚trust‛, ‚university‛, ‚chamber of commerce‛, ‚chartered‛.
Diciture legate a istituzioni governative e alla famiglia reale sono altresì
proibite per evitare confusione nel pubblico.
Infine, diciture contrarie al decoro pubblico o che suggeriscano attività illegali
sono generalmente respinte dall’ASIC.
Su pagamento, è possibile riservare l’utilizzo di un company name
autorizzato fino a due mesi (rinnovabili) prima della registrazione della
società. Si vedano tariffe e modalità sul portale dell’ASIC al:
http://asic.gov.au/asic/asic.nsf/asic+formsdisplayW?readform&code=410 .
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Condurre una società
I. Regole sociali
Per registrare una società è necessario decidere come sarà regolata
internamente, a seconda che si scelgano alternativamente:
• ‚replaceable rules‛ (regole ordinarie);
• un proprio statuto;
• una combinazione di entrambi.
Una società di capitali non può essere governata da replaceable rules se vi è
un unico amministratore e membro (‚one person company‛); in tal caso si
applicano invece regole speciali a norma di legge.
Replaceable rules
Le regole di base ordinarie per la gestione interna di una società sono incluse
nel Corporations Act 2001 e sono definite come ‚replaceable rules‛.
Una società può utilizzare le replaceable rules per la sua amministrazione
interna. Ciò significa che la società non ha bisogno di avere un proprio statuto
scritto, evitando le spese e il lavoro necessari a mantenere lo statuto
aggiornato con la legislazione vigente. Ciò significa che le replaceable rules
seguono automaticamente le modifiche di legge, a differenza degli statuti
propri.
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Statuto sociale
Una società di capitali può scegliere di adottare un proprio statuto piuttosto
che utilizzare le replaceable rules. In tal caso non occorre presentare lo statuto
all’atto di registrazione della società. Tuttavia lo statuto deve essere
mantenuto disponibile a richiesta delle autorità competenti insieme con i
registri contabili della società.
Regole speciali per la “one person company”
Ovviamente, una società di capitali con un solo azionista, che è anche
l'amministratore unico, non ha bisogno di un insieme formale di norme che
disciplinino le sue relazioni interne.
Pertanto tali aziende non devono necessariamente adottare uno statuto.
Se un amministratore aggiuntivo è nominato o una persona in più diventa
azionista, le replaceable rules si applicano automaticamente alla società, salvo
che siano sostituiti da uno statuto proprio.
II. Ruoli societari
Per registrare una società è necessario ottenere il previo consenso scritto da
parte delle persone che accettano di ricoprire i seguenti ruoli:
• direttore (deve essere una persona fisica maggiorenne);
• segretario (deve essere una persona fisica maggiorenne);
• socio azionista (ogni società deve avere almeno un azionista con personalità
fisica o giuridica).
Inoltre, è possibile domiciliare la società presso l’indirizzo di terzi, in genere il
proprio avvocato o commercialista, ma non necessariamente. In tal caso,
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l'occupante deve fornire alla società il consenso scritto per l’utilizzo di tale
indirizzo.
Una società di capitali deve avere almeno un direttore, ma non ha bisogno di
avere un segretario. Il direttore e il segretario (se presente) possono anche non
essere azionisti della società, ma devono risiedere abitualmente in Australia.
III. Requisiti residenziali
Si noti bene che in quest’ambito la nozione di residenza abituale è suscettibile
di un’interpretazione piuttosto ambigua. Infatti, la residenza abituale a fini
commerciali e fiscali non corrisponde esattamente alla nozione di residenza
permanente ai fini immigratori e di cittadinanza.
Pertanto, in principio anche un residente o domiciliatario temporaneo di
cittadinanza non australiana potrebbe ricoprire un ruolo societario, purché
rientri nella definizione di ‚residente abituale‛. A tal fine, si potrebbe arguire
che un residente fiscale sia tale, in altre parole tutti coloro i quali siano
domiciliati in Australia per un periodo superiore ai 183 giorni nell’arco di un
anno fiscale (dal primo di luglio al 30 giugno).
In pratica, un cittadino straniero senza la residenza permanente in Australia
non è abilitato ad alcun ruolo societario se non quello di co-azionista, tenendo
conto dei requisiti residenziali per l’espletamento di tutti gli altri
adempimenti burocratici normalmente legati alla conduzione di un’azienda.
Ad esempio, per aprire un conto corrente, il cliente deve essere identificato di
persona in una filiale della banca in questione, anche se tale identificazione
può in pratica avvenire in seguito all’apertura del conto.
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Inoltre, se un’impresa ha bisogno di un prestito, le banche in genere
richiedono alternativamente:
- Una garanzia interbancaria (‚bank to bank‛), che è più flessibile se si
opera dall’estero;
- Una garanzia personale di un amministratore, che però deve essere un
cittadino australiano;
- Un deposito in contanti, in sostanza una caparra che la banca mantiene
vincolata in un deposito a termine registrato in nome dell’azienda.
Si consiglia di fare riferimento al proprio istituto bancario per confermare i
dettagli formali dell’accensione del conto e dell’ottenimento di un mutuo
commerciale.
IV. Obblighi legali degli amministratori
Un direttore o segretario è tenuto a conformare la società con i requisiti
amministrativi stabiliti dal Corporations Act, tra cui spiccano per esempio:
- l’aggiornamento dei dati aziendali;
- il mantenimento dei vari registri e documenti contabili;
- il versamento delle tasse di registrazione e revisione societaria annuale.
Incompatibilità degli amministratori
Inoltre, non è consentito agire come un direttore o segretario (ovvero come
gestore) di una società senza il nulla osta del tribunale se:
- si è insolventi in un procedimento di fallimento personale (in Australia
anche le persone fisiche possono dichiarare bancarotta per insolvenza);
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- si è destinatari di un provvedimento d’insolvenza personale o di un accordo
ai sensi della Parte X del Bankruptcy Act 1966 (legge fallimentare), che non è
stato pienamente rispettato;
- si è soggetti a una ‚composition‛ (atto estintivo di debito) ai sensi della parte
X della legge fallimentare ed il pagamento finale non è stato fatto;
- si sia condannati per determinati reati, come la frode o altri reati ai sensi del
diritto societario relativi alla violazione dei doveri di amministratore.
In caso di condanna per uno dei suddetti reati non è consentito gestire una
società per cinque anni dalla sentenza. Se si è incarcerati per uno di questi
reati, non si può gestire una società prima che siano passati cinque anni dalla
scarcerazione.
Coloro i quali siano dichiarati in bancarotta, stipulino un accordo di
fallimento personale o siano condannati per un reato rilevante decadono
automaticamente dalla carica di direttore o di segretario. La società deve
quindi notificare l’ASIC della decadenza da dirigente o segretario della
società.
L’ASIC può anche vietare a chiunque di essere un direttore di società in
situazioni determinabili caso per caso.
Chiunque sia incompatibile con un ruolo aziendale, non è autorizzato a
gestire una società in alcun’altra maniera. Infatti, la gestione per mezzo di
amministratori fittizi rappresenta un reato grave, punito con la detenzione.
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V. Obblighi fiscali
In generale, le imposte per cui è necessario registrarsi dipendono dal tipo di
attività che si sta conducendo.
Alcune registrazioni fiscali si applicano a tutte le imprese, mentre altre
possono essere obbligatorie in base alla struttura amministrativa.
Alcune registrazioni sono del tutto opzionali, ma possono facilitare la
gestione in determinati casi.
In particolare, le registrazioni che possono essere necessarie ai fini fiscali
sono:
- Tax File Number (TFN), obbligatorio per tutte le attività commerciali
- Australian Business Number (ABN), facoltativo
- Australian Company Number (ACN), obbligatorio per le società
- Goods and Services Tax (GST), facoltativo solo per piccole imprese
- Pay as you go (PAYG) withholding, obbligatorio se si pagano
compensi tassabili.
- Finge Benefits Tax (FBT), obbligatorio se si corrispondono bonus a
lavoratori dipendenti.
Tax File Number (TFN)
Il TFN è un numero unico rilasciato dall’Australian Taxation Office (ATO) a
tutte le persone fisiche e giuridiche operanti in Australia per la gestione
fiscale e per altri servizi governativi. Il TFN equivale al codice fiscale italiano.
È necessario avere un TFN indipendentemente dal tipo di attività che si sta
conducendo.
Se si ha intenzione di gestire l'attività come ditta individuale, è possibile
utilizzare il proprio TFN individuale.
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Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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Se si opera come una partnership, società o trust, è necessario registrare un
TFN separato per l’impresa.
Un TFN può essere ottenuto contestualmente all’Australian Business Number
(ABN), utilizzando lo stesso modulo di domanda.
Australian Business Number (ABN)
Anche se è possibile condurre un’impresa senza ABN, è certamente
consigliato usufruirne per motivi burocratici e fiscali.
Ottenere un ABN dall’ATO è gratuito, e può essere necessario per la
registrazione di altre imposte, come il ‚Goods and Services Tax‛ (GST).
Inoltre, se si fattura senza un ABN, le altre imprese devono trattenere il 46,5%
di tasse dal pagamento pattuito.
L’opportunità economica di operare con un ABN è palese se si tiene presente
che l’aliquota fiscale ordinaria è del 30% per le società, mentre può oscillare
dal 19% al 45% per i redditi personali, che inoltre godono di una franchigia
annuale a tasso zero fino ai $18.200 (per l’anno fiscale 2014-15).
Australian Company Number (ACN)
Quando si registra una società di capitali, l’ASIC assegna un ACN che è
preliminare all’ottenimento dell’ABN societario.
Pertanto, se si intende trasformare una ditta individuale o società di persone
in una società di capitali, è necessario nell’ordine:
- cancellare l’esistente ABN presso l’ATO;
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- registrare la società per ricevere l’ACN presso l’ASIC;
- richiedere un nuovo ABN presso l’ATO.
Goods and Services Tax (GST)
Il GST è richiesto se si comprano o vendono beni e servizi ed è pertanto
l’equivalente dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) in Italia.
La registrazione presso l’ATO è obbligatoria se l’impresa ha un fatturato GST
annuo attuale o previsto di oltre $75.000 (oltre $150.000 per le organizzazioni
senza scopo di lucro).
La registrazione è inoltre obbligatoria indipendentemente dal fatturato se si
fornisce un servizio di taxi come parte dell’attività.
L’aliquota GST è tuttora pari al 10% del valore del bene o servizio in
compravendita. Tuttavia, la maggior parte dei prodotti alimentari di base,
alcuni corsi di studio e formazione, come anche prodotti e servizi medici sono
esenti da GST.
Per maggiori dettagli sui beni e servizi esenti da GST, si consiglia di
consultare il sito internet dell’ATO al
https://www.ato.gov.au/Business/GST/When-to-charge-GST-%28and-when-
not-to%29/GST-free-sales/Main-GST-free-products-and-services/.
Pay as you go (PAYG) withholding
Il PAYG withholding equivale all’incirca al sostituto d’imposta in Italia.
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È pertanto necessario registrare il PAYG presso l’ATO in tutti i casi in cui
occorre operare una ritenuta fiscale sull’importo di un pagamento corrisposto
a dipendenti, amministratori o imprese che fatturano senza l’ABN.
In ogni caso, la registrazione deve essere portata a termine prima di poter
eseguire alcuna ritenuta.
Fringe Benefits Tax (FBT)
L’imposta sui cosiddetti fringe benefits si applica a tutti i bonus o altre
prestazioni accessorie fornite ai lavoratori dipendenti, includendo:
- un'auto aziendale
- parcheggio auto scontato o gratuito
- prestiti a basso interesse
- feste di Natale
- pagamento di determinate spese private come parte di un pacchetto di
stipendio.
È necessario registrarsi per il FBT non appena si decide di iniziare a fornire
bonus ai dipendenti.
Altre tasse
Ci possono essere imposte più specifiche che si applicano secondo il settore
imprenditoriale di riferimento.
L'Ufficio delle imposte australiano (si consulti il portale www.ato.gov.au)
fornisce inoltre ulteriori informazioni su:
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- crediti d'imposta di carburante (fuel tax credits)
- perequazione tributaria per il commercio di vino (wine equalisation tax)
- bollo per auto di lusso (luxury car tax)
- bollo sul libro paga (payroll tax).
Contributi previdenziali (superannuation)
Si noti che la superannuation è un sistema australiano piuttosto peculiare di
accantonamento retributivo ai fini previdenziali e opera in modo per certi
versi simili al trattamento di fine rapporto (TFR) in Italia.
Il pagamento della quota di ‚superannuation‛, anche se non è una tassa, è un
obbligo se s’impiega del personale e pertanto richiede altri adempimenti
fiscali.
In generale, il datore di lavoro è obbligato ad accantonare la quota minima del
9.5% del salario per ogni dipendente maggiorenne che riceva un corrispettivo
di almeno 450 dollari lordi in un mese, a prescindere che il lavoratore sia a
tempo pieno, parziale o stagionale.
Il datore di lavoro deve accantonare la quota di superannuation per i
dipendenti che hanno meno di diciotto anni se questi soddisfano le condizioni
di cui sopra e purché lavorino almeno trenta ore in una settimana.
Per ulteriori informazioni, si consiglia di consultare il sito internet dell’ATO al
https://www.ato.gov.au/Business/Employers-super/Working-out-if-you-have-
to-pay-super/.
A cura di Giovanni Di Lieto
Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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VI. Obblighi contabili
Solo le piccole società di capitali (come definite nella Corporations Act) non
sono generalmente tenute a preparare rapporti contabili formali. Tuttavia, è
buona norma tenere una sia pur minima contabilità commerciale, che può
venire utile non solo per la gestione, ma anche per fini fiscali o per ottenere
finanziamenti governativi e bancari.
Un’impresa è definita ‚small proprietary company‛ se l’esercizio finanziario
annuale della società e qualsiasi entità da questa controllata soddisfa almeno
due dei seguenti requisiti:
- il fatturato consolidato è inferiore a $25 milioni;
- il valore degli attivi lordi consolidati è inferiore a 12,5 milioni dollari;
- meno di 50 dipendenti.
Nella maggior parte dei casi, le grandi società per azioni quotate in borsa e
anche le cosiddette ‚public not-for-profit‛ sono tenute a preparare complesse
relazioni finanziarie sotto il controllo dell’ASIC. Anche in caso di bancarotta,
insolvenza e chiusura tali grandi aziende sono sottoposte a uno speciale
regime normativo, per i cui dettagli si rimanda al Corporations Act.
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Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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Chiudere una società
I. Cancellazione di piccole società di capitali
Una piccola impresa che opera come una società può essere chiusa a seguito
d’insolvenza, deregistrazione volontaria o dell’ASIC, e liquidazione
volontaria.
Indifferentemente dal metodo utilizzato per chiudere una società, la
deregistrazione è sempre il passo finale del processo. La deregistrazione
rimuove formalmente la società dal registro delle imprese e la fa cessare di
esistere come entità giuridica a sé stante.
II. Insolvenza
Le aziende possono essere chiuse dopo che sono state poste in liquidazione
dai creditori, seguendo la complessa procedura fallimentare indicata dal
Bankruptcy Act, cui si rimanda per maggiori dettagli.
A cura di Giovanni Di Lieto
Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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III. Deregistrazione volontaria
Una società può cancellare la registrazione presso l’ASIC se soddisfa tutti
questi requisiti:
- tutti i proprietari (azionisti) della società concordano di cancellare la
registrazione della società;
- la società non sta conducendo alcuna attività commerciale;
- il patrimonio aziendale residuo ammonta a meno di $1.000;
- la società non ha passività in essere;
- la società non è coinvolta in eventuali procedimenti giudiziari;
- la società ha pagato tutte le tasse e sanzioni dovute a norma di legge.
IV. Deregistrazione dell’ASIC
L’ASIC può iniziare la procedura di deregistrazione di una società nel caso in
cui questa:
- non abbia pagato la quota di ‚revisione‛ annuale per almeno dodici mesi
dopo la scadenza del pagamento;
- non abbia ottemperato a determinati requisiti amministrativi entro sei mesi
dalla specifica richiesta dell’ASIC;
- non abbia presentato alcun altro documento e non abbia palesato alcuna
attività commerciale per oltre diciotto mesi.
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Una società deregistrata dall’ASIC può essere reintegrata dal tribunale civile
nei casi in cui sia riconosciuto che le cause di deregistrazione non fossero
valide o esistenti. Una società reintegrata torna allo stato legale di società
registrata come se la deregistrazione non fosse mai avvenuta.
V. Liquidazione volontaria
I proprietari (azionisti) possono terminare una società solvente utilizzando un
processo volontario di liquidazione, che prevede:
- la nomina di un liquidatore per gestire il processo di liquidazione delle
attività e degli assetti societari;
- la chiusura formale o la vendita dell’impresa;
- il pagamento di eventuali debiti;
- la distribuzione ai proprietari (azionisti) di eventuali assetti in surplus.
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Immigrare in Victoria per fare impresa
I. Tipologie di visti d’affari
Un certo numero di visti d'affari disciplinati dal dipartimento d’immigrazione
del governo australiano può, in determinate condizioni, consentire a
imprenditori stranieri di ottenere la residenza temporanea o permanente per
iniziare, rilevare oppure investire in attività imprenditoriali o strumenti
finanziari in Australia.
I cosiddetti ‚business visa‛ correntemente disponibili si suddividono in
queste quattro categorie o ‚stream‛:
Business Innovation and Investment (temporaneo o permanente)
Business Talent - (permanente)
Business Skills - (permanente)
Investor Retirement – (temporaneo)
In generale, i requisiti per tali visti includono il trasferimento iniziale di
almeno 600.000 dollari australiani per condurre attività imprenditoriali in
settori commerciali specificamente ammessi dal governo del Victoria. Dopo
ventiquattro mesi di attività continua, si può poi accedere alla procedura per i
visti permanenti. Inoltre, i requisiti per le categorie permanenti di visti
d’affari possono includere un acquisto iniziale di almeno 1,5 milioni di dollari
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Guida al diritto societario australiano per fare impresa in Victoria. Una pubblicazione del Consolato Generale d’Italia a Melbourne. Prima edizione, dicembre 2014
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in buoni del tesoro del Victoria, oppure un investimento attivo di almeno 5
milioni di dollari, oppure la ricezione di un investimento esterno di almeno
un milione di dollari. Per ulteriori dettagli si rimanda al sito del
‚Department of Immigration and Border Protection‛ (DIBP) al
http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/888.aspx.
II. Procedure per i visti d’affari
Il primo passo per ottenere uno dei suddetti visti è la nomina /
sponsorizzazione di uno stato o territorio australiano.
Il Governo dello stato del Victoria è particolarmente incline ad accogliere
immigrati che intendano costituire imprese nuove e di successo o di
impegnarsi in attività di investimento. Infatti, il Victoria, e Melbourne in
particolare, è la meta di circa il 50% dei migranti d'affari nell’intera Australia
(fonte: Victorian Government, al sito http://www.liveinvictoria.vic.gov.au/visas-and-immigrating/business-visas#.VHe6s1eUe0g ).
La procedura di nomina / sponsorizzazione per ottenere un visto d’affari nel
Victoria si sviluppa progressivamente in tre fasi:
i. La presentazione di un’espressione d’interesse tramite il portale
‚SkillSelect‛ del DIBP e la nomina del Victoria come destinazione
preferita.
ii. La presentazione della candidatura per uno dei visti messi a
disposizione dal governo del Victoria.
iii. Una volta ottenuta la nomina dal governo del Victoria, il DIBP invita il
candidato a presentare una richiesta formale di visto entro 60 giorni.
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Assumere lavoratori stranieri
I. Verifiche legali
Ogni impresa di diritto australiano è tenuta ad assicurarsi che i propri
lavoratori subordinati abbiano piena facoltà legale di lavorare in Australia.
Per verificare che il personale assunto sia debitamente autorizzato a lavorare,
occorre utilizzare il ‚Visa Entitlement Verification Online‛ (VEVO). Questo è
un servizio online gratuito messo a disposizione dal dipartimento
d’immigrazione per consentire l’accesso ininterrotto a tutte le informazioni
riguardanti lo status lavorativo dei residenti stranieri.
Tutti i cittadini e residenti permanenti australiani e neozelandesi sono
considerati di diritto lavoratori autorizzati e come tali hanno il permesso
illimitato di lavoro in Australia. Il datore di lavoro è tenuto solamente a un
controllo che confermi la cittadinanza o lo status di residente permanente al
momento della stipulazione del rapporto di lavoro.
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II. Responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad accertarsi che tutti i propri lavoratori non
cittadini o residenti permanenti siano legalmente autorizzati a lavorare alle
condizioni contrattuali offerte. Questo controllo pertiene sia al lavoro
retribuito, sia a quello non retribuito. Il controllo deve avvenire a prescindere
dal fatto che i lavoratori siano assunti direttamente o indirettamente, ad
esempio tramite appaltatori, agenzie di lavoro interinale o acquisizione di
altre imprese. I controlli devono essere eseguiti prima della stipulazione del
rapporto lavorativo e, di nuovo, ogni qual volta le circostanze residenziali del
lavoratore straniero cambino di natura.
L’assunzione illegale di un lavoratore straniero può essere considerata come
un’infrazione civile e un reato penale comportante sanzioni pecuniarie (fino a
255.000 dollari per lavoratore) e detentive (fino a cinque anni). La
responsabilità legale del datore di lavoro esiste a prescindere dall’effettiva
conoscenza dello status lavorativo del dipendente, salvo che si siano prese
ragionevoli precauzioni nel controllo.
La ragionevolezza delle misure di controllo dipende dalle specifiche
circostanze del rapporto di lavoro. Ad esempio, il parametro di controllo
richiesto è più elevato qualora un'impresa operi in un settore in cui sono
spesso individuati lavoratori illegali (come il settore alberghiero, l'agricoltura,
la produzione manifatturiera, la costruzione, il trasporto, la vendita al
dettaglio o industrie del sesso).
Ciononostante, quando un’azienda ha una forza lavoro che comprende un
elevato e rapido ricambio di lavoratori, un approccio ragionevole potrebbe
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essere considerato quello di stipulare un accordo formale con un’agenzia di
lavoro interinale, cui si assegni espressamente l’obbligo e la responsabilità di
eseguire i controlli del caso.
Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare il sito internet del DIBC al
http://www.immi.gov.au/managing-australias-
borders/compliance/legalworkers/guideforbusiness.htm .
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