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Il processo di armonizzazione contabile
Testo consigliato o altro materiale di riferimento:Dispensa n. 1 predisposta dal Prof. Risaliti
Le origini del processo di armonizzazione contabile
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Esigenza di armonizzazione contabile a livello internazionaleEsigenza di armonizzazione contabile a livello internazionale
Impatto a livello di Unione EuropeaImpatto a livello di Unione Europea
Primo tentativoPrimo tentativo Strumento giuridico: DirettivaStrumento giuridico: Direttiva
Direttiva 78/660/Cee Direttiva 78/660/Cee in materia di conti in materia di conti
annuali annuali
Direttiva 83/349/Cee Direttiva 83/349/Cee in materia di conti in materia di conti
consolidaticonsolidati
Direttiva 91/474/Cee in Direttiva 91/474/Cee in materia di conti delle materia di conti delle imprese assicurative imprese assicurative
Tentativo fallitoNormativa di recepimento dei vari Stati (eterogenea)Normativa di recepimento dei vari Stati (eterogenea)
Secondo tentativo: Consiglio Europeo di Secondo tentativo: Consiglio Europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000Lisbona del 23-24 marzo 2000 Strumento giuridico: RegolamentoStrumento giuridico: Regolamento
Nuovo Nuovo corpus corpus di di principiprincipi
Adozione di principi Adozione di principi esistentiesistenti
«Statunitensi»: «Statunitensi»: US GAAPUS GAAP
«Internazionali»: «Internazionali»: Ias/IfrsIas/Ifrs
Soluzione adottata
L’organismo che emana i principi contabili internazionali
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Monitoring Board Monitoring Board (of public interest authorities)(of public interest authorities)
Nomina, monitora
Riferisce
IFRS Foundation Trustees IFRS Foundation Trustees (governance)(governance)
IFRS Advisory IFRS Advisory CouncilCouncil
Nomina
Informa
International Accounting Standard Board (IASB)
IFRS Interpretations Comittee
Fornisce consigli
strategici
Vigila, esamina l’efficacia, nomina, finanzia
I principi contabili internazionali sono emanati, fin dal 1973, dallo IASC che, nel 2001, ha subito una profonda riorganizzazione che ha portato a questa complessa struttura:
Informa
3. Public accountability
2. Governance and oversight
1. Indipendent standard-setting and related activities
Il «Monitoring Board»
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È stato introdotto successivamente (non esisteva nella riorganizzazione del 2001) con la finalità di creare un elemento di collegamento tra lo standard setter e le autorità di vigilanza/governative
È formato da rappresentanti di pubbliche autorità (esponenti apicali della Commissione Europea, della «Japanese Financial Services Agency», della «US Securities and Exchange Commission», dell’«Emerging Markets Committee» dello Iosco (International Organization of Securities Commissions)
L’attività del MB consiste, principalmente:a)nel partecipare al processo di nomina dei Trustees dell’Ifrs Foundation e di approvare queste nomine in conformità alle linee guida stabilite nello statuto dell’Ifrs Foundation;
b)nel fornire pareri ai Trustees in merito all’adempimento dei loro doveri (i Trustees ogni anno devono presentare al Monitorng Board un rapporto scritto);
c)nel porre all’attenzione dei Trustees problematiche contabili.
d)nel vigilare sui Trustees e sulla vigilanza da parte di questi sulle attività svolte dall’«International Accounting Standards Board (IASB)»
L’«IFRS Foundation»
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È il soggetto giuridico sotto il quale opera lo IASB (fino al 01/07/2010 si chiamava IASC Foundation) È il soggetto giuridico sotto il quale opera lo IASB (fino al 01/07/2010 si chiamava IASC Foundation)
È un’organizzazione privata senza fini di lucro, le cui principali finalità sono quelle di sviluppare un insieme unico di alta qualità, comprensibile, applicabile e globalmente accettato di principi contabili e di promuovere e facilitare l’adozione dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB
È un’organizzazione privata senza fini di lucro, le cui principali finalità sono quelle di sviluppare un insieme unico di alta qualità, comprensibile, applicabile e globalmente accettato di principi contabili e di promuovere e facilitare l’adozione dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB
Sei rappresentanti dell’Area Nord America
Sei rappresentanti dell’Area Europa
Sei rappresentanti dell’Area Asia-Oceano Pacifico
Un rappresentante dell’Area Africa
Un rappresentante dell’Area Sud America
Due rappresentanti delle altre Aree geografiche
Scelti in modo tale da Scelti in modo tale da garantire una rappresentanza garantire una rappresentanza
omogena delle varie aree e omogena delle varie aree e delle diverse professionalità delle diverse professionalità
(esperti di contabilità, (esperti di contabilità, revisori, utilizzatori dei revisori, utilizzatori dei
bilanci, accademici)bilanci, accademici)
Sei rappresentanti dell’Area Nord America
Sei rappresentanti dell’Area Europa
Sei rappresentanti dell’Area Asia-Oceano Pacifico
Un rappresentante dell’Area Africa
Un rappresentante dell’Area Sud America
Compiti dei trustees:nominare i membri dello IASB, dell’IFRS Interpretations Committee e dell’IFRS Advisory Council; rivedere annualmente i piani strategici dell’intera organizzazione; approvare con cadenza annuale il bilancio dell’IFRS Foundation determinando la base per il finanziamento;esercitare, più in generale, tutti i poteri della fondazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Iasb, all’ International Financial Reporting Interpretations Committee e all’ IFRS Advisory Council;individuare e mantenere modalità di finanziamento adeguate.
Compiti dei trustees:nominare i membri dello IASB, dell’IFRS Interpretations Committee e dell’IFRS Advisory Council; rivedere annualmente i piani strategici dell’intera organizzazione; approvare con cadenza annuale il bilancio dell’IFRS Foundation determinando la base per il finanziamento;esercitare, più in generale, tutti i poteri della fondazione, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Iasb, all’ International Financial Reporting Interpretations Committee e all’ IFRS Advisory Council;individuare e mantenere modalità di finanziamento adeguate.
L’«International Accounting Standards Board» (IASB)
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Lo IASB, che con la ristrutturazione del 2001 ha sostituito l’International Accounting Standard Committee, ha sede a Londra, ed è l’organismo istituzionalmente preposto
alla elaborazione e alla approvazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, nonché allo svolgimento di una continua attività di collaborazione con gli standard
setter nazionali per favorire l’omogeneizzazione dei principi contabili in tutti i Paesi del mondo.
Lo IASB, che con la ristrutturazione del 2001 ha sostituito l’International Accounting Standard Committee, ha sede a Londra, ed è l’organismo istituzionalmente preposto
alla elaborazione e alla approvazione dei principi contabili internazionali Ias/Ifrs, nonché allo svolgimento di una continua attività di collaborazione con gli standard
setter nazionali per favorire l’omogeneizzazione dei principi contabili in tutti i Paesi del mondo.
!
Lo IASB si compone di 16 membri.Lo IASB si compone di 16 membri.I principali requisiti per ambire a questo incarico I principali requisiti per ambire a questo incarico sono le competenze professionali e l’esperienzasono le competenze professionali e l’esperienza
Trustees
Nominano i 16 membri
Trustees
Scelgono il Presidente e fino a un massimo di
due vicepresidenti
Ha la responsabilità per tutti gli aspetti tecnici connessi alla emanazione di un nuovo principio contabile (Ifrs) o per la ratifica di un documento interpretativo
(Ifrs Interpretation)
L’«IFRS Interpretation Committee»
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È l’organismo con funzioni interpretative dell’IFRS FoundationÈ l’organismo con funzioni interpretative dell’IFRS Foundation
Il suo mandato è quello di rivedere periodicamente problematiche Il suo mandato è quello di rivedere periodicamente problematiche contabili diffuse sorte nel contesto degli Ifrscontabili diffuse sorte nel contesto degli Ifrs
Con riferimento a nuove Con riferimento a nuove problematiche contabili non problematiche contabili non
specificamente trattate negli Ifrsspecificamente trattate negli Ifrs
Con riferimento a problematiche Con riferimento a problematiche contabili rispetto alle quali si sono contabili rispetto alle quali si sono
diffuse interpretazioni conflittuali o diffuse interpretazioni conflittuali o insoddisfacentiinsoddisfacenti
Si compone di 14 membri nominati dai TrusteesSi compone di 14 membri nominati dai Trustees
L’«IFRS Advisory Council»
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È l’organismo tramite il quale organizzazioni e individui, con un interesse nei principi contabili È l’organismo tramite il quale organizzazioni e individui, con un interesse nei principi contabili internazionali possono fornire i propri consigli ai Trustees e, soprattutto, allo IASB. internazionali possono fornire i propri consigli ai Trustees e, soprattutto, allo IASB.
In particolari i compiti di questo organismo sono: In particolari i compiti di questo organismo sono: fornire consulenza allo IASB sulla programmazione delle decisioni e sulla priorità fornire consulenza allo IASB sulla programmazione delle decisioni e sulla priorità delle decisioni da adottare;delle decisioni da adottare;fornire informazioni allo IASB del punto di vista dei soggetti e delle organizzazioni che fornire informazioni allo IASB del punto di vista dei soggetti e delle organizzazioni che compongono l’Advisory Council sui più importanti progetti di definizione dei principi compongono l’Advisory Council sui più importanti progetti di definizione dei principi contabili internazionali; contabili internazionali; fornire altre consulenze allo IASB o ai Trustees.fornire altre consulenze allo IASB o ai Trustees.
Si compone di trenta o più membri, di diversi contesti geografici e professionali, nominati dai Si compone di trenta o più membri, di diversi contesti geografici e professionali, nominati dai TrusteesTrustees
Le nuove denominazioni dei principi e delle interpretazioni
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La profonda ristrutturazione avvenuta nel 2001 che ha dato origine alla struttura organizzativa prima illustrata, ha condotto anche a una modifica nella denominazione dei principi contabili e delle interpretazioni:
N.B.: Attualmente sono in vigore numerosi Ias/Ifrs e Sic/Ifric, ma non tutti sono stati recepiti a livello europeo
Il processo di formazione ed emanazione degli Ias/Ifrs
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Agenda DecisionAgenda Decision
Extensive outreach activities
PROPOSALSDiscussion Paper
(DP)(optional)
Exposure Draft(ED)
PUBLIC CONSULTA
TIONPublished
IFRSPublished
IFRS
PUBLIC CONSULTATION
Jurisdictional adoption processJurisdictional adoption process
IASB two year post-implementation reviewIASB two year post-implementation review
Research
The «due process» (new standard or amendment to an existig standard)The «due process» (new standard or amendment to an existig standard)
PROPOSALS
Input into standard
setting process
Feedback StatementFeedback Statement
Le sezioni di un nuovo principio (o di una modifica a uno esistente)
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Parte obbligatoria
1.1. I principi e la relativa guida operativaI principi e la relativa guida operativa
2.2. Le definizioni dei terminiLe definizioni dei termini
3.3. La data di entrata in vigore e le disposizioni transitorieLa data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie
Elementi addizioni non obbligatori (ma spesso
presenti)
A.A. Una tavola dei contenutiUna tavola dei contenuti
B.B. Un’introduzioneUn’introduzione
C.C. Gli elementi alla base delle conclusioniGli elementi alla base delle conclusioni
D.D. Le opinioni dissenzientiLe opinioni dissenzienti
E.E. Una tavola delle relazioni tra vecchio e nuovo principioUna tavola delle relazioni tra vecchio e nuovo principio
F.F. Una breve storia del principio contabileUna breve storia del principio contabile
G.G. Alcuni esempi illustrativiAlcuni esempi illustrativi
L’«Organismo Italiano di Contabilità» (OIC)
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Lo Lo standard setterstandard setter italiano (principi senza rilievo normativo) italiano (principi senza rilievo normativo)
27/11/2001: nasce l’OIC27/11/2001: nasce l’OIC
Commissione paritetica dei Consigli Nazionali dei dottori Commercialisti e dei Ragionieri
Organismo Italiano di Contabilità
Discontinuità che deriva dal processo di armonizzazione a
livello internazionale
Funzioni dell’OICFunzioni dell’OIC
1. predisposizione di nuovi principi contabili per la redazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, nazionali e locali, delle aziende non-profit e delle società private per le quali non è prevista l’applicazione dei principi contabili internazionali, e nell’aggiornamento dei principi esistenti;
2. attività di supporto e di collaborazione nei confronti dello IASB;
3. formulazione delle note di commento ai principi contabili internazionali e segnalazione di eventuali incompatibilità fra la normativa nazionale, le Direttive europee e i principi contabili;
4. svolgimento di un’intensa opera di sensibilizzazione del legislatore nazionale in ordine alla tempestiva emanazione di tutti i provvedimenti atti a garantire un rapido adeguamento del nostro ordinamento giuridico ai principi contabili internazionali.
L’articolazione organizzativa dell’OIC
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Assolve la funzione di indirizzo e di controllo. Si compone di 16 membri: 6/professione contabile, 5/preparers, 2/users, 1/Borsa Italiana, 1/Dipartimento Ragioneria dello Stato, 1/Unioncamere
È l’organo deputato all’attività tecnica e gestoria, nomina i membri del Comitato Tecnico Scientifico, approva i principi contabili nazionali e le linee di indirizzo da seguire nei confronti del lavoro degli organismi internazionali ed europei che si occupano di contabilità. Si compone di nove membri, nominati dal Consiglio di sorveglianza, esperti negli specifici settori economici cui sono destinati i principi contabili.
Elabora i principi contabili nazionali, assumendo un ruolo «pro-attivo» nel processo di formazione dei principi contabili internazionali (rapportandosi con lo IASB e con l’EFRAG). Si compone di nove membri scelti, dal Consiglio di gestione, tra persone di provata esperienza, competenza e indipendenza.
Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili, l’osservanza dei principi di redazione del bilancio. Si compone di tre membri: Presidente/Unioncamere, membro/professione contabile, membro/Borsa Italiana + users.
Vedi slide successivaSono gruppi di lavoro con funzione consultiva creati con la finalità di supportare il Comitato Tecnico Scientifico nei singoli progetti in corso
Sono gruppi di lavoro con funzione consultiva creati con la finalità di supportare il Comitato Tecnico Scientifico nei singoli progetti in corso
L’articolazione organizzativa dell’OIC (segue): il Collegio dei fondatori
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In rappresentanza della professione contabile:CNDCEC, Assirevi
In rappresentanza della professione contabile:CNDCEC, Assirevi
In rappresentanza degli users:Aiaf, Assogestioni, Cerved Group
In rappresentanza degli users:Aiaf, Assogestioni, Cerved Group
In rappresentanza dei preparers:Abi, Andaf, Ania, Assilea, Assonime, Confapi, Confindustria, Confcommercio,
Confcooperative, Lega delle Cooperative
In rappresentanza dei preparers:Abi, Andaf, Ania, Assilea, Assonime, Confapi, Confindustria, Confcommercio,
Confcooperative, Lega delle Cooperative
In rappresentanza dei mercati mobiliari:Borsa Italiana
In rappresentanza dei mercati mobiliari:Borsa Italiana
Al Collegio dei fondatori è devoluto il compito di sostenere finanziariamente l’intera organizzazione nelle forme e nei modi che esso stesso provvede a definire, ne sovrintende l’attività istituzionale, di cui è chiamato a garantire la conformità
rispetto agli obiettivi, ed è responsabile della nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Collegio dei Revisori.
Al Collegio dei fondatori è devoluto il compito di sostenere finanziariamente l’intera organizzazione nelle forme e nei modi che esso stesso provvede a definire, ne sovrintende l’attività istituzionale, di cui è chiamato a garantire la conformità
rispetto agli obiettivi, ed è responsabile della nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Collegio dei Revisori.
FunzioniFunzioni
ComposizioneComposizione
L’armonizzazione a livello europeo: il quadro normativo di riferimento
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Per realizzare il processo di armonizzazione contabile l’UE ha individuato due diversi percorsi:
Per le aziende con titoli quotati Per le aziende con titoli quotati Per le altre aziendePer le altre aziende
Allineamento ai principi Allineamento ai principi contabili internazionalicontabili internazionali
Modernizzazione delle originarie Modernizzazione delle originarie direttive contabilidirettive contabili
Regolamento n. 1606/2002/CeRegolamento n. 1606/2002/Ce
Regolamenti «omologativi»Regolamenti «omologativi»
Direttiva n. 2001/65/CeDirettiva n. 2001/65/Ce
Direttiva n. 2003/51/CeDirettiva n. 2003/51/Ce
Strumento giuridico: Strumento giuridico: «regolamento»«regolamento»
Strumento giuridico: Strumento giuridico: «direttiva»«direttiva»
Il Regolamento n. 1606/2002/Ce
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Regolamento n. 1606/2002/CeRegolamento n. 1606/2002/Ce
A partire dall’esercizio avente inizio il 1° gennaio 2005
ObbligoObbligo Facoltà Facoltà
per le aziende quotate per le aziende quotate in uno Stato membro in uno Stato membro
di redigeredi redigere
i bilanci consolidatii bilanci consolidati
per i singoli Stati per i singoli Stati membri di consentire o membri di consentire o
prescrivere la prescrivere la redazione redazione
i bilanci di esercizioi bilanci di esercizio
In conformità ai principi contabili internazionali
Rinviabile al 2007 per le aziende con soli titoli di debito quotati e per le aziende quotate in mercati extra-europei che già adottavano principi riconosciuti a livello internazionale
I regolamenti «omologativi»
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Anche quando l’adozione degli standard interazionali è obbligatoria, non è previsto un utilizzo automatico e indiscriminato di tutti i principi e le interpretazioni emanate dallo IASB, dovendosi adottare soltanto quelli che:
Rispettano il principio del quadro Rispettano il principio del quadro fedele della situazione patrimoniale e fedele della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economicofinanziaria e del risultato economico
Rispondono a criteri di Rispondono a criteri di comprensibilità, pertinenza, comprensibilità, pertinenza, affidabilità e comparabilità affidabilità e comparabilità dell’informativa finanziariadell’informativa finanziaria
Per questa valutazione è previsto un processo di Per questa valutazione è previsto un processo di omologazioneomologazione (o (o endorsmentendorsment) ) svolto a livello di Unione Europea con l’intervento di tre organismisvolto a livello di Unione Europea con l’intervento di tre organismi
«Modernizzazione»: Direttiva n. 2001/65/Ce (Direttiva «fair value»)
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«Modernizzazione»: Direttiva n. 2003/51/Ce (Direttiva «modernizzazione»)
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Ambito di intervento Provvedimento
Documenti che compongo il bilancio
Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere: (a) l’inclusione nei conti annuali di altri documenti (rendiconto
finanziario); (b) l’utilizzo di schemi di stato patrimoniale che accolgano la
distinzione tra voci di carattere «corrente» e voci di carattere «non corrente»;
(c) La presentazione in luogo del conto economico di un «rendiconto delle prestazioni».
Principi generali
Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere la presentazione del bilancio in base alla sostanza dell’operazione piuttosto che in base alla forma legale (substance over form).
Criteri di valutazione
Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere la rivalutazione volontaria delle immobilizzazioni materiali, oltre che di quelle immateriali;
Possibilità per gli Stati membri di consentire o prescrivere che anche altre attività diverse dagli strumenti finanziari (anche soltanto nei consolidati), siano valutate in base al fair value;
Ridefinizione degli accantonamenti per rischi e oneri .
Informazioni integrative
Specifiche indicazioni da inserire nella Relazione sulla gestione affinché fornisca un fedele resoconto dell’andamento dei risultati degli affari della società e della sua situazione e una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare.
La normativa italiana: il quadro delle leggi di recepimento delle direttive
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OggettoOggettoLegge italianaLegge italiana Norma comunitaria recepitaNorma comunitaria recepita
D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394
D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32
Parziale recepimento Parziale recepimento Direttiva n. 2001/65/CeDirettiva n. 2001/65/Ce
Esercizio di una facoltàEsercizio di una facoltà Regolamento n. 1606/2002/CeRegolamento n. 1606/2002/Ce
Parziale recepimento Parziale recepimento Direttiva n. 2003/51/CeDirettiva n. 2003/51/Ce
Cosa manca?: il recepimento della parte «opzionale» delle direttive n. 2001/65/Ce e 2003/51/ceCosa manca?: il recepimento della parte «opzionale» delle direttive n. 2001/65/Ce e 2003/51/ce
IL D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 e il principio contabile nazionale OIC 3
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Con il D.Lgs. n. 394/2003 è stato recepito il contenuto obbligatorio della Direttiva fair value, in tema di informazioni integrative, introducendo le seguenti modifiche al codice civile:
Introduzione dell’art. 2427-bisIntroduzione dell’art. 2427-bis Nuove informazioni da inserire in Nuove informazioni da inserire in Nota IntegraNota Integrativativa: : •per ciascuna categoria di per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivatstrumenti finanziari derivati, occorre i, occorre fornire informazioni in merito a fornire informazioni in merito a fair valuefair value,, entità e natura; entità e natura; •per le immobilizzazioni finanziarie – escluse le partecipazioni in per le immobilizzazioni finanziarie – escluse le partecipazioni in società controllate e collegate e in società controllate e collegate e in joint ventures - joint ventures - iscritte a un valore iscritte a un valore superiore al loro superiore al loro fair valuefair value occorre fornire informazioni in merito a occorre fornire informazioni in merito a valore contabile, valore contabile, fair value fair value e elementi dai quali si trae il e elementi dai quali si trae il convincimento che il maggior valore sarà recuperatoconvincimento che il maggior valore sarà recuperato . .
Introduzione del n. 6-Introduzione del n. 6-bisbis), ), nell’art. 2428nell’art. 2428
Nella Nella Relazione sulla gestioneRelazione sulla gestione, in merito agli strumenti finanziari , in merito agli strumenti finanziari impiegati nella gestione, devono essere illustrati gli obiettivi, le impiegati nella gestione, devono essere illustrati gli obiettivi, le politiche in materia di gestione del rischio finanziario, nonché politiche in materia di gestione del rischio finanziario, nonché l’esposizione dell’azienda al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e l’esposizione dell’azienda al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziaridi variazione dei flussi finanziari
Per gli aspetti tecnici connessi alla corretta individuazione dei dati utili per soddisfare il nuovo fabbisogno informativo è intervenuto l’ «OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da
includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione»
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: le società Ias/Ifrs adopter in Italia
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Tipo societàTipo società BilancioBilancio consolidatoconsolidato
Bilancio Bilancio d’eserciziod’esercizio
A. Società quotate Obbligatoria Obbligatoria
B. Società con strumenti finanziari diffusi Obbligatoria Obbligatoria
C. Banche e intermediari finanziari vigilati Obbligatoria Obbligatoria
D. Imprese di assicurazione: Quotate e tenute alla presentazione del bilancio consolidato Obbligatoria Esclusa Quotate non tenute alla presentazione del bilancio consolidato - Obbligatoria Non quotate Obbligatoria Esclusa
E. Società controllate o collegate incluse nel consolidato delle società di cui alle lettere da (A) ad (D), diverse dalle società «minori» Facoltativa Facoltativa
F. Società diverse da quelle di cui alle lettere da (A) a (E) e dalle società «minori», tenute al consolidato Facoltativa Facoltativa (*)
G. Società diverse da quelle di cui alle lettere da (A) a (E) e dalle società «minori», non tenute al consolidato
Incluse nel consolidato delle società di cui alla lettera (F) - Facoltativa Altre - Facoltativa (**)
H. Società «minori» (ossia, quelle che possono presentare il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c.) Esclusa Esclusa
(*) La facoltà è subordinata all’adozione degli stessi nella redazione del bilancio consolidato(**) La facoltà è subordinata all’emanazione di uno specifico decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero della Giustizia
Il D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38: le altre disposizioni
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Art. 4, commi 7-Art. 4, commi 7-bisbis, 7-, 7-terter e 7- e 7-quaterquater Mitigazione degli effetti che derivano Mitigazione degli effetti che derivano dall’immediata applicazione dei principi contabili dall’immediata applicazione dei principi contabili in virtù del regolamento omologativoin virtù del regolamento omologativo
Art. 5Art. 5 Disapplicazione di eventuali disposizioni Disapplicazione di eventuali disposizioni contenute nei principi contabili internazionali se contenute nei principi contabili internazionali se incompatibili con la «rappresentazione veritiera e incompatibili con la «rappresentazione veritiera e corretta» della situazione patrimoniale e corretta» della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economicofinanziaria e del risultato economico
Art. 6Art. 6 Imputazione a riserva non distribuibile né Imputazione a riserva non distribuibile né disponibile di eventuali plusvalenze derivanti disponibile di eventuali plusvalenze derivanti dall’applicazione del dall’applicazione del fair valuefair value o del metodo del o del metodo del patrimonio nettopatrimonio netto
Art. 6Art. 6 Imputazione delle variazioni di patrimonio netto Imputazione delle variazioni di patrimonio netto derivanti dalla prima applicazione dei principi derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionalicontabili internazionali
Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n.32
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Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stato recepito il contenuto obbligatorio della (cosiddetta) Direttiva di modernizzazione, in tema di informazioni integrative, da rendere nella Relazione sulla gestione.
Con il D.Lgs. n. 32/2007 è stato recepito il contenuto obbligatorio della (cosiddetta) Direttiva di modernizzazione, in tema di informazioni integrative, da rendere nella Relazione sulla gestione.
Per effetto delle modifiche apportate all’art. 2428 c.c., la Relazione sulla gestione deve ora contenere anche:
un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione; e del risultato della gestione;
una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta; una descrizione dei principali rischi ed incertezze cui la società è esposta; indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività
specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale. specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
La relazione sulla gestione, il cui fine ultimo deve essere quello di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, del suo andamento e dei risultati economici conseguiti, si arricchisce di nuovi elementi dedicati, soprattutto, alla illustrazione dei rischi e delle incertezze che l’azienda si trova ad affrontare.
La relazione sulla gestione, il cui fine ultimo deve essere quello di fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, del suo andamento e dei risultati economici conseguiti, si arricchisce di nuovi elementi dedicati, soprattutto, alla illustrazione dei rischi e delle incertezze che l’azienda si trova ad affrontare.
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