repertorio n. 13033...2019/03/28 · repertorio n. 13033 . -contratto relativo a/raccordo quadro-ai...
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REPERTORIO N. 13033 . -
Contratto relativo a/raccordo quadro- ai sensi delrart. 54, comma Il presente contratto,
sconta una imposta d j . -
3 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - per l'affidamento della bollo pari ad € 45,00 ai
seosi del D M 22 febbra io._ . _
fornitura di articoli di cancelleria, carta e materiale occorrenti agli 2007 assolta in sede di
registrazione . -
uffici di Roma Capitale. Il presente contratto è
comprensivo di n 7 alle- . -
REPUBBLICA ITALIANA gati in Pdf di cui n. 3
allegati soggetti a bollo sin . -
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di dall'origine e sconta una
imoosta dj bollo pari ad . -Euro 496,00 (autorizza-
marzo, avanti a me, Dott. Pietro Paolo M/L ET/, Segretario zione l. di F. di Roma n. . -
Generale di "ROMA CAPITALE", avente ufficio per ragioni di carica 100363173 REP 2/T).
. -
in Campidoglio - Palazzo Senatorio - intervengono al presente -
contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:
1) "ROMA CAPITALE" con sede in Campidoglio, Palazzo Senatorio,
in persona della Dott.ssa Anna Maria MANZI, nata a Salerno i/13
agosto 1956, nella sua qualità di Direttore della Direzione
Forniture centralizzate di beni e servizi del Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza -
incaricata con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16 marzo 2018 -
che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano
dalrart. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi
sulrOrdinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000 e dall'art. 34 del vigente Statuto di Roma
Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013.
"ROMA CAPITALE" ha codice fiscale n. 02438750586;
2} "ICR- SOCIETÀ PER AZIONI" con sede in Roma, Via della Pisano
2
n. 437, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, numero
di iscrizione 05466391009, corrispondente al codice fiscale, nella
persona del Sig. Fabio MALIZIA, nato a Roma il14 agosto 1965 e
domiciliato per la carica presso la sede societaria, ove sopra, che
interviene al presente contratto nella sua qualità di
Amministratore unico e legale rappresentante, in forza della
nomina e dei poteri a Lui conferiti dall'Assemblea dei soci del16
marzo 2015, giusta copia conforme all'originale della pagina
101/2010 del Libro Verbali Assemblee della società, certificata
dall'Avv. Luigi GALLORI, Notaio in Roma, in data 20 febbraio 2019,
repertorio n. 36212, che in copia informatica certificata conforme
all'originale dal Notaio medesimo, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82, si allega sub A).
"ICR - SOCIETÀ PER AZIONI" d'ora innanzi sarà indicata
come CONTRAENTE.
l Signori comparenti, delle cui identità personali, qualifiche,
idoneità, validità ed efficacia di ciascun certificato elettronico di
firma digitale io Segretario Generale sono certo,
premettono:
che "ROMA CAPITALE", con determinazioni dirigenziali del
Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa- Centrale Unica
di Committenza (di seguito: Dipartimento) n. SU/300 del giorno l
giugno 2018, n. SU/330 del 18 giugno 2018 e n. SU/331 del 19
giugno 2018, conservate in atti, stabiliva di provvedere, mediante
3
procedura aperta - ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo - all'accordo
quadro ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento della fornitura di articoli di cancelleria, carta e
materiale occorrenti agli uffici di Roma Capitale, da svolgere
mediante piattaforma per la gestione telematica delle gare in
modalità ASP, per un valore massimo totale stimato dell'accordo
quadro per trentasei mesi di € 1.044.636,39 (unmilionequaranta-
quattromilaseicentotrentasei e centesimi trentanove) ed oneri
della sicurezza pari a zero;
che a seguito della gara espletata il giorno 3 agosto 2018, giusta
verbale repertorio n. 12988, pari data, il giorno 14 settembre
2018, giusta verbale repertorio n. 12996, pari data, che si
allegano rispettivamente sub B) e sub C) e della formulazione
della graduatoria, avvenuta nella seduta pubblica del giorno 19
ottobre 2018, giusta verbale repertorio n. 13001, pari data, che si
allega sub D}, è stata proposta l'aggiudicazione nei confronti del
CONTRAENTE, che ha offerto il ribasso del 15,07% (quindici e
centesimi sette per cento}, corrispondente al prezzo di €
887.209,69 (ottocentottantasettemiladuecentonove e centesimi
sessantanove);
che, con determinazioni dirigenziali del Dipartimento n. SU/584
del 27 novembre 2018 e n. SU/598 del 4 dicembre 2018,
conservate in atti, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva al
,--
4
CONTRAENTE ed è stata approvata la nuova lista delle forniture
previste per l'esecuzione dell'appalto (offerta economica a prezzi
unitari) rimodulata ai sensi dell'art. 16 punto 1) del disciplinare di
gara;
che, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l'efficacia del
presente contratto è risolutiva mente condizionata
all'accertamento, conseguente alla consultazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche
del Prefetto competente, dell'esistenza a carico del
CONCESSIONARIO di una delle cause di decadenza, sospensione,
divieto di cui all'art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafioso di
cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
che, ad oggi, risulta decorso il termine di trenta giorni dalla data
di consultazione della suddetta Banca dati nazionale unica e,
pertanto, si può procedere alla sottoscrizione del presente
contratto anche in assenza delle informazioni antimafia;
che, ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater del Codice penale, il
CONTRAENTE dichiara di avere piena capacità di contrattare con
la Pubblica Amministrazione, giusta anche la dichiarazione
conservata in atti.
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e
sostanziale del presente atto, i Signori comparenti convengono e
stipulano quanto appresso:
ART. l
"ROMA CAPITALE", come sopra rappresentato, stipula con il
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CONTRAENTE raccordo quadro relativo all'affidamento della
fornitura indicata in premessa.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente
accordo quadro, indicate nel relativo Schema di accordo quadro e
nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno
affidate al CONTRAENTE che accetta e si obbliga ad eseguire sulla
base di appositi eventuali contratti applicativi sottoscritti a cura
delle singole Strutture capitoline, come individuate nella Tabella
delle Strutture capitoline (estrapolata dal paragrafo 4- "Prospet-
to Economico Oneri Complessivi per racquisizione della fornitura"
della Progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 14 e 15 del
Codice}, che si allega sub E) .
Le tipologie e le caratteristiche tecniche afferenti
raffidamento della fornitura del presente accordo quadro sono
tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei prezzi unitari
posti a base di gara diminuiti del ribasso proposto dal
CONTRAENTE e consistono in prestazioni non predeterminate nel
numero, ma che verranno eseguite secondo la tempistica e le
necessità individuate da Roma Capitale con i singoli eventuali
contratti applicativi sottoscritti a cura delle singole Strutture
capitoline.
Il CONTRAENTE dovrà garantire la continuità dell'esercizio
delle attività oggetto della fornitura e dovranno essere
predisposte, di concerto con Roma Capitale, tutte le metodologie
6
d'intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare
totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi
connessi all'esecuzione della fornitura stessa.
Il presente contratto di accordo quadro relativo
all'affidamento della fornitura viene concesso ed accettato sotto
l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e dei
patti contenuti nei suddetti provvedimenti, nello Schema di
accordo quadro e nel Capitolato Speciale descrittivo e
prestazionale, che in un unico inserto si allega sub F), nella "Lista
delle forniture previste per l'esecuzione dell'appalto (offerta
economica a prezzi unitari)" rimodulata ai sensi dell'art. 16 punto
l} del disciplinare di gara, che si allega sub G) e sarà, inoltre,
regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che, conosciute ed
accettate dal CONTRAENTE, costituiscono parte integrante del
presente contratto.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(D. U. V.R. l.}, previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
s.m. i., non è stato redatto in quanto, per le modalità di
svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e
quindi gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero,
giusta determinazione dirigenziale del Dipartimento n.
SU/300/2018, innanzi citata.
Costituiscono, altresì, parte integrante del presente
contratto, in quanto in esso richiamati e pur non essendo allo
stesso materialmente allegati, avendo comunque efficacia
7
vincolante tra le parti per essere dalle stesse pienamente
conosciuti ed accettati senza riserva alcuna, gli atti della gara, il
Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono
per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983, del quale il
CONTRAENTE dichiara espressamente di aver preso conoscenza e
di accettarne tutte le condizioni.
ART. 2
La durata dell'accordo quadro è di trentasei mesi dalla data
di sottoscrizione del presente contratto e comunque, al massimo,
sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo
conseguente al ribasso d'asta proposto dal CONTRAENTE.
In nessun caso è consentito quale corrispettivo contrattuale
l' "intero importo".
Il suddetto termine di validità contrattuale viene stabilito
indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale
complessivo preventivato, derivante dal ribasso offerto dal
CONTRAENTE, non venga raggiunto con i singoli eventuali
contratti applicativi e salvo invece che l'importo contrattuale
complessivo, derivante dal ribasso offerto dal CONTRAENTE
medesimo, venga raggiunto in un termine inferiore a quello
preventiv&to.
Roma Capitale si riserva, inoltre, di non sottoscrivere un
numero di contratti applicativi corrispondenti a quelli preventivati
ovvero di sottoscrivere i contratti applicativi per un importo
8
complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato.
Eccezionalmente, in caso di motivate esigenze, ed in ogni
caso per una durata complessiva comunque inferiore o al
massimo pari ai 4 anni del presente accordo quadro, Roma
Capitale si riserva, con apposita determinazione dirigenziale, ove
ritenuto assolutamente funzionale alla realizzazione della
fornitura e nei limiti preventivamente determinati strettamente
necessari per concludere le prestazioni, di differire il termine
dell'ultimo contratto applicativo e quindi dell'intero accordo
quadro.
Pertanto, qualora l'ultimo contratto applicativo preveda un
termine finale eccedente la data di scadenza dell'accordo quadro,
tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente
necessario all'esecuzione della fornitura richiesta e nei tempi
predeterminati senza che il CONTRAENTE possa pretendere
indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Parimenti, qualora straordinarie esigenze legate, per
esempio, alle disponibilità finanziarie, nel corso della durata
dell'intero accordo quadro, rendano non integralmente fruibili le
risorse economiche per ciascun contratto applicativo rispetto agli
importi presunti indicati nella Tabella (estrapolata dal paragrafo 4
- "Prospetto Economico Oneri Complessivi per l'acquisizione della
fornitura" della Progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 14 e 15
del Codice}, che trovasi allegata sub E) al presente atto, Roma
Capitale si riserva la facoltà di aumentare o diminuire gli importi
9
dei successivi eventuali contratti applicativi al fine di affidare al
CONTRAENTE rintero importo complessivo al netto del ribasso
d'asta, o parte di esso, anche con decorrenze e termini temporali
diversi da quelli preventivati senza che il CONTRAENTE medesimo
possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione.
ART. 3
Il CONTRAENTE si impegna a comunicare tempestivamente
a l/ROMA CAPITALE", indipendentemente dall'affidamento degli
eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell'accordo quadro,
ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle
strutture di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi
incluse le modificazioni soggettive di cui all'art. 80, comma 3, del
D.Lgs 50/2016.
ART. 4
Con la stipula del presente contratto di accordo quadro non
è dovuto da parte di ROMA CAPITALE al CONTRAENTE alcun
corrispettivo.
Il CONTRAENTE si impegna a sottoscrivere i relativi
eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri
- ogni qual volta richiesti dalle singole Strutture capitoline e ad
eseguire per ciascun contratto applicativo le prestazioni a regola
d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore
durante l'esecuzione dell'accordo quadro.
Il corrispettivo contrattuale dovuto da ROMA CAPITALE al
10
CONTRAENTE per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi
tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti
dal presente accordo quadro per rintero periodo di trentasei mesi
al netto del ribasso propostoJ verrà determinatoJ di volta in voltaJ
in ciascun eventuale contratto applicativo.
e importo complessivo presunto del presente accordo
quadroJ successivamente alla sottoscrizione degli eventuali
contratti applicativiJ è fissatoJ al netto del predetto ribasso e per il
periodo innanzi indicato - giusta determinazione dirigenziale del
Dipartimento n. SU/598/2018J innanzi citata - in € 887.209J69
(ottocentottantasettemiladuecentonove e centesimi sessanta-
nove)J al netto deWI. V.A. in conformità alle aliquote previste dalla
normativa vigente.
Il valore sopra indicatoJ che si affida con il presente accordo
quadroJ potrà variareJ in fase esecutivaJ a seguito degli
affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di
variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti
disposizioni e dalle prescrizioni contenute nello Schema di accordo
quadroJ che trovasi allegato sub F) al presente attoJ senza che il
CONTRAENTE possa trame argomenti per chiedere compensi non
previsti o prezzi diversi dagli elenchi prezzi/listini/prezzi unitari
posti a base del presente accordo quadro.
Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti
tutti remunerativi dal CONTRAENTE.
Le prestazioni complessivamente oggetto del presente
11
accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo
confronto competitivoJ secondo i prezzi unitari proposti dal
CONTRAENTE ed in conformità alle modalità contenute nel
presente accordo.
Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle
condizioni fissate dal presente accordo quadro.
ART.S
Al fine di assicurare la traccia bilità dei flussi finanziariJ
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminaliJ il CONTRAENTE si
obbliga atr osservanza del disposto di cui atr art. 3 della Legge 13
agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafieJ
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"J
così come modificato daiiJart. 7 del Decreto Legge 12 novembre
2010 n. 187J convertito con modifiche con Legge 17 dicembre
2010 n. 217.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione
del contratto.
Il Codice identificativo di gara (CIG) è 7506262859.
Il CONTRAENTE si impegnaJ inoltreJ senza riserva alcunaJ al
rispetto degli obblighi contenuti nel "Protocollo dJintesaJ/ ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoriJ servizi e
forniture - sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura
U. T. G. di Roma e Roma Capitale -che dichiara di ben conoscere e
12
accettare e che viene conservato in atti presso il Dipartimento. Nel
caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà
automaticamente alla revoca de W autorizzazione del sub -
contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale ai sensi
deWart. 1456 del Codice civile. Verrà applicata una penale pari al
10% del valore del sub - contratto stesso a titolo di liquidazione
forfettaria dei danniJ salvo maggior dannoJ da attivare nel caso di
automatica risoluzione del vincolo contrattuale.
Il CONTRAENTE si impegnaJ senza riserva alcunaJ al rispetto
degli obblighi previsti dal "Patto di Integrità di Roma CapitaleJ
degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli
organismi partecipati" - approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 - che dichiara di ben
conoscere e accettare e che viene conservato in atti presso il
Dipartimento.
Nel caso di violazione di uno degli impegni assunti con
raccettazione del suddetto Patto di lntegritàJ ai sensi deWart.
1456 del Codice civileJ si procederà alla risoluzione di diritto del
contratto nonché alrimmediato incameramento della cauzione
definitiva. Verrà contestualmente applicata una penale pari al 5%
del valore del contrattoJ fatta salva resistenza di un danno
maggiore.
eAmministrazione può non avvalersi della risoluzione del
contratto qualora lo ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici
quali indicati dalrart. 121J comma 2J D. Lgs. n. 104/2010. Sono
13
fatti salvi~ in ogni caso~ l'eventuale diritto al risarcimento del
danno e l'applicazione delle eventuali penali.
In ottemperanza al "Protocollo di azione" sottoscritto in
data 19 luglio 2017 con l'Autorità Nazionale Anticorruzione~ che il
contraente dichiara di ben conoscere e accettare~ parimenti
conservato in atti presso il Dipartimento~ Roma Capitale si
impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all'art. 1456 del Codice Civile ogni qua/volta nei confronti
dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale~ o dei
dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative
all'affidamento~ alla stipula e all'esecuzione del presente atto sia
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio
per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.~ 318 c.p.~ 319 c. p.~
319 bis c.p.~ 319 ter c.p.~ 319 quater c.p.~ 320 c.p.~ 322 c.p.~ 322 bis
c.p.~ 346 bis c.p.~ 353 c.p.~ 353 bis c.p . .
ART. 6
Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso
saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio
Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii. e dall'art. 106
comma 13 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 7
Le parti prestano il loro consenso affinchè il Segretario
Generale rogante il presente atto~ anche per mezzo dei propri
Uffici~ tratti e conservi i loro dati personali ai sensi del
Regolamento UE 2016/679. Pertanto~ in relazione agli
14
adempimenti connessiJ detti dati personali potranno essere
inseriti ed utilizzati in banche don archivi informatici e sistemi
telematici e trasmessi ai pubblici uffici competenti a ricever/i.
ART. 8
Il CONTRAENTEJ a garanzia de W esatto e puntuale
adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contrattoJ
ha costituito il deposito cauzionale definitivo con la polizza
fidejussoria n. 1691.00.27.2799755973J prestata da SACE BT
S.p.A. - Agenzia di Roma-Piazza Poli n. 42 - in data 12 febbraio
2019J neWinteresse del CONTRAENTE ed a favore di "ROMA
CAPITALEuJ fino alla concorrenza di € 66.851J50 (sessantasei-
milaottocentocinquantuno e centesimi cinquanta) corrispondenti
alla metà detrammontare del deposito cauzionale dovuto ex art.
93J comma 7 del D. Lgs n. 50/2016.
La fidejussione prestata con detta polizzaJ corredata dalla
certificazione di sistema di gestione della qualità conforme alla
norma ISO 9001:2015J che è parte integrante e sostanziale del
presente attoJ è conservata in atti presso il Dipartimento e cessa
di aver effetto alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione finale secondo le modalità indicate netrart. 13 dello
Schema di accordo quadroJ che travasi allegato sub F) al presente
atto.
Il CONTRAENTEJ affidatario degli eventuali contratti
applicativiJ si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale
definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro
15
indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti
applicativi.
Il CONTRAENTE, ai sensi di quanto indicato dall'art. 14
dello Schema di accordo quadro e dalla nota del Dipartimento
prot. n. SU/4649 del 22 marzo 2019, ha costituito garanzia
assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi con la polizza
di assicurazione n. 103246405, prestata da GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.p.A. - Agenzia di Latina n. 000177 - con
decorrenza 20 marzo 2019 e appendice di precisazione del 21
marzo 2019, conservata in atti presso il Dipartimento medesimo.
ART. 9
Gli eventuali contratti applicativi, ciascuno per la durata di
almeno 12 mesi, saranno sottoscritti dalle varie Strutture di Roma
Capitale, come individuate nella Tabella (estrapolata dal
paragrafo 4 - "Prospetto Economico Oneri Complessivi per
l'acquisizione della fornitura" della Progettazione ai sensi dell'art.
23 comma 14 e 15 del Codice}, che travasi allegata sub E) al
presente atto - e come istituite con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 222 del9 ottobre 2017.
Le singole Strutture si riservano di variare la durata degli
eventuali contratti applicativi, qualora accertate esigenze di
coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica
impongano una diversa ottimizzazione organizzativa.
L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro in
relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi trova
16
comunque limite negli stanzia menti di bilancio.
La fornitura sarà affidata al CONTRAENTE con la
sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno
sottoscritti a cura del Dirigente competente delle singole Strutture
capitoline con scrittura privata non autenticata, registrata in caso
d'uso ai sensi della normativa vigente.
Ciascun eventuale contratto applicativo conterrà di regola le
seguenti indicazioni:
a. l'oggetto della fornitura;
b. la descrizione e consistenza della fornitura così come
dettagliata nella #Lista delle forniture previste per l'esecuzione
dell'appalto (offerta economica a prezzi unitari)" rimodulata ai
sensi dell'art. 16 punto 1) del disciplinare di gara, che trovasi
allegata sub G) al presente atto;
c. le prestazioni principali e secondarie, ove ricorrenti,
costituenti la fornitura da realizzare;
d. i luoghi interessati dalla fornitura;
e. l'importo previsto della fornitura del singolo contratto
applicativo;
f. il termine per l'emissione del certificato di verifica di
conformità/attestazione di regolare esecuzione.
Il Responsabile Unico del Procedimento di ciascuna Struttura
capitolina nella fase di predisposizione del singolo contratto
applicativo qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle
prestazioni oggetto della fornitura, ritenga le precedenti
17
indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrar/e, a
ridur/e ovvero a modificar/e senza però modificare in alcun modo
le condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro.
Il Responsabile Unico del Procedimento, dopo che il contratto
è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione,
fornendo al CONTRAENTE tutte le istruzioni e direttive necessarie
e redigendo apposito verbale firmato anche dal CONTRAENTE
medesimo.
In caso di esecuzione anticipata il Responsabile Unico del
Procedimento indica nel verbale di avvio quanto predisposto o
somministrato dal CONTRAENTE per il rimborso delle relative
spese.
In caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza
il Responsabile Unico del Procedimento indica nel verbale di
consegna le prestazioni che il CONTRAENTE deve immediata-
mente eseguire.
Il CONTRAENTE risponderà verso Roma Capitale del risultato
sopra indicato rimanendo obbligato in caso di non perfetta
esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura a provvedere
al ripristino a regola d'arte, con oneri a suo totale carico e fatta
salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4
del D. Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l'ulteriore risarcimento di
ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per
le conseguenti maggiori spese.
Il CONTRAENTE riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti
18
agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli
oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in
nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a
tale titolo.
ART. 10
Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente
atto, sono a carico del CONTRAENTE che chiede, ai sensi dell'art.
40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'applicazione dell'imposta di
registro in misura fissa, essendo l'appalto in questione soggetto
all'imposta sul valore aggiunto.
ART.ll
Per ogni controversia derivante dal presente contratto è
esclusa la competenza arbitrale, ed è competente il Foro di Roma.
ART. 12
In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da
parte del CONTRAENTE, si procederà all'applicazione delle penali
secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 dello Schema
di accordo quadro, che travasi allegato sub F) al presente atto.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n.
160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato
rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e
l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C. N. L. e delle
prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina
rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del
19
contratto.
Le parti espressamente approvano, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile i seguenti articoli
contenuti nello Schema di accordo quadro, che travasi allegato
sub F) al presente atto, portante:
art. 14 "Assicurazioni a carico dell'impresa di ciascun contratto
applicativo", comma l (esonero da responsabiltà di Roma
Capitale in caso di infortuni e danni arrecati alle persone ed alle
cose, di Roma Capitale e dei terzi qualunque ne sia la natura o la
causa); comma 2 (esonero da responsabilità di Roma Capitale per
le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone
addette all'esecuzione e dei terzi);
art. 23 "Recesso del contratto", comma l (facoltà di recesso dal
contratto di accordo quadro e dai conseguenti contratti applicativi
da parte di Roma Capitale).
ART.13
Atto fatto in Roma, in Campidoglio e letto da me,
Segretario Generale, ai Signori comparenti i quali, a mia
domanda, hanno dichiarato che lo approvano pienamente per
essere in tutto conforme alla loro volontà e mi hanno dispensato
dal dar lettura degli allegati.
Atto pubblico amministrativo informatico, redatto
elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto
informatico non modifica bile in pagine venti e viene letto
mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti
20
informatici~ ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti alle ore
10 e minuti 35 circa~ nelle suddette qualità come appresso
mediante apposizione di firma digitale~ ciascuna apposta
mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale~ prima della
sottoscrizione di me Segretario Generale~ è stata previamente
accertata la validità ed efficacia temporale di ciascun relativo
certificato elettronico qualificato~ come rilasciato da Ente
certificatore accreditato a rilasciare certificati conformi alla
Direttiva Europea 1999/93/CE ed alla normativa nazionale.
Immediatamente dopo di ciò io Segretario Generale ho apposto la
mia firma digitale~ in presenza delle parti suddette.
Firmato digitalmente da:
Dott.ssa Anna Maria Manzi
Sig. Fabio Malizia
Dott. Pietro Paolo Mileti
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