usura e anatocismo nel credito bancario: aspetti normativi e indicazioni operative a tutela delle...

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Economy & Finance

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L'intervento dell'avvocato Letizia Cecconi in occasione dell'omonimo convegno organizzato dall'Unione Industriale Pratese il 17 ottobre 2014

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Usura e anatocismo nel

credito bancarioAspetti normativi e

indicazioni operative a tutela delle

impreseIntervento Avv. Letizia Cecconi

L’ USURA va analizzata sotto tre profili:

1. APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

2. MUTUI

3. LEASING

Reato di USURA

Art. 644 c.p., così come riformato dalla L.108/96

USURA

a. USURA OGGETTIVA b. USURA SOGGETTIVA

a.USURA OGGETTIVA

Si realizza in tutti i casi in cui vi è unsuperamento del tasso soglia usura

b. USURA SOGGETTIVA

Si realizza in tutti i casi in cui l’interesse applicatonon è superiore al tasso soglia usura, ma ècomunque sproporzionato rispetto allecondizioni di difficoltà economico-finanziariedell’impresa e si realizza nell’approfittamentodello stato di bisogno che la banca opera neiconfronti dell’Azienda

Art. 117 TUB – Testo Unico Bancario

Comma I: i contratti sono redatti per iscritto e unesemplare è consegnato ai clienti;

Comma III: nel caso di inosservanza della formaprescritta il contratto è nullo;

Comma IV: i contratti indicano il tasso di interesse eogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per icontratti di credito, gli eventuali maggiori oneri incaso di mora;

Art. 117 TUB -Testo Unico Bancario

Comma VI : sono nulle e si considerano non appostele clausole contrattuali di rinvio agli usi per ladeterminazione dei tassi di interesse e di ogni altroprezzo e condizione praticati, nonché quelli cheprevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoliper i clienti di quelli pubblicizzati;

Art. 117 TUB -Testo Unico Bancario Comma VII: in caso di inosservanza del comma IV e nelle

ipotesi di nullità indicate nel comma VI, si applicano:

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamenteper le operazioni attive e per quelle passive, dei buoniordinari del tesoro annuali, o di altri titoli similarieventualmente indicati dal Ministro dell’Economia e delleFinanze, emesse nei 12 mesi precedenti la conclusione delcontratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei 12mesi precedenti lo svolgimento delle operazioni;

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenticategorie di operazioni e servizi al momento dellaconclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente,al momento in cui l’operazione è effettuata o il servizioviene reso; in mancanza di pubblicità, nulla è dovuto.

Art. 119 TUB - Testo Unico Bancario

• Comma IV: il cliente, colui che gli succede aqualunque titolo e colui che subentranell’amministrazione dei suoi beni hannodiritto ad ottenere, a proprie spese, entro uncongruo termine, e comunque non oltrenovanta giorni, copia della documentazioneinerente a singole operazioni poste in esserenegli ultimi dieci anni. Al cliente possonoessere addebitati solo i costi di produzione ditale documentazione.

USURA NEI CONTRATTI DI

MUTUO E DI LEASING

Rilevanza del momento dellaPATTUIZIONE

Art. 1815 comma II c.c.:

“se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”

Rata Mutuo (O Leasing):

QUOTA CAPITALE

QUOTA INTERESSI

Corte di Cassazione Civile Sez. I

Sentenza n. 350 del 2013

“Ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. edell’art.644 c.p., si considerano usurari gli interessiche superano il limite stabilito dalla legge nelmomento in cui sono promessi o convenuti aqualunque titolo, e quindi anche a titolo di interessimoratori”

Corte d’appello di Venezia - Sentenza n. 342 del 2013

“L’ articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principiogiuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie epertanto la previsione di nullità della clausola didebenza degli interessi è applicabile a qualsiasisomma richiesta a tale (titolo) e quindi anche nelcaso di interessi moratori. La conseguenza dellaviolazione dell’ art. 1815, comma 2, c.c. è laconversione forzosa del mutuo usurario in mutuogratuito”

Arbitro Bancario Finanziario –Risoluzione stragiudiziale controversie

Collegio di Roma, seduta del 29.11.2013

“ Dunque gli interessi moratori non si sostituiscono,ma vengono ad aggiungersi a quelli corrispettivi. Aciò consegue che laddove l’art. 644 comma 4 c.p.fosse ritenuto applicabile anche agli interessimoratori, il loro tasso dovrebbe essere sommato aquello degli interessi corrispettivi convenuti, al fine diaccertare se sia stato o meno superato il limite postodall’art. 644 comma 3 c.p. e dall’art. 2 comma 4 L.108/96”

Supporto Normativo:Decreto Legge 29.12.2000 n. 394

Convertito in legge 28.02.2001 n.24 recita:

“Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codicepenale e dell’articolo 1815, secondo comma, delcodice civile, si intendono usurari gli interessi chesuperano il limite stabilito dalla legge nel momentoin cui essi sono promessi o comunque convenuti, aqualunque titolo, indipendentemente dal momento

del loro pagamento”.

Il problema se gli interessi moratori debbano o meno essere inseriti nel computo del TEG non nasce ora, ma

è stato affrontato dalla giurisprudenza di merito e dalla Corte di legittimità fin dagli inizi

dell’anno 2000

Cassazione civile – Sentenza n. 5286 del 22/04/2000

“L’usurarietà del superamento del tasso soglia di cui alla L.7 marzo 1996 n. 108, vale anche per le clausole concernenti gli interessi moratori”

Giurisprudenza di merito

• Tribunale di Campobasso 03.02.2000

• Tribunale di Roma 01.02.2001

• Tribunale di Napoli 19.05.2000

• Tribunale di Milano – ordinanza del06.02.2014

• Tribunale di Rovereto – ordinanza del30.12.2013

• Tribunale di Viterbo – ordinanza 08.08.2013

Corte Costituzionale 25.02.2002 n. 29

“(v)a in ogni caso osservato che il riferimento contenuto all’ art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000 agli interessi “a qualunque titolo convenuti”

rende plausibile l’assunto, …, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli

INTERESSI MORATORI”

Corte di Cassazione 04.04.2003 n.5324

“in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della L.108/96, che prevede la fissazione di un tassosoglia al di là del quale gli interessi pattuitidebbono essere considerati usurari, riguardasia gli interessi corrispettivi che gli interessimoratori, ma non si applica ai contratticontenenti tassi usurari stipulati prima dellasua entrata in vigore se relativi a rapporticompletamente esauriti al momentodell’entrata in vigore della legge”

Le istruzioni Banca d’Italia nonassurgono al rango di fontenormativa

Grazie per l’attenzione.

Avv. Letizia Cecconi

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