anno 154° - numero 79 gazzetta ufficiale · 2018-06-05 · visto il decreto legislativo 14...
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GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
S E R I E G E N E R A L E
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La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, “Foglio delle inserzioni”, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato
Roma - Giovedì, 4 aprile 2013
Anno 154° - Numero 79
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S O M M A R I O
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30.
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifi ca la direttiva 2003/87/CE al fi ne di perfe-zionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. (13G00075) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31.
Regolamento recante modifi che al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e traspor-ti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole. (13G00068) . . . . . . . . . Pag. 42
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
Ministero dell’economia e delle fi nanze
DECRETO 27 marzo 2013.
Commissione onnicomprensiva da riconosce-re alle banche per gli oneri connessi con le opera-zioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio per l’anno 2013. (13A02898) . . . . . . . . . Pag. 61
DECRETO 27 marzo 2013.
Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato tessili, dell’edi-toria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l’anno 2013. (13A02899) . . . . . . . . . . Pag. 61
— II —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
DECRETO 27 marzo 2013.
Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle
banche per gli oneri connessi con le operazioni di
credito agevolato alle imprese artigiane per l’an-
no 2013. (13A02900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62
DECRETO 27 marzo 2013.
Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle
banche per gli oneri connessi con le operazioni
di credito agevolato per il settore turistico-alber-
ghiero per l’anno 2013. (13A02901) . . . . . . . . . . Pag. 62
Ministero della salute
DECRETO 19 marzo 2013.
Conferma del riconoscimento del carattere
scientifi co dell’IRCCS «Centro di riferimento
oncologico della Basilicata - CROB», in Rionero
in Vulture. (13A02873) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 62
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
DECRETO 27 dicembre 2012.
Determinazione, per l’anno 2012, della mi-
sura massima percentuale della retribuzione di
secondo livello oggetto dello sgravio contributivo
previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge
24 dicembre 2007, n. 247. (13A02856) . . . . . . . . Pag. 63
Ministero dello sviluppo economico
DECRETO 13 marzo 2013.
Scioglimento, senza nomina del commissario
liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi
sede nella regione Lazio. (13A02831) . . . . . . . . . Pag. 66
Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 marzo 2013.
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative fi nalizzate al superamento della situa-zione di criticità in relazione agli interventi di bonifi ca da realizzare nel sito di interesse nazio-nale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifi uti solidi urbani e Conte di Troia. (Ordinanza n. 67). (13A02946) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
Conferenza unifi cata
INTESA 5 luglio 2012.
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da appli-care nelle procedure di selezione per l’assegna-zione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della diret-tiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU). (13A02853) . . . . . Pag. 116
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
Ministero dell’interno
Riconoscimento e classifi cazione di alcuni ma-nufatti esplosivi. (13A02874) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
Comunicato relativo all’estratto del decre-to n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosi-vi. (13A02875) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
Comunicato relativo all’estratto del decre-to n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosi-vi. (13A02876) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
— III —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS/E/10258//XVJ(53) con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi. (13A02877) Pag. 138
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Approvazione della delibera adottata dal Consi-glio di amministrazione della Cassa nazionale di pre-videnza ed assistenza dei ragionieri e dei periti com-merciali in data 9 novembre 2012. (13A02854) . . Pag. 138
Approvazione della delibera n. 135 adotta-ta dal Consiglio di amministrazione della Cas-sa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012. (13A02855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
Ministero dello sviluppo economico
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’at-tività fi duciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Com-pagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.», in Geno-va. (13A02872) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 138
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Liquidazione coatta amministrativa della «Latte-ria Sociale Cooperativa di Pocenia società agrico-la», in liquidazione, in Pocenia e nomina del com-missario liquidatore. (13A02832) . . . . . . . . . . . . . Pag. 139
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 25
Corte dei conti
DELIBERA 22 febbraio 2013.
Linee guida per le relazioni dei revisori dei conti delle re-gioni sui bilanci di previsione per il 2013 e sui rendiconti per il 2012, secondo le procedure di cui all’articolo 1, comma 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall’articolo 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (Delibera n. 6/SEZAUT/2013/INPR). (13A02751)
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013 , n. 30 .
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifi ca la direttiva 2003/87/CE al fi ne di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizio-
ni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’apparte-nenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comu-nitaria 2009, e, in particolare, l’articolo 1, commi 1 e 3;
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratifi cata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, e il Protocollo di Kyoto, ratifi cato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la decisione 2004/280/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto;
Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifi ca la diret-tiva 2003/87/CE, al fi ne di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recan-te attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a ef-fetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, recante modifi che ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, recante attuazione della direttiva 2008/101/CE che modi-fi ca la direttiva 2003/87/CE al fi ne di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio del-le quote di emissioni dei gas a effetto serra;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, non-ché modifi ca delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi cazioni, recante norme in materia ambientale;
Vista la decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il mo-nitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
Vista la decisione 2009/73/CE della Commissione del 17 dicembre 2008, recante modifi ca della decisione
2007/589/CE per quanto riguarda le linee guida per il mo-nitoraggio e la comunicazione delle emissioni di protos-sido di azoto;
Vista la decisione 2009/339/CE della Commissione, del 16 aprile 2009, recante modifi ca della decisione della Commissione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclu-sione di linee guida in materia di monitoraggio e comuni-cazione delle emissioni e dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo;
Vista la decisione 2010/345/CE della Commissione, dell’8 giugno 2010, recante modifi ca della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l’inclusione delle li-nee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio;
Vista la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fi ne di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020, e, in particolare, l’articolo 11 recante disposizioni in materia di registri e amministrato-re centrale;
Vista la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della diretti-va 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
Visto il regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone nor-me in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/9, e, in partico-lare, l’articolo 4;
Visto il regolamento (CE) n. 748/2009 della Commis-sione, del 5 agosto 2009, sull’elenco degli operatori aerei che svolgono una delle attività indicate all’allegato I del-la direttiva 2003/87/CE a partire dal 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, in cui per ciascun operatore aereo è specifi cato lo Stato membro di riferimento;
Visto il regolamento (CE) n. 394/2011 della Commis-sione, del 20 aprile 2011, recante modifi ca del regolamen-to (CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori ae-rei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che fi gurano all’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifi ca lo Stato mem-bro di riferimento di ciascun operatore aereo per quanto riguarda l’estensione del sistema per lo scambio di quo-te di emissioni dell’Unione agli Stati membri del SEE e dell’EFTA;
Visto il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Com-missione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che
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istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
Visto il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Com-missione, del 23 novembre 2011, recante modifi ca del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fi ne di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013;
Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fi ni dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emis-sioni, ai sensi dell’articolo 10 -bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione 280/2004/CE del Parlamento euro-peo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto;
Visto il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Com-missione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri, a norma della direttiva 2003/87/CE e della decisione n. 280/2004/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 920/2010 della Commis-sione, del 17 ottobre 2010, relativo ad un sistema stan-dardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commis-sione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unio-ne conformemente alla direttiva 2003/87/CE e alla deci-sione n. 280/2004/CE, e che modifi ca i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economi-co 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale n. 20 del 26 gennaio 2010, recante designazione di ‘AC-CREDIA’ quale unico organismo nazionale italiano auto-rizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2012;
Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, degli affa-ri regionali, del turismo e lo sport;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni per la parteci-pazione al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 13 ottobre 2003, come modifi cata dalla diretti-va 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dalla direttiva 2008/101/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, del regolamento (CE) n. 219/2009 del Parlamento euro-peo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, e della direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, (di seguito direttiva 2003/87/CE).
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si ap-plicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate all’allegato I ed ai gas ad effetto serra elencati all’allegato II.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annual-mente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifi uti trattati, le seguenti tipologie di rifi uti:
a) rifi uti urbani;
b) rifi uti pericolosi;
c) rifi uti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifi uti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.
3. Al fi ne della verifi ca delle condizioni di cui al com-ma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di cui all’articolo 4 una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sui siti web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.
4. La comunicazione di cui al comma 3 è rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell’impianto.
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Art. 3. Defi nizioni
1. Ai fi ni del presente decreto valgono le seguenti defi nizioni:
a) ‘ampliamento sostanziale della capacità’: aumen-to signifi cativo della capacità installata iniziale di un sot-toimpianto che comporta tutte le conseguenze seguenti:
1) si registrano una o più modifi che fi siche iden-tifi cabili relative alla sua confi gurazione tecnica e al suo funzionamento, diverse dalla semplice sostituzione di una linea di produzione esistente;
2) il sottoimpianto può funzionare ad una capaci-tà superiore di almeno 10 per cento rispetto alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifi ca;
3) il sottoimpianto, cui le modifi che fi siche si ri-feriscono, raggiunge un livello di attività considerevol-mente superiore che comporta l’assegnazione al sottoim-pianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni supplementari l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifi che;
b) ‘attività di attuazione congiunta’, di seguito JI: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
c) ‘attività di meccanismo di sviluppo pulito’, di se-guito CDM: un’attività di progetto approvata da una o più parti incluse all’allegato I della UNFCCC, ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate a norma della UNFCCC o del Proto-collo di Kyoto;
d) ‘attività di progetto’: attività fi nalizzata alla ridu-zione delle emissioni di gas ad effetto serra di cui alle lettere b) e c) o realizzata a norma di accordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di decisioni adottate dal-la Conferenza delle Parti della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;
e) ‘autorità nazionale competente’: autorità designa-ta per l’attuazione della direttiva 2003/87/CE e della de-cisione 2011/278/CE, di cui all’articolo 4;
f) ‘autorizzazione ad emettere gas a effetto serra’: l’autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 13;
g) ‘combustione’, l’ossidazione di combustibili, in-dipendentemente dall’impiego che viene fatto dell’ener-gia termica, elettrica o meccanica prodotte in tale pro-cesso, e altre attività direttamente connesse, compreso il lavaggio dei gas di scarico;
h) ‘Comitato’: il comitato di cui all’articolo 4, comma 1;
i) ‘credito’: unità rilasciata a seguito della realizza-zione di attività di riduzione delle emissioni diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) , realizzate a norma di ac-cordi sottoscritti tra la Comunità e i Paesi terzi o di deci-sioni adottate dalla Conferenza delle Parti della Conven-zione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto e ammissibili per essere utilizzati nell’ambito del sistema comunitario;
l) ‘decisione di assegnazione (2008-2012)’: decisio-ne del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico, appro-vata con decreto interministeriale 28 febbraio 2008, di cui al Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 291 del 13 dicembre 2008;
m) ‘deliberazione n. 24/2011’: deliberazione n. 24 del 30 giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni, recante la ricognizio-ne delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fi ni dell’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni di CO2;
n) ‘deliberazione n. 22/2011’: deliberazione n. 22 del 1° giugno 2011, emanata dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni, recante disciplina dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni;
o) ‘disposizioni sul monitoraggio e la comunicazio-ne delle emissioni’: disposizioni adottate dal Comitato conformemente ai criteri di cui all’allegato IV e all’alle-gato V e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2003/87/CE;
p) ‘disposizioni sulle verifi che’: disposizioni adotta-te dal Comitato conformemente ai criteri di cui all’allega-to III e delle disposizioni emanate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2003/87/CE;
q) ‘elenco degli operatori aerei’: elenco degli ope-ratori aerei approvato con regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009, come modifi ca-to dai regolamenti (UE) n. 82/2010 della Commissione, del 28 gennaio 2010, n. 115/2011 della Commissione, del 2 febbraio 2011, n. 394/2011 della Commissione del 20 aprile 2011, e successivi aggiornamenti, adottati ai sensi dell’articolo 18 -bis , comma 3, lettera b) , della diret-tiva 2003/87/CE;
r) ‘emissioni’: il rilascio nell’atmosfera di gas a ef-fetto serra a partire da fonti situate in un impianto o il rilascio, da parte di un aeromobile che esercita una delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I, dei gas specifi cati in riferimento all’attività interessata;
s) ‘gas a effetto serra’: i gas di cui all’allegato II e altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse;
t) ‘gestore’: la persona che detiene o gestisce un im-pianto o alla quale è stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l’esercizio tecnico del medesimo;
u) ‘GSE’: Gestore dei Servizi Energetici S.p.A – GSE S.p.A;
v) ‘impianto’: un’unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato I e altre attività direttamente associate che hanno un collegamen-
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to tecnico con le attività svolte nel medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull’inquinamento;
z) ‘impianto di produzione di elettricità’: un impian-to che, al 1° gennaio 2005 o successivamente, ha prodotto elettricità ai fi ni della vendita a terzi e nel quale non si effettua alcuna attività elencata all’allegato I diversa dalla attività ivi indicata come ‘Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW’;
aa) ‘livello di attività iniziale’: il livello di attività utilizzato per calcolare l’assegnazione al sottoimpianto a norma dell’articolo 9 o, se del caso, dell’articolo 18 della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 apri-le 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fi ni dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 -bis della direttiva 2003/87/CE;
bb) ‘misure comunitarie per l’assegnazione’: la deci-sione 2011/278/UE della Commissione del 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fi ni dell’armonizzazione delle procedure di assegnazio-ne gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’artico-lo 10 -bis della direttiva 2003/87/CE;
cc) ‘nuovo entrante’: 1) l’impianto che esercita una o più attività in-
dicate all’allegato I, che ha ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011;
2) l’impianto che esercita per la prima vol-ta un’attività inclusa nel sistema comunitario ai sensi dell’articolo 37;
3) l’impianto che esercita una o più attività indica-te all’allegato I o un’attività inclusa nel sistema comunita-rio ai sensi dell’articolo 37, che ha subito un ampliamento sostanziale della capacità dopo il 30 giugno 2011, solo nella misura in cui riguarda l’ampliamento in questione;
dd) ‘operatore aereo’: la persona che opera un ae-romobile nel momento in cui è esercitata una delle atti-vità di trasporto aereo elencate all’allegato I o, nel caso in cui tale persona non sia conosciuta o non identifi cata dal proprietario dell’aeromobile, il proprietario stesso dell’aeromobile;
ee) ‘operatore di trasporto aereo commerciale’: un operatore il quale, dietro compenso, fornisce al pubblico servizi aerei di linea o non di linea per il trasporto di pas-seggeri, merci o posta;
ff) ‘operatore aereo amministrato dall’Italia’: opera-tore aereo riportato nell’elenco degli operatori aerei per il quale è specifi cato che l’operatore aereo è amministrato dall’Italia;
gg) ‘organismo di accreditamento nazionale’: l’or-ganismo nazionale di accreditamento designato ai sensi del regolamento (CE) n.765/2008;
hh) ‘persona’: qualsiasi persona fi sica o giuridica; ii) ‘piano di monitoraggio delle emissioni’: docu-
mento contenente le modalità per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni rilasciate per le attività elencate all’allegato I;
ll) ‘piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilo-metro’: documento contenente le modalità per il moni-toraggio e la comunicazione dei dati relativi alle tonnel-
late-chilometro per le attività di trasporto aereo elencate all’allegato I;
mm) ‘parte inclusa all’allegato I della UNFCCC’: una parte elencata all’allegato I alla convenzione qua-dro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UN-FCCC) che ha ratifi cato il Protocollo di Kyoto, come indi-cato all’articolo 1, paragrafo 7, del Protocollo medesimo;
nn) ‘Protocollo di Kyoto’: Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamen-ti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997 e ratifi cato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
oo) ‘quantità di emissioni’: quantità di emissioni mi-surate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
pp) ‘quota di emissioni’: il diritto di emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente per un pe-riodo determinato, valido unicamente per rispettare le di-sposizioni del presente decreto e cedibile conformemente al medesimo;
qq) ‘Registro nazionale’: banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell’articolo 6 della decisione 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
rr) ‘Registro dell’Unione’: banche dati in formato elettronico istituito ai sensi dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;
ss) ‘regolamento sulle aste’: regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della ven-dita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE che istituisce un siste-ma per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;
tt) ‘regolamenti sui registri’: regolamento (UE) n. 920/2010 e regolamento (UE) n. 1193/2010;
uu) ‘riduzione delle emissioni certifi cate’ (CER): un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della conven-zione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
vv) ‘riserva speciale’: quantità di quote di emissioni da assegnare per ciascun periodo di riferimento a partire da quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, agli operatori aerei di cui articolo 8, comma 1;
zz) ‘sottoimpianto’: un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto oppure un sottoim-pianto oggetto di un parametro di riferimento di calore oppure un ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di ri-ferimento di combustibili’ oppure un ‘sottoimpianto con emissioni di processo’;
aaa) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di ri-ferimento di prodotto’: i materiali in ingresso (input), i materiali in uscita (output) e le emissioni corrispondenti relative alla produzione di un prodotto per il quale all’al-legato I delle misure comunitarie per l’assegnazione è stato stabilito un parametro di riferimento;
bbb) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di ri-ferimento di calore’: gli input, gli output e le emissioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferi-mento di prodotto, legati alla produzione di calore misu-rabile o all’importazione da un impianto o un’altra entità inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra dell’Unione o ad entrambe:
1) consumato nei limiti dell’impianto per la pro-duzione di prodotti o la produzione di energia meccanica
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(diversa da quella utilizzata per la produzione di elettrici-tà) per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, o;
2) esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nel sistema per lo scambio di quote di emis-sioni di gas ad effetto serra dell’Unione ad eccezione dell’esportazione per la produzione di elettricità;
ccc) ‘sottoimpianto oggetto di un parametro di rife-rimento di combustibili’: gli input, gli output e le emis-sioni corrispondenti, non disciplinati da un parametro di riferimento di prodotto, legati alla produzione, mediante combustione di combustibili, di calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti o la produzione di energia meccanica (diversa da quella utilizzata per la produzione di elettricità, per il riscaldamento o il raffred-damento), ad eccezione del consumo per la produzione di elettricità, ivi compresa la combustione in torcia;
ddd) ‘sottoimpianto con emissioni di processo’: le emissioni di gas a effetto serra, di cui all’allegato II, di-verse dal biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I delle misure comunitarie per l’assegnazio-ne, o le emissioni di biossido di carbonio prodotte fuori dai limiti di sistema di un parametro di riferimento di pro-dotto, di cui all’allegato I delle misure comunitarie per l’assegnazione, a seguito di una delle attività di seguito elencate e le emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato risultante dalle attività se-guenti ai fi ni della produzione di calore misurabile, calore non misurabile o elettricità, a condizione di sottrarre le emissioni che sarebbero state generate dalla combustio-ne di una quantità di gas naturale equivalente al tenore di energia tecnicamente utilizzabile del carbonio parzial-mente ossidato oggetto della combustione:
1) la riduzione chimica o elettrolitica di compo-sti metallici presenti nei minerali, concentrati e materiali secondari;
2) l’eliminazione di impurità dai metalli e dai composti metallici;
3) la decomposizione di carbonati, ad esclusione di quelli legati alla depurazione di gas di combustione;
4) le sintesi chimiche nelle quali il materiale con-tenente carbonio partecipa alla reazione, per una fi nalità primaria diversa dalla generazione di calore;
5) l’impiego di additivi o materie prime contenen-ti carbonio per una fi nalità primaria diversa dalla genera-zione di calore;
6) la riduzione chimica o elettrolitica di ossidi me-tallici o ossidi non metallici come gli ossidi di silicio e i fosfati;
eee) ‘tonnellata di biossido di carbonio equivalente’: una tonnellata metrica di biossido di carbonio (CO2) o una quantità di qualsiasi altro gas a effetto serra elencato all’allegato II che abbia un equivalente potenziale di ri-scaldamento planetario;
fff) ‘unità di riduzione delle emissioni’ (ERU): un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della conven-zione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
ggg) ‘UNFCCC’: convenzione quadro delle Nazio-ni Unite sui cambiamenti climatici, ratifi cata con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
hhh) ‘verifi catore’: soggetto indipendente accredita-to ai sensi dell’articolo 35.
Capo II AUTORITÀ NAZIONALE COMPETENTE
Art. 4. Autorità nazionale competente
1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione del-la direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come defi nite all’articolo 3, di seguito Comitato. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di autorità nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione sull’at-tività svolta nell’anno precedente.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di: a) determinare, ai sensi dell’articolo 21, comma 1,
l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di appli-cazione del presente decreto e le quote preliminari even-tualmente assegnate a titolo gratuito;
b) notifi care alla Commissione, ai sensi dell’artico-lo 21, comma 2, l’elenco degli impianti e le quote pre-liminari eventualmente assegnate a titolo gratuito di cui alla lettera a) ;
c) deliberare, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, l’assegnazione fi nale a ciascuno degli impianti ricompre-si nell’elenco di cui alla lettera a) ;
d) determinare l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti ai sensi dell’articolo 22;
e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a cia-scun operatore aereo amministrato dall’Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commissione a norma dell’articolo 7, comma 3;
f) defi nire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alla lettera a) ;
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effet-to serra, di cui all’articolo 13;
h) riesaminare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e aggior-narle, se del caso, ai sensi dell’articolo 16;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’ e loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente, ai sensi dell’articolo 23, una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) impartire disposizioni all’amministratore del re-gistro di cui all’articolo 28;
n) defi nire i criteri di svolgimento delle attività di verifi ca e di predisposizione del relativo attestato confor-memente a quanto previsto all’allegato III e dalla decisio-ne sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
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o) rendere pubblici i nomi dei gestori e degli opera-tori aerei che hanno violato gli obblighi di restituzione di quote di emissione a norma dell’articolo 32;
p) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all’allegato IV e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) defi nire i contenuti e le modalità per l’invio della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto ser-ra ai sensi dell’articolo 14, comma 2;
r) defi nire le modalità per la predisposizione e l’in-vio della dichiarazione di cui all’articolo 34, sulla base dei contenuti minimi di cui all’allegato V;
s) defi nire, ai sensi dell’articolo 29, la tipologia e la quantità di crediti, CERs ed ERUs che i gestori de-gli impianti e gli operatori aerei possono utilizzare ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di restituzione per il pe-riodo 2013-2020;
t) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all’articolo 11 e alla Commissione euro-pea la relazione di cui all’articolo 40;
u) svolgere attività di supporto al Ministero dell’am-biente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all’uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all’articolo 23 della di-rettiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comuni-taria o internazionale concernenti l’applicazione del Pro-tocollo di Kyoto;
v) stimare le emissioni rilasciate annualmente ai sen-si dell’articolo 34, comma 3;
z) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l’attività confor-memente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri;
aa) revocare l’autorizzazione ad emettere gas ad ef-fetto serra ai sensi dell’articolo 17;
bb) defi nire i contenuti e le modalità per l’invio delle informazioni in caso di modifi ca dell’impianto ai sensi dell’articolo 16, comma 1;
cc) mettere in atto le azioni necessarie per assicurare lo scambio di informazioni di cui all’articolo 18;
dd) defi nire i contenuti e le modalità per la comu-nicazione della cessazione di attività di cui all’artico-lo 24, della cessazione parziale di attività di cui all’ar-ticolo 25 e della riduzione sostanziale di capacità di cui all’articolo 26;
ee) rivedere il quantitativo annuo di quote da asse-gnare a titolo gratuito in caso di cessazione parziale o ri-duzione sostanziale di capacità ai sensi dell’articolo 20, commi 2, 3 e 4, comunicare alla Commissione europea la revisione di tale quantitativo e assegnare il quantitativo annuo rivisto ai sensi dell’articolo 21, comma 4;
ff) defi nire, ai sensi dell’articolo 22, i contenuti e le modalità per l’invio della domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito da parte dei gestori degli impianti nuovi entranti, valutare l’eleggibilità della richiesta, de-terminare il quantitativo annuo preliminare di quote e co-municare il medesimo alla Commissione europea;
gg) avanzare, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, richiesta, presso la Commissione europea, di integra-zione dell’elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad
un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
hh) valutare, ai sensi dell’articolo 31, le richieste di rilascio di quote o di crediti per progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale, verifi care la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’artico-lo 24 -bis della direttiva 2009/29/CE, decidere in merito al rilascio e, in caso di accoglimento della richiesta, rilascia-re le quote o i crediti;
ii) adottare i provvedimenti necessari per assicurare la cancellazione delle quote;
ll) applicare il presente decreto ad attività e a gas a effetto serra che non fi gurano all’allegato I conforme-mente a quanto stabilito all’articolo 37, nonché richiedere alla Commissione europea l’adozione di un regolamento sul monitoraggio e la comunicazione delle emissioni per le attività e i gas serra in oggetto;
mm) dare attuazione alle disposizioni per l’esclusio-ne di impianti di dimensioni ridotte di cui all’articolo 38;
nn) dare attuazione a tutte le restanti attività previste dal presente decreto salvo diversamente indicato.
5. Il Comitato di cui al comma 1 propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai mec-canismi fl essibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell’informazione, la pro-mozione e l’orientamento con riferimento al settore pri-vato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplo-matica italiana, i canali informativi ed operativi per forni-re adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un’azione concertata a benefi cio del sistema-Paese, le attività piani-fi cate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergo-vernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari del-le attività progettuali per lo svolgimento di attività di for-mazione, per l’assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l’approvazione dei progetti, per la sempli-fi cazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione dei progetti JI e CDM;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifi ci corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologi-co industriali italiani nello sviluppo di progetti internazio-nali per la riduzione delle emissioni.
6. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da un Consiglio direttivo e da una Segreteria tecnica. La Segre-teria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell’ambito dello specifi co mandato conferito dal Consiglio medesimo.
7. I membri del Comitato di cui al comma 1 non devono trovarsi in situazione di confl itto di interesse rispetto alle
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funzioni del Comitato stesso e dichiarano la insussisten-za di tale confl itto all’atto dell’accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Mini-stero o all’ente designante, ogni sopravvenuta situazione di confl itto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l’ente provvede alla sostituzione dell’esperto.
8. Il Consiglio direttivo è composto da nove membri, di cui tre nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e tre, con funzioni consultive, rispettivamen-te, dal Ministro dell’economia e delle fi nanze, dal Mini-stro per le politiche europee e dalla Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 5 il Consiglio direttivo è integra-to da due membri con funzioni consultive nominati dal Ministro degli affari esteri. Per l’espletamento dei com-piti inerenti le attività di trasporto aereo, di cui al capo III e V, il Consiglio direttivo è integrato da tre membri nominati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui due appartenenti all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
9. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
10. La Segreteria tecnica è composta da ventitrè mem-bri di elevata qualifi ca professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessa-ti dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e cinque membri sono nominati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sei membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo eco-nomico, due membri dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, due membri dall’ISPRA, due dal Ministero dell’economia e delle fi nanze, uno dal Ministe-ro delle infrastrutture e dei trasporti, due dall’Ente nazio-nale per l’aviazione civile (ENAC) ed uno dal GSE.
11. Le modalità di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono defi nite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento assicura la costante operatività e funzionalità del Comitato stesso in relazione agli atti e alle deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
12. Il Comitato di cui al comma 1 opera collegialmen-te, previo un tempestivo inoltro di avviso di convocazio-ne a ciascun componente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componen-ti e di esse viene data adeguata informazione ai soggetti interessati.
13. Il Comitato di cui al comma 1 può istituire, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti operanti in ambito economi-co, sociale e ambientale maggiormente rappresentativi.
14. Per le attività di cui al comma 5 il Consiglio di-rettivo si può avvalere, di un gruppo di lavoro costituito
presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Con-siglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell’attività svolta.
15. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nan-za pubblica. Ai componenti del predetto Comitato e dei gruppi di lavoro di cui ai commi 13 e 14 non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi ti-tolo dovuto.
Capo III TRASPORTO AEREO
Art. 5. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano all’as-segnazione e al rilascio di quote per le attività di trasporto aereo elencate all’allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall’Italia.
Art. 6. Assegnazione a titolo oneroso delle quote di emissioni
agli operatori aerei amministrati dall’Italia
1. La messa all’asta della quantità di quote determi-nata con decisione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 3 -sexies , paragrafo 3, lettera b) , della diretti-va 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fi ne il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle fi nalizzate a consentire alla Piattaforma d’Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d’Asta, in conformità al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un appo-sito conto corrente dedicato ‘TransEuropean Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System’ (TARGET2). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai mini-steri interessati.
3. Il Comitato, ove necessario, stabilisce con propria deliberazione le disposizioni attuative del regolamento sulle aste.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nan-ze, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le procedure di versamento all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi derivanti dalla vendita all’asta di cui al comma 1 e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa per le attività destinate a fi nanziare iniziative contro i cambiamenti cli-matici nella Unione europea e nei Paesi terzi, anche per
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ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, per dare attua-zione all’articolo 21 -bis della direttiva 2003/87/CE, per favorire l’adattamento agli effetti dei cambiamenti clima-tici nella Unione europea e nei Paesi terzi, segnatamente nei Paesi in via di sviluppo, per fi nanziare la ricerca e lo sviluppo ai fi ni della mitigazione e dell’adattamento, anche, in particolare, nel settore dell’aeronautica e del trasporto aereo, per ridurre le emissioni attraverso modi di trasporto scarsamente inquinanti e per coprire i costi di gestione del sistema comunitario, per fi nanziare misu-re fi nalizzate a combattere la deforestazione, in deroga a quanto previsto all’articolo 2, comma 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 7. Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni
a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia.
1. L’operatore aereo amministrato dall’Italia, che in-tende benefi ciare delle quote destinate ad essere asse-gnate a titolo gratuito, presenta domanda al Comitato. La domanda è corredata dai dati relativi alle tonnellate-chi-lometro per le attività di trasporto aereo elencate all’al-legato I svolte dall’operatore aereo stesso nell’anno di riferimento, monitorati conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni ed al piano di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilometro’, come approvato dal predetto Comitato, nonché verifi cati da un verifi catore indipendente ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 35. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, la domanda è presentata almeno 21 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda si riferisce e l’anno di riferimento è l’anno civile che si conclude 24 mesi prima dell’inizio del periodo a cui la domanda si riferisce.
2. La domanda di cui al comma 1 è predisposta confor-memente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione sulla base di linee-guida e di disposizioni di dettaglio della Commissione europea, ove adottate.
3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, il Comitato trasmette alla Commissione europea le domande di cui al comma 1 ad esso pervenute almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo a cui tali domande si riferiscono.
Art. 8. Modalità per l’assegnazione delle quote di emissioni di
cui alla riserva speciale a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia.
1. A partire dal periodo di riferimento che ha inizio il 1° gennaio 2013 può accedere alla riserva speciale de-terminata con la decisione di assegnazione della Com-missione europea, adottata ai sensi dell’articolo 3 -sexies , paragrafo 3, lettera c) , della direttiva 2003/87/CE, l’ope-ratore aereo amministrato dall’Italia che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) inizia ad esercitare un’attività di trasporto aereo di cui all’allegato I dopo l’anno di riferimento per il quale il Comitato ha trasmesso i dati relativi alle tonnellate-chi-lometro ai sensi della deliberazione n. 24/2011 o dell’ar-ticolo 7, comma 3, in relazione al corrispondente periodo
di riferimento e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un’attività di trasporto aereo eser-citata in precedenza da un altro operatore aereo;
b) i cui dati relativi alle tonnellate-chilometro sono aumentati mediamente di oltre il 18 per cento annuo tra l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della de-liberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, comma 3, in re-lazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il se-condo anno civile del periodo in questione e la cui attività non è una continuazione integrale o parziale di un’attivi-tà di trasporto aereo esercitata in precedenza da un altro operatore aereo.
2. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che si trova nelle condizioni per accedere alla riserva speciale ai sensi del comma 1 e delle eventuali norme specifi che emanate dalla Commissione europea, ai sensi dell’artico-lo 3 -septies , paragrafo 9, della direttiva 2003/87/CE, e che intende benefi ciare dell’assegnazione, a titolo gratuito, di quote di emissioni di cui alla riserva speciale, presenta domanda al Comitato entro il 30 giugno del terzo anno del periodo di riferimento a cui si riferisce la domanda.
3. La domanda di cui al comma 2 è predisposta confor-memente alle modalità stabilite dal Comitato con propria deliberazione e contiene almeno le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alle tonnellate-chilometro, moni-torati e verifi cati conformemente alle disposizioni sulle verifi che, per le attività di trasporto aereo elencate nell’al-legato I svolte dall’operatore aereo amministrato dall’Ita-lia nel secondo anno civile del periodo di riferimento al quale la domanda si riferisce;
b) le prove che i criteri di ammissibilità ai sensi del comma 1 sono soddisfatti;
c) nel caso degli operatori aerei amministrati dall’Ita-lia di cui al comma 1, lettera b) :
1) l’aumento percentuale delle tonnellate-chi-lometro registrato dall’operatore aereo in questione tra l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della de-liberazione n. 24/2011 o dell’articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
2) l’aumento in termini assoluti delle tonnellate-chilometro registrato dall’operatore aereo in questione tra l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della de-liberazione n. 24/2011 e dell’articolo 7, in relazione al corrispondente periodo di riferimento, ed il secondo anno civile di tale periodo;
3) la quantità, in termini assoluti, eccedente la percentuale di cui al comma 1, lettera b) , delle tonnellate-chilometro registrata dall’operatore aereo in questione tra l’anno di riferimento per il quale sono stati trasmessi i dati relativi alle tonnellate-chilometro, ai sensi della delibera-zione 24/2011 o dell’articolo 7, in relazione al corrispon-dente periodo, ed il secondo anno civile di tale periodo.
4. Entro sei mesi dal termine per la presentazione della domanda indicato al comma 2, il Comitato previa verifi -ca, trasmette alla Commissione europea le domande degli operatori aerei amministrati dall’Italia di cui al comma 1 ad esso pervenute.
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5. Entro tre mesi dalla data della decisione della Com-missione europea sull’assegnazione della riserva speciale di cui all’articolo 3 -septies , paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) l’assegnazione di quote di emissioni prelevate dalla riserva speciale a ciascun operatore aereo per cui ha presentato alla Commissione domanda conformemente ai commi 2 e 3. Tali quote sono calcolate considerando il parametro di riferimento di cui alla decisione della Com-missione europea sull’assegnazione della riserva speciale prevista all’articolo 3 -septies , paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e moltiplicandolo:
1) nel caso di un operatore aereo amministrato dall’Italia di cui al comma 1, lettera a) , per i dati relativi alle tonnellate-chilometro di cui al comma 3, lettera a) , che fi gurano nella domanda trasmessa alla Commissione ai sensi del comma 4;
2) nel caso di un operatore aereo amministrato dall’Italia di cui al comma 1, lettera b) , per l’aumento in termini assoluti in tonnellate-chilometro di cui al com-ma 3, lettera c) , numero 3), che supera la percentuale di cui al comma 1, lettera b) , che fi gura nella domanda pre-sentata alla Commissione, ai sensi del comma 4;
b) l’assegnazione di quote di emissioni a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per ogni anno, che è determinata dividendo la sua assegnazione di quote ai sensi della lettera a) , per il numero di anni civili interi rimanenti nel periodo, cui l’assegnazione si riferisce.
6. La singola assegnazione di cui al comma 5 ad un operatore aereo amministrato dall’Italia di cui al com-ma 1, lettera b) , non supera il milione di quote.
7. Le eventuali quote contenute nella riserva speciale e non assegnate sono messe all’asta e si applicano le dispo-sizioni di cui all’articolo 6.
Art. 9. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni a titolo
gratuito agli operatori aerei amministrati dall’Italia
1. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013, entro tre mesi dalla data della decisione di assegnazione della Commissione europea di cui all’ar-ticolo 3 -sexies , paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato calcola e pubblica:
a) la quantità totale di quote da assegnare per il pe-riodo interessato a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per il quale ha inoltrato la domanda alla Com-missione, a norma dell’articolo 7, comma 3, calcolata moltiplicando i dati sulle tonnellate-chilometro dichiarati nella domanda, per il parametro di riferimento di cui alla pertinente decisione di assegnazione della Commissione europea prevista all’articolo 3 -sexies , paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE;
b) le quote da assegnare a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia per ogni anno, determinate di-videndo la quantità totale di quote relative al periodo interessato, calcolata come indicato alla lettera a) , per il numero di anni che costituiscono il periodo nel quale l’operatore aereo in questione svolge una delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I.
2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gen-
naio 2013, il Comitato rilascia, entro il 28 febbraio di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell’an-no con deliberazione adottata ai sensi del decreto legi-slativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all’operatore aereo amministrato dall’Italia e all’amministratore del registro di cui all’articolo 28.
3. Per i periodi successivi a quello che ha inizio il 1° gennaio 2013 il Comitato rilascia, entro il 28 febbra-io di ogni anno, a ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell’anno a norma del presente articolo e dell’arti-colo 8, ove applicabile. Il predetto Comitato comunica il rilascio delle quote di emissione all’operatore aereo am-ministrato dall’Italia e all’amministratore del registro di cui all’articolo 28.
4. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gen-naio 2013, i piani di monitoraggio delle ‘tonnellate-chilo-metro’ di cui alla deliberazione n. 24/2011, valgono quali piani di monitoraggio delle tonnellate-chilometro di cui all’articolo 7, comma 1.
Art. 10. Piano di monitoraggio e relativi aggiornamenti
1. Fatto salvo l’esito della verifi ca di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli operatori aerei, l’operatore aereo ammi-nistrato dall’Italia invia al Comitato un Piano di monito-raggio predisposto conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni.
2. Il Comitato con propria deliberazione da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto, stabilisce i contenuti del Piano di monitorag-gio di cui al comma 1 e le modalità di trasmissione dello stesso.
3. Il Comitato verifi ca la conformità del Piano previ-sto al comma 1 alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e, approva il medesimo.
4. L’operatore aereo amministrato dall’Italia aggiorna il Piano di monitoraggio delle emissioni di cui al comma 3 in caso di modifi ca del sistema di monitoraggio e, comun-que, almeno tre mesi prima dell’avvio di ogni periodo di scambio delle quote di gas ad effetto serra e lo invia al Comitato secondo le modalità da esso stabilite. Il predetto Comitato verifi ca la conformità del Piano aggiornato alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione del-le emissioni e, se del caso, approva il medesimo.
5. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto, il Comitato effettua la ricognizione dei Pia-ni di monitoraggio delle emissioni ricevuti ai sensi della deliberazione n. 27/2009, al fi ne di verifi care se, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 e per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013, gli stessi valgono quale Piano di monitoraggio ai fi ni di cui ai commi 1, 2, e 3.
6. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui al comma 1, è tenuto a trasmettere il Piano di monitoraggio entro trenta giorni dalla data d’accertamento della vio-
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lazione di cui all’articolo 36, comma 3. Decorso inutil-mente tale termine, il Comitato procede secondo quanto indicato all’articolo 11.
Art. 11. Applicazione di divieto operativo per gli operatori aerei
amministrati dall’Italia
1. Se un operatore aereo amministrato dall’Italia non rispetta le prescrizioni del presente decreto, fatte salve le sanzioni applicabili, il Comitato predispone una relazione contenente almeno:
a) la prova che l’operatore aereo amministrato dall’Italia non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del presente decreto;
b) dettagli sulle sanzioni applicate; c) la valutazione dell’eventuale imposizione del di-
vieto operativo. 2. Il Comitato trasmette la relazione ai Ministri com-
petenti per l’adozione delle disposizioni opportune anche ai fi ni della trasmissione della richiesta alla Commissione europea di imposizione di un divieto operativo a livello comunitario.
Capo IV IMPIANTI FISSI
Art. 12. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra, all’asse-gnazione ed al rilascio di quote per le attività elencate all’allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.
Art. 13. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
1. Nessun impianto può esercitare le attività elencate all’allegato I che comportino emissioni di gas ad effet-to serra specifi cati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, a meno che il relativo gestore non sia mu-nito dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal Comitato ai sensi dell’articolo 15. Tale di-sposizione si applica anche agli impianti inclusi ai sensi dell’articolo 37.
2. I gestori degli impianti che esercitano un’attività elencata all’allegato I, ad eccezione delle attività di tra-sporto aereo, senza l’autorizzazione di cui al comma 1 sono tenuti a richiedere detta autorizzazione entro trenta giorni dalla data d’accertamento della violazione. Decor-so inutilmente tale termine, il Comitato dispone la so-spensione amministrativa dell’attività dell’impianto.
Art. 14. Domanda di autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra
1. I gestori degli impianti che esercitano le attività elencate all’allegato I che comportano emissioni di gas ad effetto serra specifi cati nel medesimo allegato hanno
l’obbligo di presentare al Comitato domanda di autorizza-zione ad emettere gas serra almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell’impianto.
2. Il Comitato con apposita deliberazione stabilisce le modalità per l’invio della domanda prevista al comma 1 e le informazioni che il gestore deve fornire sulla base del seguente elenco minimo:
a) l’impianto e le sue attività, compresa la tecnologia utilizzata;
b) le materie prime e secondarie il cui impiego è su-scettibile di produrre emissioni elencate all’allegato I;
c) le fonti e i fl ussi di emissioni di gas dell’impianto per le attività elencate all’allegato I;
d) il Piano di monitoraggio predisposto conforme-mente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comuni-cazione delle emissioni.
3. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui il gestore degli impianti che esercitano le attività elencate all’allegato I, che comportano emissioni di gas ad effetto serra specifi cati nel medesimo allegato, è in possesso dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.
Art. 15. Rilascio, condizioni e contenuto dell’autorizzazione
ad emettere gas ad effetto serra
1. Il Comitato verifi ca la completezza e la correttezza della domanda di autorizzazione e rilascia l’autorizzazio-ne ad emettere gas ad effetto serra ove abbia accertato che il gestore è in grado di monitorare e comunicare le emissioni dell’impianto a cui l’autorizzazione si riferisce. Il predetto Comitato riesamina, almeno ogni cinque anni, l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra e apporta le modifi che opportune.
2. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 è rilasciata entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Il suddetto termine è so-speso nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulte-riori informazioni al gestore dell’impianto e fi no al rice-vimento delle informazioni richieste.
3. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra di cui al comma 1 contiene almeno i seguenti elementi:
a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni
dell’impianto; c) il Piano di monitoraggio conforme alle disposizio-
ni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni secondo il quale il gestore effettua il monitoraggio delle emissioni dell’impianto a cui l’autorizzazione si riferisce;
d) disposizioni in tema di comunicazione delle emis-sioni di gas ad effetto serra;
e) obbligo di restituire quote di emissioni, diverse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emis-sioni complessivamente rilasciate dall’impianto durante ciascun anno civile, come verifi cate a norma dell’artico-lo 35, entro il 30 aprile dell’anno successivo.
4. Fatto salvo il riesame di cui al comma 1, restano valide le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra
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rilasciate ai sensi del decreto legislativo n.216 del 2006 o ai sensi della deliberazione n. 22/2011.
Art. 16. Modifi ca degli impianti e aggiornamento del Piano
di monitoraggio
1. Il gestore di un impianto autorizzato informa il Co-mitato, con le modalità e nelle forme da esso stabilite, in merito ad eventuali modifi che dell’identità del gestore, nonché di modifi che che preveda di apportare alla natura o al funzionamento dell’impianto, ovvero ad eventuali am-pliamenti o riduzioni sostanziali di capacità dello stesso. L’informativa è trasmessa almeno novanta giorni prima della data in cui la modifi ca ha effetto. Il predetto Comita-to, ove lo ritenga necessario, procede all’aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’informativa. Il medesimo termine è sospeso nel caso di richiesta da parte dello stesso Comitato di ulteriori informazioni al gestore dell’impianto e fi no al ricevimento delle informa-zioni richieste.
2. Nel caso di qualsiasi modifi ca del sistema di moni-toraggio il gestore trasmette al Comitato di cui all’artico-lo 4, comma 1, la proposta di aggiornamento del Piano di monitoraggio di cui all’articolo 15, comma 3, lettera c) , per approvazione secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il predetto Comitato può approvare l’aggior-namento del Piano senza modifi care l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra.
Art. 17. Revoca dell’autorizzazione ad emettere gas
ad effetto serra
1. L’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è revocata nel caso di cessazione di attività di cui all’arti-colo 24, comma 1.
Art. 18. Scambio di informazioni ai fi ni del rilascio
dell’autorizzazione di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. Il Comitato mette in atto le azioni necessarie per as-sicurare lo scambio di informazioni con l’autorità com-petente per il rilascio dell’autorizzazione integrata am-bientale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi cazioni.
Art. 19. Messa all’asta delle quote
1. La messa all’asta della quantità di quote determi-nata con decisione della Commissione europea, ai sen-si dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, è disciplinata dal regolamento sulle aste. A tale fi ne il GSE svolge il ruolo di responsabile per il collocamento di cui al regolamento sulle aste e pone in essere a questo scopo tutte le attività necessarie, propedeutiche, connesse e conseguenti, ivi incluse quelle fi nalizzate a consentire alla Piattaforma d’Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d’Asta, in conformità
al citato regolamento e agli eventuali indirizzi e norme dei Ministeri competenti.
2. I proventi delle aste sono versati al GSE in un appo-sito conto corrente dedicato “Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System” (“TARGET2”). Il GSE trasferisce i proventi delle aste ed i relativi interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimen-to del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai mi-nisteri interessati. Detti proventi sono successivamente versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere ri-assegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati. Le somme di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma sono sottopo-ste a gestione separata e non sono pignorabili.
3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 si provvede, previa verifi ca dell’entità delle quote restitu-ite e dei corrispondenti proventi derivanti dalla messa all’asta delle quote di cui al comma 1, con decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economi-co e dell’economia e delle fi nanze da emanarsi entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle aste, nella misura del 70 per cento a favore del Mini-stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico.
4. Un’apposita convenzione fra il Ministero dell’eco-nomia e delle fi nanze – Dipartimento del tesoro e il GSE defi nisce le attività che lo stesso GSE sostiene in qualità di “responsabile del collocamento”, in coerenza con il regolamento n. 1031/2011, ivi compresa la gestione del conto di cui al presente articolo. Ai relativi oneri si prov-vede a valere sui proventi delle aste ai sensi del comma 6, lettera i) .
5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singo-le aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa del Ministero dello sviluppo economico, ai fi ni di cui al comma 5, articolo 2, del de-creto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modi-fi cazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino alla con-correnza dei crediti previsti dal comma 3, articolo 2, del citato decreto-legge n. 72 del 2010. I crediti degli aventi diritto di cui al citato comma 3 dell’articolo 2 verranno liquidati entro l’anno 2015. Dall’anno 2016 detti proventi sono riassegnati, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo ammortamento titoli di Stato di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il 50 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle se-guenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della fi nanza pub-blica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, anche contribuendo al Fondo globale per l’effi cienza energe-tica e le energie rinnovabili e al Fondo di adattamento, così come reso operativo dalla conferenza di Poznan sui cambiamenti climatici (COP 14 e COP/MOP 4), favori-
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re l’adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e fi nanziare attività di ricerca e di sviluppo e proget-ti dimostrativi volti all’abbattimento delle emissioni e all’adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell’ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
b) sviluppare le energie rinnovabili al fi ne di rispet-tare l’impegno comunitario di utilizzare il 20 per cento di energia rinnovabile entro il 2020 e sviluppare altre tecno-logie che contribuiscano alla transizione verso un’econo-mia a basse emissioni di carbonio sicura e sostenibile e aiutare a rispettare l’impegno comunitario di incremen-tare l’effi cienza energetica del 20 per cento per il 2020;
c) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l’afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che avranno ratifi cato l’accordo inter-nazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l’adattamento agli effetti avversi del cambia-mento climatico in tali Paesi;
d) favorire il sequestro mediante silvicoltura nella Comunità;
e) incentivare la cattura e lo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2, in particolare quello emes-so dalle centrali a combustibili fossili solidi e da una serie di settori e sottosettori industriali, anche nei Paesi terzi;
f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;
g) fi nanziare la ricerca e lo sviluppo dell’effi cienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
h) favorire misure intese ad aumentare l’effi cienza energetica e l’isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno fi nanziario per affrontare le problematiche so-ciali dei nuclei a reddito medio-basso;
i) coprire le spese amministrative connesse al sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra nella Comunità istituito ai sensi della direttiva 2003/87/CE, diverse dai costi di cui alla direttiva 2003/87/CE, di-verse dai costi di cui all’articolo 41.
7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico presentano, a norma della decisione n. 280/2004/CE, alla Commissione europea una relazione sull’utilizzo dei pro-venti e sulle azioni adottate in conformità con il comma 5.
8. Al fi ne di consentire alla Commissione europea la predisposizione della relazione sul funzionamento del mercato del carbonio di cui all’articolo 10, comma 5, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato, se necessario, trasmette alla Commissione europea ogni informazione pertinente almeno due mesi prima l’approvazione della citata relazione. A tale fi ne, fermo restando gli obblighi di riservatezza di cui al regolamento aste, il Comitato può richiedere le informazioni necessarie alla Segreteria tec-nica ed al GSE relativamente alla sua funzione di respon-sabile per il collocamento.
Art. 20. Criteri per l’assegnazione gratuita delle quote
1. Il Comitato determina il quantitativo annuo di quote da assegnare a titolo gratuito ai gestori eleggibili confor-
memente alle misure comunitarie per l’assegnazione. In particolare, lo stesso Comitato:
a) non assegna quote a titolo gratuito per la produ-zione di elettricità, fatta eccezione per l’elettricità prodot-ta dai gas residui;
b) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti deputati alla cattura di CO2, alle condutture per il traspor-to di CO2 o ai siti di stoccaggio di CO2;
c) assegna quote a titolo gratuito al teleriscaldamen-to e per la generazione di energia per il riscaldamento o il raffreddamento da cogenerazione, in conformità con le misure comunitarie per l’assegnazione;
d) non assegna quote a titolo gratuito agli impian-ti la cui autorizzazione è stata revocata successivamente all’invio alla Commissione dell’elenco di cui all’artico-lo 21, comma 1, e prima dell’adozione dell’assegnazione di cui allo stesso articolo 21, comma 1;
e) non assegna quote a titolo gratuito agli impianti per i quali la Commissione respinge l’iscrizione nell’elen-co di cui all’articolo 21, comma 1.
2. In caso di cessazione parziale di attività di cui all’ar-ticolo 25, il Comitato rivede, a decorrere dall’anno suc-cessivo a quello nel corso del quale un impianto cessa parzialmente le sue attività o a decorrere dal 2013, se la cessazione parziale è avvenuta prima del 1° gennaio 2013, il quantitativo annuo totale di quote di cui all’arti-colo 21, comma 3, e all’articolo 22 all’impianto in que-stione conformemente a quanto stabilito dall’articolo 23 delle misure comunitarie per l’assegnazione.
3. A seguito del ricevimento della comunicazione di cui all’articolo 25, comma 3, il Comitato, a decorrere dall’an-no successivo all’anno civile nel corso del quale il livello di attività ha superato la soglia rispettivamente del 25 per cento o del 50 per cento, rivede al rialzo il quantitativo annuo totale di quote conformemente a quanto stabilito all’articolo 23, commi 3 e 4, delle misure comunitarie per l’assegnazione.
4. Quando un impianto è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità, il Comitato rivede al ribasso, a decorrere dall’anno successivo all’anno civile in cui la ri-duzione sostanziale di capacità è avvenuta, il quantitativo annuo totale di quote assegnate ai sensi dell’articolo 21 e dell’articolo 22 conformemente a quanto stabilito all’ar-ticolo 21 delle misure comunitarie per l’assegnazione. Al momento di valutare eventuali ulteriori modifi che della capacità, il Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sottoimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanziale della capacità.
Art. 21. Norme transitorie per l’assegnazione gratuita
delle quote agli impianti esistenti
1. Il Comitato adotta, previa consultazione pubblica, l’elenco degli impianti che ricadono nel campo di appli-cazione del presente decreto legislativo e che hanno ot-tenuto l’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra entro il 30 giugno 2011 o una autorizzazione essa equi-valente. L’elenco è comprensivo delle quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti, determinate conformemente a quanto stabilito all’articolo 20, comma 1.
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2. L’elenco di cui al comma 1 è inviato alla Commis-sione europea e pubblicato sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione dedicata all’attuazione della direttiva 2003/87/CE.
3. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea respinge l’iscrizione di un impianto nell’elenco di cui al comma 1, il Comitato entro il 31 dicembre 2012, delibera l’assegnazione fi nale le quote a titolo gratuito a ciascu-no degli impianti ricompresi in detto elenco. Tali quote sono determinate a partire dalle quote preliminari di cui al comma 1 applicando, conformemente a quanto stabilito dalle misure comunitarie per l’assegnazione, il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all’articolo 10 -bis , paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE e il fattore lineare di cui all’articolo 9 della stessa direttiva.
4. Nei casi di cui all’articolo 20, commi 2, 3 e 4 o in caso di revisione dell’elenco dei settori o sottosetto-ri esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 10 -bis , paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE, il Comitato comunica alla Com-missione europea il quantitativo annuo totale di quote rivisto conformemente a quanto ivi stabilito, comprese tutte le informazioni utili al fi ne della determinazione del medesimo. Fatto salvo il caso in cui la Commissione eu-ropea respinge il quantitativo di cui sopra, il citato Comi-tato assegna il quantitativo annuo totale rivisto di quote di emissioni.
5. Per il periodo che ha inizio il 1° gennaio 2013 e che si conclude il 31 dicembre 2020 l’elenco degli impianti e le quote preliminari eventualmente assegnate a titolo gratuito a ciascuno dei suddetti impianti deliberato dal Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, vale quale elenco di cui al comma 1.
Art. 22. Norme transitorie per l’assegnazione gratuita
delle quote agli impianti nuovi entranti
1. Il gestore di un impianto nuovo entrante trasmette al Comitato domanda di assegnazione di quote a titolo gratuito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gen-naio 2013, entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale dell’impianto, o, nel caso di impianto nuovo entrante di cui all’articolo 3, comma 1, lettera bb) , punto 3), dalla data di avvio del funzionamen-to normale del sottoimpianto interessato.
2. Conformemente a quanto disposto dalle misure co-munitarie per l’assegnazione, il Comitato defi nisce i con-tenuti e le modalità per l’invio della domanda di cui al comma 1, incluse le modalità per la determinazione della data di avvio del funzionamento normale dell’impianto o del sottoimpianto e le informazioni di dettaglio per la determinazione dell’assegnazione di quote a titolo gratu-ito per il periodo che ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013. Il citato Comitato defi nisce, altresì, le disposizio-ni per la verifi ca della data di avvio e delle informazioni sopra menzionate in conformità con le disposizioni sulle verifi che.
3. A seguito del ricevimento della domanda di cui al comma 1, il Comitato valutata l’eleggibilità a riceve-re un’assegnazione gratuita di quote per il periodo che
ha inizio a partire dal 1° gennaio 2013, calcola, confor-memente alle misure comunitarie per l’assegnazione, il quantitativo annuo preliminare di quote assegnate a titolo gratuito. Al momento di valutare eventuali ulteriori mo-difi che della capacità, lo stesso Comitato considera come capacità installata iniziale la capacità installata del sot-toimpianto che è stato oggetto di una riduzione sostanzia-le della capacità.
4. Il quantitativo di cui al comma 3, ivi comprese tut-te le informazioni utili al fi ne della determinazione del medesimo, è inviato alla Commissione europea. Fermo restando la disponibilità di quote da assegnare a titolo gratuito nella riserva comunitaria, il Comitato assegna le quote a titolo gratuito a ciascuno degli impianti nuovi en-tranti, fatta eccezione per gli impianti per i quali la Com-missione europea ha respinto l’assegnazione.
5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, qualo-ra alla data di entrata in vigore del presente decreto l’anno di cui al comma 1 sia già trascorso, il gestore dell’impian-to nuovo entrante trasmette al Comitato la domanda di as-segnazione di quote a titolo gratuito prevista al comma 1 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 23. Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito
1. Fatto salvo il caso in cui la Commissione europea re-spinge l’iscrizione di un impianto nell’elenco di cui all’ar-ticolo 21, comma 1, entro il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia le quote assegnate a norma dell’artico-lo 21, comma 3, e dell’articolo 22, comma 4, per l’anno in corso, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 2 e 3.
2. Nel caso in cui un impianto abbia cessato l’attività, il Comitato non rilascia le quote assegnate per l’anno suc-cessivo a quello di cessazione di attività.
3. In deroga al comma 2, il Comitato può sospendere il rilascio delle quote agli impianti di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d) , fi no a quando non stabilisce che l’im-pianto riprende le attività.
4. Ai fi ni di cui al comma 3, il gestore comunica al Co-mitato, entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni interruzione delle attività di cui all’allegato I in atto al 1° gennaio dello stesso anno.
Art. 24. Comunicazione della cessazione di attività
1. Ai fi ni del presente decreto si considera che un im-pianto abbia cessato le sue attività quando:
a) l’autorizzazione ambientale integrata, di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, o altra autorizzazione all’esercizio rilasciata dall’Autori-tà competente, è revocata e l’impianto è chiuso ai sensi dell’articolo 29 -decies , comma 9, lettera c) , del citato de-creto legislativo;
b) l’esercizio delle attività di cui all’allegato I è tec-nicamente impossibile;
c) l’impianto non esercita le attività di cui all’allega-to I in via defi nitiva;
d) l’impianto interrompe le attività di cui all’allegato I per un periodo superiore a 6 mesi.
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2. Il comma 1, lettera d) , non si applica agli impianti di riserva o di emergenza e agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, quando tutte le condi-zioni elencate di seguito sono soddisfatte:
a) il gestore è titolare di un’autorizzazione ad emet-tere gas a effetto serra e di tutte le altre autorizzazioni necessarie;
b) è tecnicamente possibile riprendere le attività sen-za apportare modifi che fi siche all’impianto;
c) l’impianto è oggetto di una manutenzione periodica.
3. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione di attività di cui al comma 1, entro 10 giorni dall’avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessazione di attività.
4. Il Comitato può estendere il periodo di cui al com-ma 1, lettera d) , di sei mesi fi no ad un massimo di 18 mesi, purché il gestore sia in grado di dimostrare che non può riprendere l’attività entro i sei mesi a causa di circostanze eccezionali, imprevedibili e che sfuggono al suo control-lo. A tale fi ne il gestore trasmette la documentazione a supporto dell’estensione entro tre mesi dall’interruzione delle attività di cui all’allegato I.
Art. 25.
Comunicazione della cessazione parziale di attività
1. Si considera che un impianto abbia cessato parzial-mente le sue attività quando uno dei suoi sottoimpianti, che contribuisce almeno per il 30 per cento o con l’asse-gnazione di oltre 50.000 quote di emissioni al quantita-tivo annuo fi nale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all’impianto, riduce il suo livello di attività in un determinato anno civile di almeno il 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale.
2. Il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la cessazione parziale di at-tività entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessazione parziale.
3. Il gestore di un impianto che abbia cessato parzial-mente le sue attività ha facoltà di comunicare al Comitato nella forma e con le modalità da esso stabilite:
a) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attivi-tà superiore al 50 per cento rispetto al livello di attività iniziale;
b) se il livello di attività del sottoimpianto di cui al comma 1 raggiunge nuovamente un livello di attività di oltre il 25 per cento rispetto al livello di attività iniziale.
4. La comunicazione deve pervenire al Comitato entro il 31 dicembre dell’anno in cui si è verifi cata una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) , nella forma e con le modalità dallo stesso stabilite. Qualora una delle condi-zioni di cui alle lettere a) e b) si sia verifi cata nel periodo compreso tra il 30 giugno 2011 e la data di entrata in vigo-re del presente decreto legislativo, la comunicazione deve pervenire al citato Comitato entro 60 giorni dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 26. Comunicazione della riduzione sostanziale di capacità
1. Si considera che un impianto sia stato oggetto di ri-duzione sostanziale della capacità nel caso di una o più modifi che fi siche che determinano una riduzione sostan-ziale della capacità installata iniziale di un sottoimpianto e del suo livello di attività la cui entità comporta le se-guenti conseguenze:
a) ad una riduzione di almeno il 10 per cento rispet-to alla capacità installata iniziale del sottoimpianto prima della modifi ca;
b) il sottoimpianto, cui le modifi che fi siche si riferi-scono, raggiunge un livello di attività considerevolmente inferiore che comporta ad una riduzione di assegnazio-ne al sottoimpianto in questione di oltre 50.000 quote di emissioni l’anno, che rappresentano almeno il 5 per cento del numero annuo preliminare di quote di emissioni as-segnate a titolo gratuito per questo sottoimpianto prima delle modifi che.
2. Entro 60 giorni dal momento in cui è avvenuta una riduzione sostanziale di capacità e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la riduzione sostanziale di capacità, il gestore comunica al Comitato, nella forma e con le modalità da esso stabilite, la ridu-zione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una ridu-zione sostanziale di capacità, verifi cate, conformemente alle disposizioni sulle verifi che, da un verifi catore.
3. Se un impianto è stato oggetto di una riduzione so-stanziale di capacità nel periodo compreso tra il 30 giu-gno 2011 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il relativo gestore comunica al Comitato entro 60 giorni dalla stessa data, nella forma e con le modali-tà da esso stabilite, la riduzione sostanziale di capacità e la capacità installata del sottoimpianto dopo che questi è stato oggetto di una riduzione sostanziale di capacità, ve-rifi cate, conformemente alle disposizioni sulle verifi che, da un verifi catore.
Art. 27. Misure a favore dei settori o sottosettori esposti ad un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
1. Il Comitato, sentiti i Ministeri interessati, può avan-zare richiesta presso la Commissione europea di inte-grazione dell’elenco dei settori o dei sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio determinato dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 10 -bis , paragrafo 13, della direttiva 2003/87/CE. La richiesta è corredata da una relazione analitica volta a dimostrare che il settore o il sottosettore in questione soddisfa i criteri di cui all’articolo 10 -bis , pa-ragrafi da 14 a 17, della direttiva 2003/87/CE.
2. Il Ministro dell’economia e delle fi nanze, di concer-to con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, può adottare, nei limiti degli stanziamenti assegnati, misure fi nanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emis-sioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissio-ni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia
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elettrica, al fi ne di compensare tali costi e ove tali misure fi nanziarie siano conformi alle norme sugli aiuti di Stato applicabili in tale ambito. Tali misure sono basate sui pa-rametri di riferimento ex ante delle emissioni indirette di CO2 per unità di produzione. I parametri di riferimento ex ante sono calcolati per un dato settore o sottosettore come il prodotto del consumo di energia elettrica per uni-tà di produzione corrispondente alle tecnologie disponibi-li più effi cienti e delle emissioni di CO2 del relativo mix di produzione di energia elettrica in Europa.
Capo V
DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TRASPORTO AEREO E AGLI IMPIANTI FISSI
Art. 28.
Sistema di registri
1. Sulla base delle disposizioni del Comitato, e confor-memente a quanto stabilito dai regolamenti sui registri, l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambien-tale, di seguito ISPRA, svolge le funzioni di amministra-tore della sezione italiana del Registro dell’Unione, non-ché le funzioni di amministratore del Registro nazionale. L’ISPRA mette in atto tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri.
2. Il Registro dell’Unione è accessibile al pubblico se-condo le modalità e nei limiti previsti dai regolamenti sui registri.
3. Qualsiasi persona può possedere quote di emissio-ni. Il Registro dell’Unione contiene separata contabilità delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di ge-store di più impianti o di più operatori aerei amministrati dall’Italia, il Registro dell’Unione contiene contiene una contabilità separata per ciascun impianto o per ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia.
4. Il gestore di un impianto e l’operatore aereo ammi-nistrato dall’Italia che esercita le attività elencate all’al-legato I, nonché qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire o cancellare quote, ai sensi dell’articolo 32, ha l’obbligo di presentare all’amministratore del Registro dell’Unione, domanda di iscrizione nelle forme e secon-do le modalità stabilite dall’amministratore stesso sulla base dei regolamenti sui registri. L’amministratore del Registro dell’Unione stabilisce, altresì, le procedure per richiedere modifi che ai dati conservati nello stesso Re-gistro conformemente a quanto previsto dai regolamenti sui registri.
5. Le quote rilasciate ai sensi dell’articolo 9 e dell’ar-ticolo 23 sono conservate nel Registro dell’Unione ai fi ni dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di depositi, all’assegnazione, alla restituzione e all’annullamento delle quote.
Art. 29. Uso di crediti, CERs ed ERUs utilizzabili nell’ambito del
sistema comunitario prima dell’entrata in vigore di un accordo internazionale sui cambiamenti climatici.
1. Ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di restitu-zione per l’anno 2012, i gestori degli impianti possono utilizzare CERs e ERUs fi no alla quantità stabilita dalla decisione di assegnazione (2008-2012).
2. Ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di restitu-zione per l’anno 2012, gli operatori aerei amministrati dall’Italia possono utilizzare CERs/ERUs fi no al 15 per cento della quantità di quote che sono tenuti a restituire per quell’anno.
3. Ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di restituzio-ne per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esi-stenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall’Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fi no alla quantità stabilita con delibera del Co-mitato, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 11 -bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.
4. Ai fi ni della determinazione dei crediti di cui all’ar-ticolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, spettanti ai gestori degli impianti che nel periodo 2008-2012 non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti prevista dalla decisione di as-segnazione (2008-2012), l’Autorità per l’energia elettrica e il gas tiene conto della valorizzazione per i gestori de-gli impianti in questione del possibile utilizzo di CERs ed ERUs nei limiti previsti dal decisione di assegnazione (2008-2012) ai fi ni dell’adempimento dell’obbligo di re-stituzione per il periodo 2008-2012, alla luce della impos-sibilità dell’utilizzo degli stessi.
Art. 30. Attività di attuazione congiuntae attività di meccanismo pulito
1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede affi nché le condizioni di riferimento per le attività di progetto, defi nite da decisioni successi-ve adottate a norma della convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto, che vengono effettuate in Paesi che abbiano fi rmato un trattato di adesione con l’Unione eu-ropea, siano pienamente conformi all’acquis comunitario, comprese le deroghe temporanee stabilite nel trattato di adesione.
2. Nel caso in cui sul territorio nazionale siano ospitate attività di attuazione congiunta, il Ministero dell’ambien-te e della tutela del territorio e del mare garantisce che non siano rilasciate ERUs per le riduzioni o per le limita-zioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenute nelle attività rientranti nel campo di applicazione del presente decreto legislativo.
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3. Qualora il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizzi entità private o pubbliche a partecipare ad attività di attuazione congiunta e ad attività di meccanismo pulito, garantisce che detta partecipazione sia coerente con le relative linee guida, modalità e proce-dure adottate a norma della convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.
4. Nel caso di attività di attuazione congiunta e di at-tività di meccanismo pulito per la produzione di energia idroelettrica con capacità di generazione superiore ai 20 MW, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territo-rio e del mare garantisce, in sede di approvazione di tali attività di progetto, il rispetto, durante lo sviluppo delle stesse, dei criteri e delle linee guida internazionali appli-cabili, compresi quelli contenuti nella relazione fi nale del novembre 2000 della World Commission on Dams inti-tolata «Dams and Development. A new Framework for Decision-Making» o di quanto disposto da disposizioni comunitarie, ove adottate.
5. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede all’attuazione del comma 3 sulla base delle disposizioni adottate dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 11- ter, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE.
Art. 31.
Norme armonizzate applicabili ai progettidi riduzione delle emissioni
1. Il Comitato può rilasciare quote o crediti per deter-minati progetti che riducono le emissioni di gas ad effetto serra sul territorio nazionale non disciplinate dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di CO2.
2. Ai fi ni del comma 1 il Comitato valuta le richieste di rilascio delle quote o dei crediti previsti al comma 1 presentate dai soggetti interessati, verifi ca la conformità rispetto alle misure di attuazione adottate dalla Commis-sione europea, ai sensi dell’articolo 24 -bis della direttiva 2003/87/CE e si esprime entro 90 giorni dalla presenta-zione della richiesta.
Art. 32.
Trasferimento, restituzione e cancellazionedi quote di emissioni
1. Le quote di emissioni possono essere trasferite: a) tra persone all’interno della Unione europea; b) tra persone all’interno della Unione europea e per-
sone nei Paesi terzi, quando tali quote di emissioni sono riconosciute conformemente alla procedura dell’artico-lo 25 della direttiva 2003/87/CE, nell’osservanza delle sole restrizioni previste dal presente decreto legislativo o adottate in forza del medesimo o della direttiva 2003/87/CE.
2. Le quote di emissioni rilasciate dall’autorità nazio-nale competente di un altro Stato membro sono ricono-sciute ai fi ni dell’adempimento degli obblighi previsti al
comma 4 per un operatore aereo o dell’adempimento de-gli obblighi previsti al comma 3 per un gestore.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore di ciascun impianto restituisce un numero di quote di emissioni, di-verse dalle quote rilasciate a norma del capo III, pari alle emissioni totali di tale impianto nel corso dell’anno civile precedente, come verifi cate conformemente alle disposi-zioni sulle verifi che. Il Comitato dispone che tali quote siano successivamente cancellate.
4. Il Comitato accerta, entro il 30 aprile di ogni anno, che ciascun operatore aereo restituisca un numero di quo-te corrispondente alle emissioni complessive prodotte nell’anno civile precedente dalle attività di trasporto ae-reo elencate all’allegato I per le quali l’operatore in que-stione è l’operatore aereo, come verifi cate conformemen-te alle disposizioni sulle verifi che, e che tali quote siano successivamente cancellate.
5. Non sussiste l’obbligo di restituzione delle quote per le emissioni di cui sono stati verifi cati la cattura e il trasporto ai fi ni dello stoccaggio permanente presso un impianto per cui è in vigore un’autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
6. Il Comitato adotta i provvedimenti necessari per ga-rantire che le quote di emissioni vengano cancellate in qualsiasi momento a richiesta della persona che le detiene.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fatta salva l’eventuale decisione, da parte di Stati membri, di consentire ai gestori degli impianti per la produzione di energia elettrica situati nei rispettivi territori nazio-nali l’utilizzo delle quote assegnate ai sensi dell’artico-lo 10 -quater della direttiva 2003/87/CE, esclusivamente ai fi ni della restituzione delle quote ai sensi dell’artico-lo 12, paragrafo 3, della medesima direttiva.
8. Limitatamente all’anno 2013 le disposizioni di cui al comma 3 si applicano esclusivamente ai gestori degli impianti le cui attività ricadono nell’allegato A del decre-to legislativo n. 216 del 2006 per il periodo 2008-2012.
Art. 33.
Validità delle quote
1. Le quote rilasciate per il periodo 2008-2012 sono valide per le emissioni prodotte durante il medesimo periodo.
2. Entro il 30 aprile 2013 il Comitato dispone che siano cancellate le quote di cui al comma 1 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 32.
3. Le quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013 sono valide per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.
4. Quattro mesi dopo l’inizio di ciascun periodo suc-cessivo al periodo 2013-2020 il Comitato cancella le quo-te di cui al comma 3 che non sono più valide e che non sono state restituite e cancellate ai sensi dell’articolo 32.
5. A partire dal 2013 il Comitato rilascia quote di emis-sioni valide per il periodo in corso a persone le cui quote
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di emissioni siano state cancellate a norma del comma 2 o 4 in sostituzione di quest’ultime.
Art. 34.
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni
1. Il gestore di un impianto o l’operatore aereo ammini-strato dall’Italia monitora le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto o dall’aeromobile che gestisce, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni e conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato.
2. Le emissioni di cui al comma 1 sono comunicate al Comitato secondo il formato e le modalità dallo stes-so stabilite ed iscritte nel Registro dell’Unione, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il monitorag-gio si riferisce.
3. In caso di mancata comunicazione e iscrizione di cui al comma 2, di comunicazione incompleta ovvero qua-lora il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissio-ni, lo stesso Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni di cui al comma 1 entro il 15 aprile di ciascun anno e il gestore o l’operatore aereo amministrato dall’Italia adempie all’obbligo di restituzio-ne di cui all’articolo 29, comma 3, sulla base di tale stima conservativa.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitata-mente all’anno 2013, il gestore dell’impianto comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilascia-te durante l’anno civile precedente, per le attività di cui all’allegato A del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dal-lo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 2, limitata-mente all’anno 2013, l’operatore aereo amministrato dall’Italia, comunica al Comitato, entro il 31 marzo 2013, le emissioni rilasciate durante l’anno civile precedente, dall’aeromobile che gestisce, monitorate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il pe-riodo 2008-2012.
Art. 35.
Verifi ca e accreditamento
1. I gestori e gli operatori aerei amministrati dall’Ita-lia trasmettono al Comitato le comunicazioni effettuate a norma del presente decreto legislativo, verifi cate, se-condo le disposizioni sulle verifi che, da un verifi catore accreditato dall’organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, in conformità al comma 3.
2. Il gestore o l’operatore aereo amministrato dall’Italia la cui comunicazione non sia stata riconosciuta conforme alle disposizioni sulle verifi che non può trasferire quote di emissioni fi no al momento in cui la comunicazione di
tale gestore o di tale operatore aereo non sia riconosciuta come conforme.
3. In conformità alle disposizioni comunitarie, emanate ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2009/29/CE, l’or-ganismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le procedure per l’accreditamento, la revoca e la supervisione dei ve-rifi catori, nonché per il riconoscimento di verifi catori ac-creditati da organi di accreditamento di altri Stati membri.
4. È istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso l’organismo di ac-creditamento nazionale designato ai sensi del regolamen-to (CE) n. 765/2008, il registro dei verifi catori accreditati.
5. In deroga a quanto stabilito al comma 1, limitata-mente all’anno 2013, il gestore dell’impianto o l’ope-ratore aereo amministrato dall’Italia che per il periodo 2008-2012 ricade nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 216 del 2006, trasmette al Comitato, le co-municazioni effettuate a norma dell’articolo 34, commi 4 e 5, verifi cate conformemente alle disposizioni emanate dallo stesso Comitato per il periodo 2008-2012.
Art. 36.
Sanzioni
1. Chiunque esercita un’attività elencata all’allegato I, ad eccezione delle attività di trasporto aereo, senza l’auto-rizzazione di cui all’articolo 13, è soggetto ad una sanzio-ne amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizza-zione di 100 euro, nonché di un ammontare corrispon-dente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione, di una quantità di quote di emissione pari:
a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmo-sfera in assenza di autorizzazione e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui il gestore abbia benefi ciato di assegnazione di quote a titolo gratuito;
b) alle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di autorizzazione, nel caso in cui il gestore non abbia bene-fi ciato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
2. Al fi ne dell’applicazione della sanzione di cui al comma 1 il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in as-senza di autorizzazione di cui alle lettere a) e b) , tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.
3. L’operatore aereo amministrato dall’Italia che non presenta il Piano di monitoraggio entro i termini di cui all’articolo 10, comma 1, è soggetto, salvo che il fatto co-stituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata, di 100 euro, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul
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Registro dell’Unione, di una quantità di quote di emis-sione pari:
a) alla differenza tra le emissioni rilasciate in atmo-sfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata assegnata a titolo gratuito, nel caso in cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia abbia benefi ciato di asse-gnazione di quote a titolo gratuito;
b) alle emissioni rilasciate in atmosfera e non mo-nitorate, nel caso in cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia non abbia benefi ciato di assegnazione di quote a titolo gratuito.
4. Al fi ne dell’applicazione della sanzione di cui al comma 3, il Comitato procede ad effettuare una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate di cui alle lettere a) e b) , del medesimo com-ma tenendo conto di tutti gli elementi informativi utili di cui dispone.
5. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l’operatore aereo am-ministrato dall’Italia che, entro il 31 marzo di ogni anno, non presenta la comunicazione di cui all’articolo 34, veri-fi cata secondo quanto stabilito all’articolo 35, o che renda dichiarazione falsa o incompleta è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
6. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra o l’operatore aereo ammi-nistrato dall’Italia che, entro il 30 aprile di ogni anno, non restituisce quote di emissioni nella quantità di cui alla co-municazione prevista all’articolo 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all’ articolo 34, comma 3, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita di 100 euro. All’accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l’obbligo per il gestore di restituire quote di emissioni, non più tardi del 30 aprile dell’anno successivo, nella quantità di cui alla comunicazione prevista all’articolo 34 o nella quantità pari alla stima conservativa di cui all’articolo 34, com-ma 3. Il Comitato rende pubblico il nome del gestore che ha violato l’obbligo di restituzione.
7. Il gestore dell’impianto munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra che non fornisce l’in-formativa ai sensi dell’articolo 16 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro. La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata o per ciascuna quota indebitamente rilasciata, nonché di un am-montare corrispondente al costo di acquisto e di trasferi-mento sul Registro dell’Unione di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate o alle quote indebitamente rilasciate.
8. Il gestore dell’impianto, munito di autorizzazione alle emissioni di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell’articolo 24, comma 3, dell’articolo 25 e dell’articolo 26 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro aumentata da 20
euro a 100 euro per ogni quota di emissione indebitamen-te rilasciata a seguito della mancata ottemperanza agli ob-blighi previsti dai citati articoli, nonché di un ammontare corrispondente al costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell’Unione di una quantità di quote di emissio-ne pari alle quote indebitamente rilasciate.
9. Nel caso in cui le informazioni fornite dal gesto-re ai sensi dell’articolo 7 delle misure comunitarie per l’assegnazione risultino false o non veritiere, il gestore dell’impianto è soggetto, salvo che il fatto costituisca rea-to ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 50.000 euro aumentata di 100 euro per ogni eventuale quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate false e non veritiere. All’ac-certamento della violazione consegue in ogni caso l’ob-bligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebi-tamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all’atto della restituzione delle quote nell’anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
10. Nel caso in cui le informazioni di cui al comma 10, verifi cate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 22, comma 2, risultino non congruenti, il gestore dell’impian-to è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato ad una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni quota di emissione indebitamente assegnata sulla base delle informazioni risultate non conformi. All’accerta-mento della violazione consegue in ogni caso l’obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissio-ni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate. Tale restituzione è contestuale all’atto della restituzione delle quote nell’anno civile successivo alla rilevazione della non veridicità della dichiarazione.
11. Il verifi catore che abbia rilasciato attestati di ve-rifi ca per informazioni risultate false o non veritiere o non congruenti ai sensi dei commi 9 e 10 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente emessa dall’im-pianto in eccesso alle emissioni dichiarate e verifi cate. In relazioni a tali fattispecie, inoltre, l’organismo di ac-creditamento nazionale applicherà, nel rispetto dei propri regolamenti e delle linee guida internazionali pertinenti, adeguate sanzioni, inclusa, nei casi di particolare gravità, la revoca dell’accreditamento.
12. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comitato ed al procedimento si applicano per quanto compatibili con il presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. La sanzione per le emissioni in eccesso rispetto alle quote assegnate a partire dal 1° gennaio 2013 è adeguata in base all’indice europeo dei prezzi al consumo.
Art. 37. Procedure per l’inclusione unilaterale di altre attività
e gas
1. Il Comitato può applicare, su propria iniziativa o su richiesta di uno o più gestori, lo scambio di quote di emis-sioni ad attività ed a gas a effetto serra che non fi gurano
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all’allegato I, tenuto conto di tutti i criteri pertinenti, in particolare le ripercussioni sul mercato interno, la poten-ziale distorsione della concorrenza, l’integrità ambienta-le del sistema comunitario e l’affi dabilità del sistema di monitoraggio e di comunicazione previsto, purché l’in-clusione di tali attività e gas a effetto serra sia approvata dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all’articolo 24 della direttiva 2009/29/CE.
2. Il Comitato può richiedere alla Commissione eu-ropea l’adozione di un regolamento sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni per le attività, gli im-pianti e i gas a effetto serra che non sono elencati come combinazione all’allegato I, qualora il monitoraggio e la comunicazione possono essere realizzati con suffi ciente accuratezza.
Art. 38. Esclusione di impianti di dimensioni ridotte subordinata
all’adozione di misure equivalenti
1. A richiesta dell’interessato il Comitato può esclu-dere dal sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE:
a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 216 del 2006, emissioni ve-rifi cate a norma della delibera n. 24 del 2010 dello stesso Comitato inferiori a 25.000 tonnellate di CO 2 equivalente;
b) gli impianti che, nel caso svolgano l’attività di combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW di cui all’allegato I, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;
c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere. 2. L’impianto escluso ai sensi del comma 1 che, in uno
degli anni del periodo 2013 – 2020 emette più di 25.000 tCO2eq., rientra nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CEE non può essere oggetto di ulteriore esclusione. La verifi ca è fatta sulla base della comunica-zione annuale delle emissioni di cui al comma 6, lettera a) .
3. Gli impianti esclusi ai sensi del comma 1, in ciascu-no degli anni del periodo 2013-2020, possono emettere a titolo gratuito una quantità di emissione determinata:
a) applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all’artico-lo 10 -bis della direttiva 2003/87/CE e di cui alla decisione 2011/278/UE, ad esclusione dell’applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 10 -bis , para-grafo 5, della stessa direttiva 2003/87/CE, in conformità a quanto stabilito all’allegato VI;
b) oppure applicando la metodologia basata su una riduzione lineare annuale delle emissioni tale che, al 2020, la quantità di emissioni che l’impianto può emet-tere a titolo gratuito non sia superiore al -21 per cento ri-spetto alle emissioni dell’impianto relative all’anno 2005
verifi cate da un verifi catore indipendente, ai sensi della delibera 24/2010 del Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 216 del 2006.
4. Nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi del com-ma 1 emette una quantità di emissioni superiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella ri-chiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Commissione europea, per ciascuna tonnellata di emissioni eccedenti, il gestore dell’impianto in questione corrisponde all’erario il prezzo medio della quota relativo all’anno precedente determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei, in conformità a quanto stabilito all’alle-gato VII, oppure, a sua scelta, restituisce una corrispon-dente quantità di quote di emissione valide per il periodo di riferimento in questione. Il pagamento o la restituzione delle quote EUA per le emissioni in eccesso avviene su base biennale. Nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi del comma 1 emette una quantità di emissioni inferiore a quella determinata ai sensi della metodologia indicata nella richiesta di cui al comma 5 ed approvata dalla Com-missione europea, la differenza resta nella disponibilità del gestore al fi ne dell’emissione a titolo gratuito.
5. Il gestore dell’impianto che rispetta i requisiti di cui al comma 1 si avvale della possibilità di esclusione attra-verso richiesta ai sensi della deliberazione n. 12/2012 del Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Nella richiesta il gestore indica, tra le metodologie di cui al comma 3, quella scelta per la determinazione della quantità di emissione che può essere emessa a titolo gratuito in ciascuno degli anni 2013-2020.
6. Per il gestore dell’impianto escluso ai sensi del com-ma 1 permane l’obbligo di:
a) monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall’impianto che gestisce e comunicare tali emissioni debitamente verifi cate al Comitato;
b) comunicare al citato Comitato le eventuali modi-fi che dell’identità del gestore;
c) comunicare al citato Comitato le eventuali modifi -che alla natura o al funzionamento dell’impianto;
d) comunicare al citato Comitato ampliamenti o ri-duzioni di capacità superiori al 20 per cento della capacità produttiva al fi ne di permettere allo stesso Comitato la revisione della quantità di emissione che possono essere emesse a titolo gratuito di cui al comma 3.
7. Al fi ne dell’attuazione del comma 6, il Comitato emana disposizioni semplifi cate basate sui seguenti cri-teri minimi:
a) la modifi ca di cui al comma 6, lettera d) , comporta la revisione della quantità di emissione che possono esse-re emesse a titolo gratuito a partire dall’anno successivo a quello in cui la modifi ca ha avuto luogo;
b) al fi ne del monitoraggio e della comunicazione annuale di cui al comma 6, lettera a) , sono applicati i principi contenuti nelle disposizioni sul monitoraggio e sulla comunicazione delle emissioni;
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c) la verifi ca annuale di cui al comma 6, lettera a) , può essere svolta da un verifi catore accreditato con atti-vità “fuori sito”;
d) nel caso in cui l’impianto escluso ai sensi del comma 1 è caratterizzato da emissioni annuali medie ve-rifi cate tra il 2008 e il 2010 inferiori a 5.000 tonnellate, la verifi ca annuale di cui al comma 6, lettera a) , può essere effettuata dal Comitato;
e) ogni anno un campione casuale costituito dal 5 per cento degli impianti esclusi ai sensi del comma 1 è soggetto a verifi ca “in sito” da parte di un verifi catore accreditato;
f) l’impianto escluso ai sensi del comma 1 può ri-chiedere la cancellazione dal Registro di cui all’artico-lo 28, previo nulla osta della Commissione europea;
g) è facoltà del Comitato istituire un registro degli impianti esclusi a norma del presente articolo.
8. Ai fi ni dell’invio alla Commissione europea dell’elenco degli impianti di cui all’articolo 21, comma 2, l’elenco degli impianti esclusi approvato con delibera del Comitato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 emanata ai sensi della delibera 12 del 2012, vale quale elenco degli impianti esclusi di cui al comma 1.
Capo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 39. Comunicazione di informazioni, segreto professionale
e accesso all’informazione
1. Tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l’assegnazione delle quote, nonché il moni-toraggio, la comunicazione e la verifi ca delle emissioni sono immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni coperte da segreto professionale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni ammi-nistrative applicabili.
2. Le decisioni concernenti l’assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l’Italia partecipa o per le quali autorizza la parteci-pazione di entità private o pubbliche, nonché le notifi che delle emissioni previste dall’autorizzazione all’emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall’autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e successive modifi cazioni, e dei regolamenti sui registri.
Art. 40. Relazione alla Commissione europea
1. Ogni anno il Comitato presenta alla Commissione europea una relazione sull’applicazione del presente de-creto. La relazione fa riferimento, in particolare alle di-
sposizioni prese ai fi ni dell’assegnazione delle quote di emissioni, del funzionamento dei registri, dell’applicazio-ne delle misure di attuazione in materia di monitoraggio e di comunicazione, della verifi ca e dell’accreditamento e delle questioni riguardanti il rispetto del presente decreto legislativo e il trattamento fi scale delle quote rilasciate, se del caso.
2. La relazione è elaborata sulla scorta del questionario o dello schema elaborato dalla Commissione europea.
Art. 41.
Disposizioni fi nanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono de-rivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pub-blica. Le amministrazioni ed i soggetti interessati provve-dono agli adempimenti ed alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. I costi delle attività di cui all’articolo 8 comma 5, all’articolo 9, all’articolo 10, commi 3 e 4, all’articolo 13, all’articolo 15, comma 1, all’articolo 16, all’articolo 21, all’articolo 22, comma 4, all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 34, comma 3, sono a carico degli operatori interessati, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze e con il Ministro dello svi-luppo economico.
3. Le tariffe di cui al comma 2 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi, da individuarsi tenendo conto anche della complessità delle prestazioni richieste. Le ta-riffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, con lo stesso criterio della copertu-ra del costo effettivo del servizio.
4. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 2, ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestio-ne del Registro dell’Unione che sono versate dai soggetti interessati direttamente all’ISPRA, sono versate all’en-trata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell’economia e del-le fi nanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fi ne di coprire le spese amministrative deri-vanti dall’attuazione del presente decreto.
5. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 42.
Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario nazionale dei gas serra
1. È istituito, il ‘Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario nazionale dei gas serra’, conformemente a quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 4, della decisio-ne 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, all’articolo 5.1 del Protocollo di
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Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
2. L’ISPRA è responsabile della realizzazione, della gestione e dell’archiviazione dei dati dell’Inventario na-zionale dei gas serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.
3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell’approvazione, dell’aggior-namento annuale dell’Inventario nazionale dei gas serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della Con-venzione - quadro sui cambiamenti climatici e del Proto-collo di Kyoto.
4. L’ISPRA predispone, aggiorna annualmente e tra-smette al Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-ritorio e del mare un progetto per l’organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario Nazionale dei gas serra, conformemente a quanto stabili-to dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione - quadro sui cambiamenti climatici.
5. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Mini-stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approva l’organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 43.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto è abrogato il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni, ad eccezione dell’alle-gato A che è abrogato a partire dal 1° maggio 2013.
2. Sono fatte salve le deliberazioni emanate dal Comi-tato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni.
Art. 44.
Disposizioni transitorie
1. Fino alla data di istituzione del Comitato di cui all’articolo 4 resta in vigore l’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216. Fino a tale data il Comi-tato di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo n. 216 del 2006 svolge i compiti attribuiti dal presente decreto al Comitato di cui all’articolo 4, nonché quelli di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162.
Art. 45.
Disposizioni fi nali
1. I riferimenti al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni, contenuti nella norma-tiva vigente devono intendersi riferiti al presente decreto.
2. I riferimenti al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all’articolo 3 -bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e suc-cessive modifi cazioni, contenuti nella normativa vigente devono intendersi riferiti al Comitato di cui all’articolo 4.
3. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adotta-ti dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto di cui all’articolo 3 -bis del decreto le-gislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifi cazioni.
Art. 46.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-sivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 marzo 2013
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Con-siglio dei Ministri
MOAVERO MILANESI, Mini-stro per gli affari europei
CLINI, Ministro dell’ambien-te e della tutela del terri-torio e del mare
TERZI DI SANT’AGATA, Mini-stro degli affari esteri
SEVERINO, Ministro della giustizia
GRILLI, Ministro dell’econo-mia e delle finanze
PASSERA, Ministro dello svi-luppo economico e delle infrastrutture e dei tra-sporti
GNUDI, Ministro per gli af-fari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
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Allegato I
CATEGORIE DI ATTIVITÀ RELATIVE ALLE EMISSIONI DI GAS SERRA
RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
1. I valori limite riportati di seguito si riferiscono alle capacità produttive. Qualora varie unità rientranti nella medesima attività siano svolte in uno stesso impianto, si sommano le capacità di tali unità. 2. In sede di calcolo della potenza termica nominale totale di un impianto al fine di decidere in merito alla sua inclusione nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, si sommano le potenze termiche nominali di tutte le unità tecniche che ne fanno parte e che utilizzano combustibili all’interno dell’impianto. Tali unità possono comprendere, in particolare, tutti i tipi di caldaie, bruciatori, turbine, riscaldatori, altiforni, inceneritori, forni vari, essiccatoi, motori, pile a combustibile, unità di «chemical looping combustion», torce e dispositivi post-combustione termici o catalitici. Le unità con una potenza termica nominale inferiore a 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa non sono prese in considerazione ai fini del calcolo. Tra le «unità che utilizzano esclusivamente biomassa» rientrano quelle che utilizzano combustibili fossili solo in fase di avvio o di arresto. Tuttavia nel caso in cui l’impianto ricade nel campo di applicazione del presente decreto legislativo anche le unità con una potenza termica nominale inferiore ai 3 MW e le unità che utilizzano esclusivamente biomassa devono essere oggetto di domanda o di aggiornamento dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e le loro emissioni monitorate. 3. Se un’unità serve per un’attività per la quale la soglia non è espressa come potenza termica nominale totale, la soglia di tale attività è prioritaria per la decisione in merito all’inclusione nel campo di applicazione del presente decreto. 4. Quando in un impianto si supera la soglia di capacità di qualsiasi attività prevista nel presente allegato, tutte le unità in cui sono utilizzati combustibili, diverse dalle unità per l’incinerazione di rifiuti pericolosi o domestici, sono incluse nell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra.
Attività Gas serra
Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l’incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)
Biossido di carbonio
Raffinazione di petrolio Biossido di carbonio
Produzione di coke Biossido di carbonio
Arrostimento o sinterizzazione, compresa la pellettizzazione, di minerali metallici (tra cui i minerali solforati)
Biossido di carbonio
Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora
Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli ferrosi (incluse le ferro-leghe), ove siano in funzione unità di combustione di potenza
Biossido di carbonio
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Attività Gas serra
termica nominale totale superiore a 20 MW. La trasformazione comprende, tra l’altro, laminatoi, riscaldatori, forni di ricottura, impianti di forgiatura, fonderie, impianti di rivestimento e impianti di decapaggio Produzione di alluminio primario Biossido di carbonio e
perfluorocarburi
Produzione di alluminio secondario ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
Biossido di carbonio
Produzione o trasformazione di metalli non ferrosi, compresa la fabbricazione di leghe, l’affinazione, la formatura in fonderia, ecc., ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tra cui i combustibili utilizzati come agenti riducenti)
Biossido di carbonio
Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Produzione di calce viva o calcinazione di dolomite o magnesite in forni rotativi o altri tipi di forni con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Fabbricazione del vetro, tra cui le fibre di vetro, con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Fabbricazione di materiale isolante in lana minerale a base di vetro, roccia o scorie con capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Essiccazione o calcinazione del gesso o produzione di pannelli di cartongesso e altri prodotti a base di gesso, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
Biossido di carbonio
Fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose
Biossido di carbonio
Fabbricazione di carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Produzione di nerofumo, compresa la carbonizzazione di sostanze organiche quali oli, bitumi, residui del cracking e della distillazione, ove siano in funzione unità di combustione di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW
Biossido di carbonio
Produzione di acido nitrico Biossido di carbonio e protossido di azoto
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Attività Gas serra
Produzione di acido adipico Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di gliossale e acido gliossilico Biossido di carbonio e protossido di azoto
Produzione di ammoniaca Biossido di carbonio
Produzione di prodotti chimici organici su larga scala mediante cracking, reforming, ossidazione parziale o totale o processi simili, con una capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Produzione di idrogeno (H2) e di gas di sintesi mediante reforming o mediante ossidazione parziale, con una capacità di produzione superiore a 25 tonnellate al giorno
Biossido di carbonio
Produzione di carbonato di sodio (Na2CO3)e di bicarbonato di sodio (NaHCO3)
Biossido di carbonio
Cattura dei gas a effetto serra provenienti da impianti disciplinati dalla presente direttiva ai fini del trasporto e dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
Biossido di carbonio
Trasporto dei gas a effetto serra mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
Biossido di carbonio
Stoccaggio geologico dei gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE
Biossido di carbonio
Trasporto aereo Voli in partenza da o in arrivo a un aerodromo situato nel territorio della Unione Europea, ad esclusione dei:
Biossido di carbonio
a) i voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, il monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, i capi di Stato, i capi di governo, i ministri del governo, di un paese diverso da uno Stato membro, a condizione che tale situazione sia comprovata da un adeguato indicatore attestante tale status nel piano di volo; b) i voli militari effettuati da aeromobili militari e i voli delle autorità doganali e di polizia; c) i voli effettuati a fini di ricerca e soccorso, i voli per attività antincendio, i voli umanitari e i voli per servizi medici d’emergenza autorizzati dall’autorità competente responsabile d) i voli effettuati esclusivamente secondo le regole del volo a vista definite nell’allegato 2 della convenzione di Chicago;
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Attività Gas serra
e) i voli che terminano presso l’aerodromo dal quale l’aeromobile è decollato e durante i quali non è stato effettuato alcun atterraggio intermedio; f) i voli di addestramento effettuati al solo fine di ottenere un brevetto o, nel caso di un equipaggio di cabina, un’abilitazione (rating), qualora questa situazione sia comprovata da una menzione inserita nel piano di volo, a condizione che il volo non sia destinato al trasporto di passeggeri e/o merci o al posizionamento o al trasferimento dell’aeromobile; g) i voli effettuati al solo fine della ricerca scientifica o verificare, collaudare o certificare aeromobili o apparecchiature sia a bordo che a terra; h) i voli effettuati da un aeromobile con una massa massima al decollo certificata inferiore a 5 700 kg; i) voli effettuati nel quadro di obblighi di servizio pubblico imposti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1008/2008 su rotte all’interno di regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, o su rotte per le quali la capacità offerta non supera i 30 000 posti all’anno; e l) i voli che, se non fosse per questo, rientrerebbero in questa attività e sono effettuati da un operatore di trasporto aereo commerciale che opera: - meno di 243 voli per periodo per tre periodi di quattro mesi consecutivi; o - voli con emissioni annue totali inferiori a 10.000 tonnellate l’anno. I voli effettuati esclusivamente per trasportare, nell’ambito di un viaggio ufficiale, un monarca regnante o i membri più prossimi della sua famiglia, un capo di Stato, i capi di governo, i ministri del governo di uno Stato membro non possono essere esclusi a titolo del presente punto.
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Allegato II
GAS A EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO
Anidride carbonica (CO2)
Metano (CH4)
Protossido di azoto (N2O)
Idrofluorocarburi (HFC)
Perfluorocarburi (PFC)
Esafluoro di zolfo (SF6)
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Allegato III
CRITERI APPLICABILI ALLE DISPOSIZIONI SULLE VERIFICHE
Sezione 1: Verifica delle emissioni prodotte da impianti fissi - Principi generali
1. Le emissioni prodotte da ciascuna delle attività indicate in allegato I sono soggette a verifica. 2. La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi articolo 34 e del controllo svolto nell'anno precedente. L'esercizio deve riguardare l'affidabilità, la credibilità e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle informazioni presentati e riguardanti le emissioni, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
a) dati presentati relativamente all'attività e misurazioni e calcoli connessi; b) scelta e applicazione dei fattori di emissione; c) calcoli per determinare le emissioni complessive, e d) se si ricorre a misurazioni, opportunità della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
3. Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e le informazioni sono affidabili e credibili e consentono di determinare le emissioni con un grado di certezza elevato. Per dimostrare il «grado di certezza elevato» il gestore deve provare che:
a) i dati presentati non siano incoerenti tra loro; b) il rilevamento dei dati sia stato effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e c) i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica. 5. Il responsabile della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto abbia eventualmente aderito al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Metodologia Analisi strategica 6. La verifica si basa su un'analisi strategica di tutte le attività svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica deve avere una panoramica generale di tutte le attività svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. Analisi dei processi 7. La verifica delle informazioni comunicate deve avvenire, per quanto possibile, nella sede dell'impianto. Il responsabile della verifica effettua controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilità dei dati e delle informazioni trasmessi.
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Analisi dei rischi 8. Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti di emissione dell'impianto per verificare l'affidabilità dei dati riguardanti ciascuna fonte che contribuisce alle emissioni complessive dell'impianto. 9. Sulla base di questa analisi il responsabile della verifica indica esplicitamente le fonti nelle quali è stato riscontrato un elevato rischio di errore, nonché altri aspetti della procedura di monitoraggio e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione delle emissioni complessive. Ciò riguarda in particolare la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per determinare le emissioni delle singole fonti. Particolare attenzione sarà riservata alle fonti che presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo. 10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione dei rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza. Rapporto 11. Il responsabile della verifica predispone un rapporto sul processo di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'articolo 34 è conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla comunicazione di cui all'articolo 34 può essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive. Sezione 2: Verifica delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo. 12. I principi generali e il metodo definiti nella presente sezione si applicano alla verifica delle comunicazioni delle emissioni prodotte dai voli che rientrano in una delle attività di trasporto aereo in allegato I. A tal fine:
a) al punto 3 della sezione 1, il riferimento al “gestore” deve intendersi come riferimento all’operatore aereo amministrato dall’Italia e alla lettera c) di tale punto il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’aeromobile utilizzato per svolgere le attività di trasporto aereo di cui trattasi nella comunicazione; b) al punto 5, il riferimento all’impianto deve intendersi come riferimento all’operatore aereo amministrato dall’Italia; c) al punto 6, il riferimento alle attività svolte presso l’impianto deve intendersi come riferimento alle attività di trasporto aereo svolte dall’operatore aereo amministrato dall’Italia e di cui tratta la comunicazione; d) al punto 7, il riferimento alla sede dell’impianto deve intendersi come riferimento ai siti utilizzati dall’operatore aereo amministrato dall’Italia per svolgere le attività di trasporto aereo di cui tratta la comunicazione; e) ai punti 8 e 9, i riferimenti alle fonti di emissione dell’impianto devono intendersi come riferimenti all’aeromobile di cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia è responsabile; f) ai punti 10 e 12, il riferimento al gestore deve intendersi come riferimento all’operatore aereo amministrato dall’Italia.
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Disposizioni supplementari per la verifica delle comunicazioni delle emissioni imputabili al trasporto aereo. 13. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che:
a) tutti i voli imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano in allegato I siano stati tenuti in considerazione. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati sugli orari e altri dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol;
b) vi sia globalmente una corrispondenza tra i dati aggregati sul combustibile consumato e i dati riguardanti il combustibile acquistato o fornito in altro modo all’aeromobile che svolge l’attività di trasporto aereo.
Disposizioni supplementari per la verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro presentati ai fini degli articoli 7 e 8. 14. I principi generali e il metodo di verifica delle comunicazioni delle emissioni presentate a norma dell’articolo 34, definiti nella sezione 2 del presente allegato, si applicano, se del caso, anche alla verifica dei dati relativi alle tonnellate-chilometro per il trasporto aereo. 15. Il responsabile della verifica deve, in particolare, accertarsi che nella domanda che l’operatore aereo amministrato dall’Italia presenta a norma dell’articolo 7, comma 1 e dell’articolo 8, comma 2, si tenga conto solo dei voli di cui l’operatore aereo amministrato dall’Italia in questione è responsabile e che sono stati effettivamente realizzati e sono imputabili a una delle attività di trasporto aereo che figurano nell’allegato I. Nello svolgimento delle sue mansioni, il responsabile della verifica consulta i dati riguardanti il traffico dell’operatore aereo amministrato dall’Italia, compresi quelli che l’operatore stesso ha chiesto a Eurocontrol. Il responsabile della verifica deve inoltre controllare che il carico pagante dichiarato dall’operatore aereo amministrato dall’Italia corrisponda alla documentazione sul carico pagante che l’operatore conserva a fini di sicurezza.
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Allegato IV
PRINCIPI PER IL MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI Sezione 1: Monitoraggio delle emissioni prodotte da impianti fissi. Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni vengono monitorate attraverso l'applicazione di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
Dati relativi all'attività x Fattore di emissione x Fattore di ossidazione. I dati relativi alle attività (combustibile utilizzato, tasso di produzione, ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni. Vengono utilizzati fattori di emissione riconosciuti. Sono accettabili fattori di emissione specifici alle varie attività per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili, ad esclusione di quelli non commerciali (rifiuti combustibili come pneumatici e gas derivanti da lavorazioni industriali). Per il carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di default previsti dall'IPCC (Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero. Se il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio non viene ossidata si applica un fattore di ossidazione aggiuntivo. Se sono stati calcolati fattori di emissione specifici per le varie attività e l'ossidazione è già stata presa in considerazione, non deve essere applicato alcun fattore di ossidazione. Vengono applicati i fattori di ossidazione di default ai sensi della direttiva 96/61/CE, a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attività siano più precisi. Per ciascuna attività, ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Misurazioni Per la misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. Monitoraggio delle emissioni di altri gas a effetto serra Vengono utilizzati metodi standard o riconosciuti messi a punto dalla commissione in collaborazione con tutte le pertinenti parti interessate e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
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Sezione 2: Monitoraggio delle emissioni e delle tonnellate chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo. Monitoraggio delle emissioni di biossido di carbonio Le emissioni sono monitorate tramite calcolo, applicando la seguente formula:
consumo di combustibile × fattore di emissione Il consumo di combustibile comprende il combustibile utilizzato dall’alimentatore ausiliario. Ove possibile si utilizza il valore corrispondente al combustibile effettivamente consumato durante ogni volo, calcolato come segue: quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo – quantitativo di combustibile contenuto nei serbatoi dell’aeromobile al termine del rifornimento per il volo successivo + rifornimento di combustibile per il volo successivo. Se mancano i dati sul consumo effettivo del combustibile, per stimare il consumo si applica un metodo standard a livelli basato sulle migliori informazioni disponibili. I fattori di emissione utilizzati d’ufficio sono quelli ricavati dalle linee guida IPCC 2006 sugli inventari o successivi aggiornamenti, a meno che non siano disponibili fattori di emissione specifici all’attività più precisi, identificati da laboratori indipendenti accreditati tramite metodi di analisi riconosciuti. Alla biomassa si applica un fattore di emissione pari a zero. Per ciascun volo e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato.
Monitoraggio dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8
Ai fini della domanda di assegnazione di quote a norma dell’articolo 7, comma 1, e dell’articolo 8, comma 2, l’entità dell’attività di trasporto aereo è calcolata in tonnellate-chilometro, secondo la seguente formula:
tonnellate-chilometro = distanza × carico pagante dove: a) “distanza” è la distanza ortodromica tra l’aerodromo di partenza e l’aerodromo di arrivo maggiorata di un fattore fisso aggiuntivo di 95 km; b) “carico pagante” è la massa totale di merci, posta e passeggeri trasportata. Ai fini del calcolo del carico pagante: a) il numero dei passeggeri comprende il numero di persone a bordo dell’aeromobile, escluso l’equipaggio; b) un operatore aereo può scegliere se applicare la massa effettiva o la massa forfettaria riferita ai passeggeri e al bagaglio imbarcato contenuta nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i voli interessati, oppure un valore d’ufficio pari a 100 kg per ciascun passeggero e relativo bagaglio imbarcato.
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Allegato V ELENCO DELLE INFORMAZIONI MINIME PER LA COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI Sezione 1: Comunicazione delle emissioni prodotte da impianti fissi. a) Dati identificativi del gestore dell'impianto b) Informazioni che identificano l'impianto, compresi: 1) nome dell'impianto; 2) indirizzo, codice postale e paese; 3) tipo e numero di attività dell'allegato I svolte presso l'impianto; 4) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di una persona di Contatto; 5) nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali società capogruppo. c) Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare: 1) per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate: a) dati relativi all'attività; b) fattori di emissione; c) fattori di ossidazione; d) emissioni complessive; e) elementi di incertezza. 2) Per ciascuna attività inserita all'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate: a) emissioni complessive; b) informazioni sull'affidabilità dei metodi di misurazione; c) elementi di incertezza. 3) Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare anche il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione specifico all'attività non abbia già tenuto conto dell'ossidazione.
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Sezione 2: Comunicazione delle emissioni e delle tonnellate-chilometro prodotte dalle attività di trasporto aereo Comunicazione delle emissioni Ciascun operatore aereo amministrato dall’Italia deve presentare le seguenti informazioni nella comunicazione prevista all’articolo 34. a) Informazioni che identificano l’operatore aereo amministrato dall’Italia, compresi: 1) nome dell’operatore aereo; 2) Stato membro di riferimento; 3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento; 4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nel periodo cui si riferisce la comunicazione, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I e per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo; 5) numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo; 6) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; 7) nome del proprietario dell’aeromobile.
b) Informazioni su ciascun tipo di combustibile per il quale si calcolano le emissioni: 1) consumo di combustibile; 2) fattore di emissione; 3) emissioni complessive aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo; 4) emissioni aggregate prodotte da:
a) tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che sono decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e sono atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro;
b) tutti gli altri voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e che rientrano fra le attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo; 5) emissioni aggregate prodotte da tutti i voli effettuati nel periodo cui si riferisce la comunicazione e rientranti nelle attività di trasporto aereo dell’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo e che:
1) sono partiti da ogni Stato membro e 2) sono arrivati in ogni Stato membro in provenienza da un paese terzo;
6) incertezza.
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Comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro ai fini degli articoli 7 e 8 Ciascun operatore aereo deve comunicare le seguenti informazioni nella domanda presentata a norma dell’articolo 7, comma 1, o dell’articolo 8, comma 2. a) Informazioni che identificano l’operatore aereo, compresi: 1) nome dell’operatore aereo; 2) Stato membro di riferimento; 3) indirizzo, codice postale e paese e, se diverso, indirizzo di contatto nello Stato membro di riferimento; 4) numeri di registrazione degli aeromobili e tipi di aeromobili utilizzati, nell’anno cui si riferisce la domanda, per lo svolgimento delle attività di trasporto aereo elencate all’allegato I per le quali l’operatore è considerato l’operatore aereo, numero del certificato di operatore aereo e della licenza d’esercizio e nome dell’autorità che ha rilasciato tale certificato/licenza al fine dello svolgimento delle attività di trasporto aereo inserite all’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo; 5) indirizzo, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica di un referente; 6) nome del proprietario dell’aeromobile.
b) Dati relativi alle tonnellate-chilometro: 1) numero di voli per coppia di aerodromi;
2) numero di passeggeri-chilometro per coppia di aerodromi;
3) numero di tonnellate-chilometro per coppia di aerodromi;
4) metodo scelto per il calcolo della massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato;
5) numero complessivo di tonnellate-chilometro per tutti i voli effettuati nel corso dell’anno cui si riferisce la comunicazione e che rientrano nelle attività di trasporto aereo inserite all’allegato I per le quali l’operatore in questione è considerato l’operatore aereo.
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Allegato VI
Metodologia per il calcolo delle emissioni consentite ai sensi dell’articolo 38, comma, 3 lettera a).
Per ciascun impianto eleggibile, il quantitativo annuale di emissioni consentite può essere determinato applicando la metodologia basata sui parametri di riferimento e sui livelli di attività storica di cui all’articolo 10-bis, della direttiva 2003/87/CE e della decisione 2011/278/UE senza tuttavia l’applicazione del fattore di correzione transettoriale di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE. Più specificatamente le emissioni consentite agli impianti sono determinate come segue:
Finst (k) = i [Fisub x EFi
sub (k)] Dove: Finst (k) = Emissioni Totali consentite all’impianto per l’anno k
Fisub = Emissioni consentite al sotto-impianto i sulla base dei criteri stabiliti dalla decisione
2011/278/UE
EFisub (k) = Fattore carbon leakage per l’anno k, con k = 2013,…, 2020, per sotto-impianto i,
sulla base della lista inclusa nella decisione 2010/2/UE e aggiornata dalla decisione 2011/745/UE e dalla decisione 2012/498/UE (senza pertanto tener conto di eventuali aggiornamenti approvati successivamente).
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Allegato VII
Metodologia per la determinazione del prezzo medio ai sensi dell’articolo 38, comma 4.
Il prezzo medio sarà determinato ufficialmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, come fa attualmente per altri scopi, secondo una metodologia che quantifica il prezzo medio delle quote per l’annon-1 come media ponderata dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA sulle principali borse di carbonio regolamentate operanti nell'Unione europea. La ponderazione prende a riferimento i volumi dei prodotti scambiati sulle diverse borse del carbonio.
Pyn-1= Media ponderata [(principale piattaforma europea 1, prodotto 1)yn-1, (principale piattaforma europea 2, prodotto 2) yn-1, (principale piattaforma europea 3, prodotto 3) yn-1, (principale piattaforma europea 4, prodotto 4) yn-1] Dove: Pyn-1= prezzo medio delle quote EUA nell’anno yn-1 (principale piattaforma europea x, prodotto y)yn-1: prodotto offerto presso una specifica
piattaforma selezionata sulla base della sua rilevanza sul mercato in base al livello di liquidità nell’anno yn-1
I mercati e i prodotti di riferimento sono:
a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot); b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot; c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot; d) Bluenext, contratto EUA spot.
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N O T E
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministra-
zione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema-nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee (GUCE).
Note alle premesse: L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della fun-
zione legislativa non può essere delegato al Governo se non con deter-minazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti.
L’articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Il testo dell’articolo 1, commi 1 e 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appar-tenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., così recita:
“Art. 1. (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di recepi-mento indicato in ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e B, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle medesime direttive. Per le direttive elencate negli allegati A e B, il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi suc-cessivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 del-la legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle fi nanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle diretti-ve elencate nell’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a san-zioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’al-legato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affi n-ché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emana-ti anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze fi nanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parla-mentari competenti per i profi li fi nanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integra-tivi di informazione, per i pareri defi nitivi delle Commissioni parlamen-tari competenti per i profi li fi nanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascu-no dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fi ssati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e cor-
rettive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, adottati, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzio-ne, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustifi ca-zione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee, ogni sei mesi, in-forma altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di indi-viduazione delle stesse da defi nire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamen-tari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli al-legati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modi-fi cazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.”.
La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifi ca ed esecuzione della con-venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con al-legati, fatta a New York il 9 maggio 1992), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.
La legge 1 giugno 2002, n. 120 (Ratifi ca ed esecuzione del Proto-collo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cam-biamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 19 giugno 2002, n. 142, S.O.
La decisione 2004/280/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 19 febbraio 2004, n. L 49.
La direttiva 2009/29/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 (Attuazione delle diret-tive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
La direttiva 2003/87/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2003, n. L 275.
Il decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51 (Modifi che ed integrazio-ni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai mec-canismi di progetto del protocollo di Kyoto) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 7 aprile 2008, n. 82.
Il decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257 (Attuazione della direttiva 2008/101/CE che modifi ca la direttiva 2003/87/CE al fi ne di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scam-bio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 febbraio 2011, n. 28.
Il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162 (Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché modifi ca delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 4 ottobre 2011, n. 231.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia am-bientale) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.
La decisione 2007/589/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 31 agosto 2007, n. L 229.
La decisione 2009/73/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 gennaio 2009, n. L 24.
La decisione 2009/339/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 23 aprile 2009, n. L 103.
La decisione 2010/345/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 22 giugno 2010, n. L 155.
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La decisione n. 406/2009/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
La decisione 2010/2/UE della è pubblicata nella G.U.U.E. 5 gen-naio 2010, n. L 1.
Il regolamento (CE) n. 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Il regolamento (CE) n. 748/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 22 agosto 2009, n. L 219.
Il regolamento (CE) n. 394/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 2011, n. L 107.
Il regolamento (UE) n. 1031/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 18 novembre 2010, n. L 302.
Il regolamento (UE) n. 1210/2011 è pubblicato nella G.U.U.E. 24 novembre 2011, n. L 308.
La decisione 2011/278/UE è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio 2011, n. L 130
Il regolamento (CE) 2216/2004 è pubblicato nella G.U.U.E. 29 di-cembre 2004, n. L 386
Il regolamento (UE) n. 920/2010 è pubblicato nella G.U.U.E. 14 ottobre 2010, n. L 270.
Il regolamento (UE) n. 1193/2011 Pubblicato nella G.U.U.E. 29 novembre 2011, n. L 315.
Note all’art. 1: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse La direttiva 2004/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 novem-
bre 2004, n. L 338 La direttiva 2008/101/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio
2009, n. L 8 Il regolamento (CE) n. 219/2009 è pubblicato nella G.U.U.E.
31 marzo 2009, n. L 87 Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 3: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo
n. 216 del 2006: “ Art. 3 -bis .(Autorità nazionale competente) 1. È istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come defi nite all’articolo 3. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne assicura l’adeguato supporto logistico e organizzativo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente.
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Comitato presenta al Parla-mento una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.
4. Il Comitato ha il compito di: a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al
pubblico per la consultazione e sottoporlo all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
b) notifi care alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
c) predisporre la decisione di assegnazione delle quote di emis-sione sulla base del PNA e del parere della Commissione europea di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, presentarla al pubblico per consultazione e sottoporla all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico;
d) disporre l’assegnazione di quote agli impianti nuovi entran-ti sulla base delle modalità defi nite nell’ambito della decisione di assegnazione;
e) calcolare e pubblicare la quantità totale e annuale di quote da assegnare per il periodo di riferimento a ciascun operatore aereo ammi-nistrato dall’Italia per il quale è stata inoltrata la domanda alla Commis-sione a norma dell’articolo 3 -quater , comma 3;
f) defi nire le modalità di presentazione da parte del pubblico di osservazioni sulle materie di cui alle lettere a) e c) , nonché i criteri e le modalità con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
g) rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all’articolo 4;
h) aggiornare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 7;
i) approvare il Piano di monitoraggio delle emissioni e il Piano di monitoraggio delle «tonnellate-chilometro» e loro aggiornamenti;
l) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate a titolo gratuito;
m) approvare ai sensi dell’articolo 12 -bis i raggruppamenti di im-pianti che svolgono un’attività elencata nell’allegato A;
n) impartire disposizioni all’amministratore del registro di cui all’articolo 14;
o) accreditare i verifi catori ed esercitare il controllo sulle loro atti-vità ai sensi dell’articolo 17;
p) defi nire i criteri di svolgimento delle attività di verifi ca e di predisposizione del relativo attestato conformemente a quan-to previsto dall’allegato D e dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
q) irrogare le sanzioni di cui all’articolo 20 e rendere pubblici i nomi dei gestori e degli operatori aerei che hanno violato i requisiti per la restituzione di quote di emissioni a norma dell’articolo 15, comma 7 e 7 -bis ;
r) adottare eventuali disposizioni interpretative in materia di monitoraggio delle emissioni, sulla base dei principi di cui all’alle-gato E, e di quanto previsto dalla decisione sul monitoraggio e sulla rendicontazione;
s) defi nire le modalità e le forme di presentazione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;
t) defi nire le modalità per la predisposizione e l’invio della dichia-razione di cui all’articolo 15, commi 5 e 5 -bis , sulla base dei contenuti minimi di cui all’allegato F;
u) rilasciare quote in cambio di CER ed ERU secondo quanto pre-visto dall’articolo 15, commi 8 e 9;
v) predisporre e presentare ai Ministri competenti la relazione di cui all’articolo 20 -bis , comma 2, e alla Commissione europea la relazio-ne di cui all’articolo 23;
z) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regola-mento per l’eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;
aa) defi nire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all’articolo 14;
bb) svolgere attività di supporto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso la partecipazione, con propri componenti all’uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all’ar-ticolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede co-munitaria o internazionale concernenti l’applicazione del Protocollo di Kyoto;
cc) stimare le emissioni rilasciate annualmente, anche ai fi ni della restituzione, nel caso di mancata trasmissione della comunicazione di cui all’articolo 15, comma 5 -bis , oppure di comunicazione incompleta ovvero ove il Comitato accerti che le emissioni comunicate non sono state monitorate conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3;
dd) emanare apposite disposizioni per il trattamento degli operatori aerei che interrompono l’attività conformemente a quanto stabilito dal regolamento sui registri.
5. Il Comitato propone al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare azioni volte a:
a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi fl essibili del Protocollo di Kyoto;
b) favorire la diffusione dell’informazione, la promozione e l’orien-tamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;
c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell’ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprendi-toriale italiano;
d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un’azione concertata a benefi cio del Sistema-Paese, le attività pianifi cate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di
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accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività pro-gettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l’assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l’approvazione dei progetti, per la semplifi cazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;
f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifi ci corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;
g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.
6. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo e da una Se-greteria tecnica. La Segreteria risponde al Consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell’ambito dello specifi co mandato con-ferito dal Consiglio medesimo.
7. Il Consiglio direttivo è composto da otto membri, di cui tre no-minati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tre dal Ministro dello sviluppo economico e due, con funzioni consulti-ve, rispettivamente dal Ministro per le politiche europee e dalla Confe-renza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per l’espletamento dei compiti di cui al comma 4, lettera bb) ed al comma 5 il Consiglio direttivo è integrato da due membri, no-minati dal Ministro degli affari esteri. Per l’espletamento dei compiti di cui al capo II il Consiglio direttivo è integrato da un membro nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.
9. La Segreteria tecnica è composta da quindici membri di eleva-ta qualifi ca professionale, con comprovata esperienza in materia am-bientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, due membri dall’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, uno dal Mini-stero dell’economia e delle fi nanze, uno dal Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti ed uno dal Gestore servizi elettrici, di seguito deno-minato: «GSE».
10. Le modalità di funzionamento del Comitato saranno defi nite in un apposito regolamento da approvarsi con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico; il regolamento dovrà assicurare la costante operatività e funzionalità del Comitato in relazione agli atti e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
11. Le decisioni del Comitato sono formalizzate con proprie deli-berazioni, assunte a maggioranza dei componenti, di cui viene data ade-guata informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella Gazzet-ta Uffi ciale della Repubblica italiana, a cura del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, le deliberazioni inerenti:
a) il Piano nazionale di cui alla lettera a) del comma 4, da sottopor-re alla consultazione del pubblico;
b) il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del com-ma 4 notifi cato alla Commissione europea;
c) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
d) la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 4 approvata dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico;
e) le deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere r) , s) e t) del comma 4;
f) la relazione di cui al comma 3. 12. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di
confl itto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale confl itto all’atto dell’accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all’ente designante ogni sopravvenuta situazione di confl itto di interesse. A se-guito di tale comunicazione il Ministero o l’ente provvede alla sostitu-zione dell’esperto.
13. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e am-bientali maggiormente interessati.
14. Per le attività di cui al comma 5, il Consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tale caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:
a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro pro-grammatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell’at-tività svolta.
15. La partecipazione al Comitato per l’espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all’articolo 26, comma 1, non deve compor-tare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato e dei gruppi di lavoro di cui al comma 13 non spetta alcun emolumento, compenso, nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto”.
Per il regolamento 748/2009, si veda nelle note alle premesse. Il regolamento 82/2010, è pubblicato nella G.U.U.E. 29 gennaio
2010, n. L 25. Il regolamento 115/2011, è pubblicato nella G.U.U.E. 12 febbraio
2011, n. L 39. Per il regolamento 394/2011, si veda nelle note alle premesse. La decisione 278/2011 è pubblicata nella G.U.U.E. 17 maggio
2011, n. L 130. Per il regolamento (CE) n. 765/2008,si veda nelle note alle
premesse. Per la legge 1 giugno 2002, n. 120, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (UE) n. 1031/2010, si veda nelle note alle
premesse. Per il regolamento (UE) n. 920/2010, si veda nelle note alle
premesse. Per il regolamento (UE) 1193/2010, si veda nelle note alle
premesse. La legge 15 gennaio 1994, n. 65 (Ratifi ca ed esecuzione della con-
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con al-legati, fatta a New York il 9 maggio 1992) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 29 gennaio 1994, n. 23, S.O.
Note all’art. 4: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 6: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Il testo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge fi nan-ziaria 2008) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.
Note all’art. 8: Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 9: Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 14: Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 15: Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 18: Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note
alle premesse.
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Note all’art. 19: Per la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle premesse. Per la direttiva 2009/29/CE si veda nelle note alle premesse. Per il regolamento (UE) n. 1031/2010 si veda nelle note alle
premesse. Il testo dell’articolo 2 del decreto – legge 20 maggio 2010, n. 72
(Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di ani-dride carbonica), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 21 maggio 2010, n. 117, così recita :
“Art. 2. (Misure urgenti in materia di emissioni di anidride carbonica)
1. Per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e suc-cessive modifi cazioni, determina il numero di quote di anidride carbo-nica (CO2) spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m) , del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
2. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas defi nisce i crediti spet-tanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quo-te di spettanza degli aventi diritto per l’anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche de-vono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2 di cui all’artico-lo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l’utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica. In attuazione del principio di invarianza degli oneri a carico dell’uten-za elettrica, sono abrogati i commi 18 e 19 dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modifi cazioni.
4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle fi nanze, di con-certo con i Ministri dello sviluppo economico e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le procedure di versamen-to all’entrata del bilancio dello Stato dei proventi della vendita all’asta delle quote di emissione di CO2 e la successiva riassegnazione, per le attività stabilite dall’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, come sostituito dall’articolo 1 della direttiva 2009/29/CE del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, ai pertinenti capitoli di spesa in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, commi 615, 616 e 617 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle fi nanze e dell’ambien-te e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate.”.
La legge 19 luglio 2010, n. 111 (Conversione in legge, con modifi -cazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l’assegnazione di quote di emissione di CO2) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 20 luglio 2010, n. 167.
Il testo dell’articolo 25 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 6 dicembre 2011, n. 284, S.O., così recita:
“Art. 25. (Riduzione del debito pubblico) 1. Una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 4, del de-
creto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle fi -nanze, è versata all’entrata del bilancio dello stato per essere destinata al
Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’articolo 2, com-ma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 432
1 -bis . Le somme non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la realizzazione degli in-terventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, di cui all’ articolo 2, comma 239, della legge 23 dicem-bre 2009, n. 191, e successive modifi cazioni, in misura pari all’importo di 2,5 milioni di euro, come indicato nella risoluzione approvata dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati il 2 agosto 2011, sono destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di cui all’ articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Re-pubblica 30 dicembre 2003, n. 398.”.
La legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con mo-difi cazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposi-zioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pub-blici) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 27 dicembre 2011, n. 300, S.O.
Il testo dell’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432 (Istituzio-ne del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato), è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 2 novembre 1993, n. 257, così recita:
“Art. 2.(Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato) 1. È istituito presso la Banca d’Italia un conto denominato «Fondo
per l’ammortamento dei titoli di Stato», di seguito denominato «Fon-do». Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla pre-sente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione.
2. L’amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:
a) dal Direttore generale del tesoro, che lo presiede; b) dal Ragioniere generale dello Stato; c) dal Direttore generale delle entrate del Ministero delle fi nanze; d) dal Direttore generale del territorio del Ministero delle fi nanze. 3. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al Parlamento, in
allegato al conto consuntivo, una relazione sull’amministrazione del Fondo.”.
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2004/280/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 21: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 3- bis del decreto legislativo 4 aprile 2006,
n. 216 citato nelle note alle premesse, si veda nelle note all’articolo 3.
Note all’art. 24: Il testo dell’articolo 29 -decies del citato decreto legislativo n. 152
del 2006, così recita: “Art. 29 -decies .(Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione in-
tegrata ambientale) 1. Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’auto-
rizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità com-petente. Per gli impianti localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3, coordinandosi con gli uffi ci di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di cui al com-ma 1, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’auto-rizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffi ci individuati ai sensi dell’arti-colo 29 -quater , comma 3.
3. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provincia-li per la protezione dell’ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’artico-lo 29 -sexies , comma 6 e con oneri a carico del gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
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c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunica-zione e in particolare che abbia informato l’autorità competente rego-larmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che infl uiscano in modo signifi cativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati della sorve-glianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 3, l’au-torità competente, nell’ambito delle disponibilità fi nanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fi ne di consentire le attività di cui ai commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifi ca tecnica relativa all’impianto, per prelevare campioni e per rac-cogliere qualsiasi informazione necessaria ai fi ni del presente decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all’auto-rità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a) , b) e c) , e proponendo le misure da adottare.
7. Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezio-ne e monitoraggio su impianti che svolgono attività di cui agli allegati VIII e XII, e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fi ni dell’applicazione del presente decreto, comunica tali in-formazioni, ivi comprese le eventuali notizie di reato, anche all’autorità competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti dalle condizio-ni dell’autorizzazione integrata ambientale e in possesso dell’autorità competente, devono essere messi a disposizione del pubblico, trami-te l’uffi cio individuato all’articolo 29 -quater , comma 3, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffi da, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
b) alla diffi da e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove sì manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale e alla chiu-sura dell’impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffi da e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’auto-rità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fi ni dell’assunzione delle eventuali misure ai sensi dell’articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
11. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all’articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.”.
Note all’art. 27: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 2, del decreto – legge 20 maggio 2010,
n. 72, si veda nelle note all’articolo 19. Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all’articolo 19.
Note all’art. 29: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 2, del decreto – legge 20 maggio 2010,
n. 72, si veda nelle note all’articolo 19. Per la legge 19 luglio 2010, n. 111, si veda nelle note all’articolo 19.
Note all’art. 31: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 32: Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note
alle premesse.
Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 34:
Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.
Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 35:
Per il regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.
Per il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, si veda nelle note alle premesse.
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 36:
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifi che al sistema penale) è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Note all’art. 37:
Per la direttiva 2009/29/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 38:
Per testo dell’articolo 3 bis del ciatato decreto legislativo n. 216 del 2006, si veda nelle note all’articolo 3.
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per la decisione 2011/278/CE, si veda nelle note alle premesse.
Note all’art. 39:
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della di-rettiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambien-tale) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 23 settembre 2005, n. 222.
Note all’art. 41:
Il testo dell’articolo 4 della citata legge n. 96 del 2010, così recita: “Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e a controlli) In relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, si applicano
le disposizioni dell’articolo 9, commi 2 e 2 -bis , della legge 4 febbraio 2005, n. 11.”.
Note all’art. 43:
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216
del 2006, si veda nelle note all’art. 3. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 44:
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216
del 2006, si veda nelle note all’art. 3. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note
alle premesse.
Note all’art. 45:
Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle premesse. Per il testo dell’articolo 3- bis del citato decreto legislativo n. 216
del 2006, si veda nelle note all’art. 3. Per il decreto legislativo 14 settembre 2011, 162, si veda nelle note
alle premesse.
13G00075
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013 , n. 31 .
Regolamento recante modifi che al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità, di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezza-ture delle macchine agricole.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, commi 1 e 4 -ter , della legge 23 ago-sto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, re-cante Nuovo codice della strada;
Visti l’articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto l’articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modifi care l’articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di preve-dere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio;
Visto l’articolo 6, comma 1, lettera e) , e comma 2, let-tera e) , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, conver-tito, con modifi cazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Visto l’articolo 14, comma 16, della legge 12 novem-bre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 di-cembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Se-zione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell’ 8 novembre 2012;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicità ed eco-nomicità della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l’attuazione delle disposizioni di cui agli arti-coli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima ma-teria del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adot-tata nella riunione dell’11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all’articolo 17, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;
E M A N A
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifi che all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 9 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:
a) al comma 2, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizza-zione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infra-strutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”;
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 -bis . Salvo quanto previsto dall’articolo 10,
comma 2, lettera b) , comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fi ssati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è pos-sibile eseguirlo in condizioni ordinarie.”.
Art. 2. Modifi che all’articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 10, comma 2, del decreto del Presiden-te della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”.
Art. 3. Modifi che all’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 11 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:
a) al comma 2, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizza-zione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrut-ture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizza-zione”, e le parole: “Ministero dei trasporti e della navi-gazione” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
b) al comma 6, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizza-zione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infra-
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strutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”.
Art. 4. Modifi che all’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 12, comma 3, del decreto del Presiden-te della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: “Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione”.
Art. 5. Modifi che all’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 13 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:
a) al comma 1: 1) alla lettera a) , le parole: “in un determinato
periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi dalla data di rilascio”;
2) alla lettera b) , le parole: “in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo” sono sostituite dalle seguenti: “entro sei mesi dalla data di rilascio”;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) sin-gole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 -bis . In relazione al tipo di autorizzazione ri-
chiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si inten-de sia la sola andata, sia l’andata ed il ritorno, con veico-lo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può essere modifi cato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fi sse le tratte stradali comprese tra ori-gine e destinazione.”;
c) al comma 2: 1) al punto A) :
1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sen-si dell’articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all’articolo 62;”;
1.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) il ca-rico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l’eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro de-cimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;”;
1.3) alla lettera c) , le parole: “siano costituite sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sem-
pre ad una stessa tipologia” sono sostituite dalle seguenti: “rispettino le condizioni di cui al comma 9”;
1.4) la lettera e) è soppressa; 1.5) alla lettera f) , le parole: “i veicoli e i trasporti”
sono sostituite dalle seguenti: “i veicoli o i trasporti”e, al punto 2), le parole: “larghezza 2,50 m” sono sostituite dalle seguenti: “larghezza 2,55 m”; 2) il punto B) è sostituito dal seguente:
“B) È altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specifi cità e purché siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:
a) veicoli per uso speciale individuati agli artico-li 203, comma 2, lettere b) , c) , h) , i) , j) , bb) , cc) e ii) , 204, comma 2, lettere a) e b) , e veicoli eccezionali al se-guito dei veicoli di cui all’articolo 203, comma 2, lette-ra h) , adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o se-mirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall’articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fi ssati dall’ente che rilascia l’au-torizzazione, in relazione alla confi gurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classifi cata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguata-
mente e permanentemente allestiti, pali per linee elettri-che, telefoniche e di pubblica illuminazione, purché non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed al-tezza di cui all’articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere effi ca-cemente segnalate ai fi ni della sicurezza della circolazio-ne; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell’asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbri-cati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fi ssati dall’articolo 62 del codice e i seguenti limiti di-mensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.
L’autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi an-che diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e) , f) e g) per il transito sulle
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strade classifi cate di tipo A, ai sensi dell’articolo 2, com-ma 2, del codice.”;
d) al comma 3, le parole: “i percorsi” sono sostitu-ite dalle seguenti: “il percorso”;
e) al comma 5:
1) dopo le parole: “di tipo periodico” sono inse-rite le seguenti: “di cui al comma 2, punto A) ,”;
2) l’inciso: “, fatta salva la invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi,” è soppresso;
3) le parole: “Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti: “Direzione ge-nerale per la motorizzazione”;
4) dopo le parole: “fi ssati dall’articolo 62 del codice” sono inserite le seguenti: “; in tal caso viene meno l’obbligo della scorta, qualora imposta”;
f) il comma 7 è sostituito dal seguente:
“7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multi-plo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B) , è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamen-te, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a con-dizione che:
a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque con-dizione di carico, delle prescrizioni di cui all’articolo 16;
c) siano rispettati i limiti di massa fi ssati dall’autorizzazione o, in mancanza, dall’articolo 62 del codice;
d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.
Resta fermo l’indennizzo già corrisposto ai sensi dell’articolo 18, ove dovuto.
Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell’articolo 61 del codice, e per i quali nel prov-vedimento di autorizzazione non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longi-tudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fi no al limite fi ssato dall’articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.”;
g) al comma 9, aggiungere, in fi ne, i seguenti pe-riodi: “L’impiego di specifi che attrezzature non deve de-terminare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si confi gura l’abbinamento longitu-dinale delle cose indivisibili qualora l’eccedenza in lun-ghezza si verifi chi posteriormente per il solo rimorchio.”.
Art. 6.
Modifi che all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
“Art. 14 (Art. 10 Codice della strada)
1. Le domande per ottenere l’autorizzazione alla circo-lazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in con-dizione di eccezionalità devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e milita-ri ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all’autorizzazione alla circolazione di cui all’articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero ter-ritorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fi ni della massima semplifi cazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telemati-che, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fi ne di istituire sportelli unici per l’accettazio-ne, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fi ni di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l’interconnes-sione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.
2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fi ssata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L’au-torizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autoriz-zazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubbli-co interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per docu-mentati motivi d’urgenza; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso offi cine di riparazione su percorsi diversi da quelli già autorizzati, ovvero in caso di soc-corso o rimozione con i veicoli di cui all’articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda è evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l’ente rilasciante ha facoltà di richiedere i diritti d’urgenza.
3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annota-zione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fi no ad un massimo di cinque veicoli,
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costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a con-dizione che:
a) sia documentata l’abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell’articolo 219, comma 3;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per mas-sa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a ter-ra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.
4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fi no ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purché di documentata abbinabilità, ai sensi dell’artico-lo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazio-ne tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fi ssati dall’autorizzazione.
5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza supe-riore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrifi cate, deve ottenere anche l’au-torizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuità del servizio ferro-viario e della sicurezza dell’attraversamento.
6. Fermo restando l’obbligo di verifi ca da parte dell’en-te rilasciante l’autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresì, dichiara-re di aver verifi cato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d’arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all’intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l’en-te proprietario ha la facoltà di rilasciare l’autorizzazio-ne, previa adozione di specifi che misure prescrittive e di controllo.
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identifi care il richiedente, il veicolo o com-plesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di sup-porto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: A) per le autorizzazioni di tipo periodico:
a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonchè dell’eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all’articolo 13, comma 2, punto B) ;
b) lo schema grafi co longitudinale, trasversale e pla-nimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veico-li compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella confi gurazione prevista di massimo ingombro; i limiti di-mensionali massimi per i quali si richiede l’autorizzazio-ne, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall’ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella confi gurazione di massimo ingombro prevista nonchè i li-
miti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell’articolo 62 del codice;
c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito; d) il periodo di tempo per il quale si richiede
l’autorizzazione; B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventua-le imballaggio;
b) lo schema grafi co longitudinale, trasversale e plani-metrico riportante: la confi gurazione del veicolo o com-plesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella confi gurazione corrispon-dente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qua-lora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall’arti-colo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfi aggio dei pneumatici e il baricentro del carico com-plessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di no-torietà, sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;
c) il percorso interessato al transito; d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il
trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la mo-torizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di comples-si, l’abbinabilità della motrice con il rimorchio o semiri-morchio ove prevista. Qualora non risultino dai documen-ti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certifi cati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell’indennizzo di cui all’articolo 18 e delle spe-se di cui all’articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all’ente rilasciante prima del ritiro dell’autorizzazione, salvo che l’ente stes-so non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avve-nuto pagamento, purché tale modalità sia uniforme per tutta la rete viaria dell’ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresì, essere allegati: copia dell’autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifi ca del-le linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la di-chiarazione di cui all’articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilità, da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a fi rma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 61 del codice. È ammessa la facoltà di formulare le dichia-razioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle im-prese concessionarie del servizio di trasporto su strada di
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carri ferroviari è corredata dalla copia della carta di circo-lazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente uffi cio della Direzione generale per la moto-rizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fi no ad un massimo di dieci rimorchi; l’autorizzazione e’ rilasciata per i complessi che possono così formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) o c) ; le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttri-ce, contenente le medesime specifi che tecniche ed iden-tifi cative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certifi cato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all’ar-ticolo 255. Per la circolazione ai sensi dell’articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono esse-re presentate da parte dei soggetti e per le fi nalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veico-li di cui all’articolo 13, comma 2, punto B) , lettera a) , è consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all’arti-colo 13, comma 1, lettera a) . In tal caso, l’autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo è ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezio-nale già immatricolato, del certifi cato di approvazione o di omologazione di cui all’articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora im-matricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d’insieme del veicolo nella sua effettiva confi gurazione di marcia.
11. Le domande di autorizzazione devono essere sotto-scritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichia-razioni sostitutive di atto di notorietà, dal legale rappre-sentante della società o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell’articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiara-re di avere tutti gli specifi ci requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modi-fi cazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichia-razione non è necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda può essere sottoscritta anche dall’esercente l’offi cina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell’articolo 98 del co-dice e dell’articolo 1, comma 1, del decreto del Presiden-te della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall’esercente l’attività di soccorso o di rimozione, oppu-re corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessità.
12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatri-colati all’estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell’interessato, secondo
un modello fi ssato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’abbinabilità dei complessi deve essere docu-mentata ai sensi dell’articolo 219, comma 3, ovvero con analoga attestazione dello stato d’origine, ovvero produ-cendo copia di un’autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validità.
13. La copia del documento di circolazione o del do-cumento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve esse-re relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l’origi-nale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall’interessato conforme all’originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostituti-ve di atto di notorietà. L’ente rilasciante l’autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del docu-mento originale. I soggetti che presentano più domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso vei-colo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell’arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima pre-sentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifi che ed hanno mante-nuto validità per la circolazione.”.
Art. 7. Modifi che all’articolo 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L’articolo 15 del decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
“Art.15 (Art.10 Codice della strada)
1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinno-vabili su domanda, per non più di tre volte, per un periodo di validità complessiva dell’autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o com-plesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antece-denti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all’articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da:
a) estremi identifi cativi del provvedimento di auto-rizzazione rilasciato e da rinnovare;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il traspor-to, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell’autorizzazione;
c) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall’ente stesso, attestante il pagamento dell’indennizzo di cui all’artico-lo 18, ove previsto, e delle spese di cui all’articolo 19, aggiornati all’anno in cui avviene il rinnovo;
d) copia del documento di circolazione o del do-cumento sostitutivo, presentata con le modalità previste all’articolo 14, comma 13.
3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non an-cora scadute, possono a domanda dell’interessato essere
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prorogate una sola volta per un periodo di validità non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessità della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i re-quisiti che hanno determinato il rilascio della autorizza-zione stessa.
4. All’atto del rinnovo o della proroga dell’autorizza-zione l’ente proprietario o concessionario delle strade ha facoltà di integrare o modifi care le prescrizioni contenute nell’autorizzazione originaria.
5. Le domande di modifi che ovvero integrazioni ad au-torizzazioni già rilasciate ed in corso di validità devono essere presentate con le modalità previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3.”.
Art. 8.
Modifi che all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Nel provvedimento di autorizzazione sono sta-
bilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione qua-li, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evi-tare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3 -bis , del codice, gli eventuali pe-riodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l’eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall’articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresì, contenere la pre-scrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condot-to alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro se-condo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adopera-no perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.”;
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: “4. Ferme restando le condizioni di cui al com-
ma 3 e le facoltà di cui all’articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all’articolo 12, comma 3 -bis , del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell’inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale
competenti per territorio di cui all’articolo 12, comma 1, del codice:
a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del codi-ce, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o tra-sporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghez-za superiore a 35 m, ai fi ni dell’eventuale intervento, pri-ma della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;
c) con preavviso di cinque giorni, quando è ne-cessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura comple-ta al transito della strada con deviazione del traffi co su itinerari alternativi, ai sensi dell’articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un’ora.
La comunicazione, che deve essere fornita con le mo-dalità indicate con direttive del Ministero dell’interno, deve precisare la data e l’ora d’inizio del viaggio e le ge-neralità del capo-scorta designato.
5. Gli organi di polizia stradale competenti per territo-rio di cui all’articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, e conforme-mente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:
a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b) , se le circostanze lo richiedono, imporre all’impresa autoriz-zata o ai soggetti di cui al comma 6 -bis , che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abi-litate di scorta;
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c) , se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale del-la scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.
6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilità o può essere affi data a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disci-plinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Uffi ciale del-la Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’autorizzazione delle imprese allo svolgimento del ser-vizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso discipli-nare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalità di svolgimento della stessa, nonchè le eventuali ulteriori comunicazioni. L’autorizza-
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zione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell’impresa e l’abilitazione del personale incarica-to sono rilasciati da parte del Ministero dell’ interno.”;
c) al comma 6 -bis , sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi: “Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica può essere effettuata dal personale dell’amministrazio-ne della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all’articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L’abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall’autorità assimilata ai sensi dell’articolo 138, comma 11, del codice. Le di-sposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concer-to con il Ministro dell’interno di cui al comma 6, si ap-plicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti ec-cezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all’articolo 138, comma 11, del codice.”;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell’articolo 21, comma 2, nel rispet-to del regolamento di amministrazione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del ri-chiedente le spese e gli oneri relativi, fi ssati con prov-vedimento del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze.”;
e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti: “10. Sulle autorizzazioni singole e multiple,
qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l’ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere re-stituita all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all’articolo 14, comma 7, punto B) , lettera b) .
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto rife-rimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto di-sposto all’articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l’in-dennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione di cui al comma 10. La co-municazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.
12. Se l’annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la co-municazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Per-tanto, in caso di accertamento da parte degli organi di po-lizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fi ne del viag-gio, durante il quale è stata accertata la inadempienza, l’autorizzazione deve essere restituita all’uffi cio che l’ha
rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece sogget-to a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.”;
f) al comma 13, è aggiunto, in fi ne, il seguente perio-do: “Le comunicazioni possono essere effettuate in qua-lunque modalità purché suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all’articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.”;
g) al comma 14 -bis , le parole: “all’articolo 12, com-mi 1 e 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “all’artico-lo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all’ar-ticolo 12, comma 3-bis”;
h) ai commi 15 e 16, le parole: “Direzione generale della M.C.T.C.” sono sostituite dalle seguenti “Direzione generale per la motorizzazione”;
i) al comma 17, le parole “Ministro dei lavori pub-blici” sono sostituite dalle parole “Ministro delle infra-strutture e dei trasporti”.
Art. 9.
Modifi che all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo
non possono essere rilasciate per un periodo superiore ri-spettivamente a mesi tre ed a mesi sei.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le autorizzazioni di tipo periodico non pos-
sono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.”;
c) il comma 3 è soppresso.
Art. 10.
Modifi che all’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 18 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Dell’ef-fettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identifi cativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’avvenuto paga-mento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprieta-rio o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione. Secondo le fa-coltà di cui all’articolo 14, comma 1, l’annotazione può essere effettuata in forma digitale.”;
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b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La valu-tazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, com-ma 2, punto B) , lettere a) , b) se diversi dai mezzi d’opera, e) , f) e g) :
1) sino a 20 t, euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;
b) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, com-ma 2, punto B) , lettere b) , e) , f) e g) , qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b) , limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semiri-morchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d’opera:
1) sino a 20 t, euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in più;
c) veicoli e trasporti di cui all’articolo 13, com-ma 2, punto B) , lettera c) :
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adi-biti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.”;
c) al comma 6 sono aggiunti, in fi ne, i seguenti periodi:
“Nel caso di complessi mezzi d’opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l’indennizzo d’usu-ra di cui all’articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell’autorizzazione è commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) , del codice, nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 2 -bis , del codice, l’indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell’autorizza-zione non può essere superiore al periodo di frazionamen-to della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l’indenniz-zo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.”.
Art. 11. Modifi che all’articolo 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 21, del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 è sostitu-ito dal seguente:
“2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia mu-nicipale ovvero provinciale, quando l’intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provincia-li. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condi-zioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare respon-sabile del trasporto potrà richiedere l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri per l’effettuazione della scorta.”.
Art. 12. Modifi che all’articolo 122 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 122, comma 8, del decreto del Presiden-te della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le paro-le: “pneumatici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.
Art. 13. Modifi che all’articolo 135 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del decreto del Presidente della Repubblica 16 di-cembre 1992, n. 495, le parole: “pneumatici”e “pneuma-tici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.
Art. 14. Modifi che all’articolo 268 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. L’articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente:
“Art. 268 (Art. 104 Codice della strada)
1. La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all’ente competente per la località di inizio del viaggio dai soggetti di cui all’articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:
a) copia della carta di circolazione ovvero del certi-fi cato di idoneità tecnica del veicolo;
b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;
c) rappresentazione della macchina nella sua massi-ma confi gurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso
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di eccezionalità dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;
d) dichiarazione sulla percorribilità delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all’inscrivibilità in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall’articolo 61 del codice.
La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vi-genti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, dal proprietario del veicolo o dal legale rap-presentante dell’impresa agricola per conto della quale il veicolo è utilizzato; per le modalità di presentazione si seguono le disposizioni dell’articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all’articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l’autorizzazione sull’intero itinerario per il quale è richie-sta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell’autorizzazione non può essere superiore a due anni, la minima non può essere inferiore a quattro mesi.
2. L’ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l’autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell’autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che in-tercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costi-tuisce interruzione del termine previsto per l’ente presso il quale è stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell’autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità, ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresì, ridotti, per veicoli già in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso offi cine di riparazione su iti-nerari diversi da quelli già autorizzati.
3. I titolari dell’autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilità, la permanenza delle condi-zioni di percorribilità di tutto l’itinerario prescelto da par-te del veicolo, nonchè l’esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.
4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell’autorizzazione, è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l’impresa agricola. Detti au-toveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l’ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con sè l’autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fi ssati dall’articolo 104 del codice sono tenute al paga-mento di un indennizzo per la maggior usura della stra-da, in relazione al loro transito. L’entità dell’indennizzo è quella dell’articolo 18, comma 5, lettere a) e b) , rispet-
tivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalità di cui all’articolo 18, commi 6 e 8.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifi ca attrezzatura; la domanda di au-torizzazione è accompagnata anche dallo schema grafi co longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono eviden-ziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stes-so; la lunghezza del convoglio comprensiva dell’eventua-le sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalità di cui al comma 4.
8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell’autorizzazione non può essere supe-riore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovu-to, l’indennizzo d’usura è valutato ai sensi del comma 6 e l’importo può essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell’articolo 98 del codice le domande di autorizza-zione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le fi nalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse pos-sono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifi che tecniche ed identifi cative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certifi cato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all’articolo 255. E’, altresì, consentito che l’autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell’autorizzazione non può essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensio-nali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina è ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale già immatricolata, dalla copia del certifi cato di approvazione o di omologazione di cui all’articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonché dal disegno d’insie-me della macchina nella sua effettiva confi gurazione di marcia.”.
Art. 15. Modifi che all’allegato del Titolo I del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n 495)
1. All’allegato al Titolo I del decreto del Presidente del-la Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) nella Tabella I.3, nella parte relativa agli assi tan-dem e quadrupli, tutte le misure: “1,30” sono sostituite dalla seguente: “1,80”, e tutte le misure: “1,00” sono so-stituite dalla seguente: “1,40”.
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Art. 16. Modifi che all’allegato del Titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’allegato al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono appor-tate le seguenti modifi cazioni:
a) nella didascalia delle fi gure II 87, II 181, II 330, II 332, II 333, II 335 e II 336 le parole: “pneumatici da neve” sono sostituite dalle seguenti: “pneumatici invernali”.
Art. 17. Modifi che all’articolo 206 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All’articolo 206 del decreto del Presidente della Re-pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le se-guenti modifi cazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fi ne, le seguenti pa-role: “e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio”;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 -bis . Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle at-tività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell’articolo 104, comma 7, del codice.”.
Art. 18. Disposizioni fi nanziarie ed entrata in vigore
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi nanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e fi nanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta uffi ciale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta uffi ciale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 febbraio 2013
NAPOLITANO
MONTI, Presidente del Con-siglio dei Ministri
PASSERA, Ministro delle in-frastrutture e dei traspor-ti
CATANIA, Ministro delle po-litiche agricole alimenta-ri e forestali
Visto, il Guardasigilli: SEVERINO
Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013Uffi cio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 194
N O T E
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazio-
ne competente per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emana-zione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di leg-ge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
— Si riporta il testo dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400: “Art. 17.Regolamenti. 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazio-
ne del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei re-golamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque ri-servate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) . 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera-
zione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regola-menti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubbli-ca, autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del-le norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamen-ti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono esse-re adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamen-to», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale .
4 -bis . L’organizzazione e la disciplina degli uffi ci dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del Con-siglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive mo-difi cazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffi ci di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffi ci hanno esclusive com-petenze di supporto dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffi ci di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversifi cazione tra strutture con funzio-ni fi nali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di fl essibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
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c) previsione di strumenti di verifi ca periodica dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la defi nizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffi ci dirigenziali generali.
4 -ter . Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del pre-sente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni rego-lamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all’espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.”.
— Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 18 maggio 1992, n. 114, S.O.
— Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120:
“Art. 1. (Modifi che agli articoli 6, 59 , 77 , 79 e 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , in materia di pneumatici invernali, di veicoli con caratteristiche atipiche, di produ-zione e commercializzazione di sistemi, componenti ed entità tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli circolanti in condizioni di non effi cienza e di omessa revisione)
(In vigore dal 13 agosto 2010) 1. La lettera e) del comma 4 dell’ art. 6 del codice della strada, di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modifi ca-zioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 285 del 1992 », è sostituita dalla seguente:
« e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea, dell’ art. 59 del decreto legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonché gli altri veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell’ art. 77 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è inserito il seguente:
«3 -bis . Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sen-si dell’art. 75, comma 3 -bis , è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancor-ché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confi sca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modifi care l’art. 122, comma 8, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della stra-da, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , di seguito denominato «regolamento», riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8 agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, il Ministro delle infra-strutture e dei trasporti, con i decreti di cui all’art. 237 del regolamento, prevede l’obbligo che gli pneumatici montati su autoveicoli, motovei-coli, ciclomotori, rimorchi e fi loveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti a una verifi ca della persistenza delle condizioni di effi cienza.
5. Al comma 4 dell’ art. 79 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , dopo le parole: «non regolarmente installati» sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i dispositivi di cui all’art. 80, comma 1, del presen-te codice e all’art. 238 del regolamento non funzionanti».
6. Al comma 14 dell’ art. 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modifi cazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» è sostituita dalle seguen-ti: «Ad esclusione dei casi previsti dall’art. 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fi no a: «revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «L’organo accertato-re annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fi no all’effettuazione della revisione. È consentita la circo-lazione del veicolo al solo fi ne di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente uffi cio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la pre-scritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisio-ne, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369. All’accertamento della violazione di cui al periodo precedente consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le dispo-sizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confi sca amministra-tiva del veicolo»”
“Art. 4. (Modifi che all’ art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità)
(In vigore dal 13 agosto 2010) 1. All’ art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate
le seguenti modifi cazioni: a) il secondo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Nel
provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi pre-stabiliti ed un servizio di scorta tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 è sostituito dal seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o del trasporto in condizioni di ecce-zionalità imponga la chiusura totale della strada con l’approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere l’intervento degli organi di polizia stradale competenti per territorio che, se le circostan-ze lo consentono, possono autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento»;
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri per l’imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all’obbligo di scorta della Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «all’obbligo di scorta tecnica»”
“Art. 15. (Modifi che agli articoli 104 e 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 , in materia di circolazione delle macchine agricole)
(In vigore dal 13 agosto 2010) 1. Al comma 8 dell’ art. 104 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ,
le parole: «valida per un anno» sono sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle autoriz-zazioni rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente raddoppiati gli importi dell’im-posta di bollo dovuta ai sensi dell’ art. 104, comma 8, del decreto legi-slativo n. 285 del 1992 , e, ove previsti, degli indennizzi dovuti ai sensi dell’art. 18 del regolamento.
3. Al comma 3 dell’ art. 114 del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono aggiunte, in fi ne, le seguenti parole: «, salvo che l’autorizzazione per circolare ivi prevista è valida per un anno e rinnovabile».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modifi care l’art. 206 del regolamento, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole posso-no essere utilizzate anche per le attività di manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le modalità.”.
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— Si riporta il testo dell’art. 6, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera e) , del decreto legge 3 maggio 2011, n. 70:
“Art. 6. Ulteriori riduzione e semplifi cazioni degli adempimenti burocratici
(In vigore dal 28 febbraio 2012) 1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti
in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il se-guente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore svi-luppo, le modifi cazioni che seguono:
( Omissis ). e) per i trasporti eccezionali l’attuale autorizzazione prevista per
ciascun trasporto è sostituita, per i trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da un’autorizzazione periodica da rilasciarsi con mo-dalità semplifi cata;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modifi cazioni:
( Omissis ). e) per semplifi care le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’art. 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modifi cazioni, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
«9 -bis . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’ art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successi-ve modifi cazioni, modifi ca il regolamento di esecuzione e di attuazio-ne del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 , prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia suffi ciente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fi ssata per il viaggio»”.
— Si riporta il testo dell’art. 14, comma 16, della legge 12 novem-bre 2011, n. 183:
“16. Per semplifi care le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all’articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modifi cazioni, il com-ma 9 -bis è sostituito dal seguente:
«9 -bis . Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell’ art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modifi cazioni, modifi ca il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 16 dicembre 1992, n. 495 , prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia suffi ciente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizza-zione, corredata della necessaria documentazione, all’ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fi ssata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all’art. 13 del citato rego-lamento siano valide per un numero indefi nito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull’autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo art. 13 siano valide per un numero defi nito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non è prevista l’indicazio-ne della tipologia e della natura della merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all’art. 13, comma 5, non siano vinco-late alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all’autorizzazione periodica prevista dall’art. 13, come
modifi cato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplifi cate di cui alla lettera a) del presente comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rin-novabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o mul-tiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fi no ad un mas-simo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trat-tori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate»”.
— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
Note all’art. 1:
— Si riporta il testo dell’art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,
come modifi cato dal presente regolamento: “Art. 9.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a
trasporti eccezionali. 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli ecceziona-
li e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall’art. 62 del codice, sono quelle indicate nell’appendice I al presente titolo.
a) Per i veicoli a motore non atti al traino: a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fi ssati dall’art. 61 del
codice; a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; a.3) velocità massima calcolata per costruzione: 70 km/h; b) Per i veicoli a motore atti al traino: b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6; b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa complessiva
massima; b.3) velocità massima calcolata per costruzione in servizio di trai-
no: 40 km/h, con l’eccezione di cui al successivo punto b.4); b.4) trasmissioni: è ammesso l’attrezzaggio con trasmissioni che
consentano di raggiungere una velocità massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento di tale velocità è reso possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati; b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i limiti di dimen-
sioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62 del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5, dell’appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche specifi che per i veicoli eccezionali e per trasporti eccezionali, anche tut-te le norme tecniche in vigore per i veicoli della categoria N3 ivi com-presa l’iscrizione nella fascia d’ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma 5, punto b) , dell’appendice III al titolo III o della verifi ca ivi prevista del valore minimo della potenza specifi ca se la potenza del propulsore del veicolo trattore è non inferiore a 259 kW. La massa com-plessiva di 42 t, nel caso di semirimorchi, è riferita alla massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio.
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocità, purché riconosciuti ammissibili e affi dabili dalla Direzione generale della M.C.T.C., devo-no intendersi elementi costruttivi ai fi ni della valutazione della velocità massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati: c.1) valore della massa minima complessiva del rimorchio: 29
t; per i semirimorchi tale massa è riferita a quella gravante sugli assi a terra;
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c.2) velocità di base ai fi ni del dimensionamento e dell’equipaggia-mento, tenuto anche conto della pressione di gonfi aggio dei pneumatici, che in ogni caso non può superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t; c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t e sino a
80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma eccedenti quelli dell’art. 61 del codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80 t. Per i vei-coli rimorchiati eccezionali e per trasporti eccezionali, abbinabili a trat-tori classifi cati mezzi d’opera, la velocità di base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h.
d) Prove: d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal costruttore pos-
sono essere ammessi a condizione che lo spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento risultino verifi cati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a) ; d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del freno di
stazionamento per il veicolo isolato di cui al punto b) ; d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del rapporto di
traino di 1,45; d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del rapporto di
traino uguale o superiore a 3; d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di prestazione, si fa
riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b) , ai fi ni della determinazione della massa rimorchiabile, dovrà altresì verifi carsi che la potenza minima del propulsore installa-to sul veicolo a motore, riferita al valore massimo in tonnellate della combinazione che può formare con il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a 100 t con l’eccezione di cui al punto b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa complessiva di ol-tre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore deve essere quella risultante per interpolazione lineare tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifi che sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100 e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;
d.3) la verifi ca dei dispositivi di frenatura sarà attuata in conformi-tà delle disposizioni di cui agli allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2. dell’allegato II e della relativa appendice - III, IV, V, VI e X della direttiva 71/320/CEE e successive modifi cazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al punto 2.4 dell’allegato III, della direttiva citata, non deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del codice, senza l’obbligo dell’autorizzazione di cui all’art. 10 del codice, la verifi ca dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte le predette masse legali, nel rispetto delle norme in vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresì verifi cato che i veicoli di cui al punto b) , alla massa massima eccezionale che possono formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una velocità stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il rapporto che più si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatu-ra di servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifi ca va attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell’allegato II citato al pre-cedente punto d.3) non sono sostitutive di quella di cui al punto d.3.2), la quale è invece da ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono conseguire ai sensi dell’art. 62 del codice, qualora venga richiesto il riconoscimento del-la circolazione a tali masse senza l’obbligo dell’autorizzazione di cui
all’art. 10 del codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a mo-tore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifi co, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifi co provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall’art. 61 del codice, sono quelle indicate nell’appendice II al presente titolo.
3 -bis . Salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 2, lettera b) , com-ma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell’art. 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fi ssati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.”.
Note all’art. 2:
— Si riporta il testo dell’art. 10 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualifi cati mezzi d’opera. 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualifi cati
mezzi d’opera, di cui all’art. 10, comma 16, e all’art. 54, comma 1, let-tera n) , del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell’ap-pendice III al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modifi cate od inte-grate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione genera-le per la motorizzazione, in relazione a specifi che esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d’opera
Note all’art. 3:
— Si riporta il testo dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 11.(Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di segnalazione visiva. 1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi compresi i mez-
zi d’opera, devono essere muniti di dispositivi supplementari di segnala-zione visiva, ad integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base alle disposizioni del presente regolamento.
2. I dispositivi supplementari devono essere a luce lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Mi-nistero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero è quello necessario per garantire il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità di cui all’art. 266.
3. Tali dispositivi possono essere fi ssati alla struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono essere accesi anche quando non è prescritto l’uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai sensi dell’art. 152 del codice.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d’opera, nonché quelli destinati ad effettuare trasporti eccezionali, devono essere altresì equi-paggiati con la segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal funzio-namento simultaneo di tutti gli indicatori di direzione.
5. I complessi destinati al trasporto di carri ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione:
a) sul veicolo trattore, di due dispositivi supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano trasversale ortogonale all’asse lon-gitudinale del veicolo, la cui distanza deve poter essere variata in modo da assumere sempre la massima larghezza del complesso, aumentata di 0,10 m per lato;
b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva posizionati o ripe-tuti in corrispondenza del limite posteriore del carro ferroviario.
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6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei tra-sporti - Direzione generale per la motorizzazione sono determinati i tipi, le modalità di applicazione, le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli retrorifl ettenti, nonché i veicoli eccezionali o adibiti a tra-sporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono essere applicati .”.
Note all’art. 4:
— Si riporta il testo dell’art. 12 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli.
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, com-ma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell’appendice IV al presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di ri-mozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso strada-le, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendente-mente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fi ssati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classifi cati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, ol-tre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modifi ca-te od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dire-zione generale per la motorizzazione in relazione a specifi che esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all’effi cienza del servizio di soccorso o rimozione di veicoli.”.
Note all’art. 5:
— Si riporta il testo dell’art. 13 del citato decreto del Presidente della n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 13.(Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali.
1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e i trasporti ec-cezionali, di cui all’art. 10, comma 6, del codice, sono dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefi nito di viaggi da effet-tuarsi entro dodici mesi dalla data di rilascio;
b) multiple, valide per un numero defi nito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio ;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.
1 -bis . In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigen-ze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l’andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che può es-sere modifi cato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilità. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fi sse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.
2. L’autorizzazione periodica: A) È rilasciata quando ricorrono congiuntamente le seguenti
condizioni: a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi
dell’art. 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all’art. 62;
b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l’eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lun-ghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;
c) durante tutto il periodo di validità dell’autorizzazione, gli ele-menti oggetto del trasporto rispettino le condizioni di cui al comma 9;
d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque condizione pla-noaltimetrica, un franco minimo del veicolo e del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
e) (soppressa); f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro i limiti delle
combinazioni dimensionali che sono fi ssate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristi-che del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:
1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m; 2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m. Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle combinazioni am-
missibili per le strade classifi cate di tipo A e B ai sensi dell’art. 2, com-ma 2, del codice. In attesa della classifi cazione si applicano le disposi-zioni dell’art. 2, comma 8.
B) E’ altresì rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di tra-sporti eccezionali, in considerazione delle loro specifi cità e purchè siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b) , c) , h) , i) , j) , bb) , cc) e ii) , 204, comma 2, lettere a) e b) , e vei-coli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all’art. 203, comma 2, lettera h) , adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio de-stinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall’art. 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fi ssati dall’ente che rilascia l’autoriz-zazione, in relazione alla confi gurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classifi cata mezzo d’opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d’opera;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari; d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanente-
mente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illumi-nazione, purchè non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all’art. 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere effi cacemente segnalate ai fi ni della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell’asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condi-zione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa com-plessiva 108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi; h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viag-
gianti, che non eccedano i limiti di massa fi ssati dall’art. 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lun-ghezza 23 m.
L’autorizzazione periodica è rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non è consentita per i veicoli di cui alle lettere e) , f) e g) per il transito sulle strade classifi cate di tipo A, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del codice.
3. L’autorizzazione multipla è rilasciata a condizione che, in cia-scun viaggio, rimangono invariati il percorso e tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell’art. 61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell’art. 62 del codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62 del codice.
4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 2 e 3 è rilasciata unicamente autorizzazione di tipo singolo.
5. Per le autorizzazioni di tipo periodico di cui al comma 2, punto A) , è ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare
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le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti am-messi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione rilascia-ta dalla Direzione generale per la motorizzazione tra i limiti superiori fi ssati dalla autorizzazione ed i limiti fi ssati dall’art. 61 del codice. È consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia ga-rantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre pre-scrizioni di cui all’art. 16 e di tutti i limiti di massa fi ssati dall’art. 62 del codice; in tal caso viene meno l’obbligo della scorta, qualora imposta.
6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere allegata una dichiarazione di responsabilità, sottoscritta dal legale rappresentan-te della ditta che esegue il trasporto, che attesti il rispetto, in qualun-que condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16 e, nell’ipotesi di cui al comma 2, punto A) , dei limiti di massa fi ssati dall’art. 62 del codice. Nell’autorizzazione è riportata solo l’indicazione dei limiti dimensionali superiori del trasporto.
7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B) , è ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:
a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa è prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all’art. 16;
c) siano rispettati i limiti di massa fi ssati dall’autorizzazione o, in mancanza, dall’art. 62 del codice;
d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.
Resta fermo l’indennizzo già corrisposto ai sensi dell’art. 18, ove dovuto.
Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell’art. 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazio-ne non è prescritta la scorta, è ammessa anche la facoltà di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fi no al limite fi ssato dall’art. 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. ”;
8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di un trasporto eccezionale siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali, l’ente proprietario della strada può prescrivere un servizio di assistenza tecnica i cui compiti sono limitati ad interventi di carattere tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque intervento di regolazione della circolazione e di scorta dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con perso-nale e attrezzature dell’ente proprietario della strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilità di prestare in proprio detto servizio, può affi darne lo svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione del richiedente l’autorizzazione, la quale deve documentare il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre condotto sotto la sorveglianza e la responsabilità di un tecnico dell’ente proprietario della strada. Gli oneri economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico del soggetto richiedente.
9. Qualora il trasporto riguardi più cose indivisibili la o le ecce-denze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 del codice non possono derivare dall’affi ancamento, sovrapposizione o abbinamento longitudinale delle cose stesse. L’impiego di specifi che attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si confi gura l’abbinamento longitudinale delle cose indi-visibili qualora l’eccedenza in lunghezza si verifi chi posteriormente per il solo rimorchio.
10. Qualora la sistemazione del carico determini una sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo, tale sporgenza non deve diminuire la visibilità da parte del conducente.”.
Note all’art. 8:
— Si riporta il testo dell’art. 16 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 16.(Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di autorizzazione.
1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizio-ni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocità da rispettare, la necessità o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all’art. 12, comma 3 -bis , del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validità delle autorizzazioni, le modalità inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l’eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall’art. 62 del codice. II provvedimento deve, altresì, contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità, sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allon-tanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perché le prescrizioni siano il più possibile uniformi.
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo eccezionale avente larghezza superiore a quella della corsia, nonché sui tratti di strada in curva, ove il trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata con specifi che segnalazioni, con il pilotaggio del traffi co ovvero con altri interventi di regolazione del traffi co da effet-tuarsi a cura dei soggetti di cui all’art. 12, commi 1 o 3 -bis , del codice.
3. La scorta è prescritta, qualora si verifi chi anche una sola delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i vei-coli o i trasporti che non sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all’andamento planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli classifi cati o utilizzati come sgombra-neve o in caso di trasporto di carri ferroviari;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;
e) la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano tutti i limiti dell’art. 61 del codice, le condizioni di cui sopra si intendono soddisfat-te, fatta salva la verifi ca della condizione di cui alla lettera e) .
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facoltà di cui all’art. 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione è prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all’art. 12, comma 3 -bis , del codice, il capo-scorta dovrà attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, del codice. Prima dell’inizio del viaggio Il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per ter-ritorio di cui all’art. 12, comma 1, del codice:
a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghez-za superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effet-tuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fi ni dell’eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecni-co documentale sul trasporto da eseguire;
c) con preavviso di cinque giorni, quando è necessaria l’adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con devia-
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zione del traffi co su itinerari alternativi, ai sensi dell’art. 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un’ora.
La comunicazione, che deve essere fornita con le modalità indicate con direttive del Ministero dell’interno, deve precisare la data e l’ora d’inizio del viaggio e le generalità del capo-scorta designato.
5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all’art. 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Mi-nistero dell’interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:
a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b) , se le circostanze lo richiedono, imporre all’impresa autorizzata o ai soggetti di cui al com-ma 6 -bis , che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalità operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abi-litate di scorta;
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c) , se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.
6. La scorta tecnica può essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponi-bilità o può essere affi data a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica de-vono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, da pubblicare nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalità per l’auto-rizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l’abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecni-ca, le modalità di svolgimento della stessa, nonchè le eventuali ulteriori comunicazioni. L’autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell’impresa e l’abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell’ interno.
6 -bis . I concessionari di pubblici servizi, di cui all’art. 28 del codice, possono effettuare la scorta tecnica per i veicoli nella loro di-sponibilità ed per i trasporti di proprio interesse, utilizzando personale dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilità. Il personale che ef-fettua la scorta deve essere munito di abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli uti-lizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni dello stesso di-sciplinare. Deve essere in ogni caso garantito il rispetto delle modalità di svolgimento della scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scor-ta tecnica può essere effettuata dal personale dell’amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all’art. 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L’abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali è rilasciata dal Comando militare competente o dall’autorità assimilata ai sensi dell’art. 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con de-creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalità di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei vei-coli e trasporti eccezionali nella disponibilità o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all’art. 138, comma 11, del codice.
7. Per le scorte assicurate dalla specialità Polizia Stradale della Po-lizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell’art. 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministra-zione e di contabilità dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richieden-te le spese e gli oneri relativi, fi ssati con provvedimento del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle fi nanze.
8. Il conducente o il responsabile dell’eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d’arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d’arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale.
9. In ogni caso l’effi cacia del provvedimento di autorizzazione è subordinata al pieno rispetto, durante il transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l’in-dennizzo d’usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l’ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l’autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all’ente che ha rilasciato l’autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allega-ta copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all’art. 14, comma 7, punto B) , lettera b) .
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a vei-coli di riserva, conformemente a quanto disposto all’art. 14, comma 3, qualora sia dovuto l’indennizzo d’usura, prima dell’inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all’autorizzazione e sostituiscono l’annotazione di cui al comma 10. La comunicazione può essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.
12. Se l’annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autoriz-zato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso è soggetto a tutte le conseguenze previste per la man-cata autorizzazione. Alla fi ne del viaggio, durante il quale è stata accer-tata la inadempienza, l’autorizzazione deve essere restituita all’uffi cio che l’ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorchè effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale è invece soggetto a tutte le conseguen-ze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il veicolo durante la sua cir-colazione in regime di trasporto eccezionale e non devono essere in al-cun modo manomessi, pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalità purchè suscettibile di riscontro. Secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le accertate inadempienze alle prescrizioni imposte nell’autorizzazione stessa o violazioni al codice della strada, dalle quali consegue la sospensione della patente fi n dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I predetti organi di polizia stradale informano di ciò gli enti proprietari della strada e la segreteria del comitato centrale dell’albo degli autotrasportatori. Il titolare dell’autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con effetto immediato all’ente proprietario della strada l’autorizzazione.
14 -bis . Sui documenti di autorizzazione di tipo multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1, ovvero il per-sonale abilitato di cui all’art. 12, comma 3 -bis del codice che effettuano la scorta devono annotare, rispettivamente prima dell’inizio dell’attività ed immediatamente dopo la fi ne della stessa, la data e l’ora di inizio e di fi ne della scorta.
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi costituiti da uno o più trattori con due o più rimorchi può essere autorizzato, sempre che l’ammissibilità alla circolazione di tali complessi sia attestata da apposito documento tecnico degli uffi ci competenti della Direzione ge-nerale per la motorizzazione.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere autorizzati sol-tanto nei limiti di massa massima, complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di circola-zione, nonché, nei casi di complessi, con unità il cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto previsto dall’art. 138, comma 2, del codice, possono essere stabilite con prov-vedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su ri-chiesta dell’ente militare competente in accordo con l’ente proprietario,
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ovvero per quanto riguarda i trasporti eccezionali o con veicoli eccezio-nali effettuati dal Servizio nazionale della Protezione civile in caso di emergenza.”.
Note all’art. 9:
— Si riporta il testo dell’art. 17 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n .495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 17.(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle autorizzazioni. 1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere
rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
3. (soppresso). 4. È facoltà dell’amministrazione concedente revocare o sospende-
re l’effi cacia di ciascuna autorizzazione, in qualunque momento, quan-do risulti incompatibile con la conservazione delle sovrastrutture stra-dali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
5. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di accertarsi, prima dell’inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di strada oggetto dell’autorizzazione.”.
Note all’art. 10:
— Si riporta il testo dell’art. 18 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo. 1. La misura dell’indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l’auto-
rizzazione per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’art. 62 del codice, si calcola con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994, è adeguata automaticamente, per ciascun anno so-lare, alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale), con arrotonda-mento alle mille lire inferiori per importi fi no a cinquecento lire, ed alle mille lire superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi pubblicati nella Gazzetta Uffi ciale , entro il 1° dicembre dell’anno precedente a quello in cui de-vono essere applicati gli adeguamenti.
2. Dell’effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identifi cativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l’ente stesso non acquisisca altrimenti l’informazione dell’av-venuto pagamento. Nei casi in cui l’ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempesti-vo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull’autorizzazione. Secondo le facoltà di cui all’art. 14, comma 1, l’annotazione può essere effettuata in forma digitale.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l’indennizzo è calcolato assumendo come valore «L» (elle) che fi gura nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la metà della lunghezza del percorso autostradale non controllabile.
4. È consentita la valutazione convenzionale dell’indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all’art. 13, comma 2, punto B) , qualora, all’atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente né i singoli itinerari richiesti, né l’effet-tivo carico del singolo trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, è effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B) , lettere a) , b) se diversi dai mezzi d’opera, e) , f) e g) :
1) sino a 20 t euro 510,26; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09;
3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05. Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31
per ogni t in più; b) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B) , lettere
b) , e) , f) e g) , qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b) , limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d’opera:
1) sino a 20 t euro 169,91; 2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48; 3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26; 4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09. Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31
per ogni t in più; c) veicoli e trasporti di cui all’art. 13, comma 2, punto B) , lettera c) : 1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri
ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viag-gio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all’atto della do-manda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese succes-sivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione è convalidata dal gestore del trasporto ferroviario. “
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b) , su domanda del richiedente l’autorizzazione, possono essere versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annua-le; in tal caso, l’autorizzazione ha il valore temporale corrispondente all’entità della soluzione versata. Nel caso di complessi mezzi d’opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l’indennizzo d’usura di cui all’art. 34, comma 1, del codice, la durata dell’autorizzazione è com-misurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) , del codice, nelle condizioni di cui all’art. 10, comma 2 -bis , del codice, l’indennizzo per la maggiore usura è corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell’autorizzazione non può essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l’indennizzo è corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade statali che la viabilità minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimen-to A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti eccezionali che impegnano la rete viaria di più regioni, la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione è ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell’indennizzo per i veicoli di cui al comma 5 è effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a quanto dovuto per l’intero anno, in conformità dei mesi «X» di validità dell’autorizzazione.
9. Gli importi come defi niti al comma 5, a partire dal 1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di autostrade.”.
Note all’art. 11:
— Si riporta il testo dell’art. 21 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni.
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1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 11, comma 3, del codice, provvede con proprie direttive il Ministro dell’interno.
2. La scorta può essere curata dai corpi di polizia municipale ov-vero provinciale, quando l’intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalità, nella disponibilità o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabi-le del trasporto potrà richiedere l’ausilio dell’Arma dei Carabinieri per l’effettuazione della scorta.
3. Per ottenere le informazioni di cui all’art. 11, comma 4, del co-dice, gli interessati devono rivolgersi direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al comando o uffi cio cui appartiene il funziona-rio o l’agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente.
4. Il comando o uffi cio è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste secondo le vigenti disposizio-ni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di una persona, le informazioni sono fornite, previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall’autorità giudiziaria competente.
6. Se dall’incidente siano derivate lesioni alle persone, le infor-mazioni sono fornite, in pendenza di procedimento penale, previa au-torizzazione della autorità giudiziaria, ovvero previa attestazione pro-dotta dall’interessato e rilasciata dalla medesima autorità dell’avvenuto decorso del termine utile previsto per la presentazione della querela.”.
Note all’art. 12:
— Si riporta il testo dell’art. 122 del citato decreto del Presiden-te della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“Art. 122.(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo generico. 1. I segnali di obbligo generico sono: a) DIREZIONE OBBLIGATORIA; b) DIREZIONI CONSENTITE; c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI; d) ROTATORIA; e) LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ; f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE; g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGO-
RIE DI UTENTI. 2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (fi gg. II.80/a,
II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati per indicare al con-ducente l’unica direzione consentita. I cartelli di cui alle fi gure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono installati di norma nel punto in cui ha inizio l’ob-bligo dell’unica direzione; quelli di cui alle fi gure II.80/d e II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l’obbligo dell’unica direzione, e possono essere integrati con pannelli di modello II.1.
3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (fi gg. II.81/a, II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al conducente le uniche di-rezioni consentite e sono installati di norma prima del punto in cui ha inizio l’obbligo.
4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (fi gg. II.82/a, II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fi g. II.83) devono essere usati per indicare al conducente: i primi due l’obbligo di passaggio rispet-tivamente a sinistra o a destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di una testata di isola di traffi co o di uno spartitraffi co posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in occasione di lavori stra-dali o per altre cause; il terzo consente il passaggio da ambedue i lati dell’ostacolo.
5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti sulla testata dell’isola di traffi co, dello spartitraffi co, del salvagente, ovvero posizio-nati sull’ostacolo o sull’ingombro, in modo da essere percepiti tempe-stivamente e da rendere chiara l’indicazione del passaggio obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano spartitraffi co tra le carreggiate di lar-ghezza superiore a 1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale SENSO VIETATO (fi g. II.47) installato sul lato opposto della testata spartitraffi co stessa.
6. Il segnale di ROTATORIA (fi g. II.84) deve essere usato per indi-care ai conducenti l’obbligo di circolare secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere collocato sulla soglia dell’area ove si svolge la cir-colazione rotatoria. Sulle strade extraurbane è sempre preceduto dal se-gnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE ROTATORIA. (fi g. II.27).
7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ (fi g. II.85) deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti sulla strada, o su una o più corsie di essa soggette al segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la velocità mi-nima indicata non devono impegnare la strada o la parte di essa soggetta a detto segnale. La fi ne dell’obbligo deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fi g. II.86).
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fi g. II.87) deve essere usato per indicare l’obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici invernali. Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITA-BILITÀ mantenendo il proprio valore prescrittivo.
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo è in essi contenuto indicano che la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti pre-vista mentre è vietata alle altre. Tali segnali sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fi g. II.88) che deve essere posto all’inizio di un viale, di un itinerario o di un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo quando non risulta evidente la destinazio-ne al transito pedonale;
b) il segnale PISTA CICLABILE (fi g. II.90) che deve essere posto all’inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla cir-colazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIA-PIEDE (fi g. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fi g. II.92/b) che deve essere posto all’inizio di un percorso riservato ai pe-doni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;
d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA (fi g. II.94) che deve essere posto all’inizio di una pista o di un passaggio particolare.
10. La fi ne dell’obbligo dei segnali di cui al comma 9 deve essere indicata con analogo segnale barrato obliquamente da una fascia rossa (fi gg. II.89 - II.91 - II.93/a - II.93/b - II.95).
Note all’art. 13:
— Si riporta il testo dell’art. 135, comma 18, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento:
“18. Il segnale TRANSITABILITÀ (fi g. II.330) presegnala lo sta-to temporaneo della transitabilità su strade di montagna, gli eventuali limiti di percorribilità, raccomanda pneumatici invernali o catene da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto all’inizio e lungo gli itinerari in salita, in corrispondenza delle intersezioni stradali nonché all’uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega quando sia neces-sario far conoscere in tempo utile condizioni stradali diffi cili o di totale intransitabilità. Il segnale comprende tre pannelli mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i signifi cati seguenti:
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+--------+-------------------------+---------------------------+ |Pannello| Aspetto e colore | Significato [*] | +--------+-------------------------+---------------------------+ | a |fondo verde e iscrizione| via libera | | | «aperto» in bianco | | | | oppure: | | | |fondo rosso e iscrizione| strada intransitabile | | | «chiuso» in bianco | | +--------+-------------------------+---------------------------+ | b |tutto bianco senza alcun| | | | simbolo | | | | oppure: | | | |segnale di figura II.87 |catene da neve obbligatorie| | | oppure: | | | |simboli II.181 e II.182 |si raccomandano pneumatici invernali | | | | o catene da neve | +--------+-------------------------+---------------------------+ | c |tutto bianco senza alcun| | | | simbolo | | | | oppure: | | | |nomi di località o pro-|punto fin dove la strada è| | | gressive chilometriche | percorribile | __________ [*] Se il passo o il tratto terminale della strada è chiuso, il pannello «a» mostra il rosso e reca l'iscrizione «chiuso» ripetuto nelle lingue indicate in figura. Se il passo è aperto, il pannello «a» mostra il verde e reca l'iscrizione «aperto», ripetuto nelle stesse lingue. Se il passo è aperto, il pannello bianco «c» non porta alcuna iscrizione ed il pannello bianco «b», secondo lo stato della percorribilità, non reca alcuna iscrizione oppure mostra il segnale della figura II.87 con altezza di 30 cm: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE, ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.331, II.332, II.333). Se il passo è chiuso, il pannello bianco «c» può recare il nome della località e della progressiva chilometrica sino alla quale la strada è aperta ed il pannello «b», secondo lo stato di percorribilità fino alla località suddetta, mostra il segnale della figura II.87: CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE ovvero i simboli II.181 e II.182: PNEUMATICI INVERNALI O CATENE RACCOMANDATI (figg. II.334, II.335, II.336). La rifrangenza è applicata a tutti i colori. Dimensioni consigliate: cartello principale 200x135 cm; pannelli a, b e c 35x105 cm.”.
Note all’art. 17:
— Si riporta il testo dell’art. 206 del citato decreto del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come modifi cato dal presente regolamento: “Art. 206.(Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle macchine agricole. 1. Le attrezzature delle macchine agricole sono apparecchiature utilizzate per l’effettuazione delle attività agricole e forestali di cui all’art. 57,
comma 1, del codice e per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio. 1 -bis . Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attività di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni
dell’art. 104, comma 7, del codice. 2. Ai fi ni della circolazione stradale le attrezzature di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e semiportate; entrambi i tipi di
attrezzature sono agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina agricola. 3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina agricola. 4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle ruote equipaggianti l’attrezzatura
stessa; in tal caso gli appositi attacchi devono consentire una oscillazione dell’attrezzatura sul piano verticale. 5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e successive modifi cazioni.”.
13G00068
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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE
DECRETO 27 marzo 2013 .
Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle ban-che per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevo-lato per il settore fondiario-edilizio per l’anno 2013.
IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l’edilizia ed, in particolare, l’art. 26 riguardante il settore dell’edilizia rurale;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente program-mi e coordinamenti dell’edilizia residenziale convenzio-nata ed agevolata;
Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modifi cazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell’Umbria, dell’Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l’opera di ricostruzione in Tuscania; provvedimento abrogato dall’art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, con-vertito con modifi cazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l’incentivazione dell’attività edilizia;
Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modifi cazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei co-muni delle Marche colpite dal terremoto; provvedimento abrogato dall’art 24, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modifi cata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
Sentita la Banca d’Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fi ssata per l’anno 2013 nelle seguenti misure:
a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2013;
b) 0,88 per cento per i contratti defi nitivi stipulati nel 2013 e relativi a contratti condizionati stipulati fi no al 2012.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro: GRILLI
13A02898
DECRETO 27 marzo 2013 .
Commissioni onnicomprensive da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell’industria, del commercio e dell’artigianato tes-sili, dell’editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont per l’anno 2013.
IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante nor-me per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell’industria e dell’artigianato tessili e l’art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla me-desima legge n. 1101;
Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvi-denze per l’editoria;
Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvi-denze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 no-vembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito age-volato al settore industriale, la ristrutturazione, la ricon-versione e lo sviluppo del settore;
Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modifi cata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n, 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);
Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente in-terventi per la ristrutturazione e la riconversione di impre-se industriali;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d’Italia;
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Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fi ssata per l’anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica.
Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro: GRILLI
13A02899
DECRETO 27 marzo 2013 .
Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane per l’anno 2013.
IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modi-fi cazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’eco-nomia e l’incremento dell’occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all’artigiana-to, e successive modifi cazioni;
Visto, in particolare, l’art. 37 della predetta legge nel quale, tra l’altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli inte-ressi sono determinati con decreto del Ministro del Teso-ro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto l’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d’Italia,
Decreta:
La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle ban-che per gli oneri connessi alle operazioni di credito age-volato previste dalle leggi citate in premessa è fi ssata per l’anno 2013 nella misura dello 0,93 per cento, per le ope-razioni di durata fi no a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro: GRILLI
13A02900
DECRETO 27 marzo 2013 .
Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero per l’anno 2013.
IL MINISTRODELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvi-denze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricetti-vità alberghiera;
Visto l’art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994; Sentita la Banca d’Italia;
Decreta:
La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fi ssata per l’anno 2013 nella misura dello 0,98 per cento.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Ministro: GRILLI
13A02901
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 marzo 2013 .
Conferma del riconoscimento del carattere scientifi co dell’IRCCS «Centro di riferimento oncologico della Basili-cata - CROB», in Rionero in Vulture.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co, come modifi cato dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modifi cazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;
Visto l’articolo 13 del richiamato decreto legislativo che stabilisce i requisiti necessari ai fi ni del riconosci-mento del carattere scientifi co degli Istituti;
Visto, in particolare, l’articolo 15, comma 1, del succi-tato decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, che stabi-lisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifi co non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati ag-giornati circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 13 del decreto medesimo, nonché la documentazione necessaria ai fi ni della conferma e che, sulla base della sussistenza dei suddetti requisiti, il Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
Visto il decreto del 10 marzo 2008 del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della Regione Basilica-ta, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifi co del “Centro di riferimento oncologico della Basilicata”, con sede in Rionero in Vulture (PZ), nella disciplina di “Oncologia”;
Vista la nota del 24 gennaio 2011 e relativi allegati, con la quale l’Istituto “Centro di riferimento oncologi-co della Basilicata”, ha trasmesso a questo Ministero ed alla Regione Basilicata istanza di rinnovo del carattere scientifi co nonché la nota del 2 settembre 2011 con la quale ha trasmesso la documentazione necessaria ai fi ni della conferma del carattere scientifi co, quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifi co per la disciplina in “Oncologia;”
Vista la nota del 20 aprile 2012, con la quale la Regione Basilicata ha attestato la compatibilità della richiesta di conferma del carattere scientifi co con la propria program-mazione sanitaria regionale, nonché la nota n. 35655 del 25 febbraio 2013 con la quale la medesima Regione ha trasmesso una relazione aggiornata attestante la coerenza della distribuzione dei posti letto alla programmazione sanitaria;
Vista la nota del 2 agosto 2012, con la quale il Mini-stero dell’economia e delle fi nanze – dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare circa l’ulteriore corso della procedura in esame;
Vista la relazione riguardante la site - visit effettuata presso il citato Istituto in data 19 novembre 2012, dagli esperti della Sottocommissione di valutazione nomina-ta con decreto del Ministro della salute del 4 settembre 2012;
Vista la nota n. 574 del 25 gennaio 2013 con la quale la direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti ha accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 13, comma 3, lettere da a) ad h) , del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifi che ed integrazioni;
Vista la nota n. 26237 dell’8 febbraio 2013 con la quale il presidente della Regione Basilicata ha espresso la pro-pria formale intesa ai fi ni dell’adozione del provvedimen-to di conferma del riconoscimento;
Decreta:
Art. 1.
E’ confermato, per un periodo di due anni, a decorre-re dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi ciale , il carattere scientifi co del “Centro di riferimento oncologico della Basilicata” - CROB con sede in Rionero in Vulture (PZ) per la disciplina “Oncologia”.
Roma, 19 marzo 2013
Il Ministro: BALDUZZI
13A02873
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2012 .
Determinazione, per l’anno 2012, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto del-lo sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
IL MINISTRO DEL LAVOROE DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE
Visto l’art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza so-ciale, un Fondo per il fi nanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, con dotazione fi nanziaria pari a 650 milioni di euro per cia-scuno degli anni 2008-2010;
Visto il terzo periodo del predetto comma 67, come modifi cato dall’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012 n. 92, che prevede la concessione, nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, di uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripar-tizione di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo com-ma 67, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all’art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livel-lo, delle quali siano incerti la corresponsione o l’ammon-tare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indi-catori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati;
Visto il comma 68 del citato art. 1 della legge n. 247 del 2007, che demanda ad un decreto del Ministro del lavo-ro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all’in-dividuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti fi nanziari pre-visti, l’ammissione al predetto benefi cio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell’attuazione, al controllo del fl usso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa;
Visto l’art. 26 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede, per l’anno 2012, che le somme ero-gate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attua-zione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei da-tori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rap-presentative sul piano nazionale, correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, effi cienza organizzativa e collegate a risultati riferiti all’andamento
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
economico o agli utili dell’impresa, o a ogni altro elemen-to rilevante ai fi ni del miglioramento della competitività aziendale, benefi ciano di uno sgravio dei contributi dovu-ti dal lavoratore e dal datore di lavoro;
Visto l’art. 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede, tra l’altro, che, al fi ne di armoniz-zare il quadro normativo in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale e in tema di sostegno alla contrattazione collettività di prossimità, lo sgravio contri-butivo di cui al predetto art. 26 del decreto-legge n. 98 del 2011, applicabile anche anche alle intese di cui all’art. 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è riconosciuto in relazione a quanto previsto da contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territo-riale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfe-derali vigenti;
Visto l’art. 4, comma 28, della citata legge 28 giugno 2012 n. 92, il quale nel modifi care il secondo, il terzo ed il quarto periodo del citato art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, prevede che, a decorrere dall’anno 2012, lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro è concesso a valere sulle risorse, pari a 650 mi-lioni di euro annui, già presenti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative al Fondo per il fi nanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello;
Visti l’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la Direttiva n. 14/2011 del Ministro della pubblica ammi-nistrazione e della semplicazione;
Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competi-tività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all’incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di riparti-zione delle risorse fi nanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;
Visti i decreti ministeriali 7 maggio 2008, 17 dicembre 2009, 3 agosto 2011 e 24 gennaio 2012 che hanno disci-plinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011;
Visto l’accordo quadro sulla riforma degli assetti con-trattuali, sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009, che, al punto 9, pre-vede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili, tutte le misure volte ad incentiva-re, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrat-tazione di secondo livello;
Considerata l’opportunità di avvalersi dei criteri appe-na citati;
Ravvisata l’esigenza che, ai fi ni dell’ammissione al be-nefi cio contributivo di cui al comma 28 dell’art. 4 della citata legge n. 92 del 2012, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione econo-mica della produttività, della qualità, della redditività, dell’innovazione e dell’effi cienza organizzativa, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferi-mento alla specifi cità di tutte le imprese del settore;
Considerato che, fermi restando i vigenti criteri as-sunti dai contratti aziendali o territoriali come indicatori dell’andamento economico delle imprese e dei suoi risul-tati, occorre pervenire all’elaborazione di nuovi omoge-nei criteri di riferimento in materia riconducibili, nella sostanza, agli obiettivi defi niti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;
Ravvisata la necessità di determinare, ai sensi del citato comma 28 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012, per l’an-no 2012, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ov-vero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno;
Vista la nota dell’INPS n. 168833 del 29 novembre 2012 con la quale l’Istituto, sulla base dei dati contabili in suo possesso, ha comunicato che, relativamente all’anno 2011, le risorse fi nanziarie destinate allo sgravio in que-stione si sono rivelate congrue;
Visto l’art. 27 del decreto del Presidente della Repub-blica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;
Visto l’art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previ-denza e di assistenza sociale;
Visto l’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefi ci normativi e contributivi previsti dalla normativa in ma-teria di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei da-tori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rap-presentative sul piano nazionale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi cazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ripartizione del fi nanziamento degli sgravi contributivi
1. Le risorse per il fi nanziamento degli sgravi contri-butivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all’art. 4, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite com-plessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all’altra tipologia.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Con riferimento all’anno 2012, sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del decreto del Presiden-te della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e succes-sive modifi cazioni, è concesso, con effetto dal 1° gen-naio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti fi nanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all’art. 1 e secondo la procedura di cui agli artico-li 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all’art. 1, comma 67, lettere b) e c) , della legge 24 dicem-bre 2007, n. 247.
2. Entro il 30 ottobre dell’anno 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall’INPS, con ap-posita conferenza dei servizi tra le amministrazioni inte-ressate, indetta ai sensi dell’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifi che ed integrazioni, può essere rideterminata, per l’anno 2012, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Ai fi ni della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali o territoria-li, ovvero di secondo livello, devono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei mede-simi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderisco-no, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed effi cien-za organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fi ni del miglioramento della competitività aziendale.
4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è con-cesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribu-iti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, con-vertito, con modifi cazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. I datori di lavoro che hanno indebitamente benefi cia-to dello sgravio contributivo di cui al comma 1 sono tenu-ti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamen-to delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni
di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
8. Sono escluse dall’applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifi ca-zioni, rappresentate negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e succes-sive modifi cazioni, si fa riferimento, ai fi ni del benefi cio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di se-condo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Art. 3. Procedure
1. Ai fi ni dell’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei sog-getti di cui all’art. 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblica-zione del presente decreto ed esclusivamente in via tele-matica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimen-to ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.
2. La domanda di cui al comma 1 deve contenere: a) i dati identifi cativi dell’azienda; b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale,
territoriale, ovvero di secondo livello; c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui
alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
3. Ai fi ni della determinazione del limite massimo di cui all’art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall’art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva del-le erogazioni di cui all’art. 2, comma 1, del presente de-creto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all’art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifi cazioni.
Art. 4. Modalità di ammissione
1. L’ammissione allo sgravio di cui all’art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fi ssato dall’INPS quale termine unico per la tra-smissione delle istanze.
2. A tal fi ne, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
3. Ai fi ni del rispetto del limite di spesa di cui all’art. 1, l’INPS, ferma restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all’eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura per-
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
centuale pari al rapporto tra la quota complessiva ecce-dente il predetto limite di spesa e il limite di spesa mede-simo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti. L’INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavo-ro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle fi nanze.
Art. 5.
Norme fi nali
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente decreto si provvede a valere sul capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Centro di responsabilità 08 «Politiche Previden-ziali» per un ammontare pari a 650 milioni di euro.
Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2012
Il Ministro del lavoroe delle politiche sociali
FORNERO Il Ministro dell’economia
e delle finanze GRILLI
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2013Uffi cio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 371
13A02856
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 marzo 2013 .
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di n. 1631 società cooperative aventi sede nella regione La-zio.
IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI
Visto l’art. 223 -septiesdecies disp. att. al codice civile, così come modifi cato dall’art. 10 comma 13 della legge n. 99/2009;
Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all’art. 12;
Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;
Visto il Regolamento di organizzazione del Mini-stero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;
Visto il D.M. 7 maggio 2009 di individuazione degli uffi ci dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;
Vista la circolare prot. n. 115427 del 16 ottobre 2009, con particolare riferimento al punto 7) con il quale veniva richiesto alle Camere di commercio di fornire elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da 5 anni ed oltre;
Vista la nota direttoriale prot. n. 2024 del 28 luglio 2010, che fornisce indicazioni operative a questa Divisione;
Dato atto che in data 21 settembre 2012 sono pervenuti a mezzo posta elettronica certifi cata ed acquisiti al prot. n. 195900 gli elenchi di cui sopra trasmessi per il mezzo di Unioncamere;
Considerato che in data 6 febbraio 2013 nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 31 - serie generale - è stato pubblicato l’avviso relativo all’avvio del procedi-mento per lo scioglimento per atto dell’autorità senza no-mina del commissario liquidatore per società cooperative aventi sede nella Regione Lazio;
Decreta:
Art. 1.
Sono sciolte senza nomina del commissario liquidato-re n. 1631 società cooperative aventi sede nella Regione Lazio e riportate nell’allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.
Art. 3.
I creditori o altri soggetti interessati possono presenta-re formale e motivata domanda all’autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricor-so al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.
Roma, 13 marzo 2013
Il dirigente: DI NAPOLI
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
ALLEGATO
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COOPERA
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COOPERA
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FROSINONE
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/02/20
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COOPERA
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COOPERA
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'
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/11/20
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COOPERA
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SOCIALE
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COOPERA
TIVA
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'
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COOPERA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
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COOPERA
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'
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COOPERA
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/12/20
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SOCIALE
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COOPERA
TIVA
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OLA
SOCIETA'
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TIVA
LACO
METAAR.L.
FROSINONE
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'
— 70 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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SOCIALE
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COOPERA
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FROSINONE
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COOPERA
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COOPERA
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FROSINONE
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COOPERA
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COOPERA
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FR'024
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'
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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COOPERA
TIVA
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ALATINA
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— 72 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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OLA
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TRAS
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OLA
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SERV
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SOCIETA'
COOPERA
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LATINA
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VICE
SOCIETA'
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TIVA
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CIETA'
COOPERA
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CISTER
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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comun
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cfiscale
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SERV
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALE
TERR
ACINA
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'
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/12/19
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FORM
ICADI
CASA
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
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'
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RANEA
A.R.L.
MINTU
RNO
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'
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ERASO
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EVE
LITERN
ASO
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STRA
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AR.L.
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SMAEDA
MIANO
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ASPO
RTIPICC
OLA
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CISTER
NADI
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OLA
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AR.L.
CISTER
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DELLAPIZZASO
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AR.L.
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ICES
PICC
OLA
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LATINA
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SSOSO
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AR.L.
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IALT
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ESO
CIETA'
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TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
A.SA
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TIVA
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PRODU
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ROLATINA
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RANEA
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COOPERA
TIVA
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ARE
SPONSA
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'LIMITAT
ALATINA
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TIVA
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OLA
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COOPERA
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ARE
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'LIM
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ACO
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SERV
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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SPONSA
BILITA
'LIM
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ACISTER
NADI
LATINA
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TI,SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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ODU
ZIONEELAVO
ROAR.L.
TERR
ACINA
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TUM
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ACO
RILT
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OPO
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
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AR.L.
INSIGLA
ORT
OPO
NTINA
LATINA
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FESSIONAL
SYSTEM
COIFFEUR)
PICC
OLA
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COOPERA
TIVA
AR.L.
APRILIA
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TIVA
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NDO
RASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AAP
RILIA
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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STERR
ACINA
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SOCIETA'
COOPERA
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SABA
UDIA
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OLA
SOCIETA'
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CORE
DILARL
CORI
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALESPEEDY
EXPR
ESSAR.L.
LATINA
LT'020
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0590
'
— 74 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
LAZIO
n.cciaa
nrea
dtiscrri
dtcost
ultim
obilancio
ragion
esociale
comun
epr
cfiscale
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ESO
CIETA'
COOPERA
TIVA
MINTU
RNO
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'
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E2
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
LATINA
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CIETA'
COOPERA
TIVA
LATINA
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'
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/10/20
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STAFU
TURA
SOC.CO
OPAR.L.
LATINA
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WER
SERV
ICESO
CIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALE
CISTER
NADI
LATINA
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'
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/04/19
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IMAV
ERA83
SOCIETA'
COOP.VA
AR.L.
GAE
TALT
'010
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'
252
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/08/20
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O.FE.MA.
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COOPERA
TIVA
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LATINA
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253
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/09/19
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O.LAV
.PICCO
LASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
DIPR
ODU
ZIONEELAVO
ROAR.L.
SEZZE
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'
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/11/20
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AMBIEN
TECO
OP.AR.L.
LATINA
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/11/20
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BLYSERV
ICESO
CIETA'
COOPERA
TIVA
APRILIA
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'
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SIMA20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITRO
CCAMAS
SIMA
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TIVA
SOCIALE
LATINA
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'
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/06/20
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VIZIETR
ASPO
RTIPICCO
LASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
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AAP
RILIA
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'
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/03/20
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.PICC
OLA
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AR.L.
LATINA
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/06/20
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ELELETTR
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CIETA'
COOPERA
TIVA
INSIGLA
SAEL
ELETTR
ONICA
S.C.
LATINA
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'
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NT'AN
NASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
AGRICO
LAFO
NDI
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'
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NT'ISIDORO
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
SEZZE
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'
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RATR
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RTISOCIETA'
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TIVA
CISTER
NADI
LATINA
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CIETA'
COOPERA
TIVA
CISTER
NADI
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'
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IZIA
LBER
GHIER
ISOCIETA'
COOPERA
TIVA
CISTER
NADI
LATINA
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'
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IZIINDU
STRIALIE
CIVILI
ME.TE.PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
SERM
ONETA
LT'019
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'
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/10/20
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IZITURISTICIPER
TERR
ACINA
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
TERR
ACINA
LT'020
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'
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/09/20
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NSERV
ICE
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
CISTER
NADI
LATINA
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'
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CIETA'
COOPERA
TIVA
APRILIA
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.
L.SERM
ONETA
LT'019
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'
271
LT14
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0120
05SO
.CED
.SO
CIETA'
COOPERA
TIVA
DIPR
ODU
ZIONEELAVO
ROLATINA
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'
272
LT15
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03SO
C.CO
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EWORLDSERV
ICEAR.L.
SANFELICE
CIRC
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'071
3394
1000
'
273
LT71
887
19/02/19
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/03/19
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05SO
C.CO
OPERA
TIVA
AGRICO
LASA
BOTINOAR.L.
LATINA
LT'010
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'
274
LT10
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01SO
CIETA'
COOPERA
TIVA
A.R.L.CA
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RILIA
LT'016
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0593
'
275
LT82
613
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8620
01SO
CIETA'
COOPERA
TIVA
AGRICO
LASCIENZA
ESV
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OAR.L.
LATINA
LT'013
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'
276
LT15
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05SO
CIETA'
COOPERA
TIVA
CENTR
OLATINA
LT'022
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'
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CIETA'
COOPERA
TIVA
CICA
TIELLO
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LATINA
LT'044
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'
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COOPERA
TIVA
DISERV
IZIC
.C.A.
LATINA
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'
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CIETA'
COOPERA
TIVA
PROFU
MODI
PULITO
LATINA
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— 79 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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'
— 80 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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'
— 81 —
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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— 87 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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D.20
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ROMA
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'
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'
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GRU
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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CIETA'
COOPERA
TIVA
DIPR
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BILITA
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PICC
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ROMA
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COOPERA
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R.L.
ROMA
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LAPU
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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/12/19
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SOCIETA'
COOPERA
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OPERA
TIVA
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SERV
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'
— 92 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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SERV
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COOPERA
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ROMA
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COOPERA
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ROMA
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COOPERA
TIVA
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ROMA
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SOCIETA'
COOPERA
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PICC
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OLA
SOCIETA'
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'
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/11/19
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BALSERV
ICE
SOCIETA'
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G.W
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COOPERA
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ROMA
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COOPERA
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COOPERA
TIVA
SOCIALEA.R.L.
ROMA
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'
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SOCIETACO
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ROMA
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COOPERA
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SOCIETA'
COOPERA
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ROMA
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'
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COOPERA
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/07/20
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'
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/11/19
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COOPERA
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'
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/09/20
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COOPERA
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'
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OPERA
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'
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OPERA
TIVA
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'
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/05/20
0020
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00SO
CIETA'
COOPERA
TIVA
A.R.L.
ROMA
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1008
'
— 93 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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nrea
dtiscrri
dtcost
ultim
obilancio
ragion
esociale
comun
epr
cfiscale
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/09/19
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OPERA
TIVA
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ARE
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BILITA
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/09/20
0320
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COOPERA
TIVA
AR.L.
CIAM
PINO
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'
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/07/19
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COOPERA
TIVA
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BILITA
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'
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/04/19
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OPERA
TIVA
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BILITA
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'
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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/12/19
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OLA
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COOPERA
TIVA
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'
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TIVA
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'
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/12/20
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ROMA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
EDILIZIA
ROMA
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'
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/12/19
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COOPERA
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TAARE
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ARO
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'
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/01/19
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OPERA
TIVA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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NETTU
NO
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'
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/11/20
0120
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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ARO
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RM'068
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1007
'
923
RM97
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0122
/05/20
01ILCA
LESSE
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
'LIM
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ORM
'066
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'
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RM84
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/10/19
9620
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SOCIETACO
OPERA
TIVA
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ROMA
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'
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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SRO
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'
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RM11
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407
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/09/20
04ILCA
STELLO
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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ACIAM
PINO
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'
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/07/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
DIPR
ODU
ZIONEELAVO
ROA
RESPONSA
BILITA
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RM'062
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'
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NTR
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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/03/19
95ILDE
LFINOSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
MA
RM'048
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1009
'
930
RM39
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19/02/19
9618
/12/19
7420
01ILFA
ROVE
RDESO
CIETACO
OPERA
TIVA
EDILIZIA
ARE
SPONSA
BILITA
LIMITAT
ARO
MA
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'
931
RM89
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16/03/19
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/12/19
9720
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OLE
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
RM'054
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'
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RM10
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/12/20
0318
/12/20
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OLE
PICC
OLA
SOC.CO
OP.AR.L.
NETTU
NO
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1000
'
933
RM97
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22/05/20
0105
/03/20
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RLAN
TEPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARL
CASTELNUOVO
DIPO
RTO
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'
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/04/20
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/06/20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
DISERV
IZI
ALBA
NOLAZIALE
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'
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24/11/20
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/02/20
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
MA
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1008
'
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/04/20
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/03/20
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ODI
OZPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AMEN
TANA
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'
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RM10
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/12/20
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/01/20
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CALIEN
TEPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AGUIDONIA
MONTECE
LIO
RM'077
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'
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/12/20
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/05/20
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ROMASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
939
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/11/20
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/11/20
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PIRO
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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L.AN
ZIO
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'
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OPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
SACR
OFA
NO
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'
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RM83
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/03/19
9620
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RIFO
GLIO
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
EDILIZIA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AMONTE
PORZIO
CATO
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'
942
RM76
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19/02/19
9611
/09/19
9220
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MAG
INEDO
NNA
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIMITAT
AALBA
NOLAZIALE
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'
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RM96
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18/12/20
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/10/20
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PEGNO
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALEA
RESPONSA
BILITA
'LIMITAT
ARO
MA
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'
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/09/20
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/01/20
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PRESARO
MA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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RM10
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/11/20
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/10/20
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SSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARDE
ARM
'077
1556
1002
'
— 94 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
LAZIO
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nrea
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comun
epr
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/11/20
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DATA
ENTR
YPICC
OLA
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/10/19
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ZIONE20
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CIETA'
COOPERA
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AR.L.
MEN
TANA
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'
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TSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
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ENEL
2000
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COOPERA
TIVA
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SPONSA
BILITA
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ARO
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'
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/11/20
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STEN
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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NETTU
NO
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'
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/09/19
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EDIA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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BILITA
'LIM
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ATIONAL
SERV
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TERP
RISE
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
'LIM
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ARO
MA
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'
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25/06/20
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NA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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'
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
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'
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/10/20
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SOC.CO
OP.AR.L.
ROMA
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'
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19/02/19
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/04/19
7920
06ISTITU
TODI
RICE
RCHE
ESTUDI
LEGISLATIVI
SOCIOEC
ONOMICIE
TERR
ITORIALIIRSL
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
RM'035
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'
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RM10
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810
/05/20
0424
/09/20
0420
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APPA
LTISOCIETA'
COOPERA
TIVA
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NO
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'
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20/04/20
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/03/20
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SERV
IZIPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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'
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/09/20
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OPSERV
IZIP
ICCO
LASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
POMEZIA
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'
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RM93
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03/06/20
0012
/06/19
9920
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SERV
ICE
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
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ARO
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'
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RM97
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/03/20
0120
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
DIPR
ODU
ZIONEELAVO
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'
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RM95
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18/07/20
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/12/20
0020
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RDAPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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BILITA
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'
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RM11
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/10/20
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/10/19
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IZI
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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/11/20
0516
/11/20
0520
06ITALTR
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
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RM'087
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'
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/02/20
0220
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SOCIETA'
COOPERA
TIVD
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ROARE
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VELLETRI
RM'069
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'
966
RM10
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/12/20
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/01/20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
DIPR
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BILITA
'LIM
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MAN
ORM
'073
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'
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RM11
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/06/20
0620
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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RM'091
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1000
'
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RM10
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/06/20
0406
/11/20
0420
04KA
TRIN
MPM
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
RM'080
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1004
'
969
RM94
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23/06/20
0004
/12/20
0020
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MS.C.AR.L.
MONTERO
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'
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RM11
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/03/20
0603
/09/20
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SSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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RM42
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19/02/19
9620
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EDIA
SOC.CO
OP.AR.L.
ROMA
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/06/20
0120
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
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'
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RM88
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/11/19
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06KO
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CIETA'
COOPERA
TIVA
POMEZIA
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'
974
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24/05/19
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/05/19
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06KO
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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3117
21/08/20
0015
/06/20
0020
04KR
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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RM44
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/05/19
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01LED
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TIVA
EDILIZIA
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RM'036
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'
977
RM11
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/09/20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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IRM
'089
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'
978
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17/03/19
9802
/10/19
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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1001
'
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RM97
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/03/20
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
GUIDONIA
MONTECE
LIO
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'
980
RM97
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0117
/04/20
01LA
BETU
LLASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
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RM'065
7635
1008
'
— 95 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
LAZIO
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nrea
dtiscrri
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ultim
obilancio
ragion
esociale
comun
epr
cfiscale
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RM98
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/05/20
0120
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ADE
LFO
RMAG
GIO
PICC
OLA
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COOPERA
TIVA
AR.L.
NETTU
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'
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0111
/08/20
00LA
BOTTEG
ADE
LL'ANGELOPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
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ARO
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1003
'
983
RM91
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/10/19
9920
01LA
CAMELIA
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
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NORO
MAN
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'057
1983
1009
'
984
RM95
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0006
/04/19
99LA
CASA
CCIA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
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RM'063
0057
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'
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RM97
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20/03/20
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/02/20
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CASINADE
LMINISTR
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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ROMA
RM'065
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1004
'
986
RM48
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/03/19
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05LA
CASTELLU
CCIA
SOCIETACO
OPERA
TIVA
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OFRUTTICOLA
ARE
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BILITA
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RM'039
9625
0589
'
987
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0119
/06/19
68LA
CHIGLIASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
EDILIZIA
ARE
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ITAT
ARO
MA
RM'018
5664
0584
'
988
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0420
16/11/19
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/01/19
9920
01LA
CITTA'
DELL'U
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TIVA
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SRO
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RM'058
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1003
'
989
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3915
19/02/19
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/05/19
55LA
CITTAD
ELLA
SOCIETACO
OPERA
TIVA
EDILIZIA
ARE
SPONSA
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LIMITAT
ARO
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RM'804
3138
0585
'
990
RM95
7025
25/10/20
0027
/06/20
0020
01LA
COLO
MBE
PICC
OLA
SOCIETACO
OPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
LIMITAT
ARO
MA
RM'061
7381
1008
'
991
RM98
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0120
/09/20
0120
01LA
FACT
OTU
MPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
RM'067
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'
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04LA
FATTORIADI
NONNAIDAPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
A.R.L.
ANTICO
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'080
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1003
'
993
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01LA
FENICE
COOPERA
TIVA
SOCIALESO
C.CO
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ROMA
RM'053
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'
994
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/01/20
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FENICESO
C.CO
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'
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RM96
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/07/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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SPONSA
BILITA
'LIMITAT
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'
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RM10
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/12/20
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/11/20
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GEN
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OLA
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COOPERA
TIVA
AR.L.
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'
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RM10
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/08/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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BILITA
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ARO
MA
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'
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/08/20
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GINESTR
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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ITA
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'
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/07/20
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SOCIETA'
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'
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CIETA'
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'
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NRO
MAPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARL
ROMA
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'
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POLITECN
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SOCIETA'
COOPERA
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ARE
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BILITA
'LIM
ITFO
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NUOVA
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TIVA
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SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
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ROMA
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EDILIZIA
ARE
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BILITA
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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ROMA
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
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TAVO
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CIETACO
OPERA
TIVA
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BILITA
LIMITAT
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/01/20
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/01/20
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SANSO
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CIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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/05/20
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SOCIETA'
COOPERA
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'
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COOPERA
TIVA
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SPONSA
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'
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TIVA
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ROMA
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/05/20
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TORR
ESINA
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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1004
'
— 96 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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cfiscale
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TIVA
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'
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OLA
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BILITA
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OLA
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COOPERA
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BILITA
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'
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19/02/19
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/07/19
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SOCIETA'
COOPERA
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BILITA
'LIM
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'
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ROMA
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COOPERA
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ROMA
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COOPERA
TIVA
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/03/20
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CIETA'
COOPERA
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'
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CIETA'
COOPERA
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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19/02/19
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/07/19
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/07/20
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SOCIETA'
COOPERA
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/10/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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/12/19
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COOPERA
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/11/20
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ROMA
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COOPERA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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/08/20
0320
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'LIM
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ROMA
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'
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/04/19
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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BILITA
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ARO
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'
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/03/20
0020
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2000
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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'
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/06/20
0020
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
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'
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0029
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COOPERA
TIVA
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'059
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'
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/07/19
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CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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/02/19
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CIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALEARE
SPONSA
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1000
'
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16/02/19
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SOCIETA'
COOPERA
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'
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0018
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0020
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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ROMA
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1000
'
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TIVA
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0486
'
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/07/20
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GISTICSERV
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CIETA'
COOPERA
TIVA
CIVITA
VECC
HIA
RM'091
0301
1004
'
— 97 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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n.cciaa
nrea
dtiscrri
dtcost
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obilancio
ragion
esociale
comun
epr
cfiscale
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/03/20
0623
/03/20
0620
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ITALIA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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/04/19
9820
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
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ARO
MA
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'
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0018
/11/19
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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ROMA
RM'058
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1008
'
1054
RM95
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30/11/20
0021
/07/20
0020
05LU
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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MEZIA
RM'062
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1002
'
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9820
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CIETA'
COOPERA
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RM'055
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'
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/12/20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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RM'072
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'
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/07/20
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CIETA'
COOPEER
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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14/03/20
0013
/01/20
00M.P.M
.PICCO
LASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AAR
ICCIA
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'
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RM11
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/06/20
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/09/20
0620
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CO.SER
VICE
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AFIUMICINO
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'
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RM10
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/04/20
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/04/20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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ARDE
ARM
'084
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'
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RM89
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07/03/19
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/04/19
9820
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COOPERA
TIVA
DISERV
IZIA
MBIEN
TALIAR.L.
ROMA
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'
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/05/20
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/06/20
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TRAS
PORT
ISO
CIETA'
COOPEAT
IVA
ROMA
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'
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/04/20
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/06/20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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SOTEAM
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
MA
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'
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/11/20
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/10/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
APA
LESTRINA
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'
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/02/20
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/07/20
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DRAG
ORA
COOPERA
TIVA
SOCIALE
MAR
INO
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'
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13/02/20
0119
/01/20
0120
06MAR
.GI.20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
FONTE
NUOVA
RM'064
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'
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13/11/20
0009
/07/20
00MAR
COSIMONE
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AGUIDONIA
MONTECE
LIO
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4519
1009
'
1070
RM10
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706
/07/20
0427
/05/20
0420
05MAR
INOLO
GISTICA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
CIAM
PINO
RM'080
4130
1006
'
1071
RM10
6924
806
/07/20
0427
/05/20
0420
05MAR
INOSERV
IZISO
CIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
CIAM
PINO
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'
1072
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02/01/20
0201
/11/20
0220
05MAR
IPAR
APICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
FORM
ELLO
RM'068
8642
1004
'
1073
RM42
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19/02/19
9621
/03/19
7820
01MAR
ZO80
SOCIETACO
OPERA
TIVA
EDILIZIA
ARE
SPONSA
BILITA
LIMITAT
ARO
MA
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1894
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'
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/04/20
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/06/20
0620
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ONSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
1075
RM47
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19/02/19
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/12/19
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SENZIOSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
RM'049
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0582
'
1076
RM10
6777
010
/08/20
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SIMASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
MA
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'
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RM10
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/05/20
0521
/04/20
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RIXSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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1001
'
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02/06/20
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/12/20
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CANAU
TOPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
VELLETRI
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'
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/12/20
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/11/20
01MED
EASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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0323
0133
'
1080
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08/02/20
0020
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IASERV
ICESO
CIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALE
ROMA
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'
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30/01/20
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/07/20
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NET
SOCIET
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILIT
LIMITATA
ROMA
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'
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27/12/20
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/09/20
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ATR
AS.PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
MAR
INO
RM'062
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'
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/04/19
9820
00MER
CURIA
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
APO
MEZIA
RM'056
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'
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/12/20
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0420
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IDIANASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ANETTU
NO
RM'078
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'
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RM10
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/03/20
0520
05MER
YNSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
RM'018
8495
0591
'
— 98 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
LAZIO
n.cciaa
nrea
dtiscrri
dtcost
ultim
obilancio
ragion
esociale
comun
epr
cfiscale
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SOC.CO
OP.AR.L.
ROMA
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ICESO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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/03/20
0220
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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'
1089
RM96
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13/03/20
0128
/12/20
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COOPERA
TIVA
SOCIALEARL
FORM
ELLO
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'
1090
RM10
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/01/20
0521
/07/20
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DIGITAL
PICC
OLA
SOCIETACO
OPERA
TIVA
ARL
ROMA
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'
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19/02/19
9610
/12/19
8920
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RELIASECO
NDA
SOCIETACO
OPERA
TIVA
EDILIZIA
ARE
SPONSA
BILITA
LIMITAT
ARO
MA
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2276
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'
1092
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19/02/19
9611
/06/19
8920
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SSIA
CERQ
UETTA
PRIM
ASO
CIETACO
OPERA
TIVA
EDILIZIA
ARE
SPONSA
BILITA
LIMITAT
ARO
MA
RM'037
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'
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19/02/19
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/09/19
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CCHINAPR
IMASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
EDILIZIA
ROMA
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'
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9929
/04/19
9920
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AMILLENIUM
SOC.CO
OP.AR.L.
ROMA
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'
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/10/20
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WORLDMAN
AGEM
ENTPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
MA
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'
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RM96
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/03/20
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SOC.CO
OP.DI
SERV
IZIA
R.L.
SANT'AN
GELORO
MAN
ORM
'062
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'
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/07/20
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/11/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
A(IN
BREV
EMILLENNIUM
SOC.CO
OP.AR
ROMA
RM'071
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'
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/01/20
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OPSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ARDE
ARM
'059
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'
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RM10
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/05/20
0213
/05/20
0220
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VASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
MA
RM'070
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1004
'
1100
RM75
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19/02/19
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/07/19
9220
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ENPLAC
ESO
CIETACO
OPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
LIMITAT
ARO
MA
RM'043
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1002
'
1101
RM10
1019
406
/11/20
0220
/05/20
0220
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ALTR
ASPO
RTISOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
RM'070
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'
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RM10
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729
/03/20
0416
/03/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AVE
LLETRI
RM'079
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'
1103
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24/02/20
0017
/11/19
9920
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FFAR
ECO
OPERA
TIVA
SOCIALE
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
DICO
NSU
MOARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARIAN
ORM
'058
8619
1005
'
1104
RM10
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324
/07/20
0224
/06/20
0220
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MIGLIORE
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
PERUNCO
MMER
CIO
SOLIDA
LECO
NIPAE
SIIN
VIADI
S VRO
MA
RM'071
2238
1002
'
1105
RM79
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19/02/19
9617
/03/19
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A.R.L.
SOCIETACO
OPERA
TIVA
EDILIZIA
ARE
SPONSA
BILITA
LIMITAT
ARO
MA
RM'047
0680
1000
'
1106
RM74
6066
19/02/19
9613
/12/19
9120
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LISO
CIETA'
COOPERA
TIVA
EDILIZIA
ROMA
RM'042
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1002
'
1107
RM91
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30/03/19
9919
/02/19
9920
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GGI200
0PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AAN
ZIO
RM'057
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1001
'
1108
RM90
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09/11/19
9825
/06/19
9820
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NE
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPOSA
BILITA
'LIM
ITAT
APO
NZA
NORO
MAN
ORM
'055
6482
1006
'
1109
RM95
1745
28/07/20
0003
/10/20
00MORG
ANASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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1004
'
1110
RM97
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23/03/20
0115
/03/20
0120
03MOTO
RPR
ATICAPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
RM'065
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1002
'
1111
RM97
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19/03/20
0114
/02/20
0120
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ANZIO
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1005
'
1112
RM10
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/05/20
0215
/07/20
02MULTICOSTRU
ZIONI1
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ANZIO
RM'071
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1006
'
1113
RM10
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219
/06/20
0305
/09/20
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INTERN
AZIONALECO
OP.AR.L.
ROMA
RM'075
2590
1000
'
1114
RM92
1423
22/06/19
9921
/01/19
9920
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
MA
RM'056
8082
1005
'
1115
RM90
0374
08/04/19
9806
/12/19
9820
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EDIASETPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALEAR.L.
ROMA
RM'055
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1008
'
1116
RM11
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/08/20
0705
/12/20
0420
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VICE
ITALIA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
RM'021
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0396
'
1117
RM10
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/07/20
0429
/03/20
04MULTISER
VICE
S20
04SO
CIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
RM'079
5166
1003
'
1118
RM10
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/06/20
0422
/06/20
0420
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VIZIOSTIA
PONEN
TESO
CIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALEAR.L.
DITIPO
BRO
MA
RM'080
7046
1002
'
1119
RM93
1623
30/11/19
9923
/03/19
9920
00MUNDU
SPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
RM'057
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1007
'
1120
RM10
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/04/20
0419
/04/20
0420
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FIRSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALEARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AONLU
SRO
MA
RM'079
7683
1003
'
— 99 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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n.cciaa
nrea
dtiscrri
dtcost
ultim
obilancio
ragion
esociale
comun
epr
cfiscale
1121
RM92
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07/06/19
9913
/05/19
99MUSICCA
FE'PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
ARO
MA
RM'057
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1005
'
1122
RM97
6995
05/10/20
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/12/20
0120
01N.C.TRA
NSPORT
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
CASTELNUOVO
DIPO
RTO
RM'065
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1003
'
1123
RM11
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/03/20
0623
/12/20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
RM'087
7488
1000
'
1124
RM10
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/10/20
04NAM
IRAL
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALE
ROMA
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'
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RM11
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06NAT
URA
LIA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
'LIM
ITAT
AAN
ZIO
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'
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/12/20
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TILU
SSO
CIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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RM97
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/05/20
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CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
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'066
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'
1128
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/05/19
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OPERA
TIVA
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ODU
ZIONEELAVO
ROARE
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BILITA
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'
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/09/20
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/12/20
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OLA
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COOPERA
TIVA
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'
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CIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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BILITA
'LIM
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'
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/12/20
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PICC
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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BILITA
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'
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NSO
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COOPERA
TIVA
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ROMA
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'
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OPERA
TIVA
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ARE
SPONSA
BILITA
LIMITAT
ARO
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COOPERA
TIVA
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ALITA'
PREV
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/12/20
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'LIM
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ARO
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OLA
SOCIET
COOPERA
TIVA
DIPR
ODU
ZIONEELAVO
ROARE
SPONSA
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ROMA
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'
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/11/19
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CIETACO
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TIVA
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ROMA
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/03/20
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COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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'
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/03/19
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2000
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
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'
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COOPERA
TIVA
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ARE
SPONSA
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'
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/02/20
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D.O.GE.
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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SPONSA
BILITA
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2014
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'
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S.R.L.PICC
OLA
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COOPERA
TIVA
ROMA
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'
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LABO
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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SPONSA
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'
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/04/20
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LOGISTICA
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TASO
CIETA'
COOPERA
TIVA
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SPONSA
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RM11
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CIETA'
COOPERA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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ROMA
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'
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/10/20
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COOPERA
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SOCIALEARE
SPONSA
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'
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T.P.M.99
SOCIETA'
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
DIPR
ODU
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BILITA
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'
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RM34
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71NUOVO
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COOPERA
TIVA
A.R.L.
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'
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RM77
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MILLENNIO
SOC.CO
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ROMA
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0320
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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ROMA
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'
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RM95
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/06/20
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SOCIETACO
OPERA
TIVA
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ZIONEELAVO
ROARE
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BILITA
LIMITAT
ARO
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RM'061
7364
1009
'
— 100 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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n.cciaa
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obilancio
ragion
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comun
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cfiscale
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/06/20
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COOPERA
TIVA
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22/03/20
0002
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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ROARE
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ROMA
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'
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CIETA'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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PICC
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COOPERA
TIVA
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'
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COOPERA
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ROMA
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19/02/19
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/01/19
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INTERN
ATIONAL
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COOPERA
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COOPERA
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ARE
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'
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/11/20
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PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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BILITA
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APO
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'
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SOCIETA'
COOPERA
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IZI
ROMA
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'
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RM96
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/06/20
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COOPERA
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TIVA
AR.L.
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'
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/07/20
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COOPERA
TIVA
SOCIALEARE
SPONSA
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'
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/01/20
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/11/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
'LIM
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18/09/19
9829
/01/19
9820
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PICC
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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'
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/09/20
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/11/20
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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'
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/10/20
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/09/20
0320
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COOPERA
TIVA
EDILIZIA
MAR
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RM10
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/07/20
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OLA
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COOPERA
TIVA
AR.L.
ROMA
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'
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/09/19
9920
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CIETA'
COOPERA
TIVA
AR.L.
GRO
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'058
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'
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RM97
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31/05/20
0122
/05/20
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
SPONSA
BILITA
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'066
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'
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RM95
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/04/20
0020
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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OLA
COOPERA
TIVA
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CAPENA
RM'056
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'
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ROMETAL
AR.L.
ROMA
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'
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ROMA
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'
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SOC.CO
OP.A.R.L.
ROMA
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'
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
EDILIZIA
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RM'063
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'
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/05/20
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/05/20
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
RM'085
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1003
'
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RM99
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/12/20
01PA
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PICC
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
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RM'068
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'
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/03/20
0220
04PA
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NIPICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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BILITA
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ARO
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1006
'
1185
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0119
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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'064
1974
1001
'
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PICC
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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RM'114
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'
1187
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CIETA'
COOPERA
TIVA
SOCIALEARE
SPONSA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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RM'058
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'
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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SPONSA
BILITA
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RM'075
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'
1190
RM99
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12/05/20
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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'
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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'
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/08/20
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ROMA
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'
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1321
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SOCIETA'
COOPERA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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'
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COOPERA
TIVA
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/12/20
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SOCIETA'
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'
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/11/20
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COOPERA
TIVA
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1004
'
— 105 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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SOCIETA'
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'
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SOCIETA'
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'
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'
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/01/19
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SOCIETA'
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COOPERA
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COOPERA
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'
— 106 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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'
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2004
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'
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SOCIETA'
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TIVA
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'
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RM74
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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RM'068
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1381
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— 109 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
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OSISTEM
IPICC
OLA
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COOPERA
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'
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OLA
SOCIETACO
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TIVA
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LIMITAT
ARO
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OLA
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'
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ROMA
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'
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OIDRA
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
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AR.L.
ROMA
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'
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CIETA'
COOPERA
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TIPO
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'
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COOPERA
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ARE
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'LIM
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'
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OLA
SOCIETA'
COOPERA
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ARE
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ARO
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OLA
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COOPERA
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TIVA
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ARE
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TIVA
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'
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'
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CIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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/09/19
7720
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SOCIETA'
COOPERA
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EDILIZIA
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ROMA
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'
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COOPERA
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'
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TIVA
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ARE
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ROMA
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OLA
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OLA
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ROMA
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OLA
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'
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99TR
ANSPORT
2001
PICC
OLA
SOCIETA'
COOPERA
TIVA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
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SOCIETACO
OPERA
TIVA
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SPONSA
BILITA
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RM'055
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'
— 111 —
GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
LAZIO
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SOCIETACO
OPERA
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COOPERA
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TIVA
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COOPERA
TIVA
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COOPERA
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ROMA
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'
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ROMA
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'
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/10/20
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COOPERA
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'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ARE
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CIETA'
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CIETA'
COOPERA
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ROMA
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'
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TIVA
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SOCIETA'
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SOCIETA'
COOPERA
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SOCIETA'
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SOCIETA'
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SOCIETA'
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SOCIETA'
COOPERA
TIVA
ROMA
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SOCIETA'
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 27 marzo 2013 .
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Puglia nelle iniziative fi nalizzate al superamento della situazione di criticità in relazione agli interventi di bonifi ca da realizzare nel sito di interesse na-zionale di Manfredonia per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifi uti solidi urbani e Conte di Troia. (Ordinanza n. 67).
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-
vertito, con modifi cazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 con-vertito, con modifi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l’art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle ge-stioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l’art. 5, com-mi 4 -ter e 4 -quater della medesima legge n. 225/1992;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei mi-nistri n. 3793 del 24 luglio 2009, e successive modifi che ed integrazioni recante “Disposizioni urgenti per la rea-lizzazione degli interventi di bonifi ca da porre in essere nel sito di interesse nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pubbliche Pariti 1 – rifi uti solidi urbani e Conte di Troia”;
Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi fi nalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili si-tuazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un’ordinanza di protezione civile ai sensi dell’art. 3, comma 2, ultimo pe-
riodo, del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con mo-difi cazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative fi nalizzate al superamento della situazione di criticità in atto;
Viste le note del Commissario delegato del 27 novem-bre 2012 e 26 febbraio 2013;
Acquisita l’intesa delle regione Puglia; Di concerto con il Ministero dell’economia e delle
fi nanze;
Dispone:
Art. 1.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la regione Puglia è individuata quale amministrazione competente al coordi-namento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità in relazione agli interventi di bonifi ca da realizzare nel sito di interes-se nazionale di Manfredonia (FG) per le discariche pub-bliche Pariti 1 – rifi uti solidi urbani e Conte di Troia di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa .
2. Per i fi ni di cui al comma 1, il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia è individuato quale responsabile delle ini-ziative fi nalizzate al defi nitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi.
3. Il Presidente della regione Puglia, Commissario de-legato pro tempore per la situazione di criticità in rasse-gna provvede, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta uffi ciale della Repub-blica italiana, a trasferire al Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della medesima Regione, tutta la documentazione amministrativa e con-tabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sul-le attività svolte contenente l’elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazio-ne, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia è autorizzato a
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porre in essere le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso fi nalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalità specifi cate in premessa, e provvede alla ricogni-zione ed all’accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fi ni del defi nitivo trasferimento dei medesimi alla regione Puglia, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
5. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazio-ne, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia, che opera a titolo gratuito, per l’espletamento delle iniziative di cui al comma 2 può avvalersi delle strutture organizzative del-la medesima Regione, nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell’ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascu-na Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la fi nanza pubblica.
6. Al fi ne di consentire l’espletamento delle iniziati-ve di cui alla presente ordinanza il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia provvede, fi no al completamento degli in-terventi di cui al comma 2 e delle procedure amministra-tivo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulle contabilità speciali n. 5357, che viene allo stesso intestata per venti mesi decorrenti dalla data di pubbli-cazione della presente ordinanza sulla Gazzetta uffi ciale della Repubblica italiana. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Pu-glia provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l’attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo qua-dro economico.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulle contabilità speciali, il Direttore dell’Area politiche per la riquali-fi cazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’at-tuazione delle opere pubbliche della regione Puglia può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi
strettamente fi nalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secon-do periodo del comma 4 -quater dell’art. 5 della legge n. 225/1992. Tale Piano sarà oggetto di un Accordo di Programma da stipulare, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifi che ed inte-grazioni, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Puglia.
8. A seguito della avvenuta stipula dell’Accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
9. Non è consentito l’impiego delle risorse fi nanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano di cui al comma 7.
10. All’esito delle attività realizzate ai sensi del pre-sente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilità speciale sono versate alla Presidenza del Con-siglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la suc-cessiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa pro-venienza, che vengono versate al bilancio delle Ammini-strazioni di provenienza.
11. Il Direttore dell’Area politiche per la riqualifi cazio-ne, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche della regione Puglia, a seguito del-la chiusura della contabilità speciale di cui al comma 6, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della prote-zione civile una relazione conclusiva riguardo alle attività poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all’art. 5, comma 5 -bis , della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2013
Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI
13A02946
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DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ CONFERENZA UNIFICATA
INTESA 5 luglio 2012 .
Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu-gno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legi-slativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (Rep. Atti n. 83/CU).
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna Seduta del 5 luglio 2012 Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, re-
cante «Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno» e, in particolare, l’art. 70, comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in de-roga al disposto di cui all’art. 16 dello stesso decreto legi-slativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transi-torie da applicare anche alle concessioni in essere;
Visto l’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 luglio 2011, contenen-te alcune richieste relative alle disposizioni contenute nell’art. 16 e nell’art. 70, comma 5 del citato decreto le-gislativo n. 59/2010, trasmesso con nota prot. CSR 3616 P-4.23.2.12 del 15 luglio 2011;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 21 luglio 2011 per discutere le richieste e le proposte del-le Regioni contenute nel documento sopra indicato, nel corso della quale il Dipartimento per le politiche europee e il Ministero dello sviluppo economico hanno ritenuto di non poter accogliere le richieste di modifi ca normativa avanzate dalle Regioni, riservandosi di far conoscere le proprie deliberazioni al riguardo, sollecitate con nota del 5 ottobre 2011, prot. CSR 4686 P-4.23.2.12;
Vista la nota del 13 marzo 2012, prot. CSR P-4.23.2.12 con la quale si comunica che la Commissione interregio-nale attività produttive ha sollecitato la ripresa del con-fronto con il Governo in materia, avviato con la riunione sopra citata;
Visto lo schema di intesa, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico in attuazione di quanto previsto dall’art. 70, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010, contenente l’indicazione delle priorità e dei criteri cui uniformarsi nel rilascio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e per il loro rinnovo,
trasmesso con nota prot. CSR1793 P-4.23.2.12 del 6 apri-le 2012;
Visti gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 11 aprile 2012 per discutere con le Regioni e gli Enti loca-li lo schema di intesa sopra indicato, predisposto dal Mi-nistero dello sviluppo economico, nel corso della quale le regioni e gli Enti locali hanno formulato alcune prime osservazioni e alcune richieste, riservandosi di far cono-scere le proposte fi nali all’esito di una più approfondita attività di coordinamento;
Vista la nota con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un nuovo schema di intesa, con-cordato al livello politico con le Regioni e gli Enti locali, oltre che con le associazioni di categoria del settore, uni-tamente ad una Relazione illustrativa contenente le moti-vazioni e i chiarimenti delle questioni discusse nel corso della riunione sopra indicata, trasmessa in data 21 maggio 2012, prot. CSR 2576 P-4.23.2.12;
Considerato che il Dipartimento per le politiche euro-pee, con una nota trasmessa in data 30 maggio 2012, prot. CSR 2744 P-4-23.2.12 ha formulato alcune osservazio-ni sullo schema di intesa predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, riscontrando alcune criticità rispetto ai principi contenuti nella Direttiva 2006/123/CE;
Considerato che il Ministero dello sviluppo economi-co, a seguito di una ulteriore riunione politica con le am-ministrazioni centrali interessate, le Regioni e gli Enti lo-cali, oltre che con le associazioni di categoria, ha ritenuto di modifi care in alcune parti lo schema di intesa in esame, al fi ne di recepire le osservazioni del Dipartimento per le politiche europee, predisponendo un ulteriore schema di intesa, trasmesso, unitamente alla Relazione illustrativa, con nota CSR 3076 P-4.23.2.12 del 15 giugno 2012, con il quale si riformulano parzialmente alcune disposizioni e, in particolare, i punti 2) e 8) del testo;
Preso atto che alcune ulteriori osservazioni, pervenute dal Dipartimento per gli affari regionali, trasmesse con nota del 15 giugno 2012, prot. CSR 3082 P-4.23.2.12, hanno evidenziato la necessità di un confronto tecnico conclusivo con tutte le amministrazioni interessate, al fi ne di coordinare le iniziative del Governo avviate su questioni analoghe e chiarire tutte le eventuali criticità sullo schema di intesa in esame;
Visti gli esiti della riunione tecnica convocata per il giorno 27 giugno 2012, nel corso della quale le ammini-strazioni centrali competenti, le Regioni e l’ANCI hanno confermato il proprio avviso favorevole all’acquisizione dell’intesa in esame, nella versione fi nale del documento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, tra-smesso con la nota del 15 giugno 2012 prot. CSR 3076 P-4.23.2.12 sopra richiamata;
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Visti gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e gli Enti locali hanno espresso l’avviso fa-vorevole alla conclusione dell’intesa contenuta nel docu-mento sopra richiamato che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. 1);
Sancisce intesa
ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle procedure di selezio-ne, per l’assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legisla-tivo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Roma, 5 luglio 2012
Il Presidente: GNUDI Il Segretario: SINISCALCHI
ALLEGATO
CONFERENZA UNIFICATA(Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281)(Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)
Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l’assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.
Vista la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Con-siglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e, in particolare, il Considerando n. 62 e l’art. 12 che reca disposizioni in materia di selezione tra diversi candidati qualora il numero di autorizza-zioni disponibili per una determinata attività sia limitato;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazio-ne della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»;
Visto l’art. 16, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 59 che dispone che «Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragio-ni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubbli-cazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi. Nel fi ssare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipen-denti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.»;
Visti i commi 3 e 4 del medesimo art. 16, secondo cui «L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustifi cati da particolari legami con il primo.»;
Visto l’art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59, quale dispo-ne che «Con intesa in sede di Conferenza unifi cata, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 del presente decreto, sono individuati, senza discrimi-nazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commer-cio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fi no all’applicazione di tali disposizioni transitorie»;
Visto l’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che «La Conferenza-città ed autonomie locali è unifi cata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni»;
Visto l’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale dispone che «Il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unifi cata, dirette a favori-re l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso è esclusa l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indiriz-zo e di coordinamento di cui all’art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e all’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
Considerata la necessità di individuare un termine minimo e massi-mo di durata delle concessioni ritenuto ragionevole secondo criteri uni-formi a livello nazionale che tengano conto delle esigenze di ammorta-mento e remunerazione degli investimenti anche immateriali;
Considerata la necessità di procedere all’individuazione di criteri di priorità per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che valorizzino l’esperien-za professionale acquisita e tengano conto sia delle esigenze di carattere occupazionale e sociale di tale categoria di commercianti e dei lavo-ratori da essi dipendenti, sia degli interessi pubblici legati alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, senza discriminazioni o condizioni di vantaggio ingiustifi cato per i pre-statoti uscenti;
Considerata la necessità che, anche in relazione alla previsione di cui al comma 1 del citato art. 70, che consente anche alle società di ca-pitali e cooperative la possibilità di esercitare l’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, nel rispetto del criterio della Direttiva che intende vietare discriminazioni sulla base della forma giuridica del pre-statore di servizi, non si determinino tuttavia condizioni di ingiustifi cato vantaggio per le imprese di maggiori dimensioni ivi comprese le nuove forme societarie ammesse e, pertanto, considerata la necessità di indi-viduare le misure opportune per evitare che tale situazione di relativo vantaggio competitivo connesso alla maggiore dimensione d’impresa possa determinare discriminazioni, problemi di ordine sociale o ridu-zione del pluralismo dell’offerta concorrenziale all’interno della stessa area mercatale;
Considerata la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell’applicazione dei criteri indicati e nella in-dividuazione delle disposizioni transitorie;
Acquisito l’assenso del Governo e dei rappresentanti delle Auto-nomie territoriali;
Sancisce intesanei seguenti termini:
1. La concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche ha una durata tale da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l’ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all’avviamento ed alla formazio-ne del titolare o rappresentante legale dell’impresa e del personale di-pendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione non può essere inferiore ai nove anni
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né, nel caso siano prescritti o comunque necessari rilevanti investimenti materiali, superiore ai dodici anni. La durata della concessione è fi ssata dal comune in fase di avvio della relativa selezione, di norma in maniera uniforme, tenendo conto delle esigenze medie di investimento collegate alle caratteristiche dell’insieme dei posteggi interessati. I comuni, tenu-to conto della eventuale tipizzazione dei mercati individuata dalle regio-ni, possono stabilire in sede di avvio della selezione una durata minore, comunque non inferiore a sette anni, per le concessioni dei posteggi nei mercati a carattere turistico, compresi i posteggi isolati.
2. Al fi ne di determinare le regole delle procedure di selezione per l’assegnazione dei posteggi su area pubblica, sono individuati i se-guenti criteri di priorità, da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti:
a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo disconti-nuo, nell’esercizio del commercio sulle aree pubbliche; la professionali-tà valutabile è riferita all’anzianità di esercizio dell’impresa, ivi compre-sa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifi ca valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l’anzianità di impresa è comprovata dall’iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell’impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
b) nel caso di procedure di selezione per la concessione di po-steggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeo-logico, artistico e ambientale, o presso edifi ci aventi tale valore, oltre ai criteri di cui alla lettera a) , da considerare comunque prioritari, anche l’assunzione dell’impegno da parte del soggetto candidato a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela terri-toriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall’autorità com-petente ai fi ni della salvaguardia delle aree predette;
c) qualora la legge regionale o provinciale, vigente nell’ambi-to territoriale nel quale è attiva la procedura di selezione, non preveda la presentazione del DURC o del certifi cato di regolarità contributiva come requisito obbligatorio, tra i criteri di priorità applicabili alle pro-cedure è considerata anche la presentazione di apposita documentazione attestante la regolarità della posizione dell’impresa, sia individuale che societaria, ai fi ni previdenziali, contributivi e fi scali.
3. Nel caso delle fi ere i cui posteggi sono assegnati mediante pro-cedure di selezione a cadenza prestabilita per il periodo corrispondente alla durata della manifestazione, tenuto conto delle specifi che caratteri-stiche di dette manifestazioni e delle modalità con le quali sono svolte, nonché della circostanza che prevalentemente, essendo correlate a spe-cifi che tradizioni, sono caratterizzate dall’offerta di peculiari merceolo-gie di prodotto, il criterio di priorità dell’esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fi era resta applicabile li-mitatamente ad un numero di volte tale che per ciascun concessionario non sia superato il periodo di ammortamento degli investimenti di cui al punto 1. Decorso detto periodo, alle procedure di selezione per la concessione del posteggio in questione si applicano comunque i criteri prioritari stabiliti al punto 2, ai fi ni della decorrenza per il soggetto se-lezionato di un nuovo limitato periodo di priorità collegato al numero delle presenze pregresse.
4. Nel caso di procedure di selezione per l’assegnazione di posteg-gi su area pubblica nei mercati o nelle fi ere di nuova istituzione, le Re-gioni e le Province Autonome, sentite le organizzazioni di categoria re-gionali maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL, stabiliscono criteri correlati alla qualità dell’offerta o della tipologia del servizio fornito anche sulla base della presentazione di specifi ci progetti innovativi, i quali possono riguardare anche le caratteristiche di compa-tibilità architettonica.
5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all’Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui alla presente intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima fi nalità.
6. Ai fi ni dell’assegnazione transitoria dei posteggi temporanea-mente non occupati dal titolare della concessione nel mercato o nella fi era, resta ferma l’applicazione del criterio del maggior numero di pre-senze, per tali intendendo le volte che il soggetto ha partecipato alle spunte, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio tempo-raneamente non occupato. Il numero delle presenze maturate è com-provato dalla documentazione acquisita presso il Comune competente.
7. Ai fi ni della tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell’offerta e al fi ne di evitare la costituzione di posi-zioni di tendenziale oligopolio, è stabilito un limite al numero dei po-steggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto giuri-dico nell’ambito della medesima area mercatale. A tal fi ne, fatto salvo un congruo periodo transitorio relativamente ad eventuali situazioni già in atto, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni nell’ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento ovvero tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiore a cento.
8. Disposizioni transitorie .
In fase di prima attuazione si applicano le seguenti disposizioni transitorie:
a) le procedure di selezione per le concessioni dei posteggi nei mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche stagionali, o fuori i mer-cati, scadute dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, devono tenere conto della situazione di incertezza determi-natasi ai fi ni della fi ssazione dei nuovi criteri e della necessità di evitare disparità di trattamento tra i soggetti le cui concessioni sono scadute prima della data di entrata in vigore del citato decreto n. 59 del 2010 e che hanno usufruito del rinnovo automatico e i soggetti titolari di con-cessioni di posteggio scadute dopo l’entrata in vigore del medesimo decreto, i quali, per effetto dell’art. 70, comma 5, non hanno eventual-mente benefi ciato di tale possibilità;
b) ai medesimi fi ni di cui alla lettera a) e per garantire un suffi -ciente ed uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio sca-dute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e già prorogate per effetto dell’art. 70, comma 5, del citato decreto fi no alla data della presente intesa, sono ulteriormente prorogate fi no al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del me-desimo decreto legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente intesa ed i cinque anni suc-cessivi all’intesa stessa, sono prorogate fi no al termine di tale periodo;
c) ai medesimi fi ni di cui alle lettere a) e b) la limitazione di cui al punto 3, relativa all’applicazione del criterio prioritario del maggior numero di presenze, si applica con riferimento ad un periodo di am-mortamento di sette anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
9. Ai fi ni delle selezioni successive al periodo transitorio di cui al punto 8, i Comuni danno la massima evidenza alle disposizioni adot-tate in attuazione della presente intesa e, almeno novanta giorni prima dell’effettuazione delle selezioni, danno comunicazione delle selezioni stesse anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comu-nali o, ove non istituite a livello comunale, provinciali delle organizza-zioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL.
13A02853
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI MINISTERO DELL’INTERNO
Riconoscimento e classifi cazione di alcuni manufatti esplosivi.
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) con il quale sono stati classifi cati al-cuni manufatti esplosivi.
Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/PAS.9199-XVJ(5621) del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 254 del 30.10.2012, con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi, il manufat-to denominato: “BOOSTER B2238 per spoletta” è depennato dall’elen-co degli esplosivi.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifi ca.
13A02875
Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi.
Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/PAS/E/013787/XVJ/CE del 4.09.2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 234 del 6.10.2012, con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplodenti, la massa attiva del manufatto di seguito indicato:
- GP3029 (massa attiva g 175,00), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 04.07.2012: V categoria — gruppo “C” dell’Allegato “A”;
è rettifi cata come di seguito indicato:
- GP3029 (massa attiva g 370,50), categoria 2 secondo la Direttiva 2007/23/CE, numero di registrazione TUV 1008-F2-69241406/2011 del 04.07.2012: V categoria — gruppo “C” dell’Allegato “A”;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifi ca.
13A02876
Comunicato relativo all’estratto del decreto n. 557/PAS/E/10258//XVJ(53) con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi.
Nell’estratto del decreto del Ministro dell’interno n. 557/PAS/E/10258//XVJ(53) del 10.10.2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi -ciale della Repubblica italiana Serie Generale — n. 254 del 30.10.2012, con il quale sono stati classifi cati alcuni manufatti esplosivi, il manufat-to denominato: “DETONATORE TIPO DR 7025 per spoletta” è depen-nato dall’elenco degli esplosivi.
Inoltre, nel medesimo D.M., laddove è scritto: “BOOSTER PBX B2238 per spoletta”, deve intendersi scritto “ESPLOSIVO TIPO B2238”.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizio-nale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifi ca.
13A02877
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Approvazione della delibera adottata dal Consiglio di am-ministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 9 novembre 2012.
Con ministeriale n. 36/0004028/MA004.A007/RAG-L-73 del 20 marzo 2013 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-nomia e delle fi nanze, la delibera adottata dal Consiglio di Amministra-zione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 9 novembre 2012, concernente l’adozione dei tassi annui di capitalizzazione di cui all’articolo 4, comma 3, lett. b) , del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Totalizzazione dei periodi assicurativi», aggiornati a tutto l’anno 2012.
13A02854
Approvazione della delibera n. 135 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012.
Con ministeriale n. 36/0004034/MA004.A007/NOT-L-49 del 20 marzo 2013, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell’eco-nomia e delle fi nanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 135 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 settembre 2012, concernente la modifi ca dell’artico-lo 10, lettera d) , del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarie-tà, in materia di requisiti per la pensione di anzianità.
13A02855
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fi ducia-ria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.», in Genova.
Con D.D. 21 marzo 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi e per gli affetti degli artt. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, 4 del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361, a seguito dell’accertamento di gravi irregolarità, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fi duciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeria-le del 11 aprile 1969, alla società “Compagnia Fiduciaria di Genova S.p.A.”, con sede legale in Genova, C.F. e numero iscrizione al Registro delle imprese 00216200097, è stata revocata.
13A02872
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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 794-4-2013
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA
Liquidazione coatta amministrativa della «Latteria Sociale Cooperativa di Pocenia società agricola», in liquidazione, in Pocenia e nomina del commissario liquidatore.
Con deliberazione n. 384 del 14 marzo 2013 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545 -ter-decies del codice civile, della cooperativa «Latteria Sociale Cooperativa di Pocenia Società Agricola» in liquidazione, con sede in Pocenia, C.F.
00274360304, costituita il 18 aprile 1973 per rogito notaio dott. Livio Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, Via Andreuzzi n. 12.
Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giu-risdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricor-so straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.
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MARCO MANCINETTI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
(WI-GU- 2013 -GU1- 079 ) Roma, 2013 - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A.
*45-410100130404* € 1,00