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JOURNAL OF APPLIED CEREMONIAL AND COMMUNICATION IN MANAGEMENT
testata iscritta al n.15/2016 del Registro della stampa del Tribunale di Catania
anno I numero 3, ottobre – dicembre 2016 ISSN 2499-9326
© Accademia Nazionale Cerimoniale Immagine e Comunicazione (A.n.c.i.c.)
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
riprodotta o conservata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma, o
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o altro, senza un’autorizzazione scritta da parte del Direttore Responsabile.
Rivista scientifica trimestrale
di Cerimoniale, Immagine e Comunicazione
ISSN 2499-9326
Anno 2016 – Numero 3
e s t r a t t o
www.ancic.it/jaccm
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Direttore Responsabile Francesco RANERI
Journal manager
Direttore Editoriale Maximiliano E. KORSTANJE
Chief Editor
Comitato editoriale Santo DI NUOVO, Pasquale FATUZZO,
Sebastiano LICCIARDELLO, Adriano
NICOSIA, Elisa SCIACCA Editorial Board
Comitato scientifico Michele AMBAYE, Alexandru CAPATINA,
Luigi CIAMPOLI, cardinale Andrea
CORDERO LANZA di MONTEZEMOLO,
Santo DI NUOVO, Pasquale FATUZZO,
Vanessa GB GOWREESUNKAR, Sebastiano
LICCIARDELLO, Manuela PILATO,
Giovanni PUGLISI, Francesco RANERI,
Hugues SÉRAPHIN, Roberto SGALLA,
Mustafeed ZAMAN
Scientific Committee
Segreteria di redazione Alessandro D'ALIO, Chiara LEANZA,
Martina MIGNOSA, Adriano NICOSIA,
Valentina SPITALERI
Editorial Staff
Editor informatico Alfio NICOTRA
Computer Editor
SOMMARIO Anno 2016 – Numero 3
ORIGINE STORICA E SOCIOLOGICA DEL CERIMONIALE DI CORTE
Francesco Raneri pag. 1
I SERVIZI OFFERTI DALLA FARMACIA
Giovanni Puglisi pag. 19
THE SOCIOLOGY OF FIFA WORLD CUP: THE PERFORMANCE
OF MEDIA EVENTS INTO GLOBAL CULTURES
Maximiliano E. Korstanje pag. 28
L’OMICIDIO STRADALE
Luigi Ciampoli pag. 53
MINDFULNESS: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
Alice Caruso e Santo Di Nuovo pag. 60
Anno 2016 – Numero 3 53
L’OMICIDIO STRADALE
Luigi CIAMPOLI
Abstract
A esprimersi in termini poveri si potrebbe dire, in merito alla previsione normativa
di omicidio stradale e lesioni personali di recente promulgazione, che "tanto tuonò
che piovve".
Finalmente, dopo anni di accese polemiche e lunghi dibattiti scientifici, il
Legislatore è riuscito a formulare una legge, che intervenisse sui luttuosissimi
episodi legati ad incidenti stradali, caratterizzati da stati di ebbrezza alcoolica ed
effetti di droga. Le valutazioni però, che purtroppo possono trarsene, non sono
positive risolvendosi il tutto nella mancata scelta giuridica tra dolo e colpa e
nell’aumentato rigore sanzionatorio in sostanza solo indicato, ma di improbabile
irrogazione.
Se queste considerazioni saranno esatte lo dirà il c.d. "diritto dei viventi" valutando
se la risposta al triste fenomeno criminoso degli omicidi stradali sarà adeguata, così
come l’opinione pubblica la ha a lungo invocata.
Keywords
giustizia – reato – opinione pubblica – diritto – legge
Autore
dott. Luigi CIAMPOLI email: [email protected]
già Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma
Anno 2016 – Numero 3 54
Finalmente con il sì definitivo del Senato la previsione dell’omicidio
stradale e lesioni personali stradali sono diventate leggi. La scelta del
Legislatore, che ha definitivamente configurato come reati colposi
l'omicidio e le lesioni stradali interviene a seguito di accesi dibattiti
dottrinali e politici abbinando con la proposta AC 3169 ben altre undici
proposte di legge.
Questo a testimonianza di una decisione del Legislatore che è stata
lunga e tormentata.
La lunga sequela di lutti e tragedie che con frequenza avvengono nelle
nostre strade hanno determinato vibrate proteste della popolazione
sbigottita e spesso attonita di fronte a condotte di automobilisti che, per
i loro tragici effetti, finivano per evidenziare l'assoluto disprezzo e
noncuranza per l'incolumità e tutela della salute umana.
Invero il mettersi alla guida di un autoveicolo, in presenza di ebbrezza
alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti, spesso anche non forniti
di patente perché sospesa o revocata per precedenti gravi incidenti o
eventi luttuosi, sollecitava a monte il Legislatore ad una scelta di fondo
tra un reato così come già preveduto e punito a titolo di colpa o una più
rigorosa normativa configurata a titolo di dolo che presuppone una
scelta consapevole e specificamente voluta dall'evento causato.
Una scelta indubbiamente difficile ancor più perché l'opinione
pubblica, invocando punizioni esemplari, aveva dimostrato di non
condividere la configurazione delle condotte come fatti determinati da
colpa cioè dalla sola negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di
leggi e regolamenti e tale interpretazione era stata condivisa da alcune
decisioni giurisprudenziali.
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Di fronte alla annunciata alternativa il Legislatore invece ha eliminato
ogni dubbio ribadendo il carattere colposo anche della nuova previsione
di reato. La decisione del legislatore tronca dunque ogni ulteriore
discussione sul tipo di reato riaffermando, come suo preciso compito,
quello secondo il quale è l'autorità legiferante a stabilire, secondo propri
criteri di valutazione, la punizione dei reati a titolo di dolo o di colpa.
Dopo tale scelta però la previsione normativa ha provveduto ad
inasprire le pene partendo dalle ipotesi già previste della reclusione da
2 a 7 anni per l'omicidio causato dalla semplice violazione del codice
della strada e configurando altre 3 ipotesi con pene che oscillano da 5 a
10 anni di reclusione nel caso il delitto commesso in stato di ubriachezza
rapportata a 0,8 grammi di alcool nel sangue e prevedendo, nel caso di
grave ebbrezza superiore a 1,5 grammi, la sanzione da 8 a 12 anni di
carcere. Nel caso di più vittime la pena prevede nel massimo fino a 18
anni di reclusione.
Anche la esecuzione di manovre pericolose, posta in essere alla guida
dell'auto, nonché il reato di lesioni personali stradali hanno configurato
pene notevolmente inasprite rispetto alle previsioni base come il non
prestare soccorso e darsi alla fuga dopo l'incidente. Specifica sanzione
del nuovo testo normativo è la revoca della patente di guida per 15 anni
sino ad un massimo di 30 anni nei casi più gravi ivi compresi la fuga
dopo il delitto. Enfaticamente quest'ultima ipotesi è stata appellata
come "ergastolo della patente". Questo il contenuto delle nuove norme
che inasprendo la sanzione penale e le misure accessorie non sembra
abbiano o possano tranquillizzare del tutto l'opinione pubblica ne
sedare le dispute dottrinarie e giurisprudenziali che sull'argomento si
sono affrontate. Invero se è pur vero, come detto in precedenza, che
spetta al Legislatore la scelta della definizione tra dolo e colpa nella
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individuazione di interessi prioritari ritenuti dallo Stato, è anche
evidente che il confermato orientamento normativo non offre adeguata
risposta a chi, configurando la volontà certa di determinare l'incidente
nella consapevole assunzione di droga e alcool considera doloso il delitto
di omicidio.
Su questo punto deve rilevarsi che la lucidissima argomentazione
della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.38343 del 24/04/14 ha
chiaramente fissato il contenuto e i limiti sia del concetto di dolo anche
"eventuale" che della colpa anche "cosciente". Invero secondo gli giudizi
di legittimità, il "dolo eventuale ricorre quando la gente si sia
chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione
dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine
perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agite
comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo".
"La colpa cosciente va individuata quando la volontà dell'agente non
è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la
connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento
illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia,
insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo".
In particolare, quindi, secondo la Suprema Corte di Cassazione "per
la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione dalla
colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia
confrontato con la specifica categoria dell'evento che si è verificata nella
fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine
l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'iter e l'esito del processo
decisionale può fondarsi su una serie di indicatori quali:
a) la lontananza della condotta da quella doverosa;
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b) la personalità e le pregresse esperienze della gente;
c) la durata e la ripetizione dell'azione;
d) il comportamento successivo al fatto;
e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze
collaterali;
f) la probabilità di verificazione dell'evento;
g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di verificazione
dell'evento;
h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la
possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni
probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta
illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione
dell'evento".
Orbene, alla luce delle richiamate argomentazioni della Suprema
Corte di legittimità è di tutta evidenza che il difficile confine tra dolo e
colpa, pur in presenza di una espressa normativa che qualifica colposa
la concreta fattispecie, torna ad essere incerto e ad orientarsi in modo
diverso. Quando infatti il comportamento tenuto dall'agente è talmente
lontano dalle prudenziali norme da potersi ragionevolmente ipotizzare
un concreto accertamento dell'evento, si è in presenza di una ipotesi
dolosa.
Delineate dunque le diverse configurazioni attraverso le quali si
giunge alla individuazione dell'elemento soggettivo del dolo o della
colpa, sembra evidente che la nuova normativa non risolva
concretamente ed autonomamente la scelta tra dolo e colpa rimettendo
invece pur sempre all'interprete la concreta decisione.
Se così è allora il problema prospettato finisce per proporne uno
ulteriore non certo di inferiore portata. L'inasprimento delle pene voluto
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dal Legislatore a testimonianza di una sua volontà di aumentare
l'efficacia deterrente delle norme e la sostanziale dissuasione da
criminali comportamenti ripropone l'interrogativo della certezza della
pena che certamente non si potrà dire conseguita o risolta se nelle
irrogazioni delle sanzioni il minimo da esse continuerà ad essere più che
il punto di partenza quello di arrivo di una pronuncia. Non in linea
appare con quanto apparentemente voluto dal Legislatore è ancora la
possibilità di ricorrere al rito abbreviato, istituto che nel corso degli
anni, lungi dal costituire come indicato un elemento deflattivo della
moltitudine dei processi, si è tramutato in una inspiegabile e mascherata
nonché mera attenuante della pena senza alcun apporto concreto al
dichiarato intendimento del Legislatore.
Anche la previsione della inasprita sanzione della sospensione del
documento di abilitazione alla guida rischia, alla luce di una esperienza
criminale facilmente riscontrabile, di essere una iniziativa più di facciata
che di concreto valore. Non sembra infatti che gli autori di vere e proprie
stragi sulle strade italiane, sotto l'effetto di alcool e droga, si
preoccupino di essere muniti di un valido documento di abilitazione ed
autorizzazione alla guida.
Anno 2016 – Numero 3 59
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
BALSANO E. (2016). La guida in stato di ebbrezza e l'omicidio stradale, Exeo
editore Padova
CONZ A. & LEVITA L. (2016). Il nuovo reato di omicidio stradale. Commento
organico alle nuove disposizioni introdotte dalla legge 23 marzo 2016 n.41, DIKE
Giuridica Editrice, Roma
NEGRO A. & COVOTTA L. (2016). La nuova legge sull’omicidio stradale: Guida
esplicativa ai reati, KEY Editore Frosinone
PICCIONI F. (2016). L'omicidio stradale: Analisi ragionata della Legge 23
marzo 2016 n.41, Giappicchelli Editore Torino
RECCIA E. (2014). La criminalità stradale: Alterazione da sostanze alcoliche e
principio di colpevolezza, Giappicchelli Editore Torino