anno 25° - numero 04 febbraio 2020 · l’agricoltore senese 04/2020 2 dall’unione campagna...

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1 L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 25° - NUMERO 04 FEBBRAIO 2020 “API SENTINELLE DELL’AMBIENTE” Siena, venerdì 20 Marzo ore 9,30 Università degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze Ambientali e Naturali Pian de’ Mantellini n. 44 Saluti istituzionali Giuseppe Bicocchi Presidente Unione Provinciale Agricoltori di Siena “Produzione di miele e cambiamenti climatici: e se il problema fossero le piante?” Massimo Nepi - Professore Associato di Botanica Generale - Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena Le esperienze degli apicoltori “Sostenibilità in apicoltura e salvaguardia dell’ape autoctona italiana per le produzioni di elevata qualità” Tiziano Gardi – Professore Aggregato – Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Università degli studi di Perugia Aspetti Normativi della Legge Regionale n. 49/2018 – Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 Gennaro Giliberti Responsabile del settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche - Regione Toscana “Le procedure di registrazione in ambito sanitario" Barbara Voltini - Usl Toscana Sud Est “Api sentinella dell’inquinamento ambientale” Marco Pietropaoli - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana salute “Il quadro nazionale e le iniziative dell’osservatorio” Alberto Contessi Presidente Osservatorio Nazionale Miele “Considerazioni sullo stato di Patrimonio apistico italiano” Raffaele Cirone Presidente Nazionale FAI - Federazione Apicoltori Italiani Dibattito e chiusura Lavori

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Page 1: ANNO 25° - NUMERO 04 FEBBRAIO 2020 · L’Agricoltore Senese 04/2020 2 DALL’UNIONE Campagna grandine - Avversità atmosferiche ... • agriturismo • contabilità ... (l’Autorità

1

L’AGRICOLTORE SENESE

ANNO 25° - NUMERO 04 FEBBRAIO 2020

“API SENTINELLE DELL’AMBIENTE” Siena, venerdì 20 Marzo ore 9,30

Università degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze Ambientali e Naturali Pian de’ Mantellini n. 44

Saluti istituzionali

Giuseppe Bicocchi Presidente Unione Provinciale Agricoltori di Siena

“Produzione di miele e cambiamenti climatici: e se il problema fossero le piante?” Massimo Nepi - Professore Associato di Botanica Generale - Dipartimento di Scienze della Vita, Università di Siena

Le esperienze degli apicoltori

“Sostenibilità in apicoltura e salvaguardia dell’ape autoctona italiana per le produzioni di elevata qualità” Tiziano Gardi – Professore Aggregato – Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali - Università degli studi di Perugia

Aspetti Normativi della Legge Regionale n. 49/2018 – Disposizioni per lo svolgimento dell’apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009 Gennaro Giliberti – Responsabile del settore Produzioni Agricole, Vegetali e Zootecniche - Regione Toscana

“Le procedure di registrazione in ambito sanitario" Barbara Voltini - Usl Toscana Sud Est

“Api sentinella dell’inquinamento ambientale” Marco Pietropaoli - Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana salute

“Il quadro nazionale e le iniziative dell’osservatorio” Alberto Contessi – Presidente Osservatorio Nazionale Miele

“Considerazioni sullo stato di Patrimonio apistico italiano” Raffaele Cirone – Presidente Nazionale FAI - Federazione Apicoltori Italiani

Dibattito e chiusura Lavori

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L’Agricoltore Senese 04/2020

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DALL’UNIONE

Campagna grandine - Avversità atmosferiche

Ricordiamo che, anche per l’annata 2020, le aziende agricole potranno stipulare polizze assicurative

agevolate usufruendo del contributo pubblico, potendo quindi disporre di un utile strumento per la

gestione aziendale.

E’ possibile stipulare polizze con varie garanzie:

Grandine – Vento Forte – Eccesso di Pioggia –

Gelo Brina – Siccità – alluvione.

Il nostro Ufficio Tecnico è a disposizione, per i

necessari chiarimenti e per fornire preventivi ed

informazioni utili a trovare la soluzione più idonea.

Pregasi contattare:

- Alberto Cesaroni tel. 0577-533203 e-mail [email protected]

- Samuele Mariotti tel. 0577-533214 e-mail [email protected]

Facciamo presente che c’è anche la possibilità di una polizza specifica per assicurare le

recinzioni, presenti in azienda, contro qualsiasi danno arrecato.

Gestione del personale - Controversie, vertenze ed approfondimenti

Al fine di ottimizzare le nostre attività in funzione delle necessità delle aziende afferenti la “gestione del personale” diamo notizia di aver costituito un gruppo di lavoro dedicato alla rapida soluzione di controversie e contenziosi.

La complessità della materia, variegata ed intersettoriale, che contempera aspetti giurisprudenziali, sindacali, della sicurezza financo alla formazione, ci ha suggerito questa proposizione.

Le questioni poste verranno prontamente e contestualmente affrontate, sotto ogni punto di vista. Questo ci consentirà di formulare più soluzioni, nessuna esclusa, dando così la possibilità all'azienda d’individuare quella più confacente alle proprie esigenze.

L’assistenza potrà essere prestata anche in loco, con le convenute modalità e secondo le necessità del caso.

Gli interessati potranno prendere direttamente contatto allo 0577.1698762 o utilizzando la mail: [email protected].

Resta inteso che trattasi di un’opportunità, aggiuntiva, a quelle già conosciute ed utilizzate.

Detta consulenza rientra nell'attività sindacale della nostra associazione assorbita, pertanto, nella quota sociale.

Assistenza tecnica, agronomia, sicurezza e igiene

Si comunica che anche quest’anno l’Unione ha attivato il servizio di assistenza tecnica e consulenza.

Di seguito riportiamo le prestazioni in epigrafe: assistenza tecnica (visite aziendali per consulenza), PMA, DVR, PUA, HACCP, relazione tecnica per OCM vino ristrutturazione e conversione vigneti, registro dei trattamenti (quaderno di campagna), Psr Pacchetto Giovani, Psr Mis. 4.4.1.

Per ogni necessità pregasi contattare lo 0577/533206; e-mail: [email protected]

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Presenza Uffici zona Montepulciano e Chiusi

Come già comunicato, di seguito riepiloghiamo le presenze presso gli Uffici in epigrafe.

Ci permettiamo di sottolineare lo sforzo organizzativo che ha permesso di disporre di uffici funzionali e confortevoli che vedono la contemporanea presenza dei nostri funzionari.

MONTEPULCIANO CHIUSI

Lunedì: Martedì: tecnico economico

• contabilità Venerdì:

• tecnico economico • tecnico economico

• agriturismo • contabilità

• Patronato • assicurativo – dalle ore 12 alle 13 Su appuntamento: Patronato –

• creditizio – dalle 10,30 alle 11,30 agriturismo – assistenza tecnica

• assistenza tecnica (su appuntamento)

Giovedì:

• paghe • tecnico economico • contabilità • legale

Rinnovo Convenzione FCA

Si rende noto che è stata rinnovata anche per il 2020 la convenzione con FCA Italy per

l’acquisto di autoveicoli nuovi dei marchi Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep e Fiat

Professional con sconti riservati alle aziende associate a Confagricoltura.

L'iniziativa è valida dal 1 Febbraio 2020 al 31 Dicembre 2020.

Il documento ufficiale di FCA è pubblicato sul nostro sito al link

http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3531/ oppure è reperibile

presso i nostri Uffici sia centrali che periferici.

I soggetti iscritti a Confagricoltura, per poter usufruire delle speciali condizioni di trattamento

dovranno, all’atto della prenotazione del veicolo (firma contratto) consegnare il

tesserino/certificato d’iscrizione a Confagricoltura rilasciato da Confagricoltura stessa.

Associazione Consorzio Agrario

Si comunica che sono stati riaperti i termini per presentare le domande di

associazione al Consorzio Agrario.

Per informazioni pregasi contattare lo 0577/2301 o consultare il sito del CAP

www.capsi.it.

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L’Agricoltore Senese 04/2020

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Servizio Privacy

Si comunica che i nostri Uffici da oggi si rendono disponibili per fornire assistenza e consulenza in

merito alla normativa relativa alla tutela della privacy.

Sarà possibile fornire informazioni in relazione alle modalità e agli adempimenti che ciò comporta

per i titolari e i responsabili al trattamento dei dati personali.

Questi i riferimenti: tel. 0577/533217; e-mail: [email protected].

Apertura Ufficio legale

Si comunica che il nostro Ufficio Legale rimane a disposizione tutti i giorni secondo

l’ordinaria apertura (chiusura martedì e giovedì pomeriggio). Questo potenziamento al fine di

incrementare la nostra operatività ed assistenza agli agricoltori, su una materia particolarmente

sentita.

Rammentiamo altresì la presenza, nell’intera giornata di giovedì, nell’ufficio zona di Montepulciano (mail: [email protected])

Tuttavia, per economia di lavoro, è opportuno prendere appuntamento secondo, le conosciute modalità.

Si ricordano i contatti: tel. 0577.533217 – mail: [email protected]

LE NOSTRE INIZIATIVE SINDACALI

Al fine di rendere più fruibili e consultabili le nostre attività sindacali, abbiamo creato un

apposito spazio sul nostro sito www.confagricolturasiena.it (Homepage > Unione

Provinciale Agricoltori di Siena > LE NOSTRE INIZIATIVE)

Sarà un collage d’iniziative di vario genere e tenore, a supporto e

testimonianza dei nostri intendimenti.

Vi invitiamo alla periodica consultazione.

Consulenza in azienda alle attività agrituristiche

Al fine di implementare l’assistenza alle aziende agrituristiche, informiamo che è possibile

avvalersi dei seguenti nuovi servizi:

• Visita aziendale per valutazione corretto svolgimento attività e/o sviluppo nuove attività;

• Visita con simulazione di controllo in base alle linee guida RT sulle attività autorizzate.

Per appuntamenti scrivere a [email protected]

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L’Agricoltore Senese 04/2020

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“IN CAMPO PER LA PREVENZIONE”

PROSEGUE IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA UPA E LILT SIENA

Si ricorda che anche quest’anno è attiva la convenzione fra l’Unione Provinciale

Agricoltori di Siena e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione provinciale

di Siena che prevede uno sconto del 20% sulle reciproche prestazioni a vantaggio

dei rispettivi Soci.

I Soci dell’Upa muniti di tessera Lilt potranno pertanto usufruire a prezzo agevolato

dei servizi ambulatoriali dotati delle più avanzate tecnologie diagnostiche, nei nuovi

ambulatori in viale Europa 15 tutti i giorni feriali con il seguente orario 8,30 – 19,30:

- ONCOLOGIA

- SENOLOGIA

- MAMMOGRAFIA

- COLPOSCOPIA E PAP-TEST

- DERMATOLOGIA E DERMATOSCOPIA DIGITALE

- CONTROLLO NEI

- GINECOLOGIA ED ECOGRAFIA PELVICA

- ECOGRAFIA

- OTORINOLARINGOLOGIA

- INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA

- ENDOSCOPIE DIGESTIVE

- UROLOGIA ED ECOGRAFIA PROSTATICA

- PREVENZIONE DEL DOLORE

- OCULISTICA

- CHIRURGIA ONCOLOGICA

a) DIETOLOGIA

b) CARDIOLOGIA

c) EMATOLOGIA

d) ORTOPEDIA

e) PSICONCOLOGIA

f) NEUROLOGIA

Tutti gli utenti dotati di tessera Lilt potranno poi godere del medesimo sconto del

20% nei locali di Upa Siena in via Massetana Romana 50/A e negli Uffici territoriali

per ciò che attiene i servizi alla persona (Modello 730, calcolo Imu e Tasi, Redazione

Modello Isee, etc) ma anche servizi tecnici, economici, fiscali, sindacali, previdenziali.

Ricordiamo ai nostri iscritti che per beneficiare dello sconto occorre premunirsi

della dichiarazione di associazione rilasciata dai nostri Uffici.

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DA CONFAGRICOLTURA

Glifosate, Confagricoltura Toscana: “Basta pregiudizi, si può usare”

“E' auspicabile che la politica a cominciare da chi governa la nostra Regione adesso abbandoni atteggiamenti fondati sulle presunzioni e si affidi alle certificazioni elaborate dalla scienza e eviti, finalmente e definitivamente, ai nostri agricoltori di usare un erbicida efficace e non pericoloso per la salute delle persone come il glisofate” così il presidente di Confagricoltura Toscana, Marco Neri, lancia il proprio appello alla Regione Toscana. “E' di qualche giorno fa – ricorda Neri - lo studio dell'Epa ( Environmental protection agency), cioè l’agenzia statunitense per la tutela dell’ambiente, sul glisofate che elimina in maniera definitiva ogni pre-giudizio e ogni dubbio sulla pericolosità di questa sostanza. Sarebbe quindi utile che anche chi ha il diritto-dovere di prendere decisioni politiche ne tragga le dovute conseguenze”. “L’agenzia Usa - continua Marco Neri - ha infatti precisato che non vi sono motivi di preoccupazione quanto a rischi di tipo alimentare per alcun segmento della popolazione, neanche seguendo le ipotesi più prudenziali applicate nelle valutazioni. E non si tratta di un giudizio estemporaneo ma di rilevazioni scientifiche che già avevano trovato riscontro negli studi dell’EFSA (l’Autorità europea per la sicurezza alimentare), dalla BFR (l’Agenzia per la sicurezza alimentare tedesca) e delle autorità canadesi per la salute (Health Canada). C'è cioè una comunità scientifica internazionale che in luoghi e tempi diversi ha fatto studi che hanno prodotto tutti lo stesso identico risultato sulla non pericolosità del Glisofate. Di questo ora c'è solo da prendere atto”. “Sarebbe quindi utile che anche le istituzioni pubbliche nazionali e regionali – conclude Neri – , prima di ricorrere alla demonizzazione di alcune modalità produttive, affrontino le questioni in maniera razionale così da impostare le proprie decisioni al rispetto degli studi prodotti dalla comunità scientifica internazionale”.

Agrinsieme: Pac post2020, prioritario lavorare per dare certezza giuridica ad agricoltori garantendo continuità strumenti esistenti

“L’obiettivo principale dei regolamenti transitori della PAC post2020 deve essere quello di garantire la certezza giuridica agli agricoltori comunitari, così da dare continuità per tutto il 2021 a misure fondamentali per il perseguimento delle loro attività, quali ad esempio i pagamenti diretti, ma anche i Programmi Operativi e i Piani di Sviluppo Rurale-PSR, tutti strumenti fondamentali anche in termini di integrazione del reddito”. Lo ha sottolineato il coordinamento di Agrinsieme, che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari, intervenendo in audizione in Commissione agricoltura della Camera dei deputati su uno dei regolamenti transitori della PAC per prorogare le attuali regole, in scadenza nel 2020. “E’ poi fondamentale difendere a ogni costo i fondi comunitari a disposizione del comparto primario, così da dare agli agricoltori e alle cooperative le risorse necessarie ad affrontare le importanti sfide che li attendono ed evitando al contempo che questi ultimi si vedano costretti a dover perseguire obiettivi più ambiziosi con meno risorse; in tal senso, occorre rispettare la disposizione volta a garantire un equo tenore di vita agli agricoltori, sancita dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”, ha osservato Agrinsieme. “Il reddito dei produttori agricoli è inferiore alla media degli altri settori ed è su questa già critica condizione che pesano gli annunciati tagli ai fondi agricoli comunitari; il nostro Paese, infatti, per il solo 2021 rischia di perdere circa 370 milioni di euro, derivanti da un taglio del 3,9% dei pagamenti diretti e del 15,6% dei fondi per lo sviluppo rurale”, ha ricordato il Coordinamento. “In una situazione in cui sono ancora in corso i negoziati sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale-QFP, che fisserà i limiti di spesa dell’UE per il settennato 2021-27, è parimenti importante garantire che nella fase di transizione gli stanziamenti rimangano inalterati, così da evitare che gli ambiziosi impegni in termini ambientali della PAC post2020, per il raggiungimento dei quali gli agricoltori vogliono giocare un ruolo attivo e da protagonisti, vadano a ricadere unicamente sulle spalle del primario”, ha concluso Agrinsieme.

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FORMAZIONE

Catalogo corsi Unione Agricoltori

Attività formativa

Orario

Data

Corso per addetto

antincendio

9/13 – 14/18

3 Marzo 2020

Corso per addetto

al primo soccorso

12 ore

9/13 – 14/16

12 e 17 Marzo 2020

Aggiornamento utilizzatori

dei prodotti fitosanitari

12 ore

16 e 18 Marzo 2020

Addetti alla conduzione

di trattori a ruote e cingoli

13 ore

9/13 – 14/18

24 e 25 Marzo 2020

Scheda di pre-adesione

Azienda ______________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________Comune _________________________

P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________

Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________

Nominativo ___________________________________________________________________

Data ______________ Firma______________________

Per informazioni e/o iscrizioni [email protected], tel. 0577/533201 -

fax 0577/533050

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CORSO ENOTURISMO 50 ore

L’Unione Agricoltori di Siena realizzerà nel mese di marzo un corso sull’Enoturismo di 50 ore

teorico-pratiche.

Il percorso prevede delle visite didattiche in cantina con

degustazioni.

Il corso è rivolto ai soggetti che possono svolgere

enoturismo: titolare d’azienda, al Rappresentante

legale, al Coadiuvante familiare, Socio delegato,

Dipendente delegato o collaboratore esterno o quanti

interessati.

La sede di svolgimento delle lezioni teoriche sarà definita in base alle adesioni.

Per aderire inviare una mail a [email protected] entro il 07 Marzo 2020.

AGRITURIST

Convenzione con Banca Sella

Agriturist ha rinnovato la convenzione con Banca Sella anche per l’anno 2020 e abbiamo il piacere di sottoporre alla vostra attenzione la migliore offerta per l’utilizzo del Servizio P.O.S. e Acquiring.

Condizioni servizio:

Tempi di attivazione: 12 gg. lavorativi da sottoscrizione contratto convenzionamento punto vendita;

Assistenza “on site”: gratuita con intervento entro 24 ore dall’apertura della chiamata;

Servizio di assistenza clienti: gratuito tramite numero verde;

Nessun obbligo apertura conto corrente presso le Succursali Banca Sella;

Possibilità di accredito del transato sia al netto che al lordo delle commissioni presso qualsiasi

Istituto Bancario o Poste Italiane (modificabile in tempo reale);

Accredito giornaliero con data valuta e disponibilità il giorno lavorativo successivo alla data

transazione;

Possibilità di accredito con periodicità giornaliera, settimanale o bi-settimanale;

Visualizzazione on-line delle operazioni effettuate con terminali Pos, tramite il servizio gratuito

Axerve attraverso il portale https://www.axerve.com/auth/ e messa a disposizione di riepilogo

operazioni mensili;

Installazione terminali contactless di ultima generazione modelli Fisso, Cordless o Gprs, con

connettività su linea telefonica, Ethernet (adsl), Gprs (mobile).

Condizioni economiche. Spese di servizio:

Costo una tantum per attivazione: Gratuito

Costo chiusura contratto e restituzione terminale POS: Gratuito

Canone mensile di noleggio per singolo terminale variabile in base al transato come segue

Totale transato mensile*

Modello POS Fisso

Modello POS Fisso

con PIN PAD, GEM

Modello POS Cordless, WiFi

Modello POS GPRS, GEM con

PIN PAD

Modello POS Mobile Android

Da 0 a 3.000,00 Euro 12,00 Euro + IVA 16,00 Euro + IVA 18,00 Euro + IVA 20,00 Euro + IVA 25,00 Euro + IVA

Oltre 3.000,00 Euro 6,00 Euro + IVA 8,00 Euro + IVA 9,00 Euro + IVA 10,00 Euro + IVA 12,50 Euro + IVA

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Sconto commissionale mensile per singolo terminale come segue

Transato mensile maggiore di 6.000,00 Euro *

Modello POS Fisso

Modello POS Fisso

con PIN PAD, GEM

Modello POS Cordless, WiFi

Modello POS GPRS, GEM con

PIN PAD

Modello POS Mobile Android

Sconto 6,00 Euro 8,00 Euro 9,00 Euro 10,00 Euro 12,50 Euro

(*) Comprensivo circuiti Visa, Mastercard, Maestro, Pagobancomat.

Commissioni:

Commissione carte Pagobancomat: 0,30% dell’importo transato;

Commissione carte Visa/Mastercard/Maestro: interchange fees circuiti + 0,50% dell’importo

transato;

Commissione carte accettate in valuta (modalità multicurrency) 0,00% dell’importo transato;

Commissione UnionPay 1,80% dell’importo transato.

Sul sito https://www.sella.it/ita/aziende/sistemi-di-pagamento/terminali-pos.jsp è possibile prendere visione delle commissioni di interscambio applicate dai circuiti nazionale ed internazionali all’acquirer per la gestione delle transazioni.

La presente offerta ha validità fino al 31/12/2020. Si ricorda che per poter usufruire della convenzione è necessario essere in regola con la quota associativa Agriturist.

E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina

EPS TOSCANA - Il senese Niccolò Brandini Marcolini nuovo presidente

Il senese Niccolò Brandini Marcolini è il nuovo presidente dell’Ente Produttori Selvaggina Regionale Toscana. La nomina, nei giorni scorsi, insieme al nuovo consiglio formato da Simone Ciuffi, Nicola Ciuffi, Jacopo Gianuzzi Savelli, Gianluca Cavicchioli e Flaccomio Nardi Dei Bandi. «Il nuovo consiglio vede rafforzata la nostra presenza sul territorio regionale nell’auspicio d’incrementare le attività e la partecipazione attiva ai tavoli regionali dove in questi mesi si stanno

discutendo importanti provvedimenti legislativi e regolamenti – sottolinea il nuovo presidente di Eps Toscana -, basti pensare alla modifica della legge regionale sulla caccia, del conseguente Regolamento in materia. Attendiamo questi eventi perché rappresentano un momento di confronto con le altre associazioni venatorie, con l’Assessore e con gli uffici regionali nei tavoli in cui vogliamo essere parte attiva a difesa dei nostri associati toscani. Il settore faunistico venatorio merita certamente attenzione per i molteplici coinvolgimenti e per lo stretto legame fra il territorio, l’ambiente e le attività economiche ad esso connesse. Ci apprestiamo ad un fine legislatura toscana

chiaramente impegnativo che, come detto, ci vedrà presenti nei momenti di discussione. A questo riguardo - prosegue Brandini Marcolini - meritano menzione alcune proposte di modifica al testo approvato dalla Giunta Regionale che ci preoccupano: fra tutte la richiesta del cosiddetto “fermo biologico”. Una norma che ci appare non in linea con gli indirizzi regionali e con le convenute criticità, ormai divenute strutturali, della presenza del cinghiale a danno delle nostre colture. Apprensione anche sulle modifiche richieste sugli appostamenti “fissi” questione per la quale non ravvisiamo alcuna necessità di modifica. Così come l’aumento dall’8 al 15% avanzato da alcune associazioni venatorie, proposta a detrimento del fondo indennizzi danni agli agricoltori. In merito alla nostra posizione nei confronti delle altre associazioni venatorie – conclude il nuovo presidente di Eps Toscana -, ci tengo a precisare in assoluta linea con le politiche della sede nazionale Eps, l’attenta partecipazione alla Cabina di Regia Toscana, pur con le criticità e i rilievi sopra citati. Un ringraziamento, infine, al lavoro svolto dall’Eps Toscana che ci ha preceduto sotto la guida di Jacopo Gianuzzi Savelli».

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L’Agricoltore Senese 04/2020

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Procedura per il controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37 della L.R. 3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano

ai sensi dell’art. 3 della L.R. 70/2019

Con la Delibera N. 89 del 03-02-2020 la Giunta Regionale delibera di procedere alla nuova approvazione delle procedure per l’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994 e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell’art. 3 della l.r. 70/2019.

L’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che sostituisce l’allegato 1 della Delibera di Giunta n. 310 del 11 aprile 2016 come modificata dalla Delibera n. 807 del 1 agosto 2016 è visionabile direttamente sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3523/

TECNICO ECONOMICO

Nuove modalità d’accesso all’anagrafe ARTEA - IMPORTANTE!

In merito alle modifiche all’attuale sistema di identificazione ed accesso all’anagrafe ARTEA ed al sistema di firma elettronica delle istanze, ci vengono segnalate alcune informazioni, acquisite da ARTEA, che si riportano di seguito. A tale riguardo ARTEA pubblicherà a breve un proprio decreto di modifica del suo precedente decreto n. 70/2016 ed aggiornerà il suo manuale delle utenze. In attesa di tali atti si forniscono di seguito alcune indicazioni operative circa il nuovo sistema di accesso e firma.

ACCESSO ALL’ANGRAFE ARTEA (area riservata):

Si conferma che a breve l’accesso all’anagrafe elettronica di ARTEA (area riservata) non sarà più consentito tramite user e password ma soltanto tramite sistemi d’identificazione “forte” (CNS – tessera sanitaria attivata – SPID);

Coloro i quali già sono in possesso di user e password ARTEA potranno continuare ad utilizzarle per accedere all’anagrafe ARTEA fino al 28/2/2020; a partire dal 1/3/2020 l’accesso sarà consentito esclusivamente con modalità d’identificazione “forte”;

Ai nuovi utenti che richiederanno le credenziali di accesso all’anagrafe (operatori CAA/Compilatori/ utenti in proprio) ARTEA rilascerà user e password fino al prossimo 15/2/2020. Successivamente a tale data ai nuovi utenti che richiederanno le credenziali di accesso all’anagrafe non saranno più rilasciate user e password;

A partire dal 1 marzo 2020 l’accesso all’anagrafe ARTEA sarà consentito esclusivamente tramite credenziali “forti”. Nessun utente (operatori CAA/compilatori/utenti in proprio) potrà più accedere con user e password;

Coloro i quali già possiedono un utenza ARTEA con user e password, dopo il 1 marzo 2020 potranno accedere tramite uno dei sistemi d’identificazione “forte” senza necessità di richiedere nuovamente un’utenza ad ARTEA.

FIRMA DIGITALE ISTANZE (§ 3.8 decreto Direttore ARTEA n. 70/2017):

User e password saranno utilizzabili per la sottoscrizione delle istanze soltanto fino al prossimo 1 luglio 2020;

Dopo tale data la firma digitale delle istanze sarà possibile esclusivamente con uno dei seguenti sistemi: Firma Digitale con CNS, CNS (carta nazionale dei Servizi) , CRS (Carta Regionale dei Servizi);

La Firma autografa delle istanze continuerà ad essere consentita solo in casi o circostanze eccezionali ed in tal caso la domanda deve essere accompagnata dalla dichiarazione del firmatario relativa alle motivazioni di urgenza.

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L’Agricoltore Senese 04/2020

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Bando attuativo - “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” Pacchetto giovani - Annualità 2019

Il bando rientra nell’ambito delle iniziative promosse da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani ed e finalizzato a promuovere il ricambio generazionale con l’obiettivo di aumentare la redditività e competitività del settore agricolo attraverso l’insediamento di giovani agricoltori. Mediante l’attivazione della sottomisura 6.1 “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori” si mira ad incentivare la fase di avvio di nuove imprese condotte da giovani agricoltori per contrastare il progressivo invecchiamento dell’imprenditoria agricola in Toscana. Il bando in modalità Pacchetto Giovani permette di intervenire secondo una logica di progettazione integrata che consente di ottenere un premio per l’avviamento dell’attività agricola e contributi, in conto capitale, sugli investimenti attraverso l’attivazione di almeno una fra le seguenti operazioni del Programma di Sviluppo Rurale.

Sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti alle aziende agricole”

Operazione 4.1.2 “Investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore ( di seguito operazione 4.1.2)

Operazione 4.1.5 “Incentivare il ricorso alle energie rinnovabili nelle aziende agricole” (di seguito operazione 4.1.5)

Sottomisura 6.4 “ Sostegno ad investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”

Operazione 6.4.1 “Diversificazione delle aziende agricole” (di seguito operazione 6.4.1);

L’importo complessivo dei fondi messo a disposizione con il presente bando e pari ad euro 18.000.000,00 salvo ulteriori integrazioni disposte dalla Giunta Regionale.

RICHIEDENTI/BENEFICIARI Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in una azienda agricola, in forma singola (azienda individuale) o associata (società di persone, di capitale e cooperativa agricola) che al momento della presentazione della domanda soddisfano i seguenti requisiti: A. hanno un’età compresa tra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (41 non compiuti);

B. presentano un Piano di Sviluppo aziendale;

C. si impegnano ad essere conformi alla definizione di “Agricoltore Attivo” di cui all’art.9 del

Reg.(UE) 1307/2013 e dal decreto applicativo del MIPAAF n.6513 del 18/11/2014 integrato dal DM

n.1420 del 26/02/2015 e dal DM n. 1922 del 20/03/2015, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione

del contratto per l’assegnazione dei contributi e comunque non oltre la conclusione del Piano di

Sviluppo aziendale qualora questa sia precedente al suddetto termine;

D. possiedono o si impegnano a conseguire adeguate qualifiche e competenze professionali entro

la data di conclusione del piano di sviluppo aziendale;

E. si impegnano a diventare imprenditore agricolo professionale (a titolo definitivo e non

provvisorio) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n.45 “norme in materia di imprenditore e

imprenditrice agricoli e di impresa agricola” e smi e del Decreto del Presidente della Giunta

Regionale 6 settembre 2017 n. 49/R “Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale

27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa

agricola)” e smi entro la data di conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale;

F. si insediano in un’azienda agricola che, ai sensi dell’art.19 paragrafo 4 del Reg.(UE) 1305/2013, al

momento della presentazione della domanda di aiuto, ha la potenzialità di raggiungere una

dimensione economica espressa in termini di Standard Output, non inferiore a 13.000 euro e

non superiore a 190.000 euro;

G. risultano essersi insediati per la prima volta in qualità di capo azienda nei 24 mesi precedenti alla

presentazione della domanda di aiuto. Nel caso di azienda individuale la data di insediamento

coincide con il giorno di attribuzione della partita IVA agricola da parte dell’ufficio competente. Nel

caso di insediamento in società o cooperativa la data di insediamento coincide con il giorno di

attribuzione della partita IVA agricola da parte dell’ufficio competente alla società o cooperativa

anche nel caso in cui il beneficiario sia entrato successivamente a far parte della compagine sociale.

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Le condizioni di cui alle precedenti lettere C e G (numeri 1,2 e 3) devono essere mantenute per tutto il periodo vincolativo di cui al paragrafo “Periodo di non alienabilità a vincolo di destinazione” del documento “Disposizioni Comuni.

PIANO SVILUPPO AZIENDALE Il Piano di Sviluppo Aziendale ha una durata massima di 36 mesi a decorrere dalla data del contratto per l’assegnazione dei contributi ma deve in ogni caso concludersi entro il 31/03/2023 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a questa data. Il mancato rispetto del termine di realizzazione del Piano di Sviluppo Aziendale riportato nel contratto per l’assegnazione dei contributi determina la decadenza della domanda di aiuto salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe che, se concesse, devono comunque garantire una durata del Piano di Sviluppo Aziendale non superiore a 36 mesi o non oltre il 31/03/2023 qualora il termine dei 36 mesi sia successivo a questa data.

PREMIO ALL’INSEDIAMENTO Il premio all’insediamento e pari a euro 30.000 per ciascun beneficiario che diventano euro 40.000 in caso di insediamenti in aziende ricadenti in aree montane ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg. (UE) n.1305/2013 e smi. (almeno il 95% della SAU ricade in zona montana). Il premio all’insediamento viene erogato in due tranches:

- la prima, pari al 70% dell’importo del premio (21.000/28.000 euro nel caso di insediamenti in zone montane) e liquidato dopo il contratto per l’assegnazione dei contributi previa costituzione della polizza fideiussoria rilasciata a favore di ARTEA per un ammontare corrispondente al 100% del valore dell’importo della prima tranche;

- la seconda, pari al 30% dell’importo del premio (9.000/12.000 euro nel caso di insediamenti in zone montane) a saldo, condizionata alla corretta attuazione del piano aziendale.

INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILE PER LE OPERAZIONI ATTIVATE Consultare nel dettaglio il decreto n. 21112 del 19/12/2019 allegato A, dove sono spiegati nel dettaglio ogni singola voce d’intervento per ogni operazione, prima citata, attivata.

MASSIMALI E MINIMALI DELLE SOTTOMISURE Per ciascun beneficiario è prevista una soglia minima pari a 50.000 euro di investimenti ammessi a finanziamento sulle operazioni complessivamente attivate nel Pacchetto Giovani. L’importo massimo del contributo pubblico concedibile per le sottomisure complessivamente attivate per ogni giovane beneficiario non puoi essere superiore a 70.000 euro. Non sono ammesse domande di aiuto riferite a ciascuna operazione con un contributo minimo richiesto/concesso inferiore a 5.000,00 euro.

INTENSITA’ DEL SOSTEGNO Operazione 4.1.2 e 4.1.5: Contributo in conto capitale del 50% per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubblicità; con una maggiorazione del 10% per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana. Operazione 6.4.1: Contributo in conto capitale del 50% per tutti gli investimenti incluse le spese generali e di informazione e pubblicità; con una maggiorazione del 10% per gli investimenti in zona montana individuata ai sensi del comma 1 lett. a) dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013. La maggiorazione è riconosciuta solo se almeno il 95% della SAU ricade in zona montana, fermo restando che gli investimenti strutturali, ad esclusione delle dotazioni aziendali mobili, devono ricadere completamente in zona montana.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE, LA SOTTOSCRIZIONE E LA RICEZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO Ai fini della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare domanda di aiuto a decorrere dal 03/02/2020 ed entro le ore 13 del 16/03/2020. La documentazione da allegare alla domanda di aiuto sul portale ARTEA: a) Piano di Sviluppo Aziendale b) Relazione firmata dal richiedente comprensiva di:

1. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell’offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;

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2. nel caso di “forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro”, descrizione degli elementi previsti a giustificazione in merito all’impiego di mezzi tecnici aziendali e al lavoro svolto direttamente dal richiedente e/o dai suoi familiari;

3. quando pertinente, dimostrazione della pronta cantierabilità indicando gli estremi della VIA rilasciata ai sensi della L.R. n.10/2010 e del DM 30/03/2015 n. 52;

4. nel caso di interventi effettuati all’interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le “norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale” di cui alla DGR n.644/2004 e alla DGR n.454/2008;

5. in caso di investimenti effettuati all’interno di Aree protette istituite ai sensi della L.394/91 e L.R. 49/95 e smi, descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono Conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette;

6. nel caso di generatori di calore, indicazione del valore minimo di rendimento di combustione corredato da documentazione tecnica dell’impianto;

7. nel caso di impianti di cogenerazione alimentati a biomasse, indicazione del calore dissipato corredato da documentazione tecnica dell’impianto.

Nel caso di attivazione della sottomisura 4.1 la relazione va integrata con: a) punti comuni ai tipi di operazione 4.1.2 e 4.1.5

8. giustificazione di come gli investimenti concorrono al miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda;

9. descrizione della congruità degli investimenti rispetto all’ordinamento produttivo, alla capacita produttiva e alle esigenze gestionali delle UTE/UPS indicata in domanda di aiuto;

10. per gli investimenti di trasformazione/conservazione/commercializzazione, descrizione quali-quantitativa che giustifichi in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 1/3 del totale di prodotti lavorati corredata da documentazione utile per la dimostrazione del requisito;

b) punto specifico per il tipo di operazione 4.1.5 11. per gli investimenti inerenti impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti

rinnovabili (paragrafo Interventi finanziabili – Investimenti relativi al tipo di operazione 4.1.5), giustificazione del dimensionamento in cui siano dimostrate le necessita energetiche relative alle attività aziendali. Nel caso di impianti a “biomassa agro-forestale” indicazione della biomassa con cui sono alimentati gli impianti e dimostrazione della coerenza con quanto riportato nell’allegato X, parte V, parte II sez. 4 del D.Lgs 152/2006;

Nel caso di attivazione della sottomisura 6.4 la relazione va integrata con: 12. dimostrazione della principalità dell’attività agricola e del suo permanere per tutto il periodo vincolativo; 13. relativamente agli investimenti elencati alla lettera A4 dell’operazione 6.4.1 “Interventi

finalizzati allo sviluppo di attività sociali e di servizio per le comunità locali” indicare il programma di attività sociali che l’azienda si propone di svolgere, la tipologia e numero dei soggetti coinvolti; presenza di eventuale personale specializzato preposto all’attività e eventuale coinvolgimento di istituzioni o enti pubblici e privati che operano nel sociale.

Altra documentazione, ove pertinente:

a) progetto tecnico degli interventi: comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare (firmato da un tecnico abilitato, se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell’opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, di relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Nel caso di realizzazione di tartufaie coltivate ai sensi della L.R. 50/95 e smi, il progetto dell’intervento deve, inoltre, contenere: una descrizione dettagliata delle caratteristiche ecologiche dell'area oggetto di intervento (terreno, vegetazione, microclima etc..); essere corredata da analisi fisico chimiche del terreno; riportare l’indicazione del vivaio di approvvigionamento delle piantine micorrizate. Il progetto deve contenere tutti gli elementi necessari per stabilire se esistono le condizioni eco-stazionali idonee per la realizzazione dell'impianto in funzione delle esigenze ecologiche di ciascuna specie di tartufo che si intende coltivare;

b) copia dei preventivi di spesa: a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l’indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore.

Per la consultazione dei documenti utili al fine della redazione del progetto per la presentazione della domanda di aiuto si rimanda al nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3472/

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Circolare Agea per istanza rilascio di autorizzazioni nuovi impianti 2020

Informiamo i Soci che è stata pubblicata la Circolare Agea n. 11517 del 13 febbraio 2020 avente per oggetto: “ VITIVINICOLO- Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui il Regolamento (UE) n° 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio", che dispone le procedure per la presentazione telematica delle domande su portale SIAN.

Le richieste per i nuovi impianti sono presentabili entro e non oltre il 31 Marzo 2020.

Questo ufficio rimane a disposizione sia per la richiesta telematica delle autorizzazioni per nuovi impianti che per eventuali chiarimenti in merito alla circolare Agea che è comunque consultabile sul sito internet confagricolturasiena.it al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3535/

AGRICOLTURA BIOLOGICA - PROROGA PRESENTAZIONE PAP 2020

Si comunica che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con Decreto n. 6514 del 30.01.2020, ha prorogato dal 31 gennaio al 15 Maggio 2020 il termine di presentazione dei Programmi Annuali di Produzione con metodo biologico (PAP BIO) già individuato dall’art. 2 del DM n. 18321/2012. Le Aziende interessate potranno contattare i nostri Uffici al fine di concordare un appuntamento per la compilazione della domanda.

FISCALE TRIBUTARIO

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “Impresa 4.0” (ex iper ammortamento) – Art.1, commi 184-197 (L. n. 160/2019)

Informiamo i nostri soci che, la legge di bilancio 2020 ha operato la sostituzione dell’Iper ammortamento, destinato alle sole aziende produttrici di reddito d’impresa, con un importante incentivo: il credito d’imposta. Questo istituto costituisce una forma d’incentivo importante per il settore agricolo nella sua interezza non essendoci limitazioni riferibili alla modalità di produzione del reddito dei beneficiari. Pertanto, potranno usufruire del credito d’imposta non solo i soggetti produttrici di reddito d’impresa ma anche le ditte individuali e dalle società semplici. Beni agevolabili: Sono agevolabili gli investimenti in beni nuovi strumentali materiali e quelli immateriali di cui all’allegato B annesso alla L. n. 232/2016 (legge di Bilancio 2017). Misura del credito d’imposta 1) Per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali materiali diversi da quelli ad elevato contenuto tecnologico (Impresa 4.0) il credito d’imposta è stabilito nella misura del 6 per cento dei costi sostenuti, nel limite massimo di investimento ammissibile pari a 2 milioni di euro. 2) Per gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati nell’apposita tabella A allegata alla L. n.232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di10 milioni di euro. 3) Per gli investimenti in beni immateriali connessi agli investimenti in beni materiali Impresa 4.0 (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) cui all’allegato B alla L. n. 232/2016 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento dei costi ammissibili nel limite massimo di 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. In particolare, assume notevole rilevanza la previsione della concessione del credito d’imposta per l’acquisto dei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito

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tramite opportuni sensori e azionamenti, di cui al punto 11 della citata Tabella A, “Macchine, anche motrici e operatrici…”, tra cui rientrano le trattrici e le macchine agricole che consentono la lavorazione di precisione in campo grazie all’utilizzo di elettronica, sensori e la gestione computerizzata. Affinché venga concesso il credito d’imposta “Impresa 4.0” è necessario, altresì, che le macchine agevolabili, comprese quelle agricole, rispondano a determinati requisiti tecnici previsti dalla predetta tabella A. Modalità di fruizione del credito Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni tecnologici di cui alle predette tabelle A e B. Per quanto riguarda il momento da cui è possibile utilizzare il credito, l’AdE con una recente risoluzione n. 110 del 31 dicembre u.s. ha precisato che il credito d’imposta in parola, unitamente a tutti gli altri crediti d’imposta che vanno dichiarati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, non necessita della preventiva dichiarazione dei redditi nel caso in cui l’ammontare del credito risulti superiore a 5 mila euro . Il credito d’imposta inoltre non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’IRAP - Il credito d’imposta è, altresì, cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e alla base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto. L’utilizzo del credito d’imposta è consentito alle seguenti condizioni: 1) i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta conservino la documentazione (contrattuale, ecc.) idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni delle norme in commento; 2) gli stessi soggetti producano una perizia tecnica rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche sopracitate. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). In ordine al rispetto del punto 2, la nostra associazione consiglia di munirsi dell’apposita perizia del tecnico qualificato anche per gli investimenti inferiori a 300.000 euro, attesa la predetta verifica tecnica del rispetto delle caratteristiche tecnologiche richieste, come sopra specificato. Pertanto, in estrema sintesi, la misura del credito spetta nella misura del :

- 6% in caso di acquisto di beni strumentali nuovi e con il limite massimo di 2 milioni di euro. - 40% in caso di acquisto di beni riconducibili allegato A legge 232/2016 ovvero rientranti nell’

Industria 4.0 e interconnessi. In questo caso il limite di spesa è di 2,5 milioni di euro. Tra 2,5 milioni fino a 10 milioni è riconosciuto il 20%.

- 15% in caso di acquisto di beni immateriali di cui allegato B, legge 232/2016 con un massimo di spesa pari a 700mila euro.

Per concludere, viste le disposizione transitorie relative alla sostituzione dell’iper e super ammortamento con il credito d’imposta riportiamo le casistiche di riepilogo:

- Se l’acquisto del bene è avvenuto nel 2019, l’agevolazione applicabile, per le sole persone giuridiche produttrici di reddito d’impresa, è il super – iper ammortamento.

- Se l’acquisto avviene entro il 30 giugno 2020 relativamente ad ordini accettati entro il 31 dicembre 2019 con versamento di un acconto minimo del 20% l’agevolazione applicabile è l’ super o iper ammortamento;

- Se l’acquisto avviene nel 2020 l’agevolazione fruibile è il credito d’imposta - Se l’acquisto avviene entro il 30 giugno 2021 relativamente ad ordini accettati entro il 31

dicembre 2020 con versamento di un acconto minimo del 20% l’agevolazione applicabile resta il credito d’imposta.

Eventuali chiarimenti ed approfondimenti potranno essere rivolti al nostro Ufficio Fiscale (Elisa Puccini Negrini 0577 533215; [email protected]).

N.B. Invitiamo i nostri Soci a riflettere sulla rilevanza di questa manovra, fortemente voluta dalla nostra associazione, che costituisce per il nostro settore un’importante occasione per finalizzare investimenti utili alla crescita delle proprie aziende. Per questo motivo l’Unione ricorda ai propri associati che il nostro Ufficio Creditizio è a completa disposizione per consulenza e assistenza nelle pratiche di accesso al credito ritenendo indispensabile sostenere le nostre aziende nella ricerca di nuovi e più convenienti strumenti finanziari. A tal fine invitiamo a contattare il nostro Ufficio Creditizio.

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Revisione della disciplina IMU-TASI – Art. 1, commi 738-783 legge di Bilancio 2020

Si segnala che, a decorre dal 2020, è disposta l’abrogazione della TASI mediante accorpamento con l’IMU. Per l’IMU sono introdotte apposite modifiche che prevedono la conferma dell’esclusione dall’imposta dell’abitazione principale o assimilata ad eccezione delle unità abitative classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, prevedendo l’equiparazione all’abitazione principale anche della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, anche al di fuori della separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tra le altre modifiche della normativa si segnala la nuova misura dell’aliquota base dell’imposta che passa dallo 0,76 per cento (7,6 per mille) allo 0,86 per cento (8,6 per mille) con possibilità da parte dei comuni di prevedere l’aumento fino all’1,06 per cento (10,6 per mille) o di diminuirla fino allo azzeramento. Per i terreni agricoli, ove ricorrono le condizioni d’applicazione, l’aliquota base rimane ferma allo 0,76 per cento (7,6 per mille con possibilità del comune di prevedere l’aumento fino all’10, 6 per mille), mentre ai fini della determinazione della base imponibile del tributo, il valore del moltiplicatore del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento, rimane fissato a 135. Un importante novità per il settore agricolo è costituita dall’assoggettamento all’IMU dei fabbricati rurali strumentali, di cui all’art. 9, c. 3 bis, del D.L. n. 557/93 conv. In L.n.133/94, con l’aliquota dello 0,1 per cento (1 per mille), che i comuni possono ridurre fino all’azzeramento. La nuova disposizione va letta con la contestuale, come detto, abrogazione della TASi, per cui il carico tributario rimane invariato (considerato che i fabbricati rurali strumentali scontavano, appunto, la TASI nella misura dell’1 per mille). Rimangono ferme le disposizioni sulla c. d. fictio iuris, per cui sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai CD e dagli IAP, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1, c. 3 del D.lgs. n. 99/2004, (sul punto, si ricorda che tale assimilazione è stata ottenuta a fronte delle reiterate richieste della nostra confederazione), sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Rimane, altresì, ferma l’esenzione dal tributo, oltre che per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 984/1977, in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, anche per i terreni agricoli posseduti e condotti da IAP e CD, iscritti alla previdenza agricola, comprese le predette società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione

Principali scadenze fiscali MARZO 2020

- 02 Marzo (slittamento del 29 Febbraio):

- invio liquidazione periodica Iva relativa al 4° trimestre 2019.

- 09 Marzo:

- trasmissione Certificazione Unica 2020 relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi (31 Ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata), da rilasciare al percipiente entro il 31 Marzo.

- 16 Marzo:

- liquidazione e versamento Iva per i soggetti mensili relativamente al mese di Febbraio 2020;

- versamenti F24 per ritenute e contributi;

- versamento della tassa annuale di Concessione Governativa 2020 per la vidimazione dei libri sociali.

- 25 Marzo:

- elenchi Intrastat mensili.

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Rivalutazione terreni e partecipazioni – Art. 1, commi 693-694 La legge di Bilancio

Viene stabilita la misura dell’imposta sostitutiva pari all’11 per cento per tutte le categorie dei beni rivalutabili (compresi i terreni con destinazione agricola), mentre il presupposto del possesso dei beni rivalutabili è 39 fissato al 1 gennaio 2020 e il termine per la redazione della perizia giurata e per il versamento dell’imposta sostitutiva è stabilito al 30 giugno 2020. Come per le atre riedizioni della rivalutazione, è ammesso il versamento rateale dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali con l’aggiunta dell’interesse legale per la dilazione. Aumento dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze immobiliari – Art. 1, comma 695. Per le plusvalenze realizzate con la cessione degli immobili posseduti da meno di 5 anni (ex art. 67. lett. b) del TUIR, scatta l’aumento dal 20 al 26 per cento dell’imposta sostitutiva che i contribuenti possono richiedere di applicare, in alternativa alla tassazione ordinaria, in sede di stipulazione dell’atto notarile.

Rivalutazione dei beni d’impresa – Art. 1, commi 696 -704 La legge di Bilancio

E’ prevista una nuova possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa con eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. La misura, più volte riproposta nel corso degli ultimi anni, prevede la rivalutazione dei beni materiali ed immateriali, con esclusione dei beni merce, nonché di partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni che risultano nel bilancio relativo al 2018, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva da assolvere sui maggiori valori pari al 12 per cento per i beni ammortizzabili e al 10 per cento per i beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento. E’ possibile effettuare versamenti rateali delle imposte sostitutive dovute per un massimo di 3 rate annuali per gli importi fino a 3 milioni di euro e di 6 rate per gli importi eccedenti i 6 milioni di euro.

PREVIDENZIALE

Aliquote contributive per l'anno 2020 - Lavoratori dipendenti e collaboratori

Si riportano di seguito le tabelle delle aliquote contributive in vigore nel settore agricolo per l’anno 2020, per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori coordinati e continui (e assimilati).

LAVORATORI DIPENDENTI

Contributo FPLD – Aumenti di aliquota

Dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall’art. 01, c. 1, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 146/1997. Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell’aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, attraverso l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell’aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro. Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto l’aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista dall’art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995. Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è concluso il percorso di allineamento dell’aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio 1998.

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Resta quindi solo l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi.

Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione

L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR aturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. In altre parole, se per un lavoratore viene conferito l’intero TFR, l’esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l’esonero dal contributo è direttamente proporzionale. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare della predetta misura compensativa. L’art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino al 2014. Nel 2014 dunque la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L’esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. Anche in questo caso l’esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello

L’art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività, essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura agevolativa. Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sulle erogazioni:

previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;

incerte nella corresponsione o nell’ammontare;

correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di

competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell’andamento economico

dell’impresa e dei suoi risultati.

La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità. Sostanzialmente a partire dall’anno di competenza 2015 la misura in oggetto non è stata più rifinanziata. Da segnalare tuttavia che l’art.55 della legge n. 96/2017 (cd. Manovrina) ha riconosciuto una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed una esenzione totale sulla contribuzione a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano “pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”. I predetti benefici contributivi – che si applicano soltanto ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore della norma) – possono riguardare erogazioni non superiori a 800 euro annui. Su tale norma – che è strettamente legata ai premi assoggettabili alla cd. “detassazione di premi di produzione” – ed in particolare sui presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva sono intervenute le amministrazioni competenti con apposite circolari alle quali si rimanda: circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E/2018 e circolare INPS n. 104/2018. Ci si limita qui ad evidenziare che tale particolare forma di decontribuzione è finalizzata ad incentivare quegli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del

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personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro. Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori deve essere formalizzato a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione. Tale “piano” deve essere elaborato dal datore di lavoro, secondo le indicazioni di un contratto collettivo di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81/2015. I gruppi di lavoro di semplice addestramento o formazione non sono strumenti e modalità utili ai fini del coinvolgimento paritetico dei lavoratori.

Contribuzione per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

Come noto - in attuazione di una delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori sociali conferita dalla legge n. 183/2014 (meglio nota come Jobs Act) - il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha sostituito l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012) che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS).

La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal primo maggio 2015 - non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare che “Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili” (art. 14, d.lgs. n. 22/2015). Conseguentemente, come peraltro precisato dall'INPS con messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dalla Riforma Fornero, di cui si riepilogano qui di seguito gli elementi essenziali. La NASpI, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione di questa forma di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, c. 3, legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a tempo indeterminato. Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della NASPI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione agricola.

Contributo ordinario

Il finanziamento della NASPI - come in precedenza quello dell'ASpI - avviene attraverso il contributo già destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, della legge n. 160/1975, pari all’1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000, dell’art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 della legge n. 248/2005.

Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che – a differenza degli operai agricoli – rientrano nell’ambito di applicazione della NASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua).

Contributo addizionale

Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, finalizzato a finanziare la NASPI.

Il contributo non è dovuto per:

i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti;

i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n.

1525/1963;

gli apprendisti;

i dipendenti delle pubbliche amministrazioni

i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle

attività stagionali definite - entro il 31 dicembre 2019 - dai contratti collettivi nazionali, territoriali

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e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente

più rappresentative;

i rapporti per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del

turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati

per la fornitura di lavoro portuale temporaneo (cfr. art. 29, c.2, lettera b) del d.lgs. n.81/2015).

In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale. La restituzione avverrà solo successivamente al decorso dell’eventuale periodo di prova. La restituzione del contributo addizionale spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. messaggio INPS n. 4152/2014). Resta fermo in ogni caso, che nell’ipotesi di riassunzione la contribuzione da restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all’intervallo tra i due rapporti. Va ricordato che il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n.96 (cd. Decreto Dignità) ha previsto un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5%. L’aumento - che si cumula all’1,4% sinora posto a carico del datore di lavoro - scatta in occasione di ciascun rinnovo contrattuale di un rapporto a tempo determinato.

Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento

In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della NASPI per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine). Il contributo aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

Esclusione operai agricoli

Le norme in materia di nuova assicurazione sociale per l’impiego, così come le disposizioni in materia di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute nell’art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell’art. 29, c. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015 (che riproduce testualmente l’esclusione già contemplata nell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001).

Si ribadisce pertanto che nessuna contribuzione in materia di NASPI sopra rappresentata, compresa l’addizionale dell’1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine e l’eventuale maggiorazione dello 0,5% in occasione dei rinnovi, è applicabile agli operai agricoli.

Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione)

I commi da 62 a 64 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul Welfare) hanno introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30 per cento di cui alla legge n. 845/1978 per il finanziamento delle iniziative di formazione continua. L’introduzione di tale contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008 non ha determinato tuttavia alcun aumento della pressione contributiva a carico dei datori di lavoro agricolo, giacché è stata corrispondentemente ridotta di 0,30 punti percentuali l’aliquota per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. A seguito di tale modifica, anche i datori di lavoro agricolo che occupano operai possono aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua in Agricoltura (FOR.AGRI).

In caso di adesione, il contributo dello 0,30 per cento sarà trasferito dall’INPS a FOR.AGRI e l’azienda interessata potrà accedere ai finanziamenti dei piani formativi nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti del fondo. È appena il caso di precisare che le aziende che non aderiscono al fondo pagheranno comunque il contributo dello 0,30% – che l’INPS destinerà alla solidarietà generale – senza oter accedere ai benefici derivanti dall’iscrizione al fondo. Si sottolinea altresì che l’iscrizione al Fondo ha effetto non più dall’anno successivo bensì dal periodo di paga nel quale la stessa viene effettuata.

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Si ricorda inoltre che, con circolare n. 40 del 22/2/2011, l’INPS ha chiarito che sulla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento) non trovano applicazione le agevolazioni per zone montane e svantaggiate.

Contribuzione per la cassa integrazione (CIGO) per le coop. ex lege n. 240/1984

La riforma del lavoro denominata Jobs Act ha riordinato la normativa relativa alle integrazioni salariali ordinarie (artt. 9-18 del d.lgs. n. 148 del 2015). Le nuove disposizioni si applicano – indipendentemente dal numero di addetti – anche alle imprese del settore industriale, comprese le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri ex lege n. 240/1984, per i soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Le modifiche riguardano anche la misura del contributo ordinario a carico dei predetti datori di lavoro per il finanziamento delle prestazioni d’integrazione salariale ordinaria, secondo le seguenti (ridotte) aliquote:

per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti: 1,70 per cento (in precedenza 1,90 per cento);

per le imprese che occupano più di 50 dipendenti: 2 per cento (in precedenza 2,20 per cento).

Come chiarito dalla circolare INPS n. 197/2015, le nuove misure contributive si applicano a far tempo dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 e cioè a partire dal mese di settembre 2015.

Si ricorda che le novità in parola – comprese quelle riguardanti le nuove misure contributive - non valgono per le imprese agricole, nei confronti delle quali continuano a trovare applicazione le norme in materia di cassa integrazione salari (CISOA) di cui alla legge n. 457 del 1972 sia per gli operai a tempo indeterminato e sia per gli impiegati (in virtù dell’estensione operata dall’art. 21 della legge n. 223/1991, che è rimasto in vigore).

Contribuzione al Fondo di integrazione salariale INPS

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, il Jobs Act (d.lgs. n. 148/2015) ha sostanzialmente confermato - pur con alcune importanti modifiche - il sistema di solidarietà bilaterale per la tutela dei lavoratori appartenenti a settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa, originariamente introdotto dalla Riforma Fornero (legge n. 92/2012).

Come noto, tale sistema é costituito da fondi di solidarietà bilaterali "settoriali" (interamente finanziati dalle aziende e dai lavoratori) istituiti attraverso appositi accordi collettivi, e da un Fondo di solidarietà "residuale" per l'integrazione del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, dei lavoratori appartenenti a settori scoperti da tali fondi di solidarietà bilaterali.

Rispetto alla previgente normativa, il Jobs Act - con l'intento di estendere il sistema e di renderlo più cogente - ha apportato le seguenti modifiche:

la costituzione dei fondi di solidarietà é obbligatoria (sono “istituiti” presso l’INPS);

il Fondo di solidarietà residuale, costituito presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale ed estende il proprio raggio d’azione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (prima il limite era fissato a 15 dipendenti), comprendendo nella soglia dimensionale anche gli apprendisti.

Non sono invece stati introdotti, rispetto alla previgente disciplina (legge n. 92/2012), elementi di novità per i datori di lavoro agricolo che, a nostro avviso, devono continuare a ritenersi esclusi dagli obblighi di contribuzione al Fondo di solidarietà residuale istituto presso l’INPS (Fondo di integrazione salariale dal 1/1/2016). Il settore agricolo infatti non rientra tra i settori produttivi privi di specifiche misure di integrazione salariale nei casi di riduzione o di sospensione dell’attività lavorativa, dato che esso ricade nell’ambito di applicazione della speciale normativa per l'integrazione salariale agricola (CISOA), che riconosce le relative prestazioni a favore di operai ed impiegati. A tal proposito si ricorda che il Ministero del Lavoro (nota n. 10593 del 13/05/2016) – a seguito di nostra esplicita richiesta – ha chiarito che anche i datori di lavoro agricolo con qualifica di coltivatore diretto sono esclusi dall’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale, poiché rientrano tra i soggetti che possono beneficiare, per i propri dipendenti, della cassa integrazione salari operai agricoli (CISOA) di cui alla legge n. 457/72, pur essendo esonerati dall’obbligo di versare all’INPS la relativa contribuzione.

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Con circolare n. 176 del 9 settembre 2016, infatti, l’INPS - rivendendo il proprio precedente orientamento interpretativo alla luce delle recenti novità normative (il citato D.Lgs. n. 148/2015 che ha istituito il nuovo Fondo in sostituzione del precedente) - ha precisato che l’ambito di applicazione del FIS è stato esteso a tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, anche non organizzati in forma di impresa. In sostanza, secondo l'INPS, le innovazioni del Jobs Act hanno comportato un ampliamento della platea dei beneficiari delle tutele offerte dal nuovo Fondo di integrazione salariale, che ricomprende nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti – anche non organizzati in forma di impresa - che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non appartengono a settori in cui sia stato attivato un Fondo di solidarietà bilaterale (ex art. 26 o art. 27 del D. lgs. n. 148/2015). A fronte del nuovo onere contributivo in capo alle nostre strutture sindacali, appare utile sottolineare che l’inclusione nell’ambito di operatività del FIS consentirà a queste di accedere alle prestazioni di integrazione salariale del Fondo stesso. Si ricorda che, a partire dal primo gennaio 2016, la misura della contribuzione ordinaria al Fondo - di cui due terzi (2/3) a carico del datore di lavoro e un terzo (1/3) a carico del lavoratore - è pari allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, e allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. A carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa è previsto un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 4%.

Riduzione contribuzione INAIL (15,29 per cento per il 2020)

Come noto, l’art. 1, comma 128, della legge di stabilità per il 2014 (legge 28 dicembre 2013, n. 147), aveva previsto la riduzione dei premi e contributi dovuti all'INAIL dai lavoratori autonomi e dai datori di lavoro per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compresi quelli del settore agricolo, per 1 miliardo di euro nel 2014, 1,1 miliardi di euro nel 2015 e 1,2 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Sulla materia è intervenuta la legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018, art. 1, commi 1121-1126)

che ha integrato tali previsioni, aggiungendo alle risorse già stanziate a partire dal 2014 ulteriori risorse per il triennio 2019-2021 (410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni per il 2020 e 600 milioni per il 2021)

e dando nuovo impulso per l'attuazione di una vera e propria operazione di revisione della

contribuzione INAIL già prevista, per tutti i settori produttivi, dalla sopra citata legge di stabilità per il 2014 e fino al 2018 attuata solo parzialmente e con tagli lineari. Peraltro, la revisione delle aliquote INAIL è stata confermata dalla legge n. 58/2019 (di conversione del cd. “decreto crescita”)

che ha reso strutturale, a partire dall’anno 2023, la riduzione delle tariffe dei

premi e contributi che era stata finanziata dall’ultima legge di bilancio per il solo triennio 2019-2021 (art. 1, c. 1121, legge n. 145/2018). La nuova norma garantisce infatti, attraverso l’individuazione di apposite risorse, la vigenza della riduzione anche per il periodo successivo a quello originariamente previsto (2019-2021), a partire dal 2023 e con l’esclusione del solo anno 2022. Sulla questione è nuovamente intervenuto il legislatore, con la legge di bilancio per l’anno 2020 (art. 1, comma 9, legge n. 160/2019), prevedendo che la revisione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) si applica anche con riferimento all’anno 2022 (precedentemente “dimenticato” dal legislatore della legge di bilancio per il 2019). Si ricorda che la riduzione contributiva in parola deve rispettare, ai sensi della citata norma che l'ha originariamente disposta, i seguenti principi:

riguardare "premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

tenere conto dell’andamento infortunistico aziendale;

definire le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio;

essere operata distintamente per singola gestione assicurativa dell’INAIL, tenuto conto dell’andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo.

Vale la pena di evidenziare che la vera e propria determinazione delle riduzioni di premi e contributi per i diversi settori produttivi, in considerazione dell'andamento delle singole gestioni INAIL e degli altri principi sopra ricordati, era rimessa ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL. Ed infatti con decreto 27 febbraio 2019, di approvazione della determinazione presidenziale Inail 2 ottobre 2018, n. 385, il Ministro del Lavoro ha stabilito la nuova Tariffa Ordinaria Dipendenti (T.O.D.)

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per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione. Con decreti interministeriali in pari data (27 febbraio 2019) sono state, inoltre, approvate le determinazioni presidenziali Inail 30 gennaio 2019, n. 43 e 4 febbraio 2019, n. 45, riguardanti rispettivamente la nuova Tariffa dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare e la nuova Tariffa del settore navigazione

.

Poiché, come noto, la contribuzione antinfortunistica relativa ai coltivatori diretti e ai datori di lavoro agricoli che occupano operai è disciplinata in modo specifico rispetto a quella degli altri settori produttivi, la revisione relativa al settore agricolo non è stata operata contestualmente a quelle delle altre principali gestioni INAIL (industria, artigianato, commercio e servizi) ma sarà definita successivamente con decreto separato. In attesa delle citate determinazioni ministeriali attuative, nel 2020 sarà comunque applicata ai settori per i quali il procedimento di revisione non è stato completato – compreso quello agricolo – la riduzione contributiva INAIL prevista dalla determinazione del Presidente dell'INAIL n. 290 del 26 settembre 2019 (emanata sulla base della previgente normativa) pari al 15,29%. Vale la pena di sottolineare che la citata determina precisa che la riduzione del 15,29% “non sarà applicata alle gestioni per le quali intervenga con decorrenza 1° gennaio 2020 l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi”, dato che l’INAIL ha intenzione di completare nei prossimi mesi il processo di revisione della contribuzione in atto, a partire dal settore agricolo.

Agevolazioni per zone montane e svantaggiate

Come noto, il comma 45 dell’art. 1 della legge n. 220/2010 (cd. legge di stabilità per il 2011) ha previsto

che “a decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”. La legge di stabilità per il 2011 ha dunque messo a regime, senza soluzione di continuità, le agevolazioni contributive per zone montane e svantaggiate nelle misure più favorevoli previste dalla legge n. 81/2006 (riduzione del 75 per cento nelle zone montane e del 68 per cento nelle zone svantaggiate) che troveranno applicazione anche per gli anni successivi senza la necessità che intervengano altri provvedimenti legislativi di proroga. Pertanto, in virtù di tale norma e dei rinvii “a catena” ivi contenuti, le agevolazioni contributive che trovano applicazione per il 2015 sono quelle previste dall’art. 01, c. 2, della legge n. 81/2006 che, come noto, consistono in una riduzione dei contributi a carico dei datori di lavoro agricolo pari al:

75 per cento nei territori montani particolarmente svantaggiati (cosiddette zone montane);

68 per cento nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento

(CE) n. 1260/1999 e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata (cosiddette zone svantaggiate).

Si ricorda infine che:

per l’individuazione delle zone montane e svantaggiate occorre fare riferimento alla

deliberazione 25/5/2000, n. 42 del CIPE pubblicata sulla G.U. n. 161 del 12/7/2000;

l’agevolazione in questione riguarda anche i contributi dovuti all’INPS dalle imprese agricole per

gli impiegati, quadri e dirigenti;

i lavoratori non hanno diritto, sulla loro quota di contribuzione, ad alcuna riduzione;

le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non trovano applicazione sulla contribuzione

per il finanziamento della formazione continua (contributo dello 0,30 per cento).

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

Aliquota contributiva pensionistica

Il comma 57 dell’art. 2 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall’art. 46-bis, c. 1, lettera g) della legge n. 134/2012 (cd. decreto sviluppo), ha stabilito un percorso di graduale aumento dell’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata INPS (di cui all’art. 2, c. 26 della legge n. 335/1995) e della corrispondente aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, fino a raggiungere nel 2018 il 33 per cento (24 per cento per coloro che sono iscritti ad altra gestione). La legge di stabilità per il 2014 (art. 1, c. 491 e 744, legge n. 147/2013) è ulteriormente intervenuta sull'argomento, revisionando la misura delle aliquote per alcune delle categorie di soggetti scritti alla gestione separata INPS anche con riferimento all'anno 2015: per i pensionati e per gli iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria l’aliquota nel 2015 saliva dal 22 (valore originariamente previsto dalla citata Riforma Fornero) al 23,5 per cento.

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L’Agricoltore Senese 04/2020

24

La materia era stata quindi oggetto di un'ulteriore revisione ad opera dell'art. 10-bis del decreto legge n. 142/2014 (cd. decreto Milleproroghe, convertito dalla legge n. 11/2015) che è intervenuto sulle aliquote previdenziali per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (cd. "senza cassa"), mantenendo la contribuzione relativa al 2015 allo stesso valore del 2014 (27% anziché il previsto 30%) e ridisegnando il percorso di graduale aumento delle aliquote già previsto per gli anni successivi (28%, anziché il previsto 31%, nel 2016 e 29%, anziché il previsto 32% nel 2017). Successivamente, la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2016, art. 1, c. 203), aveva bloccato anche per l'anno 2016 l'aliquota contributiva per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS allo stesso valore del 2014 e del 2015: 27 per cento. Da ultimo, la legge n. 232/2016, art. 1, c. 165 ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti esclusivamente alla Gestione separata INPS, l’aliquota contributiva é stabilmente fissata nella misura del 25 per cento. È stato dunque abrogato, per tale categoria di soggetti, il percorso di graduale innalzamento dell’aliquota previsto dalla Riforma Fornero. Si ricorda infine che la legge n. 96/2017, art. 54 bis (cd. "manovrina"), ha introdotto il nuovo "contratto di prestazione occasionale" (che sostituisce il lavoro accessorio, cd. voucher o buoni lavoro) prevedendo il versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS, nella misura del 33 per cento del compenso (oltre al premio INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 3,5 per cento del compenso) interamente a carico dell'utilizzatore. Pertanto, le aliquote contributive pensionistiche della gestione separata per l’anno 2020 sono pari a:

33% per gli iscritti alla gestione separata che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

25% per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA che non siano assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie;

24% per tutti gli altri iscritti alla gestione separata e cioè per i soggetti assicurati anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie e per quelli già titolari di pensione;

33% per i prestatori di lavoro occasionale ai sensi dell'art. 54 bis della legge n. 96/2017. Le predette aliquote valgono anche per il computo delle prestazioni pensionistiche.

Contribuzione per DIS COLL

Si ricorda che dal 2015 è stata istituita l’indennità di disoccupazione mensile - denominata DIS-COLL - rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che perdono involontariamente la propria occupazione. L’indennità, istituita dapprima in via sperimentale per gli anni 2015 e 2016 e per il primo semestre del 2017, è stata resa strutturale in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 (ex art. 7 della legge n. 81/2017 che ha anche stabilito l'estensione della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio). A seguito della stabilizzazione della prestazione, il comma 15bis dell'art.15 del d.lgs. n. 22/2015 (Jobs Act) ha previsto che a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci, è dovuta un'aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.

Resta confermata la ripartizione dell’onere contributivo tra committente (sul quale gravano i 2/3 del contributo) e collaboratore (sul quale grava 1/3 del contributo).

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Le citate modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) per i collaboratori coordinati e continuativi valgono anche per gli associati in partecipazione con conferimento di lavoro che, ai sensi dell’art. 43 della legge n. 326/2003, sono tenuti all’iscrizione, sin dal 1° gennaio 2004, nella gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, legge n. 335/95. Pertanto, anche per tale categoria di soggetti le aliquote contributive pensionistiche per l’anno 2020 sono quelle in vigore per i collaboratori indicate nel paragrafo precedente. A differenza dei collaboratori, per gli associati in partecipazione, con conferimento di lavoro, la ripartizione dell’onere contributivo resta fissata nel 55 per cento a carico dell’associante e nel 45 per cento a carico dell’associato. Si ricorda che, come noto, il d.lgs. n. 81/2015 ha vietato la stipula di nuovi contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro a decorrere dal 15 giugno 2015. Restano salvi gli effetti dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro già stipulati, che dunque proseguono regolarmente fino alla loro cessazione naturale.

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L’Agricoltore Senese 04/2020

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ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DAL 1 GENNAIO 2020

OPERAI A TEMPO

INDETERMINATO

OPERAI A TEMPO

DETERMINATO

(1)* DIRIGENTI (1) * DIRIGENTI TEMPO

DETERMINATO

(1)* IMPIEGATI (1) * IMPIEGATI TEMPO

DETERMINATO

TIPO DI ***/**** ***/**** ***/**** ***/**** CONTRIBUZIONE a carico

azienda

a carico

lavoratore

a carico

azienda

a carico

lavoratore

a carico

azienda

a carico

lavoratore

a carico

azienda

a carico

lavoratore

a carico

azienda

a carico

lavoratore

a carico

azienda

a carico

lavoratore

ORDINARIA 37,4965% 8,84% 37,2965% 8,84% 24,13% 8,84% 25,53% 8,84% 25,63% 8,84% 27,03% 8,84%

ZONA SVANTAGGIATA*

12,20288 8,84% 12,13888% 8,84% 7,9256% 8,84% 8,3736% 8,84% 8,4056% 8,84% 8,8536% 8,84%

Sgravio Azienda -68%

ZONA MONTANA*

9,599125 8,84% 9,549125% 8,84% 6,2575% 8,84% 6,6075% 8,84% 6,6325% 8,84% 6,9825% 8,84%

Sgravio Azienda -75%

(1) PER GLI IMPIEGATI E I DIRIGENTI AGRICOLI, LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE SONO QUELLE RELATIVE ALL’INPS E NON COMPRENDONO QUELLE DOVUTE

ALL’ENPAIA (Dirigenti: Carico Azienda 9,50% - Carico Dipendente 2,50% - Totale da versare 12,00%).

(Impiegati: Carico Azienda 9,00% - Carico Dipendente 2,00% - Totale da versare 11,00%)

E.N.P.A.I.A. –per la riscossione dei contributi l’Ente applica una maggiorazione del 4% calcolata sull’importo dei contributi stessi.

LA TABELLA NON COMPRENDE IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DELL’1%, A CARICO DEL LAVORATORE PER COLORO CHE PERCEPISCONO RETRIBUZIONI

ECCEDENTI L’IMPORTO ANNUO DI € 47.379,00 PER L’ANNO 2020 (€ 3.948,00 mensili))

L’EBAN E’ TUTTO A CARICO DELL’AZIENDA DAL 1/1/14: O.T.I. 0,30% - O.T.D. 0,60 % sulla retribuzione imponibile

IMPORTO RIVALSE: INPS O.T.D 8,84% SU R.E.C. - CAC OTD 0,20 SU R.E.C. RIVALSA SU TFR 0,50% SU R.E.C. (Con sgravio per le Zone Svantaggiate (68%) e Zone Montane (75%)

FIMIAV 1% a carico azienda e 1% a carico dipendente sulla retribuzione imponibile

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI *le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non si applicano alla contribuzione per il

finanziamento della formazione continua (0,30%) di cui alla legge 845/1978 versata dai datori di

lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria

** 0,72 dovuto per maternità, ANF, malattia. Per gli infortuni obbligatoria iscrizione all’INAIL per

le attività previste dal T.U. infortuni – “0,51 dovuto per coloro che hanno diritto al DIS-COLL

***In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal

01.01.2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno

specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

**** Il contributo addizionale 1,40% con il DL 82/2018 è aumentato dello 0,5% per ogni rinnovo di

contratto a termine.

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA ASSICURAZIONE

A carico committente A carico collaboratore Totale**”

22,82 11,41 34,23

SOGGETTI PRIVI DI ALTRA ASSICURAZIONE TITOLARI P.IVA

A carico committente A carico collaboratore Totale**

17,15 8,57 25,72

SOGGETTI PENSIONATI O ISCRITTI AD ALTRA FORMA PREVIDENZIALE

A carico committente A carico collaboratore Totale

16,00 8,00 24,00

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Minimali contributivi in vigore nel 2020 - Circolare INPS

Con circolare n. 9 del 29/01/2020 - l'INPS ha provveduto a determinare il limite minimo di retribuzione giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza per l’anno 2020.

Tale limite è di 48,98 euro giornalieri, somma corrispondente al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile delle pensioni del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio 2020 (€ 515,58).

Con la stessa circolare, l’INPS ha anche determinato i minimi retributivi per singole categorie di cui alla Legge n. 537/1981, che vanno annualmente rivalutati in base all’aumento dell’indice medio del costo della vita che è risultato pari per l’anno 2019 allo 0,5% per cento.

Nel settore agricolo questi ultimi minimi sono:

- Dirigenti € 108,40 - Impiegati € 57,16 - Operai € 43,57

Per gli impiegati agricoli al servizio presso più aziende il minimale è di € 38,21 per gli impiegati di concetto e di € 31,08 per quelli d’ordine. Questi due minimali vanno comunque adeguati al minimo dei minimi e cioè a € 48,98.

Sempre in relazione ai minimali retributivi per il calcolo dei contributi previdenziali, ricordiamo che l’art. 1, c. 1, del D.l. n. 338/89, convertito in Legge n. 389/89, stabilisce anche che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Va sottolineato al riguardo che il rispetto di queste retribuzioni è vincolante anche per i datori di lavoro non aderenti alle predette organizzazioni sindacali.

Qualora per una medesima categoria siano in vigore una pluralità di contratti collettivi, per determinare il minimale imponibile deve essere presa a riferimento la retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria.

Da quanto sopra esposto ne deriva che il datore di lavoro, per il calcolo dei contributi previdenziali, deve rispettare tre minimali e cioè:

a) la retribuzione stabilita dai contratti collettivi;

b) i minimali retributivi di categoria ex lege n. 537/1981;

c) il minimale dei minimali fissato, per il 2020, in € 48,98 (art. 7, L. n. 638/83).

Il minimale dei minimali non si applica agli operai agricoli per i quali il minimale giornaliero da rispettare – oltre al minimale rappresentato dalle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi – è quello ex lege n. 537/1981, pari a € 43,57.

Part-Time

Per il personale assunto part-time, la retribuzione minima oraria al di sotto della quale non è possibile calcolare i contributi previdenziali si determina moltiplicando il minimale dei minimali (€48,98) giornaliero per le giornate di lavoro settimanali (6 gg.) e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore settimanali previste contrattualmente (39 ore per operai, quadri e impiegati agricoli). È di tutta evidenza che la retribuzione oraria minima come sopra determinata non esclude l’obbligo del rispetto delle eventuali retribuzioni orarie maggiori fissate dalla contrattazione collettiva, che vanno individuate applicando il procedimento sopra descritto.

Limite di retribuzione per il contributo aggiuntivo dell’1%

L’art. 3-ter della Legge 14 novembre 1992 n. 438 ha istituito, con decorrenza 1° gennaio 1993, un contributo aggiuntivo a quello dovuto dal lavoratore al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale contributo, pari all’1%, è dovuto sulla retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile di cui all’art. 21, c. 6, L. n. 67/1988. Si precisa che per il 2020 il contributo aggiuntivo è dovuto sulla quota di retribuzione che eccede € 47.379,00 annui (€ 3.948,00 mensili).

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Massimale retributivo

Il massimale retributivo annuo sul quale possono essere calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali per i nuovi iscritti successivamente all’1/1/96 e per coloro che optano per il sistema contributivo è pari per il 2020 a € 103.055,00.

Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Per il 2020 l’ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente è rimasto invariato, essendo quello già fissato dal D.lgs. n. 314/1997.

ANNO 2020

EURO

Prestazioni e indennità sostitutive mensa

rese in formato cartaceo

rese in formato elettronico

Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione

4,00

8,00

5,29

Fringe benefit (tetto) 258,23

Indennità di trasferta intera Italia 46,48

Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99

Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49

Indennità di trasferta intera estero 77,47

Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65

Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82

Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37

Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11

Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83

UNILAV - Modifica al modello - Nuovo decreto direttoriale

Si fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull’argomento in oggetto per rendere noto che, con decreto direttoriale n. 52 del 10 febbraio 2020, pubblicato sul sito www.cliclavoro.gov.it, sono stati aggiornati gli standard delle tabelle “CCNL e livelli retributivi”, a seguito delle difficoltà rappresentante anche da Confagricoltura.

Le principali modifiche apportate dal Ministero del Lavoro alla procedura da seguire per la compilazione del modello UNILAV sono, in sostanza, le seguenti:

1. nel caso in cui non si rinvenga nell’apposita tabella il CCNL applicato (come per gli operai agricoli) l’operatore deve indicare la sigla “CD” nel campo “CCNL”, la sigla “ND” nel campo “livello di inquadramento” e valorizzare manualmente l’importo annuo spettante nel campo “retribuzione”, il cui valore deve essere necessariamente superiore allo zero;

2. nel caso in cui il CCNL sia presente nell’apposita tabella, ma il valore automaticamente determinato dalla procedura non coincida con quello spettante, l’operatore può variare l’importo indicato, oltre che in aumento, anche in diminuzione, sotto la propria responsabilità (in precedenza era possibile solo indicare un importo superiore).

Si tratta di modifiche che il Ministero del lavoro ha apportato in via transitoria per trovare una soluzione momentanea alle criticità rappresentate dalle associazioni di categoria, tra cui Confagricoltura.

A seguire saranno previsti incontri di carattere tecnico con le organizzazioni di rappresentanza dei vari settori produttivi per individuare correttamente i contratti collettivi di riferimento, i relativi inquadramenti, e le corrispondenti retribuzioni.

Gli standard adottati con il decreto direttoriale in oggetto entreranno in vigore a partire dalle ore 19:00 del 24 febbraio p.v.

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28

Modelli detrazioni 2020

Sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3497/ sono reperibili i moduli da

consegnare ai dipendenti per la dichiarazione di spettanza delle detrazioni d’imposta anno 2020

e per l’erogazione del credito Renzi di cui all’art. 13, co. 1-bis del TUIR anno 2020.

DL 124/2019 chiarimenti Agenzia delle Entrate

Sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3540/ è reperibile la circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate del 12.02.2020 con la quale viene illustrato e analizzato il decreto fiscale 2019 che ha introdotto l’art. 17 bis volto a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione di ritenute fiscali, nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori.

A breve forniremo un’analisi dettagliata della circolare in commento.

PATRONATO ENAPA

Importo dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici

L’ISTAT ha comunicato, nella misura dello 0,5%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019. Conseguentemente sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici.

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza 1° gennaio 2006, come indicato nella circolare n. 19/2006. Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Importo dei contributi

Senza contributo addizionale

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva Convenzionale Comprensivo

quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

fino a € 8,10

oltre € 8,10

fino a € 9,86

oltre € 9,86

€ 7,17

€ 8,10

€ 9,86

€ 1,43 (0,36) (2)

€ 1,62 (0,41) (2)

€ 1,97 (0,49) (2)

€ 1,44 (0,36) (2)

€ 1,63 (0,41) (2)

€ 1,98 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

€ 5,22

€ 1,04 (0,26) (2)

€ 1,05 (0,26) (2)

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Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Coefficienti di ripartizione

Senza contributo

Comprensivo del contributo addizionale

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI

FPLD

ASpI

CUAF

MATERNITA’

INAIL

Contributo

addizionale

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

TOTALE

17,4275%

1,0300%

0%

0%

1,31%

1,40%

0,20%

21,3675%

0,815608

0,048204

0

0

0,061308

0,065520

0,009360

1

17,4275%

1,1500%

0%

1,31%

1,40%

0,20%

21,4875%

0,811053

0,053519

0

0,060966

0,065154

0,009308

1

(1)

Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota

CUAF (1)

fino a € 8,10

oltre € 8,10

fino a € 9,86

oltre € 9,86

€ 7,17

€ 8,10

€ 9,86

€ 1,53 (0,36) (2)

€ 1,73 (0,41) (2)

€ 2,11 (0,49) (2)

€ 1,54 (0,36) (2)

€ 1,74 (0,41) (2)

€ 2,12 (0,49) (2)

Orario di lavoro superiore a 24 ore

settimanali

€ 5,22

€ 1,12 (0,26) (2)

€ 1,12 (0,26) (2)

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI

FPLD

ASpI

CUAF

MATERNITA’

INAIL

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

TOTALE

17,4275%

1,0300%

0%

0%

1,31%

0,20%

19,9675%

0,872793

0,051584

0

0

0,065607

0,010016

1

17,4275%

1,1500%

0%

1,31%

0,2000%

20,0875%

0,867579

0,057250

0

0,065215

0,009956

1

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L’Agricoltore Senese 04/2020

30

Assegno ordinario di invalidità - Dipendenti pubblici iscritti presso il FPLD (Circolare INPS n. 10 del 30/01/2020)

Per i lavoratori dipendenti delle P.A. è previsto il collocamento a riposo d’ufficio (e cioè disposto

unilateralmente dal datore di lavoro – Pubblica Amministrazione) al compimento dei 65 anni di età

(limite ordinamentale), sempre che abbiano raggiunto il requisito contributivo utile al pensionamento.

Diversamente, il lavoratore viene mantenuto in servizio oltre i 65° anno fintanto che non “acquisisce” i

requisiti contributivi per il diritto ad una prestazione pensionistica, raggiunti i quali la P.A deve risolvere

il rapporto di lavoro o di impiego.

La legge 222/1984, in materia di invalidità pensionabile, all’art. 1, comma 5, prevede che al maturare

dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contributi), l’assegno

ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. A questa regola generale segue

un’eccezione, prevista dall’art. 1, comma 8, del D.Lgs n. 503/92 (Riforma Amato), laddove il lavoratore

dipendente privato (gestione FPLD) abbia un grado di invalidità in misura non inferiore al’80%. Infatti, in

tale circostanza, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia anticipata, al

compimento:

- dei 61anni di età (60+1 incremento speranza di vita) per gli uomini;

- dei 56 anni di età (55+1 incremento speranza di vita) per le donne.

Fermo restando il limite contributivo di 20 anni più i 12 mesi di finestra.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica ha espresso il seguente

parere: “Qualora il dipendente decida di non esercitare subito il diritto all’accesso alla pensione di

vecchiaia, l’Amministrazione manterrà il rapporto di lavoro fino al compimento dell’età limite

ordinamentale di 65 anni. Al raggiungimento di tale età, in considerazione della previa maturazione del

diritto alla pensione di vecchiaia anticipata, l’amministrazione potrà collocare a riposo il dipendente,

contando sulla conversione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia”. Questo indirizzo

interpretativo, si basa sulla considerazione che l’articolo 1, comma 8, del D. lgs n. 503 del 1992

prevede in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, invalidi in

misura non inferiore all'80%, una particolare tipologia di pensione di vecchiaia, denominata appunto

“pensione di vecchiaia anticipata”, liquidata a carico della richiamata gestione dei lavoratori

dipendenti. La pensione di vecchiaia anicipata scatta obbligatoriamente al compimento dei 65 anni di

età.

Rimane in capo al datore di lavoro pubblico l’onere di richiedere alla Struttura INPS territorialmente

competente l’accertamento del requisito sanitario (invalidità non inferiore all’80%). A richiesta del

“datore di lavoro pubblico” l’INPS fornirà le informazioni inerenti: anzianità contributiva maturata e la

titolarità assegno ordinario di invalidità.

ASSICURATIVO

APERTURA UFFICIO

Si comunica che tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio

Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore.

Questi i riferimenti: tel. 0577.533212, e-mail [email protected]

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L’Agricoltore Senese 04/2020

31

ANNUNCI ECONOMICI

Prestigiosa azienda agricola situata nel comune di Pienza CERCA due figure

per l’attività agrituristica, di addetta alle colazioni e alle pulizie degli appartamenti.

E' gradita esperienza in questo lavoro e referenze. Telefonare al 335/1324994

CERCASI operaio agricolo addetto alla stalla munito di patentino,

con esperienza nel settore bovino e possibilmente già in possesso

di laurea o diploma. Offresi alloggio gratuito

Telefonare al 339/5354555 oppure al 349/1323320

Azienda Agrituristica a Pienza CERCA personale per proprio agriturismo

principalmente per le mansioni di pulizia interna alla struttura e piccoli lavoretti esterni.

Per informazioni telefonare al 338/9204470

CERCASI Ha 200 o più di bosco da acquistare in provincia di Siena.

Per informazioni telefonare al 338/2694360

Prestigiosa azienda agricola situata nel Chianti Classico CERCA una figura

per la mansione di trattorista. E' gradita esperienza in questo lavoro e referenze.

Telefonare al 377/1777306

Privato VENDE terreno agricolo 13.80 ha a 3 Km da Castellina Scalo

e 3 Km da Staggia. Km 1,5 dalla Via Cassia, collegato con strada urbana.

Ha 3.10.77 vigneto da rimettere, ha 9.88.42 seminativo, ha 0.80.18 bosco ceduo.

Ottima posizione, fondo collina ideale per vigna. Vino 13 gradi Chianti Colli Senesi.

Per informazioni telefonare al 349/4494513

VENDESI olio extra vergine di oliva biologico raccolto 2019 sfuso.

Telefonare allo 0577/80891 oppure [email protected]

VENDESI podere con rudere a 3 Km da Chianciano.

Rudere per circa 300 mq su 2 piani, terra con 15 ha di seminativo

e 30 ha di bosco.

Per informazioni telefonare al 320/7420403

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CTG catastale A10, costituiti da tre stanze ognuna con finestra più una stanza interna

adibita ad archivio e locale wc, per un totale di mq 66. Canone mensile richiesto € 550,00

Per informazioni telefonare al 338/2100284

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L’Agricoltore Senese 04/2020

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INDICE

Convegno “Api sentinelle dell’ambiente” – Venerdì 20 Marzo ore 9,30 1

DALL’UNIONE

Campagna grandine – Avversità atmosferiche 2

Gestione del personale – Controversie, vertenze ed approfondimenti 2

Assistenza tecnica, agronomia, sicurezza e igiene 2

Presenza Uffici zona Montepulciano e Chiusi 3

Rinnovo Convenzione FCA 3

Associazione Consorzio Agrario 3

Servizio Privacy 4

Apertura Ufficio Legale 4

Le nostre iniziative sindacali 4

Consulenza in azienda alle attività agrituristiche 4

“In campo per la prevenzione” – prosegue il protocollo d’intesa tra Upa e Lilt Siena 5

DA CONFAGRICOLTURA

Glifosate, Confagricoltura Toscana: “Basta pregiudizi, si può usare” 6

Agrinsieme: Pac post2020, prioritario lavorare per dare certezza giuridica ad agricoltori garantendo

continuità strumenti esistenti

6

FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori 7

Corso Enoturismo 50 ore 8

AGRITURIST

Convenzione con Banca Sella 8

E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina

EPS Toscana – Il senese Niccolò Brandini Marcolini nuovo presidente 9

Procedura per il controllo della fauna selvatica e per il contenimento degli ungulati in ambito urbano 10

TECNICO ECONOMICO

Nuove modalità di accesso all’anagrafe ARTEA 10

Bando attuativo “Pacchetto giovani” annualità 2019 11

Circolare Agea per istanza rilascio di autorizzazioni nuovi impianti 20202 14

Agricoltura biologica – Proroga presentazione PAP 2020 14

FISCALE TRIBUTARIO

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “Impresa 4.0” 14

Revisione della disciplina IMU-TASI – Art. 1, commi 738-783 legge di Bilancio 2020 16

Principali scadenze fiscali Marzo 2020 16

Rivalutazione terreni e partecipazioni 17

Rivalutazione dei beni d’impresa 17

PREVIDENZIALE Aliquote contributive per l’anno 2020 - Lavoratori dipendenti e collaboratori 17

Minimali contributivi in vigore nel 2020 – Circolare Inps 26

UNILAV – Modifica al modello – Nuovo decreto direttoriale 27

Modelli detrazioni 2020 28

DL 124/2019 chiarimenti Agenzia delle Entrate 28

PATRONATO ENAPA Importo dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici 29

Assegno ordinario di invalidità – Dipendenti pubblici iscritti presso il FPLD 30

ASSICURATIVO Apertura Ufficio 30

ANNUNCI 31