art. 32 costituzione della repubblica italiana organica 1 lezione2008aggiornato.pdf · la...
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Art. 32Costituzione della Repubblica Italiana
La Repubblica tutela la salute come fondamentaledi i d ll’i di id i d ll ll i i àdiritto dell’individuo e interesse della collettività,e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinatop gtrattamento sanitario se non per disposizione dilegge. La legge non può in nessun caso violare igg gg plimiti del rispetto della persona umana.
Il sistema farmaciaIl sistema farmacia
La distribuzione dei medicinaliLa distribuzione dei medicinaliservizio di pubblica utilità
tit d ll St tgarantito dallo Statoin ottemperanza all’art. 32 della Costituzione:tt l i h i t l f i d liattraverso leggi che interessano la formazione degli
operatori sanitari, l’autorizzazione preventivaall’apertura le norme che ne regolano l’esercizio laall apertura, le norme che ne regolano l esercizio, la distribuzione territoriale del servizio, la responsabilizzazione dei farmacisti, disciplina del loro p pcomportamento e il sistema sanzionato.
Ordinamento delle farmacieOrdinamento delle farmacie
L’ordinamento delle farmacie tende ad assicurare if i àuniformità,
qualità,continuità e sicurezza delle prestazioni farmaceutichesicurezza delle prestazioni farmaceutiche
Ordinamento delle farmacie
Legge Crispi (1888)
Libero esercizio della farmacia
Farmacia: bene patrimoniale privato liberamenteFarmacia: bene patrimoniale privato, liberamentetrasferibile anche tra non farmacisti
’Nessuna limitazione territoriale per l’apertura
Direzione di un farmacista
Governo Giolitti (1913)
Inizio processo di riordinamento di tutta la materiaInizio processo di riordinamento di tutta la materiasanitaria che porta alla pubblicazione del TULS(1934)
Esercizio della farmacia = attività primaria delloStato
Assistenza farmaceutica alla popolazione esercitataAssistenza farmaceutica alla popolazione esercitatadirettamente dagli enti locali (comuni) o delegata a
i ti i i di i tiprivati in regime di concessione governativa
Concessione governativa ad personam = nessuna possibilità di trasferimento a nessun titolo
Conseguimento della titolarità per concorso (titoli di g p (carriera e di servizio)
Concessione a vitaConcessione a vita
Apertura delle farmacie in base alla pianta organicaRegime di monopolioPrezzo al pubblico dei farmaci unico e margine alla distribuzione stabiliti per legge
Gestione pubblica delle farmacieGestione pubblica delle farmacie
Viene meno il carattere patrimoniale e privatistico diffusiViene meno il carattere patrimoniale e privatistico diffusi
fino a quel momento ma sono adottate delle norme
transitorie per salvaguardare i diritti precostituiti
Le farmacie istituite precedentemente secondo leLe farmacie istituite precedentemente secondo le
normative degli stati preunitari, salvo quelle illegittime,
potevano continuare l’esercizio e si costituivano come
farmacie di diritto patrimoniale: per una sola voltafarmacie di diritto patrimoniale: per una sola volta
potevano essere vendute , e con questo atto diventavano
di diritto ordinario, adeguandosi da quel momento alla
nuova normativanuova normativa
Riforma Mariotti (1968) leggi 221/68 e 475/68
Trasferimento della farmacia di diritto ordinario
Possibilità per il cedente di acquistare un’altraPossibilità per il cedente di acquistare un altrafarmacia per una volta nella vita
Di ieto per il cedente di partecipare a concorsi per 10Divieto per il cedente di partecipare a concorsi per 10anni
L’acquirente deve possedere il requisito della titolaritào l’idoneità alla titolaritàPer le farmacie di diritto patrimoniale solamentel’iscrizione all’albo
Diritto di prelazione da parte dei comuni sul 50 % dellefarmaciefarmacie
Territorializzazione delle farmacie
Pianta organica delle farmaciePianta organica delle farmacie
ART.2 L.475/68Ogni comune deve avere una pianta organica delleOgni comune deve avere una pianta organica dellefarmacie nella quale sia indicato il numero,lesingole sedi farmaceutiche e la zona di ciascuna diesse
LA PIANTA ORGANICA E’ SOTTOPOSTA ALA PIANTA ORGANICA E’ SOTTOPOSTA AREVISIONE OGNI 2 ANNI (ANNI PARI)
Art 1 comma 1 DPR 21 8 71 n 1275Art.1, comma 1, DPR 21.8.71 n.1275
Per la revisione della pianta organica, prevista dall'art.2
della Legge 2 aprile 1968 n.475, si tiene conto dei dati
relativi alla popolazione residente in ciascun comunerelativi alla popolazione residente in ciascun comune
nell'anno precedente a quello in cui si procede alla
revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.
Art 2 DPR 21 8 71 n 1275Art.2, DPR 21.8.71 n.1275La pianta organica deve indicare:) l l i d l il d ll f ia) la popolazione del comune e il numero delle farmacie
che il comune deve avere in base all'art.1 della legge 2 il 1968 475aprile 1968 n. 475
(oggi modificato dalla legge 362/91);b) l di f i hb) le sedi farmaceutiche;c) la circoscrizione della zona di ciascuna delle sedi farmaceutiche;d) il numero delle farmacie esistenti.
Criteri di formazione della pianta organica
1 Criterio demografico o della popolazione
2. Criterio topografico o della distanza
3 Criterio urbanistico (solo revisione)3. Criterio urbanistico (solo revisione)
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE.Criteri di formazione (L.362/91))
1) CRITERIO DEMOGRAFICO o della popolazione -Art.1, comma 2
Il numero delle farmacie è stabilito in modo che vi sia:- 1 farmacia ogni 5000 abitanti nei comuni con popolazione
fino a 12500 abitanti
- 1 farmacia ogni 4000 abitanti nei comuni con popolazione g p psuperiore a 12500 abitanti
Art.1, comma 3La popolazione eccedente, rispetto ai parametri di cui al p p p p2° comma, è computata, ai fini dell’apertura di una farmacia qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametrifarmacia, qualora sia pari ad almeno il 50% dei parametri stessi.1 FARMACIA fino a 7 499 abitanti1 FARMACIA fino a 7.499 abitanti2 FARMACIE fino a 12.500 abitanti3 FARMACIE fino a 13.999 abitanti4 FARMACIE fino a 17.999 abitanti
Art.1, comma 7,Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri euna distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze deli abitanti della zona.della zona.
La distanza è misurata per la via pedonale più breve traLa distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
2) CRITERIO DELLA DISTANZA)Apertura di farmacie in condizioni territoriali particolari(art.2 legge 362/91)
- in deroga al criterio della popolazione, quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alleesigenze dell assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilita' lo richiedono
- in comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti
- con il limite di una farmacia per comune
a distanza di almeno 3 000 metri dalle farmacie esistenti- a distanza di almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi
- in sede di revisione delle piante organiche, le farmaciegia' aperte in base al solo criterio della distanza sonoriassorbite nella determinazione del numero complessivodelle farmacie stabilito in base al parametro dellapopolazione, e qualora eccedenti i limiti e i requisiti di cuipopolazione, e qualora eccedenti i limiti e i requisiti di cuiall'articolo 1 della legge 2 aprile 1968 n.475 e successivemodificazioni sono considerate in soprannumero aimodificazioni, sono considerate in soprannumero aisensi dell'art.380, secondo comma ("le farmacie risultantii ll i iin soprannumero alla pianta organica sarannogradatamente assorbite nella pianta stessa conl'accrescimento della popolazione o per effetto dichiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute")
3) CRITERIO URBANISTICO (art.5)
nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche
- in sede di revisione della pianta organica
- in seguito a mutamenti nella distribuzione della popolazione del comune o dell'area metropolitana anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitantivariazioni del numero complessivo degli abitanti
il trasferimento della farmacia nell'ambito del comune o dell'area li ' i d ll i i imetropolitana, puo' essere autorizzato dalle regioni e province
autonome- su domanda del farmacista titolaresu domanda del farmacista titolare- tenuto conto delle esigenze dell'assistenza farmaceuticadeterminate dallo spostamento della popolazione
titi il l l l' di i i l d i f i ti- sentiti il comune, la usl e l'ordine provinciale dei farmacisti
Trasferimento di una farmacia in un altro locale nell'ambito della stessa sede per la quale fu concessa l'autorizzazione (art 1 comma 4 l 362/91)(art.1, comma 4, l.362/91)
- domanda di trasferimento all'autorita' sanitaria competentedomanda di trasferimento all autorita sanitaria competente per territorio
di di l 200 i d li l i i i i- distanza di almeno 200 metri dagli altri esercizi, misurata per la via pedonale piu' breve da soglia a soglia delle farmacie
- pubblicazione della domanda per quindici giorni consecutivi nell'albo della usl e in quello del comune dove ha sede la f ifarmacia
il provvedimento di trasferimento indica il nuovo locale in cui psara' ubicato l'esercizio farmaceutico
Farmacie urbane:situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5000 abitantip
Farmacie r raliFarmacie rurali:situate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5000 abitanti
NB: sono considerate rurali anche le farmacie istituite in comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, purchè ubicate in centri abitati con numero di abitanti inferiore a 5000, distinti e materialmente separati dal resto del comune e destinate a soddisfare le esigenze della popolazione residente in quel centro abitatodella popolazione residente in quel centro abitato.
FARMACIE RURALIFARMACIE RURALI
1 ) ORDINARIE ubicate in comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti
2 ) SUSSIDIATE ubicate in località con popolazione non) p psuperiore a 3.000 abitanti- Indennità di residenza- Esenzione dal pagamento della tassa d'esercizio- Possono avere gratuitamente i locali dal comunePossono avere gratuitamente i locali dal comune- Sconto al SSN
FARMACIE SUCCURSALIFARMACIE SUCCURSALI(Legge 24.6.1929 n.1269 e successive modificazioni)
Aperte limitatamente a un periodo dell'anno nei comuni o centri abitati dove si verificano significative fluttuazioni del numero degli abitanti nel corso dell'anno.
Assegnata:a) nei comuni con una sola farmacia:1 - direttamente al titolare della medesima2 - per concorso tra tutti i titolari della provincia
b) nei comuni con più di una farmacia:per concorso riservato ai soli titolari delle farmacie del pcomune
La tassa di concessione è pari ad 1/4 rispetto a quanto dovuto dalla farmacia ordinaria corrispondentedovuto dalla farmacia ordinaria corrispondente.
DISPENSARI FARMACEUTICIDISPENSARI FARMACEUTICI(art.1 comma 3° L.8 marzo 1968 n.221 e art.6 Legge 8 novembre 1991 n.362)
Strutture destinate alla distribuzione di medicinali di uso comune e di
pronto soccorso, già confezionati.
La gestione è disciplinata mediante provvedimento delle regioni e
province autonome.
La gestione è assegnata al titolare della farmacia privata o pubblica
della zona, con preferenza a quella più vicina
Il dispensario si rifornisce direttamente dalla farmacia che lo gestisce.
DISPENSARI FARMACEUTICI STAGIONALI (art.6, l.362)
- in stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, localita'climatiche balneari o termali o comunque di interesse turistico- con popolazione non superiore a 12.500- in aggiunta alle farmacie esistenti- tenuto conto della media giornaliera delle presenze annualig prilevate dalle aziende di promozione turistica
Per commerciare prodotti diversi dai medicinali devePer commerciare prodotti diversi dai medicinali deveessere munito di regolare licenza.Per la gestione di medicinali di tabella 7 deve esserePer la gestione di medicinali di tabella 7 deve esseremunito di proprio registro di entrata e uscita.Gode di una indennità di gestione di L 80 000 annueGode di una indennità di gestione di L.80.000 annue,ridotte alla metà se il dispensario dispone di locali fornitidal comunedal comune.
Vendita di medicinali in esercizi commerciali diversi dalle farmacie (decreto Bersani- Legge 248/2006)
1. Gli esercizi commerciali di cui all’art.4, comma 1, lettered) e) e f) del DLgs 31 /3/98 n 114 possono effett ared), e) e f) del DLgs 31 /3/98, n.114, possono effettuareattività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o diautomedicazione d cui all’art 9 bis del D L 18/9/01 n 347automedicazione, d cui all art.9 bis del D.L.18/9/01,n.347,convertito con modificazioni nella legge 16/11/01, n.405 edi tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizionedi tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizionemedica, secondo le modalità previste dal presente articolo.E’ abrogata ogni norma incompatibile.E abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di ci al comma 1 è consentita durantel’orario di apertura dell’esercizio commerciale e devel’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve
essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, con
l’assistenza di uno o più farmacisti abilitati all’esercizio
della professione ed iscritti al relativo ordine. Sonop
comunque vietati i concorsi, le operazioni a premio e le
vendite sottocosto aventi ad oggetto farmacivendite sottocosto aventi ad oggetto farmaci.
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