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Aspetti giuridici in sede civile e penale: normativa di riferimento e recenti modifiche. Le convenzioni internazionali. Avv. Silvia Lorenzino

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Page 1: Aspetti giuridici in sede civile e penale: normativa di riferimento e recenti modifiche. Le convenzioni internazionali. Avv. Silvia Lorenzino

Aspetti giuridici in sede civile e penale:

normativa di riferimento e

recenti modifiche.

Le convenzioni internazionali.

Avv. Silvia Lorenzino

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Redazione a cura dell'Avvocato Silvia Lorenzino

ILLECITI DI TIPO

Eso-familiare Endo-

familiare

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Redazione a cura dell'Avvocato Silvia Lorenzino

Illeciti/torti posti in essere da un terzo estraneo alla famiglia contro uno o più componenti di quest’ultima oppure contro l’insieme della cellula domestica

ILLECITI DI TIPO ESO-FAMILIARE

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ILLECITI DI TIPO ENDO-FAMILIARE

Illeciti/torti posti in essere contro un membro di una certa famiglia in cui l’autore del fatto pregiudizievole non è un terzo estraneo, bensì un soggetto appartenente anch’egli a quella cerchia domestica.

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CONTESTO INTERNAZIONALE

- Convenzione di Istanbul, 11.05.2011 -Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica- (Ratificata con legge 27.06.2013, n. 77)

- Convenzione di Lanzarote, 25.10.2007 -Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale- (Ratificata con legge 1.10.2012, n. 172)

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Principali obiettivi della Convenzione: Principali obiettivi della Convenzione:

PREVENIRE PUNIRE

PROTEGGERE

Convenzione di Istanbul

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Articolo 3 – DefinizioniAi fini della presente Convenzione:a con l’espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende

designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;

b l’espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;

c con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;

d l’espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;

e per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;

f con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Convenzione di Istanbul

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- Direttiva 2004/80/CE del Consiglio del 29.04.2004 relativa all’indennizzo delle vittime dei reati violenti intenzionali

- Direttiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2011 sull’ordine di protezione europeo

- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

CONTESTO INTERNAZIONALE

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Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del

ConsiglioConsiderando (19) Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato. In particolare, i familiari di una persona la cui morte sia stata causata direttamente da un reato potrebbero subire un danno a seguito del reato. La presente direttiva dovrebbe pertanto tutelare anche questi familiari vittime indirette del reato. […omissis]

Nel caso di un minore, il minore stesso o, a meno che ciò non sia in contrasto con l'interesse superiore del minore, il titolare della responsabilità genitoriale a nome del minore dovrebbero avere la facoltà di esercitare i diritti previsti dalla presente direttiva. La presente direttiva fa salve eventuali procedure e formalità amministrative nazionali richieste per stabilire che una persona è una vittima.

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CODICE PENALE

• Art. 572 c.p. -MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI-

• Art. 609 bis c.p. -VIOLENZA SESSUALE-

• Art. 612 bis c.p. -ATTI PERSECUTORI-

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Art. 609 bis c.p. -VIOLENZA SESSUALE-

“Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni […]” Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:1. abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto 2. traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

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Art. 609 ter c.p. CIRCOSTANZE AGGRAVANTI La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo

609bis sono commessi:1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di

altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della

quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto di istruzione o di

formazione frequentato dalla persona offesa5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge,

anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona e' o e' stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.".

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci

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Art. 612 bis c.p.

-ATTI PERSECUTORI- “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. […]

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[…][…]La pena è aumentata se il fatto è commesso dal La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematiciinformatici o telematici. .

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso commesso a danno di un minore, di una donna in stato a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, ovvero all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesiper la proposizione della querela è di sei mesi. La . La remissione della querela può essere soltanto remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, 2 comma.modi di cui all’art. 612, 2 comma. Si procede tuttavia Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona o con disabilità di cui all'articolo 3 della o di una persona o con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,n. 104, nonché quando il fatto è legge 5 febbraio 1992,n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.” d’ufficio.”

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Art. 572 c.p. -MALTRATTAMENTI CONTRO

FAMILIARI E CONVIVENTI- “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da 4 a 9 anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da 7 a 15 anni; se ne deriva la morte, la reclusione da 12 a 24 anni.”

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Altri reati rilevanti

• Art. 575 c.p. -OMICIDIO-• Art. 570 c.p. -VIOLAZIONE DEGLI

OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE-• Art. 581 c.p. -PERCOSSE-• Art. 582 c.p. -LESIONE PERSONALE- • Art. 594 c.p. -INGIURIA-• Art. 595 c.p. -DIFFAMAZIONE-• Art. 605 c.p. -SEQUESTRO DI

PERSONA-• Art. 610 c.p. -VIOLENZA PRIVATA-• Art. 612 c.p. -MINACCIA-• Art. 614 c.p. -VIOLAZIONE DI

DOMICILIO-

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• Art. 615 bis c.p. -INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA-

• Art. 615 ter c.p. -ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO-

• Art. 616 c.p. -VIOLAZIONE, SOTTRAZIONE E SOPPRESSIONE DI CORRISPONDENZA-

• Art. 617 c.p. -COGNIZIONE, INTERRUZIONE O IMPEDIMENTO ILLECITI DI COMUNICAZIONI O CONVERSAZIONI TELEGRAFICHE O TELEFONICHE-

• Art. 618 c.p. -RIVELAZIONE DEL CONTENUTO DI CORRISONDENZA-

• Art. 629 c.p. -ESTORSIONE-

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• Art. 635 bis c.p. -DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI-

• Art. 638 c.p. -UCCISIONE O DANNEGGIAMENTO DI ANIMALI ALTRUI-

• Art. 639 c.p. -DETURPAMENTO E IMBRATTAMENTO DI COSE ALTRUI-

• Art. 646 c.p. -APPROPRIAZIONE INDEBITA- (NON PUNIBILITA’ EX 649 C.P.)

• Art. 660 c.p. -MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE-

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Violenza assistita Art. 61 c.p. – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI COMUNI- [omissis] -11 quinquies. L’avere nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’art. 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni 18 ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Art. 609 decies c.p. – COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI-

Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies e 609 undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, o per i delitti previsti dagli art. 572 e 612 bis, se commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori del minorenne in danno dell’altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572, 609 ter e 612 bis, commessi in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell’altro genitore, la comunicazione di cui al 1 comma si considera effettuata anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 155 e seguenti, nonchè 330 e 333 del codice civile. [omissis]

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CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’Atti ai quali la legge subordina l’esercizio dell’azione penale, in relazione ad

alcuni reati per i quali non si debba procedere d’ufficio

QUERELA (Artt. 336-337 c.p.p.)Atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà che si persegua penalmente il fatto di reato che ha subito

SI COMPONE DI:A)Notizia di reato;B)Volontà che si proceda penalmente in ordine al medesimo.

TERMINI DI PROPOSIZIONE: 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato, art. 124 c.p.

REMISSIONE DI QUERELAAtto irrevocabile ed incondizionato con cui la persona offesa

manifesta la volontà che non si proceda penalmente per il fatto di reato.

- La remissione estingue il reato, art. 152 c.p.

- La remissione non produce effetto se il querelato non l’ha accettata espressamente o tacitamente, art. 155 c.p.

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Delitto di cui all’art. 609 bis c.p. (violenza sessuale): - termine di proposizione della querela 6 mesi; - la querela proposta è IRREVOCABILE, art. 609 septies

c.p.

Delitto di cui all’art. 612 bis c.p. (atti persecutori):- il termine per la proposizione della querela è di 6 mesi;- la remissione della querela può essere soltanto

processuale; - la querela è comunque IRREVOCABILE se il fatto è

stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’art. 612, 2 comma.

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CONTENUTO DELL’ATTO DI QUERELA• ESPORRE DETTAGLIATAMENTE I FATTI, OVE POSSIBILE IN

ORDINE CRONOLOGICO;• DESCRIVERE CONTESTO, ABITUALITA’ E REITERAZIONE CON

CUI SI VERIFICANO GLI EPISODI, ALLEGANDO CON PRECISIONE ANCHE FORME DI VIOLENZA E PREVARICAZIONI MENO GRAVI;

• DESCRIVERE IL CONTENUTO DELLE TELEFONATE O SMS RICEVUTE DALLA VITTIMA (SPECIFICARE DATE E ORARI);

• SPECIFICARE SE L’AGENTE ABUSA DI ALCOLICI O STUPEFACENTI;

• SPECIFICARE SE AI FATTI HANNO ASSISTITO FAMILIARI ED I FIGLI MINORI (VIOLENZA ASSISTITA) OD ALTRI TESTIMONI ESTERNI AL NUCLEO;

• ELENCARE I NOMINATIVI DEI TESTIMONI DIRETTI ED INDIRETTI.

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• DOCUMENTAZIONE MEDICA, IN PARTICOLARE REFERTI DEA;

• PRECEDENTI ATTI DI DENUNCIA-QUERELA ED ATTI INERENTI LA PENDENZA DI PROCEDIMENTI PRESSO IL T.M. E T.O. IN MATERIA CIVILE;

• RILEVAZIONI FOTOGRAFICHE CHE DOCUMENTINO GLI ESITI DELLA VIOLENZA (EMATOMI, ECCHIMOSI);

• DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DANNEGGIAMENTO DI OGGETTI;

• RIPRODUZIONE FOTOGRAFICA SMS E COPIE MESSAGGI DA SOCIAL NETWORK.

ACQUISIRE ED ALLEGARE

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INDAGINI PRELIMINARI

• Viene sentita la p.o.;• Vengono sentite le persone

informate sui fatti;• Viene acquisita la documentazione

tutta utile ai fini delle indagini (documentazione medica, precedenti querele,...);

• Può essere disposta una perizia medico-legale sulla p.o. al fine di valutare l’entità della lesione subita.

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Attività a iniziativa della polizia giudiziaria- Art. 347 e

segg c.p.p.- Art. 351 c.p.p. Altre sommarie informazioni Art. 351 c.p.p. Altre sommarie informazioni La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Omissis 1ter Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, la polizia giudiziaria, quando deve assumere sommarie informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero.(inserito dall’art. 5 c.1 lett c) legge 1ottobre n. 2012 n. 172 –ratifica Convenzione di Lanzarote)

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Incidente probatorio -artt. 392 e segg c.p.p.-

Art. 398 cpp Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio Art. 398 cpp Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio Omissis 5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli

articoli 572,600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell' interrogatorio é anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione é disposta solo se richiesta dalle parti.

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AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI EX ART. 415 BIS C.P.P.

Quando il p.m. ritiene di chiedere il rinvio a giudizio, deve far notificare all’indagato e al suo difensore l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, che deve contenere:

- sommaria enunciazione del fatto- norme di legge che si assumono violate- data e luogo del fatto

L’indagato, se ritiene, può entro 20 giorni presentare memorie, rendere l’interrogatorio e chiedere il compimento di atti di indagine.

Quando si procede per atti persecutori (612 bis c.p.) e

maltrattamenti (572 c.p.) la notifica dell’avviso di conclusione delle

indagini deve essere fatta anche al difensore della p.o. o, in mancanza,

alla p.o.

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ESERCITA L’AZIONE PENALE FORMULANDO L’IMPUTAZIONE:

A)CHIEDE AL GIUDICE IL RINVO A GIUDIZIO, art. 405 ss c.p.p.

B)PROCEDE CON CITAZIONE DIRETTA (reati meno gravi), art. 550 ss c.p.p.

Concluse le indagini:

CHIEDE L’ARCHIVIAZIONE -art. 408 c.p.p.-

Il P.M. :

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MISURE CAUTELARIPRESUPPOSTI: -art. 273 c.p.p.-

1) GRAVI INDIZI

2) PUNIBILITA’ IN CONCRETO (assenza di cause di giustificazione)

3) GRAVITA’ DEL DELITTO (per i casi più gravi il Gip, a seguito dell’istanza e delle prove esaustive offerte dal PM, disporrà la misura cautelare in carcere)

CRITERI DI SCELTA DELLE MISURE: -art. 275 c.p.p.-

a) ADEGUATEZZA, idoneità della misura

b) PROPORZIONALITA’, corrispondenza funzionale tra la misura ed il pericolo

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• Art. 282 Art. 282 bisbis c.p.p c.p.p. - Allontanamento dalla casa familiare - 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni. […]

Art. 282 Art. 282 terter c.p.p. c.p.p. - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone. […]

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Obblighi di comunicazioneArt. 282 quater c.p.p.

I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio. Quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza organizzato dai servizi socio-assistenziali del territorio, il responsabile del servizio ne dà comunicazione al pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2.

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• Art. 380 c.p.p.Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza-Gli ufficiali e gli agenti di p.g. procedono all’arresto di chiunque colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il qual e la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20. Anche fuori dai casi previsti dal comma 1 […] gli ufficiali e gli agenti di p.g. procedono all’arresto di chiunque è colto in flagranza dei seguenti delitti non colposi: […] d bis) delitto di violenza sessuale (609 bis) e violenza sessuale di gruppo (609 octies c.p.) […]l ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.) e di atti persecutori (612 bis c.p.)

• Art. 384Art. 384 bis bis c.p.p.c.p.p. – Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare - 1. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica l’allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza dei delitti di cui all’art. 282 bis, c.6, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità fisica o psichica della p.o. […]

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AmmonimentoArt. 8. d.l. 23.2.2009, n.11, convertito dalla l. 23.4.2009, n.38 38 Art. 8. d.l. 23.2.2009, n.11, convertito dalla l. 23.4.2009, n.38 38 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -

bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612 -bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612 -bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.

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Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica -

Art. 3 l. 119/2013- 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, (( in forma non anonima )), un fatto che debba ritenersi riconducibile (( ai reati di cui agli articoli 581, nonche' 582, secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, )) nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, puo' procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica (( uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, )) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare (( o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, )) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, (( come modificato dal presente decreto )). Il questore puo' richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del (( codice della strada, di cui )) al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non da' luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, (( comma 2, )) del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

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Tutela della vittima di violenza in ambito civile

• Separazione personale dei coniugi• Provvedimenti nell’interesse della prole ex artt. 316 e

337bis e segg. c.c. (legge 219/2012 e d.lgs. n.154 del 28.12.2013);

Richieste:– Affidamento dei figli e contestuale disciplina della

responsabilità genitoriale (d.lgs. n.154 del 28.12.2013);– Assegnazione della casa coniugale;– Assegno di contributo al loro mantenimento;– Assegno di contributo al mantenimento del

coniuge.

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Ordine di protezione contro gli abusi familiari

• Art. 342 bis c.c.

Presupposto: grave pregiudizio integrità fisica o morale, o libertà

• Art. 342 ter c.c.

Contenuto:

- cessazione della condotta;

- allontanamento casa familiare;

- prescrizione di non avvicinarsi;

- intervento servizi sociali e associazioni di sostegno;

- versamento assegno periodico.

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• La p.o. per l’esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti può nominare un difensore […] al momento dell’acquisizione della notizia di reato il p.m. e la p.g. informano la p.o. di tale facoltà e della possibilità di accesso al patrocinio a spese dello Stato (Art. 101 c.p.p.).

• La p.o. dai reati di cui agli artt. 572, 583 bis, 609 bis-609quater, 609 octies e 612 bis c.p. può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall’art. 76 del decreto 115/2002.

• Il p.m. se la notizia di reato è infondata presenta al giudice richiesta di archiviazione. L’avviso della richiesta è notificato a cura del p.m. alla p.o. che abbia dichiarato di voler essere informata che nel termine di 10 giorni può presentare opposizione. Per i delitti commessi con violenza alla persona l’avviso di richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato alla p.o. ed il termine per l’opposizione è elevato a 20 giorni (Art 408 c.p.p.).

Diritti della persona offesa

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Diritti della persona offesa • I provvedimenti relativi alle misure previste dagli

artt. 282 bis, 282 ter nonché 284, 285, 286 c.p.p., applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati a cura della p.g. ai servizi socio assistenziali e al difensore della p.o. (o alla p.o. se non assistita), Art. 299 c.p.p.

• La richiesta di revoca o sostituzione delle misure di cui sopra deve essere contestualmente notificata a cura della parte richiedente ed a pena di inammissibilità al difensore della p.o. (in assenza alla p.o.) che possono nei 2 giorni successivi presentare memorie (Art. 299 c.p.p.).

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Patrocinio a spese dello Stato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Articolo 76 Condizioni per l’ammissione1.Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33. (1)2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

4-ter.  La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto

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Legge regionale n.11 del 17.3.2008

Istituzione di un fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti

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Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica

Art. 4 legge 119/20131. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' (( inserito )) il seguente:

"Art. 18-bis(Permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica)"1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento

per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumita', come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, (( con il parere favorevole dell'autorita' giudiziaria procedente ovvero su proposta di quest'ultima, )) rilascia un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Ai fini del presente articolo, si intendono per violenza domestica (( uno o piu' atti, gravi ovvero non episodici, )) di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o (( tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, )) indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

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2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravita' ed attualita' del pericolo per l'incolumita' personale.

3. Il medesimo permesso di soggiorno puo' essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali (( dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o )) dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In tal caso la sussistenza degli elementi e delle condizioni di cui al comma 2 e' valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali. (( Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque richiesto il parere dell'autorita' giudiziaria competente ai sensi del comma 1. ))

4. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 1 e 3 e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dai servizi sociali di cui al comma 3, o comunque accertata dal questore, ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

(( 4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico. ))

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.".

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Costituzione di parte civile-artt. 74-76 c.p.p., 185 c.p.-

• Risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali/morali subiti

• Liquidazione del danno nel processo penale ovvero in separato giudizio civile

• Liquidazione di una somma a titolo di provvisionale

• Sospensione condizionale della pena subordinata al versamento della provvisionale

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Grazie per l’attenzione!