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Distacco nazionale e all'estero Aspetti giuridici, previdenziali e fiscali 15 marzo 2016

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Distacco nazionale e all'esteroAspetti giuridici, previdenziali e fiscali

15 marzo 2016

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DISTACCOaspetti giuridici

“Il distacco si realizza quando un datore di lavoro pone, per soddisfare un proprio interesse, temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività”

distacco

in Italia all’estero

comunitarioextra -

comunitario

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DISTACCO NAZIONALE aspetti giuridici

• Articolo 30 D.Lgs 276/2003 «Legge Biagi»

Nell’ipotesi di distacco il lavoratore viene distaccato presso un soggetto terzo inserendosi temporaneamente nella nuova organizzazione, svolgendovi la prestazione lavorativa a favore del «distaccatario».

datore di lavoro «distaccante» e lavoratore: lettera di distacco; permane il legame organico e il potere disciplinare.

società «distaccataria» e lavoratore: esercizio del potere organizzativo e direttivo.

datore di lavoro distaccante e società «distaccataria»: accordo di distacco, che regola le pattuizioni economiche e le modalità del distacco.

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• Direttiva Europea 96/71/CE

si applica alle imprese stabilite nel territorio di uno stato membro che distacchino i propri lavoratori all’interno di un altro stato membro

• Direttiva Europea 2014/67/UE

ha integrato la precedente Direttiva, individuando i contenuti di autenticità del distacco, al fine di prevenire abusi ed elusioni

• Decreto Legislativo n. 72/2000

attuativo della Direttiva 96/71/CE, fissa alcune norme vincolanti a cui le parti devono attenersi solo ed esclusivamente durante il periodo di distacco a prescindere dalla legislazione applicabile all’intercorrente rapporto di lavoro e non mira in alcun modo a modificare la legge applicabile al contratto di lavoro,

DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO COMUNITARIOaspetti giuridici

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DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO COMUNITARIOaspetti giuridici- segue -

Ambito di applicazione:

impresa straniera con impresa operante nel territorio italiano;

impresa straniera con unità produttiva che opera nel territorio italiano;

impresa straniera con impresa facente parte dello stesso gruppo.

Condizioni di applicazione:

periodo limitato, durata predeterminata o predeterminabile;

mantenimento del «rapporto organico» tra datore e dipendente;

il dipendente svolge la propria attività (anche) per conto e nell’interesse dell’impresa distaccante.

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DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO COMUNITARIOaspetti giuridici- segue -

La Direttiva 96/71/CE stabilisce che devono essere garantite a tutti i lavoratori distaccati nel proprio territorio condizioni di lavoro e di occupazione che, nello stato in cui è fornita la prestazione, sono fissate da:

• Disposizioni legislative, regolamenti o amministrative, e

• Contratti collettivi o arbitrati di applicazione generale sempre che vertano in materia di:

periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;

durata minima delle ferie annuali retribuite;

tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;

sicurezza, salute e igiene sul lavoro;

Tutela maternità, minori e giovani;

Parità di trattamento tra sessi ed in genere in materia di non discriminazione.

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DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO COMUNITARIOaspetti giuridici- segue -

La Direttiva 2014/67/UE, concernente l'applicazione della Direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante la modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (regolamento IMI»).

nessuna modifica alla Direttiva 96/71/CE;

ne migliora e ne uniforma l’applicazione pratica;

prevede misure dirette a prevenire e sanzionare ogni violazione delle norme vigenti;

prescrive l’utilizzo del sistema «IMI – International Market information»

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DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO EXTRACOMUNITARIOaspetti giuridici

• Articolo 30 D.Lgs 276/2003 «Legge Biagi»

• Decreto Legge n. 317/1987 (modificato dal «Jobs Act»)

Contenuto del contratto di lavoro:

trattamento economico normativo non inferiore a CCNL applicato;

trasferimento quota di valuta delle retribuzioni corrisposte all’estero;

assicurazione viaggi andata e rientro per i casi di morte /invalidità;

sistemazione logistica;

idonee misure in materia di sicurezza.

N.B. A far data dal 24 settembre 2015 non è più richiesta l'autorizzazione preventiva ministeriale (Lavoro e Affari Esteri) per l'impiego all'estero di personale da parte delle aziende.

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DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO COMUNITARIOaspetti previdenziali e assistenziali

• Il Regolamento CE 883/2004 e Regolamento CE 987/2009 (che ne stabilisce le modalità di applicazione)

consente al lavoratore distaccato di mantenere - durante il distacco -l’assoggettamento alla legislazione previdenziale del paese in cui opera il datore di lavoro (art. 12). Deroga al principio della lex loci laboris.

Condizioni:

temporaneità: fino a 24 mesi (prorogabile con richiesta da effettuarsi prima della fine del periodo di distacco).

permanenza del legame organico tra lavoratore distaccato e «distaccante»;

attività lavorativa svolta per conto e nell’interesse del «distaccante»;

il lavoratore non venga inviato in sostituzione di altro lavoratore.

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DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO COMUNITARIOaspetti previdenziali e assistenziali-segue -

Assunzione finalizzata al distacco:

Il paragrafo 1 dell’articolo 14 del Regolamento CE 987/2009 che per “persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente la sua attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro si intende anche una persona assunta nella prospettiva di tale distacco in un altro Stato membro, purché, immediatamente prima dell'inizio del rapporto di lavoro in questione, la persona interessata fosse già soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro è stabilito”;

Circolare INPS 83/2010: iscrizione al regime assicurativo dello Stato membro di provenienza da almeno un mese.

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DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO EXTRA COMUNITARIOaspetti previdenziali ed assistenziali

• Paesi convenzionati – applicazione convenzioni interazionali recanti disposizioni in materia di sicurezza sociale e di durata del distacco;

• Paesi non convenzionati – applicazione DL. 317/1987:

[…] I lavoratori italiani operanti all'estero, in Paesi extracomunitari con i quali non sono in

vigore accordi di sicurezza sociale, alle dipendenze dei datori di lavoro italiani e stranieri […], sono obbligatoriamente iscritti alle seguenti forme di previdenza ed assistenza sociale, con le modalità in vigore nel territorio nazionale […]:

a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) assicurazione contro la tubercolosi;

c) assicurazione contro la disoccupazione involontaria;

d) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

e) assicurazione contro le malattie;

f) assicurazione di maternità […]

I contributi dovuti sono calcolati su retribuzioni convenzionali fissati annualmente con DM

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DISTACCO ALL’ESTERO - DISTACCO EXTRA COMUNITARIOcaso pratico - distacco in Cina

Aspetti amministrativi:

predisposizione dell’accordo di assegnazione (Assignment letter);

comunicazioni obbligatorie: comunicazione telematica al Centro per l’Impiego entro 5 giorni dalla data di inizio del distacco;

verifica del regime di sicurezza sociale applicabile e determinazione del premio INAIL;

verifica delle condizioni per considerare il lavoratore fiscalmente residente in Italia o meno / iscrizione all’Anagrafe degli italiani all’estero (a cura dello stesso lavoratore);

predisposizione e aggiornamento libri obbligatori del personale: annotazione dei dettagli del distacco sul Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese di riferimento;

(comunicazione informativa del distacco al Ministero degli Affari Esteri).

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DISTACCOassignment letter - contenuti -

• Main terms and conditions for secondment(reasons, task and duties, working time duration, location, period and termination);

• Compensation

(based salary, overseas compensation, hardship bonus, cost of living adjustment, performance bonus and incentives and method of payments and amount to be paid);

• Secondment special provisions

(housing, moving expenses and furniture, healt insurance, company car, language courses, home leave, rest and recreational benefits, tax and legal support);

• Social security charges and taxes

(tax equalization)

• Re-patriation

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DISTACCO

aspetti fiscali

• Residenza fiscale e luogo di svolgimento dell’attività di lavoro dipendente –norme interne e convenzioni bilaterali per la determinazione del luogo di tassazione

• Credito d’imposta

• Politiche di neutralità fiscali

• Termination payments

• Stabile organizzazione personale

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DISTACCOla residenza fiscale in Italia

Art 2 co. 2 TUIR: Sono considerati fiscalmente residenti in Italia coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta (> 183 gg):

sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente; o

hanno messo nel territorio dello Stato il domicilio (centro degli interessi economici e sociali, con prevalenza dei legami familiari; o

hanno nel territorio dello Stato la residenza (dimora abituale)

Art 2 co. 2bis TUIR: Si considerano altresì fiscalmente residenti in Italia, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi italiane e trasferiti in Stati Black– list (es. Svizzera).

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DISTACCO Imponibilità in Italia: residenza fiscale e luogo di svolgimento del lavoro dipendente

Per i soggetti fiscalmente residenti in Italia la base imponibile è costituita:

dalla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore (determinata secondo le regole dell'art. 51 del TUIR); ovvero

dalla c.d. retribuzione convenzionale, al verificarsi di alcune condizioni (art. 51 co. 8bis TUIR)

applicazione della convenzione bilaterale se presente

Per i soggetti fiscalmente non residenti in Italia la base imponibile è costituita dai soli redditi prodotti in Italia (art. 2 - 23 - 24 TUIR).

applicazione della convenzione bilaterale se presente

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DISTACCOIl regime "convenzionale " - art. 51 co. 8bis TUIR

Residenza fiscale in Italia;

Continuità ed esclusività della prestazione all'estero (anche in diversi Paesi) provata tramite:

accordo suppletivo ad hoc (contratto di distacco);

integrale svolgimento della prestazione all'estero,

permanenza all'estero per un periodo superiore a 183 gg nei 12 mesi:

nel computo dei 183 giorni si contano anche: il periodo di ferie, le festività, I riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi

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DISTACCOconvenzioni bilaterali

Regime del lavoro dipendente contenuto nell’art 15 dello schema di convenzione OCSE

Regola generale «paese della fonte»: il reddito da lavoro dipendente è tassato nel pase in cui viene prestata l’attività e quindi prodotto il reddito stesso.

Tuttavia al ricorrere congiunto di 3 condizioni il reddito è tassato nello stato di residenza del soggetto e non nello stato in cui l’attività è prestata: 1) soggiorno nell’altro Stato non superiore a 183 gg nel corso dell’anno fiscale considerato; 2) le remunerazioni sono pagate da un datore che non è residente nell’altro Stato; 3) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell’altro Stato.

Per il lavoro subordinato a bordo di navi o aeromobili, i redditi sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell’impresa. Se in detto stato non viene effettuato prelievo di imposta, le remunerazioni sono imponibili nello stato di residenza dei beneficiari

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DISTACCO credito d’imposta

•Art. 165 TUIR

Credito entro il limite dell’imposta italiana per il rapporto tra il reddito prodotto all’estero ed il reddito complessivo. Particolarità: definitività delle imposte estere con termine

•Art. 23 dpr 600/1973

Meccanismo specifico per i redditi di lavoro dipendente per imposte definitive. Particolarità: contrariamente all’art. 165 manca un termine per la detrazione; detrazione entro i limiti dell’imposta su redd. da lav. dip. e possibilità di rideterminare il credito ai sensi dell’art. 165

•Credito d’imposta e convenzioni bilaterali

Art. 23 modello OCSE

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DISTACCOtermination payments

Definizione

Somme che vengono erogate alla cessazione del rapporto di lavoro

Regolamentazione

Norme interne e norme convenzionali con alcune differenze in termini di definizioni ed interpretazioni. Talvolta, ad esempio, è difficile stabilire se il pagamento ha natura retributiva o natura risarcitoria.

Nel diritto convenzionale (modello OCSE) sono stati introdotti dei principi, talvolta recepiti, talvolta derogati dagli stati, utili all’interpretazione ed all’inquadramento delle singole casistiche. In ogni caso si tratta di principi che non possono prescindere dall’analisi della reale e sostanziale natura di ogni singolo caso.

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DISTACCOtermination payments- segue -

Il commentario al modello OCSE individua 13 tipologie di remunerazioni per le quali fornisce alcune indicazioni:

indennità sostitutiva per ferie non godute;

indennità di mancato preavviso;

incentivo all’esodo;

indennizzo per il licenziamento senza giusta causa;

remunerazione patto di non concorrenza;

somme relative a contributi previdenziali o diritti di pensione

altre remunerazioni differite (deferred remuneration and incentive compensation arrangements);

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DISTACCOtermination payments- segue

fringe benefit for the period after employment: assistenza sanitaria ed assicurativa o consulenza di agenti o professionisti

compensation for loss of earnings on or after termination following injury or disability

compensation for loss of future commissions

partial retirement payments

trattamento di fine rapporto

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DISTACCOle politiche di neutralità fiscale

• Tax protection

al momento del versamento delle imposte nel Paese estero si opera unraffronto fra le imposte estere e quelle che sarebbero state versate in Italia:

se imposte estere > imposte italiane: il datore di lavoro sopporta l'onere aggiuntivo

se imposte estere < imposte italiane: il vantaggio resta a favore del dipendente

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DISTACCOle politiche di neutralità fiscale- segue -

Tax equalisation ('netto garantito')

il lavoratore sostiene lo stesso carico fiscale che avrebbe sostenuto in assenza di distacco (anche nell'eventualità in cui le imposte dovute nel Paese del distacco siano inferiori a quelle italiane):

gestione dell'hypo tax e riconciliazione

anticipo delle imposte tramite prestito in caso di doppia tassazione

scelta non solo fiscale ma in funzione di molteplici fattori come il livello del lavoratore

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DISTACCOstabile organizzazione personale

• Rischio reale perché la fattispecie prescinde dalla formale e fisica base fissa all’estero.

• Deve essere valutata la definizione di stabile organizzazione adottata dal singolo paese ed eventualmente dalle specifiche convenzioni bilaterali.

• In linea di principio secondo le indicazioni OCSE si configura stabile organizzazione personale quando:

Una persona (fisica o giuridica) esercita in uno stato estero il potere di concludere abitualmente i contratti in nome dell’impresa non residente e

Sempre che non si tratti di agenti indipendenti che agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

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