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Page 1: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Autore: Autore: Piera Loi

LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

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Ogni ordinamento giuridico è definito dall’insieme di norme•sulla produzione del diritto e •di produzione del diritto

Le norme sulla produzione del diritto hanno tre funzioni:•identificare le fonti dell’ordinamento•determinare i criteri di vigenza delle fonti e i rapporti tra di loro•indicare i criteri di interpretazione delle fonti

FONTE DEL DIRITTO è ogni fonte qualificata come tale

dall’ordinamento giuridico

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Esempio di norma sulla produzione del diritto che definisce, in modo non esaustivo, i tipi astratti di fonte che a loro volta sono identificati: •dai soggetti titolari del potere normativo (fonte come potere)•dalle procedure per esercitare tale potere•dall’atto formale che costituisce la manifestazione del potere

Norme sulla produzione del diritto: sono contenute nella Costituzione,nelle preleggi, nell’art.2 c.p. e in altredisposizioni specifiche

art 1 disp.prel Sono fonti del diritto:1) le leggi 2) i regolamenti3) le norme corporative4) gli usi

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“Nessuna fonte può creare altre fonti aventi efficacia maggioreo anche uguale a quella propria, ma solo fonti dotate di efficacia minore “

Quali principi regolano i rapporti tra le diverse fonti?

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posizione cronologicaa) Lex posterior abrogat priori(art.15 disp.prel.c.c.)b) irretroattività (art.11 disp.prel.c.c.)(principio derogabile- problemadei diritti quesiti e del diritto penale)

posizione sistematicaa) principio di gerarchia •legalità: preminenza della legge rispetto agli atti del potere esecutivo-altro aspetto: riserva di legge•costituzionalità: non contraddizione delle regole costituzionali da parte delle regole legislativeb) principio di competenza- criterio delle materie da regolare

RAPPORTI TRA LE FONTI

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FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Page 7: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Le fonti internazionali del diritto del lavoro sonocostituite da:

FONTI OBBLIGATORIE FONTI NON OBBLIGATORIE

•Convenzioni ILO

•Carta Sociale Europea

(1961-1991)) •Convenzione ONU sui diritti economici e sociali

•Raccomandazioni ILO

•Carta comunitariadei diritti socialifondamentali dei lavoratori (1989)Dichiarazione Universale• dei diritti dell’uomo-ONU 1948•Carta dei diritti fondamentali (Nizza-2000)

Ogni fonte differisce dalle altre in relazione ai meccanismi di attuazione e gli apparati sanzionatori

Page 8: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

ILO ( BIT, OIL)

• E’ UNA DELLE AGENZIE DELL’ONU FONDATA NEL 1919

• FANNO PARTE DELL’ILO x PAESI

• L’ATTO GIURIDICO FONDAMENTALE E’ LA DICHIARAZIONE DI FILADELFIA DEL 1944

• LEGIFERA ATTRAVERSO UN’ORGANISMO ASSEMBLEARE TRIPARTITO CHE SI RIUNISCE A GIUGNO DI OGNI ANNO (CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO)

• STABILISCE GLI STANDARD INTERNAZIONALI DEL LAVORO

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CONVENZIONI• LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DEL LAVORO

HANNO LO STATUS DI TRATTATI INTERNAZIONALI• SONO ADOTTATE DA UNA MAGGIORANZA DI DUE

TERZI DEI DELEGATI DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO

• DEVONO ESSERE RATIFICATE DAGLI STATI MEMBRI CON UN IDONEO ATTO DI DIRITTO INTERNO

• GLI STATI INVIANO PERIODICI RAPPORTI ALL’ILO

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI FIRMATE

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CONVENZIONI

LE CONVENZIONI RIGUARDANO TUTTI GLI ASPETTI

LEGATI AL RAPPORTO DI LAVORO O ALLE CONDIZIONI

SOCIALI DEI LAVORATORI:

• I DIRITTI SINDACALI ( LIBERTA’ SINDACALE-N.87/48 E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA N.98/49)

• LA TUTELA DEL LAVORO MINORILE (N.138/73)

• LA PARITA’ DI TRATTAMENTO (N.100/51 E N.103/52)

• L’ORARIO DI LAVORO (N.132/70)

CONVENZIONI PROMOZIONALI :STABILISCONO OBBLIGHI PER GLI STATI DI PREDISPORRE MIGLIORICONDIZIONI SOCIALI PER TUTTI I CITTADINI INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LAVORINO

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Esame del ricorso da parte del Comitato degli Esperti o del Comitato Tripartito

Uno Stato membro, un’associazionesindacale o datoriale denunciano il

mancato rispetto di una convenzione

Formulazione di raccomandazioni nei confronti dello Stato inadempiente

Rispetto dellaraccomandazione

Ricorso alla Corteinternazionale di Giustizia

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DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO

ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU NEL 1948

L’art.23 elenca i diritti fondamentali: •al lavoro, •a giuste condizioni di lavoro•alla tutela contro la disoccupazione•a non essere discriminati•ad avere una retribuzione equa e sufficiente•a fondare e ad aderire ai sindacati •al riposo e a ferie retribuite

Non è stata approvata sotto forma di Trattato e ha pertanto valore di impegno morale o consuetudinario. La commissione dei diritti dell’uomo indaga sulla violazione sistematica dei diritti

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CONVENZIONE ONU SUI DIRITTIECONOMICI E SOCIALI

E’ UN PATTO INTERNAZIONALE ADOTTATO NEL 1966, recepito in Italia con la L. 881/77

Gli Stati firmatari si impegnano a rispettare i diritti: •al lavoro liberamente scelto•alla formazione professionale •a giuste condizioni di lavoro•alla retribuzione, pari, equa e sufficiente•alla sicurezza e salute nel luogo di lavoro •al riposo e a ferie retribuite•a costituire sindacati•a svolgere attività sindacale e di contrattazione

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•E’ un Trattato firmato a Torino nel 1961 ed emendato nel 1991

•E’ stato firmato e ratificato in 22 stati europei

•Non è ancora stato ratificato da 8 Stati (Ukraina, Macedonia, Svizzera)

La Carta Sociale prevede un meccanismo di supervisione e di controllo sullo stato di attuazione dei diritti da partedegli Stati firmatari

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CONDIZIONI DI LAVORO

•diritti sindacali

•diritto di contrattazione

•divieto di discriminazione

•diritto ad una retribuzione suff.

•parità retributiva

•proibizione del lavoro minorile

•tutela della maternità

COESIONE SOCIALE

•diritto all’assistenza sanitaria

•diritto alla sicurezza sociale

•diritto delle famiglie ad una

assistenza economica e sociale

•diritto degli anziani all’assistenza

•diritto dei fanciulli alla protezione

contro danni fisici e morali

Le parti contraenti possono accettare selettivamente i dirittida implementare, garantendo una soglia minima

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Rapporti dei governisull’attuazione

della Carta

Osservazioni delleassociazioni sindacali

datoriali e ong

Comitato di Esperti IndipendentiVerifica la corrispondenza delle leggi e pratiche nazionali

con le disposizioni della Carta

Comitato GovernativoSeleziona le situazioni che devono essere oggetto di

raccomandazioni agli Stati interessati

Comitato dei MinistriAdotta risoluzioni alla fine di un ciclo di supervisione

ed emette raccomandazioni a Stati non perfettamente in linea con la Carta Sociale

MECCANISMO DI SUPERVISIONE

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RACCOMANDAZIONI• NON HANNO L’OBBLIGATORITA’ DELLE

CONVENZIONI

• NON SONO SOGGETTE A RATIFICA

• SONO SPESSO ADOTTATE CONTEMPORANEAMENTE ALLE CONVENZIONI

• SI INDIRIZZANO AGLI STATI MEMBRI E IL LORO SCOPO E’ DI ORIENTARE LE POLITICHE

• VALGONO LE STESSE REGOLE DELLE CONVENZIONI PER I RAPPORTI PERIODICI ALL’ILO.

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E’ stata approvata nel 1989 da tutti gli Stati membri della Comunità ad esclusione del Regno Unito

Ha la forma giuridica della risoluzione , cioè di un atto non vincolante

L’art. 136 del Trattato di Amsterdam cita la Carta dei diritti socialifondamentali:

“La comunità e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentaliquali quelli definiti dalla Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del1989, hanno come obiettivi il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro”

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DIRITTO PRIMARIOTrattato Istitutivo Comunità Europea

(Roma 1957-Nizza 2000)

DIRITTO DERIVATOfonti obbligatorie (hard law)

fonti non obbligatorie(soft law)

Sentenze della Corte di Giustizia

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Principio di sussidiarietàArt. 5 TrattatoLa Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente TrattatoNei settori che non sono di sua esclusiva competenza, la Comunità interviene secondo il principio della sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati dagli stati membri e possono, dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario

Competenze concorrentitra Comunità e Stati membri

Competenze esclusive della Comunità

Principio di supremazia del diritto comunitario

Come si decide un’azione in campo sociale nel TCE

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Competenza concorrentetra Unione e Stati membri

Come si decide un’azione in campo sociale nella Costituzione Europea

Nella Costituzione europea ci sono materie di competenza esclusivadell’UE (art.12), materie a competenza concorrente (art.13) e materiein cui è previsto un coordinamento dell’UE tramite atti di indirizzo e diOrientamento (art.14)

Politica sociale

Coordinamentoda parte dell’UE

Politiche dell’occupazione

Page 22: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azioneDell’Ue in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost)

Materie a maggioranza qualificata:• miglioramento, in particolare, dell'ambiente di lavoro, perproteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori,• condizioni di lavoro,• informazione e consultazione dei lavoratori,• integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro• parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunitàsul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro,• lotta contro l'esclusione sociale,• modernizzazione dei regimi di protezione sociale

Page 23: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azioneDell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost)

•Materie all’unanimità• sicurezza sociale e protezione sociale dei lavoratori,• protezione dei lavoratori in caso di risoluzione del contrattodi lavoro,• rappresentanza e difesa collettiva degli interessi dei lavoratorie dei datori di lavoro, compresa la cogestione•condizioni di impiego dei cittadini dei paesi terzi chesoggiornano legalmente nel territorio dell'Unione,

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Norme del Trattato che definiscono i limiti dell’azioneDell’UE in campo sociale (art.137 TCE e III-104 Cost)

•Materie di competenza esclusiva degli Stati

•retribuzioni, •diritto di associazione, •diritto di sciopero,• diritto di serrata.

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DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI

Carta sociale Europea (Torino1961): è una fonte di diritto internazionale

Carta Comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori(1989): non è una fonte obbligatoria a causa del veto del Regno Unito

Carta dei diritti fondamentali di Nizza (2000):è nata come fontenon obbligatoria ma ora è parte della Costituzione Europea

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DIRITTI SOCIALI FONDAMENTALI

•La Carta dei diritti fondamentali di Nizza è parte della nuovaCostituzione Europea (Parte II, art. II-1; II •I Diritti sociali sono contenuti prevalentemente nel titolo dellaSolidarietà (art.II-27; II-34)

Art. II-5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato Art.II-15: Libertà professionale e diritto dilavorare Art.II-23 Parità tra uomini e donne Art.II-27: Diritto dei lavoratori all’informazione e consultazione nell’ambitoDell’impresaArt.II-28: Diritto di negoziazione e azioni collettiveArt.II-29: Diritto di accesso ai servizi di collocamentoArt.II-30: Tutela in caso di licenziamento ingiustificatoArt.II-31: Condizioni di lavoro giuste e eque Art.II-32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogodi lavoro Art.II-33: Vita familiare e vita professionale

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POLITICHE DELL’OCCUPAZIONE

Relazione annuale di ogni Stato membro sulle politiche inmateria di occupazione, alla luce degli orientamenti in materiadi occupazione, da trasmettere al Consiglio dei ministrie alla Commissione

Conclusioni del Consiglio europeo in base all’esame annuale della situazione dell'occupazione nell'Unione Europea

Orientamenti di cui devono tener conto gli Stati membri nelle rispettive politiche in materia di occupazione (adottati dal Consiglio dei ministri, in base alle conclusioni del Consiglio europeo, su proposta della Commissione)

Esame delle relazioni nazionali e adozione di eventualiRaccomandazioni da parte del Consiglio dei Ministri

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DIRETTIVE, REGOLAMENTI E DECISIONI

• I regolamenti sono direttamente applicabili negli stati membri senza misure di attuazione

• sono obbligatori in tutti i loro elementi

•le direttive sono obbligatorie per gli stati membri relativamente agli obiettivi da raggiungere•gli stati membri sono liberi di scegliere gli strumenti di diritto interno per la loro attuazione•Le direttive in materia sociale possono essere attuate mediante contratti collettivi

•Le decisioni non sono generali come i regolamentisono obbligatorie nella loro interezza •possono essere indirizzate agli stati membri , alle imprese o agli individui

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EFFETTO DELLE DIRETTIVE

• EFFETTO DIRETTO: LA CAPACITA’ DI UNA DIRETTIVA DI CREARE DIRITTI E OBBLIGAZIONI

• E’ POSSIBILE ANCHE QUANDO UNA DIRETTIVA NON E’ STATA ATTUATA E PUO’ COMPORTARE

• LA CONDANNA DELLO STATO INADEMPIENTE A RISARCIRE IL DANNO SUBITO DAI PRIVATI PER LA MANCATA ATTUAZIONE (CASO Francovich)

• E’ POSSIBILE QUANDO IL SUO CONTENUTO E’ SUFFICIENTEMENTE CHIARO E PRECISO

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RACCOMANDAZIONI, OPINIONI E RISOLUZIONI

• Sono tutte fonti non obbligatorie

• sono strumenti di armonizzazione del diritto nazionale

• possono essere usate come strumenti interpretativi

• Le risoluzioni normalmente sono adottate dal parlamento e dal consiglio ed esprimono le linee di una politica

• molte risoluzioni sono state adottate in campo sociale (carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori)

Page 31: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

LE NUOVE FONTI PREVISTEDALLA COSTITUZIONE

Legge europea:è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Legge quadro europea:è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatariper quanto riguarda il risultato da raggiungere,mentre sono liberi di scegliere la forma e i mezzi.

Atti legislativi

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LE NUOVE FONTI PREVISTEDALLA COSTITUZIONE

Atti non legislativi

Decisione europea:è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoriasoltanto nei confronti di questi.

Raccomandazioni e pareri:sono adottati da diverse istituzioni e nonhanno effetto vincolante.

Page 33: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

LE NUOVE FONTI PREVISTEDALLA COSTITUZIONE

Atti non legislativi

Regolamento europeo:è un atto non legislativo di portatagenerale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talunedisposizioni specifiche della Costituzione. Può essere:a) Obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membrib) Obbligare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere scegliendo forma e mezzi.

Regolamenti delegati:Sono adottati dalla Commissione sulla base di una delega di una legge europea o di una legge quadro europea per completarne o modificarne determinati elementi non essenziali.

Page 34: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

CONTRATTO COLLETTIVO EUROPEO Consultazione delle parti sociali da parte della Commissione, prima di presentare proposte nel settore della politica sociale

Semplice parere o raccomandazione delle parti sociali

Avvio della procedura di contrattazione collettiva da concludersi entro nove mesi

Firma del contratto collettivo e successiva adozione di una direttiva o attuazione del contratto collettivo in quanto tale

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SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Ricorso diretto o per annullamento

È l’azione intrapresa dalla Commissione o dalle altre

Istituzioni comunitarie contro uno Stato o una Istituzione

comunitaria, quando un atto del diritto comunitario

comporti una violazione delle norme dei Trattati.In alcuni casi vi può essere intrapresa

da soggetti privati

Ricorso in via pregiudiziale

E’ il ricorso dei giudici nazionali quando necessitino di una

interpretazione sul diritto comunitario ai fini della

decisione di unacontroversia. La sentenza

vincola solo il giudice rimettente

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FONTI NAZIONALI

NORME COSTITUZIONALIRiparto di competenzeNORME COSTITUZIONALIRiparto di competenze

NORME LEGISLATIVE •codice civile•leggi e atti aventi forza di legge

NORME LEGISLATIVE •codice civile•leggi e atti aventi forza di legge

NORME AMMINISTRATIVE(es. circolari ministeriali) NORME AMMINISTRATIVE(es. circolari ministeriali)

NORME CONTRATTUALINORME CONTRATTUALI

USIUSI

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Costituzione e nuovo riparto di competenzeCostituzione e nuovo riparto di competenze

L. Cost. n. 3 del 18/10/2001-Art.117 Cost.

Materie di competenza esclusiva dello Stato in materia di lavoro:a) Ordinamento civile e penaleb) Previdenza sociale

Materie di competenza concorrente Stato – Regioni:a) Tutela e sicurezza del lavorob) Previdenza complementare e integrativa

Materie di competenza esclusiva delle Regioni:Tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione dello Stato

Nelle materie a competenza concorrente la potestà legislativaspetta alle Regioni, salva la determinazione dei principi fondamentalida parte dello Stato

Page 38: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Vi sono due categorie di norme costituzionali:•ad efficacia diretta •ad efficacia indiretta ( differita, di principio, programmatiche)

La norma è sufficientemente completa per potere valere come regola di casi concreti- EFFICACIA ORIZZONTALE

ART .36, 1°co., COST.Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia

un’esistenza libera e dignitosa

ART .36, 1°co., COST.Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia

un’esistenza libera e dignitosa

Norme ad efficacia diretta:

NORME COSTITUZIONALINORME COSTITUZIONALI

Page 39: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

L’art.36 COST. è una norma immediatamente precettiva

La sua violazione comporta la nullità della clausola del contratto individuale che stabilisce una retribuzione inferiore a quella considerata sufficiente

La clausola nulla è sostituita dal giudice ex Art. 2099 c.c.

OPERATIVITA’ DEL PRINCIPIO DI SUFFICIENZA

Art.2099, 2°c, c.c.In mancanza si accordo tra le parti ,

la retribuzione è determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere

delle associazioni professionali

Page 40: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Stabiliscono principi (e non regole)che orientano l’ordinamento giuridico, hanno una funzione sistematica. Hanno una potenzialità espansiva: si pone il problema del conflitto tra principi diversi : es. diritto di sciopero (art. 40) e libertà di circolazione (art. 16)

Norme di principio

Art. 40 Cost., Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano

Art. 40 Cost., Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano

Page 41: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Norme programmatiche

Si riferiscono agli esiti politico -sociali dell’azione normativa. Mentre le norme di principio indicano l’inizio dell’azione,queste riguardano il fine. Esigono interventi statali per il raggiungimento di fini indicati.

Art. 4 Cost., 1°commaLa repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

Art. 4 Cost., 1°commaLa repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto

Page 42: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Art.2060-art.2590

Il libro V del codice civile ha presto perduto la sua posizione centrale in quanto impregnato della cultura giuridica corporativa.Presupponeva una fonte esterna ad efficacia generalizzata come il contratto corporativo

È opportuna una raccolta organica delle norme giuslavoriste?Problema della codificazione (teoria di Paul Durand:codificatione consolidation)

continua e rapida evoluzione della materia; mutamento dei principi ,delle tecniche di tutela, delle tecniche normative

maggior omogeneità del sistema; ragioni pratichePRO

CONTRO

CODICE CIVILE

Page 43: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Contrattocollettivo

Secondo una cospicua e autorevole dottrina il contratto collettivo sarebbe una fonte, extra ordinem

Una fonte che pur non essendo prevista espressamente dall’ordinamento come tale, concretamente opera alla stessa stregua delle fonti legali

Principio di effettività

Page 44: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Ordinamento stataleOrdinamento intersindacale

Contrattocollettivo

Per l’ordinamento statale è un contratto di dirittocomune , regolato dal c.c.

Per l’ordinamento intersindacale è l’atto fondamentale che regola i rapporti tra sindacati e imprenditori e ha la stessa funzione della legge nell’ordinamento statale

I rapporti tra i due ordinamenti possono essere vari, in alcuni casi le valutazioni normative coincidono, in altri vi può essere un conflitto che sfocia nella ineffettività delle norme in uno o nell’altro ordinamento. ASTENSIONISMO

Page 45: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

TEORIA DELL’ORDINAMENTO INTERSINDACALE

Teoria elaborata da G.Giugni negli anni ‘60i rapporti tra organizzazioni imprenditoriali, sindacali e stato(relazioni industriali):•sono caratterizzati da autonomia rispetto alle altre sfere sociali•i soggetti di questi rapporti hanno una certa stabilità•sono regolati da un’insieme di regole- sia sulla produzione delle norme che di produzione delle norme-che costituiscono un

La validità delle norme dell’ordinamento intersindacale,la legittimità dei comportamenti e l’apparato sanzionatorio sono indipendenti dalle valutazioni dell’ordinamento statale Es. inclusione o esclusione di un sindacato dalle trattative

ordinamento intersindacale

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Legge e contratto collettivo : è solo un rapporto gerarchico?

Contratto collettivoUn non può abrogare una legge, puòperò

in melius ma anche in peius (vedi art. 4, L.223/91)

Art. 2, co. 2 bis, D.Lgs.29/93Nelle materie non soggette a riserva di legge, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett.c) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, eventuali norme di legge intervenute dopo la stipula di un contratto collettivo, cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto

Sembra introdurre un meccanismo abrogativo simile a quello tra fonti con la medesima efficacia. L’anomalia è eliminata se il contratto collettivoè visto non come fonte del diritto ma come fatto al verificarsi del qualesi realizza l’effetto abrogativo voluto dalla legge

derogare alle disposizioni stabilite dalla legge, generalmente

Page 47: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Il rapporto tra contratto collettivo e legge è ricco earticolato

Recezione dei contenuti del contratto collettivo da parte della legge•L.604/66 ha recepito la precedente disciplina collettiva•recezione in decreto dei contratti collettivi della L.741/59

Legislazione di sostegno o promozionale Statuto dei Lavoratori-L.300/70

Legislazione contrattataLegislazione della crisi

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solo negli ordinamenti di common law esiste l’autorità vincolante del precedente

La giurisprudenzain senso tecnico perché il nostro è un ordinamento di civil law

non è una fonte del diritto

•Elaborazione della nozione di contratto collettivo di diritto comune•Utilizzo dell’art.36 Cost. ai fini dell’estensione dell’efficacia soggettivadel contratto collettivo•Definizione dei limiti al diritto di sciopero

Ruolo storico della Giurisprudenza dei probiviri.In generale la giurisprudenza ha svolto un fondamentale ruolo nella formazione del diritto del lavoro e del diritto sindacale

Page 49: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Magistratura dei probiviri

Collegi dei Probiviri –istituiti nel 1893- Erano composti da:un magistrato togato o onorario Rappresentanti degli industriali e degli operai

Le funzioni erano conciliative e giurisdizionali,ma spesso si tendeva a conciliare le controversie

In assenza di una legislazione sul lavoro i giudizi erano decisi secondo equità

In generale si rinviava alle norme definite dagli accordi collettivie alla prassi

Page 50: Autore: Piera Loi LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Gli usi aziendali - come quelli negoziali o di fatto si distinguono dagli usi normativi, caratterizzati dal requisito soggettivo dell’ opinio iuris ac necessitatis

sono suscettibili di inserzione automatica, come clausola d'uso, nel contratto individuale di lavoro,

Possono derogare soltanto in melius la disciplina collettiva -

Perché vi sia un uso rileva il mero fatto giuridico della reiterazione del comportamento considerato nei confronti di una collettivita' piu' o meno ampia di destinatari. purche' provvisto del requisito della spontaneita;