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Autorità Idrica Toscana Manuale operativo degli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti | 1 Autore: Area Affari Istituzionali – Servizio Segreteria e Affari Generali (aggiornamento giugno 2016) MANUALE OPERATIVO DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DELL’AUTORITA’ IDRICA TOSCANA Articolo I. Premessa Il presente manuale ha lo scopo di supportare gli uffici dell’Autorità nella verifica circa la completa e regolare redazione e stipulazione dei contratti in forma di scrittura privata non autenticata. Articolo II. Normativa di riferimento Legge n. 89 del 06/02/1913; D.P.R. n. 642 del 26/10/1972; D.P.R. n. 131 del 26/04/1986; Legge n. 241 del 07/08/1990; D.Lgs. 82 del 07/03/2005; Legge n. 136 del 13/08/2010; D.Lgs. 50 del 18/04/2016; Articolo III. Repertoriazione dei contratti L’obbligo di tenere una raccolta detta “repertorio”, è sancita dalla Legge notarile (Legge n. 89/1913), per i contratti in forma pubblica amministrativa, per le scritture private autenticate e per le scritture private soggette a registrazione in termine fisso (gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono quelli indicati nella parte prima del d.P.R. 131/1986 recante il “testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”). L’Autorità Idrica Toscana iscrive nel repertorio dei contratti quelli obbligatori secondo le disposizioni legislative ed altresì, per prassi, iscrive a repertorio anche i contratti, di durata, stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata, non soggetti a registrazione in termine fisso. I contratti stipulati mediante moduli, accettazione di preventivi e lettere commerciali non sono inseriti nel repertorio ma vengono assunti al protocollo e censiti in forma semplificata in apposito elenco. Articolo IV. Forma dell’atto La forma del contratto deve essere stabilita dalla determinazione a contrarre 1 ed è condizionata dalle modalità di espletamento della gara. La “forma” 2 fa riferimento alla tipologia del documento e comprende: 1 Art. 192 del D.Lgs. 267/2000.

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Autorità Idrica Toscana

Manuale operativo degli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti | 1

Autore: Area Affari Istituzionali – Servizio Segreteria e Affari Generali (aggiornamento giugno 2016)

MANUALE OPERATIVO

DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

DELL’AUTORITA’ IDRICA TOSCANA

Articolo I. Premessa

Il presente manuale ha lo scopo di supportare gli uffici dell’Autorità nella verifica circa la completa e regolare redazione e stipulazione dei contratti in forma di scrittura privata non autenticata. Articolo II. Normativa di riferimento Legge n. 89 del 06/02/1913; D.P.R. n. 642 del 26/10/1972; D.P.R. n. 131 del 26/04/1986; Legge n. 241 del 07/08/1990; D.Lgs. 82 del 07/03/2005; Legge n. 136 del 13/08/2010; D.Lgs. 50 del 18/04/2016; Articolo III. Repertoriazione dei contratti L’obbligo di tenere una raccolta detta “repertorio”, è sancita dalla Legge notarile (Legge n. 89/1913), per i contratti in forma pubblica amministrativa, per le scritture private autenticate e per le scritture private soggette a registrazione in termine fisso (gli atti soggetti a registrazione in termine fisso sono quelli indicati nella parte prima del d.P.R. 131/1986 recante il “testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”). L’Autorità Idrica Toscana iscrive nel repertorio dei contratti quelli obbligatori secondo le disposizioni legislative ed altresì, per prassi, iscrive a repertorio anche i contratti, di durata, stipulati nella forma della scrittura privata non autenticata, non soggetti a registrazione in termine fisso. I contratti stipulati mediante moduli, accettazione di preventivi e lettere commerciali non sono inseriti nel repertorio ma vengono assunti al protocollo e censiti in forma semplificata in apposito elenco.

Articolo IV. Forma dell’atto La forma del contratto deve essere stabilita dalla determinazione a contrarre1 ed è condizionata dalle modalità di espletamento della gara. La “forma”2 fa riferimento alla tipologia del documento e comprende:

1 Art. 192 del D.Lgs. 267/2000.

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L’atto pubblico notarile;

L’atto in forma pubblica amministrativa;

La scrittura privata (autenticata o non autenticata), compresa la lettera commerciale. La “Modalità di stipulazione” o di “sottoscrizione” dell’atto fa riferimento al supporto ed alla modalità di sottoscrizione e, pertanto, comprende la modalità cartacea e quella elettronica o informatica, indipendentemente dal tipo di documento. Articolo V. Obbligo della forma scritta Per i contratti in cui sono parti le pubbliche amministrazioni la forma scritta è richiesta ad substantiam, anche quando l’Ente agisce iure privatorum, pena la nullità assoluta dell’atto. Articolo VI. Modalità di sottoscrizione Le modalità di stipulazione degli Accordi di cui all’art. 15 della Legge n. 241/1990 e dei contratti pubblici sono le seguenti:

Accordi di cui all’art. 15 della Legge n. 241/1990: a fare data dal 30 giugno 2014 gli Accordi stipulati fra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi.

Contratti pubblici: il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata3.

Articolo VII. Modalità elettronica Il contratto stipulato in modalità elettronica è formato tramite l’utilizzo di appositi strumenti software oppure tramite acquisizione della copia di immagine su supporto informatico di un contratto cartaceo. Tale contratto deve assumere caratteristiche di integrità e immodificabilità e deve esserne garantita la staticità in fase di conservazione. I formati utilizzabili possono essere: PDF/A.

2 Art. 1325 del c.c..

3 Con comunicato del 04/11/2015 il Presidente dell’ANAC ha espresso che la “modalità elettronica”, deve ritenersi

obbligatoria sia per la forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata.

Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle

forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.

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La sottoscrizione da parte dell’Autorità Idrica Toscana avviene con firma digitale4, preferibilmente utilizzando il P7M, e l’apposizione della c.d. marca temporale5 o time stamp da parte del Direttore Generale o dei Dirigenti che intervengono nell’atto. Scrittura privata:

Nel caso di controparte in possesso di firma digitale, l’atto è sottoscritto da tutte le parti con firma digitale;

Nel caso di controparte priva di firma digitale, è ammessa la sottoscrizione autografa su supporto cartaceo; il documento viene poi acquisito digitalmente (scansione) e viene allegato il documento di identità del sottoscrittore. Il Direttore Generale o il Dirigente sottoscrive con firma digitale;

Contratti sottoscritti non contestualmente: il contratto deve essere scambiato tra le parti tramite PEC. La sottoscrizione degli allegati che formano parte integrante e sostanziale del contratto avviene con firma digitale, preferibilmente utilizzando il P7M, e l’apposizione della c.d. marca temporale.

Articolo VIII. Perfezionamento del contratto Per quanto riguarda il perfezionamento del contratto, va precisato che la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire nella medesima data e nel medesimo luogo, né con sottoscrizione del medesimo documento. E' valida la formazione del consenso mediante scambio di lettere o documento tra persone lontane. Ai fini del presente manuale operativo:

è considerata scrittura privata la stipulazione del contratto, anche a distanza, su un unico testo documentale;

è considerata lettera commerciale la sottoscrizione su due diversi testi documentali, la complessità dei quali costituisce il contratto.

Il contratto è di norma perfezionato quando l'ultima delle parti ha sottoscritto. In caso di sottoscrizione non contestuale, quale quella delle lettere commerciali, ai sensi dell'articolo 1326, comma 1, del codice civile, “Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte”.

4 Il Documento informatico sul quale è apposta la firma digitale ha l’efficacia prevista dall’art. 2702 del c.c. ai sensi del

quale la scrittura privata fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha

sottoscritta. L’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.

Si configura l’inversione dell’onere della prova. 5 Riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l’esistenza di un’evidenza informatica in

un tempo certo. Con la marca temporale la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili a terzi.

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Al fine di semplificare l’iter di stipula dei contratti, per quelli stipulati mediante lettera commerciale l’offerta del concorrente viene già considerata come proposta contrattuale e di conseguenza il contratto si perfeziona con l’accettazione del Direttore Generale/Dirigente. L’acquisto di beni e servizi attraverso l’adesione alle Convenzioni Consip avviene attraverso l’emissione di validi ordinativi di fornitura sottoscritti con firma digitale dal punto ordinante e trasmessi al fornitore attraverso il sistema. Per la conclusione dei singoli contratti attuativi delle Convenzioni Consip occorre far riferimento a quanto disciplinato nelle condizioni generali allegate a ciascuna Convenzione. L’acquisto di beni e servizi nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) avviene avvalendosi degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta. L’Ordine Diretto, correttamente compilato e firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dai Documenti del Mercato Elettronico, ha l’efficacia di accettazione dell’offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore: nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal Soggetto Aggiudicatore, il contratto di prestazione dei beni o servizi indicati nel Catalogo si intende perfezionato (art. 49 Regole del sistema di E-Procurement della PA). Per quanto concerne la Richiesta di Offerta: il documento generato dal sistema “Documento di accettazione” dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il termine di validità ed irrevocabilità dell’offerta stabilito in occasione della RdO. Il contratto di fornitura di beni e/o servizi con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a sistema (art. 52 Regole del sistema di E-Procurement della PA).

Articolo IX. I soggetti della stipulazione Il dipendente che redige il contratto deve procedere alla corretta individuazione e identificazione delle parti (Autorità Idrica Toscana e contraente), e dei soggetti che eventualmente sottoscrivono l'atto. Infatti, un atto è nullo se è sottoscritto da persona priva dei poteri di rappresentanza. Le parti devono essere identificate:

nella loro denominazione, codice fiscale e sede;

con l'individuazione della persona che sottoscrive, indicandone i dati anagrafici e i poteri che la autorizzano alla firma.

Per l’Autorità Idrica Toscana: la stipulazione del contratto deve essere effettuata dall'organo dotato di rappresentanza esterna ossia:

il Dirigente della struttura cui si riferisce il contratto, ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000. Devono essere altresì riportati gli estremi del Decreto del Direttore Generale che conferisce le deleghe;

il Direttore Generale/Dirigenti, per le convenzioni/Accordi con le pubbliche amministrazioni.

Per il contraente:

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in caso di legale rappresentante: deve essere specificato il titolo che abilita alla rappresentanza e alla sottoscrizione (ad esempio: titolare, amministratore delegato, etc.),

in caso di procuratore (generale o speciale): deve essere acquisita e controllata la procura (Art. 1392 del codice civile) per verificarne la validità e i poteri in relazione all'atto che deve essere sottoscritto. Quest’ultima deve essere citata nell'atto ed allegata in originale o copia conforme all’originale.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il contratto è sottoscritto dal rappresentante legale della società mandataria, in virtù del mandato speciale di rappresentanza conferito mediante scrittura privata autenticata di costituzione dell’associazione temporanea. Non è impedita comunque alla mandataria la possibilità di delegare tale attività ad un procuratore speciale attraverso il medesimo atto di raggruppamento ovvero mediante un distinto atto di procura. Devono essere espressamente indicati i soggetti che compongono il raggruppamento. L'atto costitutivo di raggruppamento deve essere: a) specificatamente citato nell'atto; b) registrato, citando nell'atto gli estremi di registrazione; c) materialmente allegato all'atto in originale o copia dichiarata conforme all'originale.

In ogni caso, deve essere acquisita agli atti del fascicolo copia di un documento di identità del sottoscrittore (ai fini della sua identificazione). Di seguito viene riportato lo schema per la corretta identificazione delle parti: Autorità Idrica Toscana

L’Autorità Idrica Toscana, codice fiscale n. 06209860482, rappresentata da…….., nato/a a……….,il ……………, in qualità di Direttore/Dirigente dell’Area………..domiciliato per la carica presso la sede dell’Autorità, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3 lettera c) del D.Lgs. 267/2000 ed ai sensi del Decreto del Direttore Generale n….. del…….. (solo in caso di Dirigenti);

Contraente:

- nel caso di persona fisica:

Il Sig. nato a ……il ………e residente in …..Via……codice fiscale………

- nel caso di persona giuridica:

L’Impresa (inserire denominazione e ragione sociale), con sede legale in….Via……. n. ….P.I.:……….. codice fiscale:…………..e iscrizione alla Camera di Commercio di ……….n……………, rappresentata dal Sig…………… a) nel caso di legale rappresentante: Sig…..nato a……….,il……….e residente a……… in …..Via………nella qualità di………. (indicare la funzione di rappresentanza) e legale rappresentante e come tale munito dei necessari poteri;

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b) nel caso di procuratore e la procura risulta dal certificato della camera di commercio dell’impresa: Il Sig….nato a …… il………..e residente a………..in …..Via……. in qualità di procuratore dell’impresa e come tale munito dei necessari poteri, come risulta dal certificato della Camera di Commercio rilasciato in data …..(non anteriore a 6 mesi dalla data della stipula); c) nel caso di procuratore se la procura non risulta dal certificato della Camera di Commercio: il Sig…….nato a….. il……..e residente a ……..in Via……….., in qualità di procuratore dell’Impresa e come tale munito dei necessari poteri, come risulta da procura rilasciata dal legale rappresentante Sig…..in data……..,repertorio n……… del Dott……., Notaio in …….registrata a…..il…..al numero……. Che, in originale/copia conforme all’originale, si allega al presente contratto.

Articolo X. Certificato di firma digitale In caso di firma digitale è opportuno verificare la validità del certificato.

Esempio di clausola da apporre:

“Le Parti approvano, confermano e sottoscrivono il presente contratto, unitamente ai citati allegati, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82/2005, mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da verificata ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013”.

La verifica della firma può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 oppure consultando il seguente link: https://www.firma.infocert.it/utenti/verifica.php. Articolo XI. Data La data deve essere sempre indicata e deve corrispondere al giorno di presenza in servizio del Direttore Generale/Dirigente che sottoscrive. Va indicata per esteso, in lettere, come segue:

L’anno…..il giorno……del mese di ………………..

Articolo XII. Durata Dal testo del contratto e dalla determinazione deve risultare in modo certo il termine o la durata del contratto. Particolare attenzione deve essere posta all’indicazione della decorrenza del termine. Articolo XIII. Clausole vessatorie

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Le clausole “vessatorie”, cioè le condizioni di contratto predisposte da uno dei contraenti che limitano la responsabilità a favore dello stesso o attribuiscono allo stesso particolari facoltà, non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto6 (a titolo esemplificativo recesso, penali, etc.). Pertanto, per le ipotesi previste al comma 2, dell'articolo 1341 del codice civile, è necessario prevedere, dopo la sottoscrizione nell'ultima pagina del contratto, un richiamo agli articoli contenenti le predette clausole e la specifica approvazione mediante ulteriore sottoscrizione da parte del contraente. In caso di contratto sottoscritto con firma digitale, deve essere predisposto un separato allegato che preveda il richiamo agli articoli contenenti le predette clausole, con specifica approvazione mediante ulteriore sottoscrizione da parte del contraente di detto allegato. Articolo XIV. Corrispettivo, pagamenti ed oneri della sicurezza Il corrispettivo deve essere sempre indicato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), e dei contributi a casse previdenziali. In caso di esenzione IVA deve essere citata la norma che giustifica l’esenzione. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. E’ altresì, previsto l’obbligo di allegazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), ove siano presenti interferenze. In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 3 della Legge 136/2010 è necessario richiedere all’appaltatore gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Esempi di clausole da inserire:

Art. …. Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari Il fornitore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e s.m.i.. In particolare si impegna a: a) comunicare all’Autorità gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzerà per le operazioni finanziarie relative all’appalto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunicherà le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso. Provvederà a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi; b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità registrati sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva all’appalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG indicato nell’avviso che identifica la gara informale;

6 Art. 1341, comma 2 del codice civile.

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c) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3, legge n. 136/2010, con le modalità ivi previste.

Art…… Corrispettivo e Pagamenti 1. L’Autorità Idrica Toscana pagherà all’appaltatore, che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto il corrispettivo di € ______________ (___________________) oltre I.V.A. di legge, (eventuale) oltre ad € __________oltre IVA di legge per i costi relativi alla sicurezza derivanti dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze ovvero per i costi relativi alla sicurezza del lavoro connessi allo specifico appalto (eventuale) come risultante dall’offerta prodotta in sede di gara. 2. (eventuale) Le parti prendono atto che gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari ad € 0,00 (zero/00), non risultando presenti interferenze comportanti costi. 3. Il corrispettivo sarà corrisposto (indicare i termini di pagamento) a seguito del ricevimento della fattura, corredata da una relazione sullo stato di avanzamento dei servizi. 4. Il pagamento del corrispettivo della fornitura dei servizi verrà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa fattura. 5. L’Ente effettuerà il pagamento dopo aver accertato la regolare erogazione del servizio, e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali (DURC). 6. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, sull’imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore, sarà operata una ritenuta dello 0,50%; tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione da parte dell’AIT dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 7. Per ciascuna erogazione dovrà essere emessa fattura in conformità alle disposizioni di cui all’art.1, comma 209, della legge 244/2007, come modificata dal D.lgs. 201/2011. A tal uopo si fa presente che il codice univoco dell’ufficio di destinazione delle fatture elettroniche dell’Autorità Idrica Toscana è ____________. 8. L’Autorità Idrica Toscana dichiara che la spesa di € , è stata regolarmente impegnata sul bilancio di previsione 20xx, come da Determinazione del Dirigente dell’Area ___________ n. xxx del xx/xx/20xx - impegno n. xx/20xx. 9. Ciascuna fattura dovrà contenere, pena il rifiuto delle stesse, il CIG, il riferimento alla Determinazione di cui al comma 8, il numero di impegno di spesa, la descrizione delle attività svolte, il relativo periodo di competenza, la dicitura “split payment”, (eventuale in caso di fattura soggetta ad imposta di bollo) imposta di bollo assolta in modo virtuale; (eventuale in caso di fattura esente IVA) esente IVA ai sensi dell’art. (indicare il riferimento normativo). 10. L’Ente in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18/01/2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA esclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Equitalia spa comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’Ente applicherà quanto previsto dall’art. 3 del decreto di attuazione sopra citato.

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11. L’Ente effettuerà i pagamenti tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’appaltatore con apposita dichiarazione. La liquidazione su detto conto corrente esonera l’Ente da ogni responsabilità in ordine ai pagamenti. 12. L’appaltatore prende atto che le condizioni di pagamento saranno quelle applicate dal Tesoriere dell’Ente contenute nella convenzione di affidamento del servizio.

Articolo XV. Codice di comportamento Il d.P.R. 62/2013 rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ed il codice di comportamento dei dipendenti dell’AIT, approvato con Decreto del Direttore Generale n.119/2013 e successivamente modificato con decreti n. 148/2013, n. 58/2014 e n. 77/2014, sono applicabili, per quanto compatibili, anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di servizi a favore dell’Autorità. Pertanto, è necessario inserire nei contratti l’apposita clausola.

Art…… Codice di comportamento

1. La Società sopra rappresentata dichiara di aver preso visione del “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001” di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell’Autorità approvato in ultimo con Decreto n. 77/2014.

2. La Società si impegna, a far data dalla sottoscrizione del presente contratto, a rispettare i suddetti codici pena l’applicazione del comma 3.

3. L’Autorità Idrica Toscana potrà procedere alla risoluzione del contratto in caso di accertata violazione di uno degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo XVI. Spese contrattuali Le spese inerenti i contratti (imposta di registro e di bollo), sono a carico dell’altro contraente, se non espressamente e diversamente disposto dalla legge o dal contratto. Il versamento delle spese contrattuali deve essere richiesto ed effettuato prima della stipulazione del contratto. Per i contratti stipulati avvalendosi del MEPA, richiamato quanto riportato all’art. VIII in merito al perfezionamento del contratto, l’Amministrazione dovrà richiedere al contraente di produrre la documentazione comprovante il pagamento delle spese contrattuali prima dell’emissione della fattura relativa ai beni o servizi resi. In caso di inottemperanza l’Ente si riserva la facoltà di procedere al pagamento dell’imposta con esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del fornitore. Articolo XVII. Registrazione dei contratti Ai sensi del d.P.R. n. 131/1986 i contratti si distinguono in:

- Atti soggetti a registrazione in termine fisso (sono quelli indicati nella tariffa parte I); - Atti soggetti a registrazione in caso d’uso ( sono quelli indicati nella tariffa parte II);

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- Atti esenti da registrazione (sono quelli indicati nella tabella). I contratti devono necessariamente contenere l’espressa indicazione dell’assoggettamento o dell’esenzione degli stessi alla registrazione con l’esatto riferimento normativo come gli esempi di clausole di seguito riportate:

Atti soggetti a registrazione in termine fisso (es. contratti di locazione):

“Il presente contratto viene registrato ai sensi dell’art. 5 della tariffa prima parte allegata al D.P.R. n. 131/1986”

Atti soggetti a registrazione in caso d’uso in quanto atto soggetto ad I.V.A. (per noi la maggior parte):

“La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi (o cessioni di beni), sarà registrata solo in caso d’uso, come previsto dall’art. 5 comma 2 e dall’art. 1, lett. b) della tariffa parte seconda, del D.P.R. n. 131/1986”

Atto esente da registrazione (es. convenzioni):

“Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 1 della tabella del D.P.R. n. 131/1986”.

Per i restanti atti dovrà essere individuato, di volta in volta, il riferimento normativo. Nel caso di atto soggetto a registrazione in termine fisso occorre:

- Calcolare l’importo dell’imposta di registro ai sensi della tariffa Parte I del d.P.R. n. 131/1986;

- Chiedere al contraente il versamento dell’imposta di registro tramite bonifico sul conto di tesoreria per poi procedere al versamento dell’imposta ed alla consegna del contratto all’Agenzia delle Entrate per la registrazione oppure chiedere al contraente (inserendo tale obbligo nel contratto), i suddetti adempimenti.

I termini per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate sono: - 20 gg. decorrenti dalla data di stipulazione (data apposta sull’atto); - Per le locazioni di beni immobili, 30 gg decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero

dalla data di decorrenza della locazione se non coincidente. I contratti una volta sottoscritti ed eventualmente registrati dovranno essere trasmessi al Servizio Segreteria e Affari Generali per la registrazione nel repertorio.

Articolo XVIII. Imposta di bollo Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 642/1972 l’imposta di bollo:

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Manuale operativo degli adempimenti connessi alla stipulazione dei contratti | 11

Autore: Area Affari Istituzionali – Servizio Segreteria e Affari Generali (aggiornamento giugno 2016)

- è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa (Allegato A), se formati nello Stato;

- è dovuta in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda della tariffa (Allegato A); - non è dovuta per i casi indicati nella tabella (Allegato B del d.P.R. 642/1972).

Ai sensi dell’art. 2 della prima parte della Tariffa del d.P.R. 642/1972 sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine “le scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni, e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti”. Dalla disposizione di desume che i contratti stipulati dall’Ente, compresi quelli stipulati mediante la piattaforma MEPA ( vedi risoluzione n. 96E/2013 dell’Agenzia delle Entrate), sono soggetti all’imposta di bollo sin dall’origine. Di converso l’art. 24 della tariffa parte seconda del d.P.R. 642/1972 prevede l’applicazione dell’imposta, solo in caso d’uso, per gli “atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del c.c.”. Pertanto, i contratti conclusi mediante accettazione di preventivi o lettera commerciale sono soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso. In merito ai casi di esenzione elencati nella tabella (Allegato B) del d.P.R. 642/1972, l’art. 16 sancisce l’esenzione in modo assoluto dall’imposta di bollo degli “Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”. In merito all’applicazione della disposizione di cui sopra al nostro Ente, a seguito di interpello presentato all’Agenzia delle Entrate con nota del 31/07/2015 prot. n. 13215, la medesima ha chiarito che l’Autorità Idrica Toscana non è destinataria della disposizione esentativa sopra citata. I contratti devono necessariamente contenere l’espressa indicazione dell’assoggettamento o dell’esenzione degli stessi all’imposta di bollo indicando il riferimento normativo. Esempio di clausola da inserire nei capitolati:

L’imposta di bollo deve essere assolta dalla ditta appaltatrice prima della stipulazione del contratto, pena la mancata sottoscrizione dello stesso, mediante produzione del documento comprovante il pagamento.

Esempio di clausola da inserire nel contratto:

Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, come prescritto dall’art. 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642. La Società, ha prodotto copia del modello F23 comprovante il pagamento dell’imposta di bollo.

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Autorità Idrica Toscana

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Autore: Area Affari Istituzionali – Servizio Segreteria e Affari Generali (aggiornamento giugno 2016)

L’imposta di bollo è di € 16,00 ogni 100 righe, ovvero € 16,00 ogni 4 facciate da 25 righe ciascuna. Gli allegati sono autonomamente assoggettati all’imposta di bollo. Pertanto, il conteggio delle facciate deve ripartire da zero.