bicameralismo in relazione alla formazione delle leggi · del diritto, le difficoltà di attuazione...

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Page 1: BICAMERALISMO in relazione alla formazione delle leggi · del diritto, le difficoltà di attuazione di una legislazione alluvionale e troppo spesso instabile e confusa, l’elevata

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Per 2 motivi

GIURIDICO

Con la richiesta del referendum

costituzionale i CITTADINI

(cui appartiene la Sovranità)

hanno la rara occasione di

concorrere e decidere

direttamente per la produzione

di una legge costituzionale.

POLITICO

I CITTADINI, cui compete la

decisione ultima, devono

essere messi nelle massime

condizioni di conoscenza:

maggiori elementi di

conoscenza possiedo, migliori

possibilità di decidere ho.

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Lo scopo di questo lavoro è di coniugare

il richiesto intervento del cittadino

e l’acquisizione di maggiori elementi di conoscenza

PER DECIDERE

“presuppongo naturalmente lettori che vogliano

imparare qualcosa di nuovo e che quindi vogliano

anche pensare da sé “

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Autunno 1945: istituiti la Consulta Nazionale e il Ministerodella Costituente.

2 giugno 1946: convocati i comizi per deliberare, mediantereferendum, sulla forma istituzionale dello Stato e pereleggere i deputati alla Costituente.

25 giugno 1946: l’ Assemblea Costituente si riunisce per laprima volta.

31 gennaio 1947: un Comitato ristretto di 18 membri presentail progetto della Costituzione all’Assemblea Costituenterimasto all’ordine del giorno dell’Assemblea dal 4 marzo al 22dicembre 1947. Il Governo in carica non presentòall’Assemblea alcun progetto di Costituzione e non interferìmai sui lavori.

27 dicembre 1947: viene promulgata la Costituzione. 1 gennaio 1948: la Costituzione entra in vigore.

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“ […] no, non è una carta morta, questo è un testamento,

un testamento di centomila morti. Se voi volete andare in

pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione,

andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle

carceri dove furono imprigionati, nei campi dove

furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per

riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani,

col pensiero, perché lì è nata la nostra costituzione”.

Pietro Calamandrei, 26 gennaio 1955

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Le COSTITUZIONI nascono per dotarsi di uno strumento che serva a separare e limitare il potere.

Il potere senza limiti non è un bene perchépuò fare dei cittadini quello che vuole.

Nel nostro Ordinamento il titolare del potere è il GOVERNO.

Se è il GOVERNO ad assumere l’iniziativa dicambiare la Costituzione,

sta togliendo i limiti al suo potere.

Un limite è tale solo se imposto dall’esterno.

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L’art. 138, Titolo VI (dedicato alle garanzie costituzionali) disciplina

il procedimento di REVISIONE , e NON RIFORMA, costituzionale.

Questa legge non è stata deliberata con i 2/3 dei componenti di ciascuna camera.

Prevede 2 procedimenti

Deliberazione con la maggioranza dei 2/3

dei componenti di ciascuna camera

Intervento popolare attraverso lo strumento del referendum

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15 aprile 2016: la legge viene pubblicata sulla G.U. 19 aprile 2016: 4 giorni dopo più di 1/5 dei Deputati (166)

chiede che la legge venga sottoposta al Referendum.

L’intervento popolare, comportando l’aggiunta del consenso di un

TERZO ORGANO, NOI CITTADINI, assume valore di

elemento formativo esplicito per la perfezione della legge

costituzionale, e non già di mera condizione di efficacia .

Non è un referendum confermativo o abrogativo,

è un referendum in cui il POPOLO SOVRANO

partecipa eccezionalmente al processo di formazione

legislativa come strumento di garanzia costituzionale.

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Un Parlamento eletto sulla base di una

legge elettorale che ha subito la dichiarazione parziale dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 1 del 13.1.2014 di

illegittimità costituzionale.

nella parte in cui:

1) si attribuisce un premio di maggioranza senza

soglia che altera gravemente la rappresentanza

democratica (contro art. 3);

2) si disciplina come voto di lista l’espressione del

voto, non consentendo all'elettore di esprimere una

preferenza per i candidati (contro art. 67).cipensoevotono.wordpress.com

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Nel 2016, i parlamentari eletti nel 2013 sulla base di una legge elettorale dichiarata costituzionalmente illegittima

intendono bruciare 1/3 della Carta Costituzionale,

in vigore dal 1948, elaborata da una Assemblea Costituente regolarmente eletta col referendum del 2 giugno 1946

Se accadesse nel Vostro Condominio cambiereste

l’Amministratore, qui invece hanno in mente di

cambiare la Costituzione e con essa anche la Corte

Costituzionale

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Il “Piano di rinascita democratica” di Gelli, noto anche come programma della P2, prevedeva nel 1976

la fine del bicameralismo perfetto e per il Senato,

“una rappresentanza di secondo grado, regionale, degli interessi economici, sociali e culturali”,

con competenze ridotte alle materie

economico-finanziarie;

nonché la soppressione delle Provincie

....e tanto altro.

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Dalla Relazione che accompagna il disegno di legge comunicato alla Presidenza del Senato in data 8 aprile 2014 (n.1429):

patologie che affliggono il sistema istituzionale da troppi anni e

per la cui rimozione sono necessari profondi interventi di riforma :

“la cronica debolezza degli esecutivi nell’attuazione del

programma del governo, la lentezza e la farraginosità dei

procedimenti legislativi, l’alterazione della gerarchia delle fonti

del diritto, le difficoltà di attuazione di una legislazione

alluvionale e troppo spesso instabile e confusa, l’elevata

conflittualità tra i diversi livelli di governo“

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“l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recenteevoluzione della governance economica europea ed alle relativestringenti regole di bilancio“;

“le sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie edal mutato contesto della competizione globale“

per adeguarsi all’austerità imposta dall’Unione Europea

e

ai dogmi delle regole di mercato dell’economia globale

occorre rendere più forte il Governo e

depotenziare gli altri livelli di governo, in primis le Regioni

tradotto

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La legge di REVISIONE costituzionale consta di 41articoli.

Vorrebbe modificare 47 articoli della Costituzione,che consta di 134 articoli: cioè, il 34,5%.

Il precedente tentativo (abortito) di revisionecostituzionale del 2005 consisteva in 57 articoli cheambivano a cambiare 48 articoli della Carta.

Stiamo lì, 48 a 47; ma almeno quelli erano stati eletti con leggecostituzionalmente legittima.

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Dal 1 gennaio 1948 ad oggi, sono state promulgate

17 leggi di revisione costituzionale,

che hanno modificato 34 articoli della Carta

e 2 disposizioni transitorie e finali.

In un sol colpo si vuole cambiare più articoli

(47) di quelli (34+2) modificati in 68 anni.

Quasi la metà di quelli modificati in 68 anni,sono stati modificati con una sola legge,

la n. 3 del 2001 “Modifiche al Titolo V della Costituzione”.

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Ci dissero che se non si faceva quella leggenon si sarebbe più governata l’Italia

Quella legge è l’unica delle 17 di revisione promulgata solo aseguito di consultazione referendaria, non votata dai 2/3dei componenti della Camere, ma imposta dalla solamaggioranza a colpi di fiducia.

Ora, dopo soli 15 anni,quella legge, viene quasi interamente smantellata

da questa nuova legge di revisione,imposta dalla sola maggioranza, a colpi di fiducia..

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Benché materia di competenza parlamentare,la produzione di questa legge di REVISIONE

è stata appannaggio esclusivo del Governoe della sua maggioranza.

De Gasperi, all’epoca Presidente del Consiglio,fece quasi scena muta

per tutto il periodo dei lavori dell’Assemblea Costituente,nel rigoroso rispetto dei ruoli istituzionali.

Fedele al precetto di Piero Calamandrei:“Quando si scrive la Costituzione, i banchi del Governo

devono restare vuoti“.

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La revisione costituzionale è attuabile attraverso un

“percorso straordinario costituente”

che coinvolge il Parlamento in tutte le sue forze, senza

distinzione tra maggioranza ed opposizione

Questo a garanzia che tale revisione costituzionale sia

necessaria, efficace e duratura nel tempo,

come la Costituzione vigente del 1948

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La revisione costituzionale del 2001 (il famoso Titolo V)

scritta a colpi di maggioranza da parte del Governo di turno

perché altrimenti “non saremmo andati avanti”

dopo solo 15 anni è oggetto di ulteriore revisione

Anche qui: avevano ragione allora

o si sono rinsaviti ed hanno ragione ora?

Un esempio di scarsa lungimiranza

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in relazione alla formazione delle leggi

continuerebbe ad esistere,

poiché continuerebbero ad esserci due Camere,

cui competerebbero paritariamente, per esempio,

le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi

costituzionali (primo livello della gerarchia delle fonti

normative), stando all’ art. 70 “revisionato”

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sarebbe invece morto, diventerebbe monocameralismo,

stando all’art. 55 “revisionato”, ma anche all’art. 94,

che attribuirebbero alla sola Camera dei Deputati

la titolarità del rapporto di fiducia col Governo

in relazione al rapporto col Governo

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la LEGGE di REVISIONE COSTITUZIONALEnon è una “riforma piuttosto minimalista incidendo

solo su alcuni aspetti del sistema parlamentare”ma si occupa delle “capacità” del Governo,

che così avrebbe “più possibilità di poter far il proprio lavoro“

Il fatto che il Governo debba avere la SOLA fiduciadella Camera dei Deputati, come recita l’art. 94“revisionato”,

certifica che

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Il sistema monocamerale privilegia una

maggiore stabilità e rafforzamento del Governo

a scapito di un

controllo più attento e puntuale

dell’esecutivo da parte del Parlamento,

ovvero, in forma mediata, del Popolo

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Ricordiamoci sempre che

la Sovranità appartiene al Popolo

(art. 1 della Costituzione)

pertanto ne deriva che

al Popolo, sia pur in forma mediata,

vengono sottratte delle prerogative

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GOVERNO + forte PARLAMENTO + debole =

espropriazione della SOVRANITA' POPOLARE

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La linea poco democratica di questaREVISIONE costituzionale si riscontra adesempio nell’articolo 71 “revisionato” che riguardal’Iniziativa Popolare:

triplicato il numero necessario degli elettori (da50.000 a 150.000) per proporre una legge

Un’ulteriore sottrazione delle prerogative alla Sovranità del Popolo

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La Sovranità del Popolo

sarebbe ulteriormente ridotta dall’art.75 “revisionato”, che riguarda, invece, il

Referendum:

aumentato del 60% (800.000) il numero dielettori necessari per l’esercizio di democraziadiretta del Referendum, affinché si possagodere di un quorum ridotto

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Il Senato non è stato abolito.

E’ stata abolita l’elezione diretta

da parte dei cittadini.

Il Senato non rappresenterà più il Popolo

ma le “istituzioni territoriali”.

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con l’art. 57 revisionato:

95 senatori (su 100) non vengono eletti dai cittadiniquindi

il Popolo è espropriato della sua Sovranità

malgradola Sovranità appartenga al Popolo (Costituzione, art. 1)

tuttaviai senatori potranno mettere mano ad una futura revisione

della Costituzione, secondo l’art. 70 revisionato.

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“Il Senato è dannoso per la credibilità delle nostre istituzioni suimercati finanziari” (dice nel 2015 l’agenzia rating Moody’s)

ecco uno scopodella espropriazione della nostra sovranità

“Il ridimensionamento del Senato ci farà risparmiare 50 milioni di Euro all’anno” (dicono i revisionisti)

ecco il prezzoper la espropriazione della nostra sovranità

VALIAMO COSI’ POCO?

Pil 2015: 1636 miliardi di euro (0,003%)

LA NOSTRA COSTITUZIONE NON E’ UN MERCATO NON SCAMBIAMO LA NOSTRA SOVRANITA’

PER ALCUN CORRISPETTIVOcipensoevotono.wordpress.com

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Costituzione, art. 70: La funzione legislativa èesercitata collettivamente dalle due camere.

9 parole, 1 frase.

La revisione vorrebbe sostituirlo con 432 parole, 13numeri, 7 frasi.

Da una parte

limpidezza ed essenzialità corrispondono a valoricondivisi e collettivamente recepiti.

Dall’altraoscurità e bruttezza stilistica delle norme sonocollegate alla ristrettezza culturale ed alla chiusuraideologica.

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Dalla carenza di generalità ed astrattezza del nuovo art. 70

deriva

l’integrazione dell’ attuale unico iter legislativo

con

ben “circa” 10 diversi percorsi legislativi.

Che “semplificazione” è questa?

Il sistema attuale resterebbe vigente per le leggi costituzionali

o di revisione costituzionale (per le norme più importanti).

E questo è il “superamento del bicameralismo paritario”?

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Il Presidente della Repubblica potrà sciogliere solo la Camera

Inoltre :

cambierebbe il sistema di elezione perché

non partecipano più i delegati regionali (59), quindi col

Senato “riformato” si passa da 1004 elettori a 730 elettori;

il quorum

resta invariato per i primi 3 scrutini (66% cioè 482);

aumenta per i secondi 3 (da 50% a 66%);

dal 7° scrutinio si va dalla maggioranza assoluta dell’Assemblea (50%) al 60% dei votantirisultato

PER L’ELEZIONE DEL CAPO DELLO STATO

NON E’ PIU’ NECESSARIA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA

a differenza che per l’elezione dell’Amministratore di Condominio

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I 5 Giudici (su 15) di competenza parlamentare

NON VERREBBERO

eletti come ora in seduta comune delle 2 camere, ma

SEPARATAMENTE

3 dai 630 Deputati 2 dai 100 Senatori

oltre l’evidente disparità, è bene ricordare che

SENATORI NON PIU’ ELETTI DAL POPOLOPARTECIPANO DELL’ELEZIONE

DEI GIUDICI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

(oltre che di quella del Presidente della Repubblica)cipensoevotono.wordpress.com

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1) introduzione della CLAUSOLA DI SUPREMZIASTATALE, cioè, su indicazione del GOVERNO, ilParlamento potrà approvare leggi di competenzaregionale;

2) aumento delle materie di competenza esclusivadella legislazione statale;

3) eliminazione della competenza concorrente (leggicornice per lo Stato; leggi dettaglio per leRegioni);

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4) competenza regionale residuale (tutte le materie“non statali”, ma alcune sono espressamenteindicate! Continueranno i conflitti di attribuzione?);

5) riaccentramento a livello statale della disciplinadegli enti locali.

Insomma, oltre che

NON PIU’ GOVERNI DEBOLIRISPETTO AI PARLAMENTI

pure

NON PIU’ STATI CENTRALI DEBOLIRISPETTO ALLE REGIONI

(come predicato dal documento JP MORGAN del maggio 2013 ….. )

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