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N. 2461 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (CONTE) E DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (DI MAIO) CON IL MINISTRO DELL INTERNO (LAMORGESE) CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (BONAFEDE) CON IL MINISTRO DELLA DIFESA (GUERINI) CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (PATUANELLI) CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (BELLANOVA) CON IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE (COSTA) CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (DE MICHELI) CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (CATALFO) CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO (FRANCESCHINI) Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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Page 1: CAMERA DEI DEPUTATI N. · camera dei deputati — disegno di legge presentato dal presidente del consiglio dei ministri (conte) e dal ministro dell’economia e delle finanze (gualtieri)

N. 2461—CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CONTE)

E DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(DI MAIO)

CON IL MINISTRO DELL’INTERNO

(LAMORGESE)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(GUERINI)

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(PATUANELLI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(BELLANOVA)

CON IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(COSTA)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(DE MICHELI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(CATALFO)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

(FRANCESCHINI)

Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

(SPERANZA)

CON IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE

(PISANO)

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(DADONE)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

(BOCCIA)

CON IL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITORIALE

(PROVENZANO)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LO SPORT

(SPADAFORA)

CON IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA

(BONETTI)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI

(AMENDOLA)

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recantemisure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimentifiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di

termini amministrativi e processuali

Presentato l’8 aprile 2020

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 2461

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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presentedisegno di legge, il Governo chiede alleCamere la conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misureurgenti in materia di accesso al credito e diadempimenti fiscali per le imprese, di po-teri speciali nei settori strategici, nonchéinterventi in materia di salute e lavoro, diproroga di termini amministrativi e pro-cessuali, il cui contenuto è di seguito illu-strato.

CAPO IMISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER

LE IMPRESE

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegnoalla liquidità delle imprese)

L’intervento normativo si fonda sugliattuali orientamenti assunti dall’Unione eu-ropea, che, alla luce degli effetti dell’emer-genza in corso, consentono il più ampiointervento da parte degli Stati membri at-traverso l’adozione di strumenti atti a sal-vaguardare le imprese da una potenziale egrave crisi di liquidità. In particolare, l’ar-ticolo si basa sul quadro normativo euro-peo introdotto dalla Commissione con co-municazione C (2020) 1863 del 19 marzo2020, denominato « Temporary Frameworkfor State aid measures to support the eco-nomy in the current COVID-19 outbreak »,che, richiamando l’articolo 107, paragrafo3, lettera b), del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, consente agli Stati diintervenire con diverse misure ritenute com-patibili con il regime degli aiuti di Stato« per porre rimedio a un grave turbamentodell’economia ». L’articolo prevede che laSACE S.p.A., in virtù dell’esperienza ma-turata con banche e altri intermediari peril rilascio di garanzie sul rischio creditiziodelle aziende e sui rischi sistemici, concedagaranzie, in via temporanea fino al 31dicembre, in favore delle banche, delle isti-tuzioni finanziarie nazionali e internazio-

nali e degli altri soggetti abilitati all’eserci-zio del credito in Italia, per finanziamentisotto qualsiasi forma erogati alle impreseitaliane.

L’importo massimo complessivo degli im-pegni che possono essere garantiti dallaSACE S.p.A. è pari a 200 miliardi di euro,di cui almeno 30 miliardi riservati allepiccole e medie imprese (nella nozione eu-ropea della raccomandazione n. 2003/361/CE), nozione che include anche lavoratoriautonomi e liberi professionisti con partitaIVA. Per le piccole e medie imprese, l’ac-cesso alla garanzia rilasciata dalla SACES.p.A. è subordinato alla condizione che lestesse abbiano esaurito la loro capacità diutilizzo della garanzia che può essere lororilasciata dal Fondo centrale di garanzia.

Per tale operatività la SACE S.p.A. èassistita da una garanzia dello Stato, aprima richiesta; essa è esplicita, incondi-zionata e irrevocabile a copertura tanto delrimborso del capitale quanto del paga-mento degli interessi: per queste finalitàviene istituito un apposito fondo a coper-tura presso il Ministero dell’economia edelle finanze, che riguarda anche le garan-zie a mercato introdotte dall’articolo 1.

La previsione normativa introduce unaserie di condizioni per il rilascio della ga-ranzia da parte della SACE S.p.A., chetengono conto della menzionata comunica-zione del 19 marzo 2020, tra le quali sisegnalano le seguenti: 1) la durata dellagaranzia non deve eccedere sei anni; 2)l’impresa non rientrava, al 31 dicembre2019 (precedentemente quindi al diffon-dersi dell’epidemia COVID-19), tra le « im-prese in difficoltà » ai sensi del regola-mento (UE) n. 651 del 2014; 3) il valoremassimo per l’importo del prestito assistitoda garanzia è pari al maggiore valore tra il25 per cento del fatturato annuo dell’im-presa e il doppio dei costi annuali delpersonale. Inoltre, sono individuate tre di-stinte percentuali di copertura del prestitoda parte della garanzia, pari rispettiva-

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mente al 90 per cento, all’80 per cento e al70 per cento del finanziamento, calcolatisulla base del numero dei dipendenti e alvalore del fatturato, al fine di trovare unpunto di equilibrio tra l’importo massimodel finanziamento garantito e la percen-tuale di copertura di quest’ultimo.

In relazione ai suddetti limiti si cumu-lano i prestiti garantiti dalla SACE S.p.A. oassistiti da altra garanzia pubblica. Qua-lora l’impresa beneficiaria sia parte di ungruppo, ai fini del calcolo si consideranotutte le imprese appartenenti al gruppo. Aifini dell’individuazione dell’importo mas-simo garantito si considerano le impresedel gruppo con sede in Italia.

Inoltre, la previsione normativa disci-plina le commissioni dovute dalle imprese,distinguendo tra piccole e medie imprese esoggetti diversi da esse e prevedendo unimporto inferiore per le prime, e dettaspecifiche condizioni per il rilascio dellagaranzia, quali: 1) limiti per i costi deifinanziamenti, per mitigare effetti specula-tivi e assicurare che i vantaggi della garan-zia siano trasferiti all’economia reale; 2)impegno a non procedere alla distribuzionedi dividendi da parte dell’impresa benefi-ciaria, per assicurare che l’impiego dellerisorse sia destinato principalmente ad in-vestimenti produttivi; 3) necessaria desti-nazione del finanziamento a sostenere spesedi personale, investimenti o capitale circo-lante per stabilimenti e attività produttivelocalizzati in Italia.

Per favorire il ricorso alla garanzia dellaSACE S.p.A., è stata introdotta una proce-dura semplificata per le imprese di minoridimensioni (meno di 5.000 dipendenti evalore del fatturato inferiore a 1,5 miliardidi euro) che prevede i seguenti passaggi: a)la richiesta da parte dell’impresa ad unsoggetto finanziatore, ai fini dell’eroga-zione, da parte del medesimo individual-mente o con o più soggetti finanziatori (chepossono operare in modo coordinato), diun unico finanziamento garantito dallaSACE S.p.A.; b) il parere positivo dei sog-getti finanziatori, che viene trasmesso allaSACE S.p.A. per l’istruttoria e l’eventualeemissione del codice unico identificativodel finanziamento e della garanzia; c) il

rilascio del finanziamento assistito da ga-ranzia da parte dei soggetti finanziatori.

Nel caso in cui l’impresa superi la sogliaindicata al paragrafo precedente, la normaprevede che il rilascio delle garanzie siasubordinato alla decisione del Ministro del-l’economia e delle finanze, che sulla base diun’istruttoria svolta dalla SACE S.p.A. puòanche elevare le percentuali di coperturadella garanzia alla soglia immediatamentesuperiore a quella prevista dalla disposi-zione sopra descritta, a fronte di specificiimpegni e condizioni in capo all’impresabeneficiaria in relazione ad aree e profili dioperatività dell’impresa di particolare in-teresse pubblico, indicati nella norma.

La SACE S.p.A. disciplina modalità, pro-cedure e documentazione necessarie per latrattazione delle suddette richieste di fi-nanziamento e rilascio della garanzia.

In conformità alla comunicazione dellaCommissione sopra menzionata, è discipli-nato il processo di reporting in base alquale la SACE S.p.A. riferisce periodica-mente al Ministero dell’economia e dellefinanze sul rispetto da parte dei soggettifinanziati e degli stessi soggetti finanziatoridegli impegni e delle condizioni previsti aisensi del presente articolo, sulla base deirendiconti da questi forniti.

L’efficacia delle disposizioni normativein considerazione è subordinata al rilasciodell’autorizzazione da parte della Commis-sione europea ai sensi dell’articolo 108 delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea.

Art. 2 (Misure per il sostegno all’esporta-zione, all’internazionalizzazione e agli inve-

stimenti delle imprese)

A fronte della grave crisi economicainnescata dall’emergenza COVID-19, il pre-sente intervento normativo si propone dipotenziare il sostegno pubblico all’esporta-zione, attraverso un sistema coerente diregole e procedure che assicurino l’incisi-vità e tempestività dell’intervento statale.

L’intervento normativo proposto, ispi-randosi ai modelli adottati nei principaliStati europei, sostituisce l’attuale quadro diregole vigenti, prevedendo un sistema di

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coassicurazione per i rischi definiti non dimercato ai sensi dell’attuale normativa del-l’Unione europea, in base al quale gli im-pegni derivanti dall’attività assicurativa dellaSACE S.p.A. sono assunti dallo Stato edalla medesima SACE S.p.A. in una pro-porzione pari rispettivamente al 90 e al 10per cento. Infatti, negli ultimi anni sonoaumentate in misura rilevante le richiestedi assicurare operazioni di ammontare moltoelevato o fortemente concentrate per sog-getto beneficiario, per Paese o per settore.Si tratta di operazioni, ritenute di interessestrategico per l’economia nazionale, mache la SACE S.p.A., pur affiancata dallagaranzia dello Stato, prevista dall’articolo 6del decreto-legge n. 269 del 2002, non è ingrado di assicurare.

Nell’ambito di tale schema la SACE S.p.A.stipula le polizze assicurative in nome pro-prio e per conto dello Stato. Al fine diassicurare un adeguato presidio sulle atti-vità della SACE S.p.A. si prevede quantosegue:

la legge di bilancio definisce i limitimassimi cumulati di assunzione degli im-pegni da parte della SACE S.p.A. e delMinistero dell’economia e delle finanze,per conto dello Stato;

il Comitato interministeriale per laprogrammazione economica (CIPE) deli-bera annualmente il piano di attività e ilsistema dei limiti di rischio (Risk AppetiteFramework – RAF), che costituiscono lacornice entro cui si svolge l’attività dellaSACE S.p.A.;

il piano di attività individua le opera-zioni (riguardanti settori e Paesi strategiciche sono in grado di determinare elevatirischi di concentrazione verso singole con-troparti, gruppi di controparti connesse oPaesi di destinazione) per le quali il rilasciodella polizza assicurativa è condizionatoall’autorizzazione preventiva del Ministrodell’economia e delle finanze;

i rapporti tra il Ministero e la SACES.p.A. sono regolati con convenzione, ap-provata con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, che tra l’altro disciplinala gestione da parte della SACE S.p.A. delle

attività relative agli impegni da assumere eassunti, le procedure di deliberazione delleoperazioni che non sono sottoposte all’au-torizzazione preventiva e l’informazione pre-ventiva dovuta al Ministero.

Ai fini dell’attuazione del modello illu-strato viene istituito un apposito fondo acopertura delle perdite attese presso il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, ge-stito dalla SACE S.p.A. e alimentato con ipremi riscossi dalla medesima SACE S.p.A.per conto del Ministero dell’economia edelle finanze, al netto delle commissionitrattenute dalla stessa SACE S.p.A.. Al Mi-nistero dell’economia e delle finanze spettail potere di impartire indirizzi alla SACES.p.A. sulla gestione del fondo.

Viene istituito il Comitato per il soste-gno finanziario pubblico all’esportazione,copresieduto dal Direttore generale del Di-partimento del Tesoro del Ministero dell’e-conomia e delle finanze, o da un suo de-legato, e dal Direttore generale competenteper materia del Ministero degli affari esterie della cooperazione internazionale e com-posto, oltre che dai due copresidenti, daicomponenti designati dai seguenti Mini-steri:

Ministero dell’economia e delle fi-nanze, il cui ruolo nel nuovo modello StateAccount è sempre più centrale per il soste-gno all’esportazione;

Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, che riveste unruolo significativo a seguito del decreto-legge n. 104 del 2019, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge n. 132 del 2019;

Ministero dello sviluppo economico,per mantenere un collegamento con il tes-suto imprenditoriale del Paese, anche inapplicazione dell’articolo 12, comma 1, deldecreto legislativo n. 300 del 1999;

Ministero della difesa, in considera-zione del ruolo dallo stesso ricoperto nel-l’ambito della stipulazione degli accordiintergovernativi, anche ai sensi della leggen. 185 del 1990;

Ministero dell’interno;

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Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali.

Il Ministero dell’economia e delle fi-nanze – Dipartimento del Tesoro – Dire-zione VI assicura le funzioni di segreteriatecnica del Comitato.

Ai fini di garantire un passaggio pro-gressivo al nuovo meccanismo di assun-zione dei rischi è prevista una disciplinatransitoria.

Il meccanismo delineato entrerà piena-mente a regime a partire dal 1° gennaio2021 ma viene espressamente stabilito ilprincipio di ultrattività del quadro norma-tivo previgente con riferimento agli impe-gni in essere e a quelli assunti, fino allapiena attuazione del nuovo regime, secondomodalità specificamente definite. Quest’ul-timo viene anche autorizzato ad esercitare,fino al 31 dicembre 2020, le funzioni pre-cedentemente assolte dal Comitato di cui aldecreto del Ministro dell’economia e dellefinanze, adottato di concerto con il Mini-stro dello sviluppo economico, del 13 feb-braio 2015 n. 3245.

Alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il 90 per cento degli impegni in esserea tale data assunti dalla SACE S.p.A. de-rivanti dall’attività assicurativa e di garan-zia dei rischi definiti non di mercato dallanormativa dell’Unione europea sono rias-sicurati dallo Stato e, di conseguenza, il 90per cento degli attivi in cui sono investite leriserve tecniche è trasferito dalla SACES.p.A. al Ministero dell’economia e dellefinanze. La gestione di tali attivi è affidataalla SACE S.p.A., che si attiene agli indi-rizzi del Ministero dell’economia e dellefinanze.

La SACE S.p.A. trasmette al Ministerodell’economia e delle finanze una relazionedettagliata sul capitale e sulla dotazionepatrimoniale che si renderanno disponibiliin seguito alle disposizioni di cui al pre-sente articolo, al fine della valutazione sul-l’impiego di tali risorse per il sostegno alleimprese.

L’articolo contempla inoltre misure perconsentire alla SACE S.p.A. di sostenere leesportazioni in settori e Paesi strategici perl’economia nazionale, nel corso del 2020.Viene stabilito: 1) il rilascio della garanzia

per effetto del decreto-legge per operazionispecifiche, ossia quelle già autorizzate exarticolo 2 della deliberazione del CIPE n. 75del 2019, quelle in attesa di specifica au-torizzazione ex articolo 1, comma 2, dellamedesima deliberazione, quelle già oggettodi approvazione con deliberazione del con-siglio di amministrazione della SACE S.p.A.alla data di entrata in vigore del decreto-legge; 2) per le restanti operazioni ancorada deliberare da parte della SACE S.p.A., laprevisione ex lege di limiti speciali, in ter-mini di importo massimo (flusso) rassicu-rabile dallo Stato, per i settori crocieristicoe della difesa.

La disposizione attribuisce alla SACES.p.A. – fermo restandone il ruolo, sopradescritto, di agenzia italiana per il creditoall’esportazione – la funzione di concederegaranzie, assistite dalla controgaranzia delloStato, sui finanziamenti alle imprese ita-liane, diverse da quelle sui rischi definiti dimercato, relative al settore dell’esporta-zione. La gestione della corrente grave crisieconomica richiede infatti di ricorrere am-piamente al rilascio di garanzie statali afavore di imprese e intermediari, per con-tenere i danni al tessuto produttivo delPaese attraverso il sostegno alla liquidità ela copertura di rischi di mercato partico-larmente significativi. Anche in prospettivafutura, superata l’attuale situazione di crisi,nella fase di ricostruzione e anche oltre neltempo, le garanzie potranno rappresentareuno strumento di intervento pubblico nel-l’economia più rilevante di quanto sia almomento. La SACE S.p.A. è una strutturaaziendale la cui missione è il rilascio digaranzie sul credito, specializzata nel va-lutare il merito di credito delle aziende,determinare il prezzo congruo delle garan-zie e il rischio assunto, che è quindi già ingrado di operare efficacemente nel rilasciodelle garanzie su finanziamenti. Si prevedeche a regime (a differenza di quanto con-sentito fino al 31 dicembre 2020 ai sensidell’articolo 1 del decreto-legge) l’attivitàdella SACE S.p.A. sia operatività di mer-cato in conformità alla normativa eurou-nitaria. Sugli impegni assunti dalla SACES.p.A. è accordata la garanzia dello Stato aprima richiesta. La norma non è immedia-

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tamente operativa: le condizioni di rilasciodelle garanzie della SACE S.p.A. e quelle dioperatività della garanzia dello Stato sa-ranno definite da un decreto interministe-riale, anche al fine di assicurarne la con-formità alla normativa dell’Unione euro-pea.

Art. 3 (SACE S.p.A.)

Le misure di potenziamento del soste-gno pubblico all’esportazione e all’interna-zionalizzazione delle imprese, previste dal-l’articolo 1, e le misure di stabilizzazione erilancio dell’economia e di sostegno allaliquidità delle imprese, introdotte dagli ar-ticoli 1 e 2, sono imperniate sul ruolo dellaSACE S.p.A. quale canale di trasmissionealle imprese italiane del robusto interventopubblico in forma di garanzia dello Stato.Ne deriva l’opportunità di adeguare al mu-tato contesto la struttura di governo delsistema descritto, al fine di valorizzare lepotenzialità e garantire una maggiore effi-cacia dello strumento.

Per le finalità illustrate, l’articolo ap-plica modelli di governo noti alle relazioniazionarie di controllo tra lo Stato (Mini-stero dell’economia e delle finanze e Mini-stero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale), la Cassa depositi e prestitiS.p.A. e la SACE S.p.A. Esso prevede quindimodalità di accordo, condivisione e infor-mazione tra lo Stato e la Cassa depositi eprestiti S.p.A. sulle modalità di eserciziodei diritti dell’azionista da parte di que-st’ultima e stabilisce rapporti diretti tra loStato e la SACE S.p.A., volti ad agevolare ilfunzionamento delle misure introdotte daldecreto-legge. Tuttavia, al fine di garantirela massimizzazione delle sinergie all’in-terno del gruppo Cassa depositi e prestiti,l’articolo prevede anche che la Cassa de-positi e prestiti S.p.A. e la SACE S.p.A.concordino, su base pattizia, le strategieindustriali e commerciali, al fine di aumen-tare l’efficacia del sistema di sostegno al-l’esportazione e all’internazionalizzazionedelle imprese e al rilancio dell’economia.

Si prevede inoltre che la SACE S.p.A.,nella predisposizione del piano annuale diattività, tenga conto delle linee guida e di

indirizzo strategico in materia di promo-zione e internazionalizzazione delle im-prese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale e dal Mi-nistro dello sviluppo economico.

CAPO IIMISURE URGENTI PER GARANTIRE LACONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE

DALL’EMERGENZA COVID-19

Art. 4 (Sottoscrizione contratti e comunica-zioni in modo semplificato)

La norma mira ad assicurare la conti-nuità nell’erogazione dei servizi e nell’of-ferta dei prodotti alla clientela da parte dibanche e intermediari finanziari nella si-tuazione di emergenza epidemiologica, fa-vorendo la conclusione di nuovi contrattiattraverso modalità di scambio del con-senso più agevoli rispetto alle formalitàpreviste dall’ordinamento.

Tale disciplina opera, in particolare, nel-l’interesse della clientela al dettaglio, po-tenzialmente più esposta alle limitazioniimposte dalla crisi nell’accesso ai servizibancari e finanziari, in quanto non semprein possesso delle dotazioni e strumenta-zioni informatiche e telematiche necessariealla conclusione del contratto a distanza.

In tale prospettiva, la disposizione at-tribuisce al consenso prestato dal clientemediante posta elettronica non certificata,o altro strumento idoneo, sia il requisitodella forma scritta richiesta dal testo unicodelle leggi in materia bancaria e creditizia(TUB), di cui al decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385 sia l’efficacia proba-toria dell’articolo 2702 del codice civile; ciòpur in assenza dei requisiti di cui all’arti-colo 20, comma 1-bis, del codice dell’am-ministrazione digitale (CAD), di cui al de-creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Contale previsione, quindi, si conferisce cer-tezza giuridica alle relazioni concluse du-rante il periodo emergenziale con gli stru-menti di comunicazione più diffusi, evi-tando il rischio che i relativi contratti ri-sultino poi affetti da nullità e assicurandoagli stessi adeguata efficacia probatoria.

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Le modalità introdotte dalla norma pre-vedono, in ogni caso, alcune condizioniminime dirette a tracciare la connessionetra il consenso e il suo autore; esse siaggiungono a quelle già previste dal TUB edal CAD.

Si prevede anche un regime speciale siaper la consegna di copia del contratto adopera dell’intermediario sia per l’eserciziodel diritto di recesso da parte del cliente,entrambi idonei a salvaguardare gli inte-ressi della clientela nel contesto della crisi.

La norma ha carattere eccezionale e,pertanto, essa regola i soli contratti con-clusi tra la data di entrata in vigore dellanorma e la cessazione dello stato di emer-genza.

Art. 5 (Differimento dell’entrata in vigoredel Codice della crisi d’impresa e dell’insol-venza di cui al decreto legislativo 12 gennaio

2019, n. 14)

L’attuale emergenza derivante dall’epi-demia di COVID-19 sta provocando a li-vello sostanzialmente planetario effetti eco-nomici gravissimi, ben evidenziati dall’ado-zione di provvedimenti economici radicali,peraltro già in parte adottati in Italia con ildecreto-legge n. 18 del 2020. Vi è altresìlarghissima convergenza di vedute in or-dine al fatto che, anche al cessare dell’epi-demia, le ripercussioni economiche e finan-ziarie di tale evento eccezionale non ver-ranno meno a breve termine, ma si pro-trarranno per un periodo temporalepiuttosto ampio.

In questo quadro macroeconomico, l’op-portunità di disporre il rinvio integraledell’entrata in vigore del codice della crisid’impresa e dell’insolvenza, di cui al de-creto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,appare evidenziata da una nutrita serie diconsiderazioni.

La prima si riferisce a quella che costi-tuisce la novità più rilevante del codice, ecioè il sistema delle cosiddette misure diallerta, volte a provocare l’emersione anti-cipata della crisi delle imprese. Il sistemadell’allerta, infatti, è stato concepito nellaprospettiva di un quadro economico stabilee caratterizzato da oscillazioni fisiologiche,

all’interno del quale, quindi, un numeropreponderante di imprese non sia colpitodalla crisi e nel quale sia perciò possibileconcentrare gli strumenti predisposti dalcodice sulle imprese che presentino criti-cità. In una situazione in cui l’intero tes-suto economico mondiale risulta colpito dauna gravissima forma di crisi, invece, gliindicatori non potrebbero svolgere alcunconcreto ruolo selettivo, finendo di fattoper mancare quello che è il proprio obiet-tivo e anzi generando effetti potenzial-mente sfavorevoli.

La seconda si riferisce alla filosofia difondo del codice, che è quella di operarenell’ottica di un quanto più ampio possibilesalvataggio delle imprese e della loro con-tinuità, adottando lo strumento liquidato-rio (quello che oggi è definito fallimento)come extrema ratio, cui ricorrere in as-senza di concrete alternative. Risulta tut-tavia evidente che, in un ambito economicoin cui potrebbe maturare una crisi degliinvestimenti e, in generale, delle risorsenecessarie per procedere a ristrutturazionidelle imprese, il codice finirebbe per man-care incolpevolmente il proprio traguardo.

La terza si collega alla scarsa compati-bilità tra uno strumento giuridico nuovo euna situazione di sofferenza economica nellaquale gli operatori più che mai hanno ne-cessità di percepire una stabilità a livellonormativo e di non soffrire le incertezzecollegate a una disciplina in molti puntiinedita e necessitante di un approccio in-novativo. Risulta, quindi, opportuno chel’attuale momento di incertezza economicavenga affrontato con uno strumento co-munque largamente sperimentato, come èla vigente legge fallimentare, in modo darassicurare tutti gli operatori circa la pos-sibilità di ricorrere a strumenti e categoriesu cui è maturata una consuetudine.

La data di entrata in vigore è stataquindi di fatto spostata di un anno, allor-quando non solo la fase peggiore della crisisi sarà auspicabilmente esaurita, ma anchesaranno state attuate – a livello nazionalee internazionale – tutte le misure (si con-sideri la revisione dei requisiti patrimonialidelle banche che, in un panorama di mas-siccio incremento delle sofferenze, necessi-

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teranno di un’adeguata rivalutazione, ma sipensi anche ad una revisione complessivadegli indici economici) che appaiono ne-cessarie perché il nuovo codice possa ope-rare con concrete possibilità di successo.Nel contempo tutti gli operatori avrannoavuto a disposizione un anno di tempo inpiù per procedere all’approfondimento de-gli aspetti più innovativi del codice, comeeventualmente modificato dal decreto cor-rettivo attualmente in fase finale di predi-sposizione.

Da ultimo si è ritenuto che l’originariadata di entrata in vigore del codice, collo-cata a metà del mese di agosto, potessepresentare concreti problemi applicativi,considerato che la stessa sarebbe caduta inun periodo in cui gli uffici giudiziari hannouna ridotta operatività, anche nelle sezionispecializzate. Si è quindi optato per collo-care l’entrata in vigore alla cessazione dellacosiddetta sospensione feriale, quando èassicurata la piena ripresa di tutte le atti-vità dei tribunali.

Da ultimo si sottolinea che il differi-mento consentirà di adeguare il codice dellacrisi d’impresa e dell’insolvenza alla ema-nanda normativa di attuazione della diret-tiva (UE) 1023/2019 in materia di ristrut-turazione preventiva delle imprese.

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materiadi riduzione del capitale)

L’attuale stato di emergenza e crisi eco-nomica di dimensioni eccezionali determi-nato dall’epidemia di COVID-19 sta provo-cando una situazione anomala che coin-volge anche imprese le quali, prima dell’e-pidemia, si trovavano in condizionieconomiche anche ottimali, traducendosiin una patologica perdita di capitale chenon riflette le effettive capacità e potenzia-lità delle imprese coinvolte. Di riflesso, enonostante le massicce misure finanziariein corso di adozione, si palesa una prospet-tiva di notevole difficoltà nel reperire imezzi per un adeguato rifinanziamento delleimprese. In questo quadro, la disposizionein esame mira a evitare che la perdita delcapitale, dovuta alla crisi da COVID-19 everificatasi nel corso degli esercizi chiusi al

31 dicembre 2020, ponga gli amministra-tori di un numero elevatissimo di impresenell’alternativa – palesemente abnorme –tra l’immediata messa in liquidazione, conperdita della prospettiva di continuità perimprese anche redditizie, e il rischio diesporsi alla responsabilità per gestione nonconservativa ai sensi dell’articolo 2486 delcodice civile. La sospensione degli obblighiprevisti dal codice civile in materia di per-dita del capitale sociale, per contro, tieneconto della necessità di fronteggiare le dif-ficoltà dell’emergenza del COVID-19 conuna chiara rappresentazione della realtà,non deformata da una situazione contin-gente ed eccezionale.

Resta invece ferma la previsione in temadi informativa ai soci, peraltro prevista, perle società per azioni, dall’articolo 58 delladirettiva (UE) 1132/2017.

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui princìpidi redazione del bilancio)

Anche tale previsione deriva dalla con-sapevolezza degli effetti dirompenti e ab-normi dell’epidemia di COVID-19 e, in par-ticolare, delle ricadute, profonde ma tem-poranee, che essa può determinate sulleprospettive di continuità delle imprese. Lasituazione anomala che si è determinatacomporterebbe (ove si applicassero regoleelaborate con riferimento ad un panoramafisiologico e non patologico) l’obbligo peruna notevolissima quantità di imprese diredigere i bilanci dell’esercizio in corso nel2020 secondo criteri deformati, in partico-lare senza la possibilità di adottare la pro-spettiva della continuità aziendale, con gravericaduta sulla valutazione di tutte le vocidel bilancio medesimo.

Si rende, quindi, necessario neutraliz-zare gli effetti devianti dell’attuale crisieconomica conservando ai bilanci una con-creta e corretta valenza informativa anchenei confronti dei terzi, consentendo alleimprese che prima della crisi presentavanouna regolare prospettiva di continuità diconservare tale prospettiva nella redazionedei bilanci degli esercizi in corso nel 2020e escludendo, quindi, le imprese che, indi-pendentemente dalla crisi del COVID-19, si

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trovavano autonomamente in stato di per-dita di continuità.

La norma mira, quindi, a favorire latempestiva approvazione dei bilanci delleimprese (in quanto anche nel contesto at-tuale tale approvazione mantiene un’essen-ziale funzione informativa), consentendoalle imprese di affrontare le difficoltà del-l’emergenza COVID-19 con una chiara rap-presentazione della realtà, operando unariclassificazione con riferimento alla situa-zione fisiologica precedente all’insorgere del-l’emergenza medesima.

Il dato temporale di riferimento è statoindividuato nella situazione esistente al 23febbraio 2020, e cioè alla data di entrata invigore delle prime misure collegate all’e-mergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 marzo 2020, n. 13) e al conseguentematurarsi degli effetti di crisi economica. Ilcomma 2 prevede altresì l’estensione dellaregola di cui al comma 1 anche ai bilancichiusi entro il 23 febbraio 2020 e nonancora approvati.

Resta, naturalmente, ferma la previ-sione di cui all’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha proro-gato di sessanta giorni il termine di ado-zione dei rendiconti o dei bilanci d’eserci-zio relativi all’esercizio 2019, ordinariamentefissato al 30 aprile 2020.

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materiadi finanziamenti alle società)

L’esigenza di incentivare i canali neces-sari per assicurare un adeguato rifinanzia-mento delle imprese rende opportuna latemporanea disattivazione dei meccanismidi postergazione dei finanziamenti effet-tuati dai soci o da chi esercita attività didirezione e coordinamento. La ratio degliarticoli 2467 e 2497-quinquies, infatti, èquella di sanzionare indirettamente i feno-meni di cosiddetta sottocapitalizzazione no-minale, cioè le situazioni in cui la societàdispone sicuramente dei mezzi per l’eser-cizio dell’impresa ma questi sono in mi-nima parte imputati a capitale, perché ri-sultano per lo più concessi sotto forma difinanziamento.

Nell’attuale situazione congiunturale, tut-tavia, l’applicazione di tali meccanismi (co-munque destinati a subire un parziale ri-dimensionamento a far tempo dall’entratain vigore del codice della crisi di impresa edell’insolvenza – come differita dall’arti-colo 5 del presente provvedimento – pereffetto della parziale modifica all’articolo2467 del codice civile, con l’eliminazionedell’obbligo di restituzione del rimborso deifinanziamenti avvenuto nell’anno prece-dente la dichiarazione di fallimento dellasocietà) risulta eccessivamente disincenti-vante a fronte di un quadro economico chenecessita, invece, di un maggiore coinvol-gimento dei soci nell’accrescimento dei flussidi finanziamento.

Il carattere comunque contingente dellaprevisione determina la necessità di limi-tare cronologicamente la deroga, limitan-done la portata ai soli finanziamenti effet-tuati entro il 31 dicembre 2020.

Art. 9 (Disposizioni in materia di concor-dato preventivo e di accordi di

ristrutturazione)

L’attuale situazione di crisi genera con-creti rischi anche in relazione alla soprav-vivenza dei tentativi di soluzione della crisidi impresa alternativa al fallimento pro-mossi in epoca anteriore al palesarsi del-l’emergenza epidemiologica determinata daldiffondersi del COVID-19. In questo caso,procedure di concordato preventivo o ac-cordi di ristrutturazione aventi concretepossibilità di successo prima dello scoppiodella crisi epidemica potrebbero risultareirrimediabilmente compromessi, con rica-dute evidenti sulla conservazione di com-plessi imprenditoriali anche di rilevanti di-mensioni.

Allo scopo di neutralizzare questa pro-spettiva, la norma in esame prevede unaserie di interventi sulle procedure di con-cordato preventivo o sugli accordi di ri-strutturazione, consistenti, in sintesi:

1) nella proroga dei termini di adem-pimento dei concordati preventivi e degliaccordi di ristrutturazione che avessero giàconseguito favorevolmente l’omologazione

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da parte del tribunale all’insorgere dell’e-mergenza epidemiologica;

2) in relazione ai procedimenti di omo-logazione dei concordati preventivi e degliaccordi di ristrutturazione ancora pendentialla data del 23 febbraio 2020, nella pos-sibilità per il debitore di ottenere dal tri-bunale un nuovo termine per elaborare exnovo una proposta di concordato o unaccordo di ristrutturazione;

3) sempre in relazione ai procedi-menti di omologazione dei concordati pre-ventivi e degli accordi di ristrutturazioneancora pendenti alla data del 23 febbraio2020, nella possibilità per il debitore dioptare per una soluzione più semplice, con-sistente nella modifica unilaterale dei ter-mini di adempimento originariamente pro-spettati nella proposta e nell’accordo;

4) nell’introduzione di un nuovo ter-mine sino a novanta giorni di cui si puòavvalere il debitore cui sia stato concesso,alternativamente, il termine ai sensi del-l’articolo 161, sesto comma, del regio de-creto 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetto« preconcordato » o « concordato in bianco »)o il termine ai sensi dell’articolo 182-bis,settimo comma, del medesimo regio de-creto.

La prima misura si traduce in una pro-roga ex lege di sei mesi dei termini diadempimento in scadenza nel periodo cheva dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre2021, con evidenti riflessi anche sul mec-canismo di risoluzione dei concordati exarticolo 186 del regio decreto n. 267 del1942.

La seconda misura permette al debitoredi presentare, sino all’udienza fissata perl’omologazione del concordato preventivo edegli accordi di ristrutturazione, una ri-chiesta per la concessione di un terminefinalizzato alla presentazione ex novo diuna proposta di concordato o di un nuovoaccordo di ristrutturazione, nei quali ildebitore possa tenere conto dei fattori eco-nomici sopravvenuti per effetto della crisiepidemica. Nel caso del concordato preven-tivo, tuttavia, sono esclusi da tale possibi-lità i debitori la cui originaria proposta sia

già stata sottoposta al voto dei creditorisenza riscuotere le necessarie maggioranze.Per tali debitori resterà ferma la possibilitàdi depositare una nuova proposta dopo ladichiarazione di inammissibilità ai sensidell’articolo 179 del regio decreto n. 267del 1942, sempre che ad essa non abbiafatto seguito la dichiarazione di fallimento(scenario, peraltro temporaneamente pre-cluso da altra previsione contenuta in que-sto stesso provvedimento normativo). Il ter-mine non è superiore a novanta giorni e –per ovviare ai tempi tecnici di adozione delprovvedimento (resi più complicati dall’at-tuale situazione di emergenza che colpiscei tribunali) – decorre dalla data del prov-vedimento del tribunale. Il termine, percontro, non è ulteriormente prorogabile,stante il carattere eccezionale del mecca-nismo.

La terza misura ha funzionamento piùsemplice, in quanto consiste nella possibi-lità per il debitore di modificare unilate-ralmente i termini di adempimento origi-nariamente prospettati nella proposta enell’accordo di ristrutturazione. La modi-fica viene veicolata tramite una memoriache deve contenere l’indicazione dei nuovitermini – non eccedenti sei mesi rispetto aquelli originariamente indicati – e deveessere accompagnata dalla documenta-zione che comprova la necessità della mo-difica dei termini. In presenza di tale mo-difica unilaterale il tribunale può sempreprocedere all’omologazione subordinata-mente alla verifica della persistente sussi-stenza dei presupposti di cui agli articoli180 o 182-bis del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, ma nel decreto di omologa-zione viene a dare espressamente atto dellenuove scadenze.

La quarta misura, di cui si occupano gliultimi due commi dell’articolo, consente ladilatazione sino a novanta giorni dell’au-tomatic stay di cui agli articoli 161, sestocomma, e 182-bis, settimo comma, del re-gio decreto n. 267 del 1942, accessibile aidebitori per i quali gli originari terminisiano in scadenza senza possibilità di ulte-riori proroghe. La proroga è applicata an-che in presenza di un ricorso per dichia-razione di fallimento, alla luce della pre-

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ponderante esigenza di conferire quantepiù opportunità possibili al salvataggio del-l’impresa, ma presuppone la presentazionedi un’istanza (da presentarsi prima dellascadenza del termine ex articolo 161, sestocomma sesto, del regio decreto n. 267 del1942, già prorogato) che deve indicare glielementi che rendono necessaria la conces-sione della proroga con specifico riferi-mento ai fatti sopravvenuti per effetto del-l’emergenza epidemiologica del COVID-19.Il tribunale concede la proroga subordina-tamente alla constatazione dell’esistenza diconcreti e giustificati motivi (nel caso delconcordato preventivo, si veda l’articolo161, sesto comma, del regio decreto n. 267del 1942) nonché – nel caso degli accordidi ristrutturazione – della persistente sus-sistenza dei presupposti per pervenire a unaccordo di ristrutturazione dei debiti con lemaggioranze di cui all’articolo 182-bis, primocomma (si veda l’articolo 182-bis, settimocomma, del regio decreto n. 267 del 1942).Nel caso degli accordi di ristrutturazione,esigenze di celerità hanno suggerito di nonapplicare la macchinosa procedura previ-sta dall’articolo 182-bis, settimo comma,primo periodo, del regio decreto n. 267 del1942.

Trattandosi di una mera dilatazione de-gli originari termini, troverà per il restoapplicazione la disciplina prevista per l’au-tomatic stay, a cominciare dai commi set-timo e ottavo dell’articolo 161 del citatoregio decreto n. 267 del 1942, espressa-mente richiamati.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materiadi ricorsi e richieste per la dichiarazione difallimento e dello stato di insolvenza)

Risulta indispensabile, per un periododi tempo limitato, sottrarre le imprese aiprocedimenti finalizzati all’apertura del fal-limento e di procedure parimenti fondatesullo stato di insolvenza. Ciò per una du-plice ragione: da un lato per evitare disottoporre il ceto imprenditoriale alla pres-sione crescente delle istanze di fallimentodi terzi e per sottrarre gli stessi imprendi-tori alla drammatica scelta di presentareistanza di fallimento in proprio in un qua-

dro in cui lo stato di insolvenza può deri-vare da fattori esogeni e straordinari, con ilcorrelato pericolo di dispersione del patri-monio produttivo, senza alcun correlatovantaggio per i creditori, dato che la liqui-dazione dei beni avverrebbe in un mercatofortemente perturbato; dall’altro, bloccareun altrimenti crescente flusso di istanze inuna situazione in cui gli uffici giudiziari sitrovano in fortissime difficoltà di funzio-namento.

È stata quindi individuata una misuraeccezionale e temporanea, di durata ri-stretta ma a valenza generale alla lucedell’estrema difficoltà, nella situazione at-tuale, di subordinare la riconducibilità omeno dello stato di insolvenza all’emer-genza epidemiologica determinata dal dif-fondersi del COVID-19. Una simile verifica,invero, necessiterebbe di una procedura diaccertamento che, nell’immediato e salvo ilprogressivo migliorarsi della situazione, de-terminerebbe un carico supplementare dilavoro per tribunali già in situazione diemergenza.

Si è quindi optato per una previsionegenerale di improcedibilità di tutti i tipi diistanze che coinvolgono imprese di dimen-sioni anche grandi ma tali da non rientrarenell’ambito di applicazione del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetto« decreto Marzano »), mantenendo il bloccoper un periodo limitato, scaduto il quale leistanze per dichiarazione dello stato diinsolvenza potranno essere nuovamente pre-sentate.

Il blocco si estende a tutte le ipotesi diricorso, quindi anche ai ricorsi presentatidagli imprenditori in proprio, in modo dadare anche a questi ultimi un lasso tem-porale in cui valutare con maggiore pon-derazione la possibilità di ricorrere a stru-menti alternativi alla soluzione della crisidi impresa senza essere esposti alle conse-guenze civili e penali connesse ad un ag-gravamento dello stato di insolvenza che, inogni caso, sarebbe in gran parte da ricon-dursi a fattori esogeni.

Viene invece contemplata al comma 2un’unica eccezione all’improcedibilità, limi-tata ai casi in cui il ricorso sia presentatodal pubblico ministro e contenga la richie-

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sta di emissione dei provvedimenti caute-lari o conservativi di cui all’articolo 15,comma 8, del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267. In questi casi, infatti, la radicaleimprocedibilità verrebbe ad avvantaggiarele imprese che stanno potenzialmente met-tendo in atto condotte dissipative di rile-vanza anche penale con nocumento deicreditori, compromettendo le esigenze direpressione di condotte caratterizzate daparticolare gravità.

Allo scopo di evitare che tale bloccoprecluda irreversibilmente la proposizionedelle istanze nei confronti delle impresecancellate o venga a riverberarsi in sensonegativo sulle forme di tutela della parcondicio creditorum, il comma 3 della normain commento prevede la sterilizzazione delperiodo di blocco, sia ai fini del calcolodell’anno decorrente dalla cancellazione dalregistro delle imprese sia ai fini del calcolodei termini stabiliti dall’articolo 69-bis delregio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per laproposizione delle azioni revocatorie.

Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenzadei titoli di credito)

L’articolato dispone per tutto il territo-rio nazionale la sospensione dei termini discadenza, ricadenti o che iniziano a decor-rere nel periodo compreso tra il 9 marzo2020 e il 30 aprile 2020, relativi a vagliacambiari, a cambiali e ad ogni altro titolodi credito o atto avente forza esecutiva.

Inoltre, le nuove disposizioni chiari-scono il campo di applicazione della so-spensione, con specifico riferimento agliassegni bancari e postali, a beneficio ditutti i soggetti coinvolti nell’utilizzo e nellagestione di tali titoli di credito (banche,Poste, pubblici ufficiali incaricati di levareil protesto, traenti e beneficiari degli asse-gni).

Con riguardo agli assegni bancari e po-stali, si sospende il termine di presenta-zione al pagamento del titolo a favore delbeneficiario. Ciò non impedisce ai benefi-ciari, che desiderino e siano in grado difarlo, di presentare il titolo al pagamento inpendenza della sospensione; il titolo conti-nua pertanto a essere pagabile dal trattario

nel giorno di presentazione qualora vi sianoi fondi disponibili sul conto del traente;tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista,varrà anche per il traente la sospensionedella presentazione, con conseguente tem-poranea inapplicabilità del protesto e delladisciplina sanzionatoria dell’assegno. In talecontesto non verrà quindi inviato il preav-viso di revoca per gli assegni privi di prov-vista nel periodo di sospensione; se l’avvisodi revoca è già stato inviato, il termine disessanta giorni per l’esecuzione del paga-mento tardivo è sospeso. Tutti gli elementinecessari per determinare la possibilità omeno di procedere al pagamento del titolo(quali, ad esempio, la disponibilità dei fondi,la mancanza di autorizzazione) nonchéquelli da considerare per ulteriori azioni(esempio protestabilità o meno) verrannoquindi valutati al termine del periodo disospensione.

Si sospende, inoltre, la trasmissione allecamere di commercio, da parte dei pubbliciufficiali, dei protesti e delle constatazioniequivalenti levati dal 9 marzo 2020 finoalla data di entrata in vigore del presenteprovvedimento; ove già pubblicati, le ca-mere di commercio provvedono d’ufficioalla loro cancellazione. Con riferimentoallo stesso periodo sono sospese anche leinformative al prefetto previste dall’arti-colo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15dicembre 1990, n. 386.

Art. 12 (Fondo solidarietà mutui « primacasa », cd. « Fondo Gasparrini »)

La norma è finalizzata a chiarire chenell’ambito della nozione di lavoratori au-tonomi che hanno accesso al Fondo disolidarietà mutui « prima casa » (cosiddetto« Fondo Gasparrini »), secondo la disciplinatransitoria di cui all’articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, rientrano anche leditte individuali e gli artigiani.

Si prevede, inoltre, che i benefìci delpredetto Fondo siano concessi, per un pe-riodo di nove mesi dalla data di entrata invigore del presente decreto-legge, anche aimutui in ammortamento da meno di unanno.

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Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

La norma è finalizzata a rafforzare ul-teriormente le misure di sostegno all’ac-cesso al credito da parte delle piccole emedie imprese al fine di contrastare glieffetti negativi che la diffusione del virusCOVID-19 ha iniziato a produrre sull’eco-nomia nazionale.

A tal fine, la norma riprende l’impiantogià delineato dall’articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, estendendo erafforzando le misure in esso previste, tutteincardinate sullo sperimentato ed efficacestrumento del Fondo di garanzia per lepiccole e medie imprese, di cui all’articolo2, comma 100, lettera a), della legge 23dicembre 1996, n. 662.

In particolare, la norma riprende e con-ferma le previsioni straordinarie e transi-torie già contenute del precedente articolo49, comma 1, del decreto-legge n. 18 del2020, tre le quali:

la gratuità della garanzia;

l’innalzamento a 5 milioni di eurodell’importo massimo garantito per im-presa;

la possibilità di rilasciare la garanziasu operazioni di rinegoziazione a condi-zione che sia prevista la concessione dicredito aggiuntivo alle imprese;

l’allungamento della garanzia per ifinanziamenti che beneficino della sospen-sione del pagamento delle rate accordatadalla banca finanziatrice;

l’eliminazione della commissione peril mancato perfezionamento delle opera-zioni garantite dal Fondo;

la possibilità di cumulo tra garanziadel Fondo e altre garanzie acquisite sufinanziamenti a lungo termine concessi aimprese operanti nel settore turistico-al-berghiero;

l’innalzamento della garanzia su por-tafogli di finanziamenti concessi a impresedanneggiate dall’emergenza del COVID-19;

l’accesso senza valutazione per i fi-nanziamenti di importo fino a 25.000 euro

concessi a piccole imprese e a personefisiche che esercitano arti e professioni lacui attività sia stata colpita dall’emergenzadel COVID-19.

Per tali misure, la norma in commentoprolunga il periodo di attuazione dai novemesi inizialmente previsti dall’articolo 49del decreto-legge n. 18 del 2020 fino al 31dicembre 2020.

Ciò premesso, la norma in argomentointerviene con una serie di misure tese,come detto, all’ulteriore rafforzamento de-gli interventi di garanzia, riguardanti, inparticolare:

l’ulteriore innalzamento della misuradella garanzia del Fondo al 90 per cento e,previa autorizzazione della Commissioneeuropea, al 100 per cento dell’importo del-l’operazione finanziaria, rispetto alle pre-cedenti soglie, rispettivamente, dell’80 percento e del 90 per cento previste dal pre-cedente articolo 49;

l’accesso al Fondo senza valutazione,rafforzando, in questo, la precedente pre-visione che prevedeva l’applicazione, ai finidell’accesso alla garanzia, del metodo eco-nomico-finanziario del vigente modello divalutazione del Fondo;

l’innalzamento delle percentuali di co-pertura previste dall’articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 (80 per cento per lagaranzia diretta e 90 per cento per lariassicurazione) al 100 per cento;

l’introduzione di un nuovo interventodi garanzia al 100 per cento per finanzia-menti fino a 800.000 euro;

la possibilità di concedere la garanziaanche su operazioni finanziarie già perfe-zionate ed erogate dal soggetto finanziatoreda non oltre tre mesi antecedenti la data dipresentazione della richiesta, comunque indata successiva al 31 gennaio 2020.

Il comma 2 dell’articolo in esame intro-duce poi un’operatività rafforzata per legaranzie di portafoglio, con percentuali dicopertura più elevate, che passano da unagaranzia all’80 per cento a una garanzia al90 per cento della tranche junior e da un

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innalzamento del cap alle prime perdite acarico del Fondo, fino al 18 per centodell’ammontare dei portafogli.

Il comma 3 anticipa al 10 aprile 2020 lalimitazione dell’intervento del Fondo di ga-ranzia per le piccole e medie imprese, dicui all’articolo 2, comma 100, lettera a),della legge 23 dicembre 1996, n. 662, giàprevista dall’articolo 18, comma 2 del de-creto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 28 giu-gno 2019, n. 58.

Per la copertura finanziaria del maggiorfabbisogno finanziario del Fondo, connessoalle misure di rafforzamento degli inter-venti, le risorse già destinate al Fondo digaranzia dall’articolo 49 del decreto-leggen. 18 del 2020 (1.500 milioni di euro) ven-gono integrate con un ulteriore stanzia-mento, sempre per il 2020, di 249 milioni dieuro.

Il precedente articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020 – i cui contenuti, comedetto, sono stati trasfusi, con le modifichesopra evidenziate, nel nuovo decreto-legge« Liquidità » – viene conseguentemente abro-gato.

Art. 14 (Finanziamenti erogati dall’Istitutoper il Credito Sportivo per le esigenze diliquidità e concessione di contributi in conto

interessi sui finanziamenti)

Il comma 1 prevede l’ampliamento, finoal termine dell’anno in corso, dell’operati-vità del Fondo di garanzia per l’impianti-stica sportiva, di cui all’articolo 90, comma12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,amministrato in gestione separata dall’Isti-tuto per il credito sportivo, includendo an-che i finanziamenti per le operazioni diliquidità, che attualmente ne sono esclusi.

Nella fase dell’emergenza pandemica daCOVID-19, l’urgente necessità dei soggettiche a vario titolo esercitano attività spor-tive è infatti quella relativa alle esigenze diliquidità: pagamenti di fatture, salari, ca-noni di locazione, imposte e così via. Ladisposizione introdotta si giustifica in con-siderazione del fatto che le misure di con-tenimento del contagio hanno pesante-mente inciso sui ricavi dei soggetti operantinel mondo dello sport.

La platea di riferimento interessata dalprovvedimento è estremamente ampia. Daidati contenuti nel rapporto del Comitatoolimpico nazionale italiano (CONI) sui Nu-meri dello sport riferito all’anno 2018, lesocietà iscritte al Registro presso il CONIsono 110.409, mentre i rapporti di affilia-zione che caratterizzano lo sport dilettan-tistico sono 139.917.

Va precisato che l’agevolazione in esamenon si sovrappone a quanto già previsto daldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a van-taggio del Fondo centrale di garanzia per lepiccole e medie imprese. Il Fondo di ga-ranzia per l’impiantistica sportiva opera,infatti, prevalentemente con soggetti di na-tura dilettantistica (associazioni sportive di-lettantistiche e società sportive dilettanti-stiche), enti morali e federazioni sportive(titolari di circa il 94,6 per cento dei mutuiammessi), i quali non possono accederealla garanzia del Fondo centrale di garan-zia per le piccole e medie imprese, riser-vato alle imprese iscritte nell’apposito re-gistro presso le camere di commercio.

Il comma 2, quale ulteriore forma diagevolazione, prevede la costituzione di uncomparto del Fondo speciale di cui all’ar-ticolo 5 della legge 24 dicembre 1957,n. 1295, amministrato in gestione separatadall’Istituto per il credito sportivo. Talecomparto è destinato alla concessione deicontributi in conto interessi sui finanzia-menti delle operazioni di liquidità secondocriteri di gestione stabiliti dal Comitato digestione dei Fondi speciali.

CAPO IIIDISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DIESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SET-

TORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15 (Modifiche all’articolo 4-bis, comma3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,convertito con modificazioni dalla legge 18

novembre 2019, n. 133)

1. Il regolamento (UE) 2019/452 del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 19marzo 2019, istituendo un quadro per ilcontrollo degli investimenti esteri direttinell’Unione, prevede, già al considerando

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numero 3), che, conformemente agli impe-gni internazionali assunti, l’Unione e gliStati membri possono adottare, per motividi sicurezza o di ordine pubblico, misurerestrittive nei confronti degli investimentiesteri diretti, purché siano rispettate al-cune condizioni.

L’articolo 4 del medesimo regolamento,rubricato « Fattori che possono essere presiin considerazione dagli Stati membri e dallaCommissione », prevede che, nel determi-nare se un investimento estero diretto possaincidere sulla sicurezza o sull’ordine pub-blico, gli Stati membri e la Commissionepossono prendere in considerazione i suoieffetti potenziali su vari fattori elencatinelle lettere da a) a e).

Il legislatore interno ha dato attuazionealla previsione regolamentare introducendonell’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo2012, n. 21, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il comma1-ter, in base al quale « Con uno o piùdecreti del Presidente del Consiglio dei mi-nistri, su proposta del Ministro dell’econo-mia e delle finanze, del Ministro dello svi-luppo economico e del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dell’interno, con il Ministro delladifesa, con il Ministro degli affari esteri edella cooperazione internazionale e con iMinistri competenti per settore, adottatianche in deroga all’articolo 17 della legge23 agosto 1988, n. 400, previo parere delleCommissioni parlamentari competenti, cheè reso entro trenta giorni, decorsi i quali idecreti possono comunque essere adottati,sono individuati, ai fini della verifica inordine alla sussistenza di un pericolo per lasicurezza e l’ordine pubblico, compreso ilpossibile pregiudizio alla sicurezza e alfunzionamento delle reti e degli impianti ealla continuità degli approvvigionamenti, ibeni e i rapporti di rilevanza strategica perl’interesse nazionale, ulteriori rispetto aquelli individuati nei decreti di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, e al comma 1 del pre-sente articolo, nei settori di cui all’articolo4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 19 marzo 2019, nonché la tipologiadi atti od operazioni all’interno di un me-

desimo gruppo ai quali non si applica ladisciplina di cui al presente articolo. Idecreti di cui al primo periodo sono adot-tati entro centoventi giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposi-zione e sono aggiornati almeno ogni treanni ».

Pertanto, con tali decreti del Presidentedel Consiglio dei ministri andranno indivi-duati i beni e i rapporti di rilevanza stra-tegica per l’interesse nazionale, ulterioririspetto a quelli già individuati con gli altridecreti adottati in base all’articolo 1, comma1, e all’articolo 2, comma 1, del medesimodecreto-legge n. 21 del 2012. Gli atti e leoperazioni oggetto di notifica che interes-sano i beni in questione, in seguito all’a-dozione dei decreti, sono poi descritte aicommi 2-bis e 5 dell’articolo 2 del citatodecreto-legge. In particolare, il comma 2-bisprevede che deve essere notificata: qual-siasi delibera, atto od operazione adottatoda un’impresa che detiene uno o più degliattivi individuati ai sensi del comma 1-ter,o che abbia per effetto modifiche dellatitolarità, del controllo o della disponibilitàdegli attivi medesimi a favore di un sog-getto esterno all’Unione europea, compresele delibere dell’assemblea o degli organi diamministrazione aventi ad oggetto la fu-sione o la scissione della società, il trasfe-rimento dell’azienda o di rami di essa incui siano compresi detti attivi o l’assegna-zione degli stessi a titolo di garanzia, iltrasferimento di società controllate che de-tengono i predetti attivi ovvero che abbiaper effetto il trasferimento della sede so-ciale in un Paese non appartenente all’U-nione europea; qualsiasi delibera atto odoperazione adottato da un’impresa che de-tiene uno o più degli attivi individuati aisensi del comma 1-ter, o che abbia pereffetto il cambiamento della loro destina-zione, nonché qualsiasi delibera che abbiaad oggetto la modifica dell’oggetto sociale,lo scioglimento della società o la modificadelle clausole statutarie eventualmente adot-tate ex articolo 2351, terzo comma, delcodice civile o introdotte dalla legge 30luglio 1994, n. 474.

In base al comma 5 del medesimo ar-ticolo deve inoltre essere notificato l’acqui-

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sto ,a qualsiasi titolo, da parte di un sog-getto esterno all’Unione europea, di parte-cipazioni in società che detengono gli attiviindividuati come strategici ai sensi delcomma 1 nonché di quelli di cui al comma1-ter, di rilevanza tale da determinare l’in-sediamento stabile dell’acquirente in ra-gione dell’assunzione del controllo dellasocietà la cui partecipazione è oggetto del-l’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 delcodice civile e del testo unico di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. Nelle more dell’adozione dei decretiindicati al citato comma e al fine di nonlasciare prive di regolamentazione giuri-dica le operazioni descritte dai citati commidell’articolo 2, se relative ai fattori di cui alcitato regolamento (UE) 2019/452, con l’ar-ticolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21settembre 2019, n. 105, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,n. 133, è stato previsto un regime transi-torio finalizzato a individuare una regola-mentazione temporanea per alcune delleoperazioni dirette a incidere sui fattoridescritti alle lettere a) e b) del paragrafo 1dell’articolo 4 del regolamento 2019/452/UE, ossia: « a) infrastrutture critiche, sianoesse fisiche o virtuali, tra cui l’energia, itrasporti, l’acqua, la salute, le comunica-zioni, i media, il trattamento o l’archivia-zione di dati, le infrastrutture aerospaziali,di difesa, elettorali o finanziarie, e le strut-ture sensibili, nonché gli investimenti interreni e immobili fondamentali per l’uti-lizzo di tali infrastrutture »; « b) tecnologiecritiche e prodotti a duplice uso quali de-finiti nell’articolo 2, punto 1, del regola-mento (CE) n. 428 del 2009 del Consiglio,tra cui l’intelligenza artificiale, la robotica,i semiconduttori, la cibersicurezza, le tec-nologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggiodell’energia, quantistica e nucleare, nonchéle nanotecnologie e le biotecnologie ».

Inoltre, nella prospettiva della duratalimitata della fase transitoria, erano statecomprese nel regime in oggetto solo alcunedelle operazioni che, a regime, dovrebberointeressare i beni e i rapporti cui fa rife-rimento il comma 1-ter e, in particolare, lesole operazioni descritte all’attuale comma5 del decreto-legge n. 21 del 2012 (« l’ac-

quisto a qualsiasi titolo, da parte di unsoggetto esterno all’Unione europea, di par-tecipazioni in società che detengono beni erapporti nei settori di cui all’articolo 4,paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento(UE) 2019/452 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 19 marzo 2019, di rile-vanza tale da determinare l’insediamentostabile dell’acquirente in ragione dell’as-sunzione del controllo della società la cuipartecipazione è oggetto dell’acquisto, aisensi dell’articolo 2359 del codice civile edel testo unico di cui al decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58 »), con esclusionequindi delle operazioni descritte nel comma2-bis.

3. Con la norma in esame, in conside-razione della mancata adozione dei rego-lamenti previsti dall’articolo 2, comma 1-ter,in corso di completamento e che dovrannoessere sottoposti ai pareri delle Commis-sioni parlamentari, al fine di offrire unostrumento di intervento immediato, appli-cabile in tutti i settori contemplati nelcitato regolamento europeo, si estende l’am-bito di applicazione della disciplina tran-sitoria – e, quindi, dell’obbligo di notifica –anche ai settori di cui alle ulteriori letteredel regolamento (UE) 2019/452, ossia: « c)sicurezza dell’approvvigionamento di fat-tori produttivi critici, tra cui l’energia e lematerie prime, nonché la sicurezza alimen-tare; d) accesso a informazioni sensibili,compresi i dati personali, o la capacità dicontrollare tali informazioni; e) libertà epluralismo dei media ».

Nella disposizione si chiarisce inoltreche tra i settori oggetto di intervento èannoverato quello finanziario, nel quale siintendono compresi il settore creditizio equello assicurativo.

4. Inoltre, in considerazione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19 in attoe al fine di contenerne gli effetti negativi, siintroduce, al nuovo comma 3-bis dell’arti-colo 4-bis del decreto-legge n. 105 del 2019,una disposizione transitoria, vigente fino al31 dicembre 2020, ai sensi della qualel’ambito applicativo dell’obbligo di notificaè esteso a tutte le operazioni descritte neicommi 2 e 5 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, e riguardanti i settori

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di cui al comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 (energia, trasporti ecomunicazioni) e dell’articolo 4 del regola-mento (UE) 2019/452.

In particolare, sono soggette all’obbligodi notifica anche le delibere, gli atti o leoperazioni, adottati da un’impresa che de-tiene beni e rapporti nei settori di cuiall’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c),d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452, ivicompresi, quanto al settore finanziario, isettori creditizio e assicurativo, ovvero in-dividuati con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al citato arti-colo 2, comma 1-ter, che abbiano per ef-fetto modifiche della titolarità, del con-trollo o della disponibilità di detti attivi o ilcambiamento della loro destinazione. Inol-tre si precisa, alla successiva lettera b) delcomma 3-bis, che sono soggetti all’obbligodi notifica di cui al comma 5 dell’articolo 2del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012,in relazione ai beni e ai rapporti di cui alcomma 1 dell’articolo 2 nonché ai beni erapporti nei settori indicati alla lettera pre-cedente ovvero individuati con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di cuial citato articolo 2, comma 1-ter, anche gliacquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni,da parte di soggetti esteri, anche apparte-nenti all’Unione europea, di rilevanza taleda determinare l’insediamento stabile del-l’acquirente in ragione dell’assunzione delcontrollo della società la cui partecipazioneè oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo2359 del codice civile e del testo unico dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni,da parte di soggetti esteri non appartenentiall’Unione europea, che attribuiscono unaquota dei diritti di voto o del capitalealmeno pari al 10 per cento, tenuto contodelle azioni o quote già direttamente oindirettamente possedute, qualora il valorecomplessivo dell’investimento sia pari o su-periore a un milione di euro; si prevedealtresì che siano altresì notificate le acqui-sizioni che determinano il superamentodelle soglie del 15 per cento, 20 per cento,25 per cento e 50 per cento.

Al comma 3-ter è conseguentemente pre-visto che, fino al 31 dicembre 2020, il

presupposto per la valutazione degli inve-stimenti esteri ai fini dell’esercizio dei po-teri speciali, di cui all’articolo 2, comma 6,lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012,ove fa riferimento al controllo, diretto oindiretto, del soggetto acquirente da partedi un Paese estero, sussiste anche laddoveil Paese estero controllante sia uno Statomembro dell’Unione europea.

5. Infine, al comma 3-quater, si chiari-sce che le disposizioni di cui al presentecomma aventi vigenza fino al 31 dicembre2020 si applicano nei confronti di delibere,atti od operazioni, nonché di acquisti dipartecipazioni, rilevanti ai fini degli obbli-ghi di notifica di cui ai commi 2 e 5dell’articolo 2 del decreto-legge n. 21 del2012, per i quali tale obbligo sia sorto nelpredetto arco temporale, ancorché la noti-fica sia intervenuta successivamente o siastata omessa. Restano validi, anche succes-sivamente al termine in questione, gli atti ei provvedimenti adottati a seguito di eser-cizio dei poteri speciali in applicazionedelle disposizioni del presente comma, esono fatti salvi gli effetti prodottisi e irapporti giuridici sorti sulla base degli stessiatti e provvedimenti successivamente al de-corso del predetto termine. Si precisa, in-fine, che fermo restando l’obbligo di noti-fica, i poteri speciali di cui all’articolo 2 deldecreto-legge n. 21 del 2012 e relativi asocietà che detengono beni e rapporti neisettori di cui all’articolo 4, paragrafo 1,lettere a), b), c), d) e e), del regolamento(UE) 2019/452, compresi, nel settore finan-ziario, quelli creditizio e assicurativo, siapplicano nella misura in cui la tutela degliinteressi essenziali dello Stato, ovvero latutela della sicurezza e dell’ordine pub-blico, come previsto dal medesimo articolo2, non sia adeguatamente garantita dallasussistenza di una specifica regolamenta-zione di settore.

Art. 16 (Modifiche al decreto-legge 15 marzo2012, n. 21, convertito con modificazioni

dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. La norma, in aggiunta alla esistentepossibilità di sanzionare l’inottemperanzaall’obbligo di notifica e alla sanzione della

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nullità degli atti posti in essere in viola-zione di tale obbligo, modifica alcuni arti-coli del decreto-legge n. 21 del 2012 al finedi prevedere la possibilità di intervenired’ufficio su operazioni non notificate e diesercitare eventualmente i poteri speciali,che quindi si aggiungono al potere sanzio-natorio e alle altre disposizioni dirette adisciplinare l’ipotesi dell’inosservanza del-l’obbligo di notifica in questione. In talicasi, disciplinati alle lettere a), c) e d) delcomma 1 del presente articolo, si prevedeche i termini procedimentali decorrano dal-l’accertamento della violazione dell’obbligodi notifica.

2. Alla lettera b) si provvede a estenderela gamma degli elementi valutativi a dispo-sizione dell’autorità di Governo, preve-dendo che questa possa prendere in con-siderazione anche gli elementi elaborati alivello internazionale e sovranazionale, alfine di prevedere una tutela rafforzata ri-spetto ad una tecnologia potenzialmentefondamentale in situazioni critiche e costi-tuente una risorsa vitale per gli interessipubblici in caso di emergenze nazionali, ivicomprese quelle sanitarie.

2. Conseguentemente, al fine di racco-gliere dati e informazioni utili per le valu-tazioni di competenza, oltre ai poteri istrut-tori già esercitabili all’interno dei procedi-menti di esercizio dei poteri speciali, allalettera e) la norma modifica l’articolo 2-bisdel decreto-legge n. 21 del 2012 confe-rendo al gruppo di coordinamento istituitoai sensi dell’articolo 3 del decreto del Pre-sidente del Consiglio dei ministri 6 agosto2014 il potere di richiedere a pubblicheamministrazioni, enti pubblici o privati,imprese o altri soggetti terzi che ne siano inpossesso di fornire informazioni e di esi-bire documenti.

Ai medesimi fini, la Presidenza del Con-siglio dei ministri può stipulare conven-zioni o protocolli di intesa con istituti o entidi ricerca, per instaurare forme di colla-borazione stabile e rafforzare gli strumentidi indagine a disposizione, per assicurarel’efficace applicazione delle disposizioni inmateria di esercizio dei poteri speciali.

Art. 17 (Modifiche all’articolo 120 del de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. L’articolo 120 del testo unico delledisposizioni in materia di intermediazionefinanziaria (TUF), di cui al decreto legisla-tivo 24 febbraio 1998, n. 58, era stato mo-dificato con l’introduzione del comma 2-bisdall’articolo 7, comma 3-quinquies, del de-creto-legge n. 5 del 2009, recante « Misureurgenti a sostegno dei settori industriali incrisi », convertito, con modificazioni, dallalegge 9 aprile 2009, n. 33.

Come rappresentato nella « scheda dilettura » predisposta al Senato dopo l’inse-rimento della norma stessa ad opera dellaCamera dei deputati, la citata modificaall’articolo 120, così come altre « modificheche si intendono apportare all’attuale or-dinamento dei mercati finanziari » con ilcitato articolo 7, « appaiono volte a preve-dere strumenti di difesa del controllo azio-nario delle società da manovre speculative,prevenendo eventi di scalate ostili in unafase del mercato, quale quella attuale, ca-ratterizzata da corsi azionari molto al di-sotto della media degli ultimi anni, chepotrebbero consentire a terzi diversi daisoci attuali di acquisire con un livello mi-nimo di capitale impiegato partecipazioni oquote di controllo delle società ».

Ciò premesso, si ritiene che « esigenze ditutela degli investitori nonché di efficienzae trasparenza del mercato del controllosocietario e del mercato dei capitali », insituazioni di forti turbolenze di mercatocome quelle attuali conseguenti alla diffu-sione dell’epidemia di COVID-19, possanosussistere anche con riguardo alle piccole emedie imprese con azioni quotate in mer-cati regolamentati e non solo « per societàad elevato valore corrente di mercato ».

Il citato comma 2-bis, ferme le finalitàivi previste e il riferimento alle società adazionariato particolarmente diffuso, è stato,quindi, modificato eliminando il richiamoalle società a elevato valore corrente dimercato per consentire alla Commissionenazionale per le società e la borsa (Consob)di prevedere, sempre per un limitato pe-riodo di tempo, soglie inferiori a quelleindicate nel comma 2 del medesimo arti-colo 120 (3 per cento e 5 per cento per le

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piccole e medie imprese) anche con ri-guardo a società che non presentino un’e-levata capitalizzazione di mercato, qualoraricorrano le esigenze di tutela espressa-mente indicate nella norma. Ciò anche inragione delle difficoltà applicative connesseall’individuazione di un valore corrente dimercato che possa qualificarsi « elevato » inun periodo di alta volatilità dei corsi azio-nari.

2. Il comma 4-bis è stato introdottonell’articolo 120 del TUF dall’articolo 13del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge 4dicembre 2017, n. 172 (recante « Disposi-zioni urgenti in materia finanziaria e peresigenze indifferibili. Modifica alla disci-plina dell’estinzione del reato per condotteriparatorie » – cosidetto « decreto fiscale »).

Tale disposizione (nota come « normaantiscorrerie » o « dichiarazione di inten-zione »), è volta a « migliorare il grado ditrasparenza e salvaguardare il corretto fun-zionamento del mercato, accrescendo il li-vello di informazione degli stakeholder nelleoperazioni di acquisizione societarie » (siveda il comunicato stampa del Consigliodei ministri n. 50 del 13 ottobre 2017),imponendo a coloro che acquisiscono unapartecipazione importante in una societàquotata (pari o superiore alle soglie del 10per cento, 20 per cento e 25 per cento) dichiarire, tra l’altro, le finalità perseguitecon l’acquisizione.

Ciò premesso, in situazioni di estremavolatilità del mercato come quella attualeconseguente alla diffusione dell’epidemia diCOVID-19, per assicurare efficienza e tra-sparenza al mercato del controllo societa-rio, potrebbe essere necessario incremen-tare ulteriormente la trasparenza sulle ac-quisizioni di partecipazioni significative in-dividuando una soglia inferiore a quella del10 per cento, prima soglia al raggiungi-mento o superamento della quale l’acqui-rente della partecipazione è tenuto a pub-blicare la dichiarazione di intenzioni.

Pertanto, in linea con quanto previstonel comma 2-bis del medesimo articolo 120del TUF, il predetto comma 4-bis è statomodificato conferendo alla Consob il po-tere di prevedere, per periodi di tempo

limitato e per « esigenze di tutela degliinvestitori nonché di efficienza e traspa-renza del mercato del controllo societario edel mercato dei capitali », in aggiunta allesoglie già indicate nel comma 4-bis, unasoglia del 5 per cento per società ad azio-nariato particolarmente diffuso.

CAPO IVMISURE FISCALI E CONTABILI

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributarie contributivi)

La norma è diretta a sostenere i soggettiper i quali le vigenti misure di conteni-mento della diffusione del COVID-19 hannoinciso sulla liquidità. I beneficiari dellasospensione sono individuati in base airicavi o ai compensi conseguiti nel periodod’imposta precedente a quello in corso alladata di entrata in vigore del presente de-creto-legge.

In particolare, nel comma 1, si prevedeche i soggetti con ricavi o compensi nonsuperiori a 50 milioni di euro non effet-tuano i versamenti in autoliquidazione inscadenza nel mese di aprile 2020 e nelmese di maggio 2020, relativi alle ritenutealla fonte sui redditi di lavoro dipendente eassimilato e all’imposta sul valore aggiunto(IVA). I predetti soggetti beneficiano dellasospensione dei termini in scadenza neimesi di aprile 2020 e maggio 2020 qualorasi verifichi una diminuzione del fatturato odei corrispettivi almeno del 33 per centonel mese di marzo 2020 rispetto allo stessomese del precedente periodo d’imposta euna diminuzione della medesima percen-tuale nel mese di aprile 2020 rispetto allostesso mese del precedente periodo d’im-posta.

Il comma 2 prevede che i soggetti indi-viduati dal comma 1 beneficiano, altresì,per i mesi di aprile e maggio 2020, dellasospensione dei termini di versamento re-lativi ai contributi previdenziali e assisten-ziali nonché ai premi per l’assicurazioneobbligatoria.

Nel comma 3 si prevede la medesimasospensione di cui al comma 1 per i soggettiesercenti attività d’impresa, arte o profes-

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sione, con ricavi o compensi superiori a 50milioni di euro nel periodo d’imposta pre-cedente a quello in corso alla data di en-trata in vigore del presente decreto-legge, acondizione che il fatturato o i corrispettivisiano diminuiti almeno del 50 per cento nelmese di marzo 2020 rispetto allo stessomese del precedente periodo d’imposta enella stessa percentuale nel mese di aprile2020 rispetto allo stesso mese del prece-dente periodo d’imposta.

Il comma 4 prevede che i soggetti indi-viduati dal comma 3 beneficiano, altresì,per i mesi di aprile e maggio 2020, dellasospensione dei termini di versamento re-lativi ai contributi previdenziali e assisten-ziali, nonché ai premi per l’assicurazioneobbligatoria.

Il comma 5 prevede che le medesimesospensioni competono, inoltre, a tutti isoggetti economici che hanno intrapresol’esercizio dell’impresa, arte o professionedopo il 31 marzo. Il secondo periodo delcomma in esame dispone, altresì, per glienti non commerciali, compresi gli enti delterzo settore e gli enti religiosi civilmentericonosciuti, che svolgono attività di inte-resse generale non in regime d’impresa, lasospensione dei versamenti relativi alle ri-tenute alla fonte sui redditi di lavoro di-pendente e assimilato e ai contributi pre-videnziali e assistenziali, nonché ai premiper l’assicurazione obbligatoria. Resta fermal’applicazione dei commi 1, 2, 3 e 4 neiconfronti dei predetti enti esercenti attivitàd’impresa.

Il comma 6 prevede, per i soggetti eser-centi attività d’impresa, arte o professione,che hanno il domicilio fiscale, la sede legaleo la sede operativa nelle province di Ber-gamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenzadove sono stati registrati più di 700 contagiper 100.000 abitanti, la sospensione deiversamenti dell’IVA, per i mesi di aprile emaggio, alla sola condizione che abbianosubito una diminuzione del fatturato o deicorrispettivi almeno del 33 per cento nelmese di marzo 2020 rispetto allo stessomese del precedente periodo d’imposta enel mese di aprile 2020 rispetto allo stessomese del precedente periodo di imposta.

Il comma 7 disciplina la ripresa dellariscossione e prevede che i versamenti so-spesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6siano effettuati, senza applicazione di san-zioni e interessi, in un’unica soluzione en-tro il 30 giugno 2020 o mediante rateizza-zione fino al massimo di cinque rate men-sili di pari importo a decorrere dal mede-simo mese di giugno 2020.

Il comma 8 prevede che, con riguardoagli operatori nazionali dei settori maggior-mente colpiti dall’emergenza epidemiolo-gica, resta ferma, qualora gli stessi nonrientrino nei parametri stabiliti per fruiredella sospensione di cui al presente arti-colo, la sospensione prevista fino al 30aprile 2020, con ripresa, in unica soluzioneentro il 31 maggio 2020 ovvero nel massimodi cinque rate mensili a partire dal mese dimaggio 2020, dei versamenti delle ritenutealla fonte sui redditi di lavoro dipendente eassimilati, dei versamenti dei contributi pre-videnziali e assistenziali e dei premi perl’assicurazione obbligatoria. Analogamentesi stabilisce che per le federazioni sportivenazionali, gli enti di promozione sportiva,le associazioni e le società sportive, profes-sionistiche e dilettantistiche resta ferma lasospensione fino al 31 maggio 2020, conripresa dei versamenti entro il 30 giugno omediante rateizzazione in cinque rate men-sili di pari importo.

Il comma 9 prevede, infine, forme dicooperazione tra l’Agenzia delle entrate,l’INPS, l’INAIL e gli altri enti previdenzialie assistenziali ai fini della verifica del ri-spetto del requisito della diminuzione delfatturato o dei corrispettivi previsto daiprecedenti commi 1, 2, 3, 4 e 6, necessarioper fruire della sospensione dei versamenti.

Art. 19 (Proroga sospensione ritenute suiredditi di lavoro autonomo e sulle provvi-gioni inerenti rapporti di commissione, diagenzia, di mediazione, di rappresentanza dicommercio e di procacciamento d’affari)

La norma amplia, sotto il profilo tem-porale, le previsioni contenute nel comma7 dell’articolo 62 del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, che viene conseguentementeabrogato, prevedendo in favore dei soggetti

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che hanno il domicilio fiscale, la sede legaleo la sede operativa nel territorio dello Statocon ricavi o compensi non superiori a400.000 euro nel periodo d’imposta prece-dente a quello in corso alla data di entratain vigore del citato decreto-legge, il nonassoggettamento dei ricavi e dei compensipercepiti nel periodo compreso tra il 17marzo 2020 (data di entrata in vigore deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e il 31maggio 2020 (in luogo del 31 marzo 2020)alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoroautonomo e alle ritenute d’acconto sulleprovvigioni inerenti a rapporti di commis-sione, di agenzia, di mediazione, di rappre-sentanza di commercio e di procaccia-mento d’affari, di cui agli articoli 25 e25-bis del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, daparte del sostituto d’imposta, a condizioneche nel mese precedente non abbiano so-stenuto spese per prestazioni di lavoro di-pendente o assimilato. I contribuenti, che siavvalgono della predetta agevolazione, prov-vedono a versare l’ammontare delle rite-nute d’acconto non operate dal sostituto inun’unica soluzione entro il 31 luglio 2020(in luogo del 31 maggio 2020) o medianterateizzazione fino al massimo di cinquerate mensili di pari importo a decorrere dalmese di luglio 2020 (in luogo di maggio2020), senza applicazione di sanzioni einteressi.

Saranno poi fatti salvi gli effetti prodottimedio tempore dal citato comma 7 dell’ar-ticolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)

In linea generale, il calcolo dell’accontoè effettuato sulla base dell’imposta dovutaper l’anno precedente, al netto di detra-zioni, crediti d’imposta e ritenute d’accontorisultanti dalla relativa dichiarazione deiredditi (metodo « storico »). In alternativa,coloro che, per l’anno in corso, presumonodi avere un risultato economico inferiorerispetto all’anno precedente possono ricor-rere al metodo « previsionale ». In tal casoil calcolo viene effettuato sulla base del-l’imposta presumibilmente dovuta per l’annoin corso, considerando, quindi, i redditi che

il contribuente ipotizza di realizzare, non-ché gli oneri deducibili e detraibili chedovrebbero essere sostenuti, i crediti d’im-posta e le ritenute d’acconto. Questa sceltapuò comportare la riduzione o il non pa-gamento dell’acconto, ma, al contempo,espone il contribuente al rischio di effet-tuare i versamenti in acconto in misurainferiore rispetto a quanto realmente do-vuto e di soggiacere all’eventuale successivaapplicazione di sanzioni e interessi sulladifferenza non versata.

Ciò premesso, al fine di agevolare icontribuenti che, a causa degli effetti dellacrisi sanitaria dovuta alla diffusione delCOVID-19, potrebbero registrare una dimi-nuzione dell’imponibile fiscale ai fini del-l’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, la disposi-zione favorisce la possibilità di calcolare eversare gli acconti dovuti utilizzando ilmetodo « previsionale » anziché il metodo« storico ». Infatti, la norma stabilisce, soloper il periodo d’imposta successivo a quelloin corso al 31 dicembre 2019, la non ap-plicazione di sanzioni e interessi in caso discostamento dell’importo versato a titolo diacconto, rispetto a quello dovuto sulla basedelle risultanze della dichiarazione dei red-diti e dell’IRAP, entro il margine del 20 percento.

Art. 21 (Rimessione in termini per iversamenti)

In considerazione del periodo emergen-ziale, la disposizione consente di conside-rare regolarmente effettuati i versamentinei confronti delle pubbliche amministra-zioni con scadenza al 16 marzo 2020, pro-rogati al 20 marzo 2020 per effetto dell’ar-ticolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020,n. 18, se eseguiti entro il 16 aprile 2020,senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini diconsegna e di trasmissione telematica della

Certificazione Unica 2020)

Al fine di consentire ai sostituti d’impo-sta di avere più tempo a disposizione perl’effettuazione degli adempimenti fiscali, inconseguenza dei disagi derivanti dall’emer-

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genza epidemiologica da COVID-19, e, nelcontempo, di permettere ai cittadini e aisoggetti che prestano l’assistenza fiscale diessere in possesso delle informazioni ne-cessarie per compilare la dichiarazione deiredditi, solo per l’anno 2020, il comma 1differisce al 30 aprile il termine entro ilquale i sostituti d’imposta devono conse-gnare agli interessati le certificazioni uni-che relative ai redditi di lavoro dipendentee assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.

Il comma 2 dispone che non si appli-cano le sanzioni previste dall’articolo 4,comma 6-quinquies, del regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 luglio 1998, n. 322, nel caso in cui lecertificazioni siano trasmesse in via tele-matica all’Agenzia delle entrate oltre il ter-mine del 31 marzo 2020, purché l’invioavvenga entro il 30 aprile 2020.

Resta fermo che la trasmissione in viatelematica delle certificazioni di cui alcomma 6-ter del citato articolo 4 del rego-lamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica n. 322 del 1998, conte-nenti esclusivamente redditi esenti o nondichiarabili mediante la dichiarazione pre-compilata di cui all’articolo 1 del decretolegislativo 21 novembre 2014, n. 175, puòavvenire entro il termine di presentazionedella dichiarazione dei sostituti d’impostadi cui al comma 1 del medesimo articolo 4del citato regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 322 del 1998.

Art. 23 (Proroga dei certificati di cui all’ar-ticolo 17-bis, comma 5, del decreto legisla-tivo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di

febbraio 2020)

La norma proroga espressamente la va-lidità dei certificati previsti dall’articolo17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241, in materia di appalti, emessi dal-l’Agenzia delle entrate. In particolare, laproroga si riferisce ai certificati emessientro il 29 febbraio 2020 prorogandone lavalidità fino al 30 giugno 2020, al fine dievitare, in considerazione della situazioneconnessa all’emergenza epidemiologica daCOVID-19, accessi da parte di contribuentiagli uffici dell’Agenzia.

Art. 24 (Termini agevolazioni prima casa)

La norma, tenuto conto che l’emergenzaepidemiologica in corso sta provocando dif-ficoltà nella conclusione delle compraven-dite immobiliari e negli spostamenti dellepersone, al fine di non far decadere dalbeneficio « prima casa » i soggetti poten-zialmente interessati, dispone la sospen-sione dei termini, previsti dalla relativanormativa, nel periodo compreso tra il 23febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020: talitermini torneranno a decorrere allo sca-dere del periodo di sospensione.

In particolare, la sospensione riguarda itermini di cui alla nota II-bis dell’articolo 1della tariffa allegata al testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblican. 131 del 1986, ossia il periodo di diciottomesi dall’acquisto della prima casa, entro ilquale il contribuente deve trasferire la re-sidenza nel comune in cui è ubicata l’abi-tazione; il termine di un anno, entro ilquale il contribuente che ha ceduto l’im-mobile acquistato con i benefìci per laprima casa deve procedere all’acquisto dialtro immobile da destinare a propria abi-tazione principale, richiesto per non deca-dere dal beneficio originario in caso dicessioni avvenute entro cinque anni dal-l’acquisto; il termine di un anno, entro ilquale il contribuente che abbia acquistatoun immobile da adibire ad abitazione prin-cipale deve procedere alla vendita dell’abi-tazione ancora in suo possesso. È inoltreprorogato il termine per il riacquisto dellaprima casa previsto dall’articolo 7 dellalegge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini dellafruizione del credito d’imposta.

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

La norma intende agevolare la tempe-stiva presentazione della dichiarazione me-diante il modello 730 agevolando le moda-lità di rilascio della delega all’accesso alladichiarazione precompilata e della relativadocumentazione, ferma la regolarizzazionealla cessazione dello stato di emergenza.

In particolare, viene consentito che icentri autorizzati di assistenza fiscale e iprofessionisti abilitati possano gestire « a

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distanza » l’attività di assistenza fiscale o diassistenza per la predisposizione del mo-dello 730 con modalità telematiche acqui-sendo la delega sottoscritta dal contri-buente con le medesime modalità telema-tiche.

Inoltre, viene previsto che, in caso dinecessità determinata, ad esempio, dall’in-disponibilità di strumenti quali stampanti oscanner, il contribuente possa inviare unadelega non sottoscritta ma suffragata dauna propria autorizzazione. L’autorizza-zione può essere resa, ad esempio, construmenti informatici, quali un video o unmessaggio di posta elettronica accompa-gnato da una foto, anche mediante il de-posito nel cloud dell’intermediario.

Tali modalità sono consentite anche perla presentazione, in via telematica, di di-chiarazioni, modelli e domande di accessoo fruizione di prestazioni all’INPS, come adesempio la dichiarazione sostitutiva unicaai fini dell’ISEE, la presentazione del mo-dello RED e la richiesta del reddito dicittadinanza. Consente, pertanto, lo svolgi-mento delle attività da remoto, permet-tendo ai contribuenti di richiedere benefìcie assolvere agli obblighi dichiarativi, evi-tando che gli stessi debbano spostarsi dalleproprie abitazioni. La stessa finalità ha larichiesta di deroga per l’assenza della sot-toscrizione dei documenti, nell’ipotesi incui il contribuente non abbia strumentiadatti alla stampa e alla scansione delledeleghe o del mandato. La regolarizzazionedella documentazione verrà tempestiva-mente effettuata, come nel caso dell’assi-stenza fiscale, alla cessazione dell’attualeperiodo di emergenza.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamentodell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

La norma modifica l’articolo 17 del de-creto-legge n. 124 del 2019 al fine di pre-vedere che, se l’ammontare dell’impostadovuta per le fatture elettroniche emessenel primo trimestre solare dell’anno è diimporto inferiore a 250 euro (ma l’importocomplessivo dell’imposta dovuta per il primoe secondo trimestre è superiore a 250 euro),il versamento può essere effettuato nei ter-

mini previsti per il versamento dell’impostarelativa alle fatture emesse nel secondotrimestre dell’anno. Se, considerando an-che l’imposta dovuta per le fatture emessenel secondo trimestre dell’anno, l’importocomplessivo da versare resta inferiore a250 euro, il versamento dell’imposta rela-tiva al primo e al secondo trimestre del-l’anno può essere effettuato nei terminiprevisti per il versamento dell’imposta do-vuta in relazione alle fatture elettronicheemesse nel terzo trimestre dell’anno diriferimento. Restano ferme le ordinarie sca-denze per i versamenti dell’imposta di bollodovuta per le fatture elettroniche emessenel terzo e quarto trimestre solare del-l’anno.

Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad usocompassionevole)

Come è noto, allo stato attuale mancanoterapie efficaci per contrastare la diffu-sione dell’epidemia. In mancanza di far-maci specifici, ai pazienti con COVID-19vengono somministrati farmaci autorizzatiper altre indicazioni terapeutiche nell’am-bito di studi clinici oppure farmaci ancorain fase di sperimentazione e che rientranonei programmi cosiddetti di uso compas-sionevole. La disposizione mira a neutra-lizzare gli effetti fiscali delle cessioni difarmaci nell’ambito di programmi ad usocompassionevole, equiparando ai fini del-l’IVA la cessione di detti farmaci alla lorodistruzione ed escludendo la concorrenzadel loro valore normale alla formazione deiricavi ai fini delle imposte dirette. È neces-sario tener presente, infatti, che le regolefiscali vigenti impediscono che alla sud-detta tipologia di farmaci possa applicarsila detrazione dell’IVA e comportano la tas-sazione ai fini del reddito d’impresa. Que-sta circostanza rischia di limitare il ricorsoa questa tipologia di intervento, che si stadimostrando particolarmente utile per fron-teggiare l’emergenza.

Art. 28 (Modifiche all’articolo 32-quater deldecreto-legge n. 124 del 2019)

Il presente articolo intende modificarela disciplina prevista dall’articolo 32- qua-

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ter del decreto-legge n. 124 del 2019 inmateria di utili distribuiti a società sem-plici. In particolare, le modifiche sono voltea:

a) comprendere nell’ambito di appli-cazione della disciplina gli utili di fonteestera, con esclusione di quelli provenientida Stati o territori aventi regimi fiscaliprivilegiati sui quali continuano ad appli-carsi le disposizioni previste dal testo unicodelle imposta sui redditi;

b) chiarire le modalità di applicazionedella ritenuta e dell’imposta sostitutiva pre-viste per gli utili percepiti dalla societàsemplice per la quota riferibile a soci per-sone fisiche della medesima società;

c) disciplinare il regime fiscale degliutili percepiti dalla società semplice per laquota riferibile ai soci enti non commer-ciali e ai soci non residenti della societàsemplice;

d) disciplinare un regime transitorioper gli utili prodotti fino all’esercizio incorso al 31 dicembre 2019 la cui distribu-zione è deliberata entro il 31 dicembre2022. A tali utili si applica il regime fiscaleprevigente alle modifiche apportate dallalegge di bilancio per il 2018.

Art. 29 (Disposizioni in materia di processotributario e notifica degli atti sanzionatorirelativi al contributo unificato e attività del

contenzioso degli enti impositori)

Con le disposizioni previste al comma 1,al fine di agevolare la digitalizzazione an-che degli atti giudiziari la cui controversiaè stata avviata dalle parti con modalitàcartacee, si prevede per dette parti l’ob-bligo di depositare gli atti successivi e no-tificare i provvedimenti giurisdizionali tra-mite modalità telematiche.

Il comma 2 del presente articolo intro-duce il nuovo comma 1-ter nell’articolo 16del testo unico di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115 (TUSG). Detto comma consente agliuffici giudiziari di notificare gli atti sanzio-natori derivanti da omesso o parziale pa-gamento del contributo unificato tramite

posta elettronica certificata (PEC) nel do-micilio eletto o, in mancanza di tale indi-cazione, mediante il deposito presso l’uffi-cio di segreteria delle commissioni tributa-rie o la cancelleria competente. La suddettanotifica mediante PEC è consentita anchequalora l’irrogazione della sanzione sia con-tenuta nell’invito al pagamento di cui al-l’articolo 248 del TUSG. La nuova proce-dura telematica permette, pertanto, di com-pletare il flusso informatico delle spese digiustizia collegate a processi giurisdizionalidigitali già obbligatori, oltre che generareun risparmio di spese postali nel bilanciodello Stato. La ratio della norma consistenel valorizzare il ruolo del difensore e ilrelativo domicilio eletto, non solo per lenotifiche processuali, ma anche per la ri-cezione degli atti relativi alle spese di giu-stizia. Sarà il difensore a garantire al suoassistito la conoscibilità degli atti notificatiin base al mandato ricevuto (si veda Cortecostituzionale, sentenza 29 marzo 2019,n. 67).

Con il comma 3 vengono riallineati itermini di sospensione processuale per en-trambe le parti del giudizio tributario. In-fatti, il termine di sospensione fissato al 31maggio 2020 per le attività di contenziosodegli enti impositori dall’articolo 67, comma1, del decreto-legge n. 18 del 2020, è anti-cipato all’11 maggio 2020, che è il terminedi sospensione fissato dall’articolo 37 delpresente decreto.

Art. 30 (Modifiche al credito d’imposta perle spese di sanificazione)

La disposizione estende il credito d’im-posta attribuito per le spese di sanifica-zione degli ambienti e degli strumenti dilavoro, di cui all’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, includendo, secondole misure e nei limiti di spesa complessiviivi previsti, anche quelle relative all’acqui-sto di dispositivi di protezione individuale(quali, ad esempio, mascherine chirurgiche,Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione eocchiali protettivi, tute di protezione e cal-zari), ovvero all’acquisto e all’installazionedi altri dispositivi di sicurezza atti a pro-teggere i lavoratori dall’esposizione acci-

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dentale ad agenti biologici o a garantire ladistanza di sicurezza interpersonale (quali,ad esempio, barriere e pannelli protettivi).Sono, inoltre, compresi i detergenti per lemani e i disinfettanti.

Il comma 2 dispone che con decreto delMinistro dello sviluppo economico, di con-certo con il Ministro dell’economia e dellefinanze, da adottare ai sensi del comma 2dell’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, sono stabiliti altresì i criteri ele modalità di applicazione e di fruizionedel credito d’imposta di cui al presentearticolo.

Art. 31 (Potenziamento dell’Agenzia delledogane e dei monopoli)

La disposizione di cui al comma 1 recamisure finalizzate a incrementare le risorseper il salario accessorio del personale del-l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, alfine di consentire lo svolgimento di mag-giori prestazioni lavorative articolate suturnazioni, in ragione del fatto che esso èchiamato a un grande sforzo per dareattuazione al rafforzamento delle attività dicontrollo presso i porti, gli aeroporti e ledogane interne in relazione all’uscita delRegno Unito dall’Unione europea e, ora,all’emergenza sanitaria legata alla diffu-sione del coronavirus, nonché per l’azionedi contrasto delle frodi in materia di accisa,nel settore dei carburanti e degli idrocar-buri, per le attività di accertamento e con-trollo connesse alla lotteria nazionale degliscontrini, nonché per le ulteriori attivitàpreviste dalla legge di bilancio in materia digiochi e in ambito doganale.

La parte prevalente delle risorse varia-bili destinate a finanziare il salario acces-sorio del personale è da tempo non utiliz-zabile a causa delle norme sul conteni-mento dei fondi della contrattazione inte-grativa succedutesi nel tempo (articolo 9,comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del2010; articolo 1, comma 236, della legge208 del 2015; da ultimo, articolo 23, comma2, del decreto legislativo n. 75 del 2017). Intale contesto, la norma proposta intendeintrodurre una deroga a tali limiti, derogagiustificata dal particolare rilievo strategico

dell’attività svolta dall’Agenzia. La misuraprevede un incremento delle risorse varia-bili del Fondo risorse decentrate. L’incre-mento sarà pari a 8 milioni di euro perl’anno 2020. Grazie a tale maggiore dispo-nibilità sarebbe possibile incrementare lequote di salario accessorio destinate allemaggiori prestazioni lavorative articolatesu turnazioni.

Il comma 2 abroga la norma precedenterecata dall’articolo 70 del decreto-legge n. 18del 2020.

Il comma 3 prevede che, a decorreredall’entrata in vigore del presente decreto,il personale proveniente dall’Amministra-zione autonoma dei monopoli di Stato equello che presta servizio presso gli ufficidei monopoli o presso qualsiasi altro uffi-cio dell’Agenzia delle dogane e dei mono-poli sia equiparato ai dipendenti prove-nienti dall’Agenzia delle dogane, anche inrelazione del riconoscimento della qualitàdi ufficiale di polizia tributaria ai sensidella normativa ivi prevista. In sostanza ilpersonale proveniente dai Monopoli – ilcui status giuridico è stato equiparato aquello del personale proveniente dall’Agen-zia delle dogane, a norma dell’articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 –nell’espletamento delle funzioni elencatenelle norme citate nella disposizione, ac-quisisce automaticamente la qualifica diufficiale di polizia tributaria. Le disposi-zioni citate nel comma elencano le tipolo-gie di attività espletate dall’amministra-zione finanziaria per le quali è riconosciutala qualifica di ufficiale di polizia tributaria.

Art. 32 (Misure urgenti per l’avvio di spe-cifiche funzioni assistenziali per l’emergenza

COVID-19)

La norma in esame va considerata comeun’ulteriore misura posta in essere perconsentire alle regioni e alle province au-tonome di fronteggiare le straordinarie esi-genze di assistenza sanitaria correlate al-l’emergenza del COVID-19.

Nel merito, la proposta è finalizzata ariconoscere alle strutture inserite nei Pianiregionali – adottati in attuazione delle cir-colari del Ministero della salute, ai sensi

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dell’articolo 3, comma 1, lettera b), deldecreto-legge n. 18 del 2020 – la remune-razione della specifica funzione assisten-ziale prestata per la cura dei pazienti af-fetti da COVID-19, parametrata ai maggioricosti sostenuti dalle menzionate strutture;ciò in quanto si tratta di strutture che,nell’attuale stato emergenziale, partecipanodirettamente alla gestione della rete assi-stenziale e che, allo scopo hanno allestitoreparti destinati all’urgenza e hanno incarico pazienti affetti da COVID 19.

Segnatamente, al comma 1 è dispostoche, limitatamente alla durata dello statoemergenziale, di cui alla deliberazione delConsiglio dei ministri 31 gennaio 2020, inderoga al limite di spesa per l’acquisto diprestazioni sanitarie da soggetti privati ac-creditati, di cui all’articolo 45, comma 1-ter,del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,convertito, con modificazioni, dalla legge19 dicembre 2019, n. 157, come misuraaggiuntiva rispetto all’acquisto di ulterioriprestazioni sanitarie, già previsto dall’arti-colo 3, comma 1, del decreto-legge 17 marzo2020, n. 18, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano possano ri-conoscere tale nuova funzione assistenzialeche gli erogatori stanno garantendo previasospensione delle attività di cura ordinariee riprogrammazione e riconversione deireparti per accogliere i pazienti affetti daCOVID-19. Le strutture interessate, comegià sopra indicato, sono quelle inserite neipiani adottati al fine di incrementare ladotazione dei posti letto in reparti di tera-pia intensiva e nelle unità operative dipneumologia e di malattie infettive, di cuial menzionato articolo 3, comma 1, letterab). Il riconoscimento della funzione ai finidella remunerazione avviene in sede dirinegoziazione degli accordi e dei contratti,di cui all’articolo 8-quinquies del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con lestesse strutture e secondo le finalità emer-genziali previste dai citati piani.

Il comma 2 demanda ad un decreto delMinistro della salute, di concerto con ilMinistro dell’economia e delle finanze, pre-via intesa in sede di Conferenza perma-nente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e Bol-

zano, il compito di stabilire le modalità dideterminazione della specifica funzione as-sistenziale e l’incremento tariffario di cui alcomma 1, in modo da garantire la compa-tibilità con le risorse previste per l’attua-zione dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che stanzia lerisorse necessarie al potenziamento dellereti di assistenza territoriale.

Al comma 3, al fine di evitare potenzialiincertezze in fase attuativa, viene espres-samente disposto che, nella vigenza dell’ac-cordo rinegoziato ai sensi delle disposizionidi cui al comma 1, gli enti e le aziende delservizio sanitario nazionale corrispondonoalle strutture private, a titolo di acconto, subase mensile, un corrispettivo per le pre-stazioni sanitarie rese in ragione della normain esame, nel limite della misura del 70 percento dei dodicesimi corrisposti o comun-que dovuti per l’anno 2019, fatta salva lapossibilità del conguaglio alla fine del-l’anno.

Art. 33 (Proroga organi e rendiconti)

Il comma 1 prevede una proroga degliorgani amministrativi e di controllo, siaordinari che straordinari, degli enti pub-blici di cui all’articolo 1, comma 2, dellalegge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclu-sione delle regioni, delle province auto-nome di Trento e di Bolzano, delle cittàmetropolitane, delle province, del comuni,delle comunità montane e loro consorzi eassociazioni, nonché delle società, che sianoscaduti per compiuto mandato e non rico-stituiti nei termini prescritti dalle vigentidisposizioni o per l’impossibilità, per quellia base associativa, di attivare o completarele eventuali procedure elettorali.

In particolare, il termine fissato dall’ar-ticolo 3, comma 1, del decreto-legge 16maggio 1994, n. 293, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444,è prorogato fino alla cessazione dello statodi emergenza epidemiologica e, comunque,fino all’effettiva ricomposizione degli or-gani. La disposizione non interviene sulladurata dei mandati, bensì esclusivamentesul prolungamento della prorogatio, assimi-lando tale fattispecie a quella prevista per

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gli enti, istituzioni e società regolati dallenorme del codice civile.

Il comma 2 è finalizzato al rinvio deltermine per la presentazione dei rendicontisuppletivi relativi ai pagamenti di sommeriscosse dai funzionari delegati sulle aper-ture di credito, che non siano state erogatealla chiusura dell’esercizio e che possonoessere trattenute per effettuare pagamentidi spese esclusivamente riferibili all’eserci-zio scaduto.

Il comma 3 modifica gli articoli 11 e 12del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.L’articolo 1, comma 671, della legge n. 190del 2014 stabilisce che « Al fine di accele-rare e semplificare l’iter dei pagamenti ri-guardanti gli interventi cofinanziati dall’U-nione europea a titolarità delle ammini-strazioni centrali dello Stato, nonché gliinterventi complementari alla programma-zione dell’Unione europea (...) il Fondo dirotazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, provvede alle eroga-zioni a proprio carico (...), anche medianteversamenti nelle apposite contabilità spe-ciali istituite presso ciascuna amministra-zione titolare degli interventi stessi ».

Con il decreto del Ministero dell’econo-mia e delle finanze 30 maggio 2014, sonostate attivate apposite contabilità specialidi tesoreria intestate alle amministrazionicentrali dello Stato per la gestione degliinterventi cofinanziati dall’Unione europea.In particolare l’articolo 6 del predetto de-creto ministeriale stabilisce che i rendi-conti amministrativi resi dai titolari dellecontabilità speciali di cui all’articolo 1 sonosottoposti al controllo successivo di rego-larità amministrativa e contabile, ai sensidegli articoli 11 e seguenti del decreto le-gislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Nello specifico, l’articolo 11, che si in-tende modificare, individua al comma 1,dalla lettera a) alla lettera e-bis), una seriedi atti sottoposti al controllo successivo diregolarità amministrativa e contabile.

La metodologia di controllo da appli-care agli atti suddetti è specificata al suc-cessivo articolo 12 del decreto legislativon. 123 del 2011. Infatti, in base quantoprevisto dal predetto articolo 12, solamenteper i rendiconti di cui all’articolo 11, comma

1, lettere a), b) e c), il controllo di regolaritàamministrativa e contabile può essere eser-citato secondo un programma elaboratosulla base dei criteri definiti con decretodel Ministro dell’economia e delle finanze.

Sulla base della vigente normativa, per-tanto, solo per taluni rendiconti, cioè quellielencati nell’articolo 11, lettere a), b) e c),può essere applicato un metodo di campio-namento, mentre ai rendiconti riguardantila gestione degli interventi dell’Unione eu-ropea, sulla base della legislazione vigente,il metodo del campionamento non puòessere applicato.

Tale proposta normativa inserisce i ren-diconti relativi ai pagamenti effettuati avalere sulle gestioni dei programmi dell’U-nione europea nell’ambito della previsionedi cui all’articolo 11, comma 1, letterac-bis), facendoli rientrare nell’alveo dei ren-diconti per i quali la metodologia di con-trollo da utilizzare è quella del campiona-mento.

Per l’effetto di tale previsione norma-tiva, la metodologia di controllo dei rendi-conti resi dalle amministrazioni titolari diprogrammi dell’Unione europea viene ade-guata alle metodologie di auditing utilizzatenel contesto europeo, delineando a livellonazionale il quadro giuridico di proceduredi controllo a completamento dei principirecati dai regolamenti dei Fondi strutturalie dai regolamenti di settore delle altre lineedi bilancio dell’Unione europea.

Art. 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

La disposizione intende chiarire che iprofessionisti di cui all’articolo 44 del de-creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ai finidella fruizione dell’indennità prevista dalmedesimo articolo, devono intendersi iscritti,in via esclusiva, agli enti di diritto privatodi previdenza obbligatoria, di cui decretilegislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10febbraio 1996, n. 103, e non titolari ditrattamento pensionistico diretto.

Art. 35 (Pin Inps)

La disposizione consente all’INPS di ri-lasciare le proprie identità digitali (PIN

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INPS) in maniera semplificata, medianteacquisizione telematica degli elementi ne-cessari all’identificazione del richiedente,posticipando al termine dell’attuale statoemergenziale la verifica con riconosci-mento diretto, ovvero con riconoscimentofacciale da remoto.

CAPO VDISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI

PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art. 36 (Termini processuali in materia digiustizia civile, penale, amministrativa, con-

tabile, tributaria e militare)

Il perdurare delle limitazioni imposteper far fronte all’emergenza epidemiolo-gica in atto impone lo spostamento deltermine, fissato al 15 aprile dall’articolo 83del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, incorso di conversione come atto Senato 1766,concernente il rinvio d’ufficio delle udienzedei procedimenti civili e penali pendentipresso tutti gli uffici giudiziari e la sospen-sione del decorso dei termini per il com-pimento di qualsiasi atto per i procedi-menti indicati al comma 2 del richiamatoarticolo 83.

Anche in considerazione della possibi-lità rimessa ai capi degli uffici giudiziari,per effetto delle disposizioni dei commi 6 e7 dello stesso articolo oggetto di modifica,di adottare misure organizzative e incidentisulla trattazione degli affari, si ritiene con-gruo differire il termine in parola all’11maggio 2020.

La modifica è destinata ad incidere suiprocedimenti innanzi alle commissioni tri-butarie e agli organi della magistraturamilitare per effetto del richiamo di cui alcomma 21 dell’articolo 83.

La previsione di cui al comma 2 ri-sponde all’esigenza di consentire ai capidegli uffici di adottare misure per la trat-tazione dei procedimenti nei quali i terminimassimi di custodia cautelare vengano ascadenza nei sei mesi successivi all’11 mag-gio, indipendentemente dalla richiesta chene faccia l’imputato in custodia cautelare.

Per il processo amministrativo, il comma3 proroga la sospensione dei termini per un

ulteriore brevissimo periodo, che va dal 16aprile al 3 maggio compresi, ma con esclu-sivo riferimento ai termini stabiliti per lanotificazione dei ricorsi (di primo e disecondo grado; introduttivo, in appello, in-cidentale, per motivi aggiunti, eccetera),sempre con l’eccezione di quelli relativi alprocedimento cautelare (il ricorso in ap-pello avverso un’ordinanza cautelare, oltreal procedimento ante causam). Si tratta diun ulteriore periodo di diciotto giorni disospensione, riferito ai soli predetti ter-mini, essenzialmente volto ad agevolare ilgraduale, ma immediato, ritorno alla trat-tazione dei processi amministrativi, seb-bene in forma esclusivamente scritta. Que-st’ultima è infatti una peculiarità tipica delprocesso amministrativo, che ad esso con-sente di ripristinare la trattazione nel me-rito delle cause in tempi più vicini deglialtri. Si è scelto di limitare tale breveproroga alle sole attività delle parti cheintroducono un ricorso, essenzialmente inconsiderazione di quel fisiologico iato tem-porale (valutato in considerazione del di-stanziamento nel tempo dai periodi di mas-sima limitazione delle attività lavorativescaturiti dall’emergenza sanitaria) che ilcodice interpone tra lo svolgimento delleattività difensive del ricorrente e quelle delresistente; tale sfasamento, tra la notificadi un ricorso e il deposito delle correlativedifese (pur se riferite alla fase cautelare,che comunque ex se non era e non èsoggetta a sospensione alcuna), è infatti dientità sostanzialmente equivalente (ex ar-ticolo 55, comma 5, del codice del processoamministrativo) ai predetti diciotto giornidi ulteriore proroga.

Infine, il comma 4 prevede che la pro-roga dei termini di cui al comma 1, primoperiodo, trovi applicazione anche con rife-rimento alle funzioni e alle attività dellaCorte dei conti di cui all’articolo 85 deldecreto-legge n. 18 del 2020, nonché il con-seguente spostamento al 12 maggio 2020del termine iniziale previsto dal comma 5del medesimo articolo 85.

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Art. 37 (Termini dei procedimenti ammini-strativi e dell’efficacia degli atti amministra-

tivi in scadenza)

La misura proroga dal 15 aprile al 15maggio 2020 il termine previsto dai commi1 e 5 dell’articolo 103 del decreto-leggen. 18 del 2020.

Conseguentemente, sono sospesi fino al15 maggio tutti i termini relativi a proce-dimenti amministrativi pendenti alla datadel 23 febbraio 2020 o iniziati successiva-mente a tale data, nonché i termini deiprocedimenti disciplinari del personale dellepubbliche amministrazioni, compresi quellirelativi al personale in regime di dirittopubblico, pendenti alla data del 23 febbraio2020 o iniziati successivamente a tale data.

CAPO VIDISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

E DI LAVORO

Art. 38 (Disposizioni urgenti in materia con-trattuale per la medicina convenzionata)

La norma proposta, al fine di corrispon-dere al maggior impegno richiesto ai me-dici convenzionati per garantire la conti-nuità assistenziale durante l’emergenza sa-nitaria in corso, anticipa ope legis gli effettieconomici relativi all’accordo collettivo na-zionale 2016-2018 previsti per la medicinaconvenzionata dall’atto di indirizzo appro-vato dal Comitato di settore Regioni-Sanitàin data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019, suproposta della Conferenza delle regioni edelle province autonome e parere positivodel Governo, con particolare riferimento altotale incrementale previsto per il 2018(commi 1 e 6). In particolare gli incrementiprevisti dal predetto atto di indirizzo per il2018 sono pari all’1.84 per cento dal 1°gennaio 2018, quale trascinamento dell’in-cremento dovuto per il 2017 (somma del-l’incremento contrattuale pari all’1,09 percento e dell’incremento per l’indennità divacanza contrattuale pari allo 0,75 percento), e al 4,23 per cento dal 1° aprile 2018(somma dell’incremento contrattuale parial 3,48 per cento e dell’incremento perl’indennità di vacanza contrattuale pari allo

0,75 per cento), secondo quanto chiaritocon nota del presidente del Comitato disettore prot. n. 33/COMITATOREG-SAN del27 febbraio 2020.

Finora, nessuna delle tre categorie dellamedicina convenzionata ha ricevuto tuttigli incrementi contrattuali previsti per iltriennio 2016-2018 dall’atto di indirizzoapprovato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019. Infatti mentretutte le categorie hanno ricevuto i previstiincrementi contrattuali fino al 31 dicembre2017, gli arretrati relativi al 2018 e gliincrementi a regime in ragione del diversostato delle trattative contrattuali, sia per laparte normativa che per la parte econo-mica, sono stati finora riconosciuti dai di-versi accordi collettivi nazionali di settorecon decorrenze diverse. In particolare:

alla pediatria di libera scelta con l’ac-cordo collettivo nazionale siglato il 21 giu-gno 2018 sono stati riconosciuti i soli ar-retrati contrattuali fino al 31 dicembre2017;

alla medicina generale con l’accordocollettivo nazionale siglato il 21 giugno 2018sono stati riconosciuti gli arretrati contrat-tuali fino al 31 dicembre 2017. Per effetto,poi, dell’ipotesi di accordo collettivo nazio-nale in corso di perfezionamento (in attua-zione dell’atto di indirizzo approvato dalComitato di settore Regioni-Sanità in data29 agosto 2019), sarà riconosciuta una partedegli arretrati contrattuali relativi al 2018 euna parte dell’incremento della retribu-zione prevista a regime, pari all’1,84 percento da gennaio 2018;

agli specialisti ambulatoriali, con l’ac-cordo collettivo nazionale sottoscritto il 21giugno 2018, sono stati riconosciuti tutti gliarretrati contrattuali dovuti fino al 31 di-cembre 2017, mentre con l’accordo collet-tivo nazionale sottoscritto il 25 giugno 2019,entrato in vigore il 31 marzo 2020 conl’intesa sancita nella Conferenza Stato-regioni (rep. atti n. 49/CSR), viene ricono-sciuta una parte degli arretrati contrattualirelativi al 2018, pari complessivamenteall’1,84 per cento da gennaio ad agosto2018 e l’incremento pari al 4,23 per centoa regime da settembre 2018.

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Per effetto delle disposizioni in parola,pertanto, si prevede che ai predetti medicivenga riconosciuta la differenza tra gli in-crementi contrattuali già riconosciuti e ga-rantiti per effetto degli accordi collettivinazionali vigenti e il totale incrementaleprevisto per il 2018 dall’atto di indirizzocitato, con le decorrenze chiarite nella notadel presidente del Comitato di settore prot.n. 33/COMITATOREG-SAN del 27 febbraio2020.

Il comma 2 prevede altresì che gli effettidella norma cessano se entro sei mesi dallafine dell’emergenza l’accordo collettivo na-zionale relativo alla medicina generale ealla pediatria di libera scelta, per la partenormativa, non viene concluso secondo leprocedure ordinarie, rinegoziando gli isti-tuti previsti in fase d’emergenza.

Il comma 3 specifica che tali misureeconomiche vengono adottate anche pergarantire la reperibilità a distanza dei me-dici di medicina generale (telefonica, SMS,sistemi di messaggistica, sistemi di video-contatto e videoconsulto) per tutta la gior-nata, anche con l’ausilio del personale distudio, in modo da contenere il contattodiretto e conseguentemente limitare i rischidi contagio dei medici e del personale stesso.

Il comma 4 attribuisce ai medici l’oneredi dotarsi di sistemi di piattaforme digitaliche consentano il contatto ordinario e pre-valente con i pazienti fragili e cronici gravi,e collaborano a distanza, nel caso in cuinon siano dotati di dispositivi di protezioneindividuale idonei, in via straordinaria ovefosse richiesto dalle regioni, per la sorve-glianza clinica dei pazienti in quarantena oisolamento o in fase di guarigione dimessiprecocemente dagli ospedali.

Il comma 5 prevede che le regioni pos-sono impegnare il 20 per cento dei fondiripartiti di cui all’articolo 1, comma 449,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, perl’acquisto e la fornitura ai medici di pul-siossimetri che permettano, previa conse-gna al paziente ove necessario, la valuta-zione a distanza della saturazione di ossi-geno e della frequenza cardiaca durante ilvideoconsulto. Il medico si avvarrà dellefasi di osservazione e dei segni riscontrati,come dei sintomi riferiti dal paziente, per

un orientamento che definisca le successiveazioni cliniche necessarie in accordo con ipercorsi definiti a livello regionale.

Agli oneri derivanti dalle presenti dispo-sizioni si provvede nell’ambito delle risorsefinanziarie disponibili a legislazione vi-gente (comma 7).

Art. 39 (Procedure semplificate per le pra-tiche e attrezzature medico-radiologiche)

L’introduzione di questo nuovo articolorisponde all’esigenza di semplificare e ve-locizzare le procedure amministrative acarico delle strutture sanitarie propedeuti-che allo svolgimento di nuove pratiche me-diche con attrezzature radiologiche, per ladurata dello stato di emergenza sul terri-torio nazionale relativo al rischio sanitarioconnesso all’insorgenza di patologie deri-vanti dal COVID-19, dichiarata con la de-liberazione del Consiglio dei ministri del 31gennaio 2020.

Tali pratiche, che sono estremamentepreziose per monitorare l’andamento del-l’epidemia di COVID-19 anche in relazionealle sperimentazioni farmacologiche in corsodi svolgimento, comportano la necessità, alfine di ridurre le possibilità di diffusionedel virus, di un uso estensivo di apparatiradiografici mobili direttamente al letto delpaziente affetto da COVID-19, o presso ilsuo domicilio se non ricoverato in ospe-dale, ma anche la realizzazione di aree diradiologia presso le nuove strutture, o ri-assetto delle esistenti, che siano dotate diapparati di tomografia computerizzata (TC),comunque indispensabili.

Sotto il profilo normativo, e date lecaratteristiche intrinseche degli apparatimedici radiologici fino alla TC, tutte lepratiche di nuova attivazione (in sostanzatutte quelle di nuova attivazione presso lestrutture sanitarie in risposta all’emer-genza e tutte quelle nelle nuove aree tem-poranee e ospedali da campo), prima dipoter essere intraprese dovrebbero soddi-sfare i requisiti dell’articolo 22 (Comuni-cazione preventiva) del decreto legislativon. 230 del 1995, che prevede un tempo diattesa di almeno trenta giorni tra la comu-nicazione agli organi competenti e l’inizio

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delle attività, del tutto incompatibile con leesigenze di cura e gestione dell’emergenza.

La necessità dell’emendamento trae dun-que origine dalla oggettiva impossibilità perle strutture sanitarie di rispettare i tempiper la comunicazione preventiva agli or-gani competenti previste dall’articolo 22del decreto legislativo n. 230 del 1995 nelcaso di nuove pratiche radiologiche, che sirendano necessarie per fronteggiare l’emer-genza del COVID-19, e dall’estrema diffi-coltà per le stesse di rispettare i tempi nellacomunicazione preventiva di variazione omodifica di pratica previste dallo stessoarticolo 22 del decreto legislativo n. 230 del1995.

L’articolo 22, rubricato « Comunica-zione preventiva di pratiche », prevede in-fatti, al comma 1, che, « ferme restando ledisposizioni di cui all’articolo 3 della legge31 dicembre 1962, n. 1860, e successivemodificazioni, e fuori dei casi per i quali lapredetta legge o il presente decreto preve-dono specifici provvedimenti autorizzativi,chiunque intenda intraprendere una pra-tica, comportante detenzione di sorgenti diradiazioni ionizzanti, deve darne comuni-cazione, trenta giorni prima dell’inizio delladetenzione, al Comando provinciale dei vi-gili del fuoco, agli organi del Servizio sa-nitario nazionale, e, ove di loro compe-tenza, all’Ispettorato provinciale del lavoro,al Comandante di porto e all’Ufficio disanità marittima, nonché alle agenzie re-gionali e delle province autonome di cuiall’articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre1993, n. 496, convertito, con modificazioni,dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, indi-cando i mezzi di protezione posti in atto ».

Al fine di evitare ambiguità interpreta-tive, nella proposta sono espressamente ri-chiamate le modalità di gestione tecnico-amministrativa delle apparecchiature ra-diologiche mobili impiegate nelle struttureospedaliere e nella radiologia domiciliare,già consentite dal vigente sistema regolato-rio (benestare dell’esperto qualificato e provedi prima verifica).

Il regime temporaneamente introdottoprevede che chiunque intenda intrapren-dere una pratica, comportante detenzionedi sorgenti di radiazioni ionizzanti ne dà

comunicazione di avvio di attività al postodella comunicazione preventiva ex articolo22 del decreto legislativo n. 230 del 1995che avrebbe comportato un fermo nell’at-tivazione di trenta giorni, e consente di nonderogare dal fornire evidenza agli organidella pubblica amministrazione dello svol-gimento delle attività in oggetto, garan-tendo la protezione dei lavoratori, dellapopolazione e, visto il richiamo al decretolegislativo n. 187 del 2000, del paziente, inquanto detta comunicazione è corredatadel benestare dell’esperto qualificato, com-prensivo delle valutazioni e indicazioni diradioprotezione di cui all’articolo 61, comma2, e dell’esito della prima verifica di cuiall’articolo 79, comma 1, lettera b), numeri1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17marzo 1995, n. 230.

Più in dettaglio, l’articolo 4, comma 1,del decreto-legge n. 18 del 2020, già pre-vede che le regioni possano attivare le areee strutture di emergenza in deroga ai re-quisiti autorizzativi e di accreditamento, edisposizioni di simile tenore sono presential comma 2 in deroga alle norme edilizie.Non sono presenti tuttavia clausole di sem-plificazione riguardo i processi autorizza-tivi definiti nella norma statale (decretolegislativo n. 230 del 1995) per le nuovepratiche con attrezzature medico-radiolo-giche che saranno condotte presso le strut-ture sanitarie interessate all’emergenza,comprese le aree di cui all’articolo 4 comma1 del predetto decreto-legge n. 18 del 2020.

Il comma 1 dell’articolo qui propostointroduce quindi, per tutte le nuove prati-che nell’ambito dell’emergenza, una proce-dura di autorizzazione semplificata che pre-vede una comunicazione agli organi com-petenti di avvio dell’attività (e non di co-municazione preventiva), fermo restando ilrispetto delle disposizioni sostanziali deldecreto legislativo n. 230 del 1995 in ma-teria di tutela dei lavoratori e del pubblico,che si sostanzia nell’obbligo di corredaredetta comunicazione con le specifiche va-lutazioni e indicazioni di radioprotezionedell’esperto qualificato. Questa procedurasemplificata consente quindi di superare iltempo vuoto di almeno 30 giorni previstodalla normativa vigente, senza di fatto ri-

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durre il livello di tutela per gli operatori ela popolazione, e consente alle strutture dipoter rispondere con estrema celerità allespecifiche richieste di esami radiologici nel-l’emergenza.

Il comma 2 stabilisce invece che l’uti-lizzo e il movimento all’interno delle strut-ture (comprese le nuove aree di emer-genza) di attrezzature mobili nell’ambito dipratiche per le quali la comunicazione pre-ventiva ex articolo 22 del decreto legislativon. 230 del 1995 sia già stata fatta, non èsoggetto a nuova comunicazione, neanchein termini di variazione, agli organi com-petenti, ma solo al benestare dell’espertoqualificato, che la struttura acquisisce agliatti. Il fine della disposizione continua aessere l’alleggerimento e velocizzazione delleprocedure a carico delle strutture sanitarieal fine di rispondere in modo ottimaleall’emergenza, senza ridurre il livello ditutela.

Il comma 3 conferma la piena validitàdelle disposizioni del decreto legislativo 187del 2000 sulla protezione del paziente dalleesposizioni a fini medici delle radiazioniionizzanti. Il decreto legislativo n. 187 del2000 attiene in particolare all’applicazionedei princìpi di giustificazione e ottimizza-zione per le esposizioni mediche, e nonpresenta profili di criticità in relazioneall’emergenza.

Il comma 4, infine, limita la validità deiprimi due commi alla durata dello stato diemergenza sul territorio nazionale relativoal rischio sanitario connesso all’insorgenzadi patologie derivanti dal COVID-19, dichia-rata con la deliberazione del Consiglio deiministri del 31 gennaio 2020.

Art. 40 (Disposizioni urgenti materia di spe-rimentazione dei medicinali per l’emergenza

epidemiologica da COVID)

L’intervento normativo in esame volto asemplificare l’articolo 17 del decreto-leggen. 18 del 2020 muove dall’esigenza di me-glio definire l’ambito di applicazione dellanorma, con specifico ed esclusivo riferi-mento al settore dei medicinali – di direttacompetenza dell’AIFA – escludendo dallaportata normativa il settore dei dispositivimedici.

Inoltre, fermo restando il limite tempo-rale dello stato d’emergenza per cui operala norma in esame, le modifiche sono,altresì, finalizzate a disciplinare il cosid-detto programma di uso terapeutico, qualeimpiego di medicinali nell’ambito dell’usocompassionevole in più pazienti, mante-nendo invece, disciplinato dal regime ordi-nario già vigente, l’uso terapeutico nomi-nale per singolo paziente. Si è poi ritenutodi dover intervenire per meglio esplicitaregli ambiti di interesse, citando espressa-mente le tipologie di studi farmacologicicoinvolti: studi clinici sperimentali sui me-dicinali di fase I, II, III e IV; studi osser-vazionali sui farmaci; e programmi di usoterapeutico compassionevole. Viene inoltrechiarita la modalità di gestione degli studidi fase I.

Da ultimo, vista l’eccezionalità della si-tuazione emergenziale e attesa la necessitàdi semplificare le procedure relative all’av-vio della sperimentazione, è stato previstoche le menzionate sperimentazioni, ove sianosenza fine di lucro, rientrino nelle coper-ture delle polizze assicurative già in esserenelle strutture sanitarie coinvolte nella spe-rimentazione. La previsione è in linea conquanto previsto dal regolamento (UE) n. 536del 2014, che, al considerando 81, prevedeche gli Stati membri adottino apposite mi-sure per incentivare le sperimentazioni cli-niche condotte da promotori non commer-ciali.

Art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro)

L’articolo estende i trattamenti di inte-grazione salariale previsti dagli articoli 19 e22 del decreto-legge n. 18 del 2020 ancheai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il17 marzo 2020.

Dispone, inoltre, che le domande di con-cessione della cassa integrazione guadagniin deroga siano esenti da imposta di bollo.

Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinareil Commissariamento dell’Agenzia nazionale

per i servizi sanitari regionali)

La norma proposta integra i requisitidell’urgenza e dell’indifferibilità, attesa l’e-

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mergenza sanitaria in corso e tenuto contodei crescenti e complessi compiti assegnatialle regioni, in quanto è finalizzata a ren-dere nuovamente operativa l’Agenzia na-zionale per i servizi sanitari regionali (AGE-NAS).

È noto, infatti, che in questa situazionedi estrema emergenza sanitaria occorre in-traprendere il maggior numero di iniziativeper contenere e contrastare la menzionataemergenza epidemiologica da COVID-19, el’AGENAS, quale principale organismo diraccordo fra l’amministrazione centrale ele regioni in ambito sanitario, riscontra lavacanza della copertura di due organi: ilpresidente e il direttore generale.

Pertanto, per le ragioni legate all’emer-genza, alla necessità di coadiuvare gli in-terventi di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di cui in par-ticolare al comma 2, nonché di assicurarelo svolgimento dei compiti istituzionali del-l’Agenzia, di assistenza tecnico-operativaalle regioni e alle singole aziende sanitariein ambito organizzativo, gestionale, econo-mico, finanziario e contabile, al fine diassicurare la più elevata risposta sanitariapossibile, si prevede che con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, suproposta del Ministro della salute, sentitala Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province auto-nome di Trento e di Bolzano, sia nominatoun commissario straordinario per l’Agenzianazionale per i servizi sanitari regionali.

Il commissario assumerà i poteri di or-dinaria e straordinaria amministrazione,attribuiti dallo statuto dell’Agenzia al pre-sidente, al direttore generale e al consigliodi amministrazione, che decadono automa-ticamente con l’insediamento del commis-sario. La scelta avverrà tra esperti di rico-nosciuta competenza in diritto sanitario, inorganizzazione, programmazione, gestionee finanziamento del servizio sanitario, an-che estranei alla pubblica amministra-zione. Il mandato del commissario cessacon la conclusione dello stato di emergenzadi cui alla delibera del Consiglio dei mini-stri 31 gennaio 2020. Qualora il commis-sario, al momento della nomina, abbia al-tro incarico in corso, può continuare a

svolgerlo, per la durata del mandato, inderoga alle disposizioni recanti la disci-plina delle incompatibilità, di cui agli arti-coli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile2013, n. 39; al fine di non disincentivare leprofessionalità maggiormente qualificate –presumibilmente già impegnate con altriincarichi cui dovrebbero diversamente ri-nunciare – dall’accettare l’incarico, in ra-gione della sua limitata durata temporale.Al commissario è corrisposto un compensodeterminato con decreto del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze.

In particolare, il commissario si occu-perà di collaborare all’azione di potenzia-mento della rete delle strutture ospedalieree territoriali, monitorando le iniziative re-gionali e fornendo il relativo supporto tec-nico operativo in ambito organizzativo, ge-stionale, economico, finanziario e contabilealle regioni, sempre in raccordo con l’atti-vità del commissario straordinario di cuiall’articolo 122, comma 2. Sarà compito delcommissario verificare l’andamento dei pianiadottati in attuazione della circolare delMinistero della salute prot. GAB 2627 indata 1° marzo 2020. Tali piani, come noto,prevedono l’incremento della dotazione deiposti letto in terapia intensiva e nelle unitàoperative di pneumologia e di malattie in-fettive, isolati e allestiti con la dotazionenecessaria per il supporto ventilatorio nellestrutture pubbliche e private accreditate.In tale contesto è necessario assicurareoltre che il supporto tecnico operativo, an-che quello giuridico-amministrativo alle re-gioni, per superare le eventuali criticitàriscontrate e garantire, nella fase emergen-ziale, i livelli essenziali di assistenza e laeffettività della tutela del diritto alla salute

Inoltre, in considerazione del ruolo diconnessione fra il Ministero della salute ele regioni svolto dalla stessa Agenzia, ilcommissario verificherà l’attuazione tem-pestiva delle direttive del Ministro dellasalute finalizzate alla gestione dell’emer-genza epidemiologica da COVID-19, conparticolare riferimento agli articoli 3 e 4del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14. In particolare,

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sarà cura del commissario, con riguardo alpotenziamento delle reti di assistenza ter-ritoriale e alla disciplina delle aree sanita-rie temporanee, coadiuvare le regioni nel-l’assolvimento degli adempimenti previstidalle norme e nella gestione dei rapporticon gli erogatori pubblici e privati. L’atti-vità del commissario sarà allo stesso modofinalizzata per ogni ulteriore atto norma-tivo e amministrativo generale che saràadottato per affrontare l’emergenza.

Il commissario, altresì, si occuperà delcoordinamento delle stesse attività regio-nali poste in essere in conseguenza di ogniiniziativa utile assunta dal Ministro dellasalute per fronteggiare l’emergenza epide-miologica da COVID-19.

La disposizione precisa che restano inogni caso fermi i poteri di coordinamentodel Capo del Dipartimento della protezionecivile, ai sensi dell’ordinanza del Capo delDipartimento della protezione civile n. 630del 2020, al fine di evitare sovrapposizionie conflitti di competenza.

Art. 43 (Disposizioni finanziarie)

L’articolo contiene disposizioni finanzia-rie.

Art. 44 (Entrata in vigore)

L’articolo disciplina l’entrata in vigoredel decreto.

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