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COMUNE DI PORTICI (Provincia di Napoli) V° SETTORE-SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADALE Pag. 1 di 76 Capitolato Speciale dell’ APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA DURATA DI UN ANNO, DELLE STRADE CITTADINE E DELLA SEGNALETICA STRADALE CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO CAPITOLO I° OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO Articolo 1 OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera ed il collocamento in opera dei materiali, impianti e manufatti vari occorrenti per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione della rete stradale del territorio comunale e della segnaletica orizzontale e verticale ” e ogni attività manutentiva connessa. L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale del Comune di Portici , ivi comprese le relative opere accessorie, relative a sistemazione cordoli, sistemazione marciapiedi, rifacimento e riparazione della segnaletica orizzontale e della segnaletica verticale L’appalto si configura come un appalto misto di lavori e forniture in opera, in cui prevale l’aliquota dei lavori. Articolo 2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione nonché dagli artt. 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., si possono riassumere come appresso, salvo più precise indicazioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

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Capitolato Speciale dell’ APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA

DURATA DI UN ANNO, DELLE STRADE CITTADINE E DELLA SEGNALETICA STRADALE

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

CAPITOLO I° OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d'opera ed il

collocamento in opera dei materiali, impianti e manufatti vari occorrenti per la realizzazione dei lavori

di “Manutenzione della rete stradale del territorio comunale e della segnaletica orizzontale e

verticale ” e ogni attività manutentiva connessa.

L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete

stradale del Comune di Portici , ivi comprese le relative opere accessorie, relative a sistemazione

cordoli, sistemazione marciapiedi, rifacimento e riparazione della segnaletica orizzontale e della

segnaletica verticale

L’appalto si configura come un appalto misto di lavori e forniture in opera, in cui prevale l’aliquota dei

lavori.

Articolo 2 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO

Le opere comprese nell'appalto, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione nonché dagli

artt. 161 e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., si possono riassumere come appresso, salvo

più precise indicazioni, che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:

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DURATA DI UN ANNO, DELLE STRADE CITTADINE E DELLA SEGNALETICA STRADALE

- servizio di monitoraggio e pronto intervento finalizzato alla rapida individuazione di quegli eventi

che possono comportare pericolo per la viabilità o disagio per i cittadini ed alla loro rapida

eliminazione. In particolare è importante il monitoraggio relativo alla formazione di buche sul manto

stradale e l’immediato colmamento delle stesse. Per tale attività sarà riconosciuto all’appaltatore un

corrispettivo comprensivo di tutte le spese.

- interventi di rappezzi stradali, consistenti in:

1) taglio dell’asfalto;

2) pulizia della buca dal materiale sciolto;

3) bitumatura con binder e/o tappetino bituminoso.

- fornitura e posa in opera o livellamento di chiusini e caditoie di qualsiasi dimensione e forma;

- bitumatura completa di tratti di strade (interventi di manutenzione ordinaria programmata);

- ripristino di pavimentazione di marciapiedi con le stesse caratteristiche esistenti, sistemazione cordoli

e ripristini di zanelle stradali, realizzazione di tratti di marciapiedi, sostituzione chiusini e griglie di

qualsiasi dimensione e forma, recinzioni, barriere di protezione ed ogni altra opera che si rendesse

necessaria alla manutenzione delle strade e marciapiedi comunali.

-Rifacimento della segnaletica orizzontale e/o realizzazione di nuova segnaletica;

-Sostituzione e riparazione della segnaletica verticale e/o fornitura e posa in opera di nuova segnaletica;

- transennamenti di qualsiasi tipo ecc.

Servizio di riparazione, manutenzione delle strade ed attività affini

L'appaltatore è obbligato ad organizzare un servizio di sorveglianza e pronto intervento finalizzato alla

rapida individuazione ed eliminazione di tutti quegli eventi che possono comportare pericolo per la

viabilità o disagio per i cittadini.

In particolare l’obbiettivo del servizio è:

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- il monitoraggio delle strade comunali e delle loro pertinenze, segnalando tempestivamente alla

direzione lavori, al Settore Opere e LL.PP. ed al Comando Vigili le situazioni di pericolo;

- eseguire direttamente tutti i lavori di pronto intervento e adottare le misure che si rendessero

necessarie per la sicurezza della circolazione e per la tutela del corpo stradale e delle sue pertinenze

dandone immediatamente comunicazione alla Direzione Lavori;

- mantenere un costante rapporto con la Direzione dei lavori e l’amministrazione per le dovute

comunicazioni di servizio e istruzioni operative;

- effettuare, nel caso di furti e danni alla proprietà comunale, le dovute denunce alle autorità

competenti, dandone nel contempo notifica all'Amministrazione Comunale;

- verificare con la frequenza necessaria lo stato di tutti i manufatti stradali;

Più approfonditamente, lo scopo principale dell’istituzione di questo servizio è quello di monitorare le

condizioni delle strade, intervenire in caso di pericolo per assicurare la sicurezza dei cittadini e

consentire rapidi interventi di rappezzi stradali per il colmamento delle buche consistenti in taglio

dell’asfalto, pulizia della buca dal materiale sciolto, bitumatura con binder e/o tappetino bituminoso.

L'appaltatore dovrà dotarsi obbligatoriamente di un sistema-software per snellire e velocizzare le

procedure di gestione e coordinamento di interventi in merito ad eventi dannosi sul territorio, in

particolare il gravoso problema delle buche stradali. Il sistema deve permettere di ridurre i tempi di

intervento sul territorio, gestendo nel tempo il richiamo di tali eventi e la loro archiviazione.

Il sistema deve prevedere una centrale operativa che prenderà in carico gli eventi rilevanti sul territorio

attraverso le foto e tutti i dati legati all'evento in particolare la posizione satellitare visualizzata su

cartografia dedicata.

Il sistema deve consentire:

1 il rilevamento e la gestione di eventi dannosi presenti sul territorio;

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2 ridurre i tempi di messa in sicurezza e/o ripristino degli eventi dannosi ( buche stradali);

3 realizzazione di un archivio dettagliato e facilmente consultabile di tutti gli eventi rilevati e gestiti;

4 consentire una mappatura del territorio volta al monitoraggio degli eventi dannosi e una loro

localizzazione;

5 realizzazione di un archivio per poter contestare i contenziosi;

Inoltre l’appaltatore dovrà dotarsi di un sistema che gli consenta di acquisire direttamente le

segnalazioni dei cittadini previa loro identificazione. Tale sistema deve essere accessibile da parte della

stazione appaltante.

Tutti gli oneri per l’organizzazione e gestione del servizio sono compensati con il corrispettivo

previsto nel presente capitolato speciale d’appalto.

Pertanto si precisa che per il monitoraggio, pronto intervento, colmamento buche per le opere di

sicurezza ecc. non sarà corrisposta all’appaltatore altra somma se non quanto previsto nel presente

Capitolato speciale d’appalto.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non programmabili

L’appalto prevede uno stanziamento per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria o

straordinaria delle strade al momento non programmabili che si rendessero necessari nel corso

dell’appalto. Tali interventi saranno eseguiti dall’appaltatore su ordine di servizio della direzione dei

lavori e contabilizzati a misura.

La direzione dei lavori procederà con la contabilizzazione dei lavori al fine di verificare il

raggiungimento dell’importo complessivo previsto dall’appalto per questi interventi.

L'Amministrazione si riserva di ordinare l'esecuzione di qualsiasi categoria di lavori, necessaria per la

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e marciapiedi comunali, nella quantità occorrente,

senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente

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capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nel Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania,

approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 4/10/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 64 del

10/10/2011 e dai prezzi aggiuntivi redatti dal Settore Opere e Lavori Pubblici ed allegati al presente

Capitolato Speciale di Appalto, depurati del ribasso d’asta.

Le opere dovranno essere eseguite e corrispondere per forma, dimensioni e qualità dei materiali a

quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, nonché per quanto non previsto, a quanto

riportato nel Capitolato Generale per i Lavori Pubblici di cui al Decreto del 09/04/2000 n.145

pubblicato sulla G.U. n.131 del 07/06/2000 che qui si intende integralmente allegato.

Gli interventi di manutenzione straordinaria più ampi e significativi saranno eseguiti previa

predisposizione di appositi elaborati tecnici da parte del Settore Opere e LL.PP.

L’esecuzione e la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 3

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO L’importo dei lavori ammonta complessivamente ad € 363.000,00 comprensivi degli oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 8.000,00, di cui:

€. 283.000,00 per interventi di manutenzione stradale:

€. 80.000,00 per interventi relativi alla segnaletica stradale

La durata dell'appalto è annuale.

L'importo dei lavori è stato desunto analizzando l'andamento delle spese sostenute per la manutenzione

delle strade negli ultimi anni.

L'importo relativo agli oneri della sicurezza, è stato desunto stimando un'incidenza pari a circa 2 %

dell'importo totale dei lavori.

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L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dall'appalto, nei limiti di cui agli art. 161

e 162 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché di quanto previsto in materia dal Decreto Legislativo 12

Aprile 2006 n. 163 e L.R. n°3/07 e s.m.i., quei lavori e quelle forniture che ritenesse opportuno fare

eseguire, anche in economia, da altra impresa specialista nel settore di appartenenza o dal proprio

personale e ciò senza dare diritto all'impresa di pretendere compensi di sorta, né richieste di indennizzi

per l'uso che l'Amministrazione stessa dovesse fare dei ponti di servizio o dei mezzi di sollevamento.

Si precisa che non vi è alcun limite al numero di unità degli interventi.

La ditta è sempre obbligata ad intervenire anche per interventi di limitata entità.

L’impresa aggiudicataria non potrà richiedere ulteriori compensi non previsti dal presente capitolato.

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n° 34 del 2000 e s.m.i. e in conformità all’allegato “A” al predetto

Decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG3 Strade, etc.” Classifica II e alla

Categoria Scorporabile OS10 segnaletica stradale classifica I.

Alla gara sono ammessi i concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e art.

24 comma 2 della L.R. n°3/07 e s.m.i., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ai sensi del

suddetto art. 34 e seguenti, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37

del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e L.R. n°3/07 s.m.i.

Ai fini dell’ammissione alla gara i concorrenti devono possedere attestazione rilasciata da società di

attestazione (SOA) di cui all'art. 64 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. regolarmente autorizzata,

in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai

sensi dell’art. 92 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., ai lavori da assumere di cui al presente

Capitolato Speciale d’Appalto.

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Articolo 4 SISTEMA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati a mezzo di procedura aperta ai sensi art. 53,

comma 2, lett. a) e art. 82 lett.a) del DLgs 163/06 e s.m.i. l.r. n. 3/07 e s.m.i.

Sarà applicato l’art. 122 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006

La Stazione Appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto in presenza di almeno due

offerte valide.

Articolo 5 FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La ditta aggiudicataria si impegna fin d'ora ad eseguire gli interventi di manutenzione dove venga

ritenuto necessario dall'Amministrazione Comunale, indipendentemente dalle quantità e tipologie

previste, senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito col presente capitolato.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre, fin da ora ad eseguire contemporaneamente e con le priorità

dettate dall’Amministrazione Comunale, più interventi anche su zone del territorio distanti tra loro

senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito con il presente Capitolato Speciale

d’Appalto. In caso di ritardo nell’inizio dei lavori su un’area indicata dall’Amministrazione, sarà

applicata una penale per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di mancato inizio su più aree la penale verrà applicata una volta per ogni area.

Articolo 6 PAGAMENTI

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Come riportato all'art. 140 del D.P.R. 207 del 2010, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto-legge 28

marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 così come

modificato dall’art. 61 della Legge n. 448 del 23 Dicembre 1998, non è dovuta alcuna anticipazione.

Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 194 e 195 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (per quanto

riguarda il pagamento del servizio vale l’art. 307 del 207/10), all'appaltatore saranno corrisposti in

corso d'opera, pagamenti in acconto, pari al 95% (novantacinquepercento) dell'importo netto

contrattuale avverrà in n. 5 rate costanti e di uguale importo, di cui n. 4 in acconto in corso

d'opera e n. 1 contestualmente al pagamento del restante 5% (cinquepercento), che sarà disposto,

previa opportuna garanzia fideiussoria, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione

dell’appalto. al netto dell'eventuale ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per

legge, aumentati della quota proporzionale tra l’importo complessivo dell’appalto e a quanto eseguito,

dell’importo previsto dagli oneri per la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere.

I pagamenti in acconto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno

disposti nei tempi indicati dagli artt. 143 e 144 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. e con le

modalità di cui all'art. 133 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.

Sui pagamenti stessi sarà operata la ritenuta dello 0,5% per infortuni.

Il termine per il pagamento della rata di saldo è stabilito dall'art. 143 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e

s.m.i.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di

chiedere lo scioglimento del contratto.

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I pagamenti saranno predisposti dopo la verifica che l’Impresa è in regola con i versamenti agli istituti

previdenziali ed assistenziali, in mancanza di ciò lo stato d’avanzamento non può essere pagato e

conseguentemente non trovano applicazione gli interessi legali e moratori, previsti dall’art. 133 del D.

Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La medesima verifica sarà effettuata su tutte le imprese subappaltatrici.

I pagamenti dovranno avvenire in conformità con la Legge n° 136 del 2010 sulla “tracciabilità dei

flussi finanziari”.

Articolo 7 PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI

Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i

prezzi corrispondenti, si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

I prezzi, non compresi nel Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in vigore, approvato

con Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 4/10/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011,

saranno determinati tramite analisi dei prezzi con costo della mano d'opera riferite alla vigente tabella

dei prezzi Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania in vigore al momento

dell'aggiudicazione della gara, previa redazione di appositi verbali nuovi-prezzi che saranno concordati

con la Direzione dei Lavori ed approvati con determinazione, ed in conformità delle norme dell’art.

163 del D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207 e s.m.i.

Agli stessi prezzi dedotti da analisi, sarà applicato il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

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Articolo 8 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D. Lgs 163/06, e successive modifiche e integrazioni, è

esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

CAPITOLO II° NORME GENERALI

Articolo 9

DOMICILIO DELL'APPALTATORE L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede

dell'Amministrazione appaltante.

Articolo 10

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto è regolato dalle leggi

antimafia 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive

modificazioni nonché dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento generale sui lavori pubblici); dal

D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e L.R. n°3/07 e ss.mm.ii., dal D. Lgs. n°81/2008 in materia di sicurezza

sui cantieri mobili, è regolato inoltre da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle

istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere

pubbliche, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente

impegnandosi all'osservanza delle stesse.

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CAPITOLO III° CONTRATTO

Articolo 11

TIPO DI CONTRATTO Il contratto prevede l’esecuzione di lavori e la gestione del servizio di cui all’art. 2 del presente

capitolato. I lavori saranno liquidati a misura.

Il Contratto sarà sottoscritto in forma pubblica.

Articolo 12

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO Ad integrazione di quanto previsto dall'art.11 del D. Lgs. 163 del 2006, la stipulazione del contratto di

appalto avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria,

mediante formale comunicazione dell'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione

del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste

nel presente Capitolato speciale.

Articolo 13 DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.137 del D.P.R. 5 ottobre 2010 , n. 207 (Regolamento Generale sui lavori pubblici),

fanno parte integrante del contratto:

a) il capitolato generale;

b) il capitolato speciale;

c) l’elenco prezzi ed il computo metrico;

d) le polizze di garanzia.

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e) Il Piano di Sicurezza e tutela dei lavoratori,

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il Capitolato

speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai

contraenti.

In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono essere

allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli

elaborati progettuali.

Articolo 14 I DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI, DEFINITIVI ED A G ARANZIA

DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori è

fissato, giusta quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e L.R. n°3/07,

nella misura pari al 2% dell'importo dei lavori compresi nell'appalto, con l'impegno del fideiussore a

rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e L.R. n°3/07 e

s.m.i.

L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura minima del 10%

dell’importo degli stessi; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia

fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia

superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% nel

rispetto dell'art. 113 del D. Lgs 163/06 e s.m.i.. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a

decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento

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lavori o analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei

lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare

garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’iniziale

ammontare per ogni ulteriore 10 % di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le

entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della

preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati

d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il

raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25%

dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione

della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della

cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la

concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od

inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione.

La garanzia fiduiussoria provvisoria di cui ai periodi precedenti dovrà prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di

cui art. 1957 comma 2 del Codice Civile la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.

La predetta fideiussione provvisoria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di

presentazione dell'offerta.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento,

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o

della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene emesso il certificato di collaudo

provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e

art. 54 della L.R. n°3/07 e del D.P.R. 207 del 2010.

Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività

entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle

leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,

l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza

assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o

della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori

di progettazione, insufficiente progettazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile

per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio.

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata

all’importo di un milione.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad €. 500.000; tale

polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” , si intendono compresi i

rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e

dei collaudatori in corso d’opera, ecc.

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Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione

appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del

certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle

imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di

concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 37 del D. Lgs. 163/2006 e

art. 25 della L.R. n°3/07 e ss.mm.ii., la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo

copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

I contratti fideiussori e assicurativi e tutte le garanzie fideiussore devono essere conformi agli schemi

tipo, di cui al Decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

Dovranno inoltre, essere corredati da autentica notarile, attestante che colui che sottoscrive è

debitamente autorizzato al rilascio di tale tipo di fideiussione, impegno o polizza.

Articolo 15

SUBAPPALTO 15.1 Subappalto E' consentito il subappalto nei limiti di cui all'art. 118 del D.lgs. 163 del 2006:

a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente

per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa

categoria prevalente;

b) per i lavori delle categorie diverse da quella prevalente in materia di subappalto si applica l’articolo

37, comma 11, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

c) per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove

consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti;

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d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a

<<qualificazione obbligatoria>> nell’allegato A al D.P.R. 207/2010, devono essere obbligatoriamente

subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante,

alle seguenti condizioni:

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende

subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al

subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;

b) che l’appaltatore provveda al deposito in copia autentica del contratto di subappalto presso la

stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative

lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme

di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è

affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio,

analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione,

società o consorzio;

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ai

sensi della lettera b), trasmetta alla stessa stazione appaltante la documentazione attestante che il

subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle

gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o

in cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della

legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del

contratto di subappalto sia superiore a lire 300 milioni (euro 154.937,07), l’appaltatore deve produrre

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alla stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione

in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle

imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.p.r. N. 252 del 1998; resta fermo che, ai

sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso d.p.r. N. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a

prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle

situazioni indicate dall’articolo 10, comma 7, del citato d.p.r. N. 252 del 1998.

Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione

appaltante in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal

ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni,

ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la

stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora

siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti

dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le

imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo

dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo

stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si

svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette

nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

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d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla stazione appaltante,

prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa

cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano di sicurezza; ai fini del pagamento

degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato dei lavori l’affidatario e, suo tramite il subappaltatore,

trasmette all’Amministrazione o all’Ente committente, il documento unico di regolarità contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori

scorporabili.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività

ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli

a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di

importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia

superiore al 50 per cento dell’importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il

subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le

forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in

tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di

propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).

E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome

del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

15.2 Responsabilità in materia di subbappalto

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione

delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei

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subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di

lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in

materia di sicurezza sono tenuti a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le

condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n.

139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto,

arresto da sei mesi ad un anno).

15.3 Pagamento dei subappaltatori

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista,, verranno effettuati

all’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.

CAPITOLO IV° ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 16

CONSEGNA DEI LAVORI – PENALITA’ La consegna dei lavori avverrà entro i termini di legge, salvo in caso di necessità urgenti ravvisate

dall’ente appaltante per le quali si procederà alla consegna nelle more della stipula del contratto con le

modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento Generale

sui lavori pubblici).

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La Direzione Lavori o il Settore OO.LL.PP. comunicherà telefonicamente e/o via fax all'Impresa

l'eventuale intervento di manutenzione o di pronto intervento da eseguire, fermo restando l'obbligo per

l’impresa di monitorare le strade e comunicare ogni inconveniente e/o inefficienza.

L'impresa è obbligata ad iniziare i lavori entro il termine massimo di 48 ore dalla comunicazione fatta

eccezione per gli interventi di particolare pericolosità e di estrema urgenza. Inoltre, i lavori dovranno

essere ultimati entro il termine indicato nell’ordinativo. In caso di ritardo nell’inizio dei lavori su

un’area indicata dall’Amministrazione, sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di

mancato inizio su più aree, la penale verrà applicata una volta per ogni area.

Qualora il termine d’inizio e di ultimazione dei lavori non verrà rispettato sarà applicata una penale

nella misura di € 200,00 (euro duecento/00) per ogni giorno di ritardo.

In caso di particolare pericolosità e di estrema urgenza ad insindacabile giudizio del Servizio Opere

e Lavori Pubblici o della Direzione lavori, l'Impresa dovrà intervenire immediatamente in qualsiasi

orario avvenga la segnalazione. Si ribadisce che comunque l’appaltatore è obbligato, ai sensi del

dell’art. 2, a monitorare le strade e ad intervenire in caso di estremo pericolo.

Qualora l'Impresa non interverrà entro 1 ora dalla chiamata per l'esecuzione d’interventi di particolare

pericolosità o di estrema urgenza, verrà applicata una penale nella misura di € 200,00 (euro

duecento/00) per ogni ora di ritardo e fino al massimo di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Qualora l'impresa non interverrà entro 1 ora dalla chiamata per l'esecuzione di interventi di particolare

pericolosità o di estrema urgenza, per tre volte, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla

rescissione contrattuale.

L’Impresa sarà ritenuta responsabile di eventuali aggravi e danni a carico dell’Ente, dovute al mancato

o ritardato intervento.

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L'Amministrazione Comunale si riserva di provvedere, ove mai l'Impresa non abbia adempiuto,

all'esecuzione dei lavori con altre ditte a danno dell'impresa appaltante.

Le penalità applicate, recuperi, spese e pagamento danni saranno prelevate alla prima rata utile di

pagamento in acconto.

Qualora tale rata non sia sufficiente, la rimanente somma a saldo sarà prelevata fino alla concorrenza

necessaria dalla rata successiva.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e prescrizioni della Direzione

Lavori, in modo che gli impianti e le opere corrispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite

nel presente capitolato.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere coordinata e subordinata alle esigenze e soggezioni di qualsiasi

genere, che potranno sorgere durante la esecuzione dei lavori.

L'appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri

dipendenti o di quelli di ditte subappaltatrici.

Dovranno essere adottate quindi tutte le precauzioni per rendere minimo il disagio agli utilizzatori dei

luoghi interessati ai lavori.

I lavori saranno commissionati dalla Direzione Lavori mediante appositi ordinativi numerati e datati

cronologicamente, nei quali sarà riportata la data di inizio e fine lavori e la descrizione presuntiva e

dettagliata degli stessi.

Nell’ordinativo verrà eventualmente evidenziata la particolare pericolosità e l’estrema urgenza

dell’intervento. L’invio degli appositi ordinativi all’impresa avverrà tramite fax al numero che verrà

indicato dalla stessa.

Dalla ricezione dell’ordinativo decorreranno i tempi previsti per l’inizio ed ultimazione dei lavori,

nonché i termini per le applicazioni delle penali come sopra riportato.

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La ditta dovrà comunque comunicare alla Stazione Appaltante un recapito telefonico per le chiamate di

estrema urgenza e pericolosità. La stessa si riterrà responsabile per ogni cattivo funzionamento del

proprio fax o per la mancata reperibilità al numero telefonico indicato.

Articolo 17 DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

L'appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico che, in tale sua veste

assumerà ogni responsabilità civile e penale.

Il personale dell'Appaltatore dovrà pertanto essere qualificato, avere pieni poteri decisionali nei

confronti sia della DD. LL. che dell'altro personale della Ditta presente in cantiere, assistito

giornalmente dai propri tecnici, dotato di tutti i mezzi necessari per la realizzazione rapida del lavoro e

ben accetto dal Committente e dalla DD. LL., i quali, qualora sussistano cause oggettive motivate,

possono imporre che detto personale venga sostituito, senza che per questo l'Impresa possa pretendere

compensi e/o indennità di sorta.

Articolo 18 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI PERSONAL E

DELL'APPALTATORE L'Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sui cantieri un suo legale rappresentante

con ampio mandato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale d'appalto; detto rappresentante dovrà

essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del

direttore dei lavori, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione

appaltante.

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L'Appaltatore è tenuto, dietro semplice richiesta da parte della direzione dei lavori e senza che questa

sia tenuta a giustificare i motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante,

pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e spese conseguenti.

Articolo 19 APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CAN TIERI

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti

per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal

contratto, l'Appaltante stesso potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a

provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere all'approvvigionamento dei

materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione

all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi

potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a più

d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre

d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i

materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità, restando

esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al

fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso

rimarrà proprietario del materiale residuato.

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L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di

applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato

o dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a

persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Articolo 20 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Quanto risulta dal presente Capitolato speciale definisce in modo sufficiente l'oggetto dell'appalto e

consente alle imprese concorrenti una idonea valutazione dello stesso; è però evidente che nessuna

rappresentazione grafica né alcuna descrizione dettagliata può essere tanto approfondita da:

– comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori e principali che concorrono a rendere

funzionale l'opera nel suo complesso, e quindi in relazione anche a opere oggetto di altri simultanei

appalti;

– descrivere tutte le funzioni delle singole opere;

– precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di lavoro.

Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i

materiali e/o mezzi, anche se non esplicitamente indicati, nonché le lavorazioni necessarie per

realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli di Elenco Prezzi per la completa attuazione, su

tutto il territorio comunale, della manutenzione sorveglianza e pronto intervento, sulle strade e

marciapiedi, nulla escluso, compreso i costi per la sicurezza di cui al D.Lgs n°81/2008 ed alla operativa

attuazione del piano di sicurezza.

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A tal fine l'Appaltatore dovrà rilasciare una dichiarazione attestante:

– di aver effettuato un accurato sopralluogo e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni che

potranno influire sull'esecuzione dei lavori e di cui si dovrà rilasciare dichiarazione scritta.

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dall'art.32 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dall'art. 8 del

Capitolato Generale del Ministero dei lavori pubblici ed a quanto specificato nel presente Capitolato,

sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei

prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e ad elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali,

contributi a favore della Cassa per gli ingegneri ed architetti, ed ogni altra imposta inerente ai lavori;

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e

l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni

pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto

dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;

c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o

baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo

quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine

per cui sono destinati con un arredo adeguato;

d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge,

sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;

e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili,

non espropriati dall'Appaltante, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

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f) le occupazioni temporanee per formazione di cantieri, baracche per alloggio di operai ed in genere

per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati.

g) le spese per esperienze, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da

costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione

Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle

vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che

potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei

campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere,

munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire

la autenticità;

h) le spese per l'esecuzione ed esercizio delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entità,

che si rendessero necessari sia per deviare le correnti d'acqua e proteggere da esse gli scavi, le murature

e le altre opere da eseguire, sia per provvedere agli esaurimenti delle acque stesse, provenienti da

infiltrazioni dagli allacciamenti nuovi o già esistenti o da cause esterne, il tutto sotto la propria

responsabilità;

i) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa

in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei

depositi che saranno indicati dalla direzione dei lavori;

j) le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per la provvista e l'uso delle

materie esplosive, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la custodia delle

medesime e per gli allacciamenti idrici ed elettrici;

k) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici,

personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;

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l) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, dalla loro ultimazione sino al

collaudo definitivo. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si

verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in

perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che

l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia;

m) la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate, durante la loro

costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta richieste dalla direzione dei lavori.

Le fotografie saranno fornite su supporto digitale (cd o pendrive) e dovrà essere posta la

denominazione dell'opera e la data del rilievo fotografico;

n) la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le

notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla

direzione dei lavori. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente

al direttore dei lavori il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il

numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il direttore dei lavori ha il diritto di

esigere dall'Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di ogni mese successivo a quello

cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà

considerata grave inadempienza contrattuale;

o) la fornitura ed installazione di tabelloni, in numero e delle dimensioni, tipo e materiali che saranno

prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'ente Appaltante, del nome dei progettisti, del

direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'impresa affidataria e di

tutte quelle sub-appaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti similari,

secondo le prescrizioni che saranno fornite dalla stazione appaltante;

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p) oltre quanto prescritto al precedente comma g) relativamente alle prove dei materiali da costruzione,

saranno sottoposti alle prescritte prove, nell'officina di provenienza, anche le tubazioni, i pezzi speciali

e gli apparecchi che l'Appaltatore fornirà. A tali prove presenzieranno i rappresentanti dell'Appaltante e

l'Appaltatore sarà tenuto a rimborsare all'Appaltante le spese all'uopo sostenute;

q) in particolare l'Appaltatore si obbliga a procedere, prima dell'inizio dei lavori ed a mezzo di ditta

specializzata ed all'uopo autorizzata, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere

ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai

addetti al lavoro medesimo. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere che potesse verificarsi per

inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre

responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'Appaltante;

r) nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà tener conto della situazione idrica della zona,

assicurando il discarico delle acque meteoriche e di rifiuto provenienti dai collettori esistenti, dalle

abitazioni, dal piano stradale e dai tetti e cortili.

s) provvedere, nel corso dei lavori, allo sviluppo di ogni ulteriore dettaglio costruttivo di cantiere delle

opere da eseguire e di quanto altro possa risultare necessario o comunque richiesta dalla DD. LL. e

sottoporre i relativi elaborati all'approvazione della stessa Direzione.

t) fornire all'Amministrazione, senza alcun compenso, n.3 copie di tutti i disegni necessari alla

contabilizzazione delle opere nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatto posizionamento plano-

altimetrico di tutte le opere eseguite;

u) eseguire ed assumere a propria cura e spese tutte le opere provvisionali per recingere, anche

parzialmente, il cantiere al fine di consentire, per quanto possibile, il regolare transito sia pedonale che

veicolare;

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v) mettere a disposizione della Direzione dei Lavori e dei suoi incaricati locali idonei all'uso con

relativo mobilio, compreso la pulizia, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, il telefono telefax e

fotocopiatrice;

w) provvedere a propria cura e spese a tutte le autorizzazioni, permessi, verifiche e collaudi necessari

da parte degli Enti preposti, quali ad esempio Vigili del Fuoco, ANAS, Comune, ASL, ISPELS,

Soprintendenza, Magistrato della Acque, Regione, Consorzi ecc.;

x) provvedere allo sgombero dell'intera area di cantiere da ogni materiale, e ciò nel termine massimo di

15 (quindici) giorni dal certificato di ultimazione dei lavori.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto, previo avviso

dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere

direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di

rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante

si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli

obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine

fissato nell'atto di notifica.

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare alla Stazione Appaltante o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella

fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.

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Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui all’articolo 38, previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a) e dell’articolo 100, del

decreto legislativo n. 81 del 2008.

Articolo 21 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e

comunque nella zona dei lavori, spettano di pieno diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa

competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi

depositarli negli uffici della direzione dei lavori che redigere regolare verbale in proposito, da

trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Articolo 22 BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti

d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei

lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i

relativi obblighi di legge.

Articolo 23 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

E PROGRAMMA DEI LAVORI

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In genere l 'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per

darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione, non riesca

pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Appaltante.

Esso dovrà presentare all'approvazione della direzione dei lavori all'atto dalla consegna dei lavori un

dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, suddivise nelle varie categorie di

opere e nelle singole voci.

Il programma dovrà essere dettagliato il più possibile, secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

Il programma approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso

di attuazione, è invece impegnativo per l'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di

esecuzione.

L'Appaltatore dovrà uniformarsi a tali variazioni o modifiche al programma e ciò senza diritto ad alcun

speciale compenso od a proroghe sui tempi contrattuali, così come non sarà ammessa alcuna

sospensione nell'esecuzione dei lavori in pendenza dell'approvazione del programma da parte del DD.

LL.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà facoltà all'Appaltante di non

stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Appaltante si riserverà il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo

termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in

relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture

escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali

compensi.

Durante il corso dei lavori, a scadenza almeno quindicinale, si procederà, in contraddittorio con la DD.

LL. al controllo dello stato di avanzamento dei lavori. In ogni caso è fatto obbligo all'Appaltatore la

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segnalazione tempestiva di eventuali mancanze od omissioni al progetto e/o di eventuali altre cause che

possano rallentare il regolare andamento dei lavori al fine della loro consegna nei termini contrattuali.

Le opere tutte che siano oggetto di intervento nel sottosuolo (canalizzazioni, pozzetti, ecc.), prima del

loro interramento dovranno essere espressamente sottoposte alla visione della direzione dei lavori pena

il dover provvedere al loro disseppellimento a cure e spese dell'appaltatore senza che questi abbia nulla

a pretendere per gli ulteriori oneri.

Articolo 24 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARI O

E NOTTURNO L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo nazionale.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far

eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta

dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà

diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori

spese di assistenza.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore

(effettuato quando le condizioni di luce naturale nel periodo in cui si svolgono i lavori lo consentono) e

di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente

Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per

iscritto, dalla direzione lavori.

Articolo 25 IMPORTO DELL’APPALTO - DURATA CONTRATTUALE

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L'impresa si obbliga di eseguire tutte le opere e provviste formanti oggetto del presente Capitolato

Speciale d'Appalto fino all'esaurimento dell'importo di €. 363.000,00 comprensivo della quota per gli

oneri di sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere paria ad €. 8.000,00, non soggetti a ribasso, al

netto del ribasso d’asta.

Il contratto d’appalto avrà la durata di anni uno per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione

della rete stradale del territorio comunale e della segnaletica stradale” relativi presumibilmente

agli anni 2013/2014.

Articolo 26 ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO RESCISSIONE E RISOL UZIONE

DEL CONTRATTO L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto di appalto e di provvedere all'esecuzione

d'ufficio, con le maggiori spese a carico dell'Appaltatore, nei casi previsti dagli artt. 134, 135, 136,

138, 139, 140 del D. Lgs. 163/2006 e L.R. n°3/07 e s.m.i.

Per la risoluzione e il recesso inoltre, trova applicazione l’art. 145, comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Articolo 27 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni riconosciuti esclusivamente di forza maggiore perché provocati da eventi eccezionali saranno

compensati all'Appaltatore ai sensi e nei limiti stabiliti dall'art.166 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,

sempre che i lavori siano stati misurati ed iscritti a libretto.

Articolo 28

ESPROPRIAZIONE DEI TERRENI

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L'Appaltante, nel caso in cui dovesse verificarsi la necessità, provvederà ad ottemperare alle formalità

prescritte dalla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità prima che l'Appaltatore occupi i

terreni occorrenti per l'esecuzione delle opere appaltate.

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa dell'occupazione dei terreni, che

richiedessero un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, l'Appaltatore non avrà diritto a

compensi, ma potrà solo ottenere una proroga nel caso che l'impedimento fosse tale da non permettere

l'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente Capitolato.

Articolo 29 RESPONSABILITA' ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e

normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori e

risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di sub-appaltatori.

Sarà suo obbligo adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per

garantire l'incolumità degli operai così come stabilito dal D.Lgs n°81/2008, e rimane stabilito che egli

assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità

s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e sorveglianza, i cui compiti e

responsabilità sono quelli indicati dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, fatto salvo il responsabile per la

sicurezza di cui al precedente D.Lgs n°81/2008.

L'Appaltatore è tenuto inoltre a trasmettere all'amministrazione appaltante:

–la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, ivi

inclusa la cassa edile, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di

consegna.

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–la documentazione in corso di validità comprovante l’avvenuto versamento dei contributi

previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione

collettiva, così come disposto dall'art.6 del presente Capitolato, ove in tal senso li pretenda il direttore

dei lavori, tanto relativi alla propria impresa che a quelle subappaltatrici.

Nel caso di affidamento ad Associazione di imprese o Consorzio, tale obbligo incombe sull'impresa

mandataria o capogruppo.

L'Appaltatore, ai sensi del comma 5 dell'art.100 del D.L. 81/2008, può presentare al coordinatore per

l'esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ed al piano di coordinamento ove

ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun

caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche e/o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

In ogni caso il piano dovrà, a cura dell'Appaltatore, essere aggiornato di volta in volta e coordinato per

tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere i piani redatti da tutte le imprese compatibili tra

loro e coerenti con quello presentato dall'Amministrazione e/o integrato dall'Appaltatore.

La responsabilità circa il rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nei lavori farà carico

al responsabile per la sicurezza nominato dall'Ente Appaltante ai sensi del D.L. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 1 comma 1 e 2 e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11 maggio 1991:

- le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per

azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata

aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, devono

comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della

convenzione, la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia

sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni

ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di

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procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne

abbiano comunque diritto.

- qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a

comunicare i dati di cui sopra, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino alla

progettazione ed all'esecuzione dell'opera.

- fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione committente o concedente

è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai c periodi precedenti,

tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso,

di accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.

- agli stessi fini di cui sopra, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale

periodo, delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati.

- ferma restando l'applicazione della disposizione di cui al comma 16 dell'art. 10-sexies della legge 31

maggio 1965, n. 575, aggiunto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, le amministrazioni

committenti o concedenti chiedono, in corso d'opera, alle società di cui all'art. 1 del presente decreto se

siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto

comunicato ai sensi dello stesso art. 1. I risultati della verifica sono comunicati al Ministero dei lavori

pubblici.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti similari dovrà altresì adempiere alle prescrizioni

particolari già previste nell'articolo che si interessa del sub-appalto.

Articolo 30

ANTICIPAZIONI ALL'APPALTATORE

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L'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 140 del D.P.R. 207/2010 non erogherà all'appaltatore

alcuna anticipazione.

Articolo 31 CONTO FINALE E COLLAUDO DEFINITIVO

Il conto finale verrà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da

apposito certificato del direttore dei lavori.

La collaudazione dei lavori dovrà essere effettuata entro sei mesi dalla data di ultimazione completa

delle opere appaltate.

Ove il certificato di collaudo sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei casi consentiti, il

certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

E in facoltà dell'Appaltante di richiedere, prima della ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale

o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni

dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato

ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

medesimo termine.

L'Appaltatore deve fornire gli apparecchi, gli strumenti ed il personale necessari richiesti dalla DD. LL.

nonché predisporre le opere necessarie per eseguire i collaudi.

Nel periodo decorrente tra la data di ultimazione dei lavori ed i collaudi, l'Appaltatore ha l'obbligo della

manutenzione delle opere realizzate; inoltre dovrà eseguire tutti quei lavori eventualmente prescritti dal

Collaudatore.

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Articolo 32 GARANZIE DEI RISCHI DI ESECUZIONE

Al fine di tenere indenni le Stazioni appaltanti dai rischi derivanti dalla cattiva esecuzione dell'opera,

l'appaltatore od esecutore dei lavori deve stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le

amministrazioni appaltanti e che copra anche la responsabilità verso terzi, così come specificamente

indicato negli articoli precedenti.

Articolo 33 PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente al collaudo approvato le opere saranno presa in consegna dall'Amministrazione,

permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

In caso di consegne parziali prima dell'ultimazione definitiva di tutte le opere, valgono le norme di

Regolamento in materia.

CAPITOLO V° DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 34

RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA Ai sensi e per gli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. qualora, a seguito dell'iscrizione di

riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo

contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento

acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del

collaudatore e, sentito l’appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione

dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni

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dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo

bonario è sottoscritto dall'appaltatore.

Le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., saranno devolute

al competente Foro di Napoli ai sensi ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile. E’ pertanto

esclusa la competenza arbitrale;

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere

i lavori, ne rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro

e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato

motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;

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g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o

violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità

di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata

con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo

l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in

contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario

dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione

d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere

mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del

relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni

diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base

d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di

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regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei

lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante

dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,

delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,

contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni

eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione

delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo

che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come

definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che

eccedano il quinto dell’importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello

stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali

utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

CAPITOLO VI°

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QUALITA' E PROVENIENZA DEL MATERIALE

Articolo 35

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODO DI ESEC UZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI A MISURA - ORD INE DA

TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI Per ciò che attiene la qualità e provenienza dei materiali il modo di esecuzione dei lavori e l'ordine da

tenersi nell'andamento dei lavori saranno applicate le disposizioni riportate nel “Capitolato Speciale

Tipo per l'appalto dei lavori stradali e segnaletica a cura del Ministero dei LL.PP.”.

CAPITOLO VII° MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Articolo 36 NORME DI MISURAZIONE

Per tutte le opere del presente appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure

geometriche e secondo le normative di misurazione che prescrivono le disposizioni di legge e

regolamenti in materia di LL. PP. e secondo quanto previsto dalla Prezzario dei Lavori Pubblici per la

Regione Campania in vigore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 4/10/2011 e

pubblicato sul B.U.R.C. n. 64 del 10/10/2011.

CAPITOLO VIII°

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ELENCO DEI PREZZI

Articolo 37 ELENCO DEI PREZZI

I prezzi sono quelli del Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in vigore, approvato

con Delibera di Giunta Regionale n° 508 del 4/10/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 64 del

10/10/2011.

Per i prezzi non riportati all'occorrenza si farà riferimento a specifiche analisi e ricerche di mercato.

Per una compiuta descrizione ed applicazione delle categorie di lavoro, le avvertenze generali del

prezzario e note particolari riportate nel "Prezzario dei Lavori Pubblici per la Regione Campania in

vigore, approvato con Delibera di Giunta Regionale n° 508 del 4/10/2011 e pubblicato sul B.U.R.C. n.

64 del 10/10/2011 costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale di appalto.

CAPITOLO IX°

NORME DI SICUREZZA GENERALI

Articolo 38 SICUREZZA NEI CANTIERI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento

locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

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L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto

stabilito nel presente articolo.

Articolo 39 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

L’appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione,

l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto

legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste

nel cantiere.

In caso di non applicabilità del disposto del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 che esonera la stazione

appaltante di redigere / far redigere un piano di sicurezza e coordinamento, l’Appaltatore è tenuto,

prima della consegna dei lavori, a presentare un piano sostitutivo di sicurezza così come previsto

dall’art. 131 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. e dell’art. 96 del D.Lgs. 81/2008.

Articolo 40 PIANI DI SICUREZZA

Qualora il lavoro sia soggetto alla disciplina di cui Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 sono valide le

disposizioni di cui al presente articolo e, in particolare:

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di

sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da

parte della stazione appaltante, ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

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a) per adeguare i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la

sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione

obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o ai rilievi da parte

degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei

lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli

organi di vigilanza.

3. L’appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o

il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione

delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei

casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di

alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e

documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

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Articolo 41 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve

predisporre e consegnare al responsabile del procedimento o, se nominato, al coordinatore per la

sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza, di cui all’art. 89, lettera h) del

D.Lgs. n. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità

nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende

il documento di valutazione dei rischi di cui all’art 26, comma 3, e gli adempimenti di cui all’art. 26

comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui agli articoli 17 e 18, dello

stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle

lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento, previsto dall’articolo 91. comma 1, lettera a) e dall’art. 100, del D.Lgs. n. 81/2008.

Articolo 42 OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. n.

81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti decritti agli articoli 95 e 96 del

D.Lgs. n. 81/2008 e all’allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del consiglio, del 12

giugno 1989, 92/57/CEE del consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di

recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi

periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l’iscrizione alla camera di commercio,

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industria, artigianato e agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti

e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto

a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani

redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato

dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe

all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano

da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) ed il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) formano parte

integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa

formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

ART.43.

RECINZIONI, SBARRAMENTI Sono ammesse esclusivamente le seguenti tipologie, in funzione del dissesto/tempo di attesa e

realizzazione dell’opera solutiva/ volume di traffico,secondo le prescrizioni del vigente Codice

della Strada e Regolamento di esecuzione:

a) birilli ed altri elementi segnalatori omologati;

b) picchetti metallici protetti da idonei cappucci e nastro/reti di plastica regolamentari;

c) cavalletti metallici o transenne metalliche mobili/fissati saldamente al suolo di tipo omologato;

d) lamiere metalliche ondulate nuove sorrette da appositi pali (in legno o metallo) saldamente infissi ed

idoneamente controventate.

e) pannelli metallici grigliati con basamenti prefabbricati in calcestruzzo di cemento;

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f) elementi tipo new-jersey di cemento o di plastica riempibili di acqua.

L’impresa ha facoltà di proporre altre soluzioni, purchè efficienti e regolamentari, assumendone ogni

responsabilità in merito.

ART.44. PRESCRIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPA L]

CATEGORIE DILAVOR0 E FORNITURE Per regola generale nell'esecuzione dei lavori e delle forniture l' Impresa dovrà attenersi alle migliori

regole dell'arte nonché alle prescrizioni che di seguito vengono date per le principali categorie di lavori.

Per tutte le categorie di lavori e quindi anche per quelle relativamente alle quali non si trovino, nel

presente Capitolato ed annesso elenco dei prezzi, prescritte speciali norme, l' Impresa dovrà seguire i

migliori procedimenti prescritti dalla tecnica c dalla normativa vigente attenendosi agli ordini che

all‘uopo impartirà la Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Tutte le forniture ed i lavori in genere, principali ed accessori previsti o eventuali, dovranno essere

eseguiti a perfetta regola d'arte, con materiali e magisteri appropriati e rispondenti alla specie di lavoro

che si richiede ed alla loro destinazione.

In particolare l'Impresa per le forniture dei segnali dovrà attenersi a quanto previsto dall’ar1. 45

Comma 8 del Nuovo Codice della Strada e Art. 194 del relativo Regolamento di esecuzione e di

attuazione.

44.1 MOVIMENTI DI TERRE - SCAVI IN GENERE Gli scavi occorrenti per la formazione dei basamenti di fondazione saranno eseguiti nelle forme e

dimensioni risultanti dai relativi disegni, salvo le eventuali variazioni che l'Amministrazione appaltante

e' in facoltà di adottare all'atto esecutivo, restando a completo carico dell'impresa ogni onere proprio di

tali generi di lavori, non escluso quello di eventuali sbadacchiature e puntellature, essendosi di tutto

tenuto conto nel fissare i corrispondenti prezzi unitari.

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Nel caso che, a giudizio della Direzione dei Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo

richiedano, l‘Impresa e' tenuta a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere

di scavo e murarie, essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

44.2. SCAVI DI FONDAZIONE Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultino al di

sotto del piano di sbancamento, chiusi tra pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione

dell'opera.

ll piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale e sagomato a gradini con leggera pendenza verso

monte per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali l’impresa dovrà, all‘occorrenza,

sostenerli con convenienti sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel relativo prezzo dello

scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose ed all'opera, per smottamenti franamenti

del cavo.

44.3. CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI ED ARMATI a) Generalità L' Impresa e' tenuta all'osservanza della Legge 5 novembre 1971, n. 1086, "Norme per la disciplina

delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

nonché delle Norme Tecniche successivamente emanate in applicazione dell'art 21 della predetta

Legge.

Tutte le opere in conglomerato cementizio necessarie per l‘esecuzione di blocchi di fondazione dei

segnali incluse nell'appalto, saranno eseguite in base ai calcoli statici ed alle verifiche che l’Impresa

avrà provveduto ad effettuare, nei termini di tempo fissati dalla Direzione dei Lavori.

L'esame e la verifica da parte della Direzione Lavori dei progetti delle opere, non esonera in alcun

modo l’Impresa dalla responsabilità ad essa derivante per legge e per pattuizioni del contratto, restando

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stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione Lavori, essa Impresa rimane unica e

completa responsabile delle opere a termini di Legge; pertanto esso sarà tenuto a rispondere degli

inconvenienti di qualsiasi natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.

b) Componenti

Cemento, inerti, acqua. I Componenti impiegati per la confezione dei conglomerati cementizio devono

corrispondere ai requisiti prescritti dalle Leggi vigenti.

c) Resistenza dei calcestruzzi

Per la determinazione delle resistenze caratteristiche a compressione dei calcestruzzi e per il controllo

di qualità del conglomerato dovranno essere seguite le norme del D.M. 9/01/1996 - allegato 2.

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati,

saranno a totale carico deIl’Impresa.

Qualora dalle prove eseguite risultasse un valore della Rbk inferiore a quello indicato nei calcoli statici

e nei disegni di progetto approvati dalla D.L. l‘Impresa dovrà presentare, a sua cura e spese, una

relazione supplementare nella quale dimostri che, fem1o restando le ipotesi di vincoli e di carico delle

strutture, la Rck e' ancora compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, secondo le

prescrizioni delle vigenti norme di Legge.

Se tale relazione sarà approvata dalla D.L., al prezzo unitario della fondazione, previsto nel rispettivo

prezzo di capitolato, verrà applicata una riduzione del 15%

Nel caso che la Rck non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, l’impresa sarà

tenuta a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell’opera, oppure all'adozione di quei

provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi, dovranno essere formalmente

approvati dalla D.L.

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Nessun indennizzo o compenso sarà dovuto alla Ditta appaltatrice se la Rck risulterà maggiore a quella

indicata nei calcoli statici e nei disegni approvati dalla Direzione dei Lavori.

d) Posa in opera .

ll Conglomerato cementizio deve essere posto in opera ed assestato con ogni cura in modo che le

superfici dei getti, dopo la sformatura, dovranno risultare perfettamente piane, senza gobbosità, incavi,

cavernosità, sbavature od irregolarità di sorta, tall comunque da non richiedere alcun tipo di intonaco,

ne tantomeno spianamenti o rinzaffi.

L'addensamento in opera deve essere eseguito, per tutte le classi di conglomerate cementizio, mediante

vibrazioni ad alta frequenza, i getti saranno eseguiti a strati orizzontali di altezza limitata e comunque

non superiore ai cm. 50, resi dopo la vibrazione.

Le interruzioni e le riprese dei getti devono essere curate con diligenza scrupolosa ed in ogni caso

devono essere evitate nei punti più sollecitati.

Tra le successive riprese di getto, non si dovranno avere distacchi, o discontinuità e la ripresa deve

essere effettuata solo dopo che la superficie del getto precedente sia stata accuratamente pulita, lavata e

ripresa con malta liquida dosata a ql 6 di cemento per ogni mc. di sabbia.

44.4. CASSAFORME E ARMATURE

Per l'esecuzione di tali opere provvisionali, sia verticale che orizzontale, l'Impresa potrà adottare il

sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più idonei o di sua convenienza, purché soddisfino alle

condizioni di stabilita e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari costruttivi.

L'Impresa é tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione delle armature, le norme ed i vincoli

che fossero imposti dagli Enti e personale responsabili, circa il rispetto di particolari impianti o

manufatti esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. 9. I. 1996.

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DURATA DI UN ANNO, DELLE STRADE CITTADINE E DELLA SEGNALETICA STRADALE

44.5. ACCIAIO PER CEMENT0 ARMATO NORMALE

Generalità

Gli acciai per armature di c.a. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dalle Norme

Tecniche emanate in applicazione de1l'art. 21 della Legge 5 novembre 197 1, n. 1086 (D.M. 9.1.1996).

Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M.

9.1.1996.

a) Barre tonde lisce - Fe BZZK - Fe B32K.

b) Barre non controllate in stabilimento.

a)Tutte le partite di barre tonde lisce verranno sottoposte a controllo in cantiere i campioni saranno

prelevati in contraddittorio con l' lmpresa ed inviati a cura della Direzioni Lavori ed a spese della ditta

appaltatrice ad un Laboratorio ufficiale.

Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che avrà

ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato I'esito positivo. _

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 9.1.1996.

b)Barre aderenza migliorata —Fe B38K- Fe B44K

Barre non controllate in stabilimento.

Si procederà al loro controllo in cantiere con le stesse modalità, oneri e prescrizioni di cui al precedente

punto a).

b.2.) Barre controllate in stabilimento.

E' facoltà della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche le barre controllate in

stabilimento.

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DURATA DI UN ANNO, DELLE STRADE CITTADINE E DELLA SEGNALETICA STRADALE

Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa ed inviati a cura

della Direzione Lavori ed a spese dell‘1mpresa ad un Laboratorio ufficiale.

Di tale operazione dovrà essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

La Direzione Lavori darà benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore controllo in

cantiere soltanto dopo che avrà ricevuto il relativo certificato di prova e ne avrà constatato l'esito

positivo.

Nel caso di esito negativo si procederà come indicato nel D.M. 9.1.1996.

ART.45.

SEGNALETICA VERTICALE Tutti i segnali devono essere rispondenti ai tipi, dimensioni e misure prescritte dal Regolamento di

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992

n..495 e successive modifiche di cui al D.P.R. n. 610 del 16/9/96, alle Norme Tecniche emanate con

D.M. 9/1/96 ed in ogni caso alle norme in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di

fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità della Ditta

aggiudicataria, in modo tale da resistere alla forza esercitata dal vento alla velocità di almeno 150

Km/ora.

A tergo di ogni segnale dovranno essere indicati, a cura e spese del fornitore, una serie di iscrizioni che,

globalmente, in conformità di quanto disposto al punto 7 de1l'art. 77 del D.P.R. N. 495 del 16/12/

1992, non dovranno occupare una superficie maggiore di cmq. 200:

- la scritta "Comune di Portici ";

- il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale

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- I'anno di fabbricazione;

- estremi relativi al rilascio della certificazione di conformità del prodotto finito ai sensi della circolare

3652 del I7/06/1998;

-gli estremi delI’ordinanza di apposizione del Comune di Portici , ove previsto

45.1 PELLICOLE

a) Generalità

L‘impresa aggiudicataria dell’appalto, dovrà utilizzare materiali con caratteristiche non inferiori a

quanto prescritto nel Disciplinare Tecnico sulla modalità di determinazione dei livelli di qualità delle

pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali approvato con D.M. LL.PP.

3l/03/1995 e, comunque, attenersi alle specifiche riportate nel C.S.A..

b) Accertamento livelli di qualità

i certificati delle caratteristiche delle pellicole retroriflettenti dovranno essere rilasciati esclusivamente

da laboratori previsti dal suddetto D.M. 31/03/1995

Su richiesta della Direzione Lavori l'impresa dovrà attenersi a rispettare ulteriori specifiche tecniche

previste nel C.S.A.

I produttori delle pellicole retroriflettenti devono tenere a disposizione di qualsiasi ente interessato i

certificati di conformità delle stesse rilasciati da uno dei Laboratori sopra indicati.

La certificazione, la cui data di rilascio non deve essere anteriore di oltre cinque anni, deve essere

presentata nella sua stesura integrale; in essa tutte le prove devono essere chiaramente e

dettagliatamente specificate e deve essere dichiarato che le singole prove sono state eseguite per l'intero

ciclo sui medesimi campioni

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DURATA DI UN ANNO, DELLE STRADE CITTADINE E DELLA SEGNALETICA STRADALE

Il certificato di conformità dovrà essere riferito, oltre alle pellicole retroriflettenti colorate in origine,

alle stesse pellicole serigrafate in tutte le combinazioni dei colori standard previste dal regolamento di

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Il tipo di inchiostro utilizzato dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarato.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha la facoltà di accertare in qualsiasi momento che le

pellicole retroriflettenti corrispondano alle certificazioni di conformità presentate dal produttore delle

pellicole.

Ove dagli accertamenti effettuati dovessero risultare valori inferiori ai millesimi prescritti o prove

tecnologiche non superate, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti provvederà a darne

comunicazione a tutti gli enti interessati.

c) Definizioni

c. 1. Pellicola di classe 1

A normale risposta luminosa con durata di 7 anni. La pellicola nuova deve avere un coefficiente aerico

di intensità luminosa (RI) rispondente ai valori minimi prescritti nella tabella II del paragrafo 3.2.1 del

D.M. 31/0311995. e deve mantenere almeno il 50% dei suddetti valori per il periodo minimo di 7 anni

di norma e esposizione verticale all’estremo nelle medio condizioni ambientai d‘uso.

Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui

alla tabella I del paragrafo 3.1.1 del D.M. 31/03/1995.

Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre

anni.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un

segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe l.

c. 2. Pellicole di classe Z

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Ad alta risposta luminosa con durata di 10 anni. La pellicola deve avere un coefficiente aerico di

intensità luminosa rispondente ai valori minimi prescritti nella tab. III del paragrafo 3.2.1 del D.M.

31/03/1995 e deve mantenere almeno l‘80% dei suddetti valori per il periodo minimo di 10 anni di

normale esposizione all'estremo nelle medio condizioni ambientali d'uso.

Dopo tale periodo le coordinate tricromatiche devono ancora rientrare nelle zone colorimetriche di cui

alla tabella I del paragrafo 3.1.1 del D.M. 31/03/1995.

Fa eccezione la pellicola di colore arancio che deve mantenere i requisiti di cui sopra per almeno tre

anni.

Valori inferiori devono essere considerati insufficienti ad assicurare la normale percezione di un

segnale realizzato con pellicole retroriflettenti di classe 2.

c.2. Pellicole sperimentali

Come punto 3.2., aventi caratteristiche prestazionali grandangolari superiori rispetto alle pellicole di

classe 2 standard (da utilizzarsi in specifiche situazioni stradali: flusso veicolare pesante,

posizionamento svantaggiato dei segnali, forte inquinamento luminoso). Le relative specifiche

prestazionali sono di seguito riportate nella Tabella I del presente C.S.A. con i valori minimi del

coefficiente aerico di intensità luminosa.

Tale altissima rifrangenza potrà essere conseguita utilizzando pellicole realizzate con la tecnologia dei

microprismi, al fine di ottenere un altissimo potere fotometrico, ed un'altrettanta elevata capacita

grandangolare.

Le coordinate tricromatiche dei colori da impiegare nella segnalazione stradale devono rientrare nelle

zone consentite nel diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931. Il fattore di luminanza non deve

essere inferiore al valore minimo prescritto nella tabella 1 del DM 31/03/95.

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Tutte le caratteristiche delle suddette pellicole, devono rispondere ai requisiti minimi previsti dal

D.M. 31/03/95.

Rimangono invariati i valori minimi di luminanza prescritti dal Disciplinare Tecnico per le

pellicole di Classe 2.

La ditta aggiudicataria, per quanto concerne le pellicole aventi caratteristiche riportate nella tabella I,

dovrà presentare un rapporto di prova, rilasciato da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31.03.1995

oltre alla relativa certificazione di conformità per pellicole di classe 2 come previsto dal suddetto D.M.

Potrà essere richiesto che tale pellicola sia inoltre dotata di un sistema anticondensa che, oltre alle

caratteristiche fotoelettriche e prestazionali menzionate nel presente capitolato, sarà composta da

materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso durante l’arc0 delle 24 ore.

Detta caratteristica é definita da un angolo di contatto delle gocce d"acqua sul segnale stesso non

superiore a circa 20° +/- 2°

Detta misurazione si intende effettuata con gli stessi strumenti utilizzati nella misura delle tensioni

superficiali “Kruss" con acqua distillata ed alla temperatura di 22°.

In ogni caso tali caratteristiche dovranno essere attestate nel rapporto di prova di cui sopra.

Inoltre, dovrà essere presentata una relazione tecnica, relativa alla valutazione della effettiva proprietà

anticondensa, rilasciata da un Istituto di misura previsto dal D.M. 31/03/1995,

Tale misura dovrà essere condotta su segnali installati all'aperto in esposizione verticale nelle stesse

condizioni di posa in opera.

Qualora tali documenti fossero scritti in lingua straniera, essi dovranno essere tradotti in lingua italiana

e giurati traduttore iscritto negli appositi elenchi del Tribunale.

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Le documentazioni dovranno essere rilasciate in copia identificata in originale dal produttore delle

pellicole stesse, riportanti gli estremi della ditta partecipante, data di rilascio non antecedente alla data

della lettera d'invito e da un numero d'individuazione.

c. 3. Pellicole stampate

Gli inchiostri trasparenti e coprenti utilizzati per la stampa seri grafica delle pellicole retroriflettenti

devono presentare la stessa resistenza agli agenti atmosferici delle pellicole.

Le Ditte costruttrici dei segnali dovranno garantire la conformità della stampa serigrafica alle

prescrizioni della ditta produttrice della pellicola retroriflettente.

I colori stampati sulle pellicole di classe l e di classe 2 devono mantenere le stesse caratteristiche

fotometriche e colorimetriche previste rispettivamente ai paragrati 3.1.1 e 3.2.1 del D.M. 31/03/1995.

Individuazione delle pellicole retroriflettenti

I produttori delle pellicole retroriflettenti, rispondenti ai requisiti di cui al presente disciplinare,

dovranno provvedere a renderle riconoscibili a vista mediante un contrassegno contenente il marchio o

il logotipo del fabbricante e la dicitura "7 anni" e "l0 anni" rispettivamente per le pellicole di classe l e

di classe 2 e 2 sperimentale.

Le diciture possono anche essere espresse nelle altre lingue della CEE.

I fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare, e gli Enti acquirenti accertare, che su ogni porzione di

pellicola impiegata per realizzare ciascun segnale compaia, almeno una volta, il suddetto contrassegno.

Non potranno pertanto essere utilizzate per la costruzione di segnali stradali pellicole retroriflettenti a

normale e ad alta risposta luminosa sprovviste di tale marchio.

Le analisi e prove da eseguire sui materiali retroriflettenti potranno avere luogo solo previo

accertamento della presenza del marchio di individuazione e della sussistenza delle sue caratteristiche,

secondo quanto stabilito al capitolo 5 del D.M. 31/3/1995.

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c. 4. Dispositivo di delineazione lineare

II dispositivo di delineazione lineare dovrà essere realizzato in pellicola rifrangente o fluoro rifrangente

microprismatica sperimentale di classe 2, su alluminio piegato ad onda con struttura flessibile per

garantire un’0ttima visibilità anche ad angoli elevati di illuminazione (70°).

Per il fluoro rifrangente deve essere prevista la colorazione gialla avente un fattore di luminanza non

inferiore a 0,50.

Il singolo pannello dovrà avere le seguenti dimensioni minime:

- Lunghezza totale pannello; mm 838 +/- 5

- Lunghezza complessiva superficie riflettente: mm 914 +/- 5

- Altezza pannello mm 100 +/- 5

- Spessore alluminio mm 0.5 +/- 0.1

ll bordo del pannello dovrà essere ripiegato ed orlato per garantire la sicurezza di chi posa e per una

maggiore resistenza e durata del pannello stesso.

II suddetto dispositivo dovrà essere provvisto di fori per il fissaggio, atti all‘utilizz0 di tasselli o

bulloni o rivetti.

45.2 SUPPORTI IN LAMIERA .

I segnali saranno costituiti in lamiera di ferro di prima scelta con spessore non inferiore a I0/l0 di

millimetro o in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 di

millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 5 metri quadrati) e dello

spessore di 30/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 5 di superficie.

- Rinforzo perimetrale

Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una bordatura di irrigidimento realizzata

a scatola delle dimensioni non inferiori a centimetri 1,5;

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- Traverse di rinforzo e di collegamento

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superfici di metri quadrati 1,50, i cartelli dovranno essere

ulteriormente rinforzati c0n traverse di irrigidimenti piegate ad U dello sviluppo di centimetri 15,

saldate al cartello nella misura e della larghezza necessaria.

- Traverse /intelaiature

Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni traverse in ferro zincate ad U di

collegamento tra i vari sostegni.

Tali traverse dovranno essere complete di staffe ed attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni

in acciaio zincato nella quantità necessaria; le dimensioni della sezione della traversa saranno di

millimetri 50x23, spessore di millimetri 5, e la lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli.

La zincatura delle traverse dovrà essere conforme alle Norme C.E.I. 7 - fascicolo 239 (1968) sul

Controllo della zincatura.

- Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni

Qualora i segnali siano costituiti da due o più pannelli, congiunti, questi devono essere perfettamente

accostati mediante angolari in alluminio da millimetri 207420, spessore millimetri 3, opportunamente

forati e muniti di bulloncini in acciaio zincato da l/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto

assestamento dei lembi dei pannelli.

- Trattamento lamiere , aggregazione del grezzo e verniciatura

La lamiera di alluminio dovrà essere trattata, anche mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e

quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizazione o ad analogo procedimento di pari

affidabilità, su tutte le superfici.

ll grezzo dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con

opportuni prodotti.

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La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 gradi.

Il resto e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.

45.3 ATTACCHI

Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai

sostegni in ferro tubolare diam. mm. 48, 60, 90).

Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe con dispositive antirotazione in acciaio

zincato corredate di relativa bulloneria pure zincata.

45.4 SOSTEGNI

I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare antirotazione (art. 82 D.P.R. n.

495/92) diametro mm. 60, 90 chiusi alla sommità e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere

zincati a caldo conformemente alle norme U.N.I. 5l0l e ASTM 123.

Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare rispettivamente

per i due diametri sopra citati non meno di 4,2 e 8,00 Kg/m.

Previo parere della Direzione dei Lavori, il diametro inferiore sarà utilizzato per i cartelli triangolari,

circolari e quadrati di superfici inferiore a metri quadrati 0,8, mentre il diametro maggiore sarà

utilizzato per i cartelli a maggiore superficie.

Il dimensionamento dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura dovrà essere

approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio e giustificazione tecnica redatta dalla Ditta

appaltatrice.

45.5 SOSTEGNI A PORTALE

I sostegni a portale del tipo a bandiera, a farfalla e a cavalletto saranno realizzati in acciaio ad alta

resistenza zincato a caldo con ritti a sezione variabile a perimetro costante, oppure con strutture a

traliccio reticolare costituite da tubi saldati zincati a caldo e verniciati con vernici alle resine

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epossidiche adatte a resistere alle condizioni di impiego per sede stradale, di dimensioni calcolate

secondo l'impiego e la superfici di targhe da installare.

La traversa sarà costituita da tubolare a sezione rettangolare o quadra e collegata mediante piastra di

idonea misura.

La struttura sarà calcolata per resistere alla spinta del vento di 150 km/ora.

I portali saranno ancorati al terreno mediante piastra di base fissata al ritto, da bloccare alla

contropiastra in acciaio ad appositi tirafondi annegati nella fondazione in calcestruzzo.

L'altezza minima del piano viabile al bordo inferiore delle targhe sarà di cm. 550.

45.6 FONDAZIONI E POSA IN OPERA

La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito basamento di

idonee dimensioni in conglomerato cementizio dosato a quintali 2,5 di cemento tipo 325 per metro

cubo di miscela intera granulometricamente corretta.

Il basamento dovrà essere opportunamente aumentato per i cartelli di maggiori dimensioni.

Le dimensioni maggiori saranno determinate dalla Ditta appaltatrice tenendo presente che sotto la sua

responsabilità gli impianti dovranno resistere ad una velocità massima del vento di 150 km/ora.

L'Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti

prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non

perfettamente a piombo.

I segnali dovranno essere installati (art. 8l D.P.R. n. 495/92) in modo da essere situati alla giusta

distanza e posizione agli effetti della viabilità e della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto

approvato dalla Direzione dei Lavori.

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II giudizio sulla esattezza di tale posizione é riservata in modo insindacabile dalla Direzione dei Lavori

e saranno ed esclusivo carico e spese della Società cottimista ogni operazione relativa allo spostamento

dei segnali giudicati non correttamente pesati.

45.7 OCCHI DI GATTO

Dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali in policarbonato o speciali resine dotati di

corpo e parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono

rafforzamento.

Ai sensi dell'art. 153 del Regolamento d'esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada,

approvato con D.P.R. 495 del 16.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, i dispositivi

retroriflettenti integrativi quali gli occhi di gatto devono essere approvati dal Ministero dei lavori

Pubblici.

Copia di tale approvazione, unitamente agli altri certificati richiesti, dovrà essere presentata

dall’impresa aggiudicataria.

45.8 BANDE SONORE

Le bande sonore di rallentamento dovranno essere costituite in laminate elastoplastico del tipo

rifrangente ed antisdrucciolo, avere rilievo tale da causare giusta rumorosità, ed essere larghe cm. 8 con

un supporto del medesimo materiale largo cm. l2.

Dovranno essere ancorate saldamente alla pavimentazione mediante apposito collante.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare copia conforme del certificato di omologazione da parte del

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

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ART.46 SEGNALETICA ORIZZONTALE

La segnaletica orizzontale avrà valori di rifrangenza richiesti dalla norma per la segnaletica orizzontale,

misurati seconde la geometria CEN che prevede:

- Angolo di osservazione 2,29°;

- Angolo di illuminazione: l,24°.

In base alle loro caratteristiche costruttive ed ai loro livelli prestazionali di rifrangenza dovrà rispettare

la Norma UNI EN 1436, la segnaletica orizzontale si divide come indicate nelle seguenti tabelle:

46.1 SEGNALETICA IN PITTURE SPARTITRAFFICO

La segnaletica orizzontale in vernice sarà eseguita con apposita attrezzatura traccialinee a spruzzo

semovente.

I bordi delle strisce, linee arresto, zebrature scritte, ecc., dovranno risultare nitidi e la superficie

verniciata uniformemente coperta.

Le strisce orizzontali dovranno risultare perfettamente allineate con l'asse della strada.

Le vernici che saranno adoperate per l'esecuzione della segnaletica orizzontale dovranno essere

accompagnate da una dichiarazione delle caratteristiche dalla quale dovranno risultare: peso per litro a

25 gradi °C, il tempo di essiccazione, viscosità, percentuale di pigmento, percentuale di non volatile,

peso di cromato di piombo o del biossido di titanio; per altri tipi di pittura gialla o bianca dovranno

risultare rispettivamente: percentuale in peso delle sfere e percentuale di sfere rotonde, tipo di solvente

da usarsi per diluire e quantità raccomandata di applicazione della pittura e ogni altro requisito tecnico

descritto nei precedenti articoli.

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Le pitture posate in opera dovranno soddisfare i requisiti esplicitamente elencati nel successivi

paragrafi ed essere conformi alla dichiarazione delle caratteristiche fomite al venditore entro le

tolleranze appresso indicate.

Qualora la vernice non risulti conforme ad una o più caratteristiche richieste, l‘Amministrazione, a suo

insindacabile giudizio, potrà imporre alla Ditta appaltatrice la sostituzione a sua cura e spese, comprese

quelle di maneggiamento e trasporto con altra vernice idonea.

E' facoltà della D.L. prelevare campioni di pittura che saranno sottoposti, presso laboratori ufficiali, a

spese della Ditta appaltatrice, a tutte le prove necessarie per stabilire la corrispondenza con quelle

indicate nei paragrafi successivi.

I contenitori prescelti per la prova dovranno risultare ermeticamente chiusi e dovranno essere etichettati

con i dati necessari a identificare univocamente il campione.

Sull'etichetta saranno annotati i seguenti dati:

- Descrizione;

- Ditta produttrice

- Data di fabbricazione;

- Numerosità e caratteristiche della partita;

- Contrassegno;

- Luogo del prelievo;

- Data del prelievo;

- Firme degli incaricati.

DURATA E CARATTERISTICHE GENERALI DELLE VERNICI

La vernice da impiegare dovrà essere del tipo rifrangente premiscelato e cioé contenere sfere di vetro

mescolato durante il processo di fabbricazione cosi che dopo l'essiccamento e successiva esposizione

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delle sfere di vetro dovute all‘usura dello strato superficiale di vernice stessa sullo spartitraffico svolga

effettivamente efficiente funzione di guida nelle ore notturne agli autoveicoli, sotto l'azione della luce

dei fari.

Per ottenere valori di retro riflessione RL maggiori di quelli normalmente rilevabili, si può procedere

alla post spruzzatura delle perline aventi la stessa granulometria descritta al punto b) seguente.

a) Condizioni di stabilita.

Per la vernice bianca il pigmento colorato sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di

zinco, per quella gialla da pigmento organico.

ll liquido pertanto deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica; il fornitore dovrà

indicare i solventi e gli essiccanti contenuti nella vernice.

La vernice dovrà essere omogenea, ben macinata e di consistenza liscia ed uniforme, non dovrà

fare crosta né diventare gelatinosa od ispessirsi.

La vernice dovrà consentire la miscelazione nel recipiente contenitore senza difficoltà mediante l'uso di

una spatola a dimostrare le caratteristiche desiderate, in ogni momento entro sei mesi dalla data di

consegna.

La vernice non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie di

nessun tipo e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi, anche se

applicata su pavimentazione bituminosa, non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze

bituminose.

Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,2 e 1,5 mq/kg. (ASTM D 1738); ed il peso

solido specifico non dovrà essere inferiore a Kg. 1,50 per litro a 25 gradi °C (ASTM D 1473).

b) Caratteristiche delle sfere di vetro.

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Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosa e di bolle d'aria e, almeno per il 90%

del peso totale dovranno avere forma sferica con esclusione di elementi ovali, e non dovranno essere

saldate insieme.

L'indice di rifrazione non dovrà essere inferiore ad 1,50 determinato secondo il metodo indicato nella

norma UNI 9394-89.

Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione al1’azione di soluzioni acide saponate a ph 5-5,3

e di soluzione normale di cloruro di calcio e di sodio.

La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni chilogrammo di vernice prescelta dovrà essere

compresa tra il 30 ed il 40%.

Le sfere di vetro (premiscelato) dovranno soddisfare complessivamente alle seguenti caratteristiche

granulometriche:

Setaccio A.S.T.M. % in peso

Perline passanti per il setaccio n. 70: 100%

Perline passanti per il setaccio n. 140: 15-55%

Perline passanti per il setaccio n. 230: 0-10%

c) idoneità di applicazione.

La vernice dovrà essere adatta per essere applicata sulla pavimentazione stradale con le normali

macchine spazzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena della larghezza richiesta.

d) Quantità di vernice da impiegare e tempo di essiccamento.

La quantità di vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrice sulla superficie di una

pavimentazione bituminosa, in condizioni normali, dovrà essere non inferiore a chilogrammi 0,100 per

metro lineare di striscia larga centimetri 12 e di chilogrammi 1,00 per superfici variabili di mq. 1,3 e

1,4.

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In conseguenza della diversa regolarità della pavimentazione ed alla temperatura dell'aria tra i 15 gradi

°C e 40 gradi °C e umidità relativa non superiore al 70%, la vernice applicata dovrà asciugarsi

sufficientemente entro 30-40 minuti dell'applicazi0ne; trascorso tale periodo di tempo le vernici non

dovranno staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle mote gommate degli autoveicoli in

transito.

Il tempo di essiccamento sara anche controllato in laboratorio secondo le norme A.S.T.M. D/71 l- 35.

e) Viscosità.

La vernice nello stato in cui viene applicata, dovrà avere una consistenza tale da poter essere

agevolmente spruzzata con la macchina traccialinee;

i) Colore.

La vernice dovrà essere conforme al bianco o al giallo richiesto.

La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l'essiccamento della stessa per 24 ore.

La vernice non dovrà contenere alcun elemento colorante organico e non dovrà scolorire al sole.

Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari almeno al 75% relativo all'ossido di

magnesio, accertata mediante opportuna attrezzatura.

g) Veicolo.

Il residuo non volatile sarà compreso tra il 65% ed il 750/0 in peso sia per la vernice bianca che per

quella gialla.

h) Contenuto di pigmenti.

La pittura dovrà contenere pigmenti inorganici che abbiano una ottima stabilita all'azior1e dei raggi

UV, una elevata resistenza agli agenti atmosferici e una limitata propensione all'assorbiment0 e alla

ritenzione dello sporco.

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I pigmenti contenuti nella pittura dovranno essere compresi tra 35 ed il 45 % in peso (FTMS 14la-

4021.1).

i) Contenuto di pigmenti nobili.

I1 contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 14% in peso e quello

cromato di piombo (vernice gialla) non inferiore al 12% in peso.

l) Resistenza ai lubrificanti e carburanti.

La pittura dovrà resistere all'azione lubrificante e carburante di ogni tipo e risultare insolubile ed

inattaccabile alla loro azione,

m) Prova di rugosità su strada.

Le prove di rugosità potranno essere eseguite su strade nuove in un periodo tra 10 ed il 30° glomo dalla

apertura del traffico stradale.

Le misure saranno effettuate con apparecchio Skid Tester ed il coefficiente ottenuto secondo le

modalità d'uso previste dal R.D.L. inglese, non dovrà abbassarsi al di sotto del 70% di quello che

presenta pavimentazioni non verniciate nelle immediate vicinanze della zona ricoperta con pitture; in

ogni caso il valore assoluto non dovrà essere minore di 45 (quarantacinque).

n) Durata ed efficienza della segnaletica in vernice spartitraffico.

Le caratteristiche di cui ai punti precedenti indicano parametri qualitativi dei prodotti da impiegare, che

dovranno essere posati in opera seguendo le istruzioni delle case costruttrici degli stessi; in ogni caso la

ditta appaltatrice, nella realizzazione della segnaletica orizzontale con pitture spartitraffico, dovrà

garantire una efficienza del segnale orizzontale per un periodo non inferiore a 4 mesi sulla

pavimentazione asfaltata e di 2 mesi su pavimentazione in basalto, porfido, granito od altri materiali

lapidei.

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46.2 SEGNALETICA CON MATERIALI PREFORMATI PERMANENT I RETRORIFLETTENTI La segnaletica orizzontale realizzata in preformato retro rifrangente dovrà attenersi alla normativa di

cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del suo regolamento di esecuzione approvato con

D.P.R. n. 495 del 16/ 12/ 1992, in particolare dall'art. 137 al l'art. 155 come modificato dal D.P.R- n.

610 de 16/9/1996.

I laminati elasto-plastici sono di tipo autoadesivo, realizzato con polimeri d‘alta qualità e contenenti

una dispersione di microgranuli ad elevato potere antisdrucciolo e microsfere con caratteristiche di

rifrazione tali da conferire al laminato stesso un alto e continuato potere retroriflettente.

Sono materiali in grado di mantenere i valori di visibilità diurna e notturna ed i valori di antiscivolosità,

cosi come raccomanda la normativa europea. (Norma UNI EN 1436).

I valori minimi di antiscivolosità non dovranno essere inferiori a 45 SRT.

Per garantire una buona stabilita del colore ed un ancoraggio ottimale delle microsfere in vetro o in

ceramica o prodotto equivalente, il prodotto dovrà essere trattato in superficie con speciali resine.

In base alle loro caratteristiche costruttive ed ai loro livelli prestazionali di rifrangenza cosi come

indicato nella Norma UNI EN 1436, i laminati elastoplastici si dividono nelle seguenti classificazioni

Classe R2:

Laminato elastoplastico autoadesivo, con sistema ottico di retroriflessione realizzato con microsfere in

vetro, trattato in superficie con resine speciali.

Valore iniziale di retro riflessione non inferiore a 100 (mcd/mq x lux) misurato secondo la geometria

CEN, in accordo alla Norma UNI EN 1436. Valore iniziale di antisdrucciolo: classe SI, non inferiore a

45 SRT.

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Classe R4:

Laminato elastoplastico autoadesivo, con sistema ottico di retroriflessione realizzato con microsfere in

vetro, trattato con resine poliuretaniche per un miglior ancoraggio delle microsfere stesse.

Valore iniziale di retroriflessione non inferiore a 200 (mcd/mq x lux) misurato secondo la geometria

CEN, in accordo alla Norma UNI EN 1436. Valore iniziale di antisdrucciolo: classe S2 non inferiore a

50 SRT.

Classe R5:

Laminato elastoplastico autoadesivo, con sistema ottico di retroriflessione realizzato con microsfere in

ceramica o equivalente ad alto indice di rifrazione (non inferiore a 1,9), trattato con resine

poliuretaniche per un miglior ancoraggio delle microsfere stesse.

Valore iniziale di retroriflessione non inferiore a 300 (mcd/mq x lux) misurato secondo la geometria

CEN, in accordo alla Norma UNI EN 1436. Valore iniziale di antisdrucciolo classe S3 non inferiore a

55 SRT.

b) Sistema ottico

Per migliorare le prestazioni di visibilità notturna, anche in caso di pioggia, e per proteggere le

microsfere dall’usura preservandone l’efficienza nel tempo, il sistema ottico responsabile della

rifrangenza dovrà essere composto da uno speciale pacchetto che contenga al suo interno le microsfere,

più eventuali resine ad alta resistenza.

c) Posa in opera

Il preformato potrà essere posto in opera secondo una delle seguenti modalità:

- ad incasso su pavimentazioni nuove, contestualmente alla stesura dei manti bituminosi dell'apertura al

traffico;

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- a semincasso, su pavimentazioni nuove, entro 24 ore dalla stesura dei manti bituminosi su

pavimentazioni esistenti, mediante l'uso di un primer o preparatore di superficie.

In ogni caso, nella posa di strisce longitudinali (margini e mezzeria) il suddetto materiale dovrà essere

messo in opera mediante l'uso di una macchina applicatrice manuale o automatica.

d) Garanzia segnaletica permanente

La Ditta aggiudicataria, verificatane le possibilità d'applicazione secondo le raccomandazioni

prescritte, dovrà impegnarsi a garantire il mantenimento dei valori minimi di rifrangenza e di

antiscivolosità previsti dalla classe R--, S--, secondo quanto prescritto ed in accordo con la Norma UNI

- EN 1436.

In ogni caso, la durata minima delle caratteristiche di retro riflettenza e di antiscivolosità, con un

decremento max del 20% rispetto ai valori indicati per le rispettive classi, che la ditta appaltatrice dovrà

garantire per i prodotti posati in opera, sarà rispettivamente di:

- l2 mesi per prodotti di classe R2;

- 16 mesi per prodotti di classe R4;

- 24 mesi per prodotti di classe R5.

Per questo motivo la Ditta aggiudicataria dovrà presentare un certificato, che dimostri le reali

prestazioni nel tempo in un sito di prova controllato o simulato, da dove sia possibile dedurre la reale

durata dei prodotti in funzione di: volume di traffico, tipo di strada e pavimentazione.

Tali certificati devono far riferimento a situazioni all’interno dell'UE.

La Ditta aggiudicataria dovrà presentare:

- rapporto di prova sui valori di antiscivolosità

- su specifica richiesta dell‘Amministrazione dovrà essere presentato certificato comprovante la

presenza di microsfere in ceramica o equivalenti (per le Classi R4 e R5);

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- certificato di qualità della ditta produttrice del materiale secondo le norme UNI EN ISO 9000.

I certificati di cui al presente articolo, qualora presentati in copia, dovranno essere identificati da parte

della Ditta produttrice del materiale con una vidimazione rilasciata in originale alla Ditta appaltatrice,

sulla quale dovranno essere riportati gli estremi della Ditta stessa.

Tale vidimazione dovrà essere compiuta in data non anteriore a 30 giorni dalla data di presentazione

alla D.L. dei documenti stessi e recare un numero di individuazione.

La presentazione di documenti incompleti o insufficienti o non rispondenti alle norme vigenti e a quelle

del presente capitolato, comporterà la non impiegabilità dei prodotti in opera.

46.3 SEGNALETICA IN MATERIALI TERMOPLASTICI

I prodotti termoplastici utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, dovranno essere

sostituiti da aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti colorati e sostanze inerti, legate

insieme da resine sintetiche termoplastiche nelle proporzioni circa di:

- aggregati 40%;

- microsfere di vetro inglobate e post spruzzate 20%;

- legante (resine e plastificante): 20%.

Detta proporzioni da ritenersi valide per il prodotto spruzzato dovranno essere variate nel caso di posa

con procedimenti di estensione e colatura onda ottimizzare detto procedimento al fine di ottenere gli

spessori appresso indicati e garantire la durata e l'efficienza richiesta.

Il peso specifico dei prodotti termoplastici sarà a 20° pari a circa 1,8 g/cmc per i l prodotto spruzzato e

pari a circa 2,40 g/cmc per il prodotto colato.

Gli spessori delle rispettive pellicole a lavoro ultimato saranno di norma:

- da I a 1,2 mm. nel caso di prodotto spruzzato;

- da 1,5 a 2 mm. nel caso di prodotto colato.

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Oltre alle microsfere contenute premiscelate nel prodotto, sarà effettuata in entrambi i casi una

operazione supplementare di perlinatura sulla superficie ancora calda della striscia, in ragione di circa

q/mq 300 di microsfere di vetro.

Le pigmentazioni saranno ottenute mediante l'impiego di biossido di titanio (colore bianco) oppure

da cromato di piombo (colore giallo),

La colorazione dovrà essere stabilita alle temperature di impiego dei prodotto e simile a quella già

indica la per le pitture spartitraffico rifrangenti.

Caratteristiche chimico fisiche dei prodotti

a) Punto di infiammabilità; superiore a 230 gradi centigradi.

b) Punto di rammollimento o di rinvenimento: superiore ad 80 gradi centigradi.

c) Anti sdrucciolevolezza valore minimo 50 unita SRT (secondo le prove di aderenza con apparecchio

SRT dell'Ente Federale della circolazione stradale Tedesca).

d) Tempo di essiccazione: massimo 30" secondo le norme Americane ASIM D 71 1 - SS.

e) Visibilità notturna: valore minimo del coefficiente determinato secondo il metodo di prova delle

norme Inglesi "Road Markinss, Traffic Sisns and signals articolo 16.01 - Traffic Point and Road

Markinss" pari 75, tenendo per base il valore di cento per il carbonato di magnesio.

f) Resistenza alla corrosione: il materiale deve rimanere inalterato se viene immerso in una soluzione di

cloruro di calcio a forte concentrazione, per un periodo di quattro settimane.

g) Durata: la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà realizzare la segnaletica con materiali termoplastici

garantendo l'efficienza della medesima per un periodo di 18 mesi nel caso di spessori e tecnica di posa

in opera a spruzzo e 24 mesi nel caso di spessori e tecnica di posa a colare.

I periodi indicati sono da intendersi validi per qualsiasi tipo di pavimentazione su cui sarà realizzata la

segnaletica, purché non dissestata anche soggetta a traffico intenso e pesante.

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Sistemi di applicazione.

Sono previsti due sistemi di applicazione dei prodotti termoplastici, in funzione degli spessori che si

richiedono e del tipo di segnaletica che dovrà essere realizzata. In particolar si prevede un'attrezzatura

per la stesura a spruzzo del prodotto termoplastico fuso ed una per la stesura del prodotto che fuoriesce

da un apposito crogiolo sotto forma di colato plastico.

Con il primo metodo, dovranno essere realizzate solo strisce longitudinali continue e discontinue

(marginatori, assi continui e discontinui), con il secondo metodo potrà essere richiesta la realizzazione

anche di righe di arresto, passaggi pedonali, tacchetti scritte e frecce direzionali.

Durante la applicazione dei prodotti, la Ditta appaltatrice dovrà osservare tutte le prescrizioni dettate

dalla casa costruttrice dei materiali termoplastici (pulizia del fondo stradale, temperatura ambiente,

umidità ecc.) al fine di durata richiesti dalla segnaletica realizzata.

46.4 MATERIALI PLASTICI A FREDDO

1 prodotti plastici a freddo utilizzati per la realizzazione della segnaletica orizzontale, dovranno essere

sostituiti da aggregati di colore chiaro, microsfere di vetro, pigmenti colorati e sostanze inerti, legate

insieme da resine sintetiche nelle proporzioni circa di:

- aggregati: 27%;

- microsfere di vetro inglobate e post spruzzate: 40%;

- legante (resine e plastificante): 24%;

- pigmenti: 9%,

1I peso specifico dei prodotti plastici a freddo sarà a 20° pari a circa 1,65 g/cmc,

Gli spessori delle rispettive pellicole a lavoro ultimato saranno di norma:

- da 2 a 5 mm.

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Le pigmentazioni saranno ottenute mediante l'impieg0 di biossido di titanio (colore bianco) oppure da

pigmenti organici (colore giallo).

La colorazione dovrà essere stabilita alle temperature di impiego del prodotto e simile a quella già

indicata per le pitture spartitraffico rifrangenti.

Caratteristiche chimico fisiche dei prodotti

- Punto di infiammabilità: superiore a 250 gradi centigradi.

- Anti sdrucciolevolezza: valore minimo 50 unita SRT (secondo le prove di aderenza con apparecchio

SIRT dell'Ente Federale della circolazione stradale Tedesca).

- Tempo di essiccazione: massimo 20" secondo le norme Americane ASIM D 7] l- SS.

- Visibilità notturna: valore minimo del coefficiente determinato secondo il metodo di prova delle

norme Inglesi "Road Markinss, Traffic Sisns and signals articolo 16.01 - Traflic Point and Road

Markinss" pari 75, tenendo per base il valore di cento per il carbonato di magnesio.

- Resistenza alla corrosione: il materiale deve rimanere inalterato se viene immerso in una soluzione di

cloruro di calcio a forte concentrazione, per un periodo di quattro settimane.

— Durata: la ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà realizzare la segnaletica con materiali plastici a

freddo garantendo efficienza della medesima per un periodo di 36 mesi, per qualsiasi tipo di

pavimentazione su cui sarà realizzata la segnaletica, purché non dissestata anche soggetta a traffico

intenso e pesante.

Sistemi di applicazione.

Sono previsti vari sistemi di applicazione dei prodotti plastici a freddo, in relazione al tipo di

pavimentazione ed al tipo di segnaletica da realizzare a stesura a spatola, stesura con macchina

traccialinee o macchina per estrusione; le garanzie dovranno comunque essere mantenute per qualsiasi

metodologia di applicazione.