capitolo 1 disposizioni generali capitolo 2
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Comune di Racalmuto – Piano Regolatore Generale -Norme Tecniche di Attuazione
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CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Contenuti ed ambito di applicazione del P.R.G ................................................................................ 5
Art. 2 - Elaborati costitutivi del P.R.G. ................................................................................................................. 5
Art.3 - Strumenti ed interventi attuativi ............................................................................................................. 7
CAPITOLO 2
ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Art.4 - Definizioni dei Piani Attuativi .................................................................................................................... 7
Art. 5 - Piano Particolareggiato e prescrizioni esecutive ............................................................................... 7
Art. 6 - Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP)............................................................................ 9
Art. 7 - Programma Costruttivo (PC)................................................................................................................... 9
Art. 8 - Piano di Recupero (PR)............................................................................................................................ 9
Art. 9 - Piano di insediamenti produttivi (PIP).................................................................................................. 10
Art. 10 - Programma di Recupero Urbano ...................................................................................................... 10
Art. 11 - Piani di riqualificazione ambientale .................................................................................................. 11
Art. 12 - Piano del colore e del decoro urbano............................................................................................. 11
Art. 13 - Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti................................................. 11
Art. 14 - Accordo di programma ...................................................................................................................... 11
Art. 15 - Piano di emergenza comunale per la protezione civile............................................................... 12
Art. 16 - Piano di lottizzazione convenzionata (P. di L.) ................................................................................ 13
Art. 17 - Contenuto dei Piani di lottizzazione convenzionata (P. di L.) ...................................................... 14
Art. 18 - Proposta di convenzione dei piani di lottizzazione ........................................................................ 15
Art. 19 - Proposta di convenzione del P. di L. in ambito chiuso ad uso collettivo................................... 16
Art. 20 - Procedure per l’autorizzazione del piano di lottizzazione ............................................................ 17
Art. 21 - Compilazione d’ufficio dei Piani di Lottizzazione............................................................................ 17
Art. 22 - Concessione di edificare nella lottizzazione.................................................................................... 17
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Art. 23 - PenalitĂ per inadempienze da parte del lottizzante..................................................................... 18
Art. 24 - Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione ........... 18
Art. 25 - Interventi edilizi diretti ........................................................................................................................... 18
CAPITOLO 3
NORMATIVA PER LE ZONE OMOGENEE
Art. 26 -ModalitĂ di articolazione del territorio comunale........................................................................... 20
Art. 27 –Destinazioni d’uso delle zone.............................................................................................................. 20
Art. 28 – Zona A centro storico urbano............................................................................................................ 22
Art. 29 – Zona B ..................................................................................................................................................... 23
Art. 30 – Zona B1 – Area urbana consolidata................................................................................................. 24
Art. 31 – Zone B2 – Aree di completamento................................................................................................... 25
Art. 32 – Zone B2.1 ................................................................................................................................................ 26
Art. 33 – Zone B2.2 ................................................................................................................................................ 26
Art. 34 – Zone B2.3 ................................................................................................................................................ 27
Art. 35 – Zone Br – Zona di recupero urbanistico ........................................................................................... 27
Art. 36 – Zone C .................................................................................................................................................... 28
Art. 37 – Sottozona C1......................................................................................................................................... 29
Art. 38 – Sottozona C2......................................................................................................................................... 29
Art. 39 – Sottozona C3......................................................................................................................................... 30
Art. 40 – Zona D – Aree per attività produttive............................................................................................... 30
Art. 41 – Zona D1 – Aree per attività produttive di nuova previsione........................................................ 30
Art. 42 – Zona D2 – Aree per attività produttive esistenti ............................................................................. 33
Art. 43 – Zone E – Aree agricole ........................................................................................................................ 34
Art. 44 - Sottozone E1 - Aree agricole produttive .......................................................................................... 35
Art. 45 - Sottozone E2 - Aree agricole di margine urbano........................................................................... 38
Art. 46 - Sottozone E3 - Aree agricole di interesse archeologico ............................................................... 38
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Art. 47 - Sottozone E4 - Aree agricole nelle fasce di rispetto dei boschi e macchia mediterranea... 38
Art. 48 – Zone F – Aree per attrezzature e servizi di interesse generale..................................................... 39
Art. 49 – Zone F – Aree per impianti speciali ................................................................................................... 40
Art. 50 – Fasce di rispetto degli impianti .......................................................................................................... 40
Art. 53 – Aree per distribuzione di carburante per autotrazione ................................................................ 42
Art. 54 – Interventi sulla viabilità esistente ....................................................................................................... 42
Art. 55 – Nuova viabilità extraurbana e verde pubblico ............................................................................. 42
Art. 56 – Fasce di rispetto stradali...................................................................................................................... 43
Art. 57 – Fasce di rispetto di elettrodotti .......................................................................................................... 44
CAPITOLO 4
PRESCRIZIONI A CARATTERE AMBIENTALE E GEOMORFOLOGICO
Art. 58 – Vincoli e prescrizioni ............................................................................................................................. 45
Art. 59 – Aree di dissesto e di rischio................................................................................................................. 46
Art. 60 – Adempimenti per le zone vincolate e di rispetto .......................................................................... 48
CAPITOLO 5
NORME RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Art. 61 – Norme generali di riferimento ............................................................................................................ 49
Art. 62 – Principi generali della pianificazione commerciale...................................................................... 49
Art. 63 – Destinazioni urbanistiche per le attività commerciali ................................................................... 49
Art. 64 – Interventi per la valorizzazione commerciale del centro storico e delle aree commerciali
centrali. .................................................................................................................................................................. 50
Art. 65- Dotazioni di parcheggi pertinenziali negli esercizi commerciali .................................................. 51
Art. 66 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per esercizi di vicinato...................................................... 52
Art. 67 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita...................................... 53
Art. 68 - Procedimento amministrativo per l’autorizzazione per medie strutture di vendita................. 53
Art. 69 - Affissioni ................................................................................................................................................... 54
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CAPITOLO 6
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 70 - ModalitĂ per la edificazione nelle zone A, B, C e D ...................................................................... 55
Art. 71 - Area minima di intervento urbanistico. Deroghe ........................................................................... 55
Art. 72- ModalitĂ di attuazione dei servizi ....................................................................................................... 56
Art. 73 - Strutture ed impianti tecnologici........................................................................................................ 56
Art. 74 - CalamitĂ naturali .................................................................................................................................. 57
Art. 75 - Efficacia delle concessioni e delle autorizzazioni........................................................................... 58
CAPITOLO 7
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 76 – Decadenza di norme in contrasto con il P.R.G.............................................................................. 58
Art. 77 - Misure di salvaguardia ......................................................................................................................... 58
Nota al testo: le modifiche apportate a seguito dei pareri sulle osservazioni sono riportate con carattere in
grassetto in colore blu.
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CAPITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Contenuti ed ambito di applicazione del P.R.G
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), composto da norme tecniche di attuazione ed elaborati
grafici, disciplina l’attività urbanistica ed edilizia di tutto il territorio comunale di Racalmuto, in
applicazione della legislazione urbanistica nazionale e regionale vigente (legge n. 1150 del
17/08/1942 e successive modifiche ed integrazioni – legge regionale n. 71 del 27/12/1978 e
successive modifiche ed integrazioni).
Con l’emanazione del provvedimento di approvazione del presente P.R.G. da parte del
Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, cessano gli effetti delle
previsioni del Piano Regolatore Generale approvato con D.A. n. 85 del 28/03/1980 e delle
successive varianti, nonché i piani particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata vigenti, a
meno che essi non siano stati recepiti o fatti salvi, nel presente piano.
Tutte le attivitĂ che comportino trasformazioni nel territorio e nel centro urbano di Racalmuto, quali
la realizzazione di opere di urbanizzazione, l’edificazione di nuovi fabbricati, il restauro ed il
risanamento di fabbricati esistenti, le trasformazioni d’uso, la realizzazione di attrezzature e degli
impianti, sono sottoposti all’osservanza delle norme di legge vigenti in materia, alle prescrizioni
delle presenti Norme Tecniche di Attuazione, alle disposizioni del Regolamento Edilizio, nonché alle
indicazioni riportate negli elaborati grafici del P.R.G.
Art. 2 - Elaborati costitutivi del P.R.G.
Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Racalmuto è costituito dai seguenti elaborati:
1a Relazione
1b Norme Tecniche di Attuazione
ELABORATI DI ANALISI
2 Inquadramento territoriale
3 A-B Il territorio comunale - Stato di fatto scala 1: 10.000
4 A-B Il territorio comunale – Vincoli ambientali scala 1: 10.000
5 A-B Il territorio comunale - Vincoli normativi scala 1: 10.000
6 A-B Il territorio comunale - Vincoli idrogeologici scala 1: 10.000
7 A-B Il territorio comunale – Stato di diritto scala 1: 10.000
8 Centro urbano e frazioni – Stato di fatto scala 1: 2.000
9 Centro urbano e frazioni – Stato di diritto scala 1: 2.000
10 Centro urbano e frazioni – Attrezzature scala 1: 2.000
ELABORATI DI PROGETTO
11 A-B Il territorio comunale – Zonizzazione scala 1: 10.000
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12 Centro urbano – Zonizzazione scala 1: 2.000
13 Frazioni – Zonizzazione scala 1: 2.000
14 Insediamenti residenziali e produttivi – Zonizzazione scala 1: 5.000
Regolamento edilizio
Nel caso di eventuali discordanze tra elaborati grafici a scale diverse fa fede l’elaborato a scala
con minore denominatore.
Nel caso di eventuali discordanze tra le indicazioni degli elaborati grafici o del Regolamento
Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione prevalgono le indicazioni di queste ultime.
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CAPITOLO 2
ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Art.3 - Strumenti ed interventi attuativi
Il Piano, nel rispetto delle presenti Norme e dei grafici allegati, si attua attraverso "strumenti
urbanistici attuativi" che consistono nella progettazione urbanistica di dettaglio, intermedia fra il
P.R.G. ed il progetto edilizio, ed "interventi edilizi diretti" .
Art.4 - Definizioni dei Piani Attuativi
Gli strumenti urbanistici attuativi ed i piani esecutivi di settore devono rispettare l’individuazione e la
destinazione della zona territoriale omogenea indicata negli elaborati grafici del P.R.G., nonché
tutte le prescrizioni previste dalle presenti norme.
Per quanto non indicato si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
In base alla vigente legislazione regionale, le previsioni del P.R.G. si attuano con i seguenti
strumenti:
a. Piano particolareggiato di iniziativa pubblica (PP) e Prescrizioni esecutive (PP.EE.);
b. Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP);
c. Programma costruttivo (PC);
d. Piano di recupero (PR);
e. Piano degli insediamenti produttivi (PIP);
f. Programma di recupero urbano (PRU);
g. Piano di riqualificazione ambientale (PRA);
h. Piano del colore e del decoro urbano (PCDU);
i. Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti
j. Accordo di programma (AP);
k. Piano di emergenza comunale per la protezione civile (PEC);
l. Piano di lottizzazione convenzionata (P.di L.).
Art. 5 - Piano Particolareggiato e prescrizioni esecutive
1. Il piano particolareggiato di iniziativa pubblica, redatto ai sensi della legge n. 1150 del
17/08/1942 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 71 del 27/12/1978 e ss.mm.ii., può essere
predisposto su qualsiasi zona territoriale omogenea, ad esclusione delle zone di verde agricolo.
Le Prescrizioni esecutive sono anch’essi strumenti urbanistici attuativi previsti dall’art.2 della L.R.
n.71/78 che li rendeva obbligatori alla contestuale adozione del P.R.G. . Con l’art.102 della L.R.
n.4/2003 le prescrizioni esecutive possono essere adottate dopo l’adozione del P.R.G. e
comunque entro il termine di 180 giorni dalla sua approvazione.
2. I suddetti piani particolareggiati dovranno prevedere:
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a. La rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con le indicazioni dei principali
dati altimetrici e degli allineamenti;
b. Gli spazi per la sosta, il parcheggio e per le attrezzature di interesse pubblico, distinte
nelle categorie indicate nel D.M. 1444 del 02/04/1968;
c. La suddivisione delle aree in isolati, qualora non siano stati individuati dal P.R.G., e la
suddivisione degli isolati in lotti;
d. Lo schema planovolumetrico degli edifici previsti;
e. I profili regolatori lungo le vie principali e le piazze;
f. La progettazione di massima delle strade e delle reti fognanti, idrica, telefonica, del
gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, e di ogni altra
infrastruttura necessaria alla funzionalità dell’intervento;
g. La progettazione di massima degli spazi e degli edifici desinati a pubblici servizi;
h. Gli edifici destinati alla demolizione o soggetti ad interventi conservativi;
i. Gli elenchi catastali delle proprietĂ soggette ad esproprio o da vincolare;
j. Le norme tecniche di attuazione e/o eventuali altre prescrizioni;
k. I preventivi sommari dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria e per l’acquisizione delle aree;
l. La determinazione degli oneri di urbanizzazione ai fini del rilascio delle concessioni
edilizie;
m. I tempi di validitĂ del piano particolareggiato e le rispettive fasi di attuazione;
n. L’eventuale indicazione di comparti edificatori, e tutto quanto previsto dalle norme
vigenti riguardo a ciascun piano particolareggiato di iniziativa pubblica quali ad
esempio piani PEEP, PIP.
3. Ai fini dell’attuazione del P.R.G., alla stregua delle prescrizioni esecutive si può ricorrere alla
formazione di Piani Integrati. I Piani Integrati di intervento, di cui all’art. 16 della Legge n.179/92,
hanno come scopo la riqualificazione del tessuto edilizio, urbanistico ed ambientale di
determinate porzioni di territorio comunale. Sono caratterizzati da una pluralitĂ di funzioni
(dall’integrazione di diverse tipologie d’intervento all’adeguamento delle opere di
urbanizzazione) e da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana, con
l’iniziativa ed il concorso di operatori pubblici e privati. Possono essere oggetto di Piani Integrati
le zone e le sottozone del P.R.G. che rispondono ai requisiti su indicati. L’Amministrazione
Comunale potrĂ invitare i soggetti interessati a presentare proposte, sulla base di una
convenzione tipo che definisca gli apporti finanziari e/o patrimoniali, pubblici e privati, i costi
per l’intervento (aree e/o fabbricati, interventi edilizi, urbanizzazioni primarie e secondarie), le
modalitĂ e i tempi di intervento. Ogni programma dovrĂ prevedere la presenza di almeno due
categorie di operatori pubblici e privati; gli operatori dovranno dimostrare la proprietĂ , ovvero
la disponibilità (attraverso l’esercizio di un diritto di opzione) delle aree ad edilizia privata con
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destinazione di Piano anche non residenziale. In sede di osservazioni al P.R.G. adottato, gli
operatori interessati potranno proporre Piani Integrati sia nelle zone e sottozone indicate dal
P.R.G. sia in altre aree che rispondono ai requisiti previsti dalla Legge n.179/92. Le osservazioni
presentate dovranno essere corredate da uno schema di convenzione (secondo quanto sopra
prescritto) e potranno proporre variazioni alle previsioni del P.R.G. adottato per quanto riguarda
le quantità edificabili, le destinazioni d’uso, le localizzazioni delle diverse funzioni previste
all’interno del perimetro delle aree interessate. Le eventuali variazioni dovranno garantire gli
standard di servizi pubblici ed ogni altra prestazione richiesta per il tipo di intervento proposto. In
caso di accettazione di tali proposte da parte dell’AC, in sede di controdeduzioni alle
osservazioni, i Piani Integrati potranno essere attuati dopo l’approvazione del P.R.G., con la
presentazione degli elaborati tecnici necessari per le concessioni e le autorizzazioni. Lo
strumento del P.I. potrà essere adottato anche successivamente all’approva-zione del P.R.G. su
proposta dell’Amministrazione Comunale. In questo caso l’avvio della procedura è costituito
dall’atto di individuazione del perimetro dei Piani Integrati.
Art. 6 - Piano per l’edilizia economica e popolare (PEEP)
1. Il piano di zona per l’edilizia economica e popolare di iniziativa pubblica, previsto dalla legge n.
167 del 18/04/1962 e ss.mm.ii., può essere redatto su qualsiasi zona territoriale omogenea a
destinazione residenziale. Le aree preferenziali alla formazione del piano PEEP sono quelle zone
di espansione o di riqualificazione urbana. I contenuti del piano PEEP sono identici a quelli
indicati nel precedente articolo 4, lettere a)-n). La formazione di tali piani è obbligatoria per
quei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
Art. 7 - Programma Costruttivo (PC)
1. Il Programma costruttivo è un piano particolareggiato di interventi di edilizia residenziale
pubblica. I programmi costruttivi possono redigersi nell’ambito delle zone di espansione, e/o di
riqualificazione urbana. Nel caso in cui le predette aree dovessero risultare sature, i programmi
costruttivi potranno realizzarsi con le modalità previste dall’art. 16 della L.R. n. 71/1978, così
come integrato dall’art.5 della L.R. n. 1/1986, e dall’art. 25 della L.R. n. 22/1996.
2. I contenuti del programma costruttivo sono identici a quelli indicati nel precedente articolo 5,
lettere a)-n).
Art. 8 - Piano di Recupero (PR)
1. Il Piano di recupero, di iniziativa sia pubblica che privata, è redatto ai sensi della Legge n. 457
del 05/08/1978 e della L.R. n.71 del 27/12/1978.
2. Nelle parti del territorio definite "zone di recupero" e nei casi previsti dalle Norme di Attuazione
è ammessa la redazione di piani di recupero di iniziativa sia pubblica che privata.
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3. Si intendono di iniziativa pubblica i piani redatti dalla Amministrazione Comunale ed attuati da
essa direttamente ovvero dai proprietari singoli o riuniti in consorzio.
4. Si intendono di iniziativa privata quei piani redatti dai privati singoli o riuniti in consorzio ed
attuati dai medesimi ai sensi dell'art.30 della Legge 457/1978 e ss.mm.ii.
5. Nelle aree interessate da piani di recupero di iniziativa pubblica non possono essere presentati
piani di recupero di iniziativa privata fino al termine di mesi dodici dalla data della
approvazione della delibera di incarico per la redazione del piano.
6. Trascorso tale termine senza che il piano sia stato adottato, l'iniziativa comunale si considera
decaduta potendosi quindi attuare interventi di recupero di iniziativa privata.
7. All'interno dei Piani di Recupero dovranno precisarsi:
a) le unitĂ minime di intervento edilizio;
b) le modalità di intervento per ogni unità edilizia nonché i vincoli e le prescrizioni speciali cui
assoggettare gli interventi;
c) gli immobili da assoggettare a demolizione con e senza ricostruzione;
d) le giaciture, gli allineamenti, il numero dei piani e tutti i parametri metrici e linguistici in
base ai quali realizzare le nuove edificazioni in aree libere o risultanti da demolizioni;
e) gli spazi di sosta e parcheggio e da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche;
f) i criteri e le norme da seguire nella sistemazione degli spazi non edificabili, con la
precisazione degli elementi e dei materiali da utilizzare;
g) criteri, norme e schemi progettuali per i singoli elementi che concorrono a definire la
qualitĂ dello spazio urbano quali muri, cancellate, targhe, numerazione civica, vetrine,
corpi illuminanti;
h) la progettazione di massima e il computo metrico estimativo sommario delle reti
tecnologiche e delle strade;
i) gli elenchi catastali delle proprietĂ da espropriare e/o da cedere con il relativo piano
particellare ed i criteri di stima per l'indennizzo;
j) tutto quanto previsto dalle norme vigenti in merito a tali strumenti attuativi e dalle presenti
Norme in merito ai piani attuativi in genere.
I piani di recupero di iniziativa privata devono riguardare di norma un intero isolato urbano.
Art. 9 - Piano di insediamenti produttivi (PIP)
1. Il piano di insediamento produttivo di iniziativa pubblica è redatto ai sensi dell’art. 27 della
Legge n.865/71 e ss.mm.ii. nelle zone territoriali omogenee “D1”.
Art. 10 - Programma di Recupero Urbano
1. Il Programma di recupero urbano redatto ai sensi della Legge n.433/1993 è finalizzato al
recupero del patrimonio edilizia pubblica e convenzionata.
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2. E’ costituito da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione alla manutenzione
ed all’ammodernamento delle urbanizzazione primarie e secondarie, all’edificazione di
completamento nonché all’inserimento di elementi di arredo urbano alla manutenzione ed al
risanamento conservativo degli edifici. Il piano è proposto da soggetti pubblici e privati anche
associati tra loro al Comune che ne determina le prioritĂ di realizzazione degli interventi.
Art. 11 - Piani di riqualificazione ambientale
1. I piani di riqualificazione ambientale d’iniziativa pubblica sono finalizzati al recupero di aree
degradate quali aree di cave dismesse ed aree nelle quali si renda necessario il recupero degli
ecosistemi originari, tramite piani di riqualificazione naturalistica quali parchi urbani e suburbani.
Le procedure di approvazione sono quelle tipiche dei piani particolareggiati di cui alla L.R.
71/78.
Art. 12 - Piano del colore e del decoro urbano
1. Tale piano, rientrante tra i piani esecutivi di settore è finalizzato al ripristino, sistemazione e
valorizzazione ambientale dei prospetti e degli affacci sulla viabilitĂ e sulle aree pubbliche degli
edifici pubblici e privati del centro storico. A tal fine nel piano dovranno essere specificati i
colori da impiegare nelle facciate degli edifici, i modelli progettuali ai quali dovranno
uniformarsi gli enti erogatori di servizi a rete negli interventi di spazi pubblici per la realizzazione
di tubazioni cavidotti, contatori, cabine etc..
2. I tipi di pavimentazione e di arredo degli spazi pubblici e privati di uso collettivo, il disegno delle
vetrine delle targhe stradali e quant’altro occorra per definire il decoro urbano.
Art. 13 - Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti
1. Il piano di distribuzione dei carburanti è uno strumento urbanistico preventivo di settore,
obbligatorio, il cui contenuto è normato dall’art. 3 del Decreto dell’Assessore Regionale
all’Industria del 12/06/2003 n.45
Art. 14 - Accordo di programma
1. Al fine di realizzare complessi integrati di opere nei settori industriale artigianale, agricolo,
turistico, commerciale, direzionale, residenziale e dei servizi, con l'obiettivo primario della
crescita economica e produttiva e dello sviluppo e di riqualificazione del territorio interessato, i
soggetti, singoli o associati, della pianificazione urbanistica e territoriale, quali Regione, Ente
Sovracomunale Intermedio e Comune, possono stipulare accordi di programma.
2. L'Accordo di programma, accompagnato dagli elaborati tecnici di seguito descritti, è uno
strumento attuativo della pianificazione urbanistica comunale, che può riguardare le zone
territoriali omogenee A, C, D, ed F del P.R.G. .
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3. Il complesso degli interventi previsti dall'Accordo di Programma si attua con le stesse procedure
dei Piani esecutivi. Qualora l'Accordo comporti modifiche alle previsioni del P.R.G., esso è
soggetto alle procedure di approvazione proprie dei piani esecutivi in variante.
4. L'Accordo di Programma dovrĂ in ogni caso garantire:
a) il rispetto dei principi generali di pianificazione definiti dal P.R.G.;
b) la salvaguardia e valorizzazione di tutti i valori socioculturali presenti nell'ambito
territoriale di riferimento ed identificati nel piano;
c) la conservazione dei valori paesaggistici e morfologici del territorio interessato e del
sistema dei vincoli definiti nel P.R.G.;
d) il coordinamento degli interventi edilizi da attuare.
e) L'Accordo di Programma dovrĂ individuare gli strumenti e le modalitĂ di attuazione
degli interventi ed in particolare le convenzioni disciplinanti la concessione del diritto
di superficie o del diritto di proprietĂ delle aree interessate.
f) L'Accordo di Programma per poter essere considerato strumento di attuazione del
P.R.G., dovrĂ contenere almeno i seguenti elaborati ed allegati:
1. Tavola di inquadramento degli interventi nel P.R.G. .
2. Relazione illustrativa dell'intervento contenente la descrizione del complesso
degli interventi da realizzare e l'individuazione dei soggetti interessati;
3. Relazione sulle previsioni d spesa per l'attuazione degli interventi;
4. Tavole progettuali relative alle singole zone di intervento, contenenti:
5. Planimetria su base aerofotogrammetrica e catastale, con l'individuazione
della rete viaria, della suddivisione delle aree in isolati, delle aree pubbliche e
private, delle modalitĂ di intervento su ciascun edificio esistente;
6. Planimetria su base aerofotogrammetrica, con le prescrizioni e le indicazioni
planivolumetriche.
7. Norme tecniche di attuazione.
Art. 15 - Piano di emergenza comunale per la protezione civile
1. Il Piano di Emergenza è uno strumento urbanistico di settore e riguarda tutte le attivitĂ
coordinate e le procedure di Protezione Civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso,
probabile nel territorio.
2. L’Amministrazione Comunale ha l'obbligo di redigere il piano di emergenza comunale ai sensi
dell’art. 108 lett. C, comma 3, del D. Lgs. n. 112 del 31.03.1998 recepito dall'art. 1, comma 2,
della L.R. n. 14 del 31.08.98.
3. L'elaborazione del Piano Comunale di emergenza ha lo scopo di disporre, secondo uno
schema ordinato, il complesso delle attivitĂ operative per un coordinato intervento di
prevenzione e soccorso in emergenza a favore delle popolazioni esposte ad eventi calamitosi.
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4. Il piano di emergenza deve quindi prevedere l'utilizzo di tutte le risorse tecniche, assistenziali e
sanitarie presenti nella provincia con l'integrazione, in caso di necessitĂ , delle risorse reperibili in
ambito regionale (art. 108 D.L. 112/98).
Art. 16 - Piano di lottizzazione convenzionata (P. di L.)
1. Il Piano di Lottizzazione Convenzionata di iniziativa privata è redatto ai sensi della Legge
1150/42 e ss.mm.ii. e degli artt. 14 e 15 della L.R. 71/78 e ss.mm.ii.. tali piani possono ricadere
nelle zone residenziali “C”, e nelle zone produttive “D”.
2. La superficie minima d’intervento è fissata nelle norme tecniche di attuazione di ogni singola
zona omogenea. La realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Lottizzazione è
subordinata alla stipula di una convenzione tra l’Amministrazione comunale ed i proprietari
interessati, riguardante la cessione di aree per l’urbanizzazione primaria e la monetizzazione di
quelle relative alle opere di urbanizzazione secondarie, i modi ed i tempi di attuazione delle
relative opere di urbanizzazione e tutti gli altri oneri ed obblighi a carico del lottizzante.
3. All'interno delle aree da lottizzare ricadenti nelle zone omogenee C vanno reperite le aree
relative alle opere di urbanizzazione primaria nella misura prevista dal punto 6 della Circolare
n.2/1979 dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, da destinare a spazi di sosta e parcheggio,
verde pubblico, attrezzato e sportivo, oltre agli spazi destinati alle strade residenziali.
4. E’ possibile monetizzare esclusivamente le quote di standard relative alle opere di
urbanizzazione secondarie solo in vigenza dei vincoli di P.R.G. .
5. A vincoli scaduti la medesima quota di aree per urbanizzazione primaria e secondaria vanno
reperite all’interno delle aree da lottizzare.
6. La richiesta di approvazione, inviata Dirigente del Settore e firmata come gli allegati dal
richiedente e dal progettista, deve contenere l’oggetto della domanda e l’elenco degli
allegati. Dei soggetti sopracitati devono essere riportati generalitĂ , residenza, codice fiscale e,
limitatamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione. Il
richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilitĂ il titolo giuridico che legittima la sua
richiesta.
7. I piani di lottizzazione devono essere approvati, ove conformi alle presenti norme ed al P.R.G.,
con delibera consiliare entro novanta giorni dalla loro presentazione. Entro tale periodo non si
computano i tempi occorrenti per l'ottenimento della eventuale autorizzazione di cui al 3°
comma dell'art.14 della L.R. 71/1978 (parere Soprintendenza), nonché del parere di cui all'art.13
della Legge 64/1974 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile.
8. I pareri della Soprintendenza ai BB.CC.AA., nel caso di immobili vincolati ai sensi della Legge
n.1457/1939, e del Genio Civile vanno in ogni caso acquisiti prima della approvazione
consiliare.
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9. Il parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. si intende acquisito favorevolmente, trascorsi
infruttuosamente due mesi dalla richiesta.
10. Nel caso di P.di L. che interessino aree di interesse ambientale ovvero interessino aree
sottoposte a varianti al P.R.G. adottate ma non ancora approvate, va richiesto il nulla osta di
cui all'art. 14, 2°comma della L.R. 71/78 dall'Assessorato Regionale competente entro novanta
(90) giorni dalla richiesta.
Art. 17 - Contenuto dei Piani di lottizzazione convenzionata (P. di L.)
1. Il piano di lottizzazione deve contenere:
a) uno stralcio del P.R.G., con la precisa individuazione delle aree interessate dal Piano di
Lottizzazione;
b) planimetria dello stato di fatto almeno in scala 1/500, della zona interessata dal P. di L., con
l'individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, nonché delle presenze
naturalistiche e ambientali, delle opere a rete esistenti, dei fabbricati esistenti, dei manufatti
ed impianti particolari esistenti quali canali, fossi, linee elettriche, gasdotti, acquedotti e di
quant'altro occorra per rappresentare compiutamente lo stato di fatto; devono poi essere
indicati gli eventuali vincoli e servitĂą che interessano l'area di intervento e l'intorno urbano;
c) planimetria di progetto, in scala 1:500, disegnata su una cartografia aerofotogrammetria con
indicate le particelle catastali interessate, contenente:
1c) la suddivisione delle aree in lotti edificabili, cioè in porzioni di terreno nelle quali
potrĂ realizzarsi, tramite una unica concessione edilizia, una sola unitĂ edilizia;
2c) la rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con l'indicazione dei
principali dati altimetrici nonché degli allineamenti, degli spazi di sosta e di
parcheggio;
3c) gli edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauro o bonifica edilizia;
4c) gli spazi per le attrezzature di uso pubblico;
5c) il computo del volume e delle superfici da realizzare e la loro distribuzione
all'interno di ciascun lotto;
6c) i nominativi dei proprietari di ciascuna delle particelle catastali interessate.
d) planimetria di progetto alla scala 1:500 con indicato lo schema planivolumetrico degli edifici
previsti, la tipologia e la destinazione dei singoli edifici, con le quote relative alle distanze, alle
altezze ed alle dimensioni di ciascuno, onde dimostrare che l'edificio previsto su ciascun lotto
rispetti le prescrizioni di zona stabilita dal P.R.G.
e) profili altimetrici in scala 1:500 del terreno, eseguiti nei punti piĂą significativi, raffiguranti la
configurazione naturale e quella modificata a seguito dell'intervento, con l'indicazione delle
quote altimetriche e planimetriche, delle opere di sistemazione, nonché con la disposizione
degli edifici esistenti e previsti;
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15
f) profili regolatori degli edifici sulle strade pubbliche, alla scala 1/500;
g) relazione geologica - geotecnica sul terreno di fondazione, redatta in conformitĂ alle
eventuali prescrizioni dettate dal Genio Civile nel parere ex art. 13, L.64/1974, relativo al
P.R.G.;
h) planimetria di progetto alla scala 1/500 delle opere a rete comprendente i particolari tecnici,
a scala opportuna, della rete stradale, fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione
dell'energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura
necessaria alla destinazione dell'insediamento, con la indicazione dei rispettivi allacciamenti
alle reti di distribuzione esistenti;
i) particolari a scale adeguate delle sistemazioni esterne, delle pavimentazioni, degli
apparecchi di illuminazione pubblica, delle recinzioni, degli elementi di arredo, delle finiture
degli edifici;
l) relazione tecnica illustrativa delle scelte progettuali contenente tabelle dei dati di progetto,
un programma di attuazione del piano, computi metrici estimativi sommari delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria ricadenti nel piano;
m) norme tecniche di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di
recinzione, sulle essenze arboree da impiantare nelle zone a verde, ecc.;
n) planimetria catastale, alla scala originaria, con riportati il perimetro del piano di lottizzazione,
la suddivisione in lotti e le destinazioni d'uso previste dal P.R.G. in un congruo intorno urbano.
o) documentazione fotografica dello stato di fatto con indicazione planimetrica dei punti di
presa;
p) proposta di convenzione, da redigere in conformitĂ a quanto stabilito nell'articolo successivo.
2. L'area minima alla quale va estesa la lottizzazione è quella stabilita dalle norme del P.R.G. per
ciascuna zona omogenea.
Art. 18 - Proposta di convenzione dei piani di lottizzazione
1. Le convenzioni da allegare ai piani di lottizzazione devono prevedere:
a. l'obbligo da parte del lottizzante di cedere gratuitamente le aree necessarie per le opere di
urbanizzazione primaria; l'assunzione degli oneri relativi alla realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria sulla base di progetti esecutivi, da redigere secondo le indicazioni
e con la supervisione del Comune; l'obbligo di cedere gratuitamente tali opere al Comune;
b. l'obbligo della cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione
secondaria previste internamente al P. di L. ovvero, nel caso che le opere di urbanizzazione
secondaria non ricadano nell'area da lottizzare, della monetizzazione delle aree secondo i
criteri stabiliti dall'art.14 della L.R. 71/1978
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c. l'ammontare complessivo degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti al Comune e la
ripartizione degli stessi fra le proprietĂ che eventualmente concorressero a presentare il P.
di L.;
d. l'obbligo di corrispondere la quota di contributo relativa alle opere di urbanizzazione
secondaria all'atto del rilascio delle concessioni relative ai fabbricati da realizzare e
proporzionalmente alle stesse, ovvero, nel caso in cui le opere ricadano all'interno della
lottizzazione, l'eventuale assunzione, a carico delle proprietĂ , degli oneri della esecuzione
delle opere suddette secondo stralci funzionali in proporzione alle concessioni richieste,
calcolate a scomputo degli oneri di cui alla precedente lettera c); il valore da scomputare
sarĂ determinato dall'ufficio tecnico sulla base del computo metrico delle opere da
realizzare predisposto dal richiedente la concessione;
e. l'impegno da parte della proprietĂ alla manutenzione delle opere di urbanizzazione
primaria, fino a quando tali opere non siano acquisite dal Comune nei tempi previsti dalla
convenzione;
f. i termini, comunque non superiori a dieci anni, stabiliti per la cessione delle aree, per la
realizzazione e per la cessione delle opere di urbanizzazione primaria e per la eventuale
costruzione, completamento e cessione delle opere di urbanizzazione secondaria a
scomputo dei relativi oneri, anche suddivisi per fasi proporzionali alla realizzazione
dell'insediamento; i termini decorrono dalla stipula della relativa convenzione;
g. congrue garanzie finanziarie (polizza fideiussoria) per l'adempimento degli obblighi
derivanti dalla convenzione.
h. la regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione dovrĂ essere oggetto di apposito
collaudo i cui componenti dovranno essere nominati dall’Amministrazione Comunale ed i
cui oneri saranno posti a carico dei lottizzanti.
2. Trascorsi i dieci anni, ovvero comunque in caso di inadempienza, dopo una eventuale proroga
che il Comune può concedere per comprovati motivi purché richiesta entro il termine dei dieci
anni, la validitĂ del P. di L. approvato decade per la parte non realizzata, restando acquisiti al
comune le cessioni gratuite e gli oneri versati.
Art. 19 - Proposta di convenzione del P. di L. in ambito chiuso ad uso collettivo
1. Per i piani di lottizzazione che riguardano complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad
uso collettivo, la convenzione di cui al precedente art.18 non dovrĂ prevedere l'obbligo della
cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria
ricadenti all'interno del complesso.
2. In tali casi il lottizzante deve eseguire, a propria cura e spese, prima del rilascio della
concessione relativa agli edifici da realizzare, le opere di urbanizzazione primaria, nonché i
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17
servizi e gli impianti necessari all'insediamento autonomo proposto sulla base di progetti
regolarmente approvati.
3. Rimane a carico del lottizzante anche il pagamento dei contributi sul costo di costruzione di cui
alla legge 28 gennaio 1977, n.10.
Art. 20 - Procedure per l’autorizzazione del piano di lottizzazione
1. Il Funzionario responsabile, sentiti i pareri del Responsabile della Igiene pubblica, qualora il
piano di lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione, acquisito il parere del Genio Civile ai
sensi dell'art.13 della legge 2 febbraio 1974, n.64 e quello della competente Soprintendenza se
dovuti, sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lottizzazione e lo
schema di convenzione.
2. La relativa delibera diventa esecutiva dopo la pubblicazione presso l’Albo Pretorio, salvo i casi
in cui è necessario il nulla osta dell'Assessorato Regionale del territorio e dell'ambiente previsti
alle lettere a) e c) dell'art.12, 7° c., della legge regionale 27 dicembre 1978, n.71.
3. Intervenuta la approvazione della delibera Consiliare e, ove prescritto, il nulla osta regionale
suddetto, si procede alla stipula della convenzione che va sottoscritta da tutti i proprietari dei
terreni lottizzati e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari medesimi.
Art. 21 - Compilazione d’ufficio dei Piani di Lottizzazione
1. Il Sindaco, nel caso in cui ricorrano ragioni di pubblico interesse, ha facoltĂ di invitare i
proprietari delle aree fabbricabili esistenti all'interno di un isolato a presentare entro congruo
termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco
provvede attraverso la compilazione d'Ufficio.
2. Il progetto di lottizzazione una volta approvato, è notificato in via amministrativa, ai proprietari
delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogabili
a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari intendano
attuarlo il Comune ha facoltĂ di variare il progetto di lottizzazione in conformitĂ delle eventuali
richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltĂ di procedere secondo quanto
stabilito dagli artt. 10 ed 11 della L.R. 71/1978, sempre che ricorrano le condizione per la loro
applicazione.
3. Nella convenzione deve essere previsto il rimborso delle spese di progettazione.
Art. 22 - Concessione di edificare nella lottizzazione
1. Il rilascio delle singole concessioni edilizie è subordinato al pagamento della quota di contributo
di cui all'art.6 della L.10/1977.
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2. Il rilascio delle concessioni edilizie nei singoli lotti è comunque subordinato alla esistenza delle
opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi ed alla loro connessione alle reti urbane
esistenti.
3. Le opere di urbanizzazione sono realizzate dal lottizzante sulla base di progetti esecutivi
sottoposti all'esame dell’Ufficio tecnico e previa concessione gratuita rilasciata dal Funzionario
responsabile.
4. Durante la realizzazione di tali opere il Funzionario responsabile può disporre visite di controllo al
fine di accertare la buona esecuzione e la conformitĂ al progetto approvato. Le opere di
urbanizzazione realizzate devono essere collaudate.
Art. 23 - PenalitĂ per inadempienze da parte del lottizzante
Qualora, scaduto il termine di validitĂ della lottizzazione, le opere di urbanizzazione
complessivamente eseguite risultino inferiori all’80% di quelle complessivamente previste, il
proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione.
Art. 24 - Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione
Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del funzionario responsabile dell’UTC e
nella misura del 50% solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle opere di
urbanizzazione convenzionate. Il restante 50% della cauzione viene svincolato a totale ultimazione
e favorevole collaudo di tutte le opere previste.
Art. 25 - Interventi edilizi diretti
1. Sono consentiti dopo l'approvazione degli strumenti urbanistici preventivi e, da subito, nelle
aree ove tali strumenti non sono prescritti. Riguardano opere che comportano trasformazioni
del suolo e/o del sottosuolo quali: nuove costruzioni (anche parziali), ampliamenti, ricostruzioni,
ristrutturazioni, risanamenti, manutenzioni, mutamento di destinazione d'uso assegnata dalla
concessione (con o senza modificazioni alle strutture edilizie), opere di arredo urbano,
modificazioni o demolizioni di manufatti edilizi, ecc.
2. L'intervento edilizio diretto può essere attuato da operatori pubblici o privati per mezzo di
concessione autorizzazione e asseverazione secondo quanto specificato nel Regolamento
Edilizio e con le seguenti condizioni:
a. che le aree siano dotate di opere di urbanizzazione o per le quali il concessionario si
impegni a realizzarle; sono fatti salvi gli interventi previsti all'Art. 9 della Legge n.10/77;
b. la titolaritĂ del diritto di proprietĂ , di superficie o di uso dell'immobile oggetto d'intervento
da parte di chi richiede la concessione.
3. La concessione è subordinata all'impegno da parte del concessionario a:
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19
a. corrispondere il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione,
secondo quanto stabilito dalla Legge n.10/77;
b. rispettare le previsioni del progetto oggetto di atto concessorio, in conformitĂ ai parametri,
agli indici edilizi ed urbanistici prescritti dal P.R.G. e delle norme specifiche dell'eventuale
Piano di intervento preventivo;
c. rispettare le destinazioni d'uso assegnate alle singole unitĂ immobiliari riportate nel progetto
approvato.
4. Nelle zone di completamento, l'intervento diretto sarĂ consentito a condizione che siano
assicurati i servizi tecnologici principali (accesso esistente o a cura della proprietĂ , rete
fognante, idrica, ecc.).
5. Per quanto concerne le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le opere pubbliche in
genere, il rilascio della concessione edilizia è sostituita da una relazione tecnica asseverata del
Dirigente dell’UTC.
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20
CAPITOLO 3
NORMATIVA PER LE ZONE OMOGENEE
Art. 26 -ModalitĂ di articolazione del territorio comunale
1. Sul territorio comunale, ai sensi del DM 1444/68, viene prevista una zonizzazione per aree
omogenee, relativamente alla quale è stata programmata l’attuazione del Piano (vedi tavv.
1:10.000-1:2.000).
2. Il P.R.G. suddivide il territorio comunale di Racalmuto nelle seguenti zone e ambiti:
a. zone A, centro storico;
b. zone B, distinte nelle sottozone B1, B2;
c. zone C, distinte nelle sottozone C1, C2, C3;
d. zone D, produttiva distinte nelle sottozone D1 e D2;
e. zone E di verde agricolo, con le specificazioni E1, E2, E3 ed E4;
f. zone F di attrezzature di interesse generale;
g. servizi della residenza;
h. aree archeologiche;
i. viabilitĂ e verde stradale.
3. L'utilizzazione delle aree è regolata dagli indici e dai parametri appresso fissati per ciascuna
zona omogenea e per ciascun ambito.
Art. 27 –Destinazioni d’uso delle zone
1. Le zone omogenee A, B e C sono destinate prevalentemente alla residenza, alle relative
urbanizzazioni primarie ed ai servizi ad essa direttamente connessi.
2. Negli edifici e nelle aree ricadenti in tali zone, salvo quanto di seguito specificato per ciascuna
sottozona, sono consentiti, oltre alle abitazioni,:
a. magazzini e depositi limitatamente ai piani terreni e/o scantinati di edifici residenziali, ovvero
in corpi di fabbrica indipendenti dagli edifici residenziali ma costituenti pertinenze
accessorie di questi; sono esclusi in ogni caso nelle zone residenziali i depositi all'aperto o
sotto tettoie e i capannoni in qualsiasi modo realizzati;
b. laboratori a carattere artigianale, purché vi si eserciti attività non nociva, né molesta, né
rumorosa;
c. alberghi, residence e pensioni;
d. sedi bancarie, assicurative e simili;
e. esercizi commerciali di vicinato e della media distribuzione e annessi servizi;
f. studi professionali e commerciali, uffici privati;
g. uffici pubblici e locali destinati a servizi pubblici;
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h. luoghi di culto, di riunione, di divertimento e di svago con i relativi impianti, palestre e circoli
sportivi, ricreativi e culturali, ristoranti, bar, locali di spettacolo;
i. centri culturali, sedi di associazioni, biblioteche, scuole;
j. autorimesse pubbliche e private;
k. case-albergo, ostelli della gioventĂą, case-protette e comunitĂ alloggio per anziani;
l. impianti tecnici urbani.
3. Nell'ambito delle destinazioni d'uso sopraelencate sono consentiti, previo parere dell'UTC e del
Responsabile della Igiene pubblica, cambi di destinazione da sottoporre ad autorizzazione
secondo le modalitĂ stabilite dall'art. 10 della L.R. 37/1985 e succ. mod. Ai fini del rilascio della
autorizzazione per nuove destinazioni d’uso, per gli immobili realizzati in data anteriore
all’entrata in vigore della L.765/1967, la destinazione d’uso originaria può essere asseverata dal
proprietario attraverso specifica dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , da rendere nelle
forme di legge.
4. Sono consentiti inoltre, nelle zone residenziali B e C, attivitĂ commerciali attinenti alla media
distribuzione, purché dotati degli spazi pubblici di cui all'art. 5 punto 2) del D.M. n.1444 del
02.04.1968.
5. Le destinazioni d'uso per ciascun edificio dovranno essere assentite anche in funzione della rete
viaria urbana esistente e dei flussi di traffico conseguenti alla destinazione richiesta e, per
quanto attiene le attivitĂ commerciali, con riferimento anche alle previsioni della L.R. 28/1999 e
relativi decreti attuativi.
6. Le zone D sono destinate alle attivitĂ produttive specificate nei successivi articoli.
7. Le zone E sono destinate prevalentemente ad usi agricoli, residenziali e agrituristici e produttivi,
secondo quanto specificato nei successivi articoli.
8. Le zone dei servizi residenziali e le zone F hanno ciascuna una specifica destinazione indicata
negli elaborati di piano. Gli edifici di proprietĂ privata destinati ad uffici ed attrezzature
pubbliche, aventi specifica destinazione di zona F nel P.R.G., nel caso di trasferimento della
attivitĂ pubblica che in essi si svolge, assumono la classificazione della zona omogenea
all’interno della quale sono inseriti.
9. Le destinazioni d’uso dei progetti di pubblici servizi e quelli previsti nella zone F, rientranti
nell’elenco annuale predisposto dall’Amministrazione, possono essere modificate senza che le
stesse costituiscano varianti al P.R.G. nei modi e nei termini previsti dall’art. 6, comma n.9, della
L.R. 12/2011.
10. In tutte le zone omogenee nelle nuove costruzioni devono essere previsti e vincolati, in
applicazione dell'art. 40 della L.R. 19/1972 e succ. mod., spazi da destinare a parcheggi privati
ed ai relativi spazi per la manovra e l'accesso, di superficie non inferiore ad 1/10 della
volumetria realizzata. Tale obbligo non sussiste solamente per gli edifici ricadenti in zona A non
raggiungibili in alcun modo da strade carrabili. Tali spazi possono essere ricavati all'interno delle
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22
costruzioni stesse, ovvero in aree esterne di pertinenza dell'edificio, ovvero anche in aree
esterne al lotto, da asservire a mezzo di atto da trascrivere a spese e cura del richiedente la
concessione. In quest'ultimo caso l'area asservita esterna al lotto non contribuisce alla
determinazione della volumetria realizzabile in base agli indici di zona.
Art. 28 – Zona A centro storico urbano
1. La zona A individua il contesto urbano che riveste carattere di particolare pregio storico,
architettonico, ambientale, o panoramico e delle aree libere circostanti che devono
considerarsi parti integranti di esse. Di tale zona il P.R.G. prevede la salvaguardia fisico-
morfologica, attribuendole un ruolo di caposaldo della nuova organizzazione funzionale del
territorio.
2. In sede di formazione del presente piano è stato confermato il contesto del centro storico così
come individuato in sede di approvazione del piano del 1980. In esso sono ammessi interventi
diretti, nelle modalità appresso specificate, di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 20 della L.R.
71/1978, con esclusione della integrale demolizione e ricostruzione nonché cambiamenti di
destinazione purché compatibili.
3. In considerazione dello stato di degrado urbanistico o edilizio in cui versa la zona “A”, la stessa
deve considerarsi zona di recupero, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della L.457/1985.
4. Si recepisce per le finalità e la metodologia il piano di recupero “Fontana” ai fini di una
riproposizione in altri ambiti del centro storico da sottoporre a pianificazione esecutiva.
5. Nell’ambito delle destinazioni d’uso consentite dal piano saranno previste tutte quelle
destinazioni compatibili con la residenza e in particolar modo quelle finalizzate ad incentivare
la ricettività e l’accoglienza.
6. Gli interventi, di iniziativa sia pubblica che privata, dovranno tendere a far assumere a questa
parte di città il ruolo centrale che le è proprio, conservando la struttura morfologica
complessiva ed adeguando le caratteristiche tipologiche del patrimonio edilizio esistente alle
attuali necessitĂ abitative e ricettive.
7. Le previsioni del P.R.G. si attuano in tale zona a mezzo di piani esecutivi (Programmi costruttivi
per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, convenzionata e agevolata, Piani di
Recupero, Piano del colore e del decoro urbano), attraverso studi di dettaglio di cui alla
Circolare ARTA n. 3/2000, ovvero attraverso Programmi urbani complessi.
8. Al di fuori di tali piani sono consentiti soltanto gli interventi di manutenzione (lettere a, b, art. 20
della L.R. 71/78), restauro e risanamento conservativo (lettera c, art. 20 della L.R. 71/78), i cambi
di destinazione d'uso . Nelle more della definizione e approvazione dei piani particolareggiati
esecutivi, possono essere consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) del
citato art. 20 della L.R. 71/78, previa accertata documentazione tecnica, qualora non sia
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23
possibile limitare gli interventi prescritti nelle precedenti lettere dell’art. 20, e con il divieto di
demolizione e relativa sostituzione edilizia delle strutture murarie principali.
9. All'interno degli strumenti urbanistici attuativi ovvero di uno specifico piano redatto in
conformitĂ alla Circolare A.R.T.A. n. 3/2000, per la riqualificazione di parti dell'abitato
particolarmente degradate e per il raggiungimento di rilevanti e documentate finalitĂ sociali
possono prevedersi, oltre agli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell'art. 20 della L.R. 71/1978,
anche interventi di ristrutturazione urbanistica, nonché di sopraelevazione nel rispetto degli
indici e parametri stabiliti dal D.M. n.1444 del 02.04.1968 e dei criteri progettuali fissati nell'art. 55
della L.R. 71/1978.
10. L'area minima di intervento urbanistico dovrĂ essere definita, in relazione alle caratteristiche di
ciascun piano attuativo, in maniera tale da garantire il raggiungimento degli obiettivi generali
sopra indicati. In ogni caso l'area di intervento non potrĂ essere inferiore a quella di un intero
isolato urbano. In considerazione del carattere unitario della zona e del ruolo che essa dovrĂ
assolvere nell'assetto urbanistico complessivo della cittĂ . L'Amministrazione potrĂ predisporre
per l'intera zona “A” un Piano del colore e per il decoro urbano, costituente specificazione del
Regolamento Edilizio e da approvare con le stesse procedure, all'interno del quale precisare i
materiali ed i colori da impiegare nelle facciate degli edifici pubblici e privati, i modelli
progettuali ai quali dovranno uniformarsi gli enti erogatori di servizi a rete negli interventi in spazi
pubblici per la realizzazione di tubazioni, cavidotti, contatori, cabine, etc., i tipi di
pavimentazione e di arredo degli spazi pubblici e privati di uso collettivo, il disegno delle
vetrine, delle targhe stradali e degli spazi pubblicitari e quant'altro occorra per garantire il
decoro urbano.
11. Per la zona A, ad integrazione delle norme specifiche che regolano l’edificabilità , valgono
altresì le indicazioni, prescrizioni e limitazioni, di cui al capitolo IV - Prescrizioni di carattere
Geomorfologico - (artt. da 54 a 56) delle presenti norme.
Art. 29 – Zona B
1. Sono classificate zone “B” le parti del territorio comunale aventi le caratteristiche stabilite
dall'art. 2 lett. b) del D.M. n.1444 del 02.4.1968.
2. In considerazione delle diverse caratteristiche di edificazione e del diverso ruolo nel contesto
territoriale le zone “B” sono suddivise nelle sottozone “B1” e “B2”.
3. In tutte le zone “B” è ammessa l'attuazione per singole concessioni alle condizioni specificate
nel seguito per ciascuna sottozona, e comunque soltanto quando i lotti risultino
immediatamente serviti dalle principali opere di urbanizzazione primaria (acquedotto,
fognatura e strade) al momento della richiesta della concessione. In assenza di una o piĂą di tali
opere occorre procedere attraverso piani esecutivi.
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24
4. Nelle aree interessate da lottizzazioni convenzionate in corso di validità , nonché in quelle
comprese all'interno di piani e programmi esecutivi di iniziativa pubblica e privata vigenti, o che
tali si rendano prima della adozione del P.R.G. nella sua stesura definitiva, si applicano, in
deroga alle disposizioni contenute nelle presenti norme e sino alla approvazione delle stesse, le
indicazioni planovolumetriche e normative contenute nei piani approvati.
5. Non è ammessa in nessun caso una diversa utilizzazione degli immobili vincolati a parcheggio in
attuazione dell'art. 40 della L.R. 19/1972 e succ. mod.
6. Le sedi stradali, le piazze e gli spazi pubblici in genere ricadenti all'interno delle zone omogenee
B sono inedificabili. In tali aree, al di sotto del piano stradale, può tuttavia essere consentita la
realizzazione di parcheggi ed autorimesse, anche da parte di privati, in attuazione della L.
122/1991 e succ. mod.
7. In tutte le zone B, ad eccezione dei lotti interclusi aventi superficie inferiore a mq. 200, è
prescritta una distanza minima di m. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti, anche non
finestrate.
8. Per tutte le sottozone B, ad integrazione delle norme specifiche che regolano l’edificabilità ,
valgono altresì le indicazioni, prescrizioni e limitazioni, di cui al capitolo IV - Prescrizioni di
carattere Geomorfologico - (artt. da 54 a 56) delle presenti norme.
Art. 30 – Zona B1 – Area urbana consolidata
1. Rientrano in tale classificazione le parti del tessuto urbano consolidato giĂ normate come zona
B1 dal P.R.G. approvato nel 1980. In alcuni dei suddetti ambiti, anche se esclusi dalla
perimetrazione della zona A, ricadono residenze risalenti agli inizi del Novecento, quali ad
esempio villa Grisafi, villa Macaluso,le cui aree di pertinenza sono ricoperte da vegetazione ed
essenze arboree di pregio che vanno mantenute e salvaguardate. Anche se nella zona B1 si
ripropongono sostanzialmente le norme previgenti come appresso specificato, in presenza di
giardini di pregio vanno rispettate le indicazioni e prescrizioni contenute nell’articolo 43 del
Regolamento Edilizio.
2. All'interno di tali sottozone sono consentiti in particolare interventi rivolti alla conservazione ed
alla trasformazione, anche mediante demolizione e ricostruzione, dell'edilizia esistente e al
completamento degli isolati esistenti. In particolare sono consentiti, previo rilascio di singola
concessione edilizia, interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, sopraelevazione,
demolizione e ricostruzione e nuova edificazione in lotti non superiori a mq. 200 nel rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a. Nei lotti di terreno aventi una superficie non superiore a mq 120 l’indice di densità fondiaria
non potrĂ superare 9 mc/mq, per i lotti aventi una superficie superiore a mq. 120 e fino a
mq 200, gli interventi potranno raggiungere un volume massimo di mc. 1000;
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b. Le superiori disposizioni agevolative si applicano ai lotti di terreno che posseggono le
oggettive caratteristiche richieste dalla legge regionale n.19/72 e ss.mm..ii. . Sono pertanto
esclusi al solo fine del calcolo della volumetria agevolativa i lotti di terreno ottenuti con
frazionamenti.
c. l'altezza massima sarĂ pari a ml. 11,00 con non piĂą di tre piani fuori terra;
d. l'edificazione è consentita sull’allineamento stradale esistente, anche in deroga alle norme
generali sui distacchi. Tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è prescritta una
distanza di mt. 10,00;
3. Gli interventi di demolizione e riedificazione e di nuova edificazione che interessino lotti superiori
a mq. 200 devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a. la densitĂ fondiaria massima sarĂ stabilita in 5 mc/mq;
b. l'altezza massima sarà pari a ml. 10,50 con non più di tre piani fuori terra. l’altezza massima
dei nuovi edifici, in ogni caso, non deve superare la larghezza della via su cui essi
prospettano, se quest’ultima è eguale o minore a ml 6,50; può raggiungere una volta e
mezza la larghezza della via, se quest’ultima è maggiore di ml 6,50;
c. distanze tra pareti finestrate mt 10.00;
d. distanza dai confini mt 5,00, o in aderenza;
e. rapporto di copertura 50%
4. Nel caso di demolizione e ricostruzione l'edificazione è consentita sul preesistente allineamento
stradale, anche in deroga alle norme generali sui distacchi.
Art. 31 – Zone B2 – Aree di completamento
1. Rientrano in tale classificazione alcune aree, prevalentemente normate come zone C nel
P.R.G. vigente, nelle quali l’edificazione ha oggi raggiunto i limiti stabiliti dall’art. 3 del D.M.
2.04.1968 per la definizione di zona “B”. Per assicurare il completamento coerente di tali ambiti,
si è optato acriticamente di confermare i parametri edilizi contenuti nelle Norme di Attuazione
del previgente P.R.G.
2. In tali zone articolate in sottozone B2.1 B2.2 e B2.3 si applicano gli indici ed i parametri stabiliti
dal Piano previgente per le corrispondenti sottozone C1, C2 e C3 che si trascrivono nei
successivi articoli.
3. Sono fatte salve e si intendono comunque recepite negli elaborati di zonizzazione del P.R.G. le
previsioni dei Piani esecutivi giĂ approvati alla data di adozione della stesura definitiva del
P.R.G. ed in corso di validitĂ .
4. Gli spazi vincolati per la realizzazione degli standard di cui all’art. 3 del D.M. 2.04.1968 all’interno
dei Piani esecutivi approvati potranno essere destinate, a prescindere della destinazione
specifica indicata nei Piani, a servizi ed attrezzature secondo le esigenze che emergeranno
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nella gestione del P.R.G. e secondo la programmazione che sarà specificata all’interno dei
Programmi di Opere pubbliche.
Art. 32 – Zone B2.1
1. Tali zone edificate prevalentemente a valle della linea ferrata, costituivano la direttrice di
nuova espansione del previgente P.R.G. con i seguenti parametri:
a. Tipo edilizio – Semintensiva – Case a schiera
b. Lotto minimo mq 400
c. Indice di densitĂ territoriale 2,05 mc/mq;
d. Indice di densità fondiaria è di 3,5 mc/mq;
e. Distanza minima tra gli edifici pari alla altezza massima degli stessi
f. Altezza massima assoluta edifici mt 10,50;
g. Numero massimo di piani fuori terra n°3
h. Distanza minima dal confine pari alla metà dell’altezza massima dell’edificio;
i. Rapporto tra altezza e distacco: 1/1;
j. Costruzioni accessorie mq 30
k. Distanza minima dal ciglio stradale:
• ml 5.00 per strade fino a ml 7.00;
• ml 7.50 per strade fino a ml 15.00;
• ml 10.00 per strade oltre i ml 15.00
Art. 33 – Zone B2.2
1. Tali zone individuavano ambiti di espansione residenziale a carattere estensivo con i seguenti
parametri:
a. Tipo edilizio – Estensiva – Case a blocco aperto
b. Lotto minimo mq 600
c. Indice di densitĂ territoriale 1,34 mc/mq;
d. Indice di densità fondiaria è di 2,0 mc/mq;
e. Distanza minima tra gli edifici pari alla altezza massima degli stessi;
f. Altezza massima assoluta edifici mt 10,50;
g. Numero massimo di piani fuori terra n°3
h. Distanza minima dal confine pari alla metà dell’altezza massima dell’edificio;
i. Rapporto tra altezza e distacco: 1/1;
j. Costruzioni accessorie mq 30
k. Distanza minima dal ciglio stradale:
• ml 5.00 per strade fino a ml 7.00;
• ml 7.50 per strade fino a ml 15.00;
• ml 10.00 per strade oltre i ml 15.00
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Art. 34 – Zone B2.3
1. Tali zone individuavano ambiti di espansione residenziale rada con i seguenti parametri:
a. Tipo edilizio – Rada – Case isolata;
b. Lotto minimo mq 1500;
c. Indice di densitĂ territoriale 0,30 mc/mq;
d. Indice di densità fondiaria è di 0,61 mc/mq;
e. Distanza minima tra gli edifici non inferiore a ml 15.00;
f. Altezza massima assoluta edifici mt 8,00;
g. Numero massimo di piani fuori terra n°2
h. Distanza minima dal confine ml 7,50;
i. Rapporto di copertura 0,30;
j. Rapporto tra altezza e distacco: 1/1;
k. Costruzioni accessorie mq 30
l. Distanza minima dal ciglio stradale ml 10.00;
Art. 35 – Zone Br – Zona di recupero urbanistico
1. Tali ambiti sono localizzati rispettivamente:
- nelle immediate adiacenze della stazione ferroviaria, dove insistono costruzioni che
ricadono all’interno e a ridosso della fascia di rispetto della ferrovia ed in zone destinate
dal P.R.G. previgente ad attrezzature e servizi, nonché da nuova viabilità ;
- nelle adiacenze delle frazioni “Confine” e “Fico Fontanelle” caratterizzate da costruzioni
che ricadono ai margini della viabilitĂ esistente in zone territoriali omogenee destinate a
verde agricolo dal previgente P.R.G.
2. Tali contesti sono stati individuati per essere sottoposti a pianificazione attuativa tramite piani
particolareggiati di recupero, previa verifica sulla legittimitĂ delle singole costruzioni e/o
l’avvenuta sanatoria delle stesse, o laddove ricorrono le condizioni di ammissibilità alla
sanatoria.
3. I piani particolareggiati, d’iniziativa comunale, dovranno essere finalizzati alla riqualificazione
urbanistico ambientale.
4. Nelle more della redazione ed approvazione dei piani particolareggiati, sono consentiti gli
interventi di manutenzione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 71/78 lettera a) e b), e nelle aree libere
o che si rendano libere si opererĂ con i parametri della zona agricola di margine urbano, fatte
salve le limitazioni imposte dalla fascia di rispetto ferroviaria, nonchĂ© quelle di pericolositĂ
geologica visualizzate nella tavola di zonizzazione in scala 1:2000 .
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Art. 36 – Zone C
1. Comprendono le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti abitativi ovvero al
completamento degli insediamenti esistenti che non possono classificarsi come zone “B” ai
sensi dell'art. 2 del D.I. n. 1444/1968.
2. Come per le zone B2, le zone C sono state articolate in sottozone al fine di raggiungere
l’obiettivo di ricucitura e definizione degli ambiti di margine urbano ancora non definiti.
3. L'edificazione nelle zone “C” è subordinata di norma alla approvazione di un piano attuativo la
cui estensione è specificata nell’ambito di ciascuna sottozona o, alla intera zona omogenea
delimitata nel P.R.G. da strade o spazi pubblici o zone a diversa destinazione. All'interno del
piano esecutivo, oltre agli eventuali spazi per la viabilitĂ , in relazione alla capacitĂ insediativa
del previgente P.R.G., dovranno reperirsi spazi relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, nella misura di 18 mq per ogni cento metri cubi di costruzione; tali spazi dovranno
essere accorpati in ambiti direttamente raggiungibili da strade e spazi pubblici e ciascuno
avente dimensione tale da garantire la funzionalitĂ del servizio da allocare.
4. Le costruzioni di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione di quelle finalizzate alla sistemazione
idraulica e di quelle destinate all'attraversamento carrabile e ferroviario, devono arretrarsi dal
limite esterno degli argini dei fiumi, torrenti, incisioni naturali, canali e fossi nei quali scorrano,
anche con regime stagionale, acque pubbliche, delle quantitĂ stabilite dagli artt. 93 e segg.
del R.D. n. 523 del 25.07.1904 e comunque di una quantitĂ minima di mt. 5,00. Ai fini della
individuazione del limite esterno degli argini va fatto riferimento al limite catastale delle acque
pubbliche.
5. La lottizzazione va estesa di norma all’intera zona contraddistinta da un unico simbolo
nell’elaborato di zonizzazione alla scala 1:2000; può essere tuttavia consentita la lottizzazione di
aree che interessano una superficie minore, comunque non inferiore a 3.000 mq. Ai fini della
approvazione di tali piani dovrĂ in particolare verificarsi che la lottizzazione proposta non sia di
pregiudizio per i proprietari degli altri lotti edificabili ricadenti all'interno della stessa zona
omogenea, e che risulti garantita la possibilitĂ di prevedere all'interno della lottizzazione aree di
urbanizzazione per verde e parcheggi di dimensioni congrue.
6. Sono fatti salvi, e le loro previsioni si intendono esplicitamente recepite nella zonizzazione del
P.R.G., i piani esecutivi approvati alla data di adozione del P.R.G..
7. Come da consolidata giurisprudenza, è ammessa l'attuazione per singole concessioni soltanto
nel caso di lotti, prospicienti su strade pubbliche, interclusi su almeno due lati, sempre che il
lotto risulti immediatamente servito dalle principali opere di urbanizzazione primaria
(acquedotto, fognatura e strade) al momento della richiesta della concessione, ovvero nel
caso in cui il richiedente si impegni a realizzarle prima dell’avvio dei lavori.
8. Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti, per singola autorizzazione e/o
concessione, interventi di manutenzione e ristrutturazione nel rispetto della volumetria esistente;
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sono pure consentiti interventi di ampliamento, sopraelevazione, demolizione e ricostruzione nel
rispetto degli indici e parametri consentiti nelle rispettive sottozone, nonché cambiamenti di
destinazione d’uso nell’ambito delle attività compatibili con la residenza.
Art. 37 – Sottozona C1
1. La sottozona C1 è localizzata a valle della linea ferrata e comprende l’ambito del Programma
Costruttivo in contrada “Piedi di Zichi” in fase di completamento nonchĂ© altri interventi giĂ
realizzati in attuazione della zona C1 del previgente P.R.G.
2. In tale contesto resta ancora da attuare un’area marginale posta in adiacenza dell’ex centrale
ENEL.
3. La suddetta zona C1 si attua con i seguenti parametri:
a. Vista l’esiguità dell’area disponibile l’intervento urbanistico preventivo è esteso all’intera
area in oggetto;
b. Indice di densitĂ territoriale 2,0 mc/mq
c. Indice di densitĂ fondiaria 3,5 mc/mq
d. Tipo edilizio – Case a schiera – Case in linea
e. Distanza minima tra gli edifici ml 10.00;
f. Altezza massima assoluta edifici mt 10,50;
g. Numero massimo di piani fuori terra n°3
h. Distanza minima dal confine pari a ml 5,00;
i. Distanza minima dal ciglio stradale:
• ml 5.00 per strade fino a ml 7.00;
• ml 7.50 per strade fino a ml 15.00;
• ml 10.00 per strade oltre i ml 15.00
Art. 38 – Sottozona C2
1. Tale zona ricade a ridosso di una zona classificata B1 lungo la via Roma e la via Anime Sante. In
tale contesto si prevede una urbanizzazione in continuitĂ con la zona B1 in modo da
consolidare il margine urbano lungo questo versante del paese.
2. La zona C2 si attua con i seguenti parametri:
a. Estensione minima dell’intervento urbanistico preventivo mq 5.000;
b. Indice di densitĂ territoriale 1,3 mc/mq
c. Indice di densitĂ fondiaria 2,0 mc/mq
d. Tipo edilizio – Case a schiera – Case in linea
e. Distanza minima tra gli edifici ml 10.00;
f. Altezza massima assoluta edifici mt 10,50;
g. Numero massimo di piani fuori terra n°3
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h. Distanza minima dal confine pari a ml 5,00;
i. Distanza minima dal ciglio stradale:
• ml 5.00 per strade fino a ml 7.00;
• ml 7.50 per strade fino a ml 15.00;
• ml 10.00 per strade oltre i ml 15.00
Art. 39 – Sottozona C3
1. Le zone classificate C3 individuano interventi di edilizia rada giĂ oggetto di previsione in alcuni
ambiti del previgente P.R.G. che ad oggi non risultano completati.
2. La zona C3 si attua con i seguenti parametri:
a. Estensione minima dell’intervento urbanistico preventivo mq 5.000;
b. Tipo edilizio – Rada – Case isolata;
c. Lotto minimo mq 1000;
d. Indice di densitĂ territoriale 0,30 mc/mq;
e. Indice di densità fondiaria è di 0,60 mc/mq;
f. Distanza minima tra gli edifici non inferiore a ml 10.00;
g. Altezza massima assoluta edifici ml 8,00;
h. Numero massimo di piani fuori terra n°2
i. Distanza minima dal confine ml 7,50;
j. Rapporto di copertura 0,30;
k. Costruzioni accessorie mq 30
l. Distanza minima dal ciglio stradale:
• ml 5.00 per strade fino a ml 7.00;
• ml 7.50 per strade fino a ml 15.00;
• ml 10.00 per strade oltre i ml 15.00
Art. 40 – Zona D – Aree per attività produttive
1. Comprende le parti del territorio comunale destinate attivitĂ secondarie, attivitĂ terziarie, ed
attivitĂ turistico ricettive.
2. Nell’ambito di tale zona non sono state individuate e localizzate sottozone riferite ad ogni
attivitĂ al fine di garantire la massima flessibilitĂ delle previsioni urbanistiche in un settore
governato da mutevoli e contingenti logiche imprenditoriali.
3. Sono articolate in due sottozone D1 zone produttive di nuova previsione e D2 zone produttive
esistenti
Art. 41 – Zona D1 – Aree per attività produttive di nuova previsione
1. Nell’ambito delle attività secondarie sono consentiti:
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a. edifici ed impianti per attività piccolo-industriali ed artigianali di qualsiasi natura purché
non nocive ed inquinanti, ai sensi del D.M. 23/12/1976 e successive integrazioni;
b. laboratori, magazzini, depositi, rimesse, uffici e sale mostre connessi all'attivitĂ di
produzione;
c. depositi, anche all'aria aperta, e magazzini.
2. Tali attivitĂ possono essere attuate con Piani di Insediamenti Produttivi (PIP), mediante piani di
lottizzazione convenzionata, redatti ai sensi dell’art. 15 della L.R. 34/1996, d’iniziativa dei privati
o di consorzi di imprese artigiane che dimostrino di avere la disponibilitĂ del 51% delle aree
interessate, ovvero ad iniziativa di consorzi o cooperative di operatori che ne chiedano
l’assegnazione, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 30/1997. Ai piani di lottizzazione si applicano in
questo caso le disposizioni normative previste dal secondo comma dell’art. 15 della L.R.
34/1996.
3. L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad
un'area di intervento estesa almeno 5.000 mq, ovvero all’intero isolato, se di superficie inferiore,
nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
a. rapporto di copertura inferiore o uguale ad 1/3;
b. distanza delle costruzioni dai confini del lotto m. 10,00; dalle strade m. 20, fatte salve le
maggiori distanze prescritte dal Codice della strada;
c. l'altezza massima delle costruzioni non può superare m. 8, con un massimo di due piani
fuori terra; maggiori altezze possono essere assentite, nei limiti strettamente necessari, per
motivi tecnici derivanti dal particolare ciclo di lavorazione da effettuare;
d. lotto minimo mq. 1.000.
4. I locali tecnici e di servizio, quali cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori,
guardiole, cabine di prese, silos, non vanno computati ai fini della verifica del rapporto
massimo di copertura e possono essere realizzati ad una distanza dai confini interni del lotto
inferiore a m. 10,00 ovvero in aderenza.
5. All'interno di ciascun lotto possono essere previsti ulteriori spazi per uffici dell'azienda per una
superficie non superiore ad un terzo della superficie utile, nonché un solo alloggio per il custode
od il proprietario dell'azienda, la cui superficie lorda complessiva non può superare i mq. 150.
6. All'interno dei predetti ambiti vanno previste, oltre alle eventuali strade, superfici destinate a
verde e parcheggi pubblici in misura non inferiore al 10% della superficie lottizzata. Nell’ambito
di ciascun lotto dovranno in aggiunta prevedersi i parcheggi pertinenziali di cui all’art. 18 della
Legge 765/67 e ss.mm.ii.
7. Vanno previsti adeguati sistemi di smaltimento dei liquami in conformitĂ alla normativa vigente.
8. Nell’ambito delle attività terziarie sono consentiti:
a) locali per attivitĂ commerciali di media e grande distribuzione, centri commerciali;
b) locali per attività di commercio all’ingrosso;
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c) attrezzature tecnico-distributive.
9. Tali attivitĂ possono essere attuate mediante piani di lottizzazione convenzionata di cui
all’art.15 delle presenti norme o con Accordo di Programma di cui all’art.13 delle presenti
norme.
10. L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad
un'area di intervento estesa almeno 5.000 mq, ovvero all’intero isolato, se di superficie inferiore,
nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
a. rapporto di copertura inferiore o uguale ad 1/3;
b. distanza delle costruzioni dai confini del lotto m. 10,00;
c. distanza dalle strade m. 20,00, fatte salve le maggiori distanze prescritte dal Codice della
strada;
d. l'altezza massima delle costruzioni non può superare ml. 10,00
e. lotto minimo mq. 2.000.
11. I locali tecnici e di servizio, quali cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori,
guardiole, cabine di prese, silos, non vanno computati ai fini della verifica del rapporto
massimo di copertura e possono essere realizzati ad una distanza dai confini interni del lotto
inferiore a m. 10 ovvero in aderenza.
12. All'interno di ciascun lotto possono essere previsti ulteriori spazi per uffici dell'azienda per una
superficie non superiore ad un terzo della superficie utile, nonché un solo alloggio per il custode
od il proprietario dell'azienda, la cui superficie lorda complessiva non può superare i mq. 150.
13. All'interno dei predetti ambiti vanno previste, oltre alle eventuali strade, superfici destinate a
verde e parcheggi pubblici in misura non inferiore al 10% della superficie lottizzata. Nell’ambito
di ciascun lotto dovranno in aggiunta prevedersi i parcheggi pertinenziali di cui all’art. 16 del
D.P.R.S. 11/07/2000 e ss.mm.ii.
14. Vanno previsti adeguati sistemi di smaltimento e depurazione di prima pioggia dei liquami in
conformitĂ alla normativa vigente.
15. Nell’ambito delle attività turistico ricettive sono consentiti, strutture di accoglienza quali alberghi
motel pensioni e strutture legate alla ristorazione ed al tempo libero.
16. Tali attivitĂ possono essere attuate mediante piani di lottizzazione convenzionata di cui
all’artt.15 e 16 delle presenti norme o con Accordo di Programma di cui all’art.13 delle presenti
norme.
17. L'edificazione è subordinata alla approvazione di un apposito piano attuativo, riferito ad
un'area di intervento estesa almeno 5.000 mq, ovvero all’intero isolato, se di superficie inferiore,
nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
a. DensitĂ territoriale 0,75 mc/mq
b. DensitĂ fondiaria 1,00 mc/mq
c. Altezza massima delle costruzioni non può superare ml. 11,00
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d. Rapporto di copertura inferiore o uguale ad 1/2;
e. Distanza delle costruzioni dai confini del lotto m. 10,00;
f. distanza dalle strade m. 10,00, fatte salve le maggiori distanze prescritte dal Codice della
strada;
g. Lotto minimo mq. 2.000;
h. Verde parcheggi e servizi 12mq/posto letto.
18. I locali tecnici e di servizio, quali cabine elettriche, centrali idriche, serbatoi, locali compressori,
guardiole, cabine di prese, silos, non vanno computati ai fini della verifica del rapporto
massimo di copertura e possono essere realizzati ad una distanza dai confini interni del lotto
inferiore a m. 10,00 ovvero in aderenza.
19. Nell’ambito delle attività predette potranno essere allocati distributori di carburante per
autotrazione. Per tali attività , l’edificazione è disciplinata dall’art.49 delle presenti norme.
20. Su aree dotate delle principali opere di urbanizzazione e prospicienti su strade di larghezza non
inferiore a ml. 8, nei lotti coincidenti con particelle catastali derivanti da un regolare
frazionamento perfezionato alla data di adozione del piano, o giĂ impegnate in tutto o in
parte da insediamenti produttivi esistenti, è consentita l’edificazione per singola concessione,
nel rispetto degli indici e parametri sopra specificati, fatta eccezione per il lotto minimo.
L’edificazione per singola concessione, in questo caso può prevedere, in luogo della cessione,
la monetizzazione degli spazi di urbanizzazione primaria e secondaria nella quantitĂ del 10%
della superficie del lotto ed è subordinato al versamento alle casse comunali delle somme
corrispondenti.
Art. 42 – Zona D2 – Aree per attività produttive esistenti
1. Gli edifici e le aree adibite ad attivitĂ produttive esistenti alla data di adozione del presente
P.R.G., continuano a mantenere la loro funzione nel rispetto delle destinazioni specificate al
precedente articolo 41
2. Gli impianti produttivi localizzati nel territorio comunale, non visualizzati nelle tavole grafiche di
progetto, esistenti alla data di adozione del P.R.G. possono continuare a mantenere la loro
funzione compatibilmente con la destinazione di zona nelle quali ricadono.
3. Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti, per singola concessione, interventi di
manutenzione e ristrutturazione nel rispetto della volumetria esistente nonché interventi di
ampliamento e sopraelevazione nel rispetto degli indici e parametri dicui al precedente
articolo 41, fatta eccezione per il lotto minimo .
4. Sono comunque fatte salve le varianti di destinazione di zona approvate nei modi di legge sino
alla data di adozione del presente P.R.G. .
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Art. 43 – Zone E – Aree agricole
1. Sono classificate zone “E” le parti del territorio comunale destinate alle attività agricole,
zootecniche, residenziali, agrituristiche ed a quelle ad esse connesse.
2. In base alle diverse caratteristiche paesaggistiche, colturali e geomorfologiche, le zone
agricole saranno suddivise in sottozone: zona agricola produttiva, zona agricola di margine
urbano, zona agricola di interesse archeologico e zona agricola nella fascia di rispetto dei
boschi.
3. In tutte le zone agricole va rispettata, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a
demolizioni integrali o negli ampliamenti, una distanza dal confine delle strade vicinali pari a
metri 10; gli arretramenti dalle strade statali, provinciali e comunali sono quelli stabiliti dal
Regolamento di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. 26 aprile 1993, n.147
e succ. mod.
4. Le costruzioni di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione di quelle finalizzate alla sistemazione
idraulica e di quelle destinate all'attraversamento carrabile e ferroviario, devono arretrarsi dal
limite esterno degli argini dei fiumi, torrenti, incisioni naturali, canali e fossi nei quali scorrano,
anche con regime stagionale, acque pubbliche, delle quantitĂ stabilite dagli artt. 93 e segg.
del R.D. n. 523 del 25.07.1904 e comunque di una quantitĂ minima di m.10,00. Ai fini della
individuazione del limite esterno degli argini va fatto riferimento al limite catastale delle acque
pubbliche.
5. Nelle zone agricole non può procedersi al frazionamento catastale di terreni per finalità diverse
da quelle strettamente attinenti alle necessitĂ dell'agricoltura o dell'utilizzazione del fondo e
comunque al di fuori dei casi previsti dalla legge.
6. Nelle zone di verde agricolo non è consentita la realizzazione di opere o strutture finalizzate al
deposito e/o alla commercializzazione di materiali e prodotti diversi da quelli agricoli e
zootecnici del fondo.
7. E' consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti alla data di adozione del piano,
ancorché tali destinazioni siano diverse da quelle ammesse nella sottozona in cui l'area o
l'immobile ricade. In tali casi sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione e
ristrutturazione edilizia nel rispetto della volumetria esistente. Nel caso di demolizione la
eventuale ricostruzione deve comunque avvenire nel rispetto delle norme stabilite dal P.R.G.,
per la sottozona nella quale l'edificio ricade.
8. La nuova edificazione nelle zone “E”, quando consentita, è subordinata al rilascio di
concessione edilizia singola.
9. Le coperture a protezione delle colture, quando abbiano carattere stagionale e di
provvisorietĂ non sono soggette a concessione, autorizzazione o comunicazione.
10. All'interno delle zone di verde agricolo ricadono taluni manufatti di particolare interesse storico-
documentativo che saranno identificati nella zonizzazione di progetto con una apposita
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simbologia, ai quali si applicano le disposizioni che saranno specificate nell’apposito articolo
relativo ai beni isolati.
11. Nelle nuove costruzioni devono essere previsti e vincolati, in applicazione dell'art.40 della
L.R.19/1972 e succ. mod., spazi da destinare a parcheggi privati aventi la superficie minima di
1/10 della volumetria realizzata.
Art. 44 - Sottozone E1 - Aree agricole produttive
1. Sono le parti di territorio comunale essenzialmente destinate alla produzione agricola e
zootecnica.
2. Nelle sottozone “E1”, oltre alle attività di coltivazione del terreno, con qualsiasi tecnica
praticate, è consentita la realizzazione di:
a. costruzioni al servizio dell'agricoltura, quali silos, stalle, fienili e depositi, serbatoi e vasche
fuori ed entro terra, magazzini per attrezzi e macchine agricole e fabbricati rurali in genere,
che rispondano a documentate necessitĂ di conduzione del fondo; le costruzioni devono
staccarsi almeno metri 10 dai confini di proprietà ; l'altezza in ogni fronte non può superare i
7,50 metri con non più di due elevazioni fuori terra; il rapporto massimo di copertura è
fissato nel 3% dell'area impegnata per l'intervento. Per tutte le costruzioni non sono
consentiti scarichi in fognatura e/o corsi d’acqua senza preventiva depurazione e
comunque, secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall’ASP in
relazione alla composizione chimica delle acque reflue.;
b. impianti e manufatti edilizi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e
zootecnici ed allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali dell'area nella
quale viene impiantata l'attivitĂ produttiva, quali stabilimenti lattiero-caseari, di lavorazione
di prodotti della agricoltura locale, laboratori ed impianti per la lavorazione della pietra
locale, e simili nel rispetto degli indici e parametri stabiliti dall'art.22 della L.R. n. 71/78 e
succ. mod. ed integr.; gli immobili esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.,
destinati ad attivitĂ produttive, costruiti in base a regolare concessione edilizia o che
hanno conseguito la concessione in sanatoria, nel caso in cui non possano essere piĂą
destinati alle finalitĂ produttive originarie, possono essere destinati ad altre utilizzazioni
nell’ambito di quelle ammesse nella sottozona “E1”, allorché siano trascorsi almeno 10 anni
dalla data del rilascio della concessione edilizia. Gli impianti di cui all’art. 22 della L.R. 71/78
dovranno rispettare i seguenti parametri: superficie minima d’intervento mq. 6.000,
rapporto di copertura 1/10 della superficie fondiaria, altezza massima ml 8.00 (con
eccezioni per le strutture speciali quali silos etc..), distanza minima tra i fabbricati ml 20.00,
distanza minima dai confini ml 10.00, distanza minima dai cigli stradali non inferiori a quelli
fissati dal Codice della Strada, parcheggi di urbanizzazione primaria nella misura del 5%
della superficie fondiaria, parcheggi a servizio delle costruzioni pari ad 1/10 della cubatura,
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distanza dagli insediamenti abitativi ml 200,00. Per tutte le costruzioni non sono consentiti
scarichi in fognatura e/o corsi d’acqua senza preventiva depurazione e comunque,
secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall’ASP in relazione alla
composizione chimica delle acque reflue.
c. locali per l’allevamento di animali non a servizio del fondo agricolo ma costituenti attivitĂ
produttiva autonoma. Per l’allevamento di bovini ed equini si applicano i seguenti
parametri: superficie minima d’intervento ha 1,00, indice di utilizzazione fondiaria il 10%
della superficie fondiaria, altezza massima in relazione alle esigenze e comunque non
superiore a ml 8.00, distanza minima dai confini ml 15.00, distanza minima dai cigli stradali
non inferiori a quelli fissati dal Codice della Strada, parcheggi di urbanizzazione primaria
nella misura del 5% della superficie fondiaria, parcheggi a servizio delle costruzioni pari ad
1/10 della cubatura. Per allevamento di suini ed avicoli si applicano i seguenti parametri:
superficie minima d’intervento ha 1,00, indice di utilizzazione fondiaria il 5% della superficie
fondiaria, altezza massima in relazione alle esigenze e comunque non superiore a ml 8.00,
distanza minima dai confini ml 30.00, distanza minima dai cigli stradali non inferiori a quelli
fissati dal Codice della Strada, parcheggi di urbanizzazione primaria nella misura del 5%
della superficie fondiaria, parcheggi a servizio delle costruzioni pari ad 1/10 della cubatura.
Per tutte le costruzioni non sono consentiti scarichi in fognatura e/o corsi d’acqua senza
preventiva depurazione e comunque, secondo le disposizioni contenute nel D.L.
n.152/2006 e ss.mm.ii. . I locali per allevamento di cui in precedenza dovranno essere
realizzate ad una distanza non inferiore a ml. 1000,00 dal centro urbano e dalle frazioni e
comunque non inferiore a ml 500,00 dagli edifici residenziali piĂą vicini.
d. la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione degli edifici esistenti e la loro destinazione
ad usi agricoli, turistici e produttivi. la demolizione e la ricostruzione nei limiti della stessa
volumetria e con la riproposizione dei caratteri architettonici originali tradizionali, dei
fabbricati esistenti (art.12 L.R. n.40/95). Gli interventi di demolizione e ricostruzione possono
riguardare esclusivamente singoli fabbricati rurali isolati e possono realizzarsi solamente
quando risulti tecnicamente impossibile il recupero mediante interventi di ristrutturazione o
consolidamento. Non sono ammessi interventi di totale demolizione delle masserie e degli
edifici di particolare interesse storico documentativo indicati nell’elaborato di zonizzazione
alla scala 1:10.000. La ricostruzione dei volumi demoliti, ove consentita, deve avvenire nella
stessa area di sedime dell'immobile preesistente; sono consentiti spostamenti, giustificati da
motivazioni di carattere tecnico-giuridico, purché l’area di sedime coincida almeno in
parte con quella del fabbricato da demolire.
e. nuove costruzioni destinate alla residenza ed alle attivitĂ ad essa connesse, da edificare
secondo un indice di densitĂ fondiaria non superiore a 0.03 mc/mq, con un distacco
minimo di m.10 dai confini e dagli altri fabbricati anche ubicati nella stessa particella, una
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altezza massima in ciascun punto dei fronti non superiore a m.7,00 con un numero di piani
complessivo fuori terra non superiore a due compresi eventuali piani su pilotis o porticati; in
aggiunta al volume principale è ammessa la realizzazione di portici liberi su tre lati in misura
non superiore a quella del 30% della superficie coperta della costruzione ad uso
residenziale non computabile ai fini del calcolo volumetrico; è ammessa, nel caso di terreni
in pendenza, la sistemazione a terrazzo con muretti di contenimento in pietra locale di
altezza non superiore a cm. 80; la realizzazione degli edifici residenziali nel rispetto dei limiti
sopraindicati non può comportare in nessun caso il frazionamento delle particelle catastali
esistenti, se non nei casi previsti dalla legge;
f. nuove costruzioni ed impianti destinati ad attivitĂ agrituristiche nell'ambito di aziende
agricole, da esplicare con le modalitĂ specificate nella L.R. 25/1994 e con gli indici ed i
parametri specificati nel precedente punto; i fabbricati esistenti nell'ambito di aziende
agricole, da utilizzare a scopi agrituristici, possono essere ampliati per una volumetria non
superiore al 30% della cubatura esistente e comunque a 300 mc.; all'interno delle aziende
agrituristiche possono prevedersi spazi attrezzati per l'esercizio di attività sportive, purché la
superficie interessata da tali spazi non sia superiore ad un quarto dell'area dell'intera
azienda;
g. nelle trasformazione di trazzere esistenti in rotabili. Il progetto esecutivo di tali interventi potrĂ
prevedere variazioni planimetriche rispetto ai tracciati catastali o di P.R.G., esclusivamente
motivate da documentate necessitĂ di ordine tecnico viabilistico e sempre che tali
variazioni non coinvolgano zone diverse da quelle classificate come agricole dal P.R.G.;
h. interventi di tipo idraulico-forestale finalizzati alla protezione idrogeologica del territorio;
i. interventi produttivi previsti dalla legislazione regionale vigente;
j. attivitĂ di cava e miniera, nel rispetto delle norme legislative che regolano la materia ed a
condizione che vengano previste adeguate forme di risanamento ambientale al termine
della coltivazione.
k. Nell'ambito dello stesso fondo possono cumularsi le volumetrie stabilite in base ai parametri
fissati nei precedenti punti a) e d) e quelle di cui ai punti a) ed e) realizzando diversi corpi
di fabbrica, anche in aderenza tra loro purché non comunicanti, nel rispetto delle norme di
carattere igienico sanitario vigenti.
l. Le volumetrie degli edifici esistenti, ai quali si applicano le norme dei precedenti punti c) ed
f), vanno comunque conteggiate ai fini del calcolo del volume complessivo realizzabile nel
fondo in base ai parametri stabiliti nel presente articolo.
3. Le suddette attivitĂ sono esercitate con le limitazioni previste al successivo art. 45.
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Art. 45 - Sottozone E2 - Aree agricole di margine urbano
1. Sono aree agricole poste ai margini del centro urbano e delle frazioni, che costituiscono un filtro
di rispetto tra le aree urbanizzate e la campagna produttiva il cui ambito rimane compreso tra
il perimetro del centro urbano ed una fascia di duecento metri.
2. Gli interventi consentiti sono quelli citati nel precedente articolo 44 con l’esclusione delle lettere
b), c), i) ed j) e con le seguenti limitazioni: non è ammessa la realizzazione di strutture (stalle silos
ricoveri per macchine agricole) che modificano in maniera significativa il paesaggio, non sono
ammesse attivitĂ di trasformazioni del territorio che possano incidere sulla morfologia e sugli
equilibri ecologici ed idraulici dei luoghi quali significativi sbancamenti e riempimenti che
richiederebbero particolari opere d’arte, non sono ammessi abbattimenti di alberi d’alto fusto
esistenti.
Art. 46 - Sottozone E3 - Aree agricole di interesse archeologico
Le zone comprendono aree agricole di interesse archeologico giĂ individuate e perimetrate
dalla competente Soprintendenza nell’ambito del Piano Territoriale Paesistico della provincia di
Agrigento, in fase di approvazione. Tali perimetrazioni sono state recepite nel progetto di piano,
e pertanto in relazione alla loro peculiaritĂ necessitano di limitazioni nelle modalitĂ d'uso. In tali
zone l'attività agricola è consentita a condizione che non vengano effettuate opere che
mutino radicalmente l'assetto dei terreni con scavi in profonditĂ o spianamenti. Inoltre sono
consentite solo le opere di cui alle lettere a), d), e), f), g), h), dell'art. 44. Tutti gli interventi di cui
al comma precedente ivi comprese le trasformazioni colturali che comportano modifiche del
suolo, sono subordinati al preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza
archeologica ed al rispetto delle prescrizioni da esso eventualmente dettate.
Art. 47 - Sottozone E4 - Aree agricole nelle fasce di rispetto dei boschi e macchia mediterranea
Le zone comprendono aree agricole di interesse naturalistico giĂ individuate e perimetrate
nello studio agricolo forestale e riportate nel progetto di piano. Esse pertanto necessitano di
limitazioni nelle modalità d'uso. In tali zone, non è consentita l’edificazione e l'attività agricola è
consentita a condizione che non vengano effettuate opere che mutino l’assetto dei terreni e
delle colture ivi presenti. Inoltre sono consentite solo le opere di cui alle lettere d), h), dell'art. 44.
Non sono ammessi abbattimenti di alberi d’alto fusto. Tutti gli interventi di cui al comma
precedente ivi comprese le trasformazioni colturali che comportano modifiche del suolo, sono
subordinati al preventivo nulla osta da parte della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA al
rispetto delle prescrizioni da esso eventualmente dettate.
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Art. 48 – Zone F – Aree per attrezzature e servizi di interesse generale
1. Comprendono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di livello generale,
pubblici o privati di interesse pubblico. Negli elaborati grafici la zona F è articolata in due
sottozone F1 a riguardo degli impianti di nuova previsione ed F2 a riguardo di quelli esistenti.
2. La realizzazione delle attrezzature previste avviene previa approvazione di progetti
planovolumetrici o di sistemazione dell'area estesi di norma all'intera zona omogenea destinata
al servizio, ovvero di piani esecutivi di iniziativa privata, nel rispetto delle leggi specifiche che
regolano i vari tipi di attrezzatura.
3. Nei casi previsti dalla legge la realizzazione di edifici ed impianti pubblici all'interno delle zone F
può essere affidata in concessione a imprese private.
4. Nell’ambito delle attrezzature di interesse generale il piano ha individuato come attrezzature
esistenti, la stazione ferroviaria, una scuola professionale, il campo di calcio, il palazzetto dello
sport ed un autodromo in Contrada Mezzarati denominato “Valle dei Templi”.
5. Il progetto di piano ha previsto il potenziamento della zona sportiva con la previsione della
realizzazione di una piscina coperta di livello agonistico con la previsione delle relative
infrastrutture a supporto quali parcheggi e viabilitĂ di accesso, ed un parco suburbano
ricadente nell’area archeologica del complesso Castelluccio finalizzato alla fruizione del bene.
Tale previsione dovrà essere attuata con la predisposizione di un progetto da redigere d’intesa
con la competente Soprintendenza nei limiti delle direttive impartite nel D.A. 545/90e nel D.M.
6478/94 .
6. E’ previsto nell’ambito del progetto di piano uno spazio polivalente attrezzato per la protezione
civile e mercato itinerante, ubicato in adiacenza al polo sportivo in modo da usufruire delle
stesse infrastrutture di accessibilitĂ previste per la zona sportiva. Tale attrezzatura si dovrĂ
attuare a mezzo di un progetto unitario di opera pubblica o affidata per convenzione
concessoria a soggetti privati. E’ subordinata alla redazione di un piano esecutivo di Piano di
Emergenza Civile così come individuato all’art.15 delle presenti norme. Al suo interno possono
essere inclusi attrezzature ed impianti a carattere permanente e/o provvisorie compatibili con
la destinazione generale della zona quali aree per spettacoli itineranti a carattere temporaneo,
fiere, mercatini itineranti etc… Le caratteristiche delle opere di urbanizzazione primaria
vengono determinate prioritariamente dalle infrastrutture previste nel Piano di Protezione Civile,
che potranno essere compatibili anche con le altre destinazioni predette;
7. Nelle stesse previsioni per attrezzature di interesse generali, è stata individuata la localizzazione
per una la nuova stazione dei Carabinieri. Le caratteristiche di tale intervento sono
determinate dalle specifiche norme vigenti nel settore di appartenenza o da specifiche
esigenze dimensionali stabilite dagli organi centrali dell’Arma dei Carabinieri. L’area per tale
intervento potrĂ essere edificata con un rapporto di copertura pari ad 1/5, numero di piani fuori
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terra n°3, altezza massima 10,50, indice di edificabilità fondiaria 2,00 mc/mq distanza dai confini
e dalle strade mt 10.00;
8. I nuovi progetti relativi alle zone F dovranno sempre specificare le essenze arboree ed arbustive
da impiantare nelle parti scoperte dell'area nella misura della metà dell’intera area libera,
nonché le tipologie di recinzione da adottare;
9. Nell’ambito dell’autodromo in contrada Mezzarati si prescrive, negli spazi marginali
dell’impianto una fascia di protezione costituita da essenze arboree di alto fusto.
Art. 49 – Zone F – Aree per impianti speciali
1. All’interno di tale categoria rientrano gli impianti tecnologici e le attrezzature cimiteriali.
2. Nell’ambito degli impianti tecnologici rientrano:
a. depuratori;
b. discariche di materiali inerti
c. impianti di rifiuti solidi urbani
d. pozzi pubblici;
e. serbatoi comunali e stazioni di pompaggio;
f. depositi comunali;
g. autoparchi;
h. cabine elettriche.
3. Le caratteristiche delle suddette opere sono determinate dalle specifiche norme vigenti nei
singoli settori di appartenenza.
4. L’area cimiteriale comprende l’impianto del cimitero esistente nonché l’area di ampliamento.
5. All’interno del cimitero esistente è prescritta la conservazione dell’impianto planimetrico
generale originario ed il restauro delle strutture edilizie e delle cappelle funerarie di interesse
storico architettonico realizzate in data antecedente al 1940.
6. La attività edificatoria all'interno delle nuove aree cimiteriali, nell’ampliamento dell’impianto
esistente, così come definito nel progetto approvato dall’Amministrazione Comunale e
rientrante nel Piano Triennale OO.PPP. 2012-2014, dovrĂ essere regolamentata dal piano
regolatore dell'area cimiteriale, redatto nel rispetto delle norme tecniche specifiche e del
Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R.10.09.1990, n. 285 e succ. mod.
Art. 50 – Fasce di rispetto degli impianti
1. Negli elaborati di piano sono indicati i perimetri di talune aree nelle quali, per la presenza di
vincoli normativi di diversa natura, è vietata qualsivoglia attività edificatoria e di trasformazione
urbanistica.
2. In particolare, nelle aree comprese entro un raggio di m. 200 attorno al muro perimetrale del
cimitero esistente e del previsto ampliamento valgono le norme di cui alle leggi sanitarie
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vigenti. All’interno delle suddette aree sono consentite la realizzazione di parcheggi, strutture
precarie di modeste dimensione a servizio dell’attività cimiteriale quali chioschi per la vendita
di fiori e ceri, nonché l’attività agricola con le limitazioni di cui all’art.47 delle presenti norme.
3. All'interno della fascia di rispetto cimiteriale, per gli edifici esistenti sono consentiti, in conformitĂ
a quanto previsto dall’art. 28 della L. 166/2002, interventi di recupero ovvero interventi funzionali
all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi
di destinazione d'uso, oltre agli interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione.
4. Nelle aree comprese entro un raggio di m. 50,00 attorno al depuratore sono consentite, oltre
alle attivitĂ agricole, le opere direttamente connesse alla funzionalitĂ del servizio pubblico,
quali strade veicolari e pedonali, attrezzature tecnologiche di supporto, allacciamenti alle reti,
parcheggi, sistemazioni a verde.
5. Le aree del suddetto impianto devono essere circondate da una fascia di alberi di alto fusto in
doppio filare alternato per uno spessore di almeno mt 10,00. Devono altresì essere predisposte
tutte le opere di drenaggio e sistemazione dell’area di sedime al fine di evitare fenomeni
d’inquinamento nel suolo e nella falda idrica.
6. Per i pozzi, le sorgenti e le fonti di approvvigionamento idrico, destinato a consumo umano, ai
sensi del D.P.R. 236/88 e del D. Lgs. N.152/1999, è prevista una fascia di tutela assoluta di mt
10.00 di raggio dal punto di captazione ed una ulteriore fascia di rispetto di mt 200 di raggio.
Nella prima zona nonché in quella successiva di protezione valgono i divieti elencati nelle
predette norme.
Art.51 – Beni isolati di interesse architettonico e storico culturale
Nei manufatti vincolati ai sensi del D.Lgs. n°490/1999 e/o D. Lgs. N°42/2004 e ss.mm.ii., e nei
manufatti d’interesse storico architettonico individuati nelle tavole del P.R.G., sono consentiti solo
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di adeguamento degli impianti e dei
servizi igienico sanitari e tecnologici, nonché di restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 20
della L.R. 71/78 lettere a) b) e C). In ogni caso il rilascio di concessione edilizia e/o autorizzazione
sarĂ subordinata a nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento. Le prescrizioni del
presente articolo prevalgono su quelle relative alla zone territoriali omogenee nelle i manufatti sono
ubicati.
Art.52 – Architetture rurali di interesse storico architettonico
1. Le architetture rurali di interesse storico- architettonico sono costituite da tipologie di manufatti
che testimoniano in modo significativo, la storia delle popolazioni e delle comunitĂ rurali le
rispettive economie agricole tradizionali e l’evoluzione del paesaggio agrario.
2. Le tipologie di architetture rurali (bagli, casali, masserie, mulini etc..) individuati nelle tavole del
P.R.G. in zone agricole sono soggette ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
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interventi di adeguamento degli impianti e dei servizi igienico sanitari e tecnologici, nonché di
interventi di ristrutturazione edilizia con la esclusione della demolizione totale o parziale
dell’organismo originario. In ogni caso il rilascio di concessione edilizia e/o autorizzazione sarĂ
subordinata a nulla osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento.
3. Quando la loro destinazione d’uso è riferita ad attività di agriturismo e/o turismo rurale, sono
ammessi interventi di ripristino e adeguamento, limitatamente agli impianti tecnologici e di
servizio che consentano una migliore fruizione degli edifici. In tal caso sono ammessi aumento
di volume nella misura del 30% della cubatura esistente e per non piĂą di 300 mc (art.23 della L.R.
71/78 e ss.mm.ii.) realizzabili preferibilmente in corpi isolati posti a distanza tale da non interferire
con l’organismo originario. In ogni caso i corpi aggiuntivi non possono essere posti sui fronti
principali.
Art. 53 – Aree per distribuzione di carburante per autotrazione
4. Le aree di servizio per distribuzione di carburante dovranno essere allocate secondo quanto
previsto dal “Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti” di cui all’art. 3 del
Decreto Assessoriale 12/06/2003 n.45.
5. Nelle more della formazione ed approvazione del predetto piano, gli impianti esistenti potranno
continuare a svolgere la loro attivitĂ a prescindere dalla destinazione urbanistica attribuita nella
zonizzazione di piano ed ivi saranno consentiti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria finalizzati alla sicurezza dell’impianto.
6. Le aree attualmente impegnate per aree di servizio che verranno dismesse a seguito di
riallocazione nei siti che saranno previsti in vigenza del “Piano di ristrutturazione della rete di
distribuzione dei carburanti”, o per cessazione di attività , dovranno essere destinate a
parcheggio pubblico, la cui realizzazione e gestione può anche essere affidata ai soggetti
privati, senza che tale cambiamento di destinazione d’uso comporti variante urbanistica.
Art. 54 – Interventi sulla viabilità esistente
1. Tutte le strade e gli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti all'interno delle zone omogenee di
piano, a meno che non sia diversamente indicato negli elaborati di progetto, devono
intendersi confermati nell'attuale sedime ancorché campiti con simboli funzionali diversi.
2. Sono sempre consentiti interventi di manutenzione delle pavimentazioni, il rifacimento e la
diversa sistemazione delle finiture stradali, l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano e di
segnaletica stradale e pubblicitaria, nonché di miglioramento del tracciato.
Art. 55 – Nuova viabilità extraurbana e verde pubblico
1. I tracciati di progetto delle nuove strade extraurbane indicati nelle cartografie di piano sono da
considerare generalmente prescrittivi. Sono ammesse tuttavia in fase esecutiva, senza che ciò
comporti l'attivazione di procedure di variante urbanistica, limitate variazioni planimetriche,
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purché motivate da documentate necessità tecnico-viabilistiche non conciliabili con l'assetto
planimetrico definito nel P.R.G..
2. In particolare è ammessa, oltre alla variazione planimetrica, la realizzazione di opere di presidio,
fossi di guardia, rilevati stradali, elargamenti in curva, al di fuori del sedime stradale indicato nel
Piano, senza che questo costituisca variante, purché tutte le opere stradali siano comunque
comprese entro la fascia di rispetto stradale calcolata in conformitĂ a quanto stabilito dal
Codice della strada e misurata con riferimento al tracciato indicato negli elaborati del P.R.G. .
3. E' sempre ammessa la trasformazione di trazzere in rotabili, anche quando tale trasformazione
comporti la realizzazione di un tracciato planimetrico differente rispetto a quello esistente, a
condizione che:
a. L’adozione di un nuovo tracciato risulti assolutamente necessaria in relazione a
documentate ed incontrovertibili esigenze tecniche o per assicurare la rispondenza
dell'opera ai criteri progettuali suggeriti dal C.N.R.;
b. il progettista dell'opera attesti, sotto la propria responsabilitĂ , che il tracciato esistente risulta
contrastante con specificate esigenze progettuali o con norme tecniche o giuridiche, che
ne impedirebbero la trasformazione in rotabile;
c. la variazione riguardi esclusivamente zone E del P.R.G.;
d. la sezione stradale sia costituita da una unica carreggiata di larghezza complessivamente
non superiore a m. 7,50;
e. non vengano previste opere d'arte di particolare complessitĂ , quali rilevati e muri di
sostegno di altezza superiore a m. 2, viadotti e simili.
4. Nei casi sopra specificati può essere attestata la conformità del progetto stradale allo
strumento urbanistico vigente.
5. Sono fatti salvi, ancorchĂ© non riportati nelle zonizzazione del P.R.G., i progetti di nuova viabilitĂ
che, alla data di adozione del Piano, risultano giĂ provvisti di tutte le approvazioni tecnico-
amministrative previste dalle leggi.
6. Le aree indicate negli elaborati di zonizzazione come "verde di arredo stradale" sono di norma
destinate alla realizzazione di aiuole spartitraffico, alberature e verde ornamentale in genere; la
scelta delle essenze da impiantare e la disposizione devono comunque garantire la piĂą ampia
visibilitĂ , specie nei tratti in curva ed in corrispondenza degli incroci.
7. Per esigenze connesse alla funzionalitĂ della strada le aree classificate come verde di arredo
stradale possono anche essere destinate a sedi viarie.
Art. 56 – Fasce di rispetto stradali
Nelle aree contermini alle strade pubbliche esistenti e previste si applicano, nel rispetto delle
destinazioni di zona previste dal P.R.G., le fasce di arretramento delle costruzioni stabilite dal
Regolamento di attuazione del Codice della strada approvato con D.P.R. 26 aprile 1993, n.147
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e succ. mod. A tal fine l'Amministrazione comunale, a seguito della approvazione del P.R.G.,
dovrĂ procedere alla riperimetrazione dei centri abitati, facendo coincidere questi ultimi con il
perimetro esterno delle aree classificate zone A, B, C, D, F e servizi.
Art. 57 – Fasce di rispetto di elettrodotti
Ai lati delle linee aeree esterne esistenti aventi tensione nominale superiore a 132 KV, al fine di
limitare l'esposizione ai campi elettrici e magnetici negli insediamenti abitativi, in attuazione del
D.P.C.M. 23 aprile 1992 e succ. mod., va prevista una fascia di arretramento delle costruzioni
adibite ad abitazione o nelle quali comunque si svolgano attivitĂ che comportano tempi di
permanenza prolungati, di ampiezza pari a quella stabilita, per ciascuna tensione nominale,
dalla norma soprarichiamata.
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CAPITOLO 4
PRESCRIZIONI A CARATTERE AMBIENTALE E GEOMORFOLOGICO
Art. 58 – Vincoli e prescrizioni
1. Vincolo di interesse storico, archeologico ed etnoantropologico. Nelle parti di territorio
soggette a vincolo archeologico indiretto e di interesse architettonico o etnoantropologico, ai
sensi del vigente Codice dei BB.CC.AA., si applicano le disposizioni specificate nei relativi
Decreti di vincolo. L'esecuzione di tutti gli interventi previsti dal Piano in queste aree, ove
ammessa, è subordinata alla acquisizione dello specifico nulla osta da parte della
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
2. Fascia di rispetto dei boschi e macchia mediterranea. Le aree ricadenti nelle fasce di rispetto
dei boschi, sono sottoposte alla tutela di cui alla L. R. n.78/1976 come modificata dalla L.R.
n°16/1996, dalla L. R. 13/1999, dal D.P.R.S. del 28/06/2000 e dalla L. R. n.6/2001. Nelle zone di
rispetto ed all’interno dei boschi naturali, delle formazioni rupestri e ripariali, della macchia
mediterranea, non è consentita l’edificazione. Nelle terreni rimboschiti o da rimboschire in
attesa delle direttive di cui all’art. 10 della L. R. n.16/1996 come modificata dalla L. R. n.13/1999
e ss.mm.ii. , non è consentita l’edificazione. Nel caso in cui l’amministrazione comunale debba
realizzare opere pubbliche nella fascia di rispetto dei boschi può applicarsi la deroga di densitĂ
fondiaria massima prevista dall’art.42 della L. R. n.7/2003. L’attività agricola è consentita con i
limiti e modalità di cui all’art. 47 delle presenti norme.
3. Vincolo idrogeologico. Nelle parti del territorio comunale assoggettate al vincolo di cui al R. D.
3267/1923 l'esecuzione di tutti gli interventi previsti dal Piano è subordinata alla acquisizione
dello specifico nulla osta da parte dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
4. Vincolo di acquedotto, gasdotto. Ai lati delle condutture in pressione che attraversano il
territorio comunale è istituita una fascia di protezione di larghezza minima di m.1,50 per parte
dall'asse della tubazione. Sono fatte salve eventuali maggiori distanze imposte dall'Ente gestore
all'atto della realizzazione. In tali fasce è vietata qualsiasi costruzione ed il terreno potrà essere
destinato a strada o a giardino con divieto di aratura, di stazzo di bestiame, di piantagioni
arboree di alto fusto e di concimazioni.
5. Vincolo fluviale. Le costruzioni di qualsiasi tipo e natura, ad eccezione di quelle finalizzate alla
sistemazione idraulica e di quelle destinate all'attraversamento carrabile e ferroviario, devono
arretrarsi dal limite esterno degli argini dei fiumi, torrenti, incisioni naturali, canali e fossi nei quali
scorrano, anche con regime stagionale, acque pubbliche, delle quantitĂ stabilite dagli artt. 93
e segg. del R.D. n. 523 del 25.07.1904. In particolare, ove nelle presenti norme non siano
specificate distanze diverse, è fatto divieto, ai sensi dell'art. 96, pto f), di effettuare piantagioni e
movimenti di terra a distanza inferiore a m. 4 dal piede degli argini, sponde e difese dei corsi
d'acqua, nonché realizzare scavi e costruzioni edilizie a distanza inferiore a m. 10,00.
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6. Vincolo di espianto degli ulivi. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di procedere
all'espianto o taglio degli ulivi, se non nei casi e con le procedure previsti dal D. Lvo. L.
27.07.1945, n.475 e succ. modifiche ed integrazioni e con l'autorizzazione in esso prevista.
7. Siti minerari di riqualificazione ambientale. Negli elaborati di piano sono stati individuati i siti di
vecchie miniere oggi dimesse a testimonianza di una attivitĂ esercitata sino agli inizi del secolo
scorso e che ha caratterizzato lo sviluppo economico del Comune fino al dopoguerra e che si
trova all’interno di un bacino minerario di notevole importanza in riferimento alla principale
occupazione.
La individuazione di tali siti ha la finalitĂ nel presente P.R.G. di valorizzare questo patrimonio a
carattere etno-antropologico per favorirne la conoscenza, la fruizione nella prospettiva di
creare una riqualificazione ambientale i cui ambiti potrebbero assumere le dimensioni di area
vasta comprendendo realtĂ similari dei comuni limitrofi dando luogo alla creazione di un unico
parco naturalistico minerario, con possibili ricadute occupazionali legate ad un turismo
tematico.
Tali ambiti saranno quindi oggetto di piani di riqualificazione ambientale di cui all’art.11 delle
presenti norme previa individuazione dei rispettivi ambiti da parte del Consiglio Comunale.
Nelle more della attuazione dei suddetti piani sui predetti ambiti sono consentite tutte le attivitĂ
agricole preesistenti.
Art. 59 – Aree di dissesto e di rischio
1. Le aree di dissesto e di rischi, individuate nelle tavole di progetto di P.R.G., sono state
estrapolate dal Piano Straordinario per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (PAI). Per
le valutazioni di dettaglio e di merito sul rischio e sui dissesti del territorio si rimanda allo studio
geologico.
2. Nelle aree considerate a rischio R4 ed R3, a prescindere dalla zona omogenea in cui ricadono,
nelle more degli interventi di consolidamento che possano declassare i rispettivi livelli di rischio,
sono consentiti gli interventi di seguito elencati:
a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione da autorizzarsi ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
b) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli
interventi di restauro e risanamento conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia
parziale degli edifici (con esclusione pertanto della loro totale demolizione e ricostruzione)
così come previsto dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71;
c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilitĂ degli edifici esistenti e a migliorare la tutela
della pubblica incolumitĂ , senza aumenti di superfici e volume, anche con cambiamenti di
destinazione d’uso;
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d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento
delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di
consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la
normativa di tutela;
e) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in
materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
f) gli interventi di difesa idraulica per la mitigazione o riduzione del rischio idraulico.
3. Nelle aree del P.A.I. classificate a rischio idraulico R2 ed R1 si applicano le disposizioni
specificate nelle Norme di attuazione del P.A.I.
4. Aree a rischio geomorfologico molto elevato (R4) ed elevato (R3). Nelle aree del P.A.I.
classificate a rischio molto elevato (R4), sono esclusivamente consentiti:
a) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in
materia di sicurezza e igiene del lavoro e di abbattimento di barriere architettoniche;
b) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, da autorizzarsi ai sensi dell’articolo 5 della
legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro e risanamento
conservativo e gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale degli edifici che non comportino
delle modifiche strutturali (con esclusione pertanto della loro demolizione totale e ricostruzione),
così come definiti dall’articolo 20, comma 1, lettere a), b), c) e d) della legge regionale 27
dicembre 1978 n.71;
d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilitĂ degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della
pubblica incolumità , senza aumenti di superficie e volume e cambiamenti di destinazione d’uso
che comportino aumento del carico urbanistico;
e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle
opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di
consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la
normativa di tutela;
f) gli interventi di consolidamento per la mitigazione del rischio di frana.
5. Nelle aree a rischio elevato (R3) sono altresì consentiti:
a) l’ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico
esistenti, purché compatibili con lo stato di dissesto esistente;
b) gli interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il
rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro, connessi ad
esigenze delle attivitĂ e degli usi in atto. Nelle aree del P.A.I. classificate a rischio
geomorfologico R2 ed R1 si applicano le disposizioni specificate nelle Norme di attuazione del
P.A.I.
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Art. 60 – Adempimenti per le zone vincolate e di rispetto
1. Per le aree ricadenti nelle zone vincolate ed in quelle di rispetto, di cui agli artt. 58 e 59, valgono
i regimi indicati dalle relative leggi vigenti e le prescrizioni di cui alle presenti Norme. In caso di
loro sovrapposizione sono da rispettare quelle piĂą restrittive.
2. SarĂ cura dell'Ufficio Tecnico Comunale sovrapporre i regimi "vincolistici" su mappe catastali in
uno con la sovrapposizione delle zone indicate dal P.R.G..
3. “Ogni attività edilizia e di trasformazione territoriale, sia in caso di intervento diretto che
attraverso strumenti attuativi, dovrĂ comunque avvenire nel rispetto del sistema di vincoli e
norme sovraordinati riportati nelle serie delle tavole di progetto, sia in relazione a limiti di
edificabilitĂ che a indicazioni procedurali, limitatamente ai vincoli, limitazioni e norme
pervenute a completa definizione amministrativa ai sensi delle leggi vigenti.
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CAPITOLO 5
NORME RELATIVE ALLA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE
Art. 61 – Norme generali di riferimento
1. Le direttive e gli indirizzi di programmazione commerciale emanate con il D.P.R.S. 11.07.2000,
fissano i criteri urbanistici riferiti al settore commerciale in attuazione della L.R. 22.12.1999, n. 28 di
riforma della disciplina del commercio.
2. L’apertura di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio, appartenente a qualunque
tipologia, nell’ambito del territorio comunale è soggetta alle disposizioni contenute nel presente
Titolo nonché a quelle contenute nella succitata normativa.
Art. 62 – Principi generali della pianificazione commerciale
1. L’esercizio del commercio nel Comune, nell’ambito delle limitazioni espressamente previste
dalla legge, è fondato sul principio della libertà di iniziativa economica.
2. L’Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale diritto con le esigenze del
pubblico interesse e con il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1 della Legge Regionale n.
28/99 nel rispetto delle Direttive contenute nel D.P.R.S. 11.07.2000.
Art. 63 – Destinazioni urbanistiche per le attività commerciali
1. L’esercizio delle attività commerciali al dettaglio, nell’ambito del territorio comunale, è
ammesso nelle zone e con le limitazioni appresso specificate.
2. Nell’ambito delle zone a prevalente destinazione d’uso residenziale - A, B e C - è consentita la
localizzazione di esercizi di vicinato, mercati coperti, centri commerciali locali urbani e di medie
strutture di vendita, nel rispetto degli indici e dei parametri fissati per ciascuna zona nello
strumento urbanistico e di quanto specificato negli articoli successivi.
3. Nelle Zone Territoriali Omogenee D è consentito l’insediamento di medie e grandi strutture,
nonché di centri commerciali, nel rispetto degli indici e dei parametri fissati nello strumento
urbanistico vigente e di quanto specificato negli articoli successivi. Nelle zone D l’insediamento
di esercizi di vicinato è consentito solo se all’interno di centri commerciali, ovvero se
complementare ad altre attivitĂ produttive.
4. Al di fuori delle zone così come sopra indicate non sono consentiti insediamenti stabili di esercizi
commerciali al dettaglio. Sono fatte comunque salve le disposizioni riguardanti l’attivitĂ
agrituristica, in base alle quali può essere svolta attività di vendita di prodotti, alimentari e non,
nell’ambito di aziende agrituristiche.
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Art. 64 – Interventi per la valorizzazione commerciale del centro storico e delle aree commerciali
centrali.
1. Al fine di preservare e sviluppare la funzione del commercio nel centro storico e nelle aree
commerciali centrali, coincidenti con le zone A e B1 del P.R.G., anche con riferimento al
contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano,
l’amministrazione comunale promuove la realizzazione di Progetti di valorizzazione
commerciale, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del
tessuto commerciale, artigianale di servizio e della ricettivitĂ , al rafforzamento dell'immagine e
dell'identitĂ urbana di queste aree.
2. Tali progetti possono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche i pubblici
esercizi, le attivitĂ turistico - ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di servizio.
3. I Progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere interventi a carattere strutturale,
che a titolo esemplificativo possono essere così richiamati:
a) il censimento degli esercizi commerciali con una consolidata presenza nello stesso settore
merceologico e con caratteristiche di pregio;
b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attivitĂ commerciali con funzione
di "magnete" o il potenziamento di quelle esistenti, privilegiando la formula dei centri
commerciali di qualitĂ e delle gallerie commerciali specializzate in modo da riequilibrare la
capacitĂ attrattiva dei centri commerciali periferici;
c) la creazione di parcheggi pubblici o privati, anche nelle aree immediatamente contigue al
centro storico;
d) il rifacimento di illuminazione pubblica e ripavimentazione di vie e piazze;
e) la pedonalizzazione e la restrizione del traffico lungo vie e piazze, contestualmente ad altri
interventi sul sistema del traffico urbano;
f) il miglioramento delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
g) la realizzazione di alberature ed aree da destinare a verde pubblico di livello locale;
h) la realizzazione di opere di arredo urbano che migliorino l'estetica, l'identitĂ e le capacitĂ di
richiamo dell'area interessata;
i) il recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;
j) il recupero di immobili pubblici da adibire ad attivitĂ commerciali, paracommerciali e di
servizio pubblico integrato;
k) il recupero di piazze e spazi pubblici da destinare all'attivitĂ di commercio su aree
pubbliche o a luoghi di esposizioni, di mostre e di attività culturali a carattere periodico, così
come la creazione di spazi polifunzionali destinati ad attivitĂ di intrattenimento e di svago;
l) l'attuazione di azioni di promozione di marketing urbano. Al fine di incentivare gli interventi di
carattere strutturale, il miglioramento e l'inserimento di attivitĂ commerciali,
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51
l’Amministrazione potrà prevedere l’abbattimento degli oneri di urbanizzazione e stabilire la
quota del contributo del costo di costruzione a carico dei frontisti.
4. I Progetti di valorizzazione commerciale sono approvati dal Consiglio Comunale, sentito il
parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e dell'artigianato; con
lo stesso atto è approvato anche un apposito programma di attuazione, che deve contenere,
tra l'altro, anche l'indicazione dei tempi e delle modalitĂ di realizzazione degli interventi, i
soggetti pubblici e privati attori del progetto, il dettagliato piano finanziario.
Art. 65- Dotazioni di parcheggi pertinenziali negli esercizi commerciali
1. L’apertura di un esercizio commerciale in qualsiasi parte del territorio comunale è subordinata
alla dimostrazione della disponibilitĂ di parcheggi pertinenziali per la clientela, aventi le
caratteristiche specificate nell’art. 16 del D.P.R.S. 11 luglio 2000, nelle dotazioni minime appresso
specificate per ciascuna categoria:
a) esercizi di vicinato: deve essere garantita la stessa dotazione, in termini quantitativi, che è
richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti
direttamente accessibili da parte della clientela;
b) medie strutture di vendita alimentari o miste: va garantita una dotazione di mq. 1,0 per ogni
metro quadrato di superficie di vendita;
c) medie strutture di vendita non alimentari: va garantita una dotazione di mq. 0,5 per ogni
metro quadrato di superficie di vendita;
d) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie inferiore ai 5.000 mq.: va
garantita una dotazione di mq. 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
e) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq.: va
garantita una dotazione di mq. 1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
f) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie superiore ai 5.000 mq.: va
garantita una dotazione di mq. 2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
g) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq.: va
garantita una dotazione di mq. 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
h) centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:
- per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra
indicate, la dotazione da garantire è quella riportata alle lettere b), c), d), e) ed f) di cui
sopra;
- per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attivitĂ paracommerciali ed
altre attivitĂ di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la
clientela è prevista in mq. 1,0 per ogni metro quadro di superficie lorda di pavimento.
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2. La disponibilitĂ delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce requisito essenziale
per l’apertura di un nuovo esercizio e per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio
ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della medesima.
3. Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione ed al
consolidamento della rete distributiva preesistente, in considerazione delle caratteristiche
urbanistiche delle aree commerciali del centro urbano, può derogarsi dal rispetto dei limiti
stabiliti nelle precedenti lettere a), b), c), nei seguenti casi:
a. Nelle zone A e B1
b. nel caso in cui la attivitĂ commerciale debba svolgersi, attraverso variazione di
destinazione d’uso, in edifici esistenti nei quali occorre effettuare esclusivamente interventi
manutentivi;
c. nel caso in cui la attivitĂ commerciale debba svolgersi, attraverso variazione di
destinazione d’uso, in edifici esistenti nei quali occorre effettuare interventi di
ristrutturazione edilizia. Le dotazioni minime sopra specificate sono comunque da
richiedere nel caso in cui, per lo svolgimento della attivitĂ commerciale, si prevedano
interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova
costruzione;
d. nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita
o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di
vendita precedentemente autorizzata;
4. La dotazione di parcheggi pertinenziali può essere ridotta ovvero anche mancare del tutto ma
va richiesta, in alternativa per la parte non realizzata, la "monetizzazione" delle dotazioni
prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico, in applicazione della
L.10/1977.
5. Nei casi diversi da quelli considerati nei superiori commi l’apertura di un nuovo esercizio nelle
rimanenti zone del P.R.G. comporta, oltre alla disponibilitĂ di parcheggi pertinenziali nelle
misure sopra individuate, il pagamento di oneri di urbanizzazione aggiuntivi rispetto a quelli
dovuti in applicazione della L. 10/1977, calcolati con riferimento ai soli oneri per parcheggi
stabiliti nelle stesse Tabelle parametriche di cui alla L.10/1977.
6. In luogo del pagamento di tali oneri aggiuntivi le strutture di vendita possono dimostrare la
disponibilitĂ di ulteriori parcheggi, aggiuntivi a quelli pertinenziali, anche attraverso apposito
convenzionamento con infrastrutture private operanti nelle immediate vicinanze.
Art. 66 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per esercizi di vicinato
Il rilascio delle autorizzazioni in ordine alla richiesta di apertura di esercizi di vicinato, ove richiesto ai
sensi delle leggi vigenti, deve perseguire i seguenti obiettivi generali:
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a) realizzare una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la
migliore produttivitĂ del servizio da rendere al consumatore;
b) rendere compatibile l’impatto degli insediamenti commerciali sul territorio con particolare
riguardo a fattori quali la mobilitĂ , il traffico, l’inquinamento e valorizzazione dell’attivitĂ
commerciale specie nei quartieri meno favoriti, in modo da ottenere un ambiente idoneo allo
sviluppo;
c) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole imprese anche al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali reali prevedendo eventuali forme di incentivazione.
Art. 67 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita
1. I criteri di rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita previsti dall'articolo 8 della
legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, nell'ambito del territorio comunale devono ispirarsi ai
seguenti principi:
a) perseguire un processo di modernizzazione del sistema distributivo locale;
b) assicurare garanzie di concorrenzialitĂ tra le diverse forme distributive;
c) mirare al mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio commerciale di
prossimitĂ ;
d) promuovere l'equilibrato sviluppo delle medie strutture di vendita nelle diverse parti del
territorio comunale;
e) svolgere una funzione di tutela delle piccole e medie imprese commerciali, stante il loro
grado di radicamento sul territorio comunale ed il ruolo da queste svolte sotto il profilo dello
sviluppo dell'occupazione di manodopera locale.
2. L'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione dei settori merceologici, l'ampliamento della
superficie di vendita degli esercizi commerciali rientranti nei limiti dimensionali di cui all'articolo
2, comma 1, lettera f), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, sono subordinati al rilascio
di un'autorizzazione comunale sulla base dei criteri stabiliti nella normativa vigente.
Art. 68 - Procedimento amministrativo per l’autorizzazione per medie strutture di vendita
1. Il procedimento per ottenere l'autorizzazione all'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione di
settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita in base a quanto previsto dall'articolo 8,
comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, è regolamentato con apposita
deliberazione consiliare assunta in conformitĂ alle disposizioni normative vigenti.
2. Il rilascio della autorizzazione amministrativa per le grandi strutture di vendita dovrà altresì
avvenire nel rispetto delle procedure fissate nella Circolare dell’Assessorato Cooperazione n.
876 del 29/04/2002 e succ. mod., ove applicabili.
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Art. 69 - Affissioni
Gli avvisi commerciali, le affissioni murali ed i cartelloni pubblicitari nelle zone A sono consentiti
esclusivamente negli spazi che saranno predisposti dal comune ed attrezzati con bacheche e
tabelle secondo un progetto unitario. E’ assolutamente vietata l’affissione di avvisi commerciali o di
altro tipo negli edifici o manufatti di interesse architettonico.
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CAPITOLO 6
MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 70 - ModalitĂ per la edificazione nelle zone A, B, C e D
1. Gli interventi previsti nei piani particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate riguardanti le
zone A, B, C e D, in aree non assoggettate ad espropriazione per pubblica utilitĂ e non
vincolate a destinazioni pubbliche, si attuano per iniziativa spontanea di tutti i proprietari dei
terreni ricadenti all'interno di un lotto, o dell'area di intervento urbanistico specificatamente
indicata nelle norme di attuazione di ciascun piano esecutivo, ovvero applicando le
disposizioni vigenti sui comparti edilizi e sugli isolati urbanistici, di cui agli artt. 10 e 11 della L.R.
71/1978.
2. In ogni caso dovrĂ essere redatto un piano delle rifusioni delle particelle catastali in modo che
le nuove particelle coincidano con i lotti previsti nello strumento attuativo, realizzando una
equa distribuzione del diritto di edificazione fra i proprietari delle aree, sia che la loro originaria
proprietĂ sia interessata in tutto o in parte dagli edifici da costruire ovvero da aree da cedere
al Comune per le urbanizzazioni primarie.
3. Nel caso di assenza di iniziativa spontanea da parte dei proprietari interessati, ovvero di una
parte di essi, il Sindaco può invitare i proprietari a dichiarare entro il termine fissato in uno
specifico atto di notifica se intendono procedere da soli o riuniti in consorzio alla attuazione del
Piano. Per la costituzione del consorzio è sufficiente il concorso di proprietari rappresentanti, in
base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto; i consorzi
così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle
aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti.
4. Trascorso inutilmente il termine stabilito dall'atto di notifica, di cui al precedente comma il
Comune potrĂ procedere all'espropriazione dell'intero comparto ai sensi e per gli effetti dell'art.
11 della L.R. 71/78 e può indire una gara per l'edificazione dell'isolato.
Art. 71 - Area minima di intervento urbanistico. Deroghe
1. E' consentito proporre piani esecutivi estesi ad aree piĂą grandi di quelle minime di intervento
urbanistico stabilite dalle presenti Norme.
2. E' consentito, in particolare, estendere gli interventi di lottizzazione ad aree aventi diversa
classificazione di zona, a condizione che venga rispettata l'area minima di intervento e le
norme stabilite per ciascuna zona omogenea e che non vengano operati trasferimenti di
volumetrie tra una zona e l'altra.
3. E' sempre consentito inserire all'interno del piano di lottizzazione, a scomputo degli oneri, in tutto
o in parte, le aree destinate ad opere di urbanizzazione nel P.R.G. .
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Art. 72- ModalitĂ di attuazione dei servizi
1. I servizi residenziali e le attrezzature di interesse generale, a meno che non sia diversamente
specificato nei precedenti articoli, possono essere progettati, realizzati e gestiti da enti pubblici
ovvero anche da privati (cooperative, associazioni, imprese, societĂ , artigiani, singoli).
2. In quest'ultimo caso l'Amministrazione comunale potrĂ richiedere la stipula di una apposita
convenzione, nella quale devono essere precisati i tempi di validitĂ della convenzione, le
modalitĂ di esecuzione delle opere ovvero i criteri di gestione del servizio.
3. La convenzione dovrĂ contenere comunque l'esplicito impegno a garantire l'uso pubblico delle
attrezzature realizzate e a non alienarle senza il consenso dell'Amministrazione.
4. Nelle aree vincolate dal P.R.G. per servizi ed attrezzature, nelle more della realizzazione
dell'opera, possono consentirsi, oltre le attivitĂ agricole di coltivazione del terreno, la
realizzazione di vivai e le attivitĂ di commercializzazione di prodotti vivaistici ed ortofrutticoli,
nonché la realizzazione di parcheggi alberati privati, purché pavimentati con materiali
discontinui e permeabili.
5. L'autorizzazione per tali opere è rilasciata a titolo precario, per un periodo non superiore ad un
anno, eventualmente rinnovabile, dietro sottoscrizione di apposito atto unilaterale d'obbligo.
6. Non può essere autorizzata in tali zone la realizzazione di manufatti edilizi né stabili ne precari ad
eccezione di piccoli impianti mobili strettamente necessari per lo svolgimento della attivitĂ
ammessa. Nella autorizzazione dovranno comunque specificarsi gli accorgimenti da adottare a
tutela del decoro urbano.
Art. 73 - Strutture ed impianti tecnologici.
1. In tutte le zone omogenee di P.R.G., ad eccezione delle aree sottoposte a vincoli di
inedificabilità discendenti dal leggi, è consentita l’installazione, da parte degli Enti pubblici e
delle Aziende erogatrici di servizi di pubblica utilitĂ , di impianti e strutture di piccola dimensione
destinate alla fornitura ed alla funzionalitĂ del servizio, quali cabine elettriche e telefoniche,
antenne, serbatoi, pozzetti e simili.
2. In particolare nelle zone classificate come verde agricolo i manufatti edilizi dovranno essere
arretrati dal filo stradale di almeno m. 3 e dai confini interni dell'area di pertinenza di almeno m.
1,50.
3. Nelle zone diverse da quelle agricole gli impianti tecnologici di cui al presente articolo
dovranno essere di preferenza localizzati, oltre che nelle zone specificamente indicate dal
piano, all'interno delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente
secondaria. Soltanto nel caso di dimostrata impossibilitĂ potranno prevedersi all'interno delle
zone destinate alla edificazione nel rispetto delle distanze stabilite dalle presenti norme per
ciascuna zona omogenea.
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Art. 74 - CalamitĂ naturali
E’ comunque sempre ammessa la ricostruzione, anche parziale, degli edifici legittimamente
esistenti interamente o parzialmente demoliti in seguito a calamitĂ naturali o altri eventi eccezionali
verificatisi successivamente all’adozione del Piano.
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CAPITOLO 7
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 75 - Efficacia delle concessioni e delle autorizzazioni
1. Sono fatte salve le concessioni edilizie e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'adozione
del presente P.R.G., purché i lavori siano iniziati entro un anno dal rilascio della concessione e
portati a termine entro tre anni dall'inizio dei lavori.
2. Sono altresì fatti salvi, qualunque sia la destinazione urbanistica indicata nel P.R.G., i piani di
lottizzazione approvati e convenzionati alla data di adozione del Piano, a condizione che i
relativi lavori vengano iniziati entro tre anni dalla stessa data.
Art. 76 – Decadenza di norme in contrasto con il P.R.G.
1. Le previsioni del P.R.G. prevalgono sulle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, fatti salvi i
diritti acquisiti. Ferma restando la prevalenza delle previsioni urbanistiche dei piani attuativi
vigenti, qualora le previsioni del P.R.G. contrastino con esse potranno essere disposte opportune
varianti urbanistiche alla scala d’intervento adeguata, fatti salvi i diritti acquisiti.
2. La prevalenza dei piani attuativi sulle previsioni del P.R.G. decorre dalla data d’inizio effettiva
dei lavori delle relative opere urbanizzazione.
Art. 77 - Misure di salvaguardia
1. A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione del P.R.G. e fino alla
emanazione del decreto regionale di approvazione, si applicano le misure di salvaguardia di
cui alla L. 3.12.1952, n.1902 e successive modificazioni nazionali e regionali. In forza di tali norme
Il Responsabile dell’U.T.C. è obbligato a sospendere ogni determinazione sulle domande di
concessione che si riferiscano ad opere e manufatti contrastanti con quanto previsto per la
stessa zona dal piano adottato.
2. Vanno invece rilasciate tutte le concessioni che si riferiscono ad opere conformi al piano
vigente e non contrastanti con il P.R.G. adottato.