cavalli - bundespublikationen.admin.ch · > istituto nazionale svizzero d’allevamento equino...

91
Cavalli

Upload: doanminh

Post on 10-Feb-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Cavalli

Mi prendo cura dei miei cavalli 4

Esigenze 5

Movimento 6

Riposo 7

Alimentazione, abbeveraggio, occupazione 8

Allevamento di cavalli giovani 9

Contatti sociali 10

Cura e salute 11

Utilizzo 12

Formazione 13

Registrazione dei cavalli 14

Carne 14

Trasporto 15

Interventi e divieti 16

Allevamento 17

Appendice 18

Indice

Tenetevi informati abbonandovi alla newsletter.Trovate informazioni dettagliate sul sito www.animalidacompagnia.ch

4Marzo 2014

I progenitori selvatici dei cavalli vivevano nelle steppe, come quelle dell’Asia. Fu lì che l’uomo, diverse migliaia di anni fa, riuscì nell’arduo compito di addomesticarli. In Svizzera vivono oggi circa 90 000 equini, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti. Negli ultimi decenni essi hanno perso sempre più la connotazione di animali da reddito per trasformarsi in animali da compagnia e da competizione.

Per poter prendersi cura in modo adeguato di un animale, occorre conoscere i suoi bisogni naturali. L’anatomia, la fisiologia e il comportamento dei cavalli addomesticati sono ancora molto simili a quelli dei loro antenati selvatici. Un proprietario di cavalli responsabile ne tiene conto. I cavalli hanno soprattutto bisogno della compagnia di altri animali della medesima specie e di un ambiente adeguato alle loro esigenze. Devono avere anche la possibilità di scegliere da soli quando e come muoversi.

Occorre menzionare in particolare un punto della nuova legislazione sulla protezione degli animali: a partire dal 1° settembre 2008 i proprietari responsabili di un allevamento equino devono disporre di una formazione riconosciuta. Inoltre, tutti i cavalli devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) (www.agate.ch) e i puledri muniti di microchip.

Le disposizioni e le raccomandazioni relative ai cavalli si applicano per analogia anche a pony, asini, muli e bardotti.

I cavalli si comportano ancora come i loro antenati.

> Manuale di controllo – Protezione degli animali Cavalli

> 455 Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione

degli animali (LPAn)

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

> 455.110.1 Ordinanza dell’USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione

di animali da reddito e di animali domestici

> 910.132.4 Ordinanza del DEFR del 25 giugno 2008 concernente

i programmi etologici (URA/SSRA)

> Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino INSAE

Mi prendo cura dei miei cavalli

5Marzo 2014

I cavalli hanno bisogno di movimento, di tenersi occupati e della compagnia di animali della medesima specie.

Esigenze

In effetti, in natura i cavalli sono continuamente in movimento alla ricerca di cibo e la compagnia di altri cavalli è indispensabile per loro. Inoltre, hanno bisogno di molta luce e di molta aria fresca.

Il legame ancestrale con l’immensità delle steppe fa sì che il cavallo, animale predato abituato alla vita in branco, cerchi la compagnia dei propri simili come fonte di sicurezza. L’erba delle steppe possiede uno scarso valore energetico ma un alto tenore di fibre, motivo per cui questi animali trascorrono la maggior parte del loro tempo a cercare cibo, muovendosi al passo.

Le infinite distese steppiche non offrono alcun riparo dai predatori, per cui l’unica strategia possibile è la fuga. Tutto in questo animale sembra concepito appositamente per permettere una fuga rapida: le lunghe zampe, il sistema cardiovascolare, gli organi sensoriali … doti che oggi vengono esaltate negli sport equestri.

La steppa è un ambiente estremo, arido e ampio: le temperature possono cambiare bruscamente, passando da un caldo torrido al freddo più pungente. Le steppe sono inondate di luce e l’aria pura consente una vista che spazia all’infinito. Questo clima così particolare ha fatto del cavallo uno degli animali domestici più resistenti ai cambiamenti di temperatura. Ma nella stalla questo animale ha bisogno di una buona qualità dell’aria e di spazio per poter tenere sotto controllo l’ambiente circostante: il richiamo ancestrale della steppa lo rende poco tollerante agli ambienti angusti.

> 455 Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)

Art. 4 e 6

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 3-14 e 60

6Marzo 2014

Nel loro ambiente d’origine, i cavalli trascorrono la maggior parte del tempo a nutrirsi, spostandosi da un pascolo all’altro con i compagni del branco. E di questa esigenza innata deve tener conto anche l’uomo.

I cavalli sono animali predati e appositamente concepiti per una fuga rapida e veloce. Un cavallo selvatico in fuga può raggiungere i 65 km / h. Il cavallo, animale predato abituato ai grandi spazi, deve essere in condi-zione di osservare l’ambiente circostante e di fuggire in caso di pericolo. Ecco perché non gradisce essere legato. La legge tiene conto di questa caratteristica innata vietando la stabulazione fissa. È consentito tenere legati gli animali solo per brevi periodi, ad esempio durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante la passeggiate o in occasione di manifestazioni.

I cavalli devono potersi muovere a sufficienza ogni giorno, usufruendo di settori di uscita all’aperto con piena libertà di movimento oppure mediante l’impiego quali cavalcature o animali da lavoro. Le giumente d’allevamento con puledri, i giovani cavalli e gli esempla-ri che non vengono utilizzati dall’uomo devono poter godere ogni giorno di almeno due ore di uscita all’aperto. Ai cavalli utilizzati dall’uomo deve essere inoltre consentita l’uscita almeno due giorni alla settimana per un periodo minimo di due ore ciascuno. L’uscita dei cavalli deve essere annotata in un apposito registro.

I settori di uscita all’aperto e i pascoli devono essere delimitati da recinzioni ben visibili che impediscano ai cavalli di scappare, ma non provochino ferite agli animali; per le recinzioni e i parchi in cui soggiornano i cavalli non può quindi essere utilizzato il filo spinato.

Gli animali detenuti permanentemente all’aperto hanno ottime possibilità di movimento. Tuttavia è importante che il suolo del parco o del pascolo non sia fangoso, né troppo imbrattato da sterco o urina al fine di non met- tere in pericolo la salute dei cavalli, ad esempio a causa di cadute, stiramenti, eruzioni cutanee dolorose o la putrefazione del fettone.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 7, 36, 61 e 63

Art. 59 cpv. 1 Divieto di stabulazione fissa

> 455.110.1 Ordinanza dell’USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione

di animali da reddito e di animali domestici

Art. 6-8 e 32

> 910.132.4 Ordinanza del DEFR del 25 giugno 2008 concernente

i programmi etologici (URA/SSRA)

Informazioni tecniche sull’argomento (cfr. allegato):

Prescrizioni relative all’uscita dei cavalli

Tenuta delle uscite del registro dei cavalli

Detenzione permanente dei cavalli all’aperto

Requisiti minimi dei box per cavalli

Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti

per la detenzione in gruppo dei cavalli

I cavalli sono animali predati e abituati ai grandi spazi.

Movimento

7Marzo 2014

I cavalli riposano più volte al giorno, per periodi di breve durata. Per assumere le naturali posizioni di riposo, devono disporre di spazio a sufficienza per distendersi nella stalla. I cavalli possono sonnecchiare – o addirittura dormire per alcuni minuti – in piedi. Possono anche dormire accovacciati con il torace e il retrotreno appog-giati per terra, con la testa diritta o appoggiata al pavimento a seconda che stiano riposando o dormendo. Nella fase di sonno profondo, che dura soltanto pochi minuti, si stendono su un fianco con gli arti allungati, come molti altri animali.

Per permettere loro di assumere queste posizioni di riposo, i cavalli non vanno tenuti legati e devono disporre di spazio sufficiente per stendersi con gli arti allungati. Per fare un esempio, un box singolo per un cavallo con altezza al garrese di 1,7 metri deve avere dimensioni pari ad almeno 10,5 metri quadrati. Applicando la stabulazione libera in un ambiente con diversi compartimenti, per cavalli di questa stazza si deve calcolare una superficie di riposo per animale pari ad almeno 7,5 metri quadrati. Sempre a parità di stazza, l’altezza degli ambienti deve essere di almeno 2,5 m.

Indicazioni dettagliate a seconda delle dimensioni dei cavalli sono disponibili nelle informazioni tecniche allegate.

L’area di riposo deve essere provvista di lettiera asciutta e pulita poiché i cavalli altrimenti non si sdraiano per un lasso di tempo sufficientemente lungo. La lettiera serve anche a ridurre la perdita del calore corporeo dei cavalli quando sono sdraiati e ad assorbire l’urina in modo che non si senta l’odore nocivo di ammoniaca nella scuderia.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 59 cpv. 2 Lettiera nel settore di riposo

Informazioni tecniche:

Settore di riposo con lettiera per i cavalli

Requisiti minimi dei box per cavalli

Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti

per la detenzione in gruppo dei cavalli

I cavalli hanno bisogno di una superficie di riposo sufficientemente grande e non possono essere tenuti legati.

Riposo

8Marzo 2014

I cavalli hanno un fabbisogno quotidiano d’acqua compreso tra i 20 e i 60 litri e passano metà della loro vita a mangiare: la loro natura di erbivori fa sì che svariate ore della giornata siano dedicate a questa attività.

I cavalli al pascolo devono avere la possibilità di abbeverarsi più volte al giorno. Pertanto, la soluzione migliore sarebbe quella di dare disponibilità illimitata di acqua attraverso abbeveratoi automatici, accesso a un bacino idrico, a una fontana o a una cisterna al pascolo. Qualora si faccia ricorso agli abbeveratoi automatici o ad altri contenitori per l’acqua, bisogna controllare con la massima assiduità che siano puliti e ben funzionanti.

L’alimentazione è a base di foraggio grezzo e l’assun-zione di cibo deve anche soddisfare il bisogno del cavallo di essere occupato per varie ore al giorno. Il foraggiamento non serve dunque solo a fornire l’energia e le sostanze nutrienti indispensabili per il cavallo. I cavalli che non hanno almeno per 16 ore al giorno accesso a foraggio grezzo (lettiera di paglia pulita, erba, fieno) devono essere nutriti con questo tipo di foraggio almeno tre volte al giorno.

Non bisogna però cadere nell’errore opposto, ovvero eccedere nelle quantità di foraggio. Occorre soprattutto prestare attenzione agli alimenti concentrati e ai pascoli con erba ricca di proteine e sostanze nutritive: in particolare per i cavalli, gli asini e i pony che non hanno necessità di alimentarsi molto, poiché gli eccessi nuocciono in modo notevole alla loro salute. Lo scarso movimento fisico rappresenta un ulteriore rischio.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 3 cpv. 3

Art. 4

Art. 60 cpv. 1

Informazioni tecniche (cfr. allegato):

Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli

La ricerca di cibo costituisce l’occupazione principale dei cavalli.

Alimentazione, abbeveraggio, occupazione

9Marzo 2014

Le femmine gravide devono poter partorire in tranquillità. Per i puledri è essenziale il contatto con la madre e con animali della stessa specie.

Affinché gli animali dispongano di spazio sufficiente per il parto, le dimensioni dei box predisposti a tale scopo devono essere superiori di almeno il 30 % a quelle previste per i normali box singoli; la medesima regola vale anche per i box in cui sono detenute giumente con puledri di età superiore ai 2 mesi. Anche quando si trovano nel box per il parto, le giumente e i puledri devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con altri cavalli.

Le giumente d’allevamento, i loro puledri e cavalli giovani devono poter godere ogni giorno di almeno due ore di uscita all’aperto. Inoltre, secondo l’ordinanza sulla protezione degli animali, i cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. q

Art. 9

Art. 59 cpv. 4 e 5

> 455.110.1 Ordinanza dell’USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione

di animali da reddito e di animali domestici

Art. 7 cpv. 2

Registrazione dei cavalli e dei puledri nella banca dati sul traffico

di animali (BDTA) su www.agate.ch

Informazioni tecniche:

Requisiti minimi dei box per cavalli

Prescrizioni relative all’uscita dei cavalli

Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti

per la detenzione in gruppo dei cavalli

Allevamento di cavalli giovani

I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

Allevamento di cavalli giovani

10Marzo 2014

La sua natura di animale predato fa sì che il cavallo prediliga la vita in gruppo, in quanto il branco è per lui fonte di sicurezza. Il contatto sociale è quindi importan-tissimo per questi animali. È vietato tenere un cavallo da solo, separato dai propri conspecifici, poiché questo tipo di detenzione non è compatibile con le caratteri-stiche e le esigenze della specie. I cavalli che vivono allo stato selvaggio formano dei piccoli gruppi che fanno parte di un branco, all’interno del quale esiste una gerarchia.

In effetti per i cavalli selvatici il contatto sociale conti-nuativo è importantissimo: gli occhi di un intero branco vedono meglio degli occhi di un solo animale. Mentre il branco pascola, uno o più esemplari rimangono vigili, in modo che gli altri abbiano maggior agio di nutrirsi. I cavalli dominanti più esperti conducono il branco verso ricchi pascoli e fonti d’acqua. La vita in gruppo è quindi sinonimo di sicurezza.

Queste caratteristiche sono ancora ben presenti nei cavalli addomesticati, che quindi non vanno separati dai propri conspecifici. I cavalli devono avere un contatto almeno visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo, pony, asino, mulo o bardotto.I cavalli giovani che non sono ancora utilizzati regolar-mente devono essere tenuti in gruppo.

La stabulazione in gruppo è adatta alla maggior parte dei cavalli. Bisogna però osservare alcuni requisiti strutturali che diano la possibilità agli animali di evitarsi e di mettersi al sicuro. Sono da evitare i passaggi stretti e i vicoli ciechi. Inoltre, i cavalli devono potersi nutrire indisturbati e dev’esserci la possibilità di separare temporaneamente dal gruppo gli esemplari malati.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. p

Art. 59 cpv. 3

Informazioni tecniche:

Requisiti minimi dei box per cavalli

Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti

per la detenzione in gruppo dei cavalli

Detenzione permanente dei cavalli all’aperto

Allevamento di cavalli giovani

I cavalli, avendo bisogno dei loro conspecifici, devono poter vivere in gruppo.

Contatti sociali

11Marzo 2014

L’adozione di sistemi di detenzione adeguati è una premessa imprescindibile per mantenere gli animali in buona salute. In tal senso, non sono importanti solo un foraggio adeguato e sufficiente acqua o un buon clima all’interno della stalla, bensì anche il movimento e i contatti sociali. Anche il modo in cui i cavalli vengono trattati riveste un’importanza determinante.

I detentori devono sottoporre gli animali a cure specifi-che, in particolare per quanto riguarda gli zoccoli e il manto. Affinché i cavalli possano assumere una posi - zione anatomicamente corretta e muoversi in modo naturale, la cura degli zoccoli deve essere svolta a regola d’arte. Questa operazione permette anche di prevenire le malattie degli zoccoli. La lettiera va sostituita frequentemente per garantire che la parte cornea dello zoccolo non venga rovinata dal letame o dall’urina. La modifica della posizione naturale degli zoccoli, l’impiego di ferrature dannose e il fissaggio di pesi nella zona degli zoccoli sono vietati.

Al pascolo, i cavalli si rotolano nell’erba oppure si mordicchiano e si grattano a vicenda il manto. Quando non sono in grado di soddisfare queste esi-genze naturali o possono farlo solo in misura limitata, è l’uomo che deve provvedere alla cura del manto attraverso una regolare pulizia e strigliatura.

Le condizioni di detenzione devono essere tali da mantenere gli animali in buona salute. In caso di malat-tia, occorre chiamare il veterinario. Gli esemplari malati devono essere immediatamente accuditi a regola d’arte.

Nel caso di cavalli denunciati come animali da reddito, di cui si utilizza la carne, i detentori sono tenuti a indicare i medicamenti impiegati nel giornale dei trattamenti. I veterinari garantiscono la sicurezza alimentare in seguito a un trattamento medicamentoso rispettando i termini d’attesa.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 3 cpv. 3

Art. 5

Art. 60 cpv. 2

> 455.110.1 Ordinanza dell’USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione

di animali da reddito e di animali domestici

Art. 7 cpv. 1-3

> Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario

(Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Informazioni tecniche:

Detenzione permanente dei cavalli all’aperto

Prendersi cura degli animali significa prevenire malattie e ferimenti.

Cura e salute

12Marzo 2014

Il settore equino, con i suoi diversi operatori, genera una cifra d’affari stimata in 1,65 miliardi di franchi e dà impiego a oltre 10 000 persone. Coinvolge numerosi ambiti, tra cui le scuole di equitazione e le pensioni agricole per cavalli.

Molteplici attività economiche beneficiano diretta- mente o indirettamente di questo settore, come l’alleva-mento, la gestione di pensioni per cavalli, il commercio di equini, le scuole di equitazione, la produzione e la vendita di attrezzature equestri, la costruzione di infrastrutture (scuderie), i trasporti, la produzione di foraggio, il commercio della carne, le aziende di allevamento, la medicina veterinaria, le assicurazioni specifiche, i media, le manifestazioni ippiche, la pubblicità e altri ancora.

Stando a uno studio pubblicato nel 2008 dall’Ufficio federale dello sport, circa 100 000 persone praticano uno sport equestre. Dallo studio emerge anche che, dopo il calcio, gli sport equestri sono la seconda attività sportiva preferita dai bambini e dai giovani. Qualunque sia l’utilizzo cui i cavalli sono destinati – se come animali da compagnia per cavalcare o nello sport oppure come animali da reddito nell’agricoltura, nell’equitazione o nelle attività terapeutiche – le loro esigenze restano immutate e vanno rispettate!

I cavalli sono animali da reddito e da compagnia.

> Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)

Art. 3

Art. 15 Cavallo come animale da reddito o domestico

> Federazione svizzera sport equestri

> Allevamento equino svizzero:

Osservatorio del settore svizzero equino (in tedesco o francese)

Utilizzo

13Marzo 2014

Il benessere degli animali può essere tutelato formando in modo corretto le persone che si occupano di loro o che ne sono responsabili. La nuova ordinanza sulla protezione degli animali attribuisce pertanto particolare importanza alla formazione dei proprietari di animali, anche nel settore equino.

La regola di base è la seguente: dal 1° settembre 2008 chi detiene diversi cavalli deve disporre della formazione richiesta.

Chi detiene un numero di cavalli superiore a cinque deve disporre di un attestato di competenza in materia. Coloro che detengono a titolo professionale un numero di cavalli superiore a undici devono aver svolto almeno una formazione specialistica non legata a una profes-sione comprendente una parte teorica e pratica e uno stage.

Le persone registrate il 1° settembre 2008 come gestori di un’azienda di detenzione di oltre cinque cavalli o di un’azienda di detenzione professionale di oltre undici cavalli non devono recuperare la formazione. Sono esone- rati dall’obbligo di formazione anche gli agricoltori che dispongono di una professione agricola o le persone con un diploma in una professione legata alla cura dei cavalli.

Le formazioni possono essere offerte dalle organizza-zioni appositamente riconosciute dall’USAV.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 31

> 455.109.1 Ordinanza del DFI del 5 settembre 2008 concernente

le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Art. 2-5 Formazione specialistica non legata a una professione

Art. 30-32 Attestato di competenza

Informazioni tecniche:

Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli

Per detenere cavalli è obbligatorio disporre di una formazione.

Formazione

14Marzo 2014

I cavalli devono essere registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) ed essere muniti di un passa-porto per equide. I puledri appena nati devono inoltre essere identificabili tramite microchip. Alla BDTA devono essere segnalati anche l’esportazione di un cavallo, il cambio di proprietario o di scuderia e altri importanti cambiamenti.

La registrazione consente di reagire in modo tempestivo ed efficace in caso di comparsa di una malattia equina. In caso di epizoozia le autorità veterinarie devono sapere dove si trovano i cavalli. Fino ad ora erano registrate soltanto le aziende agricole. Grazie alla registrazione, per la prima volta sarà possibile conoscere il numero complessivo dei cavalli tenuti in Svizzera.

Commisurato all’intero consumo di carne pari a 50 kg pro capite, con circa un po’ più di mezzo chilo pro capite il consumo medio di carne di cavallo risulta relativamente modesto. La percentuale è nettamente superiore nella Svizzera romanda e nel Ticino rispetto a quella della Svizzera tedesca.

Il 60 per cento dei cavalli allevati in Svizzera è addestrato come animale da compagnia, da competi-zione o da reddito. Il 40 per cento dei puledri viene selezionato e macellato a causa delle loro caratteristiche fisiche o caratteriali. Anche i cavalli da competizione feriti sono destinati alla macellazione. I cavalli macellati non possono però coprire la domanda sul mercato. La produzione nazionale costituisce di fatto soltanto il 10 per cento del consumo complessivo, la maggior parte viene importata dal Canada.

Quando si tratta della carne di cavallo, molte persone manifestano riserve emotive nei confronti di questi animali. Tale ambivalenza rispecchia il rapporto partico-lare che intercorreva tra l’uomo e il cavallo già tantis - simo tempo fa.

I proprietari delle scuderie svolgono un ruolo fonda-mentale nella registrazione dei cavalli. Essi devono registrare la loro azienda presso il servizio di coordina-mento cantonale e conservare i passaporti nel posto in cui sono stabulati gli animali.

Per maggiori informazioni circa la registrazione dei cavalli: www.agate.ch.

In genere i cavalli sono utilizzati come animali da reddito anche per la loro carne. In tal caso, occorre osservare le relative disposizioni dell’ordinanza sui medicamenti veterinari (ad es. in caso di trattamenti). Tuttavia, i cavalli possono essere dichiarati anche come animali da compagnia, registrandoli nel passaporto per equidi. In questo caso non possono essere macella-ti, neanche dopo il cambio di proprietario, e non è necessario tenere un giornale dei trattamenti.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 3

Art. 28

> Ordinanza sui medicamenti veterinari (OMVet)

Art. 3

Art. 15 Cavallo come animale da reddito o domestico

I cavalli devono essere registrati e i puledri devono essere muniti di microchip.

La carne di cavallo è un prodotto di nicchia. Gran parte di questo prodotto viene importata dall’estero.

Registrazione dei cavalli

Carne

15Marzo 2014

Chi trasporta cavalli si assume una grande responsabi-lità. Il cavallo è un animale predato che vuole poter osservare l’ambiente circostante. Le dimensioni limitate durante il trasporto non glielo consentono, motivo per cui è sottoposto a un grande stress. Inoltre, il pericolo di ferimento non è da sottovalutare a causa delle sue veloci reazioni di difesa e di fuga. I cavalli devono essere abituati possibilmente presto e con riguardo a essere caricati e scaricati da un veicolo di trasporto. La rampa per caricare e scaricare l’animale dal mezzo di trasporto deve essere antisdrucciolevole e il pavimen-to del veicolo deve essere provvisto di lettiera in modo che il cavallo non scivoli o cada. Un’attenta guida è anche molto importante per trasportare gli animali con riguardo. Le cavezze di corda o a nodi non possono essere utilizzate per legare gli animali durante il tras-porto, poiché possono causare dolori o lacerazioni agli animali quando, su una strada piena di curve o durante una frenata, devono tenersi in equilibrio o addirittura quando cadono. In Svizzera la durata del trasporto non deve superare le 6 ore.

Chi trasporta animali a titolo professionale o accudisce gli animali durante il trasporto, ad esempio nel commer-cio di animali o nel trasporto di animali da macello, deve disporre di una formazione pratica e teorica ed è tenuto a seguire regolarmente corsi di aggiornamento. Per ogni trasporto deve essere designata una persona responsabile del benessere degli animali durante il viaggio.

Per i trasporti professionali destinati all’estero è necessa-ria un’autorizzazione dell’Ufficio del veterinario cantonale. In ogni Paese dell’UE il termine «professio nale» è discipli-nato in modo differente. In caso di dubbio occorre pertanto informarsi anticipatamente presso le autorità competenti del Paese di destinazione.

I trasporti internazionali di bestiame da macello attra verso la Svizzera sono vietati. I bovini, i caprini, gli ovini e i suini destinati alla macellazione non possono essere trasportati su camion attraverso la Svizzera. A partire dal 2011 questo divieto si applica anche ai cavalli e al pollame da macello.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Capitolo 7: Trasporto di animali

Che si tratti di un singolo cavallo da competizione o dello spostamento in gruppo verso l’alpeggio o al macello, i trasporti di cavalli sono frequenti e rappresentano per gli animali una fonte di stress, pertanto devono avvenire nelle migliori condizioni possibili.

Trasporto

16Marzo 2014

Solitamente gli interventi sui cavalli sono eseguiti in anestesia. La marchiatura dei cavalli, ad esempio tramite microchip, o la bruciatura possono essere eseguite da persone esperte senza anestesia. Sono vietati, tra le altre cose, il doping e l’asportazione dei peli tattili.

Come gli altri animali, anche i cavalli non devono essere maltrattati né costretti senza necessità a fatiche eccessive.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 16

Art. 21

Art. 35 cpv. 1

Gli animali non devono essere maltrattati. Gli interventi dolorosi autorizzati, di regola, possono essere eseguiti soltanto previa anestesia.

Interventi e divieti

17Marzo 2014

In Svizzera vi sono 23 federazioni di allevamento riconosciute (stato 2008), anche se va ricordato che il numero dei puledri nati nel nostro Paese è legger-mente diminuito. Cifre e osservazioni più dettagliate sull’importanza dell’allevamento equino saranno disponibili nella banca dati sul traffico di animali (BDTA), presso la quale devono essere registrati tutti i cavalli.

L’allevamento equino è fortemente concentrato a livello regionale. Più di due terzi dei cavalli sono allevati nei Cantoni di Berna, Giura, Friburgo, Lucerna e Soletta, spesso da agricoltori.

Dopo lo svezzamento fino all’inizio della loro regolare utilizzazione o fino al raggiungimento dei 30 mesi di età, i puledri devono crescere in gruppo affinché possano imparare a capire le forme d’espressione tipiche della loro specie. I puledri dovrebbero essere allevati in branchi su vasti pascoli in modo che possano diventare cavalli resistenti sia dal punto di vista fisico sia da quello psicologico.

> 455.1 Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 25-27

> Istituto nazionale svizzero d’allevamento equino INSAE

> Federazione svizzera sport equestri

> Federazione svizzera dei pony e dei piccoli cavalli

L’allevamento deve essere praticato in modo tale che gli animali siano in buone condizioni di salute, escludendo il ricorso a metodi che ne pregiudichino il benessere e la dignità.

Allevamento

17Marzo 2014

Appendice

Allegato 1 Requisiti di formazione per la detenzione di cavalliAllegato 2 Divieto di stabulazione fissa per i cavalliAllegato 3 Requisiti minimi dei box per cavalliAllegato 4 Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti

per la detenzione in gruppo dei cavalliAllegato 5 Prescrizioni relative all’uscita dei cavalliAllegato 6 Tenuta del registro delle uscite per i cavalliAllegato 7 Settore di riposo con lettiera per i cavalliAllegato 8 Detenzione permanente dei cavalli all’apertoAllegato 9 Allevamento di cavalli giovaniAllegato 10 È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai cavalliAllegato 11 Sufficiente foraggio grezzo per i cavalliAllegato 12 Cavalli: uscita all’aperto durante tutto l’annoAllegato 13 Manuale di controllo Cavalli

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.1_(3)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Requisiti di formazione per la detenzione di cavalli

Aziende di detenzione di cavalli con obbligo di formazione

Sono soggette a obbligo di formazione le persone responsabili di una delle aziende di detenzione

di cavalli elencate di seguito (è compresa anche la detenzione di pony, asini, muli e bardotti

(cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn):

Aziende agricole con più di 10 unità di bestiame grosso (UBG) da reddito, tra cui cavalli

(cfr. art. 31 cpv. 1 OPAn). Può trattarsi di aziende di allevamento, allevamenti di puledri,

aziende che propongono giri in carrozza, maneggi, pascoli per cavalli anziani, pensioni e

simili, oppure dei propri cavalli detenuti come animali per il tempo libero.

Aziende che detengono a titolo professionale oltre 11 cavalli (cfr. art. 31 cpv. 5 OPAn), ad

es. maneggi, pensioni, cliniche veterinarie per cavalli, centri di riabilitazione equestre, aziende

che noleggiano cavalli o organizzano trekking, aziende che offrono giri in carrozza.

Detenzioni di oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati; esse comprendono

aziende agricole con al massimo 10 UBG, detenzioni private – persino in caso di effettivi di

grandi dimensioni – oppure detenzioni di piccole dimensioni a titolo professionale con un

numero di cavalli compreso tra 6 e 11 (cfr. art. 31 cpv. 2, art . 31 cpv. 4 lett. b OPAn).

Attestati di formazione

L’attestato comprovante la formazione richiesta viene verificato nell’ambito dei controlli in materia

di protezione degli animali. Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori

di un’azienda agricola, come detentori di più di cinque cavalli o gestori di un’azienda di deten-

zione professionale di cavalli non devono recuperare la formazione

(cfr. art. 222 cpv. 1-2 OPAn; All. 5 cifre 3-5 OPAn).

Nel caso particolare di un centro di accoglienza per cavalli a fine carriera di una fondazione,

va definito insieme all’autorità cantonale se questo rientri tra le detenzioni professionali di cavalli.

Requisiti per la detenzione di oltre 10 UBG da reddito, tra cui cavalli

Le persone responsabili della detenzione di cavalli in un’azienda agricola con oltre 10 UBG da

reddito devono comprovare di essere in possesso della formazione professionale agricola.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.1_(3)_i | dicembre 2013 2/7

Viene considerata una professione agricola:

agricoltore, contadino o formazione equivalente per una professione specifica nel settore

agricolo (cfr. art. 194 cpv. 1 lett. a-b, d OPAn)

agronomo (cfr. art. 193 cpv. 2; art. 194 cpv. 1 lett. c OPAn)

un’altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo, assolto entro

due anni dall’acquisizione dell’azienda, o dall’attività pratica comprovata in un’azienda agricola

per almeno tre anni (cfr. art. 194 cpv. 2 OPAn).

Dove è sufficiente l’attestato di competenza in luogo di una professione agricola:

nelle regioni montane, a condizione che per l’accudimento degli animali siano necessarie

meno di 0,5 unità standard di manodopera (USM) (cfr. art. 31 cpv. 2 OPAn) oppure

in aziende con al massimo 10 UBG da reddito con detenzione di oltre 5 equini (senza contare

i puledri non svezzati) (cfr. art. 31 cpv. 4 OPAn).

Requisiti per la detenzione di oltre cinque cavalli

Le persone responsabili della detenzione di oltre cinque cavalli devono essere in possesso di un

attestato di competenza. Tale requisito si applica anche alle detenzioni private.

L’attestato di competenza sulla detenzione e l’accudimento dei cavalli può essere conseguito con

un corso teorico della durata di almeno cinque ore o con un periodo di pratica di almeno tre

settimane in un’azienda avente un effettivo di cavalli simile a quello che il praticante intende

accudire. Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile

dell’accudimento degli animali (cfr. art. 198, 206 OPAn; art. 30-32, 55 Ordinanza del DFE

concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali).

Sono esonerati dal conseguimento dell’attestato di competenza coloro che:

possiedono una conferma ufficiale di un’esperienza almeno triennale con i cavalli (cfr. art. 193

cpv. 3 OPAn; art. 56 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il

trattamento degli animali) oppure

soddisfano i requisiti di formazione per la detenzione professionale o agricola di cavalli

(cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn) oppure

possiedono una formazione specialistica professionale, o di scuola universitaria professionale

in materia di detenzione dei cavalli (cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn).

Requisiti per la detenzione professionale di oltre 11 cavalli

Le persone responsabili della detenzione professionale di oltre 11 cavalli devono comprovare di

essere in possesso di una formazione in materia di detenzione di cavalli (formazione specialistica

non legata a una professione).

La formazione specialistica non legata a una professione in materia di detenzione adeguata dei

cavalli e di allevamento e riproduzione responsabile dei cavalli si compone di una parte teorica e

di una pratica e dura in totale almeno 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della

durata di almeno tre mesi (cfr. art.197 OPAn; art. 2-5, Ordinanza del DFE concernente le forma-

zioni per la detenzione e il trattamento degli animali).

Consentono un’esenzione dal conseguimento dell’attestato di competenza

(cfr. art. 193 cpv. 2 OPAn) le seguenti professioni:

custode di cavalli e specialista di cavalli secondo la LFPr;

maniscalco secondo la LFPr;

cavallerizzo, palafreniere, fantino, istruttore di equitazione con una formazione riconosciuta

dall’associazione SVBR

N. 11.1_(3)_i | dicembre 2013 3/7

o un diploma professionale o universitario che comprenda una formazione in materia di deten-

zione dei cavalli, ad es:

formazione universitaria in medicina veterinaria, agronomia, zoologia, etologia oppure

in scienze equine alla HAFL (in passato SHL).

o una professione agricola.

Requisiti di formazione in caso di commercio di cavalli a titolo professionale

Secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge sulle epizoozie, le persone che accudiscono i

cavalli nelle aziende che ne esercitano il commercio a titolo professionale devono aver

conseguito la patente per il commercio di bestiame, valida come attestato di formazione (cfr.

art. 103 lett. c OPAn).

Altre formazioni in casi specifici

In casi specifici, l’Ufficio del veterinario cantonale può riconoscere una formazione diversa

qualora la persona in questione dimostri di essere in possesso delle conoscenze e capacità

richieste (cfr. art. 199 cpv. 3 OPAn).

Dove è possibile frequentare la formazione specialistica e conseguire l’attestato di compe-

tenza

I corsi per il conseguimento dell’attestato di competenza o per la formazione specifica in materia

di detenzione di cavalli non legata a una professione devono essere preventivamente riconosciuti

dallʼUSAV, il quale tiene un elenco sul sito internet www.usav.admin.ch > Formazione e perfezio-

namento (cfr. art. 199 cpv. 1 OPAn), affinché gli interessati sappiano dove poter frequentare la

formazione.

Basi legali: Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli

animali (OPAn), ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il

trattamento degli animali

Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn

Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli e bardotti;

Art. 31 OPAn

Requisiti per i detentori di animali domestici

1

Chiunque accudisce oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito deve aver conseguito una formazione in

agricoltura di cui all’articolo 194.

2

La condizione di cui al capoverso 1 non si applica ai detentori di animali delle regioni di montagna che

necessitano di meno di 0,5 unità standard di manodopera. Essi devono soddisfare i requisiti di cui al

capoverso 4.

3 Se la persona che accudisce gli animali in un’azienda d’estivazione non possiede la formazione di cui al

capoverso 1, il gestore dell’azienda d’estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto

all’accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al capoverso 1.

N. 11.1_(3)_i | dicembre 2013 4/7

4 Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile

della detenzione e dell’accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all’articolo 198 per la

detenzione di:

b. oltre 5 equini, senza contare i puledri non svezzati;

5

Chiunque detiene a titolo professionale più di 11 cavalli deve aver conseguito una formazione di cui

all’articolo 197.

Art. 103 lett. c OPAn

Requisiti per il personale che accudisce animali nel settore commerciale e pubblicitario

In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell'accudimento deve:

c. nelle aziende che esercitano il commercio di bestiame secondo l’articolo 20 capoverso 2 della legge

del 1°luglio 1966 sulle epizoozie (LFE): essere titolare della patente di commerciante del bestiame;

Art. 193 cpv. 1-3 OPAn

Attestato di formazione

1 Sono considerati attestati di formazione:

a. per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera a: diploma professionale o universitario;

b. per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b: conferma di conseguimento della forma-

zione;

c. per una formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c: attestato di competenza.

2 La formazione specialistica professionale o universitaria esonera dal conseguimento di una formazione non

legata a una professione; quest’ultima esonera dal conseguimento dell’attestato di competenza.

3 All’attestato di competenza di cui al capoverso 1 lettera c è equiparata la conferma ufficiale di un’esperienza

almeno triennale con la specie animale in questione.

Art. 194 OPAn

Professioni agricole

1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per formazione agricola:

a. la formazione di agricoltrice o agricoltore con certificato federale di formazione pratica di cui all’articolo 37

o con attestato federale di capacità di cui all’articolo 38 LFPr17;

b. la formazione di contadina o contadino con attestato professionale di cui all’articolo 42 LFPr;

c. il diploma in agronomia rilasciato da una scuola universitaria professionale;

d. una formazione equivalente per una professione specifica nel settore agricolo.

2 Alla formazione agricola di cui al capoverso 1 è equiparata qualsiasi altra formazione professionale di cui

all’articolo 37 o 38 LFPr integrata:

a. da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall’acquisizione dell’azienda

detentrice di animali; o

b. dall’attività pratica comprovata in un’azienda agricola per almeno tre anni.

Art. 197 cpv. 1-2 OPAn

Formazione specialistica non legata a una professione

1 La formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera b fornisce le conoscenze tecniche e le competenze

pratiche necessarie per la detenzione adeguata degli animali, l’utilizzo, l’allevamento responsabile e il tratta-

mento rispettoso degli stessi.

2 La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica. La parte pratica deve comprendere un numero

sufficiente di esercitazioni.

N. 11.1_(3)_i | dicembre 2013 5/7

Art. 198 cpv. 1-2 OPAn

Formazione con attestato di competenza

1

La formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c fornisce conoscenze di base o competenze pratiche

necesrie per la detenzione adeguata e il trattamento rispettoso degli animali.

2

Essa può essere conseguita con un corso o un periodo di pratica.

Art. 199 cpv. 1 + 3 OPAn

Riconoscimento da parte dell’USAV e dell'autorità cantonale

1

L’USAV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all’articolo 192 capoverso 1

lettera b, la formazione di cui all’articolo 192 capoverso 1 lettera c e il perfezionamento specifico per gli impiegati

del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all’articolo 103 lettera b e

pubblica la lista delle formazioni riconosciute. Esso decide in merito all’equipollenza delle formazioni estere

secondo gli articoli 197 e 198.

3

In casi specifici l’autorità cantonale può riconoscere una formazione diversa da quella richiesta se la persona in

questione dimostra di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di aver esercitato una professione con

requisiti analoghi. Se necessario, può obbligare queste persone ad assolvere una formazione complementare.

Art. 206 OPAn

Requisiti per le aziende in cui si svolgono periodi di pratica

1

L’azienda nella quale si svolgono periodi di pratica secondo l’articolo 198 capoverso 2 deve disporre di un

effettivo che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende

accudire.

2 Il praticante deve ricevere istruzioni direttamente dalla persona responsabile dell’accudimento degli animali.

Art. 222 cpv. 1-2 OPAn

Disposizioni derogatorie

1

Le persone che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un’azienda agricola o come detentori di

animali di cui all’articolo 31 capoverso 4 non devono recuperare la formazione di cui all’articolo 31

capoversi 1 e 4 per poter detenere animali.

2 Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 erano registrate come gestori di un’azienda di deten-

zione professionale di cavalli non devono presentare l’attestato di competenza di cui all’articolo 31 capoverso 5.

Art. 2 cpv. 1 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Obiettivi di apprendimento

1 L’obiettivo della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102

capoverso 2 OPAn è di insegnare al detentore di animali o alla persona responsabile dell’accudimento degli animali

a trattarli con riguardo e in modo corretto, a tenerli in modo adeguato, a mantenerli in buona salute, ad allevarli in

modo responsabile e ad assicurare lo sviluppo di una progenie sana.

Art. 3 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Forma e durata della formazione

1

La formazione comprende una parte teorica e una parte pratica nonché un periodo di pratica in un’azienda

secondo l’articolo 206 OPAn.

N. 11.1_(3)_i | dicembre 2013 6/7

2 La parte teorica e la parte pratica comprendono complessivamente al minimo 40 ore, di cui almeno 20 sono

dedicate alla parte teorica e almeno 10 alla parte pratica. Il periodo di pratica comprende almeno tre mesi.

3 La formazione delle persone che allevano a titolo professionale animali da compagnia e cani da lavoro deve

comprendere almeno 10 ore di insegnamento teorico nei settori di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere d–g.

Art. 4 cpv. 1 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Contenuto della parte teorica

1

La parte teorica permette di acquisire le nozioni fondamentali inerenti agli animali accuditi negli ambiti seguenti:

a. legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;

b. trattamento rispettoso degli animali;

c. igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie

infettive;

d. responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali;

e. anatomia e fisiologia degli animali; e

f. comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.

2

La parte teorica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102

capoverso 2 OPAn permette di acquisire conoscenze approfondite in merito agli animali accuditi negli ambiti

seguenti:

a. accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;

b. alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze

comportamentali legate all'assunzione di cibo;

c. esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il

comportamento tipico della specie;

d. allevamento degli animali e normale sviluppo della progenie;

e. svolgimento normale del parto o della deposizione delle uova e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita

o di difficoltà nella deposizione delle uova;

f. genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza; e

g. obiettivi d'allevamento e tare ereditarie.

Art. 5 cpv. 1 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Contenuto della parte pratica

1

La parte pratica della formazione di cui agli articoli 31 capoverso 5, 85 capoverso 2, 97 capoverso 2 o 102

capoverso 2 OPAn deve comprendere esercitazioni inerenti al modo di trattare gli animali, di prestare loro le cure

necessarie, di osservare il loro comportamento, di allestire un parco e di rispettare le norme igieniche.

Art. 30 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 31 capoverso 4 o all'articolo 85 capoverso 3 OPAn è che il detentore

di animali o la persona responsabile del loro accudimento impari a conoscere i principi della detenzione adeguata

degli animali.

Art. 31 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Forma e durata della formazione

La formazione viene impartita sotto forma di un corso o di un periodo di pratica. Il corso comprende almeno cinque

ore di teoria, mentre il periodo di pratica prevede almeno tre settimane di collaborazione nell’accudimento degli

animali in un’azienda detentrice di animali.

N. 11.1_(3)_i | dicembre 2013 7/7

Art. 32 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Contenuto

La formazione permette di acquisire nozioni fondamentali o competenze pratiche negli ambiti seguenti: basi legali,

esigenze particolari delle diverse specie animali, accudimento degli animali, alimentazione, allestimento

dell’ambiente nel quale tenere gli animali e allevamento della progenie.

Art. 55 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Attestazione di un periodo di pratica

L’attestato di competenza di un periodo di pratica di cui all’articolo 198 capoverso 2 OPAn deve contenere almeno

le indicazioni seguenti:

a. nome, indirizzo, formazione ed esperienza pratica della persona responsabile dell’assistenza al praticante;

b. informazioni inerenti all’effettivo di animali e al tipo di utilizzazione della detenzione di animali;

c. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio del prati-

cante;

d. durata, entità e genere delle attività svolte dal praticante;

e. luogo, data, nome e firma del direttore dell’azienda.

Art. 56 Ordinanza del DFE concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali

Conferma ufficiale di un'esperienza pluriennale

L'autorità conferma l'esperienza pluriennale di una persona con una specie animale di cui all'articolo 193

capoverso 3 OPAn indicando i dati seguenti:

a. cognome, nome, data di nascita, luogo di origine o Paese di provenienza e luogo di domicilio della

persona in questione;

b. indicazioni inerenti all'effettivo di animali, al tipo di utilizzazione, alla durata dell'esistenza della detenzione

di animali e alla persona responsabile dell'accudimento degli animali;

c. luogo, data, timbro, nome e firma della persona autorizzata dall'autorità competente.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.2_(2)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Divieto di stabulazione fissa per i cavalli

La stabulazione fissa non si adatta ai cavalli poiché riduce al minimo la loro libertà di movimento

e limita eccessivamente il loro comportamento naturale (rotolare per terra, grattare o rosicchiare)

nonché il loro campo visivo e la loro posizione di riposo naturale (anche se i cavalli riposano in

piedi, per dormire profondamente devono potersi accucciare in decubito sternale). Per questo

motivo i cavalli non possono essere tenuti legati (cfr art. 59 cpv. 1 OPAn).

Durante la cura, il foraggiamento nella tenuta in gruppo, il trasporto, il riposo notturno durante le

passeggiate o in situazioni analoghe i cavalli possono essere tenuti legati per breve tempo

(cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn). Il divieto riguarda quindi solo i sistemi di detenzione della stabulazione

fissa (poste o altre poste fisse per la detenzione di cavalli), e non si riferisce a quando i cavalli

vengono tenuti legati in generale.

Eccezioni a breve termine per determinate situazioni

I cavalli utilizzati a scopi militari, in particolare in caso di pernottamenti in campo (bivacco),

possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn)

Anche i cavalli per cui è dimostrato che sono stati appena stabulati in un’azienda possono essere

tenuti legati per al massimo tre settimane (cfr. art. 59 cpv. 1 OPAn). In tal modo si mira a facilitare

la dimestichezza con i cavalli che in passato sono stati poco a contatto con le persone. Tuttavia,

ciò non vale per i cavalli di età inferiore a 30 mesi. Questi ultimi non possono essere tenuti legati,

neanche per un breve periodo (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. q; art. 59 cpv. 4 OPAn).

Le poste fisse devono essere concepite in modo che i cavalli non si feriscano e possano tenersi

eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Chi, eccezionalmente, tiene legato un cavallo per un breve periodo, deve poter dimostrare

all’organo di controllo della protezione degli animali che allo scadere delle tre settimane il cavallo

dispone di un posto in un altro sistema di stabulazione adeguato alle sue esigenze.

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.2_(2)_i | dicembre 2013 2/2

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn); ordinanza sulla protezione degli

animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. q OPAn

Definizione cavalli giovani

q: cavalli giovani: i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei

30 mesi di età.

Art. 8 cpv. 1 OPAn

Poste, box, dispositivi d’attacco

Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e possano

tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Art. 59 cpv. 1 OPAn

Divieto di stabulazione fissa

I cavalli non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le

passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e i cavalli possono

essere legati per breve tempo. I cavalli appena stabulati in un’azienda o utilizzati a scopi militari possono essere

tenuti legati per al massimo tre settimane.

Art. 59 cpv. 4 OPAn

Detenzione in gruppo di cavalli giovani

I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.3_(2)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Requisiti minimi dei box per cavalli

Box individuali e box di gruppo a un compartimento

Un box è un'unità di detenzione all'interno di un locale (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. d OPAn) nel quale il

cavallo o un gruppo di cavalli può muoversi liberamente, cibarsi e abbeverarsi, riposare

sdraiandosi, urinare e defecare.

Nel box individuale viene tenuto un cavallo per box. I box individuali devono consentire un

contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo, pony, asino, mulo o bardotto

(cfr. art. 59 cpv. 3 OPAn). I puledri svezzati devono essere tenuti in gruppo fino alla loro regolare

utilizzazione e al massimo fino a quando non raggiungono i 30 mesi di età (cfr. art. 59

cpv. 4 OPAn). Un puledro non può essere tenuto in un box individuale.

Nei box di gruppo a un compartimento vengono tenuti gruppi o coppie di cavalli. Questi box si

adattano soltanto ai gruppi armonici (privi di frequenti scontri aggressivi con ferimenti) e devono

offrire agli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi, ad eccezione per i cavalli giovani

(cfr. art. 59 cpv. 5 OPAn). Al contrario dei box di gruppo a più compartimenti (cfr. le Informazioni

tecniche N. 11.4 (2) «Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti

per la detenzione in gruppo dei cavalli»), nel box di gruppo a un compartimento manca la

separazione tra il settore di riposo e il settore di foraggiamento.

Requisiti generali dei box per cavalli

I box devono essere allestiti in modo che i cavalli possano tenersi eretti, riposarsi e alzarsi nel

modo tipico della loro specie (cfr. art. 7 cpv. 2 e art. 8 cpv. 1 OPAn). A tal proposito i cavalli

devono disporre di sufficiente spazio e di un pavimento antiscivolo (cfr. art. 7 cpv. 3 e art. 34

cpv. 1 OPAn). I box devono soddisfare i requisiti minimi riportati nella tabella 7 dell’allegato 1

(cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn) che si applicano in modo uniforme indipendentemente dal tipo di box

(stessi requisiti per le superfici minime dei box chiusi fino al soffitto o fino a metà, dei box interni

ed esterni con o senza area d’uscita costantemente accessibile dalla stalla).

I settori di riposo nei box devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e

asciutta (cfr. art. 59 cpv. 2 OPAn; cfr. anche le Informazioni tecniche N. 11.7 (2) «Settore di

riposo con lettiera per i cavalli»).

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.3_(2)_i | dicembre 2013 2/3

I box devono essere allestiti in modo che gli animali non si feriscano (cfr. art. 7 cpv. 1 e art. 8

cpv. 1 OPAn). Il cavallo, in quanto animale pauroso e con una pelle molto delicata, può ferirsi

facilmente. Soprattutto le fessure delle porte o le griglie troppo larghe, i chiavistelli e i chiodi

sporgenti o simili, le prese di corrente e i fili elettrici presenti nel settore accessibile al cavallo

costituiscono un grande rischio di infortuni e ferite gravi.

Dimensioni minime dei box per cavalli

luce netta

Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).

Nel box di gruppo a un compartimento la superficie minima per cavallo corrisponde a quella

utilizzata per un cavallo tenuto singolarmente. In gruppi di cinque o più cavalli compatibili la

superficie complessiva può essere ridotta del 20 % al massimo. Per stabilire lʼaltezza minima ci si

basa sulla taglia del cavallo più grande. La misurazione viene effettuata a partire dallʼaltezza

massima della lettiera.

Devono essere rispettate le seguenti dimensioni:

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm

Superficie minima

in m2

5,5 7 8 9 10,5 12

Box parto, box per

giumente con

puledro 1)

7,15 9,1 10,4 11,7 13,65 15,6

Larghezza minima almeno una volta e mezza l’altezza al garrese

Altezza minima 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

1)

Per le giumente con puledri di almeno due mesi.

Misure tollerate per le scuderie esistenti il 1°settembre 2008:

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm

Superficie minima

in m2

5,5 7 7 8 9 10,5

Altezza minima 1,8 1,9 2 2,2 2,2 2,2

Se un box esistente presenta già queste dimensioni, non deve essere adeguato.

N. 11.3_(2)_i | dicembre 2013 3/3

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli

animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. d OPAn

Definizioni

d: box: recinto all’interno di un locale.

Art. 7 OPAn

Ricoveri, parchi, suolo

1

I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;

b. la salute degli animali non sia compromessa; e

c. gli animali non possano fuggire.

2

I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di

seguire il comportamento tipico della loro specie.

3

I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 8 cpv. 1 OPAn

Poste, box, dispositivi d’attacco

1 Le poste, i box e i dispositivi d’attacco devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano e

possano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Art. 10 cpv. 1 OPAn

Requisiti minimi

I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.

Art. 34 cpv. 1 OPAn

Pavimenti

1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere

sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

Art. 59 cpv. 2-5 OPAn

Detenzione

2

I settori di riposo nei ricoveri devono essere provisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

3 I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. L’autorità cantonale può

rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli

vecchi.

4 I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

5 I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono

esserci vicoli ciechi.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.4_(2)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli

Suddivisione dei compartimenti in base ai diversi settori

Nella stabulazione in gruppo diversi cavalli sono tenuti nella stessa unità, come ad esempio nella

stabulazione libera a diversi compartimenti (cfr. art. 9 cpv. 1 OPAn). I cavalli si possono muovere

liberamente fra i diversi settori (settore di foraggiamento, settore di riposo e area d’uscita). Nella

stabulazione libera a diversi compartimenti la superficie di riposo deve essere separata dai

settori di foraggiamento o di movimento tramite ad esempio una parete divisoria, al fine di

permettere anche agli animali di rango inferiore di riposare senza essere disturbati dagli altri. La

superficie di riposo e l’area d’uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio

largo o da due corridoi più stretti (all. I tab. 7 nota 6 OPAn).

Strutturazione, compartimento speciale

I cavalli hanno una gerarchia ben stabilita e comunicano tra di loro soprattutto mediante

l’espressione del muso e la postura della testa, del collo e della coda. Pertanto, se vi è posto a

sufficienza, in gruppi armonici i cavalli non si scontrano mai. Nelle scuderie non vi devono essere

vicoli ciechi e i cavalli, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare (art. 2 cpv. 3 lett. q;

art. 59 cpv. 5 OPAn). Alla strutturazione della scuderia si prestano tra l’altro pareti, alberi,

fontane, barili o simili.

In caso di bisogno deve essere creato un compartimento speciale per gli animali malati, feriti

(cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn) o incompatibili (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. c OPAn). Anche i puledri o i nuovi

cavalli da integrare nel gruppo devono poter essere separati (cfr. art. 9 cpv. 2 lett. a-b OPAn).

Questo scompartimento deve soddisfare i requisiti minimi previsti per i box per cavalli nella

detenzione individuale e garantire un contatto visivo, olfattivo e acustico con almeno un altro

cavallo.

I dispositivi a scarica elettrica per separare i diversi settori o per dirigere il comportamento

degli animali nella stalla sono vietati (cfr. art. 35 cpv. 1 OPAn).

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.4_(2)_i | dicembre 2013 2/4

Settore di foraggiamento

I cavalli devono ricevere più volte al giorno acqua e foraggio grezzo in quantità sufficienti

poiché il loro apparato digerente (a partire dai denti per arrivare allo stomaco e poi all’intestino

crasso) si è abituato ad un apporto costante di piccole quantità di alimenti ricchi in fibre grezze.

Inoltre, la ricerca e l’assunzione del cibo costituiscono l’occupazione principale dei cavalli

(cfr. art. 4 cpv. 1-2; art. 60 cpv. 1 OPAn).

Nella tenuta in gruppo il detentore di animali deve provvedere affinché ogni cavallo riceva

alimenti e acqua a sufficienza (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Poiché i cavalli sono animali che vivono in

branco e vogliono quindi cibarsi contemporaneamente, ogni cavallo deve disporre di una

posta di foraggiamento. In tal modo anche gli animali di rango inferiore possono alimentarsi

senza che vengano disturbati dagli altri e si evitano conflitti. Alla somministrazione del foraggio si

prestano ad esempio le mangiatoie circolari, all'alimentazione razionata le poste di foraggia-

mento, la stabulazione fissa di breve durata o il foraggiamento assistito da computer (cfr. art. 3

cpv. 2 OPAn).

Non vi sono disposizioni che disciplinano le dimensioni delle poste di foraggiamento. Affinché

adempiano alle loro funzioni, devono proteggere il cavallo su tutta la lunghezza del suo corpo e

non devono essere troppo larghe, in modo che altri cavalli non possano entrarvi.

Superficie di riposo ricoperta di lettiera

La superficie di riposo nella stalla deve essere provvista di una lettiera sufficiente e adeguata

(cfr. Informazioni tecniche 11.7 (1) «Settore di riposo con lettiera per i cavalli»). La lettiera deve

inoltre essere pulita e asciutta (cfr. art. 34 cpv. 1; art. 59 cpv. 2 OPAn). Nel caso in cui la lettiera

sia commestibile e non vi sia unʼalimentazione ad libitum, nella tenuta in gruppo sussiste il

pericolo che gli animali di rango inferiore non possano riposare o non possano farlo per un

periodo abbastanza lungo senza essere disturbati dagli altri

Misure minime

Le superfici di riposo e le aeree d’uscita devono soddisfare i requisiti minimi di cui all’allegato 1,

tabella 7, cifre 13 e 31 dell’ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn).

La superficie per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per i singoli cavalli. In

caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al

massimo del 20 per cento (cfr. all. 1 tab. 7 nota 3 OPAn).

Luce netta

Le misure delimitano sempre spazi liberi (luce netta).

Per stabilire l’altezza minima del soffitto dell’unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo

più grande. La misurazione viene effettuata a partire dall’altezza massima della lettiera.

N. 11.4_(2)_i | dicembre 2013 3/4

Misure minime per le stalle a stabulazione libera con diversi

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm

Superficie di riposo in m2 4 4,5 5,5 6 7,5 8

Superficie di riposo per

giumente con puledri 1)

5,2 5,85 7,15 7,8 9,75 10,4

Altezza minima del

soffitto

1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

Valori di tolleranza per

l’altezza del soffitto 1)

1,8 1,9 2,0 2,2 2,2 2,2

1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30%.

2) L’altezza del soffitto che soddisfa i valori di tolleranza non deve essere adeguata.

Area d’uscita

Lʼarea dʼuscita deve soddisfare le misure minime prescritte nellʼallegato 1 tabella 7 cifra 3 e deve

essere costantemente accessibile (cfr. art. 61 cpv. 2 OPAn; all. 1 tab. 7 OPAn). Per area dʼuscita

si intende un pascolo o un parco adatto allʼuscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione

atmosferica (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f OPAn). I requisiti che devono soddisfare le aree dʼuscita sono

contenuti nelle Informazioni tecniche 11.5 (2) «Prescizioni relative allʼuscita dei cavalli».

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli

animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. f + q OPAn

Definizioni

f. area d’uscita: pascolo o parco adatto all’uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica;

q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei

30 mesi di età;

Art. 3 cpv. 2 OPAn

Detenzione adeguata degli animali

2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi,

urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di

soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti

climatizzati.

Art. 4 cpv. 1-2 OPAn

Alimentazione

1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in

gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della

specie.

N. 11.4_(2)_i | dicembre 2013 4/4

Art. 5 cpv. 2 OPAn

Cura

2

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali

malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure

siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo

svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

Art. 9 OPAn

Stabulazione in gruppo

1

Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un

parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

2

In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:

a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;

b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi;e

c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri

separati o parchi d’isolamento.

Art. 10 cpv. 1 OPAn

Requisiti minimi

1

I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.

Art. 59 cpv. 2; 4-5 OPAn

Detenzione

2

I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

4

I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

5

I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono

esserci vicoli ciechi.

Art. 60 cpv. 1 OPAn

Foraggiamento e cura

1 Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli

sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.

Art. 61 cpv. 2 OPAn

Movimento

2 L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre

mettere è disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.

All. 1 tab. 7 nota 6 OPAn

Nota 6

La superficie di riposo e l’area d’uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due

corridoi più stretti.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.5_(2)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Prescrizioni relative all’uscita dei cavalli

I cavalli che possono uscire spesso all’aperto sono più sani ed equilibrati. In genere avanzano

con tranquillità e hanno un piede sicuro anche su terreni ghiacciati, leggermente fangosi o

accidentati.

Possibilità costante di uscita durante l’anno per tutti gli equini

Cavalli, pony, asini, muli e bardotti (cui in seguito si farà riferimento con il termine complessivo

cavalli) devono potersi muovere all’aperto per tutto l’anno. Quanto detto si applica sia ai cavalli

che non svolgono alcun lavoro fisico, come i puledri con le giumente, gli animali giovani e gli

animali a riposo per motivi d’età, che ai cavalli utilizzati (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p; art. 61

cpv. 4-5 OPAn).

Per uscita si intende movimento libero all’aperto durante il quale l’animale stesso può decidere

autonomamente il tipo di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere

trattenuto da pastoie, redini, briglie, finimenti, capestri, catene o simili (cfr. art. 2 cpv. 3

lett. c OPAn).

Frequenza di uscita a seconda dell’utilizzazione

Devono essere concesse ogni giorno almeno due ore di uscita (cfr. art. 61 cpv. 4-5 OPAn). In

caso di presenza di numerosi insetti, l’uscita deve avvenire nelle ore notturne o alle prime ore del

mattino (art. 32 cpv. 2 dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali

domestici).

Ai cavalli utilizzati, vale a dire agli animali che lavorano da sellati, sono lavorati da terra oppure

condotti per la cavezza, come ad esempio nel lavoro alla longe o alle redini lunghe, quando

vengono condotti a mano cavalcando un altro cavallo, oppure che fanno movimento mediante la

giostra meccanica, deve essere concessa l’uscita almeno due giorni a settimana, anche se

sono utilizzati ogni giorno (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o; art. 61 cpv. 5 OPAn). Nei giorni in cui non

svolgono alcun lavoro fisico, i cavalli utilizzati devono potersi muovere all’aperto (cfr. art. 61

cpv. 1 OPAn).

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.5_(2)_i | dicembre 2013 2/6

Le giumente d’allevamento con puledri, i cavalli giovani, i cavalli a riposo per motivi d’età e gli altri

cavalli che non sono utilizzati, devono uscire ogni giorno (cfr. art. 61 cpv. 4 OPAn). I cavalli

giovani devono uscire in gruppo (cfr. art. 59 cpv. 4).

Le uscite devono essere annotate in un apposito registro (registro delle uscite) entro tre giorni

(cfr. Informazioni tecniche – Protezione degli animali N. 11.6 (2) “Tenuta del registro delle uscite

per i cavalli”; cfr. art. 61 cpv. 7 OPAn; art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di

animali da reddito e di animali domestici).

Allestimento delle aree d’uscita

Sono idonei per l’uscita i pascoli, le aree d’uscita allestite in modo da essere utilizzabili con

qualsiasi condizione atmosferica e le aree d’uscita, costantemente accessibili dalla stalla,

appartenenti a box o stalle a stabulazione libera a diversi comparti, che soddisfano i requisiti

minimi in termini di superficie, recinti e suolo (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f; 10 cpv. 1; 61 cpv. 2 OPAn).

Nei prati magri, la possibilità di pascolare per ore soddisfa le esigenze comportamentali dei

cavalli e costituisce un’ottima forma di movimento. In luoghi privi di vegetazione è possibile

stimolare i cavalli a muoversi collocando foraggio grezzo e acqua distanti l’uno dall’altra. Anche la

compagnia di altri cavalli molto compatibili tra loro vivacizza il branco.

I recinti devono essere ben visibili per evitare che i cavalli ci finiscano contro inavvertitamente

(cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). I pascoli e le altre aree d’uscita non devono essere recintati con filo

spinato (cfr. art. 63 OPAn).

I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali (art. 7

cpv. 3 OPAn). Nei settori in cui gli animali sostano abitualmente, il terreno non deve essere

fangoso. Poiché una notevole presenza di escrementi, in particolare se unita a fanghiglia,

favorisce l’insorgere di dolorose infezioni a carico dello zoccolo e della zampa, il terreno non deve

essere fortemente inquinato da feci o urina (cfr. art. 6 cpv. 3 dell’ordinanza dell’USAV sulla

detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Per evitare cadute anche ad andature

veloci, i pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti (cfr. art. 34

cpv. 1 OPAn).

Le superfici minime devono essere rispettate

Le superfici minime devono corrispondere ai valori riportati nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3 OPAn.

Se, ad esempio, l’area d’uscita annessa a un box esterno non rispetta la superficie minima

prescritta per l’uscita all’aperto, al cavallo deve essere concesso di uscire in un’altra zona

rispondente ai parametri minimi richiesti.

Aree d’uscita costantemente accessibili dalla stalla (stabulazione individuale o in gruppo)

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm

Superficie minima

per cavallo in m2

12 14 16 20 24 24

Superficie minima

per

2-5 cavalli giovani

in m2

60 70 80 100 120 120

N. 11.5_(2)_i | dicembre 2013 3/6

Aree d’uscita non adiacenti alla stalla (uscita individuale o in gruppo)

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm > 175 cm

Superficie minima

per cavallo in m2

18 21 24 30 36 36

Superficie minima

per

2-5 cavalli giovani

in m2

90 105 120 150 180 180

Non è necessario che in un’azienda ogni cavallo disponga di un’area d’uscita all’aperto o di una

parte di essa, purché ai singoli animali sia garantita la possibilità di movimento prescritta,

eventualmente a gruppi.

I cavalli giovani devono uscire all’aperto almeno in coppia (cfr. art. 59 cpv. 4 OPAn). La

superficie minima dell’area d’uscita per cavalli giovani è cinque volte più grande di quella minima

prevista per un cavallo adulto di taglia corrispondente, e deve essere rispettata anche nel caso in

cui tale area sia adibita all’uscita di un numero di capi inferiore a 5. Per i gruppi di cavalli giovani

a partire da 6 capi, la superficie dell’area d’uscita loro destinata si calcola, come per i cavalli

adulti, sommando le superfici minime per animale (cfr. all. 1 tab. 7 nota 7 OPAn).

Nel caso di gruppi ben affiatati (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite)

costituiti da 5 o più capi, si può ridurre la superficie globale dell’area d’uscita loro destinata

del 20% al massimo (all. 1 tab. 7 nota 3 OPAn).

Uscita in via eccezionale su una superficie coperta

In presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme è possibile far uscire i cavalli

su una superficie coperta anziché all’aperto (art. 61 cpv. 3 OPAn). Rientrano tra le condizioni

suddette il suolo fangoso a causa di forti precipitazioni, precipitazioni forti o persistenti con tempo

freddo o fortemente ventoso, vento tempestoso nonché presenza di lastre di ghiaccio, con

conseguente rischio di cadute nell’area d’uscita (cfr. 32 cpv. 1 dell’ordinanza dell’USAV sulla

detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Le eccezioni riguardano condizioni in

presenza delle quali, per esperienza, si è legittimati a ritenere che i cavalli, lasciati liberi di

scegliere, rimarrebbero nella stalla. Inoltre, occorre impedire che in un pascolo il tappeto erboso

sia inutilmente danneggiato o distrutto perché i cavalli si muovono solo pascolando e/o un terreno

molto fangoso limiterebbe i loro spostamenti.

Situazioni di deroga all’uscita all’aperto

Per restare sani ed efficienti a lungo, i cavalli devono potersi muovere il più possibile

costantemente a un ritmo tranquillo. Il loro apparato locomotore è strutturato per sopportare

lunghe ore di ricerca del foraggio. Per questo è necessario concedere loro ogni giorno

sufficiente movimento. Il movimento comprende l’utilizzazione e l’uscita (cfr. art. 61

cpv. 1 OPAn).

È ammesso sostituire l’uscita con l’utilizzazione solo rispettando ben precise disposizioni

derogatorie:

Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all’uscita per al massimo quattro settimane,

purché in questo periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno (art. 61 cpv. 6 OPAn):

in caso di cavalli appena stabulati in un’azienda;

N. 11.5_(2)_i | dicembre 2013 4/6

in caso di suolo fangoso a causa di forti precipitazioni, precipitazioni forti o persistenti

con tempo freddo o fortemente ventoso, vento tempestoso nonché presenza di lastre

di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell’area d’uscita, tra il 1° novembre e il

30 aprile (cfr. 32 cpv. 1 dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da

reddito e di animali domestici);

durante l’utilizzo a scopi militari;

durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.

Per le aziende professionali già esistenti il 1°luglio 2001 che detengono oltre

10 cavalli, l’autorità cantonale può, su richiesta, prorogare il periodo transitorio per

l’adempimento delle disposizioni in materia di uscita fino a non oltre il 1°settembre 2023,

se l’area d’uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio, se

l’azienda adempie gli altri requisiti previsti dall’ordinanza sulla protezione degli animali e

di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno (cfr. all. 5 cifra 28 OPAn).

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli

animali (OPAn) e ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali

domestici

Art. 2 cpv. 3 OPAn

Definizioni

c. uscita: movimento libero all’aperto durante il quale l’animale stesso può decidere autonomamente il tipo di

passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli,

finimenti, capestri, catene o simili;

f. area d’uscita: pascolo o parco adatto all’uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica;

o. utilizzazione di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento

mediante la giostra meccanica;

p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei

30 mesi di età

Art. 7 cpv. 1 +3 OPAn

Parchi e suolo

1

I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che a. il rischio di ferimento degli animali sia

minimo; b. la salute degli animali non sia compromessa; e c. gli animali non possano fuggire.

3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 10 cpv. 1 OPAn

Requisiti minimi

1 I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1–3.

Art. 34 cpv. 1 OPAn

Pavimenti

1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere

sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

N. 11.5_(2)_i | dicembre 2013 5/6

Art. 59 cpv. 4 OPAn

Detenzione di cavalli giovani

4

I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

Art. 61 OPAn

Movimento

1

Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l’utilizzazione e l’uscita.

2 L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre

mettere a disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.

3

In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su

una superficie coperta.

4 Alle giumente d’allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere

concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.

5 I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.

6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all’uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo i

cavalli siano utilizzati ogni giorno:

a. in caso di cavalli appena stabulati in un’azienda;

b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1° novembre e il 30 aprile;

c. durante l’utilizzo a scopi militari;

d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.

7 L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.

Art. 63 OPAn

Divieto dell’uso di filo spinato per la detenzione di cavalli

1 L’uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

2 L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i

pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.

All. 1 tab. 7 note 3, 7 OPAn

Requisiti minimi per la detenzione di cavalli

Nota 3

In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo

del 20 per cento.

Nota 7

Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2–5 capi, la superficie minima dell’area d’uscita corrisponde a

quella prevista per 5 cavalli giovani.

N. 11.5_(2)_i | dicembre 2013 6/6

All. 5 n. 28 OPAn

Disposizioni transitorie per la detenzione di cavalli

Nota 28

Su richiesta del detentore di animali, lʼautorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende

professionali esistenti il 1° luglio 2001 non oltre il 1° settembre 2023 se:

1. lʼarea dʼuscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio;

2. di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno;

3. lʼazienda conta più di 10 cavalli; e

4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza.

Art. 6 cpv. 3 Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Requisiti in materia di pavimenti in caso di detenzione permanente all’aperto

3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da

feci o urina.

Art. 8 cpv. 1 Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Registro delle uscite

1 Le uscite di bovini e caprini tenuti legati nonché di cavalli devono essere annotate nel registro entro tre giorni.

Art. 32 Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Cavalli

1 Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 OPAn:

a. suolo fangoso a causa di forti precipitazioni;

b. precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso;

c. vento tempestoso;

d. presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell’area di uscita.

2

In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.6_(2)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Tenuta del registro delle uscite per i cavalli

Le presenti Informazioni tecniche vanno intese come un’integrazione alle Informazioni tecniche –

Protezione degli animali N. 11.5 (2) concernenti le prescrizioni relative all’uscita dei cavalli e

illustrano alcune modalità per documentare l’uscita all’aperto ai sensi dell’ordinanza sulla

protezione degli animali.

Le annotazioni nel registro delle uscite vengono effettuate fondamentalmente secondo le

medesime regole sia in base alle disposizioni dell’ordinanza sulla protezione degli animali sia alle

prescrizioni URA1 dell’ordinanza sui programmi etologici

2.

Cosa va annotato nel registro

I detentori di cavalli devono documentare in modo chiaro e comprensibile in un registro delle

uscite il fatto che ad ogni cavallo viene concessa l’uscita all’aperto ai sensi dell’articolo 61

capoversi 4-5 dell’ordinanza sulla protezione degli animali (cfr. art. 61 cpv. 7 OPAn).

Le eventuali deroghe all’uscita in conformità all’articolo 61 capoverso 6 lettere a-d dell’ordinanza

sulla protezione degli animali devono essere annotate con l’indicazione del motivo e, nel caso di

utilizzo a scopi militari o di manifestazioni, del luogo e delle circostanze (cfr. art. 61 cpv. 7; art. 8

cpv. 5 dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici3).

Per i cavalli che hanno costantemente accesso ad un’area d’uscita con una superficie

minima conforme all’allegato 1, tabella 7, cifra 31 dell’ordinanza sulla protezione degli animali,

non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite (cfr. art. 8 cpv. 4 dell’ordinanza dell’USAV sulla

detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Esempi: box con un’area d’uscita sempre

accessibile, stabulazione libera in gruppo a diversi comparti.

Quando annotare l’uscita nel registro

L’uscita (U) deve essere annotata nel registro entro tre giorni (art. 8 cpv. 1 dell'ordinanza

dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Se per un certo periodo

di tempo un animale o un gruppo di animali ha costantemente la possibilità di uscire, ad es.

durante l’estivazione, l’annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e

1 Programma label della Confederazione volto a promuovere l’uscita regolare all’aperto.

2 Ordinanza del DFE del 25 giugno 2008 concernente i programmi etologici; RS 910.132.4

3 Ordinanza dell’USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici; RS 455.110.1

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.6_(2)_i | dicembre 2013 2/5

l’ultimo giorno di tale periodo (cfr. art. 8 cpv. 3 dell’ordinanza dell’USAV sulla detenzione di

animali da reddito e di animali domestici).

Modalità per documentare l’uscita all’aperto

L’annotazione viene effettuata per singolo animale o per gruppo di animali cui viene concessa

contemporaneamente l’uscita all’aperto (cfr. art. 8 cpv. 2 dell’ordinanza dell’USAV sulla

detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nel caso l’uscita venga annotata per

gruppo, deve risultare chiaramente che per ogni animale sono stati rispettati i parametri minimi

previsti.

Ad esempio, mediante un elenco comprendente nome, caratteristiche (sesso, colore, anno di

nascita, razza o Paese di provenienza) e, se disponibili, numero del passaporto4 e numero del

microchip di ciascun cavallo è possibile risalire con facilità al rispettivo gruppo di appartenenza.

Esempio 1: Elenco di cavalli da sella che escono in gruppo

Gruppo Nome Caratteristiche UELN

1 FARLEY Castrone, mantello baio scuro, 1997, CH 756017XXXX98555

1 NIKE Giumenta, mantello grigio, 2002, PRE 724015XXXX07756

1 FIONA Giumenta, mantello sauro, 2007, SF 250001XXXX67793

Esempio 2: Elenco di cavalli d’allevamento che escono in gruppo

Cavalli Franches-Montagnes di 2 anni appartenenti al gruppo 2 UELN

SANDY Giumenta saura 75601XXXX185532

MIRABELLE Giumenta saura scura 75601XXXX185533

FARMER Castrone baio 75601XXXX187538

JALISCA Giumenta baia 75601XXXX187535

Per quanto attiene alle prescrizioni relative all’uscita, l’ordinanza sulla protezione degli animali

distingue tre categorie di cavalli (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. o + q OPAn). L’uscita va documentata in

sede separata per ciascuna categoria, anche nel caso in cui gli animali vengano fatti uscire

contemporaneamente in gruppo:

Tabella 1: Elenco delle categorie di cavalli in conformità all’ordinanza sulla protezione degli animali

Categoria di cavalli Parametri per l’uscita

P1 Cavalli utilizzati che di norma ogni giorno vengono

montati, messi agli attacchi o lavorati da terra oppure

che fanno movimento mediante la giostra meccanica

Uscita almeno 2 giorni a settimana, ogni volta per

almeno 2 ore

P2 Cavalli giovani di età non superiore a 30 mesi e non

ancora utilizzati regolarmente

Uscita per almeno 2 ore al giorno, con almeno un

altro cavallo nella stessa area d’uscita o nello

stesso pascolo (cfr. art. 59 cpv. 4 OPAn)

P3 Giumente d’allevamento con puledri e cavalli non

utilizzati, di età superiore a 30 mesi. Rientrano in

questa categoria ad es. i cavalli in età avanzata o gli

asini nani, qualora non svolgano alcun lavoro

Uscita per almeno 2 ore al giorno

4 UELN = universal equine life number, numero unico di identifcazione a vita a cinque cifre generato al momento della

registrazione di un equide nella banca dati sul traffico di animali BDTA.

N. 11.6_(2)_i | dicembre 2013 3/5

Modalità per documentare le deroghe all’uscita all’aperto

Le eventuali deroghe all’uscita in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 61

capoversi 3 e 6 OPAn devono essere documentate nel registro in modo chiaro e comprensibile,

ad esempio utilizzando le abbreviazioni riportate nella seguente tabella:

Tabella 2: Abbreviazioni per la definizione delle deroghe all’uscita all’aperto

Abbreviazione Spiegazioni sull’annotazione

C Uscita su una superficie coperta ai sensi dell’art. 61 cpv. 3 OPAn

UZ Sostituzione dell’uscita con l’utilizzo ai sensi dell’art. 61 cpv. 6 lett. b e dell’allegato 5 cifre

27-28 OPAn

M Partecipazione a manifestazioni di più giorni, ad es. in un circo, a spettacoli equestri,

esposizioni o competizioni sportive ai sensi dell’art. 61 cpv. 6 lett. d OPAn

E Utilizzo a scopi militari ai sensi dell’art. 61 cpv. 6 lett. c OPAn

I Cavallo appena stabulato nell’azienda, per un periodo non superiore a quattro settimane, ai

sensi dell’art. 61 cpv. 6 lett. a OPAn

V Riposo in box prescritto dal veterinario pari ad almeno una settimana

Per la partecipazione a manifestazioni di più giorni o l’utilizzo a scopi militari è necessario

indicare, oltre al motivo, anche il luogo e le circostanze (cfr. art. 8 cpv. 5 dell’ordinanza dell’USAV

sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici), ad es. “CDI di Francoforte” per il

Concorso Internazionale di Dressage del 17-21/12/2008 (cfr. successivo esempio 3).

Come tenere il registro delle uscite su un foglio di calendario

Se in un’azienda esiste un solo gruppo di cavalli appartenenti alla medesima categoria in base

alla tabella 1 (pag. 2), le annotazioni relative alle uscite possono essere effettuate ad esempio su

un comune foglio di calendario. Se per un cavallo devono essere annotate con relativa frequenza

deroghe all’uscita ai sensi dell’art. 61 cpv. 6 OPAn, è consigliabile tenere un calendario separato.

Esempio 3: Annotazioni su calendario per il cavallo da dressage di livello internazionale TRAJAN IX, stallone,

morello, 1999, Hannover, UELN 276331XXXX99807

DICEMBRE 11

M: CDI di Francoforte del 17-21/12/2011 con preparazione il 15 e 16 dicembre.

L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 U 7 U

8 9 10 11 12 13 U 14 U

15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M

22 23 24 25 C 26 27 C 28

29 UZ 30 UZ 31 UZ

N. 11.6_(2)_i | dicembre 2013 4/5

Come tenere il registro delle uscite in forma tabellare

Per le aziende con cavalli utilizzati che escono all’aperto singolarmente oppure in giorni differenti

o variabili individualmente, la forma più adatta per tenere il registro delle uscite è con tutta

probabilità quella tabellare. Esempio 4: Annotazioni in forma tabellare per due cavalli che escono singolarmente e per altri cavalli riuniti in

due gruppi in base alla categoria

MESE Cavallo / gruppo Cat. 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 30/31

Novembre

2008

Gruppo 1 P1 U U U U U

Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U

Nearco P3 U U U U U U U U U

Galoppin P1 I I I I I I I I I

Dicembre

2008

Gruppo 1 P1 U U U U U U

Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U

Nearco P3 U U U U U U U U U

Galoppin P1 C U U

Gennaio

2009

Gruppo 1 P1 C C U C

Gruppo 2 P2 U U U U U U U U U

Nearco P3 C C U U U U U U U

Galoppin P1 A A

Gruppo 1 = cavalli da sella (cfr. pag. 2, es. 1) , gruppo 2 = cavalli giovani d’allevamento (cfr. pag. 2, es. 2).

Nearco è un pony stallone di 11 anni non utilizzato e Galoppin è un cavallo da sella giunto in azienda a

novembre. Nel primo mese non gli è stata concessa l’uscita all’aperto, ma ogni giorno è stato montato o lavorato

alla longe.

Poiché i cavalli utilizzati devono uscire all’aperto almeno due giorni alla settimana (cfr. art. 61

cpv. 5 OPAn), per maggiore chiarezza le caselle della tabella relative alle domeniche sono

colorate in grigio.

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 2 cpv. 3 lett. o + q OPAn

Definizioni

o. utilizzazione di un cavallo: il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza nonché il movimento

mediante la giostra meccanica;

q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei

30 mesi di età

Art. 59 cpv. 4 OPAn

Detenzione di cavalli giovani

4

I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

N. 11.6_(2)_i | dicembre 2013 5/5

Art. 61 OPAn

Movimento

1

Ai cavalli occorre concedere ogni giorno sufficiente movimento. Il movimento comprende l’utilizzazione e l’uscita.

2 L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre

mettere a disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.

3

In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su

una superficie coperta.

4 Alle giumente d’allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere

concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.

5 I cavalli utilizzati devono uscire almeno due giorni a settimana, ogni volta per almeno due ore.

6 Nelle situazioni seguenti si può rinunciare all’uscita per al massimo quattro settimane purché in questo periodo i

cavalli siano utilizzati ogni giorno:

a. in caso di cavalli appena stabulati in un’azienda;

b. in caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno tra il 1°novembre e il 30 aprile;

c. durante l’utilizzo a scopi militari;

d. durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni.

7 L’uscita deve essere annotata in un apposito registro.

All. 5 cifra 28 OPAn

Periodi transitori per la detenzione di cavalli

Cifra 28

Uscita per i cavalli utilizzati per detenzioni di animali esistenti il 1° settembre 2008: 5 anni. Su richiesta del

detentore di animali, l’autorità cantonale può prorogare il periodo transitorio per le aziende professionali

esistenti il 1°luglio 2001 non oltre il 1°settembre 2023 se:

1. l’area d’uscita necessaria non può essere allestita per mancanza di spazio;

2. di norma i cavalli vengono utilizzati ogni giorno;

3. l’azienda conta più di 10 cavalli; e

4. sono adempiuti gli altri requisiti previsti dalla presente ordinanza.

Art. 8 Ordinanza dell’USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Registro delle uscite

1

Le uscite di bovini e caprini tenuti legati nonché di cavalli devono essere annotate nel registro entro tre giorni.

2 Se l’uscita avviene a gruppi, l’uscita può essere annotata per gruppo.

3 Se per un certo periodo di tempo un animale o un gruppo di animali ha costantemente la possibilità di uscire,

l’annotazione nel registro delle uscite deve riportare soltanto il primo e l’ultimo giorno di tale periodo.

4 Per i cavalli che hanno costantemente accesso ad un’area di uscita con una superficie minima conforme

all’allegato 1, tabella 7, numero 31 OPAn, non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite.

5 Le rinunce all’uscita dei cavalli ai sensi dell’articolo 61 capoverso 6 lettere a–d OPAn devono essere annotate

indicandone il motivo e, per le situazioni di cui alle lettere c e d, il luogo e le circostanze.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.7_(2)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Settore di riposo con lettiera per i cavalli

Un cavallo espelle ogni giorno 5-7 litri di urina e 12-15 kg di sterco insudiciando di conseguenza

notevolmente la lettiera. Al fine di evitare il problema dello smaltimento del letame negli

allevamenti equini non agricoli, sul mercato vengono proposte stuoie speciali che, stando ai

rivenditori, non devono essere ricoperte di lettiera. Secondo la legge sulla protezione degli

animali, indipendentemente dalla qualità del suolo, il settore di riposo dei cavalli, sia nelle

scuderie sia nei ricoveri ai pascoli, deve essere provvisto di una lettiera adeguata

(cfr. art. 2 cpv. 3 lett. g; art. 59 cpv. 2 OPAn).

Lettiera adeguata

Sul mercato si trovano diversi materiali e si sviluppano correntemente nuovi prodotti, poiché a

seconda della gestione della scuderia o del cavallo (ad es. per animali che soffrono di allergie o

animali ad alimentazione ridotta) è adatto un certo tipo di materiale piuttosto che un altro. Una

lettiera adeguata è innocua per la salute, ovvero è possibilmente priva di polvere, pulita e

asciutta, sufficientemente termoisolante e assorbente nonché composta di materiale atossico con

una struttura adeguata (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b; art. 59 cpv. 2 OPAn).

Lettiera per il settore di riposo

Quando il cavallo è sdraiato, la lettiera lo protegge dal freddo, grazie alla sua deformabilità

aumenta il comfort e protegge la pelle fine del cavallo dalle scalfitture (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b;

art. 34 cpv. 1 OPAn). I cavalli si sdraiano per un lasso di tempo sufficientemente lungo soltanto

su un pavimento asciutto. Lo spessore della lettiera dipende dalla capacità assorbente e isolante

del suo materiale e dalla qualità del suolo. Sulle stuoie di gomma o sui pavimenti in legno lo

strato di lettiera non deve essere spesso poiché in questo caso la lettiera deve soltanto

assorbire l’umidità, mentre sui pavimenti naturali, di pietra e calcestruzzo, a causa della loro

scarsa capacità isolante, lo spessore deve essere consistente.

Lettiera pulita per la protezione della salute

La lettiera deve essere tenuta pulita, poiché l’ammoniaca e altri gas nocivi contenuti in una

lettiera completamente bagnata danneggiano le vie respiratorie dei cavalli. La lettiera deve

essere possibilmente priva di polvere poiché molti cavalli hanno una reazione allergica a

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.7_(2)_i | dicembre 2013 2/2

determinati microorganismi contenuti nella polvere della stalla, nel fieno e nella lettiera stessa.

Inoltre, piccole particelle di polvere giungono fino in fondo ai polmoni causando con il tempo

danni diretti a questi organi. In caso di lettiera bagnata e mal tenuta, ne risente anche la qualità

del corno dello zoccolo, viene favorita la putrefazione del fettone, insudiciato il pelame del

cavallo attirando così le mosche (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b).

Lettiera da mangiare

La paglia è uno dei tipi di lettiera preferiti dai cavalli. La paglia da foraggio pulita piace molto ai

cavalli. Nel caso in cui la lettiera sia commestibile e non vi sia unʼalimentazione ad libitum, nella

tenuta in gruppo sussiste il pericolo che gli animali di rango inferiore non possano riposare o non

possano farlo per un periodo abbastanza lungo senza essere disturbati dagli altri.

Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Art. 2 cpv. 3 lett. g OPAn

Definizioni

g. ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono

ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;

Art. 7 OPAn

Ricoveri, parchi, suoli

1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;

b. la salute degli animali non sia compromessa; e

c. gli animali non possano fuggire.

2 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di

seguire il comportamento tipico della loro specie.

3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 34 cpv. 1 OPAn

Pavimenti

1

I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere

sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

Art. 59 cpv. 2 OPAn

Detenzione di cavalli

2

I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.8_(2)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Detenzione permanente dei cavalli all’aperto

Si parla di detenzione permanente all’aperto se i cavalli vivono al pascolo giorno e notte

durante i mesi estivi o tutto l’anno. A differenza del pascolo o dell’uscita, nel caso della tenuta al

pascolo i cavalli non trovano ricovero di tanto in tanto in una stalla.

Si predilige questa forma di detenzione naturale in particolare per l’allevamento degli esemplari

giovani e per i cavalli a fine carriera. Gli animali non devono tuttavia essere lasciati

semplicemente a loro stessi, poiché non sono in grado di spostarsi in caso di scarsità di cibo o di

condizioni meteorologiche sfavorevoli. I cavalli devono essere controllati e ricevere alimenti ed

acqua in quantità sufficiente ogni giorno (cfr. art. 4 cpv. 1; art. 5 cpv. 1 OPAn; art. 7 ordinanza

dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Nei parchi gli animali

devono inoltre disporre di luoghi adeguati in cui potersi alimentare, abbeverare, riposare e ritirare

(cfr. art. 2 cpv. 3 lett. e, art. 3 cpv. 2, art. 6; art. 36 cpv. 1 OPAn) e la loro salute non può essere

compromessa dalle attrezzature, dalla configurazione dei suoli o dai recinti (cfr. art. 7

cpv. 1 e 3 OPAn).

Protezione dalle condizioni meteorologiche estreme

Si definiscono condizioni meteorologiche estreme periodi contraddistinti da temperature calde

e forte insolazione oppure da freddo, umidità e vento. I cavalli non possono essere esposti a

lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche estreme (cfr. art. 36 cpv. 1 OPAn). Devono

potersi riparare in situazioni di mal tempo e sottrarsi dagli insetti che li tormentano.

Per la detenzione permanente all’aperto è necessario un riparo con aperture sufficientemente

larghe da evitare che gli animali di rango superiore possano impedire l’entrata. Si dimostrano utili

le costruzioni con una facciata ampia, aperta o con diversi compartimenti, che consentono

l’accesso anche agli animali di rango inferiore (cfr. art. 59 cpv. 5, allegato 1 tabella 7

nota a piè di pagina 7 OPAn). È necessario prestare attenzione alla solidità delle costruzioni

che devono essere in grado di resistere al vento forte o alla pressione esercitata dal carico della

neve. Un’aerazione sufficiente evita che i cavalli sudino in estate o respirino aria contenente

esalazioni di ammoniaca (cfr. art. 7 cpv. 1 lett. b OPAn).

In un riparo dalle condizioni meteorologiche, tutti gli animali devono disporre

contemporaneamente di un settore di riposo asciutto. Quest’ultimo deve essere provvisto di

lettiera, per evitare che il suolo provochi agli animali un’eccessiva perdita di calore corporeo

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.8_(2)_i | dicembre 2013 2/6

(cfr. art. 36 cpv. 1; art. 59 cpv. 2 OPAn; art. 6 cpv. 1 ordinanza dell’USAF sulla detenzione di

animali da reddito e di animali domestici, cfr. anche Informazioni tecniche N. 11.7 (2) “Settore di

riposo con lettiera per i cavalli”).

Devono essere rispettate le dimensioni minime (cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn)

Se in un riparo non si provvede al foraggiamento, si applicano le dimensioni minime per le stalle

a stabulazione libera con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo dei cavalli. La

superficie per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per ogni singolo cavallo. In

caso di cinque o più esemplari compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al

massimo del 20 per cento (cfr. All. 1 tabella 7 nota a piè di pagina 3 OPAn). Per stabilire l’altezza

minima del soffitto dell’unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo più grande. La

misurazione viene effettuata a partire dall’altezza massima della lettiera.

Dimensioni minime per le stalle a stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti

(cfr. all. 1 tabella 7 cifra 13 OPAn):

Altezza al garrese <120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm >175 cm

Superficie di riposo in m2 4 4,5 5,5 6 7,5 8

Superficie di riposo per

giumente con puledri 1)

5,2 5,85 7,15 7,8 9,75 10,4

Altezza minima del soffitto 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5

Valori di tolleranza per

l’altezza del soffitto 1)

-- -- 2,0 2,2 2,2 2,2

1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30%.

2) L’altezza del soffitto che soddisfa i valori di tolleranza non deve essere adeguata

Riparo dalle condizioni meteorologiche durante l’estate

In estate i ripari senza pareti, le reti parasole o strutture simili possono offrire un riparo sufficiente

alle condizioni meteorologiche e in alcuni casi possono essere sufficienti anche come protezione

dal cattivo tempo. Altrimenti, in caso di condizioni meteorologiche estreme, gli animali devono

essere condotti in una stalla o in un altro parco dotato di una protezione adeguata naturale o

artificiale (cfr. art. 36 cpv. 1 OPAn).

Nella regione d’estivazione, gli animali dispongono di norma di ampie superfici che offrono loro

come riparo dalle condizioni meteorologiche sufficienti strutture naturali come ampi gruppi di

alberi, cespugli e sporgenze rocciose e che consentono loro di reagire alle condizioni climatiche e

di scegliersi un luogo di ricovero adatto. Se non esiste una protezione adeguata o non è possibile

disporre della superficie richiesta all'interno del riparo, occorre garantire mediante appositi

provvedimenti che in caso di condizioni meteorologiche estreme il bisogno di riposo e di

protezione degli animali sia soddisfatto (cfr. art. 36 cpv. 2 OPAn; art. 6 cpv. 2 ordinanza

dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici).

Nota bene: l’utilizzazione di un riparo naturale implica il rispetto delle disposizioni contenute nella

legislazione sulle foreste; se viene realizzata una struttura di protezione occorre tener conto del

diritto in materia di protezione delle acque e di pianificazione del territorio.

N. 11.8_(2)_i | dicembre 2013 3/6

Suolo

Il suolo deve essere configurato in modo tale da non compromettere la salute degli animali (art. 7

cpv. 3 OPAn). Non deve essere fangoso o fortemente inquinato di feci e urina (art. 6, cpv. 3

ordinanza dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici), poiché i suoli

insudiciati da urina e sterco, soprattutto insieme al fango, favoriscono l’insorgenza di infezioni

dolorose agli zoccoli e alle zampe. Nei settori in cui gli animali sono soliti radunarsi come ad

esempio vicino alle rastrelliere o di fronte e all'interno della struttura di protezione, il suolo deve

essere rafforzato, applicando ad esempio placche di plastica, e pulito oppure si deve ripartire la

sollecitazione subita dal terreno sulle diverse aree del pascolo, spostando regolarmente la

rastrelliera o le tensostrutture nei pascoli.

È vietato l’uso del filo spinato nei recinti dei pascoli destinati ai cavalli (cfr. art. 63 OPAn).

Controllare i cavalli quotidianamente

Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, con un'attenzione

particolare alla comparsa di ferite, alterazioni cutanee, zoppie, infiammazioni dolorose agli occhi

o infestazioni di parassiti che si manifestano attraverso diversi sintomi come diarrea,

dimagrimento, abrasioni dei crini della coda, manto opaco oppure ferite suppuranti. Si può

eccezionalmente rinunciare al giro di controllo, se viene assicurata la disponibilità di acqua e

foraggio. Per contro, gli animali vanno controllati almeno due volte al giorno, nell’imminenza di

nascite o in presenza di esemplari neonati. Durante l’estivazione la frequenza dei controlli può

essere ridotta in misura appropriata (cfr. art. 7 cpv. 1 - 3 ordinanza dell’USAF sulla detenzione di

animali da reddito e di animali domestici).

Foraggio appropriato e acqua pulita a sufficienza

Nel caso dei cavalli, il foraggiamento adeguato alla specie si basa su erbe ed erbette ad alto

contenuto di fibre. I pascoli con erbe ricche di sostanze energetiche e proteiche rappresentano

una potenziale minaccia per la salute dei cavalli (cfr. art. 3 cpv. 3 OPAn). La quantità di foraggio

deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo, in modo tale che ogni animale possa nutrirsi a

sufficienza e il tappeto erboso non sia danneggiato durante la tenuta al pascolo (cfr. art. 4

cpv. 1 OPAn). Se un pascolo non fornisce foraggio a sufficienza, ad esempio d’inverno, è

necessario somministrare agli animali altro foraggio appropriato e a sufficienza:

principalmente fieno e paglia, finalizzati anche a soddisfare le esigenze comportamentali dei

cavalli (cfr. art. 4 cpv. 2; art. 36 cpv. 3; art. 60 cpv. 1 OPAn). Esso deve soddisfare gli usuali

requisiti in materia di qualità e igiene, di norma occorre pertanto installare adeguati impianti per

il foraggiamento, come ad esempio rastrelliere per il fieno (cfr. art. 6 cpv. 4 ordinanza dell’USAF

sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). Affinché ogni animale possa

assumere in quantità sufficiente alimenti adeguati senza essere disturbato, occorre fornire a

ciascun cavallo una posta di foraggiamento (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn).

I cavalli si dissetano più volte nel corso della giornata, se hanno libero accesso all’acqua.

L’accesso costante all’acqua pulita è garantito dagli abbeveratoi automatici riscaldabili oppure,

se non sussiste alcun pericolo di gelo, dai mezzi cisterna e dalle fontane provviste di

abbeveratoio (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn).

Prevenire malattie e lesioni

La cura è intesa a prevenire malattie e lesioni (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Anche i cavalli non ferrati

necessitano, sin da quando sono puledri, di una cura degli zoccoli sistematica e a regola

d’arte, per evitare posture e movimenti scorretti, come pure malattie dello zoccolo

N. 11.8_(2)_i | dicembre 2013 4/6

(cfr. art. 5 cpv. 4; art. 60 cpv. 2 OPAn). Specialmente i cavalli anziani apprezzano una strigliatura

di tanto in tanto, durante il periodo della muta.

Nella tenuta al pascolo è necessario adottare misure adeguate contro gravi infestazioni da

vermi. È consigliabile una vaccinazione antitetanica.

Lo stato del recinto e delle attrezzature va controllato con una frequenza variabile a seconda delle

necessità. Devono essere eliminati prontamente i difetti che possono pregiudicare il benessere

dei cavalli o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi (cfr. art. 5

cpv. 1 OPAn).

Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza sulla detenzione

di animali da reddito e di animali domestici

Art. 2 cpv. 3 lett. e, p; cpv. 4 OPAn

Definizioni

e. parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, […];

p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

4 I termini regione d’estivazione, regione di montagna e unità standard di manodopera sono da intendersi ai sensi

della legislazione sull’agricoltura.

Art. 3 cpv. 2-3 OPAn

Detenzione adeguata degli animali

2 I ricoveri e i parchi devono essere provvisti di luoghi adeguati in cui gli animali possano alimentarsi, abbeverarsi,

urinare e defecare, di luoghi coperti in cui possano riposarsi e ritirarsi, di materiali che permettano loro di

soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, di dispositivi per la cura del corpo e di ambienti

climatizzati.

3

L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche,

etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

Art. 4 cpv. 1-2 OPAn

Alimentazione

1

Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in

gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della

specie.

Art. 5 cpv. 1, 2+ 4 OPAn

Cura

1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli

animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il

benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali

malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure

siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo

svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

N. 11.8_(2)_i | dicembre 2013 5/6

4 Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola d’arte. L’eventuale ferratura

degli zoccoli deve essere effettuata a regola d’arte.

Art. 6 OPAn

Protezione dalle condizioni meteorologiche

Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi

alle condizioni meteorologiche.

Art. 7 cpv. 1 + 3 OPAn

Ricoveri, parchi, suolo

1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;

b. la salute degli animali non sia compromessa; e

c. gli animali non possano fuggire.

3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 10 cpv. 1 OPAn

Requisiti minimi

1

I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti minimi.

Art. 34 cpv. 1 OPAn

Pavimenti

1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere

sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

Art. 36 OPAn

Detenzione permanente all’aperto

1 Gli animali domestici non possono essere esposti a lungo e senza protezione a condizioni meteorologiche

estreme. Se in tali condizioni non vengono messi in stalla, gli animali devono disporre di una protezione

adeguata, naturale o artificiale, che offra un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e li protegga dall’umidità,

dal vento o da una forte insolazione. Deve inoltre essere disponibile un settore di riposo sufficientemente

asciutto.

2 Se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme,

occorre garantire mediante appositi provvedimenti che il bisogno di riposo e di protezione degli animali sia

soddisfatto.

3 La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre

mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Art. 59 cpv. 2 e 5 OPAn

Detenzione

2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

5 I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono

esserci vicoli ciechi.

N. 11.8_(2)_i | dicembre 2013 6/6

Art. 60 OPAn

Foraggiamento e cura

1 Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli

sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.

2 Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente

corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

Art. 63 OPAn

Divieto dell’uso di filo spinato per la detenzione di cavalli

1 L’uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

2 L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i

pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.

Allegato 1 tabella 7 nota a piè di pagina 3 e 6 OPAn

Nota a piè di pagina 3

In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al

massimo del 20 per cento.

Nota a piè di pagina 6

La superficie di riposo e l’area d’uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o

da due corridoi più stretti.

Art. 6 ordinanza dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

1

In un riparo dalle condizioni meteorologiche, tutti gli animali devono poter trovare posto contemporaneamente.

Se un riparo serve unicamente alla protezione contro umidità e freddo e al suo interno gli animali non vengono

foraggiati, per i bovini, gli ovini e i caprini la superficie del riparo deve corrispondere almeno a quelle stabilite

all’allegato 2, tabelle 1–3.

2 Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteorologiche

estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione degli animali

sia soddisfatto.

3

Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da

feci o urina.

4 Il foraggio somministrato ad integrazione del pascolo deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e

igiene. Se necessario, a tale scopo occorre installare adeguati impianti per il foraggiamento.

Art. 7 cpv. 1-3 ordinanza dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

1

Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni

generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al

giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.

2 Nell’imminenza di nascite o in presenza di animali neonati, gli animali sono da controllare almeno due volte al

giorno.

3 Nella regione d’estivazione la frequenza dei controlli può essere ridotta in misura appropriata.

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.9_(2)_i | dicembre 2013

23.01.2014

Allevamento di cavalli giovani

Le condizioni di allevamento influiscono in misura determinante sullo sviluppo fisico di un cavallo,

così come sulla sua salute, la sua resistenza nell’età adulta e la sua capacità di vivere all’interno

di un branco. Per questo motivo, l’ordinanza sulla protezione degli animali contiene alcune

prescrizioni specifiche in merito all’allevamento di cavalli giovani. Anzitutto, essa specifica che

per cavalli giovani si intendono i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o

fino al raggiungimento dei 30 mesi di età (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. q OPAn).

Stabulazione in gruppo dei cavalli giovani

La legge prescrive che i cavalli giovani siano tenuti in gruppo (art. 59 cpv. 4 OPAn), in quanto è

attraverso il gioco che devono imparare a interpretare correttamente le forme di espressione

tipiche della specie. Nella maggior parte dei casi, i cavalli allevati in questo modo possono essere

tenuti o portati al pascolo in gruppo senza alcun problema. Un cavallo giovane, pertanto, deve

essere tenuto insieme ad almeno ad un altro esemplare giovane o a uno adulto, in un unico box

o in un’unica stalla in cui possa muoversi liberamente (art. 9 cpv. 1 OPAn). Il termine equini

comprende anche pony, asini, muli e bardotti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn).

Contatto sociale per le giumente d’allevamento

Anche se partoriscono un puledro all’anno, le giumente d’allevamento devono avere un contatto

visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo (cfr. art. 59 cpv. 3 OPAn). Infatti, i requisiti

prescritti per il contatto sociale devono essere pienamente rispettati anche nel periodo che

intercorre tra lo svezzamento e la nascita del puledro successivo o dopo che la giumenta si è

sgravata. I ruminanti o altre specie animali, pertanto, non sono atti a soddisfare le esigenze di

contatto sociale proprie degli equini.

Rispettare le misure minime

Per l’allevamento di cavalli giovani sono idonei box di gruppo, la stabulazione libera in gruppo

a diversi compartimenti o il pascolo. Stalle e aree d’uscita devono soddisfare i requisiti minimi

di cui all’allegato 1, tabella 7 dell’ordinanza sulla protezione degli animali

(cfr. art. 10 cpv. 1 OPAn).

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.9_(2)_i | dicembre 2013 2/8

La superficie minima per il gruppo corrisponde alla somma delle superfici minime per i singoli

cavalli. In caso di cinque o più capi molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere

ridotta al massimo del 20%. Per stabilire l’altezza minima del soffitto dell’unità di detenzione

ci si basa sulla taglia del cavallo più grande. Per le giumente con puledri di almeno due mesi e

per i box parto, la superficie deve essere aumentata almeno del 30% (cfr. all. 1 tab. 7

note 3 e 7 OPAn).

Le superfici di riposo nelle stalle o nei ricoveri devono essere provviste di una lettiera

sufficiente, adeguata, pulita e asciutta (cfr. art. 59 cpv. 2 OPAn). I cavalli si sdraiano per un lasso

di tempo sufficientemente lungo soltanto su un pavimento asciutto, e una lettiera che non

assorbe l’umidità danneggia le vie respiratorie e gli zoccoli degli animali (cfr. anche Informazioni

tecniche N. 11.7 (2) “Settore di riposo con lettiera per i cavalli”).

Box di gruppo

Da sinistra a destra: box di gruppo con contatto con l’esterno, box di gruppo con area d’uscita, box interno senza

contatto con l’esterno

La superficie minima del box per ciascun cavallo giovane è pari alla superficie del box prevista

per un cavallo di taglia corrispondente (cfr. Informazioni tecniche N. 11.3 (2) “Requisiti minimi dei

box per cavalli”).

Stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti

Stabulazione libera in gruppo a diversi compartimenti, con

settore di foraggiamento separato dal settore di riposo e area

d’uscita costantemente accessibile

Le superfici di riposo minime per ciascun cavallo giovane sono indicate nelle Informazioni

tecniche N. 11.4 (2) “Requisiti minimi delle stalle a stabulazione libera con diversi compartimenti

per la detenzione in gruppo dei cavalli”.

Pascolo

In questa forma di allevamento, i cavalli vengono tenuti al

pascolo per l’intera giornata. Se in un riparo non si provvede al

foraggiamento, si applicano, solo per il settore di riposo, le

dimensioni minime previste per le stalle a stabulazione libera

con diversi compartimenti per la detenzione in gruppo

(cfr. Informazioni tecniche N. 11.8 (2) “Detenzione permanente

dei cavalli all’aperto”).

N. 11.9_(2)_i | dicembre 2013 3/8

Possibilità di evitarsi

I sistemi di detenzione in gruppo con area d’uscita costantemente accessibile devono essere

provvisti di un corridoio largo o di due corridoi più stretti disposti preferibilmente in senso

diagonale. Nelle scuderie, inoltre, non possono esserci vicoli ciechi (cfr. art. 59 cpv. 5; all. 1

tab. 7 nota 6 OPAn).

All’occorrenza deve essere possibile allestire, per gli animali malati o feriti, un compartimento

speciale (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn) che deve rispettare le misure minime relative ai box per la

stabulazione individuale dei cavalli nonché garantire il contatto visivo, acustico e olfattivo con un

altro cavallo. È vietato predisporre nella stalla dispositivi a scarica elettrica per separare

settori o dirigere il comportamento degli animali (cfr. art. 35 cpv. 1 OPAn).

Alimenti e acqua a sufficienza per ogni animale

Nella stabulazione in gruppo occorre provvedere affinché ogni cavallo riceva alimenti e acqua

a sufficienza (cfr. art. 4 cpv. 1 OPAn). Per verificare il rispetto di tale prescrizione, si osserva lo

stato nutrizionale di ogni singolo capo. Poiché i cavalli sono animali che vivono in branco e

vogliono quindi cibarsi contemporaneamente, ogni cavallo deve disporre di una posta di

foraggiamento. In tal modo anche gli animali di rango inferiore possono alimentarsi senza che

vengano disturbati dagli altri. La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle

dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre mettere a disposizione altro foraggio

appropriato (cfr. art. 36 cpv. 3 OPAn).

I cavalli devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo,

tipiche della specie (cfr. art. 4 cpv. 2 OPAn). A tale scopo occorre mettere a loro disposizione

sufficiente foraggio grezzo, ad esempio fieno e paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo

(cfr. art. 60 cpv. 1 OPAn). L’acqua è una componente essenziale dell’alimentazione dei cavalli,

che devono avere la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno.

Uscita

Ai cavalli giovani e alle giumente d’allevamento con puledri devono essere concesse ogni giorno

almeno due ore di uscita all’aperto (cfr. art. 61 cpv. 4 OPAn). In caso di presenza di numerosi

insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino (cfr. art. 32 cpv. 2

ordinanza dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici). In caso di

estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli

su una superficie coperta (cfr. art. 61 cpv. 3 OPAn e Informazioni tecniche N. 11.5 (2)

“Prescrizioni relative all’uscita dei cavalli”).

Aree d’uscita

Per l’allevamento di cavalli giovani, le aree d’uscita ideali sono costituite da prati magri e molto

ampi. Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o

fortemente inquinato da feci e urina (cfr. art. 6 cpv. 3 ordinanza dell’USAF sulla detenzione di

animali da reddito e di animali domestici). Ciò, infatti, favorisce l’insorgenza di infiammazioni

dolorose a livello di zoccoli e pastoie (cfr. art. 7 cpv. 3 OPAn).

Oltre ai pascoli, è possibile mettere a disposizione aree adatte all’uscita quotidiana degli animali

in qualsiasi condizione atmosferica, che rispettino i requisiti previsti in termini di superfici

minime, recinti e pavimenti (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. f; art. 61 cpv. 2 OPAn). Al fine di evitare

cadute durante l’andatura veloce, i pavimenti fissi delle aree d’uscita devono essere

antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti (cfr. art. 34 cpv. 1 OPAn). Le aree d’uscita devono

N. 11.9_(2)_i | dicembre 2013 4/8

essere delimitate da recinzioni ben visibili per evitare che i cavalli ci finiscano contro

inavvertitamente (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). L’uso del filo spinato è vietato (cfr. art. 63 OPAn).

Aree d’uscita per cavalli giovani

La superficie minima dell’area d’uscita per cavalli giovani è cinque volte più grande di quella

minima prevista per un cavallo adulto di taglia corrispondente, e deve essere rispettata anche nel

caso in cui tale area sia adibita all’uscita di un numero di capi inferiore a 5 (cfr. all. 1 tab. 7

nota 7 OPAn). Per i gruppi di cavalli giovani a partire da 6 capi, la superficie dell’area d’uscita loro

destinata si calcola, come per i cavalli adulti, sommando le superfici minime per animale. Nel

caso di gruppi ben affiatati costituiti da 5 o più capi, si può ridurre la superficie globale dell’area

d’uscita loro destinata del 20% al massimo (cfr. all. 1 tab. 7 nota 3 OPAn).

La superficie minima dell’area d’uscita corrisponde a:

per aree d’uscita costantemente accessibili dalla stalla (box di gruppo con area

d’uscita, stabulazione libera a diversi compartimenti)

Altezza al garrese <120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm >175 cm

Superficie minima

per 2-5 cavalli

giovani in

m2

60 70 80 100 120 120

Superficie minima

per cavallo in m2

12 14 16 20 24 24

per aree d’uscita non adiacenti alla stalla (box di gruppo)

Altezza al garrese <120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm >175 cm

Superficie minima

per 2-5 cavalli

giovani in

m2

90 105 120 150 180 180

Superficie minima

per cavallo in m2

18 21 24 30 36 36

Esempi di calcolo della superficie minima dell’area di uscita per cavalli appartenenti alla

categoria di altezza al garrese 148-162 cm che hanno la possibilità di muoversi in un’area

d’uscita non adiacente alla stalla. La superficie corrisponde a:

150 m2 per 5 cavalli giovani. Poiché la superficie dell’area d’uscita per cavalli giovani non

può essere inferiore a 150 m2, in questo caso non è possibile operare la riduzione del

20% normalmente ammessa per gruppi ben affiatati;

150 m2 per 3 cavalli giovani, poiché non è consentito scendere al di sotto di questo valore

neppure se il gruppo è composto da un numero di capi inferiore a 5;

180 m2 per 6 cavalli giovani (6 x 30 m

2). Se il gruppo è ben affiatato, sono sufficienti

150 m2 (non è possibile operare la riduzione massima del 20%, altrimenti si scenderebbe

al di sotto del valore minimo obbligatorio, pari a 150 m2);

150 m2 per un gruppo composto da 2 cavalli giovani e 3 cavalli adulti, poiché 5 capi con

questa altezza al garrese hanno diritto a disporre, complessivamente, di una superficie

pari a 5 x 30 m2, e lo spazio totale rispetta il valore minimo di 150 m

2 previsto per i cavalli

giovani;

N. 11.9_(2)_i | dicembre 2013 5/8

210 m2 per un gruppo composto da 2 cavalli giovani e 5 cavalli adulti, poiché la superficie

minima obbligatoria di 150 m2 prevista per i cavalli giovani offre spazio a sufficienza solo

per 3 cavalli adulti. Occorre quindi aggiungere 2 x 30 m2 per gli altri due animali adulti. Se

il gruppo è ben affiatato, la superficie può essere ridotta di 42 m2 (20%) e portata a

168 m2.

Prevenire malattie e ferimenti

La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn). Anche i cavalli non

ferrati necessitano, sin da quando sono puledri, di una cura degli zoccoli sistematica e a

regola d’arte, per evitare posture e movimenti scorretti, come pure malattie dello zoccolo

(cfr. art. 5 cpv. 4; art. 60 cpv. 2 OPAn).

I cavalli giovani sono particolarmente soggetti alle infestazioni di parassiti. Questi ultimi possono

recare danni gravi e permanenti alla salute di polmoni, fegato, intestino e vasi sanguigni,

responsabili soprattutto di zoppie e coliche ricorrenti. Per questo occorre tassativamente adottare

misure adeguate contro gravi infestazioni da vermi.

È decisamente consigliabile una profilassi contro il tetano, una malattia molto dolorosa e

spesso mortale.

I pavimenti della stalla e i pavimenti fissi dell’area d’uscita devono essere antisdrucciolevoli al

fine di evitare cadute (cfr. art. 7 cpv. 3 OPAn).

Controllo dei cavalli giovani

Nel caso della tenuta al pascolo, occorre controllare ogni giorno lo stato di salute e il

benessere dei cavalli, in particolare le loro condizioni generali e la comparsa di lesioni, zoppie o

altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al giro di controllo se viene assicurata

la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali (art. 7 cpv. 1 ordinanza dell’USAF sulla

detenzione di animali da reddito e di animali domestici).

Controllo di attrezzature e parchi

I sistemi di detenzione devono essere concepiti in modo che gli animali non si feriscano

(cfr. art. 7 cpv. 1 e art. 8 cpv. 1 OPAn). Il cavallo, in quanto animale pauroso e con una pelle

molto delicata, può ferirsi facilmente. Soprattutto le fessure delle porte, le griglie troppo larghe o

le cavezze, i chiavistelli e i chiodi sporgenti o simili, le prese di corrente e i fili elettrici presenti nel

settore accessibile al cavallo costituiscono un grande rischio di infortuni e ferite gravi.

Occorre controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, lo stato delle

attrezzature. I difetti vanno eliminati prontamente oppure si devono prendere provvedimenti

adeguati volti ad assicurare la protezione degli animali (cfr. art. 5 cpv. 1 OPAn).

N. 11.9_(2)_i | dicembre 2013 6/8

Basi legali: ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e ordinanza dell’USAF sulla

detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Art. 2 cpv. 3 OPAn

Definizioni

c. uscita: movimento libero all’aperto durante il quale l’animale stesso può decidere autonomamente il tipo di

passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinzagli,

finimenti, capestri, catene o simili;

d. box: recinto all’interno di un locale;

e. parco: area delimitata in cui sono detenuti gli animali, incluse aree d’uscita […];

f. area d’uscita: pascolo o parco adatto all’uscita quotidiana degli animali in qualsiasi condizione atmosferica;

g. ricovero: installazioni coperte quali ripari, stalle o capannine, in cui gli animali sono detenuti o in cui possono

ritirarsi per proteggersi dalle condizioni meteorologiche;

p. equini: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

q. cavalli giovani: i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungimento dei

30 mesi di età

Art. 4 cpv. 1 + 2 OPAn

Alimentazione

1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in

gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della

specie.

Art. 5 cpv. 1 + 2 OPAn

Cura

1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli

animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il

benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali

malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure

siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo

svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

Art. 7 cpv. 1 + 3 OPAn

Ricoveri, parchi, suolo

1

I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;

b. la salute degli animali non sia compromessa; e

c. gli animali non possano fuggire.

3 I suoli devono essere configurati in modo tale da non compromettere la salute degli animali.

Art. 9 OPAn

Stabulazione in gruppo

1

Per stabulazione in gruppo si intende la detenzione di diversi animali di una o più specie in un ricovero o in un

parco in cui ogni animale possa muoversi liberamente.

N. 11.9_(2)_i | dicembre 2013 7/8

2 In caso di stabulazione in gruppo il detentore di animali deve:

a. tener conto del comportamento delle singole specie e di quello del gruppo;

b. se necessario, prevedere per gli animali la possibilità di evitarsi e di ritirarsi; e

c. per gli animali che vivono temporaneamente da soli e per gli animali incompatibili, predisporre ricoveri

separati o parchi d’isolamento.

Art. 10 cpv. 1 OPAn

Requisiti minimi

1

I ricoveri e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui agli allegati 1-3.

Art. 34 cpv. 1 OPAn

Pavimenti

1 I pavimenti fissi devono essere antisdrucciolevoli e sufficientemente puliti. Nel settore di riposo devono essere

sufficientemente asciutti e soddisfare il fabbisogno di calore degli animali.

Art. 35 cpv. 1 OPAn

Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla

1 I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono

vietati […].

Art. 36 cpv. 3 OPAn

Detenzione permanente all’aperto

3

La quantità di foraggio del pascolo deve essere adeguata alle dimensioni del gruppo. In caso contrario, occorre

mettere a disposizione altro foraggio appropriato.

Art. 59 cpv. 2-5 OPAn

Detenzione

2

I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.

3

I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. L’autorità cantonale può

rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli

vecchi.

4

I cavalli giovani devono essere tenuti in gruppo.

5

I cavalli tenuti in gruppo, eccetto quelli giovani, devono potersi evitare o ritirare. Nelle scuderie non possono

esserci vicoli ciechi.

Art. 60 OPAn

Foraggiamento e cura

1

Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli

sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.

2

Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente

corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

N. 11.9_(2)_i | dicembre 2013 8/8

Art. 61 OPAn

Movimento

2

L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile occorre

mettere è disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.

3

In caso di estreme condizioni meteorologiche o del terreno, in via eccezionale è possibile far uscire i cavalli su

una superficie coperta.

4

Alle giumente d’allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizzati devono essere

concesse ogni giorno almeno due ore di uscita.

Art. 63 OPAn

Divieto dell’uso di filo spinato per la detenzione di cavalli

1 L’uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

2 L'autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato se i

pascoli sono vasti e dispongono di un'ulteriore delimitazione.

All. 1 tab. 7 note 3 + 6 OPAn

Nota 3

In caso di cinque o più cavalli molto compatibili fra loro, la superficie globale può essere ridotta al massimo

del 20 per cento.

Nota 6

La superficie di riposo e l’area d’uscita devono essere sempre raggiungibili da un corridoio largo o da due

corridoi più stretti.

Art. 6 cpv. 3 ordinanza dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Requisiti in materia di ripari, pavimenti, foraggio

3 Il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non deve essere fangoso o fortemente inquinato da

feci o urina.

Art. 7 cpv. 1 ordinanza dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Controllo degli animali, stabulazione in caso di nascite

1 Lo stato di salute e il benessere degli animali sono da controllare ogni giorno, in particolare le loro condizioni

generali e la comparsa di lesioni, zoppie, diarrea o altri sintomi di malattie. Si può eccezionalmente rinunciare al

giro di controllo se viene assicurata la disponibilità di acqua e foraggio per gli animali.

Art. 32 ordinanza dell’USAF sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

Cavalli

1 Sono considerate estreme condizioni meteorologiche o del terreno ai sensi dell’articolo 61 capoverso 3 OPAn:

a. suolo fangoso a causa di forti precipitazioni;

b. precipitazioni forti o persistenti con tempo freddo o fortemente ventoso;

c. vento tempestoso;

d. presenza di lastre di ghiaccio, con conseguente rischio di cadute nell’area di uscita.

2 In caso di presenza di numerosi insetti le uscite vanno rinviate alle ore notturne o alle prime ore del mattino.

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.10_(1)_i | marzo 2014

23.01.2014

È vietato infliggere lesioni o sofferenze ai cavalli

Secondo la legge federale sulla protezione degli animali (LPAn), chiunque maltratta un animale,

lo trascura o lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi compie un atto di maltrattamento (art. 26

cpv. 1 lett. a). Questo vale anche per i cavalli (compresi i pony, gli asini, i muli e i bardotti,

cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p dell’ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn). È vietato infliggere

ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un cavallo, porlo in stato dʼansietà o ledere in

altro modo la sua dignità (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). I cavalli vivono in branco e sono animali da

fuga. Per offrire loro una vita il più possibile consona alla specie, è necessario rispettarne le

caratteristiche nel trattamento, nellʼutilizzazione, nella detenzione e nel trasporto. Questi sono i

punti principali che devono essere soddisfatti per evitare loro sofferenze e lesioni.

Utilizzazione e trattamento

Sovraffaticamento

Sottoporre i cavalli a un sovraffaticamento può causare gravi danni alla loro salute ed è quindi

vietato (cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn). Ad esempio, se sudano in modo eccessivo, i cavalli perdono

importanti quantità di acqua corporea e di elettroliti. Inoltre, un lavoro pesante può comportare

un’iperacidificazione dei muscoli, che a sua volta può portare a complicazioni fatali come danni

muscolari o renali. Affinché dopo prestazioni faticose (battute di caccia, traino di legname o di

una carrozza) non abbiano problemi cardiocircolatori, crampi muscolari, tendenza a stare sdraiati

o danni permanenti, i cavalli devono essere sufficientemente allenati, resistenti e sani.

Doping

Come negli esseri umani, anche nei cavalli si cerca di aumentare la prestazione sportiva con

medicinali o altri mezzi. Questa pratica è chiamata doping. Il doping è vietato a causa dei rischi

per la salute che ne derivano e per motivi di distorsione della concorrenza (cfr. art. 16 cpv. 2

lett. g OPAn).

Sbarramento

Per sbarramento si intende ogni metodo che provoca dolore o paura al cavallo per indurlo ad

alzare maggiormente le zampe. Ciò vale sia per lo sbarramento attivo, ad esempio l’innalzamento

dell’asta o del supporto dell’asta al momento del salto, sia per i metodi passivi, ad esempio l’uso

di un filo di metallo posto sull’asta. Sono inoltre intese anche le forme del cosiddetto

«sbarramento chimico», quali l’applicazione alle zampe del cavallo di una sostanza che provoca

Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.10_(1)_i | marzo 2014 2/6

dolori se l’animale tocca l’ostacolo. È vietato qualsiasi tipo di sbarramento (cfr. art. 21 lett. g

OPAn).

Rollkur

Le caratteristiche della rollkur, un metodo di iperflessione impiegato nella disciplina di dressage,

sono una posizione particolarmente bassa della testa e del collo, nonché un dorso molto teso

che vengono provocati dallʼintervento violento della mano del fantino o con altri mezzi ausiliari.

La testa del cavallo viene così piegata in avanti, da cui il nome rollkur. Sono rilevanti per la

protezione degli animali i casi estremi in cui lʼintervento sbagliato del fantino o lʼimpiego errato

del mezzo ausiliario e la posizione innaturale del cavallo sono evidenti. La rollkur è vietata (cfr.

art. 21 lett. h OPAn).

Apparecchi a scarica elettrica

I cavalli non possono essere incitati o puniti con dispositivi a scarica elettrica quali speroni,

frustini o altri apparecchi elettrici di conduzione (art. 21 lett. c OPAn). Nelle giostre gli elementi

separatori a scarica elettrica posizionati tra i compartimenti non servono a incitare i cavalli, ma a

fini di delimitazione, motivo per cui questi tipi di giostre sono ammessi.

Legare la lingua

Ad alcuni cavalli da corsa si lega la lingua per evitare che blocchi loro le vie respiratorie durante

la corsa. Questa pratica può però causare gravi lesioni e, talvolta, addirittura la perdita della

lingua stessa. Per questo motivo è vietata (cfr. art. 21 lett. f OPAn).

Nervi delle zampe anestetizzati o tagliati

È vietato impiegare cavalli nelle competizioni equestri i cui nervi delle zampe sono stati tagliati o

anestetizzati (cfr. art. 21 lett. d OPAn). I cavalli con i nervi delle zampe tagliati o anestetizzati non

sentono più dolore in caso di navicolite e quindi non zoppicano più, continuando così a sollecitare

normalmente la zampa malata e compromettendone ulteriormente la funzionalità.

Uso di cavezze annodate durante il trasporto

I cavalli mantengono lʼequilibrio durante il trasporto spostando il peso. Per evitare una pressione

dolorosa su alcuni punti sensibili della testa causata dalla tensione incontrollata della corda, è

vietato legare i cavalli a cavezze annodate oppure alle briglie durante il trasporto (cfr. art. 160

cpv. 1 OPAn).

Sodomia

Le pratiche sessuali (sodomia) con i cavalli sono vietate (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. j OPAn).

Detenzione

Contatti sociali

I cavalli sono animali da branco che non possono essere tenuti isolatamente. Devono avere

almeno un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo, pony, asino, mulo o bardotto

(cfr. art. 59 cpv. 3 OPAn). In quanto animali da preda, da soli si sentono in pericolo e hanno

quindi bisogno della compagnia di un altro equide con il quale possono riposare e praticare la

cura reciproca del mantello.

Privazione di acqua

La privazione intenzionale di acqua a scopi di addestramento rappresenta un maltrattamento

(cfr. art. 4 cpv. 2 LPAn, art. 3 cpv. 3 e art. 4 cpv. 1 OPAn).

N. 11.10_(1)_i | marzo 2014 3/6

Cura degli zoccoli

Trascurare la cura degli zoccoli è dannoso per gli zoccoli, i legamenti e i tendini. Per questo

motivo devono essere tagliati regolarmente (cfr. art. 5 cpv. 4 e art. 60 cpv. 2 OPAn). È vietato

modificare la posizione naturale dello zoccolo o impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla

regione degli zoccoli per modificare lʼandatura del cavallo (cfr. art. 21 lett. b OPAn).

Evitare i ferimenti

I cavalli si feriscono facilmente, battono la testa a passaggi troppo bassi, si strangolano o cadono

quando vanno in panico. Frequenti cause di ferimento sono i pomelli delle porte e i ganci

sporgenti, le fessure sotto le porte dei box, le maglie delle grate troppo larghe, i fili di ferro, i

chiodi, i pavimenti sdrucciolevoli, i forconi o le prese elettriche situate nelle aree riservate ai

cavalli, le cavezze da pascolo troppo lunghe o le cavezze portate dai puledri. Le stalle, le aree

dʼuscita e i pascoli devono essere costruiti e allestiti in modo che il rischio di ferimento sia minimo

(cfr. art. 5 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a OPAn).

Filo spinato

I recinti di filo spinato possono causare gravi ferite alle zampe, che spesso possono essere letali

per i puledri. Mangiando sotto il recinto i cavalli possono procurarsi ferite gravi alla testa. Per

questo motivo è vietato usare il filo spinato per recintare i pascoli o le aree di uscita con qualsiasi

tempo. Lʼufficio veterinario cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato

per lʼuso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di unʼulteriore delimitazione (cfr.

art. 63 OPAn).

Dispositivi a scarica elettrica

I dispositivi a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono vietati

(cfr. art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn). I cavalli non possono essere separati gli uni dagli altri con nastri

elettrificati. Le aree dʼuscita possono essere delimitate da recinti elettrici se presentano le

superfici minime di cui allʼallegato 1, tabella 7, cifra 3 OPAn. Lʼarea dʼuscita deve essere inoltre

concepita in modo da permettere agli animali di tenere una distanza sufficiente dal recinto e di

evitarsi (cfr. art. 35 cpv. 5 OPAn).

Corrente elettrica contro il ticchio dʼappoggio

Nel ticchio d’appoggio il cavallo stringe con i denti una base d’appoggio e reclina la testa,

aspirando contemporaneamente aria con rumori ben udibili. Questo disturbo comportamentale è

causato da fattori esterni di frustrazione che il cavallo cerca di compensare. Tuttavia, il

comportamento permane anche se si elimina il fattore esterno. Stando alle attuali conoscenze, il

ticchio dʼappoggio non causa né coliche né è imitato dagli altri cavalli. È vietato impiegare fili

elettrici contro il ticchio dʼappoggio (cfr. art. 35 cpv. 1 OPAn).

Peli tattili

I cavalli hanno peli tattili attorno agli occhi, alle narici e al muso, che utilizzano per percepire

lʼambiente circostante. L’eliminazione dei peli tattili (clipping) è eseguita per motivi estetici. Si

tratta di una pratica non giustificata dato che induce cambiamenti di comportamento nei cavalli ed

è quindi vietata (cfr. art. 21 lett. e OPAn).

Taglio della coda

Allʼestero capita di vedere cavalli con la coda recisa, in particolare quelli appartenenti alle razze

pesanti a sangue freddo. In Svizzera è vietato accorciare il fusto della coda dei cavalli (cfr. art. 21

lett. a OPAn).

N. 11.10_(1)_i | marzo 2014 4/6

Abbattimento

I cavalli malati o feriti devono essere curati. Se non è possibile lenire i dolori cronici, ad esempio

in caso di navicolite o tendinite incurabile oppure di tumori maligni in stadio avanzato, i cavalli

devono essere abbattuti o macellati (cfr. art. 5 cpv. 2 OPAn).

Basi legali: legge federale sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla

protezione degli animali (OPAn)

Art. 4 cpv. 2 LPAn

Principi

2 Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato

dʼansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli

inutilmente.

Art. 26 cpv. 1 lett. a LPAn

Maltrattamento di animali

1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:

a. maltratta un animale, lo trascura, lo sottopone inutilmente a sforzi eccessivi o lede in altro modo la sua

dignità;

Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn

Definizioni

p. cavalli: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

Art. 3 cpv. 3 OPAn

Principi

3 Lʼalimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche,

etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

Art. 4 cpv. 1 OPAn

Alimentazione

1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in

gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

Art. 5 cpv. 1, 2 e 4 OPAn

Cura

1 Il detentore di animali deve controllare, con una frequenza variabile a seconda delle necessità, il benessere degli

animali e lo stato delle attrezzature. Deve eliminare prontamente i difetti delle attrezzature che pregiudicano il

benessere degli animali o prendere provvedimenti volti ad assicurare la protezione degli stessi.

2 La cura è intesa a prevenire malattie e ferimenti. Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali

malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure

siano abbattuti. Le attrezzature necessarie a tal fine devono essere disponibili in tempo utile. Durante lo

svolgimento di trattamenti veterinari o simili, gli animali devono poter essere legati o immobilizzati in modo sicuro.

4 Zoccoli, unghioni e artigli devono essere curati e tagliati periodicamente e a regola dʼarte. Lʼeventuale ferratura

N. 11.10_(1)_i | marzo 2014 5/6

degli zoccoli deve essere effettuata a regola dʼarte.

Art. 7 cpv. 1 lett. a OPAn

Ricoveri, parchi, suolo

1 I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;

Art. 16 cpv. 2 lett. b, g, h + j OPAn

Pratiche vietate su tutte le specie animali

2

In particolare è vietato:

b. percuotere gli animali sugli occhi o sugli organi genitali e rompere o schiacciare la coda;

g. somministrare sostanze e prodotti per influenzare il rendimento o per modificare l'aspetto esteriore

qualora ciò comprometta la salute o il benessere dell'animale;

h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati

secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive o secondo la lista definita dall'USAV in una

pertinente ordinanza;

j. effettuare pratiche a sfondo sessuale con gli animali;

Art. 21 OPAn

Pratiche vietate sui cavalli

Sui cavalli è inoltre vietato:

a. accorciare il fusto della coda;

b. modificare la posizione naturale dello zoccolo, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione

degli zoccoli;

c. incitare o punire i cavalli con dispositivi a scarica elettrica quali speroni, frustini o altri apparecchi elettrici di

conduzione;

d. impiegarli nelle competizioni equestri se sono stati tagliati o anestetizzati i nervi delle zampe o se la pelle

degli arti è stata sensibilizzata o se è stato applicato un apparecchio che provoca dolore agli arti;

e. eliminare i peli tattili;

f. legare la lingua;

g. sbarrarli;

h. usare metodi che provocano un'iperflessione del collo o del dorso (rollkur).

Art. 35 cpv. 1 e 5 OPAn

Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nell’area di uscita

1 I dispositivi taglienti, acuminanti o a scarica elettrica per dirigere il comportamento degli animali nella stalla sono

vietati. Le deroghe sono disciplinate nei capoversi di cui sotto.

5 Le aree dʼuscita possono essere delimitate da recinti elettrici se sono sufficientemente grandi e concepite in

modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.

Art. 59 cpv. 3 OPAn

Detenzione

3 I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro equino. Lʼautorità cantonale può

rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di cavalli

vecchi.

N. 11.10_(1)_i | marzo 2014 6/6

Art. 60 cpv. 2 OPAn

Foraggiamento e cura

2 Gli zoccoli devono essere curati in modo tale che lʼequino possa assumere una posizione anatomicamente

corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e in modo tale da prevenire malattie degli zoccoli.

Art. 63 OPAn

Divieto dellʼuso di filo spinato

1 Lʼuso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

2 Lʼautorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per lʼuso di filo spinato se i

pascoli sono vasti e dispongono di unʼulteriore delimitazione.

Art. 160 cpv. 1 OPAn

Trattamento di determinate specie animali

1 I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. È vietato legarli a cavezze di corda, a

cavezze annodate oppure alle briglie.

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

N. 11.11_(1)_i | marzo 2014

23.01.2014

Sufficiente foraggio grezzo per i cavalli

I cavalli devono ricevere foraggio grezzo in quantità sufficienti, poiché il loro sistema digestivo si è

abituato ad un apporto costante di alimenti ricchi in fibre grezze; inoltre, questo tipo di alimenta-

zione soddisfa anche un’esigenza comportamentale degli animali. In condizioni naturali gli equidi

dedicano circa 16 ore al giorno alla ricerca del cibo. Pertanto, a tutti i cavalli, pony, asini, muli e

bardotti (a cui di seguito si farà riferimento con il termine generico di «cavalli») deve essere offer-

to foraggio grezzo in quantità sufficienti. La durata del foraggiamento deve essere per quanto

possibile prolungata, in modo tale da soddisfare le esigenze comportamentali dei cavalli legate

all’assunzione del cibo (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. p; art. 60 cpv. 1 OPAn). Vengono comunemente

utilizzati come foraggio grezzo nell’alimentazione dei cavalli il fieno, il fieno-silo, i succedanei del

fieno, la paglia da foraggio e l’erba.

Le presenti informazioni tecniche chiariscono la rilevanza del foraggio grezzo per il benessere dei

cavalli e forniscono indicazioni su come organizzare la gestione dell’alimentazione affinché risulti

conforme alle esigenze di questi animali (cfr. art. 3 lett. b + art. 6 cpv. 1 LPAn; art. 3 cpv. 3 +

art. 4 cpv. 1 + 2 OPAn).

Soddisfare il bisogno di masticare

Grazie alla sua struttura ad alto contenuto di fibre, il foraggio grezzo è particolarmente adatto a

soddisfare il bisogno di masticare dei cavalli (cfr. art. 4 cpv. 2; art. 60 cpv. 1 OPAn): quando smi-

nuzzano questo tipo di foraggio tra i molari, essi compiono tra 70 e 90 atti di masticazione al mi-

nuto. La presenza di spigoli o irregolarità sui denti può pregiudicarne la funzione di triturazione,

pertanto è estremamente importante che la dentatura dei cavalli sia sottoposta regolarmente a

controllo. Inoltre si presuppone che l’affaticamento dei muscoli masticatori sia fondamentale per

suscitare un senso di sazietà nel cavallo.

Offrire foraggio grezzo più volte al giorno

I cavalli smettono volontariamente di mangiare per periodi non superiori alle tre-quattro ore. Se

non dispongono di un accesso illimitato al foraggio grezzo, l’apporto quotidiano di questo alimen-

to andrebbe suddiviso in diverse razioni. Questo accorgimento è importante sia per soddisfare il

bisogno di masticare tipico di questi animali che per assicurare un buon funzionamento del loro

apparato digerente e prevenire l’insorgenza di ulcere gastriche (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAn; art. 3

cpv. 3 e art. 4 cpv. 2 OPAn). Nell’alimentazione dei cavalli è quindi consigliabile somministrare

quotidianamente agli animali da tre a quattro razioni di fieno.

Informazioni tecniche −

Protezione degli animali

Cavalli

N. 11.11_(1)_i | marzo 2014 2/3

Foraggio grezzo contro le ulcere gastriche

Stimolando la masticazione e la secrezione salivare, il foraggio grezzo contribuisce a evitare la

formazione di ulcere gastriche. La saliva impedisce che le mucose dello stomaco vengano attac-

cate dagli acidi gastrici, con il conseguente insorgere di ulcere. Pertanto, la somministrazione

frequente di foraggio grezzo in quantità sufficienti previene questo tipo di problematiche (cfr.

art. 6 cpv. 1 LPAn; art. 3 cpv. 3 OPAn).

Garantire l’approvvigionamento di acqua

L’acqua riveste un ruolo di primo piano in molte importanti funzioni corporee, come la termorego-

lazione o la digestione. Il fabbisogno idrico dipende da diversi fattori, in particolare dal contenuto

di umidità del cibo e dell’ambiente circostante come pure dalla temperatura. Se l’apporto di acqua

è scarso sussiste il rischio che il transito delle ingesta a livello del grosso intestino risulti rallentato

e che la costipazione dia luogo a una colica. Per questo i cavalli devono potersi dissetare com-

pletamente più volte al giorno (cfr. art. 3 cpv. 1 + 3; art. 4 cpv. 1 OPAn). Nella prassi, poiché il

fabbisogno idrico può variare anche in misura consistente, risulta opportuno ricorrere ad abbeve-

ratoi automatici, mezzi cisterna o fontane per garantire agli animali l’accesso costante all’acqua

pulita.

Evitare le coliche

I cavalli che non svolgono lavori pesanti possono coprire il proprio fabbisogno alimentare con il

foraggio grezzo, purché vengano loro somministrati in aggiunta minerali e vitamine. La microflora

del grosso intestino provvede a estrarre i nutrienti dalle fibre grezze. Questi microrganismi mal

sopportano i cambiamenti improvvisi di regime alimentare; per questa ragione in primavera è

necessario abituare i cavalli all’erba fresca in modo progressivo. Inoltre, deve essere garantita la

qualità igienica del foraggio, poiché la microflora sopravvive solo in un intestino sano. Il fieno

ammuffito e gli insilati stoccati in modo non corretto provocano flatulenze altrettanto violente

quanto quelle derivanti da porzioni eccessive di cereali contenenti amido. Queste coliche, molto

dolorose e spesso legate a complicanze mortali, sono particolarmente temute, ma possono esse-

re evitate con una buona gestione dell’alimentazione (cfr. art. 6 cpv. 1 LPAn; art. 3 cpv. 3 OPAn).

Limitare l’assunzione di erba durante il pascolo

In genere, l’erba ha un valore nutritivo superiore a quello di cui i cavalli necessitano. Se gli anima-

li hanno un accesso illimitato a questo alimento, c’è il rischio che ingrassino eccessivamente. Per

evitarlo, nei prati lussureggianti occorre predisporre il pascolo razionato. A differenza di questa

tecnica di pascolamento, il ricorso alla museruola per limitare l’assunzione di erba comporta

svantaggi significativi. Il suo utilizzo non è esplicitamente disciplinato dalla legislazione sulla pro-

tezione degli animali. Tuttavia, va considerato che simili dispositivi limitano drasticamente i com-

portamenti sociali del cavallo, che può esprimersi solo con difficoltà; inoltre essi complicano note-

volmente, o impediscono del tutto, l’abbeverata.

Evitare la laminite

La laminite è una patologia dolorosa dello zoccolo che può essere provocata, tra le altre cose, da

un’infezione del sangue conseguente a una colica severa o dalla ritenzione placentare nelle fat-

trici. Tra i fattori scatenanti più noti vi sono quelli legati all’alimentazione: in concomitanza con

una predisposizione genetica o uno stato di sovrappeso, l’assunzione di foraggio particolarmente

ricco di fruttani e amido può determinare l’insorgere della malattia. Il contenuto di fruttani nell’erba

varia in misura consistente, ma risulta particolarmente elevato nel mese di maggio, nel tardo po-

meriggio e nell’erba matura. Pertanto è possibile ridurre il rischio di laminite limitando l’accesso

dei cavalli all’erba in primavera e conducendoli al pascolo nelle ore notturne o di primo mattino in

estate. Per ridurre il contenuto di fruttani nel fieno è sufficiente metterlo in ammollo per alcune

ore. Con una corretta gestione del pascolo e del foraggiamento il rischio di laminite può quindi

essere ridotto in misura consistente.

N. 11.11_(1)_i | marzo 2014 3/3

Basi legali: legge sulla protezione degli animali (LPAn) e ordinanza sulla protezione degli

animali (OPAn)

Art. 3 lett. b LPAn

Definizioni

Nella presente legge si intende per:

b. benessere: il benessere dell’animale, che è garantito segnatamente se:

1. le condizioni di detenzione e l’alimentazione non ne compromettono le funzioni fisiologiche o il comportamento e non ne sollecitano oltremodo la capacità di adattamento,

2. ne è assicurato il comportamento conforme alla specie entro i limiti della capacità di adattamento biologica,

3. l’animale è clinicamente sano, 4. si evitano all’animale dolori, lesioni e ansietà;

Art. 6 cpv. 1 LPAn

Requisiti generali

1

Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente, garantirgli l’attività e la libertà di

movimento necessarie al suo benessere e, per quanto necessario, offrirgli un ricovero.

Art. 2 cpv. 3 lett. p OPAn

Definizioni

p. cavalli: gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti;

Art. 3 cpv. 1 +3 OPAn

Principi

1

Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel com-

portamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

3

L’alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle esperienze acquisite e delle conoscenze fisiologiche,

etologiche e igieniche, rispondono alle esigenze degli animali.

Art. 4 cpv. 1 + 2 OPAn

Alimentazione

1

Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in

gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.

2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della

specie.

Art. 60 cpv. 1 OPAn

Foraggiamento e cura

1

Per soddisfare le esigenze comportamentali tipiche della specie, occorre mettere a disposizione dei cavalli suffi-

ciente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo.

Cavalli: uscita all’aperto durante tutto l’anno

Chiunque detenga cavalli deve fornire loro le condizioni di vita e il nutrimento più idonei. La libertà di movimento è un presupposto indi-spensabile per la salute di questo animale ori-ginario delle steppe, che deve poter accedere a un pascolo o, se le configurazioni dei suoli sono sfavorevoli, a una superficie solida utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica. L’ordi-nanza sulla protezione degli animali stabilisce i requisiti costruttivi e qualitativi quali la super-ficie minima, la configurazione del suolo e la permanenza dell’animale all’aperto. Quando si progetta e si costruisce un paddock è necessario considerare, oltre alle prescrizioni legislative, anche gli aspetti etologici. Questa scheda tecni-ca illustra i requisiti per costruire un recinto per l’uscita individuale o in gruppo degli animali che sia adeguato alla specie e conforme alla legge.

ImpressumEditore:Observatoire de la filière suisse du chevalRiferimento: Allevamento equino svizzero CP 191, 1580 Avenches, tel. 026 676 61 00, www.harasnational.chRedazione: Ufficio di consulenza sul cavallo dell’Allevamento equino AvenchesLetteratura/Fonti: possono essere richieste alla redazioneFotografie: Allevamento equino svizzero AvenchesPubblicazione: primavera 2010, 1a edizione© Observatoire de la filière suisse du cheval

OBSERVATOIREde la filière suisse du cheval

Stampato con il sostegno della «Fondation pour le cheval»

Viene tuttora utilizzato il tessuto non tessuto, ben-ché nella pratica non abbia dato buoni risultati a lungo termine. Se i cavalli raspano con gli zoccoli o la copertura è troppo sottile, il tessuto non tes-suto viene esposto e gli animali ferrati potrebbero strapparlo facilmente. La copertura costituisce la parte superiore. Se si utilizzano trucioli, è neces-sario sostituirli regolarmente e smaltirli a regola d’arte, valorizzandoli come letame solido.

Materiali non idonei

Fondo• Calcinacci• Materialibituminosidiriciclo

Strato intermedio• Tessutonontessuto (senza griglie per pavimentazione)• Griglieinbetonpergiardini (pericolo di rottura)

Copertura• Trucioliinlegnodurogrezzo (quercia, faggio ecc.)• Sabbiapura• Sabbiadivetroriciclata(cavallinonferrati)• Materialidiscartodigiardino, pezzi di legno vecchio• Materialidiscartoindustriali (corpi estranei)• Ciottoli(ulcerazionedeglizoccoli)• Pietrisco(cavallinonferrati)

Un’inclinazione dello 0,5 – 2 %, a doppia pen-denza o ondulata, è ideale per ottimizzare il de-flusso dell’acqua dalla superficie. In alcuni can-toni, chi utilizza un tubo di drenaggio in un’area d’uscita con accesso permanente deve collegar-lo allo scarico delle acque nere oppure richie-dere l’autorizzazione per l’allacciamento alla canalizzazione nel terreno adiacente. È vietata la canalizzazione in pozzi, drenaggi o ruscelli.

Recinzioni del paddockLa costruzione deve essere autorizzata dalle auto-rità cantonali competenti in materia di edilizia. Per prima cosa, la recinzione deve essere solida. Una buona visibilità, la protezione dal rosicchiamento e una bordura priva di vegetazione sono i requisiti minimi. La recinzione deve essere piantata 50 cm all’interno del confine dell’area d’uscita per impe-dire al cavallo di brucare al di fuori. Attenzione: rispettare le distanze di confine del lotto.

Sistemi idonei• Recintofissoinlegnoabbinatoabande

elettrificate (soltanto esternamente)• Recinzionemetallica• Panel

Sistemi non idonei• Filospinato(vietatodall’OPAn)• Reticolatimetallici• Flexinet

Le recinzioni in tubi d’acciaio sono stabili, durature e resistenti. Inoltre, consentono il con-tatto sociale con gli animali nei box vicini.

I cancelli vengono aperti spesso e devono es-sere di facile utilizzo. La larghezza dell’apertura deve essere calcolata per consentire il passag-gio dei veicoli in base all’utilizzazione (trasporto di foraggio, di letame). I portelli per le persone sono pratici e consentono di entrare nell’area di uscita senza dover aprire e chiudere i cancelli. È necessario fare attenzione in presenza di puledri e pony molto piccoli.Il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA) raccomanda di posare le assicelle e le bande elettriche all’altezza di 45 cm (per impedire il passaggio dei bambini), 95 cm e 140 cm.

Domanda di costruzioneTutte lecostruzionie lestruttureper ladeten-zione di cavalli sono soggette ad autorizzazione, compresi i cambi di destinazione d’uso di edifici che non comportano modifiche strutturali. Sul piano giuridico, la politica edilizia e di pianifica-zione può essere molto diversa in base alle zone – agricole o edificabili – interessate.Nelle zone agricole, in materia di edilizia e piani-ficazione territoriale sono determinanti la legge sullapianificazionedelterritorio(LPT)el’ordinan-zasullapianificazionedelterritorio(OPT),mentresi applicano a titolo sussidiario il diritto cantonale (e comunale). Dei progetti edilizi all’esterno delle zone edificabili si occupano le autorità cantonali. L’allegato 8 delle istruzioni pratiche «Cavalli e pianificazione dello spazio» contiene un elenco di uffici cantonali a cui rivolgersi per ricevere infor-

mazioni sulle prescrizioni e le leggi da osservare e i documenti da allegare alla domanda di costru-zione (progetto d’impresa, ecc.).

Protezione antirosicchiamento del legno attraver-so la combinazione di legno e bande elettrificate

Norme giuridiche www.admin.ch• Leggesullapianificazionedelterritorio

700 / Ordinanza sulla pianificazione del territorio 700.1

• Leggesullaprotezionedeglianimali 455 / Ordinanza sulla protezione degli

animaliRS455.1• Leggesullaprotezionedell’ambiente 814.01 / Ordinanza contro l’inquinamento

atmosferico / Ordinanza tecnica sui rifiuti 814.600

• Leggesullaprotezionedelleacque 814.20 / Ordinanza sulla protezione delle

acque 814.201• Leggesull’agricoltura910.1/Ordinanza sulla terminologia agricola 910.91 / Ordi-

nanza sui programmi etologici 910.132.4• Leggefederalesuldirittofondiario rurale 211.412.11

Fonti e opere di consultazioneManuali,guide,indirizzi• Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» www.are.admin.ch – Documentazione – Pubblicazioni – Diritto• Manuale di controllo – Protezione degli animali Cavalli

www.ufv.admin.ch–Temi–Miprendocura del mio animale – Cavalli

• Prescrizioni relative all’uscita dei cavalli www.ufv.admin.ch,

Miprendocuradelmioanimale–Cavalli– Informazioni tecniche sui cavalli

• Guida sulla protezione dell’ambiente nell’agricoltura (acqua, suolo, aria) disponibile da ca.

primavera 2010 presso l’Ufficio federale dell’ambiente(UFAM)

• Indirizzi degli uffici cantonali per la protezione dell’ambiente,

www.kvu.ch – Cantoni – Indirizzi• Istruzioni pratiche per la prote- zione delle acque sotterranee UFAM2004,www.bafu.admin.ch–

Documentazione – Acqua• SentenzadelTribunalefederale 1C 390/2008 del 15 giugno 2009;

Protezione delle acque (Detenzione di bovini, corte)

Materiali consigliati

Fondo

Suolo erboso Ghiaiafine Ghiaia Pietrisco Geotessile Pavimentazione forata per paddock

Suolo sabbioso Sabbia quarzosa Truciolidilegnodolce Sabbia con materiale inerte (mischiata

con trucioli)

MarnadelGiuraostabilizzante (mischia-

ta con cemento)

Elementi / piastre autobloccanti

in gomma

Griglieperpavimenta-zione (modelli diversi)

Grigliereticolate(riciclato)

Strato intermedio Copertura

Misure minime delle aree d’uscita secondo l’allegato 1, tabella 7 OPAn

OPAn/Allegato1/Tabella7/CavalliAltezza al garrese3. Superficie min. dell’area d’uscita7

per cavallo, in m2

< 120 cm 120–134 cm 134–148 cm 148–162 cm 162–175 cm < 175 cm

31. Costantemente accessibile dalla stalla 12 14 16 20 24 24

32. Non adiacente alla stalla 18 21 24 30 36 36

4. Superficie raccomandata8 per cavallo 150 150 150 150 150 1507 Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2–5 capi, la superficie min. dell’area d’uscita corrisponde a quella per 5 cavalli giovani.8 La superficie delle aree d’uscita non adiacenti alla scuderia utilizzabili con qualsiasi condizione del tempo non può superare gli 800 m2, anche se sono de-

tenuti > 5 cavalli. In caso di stabulazione libera in gruppo con un’area d’uscita sempre accessibile è bene aggiungere 75 m2 / capo a partire dal 6° cavallo.

Esigenze fondamentaliLa libertà di movimento in condizioni climatiche naturali, ovvero con qualsiasi tempo, e il contatto sociale con i conspecifici fanno parte delle esi-genze fondamentali di qualsiasi cavallo, indipen-dentemente dalla razza, età o utilizzazione.In natura, il cavallo percorre ogni giorno diversi chilometri per trovare aree idonee in cui riposa-re, cibarsi e dissetarsi. L’essere costantemente in movimento lo mantiene in esercizio, risponde a un’esigenza fisiologica e stimola il metabolismo.Se le configurazioni dei suoli sono sfavorevoli (ter-reno fradicio), è necessario realizzare un paddock con una superficie stabilizzata per offrire ai caval-li un settore d’uscita utilizzabile tutto l’anno.

Una superficie stabilizzata dura è particolar-mente idonea in punti molto frequentati, ad es. in prossimità dell’accesso al settore di foraggiamento o riposo.

Settore d’uscitaPer settore d’uscita si intende qualsiasi super-ficie recintata al cui interno i cavalli hanno la possibilità di muoversi liberamente. Con il ter-mine inglese paddock si intende comunemen-te un’area recintata, priva di vegetazione, in cui i cavalli hanno la possibilità di muoversi.

Configurazione dei suoliI fattori determinanti per la configurazione delle aree d’uscita sono la dimensione, la densità di occupazione e la frequenza di utilizzo. I cavalli che hanno accesso in permanenza alle superfici all’aperto si muovono prevalentemente con pas-so lento tra i settori di riposo, abbeveraggio o foraggiamento. Le altre andature sono utilizzate solo di rado e quasi unicamente in un contesto sociale. Se invece gli animali sono abituati a trascorrere all’aperto soltanto alcune ore, si sfo-gheranno andando anche al galoppo, pertanto si devono prevedere superfici con un’estensione maggiore. I requisiti qualitativi del suolo non sono identici in queste due tipologie di utilizzo, ma in entrambi i casi deve essere stabile, non polveroso, idoneo al deflusso dell’acqua ed eco-compatibile. Soprattutto nel caso di paddock sempre accessibili, dal punto di vista tecnico la facilità di pulizia rappresenta un vantaggio. Inoltre, le superfici sulle quali i cavalli galoppa-no regolarmente devono essere elastiche, per evitare danni alle articolazioni e ai tendini degli arti, strutturalmente delicati.

Il suolo ideale dell’area di uscita: elastico, ido-neo al deflusso dell’acqua, ma non profondo

Oltre alle esigenze dei cavalli, svolgono un ruolo determinante anche i costi d’investimento, la du-rata di vita e le prescrizioni legislative. Per mo-tivi di tutela ambientale è inopportuno, se non vietato, l’utilizzo di elementi inquinanti quali scorie, materiali bituminosi per la pavimentazio-ne stradale, traversine ferroviarie trattate e altri residui riciclati. (Legge sulla protezione dell’am-biente e delle acque).

Ubicazioni differentiLe «Istruzioni pratiche per la protezione delle ac-quesotterranee»(2004)dell’UFAMstabilisconose un settore d’uscita deve essere impermea- bile in base al luogo in cui si trova. A seconda delle autorità e degli interessi rappresentati il concetto di superficie solida può variare. Occa-sionalmente il termine «solido» viene equiparato al concetto di «impermeabile». Solitamente però, come in questa scheda tecnica, «solido» significa che il terreno è stato stabilizzato per creare una superficie priva di vegetazione, utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica e che non di-venta fangosa in caso di uso intensivo. Nel 2010 l’UFAMhapubblicatola«Guidaall’applicazionedella protezione dell’ambiente nell’agricoltura (acqua, suolo, aria)» in cui vengono indicati i materiali consentiti per la realizzazione di un paddock stabilizzato e impermeabile. In spe-cifiche zone protette, le aree d’uscita, qualora consentite, devono essere impermeabili.

ReversibilitàLe autorità competenti attualmente danno molta importanza alla reversibilità delle super-fici edificate, in particolare nelle aree agricole. Quando si costruiscono settori per l’uscita di cavalli è necessario tener conto che, in caso di cessazione del suo utilizzo, la superficie deve poter essere riportata allo stato originario. Sono determinanti le direttive cantonali per la ricol-tivazione dei terreni emanate dai servizi per la protezione del suolo (Ufficio della natura e del paesaggio, il nome varia nei diversi cantoni).

RicoltivazioneTecniche di ricostituzione del suolo su su-perfici adibite provvisoriamente ad altro uso attraverso la posa di substrati idonei alla col-tivazione.

Allestimento e dimensioniPer un cavallo, animale per natura amante del movimento, l’area di uscita non sarà mai troppo grande, pertanto è bene prevedere dimensioni ge-nerose. Nell’allegato 1, tabella 7 dell’OPAn (455.1) si raccomanda una superficie di 150 m2 per cavallo o pony. Le superfici rettangolari stimolano mag-giormente il movimento rispetto a quelle quadra-te, ma sono ideali anche forme ovali o circolari.

Abbeveratoio

BoxBox

Area d’uscita stabilizzata permanentemente accessibile raccomandata dall’OPAn (455.1): 150 m2 per cavallo

La detenzione in box singoli con accesso perma-nente all’area d’uscita consente i contatti sociali.

I box o le stalle a stabulazione libera a diversicomparti devono comunque soddisfare i requisiti minimi secondo l’articolo 61 e l’allegato 1, tabella 7 OPAn. In caso contrario, il detentore è tenuto a garantire al cavallo uscite regolari supplementari che gli consentano di muoversi liberamente su superfici più estese (ad es. pascolo). L’art. 61 cpv. 4 e 5 dell’OPAn (455.1) regola la frequenza di que-ste uscite: ogni giorno per i cavalli non utilizzati.La superficie minima per un’area d’uscita di gruppo è calcolata in questo modo: l’altezza media al garrese moltiplicata per il numero dei cavalli. (vedi tabella 7, OPAn 455.1)

Area d’uscitastabilizzata

raccomandatadall’OPAn (455.1):

150 m2 percavallo

Settore di riposo con lettiera

Box d’emergenza (o fienile)

Abbeveratoio

Poste di foraggia-mento

Stabulazione libera in gruppo a diversi comparti con settore di foraggiamento e di riposo e accesso permanente all’area d’uscita

Il movimento libero all’aperto in tutte le anda-ture, come prescritto dall’art. 2 cpv. 3 lett. c, è possibile solo su una superficie sufficientemente spaziosa, più ampia rispetto alle dimensioni in-dicate come requisiti minimi. Per questo motivo nella tabella 7 si raccomanda la superficie di 150 m2 per cavallo, indipendentemente dall’altezza al garrese. Innanzitutto, un’area d’uscita deve essere sicura, cioè a prova di fuga e di ferite.

Vanno assolutamente evitati angoli acuti e vico-li ciechi nei quali il cavallo potrebbe incastrarsi. Deve essere inoltre impedito l’accesso a persone non autorizzate tramite appositi dispositivi co-struttivi. La detenzione di cavalli come animali per il tempo libero in zone agricole deve sod-disfare i requisitidell’articolo24dLPT1, ovvero garantire una tenuta particolarmente rispettosa degli animali, in adempimento all’ordinanza sui programmietologiciSSRAeURA.

StrutturazioneTronchid’alberoealtrestrutturesonodiversiviestimolano il movimento.

Steccati come strutturazione per l’uscita in gruppo

Anche uno steccato può costituire un ulteriore stimolo al movimento e inoltre consente ai caval-li di rango inferiore di evitarsi e ritirarsi in sicurez-za. Naturalmente l’area di uscita deve disporre di sufficienti zone d’ombra, ottenibili ad es. con la presenza di piante non velenose per i cavalli. Le poste di foraggiamento, gli abbeveratoi e le aree in cui rotolarsi devono essere il più possibile di-stanti le une dagli altri affinché gli animali possa-no raggiungerli a turno più volte al giorno. Oltre alle superfici dure e compatte molto frequentate, come l’accesso alle poste di foraggiamento ecc., dovrebbero essere presenti zone con un suolo più morbido (sabbia, trucioli ecc.) dove gli ani-mali possano rotolarsi, distendersi e urinare.

Il suolo morbido invita a rotolarsi

Ordinanza sui programmi etologiciRequisitispecificidel programma SSRA2

• Detenzioneingruppo • Assenzadiperforazionisulsuolo

dell’intera superficie accessibile• Pavimentorivestitonellearee

di foraggiamento e abbeveraggioProgramma URA3

• Uscitaall’apertoinunacorteopascolo• Uscitaalpascoloobbligatorianelperiodo

vegetativo

OPAn, art. 61 Movimento, cpv. 2L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile, occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.

Realizzazione della pavimentazioneSenza il fondo giusto non è possibile realizzare una superficie adeguata a qualsiasi condizione atmosferica.

Una pavimentazione adeguata può evitare la forma-zione di pozzanghere per compressione del suolo

Una pavimentazione classica è formata da tre strati – di stabilizzazione, intermedio e copertura – con passaggi fluidi dall’uno all’altro strato. Lo strato intermedio può anche avere una funzione stabilizzante, ad es. le griglie alveolari in mate-riale sintetico posate direttamente sul suolo.

Tragschicht

Strato intermedio

Copertura

Fondo

Messa in opera della pavimentazione di un’area d’uscita: fondo, strato intermedio, copertura

In un paddock stabilizzato ma non impermeabi-le, l’acqua può defluire superficialmente su più lati verso il terreno circostante e disperdersi sol-tanto se la struttura è sopraelevata. Ciò è pos-sibile se il fondo – uno strato di ghiaia con uno spessore di circa 20–30 cm – è applicato gros-solanamente sul suolo spianato. Per stabilizzare e ripartire la pressione su fondi poco portanti è possibile stendere uno strato di materiale in fibre intrecciate o di geotessile.

Sistema di griglie alveolari in materiale sintetico come fondo o strato intermedio (prima del riempimento ad es. con ciottoli)

Sul fondo viene posato lo strato intermedio che ha la funzione di evitare che la copertura si me-scoli al fondo e di prevenire il dilavamento del materiale più fine della copertura nella base. Nella pratica, reticolati sintetici riempiti con pie-trisco, marna e ghiaia tonda hanno dato ottimi risultati. Stuoie realizzate in gomma dotate di fori di scolo sono un’alternativa, come anche gli elementi autobloccanti in materiale riciclato, ma sono molto più costosi delle reti sintetiche.

1 Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) 7002 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli

animali secondo l’articolo 60 Ordinanza sui pagamenti diretti (SSRA)

3 Uscita regolare all’aperto secondo l’articolo 61 Ordinanza sui pagamenti diretti (URA)

Materiali consigliati

Fondo

Suolo erboso Ghiaiafine Ghiaia Pietrisco Geotessile Pavimentazione forata per paddock

Suolo sabbioso Sabbia quarzosa Truciolidilegnodolce Sabbia con materiale inerte (mischiata

con trucioli)

MarnadelGiuraostabilizzante (mischia-

ta con cemento)

Elementi / piastre autobloccanti

in gomma

Griglieperpavimenta-zione (modelli diversi)

Grigliereticolate(riciclato)

Strato intermedio Copertura

Misure minime delle aree d’uscita secondo l’allegato 1, tabella 7 OPAn

OPAn/Allegato1/Tabella7/CavalliAltezza al garrese3. Superficie min. dell’area d’uscita7

per cavallo, in m2

< 120 cm 120–134 cm 134–148 cm 148–162 cm 162–175 cm < 175 cm

31. Costantemente accessibile dalla stalla 12 14 16 20 24 24

32. Non adiacente alla stalla 18 21 24 30 36 36

4. Superficie raccomandata8 per cavallo 150 150 150 150 150 1507 Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2–5 capi, la superficie min. dell’area d’uscita corrisponde a quella per 5 cavalli giovani.8 La superficie delle aree d’uscita non adiacenti alla scuderia utilizzabili con qualsiasi condizione del tempo non può superare gli 800 m2, anche se sono de-

tenuti > 5 cavalli. In caso di stabulazione libera in gruppo con un’area d’uscita sempre accessibile è bene aggiungere 75 m2 / capo a partire dal 6° cavallo.

Esigenze fondamentaliLa libertà di movimento in condizioni climatiche naturali, ovvero con qualsiasi tempo, e il contatto sociale con i conspecifici fanno parte delle esi-genze fondamentali di qualsiasi cavallo, indipen-dentemente dalla razza, età o utilizzazione.In natura, il cavallo percorre ogni giorno diversi chilometri per trovare aree idonee in cui riposa-re, cibarsi e dissetarsi. L’essere costantemente in movimento lo mantiene in esercizio, risponde a un’esigenza fisiologica e stimola il metabolismo.Se le configurazioni dei suoli sono sfavorevoli (ter-reno fradicio), è necessario realizzare un paddock con una superficie stabilizzata per offrire ai caval-li un settore d’uscita utilizzabile tutto l’anno.

Una superficie stabilizzata dura è particolar-mente idonea in punti molto frequentati, ad es. in prossimità dell’accesso al settore di foraggiamento o riposo.

Settore d’uscitaPer settore d’uscita si intende qualsiasi super-ficie recintata al cui interno i cavalli hanno la possibilità di muoversi liberamente. Con il ter-mine inglese paddock si intende comunemen-te un’area recintata, priva di vegetazione, in cui i cavalli hanno la possibilità di muoversi.

Configurazione dei suoliI fattori determinanti per la configurazione delle aree d’uscita sono la dimensione, la densità di occupazione e la frequenza di utilizzo. I cavalli che hanno accesso in permanenza alle superfici all’aperto si muovono prevalentemente con pas-so lento tra i settori di riposo, abbeveraggio o foraggiamento. Le altre andature sono utilizzate solo di rado e quasi unicamente in un contesto sociale. Se invece gli animali sono abituati a trascorrere all’aperto soltanto alcune ore, si sfo-gheranno andando anche al galoppo, pertanto si devono prevedere superfici con un’estensione maggiore. I requisiti qualitativi del suolo non sono identici in queste due tipologie di utilizzo, ma in entrambi i casi deve essere stabile, non polveroso, idoneo al deflusso dell’acqua ed eco-compatibile. Soprattutto nel caso di paddock sempre accessibili, dal punto di vista tecnico la facilità di pulizia rappresenta un vantaggio. Inoltre, le superfici sulle quali i cavalli galoppa-no regolarmente devono essere elastiche, per evitare danni alle articolazioni e ai tendini degli arti, strutturalmente delicati.

Il suolo ideale dell’area di uscita: elastico, ido-neo al deflusso dell’acqua, ma non profondo

Oltre alle esigenze dei cavalli, svolgono un ruolo determinante anche i costi d’investimento, la du-rata di vita e le prescrizioni legislative. Per mo-tivi di tutela ambientale è inopportuno, se non vietato, l’utilizzo di elementi inquinanti quali scorie, materiali bituminosi per la pavimentazio-ne stradale, traversine ferroviarie trattate e altri residui riciclati. (Legge sulla protezione dell’am-biente e delle acque).

Ubicazioni differentiLe «Istruzioni pratiche per la protezione delle ac-quesotterranee»(2004)dell’UFAMstabilisconose un settore d’uscita deve essere impermea- bile in base al luogo in cui si trova. A seconda delle autorità e degli interessi rappresentati il concetto di superficie solida può variare. Occa-sionalmente il termine «solido» viene equiparato al concetto di «impermeabile». Solitamente però, come in questa scheda tecnica, «solido» significa che il terreno è stato stabilizzato per creare una superficie priva di vegetazione, utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica e che non di-venta fangosa in caso di uso intensivo. Nel 2010 l’UFAMhapubblicatola«Guidaall’applicazionedella protezione dell’ambiente nell’agricoltura (acqua, suolo, aria)» in cui vengono indicati i materiali consentiti per la realizzazione di un paddock stabilizzato e impermeabile. In spe-cifiche zone protette, le aree d’uscita, qualora consentite, devono essere impermeabili.

ReversibilitàLe autorità competenti attualmente danno molta importanza alla reversibilità delle super-fici edificate, in particolare nelle aree agricole. Quando si costruiscono settori per l’uscita di cavalli è necessario tener conto che, in caso di cessazione del suo utilizzo, la superficie deve poter essere riportata allo stato originario. Sono determinanti le direttive cantonali per la ricol-tivazione dei terreni emanate dai servizi per la protezione del suolo (Ufficio della natura e del paesaggio, il nome varia nei diversi cantoni).

RicoltivazioneTecniche di ricostituzione del suolo su su-perfici adibite provvisoriamente ad altro uso attraverso la posa di substrati idonei alla col-tivazione.

Allestimento e dimensioniPer un cavallo, animale per natura amante del movimento, l’area di uscita non sarà mai troppo grande, pertanto è bene prevedere dimensioni ge-nerose. Nell’allegato 1, tabella 7 dell’OPAn (455.1) si raccomanda una superficie di 150 m2 per cavallo o pony. Le superfici rettangolari stimolano mag-giormente il movimento rispetto a quelle quadra-te, ma sono ideali anche forme ovali o circolari.

Abbeveratoio

BoxBox

Area d’uscita stabilizzata permanentemente accessibile raccomandata dall’OPAn (455.1): 150 m2 per cavallo

La detenzione in box singoli con accesso perma-nente all’area d’uscita consente i contatti sociali.

I box o le stalle a stabulazione libera a diversicomparti devono comunque soddisfare i requisiti minimi secondo l’articolo 61 e l’allegato 1, tabella 7 OPAn. In caso contrario, il detentore è tenuto a garantire al cavallo uscite regolari supplementari che gli consentano di muoversi liberamente su superfici più estese (ad es. pascolo). L’art. 61 cpv. 4 e 5 dell’OPAn (455.1) regola la frequenza di que-ste uscite: ogni giorno per i cavalli non utilizzati.La superficie minima per un’area d’uscita di gruppo è calcolata in questo modo: l’altezza media al garrese moltiplicata per il numero dei cavalli. (vedi tabella 7, OPAn 455.1)

Area d’uscitastabilizzata

raccomandatadall’OPAn (455.1):

150 m2 percavallo

Settore di riposo con lettiera

Box d’emergenza (o fienile)

Abbeveratoio

Poste di foraggia-mento

Stabulazione libera in gruppo a diversi comparti con settore di foraggiamento e di riposo e accesso permanente all’area d’uscita

Il movimento libero all’aperto in tutte le anda-ture, come prescritto dall’art. 2 cpv. 3 lett. c, è possibile solo su una superficie sufficientemente spaziosa, più ampia rispetto alle dimensioni in-dicate come requisiti minimi. Per questo motivo nella tabella 7 si raccomanda la superficie di 150 m2 per cavallo, indipendentemente dall’altezza al garrese. Innanzitutto, un’area d’uscita deve essere sicura, cioè a prova di fuga e di ferite.

Vanno assolutamente evitati angoli acuti e vico-li ciechi nei quali il cavallo potrebbe incastrarsi. Deve essere inoltre impedito l’accesso a persone non autorizzate tramite appositi dispositivi co-struttivi. La detenzione di cavalli come animali per il tempo libero in zone agricole deve sod-disfare i requisitidell’articolo24dLPT1, ovvero garantire una tenuta particolarmente rispettosa degli animali, in adempimento all’ordinanza sui programmietologiciSSRAeURA.

StrutturazioneTronchid’alberoealtrestrutturesonodiversiviestimolano il movimento.

Steccati come strutturazione per l’uscita in gruppo

Anche uno steccato può costituire un ulteriore stimolo al movimento e inoltre consente ai caval-li di rango inferiore di evitarsi e ritirarsi in sicurez-za. Naturalmente l’area di uscita deve disporre di sufficienti zone d’ombra, ottenibili ad es. con la presenza di piante non velenose per i cavalli. Le poste di foraggiamento, gli abbeveratoi e le aree in cui rotolarsi devono essere il più possibile di-stanti le une dagli altri affinché gli animali possa-no raggiungerli a turno più volte al giorno. Oltre alle superfici dure e compatte molto frequentate, come l’accesso alle poste di foraggiamento ecc., dovrebbero essere presenti zone con un suolo più morbido (sabbia, trucioli ecc.) dove gli ani-mali possano rotolarsi, distendersi e urinare.

Il suolo morbido invita a rotolarsi

Ordinanza sui programmi etologiciRequisitispecificidel programma SSRA2

• Detenzioneingruppo • Assenzadiperforazionisulsuolo

dell’intera superficie accessibile• Pavimentorivestitonellearee

di foraggiamento e abbeveraggioProgramma URA3

• Uscitaall’apertoinunacorteopascolo• Uscitaalpascoloobbligatorianelperiodo

vegetativo

OPAn, art. 61 Movimento, cpv. 2L’area d’uscita deve presentare le dimensioni minime di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 3. Se possibile, occorre mettere a disposizione le superfici di cui nell’allegato 1 tabella 7 cifra 4.

Realizzazione della pavimentazioneSenza il fondo giusto non è possibile realizzare una superficie adeguata a qualsiasi condizione atmosferica.

Una pavimentazione adeguata può evitare la forma-zione di pozzanghere per compressione del suolo

Una pavimentazione classica è formata da tre strati – di stabilizzazione, intermedio e copertura – con passaggi fluidi dall’uno all’altro strato. Lo strato intermedio può anche avere una funzione stabilizzante, ad es. le griglie alveolari in mate-riale sintetico posate direttamente sul suolo.

Tragschicht

Strato intermedio

Copertura

Fondo

Messa in opera della pavimentazione di un’area d’uscita: fondo, strato intermedio, copertura

In un paddock stabilizzato ma non impermeabi-le, l’acqua può defluire superficialmente su più lati verso il terreno circostante e disperdersi sol-tanto se la struttura è sopraelevata. Ciò è pos-sibile se il fondo – uno strato di ghiaia con uno spessore di circa 20–30 cm – è applicato gros-solanamente sul suolo spianato. Per stabilizzare e ripartire la pressione su fondi poco portanti è possibile stendere uno strato di materiale in fibre intrecciate o di geotessile.

Sistema di griglie alveolari in materiale sintetico come fondo o strato intermedio (prima del riempimento ad es. con ciottoli)

Sul fondo viene posato lo strato intermedio che ha la funzione di evitare che la copertura si me-scoli al fondo e di prevenire il dilavamento del materiale più fine della copertura nella base. Nella pratica, reticolati sintetici riempiti con pie-trisco, marna e ghiaia tonda hanno dato ottimi risultati. Stuoie realizzate in gomma dotate di fori di scolo sono un’alternativa, come anche gli elementi autobloccanti in materiale riciclato, ma sono molto più costosi delle reti sintetiche.

1 Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) 7002 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli

animali secondo l’articolo 60 Ordinanza sui pagamenti diretti (SSRA)

3 Uscita regolare all’aperto secondo l’articolo 61 Ordinanza sui pagamenti diretti (URA)

Cavalli: uscita all’aperto durante tutto l’anno

Chiunque detenga cavalli deve fornire loro le condizioni di vita e il nutrimento più idonei. La libertà di movimento è un presupposto indi-spensabile per la salute di questo animale ori-ginario delle steppe, che deve poter accedere a un pascolo o, se le configurazioni dei suoli sono sfavorevoli, a una superficie solida utilizzabile con qualsiasi condizione atmosferica. L’ordi-nanza sulla protezione degli animali stabilisce i requisiti costruttivi e qualitativi quali la super-ficie minima, la configurazione del suolo e la permanenza dell’animale all’aperto. Quando si progetta e si costruisce un paddock è necessario considerare, oltre alle prescrizioni legislative, anche gli aspetti etologici. Questa scheda tecni-ca illustra i requisiti per costruire un recinto per l’uscita individuale o in gruppo degli animali che sia adeguato alla specie e conforme alla legge.

ImpressumEditore:Observatoire de la filière suisse du chevalRiferimento: Allevamento equino svizzero CP 191, 1580 Avenches, tel. 026 676 61 00, www.harasnational.chRedazione: Ufficio di consulenza sul cavallo dell’Allevamento equino AvenchesLetteratura/Fonti: possono essere richieste alla redazioneFotografie: Allevamento equino svizzero AvenchesPubblicazione: primavera 2010, 1a edizione© Observatoire de la filière suisse du cheval

OBSERVATOIREde la filière suisse du cheval

Stampato con il sostegno della «Fondation pour le cheval»

Viene tuttora utilizzato il tessuto non tessuto, ben-ché nella pratica non abbia dato buoni risultati a lungo termine. Se i cavalli raspano con gli zoccoli o la copertura è troppo sottile, il tessuto non tes-suto viene esposto e gli animali ferrati potrebbero strapparlo facilmente. La copertura costituisce la parte superiore. Se si utilizzano trucioli, è neces-sario sostituirli regolarmente e smaltirli a regola d’arte, valorizzandoli come letame solido.

Materiali non idonei

Fondo• Calcinacci• Materialibituminosidiriciclo

Strato intermedio• Tessutonontessuto (senza griglie per pavimentazione)• Griglieinbetonpergiardini (pericolo di rottura)

Copertura• Trucioliinlegnodurogrezzo (quercia, faggio ecc.)• Sabbiapura• Sabbiadivetroriciclata(cavallinonferrati)• Materialidiscartodigiardino, pezzi di legno vecchio• Materialidiscartoindustriali (corpi estranei)• Ciottoli(ulcerazionedeglizoccoli)• Pietrisco(cavallinonferrati)

Un’inclinazione dello 0,5 – 2 %, a doppia pen-denza o ondulata, è ideale per ottimizzare il de-flusso dell’acqua dalla superficie. In alcuni can-toni, chi utilizza un tubo di drenaggio in un’area d’uscita con accesso permanente deve collegar-lo allo scarico delle acque nere oppure richie-dere l’autorizzazione per l’allacciamento alla canalizzazione nel terreno adiacente. È vietata la canalizzazione in pozzi, drenaggi o ruscelli.

Recinzioni del paddockLa costruzione deve essere autorizzata dalle auto-rità cantonali competenti in materia di edilizia. Per prima cosa, la recinzione deve essere solida. Una buona visibilità, la protezione dal rosicchiamento e una bordura priva di vegetazione sono i requisiti minimi. La recinzione deve essere piantata 50 cm all’interno del confine dell’area d’uscita per impe-dire al cavallo di brucare al di fuori. Attenzione: rispettare le distanze di confine del lotto.

Sistemi idonei• Recintofissoinlegnoabbinatoabande

elettrificate (soltanto esternamente)• Recinzionemetallica• Panel

Sistemi non idonei• Filospinato(vietatodall’OPAn)• Reticolatimetallici• Flexinet

Le recinzioni in tubi d’acciaio sono stabili, durature e resistenti. Inoltre, consentono il con-tatto sociale con gli animali nei box vicini.

I cancelli vengono aperti spesso e devono es-sere di facile utilizzo. La larghezza dell’apertura deve essere calcolata per consentire il passag-gio dei veicoli in base all’utilizzazione (trasporto di foraggio, di letame). I portelli per le persone sono pratici e consentono di entrare nell’area di uscita senza dover aprire e chiudere i cancelli. È necessario fare attenzione in presenza di puledri e pony molto piccoli.Il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell’agricoltura (SPIA) raccomanda di posare le assicelle e le bande elettriche all’altezza di 45 cm (per impedire il passaggio dei bambini), 95 cm e 140 cm.

Domanda di costruzioneTutte lecostruzionie lestruttureper ladeten-zione di cavalli sono soggette ad autorizzazione, compresi i cambi di destinazione d’uso di edifici che non comportano modifiche strutturali. Sul piano giuridico, la politica edilizia e di pianifica-zione può essere molto diversa in base alle zone – agricole o edificabili – interessate.Nelle zone agricole, in materia di edilizia e piani-ficazione territoriale sono determinanti la legge sullapianificazionedelterritorio(LPT)el’ordinan-zasullapianificazionedelterritorio(OPT),mentresi applicano a titolo sussidiario il diritto cantonale (e comunale). Dei progetti edilizi all’esterno delle zone edificabili si occupano le autorità cantonali. L’allegato 8 delle istruzioni pratiche «Cavalli e pianificazione dello spazio» contiene un elenco di uffici cantonali a cui rivolgersi per ricevere infor-

mazioni sulle prescrizioni e le leggi da osservare e i documenti da allegare alla domanda di costru-zione (progetto d’impresa, ecc.).

Protezione antirosicchiamento del legno attraver-so la combinazione di legno e bande elettrificate

Norme giuridiche www.admin.ch• Leggesullapianificazionedelterritorio

700 / Ordinanza sulla pianificazione del territorio 700.1

• Leggesullaprotezionedeglianimali 455 / Ordinanza sulla protezione degli

animaliRS455.1• Leggesullaprotezionedell’ambiente 814.01 / Ordinanza contro l’inquinamento

atmosferico / Ordinanza tecnica sui rifiuti 814.600

• Leggesullaprotezionedelleacque 814.20 / Ordinanza sulla protezione delle

acque 814.201• Leggesull’agricoltura910.1/Ordinanza sulla terminologia agricola 910.91 / Ordi-

nanza sui programmi etologici 910.132.4• Leggefederalesuldirittofondiario rurale 211.412.11

Fonti e opere di consultazioneManuali,guide,indirizzi• Direttive «Cavallo e pianificazione del territorio» www.are.admin.ch – Documentazione – Pubblicazioni – Diritto• Manuale di controllo – Protezione degli animali Cavalli

www.ufv.admin.ch–Temi–Miprendocura del mio animale – Cavalli

• Prescrizioni relative all’uscita dei cavalli www.ufv.admin.ch,

Miprendocuradelmioanimale–Cavalli– Informazioni tecniche sui cavalli

• Guida sulla protezione dell’ambiente nell’agricoltura (acqua, suolo, aria) disponibile da ca.

primavera 2010 presso l’Ufficio federale dell’ambiente(UFAM)

• Indirizzi degli uffici cantonali per la protezione dell’ambiente,

www.kvu.ch – Cantoni – Indirizzi• Istruzioni pratiche per la prote- zione delle acque sotterranee UFAM2004,www.bafu.admin.ch–

Documentazione – Acqua• SentenzadelTribunalefederale 1C 390/2008 del 15 giugno 2009;

Protezione delle acque (Detenzione di bovini, corte)

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e

di veterinaria USAV

Direttive tecniche concernenti la

protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità

Cavalli del 1° settembre 2013

Manuale di controllo – Protezione degli animali

Versione 3.0

- 1 -

MANUALE DI CONTROLLO - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

CAVALLI Versione 3.0

Basi legali: Legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali Ordinanza dell’USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da

reddito e di animali domestici Edito da: Direttiva tecnica Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV)

Il risultato del controllo in materia di protezione degli animali va riportato nel rapporto di controllo spe-cifico per ciascuna specie.

Indirizzi importanti: USAV, Protezione degli animali domestici e selvatici (tel. 058 463 85 16)

Centro specializzato nella detenzione adeguata dei ruminanti e dei suini, USAV, Tänikon, 8356 CH-Ettenhausen (tel. 058 480 33 77)

KIP Gruppo di coordinamento Direttive Ticino e Svizzera tedesca, c/o AGRIDEA, Eschikon 28, CH-8315 Lindau (tel. 052 354 97 39)

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 2 -

Indice

Misure ....................................................................................................................................................... 3

Periodi transitori ....................................................................................................................................... 3

Definizione di “cavalli” .............................................................................................................................. 3

Definizione di “cambiamento di destinazione d’uso” ................................................................................ 3

Definizione di “nuova realizzazione” ........................................................................................................ 3

Suddivisione delle carenze in base all’urgenza ....................................................................................... 4

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DEI REQUISITI EDILI 5

1. ALTEZZA MINIMA DEL SOFFITTO ........................................................................................................ 5

2. STABULAZIONE INDIVIDUALE DEI CAVALLI ..................................................................................... 5 2.1. STABULAZIONE IN BOX ................................................................................................................................ 5 2.2. STABULAZIONE FISSA .................................................................................................................................. 6

3. STABULAZIONE IN GRUPPO DEI CAVALLI ........................................................................................ 7 3.1. SUPERFICI MINIME ...................................................................................................................................... 7 3.2. ZONA SPECIALE .......................................................................................................................................... 8

4. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL’APERTO ........................ 8

5. AREA D’USCITA ALL’APERTO ............................................................................................................. 9

Protezione degli animali dal profilo die requisiti edili – Suddivisione delle carenze .............................. 10

PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DAL PROFILO DELLA QUALITÀ 11

6. OCCUPAZIONE DELLE SCUDERIE .................................................................................................... 11

7. SETTORE DI RIPOSO ........................................................................................................................... 11

8. CONTATTI SOCIALI .............................................................................................................................. 11

9. SICUREZZA DEI PAVIMENTI NELLE SCUDERIE .............................................................................. 11

10. ILLUMINAZIONE ................................................................................................................................... 11

11. CLIMA DELLA SCUDERIA ................................................................................................................... 12

12. RUMORE ............................................................................................................................................... 12

13. DISPOSITIVI A SCARICA ELETTRICA PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI NELLA SCUDERIA ................................................................................................................................ 12

14. FORAGGIAMENTO E ABBEVERAGGIO ............................................................................................. 12

15. SUOLO DELLE AREE D’USCITA ALL’APERTO ................................................................................ 13

16. MOVIMENTO ......................................................................................................................................... 13

17. DETENZIONE PERMANENTE ALL’APERTO ...................................................................................... 14

18. CURA DEGLI ANIMALI ......................................................................................................................... 14

19. FERIMENTI ............................................................................................................................................ 14

20. NOTIFICHE DELLA DETENZIONE DI CAVALLI ................................................................................. 15

21. FORMAZIONE ....................................................................................................................................... 15

Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze ..................................... 16

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 3 -

Misure

Di norma, le misure delimitano spazi liberi (luce netta).

Luce netta

Periodi transitori

A seconda della disposizione, sono previsti periodi transitori pari a cinque anni oppure valori di tolleranza per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008. È inoltre possibile che determinate disposizioni si applichino esclusivamente a stalle, box ecc. di nuova realizzazione.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Le scuderie esistenti il 1°settembre 2008 che rispettano i valori di tolleranza non devono essere adeguate. Se una scuderia deve essere adeguata per il superamento di un valore di tolleranza, gli altri valori di tolleranza restano validi.

Definizione di “cavalli”

Gli animali addomesticati della specie equina, ovvero cavalli, pony, asini, muli, bardotti.

Definizione di “cambiamento di destinazione d’uso”

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un’altra specie animale o di un’altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di “nuova realizzazione”

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d’uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell’impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.

L’autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l’onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 4 -

Suddivisione delle carenze in base all’urgenza

L’urgenza con cui le carenze devono essere eliminate viene stabilita dall’addetto ai controlli considerando in maniera globale i punti di controllo valutati sotto il profilo degli «aspetti edili» e degli «aspetti qualitativi» della protezione degli animali. Alla luce di tale valutazione, l’addetto assegna un grado di urgenza specifico. Questa valutazione complessiva è tesa a far sì che il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali possa intervenire in tempi adeguati. La valutazione effettuata dagli addetti ai controlli corrisponde alla stima delle ca-renze, ma è il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali a emettere il giudizio finale. Gli esempi riportati nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle carenze in gradi di urgenza specifici non sono esaustivi. Le carenze vengono ripartite in tre gradi di urgenza: «carenza lieve», «carenza sostanziale» e «carenza grave». Lieve = non urgente. Le carenze lievi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro un mese dal controllo. Se

la carenza viene eliminata immediatamente, spesso il servizio cantonale preposto alla prote-zione degli animali non adotta ulteriori provvedimenti.

Sostanziale = urgente.

Le carenze sostanziali vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali introdurrà misure volte a eliminare la carenza (ad es. fissazione di scadenza e controllo di verifica).

Grave = molto urgente. Il posto di controllo deve informare senza indugio il servizio preposto alla protezione degli

animali competente riguardo alle carenze riscontrate. Le carenze gravi vanno rese disponibili nel sistema Acontrol entro e non oltre 7 giorni lavorativi dal controllo. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali provvederà immediatamente a fare in modo che la ca-renza venga eliminata (ad es. accerta l’attuale stato di fatto sul posto e dispone misure di emergenza, ev. una denuncia).

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 5 -

PPRROOTTEEZZIIOONNEE DDEEGGLLII AANNIIMMAALLII DDAALL PPRROOFFIILLOO DDEEII RREEQQUUIISSIITTII EEDDIILLII

1. ALTEZZA MINIMA DEL SOFFITTO

Per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando: - sono rispettati i seguenti valori minimi:

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Altezza minima del soffitto nel settore dei cavalli 1) 2) in m

1,8

1,9

2,1

2,3

2,5

2,5

Osservazioni 1) Per stabilire l’altezza minima del soffitto dell’unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo più grande. 2) La misurazione viene effettuata a partire dall’altezza massima della lettiera.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando: - sono rispettati i seguenti valori di tolleranza 1):

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Altezza minima del soffitto nel settore dei cavalli 2) 3) in m

-- 4)

-- 4)

2,0

2,2

2,2

2,2

Osservazioni 1) Queste scuderie non devono essere adeguate. 2) Per stabilire l’altezza minima del soffitto dell’unità di detenzione ci si basa sulla taglia del cavallo più grande. 3) La misurazione viene effettuata a partire dall’altezza massima della lettiera. 4) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008.

2. STABULAZIONE INDIVIDUALE DEI CAVALLI

2.1. Stabulazione in box

Per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando: - i cavalli giovani (i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungi-

mento dei 30 mesi di età) non sono tenuti da soli; - sono rispettate le seguenti misure minime:

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 6 -

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Superficie minima in m2

5,5 7 8 9 10,5 12

Box per il parto, box per giumente con puledro 1)

in m2

7,15

9,1

10,4

11,7

13,65

15,6

Larghezza minima del box almeno una volta e mezza l’altezza al garrese

Osservazione 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando: - i cavalli giovani (i puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al raggiungi-

mento dei 30 mesi di età) non sono tenuti da soli; - sono rispettati i seguenti valori di tolleranza 1):

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Superficie in m2 -- 2) -- 2) 7 8 9 10,5

Osservazione 1) Queste scuderie non devono essere adeguate. 2) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008.

2.2. Stabulazione fissa

Le condizioni sono soddisfatte quando: - i cavalli non sono tenuti in stabulazione fissa 1);

I cavalli appena stabulati in un’azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane 2). L’allevatore deve comprovare che successivamente, per l’animale in questione, è disponibile un posto in un’altra unità di detenzione.

- le poste fisse nella stabulazione fissa sono separate da pareti divisorie fisse o mobili; - le poste fisse nella stabulazione fissa sono concepite in modo che i cavalli non si feriscano e pos-

sano tenersi eretti, coricarsi, riposarsi e alzarsi nel modo tipico della loro specie.

Osservazioni 1) Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di mani-

festazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e i cavalli possono essere legati per breve tem-po.

2) Ciò non vale per i cavalli giovani (puledri svezzati fino all’inizio della loro utilizzazione regolare o fino al rag-giungimento dei 30 mesi di età).

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 7 -

3. STABULAZIONE IN GRUPPO DEI CAVALLI

3.1. Superfici minime

Le condizioni sono soddisfatte quando: - le dimensioni minime che figurano nelle tabelle ai punti 3.1.1 e 3.1.2 sono rispettate 1); - sono predisposte strutture che permettono ai cavalli di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di ca-

valli giovani; - non sono presenti vicoli ciechi; - nella stabulazione libera a diversi comparti, il settore di riposo e di uscita sono accessibili stabil-

mente attraverso un ampio passaggio o due passaggi più stretti.

Osservazione 1) Per i gruppi composti da cinque o più animali ben affiatati (senza dispute frequenti e aggressive che causa-

no ferite), si può ridurre la superficie totale del 20 % al massimo.

3.1.1 Superfici minime dei box di gruppo a un compartimento

Nota bene - In un box di gruppo a un compartimento, la superficie minima per cavallo corrisponde alla superficie minima

di un box per la stabulazione individuale.

Per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando: - sono rispettate le seguenti misure minime:

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Superficie minima per cavallo 1) in m2

5,5 7 8 9 10,5 12

Osservazione

1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 %.

Per le scuderie esistenti al 1° settembre 2008

Le condizioni sono soddisfatte quando: - sono rispettati i seguenti valori di tolleranza 1):

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Superficie minima per cavallo in m2

-- 2) -- 2) 7 8 9 10,5

Osservazione 1) Queste scuderie non devono essere adeguate. 2) Si applicano i valori validi per le scuderie di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 8 -

3.1.2 Superficie minima di riposo nella stabulazione libera a diversi compartimenti

Nota bene - Nella stabulazione libera a diversi compartimenti, la superficie di riposo è separata dai settori di foraggia-

mento e di movimento tramite ad esempio pareti divisorie.

Le condizioni sono soddisfatte quando: - sono rispettate le seguenti misure minime:

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Superficie minima di ripo-so per cavallo 1) in m2

4

4,5

5,5

6

7,5

8

Osservazione 1) Per le giumente con puledri di almeno due mesi, la superficie deve essere aumentata almeno del 30 %.

3.2. Zona speciale

Le condizioni sono soddisfatte quando: - è possibile realizzare una zona speciale per le giumente appena prima o durante il parto, gli ani-

mali malati, i nuovi cavalli da integrare nel gruppo o i soggetti che non si tollerano; - detta zona presenta le misure minime necessarie per la stabulazione in box (si veda il punto 2.1); - l’ubicazione e la conformazione della zona speciale consente il contatto visivo, uditivo e olfattivo

con un altro cavallo, pony, asino, mulo o bardotto.

4. DIMENSIONI DEI RIPARI IN CASO DI DETENZIONE PERMANENTE ALL’APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando: - si garantisce riparo a tutti gli animali contemporaneamente; - in un riparo destinato a offrire protezione in condizioni meteorologiche estreme sono rispettate

l’altezza minima del soffitto di cui al punto 1 e la superficie minima 1) per i box di gruppo a un compartimento di cui al punto 3.1.1 oppure

- in un riparo in cui non si provvede al foraggiamento sono rispettate l’altezza minima del soffitto di cui al punto 1 e la superficie minima 1) per la stabulazione libera a diversi compartimenti di cui al punto 3.1.2.

Osservazione 1) Se nella regione d’estivazione il riparo non dispone della superficie richiesta, in caso di condizioni meteoro-

logiche estreme occorre garantire mediante provvedimenti adeguati che il bisogno di riposo e di protezione

degli animali sia soddisfatto.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 9 -

5. AREA D’USCITA ALL’APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando: - è disponibile un’area d’uscita 1) all’aperto utilizzabile durante tutto l’anno; - le recinzioni non sono costituite da filo spinato; - sono rispettate le seguenti misure minime 2):

Per le aree d’uscita all’aperto costantemente accessibili dalla scuderia

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Area d’uscita per cavallo in m2

12 14 16 20 24 24

Area d’uscita per 2-5 caval-li giovani 3) in m2

60 70 80 100 120 120

Area d’uscita per ogni cavallo giovane 4) apparte-nente a un gruppo di mini-mo 6 capi in m2

12 14 16 20 24 24

Per le aree d’uscita all’aperto non adiacenti alla scuderia

Altezza al garrese < 120 cm 120-134 cm > 134-148 cm > 148-162 cm > 162-175 cm > 175 cm

Area d’uscita per cavallo in m2

18 21 24 30 36 36

Area d’uscita per 2-5 caval-li giovani 3) in m2

90 105 120 150 180 180

Area d’uscita per ogni cavallo giovane 4) apparte-nente a un gruppo di mini-mo 6 capi in m2

18 21 24 30 36 36

Osservazioni 1) Come area d’uscita all’aperto si intende un pascolo o parco (area delimitata) per la detenzione dei cavalli,

adatto all’uscita quotidiana degli animali con qualsiasi condizione atmosferica. Non si può pretendere che in un’azienda ogni cavallo disponga di un’area d’uscita all’aperto o di una parte di essa. Occorre tuttavia poter giustificare in modo plausibile che le aree disponibili permettano di garantire ai cavalli le possibilità di movi-mento menzionate al punto 16, eventualmente a gruppi; in caso di dubbio, spetta all’autorità cantonale di esecuzione in materia di protezione degli animali esaminare la questione.

2) Nel caso di gruppi ben affiatati (assenza di dispute frequenti e aggressive che causano ferite), si può ridurre la superficie totale del 20 % al massimo.

3) Per i gruppi di cavalli giovani composti da 2-5 capi, la superficie minima dell’area d’uscita all’aperto corri-sponde a quella prevista per 5 cavalli.

4) Per i gruppi di cavalli giovani a partire da 6 capi la superficie minima per cavallo corrisponde a quella previ-sta per i cavalli adulti della medesima altezza al garrese.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 10 -

Protezione degli animali dal profilo die requisiti edili – Suddivisione delle carenze

Obiettivo Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal

profilo dei requisiti edili?

Le condizioni

sono soddi-

sfatte quando

sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal

profilo dei requisiti edili.

Osservazione La finalità della suddivisione in base all’urgenza è far sì che le carenze vengano

notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in

modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati.

Le carenze dal profilo dei requisiti edili devono essere eliminate al più presto.

Le carenze concernenti la protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili

appartengono in linea di massima alla categoria delle «carenze sostanziali». In

singoli casi motivati, in base all’urgenza dei necessari adeguamenti, si può as-

segnare la categoria «carenza lieve» o «carenza grave». Si considera una ca-

renza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili, ad esem-

pio, un serio rischio di ferimento, perché un pavimento grigliato è a rischio di

cedimento.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero

degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di

una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi

aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 11 -

PPRROOTTEEZZIIOONNEE DDEEGGLLII AANNIIMMAALLII DDAALL PPRROOFFIILLOO DDEELLLLAA QQUUAALLIITTÀÀ

6. OCCUPAZIONE DELLE SCUDERIE

Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero degli animali non supera quello dei box individuali o poste a disposizione; - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto al punto 3.1 Stabulazione in gruppo.

7. SETTORE DI RIPOSO

Le condizioni sono soddisfatte quando: - il settore di riposo è provvisto di lettiera; - la lettiera è sufficiente 1) e adeguata, pulita e asciutta

Nota bene 1) Se i pavimenti sono dotati di un isolamento termico, come i pavimenti in legno o quelli muniti di un rivesti-

mento in gomma, si può diminuire lo spessore della lettiera in quanto quest’ultima deve garantire soltanto l’assorbimento dell’umidità.

8. CONTATTI SOCIALI

Le condizioni sono soddisfatte quando: - nell’azienda i cavalli hanno un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro cavallo,

pony, asino, mulo o bardotto 1); - i cavalli giovani 2) sono tenuti permanentemente in gruppo.

Osservazioni 1) L’autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la de-

tenzione individuale di cavalli vecchi. 2) Per cavalli giovani si intende i puledri svezzati, fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, o comunque

fino all’età di 30 mesi massimo.

9. SICUREZZA DEI PAVIMENTI NELLE SCUDERIE

Le condizioni sono soddisfatte quando: - i pavimenti delle scuderie non sono sdrucciolevoli.

10. ILLUMINAZIONE

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nelle ore diurne, l’intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux 1).

Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano o si ritirano, purché abbiano costantemente

a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 12 -

- l’intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno 2);

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre far uso delle possibilità date o di quelle che pos-sono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un’illuminazione naturale suffi-ciente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficien-te devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all’autorità cantonale preposta all’esecuzione della protezione degli animali.

- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, occorre utilizzare una fonte di illuminazione artifi-

ciale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno.

Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno.

Nota bene 1) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compila-

re il rapporto di controllo all’altezza dell’animale. 2) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispon-

dere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.

11. CLIMA DELLA SCUDERIA

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- non si constatano differenze nette, percettibili all’olfatto, rispetto all’aria esterna;

- i cavalli che si trovano nella scuderia non sudano nemmeno in piena estate.

12. RUMORE

Le condizioni sono soddisfatte quando: - i cavalli non sono esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

13. DISPOSITIVI A SCARICA ELETTRICA PER DIRIGERE IL COMPORTAMENTO DEGLI

ANIMALI NELLA SCUDERIA

Le condizioni sono soddisfatte quando: - non sono presenti fili né dispositivi a scarica elettrica nel settore in cui si trovano gli animali.

14. FORAGGIAMENTO E ABBEVERAGGIO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- i cavalli dispongono di sufficiente foraggio grezzo, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante

il pascolo;

- i cavalli hanno la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 13 -

15. SUOLO DELLE AREE D’USCITA ALL’APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso;

- il suolo non è notevolmente imbrattato di feci o di urina.

16. MOVIMENTO

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ai cavalli è concesso ogni giorno sufficiente movimento 1);

- la superficie minima delle aree d’uscita all’aperto corrisponde a quella indicata al punto 5;

- è concessa l’uscita 2) all’aperto, tranne in presenza di condizioni del terreno o meteorologiche e-

streme 3), nel qual caso è possibile, in via eccezionale, far uscire i cavalli su una superficie coper-

ta;

- in caso di forte presenza di insetti, l’uscita 2) all’aperto è concessa di notte o nelle prime ore del

giorno;

- alle giumente di allevamento con puledri, ai cavalli giovani e agli altri cavalli che non sono utilizza-

ti, sono concesse ogni giorno almeno due ore di uscita 2);

- ai cavalli utilizzati 4) è concesso di uscire almeno due giorni alla settimana e ogni volta per almeno

due ore 2) ;

- si deroga all’obbligo di uscita 2) dei cavalli utilizzati per massimo quattro settimane, purché la ri-

nuncia sia motivata dalle seguenti eccezioni e in detto periodo i cavalli siano utilizzati ogni giorno:

- in caso di cavalli appena stabulati in un’azienda;

- in caso di condizioni del terreno o meteorologiche estreme 3) tra il 1° novembre e il 30 apri-

le;

- durante l’utilizzo a scopi militari;

- durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni;

- le uscite dei cavalli sono regolarmente annotate in un apposito registro tenuto nell’azienda 5-9).

Osservazioni 1) Il movimento comprende l’utilizzazione e l’uscita. 2) Per uscita si intende il movimento libero all’aperto, durante il quale l’animale decide autonomamente il tipo

di passo, la direzione e la velocità dei suoi spostamenti, senza essere trattenuto da pastoie, redini, guinza-gli, finimenti, capestri, catene o simili.

3) Per condizioni del terreno o meteorologiche estreme si intendono un suolo fangoso in seguito alle forti pre-cipitazioni, precipitazioni forti o persistenti accompagnate da freddo o vento forte, vento di tempesta, ghiac-cio che rischia di provocare la caduta del cavallo nell’area d’uscita.

4) Per utilizzazione di un cavallo si intende il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza, nonché il movimento mediante la giostra meccanica.

5) L’uscita all’aperto dev’essere annotata nell’apposito registro entro tre giorni. 6) Qualora l’uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo. 7) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali sia concesso di uscire

costantemente all’aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l’ultimo giorno di tale perio-do.

8) Non è richiesta la tenuta di un registro delle uscite nel caso di cavalli con accesso permanente a un’area d’uscita che presenta le dimensioni minime previste al punto 5 per le aree d’uscita costantemente accessibi-li dalla scuderia.

9) Per le eccezioni all’obbligo di uscita è necessario registrare il motivo della deroga e, in caso di scopi militari, spettacoli equestri, competizioni sportive ed esposizioni, si deve indicare il luogo e la manifestazione.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 14 -

17. DETENZIONE PERMANENTE ALL’APERTO

Le condizioni sono soddisfatte quando: - in condizioni meteorologiche estreme 1), gli animali dispongono di una protezione adeguata,

naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla; - la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali

contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto; - viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo

non sia sufficiente. Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d’igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);

- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né ecessivamente coperto di feci o urina;

- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie e altri sintomi di malattie. Nella regione d’estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;

- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo e acqua agli animali;

- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;

- se nella regione d’estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.

Nota bene 1) Per condizioni meteorologiche estreme s’intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da

temperature rigide accompagnate da vento e umidità.

18. CURA DEGLI ANIMALI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;

- lo stato nutrizionale di tutti i cavalli è buono;

- non sono stati eliminati i peli tattili intorno alle froge e agli occhi;

- gli zoccoli sono curati in modo tale che il cavallo possa assumere una posizione anatomicamente

corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e che non insorgano malattie degli zoccoli;

- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;

- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi.

19. FERIMENTI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- nessun cavallo presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;

- in caso di stabulazione in gruppo, non si verificano ferimenti frequenti dovuti a incompatibilità tra

gli animali.

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 15 -

20. NOTIFICHE DELLA DETENZIONE DI CAVALLI

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- le persone che detengono più di 5 cavalli lo hanno notificato al servizio cantonale competente.

21. FORMAZIONE

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o gestori di un’azienda di detenzione professionale di cavalli o detentori di cavalli

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell’accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione: - in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, tra cui cavalli: professione

agricola 1); - nelle regioni di montagna, qualora per l’accudimento delle oltre 10 unità di bestiame grosso da

reddito, cavalli compresi, siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);

- nelle aziende d’estivazione 3): professione agricola; - nella detenzione professionale di oltre 11 cavalli (senza contare i puledri che dipendono dalla ma-

dre): formazione specialistica in materia di detenzione dei cavalli, non legata a una professione 4) o una professione legata ai cavalli 5) oppure un diploma di una scuola universitaria professionale o universitario in materia di detenzione dei cavalli 6);

- in caso di detenzione di oltre 5 cavalli: attestato di competenza 2).

Osservazioni 1) Le professioni agricole come agricoltore, contadino, agronomo, formazione equivalente per una professione

specifica del settore agricolo. Oppure un’altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambi-to agricolo, assolto entro due anni dall’acquisizione dell’azienda, o dall’attività pratica comprovata in un’azienda agricola per almeno tre anni.

2) L’attestato di competenza può essere conseguito con un corso riconosciuto dall’USAV, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un’esperienza almeno triennale con i cavalli.

3) Se la persona che accudisce gli animali in un’azienda d’estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell’azienda d’estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all’accudimento degli a-nimali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osserva-zioni.

4) La formazione riconosciuta dall’USAV in materia di detenzione adeguata ai cavalli e di allevamento e ripro-duzione responsabile dei cavalli si compone di una parte teorica e di una pratica e dura in totale 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della durata di tre mesi.

5) Cavallerizzo, palafreniere, fantino, istruttore di equitazione con una formazione riconosciuta dall’associazione SVBR oppure custode di cavalli, specialista di cavalli secondo la LFPr o maniscalco se-condo la LFPr.

6) Formazione universitaria in scienze equine, medicina veterinaria, zoologia o etologia.

Per le persone già registrate alla data del 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o ges-tori di un’azienda di detenzione professionale di cavalli o detentori di cavalli

Si applica quanto segue: - non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, professione legata ai ca-

valli o formazione specialistica in materia di detenzione dei cavalli, non legata a una professione, e attestato di competenza per la detenzione di oltre 5 cavalli).

Manuale di controllo Cavalli Versione 3.0

- 16 -

Protezione degli animali dal profilo della qualità – Suddivisione delle carenze

Obiettivo Sono soddisfatte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal

profilo dei requisiti qualitativi?

Le condizioni

sono soddi-

sfatte quando

sono rispettate tutte le disposizioni in materia di protezione degli animali dal

profilo dei requisiti qualitativi.

Carenza lieve

= non urgente

Esiste una carenza lieve nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.:

Il registro delle uscite non è aggiornato, tuttavia è palese che i cavalli ven-

gono condotti all’aperto.

Un detentore di cavalli ha aumentato il proprio effettivo da cinque a sei ca-

valli, ma ha fatto richiesta dell’attestato di competenza solo in un secondo

momento.

Carenza

sostanziale

= urgente

Esiste una carenza sostanziale nella protezione degli animali dal profilo dei re-quisiti qualitativi, ad es.:

Un cavallo viene tenuto in stabulazione fissa.

L’area di uscita è fangosa e fortemente inquinata da feci e urina.

In presenza di un cavallo che ticchia, le separazioni dei box sono state

provviste di filo elettrificato

Il settore di riposo non è ricoperto con la lettiera.

Carenza grave

= molto

urgente

Esiste una carenza grave nella protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi, ad es.:

Un cavallo zoppica in maniera evidente perché gli zoccoli sono stati chiara-

mente trascurati.

In una struttura in cui viene adottata la stabulazione in gruppo, uno degli

animali risulta palesemente non accettato dagli altri, che lo incalzano. Un

animale presenta un forte stato di denutrizione senza che vengano adottate

le necessarie misure.

Osservazione La finalità della suddivisione in base all’urgenza è far sì che le carenze vengano notificate tempestivamente al servizio preposto alla protezione degli animali, in modo tale da consentirgli di intervenire in tempi adeguati. I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interes-sati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali dal profilo dei requisiti qualitativi. Le «carenze lievi» vanno eliminate; di norma non è necessario l’intervento del servizio preposto alla protezione degli animali. Le carenze che appartengono alla categoria delle «carenze sostanziali» richie-dono misure tempestive, ma il benessere degli animali non è limitato o minac-ciato al punto tale da richiedere un immediato intervento del servizio preposto alla protezione degli animali. Le carenze qualificabili come «gravi» sono di norma imputabili a trascuratezza (dolori, sofferenza). Si tratta di un’emergenza che richiede l’intervento immedia-to del servizio preposto alla protezione degli animali.