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COMUNE DI BIBBIENA (Provincia di Arezzo)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
BIBBIENA-SUBBIANO-CASTIGLION FIORENTINO-PRATOVECCHIO STIA
PROT. N. 10605 del 05/06/2018
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Affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e progettazione del piano di sicurezza
per le opere di “realizzazione della nuova scuola materna di Soci”
LETTERA INVITO E DISCIPLINARE PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 1
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL
D.LGS. N. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PROGETTAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA
DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI
SOCI (CUP J37B15000040006).
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 7513670C9F
LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE PER LA FORMULAZIONE DELLE
OFFERTE TELEMATICHE
Sommario 1 Amministrazione procedente ....................................................................................... 3
1.1 Amministrazione aggiudicatrice .......................................................................... 3
1.2 Soggetto deputato all’espletamento della gara .................................................. 3
2 Oggetto dell’appalto ....................................................................................................... 3
2.1 Descrizione generale ............................................................................................... 3
2.2 Importi e categorie di riferimento delle opere .................................................. 5
3 Elementi essenziali del contratto ................................................................................. 6
3.1 Corrispettivi dei servizi di progettazione ........................................................... 6
3.2 Modalità di pagamento dei corrispettivi ............................................................ 6
3.3 Termini di espletamento dei servizi e penali .................................................... 7
3.4 Divieti di cessione e subappalto........................................................................... 8
3.5 Casi di risoluzione................................................................................................... 9
3.6 Casi di recesso ........................................................................................................ 11
4 Condizioni di partecipazione ..................................................................................... 11
4.1 Operatori economici ammessi............................................................................. 11
4.2 Requisiti di partecipazione ................................................................................. 12
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LETTERA INVITO E DISCIPLINARE PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 2
4.3 Avvalimento ........................................................................................................... 14
4.4 Divieti di partecipazione ..................................................................................... 15
4.5 Cauzioni e garanzie richieste .............................................................................. 16
4.6 Mezzi di prova ....................................................................................................... 17
5 Modalità di presentazione delle offerte ................................................................... 19
5.1 Invio telematico dell’offerta ................................................................................ 19
5.2 Dotazione di mezzi informatici per operare su START ............................... 19
5.3 Modalità di identificazione sul sistema telematico ........................................ 20
5.4 Documentazione da prodursi per la presentazione delle offerte ................ 20
5.5 Avvertenze .............................................................................................................. 30
5.6 Procedimento di soccorso istruttorio ................................................................. 31
6 Procedura ........................................................................................................................ 32
6.1 Tipo di procedura .................................................................................................. 32
6.2 Termine per il ricevimento delle offerte ........................................................... 33
6.3 Criterio di aggiudicazione - modalità di attribuzione dei punteggi ........... 33
6.4 Modalità di svolgimento della procedura ........................................................ 44
6.5 Metodo di valutazione dell’anomalia delle offerte ........................................ 45
6.6 comunicazioni nell’ambito della procedura di gara ....................................... 46
6.7 Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici ........................ 46
6.8 Responsabilità del procedimento ....................................................................... 47
6.9 Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del contratto .............................. 47
6.10 Trattamento dei dati personali............................................................................ 48
6.11 Accesso agli atti ...................................................................................................... 48
6.12 Procedure di ricorso .............................................................................................. 49
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LETTERA INVITO E DISCIPLINARE PER LA FORMULAZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 3
In esecuzione della determinazione Reg. Gen. n. 607 del 05/06/2018, l'Amministrazione comunale
intende acquisire le offerte per addivenire all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del nuovo codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 18/04/2016 n. 50, dei servizi tecnici di
ingegneria ed architettura aventi ad oggetto la redazione del progetto esecutivo e del piano della
sicurezza dell’intervento di realizzazione della nuova scuola materna nella Frazione di Soci. Il
presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché ad altre ulteriori informazioni relative
all’appalto in oggetto.
1 Amministrazione procedente
1.1 Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Comune di Bibbiena, Via Berni 25 52011 Bibbiena (Ar) – Cod. NUTS: ITE18;
Tipo di amministrazione: Autorità regionale o locale;
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
Persona di contatto: RUP Ing. Guido Rossi Tel.: 0575530-639/664; Fax: 0575530669; e-mail:
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comunedibibbiena.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comunedibibbiena.gov.it
PEC: [email protected]
1.2 Soggetto deputato all’espletamento della gara Denominazione: Centrale Unica di Committenza Bibbiena- Pratovecchio Stia -Subbiano-Castiglion
Fiorentino, Via Berni 25 Bibbiena (Ar) – Cod. NUTS: ITE18;
Tipo di amministrazione: Centrale di Committenza di cui all’art. 3 co. 1 lett. i) del codice;
Persona di contatto: RUP Dr.ssa Enrica Michelini Tel.: 0575530-608/664; Fax: 0575530667; e-mail:
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comunedibibbiena.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comunedibibbiena.gov.it
PEC: [email protected]
2 Oggetto dell’appalto
2.1 Descrizione generale Le prestazioni oggetto di appalto attengono ai servizi tecnici di ingegneria e architettura di cui
all’art. 3 comma 1 lettera vvvv) del Codice e comprendono la redazione del progetto di livello
esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008 delle
opere di “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA DI SOCI”.
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sul fatto che la fase progettuale in affidamento, fa seguito a
progetto definitivo già approvato da questa Amministrazione con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 37 del 27/02/2015 e con atti G.C. n. 42 del 09/03/2015 e G.C. n. 49 del 03/04/2018,
pertanto ai sensi di quanto disposto dall’art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016, l’eventuale nuovo
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progettista deve accettare l’attività progettuale svolta in precedenza mediante validazione della
stessa.
L’incarico di cui alla presente in generale prevede la predisposizione di elaborati progettuali
conformi alla legislazione statale e regionale vigente in materia e di tutta la documentazione
tecnica necessaria all’accertamento preventivo e definitivo della conformità del progetto alle
disposizioni impartite dagli Enti od Amministrazioni preposti alla sua approvazione, in merito alle
quali il progetto dovrà essere comunque redatto, ovvero perfezionato, al livello necessario a dare
piena soddisfazione alle loro richieste.
Come previsto dall’art. 23 comma 8 del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo è redatto in conformità
al progetto definitivo ed esso determina, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato
ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. A solo titolo indicativo ma
non esaustivo l’incarico comprende la redazione dei seguenti elaborati:
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;
(art.33 c. 1 lett. a), b), c), d) DPR 207/2010)
Particolari costruttivi e decorativi;
(art. 36 c. 1 lett. c), DPR 207/2010)
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera;
(art. 33 c. 1 lettere f), g), i), DPR 207/2010)
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma;
(art. 33 c. 1 lettere l), h), DPR 207/2010)
Piano di manutenzione dell'opera;
(art. 33 c. 1 lettera e) DPR 207/2010)
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
(art. 33 c. 1 lett. f) DPR 207/2010)
Gli elaborati componenti il progetto esecutivo devono essere consegnati in n. 3 copie cartacee, oltre
a quelle necessarie per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte degli Enti preposti al
controllo tecnico ed economico dell’intervento. In aggiunta deve essere consegnata una copia in
formato pdf ed un firmata digitalmente in formato p7m oltre a copia integrale del progetto
esecutivo in formato rielaborabile con i programmi standard sul mercato: word, excel, autocad e
simili.
E’ compreso nell’incarico da affidarsi lo svolgimento delle attività di supporto al RUP per la
verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, nonché
l’espletamento delle funzioni di integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’art.
24 comma 5 del D.lgs. 50/2016.
Per il dettaglio dei contenuti della progettazione e degli elaborati componenti lo specifico livello
progettuale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.lgs.
50/2016, si rimanda alle disposizione contenute nella parte II, titolo II, capo I del DPR 207/2010
articoli da 33 a 43 nonché all’elenco delle prestazioni previste nell’allegato calcolo della notula
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professionale.
Si evidenzia che l’opera oggetto di progettazione risulta ammessa a finanziamento, giusto Decreto
MIUR n. 1007 del 21/12/2017, nell’ambito dei fondi di cui all'articolo 1 comma 140 della L. 11
dicembre 2016 n. 232, destinati ad opere di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli
edifici scolastici, pertanto sul progetto esecutivo dovrà essere acquisita la definitiva approvazione
da parte dell’Ufficio Regionale del Genio Civile settore Prevenzione Sismica che costituirà parere
istruttorio di conformità del progetto rispetto alle prescrizioni tecniche delle direttive ministeriali e
regionali in vigore.
In relazione a quanto sopra si evidenzia che nella redazione degli elaborati i professionisti
dovranno prestare particolare attenzione alle prescrizioni impartite dal DECRETO M.I.T., del 17
gennaio 2018 (Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni) oltre che agli indirizzi
delle direttive regionali per la progettazione degli interventi di riduzione del rischio sismico degli
edifici pubblici strategici e rilevanti (D.1.9 – D.2.9 – D.3.9).
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, i servizi di progettazione devono essere
conformi ai criteri ambientali minimi (specifiche tecniche e clausole contrattuali) di cui al Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 gennaio 2017 di
aggiornamento (Allegato 2) del D.M. 24 dicembre 2015.
Il soggetto incaricato nel rispetto dei limiti prescritti dalle vigenti norme per il cottimo o il
subappalto, è autorizzato ad avvalersi, circa l’espletamento di attività professionali scorporabili e
di particolare natura comprese tra quelle oggetto dell’incarico, per le quali le norme in vigore
prevedono il ricorso a figure professionali appositamente qualificate, dell’operato di altri
professionisti abilitati, di collaboratori o consulenti, ferma restando la sua completa responsabilità
sia nei confronti dei professionisti medesimi, sia nei confronti dell’Amministrazione per l’operato
svolto.
2.2 Importi e categorie di riferimento delle opere L’importo complessivo stimato per la realizzazione dei lavori, come risultante dal progetto
definitivo approvato, è pari ad € 1.879.148,00, (IVA esclusa), così suddivisi tra le categorie e classi
del Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016:
1. “Edilizia” -destinazione funzionale: “Sanità, Istruzione, Ricerca” - ID: E.08 – classe e categoria
I/c euro 836.892,00 - grado complessità G: 0,95;
2. “strutture” - destinazione funzionale: “Strutture, Opere infrastrutturali puntuali” - ID: S.03 –
classe e categoria I/g euro 557.167,00 - grado complessità G: 0,95;
3. “impianti” - destinazione funzionale: “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni”
- ID: IA.02 – classe e categoria III/b euro 188.766,00 - grado complessità G: 0,85;
4. “impianti” - destinazione funzionale: “Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni -
Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota” - ID: IA.03 – classe e categoria III/c
euro 110.667,00 - grado complessità G: 1,15;
5. “impianti” - destinazione funzionale: “Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni”
- ID: IA.01 – classe e categoria III/a euro 71.753,00 - grado complessità G: 0,75;
6. “infrastrutture per la mobilità” - destinazione funzionale: “viabilità ordinaria” - ID: V.02 –
classe e categoria VI/a euro 113.903,00 - grado complessità G: 0,45;
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3 Elementi essenziali del contratto
3.1 Corrispettivi dei servizi di progettazione L’importo presunto degli onorari e delle spese, per l’espletamento delle prestazioni oggetto di
affidamento è pari a € 67.285,76 (Euro sessantasettemiladuecentoottantacinque/76) a base d’asta,
comprensivo di contributo Cassa Previdenza e Assistenza ed IVA esclusa. Il corrispettivo
contrattuale è stato determinato applicando i criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia
17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.lgs. 50/2016) secondo il
procedimento di cui all’allegato prospetto di calcolo della notula professionale. Il suddetto importo
è comprensivo di tutte le somme, gli oneri diretti ed indiretti e le spese per la realizzazione delle
attività oggetto di affidamento, nonché le spese del personale dipendente e/o collaboratori
utilizzati per l’espletamento del servizio. Trattandosi di prestazioni di servizi di natura intellettuale che
non prevedono la permanenza all’interno della residenza comunale dei professionisti o dei loro collaboratori
se non limitatamente ad occasionali visite, ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.lgs. n. 81/2008 non si è
dato corso alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze di cui al comma 3 del
medesimo Decreto e non è previsto alcun onere per la sicurezza.
Il contratto sarà stipulato per un importo complessivo pari all’importo per il servizio offerto in
sede di gara. Ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, la motivazione della mancata suddivisione in
lotti prestazionali riguarda la natura stessa del servizio di architettura ed ingegneria da svolgere,
in quanto prestazione peculiare unica con la finalità di acquisizione di progetto completo in tutte le
sue parti da porsi a base della futura gara per l’appalto dell’opera, e pertanto non efficacemente
frazionabile sia per il conseguimento di migliori condizioni economiche che di risultato.
3.2 Modalità di pagamento dei corrispettivi Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in unica soluzione ad avvenuta consegna del
progetto commissionato ed a seguito della preventiva approvazione definitiva dello stesso da
parte del competente Ufficio regionale del Settore Prevenzione Sismica.
La liquidazione delle somme dovute a titolo di corrispettivo per i servizi svolti, nell’ammontare
offerto in sede di gara dal soggetto incaricato, sarà disposta con provvedimento del Responsabile
dell’Unità Organizzativa n. 6 “Tecnico Lavori Pubblici” entro 30 giorni dalla data di arrivo al
protocollo dell’Ente della relativa fattura previa acquisizione, agli atti d’ufficio, del Documento
attestante il regolare assolvimento degli obblighi contributivi verso la cassa di appartenenza dei
professionisti incaricati.
Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”,
l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del
decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate,
utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio,
inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le
fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa, con l’annotazione “scissione dei
pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF
del 23 gennaio 2015.
Ai fini di quanto previsto dall’art. 25 del DPR n. 600/1973, le fatture emesse devono recare la
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ritenuta del 20 per cento da operarsi in corrispondenza del pagamento a titolo di acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il tutto fatta salva l’applicazione dell’esenzione ai
sensi dell’art. 1 comma 67 della L. n. 190/2014 così come modificata dalla L. n. 208/2015 per le
attività effettuate ai sensi del medesimo art. 1 commi da 54 a 89.
Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume
alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone
una nuova emissione." Ogni pagamento è subordinato, oltre alla verifica della regolarità
contributiva dell’Aggiudicatario, alla verifica di cui al combinato disposto dall’art. 48-bis DPR
602/73 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di
ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs.
192/2012.
Con la firma del contratto l’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti
dalla legge n. 136 del 13/08/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi alla commessa pubblica oggetto di affidamento presente.
Qualora l’affidatario non assolva a quanto previsto dall’art. 3 della citata legge 136/2010, il
contratto si risolverà di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo. In tal caso il Comune
si riserva di procedere al recupero dei danni subiti e dei maggiori costi eventualmente sostenuti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti il pagamento dei corrispettivi dovuti
sarà disposto unicamente nei confronti del soggetto mandatario. E’ ammesso l’accredito separato
con fatturazione delle rispettive competenze da parte di ciascuno dei componenti il
raggruppamento unicamente nel caso in cui tale modalità risulti espressamente ed
inequivocabilmente autorizzata dal soggetto mandatario all’interno dell’atto costitutivo del RTP e
siano inoltre specificate le rispettive quote di competenza per ciascuna delle prestazioni da
svolgere.
3.3 Termini di espletamento dei servizi e penali Per la presentazione del Progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati richiesti dalle vigenti
norme Statali e Regionali e comprensivo anche Piano della Sicurezza e Coordinamento di cui
all’art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, sono concessi numero 150 (centocinquanta) giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di
anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva
efficace.
Resta inteso che l’incarico si intenderà regolarmente svolto ed ultimato solo e soltanto alla data del rilascio
dell’autorizzazione sismica da parte dell’Ufficio Regionale del Genio Civile settore Prevenzione Sismica, a
seguito di avvenuta presentazione del progetto sul portale telematico regionale PORTOS 2.0. A tale
termine saranno applicate le riduzioni offerte dai concorrenti in sede di gara.
Il termine di consegna come sopra definito, è da considerarsi inderogabile e sarà prorogato
soltanto in caso di diversa disposizione regolante le scadenze sul finanziamento ottenuto
dall’Amministrazione per la realizzazione dell’opera o per cause motivate, imprevedibili e non
imputabili all’Aggiudicatario. In caso di mancato rispetto per fatto dell’incaricato del termine di
consegna, sarà applicata una penale giornaliera (festivi compresi) pari all’1‰ (1xmille) del
corrispettivo professionale dovuto per l’intero incarico fino ad un massimo del 10%, precisando
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che il reiterato ritardo nella prestazione (consegna elaborati) può comportare la risoluzione di diritto
del contratto. Qualora il ritardo nella consegna o le eventuali carenze e difformità sulla documentazione,
dovessero pregiudicare la possibilità per l’Amministrazione di conseguire il finanziamento per la
realizzazione dell’opera, l’Amministrazione medesima disporrà con atto motivato la revoca dell’incarico e, in
tal caso, ai professionisti non spetterà alcun compenso per le prestazioni fornite fino alla data di ricevimento
della comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ferma restando la possibilità di rivalsa da parte
dell’Amministrazione per i danni subiti derivanti dalla mancata opportunità di realizzazione dell’opera.
3.4 Divieti di cessione e subappalto Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett.
d) punto 2 del medesimo Decreto, il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le
prestazioni comprese nel contratto ed è fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di cedere, sotto
qualunque forma il contratto, a pena di nullità.
Possono invece essere assentite, ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.lgs. 50/2016 le cessioni dei
crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto, purché i Cessionari siano banche o intermediari
finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa. A norma del richiamato comma 13 secondo
periodo la cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e
deve essere notificata all’Amministrazione debitrice.
Ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, non è consentito il ricorso al subappalto. E’ fatta
eccezione per le prestazioni specialistiche comprese tra i servizi in affidamento. Nel caso in cui il soggetto
partecipante intenda fare ricorso alle capacità di altri soggetti per lo svolgimento di alcune delle
prestazioni richieste, è tenuto a darne segnalazione in sede di offerta all’interno dell’apposita
sezione “D” della parte II del DGUE, dove devono essere specificatamente indicate le prestazioni
oggetto di subappalto con relativa incidenza percentuale sull’ammontare contrattuale
complessivo. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità tutte indicate all’art. 105 del
D.lgs. n. 50/2016 e previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione appaltante per
l’ottenimento della quale è necessario che l’operatore economico:
- abbia indicato all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
- provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo
2359 del codice civile, con il subappaltatore;
- abbia inserito nel contratto di subappalto la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così
come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
- non sussistano in capo ai subappaltatori i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016
ed alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del D.lgs. 159/2011;
- i subappaltatori non abbiano partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- i subappaltatori siano in possesso dei necessari requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica
in relazione alle prestazioni da assumersi in subappalto.
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo
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Affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e progettazione del piano di sicurezza
per le opere di “realizzazione della nuova scuola materna di Soci”
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del 30% dell’importo contrattuale complessivo, secondo le disposizioni dell’art. 105 comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del
subappaltatore. Si evidenzia che la mancata indicazione nei termini richiesti determina
l’impossibilità al rilascio della successiva autorizzazione da cui consegue l’impraticabilità
dell’istituto.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di professionisti, tutti i soggetti componenti dovranno
indicare il quadro complessivo delle prestazioni e la relativa quota percentuale che l'associazione
intende subappaltare.
Ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto ai sensi del medesimo comma 2, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché
il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. In relazione altresì alle ipotesi di
cui al comma 3 lett. c-bis dell’art. 105, l’affidatario deposita, prima o contestualmente alla
sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di cui può
beneficiare.
3.5 Casi di risoluzione Ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto
pubblico durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell’art. 106 del codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 106 co. 1 lettere b) e c) sono state superate le
soglie di cui al co. 7 del medesimo articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all’art.
106 co. 1 lettera e), sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all’art.
106 co. 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di cui all’art. 80 co. 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in
giudicato per violazione delle norme del codice.
Costituiscono, a norma del comma 2 del richiamato art. 108, obbligo di risoluzione del contratto
pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso, l’intervenuta emissione a carico del soggetto
incaricato di provvedimento interdittivo alla partecipazione alle pubbliche gare per aver prodotto
falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e l’emissione, nei confronti dell'appaltatore, di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al
D.lgs. n. 159/2011, ovvero di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80
del codice.
La Stazione Appaltante ha facoltà inoltre di risolvere il contratto, ex art. 1456 c.c. (clausola
risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
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a) mancato rispetto delle clausole inerenti al protocollo di legalità sottoscritte per
accettazione in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” per atti o comportamenti
imputabili all’aggiudicatario;
c) concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, liquidazione, stato di
moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico
dell’Aggiudicatario;
d) provvedimento definitivo, a carico dell’Affidatario, di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 6, del D.lgs. 159/2011, ovvero sentenza di condanna
passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonché per frodi nei riguardi della
Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. 50/2016;
e) venir meno, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste dal Codice per
la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici;
f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto;
g) inadempienza accertata, da parte dell’Affidatario, alle norme di legge sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n.
136/2010 e ss. mm. e ii.;
h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni che hanno determinato
l’aggiudicazione del contratto;
i) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo dello schema di contratto, anche se
non richiamati nel presente articolo.
j) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10%
dell’importo contrattuale);
k) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi
di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
l) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;
m) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
n) violazione dell’obbligo di riservatezza;
o) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza
maggiore;
p) mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi, contributivi e
assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni riscontrate ai
competenti organi;
Nel caso di comportamenti e gestione gravemente irresponsabili o gravi negligenze, al di là delle
eventuali responsabilità dirette per danni o quant’altro nei confronti dell’Amministrazione
committente, costituiranno motivo necessario e sufficiente per permettere la risoluzione unilaterale
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del contratto in danno, alla quale si provvederà con semplice comunicazione scritta trasmessa per
posta elettronica certificata.
La risoluzione del contratto, nei casi succitati, sarà comunicata all’aggiudicatario a mezzo di PEC
ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione Appaltante, a far data
dal ricevimento della stessa. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, fino al quinto in graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Affidatario.
Contestualmente alla risoluzione del contratto la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la
garanzia definitiva prestata, per l’intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed
impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Nei casi di risoluzione, come pure in caso di fallimento dell’Aggiudicatario, i rapporti economici
con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell’
Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del contratto.
3.6 Casi di recesso Costituisce motivo di recesso dal contratto, l’accertamento successivamente alla sua stipula, delle
seguenti situazioni:
a) art. 88 co. 4-ter del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del codice antimafia;
b) art. 92 co. 4 del D.lgs. n. 159/2011, sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione
mafiosa;
Ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. 50/2016, fermo restando quanto sopra previsto, la stazione
appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni di
servizi svolte oltre al decimo di quelle da svolgere.
Il decimo dell'importo delle prestazioni non svolte è calcolato sulla differenza tra l'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto
delle prestazioni eseguite.
4 Condizioni di partecipazione
4.1 Operatori economici ammessi Possono partecipare alla gara in forma singola o di raggruppamento temporaneo di concorrenti
ancorché non costituito, nel rispetto di quanto dichiarato in sede di presentazione della propria
manifestazione di interesse, tutti soggetti di cui all’art. 46 comma 1 D.lgs. 50/2016, che hanno
prodotto in esito all’avviso di indagine di mercato pubblicato dall’Amministrazione procedente la
propria candidatura e risultano selezionati mediante il sorteggio effettuato nella piattaforma
START in data 11 maggio 2018 (cfr. determinazione di approvazione degli esiti dell’indagine e di
indizione della successiva procedura negoziata reg. gen. n. 607 del 05/06/2018).
Si evidenzia che l’operatore economico invitato individualmente e in possesso di tutti i requisiti
richiesti, ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, ha facoltà di presentare offerta o di
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trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Per le forme di partecipazione plurima (RT/Consorzi ordinari) trovano applicazione le disposizioni
di cui all'art. 48 del Codice. Ai sensi del comma 14 del richiamato art. 48 le disposizioni indicate
per i raggruppamenti temporanei sono applicabili, se ed in quanto compatibili, anche agli
operatori economici aderenti al contratto di rete.
In caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici, l’articolazione del concorrente in
RTP potrà essere formata da tutti i soggetti di cui all’art. 46 comma 1 lett. da a) a d) del D.lgs.
50/2016 ma anche comprendendo i soggetti di cui alla lett. f) del medesimo comma. Gli RTP ai sensi
del combinato disposto degli artt. 24 commi 2 e 5 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 4 comma 1 del D. MIT
02/12/2016 n. 263, devono prevedere inoltre la presenza di almeno un giovane professionista, laureato
abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro
dell'Unione europea di residenza, quale progettista.
4.2 Requisiti di partecipazione I concorrenti, sulla base delle modalità di apporto dei requisiti espresse in sede di manifestazione
di interesse, devono esplicitare mediante apposite dichiarazioni da prodursi a corredo dell’offerta i
requisiti posseduti tra quelli di seguito indicati nel presente disciplinare. Si ricorda in proposito
che in attuazione del disposto dell’art. 24 comma 5 del D.lgs. 50/2016, indipendentemente dalla
natura giuridica del concorrente, le prestazioni di servizio oggetto di affidamento devono essere
svolte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati all’atto dell’offerta, con la
specificazione delle rispettive qualificazioni personali.
Tutti i concorrenti per partecipare alla gara, devono risultare in possesso dei requisiti di
partecipazione di carattere generale ex art. 80 del Codice, di idoneità professionale, di capacità
economico e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale ex art. 83 del Codice, così come
nel prosieguo ulteriormente dettagliati.
Si evidenzia che nel gruppo di progettazione deve essere presente un professionista abilitato allo
svolgimento delle prestazioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in possesso
dell’attestato di formazione ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008. All’atto dell’offerta deve essere
inoltre individuata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche.
requisiti di carattere generale
- insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
delle concessioni e degli appalti di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016, in capo ai soggetti
espressamente richiamati dal medesimo articolo.
- insussistenza di divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
- rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Bibbiena
con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo in data 30/10/2015, ai sensi dell’art.
1 comma 17 della L. 190/2012;
- non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001;
N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei di operatori, i requisiti di cui ai precedenti punti
devono essere posseduti singolarmente da tutti i componenti; nel caso di consorzi stabili i
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medesimi requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto MIT 02/12/2016 n. 263, i professionisti singoli o associati devono
possedere i seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente
all'attività oggetto di affidamento;
b) essere abilitati all'esercizio della professione, ovvero abilitati all'esercizio della professione
secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
c) Le società devono essere regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura o ad analogo registro dello Stato aderente
all'U.E., per gli operatori economici non residenti in Italia, per servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria. Le società di ingegneria, le società di professionisti ed i consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria, dovranno essere in possesso dei requisiti di cui agli
artt. 2, 3 e 5 del D.MIT 263/2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24 comma 2 del D.lgs.
50/2016;
d) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali
integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla
vigente normativa.
N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei di operatori, il requisito di cui alla lettera a)
deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. I restanti requisiti di cui
alle precedenti lettere b), c) e d) devono essere posseduti singolarmente da tutti i
componenti.
Per i consorzi i medesimi requisiti devono essere posseduti: dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici (requisiti lettere c) e d);
dal consorzio o da una delle consorziate esecutrici (requisiti lettere a) e b), iscrizione all’Albo e
abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008).
Requisiti di capacità economico-finanziaria
e) fatturato globale per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’art. 3, lett. vvvv),
del D.lgs. 50/2016, espletati nei migliori tre esercizi (fiscali) dell’ultimo quinquennio
antecedente la data di avvio della gara sul sistema telematico, per un importo (al netto di oneri
fiscali) non inferiore all’ammontare dei corrispettivi indicato al precedente punto 3.1 del
presente disciplinare; il presente requisito viene richiesto al fine di valutare l’affidabilità
economico/finanziaria dei concorrenti in relazione alla rilevanza complessiva e strategica
dell'opera oggetto dei servizi da affidare.
Requisiti di capacità tecnico-professionale
f) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni precedenti la data di avvio della gara sul
sistema telematico, di servizi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti
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tariffe professionali (DM 17/06/2016 o equivalenti elencazioni DM 143/2013 o L. 143/1949), per
un importo globale per ogni classe e categoria pari ad UNA volta l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione e, pertanto almeno pari a quanto indicato al precedente punto 2.2
del presente disciplinare.
N.B.: In caso di raggruppamenti temporanei di operatori, i requisiti di cui alle precedenti lettere e)
ed f) devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento e, il soggetto mandatario
deve possedere (utilizzare) i requisiti in misura superiore rispetto a ciascun mandante. Resta inteso
che i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al
raggruppamento.
Nel caso di consorzi, i requisiti di cui alle lettere e) ed f) devono essere posseduti dal consorzio, che
può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente
in capo al consorzio.
4.3 Avvalimento Nel caso in cui il concorrente, invitato alla gara singolarmente o in raggruppamento, intenda in
attuazione di quanto consentito dall'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, avvalersi delle capacità di altri
soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi
legami con questi ultimi, per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al presente disciplinare allega:
- una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario attestante il possesso dei requisiti generali
di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- dichiarazione, resa dal soggetto ausiliario, ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante il possesso
dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il
concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei
requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dal soggetto ausiliario. nel caso di
messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali
pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente il
servizio per cui tali capacità sono richieste;
Resta inteso che:
il requisito di capacità tecnico e professionale di cui alla lettera f) del precedente punto
4.2, rientra tra le "esperienze professionali pertinenti" di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016
in relazione alle quali gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri
soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono
richieste.
l’istituto dell’avvalimento è applicabile al solo concorrente che partecipa alla gara e non
anche all’impresa ausiliaria, pertanto non è consentito avvalersi dei requisiti di un soggetto
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terzo che a sua volta utilizza i requisiti di altro soggetto.
non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali e di idoneità
professionale;
l'avvalimento non può essere utilizzato in relazione agli elementi dell'offerta: quindi,
l'avvalimento non è ammissibile in relazione ai servizi relativi ad interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i
criteri desumibili dalle tariffe professionali (oggetto di valutazione);
è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie;
l’operatore concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche
nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo posto a base di gara.
nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell’art. 80 comma 12 del
codice, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
gara.
4.4 Divieti di partecipazione Ai sensi dell’art. 48 comma 7 primo periodo del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di operatori economici, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi partecipino in raggruppamento.
Ai sensi del successivo comma 9 del medesimo art. 48, sono vietate le associazioni in
partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione e, qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di operatori economici, rispetto
a quella risultante dall’impegno presentato in sede di gara, con la sola eccezione del verificarsi dei
casi di cui agli artt. 95 comma 1 del D.lgs. 159/2011 e 48 commi 17 e 18 del D.lgs. n. 163/2006.
Ai sensi di quanto disposto al comma 19 dell’art. 48 più volte citato, è ammesso il recesso di uno o
più soggetti raggruppati, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto,
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi da eseguire, in ogni caso la
modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di
partecipazione alla gara. Ai sensi dell’art. 48 comma 19-ter le disposizioni del richiamato art. 48
commi 17, 18 e 19 si applicano anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino
in fase di gara. Ai sensi sempre dell’art. 48 comma 7 secondo periodo del Codice, non possono
partecipare contemporaneamente alla medesima gara i consorzi stabili e le loro consorziate
indicate quali esecutrici delle prestazioni.
Ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice non è consentito che dello stesso soggetto ausiliario si
avvalga più di un concorrente e che partecipino l'ausiliario sia il soggetto che si avvale dei
requisiti, salvo il caso in cui entrambi appartengano al medesimo raggruppamento concorrente e
presentino un’unica offerta.
La stazione appaltante esclude i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
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anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad
un unico centro decisionale.
4.5 Cauzioni e garanzie richieste Stante l’inapplicabilità dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 agli appalti di servizi aventi a oggetto
la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento, sancita dal
disposto di cui al comma 10 del medesimo articolo, non è richiesta ai concorrenti la
presentazione della garanzia provvisoria e neppure l’impegno a costituire la garanzia
fideiussoria per l'esecuzione del contratto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario tuttavia deve presentare la
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del D.lgs. n.
50/2016, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 1 citato è ridotto del 50%
per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e per le
percentuali ivi indicate.
Alla stipula del contratto verrà inoltre richiesta copia autentica ai sensi dell’art. 18 del DPR
445/2000 della copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale per i rischi
connessi allo svolgimento delle attività di competenza ai sensi dell’art. 24 comma 4 del
D.lgs. n. 50/2016 con un massimale non inferiore all’ammontare complessivo dei lavori
oggetto dei servizi di progettazione. Si evidenzia che tale polizza deve prevedere la
copertura anche dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto
esecutivo che abbiano determinato a carico della Stazione appaltante nuove spese di
progettazione e/o maggiori costi.
In alternativa a quanto sopra, è ammessa la produzione di copia informatica di documento
analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22,
commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale
dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22,
comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta
con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 5 del DPR 7 agosto 2012 n. 137. La polizza si estende anche alla
copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle
associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli
associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art.
1 comma 148 della L 4 agosto 2017 n. 124.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo, è ammessa la presentazione delle polizze dei
singoli operatori del raggruppamento fermo restando che la somma dei massimali delle
polizze deve coprire l’importo totale dei lavori (€ 1.879.148,00) e ciascun componente il
raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente
corrispondente all’importo dei servizi che esegue di cui al precedente punto 2.2.
4.6 Mezzi di prova In adempimento a quanto prescritto dall’art. 83 comma 8 del D.lgs. 50/2016, si indicano di seguito i
mezzi e la documentazione costituenti prova del possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede
ai fini della partecipazione o di offerta con le modalità di cui al DPR 445/2000.
1. per il fatturato globale per servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria (requisito di cui
alla precedente punto 4.2 lettera e): fatture corrispondenti al valore delle prestazioni effettuate.
Nel caso di operatori che abbiano iniziato la propria attività da meno di tre anni, non in grado
di provare il livello di fatturato richiesto, potranno provare il possesso del requisito mediante
riparametrazione dell’importo del fatturato rispetto all’effettivo periodo di attività svolta. (cfr.
delibera ANAC 1349 del 20/12/2017).
L’operatore economico che per fondati motivi (da specificarsi in apposita dichiarazione) non
fosse in grado di comprovare la propria capacità economica e finanziaria con la modalità come
sopra indicata, ai sensi di quanto previsto dall’art. 86 comma 1 e comma 4 del D.lgs. 50/2016,
potrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante una qualsiasi altra
modalità di seguito indicata:
possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non
inferiore a due volte l’ammontare complessivo dei lavori oggetto dei servizi di
progettazione da affidare;
idonee referenze bancarie;
2. per i servizi specifici di architettura/ingegneria (requisito di cui alla precedente punto 4.2
lettere f): certificati rilasciati dalla committenza (pubblica o privata), di corretta esecuzione e
buon esito dei relativi servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con indicate le categorie
delle opere, i relativi importi, la data di svolgimento del servizio ed il loro destinatario,
pubblico o privato. In alternativa, nel caso di impossibilità motivata, relativamente ai soli
servizi eseguiti per committenti privati, potrà essere presentata dichiarazione del concorrente
con allegata la relativa documentazione giustificativa, costituita da contratto di incarico,
fatture, atti autorizzativi o concessori.
Tali documenti devono essere relativi al/i soggetto/i al/i quale/i, in sede di gara, sono stati
ricondotti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale (ad esempio al
soggetto ausiliario nel caso di avvalimento). Qualora i documenti siano intestati a soggetti diversi
dal partecipante, a seguito di modifiche per trasformazioni, conferimenti, fusioni ecc., dovrà essere
prodotta anche copia conforme del relativo atto notarile di modifica.
Come previsto dall'art. 46 comma 2 del D.lgs. 50/2016, le società, per un periodo di cinque anni
dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alle gare anche con riferimento ai requisiti dei
soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperative e dei
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direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato,
qualora costituite nella forma di società di capitali.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del D.M. 17/06/2016 e richiamato dalla competente
Autorità Nazionale Anti Corruzione nella linee guida n. 1 aggiornate al D.lgs. 56/2017 con
delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, ai fini della qualificazione
le prestazioni svolte per opere ricadenti nell’ambito della stessa categoria di quelle
oggetto dei servizi da affidare ma con diversa destinazione funzionale, saranno ritenute
ammissibili solo se contraddistinte da un grado di complessità pari o maggiore a quello
delle opere da progettare. Tali considerazioni, sono applicabili alle sole opere inquadrate
nelle categorie “edilizia”, “strutture” e “infrastrutture per la mobilità”. Fanno eccezione
le opere appartenenti alla categoria “impianti” per le quali sono da
ritenersi idonei a comprovare i requisiti richiesti solo gli interventi riferiti alla stessa
categoria e destinazione funzionale, il cui grado di complessità risulti pari o superiore a
quello indicato al punto 2.2 del presente disciplinare. Ai fini della comparazione dei requisiti tra le attuali classificazioni (DM 17/06/2016 uguali a quelle
del DM 143/2013) e quelle della L. 143/1949, nel caso in cui dovessero emergere incongruenze
evidenti fra le prestazioni di servizio effettivamente espletate e la classe e categoria in cui le stesse
sono state inquadrate con la L. 143/1949, si terrà conto del servizio effettivamente prestato a
prescindere dalla classe e categoria di inquadramento, prendendo in considerazione il contenuto
oggettivo della prestazione professionale svolta.
Per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alla precedente punto
4.2 lettere f), si fa riferimento ai servizi iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la
pubblicazione della gara, ovvero alla parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, nel
caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori ad essa
relativi. In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati
solo se l’opera progettata è stata in concreto realizzata.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti si evidenzia che, tra i servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura e gli altri servizi tecnici, sono da intendersi ricompresi anche gli studi di fattibilità
effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio
propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
Sono, altresì, ritenuti validi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto
alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio,
le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali
strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell’esercizio di una
professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come
indicato dall’art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l’esecuzione della prestazione, in mancanza
della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di
conferimento dell’incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, sono da considerarsi
qualificati come servizi di architettura e ingegneria ai sensi dell’art. 3, lett. vvvv) del codice le
prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di
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progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i
servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso
dell’esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione
regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, e come tali rientranti nella
definizione contenuta nell’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del codice. In ogni caso, è necessario che il
servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende
avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il
relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti
alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara.
5 Modalità di presentazione delle offerte
5.1 Invio telematico dell’offerta La procedura di acquisizione dell’offerta, è disciplinata dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R
“Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e
lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti
pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con
decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it nella
sezione Normativa.
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori
economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it.
5.2 Dotazione di mezzi informatici per operare su START Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.
Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:
- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;
- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s
- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere,
mouse, video, stampante etc. );
Sulla postazione, dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet: fra i seguenti:
- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;
- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;
Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei
documenti tipo (elenco indicativo):
- MS Office;
- Open Office o Libre Office;
- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF;
Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto
certificato SSL con livello di codifica a 128bit. Per firmare digitalmente, ove richiesto, la
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documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici
che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di
firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non
risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di
servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato
membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme
elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la
Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito
dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione “Software di verifica”. L’amministrazione utilizzerà
tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei
diversi Stati Membri della Comunità.
5.3 Modalità di identificazione sul sistema telematico Per poter partecipare alla gara, entro e non oltre il termine indicato al successivo punto 6.2, gli
operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it utilizzando username e password
scelti al momento dell’iscrizione all’indirizzario. Dopo l’identificazione i concorrenti dovranno
inserire la documentazione di cui al successivo punto 5.4 paragrafo A). Per identificarsi gli
operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul
Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un
certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale
e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo
accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di
accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la
password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili
sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al
Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 02 86.83.84.15 – 38 o all’indirizzo di
posta elettronica [email protected].
Si evidenzia che non vi è alcun obbligo di registrazione sull’indirizzario del sistema START: però,
tale registrazione è fortemente consigliata in quanto facilita la compilazione dei documenti di gara
da parte dei concorrenti, in particolar modo se trattasi di RTI.
5.4 Documentazione da prodursi per la presentazione delle offerte Per partecipare alla gara è necessario inserire nell’apposito spazio riservato alla procedura di cui in
oggetto all’interno del sistema telematico, entro e non oltre il termine perentorio di cui al
successivo punto 6.2 del presente disciplinare (ore 13,00 del giorno martedì 26 GIUGNO 2018),
la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente:
A) Documentazione amministrativa, di cui ai successivi punti a.1.), a.2.), a.3.), a.4.) e a.5.).
B) Offerta Tecnica, di cui ai successivi punti b.1), b.2), b.3) e b.4).
C) Offerta economica, di cui ai successivi punti c.1) e c.2).
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A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
a.1.) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”
recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le
dichiarazioni necessarie per la partecipazione non contenute nel Documento di Gara
Unico Europeo (DGUE) di cui al punto a.2, quali:
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute
nella documentazione di gara (bando e disciplinare), nel capitolato speciale di Appalto e nei
suoi eventuali allegati, nello schema di contratto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento”
della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione
Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del
contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai
propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al
subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e
l’attività svolta;
- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle
c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze emanato in attuazione
dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo
caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di
validità;
N.B.: La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il
concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e
eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su
“Modifica”;
- Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della
documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il
documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente
nell’apposito spazio previsto.
All’interno della domanda di partecipazione l’operatore economico deve indicare i dati
anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano
ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara le cariche di cui al comma
3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
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in particolare:
- in caso di professionista singolo: titolare,
- in caso di studio associato: associati,
- in caso di società di professionisti costituite nel forme di società di persone o di società
cooperative: soci o soci accomandatari,
- in caso di società di ingegneria costituite nel forme di società di capitali o di società
cooperative: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i direttori tecnici, i membri
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, socio unico persona fisica o socio di
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci. Si precisa che, in caso di due soli
soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono
essere indicati entrambi.
(per l’individuazione dei soggetti da indicare, si richiama il Comunicato del Presidente
ANAC del 26/10/2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49
comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 56/2017).
N.B.: in caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di
un suo ramo intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione della gara, sono da
considerarsi rientranti tra i soggetti cessati e quindi devono rendere le dichiarazioni, anche
coloro che hanno ricoperto le medesime cariche di cui sopra all’interno delle compagini
sociali dei soggetti cedenti.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle
informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente
dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare
la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al
comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di
partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica”
presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI ART. 46 COMMA 1 LETTERA e) D.LGS. 50/2016
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore
riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.
La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le
informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’indirizzario fornitori; di
conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario
fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni
contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o
integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere
effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente
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nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della
procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di
qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di
partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferita.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve
essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore
economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo già costituito deve essere,
inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico
indicato quale mandatario ed abilitato ad operare sul sistema START, anche la copia
autentica dell’originale cartaceo, rilasciata da notaio, dell’atto di costituzione di
raggruppamento temporaneo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata
dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del D.lgs. n. 50/2016, in
formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
CONSORZI ART. 46 COMMA 1 LETTERA f) D.LGS. 50/2016
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art.
46, comma 1, lettera f) del D.lgs. 50/2016 deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di
partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. f), comma 1, art. 46
del D.lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
a.2.) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE
Tutte le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016,
ad eccezione di quelle nel seguito evidenziate, e sul possesso dei criteri di selezione di cui
all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 prescritti dal disciplinare, dovranno essere rese dall’operatore
economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, disponibile nella
documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del
modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (16A05530)” -
Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.
Il DGUE dovrà essere compilato come segue:
Parte I “informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice”: tale
parte è precompilata a cura della Stazione appaltante.
Parte II “Informazioni sull'operatore economico”: il concorrente rende tutte le informazioni
richieste mediante la compilazione di tutte le sezioni presenti.
Nella sezione A, i raggruppamenti temporanei devono indicare lo specifico ruolo ricoperto
da ciascun operatore economico del raggruppamento in relazione ai servizi da svolgere.
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All’interno della sezione B sono fornite le generalità dei soggetti abilitati alla rappresentanza
dell’operatore economico (legali rappresentanti, procuratori e institori) complete di data e
luogo di nascita e indirizzo di residenza.
In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente ne da notizia all’interno della sezione C,
dove è tenuto ad indicare la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti
oggetto di avvalimento.
La sezione D è riservata all’eventuale ricorso al subappalto, e in tale sezione il concorrente
deve indicare, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, i servizi o le parti di servizi che
intende subappaltare a terzi unitamente alla relativa quota percentuale calcolata sull’importo
contrattuale. Le dichiarazioni di subappalto del soggetto concorrente dovranno essere
effettuate in modo puntuale e non generico, indicando esattamente le prestazioni o le
parti di queste che si intende subappaltare.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore
riunito deve indicare le medesime prestazioni o le stesse parti di prestazioni e la medesima
quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare.
Parte III “Motivi di esclusione”: tutte le sezioni.
Le dichiarazioni sostitutive ex art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.lgs. 50/2016 relative a tutti i
soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, sono rese senza
l’indicazione del nominativo e si intendono riferite a ciascun singolo soggetto già indicato
nella domanda di partecipazione.
In questa sezione nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80, c. 5 lett. b) D.lgs.
50/2016 e s.m.i., è necessario rendere le dichiarazioni per tutte le lettere ivi indicate: a)
fallimento; b) liquidazione coatta; c) concordato preventivo; d) concordato con continuità
aziendale.
Parte IV “Criteri di selezione”: per tutti i concorrenti, obbligatoria la compilazione della
sezione A ove inserire:
- punto 1, per le società, i dati relativi all'iscrizione al registro delle imprese presso la
competente CCIAA.
- punto 2, per tutti gli operatori, l’iscrizione ad albi necessaria per lo svolgimento del
servizio oggetto di affidamento.
I dati della sezione B relativi ai requisiti di capacità economica finanziaria di cui all’art. 83
lettera b) del Codice ove inserire:
- punto 2a, per tutti gli operatori, fatturato per servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria realizzato nei migliori tre esercizi (fiscali) dell’ultimo quinquennio
antecedente la data di pubblicazione della gara.
- punto 3, per gli operatori che hanno iniziato la loro attività da meno di tre anni;
- punto 5, per gli operatori che intendono provare il requisito di capacità econimico-
finanziaria mediante copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- punto 6, per gli operatori che intendono provare il requisito di capacità econimico-
finanziaria mediante idonee referenze bancarie;
I dati della sezione C relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83
lettera c) del Codice ove inserire:
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- al punto 1b, per tutti gli operatori, i dati relativi ai servizi di progettazione e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione svolti negli ultimi dieci anni e relativi a
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi
in affidamento;
- al punto 6 lettera a, per il professionista nominativamente individuato per lo
svolgimento dell’attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dati
relativi al possesso dell’abilitazione ai sensi dell’art. 98 del D.lgs. 81/2008;
per tutti i concorrenti, facoltativa la compilazione della sezione D.
N.B.: fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n.
56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare allo stesso il Modello A.2.0 con il
quale sono rese le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 comma 5
lettere f-bis) e f-ter).
Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, o di
qualsiasi altra dichiarazione, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R.
445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua
responsabilità. L’Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel
DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del
contenuto di tali dichiarazioni.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, il DGUE e il Modello A.2.0 –
Dichiarazione art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter), dovranno essere compilati e firmati
digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente
parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti. L’inserimento di tali documenti nel
sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
Nel caso di Consorzio di cui alle lett. f) del comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 il
DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o
procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo
Consorzio concorre. Il Consorzio inoltre dovrà compilare e firmare digitalmente (titolare o
legale rappresentante o procuratore) il Modello A.2.0 – Dichiarazione art. 80 comma 5
lettere f-bis) e f-ter). Inoltre ciascuna consorziata esecutrice dovrà rendere utilizzando
l’apposito modello A.2.1, _ Scheda consorziata, disponibile nella documentazione di gara, i
dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovrà, analogamente a quanto
previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale
rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice
l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5, D.lgs. n. 50/2016.
L’inserimento nel sistema dei DGUE, del Modello A.2.0 – Dichiarazione art. 80 comma 5
lettere f-bis) e f-ter) (del solo Consorzio) e del modello A.2.1 - Scheda consorziata avviene a
cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul
sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente,
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quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio dovrà essere
presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di
un raggruppamento temporaneo di concorrenti, con la differenza che l’inserimento della
documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C, dove il
concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto
di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega: 1. DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
1. modello A.2.2, “SCHEDA AVVALIMENTO - art. 89”, disponibile nella documentazione
di gara, recante le ulteriori dichiarazioni dell’ausiliario che non sono contenute nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), la dichiarazione di obbligarsi verso il
concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente con specifica indicazione
delle risorse (risorse economiche, mezzi, personale) e la dichiarazione sostitutiva di cui
all’art. 89, comma 7 del Codice con la quale egli attesta di non partecipare alla gara in
proprio o come associata o consorziata. Resta inteso che le risorse ivi indicate dovranno
corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento;
2. contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del
concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria;
Il contratto dovrà essere presentato alternativamente:
- in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente dai contraenti (in questo
caso è sufficiente la scrittura privata senza autentica notarile);
- scansione digitale della copia autentica dell’originale cartaceo rilasciata dal notaio.
Il DGUE e la “SCHEDA AVVALIMENTO - art. 89” compilate e sottoscritte ciascuna dal
titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto ausiliario con firma digitale
unitamente al contratto di avvalimento, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi
previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara
ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti da parte della mandataria.
a.3.) DICHIARAZIONI IN ORDINE AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Tutti i concorrenti partecipanti alla gara, mediante l’apposito modello A.3 reperibile tra la
documentazione presente sulla piattaforma, devono produrre le dichiarazioni di atto notorio
attestanti la presa coscienza e l’accettazione di tutte le norme pattizie contenute all’interno
del protocollo di legalità sottoscritto dal comune di Bibbiena con la Prefettura-Ufficio
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Territoriale del Governo di Arezzo in data 30/10/2015 . Tale modello deve essere sottoscritto
con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente
e inserito sulla piattaforma nell’apposito spazio dedicato. Nel caso di Raggruppamento
temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ciascun operatore economico
facente parte del Raggruppamento dovrà rendere le dichiarazioni mediante compilazione e
sottoscrizione nei modi sopra indicati di un apposito modello. L’inserimento nel sistema dei
singoli modelli avverrà comunque a cura del soggetto mandatario. Nel caso di consorzio di
cui all’art. 45 c. 2 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 le dichiarazioni del modello 2 devono essere
rese esclusivamente dal consorzio.
a.4.) RICEVUTA DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
Si evidenzia che l’offerta prodotta dal concorrente sconterà l’imposta di bollo di € 16,00 da
evadersi in forma virtuale mediante versamento con modello F23 predisposto in proposito
dalla stazione appaltante e reperibile tra la documentazione di gara. Il concorrente al fine di
provare l’avvenuto pagamento dovrà scansionare la ricevuta ed inserirla a sistema
nell’apposito spazio previsto. La mancata evasione dell’imposta non comporterà l’esclusione
dalla gara. Sarà, comunque, provveduto d’ufficio, all’attivazione delle procedure per la
regolarizzazione ai sensi di legge.
a.5.) CODICE DI COMPORTAMENTO.
Allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nei rapporti con il
personale della Stazione appaltante, il Comune di Bibbiena, in recepimento della normativa
statale di riferimento, con deliberazione G.C. n. 279 del 18/12/2013 ha approvato un
protocollo volto ad improntare il comportamento dei propri dipendenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza, obblighi estesi, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 2 comma 3 del
DPR 62/2013, anche al personale di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere
in favore dell’amministrazione. Costituendo gli obblighi di cui trattasi parte integrante del
contratto, a garanzia della piena presa di coscienza ed accettazione da parte degli offerenti, è
richiesto ai partecipanti di sottoscrivere con firma digitale del titolare o legale
rappresentante o procuratore e consegnare il “Codice di comportamento”, il cui modello è
reso liberamente accessibile contestualmente alla documentazione di gara. In caso di
A.T.I./Consorzi, lo stesso dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le
imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali
esecutrici della prestazione.
N.B.: Nessun elemento riconducibile all’offerta tecnica ed economica dovrà essere
contenuto nella documentazione amministrativa.
B. OFFERTA TECNICA
b.1.) Documentazione tecnica illustrativa dei servizi svolti (punti B.1.1, B.1.2, B.1.3 e B.1.4
dell’Offerta tecnica)
Il concorrente deve produrre un’unica relazione illustrativa strutturata per capitoli, uno per
ciascun sub-criterio di valutazione (B.1.1 – B.1.2 – B.1.3 – B.1.4), utilizzando massimo, per ogni
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capitolo, tre pagine formato A4 stampate solo fronte, carattere Arial 11 o similare carattere 11,
margini superiore ed inferiore 2 margine destro e sinistro 2. In caso di rappresentazioni grafiche,
allegare alla relazione illustrativa, massimo 2 facciate in formato A3.
La documentazione dovrà riguardare un numero di tre servizi relativi ad interventi ritenuti dal
concorrente significativi della propria professionalità e adeguatezza dell’offerta e della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell'affidamento. Tale documentazione dovrà indicare, seguendo il preciso ordine
della tabella dei criteri motivazionali, quanto richiesto in relazione ad ogni singolo sub-criterio.
b.2.) Relazione descrittiva (punto B.2.1)
Il concorrente deve produrre una relazione descrittiva delle caratteristiche e della strutturazione
del proprio gruppo di lavoro con particolare riferimento agli aspetti su cui verterà la valutazione
come indicati all’interno della tabella relativa ai criteri motivazionali dello specifico sub-criterio.
Nella relazione devono essere nominativamente individuate tutte le figure professionali con le
rispettive qualificazioni ed attività assegnate. È inoltre indicata la persona fisica incaricata
dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più figure professionali necessarie per
l’espletamento dell’intera prestazione. E’ possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile
contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una
stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.
Tale relazione illustrativa deve essere composta da massimo quattro facciate formato A4 (esclusa la
copertina, l’indice ed i curricula), e da un massimo di tre schede di formato A4 stampate solo
fronte, carattere Arial 11 o similare carattere 11, margini superiore ed inferiore 2, margine destro e
sinistro 2.
Nel conteggio dei fogli massimi ammessi non verranno conteggiati i curricula, i quali dovranno
essere allegati e sottoscritti dal/i concorrente/i, e dovranno riportare gli incarichi di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza ecc. per l'affidamento di servizi, assolti o in corso
di esecuzione, nonché ogni altra esperienza rilevante ai fini della valutazione, come indicato nella
tabella dei criteri motivazionali. Nella relazione e/o nei curricula dovrà essere indicato il
progettista in possesso dell'eventuale accreditamento di cui al criterio di valutazione B.3.
b.3.) Documentazione tecnica ed elaborati (punto B.2.2)
La documentazione che illustrerà la proposta progettuale migliorativa per il sub-criterio B.2.2,
dovrà essere distinta dalle relazioni riferite ai criteri di altro genere e dovrà essere strutturata nelle
seguenti parti:
parte illustrativa
parte giustificativa tecnica
parte grafica costituita da schemi sufficientemente esplicativi
parte relativa alle indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
parte economica recante valutazione sommaria della spesa e quadro economico
Tale documentazione dovrà essere presentata in massimo 12 facciate in formato A4, carattere Arial
11 o similare carattere 11. In caso di occorrenza, è ammesso l’utilizzo di fogli in formato A3, il cui
numero di fogli è da ricomprendere nel numero di fogli A4 ammissibili, ossia 12 fogli A4 ovvero 6
fogli A3 ovvero 8 fogli A4 e 2 fogli A3, considerando ogni foglio A3 come n. 2 fogli A4.
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Si precisa che dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o
consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo oggetto di valutazione.
La documentazione componente l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da:
dal professionista;
da tutti i componenti dello studio associato;
dal legale rappresentante della società/ consorzio stabile;
(in caso di raggruppamento) da ogni componente del raggruppamento attraverso le
persone sopra indicate.
I documenti tecnici dovranno essere siglati in ogni pagina. Tutte le dichiarazioni espresse
costituiranno obbligazioni contrattuali assunte dall'offerente nei confronti della Stazione
Appaltante. Nessun compenso spetta agli offerenti per lo studio e la compilazione delle
offerte.
b.4.) Dichiarazione inerente l’eventuale sussistenza di segreti tecnici/commerciali o
comunque di elementi riservati
L’offerta deve essere accompagnata da apposita dichiarazione ove si specifica se l’operatore
economico autorizza o non autorizza la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara
eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da
segreto tecnico/commerciale.
Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma
5,lett. a), del Codice.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente.
In caso di A.T.I./Consorzi, lo stesso dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le
imprese raggruppate, nonché dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici
della prestazione.
C. OFFERTA ECONOMICA
c.1.) Prezzo del servizio inferiore all’importo posto a base di gara
L’offerta del concorrente dovrà essere formulata in VALUTA (€) in ribasso rispetto all’ammontare
dei servizi posto a base d’asta di cui al precedente punto 3.1 (€ 67.285,76), con indicazione di n. 2
cifre decimali.
Per produrre l’offerta economica il concorrente dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Compilare il form on line;
Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre
ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore
economico;
Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente nell’apposito spazio
previsto.
N.B. Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, non
ancora costituito, l’offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che
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costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione, gli stessi
conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di essi,
designato quale mandatario.
Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, per il quale sussiste
comunque l’obbligo di produrre l’atto costitutivo, l’offerta economica può essere sottoscritta con
firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituirsi l’offerta
presentata determina la responsabilità solidale di tutti i componenti nei confronti
dell’Amministrazione.
c.2.) Riduzione tempi di progettazione
Per quanto riguarda la quantificazione per la riduzione dei tempi di progettazione, il concorrente
deve compilare il modello C.2 “riduzione dei tempi di progettazione”, reperibile tra la
documentazione presente sulla piattaforma, nel quale devono essere dichiarati i giorni di
riduzione dei tempi per il completamento dei servizi di progettazione posti a base di gara. Il
modello deve essere sottoscritto digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore del soggetto concorrente ed inserito a sistema nell’apposito spazio della piattaforma.
Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora
costituito, il presente documento deve essere sottoscritto con firma digitale da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento temporaneo. Nel caso invece di Raggruppamento già costituito,
è sufficiente la firma del solo soggetto indicato quale mandatario.
5.5 Avvertenze L’offerta ha validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la sua
presentazione.
Ai sensi dell’art. 32 comma 6 del D.lgs. 50/2016 l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino
al termine stabilito per la stipula del contratto.
Non sono ammesse e saranno pertanto escluse dalla gara, le offerte recanti un prezzo in
aumento rispetto a quello posto a base di gara.
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la
documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini
fissati nel presente disciplinare, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute
nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
La presentazione delle offerte è compiuta quando il concorrente ha completato tutti i passi
previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che indica la
conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta
dopo il termine perentorio indicato quale termine ultimo per la partecipazione;
Il mancato rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica dall’aggiudicatario,
costituisce grave inadempimento contrattuale con conseguente applicazioni delle penali.
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la
medesima risulti conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione definitiva è adottata con determinazione del Dirigente responsabile del
procedimento entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione. Tale
provvedimento, fino a quando il contratto non sarà stipulato, può essere revocato qualora la
conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l’Amministrazione.
La mancanza o l’irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti darà luogo all’esclusione
dalla gara, fatto salvo la regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, c. 9, D. Lgs. 50/2016.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’incarico o
per il completamento del servizio;
5.6 Procedimento di soccorso istruttorio Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. Il procedimento di soccorso istruttorio per la regolarizzazione, sarà attivato dal Dirigente
responsabile del contratto il quale assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. La Centrale Unica di Committenza effettua le eventuali
comunicazioni legate alla procedura di soccorso istruttorio, tramite PEC all’indirizzo di posta
elettronica certificata indicato dal concorrente nella documentazione di gara. Resta inteso che il termine assegnato per la regolarizzazione, ha carattere perentorio e, pertanto, in
caso di inutile decorso dello stesso, si procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale
del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta
era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove
consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per
la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. In riferimento alla
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA costituiscono irregolarità essenziali sanabili mediante
la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 quelle relative a mancanza,
incompletezza o altra irregolarità essenziale della seguente documentazione: a) Documento di gara unico europeo , ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
b) Dichiarazione art. 80 comma 5, lettere f- bis e f – ter di cui al modello A.2.0).
c) Scheda consorziata, contenente i dati generali e le dichiarazioni dell’impresa consorziata di cui
al modello A.2.1), ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
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d) Scheda avvalimento ex art. 89 (per le ipotesi in cui tale Scheda è prevista ai sensi del presente
disciplinare) di cui al modello A.2.2), ivi compresa la mancanza di sottoscrizione.
e) Contratto di avvalimento ex art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016.
f) dichiarazione inerente il protocollo di legalità rif. punto a.3)
h) dichiarazione inerente il codice di comportamento rif. punto a.5)
i) Dichiarazione sui segreti tecnici/commerciali o elementi riservati rif. Punto b.4)
Il soccorso istruttorio potrà essere attivato alle condizioni sopraindicate anche per ulteriori ipotesi
non espressamente individuate.
Resta comunque inteso che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con
documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- Non è sanabile - e quindi causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e
delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di
avvalimento;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice)
sono sanabili;
- al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
6 Procedura
6.1 Tipo di procedura L’Appalto dei servizi di cui al presente disciplinare, ai sensi dell’art. 157 comma 2 del D.lgs.
50/2016, è espletato mediante la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del codice,
preceduta da indagine di mercato aperta per l’individuazione dei soggetti da invitarsi alla gara. Ai
sensi dell’art. 58 comma 1 del medesimo Decreto, la procedura viene svolta interamente in
modalità telematica tramite l’utilizzo del Sistema Telematico degli acquisti della Regione Toscana
(START).
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6.2 Termine per il ricevimento delle offerte Tenuto conto dei termini prescritti dall’art. art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 per le procedure
sotto soglia, nonché dei principi generali per la fissazione dei termini di cui all’art. 79 del
medesimo Decreto, le offerte per la partecipazione dovranno essere inserite nell’apposito spazio
riservato alla procedura di cui in oggetto all’interno del sistema telematico degli acquisti della
Regione Toscana (START) all’indirizzo https://start.toscana.it, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno di MARTEDI’ 26 GIUGNO 2018.
6.3 Criterio di aggiudicazione - modalità di attribuzione dei punteggi La valutazione delle offerte sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95 comma 2 del D.lgs.
50/2016, secondo i parametri, criteri, pesi e punteggi di seguito riportati:
N. PARAMETRI PUNTEGGI MASSIMI
A Offerta Economica e Riduzione tempi di
progettazione 35
B Offerta Tecnica 65
TOTALE 100
Per quanto riguarda il parametro A - offerta economica e riduzione tempi di progettazione i punteggi saranno attribuiti come segue:
N. OFFERTA ECONOMICA
E RIDUZIONE TEMPI DI PROGETTAZIONE PUNTEGGI MASSIMI
A.1 Prezzo del servizio inferiore all’'importo posto a base
di gara 25
A.2 Riduzione dei tempi di progettazione 10
TOTALE 35
Il punteggio relativo al criterio A1 - Prezzo del servizio inferiore all’'importo posto a base di gara,
sarà assegnato con applicazione della seguente formula, con considerazione di numero tre cifre
decimali:
Pi = Pmax * (Obase - Oi)
(Obase - Omin)
Dove: Pi= punteggio conseguito dal concorrente i-esimo
Pmax = punteggio massimo attribuibile (punti 25)
Obase = prezzo a base di gara (€ 67.285,76)
Oi = prezzo offerto dal concorrente i-esimo
Omin = prezzo più basso offerto dai concorrenti in gara
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Il punteggio relativamente al criterio A2 - riduzione tempi di progettazione sarà determinato
attribuendo ad ogni giorno offerto in riduzione rispetto al tempo posto a base di gara (di cui al
punto 3.3 del presente Disciplinare) 0,35 punti con un massimo di punti 10. In ogni caso il
punteggio sarà arrotondato all’unità più vicina.
In riferimento al parametro “riduzione tempi di progettazione” non saranno valutati ribassi
superiori a 29gg. ciò significa che un ribasso proposto di 30, 31, 32 e superiori sarà valutato
comunque pari a 29 giorni.
Per quanto riguarda il parametro B - offerta tecnica il punteggio sarà attribuito in relazione ai
criteri e sotto-criteri di valutazione e relativi sub-punteggi e sub-pesi di seguito specificati:
criteri di valutazione B.1. professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi
svolti negli ultimi dieci anni, relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento sul piano architettonico, della bio-
edilizia o eco-sostenibilità, strutturale, impiantistico (Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 del
D.M. 17/06/2016 e richiamato dalla competente Autorità Nazionale Anti Corruzione nella linee guida n. 1
aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, ai fini
della affinità degli interventi oggetto dei servizi svolti e quelli dei servizi da affidare, le prestazioni svolte per
opere ricadenti nell’ambito della stessa categoria di quelle oggetto dei servizi da affidare ma con diversa
destinazione funzionale, saranno ritenute ammissibili solo se contraddistinte da un grado di complessità
pari o maggiore a quello delle opere da progettare. Tali considerazioni, sono applicabili alle sole opere
inquadrate nelle categorie “edilizia”, “strutture” e “infrastrutture per la mobilità”. Fanno eccezione le
opere appartenenti alla categoria “impianti” per le quali sono da ritenersi idonei solo gli interventi riferiti
alla stessa categoria e destinazione funzionale, il cui grado di complessità risulti pari o superiore a quello
indicato al punto 2.2 del presente disciplinare);
B.2. caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico in relazione a struttura del gruppo di
lavoro e proposte progettuali migliorative;
B.3. prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi, di cui all’allegato 1 al Decreto del
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 ottobre 2017.
sub-criteri e relativi sub-pesi e sub- punteggi
CRITERI DI
VALUTAZIONE SUB - CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGI
Sub
peso
Sub
punteggio
B.1 Professionalità
ed adeguatezza
dell’offerta
25
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B.1.1 - Esempi di progettazione ritenuti significativi della
propria capacità a realizzare la prestazione sotto il
profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini sul
piano architettonico
5
B.1.2 – Esempi di progettazione ritenuta dal concorrente
significativa della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini sul piano della bio-edilizia ovvero
della architettura eco-sostenibile.
8
B.1.3 – Esempi di progettazione ritenuta dal concorrente
significativa della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini sul piano impiantistico
7
B.1.4 – Esempi di progettazione ritenuta dal concorrente
significativa della propria capacità a realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi
qualificabili affini sul piano strutturale
5
B.2 Caratteristiche
metodologiche
dell’offerta
35
B.2.1 Struttura del gruppo di lavoro Metodologia,
principi e criteri organizzativi nello svolgimento delle
attività di progettazione con particolare riferimento alla:
composizione dello staff, organizzazione e
coordinamento del personale, controllo della qualità
sulle prestazioni, aggiornamento professionale e
dotazione informatica e strumentale.
10
B.2.2 Proposte progettuali che, in relazione alle
esigenze della committenza dell’utenza finale, ritiene
possibili rispetto al progetto definitivo approvato
dall’Amministrazione comunale committente
25
B.3 Prestazioni
superiori, D.M.
24.12.2015, e s.m.i. B.3 Prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi, di
cui all’allegato 1 al DM dell’11 ottobre 2017.
5
TOTALE 65
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Per quanto riguarda la SCALA DI VALUTAZIONE i criteri motivazionali adottati saranno i
seguenti:
B.1 Professionalità ed adeguatezza dell’offerta
B.1.1 Esempi di progettazione ARCHITETTONICA
VALUTAZIONE sub-criterio B.1.1
Criteri
motivazionali
Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà degli esempi di
progettazione qualificabile affine sul piano architettonico e la cui documentazione
consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità
del concorrente, in quanto si dimostra che lo stesso ha redatto progetti che sono da
ritenersi ben sviluppati in relazione agli aspetti di seguito indicati con i relativi pesi,
ritenuti significativi per il raggiungimento degli obiettivi della progettazione da
affidarsi:
1. grado di armonia delle parti e dell’insieme 0,15
2. grado di cura, definizione e precisione della progettazione 0,25
3. grado di integrazione con il contesto 0,15
4. grado di complessità 0,15
5. grado di funzionalità 0,20
6. facilità di gestione e di manutenzione 0,10
B.1.2 Esempi di progettazione SOSTENIBILE
VALUTAZIONE sub-criterio B.1.2
Criteri
motivazionali
Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà degli esempi di
progettazione qualificabile affine sul piano della bio-edilizia ed eco-sostenibilità e la
cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità,
affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto in essa si dimostra che lo
stesso ha redatto progetti che sono da ritenersi ben sviluppati in relazione agli aspetti
di seguito indicati con i relativi pesi, ritenuti significativi per il raggiungimento degli
obiettivi della progettazione da affidarsi:
1. Qualità ecologica dei materiali impiegati in termini di riduzione di rischio per la
salute degli occupanti 0,20
2. Qualità delle soluzioni tecniche e architettoniche usate in termini di riduzione di
rischio per la salute degli occupanti 0,20
3. Grado di prestazione energetica complessiva dell' edificio anche come da
classificazione energetica risultante dall’APE post 0,30
4. Edificio ad energia quasi zero (nZEB) 0,20
5. Grado di monitoraggio e automazione del risparmio dei consumi energetici 0,10
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B.1.3 Esempi di progettazione IMPIANTISTICA
VALUTAZIONE sub-criterio B.1.3
Criteri
motivazionali
Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà esempi di
progettazione qualificabile affine sul piano impiantistico e la cui documentazione
consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità
del concorrente, in quanto si dimostra che lo stesso ha redatto progetti che sono da
ritenersi ben sviluppati in relazione agli aspetti di seguito indicati con i relativi pesi,
ritenuti significativi per il raggiungimento degli obiettivi della progettazione da
affidarsi:
1. grado di cura, definizione e precisione della progettazione 0,30
2. grado di difficoltà unito alla funzionalità 0,20
3. grado di semplicità e facilità di gestione e manutenzione 0,20
4. grado di sostenibilità ed ottimizzazione delle soluzioni dal punto di vista del
risparmio energetico 0,30
B.1.4 Esempi di progettazione STRUTTURALE
VALUTAZIONE sub-criterio B.1.4
Criteri
motivazionali
Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà degli esempi di
progettazione qualificabile affine sul piano strutturale e la cui documentazione
consenta di stimare il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità
del concorrente, in quanto si dimostra che lo stesso ha redatto progetti che sono da
ritenersi ben sviluppati in relazione agli aspetti di seguito indicati con i relativi pesi,
ritenuti significativi per il raggiungimento degli obiettivi della progettazione da
affidarsi:
1. grado di cura, definizione e precisione della progettazione 0,50
2. grado di difficoltà unito alla funzionalità 0,30
3. grado di semplicità e facilità di gestione e manutenzione 0,20
Ai fini della documentazione (descrittiva, grafica o fotografica) da prodursi si richiama quanto
indicato al punto b.1) dell’offerta tecnica. N.B.: Dalla documentazione prodotta dovrà risultare
inoltre: - la descrizione dell’opera e l’importo dei lavori; - il luogo di esecuzione; - il committente; -
il periodo di esecuzione; - l’indicazione delle classi e categorie (con i relativi importi) nelle quali
l’opera si suddivide e l’indicazione di avere svolto l’incarico di progettazione e/o di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione; - la precisazione di aver concluso la prestazione con
l’approvazione della stessa da parte del soggetto che ha affidato l’incarico.
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B.2.1 Caratteristiche metodologiche dell’offerta relative alla struttura del gruppo di lavoro
B.2.1 Struttura del gruppo di lavoro e metodologia, principi e criteri organizzativi
VALUTAZIONE sub-criterio B.2.1
Criteri
motivazionali
La valutazione si riferirà alle proposte del Concorrente relative alla struttura dello staff
di progettazione con le relative competenze, ritenuta necessaria per il corretto
svolgimento del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi
previste, alle modalità di interazione/integrazione con la committenza e agli enti
preposti al rilascio delle autorizzazioni, nonché alle misure e agli interventi finalizzati a
garantire la qualità della prestazione progettuale da fornirsi. Nello specifico saranno
valutati i seguenti aspetti con i relativi pesi:
1) descrizione composizione gruppo di lavoro con relative competenze 0,30
2) descrizione dell’organizzazione e del coordinamento dei componenti il gruppo di
lavoro 0,20
3) descrizione dei metodi di controllo della qualità e di correzione degli errori 0,20
4) autocertificazione della situazione dell’aggiornamento professionale eseguito da
ciascun componente il gruppo di lavoro negli ultimi anni (2017-2016-2015) 0,15
5) dotazioni informatica hardware posseduta dal gruppo di lavoro – dotazione
informatica software posseduta dal gruppo di lavoro – dotazione di strumenti tecnici
specifici posseduta dal gruppo di lavoro 0,15
Per la documentazione da prodursi ed il contenuto della stessa, si richiama quanto indicato al
punto b.2). N.B.: La proposta del concorrente deve obbligatoriamente riportare i curricula (redatti
in conformità all’Allegato N al D.P.R. n. 207/2010) delle figure professionali indicate.
B.2.2 Proposte progettuali migliorative
B.2.2 Proposta progettuale
VALUTAZIONE sub-criterio B.2.2
Criteri
motivazionali
Le modifiche progettuali proposte dal concorrente devono illustrare sinteticamente le
eventuali migliorie apportabili al progetto definitivo approvato dall’Amministrazione
appaltante, in relazione ad aspetti economici, funzionali, produttivi, igienico sanitari,
tecnologici, energetici, contenendo il più possibile le previsioni economiche e temporali,fatte salve
le modifiche necessarie per le intervenute nuove disposizioni normative dalla data di approvazione
del progetto definitivo alla data della gara. La valutazione si riferirà alle azioni e soluzioni che il
concorrente intende sviluppare per il miglioramento prestazionale del progetto in ordine a:
1. adeguamento normativo e contenimento della spesa 0,25
2. grado di utilizzo materiali facilmente riciclabili 0,10
3. migliorie estetiche compatibili con il progetto definitivo approvato 0,10
4. migliorie funzionali compatibili con il progetto definitivo approvato 0,15
5. migliorie comportanti risparmi nei costi di gestione (solo se computate nell’arco di 20
anni) 0,10
6. migliorie comportanti risparmi nei costi di manutenzione (solo se computate nell’arco di
20 anni) 0,10
7. migliorie energetiche (solo se computate nell’arco di 20 anni in termini di risparmio su
costi ed emissioni) 0,20
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Per la documentazione da prodursi ed il contenuto della stessa, si richiama quanto indicato al
punto b.3). N.B.: La documentazione dovrà dimostrare, altresì, l’efficacia della metodologia
esecutiva proposta nel favorire il raggiungimento dell’obiettivo di minimizzare il rischio di eventi
di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
B.3 Prestazioni superiori
B.3 Prestazioni superiori (DM 11 ottobre 2017)
Criteri
motivazionali Con riferimento ai CAM di cui all'Allegato 1 par. 2.6 del DM 11/10/2017, verrà
attribuito un punteggio premiante in presenza di un professionista esperto
sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, certificato da un organismo
di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC
17024 o equivalente, che applichi uno dei protocolli di sostenibilità degli
edifici ( Rating Systems ) di livello nazionale o internazionale tipo “Breeam”,
“Itaca”, “Casaclima”, “Leed”, “Well” ecc… , oppure una qualunque struttura
dì progettazione al cui interno sia presente almeno un professionista
accreditato come sopra.
Attribuzione punteggi da parte della Commissione
L’attribuzione dei punteggi avverrà per il tramite di apposita Commissione giudicatrice di gara
composta da tre membri esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da
nominarsi, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto prescritto
dall’art. 77 del Codice e del Regolamento comunale per la costituzione delle commissioni
giudicatrici a seguito del termine previsto per la scadenza della presente procedura.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del Codice.
La Commissione in prima seduta pubblica verificherà la correttezza formale della documentazione
prodotta dai concorrenti ammessi a titolo di offerta tecnica; quindi in una o più sedute riservate
procederà ad attribuire, ad ogni concorrente, i relativi punteggi come di seguito indicato:
Ogni singolo componente della commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente,
sulla base delle scale di giudizio di seguito riportate nel presente disciplinare e riferite
ad ogni singolo sub-criterio di valutazione, un coefficiente compreso tra 0 e 1 ad ogni
elemento qualitativo individuato nelle tabelle dei relativi criteri motivazionali che,
moltiplicato per il rispettivo peso, determina il valore ponderato del coefficiente
attribuito ad ogni specifico elemento qualitativo. La sommatoria dei valori ponderati
degli elementi qualitativi determinerà il coefficiente del relativo sub-criterio.
Successivamente si procederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti
dai singoli commissari per ciascun sub-criterio di valutazione.
Il punteggio relativo ad ogni criterio di valutazione, sarà determinato, impiegando il metodo
aggregativo compensatore, ovvero mediante l’utilizzo della seguente formula:
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C(a) = ∑n [Wi x V(a)i] Dove:
C(a) = punteggio di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale dei sub-criteri
∑ = sommatoria
Wi = peso o punteggio attribuito al sub-criterio (i)
V(a)i = coefficiente medio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub-criterio (i) variabile tra
zero e uno.
Il punteggio totale per il parametro B “offerta tecnica” sarà determinato quale somma dei
punteggi riportati da ogni singolo concorrente nei vari criteri di valutazione. Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti la cui offerta tecnica ottenga un punteggio inferiore a 35 punti.
B.1 professionalità e adeguatezza dell’offerta si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in
base ai seguenti parametri orientativi di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:
Parametri orientativi di giudizio tecnico Giudizio C
Intervento appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria ma
strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto,
rilevante rispetto ad ogni specifico elemento qualitativo su cui verte la
valutazione e al corrispondente “peso” come indicati nella tabella dei criteri
motivazionali per ogni specifico sub-criterio (B.1.1-B.1.2-B.1.3-B.1.4).
Ottimo: da 0,81
a 1,00
Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria
ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto dell’appalto
significativo rispetto ad ogni specifico elemento qualitativo su cui verte la
valutazione e al corrispondente “peso” come indicati nella tabella dei criteri
motivazionali per ogni specifico sub-criterio (B.1.1-B.1.2-B.1.3-B.1.4).
Distinto: da 0,61
a 0,80
Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria
ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto
dell’appalto, accettabile rispetto ad ogni specifico elemento qualitativo su
cui verte la valutazione e al corrispondente “peso” come indicati nella
tabella dei criteri motivazionali per ogni specifico sub-criterio (B.1.1-B.1.2-
B.1.3-B.1.4).
Buono: da 0,41
a 0,60
Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria
ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto
dell’appalto, parzialmente accettabile rispetto ad ogni specifico elemento
qualitativo su cui verte la valutazione e al corrispondente “peso” come
indicati nella tabella dei criteri motivazionali per ogni specifico sub-criterio
(B.1.1-B.1.2-B.1.3-B.1.4).
Discreto: da 0,21
a 0,40
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Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria
ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto
dell’appalto, minimamente accettabile ovvero sufficiente rispetto ad ogni
specifico elemento qualitativo su cui verte la valutazione e al corrispondente
“peso” come indicati nella tabella dei criteri motivazionali per ogni specifico
sub-criterio (B.1.1-B.1.2-B.1.3-B.1.4).
Sufficiente: da 0,01
a 0,20
Intervento edilizio appartenente non soltanto alla stessa classe e categoria
ma strumentale alla prestazione dello specifico servizio oggetto
dell’appalto, inadeguato rispetto ad ogni specifico elemento qualitativo su
cui verte la valutazione e al corrispondente “peso” come indicati nella
tabella dei criteri motivazionali per ogni specifico sub-criterio (B.1.1-B.1.2-
B.1.3-B.1.4).
Non
sufficiente:
0,00
B.2.1 Struttura del gruppo di lavoro e criteri organizzativi nello svolgimento delle attività di
progettazione, i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti parametri orientativi di
giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:
Parametri orientativi giudizio tecnico Giudizio C
La documentazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le
caratteristiche e la strutturazione del gruppo di lavoro con particolare
riferimento agli elementi qualitativi su cui verte la valutazione come indicati
all’interno della tabella relativa ai criteri motivazionali dello specifico sub-
criterio e lo stesso si dimostra ottimamente qualificato allo scopo.
struttura del gruppo di lavoro caratteristiche metodologiche e le modalità di
svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico apportando novità e valore
aggiunto rispetto alle aspettative.
Ottimo: da 0,81
a 1,00
La documentazione illustra in modo adeguato ma senza particolari
approfondimenti le caratteristiche e la strutturazione del gruppo di lavoro
con particolare riferimento agli elementi qualitativi su cui verte la valutazione
come indicati all’interno della tabella relativa ai criteri motivazionali dello
specifico sub-criterio e lo stesso si dimostra qualificato allo scopo.
Distinto: da 0,61
a 0,80
La documentazione illustra in modo accettabile ma poco strutturato le
caratteristiche e la strutturazione del gruppo di lavoro con particolare
riferimento agli elementi qualitativi su cui verte la valutazione come indicati
all’interno della tabella relativa ai criteri motivazionali dello specifico sub-
criterio e lo stesso si dimostra sufficientemente qualificato allo scopo.
.
Buono: da 0,41
a 0,60
La documentazione illustra parzialmente le caratteristiche e la strutturazione
del gruppo di lavoro con particolare riferimento agli elementi qualitativi su
cui verte la valutazione come indicati all’interno della tabella relativa ai criteri
motivazionali dello specifico sub-criterio e lo stesso si dimostra e/o si suppone
in parte sufficientemente qualificato allo scopo.
.
Discreto: da 0,21
a 0,40
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La documentazione illustra parzialmente e appena sufficientemente le
caratteristiche e la strutturazione del gruppo di lavoro con particolare
riferimento agli elementi qualitativi su cui verte la valutazione come indicati
all’interno della tabella relativa ai criteri motivazionali dello specifico sub-
criterio e lo stesso si dimostra e/o si suppone in parte appena sufficientemente
qualificato allo scopo.
Sufficiente: da 0,01
a 0,20
La documentazione illustra non sufficientemente le caratteristiche e la
strutturazione del gruppo di lavoro con particolare riferimento agli elementi
qualitativi su cui verte la valutazione come indicati all’interno della tabella
relativa ai criteri motivazionali dello specifico sub-criterio o lo stesso non si
dimostra e/o non si suppone sufficientemente qualificato allo scopo.
.
Non
sufficiente:
0,00
B.2.2 proposte progettuali, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti
parametri orientativi di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:
Parametri orientativi giudizio tecnico Giudizio C
La proposta progettuale indica azioni e soluzioni volte al miglioramento
prestazionale del progetto di grande qualità ovvero rilevanti rispetto ad ogni
specifico elemento qualitativo su cui verte la valutazione e al corrispondente
“peso” come indicati nella tabella dei criteri motivazionali per lo specifico sub-
criterio (B.2.2).
Ottimo: da 0,81
a 1,00
La proposta progettuale indica azioni e soluzioni volte al miglioramento
prestazionale del progetto ben adeguate e distinte rispetto ad ogni specifico
elemento qualitativo su cui verte la valutazione e al corrispondente “peso”
come indicati nella tabella dei criteri motivazionali per lo specifico sub-criterio
(B.2.2).
Distinto: da 0,61
a 0,80
La proposta progettuale indica azioni e soluzioni volte al miglioramento
prestazionale del progetto accettabili e buone rispetto ad ogni specifico
elemento qualitativo su cui verte la valutazione e al corrispondente “peso”
come indicati nella tabella dei criteri motivazionali per lo specifico sub-criterio
(B.2.2).
Buono: da 0,41
a 0,60
La proposta progettuale indica azioni e soluzioni volte al miglioramento
prestazionale del progetto apprezzabili rispetto ad ogni specifico elemento
qualitativo su cui verte la valutazione e al corrispondente “peso” come indicati
nella tabella dei criteri motivazionali per lo specifico sub-criterio (B.2.2).
Discreto: da 0,21
a 0,40
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La proposta progettuale indica azioni e soluzioni volte al miglioramento
prestazionale del progetto sufficienti rispetto ad ogni specifico elemento
qualitativo su cui verte la valutazione e al corrispondente “peso” come indicati
nella tabella dei criteri motivazionali per lo specifico sub-criterio (B.2.2).
Sufficiente: da 0,01
a 0,20
La proposta progettuale indica azioni e soluzioni volte al miglioramento
prestazionale del progetto inadeguate rispetto ad ogni specifico elemento
qualitativo su cui verte la valutazione e al corrispondente “peso” come indicati
nella tabella dei criteri motivazionali per lo specifico sub-criterio (B.2.2).
Non
sufficiente:
0,00
B.3 prestazioni superiori, si precisa che i coefficienti verranno attribuiti in base ai seguenti
parametri di giudizio tecnico rispetto ai criteri motivazionali:
Parametri giudizio tecnico Giudizio C
Presenza di:
un professionista esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli
edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità
secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che
applichi uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici ( Rating Systems )
di livello nazionale o internazionale tipo “Breeam”, “Itaca”, “Casaclima”,
“Leed”, “Well” ecc…;
una qualunque struttura dì progettazione al cui interno sia presente
almeno un professionista accreditato come sopra.
Presente 1,00
Non
presente 0,00
N.B.: Qualora alcune delle proposte progettuali migliorative siano valutate dalla commissione
giudicatrice peggiorative o comunque non migliorative e, pertanto, non accettabili, o non
sufficientemente illustrate con i documenti - elaborati richiesti, non si procederà alla esclusione
del concorrente dalla gara.
Si precisa che
- Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti la cui OFFERTA TECNICA ottenga un
punteggio inferiore a 35 PUNTI.
- al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel presente disciplinare di gara tra i pesi dei criteri
di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente tra
quelli ammissibili rispetto alla soglia di sbarramento, ha ottenuto, per l’intera offerta tecnica, il
punteggio pari al peso massimo ammissibile dell’offerta tecnica, sarà effettuata la cosiddetta
riparametrazione dei punteggi, assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha
ottenuto il massimo punteggio e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in
modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti
all’intera offerta tecnica.
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà, complessivamente, il
punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione al
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concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto relativamente al sub-criterio “B.2.2 – proposte
progettuali”. In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purché la medesima risulti conveniente e idonea in
relazione all’oggetto del contratto. La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto
del contratto.
6.4 Modalità di svolgimento della procedura Ai sensi di quanto consentito dall’art. 37 comma 4 del D.lgs. 50/2016, la procedura di gara è
espletata per il tramite della Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Bibbiena –
Subbiano – Castiglion Fiorentino – Pratovecchio Stia e si svolgerà sotto la diretta responsabilità
della Dr.ssa Enrica Michelini. La prima seduta di gara aperta al pubblico si terrà presso l’ufficio
gare e contratti del Comune di Bibbiena in Bibbiena Via XXVIII agosto n. 2 il giorno lunedì 2
luglio 2018 alle ore 10,00. Il Rup si riserva la facoltà di non far luogo alla gara o di prorogarne la
data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare
pretese al riguardo. La seduta di gara può essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o al giorno
successivo salvo che nella fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Alle varie fasi
della procedura di gara, che si svolgono in seduta pubblica, possono assistere il titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega fornita dallo
stesso. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Nel giorno,
nell’ora e nel luogo come sopra stabiliti, la Responsabile della CUC procederà alla disamina ed al
riscontro della documentazione amministrativa attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali previsti dalle condizioni di partecipazione contenute nella documentazione di gara e,
fatta salva l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio per l’eventuale regolarizzazione ai
sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, decreta l’ammissione o l’esclusione dei concorrenti.
Quindi all’esito delle valutazioni effettuate, in attuazione di quanto prescritto dall’art. 29 comma 1
secondo periodo del D.lgs. 50/2016, disporrà la pubblicazione del provvedimento contenente le
risultanze delle operazioni svolte nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet
dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo www.comunedibibbiena.gov.it.
Di tale adempimento sarà data comunicazione agli interessati ai sensi del medesimo art. 29 con le
modalità di cui all’art. 5-bis del D.lgs. 82/2005, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad
accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
Ai sensi dell’art. 85 comma 5 primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i
documenti complementari o parte di essi, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in
merito al possesso dei requisiti e, comunque, qualora questo sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
Quindi i lavori per l’aggiudicazione della gara proseguiranno per il tramite di apposita
Commissione giudicatrice da nominarsi ai sensi del disposto dell’art. 216 comma 12 del Codice e
del Regolamento comunale per la costituzione delle commissioni giudicatrici
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La Commissione in seduta pubblica verifica la correttezza formale della documentazione prodotta
dai concorrenti ammessi per la valutazione in ordine agli elementi dell’offerta tecnica; quindi in
una o più sedute effettua la valutazione delle offerte presentate dai soggetti ammessi alla gara
sulla base dei criteri stabiliti al precedente punto 6.3 del presente disciplinare. La Commissione
successivamente, procederà alla riparametrazione dei punteggi in ordine al parametro “B offerta
tecnica” secondo quanto indicato al precedente punto 6.3. La commissione individua quindi gli
operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e ne comunica i nominativi al RUP che
procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla
apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. Terminate le operazioni relative alle offerte
tecniche, in seduta pubblica procede:
a. a dare comunicazione dei punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico-qualitativo alle
singole offerte (riparametrati) e ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma;
b. all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche.
Quindi il sistema START in automatico:
a. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio.
b. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la
graduatoria;
c. indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi del co. 3 dell’art. 97
del Codice.
La Commissione, sulla base delle risultanze emergenti dalla piattaforma telematica, formula la
proposta di aggiudicazione e la trasmette alla Stazione appaltante con evidenziazione dei
concorrenti per i quali si rende necessario avviare la procedura di verifica della congruità delle
offerte tecniche di cui al successivo punto 6.5, procedimento di competenza del RUP
dell’Amministrazione procedente al quale la commissione fornisce il necessario ausilio. Terminato
il subprocedimento di verifica della anomalia, la Stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 32
co. 5 del Codice.
6.5 Metodo di valutazione dell’anomalia delle offerte La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata, ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.lgs.
50/2016, in relazione a quelle per le quali sia i punti relativi al “prezzo”, sia la somma di quelli
relativi agli altri elementi di valutazione, risultino entrambi pari o superiori ai 4/5 dei
corrispondenti punti massimi attribuibili.
Al ricorrere dei presupposti di cui sopra, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario,
della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse. La procedura di verifica di congruità delle offerte, si
svolgerà secondo quanto previsto dal medesimo art. 97 commi 4 e seguenti del D.lgs.
50/2016, iniziando dalla prima migliore offerta. Qualora tale offerta risulti anomala, si
procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la
migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
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Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni,
se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine,
assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP,
con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite
dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche
mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il
riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59 comma 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le
offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel
complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente punto 6.9.
6.6 comunicazioni nell’ambito della procedura di gara Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara, ad eccezione di quelle per le quali il
presente disciplinare ne prescrive l’esecuzione tramite PEC (Comunicazioni
dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, soccorso istruttorio e accesso agli
atti), avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle
stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa
identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. Le comunicazioni sono altresì inviate alla
casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di gara,
secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico
di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle
comunicazioni inviate. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte
dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito nella
sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della
gara. L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di
Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella
denominata [email protected] per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti
sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam
dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
presenza di comunicazioni.
6.7 Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura, dovranno essere formulate attraverso
l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://start.toscana.it/ almeno 4 (quattro) giorni prima della data di scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti
successivamente al termine indicato. Non saranno altresì fornite risposte a quesiti telefonici. Ai
sensi di quanto disposto dall’art. 74 comma 4 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione aggiudicatrice,
sempre all’interno della medesima sezione riservata ai “chiarimenti” della piattaforma,
provvederà a fornire le risposte a tutte le richieste pervenute in tempo utile almeno 2 (due) giorni
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prima della medesima data di scadenza.
6.8 Responsabilità del procedimento Il Responsabile unico del procedimento di attuazione dei servizi oggetto di appalto è l’Ing. Guido
Rossi, Funzionario Tecnico del Comune di Bibbiena Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 6
Tecnico Lavori Pubblici che potrà essere contattato per informazioni tecniche al numero di
telefono: 0575/530639.
Ai fini della presente gara ed ai sensi del comma 14 dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il responsabile
designato per le attività di competenza della Centrale Unica di Committenza è la Dr.ssa Enrica
Michelini cui possono richiedersi informazioni giuridico - amministrative al numero di telefono:
0575/530608 – 0575/530664.
6.9 Conclusione dell’aggiudicazione e stipula del contratto Espletato il subprocedimento di valutazione della congruità delle offerte di cui all’art. 97 del D.lgs.
50/2016, la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del
medesimo decreto, è assoggettata ad approvazione con provvedimento del Responsabile
dell’Unità Organizzativa competente alla gestione del contratto il quale dispone l’aggiudicazione
non efficace. L’aggiudicazione in attuazione dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 è comunicata
con le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo all'aggiudicatario, al concorrente che
segue nella graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a
coloro le cui offerte siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o
sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato la presente
procedura, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Quindi espletate le verifiche nei confronti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32 comma 7 del
codice, in merito ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 nonché alla sussistenza
dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali dichiarati in sede di partecipazione, con
successivo atto sempre del RUP competente sarà conferita efficacia all’aggiudicazione.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, il contratto oggetto di affidamento sarà
stipulato in modalità elettronica e nella forma della scrittura privata da registrarsi in caso d’uso e
lo stesso sconterà l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 della tariffa all. A parte I al DPR 642/1972.
Nel rispetto di quanto previsto dal medesimo art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, alla stipula si
provvederà entro sessanta giorni dalla data del provvedimento con cui sarà conferita efficacia
all’aggiudicazione, nel rispetto del termine dilatorio prescritto dal comma 9 del medesimo articolo
32 e fatto salvo il verificarsi dei casi di inapplicabilità di quest’ultimo individuati al successivo
comma 10.
Ai sensi dell’art. 24 comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della
presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato
all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario
dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro
dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
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Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita
nell’espletamento dell’incarico di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa
falsare la concorrenza con gli altri operatori.
6.10 Trattamento dei dati personali Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto
ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell’ambito di applicazione del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali). Ai sensi e per gli effetti della citata norma, l’Amministrazione ha l’obbligo di fornire
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
Finalità del trattamento
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
1. i dati inseriti nella domanda di partecipazione e nelle altre schede allegate al presente
disciplinare vengono acquisiti ai fini della partecipazione e, in particolare, per l’effettuazione
della verifica dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnico-professionale del
concorrente, nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni
normative vigenti;
2. i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di
cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a
memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti
di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 9/1995.
Diritti del concorrente interessato
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196.
Titolari, responsabili e incaricati del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bibbiena.
Responsabile interno del trattamento dei dati è la Dr.ssa Enrica Michelini
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana.
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e del Comune di
Bibbiena assegnati alle strutture interessate dal presente appalto ed il RUP Ing. Guido Rossi
dipendente del Comune di Bibbiena.
6.11 Accesso agli atti Ai sensi dell’art. 53 comma 1 del D.lgs. 50/2016 il diritto di accesso agli atti delle procedure di
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affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è
disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.
In ottemperanza a quanto stabilito alle lettere a, b), c) e d) del comma 2 del richiamato art. 53
l’accesso agli atti è differito:
a) in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del
termine per la presentazione delle medesime;
b) nelle procedure negoziate, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di
invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che
sono stati invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte,
fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui
richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno
fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione
ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
c) in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione definitiva;
d) in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino
all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 53 comma 5 lettere a) e b) D.lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni
forma di divulgazione in relazione:
a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione
delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione
dell’offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in
vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento del
contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
b) ai pareri legali acquisiti dall’Amministrazione per la soluzione di liti potenziali o in atto;
In relazione all’ipotesi di cui alla lettera a), si evidenzia che come previsto dal successivo comma 6
dell’art. 53, è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi
in relazione alla procedura di affidamento del contratto.
6.12 Procedure di ricorso Ai sensi dell’art. 120 comma 1 del D.lgs. 104/2010, Gli atti delle procedure di affidamento, ivi
comprese le procedure di affidamento di incarichi, sono impugnabili unicamente mediante ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana avente sede in Firenze Via Ricasoli n. 40.
Come previsto dal disposto del comma 2 del richiamato articolo 120, nelle procedure che non
prevedono la pubblicazione del bando, il ricorso non può comunque essere più proposto decorsi
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione definitiva di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016), a condizione che
tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di affidare il
contratto senza previa pubblicazione del bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni
richiesti dalla norma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso
non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione
del contratto.
Ai sensi del disposto del comma 5 dell’art. 120, avverso gli atti che saranno emessi nell’ambito
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della procedura di cui al presente disciplinare, è ammesso ricorso da parte dei partecipanti alla
gara da proporsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana avente sede in Firenze Via
Ricasoli n. 40. Il ricorso, principale e i motivi aggiunti, devono essere proposti nel termine di 30
giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e
comunque in generale dalla data di conoscenza dell’atto da impugnare.
Si evidenzia in particolare che ai sensi del comma 2-bis dell’art. 120, così come introdotto dall’art.
204 comma 1 lettera b) d.lgs. 50/2016, il provvedimento con cui saranno determinate le esclusioni
dalla procedura e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali, va impugnato nel termine di 30 giorni decorrenti
dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 sul profilo del committente
della stazione appaltante, fermo restando che, l'omessa impugnazione di tale provvedimento
preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura, anche con
ricorso incidentale e che è altresì inammissibile l'impugnazione della successiva proposta di
aggiudicazione nonché degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.
Qualora in corso di esecuzione del contratto, emergano controversie in ordine all'esatta esecuzione
delle prestazioni, queste saranno oggetto di tentativo di risoluzione mediante la procedura di
accordo bonario di cui all’art. 205 del D.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’art. 206 del medesimo Decreto. Ove non si proceda all'accordo, si applicheranno gli artt. 208 e
seguenti del Codice per la definizione delle controversie.
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto,
spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è
stato stipulato. E’ escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA
(Dr.ssa Enrica Michelini)
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82