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**** Centro Studi delle Scienze Giuridiche Penali Analisi sui BITCOIN AVV. PIERO MANCUSI Presidente del Centro Studi delle Scienze giuridiche penali Roma 1 Febbraio 2018 ****

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Centro Studi delle Scienze Giuridiche Penali

Analisi sui BITCOIN

AVV. PIERO MANCUSI

Presidente del Centro Studi delle Scienze giuridiche penali

Roma 1 Febbraio 2018

****

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Centro Studi delle Scienze Giuridiche Penali

PREFAZIONE

Analisi sui BITCOIN

A cura del Prof. Michele Spremolla

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L’analisi economica e sociologica in questa prefazione è profondamente ispirata da metodo

e spirito interdisciplinare e viene intersecata con quella giuridica, con un’attenzione

costante rivolta ai profili comparati e alla sempre più cruciale dimensione internazionale ed

europea dei processi di globalizzazione.

La complessità e l’ampiezza dei suddetti processi, nonché del loro impatto sull’economia

finanziaria e sulle relazioni sociali e giuridiche, richiede un’attenta articolazione e

organizzazione degli ambiti di ricerca.

Una premessa sostanziale e nodale va fatta in primo luogo: date le caratteristiche di

volatilità e di oscillazione dell’ argomento trattato nelle pagine a seguire, il nostro studio,

esame, considerazioni e conclusioni hanno carattere non definitivo, in quanto come tutti i

fenomeni nuovi sono soggetti a continue evoluzioni sia sul piano tecnico finanziario sia

sotto tutti gli aspetti giuridico-economico. Vale la pena ricordare in questa sede che è uno

strumento nuovo finanziario non ben visto dai Banchieri e dai sistemi tradizionali di

controllo e politica monetaria.

Oscillazione e volatilità sono le due caratteristiche dei Bitcoin quindi si partirà da una

analisi ad ampio spettro sia per arco temporale sia per analisi per entrare poi via via nello

specifico tema dei Bitcoin curato dall' Avv Piero Mancusi.

Considerazioni: particolare attenzione ai profili comparati.

La volatilità dei mercati finanziari è l’indicatore statistico utilizzato per calcolare il grado di

variazione percentuale del prezzo dei titoli e, di conseguenza, serve anche quale indicatore

di valutazione dell’entità del rischio per gli investitori che scelgono di acquistare un

determinato titolo. Storicamente, la volatilità aumenta nei periodi di maggiore turbolenza

economica e politica.

La crisi che sta colpendo alcuni Paesi dell’eurozona conferma questo dato.

Infatti, è evidente come all’avanzare della crisi le oscillazioni dei titoli aumentino. Cosa

causa le oscillazioni? È la paura degli operatori di perdere il proprio capitale che aumenta o

diminuisce in base a fattori molto diversi fra loro e che condiziona gli acquisti finanziari. Un

esempio, degli ultimi giorni, è stato il discorso di Mario Draghi, Presidente della Banca

centrale Europea. La grande turbolenza sui mercati dovuta al nervosismo e all’incertezza

provocati dalla situazione che, nel sostenere che “l’euro è un processo irreversibile”, ha

formalmente annunciato che la BCE ha il potere di salvare l'euro anche tramite l’acquisto di

titoli di stato sul secondo mercato. Per la BCE acquistare titoli di stato vuol dire entrare

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direttamente sul mercato, bypassando i governi. Così, le dichiarazioni del Presidente della

BCE hanno generato un impulso alla fiducia e subito generato euforia nei mercati già nelle

prime ore. La fiducia nella possibilità del salvataggio è stata spinta ulteriormente

dall’esplicito sostegno a Draghi da parte della Merkel. Già due giorni dopo, però, è iniziato

un calo, quasi impercettibile, dovuto alle dichiarazioni del Presidente della Bundesbank -

Banca centrale tedesca - che, contestando a Draghi la veridicità delle sue dichiarazioni

in merito ai poteri della BCE, di fatto dichiarava di non essere in nessun modo favorevole,

né tantomeno collaborativo, rispetto alle azioni che la BCE avrebbe potuto mettere in

cantiere per salvare l’euro tramite un intervento diretto.

Gli azionisti, anche internazionali, si aspettavano l’acquisto da parte della BCE di BTP e

Bonos spagnoli e nuove misure straordinarie per salvare l’eurozona, ma in quell’occasione

Draghi, parlando di fraintendimenti, sembrava voler ritrattare le dichiarazioni di Londra. In

realtà Draghi ha confermato la sua intenzione di salvare l’euro e, seppure qualora non

dovesse farlo acquistando titoli di stato sul secondo mercato, lo farà acquistando titoli

privati degli Stati in difficoltà: un’ azione diversa per il raggiungimento dello stesso

risultato, in sostanza. E' volontà di Draghi di salvare l’euro e di farlo tramite un

compromesso con la Bundesbank che, così, non opporrebbe più resistenze né ostacoli. La

BCE è l’ultima speranza per l’euro e Draghi sta giocando bene la partita.

Questo exrcusus temporale solo per ricordarci di come tutti gli strumenti finanziari siano

influenzati da innumerevoli varianti.

Citando e illustrando alcuni passi dell' articolo di Nina Passarelli si vuole introdurre

l'argomento sui Bitcoin che verrà approfondito in una Analisi dall' Avv. Piero Mancusi.

“L’era digitale ha ampliato gli orizzonti e ridotto al minimo le distanze. In questo modo

tutto è acquistabile in ogni luogo e in qualsiasi momento. E con i Bitcoin - la moneta

virtuale che consente di ottenere beni reali senza l’ausilio di intermediari finanziari - queste

transazioni possono diventare sempre più ‘anonime’. Molti studi recenti sull'argomento si

sono focalizzati sul ‘fenomeno bit’ lodandone, in alcuni casi, i vantaggi o aprendo, in altri,

inquietanti scenari circa i possibili rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Su

queste basi scientifiche l'articolo vuole fornire al lettore un inquadramento e una

riflessione su un tema di grandissima attualità.

I rischi di un nuovo ‘ordine’ virtuale: dalla volatilità al riciclaggio Le valute virtuali, tra cui

Bitcoin, costituiscono delle rappresentazioni ‘digitali’ di valore, utilizzabili come mezzo di

scambio o a fini di investimento e vengono gestite elettronicamente. Data la sconfinatezza

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del world wide web risulta sempre più complessa l’attività volta a contrastare fenomeni

illeciti, capaci di alterare i circuiti legali dell’economia e della concorrenza. Molti sono i

dubbi che circondano i Bitcoin: in particolare i rischi di riciclaggio e i cyber attacchi, la forte

volatilità, l’inquadramento normativo e fiscale sono gli aspetti che destano le maggiori

perplessità. L’assenza di intermediari finanziari, baluardo dei sostenitori del sistema di

Nakamoto, rischia di dar luogo a operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Per

comprendere tale rischio, basti pensare che gli interventi di contrasto alle transazioni

illecite si sviluppano con indagini di polizia giudiziaria, con l’approfondimento delle

segnalazioni di operazioni sospette inoltrate da intermediari ed operatori finanziari e con i

controlli sulle movimentazioni di valuta, aspetti meno controllabili in Bitcoin in quanto si

tratta di un sistema open source, che opera, quindi in assenza di banche o altri organismi

centrali (principali mezzi di segnalazione di transazioni illecite). Non meno importanti sono

anche le ispezioni ed i controlli nei confronti dei destinatari della normativa antiriciclaggio

(intermediari finanziari, money transfer, società fiduciarie, ecc.), con lo scopo di verificare il

corretto adempimento dei relativi obblighi (adeguata verifica della clientela, registrazione

dei dati e segnalazione delle operazioni sospette) e prevenire l’utilizzo del sistema

finanziario per movimentare capitali di origine illecita. Essenziale, poi, è contrastare e

prevenire il finanziamento al terrorismo, evitando che sussistano fonti in grado di iniettare

liquidità ai principali ambienti a rischio di radicalizzazione.

Il rischio di riciclaggio, però, non è l’unico problema emerso nel sistema Bitcoin: la forte

volatilità dei prezzi è un altro aspetto enfatizzato dai suoi detrattori. La caratteristica

principale per valutare una moneta come ‘buona’ è la stabilità del suo potere di acquisto,

che vuol dire che il suo valore deve essere relativamente costante in termini di quantità di

beni e servizi che consente di acquistare. Per misurare il potere di acquisto di una moneta è

necessario identificare un paniere di beni e servizi di riferimento, come avviene con l’indice

dei prezzi al consumo (IPC), indicatore utilizzato dall’Istat per valutare l’inflazione. Per

Bitcoin non esiste un indice analogo in quanto non sussistono ad oggi listini prezzi fissati in

tale valuta.

L’era digitale ha creato un mondo che si muove in parallelo rispetto a quello reale: è il

Web, senza confini e limiti temporali, dove tutto può arrivare ad essere gestito in maniera

pressoché anonima. L’European Banking Authority si è trovata a monitorare una delle

maggiori innovazioni dell’ultimo secolo: la valuta virtuale, che è una rappresentazione di

valore non controllata da una Banca Centrale, ma accettata dalle persone fisiche o

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giuridiche come mezzo di scambio, e, può essere venduta, risparmiata o trasferita

elettronicamente.”

In conclusione con queste pillole tecniche sui Bitcoin di Nina Passarelli introduco la Analisi

dell 'Avv Piero Mancusi, notando peraltro a margine che il concetto stesso di valuta virtuale

comporta la definizione della medesima: cioè in pratica, se è veramente una valuta come si

fa a valutarne il valore? Con quali parametri? E rispetto a quali Entità? Ed infine premesso

quanto detto finora, quale ne è l'utilità concreta? Ad esempio, dovrebbe essere

riconosciuta da tutti ed in modo pacifico ed automatico.

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Centro Studi delle Scienze Giuridiche Penali dell’Istituto di Studi Politici San Pio V

Analisi sui BITCOIN

AVV. PIERO MANCUSI

Presidente del Centro Studi delle Scienze giuridiche penali

SOMMARIO

1) PREMESSA

2) INQUADRAMENTO GENERALE

3) DEMATERIALIZZAZIONE MONETARIA

4) NATURA GIURIDICA

5) INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

6) REATI INFORMATICI E ATTIVITA’ ILLECITE

7) SCENARI ECONOMICI

8) CONCLUSIONI

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1) PREMESSA

Il presente contributo intende approfondire il fenomeno delle criptovalute legato

all’economia digitale che si è abbattuto sul mercato in modo inatteso e violento.

L’occasione fornisce lo spunto per una breve ricognizione sugli aspetti più salienti di

una delle più importanti realtà che il mondo virtuale economico-finanziario sta

conoscendo, fenomeno diffusosi attraverso Internet, ma di difficile inquadramento in

quanto giuridicamente poco regolato.

Infatti alcuni Paesi stanno cercando di disciplinare questa realtà, altri esplicitamente o

implicitamente, alla luce dell’estrema novità che rappresenta, guardano con

scetticismo all’avvenimento.

Il Bitcoin fonda la sua costruzione sugli algoritmi crittografici.

Gli algoritmi sono il cardine dell’economia che tratta asset digitali.

Segreti sono gli algoritmi che governano i social (Facebook), il commercio on-line

(Amazon) il noleggio di auto (Uber).

Mediobanca ha investito recentemente 100 milioni per il 69% di Ram Active

Investements, società che ha sviluppato un algoritmo che ottimizza il trading.

Con estrema semplicità, l’algoritmo si può definire una sequenza di azioni semplici per

affrontare un problema difficile e complesso, codificate in anticipo, per prevedere o

suggerire una conseguenza per ogni evenienza.

In sostanza simulazioni infinite con milioni di soluzioni per milioni di situazioni.

Al mito di internet si oppongono i timori che nascono dalle innovazioni tecnologiche.

E’ proprio dagli algoritmi che nascono le “Fake News”, che violano i presidi protettivi

dell’informazione.

Ma sui risvolti morali della rivoluzione tecnologica in corso Mario Rasetti, afferma:

“l’algoritmo di per se non ha un’etica e non si può chiedergli di averla” (1).

Esso quindi è uno strumento neutro e tutto dipende da chi e come lo utilizza.

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2) INQUADRAMENTO GENERALE

Le criptovalute sono monete elettroniche che si avvalgono della tecnologia

“Blockchain” e appaiono indissolubilmente legate alle fortune e alle meccaniche della

Rete. Inoltre, la “Blockchain”, ha un grande valore, come piattaforma per la gestione di

transazioni e scambi di informazioni anche in settori diversi dal finance e dal payment.

Ogni giorno nascono progetti, dai colossi alimentari, all’energia, dai grandi settori

immobiliari, laddove bisogna certificare una transazione economica che studia

l’applicazione della “Blockchain”.

La principale caratteristica del Bitcoin è che il soggetto agisce e acquista online senza

necessità di un istituto finanziario che faccia da intermediario nelle operazioni

economiche, ma lo scambio avviene direttamente, in rete, tra utenti Bitcoin. Le

transazioni sono assolutamente gratuite e questo facilita il fenomeno della diffusione

del sistema virtuale economico - finanziario.

Le caratteristiche possono così riassumersi:

Il Bitcoin non è qualcosa di esistente al di fuori della rete per cui è virtuale e

digitale;

Il Bitcoin è accessibile da chiunque in modo autonomo attraverso operazioni di

“mining”, cioè un processo basato sulla pura statistica;

Il Bitcoin è uno strumento finanziario che non è emesso né garantito da una

Banca Centrale,

Le operazioni avvengono sul piano dell’assoluta segretezza, in quanto il

soggetto che voglia essere sicuro che una comunicazione venga letta

esclusivamente dal destinatario può cifrare il messaggio.

Come detto si tratta di un sistema di pagamento elettronico nato nel gennaio 2009,

slegato dai tradizionali circuiti bancari, che si è diffuso a livello globale come

alternativa ai classici sistemi di pagamento.

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Veniamo ora al nocciolo della questione: per comprare Bitcoin occorre creare una

“piattaforma digitale” (chiamata tecnicamente Wallet), vale a dire il file all’interno del

quale saranno salvate le monete digitali.

Occorre un software, fra quelli disponibili su internet.

Ciò permette di aprire un conto e riempirlo con moneta digitale, attraverso varie

formule tecniche, attraverso la conversione della valuta tradizionale o utilizzando

appositi strumenti finanziari denominati CFD, che sono delle operazioni di trading,

legate alla validità dell’investimento. Analoga procedura avviene per la conversione dei

bitcoin in valuta, affidandosi ai siti di scambio.

Il fenomeno dei Bitcoin non è l’unico nel panorama delle criptovalute; oltre i Bitcoin

esistono più di 1.450 criptovalute che si avvalgono della tecnologia sottostante.

Il Bitcoin è una valuta “paritaria”, in quanto il suo valore non viene deciso dalle Banche

Centrali o dalle Istituzioni monetarie, ma è determinato dalla comunità che lo adotta;

“decentralizzata” perché non viene creata da un sistema centralizzato, come la Zecca

di Stato, e “digitale”, perché è de materializzata ma ottenibile tramite l’utilizzo di

software tecnologici che si basa sui principi della crittografia.

Alle radici del denaro vi era la moneta cartacea sostenuta da determinate quantità di

metallo prezioso, poi evoluto in moneta fiduciaria (token money) ovvero una valuta

che ha valore solo perché stabilito dalla Banca Centrale, con la conseguenza che i

Governi svalutano la valuta aumentandone la produzione, come è accaduto

recentemente in Venezuela. Quindi, a differenza delle valute tradizionali, il cui valore è

stabilito dalle Autorità Monetarie e sono frutto di un accordo delle Banche Centrali, a

determinare il valore delle criptovalute sono i soggetti che operano tra loro lo scambio.

Occorre sottolineare che le Banche Centrali svolgono comunque un ruolo cruciale, a

livello macroeconomico, esercitando un diretto controllo sui tassi di interesse e la

quantità di moneta in circolazione. Pensiamo alla crisi del 2008 manifestatasi con il

collasso della Lehman Brothers, a cui le istituzioni finanziarie reagirono con specifici

provvedimenti monetari.

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Ricordiamo, più recentemente, il fenomeno del Quantitative Easing, strumento di

politica monetaria finalizzato all’acquisto dei titoli di Stato, per consentire alle Banche

Commerciali di invertire la liquidità nell’economia reale per stimolare la ripresa

economica (2).

A ben osservare quindi la crescita delle criptovalute, moneta “dematerializzata”

genera giustamente timori e pregiudizi, anche se le plurime crisi economiche hanno

posto in rilievo l’inadeguatezza e i limiti delle Autorità Monetarie, nel fronteggiare in

modo efficace i periodi di stagnazione e recessione economica. Ci si chiede se il tasso

predeterminato di circolazione dei Bitcoin sia sufficiente per evitare una spirale

deflazionistica. Molti studiosi sono portati a ritenere che le nuove monete digitali siano

soggette ai medesimi difetti delle monete tradizionali, a fornitura limitata, dal

momento che la domanda di Bitcoin potrebbe crescere ad una velocità più rapida di

quella necessaria. Il processo deflazionistico inizierà con una caduta dei prezzi e dei

prodotti offerti in cambio dei Bitcoin (3).

La rete è progettata infatti per avere un massimo di 21.000.000 di unità basata su un

algoritmo che ne determina l’emissione e si fermerà approssimativamente nel 2140.

Questi parametri sono stati impostati dal creatore del protocollo di origine e inseriti

nel software che gestisce le operazioni.

Il valore è determinato da puri meccanismi di domanda e offerta.

Altra caratteristica peculiare dei Bitcoin è l’anonimato in quanto le operazioni possono

avvenire nell’assoluta segretezza.

Nata come strumento di pagamento ha mostrato tutti i suoi limiti in termini di

disciplina normativa, trasformandosi in strumento di riserva speculativa soggetta ad

una forte volatilità.

Le transazioni sono una catena di firme per cui è impossibile arrivare all’identità delle

persone. Oggi nel sistema finanziario corrente e tradizionale, le leggi antiriciclaggio

consentono di avere un controllo sulle operazioni valutarie, con i Bitcoin tale controllo

sarebbe difficile, ma non impossibile, dato l’anonimato degli operatori.

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In ogni caso su questo fronte stà operando l’Unione Europea con l’annunciata

introduzione della IV direttiva. (4)

Ma quello delle criptovalute è un fenomeno ancora da interpretare per assenza di

precedenti legislativi di riferimento.

La Blockchain è la vera innovazione che permette alle criptovalute di esistere, essendo

una tecnologia che consente la gestione delle trattazioni tra i vari operatori.

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3) LA DEMATERIALIZZAZIONE MONETARIA

Occorre cercare di chiarire il difficile inquadramento del Bitcoin nel mondo virtuale

economico-finanziario.

L’idea della moneta privata è stata legata essenzialmente al sistema bancario

tradizionale. Il progressivo accelerare della globalizzazione legato al diffondersi di

internet ha accompagnato la nascita e progressiva espansione del commercio

elettronico. Basti pensare che la nascita delle criptovalute non è la prima svolta

tecnologica che cambia il modo di fare banca.

Le Banche non sono più il luogo esclusivo delle transazioni monetarie, si pensi alla

“fintech” ovvero la tecnologia finanziaria che riguarda la digitalizzazione del sistema

bancario per renderlo più efficiente.

La fornitura di servizi finanziari attraverso le imprese che utilizzano le tecniche più

avanzate per fornire prodotti finanziari, contrapponendosi alle aziende bancarie

tradizionali.

I servizi sono tutti quelli della finanza tradizionale, dalle transazioni ai pagamenti,

all’intermediazione finanziaria. Una nuova industria finanziaria che applica la

tecnologia per migliorare le attività di business.

La direttiva europea 2015/2366 (UE) sui servizi di pagamento nel mercato interno (cd.

P9D2) mira appunto a sostenere l’innovazione e il livello di sicurezza dei servizi di

pagamento elettronici (5).

Dematerializzare significa sostituzione del documento cartaceo con scritture contabili.

La dematerializzazione della moneta ha coinciso con la progressiva sostituzione della

moneta metallica e cartacea con quella elettronica (vd. Carta di Credito). Documento

che consente al titolare della carta di effettuare pagamenti senza denaro contante. (6)

Anch’essa è quindi uno strumento di pagamento elettronico nato nel 1950 negli Stati

Uniti d’America inizialmente fondata come Diners Club.

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Lo scambio di beni e servizi non sempre è avvenuto tramite moneta cartacea.

Pensiamo che le comunità primitive usavano il baratto come forma alternativa di

pagamento. Intorno al 1200 a.c. in Cina è stato adottato l’utilizzo di conchiglie come

denaro. Il primo utilizzo di banconote risale all’800 a.c. sempre in Cina, che usò

qualcosa di simile alle banconote per far fronte alla carenza del metallo che costituiva

la prima moneta di scambio.

Le banconote erano emesse non dallo Stato ma da alcune famiglie, le più importanti,

che facevano da garanti.

Marco Polo riportò dalla Cina la notizia dell’uso della carta come moneta, quando la

carta moneta era logora veniva portata al Gran Khan che la cambiava con un biglietto

nuovo percependo una commissione pari al 3% (7).

La prima banconota europea venne emessa in Svezia nel 1661.

Fatta questa premessa dobbiamo riferirci agli accordi di Bretton Woods del 1944 per

stabilire le regole delle relazioni finanziarie tra i maggiori paesi industrializzati. Nel

1971 gli USA abolirono la convertibilità del dollaro in oro, e si diede vita alla

fluttuazione dei cambi.

In quella sede in sostanza adottarono una nuova politica monetaria eleggendo il

dollaro come valuta principale.

Significa che la banconota non è più garantita da un valore reale, ma il suo valore

risiede nella fiducia che viene riposta come merce di scambio convenzionale. Sono gli

Stati, attraverso le Banche Centrali a produrre denaro, ma il loro valore intrinseco ha

carattere fiduciario, legato alla capacità produttiva dello Stato Emittente e la sua

reputazione internazionale. Basti pensare al debito pubblico USA che supera i 19

trilioni di dollari.

Si tratta di cifre enormi ma la FED continua ad immettere una quantità enorme di

nuova liquidità, ma questo debito non spaventa, finché il Paese produce e dipende dai

“sentimenti degli altri Stati, Paesi e Nazioni” (8). Vi è una differenza istituzionale tra la

FED e la RCE. La Banca Centrale Americana ha infatti l’obbligo di perseguire il pieno

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impiego non solo di battersi contro l’inflazione, spiega Federico Rampini in un

intervento su Repubblica (9).

“L’immaterialità della moneta e il valore delle emozioni” è il pregevole saggio di

Christian Marazzi, ove distingue tra moneta e denaro, affermando che le monete sono

oggetti simbolici, rispetto al sistema finanziario legato ad un sistema di compensazioni

(10).

La moneta è una delle forme del denaro e nel contempo il denaro è la forma

idealizzata della moneta.

La moneta ha un volto, il denaro è un simbolo che rimanda ad un puro concetto di

valore (11).

A questo punto la riflessione da porsi è se i Bitcoin e le criptovalute, sono mezzi di

pagamento virtuali, il cui valore non è legato alle Sovranità Monetarie Nazionali, ma al

valore di scambio che ne danno i possessori. La moneta, quando non supportata da

beni aventi valore intrinseco, si basa quindi sul rapporto di fiducia e nulla vieta che una

determinata collettività, al suo interno, operi con tali strumenti finanziari, non protetti

dall’ordinamento, ma la cui accettazione dipende dalle relazioni contrattuali interne a

tale comunità (12).

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4) NATURA GIURIDICA

Gli studiosi (economisti e giuristi) si interrogano sulla natura giuridica delle criptovalute

e dei bitcoin, in particolare, e sulla disciplina ad essi applicabili.

E’ noto che con l’espressione “moneta legale”, il codice civile all’art. 1277 c.c. si

riferisce alla “moneta fisica” ossia le banconote o le monete metalliche.

E’ vero che alcuni studiosi hanno messo in discussione tale concetto restrittivo,

assimilando la moneta dematerializzata alla moneta tradizionale.

Peraltro la Corte di Cassazione aveva già affermato il principio che l’interpretazione

“moneta avente corso legale nello Stato” deve essere letta in una interpretazione

evolutiva e costituzionalmente orientata che superi il dato letterale e si adegui alla

realtà dei tempi (13).

Questo principio può dirsi ormai acquisito dall’uso di forme alternative di pagamento

in un contesto nel quale gli acquisti a distanza di beni e servizi stanno diventando la

regola.

Chiarito quindi il distacco della moneta legale e il valore legale di monete alternative al

contante, quale la moneta elettronica, occorre approfondire il possibile

inquadramento giuridico dei Bitcoin.

Un recente Report della BCE individua il Bitcoin come mezzo di pagamento virtuale di

3° tipo, perché permette l’acquisto di beni virtuali e reali. Costituiscono mezzo di

pagamento virtuale del primo tipo gli strumenti che permettono l’acquisto di beni e

servizi digitali all’interno di una comunità, mentre fanno parte del secondo tipo, gli

strumenti che consentono l’acquisto dei soli beni virtuali.

Occorre approfondire se il Bitcoin può essere considerato come moneta elettronica

richiamando la direttiva 2009/110/CE che definisce la moneta elettronica in modo

seguente (14): “un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti

dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa

ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come

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mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente (es. carte di pagamento

prepagate).

Questo porta ad escludere il Bitcoin come categoria di moneta elettronica. L’area di

riferimento dei Bitcoin non può essere quella delle valute tradizionali. Affermazione

dettata da Yves Mersch, membro dell’Executive Board della Banca Centrale Europea

dato il carattere speculativo di contesto di mercato delle monete virtuali (15).

Dello stesso avviso anche il Governatore della Banca D’Italia, Visco, che aprendo un

convegno sulla trasformazione digitale dei pagamenti afferma che la tecnologia

blockchain alla base delle criptovalute, ha un impatto ancora incerto in termini di rischi

associati alle innovazioni tecnologiche. Per cui se le nuove tecnologie sono una sfida

per gli Istituti di Credito, e gli Enti Regolatori, non né nasconde i rischi.

Significativa, è la sentenza della Corte di Giustizia UE, che ha stabilito proprio con

riferimento ai Bitcoin, che le operazioni relative al cambio di valuta tradizionale contro

valuta virtuale (Bitcoin) costituiscono operazioni esenti dall’imposta di valore aggiunto.

La predetta sentenza definisce i Bitcoin come valuta virtuale. (16).

Sono rappresentazioni digitali di valore non emesse da una Banca Centrale e quindi

non collegate ad una valuta avente corso legale, ma sono utilizzate come mezzo di

scambio a scopo di investimento. Non possono comunque assolvere alla funzione di

mezzo di adempimento di obbligazioni (articolo 1278 c.c.).

Sicuramente i Bitcoin è un mezzo di pagamento convenzionale nel momento che vi sia

qualcuno disposto ad accettarlo.

L’attività posta in essere da chi trasferisce o acquista cripotovaluta consiste nella mera

manifestazione di un consenso espresso mediante l’invio di un messaggio, attraverso

una rete informatica, ad un altro soggetto.

Per altro il nostro ordinamento giuridico ha già disciplinato, la piena validità giuridica

delle dichiarazioni effettuate con l’invio di messaggi, tramite sistemi basati sulla firma

digitale.

L’impiego di tale strumento si è andato sempre più diffondendo a seguito di un

recepimento di una direttiva europea (1999/93/CE) poi sostituita dal Regolamento U.E.

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910/2014 e sono state contemplate diverse tipologia di firma: quella elettronica, quella

elettronica avanzata, quella elettronica qualificata e quella digitale.

In relazione al valore probatorio della firma è utile richiamare l’articolo 2702 c.c.,

l’avanzamento tecnologico ha portato anche alla dematerializzazione e digitalizzazione

della firma dando a tale tipo di sottoscrizione efficacia probatoria.

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5) INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE NEL NOSTRO ORDINAMENTO

Il quadro emerso precedentemente consente di affermare che allo stato attuale, in

assenza di un sistema regolatorio chiaro, è difficile parificare i Bitcoin alla moneta.

Non vi è un apparato normativo che possa regolare la fruizione di tale strumento quale

mezzo di adempimento di obbligazione pecuniaria apparendo difficile richiamare il

dettato normativo di cui all’art. 1278 c.c. non essendo il Bitcoin una moneta, e la sua

volatilità la rende più simile ad uno strumento finanziario speculativo.

Alcuni studiosi hanno affrontato il problema dell’inserimento dei Bitcoin all’interno

della categoria dei beni, ex art. 810 c.c., come bene immateriale escludendone peraltro

la praticabilità (17).

In ogni caso non potendosi infatti definire come bene immateriale, il Bitcoin non esiste

nella realtà se non come operazione all’interno di un computer, non possono

configurarsi i reati di furto o di appropriazione indebita, qualora dovessero sussistere

problemi di tutela giuridica.

Resterebbe quindi la possibilità di agire per il risarcimento dei danni nei rapporti di

scambio tra le parti, ritenendo il trasferimento dei Bitcoin come obbligazione

contrattuale, nei meccanismi telematici tra i contraenti, secondo gli ordinari rimedi

civilistici.

Alcuni autori ritengono il Bitcoin una nuova categoria di bene immateriale con dei

punti di contatto con la proprietà intellettuale (18), ma la nozione di proprietà

intellettuale disciplinata dall’art. 2577 c.c. prevede che i caratteri che compongono il

diritto d’autore e il diritto alla sua utilizzazione economica riguarda la paternità di un

opera.

Tutto ciò nei Bitcoin e più in generale nelle criptovalute è assente perché la tecnologia

dei Bitcoin è costituita da una sequenza di atti, tra loro coordinati, che richiedono il

consenso tra i soggetti che effettuano lo scambio in via telematica. Infatti la

transazione può essere gestita senza intermediario e dunque tra solven et accipiens.

Ciò posto appare forzato assimilare il Bitcoin alla proprietà intellettuale.

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Verifichiamo se alcuni istituti giuridici sono da ritenersi applicabili ai Bitcoin proprio per

la sua natura di moneta digitale.

- Non è invocabile l’istituto della cessione di credito ex art. 1260 c.c., mancando la

figura del “ceduto” per assenza dell’intermediario.

- Non è applicabile l’istituto della delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c., come per

l’assegno o il bonifico bancario, perché difetta la figura del delegato, essendo assente

l’Istituzione intermediaria, avvenendo il trasferimento del Bitcoin in modo diretto.

Giuridicamente, anche se astrattamente possibile, è di fatto difficilissimo sottoporre il

Bitcoin ad un’azione esecutiva. Infatti l’utente che utilizza il Bitcoin dispone di un

Wallet al quale è associato un codice e l’unico che possiede le informazioni necessarie

è il titolare dell’operazione. Ovviamente non esiste un Ente Centralizzato per poter

procedere ad un pignoramento presso terzi.

Anche la tutela delle situazioni possessorie o delle proprietà trovano difficile

applicazione al mondo dei Bitcoin.

Perché si possa discutere di possesso è necessaria la presenza di un requisito

oggettivo, ovvero il bene materiale su cui esercitare il diritto. Come abbiamo visto il

Bitcoin e le criptovalute sono beni immateriali.

Alcuni giuristi fanno riferimento alla giurisprudenza che ha affrontato l’istituto del

possesso relativamente alle opere dell’ingegno e espressamente l’art. 167 lett. A della

Legge 22/4/1941 n. 633. Anche in ambito europeo il protocollo 1 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, è tesa a garantire

il possesso di beni immateriali ed opere dell’ingegno. Occorrerebbe però inquadrare i

Bitcoin nella categoria delle Opere Intellettuali; ma come sopra precisato abbiamo

grandi perplessità in merito ad un corretto inquadramento in tale categoria.

Un primo caso dove le criptovalute ricevono, solo incidentalmente, l’attenzione di un

Tribunale è quello della sentenza del Tribunale di Verona del 24.01.17 (19)

La vicenda riguardava un conferimento in denaro avente corso legale in cambio di

moneta virtuale, nello specifico Bitcoin. Le somme erano versate da una persona fisica

ad una società informatica che doveva convertire il denaro in Bitcoin; non fu mai

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aperto dalla società che aveva ricevuto i fondi, in conto “wallet” da qui è nato un

contenzioso tra le parti.

La caratteristica della sentenza è che, sia pure incidentalmente, qualifica il regime

fiscale dei Bitcoin, richiamando la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione

Europea del 22.10.2015 costruita sulla direttiva 2006/112/CE (20).

In sostanza la Corte Veronese afferma che: “Per quanto qui interessa, tanto la CGUE

quanto l’Agenzia delle Entrate Italiana definiscono operazioni in questione (cioè a dire)

"cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale Bitcoin e viceversa,

effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito

dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato

dall'operatore ai propri clienti") come "prestazioni di servizio a titolo oneroso" (sub

specie di "intermediazioni nell'acquisto e vendita di Bitcoin"), che – in quanto

"...relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" – sono riconducibili

all'art. 135, paragrafo I, lettera e), della Direttiva 2006/112/CE, onde poi trarne

l'inclusione nelle prestazioni esenti ex art. 10, comma primo, n. 3), DPR n. 633/1972

(non assoggettabilità ad IVA e, per converso, assoggettabilità ad IRES ed IRAP dei

margini di profitto generati)».

In sostanza sotto l’aspetto fiscale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha escluso

l’assoggettabilità ad IVA, le operazioni di cambio relative a Bitcoin.

Diverso problema si pone, quando nel lasso di tempo intercorrente tra l’accettazione

del pagamento in Bitcoin e la conversione del prodotto in valuta corrente ci sia una

variazione del valore delle criptovalute con conseguente sussistenza di una plusvalenza

o minusvalenza dell’investimento.

Sulla qualificazione giuridica sono state avanzate quindi diverse ipotesi che ancora non

sembrano cogliere l’essenza del fenomeno, tali da offrire soluzioni coordinate a livello

sistemico.

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6) REATI INFORMATICI E ATTIVITA’ ILLECITE

Appare chiaro che il Bitcoin deve essere inteso come fenomeno emergente nei sistemi

monetari e finanziari globali che ha avuto, almeno ai suoi inizi, un grande impatto sul

pubblico specializzato e proprio per la sua volatilità ha visto aumentare e diminuire il

proprio valore in maniera vertiginosa.

Non vi è dubbio che il mercato delle criptovalute è assai vulnerabile, perché è un

fenomeno diverso dai modelli tradizionali di sistema monetario.

Il concetto che occorre tenere presente è che le criptovalute e i Bitcoin sono uno

strumento finanziario lecito ma per la sua tecnologia che sfrutta i requisiti di

segretezza, è soggetto a rischi di soggetti dediti a traffici illegali.

Soggetti che hanno trovato nel Bitcoin, per lo scarso controllo unitario globale, uno

strumento adatto a realizzare operazioni illecite (dallo spaccio di stupefacenti al

finanziamento dei gruppi terroristici) (21).

Proprio per le sue caratteristiche intrinseche, ottimo strumento di pagamento

riservato e non accessibile a tutti, porta in sé alcune problematiche come la sicurezza e

il monitoraggio delle transazioni.

Le transazioni in Bitcoin sono totalmente anonime non soggette ad alcuna disciplina

regolamentare specifica né ad una Autorità Centrale che ne governa la circolazione.

L’unità di Formazione Finanziaria (U.I.F.) presso la Banca d’Italia ha spiegato che la

natura delle monete virtuali non agevola le attività di prevenzione e contrasto delle

attività illecite. I presidi di contrasto rischiano di infrangersi contro l’anonimato tipico

delle criptovalute e la natura delle transazioni, svolgendosi on-line, possono avvenire

tra Stati con impianti normativi diversi.

Ai fini fiscali, l’Agenzia delle Entrate in un parere del 2.09.2016 su interpello ai sensi

della Legge 27.07.2000 n. 212 (22) esprimendo le sue considerazioni sul regime fiscale

da applicare ad una società che svolge attività di acquisto e vendita di Bitcoin per

conto di terzi, sottolinea che l’Amministrazione Finanziaria ha facoltà di acquisire le

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liste della clientela al fine di porre in essere le opportune verifiche anche a seguito di

richieste dell’Autorità Giudiziaria.

Pertanto la Società operante nella commercializzazione dei Bitcoin è tenuta agli

obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione nonché di segnalazione ai

sensi del decreto legislativo 231/2007, concernente la prevenzione dell’utilizzo del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio (23).

E’ importante ricordare a livello normativo, quale misura di contrasto ai delitti legati

alle attività finanziarie, l’art. 648 Ter c.p. disciplinante il reato di autoriciclaggio.

Che il rischio sia grave è stato sottolineato dallo stesso Direttore generale della Banca

D’Italia, intervenuto in un Convegno a Milano.

L’evoluzione della tecnologia applicata alla cyberfinanza pone inoltre non poche

difficoltà in relazione ai reati informatici.

Il processo legislativo ha infatti introdotto nuove fattispecie di reato per i crimini

informatici. Data la struttura delle criptovalute possono verificarsi eventi e fattispecie

delittuose che richiedono misure atte a fronteggiare i reati informatici conseguenti.

Si pensi alla possibilità di procedere al sequestro delle criptovalute.

In linea teorica nulla osta alla possibilità di sottoporre anche questo tipo di moneta alle

misure di prevenzione e cautelari. Ciò che può essere difficile è l’esecuzione di tali

provvedimenti perché i Bitcoin, non essendo valuta gestita da Enti Centralizzati, in

possesso delle relative chiavi che renda possibile il blocco dei trasferimenti, possono

essere rintracciati attraverso un indagine condotta su Wallet e transazioni e analisi

investigative su PC o smartphone.

Il mondo digitale si presta infatti a seguire svariate direzioni e dinamiche che

richiedono un’attività investigativa sofisticata che comporta rischi in ambito

processuale tenendo conto delle variabili, sotto l’efficacia probante, del mezzo

istruttorio assunto. Lo stesso Giudice, dovrà motivare il provvedimento in misura

precisa e puntuale, enucleando i passaggi logici e giuridici che lo hanno condotto ad

emettere la decisione, confrontandosi con le difficoltà dell’ispezione informatica (24).

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Un’attività investigativa sulle fattispecie di illecito dei Bitcoin, in ambito giudiziario,

comporta un ulteriore rischio per il rapporto che si instaura nella dinamica del

processo, tra attività investigativa, esito delle indagini e libero convincimento del

giudice. Le caratteristiche tecniche dei “computer crime” influiscono sulle attività delle

indagini preliminari per alcuni risvolti istruttori.

In relazione ai Bitcoin, essi possono essere acquistati anche attraverso canali

internazionali, per cui le indagini informatiche travalicano spesso i confini del territorio

nazionale. Per questa eventualità, comune a tutti i profili investigativi informatici, la

Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest sui crimini informatici, disciplina agli

artt. 23 e 35, il sistema del “mutuo soccorso tra Stati membri” per gli illeciti informatici

(25).

Il risultato è che occorre una serrata collaborazione tra gli Stati nella lotta ai reati

informatici, particolarmente insidiosi in materia di strumenti finanziari.

Adempimenti antiriciclaggio e tracciabilità delle operazioni nel passaggio tra monete

reale e virtuale sono nodi da sciogliere nel campo delle criptovalute.

In tale terreno l’Italia e l’Europa stanno operando in maniera più incisiva per trovare un

quadro regolatorio.

La normativa italiana antiriciclaggio 231/2007 è pioniera a livello europeo quando

stabilisce che tra i soggetti obbligati, ai quali si applicano le disposizioni antiriciclaggio

vi sono “i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo

svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi

corso forzoso”.

Anche Bruxelles preso atto che le valute virtuali beneficiano di un elevato grado di

anonimato, ha inserito proposte di modifica alla IV Direttiva antiriciclaggio, nuove

misure per contrastare l’uso di valute virtuali.

A nostro avviso, oltre ai reati tipici di condotte illecite sopra segnalate, non è da

sottovalutare il fronte relativo alle attività degli operatori finanziari che organizzano e

convertono operazioni Bitcoin in modo sistematico. E’ noto che l’attività relativa a

strumenti finanziari, quando svolta a livello professionale è attività sottoposta a riserva

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di legge, e può essere esercitata solo da operatori qualificati. A titolo esemplificativo

essa può essere esercitata esclusivamente dalle banche, dagli intermediari finanziari

previsti dagli artt. 106,107,113, del TUB, nonché dalle imprese di investimento, quale

servizio accessorio disciplinato dall’art. 1 co. 6 lettera C del TUF.

Il rischio quindi per gli operatori professionali Bitcoin è quello di essere assimilati ai

soggetti che operano nel sistema finanziario tradizionale e quindi incorrere negli stessi

obblighi legislativi e normativi, per cui qualificando il Bitcoin come strumento

finanziario le operazioni possono essere oggetto di attività riservata.

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7) SCENARI ECONOMICI

Sulle criptovalute, l’Economista Paolo Savona ammonisce sui rischi di una moneta

virtuale fuori dai circuiti ufficiali che può creare una “bolla speculativa” (26).

L’autore attira l’attenzione sulle criticità dei Bitcoin: a) per le sovranità monetarie

nazionali; b) per il corretto funzionamento dei pagamenti; c) per la tutela del

risparmio.

Le Banche Centrali hanno, nei secoli, acquisito il monopolio di stampare monete e

tutto questo rischia seriamente di essere compromesso dal sistema delle criptovalute

anche se, come abbiamo evidenziato in premessa, i Bitcoin non sono una moneta

legale, così come disciplinato nell’art. 1277 c.c., ma pur sempre moneta

dematerializzata che, di fatto, circola nei circuiti della Rete, strumento finanziario

utilizzato per compiere una serie di transazioni on-line.

Il terzo uomo più ricco del mondo Warren Buffett in una recente intervista alla CNBC

ha dichiarato che non investe in criptovalute perché definisce una bolla sui cui è

impossibile prevedere il futuro.

Il ruolo primario dello Stato nella gestione della moneta, attraverso la banca centrale è

dovuto ad una esigenza della politica monetaria. Il quadro che si pone per le

criptovalute e che si può creare una “bolla speculativa” che le Autorità non sono in

grado di controllare.

Ma ridurre il fenomeno dei Bitcoin alla passione per i tulipani dell’Olanda del 1637,

considerati la prima bolla finanziaria (in quell’anno si arrivò a vietare nelle contee

olandesi la pubblicazione anche di libri di floricoltura per frenare la follia dei tulipani)

(27), sarebbe semplicistico.

Le criptovalute, infatti, sono la punta dell’iceberg di una nuova rivoluzione digitale

dove le transazioni economiche possono avvenire senza intermediari finanziari e

attraverso una moneta, la cui offerta è regolata da algoritmi matematici. Bisogna però

ricordare che il fenomeno per le sue implicazioni, necessita di un quadro regolatorio

internazionale, condiviso tra tutti gli Stati, proprio perché trattasi di una piattaforma

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on-line che consente scambi e pagamenti nazionali e internazionali. L’Economista

Paolo Savona ritiene urgente la convocazione di una Conferenza monetaria

internazionale per evitare gli effetti di una crisi sistemica che travolga il regime

monetario.

Non bisogna però sottovalutare il fatto che il Bitcoin sul panorama delle valute, si

presenta come un fenomeno esiguo, certamente dalla tecnologia per molti aspetti

oscura. Il rischio maggiore è che alcuni Governi e Banche centrali attuino misure

restrittive, considerando il Bitcoin strumento finanziario “sgradito”; mentre è un

interessante fenomeno da osservare con attenzione e prudenza, da accompagnare

nella sua evoluzione, con sistema regolatorio chiaro che eviti effetti inflazionistici. Il

linguaggio tecnologico deve essere comunque protetto da falsificazioni e dai crimini

informatici. Il problema risiede nell’assenza di una definizione giuridica di Bitcoin

idonea a tutelare il mercato globalizzato. Il completo vuoto normativo contribuisce a

rendere il prodotto non ancora del tutto affidabile, anche se l’interesse finanziario è

molto diffuso.

Nel campo della ricerca legata all’universo Bitcoin, non vi è dubbio che il continuo

progresso tecnologico favorisce la trasformazione dei mezzi di circolazione monetaria

in una progressiva dematerializzazione per cui gli Stati devono adeguare il loro sistema

regolatorio per non perdere la gestione della politica monetaria. (28)

Satoshi Nakamoto, l’inventore della criptovaluta Bitcoin, la cui identità è comunque

sconosciuta, perché nessuno sa se sia un “lui” o una “lei”, probabilmente non aveva la

cognizione piena di ciò che la sua invenzione comportava, ma ormai siamo di fronte ad

una vera e propria rivoluzione digitale sui mercati monetari per cui le Autorità

competenti devono comprendere che bisogna governarlo e non ostacolarlo.

La Cina e la Russia guardano con sospetto alle criptovalute e sono intenzionati a

controllarne i flussi, in collaborazione con le Banche Centrali. La Corea del Sud, terzo

mercato al mondo per le criptovalute, ha grandi preoccupazioni e sta mettendo a

punto una legge per frenare e impedire gli scambi.

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Negli USA vi sono i più attivi investitori nelle start-up impegnate nello sviluppo delle

monete digitali. Lo scambio dei primi future nella storia dei Bitcoin è avvenuto per

altro negli Stati Uniti presso la Banca di Chicago.

I future sono un tipo di contratto finanziario nel quale un acquirente e un venditore

concordano un prezzo, di una merce o titoli che viene fissato all’atto del contratto,

mentre il pagamento avverrà in una data futura.

L’acquisto dei future corrisponde quindi ad una aspettativa di rialzo del prodotto

sottostante.

In Italia e negli Stati membri dell’Unione Europea stanno seguendo l’evoluzione del

fenomeno, prevalendo una linea attendista, per cui la riflessione è ancora in corso.

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8) CONCLUSIONI

Se i Bitcoin e le criptovalute fanno paura, non è tanto dovuto alla irrazionalità che

alimenta l’illusione di facili guadagni e le tradizionali bolle speculative, ma è il ritardo

con cui Governi e le Autorità di Vigilanza stanno affrontando il problema sotto il profilo

normativo.

Le sfide poste dalla trasformazione digitale della società e dei mercati finanziari si

affrontano con regole globali e non frenando l’uso della tecnologia e dell’innovazione.

A questo punto, le Autorità sono chiamate ad affrontare le seguenti sfide senza frenare

l’innovazione: a) regolare la tecnologia; b) vigilare sulle transazioni per bloccare la

criminalità; c) definire giuridicamente le criptovalute.

Un mercato che muove i primi passi, come quello delle criptovalute, ha bisogno di

certezze e non di ostacoli preconcetti e questo è compito della Comunità

Internazionale e non solo dell’Italia o dell’Europa, perché si tratta di tecnologia che

non conosce frontiere.

DATE E GRAFICI RELATIVE ALLA NASCITA DEI BITCOIN E LORO EVOLUZIONE

2008

Nasce Bitcoin.org e viene registrato in modo anonimo

2009

Viene rilasciata la versione 0.1

2010

Il primo Bitcoin viene scambiato. Vengono acquistate le prime pizze con i Bitcoin.

Il valore sale a 0,30 dollari americani

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2011

Il Bitcoin raggiunge la quotazione del dollaro.

Perde il 70% del valore a causa di un attacco Hacker

Wikileaks accetta le donazioni in Bitcoin

Valore del Bitcoin sale a 5,52 dollari

2013

Centinaia di negozi americani cominciano ad accettare Bitcoin tramite

Gyft

Bitcoin riceve un ban dalla Cina

Valore del Bitcoin sale a 1030,00 dollari americani

2014

Annuncio di Overstock.com che accetta i Bitcoin

Microsoft annuncia di accettare Bitcoin per l'acquisto di alcuni prodotti

il prezzo di un Bitcoin a fine anno è di 312,00 Dollari

2015

Viene attivata la Bitlicense a New York

Il film DOPE diventa il primo film ad accettare Bitcoin

Il valore di 1 Bitcoin è di 435,00 dollari americani.

Alla data della nascita il valore iniziale era di 0,00076 $ mentre oggi il tasso di cambio è

arrivato a 14.851,00 Euro (aggiornato al 6 gennaio 2018)!!

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NOTE

(1) Mario Rasetti docente al Politecnico di Torino, Presidente della Fondazione ISI

dedicata all’interscambio scientifico.

(2) Vd. Piano della BCE approvato nel gennaio 2015 e poi ancora nel dicembre 2016.

(3) “Il Potenziale dei Bitcoin – Analisi di un sistema monetario alternativo – Luiss

Dipartimento di Economia e Management – Rel. Prof. Nicola Barri – Candidato

Andrea Fornaro.

(4) IV Direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/859) – proposta di modifica -

Prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering

or terrorist financing: transparency of financial transactions and of corporate

entities.

(5) Direttiva U.E 2015/2366 che modifica la direttiva 2002/65 CE.

(6) Giuliano Lemme – “Moneta scritturale e Moneta elettronica” – 2003.

(7) cfr. “Una breve storia sulle origini della moneta” – Moruzzi.

(8) “il debito negli Stati Uniti è davvero preoccupante?”- Giuseppe Pennisi –

Formiche.net – Analisi Commenti Scenari.

(9) Federico Rampini “La Repubblica”. “La ricetta USA che genera posti di lavoro e

che la BCE non potrà adottare” 02.09.2012.

(10) “L’immaterialità della moneta e il valore delle emozioni” - Approfondimenti di

Christian Marazzi del 26.1.2017

(11) Grazia Turri – “La distinzione tra moneta e denaro, antologia sociale ed

economia” – Caracci Roma 2009

(12) Criptomoneta e distacco dalla moneta legale – Giuliano Lemme e Sara Peluso –

Rivista di diritto bancario 2016

(13) Corte di Cassazione – SS. UU. 18/12/2007 N. 26617

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(14) Direttiva 2009/110/CE – Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.09.2009

(15) Yves Mersch, nel corso di un intervento tenuto alla Banca D’Italia del 30.11.2017

(16) Corte di Giustizia UE – Quinta Sezione – Sent. del 22.10.2015 n. 264/14

(17) Alexandro Capogna, Leandro Peraino, Silvia Perugi, Marco Cecili, Giovanni

Zborowski, Andrea Ruffo “Bitcoin – profili giuridici e comparatistici”

(18) “Il Potenziale dei Bitcoin” – analisi di un sistema monetario alternativo – Luiss

relatore Prof. Nicola Borri - Candidato Andrea Fornaro

(19) Tribunale di Verona – II Sez. Civ. – n. 195 del 24.01.2017

(20) Corte di Giustizia UE – Quinta Sezione – Sent. del 22.10.2015 n. 264/14

(21) Si veda il Report “The Internet Organised Crime Thilat Assestment 2015 Europol

(22) Parere Agenzia Entrate del 2.09.2016 su regime fiscale Bitcoin

(23) attuazione della Direttiva 2005/60/CE prevenzione dell’utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio di attività criminose

(24) L’utilità della computer-Forensis nel processo penale. Nuove tecnologie e prassi

di A. Sapio, relatore Prof. Gianluigi Ciocci, Prof. Barbara Sargenti, anno accademico

2015/2016 Dipartimento di giurisprudenza – Università Luiss

(25) Legge 18.03.2008 n. 48 che ratifica la Convenzione di Budapest sulla criminalità

informatica del 25.11.2001

(26) “Non bisogna sottovalutare la crescita delle criptovalute” – Paola Savona–

Milano Finanza 2.09.2017

(27) Il Tulipano, introdotto dalla Turchia nei Paesi Bassi ebbe una crescente

popolarità e la domanda di bulbi nel XVII secolo raggiunse un picco così alto da

creare un fenomeno collettivo per cui i prezzi salirono alle stelle e poi calarono

drasticamente.

(28) Dott.ri Davide Mancini, Annalaura Ianiro e Antonio Simeone, autori del libro

Bitcoin - Guida all’uso- Padova 2014

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