codice civile italiano 2013

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CODICI Aggiornato a: - Nuove disposizioni sulla filiazione naturale (L. n. 219/2012) - Riforma del condominio (L. n. 220/2012) Codice Civile

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CODICI

Codice CivileAggiornato a: - Nuove disposizioni sulla filiazione naturale (L. n. 219/2012) - Riforma del condominio (L. n. 220/2012)

INDICEGENERALE

CODICECIVILE DISPOSIZIONISULLALEGGEINGENERALE(ART.1ART.31)............................................................. LIBROIDELLEPERSONEEDELLAFAMIGLIA(ART.1ART.455) ....................................................... LIBROIIDELLESUCCESSIONI(ART.456ART.809)..................................................................... LIBROIIIDELLAPROPRIET(ART.810ART.1172).................................................................... LIBROIVDELLEOBBLIGAZIONI(ART.1173ART.2059).............................................................. LIBROVDELLAVORO(ART.2060ART.2642).......................................................................... LIBROVIDELLATUTELADEIDIRITTI(ART.2643ART.2969)........................................................ DISPOSIZIONIPERLATTUAZIONEDELCODICECIVILEEDISPOSIZIONITRANSITORIE(ART.1ART.256)...

3 6 40 61 85 133 199 223

CODICECIVILE Disposizionisullaleggeingenerale

CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia Sommario DISPOSIZIONISULLALEGGEINGENERALE LIBROIDELLEPERSONEEDELLAFAMIGLIA.6 TITOLOIDELLEPERSONEEDELLAFAMIGLIA..............................................6 TITOLOIIDELLEPERSONEGIURIDICHE.......................................................6 TITOLOIIIDELDOMICILIOEDELLARESIDENZA...........................................8 TITOLOIVDELLASSENZAEDELLADICHIARAZIONEDIMORTEPRESUNTA.8 TITOLOVDELLAPARENTELAEDELLAFFINITA.........................................10 TITOLOVIDELMATRIMONIO .................................................................... 10 TITOLOVIIDELLAFILIAZIONE.................................................................... 21 TITOLOVIIIDELLADOZIONEDIPERSONEMAGGIORIDIETA...................25 TITOLO IX DELLA POTESTA DEI GENITORI E DEI DIRITTI E DOVERI DEL 1 FIGLIO( )...................................................................................................... 29 1 TITOLOIXBISORDINIDIPROTEZIONECONTROGLIABUSIFAMILIARI( ).31 TITOLOXDELLATUTELAEDELLEMANCIPAZIONE....................................31 TITOLOXIDELLAFFILIAZIONEEDELLAFFIDAMENTO...............................35 TITOLOXIIDELLEMISUREDIPROTEZIONEDELLEPERSONEPRIVEINTUTTO 1 ODINPARTEDIAUTONOMIA( )................................................................. 35 TITOLOXIIIDEGLIALIMENTI..................................................................... 38 TITOLOXIVDEGLIATTIDELLOSTATOCIVILE.............................................38

versie collettive. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto1943,n.721.

Art.6. 1 ()( )(1)Formazioneedefficaciadellenormecorporative. La formazionee l'efficaciadelle normecorporativesono disciplinate nelcodicecivile e in leggi particolari. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L.9agosto1943,n.721.

Art.7. 1 ()( )(1)Limitidelladisciplinacorporativa. Lenormecorporativenonpossonoderogarealledisposizioniimperativedelleleggie dei regolamenti. Le norme corporative sono state abrogate per effetto del R.D.L. 9 agosto1943,n.721.

Art.8.Usi. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia soloinquantosonodaessirichiamati. 1 ()( )(1) Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto. Le norme corporative so nostateabrogatepereffettodelR.D.L.9agosto1943,n.721.

Art.9.Raccoltediusi. Gliusipubblicatinelleraccolteufficialideglientiedegliorganiaciautoriz zatisipresumonoesistentifinoaprovacontraria.

CAPOIIDELLAPPLICAZIONEDELLALEGGEINGENERALEArt.10.Iniziodell'obbligatorietdelleleggiedeiregolamenti. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno suc cessivoaquellodellaloropubblicazione,salvochesiaaltrimentidisposto. 1 ()( )(1) Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello del la pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto. Le norme corporative sonostateabrogatepereffettodelR.D.L.9agosto1943,n.721.

CODICECIVILE DISPOSIZIONISULLALEGGEINGENERALECAPOIDELLEFONTIDELDIRITTOArt.1.Indicazionedellefonti. Sonofontideldiritto: 1)leleggi; 2)iregolamenti; 1 3)( ) 4)gliusi.(1) le norme corporative sonostate abrogate per effetto delR.D.L. 9 agosto 1943, n.721.

Art.11.Efficaciadellaleggeneltempo. Laleggenondisponecheperl'avvenire:essanonhaeffettoretroattivo. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anterioreallapubblicazione,purchnonprecedaquelladellastipulazione. Art.12.Interpretazionedellalegge. Nell'applicare la legge non si pu ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse,edallaintenzionedellegislatore. Se una controversia non pu essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordi namentogiuridicodelloStato. Art.13. 1 ()( )(1)Esclusionedell'applicazioneanalogicadellenormecorporative. Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analo ghe a quelli da esse contemplati. Le norme corporative sono state abrogate per ef fettodelR.D.L.9agosto1943,n.721.

Art.2.Leggi. La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza dileggesonodisciplinatedaleggidicaratterecostituzionale. Art.3.Regolamenti. Il potere regolamentare del Governo disciplinato da leggi di carattere co stituzionale. Ilpotereregolamentaredialtreautoritesercitatoneilimitidellerispetti vecompetenze,inconformitdelleleggiparticolari. Art.4.Limitidelladisciplinaregolamentare. Iregolamentinonpossonocontenerenormecontrariealledisposizionidelle leggi. I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'art. 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Art.5. 1 ()( )(1)Normecorporative. Sono norme corporative le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi, i contratti collettivi di lavoro e le sentenze della magistratura del lavoro nelle contro

Art.14.Applicazionedelleleggipenaliedeccezionali. Leleggipenaliequellechefannoeccezionearegolegeneralioadaltreleggi nonsiapplicanooltreicasieitempiinesseconsiderati. Art.15.Abrogazionedelleleggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espres sa del legislatore, o per incompatibilit tra le nuove disposizioni e le prece dentioperchlanuovaleggeregolal'interamateriagiregolatadallalegge anteriore. Art.16.Trattamentodellostraniero. Lostranieroammessoagoderedeidiritticiviliattribuitialcittadinoacon dizionedireciprocitesalveledisposizionicontenuteinleggispeciali. Questadisposizionevaleancheperlepersonegiuridichestraniere. Art.17. 1 ()( )(1) Legge regolatrice dello stato e della capacit delle persone e dei rapporti di fa miglia. Lo stato e la capacit delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge delloStatoalqualeesseappartengono.

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CODICECIVILE DisposizionisullaleggeingeneraleTuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, considerato capace se per tale atto secondo la leggeitalianasiacapaceilcittadino,salvochesitrattidirapportidifamiglia,disuc cessionipercausadimorte,didonazioni,ovverodiattididisposizionediimmobilisi tuatiall'estero.ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.28. 1 ()( )(1)Efficaciadelleleggipenaliedipolizia. Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato. Articolo abrogato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218.

Art.18. ()(1)(1)Leggeregolatricedeirapportipersonalitraconiugi. Irapportipersonalitraconiugididiversacittadinanzasonoregolatidall'ultimalegge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio. Arti coloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.29. 1 ()( )(1)Apolidi. Seunapersonanonhacittadinanza,siapplicalaleggedelluogodoverisiedeintutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.19. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedeirapportipatrimonialitraconiugi. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempodellacelebrazionedelmatrimonio. Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salveleconvenzionitraiconiugiinbaseallanuovaleggenazionalecomuneArtico loabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.30. 1 ()( )(1)Rinvioadaltralegge. Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicanoledisposizionidellaleggestessasenzatenercontodelrinviodaessafatto adaltralegge.ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.20. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedeirapportitragenitoriefigli. Irapportitragenitoriefiglisonoregolatidallaleggenazionaledelpadre,ovveroda quelladellamadresesoltantolamaternitaccertataosesoltantolamadrehale gittimatoilfiglio. I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottan tealtempodell'adozione.ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.31. 1 ()( )(1)Limitiderivantidall'ordinepubblicoedalbuoncostume. Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti diunoStatoestero,gliordinamentiegliattidiqualunqueistituzioneoente,olepri vate disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio dello Stato, quandosianocontrariall'ordinepubblicooalbuoncostume. L'ordinecorporativofaparteintegrantedell'ordinepubblico.Articoloabrogatodal laL.31maggio1995,n.218.

Art.21. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedellatutela. La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge na zionaledell'incapace.ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.22. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedelpossesso,dellaproprietedeglialtridirittisullecose. Il possesso, la propriet e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano. Articolo abrogato dalla L. 31 maggio1995,n.218.

Art.23. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedellesuccessionipercausadimorte. Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui ere ditsitratta.ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.24. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedelledonazioni. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante. Articolo abrogato dallaL.31maggio1995,n.218.

Art.25. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedelleobbligazioni. Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto stato conchiuso.salvainognicasoladiversavolontdelleparti. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove avvenuto ilfattodalqualeessederivano.ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.26. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedellaformadegliatti. La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volont regolata dalla legge del luogonelqualel'attocompiutoodaquellacheregolalasostanzadell'atto,ovvero dallaleggenazionaledeldisponenteodaquelladeicontraenti,secomune. Leformedipubblicitdegliattidicostituzione,ditrasmissioneediestinzionedeidi ritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano. ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

Art.27. 1 ()( )(1)Leggeregolatricedelprocesso. La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processosisvolge.ArticoloabrogatodallaL.31maggio1995,n.218.

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia

LIBROIDELLEPERSONEEDELLAFAMIGLIA

TITOLOIIDELLEPERSONEGIURIDICHECAPOIDISPOSIZIONIGENERALIArt.11.Personegiuridichepubbliche. Le province e i comuni, nonch gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti secondo le leggi e gli usiosservati come diritto pubblico. Art.12. 1 ()( )(1)Personegiuridicheprivate. Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalit giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del presiden tedellaRepubblica. Per determinate categorie di enti che esercitano la loro attivit nell'ambito della provincia,ilGovernopudelegareaiprefettilafacoltdiriconoscerliconlorodecre to.ArticoloabrogatodalD.P.R.10febbraio2000,n.361.

TITOLOIDELLEPERSONEEDELLAFAMIGLIAArt.1.Capacitgiuridica. Lacapacitgiuridicasiacquistadalmomentodellanascita. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'e ventodellanascita. 1 ()( )(1) Il comma Le limitazioni alla capacitgiuridica derivanti dall'appartenenza a de terminate razze sono stabilite da leggi speciali. stato abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre1944,n.287.

Art.2.Maggioreet.Capacitdiagire. Lamaggioreetfissataalcompimentodeldiciottesimoanno.Conlamag giore et si acquista la capacit di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilitaunaetdiversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'et inferiore in materia di capacitaprestareilpropriolavoro.Intalcasoilminoreabilitatoall'eser ciziodeidirittiedelleazionichedipendonodalcontrattodilavoro. Art.3. 1 ()( )(1)Capacitinmateriadilavoro. Il minore che ha compiuto gli anni diciotto pu prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un'et inferiore. Articolo abrogato dalla L. 8 marzo 1975, n.39.

Art.13.Societ. LesocietsonoregolatedalledisposizionicontenutenellibroV.

CAPOIIDELLEASSOCIAZIONIEDELLEFONDAZIONIArt.14.Attocostitutivo. Leassociazionielefondazionidevonoesserecostituiteconattopubblico. Lafondazionepuesseredispostaanchecontestamento. Art.15.Revocadell'attocostitutivodellafondazione. L'atto di fondazione pu essere revocato dal fondatore fino a quando non siaintervenutoilriconoscimentoovveroilfondatorenonabbiafattoiniziare l'attivitdell'operadaluidisposta. Lafacoltdirevocanonsitrasmetteaglieredi. Art.16.Attocostitutivoestatuto.Modificazioni. L'attocostitutivoelostatutodevonocontenereladenominazionedell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonch le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quan dotrattasidiassociazioni,idirittiegliobblighidegliassociatielecondizioni dellaloroammissione;e,quandotrattasidifondazioni,icriterielemodalit dierogazionedellerendite. L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fonda zioni,anchequellerelativeallalorotrasformazione. 1 ()( )(1) Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate dall'autorit governativa nelle forme indicate nell'articolo 12. Comma abrogato dalD.P.R.10febbraio2000,n.361

Art.4.Commorienza. Quando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, tutte si considerano mortenellostessomomento. Art.5.Attididisposizionedelpropriocorpo. Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrit fisica, o quando siano altrimenti contrariallalegge,all'ordinepubblicooalbuoncostume. Art.6.Dirittoalnome. Ognipersonahadirittoalnomecheleperleggeattribuito. Nelnomesicomprendonoilprenomeeilcognome. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casieconleformalitdallaleggeindicati. Art.7.Tuteladeldirittoalnome. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, pu chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento deidanni. L'autorit giudiziaria pu ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o pigiornali. Art.8.Tuteladelnomeperragionifamiliari. Nel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione pu essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essereprotette. Art.9.Tuteladellopseudonimo. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'im portanzadelnome,puesseretutelatoaisensidell'articolo7. Art.10.Abusodell'immaginealtrui. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stataespostaopubblicatafuorideicasiincuil'esposizioneolapubblicazio ne dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputa zione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorit giudiziaria, su ri chiesta dell'interessato, pu disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento deidanni.Cfr.Cassazionecivile,sez.III,sentenza16maggio2008,n.12433eCassazionepena le,sez.V,sentenza22luglio2008,n.30664inAltalexMassimario.

Art.17.Acquistodiimmobilieaccettazionedidonazioni,ereditelegati. 1 ()( )(1)Lapersonagiuridicanonpuacquistarebeniimmobili,naccettaredonazionio eredit,nconseguirelegatisenzal'autorizzazionegovernativa. Senza questa autorizzazione l'acquisto e l'accettazione non hanno effetto. Articolo abrogatodallaL.15maggio1997,n.127.

Art.18.Responsabilitdegliamministratori. Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato.peresentedaresponsabilitquellodegliamministratoriilqua lenonabbiapartecipatoall'attochehacausatoildanno,salvoilcasoincui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constaredelpropriodissenso. Art.19.Limitazionidelpoteredirappresentanza. Le limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provicheessineeranoaconoscenza. Art.20.Convocazionedell'assembleadelleassociazioni. L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori unavoltal'annoperl'approvazionedelbilancio. L'assembleadeveessereinoltreconvocataquandoseneravvisalanecessit oquandonefattarichiestamotivatadaalmenoundecimodegliassociati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convoca zionepuessereordinatadalpresidentedeltribunale. Art.21.Deliberazionidell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenzadialmenolametdegliassociati.Inseconda convocazioneladeli

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia berazionevalidaqualunquesiailnumerodegliintervenuti.Nelledelibera zioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro respon sabilitgliamministratorinonhannovoto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non altrimenti di sposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevoledellamaggioranzadeipresenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patri moniooccorreilvotofavorevoledialmenotrequartidegliassociati. Art.22.Azionidiresponsabilitcontrogliamministratori. Le azioni di responsabilit contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuoviamministratoriodailiquidatori. Art.23.Annullamentoesospensionedelledeliberazioni. Ledeliberazionidell'assembleacontrarieallalegge,all'attocostitutivooallo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qua lunqueassociatoodelpubblicoministero. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazio nemedesima. Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, pu sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'im pugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed notificato agli amministratori. L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon co stumepuesseresospesaanchedall'autoritgovernativa. Art.24.Recessoedesclusionedegliassociati. Laqualitdiassociatonon trasmissibile,salvochelatrasmissionesiacon sentitadall'attocostitutivoodallostatuto. L'associato pu sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'ob bligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scaderedell'annoincorso,purchsiafattaalmenotremesiprima. L'esclusione d'un associato non pu essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato pu ricorrere all'autorit giudiziaria entro sei mesidalgiornoincuiglistatanotificataladeliberazione. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbianocessatodiappartenereall'associazione,nonpossonoripetereicon tributiversati,nhannoalcundirittosulpatrimoniodell'associazione. Art.25.Controllosull'amministrazionedellefondazioni. L'autoritgovernativaesercitailcontrolloelavigilanzasull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministra tori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fon dazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con prov vedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto difondazione,all'ordinepubblicoo albuoncostume; puscioglierel'ammi nistrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli ammini stratori non agiscano in conformit dello statuto o dello scopo della fonda zioneodellalegge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazio nemedesima. Leazionicontrogliamministratoriperfattiriguardantilalororesponsabilit devono essere autorizzate dall'autorit governativa e sono esercitate dal commissariostraordinario,dailiquidatoriodainuoviamministratori. Art.26.Coordinamentodiattiviteunificazionediamministrazione. L'autorit governativa pu disporre il coordinamento dell'attivit di pi fon dazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quantopossibile,lavolontdelfondatore. Art.27.Estinzionedellapersonagiuridica. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la perso na giuridica si estingue quando lo scopo stato raggiunto o divenuto im possibile. Leassociazionisiestinguono,inoltre,quandotuttigliassociatisonovenutia mancare. 1 ()( )(1) L'estinzione dichiarata dall'autoritgovernativa, suistanza di qualunqueinte ressatooanched'ufficio.CommaabrogatodalD.P.R.10febbraio2000,n.361.

Art.28.Trasformazionedellefondazioni. Quando lo scopo esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilit, o il patrimoniodivenutoinsufficiente,l'autoritgovernativa,anzichdichiara re estinta la fondazione, pu provvedere alla sua trasformazione, allonta nandosiilmenopossibiledallavolontdelfondatore. La trasformazione non ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della per sonagiuridicaedidevoluzionedeibeniaterzepersone. Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'articolo 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o pi fami gliedeterminate. Art.29.Divietodinuoveoperazioni. Gli amministratorinon possono compiere nuove operazioni, appena stato loro comunicato il provvedimento che dichiara l'estinzione della persona giuridicaoilprovvedimentoconcuil'autorit,anormadilegge,haordinato lo scioglimento dell'associazione, o appena stata adottata dall'assemblea la deliberazione di scioglimento dell'associazione medesima. Qualora tra sgrediscanoaquestodivieto,assumonoresponsabilitpersonaleesolidale. Art.30.Liquidazione. Dichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le normediattuazionedelcodice. Art.31.Devoluzionedeibeni. I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sonodevolutiinconformitdell'attocostitutivoodellostatuto. Qualoraquestinondispongano,setrattasidifondazione,provvedel'autori t governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi; se trattasi di associazione, si osservano le deliberazioni dell'assemblea che ha stabilito lo scioglimento e, quando anche queste mancano, provvede nello stessomodol'autoritgovernativa. I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento a coloro ai quali i beni sono stati devoluti, entro l'anno dalla chiusura della liquidazione, in proporzione e nei limiti di cichehannoricevuto. Art.32.Devoluzionedeibenicondestinazioneparticolare. Nel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destinazione a scopo diverso da quello proprio dell'ente, l'autorit governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altrepersonegiuridichechehannofinianaloghi. Art.33. 1 ()( )(1)Registrazionedellepersonegiuridiche. Inogniprovinciaistituitounpubblicoregistrodellepersonegiuridiche. Nel registro devono indicarsi la data dell'atto costitutivo e quella del decreto di rico noscimento, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome e il nome degli ammini stratoriconlamenzionediquelliaiqualiattribuitalarappresentanza. Laregistrazionepuesseredispostaanched'ufficio. Gli amministratori di un'associazione o di una fondazione non registrata, bench ri conosciuta, rispondono personalmente e solidalmente, insiemecon la persona giuri dica, delle obbligazioni assunte. Articolo abrogato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Art.34. 1 ()( )(1)Registrazionediatti. Nel registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello sta tuto, dopo chesonostate approvate dall'autorit governativa, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indi cazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenticheordinanoloscioglimentoodichiaranol'estinzione,ilcognomeeil nomedeiliquidatori. Sel'iscrizionenonhaavutoluogo,ifattiindicatinonpossonoessereoppostiaiterzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza. Articolo abrogato dal D.P.R. 10febbraio2000,n.361.

Art.35.Disposizionepenale. Gli amministratori e i liquidatori che non richiedono le iscrizioni prescritte sonopuniticonlasanzioneamministrativadelpagamentodiunasommada 1 10a516.( )(1) Le parole dagli articoli 33 e 34, nel termine e secondo le modalit stabiliti dalle normediattuazionedelcodice,sonostateabrogatedalD.P.R.10febbraio2000,n. 361.

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CAPOIIIDELLEASSOCIAZIONINONRICONOSCIUTEEDEICOMITATIArt.36.Ordinamentoeamministrazionedelleassociazioninonriconosciu te. L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non ricono sciutecomepersonegiuridichesonoregolatidagliaccordidegliassociati. Le dette associazioni possono stare in giudizio nella persona di coloro ai quali,secondoquestiaccordi,conferitalapresidenzaoladirezione.Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 16 ottobre 2009, n. 21967 in Altalex Massimario.

Art.46.Sededellepersonegiuridiche. Quandolaleggefadipenderedeterminatieffettidallaresidenzaodaldomi cilio,perlepersonegiuridichesihariguardoalluogoincuistabilitalaloro sede. Neicasiincuilasedestabilitaaisensidell'articolo16olasederisultantedal registro diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede dellapersonagiuridicaanchequest'ultima.Cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 29 luglio 2009, n. 17590 in Altalex Massimario.

Art.37.Fondocomune. I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costitui sconoilfondocomunedell'associazione. Finch questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondocomune,npretendernelaquotaincasodirecesso. Art.38.Obbligazioni. Perleobbligazioniassuntedallepersonecherappresentanol'associazione,i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hannoagitoinnomeepercontodell'associazione.Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 giugno 2009, n. 14612 in Altalex Massima rio.

Art.47.Elezionedidomicilio. Sipueleggeredomiciliospecialeperdeterminatiattioaffari. Questaelezionedevefarsiespressamenteperiscritto.

TITOLO IV DELLASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTACAPOIDELLASSENZAArt.48.Curatoredelloscomparso. Quandounapersonanonpicomparsanelluogodelsuoultimodomicilio odell'ultimasuaresidenzaenonsenehannopinotizie,iltribunaledell'ul timo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei pre suntisuccessorilegittimiodelpubblicoministero,pu nominareuncurato recherappresentilapersonaingiudizioonellaformazionedegliinventarie dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e pu dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scom parso. Se vi un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il me desimononpufare. Art.49.Dichiarazionediassenza. Trascorsidueannidalgiornoacuirisalel'ultimanotizia,ipresuntisuccesso ri legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scom parso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente,secondol'articoloprecedente,chenesiadichiaratal'assenza. Art.50.Immissionenelpossessotemporaneodeibeni. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istan za di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degliattidiultimavolontdell'assente,sevisono. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse mor to nel giorno a cui risale l'ultima notizia dilui, o i loro rispettivi eredi posso nodomandarel'immissionenelpossessotemporaneodeibeni. I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dallamortedell'assentepossonodomandarediessereammessiall'esercizio temporaneodiquestidiritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbli gazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434. Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tri bunale pu stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualit delle persone eallaloroparentelaconl'assente. Art.51.Assegnoalimentareafavoredelconiugedell'assente. Il coniuge dell'assente, oltre ci che gli spetta per effetto del regime patri moniale dei coniugi e per titolo di successione, pu ottenere dal tribunale, incasodibisogno,unassegnoalimentaredadeterminarsisecondolecondi zionidellafamigliael'entitdelpatrimoniodell'assente.Cfr. Cassazione penale, sez. V, sentenza 20 gennaio 2009, n. 2066 in Altalex Massi mario.

Art.39.Comitati. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pub bliche,monumenti,esposizioni,mostre,festeggiamentiesimilisonoregola tidalledisposizioniseguenti,salvoquantostabilitonelleleggispeciali. Art.40.Responsabilitdegliorganizzatori. Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e dellalorodestinazionealloscopoannunziato. Art.41.Responsabilitdeicomponenti.Rappresentanzaingiudizio. Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalit giuridica, i suoi com ponentirispondonopersonalmenteesolidalmentedelleobbligazioniassun te.Isottoscrittorisonotenutisoltantoaeffettuareleoblazionipromesse. Ilcomitatopustareingiudizionellapersonadelpresidente. Art.42.Diversadestinazionedeifondi. Qualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia pi attuabile, o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi, l'autorit go vernativastabilisceladevoluzionedeibeni,sequestanonstatadisciplina taalmomentodellacostituzione.

TITOLOIIIDELDOMICILIOEDELLARESIDENZAArt.43.Domicilioeresidenza. Il domicilio di una persona nel luogo in cui essa ha stabilito la sede princi paledeisuoiaffarieinteressi. Laresidenzanelluogoincuilapersonahaladimoraabituale. Art.44.Trasferimentodellaresidenzaedeldomicilio. Il trasferimento della residenza non pu essere opposto ai terzi di buona fede,senonstatodenunciatoneimodiprescrittidallalegge. Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, di fronte ai terzi di buona fede si considera tra sferito pure il domicilio, se non si fatta una diversa dichiarazione nell'atto incuistatodenunciatoiltrasferimentodellaresidenza. Art.45.Domiciliodeiconiugi,delminoreedell'interdetto. Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha stabilito la 1 sedeprincipaledeipropriaffariointeressi.( ) Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o comunque non hanno la stessa residenza,ilminorehaildomiciliodelgenitoreconilqualeconvive. L'interdettohaildomiciliodeltutore.(1)LaCorteCostituzionaleconsentenza14luglio1976,n.171hadichiaratol'illegit timit costituzionale del presente comma nella parte in cui in caso di separazione di fattodeiconiugiedaifinidellacompetenzaperterritorionelgiudiziodiseparazione prevede che la moglie, la quale abbia fissato altrove la propria residenza, conservi legalmenteildomiciliodelmarito.

Art.52.Effettidellaimmissionenelpossessotemporaneo. L'immissionenelpossessotemporaneodeibenideveessereprecedutadalla formazionedell'inventariodeibeni. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministra zione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimen todellerenditedeibenineilimitistabilitinell'articoloseguente.

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia Art.53.Godimentodeibeni. Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalit delle rendite. Gli altri devono riservareall'assenteilterzodellerendite. Art.54.Limitialladisponibilitdeibeni. Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni nonpossonoalienarli,ipotecarliosottoporliapegno,senonpernecessito utilitevidentericonosciutadaltribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle sommericavate. Art.55.Immissionedialtrinelpossessotemporaneo. Se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cuirisalel'ultimanotiziadell'assente,undirittoprevalenteougualeaquello del possessore, pu escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma nonhadirittoaifruttisenondalgiornodelladomandagiudiziale. Art.56.Ritornodell'assenteoprovadellasuaesistenza. Se durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell'articolo48. I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della lorocostituzioneinmoracontinuanoagodereivantaggiattribuitidagliarti coli52e53,egliatticompiutiaisensidell'articolo54restanoirrevocabili. Se l'assenza stata volontaria e non giustificata, l'assente perde il diritto difarsirestituirelerenditeriservateglidallanormadell'articolo53. Art.57.Provadellamortedell'assente. Se durante il possesso temporaneo provata la morte dell'assente, la suc cessione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoierediolegatari. Siapplicaancheinquestocasoladisposizionedelsecondocommadell'arti coloprecedente. Qualora non possa determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta allafinedelgiornoindicato. Art.62.Condizionieformedelladichiarazionedimortepresunta. Ladichiarazionedimortepresuntaneicasiindicatidall'articolo60puesse re domandata quando non si potuto procedere agli accertamenti richiesti dallaleggeperlacompilazionedell'attodimorte. Questa dichiarazione pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'articolo50. Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di mortepresunta,pudichiararel'assenzadelloscomparso. Art.63.Effettidelladichiarazionedimortepresuntadell'assente. Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro che otten nero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successoripossonodisporreliberamentedeibeni. Coloroaiqualifuconcessol'eserciziotemporaneodeidirittiolaliberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'articolo 50 conseguono l'esercizio definitivodeidirittiolaliberazionedefinitivadalleobbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell'articolo50. Inognicasocessanolecauzionielealtrecautelechesonostateimposte. Art.64.Immissionenelpossessoeinventario. Se non v' stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi dirittoindicatineicapoversidell'articolo50oilorosuccessoriconseguonoil pieno esercizio dei diritti loro spettanti, quando diventata eseguibile la sentenzamenzionatanell'articolo58. Coloro che prendono possesso dei beni devono fare precedere l'inventario deibeni. Parimenti devono far precedere l'inventario dei beni coloro che succedono pereffettodelladichiarazionedimortepresuntaneicasiindicatidall'artico lo60. Art.65.Nuovomatrimoniodelconiuge. Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge pucontrarrenuovomatrimonio. Art.66.Provadell'esistenzadellapersonadicuistatadichiaratalamorte presunta. Lapersonadicuistatadichiaratalamortepresunta,seritornaonepro vata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo di quelli alienati, quando esso sia tuttora dovuto, o i benineiqualisiastatoinvestito. Essa ha altres diritto di pretendere l'adempimento delle obbligazioni consi derateestinteaisensidelsecondocommadell'articolo63. Se provata la data della sua morte, il diritto previsto nel primo comma di questoarticolocompeteacolorocheaquelladatasarebberostatisuoiere di o legatari. Questi possono inoltre pretendere l'adempimento delle obbli gazioni considerate estinte ai sensi del secondo comma dell'articolo 63 per iltempoanteriorealladatadellamorte. Sonosalviinognicasoglieffettidelleprescrizioniedelleusucapioni. Art.67.Dichiarazionediesistenzaoaccertamentodellamorte. La dichiarazione di esistenza della persona di cui stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su ri chiestadelpubblicoministeroodiqualunqueinteressato,incontraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte pre sunta. Art.68.Nullitdelnuovomatrimonio. Il matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l'esi stenza. Sonosalviglieffetticivilidelmatrimoniodichiaratonullo. La nullit non pu essere pronunziata nel caso in cui accertata la morte, ancheseavvenutainunadataposterioreaquelladelmatrimonio.

CAPOIIDELLADICHIARAZIONEDIMORTEPRESUNTAArt.58.Dichiarazionedimortepresuntadell'assente. Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente secondo l'art. 48, su istanza del pubbli coministerooditalunadellepersoneindicateneicapoversidell'articolo50, pu con sentenza dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risalel'ultimanotizia. In nessun caso la sentenza pu essere pronunziata se non sono trascorsi noveannidalraggiungimentodellamaggioreetdell'assente. Pu essere dichiarata la morte presunta anche se sia mancata la dichiara zionediassenza. Art.59.Termineperlarinnovazionedellaistanza. L'istanza, quando stata rigettata, non pu essere riproposta prima che sianodecorsialmenodueanni. Art.60.Altricasididichiarazionedimortepresunta. Oltre che nel caso indicato nell'articolo 58, pu essere dichiarata la morte presuntaneicasiseguenti: 1)quandoalcunoscomparsoinoperazionibellicheallequalihapresopar te, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si comunque tro vato presente, senza che si abbiano pi notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre annidallafinedell'annoincuisonocessateleostilit; 2)quandoalcunostatofattoprigionierodalnemico,odaquestointernato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entratainvigoredeltrattatodipace,o,inmancanzadiquesto,treanni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilit, senza che si siano avute notiziediluidopol'entratainvigoredeltrattatodipaceovverodopolaces sazionedelleostilit; 3) quando alcuno scomparso per un infortunio e non si hanno pi notizie dilui,dopodueannidalgiornodell'infortunioo,seilgiornononconosciu to, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese conosciuto, dallafinedell'annoincuil'infortunioavvenuto. Art.61.Datadellamortepresunta. Nei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza de termina il giorno e possibilmente l'ora a cui risale la scomparsa nell'opera zione bellica o nell'infortunio, e nel caso indicato dal numero 2 il giorno a cuirisalel'ultimanotizia.

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CAPO III DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSO NA DI CUI SI IGNORA LESISTENZA O DI CUI E STATA DICHIARATA LA MORTEPRESUNTAArt.69.Dirittispettantiallapersonadicuisiignoral'esistenza. Nessuno ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto nato. Art.70.Successioneallaqualesarebbechiamatalapersonadicuisiignora l'esistenza. Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'esistenza, la successione devoluta a coloro ai quali sarebbe spettata in mancanza della detta persona salvo il dirittodirappresentazione. Coloro ai quali devoluta la successione devono innanzi tutto procedere all'inventariodeibeni,edevonodarecauzione. Art. 71. Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esi stenza. Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredit n gli altridiritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapio ne. Larestituzionedeifruttinondovutasenondalgiornodellacostituzionein mora. Art. 72. Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale stata dichiaratalamortepresunta. Quando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parteunapersonadicuistatadichiaratalamortepresunta,coloroaiqua li, in sua mancanza, devoluta la successione devono innanzi tutto proce dereall'inventariodeibeni. Art.73.Estinzionedeidirittispettantiallapersonadicuistatadichiarata lamortepresunta. Se la persona di cui stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne pro vata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredit e far valere ognialtrodiritto,manonpossonorecuperareibenisenonnellostatoincui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando ancora dovuto, o i beni nei quali esso stato investito, salvi gli effetti della prescrizioneodell'usucapione. Siapplicaladisposizionedelsecondocommadell'articolo71.

L'affinitnoncessaperlamorte,anchesenzaprole,delconiugedacuideri va, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matri moniodichiaratonullo,salviglieffettidicuiall'articolo87,n.4.

TITOLOVIDELMATRIMONIOCAPOIDELLAPROMESSADIMATRIMONIO Art.79.Effetti. Lapromessadimatrimoniononobbligaacontrarlonadeseguirecichesi fosseconvenutoperilcasodinonadempimento. Art.80.Restituzionedeidoni. Il promittente pu domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessadimatrimonio,sequestononstatocontratto. La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno in cui s' avuto il rifiutodicelebrareilmatrimonioodalgiornodellamortediunodeipromit tenti. Art.81.Risarcimentodeidanni. La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di et o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla ri chiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizionedelleparti. Lostessorisarcimentodovutodalpromittentecheconlapropriacolpaha datogiustomotivoalrifiutodell'altro. La domanda non proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di cele brareilmatrimonio.Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 20 marzo 2008, n. 12409 in Altalex Massi mario.

CAPO II DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CUL

TO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEICULTIAMMESSINELLOSTATOArt.82.Matrimoniocelebratodavantiaministridicultocattolico. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico regolato in conformit del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia. Art. 83. Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato. Il matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato regolato dalle disposizioni del capo seguente, salvo quanto stabilito nella leggespecialeconcernentetalematrimonio.

TITOLOVDELLAPARENTELAEDELLAFFINITAArt.74.Parentela. Laparentelailvincolotralepersonechediscendonodaunostessostipite, sia nel caso in cui la filiazione avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel casoincuiavvenutaaldifuoridiesso,sianelcasoincuiilfiglioadottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di 1 et,dicuiagliarticoli291eseguenti.( )(1) Larticolo che recitava: La parentela il vincolo tra le persone che discendono daunostessostipite.statocossostituitodallart.1,L.10dicembre2012,n.219.

CAPO III DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALLUFFICIALE DELLOSTATOCIVILESEZIONEIDellecondizioninecessariepercontrarrematrimonio Art.84.Et. Iminoridietnonpossonocontrarrematrimonio. Il tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturit psicofisica elafondatezzadelleragioniaddotte,sentitoilpubblicoministero,igenitori o il tutore, pu con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravimotivialmatrimoniochiabbiacompiutoisedicianni. Il decreto comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori o al tu tore. Contro il decreto pu essere proposto reclamo, con ricorso alla corte d'ap pello,neltermineperentoriodidiecigiornidallacomunicazione. Lacorted'appellodecideconordinanzanonimpugnabile,emessaincamera diconsiglio. Ildecretoacquistaefficaciaquandodecorsoiltermineprevistonelquarto comma,senzachesiastatopropostoreclamo. Art.85.Interdizioneperinfermitdimente. Nonpucontrarrematrimoniol'interdettoperinfermitdimente.

Art.75.Lineedellaparentela. Sonoparentiinlinearettalepersonedicuil'unadiscendedall'altra;inlinea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'u nadall'altra. Art.76.Computodeigradi. Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, esclusolostipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente,semprerestandoesclusolostipite. Art.77.Limitedellaparentela. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che peralcunieffettispecialmentedeterminati. Art.78.Affinit. L'affinitilvincolotraunconiugeeiparentidell'altroconiuge. Nella linea e nel grado in cui taluno parente d'uno dei due coniugi, egli affinedell'altroconiuge.

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia Se l'istanza di interdizione soltanto promossa, il pubblico ministero pu chiederechesisospendalacelebrazionedelmatrimonio;intalcasolacele brazione non pu aver luogo finch la sentenza che ha pronunziato sull'i stanzanonsiapassataingiudicato.Cfr.TribunalediTrieste,sentenza28settembre2007inAltalexMassimario. PerlavaliditdeimatrimonideiPrincipiedellePrincipesserealirichiestol'assenso del Re Imperatore. Articolo da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore dellaCostituzioneItaliana.

SEZIONEIIDelleformalitpreliminaridelmatrimonio Art.93.Pubblicazione. La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione 1 fattaacuradell'ufficialedellostatocivile.( )(1) Il comma: La pubblicazione consiste nell'affissione alla porta della casa comu nalediunattodovesiindicailnome,ilcognome,laprofessione,illuogodinascitae la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di et, nonch il luogo dove intendono celebrare il matrimonio. L'atto deve anche indicare il nome del padre e il nome e cognome della madre degli sposi, salvi i casi in cui la legge vieta questa menzione.statoabrogatodalD.P.R.3novembre2000,n.396.

Art.86.Libertdistato. Non pu contrarre matrimonio chi vincolato da un matrimonio preceden te. Art.87.Parentela,affinit,adozioneeaffiliazione. Nonpossonocontrarrematrimoniofraloro: 1)gliascendentieidiscendentiinlinearetta,legittimionaturali; 2)ifratellielesorellegermani,consanguineiouterini; 3)lozioelanipote,laziaeilnipote; 4) gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinit deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale stata pro nunziatalacessazionedeglieffetticivili; 5)gliaffiniinlineacollateraleinsecondogrado; 6)l'adottante,l'adottatoeisuoidiscendenti; 7)ifigliadottividellastessapersona; 8)l'adottatoeifiglidell'adottante; 9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adotta to. Idivieticontenutiainumeri6),7),8)e9)sonoapplicabiliall'affiliazione. Idivieticontenutineinumeri2)e3)siapplicanoancheseilrapportodipen dedafiliazionenaturale. Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione pu essere accordata anche nel caso indicato dal numero4,quandol'affinitderivadaunmatrimoniodichiaratonullo. Ildecretonotificatoagliinteressatiealpubblicoministero. Siapplicanoledisposizionideicommiquarto,quintoesestodell'articolo84. Art.88.Delitto. Nonpossonocontrarrematrimoniotraloropersonedellequalil'unastata condannataperomicidioconsumatootentatosulconiugedell'altra. Se ebbe luogo soltanto rinvio a giudizio ovvero fu ordinata la cattura, si so spende la celebrazione del matrimonio fino a quando non pronunziata sentenzadiproscioglimento. Art.89.Divietotemporaneodinuovenozze. Non pu contrarre matrimonio la donna, se non dopo trecento giorni dallo scioglimento,dall'annullamentoodallacessazionedeglieffetticivilidelpre cedentematrimonio.Sonoesclusidaldivietoicasiincuiloscioglimentoola cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronun ciati in base all'articolo 3, numero 2, lettere b) ed f), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza,anchesoltantoagenerare,diunodeiconiugi. Il tribunale con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, pu autorizzare il matrimonio quando inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato cheilmaritononhaconvissutocon lamoglieneitrecentogiorniprecedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matri monio. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'ar ticolo84edelcommaquintodell'articolo87. Ildivietocessadalgiornoincuilagravidanzaterminata. Art.90.Assistenzadelminore. Con il decreto di cui all'articolo 84 il tribunale o la corte d'appello nomina no, se le circostanze lo esigono, un curatore speciale che assista il minore nellastipulazionedelleconvenzionimatrimoniali. Art.91. 1 ()( )(1)LarticoloDiversitdirazzaodinazionalit.statoabrogatodalD.Lgs.Lgt.14 settembre1944,n.287.

Art.94.Luogodellapubblicazione. La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del co mune dove uno degli sposi hala residenza ed fatta nei comuni di residen 1 zadeglisposi.( )(1)Icommi:Selaresidenzanonduradaunanno,lapubblicazionedevefarsianche nelcomunedellaprecedenteresidenza.L'ufficialedellostatocivilecuisidomandala pubblicazioneprovvedeachiederlaagliufficialideglialtricomunineiqualilapubbli cazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione. sono stati abrogati dal D.P.R. 3 novembre 2000,n.396.

Art.95. 1 ()( )(1)Larticolo:Duratadellapubblicazione. L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni,comprendentiduedomenichesuccessive. statoabrogatodalD.P.R.3novembre2000,n.396.

Art.96.Richiestadellapubblicazione. La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da perso nachenehadaessiricevutospecialeincarico. Art.97. 1 ()( )(1)Larticolo:Documentiperlapubblicazione. Chi richiede la pubblicazione deve presentare all'ufficiale dello stato civile un estrat to per riassunto dell'atto di nascita di entrambi gli sposi, nonch ogni altro docu mentonecessarioaprovarelalibertdeglisposi. Coloro che esercitano o hanno esercitato la potest debbono dichiarare all'ufficiale distatocivilealqualevienerivoltalarichiestadipubblicazione,sottolapropriaper sonale responsabilit, che gli sposi non si trovano in alcuna delle condizioni che im pediscono il matrimonio a norma dell'articolo 87, di cui debbono prendere cono scenza attraverso la lettura chiara e completa fatta dall'ufficiale di stato civile, con ammonizionedelleconseguenzepenalidelledichiarazionimendaci. La dichiarazione prevista al comma precedente resa e sottoscritta dinanzi all'uffi ciale distato civile ed autenticata dallostesso. Si applicano le disposizioni degli arti coli20,24e26dellalegge4gennaio1968,n.15. In difetto della dichiarazione prevista nel secondo comma, l'ufficiale di stato civile accerta d'ufficio, esclusivamente mediante esame dell'atto integrale di nascita, l'as senzadiimpedimentodiparentelaodiaffinitaterminieperglieffettidicuiall'ar ticolo87. Qualora i richiedenti non presentino i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile provvede su loro domanda a richiederli. stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000,n.396.

Art.98.Rifiutodellapubblicazione. L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblica zionerilasciauncertificatocoimotividelrifiuto. Controilrifiutodatoricorsoaltribunale,cheprovvedeincameradiconsi glio,sentitoilpubblicoministero. Art.99.Termineperlacelebrazionedelmatrimonio. Il matrimonio non pu essere celebrato prima del quarto giorno dopo com piutalapubblicazione. Seilmatrimoniononcelebratoneicentottantagiornisuccessivi,lapubbli cazionesiconsideracomenonavvenuta. Art.100.Riduzionedeltermineeomissionedellapubblicazione. Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emes soincameradiconsiglio,sentitoilpubblicoministero,puridurre,pergravi motivi,ilterminedellapubblicazione.Inquelcasolariduzionedeltermine dichiaratanellapubblicazione.

Art.92. 1 ()( )(1)MatrimoniodelReImperatoreedeiPrincipireali. Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell'articolo 90, quarto comma,nonsonoapplicabilialReImperatoreeallaFamigliareale.

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia Pu anche autorizzare, con le stesse modalit, per cause gravissime, l'omis sione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilit che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli85,86,87,88e89siopponealmatrimonio. Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gra vitdellepossibiliconseguenze. 1 ( )(1) Il comma: Quando stata autorizzata l'omissione della pubblicazione, gli sposi, peressereammessiallacelebrazionedelmatrimonio,devonopresentareall'ufficiale dello stato civile, insieme col decreto di autorizzazione, gli atti previsti dall'articolo 97.statoabrogatodalD.P.R.3novembre2000,n.396.

Art.106.Luogodellacelebrazione. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davantiall'ufficialedellostatocivilealqualefufattalarichiestadipubblica zione. Art.107.Formadellacelebrazione Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di duetestimoni,ancheseparenti,dletturaaglisposidegliarticoli143,144e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la di chiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie,ediseguitodichiaracheessesonouniteinmatrimonio. L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la cele brazione. Art.108.Inopponibilitditerminiecondizioni. La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in mo glienonpuesseresottopostanaterminenacondizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civilenonpuprocedereallacelebrazionedelmatrimonio.Secinonostan te il matrimonio celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti. Art.109.Celebrazioneinuncomunediverso. Quandovinecessitoconvenienzadicelebrareilmatrimonioinuncomu ne diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscrittol'ufficialedelluogodoveilmatrimoniosidevecelebrare. La richiesta menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficialedacuifufattalarichiesta. Art.110.Celebrazionefuoridellacasacomunale. Se uno degli sposi, per infermit o per altro impedimento giustificato all'uf ficio dello stato civile, nell'impossibilit di recarsi alla casa comunale, l'uf ficialesitrasferiscecolsegretarionelluogoincuisitrovalosposoimpedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del ma trimoniosecondol'articolo107. Art.111.Celebrazioneperprocura. I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per pro cura. La celebrazione del matrimonio per procura pu anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matri moniosidevecontrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al se guito delleforze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme spe cialiadessiconsentite. Il matrimonio non pu essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giornidaquelloincuilaprocurastatarilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge al momentodellacelebrazione. Art.112.Rifiutodellacelebrazione. L'ufficiale dello stato civile non pu rifiutare la celebrazione del matrimonio senonperunacausaammessadallalegge. Selarifiuta,deverilasciareuncertificatoconl'indicazionedeimotivi. Controilrifiutodatoricorsoaltribunale,cheprovvedeincameradiconsi glio,sentitoilpubblicoministero. Art. 113. Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello sta tocivile. Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualit di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che ladettapersonanonavevatalequalit. Art.114. 1 ()( )(1)MatrimoniodelReImperatoreedeiPrincipireali.

Art.101.Matrimonioinimminentepericolodivita. Nelcasodiimminentepericolodivitadiunodeglisposi,l'ufficialedellosta to civile del luogo pu procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazioneesenzal'assensoalmatrimonio,sequestorichiesto,purch glisposiprimagiurinochenonesistonotraloroimpedimentinonsuscettibi lididispensa. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui haaccertatol'imminentepericolodivita.Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 18 novembre 2008, n. 27407 in Altalex Massimario.

SEZIONEIIIDelleopposizionialmatrimonio Art.102.Personechepossonofareopposizione. Igenitorie,inmancanzaloro,glialtriascendentieicollateralientroilterzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualun quecausacheostiallasuacelebrazione. Se uno degli sposi soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione competeanchealtutoreoalcuratore. Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarreunaltromatrimonio. Quandositrattadimatrimonioincontravvenzioneall'articolo89,ildirittodi opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col qualeilmatrimonioerastatocontrattoeaiparentidilui. Ilpubblicoministerodevesemprefareopposizionealmatrimonio,sesache viostaunimpedimentoosegliconstal'infermitdimentediunodeglispo si, nei confronti del quale, a causa dell'et, non possa essere promossa l'in terdizione. Art.103.Attodiopposizione. L'attodiopposizionedevedichiararelaqualitcheattribuisceall'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di domi cilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il 1 matrimonio.( )(1) Il comma: L'atto deve essere notificato nella forma della citazione agli sposi e all'ufficialedellostatociviledelcomunenelqualeilmatrimoniodeveesserecelebra to.statoabrogatodalD.P.R.3novembre2000,n.396.

Art.104.Effettidell'opposizione. 1 ()( ) Se l'opposizione respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblicoministero,puesserecondannatoalrisarcimentodeidanni.(1) il comma: L'opposizione fatta da chi ne ha facolt, per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a che con sentenza passata in giudicato sia rimossa l'opposizione. stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.

Art.105. 1 ()( )(1)MatrimoniodelReImperatoreedeiPrincipiReali. LedisposizionidiquestasezioneedellaprecedentenonsiapplicanoalReImperato reeallaFamigliareale.Articolodaritenersiabrogatoaseguitodell'entratainvigo redellaCostituzioneItaliana.

SEZIONEIVDellaCelebrazionedelmatrimonio

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamigliaNei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia reale l'ufficiale dello stato civile ilpresidentedelSenato. Il Re Imperatore determina il luogo della celebrazione, la quale pu anche farsi per procura.Inquestocasononsiapplicanolenormedell'articolo111.Articolodarite nersiabrogatoaseguitodell'entratainvigoredellaCostituzioneItaliana.

L'azionenonpuesserepropostase,doporevocatal'interdizione,vistata coabitazioneperunanno. Art.120.Incapacitdiintendereodivolere. Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi che, quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del ma trimonio. L'azione non pu essere proposta se vi stata coabitazione per un anno dopocheilconiugeincapaceharecuperatolapienezzadellefacoltmenta li. Art.121. 1 ()( )(1)Mancanzadiassenso. Il matrimonio contratto senza l'assenso prescritto dall'articolo 90 pu essere impu gnato dalla persona della quale era richiesto l'assenso e da quello degli sposi per il qualel'assensoeranecessario. L'azionenonpuesserepropostaquandoilmatrimoniostatoespressamenteota citamente approvato dalla persona della quale era richiesto l'assenso, o quando so notrascorsitremesidallanotiziadelcontrattodimatrimonio. Parimenti l'azione non pu essere proposta dallo sposo a cui l'assenso era necessa rio, quando trascorso un mese dal raggiungimento della sua maggiore et. Arti coloabrogatodallaL.19maggio1975,n.151.

SEZIONEVDelmatrimoniodeicittadiniinpaesestranieroedeglistranie rinellaRepubblica Art.115.Matrimoniodelcittadinoall'estero. Il cittadino soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questocapo,anchequandocontraematrimonioinpaesestranierosecondo 1 leformeivistabilite.( )(1) Il comma: La pubblicazione deve anche farsi nella Repubblica a norma degli ar ticoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nella Repubblica, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio. stato abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Art.116.MatrimoniodellostranieronellaRepubblica. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presen tareall'ufficialedellostatocivileunadichiarazionedell'autoritcompetente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui sottoposto nulla osta al matrimonio [nonch un documento attestante la regolarit del 1 soggiornonelterritorioitaliano].( ) Anche lo straniero tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli arti coli85,86,87,numeri1,2e4,88e89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far farelapubblicazionesecondoledisposizionidiquestocodice.(1)Leparole:nonchundocumentoattestantelaregolaritdelsoggiornonelterri torio italiano sono state aggiunte dalla L. 15 luglio 2009, n. 94. Successivamente la CorteCostituzionalenehadichiaratol'illegittimitcostituzionale(sentenza25luglio 2011,n.245).

SEZIONEVIDellanullitdelmatrimonio Art.117.Matrimoniocontrattoconviolazionedegliarticoli84,86,87e88. Il matrimonio contratto con violazione degli articoli 86, 87 e 88 pu essere impugnato dai coniugi, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e datutticolorocheabbianoperimpugnarlouninteresselegittimoeattuale. Il matrimonio contratto con violazione dell'articolo 84 pu essere impugna to dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. La relativa azionediannullamentopuesserepropostapersonalmentedalminorenon oltreunannodalraggiungimentodellamaggioreet.Ladomanda,proposta dal genitore o dal pubblico ministero, deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore et ovvero vi sia stato concepimento o procreazione e in ogni caso sia accertata la volon tdelminoredimantenereinvitailvincolomatrimoniale. Il matrimonio contratto dal coniuge dell'assente non pu essere impugnato finchdural'assenza. Neicasiincuisisarebbepotutaaccordarel'autorizzazioneaisensidelquar to comma dell'articolo 87, il matrimonio non pu essere impugnato dopo unannodallacelebrazione. La disposizione del primo comma del presente articolo si applica anche nel casodinullitdelmatrimonioprevistodall'articolo68. Art.118. 1 ()( )(1)Difettodiet. Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non pervenuta all'etfissatanelprimocommadell'articolo84,nonpuessereimpugnatoquando trascorsounmesedalraggiungimentoditaleet. Nonpuneppureessereimpugnatoperdifettodietdellamoglie,quandolamoglie rimastaincinta.ArticoloabrogatodallaL.19maggio1975,n.151.

Art.122.Violenzaederrore. Il matrimonio pu essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravit derivantedacauseesterneallosposo. Il matrimonio pu altres essere impugnato da quello dei coniugi il cui con senso stato dato per effetto di errore sull'identit della persona o di erro reessenzialesuqualitpersonalidell'altroconiuge. L'errore sulle qualit personali essenziale qualora, tenute presenti le con dizionidell'altroconiuge,siaccertichelostessononavrebbeprestatoilsuo consensoseleavesseesattamenteconosciuteepurchl'erroreriguardi: 1)l'esistenzadiunamalattiafisicaopsichicaodiunaanomaliaodeviazione sessuale,talidaimpedirelosvolgimentodellavitaconiugale; 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla re clusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazio ne prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non puesserepropostaprimachelasentenzasiadivenutairrevocabile; 3)ladichiarazionedidelinquenzaabitualeoprofessionale; 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concer nenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annulla mento non pu essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevo cabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purch vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'articolo 233, se la gravidanzastataportataatermine. L'azione non pu essere proposta se vi stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il ti moreovverosiastatoscopertol'errore. Art.123.Simulazione. Ilmatrimoniopuessereimpugnatodaciascunodeiconiugiquandoglispo si abbiano convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i dirittidaessodiscendenti. L'azione non pu essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugisuccessivamenteallacelebrazionemedesima. Art.124.Vincolodiprecedentematrimonio. Il coniuge pu in qualunque tempo impugnare il matrimonio dell'altro co niuge; se si oppone la nullit del primo matrimonio, tale questione deve esserepreventivamentegiudicata. Art.125.Azionedelpubblicoministero. L'azione di nullit non pu essere promossa dal pubblico ministero dopo la mortediunodeiconiugi. Art.126.Separazionedeiconiugiinpendenzadelgiudizio. Quando proposta domanda di nullit del matrimonio, il tribunale pu, su istanzadiunodeiconiugi,ordinarelaloroseparazionetemporaneadurante il giudizio; pu ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sonominoriointerdetti.

Art.119.Interdizione. Il matrimonio di chi stato interdetto per infermit di mente pu essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gi sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione stata pronun ziata posteriormente ma l'infermit esisteva al tempo del matrimonio. Pu essereimpugnato,doporevocatal'interdizione,anchedallapersonacheera interdetta.

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia Art.127.Intrasmissibilitdell'azione. L'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quandoilgiudiziogipendenteallamortedell'attore. Art.128.Matrimonioputativo. Se il matrimonio dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si pro ducono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullit, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loroconsensostatoestortoconviolenzaodeterminatodatimorediecce zionalegravitderivantedacauseesterneaglisposi. Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepitiduranteilmatrimoniodichiaratonullo,nonchrispettoaifiglinati primadelmatrimonioericonosciutianteriormenteallasentenzachedichia ralanullit. Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei co niugi,glieffettivalgonosoltantoinfavorediluiedeifigli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lostesso,salvochelanullitdipendadabigamiaoincesto. Nell'ipotesi di cuial comma precedente, i figli nei cui confronti non si verifi chinoglieffettidelmatrimoniovalido,hannolostatodifiglinaturaliricono sciuti,neicasiincuiilriconoscimentoconsentito. Art.129.Dirittideiconiugiinbuonafede. Quando le condizioni del matrimonio putativo si verificano rispetto ad am bedue i coniugi, il giudice pu disporre a carico di uno di essi e per un pe riodo non superiore a tre anni l'obbligo di corrispondere somme periodiche di denaro, in proporzione alle sue sostanze, a favore dell'altro, ove questi nonabbiaadeguatiredditiproprienonsiapassatoanuovenozze. Periprovvedimenticheilgiudiceadottariguardoaifigli,siapplical'articolo 155. Art.129bis.Responsabilitdelconiugeinmalafedeedelterzo. Il coniuge al quale sia imputabilelanullit del matrimonio, tenuto a corri spondere all'altro coniuge in buona fede, qualora il matrimonio sia annulla to, una congrua indennit, anche in mancanza di prova del danno sofferto. L'indennit deve comunque comprendere una somma corrispondente al mantenimentopertreanni.E'tenutoaltresaprestareglialimentialconiu geinbuonafede,semprechenonvisianoaltriobbligati. Il terzo al quale sia imputabile la nullit del matrimonio tenuto a corri spondereal coniugeinbuonafede,seilmatrimonioannullato,l'indennit previstanelcommaprecedente. Inognicasoilterzocheabbiaconcorsoconunodeiconiugineldeterminare la nullit del matrimonio solidalmente responsabile con lo stesso per il pagamentodell'indennit. SEZIONEVIIDelleprovedellacelebrazionedelmatrimonio Art.130.Attodicelebrazionedelmatrimonio. Nessuno pu reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se nonpresental'attodicelebrazioneestrattodairegistridellostatocivile. Ilpossessodistato,quantunqueallegatodaambedueiconiugi,nondispen sadalpresentarel'attodicelebrazione. Art.131.Possessodistato. Il possesso di stato, conforme all'atto di celebrazione del matrimonio, sana ognidifettodiforma. Art.132.Mancanzadell'attodicelebrazione. Nel caso di distruzione o di smarrimento dei registri dello stato civile l'esi stenzadelmatrimoniopuessereprovataanormadell'articolo452. Quando vi sono indizi che per dolo o per colpa del pubblico ufficiale o per un caso di forza maggiore l'atto di matrimonio non stato inserito nei regi stri a ci destinati, la prova della esistenza del matrimonio ammessa, semprecherisultiinmodonondubbiounconformepossessodistato. Art.133.Provadellacelebrazionerisultantedasentenzapenale. Se la prova della celebrazione del matrimonio risulta da sentenza penale, l'iscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimo nio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti riguardo tanto ai co niugiquantoaifigli. SEZIONEVIIIDisposizionipenali Art.134.Omissionedipubblicazione. Sonopuniticonlasanzioneamministrativadelpagamentodiunasommada 41 a 206 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che hanno celebrato il matrimonio senza che la celebrazione sia stata preceduta dalla prescritta pubblicazione. Art.135.Pubblicazionesenzarichiestaosenzadocumenti. punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20 a 103, l'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla pubblicazione di un matrimonio senza la richiesta di cui all'articolo 96 o quando manca alcunodeidocumentiprescrittidalprimocommadell'articolo97. Art.136.Impedimenticonosciutidall'ufficialedellostatocivile. L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione del matrimonio, quandoviostaqualcheimpedimentoodivietodicuieglihanotizia,punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 51 a 309. Art. 137. Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile. Mancanza dei te stimoni. punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 a 206 l'ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cuinoneracompetente. La stessa pena si applica all'ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazionediunmatrimoniosenzalapresenzadeitestimoni.Cfr. Tribunale di Monza, sez. IV civile, sentenza 19 febbraio 2010 in Altalex Massi mario.

Art.138.Altreinfrazioni. punitoconlasanzioneamministrativadelpagamentodiunasommastabi lita nell'articolo 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo con travviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110e 112o commettequalsiasialtrainfrazionepercui nonsiastabilitauna penaspecialeinquestasezione. Art.139.Causedinullitnoteaunodeiconiugi. Ilconiugeilquale,conoscendoprimadellacelebrazioneunacausadinullit del matrimonio l'abbia lasciata ignorare all'altro, punito, se il matrimonio annullato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da51a306. Art.140.Inosservanzadeldivietotemporaneodinuovenozze. Ladonnachecontraematrimoniocontroildivietodell'articolo89,l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con la sanzione amministrativa delpagamentodiunasommada20a82. Art.141.Competenza. Ireatiprevistineiprecedentiarticolisonodicompetenzadeltribunale. Art.142.Limitid'applicazionedelleprecedentidisposizioni. Ledisposizionidellapresentesezionesiapplicanoquandoifattiivicontem platinoncostituisconoreatopigrave.

CAPOIVDEIDIRITTIEDEIDOVERICHENASCONODALMATRIMONIOArt.143.Dirittiedoverireciprocideiconiugi. Conilmatrimonioilmaritoelamoglieacquistanoglistessidirittieassumo noimedesimidoveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelt, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabita zione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacit di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisognidellafamiglia.Cfr. Art. 143 c.c. annotato con la giurisprudenza, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 maggio 2009, n. 11922 e Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 agosto 2009, n. 18800inAltalexMassimario.

Art.143bis.Cognomedellamoglie. La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva du rantelostatovedovile,finoachepassianuovenozze. Art.143ter. 1 ()( )(1)Cittadinanzadellamoglie. La moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinunzia, anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito as sumeunacittadinanzastraniera.ArticoloabrogatodallaL.5febbraio1992,n.91.

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia Art.144.Indirizzodellavitafamiliareeresidenzadellafamiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la resi denza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti dellafamigliastessa. Aciascunodeiconiugispettailpoterediattuarel'indirizzoconcordato. Art.145.Interventodelgiudice. In caso di disaccordo ciascuno dei coniugi pu chiedere, senza formalit, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedice simoanno,tentadiraggiungereunasoluzioneconcordata. Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della re sidenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressa mente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non im pugnabile, la soluzione che ritiene pi adeguata alle esigenze dell'unit e dellavitadellafamiglia. Art.146.Allontanamentodallaresidenzafamiliare. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 sospe so nei confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla resi denzafamiliarerifiutaditornarvi. Laproposizionedelladomandadiseparazione,odiannullamento,odiscio glimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causadiallontanamentodallaresidenzafamiliare. Il giudice pu, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni del co niuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli ob blighiprevistidagliarticoli143,terzocomma,e147. Art.147.Doveriversoifigli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacit, dell'inclinazione naturale edelleaspirazionideifigli.Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 21 febbraio 2007, n. 4102, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 11 giugno 2008, n. 15544, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 15 lu glio 2008, n. 19450,Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9556, Cas sazione Civile, sez. I, sentenza 19 maggio 2009, n. 11538 e Cassazione Civile, sez. I, sentenza6novembre2009,n.23630inAltalexMassimario.

Art.151.Separazionegiudiziale. La separazione pu essere chiesta quando si verificano, anche indipenden temente dalla volont di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio allaeducazionedellaprole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circo stanzeenesiarichiesto,aqualedeiconiugisiaaddebitabilelaseparazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dalmatrimonio.Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 20 settembre 2007, n. 19450 e Cassazione Ci vile,sez.I,sentenza20marzo2008,n.7450inAltalexMassimario.

Art.152. 1 ()( )(1)Separazionepercondannapenale. La separazione pu essere anche chiesta contro il coniuge che stato condannato allapenadell'ergastoloodellareclusioneperuntemposuperioreaicinqueanni,ov vero stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione anteriore almatrimonioe l'altro coniuge ne con sapevole.ArticoloabrogatodallaL.19maggio1975,n.151.

Art.153. 1 ()( )(1)Separazionepernonfissataresidenza. La moglie pu chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla suacondizione.ArticoloabrogatodallaL.19maggio1975,n.151.

Art.154.Riconciliazione. La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di se parazionepersonalegiproposta.Perapprofondimentivedil'articolodiPieroCalabr:Leggesull'affidocondiviso:pro filiprocessuali.

Art.148.Concorsoneglioneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacit di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimit, sono tenuti a fornire ai genitoristessi i mezzi necessari affinch possano adempiere i loro doverineiconfrontideifigli. Incasodiinadempimentoilpresidentedeltribunale, suistanzadichiunque vi ha interesse, sentitol'inadempiente ed assunte informazioni, pu ordina re con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese perilmantenimento,l'istruzioneel'educazionedellaprole. Il decreto notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo,malepartiedilterzodebitorepossonoproporreopposizionenel terminediventigiornidallanotifica. L'opposizione regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione,inquantoapplicabili. Lepartiedilterzodebitorepossonosemprechiedere,conleformedelpro cessoordinario,lamodificazioneelarevocadelprovvedimento.Cfr. Cassazione Civile, sez. I, sentenza 21 febbraio 2007, n. 4102 e Cassazione Civile, sez.I,sentenza6novembre2009,n.23630inAltalexMassimario.

CAPO V DELLO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO E DELLA SEPARA ZIONEDEICONIUGIArt.149.Scioglimentodelmatrimonio. Ilmatrimoniosiscioglieconlamortediunodeiconiugieneglialtricasipre visti dalla legge. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell' articolo 83, e regolarmente trascritto, cessa noallamortediunodeiconiugieneglialtricasiprevistidallalegge. Art.150.Separazionepersonale. E'ammessalaseparazionepersonaledeiconiugi. Laseparazionepuesseregiudizialeoconsensuale. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensualespettaesclusivamenteaiconiugi.

Art.155.Provvedimentiriguardoaifigli.( ) Ancheincasodiseparazionepersonaledeigenitoriilfigliominorehaildirit todimantenereunrapportoequilibratoecontinuativoconciascunodiessi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rap porti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genito riale. Per realizzare la finalit indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia laseparazionepersonaledeiconiugiadottaiprovvedimentirelativiallapro le con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilit che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalit della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altres la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al man tenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adottaognialtroprovvedimentorelativoallaprole. La potest genitoriale esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla sa lute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacit, dell'in clinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la deci sione rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordi naria amministrazione, il giudice pu stabilire che i genitori esercitino la potestseparatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei geni tori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;ilgiudicestabilisce,ovenecessario,lacorresponsionediunassegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalit, da determinare considerando: 1)leattualiesigenzedelfiglio; 2)iltenoredivita godutodalfiglioincostanzadiconvivenzacon entrambii genitori; 3)itempidipermanenzapressociascungenitore; 4)lerisorseeconomichedientrambiigenitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametroindicatodallepartiodalgiudice. Oveleinformazionidicarattereeconomicofornitedaigenitorinonrisultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della poliziatributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestatiasoggettidiversi.

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CODICECIVILE LibroIDellepersoneedellafamiglia(1)QuestoarticolostatocossostituitodallaL.8febbraio2006,n.54. Cfr. Tribunale di Napoli, sez. I, ordinanza 1 febbraio 2007, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 22 marzo 2007, n. 6979, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 23 novembre 2007, n. 24407, Tribunale di Firenze, sentenza 3 ottobre 2007, Consiglio di Stato, sentenza 13 novembre 2007, n. 5825, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 7 dicembre 2007, n. 25618, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 gennaio 2008, n. 1758, Cassa zione Civile, sez. I, sentenza 18 febbraio 2008, n. 3934, Tribunale di Nicosia, decreto 22 aprile 2008, Cassazione Civile, sez. I, sentenza 28 gennaio 2009, n. 2191, Cassa zioneCivile,sez.I,sentenza27febbraio2009,n.4816eCassazioneCivile,sez.I,sen tenza6novembre2009,n.23630inAltalexMassimario.

perraggiungereunaccordo,conparticolareriferimentoallatuteladell'inte ressemoraleematerialedeifigli.(1)ArticoloaggiuntodallaL.8febbraio2006,n.54. Perapprofondimentivedil'articolodiPieroCalabr:Leggesull'affidocondiviso:pro filiprocessuali.IntemadimediazionefamiliarevediTribunalediLameziaTerme,or dinanza5dicembre2007nonchl'articolodiGiuseppeSpadaro. Cfr.TribunalediLameziaTerme,ordinanza26maggio2008,inAltalexMassimario.

Art.155bis.Affidamentoaunsologenitoreeopposizioneall'affidamento 1 condiviso.( ) Il giudice pu disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualo ra ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia con trarioall'interessedelminore. Ciascuno dei genitori pu, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudi ce, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente in fondata,ilgiudicepuconsiderareil comportamentodelgenitoreistanteai fini della determinazione dei p