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In supplemento a "Spazio Aperto" n 8 febbraio 2009 VENEZIA IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

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VENEZIA

IL NUOVO CODICEDEONTOLOGICO

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Il Nuovo Codice Deontologico

L'approvazione di un nuovo Codice Deontologico è unmomento di grande importanza per ogni Professione, ma unevento straordinario per l'infermieristica italiana, che ha vistoin questi ultimi dieci anni cambiare radicalmente il modo diintendere la professione. Non si tratta solo di avere ambitinormativi finalmente adeguati e neppure del solo riconosci-mento della autonomia professionale; si tratta di un eventostraordinario perché dimostra la maturazione, l'emancipazio-ne, l'affermazione, la consapevolezza di un ruolo determi-nante nel sistema salute ed importante per la società. IlNuovo Codice Deontologico esprime questo cambiamento ene è testimone.Un riferimento etico e deontologico di cui i veri protagonistisono il cittadino, il paziente, la persona, messi in grado dicontare su un professionista che alle proprie competenzeaggiunge una radicata consapevolezza del rispetto dovuto alproprio assistito. Questa è la principale traiettoria che ilNuovo Codice traccia, al di là ogni tentativo di autocelebra-zione o autoreferenzialità.L'ultima parola, l'ultima decisione spettano alla persona,chiunque essa sia e qualsiasi sia il suo stato. Il Codice defi-nisce e sancisce l'autonomia professionale, dichiarando chi èil professionista infermiere e quali ne siano i mandati e leresponsabilità, sia all'interno delle organizzazioni che neiconfronti del gruppo professionale.Il Nuovo Codice Deontologico è stato semplificato nella suastesura, rendendo più semplice e coerente l'articolato, com-prensibile anche a chi non è infermiere, garantendo traspa-

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renza e permeabilità delle norme deontologiche e professio-nali. Contiene vincoli ed indirizzi forti ed attuali, coerenti coni tempi e con la necessità di avere indicazioni sui grandi temietici e morali che sempre più spesso dobbiamo affrontare.Rappresenta un nuovo grande passo in avanti della profes-sione; sarà compito di tutti noi non lasciarlo tra i tanti testidestinati alla polvere, ma portarlo sempre con noi approfon-dendolo tra le colleghe ed i colleghi, spiegarlo ai pazienti, maanche agli altri operatori che con noi condividono le respon-sabilità del raggiungimento degli obiettivi di salute.Spetta a noi condividerlo con gli studenti, discutendolo assie-me.Spetta a noi rispettarlo non in quanto vincolo ma in quantostrumento essenziale per la nostra formidabile professione.

Luigino Schiavon

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Il nuovo codice deontologicodegli infermieri italiani

Presentazione di Annalisa Silvestro PresidenteFederazione nazionale Collegi Ipasvi Consiglio nazionale del 17 gennaio 2009 --------------------------------------------------------------------------------La storia è fatta di eventi, vicende e ricorrenze. Così è ancheper il cammino delle infermiere e degli infermieri italiani che,con i Collegi provinciali e la Federazione nazionale deiCollegi IPASVI, hanno costruito nel tempo una grande storia,ricca di vicende ed eventi da ricordare e celebrare.Nel febbraio del 1999 accadeva un evento rilevante per l'in-fermieristica italiana: veniva promulgata la legge n. 42 che,abrogando il mansionario, indicava e indica nel Codice deon-tologico uno degli elementi che, con il profilo e gli ordinamen-ti didattici, definisce il campo proprio di attività dell'infermiere.Nell'ottobre del 1999 durante il XII Congresso dellaFederazione nazionale dei Collegi IPASVI, veniva presentato ecelebrato l'attuale Codice deontologico degli infermieri italiani.Nel febbraio del 2009 si apre il XV Congresso dellaFederazione nazionale Collegi IPASVI nel cui ambito - diecianni dopo - viene presentato e celebrato il nuovo Codicedeontologico degli infermieri italiani, frutto di un grande ecorale impegno dell'intera compagine professionale.Sono trascorsi dieci anni ricchi di vicende, di fatti, di ulteriorimete raggiunte e dell'acquisita maturità di un'identità profes-sionale finalmente netta e definita nei suoi contorni.L'infermiere non è più "l'operatore sanitario" dotato di undiploma abilitante ma "il professionista sanitario responsabi-

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le dell'assistenza infermieristica". Un professionista che, inquanto tale e anche nella sua individualità, assiste la perso-na e la collettività attraverso l'atto infermieristico inteso comeil complesso dei saperi, delle prerogative, delle attività, dellecompetenze e delle responsabilità dell'infermiere in tutti gliambiti professionali e nelle diverse situazioni assistenziali.Una svolta significativa per la professione infermieristica che sidelinea con nettezza nel rapporto "infermiere - persona/assi-stito" che racchiude due soggetti autonomi nella relazione ereciprocamente responsabili del patto assistenziale. Un pattodi per sé valido e operante senza mediazioni da parte di altreprofessionalità e che acquisisce una sua specificità all'internodei percorsi terapeutici e clinico assistenziali.

L'infermiere e la relazione con la persona/assistito

Il nuovo Codice deontologico fissa le norme dell'agire pro-fessionale e definisce i principi guida che strutturano il siste-ma etico in cui si svolge la relazione con la persona/assisti-to. Relazione che si realizza attraverso interventi specifici,autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.

I termini utilizzati per definire gli interventi assistenziali con-tengono le chiavi interpretative e della natura dell'atto infer-mieristico che ricerca e persegue, nelle diverse fasi del per-corso assistenziale, appropriatezza e pertinenza nell'interes-se primario della persona/assistito.

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"Specifici" sta per "propri", ossia interni alla professione inquanto patrimonio di peculiari competenze ed esperienzeinfermieristiche."Autonomi" sta per "di decisione propria" rispetto ad altrefigure professionali."Natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazio-nale ed educativa" sta per saperi disciplinari che sostengonole diverse funzioni infermieristiche e per l'irrinunciabilità dellarelazione, dell'educazione e dell'informazione.

Anche la responsabilità, collegata all'autonomia, è intesacome un principio guida dell'agire professionale.L'assunzione di responsabilità pone l'infermiere in una con-dizione di costante impegno: quando assiste, quando cura esi prende cura della persona nel rispetto della vita, della salu-te, della libertà e della dignità dell'individuo. Quando si richia-ma ai principi di equità e giustizia nell'assumere decisioniorganizzativo-gestionali; quando rispetta i valori etici, religio-si e culturali oltre che il genere e le condizioni sociali dellapersona/assistito nell'assumere decisioni assistenziali.L'infermiere è un soggetto attivo, che agisce in prima perso-na con autonomia di scelta e responsabilità entro una corni-ce valoriale in cui il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomoe dei principi etici della professione, è condizione essenzialeper assistere e perseguire la salute intesa come bene fonda-mentale del singolo e interesse peculiare della collettività. Unbene da tutelare in ogni ambito professionale attraverso atti-vità di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.L'infermiere sviluppa il suo sapere e il suo essere professio-nista nella relazione con la persona che assiste. Persona e

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Assistito: due accezioni complementari di una specifica con-cettualizzazione.Persona è "il cittadino" inteso come detentore di diritti e pro-tagonista delle attività di promozione e tutela del suo stato disalute in constante cambiamento.Assistito è "la persona" con cui l'infermiere attiva una pecu-liare, specifica e professionale relazione in cui trova manife-stazione il rispetto, il confronto e il dialogo vissuti come prin-cipi guida della deontologia professionale.La mission primaria dell'infermiere è il prendersi cura della per-sona che assistite in logica olistica, considerando le sue rela-zioni sociali e il contesto ambientale. Il prendersi cura è agitoattraverso la strutturazione di una relazione empatica e fiducia-ria soprattutto quando l'assistito vive momenti difficili, diviene"più fragile" e perciò ancora più bisognoso di aiuto e sostegno.Nel processo del prendersi cura l'infermiere orienta la suaazione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse e chesostiene perché raggiunga la maggiore autonomia possibilesoprattutto quando vi è disabilità, svantaggio o fragilità.La relazione insita nel rapporto infermiere - assistito è riccadi incontri, scambi, confidenze, confronti, richieste. E' possi-bile che in tale ricchezza relazionale si verifichino incom-prensioni, tensioni e conflitti derivanti da diverse visioni eti-che inerenti, ad esempio, la concezione della vita, il signifi-cato della sofferenza, l'idea e la percezione della propriadignità, la libertà di scelta rispetto ai percorsi diagnostici,terapeutici ed assistenziali. E tant'altro ancora.In quei momenti difficili, lo strumento principe per la composi-zione delle tensioni, delle incomprensioni e dei conflitti è l'a-scolto, il confronto rispettoso e soprattutto il dialogo. Dialogo

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da mantenere anche quando l'assistito reitera comportamen-ti e richieste tali da rendere persistente il contrasto etico eindurre l'infermiere ad avvalersi della "clausola di coscienza"1.Avvalendosi della clausola di coscienza l'infermiere rende tra-sparente la sua opposizione a richieste in contrasto con i prin-cipi della professione e con i suoi valori al di fuori delle situa-zioni in cui l'obiezione di coscienza è regolamentata dalle leggi.L'adesione intima e coerente ai principi della professione equindi "all'assistere, curare e prendersi cura della persona" nelrispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità del-l'individuo, indurrà in ogni caso l'infermiere ad adoperarsi per-ché l'assistito riceva, attraverso l'intervento di altri colleghi oattraverso il coinvolgimento della struttura sanitaria, le presta-zioni necessarie per la sua incolumità e per la sua vita.Così agendo l'infermiere tutelerà, l'assistito, non lo lascerà maisolo e gli garantirà il diritto di manifestare la propria volontà.Ma la tutela dell'assistito verrà garantita dall'infermiereanche attraverso l'impegno quotidiano affinché non abbiamai a subire danno o nocumento in conseguenza dell'agireprofessionale.Agirà, dunque, con "prudenza" per non "nuocere" e si richia-merà al principio dell'equità nelle scelte allocative per un usoottimale delle risorse disponibili.

L'infermiere e la volontà e la dignità dell'assistito nei processi di cura e assistenza.

Perseguire la centralità dell'assistito nei processi di cura eassistenza significa, per l'infermiere, riconoscerne la dignitàin ogni fase della malattia. Significa impegnarsi per preveni-

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re e contrastare il dolore e la sofferenza; operare perché rice-va i trattamenti necessari e assicurargli una vicinanza empa-tica in qualunque condizione clinica, fino al termine della vita,anche attraverso la palliazione e il conforto fisico, psicologi-co, relazionale, spirituale e ambientale.Il fine vita è un momento a cui l'infermiere guarda con rispet-to e sensibilità ponendosi dalla parte dell'assistito, dei suoibisogni e delle sue volontà in merito alle prestazioni da ero-gare.L'infermiere tutela perciò la volontà dell'assistito di porre deilimiti agli interventi che non siano proporzionati alla sua con-dizione clinica e coerenti con la concezione da lui espressadella qualità di vita e contrasta qualsiasi forma di accani-mento terapeutico o assistenziale.Potrebbe però succedere che l'assistito non sia in grado dimanifestare la propria volontà; in quel caso l'infermiere tieneconto di quanto l'assistito ha chiaramente espresso e docu-mentato in precedenza pur ribadendo, con fermezza, chenon attuerà e non parteciperà a interventi finalizzati a provo-carne la morte, anche se la richiesta proviene da lui stesso.Facendo proprio il valore della pietas, l'infermiere si impe-gna a sostenere i familiari e le persone di riferimento del-l'assistito, in particolare nell'evoluzione terminale dellamalattia e nel momento della perdita e dell'elaborazione dellutto. Si impegna altresì a favorire informazione e l'educa-zione sulla donazione di sangue, dei tessuti e degli organi,quale atto di solidarietà e a sostenere le persone coinvoltenel donare e nel ricevere.L'infermiere, le relazioni professionali e il rapporto con ilsistema sanitario. La sfera delle relazioni professionali e

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interprofessionali comprende tutte le dinamiche insite nellaquotidianità del lavoro tra colleghi e con gli operatori appar-tenenti ad altre professioni.In tale contesto l'approccio dell'infermiere è basato sulla col-laborazione, sulla valorizzazione del lavoro d'équipe e sullatutela della dignità propria e dei colleghi. Assume perciòcomportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà anchefacendosi carico di segnalare al proprio Collegio ogni abusoo comportamento, attuato da altri infermieri, che sia contra-rio alla deontologia professionale. Tutela il decoro personalee del proprio nome e salvaguarda il prestigio della professio-ne - che esercitata con onestà e lealtà - nei confronti dei col-leghi e degli altri operatori.Pone altresì attenzione, rispettando le indicazioni dei Collegiprovinciali, ai messaggi pubblicitari riferiti all'esercizio profes-sionale.Impegnarsi per processi assistenziali di elevata qualità, signi-fica anche schierarsi per una sanità efficace e attenta ai biso-gni dei cittadini. Ciò riguarda la professione tutta e assumeparticolare importanza alla luce dell'evoluzione dell'infermie-ristica, in termini di cultura disciplinare, profilo professionalee progresso e innovazione assistenziale.Il sapere, l'esperienza e la competenza infermieristica sot-tendono un ruolo attivo dell'intera compagine professionaleanche sul monitoraggio dei servizi attivati e delle prestazionieffettuate, sulle proposte per il loro miglioramento e sui per-corsi di adeguamento del sistema sanitario all'evoluzionedella domanda di salute.L'infermiere, in questa logica e ai diversi livelli di responsabi-lità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del

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sistema sanitario, con l'obiettivo di garantire il rispetto deidiritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risor-se e la valorizzazione del ruolo professionale.Pertanto, di fronte a carenze o disservizi ne dà comunicazio-ne ai responsabili professionali della struttura in cui opera odella struttura a cui afferisce il proprio assistito quando operain regime libero professionale.La complessità delle organizzazioni sanitarie, la molteplicitàdei processi operativi e le numerose correlazioni tra risorseumane, carichi di lavoro, diritti e doveri contrattuali e diversi-ficazione della domanda sanitaria e delle modalità di rispo-sta, possono produrre disfunzioni organizzative e disserviziorganizzativo assistenziali.Qualora questo avvenga, coerentemente con la propria mis-sion, l'infermiere si impegna - nell'interesse primario degliassistiti - a compensare le carenze e i disservizi che posso-no eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera.Ma altrettanto coerentemente con la propria mission, l'infer-miere si rifiuta di compensare le carenze e i disservizi quan-do non vi sia eccezionalità ma consuetudine; quando vi siauna riproposizione di problemi e carenze già verificatisi,ricorrenti e costantemente irrisolti o quando venga sistemati-camente pregiudicato il suo mandato professionale per -adesempio- demansionamento inappropriato utilizzo della suacompetenza professionale, impossibilità a garantire adegua-ti standard assistenziali per sistematica inadeguatezza del-l'organico.Sempre in questa logica l'infermiere si impegna a tutelare lacollettività per quanto attiene il benessere e la sicurezza,denunciando l'esercizio abusivo della professione e tutte le

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situazioni in cui le circostanze o le condizioni ambientali estrutturali possono limitare la qualità delle cure e dell'assi-stenza o il decoro dell'esercizio professionale.

Concludendo ….

Il nuovo Codice deontologico si pone come alto strumento perperseguire la qualità dell'assistenza infermieristica e permanifestare le modalità cui gli infermieri vogliono impegnarsi,nell'agire professionale, per gli assistiti e l'intera collettività.Le norme del Codice deontologico fanno emergere a tuttotondo il profilo dell'infermiere italiano così come si è venutodelineando, sia sul piano giuridico, che dello status, che dellecompetenze, attraverso una straordinaria stagione di innova-zione ed evoluzione professionale.Oggi l'infermiere italiano è a tutti gli effetti un professionistadella salute a cui ogni cittadino può rivolgersi in un rapportodiretto, senza mediazioni e con la possibilità di cogliere lagrande opportunità di ricevere un'assistenza infermieristicaprofessionalizzata, pertinente e personalizzata.La relazione infermiere - assistito, rilevante e fondamentaleper rispondere a esigenze di cura ed assistenza in costan-te e veloce evoluzione, si manifesta come una realtà rile-vante del sistema salute. Una realtà in grado di dare rispo-ste innovative e competenti alla crescente domanda di per-corsi assistenziali diversificati e di coniugare, sistematica-mente e nel tempo, capacità di presa in carico, rispostastrutturata ai bisogni dei singoli e della collettività, continui-tà assistenziale.Anche attraverso le norme di questo loro nuovo Codice

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deontologico, gli infermieri italiani manifestano l'impegno perun "saper essere" ad alta valenza etica, per un "saper assi-stere" ad alta valenza professionale e per attuarli al meglioovunque.

Annalisa Silvestro

1 Il concetto di "clausola di coscienza" nell'ambito sanitario è stato definito dal ComitatoNazionale di Bioetica nel 2004, nell'ambito di un pronunciamento in merito alla legittimità perl'operatore sanitario di ricorrere all'obiezione di coscienza in caso di richiesta di prescrizionee somministrazione della cosiddetta pillola del giorno dopo. In quella circostanza il ComitatoNazionale di Bioetica individuò nel concetto di "clausola di coscienza" un principio guida alquale ispirare il comportamento etico degli operatori sanitari in quei casi dove l'obiezione dicoscienza propriamente detta non sia contemplata per legge. Nell'ordinamento giuridico delloStato, l'obiezione di coscienza è prevista solo in relazione all'interruzione volontaria di gravi-danza, legge 194 del 1978 e alla procreazione medicalmente assistita, legge 40 del 2004

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CODICE DEONTOLOGICOApprovato da Consiglio Nazionale della Federazione

Nazionale Collegi IP.AS.VI.il 17.01.2009

Capo I

Articolo 1L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'as-sistenza infermieristica.

Articolo 2 L'assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla fami-glia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifi-ci, autonomi e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazionale ed educativa.

Articolo 3La responsabilità dell'infermiere consiste nell'assistere, nelcurare e nel prendersi cura della persona nel rispetto dellavita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.

Articolo 4L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità egiustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali,nonché del genere e delle condizioni sociali della persona.

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Articolo 5Il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e dei principi eticidella professione, è condizione essenziale per l'eserciziodella professione infermieristica.

Articolo 6L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentaledella persona e interesse della collettività e si impegna atutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e pal-liazione.

Capo II

Articolo 7L'infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cuiattiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della mag-giore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia dis-abilità, svantaggio, fragilità.

Articolo 8L'infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visio-ni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dia-logo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività incontrasto con i principi etici della professione e con i proprivalori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garan-te delle prestazioni necessarie per l'incolumità e la vita del-l'assistito.

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Articolo 9L'infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operarecon prudenza al fine di non nuocere.

Articolo 10L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative,anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili.

Capo III

Articolo 11L'infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validatee aggiorna saperi e competenze attraverso la formazionepermanente, la riflessione critica sull'esperienza e la ricerca.Progetta, svolge e partecipa ad attività di formazione.Promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusionedei risultati.

Articolo 12L'infermiere riconosce il valore della ricerca, della sperimen-tazione clinica e assistenziale per l'evoluzione delle cono-scenze e per i benefici sull'assistito.

Articolo 13L'infermiere assume responsabilità in base al proprio livellodi competenza e ricorre, se necessario, all'intervento o allaconsulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consu-lenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizio-ne della comunità professionale.

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Articolo 14L'infermiere riconosce che l'interazione fra professionisti el'integrazione interprofessionale sono modalità fondamentaliper far fronte ai bisogni dell'assistito.

Articolo 15L'infermiere chiede formazione e/o supervisione per pratichenuove o sulle quali non ha esperienza.

Articolo 16L'infermiere si attiva per l'analisi dei dilemmi etici vissuti nel-l'operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenzaetica, anche al fine di contribuire all'approfondimento dellariflessione bioetica.

Articolo 17L'infermiere, nell'agire professionale è libero da condiziona-menti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi.

Articolo 18L'infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soc-corso e si attiva per garantire l'assistenza necessaria. Incaso di calamità si mette a disposizione dell'autorità compe-tente.

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Capo IV

Articolo 19L'infermiere promuove stili di vita sani, la diffusione del valo-re della cultura della salute e della tutela ambientale, ancheattraverso l'informazione e l'educazione. A tal fine attiva esostiene la rete di rapporti tra servizi e operatori.

Articolo 20L'infermiere ascolta, informa, coinvolge l'assistito e valutacon lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare illivello di assistenza garantito e facilitarlo nell'esprimere leproprie scelte.

Articolo 21L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito,ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per luisignificative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tieneconto della dimensione interculturale e dei bisogni assisten-ziali ad essa correlati.

Articolo 22L'infermiere conosce il progetto diagnostico-terapeutico perle influenze che questo ha sul percorso assistenziale e sullarelazione con l'assistito.

Articolo 23L'infermiere riconosce il valore dell'informazione integratamultiprofessionale e si adopera affinché l'assistito dispongadi tutte le informazioni necessarie ai suoi bisogni di vita.

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Articolo 24L'infermiere aiuta e sostiene l'assistito nelle scelte, fornendoinformazioni di natura assistenziale in relazione ai progettidiagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione allasua capacità di comprendere.

Articolo 25L'infermiere rispetta la consapevole ed esplicita volontà del-l'assistito di non essere informato sul suo stato di salute, pur-ché la mancata informazione non sia di pericolo per sé o pergli altri.

Articolo 26L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamentodei dati relativi all'assistito. Nella raccolta, nella gestione enel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all'assi-stenza.

Articolo 27L'infermiere garantisce la continuità assistenziale anchecontribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti inter-professionali e di una efficace gestione degli strumenti infor-mativi.

Articolo 28L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo perobbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espres-sione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito.

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Articolo 29L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni disicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della cul-tura dell'imparare dall'errore. Partecipa alle iniziative per lagestione del rischio clinico.

Articolo 30L'infermiere si adopera affinché il ricorso alla contenzione siaevento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o dadocumentate valutazioni assistenziali.

Articolo 31L'infermiere si adopera affinché sia presa in considerazionel'opinione del minore rispetto alle scelte assistenziali, dia-gnostico-terapeutiche e sperimentali, tenuto conto dell'età edel suo grado di maturità.

Articolo 32L'infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistitiche si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l'e-spressione, quando la famiglia e il contesto non siano ade-guati ai loro bisogni.

Articolo 33L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico del-l'assistito, mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segna-lando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente

Articolo 34

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L'infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore ealleviare la sofferenza. Si adopera affinché l'assistito ricevatutti i trattamenti necessari.

Articolo 35L'infermiere presta assistenza qualunque sia la condizioneclinica e fino al termine della vita all'assistito, riconoscendol'importanza della palliazione e del conforto ambientale, fisi-co, psicologico, relazionale, spirituale.

Articolo 36L'infermiere tutela la volontà dell'assistito di porre dei limitiagli interventi che non siano proporzionati alla sua condizio-ne clinica e coerenti con la concezione da lui espressa dellaqualità di vita.

Articolo 37L'infermiere, quando l'assistito non è in grado di manifestarela propria volontà, tiene conto di quanto da lui chiaramenteespresso in precedenza e documentato.

Articolo 38L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzatia provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'as-sistito.

Articolo 39

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Page 23: codice deontologico

L'infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimentodell'assistito, in particolare nella evoluzione terminale dellamalattia e nel momento della perdita e della elaborazione dellutto.

Articolo 40L'infermiere favorisce l'informazione e l'educazione sulla dona-zione di sangue, tessuti ed organi quale atto di solidarietà esostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere.

Capo V

Articolo 41L'infermiere collabora con i colleghi e gli altri operatori di cuiriconosce e valorizza lo specifico apporto all'interno dell'é-quipe.

Articolo 42L'infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraversocomportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà.

Articolo 43L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale ogniabuso o comportamento dei colleghi contrario alla deonto-logia.

Articolo 44

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Page 24: codice deontologico

L'infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome.Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita cononestà l'attività professionale.

Articolo 45L'infermiere agisce con lealtà nei confronti dei colleghi edegli altri operatori.

Articolo 46L'infermiere si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggipubblicitari, nel rispetto delle indicazioni del Collegio profes-sionale.

Capo VI

Articolo 47L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce adorientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, alfine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzoequo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione delruolo professionale.

Articolo 48L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte acarenze o disservizi provvede a darne comunicazione airesponsabili professionali della struttura in cui opera o a cuiafferisce il proprio assistito.

Articolo 49

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Page 25: codice deontologico

L'infermiere, nell'interesse primario degli assistiti, compensale carenze e i disservizi che possono eccezionalmente veri-ficarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione,documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrenteo comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandatoprofessionale.

Articolo 50L'infermiere, a tutela della salute della persona, segnala alproprio Collegio professionale le situazioni che possono configurare l'esercizio abusivo dellaprofessione infermieristica.

Articolo 51L'infermiere segnala al proprio Collegio professionale lesituazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e del-l'assistenza o il decoro dell'esercizio professionale.

Disposizioni finali

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Le norme deontologiche contenute nel presente Codicesono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale.

I Collegi professionali si rendono garanti della qualificazionedei professionisti e della competenza da loro acquisita e sviluppata.

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