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Title Sub-title PLACE PARTNERS LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Marcatura CE e prodotti da costruzione: Regolamento 305/2011 Como, 20 novembre 2013 Introduzione - Prodotti da costruzione e Marcatura CE Mariacristina Boeri

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Title Sub-title

PLACE PARTNER’S

LOGO HERE European Commission

Enterprise and Industry

Marcatura CE e prodotti da costruzione:

Regolamento 305/2011

Como, 20 novembre 2013 Introduzione - Prodotti da costruzione e Marcatura CE

Mariacristina Boeri

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Milano, 4 novembre 2011

INNOVHUB

STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA

La nuova azienda speciale

MISSION

Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria, Azienda Speciale della

Camera di Commercio di Milano, si propone come centro nazionale di ricerca,

innovazione e trasferimento tecnologico specializzato nella soluzione alle

esigenze delle imprese dei settori contribuenti afferenti alle industrie tessili, cartarie, dei

combustibili, degli oli e dei grassi e a supporto e della pubblica amministrazione.

Innovhub-SSI mira a migliorare la competitività del tessuto economico nazionale

attraverso la promozione ed il sostegno dell’innovazione e dello sviluppo scientifico e

tecnologico.

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ATTIVITÀ E SERVIZI

ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

analisi, prove e controlli;

certificazione di prodotti e di processi produttivi;

formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione;

normazione tecnica a livello nazionale e internazionale;

supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, anche in

collaborazione con partner esterni.

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INNOVHUB

STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA

La nuova azienda speciale

ORGANIZZAZIONE

L’Azienda si articola in 5 Divisioni dotate di attrezzature moderne e laboratori altamente

specializzati.

Divisione Innovazione - Laboratorio CISGEM

Divisione Stazione Sperimentale per la Carta, Cartoni e Paste per Carta

Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili

Divisione Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi

Divisione Stazione Sperimentale per la Seta

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La nuova azienda speciale

LA RETE EEN

http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

PARTNER

Camere di commercio

Centri tecnologici

Istituti di ricerca e

Agenzie di sviluppo

che collaborano tra loro con

l’obiettivo di fornire alle

imprese servizi informativi e

di supporto, integrati e

complementari.

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La nuova azienda speciale

In tutta Europa (EU 28) In Italia (70 centri) Nell’area dei Balcani e Russia In Nord Africa (Egitto, Siria) In Medio-Oriente (Israele, Turchia, Armenia) In India In USA In Sud America (Cile) In Cina e Corea In Canada (Gennaio 2013) Presente in 54 Paesi include oltre 600 organizzazioni partner.

I CENTRI EEN

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INNOVHUB

STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA

La nuova azienda speciale

I SERVIZI EEN

SERVIZI INFORMATIVI:

- Newsletter

- Eventi informativi

- Visite/audit in azienda

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE:

- Supporto per applicazione legislazione Ue

- Assistenza opportunità Ue

- Ricerca partner commerciali e tecnologici

- Trasferimento tecnologico

Attività e Servizi EEN presenti -tramite

Innovhub SSI - presso CCIAA LOMBARDE

Ora anche

SIT SPORTELLI INFORMATIVI

TERRITORIALI REACH

Innovhub SSI è partner della «Enterprise Europe Network»

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MARCATURA CE

NON indica che la produzione di un prodotto è

avvenuta all’interno dell’Ue

NON deve essere confusa con “Made in…”

NON è un marchio di provenienza o di qualità

NON riguarda TUTTI I PRODOTTI (non tutti i prodotti

devono avere la MARCATURA CE)

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MARCATURA CE

Marcatura CE = strumento innovativo per la rimozione delle

barriere che ostacolano la circolazione delle merci e per la tutela

dell’interesse pubblico

Esiste, nella sua forma attuale, dal 1993

Indica la conformità di un prodotto alla legislazione ad esso

applicabile e ne consente la libera circolazione all’interno del

mercato comunitario

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MARCATURA CE

Attesta che il prodotto è conforme alla legislazione ad esso

applicabile ed in particolare ai Requisiti Essenziali (salute, sicurezza,

ambiente) previsti dalla/e direttiva/e di riferimento;

Rappresenta la sintesi di un processo, più o meno articolato a

seconda del tipo di prodotto, che deve essere espletato affinché un

prodotto possa essere commercializzato legalmente nello SEE (28

paesi Ue e paesi EFTA -Islanda, Norvegia, Liechtenstein - più Turchia);

Garantisce il consumatore/utilizzatore sulla sicurezza del prodotto;

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MARCATURA CE

Si applica a numerose categorie di prodotti destinati sia ad

operatori professionali (ad es: Dispositivi medici, ascensori, macchinari e

strumenti di misurazione) che a consumatori finali (ad es: giocattoli, PC,

telefoni cellulari, lampadine, occhiali da sole);

Deve essere apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile sul

prodotto. Se non possibile a causa della natura del prodotto, deve

essere apposta sul suo involucro e sui documenti che accompagnano

il prodotto (se e quando previsti dalle direttive di riferimento).

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Pacchetto Comunitario del 2008 (New Legal Framework )

Regolamento (CE) N.765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) numero 339/93. - Regolamento (CE) N.764/2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro stato membro e che abroga la decisione numero 3052/95/CE. - Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 218/30 del 13 agosto 2008

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm

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Pacchetto Comunitario del 2008 (New Legal Framework )

Provvedimenti per migliorare il funzionamento del mercato interno delle merci Strumenti complementari con l’obiettivo di:

garantire la sicurezza di utilizzatori e consumatori;

consentire la circolazione nel mercato Ue di prodotti conformi ai requisiti indicati dalla legislazione comunitaria;

garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura;

definire le responsabilità degli operatori economici – in funzione dei loro

ruoli nella catena della fornitura- in merito alla conformità dei prodotti migliorare l’attività degli enti che si occupano della verifica e della certificazione

dei prodotti.

I Regolamenti sono entrati in vigore il 1.01.2010

La Decisione 768/2008 non ha effetti giuridici per le imprese, le persone o gli Stati Membri, ma è un “contenitore di strumenti utili”

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Pacchetto Comunitario - Decisione 768/2008/CE

Il quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce: definizioni comuni; procedure comuni di valutazione della conformità dei prodotti; obblighi per gli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori, ecc.); norme per l'utilizzo della Marcatura CE; criteri di notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Il quadro comune serve dunque come insieme di strumenti per future

regolamentazioni settoriali destinate al ravvicinamento delle legislazioni

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)

Direttiva 89/106 (Construction Products Directive - CPD) concernente i prodotti da costruzione

Obiettivo: eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione

nell’ambito del Mercato Interno (Recepimento in Italia con: DPR 246/1993)

Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l’efficacia

↓ Regolamento 305/2011 (Construction Products Regulation – CPR)

per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106

In vigore dal 1 luglio 2013 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_it.htm

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)

STRUTTURA DEL REGOLAMENTO 58 Considerando 68 Articoli Capo I Disposizioni Generali Capo II Dichiarazione di prestazione e Marcatura CE Capo III Obblighi degli Operatori economici Capo IV Specifiche tecniche Armonizzate Capo V Organismi di Valutazione tecnica Capo VI Procedure semplificate Capo VII Autorità notificanti e Organismi notificati Capo VIII Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia

5 allegati •Allegato I Requisiti di base delle opere di costruzione •Allegato II Procedure per l’adozione del documento della valutazione europea •Allegato III Dichiarazione di Prestazione DoP •Allegato IV Aree di prodotto e requisiti degli Organismi di valutazione tecnica •Allegato V Valutazione e verifica della costanza della prestazione

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – NOVITA’

REQUISITI di base delle opere da costruzione DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE - DoP

(Declaration of Performance)

RINTRACCIABILITA’ E TRASPARENZA MARCATURA CE SISTEMI DI VALUTAZIONE e verifica della

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE SEMPLIFICAZIONI Procedure semplificate per MICROIMPRESE (art. 37)

NB: MICROIMPRESE= imprese con <10 addetti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a

2 milioni di EURO

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – REQUISITI

REQUISITI DI BASE delle opere di costruzione I 6 requisiti essenziali dei prodotti previsti dalla CPD 89/106, con il CPR 305/2011 diventano 7 requisiti di

base delle opere da costruzione: viene infatti introdotto l'uso sostenibile delle risorse naturali per la

realizzazione delle costruzioni.

1. Resistenza meccanica e stabilità; 2. Sicurezza in caso di incendio; 3. Igiene, salute ed ambiente (esteso alle fasi di costruzione, demolizione ed ambiente) 4. Sicurezza nell’impiego 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione di calore

7. Uso sostenibile delle risorse naturali - riutilizzo e riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti

dopo la demolizione;

- durabilità delle opere da costruzione

- uso, nelle opere da costruzione di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili

Si prende in considerazione l’intero CICLO DI VITA DELL’OPERA

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – DoP

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP) E’ la “carta di identità” sulle caratteristiche essenziali e non di un prodotto

La Dichiarazione di Conformità dei Prodotti da Costruzione è sostituita dalla

Dop con diverso significato e contenuto

Dichiarazione di Conformità nella Direttiva 89/106 attesta la conformità di

un prodotto ai requisiti di una Norma Tecnica (art. 13 CPD)

Con la Dichiarazione di Prestazione il fabbricante attesta le prestazioni

del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle

specifiche tecniche pertinenti e si assume la responsabilità sulle prestazioni

dichiarate.

Deve essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un

prodotto da costruzione che sia pertinente all’uso o agli usi dichiarati

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – DoP

DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP)

Deve essere redatta in base all’ Allegato III del CPR

Deve essere accompagnata dalle informazioni sulle sostanze pericolose

Deve accompagnare il prodotto (la CPD prevedeva invece che la Dichiarazione di

conformità rimanesse al fabbricante e dovesse essere consegnata solo su richiesta)

Sono previste deroghe (esemplare unico; fabbricazione in cantiere; tutela

patrimonio)

La DoP costituisce un elemento fondamentale ai fini del funzionamento del Mercato

Interno UE dei prodotti da costruzione, in quanto assicura la trasparenza necessaria alla circolazione dei prodotti fra i paesi dell'UE.

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)

RINTRACCIABILTIA’ E TRASPARENZA

Possibilita’ di conoscere in qualsiasi momento da dove proviene e da chi è stato immesso sul

mercato un prodotto da costruzione

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – Marcatura CE

Si applicano i principi generali del 2008 (Art.9) E’ apposta solo su prodotti per i quali il fabbricante ha redatto DoP E’ apposta in modo visibile, leggibile, indelebile sul prodotto o su un’etichetta ad esso applicata. Se NON possibile, apposizione su imballaggio o su

documenti di accompagnamento

E’ seguita da: Ultime due cifre dell’anno n cui è stata apposta per la prima volta; Nome ed indirizzo fabbricante o marchio di identificazione Numero di riferimento della DoP Codice di identificazione del prodotto-tipo, previsto dalla DoP Livello o classe della prestazione dichiarata Riferimento alla specifica armonizzata applicata Numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso, e dall’uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata

Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura indicante rischio o uso particolare

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PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – NEWS

Proposta della Commissione europea – fine ottobre 2013

«Commission Delegated Regulation EU n….of XXX (2013 Draft) on the conditions for

making a declaration of performance on construction products available

on a website»

I fabbricanti di prodotti da costruzione potranno caricare le «DdP» in formato

digitale sui propri siti web, anziché inviarle direttamente all'acquirente per posta tradizionale o elettronica.

La disponibilità online delle DdP dovrebbe consentire:

più veloce comunicazione nella filiera

semplificazione iter amministrativo

riduzione di costi di produzione

Anche per i consumatori sarà più facile conoscere le prestazioni del prodotto che stanno per

acquistare, aumentandone così la fiducia.

Nel rendere disponibile online una dichiarazione di prestazione, i produttori dovranno

garantire che il suo contenuto non venga modificato successivamente alla pubblicazione

online.

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MARCATURA CE: siti web di utilità

European Commission - Enterprise and Industry

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-

common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm

Page 25: Como, 20 novembre 2013 Sub-title - images.co.camcom.gov.itimages.co.camcom.gov.it/f/agenda/1477_Slides_-_dr.ssa_Mariacristina_Boeri_0.pdf · 2 Milano, 4 novembre 2011 INNOVHUB STAZIONI

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Milano, 4 novembre 2011

MARCATURA CE: siti web di utilità

New Legislation Framework

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-

common-rules-for-products/index_en.htm

Page 27: Como, 20 novembre 2013 Sub-title - images.co.camcom.gov.itimages.co.camcom.gov.it/f/agenda/1477_Slides_-_dr.ssa_Mariacristina_Boeri_0.pdf · 2 Milano, 4 novembre 2011 INNOVHUB STAZIONI

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Milano, 4 novembre 2011

ORGANISMI NOTIFICATI

Gli Organismi Notificati devono rispondere a requisiti di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, affidabilità, imparzialità e riservatezza,capacità organizzativa, rispetto della normativa europea vigente per

gli Organismi Notificati (norma UNI CEI EN ISO /IEC 17021).

Ogni paese ha la responsabilità di designare gli Organismi di Valutazione della conformità

e notificarli alla Commissione europea (Elenco in Banca Dati NANDO)

Non per tutte le tipologie di prodotti è necessario coinvolgere un Organismo di

Valutazione notificato che effettua una serie di controlli sul prodotto e ne valuta la

conformità rispetto ai R.E. ad esso applicabili.

Le direttive indicano chiaramente per quale tipologie di prodotti è

necessario coinvolgere un Organismo notificato nel processo di valutazione della conformità

O

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Milano, 4 novembre 2011

RAPEX

RAPEX - Sistema europeo di allarme per i prodotti non sicuri

http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm (ad eccezione dei prodotti alimentari, dei farmaci e delle apparecchiature elettromedicali)

che consente, grazie a un meccanismo di collaborazione fra gli Stati dell’Ue, una rapida circolazione delle

informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato europeo che presentano seri rischi per la salute e la

sicurezza dei consumatori.

Quando viene individuato sul mercato nazionale di un Paese dell’Ue un prodotto non sicuro

(ad esempio, un giocattolo o un elettrodomestico), l’autorità nazionale competente interviene:

- ritirando il prodotto dal mercato, o con richiamo o avvertimento. se i consumatori ne sono già in

possesso)

- poi punto di contatto nazionale segnala il prodotto pericoloso alla Commissione europea (DG Salute e

Tutela Consumatori) fornendo informazioni sui rischi e la pericolosità del prodotto

La Commissione europea diffonde tali avvertimenti a tutti i Paesi europei.

→ mercato europeo risulta monitorato costantemente poiché i punti di contatto nazionali, informati

dalla Commissione della pericolosità di un prodotto, provvedono immediatamente a verificare se tale

prodotto è presente sul proprio mercato ed adottano provvedimenti per eliminare il rischio.

NATIONAL CONTACT POINT: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Dipartimento per l’impresa e l’Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,

il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica -

Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti

[email protected]

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Milano , 4 novembre 2011

CONTATTI

Mariacristina Boeri INNOVHUB SSI

Azienda Speciale CCIAA Milano Via Giuseppe Colombo n. 83 - 20133 Milano

Tel. 02.8515.5241 [email protected]

www.innovhub-ssi.it