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PLACE PARTNER’S
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Enterprise and Industry
Marcatura CE e prodotti da costruzione:
Regolamento 305/2011
Como, 20 novembre 2013 Introduzione - Prodotti da costruzione e Marcatura CE
Mariacristina Boeri
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Milano, 4 novembre 2011
INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA
La nuova azienda speciale
MISSION
Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria, Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Milano, si propone come centro nazionale di ricerca,
innovazione e trasferimento tecnologico specializzato nella soluzione alle
esigenze delle imprese dei settori contribuenti afferenti alle industrie tessili, cartarie, dei
combustibili, degli oli e dei grassi e a supporto e della pubblica amministrazione.
Innovhub-SSI mira a migliorare la competitività del tessuto economico nazionale
attraverso la promozione ed il sostegno dell’innovazione e dello sviluppo scientifico e
tecnologico.
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ATTIVITÀ E SERVIZI
ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
analisi, prove e controlli;
certificazione di prodotti e di processi produttivi;
formazione, informazione, documentazione, divulgazione, promozione;
normazione tecnica a livello nazionale e internazionale;
supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese, anche in
collaborazione con partner esterni.
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Milano, 4 novembre 2011
INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA
La nuova azienda speciale
ORGANIZZAZIONE
L’Azienda si articola in 5 Divisioni dotate di attrezzature moderne e laboratori altamente
specializzati.
Divisione Innovazione - Laboratorio CISGEM
Divisione Stazione Sperimentale per la Carta, Cartoni e Paste per Carta
Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili
Divisione Stazione Sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi
Divisione Stazione Sperimentale per la Seta
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Milano, 4 novembre 2011
La nuova azienda speciale
LA RETE EEN
http://portal.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
PARTNER
Camere di commercio
Centri tecnologici
Istituti di ricerca e
Agenzie di sviluppo
che collaborano tra loro con
l’obiettivo di fornire alle
imprese servizi informativi e
di supporto, integrati e
complementari.
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Milano, 4 novembre 2011
La nuova azienda speciale
In tutta Europa (EU 28) In Italia (70 centri) Nell’area dei Balcani e Russia In Nord Africa (Egitto, Siria) In Medio-Oriente (Israele, Turchia, Armenia) In India In USA In Sud America (Cile) In Cina e Corea In Canada (Gennaio 2013) Presente in 54 Paesi include oltre 600 organizzazioni partner.
I CENTRI EEN
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Milano, 4 novembre 2011
INNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI PER L’INDUSTRIA
La nuova azienda speciale
I SERVIZI EEN
SERVIZI INFORMATIVI:
- Newsletter
- Eventi informativi
- Visite/audit in azienda
SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE:
- Supporto per applicazione legislazione Ue
- Assistenza opportunità Ue
- Ricerca partner commerciali e tecnologici
- Trasferimento tecnologico
Attività e Servizi EEN presenti -tramite
Innovhub SSI - presso CCIAA LOMBARDE
Ora anche
SIT SPORTELLI INFORMATIVI
TERRITORIALI REACH
Innovhub SSI è partner della «Enterprise Europe Network»
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Milano, 4 novembre 2011
MARCATURA CE
NON indica che la produzione di un prodotto è
avvenuta all’interno dell’Ue
NON deve essere confusa con “Made in…”
NON è un marchio di provenienza o di qualità
NON riguarda TUTTI I PRODOTTI (non tutti i prodotti
devono avere la MARCATURA CE)
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Milano, 4 novembre 2011
MARCATURA CE
Marcatura CE = strumento innovativo per la rimozione delle
barriere che ostacolano la circolazione delle merci e per la tutela
dell’interesse pubblico
Esiste, nella sua forma attuale, dal 1993
Indica la conformità di un prodotto alla legislazione ad esso
applicabile e ne consente la libera circolazione all’interno del
mercato comunitario
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Milano, 4 novembre 2011
MARCATURA CE
Attesta che il prodotto è conforme alla legislazione ad esso
applicabile ed in particolare ai Requisiti Essenziali (salute, sicurezza,
ambiente) previsti dalla/e direttiva/e di riferimento;
Rappresenta la sintesi di un processo, più o meno articolato a
seconda del tipo di prodotto, che deve essere espletato affinché un
prodotto possa essere commercializzato legalmente nello SEE (28
paesi Ue e paesi EFTA -Islanda, Norvegia, Liechtenstein - più Turchia);
Garantisce il consumatore/utilizzatore sulla sicurezza del prodotto;
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Milano, 4 novembre 2011
MARCATURA CE
Si applica a numerose categorie di prodotti destinati sia ad
operatori professionali (ad es: Dispositivi medici, ascensori, macchinari e
strumenti di misurazione) che a consumatori finali (ad es: giocattoli, PC,
telefoni cellulari, lampadine, occhiali da sole);
Deve essere apposta in modo visibile, leggibile ed indelebile sul
prodotto. Se non possibile a causa della natura del prodotto, deve
essere apposta sul suo involucro e sui documenti che accompagnano
il prodotto (se e quando previsti dalle direttive di riferimento).
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Milano, 4 novembre 2011
Pacchetto Comunitario del 2008 (New Legal Framework )
Regolamento (CE) N.765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) numero 339/93. - Regolamento (CE) N.764/2008 che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro stato membro e che abroga la decisione numero 3052/95/CE. - Decisione n. 768/2008/CE relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 218/30 del 13 agosto 2008
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm
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Milano, 4 novembre 2011
Pacchetto Comunitario del 2008 (New Legal Framework )
Provvedimenti per migliorare il funzionamento del mercato interno delle merci Strumenti complementari con l’obiettivo di:
garantire la sicurezza di utilizzatori e consumatori;
consentire la circolazione nel mercato Ue di prodotti conformi ai requisiti indicati dalla legislazione comunitaria;
garantire la rintracciabilità di un prodotto in tutta la catena di fornitura;
definire le responsabilità degli operatori economici – in funzione dei loro
ruoli nella catena della fornitura- in merito alla conformità dei prodotti migliorare l’attività degli enti che si occupano della verifica e della certificazione
dei prodotti.
I Regolamenti sono entrati in vigore il 1.01.2010
La Decisione 768/2008 non ha effetti giuridici per le imprese, le persone o gli Stati Membri, ma è un “contenitore di strumenti utili”
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Milano, 4 novembre 2011
Pacchetto Comunitario - Decisione 768/2008/CE
Il quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce: definizioni comuni; procedure comuni di valutazione della conformità dei prodotti; obblighi per gli operatori economici (fabbricanti, importatori, distributori, ecc.); norme per l'utilizzo della Marcatura CE; criteri di notifica degli organismi di valutazione della conformità.
Il quadro comune serve dunque come insieme di strumenti per future
regolamentazioni settoriali destinate al ravvicinamento delle legislazioni
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)
Direttiva 89/106 (Construction Products Directive - CPD) concernente i prodotti da costruzione
Obiettivo: eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel campo dei prodotti da costruzione per migliorarne la libera circolazione
nell’ambito del Mercato Interno (Recepimento in Italia con: DPR 246/1993)
Per semplificare e chiarire la normativa vigente e migliorare la trasparenza e l’efficacia
↓ Regolamento 305/2011 (Construction Products Regulation – CPR)
per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106
In vigore dal 1 luglio 2013 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/index_it.htm
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)
STRUTTURA DEL REGOLAMENTO 58 Considerando 68 Articoli Capo I Disposizioni Generali Capo II Dichiarazione di prestazione e Marcatura CE Capo III Obblighi degli Operatori economici Capo IV Specifiche tecniche Armonizzate Capo V Organismi di Valutazione tecnica Capo VI Procedure semplificate Capo VII Autorità notificanti e Organismi notificati Capo VIII Vigilanza del mercato e procedure di salvaguardia
5 allegati •Allegato I Requisiti di base delle opere di costruzione •Allegato II Procedure per l’adozione del documento della valutazione europea •Allegato III Dichiarazione di Prestazione DoP •Allegato IV Aree di prodotto e requisiti degli Organismi di valutazione tecnica •Allegato V Valutazione e verifica della costanza della prestazione
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – NOVITA’
REQUISITI di base delle opere da costruzione DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE - DoP
(Declaration of Performance)
RINTRACCIABILITA’ E TRASPARENZA MARCATURA CE SISTEMI DI VALUTAZIONE e verifica della
COSTANZA DELLA PRESTAZIONE SEMPLIFICAZIONI Procedure semplificate per MICROIMPRESE (art. 37)
NB: MICROIMPRESE= imprese con <10 addetti e fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a
2 milioni di EURO
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – REQUISITI
REQUISITI DI BASE delle opere di costruzione I 6 requisiti essenziali dei prodotti previsti dalla CPD 89/106, con il CPR 305/2011 diventano 7 requisiti di
base delle opere da costruzione: viene infatti introdotto l'uso sostenibile delle risorse naturali per la
realizzazione delle costruzioni.
1. Resistenza meccanica e stabilità; 2. Sicurezza in caso di incendio; 3. Igiene, salute ed ambiente (esteso alle fasi di costruzione, demolizione ed ambiente) 4. Sicurezza nell’impiego 5. Protezione contro il rumore 6. Risparmio energetico e ritenzione di calore
7. Uso sostenibile delle risorse naturali - riutilizzo e riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti
dopo la demolizione;
- durabilità delle opere da costruzione
- uso, nelle opere da costruzione di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili
Si prende in considerazione l’intero CICLO DI VITA DELL’OPERA
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – DoP
DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP) E’ la “carta di identità” sulle caratteristiche essenziali e non di un prodotto
La Dichiarazione di Conformità dei Prodotti da Costruzione è sostituita dalla
Dop con diverso significato e contenuto
Dichiarazione di Conformità nella Direttiva 89/106 attesta la conformità di
un prodotto ai requisiti di una Norma Tecnica (art. 13 CPD)
Con la Dichiarazione di Prestazione il fabbricante attesta le prestazioni
del prodotto in relazione alle caratteristiche essenziali conformemente alle
specifiche tecniche pertinenti e si assume la responsabilità sulle prestazioni
dichiarate.
Deve essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un
prodotto da costruzione che sia pertinente all’uso o agli usi dichiarati
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – DoP
DICHIARAZIONE di PRESTAZIONE (DoP)
Deve essere redatta in base all’ Allegato III del CPR
Deve essere accompagnata dalle informazioni sulle sostanze pericolose
Deve accompagnare il prodotto (la CPD prevedeva invece che la Dichiarazione di
conformità rimanesse al fabbricante e dovesse essere consegnata solo su richiesta)
Sono previste deroghe (esemplare unico; fabbricazione in cantiere; tutela
patrimonio)
La DoP costituisce un elemento fondamentale ai fini del funzionamento del Mercato
Interno UE dei prodotti da costruzione, in quanto assicura la trasparenza necessaria alla circolazione dei prodotti fra i paesi dell'UE.
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR)
RINTRACCIABILTIA’ E TRASPARENZA
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Possibilita’ di conoscere in qualsiasi momento da dove proviene e da chi è stato immesso sul
mercato un prodotto da costruzione
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – Marcatura CE
Si applicano i principi generali del 2008 (Art.9) E’ apposta solo su prodotti per i quali il fabbricante ha redatto DoP E’ apposta in modo visibile, leggibile, indelebile sul prodotto o su un’etichetta ad esso applicata. Se NON possibile, apposizione su imballaggio o su
documenti di accompagnamento
E’ seguita da: Ultime due cifre dell’anno n cui è stata apposta per la prima volta; Nome ed indirizzo fabbricante o marchio di identificazione Numero di riferimento della DoP Codice di identificazione del prodotto-tipo, previsto dalla DoP Livello o classe della prestazione dichiarata Riferimento alla specifica armonizzata applicata Numero di identificazione dell’organismo notificato, se del caso, e dall’uso previsto di cui alla specifica tecnica armonizzata applicata
Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marcatura indicante rischio o uso particolare
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Milano, 4 novembre 2011
PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPR) – NEWS
Proposta della Commissione europea – fine ottobre 2013
«Commission Delegated Regulation EU n….of XXX (2013 Draft) on the conditions for
making a declaration of performance on construction products available
on a website»
I fabbricanti di prodotti da costruzione potranno caricare le «DdP» in formato
digitale sui propri siti web, anziché inviarle direttamente all'acquirente per posta tradizionale o elettronica.
La disponibilità online delle DdP dovrebbe consentire:
più veloce comunicazione nella filiera
semplificazione iter amministrativo
riduzione di costi di produzione
Anche per i consumatori sarà più facile conoscere le prestazioni del prodotto che stanno per
acquistare, aumentandone così la fiducia.
Nel rendere disponibile online una dichiarazione di prestazione, i produttori dovranno
garantire che il suo contenuto non venga modificato successivamente alla pubblicazione
online.
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Milano, 4 novembre 2011
MARCATURA CE: siti web di utilità
European Commission - Enterprise and Industry
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-
common-rules-for-products/new-legislative-framework/index_en.htm
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Milano, 4 novembre 2011
MARCATURA CE: siti web di utilità
New Legislation Framework
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/regulatory-policies-
common-rules-for-products/index_en.htm
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Milano, 4 novembre 2011
ORGANISMI NOTIFICATI
NANDO Information System New Approach Notified and Designated Organisations
Organizzazioni notificate e designate in base al nuovo approccio
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/
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Milano, 4 novembre 2011
ORGANISMI NOTIFICATI
Gli Organismi Notificati devono rispondere a requisiti di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, affidabilità, imparzialità e riservatezza,capacità organizzativa, rispetto della normativa europea vigente per
gli Organismi Notificati (norma UNI CEI EN ISO /IEC 17021).
Ogni paese ha la responsabilità di designare gli Organismi di Valutazione della conformità
e notificarli alla Commissione europea (Elenco in Banca Dati NANDO)
Non per tutte le tipologie di prodotti è necessario coinvolgere un Organismo di
Valutazione notificato che effettua una serie di controlli sul prodotto e ne valuta la
conformità rispetto ai R.E. ad esso applicabili.
Le direttive indicano chiaramente per quale tipologie di prodotti è
necessario coinvolgere un Organismo notificato nel processo di valutazione della conformità
O
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Milano, 4 novembre 2011
RAPEX
RAPEX - Sistema europeo di allarme per i prodotti non sicuri
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm (ad eccezione dei prodotti alimentari, dei farmaci e delle apparecchiature elettromedicali)
che consente, grazie a un meccanismo di collaborazione fra gli Stati dell’Ue, una rapida circolazione delle
informazioni riguardanti i prodotti venduti sul mercato europeo che presentano seri rischi per la salute e la
sicurezza dei consumatori.
Quando viene individuato sul mercato nazionale di un Paese dell’Ue un prodotto non sicuro
(ad esempio, un giocattolo o un elettrodomestico), l’autorità nazionale competente interviene:
- ritirando il prodotto dal mercato, o con richiamo o avvertimento. se i consumatori ne sono già in
possesso)
- poi punto di contatto nazionale segnala il prodotto pericoloso alla Commissione europea (DG Salute e
Tutela Consumatori) fornendo informazioni sui rischi e la pericolosità del prodotto
La Commissione europea diffonde tali avvertimenti a tutti i Paesi europei.
→ mercato europeo risulta monitorato costantemente poiché i punti di contatto nazionali, informati
dalla Commissione della pericolosità di un prodotto, provvedono immediatamente a verificare se tale
prodotto è presente sul proprio mercato ed adottano provvedimenti per eliminare il rischio.
NATIONAL CONTACT POINT: MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’impresa e l’Internazionalizzazione - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica -
Divisione XVI - Sicurezza e conformità dei prodotti
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Milano , 4 novembre 2011
CONTATTI
Mariacristina Boeri INNOVHUB SSI
Azienda Speciale CCIAA Milano Via Giuseppe Colombo n. 83 - 20133 Milano
Tel. 02.8515.5241 [email protected]
www.innovhub-ssi.it