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COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (PROVINCIA DI ROMA) REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE URBANA E SALUTE PUBBLICA

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COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

(PROVINCIA DI ROMA)

REGOLAMENTO COMUNALE

DI IGIENE URBANA

E

SALUTE PUBBLICA

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PARTE 1GESTIONE DEI RIFIUTI

TITOLO I: FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e finalità

1. Il presente Regolamento, coerentemente con il comma 2 dell’articolo 198 del D.Lgs. 152/2006, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e deve essere condotta seguendo i principi e i criteri, stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale, al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

4. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

5. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio. In particolare:

a) deve essere garantita la copertura omogenea del sulla totalità del territorio comunale;b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che

privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.

Art. 2 – Potestà regolamentare 1. Con il presente regolamento comunale si vuole disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3 del D.Lgs 152/2006, si stabiliscono in particolare:

le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani

ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs 152/2006;

le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

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le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo le indicazioni di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs 152/2006.

2. Ai sensi dell’articolo 191 del D.Lgs 152/2006 qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.

3. Ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs 152/2006 il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per accertare, in contraddittorio con i soggetti interessati, l’eventuale reato di abbandono e/o deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo e/o l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Inoltre con tale ordinanza il Sindaco stabilisce il termine entro cui provvedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area. Decorso tale termine il Sindaco procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4. Il presente Regolamento è emanato dal Comune di Rignano Flaminio che esercita la potestà regolamentare nel rispetto delle Leggi vigenti e dello Statuto medesimo, nelle materie di competenza e per le proprie funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

Art. 3 – Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento, ai sensi dell’articolo 183 del D.lgs. 152/2006 fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006; c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; d) "rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto; f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti; g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso; i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;l) "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti; m) "prevenzione": misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono: 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del

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loro ciclo di vita; 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti; n) "gestione": la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico; q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento; r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti; s) "trattamento": operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento; t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Un elenco non esaustivo di operazioni di recupero è riportato nell’allegato C della parte IV del D.lgs. 152/2006;u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tale definizione include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento; v) "rigenerazione degli oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli; z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento è riportato nell’allegato B della Parte IV del D.lgs. 152/2006; aa) "stoccaggio": le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima Parte IV; bb) "deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni: 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

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4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo; cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale; ee) "compost di qualita'": prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b) del D.lgs. 152/2006; hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a) del D.lgs. 152/2006; ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti; mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo 5, comma 1, lett. l-ter) del D.lgs. 152/2006; oo) “spazzamento delle strade”: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ; pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte IV del D.lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione; qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

2. Ai fini del presente Regolamento, si intende, altresì, per:

Amministrazione: il Comune di Rignano Flaminio, nei suoi organi politici e amministrativi competenti in materia;

Regolamento: il presente Regolamento ed ogni provvedimento attuativo adottato dall’Amministrazione ovvero dal soggetto gestore;

Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta del soggetto gestore da parte del produttore o del detentore;

Utenze domestiche: le utenze (es. famiglie) collocate in unità abitative adibite a civile abitazione che utilizzano i servizi di gestione dei rifiuti del Comune di Rignano Flaminio;

Utenze non domestiche: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani, individuate dalla classificazione descritta nel DPR 158/99.

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Utenza singola: utenza (domestica o non domestica) cui è associata un’unità immobiliare alla quale è assegnata una dotazione di contenitori destinata all’uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;

Utenze condominiali: utenze (domestiche o non domestiche) situate in un’unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui potrebbe essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori ad uso della generalità delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

Aree di uso pubblico: le aree in manutenzione all’Amministrazione, di proprietà pubblica di uso pubblico e private aperte al pubblico transito, quali le strade comunali, inclusi i tratti urbani di strade statali e provinciali, le piazze, i parcheggi pubblici non in concessione, i sottopassi pedonali e le uscite di sicurezza pedonali di sottovia veicolari, i marciapiedi destinati al transito pedonale, le aree spartitraffico asfaltate e pavimentate, i franchi laterali, le piccole aree di risulta non classificabili come spartitraffico, i giardini pubblici e le aree di verde pubblico urbano, ivi comprese le aiuole, le pendici collinari e le aree dedicate agli animali;

Aree pubbliche esterne: le aree di uso pubblico in manutenzione, in forza di legge o altra norma, a soggetti pubblici o privati, diversi dall’Amministrazione;

Raccolta domiciliare: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell’utente o presso punti individuati dal soggetto gestore, secondo modalità e tempi prefissati, eseguita con l’assegnazione di contenitori a suo uso esclusivo;

Raccolta di prossimità: raccolta dei rifiuti urbani domestici effettuata in corrispondenza del piano stradale, eseguita tramite contenitori collocati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico sul territorio presso punti individuati dal soggetto gestore; tali contenitori vengono assegnati a uso esclusivo di particolari gruppi di utenze;

Raccolta su chiamata: la raccolta dei rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuto, concordata preventivamente dalle utenze con il soggetto gestore;

Isola ecologica mobile: sito temporaneo delimitato allestito su suolo pubblico e presidiato da personale del soggetto gestore senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e reso fruibile per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per operazioni che rientrano nella fase gestionale della “raccolta e trasporto”.

Assistenza telefonica: servizio informativo telefonico rivolto a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune di Rignano Flaminio, svolto con numero verde o altre linee telefoniche dedicate;

Art. 4 – Classificazioni1. In accordo con l’articolo 184 del D.lgs. 152/2006, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali

e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti

ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/2006, secondo i criteri di cui al Titolo V e all’Allegato 2 del presente Regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle

strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono rifiuti speciali:

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a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;e) i rifiuti da attività commerciali;f) i rifiuti da attività di servizio;g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti

dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

4. Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte IV del D.lgs. 152/2006.L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183.Per quanto riguarda l’obbligo di etichettatura dei rifiuti pericolosi si applica quanto previsto all’articolo 185 comma 5-quater. del D.lgs. 152/2006.

Art. 5 – Campo di esclusione1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie di rifiuti descritte nell’articolo 185 del D.lgs. 152/2006,:2. L’applicazione della TARSU o successivamente TARES per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, secondo quanto riportato nel Titolo V e nell’Allegato 2 del presente regolamento, è disciplinata da apposito Regolamento.

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TITOLO II: MODALITÀ DEL CONFERIMENTO, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, DEL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 6 – Raccolta dei RU 1. Il servizio di raccolta e trasporto dei RU e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, secondo quanto riportato nel Titolo V e nell’Allegato 2 del presente Regolamento, è espletato nell’intero territorio del Comune di Rignano Flaminio secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità

2. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento.

3. Il presente titolo II è stato diviso in Capi secondo le seguenti modalità di raccolta:A. la raccolta domiciliare o “porta a porta”;B. la raccolta con contenitori di prossimità;C. la raccolta in ecostazioni di accentramento.

4- si riporta negli allegati la cartografia e dei documenti per una migliore comprensione dell’organizzazione delle modalità di raccolta, riportate al comma 3 del presente articolo, su tutto il territorio comunale di Rignano Flaminio.

5. Per ogni modalità di raccolta riportata nel comma 3 del presente articolo si stabilisce:quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente; la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata per

frazioni merceologiche omogenee di rifiuti;le modalità del conferimento;le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei contenitori.

6. La raccolta differenziata dei RU e speciali assimilabili agli urbani è organizzata in tutto il territorio comunale di Rignano Flaminio, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi – materiale), tramite i sistemi di raccolta riportati nel comma 3 del presente articolo, con le modalità successivamente descritte.

CAPO I – La raccolta domiciliare o “porta a porta”

Art. 7 – Organizzazione del servizio1. La raccolta domiciliare è organizzata mediante l’assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di attrezzature per la raccolta destinate al conferimento separato dei rifiuti, di volume variabile in funzione degli spazi interni di posizionamento ed esterni di esposizione Tale sistema di raccolta dei RU sarà erogato nel centro storico, nel centro urbano e nei nuclei abitati del territorio comunale di Rignano Flaminio. Le case sparse saranno servite tramite la raccolta di prossimità come descritto nel capo II del presente Titolo. 2 - Il Comune di Rignano Flaminio organizza la raccolta domiciliare per le utenze domestiche sul territorio comunale, come descritto negli allegati di cui comma 4 articolo 6 del presente Regolamento, delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in plastica monomateriale e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e metalli.

3 - Il Comune di Rignano Flaminio organizza la raccolta domiciliare per le utenze non domestiche sul territorio comunale, come descritto negli allegati di cui comma 4 articolo 6 del presente regolamento, delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in cartone, imballaggi in plastica monomateriale e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e metalli.

4 - Le utenze domestiche del Comune di Rignano Flaminio servite dalla raccolta domiciliare dei RU dovranno rispettare il calendario di raccolta adottato.

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5 - Le utenze non domestiche del Comune di Rignano Flaminio servite dalla raccolta domiciliare dei RU dovranno rispettare il calendario di raccolta adottato.

6 – Il soggetto gestore del servizio dovrà avviare la fase di raccolta entro le 04:00 e terminarla entro le 13:00.

Art. 8 – Caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta domiciliare o “porta a porta”1. I contenitori per la raccolta domiciliare, e in particolare quelli dedicati alla raccolta della frazione organica umida, alla raccolta del vetro e alla raccolta della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani e assimilati, depositati all’aperto ed esposti agli agenti atmosferici devono avere caratteristiche tali da:

favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti differenziati, da parte degli utenti;

evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti e/o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell’azione di animali randagi;evitare l’infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura

organica;agevolare le operazioni di lavaggio e igienizzazione, sia degli stessi contenitori, sia del

luogo in cui sono posizionati.i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico-meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi; detti materiali devono provenire dal riciclaggio dei rifiuti; i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la

movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato, le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

2. Sui mastelli e contenitori da esposizione deve essere riportata la descrizione della frazione merceologica che vi si può introdurre e l’identificazione della via e del numero civico dell’utente al quale tali attrezzature sono state assegnate.

3. Le attrezzature da esposizione devono essere conformi alle norme tecniche di sicurezza UNI EN previste dalla normativa (840 Contenitori mobili per rifiuti, 12574 Contenitori stazionari per rifiuti, 13071 Contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti, 13592. Sacchi di plastica per la raccolta dei rifiuti domestici)

4. I contenitori carrellati da esposizione devono essere dotati di segnaletica ad alta visibilità a norma di legge.

5. I mastelli/contenitori da esposizione per la frazione umida devono essere dotati di sistema di chiusura antirandagismo.

6. I contenitori carrellati per l’esposizione della frazione umida per le utenze non domestiche devono essere provvisti di pedale per l’apertura e di coperchio con biofiltro a carica batterica ed enzimi per l’igienizzazione dei contenitori stessi e l’abbattimento dei cattivi odori. 7. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali recano un codice identificativo alfanumerico e/o sono dotati di transponder passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

8. I contenitori destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi costituti da scarti di cucina, della carta e cartone, del vetro, della plastica possono recare un codice identificativo alfanumerico e/o sono dotati di un transponder passivo per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

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9. I sacchi utilizzati per l’esposizione delle frazioni merceologiche di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 7 del presente Regolamento devono riportare il logo del comune e la scritta “Comune di Rignano Flaminio”

10. I sacchi per il conferimento della frazione umida, oltre ad essere coerenti con il comma precedente, devono essere in materiale compostabile certificato a norma UNI EN 13432-2002, , secondo quanto previsto dall’articolo 182-ter comma 1 del 183 D.Lgs 152/06.

Art. 9 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private su una superficie piana al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell’area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra e/o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

4. L’utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, gli viene imposto l’onere della custodia nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di esposizione su suolo pubblico, o su aree private soggette a uso pubblico, di rifiuti prodotti da soggetti privati, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell’utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell’Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di posizionamento dei contenitori, pur avendo previsto una eventuale riduzione della volumetria e un aumento della frequenza di svuotamento, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati. A tale scopo i contenitori sono dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l’efficienza e l’efficacia del servizio (es. serratura gravimetrica). Data la competenza esclusiva del Comune a concedere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico, l’amministrazione comunale ha facoltà di esprimere il proprio parere in merito all’adeguatezza dell’area pubblica sulla quale devono essere posizionati i contenitori ai fini del corretto espletamento del servizio di raccolta.

Art. 10 – Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico1. Ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del presente Regolamento l’impossibilità di posizionamento su aree private non soggette ad uso pubblico, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle condizioni riportate nell’articolo 13 comma 2 e 3 del presente Regolamento.

2. I contenitori per la raccolta domiciliare, posizionati su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del presente Regolamento, sono dotati di meccanismi di chiusura atti a consentirne l’uso solo alle utenze aventi diritto.

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Art. 11 – Criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta domiciliare dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali1. Il dettaglio delle modalità organizzative dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani è specificatamente regolamentato dal contratto stipulato con l’affidatario dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, nell’ambito del quale si stabilisce anche le frequenze di svuotamento e di lavaggio dei contenitori dei rifiuti.

2. In considerazione delle criticità igienico-sanitarie che possono eventualmente insorgere, in caso di mancato rispetto di una corretta e periodica tempistica di svuotamento e lavaggio dei contenitori dedicati al conferimento dei rifiuti organici umidi costituti da scarti di cucina e dei rifiuti urbani indifferenziati residuali, devono essere rispettati i seguenti criteri minimi:

una frequenza di svuotamento di almeno una volta la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione indifferenziata residuale; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a una volta ogni quindici giorni;

una frequenza di svuotamento di almeno tre volte la settimana per i contenitori dedicati al conferimento della frazione umida; in casi particolari, laddove esigenze tecniche ed economiche di organizzazione dei servizi lo richiedano e le condizioni dei luoghi lo rendano possibile senza determinazione di criticità igienico – sanitarie, la predetta frequenza minima può essere ridotta a due volte la settimana.

3. Il lavaggio e l’igienizzazione dei contenitori sono eseguiti dalle ditte appaltatrici dei servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti secondo le modalità operative disciplinate dai contratti di appalto, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle diverse tipologie di rifiuto.

4. Laddove il contratto d’appalto non preveda il servizio di lavaggio e di igienizzazione, gli utenti sono tenuti, comunque, a mantenere puliti e disinfettati i contenitori, attenendosi alle seguenti prescrizioni: utilizzo di uno spazio attrezzato per tale attività e di prodotti detergenti e disinfettanti.

Art. 12 – Assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni1. Ai fini della raccolta domiciliare, l’utenza è giuridicamente obbligata ad accettare in comodato d’uso e a provvedere alla custodia dei contenitori assegnati secondo la dovuta diligenza, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.

2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi dell’articolo 12 del presente Regolamento. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, ad astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi. Sono a carico dell’utente eventuali danni derivanti dall’uso o dal posizionamento improprio dei contenitori/mastelli.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verifichino esigenze particolari, previa valutazione, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all’utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non

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devono determinare il superamento dei limiti qualitativi e quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata all’Amministrazione..

Art. 13 – Esposizione delle attrezzature per la raccolta domiciliare1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del soggetto gestore, i contenitori/mastelli/sacchi destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico fuori del proprio numero civico a cura degli utenti, o loro incaricati, nei giorni e negli orari stabiliti nel calendario di raccolta.

2. L’esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l’uso del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico non sia tecnicamente possibile, previo accertamento del Comune. In tale caso, il proprietario o l’amministratore dell’immobile devono autorizzare l’accesso alle aree private alle ditte incaricate dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, rilasciando una specifica manleva per eventuali danni causati dal personale del soggetto gestore durante l’esecuzione del servizio.

3. Dopo l’avvenuto svuotamento da parte della ditta incaricata, gli utenti, o loro incaricati, sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali di cui all’articolo 9 del presente Regolamento entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.

Art. 14 – Smarrimento e sottrazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare1. Gli utenti sono tenuti a comunicare all’Amministrazione lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.

Art. 15 – Trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati1. Il trasporto dei rifiuti agli impianti di destinazione (recupero o smaltimento) è eseguito con mezzi idonei a garantire la tutela dell’ambiente e della salute e il rispetto dei principi di sicurezza della circolazione e dei soggetti che li conducono.

CAPO II – La raccolta di prossimità

Art. 16 – Organizzazione del servizio1. Per le caratteristiche generali dei contenitori e dei sacchi per la raccolta di prossimità vale quanto riportato nell’articolo 8 del presente Regolamento.

2. Ai fini della raccolta di prossimità i contenitori sono collocati sul suolo pubblico oppure su aree private comunque soggette ad uso pubblico, alle seguenti condizioni:

a) I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell’area interessata.

b) Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

c) I contenitori non possono essere posizionati a ridosso di muri perimetrali di edifici sui quali si aprono ingressi, porte, finestre e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive, con particolare riferimento ad attività alimentari e farmacie.

3. I contenitori vengono posizionati in base ad uno specifico piano di posizionamento, in riferimento al quale:

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a. Il soggetto gestore predispone, d’intesa con l’Amministrazione, il Piano di posizionamento dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti ed ai suoi periodici aggiornamenti, anche per stralci, in relazione ad intervenute modifiche dell’organizzazione del servizio, dell’assetto viario o di altre evenienze connesse.

b. Le revisioni e gli aggiornamenti al piano sono redatti dal soggetto gestore, anche su motivata e specifica richiesta dell’Amministrazione. Le revisioni e gli aggiornamenti sono poi approvati dall’Amministrazione entro 60 giorni dalla trasmissione ufficiale. Decorso tale temine senza che l’Amministrazione si sia espressa, revisioni e aggiornamenti si intendono approvati.

4. Per i criteri generali per la determinazione della frequenza di svuotamento e di lavaggio dei contenitori per la raccolta di prossimità dei rifiuti organici umidi (scarti di cucina) e dei rifiuti indifferenziati residuali, vale quanto riportato nell’articolo 11 del presente Regolamento.

5. Per l’assegnazione delle attrezzature alle utenze per la raccolta di prossimità e gestione delle variazioni, vale quanto riportato nell’articolo 12 del presente Regolamento, commi 2-4-5.

6. Per lo smarrimento e sottrazione delle attrezzature per la raccolta di prossimità, vale quanto riportato nell’articolo 16 del presente Regolamento.

7. Per il trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati ,vale quanto riportato nell’articolo 15 del presente Regolamento.

8. La raccolta di prossimità è organizzata per motivi di ottimizzazione dei costi dei servizi in presenza della dispersione abitativa di alcune utenze del territorio di Rignano Flaminio.

9. La raccolta di prossimità è organizzata mediante l’assegnazione ad un gruppo di utenze domestiche di attrezzature, di volume variabile e dotati di apposito sistema di chiusura che non pregiudichi l’efficienza e l’efficacia del servizio (es. serratura gravimetrica), per la raccolta delle seguenti frazioni merceologiche: secco residuo, umido, carta e cartone, imballaggi in plastica e la raccolta congiunta imballaggi in vetro e metalli destinati al conferimento separato dei rifiuti.

TITOLO III – CRITERI OPERATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE IN FUNZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

CAPO I – organizzazione delle raccolte dei rifiuti in funzione della classificazione

Art. 17 – Classificazione dei rifiuti1. I rifiuti sono classificati ai sensi dell’articolo 4 del presente Regolamento.2. I criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono descritti nel Titolo V e nell’Allegato 2 del presente Regolamento.

SEZIONE I – Rifiuti non pericolosi (urbani e speciali assimilati a quelli urbani)

Art. 18 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali1. La raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è eseguita tramite contenitori domiciliari o di prossimità. 2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali avviati a recupero/smaltimento, non conferibili nei servizi delle raccolte differenziate.

3. Fra i rifiuti indifferenziati, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) carta e cartone;b) imballaggi in plastica;c) imballaggi in alluminio e banda stagnata;d) rifiuti organici umidi costituiti da scarti di cucina;e) scarti vegetali;f) legno;

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g) imballaggi e altri oggetti di vetro;h) pile esauste e farmaci scaduti;i) indumenti usati e tessili;j) beni ingombranti e beni durevoli;k) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;l) rifiuti inerti da lavorazioni edili;m) qualsiasi rifiuto per il quale non sia stata istituita un’apposita raccolta differenziata.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento e dall’Allegato 2.

5. In ogni caso, gli utenti devono racchiudere negli appositi contenitori i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda della tipologia di utenza servita e della realtà territoriale specifica.

Art. 19 – Raccolta congiunta dei rifiuti di carta e di cartone1. Il Comune di Rignano Flaminio stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone tra quelli di seguito indicati:

raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal gestore del servizio;

il posizionamento di appositi contenitori.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;

fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;imballaggi di carta e cartone privi di parti estranee;imballaggi in poliaccopiato per alimenti.

3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) la carta patinata e plastificata;b) la carta oleata;c) la carta copiativa;d) la carta chimica;e) la carta stagnola;f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose;g) buste di plastica.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti quantitativi previsti dal Titolo V del presente Regolamento e nell’Allegato 2.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell’utenza servita e della realtà territoriale specifica.

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7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l’isola ecologica mobile, laddove predisposta.

Art. 200 – Raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggi in cartone presso le utenze non domestiche1. Il Comune di Rignano Flaminio stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in cartone di seguito indicati:

raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati dal gestore del servizio;

il posizionamento di appositi contenitori.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica1. Il Comune di Rignano Flaminio stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica tra quelli di seguito indicati:

a) l’assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare;b) il posizionamento dei contenitori di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in plastica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda i seguenti materiali:

bottiglie dell’acqua minerale;bottiglie di bibite;bottiglie per olio da cucina;flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;flaconi di prodotti per la pulizia della casa;flaconi di sapone liquido;contenitori di prodotti per l’igiene della persona;vaschette per alimenti;sacchetti della spesa;sacchetti per congelatore;cassette per frutta e verdura;retine per frutta e verdura;confezioni sagomate per le uova;confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;reggette per pacchi;imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, pluriball;pellicole in plastica per imballaggistoviglie monouso in plastica non biodegradabile.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti di plastica diversi dagli imballaggi e di imballaggi in plastica con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi in plastica prima del conferimento.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare possono essere dotate di una tipologia e di un numero adeguato di contenitori rigidi, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi conferiti e dalle frequenze di raccolta. Per quanto concerne le utenze non domestiche, l’assegnazione dei contenitori rigidi è disposta entro i limiti riportati nel Titolo V del presente Regolamento e nell’Allegato 2.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell’utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l’isola ecologica mobile, laddove predisposta.

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Art. 222 – Raccolta dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata1. Il Comune di Rignano Flaminio stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata in forma congiunta con gli imballaggi in vetro attraverso:

a) l’assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare;b) il posizionamento di contenitori di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi in alluminio e banda stagnata riguarda i seguenti materiali:

a) lattine e imballaggi in genere in alluminio;b) lattine e imballaggi in genere in banda stagnata.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi in alluminio e banda stagnata e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. I limiti per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono riportati nel Titolo V del presente Regolamento e nell’Allegato 2.

5. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l’isola ecologica mobile, laddove predisposta.

Art. 233 – Raccolta dei rifiuti e di imballaggi in vetro1. Il Comune di Rignano Flaminio stabilisce il sistema di raccolta dei rifiuti e di imballaggi in vetro tra quelli di seguito indicati:

a) l’assegnazione di contenitori per la raccolta domiciliare;b) il posizionamento di contenitori di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti in vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) bottiglie dell’acqua minerale;b) bottiglie di bibite e bevande;c) barattoli per alimenti;d) contenitori di prodotti per l’igiene della persona;e) damigiane;f) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) lampadine elettriche e lampadine al neon;b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, arcopal, pyrex;c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di imballaggi in vetro con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

5. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V del presente Regolamento e dall’Allegato 2.

6. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di materiale raccolto e possono variare a seconda delle caratteristiche dell’utenza servita e della realtà territoriale specifica.

7. È ammessa la consegna dei suddetti rifiuti presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o il loro conferimento tramite l’isola ecologica mobile laddove predisposta. In ogni caso, gli oggetti di vetro di dimensioni ingombranti, e comunque tali da

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non poter essere inseriti nei contenitori (domiciliari o di prossimità), devono essere consegnati al centro di raccolta o presso l’isola ecologica mobile, laddove predisposta, ovvero consegnati al servizio di raccolta domiciliare su chiamata.

Art. 24 – Raccolta dei rifiuti a matrice organica 1. Nel territorio del Comune di Rignano Flaminio, la raccolta dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina è eseguita con contenitori domiciliari a svuotamento riutilizzabili e con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002, secondo quanto previsto dall’articolo 182-ter, comma 1 del D.lgs 152/06.2. Il conferimento separato dei rifiuti organici umidi riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

resti di frutta e di verdura;avanzi di cibo cotti o crudi;carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;gusci di uova;semi e granaglie;truciolato e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;capelli recisi;cenere spenta (da caminetto o stufa);fondi di caffé e filtri del te;fiori recisi e piccole piante da appartamento;lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

4. Le unità abitative e le utenze non domestiche servite con la raccolta domiciliare sono dotate di una tipologia e di un numero adeguati di contenitori, sulla base delle reali necessità derivanti dai quantitativi di rifiuti conferiti e dalle frequenze di raccolta e, per quanto concerne le utenze non domestiche, entro i limiti previsti dal Titolo V e dall’Allegato 2 del presente Regolamento.

5. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale, delle caratteristiche dell’utenza servita, della stagione e della tipologia di materiale raccolto.

6. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l’Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata domiciliare.

Art. 25 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali1. La raccolta dei rifiuti costituti da scarti vegetali è eseguita tramite sacchi di iuta riutilizzabili. Il servizio è attivato per le utenze che lo richiedono rivolgendosi all’assistenza telefonica. L’Amministrazione comunale potrà istituire un servizio di ritiro a domicilio a pagamento, con ticket a favore del concessionario.

2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) sfalcio dei prati;b) foglie e fiori;c) ramaglie da potature;d) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti non biodegradabili.

4. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali atti alla pratica del compostaggio domestico, l’Amministrazione comunale può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata.

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Art. 26 – Divieti riferiti agli imballaggi1. Ai sensi dell’articolo 226 del D.lgs. 152/2006, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata, nei limiti previsti dal comma 3.

3. Ai sensi dell’articolo 221, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, gli utilizzatori di imballaggi sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari e i rifiuti di imballaggio secondari e terziari in un luogo di raccolta organizzato dai produttori di imballaggi e con gli stessi concordato. Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico i suddetti imballaggi e rifiuti di imballaggio nei limiti derivanti dai criteri dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani determinati nel Titolo V e nell’Allegato 2 del presente Regolamento.

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali ovvero con consegna presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale.

2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, l’Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione di associazioni che effettuino il trasporto con i requisiti previsti dall’articolo 193 del D.lgs 152/06. A tale scopo, sono stipulate Convenzioni con i soggetti interessati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori.

3. Il conferimento separato riguarda, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti materiali:

a) indumenti usati;b) accessori dell’abbigliamento tipo cinture, borsette;c) scarpe;d) coperte.

Art. 28 – Rifiuti da esumazioni ed estumulazioni1. Le parti anatomiche riconoscibili nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione sono disciplinate dal D.P.R. 254/2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della Legge 179/2002.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione, si intendono i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

a) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad

esempio: maniglie);c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;e) resti metallici di casse (ad esempio: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni”.

5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano

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necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

8. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione degli assi e dei resti delle casse utilizzate per la sepoltura e degli avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.

9. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:a) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo,

smurature e similari;b) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od

inumazione.

10. I materiali lapidei, inerti, provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo smurature e similari possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

11. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali, devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

12. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall’Amministrazione Comunale su indicazione del/degli Uffici comunali competenti.

Art. 29 – Rifiuti inerti 1. Le utenze domestiche possono consegnare presso il centro di raccolta comunale, quando presente nel territorio comunale, modeste quantità di rifiuti inerti derivanti da piccoli lavori di costruzione o demolizione edile manutenzione o riparazione edile eseguiti in proprio dalle utenze domestiche stesse.

Art. 29 – Altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati a quelli urbani1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani non pericolosi e speciali assimilati:

a) oli vegetali;b) metalli;c) legno;d) pneumatici.

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il centro di raccolta quando presente nel territorio comunale, o presso l’isola ecologica mobile, laddove predisposta. Riguardo agli oli vegetali, l’Amministrazione può istituire specifici punti di raccolta nel territorio comunale, dedicati alle utenze domestiche.

1. Per le utenze non domestiche, i servizi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1 sono attivi nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell’assimilazione descritti nel Titolo V e nell’Allegato 2 del presente Regolamento.

Art. 30 – Carico/scarico di merci e materiali e affissione/defissione di manifesti1. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali ovvero affissione e defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla rimozione dei materiali di risulta e alla pulizia dell’area.

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2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata, previa disposizione del Comune, dal Gestore del Servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché l’applicazione delle sanzioni di legge e di Regolamento.Art. 31 – Deiezioni canine1. I proprietari ed i custodi di cani e di altri animali sono tenuti ad evitare che l’animale depositi i propri escrementi sulle aree pubbliche, munendosi di appropriati mezzi di raccolta delle feci emesse dagli animali stessi..Art. 32 – Rifiuti sanitari1. I rifiuti sanitari devono essere gestiti secondo le disposizioni e le modalità stabilite dall’apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.Art. 33 – Siringhe abbandonate1. È vietato abbandonare le siringhe in luoghi pubblici o aperti al pubblico.2. Il Gestore del servizio è tenuto ad effettuare la raccolta delle siringhe usate abbandonate.3. Le siringhe raccolte devono essere trattate e smaltite in osservanza alle disposizioni per i rifiuti sanitari.Art. 34 – Carogne di animali1. Il Gestore del servizio organizza un sistema di raccolta delle carogne di animali da affezione.2. Le carogne di animali abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, sulle rive dei corsi d’acqua e dei laghi, sono rimosse dalle aree di rinvenimento, a cura del Gestore del servizio e avviate allo smaltimento, previo nulla-osta sanitario.3. Le carogne provenienti da allevamenti sono smaltite con le modalità contenute nel d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 508 e s.m.i., i cui oneri sono a carico del produttore.Art. 35 – Veicoli a motore, rimorchi e simili1. Ai sensi dell’art. 231 del d.lgs. 152/06 i veicoli a motore, i rimorchi e simili da demolire sono conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati ai sensi e con l’osservanza degli articoli 208, 209 e 210 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.2. Per i veicoli a motore o rimorchi o imbarcazioni in stato di abbandono, il cui stato sia accertato dagli organi di Polizia, si osservano le disposizioni riguardanti il conferimento ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto del Ministero dell’Interno del 22 ottobre 1999, n. 460.

Art. 30 – Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli avviene a domicilio ovvero con consegna diretta da parte dell’utente presso il centro di raccolta quando sono presenti nel territorio comunale.

2. Il servizio di raccolta a domicilio viene eseguito su specifica richiesta dell’utente comunicata all’ assistenza telefonica al fine di fissare un appuntamento per il ritiro. 3. I rifiuti ingombranti e di beni durevoli, per la raccolta a domicilio, devono essere esposti fuori dell’abitazione in prossimità della via pubblica nei giorni e negli orari concordati con l’assistenza telefonica. L’utente deve posizionare il materiale ordinatamente e in modo da occupare il minimo spazio possibile e da non arrecare pregiudizio, intralcio o pericolo per la sicurezza e la circolazione di persone e veicoli. È vietata l’esposizione sulla via pubblica del materiale in giorni e orari diversi da quelli concordati con l’assistenza telefonica.

4. Il servizio di raccolta a domicilio è riservato alle utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferire i rifiuti ingombranti e di beni durevoli, nel rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi dell’assimilazione, descritti nel Titolo V del presente Regolamento e dall’Allegato 2, presso il centro di raccolta, quando presente nel territorio comunale, o presso l’isola ecologica mobile, laddove predisposta, oppure con il servizio a chiamata fino ad un massimo di 3 pezzi.

5. Le operazioni di recupero e di smaltimento dei beni durevoli contenenti sostanze dannose per l’ambiente e per la salute sono eseguite nel rispetto della vigente normativa. L’utente deve, quindi, astenersi da manomissioni di tali beni che possano comportare la dispersione di sostanze dannose per l’ambiente e per la salute.

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Art. 31 – Cantieri edili1. I titolari di imprese che operano nell’ambito di cantieri edili siti sul territorio consortile sono tenuti a comunicare al Comune di Rignano Flaminio il luogo ove è ubicato il cantiere, la durata dei lavori, la tipologia e la quantità di rifiuti assimilati a quelli urbani che mediamente saranno prodotti.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il gestore organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani, stabilendo il tipo, la capacità e il numero dei contenitori necessari.

3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani prodotti nel cantiere, forniti ai sensi del presente articolo, il Comune di Rignano Flaminio richiede ai titolari delle predette imprese un corrispettivo commisurato all’entità dei servizi medesimi.

4. I titolari di imprese che operano nell’ambito dei cantieri edili sono tenuti, altresì, a verificare il corretto utilizzo dei contenitori forniti e la corretta differenziazione dei rifiuti solidi assimilati a quelli urbani conferiti.

SEZIONE II – Rifiuti pericolosi (urbani e speciali assimilati a quelli urbani)

Art. 328 – Raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti (per le utenze domestiche)1. Le pile esauste e i farmaci scaduti provenienti da utenze domestiche devono essere conferiti separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

2. I contenitori per le pile esauste sono collocati prevalentemente presso i rivenditori.

3. I contenitori per i farmaci scaduti sono collocati all’interno delle farmacie o, se impossibilitate, nelle immediate vicinanze delle farmacie medesime.

Art. 339 – Altri rifiuti urbani pericolosi (per le utenze domestiche)1. Nel rispetto dei principi e delle finalità delle vigenti norme sulla gestione dei rifiuti, ivi comprese quelle del presente Regolamento, il Comune organizza la raccolta differenziata dei seguenti altri rifiuti urbani pericolosi:

a) oli minerali esausti;b) oli vegetali esausti;c) batterie di veicoli a motore (accumulatori al piombo);d) lampade al neon;e) vernici;

2. La consegna dei suddetti rifiuti avviene presso il centro di raccolta comunale quando presente nel territorio comunale, o tramite l’isola ecologica mobile laddove predisposta.

SEZIONE III – Gestione di categorie particolari di rifiuti

Art. 34 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a), del D.lgs. 151/2005, per apparecchiature elettriche ed elettroniche, si intendono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti di cui all’Allegato I A del Decreto citato e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

2. Per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. b), del D.lgs. 151/2005, si intendono i beni, di cui al comma 1, dei quali il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

3. Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del D.lgs. 151/2005, a seguito di successive proroghe per l’entrata in vigore della gestione dei RAEE (DL 81/2007 e DL

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208/2008), dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo Decreto e, comunque, non oltre il termine per l’adeguamento dei centri di raccolta a quanto previsto dal decreto 8 aprile 2008 e s.m.i:

a) i Comuni assicurano la funzionalità, l’accessibilità e l’adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere ai detentori finali e ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.

b) i distributori, a partire dal 18 giugno 2010, data di entrata in vigore del DM 65/2010, assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata a un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata, a condizione che la stessa sia di tipo equivalente e abbia svolto le stesse funzioni delle nuova apparecchiatura fornita; provvedono, altresì, alla verifica del possibile reimpiego delle apparecchiature ritirate e al trasporto presso i centri istituiti ai sensi delle lettere a) e c) di quelle non suscettibili di reimpiego;

c) fatto salvo quanto stabilito dalle lettere a) e b), i produttori o i terzi che agiscono in loro nome possono organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del D.lgs. 151/2005.

4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. 151/2005, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica previsto dall’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto citato, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulti evidente che l’apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

5. Dalla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del D.lgs. 151/2005 e, comunque, non oltre il termine indicato al precedente comma 3, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del medesimo Decreto, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 12 del D.lgs. 151/2005 in merito a “Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE professionali, i produttori o i terzi che agiscono in loro nome organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva, sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta separata di RAEE professionali. A tal fine, possono avvalersi delle strutture di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, previa convenzione con il Comune interessato, i cui oneri sono a carico degli stessi produttori o terzi che agiscono in loro nome.

6. I RAEE di dimensioni ingombranti prodotti dai nuclei domestici del territorio del Comune di Rignano Flaminio, contenuti nell’elenco di cui all’Allegato 3 al presente Regolamento, devono essere consegnati separatamente al servizio pubblico di raccolta secondo le modalità di cui all’articolo 32, quelli non ingombranti devono essere consegnati direttamente presso i centri di raccolta, secondo quanto previsto dall’articolo 53, quando presenti nel territorio del Comune.

7. Per quanto non disposto nel presente articolo in merito ai RAEE, in particolare la gestione dei RAEE professionali (articolo 3, lettera p del D.lgs 151/2005) si rinvia alla direttiva 2000/53/CE, alla direttiva 2002/95/CE, alla direttiva 2003/108/CE e al relativo decreto legislativo di recepimento 25 luglio 2005, n. 151.

Art. 41 – Altre categorie particolari di rifiuti1. Per la gestione dei rifiuti sanitari, si applicano le disposizioni del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Per i rifiuti costituti da veicoli fuori uso, si applicano le disposizioni di cui alla Direttiva 2000/53/CE e al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata Direttiva 2000/53/CE. Per i rifiuti

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costituiti da veicoli fuori uso, non disciplinati dal D.lgs. 209/2003, si applica l’articolo 231 del D.lgs. 152/2006.

3. Per il recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto, si applicano le disposizioni del DM 29 luglio 2004, n. 248.

4. Agli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1, il Comune di Rignano Flaminio richiede il versamento di un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull’applicazione della tariffa.

CAPO II – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani

Art. 42 – Destinazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati a quelli urbani1. I rifiuti raccolti separatamente per frazioni merceologiche omogenee o congiunte sono inviati a impianti pubblici e privati di recupero/smaltimento.

2. I rifiuti di imballaggio di cui al Titolo II della parte IV del D.lgs. 152/2006, possono essere inviati alle strutture dei Consorzi di filiera del CONAI: CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE, CNA, RILEGNO. I rapporti tra il Comune ed i singoli Consorzi di filiera sono disciplinati dall’Accordo ANCI – CONAI, di rilevanza nazionale, nonché da apposite Convenzioni stipulate tra le parti.

3. I rifiuti indifferenziati residuali sono destinati agli impianti autorizzati preposti alle attività di recupero/smaltimento, nel rispetto della vigente normativa.

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TITOLO IV – ULTERIORI SERVIZI DI IGIENE URBANA

CAPO I – Lavaggio, Spazzamento e pulizia del territorio

Art. 43 – Lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico1. Fatto salvo il divieto di sporcare il suolo pubblico e il divieto di abbandono di rifiuti, l’Amministrazione comunale organizza il servizio di lavaggio e spazzamento delle strade e delle aree pubbliche nonché delle strade e delle aree private soggette a uso pubblico, determinando il tipo e le modalità delle operazioni da eseguire e le relative frequenze ai fini della pulizia dei predetti luoghi e della rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza ivi giacenti.

2. Il Comune di Rignano Flaminio interviene per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico, ivi comprese le rive dei corsi d’acqua.

3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, e quelli, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua, raccolti dal servizio pubblico, sono gestiti con modalità adeguate alla diversa natura dei rifiuti stessi in conformità alla normativa vigente in materia.

4. Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici, sono installati, in detti spazi, appositi cestini e attrezzature similari. È vietato conferire in tali contenitori rifiuti urbani domestici o rifiuti speciali, assimilati e non. Il numero dei contenitori e delle attrezzature destinate a tale scopo, nonché le relative frequenze di svuotamento, sono determinate dall’Amministrazione comunale.

5. La tipologia dei servizi, le modalità di esecuzione e le frequenze sono individuati dall’Amministrazione comunale in funzione della realtà territoriale, tenuto conto, ove tecnicamente possibile ed economicamente sostenibili, delle eventuali specifiche esigenze.

Art. 44 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici1. I titolari di concessioni, anche temporanee, di suolo pubblico, per l’esercizio di bar, ristoranti, trattorie, alberghi, chioschi, parcheggi auto e simili, sono tenuti alla pulizia delle aree occupate, indipendentemente dai tempi in cui è eseguito il servizio pubblico di spazzamento e lavaggio della via o della piazza in cui tali aree sono collocate.

2. I gestori di pubblici esercizi sono tenuti a predisporre appositi contenitori a uso degli utenti per il conferimento differenziato dei rifiuti che possono derivare dall’attività di somministrazione esercitata, quali a titolo esemplificativo non esaustivo: carta, cellophane, bicchieri, vaschette e altri contenitori per alimenti, residui di cibo, mozziconi di sigarette, gomme da masticare. I gestori predetti sono altresì tenuti alla pulizia dell’area esterna eventualmente interessata.

CAPO II – Servizi a richiesta o occasionali

Art. 45 – Manifestazioni pubbliche istituzionalizzate1. Il competente Ufficio predispone/aggiorna l’elenco delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto ad uso pubblico recante, per ciascuna di esse, in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di

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attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, l’eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, per tali manifestazioni, organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. Gli oneri per tali servizi rientrano nei costi generali del servizio di gestione dei rifiuti.

3. Gli organizzatori delle manifestazioni pubbliche istituzionalizzate sono tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del sevizio. La effettiva organizzazione della raccolta differenziata presso le manifestazioni potrà essere un criterio per la concessione del permesso di occupazione di suolo pubblico.

Art. 46– Manifestazioni pubbliche non istituzionalizzate1. Gli organizzatori di manifestazioni, compresi gli spettacoli viaggianti ed i luna park, che si svolgono su suolo pubblico o comunque soggetto a uso pubblico, non rientranti tra quelle istituzionalizzate di cui all’articolo 41, sono tenuti a comunicare all’Ufficio competente comunale ed al gestore del servizio in quali giorni e orari dette manifestazioni si svolgono, il tipo di attività da cui può derivare la produzione di rifiuti, che sono previste nel corso delle stesse, l’eventuale sosta prolungata di roulotte e camper, e il tipo di affluenza attesa.

2. Sulla base delle indicazioni di cui al comma 1, il Comune di Rignano Flaminio organizza e fornisce un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, stabilendo il tipo, la capacità e il numero di contenitori necessari ed esegue il servizio di pulizia delle aree interessate. 3. Per i servizi di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso delle manifestazioni pubbliche e di pulizia delle aree interessate, forniti ai sensi del presente articolo, il Comune di Rignano Flaminio richiede agli organizzatori delle manifestazioni predette un corrispettivo determinato e riscosso ai sensi del Regolamento sull’applicazione della tariffa.

4. Gli organizzatori di manifestazioni pubbliche sono altresì tenuti a invitare i frequentatori a non abbandonare al suolo i rifiuti prodotti, a differenziarli e a collocarli negli appositi contenitori messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio. La effettiva organizzazione della raccolta differenziata presso le manifestazioni potrà essere un criterio per la concessione del permesso di occupazione di suolo pubblico.

Art. 35 – Mercati 1. Laddove si svolgano i mercati all’ingrosso e al dettaglio, su aree pubbliche o comunque soggette a uso pubblico, coperte o scoperte, si organizza un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti destinato specificamente a detti mercati, prevedendo dotazioni di contenitori adeguati al tipo di produzione di rifiuti attesa nel corso dei medesimi. In alcuni caso l’Amministrazione potrà valutare di istituire un servizio di raccolta “banco a banco” (es. frazione organica).

2. Gli esercenti il commercio in forma ambulante nei mercati di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare pulita l’area occupata e a conferire separatamente i rifiuti prodotti collocandoli negli appositi contenitori e/o sacchi messi a disposizione/forniti dal gestore del servizio.

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TITOLO V: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 36 – Criteri generali dell’assimilazione

1. Ai sensi dell’articolo 198, comma 2, del D.Lgs 152/2006, nel rispetto delle competenze dello Stato espresse dall’art 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006, il Comune di Rignano Flaminio definisce assimilabili ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole nel rispetto delle seguenti condizioni:

i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani sono individuati, per qualità e quantità, dal presente Regolamento sulla base dei criteri indicati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.

i rifiuti speciali non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, devono essere conferiti nel rispetto dei limiti quali - quantitativi di cui all’articolo 45 e nell’allegato 2, stabiliti in conformità con i criteri definiti con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.;

i rifiuti speciali non pericolosi devono avere natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani;

la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani è assicurata dal gestore tramite idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati e delle raccolte differenziate delle varie frazioni omogenee di cui sono costituiti tali rifiuti;

i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate e indifferenziate, devono essere destinati alle operazioni di recupero/smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente indicati nell’articolo 45 e nell’allegato 2, stabiliti in conformità con i criteri con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.;

i rifiuti speciali non pericolosi assimilati a quelli urbani devono essere compatibili sia con l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati nel territorio del Comune di Rignano Flaminio sia con l’effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;

2. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’Ambito ai sensi dell’articolo 202 del D.lgs. 152/2006, la gestione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani rientra nelle competenze del Comune di Rignano Flaminio ai sensi dell’articolo 198, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

3. Il mancato rispetto dei parametri qualitativi e il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi, di cui al presente Regolamento, da parte delle succitate attività produttive o di servizio, determina l’applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall’articolo 88.

Art. 49– Criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali 1. L’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani avviene per qualità e per quantità, secondo i criteri redatti in conformità con quanto disposto con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico.

2. Nelle more dell’emanazione dei criteri determinati con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, ai sensi dell’articolo 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 152/2006 sono assimilati a quelli urbani per qualità e per quantità i rifiuti speciali non pericolosi di cui all’Allegato 2 “Criteri quali - quantitativi dell’assimilazione” quale parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

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3. Ai sensi dell’articolo 226, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 gli imballaggi terziari di qualsiasi natura sono esclusi dall’assimilazione e dall’ immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.

4. L’Amministrazione con propri provvedimenti definisce le verifiche, da effettuare con la collaborazione del soggetto gestore, relative alla sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui al presente capo.

5. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviene nelle forme e nei modi previsti per i rifiuti urbani domestici.

6. Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati è soggetto al sistema di tariffazione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 152/2006, a seguito dell’abrogazione dello specifico periodo nell’articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/2006 (ad opera del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214), essendo stato chiarito che che la natura di tale tariffa non tributaria (rif. D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010 n. 122 in particolare l'art. 14, comma 33).

Art. 50 – Oneri dei produttori e dei detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani1. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e assolvono i propri obblighi con le seguenti priorità:

autosmaltimento dei rifiuti;conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti

urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a

trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.lgs. 152/2006.

TITOLO VI Regolamento sulla gestione dei centri comunali per la raccolta dei rifiuti urbani

CAPO I - Gestione dei centri comunali di raccolta

Art. 51 – Finalità del centro comunale di raccolta

1. Il Capo I del Titolo VI contiene le disposizioni per la corretta gestione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani, di cui all’articolo 3 comma 1 lettera mm) del presente Regolamento, e per la regolare fruizione degli stessi da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.

2. I centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani sono impianti connessi e funzionali al sistema di raccolta differenziata e hanno come obbiettivo quello di promuovere, con l’osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità, sistemi tendenti a recuperare materiali dai rifiuti, secondo i principi di cui al D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della protezione dell’ambiente e della salute. La loro gestione è attività di pubblico interesse e deve essere condotta assicurando un’elevata protezione dell’ambiente e controlli a tale fine efficaci.

Art. 52 – Requisiti generali del centro comunale di raccolta

I centri di raccolta devono essere realizzati e condotti nel rispetto dei requisiti tecnici e gestionali e delle norme contenute nel DM 08/04/2008 e s.m.i. In particolare l’impianto deve essere fornito di:

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pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle

zone di raccolta dei rifiuti;recinzione di altezza non inferiore a 2 m;adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta

a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo.

sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzi le caratteristiche del centro di raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

La struttura deve essere realizzata prevedendo la separazione dei flussi veicolari degli utenti e mezzi addetti al prelievo. I percorsi devono essere delimitati e si deve utilizzare una segnaletica orizzontale e verticale in modo da facilitare l’individuazione dei punti di conferimento dei rifiuti ed evitare conferimenti erronei da parte dei singoli utenti.

La struttura deve essere fornita delle attrezzature e degli impianti necessari a garantirne l’agibilità e la sicurezza e l’igiene nel rispetto delle norme vigenti richiamate.

Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, devono essere dislocati nel centro di raccolta sia contenitori scarrabili di grande dimensione, sia contenitori conformi alle normative specifiche per le tipologie di rifiuti urbani pericolosi; in particolare il conferimento dei rifiuti di cui all’articolo 53 contrasssegnati con il simbolo (*) è ammesso solo previa dotazione di specifiche strutture di sicurezza antinquinamento.

La realizzazione dei centri di raccolta conformi alle disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. è approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Art. 53 – Modalità di gestione del centro comunale di raccolta

1. Riconoscendo il ruolo fondamentale che la cooperazione sociale può svolgere nell’espletamento dei servizi indicati nel presente Titolo, è facoltà del gestore del servizio di igiene urbana, affidare in tutto o in parte la gestione del centro di raccolta ad un soggetto terzo (quale una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, per le mansioni di sorveglianza, pulizia, smistamento rifiuti in ingresso e per semplici operazioni manuali, di separazione e riduzione volumetrica dei rifiuti ingombranti, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio.

2. Nel seguito si utilizzerà sempre il termine “gestore”. Che il soggetto cui è affidata la gestione del centro comunale di raccolta coincida o meno con il gestore del servizio di igiene urbana, quest’ultimo è comunque responsabile della gestione del centro di raccolta nei confronti dell’Amministrazione.

Art. 54 – Criteri generali per la gestione del centro comunale di raccolta

1. Il soggetto gestore è tenuto a:eseguire e rispettare le disposizioni del DM 08/04/2008 e s.m.i. e le altre norme

applicabili all’attività di gestione;compilare e registrare in un archivio elettronico, le cui caratteristiche sono

concordate con l’Amministrazione, le schede di cui agli Allegati Ia e Ib del DM 08/04/2008, riportati nell’Allegato 4 al presente Regolamento;

operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità del centro di raccolta da parte dei soggetti conferenti;

rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;

rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;

evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;

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provvedere al mantenimento in piena efficienza di tutti gli impianti presenti nel centro di raccolta, con particolare riferimento ai presidi ambientali, allo svuotamento periodico del disoleatore-dissabbiatore, con relativo smaltimento dei relativi rifiuti speciali nei termini di legge. In particolare dovrà curare la manutenzione ordinaria dei cancelli e della recinzione, dei pavimenti del piazzale, del sistema di raccolta delle acque, degli impianti irrigui, antincendio, di illuminazione, di messa a terra e tutti gli impianti tecnici a corredo dell’intera area (pesa inclusa), la potatura delle piante e al taglio dell’erba, oltre alla eventuale sostituzione delle eventuali piante malate e/o secche;

curare la verifica periodica con eventuale ricarica e/o sostituzione degli estintori e delle eventuali parti danneggiate del gruppo di pressurizzazione antincendio, in modo da garantirne sempre la continua e piena efficienza;

curare la manutenzione, ordinaria e/o straordinaria dei container (scarrabili) autocompattatori e provvedere alla protezione di tutti i container dalle acque meteoriche per evitare lo scolo sul piazzale di percolazioni e/o corrivazioni pericolose e/o dannose per l’ambiente

mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica, riferite sia alla sicurezza che alla gestione dell’impianto;

è tenuto a predisporre e affiggere, all’ingresso e all’interno del centro comunale di raccolta, appositi cartelli recanti gli articoli 55, 56, 61 e 62 del presente Regolamento. Provvede altresì ad esporre il presente Regolamento e successive modifiche ed integrazioni all’interno del centro comunale di raccolta stesso, nonché a facilitarne la consultazione e la libera presa visione;

gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro di raccolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;

comunicare agli uffici comunali competenti eventuali guasti, tali da richiedere l’intervento di specialisti, affinché l’Amministrazione provveda a disporre l’intervento necessario.

rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in tema di salute e di sicurezza sul lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento.

2. Al fine di consentire il corretto funzionamento dell’impianto, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione del centro di raccolta;

Art. 55 –Attività ammesse nel centro di raccolta

1. Nel centro di raccolta comunale sono ammesse le seguenti attività: a) il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le

tipologie di rifiuti di cui all’articolo 53; b) operazioni di riduzione volumetrica dei rifiuti, finalizzate all’ottimizzazione della

raccolta e del trasporto degli stessi effettuate manualmente, con un trituratore a vite coclea o un container press a pala;

c) la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, mastelli, sacchetti, compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell’utenza.

2. Nel centro di raccolta comunale non sono ammesse le seguenti attività: a) cernita dei rifiuti urbani non differenziati (CER 20.03.01); b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti, fatte salve quelle

attività specificatamente ammesse.

Art. 56 – Utenze ammesse al conferimento

1. L’accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non

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domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa (o della Tariffa) per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del vigente Regolamento comunale in materia.

Art. 37 – Rifiuti conferibili

1. Nei centri di raccolta comunali, possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva degli impianti stessi.

2. Nei centri di raccolta comunali, possono essere conferite le seguenti tipologie e quantità di rifiuto provenienti da utenze domestiche

Descrizione Codice CER Quantità1. toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17* 08 03 18 2Kg

2. imballaggi in carta e cartone 15 01 01 30 litri o 30 Kg3. imballaggi in plastica 15 01 02 30 litri o 30 Kg4. imballaggi in legno 15 01 03 30 litri o 30 Kg5. imballaggi in metallo 15 01 04 30 litri o 30 Kg6. imballaggi in materiali compositi 15 01 05 30 litri o 30 Kg7. imballaggi in materiali misti 15 01 06 30 litri o 30 Kg8. imballaggi in vetro 15 01 07 30 litri o 30 Kg9. imballaggi in materia tessile 15 01 09 30 litri o 30 Kg10. contenitori T/FC 15 01 10*

e 15 01 11*Da definire

11. pneumatici fuori uso 16.01.03 Da definire12. filtri olio 16 01 07* Da definire13. componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche)

16 02 16

Da definire

14. gas in contenitori a pressione (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico)

16 05 04*16 05 05

Da definire

15. miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

17 01 07

Da definire

16. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)

17 09 04

Da definire

17. rifiuti di carta e cartone 20 01 01 30 litri o 30 Kg18. rifiuti in vetro 20 01 02 30 litri o 30 Kg19. frazione organica umida 20 01 08

e 20 03 02Da definire

20. abiti e prodotti tessili 20 01 10 e 20 01 11

30 litri o 30 Kg

21. solventi 20 01 13* Da definire22. acidi 20 01 14* Da definire23. sostanze alcaline 20 01 15* Da definire24. prodotti fotochimici 20 01 17* Da definire25. pesticidi 20 01 19* Da definire

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26. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

* Rif. DM 65/2010

27. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36

Rif. DM 65/2010

28. oli e grassi commestibili 20 01 25 Da definire29. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti

20 01 26* Da definire

30. vernici, inchiostri, adesivi e resine

20 01 27* e 20 01 28

Da definire

31. detergenti contenenti sostanze pericolose

20 01 29* Da definire

32. detergenti diversi da quelli al punto precedente

20 01 30 Da definire

33. farmaci 20 01 31* e 20 01 32

Da definire

34. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*

20 01 33*, 20 01 34

Da definire

35. rifiuti legnosi 20 01 37* e 20 01 38

Da definire

36. rifiuti plastici 20 01 39 Da definire37. rifiuti metallici 20 01 40 Da definire38. rifiuti prodotti dalla pulizia di camini 20 01 41 Da definire

39. sfalci e potature 20 02 01 Da definire40. terra e roccia 20 02 02 Da definire41. altri rifiuti non biodegradabili 20 02 03 Da definire42. ingombranti 20 03 07 Da definire43. cartucce toner esaurite 20 03 99 Da definire

3. Nella tabella di cui al comma 1, l’asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.

4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al centro di raccolta comunale.

5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

6. Nella tabella di cui al comma 1, i limiti quantitativi indicati sono riferiti alle utenze non domestiche.

7. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri di assimilazione previsti dall’articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 152/06. Nelle more della emanazione del relativo decreto ministeriale valgono i criteri riportati nell’Allegato 2 del presente Regolamento.

Art. 38 – Pesatura dei rifiuti nel centro comunale di raccolta

1. Il soggetto gestore è tenuto a contabilizzare i rifiuti in ingresso, provenienti dalle utenze non domestiche, e in uscita, prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a conservare le bolle di pesatura e a eseguire le relative annotazioni secondo la normativa vigente.

2. È compito del soggetto gestore individuare il sistema e le tecnologie più affidabili per la contabilizzazione (pesatura o stime in assenza di pesatura) e la trasmissione e la registrazione dei dati.

Art. 39 – Orario di apertura del centro comunale di raccolta

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1. I centri di raccolta comunali devono essere aperti al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana e per almeno quattro ore al giorno.

2. Durante le festività natalizie, pasquali ed estive, i centri di raccolta non devono restare chiusi per più di 3 giorni consecutivi.

3. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio di gestione dei rifiuti designato dall’Amministrazione. Al provvedimento deve essere data pubblicità, a cura dell’Amministrazione, oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l’effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali dell’Amministrazione e/o del soggetto gestore.

4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.5. Le operazioni di allontanamento e svuotamento, nonché di sanificazione dei

contenitori, dovranno essere condotte nel periodo di chiusura del centro di raccolta comunale.

Art. 60 – Accesso dei soggetti conferenti

Il soggetto conferente è tenuto a compilare, in occasione del primo conferimento, una scheda di identificazione predisposta dal soggetto gestore, recante:

per le utenze domestiche: numero utenza (rif. Bollettino Tarsu o Tares), nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;

per gli altri soggetti: ditta, numero utenza (rif. Bollettino Tarsu o Tares), codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.

I dati riportati sulla scheda di riconoscimento sono registrati dal soggetto gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con l’Amministrazione. In occasione del primo conferimento il soggetto gestore potrà effettuare l’abbinamento della scheda di riconoscimento con una tessera magnetica identificativa dell’utenza, che sostituirà nel seguito la scheda.

In occasione di ciascun conferimento:a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al soggetto gestore la scheda (o

tessera) di riconoscimento di cui al comma 1;b) il soggetto gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all’Allegato 4a del

presente Regolamento (rif. DM 08/04/2008) e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con l’Amministrazione. Tale scheda è emessa in duplice copia: una è conservata dal soggetto gestore, una è consegnata all’utente.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di predisporre, successivamente, sistemi di accesso al centro di raccolta mediante barcode e/o tessera magnetica personale, al fine di avere un controllo statistico degli accessi e un controllo sui materiali e sui quantitativi conferiti, anche al fine di premiare i cittadini più virtuosi, con riduzioni sulla Tariffa o sulla tassa. La concessione di incentivi verrà normata da apposito regolamento da parte dell’Amministrazione.

Il soggetto gestore è tenuto a preporre all’accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento del centro di raccolta e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.

Il soggetto gestore è tenuto a consentire l’accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all’accoglienza.

L’addetto al servizio di controllo ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque non sia in grado di produrre la documentazione prevista per l’identificazione, di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 61 – Modalità del conferimento

1. Il conferimento dei rifiuti differenziati all’interno del centro di raccolta comunale è consentito in forma gratuita, senza che nulla sia dovuto, per nessun motivo.

2. Il soggetto conferente è tenuto a consentire al gestore l’ispezione visiva dei rifiuti stessi e a consegnare i rifiuti suddivisi per frazioni merceologiche omogenee; qualora

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l’utente si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

3. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

4. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente, previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.

5. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile, seguendo scrupolosamente le indicazioni della cartellonistica e del personale addetto per il deposito.

6. Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 151/2005, e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un’apparecchiatura elettrica ed elettronica presso il centro di raccolta comunale, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.

7. Il soggetto gestore è tenuto ad adottare idonee procedure per evitare di accatastare rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per la integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007. I RAEE non potranno essere manomessi in alcun modo. In particolare tali rifiuti non potranno essere privati di componenti o danneggiati con ragno. È prevista l’applicazione di sanzioni e penali nel caso di mancato rispetto di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Ritiro allegate all’Accordo di Programma ANCI – CdC RAEE.

8. Il soggetto gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

9. L’addetto al servizio di controllo ha la facoltà di rifiutare il conferimento a chiunque intenda conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.

Art. 62 – Altre norme di comportamento

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo

necessario alle operazioni di conferimento;b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal

gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di

sicurezza.

Art. 63 – Intervento in situazioni di emergenza

Di seguito si riporta una sintesi delle Istruzioni operative relative alle seguenti situazioni di emergenza ambientale: incendio dei rifiuti e sversamento di inquinanti liquidi.

a) Incendio dei rifiutiIn caso di incendio, il personale addetto dovrà contattare il numero di emergenza dei VV.FF. (115) e dovrà attivarsi per lo spegnimento con l’impianto antincendio ad acqua e con gli estintori portatili a polvere disposti nell’area;

b) Sversamento di inquinanti liquidiQualora dovessero essere sversati inquinanti liquidi al di fuori dei contenitori ad essi destinati, il personale addetto dovrà:

indossare dispositivi di protezione individuale (guanti, stivali, occhiali);asportare quanto più liquido possibile dalla pavimentazione con apposito prodotto

(assorbente granulare);

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verificare che lo sversamento non venga in contatto con altre sostanze pericolose;recuperare il granulare imbevuto di sostanza, metterlo dentro ad un sacco a tenuta e

porre nel contenitore di appartenenza del liquido raccolto.

Art. 64 – Cooperazione del gestore

1. Il soggetto gestore è tenuto a:a) Sensibilizzare l’utenza ad un corretto e maggiore conferimento differenziato dei

rifiuti.b) segnalare tempestivamente all’Amministrazione eventuali abusi da parte dei

soggetti conferenti o di terzi e a informarlo di ogni necessità riscontrata per il buon funzionamento del centro di raccolta;

c) provvedere ogni giorno alla rimozione dei rifiuti scaricati abusivamente all’esterno, nelle immediate vicinanze, del centro di raccolta. Qualora i rifiuti abbandonati siano tali da richiedere, per natura (esempio: rifiuti misti) o pericolosità, degli addetti ai servizi di igiene urbana, il Gestore è tenuto ad informare tempestivamente i competenti uffici dell’Amministrazione, affinché dispongano quanto necessario.

d) provvedere tempestivamente allo svuotamento dei contenitori in dotazione ogni qualvolta vi sia la necessità.

e) trasmettere all’Amministrazione una relazione mensile che specifichi:d.1) l’elenco dei servizi eseguiti;d.2) un prospetto recante la qualità e la quantità di rifiuti conferiti dai vari soggetti ammessi;d.3) la segnalazione di eventuali anomalie o problemi specifici riscontrati nel corso dello svolgimento del servizio, di eventuali atti vandalici o di fatti accidentali accaduti;d.4) le quantità di rifiuti raccolte, ripartite per tipologia.

La relazione è trasmessa all’Amministrazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, salvo che eventuali anomalie o problemi riscontrati non richiedano, per la loro natura, una comunicazione urgente e immediata;

f) trasmettere all’Amministrazione i reclami espressi dai soggetti conferenti;g) fornire all’Amministrazione tutte le informazioni in suo possesso necessarie per

la presentazione della comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205;

h) rendere possibile all’Amministrazione l’accesso da remoto agli archivi elettronici recanti i dati dei soggetti conferenti e quelli risultanti dalle schede di cui al DM 08/04/2008 e s.m.i.

Art. 65– Danni e risarcimenti

Il soggetto gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell’attività di conduzione del centro di raccolta. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.

I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell’utilizzo del centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

L’Amministrazione non risponde dei danni causati dal soggetto gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 66 – Controllo del centro comunale di raccolta

1. Il soggetto gestore è tenuto a nominare un Responsabile del centro comunale di raccolta in possesso di idonei requisiti professionali e di esperienza e a notificarne i riferimenti all’Amministrazione.

2. Il Responsabile del centro comunale di raccolta è tenuto a verificare che la gestione dello stesso avvenga nel rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento, dando tutte le necessarie istruzioni e informazioni al personale addetto.

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3. Il servizio comunale responsabile della gestione dei rifiuti esegue i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.

4. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 67 – Proprietà e destinazione dei rifiuti

1. L’Amministrazione è proprietaria dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta comunale.2. L’Amministrazione stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nel centro di raccolta,

secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.

3. Competono all’Amministrazione i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e i ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo, salvo specifica delega al soggetto gestore del servizio.

4. Il soggetto gestore è tenuto a mettere a disposizione dell’Amministrazione i rifiuti raccolti per l’esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 68 – Rinvio normativo

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Titolo, si rinvia alle altre norme vigenti in materia.

CAPO II - Gestione delle isole ecologiche mobili

Art. 40 – Finalità delle isole ecologiche

1. Il Capo II del Titolo VI contiene le disposizioni per la corretta gestione delle isole ecologiche, di cui all’articolo 3 comma 2 letera n) del presente Regolamento, e per la regolare fruizione delle stesse da parte degli utenti, nel rispetto della normativa di rango superiore.

2. Al fine di aumentare la percentuale della raccolta differenziata di provenienza domestica, possono essere collocate sul territorio comunale una o più isole ecologiche mobili nelle quali gli utenti abilitati possono conferire direttamente i propri rifiuti differenziati.

Art. 70– Requisiti generali delle isole ecologiche mobili

2. Le isole ecologiche mobili devono essere collocate su aree pubbliche.3. I siti per la realizzazione delle isole ecologiche mobili sono concordati tra il gestore del

servizio e i competenti uffici comunali sulla base delle esigenze di specifiche tipologie di utenze.

4. Le isole ecologiche mobili devono essere allestite con contenitori che possono essere sia containers (scarrabili) di grande dimensione, sia contenitori stradali adeguati alla raccolta differenziata e conformi alle normative per specifiche tipologie di rifiuti urbani pericolosi .

5. I contenitori presenti nelle isole ecologiche devono essere chiaramente contrassegnati con l’indicazione della specifica tipologia di rifiuto.

6. le isole ecologiche mobili possono essere dotate di sistemi di pesatura e di rilevazione dei dati di conferimento da parte dell’utenza per l’applicazione degli incentivi tariffari eventualmente applicati dall’Amministrazione;

Art. 71 – Modalità di gestione delle isole ecologiche mobili

È facoltà del gestore del servizio affidare in tutto o in parte la gestione delle isole ecologiche ad un soggetto terzo (quale una cooperativa di servizi, una cooperativa sociale), che applichi il CCNL del settore Cooperative Sociali, purché sia garantita la qualità e la regolarità del servizio di cui il gestore del servizio è comunque responsabile.

Art. 72 – Criteri generali per la gestione delle isole ecologiche mobili

1. Il soggetto gestore è tenuto a:

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a) eseguire e rispettare le norme applicabili all’attività di gestione;b) operare con la massima cura e puntualità al fine di assicurare le migliori

condizioni di igiene, di pulizia, di decoro e di fruibilità dell’isola ecologica mobile da parte dei soggetti conferenti;

c) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, accidentalmente fuoriusciti dagli spazi o dei contenitori dedicati;

d) rimuovere e depositare in modo corretto i rifiuti, presenti sul suolo, impropriamente collocati fuori degli spazi o dei contenitori dedicati;

e) evitare danni e pericoli per la salute, tutelando l’incolumità e la sicurezza sia dei singoli cittadini sia del personale adibito a fornire il servizio;

f) provvedere alla protezione di tutti i container (scarrabili) dalle acque meteoriche per evitare lo scolo sul piazzale di percolazioni e/o corrivazioni pericolose e/o dannose per l’ambiente

g) verificare la tipologia e la qualità del rifiuto prima del suo conferimento nei contenitori;

h) rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori, secondo la normativa vigente in materia, tenuto anche conto di tutte le ulteriori misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;

i) stipulare idonee polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, da inquinamento;

j) fornire alle utenze adeguata e tempestiva informazione sulle iniziative di raccolta temporanee, attivate anche nell’ambito di eventuali “domeniche ecologiche” o iniziative simili.

2. Al fine di consentire il corretto funzionamento, i rifiuti saranno accettati compatibilmente con le capacità di ricezione dell’isola ecologica;

3. Le isole ecologiche mobili per rifiuti urbani non hanno l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico in quanto strutture comunali finalizzate alla raccolta dei rifiuti urbani. La registrazione dei materiali verrà effettuata al momento dell’ingresso dei materiali presso il centro di raccolta.

Art. 73 –Attività ammesse nell’isola ecologica

Le attività ammesse nelle isole ecologiche sono le seguenti: il conferimento finalizzato alla raccolta in aree o contenitori specifici per le tipologie di rifiuti

di cui al seguente articolo 70 del presente Regolamento; la distribuzione agli utenti, di materiali e attrezzature (esempio: secchielli, bidoni, sacchetti,

compost in confezione, depliant informativi) utili al miglior funzionamento dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti e/o alla sensibilizzazione dell’Utenza.

Art. 74 – Utenze ammesse al conferimento nelle isole ecologiche mobili

Possono accedere alle isole ecologiche che vengono attivate nel territorio comunale tutte le utenze domestiche del Comune di Rignano Flaminio.

Art. 75 – Rifiuti conferibili nelle isole ecologiche mobili

Possono essere conferiti dalle utenze domestiche nelle isole ecologiche mobili i seguenti rifiuti:Descrizione Codice CER

1. contenitori T/FC 15 01 10 *2. pneumatici fuori uso 16 01 033. abiti e prodotti tessili 20 01 10

e 20 01 114. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio 20 01 21*5. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 20 01 23 *

20 01 35 *e 20 01 36

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6. oli e grassi commestibili 20 01 257. vernici, inchiostri, adesivi e resine 20 01 27*,

e 20 01 288. farmaci 20 01 31*

e 20 01 329. batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603*

20 01 33* e 20 01 34

10. rifiuti legnosi 20 01 37* e 20 01 38

11. cartucce toner esaurite 20 03 99

Art. 76 – Pesatura dei rifiuti nelle isole ecologiche mobili

I rifiuti conferiti potranno essere oggetto di apposita pesatura e le quantità e tipologie conferite saranno registrate in un apposito data-base collegato con il sistema per l’applicazione degli incentivi tariffari eventualmente applicati dall’Amministrazione.

Art. 77 – Orario di apertura delle isole ecologiche mobili

L’orario di apertura dovrà essere programmato in modo tale da garantire, compatibilmente con gli obblighi contrattuali del personale impiegato, la possibilità di conferimento anche in particolari periodi (es. fine settimana, ore serali, ecc.) per specifiche tipologie di utenze, con l’eventuale adozione di orari differenziati per le singole piazzole.

L’orario di apertura al pubblico delle isole ecologiche è concordato tra il gestore del servizio e i competenti uffici comunali sulla base delle esigenze della popolazione, e degli stessi viene data adeguata informazione agli utenti.

Art. 78 – Accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche mobili

Per l’accesso dei soggetti conferenti nelle isole ecologiche mobili si applicano le stesse modalità previste all’articolo 55 del presente Regolamento nel caso dei centri di raccolta comunali.

Art. 419 – Modalità del conferimento nelle isole ecologiche mobili

Per il conferimento nelle isole ecologiche mobili si applicano le stesse modalità previste all’articolo 57 del presente Regolamento nel caso dei centri di raccolta comunali.

Art. 80 – Rinvio normativo

Per quanto non è espressamente disciplinato nel presente Capo, si rinvia agli articoli 59, 60, 61, 62, 63 del presente Regolamento e alle altre norme vigenti in materia.

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TITOLO VII: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Art. 81 – Definizione di compostaggio domestico1. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

3. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro – industriale, industriale ed artigianale.

Art. 82 – Il compostaggio domestico nel territorio del Comune di Rignano Flaminio1. L’Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica volontaria del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

2. Assicura, inoltre, un’idonea comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico.

Art. 83 – Finalità del compostaggio domestico1. La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;

b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost.

Art. 84 – Rifiuti compostabili1. Possono essere compostati i seguenti materiali:

a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, , fondi di caffé, filtri del te, gusci di uova, avanzi di cibo cotti o crudi ad esclusione di carne, pesce, formaggi);

b) scarti del giardino e dell’orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);

c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;d) cenere di combustione di scarti vegetali.

2. È raccomandato l’utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale. È altresì da moderare l’impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

3. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

4. Gli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere utilizzati per il mantenimento dei propri animali domestici.

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Art. 85 – Utilizzo dei rifiuti a matrice organica e distanze dai confini1. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino), possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio o altra tecnica idonea. L’area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune; nell’istanza di inserimento nell’Albo dei Compostatori di cui all’articolo 81, l’utente deve indicare in quale luogo pratica il compostaggio.

2. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

3. Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro. A tale scopo, si raccomanda di:

a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso;

b) miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);

c) rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;

d) controllare l’umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);

e) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l’eccessivo raffreddamento del processo.

4. La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell’ammasso di materiale.

5. Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l’orto o il giardino in comproprietà condominiale, è necessario l’assenso di tutti i condomini, anche di coloro i quali non hanno richiesto l’inserimento nell’Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

6. L’Amministrazione, con propri provvedimenti, può attivare la sperimentazione di ulteriori e diverse forme di compostaggio domestico, definendo le relative condizioni, modalità ed obblighi degli utenti.

Art. 86 – Albo dei Compostatori e riduzione tributaria1. L’Albo dei compostatori, la riduzione tariffaria, i controlli, la cancellazione, le sanzioni e le decadenze dalla riduzione tariffaria sono disciplinati da apposito Regolamento.

TITOLO VIII: CONTROLLI, DIVIETI E SANZIONI

Art. 87 – Controlli sulle violazioni degli utenti1. La Polizia Municipale e gli Uffici comunali a ciò preposti sono chiamati a vigilare sul rispetto del presente Regolamento. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento.

Art. 88 – Divieto di abbandono 1. L'abbandono ed il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

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2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3. È altresì vietato gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Rignano Flaminio compresi i pubblici mercati, coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto solido, semisolido e liquido e in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d’acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.

Art. 89 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali può essere autorizzata qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 187, comma 2, del del D.lgs. 152/2006 al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 90 – Divieti1. Oltre a quanto previsto, in merito a divieti, da altre disposizioni del presente Regolamento o dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di gestione dei rifiuti, è vietato:

a) depositare all’interno e all’esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all’uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere;

b) esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dall’eco-calendario;

c) l’utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune di Rignano Flaminio agli utenti;

d) l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;

e) qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all’opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti;

f) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento;

g) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;

h) il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo;

i) il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante;

j) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;k) l’abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori;l) il conferimento di rifiuti provenienti da altri Comuni nel territorio del Comune di

Rignano Flaminio;m) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;n) abbandonare rifiuti all’esterno e all’interno del centro di raccolta.o) presso il centro di raccolta, depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai

quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;p) presso il centro di raccolta, collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al

deposito;q) presso il centro di raccolta, scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a

quelli ammessi secondo il presente Regolamento;r) presso il centro di raccolta, asportare rifiuti depositati nel centro di raccolta; al gestore

può essere affidato dall’Amministrazione il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dall’Amministrazione stessa;

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s) presso il centro di raccolta, eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l’autorizzazione secondo la normativa vigente.

t) il danneggiamento delle strutture del centro di raccolta, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale;

u) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all’Allegato 2 del presente Regolamento;

v) per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all’Allegato 2 del presente Regolamento;

w) in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

Art. 91 – Sanzioni1. Tenuto conto degli articoli 114 e 117 della Costituzione e dell’articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni dei divieti di cui al presente articolo, ove non costituiscano reato e non siano altrimenti sanzionate da Leggi o Decreti, sono applicate ai trasgressori le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui alla Legge 689/1981, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria, qualora ne ricorrano i presupposti di Legge:

divieto sanzione minima

sanzione massima

depositare all’interno e all’esterno dei cestini porta-rifiuti dislocati sul territorio qualsiasi rifiuto proveniente da locali e luoghi adibiti all’uso di civile abitazione e di attività non domestiche in genere

€ 50,00 € 500,00

esporre sacchi e cassonetti contenenti rifiuti sulla via pubblica in giorni e in orari diversi da quelli stabiliti dall’eco-calendario

€ 50,00 € 500,00

l’utilizzo, per il conferimento dei rifiuti raccolti a domicilio, di contenitori diversi da quelli assegnati dal Comune agli utenti

€ 50,00 € 500,00

l’imbrattamento, l’affissione di manifesti o di altro materiale, che non sia un mero elenco dei rifiuti conferibili sui contenitori per la raccolta dei rifiuti

€ 50,00 € 500,00

qualsiasi comportamento che sia di intralcio o che determini ritardo all’opera degli addetti ai servizi di gestione dei rifiuti

€ 50,00 € 500,00

il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati, o con modalità diverse di conferimento rispetto a quelle previste dal presente Regolamento

€ 50,00 € 500,00

il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi

€ 50,00 € 500,00

il conferimento al servizio di raccolta di liquidi corrosivi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure tali da costituire situazioni di pericolo

€ 50,00 € 500,00

il conferimento di rifiuti acuminati o taglienti che non siano stati precedentemente avvolti in materiale isolante

€ 50,00 € 500,00

la combustione di qualunque tipo di rifiuto € 50,00 € 500,00l’abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori € 50,00 € 500,00in ciascun Comune, il conferimento di rifiuti € 50,00 € 500,00

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provenienti da altri Comuniil danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di gestione dei rifiuti

€ 50,00 € 500,00

Deposito nei singoli contenitori di rifiuti nel centro di raccolta comunale diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati

€ 50,00 € 500,00

Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito nel centro di raccolta comunale € 50,00 € 500,00Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi nel centro di raccolta comunale secondo il presente Regolamento

€ 50,00 € 500,00

Asporto di rifiuti depositati nel centro di raccolta comunale per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione

€ 50,00 € 500,00

presso il centro di raccolta del ........., il danneggiamento delle strutture dell’area, fatte salve eventuali sanzioni di natura penale

€ 50,00 € 500,00

per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di rifiuti di natura diversa da quella indicata nei criteri qualitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all’Allegato 2 del presente Regolamento

€ 50,00 € 500,00

per le utenze non domestiche, il conferimento al servizio pubblico di gestione di quantità di rifiuti superiori a quelle determinate dai criteri quantitativi dell’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all’Allegato 2 del presente Regolamento

€ 50,00 € 500,00

in generale, conferire i rifiuti con modalità difformi da quelle previste nel presente Regolamento.

€ 50,00 € 500,00

2. Ai sensi dell’articolo 255, comma 1, del D.lgs. 152/2006, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dal successivo comma 5 del presente articolo), chiunque, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 192, commi 1 e 2, del D.lgs. 152/2006 (richiamato dall’articolo 2, comma 4 del presente Regolamento), e all’articolo 226, comma 2, del medesimo decreto (richiamato dall’articolo 27, comma 1 e dall’articolo 45 comma 3 del presente Regolamento), abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro.

3. Ai sensi dell’articolo 255, comma 3, del D.lgs. 152/2006, chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza all’articolo 192, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi), ovvero all'adempimento dell'obbligo all’articolo 187, comma 3, del D.lgs. 152/2006 (separazione a proprie spese dei rifiuti miscelati, qualora tecnicamente ed economicamente possibile).

4. Ai sensi dell’articolo 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216 del D.lgs. 152/2006, è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

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b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

5. Ai sensi dell’articolo 256, comma 2, del D.lgs. 152/2006, le pene richiamate dal precedente comma 4, si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2006.

6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate dal precedente comma 1 provvedono i cittadini e /o dipendenti della Amministrazione a cui il Sindaco, anche in base all’articolo 4, comma 1, lett. c) della legge regionale n. 23 del 5 dicembre 2006, abbia conferito, attraverso formale provvedimento, funzioni di accertamento e di contestazione immediata delle violazioni delle disposizioni del presente regolamento relative alla modalità del conferimento dei rifiuti ai servizi di raccolta.

TITOLO IX: DIRITTI DELL’UTENZA ALL’INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

CAPO I - INFORMAZIONE

Art. 92 - Informazione all’utenza

1. L’Amministrazione, direttamente e/o tramite il soggetto gestore, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione atta a garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

Art. 93 - Carta dei servizi

1. Il soggetto gestore elabora, sulla base dei principi stabiliti dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di concerto con l’Amministrazione, la “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani”.2. La “Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani” definisce gli standard qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell’utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio tra l’Amministrazione e il soggetto gestore.3. Analogamente sono definite le carte dei servizi per la gestione di servizi integrativi di igiene e decoro urbano, del servizio di riscossione della tariffa e quelle di servizi erogati direttamente dall’Amministrazione.

Art. 94 - Pubblicità e campagne informative

1. L’Amministrazione e/o il soggetto gestore deve, con idonee modalità concordate a rendere noto nel dettaglio il servizio di gestione dei rifiuti di propria competenza, assicurando la più ampia e completa diffusione delle informazioni presso l’utenza, nonché:a) giorni, orari e modalità della raccolta dei rifiuti;b) modalità e frequenze dello spazzamento;c) modalità della raccolta differenziata attivata per ogni flusso merceologico, indicando giorni ed orari del conferimento;d) modalità del conferimento dei rifiuti ingombranti;e) servizio telefonico di assistenza agli utenti;f) modalità e tariffe dei servizi a pagamento.

2. Il soggetto gestore, con le modalità stabilite nel Contratto di Servizio, rende noti i dati relativi alla quantità e al destino dei rifiuti raccolti per ciascuna frazione merceologica e ai risultati conseguiti nella raccolta differenziata e la fascia di qualità attribuita ai materiali recuperati nel sistema CONAI.

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Art. 95 – Campagne di comunicazione1. Il Comune di Rignano Flaminio reputa la comunicazione con i cittadini lo strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;

introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti;informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e scarti vegetali;educazione all’uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, vengono organizzate periodiche campagne di sensibilizzazione ed informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

Art. 96 – Servizi dedicati 1. Al fine di agevolare le utenze nella fruizione dei servizi di raccolta differenziata, il Comune di Rignano Flaminio garantisce un servizio telefonico di customer care.

2. Attraverso l’assistenza telefonica, gli utenti possono:ottenere informazioni sui servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti in merito a modalità di

conferimento dei rifiuti, orari, tipi di materiali oggetto di raccolta;richiedere l’assegnazione di contenitori;prenotare i servizi a chiamata;ottenere informazioni sull’ubicazione e sugli orari di apertura dei centri di raccolta, o di

isole ecologiche mobili, nonché iniziative ambientali come le domeniche ecologiche;segnalare eventuali disservizi e presentare reclami.

CAPO II - AZIONI POSITIVE

Art. 97 - Prevenzione e cooperazione

Ai fini di una riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti: 1. L’Amministrazione e/o il soggetto gestore, anche attraverso accordi con le associazioni dei cittadini, le associazioni ambientaliste e di volontariato e i rappresentanti di categoria, provvedono a realizzare progetti e campagne informative ed educative volte alla cooperazione degli utenti nel miglioramento dei servizi e del decoro della città, nonché nelle azioni per favorire la riduzione nella produzione dei rifiuti, per l’incremento del recupero e riciclo dei materiali e promuovere e incentivare sistemi di gestione ambientale certificati, prevedendo anche forme di agevolazione e premialità.2. L’Amministrazione promuove la pratica del Green Pubblic Procurement (GPP)1 sia nell’ambito delle proprie forniture che attraverso accordi volontari, protocolli d’intesa, accordi e contratti di programma con altre amministrazioni che operano nel territorio comunale, associazioni imprenditoriali e produttori.3. L’Amministrazione promuove ed incentiva l’utilizzo di materiali e prodotti ad alta compatibilità ambientale che riducono l’utilizzo delle risorse naturali e minimizzano la produzione di rifiuti nel momento dello smaltimento del bene.4. L’Amministrazione si riserva di adottare successivamente eventuali provvedimenti inerenti la prevenzione della produzione dei rifiuti, derivanti dal recepimento della direttiva 2008/98/CE nella normativa italiana attraverso il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205.

PARTE 2SANITA’ PUBBLICA

1 ll parametro acquisti verdi è stato introdotto in base alle indicazioni del D.L. 203/03 che impone agli enti pubblici di acquistare almeno il 30% di forniture in materiale riciclato.

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TITOLO 1OBIETTIVI PRINCIPALIArt. 1 Compiti e scopiLe norme del presente titolo hanno effetto immediato per tutte le situazioni, eventi ed atti di nuovo presentazione soggetti al rilascio di concessione o autorizzazione da parte del Sindaco. non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa.Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all’uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti e comunque per tutti gli interventi di cui al testo unico sull’Edilizia DPR 380/01, si applicheranno le norme del presente titolo fermo restando che per esigenze tecniche documentabili saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari.Restano in ogni caso fatti salvi i vincoli legislativi di natura urbanistica e/o ambientale.Le deroghe, inerenti comunque i soli aspetti igienico-sanitari regolamentati nel presente titolo, vengono concesse dal Sindaco, con l’atto autorizzato e/o di concessione, su conforme parere espresso dal Responsabile del servizio preposto.

Art. 2 Competenze in materia di igiene e sanità pubblicaLe funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, non espressamente attribuite allo Stato, alla Regione e alla Provincia sono esercitate dai Comuni singoli ed associati.Inoltre:a) i provvedimenti derivanti da poteri autorizzativi, prescrittivi e di concessione nella materia sono di competenza del Sindaco, il quale si avvale dei Servizi dell’Azienda Sanitaria Locale per l’attività istruttoria;b) per le ordinanze di carattere contingibile e urgente, il sindaco si avvale direttamente del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Regionale.

TITOLO 2MALATTIE INFETTIVEArt. 3 VaccinazioniL’Azienda ASL provvede alla effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, raccomandate o facoltative tramite il Servizio Igiene Pubblica.Alla stessa il cittadino può rivolgersi per richiedere informazioni e/o certificazioni relativamente al proprio stato vaccinale. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite. Possono essere esentati dalle vaccinazioni obbligatorie coloro che, su proposta del medico curante, a giudizio dei Servizi dell’Azienda ASL , siano in condizioni fisiche tali da non potervi essere sottoposti senza rischio.Tutti i medici che a qualsiasi titolo effettuino vaccinazioni obbligatorie o facoltative devono darne comunicazione per iscritto al Servizio Igiene Pubblica indicando il nominativo, la data di nascita e la residenza del soggetto vaccinato, il nome commerciale del vaccino utilizzato, la ditta produttrice, il numero di serie, il lotto, il controllo di stato, la data di preparazione e di scadenza e la data di somministrazione.Con ordinanza del Sindaco, su motivata richiesta del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, possono essere disposti interventi di immunizzazione attiva e passiva a carattere contingente, in relazione a situazioni epidemiologiche locali.L’Ufficio dello Stato Civile e l’Ufficio Anagrafe, secondo le rispettive competenze trasmettono mensilmente al Servizio dell’Azienda sanitaria Locale territorialmente competente, incaricato dell’esecuzione delle vaccinazioni, i dati anagrafici di ogni nato. Gli stessi uffici trasmettono parimenti ogni mese, al Servizio, l’elenco corredato dalle generalità, degli immigrati, degli emigrati e dei deceduti di età inferiore ai 15 anni.Per le categorie obbligate ai sensi di Leggi nazionali o Regionali, o esposte, vigono le vigenti norme in materia di Igiene del Lavoro.Art. 4 Denuncia dei casi di malattie infettiveOgni Sanitario che nell’esercizio della professione venga a conoscenza di un caso di malattia infettiva e diffusiva, soggetta a denuncia, o sospetta di esserlo deve notificarlo al Servizio di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Regionale nel cui territorio si è manifestata la malattia per gli adempimenti profilattici di competenza..

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E’ possibile segnalare all’Ufficio Igiene le notifiche di malattie infettive, indicando con precisione:- nome, cognome, data di nascita, abitazione e provenienza dell’infermo;- data inizio dei sintomi e possibile luogo di contagio;- diagnosi della malattia;- tutte le osservazioni che il sanitario ritiene opportuno aggiungere nell’ottica della salute pubblica;- le misure profilattiche adottate per prevenire la diffusione del contagio.Qualora successivamente all’inoltro della denuncia intervenga una modificazione della diagnosi, questa andrà tempestivamente segnalata al servizio stesso.

Art. 5 Denuncia di manifestazione epidemiche o di malattie sessualmente trasmesseÉ fatto obbligo ai Sanitari di denunciare al Servizio di Igiene Pubblica, nel più breve tempo possibile, in forma scritta, qualunque manifestazione di malattia infettiva non compresa nell’elenco di cui al D.M.15/12/1990, che per la natura e per il numero di casi constatati possa costituire pericolo di diffusione epidemica.L’obbligo di segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica, per le verifiche del caso, compete anche ai direttori di scuole, collegi, istituti di ricovero e cura, collettività in genere, industrie, piscine, nonché ai proprietari e conduttori di latterie e stalle, agli albergatori, affittacamere e simili.Ogni sanitario che constati un caso di malattia venerea deve darne notizia immediata al Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Regionale, ai sensi dell’art.5 della Legge 25/07/1956 n.837, segnalando le informazioni assunte circa la fonte del contagio e comunicando il sesso, l’età ed il Comune di residenza del malato, esclusa ogni altra indicazione sulla sua identità.Art. 6 Profilassi delle malattie nei viaggiatori internazionaliL’Azienda Sanitaria Regionale, tramite il Servizio di Igiene Pubblica e il dedicato Ambulatorio di Medicina dei Viaggi, provvede a fornire indicazioni di profilassi ed educazione sanitaria alle persone che per qualsiasi motivo si rechino all’estero, nonché a erogare le vaccinazioni obbligatorie e consigliate.Art. 7 Vaccinazioni, malattie infettive e frequenza in collettivitàAi sensi del D.P.R. 335, del 26.01.1999, i Capi degli Istituti pubblica e privata, sono tenuti, all’atto dell’ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni o le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, comprovante le vaccinazioni effettuate, con l’indicazione della struttura sanitaria competente a emettere certificazione.Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della suddetta autocertificazione, il Responsabile d’Istituto comunica il fatto entro 5 giorni all’Azienda ASL di appartenenza.La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell’alunno alla scuola dell’obbligo o agli esami.In riferimento alle assenze scolastiche giustificate da certificazione medica, la riammissione può essere consentita solo dopo presentazione di certificato del medico curante, attestante la guarigione clinica e l’assenza di rischio per la collettività.La certificazione relativa deve essere conservata tra gli atti di ufficio. I direttori di scuole di ogni ordine e grado, istituti e altre collettività che accolgono minori sono responsabili dell’osservanza di detta norma.Art. 8 Profilassi delle malattie trasmissibili con sangue e liquidi biologiciIn tutte le strutture sanitarie e assistenziali pubbliche e private, ivi comprese le farmacie, devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal D.M.28/9/90 e seguenti, che consentono un’efficace protezione nei confronti degli agenti infettivi trasmissibili con sangue e liquidi biologici infetti.Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con sangue o liquidi biologici gli operatori devono sempre adottare le cosiddette “precauzioni universali”: lavaggio delle mani, uso di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, abbigliamento adeguati, smaltimento di aghi e strumenti taglienti in appositi contenitori resistenti).Per ridurre il rischio di infezioni crociate (da paziente a operatore, da operatore a paziente, da paziente a paziente) il comportamento degli operatori deve essere uniformato mediante l’adozione di procedure formalizzate, con standardizzazione delle stesse.Deve essere privilegiato l’utilizzo di strumenti e materiale monouso. I dispositivi medici “critici” (attrezzature e strumenti che vengono a contatto con la cute e mucose non integre o

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che vengono introdotti nell’organismo) e i dispositivi medici “semi-critici” (attrezzature e strumenti che vengono a contatto con cute e mucose integre), dopo l’uso devono essere sottoposti a sterilizzazione mediante autoclave, previa decontaminazione e detersione.I materiali non trattabili con il calore e non disponibili in monouso che necessitano di sterilizzazione devono essere sottoposti a trattamento con sostanza dipotere sterilizzante; l’utilizzo di tale procedura deve essere preventivamente concordato con il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda ASL, Settore Profilassi delle malattie infettive.Gli articoli “non critici” (superfici o attrezzature che non entrano in contatto con tessuti) devono essere sottoposti a disinfezione di livello intermedio, ottenibile con l’utilizzo di prodotti a base di cloro.Per le superfici è preferibile prevenire la contaminazione applicando teli, guaine o pellicole protettive:si tratta di procedura d’obbligo in ambito odontoiatrico, dove l’uso di strumenti rotanti ad alta velocità genera nell’ambiente aerosol potenzialmente infetti.Art. 9 Profilassi delle infezioni trasmissibili nelle attività di barbiere, parrucchiere, estetista, tatuatore ed affiniNell’esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere, estetista e affini deve essere privilegiato l’utilizzo di materiali e strumenti monouso, i quali devono essere riposti per lo smaltimento in contenitori rigidi a perdere. Gli strumenti taglienti non monouso dopo l’utilizzo devono essere immersi in una soluzione disinfettante, lavati con abbondante acqua corrente e successivamente sterilizzati secondo quanto previsto dal precedente art. 8. É indispensabile disporre di una quantità di strumenti tale da poterli avvicendare tra un cliente e l’altro e rendere possibile l’effettuazione di un adeguato ciclo di sterilizzazione.In caso di ferite accidentali dei clienti devono essere utilizzati esclusivamente creme o gel emostatici in tubo. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere cambiata per ogni cliente; dopo l’uso la biancheria deve essere risposta in un contenitore chiuso per il lavaggio. L’attività di tatuaggio è consentita solo mediante strumenti monouso (aghi, tubi scorriago, rasoi) e comunque con modalità atte ad impedire ogni fenomeno di contaminazione. L’operatore deve indossare il camice e guanti monouso. Al termine di ogni trattamento il piano di lavoro deve essere deterso con soluzione saponata ed adeguatamente disinfettata.Il locale dove si svolge l’attività deve avere pareti lavabili sino all’altezza di m 2 ed essere dotato di lavandino e proprio servizio igienico.Art. 10 Provvedimenti e misure di vigilanza igienico-sanitariaIl medico che osserva un caso di malattia infettiva accertata o sospetta, deve provvedere alla adozione delle misure previste dalla circolare ministeriale 56/75 e sue successive modifiche ed ogni altra misura necessaria.Art. 11 Disinfezione degli ambienti di vitaLa disinfezione ove prescritta, ovvero ritenuta necessaria dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ad integrazione dei normali processi di sanificazione, è obbligatoria.Ogniqualvolta sia ritenuto necessario da parte del Servizio di Igiene Pubblica, viene eseguita la disinfezione straordinaria di Istituti di cura e ricovero pubblici e privati, alberghi, locande, teatri, cinema, mezzi pubblici di trasporto ed in genere di tutti gli ambienti di uso collettivo.Art. 12 Vendita e affitto di abiti e accessori usatiE’ vietata la vendita e l’affitto di abiti, costumi ed effetti di uso personale, di qualunque genere, usati, senza che essi siano stati sottoposti a procedimento di disinfezione e disinfestazione secondo le modalità stabilite dalla Autorità sanitaria e con spesa a carico dell’interessato.Sono esenti dai trattamenti di bonifica e dalla disinfezione gli abiti che siano sottoposti a lavatura a secco, mediante trattamento con solventi clorurati o altri prodotti equivalenti e successiva essiccazione a caldo.

Art. 13 Figure, strutture e istituzioni sanitarie soggette a vigilanza Le persone che svolgono attività sanitaria soggette ad attività di vigilanza sono:a. esercenti la professione sanitaria di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, odontoiatra, protesista dentario (DPR n. 135/80), biologo, limitatamente all’attività di analisi biologiche (Legge 396/67 – Legge 349/77);b. esercenti la professione sanitaria ausiliaria di ostetrica, assistente sanitario,infermiere professionale, vigilatrice d’infanzia e professioni assimilate, massaggiatore e massofisioterapista cieco, fisioterapista;

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c. esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie di odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, infermiere generico, massaggiatore, puericultrice, tecnico di radiologia medica, erborista, dietista.Le strutture e istituzioni sanitarie private a carattere sanitarie soggette ad attività di vigilanza sono :a. studi e ambulatori medici e veterinari;b. laboratori di analisi mediche a scopo diagnostico e Centri prelievo;c. presidi di diagnostica strumentale;d. case di cura;e. presidi per cure fisiche di ogni specie;f. servizi di trasporto per infermi e feriti.Art. 14 Ambiti dell’attività di vigilanzaLa vigilanza sulle professioni ed arti sanitarie esercitate si articola in accertamenti preventivi, atti autorizzativi e controlli periodici sulle persone e sulle strutture e Istituzioni sanitarie che esercitano attività sanitarie o su quelle strutture nelle quali si compiono atti ed interventi sulle persone (ad esempio pratiche estetiche, tatuaggi, piercing, ecc.) ed è comunque finalizzata alla tutela della salute.L’attività di vigilanza sull’esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie viene esercitata dai Servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ASL.L’attività di vigilanza comprende :a. l’accertamento del possesso del titolo di abilitazione all’esercizio delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie;b. la verifica dei locali adibiti allo svolgimento delle attività sanitarie;c. la verifica dell’idoneità delle attrezzature e delle procedure sotto il profilo igienico – sanitario;d. la farmacovigilanza.Art. 15 Studi professionali medici e ambulatori mediciPer l’esercizio delle professioni sanitarie si distinguono :1. lo studio professionale, nel quale il professionista esercita la propria attività, in forma singola o associata;2. l’ambulatorio / il poliambulatorio, inteso come struttura complessa con individualità ed organizzazione propria ed autonoma.A titolo esemplificativo si intendono come ambulatori / poliambulatori le seguenti attività:a. strutture sanitarie polispecialistiche con complessità strutturale tale da configurare un prevalere dell’attività imprenditoriale su quella professionale;b. presidi sanitari in cui siano presenti attività mediche e non mediche, previo accertamento di compatibilità e sentito il parere obbligatorio del competente Ordine dei Medici Chirurghi e OdontoiatriChiunque intenda aprire uno studio professionale medico o odontoiatrico deve darne comunicazione al Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ASL.Gli impianti elettrici e idraulici sono soggetti agli obblighi della Legge 5/3/1990, n. 46, del DPR 447/1991 e delle norme CEI 64/4.Dovrà altresì essere comunicato anche l’inizio dell’attività professionale presso uno studio già esistente.L’obbligo della comunicazione è esteso agli esercenti le professioni sanitarie ausiliarie che intendano svolgere autonomamente la loro attività e a quanti intendono aprire studi ed attività in cui si compiono atti ed interventi sulle persone come pratiche estetiche, tatuaggi, piercing ed altro.Art. 16 Requisiti strutturali degli studi professionali medici pubblici e privatiGli studi professionali devono avere accesso indipendente, essere costituiti da almeno un locale di visita, una sala di attesa ed un servizio igienico ad uso dei pazienti. Dovranno essere soddisfatti i requisiti in materia di barriere architettoniche.Fermi restando i criteri di accreditamento previsti dalle norme espressamente approvate dallaRegione Lazio, i locali di visita e le sale di attesa devono avere una superficie minima rispettivamente di 12 mq e di 9 mq e l’altezza minima dei locali deve essere di m 2,70; occorre rispettare i requisiti di illuminazione e di aereazione previsti per i vani di abitazione, e precisamente: la superficie illuminante non deve essere inferiore ad 1/8 della superficie pavimentata,e la superficie aereante non inferiore ad 1/16 di quella pavimentata.

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I pavimenti devono essere lisci e realizzati in materiale impermeabile.I locali per visita devono essere dotati di lavabo con apertura del rubinetto a comando non manuale.Art. 17 InadempienzeIl mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento comporta l’adozione delle prescrizioni necessarie da parte del Servizio di Igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione della Azienda ASL e dei tempi per provvedervi.La persistente inadempienza comporta la chiusura dello studio professionale.

TITOLO 3DISCIPLINA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVEArt 18 Scarichi provenienti da insediamenti produttiviPer le definizioni si rimanda all’art 2 del Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.Sono considerati inoltre insediamenti produttivi le imprese agricole che non rientrano tra gli insediamenti civili come definiti nella deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento dell’8 maggio 1980 e regolamentati dall’art. 28 del Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.Art. 19 AutorizzazioniTutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall’Autorità competente alla quale spettano inoltre le attività di controllo, nell’ambito del Dlgs 152/99 e successive modifiche nonchè dalle disposizioni correttivi ed integrative di cui al Dlgs 258/2000.Art. 20 Divieto di utilizzare detergenti in torrenti e corsi d’acquaE’ vietato compiere qualsiasi attività che comporti l’immissione di detergenti, saponi o sostanze comunque contenenti tensioattivi sulle rive o nei corsi d’acqua. La vigilanza ed il controllo sugli scarichi sono compito dei soggetti autorizzanti che si possono avvalere del Dipartimento dell’ARPA competente per territorio.Art. 21 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici eproduttiviPer la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature, degli scarichi domestici e produttivi, nonché per la qualità dei corpi idrici insistenti sul territorio comunale si rimanda a quanto disposto dal D.L.vo n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e dai provvedimenti nazionali e regionali ad esso collegati.Art. 22 Disciplina dello spandimento su terreno di liquami e di deiezioni animali derivanti da allevamenti zootecnici - Premesse generali1. Lo spandimento di liquame e di letame sul suolo adibito ad uso agricolo è consentito solo ai fini di una corretta pratica agronomica intesa alla fertilizzazione e all'ammendamento del terreno stesso, e sempre che non vi sia la presenza di sostanze tossiche o nocive.2. Come suolo adibito ad uso agricolo si intende qualsiasi superficie la cui produzione vegetale è direttamente od indirettamente utilizzata per l'alimentazione umana o animale, ovvero per processi di trasformazione industriale o comunque è soggetta di commercio; si intende altresì qualsiasi superficie sulla quale debba essere effettuata o sia in atto pratica agricola, di silvicoltura o di creazione o mantenimento del verde.3. Le presenti disposizioni valgono anche per lo spandimento di pollina, ancorché soggetta alle disposizioni normative relative ai fertilizzanti.Art. 23 Procedure, vincoli e divieti.1. Ferme restando le procedure autorizzative ed amministrative relative allo spandimento di liquami zootecnici su terreno agricolo, i vincoli ed i divieti, nonché le limitazioni d'uso trovano applicazione anche per lo spandimento su terreno agricolo di letame.2. Inoltre le operazioni di spandimento dovranno essere sospese e potranno essere vietate ogni qualvolta si registri:- un deterioramento delle caratteristiche dell'acqua prelevata ad uso idropotabile dalle falde sotterranee;- la sussistenza di odori molesti interessanti insediamenti abitativi.3. Le operazioni di trasporto e spandimento dovranno avvenire con l'ausilio di mezzi idonei, e con metodi tali da impedire l'imbrattamento di aree e strade pubbliche o private ad uso pubblico, nonché la diffusione di odori molesti e di insetti.4. Sono comunque vietati gli scarichi puntuali di liquami zootecnici e di colaticci derivanti da concimaie.

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5. Sono inoltre vietate le operazioni di spandimento di liquami o letami prodotti da allevamenti interessati da patologie infettivo-diffusive trasmissibili per contatto o per via orofecale, se non previa igienizzazione del materiale ed adeguato tempo di stoccaggio.Art. 24 Disciplina delle concimaie e di altri depositi temporanei di liquami1. Gli allevamenti zootecnici, sia con lettiera che senza, devono essere dotati di idoneo deposito temporaneo di liquami e/o letami.2. Tale deposito temporaneo, per quanto riguarda i liquami, deve essere convenientemente dimensionato in ragione del tempo di stazionamento minimo previsto (per stoccaggi senza trattamento almeno 4 mesi) e dell'entità di liquami prodotti da ciascuna tipologia di capi, secondo la seguente tabella:Peso (Kg/capo ) Liquami (mc/anno)Bovini ….Suini ….Ovaiole …..Tacchini …….3. Per quanto riguarda i letami, la tipologia di lettiera e la modalità di conduzione (frequenza di spandimento, frequenza ed entità di rinnovo della lettiera) costituiscono i parametri di valutazione per il dimensionamento del deposito temporaneo, in relazione al carico massimo previsto da stoccarsi.4. I depositi temporanei devono avere pavimentazione impermeabile, così come le quattro pareti; è ammessa l'assenza di una o più pareti quando la modalità di costruzione sia tale da assicurare la detenzione dei volumi desiderati di materiale senza dispersioni esterne. In caso di detenzione di liquame non trattato il deposito deve essere suddiviso in almeno 4 sezioni, ai fini di una turnazione che consenta la maturazione del liquame.5. Dalla posizione più declive del deposito di letame deve dipartirsi una conduttura di troppo pieno che veicoli il colaticcio verso apposito pozzetto impermeabile a tenuta; il colaticcio così raccolto sarà reimmesso sulla massa di residui detenuta manualmente o mediante pompaggio.6. In nessun caso potrà aversi contaminazione del suolo circostante o la formazione di scarico puntuale.7. Il deposito temporaneo dovrà essere riparato dalle precipitazioni atmosferiche, anche mediante il ricorso a teli impermeabili asportabili all'occorrenza, sia per minimizzare la produzione di colaticcio che per ridurre la proliferazione di insetti ed incrementare la temperatura della massa.8. I depositi temporanei devono distare almeno …….. metri dall'insediamento del titolare ed almeno ……. metri da altri insediamenti abitativi.9. Ai fini del presente regolamento, non costituiscono deposito temporaneo di letami:- gli accumuli derivanti dal loro deposito su terreno agricolo, quando lo spandimento venga eseguito entro le successive 48 ore, salvo cause di forza maggiore, e che gli eventuali liquami siano già stabilizzati;- gli accumuli derivanti dalla loro giacenza presso orti e giardini privati, al fine del loro successivo utilizzo, a condizione che sotto e sopra il cumulo siano posizionati teli impermeabili in plastica, che gli accumuli distino almeno ….. metri da altre abitazioni, e che in caso trattasi di liquami gli stessi siano già stabilizzati all'origine.Art. 25 Inquinamento dell’aria - Ambito della disciplinaSono sottoposti alle norme del presente Regolamento: gli impianti termici a funzionamento continuo e discontinuo, alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi; i mezzi motorizzati, gli stabilimenti industriali, artigianali e commerciali e qualsiasi attività che possa dar luogo ad emissioni di qualunque tipo che, oltre ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria, possono costituire pregiudizio per la salute, danno per i beni pubblici o privati, per le colture agricole, per la flora e la fauna in genere.Art. 26 FocolariQualora un focolare sia condotto in modo da dar luogo a produzione di gas, vapori o polveri che possono generare molestia o costituire pericolo, il Sindaco su istruttoria tecnica del Dipartimento ARPA competente prescrive l'adozione di apparecchi idonei ad assicurare una perfetta combustione.Il Sindaco, sentito il parere del Dipartimento ARPA competente può proibire l'impiego di combustibili non adatti al tipo di focolare e che comunque possono essere causa di insalubrità e di molestia.Art. 27 Deficienze strutturali degli impianti

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Quando risulti che il cattivo funzionamento di un impianto dipende da sue deficienze strutturali, su istruttoria del servizio competente, il Sindaco prescrive di porvi riparo assegnando un termine di tempo per l'esecuzione delle opere necessarie.Art. 28 Ordinanze contingibili ed urgentiIn relazione alla gravità degli inconvenienti riscontrati, il Sindaco, qualora vi sia un pericolo imminente e non altrimenti eliminabile per l’igiene e la sanità pubblica può vietare l'accensione del focolare nel periodo di tempo intercorrente fra l'ingiunzione e l'ultimazione dei lavori atti ad eliminare gli inconvenienti stessi con ordinanza contingibile ed urgente.Art. 29 Altre attività L'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, a produzione di gas, vapori, polveri o emissioni di qualunque tipo atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e a costituire pertanto pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danni a beni pubblici o privati, deve essere condotto in modo e con dispositivi di prevenzione idonei ad evitare il pericolo o la molestia.Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dell’energia, anche attraverso la produzione di biogas, dalla frazione umida dei rifiuti solidi urbani non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare NON devono:a) creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;b) causare inconvenienti da rumori e odori;c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.Nel rispetto del principio di precauzione, la massimizzazione delle distanze di sicurezza dalle abitazioni, dai siti sensibili e di pubblico interesse e nello specifico stabilire una distanza minima di mt 3.000 lineari.Tale criterio si applica anche per la salvaguardia delle zone per le quali il PRG vigente prevede espressamente nuova edificabilità con destinazione residenziale, prevalentemente residenziale o turistico ricettiva, dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente nonché dei nuclei abusivi, dei programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica già adottati, edilizia ed ambientale del territorio e di ogni altro strumento programmatorio e attuativo.Nel rispetto della Direttiva 2008/50/CE, D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, l’impianto deve funzionare in modo tale da non peggiorare in alcun modo la qualità dell’aria.Nel rispetto della zonizzazione acustica comunale l’impianto, inteso come complesso di attività relative all’approvvigionamento della materia prima, al suo funzionamento e ad ogni altra necessità indotta, non dovrà creare un innalzamento dei valori riscontrabili in assenza dell’impianto stesso, sia nel centro urbano che nel territorio limitrofo alla sua localizzazione,Le distanze minime di rispetto per l'insediamento degli impianti di trattamento rifiuti, impianti a biomasse e/o biogas, con finalità di NON autoconsumo, sono stabilite in mt 3.000 dai terreni agricoli che non devono avere destinazione colturale a vigneto, orto, frutteto.Per tutti gli impianti potenzialmente ritenuti pericolosi per gli insediamenti antropici e per i siti sensibili di rilevante interesse pubblico, per le risorse idriche ed i relativi bacini imbriferi ed in senso più vasto per l'ambiente nelle sue forme paesistiche, paesaggistiche, storico-architettoniche, agricole e naturali, posti fuori dalle aree previste dal P. R. G. Vigente ovvero diffusi verrà avviata la relativa conferenza dei servizi resa ad evidenza pubblica.L' impianto produttivo se del tipo considerato insalubre e che tra l’altro possa prevedere processi di valorizzazione del rifiuto, potenzialmente dannoso per l’ambiente, la salute pubblica e, più in generale a rischio di incidente rilevante, non potrà essere comunque collocato in area con distanza inferiore a 3.000 mt. dai pozzi di captazione della risorsa idrica potabile fosse pure per uso zootecnico e/o irriguo.Non sono ammesse deroghe al predetto criterio urbanistico di tutela della risorsa idrica.L’autorità comunale competente, su istruttoria tecnica del Servizio di Igiene Pubblica e dell’ARPA, dispone i provvedimenti necessari per rimuovere ogni causa di insalubrità.Art. 30 Camini di impianti termiciI camini di impianti termici che usano qualsiasi combustibile, opportunamente coibentati, o di altri cicli industriali devono avere un'altezza sufficiente per evitare l'insorgere di molestia diretta ed assicurare un'idonea dispersione e diluizione degli inquinanti emessi anche a valle degli impianti di abbattimento.L'altezza comunque è determinata in relazione alla qualità e quantità degli inquinanti emessi, alla situazione orografica e meteorologica della zona, al contesto urbanistico e ad altri fattori influenti.Art. 31 Impianti di abbattimento

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Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo il ciclo a umido devono rispettare la normativa vigente in materia di scarichi industriali.Gli impianti di abbattimento di nuova installazione non possono essere messi in esercizio ed autorizzati fino a che gli scarichi liquidi non siano conformi alle norme vigenti.L'inosservanza di tale prescrizione comporta l’arresto del relativo impianto tecnologico, stabilito con relativo provvedimento da parte dell’autorità competente all’autorizzazione, sentito il Dipartimento ARPA.Gli scarichi liquidi degli impianti di abbattimento, esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non conformi alle norme vigenti, devono essere adeguati alle stesse nei modi e nei tempi previsti dalla legge.Art. 32 Sistemi di lavaggio e puliziaGli stabilimenti il cui ciclo tecnologico preveda manipolazione, trasformazione, deposito, ecc. di materiale polverulento o tale da originare polveri, devono avere i piazzali e le strade asfaltati e corredati di sistemi di lavaggio o mezzi di pulizia almeno giornaliera, al fine di evitare l'accumulo ed il sollevamento di polvere.Art. 33 Divieto di accensione fuochiE' vietata la combustione all'aperto di materiale vario, compresi gli scarti di lavorazione ed i rifiuti di ogni genere.Art. 34 Divieto di combustione all’apertoE’ vietato bruciare pneumatici, residui di gomma, di materie plastiche, stracci, pellami, cascami vari o altri materiali che possono originare fumo od esalazioni tossiche o moleste: si ritengono da applicarsi le sanzioni di cui al Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e la disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.Art. 35 Scarichi degli autobus cittadiniGli autobus delle reti di trasporto urbano devono essere forniti di tubi di scappamento che emettano gli scarichi nella zona posteriore dell’autoveicolo ed al disopra del tetto della cabina.Art. 36 Impianti a gas di uso domesticoGli impianti a gas di uso domestico devono essere installati secondo le norme U.N.I. - C.I.G. e devono rispettare i seguenti parametri:a) il percorso orizzontale del condotto di scarico deve essere il più breve possibile, presentare un minimo di curve le quali devono essere a largo raggio e con angolatura non inferiore a 90 gradi;b) il diametro del condotto non deve essere in alcun punto inferiore al diametro dell'attacco di scarico dell'apparecchio.c) sopra l'interruttore di tiraggio o sopra il foro della cappa il tratto verticale deve essere di lunghezza non inferiore a tre diametri;d) il tratto esterno deve essere verticale e la differenza di quota tra lo sbocco esterno e la base della cappa o dell'interruttore di tiraggio deve essere almeno di 1 metro e mezzo;e) lo sbocco dei prodotti della combustione deve distare almeno due metri da qualsiasi oggetto sporgente dal filo del muro esterno.Art. 37 Tutela e miglioramento qualitativo dell’atmosfera urbanaSalvo quanto disposto dalle vigenti normative nazionali e regionali, è vietato anche per le aree private, mantenere accesi i motori dei veicoli durante la sosta, la fermata o per qualunque altra causa non dipendente dalla dinamica della circolazione. La presente disposizione non si applica durante le fasi di riparazione degli autoveicoli e limitatamente agli spazi dell’officina meccanica.Art. 38 Attività che producono emissioni maleodorantiLe attività caratterizzate dalla produzione di emissioni odorose devono adottare tutte le cautele atte ad evitare disturbo e molestia al vicinato.In caso di impossibilità tecnica a ridurre le emissioni odorose moleste entro limiti di normale tollerabilità, potrà essere prevista la delocalizzazione dell’attività.Art. 39 Attività sottoposte a vigilanzaE' sottoposto alla vigilanza sanitaria e ambientale l'esercizio di stabilimenti, officine, laboratori artigianali, cantieri ed ogni altro luogo ove si svolgano attività di produzione, lavorazione, trasformazione, immagazzinamento di materiali organici ed inorganici, commercio , attività appartenenti al settore direzionale e terziario e in tutti i casi in cui sia previsto l’uso di sostanze di qualunque specie indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti.Art. 40 SpecificazioneSono altresì oggetto di vigilanza sanitaria e ambientale:

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-gli istituti di istruzione e formazione professionale che includano nei loro programmi attività a carattere industriale, artigianale, sanitario e commerciale;-le attività che implichino l'uso continuo e subcontinuo di videoterminali ed esposizione ad agenti fisici non tutelati da leggi dello Stato;-le attività a domicilio come definite dalla legge 877 del 18 dicembre 1973;-le attività agricole e zootecniche come definite dall'art. 49 del 10 marzo 1956, n. 303.Art. 41 Progettazione - Nuovi insediamenti, ristrutturazioni, ampliamentiChi intenda avviare nuovi insediamenti produttivi o ristrutturare e/o ampliare gli esistenti dovrà presentare allo Sportello Unico per le attività produttive, la documentazione completa ed esaustiva relativa all’attività che intende attivare, allegando tutta la documentazione necessaria ad un completo e globale esame della pratica. In particolare, si ricordano i seguenti documenti e/o elaborati:a) planimetria in scala 1:100 specificante le destinazioni d'uso dei locali, la disposizione dei macchinari e degli impianti, attrezzature, locali, eventuale presenza di fonti di surriscaldamento o refrigerazione, ecc.;b) relazione sui parametri incidenti sul microclima (superficie aero-illuminante o refrigerazione, ecc.);c) relazione tecnica sul ciclo produttivo specificante le materie prime lavorate, le sostanze od i prodotti ausiliari, i prodotti finiti, i passaggi di lavorazione, le temperature di utilizzo ed ogni altra notizia necessaria alla comprensione dei cicli lavorativi;d) relazione sui prevedibili fattori di nocività e sui relativi interventi di prevenzione che si intendono attuare per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro;e) dichiarazione sull'eventuale inserimento dell'insediamento produttivo nell'elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 T.U. LL.SS. e successive modificazioni;f) relazione sulle emissioni in atmosfera;g) relazione sugli scarichi;h) relazione sulla produzione di rifiuti.i) valutazione di clima acustico Art. 42 Richiesta abitabilità/agibilità/usabilitàAd ultimazione dei lavori dovrà essere richiesto dal legale rappresentante dell'azienda il certificato di agibilità previsto dalla vigente normativa in materia edilizia oppure per i casi previsti il collaudo previsto dal protocollo di intesa per lo Sportello Unico per le Attività Produttive, ed ogni altro provvedimento autorizzativo necessario e previsto da vigenti normative.Art. 43 Inizio attivitàLe lavorazioni non potranno iniziare prima della concessione e dell’acquisizione di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti per il caso dalla normativa vigente.Art. 44 Termocoibentazione, protezione dall'umiditàI locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità. I locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che si svolga.Art. 45 Pesticidi, erbicidi - Disciplina in ambito agricolo1. L'utilizzazione dei prodotti pesticidi ed erbicidi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di altre parti del presente regolamento, è libera nelle aree indicate come agricole dal PRGC.2. E' fatto peraltro obbligo di minimizzare l'utilizzazione dei prodotti di cui sopra e di ottimizzare la modalità di dispersione.3. E' vietata l'irrorazione di prodotti in aerosol in condizioni di venti superiori a 2 metri/secondo, e comunque in condizioni tali per cui si abbia effetto deriva a carico di fondi non di proprietà. 4. L'utilizzazione di mezzi aerei per la dispersione di taluni pesticidi in particolari ambiti agronomici è consentito, in relazione all'accertata impossibilità di procedere a convenienti trattamenti da terra, solo se espressamente prevista da apposita disciplina regionale emanata ai sensi della vigente normativa nazionale.Art. 46 Disciplina negli altri ambiti comunali1. L'utilizzazione di prodotti pesticidi ed erbicidi in aree soggette ad uso pubblico, in attesa delle disposizioni regionali previste dalla vigente normativa nazionale, è soggetta alle seguenti limitazioni:

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- l'intervento, effettuato con apparecchiature per aspersione a tutta chioma (tipo pompe, atomizzatori…) deve essere eseguito da terra ad opera di personale specializzato, adottando le cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti ecc..);- per i trattamenti si possono utilizzare insetticidi e fungicidi registrati prima del DL 194/95 come presidi sanitari, in cui sia indicata in etichetta almeno la dicitura “colture ornamentali e/o floreali” o registrati dopo il DL 194/95 come prodotti fitosanitari, in cui sia specificato il campo d’impiego ed il parassita contro il quale si vuole combattere.- l'area da trattare deve essere chiaramente delimitata e contrassegnata con cartelli segnaletici per l'intero periodo di carenza, con divieto di accesso al pubblico e ad animali domestici;- durante l'applicazione non deve esservi vento e pioggia e gli estranei devono essere tenuti a distanza;- nelle aree di pertinenza ad asili e scuole primarie, l'intervento deve essere effettuato nel giorno della settimana più utile a ridurre i rischi di esposizione;- in nessun caso deve verificarsi l'interessamento di locali interni.2. L'utilizzazione di prodotti pesticidi ed erbicidi in aree private è soggetto alle seguenti limitazioni:- deve essere eseguito da terra ad opera di personale esperto e di maggiore età adottando le cautele atte a limitare il disturbo alle persone (odori, insetti, aerosol, imbrattamenti ecc..)- per i trattamenti si possono utilizzare insetticidi e fungicidi registrati prima del DL 194/95 come ex presidi medico-chirurgici o registrati dopo il DL 194/95 come prodotti fitosanitari per piante ornamentali (PPO), nella cui etichetta sia specificato, oltre il campo d’impiego, il parassita contro il quale si vuole combattere.- almeno con 24 ore di anticipo, devono essere avvisati i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all’uso del prodotto impiegato ed invitandoli ad adottare anch’essi le presenti necessarie precauzioni;- l'area deve essere delimitata e contrassegnata per l'intero periodo di carenza, con blocco dell'accesso ad altri soggetti e ad animali domestici o da cortile;- durante l'applicazione non deve esservi vento o pioggia e gli estranei devono essere tenuti a distanza;- eseguire il trattamento in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse le porte e le finestre senza fastidi, evitando le ore di intenso traffico;- non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose o di tempo perturbato;- allontanare gli animali domestici e proteggere i lori ricoveri e suppellettili (ciotole, abbeveratoi, ecc…);- non devono essere interessati dalle ricadute fondi finitimi o aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;- devono essere adottate tutte le precauzioni al fine di impedire la penetrazione nei locali interni degli edifici limitrofi.Art. 47 Industrie insalubri a rischio di incidente rilevante - Finalità1. Sono fatte salve le disposizioni di legge inerenti le industrie a grande rischio e le relative procedure, nonché la detenzione ed il trasporto di merci e sostanze pericolose o classificate come irritanti, tossiche, nocive, corrosive o infiammabili.2. Le attività insalubri ai sensi dell'art. 216 TULLSS, nonché le industrie a rischio di incidente rilevante ai sensi del DPR 175/88 e Legge 334/99 e successive modifiche ed integrazioni, o comunque a rischio per la detenzione ed il trasporto di merci e sostanze pericolose o classificate come irritanti, tossiche, nocive, corrosive o infiammabili, sono soggette alle ulteriori seguenti prescrizioni.

Art. 48 Installazione di impianti o attività1. In tutti i casi in cui sia prevista l'installazione o l'ampliamento di impianti o attività, ivi compresa la semplice variazione di destinazione d'uso, è necessaria una speciale autorizzazione dell’Autorità comunale competente per l'esercizio rilasciata a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'art. 48 della LR 56/77, nel caso non siano state già esperite ai fini del rilascio della concessione edilizia.Laddove l'immobile non sia stato soggetto a concessione edilizia, la predetta autorizzazione all’esercizio deve essere richiesta prima dell'inizio dell'attività.2. L’autorizzazione potrà essere rilasciata, su conforme parere del Servizio competente, non appena l'istante abbia conseguito ai sensi di legge anche la licenza di agibilità, le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative ambientali ed abbia esperito le procedure di legge relativamente all'igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro e degli impianti.

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3. L’autorizzazione è comunque subordinata, nelle nuove realizzazioni o nell'occupazione di immobili precedentemente adibiti ad altri usi, alla compatibilità urbanistica dell'attività e degli impianti, in ragione dell'entità degli stessi, della natura dei rischi e delle cautele introdotte, di cui l'istante è impegnato a fornire preventiva ampia documentazione tecnica.4. L’autorizzazione deve espressamente fare riferimento alle caratteristiche ed alla potenzialità degli impianti o attività approvati.Art. 49 Sicurezza nei cantieriIn ogni lavoro di costruzione, demolizione o altro (rifacimenti, tinteggiature ecc.) devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire la sicurezza e la incolumità dei lavoratori nel pieno rispetto della vigente normativa.Art. 50 Demolizioni: difesa dalla polvereNei cantieri ove si procede alle demolizioni, si deve provvedere affinché i materiali risultanti dalle demolizioni vengano fattiscendere a mezzo di apposite trombe o di recipienti e comunque previa bagnatura allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. In tutti i cantieri ove si procede alla demolizione a mezzo di palle o altri macchinari a braccio meccanico, ove necessario, su indicazione dell’Autorità comunale competente oltre alla bagnatura, occorrerà adottare speciali accorgimenti allo scopo di evitare polverosità e rumorosità.Art. 51 Recinzioni dei cantieriI cantieri edili devono essere isolati mediante opportune recinzioni con materiali idonei ed aventi una altezza non inferiore a m. 2,00. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati insistenti su aree pubbliche od aperte al pubblico possono effettuarsi solo previa recinzione chiusa dei fabbricati medesimi.Art. 52 Cantieri a lunga permanenzaTutti i cantieri a lunga permanenza (oltre 30 giorni) devono essere provvisti di idonei servizi igienici ed adeguate forniture di acqua potabile. Nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per le maestranze o personale di custodia, oltre alla adeguata dotazione di servizi dovranno essere assicurati gli indici minimi di abitabilitàArt. 53 Rinvenimento di resti umaniIn ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane , chi ne faccia la scoperta deve denunciare immediatamente l’accaduto all’Ufficiale di Stato Civile il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

TITOLO 4IGIENE DEGLI EDIFICIArt. 54 PremesseChi intenda intraprendere la costruzione di un edificio, qualunque sia l'uso a cui è destinato, oppure procedere a opere di ricostruzione, di sopraelevazione, di ampliamento, di modifica di qualsiasi entità o di variazione di uso, di un edificio preesistente o di parte di esso, deve, prima dell'inizio dei lavori, presentare domanda all’Autorità comunale competente secondo le norme e nelle forme all'uopo fissate dal Regolamento edilizio vigente.Contestualmente a tale domanda deve essere presentata, qualora occorra, quella per l'autorizzazione agli scarichi liquidi come previsto dal D.L.vo 152/99 e successive modifiche ed integrazioni e provvedimenti ad esse collegati.Oltre a quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale potrà essere richiesta altra documentazione a giudizio del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato.Per insediamenti di particolari caratteristiche comportanti problematiche di impatto ambientale potranno essere richieste indagini sulla entità di detto impatto con particolare riferimento all'acqua, al suolo, al clima, alla flora, alla fauna, all'ambiente edificato, ivi compreso il patrimonio architettonico, da effettuarsi a carico del richiedente.Il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica o suo delegato rilascia il proprio parere obbligatorio ed autonomo previsto dall'art. 220 del T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 e/o dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia vigenti , per iscritto.Il Comune provvede in tempo utile a sottoporre al parere del Servizio ASL competente per territorio la documentazione, inviandola in copia, che non verrà restituita. Per le domande di concessione relative ad insediamenti industriali e di attività produttive di qualsiasi natura si fa riferimento alle procedure previste dal SUAP.

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Ogni richiesta di intervento sul patrimonio edilizio esistente deve essere inoltrata all’Autorità comunale competente completa della documentazione, e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti e dalle norme del Regolamento Comunale Edilizio. Nel caso di risanamento o ristrutturazione anche parziale di edifici preesistenti, qualora sia dimostrata,previo parere del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'impossibilità di modifica di strutture esistenti e risulti altresì previo parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, che le opere progettate apportino comunque migliorie igieniche e risanamento, possono essere consentite dall’Autorità comunale competente soluzioni anche difformi dalle norme del presente Regolamento.Art. 55 Abitabilità e agibilitàNessuna costruzione può essere occupata senza autorizzazione d'uso, definita abitabilità/agibilità, rilasciata dall’Autorità comunale competente.Per il rilascio, i tempi e le procedure relative si applica quanto disposto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia vigenti.Art. 56 Strumenti urbanisticiNel rispetto dei disposti dell'art. 20, lettera (f), legge 833/78 e successive modifiche, ogni strumento urbanistico in fase di approvazione viene comunicato al Servizio di Igiene Pubblica.Art. 57 Alloggio antigienicoSi definisce antigienico l'alloggio quando si presenta con una o più delle seguenti caratteristiche:- privo di servizi igienici ad uso esclusivo,- privo in tutto o in parte degli elementi sanitari previsti dal D.M. 5 luglio 1975,- quando presenta tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi di manutenzione,- quando presenta requisiti di aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti (inferiori a 2/3 del limite ammissibile),- quando risulta privo di qualsiasi fonte di riscaldamento.Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.La situazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, previo accertamento.Art. 58 Provvedimenti per alloggi antigieniciUn alloggio dichiarato antigienico deve essere soggetto ad opportuni interventi di risanamento atti a rimuovere le cause di anti-igienicità nei modi e nei tempi stabiliti dall’Autorità comunale competente con proprio provvedimento in applicazione delle indicazioni fornite del Servizio di Igiene Pubblica, al quale è demandato il controllo dell’avvenuta esecuzione dei lavori prescritti.Art. 59 Definizione di alloggio inabitabileSi definisce inabitabile l’alloggio che presenta deficienze strutturali di igiene o sicurezza tali da costituire pregiudizio immediato per la salute o l’incolumità degli occupanti.Tra i motivi che determinano la situazione di inabitabilità si segnalano e titolo esemplificativo e non esaustivo:- condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;- alloggio improprio (soffitta, seminterrato, interrato, rustico, box, cantina);- mancanza totale di aeroilluminazione;- totale indisponibilità di servizi igienici e acqua potabile.Art. 60Provvedimenti per alloggi inabitabiliOve un alloggio o parte di esso presenti le caratteristiche di cui al precedente articolo l’Autorità comunale competente, sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e dell’Ufficio Tecnico Comunale per le rispettive competenze, può dichiararlo in tutto o in parte inabitabile.Ove l’alloggio inabitabile risulti occupato l’Autorità comunale competente ne dispone lo sgombero con ordinanza ai sensi dell'art. 222 T.U. LL.SS.Un alloggio dichiarato inabitabile non può essere rioccupato se non dopo ristrutturazione e rilascio di nuova autorizzazione all'uso, nel rispetto delle procedure amministrative previste.Art. 61 Ambito di applicazione e criterio di assimilabilitàLe norme relative agli edifici civili si applicano ad abitazioni, uffici, negozi, ristoranti, bar e relative cucine, studi professionali nonché ai laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili con l’abitato, intendendosi gli spazi ove si svolge l'attività, assimilabili agli spazi di abitazione.Art. 62 Salubrità dei terreni edificabili

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E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano serviti come depositi di materiali provenienti da demolizioni, di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire la risalita dell'umidità per capillarità (intercapedine, vespai, strati impermeabili), inoltre i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante per mezzo di manti impermeabili o di adeguata intercapedine.Art. 63 Protezione dall'umiditàSe su terreno da coprire con nuove costruzioni, scorrono corsi d'acqua o vi sono invasi naturali, devono essere previste opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti della casa o adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali è possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall'umidità e dagli allagamenti. Il terreno per essere edificabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.Art. 64 Distanza e superficie scopertaPer quanto concerne il rapporto tra superfici coperte e scoperte, la larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi tra edifici contigui, l'altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti tra i fabbricati stessi, è fatto richiamo e rinvio agli strumenti urbanistici per le singole località e zone, approvati ai sensi della legislazione vigente.Art. 65 Divieto al riuso di materialiNelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani, o comunque non idonei dal punto di vista igienico-sanitario. E 'altresì vietato per le colmate l'uso di terra o di altri materiali igroscopici di risulta che siano inquinati.

Art. 66 Intercapedini e vespaiNegli edifici di nuova costruzione i muri dei locali di abitazione non possono essere addossati al terreno, ma ne devono esserne separati da intercapedini a tutta altezza, dotate di opportuna areazione e munite di cunetta ribassata e scarico per lo scolo delle acque filtranti.Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di cantinati o sotterranei, il pavimento deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di adeguata altezza (almeno 30 cm), e ventilato con bocchette di aerazione.Possono essere ammesse, su conforme parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, soluzioni tecniche diverse da quelle sopra indicate che rispondano agli stessi requisiti igienici di cui al presente Regolamento.Art. 67 Muri perimetraliI muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche, dall'azione degli agenti atmosferici e per ottenere adeguato abbattimento acustico.Il coefficiente di trasmittenza termica dei muri perimetrali deve risultare non superiore a ….. Kcal/h/mq/gradi C.I solai di copertura degli edifici devono essere costruiti garantendo un coefficiente di trasmittenza non superiore a …. Kcal./h./mq/gradi C.I muri esterni devono essere intonacati verso l'esterno o rivestiti con materiali che permettano il rapido scorrimento delle acque meteoriche in superficie e di riflesso il loro rapido asciugamento e che consentano comunque una adeguata permeabilità all'aria.Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti.Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi previste in progetto, non si deve avere condensazione sulle superfici interne delle parti opache delle pareti.L'uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti, è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione adeguati.Art. 68 Tipologia dei localiIn base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:a) spazi di abitazione corrispondenti ai locali di abitazione principali: camera da letto, sale di soggiorno, cucine, sale da pranzo, tinello, salotto, studio, biblioteca, sala da gioco, tavernette, sala lettura e assimilabili;

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b) locali di servizio o accessori: corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti, ripostigli, depositi, stireria, lavanderia, guardaroba, locale hobby e assimilabili.Nelle altre unità immobiliari a destinazione civile diverse dalle abitazioni, la distinzione fra locali principali e locali accessori è effettuata sulla base delle indicazioni dei commi precedenti e in funzione del loro utilizzo.

Art. 69 Definizione di altezza internaSi definisce altezza o altezza media di un locale il rapporto tra il volume utile del locale e la superficie netta di pavimento.Si definisce altezza minima l’altezza tra soffitto e pavimento misurata nel punto più basso del locale all’intradosso di travature, modanature o rivestimenti.Art. 70 Altezze dei locali abitabiliFatte salve le deroghe appresso specificate, l’altezza dei locali abitabili di nuova costruzione deve essere non inferiore a m 2,70 ed è riducibile a m 2,40 per i locali di servizio. Per i locali esistenti negli edifici siti nelle zone classificate dal Piano Regolatore centro storico o nuclei di antica formazione e negli edifici aventi caratteristiche di rilevanza storica, architettonica o ambientale documentata sono consentite altezze interne dei locali abitabili inferiori, secondo le seguenti specifiche:- per i locali di abitazione e accessori a soffitto piano, non inferiori a m. 2,40;- per i locali di abitazione e accessori a soffitto inclinato, “a botte”, “a vela” o altre analoghe tipologie ad altezza non uniforme, non inferiori a m. 2,40 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,70.Sono fatte salve le disposizioni più favorevoli previste da norme nazionali e regionali in materia.Per i locali di abitazione ottenuti dal recupero di sottotetti sono consentite altezze non inferiori a metri 2,40 medi, valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,60. Per i locali accessori ottenuti dal recupero di sottotetti sono consentite altezze, non inferiori a metri 2,20 medi , valore ottenuto dividendo il volume per la superficie in ogni singolo locale, con una altezza minima non inferiore a m. 1,40. Per i locali di abitazione nuovi sono consentite, in caso di soffitti ad altezza non uniforme altezze interne medie calcolate locale per locale secondo il criterio Volume diviso Superficie, non inferiori a m. 2,70, riducibili a m. 2,40 medi per i locali accessori. Per il caso di cui a quest’ultimo comma, deve essere comunque prevista una altezza minima non inferiore a m.1,70.Art. 71 Superfici minime delle unità abitativeNegli alloggi per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. ---- per ciascuno dei primi 4 abitanti e a mq. ---- per ciascuno dei successivi.Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9 se per una persona e di mq. 14 se per due persone.Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14, nel quale, in assenza di cucina, può essere ricavato un angolo cottura.Ogni locale di abitazione principale deve avere un lato minimo di lunghezza non inferiore a metri 2.L'alloggio monostanza o monolocale deve avere superficie netta minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. --- se per una persona e non inferiore a mq. ---- se per due persone.Art. 72 Illuminazione e areazione dei localiTutti i locali abitativi, devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile, atta ad assicurare l'illuminazione e la aereazione naturale.In ogni caso è vietato adibire ad abitazione locali privi completamente di aperture di aerazione aperte direttamente all’aria libera. Sono esclusi dal divieto i dispositivi meccanici, ammissibili in sostituzione dell’aerazione naturale solo nei locali adibiti ad attività che non prevedono presenza continuativa di persone, quali: bagni e anti-bagni, servizi igienici, disimpegni, corridoi, ripostigli, depositi, lavanderie, stirerie, guardaroba, spogliatoi, locali tecnici, stenditoi, cantine. Per bagni e servizi igienici i mezzi di aspirazione meccanica sono obbligatori e devono avere requisiti stabiliti dai successivi articoli del presente Regolamento.Gli alloggi devono preferibilmente essere distribuiti in modo tale da poter usufruire di riscontro d'aria.

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La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale e misurato ad un'altezza di m. 0,90 dal pavimento.Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata non sia inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento, solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza della finestra. Per i locali di profondità maggiore il valore della superficie trasparente dovrà essere opportunamente e proporzionalmente aumentato in ragione della maggior profondità.Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d’uso, si tollera il rapporto superficie finestrata/superficie pavimento di un decimo.Negli edifici di nuova costruzione il calcolo della superficie finestrata va fatto sottraendo dalla superficie reale la parte di finestratura coperta dalla proiezione teorica a 45° del terzo interno di eventuali aggetti, sporgenze, balconi, solette, cornicioni o simili posti al di sopra della finestra stessa.Nella nuova costruzione e nel caso di rifacimento integrale della copertura di edifici esistenti, la superficie finestrata deve essere posta su di un piano verticale rispetto al pavimento del locale servito.Gli infissi delle finestre e delle porte devono essere conservati in modo da difendere efficacemente dal vento e dalle intemperie.Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna eventualmente anche temporizzato.Art. 73 Requisiti di aerazione dei localiE’ vietato adibire ad abitazione locali privi in tutto o in parte di aerazione naturale diretta.Per uffici, negozi, ristoranti ,bar e relative cucine, studi professionali e laboratori artigianali che espletino attività non insalubri e compatibili con l’abitato è consentito sostituire o integrare l’areazione naturale diretta con aerazione artificiale ottenuta mediante impianto di condizionamento conforme alle vigenti norme UNI (UNI 10339 e UNI 8852).La superficie apribile direttamente all’aria libera dovrà assicurare in ogni caso una adeguata aerazione dei locali serviti, situazione che si ritiene soddisfatta qualora la superficie finestrata apribile non sia inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento di ogni singolo locale, riducibile a 1/10 nel caso di negozi, attività commerciali, bar, ristoranti e laboratori artigianali.Per i locali preesistenti, anche nel caso di recupero o ristrutturazione con cambio d’uso, si tollera il rapporto superficie apribile/superficie pavimento di un decimo.Nella nuova costruzione e nel caso di rifacimento integrale della copertura di edifici esistenti, la superficie apribile deve essere posta su di un piano verticale rispetto al pavimento del locale servito.Art. 74 Installazione apparecchi a combustione negli alloggiNei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc. deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.L'afflusso dell'aria dovrà avvenire mediante aperture con sezione libera totale di almeno 6 cm2 per ogni 1.000 Kcal./h. e comunque conformemente alle vigenti norme UNI..E’ proibita l’installazione di apparecchi a fiamma libera in ambienti sprovvisti di apertura diretta verso l’esterno.La corretta progettazione e realizzazione dell'impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori deve avvenire secondo le regole della buona tecnica definite con le norme U.N.I. vigentiArt. 75 Servizi igienici e stanze da bagnoOgni alloggio di nuova costruzione, anche se costituito da un solo locale abitabile, deve essere provvisto di servizio igienico.Parimenti ogni nuova attività commerciale, negozio, ufficio, ristorante, bar, studio professionale e laboratorio artigianale deve disporre almeno di un proprio servizio igienico, salvo diverse disposizioni che prescrivano più di un servizio igienico in relazione al tipo ed alle dimensioni della attività ed al numero degli addetti impiegati.Per ciascun alloggio, di norma, almeno un servizio igienico deve esser dotato dei seguenti impianti:- vaso, - bidet, - vasca da bagno o doccia, - lavabo e deve presentare una superficie minima non inferiore a mq. 4, con una larghezza minima non inferiore a metri 0,90.

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Eventuali altri servizi igienici oltre al primo presenti all’interno di ogni singola unità immobiliare possono avere una dotazione impiantistica ridotta e comunque devono avere una superficie minima di almeno mq. 1,10 con larghezza minima non inferiore a metri 0,90.I servizi igienici devono essere dotati di apertura verso l’esterno per il ricambio dell’aria di dimensioni e caratteristiche conformi a quanto previsto per i locali di abitazione ovvero devono essere dotati di impianto di aspirazione dell’aria.Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione meccanica deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, di 12 volumi/ora se in aspirazione meccanica ad intermittenza con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 ricambi completi ad ogni utilizzazione.Ogni servizio igienico deve avere pareti rivestite con piastrelle di materiale ceramico oppure altro materiale analogamente lavabile, impermeabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a m. 1,50 e pavimenti rivestiti in materiale liscio, lavabile ed impermeabile.I locali destinati a servizi igienici e bagni dovranno essere completamente separati con pareti fisse a tutta altezza da ogni altro locale.E' vietato mettere in comunicazione diretta i locali destinati a servizi igienici con locali ove avviene la preparazione e la distribuzione degli alimenti.Di norma, i servizi igienici devono avere accesso da corridoi e disimpegni oppure essere separati da locali di abitazione mediante antilatrina della superficie minima di 1 mq.E' consentito l'accesso diretto per bagni o servizi annessi a singole camere da letto nelle unità abitative con plurimi servizi.E’ consentito altresì l’accesso diretto con qualsiasi locale di abitazione salvo quello ove avviene la preparazione degli alimenti, se il bagno ha superficie minima non inferiore a mq.5 ed è dotato di apertura per l’aerazione naturale.Nelle stanze da bagno è proibita la installazione di apparecchi a fiamma libera.Art. 76 CucinaOgni alloggio deve essere servito da un locale di cucina o da un angolo cottura per la preparazione degli alimenti adeguati all'alloggio.Tale ambiente dovrà avere la superficie delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per un'altezza di m. 1,50.I locali ad uso cucina devono avere la dimensione minima di metri quadrati 4 con lato minimo non inferiore a metri 1,50.In alternativa al locale cucina deve aversi un posto cottura, annesso al locale di soggiorno e con esso in ampia e costante comunicazione.Il posto di cottura deve essere dotato di finestratura propria all'esterno oppure, se ricavato quale sfondato cieco, deve essere comunicante con l'annesso locale con una proporzione tra profondità ed apertura di almeno due terzi e deve esser dotato di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.Ogni cucina deve essere dotata di canna di esalazione per fumi e vapori.Art. 77 Acqua potabileOgni alloggio deve essere provvisto di acqua potabile corrente.L'impianto idrico di distribuzione deve essere realizzato in modo da garantire una distribuzione di acqua potabile in ogni alloggio tale da assicurare il bisogno di tutti gli utenti.Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre ogni possibile causa di rumorosità durante il funzionamento.Eventuali serbatoi di riserva non devono avere continuità con la rete di scarico.L'approvvigionamento deve preferibilmente provenire da acquedotto pubblico o consortile sottoposto a controllo sanitario.Ove l'approvvigionamento venga assicurato da pozzi privati, l'acqua dovrà essere dichiarata potabile dal competente Servizio di Igiene Pubblica ed il gestore del pozzo dovrà a propria cura e spese far eseguire, tramite il Laboratorio pubblico di riferimento, analisi complete di campioni di acqua prelevata almeno una volta l'anno e comunque secondo la periodicitàstabilita dal Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L.Art. 78 Uso dei locali seminterrati e sotterraneiI locali seminterrati e sotterranei possono avere destinazioni che non prevedono la presenza continuativa di persone (ad esempio rimesse per veicoli, depositi di materiali) e non possono essere destinati ad abitazione permanente.I locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad uso esercizi pubblici, magazzini di vendita, uffici, mense, laboratori, servizi igienici, fatte salve particolari norme vigenti per i singoli casi, quando abbiano i seguenti requisiti.

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Requisiti per i locali seminterrati:a) altezza interna utile m. 2,70 riducibile a m. 2,40 per i corridoi e disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli;b) sporgenza fuori terra per ogni lato non inferiore a 1/3 dell’altezza;c) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che inferiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici, mediante intercapedine e vespaio ventilato o altri accorgimenti tecnici atti a garantire analogo risultato;d) adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale diretta. Tali condizioni si considerano soddisfatte qualora la superficie finestrata sia non inferiore a 1/8 della superficie pavimentata. Qualora sia tecnicamente impossibile è ammesso il ricorso ad impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti previsti dal presente Regolamento.e) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti.I locali seminterrati che non dispongono integralmente dei requisiti di cui ai punti b) e d) del precedente comma sono da considerare ad ogni effetto sotterranei e regolamentati dal comma successivo.Requisiti per i locali sotterranei:a) requisiti strutturali indicati alle lett. a), c), e) per i locali seminterrati,b) impianto di condizionamento ambientale che assicuri i requisiti di areazione e illuminazione artificiale previsti dal presente Regolamento.c) illuminazione artificiale adeguata all’uso dei locali.I locali seminterrati che abbiano una destinazione lavorativa ai sensi del D.P.R. 303 del 19 marzo 1956 debbono comunque rispondere alle prescrizioni ed alle procedure del suddetto D.P.R. salvo le deroghe in esso specificatamente previste.Art. 79 Impianti di condizionamentoGli impianti di condizionamento dell'aria, a servizio di edifici pubblici e privati, a destinazione abitativa e non abitativa, devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, igrometriche, di velocità e di purezza dell'aria compatibili con il benessere delle persone ed assicurare comunque le condizioni minime previste dalle vigenti norme Le prese d'aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad una altezza di almeno m. 3 dal suolo, rivolte preferibilmente verso luoghi con scarsa presenza di traffico ed aria immota, al fine di ridurre la polverosità dell’aria captata e ad altezze superiori se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni.Il posizionamento delle predette prese d’aria non deve provocare in nessuna condizione d’uso eccessiva rumorosità o disturbo al vicinato.In ogni caso gli impianti di condizionamento devono essere progettati e realizzati tenendo conto dell’affollamento degli ambienti, del loro uso e delle condizioni microclimatiche necessarie prevedendo valori comunque conformi alle vigenti norme di settore.I progetti degli impianti di condizionamento destinati a locali con uso diverso dal residenziale, devono essere corredati da relazione prestazionale e devono essere sottoposti a parere preventivo del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.Art. 80 SoppalchiPer soppalco si intende una struttura sopraelevata, prospettante all’interno di un ambiente chiuso e avente la caratteristica di comunicare ampiamente con lo stesso mediante una balconata che vi si affaccia.Il soppalco può essere sovrapposto ad altro locale o aggettante all’interno del locale in cui si affaccia. In quest’ultimo caso l’altezza netta nella parte sottostante l’aggetto non deve essere inferiore a m 2,20, fermo restando che i locali chiusi sottostanti ad un soppalco devono disporre delle normali altezze regolamentari.La destinazione del soppalco può essere di semplice deposito o di spazio abitativo.Il soppalco ad uso abitativo non può coprire più del 50% della superficie del locale sul quale si affaccia e l’altezza media per la parte soprastante, misurata sul volume chiuso dal piano verticale virtuale passante sulla balconata, non deve essere inferiore a m 2,20;Il soppalco ad uso deposito non può coprire più del 50% della superficie del locale sul quale si affaccia e l’altezza media per la parte soprastante non deve essere inferiore a m 2,00.Sono fatte salve, ove più favorevoli, le disposizioni legislative in materia di recupero dei sottotetti; in ogni caso l’inserimento dei soppalchi non deve impedire o intralciare, neppure parzialmente, l’apertura delle superfici finestrate.

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Ai fini dell’aerazione e dell’illuminazione il calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto anche della superficie soppalcata se ad uso abitativo.Art. 81 VerandeLe verande, realizzate mediante chiusura con pareti vetrate trasparenti di balconi e terrazzi sui quali si affacciano finestre o porte-finestre di locali abitabili, sono ammesse, in deroga a quanto prescritto dagli articoli 80 e 81, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:1) la superficie finestrata di ciascun locale interno apribile sulla veranda non sia inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale stesso e la superficie finestrata della veranda apribile verso l'esterno non sia inferiore a 1/8 della somma delle superfici dei pavimenti della veranda e di tutti i locali aprentisi sulla medesima, senza però tenere conto dei locali che non debbano fruire necessariamente di illuminazione ed aerazione naturale diretta (W.C., anti-W.C., ripostigli, disimpegni). Nel caso che i locali aprentisi sulla veranda abbiano altre aperture dirette all'esterno, si può detrarre dalla superficie dei pavimenti dei locali la quota parte di essa alla cui aerazione ed illuminazione provvedono le suddette aperture dirette all'esterno. Tale quota parte del pavimento è pari a 8 volte la superficie delle suddette aperture;2) le cucine ed i locali con posto di cottura che si aprono sulle verande siano muniti di un adeguato impianto di aspirazione forzata sui fornelli con scarico diretto all'esterno; gli sfiati di focolari di qualunque tipo devono sboccare all'esterno secondo le norme vigenti;3) i servizi igienici che si aprono sulla veranda siano muniti di adeguato impianto di aspirazione forzata con scarico diretto all'esterno e le preesistenti aperture siano rese stabilmente chiuse. Non vi siano installati apparecchi a fiamma libera;4) non vengano eliminate le chiusure interposte tra la veranda ed i locali interni che su essa si affacciano;5) non vengano installati nella veranda corpi ed apparecchi di nessun tipo finalizzati al riscaldamento della veranda, apparecchi igienico-sanitari, impianti di cucine ed altre apparecchiature od arredi atti a mutare le caratteristiche di volume termico accessorio a servizio dell'unità immobiliare interessata;6) qualora siano inseriti nella veranda la centralina termica a gas per riscaldamento dell'unità immobiliare, boiler a gas e altri impianti a gas la cui collocazione in veranda non sia vietata dal precedente punto 5, lo sfiato dei suddetti impianti e la ventilazione permanente della veranda dovranno rispettare le norme U.N.I. C.I.G. vigenti. Le stesse norme devono essere rispettate nel caso in cui la centralina termica per il riscaldamento dell'unità abitativa e/o altri impianti a gas siano collocati in un locale apribile sulla veranda;7) qualora siano presenti all'interno della veranda tubazioni di distribuzione del gas a monte dei misuratori stessi, la veranda sia resa direttamente e permanentemente comunicante con l'esterno mediante un'apertura priva di vetro situata nella parte superiore ed avente superficie non inferiore a 1/30 della superficie del pavimento della veranda con un minimo di mq. 0,2.Art. 82 Caratteristiche dei caminiLe bocche dei camini devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Per distanze superiori valgono le prescrizioni dell'art. 6 comma 17, del DPR 22 dicembre 1970, n. 1391.Per i camini inseriti o inglobati nell'edificio non può essere imposta un'altezza sporgente dal tetto o dalla copertura superiore ai 5 metri.I camini con struttura indipendente o collegati a centrali termiche consistenti edificio indipendente o ad esso tecnicamente riconducibile non sono soggetti alla limitazione d'altezza di cui al precedente comma.Art. 83 Innalzamento dei caminiQualora l'altezza del camino degli impianti in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, in riferimento agli ostacoli ed abitazioni circostanti, sia tale da creare molestia o pericolo per la salute a causa degli inquinanti emessi, il Servizio di Igiene Pubblica e/o l’ARPA prescrivono l'opportuno innalzamento.Qualora ciò non sia possibile o sia possibile solo parzialmente, il Comune prescrive l'uso di combustibili compatibili con la qualità delle emissioni.Art. 84 Allontanamento dei prodotti della combustioneTutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso devono essere collegati a canna fumariaArt. 85 Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cotturaGli odori, vapori o fumi devono essere allontanati per mezzo di idonee canne di esalazione.In tutte le cucine e gli angoli cottura è obbligatoria la presenza di una canna di esalazione.

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Art. 86 Collegamento a canne fumarie o a canne di esalazione di apparecchi a combustione o di cappeI collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:- avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio;- avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore a 3 volte del diametro della bocca di ingresso;- avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;- non avere cambiamenti con angoli minori di 120 gradi;- essere facilmente smontabili;- essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loroeventuali condensazioni.Art. 87 Canne fumariePer le caratteristiche tecniche e costruttive ed il dimensionamento delle canne fumarie e delle canne di esalazione occorre attenersi alle vigenti norme UNI di settore.Art. 88 Cavedi e cortiliEventuali interventi di ristrutturazione che interessino cavedi e cortili, dovranno tenere in particolare conto i problemi della circolazione naturale dell'aria e della privatezza.Art. 89 Cavedi: dimensioniSoltanto in caso di adattamento di vecchi edifici è ammessa, esclusivamente per la diretta aeroilluminazione di latrine, bagni, corridoi di disimpegno, la costruzione o creazione di cortiletti interni detti pozzi luce o cavedi o chiostrine. In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati:- altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6;- altezza fino a m. 12; lato minimo 3,00, superficie minima mq. 9;- altezza fino a m. 18; lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12;- altezza oltre a m. 18: lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16.L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio.Art. 90 Cavedi: comunicazione con spazi liberiI cavedi devono essere completamente aperti in alto e comunicare in basso direttamente con l'esterno del fabbricato o con altri spazi aperti regolamentari a mezzo corridoio o passaggi rettilinei a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi dalla sezione di almeno 1/5 dell'area del cavedio e mai inferiore a mq. 2. Possono esser ammesse anche eventuali altre soluzioni rispondenti allo scopo.Art. 91 Cavedi: caratteristicheTali cavedi o pozzi luce devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo da evitare ristagni di acqua.E' vietato in detto scarico versare acque o materiale di rifiuto delle case.E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.Art. 92 Pavimentazione dei cortiliIl suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno un metro, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. Sono ammesse altre soluzioni che assicurino parimenti la difesa dei muri.La restante superficie deve essere sistemata in modo da non dare luogo alla formazione di ristagni di acque.E' vietata a qualsiasi titolo sul terreno dei cortili la concimazione con materiale fecale, il deposito di immondizie di imballaggi usati, di residui di lavorazione, di materie prime putrescibili o maleodoranti.E' vietato ricoprire i cortili, anche con vetrate, quando i manufatti interferiscano con aperture praticate per aerare e illuminare ambienti ad uso abitativo anche saltuario.Art. 93 Igiene dei passaggi e degli spazi privatiAi vicoli e ai passaggi privati, per ciò che riguarda la pavimentazione ed il regolare scolo dell'acqua sono applicate le disposizioni riguardanti i cortili.I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata dovranno essere tenuti costantemente imbiancati, intonacati, puliti e

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sgombri di ogni immondizia e di qualsiasi deposito che possa cagionare umidità, cattive esalazioni o menomare la aerazione naturale.Art. 94 ScaleLe scale condominiali che collegano più di due piani compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a metri quadrati 1,00 per ogni piano.Solo eccezionalmente potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernaio la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.Gli eventuali infissi devono esser comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione.I vetri che costituiscono parete del vano scala, devono essere di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.Art. 95 Scale: caratteristiche dei materialiLe pareti dei vani scala, devono essere realizzate fino a un'altezza di m. 1,50 con materiale di facile lavatura e impermeabile.Stesse caratteristiche devono avere il gradino - alzata pedata e pianerottolo - nonché parapetto o la balaustra completi di corrimano.Art. 96 Sicurezza delle scaleLe scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 1, avere parapetti realizzati in modo e con materiali che garantiscano uno stato di totale sicurezza.La distanza, misurata in ogni senso dal primo gradino alla soglia del vano porta non può essere inferiore a m. 0,50.Art. 97 Larghezza delle scaleLa larghezza minima della rampa e dei pianerottoli al servizio di due piani, compreso quello terreno, non deve essere inferiore a m. 1,20 se serve parti condominiali o comuni a diverse unità abitative e non inferiore a m. 0,80 se serve scale interne ad una stessa unità abitativa.La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani degli alloggi e degli utenti serviti.Art. 98 Dimensioni delle scaleFermo restando la larghezza della rampa, i gradini dovranno avere le seguenti misure:- altezza massima cm. 17- pedata non inferiore a cm. 30.Art. 99 Scale a chiocciolaPer gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scala a chiocciola per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi e comunque ad uso collettivo e pubblico, questa dovrà avere una pedata di profondità minima di cm. 25 per la larghezza di almeno m. 1,00 per gradino; l'alzata deve osservare gli indici di altezza indicati nel punto precedente.Le scale a chiocciola che collegano i locali di uno stesso alloggio o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti ecc. devono avere un diametro minimo non inferiore a m. 1,20.Art. 100 ParapettiI balconi, i terrazzi, le finestre e le scale devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100, e con spazi liberi di larghezza non superiore ai 10 cm. tali da non determinare pericolo per l’incolumità delle persone.Art. 101 Gronde e pluvialiTutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico.I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente, di diametro interno sufficiente per smaltire l’acqua raccolta anche in condizioni di precipitazioni intense; il diametro interno delle condotte non deve essere di norma inferiore a cm. 8.Le tubazioni non devono avere né coperture né interruzioni di sorta nel loro percorso e le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta.E' vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti di acquai, di bagni e di qualsiasi liquido di altra origine.Art. 102 Misure contro la penetrazione dei ratti e dei volatili negli edificiIn tutti gli edifici, ove occorra, vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti dei piccioni e di animali in genere.

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Nelle cantine, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere devono essere protette con griglie o altri accorgimenti, senza tuttavia ostacolare l'aerazione dei locali.Se necessario gli edifici dovranno in ogni caso essere sottoposti a trattamenti di disinfestazione e derattizzazione a cura e spese della proprietà con la necessaria periodicità e comunque ogni qualvolta il Servizio di Igiene Pubblica ne ravvisa la necessità.Art. 103 Sistemazione aree esterneIn tutti gli edifici a destinazione produttiva e artigianale, l'area attorno all'edificio dovrà essere opportunamente sistemata e dovrà essere realizzato lungo tutto il perimetro dell'edificio un marciapiede impermeabile di larghezza minima di cm. 70. Se nell'area si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato qualora ilmateriale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla vigente legislazione in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio, dotati di impianti di trattamento, ove necessario.Art. 104 Isolamento pavimentiIl pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all'interno delle unità produttive. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, regolarmente aerato, di altezza non inferiore a cm 30.Per motivate esigenze tecniche e produttive, su parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, si potrà derogare dall'obbligo del vespaio, che, in questo caso, potrà essere sostituito da altri idonei mezzi tecnici o costruttivi di protezione dall’umidità. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale impermeabile e resistente, in superficie unita,raccordata alle pareti con spigoli arrotondati in caso di particolari lavorazioni, come ad esempio nei laboratori di produzione e trasformazione di sostanze destinate all’alimentazione umana, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.Art. 105 Termocoibentazione, protezione dall'umiditàI locali di lavorazione devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e dall'umidità. I locali di lavoro devono avere una soffittatura e/o pareti laterali costituite da strutture murarie o di analoghe caratteristiche, tali da assicurare il rispetto dei limiti di termocoibentazione, previsti per le civili abitazioni in ogni punto dell'edificio per qualsiasi tipo di lavorazione che si svolga.Art. 106 Deroga sulle altezzeQuelle parti, aree o locali a carattere logistico, presenti nelle aziende, ossia i locali adibiti ad ufficio, mensa, refettorio, camera di medicazione, nonché i locali adibiti ad attività commerciali, direzionali ed appartenenti al settore terziario sono da considerarsi assimilabili, per i requisiti di altezza, a quanto previsto per i locali di abitazione e, pertanto, in applicazione del D.M. 5 luglio 1975, dovranno presentare una altezza interna non inferiore a m. 2,70, riducibile a m. 2,40 per bagni, spogliatoi, ripostigli, depositi, archivi e per ogni altro ambiente accessorio o tecnico nel quale non sia prevista una presenza di persone continuativa.Sono fatte salve le deroghe e le procedure relative previste dall’art. 6 del D.P.R. 303/56.Art. 107 Superficie aero-illuminanteLa superficie aero - illuminante dei locali destinati ad attività produttiva e dei locali accessori non dovrà essere inferiore ad un decimo della superficie del pavimento.Quelle parti, aree o locali delle aziende adibite ad uffici, camera di medicazione, infermeria, ambulatorio devono avere superficie aero-illuminante non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento.Per servizi igienici, bagni, docce, spogliatoi, antibagni, locali lavabo, sarà ammessa l’aerazione meccanica mediante impianti di aspirazione capaci di almeno dieci ricambi orari.Per questi stessi locali sarà ammessa la sola illuminazione artificiale.Per i locali ad uso ripostiglio, deposito, archivio e per i locali tecnici nei quali non è prevista la presenza di persone è ammessa l’assenza di aerazione naturale e di dispositivi di aerazione meccanica. Per questi stessi locali sarà ammessa la sola illuminazione artificiale.Per i locali ad uso magazzino e per tutti i locali accessori o tecnici nei quali non sia prevista una presenza continuativa di persone è ammessa una aerazione naturale non inferiore ad un trentesimo della superficie del pavimento fatte salve diverse disposizioni derivanti da normative di sicurezza o prevenzione incendi. Per questi stessi locali sarà ammessa la solailluminazione artificiale

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In caso di particolari lavorazioni ed esigenze produttive e in tutti i casi di locali ad uso ufficio, attività commerciale, direzionale e terziario potranno essere ammessi, in sostituzione o ad integrazione dell’aerazione e dell’illuminazione naturali, impianti di aerazione artificiale e/o condizionamento ed impianti di illuminazione artificiale, i cui requisiti dovranno essereconformi al raggiungimento di idonee condizione microclimatiche in relazione ad affollamento, dimensione dell’ambiente e tipo di lavorazione.Gli impianti di aerazione e/o condizionamento dovranno essere conformi, in relazione alla destinazione d’uso dei locali, alle vigenti norme.Il progetto dei predetti impianti, corredato di relazione prestazionale dovrà essere sottoposto, caso per caso, al Dipartimento di Prevenzione, competente territorialmente, per l’approvazione ed il parere.Art. 108 Trasporto internoNegli ambienti di lavoro non devono essere previsti sistemi di trasporto interno che utilizzino motori a scoppio. Può essere prevista un'area per le operazioni di carico-scarico di automezzi a condizione che siano stati predisposti adeguati sistemi di aspirazione ed allontanamento dei gas di scarico dei motori.Art. 109 Dotazione di servizi igieniciI servizi igienici devono essere interni all'edificio dove si svolge l'attività, accessibili dall'interno ed in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno dotato di lavabo. L'antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoio, purché dotato di impianto di aspirazione meccanica capace di almeno dieci ricambi orari.Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno e locali spogliatoio di dimensioni pari ad almeno un metro quadrato per ogni addetto contemporaneamente presente, distinti per sesso.La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno da 10 a 30 addetti, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di superficie pari ad almeno un metro quadrato per addetto contemporaneamente presente,.Per ogni addetto successivo ai primi trenta, si dovrà provvedere un ulteriore dotazione di servizi igienici in misura di uno ogni frazione di trenta.Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti un adeguato numero di orinatoi.I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.Art. 110 Caratteristiche dei servizi igieniciIl vano latrina deve essere di superficie minima di mq. 1, 5; l'antibagno, che dovrà essere separato dal vano latrina a tutta altezza, dovrà presentare superficie minima di mq. 1.Laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l'antibagno come spogliatoio, la superficie minima di esso non potrà essere inferiore a mq. 5.I gabinetti devono essere suddivisi per sesso; devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l'antibagno usato per spogliatoio. E’ tuttavia ammessa, secondo quanto sopra disposto, la ventilazione forzata con impianto capace di almeno dieci ricambi orari.I pavimenti dei vani servizio ed anti servizio dovranno essere dotati di una piletta di scarico sifonata per favorire una facile ed assidua pulizia.Le pareti dei servizi igienici (latrina-antilatrina) devono essere piastrellati fino ad un'altezza di m.2.I servizi igienici potranno comunicare con gli spogliatoi solamente se separati a tutta altezza da questi e se dotati di adeguata aero-illuminazione.Art. 111 SpogliatoiGli spogliatoi devono avere una superficie minima di mq. 5 e comunque di non meno di mq. 1 per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un'altezza di m. 2 dal pavimento.Devono essere dotati di aerazione naturale diretta oppure di impianto di aerazione meccanica capace di almeno dieci ricambi orari.Qualora la particolare lavorazione lo richieda e in tutti i casi rientranti nell’ambito di applicazione del DPR 327/80 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere dotati di armadietti a doppio scomparto in misura di uno per ogni addetto.

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Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente e regolarmente termoregolati, devono prevedersi lavabi e punti per l'erogazione di acqua potabile nel rispetto degli indici di cui al D.P.R. 303/56.Quando si effettuino lavorazioni insudicianti dovrà essere prevista almeno una doccia con antibagno in relazione a dieci utilizzatori potenziali contemporanei.Art. 112 Mense e refettoriFermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e dei refettori si fa rimando alla normativa prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità.Art. 113 Distributori automatici di alimentiNell'ambiente di lavoro ove avvengano lavorazioni con emissioni di polveri e/o gas e/o vapori o che risultano particolarmente insudicianti non sono ammessi distributori automatici di alimenti e bevande che devono essere confinati in appositi locali o box adeguatamente attrezzati.Art. 114 Laboratori in edifici di civile abitazioneNei laboratori installati all'interno di stabili destinati prevalentemente a civile abitazione, qualsiasi operazione che possa provocare lo sviluppo di esalazioni comunque moleste, deve essere praticata in modo che le stesse siano captate nel punto di produzione ed esalate all’esterno in modo da non determinare in nessuna condizione d’uso fastidio o molestia al vicinato. Tutte le fonti di rumorosità devono essere isolate e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in tema di isolamento acustico passivo degli edifici.Art. 115 Possibilità di derogheNelle aziende esistenti, dove non venissero rispettate le disposizioni sopraelencate, potranno essere autorizzate dal competente organo comunale, sentito il parere del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, soluzioni alternative idonee alla tutela dei lavoratori e del vicinato, previa la dimostrazione dell'impossibilità tecnico-funzionale e/o strutturale delle norme sopramenzionate.Art. 116 Caratteristiche dei locali per attività produttive a domicilioI locali nei quali è svolto lavoro a domicilio, come definito dalla legge 18 dicembre 1973, n 877, anche se costituiscono parte integrante dell'abitazione del lavoratore a domicilio, devono:a) rispondere a tutte le caratteristiche prescritte dal vigente regolamento per i locali ad uso produttivo, non essere usati per cucina o camera da letto, ed in genere per prepararvi cibi e/o dormirvi quando le caratteristiche delle materie da usare o per le particolarità delle lavorazioni da svolgere, possa a giudizio dei Servizi dell'A.S.L. competente per territorio, derivarne anche indirettamente molestia o nocumento alle persone.b) avere pavimenti ben connessi che possano essere frequentemente e completamente puliti, in modo che non possano accumularvisi polveri o scarti di lavorazione.Art. 117 Lavorazioni non ammesseNei locali anzidetti non potranno comunque essere svolte lavorazioni che possano essere causa di molestia agli occupanti od ai vicini sotto forma, ad esempio, di rumore o vibrazioni, odori sgradevoli, esalazioni tossiche, qualsiasi sia la loro concentrazione; liberazione di pulviscolo di qualsiasi natura in quantità molesta; infestazioni parassitarie quali possono determinarsi a seguito di lavorazioni di piume o peli non sterilizzati; irradiazione termica localizzata su pareti divisorie, irradiazioni ottiche irritanti quali raggi ultravioletti; oppure lavorazioni che possano presentare pericolo di incendio o di scoppio. Del pari gli attrezzi, gli utensili, le macchine di cui dispone il lavoratore a domicilio, devono essere sempre in condizioni di perfetta manutenzione al fine di evitare pericoli per lo stesso lavoratore o per i suoi familiari. In ogni caso, su proposta del medico responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e di regola con l'indicazione delle opportune soluzioni tecniche, l’Autorità comunale competente potrà adottare provvedimenti specificatamente tesi a rimuovere le cause di molestia o di pericolo e, se il caso, a evitare la continuazione del lavoro a domicilio.TITOLO 5NORME TECNICHE RELATIVE A PARTICOLARI ATTIVITÀArt. 118 Suolo pubblicoTutte le strade, od altri suoli ad uso pubblico devono esser provvisti di mezzi per il facile pronto scolo delle acque meteoriche, coperti e sistemati nel sottosuolo. E' proibito gettare, spandere o accumulare immondizie e rottami di qualsiasi genere, acque sporche, materiale di

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scavo o demolizione o altro materiale che provochi offesa, imbrattamento o molestia, sulle strade, sulle piazze, sui cortili e su qualsiasi area di terreno scoperto nell'ambito pubblico o privato, come anche in fossi o canali.Art. 119 Concessione di suolo pubblicoOltre all'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, la concessione nel suolo pubblico per attività estemporanee varie, come fiere, mercati, parchi di divertimento, esposizioni e raduni, ecc. è data dal competente organo comunale subordinatamente all'adempimento di norme igieniche atte ad impedire l'inquinamento del suolo mediante materiale escrementizio, residui alimentari e materiale comunque putrescibile o fermentabile, nonchè rifiuti in genere. Le norme relative saranno caso per caso indicate dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica e si riferiranno principalmente:a)alla disponibilità di acqua potabile e allo scarico delle acque usate;b)alla possibilità di allacciamento dei servizi di latrina alla fognatura.In caso la dotazione dei servizi non fosse adeguata alle manifestazioni, potranno essere previste, soluzioni alternative.Art. 120 Attività scolastiche e parascolasticheL'apertura di strutture indirizzate alla prima infanzia di tipo asilo nido, scuole materne, centri di custodia oraria, gestiti da soggetti privati, laici e religiosi è subordinata a certificazione dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura.Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.L'apertura di strutture scolastiche, quali scuole elementari, medie inferiori, medie superiori, professionali, addestrative, linguistiche, universitarie, sede di master, corsi di formazione e simili, private o comunque esterne agli istituti di istruzione pubblica, è subordinata a certificazione dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura.Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.La vigilanza sanitaria sulle strutture scolastiche e parascolastiche, di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con particolare riferimento alla conservazione di idonee caratteristiche igienico-strutturali ed alla tutela della salute della collettività è esercitata dall'ASL a mezzo dei propri Servizi.Gli Enti ed i privati sono tenuti a richiedere, ai Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco l'esame dei progetti degli insediamenti scolastici, ivi compresi gli asili nido ed il relativo Certificato di Prevenzione Incendi.Per tutti gli edifici ed i locali ad uso scolastico sono comunque applicabili le norme di prevenzione incendi contenute nell'allegato al Decreto 26.08.1992 (G.U. 16.09.1992 n. 218).L'eventuale attività di preparazione e somministrazione alimenti che venga svolta all’interno delle strutture di cui al presente articolo è subordinata a specifica autorizzazione sanitaria ai sensi del DPR 327/80.L'esercizio della mensa è subordinato all'individuazione di locali idonei, a ciò dedicati e convenientemente attrezzati.Art. 121 Asili nidoL'asilo nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che favorisce, in collaborazione con la famiglia, l'armonico sviluppo psicofisico e sociale dei bambini di età da 3 mesi a 3 anni.Ogni asilo nido sarà dotato di un Regolamento che dovrà essere trasmesso ai Servizio Socio- Assistenziali competenti per territorio.In tutti gli asili nido deve essere previsto un servizio di refezione che dovrà essere autorizzato ai sensi del D.P.R. 327/80.Per gli asili nido privati valgono i medesimi requisiti strutturali individuati per gli asili comunali.La superficie totale dell'area per la costruzione di un asilo nido deve rispettare la normativa regionale.L'impianto degli asili nido può anche avvenire in locali di:a) stabili già esistentib) nuovi edifici residenzialic) edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche.

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Per queste strutture, ove sia dimostrata l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti possono essere ammesse deroghe alle prescrizioni di cui sopra.La progettazione degli asili nido deve prevedere reparti distinti per lattanti e per divezzi utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra i due gruppi.Gli spazi da prevedersi sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per le attività educative e ludiche, nonché adeguati servizi igienici.Sono altresì da prevedersi altri spazi per l’ambulatorio medico, la direzione e segreteria, il locale di riunione, la cucina, la dispensa e relativo WC ad uso esclusivo del personale di cucina, lo spogliatoio per il personale, la lavanderia, un locale ripostiglio, un servizio per il personale .I pavimenti dei locali e le pareti fino a m 2 di altezza, devono essere levigati, impermeabili, suscettibili di facile opera di pulizia e disinfezione, prevedendo per le strutture di nuova realizzazione, gli angoli interni, fra il pavimento e le pareti, arrotondati.Tutti gli ambienti dovranno essere opportunamente riscaldati tali da garantire nella stagione invernale la temperatura di 20°C. Laddove il riscaldamento sia effettuato mediante elementi radianti, questi ultimi non dovranno sporgere dal filo delle pareti ovvero essere adeguatamente protetti da urto accidentale.Il locale che contiene il WC e l'anti WC deve essere illuminato ed aerato direttamente.Possono essere installati efficienti impianti di aerazione artificiale in sostituzione di quella diretta, nell'antibagno. I pavimenti dei bagni devono essere piastrellati e le pareti rivestite di materiale lavabile e disinfettabile fino a m 2 di altezza. Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte, in numero di almeno 1 vaso ogni 10 bambini, facoltativamente inseriti in box ispezionabili dall'esterno da parte del personale, con porte apribili verso l'esterno.I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, devono essere posizionati nell'antibagno; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.Il cambio dei lattanti è effettuato di norma in locali specifici: è consentito il posizionamento del/dei fasciatoio /i nell'anti-WC laddove il locale lo consente per dimensioni.I mobili e le suppellettili dovranno essere di materiale lavabile e disinfettabile, con superficie priva di asperità e trattati con vernici non tossiche; in nessun caso dovrà essere possibile lo sfaldamento della superficie con possibilità di ingestione delle piccole parti.Tutte le superfici vetrate o riflettenti dovranno essere del tipo anti-urto e/o antisfondamento, con requisiti conformi alle vigenti norme.I giocattoli dovranno sempre presentare il marchio CE. Le porte divisorie dovranno essere di norma di legno e comunque prive di margini trancianti o taglienti o di spigoli vivi.Le prese di corrente dovranno essere tutte protette dal rischio di introduzione di oggetti sottili.L'asilo nido dovrà essere accessibile ai portatori di handicap ovvero visitabile da parte dei familiari dei bambini con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale per accedere allo spazio interno.Art. 122 Scuole dell’infanziaLa scuola dell’infanzia è una struttura che accoglie i bambini nell'età prescolare da 3 a 6 anni. Essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.Le strutture di scuole dell’infanzia, in possesso di certificazione dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura, devono ottenere specifica autorizzazione al funzionamento dal Direttore Didattico competente per territorio ai sensi del R.D. 26.04.1928 n. 1297 e successive modifiche ed integrazioni.Nel caso di strutture private deve essere nominato un Direttore professionalmente qualificato.Per le scuole dell’infanzia private valgono i medesimi requisiti strutturali previsti dal Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 18.12.1975 (G.U. 02.02.76 n. 29 S.O.).La superficie totale dell'area per la costruzione di una scuola dell’infanzia deve essere pari ad almeno 25 mq. per bambino. Rispetto all'area netta totale, la parte coperta dell'edificio non deve superare il 30%. L’edificio di una scuola dell’infanzia deve essere, di norma, costruito ad un solo piano fuori terra.Per l'impianto di scuole dell’infanzia in stabili esistenti, in nuovi edifici residenziali e in edifici attigui od annessi ad altre strutture di servizi sociali o scolastiche ove sia dimostrata

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l'impossibilità di adeguarsi allo standard previsto, nel rispetto delle indicazioni degli strumenti urbanistici vigenti possono essere ammesse deroghe alle prescrizioni di cui sopra.Per la scuola dell’infanzia, dove l'unità pedagogica è costituita dalla sezione e dove tutte le attività assumono una funzione eminentemente educativa e globale concentrata nella unità stessa, gli spazi debbono avere le seguenti caratteristiche:1) essere raggruppati in modo che non più di tre sezioni usufruiscano degli stessi spazi comuni, salvo che per la mensa e la lavanderia;2) consentire, pur nella integrazione spaziale di cui sopra, lo svolgimento separato delle seguenti attività:. attività ordinata (attività che gli scolari svolgono a tavolino o su bancone);. attività libere (di carattere motorio ludico o di carattere complementare);. attività pratiche (indossare o togliersi gli indumenti, piccole operazioni di toeletta personale, uso dei servizi, mensa).Per le superfici minime delle aree o ambienti destinati alle varie funzioni si rimanda a quanto stabilito dal D.M. 18 dicembre 1977 contenente norme tecniche specifiche per l’edilizia scolastica.Sono altresì da prevedersi altri spazi quali:a) ambulatorio medico b) direzione e segreteria c) locale di riunione d) cucina, dispensa e relativo WC e spogliatoio ad uso esclusivo del personale di cucina, nel caso nella struttura vengano preparati alimenti e) lavanderia f) locale ripostiglio g) servizio per il personale. E' ammessa deroga per i locali di cui ai punti a), c), e).Art. 123 Centri di custodia oraria per l'infanziaI Centri di custodia oraria per l'infanzia (anche denominati Baby parking) possono accogliere un numero limitato di bambini, fino ad un massimo di 25 contemporaneamente.La permanenza di ciascun bambino in tale struttura è limitata ad un numero di ore non superiore a cinque giornaliere, e comunque il centro non può operare prima delle ore 7 e oltre le ore 20.La struttura di Centro di custodia oraria per l'infanzia dovrà ottenere specifica autorizzazione al funzionamento.Tali strutture devono avere locali di capienza e numero sufficiente, personale in numero adeguato e qualificato, al fine di consentire ai bambini attività coerenti alle loro esigenze di sviluppo.Le aree sulle quali sorgono devono preferibilmente essere attigue alle strutture residenziali e facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio stesso.Salvo evidente impossibilità, deve essere assicurata un'area esterna di esclusiva pertinenza del baby parking.Gli spazi da prevedersi all'interno delle strutture sono quelli per il soggiorno, per l'alimentazione, per il riposo, per le attività ludico-formative, nonché per adeguati servizi.Di norma i locali sono distinti per fasce di età dei bambini.Art. 124 Strutture parascolasticheSi intendono come strutture parascolastiche le strutture in cui vengono svolte attività formative, finalizzate all'acquisizione di specifiche competenze non comprese tra le strutture normate da altri articoli del presente Regolamento. A titolo esemplificativo: scuole di lingue, scuole di computer, scuole di sartoria, scuole di dattilografia, contabilità e simili, scuole addestrative e/o professionali, esclusi gli istituti professionali, scuole di vetrinista, scuole di estetica.Sono altresì ricomprese le attività culturali e formative istituzionalizzate in un'organizzazione complessa, ma non attribuenti titolo di studio, quali le Università Popolari.L'esercizio di dette attività è subordinato all'acquisizione di certificazione dell’idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature rilasciata dal Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e contenente indicazione della ricettività massima dei bambini in funzione della struttura.Sono fatte salve le altre procedure amministrative e/o di vigilanza e controllo eventualmente previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.La capienza massima della struttura è correlata alla dimensione delle aule disponibili, con un rapporto minimo di mq 1,2 per frequentante; al numero di servizi igienici, che dovrà essere non inferiore ad uno per sesso fino a 50 allievi contemporaneamente presenti; alle condizioni di aerazione del locale. Le aule devono essere direttamente e naturalmente aerate ed illuminate, con finestre di superficie non inferiore ad un ottavo della superficie del pavimento e dotate delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività didattica.

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E’ ammesso in deroga l’utilizzo di locali dotati di solo impianto di condizionamento avente i requisiti previsti per il caso dal vigente Regolamento.In caso di svolgimento di attività con strumentazione rumorosa, l'aula deve essere perfettamente insonorizzata qualora inserita in un edificio con usi plurimi, e docenti ed utenti devono essere dotati di idonee protezioni acustiche.Art. 125 Attività di pubblico spettacolo e assimilati - Caratteristiche generaliI teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, ritrovo o riunioni, devono essere di adeguata cubatura in relazione al numero dei posti, ben ventilati, se occorre anche con mezzi meccanici o con impianti di condizionamento dell'aria. La cubatura non deve essere in ogni caso inferiore a mc. 4 per persona.La velocità di immissione e di estrazione dell'aria nelle zone occupate dal pubblico, dal pavimento fino all'altezza di m. 2 non deve superare in ogni caso m. 0,70 al secondo. Gli impianti di condizionamento d'aria devono essere in grado di garantire requisiti prestazionali non inferiori a quelli previsti, in relazione ad affollamento e destinazione d’uso degli ambienti, dalle vigenti norme.Art. 126 Dotazione di serviziI teatri, i cinema ed in genere tutti gli edifici o i locali adibiti a pubblici spettacoli, ritrovo o riunioni devono essere dotato di impianto di acqua potabile, con rubinetti di erogazione a disposizione dei frequentatori, ed in numero adeguato alla ricettività del locale.Ogni locale di cui al precedente articolo deve essere provvisto di almeno 2 servizi igienici preferibilmente del tipo alla turca con regolare anti-latrina divisi per sesso fino a 200 possibili utilizzatori con l'aggiunta di un ulteriore servizio igienico per ogni successivo incremento di 100 pubblici utenti.Ogni latrina, distinta per i due sessi, compresi gli ambienti destinati agli orinatoi, deve essere preceduta da una anti-latrina, munita di un lavabo ad acqua corrente, scarico libero a chiusura idraulica, corredato di erogatore di sapone liquido o in polvere e di asciugatura elettrica o monouso.Tanto la latrina che l'anti-latrina devono essere ventilate direttamente dall'esterno. Si può consentire che, ove non sia possibile altrimenti, la ventilazione si effettui attraverso sistemi di aerazione artificiale.Ogni locale di nuova realizzazione o ristrutturazione deve in ogni caso disporre di almeno 1 servizio igienico accessibile a portatori di handicap e conforme alle prescrizioni normative in materia.Art. 127 Impianti sportiviCome impianti sportivi, si intendono gli spazi al chiuso o all'aperto nei quali si praticano discipline sportive, regolate da norme, approvati dalle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.L'apertura e l'esercizio di impianti sportivi sede di pubblico spettacolo e manifestazioni pubbliche sono sottoposte alla disciplina degli artt. 68 e 80 del TULPS.Agli impianti sportivi si applicano le disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.Per la realizzazione, modifica o potenziamento di impianti sportivi deve essere predisposta documentazione di impatto acustico dai competenti soggetti titolari, ai sensi della Legge 447/95. Per gli impianti sportivi inseriti in edifici destinati anche ad altri usi dovranno essere inoltre verificati l'isolamento acustico e la rumorosità di servizi ed impianti fissi e si dovranno rispettare i requisiti di accettabilità relativamente alle immissioni acustiche in altri localiArt. 128 Impianti sportivi con presenze complessive superiori a 100Per gli impianti sportivi ove è prevista la presenza di spettatori, praticanti, addetti in numero complessivo superiore a cento, si applicano le disposizioni in materia di sicurezza di cui al D M 18.3.1996 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le seguenti specifiche tecniche.Come impianti igienici per gli spettatori viene individuata una unità igienica costituita da almeno 1 vaso, 3 orinatoi oppure 4 vasi e 2 lavabi per gli uomini e da 4 vasi e 2 lavabi per le donne. Devono essere presenti unità igieniche in ragione di 1 ogni 500 uomini e di 1 ogni 1000 donne per impianti con capienza inferiore a 30.000 spettatori; oltre i 30.000 spettatori 1 ogni 1.000 uomini ed 1 ogni 1.000 donne.Gli spogliatoi devono avere dimensioni non inferiori a 30 mq. al netto dei servizi. Il gruppo servizi per gli atleti dovrà essere annesso al locale spogliatoio ma separato da esso a tutta altezza e comprendere complessivamente almeno 6 docce, 2 vasi, 2 orinatoi oppure 4 vasi e 2 lavabi. Ogni locale spogliatoio dovrà servire al massimo 16 praticanti; dovrà avere almeno 150 lux di luminosità al pavimento, aerazione naturale pari ad 1/8 della superficie del locale o artificiale con un numero di ricambi pari ad almeno dieci.

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Devono essere previsti non meno di 2 spogliatoi.Per gli arbitri deve essere previsto un locale spogliatoio, di almeno 10 mq., esclusi i servizi, che dovranno essere annessi e dotati di almeno 2 docce, 1 lavabo, 1 vaso.Negli impianti con capienza complessiva superiore a 10.000 spettatori deve essere previsto un posto di P .S. per ogni settore. Un posto di P .S. deve essere in ogni caso previsto a servizio esclusivo della zona di attività sportiva. Il posto di P .S. deve essere in diretta comunicazione con la viabilità esterna all'impianto.Devono essere previsti uno o più locali, per il deposito delle attrezzature sportive, comunicanti con l'area destinata all'attività e per i prodotti e le attrezzature destinate alla pulizia dei locali.Devono essere garantiti accessi e postazioni a portatori di handicap in numero sufficiente, sia per la componente pubblico che per l'esercizio di specifica attività sportiva.Art. 129 Impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenzePer gli impianti con capienza complessiva inferiore alle 100 presenze si applicano le norme di sicurezza generali previste dal Ministero dell'Interno con Decreto del 18.3.1996.I servizi igienici per gli spettatori devono essere distinti per sesso, con una dotazione minima di almeno 1 vaso e 1 lavabo per gli uomini e 1 vaso e 1 lavabo per le donne. Deve essere previsto almeno un servizio igienico per portatori di Handicap.Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso., con dimensioni non inferiori a mq. 30, al netto dei servizi igienici; i servizi igienici, annessi, dovranno essere costituiti complessivamente da almeno 6 docce, 2 vasi, 2 lavabi.Deve essere previsto un locale spogliatoio di almeno 10 mq per gli arbitri con annessi servizi igienici dotati di almeno 1 vaso, 1 doccia e 1 lavabo.Deve essere previsto un locale deposito attrezzature ed un locale per il pronto soccorso.Art. 130 PiscineLe piscine oggetto dell'atto di intesa Stato - Regioni del 17.2.1992, nonché dell’Accordo Stato – Regioni del 16 gennaio 2003, ivi comprese quelle private aperte ai soli soci, ove non soggette ad omologazione da parte dell'Autorità Sportiva Nazionale, sono soggette ad autorizzazione sanitaria preventiva del Sindaco, che la rilascia dopo aver acquisito il parere del Responsabile del SISP competente per territorio, sulla base di istanza documentante il possesso dei requisiti di seguito specificati. Per le piscine esistenti si procede al rilascio dell'autorizzazione previa ispezione del Servizio competente dell'ASL, che valuterà impianti e strutture in base ai successivi punti, prescrivendo le opere necessarie ed i limiti di capienza.Fanno eccezione al comma precedente le piscine fisioterapiche ed idrotermali, che, essendo le relative strutture ospitanti oggetto di procedure autorizzative facenti capo alla Regione nell’ambito delle disposizioni normative specifiche, non sono oggetto di autorizzazione comunale.Per la valutazione di progetto, l'omologazione e il rilascio di autorizzazione di nuovi impianti si applicano i criteri tecnici indicati nell'Atto di Intesa Stato Regioni 17.2.1992 , nonché dell’Accordo Stato – Regioni del 16 gennaio 2003 e del D M 18.3.1996 per quanto riguarda i requisiti di sicurezza.Per gli interventi di riattamento di impianti esistenti, ai fini della valutazione di progetto, della omologazione e del rilascio dell'autorizzazione, sono da rispettarsi i requisiti di sicurezza nonché i requisiti impiantistici che abbiano effetti diretti sulla qualità dell'acqua e del micro ambiente, previsti dall'Atto d'Intesa ai seguenti punti:• Allegato 1 punti 1.3 - 1.4 - 1.6 - 2 (2°comma) - 5• Allegato 2 punti 1 - 1.4 ( commi 1-2-3 ) - 1.5 - 1.7• Allegato 3 punti da 1 a 1.2.9 compresi• Allegato 4 punti da 1 a 1.2.2.3 compresi - 1.3 - 1.4 - 1.5Sono fatte salve ulteriori disposizioni, modifiche o integrazioni emanate in materia e sono possibili comunque deroghe in ordine alla sostituzione dei sistemi a skimmer con sistemi a sfioramento.Qualora le attività di vigilanza sulla qualità dell'acqua denotassero ripetute alterazioni imputabili a deficit strutturali impiantistici, con Ordinanza Sindacale su proposta del Servizio competente dell'ASL è imposto il riattamento dell'impianto.Su specifica deroga del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica, le piscine inserite all’interno di impianti sportivi polivalenti, se di dimensioni inferiori a 150 metri quadrati di superficie di svecchiatura d’acqua, possono usufruire di servizi igienici e spogliatoi comuni con le altre attività sportive presenti, fermo restando l’obbligo di doccia e lavapiedi a bordo vasca ed a condizione che il numero e la superficie di servizi igienici e spogliatoi sia opportunamente adeguato al numero di utenti presenti.

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Art. 131 Palestre scolastichePer le palestre facenti parte dei complessi scolastici si applicano le vigenti disposizioni in materia di edilizia scolastica.Sono utilizzabili a fini didattici, previa approvazione del Direttore d'Istituto e parere favorevole del Servizio competente dell'ASL eventuali altre strutture conformi alle disposizioni in materia di edilizia scolastica, sia sotto il profilo dimensionale che sotto quello delle dotazioni infrastrutturali e di sicurezza.E' esclusa l'utilizzazione durante le ore di attività didattica nell'istituto.Art. 132 Altre palestreL'apertura di palestre ad uso diverso da quello scolastico e non rientrante nella disciplina degli impianti sportivi sottoposti alle norme degli artt. 68 e 80 TULPS, è soggetta ad autorizzazione sanitaria preventiva del Sindaco, acquisito il parere del Responsabile del SISP competente per territorio, sulla base di istanza documentante il possesso dei requisiti di seguito specificati.Per le palestre esistenti si procede al rilascio dell'autorizzazione previa ispezione del Servizio competente dell'ASL, che valuterà impianti e strutture anche in deroga ai successivi punti, prescrivendo le opere necessarie ed i limiti di capienza.Gli spazi destinati ad attività ginnico-sportive devono essere dotati di ventilazione naturale pari ad 1/8 della superficie del pavimento o artificiale, conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento nello specifico articolo che tratta gli impianti di condizionamento.Devono inoltre avere altezza non inferiore a 3 m. La superficie utile per utilizzatore contemporaneamente presente non può essere inferiore a mq. 10; la capienza massima per ogni singola palestra dovrà essere specificata nell'atto autorizzativo.Gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso.Gli spogliatoi devono avere superficie non inferiore a 30 mq al netto dei servizi igienici che dovranno essere separati a tutta altezza dagli spogliatoi. Per ciascun utente dovranno essere disponibili non meno di 1,6 mq di superficie all'interno dello spogliatoio. Si dovrà disporre complessivamente di almeno 2 wc, 2 lavabi, 6 docce; tale dotazione dovrà essere integrata nella misura di almeno 1 doccia per ulteriori 15 frequentatori oltre i primi 30, 1 wc ogni ulteriori 15 frequentatori e 1 lavabo per ulteriori 20 frequentatori. Dovrà inoltre essere previsto uno spogliatoio di almeno 10 mq. per uso degli allenatori-istruttori con annesso wclavabo- doccia.Deve essere previsto almeno 1 locale per il deposito delle attrezzature sportive e materiali vari necessari per la manutenzione e pulizia dei locali e dovrà essere inoltre disponibile un locale destinato al primo soccorso, adibibile anche ad altri usi compatibili.Tutte le palestre indipendentemente dall'uso a cui sono destinate devono assicurare la presenza di un Direttore tecnico in possesso di diploma ISEF o di fisioterapista. Per le palestre ad uso esclusivo di società sportive la qualifica di Direttore tecnico può essere rivestita anche da istruttore o allenatore abilitato dalla Federazione Sportiva Italiana per la disciplina praticata.Nelle palestre non è consentito l'effettuazione di attività sanitaria medica o fisioterapica, se non previa la autorizzazione prevista dal successivo specifico articolo del presente Regolamento.E' consentito l'esercizio di saune e bagni turchi localizzati in apposito locale direttamente connesso con gli spogliatoi, a condizione che ne sia garantita la costante pulizia e igienicità, che l'accesso sia consentito ai soli soggetti idonei dal punto di vista fisico, previo certificato del medico curante, e che l'uso non sia promiscuoArt. 133 Scuole di danza o di balloI locali in cui si esercita il ballo dovranno essere di dimensioni adeguate e dotati di ventilazione naturale tramite aperture di superficie non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento.Può essere ammessa ventilazione artificiale conformemente alle previsioni di cui al presente Regolamento relativamente agli impianti di condizionamento. Devono inoltre avere altezza non inferiore a 3 metri. La superficie utile per utilizzatore contemporaneamente presente non può essere inferiore a 5 mq.Dovrà essere disponibile uno spogliatoio che assicuri almeno 1 mq. di superficie per utente, con annessi wc - lavabi e docce in numero sufficiente, distinti per sesso.Art. 134 Attività sanitarie - DefinizioniQuali attività sanitarie si indicano quelle esercitate, sotto qualunque forma societaria o rapporto professionale, da medici chirurghi, medici odontoiatri, odontoiatri e medici veterinari, regolarmente iscritti agli albi professionali.

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Sono fatte salve le competenze regionali in materia di autorizzazione alla progettazione ed all’esercizio di :- laboratori di analisi;- case di cura generali o specialistiche, intese come luoghi di degenza anche temporanea;- attività ambulatoriali, svolte anche su esterni, all'interno di case di cura;- strutture adibite a terapie fisiche e attività di medicina sportiva.E' vietato l'esercizio della professione medica, nelle sue distinte fasi di valutazione del paziente, diagnosi e terapia, a soggetti diversi da quelli specificati al comma 1.I sanitari esercitanti a qualunque titolo nel territorio comunale sono tenuti al rispetto delle vigenti norme in materia di pubblicità sanitaria .Art. 135 Studi e gabinetti mediciQuali "gabinetti medici" o "studi medici" si intendono i locali in cui il medico esercita la propria attività libero-professionale nelle forme più semplici (visita, anamnesi, accertamenti strumentali minori e non invasivi, piccole medicazioni, piccole suture, terapia iniettiva, attività fisiatrica non strumentale) e gestiti direttamente dal sanitario in assenza di supporto infermieristico.La dotazione strutturale dello studio medico deve prevedere: un vano attesa direttamente aerato ed illuminato, un servizio igienico adeguatamente aerato e disimpegnato dagli altri locali, un locale visita sufficientemente aerato ed illuminato, dotato di lavandino con comando non manuale, di rivestimento facilmente lavabile e disinfettabile su pavimento e pareti in adiacenza al lavello.Fatto salvo l'accreditamento previsto per gli studi medici convenzionati con il SSN, l'esercizio di studi e gabinetti medici non è soggetto ad autorizzazione, purché lo studio non sia utilizzato da più di tre professionisti ed ognuno di loro disponga di un proprio locale visita autonomo.Art. 136 Ambulatori mediciSi definiscono ambulatori medici i locali in cui l'attività libero-professionale è esercitata avvalendosi di procedure diagnostiche strumentali più complesse o invasive, o di procedure terapeutiche di natura chirurgica, o di uso di radiazioni ionizzanti.Sono inoltre compresi in tale definizione, i casi in cui, per supporto di personale parasanitario, per numero di professionisti, per utilizzo comune in orari e tempi diversi dello stesso locale visita da parte di più professionisti, o ancora per costituzione di società, l'attività non possa essere definita di studio o gabinetto medico ai sensi dell'articolo precedente.Sono infine compresi i casi in cui l'attività sanitaria sia svolta, ancorché come consulenza libero-professionale, all'interno di altre strutture soggette a vigilanza, quali palestre, centri estetici e simili, ad esclusione delle strutture di pronto soccorso degli impianti sportivi.Sono esclusi da tale definizione le attività in cui vengono effettuati interventi chirurgici in anestesia generale, in quanto, a seguito della necessità di degenze temporanee legate all'osservazione dei pazienti trattati, le stesse sono da ricondursi alla definizione di "casa di cura" specialistica, soggette ad autorizzazione regionale. Sono altresì esclusi, perché soggetti ad autorizzazione regionale, i centri di cure fisiche e fisioterapiche, i centri di medicina sportiva e quelli di cure idropiniche.Art. 137 AutorizzazioniSono soggetti ad autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione rilasciato a seguito di istruttoria svolta con l'eventuale supporto di altri Servizi dell'ASL tutte le attività ambulatoriali non soggette ad autorizzazione regionale, così come definite dal precedente articolato.L’autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche ad un soggetto non medico, purchè nomini un Direttore Sanitario della struttura, il quale dovrà allegare alla domanda di autorizzazione dichiarazione di accettazione dell’incarico;La documentazione da allegare all'istanza comprende obbligatoriamente la descrizione dell'attività svolta, documentazione relativa alle attrezzature disponibili, il requisito professionale dei sanitari che l'esercitano e degli operatori parasanitari di supporto, una planimetria dettagliata dei locali, le generalità e la qualifica del Direttore Sanitario individuato o dei professionisti impegnati.Le attività soggette ad autorizzazione sono tenute al rispetto della vigente normativa in materia di rifiuti provenienti da attività sanitarie ed in materia di radiazioni ionizzanti.Per le attività complesse non riconducibili alle attività ambulatoriali (case di cura, laboratori analisi, etc.) già disciplinate da disposizioni regionali e nazionali, vigono le procedure autorizzative ed i requisiti tecnico-strutturali e gestionali per esse previste. Sono in esse ricompresi i presidi sanitari privati operanti a qualunque titolo in regime di day-hospital.Art. 138 Farmacie

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L'esercizio della farmacia è subordinato alle vigenti disposizioni in materia di licenze e regolamentazione d'esercizio.L'espletamento di attività complementari è soggetto a specifica approvazione dell'ASL, una volta accertata la rispondenza delle attrezzature alle vigenti disposizioni, e contestuale aggiornamento della licenza. A tale procedura sono assoggettati l'attività di erboristeria e di vendita di prodotti farmaceutici omeopatici e veterinari e di prodotti cosmetici, nonché l'espletamento di attività di accertamenti diagnostici di base quali il rilevamento della pressione arteriosa e l’utilizzo di kit di laboratorio. L’approvazione di cui sopra si esplica attraverso accertamento effettuato dalla Commissione di vigilanza sulle farmacie istituita presso ogni ASL.L'espletamento di accertamenti diagnostici di base è consentibile limitatamente ad accertamenti di controllo di routine, senza alcuna finalità diagnostica, con obbligo di invitare l'utente a recarsi dal proprio medico curante per la valutazione clinica del risultato.E' vietata l'utilizzazione di medici nell'attività commerciale o nell'espletamento di accertamenti diagnostici di base.Art. 139 Professioni sanitarie ausiliarie e arti ausiliarie delle professioni sanitarieLe attività inerenti le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie delle professioni sanitarie sono regolate dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.E' possibile all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, l'esercizio delle seguenti attività: ostetrica, logopedista, ortottista, assistente di oftalmologia, tecnico ortopedico, podologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista della riabilitazione, massaggiatore e massofisioterapista, tecnico di neurofisiologia, tecnico di laboratorio biomedico, dietista, assistente sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, infermiere professionale, tecnico dell'educazione e della riabilitazionepsichiatrica e psicosociale.Le attività di odontotecnico, ottico, ernista e tecnico ortopedico ed audioprotesista, possono essere esercitate in appositi esercizi, eventualmente con annesso laboratorio, soggetti ad autorizzazione del Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL; in tali casi le attrezzature disponibili devono essere ricomprese tra quelle previste dal D M 3.5.1994. Possono essere altresì essere esercitate all'interno di strutture sanitarie o di ambulatori medici, purché sotto regime di dipendenza o con caratteristiche di occasionalità.Art. 140 TatuatoriNel territorio comunale sono ammesse solo attività di tatuaggio per impressione sulla superficie cutanea, con esclusione di qualsiasi intervento che preveda la penetrazione anche parziale della superficie cutanea. Tali attività possono essere esercitate in appositi esercizi, temporanei o fissi, preventivamente autorizzati dal Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia. I pigmenti utilizzati devono essere idonei per l'applicazione cutanea e comunque privi di effetti irritativi, tossici ed allergenici per la persona, come risultante da scheda di sicurezza del prodotto, che deve essere sempre disponibile presso l’utilizzatore e messa a disposizione dell'utente.E' fatto assoluto divieto a personale non medico l'esercizio di attività manipolative della superficie cutanea (scarificazione, dermoabrasione e simili), fatti salvi i trattamenti di manicure e pedicure e quanto consentito all'attività di estetista.Art. 141 Perforazione con moniliNel territorio comunale sono ammessi interventi di perforazione della superficie corporea con monili (piercing) solo all'interno di locali regolarmente autorizzati dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene Pubblica e previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia. L'utente deve essere preventivamente informato dei rischi connessi alla pratica, nonché dei rischi connessi alla successiva manipolazione.Art. 142 Requisiti igienici dei locali per attività di tatuaggio e piercingI locali ove si svolgono le attività di tatuaggio e piercing devono essere fisicamente separati dai locali che ospitano qualsiasi altra attività mediante pareti a tutta altezza. Devono essere regolarmente aerati ed illuminati naturalmente secondo i parametri e le specifiche tecniche previsti per i locali di abitazione. E’ consentita l’aerazione artificiale mediante impianto dicondizionamento e l’aerazione artificiale capace di garantire sulla superficie di applicazione del tatuaggio o del monile almeno 500 lux.

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Il locale deve essere fornito di lavandino con comando non manuale per l’erogazione dell’acqua calda e fredda. Le pareti devono essere ricoperte da materiale lavabile, impermeabile e disinfettabile. I locali devono essere dotati di idonee attrezzature di sterilizzazione.Art. 143 Strutture recettive alberghiereLe strutture recettive alberghiere sono soggette alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, che ne fissano caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie. Tutte le attività alberghiere devono essere autorizzate dal Sindaco previo parere del Servizio di Igiene Pubblica della ASL come previsto dalla vigente normativa regionale. L’attività alberghiera presuppone una dimensione recettiva minima di almeno sette camere.L 'esercizio della ristorazione all'interno di dette strutture è soggetto ad autorizzazione sanitaria ai sensi del DPR 327/80.Art. 144 Strutture recettive extra-alberghierePer strutture extra-alberghiere si intende l’esercizio dell’attività di: affittacamere, residenza turistico-alberghiera, foresteria, casa per ferie, alloggio agrituristico, bed & breakfast, campeggio.Tali strutture sono regolamentate da disposizioni nazionali e regionali che ne definiscono caratteristiche e requisiti igienico-sanitari.Tutte le suddette attività devono essere autorizzate dal Sindaco sentito il Servizio di Igiene Pubblica della ASL come previsto dalla vigente normativa regionale.Art. 145 Presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza socialeI presidi residenziali e semi-residenziali di assistenza sociale sono soggetti alle vigenti disposizioni nazionali e regionali Essi devono essere autorizzati dal Sindaco sentita la Commissione di Vigilanza del Consorzio Socio Assistenziale operante nell’ambito territoriale di competenza ed il Servizio di Igiene Pubblica della ASLArt. 146 Centri estivi, colonie e affiniI centri estivi, colonie ed affini sono strutture in cui a carattere temporaneo sono ospitati minori, seguiti da adulti a qualunque titolo. Sono ricompresi in tale definizione i campi scout ed assimilati.L 'esercizio di tali attività è subordinato ad autorizzazione secondo le vigenti disposizioni regionali e nazionali o, ove non previste, ad autorizzazione del Sindaco su conforme parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL.Art. 147 Aree di stazionamento notturno per camperNel territorio comunale possono essere individuate aree per lo stazionamento notturno di camper, opportunamente segnalate con segnalazioni stradali sulle vie d'accesso.Tali aree devono essere dotate di un punto di approvvigionamento idrico e di una postazione di scarico dei reflui, connessa con la pubblica fognatura.Art. 148 Case rurali e pertinenze - Norme generali e definizioneLe costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente Regolamento.Per casa rurale o colonica, si intende una costruzione destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista di necessari servizi a quest'ultima inerenti.Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico comprendente abitazioni e pertinenze o a più corpi separati. Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella funzionale aziendale.Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunque comunicare con i locali di abitazione.Se si tratta di case rurali con un corpo di fabbrica in comune tra stalla ed abitazione le stalle non devono avere aperture sulla stessa facciata ove insistono le finestre delle abitazioni e mantenere da esse una distanza non inferiore ai metri tre in linea orizzontale.Nel nuovo e nel ristrutturato non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere. Nel caso in cui si abbia un corpo unico di fabbrica, i locali per la stabulazione devono essere dotati di ingresso indipendente ed essere separati dai locali contigui con strutture di sufficiente spessore, tali da assicurare una buona impermeabilità alle esalazioni.Art. 149 Requisiti delle aree libere in ambito ruraleI cortili, le aie, gli orti od i giardini, anche già esistenti, annessi alle case rurali, devono essere provvisti di scolo sufficiente in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa; in

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ogni casa rurale anche già esistente deve provvedersi al regolare allontanamento delle acque meteoriche dalle vicinanze della casa medesima.Art. 150 Locali per lavorazioni e depositi agricoliI locali dell'edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l'aria confinata devono essere ubicati in locali diversi da quelli di abitazione.I locali per il deposito del latte devono presentare altezza interna utile non inferiore a metri 2,40, salvo deroghe motivate da impossibilità tecnica per i locali esistenti.I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, difesi dalla pioggia ed impermeabili, con pavimento rivestito in materiale facilmente pulibile. E’ ammesso il cotto o il cemento lisciato.Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate anticrittogamici, insetticidi, erbicidi, ratticidi ed altri presidi, attrezzi e veicoli, olii minerali e carburanti.Art. 151 Dotazione di acqua potabileOgni abitazione deve essere dotata di acqua corrente sicuramente potabile. Nei casi in cui non è disponibile acqua erogata da rete condotta, l'approvvigionamento idrico deve essere assicurato da acqua di pozzo o sorgiva riconosciuta potabile a seguito di analisi effettuata da laboratorio pubblico.I pozzi devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento e con il rispetto delle distanze di cui alla vigente normativa in termini di tutela delle risorse idriche.Art. 152 ScarichiLo scarico delle acque usate, anche nelle case già esistenti, deve essere effettuato tramite tubazione impermeabile ed in modo da evitare esalazioni e infiltrazioni.Dette acque devono essere convogliate negli appositi sistemi di raccolta e smaltimento.Art. 153 Ricoveri per animali: procedureLa costruzione dei ricoveri per animali è soggetta a concessione edilizia da parte del Sindaco che la concede, sentito il parere del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica per quanto attiene le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del responsabile del Servizio Veterinario sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffusive degli animali, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.L'attivazione dell'impianto è subordinata all'autorizzazione del Sindaco, che la rilascia previo accertamento favorevole del responsabile del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene Pubblica per le rispettive competenze.L'autorizzazione alla gestione deve indicare le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.Sono fatte salve le disposizioni nazionali e regionali che prevedono particolari requisiti o autorizzazioni per specifiche attività.Art. 154 Caratteristiche generali dei recintiI recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni in misura di almeno 20 mt. se nel centro abitato 10 mt. se in area agricola. Quando non abbiano pavimento impermeabile devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.Art. 155 Caratteristiche dei ricoveriI ricoveri per gli animali devono essere sufficientemente aerati, approvvigionati di acqua, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione contro gli insetti e i roditori, agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, con pavimentazione impermeabile, protetti dall'umidità del suolo o da vespaio ventilato almeno a ciottolame e con idoneapendenza verso canaletti di scolo facenti capo ad un pozzetto di raccolta collegato con il pozzo “a tenuta stagna” o la fognatura statico - dinamica.Devono avere una cubatura interna di almeno mc. 30 per i capi di grossa taglia, 20 mc. Per animali di media taglia (ovini, suini) e di almeno mc. 2 per volatili e piccoli mammiferi allevati.Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superficie finestrata apribile.Per le porcilaie e per le stalle la superficie finestrata dovrà essere pari ad almeno 1/10 della superficie utile lorda della stalla e le finestre devono essere del tipo a "vasistas" e comunque devono garantire un adeguato ricambio di aria.Le aperture devono essere dotate di idonei sistemi di difesa contro le mosche.La ventilazione dell'ambiente va comunque garantita anche mediante canne di ventilazione attraverso la copertura di diametro di almeno cm. 30 prevedendone una ogni 120 mc. di stalla.L'altezza netta interna dei locali deve essere di almeno m. 3,50.

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Le pareti devono presentare uno superficie lavabile alto almeno m. 1,50 dal piano del pavimento.I locali di ricovero degli animali devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.Art. 156 Presenza di animali nell'abitatoNon è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell'abitato. E' consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia compatibilmente con i Regolamenti condominiali.In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario della ASL.Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all'uso familiare Per uso famigliare si intende l’utilizzo per i consumi della sola famiglia.Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di un numero massimo di capi in età adulta pari a non più di 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini.E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi anche appartenenti a specie diverse. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4.Art. 157 Autorizzazione alla detenzione di animali nell'abitatoColoro che intendono detenere nell'abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica e del Servizio Veterinario della ASL per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.Art. 158 Requisiti di compatibilità per la detenzione di animali nell'abitatoIl Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario della ASL, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:- l'idoneità degli impianti di stabulazione;- la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori ed odori. Gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni viciniori di piccola taglia e mt. 20 per gli animali di media e grossa taglia;- le modalità di stoccaggio ed allontanamento dei rifiuti organici.Art. 159 Ubicazioni delle concimaieLe concimaie, i pozzi “a tenuta stagna”, i pozzetti per le urine e in genere tutti i depositi di rifiuto devono essere ubicati a non meno di metri venticinque dalle abitazioni.E' vietato lo spandimento del liquame sul terreno se non è preceduto da un periodo di fermentazione nella concimaia atto a ridurre la molestia conseguente allo spandimento.Art. 160 Locale per la raccolta del latte: requisitiIl locale per la raccolta del latte deve essere separato dalla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque all'esterno, pareti rivestite in materiale impermeabile e lavabile fino ad una altezza di m. 2,00, finestra apribile all'esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile calda e fredda per il lavaggio dei recipienti edun lavandino per gli operatori.Il locale lavorazione latte deve essere autorizzato dal Sindaco, previo parere del Servizio Veterinario della ASL.

DISPOSIZIONI FINALIArt. 161 – Rinvio normativo Per quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dell’Unione Europea, statali e regionali vigenti e future in materia di gestione dei rifiuti e salute pubblica.Art. 162 – Abrogazione Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni con lo stesso configgenti.Art. 163 SanzioniLe violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative da Euro 26,00 a Euro 516,00 da applicarsi secondo le modalità di cui alla Legge 24.11.1981 n. 689.

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Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati del Comune di Rignano Flaminio

Allegato 3.

Elenco RAEE

Le categorie di prodotti da considerarsi AEE sono quelle indicate nell’allegato 1A del D.lgs 151/2005, di seguito riportate:

1- Grandi elettrodomestici2- Piccoli elettrodomestici3- Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

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4- Apparecchiature di consumo5- Apparecchiature di illuminazione6- Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)7- Giocattoli e apparecchiature per lo sport e il tempo libero8- Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)9- Strumenti di monitoraggio e controllo10- Distributori automatici

Si riporta per completezza l’elenco dei Codici CER inerenti i rifiuti elettrici ed elettronici o loro componenti (ex allegato D del D.lgs. 152/06):

pericolosi non pericolosi

200121* 200136200123* 200307200135*Per evitare dubbi interpretativi sono esclusi i codici 16, riferiti a rifiuti professionali. I rifiuti professionali e possono essere assimilati, per natura e quantità, ai rifiuti domestici secondo quanto previsto nel Regolamento e relativo Allegato 2. Un elenco esemplificativo ma non esaustivo di prodotti da considerarsi AEE, e che rientrano nelle categorie sopra riportate, è indicato nell’allegato 1B del D.lgs 151/2005, di seguito riportato:

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.1.2 Frigoriferi1.3 Congelatori1.4. Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti.1.5 Lavatrici.1.6 Asciugatrici.1.7 Lavastoviglie.1.8 Apparecchi per la cottura1.9 Stufe elettriche.1.10 Piastre riscaldanti elettriche1.11 Forni a microonde1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.1.14 Radiatori elettrici.1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.1.16 Ventilatori elettrici.1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria

2. Piccoli elettrodomestici.2.1 Aspirapolvere.2.2 Scope meccaniche.2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessili.

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2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.2.6 Tostapane.2.7 Friggitrici.2.8 Frullatori, macina caffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.2.9 Coltelli elettrici.2.10 Apparecchi tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.2.11 Svegli, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare e registrare il tempo.2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. 3.1 Trattamento dati centralizzato;

3.1.1 mainframe;3.1.2 minicomputer;3.1.3 stampanti.

3.2 Informatica individuale:3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi).3.2.3 Notebook.3.2.4 Agende elettroniche.3.2.5 Stampanti.3.2.6 Copiatrici.3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche.3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per

raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici.

3.2.9 Terminali e sistemi utenti.3.2.10 Fax.3.2.11 Telex.3.2.12 Telefoni.3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento.3.2.14 Telefoni senza filo.3.2.15 Telefoni cellulari.3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere

suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. 4.1 Apparecchi radio.4.2 Apparecchi televisivi.4.3 Videocamere4.4 Videoregistratori.4.4 registratori hi-fi.4.6 Amplificatori audio.4.7 Strumenti musicali.4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.5.1 Apparecchi di illuminazione.5.2 Tubi fluorescenti.

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5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).6.1 Trapani.6.2. Seghe.6.3 Macchine per cucire.6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno,metallo o altri materiali.6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo.6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.7.2 Consolle di videogiochi portatili.7.3 Videogiochi.7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.7.5 Apparecchiature sportive con componenti elettrici o elettronici.7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)8.1 Apparecchi di radioterapia.8.2 Apparecchi di cardiologia.8.3 Apparecchi di dialisi.8.4 ventilatori polmonari.8.5 Apparecchi di medicina nucleare.8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.8.7 Analizzatori.8.8 Congelatori.8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.9.1 Rivelatori di fumo.9.2 Regolatori di calore.9.3 Termostati9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semiautomatica di cibi e di bevande:a) di bevande calde;b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine,c) di prodotti solidi.

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10.2 Distributori automatici di denaro contante.10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici.