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COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE Variante Generale al Piano Regolatore ai sensi dell'art. 49 della L. R. 27 giugno 1985 n. 61 Norme Tecniche di Attuazione Norme Tecniche di Attuazione Approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 3682 del 29.11.2005, pubblicate nel BUR n.121 del 27.12.2006. Approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 261 del 06.02.2007, pubblicate nel BUR n.21 del 27.02.2007. Modificate con delibera di Consiglio Comunale n° 96 del 27.08.2007 ai sensi dell’art.50, comma 4, lett.l) della L.R. 61/85.

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COMUNE DI SAN DONÀ DI PIAVE

Variante Generale al Piano Regolatoreai sensi dell'art. 49 della L. R. 27 giugno 1985 n. 61

Norme Tecniche di Attuazione

Norme Tecniche di Attuazione

Approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneton° 3682 del 29.11.2005, pubblicate nel BUR n.121 del 27.12.2006.

Approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneton° 261 del 06.02.2007, pubblicate nel BUR n.21 del 27.02.2007.

Modificate con delibera di Consiglio Comunale n° 96 del 27.08.2007ai sensi dell’art.50, comma 4, lett.l) della L.R. 61/85.

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Indice

pagina 1

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI 3Art. 1 Elementi costitutivi della V.P.R.G. 3Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi 5Art. 3 Contenuti e campo di applicazione della V.P.R.G. 6

TITOLO II° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI 7Art. 4 Definizioni urbanistiche 7Art. 5 Destinazioni d’uso 12Art. 6 Limiti di distanza per gli interventi a completamento del limite di inviluppo 14

TITOLO III° ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G. 16Art. 7 Modalità di attuazione 16Art. 8 Strumenti di Attuazione 16Art. 9 Contenuti e procedure degli S.U.A. 16Art. 10 Comparto 17Art. 11 Intervento diretto 18Art. 12 Progetti norma 18Art. 13 Perequazione fondiaria 20

TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO 22CAPO I° Il sistema ambientale 22

Sezione Ia Le zone agricole 22Art. 14 Edificabilità nelle sottozone agricole E2 22Art. 15 Edificabilità nelle sottozone agricole E3 23Art. 16 Edificabilità nelle sottozone agricole E4 24Art. 17 Vincolo di non edificabilità e di destinazione d’uso 24Art. 18 Ambiti di immersione rurale 25Art. 19 Parco campagna 25

Sezione IIa Zone di Tutela 28Art. 20 Tutela del paesaggio 28Art. 21 Formazione boscata puntuale 31Art. 22 Ambiti di formazione dell’ambiente boschivo 31Art. 23 Golene 32Art. 24 Paleoalveo 33Art. 25 Aree a rischio idraulico 33Art. 26 Coni visuali 33Art. 27 Siti archeologici ed ambito archeologico di Heraclia 34

Sezione IIIa I beni culturali 35Art. 28 Ville e giardini di valore storico ambientale 35Art. 29 Edifici di valore storico-testimoniale e non più funzionali 36Art. 30 Primo grado di protezione 36Art. 31 Secondo grado di protezione 37Art. 32 Terzo grado di protezione 38Art. 33 Quarto grado di protezione 38

Sezione IVa Vincoli e Fasce di Rispetto 39Art. 34 Edifici ed aree vincolati ai sensi del D. Lgs 490/1999 39Art. 35 Fasce di rispetto 39

CAPO II° Il sistema insediativo 42Sezione Ia Zonizzazione 42

Art. 36 Zone «A» 42Art. 37 Zone "B" 43Art. 38 Sottozone "C1" 46Art. 39 Sottozone "C2" 47

Sezione IIa Servizi ed impianti di interesse comune 50Art. 40 Zone «F» 50Art. 41 Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive 50Art. 42 Parcheggi, aree e spazi pubblici o ad uso pubblico 54

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Indice

pagina 2

Art. 43 Aree destinate ad attrezzature ed impianti speciali 56CAPO III° Il sistema produttivo 57

Art. 44 Zone "D1" 57Art. 45 Zone "D2" 58Art. 46 Zone "D3" 58Art. 47 Zone "D4" 59Art. 48 Insediamenti produttivi in sede impropria 60

CAPO IV° Il sistema relazionale 62Art. 49 Prescrizioni generali e comuni 62Art. 50 Piste ciclabili 63Art. 51 Impianti per la distribuzione di carburante 63Art. 52 Disposizioni in materia di impatto acustico 64Art. 53 Installazione degli impianti di telefonia mobile 66Art. 54 Norme transitorie e finali 67

ALLEGATO 1 69Abaco dei tipi edilizi: 69

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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Elementi costitutivi della V.P.R.G.

1. La Variante Generale al Piano Regolatore Generale del comune di San Donàdi Piave è costituita dai seguenti elaborati di progetto:

Analisia) elaborati di analisi, in scala 1:5000

• Tav. 1 Ambiti amministrativi e pianificazione sovracomunale• Tav. 2 Mosaico dei Piani• Tav. 3 Morfologia del costruito• Tav. 4 Sistema idrografico• Tav. 5 Sistema insediativo: area urbana di San Donà• Tav. 6 La costruzione del territorio• Tav. 7.a-b La pianificazione comunale in atto• Tav. 8 Ambiti amministrativi comunali• Tav. 9 Infrastrutture di collegamento• Tav. 10 Assetto morfologico della maglia dei tracciati• Tav. 11 Il funzionamento della città: Reti tecnologiche• Tav. 12 Il funzionamento della città: Reti tecnologiche • Tav. 14 Il funzionamento della città: la localizzazione delle funzioni• Tav. 15 Il funzionamento della città: sintesi• Tav. 16.a-b Il funzionamento della città: i servizi pubblici• Tav. 17.a-c Destinazione d’uso prevalente degli edifici• Tav. 18.a-c Destinazione d’uso al piano terra degli edifici• Tav. 19.a-c Numero dei piani degli edifici• Tav. 20.a-c Tipologie edilizie• Tav. 21.a-c Distribuzione territoriale degli alloggi• Tav. 22.a-c Densità fondiaria• Tav. 23.a-c Volumetrie case uni-bifamiliari• Tav. 24.a-c Età degli edifici• Tav. 27 Numero dei piani degli edifici: intero territorio• Tav. 28 Tipologie edilizie: intero territorio• Tav. 29 Distribuzione territoriale degli alloggi: Capoluogo• Tav. 30 Densità fondiaria: intero territorio• Tav. 31 Volumetrie case uni-bifamiliari: intero territorio• Tav. 32 Età degli edifici: intero territorio• Tav. 12.a.1-2 Analisi storica dell’insediamento: la morfologia del

costruito• Tav. 12. B Rilievo dei prospetti del Centro Storico

b) Schede:

• Schede A;• Schede B;

Progettoc) Relazione, comprensiva dei seguenti allegati:

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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

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− Allegato 1: gli elaborati grafici− Allegato 2: individuazione e conferma degli standard urbanisticid) Norme Tecniche di Attuazione.e) Allegati alle N.T.A.:

• Allegato 1: Abaco dei tipi edilizi;• Allegato 2: Repertorio dei lotti con Superficie netta di pavimento

predefinita, delle Schede urbanistiche, degli S.U.A. e dei Progetti norma• Allegato 3: Disciplina degli edifici storico testimoniali e non più

funzionali;• Allegato 4: Dizionario delle componenti architettoniche;• Allegato 5: Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro

paesistico;f) Elaborati grafici di progetto:

V.P.R.G. intero territorio comunale: n° 6 tavole in scala 1:5000:• tav. 13.1.1 V.P.R.G. San Donà nord (su base catastale); • tav. 13.1.2 V.P.R.G. San Donà sud, Chiesanuova (su base catastale) • tav. 13.1.3 V.P.R.G. Fossà, Cittanova (su base catastale); • tav. 13.1.4 V.P.R.G. Isiata, Passarella, Palazzetto (su base catastale)• tav. 13.1.5 V.P.R.G. Zona industriale nord, Grassaga (su base

catastale); • tav. 13.1.6 V.P.R.G. Santa Maria di Piave (su base catastale);

V.P.R.G. intero territorio Comunale: n° 6 tavole in scala 1:5000:• tav. 13.1.a V.P.R.G. San Donà nord (su base C.T.R.); • tav. 13.1.b V.P.R.G. San Donà sud, Chiesanuova (su base C.T.R.) • tav. 13.1.c V.P.R.G. Fossà, Cittanova (su base C.T.R.); • tav. 13.1.d V.P.R.G. Isiata, Passarella, Palazzetto (su base C.T.R.)• tav. 13.1.e V.P.R.G. Zona industriale nord, Grassaga (su base C.T.R.); • tav. 13.1.f V.P.R.G. Santa Maria di Piave (su base C.T.R.);

V.P.R.G. zone significative: n° 7 tavole in scala 1:2000:• tav. 13.3.1 V.P.R.G. San Donà ovest; • tav. 13.3.2 V.P.R.G. San Donà centro; • tav. 13.3.3 V.P.R.G. Calvecchia, via del Molino; • tav. 13.3.4 V.P.R.G. San Donà est, Fiorentina; • tav. 13.3.5 V.P.R.G. San Donà sud; • tav. 13.3.6 V.P.R.G. Frazioni - Sinistra Piave; • tav. 13.3.7 V.P.R.G. Frazioni - Destra Piave;

V.P.R.G. zone significative: n° 1 tavola in scala 1:1000:• tav.13.4 Disciplina particolareggiata del Centro Storico;

g) Elaborati grafici illustrativi: quadro d’unione dei progetti norma e dei lotticon Superficie netta di pavimento predefinita, n° 3 tavole in scala 1:5000

• tav. 13.5.1 San Donà di Piave;• tav. 13.5.2/a-b Frazioni;

h) Verifica del dimensionamento.

i) Regolamento Edilizio

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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

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Art. 2 Valore prescrittivo degli elementi costitutivi

1. Hanno valore prescrittivo le tavole di progetto di cui alla lettera f) delprecedente art. 1 n° 13.1.1-6 V.P.R.G. - Zonizzazione, in scala 1:5000, nonché letavole di progetto n° 13.3.1-7 V.P.R.G. – Zonizzazione, in scala 1:2000., e 13.4.1 -Disciplina particolareggiata del Centro Storico, in scala 1:1000. La tavola 13.5.1-2 - Quadro d’unione dei progetti norma e dei lotti con Superficie netta dipavimento predefinita ha solo un valore illustrativo, serve a fornire un utile quadrodi riferimento relativo alla morfologia degli interventi.

2. Nell’allegato 1 alle N.T.A., di cui alla lettera e) del precedente art. 1, idisegni contenuti nell'abaco dei tipi edilizi hanno solo valore illustrativo, servonosolo a suggerire possibili soluzioni compositive, non a prescriverle: sonovincolanti invece le norme scritte relative ad ogni classe tipologica.

Nell’allegato 2 alle N.T.A. (Repertorio dei lotti con Superficie netta dipavimento predefinita, delle Schede urbanistiche, degli S.U.A e dei Progettinorma), di cui alla lettera e) del precedente art. 1, hanno valore prescrittivo iseguenti elementi:

• Allegato 2a: i parametri prescrittivi contenuti nella Tabella 1 - Repertoriodei lotti con Superficie netta di pavimento predefinita (numero dei lottieffettivi, superficie fondiaria equivalente ed S.n.p. massima);

• Allegato 2b: i parametri prescrittivi contenuti nella Tabella 2 –Dimensionamento delle schede urbanistiche nel centro urbano di San Donà(superficie pubblica o ad uso pubblico, superficie a parcheggio pubblico,S.n.p. massima), nonché, negli schemi normativi, il perimetro di massimoinviluppo, gli allineamenti obbligatori, la localizzazione dei portici edell’area pubblica o ad uso pubblico, nonché le altezze massime; i disegnicontenuti negli schemi illustrativi hanno solo valore illustrativo, servonosolo a suggerire possibili soluzioni compositive, non a prescriverle.

• Allegato 2c: i parametri prescrittivi contenuti nella Tabella 3 –Dimensionamento degli S.U.A. residenziali (superficie a verde attrezzato,superficie a parcheggio, S.n.p. massima, S.n.p. minima destinata ad E.R.P.).

• Allegato 2d: i parametri prescrittivi contenuti nella Tabella 4 –Dimensionamento dei Progetti norma residenziali (superficie totale a verde eservizi pubblici, a parcheggio, destinata ad F1, S.n.p. massima, S.n.p.minima destinata ad E.R.P., indice di riequilibrio ecologico), i parametriprescrittivi contenuti nella Tabella 5 – dimensionamento dei progetti normaa destinazione mista (Superficie a verde pubblico, a parcheggio, S.n.p.massima, S.n.p. minima destinata ad E.R.P.), nonché i parametri prescrittivicontenuti nella Tabella 6 – Dimensionamento dei progetti norma produttivi,commerciali e destinati alla logistica (superficie a verde pubblico, aparcheggio, rapporto di copertura). La definizione esecutiva degli interventipuò modificare in maniera limitata e circoscritta i parametri quantitativirelativi alla superficie territoriale ovvero a quella viaria: non può in ognicaso essere incrementata la Superficie netta di pavimento massima, né puòessere ridotta la superficie destinata a parcheggio, verde e servizi pubblici. Idisegni contenuti negli schemi illustrativi hanno solo valore illustrativo,servono solo a suggerire possibili soluzioni compositive, non a prescriverli.

3. Ha altresì valore prescrittivo l’allegato 3 alle N.T.A - Disciplina degli edificistorico testimoniali e non più funzionali.

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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

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4. L'allegato 4 alle N.T.A. (Dizionario delle componenti architettoniche) ha ilvalore di supporto agli interventi sugli apparati decorativi ed architettonici degliedifici del centro storico (prima parte: gli stilemi architettonici degli edifici civili),su quelli di valore storico testimoniale di carattere rurale (seconda parte: glistilemi degli edifici rurali) nonché più in generale sulla classificazione tipologicadegli edifici rurali stessi (Repertorio tipologico per gli edifici rurali di valorestorico testimoniale). Nei singoli interventi edilizi possono essere adottatesoluzioni formali diverse purché adeguatamente motivate e documentate inrelazione alla loro tipicità ovvero in relazione alla loro significativa presenzanell'edificio o gruppo di edifici oggetto di intervento.

5. Ha inoltre valore prescrittivo l’allegato 5 alle N.T.A., di cui alla lettera e) delprecedente art. 1. (Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico).

Art. 3 Contenuti e campo di applicazione della V.P.R.G.

1. Il presente strumento urbanistico costituisce la Variante Generale al PianoRegolatore del Comune di San Donà di Piave ai sensi dell’art. 49 della L.R. 27giugno 1985, n° 61.

2. Il campo di applicazione del P.R.G. è costituito dal territorio del comune diSan Donà di Piave, così come precisamente individuato nelle tavole di progetto dicui alla lettera f) del precedente art. 1.

3. Le presenti norme disciplinano l’attività urbanistica ed edilizia ed ogniintervento che trasformi o modifichi l'assetto del territorio e dell'ambientecompreso nel campo di applicazione del presente P.R.G..

4. Le presenti norme, comprensive degli allegati di cui alle lettere c) e d) delprecedente art. 1, prevalgono, in caso di contrasto, su qualsiasi norma delregolamento edilizio, del regolamento d’igiene, di altri regolamenti comunali.

5. Nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sono statiindividuati gli interventi di cui alla Variante al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 5marzo 1987 n. 11, approvata con D.G.R. n. 3823 del 28 ottobre 1997, per i qualicontinuano a valere le norme ivi contenute. Sono state individuati altresì gliinterventi edilizi su insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 30 della L.R. 27giugno 1985 n° 61 di cui alla Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 5 marzo 1985,n° 24, approvata con D.G.R. N. 6267 del 5 dicembre 1995, per i quali continuano avalere le norme ivi contenute.

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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TITOLO II° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

Art. 4 Definizioni urbanistiche

1. Si riportano di seguito le principali definizioni urbanistiche, utili ai fini dellagestione del P.R.G.:

a) Superficie territoriale (S.T.): è la superficie complessiva dell'area interessatadai vari interventi di attuazione della V.P.R.G ed è comprensiva di tutte learee fondiarie destinate all'edificazione e di quelle necessarie perl'urbanizzazione primaria e secondaria; la S.T. è misurata al netto delle areedestinate alla grande viabilità dalla V.P.R.G. ed al lordo delle stradeeventualmente esistenti o che saranno previste internamente all'area.

b) Superficie fondiaria (S.F.): è la superficie reale del lotto, derivante da rilievotopografico, al netto delle aree per l'urbanizzazione primaria e secondariaesistenti o previste (strade, piazze, fossi e scarpate relative) pubbliche. Neilotti con Superficie netta di pavimento predefinita la superficie fondiariaequivalente corrisponde alla superficie fondiaria che effettivamentedetermina lo jus aedificandi assegnato, richiedendo la parte residual’applicazione di un vincolo paragonabile a quello ambientale, ma senz’altratutela al di fuori di quella esercitata normalmente in materia edilizia, che neesclude l’utilizzo ai fini edificatori.

c) Superficie coperta (S.C.): è la superficie risultante dalla proiezione sul pianoorizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esternedei muri perimetrali, con esclusione degli elementi edilizi in aggetto senzasovrastanti corpi chiusi fino ad uno sbalzo di ml. 1,50 (tettoia, terrazza,balcone, sporti di gronda): oltre sono interamente computati. Nonconcorrono alla formazione della superficie coperta:• i bersò, pompeiane, pergolati e gazebi con superficie massima lorda di

pianta mq. 25.00, altezza massima ml. 3,50, privi sia di qualsiasi elementoimpermeabile di copertura: oltre sono interamente computati. Talicostruzioni possono essere realizzate nella misura massima di 25 mq perunità abitativa avente area di pertinenza esclusiva; la distanza minima deiconfini dovrà essere non inferiore a ml 1.50;

• le bussole d’ingresso ricavate in aggetto rispetto alla sagoma degli edificifino ad un massimo di mq. 3,00: oltre sono interamente computate.

• le scale aperte, le vasche antincendio, le piscine esterne;• le legnaie e le casette in legno per ricovero degli attrezzi da giardinaggio

liberamente appoggiate al suolo, prive di allacciamento ai pubblici servizi,con altezza massima non superiore a ml. 2,50 e per una superficie lordamassima di mq 6,00: oltre sono interamente computate. Tali costruzionipossono essere realizzate nel numero massimo di una per abitazione aventearea di pertinenza esclusiva. Le distanze da rispettare per l’edificazionedovranno essere: ml. 1.50 dai confini di proprietà.

d) Superficie lorda (S.l.): si intende la superficie coperta di ogni piano edificatofuori terra. La superficie lorda non comprende la superficie dei piani interratio seminterrati sporgenti dalla quota zero del terreno non oltre ml. 1,00,misurati all’estradosso del solaio.

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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e) Superficie netta di pavimento (S.n.p.): per superficie netta di pavimento(S.n.p.) si intende la superficie di pavimento dell’edificio, misurata al nettodei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vanoall'altro, degli sguinci di porte e finestre; la superficie netta di pavimento noncomprende:• la superficie strettamente destinata a corsie d'accesso e di distribuzione ad

autorimesse o posti macchina coperti nelle tipologie condominiali,nonché la superficie destinata a posto macchina o garage fino ad unmassimo di mq 18 per alloggio e con altezza massima di ml. 3,00: oltre sicomputa la differenza.

• La superficie dei seguenti elementi edilizi in aggetto, fino ad unaprofondità massima di ml. 2.50: tettoia, terrazza, balcone, logge con due otre lati chiusi: oltre sono interamente computati.

• I bersò, pompeiane, pergolati e gazebi con superficie massima lorda dipianta mq. 25,00, altezza massima mt. 3,50, privi sia di qualsiasi elementoimpermeabile di copertura che tamponatura perimetrale: oltre sonointeramente computati.

• I portici pubblici e condominiali, nonché quelli ad uso dei singoli alloggila cui superficie complessiva sia inferiore al 15% della S.n.p.dell’alloggio di pertinenza: oltre sono interamente computati.

• Le superfici tecniche come definite dall’art. 81 del Regolamento Edilizio,i sottotetti non praticabili né agibili (in ogni caso il punto più basso nondeve essere superiore a ml 0,50 e l’altezza media non deve esseresuperiore a ml 1,60, e non devono essere raggiungibili con scale fisse),nonché i sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, ai sensi dellaL.R. 6 aprile 1999 n. 12.

• Gli ingressi condominiali fino a 6,00 mq (oltre si computa la differenza),le scale condominiali compresi i pianerottoli di sbarco sul piano fino a6,00 mq ciascuno (oltre si computa la differenza), gli ascensori.

• Nelle tipologie con più piani di calpestio la superficie destinata alla scalainterna del singolo alloggio, compreso il relativo sottoscala fino adun’altezza massima di ml. 1,90, se praticabile, nonché i pianerottoli dicollegamento delle diverse rampe, esclusi i pianerottoli di sbarco sulpiano.

• Le coperture a terrazzo, in quanto elemento strutturale, anche sepraticabili.

• Le vasche antincendio. • Le legnaie e le casette in legno per ricovero degli attrezzi da giardinaggio

liberamente appoggiate al suolo, prive di allacciamento ai pubbliciservizi, con altezza massima non superiore a ml. 2,50 e per una superficielorda massima di mq 6,00 per unità abitativa avente area di pertinenzaesclusiva: oltre sono interamente computate.

• La superficie dei piani interrati o seminterrati sporgenti dalla quota zerodel terreno non oltre ml. 1,00, misurati all’estradosso del solaio.

Per gli interventi da attuare sui fabbricati esistenti alla data di adozione dellapresente V.P.R.G. la Superficie netta di pavimento degli spazi accessori e diservizio, come definiti alle lettere b) e c) del terzo comma dell’art. 69 delRegolamento Edilizio di altezza non superiore a ml. 2,10, viene computataal 60%.

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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All’interno delle «aree con maggiore difficoltà idraulica», come individuatenegli elaborati grafici di cui alla lettera f) del precedente art. 1, si applica ildisposto di cui al comma 6 del successivo art. 25.

f) Altezza dei fabbricati (H): è la differenza tra la quota zero e la quota mediadell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o agibile. Laquota zero è riferita alla quota del marciapiede della strada prospiciente o,dove non esiste la strada, è riferita alla quota + 50 rispetto alla media delpiano campagna, a sistemazione effettuata. Nel caso di strade prospicienti inrilevato, la quota di riferimento sarà quella del piano medio di campagna. Ipiani interrati e seminterrati non sono computati ai fini della determinazionedel numero massimo consentito di piani fuori terra. All’interno delle «areecon maggiore difficoltà idraulica», come individuate negli elaborati grafici dicui alla lettera f) del precedente art. 1, si applica il disposto di cui al comma6 del successivo art. 25.

g) Volume delle costruzioni (V): per volume delle costruzioni s’intende lospazio determinato dalla S.n.p. moltiplicata per l’altezza di ogni vano delfabbricato, misurata come differenza tra la quota della superficie di calpestiodel piano stesso e la quota media dell’intradosso del solaio soprastante, senzaconsiderare eventuali travature a vista.

h) Indice di edificabilità territoriale (I.T.): è la superficie netta di pavimentomassima o minima costruibile per mq. o ha. di superficie territoriale (S.t.)interessata dall'intervento.

i) Indice di edificabilità fondiaria (I.F.): è la superficie netta di pavimentomassima o minima costruibile per mq. o ha. di superficie fondiaria (s.f.)interessata dall'intervento.

j) Indice di utilizzo (I.U.): è la superficie lorda massima costruibile per mq. oha. di superficie fondiaria (s.f.) interessata dall'intervento.

k) Rapporto di copertura (R.C.): è il rapporto misurato in percentuale fra lasuperficie coperta (s.c.) e la superficie fondiaria (s.f.).

l) Limite di inviluppo: per limite di inviluppo siintende quella figura geometrica semplice e/oquadrangolare in cui è inscritta la proiezioneorizzontale degli edifici.

m) Distanza dai confini (D.C.): per distanza dalconfine si intende la distanza minima cheintercorre tra il vertice della proiezione orizzontale di ciascuna partedell'edificio (esistente o di progetto) ed il confine, misurato ortogonalmenterispetto al confine stesso, esclusi gli sporti in aggetto fino a 1,50 m. Ledistanze tra corpi di fabbrica di cui al presente articolo si applicano aqualsiasi volume edilizio emergente dal sottosuolo, indipendentemente chetale opera costituisca o meno superficie netta di pavimento, ai sensidell’articolo 4 delle presenti norme.

n) Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (D.F.): per distanzatra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti si intende la distanza minimache intercorre tra i vertici della proiezione orizzontale delle pareti finestrate ele pareti degli edifici che si fronteggiano.

o) Raggio minimo (R.M.): è la distanza tra i fabbricati intesa come raggiominimo che intercorre tra i vertici della proiezione orizzontale degli edificicircostanti.

LIMITE DI INVILUPPO

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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p) Distanza dalle strade (D.S.): è la distanza minima, che intercorre tra ilvertice della proiezione orizzontale dell'edificio e la linea di limite della sedeo piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari chepedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sediquando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione nontransitabili (parapetti, arginelle e simili); a tale distanza minima fuori delperimetro dei centri abitati va aggiunta la lunghezza dovuta alla proiezione dieventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progettiapprovati.

q) Aree a parcheggio: si intende l’area di sosta, compreso lo spazio di manovra,escluse le sedi viarie di accesso, ma comprese quelle di distribuzione; ai finidei rapporti di cui al successivo art. 42 in ogni caso lo spazio di manovraovvero le sedi viarie di distribuzione non potranno essere superiori all’area disosta, convenzionalmente pari a mq 12,50.

r) Unità edilizia: per unità edilizia s’intende un organismo architettonicoindividuale per il suo impianto distributivo completo e autonomo.L’autonomia è data dalla divisione, da cielo a terra, da altre unità anchecontigue, come ad esempio nel caso di edifici in linea o a schiera.

s) Organismo edilizio: per organismo edilizio s’intende un insieme organicoanche di più unità edilizie facenti parte della stessa tipologia edilizia.

2. Per le definizioni stradali si fa riferimento all’art. 3 del Nuovo Codice dellastrada.

3. Per le definizioni proprie delle zone agricole si fa riferimento all’art. 2 dellaL.R. 24/85.

4. Si definiscono di seguito le tipologie di intervento sugli edifici esistenti, aisensi dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457:

a) Manutenzione ordinaria: costituiscono interventi di manutenzioneordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento esostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare omantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Rientrano intale categoria i seguenti interventi:• pulitura, riparazione anche con sostituzione parziale, tinteggiatura

dei singoli elementi dell’edificio (intonaci, pavimenti, pareti, infissi,impianti, coperture ecc.);

• sostituzione con materiali aventi le stesse caratteristiche, di elementiaccessori ornamentali quali: pluviali, scossaline, grondaie,rivestimenti esterni, ecc.;

• costruzione di arredi fissi interni anche con modesti interventi inmuratura;

• interventi descritti nella circolare Ministero LL.PP. n. 1918 del 16novembre 1977 per edifici produttivi o per aziende agricole.

Quando tali interventi riguardano elementi esterni del fabbricato, devonoessere conservati i tipi di materiali, le tecnologie e le colorazioniprecedenti, e non devono comunque comportare alterazioni edilizie e/ourbanistiche.

b) Manutenzione straordinaria: costituiscono interventi di manutenzionestraordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare esostituire, con impiego di materiali eguali o diversi dai precedenti, partianche strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superficidelle singole unita immobiliari e non comportino modifiche delledestinazioni d’uso. Deve sempre trattarsi, anche quando si procede allasostituzione di parti strumentali degli edifici, ad una operazione semprefinalizzata allo scopo di conservare l’esistente con interventi del tuttosingoli e non coordinati in un insieme di opere, nel qual caso siconfigurerebbe come intervento di risanamento conservativo o diristrutturazione edilizia. In particolare sono opere di manutenzionestraordinaria:• consolidamento di strutture di fondazione o in elevazione,

rifacimento di solai di calpestio, di scale e di coperture; • sostituzione di intonaci, rivestimenti, tinte, infissi esterni, recinzioni,

marciapiedi, sistemazioni e arredi esterni anche con caratteristiche emateriali diversi dai preesistenti, aperture di nicchie su pareti esterneper ricavare vetrine di esposizioni merci;

• realizzazione di nuove canne fumarie e comignoli su pareti esterneecc.

c) Restauro: costituiscono interventi di restauro quelli riguardanti edifici omanufatti riconosciuti di intrinseco valore storico, artistico odocumentario, nell'ambito dei beni culturali ed ambientali, volti allaconservazione ed al ripristino di tali beni, nella loro inscindibile unitàstorico-culturale, salvaguardandone le peculiari connotazioni.

d) Risanamento conservativo: costituiscono interventi di risanamentoconservativo quelli disciplinati nel secondo comma del successivo art.30.

e) Ripristino tipologico: costituiscono interventi di ripristino tipologicoquelli disciplinati nel secondo comma del successivo art. 31.

f) Ristrutturazione edilizia: gli interventi di ristrutturazione edilizia sonoquelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insiemesistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio intutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono ilripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio,l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi edimpianti, nonché gli interventi disciplinati al secondo comma delsuccessivo art. 32. Eccettuato il caso degli edifici vincolati, ovvero diquelli di carattere storico testimoniale, soggetti a grado di protezione, laconcessione per ristrutturazione può prevedere anche la demolizione consuccessiva ricostruzione. La demolizione di pareti interne ad edificiesistenti non costituisce incremento della Superficie netta di pavimento.

g) Ampliamento: consiste in un aumento del volume e/o della S.n.p. delfabbricato esistente, il cui limite è determinato dalle norme tecniche, edè equiparato alla nuova edificazione. Rientrano in questo tipo diintervento anche le opere costituenti pertinenze ed i nuovi volumi tecnicial servizio di edifici esistenti e qualsiasi altro manufatto radicato alsuolo non classificabile come un’opera precaria. In particolare per«ampliamento degli edifici esistenti nelle zone residenziali B, C1 e C2»,di cui ai successivi art. 37, 38 e 39, si intende l’ampliamento,realizzabile anche in più fasi, di ciascun edificio (inteso come organismoedilizio, e non come singola unità abitativa), esistente alla data di

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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adozione della V.P.R.G. anche se nel periodo di salvaguardia è statooggetto di interventi di riqualificazione. L’ampliamento fino a 220 mq diS.n.p. non può essere concesso alle “dipendenze” staccate degli edificiprincipali (costruzioniaccessorie quali, rimesse, tettoie, magazzini, garage, parcheggi coperti ocomunque pertinenze non autonomamente utilizzabili), la cui superficienetta di pavimento va sommata a quella dell’edificio principale.L’ampliamento del 20%, non è ripetibile. La costruzione di nuovaSuperficie netta di pavimento all’interno di edifici esistenti alla data diadozione della presente V.P.R.G., compresa la realizzazione disoppalchi o di interpiani, non si configura come ampliamento deglistessi. La possibilità di ampliamento di cui all’art. 4 della L.R. 24/85,realizzabile anche in più fasi è riferita a ciascun edificio (inteso comeorganismo edilizio, e non come singola unità abitativa). Il volumeaggiuntivo può essere realizzato sia in aderenza che staccatodall’edificio.

h) Nuova costruzione: si definisce «nuova costruzione» l’opera edilizia voltaa realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, sia fuori che entroterra.

i) Demolizione: la demolizione è un intervento volto a rimuovere in tutto oin parte un manufatto preesistente. La demolizione dell’immobile puòrientrare nell’ambito della ristrutturazione, con i limiti di cui allaprecedente lettera f), se è finalizzata all’immediata ricostruzione delfabbricato nello stesso sedime ovvero all’esterno delle eventuali fasce dirispetto di cui al successivo art. 35. Negli altri casi la ricostruzione insedime diverso dal preesistente equivale a tutti gli effetti a nuovacostruzione. Ove il nuovo intervento sia inserito in zone soggette astrumentazione attuativa dovranno essere acquisiti distinti elaboratitecnici descrittivi delle tipologie costruttive ammesse, comprese lerecinzioni, e dei materiali utilizzabili.

j) Ristrutturazione urbanistica: costituiscono interventi di ristrutturazioneurbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico ediliziocon altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizianche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della retestradale.

k) Ai fini delle modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti dicopertura, delle altezze e delle distanze, limitatamente ai casi di aumentodegli spessori dei tamponamenti perimetrali ed orizzontali, per ilperseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo-acustica o diinerzia termica si applica quanto previsto dalla L.R. 21/96.

Art. 5 Destinazioni d’uso

1. Il presente P.R.G. stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso ammesse,vietate e le eventuali norme transitorie per le destinazioni attuali contrastanti conle previsioni della presente variante.

2. Si definisce modifica della destinazione d'uso il passaggio da una all'altradelle classi o gruppi di destinazioni d’uso.

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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3. Per le nuove costruzioni realizzate nelle zone agricole, ai sensi del quartocomma dell’art. 12 della L.R. 24/85, non sono ammesse variazioni neppure parzialidella destinazione d’uso; per le costruzioni esistenti sono consentite invece levariazioni di destinazione d’uso compatibili con la zona agricola stessa.

4. Il riferimento alle destinazioni principali sottintende la possibilità diprevedere tutte le loro articolazioni.

5. Annessi e garage di pertinenza (ai sensi dell’art. 2 della Legge 122/89),nonché i magazzini, quando non specificatamente considerati, sono da ritenersicompresi nelle destinazioni d’uso principali di cui al punto 8.

6. Qualunque tipo di intervento edilizio ed urbanistico dovrà proporre unadestinazione d’uso ammissibile per la zona territoriale omogenea nella qualericade l'edificio.

7. Qualora nell'attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore siipotizzassero usi non previsti dall'elenco che segue, l'Amministrazione Comunalepotrà assimilarli per analogia a quelli indicati:

8. Si individuano di seguito le principali destinazioni d'uso e alcune loroarticolazioni cui si farà riferimento nel Titolo IV "Disciplina del territorio".

• Residenze: permanenti e temporanee, urbane e rurali, individuali ecollettive

• Annessi rustici.• Complessi commerciali: centri commerciali, mercati, mercati coperti,

ipermercati, grandi magazzini, centergross, medie strutture di venditasuperiori a mq 1000, grandi strutture di vendita come definite dalla LR 9agosto 1999, n. 37.

• Terziario diffuso: con il termine "terziario diffuso" ci si riferisce alleseguenti destinazioni d’uso: a) pubblici esercizi (esercizi di ristorazione, per la somministrazione di

pasti e di bevande; esercizi per la somministrazione di bevande,comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione; esercizi in cui laristorazione e/o la somministrazione di bevande viene effettuatacongiuntamente ad attività di intrattenimento e svago; esercizi per lasomministrazione di bevande non alcoliche),

b) commercio al dettaglio (esercizi di vicinato e medie strutture divendita inferiori a mq 1000, come definite dalla LR 9 agosto 1999, n.37),

c) uffici (pubblici e privati, studi professionali e commerciali, agenzievarie, servizi bancari ed assicurativi),

d) artigianato di servizio (lavanderie, esercizi di barbieri, parrucchieri,estetiste ed attività affini, elettrauto, gommisti ed affini, laboratoriodontotecnici, laboratori artigianali alimentari e di servizio alla casa.),

e) sedi di associazioni (sindacali, politiche, di categorie, culturali,sportive, previdenziali, assistenziali),

f) attrezzature per lo spettacolo (cinema, teatro, sale per manifestazioni,sale da ballo, centri e sale polivalenti, piazze per rappresentazioni,luna park).

• Strutture ricettive alberghiere (alberghi, motel, villaggi-albergo,residenze turistico-alberghiere, residenze d’epoca), come definite dallaL.R. 27 giugno 1997, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni.

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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• Strutture ricettive extralberghiere (esercizi di affittacamere, attivitàricettive in esercizi di ristorazione, attività ricettive a conduzionefamiliare – bed & breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico,strutture ricettive – residence, attività ricettive in residenze rurali, case perferie, ostelli per la gioventù, foresterie per turisti, case religiose diospitalità, centri soggiorno studi), come definite dalla L.R. 22 ottobre1999, n. 49) e successive modifiche ed integrazioni.

• Complessi ricettivi all’aperto: villaggi turistici, campeggi, campeggi-villaggio, campeggi di transito, come definiti dalla L.R. 16 dicembre1999, 56.

• Attività agrituristiche, come definite dalla L.R. 18 aprile 1997, n. 9 esuccessive modifiche ed integrazioni.

• Complessi direzionali: centri di attività terziarie private e pubbliche.• Artigianato di produzione e industrie: attività dirette alla produzione di

beni in forma organizzata, compresi i laboratori di sperimentazione ericerca, uffici tecnici.

• Attività logistica: l’insieme delle attività ed operazioni connesseall’approvvigionamento, destinazione e stoccaggio di materiali e prodottidestinati all’artigianato di produzione, alle industrie, ai complessicommerciali, nonché alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

• Servizi ed attività di interesse comune: per l'istruzione, istituzionireligiose, culturali, associative, assistenziali, sanitarie e ospedaliere,sportive, servizi tecnologici, autorimesse (pubbliche e private).

Art. 6 Limiti di distanza per gli interventi a completamento del limite di inviluppoall’interno delle zone di degrado.

1. Nei casi di interventi di demolizione con ricostruzione, ampliamento e/osoprelevazione, ovvero accorpamento di superfetazioni edilizie o di fabbricatiaccessori, a completamento del limite di inviluppo degli edifici esistenti all’internodelle zone B e C1 classificate come “zone di degrado”, la distanza minima trapareti finestrate e pareti di edifici antistanti, all’interno delle zone di degradomedesime, non deve essere inferiore a mt. 10.00 come stabilito dall’art. 9 del DM1444/1968.

2. Nel caso l’intervento preveda la fuoriuscita o il sopravanzamento rispetto allimite di inviluppo degli edifici esistenti, oltre al rispetto di quanto previsto dalprecedente comma relativamente alla distanza minima tra pareti finestrate e paretidi edifici antistanti, deve essere rispettata la distanza minima di ml. 5,00 daiconfini di proprietà per la parte che fuoriesce o sopravanza, ovvero è ammessa lacostruzione ad una distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto eregistrato, del confinante, fatto salvo il rispetto delle distanze di cui al commaprecedente; la costruzione a confine è sempre ammessa ai sensi del Codice Civile.

3. Nel caso degli interventi di cui al primo comma, sono ammesse distanzeinferiori dalla strada rispetto a quelle minime di zona purché gli interventi noncomportino l’avanzamento dell’edificio esistente sul fronte stradale e sianoricompresi all’interno di un P.U.A.

4. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nelcaso di gruppi di edifici che formino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi che

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TITOLO I I° DEFINIZIONE DEI TERMINI E DEI PARAMETRI

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contengano previsioni planivolumetriche. Tali deroghe alle distanze sonoapplicabili alle sole categorie previste dall’art. 9 del DM 1444/1968.

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TITOLO III° ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

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TITOLO III° ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

Art. 7 Modalità di attuazione

1. La presente variante si attua attraverso Strumenti Urbanistici Attuativi,interventi diretti ed opere pubbliche.

2. Il comparto, di cui all'art. 18 della L.R. 61/85, è lo strumento per larealizzazione coordinata degli interventi previsti dalla presente variante al P.R.G. edagli strumenti urbanistici attuativi.

Art. 8 Strumenti di Attuazione

1. Sono Strumenti Urbanistici Attuativi del Piano Regolatore Generale (SUA)ai sensi dell'art. 11 della L.R. 27 giugno 1985 no 61:

1.1 I piani di iniziativa pubblica comprendenti:a) il Piano Particolareggiato (P.P.);b) il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);c) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);d) Il Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica (P.R.I.Pu.);

1.2 I piani di iniziativa privata comprendenti:a) il Piano di Lottizzazione (P. di L.);b) il Piano di Recupero di Iniziativa Privata (P.R.I.Pr.).

2. Gli strumenti di attuazione diretta sono:a) concessioni edilizie L. no 10/77, L.R. no 61/85 e successive modifiche

ed integrazioni;b) autorizzazioni edilizie L. no 10/77, L.R. no 61/85 e successive

modifiche ed integrazioni;c) denuncia di inizio attività L. n° 662/96, L. 443/2001.

3. Lo Strumento Urbanistico Attuativo si applica obbligatoriamente nelle zonedel territorio espressamente indicate dalla presente Variante al P.R.G..

4. La formazione ed attuazione dei Programmi integrati di riqualificazioneurbanistica, edilizia ed ambientale di parti del territorio comunale è disciplinatadalla L.R. 1 giugno 1999, n. 23 in attuazione dell’art. 16 della L. 17 febbraio 1992,n. 179.

Art. 9 Contenuti e procedure degli S.U.A.

1. Gli strumenti urbanistici attuativi devono rispettare i caratteri, i contenuti ele procedure di approvazione stabilite dalle relative leggi.

2. La convenzione “tipo” per gli strumenti attuativi di iniziativa privata di cuiall’art. 63 della L.R. 61/85 e successive modifiche e integrazioni, oltre a quantoprescritto dalla legge regionale stessa, dovrà contenere la determinazione deitermini temporali per la realizzazione delle opere in esso previste, non superiori a10 anni, scaduti i quali si farà automaticamente riferimento alle destinazioni dizona ed alle modalità di edificazione previste dal P.R.G. vigente in quel momento;prima della scadenza dei termini temporali il Consiglio Comunale può prorogare lavalidità e l’efficacia degli S.U.A di iniziativa privata per un periodo non superiorea 5 anni.

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TITOLO III° ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

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3. Sono stati individuati nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) delprecedente art. 1 i perimetri degli S.U.A. adottati e/o vigenti; entro il periodo divalidità di tali piani urbanistici attuativi, ai sensi degli artt. 58, 59 e 60 della L.R.61/85 le destinazioni d’uso e i tipi di intervento previsti sono quelli disciplinatidalle norme di attuazione dei singoli piani attuativi e dalle convenzioni allegate.

4. Decorso il termine stabilito per l’esecuzione dei piani urbanistici attuativi ledestinazioni d’uso ed i tipi di intervento previsti sono quelli previsti dalladisciplina urbanistica di cui alla presente Variante Generale, anche con le modalitàdi cui al successivo comma 6.

5. Se entro il termine stabilito per l'esecuzione dei piani urbanistici attuativisono state interamente realizzate le opere di urbanizzazione primaria e secondariaivi previste secondo le modalità previste nella convenzione allegata lo strumento diintervento previsto sarà quello diretto (concessione ed autorizzazione), altrimentigli interventi di nuova edificazione nella parte rimasta inattuata sono subordinatiall’approvazione di un nuovo Strumento Urbanistico Attuativo.

6. Per alcuni Strumenti Urbanistici Attuativi a prevalente destinazioneresidenziale, le cui opere di urbanizzazione non sono state ancora completamenterealizzate, ovvero in cui la maggior parte degli edifici non è stata ancoracompletata, nella tabella 3 dell’Allegato 2c alle N.T.A. (Repertorio degli StrumentiUrbanistici Attuativi Vigenti) sono indicate le carature urbanistiche attribuite, convalore prescrittivo, a cui far riferimento per la parte rimasta inattuata, decorso iltermine previsto per l’attuazione degli S.U.A. medesimi (superficie a verdeattrezzato, superficie a parcheggio, S.n.p. massima, S.n.p. minima destinata adE.R.P.). Gli interventi dovranno in ogni caso assicurare la dotazione minima dispazi pubblici o a uso pubblico di cui al successivo art. 42, con le modalità ivipreviste, sulla base della S.n.p. effettivamente prevista in sede attuativa.

Art. 10 Comparto

Quando sia opportuna una previsione coordinata degli interventi edilizi èconsentita la formazione di Progetti di comparto (P.C.) come strumento dicoordinamento dell'intervento diretto, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 61/85.

1. Il Progetto di Comparto, compresa la delimitazione dell’area di intervento,non può essere in variante al P.R.G..

2. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui allalettera f) dell’art. 1 le aree assoggettate ad intervento unitario attraverso laformazione del comparto (perimetro di Comparto obbligatorio), nonché i perimetridelle Unità Minime di Intervento, i cui contenuti normativi sono stabiliti daiparametri prescrittivi contenuti nella Tabella 2 – Dimensionamento delle schedeurbanistiche nel centro urbano di San Donà dell’allegato 2b alle N.T.A. nonchédagli schemi normativi delle schede urbanistiche medesime, che rappresentano atutti gli effetti un Comparto ai sensi dell’art. 18 della L.R. 61/85; ulterioridelimitazioni potranno essere stabilite da uno Strumento Urbanistico Attuativo, daun Programma Pluriennale di Attuazione o con provvedimento del ConsiglioComunale. Con la stessa procedura potranno essere apportate modifiche alperimetro delle Unità Minime di Intervento e dei Comparti obbligatori di cui allapresente Variante, ferme restando le carature urbanistiche relative alle areedestinate a servizi pubblici e la Superficie netta di Pavimento massima.

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TITOLO III° ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

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3. I Progetti di Comparto, sia di iniziativa pubblica che di iniziativa privata,sono approvati con deliberazione del Consiglio comunale, quando riguardino larealizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, che sono a caricodel soggetto attuatore secondo quanto previsto dall’art. 86 della L.R 61/85, e sonocorredati da apposita convenzione, ai sensi dell’art. 63 della L.R. 61/85.

4. L’Amministrazione Comunale potrà in ogni caso acquisire al DemanioComunale le aree previste per le opere infrastrutturali comprese nei Progetti diComparto, ai sensi delle vigenti norme sull’esproprio, a prescindere dallaprocedura di attuazione di cui al primo comma del presente articolo.

5. Le aree a servizi pubblici indicate nelle singole schede urbanisticherappresentano la quantità minima localizzabile all’interno dell’ambito di ciascunintervento, tuttavia gli interventi dovranno in ogni caso assicurare la dotazioneminima di spazi pubblici o a uso pubblico di cui al successivo art. 42, con lemodalità ivi previste, sulla base della S.n.p. effettivamente prevista in sedeattuativa.

Art. 11 Intervento diretto

1. L’intervento diretto si attua in tutte le zone del territorio comunale ove nonsia prescritto lo Strumento Urbanistico Attuativo, o richiesto il progetto dicomparto. Nelle altre zone l’intervento diretto è consentito solo dopol’approvazione dello Strumento Urbanistico Attuativo, o del progetto di comparto,salvo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In ogni casol’intervento diretto all’interno dei perimetri delle Unità Minime di Intervento deveessere conforme alle prescrizioni ivi contenute.

2. Gli strumenti di intervento diretto sono: il Permesso di Costruire e laDenuncia di Inizio Attività

3. La presente variante al P.R.G. individua nelle tavole di progetto di cui allalettera f) dell’art. 1 i “lotti con Superficie netta di pavimento predefinita”assoggettati ad intervento diretto secondo le prescrizioni contenute nella tabella 1dell’Allegato 2a alle N.T.A. (repertorio dei lotti con Superficie netta di pavimentopredefinita: numero di lotti equivalenti, superficie fondiaria equivalente ed S.n.p.massima).

4. E’ possibile frazionare il lotto a S.n.p. predefinita fino ad un massimo dilotti urbanistici pari al numero indicato nella tabella 1 dell’Allegato 2a alle N.T.A.,colonna - N. lotti equivalenti -. In ogni lotto equivalente è possibile edificare piùedifici, purché ognuno di questi sia costituito da una S.n.p. maggiore di 100 mq.

Art. 12 Progetti norma

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1sono stati individuati i perimetri dei progetti-norma all’interno dei quale gliinterventi previsti sono subordinati alla redazione di uno Strumento UrbanisticoAttuativo (S.U.A) di iniziativa pubblica o privata, secondo le prescrizionicontenute dell’Allegato 2d alle N.T.A. (repertorio dei Progetti norma) comeprecisato nel comma 3 del precedente art. 2, nonché, per i progetti-norma con

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TITOLO III° ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

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superficie netta di pavimento a destinazione residenziale, delle prescrizioni di cuiall’articolo successivo.

2. Nella generalità dei Piani Attuativi relativi ai progetti-norma, è prevista lacessione al Demanio Comunale delle aree destinate alle urbanizzazioni primarie esecondarie quantificate nei Progetti norma stessi (superficie viaria, parcheggio,verde, aree attrezzate pubbliche, piazze, ecc.) nonché la realizzazione a carico deisoggetti attuatori di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivicontenute o funzionalmente connesse con l’intervento, purché in adiacenza. Ilvalore di tali aree ed opere di urbanizzazione sarà scomputato con la procedura edai sensi del primo comma dell’art. 86 della L.R. 27.6.1985 n° 61. In ogni caso, lacessione delle aree e la realizzazione delle opere specificamente previste daciascun progetto norma, in cui sia stato prescritto «l’indice di riequilibrioecologico», in connessione con opere e/o interventi che, per la loro ampiezza o perloro caratteristiche tecniche e tipologiche, possono generare situazioni di marcatoimpoverimento naturalistico-ambientale, non potrà essere scomputata dagli oneridi urbanizzazione secondaria.

3. Fino ad un terzo del verde pubblico attrezzato previsto all’interno deiProgetti Norma e che non comporti una riduzione complessiva della quota minimadi aree a standard di mq 27,5 mq/abitante, potrà essere monetizzato a prezzi reali egestito direttamente dai soggetti privati nei termini e con le modalità che sarannodefinite in sede di convenzione attuativa, mantenendo la destinazione a verde.

4. Dati i dimensionamenti individuati nei Progetti Norma delle aree destinate astandard urbanistici ed il particolare meccanismo di cessione previsto siconsiderano preventivamente soddisfatte le disposizioni di cui al punto 1) del 10°comma dell'art. 25 della L.R. 27.6.1985 n° 61, relativamente ai progetti normaproduttivi, mentre relativamente ai progetti norma residenziali deve essere in ognicaso garantita la dotazione minima di area a parcheggio e a verde pubblicoattrezzato prevista dal comma 4 del successivo art. 42, secondo il disposto ivicontenuto, ai sensi del 6° comma dell’art. 25 e del 5° comma dell'art. 26 della LR27.6.1985 n° 61. In presenza di destinazioni d’uso miste, lo strumento urbanisticoattuativo dovrà indicare la quantità massima di superficie netta di pavimento,ovvero di superficie lorda commerciale o direzionale prevista in relazione alle areea servizi pubblici contenute nello S.U.A. medesimo, ed attribuite (anche in quotaparte) alle diverse superfici fondiarie, oltre la quale la localizzazione di ulteriorisuperfici commerciali o direzionali sarà subordinata alla realizzazione dellecorrispondenti aree standard di cui al successivo art. 42.

5. Per gli edifici residenziali esistenti all’interno dei perimetri dei ProgettiNorma in assenza di Strumento Urbanistico Attuativo sono sempre ammessi gliinterventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Le delimitazioni dei Progetti norma riportate negli elaborati grafici diprogetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 potranno essere variate conprovvedimento del Consiglio Comunale, purché nel rispetto delle caratureurbanistiche degli stessi di cui all’allegato 2d alle N.T.A. e alle condizioni di cuiall’art. 3 della L.R. 47/93.

7. Qualora gli interventi previsti nei Progetti Norma comportino una modificadell’assetto della rete scolante ovvero una riduzione dei tempi di corrivazione allarete scolante del bacino o un incremento del coefficiente udometrico, gli StrumentiUrbanistici Attuativi dovranno prevedere uno studio accurato della nuovasituazione idraulica per riadeguare la rete scolante e mettere in sicurezza il bacino

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TITOLO III° ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

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scolante. Gli eventuali adeguamenti della rete idraulica di scolo necessari per farfronte al mutato uso del suolo sono considerati alla stregua di oneri e di opere diurbanizzazione primaria e saranno eseguiti sotto il controllo del competenteConsorzio di bonifica.

8. All’interno degli ambiti dei Progetti norma è ammesso l’utilizzo dei creditiedilizi di cui ai successivi art. 19 e 28, con le modalità ivi precisate.

Art. 13 Perequazione fondiaria

1. Gli Strumenti Urbanistici Attuativi relativi ai Progetti norma di cui alprecedente art. 12, redatti dagli aventi titolo all’interno dei rispettivi ambititerritoriali, sono adottati dalla Giunta Comunale, se di iniziativa pubblica, edapprovati dal Consiglio Comunale, con la procedura di cui agli artt. 52 e 60della L.R. 61/ 85, come modificato dall’art. 4 della L.R. 47/93. 2. Gli Strumenti Urbanistici Attuativi hanno i contenuti di cui all’art. 12 dellaL.R. 61/85; all’interno degli stessi, quando prescritto dalle norme relative aciascun Progetto norma, devono essere individuate le aree in cui vienelocalizzata la volumetria destinata ai programmi costruttivi di EdiliziaResidenziale Pubblica ai sensi dell’art. 51 della L. 865/71 ovvero quelle dacomprendere nei Piani per l’edilizia economica e popolare, ai sensi dell’art. 3della L. 167/62.3. Ciascuna proprietà delle aree comprese nell’ambito territoriale delloStrumento Urbanistico Attuativo partecipa, proporzionalmente alla superficieterritoriale posseduta, all’edificabilità complessiva, unitamente al Comune, ilquale agisce per garantire l’attuazione dei programmi e progetti di pubblicautilità e di interesse collettivo (programmi di E.R.P., opere di urbanizzazioneprimaria e secondaria, permute di aree nell’ambito di procedure espropriative,ecc.). 4. La quota di Superficie netta di pavimento attribuita a tutti i proprietari dellearee comprese nell’ambito territoriale dei rispettivi Strumenti UrbanisticiAttuativi corrisponde alla Superficie netta di pavimento residenziale massima alnetto della quota destinata ad edilizia residenziale pubblica, quando prescritta,ed è utilizzabile secondo le modalità attuative previste dagli StrumentiUrbanistici Attuativi stessi.5. Con l’approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi i proprietari siimpegnano a cedere al Comune sulla base della convenzione di cui all’art. 63della L.R. 61/85, con le procedure di scomputo di cui al primo comma dell’art.86 della L.R. 27.6.1985 n° 61, gratuitamente le aree di loro proprietà relativealle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ivi previste, nonché ai sensidelle vigenti norme sull’esproprio, secondo la procedura della cessionevolontaria, a prezzi che dovranno corrispondere a criteri di legge, le aree di loroproprietà relative alla quota di superficie fondiaria corrispondente allaSuperficie netta di pavimento destinata ad Edilizia Residenziale Pubblica, comeindividuate negli elaborati di piano. Si impegnano inoltre a partecipare per laloro quota di Superficie netta di pavimento alle spese per le opere diurbanizzazione. Il Consiglio Comunale potrà determinare accordi diversirispetto al presente comma, al fine di consentire diverse modalità direalizzazione dell’ERP.

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TITOLO III° ATTUAZIONE DELLA VARIANTE AL P.R.G.

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6. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno progettate edeseguite, ai sensi della convenzione di cui all’art. 63 della L.R. 61/85, daiproprietari singoli o associati, presentatori dello Strumento UrbanisticoAttuativo, ovvero dai soggetti attuatori indicati nella convenzione medesima.7. Il costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sarà sostenutodai privati e dal Comune in proporzione alla Superficie netta di pavimentoattribuita a ciascuno di essi.8. Qualora nei tempi previsti dal P.P.A. per la presentazione degli StrumentiUrbanistici Attuativi da parte dei proprietari, ovvero entro tre annidall’approvazione della presente V.P.R.G., i proprietari stessi risultassero intutto o in parte inadempienti, il Comune potrà procedere, sostituendosi aiproprietari inadempienti nella redazione degli Strumenti Urbanistici Attuativistessi.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

° Il sistema ambientale pagina 22

TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO I° IL SISTEMA AMBIENTALE

Sezione Ia Le zone agricole

Art. 14 Edificabilità nelle sottozone agricole E2

1. Le sottozone agricole E2 sono di primaria importanza per la funzioneagricolo-produttiva, in relazione all'estensione, composizione e localizzazione deiterreni ed alla classificazione socio-economica delle aziende.

2. Tipo di interventi previsti: secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 6 e 7della L. R. 5 marzo 1985, n. 24; le nuove edificazioni dovranno essere collocate inaree contigue ad edifici preesistenti, entro ambiti che garantiscano la massimatutela dell’integrità del suolo agricolo, e comunque entro un raggio massimo di100m. da edifici esistenti e preferibilmente secondo il tessuto storico dell’edificatoesistente (per collocazione, esposizione, ecc.).

3. L'edificazione delle nuove abitazioni, nonché l’ampliamento di quelleesistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classetipologica 6 dell’abaco dei tipi edilizi (abitazione rurale).

4. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l’ampliamento di quelliesistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classetipologica 7 dell’abaco dei tipi edilizi (annesso rustico) e, nel caso di annessirustici superiori a mq 200, ad eccezione delle serre fisse senza strutture murariefuori terra, anche al servizio delle attività florovivaistiche, ovvero con superficielorda di pavimento massima al 2% del fondo rustico, deve essere preceduta da unPiano Aziendale che attesti la necessità delle opere ai fini produttivi, la loroidoneità tecnica, la convenienza economica e indichi la superficie lorda dipavimento massima ammissibile.

5. La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi e diimpianti per l’acquacoltura, nonché l’ampliamento di quelli esistenti, deve essererealizzata secondo le prescrizioni contenute nella classe tipologica 8 dell’abaco deitipi edilizi (fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi).

6. All’interno delle «aree a rischio idraulico», nonché «negli ambiti diimmersione rurale», come individuati negli elaborati grafici di piano di cui allalettera f) del precedente art. 1, non è consentita la costruzione di nuovi fabbricatiper allevamenti zootecnico-intensivi.

7. All’interno degli ambiti contrassegnati con la sigla A.I. negli elaborati diprogetto di cui alla lettera f) del precedente art 1., che individuano le attività agro-industriali esistenti, sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzioneordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico,ristrutturazione, ampliamento, adeguamento igienico-sanitario, demolizione conricostruzione, nuova edificazione, secondo quanto previsto nella classe tipologica9 dell'abaco dei tipi edilizi.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

° Il sistema ambientale pagina 23

8. In ogni caso, tutti gli interventi edilizi di ciascuna azienda dovrannocostituire un'aggregazione concentrata e compatta, ove possibile, ed in ogni casoconfigurare un unico aggregato abitativo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/1985essendo dotate di un unico accesso alla strada pubblica, ovvero utilizzando accessifunzionali esistenti.

9. Ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni intervento ditrasformazione fondiaria del territorio agricolo compreso nelle sottozone E2 deveconcorrere al ripristino del paesaggio agrario attraverso adeguati interventi dipiantumazione degli assi interpoderali e dei fossi comuni con essenze arboree edarbustive pertinenti con l’ambiente, come precisato nel successivo art. 20.

Art. 15 Edificabilità nelle sottozone agricole E3

1. Le sottozone agricole E3 sono caratterizzate da un elevato frazionamentofondiario e/o da un’elevata frammentazione aziendale, contemporaneamenteutilizzate per scopi agricolo-produttivi, per scopi residenziali, o misti, costituite daaree ove vi sia un’elevata dispersione di fabbricati.

2. Tipo di interventi previsti: secondo quanto previsto dagli artt. 3, 4, 5, 6 e 7della L. R. 5 marzo 1985, n. 24; le nuove edificazioni dovranno essere collocate inaree contigue ad edifici preesistenti e comunque entro ambiti che garantiscano lamassima tutela dell'integrità del suolo agricolo.

3. L’edificazione delle nuove abitazioni, nonché l’ampliamento di quelleesistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classetipologica 6 dell’abaco dei tipi edilizi (abitazione rurale).

4. Qualora l’azienda presenti appezzamenti in sottozone diverse, la possibilitàdi usufruire delle opportunità di cui all'art. 5 della L.R. 24/1985 dipenderàdall’ubicazione dell'aggregato abitativo.

5. La costruzione di nuovi annessi rustici, nonché l’ampliamento di quelliesistenti deve essere realizzata secondo le prescrizioni contenute nella classetipologica 7 dell'abaco dei tipi edilizi (annesso rustico) e nel caso di annessirustici superiori a mq 200, ad eccezione delle serre fisse senza strutture murariefuori terra, anche al servizio delle attività florovivaistiche, ovvero con superficiecoperta superiore al 2% del fondo rustico, deve essere preceduta da un PianoAziendale che attesti la necessità delle opere ai fini produttivi, la loro idoneitàtecnica, la convenienza economica e indichi la superficie coperta massimaammissibile.

6. La costruzione di nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi,nonché l’ampliamento di quelli esistenti, deve essere realizzata secondo leprescrizioni contenute nella classe tipologica 8 dell'abaco dei tipi edilizi (fabbricatiper allevamenti zootecnico-intensivi).

7. All’interno delle «aree a rischio idraulico», nonché «negli ambiti diimmersione rurale», come individuate negli elaborati grafici di piano di cui allalettera f) del precedente art. 1, non è consentita la costruzione di nuovi fabbricatiper allevamenti zootecnico-intensivi.

8. All’interno degli ambiti contrassegnati con la sigla A.I. negli elaborati diprogetto di cui alla lettera f) del precedente art 1., che individuano le attività agro-industriali esistenti, sono consentiti i seguenti tipi di intervento: manutenzioneordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico,ristrutturazione, ampliamento, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

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ricostruzione, nuova edificazione, secondo quanto previsto nella classe tipologica9 dell'abaco dei tipi edilizi.

9. In ogni caso, tutti gli interventi edilizi di ciascuna azienda dovrannocostituire un'aggregazione concentrata e compatta, ove possibile, ed in ogni casoconfigurare un unico aggregato abitativo ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/1985essendo dotate di un unico accesso alla strada pubblica, ovvero utilizzando accessifunzionali esistenti..

10. Ogni intervento di trasformazione edilizia ed ogni intervento ditrasformazione fondiaria del territorio agricolo compreso nelle sottozone E3 deveconcorrere al ripristino del paesaggio agrario attraverso adeguati interventi dipiantumazione degli assi interpoderali e dei fossi comuni con essenze arboree edarbustive pertinenti con l’ambiente, come precisato nel successivo art. 20.

Art. 16 Edificabilità nelle sottozone agricole E4

1. Le zone agricole E4 sono gli aggregati abitativi di vecchio impianto oveprevalgono le tipologie insediative agricole, che costituiscono il presidio storicodel territorio rurale, ovvero costituiscono caratteristici borghi lineari. Tali areesono utilizzabili per l’organizzazione dei centri rurali.

2. L'edificazione nelle zone agricole E4 è disciplinata dall’art. 4 della L.R.24/85, e regolata dalle disposizioni previste per le zone agricole E3 e contenutenell'articolo precedente.

3. Qualora l'azienda presenti appezzamenti in altre sottozone, oltre alla E4, leopportunità di cui agli artt. 3 e 5 della L.R. 24/1985 potranno essere esercitateunicamente all'interno della sottozona E4

4. Sono individuati all’interno delle zone agricole E4 dei “lotti con Superficienetta di pavimento predefinita” in cui sono consentiti interventi di nuova edifica-zione nei limiti e secondo le prescrizioni contenute nella tabella 1 dell’Allegato 2aalle N.T.A. (repertorio dei lotti con Superficie netta di pavimento predefinita:numero dei lotti effettivi, superficie fondiaria equivalente, Superficie netta dipavimento massima).

5. Nei lotti con Superficie netta di pavimento predefinita, di cui al commaprecedente, non sono ammessi annessi rustici.

6. Nelle zone di cui al presente articolo si applicano i disposti di cui all’abaco6 dei tipi edilizi

Art. 17 Vincolo di non edificabilità e di destinazione d’uso

1. All’atto del rilascio della concessione edilizia per le abitazioni da realizzareai sensi degli artt. 3 e 5 della L. R. 24/85 viene istituito un vincolo di "nonedificazione" trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondodi pertinenza dell’edificio richiesto, ai sensi del primo comma dell'art. 8 della L. R.24/85.

2. Le abitazioni esistenti in zona agricola, alla data di entrata in vigore della L.R. 24/85, estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di "nonedificazione" fino alla concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loroedificazione, ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 8 della L. R. 24/85.

3. Il rilascio della concessione edilizia per le costruzioni di cui all’art. 6 dellaL.R. 24/85, è soggetta alla costituzione di un vincolo di destinazione d’uso, da

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

° Il sistema ambientale pagina 25

trascrivere sui registri immobiliari fino alla variazione dello strumento urbanisticodella zona.

Art. 18 Ambiti di immersione rurale

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sonoindividuati gli ambiti di immersione rurale, all’interno dei quali potranno esserericavati percorsi equestri e di visitazione turistica con le valenze paesaggisticheambientali. Gli edifici esistenti potranno essere destinati alla realizzazione distrutture ricettive alberghiere e/o extralberghiere, nonché ad attività agrituristichemediante la riconversione dei volumi esistenti all’interno dell’aggregato abitativo,secondo la disciplina della classe 6 dell’abaco dei tipi edilizi (abitazione rurale). Éconsentita altresì la realizzazione di servizi ed attività di interesse comune nonchéservizi veterinari e di custodia di animali.

2. È ammessa la realizzazione di strutture sportive private quali piscinescoperte, campi da tennis, campi da calcetto in prossimità dei nuclei rurali o urbaniesistenti, nonché di campeggi di transito, come definiti dal comma 5 della L.R.56/99, nei siti precisamente indicati nella cartografia di piano.

3. È prevista la conversione colturale a favore di forme di agricoltura eco-compatibile, con la possibilità di realizzare forme di coltivazione particolari, qualierbari, orti di città, giardini coperti, oasi faunistiche.

4. É prevista la realizzazione di percorsi verdi di immersione rurale.5. É vietata la tombinatura dei fossati, salvo che essa sia imposta da

inderogabili esigenze tecniche o funzionali.6. Gli interventi di miglioria fondiaria non devono produrre significative

alterazioni del profilo dei suoli, né modificare le peculiari caratteristichemorfologiche e idrauliche della zona; sono in ogni caso vietati gli interventi disistemazione idraulica agraria con drenaggio tubolare sotterraneo.

7. All’interno degli ambiti di immersione rurale non è consentita lalocalizzazione di nuovi insediamenti agroindustriali, nonché la realizzazione diallevamenti zootecnico intensivi.

8. Nel caso dei centri aziendali esistenti all’interno degli ambiti di immersionerurale, precisamente individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) delprecedente art. 1, l’utilizzo dei volumi esistenti per le finalità di cui al primocomma, ovvero per l’utilizzo residenziale e a terziario diffuso, sono subordinatealla redazione di un piano di recupero, il cui ambito territoriale è deliberato conprovvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 15 della LR. 61/85. Nelcaso di Progetti norma localizzati all'interno di ambiti di immersione rurale laricostruzione degli edifici non più funzionali alle esigenze del fondo, compresiall'interno degli stessi ambiti di immersione rurale, dovrà avvenireobbligatoriamente all'interno dei Progetti norma medesimi, sulla base di un Pianodi Recupero. La Superficie netta di pavimento corrispondente potrà esserecomputata ai fini della determinazione dell'incremento del 30% di cui al secondocomma del successivo art. 19.

Art. 19 Parco campagna

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1,all’interno dell’ambito di paesaggio costituito dal grande Anello, sono stati

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individuati gli ambiti destinati a «parco campagna», con funzioni di grande cinturaa verde del centro urbano di San Donà di Piave, in cui è consentita la ricostruzionedella flora arboreo-arbustiva degli ambienti boschivi, nel rispetto delle norme dipianificazione forestale di cui alle direttive e norme di pianificazione forestaleapprovate con D.G.R. 21 gennaio 1997, n. 158 e successive modifiche edintegrazioni.

2. In applicazione del principio di riequilibrio ecologico, al fine di promuoveresituazioni di riqualificazione naturalistico-ambientale, ogni ettaro di superficieboscata di nuovo impianto produce un credito edilizio di 625 mq di Superficienetta di pavimento, che potrà essere utilizzato, dai soggetti aventi titolo,esclusivamente all’interno degli ambiti dei progetti norma, fino ad un massimo del30% della S.n.p. ammessa in ciascuno di essi, nonché delle zone B e C1, compresenell’area urbana del Capoluogo all’interno della viabilità di interconnessioneterritoriale denominata Grande Anello, nel rispetto delle specifiche norme relativealle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezze massime e dellasuperficie coperta massima. L'aumento del 30% della capacità edificatoria deveintendersi come limite massimo consentito per ciascun Progetto norma. Qualora lostrumento attuativo sia di iniziativa pubblica, il credito edilizio massimoutilizzabile sarà pari alla differenza tra il 30% e la percentuale di aumento dellavolumetria conseguente all'adozione dello strumento attuativo d'inziativa pubblica.L’utilizzo del credito edilizio non è consentito all’interno degli ambiti di integritàambientale, di cui ai successivi art. 37, 38 e 39.

3. Il riconoscimento e la quantificazione formale del credito edilizio è fissatanella delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale del progetto direcupero ambientale.Il credito edilizio, inteso come quantità edificabile espressa in Superficie netta dipavimento, è iscritto nell’apposito registro dei crediti edilizi, ed è liberamentecommerciabile.Il credito edilizio è iscritto nel registro, ed acquista efficacia, solo dopo la cessionegratuita al patrimonio comunale dell’area e delle opere di riqualificazioneambientale effettuate dal soggetto proprietario dell’area.

4. La cessione delle aree e la realizzazione delle opere relative alla creazionedelle nuove superfici boscate, in applicazione del principio «di riequilibrioecologico», non potrà essere scomputata dagli oneri di urbanizzazione primaria esecondaria.

5. L’utilizzo del credito edilizio, secondo le modalità di cui ai commiprecedenti, è in ogni caso soggetto a verifica degli standard urbanistici di cui alsuccessivo art. 42., ferma restando, nel caso dei Progetti norma, l’obbligo dirispettare lo standard minimo di mq 27,5 per ogni 40 mq di Superficie netta dipavimento oggetto dell’intervento (corrispondente a 150 mc/abitante). L’utilizzodel credito edilizio nelle zone B e C1, in aree diverse dagli ambiti strategici diriqualificazione urbana, da quelli dei piani di recupero e dei progetti norma, devein ogni caso assicurare una dotazione di minima di 5,00 mq di aree a parcheggioper ogni 40 mq di Superficie netta di pavimento utilizzata. Qualsiasi ambitosoggetto a S.U.A., ha l'obbligo di rispettare lo standard minimo di mq 27,5 perogni 40 mq di Superficie netta di pavimento", ritenendo che tale quantità siconfiguri esattamente come soglia minima non riducibile e non come sogliaaggiuntiva rispetto alle quantità previste in ciascun Progetto norma.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

° Il sistema ambientale pagina 27

6. All’interno degli ambiti destinati a parco campagna, oltre alle disposizionidi cui al presente articolo, si applicano quelle relative alle specifiche zone agricoledi appartenenza, nonché quelle degli ambiti di immersione rurale di cui alprecedente articolo 18, di cui costituiscono una specifica articolazione.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

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Sezione IIa Zone di Tutela

Art. 20 Tutela del paesaggio

1. Ai fini della tutela delle caratteristiche del paesaggio agrario nelle zoneagricole devono essere conservati e valorizzati, i seguenti elementi:

a) la rete dei fossi, dei canali di irrigazione e di scolo, dei collettori, nonchéle loro arginature;

b) l'assetto viario poderale ed interpoderale: la viabilità carraia poderale edinterpoderale deve essere mantenuta avendo riguardo al divieto relativo diimpermeabilizzazione permanente del suolo;

c) le emergenze naturalistiche lungo i corsi d’acqua;d) le formazioni boscate puntuali;e) i seguenti biotopi di preminente interesse naturalistico, come individuati

negli elaborati grafici di piano:• n° 1 Stazione floristica di Salvinia Natans• n° 2 Stazione floristica di Nynphoides Peltata• n° 4 Stazione floristica di Anemone Trifogliata

f) le recinzioni ovvero le delimitazioni, nonché le opere di protezione, learginature ed i marginamenti, realizzati con materiali ed in formetradizionali;

g) le steli, le edicole, le cappellette, i capitelli e simili; h) i grandi alberi, le alberate formali ed informali: è fatto generale divieto di

tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare, oltre che ai grandi alberiindividuati negli elaborati grafici di piano, tutti di esemplari arborei d'altofusto, nonché le alberate formali e informali, i filari di siepe campestre,fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie e di pubblica incolumità. Èconsentito lo sfoltimento e il taglio colturale, nel rispetto delle norme dipolizia forestale. In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o dimanutenzione dei corsi d’acqua, non deve essere compromesso l’apparatoradicale delle alberature e deve essere garantito il mantenimento dellesiepi. Le piante dei filari e delle alberate insecchite vanno sostituite conspecie arboree della medesima specie.

2. In particolare, negli elaborati grafici di piano sono state individuate leseguenti aree di particolare pregio naturalistico:

• n° 3, Palude fluviale di San Donà; • n° 4, Prateria palustre di Fossà.

3. All’interno delle aree di cui al precedente comma sono vietati gli interventiche possono arrecare danno e compromettere l’ecosistema individuato. Sonoconsentiti esclusivamente gli interventi necessari al mantenimento a almiglioramento del biotopo, e per la difesa idrogeologica, da realizzarsi mediantetecniche di ingegneria naturalistica, nonché operazioni finalizzate all’introduzionee alla protezione dell’avifauna tipica dei luoghi.

4. In tutte le aree classificate come agricole e in quelle di tutela ambientale,nonché nelle fasce di rispetto stradale in zona agricola, non è consentital'installazione di insegne, cartelli e cartelloni pubblicitari, impianti di pubblicità opropaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 delregolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, nonché

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

° Il sistema ambientale pagina 29

delle insegne di esercizio, che dovranno essere installate in corrispondenzadell’accesso carraio alla proprietà e/o al fabbricato, con dimensioni massime dimq. 1,5.

5. Il territorio agricolo è stato classificato in distinti ambiti di paesaggio, aventicaratteristiche ambientali e paesaggistiche omogenee, i cui limiti geografici sonoevidenziati nel Prospetto n. 2 dell’Allegato 5 alle N.T.A: Sussidi Operativi relativiagli interventi di restauro paesistico:

• Ambito di paesaggio A (ambito agrario dei campi chiusi);• Ambito di paesaggio B (ambito infrarginale destra Piave e sulla Piave

Vecchia);• Ambito di paesaggio C (ambito golenale);• Ambito di paesaggio D (Ambito del Taglio Re);• Ambito di paesaggio F (Ambito agrario degli spazi aperti).

6. Nelle sottozone agricole, di cui ai precedenti artt. 14 e 15, gli interventi ditrasformazione edilizia soggetti a concessione o autorizzazione, nonché gliinterventi di trasformazione fondiaria soggetti a concessione o autorizzazione(comprese le opere per il drenaggio e la subirrigazione finalizzate allatrasformazione fondiaria), devono assicurare una dotazione minima di essenzearboree e/o arbustive pari a n. 10 unità arboree equivalenti per ettaro di superficieinteressata dall’intervento, determinate secondo le modalità previste nel Prospetton.1: parametri di ricostruzione del verde agrario dell’Allegato 5 alle N.T.A:Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico.

7. Le essenze arboree ed arbustive di cui al precedente comma dovranno esserescelte di norma tra quelle previste nei Sussidi Operativi relativi agli interventi direstauro paesistico, ovvero contenute in un piano di recupero ambientale, e messea dimora in relazione alle Unità Morfologiche ed alle Strutture Verdi tipiche delpaesaggio locale. In particolare dovranno essere rispettate le indicazioni contenutenel Prospetto n. 3 (Unità morfologiche, elementi verdi e schede tecniche), nonchénel Prospetto n. 4 (Indicazioni per il restauro paesistico), dell’Allegato 5 alleN.T.A: Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico:

8. La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovrà essere effettuataentro i termini di validità della concessione edilizia o dell'autorizzazione. Per gliinterventi di trasformazione edilizia o fondiaria, localizzati in terreni consuperficie maggiore di dieci ettari, è ammessa la piantumazione delle essenzearboree e/o arbustive secondo una successione temporale prevista in un piano disistemazione aziendale. In ogni caso il completamento dell'opera di piantumazionedovrà avvenire entro tre anni dal rilascio della concessione edilizia odell'autorizzazione e comunque prima del rilascio del certificato d’abitabilità.

9. Gli interventi di trasformazione fondiaria, comprese le opere per ildrenaggio e la subirrigazione finalizzate alla trasformazione fondiaria stessa,devono assicurare il mantenimento del precedente volume di invaso mediante ilrisezionamento dei fossi a partire da quelli di seconda raccolta, ovvero creandonuovi volumi d’invaso (vasche, stagni, ecc.). L’eliminazione della rete minore discolo, conseguenza delle sistemazioni con drenaggio tubolare sotterraneo, dovràessere compensata con la realizzazione, nell’ambito della stessa azienda agricola dinuovi elementi paesaggisticamente qualificanti, quali formazioni boscate planizialia banda, o siepe, nella misura minima stabilita nel precedente comma 6.

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° Il sistema ambientale pagina 30

10. Di norma, nelle zone agricole non sono ammessi movimenti di terra cheproducanoalterazioni permanenti del profilo dei suoli, fatti salvi quelli strettamentefunzionali agli interventi consentiti ai sensi delle presenti norme ed alle necessitàderivanti dalla coltivazione dei fondi relative alla realizzazione di sistemazioniidraulico-agrarie più efficienti.

11. All’interno delle zone residenziali C1 e C2, nonché all’interno delle zoneE4, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) le recinzioni verso gli spazi aperti della campagna dovranno essererealizzate in rete metallica, eventualmente accompagnata da essenzearbustive potate a siepe, con zoccolo emergente dal piano campagna nonoltre cm. 30.

b) Almeno il 50% della superficie del lotto non dev’essereimpermeabilizzata; nel caso di suo utilizzo come area a parcheggioprivato, è ammesso l’uso di masselli alveolari con semina di mantoerboso per stabilizzarne la superficie.

c) Nel caso siano previste particolari difficoltà nel deflusso delle acquemeteoriche, sulla base di uno specifico studio idro-geologico, dovrannoessere previste vasche di prima pioggia, adeguatamente dimensionate,sotto il controllo del competente Consorzio di bonifica.

12. All’interno delle zone produttive o assimilate a quelle produttive D1, D2,D3 e D4 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:a) Le recinzioni all’interno degli ambiti soggetti a Strumenti Urbanistici

Attuativi quando confinano direttamente con le zone agricole, dovrannoessere accompagnate da grandi frangivento disposti all’esterno dellarecinzioni stesse, verso gli spazi aperti, con le modalità previste nelleschede tecniche, di cui al Prospetto n. 3 dell’Allegato 5 alle N.T.A:Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico.

b) Almeno il 25% della superficie del lotto non dev'essereimpermeabilizzata, ed il 10% deve essere sistemata a verde, con alberi di1a e 2a grandezza, nella misura minima di un albero ogni 50 mq. Lapiantumazione delle essenze arbustive dovrà essere effettuata entro itermini previsti per il rilascio del certificato di abitabilità. La formazionedi spazi a parcheggio da realizzarsi col sistema dei masselli alveolari consemina di manto erboso per stabilizzarne la superficie concorre alladeterminazione della superficie non impermeabilizzata.

c) Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale devono esserepiantumate con grandi frangivento e filari arborei di 1a e 2a grandezza,con le modalità previste nelle schede tecniche, di cui al Prospetto n. 3dell’Allegato 5 alle N.T.A: Sussidi operativi relativi agli interventi direstauro paesistico.

d) Nel caso siano previste particolari difficoltà nel deflusso delle acquemeteoriche, sulla base di uno specifico studio idro-geologico, dovrannoessere previste vasche di prima pioggia, adeguatamente dimensionate,sotto il controllo del competente Consorzio di bonifica. In ogni casociascun lotto dovrà assicurare un bacino di raccolta delle acque di primapioggia, o bacino di laminazione, non inferiore a 100 mc/ettaro,mediante la limitazione delle superfici impermeabilizzate, la corretta

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° Il sistema ambientale pagina 31

individuazione delle pendenze, il dimensionamento e l'ubicazione delleare a verde, il dimensionamento della rete delle tubazioni della rete difognatura meteorica interna al lotto.

13. Gli edifici esistenti che alla data di adozione della presente V.P.R.G. sonolocalizzati nell’ambito golenale del fiume Piave, classificato sia come golena aisensi del successivo art. 23, ovvero come area destinata a spazi pubblici o riservatiad attività collettive, ai sensi del successivo art. 41, possono essere demoliti ed ilvolume corrispondente potrà essere utilizzato come credito edilizio dai soggettiaventi titolo all’interno delle zone B, C1 e C2, ovvero all’interno d’interventi chesi attuano mediante Strumenti Urbanistici Attuativi, nel rispetto delle specifichenorme di zona relative alle distanze minime dai confini e dalla strada, delle altezzemassime e della superficie coperta massima. L’utilizzo del credito edilizio non èconsentito all’interno degli ambiti di integrità ambientale, di cui ai successivi art.37, 38 e 39.

14. Gli incentivi, volti ad un'elevata qualità del costruire ed ad una puntualeriqualificazione degli edifici esistenti, sono concessi alla inderogabile condizionedella totale applicazione ed integrale rispetto delle prescrizioni contenute nellospecifico allegato alle N.T.A. relativo alle Norme per gli interventi di Bioedilizia.

Art. 21 Formazione boscata puntuale

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sonoindividuate le formazioni boscate di interesse naturalistico. È vietata la riduzionedell’area boscata in favore di colture agricole o di aree prative. È vietato altresìl’estirpazione e conversione ad altri usi delle formazioni boscate puntuali.

2. Sono consentiti gli interventi di ripulitura e diradamento di specie invasivefinalizzati a incrementare la biodiversità delle formazioni vegetali; sono consentitialtresì, previo parere della struttura regionale competente in materia di foreste,interventi necessari alla conservazione, alla manutenzione e all’eventuale ripristinodel bene boschivo, secondo le norme di polizia forestale, nonché operazioni dimiglioramento dell’assetto naturalistico, ivi compreso l’ampliamento dell’areaboscata con specie autoctone, e operazioni di manutenzione delle eventuali retitecnologiche esistenti.

3. In caso di lavori relativi al sottosuolo stradale, o di manutenzione dei corsid’acqua, non deve essere compromesso l’apparato radicale delle alberature.

Art. 22 Ambiti di formazione dell’ambiente boschivo

1. Per le aree precisamente individuate come "ambiti di formazionedell'ambiente boschivo" negli elaborati di cui alla lettera f) del precedente art. 1,sono prescritti interventi di ricostruzione della flora arboreo-arbustiva degliambienti boschivi, rispettando le indicazioni contenute nell’Allegato 5 alle N.T.A:Sussidi Operativi relativi agli interventi di restauro paesistico:

2. Per tali ambiti si fa espresso divieto di:a) realizzare nuovi edifici, con la sola esclusione di serre mobili atte alla

forzatura delle produzioni agricole;b) realizzare interventi di asfaltatura o pavimentazione con altri materiali

impermeabilizzanti sui percorsi esistenti;

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° Il sistema ambientale pagina 32

c) porre in opera o mantenere pannelli pubblicitari anche provvisori diqualsiasi tipo, fatti salvi quelli di competenza della pubbliche autoritàrecanti indicazioni toponomastiche o segnaletiche ovvero prescrizioniderivanti da norme generali.

3. Per i manufatti esistenti in tali ambiti è ammessa unicamente lamanutenzione ordinaria, straordinaria e l’ampliamento fino al 20%, con la facoltàdi trasferire le cubature in quanto compatibili con le norme di zona delle zonefinitime.

4. Le aree comprese negli ambiti di formazione dell'ambiente boschivo siconfigurano inoltre come aree destinate alla localizzazione preferenziale deglistandard urbanistici, e potranno essere utilizzate ai fini del conseguimento deglistandard urbanistici di cui al successivo articolo 42, sulla base di stralci funzionalinon inferiori a mq 5.000, senza che si configuri per questo un vincolo preordinatoall’esproprio.

5. Le aree comprese negli ambiti di formazione dell'ambiente boschivo sonocomputabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri dellestesse e compatibilmente con le specifiche prescrizioni di zona.

6. L’utilizzo ai fini edificabili delle aree comprese negli ambiti di formazionedell’ambiente boschivo, secondo le modalità di cui al comma precedente, èconsentito previa • costituzione di un vincolo di "non edificazione" trascritto presso la

conservatoria dei registri immobiliari, • costituzione di un vincolo di uso pubblico dell’area stessa;• la ricostruzione della flora arboreo-arbustiva degli ambienti boschivi nell’area

in oggetto, secondo le modalità di cui all’allegato 5 alle N.T.A., nel rispettodelle norme di pianificazione forestale di cui alle direttive e norme dipianificazione forestale approvate con D.G.R. 21 gennaio 1997, n. 158 esuccessive modifiche ed integrazioni.

Art. 23 Golene

1. Nelle aree classificate come golene negli elaborati di progetto di cui allalettera f) del precedente art. 1 devono essere riconosciuti e mantenuti i biotopiesistenti (emergenze floristiche, canneti, formazioni boscate ripariali, paludifluviali, sottobosco ecc.).

2. È consentita la realizzazione di percorsi ciclopedonali - che non alterino lasituazione naturalistica-ambientale - atti a consentire la fruizione collettiva a finiricreativi, e didattico culturali.

3. È altresì consentita l’individuazione di ambiti di formazione dell’ambienteboschivo, realizzati mediante appositi progetti. In questo caso si applicano ledisposizioni relative al parco campagna di cui ai commi da 1 a 5 del precedente art.19, con la riduzione del credito edilizio utilizzabile a 65 mq di S.n.p. per ettaro diarea oggetto di riforestazione, e sulla base di stralci funzionali che potranno ancheessere inferiori ad un ettaro.

4. Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzioneordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione conformazione del credito edilizio di cui al precedente art. 20, comma 13.

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Art. 24 Paleoalveo

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sonostati individuati, in quanto elementi importanti del sistema paesaggistico -ambientale, i paleoalvei di diversione del Fiume Piave più significativi checostituiscono degli ambiti preferenziali per la realizzazione di progetti diriqualificazione ambientale e paesaggistica. Gli interventi devono rispettare i segnifisici che indicano la presenza del paleoalveo, evidenziando i tracciati stessimediante la sistemazione di opportune quinte arboree e/o arbustive. All’internodelle zone agricole tali ambiti si definiscono come “ambiti di integritàambientale”, in cui, ad eccezione dell’ambito di paesaggio del Taglio del Re, nonsono ammessi interventi di nuova costruzione. All’interno dell’ambito dipaesaggio del Taglio del Re gli eventuali nuovi edifici dovranno essere realizzatientro un raggio massimo di 50 m. da edifici esistenti.

Art. 25 Aree a rischio idraulico

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sonostate individuate le aree a rischio idraulico, suddivise in

a) aree a giacitura depressa;b) aree con maggiore difficoltà idraulica.

2. All’interno di tutte le aree a rischio idraulico, non è consentita lalocalizzazione di nuovi insediamenti agroindustriali, nonché la realizzazione diallevamenti zootecnico intensivi.

3. Sono vietati altresì gli interventi che portano ad un utilizzo del suolo tale daaggravare il fenomeno del dissesto ed instabilità, come la tombinatura dei canali discolo e dei fossati di guardia ai margini delle infrastrutture.

4. Gli eventuali interventi di miglioria fondiaria, da concordarsi con ilConsorzio di Bonifica, devono essere realizzati in modo tale da comportare unmiglioramento idraulico della situazione di fatto esistente.

5. Nelle aree a giacitura depressa, gli interventi di nuova costruzione sonosubordinati ad un’indagine idrogeologica preventiva, al fine di stabilire eventualiopere necessarie a garantire la sicurezza idraulica ed il regolare deflusso delleacque.

6. Nelle aree con maggiore difficoltà idraulica gli interventi di nuovacostruzione, oltre a quanto disposto ai sensi del comma precedente, devono essererealizzati al di sopra di una quota di sicurezza idraulica sul piano campagna, daconcertare con il Consorzio di Bonifica; la determinazione della Superficie netta dipavimento, dei volumi e delle altezze viene definita al netto della quota disicurezza idraulica.

Art. 26 Coni visuali

1. Il P.R.G. individua particolari siti in cui permane per localizzazione,morfologia, destinazione colturale, la possibilità di percepire visualmente elementisingolari, paesaggi, ambienti costruiti e non.

2. In questi luoghi eventuali interventi edificatori e/o di modificazione delsuolo agricolo dovranno essere compatibili con la salvaguardia di tali visuali. Invia esemplificativa, limitando le altezze degli edifici e delle recinzioni, destinandoi terreni a colture non sviluppate in altezza, articolando comunque eventuali nuovepiantumazioni in modo da non eliminare le possibilità visuali preesistenti.

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Art. 27 Siti archeologici ed ambito archeologico di Heraclia

1. Per i siti archeologici indicati in modo ricognitivo nella cartografia di piano,nonché per l’ambito archeologico di Heraclia, si applicano le prescrizioni e vincolidi cui agli art. 27 e 28 delle Norme di Attuazione del P.T.R.C.

2. È vietato alterare e manomettere con scavi ed altro i siti archeologici di cuial comma precedente, nonché asportare i reperti di interesse storico-archeologico odocumentale presenti.

3. Nell’ambito archeologico di Heraclia, di cui al precedente comma 1, gliinterventi edilizi dovranno essere preventivamente autorizzati dallaSoprintendenza per i Beni Archeologici.

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Sezione IIIa I beni culturali

Art. 28 Ville e giardini di valore storico ambientale

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sonoindividuati gli ambiti delle ville e dei giardini di valore storico e/o ambientale, checorrispondono a tutti gli effetti a delle zone A di tipo speciale.

2. Destinazioni d'uso previste: secondo quanto previsto per i singoli edificisoggetti ai gradi di protezione, ovvero per quelli non soggetti a grado diprotezione: residenza, terziario diffuso, strutture ricettive alberghiere edextralberghiere, servizi ed attrezzature collettive di interesse locale o generale.

3. Tipi di intervento previsti: secondo quanto previsto per i singoli edificisoggetti ai gradi di protezione, ovvero per quelli non soggetti a grado diprotezione: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamentoconservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento non superiore al20% della S.n.p. esistente, da attuarsi in aderenza all’edificio principale,adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione.

4. L’altezza massima dei fabbricati (ad eccezione degli edifici classificaticome storico testimoniali), il rapporto di copertura massimo, la distanza tra paretifinestrate e pareti di edifici antistanti, le distanze minime dai confini del lotto edalle strade da rispettare negli ambiti destinati a ville e giardini, sono quellecontenute nella classe 2 dell'abaco dei tipi edilizi: case isolate, con le precisazionidi cui ai commi successivi.

5. In questi ambiti il raggio minimo, di cui alla lettera o) del primo comma delprecedente art. 4 in caso di costruzioni non in aderenza è pari a ml. 10,00.

6. All’interno degli ambiti di cui al primo comma è vietata la nuovacostruzione, fatta eccezione per quanto previsto nel precedente comma 3, nonchénei piani attuativi di cui ai progetti-norma previsti al precedente art. 12, e perl’installazione di arredi quali panchine, fontane, vasche, uccelliere, pergolati,bersò, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali serre nonindustriali e depositi di attrezzi da realizzare esclusivamente in legno, purché dialtezza non superiore a ml. 2,50 e di Superficie lorda non superiore a mq. 6.

7. Entro tali ambiti è vietato manomettere e/o compromettere il valorestorico/testimoniale e ambientale, nonché alterare la partitura tipologica e formaleoriginaria dei beni individuati; è obbligatoria la sistemazione e la manutenzionedegli spazi liberi, del patrimonio arboreo e arbustivo.

8. Ai sensi dell’art. 25 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, gli ambiti delle ville edei giardini di valore storico e/o ambientale, di cui al primo comma, producono uncredito edilizio pari a 0,15 mq di S.n.p. per mq di superficie compresa nell’ambitostesso, che potrà essere utilizzato dai soggetti aventi titolo, previa detrazione dellaS.n.p. relativa agli edifici esistenti, esclusivamente all’interno degli ambiti deiprogetti norma, fino ad un massimo del 30% della S.n.p. ammessa in ciascuno diessi, nonché delle zone B e C1, comprese nell’area urbana del Capoluogoall’interno della viabilità di interconnessione territoriale denominata GrandeAnello, nel rispetto delle specifiche norme relative alle distanze minime daiconfini e dalla strada, delle altezze massime e della superficie coperta massima.L’utilizzo del credito edilizio non è consentito all’interno degli ambiti di integritàambientale, di cui ai successivi art. 37, 38 e 39.

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Art. 29 Edifici di valore storico-testimoniale e non più funzionali

1. Negli interventi sugli edifici di carattere storico testimoniale precisamenteindicati negli elaborati di cui alla lettera f) del precedente art. 1 devono essererispettate le regole compositive di cui all’allegato 3 alle N.T.A - Disciplina degliedifici storico testimoniali e non più funzionali. (regole relative ai materiali emodalità di intervento, regole relative alla composizione delle facciate degli edificicivili, regole relative alla composizione degli edifici rurali).

2. Nell’allegato 3 alle N.T.A. (Disciplina degli edifici storico testimoniali enon più funzionali) sono riportati inoltre i gradi di protezione assegnati a ciascuncorpo di fabbrica e le relative destinazioni d’uso ammesse.

3. Per gli edifici di valore storico-testimoniale soggetti al terzo e quarto gradodi protezione, localizzati nelle zone agricole, è sempre ammesso l’ampliamentodella parte residenziale fino al volume massimo, compreso l’esistente, di mc 800;

4. Nell’allegato 3 alle N.T.A. (Disciplina degli edifici storico testimoniali enon più funzionali) sono riportate inoltre le destinazioni d’uso ammesse per gliedifici non più funzionali al fondo ricadenti in zona agricola, come precisamenteindividuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1.

5. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sonostati altresì individuati i manufatti idraulici di interesse storico per i quali èprescritto il primo grado di protezione, di cui al successivo articolo.

Art. 30 Primo grado di protezione

1. Riguarda gli edifici di valore storico, artistico e ambientale di cui interessila conservazione unitaria degli elementi strutturali, decorativi e funzionali internied esterni, costituenti un rapporto organico, dell'edificio.

2. Intervento ammesso: risanamento conservativo, con le seguentiprescrizioni:

a) conservazione delle facciate esterne ed interne, dei volumi esistenti, degliandamenti dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornici,marcapiani, etc.)

b) conservazione dell'impianto strutturale originario, verticale e orizzontale(quest'ultimo nel caso di pregevoli solai in legno, etc.)

c) conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali, in quantolegati alla tipologia fondamentale dell'edificio;

d) conservazione o ripristino delle aperture originarie in tutte le facciate nellaposizione e nelle forme, in quanto legate alla morfologia fondamentaledell'edificio;

e) conservazione o ripristino delle aperture originarie al livello stradale (carraie,pedonali, etc.)

f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre,muri, scenari, edicole, lapidi antiche, etc., nonché degli spazi copertipavimentati o sistemati ad orto o giardino;

g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comportil'alterazione, anche parziale del profilo altimetrico originario;

h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi ed altri impiantitecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e le strutture

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

° Il sistema ambientale pagina 37

dell'edificio, con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti lecoperture esistenti;

i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente eservizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un localedotato di illuminazione e aerazione naturale;

j) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2,40; k) obbligo di eliminare le superfetazioni ed in genere le sovrastrutture di epoca

recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensionestorica dell'edificio.

3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nelrispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

Art. 31 Secondo grado di protezione

1. Riguarda gli edifici per i quali è prescritta la conservazione dei singolielementi superstiti della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia,onde salvaguardare valori storico-ambientali dell'intero tessuto edilizio.

2. Intervento ammesso: ripristino tipologico, con le seguenti prescrizioni:a) conservazione delle facciate esterne e interne, dei volumi esistenti, degli

andamenti dei tetti, nonché dell'apparato decorativo o superstite, evitando diintegrare quello mancante;

b) conservazione delle parti superstiti delle strutture originarie verticali;c) conservazione dei collegamenti originari superstiti, verticali ed orizzontali;d) conservazione delle aperture originarie superstiti in tutte le facciate e al

livello stradale;e) conservazione degli elementi architettonici isolati;f) possibilità di aggregare eccezionalmente, unità tipologiche adiacenti troppo

piccole per un adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonicidegli edifici in questione;

g) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comportil'alterazione, anche parziale, del profilo altimetrico originario;

h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri impiantitecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la strutturadell'edificio;

i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente;j) possibilità di spostare e integrare le aperture esclusivamente su facciate

interne che non abbiano definiti caratteri architettonici;k) possibilità di traslazione dei solai senza però modificare il numero dei

piani, comprendendo nel conteggio il piano sottotetto;l) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari al ml. 2,40;

nel caso tale altezza minima non sia raggiungibile neppure applicando laprecedente norma sulla traslazione dei solai, dovrà essere escluso l'usoabitabile dei locali in questione;

m) obbligo di eliminare le superfetazioni e in genere le sovrastrutture di epocarecente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensionestorica dell'edificio.

3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nelrispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

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Art. 32 Terzo grado di protezione

1. Riguarda gli edifici che definiscono unitamente al complesso delleemergenze ambientali un sistema insediativo significativo, e rappresentano unamemoria storica dell'insediamento urbano.

2. Intervento ammesso: ampliamento, ristrutturazione edilizia, con le seguentimodalità:

a) lo svuotamento dell'edificio con il mantenimento delle strutture perimetrali edelle parti originarie, anche con variazione delle quote di intradosso dei solaie della posizione e forma delle strutture verticali, questo al fine di ottenerealtezze utili abitabili di almeno ml. 2,40;

b) l'accorpamento dei volumi di unità tipologiche adiacenti troppo piccole perun loro adeguato riutilizzo, nel rispetto dei caratteri architettonici degliedifici in questione;

c) la variazione della dimensione, della posizione e del numero delle aperturenei fronti purché risulti un sistema non incongruo rispetto alla logicadistributiva della facciata adeguata alla "memoria storica" di questi edifici.

d) La demolizione con fedele ricostruzione esclusivamente di quelle partidell’edificio ove sia dimostrata la precarietà statica delle stesse (medianteperizia statica). È prescritta la ricostruzione fedele degli elementi di pregiopresenti nel fabbricato.

3. L'intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative, sempre nelrispetto delle caratteristiche strutturali e/o tipologiche originarie dell'edificio.

Art. 33 Quarto grado di protezione

1. Riguarda gli edifici che, pur inseriti in un sistema insediativo ed ambientalesignificativo, in quanto già oggetto di interventi nel corso del tempo hanno oraforme non compatibili con la memoria storica dell'insediamento, oppure edificiprivi di caratteri intrinseci meritevoli di conservazione.

2. Gli interventi relativi possono prevedere la ristrutturazione edilizia,l'ampliamento fino al raggiungimento della S.n.p. massima consentita dallespecifiche norme di zona, e la demolizione con ricostruzione. La ricostruzionedovrà avvenire di norma sul medesimo sedime ovvero secondo planivolumetricoapprovato dal comune. È prescritta la ricostruzione fedele degli elementi di pregiopresenti nel fabbricato.

3. L’intervento può prevedere anche il ricavo di più unità abitative.

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Sezione IVa Vincoli e Fasce di Rispetto

Art. 34 Edifici ed aree vincolati ai sensi del D. Lgs 490/1999

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sonostati individuati gli edifici, le aree e i corsi d’acqua vincolati ai sensi del D. Lgs 29ottobre 1999, n. 490 (ex. L. 1 giugno 1939, n. 1089, L. 25 giugno 1939 n. 1497, L.8 agosto 1985, n. 431).

2. Per tali aree ed edifici valgono le destinazioni d’uso e gli interventi previstiper ciascuna zona di cui al presente Titolo IV, e all’interno delle zone agricole,costituiscono parte integrante del fondo rustico, così come definito dall’art. 2 dellaL.R. 24/85, fermi restando i vincoli previsti nella legge di riferimento.

3. In tali zone tutte le opere e gli interventi ammissibili sono condizionati alnulla-osta monumentale da parte della Soprintendenza ai Beni Ambientali edArchitettonici competente per territorio, relativamente agli immobili già vincolatiai sensi della L. 1089/39, e all’autorizzazione paesaggistica da parte del Comune,previo parere della Commissione edilizia integrata sottoposto al successivocontrollo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici competenteper territorio, relativamente alle aree già vincolate ai sensi della L. 1497/39 e L.431/85 e secondo le procedure della L.R. 63/94.

Art. 35 Fasce di rispetto

1. Nella presente variante al P.R.G., all’esterno dei centri edificati e delle zoneedificabili già dotate delle opere di urbanizzazione, nonché all’interno degli stessi,quando prescritto dalle leggi di riferimento, sono individuate le seguenti fasce dirispetto:

a) fasce di rispetto stradali e dai grandi assi viari di relazione territoriale,nella misura indicata dall’art. 26 e 27 del Regolamento di esecuzione e diattuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495così come modificato del D.P.R. 16 aprile 1993, n. 147; in ogni caso,all’interno dei centri edificati e delle zone D, si considera come fascia dirispetto la distanza minima dalle strade fissata negli articoli di cui alpresente Titolo IV, per ogni singola zona. In zona agricola, la fascia dirispetto stradale dalla viabilità di interconnessione territoriale,denominata grande Anello, è fissata in ml. 60, come precisamenteindicato negli elaborati grafici di piano.

b) fascia di rispetto dalla ferrovia: per una profondità di ml. 30;c) fasce di rispetto dai cimiteri: per una profondità massima di ml. 200;

eventuali misure inferiori possono essere stabilite unicamente sulla basedel parere dell'ULSS competente per territorio, secondo la procedura dicui al comma 4), lettera d) dell’art. 50 della L.R. 61/85.

d) fasce di rispetto dagli impianti tecnologici di depurazione e dalladiscarica comunale: per una profondità di ml. 250;

e) fasce di rispetto dal limite demaniale dei fiumi Piave e Piave Vecchio,dalle loro golene: rispettivamente per una profondità di ml. 150 e ml. 100;fasce di rispetto dal limite dei canali Grassaga, Ramo e Piavon: per unaprofondità di ml. 50, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 61/85. Fascia di

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

° Il sistema ambientale pagina 40

rispetto, di inedificabilità assoluta, dal limite demaniale di tutti i corsid’acqua pubblici di ml. 10, ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523.

2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai finidell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri delle stesse.

3. Per gli edifici esistenti, compresi all’interno dei centri edificati e delle zoneD, che ricadono parzialmente o completamente all’interno delle fasce di rispettostradali e ferroviarie, gli interventi edilizi, previsti dalla corrispondente normativadi zona, saranno autorizzati purché non comportino l’avanzamento dell’edificioverso l’origine del vincolo. Nelle zone agricole, per gli edifici esistenti nelle fascedi rispetto stradale di cui alla lettera a) del presente articolo, sono consentiti gliinterventi di cui all’art. 7 della L.R. 25 marzo 1985, n. 24. Nelle fasce di rispettoferroviarie gli interventi di ampliamento con avanzamento dell’edificio versol’origine del vincolo e di nuova costruzione sono consentiti unicamente previonulla osta delle Ferrovie dello Stato, ai sensi del D.P.R. 753/80.

4. Nelle fasce di rispetto stradale non è consentita nuova edificazione, fattosalvo quanto previsto dal precedente comma.

5. Le fasce di rispetto stradale, sono normalmente destinate alla realizzazionedi nuove strade o corsie di servizio, all’ampliamento di quelle esistenti, allacreazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle piantumazioni e sistemazioni a verdeed alla conservazione dello stato di natura, nonché l’attivazione di parcheggipubblici o privati. La realizzazione degli interventi di cui al presente commaall’interno delle Zone Territoriali Omogenee comprese nelle fasce di rispetto noncostituisce variante urbanistica. È ammessa la costruzione di impianti per ladistribuzione di carburante secondo la disciplina di cui al successivo art. 51. Ledistanze tra gli accessi ai fondi privati non possono essere inferiori per le stradeprovinciali a ml. 300 e per le strade statali a ml. 500.

6. Le fasce di rispetto di cui alla lettera c) e d) sono normalmente destinateall’ampliamento delle aree cimiteriali e degli impianti tecnologici di depurazione edella discarica comunale. La realizzazione di tali interventi all’interno delle ZoneTerritoriali Omogenee comprese nelle fasce di rispetto non costituisce varianteurbanistica. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione, sono consentitiinvece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro erisanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, adeguamentoigienico-sanitario, ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento dellaS.n.p. degli edifici esistenti, e i cambi di destinazione d’uso.

7. Nelle fasce di rispetto di cui alla lettera e) gli interventi di ampliamento e gliinterventi di nuova edificazione saranno autorizzati purché non comportinol’avanzamento del nuovo edificio rispetto all’allineamento del fronte degli edificilimitrofi esistenti verso l’origine del vincolo: i nuovi edifici dovranno in ogni casorispettare una distanza minima di ml. 10,00 dal limite demaniale

8. Sono stati altresì individuati negli elaborati di progetto di cui alla lettera f)del precedente art. 1 i tracciati degli elettrodotti esistenti che determinano unafascia di rispetto, in relazione ai Kv dei singoli elettrodotti, di ml. 50 (132 kV ternasingola), avente per asse l’asse della linea, ai sensi della L.R. 3 giugno 1993 esuccessive modificazioni ed integrazioni, e come prescritto nella D.G.R. 11 aprile2000, n. 1526. All’interno di tali fasce di rispetto sono consentiti, compatibilmentecon la disciplina di zona, unicamente gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)dell’art. 31 della L. 457/78). Tali interventi non devono in ogni caso comportareun aumento del numero degli alloggi esistenti. Sono ammessi inoltre gli interventi

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

° Il sistema ambientale pagina 41

di ampliamento e/o demolizione con ricostruzione unicamente a condizione che sitratti di interventi su edifici esistenti o di nuova costruzione non destinati allapermanenza abituale e prolungata di persone (per un periodo superiore alle quattroore giornaliere), quali garage, magazzini, depositi, annessi rustici, volumi tecnicicome definiti dall’art. 77 del Regolamento Edilizio. Non è consentito inoltre, negliedifici esistenti, il cambio di destinazione d’uso da attività non richiedenti lapermanenza stabile e prolungata di persone ad attività che richiedano lapermanenza stabile e prolungata di persone (per un periodo superiore alle quattroore giornaliere). É consentita la demolizione con ricostruzione, con mantenimentodelle destinazioni d’uso originali, in area adiacente, anche se inferiore allasuperficie minima richiesta, purché esterna alla fascia di rispetto. Le limitazioni dicui al presente comma diventano inefficaci nel caso in cui l’interessato dimostri, infase progettuale, che la porzione del fabbricato più prossima all’elettrodotto distidal cavo più dei parametri cautelativi di cui alla D.G.R. 11 aprile 2000, n. 1526,ovvero l’interessato dimostri che, nel caso specifico, all’esterno delle abitazioni edei luoghi di abituale permanenza il campo elettrico non superi il valore di 0,5kV/m ed il campo magnetico non superi il valore di 0,2 µT (microTesla). Lemisurazioni saranno effettuate su richiesta ed a carico degli interessati dalaboratori specificamente accreditati per la rilevazione del campo elettromagneticoai sensi della normativa vigente.

9. Nel caso di linee elettriche, con tensione pari a 132 kV, ottenute dallosdoppiamento di una singola terna (3 conduttori) in due terne ottimizzate (6conduttori), per diversi valori del franco minimo (altezza minima dei conduttoririspetto al suolo) le fasce di rispetto sono determinate ai sensi della Tabella 1-distanze di rispetto per le terne sdoppiate-ottimizzate, contenuta nella D.G.R.27ottobre 2000, n. 3407. Rimangono in ogni caso in vigore le distanze di rispettodal conduttore più vicino previste dal DPCM 23 aprile 1992, che sono fissate, pergli edifici adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporti tempi dipermanenza prolungati, in 10 per le linee a 132 kV

10. È stato altresì individuato negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) delprecedente art. 1 il tracciato del metanodotto esistente che determina una fascia dirispetto a partire dall’asse di ml 11 (4"). All’interno di tale fascia di rispetto siapplicano le disposizioni di cui al Decreto del Ministero degli Interni del 24novembre 1984 (G.U. 15.1.1985, n. 12) e successive modificazioni ed integrazioni.

11. Le fasce di rispetto indicate negli elaborati di progetto di cui alla lettera f)del precedente art. 1 hanno valore ricognitivo, segnalano cioè la presenza di unvincolo, la cui estensione ed efficacia è comunque determinata dalla pertinenzanormativa.

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CAPO II° Il sistema insediativo pagina 42

CAPO II° IL SISTEMA INSEDIATIVO

Sezione Ia Zonizzazione

Art. 36 Zone «A»

1. Sono le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestonocarattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per talicaratteristiche, degli agglomerati stessi.

2. Destinazioni d’uso previste: residenza, terziario diffuso, strutture ricettivealberghiere ed extralberghiere, servizi ed attività di interesse comune. Al pianoterra degli edifici storico testimoniali soggetti a grado di protezione non sonoammesse in alcun caso nuove destinazioni d'uso a servizi bancari ed assicurativiovvero nuovi complessi direzionali.

3. Tipi di intervento previsti: secondo quanto indicato da ciascun grado diprotezione assegnato ai singoli edifici, come riportati negli elaborati grafici diprogetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1. Per gli edifici non soggetti agrado di protezione sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c),d) e), f) ed i) del quarto comma del precedente art. 4. All’interno della zona A,fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, non è prevista nuovaedificazione.

4. Di norma l’Unità Minima di Intervento coincide con l’unità edilizia soggettaa grado di protezione ovvero con la proprietà delle aree o degli immobili, adeccezione delle Unità Minime di Intervento individuate nell’elaborato di progetto13.4 (Disciplina particolareggiata del Centro Storico) per le quali, pur in presenzadi intervento diretto, rimane l’obbligo di estendere l’intervento stesso a tutta l’areaappartenente all’U.M.I., coincidente con il perimetro del comparto obbligatorio,nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede urbanistiche di cuiall’allegato 2.b alle N.T.A. (Schede urbanistiche).

5. Nel caso nelle singole schede urbanistiche sia prevista la realizzazione diopere di urbanizzazione primaria (compresa la cessione o il vincolo delle aree) ènecessaria la stipula della convenzione di cui all’art. 63 della L.R. 61/85.

6. Nel caso degli edifici soggetti al quarto grado di protezione (demolizionecon ricostruzione) non compresi all’interno dell’ambito delle Unità Minime diIntervento soggette a Scheda Urbanistica, la ricostruzione può avvenire sullostesso sedime originario, ovvero accorpando la dipendenza all’edificio principale.

7. Tutti gli interventi sugli edifici compresi all’interno delle zone A devonoinoltre rispettare le regole relative ai materiali e modalità di intervento, nonché leregole relative alla composizione delle facciate degli edifici civili contenutenell’allegato 3 alle N.T.A., tenendo conto delle indicazioni relative agli stilemiarchitettonici contenute nell’allegato 4 alle N.T.A. (Dizionario delle componentiarchitettoniche).

8. Per le aree comprese all’interno dei perimetri di Strumenti UrbanisticiAttuativi vigenti e delle Unità Minime di Intervento soggette a Scheda Urbanisticasi applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 43

9. In ogni caso, anche per gli interventi disciplinati con Scheda Urbanistica,dovranno essere garantiti gli standard minimi di cui al successivo art. 42, con lemodalità ivi previste, per la S.n.p. aggiuntiva rispetto a quella esistente, sulla basedella S.n.p. effettivamente realizzata in sede attuativa.

10. Relativamente alla distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edificiantistanti, nonchéper la distanza minima dai confini e dalla strada, per gli edifici esterni alle Unitàminime di Intervento soggette a scheda urbanistica, si applica il disposto di cui alprecedente art. 6.

11. L’altezza massima degli edifici esterni alle Unità minime di Interventosoggette a Scheda Urbanistica non può superare l’altezza dell’edificio di caratterestorico testimoniale adiacente più alto.

12. All’interno della zona A possono essere individuati gli immobili, icomplessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione èsubordinato alla formazione dei piani di recupero con le procedure di cui agli artt.27 e 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457.

13. Qualora il soggetto attuatore di interventi localizzati all'interno dell'ambitodel "centro urbano", come individuato negli elaborati grafici, e definito da viaEraclea, via Zane, via Nazario Sauro, via Garibaldi, via Gorizia, via Dante, viaJesolo, e disciplinati mediante Strumento Urbanistico Attuativo, si impegni,mediante convenzione con il comune, a vincolare a destinazione residenzialealmeno il 75% della S.n.p. massima ammissibile, destinandone almeno il 50% adE.R.P., lo Strumento Urbanistico Attuativo utilizzato sarà assunto d'iniziativapubblica, beneficiando di un incremento del 15% della S.n.p. prevista.

Art. 37 Zone "B"

1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate. Siconsiderano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edificiesistenti non sia inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona, e nellequali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

2. Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso, strutture ricettivealberghiere ed extralberghiere, servizi ed attività di interesse comune.

3. Le attività artigianali di servizio ammesse nelle zone residenziali devono inogni caso rispettare le seguenti condizioni:

a) il volume occupato dall'attività sia inferiore a 1001 mc. e la S.n.p. minoredi 251 mq., con un rapporto di copertura inferiore a 0,50 mq/mq;

b) le caratteristiche tipologiche e costruttivo-edilizie non siano contrastanticon il contesto edilizio;

4. Tipi di intervento previsti per gli edifici esistenti esterni agli ambitistrategici di riqualificazione urbana di cui al successivo comma 13, nonché agliambiti delle Unità minime di Intervento soggette a Scheda Urbanistica e deiProgetti norma: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamentoconservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione con recupero ericostruzione del volume esistente, adeguamento igienico-sanitario, ampliamentoanche staccato della Superficie netta di Pavimento esistente fino ad un massimo di220 mq di S.n.p. compreso l’esistente, a prescindere dalle dimensioni dellasuperficie fondiaria.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 44

5. È ammesso inoltre in attuazione diretta l’ampliamento del 20% della S.n.p.degli edifici esistenti: in questo caso la sommatoria tra la S.n.p. esistente e quellain ampliamento, quando supera il limite di cui al precedente comma, non potràessere superiore all'indice di edificabilità fondiaria fissato in 0,80 mq/mq.

6. Nei “lotti con Superficie netta di pavimento predefinita” individuati nellacartografia di piano di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sono consentitiinterventi di nuova edificazione all’interno dei limiti di massimo inviluppo,quando riportati negli elaborati grafici di piano, nei limiti e secondo le prescrizionicontenute nella tabella 1 dell’Allegato 2a alle N.T.A. (repertorio dei lotti conSuperficie netta di pavimento predefinita: numero dei lotti effettivi, superficiefondiaria equivalente, Superficie netta di pavimento massima).

7. L’altezza massima dei fabbricati, il rapporto di copertura massimo, ledistanze minime dai confini del lotto e dalle strade da rispettare nelle zone B, adeccezione delle aree comprese nei perimetri delle Unità minime di Interventosoggette a Scheda Urbanistica e dei Progetti Norma, sono quelle contenuti nellaclasse 4 dell'abaco dei tipi edilizi: condomini, con le precisazioni di cui al commaprecedente ed ai commi successivi. La distanza tra pareti finestrate e pareti diedifici antistanti non deve essere inferiore a 10 metri; la distanza tra pareti nonfinestrate non deve essere inferiore a 3 metri.

8. Le superfici fondiarie con edifici esistenti alla data di adozione dellapresente V.P.R.G., esterne agli «ambiti strategici di riqualificazione urbana» di cuial successivo comma 12, agli «ambiti di integrità ambientale» di cui al successivocomma 14, nonché agli ambiti delle Unità minime di Intervento soggette a SchedaUrbanistica, dei comparti obbligatori e dei Progetti norma, possono esserefrazionati ai fini edificatori solo se il nuovo lotto che ne risulta non è inferiore amq 600, previa detrazione dal lotto originale della superficie fondiariacorrispondente vincolata dalla Superficie netta di pavimento dell’edificio esistente,sulla base di un indice fondiario di 0,5 mq/mq., con un minimo di mq 600. Per inuovi lotti che ne risultano l’indice fondiario è fissato in 0,5 mq/mq non potendosicomputare ai fini edificatori la superficie residenziale eccedente il lotto minimo.

9. In tutte le zone “B” il raggio minimo, di cui alla lettera o) del primo commadel precedente art. 4, in caso di costruzioni non in aderenza, è pari a ml. 3,00.

10. All’interno delle zone di degrado come individuate nelle tav. 13.3 di cui allalettera f) del precedente art. 1 possono essere individuati gli immobili, i complessiedilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione è subordinatoalla formazione dei piani di recupero con le procedure di cui agli artt. 27 e 28 dellaL. 5 agosto 1978 n. 457. Nel caso di intervento mediante Piano di Recupero èsempre consentito il recupero del volume esistente ovvero l’utilizzo di un indiceterritoriale di zona pari a 0,8 mq/mq. Gli interventi dovranno in ogni caso garantiregli standard minimi di cui al successivo art. 42, con le modalità ivi previste.

11. All’interno delle zone di degrado di cui al comma precedente, limitatamentealla distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, alla distanzadai confini e dalla strada, si applica il precedente art. 6.

12. All’interno degli «ambiti strategici di riqualificazione urbana», comeindividuati nella tav. 13.3 di cui alla lettera f) del precedente art. 1, se nondiversamente prescritto da specifica scheda urbanistica, sono ammessi tutti gliinterventi di cui al comma 4 del precedente art. 4, sulla base di un indice diedificabilità fondiaria di 0,8 mq/mq. Gli interventi, da attuarsi anche mediantecomparto, dovranno rispettare gli allineamenti edificatori precostituiti lungo

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 45

strada, ovvero autorizzati dal Dirigente anche in assenza di S.U.A., sulla base diquanto prescritto, in relazione alla distanza minima dalla strada, dalla classe 4dell’abaco dei tipi edilizi: condomini.

13. All’interno degli «ambiti strategici di riqualificazione urbana», negliinterventi di ampliamento o di nuova costruzione dovranno essere garantiti glistandard minimi di cui al successivo art. 42, con le modalità ivi previste, per laS.n.p. aggiuntiva rispetto a quella esistente, sulla base della S.n.p. effettivamenterealizzata in sede attuativa.

14. Negli elaborati grafici di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sono statiindividuati specifici «ambiti di integrità ambientale», che richiedonol’applicazione di unvincolo paragonabile a quello ambientale, ma senz’altra tutela al di fuori di quellaesercitata normalmente in materia edilizia. All’interno di tali ambiti non si applicail disposto del precedente comma 8; i lotti esistenti alla data di adozione dellapresente V.P.R.G., edificati o non edificati, non possono essere frazionati ai finiedificatori. Entro tali ambiti non è ammessa nuova edificazione ed è obbligatoria lasistemazione e la manutenzione degli spazi liberi, nonché del patrimonio arboreo earbustivo

15. Per le aree comprese all’interno dei perimetri di Strumenti UrbanisticiAttuativi vigenti, nonché negli ambiti delle Unità minime di Intervento soggette aScheda Urbanistica, dei Comparti obbligatori e dei Progetti norma si applicano ledisposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13.

16. All’interno delle zone B, comprese nell’area urbana del Capoluogoall’interno della viabilità di interconnessione territoriale denominata GrandeAnello, è ammesso l’utilizzo dei crediti edilizi di cui ai precedenti art. 19 e 28, conle modalità ivi precisate.

17. Qualora il soggetto attuatore di interventi localizzati all'interno dell'ambitodel "centro urbano", come individuato negli elaborati grafici, e definito da viaEraclea, via Zane, via Nazario Sauro, via Garibaldi, via Gorizia, via Dante, viaJesolo, e disciplinati mediante Strumento Urbanistico Attuativo, si impegni,mediante convenzione con il comune, a vincolare a destinazione residenzialealmeno il 75% della S.n.p. massima ammissibile, destinandone almeno il 50% adE.R.P., lo Strumento Urbanistico Attuativo utilizzato sarà assunto d'iniziativapubblica, beneficiando di un incremento del 15% della S.n.p. prevista.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 46

Art. 38 Sottozone "C1"

1. Sono le parti di territorio dove la superficie coperta degli edifici esistenti ècompresa tra il 7,5% e il 12,5% della superficie fondiaria della zona e la densitàterritoriale è compresa tra 0,50 e 1,50 mc/mq.

2. Destinazioni d’uso previste: residenza, terziario diffuso, strutture ricettivealberghiere ed extralberghiere, servizi ed attività di interesse comune.

3. Le attività artigianali ammesse nelle zone residenziali devono in ogni casorispettare le prescrizioni di cui al comma 3° del precedente art. 37.

4. Tipi di intervento previsti per gli edifici esistenti esterni agli ambiti delleUnità minime di Intervento soggette a Scheda Urbanistica e dei Progetti norma:manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione con recupero e ricostruzione delvolume esistente, adeguamento igienico-sanitario, ampliamento anche staccatodella Superficie netta di Pavimento esistente fino ad un massimo di 220 mq diS.n.p. compreso l’esistente, a prescindere dalle dimensioni della superficiefondiaria.

5. È ammesso inoltre in attuazione diretta l’ampliamento del 20% della S.n.p.degli edifici esistenti: in questo caso la sommatoria tra la S.n.p. esistente e quellain ampliamento, quando supera il limite di cui al precedente comma, non potràessere superiore all’indice di edificabilità fondiaria fissato in 0,50 mq/mq.

6. Nei “lotti con Superficie netta di pavimento predefinita” individuati nellacartografia di piano di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sono consentitiinterventi di nuova edificazione all’interno dei limiti di massimo inviluppo,quando riportati negli elaborati grafici di piano, nei limiti e secondo le prescrizionicontenute nella tabella 1 dell’Allegato 2a alle N.T.A. (repertorio dei lotti conSuperficie netta di pavimento predefinita: numero dei lotti effettivi, superficiefondiaria equivalente, Superficie netta di pavimento massima).

7. L’altezza massima dei fabbricati, il rapporto di copertura massimo, ledistanze minime dai confini del lotto e dalle strade da rispettare nelle zone C1, adeccezione delle aree comprese nei perimetri delle Unità minime di Interventosoggette a Scheda Urbanistica e dei Progetti Norma, sono quelle contenuti nellaclasse 2 dell'abaco dei tipi edilizi: case isolate, con le precisazioni di cui al commaprecedente ed ai commi successivi. La distanza tra pareti finestrate e parti diedifici antistanti non deve essere inferiore a 10 metri e comunque pari all’altezzadell’edificio più alto; la distanza tra pareti non finestrate non deve essere inferiorea 6 metri.

8. Ad esclusione degli «ambiti di integrità ambientale» di cui al successivocomma 13, nonché all’esterno degli «ambiti strategici di riqualificazione urbana»di cui al successivo comma 12 e degli ambiti relativi alle Unità minime diIntervento soggette a Scheda Urbanistica, dei Comparti obbligatori e dei Progettinorma, le superfici fondiarie con edifici esistenti alla data di adozione dellapresente V.P.R.G., possono essere frazionate ai fini edificatori solo se il nuovolotto che ne risulta non è inferiore a mq 800, previa detrazione dal lotto originaledella superficie fondiaria corrispondente vincolata dalla Superficie netta dipavimento dell’edificio esistente, sulla base di un indice fondiario di 0,3 mq/mq,con un minimo di mq 800. Per i nuovi lotti che ne risultano l’indice fondiario è

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 47

fissato in 0,3 mq/mq, non potendosi computare ai fini edificatori la superficieresidenziale eccedente il lotto minimo.

9. In tutte le zone “C1” il raggio minimo, di cui alla lettera o) del primocomma del precedente art. 4, in caso di costruzioni non in aderenza, è pari a ml.6,00.

10. All’interno delle zone di degrado, come individuate nelle tav. 13.3 di cuialla lettera f) del precedente art. 1, possono essere individuati gli immobili, icomplessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione èsubordinato alla formazione dei piani di recupero con le procedure di cui agli artt.27 e 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457. Nel caso di intervento mediante Piano diRecupero è sempre consentito il recupero del volume esistente ovvero l’utilizzo diun indice territoriale di zona pari a 0,5 mq/mq.

11. All’interno delle zone di degrado di cui al comma precedente, limitatamentealla distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, alla distanzadai confini e dalla strada, si applica il precedente art. 6.

12. All’interno degli «ambiti strategici di riqualificazione urbana», comeindividuati nelle tav. 13.3 di cui alla lettera f) del precedente art. 1, si applicanoaltresì i disposti di cui ai commi 12 e 13 del precedente art. 37.

13. Negli elaborati grafici di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sono statiindividuati specifici «ambiti di integrità ambientale», caratterizzati dalla presenzadi giardini e ville, che nel loro insieme costituiscono brani di tessuto urbano diparticolare valore paesaggistico ed ambientale, che richiedono l’applicazione di unvincolo paragonabile a quello ambientale, ma senz’altra tutela al di fuori di quellaesercitata normalmente in materia edilizia. All’interno di tali ambiti non si applicail disposto del precedente comma 8; i lotti esistenti alla data di adozione dellapresente V.P.R.G., edificati o non edificati, non possono essere frazionati ai finiedificatori. Entro tali ambiti è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione deglispazi liberi, e del patrimonio arboreo e arbustivo

14. Per le aree comprese all’interno dei perimetri di Strumenti UrbanisticiAttuativi vigenti, nonché negli ambiti delle Unità minime di Intervento soggette aScheda Urbanistica, dei Comparti obbligatori e dei Progetti norma si applicano ledisposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13.

15. All’interno delle zone C1, comprese nell’area urbana del Capoluogoall’interno della viabilità di interconnessione territoriale denominata GrandeAnello, ad esclusione degli ambiti di integrità ambientale, di cui al precedentecomma 12, è ammesso l’utilizzo dei crediti edilizi di cui ai precedenti art. 19 e 28,con le modalità ivi precisate.

Art. 39 Sottozone "C2"

1. Sono le parti di territorio inedificate o dove la superficie coperta degliedifici esistenti è inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densitàterritoriale è inferiore a 0,50 mc/mq.

2. Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso, strutture ricettivealberghiere ed extralberghiere, servizi ed attività di interesse comune, ovverosecondo le indicazioni contenute nei singoli progetti-norma.

3. Le attività artigianali ammesse nelle zone residenziali devono in ogni casorispettare le prescrizioni di cui al comma 3° del precedente art. 37.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 48

4. Tipi di intervento previsti per gli edifici esistenti esterni agli ambiti deiProgetti norma, ai sensi del penultimo comma dell’art. 9 e dell’art. 109 della L.R.61/85: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamentoconservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione con recupero ericostruzione del volume esistente, adeguamento igienico-sanitario, ampliamentoanche staccato della Superficie netta di Pavimento esistente fino ad un massimo di220 mq di S.n.p. compreso l’esistente, a prescindere dalle dimensioni dellasuperficie fondiaria.

5. È ammesso inoltre in attuazione diretta l’ampliamento del 20% della S.n.p.degli edifici esistenti: in questo caso la sommatoria tra la S.n.p. esistente e quellain ampliamento, quando supera il limite di cui al precedente comma, non potràessere superiore all’indice di edificabilità fondiaria fissato in 0,40 mq/mq.

6. Nei “lotti con Superficie netta di pavimento predefinita” individuati nellacartografia di piano di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sono consentitiinterventi di nuova edificazione all’interno dei limiti di massimo inviluppo,quando riportati negli elaborati grafici di piano, nei limiti e secondo le prescrizionicontenute nella tabella 1 dell’Allegato 2a alle N.T.A. (repertorio dei lotti conSuperficie netta di pavimento predefinita: numero dei lotti effettivi, superficiefondiaria equivalente Superficie netta di pavimento massima).

7. L’altezza massima dei fabbricati, il rapporto di copertura massimo, ladistanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, le distanze minime daiconfini del lotto e dalle strade da rispettare nelle zone C2, ad eccezione delle areecomprese nei perimetri dei Progetti Norma e degli S.U.A. residenziali quandodiversamente indicato nella tabella 3 dell’allegato 2c alle N.T.A. nonché degliinterventi mediante Piano di Recupero ai sensi del successivo comma 10, sonoquelle contenute nella classe 1 dell'abaco dei tipi edilizi: ville, con le precisazionidi cui al comma precedente ed ai commi successivi.

8. In tutte le zone “C2” il raggio minimo, di cui alla lettera o) del primocomma del precedente art. 4 in caso di costruzioni non in aderenza è pari a ml.10,00.

9. Nelle zone C2, le superfici fondiarie esistenti, esterne agli ambiti deiProgetti norma e dei “lotti con Superficie netta di pavimento predefinita”,richiedono in generale l’applicazione di un vincolo paragonabile a quelloambientale, ma senz’altra tutela al di fuori di quella esercitata normalmente inmateria edilizia, e pertanto non possono essere utilizzate ai fini edificatori, fattosalvo quanto previsto dai precedenti commi 4 e 5 nonché dal comma successivo.

10. All’interno delle zone di degrado, come individuate nelle tav. 13.3 di cuialla lettera f) del precedente art. 1, possono essere individuati gli immobili, icomplessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione èsubordinato alla formazione dei piani di recupero con le procedure di cui agli artt.27 e 28 della L. 5 agosto 1978 n. 457. Nel caso di intervento mediante Piano diRecupero è sempre consentito il recupero del volume esistente ovvero l’utilizzo diun indice territoriale di zona pari a 0,3 mq/mq. Nel caso di intervento mediantePiano di Recupero l’altezza massima dei fabbricati, il rapporto di coperturamassimo, la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, le distanzeminime dai confini del lotto e dalle strade da rispettare sono quelle contenuti nellaclasse 2 dell'abaco dei tipi edilizi: case isolate.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 49

11. All’interno degli specifici «ambiti di integrità ambientale», come individuatinegli elaborati grafici di cui alla lettera f) del precedente art. 1 si applica ildisposto di cui al comma 13 del precedente articolo 38.

12. Per le aree comprese all’interno dei perimetri di Strumenti UrbanisticiAttuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti-norma si applicanole disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 50

Sezione IIa Servizi ed impianti di interesse comune

Art. 40 Zone «F»

1. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interessegenerali, in relazione alla loro destinazione sono suddivise in

F1 = attrezzature per l’istruzione superiore all’obbligo,F2 = attrezzature sanitarie ed ospedaliere;F3 = discarica controllata2. Per le aree classificate come F1 ed F2 sono previsti i seguenti tipi di

intervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazioneedilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondoi seguenti parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 1 mq./mq.;Rapporto di copertura massimo = 35 %;Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine; Distanza minima dalla strada = ml. 5,00.

3. Le aree destinate ad F3, Discarica Controllata, di cui al precedente comma1. Sono destinate agli impianti di trattamento, di stoccaggio provvisorio e distoccaggio definitivo dei rifiuti, sia pubblici che privati, ad esclusione dei rifiutiinerti, nonché al ricovero dei mezzi e delle attrezzature aziendali ed ai servizi per ilpersonale addetto. Le superfici scoperte di pertinenza dell'impianto nondirettamente adibite al suo funzionamento devono essere sistemate a verde, conpiante d'alto fusto, realizzandosi in particolare una cortina alberata perimetrale edinterna all'area interessata.;

4. Per le aree comprese all’interno dei perimetri di Strumenti UrbanisticiAttuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti-norma si applicanole disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13.

Art. 41 Disciplina degli spazi pubblici o riservati alle attività collettive

1. Le aree classificate dalla presente variante al P.R.G. come spazi pubblici oriservati alle attività collettive sono destinate alle opere di urbanizzazione primariae secondaria, così come definite dall'art. 4 della Legge 29 settembre 1964, n. 847come modificato dall'art. 44 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865.

2. Tali aree costituiscono la dotazione minima di spazi pubblici o riservati alleattività collettive, a verde e parcheggio di cui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n.1444, come integrato dall’art. 25 della L. R. 27 giugno 1985 n. 61.

3. In tali aree sono ammessi altresì gli edifici e le attrezzature pubbliche o diinteresse pubblico diverse da quelle classificate come opere di urbanizzazione aisensi del primo comma del presente articolo, che tuttavia non potranno esserecomputate ai fini della dotazione minima di spazi pubblici o riservati alle attivitàcollettive, a verde o a parcheggio di cui al secondo comma del presente articolo.

4. Le aree di cui al presente articolo, che non siano già acquisite al pubblicodemanio alla data di adozione della presente V.P.R.G., si configurano come areedestinate alla localizzazione preferenziale degli standard urbanistici, e potrannoessere utilizzate ai fini del conseguimento degli standard urbanistici primariminimi di cui al successivo articolo. Tali aree saranno oggetto di particolare studio

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 51

per essere elemento qualificante del tessuto urbano, curando la progettazione deicollegamenti pedonali, ubicando in modo opportuno le aree per parcheggio diautomobili.

5. In relazione alla loro utilizzazione sono così classificati:Sa) Aree per l’istruzione

2 - Scuola materna3 - Scuola elementare4 - Scuola dell’obbligo...

Sb) Aree per attrezzature ed impianti di interesse comuneIstituzioni religiose:9 - Chiese10 - Centri religiosi e dipendenze11 - Conventi12 - Servizi parrocchiali...Istituzioni culturali e associative14 - Museo15 - Biblioteca16 - Centro culturale17 - Centro sociale18 – Casa dell’eroe (sentiero dell’arte).19 – Casa della memoria dell’architetto(sentiero dell’arte)20 – Casa della memoria del Territorio (sentiero dell’arte)

...Istituzioni per lo svago, spettacolo, etc.21 - Cinema22 - Teatro ...Istituzioni assistenziali27 - Case per anziani28 – Centro di assistenza sociale29 - Centro di assistenza disabili...Istituzioni sanitarie31 - Servizio sanitario di quartiere32 – Casa di Cura33 – Medicina scolastica34 – Centro di igiene mentale35 - Cimitero36 – Centro zooprofilatticoServizi amministrativi37 – Municipio38 – INPS39 – Pretura...Servizi di pubblica sicurezza43 - Carabinieri

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 52

44 - Pubblica sicurezza45 - Vigili del fuoco46 – Vigili urbani...Servizi telecomunicazioni52 - Ufficio Postale53 - Telefono pubblico54 - Impianti telefonici55 - Stazioni radiobase...Servizi commerciali59 - Mercato60 – Centro servizi...Servizi tecnologici63 - Impianti idrici64 - Impianti gas65 - Impianti ENEL67 - Impianti depurazione69 - Impianti trattamento rifiuti70 - Ecocentro...Attrezzature di interscambio73 - Stazione ferroviaria74 - Stazione autolinee extraurbane75 – Deposito autolinee76 – Servizi alla mobilità

S c) Aree ed attrezzature a parco per il gioco e lo sport80 – Isola pedonale81 - Area gioco bambini82 - Verde attrezzato di quartiere83 - Impianti sportivi di base84 - Impianti sportivi agonistici85 - Palestra 86 - Parco urbano87 - Campi da tennis88 - Piscine89 - Palazzetto90 - Campo per il tiro al piattello91 - Parchi comunali92 - Campo di volo per aeromobili ultraleggeri93 - Porta della città (sentiero dell’arte)94 - Arena dei suoni (sentiero dell’arte)95 - Parco della scultura in architettura (sentiero dell’arte)96 - Spazio Munari (sentiero dell’arte)97 - Parco Romantico (sentiero dell’arte)98 - Le stanze dell’arte (sentiero dell’arte)99 - Porta dell’ultima dimora(sentiero dell’arte)

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 53

P) Aree per parcheggi

AP) Autoparco, aree a parcheggio attrezzate

6. Per le aree classificate come Sa) ed Sb) sono previsti i seguenti tipi diintervento: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazioneedilizia, ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondoi seguenti parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,90 mq./mq.;Rapporto di copertura massimo = 35 %;Altezza massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (ml. 13,00), adaccezione di chiese e campanili, per i quali valgono le determinazioni deisingoli progetti attuativi;Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00; Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine; Distanza minima dalla strada = ml. 5,00.

7. Per le aree classificate come Sc) sono previsti i seguenti tipi di intervento:manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia,ampliamento, demolizione con ricostruzione, nuova costruzione, secondo iseguenti parametri:

Indice di fabbricabilità fondiaria massimo = 0,15 mq./mq.;Rapporto di copertura massimo = 10 %;Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00;Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine;Distanza minima dalla strada = ml. 5,00;

8. Tutti gli edifici e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico possonovenire realizzate e gestiti:

A) come impianto pubblico realizzato e gestito dall'Ente istituzionalmentecompetente;B) come impianto in uso pubblico; tale fattispecie si configura quando ilcomune non procedendo direttamente all'acquisizione ed utilizzazionedell'area, affida la loro realizzazione e/o gestione, in conformità con ledestinazioni d'uso specifiche di piano, da associazioni sportive o simili,ovvero da privati, a condizione che venga stipulata con il Comune unaconvenzione nella quale siano definiti:a) le modalità tecniche di utilizzo dell'area, con particolare riferimento alla

organizzazione delle attività, al fine di garantire funzioni di centroricreativo in genere, comprensivo delle eventuali attività complementaridi ristorazione;

b) le modalità di esercizio degli impianti, con particolare riferimentoall'accessibilità da parte dei cittadini;

c) la durata della convenzione e le modalità con cui alla scadenza della qualele aree e gli impianti pubblici, che costituiscono la dotazione minima dispazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde e parcheggio dicui all'art. 3 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come integrato dall’art. 25della L. R. 27 giugno 1985 n. 61, verranno ceduti al patrimonio comunale;

d) le garanzie reali o finanziarie;e) le sanzioni in caso di inadempienze.

9. La convenzione di cui al precedente comma è approvata con deliberazione delConsiglio Comunale.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 54

7. In particolare le aree che costituiscono il sentiero dell’arte, come indicatonel precedente comma 5, sono destinate ad esposizioni all’aperto di opere d’artecontemporanea, anche di rilevanti dimensioni, giardini di sculture, corpi ediliziintegrati nel verde, che definiscono un articolato sistema museale all’aperto.

8. All’interno degli ambiti che costituiscono il sentiero dell’arte, nel rispettodella disciplina urbanistica di cui ai commi precedenti, sono, in particolare,ammessi i seguenti interventi:

a) collocazione di opere d’arte, realizzazione di giardini di sculture;b) realizzazione in loco di opere artistiche o di corpi edilizi assimilabili a

costruzioni;c) costruzione di edifici di servizio all’attività museale, quali depositi,

punto informazione, servizi igienici, caffetteria, book shop;d) realizzazione di punti di accesso attrezzati con parcheggi per

autovetture;e) realizzazione di infrastrutture per l’accesso e il servizio ai visitatori

(sentieri attrezzati, spazi di sosta), nonché di infrastrutture a rete.12. Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 11 devono

avere valenza artistica, essere realizzati come opere d’arte, con l’approvazione diuno specifico comitato di consulenza.

13. Nelle tavole di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 ladistinzione tra Aree per l’istruzione (Sa), Aree per attrezzature di interesse comune(Sb), Aree per attrezzature a parco, per il gioco e lo sport (Sc) e parcheggi (P) èindicativa, come la definizione delle singole destinazioni d'uso all'interno dellerispettive classi, sarà determinata precisamente in sede di attuazione con deliberadi C.C. rimanendo fatte salve le dotazioni minime stabilite dall’art. 25 della L.R.61/85.

14. Per gli edifici esistenti che, alla data di adozione della presente V.P.R.G.sono localizzati nell’ambito golenale del fiume Piave, classificato come areadestinata a spazi pubblici o riservati ad attività collettive, è ammessa lademolizione con formazione del credito edilizio di cui al precedente art. 20,comma 13.

15. Nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o di unvincolo sostanzialmente espropriativo è dovuta al proprietario un’indennità,commisurata all’entità del danno effettivamente prodotto previa specifica edocumentata richiesta da parte dei privati proprietari, in conformità all’art. 39 delD.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 42 Parcheggi, aree e spazi pubblici o ad uso pubblico

1. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzioneampliamento e cambio di destinazione d’uso è obbligatorio ricavare appositi spazia parcheggio ad uso privato negli edifici e nelle pertinenze degli stessi nella misuranon inferiore ad un metro quadrato ogni dieci metri cubi della costruzione oggettod’intervento (non computandosi le parti destinate a parcheggio). Tale prescrizionesi applica esclusivamente alle destinazioni residenziali ed a quelle ricettive(Strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, attività agrituristiche). In ognicaso, per le destinazioni residenziali, deve comunque prevedersi un posto autocoperto di almeno mq. 15,00 per ogni nuova unità abitativa, all’interno dell’areaoggetto dell’intervento ovvero come pertinenza da ricavarsi nelle adiacenze

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 55

dell’intervento stesso. Qualora l’intervento riguardi edifici esistenti localizzati inzona A e in zona B o edifici storico-testimoniali per i quali il tipo di interventoammesso non consenta la modifica dei prospetti, ovvero quando la realizzazionedel posto autocoperto non risultasse possibile senza compromettere gravemente l’integritàstrutturale degli edifici tale posto auto potrà essere scoperto.

2. Negli interventi di nuova costruzione di edifici destinati a terziario diffuso,complessi commerciali e direzionali, dev’essere garantita un’area a parcheggio dipertinenza dell’attività non inferiore a 1 mq per ogni metro quadro di nuovasuperficie lorda, ridotto a 0,8 mq/mq nel caso di demolizione con ricostruzione,ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso. Nel caso diinterventi su edifici esistenti, localizzati in zona A e B nonché in zona C1, qualorala dimensione del lotto e/o sua localizzazione non ne consenta in ogni caso larealizzazione, tale quantità è eventualmente monetizzabile, a prezzi reali(comprensivi del costo di acquisizione delle aree e di realizzazione delle opere).

3. Negli interventi di nuova costruzione, demolizione con ricostruzione,ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di edifici destinati adartigianato di produzione ed industrie, nonché alla logistica, all’interno del lottodeve essere riservata a parcheggio privato un'area pari a 25 mq per addetto ecomunque non inferiore al 10% della superficie fondiaria.

4. All’interno degli ambiti strategici di riqualificazione urbana, negli interventimediante Piani di Recupero, nonché agli ambiti delle Unità minime di Interventosoggette a Scheda Urbanistica e dei Progetti norma deve in ogni essere casoassicurata una dotazione minima pari a 5,00 mq di aree a parcheggio e 15,00 mq diaree a verde pubblico attrezzato per ogni 40 mq di Superficie netta di pavimentooggetto dell’intervento (corrispondente a 150 mc/abitante). Qualora la dimensionedell’intervento e/o sua localizzazione non consenta in ogni caso la realizzazione inloco degli standard urbanistici primari minimi, e neppure in aree limitrofe ovveronelle aree destinate alla localizzazione preferenziale degli standard urbanistici dicui ai precedenti art. 22 e 41, gli oneri saranno monetizzati a prezzi reali(comprensivi del costo di acquisizione delle aree e di realizzazione delle opere) el’Amministrazione Comunale li vincolerà in un apposito capitolo del bilanciocomunale, destinato alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primariecorrispondenti.

5. All’interno degli ambiti soggetti a Strumento Urbanistico Attuativo, devecomunque essere rispettata le dotazione minima di superficie da destinare a servizidi cui all’art. 25 e 26 della L.R. 61/85.

6. Qualora si debbano insediare in zone territoriali omogenee diverse dallezone A, grandi o medie strutture di vendita, come individuate all’art. 14, comma 1,lettera b), della L.R. 9 agosto 1999, n. 37, le aree a servizi devono avere comunqueuna superficie minima complessiva non inferiore a quanto prescritto al comma 2dell’art. 13 della L.R. 9 agosto 1999, n. 37.

7. In tutti gli interventi ove sia prevista la realizzazione di aree destinate aspazi pubblici o a uso pubblico, la dotazione di quest’ultimi deve essere verificatain relazione alla quota parte delle diverse destinazioni.

8. É facoltà del comune disciplinare l’uso delle aree da adibire a servizipubblici con apposita convenzione, ai sensi dei commi 8 e 9 del precedentearticolo 41.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO II° Il sistema insediativo pagina 56

Art. 43 Aree destinate ad attrezzature ed impianti speciali

1. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sonoindividuate le seguenti aree destinate ad attrezzature ed impianti speciali:

• M.P.S. = Stoccaggio delle Materie Prime Secondarie.• I.M. = Impianti Militari

2. Nelle aree destinate a stoccaggio delle Materie Prime Secondarie (M.P.S.)di cui al comma 1 del presente articolo sono ammesse le attività di stoccaggio,trasporto, trattamento e riutilizzo dei Residui Riutilizzabili come da D.L.. n. 162del 10.5.95 e successive reiterazioni e così come individuate al punto 3dell'allegato n. 1 del decreto stesso.

Nelle aree di cui al comma precedente sono altresì ammessi lo stoccaggio e larottamazione di "veicoli a motore, rimorchi e simili, fuori uso e loro parti" di cuiall'art. 2 del D.P.R. 915/1982 nonché lo stoccaggio provvisorio dei ResiduiRiutilizzabili come da D.L.. n. 162 del 10.5.95 e successive reiterazioni dichiaratitossici e nocivi, ai sensi della L.R. 23 aprile 1990 n. 28.

3. Per le aree destinate a stoccaggio delle Materie Prime Secondarie valgonoinoltre le seguenti prescrizioni:

a) i residui riutilizzabili, che possono provocare fenomeni di inquinamento acontatto con gli agenti atmosferici, debbono essere trattate in luoghichiusi;

b) almeno il 15% della superficie fondiaria deve essere piantumata conessenze arboree scelte tra quelle previste nell'allegato 5 alle N.T.A., edessere collocate in modo da mimetizzare le aree interessate allostoccaggio;

c) le recinzioni perimetrali non potranno superare i ml. 3,00 di altezza edovranno essere mimetizzate da arbusti sempreverdi;

d) nel caso di stoccaggio di veicoli a motore e loro parti l'altezza degliaccatastamenti non potrà superare i ml. 4,00. Gli stessi dovranno essereopportunamente schermati da essenze arboree in modo da non esserepercepiti dalle vie di comunicazione;

e) per la disciplina urbanistica valgono i parametri edilizi contenuti nellaclasse 5 dell'abaco dei tipi edilizi: capannoni. Particolari e comprovateesigenze di carattere tecnologico possono consentire un'altezza degliedifici maggiore di quella massima ivi prevista.

f) qualora la lavorazione delle M.P.S. avvenga mediante uso di presse dovràessere realizzata una barriera acustica, con arginatura in terra naturale,perimetrale al sito di lavorazione.

4. Nelle aree destinate agli impianti militari sono ammessi gli interventipromossi dalle Autorità Militari Competenti.

5. Negli elaborati di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sonostate individuate altresì le Servitù Militari, all’interno delle quali si applicano leleggi di riferimento.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO III° Il sistema produttivo pagina 57

CAPO III° IL SISTEMA PRODUTTIVO

Art. 44 Zone "D1"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamentiesistenti o di nuova formazione assimilati a quelli produttivi.

2. Destinazioni d’uso: l’eventuale piano interrato è destinato a garage o postimacchina coperti, o magazzini e depositi. Il piano terra e gli eventuali pianisuperiori sono destinati all’artigianato di produzione ed alle industrie.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro erisanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento,adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione,secondo quanto previsto nella classe 5 dell’abaco dei tipi edilizi: capannone.

4. Per le aree comprese all’interno dei perimetri di Strumenti UrbanisticiAttuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti-norma si applicanole disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13.

5. Per gli edifici residenziali esistenti, all’interno delle zone D1, sono sempreammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione eampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalledimensioni della superficie fondiaria.

6. I nuovi insediamenti produttivi dovranno essere realizzati in ossequio alledisposizioni di cui al D.Lgs 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni(misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), alla D.G.R. 27maggio 1997, n. 1887 (Revisione della circolare regionale n. 38/87 “CriteriGenerali di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario”), ed allalegge 447/1995 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).

7. Sono vietati i nuovi insediamenti la cui attività sia assoggettata allaprocedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99 ed elencatenella D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002 (in quella sede definite al comma 4 dell’art.40 delle N.T.A vigenti). Per gli impianti previsti dall’allegato C4 assoggettati allaprocedura di verifica di cui all’art.7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesimaD.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione diassenso del Consiglio Comunale. Sono inoltre esclusi gli insediamenti classificaticome industrie insalubri di prima classe e contemplate nell’elenco di cui al D.M. 5settembre 1994, con l’eccezione dei numeri evidenziati nell’elenco allegato di cuialla D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO III° Il sistema produttivo pagina 58

Art. 45 Zone "D2"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamentiper impianti industriali e/o commerciali, esistenti o di nuova formazione.

2. Destinazioni d’uso: l’eventuale piano interrato è destinato a garage o postimacchina coperti, o magazzini e depositi. Il piano terra e gli eventuali pianisuperiori sono destinati ad artigianato di produzione e industrie, terziario diffuso,complessi commerciali e direzionali.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro erisanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento,adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione,secondo quanto previsto nella classe 5 dell’abaco dei tipi edilizi: capannone.

4. Per le aree comprese all’interno dei perimetri di Strumenti UrbanisticiAttuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti-norma si applicanole disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13.

5. Per gli edifici residenziali esistenti, all’interno delle zone D2 sono sempreammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione eampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalledimensioni della superficie fondiaria.

6. In queste zone il raggio minimo, di cui alla lettera o) del primo comma delprecedente art. 4 in caso di costruzioni non in aderenza è pari a ml. 10,00.

7. I nuovi insediamenti dovranno essere realizzati in ossequio alle disposizionidi cui al D.Lgs 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni (misure di tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori), alla D.G.R. 27 maggio 1997, n. 1887(Revisione della circolare regionale n. 38/87 “Criteri Generali di valutazione deinuovi insediamenti produttivi e del terziario”), ed alla legge 447/1995 (Leggequadro sull’inquinamento acustico).

8. Sono vietati i nuovi insediamenti la cui attività sia assoggettata allaprocedura di V.I.A. di cui alle tabelle A1, A2, C3 bis della L.R. 10/99 ed elencatenella D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002 (in quella sede definite al comma 4 dell’art.40 delle N.T.A vigenti). Per gli impianti previsti dall’allegato C4 assoggettati allaprocedura di verifica di cui all’art.7 della L.R. 10/99, ed elencati nella medesimaD.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002, è necessaria una preventiva deliberazione diassenso del Consiglio Comunale. Sono inoltre esclusi gli insediamenti classificaticome industrie insalubri di prima classe e contemplate nell’elenco di cui al D.M. 5settembre 1994, con l’eccezione dei numeri evidenziati nell’elenco allegato di cuialla D.C.C. n. 122 del 24 giugno 2002.

9. Per le attività esistenti di cui alle tabelle A1, A2 C3bis e C4, alla data diadozione della presente variante, sono consentiti ampliamenti soltanto nei sitioriginari, secondo i parametri urbanistici ed edilizi di zona.

Art. 46 Zone "D3"

1. Sono le parti di territorio destinate parzialmente o totalmente a insediamentiesistenti o di nuova formazione assimilati a quelli commerciali e a strutturericettive alberghiere ed axtralberghiere.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO III° Il sistema produttivo pagina 59

2. Destinazioni d’uso: l’eventuale piano interrato è destinato a garage o postimacchina coperti, o magazzini e depositi. Il piano terra e gli eventuali pianisuperiori sono destinati a complessi commerciali, terziario diffuso, strutturericettive alberghiere ed extralberghiere, complessi direzionali, attrezzature diinteresse comune.

3. Tipi di intervento previsti: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauroe risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento,adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, nuovaedificazione, secondo quanto previsto nella classe 5 dell’abaco dei tipi edilizi:capannone, ad accezione di quanto previsto nei commi successivi.

4. Il rapporto di copertura massimo è ridotto al 40%.5. In queste aree per attività ricettive valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

• altezza massima = PT + cinque piani abitabili (ml.18,50);• distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = pari all’altezza

dell’edificio più alto, con un minimo di ml. 10,00.6. Per le aree comprese all’interno dei perimetri di Strumenti Urbanistici

Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti-norma si applicanole disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13.

7. Per gli edifici residenziali esistenti, all’interno delle zone D3 sono sempreammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione eampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalledimensioni della superficie fondiaria.

8. In queste zone il raggio minimo, di cui alla lettera o) del primo comma delprecedente art. 4 in caso di costruzioni non in aderenza è pari a ml. 10,00.

9. I nuovi insediamenti dovranno essere realizzati in ossequio alle disposizionidi cui al D.Lgs 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni (misure di tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori), alla D.G.R. 27 maggio 1997, n. 1887(Revisione della circolare regionale n. 38/87 “Criteri Generali di valutazione deinuovi insediamenti produttivi e del terziario”), ed alla legge 447/1995 (Leggequadro sull’inquinamento acustico).

Art. 47 Zone "D4"

1. Sono le parti di territorio destinate all’attività logistica di servizio allespiagge, ovvero attrezzate per lo smistamento e la sosta dei carri merci a scopo dicarico e scarico.

2. Destinazione d’uso: attività logistica.3. Tipi di intervento: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e

risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione conricostruzione, adeguamento igienico-sanitario, ampliamento anche staccato dellaSuperficie netta di Pavimento esistente, nuova costruzione secondo quantoprevisto nella classe 5 dell’abaco dei tipi edilizi: capannone.

4. In queste zone il raggio minimo, di cui alla lettera o) del primo comma delprecedente art. 4 in caso di costruzioni non in aderenza è pari a ml. 10,00.

5. Per le aree comprese all’interno dei perimetri dei Progetti-norma siapplicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 12 e 13.

6. Per gli edifici residenziali esistenti all’interno delle zone D4 sono sempreammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione e

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO III° Il sistema produttivo pagina 60

ampliamento fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. a prescindere dalledimensioni della superficie fondiaria.

8. I nuovi insediamenti dovranno essere realizzati in ossequio alle disposizionidi cui al D.Lgs 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni (misure di tuteladella salute e della sicurezza dei lavoratori), alla D.G.R. 27 maggio 1997, n. 1887(Revisione della circolare regionale n. 38/87 “Criteri Generali di valutazione deinuovi insediamenti produttivi e del terziario”), ed alla legge 447/1995 (Leggequadro sull’inquinamento acustico).

Art. 48 Insediamenti produttivi in sede impropria

1. All’interno delle Zone Territoriali Omogenee di cui al presente Titolo IVsono stati individuati degli insediamenti produttivi esterni alle zone omogenee ditipo “D”, distinti in attività produttive da confermare, da bloccare e da trasferire,per le quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.

2. Attività da confermare: si tratta di singole attività per le quali è ammissibileun ampliamento, anche in contrasto con le prescrizioni specifiche di zona. Gliinterventi edilizi conseguenti non potranno comunque comportare il frazionamentodell’attività esistente e dovranno il più possibile adeguarsi alle tipologie dellaZ.T.O specifica. Tali attività da confermare sono assoggettate a disciplinaparticolareggiata e convenzionamento, come di seguito precisato:a) le schede urbanistiche contenenti la disciplina particolareggiata di cui al

comma precedente sono contenute nell’art. 8 delle N.T.A. di cui alla Varianteparziale al P.R.G., ai sensi della L.R. 5 marzo 1987 n. 11, approvata conD.G.R. n. 3823 del 28 ottobre 1997, nonché nell’Allegato 7 alle N.T.A. di cuialla Variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 5 marzo 1985, n° 24, e dell’art. 30della L.R. 27 giugno 1985 n° 61 ultimo comma, approvata con D.G.R. N. 6267del 5 dicembre 1995, il cui valore prescrittivo è di seguito precisato: hannovalore prescrittivo le indicazioni quantitative contenute nella descrizione diprogetto di ogni scheda (Superficie coperta, Superficie lorda di pavimento,altezza massima, parcheggi e servizi pubblici, sistemazione dell’area scoperta)nonché la destinazione d’uso dell’edificio oggetto di intervento e il perimetrodi massimo inviluppo; la localizzazione dei parcheggi, delle aree a verde edella piazzola d’ingresso, contenuta nella stessa scheda di progetto, è soloindicativa, così come l’indicazione planivolumetrica: serve unicamente asuggerire soluzioni, non a prescriverle.

b) In ciascuna scheda sono riportate inoltre le quantità minime di aree a Servizipubblici riferite alle attività commerciali, a carico del soggetto attuatore,realizzabili anche come vincolo di destinazione ad uso pubblico, ai sensidell’art. 25 della L.R. 61/85; di questi almeno il 50% dev’essere destinato aparcheggio. Tali servizi pubblici possono essere ricavati entro il lotto dipertinenza o monetizzati a prezzo di realizzazione.

c) Per le attività artigianali devono essere realizzate a carico del soggettoattuatore le seguenti quantità minima di aree a Servizi pubblici:• standard primari (parcheggi), almeno pari al 5% della superficie fondiaria;• standard secondari (verde) almeno pari al 5% della superficie fondiaria.

d) Le aree a Servizi pubblici di cui al comma precedente, realizzabili anche comevincolo di destinazione ad uso pubblico, possono essere ricavate entro il lottodi pertinenza o monetizzate a prezzi di realizzazione.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO III° Il sistema produttivo pagina 61

e) Sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,restauro e ristrutturazione edilizia. Gli interventi di ampliamento,sopraelevazione nonché il cambio di destinazione d’uso sono ammessiunicamente quando sono esplicitamente previsti nella specifica scheda diprogetto.

f) All’interno del lotto, per la parte residenziale, deve essere ricavato almeno unmetro quadrato ogni dieci metri cubi di area a parcheggio ad uso privato.

g) Gli interventi edilizi relativi alle aree ed agli edifici compresi negli ambiti dicui al secondo comma del presente articolo sono soggetti a convenzionamento,che regolamenterà, oltre a quanto prescritto nei commi precedenti, anche ilimiti temporali relativi al vincolo di destinazione d’uso ed alla non alienabilitàdel bene, con un minimo di dieci anni.

3. Attività produttive da bloccare: si tratta di singole attività produttive per lequali eventuali ampliamenti creerebbero motivi di turbativa ambientale e/oigienica. Interventi ammessi: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro erisanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione conricostruzione, adeguamento igienico-sanitario e tecnologico in relazione al tipo dilavorazione praticato, nonché l’accorpamento di tutti i volumi legittimi esistentisenza alcun aumento delle superfici e delle volumetrie esistenti, nel rispetto delledistanze minime e delle altezze massime previste per ogni zona territorialeomogenea.

4. Attività produttive da trasferire: si tratta di singole attività produttive chepresentano motivi di turbativa ambientale o gravi problemi ineliminabili diinquinamento del territorio. Per queste attività non sono ammissibili interventiedilizi specifici, se non finalizzati al trasferimento dell’attività produttiva. I volumilegittimi esistenti possono essere usufruiti nei limiti delle carature definite per lasingola zona territoriale omogenea specifica, ovvero per quelli localizzati in zoneresidenziali possono essere interamente riutilizzati mediante la redazione di unoStrumento Urbanistico Attuativo esteso a tutta l’area di pertinenza dell’attività.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO IV° Il sistema relazionale pagina 62

CAPO IV° IL SISTEMA RELAZIONALE

Art. 49 Prescrizioni generali e comuni

1. La presente variante al P.R.G. indica negli elaborati di cui alla lettera f) delprecedente art. 1 i seguenti tipi di viabilità pubblica esistente e di progetto, ai sensidell'art. 2 del nuovo codice della strada:

A - AutostradeC - Strade statali e provinciali extraurbane secondarie;E - Strade urbane di quartiere;F - Strade provinciali e comunali locali;

2. Nuovi percorsi viari potranno essere realizzati recuperando tracciati distrade, sentieri, viottoli e simili, già presenti sul territorio.

3. Negli elaborati di cui alla lettera f) del precedente art. 1 sono stati indicatialtresì i grandi assi viari di relazione territoriale. Le aree agricole compreseall’interno delle corrispondenti fasce di rispetto, pur continuando a far parte delfondo rustico, si configurano come aree destinate alla localizzazione dei tracciativiari che completano la grande viabilità statale e provinciale, senza che si configuriper questo un vincolo preordinato all’esproprio.

4. La sistemazione dei tracciati stradali di qualsiasi tipo e la realizzazione dellesedi viarie, e di ogni relativo manufatto, per tipi di materiali utilizzati e per metodidi impiego, deve essere compatibile con la morfologia del territorio investito ed inparticolare, le sedi viarie devono essere affiancate da filari, semplici o multipli, diesemplari arborei appartenenti a specie autoctone o tradizionali.

5. All’interno dei centri abitati, come individuati negli elaborati grafici dipiano, è prescritto l’uso di asfalti fonoassorbenti per la bitumatura del fondostradale. Nei punti critici per la sicurezza pedonale e ciclabile potrà essere previstol’uso di dissuasori di velocità.

4. I parcheggi scoperti, sia pubblici che privati, da realizzare nel rispetto dellevigenti prescrizioni di legge nonché delle presenti norme, devono essereapprontati:

a) utilizzando di norma materiali permeabili per le zone di sosta;b) utilizzando manto di asfalto limitatamente alle corsie principali di

manovra;c) ponendo a dimora alberi di alto fusto, appartenenti a specie autoctone o

tradizionali;d) recintandone il perimetro con siepi;e) destinandone una congrua percentuale ai cicli, ponendo in opera

opportune rastrelliere.5. Nella realizzazione di slarghi, piazzali e spazi di sosta, diversi dai parcheggi

di cui al precedente comma, deve essere evitata la pavimentazione con materialicomportanti totale impermeabilizzazione dei suoli, e privilegiata l'utilizzazione dimateriali lapidei o di mattoni.

6. I manufatti di arredo stradale devono essere di norma realizzati in legno,ferro, mattoni e comunque inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico-ambientale (sia per forme che per uso di materiali e colori).

7. Nelle zone agricole, sono ammessi lungo le strade comunali, provinciali estatali esclusivamente i tombamenti per accessi carrai finalizzati alla costruzione

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO IV° Il sistema relazionale pagina 63

della prima casa di abitazione o del primo annesso rustico; negli altri casi devonoessere usufruiti i tombamenti esistenti. Gli stessi possono essere ampliati o spostatiesclusivamente in funzione di una razionalizzazione dell’accesso, o in funzione diuna migliore utilizzazione del fondo agricolo.

Art. 50 Piste ciclabili

1. I tracciati di piste ciclabili possono essere individuati con deliberazione delConsiglio Comunale, dovendosi per ciò, di norma, recuperare tracciati viariesistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili. Di norma larealizzazione di piste ciclabili non deve comportare il tombamento di canali,collettori, fossi e simili.

2. Si prescrive per le piste ciclabili:a) la separazione fisica dalle sedi stradali carrabili eventualmente attigue

mediante siepi semplici od associate a barriere del tipo guardrail;b) la larghezza minima di ml. 2,50 ove sia previsto il doppio senso di marcia,

ovvero di ml 1,50 ove sia previsto un unico senso di marcia,eccezionalmente riducibile a ml 1,00 sempreché questo valore vengaprotratto per una limitata lunghezza dell’itinerario ciclabile, e talecircostanza sia opportunamente segnalata;

c) l'attrezzatura con elementi di segnaletica sia orizzontale che verticale;d) la realizzazione di punti di sosta per i cicli.

3. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni di cui DMLLPP 30novembre 1999, n. 557.

Art. 51 Impianti per la distribuzione di carburante

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1sono individuati gli impianti di distribuzione di carburanti da confermare e datrasferire. Per gli impianti di distribuzione di carburanti da trasferire non sonoammessi interventi edilizi specifici, se non finalizzati al loro trasferimento,secondo la disciplina prevista dal CAPO 14 - SMANTELLAMENTO ERIMOZIONE - del Titolo I, dell’Allegato 1. (Criteri, requisiti e caratteristichedelle aree sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione dicarburanti) alla D.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4433: è ammessa unicamente lamanutenzione ordinaria. Per gli impianti di distribuzione di carburante daconfermare sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31della L. 457/78; è ammessa inoltre la realizzazione di spazi accessori per attivitàrivolte all’automezzo ed alla persona di cui al successivo comma 2. In ogni casogli interventi dovranno rispettare le prescrizioni contenute nella classe 10dell’abaco dei tipi edilizi (impianti per la distribuzione di carburante).

2. Nel territorio comunale potranno essere installati nuovi impianti stradali didistribuzione di carburanti tipo stazione di rifornimento e di servizio come definitodall’art. 3.1 della D.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4433, con annessi spazi per attivitàrivolte all’automezzo (lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica,elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodottirivolti prevalentemente al veicolo), ed alla persona (bar, ristorante, tavole calde,edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentaririvolti prevalentemente alla persona), secondo le prescrizioni contenute nella

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO IV° Il sistema relazionale pagina 64

classe 10 dell’abaco dei tipi edilizi (impianti per la distribuzione di carburante),nelle seguenti zone:

• zone D1, D2 e D3, Sb) – 76, AP• zone E2 ed E3 solo nelle fasce di rispetto stradale e sulle adiacenti aree

agricole, per una profondità non superiore a ml. 60,00 dal limite dellacarreggiata stradale.

3. Gli impianti di lavaggio automezzi potranno essere localizzati all’internodelle zone Territoriali omogenee di cui al precedente secondo comma anche inmaniera autonoma, con la presenza di un chiosco per ciascun impianto di lavaggio,come definito dall’art. 3.1 della D.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4433, nel rispettodelle prescrizioni contenute nella classe 10 dell’abaco dei tipi edilizi (impianti perla distribuzione di carburante).

4. Non sono ammessi nuovi impianti per la distribuzione di carburanti nonchéimpianti di lavaggio automezzi nelle zone territoriali omogenee di tipo A, B, C1,C2, E4, F1 ed F2, nonché entro un raggio di m 200 da edifici o aree vincolate aisensi della legge, 29 giugno 1939 n. 1497 e 8 agosto 1985 n. 431 come modificatedal D.L.gs 29 ottobre 1999 n. 490. In ogni caso la localizzazione dei nuoviimpianti stradali di distribuzione di carburanti deve essere tale da non impedire lavisuale anche parziale dei beni di interesse storico, artistico, architettonico econtesti di valore ambientale e gli stessi non devono costituire elemento disovrapposizione e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregioambientale.

5. I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato devono esserefunzionali ad attività esistenti legittimamente assentite ovvero da insediare, edavere le stesse caratteristiche tecniche degli impianti ad uso pubblico (cisterna condoppia parete, dotata di rilevatore di eventuali perdite e sistema di aspirazione deivapori). Tale norma si applica per i nuovi impianti e per sostituzione di serbatoiesistenti.

6. Nell’area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in esseresistemi di protezione dell’inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazionedel piazzale, raccolta delle acque meteoriche, eventuali sistemi di contenimentoversamenti di idrocarburi).

7. Negli elaborati grafici di progetto sono individuati gli ambiti preferenziali dilocalizzazione degli impianti di carburante all'interno dei quali è ammessol'utilizzo del credito edilizio di cui al precedente art. 19, con le modalità ivipreviste, per la realizzazione di attività complementari rivolte all'automezzo ed allapersona, in aggiunta alle quantità edificabili ammesse al comma 17 della classe 10dell'abaco dei tipi edilizi.

Art. 52 Disposizioni in materia di impatto acustico

1. In tutto il territorio comunale gli interventi edilizi nonché le modifiche alledestinazioni d’uso dovranno essere conformi a quanto prescritto in materia diimpatto acustico dall’art. 8 della L. 26 ottobre 1995 n. 447 nonché dal Piano diRisanamento Acustico di cui all’art. 7 della medesima Legge.

2. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale dovranno essereredatti in conformità alle esigenze di tutela dall’inquinamento acustico. In ognicaso, dovrà essere predisposta, dai soggetti titolari dei progetti o delle opere, unadocumentazione di impatto acustico (firmata da un tecnico competente, ai sensi dei

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO IV° Il sistema relazionale pagina 65

commi 6, 7 ed 8 dell’art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447), relativa agli interventidi ristrutturazione edilizia, ampliamento, nuova costruzione, demolizione conricostruzione delle seguenti opere:a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade

extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane diquartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decretolegislativo 30-4-1992, n. 285, e successive modificazioni;

c) discoteche;d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti

rumorosi;e) impianti sportivi e ricreativi;f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico(firmata da un tecnico competente) delle aree interessate alla realizzazione delleseguenti tipologie di insediamenti:

a) Scuole e asili nido;b) Ospedali;c) Case di cura e di riposo;d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;e) Nuovi insediamenti residenziali, disciplinati mediante Progetti norma,

prossimi alle opere di cui al secondo comma.4. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti

ed infrastrutture adibite ad artigianato di produzione ed industrie, complessicommerciali, attività sportive e ricreative, dei provvedimenti comunali cheabilitano alla utilizzazione degli stessi immobili ed infrastrutture (richieste diabitabilità ed agibilità), nonché le domande di licenza o di autorizzazioneall’esercizio di attività produttive (artigianato di produzione ed industrie) devonocontenere una documentazione di previsione di impatto acustico, firmata da untecnico competente.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 del presente articoloè resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell’art. 4, primo comma, lettera l),della L. 26 ottobre 1995 n. 447, con le modalità di cui all’art. 4 della L. 4 gennaio1968, n. 15.

6. Le richieste di abitabilità ed agibilità, nonché le domande di licenza o diautorizzazione all’esercizio delle attività di cui al secondo comma del presentearticolo, che sulla base della previsione di impatto acustico si prevede possanoprodurre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell’art. 3,primo comma, lettera a) della L. 26 ottobre 1995 n. 447, devono contenerel’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonorecausate dall’attività o dagli impianti. La relativa documentazione dev’essereinviata all’ufficio comunale competente per l’ambiente ai fini del rilascio delrelativo nulla-osta.

7. In tutti gli interventi edilizi di cui alle lettere c), d), e), f), g), ed h) delcommi 4 del precedente art. 4, che interessano

• edifici adibiti a residenza o assimilabili,• edifici adibiti ad uffici e assimilabili,• edifici adibiti ad alberghi o assimilabili• edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura o assimilabili

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO IV° Il sistema relazionale pagina 66

• edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili• edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili• edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili

i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere dovranno produrre unadocumentazione preliminare relativa ai requisiti passivi degli edifici darealizzare, firmata da un tecnico competente.8. In occasione della richiesta del certificato di abitabilità ed agibilità degli

ambienti abitativi di cui al comma precedente dovrà essere prodotta dai competentisoggetti titolari dei progetti o delle licenze di esercizio una documentazione dicollaudo che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi fissati dal D.P.C.M. 5dicembre 1997, firmata da un tecnico competente.

Art. 53 Installazione degli impianti di telefonia mobile

1. Negli elaborati grafici di progetto di cui alla lettera f) del precedente art. 1sono individuati gli ambiti preferenziali destinati alla localizzazione degli impiantidi telefonia mobile, sia fissa che precaria, attraverso la posa di stazioni radiobase edelle infrastrutture pertinenti, senza che si configuri per questo un vincolopreordinato all’esproprio, rimanendo efficace la disciplina urbanistica di ciascunazona.

2. L’esatta definizione dell’area destinata a Sb) – 55 Stazioni radiobase, aisensi del precedente art. 41, sarà puntualmente definita in sede di attuazionedell’intervento, alla scala del progetto edilizio, la cui superficie di pertinenzacomunque non dovrà superare la superficie territoriale massima di mq. 200 perogni sito e, se non già in proprietà comunale, sarà acquisita da parte dell'EntePubblico nei modi e forme previste dalla vigente legislazione in materia diespropriazione.

3. Gli impianti di telefonia mobile sono considerati strutture di caratterepubblico, classificati ai sensi del precedente art. 41 come Sb) Aree per attrezzatureed impianti di interesse comune, preposte a garantire il funzionamento di unpubblico servizio, e devono rispettare le normative vigenti in materia di protezionee prevenzione dall’elettrosmog, con riguardo ai limiti di esposizione ai campielettromagnetici fissati dalla L. n. 36/2001 e relativi decreti attuativi, dal DM n.381/98, dalla L.R. n. 29/93 e loro successive modificazioni, nonché dalle Circolariemesse dagli organi preposti e competenti in tale materia.

4. Nella realizzazione degli interventi devono essere inoltre rispettati i seguentiparametri edificatori:

• Altezza massima delle antenne o dei tralicci: ml. 32.00;• Superficie massima di pertinenza della stazione: mq. 200;• Gestori ospitati dall’antenna o dal traliccio: massimo n. 2;• L’area di pertinenza della stazione radiobase deve essere recintata con pali

e rete con altezza pari a ml. 1.50 con posa di siepe sempreverde autoctona;• Le cabine e gli armadi tecnici devono avere altezza massima pari a ml.

2.50;• Venga posta la luce di segnalazione di ostacolo al volo.

5. La messa in esercizio degli impianti è subordinata all’acquisizione delparere preventivo favorevole dell’ARPAV, nel rispetto delle norme del

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO IV° Il sistema relazionale pagina 67

Regolamento Edilizio Comunale e del corrispondente Allegato tecnico per gliimpianti di telefonia mobile.

6. In tutto il territorio comunale vengono definiti sensibili i seguenti siti:• Scuole elementari, medie e superiori, sia pubbliche che private;• Asili e scuole materne sia pubbliche che private;• Ospedali, case di cura ed istituti di accoglienza per anziani e portatori di

handicap;• Parchi, impianti sportivi ed aree attrezzate per il gioco e lo sport.7. Per sito sensibile si intende la struttura adibita ed utilizzata per le attività di

cui sopra, comprese le pertinenze e le aree circostanti incluse in una fascia di 50mt.

8. Successivamente all’entrata in vigore del piano localizzativo gli impiantiubicati in zona impropria dovranno trasferirsi nelle aree indicate dal PRG entro iltermine definito dal Comune con specifico atto e comunque entro 1 annodall’esecutività della variante al piano regolatore.

9. I gestori già presenti nel territorio comunale devono presentare, all'atto dellarichiesta di nuove concessioni edilizie, un piano di smobilizzo e rilocalizzazionedegli impianti esistenti con atto unilaterale d'obbligo assistito da adeguata polizzafidejussoria.

Art. 54 Norme transitorie e finali

1. In caso di non corrispondenza tra le indicazioni contenute negli elaboratigrafici a scala diversa prevale la scala di maggior dettaglio.

2. In caso di non corrispondenza tra le indicazioni contenute degli elaboratigrafici e le Norme Tecniche di Attuazione prevalgono quest’ultime.

3. In caso di contrasto tra le Norme Tecniche di Attuazione e l’allegato 2 alleN.T.A. prevale quest’ultimo.

4. Il Sindaco su conforme deliberazione consiliare può rilasciare autorizzazionio concessioni in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali quandoesse riguardino edifici o impianti pubblici o di interesse pubblico, non comportinomodifiche ai parametri di zona (densità territoriale o fondiaria, rapporto dicopertura, altezza massima, distanze minime dalla strada o tra edifici) superiori al15% né la modifica delle destinazioni di zona, diversamente si applica laprocedura di cui all’art. 80 della L.R. 61/85.

5. Il Sindaco su conforme deliberazione consiliare può autorizzare, in limitataderoga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricati odiminuzione delle distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di isolamentotermico e/o acustico o di recupero di gravi condizioni di degrado o comportantiopere da eseguirsi all’esterno dei fabbricati e da cui non conseguano aumenti dellesuperfici o dei volumi utili.

6. Il Sindaco su conforme deliberazione consiliare può altresì autorizzare, inlimitata deroga alla disciplina urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricatiresidenziali esistenti alla data di adozione del P.R.G., necessari per adeguarli alladisciplina igienico-sanitaria vigente, entro il 15% del volume esistente e fino ad unmassimo di 100 mc., fermo restando il rispetto dei restanti parametri di zona.

7. Durante il periodo di salvaguardia è fatta salva la validità degli StrumentiUrbanistici Attuativi adottati, nonché delle A.I.U. approvate e convenzionate, siain relazione alle carature urbanistiche ivi contenute, sia in relazione alledefinizioni, alle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici.

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TITOLO IV° DISCIPLINA DEL TERRITORIO

CAPO IV° Il sistema relazionale pagina 68

L’entrata in vigore della Variante al P.R.G.C. comporta la decadenza delleconcessioni e delle autorizzazioni in contrasto con le previsioni della Variantestessa, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro iltermine finale di 3 anni o quello determinato ai sensi del secondo e terzo commadell’art. 78 della L.R. 61/85.

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pagina 69

Comune di San Donà di Piave

Variante Generale al Piano Regolatoreai sensi dell'art. 49 della L. R. 27 giugno 1985 n. 61

Norme Tecniche di Attuazione

ALLEGATO 1

Abaco dei tipi edilizi:

classe tipologica 1: ville;classe tipologica 2: case isolate;classe tipologica 3: case a schiera;classe tipologica 4: condomini;classe tipologica 5: capannone;classe tipologica 6: abitazione rurale;classe tipologica 7: annesso rustico;classe tipologica 8: fabbricati per l’allevamento intensivoclasse tipologica 9: fabbricati per insediamenti agro-industrialiclasse tipologica 10: impianti per la distribuzione di carburante

I disegni contenuti nell'abaco dei tipi edilizi hanno solo valore illustrativo.Servono a suggerire possibili soluzioni compositive, non a prescriverle.

Sono vincolanti invece le norme scritte relative ad ogni classe tipologica.

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pagina 70

Classe 1 dell'abaco dei tipi edilizi: ville

Singole unità edilizie edificata, anche con più unità immobiliari, all’interno di singoli lotti di ampiedimensioni, la cui ampia superficie scoperta è sistemata a parco privato, dando origine ad unatipologia a bassa densità.

Lotto minimo = mq. 1600 .Superficie minima destinata a parco privato = 50% della superficie del lotto. Superficie fondiaria massima = 50% della superficie del lotto.Rapporto di copertura massimo = 25 % della superficie del lotto.Altezza massima dei fabbricati = PT + un piano abitabile + un piano mansardato (ml. 8,50)Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00;Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine, distanze diverse saranno

possibili solo in caso di accordo scritto, registrato e trascritto fra le parti. Distanza minima dalle strade urbane di quartiere o dalle strade locali = ml. 5,00 oppure sul filo

stradale solo se previsto da uno strumento urbanistico attuativo. In ogni caso il filo stradale nonpotrà essere posto ad una distanza inferiore a ml. 2,50 dalla sede carrabile nel caso di porticato ad usopubblico, ovvero a ml. 5,00 dalla sede carrabile negli altri casi. L'eventuale recinzione dovràcoincidere con il filo stradale.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici cheformino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi.

Parco privato: la sistemazione degli spazi scoperti e dell'area a parco privato, deve essere fatta utilizzan-do le specie arboree ed arbustive locali. La piantumazione delle essenze arboree ed arbustive dovràessere effettuata entro i termini previsti per il rilascio del certificato di abitabilità.

Accesso carraio: nel caso di accesso carraio, realizzato in corrispondenza di strade urbane di quartiere olocali, l'eventuale cancello di chiusura, se con apertura non automatica, deve essere arretrato rispettoalla sede carrabile di almeno ml. 4,50..

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE

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pagina 71

Classe 2 dell'abaco dei tipi edilizi: case isolate

Singole unità edilizie, anche con più unità immobiliari, edificate all'interno di singoli lotti.

Lotto minimo = mq. 800 Rapporto di copertura massimo = 25 %Altezza massima dei fabbricati = PT + tre piani abitabili (12,50)Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00;Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine, distanze diverse saranno

possibili solo in caso di accordo scritto, registrato e trascritto fra le parti. Distanza minima dalle strade urbane di quartiere o dalle strade locali = ml. 5,00 oppure sul filo

stradale solo se previsto da uno strumento urbanistico attuativo. In ogni caso il filo stradale nonpotrà essere posto ad una distanza inferiore a ml. 2,50 dalla sede carrabile nel caso di porticato ad usopubblico, ovvero a ml. 5,00 dalla sede carrabile negli altri casi. L'eventuale recinzione dovràcoincidere con il filo stradale.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici cheformino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi.

Accesso carraio: nel caso di accesso carraio, realizzato in corrispondenza di strade urbane di quartiere olocali, l'eventuale cancello di chiusura, se con apertura non automatica, deve essere arretrato rispettoalla sede carrabile di almeno ml. 4,50.

UNITA' EDILIZIA SUL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

PROSPETTI PIANTE

PROSPETTI PIANTE

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pagina 72

Classe 3 dell'abaco dei tipi edilizi: case a schiera

Edifici composti da due o più unità immobiliari edificate in adiacenza, e comunque non sovrapposte,all'interno di singoli lotti.

L’edificio deve avere accessi e/o corpi scala indipendenti per ciascuna unità immobiliare.Lotto minimo = mq. 1000Rapporto di copertura massimo = 35 %Altezza massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (9,00)Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine, distanze diverse saranno

possibili solo in caso di accordo scritto, registrato e trascritto fra le parti. Distanza minima dalle strade urbane di quartiere o dalle strade locali = ml. 5,00 oppure sul filo

stradale solo se previsto da uno strumento urbanistico attuativo. In ogni caso il filo stradale nonpotrà essere posto ad una distanza inferiore a ml. 2,50 dalla sede carrabile nel caso di porticato ad usopubblico, ovvero a ml. 5,00 dalla sede carrabile negli altri casi. L'eventuale recinzione dovràcoincidere con il filo stradale.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici cheformino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi.

Accesso carraio: nel caso di accesso carraio autonomo per ciascuna unità immobiliare, realizzato incorrispondenza di strade urbane di quartiere o locali, l'eventuale cancello di chiusura, se con aperturanon automatica, deve essere arretrato rispetto alla sede carrabile di almeno ml. 4,50.

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

UNITA' EDILIZIA SUL FILO STRADALE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILO STRADALE

PROSPETTI PIANTE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE

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pagina 73

Classe 4 dell'abaco dei tipi edilizi: condomini

Edifici pluripiano, composti da diverse unità immobiliari, in adiacenza e sovrapposte, edificate all'internodi un singoli lotti. Relativamente alla distribuzione orizzontale e verticale può distinguersi in: acorridoio centrale, a ballatoio, a sola distribuzione verticale.

L'edificio può avere accessi e corpi scala indipendenti.

Lotto minimo = mq. 1000Rapporto di copertura massimo = 35 %Altezza massima dei fabbricati = PT cinque piani abitabili (ml. 18,50).Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = pari all’altezza dell’edificio più alto con un

minimo di ml. 10.00;Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00 oppure a confine, distanze diverse saranno possibilisolo in caso di accordo scritto, registrato e trascritto tra le parti.Distanza minima dalle strade urbane di quartiere o dalle strade locali = ml. 5,00 oppure sul filo

stradale solo se previsto da uno strumento urbanistico attuativo. In ogni caso il filo stradale non potràessere posto ad una distanza inferiore a ml. 2,50 dalla sede carrabile nel caso di porticato ad usopubblico, ovvero a ml. 5,00 dalla sede carrabile negli altri casi. L'eventuale recinzione dovràcoincidere con il filo stradale.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici cheformino oggetto di Strumenti Urbanistici Attuativi.

Accesso carraio: nel caso di accesso carraio, realizzato in corrispondenza di strade urbane di quartiere olocali, l'eventuale cancello di chiusura, se privo di apertura automatica, deve essere arretrato rispettoalla sede carrabile di almeno ml. 4,50..

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

CON ARRETRAMENTO DELL'UNITA' EDILIZIA RISPETTO AL FILOSTRADALE

UNITA' EDILIZIA SUL FILO STRADALE

PROSPETTI PIANTE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE

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pagina 74

Classe 5 dell'abaco dei tipi edilizi: capannone

Gli edifici possono essere isolati oppure accorpati. L'accorpamento prevede la possibilità di creare corti.

Lotto minimo = mq. 2000 , riducibili a mq. 1000 se trattasi di lotti residui interclusi tra aree giàedificate.

Rapporto di copertura massimo = 50 %Indice di utilizzo = pari alla superficie del lottoAltezza massima dei fabbricati = PT + due piani abitabili (ml.12,00). Altezze diverse possono

essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature aservizio diretto della produzione o della commercializzazione dei prodotti, o dell’attività logistica e distoccaggio.

Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = pari all’altezza dell’edificio più alto, conun minimo di ml. 10.00;

Distanza minima dai confini del lotto = ml. 6,00 oppure a confine. Distanza minima dalla strada di servizio = ml. 10,00. Alloggio per unità produttiva: è prevista inoltre la possibilità di ricavare un alloggio per ciascun lotto

con un massimo di S.n.p. di mq 150; l'ingresso alla residenza all'interno dell'edificio deve essereseparato da quello delle altre attività.

Sistemazione dell'area scoperta: Almeno il 25% della superficie del lotto non dev'essereimpermeabilizzata, ed il 10% deve essere sistemata a verde, con alberi di 1a e 2a grandezza, nellamisura minima di un albero ogni 50 mq. La piantumazione delle essenze arbustive dovrà essereeffettuata entro i termini previsti per il rilascio del certificato di abitabilità. La formazione di spazi aparcheggio da realizzarsi col sistema dei masselli alveolari con semina di manto erboso perstabilizzarne la superficie concorre alla determinazione della superficie non impermeabilizzata.

ACCORPATI CON ARRETRAMENTO RISPETTO AL FILO STRADALE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE

ISOLATI CON ARRETRAMENTO RISPETTO AL FILO STRADALE

PROSPETTI PIANTE

MODALITA' DI AGGREGAZIONE PROSPETTI PIANTE

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Classe 6 dell'abaco dei tipi edilizi: abitazione rurale

L’abitazione rurale è il complesso di strutture murarie organicamente ordinato alla residenza dellafamiglia rurale.

Altezza massima dei fabbricati = PT + un piano abitabile (ml. 6,50)Raggio minimo = le nuove abitazioni devono essere costruite in aderenza o nel rispetto delle seguenti

distanze minime: ml. 6 da altri fabbricati siti nello stesso fondo da elevarsi a 20 per le stalle e le concimaie;ml. 10 da abitazioni di proprietà altrui;ml. 20 da stalle di proprietà altrui con meno di 20 U.B.A.;ml. 50 da stalle di proprietà altrui con più di 20 U.B.A.; ml. 100 dagli allevamenti intensivi di proprietà altrui.

Distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti = ml. 10.00;Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00, distanze diverse saranno possibili solo in caso

di accordo scritto, registrato e trascritto fra le parti. Distanza minima dalle strade interpoderali o gravate da servitù di passaggio: ml. 5,00Distanza minima dalle strade vicinali = ml. 10,00 Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00 o 10.00 se all’interno del centro abitato. Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00 Distanza minima dalle strade di tipo A = ml. 60,00Caratteri volumetrici e morfologici: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza, evitando

gli slittamenti delle falde del tetto. Al piano terra è ammessa la destinazione d'uso a servizi allaresidenza o ad annessi rustici fino ad un massimo del 50% della S.n.p. relativa al piano stesso.

Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza compresa tra il 30 e il40%: il solo materiale relativo al manto di copertura ammesso è il laterizio (tegola a canale o coppo,tegola tipo portoghese, ecc.) a colorazione naturale.

Portici, balconi, logge e terrazze: i portici dovranno essere ricavati all'interno del corpo di fabbrica, laloro profondità non potrà essere superiore all'altezza dell'intradosso della chiave di volta dell'arco,ovvero dell'architrave di sostegno del solaio; i balconi sono ammessi unicamente in corrispondenzadell'ingresso principale all'abitazione: non sono ammesse logge, né terrazze a sbalzo.

Serramenti, scuri, controfinestre : i serramenti e gli oscuri dovranno essere di legno; non sono ammessi,avvolgibili (persiane), controfinestre in metallo esterne e serramenti metallici in genere.

Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sonovietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nellagamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base diterre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati. È consentito l’utilizzo di murature a facciavista.

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 60 e dovrà essereraccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenzagraduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questapotrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60. Inoltre sarà possibile realizzare la cornice di grondacon modiglioni a vista in legno non oltre cm. 60 non comprendendo nel conteggio la grondaia. Lacornice di gronda dei timpani dovrà essere di forma tradizionale e potrà sporgere dalle murature di nonoltre cm.40.

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezionecircolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la grondache per i pluviali è vietato l'uso della plastica.

Camini: i camini per la parte verticale dovranno di norma risaltare dalle murature, con sporgenzacompresa fra 15 e 30 cm. ed essere opportunamente sagomati; il comignolo dovrà essere di formatradizionale: semplice, a falde, a torretta, a tenaglia o coda di rondine, a vaso e composito.

Scale esterne: sono ammesse unicamente allo scopo di ricavare più unità abitative negli edifici esistentiall’adozione del presente strumento urbanistico. Non sono ammesse scale esterne negli edifici storicotestimoniali soggetti a grado di protezione, né nelle nuove abitazioni rurali.

Deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei parametri relativi alle caratteristiche morfologiche e didecoro in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che già presentino una loroprecisa morfologia e complessità decorativa, al fine di migliorare l'intervento globale, unificando lalettura del fabbricato e sempre con precisa documentazione fotografica e planimetrica dell'intervento.

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Classe 7 dell'abaco dei tipi edilizi: annesso rustico

L'annesso rustico è il complesso di strutture pertinenti al fondo rustico, anche a carattere cooperativo, edorganicamente ordinate alla sua produttività quali:

a) depositi di attrezzi, materiali, fertilizzanti, sementi, antiparassitari;b) rimesse per macchine agricole;c) edifici destinati all'imballaggio e trasformazione dei prodotti agricoli ottenuti nell'azienda del

richiedente la concessione edilizia o cooperativi;d) impianti e serre fisse, anche al servizio delle attività florovivaistiche, così come definite dalla L. 22

maggio 1973 n. 269, e dalla L R. 12 aprile 1999, n. 19, nonché delle relative attività commerciali neilimiti della superficie ammessa per un esercizio di vicinato, ai sensi degli art. 7 e 10 della L.R. 37/99.

e) ogni altra analoga costruzione di servizio che risulti direttamente funzionale alle esigenze dell'aziendaagricola singola o associata.

f) lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, con conseguente applicazionedelle tecniche di spandimento agronomico.

g) ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale costituiti dai fabbricati destinati alricovero del bestiame che non superano i seguenti rapporti tra capi di bestiame espressi in UnitàBovini Adulti (U.B.A.) e superficie coltivata:- 4 U.B.A. per ettaro per i bovini, ovini e caprini;- 8 U.B.A. per ettaro per gli avicunicoli; - 3 U.B.A. per ettaro per i suini.

Altezza massima dei fabbricati = ml. 8,50. Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso dinecessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.

Raggio minimo: a) Le stalle, le porcilaie per uso familiare, le conigliere e i recinti per la stabulazione libera devono

osservare le seguenti distanze:ml. 20 dalle abitazioni;ml. 10 dai confini di proprietà, distanze diverse saranno possibili solo in caso di accordo scritto,registrato e trascritto fra le parti. ml. 200 da pozzi sorgenti impiegate per acquedotti ad uso potabile;ml. 30 dalle strade comunali e provinciali;ml. 10 dalle strade vicinali ed interpoderali.

b) I rimanenti annessi rustici devono essere realizzati in aderenza o alle seguenti distanze:ml. 5 dai confini di proprietà o a distanza inferiore con il consenso notarile, trascritto e registrato, delconfinante;ml. 10 da altri fabbricati appartenenti allo stesso fondo;ml. 10 da fabbricati appartenenti ad altro fondo;

c) Tutte le stalle dovranno essere provviste di concimaia o vasca per la raccolta e lo stoccaggio deiliquami che potranno essere costruite in aderenza alla stalla stessa e dovranno rispettare tutte ledistanze previste per la stalle o per l'allevamento al punto a) del presente articolo nonché le seguentidisposizioni:ml. 30 dalla più vicina abitazione ed essere possibilmente collocata sottovento rispetto a questa;ml. 40 da qualsiasi strada classificata;ml. 50 da cisterne o prese d'acqua potabile.

Tutti gli annessi rustici dovranno rispettare le seguenti distanze minime dalle strade:Distanza minima dalle strade vicinali e interpoderali = ml. 10,00Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00 Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00 Distanza minima dalle strade di tipo A = ml. 60,00Caratteri volumetrici e morfologici: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza, evitando

gli slittamenti delle falde del tetto.Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda compresa

tra il 30 e il 40%: il materiale di copertura consigliato è la tegola a canale o coppo a colorazionenaturale; in ogni caso la colorazione del manto di copertura dovrà essere nelle cromie affini a quelladel laterizio.

Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sonovietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nellagamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di

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pagina 77

terre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati. Nel caso di annessi rustici di modestaentità è ammesso l'impiego del legno, verniciato nelle tinte naturali. È consentito l’utilizzo di muraturea faccia vista.

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essereraccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenzagraduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questapotrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60. Inoltre sarà possibile realizzare la cornice di grondacon modiglioni a vista in legno non oltre cm. 60 non comprendendo nel conteggio la grondaia. Lacornice di gronda dei timpani dovrà essere di forma tradizionale e potrà sporgere dalle murature di nonoltre cm. 40.

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezionecircolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la grondache per i pluviali è vietato l'uso della plastica.

Deroghe: sono ammesse deroghe ad alcuni dei sopra precisati parametri relativi alle caratteristichemorfologiche e di decoro in presenza di ampliamenti che avvengano in continuità di edifici che giàpresentino una loro precisa morfologia e complessità decorativa, nello spirito di migliorarel'intervento globale, unificando la lettura del fabbricato e sempre con precisa documentazionefotografica e planimetrica dell'intervento.

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Classe 8 dell'abaco dei tipi edilizi: fabbricati per l'allevamento zootecnico intensivo

Ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale, costituiti dai fabbricati destinati alricovero del bestiame che superano i seguenti rapporti tra capi di bestiame espressi in Unità BoviniAdulti (U.B.A.) e superficie coltivata:4 U.B.A. per ettaro per i bovini, ovini e caprini;8 U.B.A. per ettaro per gli avicunicoli; 3 U.B.A. per ettaro per i suini.

Gli allevamenti e la custodia di animali domestici sono equiparati agli allevamenti zootecnico intensivi.Altezza massima dei fabbricati = ml. 10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di

necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.Raggio minimo: i fabbricati per l'allevamento zootecnico intensivo devono rispettare le seguenti distan-

ze:ml. 50 dai confini di proprietà, ridotta a 20 nel caso di canili;ml. 500 da dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile;ml. 60 dalle autostrade; ml. 50 dalle strade comunali, provinciali, e statali;ml. 10 dalle strade vicinali ed interpoderali.

Distanze minime dai limiti delle zone territoriali omogenee:ml. 500 per gli allevamenti di suini;ml. 300 per gli allevamenti avicunicoli;ml. 200 per gli allevamenti di bovini.ml. 100 per i canini.

Distanza minima dalle abitazioni: ml. 100, è ammessa una distanza inferiore per i fabbricati esistentisoggetti a demolizione e ricostruzione a condizione che favorisca un allontanamento dalle abitazioniesistenti.

Rapporto di copertura massimo: 50%, ridotto al 25% nel caso di canili.Caratteri volumetrici e morfologici: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza. Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda compresa

tra il 30 e il 40%: il materiale di copertura consigliato è la tegola a canale o coppo a colorazionenaturale; in ogni caso la colorazione del manto di copertura dovrà essere nelle cromie affini a quelladel laterizio.

Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sonovietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nellagamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base diterre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati.

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essereraccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenzagraduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questapotrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60.

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezionecircolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la grondache per i pluviali è vietato l’uso della plastica.

Abitazione per il custode: è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per ilcustode per ogni insediamento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi compresi nella classetipologica 6 dell'abaco dei tipi edilizi nei limiti di 600 mc.

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Classe 9 dell'abaco dei tipi edilizi: fabbricati per insediamenti agro-industriali

Le strutture relative alle iniziative collegate all'agricoltura, anche a carattere cooperativo, non compresenelle precedenti classi dell'abaco dei tipi edilizi, che per esigenze tecniche ed urbanistiche devonoessere ubicate nelle aree a tale scopo destinate dalla presente variante al P.R.G., fatti salvi gliampliamenti degli insediamenti preesistenti, alla data di entrata in vigore della L.R. 24/85, dicooperative e di associazioni di produttori agricoli. Tali insediamenti sono così classificati:

- impianti tecnici e tecnologici, di carattere cooperativo od associativo, funzionali alla produttività e/o alservizio di più fondi rustici, quali cantine sociali, consorzi agrari, ecc..

- fabbricati e impianti produttivi di tipo industriale per la lavorazione, conservazione, primatrasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

- impianti tecnici e tecnologici al servizio delle produzioni agricole quali: caseifici, frigo, ecc.

Lotto minimo = mq. 1500Rapporto di copertura massimo = 50 %Altezza massima dei fabbricati = PT + un piano abitabile (ml. 10,00). Altezze diverse possono

essere consentite solo nel caso di necessità tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature aservizio diretto della produzione.

Raggio minimo = ml. 10.00, oppure in aderenza. Distanza minima dai confini del lotto = ml. 5,00, o a distanza inferiore con il consenso notarile,

trascritto e registrato, del confinante;Distanza minima dalle strade vicinali = ml. 10,00 Distanza minima dalle strade di tipo F = ml. 20,00 Distanza minima dalle strade di tipo C = ml. 30,00 Distanza minima dalle strade di tipo A = ml. 60,00Caratteristiche volumetriche e morfologiche: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza.

Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda compresatra il 30 e il 40%: il materiale di copertura consigliato è la tegola a canale o coppo a colorazionenaturale; in ogni caso la colorazione del manto di copertura dovrà essere nelle cromie affini a quelladel laterizio.

Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sonovietati rivestimenti con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nellagamma variabile dal bianco al beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base diterre, con risalto del tono più scuro per gli infissi verniciati.

Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essereraccordata al muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenzagraduale, o con altre sagomature. Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questapotrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60.

Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezionecircolare e dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la grondache per i pluviali è vietato l’uso della plastica.

Abitazione per il custode: è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per ilcustode per ogni insediamento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi compresi nella classetipologica 6 dell'abaco dei tipi edilizi nei limiti di 600 mc.

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Classe 10 dell’abaco dei tipi edilizi: impianti per la distribuzione di carburante.

PRINCIPI GENERALI

1. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti, in fregio a tutte le strade comunali,devono avere le caratteristiche dei chioschi, delle stazioni di rifornimento e delle stazioni diservizio, così come definite dalla legge statale e regionale nonché dal Piano regionaledistribuzione carburanti ed essere ubicati su aree conformi alle previsioni ed alle normetecniche del P.R.G. vigente.2. I nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere dimensionati in modotale da prevedere l'installazione dei prodotti benzine e gasolio per autotrazione e dove possibileanche il gpl ed il metano.3. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta degliautomezzi, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale, ai sensi dell’art. 22N.C.d.S. ed art. 61, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione.4. L’installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione di carburanti non è consentita incorrispondenza di tratti stradali caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o inzone di incanalamento di manovre veicolari.5. La distanza da dossi non deve essere inferiore a quella fissata nel N.C.d.S. e nelRegolamento.6. Lungo le curve di raggio inferiore a mt. 300 (trecento) non possono installarsi alcunimpianto stradale di distribuzione di carburanti. Ove i raggi minimi di curvatura siano compresifra i mt. 300 (trecento) ed i mt. 100 (cento) l’installazione è consentita fuori dalla curva oltre ipunti di tangenza. Per le curve di raggio inferiore o uguale a mt. 100 (cento) gli impiantistradali di distribuzione di carburanti potranno sorgere a mt. 95 (novantacinque) dal punto ditangenza della curva, ove siano rispettate le altre precedenti prescrizioni.7. Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di distribuzione dicarburanti sia necessaria l’occupazione in via precaria di aree di proprietà comunale,l’occupazione è soggetta a concessione del suolo pubblico e dovrà essere corrisposto il canoneprevisto.8. All’interno dell’area destinata agli impianti di distribuzione di carburanti saranno installatele colonnine di erogazione con idoneo spazio per l’effettuazione del rifornimento in relazionealla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria e di unpunto acqua. Sia le colonnine sia i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l’impianto, ivicomprese l’impianto di lavaggio, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di ml.5,00 dalla strada e dai confini. Il raggio minimo non dev’essere inferiore a ml. 10,00. 9. All’interno dell’area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l’erogazione, possonoessere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulottese campers.10. I sostegni per l’installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a coperturadell’isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di ml. 5,00dalla strada e dai confini di proprietà e l’aggetto della pensilina stessa non deve superare inproiezione il ciglio interno dell’aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.11. Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il piazzale deveessere idoneo a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovrae la sosta degli autoveicoli.12. Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall’autoritàcompetente. Devono essere adottate le misure più adeguate affinché le acque provenienti daldilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.13. I serbatoi di stoccaggio per l’immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltreche di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

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SUPERFICIE MINIMA

14. La superficie minima di insediamento degli impianti stradali di distribuzione di carburanti èstabilita in relazione alle zone comunali omogenee, come definite dall’art. 1 dell’allegato 1 allaD.G.R. 7 dicembre 1999, n. 4433, nonché ai sensi dell'art. 7 del Piano regionale carburantiapprovato con D.C.R. 18 febbraio 1998, n. 3, e non potrà essere inferiore a quanto prescrittonella seguente tabella:

Superficie in mq.TIPO IMPIANTO ZONA 3 (zona D1, D2, D3, Sb, AP) ZONA 4 (zone E2 ed E3)

Stazione di servizio 1500 2500Stazione di rifornimento 1200 2000Chiosco 800 1000

15. La superficie da destinare alle attività complementari dell’impianto, ad esclusione dellearee coperte dalle pensiline, non può superare il 10% della superficie complessiva dell’areadell’impianto stesso, esclusa l’area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione.16. La superficie minima degli impianti stradali di distribuzione di carburante che hanno alproprio interno attività commerciali (negozi, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essereaumentata del 250% della superficie lorda commerciale di cui 180% destinata ad area libera,con un minimo di 300 mq., di cui 200 a parcheggio effettivo, con esclusione della viabilità diaccesso e distribuzione.

SUPERFICI EDIFICABILI.

17. Le dimensioni delle strutture dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti, adeccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezzanonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:a) Chiosco: trattasi di locali per ricovero addetti, dotato di servizi igienici e pertanto la

struttura non può superare una volumetria superiore a 27 mc.;b) Stazione di rifornimento: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite

per le zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto dicopertura non superiore al 10% dell’area di pertinenza. In ogni caso nelle zone E2 ed E3 lastruttura non può superare i 300 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% epuò essere posizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che vengademolita una volta smantellato l’impianto stradale di distribuzione di carburanti;

c) Stazione di servizio: tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite perle zone all’interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di coperturanon superiore al 10% dell’area di pertinenza. In ogni caso nelle zone E2 ed E3 la strutturanon può superare i 600 mc. con un rapporto di copertura non superiore al 10% e può essereposizionata anche fuori dalla fascia di rispetto stradale a condizione che venga demolita unavolta smantellato l’impianto stradale di distribuzione di carburanti.

DISTANZE MINIME

18. La distanza minima tra impianti stradali di distribuzione di carburanti sono quelle fissatedall'art. 8 del Piano regionale carburanti, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale18 febbraio 1998, n. 3.19. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impiantilungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest). Nel caso in cui l’impianto da installaresi trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata dal commaprecedente, e i due impianti siano localizzati in zone omogenee comunali diverse, la distanzaminima da rispettare è uguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle zone.20. È ammessa la possibilità di installare nuovi impianti stradali di distribuzione di carburantiall’interno di aree di pertinenza di centri commerciali nel rispetto delle distanze minime di cuial precedente comma 18.

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ATTIVITA' COMPLEMENTARI

21. Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di edicole e di pubblici esercizi disomministrazione di alimenti e bevande, possono essere esercitate, all’interno delle aree diservizio, nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 edella Legge 25 febbraio 1987, n. 67, nonché dei relativi piani comunali di settore.22. E’ possibile il rilascio di autorizzazioni amministrative per l’apertura di edicole e dipubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all’interno degli impianti didistribuzione di carburanti, in deroga al numero massimo previsto, nel rispetto delle seguenticondizioni:

a) CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI STRADALI DI CARBURANTI

• stazioni di servizio o di rifornimento;• superficie minima di servizio non inferiore a quella prevista al precedente comma

14;• erogato nell’anno precedente alla presentazione della domanda non inferiore a mc.

1.500 (mille e cinquecento);• distanza minima da attività similari pari a mt. 1.000 (mille) ridotti a mt. 200

(duecento) all’interno dei centri abitati formalmente delimitati ai sensi delN.C.d.S. e successive modificazioni (DGR 1313 del 4 aprile 2000)

• sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui le attività riportate alla successivalettera b) sono autorizzate anche congiuntamente ad altre.

b) SUPERFICIE MASSIMA CONCEDIBILE

• rivendita di giornali e riviste mq. 5• pubblico esercizio di alimenti e bevande mq. 20

c) AREA LIBERA E PARCHEGGI

• l’area libera non deve essere inferiore a mq. 300 (trecento) e l’area destinata aparcheggio, parte dell’area libera, non deve essere inferiore a mq. 200 (duecento);

• l’area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima diservizio di cui al precedente comma 14, e devono essere organizzate in modo taleda non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell’impianto.

23. Le autorizzazioni concesse per la rivendita di giornali e riviste e di pubblico esercizio disomministrazione di alimenti e bevande in deroga al numero massimo previsto dai piani disettore, non possono essere trasferite in altro luogo salvo il trasferimento dell’impianto stessonell’ambito comunale, nel qual caso e relativamente alle edicole e ai pubblici esercizi, devonoessere sempre rispettati i requisiti di cui alle lettere a) b) e c) del comma precedente.24. Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dalla lettera b) del precedentecomma 22, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dallapianificazione di settore.

ATTIVITA’ ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

25. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburanti situati all’interno dellefasce di rispetto stradali sono ammissibili ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D. L.gs. n. 32/98 leseguenti attività accessorie:• attività rivolte all’automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica,

elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodottiprevalentemente al veicolo;

• attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongonoin vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.

26. Per area di pertinenza dell’impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l’areasu cui insiste l’impianto.

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27. In presenza di carenza di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali illavaggio e grassaggio e ove l’area su cui insiste l’impianto sia insufficiente per un correttoservizio all’utente e non sia oggettivamente possibile ampliarla è da considerare area pertinenteall’impianto anche l’area posta ai lati o antistante l’impianto, purché sia dimostrabile che leattività site nelle aree interessate formino tra loro un complesso funzionalmente unitario.

ACCESSI

28. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano (art. 22 del N.C.d.S. e art. 61del Regolamento di esecuzione e di attuazione), gli impianti stradali di distribuzione deicarburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passicarrabili.29. Per quanto riguarda l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti sustrade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., gli accessi sulla strada devono sempreavvenire tramite corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di ml. 3,00 e raccordateal piazzale con curve di raggio non inferiore a ml. 10,00. La lunghezza delle corsie vienestabilita in sede di rilascio della concessione, in relazione alle caratteristiche del tratto stradaleinteressato. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzalesopra indicata.30. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitrafficodel quale si consiglia una larghezza non inferiore a ml. 0,50 e non eccedente ml. 1,50,delimitato con un cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchinastradale, deve essere compresa fra cm. 20 (venti) e cm. 30 (trenta). Tali caratteristiche potrannoessere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilasciodella concessione edilizia e/o autorizzazione.31. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato di norma a non oltre ml. 2,50dal ciglio della strada e comunque sempre in allineamento ai segnavia marginali; lospartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso alciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.32. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioniod altro, eccedenti l'altezza di ml. 0,70 misurata sul piano della banchina stradale o degliaccessi, a seconda della condizione più sfavorevole. Tale norma non si applica all'insegna sulpalo indicante la società.33. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportunisbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materiavigente (art. 16 del N.C.d.S.).34. Nel caso in cui in luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zonacorrispondente antistante lo spartitraffico dell’impianto stradale di distribuzione di carburantideve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura,pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specificocaso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi,devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo difacilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione(rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiedecon modalità definite di volta in volta dagli uffici tecnici comunali.35. Deve essere perfettamente garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta,canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezionenon può assolutamente essere alterata, quand'anche sia necessario (per esempio incorrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.36. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura,devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza deltratto coperto superi i ml. 10,00 devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione,ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come benintesoper tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolaridegli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.

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37. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deveessere rigorosamente garantita, oltre che con l'esatta applicazione di quanto definito daiprecedenti commi, anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta involta, saranno impartite dagli Uffici comunali preposti.38. È vietato che un impianto stradale di distribuzione di carburanti abbia contemporaneamenteaccessi su due o più strade pubbliche. La prescrizione di cui al precedente comma può essereignorata solo nel caso in cui l'impianto preveda, a cura e spese del richiedente, un intervento diviabilità alternativa. 39. Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono avere le caratteristiche tecnichespecifiche ai punti successivi:

a) Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:• Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri

con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada da ml. 25,00 a ml. 30,00 conaccessi da ml. 7,50 a ml. 10,00 e aiuola spartitraffico centrale da ml. 10,00,tipologia non prevista per strade con carreggiata a quattro corsie;

• Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada di ml. 60,00 con accessi diml. 15,00 e aiuola spartitraffico centrale di ml. 30,00.

a) Impianti ubicati fuori dai centri abitati:• Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri

con peso a pieno carico fino a t. 3,5: fronte strada da ml. 25,00 a ml. 30,00 conaccessi da ml. 7,50 a ml. 10,00 e aiuola spartitraffico centrale da ml. 10,00;

• Rifornimento di gasolio per tutti i veicoli: fronte strada da ml. 60,00 con accessi daml. 15,00 e aiuole spartitraffico centrale da ml. 30,00;

• Strade di scorrimento: fronte strada da ml. 60,00 con accessi da ml. 15,00 e aiuolespartitraffico centrale da ml. 30,00 e due corsie di accelerazione e decelerazioneopportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada ecomunque non inferiore a ml. 60,00 per l'accesso e ml. 75,00 per l'uscita dall'areadell'impianto.

40. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici, devono essereconformi a quanto stabilito dal Nuovo Codice della Strada ed alle seguenti particolariprescrizioni:

a) all'interno dei centri abitati minimo ml. 12,00b) fuori dai centri abitati minimo ml. 100,00.

In ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada,può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi. Sono da considerarsi incompatibili gliaccessi da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica. La distanza daincroci e da accessi di rilevante importanza non deve essere inferiore a ml. 100,00 fra gliestremi degli accessi più vicini.41. Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale,le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente diml. 75,00 e ml. 60,00 e larghezza non inferiore a ml. 3,00 raccordate al piazzale con curve diraggio non inferiore a ml. 10,00.

ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZESTRADALI

42. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11Agosto 1966, n. 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici - Ispettorato Generale Circolazione. Inparticolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne siastata accertata l'assoluta necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamentepossibile spostare l'accesso in altre posizioni. In tale inderogabile presupposto, ogni caso deveessere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta allaprocedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare. In ogni caso l'abbattimento dellepiantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del

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richiedente la reintegrazione nel luogo indicato dal Comune ed in numero di 3 (tre) esemplariper ogni albero abbattuto.

INSEGNE

43. La Ditta Concessionaria dell'impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporrenell'ambito del medesimo l'insegna (anche luminosa) ed il nominativo della Società conl'eventuale dicitura di "Stazione di rifornimento" ovvero "Stazione di servizio" alle seguenticondizioni:

a) le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensionemassima di mq. 10 (dieci);

b) le insegne su palina (supporto proprio) devono avere dimensione massima di mq. 3 (tre)se non collocate parallelamente all'asse della carreggiata;

c) le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione edecelerazione ed in corrispondenza degli accessi;

d) deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impiantofisso, riproducente il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;

e) le insegne devono essere posizionate ad almeno mt. 2 (due) dal margine dellacarreggiata; in presenza di un ostacolo naturale devono essere allineate con esso;

f) l'insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a150 candele per mq. e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione oingenerare confusione per l'uso dei colori adottati, soprattutto se posto in prossimità diimpianti semaforici o intersezioni;

g) l'insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco otriangolo;

h) l'insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque nonpuò essere inferiore a mt. 20 (venti) lineari.

44. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'applicazionedelle sanzioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. 507/93, l'Amministrazione può disporre altresì larimozione dell'impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all'ordinedi rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabilile spese sostenute.45. Quanto previsto dall'art. 23 del N.C.d.S. e art. 52 del relativo Regolamento di esecuzione edi attuazione per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

SEGNALETICA

46. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale everticale) come previsto dal N.C.d.S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso airifornimenti, individuare l'accesso e l'uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI IMPIANTI ESISTENTI

47. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deveavvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.M. 20ottobre 1998. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere alposizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo delloscavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazionidi sostituzione o perdite pregresse.

SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE

48. Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazioneedilizia allo smantellamento. L'autorizzazione allo smantellamento e la rimozione deveprevedere:

a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;b) il ripristino dell'area alla situazione originale mediante l'adeguamento alle previsioni del

P.R.G.;

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c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo lanormativa vigente;

la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestantel'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

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Sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico

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