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CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA ANALISI NORMATIVA E GUIDA ALLE PROCEDURE DINSTALLAZIONE DELLE APPLICAZIONI GUIDA OPERATIVA ONLINE N. 1/2010 Parte 1/2 AREA TECNOLOGIE INFORMATICHE E INNOVAZIONE STUDI Consigliere delegato: Claudio Bodini Consiglieri co-delegati: Giancarlo Attolini e Roberto D’Imperio MAGGIO 2010

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CONSIGLIO NAZIONALE

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

COMUNICAZIONE UNICA PER LA NASCITA DELL’IMPRESA

ANALISI NORMATIVA E GUIDA ALLE PROCEDURE D’INSTALLAZIONE DELLE APPLICAZIONI

GUIDA OPERATIVA ONLINE N. 1/2010

Parte 1/2

AREA TECNOLOGIE INFORMATICHE E INNOVAZIONE STUDI

Consigliere delegato: Claudio Bodini

Consiglieri co-delegati: Giancarlo Attolini e Roberto D’Imperio

MAGGIO 2010

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II

A CURA DELLA

COMMISSIONE “PROTOCOLLI TELEMATICI E RAPPORTI ISTITUZIONALI”

CONSIGLIERE DELEGATO

CLAUDIO BODINI

PRESIDENTE

GIUSEPPE SCOLARO

SEGRETARIO

GIULIANO GAUDENZI

COMPONENTI

ANTONELLO ALLOCCO FRANCESCO SCARANO

GIANLUCA MONTANINI GIULIANO SISTINI

LUIGI ANTONIO PELLEGRINO VINCENZO TIBY

PAOLA ZAMBON

ISTITUTO DI RICERCA CNDCEC

LORENZO MAGRASSI

Hanno collaborato alla redazione della guida i componenti Giuliano Gaudenzi, Luigi Antonio Pellegrino, Giuseppe Scolaro, Vincenzo Tiby e Paola Zambon.

Si ringrazia per il prezioso contributo alla redazione del documento Roberto Cunsolo, presidente della Commissione “Internet, software applicativi e procedure” e componente dell’Osservatorio permanente Cndcec/Unioncamere.

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III

Indice

Presentazione ................................................................................................................................................ IV

1. COMUNICA: RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI .................................................................................1

Funzionamento della ComUnica in sintesi ....................................................................... 1

In cosa consiste la ComUnica ........................................................................................... 1

Entrata in vigore .............................................................................................................. 2

In cosa consiste l’obbligo per il professionista ................................................................ 3

Sintesi del quadro normativo........................................................................................... 4

L’inizio dell’attività: effetti e tempistiche ........................................................................ 7

2. GLI INTERMEDIARI E LE FORME DI ABILITAZIONE PRESSO I VARI ENTI ................................................... 10

I soggetti obbligati .................................................................................................................. 10

Il principale firmatario della pratica ....................................................................................... 12

IL PROCURATORE SPECIALE ....................................................................................................... 12

IL NOTAIO .................................................................................................................... 13

L’ISCRITTO NELLA SEZIONE A DELL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI ........ 14

IL CONSULENTE DEL LAVORO..................................................................................................... 17

I soggetti legittimati ............................................................................................................... 18

L’intermediario alla trasmissione ........................................................................................... 18

3. I SOFTWARE DA INSTALLARE: GUIDA ALL’INSTALLAZIONE ..................................................................... 23

L’installazione di Java Runtime ............................................................................................... 25

L’installazione del programma “ComUnica Impresa” ............................................................ 31

L’installazione dei software Sogei per la compilazione dei Modelli AA7/10 e AA9/10. ......... 41

L’installazione del programma FEDRA.................................................................................... 47

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IV

Presentazione

Innovare e semplificare. Sono questi i due predicati a cui ascrivere la scelta legislativa che ha portato alla creazione dell’istituto della “Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa in un giorno”.

Agli inizi degli anni ’90 il legislatore ha creato l’istituto dello “sportello unico delle attività produttive “ per l’avvio dell’attività d’impresa, istituto che ha sempre trovato difficoltà attuative, per la difficoltà di definizione dei compiti di gestione delle informazioni e delle autorizzazioni amministrative, riguardanti la nascita dell’impresa.

La Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai Servizi nel Mercato Interno (ex Direttiva Bolkestein), nel testo approvato il 12 dicembre 2006, individua il modello degli “sportelli unici” e testualmente recita: “al fine di semplificare ulteriormente le procedure amministrative è opportuno fare in modo che ogni prestatore abbia un interlocutore unico tramite il quale espletare tutte le procedure e formalità (in prosieguo: sportello unico) … La creazione degli sportelli unici … non dovrebbe interferire nella divisione dei compiti tra le autorità competenti in seno ad ogni sistema nazionale. Quando la competenza spetta a diverse autorità a livello regionale o locale, una di esse può assumersi il ruolo di sportello unico e coordinare le attività con le altre autorità. Gli sportelli unici possono essere costituiti non soltanto da autorità amministrative ma anche da camere di commercio e dell’artigianato ovvero da organismi o ordini professionali o enti privati ai quali uno Stato membro ha deciso di affidare questa funzione …”

L’articolo 9 del D.L 31 gennaio 2007 n. 7 è quindi la risposta italiana al recepimento della ex – direttiva Bolkestein”. Con la comunicazione unica il legislatore ha voluto individuare un canale telematico che attuasse nel concreto la realizzazione dello sportello unico presso cui attivare l’attività di impresa. Il sistema paese si arricchisce di una nuova iniziativa di e-governement, che vede imprese e professionisti affiancati nel processo innovativo che produca quella reale semplificazione dei procedimenti amministrativi che è fondamento del dettato normativo comunitario e della sua norma di recepimento.

Con la “Comunicazione Unica” il legislatore affida al Registro delle Imprese il ruolo di front - office telematico per tutti gli imprenditori, cui inoltrare le comunicazioni amministrative, fiscali previdenziali e assicurative, riguardanti l’attività d’impresa che si va ad intraprendere.

La PEC assume un ruolo importante nel sistema di comunicazione tra cittadino imprenditore e l’amministrazione pubblica ai fini della gestione dei procedimenti amministrativi.

L’ICT è quindi sempre più uno strumento di gestione dei rapporti tra privati e pubblica amministrazione.

La Comunicazione Unica si prefigge l’accelerazione e la semplificazione delle procedure per la nascita, la variazione e la cessazione dell’attività di impresa. Un obiettivo ambizioso, che dopo due anni di sperimentazione si appresta a divenire obbligo per tutti gli imprenditori.

I commercialisti, da sempre a fianco delle imprese, sono quindi chiamati ad un nuovo accrescimento della loro conoscenza e della loro formazione, al fine di assistere le nuove imprese e quelle già esistenti in questo nuovo passaggio epocale dei procedimenti amministrativi.

La condivisione delle conoscenze tecniche e applicative, e l’esperienza sin qui maturata nell’attività di sperimentazione sono le ragioni principali di questa nuova “Guida Operativa On LIne”.

L’uso delle nuove tecnologie informatiche ha generato un certo gap generazionale tra professionisti giovani e professionisti meno giovani: quel “digital divide” che comporta scompensi competitivi nell’applicazione della conoscenza normativa ai processi operativi e applicativi che scaturiscono dall’attuazione delle leggi.

Una professione “protagonista del cambiamento” e dei cambiamenti che l’IT impone deve perciò essere in grado di affrontare in maniera compatta le sfide tecnologiche. È quindi imprescindibile un’attività formativa sull’utilizzo dei nuovi strumenti professionali strutturati con l’ausilio dell’IT.

La creazione di uno strumento pratico e applicativo, che aiuti il processo autoformativo della categoria e contribuisca a colmare il divario competitivo tra generazioni di professionisti, peraltro a fronte di una generale crescita della dimestichezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie da parte della professione, è oggi

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un esigenza che il Consiglio nazionale sente di dover affrontare con particolare attenzione. In questa prospettiva la pubblicazione del presente documento, elaborato grazie al prezioso impegno dei colleghi componenti delle Commissioni di studio dell’area di delega “Tecnologie informatiche e innovazione studi”, rientra tra le iniziative promosse dal Consiglio nazionale per perfezionare la propria politica tesa al supporto operativo degli iscritti.

Il Consiglio nazionale auspica che il proseguimento dell’iniziativa “Guide operative online” possa davvero risultare uno strumento efficace ed idoneo al perseguimento di quegli obiettivi di sviluppo di competenze tecniche che rendano più agevole l’adozione di applicativi software, per l’espletamento degli adempimenti burocratici e delle attività professionale in generale.

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1. COMUNICA: RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI

Funzionamento della ComUnica in sintesi

Gli obblighi amministrativi previsti per l’avvio, la modifica e la cessazione attività, grazie all’art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007 n. 7, sono stati sostituiti da un’unica procedura chiamata ComUnica (ovvero Comunicazione Unica) effettuata dall’interessato presentandola all’ufficio del Registro delle imprese, per via telematica o su supporto informatico.

La Comunicazione Unica è una procedura che consente tramite un’unica presentazione di adempiere a tutti gli obblighi amministrativi che caratterizzano inizio, modifica e cessazione attività.

In cosa consiste la ComUnica

Con la ComUnica l’impresa in caso di avvio, modifica o cessazione attività può espletare i seguenti adempimenti contemporaneamente:

richiesta attribuzione o cessazione codice fiscale e partita IVA all’Agenzia delle Entrate;

iscrizione, modifica o cessazione attività commerciale al Registro delle imprese e nel Rea (non valida per il deposito dei bilanci);

iscrizione, modifica o cessazione attività artigiana all’Albo imprese artigiane;

iscrizione, modifica o cessazione attività artigiana o commerciale ai fini degli obblighi previdenziali INPS in capo ai titolari ed ai soci;

iscrizione, modifica e cessazione impresa che abbia dipendenti ai fini previdenziali INPS;

iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;

iscrizione, modifica o cessazione attività ai fini degli obblighi assicurativi INAIL;

comunicazione dati1 al Ministero del Lavoro.

La ComUnica è di fatto un documento informatico composto dalle seguenti parti che a propria volta possono essere formate da informazioni compilate, distinte di presentazione ed allegati:

1. Modello ComUnica (CUI);

2. Domanda/Denuncia Registro delle imprese;

3. Dichiarazioni Agenzia delle Entrate

4. Istanze INPS;

5. Istanze INAIL;

6. Istanze Albo Imprese Artigiane;

1 Si attendono ulteriori chiarimenti normativi in merito.

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7. Modelli Ministero Lavoro2.

Finora infatti tali pratiche seguivano iter e percorsi diversi a seconda dell’ente e delle finalità che perseguivano, utilizzando anche canali di presentazione diversi: fax, modalità telematica, informatica o cartacea presso lo sportello competente.

La ComUnica può essere presentata solo per chi svolge attività imprenditoriale o comunque per chi può essere ad essa ricondotto.

Solo chi svolge attività di impresa può presentare la ComUnica.

Una volta sottoscritta digitalmente la pratica viene trasmessa al Registro delle imprese o in via telematica o tramite consegna allo sportello su supporto informatico. La relativa ricevuta verrà inviata entro cinque giorni all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’impresa (e se questa l’ha opportunamente delegato anche per conoscenza all’indirizzo PEC del Dottore commercialista o Esperto contabile) - ed entro 7 giorni i singoli enti comunicano gli esiti di competenza sia all’impresa che al Registro delle Imprese - oppure consegnata allo sportello nel caso di presentazione tramite supporto informatico.

La ricevuta di presentazione della ComUnica costituisce titolo per l’avvio dell’attività d’impresa.

Entrata in vigore

L'obbligo di utilizzare la Comunica sia per le imprese che per gli intermediari abilitati quali i Dottori commercialisti e gli Esperti Contabili è entrato in vigore dal 1° aprile 2010.

Il periodo di sperimentazione è iniziato dal 1° ottobre 2009 ed ha specificamente riguardato:

a. dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA;

b. domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel Registro delle imprese e nel R.E.A. (escluso il deposito del bilancio);

c. domanda d'iscrizione dell'impresa ai fini INAIL;

d. domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al Registro delle imprese per le imprese artigiane ed esercenti attività commerciali ai fini previdenziali INPS;

e. domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini previdenziali INPS;

f. variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini previdenziali INPS;

g. domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini INPS.

2 Al momento non previsti.

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In cosa consiste l’obbligo per il professionista

Il Dottore Commercialista e l’Esperto contabile iscritti rispettivamente nella sezione A e nella sezione B dell’Albo per presentare la ComUnica per conto di un’impresa (dopo aver ricevuto debita procura speciale, con firma non autenticata oppure nella sola veste di intermediario per la trasmissione della pratica in quanto utilizzatore di Telemaco), qualora prevista, deve dotarsi di strumenti hardware e software appropriati. La presentazione può avvenire unicamente scegliendo tra la trasmissione telematica e la consegna del supporto informatico contenente la pratica direttamente allo sportello camerale.

Il professionista in linea generale potrà scaricare gratuitamente i software necessari sintetizzati in tabella accedendo all’indirizzo www.registroimprese.it alla pagina COMUNICAZIONE UNICA, nella sezione SOFTWARE.

Dopo aver ottenuto esito positivo dal Registro delle imprese, qualora a ciò delegato dal cliente, dovrà infine archiviare e conservare le relative ricevute.

Il professionista deve dotarsi di firma digitale per presentare la ComUnica scegliendo tra la trasmissione telematica o la consegna allo sportello del supporto informatico

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Strumenti da utilizzare Software necessari

Firma digitale da apporre obbligatoriamente in tutti i file distinta e negli allegati previsti.

Software per apporre la firma digitale (es. Dike). Tale software risulta già integrato se si utilizza la business key

Dispositivo di firma digitale (smart card) o CNS, o CRS, o CIE3 o chiavetta USB

abilitata al servizio (es. business key).

Software per l’interazione con il dispositivo di firma digitale: il software risulta già integrato se si utilizza la business key

Connessione al servizio internet (solo se si effettua la trasmissione telematica). Browser e corrette impostazioni di rete

Richiesta credenziali di accesso al sito Registro delle imprese (solo se si effettua la trasmissione telematica).

Browser e corrette impostazioni di rete

PC sul quale si installa il software “ComUnica” che permette di compilare la stessa nonché creare, compilare e modificare la modulistica INPS relativa alle imprese con dipendenti (DM68) e agricole (DA) e INAIL.

“ComUnica” che può essere eseguito sui sistemi Windows 98/XP/NT/2000 e Linux.

Se l’impresa è individuale e svolge attività artigiana, anziché utilizzare il solo software ComUnica in modo semplificato si può utilizzare in alternativa la piattaforma web “Starweb”.

Starweb è utilizzato nelle CCIAA che aderiscono al servizio (http://starweb.infocamere.it)

PC sul quale si installa il software “Fedra Plus – versione 6.5” che permette di compilare le domande e le denunce al Registro delle imprese ed al REA e le domande all’INPS relative alla Gestione autonoma esercenti attività commerciali, o altri software commerciali analoghi.

“Fedra Plus – versione 6.54” può essere

eseguito sui sistemi Windows 98/XP/NT/2000 e Linux

PC sul quale si installa il software Sogei per la compilazione dei modelli in formato elettronico previsti per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività ai fini IVA, da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Software Sogei per i modelli AA7/10 e AA9/10 rispettivamente relativi alle persone fisiche ed ai soggetti diversi dalle persone fisiche (società)

PC sul quale si installa un apposito software per leggere i file in formato pdf prodotti.

Software per leggere i file in formato pdf creati con la pratica.

Indirizzo di posta elettronica certificata nel quale ricevere le pratiche per l’impresa: dovrà essere richiesto dalla stessa prima dell’inizio attività ed inserito nella compilazione della pratica tramite il software Fedra (o simili). Altrimenti la CCIAA gliene affiderà uno senza costi aggiuntivi. Tale indirizzo PEC non verrà inserito in visura camerale.

L’utilizzo della PEC è obbligatorio per le imprese costituite in forma societaria, mentre è facoltativo per le imprese individuali. Il Professionista incaricato o delegato è opportuno che inserisca il suo indirizzo PEC nel modello Comunica.

Indirizzo di posta elettronica certificata nel quale ricevere le pratiche per conoscenza (qualora il cliente lo desideri/autorizzi).

Al minimo un browser

PC per effettuare il salvataggio su supporto informatico (in alternativa alla trasmissione telematica) da portare allo sportello camerale.

Cd, Dvd, Chiave o Pendrive o Token Usb

Il professionista deve essere autorizzato dal cliente-impresa per ricevere notizia della ricevuta e/o dello stato della procedura di ComUnica presentata.

On line sono a disposizione gratuitamente guide camerali che illustrano le varie casistiche relative alle imprese individuali, artigiane e commerciali.

Sintesi del quadro normativo

La ComUnica nasce nel contesto europeo di semplificazione degli atti amministrativi e sfocia in un recepimento domestico graduale ed articolato. Ai fini dell’agevole utilità della presente guida ai colleghi pertanto verranno riepilogati i principali riferimenti normativi e di prassi evidenziando le eventuali lacune e laddove possibile fornendo interpretazioni utili per la nostra categoria.

3 I dispositivi CNS, CRS e CIE sono utilizzabili se muniti di certificato digitale di sottoscrizione.

4 Obbligatorio dal 16 febbraio 2010, l’utilizzo della nuova versione 6.5.1 invece per le pratiche relative al deposito di bilancio.

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Sintesi quadro normativo relativo alla ComUnica in ordine cronologico

Leggi e decreti Nota

D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 (convertito, con modificazioni, nella Legge 2 aprile 2007, n. 40), art. 9

Istituisce la ComUnica per l’inizio attività di impresa.

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (interdirigenziale) 2 novembre 2007

Presenta il modello di ComUnica

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 febbraio 2008

Approvazione modulistica informatica per la presentazione, delle domande e delle denunce al Registro delle imprese e al REA, con integrazione ai fini previdenziali (INPS), in via telematica o su supporto informatico

D.P.C.M. 6 maggio 2009 Regole tecniche per la presentazione della ComUnica e per l’interazione con le Amministrazioni competenti

Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 (convertito nella Legge 3 agosto 2009, n. 102), art. 23, co. 13

Proroga dell’entrata in vigore della ComUnica al 1° ottobre 2009 (con periodo sperimentale semestrale)

Decreto Ministero Sviluppo Economico 14 agosto 2009

Approvazione specifiche tecniche per software utile alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico

Decreto Ministero Sviluppo Economico (interdirigenziale) 19 novembre 2009

Approvazione nuovo modello di ComUnica per integrarlo con altre Amministrazioni

Decreto Ministero Sviluppo Economico 24 novembre 2009

Integrazioni alla modulistica e possibilità di utilizzare software ex D.M. 6.02.08 fino al 15.02.2010

Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 23 marzo 2010 in G.U. del 3 aprile 2010

Approvazione dei nuovi modelli di certificati-tipo d’iscrizione nel Registro delle imprese e approvazione del nuovo modello di ricevuta Comunicazione Unica rilasciata dal Registro delle imprese

D.L. 25 marzo 2010, n. 40 (Decreto incentivi), art. 1, co. 4

Obbligatorietà dal 1° maggio 2010 di adozione della ComUnica anche per la comunicazione relativa alle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all’estero della sede sociale delle società.

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Sintesi quadro normativo relativo alla ComUnica in ordine cronologico

Prassi e regolamenti attuativi Nota

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007

Approvazione tabella di classificazione delle attività economiche ATECO 2007 da utilizzare negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate e nelle domande e denunce da presentare al Registro delle imprese/REA, a partire dal 1° gennaio 2008

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 dicembre 2007

Approvazione modello AA7/9 da utilizzare per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività, ai fini dell’imposta del valore aggiunto, di soggetti diversi dalle persone fisiche, con relative istruzioni, a partire dal 1° gennaio 2008

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2008

Approvazione modello AA9/9 da utilizzare per la dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione di attività, ai fini dell’imposta del valore aggiunto, di imprese individuali e lavoratori autonomi, a partire dal 7 febbraio 2008

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2008

Approvazione nuove istruzioni al modello AA7/9

Circolare n. 3615/C dell’8 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico

Commento alle specifiche tecniche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 febbraio 2008

Circolare INAIL n. 8 del 8 febbraio 2008 Prime linee guida inerenti perlopiù il periodo sperimentale

Circolare n. 3616/C del 15 febbraio 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico

Prevede la facoltà dell’impresa di dare procura speciale a terzi (intermediari o professionisti) per la presentazione di ComUnica

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0042276 del 4 novembre 2008

I soggetti tenuti ad iscriversi solo al Rea (es. associazioni, fondazioni, altri enti) non sono tenuti all’utilizzo della ComUnica

Circolare del Ministero Sviluppo Economico n. 3268/C del 9 settembre 2009

istruzioni per la compilazione della modulistica per l’iscrizione ed il deposito nel Registro delle imprese e per le denunce al REA ex D.M. 14 agosto 2009

Circolare INAIL n. 52 del 28 settembre 2009 Regole INAIL per l’iscrizione dal 01.10.09

Circolare di Unioncamere n.ro prot. 14594 del 30 settembre 2009

Avvio sperimentazione ComUnica

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 85801 del 1° ottobre 2009

Si interpreta che l’avvio attività non può avvenire prima della presentazione della ComUnica

Messaggio INPS prot. n. 28736 del 10 dicembre 2009

Flusso procedurale ed adempimenti operativi su variazione dati e cessazione attività

Messaggio INPS prot. n. 28736 del 10 dicembre 2009 - allegato

Guida operativa servizi on line

Messaggio INPS prot. n. 030114 del 29 dicembre 2009

ComUnica per imprese agricole

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 dicembre 2009

Approvazione nuovi modelli AA7/10 e AA9/10 con utilizzo dal 1° gennaio 2010

Circolare INPS n. 41 del 26 marzo 2010

Comunicazione Unica. Adempimenti a cura degli utenti e degli operatori delle sedi INPS a partire dal 01/04/2010. Si forniscono le istruzioni sulle tipologie di operazioni che gli utenti devono assolvere tramite la Comunicazione Unica, nonché le operazioni che sono viceversa da svolgere tramite i canali telematici dell’Istituto o presso gli sportelli. Con riferimento agli adempimenti che attengono alle attività istituzionali dell’INPS, vengono approfondite le specificità riferite alle singole gestioni previdenziali, che riguardano:

le imprese che operano con il sistema DM-UniEMens e le aziende agricole assuntrici di manodopera che operano con il sistema DMAG (punto 3);

i titolari e soci lavoratori di imprese commerciali e artigiane (punto 4);

le aziende agricole autonome CD e IAP (punto 5).

Comunicato Stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2010

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’avvio della fase a regime con indicazioni agli uffici circa la permanenza in vigore dei precedenti canali per i casi in cui non è possibile operare con la comunicazione unica (professionisti e artigiani operanti in regioni in cui non è stata modificata la normativa per l’artigianato).

Istruzioni INAIL del 31 marzo 2010 pubblicate sul sito dell’istituto

Sono fornite le precisazioni in merito all’accreditamento dell’utenza al punto cliente INAIL al fine di chiarire chi sono i soggetti titolati ad ottenere le credenziali di accesso.

Circolare del Ministero del Lavoro prot. n. 7155 del 20 aprile 2010

Prevede che le aziende di nuova costituzione obbligate ad utilizzare il canale ComUnica per l'avvio di attività e che, contemporaneamente, assumono personale dipendente, abbiano cinque giorni di tempo per trasmettere al Centro per l’impiego competente la comunicazione di costituzione del rapporto di lavoro, comunicazione di assunzione che, secondo la l. 296/2006, dovrebbe invece avvenire un giorno prima dell’inizio al lavoro del lavoratore tramite il modello Unilav.

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Come si evince dal lungo elenco di normativa e prassi sintetizzata il quadro giuridico inerente la ComUnica è copioso e complesso.

Allo stato attuale è utile sapere che mancano ancora chiarimenti operativi per l’integrazione della presentazione con informazioni eventualmente richieste dal Ministero del Lavoro.

L’argomento che la nostra categoria ritiene essere maggiormente utile per un commento (sebbene in sintetica versione poiché trattasi di una guida) è invece legato alla tempistica inerente l’inizio attività e le nuove disposizioni amministrative connesse alla ComUnica.

L’inizio dell’attività: effetti e tempistiche

L’inizio di un’attività (commerciale o artigianale, in forma individuale o societaria) implica il possesso di determinati requisiti per alcune tipologie di imprese e l’adempimento formale di alcuni obblighi di natura amministrativa, fiscale, previdenziale e assicurativa.

Com’è ben noto, in speciale modo al commercialista, il quadro normativo inerente l’inizio attività non è univocamente coordinato né presenta interpretazioni dottrinali univoche e pertanto non è agevole schematizzarlo.

È utile, per introdurre l’argomento, ricordare l’art. 2196 c.c. :

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

1. il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;

2. la ditta (2563 e seguenti);

3. l'oggetto dell'impresa;

4. la sede dell'impresa;

5. il cognome e il nome degli institori e procuratori.

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

Dunque nel codice civile sono previsti trenta giorni per l’iscrizione dell’impresa al R.I. dalla data in cui alla stessa abbia realmente iniziato a svolgere attività impresa. Tali tempistiche non risultano però univoche per altri fini.

In particolare i 30 giorni sono previsti per la presentazione del modello per la domanda di iscrizione al Registro delle imprese nonché entro lo stesso termine anche per la denuncia ai fini IVA (richiesta codice fiscale e partita IVA) e per l’iscrizione all’Albo artigiani ed alla gestione IVS artigiani. Per l’INAIL invece le tempistiche sono diverse (ex art. 12, c. 1°, Decreto n. 1124 del 30 giugno 1965) e pertanto le denunce di iscrizione devono essere presentate contestualmente all’inizio dell’attività, mentre per l’INPS qualora si assumano dipendenti la scadenza è prevista entro il giorno 16 del mese successivo ed altre tempistiche vengono previste per speciali autorizzazioni richieste per l’avvio di alcune attività da leggi speciali.

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Si ricorda che rimangono in vigore le norme e le regole proprie di ciascun ente coinvolto nella ComUnica (ai fini fiscali, previdenziali, assistenziali ed amministrativi).

Il D.L. 7/07 all’art. 9 c. 3 ha ora decretato che la ricevuta della presentazione della ComUnica debba costituire titolo per l’immediato avvio dell’attività imprenditoriale.

Pertanto ai fini “dell’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro impresa” per avviare l’attività l’interessato deve presentare la ComUnica all’Ufficio del Registro delle Imprese, dunque ancora prima di aver materialmente iniziato ad esercitarla e dunque senza poter attendere i trenta giorni previsti civilisticamente (e non abrogati) e senza magari possedere autorizzazioni o licenze previste per legge, pertanto creando da subito semplicemente imprese “inattive” da rendere in seguito operative.

Non si discute dell’apprezzata norma che concretizza la possibilità di iniziare l’attività di impresa in un solo giorno ma non si comprende perché tale e importante semplificazione possa essere interpretata in modo restrittivo.

Interpretazione

Ricevuta: semplice titolo di conformità agli adempimenti amministrativi.

Mantenendo valide le direttive civilistiche previste per l’iscrizione entro i trenta giorni, nell’incertezza normativa, non si ritiene infatti si possa applicare la sanzione amministrativa pecuniaria (ex art. 2194 c.c.) prevista per non aver osservato l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese se la ComUnica venga presentata al Registro delle imprese entro i trenta giorni dall’inizio attività.

Interpretazione

Si ritiene che la presentazione di ComUnica, in assenza di chiarimenti normativi, entro i trenta giorni dall’inizio attività non possa essere sanzionata dal Registro delle imprese. Cionondimeno è probabile

ipotizzare una larga maggioranza dei casi in cui, in assenza di ulteriori presupposti di legge, si presenti la ComUnica rendendo l’impresa inattiva.

A seguito di apposita istanza presentata da Unioncamere di Torino al Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero con nota n. 85801 del 1° ottobre 2009, ha confermato tale impostazione, affermando che “non è più possibile dichiarare una data di inizio attività anteriore al giorno di rilascio della ricevuta da parte del Registro delle Imprese”.

Dal punto di vista del diritto commerciale, si ritiene che l’interpretazione ministeriale non possa essere condivisa, quantomeno per le società, anche in quanto la nascita d’impresa è legata alla volontà organizzativa dell’imprenditore di esercitare un’attività commerciale (in forma individuale o societaria o di impresa artigiana) che per sua stessa natura richiede tempo ed analisi di mercato e che realisticamente, per rispondere a tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assistenziali, non potrebbe svolgere nel giorno stesso nel quale vi sia la decisione di avviare un’attività imprenditoriale.

La semplificazione normativa deve risultare agevole a chi intende avviare un’attività di impresa che apprezzerà ancora più lo strumento della Comunicazione Unica, una volta compresa l’utilità operativa senza

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dover necessariamente pensare di svolgere adempimenti amministrativi-burocratici nella prima fase molto delicata relativa all’intreccio di rapporti commerciali ed all’organizzazione di una gestione societaria sicuramente richiedente diverso tempo (a riprova di ciò è stata prevista persino l’iscrizione di società inattive, perché ad esempio necessitavano di ristrutturazioni o quant’altro).

Il Registro delle imprese torinese infatti aveva proposto una interpretazione distinta per le imprese “libere” di svolgere attività economiche rispetto a quelle “disciplinate” dalle norme, prevedendo la possibilità che la ricevuta non costituisca valore costitutivo ma solo pubblicistico, quale “attestazione formale della nascita d’impresa” e che pertanto possa essere mantenuto ai trenta giorni finora previsti al fine di garantire per le prime il diritto alla libertà di iniziativa economica previsto dall’articolo 41 della Costituzione e per le seconde l’assenza di impedimenti che possano condizionare comunque il libero avvio di attività imprenditoriale. Motivando le proprie ragioni nella guida camerale disponibile gratuitamente on line pertanto il Registro delle imprese torinese discostandosi dall’esegesi ministeriale, ha riportato le seguenti procedure:

“La presentazione della domanda di iscrizione dell’impresa nello stesso registro deve essere presentata:

in caso di costituzione dell’impresa con contestuale inizio dell’attività

sempre entro il termine di 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività, come previsto dalle norme poste a disciplina dell’iscrizione delle imprese nel Registro delle imprese;

in caso di costituzione dell’impresa individuale senza contestuale inizio dell’attività

nel termine di 30 giorni dall’avvio dell’impresa, come previsto dalle norme poste a disciplina delle dichiarazioni di inizio attività da presentarsi all’Agenzia delle Entrate.

Naturalmente, la domanda di iscrizione, se presentata al Registro delle imprese oltre il termine di 30 giorni dall’inizio effettivo dell’attività o dall’avvio dell’impresa, sarà considerata tardiva e quindi sarà sanzionata dal Registro delle imprese soltanto nell’ipotesi della costituzione dell’impresa con contestuale inizio dell’attività.

L’attività sanzionatoria, infatti, è condizionata dal rispetto del principio di stretta legalità, per cui é possibile sanzionare soltanto le fattispecie di illecito amministrativo previste per legge e le norme sul Registro delle imprese non contemplano il caso della presentazione tardiva della domanda di iscrizione di impresa inattiva.

Diversamente, l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’impresa individuale inattiva diventa rilevante ai fini del pagamento del diritto annuale essendo il presupposto del corrispondente obbligo di pagamento previsto in capo all’impresa, l’iscrizione nel Registro delle imprese e non l’inizio dell’attività da parte dell’impresa.”

Si suggerisce pertanto ai colleghi di leggere attentamente le istruzioni delle CCIAA locali per comprenderne l’orientamento sull’interpretazione collegata ai trenta giorni.

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2. GLI INTERMEDIARI E LE FORME DI ABILITAZIONE PRESSO I VARI ENTI

Dopo aver analizzato i principali riferimenti normativi e la prassi amministrativa emanata dalle singole amministrazioni interessate, nel capitolo precedente, ci occupiamo di individuare quali sono i soggetti obbligati dalla legge alla presentazione della “Comunicazione Unica”. Cercheremo inoltre di approfondire in questa parte della Guida on line come operano gli intermediari professionali di cui l’imprenditore si avvale nello svolgimento degli adempimenti pubblicitari, evidenziando quali sono le norme che legittimano figure diverse dal soggetto obbligato alla sottoscrizione dei documenti.

Il legislatore con l’articolo 9 della Legge 40/2007, ha individuato il “soggetto obbligato“, ovvero l’imprenditore, quale soggetto a cui fanno carico gli adempimenti per l’avvio dell’attività economica, ovvero le comunicazioni relative ai fatti modificativi dell’attività d’impresa, nonché l’adempimento estintivo dell’impresa.

Sicuramente l’applicazione della Comunicazione avrà un forte impatto su imprenditori organizzati in forma di impresa individuale, che fino all’entrata a regime del nuovo adempimento per l’esercizio dell’attività d’impresa, hanno posto in essere gli atti amministrativi, mediante l’utilizzo di modulistica cartacea e la sottoscrizione della medesima in forma autografa. L’attività d’identificazione del firmatario obbligato è stata sin qui svolta, ove richiesta, a cura del funzionario preposto alla ricezione dell’atto amministrativo, presso la singola amministrazione interessata.

L’entrata a regime obbliga l’imprenditore a dotarsi dello strumento di firma digitale, nonché di una postazione informatica con cui compilare la modulistica elettronica, che tramite il Registro delle imprese affluisce alle amministrazioni interessate.

L’imprenditore, però, spesso non possiede quelle conoscenze specifiche e soprattutto non è in grado di adempiere autonomamente all’effettuazione degli adempimenti costitutivi, modificativi ed estintivi dell’impresa e ricorre spesso all’assistenza di professionisti, quali il commercialista, il consulente del lavoro o il notaio per la compilazione e la presentazione della modulistica, presso il Registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e/o l’INAIL. Adempimenti che per altro sono svolti con tempistiche differenti, in virtù di termini differenti fissati dalle normative di riferimento. Normative che la Comunicazione Unica non ha soppresso, né ha unificato nella disposizione sopra richiamata, i termini per adempiere alla pubblicità dell’atto di costituzione, modificazione ed estinzione presso tutte le Amministrazioni interessate.

Non è quindi pensabile una massiva strutturazione dell’impresa per compiere in autonomia, senza l’ausilio dei professionisti, o del professionista che affianca l’imprenditore.

Per la presentazione di un atto amministrativo occorre quindi individuare:

a. I soggetti obbligati; b. Il firmatario principale della pratica; c. I soggetti legittimati; d. L’intermediario alla trasmissione.

I soggetti obbligati

In generale la legge pone a carico dell’imprenditore o del rappresentante dell’impresa organizzata in forma societaria, l’obbligo di provvedere agli adempimenti pubblicitari riguardanti la nascita, la modifica o la cessazione dell’impresa.

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A questi soggetti, persone fisiche o persone giuridiche che agiscono tramite loro rappresentanti, si applicano le eventuali sanzioni per l’omissione o il ritardo nell’esecuzione dell’adempimento amministrativo.5

Ad ogni singolo adempimento possono quindi individuarsi uno o più soggetti obbligati. Si elencano di seguito alcuni atti amministrativi che fanno capo a soggetti obbligati differenti:

L’iscrizione presso il Registro delle imprese degli atti costitutivi e modificativi delle società di capitali fanno capo per legge al Notaio rogante che è il soggetto obbligato.

L’iscrizione presso il Registro delle imprese degli atti costitutivi e modificativi delle società di persone fanno capo per legge agli amministratori della società, obbligo che si sposta in capo al notaio ove l’atto societario sia redatto in forma di atto pubblico.

L’iscrizione nel Registro della nomina dell’organo amministrativo di una società di capitali è un obbligo che incombe all’amministratore nominato.

L’iscrizione nel Registro della cessazione dell’amministratore di società di capitali è un obbligo che compete al collegio sindacale o in assenza di quest’organo all’organo amministrativo che è nominato in luogo di quello cessato.

Il deposito del bilancio finale di liquidazione di una società di capitali e dell’istanza di cancellazione di una società di qualsiasi tipo è un obbligo che compete al liquidatore in carica.

L’iscrizione di una impresa individuale presso il Registro delle Imprese è un obbligo che compete all’imprenditore stesso.

La modifica dei dati anagrafici iscritti nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico amministrativo è un obbligo che incombe sull’imprenditore individuale;

La cancellazione dell’impresa individuale dal Registro delle Imprese è un obbligo che incombe sull’imprenditore individuale.

La richiesta di partita iva e codice fiscale all’Agenzia delle Entrate per una società di qualsiasi tipo è obbligo che compete all’amministratore o al legale rappresentante della società

La richiesta di partita iva per l’imprenditore individuale è obbligo che compete a lui personalmente.

La modifica dei dati anagrafici e/o la comunicazione di altri elementi (soggetto depositario delle scritture contabili, unità operative dell’impresa, attività economiche in aggiunta a quella principale, opzioni per l’adozione di particolari regimi fiscali, ecc…) è un obbligo che compete all’imprenditore individuale

La cessazione della partita iva dell’impresa sia individuale che societaria, è obbligo che compete all’imprenditore o al liquidatore della società.

In materia di atti amministrativi diretti all’INPS, piuttosto che all’INAIL il soggetto obbligato è l’imprenditore o il rappresentante legale nel caso di impresa organizzata in forma societaria. Per gli adempimenti presso questi due enti non è viceversa previsto dalla legge l’obbligo a carico del notaio.

Per le pratiche di Comunicazione Unica, occorre quindi individuare il soggetto obbligato che sia comune a tutti gli enti, che nella stragrande maggioranza dei casi su elencati è riconducibile all’imprenditore o all’amministratore della società o al legale rappresentante della società.

Ove l’imprenditore sia quindi dotato di dispositivo di firma digitale, può svolgere autonomamente l’adempimento amministrativo presso tutti gli enti cui è indirizzata la comunicazione unica, fatto salvo ai casi previsti per legge per i quali è obbligatorio l’intervento del notaio.

5 In base all’art. 5 della legge n. 689/1981 su procedimento sanzionatorio, ogni persona che con il suo comportamento concorre

alla violazione, soggiace alla sanzione prevista dalla legge che la dispone.

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Il principale firmatario della pratica

Passiamo ora ad individuare il soggetto “firmatario principale” della Comunicazione Unica, nonché della modulistica allegata alla Comunicazione Unica (Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Albo Imprese Artigiane, Ministero del Lavoro). Il “firmatario principale è colui che con il suo intervento personale produce l’atto che consente la genesi del procedimento amministrativo. E’ il soggetto cui è intestata la distinta di presentazione – documento che definisce l’adempimento amministrativo da eseguire, descrivendone gli estremi ed in sunto il contenuto – in cui il firmatario è individuato come “Il sottoscritto”.

Si deve quindi necessariamente trattare di un soggetto cui la normativa ha imposto l’obbligo, o a cui è stato conferita la facoltà di richiedere l’esecuzione di formalità pubblicitarie dell’atto amministrativo, presso il Registro delle Imprese, nonché presso le altre amministrazioni interessate.

Il firmatario principale di una pratica di Comunicazione Unica potrà essere sempre individuato in uno di questi soggetti:

1. L’imprenditore individuale. 2. L’amministratore o il legale rappresentante della società 3. Il procuratore speciale dell’impresa 4. Il Notaio per tutte le formalità dipendenti dagli atti da lui rogati o autenticati 5. Un iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, nel caso di

atti societari per i quali non è richiesto l’intervento del notaio. 6. Il Consulente del lavoro con particolare riguardo alle pratiche rivolte agli enti previdenziali e

assicurativi (INPS e INAIL) per le imprese con dipendenti.

Una delle questioni più controverse è quindi legata alla corretta individuazione del soggetto firmatario principale, soprattutto nel caso, per lo più scolastico, in cui si debba procedere contestualmente a presentare modulistica elettronica d’interesse per tutte le amministrazioni coinvolte.

IL PROCURATORE SPECIALE

Dato atto che l’imprenditore individuale, nonché il legale rappresentante della società, in possesso di firma digitale quali soggetti obbligati possono rivestire la veste di firmatario per tutti i modelli diretti alle singole amministrazioni interessate, nel caso in cui questi soggetti non siano in possesso del suddetto dispositivo devono avvalersi di un procuratore speciale all’uopo nominato6, attraverso procura speciale (o generale) per il conferimento di particolari atti, tra i quali quelli inerenti gli adempimenti pubblicitari di atti amministrativi destinati al Registro delle imprese, Agenzia delle Entrate INPS e INAIL, da iscriversi nel Registro delle Imprese.

La procura speciale di cui al fac-simile allegato alla circolare n. 3616/C del 15/02/2008 (vedi nota a piè pagina) consente al soggetto obbligato (imprenditore, rappresentante legale) “di conferire, a professionisti o altri intermediari, l’incarico di svolgere le attività correlate alla presentazione della Comunicazione Unica”.

Con la procura speciale il soggetto obbligato, titolare dell’impresa, attribuisce al soggetto designato il potere di sottoscrivere digitalmente, nonché di presentare telematicamente la comunicazione unica al Registro delle imprese competente, in base alla sede di ubicazione principale dell’impresa, sulla base di un codice univoco di identificazione della pratica. A differenza della procura speciale conferita con scrittura autenticata da iscriversi nel Registro delle imprese, sopra richiamata, la procura individuata dalla circolare richiamata in nota è da considerarsi come una procura negoziale ad acta, che si esaurisce con la

6 Si fa riferimento al procuratore speciale non autenticata allegata (ex. Art. 57 del D.Lgs. n. 82/2005) alla circolare n. 3616/C del

15/02/2008, emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico.

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presentazione della pratica di comunicazione unica al Registro delle imprese. Proprio l’univocità richiamata dalla circolare, porta a ritenere che nel caso di provvedimenti istruttori, che portino al rifiuto o alla sospensione della pratica, l’atto negoziale rappresentato dalla procura speciale “univoca” debba essere oggetto di novazione, mediante il conferimento di una nuova procura, nel caso in cui il codice della pratica sia riattribuito dalla procedura informatica per la compilazione della distinta di comunicazione unica a seguito di richiesta di reinvio della pratica da parte di una delle Amministrazioni interessate.

La possibilità di rilascio della procura speciale consente all’imprenditore di avvalersi per la presentazione della pratica di comunicazione unica, di soggetto “firmatario principale” anche diverso dal professionista iscritto in un albo professionale riconosciuto, essendo sufficiente che il soggetto ricevente la procura sia in possesso dello strumento tecnologico consistente nel dispositivo di firma digitale.

Dall’analisi del testo di procura speciale reso disponibile, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 82/2005, sul sito www.registroimprese.it emerge l’omissione tra gli adempimenti elencati di quelli assicurativi che sono riconducibili agli adempimenti presso l’INAIL. Tale omissione non ha prodotto però alcun effetto di disconoscimento della legittimazione alla sottoscrizione della modulistica durante la fase di sperimentazione. Se ne auspica ad ogni modo l’adeguamento.

La procura deve essere conferita su modello cartaceo con firma autografa apposta dal/dai soggetti obbligati. Il documento analogico è da sottoporre a scansione7 e a successiva conversione in formato PDF/A8

Alla procura speciale deve essere inoltre allegato il documento di riconoscimento in corso di validità anch’esso oggetto di scansione e conversione nel formato PDF/A.

L’Esperto contabile, iscritto nella sezione B dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, può quindi operare nella presentazione delle pratiche di comunicazione unica, ove in possesso di dispositivo di firma digitale, mediante la procura speciale con cui è a lui conferito incarico per l’assolvimento degli adempimenti amministrativi individuati dall’art. 9 della Legge n. 40/2007.

La circolare 3616/C consente al soggetto firmatario di comprovare lo status di legale rappresentante di imprenditore persona fisica o giuridica, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all’istanza.

IL NOTAIO

Sulla scorta della normativa vigente, il notaio assume la veste di firmatario principale, in tutti quei casi in cui è obbligato dalla legge (atti societari) in forza di atti da lui rogati o autenticati: può operare nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per il rilascio del codice fiscale e della partita, in qualità di soggetto che è obbligato per legge a richiedere l’iscrizione della società al Registro delle imprese in forza della disposizione di cui al Decreto Interministeriale del 12/05/2004, richiamato dal provvedimento che fissa le regole tecniche per la presentazione della Comunicazione Unica per l’immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni interessate D.P.C.M. 6 maggio 20099.

Il su richiamato Decreto interministeriale, non è viceversa richiamato in forma diretta dalle istruzioni ai modelli AA7/10, che viceversa fanno riferimento per la presentazione telematica, quale soggetto firmatario, al contribuente o ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22/07/1998 n. 32210. Il richiamo del provvedimento dettante le regole tecniche sembrerebbe

7 Per il procedimento di scansione dei documenti si raccomanda di impostare la scansione in modalità bianco e nero, con una

risoluzione non superiore ai 200 dpi. 8 Il PDF/A è un formato standard obbligatorio per l’iscrizione di atti nel Registro delle imprese, ai sensi del D.P.C.M. 10/12/2008. Il

D.P.C.M. individua lo standard 19005-1-2005 pdf-1/a b, quale standard per la conservazione di documenti digitali, con effetto dal 15 gennaio 2009. 9 Art. 2, comma 1, lett. h).

10 D.P.R. 22/07/1998 n. 322 - Art. 3, comma 2-bis. Nell'ambito dei gruppi in cui almeno una società o ente rientra tra i soggetti di cui

al comma precedente, la presentazione in via telematica delle dichiarazioni di soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo avvalendosi del servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al

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quindi non consentire di ricorrere al notaio, quale soggetto firmatario in tutti i casi diversi dagli atti societari, autorizzandolo in forza della disposizione di cui all’art. 31, comma 2-ter della Legge n. 340 del 24/11/2000.

A normativa vigente non sembra quindi possibile per il notaio operare nella qualità di firmatario per la modulistica allegata alla Comunicazione Unica e diretta all’INAIL, in quanto la professione notarile non è richiamata dall’articolo 1 della Legge n. 12 dell’11 gennaio 197911. Riguardo agli atti di competenza dell’INPS per la gestione IVS artigiani e commercianti, essendo ad oggi facenti parte della modulistica elettronica di cui al D.M. 14 agosto 2009 (modelli S1 e S2), si ritiene che in forza della disposizione di cui all’art. 31, comma 2-ter della Legge n. 340/2000, il notaio sia legittimato allo svolgimento degli adempimenti presso codesta amministrazione interessata, così come nei confronti dell’Albo imprese artigiane, potendosi per tale ente prevedere l’apposito riquadro (AA) all’interno dei modelli per l’iscrizione o la modifica di società.

Nonostante il mancato raccordo normativo, in virtù delle disposizioni richiamate dal D.P.C.M. 6 maggio 2009, non emergono dubbi interpretativi circa la possibilità del notaio ad operare nei confronti di almeno tre delle Amministrazioni interessate.

Ai fini procedurali per i soggetti imprenditori artigiani costituiti in forma societaria, non potendo il notaio curare l’adempimento di iscrizione presso l’INAIL, la società artigiana, sarà iscritta inattiva, con conseguente assenza della modulistica dell’Albo imprese artigiane e dell’INAIL.

In merito alla legittimazione del notaio a sostituirsi al soggetto obbligato è bene precisare che è esclusa la legittimazione notarile per la presentazione delle denunce di inizio attività e le denunce di apertura, modifica e cancellazione di unità locale.

Il notaio, però nei casi di carenza di legittimazione, al pari di qualunque altro soggetto, può essere incaricato a mezzo procura speciale per adempiere alla presentazione delle denunce e delle istanze al registro delle Imprese nonché all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL.

L’ISCRITTO NELLA SEZIONE A DELL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Nel capitolo precedente nel quale si è trattato degli aspetti normativi si è già fatto cenno alla disposizione transitoria dell’art. 78 dell’Ordinamento professionale di cui al D.Lgs. n. 139/2005.

In questa sede si intende evidenziare quali sono le fattispecie di atti amministrativi per i quali il professionista iscritto nella sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili può

gruppo l'ente o la società controllante e le società da questi controllate come definite dall'articolo 43-ter, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

D.P.R. 22/07/1998 n. 322 - Art. 3, comma 3. Ai soli fini della presentazione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:

a. gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

b. i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

c. le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico -linguistiche;

d. i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;

e. gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 11

Legge n. 12 del 11/01/1979 - Art. 1. Esercizio della professione di consulente del lavoro.

Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo art. 40 nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettori del lavoro delle provincie nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra.

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operare in qualità di professionista incaricato, e quali sono viceversa gli atti per i quali il commercialista deve comunque far ricorso alla procura speciale di cui alla richiamata circolare 3616/C.

Si ricorda che a seguito della modica introdotta dalla Legge n. 350/2005 all’articolo 31 della Legge n. 340 del 24/11/2000, con cui sono stati aggiunti i commi 2-quater e 2-quinquies12, gli iscritti dei soppressi albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, possono presentare in qualità di professionista incaricato tutti gli atti da iscriversi nel Registro delle imprese per i quali la legge non richieda espressamente l’intervento del notaio.

Tale disposizione, come chiarito dalla Circolare n. 3611/C del 20/07/2007 del Ministero dello Sviluppo Economico non può applicarsi agli altri atti amministrativi, ed in particolare non può applicarsi, salvo diversa interpretazione delle Amministrazioni interessate agli atti da iscrivere nel solo repertorio amministrativo13, nonché per gli atti avente ad interesse dell’Albo imprese artigiane, dell’Agenzia delle

12

Si riporta di seguito il testo dei commi introdotti nell’art. 31 della L. n. 340/2000

2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il Registro delle imprese su richiesta di quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio. 13

In merito si veda la nota informativa n. 7/2007 emessa dalla CCIAA di Torino, da cui si riporta di seguito l’elencazione degli atti per quali il professionista iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili non può sottoscrivere digitalmente la distinta di Comunicazione Unica né gli atti ad essa allegati di eseguito elencati:

- Atto costitutivo di società di capitali

- Atto costitutivo di società semplice redatto o autenticato da notaio

- Atto costitutivo di società cooperative e società consortili

- Atto modificativo di società commerciali di persone e di capitali

- Atto modificativo di società semplice redatto o autenticato da notaio

- Atto costitutivo o modificativo di consorzio fra imprese redatto o autenticato da notaio

- Delibera e atto di fusione o scissione di società

- Atto di trasformazione di società

- Atto di conferimento, modifica poteri e revoca procura institoria

- Atto di conferimento, modifica e revoca procura speciale (o generale)

- Atto di scioglimento di società commerciali, società consortili e società cooperative

- Atto di scioglimento di società semplice redatto o autenticato da notaio

- Iscrizione, modifica e cancellazione di impresa individuale (anche conseguente a variazione di attività)

- Atto di cessione d’azienda

- Atto istitutivo , modificativo ed estintivo di sede secondaria di società commerciali di persone e di capitali.

Naturalmente i professionisti potranno presentare queste domande, sempre che il notaio non sia l’unico soggetto obbligato, se muniti di procura speciale.

Denunce REA che i professionisti iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili “NON POSSONO” sottoscrivere digitalmente quali professionisti incaricati: TUTTE (si riporta l’elenco)

- Inizio, modifica e cessazione di attività di società, consorzi e altri enti o soggetti collettivi iscritti nel RI;

- apertura, modifica e chiusura di unità locale;

- iscrizione, modifica e cessazione di unità locale di impresa e società straniera;

- iscrizione, modifica e cancellazione di Associazioni, Fondazioni, o altri enti non societari che pur esercitando un’attività economica commerciale e/o agricola, non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa (soggetti solo REA – per questi soggetti non è applicabile la Comunicazione Unica);

- iscrizione, modica e cancellazione di cariche REA la cui iscrizione sia prevista per legge;

- versamento di capitale sociale;

- variazione di residenza, di soci di società di persone e di amministratori di società di capitali.

Naturalmente per l’elenco delle pratiche REA su indicate, i professionisti potranno presentare le suddette domande se muniti di procura speciale.

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Entrate, Ministero del Lavoro, INPS e INAIL. Ne consegue che per la presentazione della Comunicazione Unica da parte di impresa organizzata in forma societaria, al fine di acquisire la rappresentanza dell’impresa avanti a tutti gli enti interessati occorre ricorrere alla procura speciale.

Ai fini della qualifica di firmatario principale, quindi tutti gli atti che interessano amministrazioni diverse dal Registro delle imprese, sembrerebbero dall’esame letterale della norma richiedere la procura speciale di cui alla circolare n. 3616/C del 15/02/2007.

Non sembra quindi rilevare la disposizione di cui all’art 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998, in virtù del quale il professionista iscritto nella sezione A dell’Albo assume la figura di intermediario incaricato, dovendosi procedere all’accertamento della legittimità alla sottoscrizione della distinta di comunicazione Unica avanti al Registro delle imprese, il quale non può verificare la sussistenza della qualifica di intermediario abilitato al servizio di trasmissione di dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.

Il sistema telematico dell’Agenzia delle Entrate a cui è inoltrato il flusso telematico e la distinta (modello AA7/10 o AA9/10) è attivato in forza della disposizione di cui al Decreto interministeriale 12/05/2004 e non già in forza della disposizione di cui all’art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998.

In materia di iscrizione delle imprese individuali, non potendosi applicare al professionista la disposizione del comma 2-quinquies del citato articolo 31 della Legge n. 340/2000, è necessario fare ricorso alla procura speciale ai fini della assunzione di firmatario.

In materia di adempimenti avanti all’INPS, per le imprese da iscriversi alla sola gestione IVS artigiani e commercianti, vale quanto già affermato per la figura del notaio, ritenendosi la procura speciale di cui alla citata circolare 3616/C, in grado di attribuire quel potere di rappresentanza dell’imprenditore avanti a tutte le amministrazioni interessate.

Diversa è la situazione ai fini della iscrizione all’INPS dell’impresa datrice di lavoro. La circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, al paragrafo 1, individua quali soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce di iscrizione esclusivamente due tipologie di soggetti: il datore di lavoro o l’intermediario incaricato dal datore di lavoro, abilitato a svolgere gli adempimenti di cui all’art. 1 della legge n. 12 dell’11/01/1979.

Nel messaggio emesso dall’INPS il 25/07/2007 si precisa che i soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle denunce di iscrizione, nel momento dell’autenticazione al servizio telematico, sono riportati nella base dati per primi tra i soggetti che intrattengono rapporti con l’azienda.

In passato l’INPS con la circolare n. 191 del 30/10/2001, al paragrafo 3.2 aveva elencato quali fossero i soggetti obbligati ad operare in nome e per conto del datore di lavoro ai fini della trasmissione telematica del modello DM10/2, evidenziando in sostanza la figura del “soggetto delegato” dal titolare/legale rappresentante dell’azienda per lo svolgimento di questo specifico adempimento, che si affiancava alle figure professionali richiamate dall’art. 1 della Legge n. 12/79 quali i consulenti del lavoro, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali iscritti negli appositi albi. La citata circolare 191 individuava quali soggetti abilitati alla trasmissione telematica gli studi associati dei professionisti infra citati, le associazioni di categoria (associazioni di datori di lavoro).

Da quanto emerge dalla prassi citata, per l’INPS sembra sufficiente che il datore di lavoro conferisca apposita delega a soggetto persona fisica, a rappresentarlo, affinché a quest’ultimo possano essere

Per tutti gli altri atti non espressamente citati, da iscriversi nel Registro delle imprese, per i quali non è necessario l’intervento del notaio, i professionisti iscritti nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili possono sottoscrivere la distinta e gli atti allegati digitalmente, quali incaricati dai legali rappresentanti della società.

Si ricorda che a seguito della modifica introdotta al codice civile dal D.Lgs n. 6/2003 in tema di società a responsabilità limitata, anche i verbali di assemblea delle srl recanti lo scioglimento della società e la sua messa in stato di liquidazione redatti senza l’intervento del notaio possono essere oggetto d’iscrizione mediante incarico al professionista iscritto nella sezione A del suddetto Albo.

Gli atti diversi dal bilancio d’esercizio che devono essere depositati in copia conforme all’originale, possono essere allegati con dichiarazione di conformità da parte del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 445/2000, ove il professionista attesti di detenerne l’originale. In tutti gli altri casi deve farsi ricorso al deposito degli atti mediante dichiarazione di conformità del notaio, ovvero mediante deposito dell’originale informatico sottoscritto digitalmente dai firmatari indicati in calce all’atto.

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concesse le credenziali per l’accesso all’area di servizio telematico presso cui svolgere gli adempimenti. Tale delega può configurarsi nella procura speciale che è stata individuata dalla circolare del MSE n. 3616/C.

Ma si rileva altresì che il professionista iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbia comunicato di svolgere attività di assistenza dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 12/79 alla Direzione Provinciale del Lavoro, sia soggetto abilitato a rappresentare l’impresa con dipendenti.

L’INAIL nelle due circolari emanate in data 8/02/2008 la n. 8, e la n. 52 del 28/09/2009, ha assunto una posizione netta per l’individuazione del soggetto firmatario, escludendo qualsiasi soggetto diverso da quelli individuati dall’art. 1 della Legge n. 12/79. La circolare n. 52 del 28/09/2009 precisa che “per consentire i controlli automatizzati, all’interno del modulo dell’INAIL è stata prevista una apposita maschera relativa alla tipologia del denunciante (responsabile dell’impresa, consulente del lavoro, altro professionista equiparato a sensi della Legge n. 12/1979, servizio istituito da Associazione di categoria).

Se il denunciante è un intermediario, è necessario che il soggetto sia registrato presso il Punto Cliente.

Al momento del rilascio dell’abilitazione per Punto Cliente, infatti le Sedi dell’INAIL verificano la sussistenza dei requisiti previsti dalla Legge n. 12/1979 in capo al richiedente.”

Come si evince dalla citazione della circolare n. 52 su riportata, l’istituto assicurativo ha posto a base del sistema di verifica della legittimità di rappresentanza dell’intermediario abilitato firmatario un sistema informatico di verifica, basato tra l’incrocio del codice fiscale del soggetto firmatario presente all’interno del certificato digitale di sottoscrizione della modulistica, con quello presente negli archivi informatici dell’Istituto a seguito della registrazione presso il “Punto Cliente”.

Nella fattispecie appena esaminata resta da chiarire se l’abilitazione conseguita in forza dell’iscrizione nell’albo professionale e la legittimazione indicata all’art. 31, comma 2-quinquies della Legge n. 340/2000, siano requisiti che consentano al professionista, dottore o ragioniere commercialista, per poter assumere la veste di firmatario della distinta di comunicazione unica, nonché delle distinte dei singoli atti amministrativi destinati all’INPS, all’INAIL, al Registro delle imprese e all’Agenzia delle Entrate, attestandone l’incarico nel modello note contenuto nella modulistica del Registro delle imprese, per la presentazione di pratiche di comunicazione unica relative a società commerciali, o se viceversa, come sembra più corretto interpretare alla luce delle disposizioni regolamentari e di prassi sin qui richiamate, debba essere a lui conferita procura speciale nella forma prevista dalla circolare n. 3616/C del 15/02/2008, prescindendo dalla forma organizzativa dell’impresa che è chiamato a rappresentare.

E’ indubbio che al fine di acquisire comunque la legittimazione a rivestire la qualifica di firmatario principale, anche per gli adempimenti amministrativi connessi con l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si richiede al professionista iscritto nella sezione A, l’abilitazione preventiva presso il Punto Cliente (area telematica presente sul sito dell’istituto – www.inail.it - ) e l’accesso presso la sede territoriale competente, in funzione del codice di avviamento postale sotto cui ricade l’ubicazione dell’ufficio del professionista abilitato. Questa forma di abilitazione è quindi propedeutica, per poter rappresentare l’impresa sia con dipendenti che l’impresa artigiana. Soltanto in presenza di questa abilitazione si può operare quale firmatario, in forza della procura speciale.

IL CONSULENTE DEL LAVORO

L’ultima figura professionale, regolamentata, legittimato alla rappresentanza dell’imprenditore è quella del Consulente del Lavoro.

Come abbiamo già più volte evidenziato nelle predenti pagine il consulente del lavoro è legittimato, in forza della legge n. 12/79 che regolamenta l’attività professionale, ad operare in luogo dell’imprenditore per tutti gli adempimenti amministrativi cui quest’ultimo è obbligato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo contributivo per finalità previdenziali e assistenziali, nonché per finalità di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il D.P.R. n. 322/1998, ricomprende i Consulenti del lavoro tra i soggetti individuati dall’art. 3, comma 3 che possono assumere la veste di intermediario per la trasmissione di dichiarazioni fiscali, ivi comprese quelle indicate nell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972, tramite il “Servizio Telematico dell’Agenzia

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delle Entrate”, rilasciando al soggetto obbligato (l’imprenditore il legale rappresentante dello stesso) le necessarie credenziali per l’accesso al servizio.

In tema di atti da iscrivere nel Registro delle imprese e nel repertorio economico amministrativo, non è applicabile ai Consulenti del Lavoro la disposizione di cui all’art. 31, commi 2-quater e 2- quinquies della Legge n. 340/2000, in quanto la professione del Consulente del Lavoro non è espressamente citata tra i soggetti legittimati a rivestire la qualifica di firmatario.

Ciò non toglie, che il Consulente del Lavoro non possa rappresentare l’imprenditore al Registro delle imprese. Pertanto il Consulente del Lavoro è obbligato nei rapporti con il Registro delle imprese a munirsi di apposita procura speciale ad acta, a prescindere dalla forma organizzativa dell’impresa che si intende assistere per la presentazione della pratica di comunicazione.

Diversa è la posizione del Consulente del Lavoro, in merito alla legittimazione avanti all’INPS E ALL’INAIL, che è conferita in forza di legge dello Stato.

Il Consulente del lavoro pur essendo legittimato a presentare le pratiche di iscrizioni, modifiche e cancellazione dell’impresa presso le amministrazioni previdenziali e assistenziali, nonché presso l’Agenzia delle Entrate, può operare per l’iscrizione degli atti amministrativi destinati alle singole amministrazioni interessate dalla Comunicazione Unica, mediante firma digitale con certificato di ruolo, da apporre in calce alla distinta e alla procura speciale di cui al fac-simile allegato alla circolare n. 3616/C richiamata in precedenza, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante che l’ha conferita, e dal professionista.

I soggetti legittimati

Sulla figura dei soggetti “legittimati” si è già fatto cenno nelle parti precedenti, qui è utile chiarire chi sono le persone legittimate a presentare una pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese. Sono definite legittimate tutte quelle persone che pur non rivestendo la figura di soggetto obbligato a provvedere all’adempimento amministrativo, hanno facoltà di farlo, eventualmente sostituendosi a chi per legge vi sarebbe tenuto (l’imprenditore). Soltanto le persone legittimate possono apparire come firmatario principale di una pratica, ma non possono essere destinatari delle sanzioni amministrative per la tardività o l’omissione, nell’esecuzione dell’iscrizione dell’adempimento amministrativo presso le Amministrazioni interessate.

Circa i casi di legittimazione senza obbligo si è ampiamente illustrato nel parlare delle varie figure professionali legittimate nei punti precedenti.

L’intermediario alla trasmissione

La figura dell’intermediario è individuabile nel soggetto cui il soggetto obbligato o il legittimato si rivolge, in virtù della competenza tecnica e del possesso dell’idonea strumentazione informatica. La figura dell’intermediario alla trasmissione può anche, e spesso coincide con la figura del soggetto professionale legittimato, ancorché la figura del professionista incaricato e quella dell’intermediario non devono essere confuse.

L’Intermediario alla trasmissione è pertanto colui che, in funzione della competenza tecnica e della dotazione di strumenti necessari alla gestione di documenti elettronici da inoltrare in via telematica, garantisce la regolarità della formazione della pratica ed in particolare il rispetto delle norme che regolano la produzione, la sottoscrizione e la trasmissione degli atti amministrativi predisposti in forma di documento elettronico, o meglio di documento digitale. E’ solitamente il titolare delle credenziali di

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accesso al sistema telematico delle Camere di Commercio per l’inoltro delle pratiche al Registro delle Imprese. E’ un ruolo, quello dell’intermediario alla trasmissione, che può essere svolto da chiunque abbia la capacità giuridica di agire, sia dotato delle basilari conoscenze tecniche sul funzionamento dei programmi di compilazione della modulistica elettronica e del sistema telematico del Registro delle imprese attraverso cui si trasmette la pratica di Comunicazione Unica.

A conclusione di questa trattazione sui ruoli dei professionisti intermediari legittimati, o incaricati attraverso l’istituto della procura speciale, va evidenziato come l’attività di gestione della pratica di Comunicazione Unica richieda spesso competenze e conoscenze del diritto amministrativo, societario, tributario e del lavoro, che non sono facilmente padroneggiate da un'unica figura professionale, né tanto meno dall’imprenditore che è il soggetto obbligato principale.

Le problematiche di gestione procedurale nella composizione della pratica, potranno portare alla gestione frazionata da parte di figure professionali di cui si avvale costantemente l’imprenditore, quali il Commercialista, il Consulente del lavoro e/o il Notaio, con l’individuazione del soggetto legittimato di volta in volta in funzione dell’adempimento amministrativo da svolgere e della natura giuridica del soggetto obbligato che ad essi si rivolge.

Per consentire l’interoperabilità tra le varie figure delegate dall’impresa, la Procedura Comunica Impresa, consente di esportare e importare una pratica, dando quindi l’opportunità ad ogni singolo professionista delegato di operare per conto dell’impresa nella compilazione della modulistica cui è solito utilizzare, apponendovi per conto del titolare o del legale rappresentante la sottoscrizione digitale con dispositivo di firma digitale munito del ruolo professionale del professionista firmatario.

Nel caso invece in cui l’impresa si avvalga di un unico professionista, costui potrà operare quale soggetto legittimato e sottoscrivere la distinta comunica e tutte le altre distinte di cui si compone la pratica (Agenzia delle Entrate, Registro delle imprese, INPS, INAIL, Albo Imprese Artigiane), ove in possesso dei requisiti normativi e dell’accreditamento presso il servizio degli Enti Interessati14.

14

Gli accreditamenti cui si fa riferimento sono: il Servizio Telemaco per Il Registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS, Il Punto Cliente per l’INAIL.

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Soggetti obbligati e dei soggetti legittimati alla presentazione della pratica di Comunicazione Unica

Tipologia di pratica Soggetto obbligato

Soggetto legittimato

Notaio Commercialista Consulente del

Lavoro

Soggetto delegato con procura

speciale

Iscrizione Impresa individuale inattiva

Imprenditore Individuale

Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Iscrizione di impresa individuale con

contestuale inizio dell’attività

Imprenditore Individuale

Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Inizio attività dell’impresa individuale

già iscritta

Imprenditore Individuale

Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Variazione dei dati relativi all’impresa

individuale già iscritta (*)

Imprenditore Individuale

Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Cessazione dell’attività di Impresa individuale

(**)

Imprenditore Individuale

Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Cancellazione dell’impresa individuale

dal Registro delle Imprese

Imprenditore Individuale

Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Iscrizione di società di capitali o società

cooperativa di nuova costituzione inattiva

Notaio Amministratore

E’ obbligato Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato

Iscrizione di società personale di nuova

costituzione inattiva

Socio Amministratore o Notaio (se costituita per atto pubblico)

E’ obbligato se la costituzione avviene per atto pubblico, E’ legittimato se la costituzione avviene con scrittura privata

autenticata

Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Iscrizione di società di capitali o cooperativa di nuova costituzione con

contestuale inizio dell’attività

Notaio Amministratore

E’ obbligato: per la legittimazione avanti all’INPS e all’INAIL è

opportuno il conferimento di procura speciale

Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato

Iscrizione di società personale con

contestuale inizio dell’attività

Socio Amministratore o Notaio (se costituita per atto pubblico)

E’ obbligato se la costituzione avviene per atto pubblico, E’ legittimato se la costituzione avviene con scrittura privata

autenticata: per la legittimazione avanti all’INPS e all’INAIL è

opportuno il conferimento di procura speciale

Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Iscrizione di modifiche statutarie di società di capitali o cooperative

Notaio E’ obbligato Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato

Iscrizione di modifiche patti sociali di società

personali Socio Amministratore E’ legittimato Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

Variazioni dell’organo amministrativo di

società di capitali o cooperative

Amministratore E’ legittimato ove la nomina

avvenga in atto da lui redatto

E’ legittimato se le Amministrazioni interessate

sono Registro delle imprese e Agenzia delle entrate

Non è legittimato E’ legittimato

Variazione di società di capitale o cooperativa

per cessazione di amministratori

Presidente Collegio sindacale ove presente.

Amministratore rimasto in carica o

subentrante in caso di assenza dell’organo di

controllo

E’ legittimato se la cessazione risulta da atto da lui redatto

E’ legittimato se le Amministrazioni interessate

sono Registro delle imprese e Agenzia delle entrate

Non è legittimato E’ legittimato

Inizio attività di società di capitali, di società

personali o cooperative già iscritta

Amministratore E’ legittimato se la denuncia di

inizio attività è dipendente atto da lui redatto

E’ legittimato, ove la denuncia non comporta iscrizione presso

l’INPS e l’INAIL Non è legittimato E’ legittimato

Denunce REA riguardanti le società

Amministratore E’ legittimato se la denuncia di

inizio attività è dipendente atto da lui redatto

E’ legittimato, ove la denuncia non comporta iscrizione presso

l’INPS e l’INAIL Non è legittimato E’ legittimato

Denuncia REA riguardante l’impresa

individuale

Imprenditore Individuale

Non è legittimato Non è legittimato Non è legittimato E’ legittimato

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(*) La voce Variazione presente sul pannello di creazione della pratica di Comunicazione Unica, si riferisce ad adempimenti relativi a qualsiasi modifica che l’impresa apporti ai dati presenti nel Registro delle imprese e/o nel REA, ovvero alla sua condizione, che sia oggetto di comunicazione a qualsiasi delle Amministrazioni coinvolte. A titolo esemplificativo la variazione della denominazione della ditta, l’assunzione di un dipendente, l’aggiunta di una attività secondaria, o la modifica dell’attività prevalente, la cessazione della precedente attività e il contestuale inizio di una nuova attività, l’assunzione della qualifica di impresa artigiana a seguito dell’inizio di attività artigiana.

(**) L’impresa individuale nell’ipotesi di cessazione totale dell’attività potrebbe mantenere l’iscrizione nel Registro delle imprese, specularmente a quanto avviene per l’iscrizione dell’impresa individuale inattiva. Occorre però che in materia di comunicazione ex art. 35 del D.P.R. n. 633 sia apportata una modifica ai modelli al fine di prevedere la sospensione della posizione iva, come di fatto è già previsto per il caso di affitto dell’unica azienda dell’imprenditore individuale, nel caso contrario, la cessazione di tutte le attività creerebbe una situazione differente rispetto all’iscrizione di impresa inattiva, con il mantenimento dell’iscrizione nel Registro delle imprese e la chiusura della partita iva presso l’agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il soggetto dovesse iniziare nuovamente l’attività dovrà procedere alla comunicazione unica per l’inizio di attività economica di impresa già iscritta, richiedendo un nuovo numero di partita iva non potendosi procedere alla riattivazione di quello già cessato.

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A completamento delle informazioni e delle interpretazioni della normativa e della prassi vigente, rinviamo alle FAQ presenti sul link http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/assistenza.jsp?pag=4 del sito www.registroimprese.it in materia di soggetti obbligati e legittimati.

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3. I SOFTWARE DA INSTALLARE: GUIDA ALL’INSTALLAZIONE

Per poter gestire la Comunicazione Unica è indispensabile installare i software necessari alla predisposizione della modulistica elettronica da allegare al modello elettronico di Comunicazione Unica.

Il professionista che intende assistere l’impresa nell’inoltro della Comunicazione Unica deve munirsi innanzi tutto di due elementi essenziali:

1. Il dispositivo di firma digitale 2. Le credenziali per l’accesso al servizio “Telemaco” con cui spedire la pratica al Registro delle

Imprese.

Firma digitale

Per ottenere la firma digitale munita di certificato di sottoscrizione con ruolo il commercialista può rivolgersi al proprio ordine professionale, ovvero ai soggetti distributori che operano per conto dell’autorità di certificazione CERTICOMM – CNDCEC.

Telemaco

Per l’ottenimento delle credenziali “Telemaco”

a. Ci si può rivolgere alle società di distribuzione che operano in convenzione con il CNDCEC

b. Si può stipulare apposito contratto presso la locale Camera di Commercio

c. Ci si può registrare presso il sito www.registroimprese.it , costituendo un fondo prepagato da alimentare mediante carta di credito o altri sistemi bancari (bankpass), da utilizzare per il pagamento dei diritti camerali e dell’imposta di bollo dovuti a fronte delle pratiche inoltrate

I due elementi essenziali dovrebbero essere già in possesso del professionista ove intrattenga già rapporti con il Registro delle imprese, quale incaricato alla trasmissione da parte delle imprese assistite. Ove il software di firma non è rilevato in fase d’installazione del software Comunica è presente una finestra di avviso che occorre installare un software per la firma digitale.

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I software concessi in licenza d’uso gratuita, sono prelevabili all’indirizzo http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/softwareNew.jsp (vedi fig. 1).

Figura 1

Da questa pagina è possibile scaricare i seguenti software:

Software Comunica per la compilazione del modello di Comunicazione Unica e dei modelli INPS DM e INAIL

Fedra plus (versione 6.5.1 del 25/02/2010) per la compilazione delle pratiche Registro delle imprese, Agenzia delle entrate, INPS DM

In questa area web è inoltre possibile scaricare il modello in formato pdf della procura speciale allegata alla circolare 3616/C del 15/02/2008 (sezione “Prerequisiti vedi link http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/prerequisiti.jsp), nonché è possibile registrarsi per generare le credenziali di accesso al servizio “Telemaco”.

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Il software per la gestione separata della modulistica AA7/10 e AA9/10 è prelevabile al seguente link:

http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Software/Istanze+Richieste+Domande/Software+IVA+AA9_10+AA7_10/ (vedi fig. 2).

Figura 2

L’installazione di Java Runtime

Il software per la gestione del modello Comunica, richiede la preventiva installazione di Java Runtime© nella versione 1.6.0_02 (attualmente è rilasciata la 1.6.0_18) per i sistemi operativi Windows, mentre per i sistemi Linux la Runtime da installare è la 1.4.2

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In questa guida illustriamo la procedura d’installazione per i sistemi Windows ©. Prima di procedere all’installazione del software ComUnica occorre accedere al sito della Sun tramite il link presente sulla pagina web di seguito mostrata (vedi fig.3 – la freccia indica il link al sito della Sun).

Figura 3

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Dal sito della Sun selezionare il bottone a centro schermo per verificare la versione Java 6 eventualmente installata. Cliccando sul bottone rosso “Verifica versione Java” (vedi fig. 4) si procede alla verifica.

Figura 4

Ove è presente la versione aggiornata si ottiene il messaggio a video che riporta la versione installata senza necessità di ulteriore aggiornamento, viceversa si è condotti nella pagina di download (le immagini mostrano l’installazione per la piattaforma Windows, per i sistemi Linux occorre accedere al link del sito Infocamere dall’area web mostrata in figura 3. Cliccate sul bottone Download gratuito di Java per scaricare Java Runtime 6.0 (vedi fig. 5).

Figura 5

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Si apre la finestra di dialogo mostrata nella figura che segue (vedi fig. 6)

Figura 6

Selezionate con il mouse il comando “Esegui” per procedere al download dell’eseguibile. Si avvia il download come mostrato in figura 7.

Figura 7

Ultimato il download è possibile procedere con l’installazione di Java Runtime 6.0, Selezionando il comando “Esegui” dalla finestra di dialogo che appare al termine del download (vedi fig. 8)

Figura 8

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Appare la finestra di dialogo per l’avvio dell’installazione. Selezionare il bottone “Installa per visualizzare il contratto di licenza d’uso del software come mostrato dalla figura 9.

Figura 9

Si raccomanda di chiudere il browser di navigazione internet prima di procedere, nel caso lo si dimenticasse il programma di installazione procede con apposito comando a chiuderlo automaticamente. Cliccare con il mouse il comando “Chiudere browser e continuare” per procedere come mostrato dalla figura 10

Figura 10

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E’ avviata la procedura d’installazione, e appare la finestra che mostra lo stato di avanzamento come mostrato dalla figura 11

Figura 11

Ultimata l’installazione il programma mostra la finestra di dialogo che indica il successo della procedura (vedi fig. 12

Figura 12

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L’installazione del programma “ComUnica Impresa”

E’ ora possibile procedere al download del programma di Compilazione della Comunicazione Unica. Il programma consente di gestire la pratica modulare, nonché il tracciato unico per le pratiche con procedura semplificata. Nella pratica modulare Comunica si appoggia ad altri software esterni quali Fedra, il programma Sogei per la richiesta della partita iva, i programmi INPS (DM68 e DA15) e INAIL per la gestione dei modelli di iscrizione, variazione e cessazione. La modulistica INPS ARCO16 1 e 2 è integrata in Fedra nei modelli I1, I2 e Int. P. In Fedra sono inoltre integrati i modelli AA7/10 e AA9/10, così come il modello INPS DM68.

Il download del programma Comunica consente di poter utilizzare anche la modulistica INPS e INAIL separatamente.

Vediamo i passi operativi per l’installazione del software Comunica.

Dal link “avvia applicazione” lanciamo l’eseguibile in ambiente Java che consente il download dell’applicazione “Comunica” (vedi fig. 13)

Figura 13

15

Modelli per l’iscrizione delle imprese con dipendenti e per l’iscrizione delle imprese agricole con dipendenti. 16

I modelli ARCO consentono l’iscrizione dell’imprenditore individuale, dei soci di società personali e a responsabilità limitata del settore terziario, alla gestione IVS artigiani e commercianti.

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Si apre la finestra di dialogo di Java Web Start che mostra lo stato di avanzamento del download (vedi fig. 14)

Figura 14

Ultimato il download appare la finestra di dialogo che indica la verifica positiva della firma digitale del software scaricato. Selezionare il comando “Esegui” per procedere all’installazione (vedi fig. 15): ove non fosse spuntato selezionare il campo “Considera sempre attendibili i contenuti di questo autore”.

Figura 15

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Ove non fosse possibile verificare l’attendibilità del certificato di firma del software “ComUnica” (causa mancanza del certificato web server del fornitore Infocamere), appare la finestra di dialogo che chiede conferma per l’avvio dell’installazione (vedi fig. 16): ove non selezionato spuntare il campo “Considera sempre attendibili i contenuti di questo autore”. Selezionare quindi il comando “Esegui per avviare l’installazione”

Figura 16

Dopo la visualizzazione dello splash avente in basso la barra azzurra dello stato di avanzamento del programma appare la prima finestra di dialogo per la configurazione del programma (vedi fig. 17)

Figura 17

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Selezionare con il mouse il bottone “Successivo” per procedere alla visualizzazione delle condizioni di licenza d’uso come mostrato dalla figura 18

Figura 18

Spuntare con il mouse il campo “Ho letto e accetto la licenza” e selezionare il comando Successivo per procedere oltre. Appare la finestra di cui alla figura 19

Figura 19

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Nella prima sezione della figura 19 sono riportate i percorsi di archiviazione delle pratiche comunica e quelle della pratiche Fedra – Registro delle imprese. Tali percorsi devono essere impostati come mostrato nella figura 19. La sezione successiva di figura 19 mostra invece i percorsi dove il software accede per prelevare le distinte e i file in formato XML da allegare al modello “Comunica” relative alle pratiche predisposte con i singoli software. In figura 20 si riporta la configurazione consigliata da Infocamere, mentre in figura 19 sono riportati i percorsi di archiviazione dei singoli software utilizzati (in particolare i programmi Sogei e quelli del programma “ComUnica gestione INPS e INAIL”. La Guida Comunica presente sul sito www.registroimprese.it consiglia le impostazioni mostrate da figura 20

Figura 20

Con l’impostazione di figura 20 occorre salvare i file XML e le distinte da allegare alla pratica Comunica nel percorso indicato nella sezione seconda.

Ultimato l’inserimento di questi dati selezionando il comando “Fine” si chiude la finestra di dialogo. Il programma d’installazione a questo punto mostra l’avviso per l’inserimento delle credenziali “Telemaco”, ovvero le credenziali per l’accesso all’area Webservice dalla quale avviene la spedizione. Il messaggio di avviso è riportato in figura 21

Figura 21

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Selezionate OK con il mouse e sarà aperta la finestra di dialogo per l’inserimento delle credenziali mostrata dalla figura 22

Figura 22

Riappare lo splash con fase di avanzamento esposta in basso come mostrata dalla figura 23. Tale immagine sarà sempre mostrata all’avvio del programma e la barra azzurra mostrerà lo stato di avanzamento dell’avvio dell’applicazione.

Figura 23

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L’applicazione al momento è anche avviabile via web dall’area spedizione del sito di Telemaco all’indirizzo https://webtelemaco.infocamere.it/ nella sezione pratiche dalla pagina del servizio Spedizioni (vedi fig. 24), cliccando sul link “Avvia Comunica Impresa”

Figura 24

Ultimata l’installazione il programma mostra la finestra di avviso che illustra le novità introdotte di recente. Ove non si intende più visualizzare tale finestra all’avvio spuntare l’apposito campo “Non mostrare più questa notizia” e confermare (vedi fig.25)

Figura 25

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La versione di “ComUnica Impresa” rilasciata lo scorso 16 marzo, tra gli avvisi propone la notizia in ordine ai collegamenti automatici inseriti per consentire l’inoltro della domanda di attribuzione di nuova PAT all’INAIL, in ottemperanza alle disposizioni richiamate dalla circolare INAIL n. 52 del 28/09/2009. Il professionista infatti per poter inviare le pratiche all’INAIL deve prima accreditarsi presso la sede provinciale INAIL in cui opera, successivamente occorre registrarsi sul “Punto Cliente” sul sito www.inail.it.

Chiusa la finestra messaggi si può operare con il programma. L’installazione di questa applicazione è conclusa.

Figura 26

Il menu pratica del programma serve a gestire le pratiche, procediamo viceversa ad illustrare le funzionalità del menù strumenti mostrato in figura 27

Figura 27

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Le voci di menù attive nella finestra principale sono “Aggiorna” che consente di mostrare l’elenco aggiornato delle pratiche e del loro stato. Le altre voci non attive “Controlla” e “Prepara” sono attivabili all’interno della pratica. Le voci “Importi” e Invia” sono attivabili nella sezione pratiche “Preparate”. Vediamo quindi le funzionalità attive dal pannello Principale. Iniziamo con il visualizzare la gestione della voce “Modifica Impostazioni (vedi fig. 28).

Figura 28

La gestione delle impostazioni necessità per modificare eventuali errori commessi in fase d’installazione, nonché per modificare eventualmente i percorsi delle applicazioni esterne e delle directory di archiviazione delle pratiche, ove si operi con software gestionali diversi da quelli gratuiti. La voce Sistema presenta delle sottovoci.

Figura 29

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La sottovoce percorso Directory mostra le impostazioni visualizzate nella prima sezione delle figure 19 e 20, la sottovoce “Lingua” permette di accedere alle impostazioni visualizzate nella figura 17, la sottovoce “Impostazioni di Spedizione” mostra invece le impostazioni visualizzate nella figura 30.

Figura 30

Ovvero da questa sottovoce è possibile modificare le impostazioni per la connessione al Webservice di spedizione delle pratiche. E’ infatti possibile impostare la connettività a mezzo proxy, ove l’accesso ad internet della postazione avviene mediante server proxy. In questo caso è possibile impostare il nome del server proxy, la porta tcp utilizzata dal server proxy, nonché le credenziali, ove l’accesso al server proxy le richieda.

La successiva sottovoce “Dati utente”, consente invece di modificare le impostazioni mostrate alla figura 22.

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La voce “Applicazioni Esterne” consente invece, di modificare o impostare il file eseguibile del programma utilizzato per la firma digitale dei documenti, ove esso sia diverso da “Dike”, nonché di impostare il percorso del file eseguibile (Acrobat.exe) che consente di avviare il programma di visualizzazione dei documenti in formato pdf.

Figura 31

Infine la voce “Directory pratiche” consente di modificare o impostare i percorsi dove sono archiviate le pratiche, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate (vedi figure 19 e 20).

L’installazione del programma può dirsi conclusa, l’eventuale appendice d’installazione dell’applicazione “ComUnica Impresa – INPS/INAIL” da utilizzare per la compilazione esterna della modulistica INPS e INAIL sarà illustrata nell’apposito capitolo di utilizzo della procedura “Starweb” che costituisce la piattaforma alternativa per la gestione della Comunicazione Unica della Imprese Artigiane, organizzate in forma individuale o societaria.

L’installazione dei software Sogei per la compilazione dei Modelli AA7/10 e AA9/10.

Accanto al software “ComUnica Impresa” è necessario installare e utilizzare i software per la generazione del file telematico e della distinta (il modello AA7 o AA9 in formato pdf). Rilasciati dalla Sogei, prelevabili dal sito dell’agenzia delle entrate all’indirizzo web mostrato dalla figura 2. I software potrebbero già essere presenti sulla postazione che si intende utilizzare. Per coloro che non avessero mai utilizzato la procedura telematica di richiesta, variazione e cessazione della partita iva, si rammenta che i software utilizzano la medesima versione di Java Runtime utilizzata dall’applicazione “Entratel”: la 1.5.0_16. Pertanto ove sulla postazione si è già installato il software “Entratel” si può procedere all’installazione dei cinque software.

1. Attribuzione P.IVA Ditta versione 2.1.0 2. Variazione P.IVA Ditta versione 1.9.3 3. Attibuzione P.IVA Società versione 1.9.0 4. Variazione P.IVA Società versione 1.8.0 5. Cessazione P.IVA versione 1.9.0

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Sono quindi cinque i programmi da installare, di cui quello per la gestione della cessazione della partita iva comune per le ditte individuali e le società. I software sono rilasciati per gli ambienti Windows e Macintosh, mentre il programma “Comunica Imprese” è rilasciato anche in ambiente Linux. Pertanto coloro che utilizzano piattaforme informatiche basate su sistemi open source Linux, devono prevedere una virtualizzazione del proprio PC per l’esecuzione del sistema operativo Windows al fine di poter gestire in maniera integrata tutti i software.

Vediamo di seguito l’installazione dei singoli software in ambiente di sistema Windows dopo il download delle applicazioni.

Iniziamo con l’installazione dell’applicazione “Attibuzione P.IVA Ditta versione 2.1.0”.

Lanciamo il file eseguibile “ATTVAPF210” e selezioniamo il comando “Esegui” mostrato in figura.

Figura 32

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Dopo la consueta decompressione degli applicativi basati su Java Runtime compare la finestra di dialogo mostrata in figura 33

Figura 33

Selezioniamo il comando Ok per proseguire nell’istallazione automatica. Ci viene mostrata la finestra di dialogo successiva mostrata in figura 34

Figura 34

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Selezioniamo il comando “Avanti” col mouse per accedere al passo successivo ci è mostrata la finestra di figura 35 e indichiamo la cartella nella quale desideriamo installare il programma. Ove siano già presenti programmi di compilazione modulistica, si suggerisce di installare l’applicazione nel percorso mostrato in figura., Viceversa il programma procede a creare una cartella autonoma sul disco fisso.

Figura 35

Selezioniamo nuovamente il comando Avanti con il mouse per passare alla finestra successiva nella quale sono mostrati i percorsi d’installazione, la versione del Java Runtime utilizzata, lo spazio disco richiesto e quello presente (vedi fig. 36).

Figura 36

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Selezioniamo con il mouse il comando Avanti per proseguire nell’installazione. Il software procede ora all’installazione sul PC mostrando nella barra lo stato di avanzamento della copia dei file di programma sul PC.

Figura 37

Al termine della fase di copia, selezionare il comando Eseguito per chiudere la procedura d’installazione.

Figura 38

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La procedura è ora installata all’interno della cartella C:\AgenziaEntrate\ nella cartella “AnagraficoPF” evidenziata in figura 39.

Figura 39

La procedura può dirsi conclusa.

I restanti software Sogei seguono il medesimo procedimento d’installazione. Il nome dei files eseguibili da lanciare sono:

ATTVAPNF190 per l’installazione del programma di gestione del modello AA7/10 per l’attribuzione della partita iva;

VARVAPF193, per l’installazione del programma di gestione del modello AA9/10 per le variazioni dei dati anagrafici;

VARVAPNF180 per l’installazione del programma di gestione del modello AA7/10 per le variazioni dei dati anagrafici;

CESVA190 per l’installazione del programma di gestione dei modelli AA7/10 e AA9/10 per la cessazione della partita iva.

I software Sogei consento di gestire la modulistica AA7/10 e AA9/10 esternamente alla procedura “ComUnica Impresa”, per i soggetti che utilizzano la procedura ordinaria, nonché per coloro che non intendono utilizzare la gestione interna al software FEDRA.

La gestione della procedura “semplificata” di iscrizione, variazione e cessazione delle imprese individuali all’interno dell’applicazione “Comunica Impresa, consente di gestire non solo la modulistica Registro delle imprese, ma anche quella Agenzia delle entrate (AA9/10) e quella INPS (DM68), mentre la gestione della modulistica INAIL pur restando integrata nell’applicazione va effettuata separatamente.

In ogni caso l’utilizzo delle applicazioni Sogei consente di predisporre la modulistica AA7/10 nel caso in cui si debba produrre la parte Agenzia delle entrate da integrare in una pratica ComUnica curata da altro professionista, che non intende gestire tale modello (vedi caso del notaio per la Costituzione o lo scioglimento della società di capitali).

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Le cartelle nelle quali sono installate le procedure Sogei sono le seguenti:

AnagraficoPNF per il programma di compilazione del modello AA7/10 per l’attribuzione della partita iva della società

VariazionePF per il programma di compilazione del modello AA9/10 per la variazione dei dati delle imprese individuali

VariazionePNF per il programma di compilazione del modello AA7/10 per la variazione dei dati delle società

Cessazione per il programma di compilazione dei modelli AA7/10 e AA9/10 per la cessazione della posizione IVA.

L’installazione del programma FEDRA

Il programma FEDRA da installare è quello rilasciato lo scorso 15 marzo 2010 (versione 6.5.1) che consente di gestire la modulistica elettronica del Registro delle imprese (S1, S2, S3, Modello S, S5, UL, I1, I2, R, TA), secondo le specifiche tecniche del D.M. 14/08/2009. Questa versione consente inoltre di gestire la modulistica Agenzia delle entrate, nonché la modulistica INPS DM68, le altre modulistiche non sono al momento presenti all’interno del programma.

Figura 40

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Per il download del software occorre accedere al sito del servizio “Telemaco” con le proprie credenziali, posizionarsi nell’area “Software” e selezionare la Voce Download dal sottomenu presente nella pagina web. Quindi cliccare sul link Entra per accedere alla pagina in cui è presente il link per il download del software.

Figura 41

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Cliccate sul link “FedraPlus6.5.1” (vedi fig. 41) e avviate il download in locale del file eseguibile autoinstallante.

Figura 42

Al termine dell’operazione avviate l’installazione lanciando il file eseguibile come mostrato in figura 43 cliccando sul comando Esegui.

.

Figura 43

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A video appare la finestra di dialogo per l’inizio dell’installazione.

Figura 44

Selezionate con il mouse il comando “Avanti >” per proseguire.

Appare la finestra di dialogo da cui è possibile stampare, ove lo si ritenga necessario, il contratto di licenza d’uso del software. Selezionare il campo “Accetto i termini del contratto di licenza” e poi cliccare sul comando “Avanti >” per proseguire.

Figura 45

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La finestra di dialogo di figura 46 consente di inserire i dati identificativi dell’utilizzatore del software Fedra. E’ facoltativo il loro inserimento. Selezionare con il mouse il comando “Avanti >” per proseguire nell’installazione.

Figura 46

La finestra di dialogo di figura 47 mostra il percorso di installazione del programma. Tramite il comando “Cambia” è possibile cambiare il percorso di installazione o il disco su cui installare lo stesso. Nel caso in cui le opzioni proposte sono accolte selezionare con il mouse il comando “Avanti >” per proseguire.

Figura 47

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La finestra mostrata dalla figura 48 consente di scegliere la tipologia di operazione d’installazione da eseguire. Confermare l’opzione “Tipica” selezionando con il mouse il comando “Avanti >”.

Figura 48

L’installazione è avviata e la barra di avanzamento mostra lo stato della copia: al termine della copia dei file nel percorso selezionato, cliccare con il mouse sul comando “Avanti”.

Figura 49

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Ultimata l’installazione appare la finestra mostrata dalla figura 50. Cliccare sul comando “Fine” per ultimare il processo d’installazione.

Figura 50

Al primo avvio del programma è richiesto di scaricare il plug-in di normalizzazione per l’adeguamento della tabella dei CAP presente all’interno della procedura. Cliccando sul link della finestra di dialogo si è inviati sulla pagina di download del software Fedra. Occorre selezionare ilnk “setupnormalizzazione.exe” e poi salvarlo in locale per eseguirlo dopo il download.

Dopo l’avvio dell’installazione della normalizzazione dei cap è mostrata la finestra di dialogo di figura 51.

Figura 51

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Selezionare il comando “Avanti >” e proseguire con la richiesta di conferma del percorso d’installazione mostrato da figura 52.

Se non si è cambiato il percorso d’installazione proposto confermare con il comando “Avanti >” l’installazione della normalizzazione, viceversa utilizzare il comando “Cambia” per modificare il percorso nel quale è stato installato “Fedra”.

Figura 52

Confermare le opzioni presenti sulla finestra di dialogo mostrata dalla figura 53 attraverso la selezione del comando “Avanti >”.

Figura 53

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La finestra di dialogo mostrata in figura 54 raffigura lo stato di avanzamento dell’installazione al termine della quale operate sul comando “Fine” mostrato dalla figura 55 che segue.

Figura 54

Figura 55

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Avviate Fedra Plus. Al primo avvio sarà mostrata la finestra di configurazione generale del programma in cui inserire i dati del professionista intermediario prelevandolo dall’archivio delle anagrafiche persone. Il programma recupera le pratiche precedenti e i dati anagrafici inseriti dalle versioni 6.0 in avanti. Ove già presente il nominativo del professionista incaricato selezionarlo dall’Anagrafica Persone attraverso l’apposito bottone mostrato dalla figura 56. Si riportano quindi tutti i dati del professionista incaricato. Indicate il CAP preciso del professionista, in quanto tutti gli enti richiedono per la compilazione della modulistica i cap specifici per i comuni in cui la definizione del CAP e suddivisa in zone.

Figura 56

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Selezionate infine il disco su cui è da installare la cartella in cui saranno archiviate le pratiche Registro delle imprese/REA (solitamente è il disco C:). Infine selezionate il percorso del file eseguibile che avvia il programma di firma digitale ove utilizziate un software differente da “DIKE”. Se la rete locale utilizza un server proxy per l’accesso ad internet inserite nell’apposito campo username e password per l’accesso al server proxy. Confermate con il comando “OK” la procedura di installazione è conclusa.

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