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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00llS6 ROMA VIA ARENULA, 71 PRESIDEl\ZA E SEGRETERIA 00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE. 114 TEL. 06.6976701 r,a. - FAX 06,69767048 IU-MCI Circo n. 350/XVII Sesso CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 08/07/20100,00,00 U-nd/3050/2010 1111111111111111111111111 11111111111111111 Ai Consigli degli Ordini e alle Federazioni e lo Consulte Regionali degli Ingegneri Loro Sedi Oggetto: Possibilità di duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo in settori differenti - possibilità di iscrizione alla sezione B dell'albo dei laureati in Architettura e produzione edilizia - richiesta parere - risposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - riepilogo del quadro normativo - prot. CNI n.2654 Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo l'importante pronunciamento della Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, datato 8 giugno 2010 e pervenuto in risposta alle sollecitazioni del Consiglio Nazionale sulla annosa questione della possibilità o meno di contemporanea duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo in settori differenti di colui che abbia maturato i relativi requisiti (v. allegati). Come noto, fin dal 2006 il Consiglio Nazionale - nel silenzio del DPR 328/2001 sul punto - aveva richiesto ai Ministeri competenti di esprimere autorevole parere sull'estensione del divieto di doppia iscrizione. Il Ministero della Giustizia, con nota prot. DAG 110777 del 24/10/2006 (v. circolare CNI n.39 del 6/11/2006), aveva infatti sancito il divieto per il professionista, iscritto in un settore della sezione B dell'albo, di iscriversi al corrispondente settore della sezione A, mantenendo la precedente iscrizione. , j

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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00llS6 ROMA VIA ARENULA, 71

PRESIDEl\ZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE. 114

TEL. 06.6976701 r,a. - FAX 06,69767048

IU-MCI

Circo n. 350/XVII Sesso

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 08/07/20100,00,00 U-nd/3050/2010

1111111111111111111111111 11111111111111111

Ai Consigli degli Ordini e alle Federazioni elo Consulte Regionali degli Ingegneri

Loro Sedi

Oggetto: Possibilità di duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo in settori differenti - possibilità di iscrizione alla sezione B dell'albo dei laureati in Architettura e produzione edilizia - richiesta parere - risposta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ­riepilogo del quadro normativo - prot. CNI n.2654

Con la presente si trasmette a tutti gli Enti in indirizzo l'importante pronunciamento della Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, datato 8 giugno 2010 e pervenuto in risposta alle sollecitazioni del Consiglio Nazionale sulla annosa questione della possibilità o meno di contemporanea duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo in settori differenti di colui che abbia maturato i relativi requisiti (v. allegati).

Come noto, fin dal 2006 il Consiglio Nazionale - nel silenzio del DPR 328/2001 sul punto - aveva richiesto ai Ministeri competenti di esprimere autorevole parere sull'estensione del divieto di doppia iscrizione.

Il Ministero della Giustizia, con nota prot. DAG 110777 del 24/10/2006 (v. circolare CNI n.39 del 6/11/2006), aveva infatti sancito il divieto per il professionista, iscritto in un settore della sezione B dell'albo, di iscriversi al corrispondente settore della sezione A, mantenendo la precedente iscrizione.

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Rimaneva da chiarire se il divieto di doppia iscrizione dovesse valere anche per la differente ipotesi dell'eventuale istanza di duplice iscrizione alle due sezioni dell'albo ma in settori diversi (v. richiesta di parere CNI datata 4/12/2006, allegata).

Su tale problematica per lungo tempo le Autorità competenti non si sono pronunciate in via definitiva.

Soltanto nel 2009 il Ministero della Giustizia, nella nota datata 16/06/2009, prot. DAG 81583.U - indirizzata al Ministero dell'Università -, accogliendo la tesi del Consiglio Nazionale, ha per la prima volta affermato che "la possibilità di una duplice iscrizione non appare in contrasto con il dato nonnativo.. e pare, inoltre, ragionevole, non ravvisandosi motivi per non consentire al professionista che abbia conseguito un titolo abilitativo di poter poi procedere allo svolgimento effettivo dell'attività conseguente", ravvisando comunque la necessità di un pronunciamento comune e di arrivare ad una soluzione condivisa con il Dicastero dell'Università (v. circolare CNI n.244 del 3/07/2009).

Successivamente il Ministero dell'Università, con nota interlocutoria datata 14/01/2010, indirizzata all'Ufficio Legislativo e al Ministero della Giustizia, aveva espresso l'avviso che la duplice iscrizione "comporterebbe una inammissibile duplicazione del diritto di voto in sede di elezione dei consigli nazionali e territoriali, dal momento che ad uno stesso professionista verrebbero attribuiti due votr (v. circolare CNI n. 307 del 12/02/2010).

Adesso, con un parziale revirement, la Direzione Generale per l'Università del MIUR informa che l'Ufficio Legislativo del Ministero, investito della questione sulla possibilità di una duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri in settori differenti "ha espresso un parere concorde a quello indicato nella nota 1583 in data 16/06/2009 del Ministero" della Giustizia.

In particolare l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università ha affermato che l'iscritto nella sezione B dell'albo che passa al corrispondente settore della sezione A non può mantenere l'iscrizione nella sezione B, perché cIO sarebbe fonte di ingiustificate prerogative (quali, per esempio, quelle in materia elettorale), mentre - nel caso che qui interessa - l'iscritto ad un dato settore, che chiede di essere iscritto ad un diverso settore di un'altra sezione, può mantenere la precedente iscrizione, "non esistendo preclusioni nonnative in tal senso e dovendosi in tal caso ritenere del tutto giustificate le prerogative derivanti dalla duplice iscrizione" .

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In sostanza il Ministero dell'Università fa proprio il parere legale espresso dall'Ufficio Legislativo e con ciò, innovando la propria posizione sul punto, definitivamente e in via ufficiale riconosce la possibilità, ai sensi del DPR n.328/2001, di iscrizione in due differenti settori dell'albo, sia che si tratti di un diverso settore della stessa sezione, sia che si tratti di un diverso settore di un'altra sezione.

Riguardo, poi, la possibilità di svolgere l'esame di Stato attraverso una prova semplificata per coloro che sono già iscritti in un settore e richiedano l'iscrizione in un diverso settore dell'altra sezione, l'Ufficio Legislativo del MIUR - confermando quanto già sostenuto nel parere ministeriale datato 14/01/2010 - riconosce l'inapplicabilità dell'art.5, comma 2, DPR 328 al caso di specie e ritiene necessario un apposito intervento normativo, di integrazione del suddetto Regolamento, per giungere a questo risultato.

Rimane adesso da attendere una eventuale presa d'atto del Ministero della Giustizia sulle conseguenze in materia di diritto di voto di questa soluzione, tenendo presente che l'Ufficio Legislativo del MIUR una indicazione - in verità assai sbrigativa - in questa direzione l'ha già fornita col parere allegato.

Per il momento, comunque, è possibile tracciare un riepilogo del quadro normativo vigente in tema di duplice iscrizione, a seguito delle determinazioni ministeriali succedutesi nel tempo :

I) L'iscritto ad un dato settore della sezione A dell'albo può esercitare anche le attività proprie del corrispondente settore della sezione B dell'albo (senza necessità - ed essendo anzi vietato - di iscriversi alla sezione B) ;

II) L'iscritto in un settore di una sezione può essere iscritto in un diverso settore della medesima sezione, ove sia in possesso del necessario titolo di studio e abbia conseguito la relativa abilitazione mediante il superamento di un apposito esame di Stato cd semplificato, ex art.3, comma 4, DPR 328/2001 (v. parere Ministero della Giustizia del 16/06/2009) ;

III) L'iscritto ad un settore di una sezione, in possesso del necessario titolo di studio e della relativa abilitazione, può essere iscritto in un diverso settore dell'altra sezione, mantenendo la precedente iscnzlOne (ad es., un iscritto al settore c) dell'informazione della sezione B dell'albo, avendone ottenuto i requisiti, può iscriversi al settore a) civile e ambientale, della sezione A dell'albo).

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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Su tale terza ipotesi occorrerà attendere il pronunciamento del Ministero della Giustizia, per quanto riguarda le sue ricadute sulla materia elettorale.

***

La stessa nota ministeriale si pronuncia su di un'altra richiesta di parere inoltrata dal Consiglio Nazionale al MIUR.

L'Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova, su sollecitazione del Politecnico di Milano, Polo Regionale di Mantova, aveva infatti chiesto al Consiglio Nazionale di sapere se i laureati in Architettura e produzione edilizia (laurea triennale) possono iscriversi alla sezione B dell'albo, pur in mancanza di indicazioni espresse in tal senso nel DPR 328/2001, alla luce del fatto che il decreto ministeriale 26 luglio 2007 ha sancito la corrispondenza tra la classe L 23- Scienze e tecniche dell'edilizia (cui appartiene il corso di laurea in Architettura e produzione edilizia) e la classe di laurea 4- Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (di cui al DM n.509/1999), quest'ultima espressamente indicata dalla norma tra quelle che consentono l'iscrizione alla sezione B dell'albo degli Ingegneri.

Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto che fosse il Ministero dell'Università l'Autorità competente a esprimersi in materia (v. richiesta CNI del 12 maggio 2010, allegata).

E nello stesso senso si era pronunciato il Ministero della Giustizia (v. allegati).

Adesso, la Direzione Generale per l'Università del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - con una nota avente valenza generale - precisa che "costituiscono titoli validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere iunior non soltanto i titoli accademici espressamente previsti dalle norme contenute nel DPR 328/2001, ma anche quelli conseguiti sotto la vigenza dell'ordinamento di cui al DM 270/2004 e ritenuti dall'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007 corrispondenti a quelli conseguiti sotto la vigenza dell'ordinamento di cui al DM 509/1999".

E poiché la laurea nella classe L 23 (Scienze e tecniche dell'edilizia), di cui fa parte il corso di laurea in Architettura e produzione edilizia - ai sensi del citato Allegato 2 - è corrispondente alla classe di laurea 4 (Scienze dell'architettura e dell'ingegneria civile), il MIUR esprime l'avviso che "la laurea in Architettura e produzione edilizia sia titolo idoneo a consentire

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l'accesso all'esame di Stato di Ingegnere per l'iscrizione nella sezione B, settore civile e ambientalè'.

Ovviamente questa indicazione e questo autorevole chiarimento risulta di utilità non soltanto per il Politecnico di Milano, ma per tutte le Università italiane e per gli Ordini provinciali.

E' con soddisfazione, dunque, che il Consiglio Nazionale trasmette il parere del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca datato 8 giugno 20 lO, in quanto si confida possa costituire l'ultimo tassello di una vicenda - quella relativa alla possibilità di contemporanea duplice iscrizione nelle sezioni A e B dell'albo per settori differenti, senza quindi perdere diritti e competenze acquisite - che da anni attendeva una sistemazione, per consentire ai Consigli degli Ordini di deliberare sulle istanze di iscrizione ai diversi settori dell'albo in un quadro di certezze giuridiche, evitando l'insorgere di contestazioni e ricorsi giurisdizionali.

A tal fine si invitano gli Ordini provinciali a darne ampia diffusione nel proprio ambito territoriale di riferimento, a beneficio di tutti gli operatori interessati, professionisti e Università.

Per quanto riguarda invece le conseguenze della anzidetta duplice iscrizione sul diritto di voto spettante all'iscritto, è intenzione del Consiglio Nazionale di chiedere al Ministero della Giustizia di esaminare la questione nella sua complessità, dando senza indugio le necessarie indicazioni agli Ordini provinciali su come comportarsi, in quanto non è altrettanto chiaro - e non appare analizzato dal parere del MIUR con la compiutezza che la delicatezza della materia richiede - quali siano le ripercussioni sul diritto di elettorato attivo e passivo, in sede di rinnovo dei Consigli degli Ordini provinciali, della affermata possibilità di doppia iscrizione nelle due sezioni dell'albo.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale, non appena si otterrà risposta sull'importante questione, di trasmetterla immediatamente agli Enti in indirizzo.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE (Dott. Ing. Roberto Brandi) (Dott. Ing. Giovanni Rolando)

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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Allegati:

1) Richiesta parere CNI del 4/ 12/2006; 2) Richiesta parere CNI del 12/05/2010; 3) Parere Ministero della Giustizia del 19/05/2010,

71304.U; 4) Parere Ministero dell'Istruzione, dell'Università e

Ricerca de18/06/2010, prot. 2365.

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CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI .,

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 00186 ROMA - VIA ARENULA. 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE. 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, Gt . -1 2 - 2006

Prat. n. ~~'3>O /U-BR/06

( Al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Ufficio III - Libere Professioni Via Arenula, 70 00186 ROMA

~.

tOggetto: Quesito su possibilità duplice iscrizione nelle sezioni A fe B dell'albo - risposta del Ministero della Giustizia ­

richiesta di precisazioni e chiarimenti I ( Il Consiglio Nazionale, con nota datata 18/9/2006, aveva t

richiesto al Ministero Vigilante di pronunciarsi sulla possibilità di doppia iscrizione nelle sezioni A e B dell'albe )er coloro che, I iscritti nella sezione B, maturano i requisiti per la iscrizione nella lsezione A per il medesimo settore.

t Il Ministero della Giustizia, con nota prot. DAG 110777 del

24/10/2006, ha risposto nel senso della impossibilità della duplice iscrizione (" ... anche se in possesso dei relativi requisiti, il professionista iscritto ad una sezione dell'Albo non può esserlo anche ad altra sezione".).

Poiché la richiesta del CNI riguardava l'ipotesi della doppia iscrizione "nel medesimo settore", resta da chiarire se il i pronunciamento ministeriale deve ritenersi limitato a tale fattispecie, oppure valga anche per il caso del professionista che, in ipotesi, già iscritto ad un settore della sezione B dell'albo (es. I

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civile e ambientale), consegua anche i requisiti per iscriversi in un diverso settore della seZIone A dell'albo (es. settore dell'infonnazione) .

Riassumendo: la doppia iscrizione è da intendersi sempre preclusa, oppure è vietata solo qualora si tratti del medesimo settore delle due Sezioni dell'albo, con conseguente ammissibilità della doppia iscrizione che riguardi due settori diversi?

E' evidente che anche tale questione necessita di un chiarimento ministeriale, a beneficio dell'attività degli Ordini p ro.vin cial i.

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Ulteriore aspetto su cui si richiede l'autorevole avviso dell'Autorità Ministeriale, già accennato nel quesito datato 18,' 9/2006, è se il professionista che (avendone i requisiti) passa dalla sezione B alla sezione A dell'albo, nel medesimo settore, possa "portare con sé" ed utilizzare la precedente anzianità dì iscrizione, ai fini del raggiungimento del numero minimo di anni di iscrizione previsto da alcune normative di settore (ad es., antincendio o sicurezza cantieri).

In sintesi: l'anzianità di iscrizione conseguita nella sezione B dell'albo può essere sommata a quella ottenuta nella sezione A, I qualora il settore di iscrizione sia il medesimo? t

Un espresso pronunciamento del Ministero Vigilante si rende necessario per rispondere con cognizione di causa agli Ordini provinciali che vi hanno interesse e, quindi, agli iscritti.

Per le due questioni suesposte si richiede quindi l'autorevole parere dell'Autorità in indirizzo.

Con i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRET.4.RIO

(Dott. Ing. Roberto Brandi)

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I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA. 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA VIA IV NOVEMBRE,114 CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI TEL. 06.697670 l r.a. - FAX 06.69767048

12/0512010 U-nd/2215/2010

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Raccomandata A/R Al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile Via Arenula 70 00186 Roma c.a. del Direttore Generale Dott.ssa Maria Teresa Saragnano

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca Direzione Generale per l'Università P.le Kennedy, 20 00144 ROMA c.a. del Direttore Generale Dott. Marco Tomasi

Oggetto: Richiesta di parere sulla possibilità di iscrizione alla Sezione B dell'albo dei laureati in Architettura e produzione edilizia - prot. CNr n. 328

Con la presente si chiede alle Autorità in indirizzo di esprimere il proprio autorevole parere sulla questione che si va ad illustrare.

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CONSIGLIO NAZJONALE DEGLI INGEGNERI

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova ha trasmesso a questo Consiglio Nazionale la richiesta di parere proveniente dal Politecnico di Milano, Polo Regionale di Mantova, e riguardante la possibilità o meno di iscrivere i laureati in Architettura e produzione edilizia (laurea triennale) alla sezione B dell'albo degli Ingegneri, settore al Ingegneria civile e ambientale, con il titolo di Ingegnere iunior, alla luce del fatto che il decreto ministeriale 26 luglio 2007 ha sancito la corrispondenza tra la classe L 23-Scienze e tecniche dell'edilizia (cui appartiene il corso di laurea in Architettura e produzione edilizia) e la classe di laurea 4-Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile (di cui al DM n. 509/1999), quest'ultima espressamente indicata tra quelle che consentono l'iscrizione alla Sezione B dell'albo degli Ingegneri (in allegato).

In realtà, ad avviso dello scrivente, stabilire se la corrispondenza tra le Classi di laurea relative al DM n. 270/2004 e le Classi di laurea relative al DM n. 509/1999 di cui all'Allegato 2 del DM 26/7/2007 ("Definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione, da parte delle Università, dei corsi di studio - attuazione decreti ministeriali del 16 marzo 2007, di definizione delle nuove classi dei corsi di laurea magistrale") sia idonea a determinare il risultato ipotizzato dal Pro Rettore Vicario del Polo Regionale di Mantova non è compito che spetta al Consiglio Nazionale.

E' il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - autore delle Linee guida in questione - il soggetto competente in materia di titoli di studio, determinazione delle classi di laurea ed esami di Stato.

Si tratta, infatti, di stabilire le finalità, il valore e gli eventuali limiti di tale corrispondenza, ai sensi del DM 26 luglio 2007 (che, per inciso, all'art.2 - "Chiarimenti interpretativi dei decreti mÌnisterialf' - relativamente all'art. l, commi 7 e 8, del decreto ministeriale riguardante i corsi di laurea magistrale, afferma laconicamente che "Ai fini dell'applicazione della norma le corrispondenze tra le classi relative al DM n.509/ 1999 e quelle relative al DM n.270/2004 sono riportate in allegato alle presenti linee-guida").

Da parte sua il Ministero della Giustizia, Autorità Vigilante per la Categoria degli Ingegneri, ha competenza in materia di iSCrIZIOne all'albo e può autorevolmente pronunciarsi sulla problematica in discussione.

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A ciò si aggiunga che è il MIUR - assieme al Ministero della Giustizia - ad aver partecipato alla stesura del DPR 5 giugno 200 l n. 328, per cui le due Autorità hanno, ciascuna per quanto di spettanza, titolo a fornire indicazioni interpretative del contenuto e della ratia delle relative disposizioni.

Il Consiglio Nazionale, in questa sede, non può mancare di rilevare come fin dal suo apparire abbia denunciato anche formalmente - le incongruenze e le lacune da cui è affetto il DPR 328/2001, incongruenze e lacune che hanno comportato confusione ed incertezze tra gli interessati, in primis Università e Ordini professionali, tenuti a darvi applicazione.

Basti qui pensare alla annosa questione della possibilità o meno di duplice iscrizione (avendone i requisiti) alla sezione A e alla sezione B dell'albo degli Ingegneri, in settori differenti, problematica sulla quale si attende ancora un chiarimento ministeriale definitivo (v., da ultimo, la nota interlocutoria della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia, datata 16 giugno 2009, prot. m_dg.DAG.0081583.U).

E' noto, comunque, che il comma 2 dell'art. 48 del DPR 5/6/200 l n.328 ("Esami di Stato per l'iscrizione nella Sezione B e relative prove")' indica espressamente quali lauree consentono l'ammissione all'esame di Stato, condizione necessaria per l'iscrizione alla Sezione B dell'albo.

E l'art. 48 del DPR 328/2001 che non risulta modificato­prevede che per sostenere l'esame di Stato propedeutico all'iscrizione nella Sezione B dell'albo per il settore a) civile e ambientale è necessario il possesso della laurea nella classe 4 ­Scienze dell'architettura e dell'Ingegneria edile, oppure nella classe 8 Ingegneria civile e ambientale (in allegato).

Ogniqualvolta si ha di fronte un determinato titolo accademico, quindi, come noto, occorre verificare la classe di laurea cui appartiene e confrontare tale elemento con le due classi di laurea sopracitate, idonee per l'iscrizione alla Sezione B dell'albo.

Detto questo, si ritiene che soltanto il Ministero dell'Università e il Ministero della Giustizia possono fornire una risposta ufficiale al Politecnico di Milano e alle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri circa la possibilità di iscrizione alla

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I CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

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I Sezione B dell'albo degli Ingegneri (e, prima ancora, circa la possibilità di sostenere il corrispondente esame di Stato) dei laureati in Architettura e produzione edilizia.

Si chiede dunque alle Autorità ministeriali in indirizzo di esprimersi sulla problematica rappresentata, in modo da dissipare ogni dubbio al riguardo.

In attesa di una cortese risposta si inviano i sensi della più viva stima.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Dott. Ing. Roberto Brandi) (Dott. Ing. Giovanni Rolando)

~~ Allegati:

1) richiesta parere Ordine degli Ingegneri di Mantova del 22 gennaio 2010;

2) art. 48 DPR 328/2001; 3) art.2 DM 26/07/2007.

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Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Via Arenula, 70 - 00186 Roma TI Direttore Generale Giustizia Civile

Roma, 19 maggio 2010 IIt.1 I/j~// /JU1IIII Al Ministero dell 'Istruzione dell 'Università e della Ricerca Direzione Generale per l'Università P.le Kennedy, 20

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 00186 ROMA 24105/2010 E-nd/2424/2010

AlI 'Ufficio Legislativo 1111111111111111111111111111111111111111111111111 SEDE

.D p.c. Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri Via IV novembre, 114

00187 ROMA

Oggetto: Richiesta di parere sulla possibilità di iscrizione alla Sezione B dell'albo dei laureati in Architettura e produzione edilizia - prot. CNI n. 328

In relazione alI' oggetto si rappresenta quanto segue. In primo luogo si concorda con il Consiglio Nazionale degli

Ingegneri che rientra nella competenza di codesto Ministero stabilire, se la corrispondenza tra le classi di laurea relative al D.M. 270/2004 e le classi di laurea relative al D.M. 509/1999 di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, sia idonea a determinare il risultato ipotizzato dal Pro Rettore Vicario del Polo Regionale di Mantova.

Vorrà, pertanto codesto Ministero provvedere direttamente a corrispondere alla richiesta del Consiglio Nazionale, notiziando questa Direzione Generale.

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Quanto all'altro problema prospettato, e già analizzato nella nota del 16 giugno 2009, prot. n. 8l583U, vorrà ugualmente codesto Ministero notiziare anche questa Direzione Generale delle determinazioni eventualmente assunte.

Il carteggio viene inviato anche all'Ufficio Legislativo perché valuti la necessità di un intervento normativo modificativo nei termini indicati nella citata nota, che si allega.

Il Direttore Generale (Maria Teresa Saragnano)

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~ck//:f~ck//~e~~ DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA ,

MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Ufficio VI

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Al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia D.G. della Giustizia Civile via Arenula 70

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI 00186 ROMA 11f0612010 E-fcal265412010

11111111111111111 11111 e p.c. AI Consiglio Nazionale degli Ingegneri c/o Ministero della Giustizia Presidenza e Segreteria via IV Novembre 114 00187 ROMA

OGGETTA . Parere sulla possibilità di iscrizione alla sezione B dell'Albo dei laureati in

architettura e produzione edilizia e parere su duplice iscrizione nella sezione A e B dell' Albo in

settori differenti.

Con riferimento alle richieste di parere in oggetto si rappresenta quanto segue.

In merito alla possibilità per un laureato in architettura e produzione edilizia - corso di laurea

afferente alla classe L23 - di essere ammesso ali 'esame dì Stato per l'iscrizione nella sezione B

dell' Albo degli ingegneri - settore civile e ambientale, s~ fa presente che hanno titolo di accesso

all'esame di che trattasi soltanto i possessori dei titoli espressamente elencati dall'art. 48, comma,

lett. a), del regolamento sulle libere professioni di cui al d.P.R. 32812001, ovvero i laureati nella

classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile e classe 8 - Ingegneria civile e ambientale

dell'ordinamento di cui al D.M. 509/1999.

Page 16: CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI · Ingegneri. Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto che fosse il Ministero dell'Università l'Autorità competente a esprimersi in materia (v

Per i possessori dei titoli accademici del "nuovo" ordinamento di cui al D.M. 270/2004,

l'Allegato 2 del decreto ministeriale 26 luglio 2007, concernente la "attuazione dei dd.mm. in data

16 marzo 2007 - decreto ministeriale di definizione delle linee guida per l'istituzione e l'attivazione

da parte delle Università dei corsi di studio", fissa la corrispondenza tra le classi di laurea

magistrale di cui al predetto decreto e le classi di laurea e laurea specialistica di cui al D.M.

509/1999 anche ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'esercizio delle libere professioni.

Pertanto, costituiscono titoli validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato di abilitazione

all'esercizio della professione di ingegnere junior non soltanto i titoli accademici espressamente

previsti dalle norme contenute nel d.P.R. 328/2001, ma anche quelli conseguiti sotto la vigenza

dell'ordinamento di cui al D.M. 270/2004 e ritenuti dall'Allegato sopra citato corrispondenti a l i ,f , Iquelli conseguiti sotto la vigenza dell'ordinamento di cui al D.M. 509/1999. t

Secondo quanto riportato nel citato Allegato 2 la laurea nella classe L23 (Scienze e tecniche , i

dell'edilizia), di cui fa parte il corso in di laurea in Architettura e produzione edilizia, è

corrispondente alla classe di laurea 4 (Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile).

Pertanto, si esprime l'avviso che la laurea in Architettura e produzione edilizia sia titolo idoneo a

consentire l'accesso all'esame di Stato di Ingegnere per l'iscrizione nella sezione B settore civile ed

ambientale.

Con riferimento al secondo quesito, si fa presente che l'Ufficio legislativo di questo Ministero,

investito della questione sulla possibilità di una duplice iscrizione nella sezione A e B dell' Albo

degli ingegneri in settori differt; " ha espresso un parere concorde a quello indicato nella nota 1583

in data 16/06/2009 del Ministero in indirizzo.

In particolare, nella nota dell'ufficio legislativo si afferma che l'iscritto in un determinato settore

della sezione B può accedere al corripsondente settore della sezione A, se in possesso del titolo

previsto e previo superamento dell'esame di Stato, ma non può mantenere l'iscrizione nella sezione

B perché ciò "sarebbe fonte di ingiustificate prerogative (quali per esempio quelle in materia

elettorale)". Altresì, si riconosce la possibilità per coloro che sono già iscritti in un determinato

settore di accedere ad un diverso settore dell' Albo, sia che si tratti di un diverso settore della stessa

sezione sia che si tratti di un diverso settore di un'altra sezione, non esistendo preclusioni normative

in tal senso e "dovendosi in tal caso ritenere del tutto giustificate le prerogative derivanti dalla

duplice iscrizione",

Page 17: CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI · Ingegneri. Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto che fosse il Ministero dell'Università l'Autorità competente a esprimersi in materia (v

.. .

In merito, poi, all'accesso attraverso una prova semplificata per coloro che sono già iscritti e

richiedano l'iscrizione in un diverso settore, si riconosce l'inapplicabilità dell'art. 5, comma 2, in

assenza di una specifica disposizione che indichi la prova da cui si è esonerati e si ritiene necessario

uno specifico intervento nonnativo volto ad integrare per questa parte il regolamento di cui al citato

D.P.R. ;

Si ringrazia per la collaborazione. \ !

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