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Consiglio Superiore della Magistratura Seduta del 27 gennaio 2016 – ore 10.00 ORDINE DEL GIORNO COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE Pag. 1 PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE Pag. 15 PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE Pag. 65 PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE Pag. 91 PRATICHE DELLA SESTA COMMISSIONE Pag. 97 VARIE ED EVENTUALI.

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Consiglio Superiore della Magistratura Seduta del 27 gennaio 2016 – ore 10.00

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PRATICHE DELLA SETTIMA COMMISSIONE Pag. 1

PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE Pag. 15

PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE Pag. 65

PRATICHE DELLA QUARTA COMMISSIONE Pag. 91

PRATICHE DELLA SESTA COMMISSIONE Pag. 97

VARIE ED EVENTUALI.

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I

SETTIMA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO

INDICE

1) - 921/VV/2015 - (relatore Consigliere CANANZI) Nota n. 3307 in data 2.12.2015 della

dott.ssa Teresina PEPE, giudice del Tribunale di Campobasso, avente ad oggetto: "Quesito

sull'applicabilità delle norme sulla permanenza decennale presso l'ufficio GIP/GUP"............. 1

2) - 39/VV/2016 - (relatore Consigliere CANANZI) Ricorso al TAR Lazio proposto dal dott.

Roberto IANNIELLO contro: 1) il Tribunale per i Minorenni di Roma; 2) il Presidente del

Tribunale per i Minorenni di Roma; 3) il CSM; 4) il Ministero della Giustizia; 5) la dott.ssa

Angela RIVELLESE e 6) il Presidente della Corte di Appello di Roma, nella persona del dott.

Luciano PANZANI, per l'annullamento, previa adozione di decreto cautelare monocratico

urgente ex art. 56 CPA e, comunque, previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex

art. 55 CPA, del decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma del 22.12.2015

e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. ................................................. 3

3) - 1/AE/2016 - (relatore Consigliere PONTECORVO) Applicazione extradistrettuale al

Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella MARINELLI, già giudice di quel Tribunale

trasferita alla Corte di Appello di Roma, alle udienze del 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e successive utili

alla definizione del processo n. 1505/09 NR - 2108/12 Dib. ................................................... 11

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ODG 2663 27.1.2016 La Settima Commissione propone, all’unanimità, l’adozione delle seguenti delibere: 1) - 921/VV/2015 - (relatore Consigliere CANANZI)

Nota n. 3307 in data 2.12.2015 della dott.ssa Teresina PEPE, giudice del Tribunale di

Campobasso, avente ad oggetto Quesito sull'applicabilità delle norme sulla permanenza

decennale presso l'ufficio GIP/GUP.

Il Consiglio,

- vista la nota in data 02.12.2015 della dott.ssa Teresina Pepe, magistrato in servizio

presso il Tribunale di Campobasso con funzioni di giudice dal 27.12.2001, avente ad oggetto:

"Quesito sull’applicabilità delle norme sulla permanenza decennale presso l’ufficio

Gip/Gup”;

- letto il quesito proposto dalla dott.ssa Teresina Pepe che qui di seguito si riporta:

“ l'ufficio Gip/Gup di Campobasso rientra tra quelli per i quali ai sensi dell'art. 2 del

regolamento in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio, è previsto il

limite massimo decennale di permanenza? E’ applicabile all'Ufficio Gip/Gup di Campobasso

il criterio di cui all'art. 22 cpv della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione

degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 (permanenza decennale)?”;

- rilevato, preliminarmente, che l’art. 2 del regolamento in materia di permanenza

nell’incarico presso lo stesso ufficio alla luce della modifica introdotta dal Decreto

Legislativo 160 del 30 gennaio 2006 come modificato dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111

espressamente prevede che: “E’ stabilito il termine massimo di permanenza di dieci anni

nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che

svolgono funzioni:

- negli uffici giudicanti di secondo grado composti da almeno due sezioni;

- negli uffici giudicanti di primo grado composti da almeno due sezioni e una sezione

g.i.p./g.u.p.;

- di giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;

- di giudice addetto ad una sezione distaccata di corte di appello, sempre che questa sia

a propria volta divisa in sezioni;

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- di giudice fallimentare, di giudice addetto alle esecuzioni civili ed esclusive di g.i.p.,

g.u.p. e g.i.p./g.u.p. nei tribunali ordinari composti da un’unica sezione, oltre

all’eventuale sezione distaccata;

- esclusive di g.i.p./g.u.p. nei tribunali per i minorenni;

- nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto

unità compreso il procuratore della Repubblica;

- nella direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica”;

- considerato, inoltre, che il par. 22.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di

organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 prevede che: “nei tribunali

organizzati con una sola sezione civile ed una sola sezione penale è possibile istituire singoli

ruoli specializzati cui sono attribuite specifiche materie, purché l’analisi dei flussi lo

consenta. In tale ipotesi, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima

posizione tabellare di cui al par. 49, è possibile la permanenza all’interno della stessa

sezione, a condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico,

in modo tale da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione

che, compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio

possible”;

- visto che il Tribunale di Campobasso per come risulta dalle tabelle di organizzazione

vigenti “continuerà ad essere organizzato con una sezione civile e una sezione penale. Ogni

sforzo è stato profuso verso l'adesione alla clausola di favore alla tendenza al massimo tasso

di specializzazione, impossibile da perseguire compiutamente in un Tribunale con una pianta

organica assai asfittica, con, almeno il concorrente criterio della semispecializzazione, intesa

nei senso dell'attribuzione mista agli stessi giudici, non di funzioni promiscue, ma di

contenzioso specializzato e di contenzioso generico, nello stesso settore, con l’obiettivo di

ottimizzare il lavoro sia in termini di una ancora più elevata professionalità sia in termini di

efficienza e produttività...."

- rilevato dunque che l’organizzazione del Tribunale di Campobasso non rientra in alcuna

delle ipotesi contemplate dall’art. 2 del regolamento in materia di permanenza nell’incarico

presso lo stesso ufficio mentre può sicuramente farsi applicazione dei principi affermati nel

par. 22.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti

per il triennio 2014/2016 nel senso di consentire, alla scadenza del termine di permanenza

massimo nella medesima posizione tabellare, la permanenza all’interno della stessa sezione, a

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condizione che il nuovo ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico, in modo tale

da determinare un effettivo e prevalente cambiamento della specializzazione che,

compatibilmente con l’analisi dei flussi, deve essere tendenzialmente il più ampio possibile.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera di rispondere al quesito di cui in parte motiva nel senso che l’organizzazione del Tribunale di

Campobasso consente l’applicazione di quanto statuito dal par. 22.1 della circolare sulla

formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016 nel

senso di consentire, alla scadenza del termine di permanenza massimo nella medesima

posizione tabellare, la permanenza all’interno della stessa sezione, a condizione che il nuovo

ruolo tratti materie diverse almeno per il 60% del carico.

2) - 39/VV/2016 - (relatore Consigliere CANANZI)

Ricorso al TAR Lazio proposto dal dott. Roberto IANNIELLO contro 1) il Tribunale

per i Minorenni di Roma; 2) il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma; 3) il

CSM; 4) il Ministero della Giustizia; 5) la dott.ssa Angela RIVELLESE e 6) il Presidente

della Corte di Appello di Roma, nella persona del dott. Luciano PANZANI, per

l'annullamento, previa adozione di decreto cautelare monocratico urgente ex art. 56

CPA e, comunque, previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex art. 55 CPA,

del decreto del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma del 22.12.2015 e di

ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

Il Consiglio,

- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio presentato dal dott. IANNIELLO Roberto per

l'annullamento, previa sospensione, del decreto del Presidente del Tribunale dei Minori di

Roma in data 22 dicembre 2015 con il quale è stata designata a presiedere l'Ufficio la dott.ssa

Angela Rivellese, a partire dal 31 dicembre 2015, data di collocamento a riposo del

Presidente, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/consequenziale;

- letto e condiviso il parere dell’Ufficio Studi del CSM, che di seguito si riporta

integralmente:

“I.- Il ricorso.

Il dott. Roberto Ianniello ha presentato ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio per

l'annullamento, previa sospensione,

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- del decreto del Presidente del Tribunale dei Minori di Roma in data 22.12.2015 con

il quale, ai sensi dell’art. 36 punto 6 della circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle di

composizione degli uffici giudiziari per il triennio 2014-2016 "... DESIGNA a presiedere

l'Ufficio alla data del proprio pensionamento 31/12/2015 la dott.ssa Angela Rivellese e di

ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto dalla

ricorrente, ivi compresi, per quanto occorra, l'originario atto di indizione dell'interpello

interno di cui alla mail del Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma del 20.10.2015 e

l'eventuale e successivo provvedimento di approvazione del decreto del 22.12.2015 da parte

del C.S.M. o del Presidente della Corte d'Appello di Roma.

In punto di fatto, la parte ricorrente allega di essere Magistrato di Cassazione con

funzioni direttive superiori e di prestare la sua attività presso il Tribunale per i Minorenni di

Roma dove svolge le funzioni di Presidente di un Collegio civile e Presidente del Tribunale di

Sorveglianza. E' il più anziano di età e di ruolo ed ha un brillante curriculum.

Rileva in particolare ai fini di questo giudizio il fatto di avere, sin dal novembre del

2012, sempre svolto le funzioni di Presidente facente funzioni del Tribunale dei Minorenni di

Roma nei momenti di assenza ed in sostituzione del Presidente Dott.ssa Carmela Cavallo, su

espressa indicazione di quest'ultima.

Deduce ancora che, in vista del proprio pensionamento il Primo Presidente del

medesimo Tribunale dei Minorenni di Roma, dott.ssa Cavallo, con nota trasmessa via mail in

data 29.10.2015 ha ritenuto di dovere indire una procedura interna di interpello ex art. 35

punto 6 della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014-2016 per la

nomina a Presidente del Tribunale a far data dal 31.12.2015, data del suo pensionamento.

L'esponente dott. Ianniello, essendo il magistrato più anziano

dell'Ufficio e l'unico ad aver sempre sostituito il Presidente, rappresenta di essersi

dichiarato interessato avendo già svolto tali funzioni dal 2012 in assenza del Presidente.

Lamenta invece che il Presidente uscente del Tribunale dei Minorenni di Roma,

dott.ssa Cavallo, con il decreto qui impugnato assunto in data 22.12.2015 ossia pochi giorni

prima di andare in pensione, ha ritenuto di poter designare pro futuro il nuovo Presidente del

Tribunale dei Minorenni "alla data del proprio pensionamento 31/12/2015", individuandolo a

sorpresa nella persona della più giovane dott.ssa Angela Rivellese sulla base di una laconica

motivazione.

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Il ricorrente, tanto premesso impugna il predetto provvedimento intanto per carenza

assoluta di potere in astratto e violazione dell'art. 21-septies L. 241/90.

Invero, si deduce che il decreto in questione, siccome preordinato ad avere effetti solo

ed esclusivamente in un momento in cui la Dott.ssa Cavallo non sarà più Presidente e siccome

riferito non già alla nomina di un sostituto, ma ex ante alla designazione permanente del

titolare dell'Ufficio (fino alla nomina da parte del C.S.M. del nuovo titolare), si palesa affetto

dal vizio della nullità ex art. 21-septies L.241/90 in quanto assunto in carenza assoluta di

potere, spettando al C.S.M. la nomina del Presidente del Tribunale dei Minori una volta resosi

vacante al 31.12.2015 e non potendo di certo il Presidente uscente, pochi giorni prima di

andare in pensione, pretendere di sostituirsi all'Organo di autogoverno nella designazione del

suo successore, oltretutto attraverso un anomalo e frettoloso uso dello strumento (di regola

eccezionale) della modifica tabellare.

In secondo luogo, si lamenta l’eccesso di potere per violazione e falsa applicazione

della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle 2014-2016.

Il decreto qui impugnato risulta esser stato espressamente assunto ai sensi dell'art.35

punto 6 della Circolare C.S.M. sulla formazione delle tabelle per il triennio 2014-2016.

Il ricorrente sostiene che, in realtà, la suddetta norma cui ha voluto fare riferimento il

Presidente Cavallo non è assolutamente pertinente alla fattispecie di cui è causa, venendo qui

in rilievo la titolarità non già dell'Ufficio di Presidente di Sezione, ma, a monte, di quello di

Presidente del Tribunale, per la quale non è prevista modifica tabellare.

L'art.35 punto 6 è infatti intitolato "Presidente di Sezione del Tribunale" ed al suo

punto 6 laddove, nel primo periodo, prevede che "Il Presidente del Tribunale designa il

magistrato destinato a presiedere l'ufficio in caso di sua mancanza o impedimento

preferibilmente tra i Presidenti di Sezione", si riferisce evidentemente all'ufficio del

Presidente di Sezione e non di certo al quello del Primo Presidente.

La nomina del nuovo Presidente del Tribunale dei Minorenni di Roma, dunque, per

come assunta dalla dott.ssa Cavallo nel decreto 22.12.2015, si paleserebbe illegittima in

quanto del tutto sfornita da un qualsivoglia supporto regolamentare.

Infine, in ricorso viene censurato il decreto in oggetto in quanto viziato da eccesso di

potere per illogicità manifesta; carenza assoluta di istruttoria e di motivazione.

Il provvedimento, infatti, nella sua motivazione ignorerebbe completamente la

posizione del dott. Ianniello il quale, al di là della maggiore anzianità posseduta rispetto alla

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dott.ssa Rivellese, era stato colui che, da sempre e da ultimo con il più recente provvedimento

del 2.11.2015, era stato in precedenza con regolarità individuato dallo stesso Presidente

Cavallo come il Magistrato maggiormente titolato a sostituirlo in sua assenza (per ben 72

giorni nel solo 2015).

La motivazione del provvedimento del 22.12.2015 si presenterebbe comunque

oggettivamente insufficiente a supportare una modifica tabellare, risultando, da un lato,

erroneo il riferimento all'art.35 punto 6 della Circolare C.S.M. è, dall'altro, omesso il

doveroso riferimento ai criteri di valutazione applicati.

La sostanziale illogicità del provvedimento qui contestato assumerebbe poi ancora

maggiore evidenza tenendo conto – si sostiene - della oggettiva irrilevanza del fatto che,

secondo quanto si legge nella motivazione del decreto 22.12.2015, non sarebbero pervenute

doglianze da avvocati o parti in relazione all'operato della dott.ssa Rivellese. E' evidente

infatti che, ai fini dello svolgimento delle funzioni di Presidente, ciò che più conta è la cd

attitudine direttiva, attestabile, nel caso di specie, attraverso la pregressa esperienza nelle

medesime o analoghe funzioni, e non di certo l'aver svolto le funzioni ordinarie senza

contestazioni da parte degli Avvocati.

In ricorso, infine, si chiede la concessione di una misura cautelare collegiale ex art. 55

c.p.a. e, prima ancora, monocratica urgente ex art. 56 c.p.a. in considerazione della necessità

di salvaguardare l'interesse anche dell'Ufficio di garantire - già a far data dal 31.12.2015

(momento nel quale la Dott.ssa Cavallo sarà in pensione e dal quale il decreto qui impugnato

dovrebbe avere effetti) e quanto meno fino alla prima camera di consiglio utile - la

permanenza dello stato di fatto fino ad oggi esistito presso il Tribunale dei Minorenni di

Roma, assicurando che, come sempre in passato avvenuto, le funzioni di sostituto del Primo

Presidente continuino ad essere provvisoriamente svolte dall'esponente dott. Ianniello nella

qualità di magistrato più anziano in ruolo e già facente funzioni del Presidente Cavallo.

II.- Osservazioni dell’Ufficio Studi.

Ad avviso di questo Ufficio, il ricorso non può essere condiviso per le considerazioni

di seguito esposte, ragion per cui appare opportuno resistervi.

Si deve in primo luogo precisare che gli atti impugnati si inquadrano in senso ampio

nell’ambito della procedura di revisione della tabella organizzativa del Tribunale dei

minorenni di Roma, che si conclude con l’approvazione dei relativi provvedimenti

organizzatori da parte del C.S.M.. Si rammenta, infatti, che le tabelle degli uffici giudicanti

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sono previste dagli artt. 7 bis, 7 ter dell’Ordinamento Giudiziario (R.D. 30.1.1941 n. 12 e

successive modifiche) e dall’art. 10 bis L. 24.3.1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul

funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura)1.

Nel corso del tempo il C.S.M. ha emanato numerose circolari con le quali ha dettato

discipline di dettaglio ed integrative della (essenziale) normativa primaria. L’ultima circolare

in materie di tabelle è la P-19199 del 21 luglio 2011 e succ. mod..

Ai fini che interessano, è importante rimarcare che i decreti di variazione tabellare

adottati dai Capi degli uffici giudicanti debbano qualificarsi come atti endoprocedimentali,

nell'ambito dell'articolato procedimento di variazione tabellare al quale pone capo la delibera

di competenza dell'Organo di governo autonomo.

Alla luce dei rilievi testè riportati, dovrebbe in primis essere sostenuto il difetto di

legittimazione passiva del Consiglio Superiore della Magistratura.

In particolare, come premesso, rispetto agli atti impugnati l’Organo di autogoverno è

in posizione di estraneità, non essendo ancora intervenuto con propria determinazione,

nell’iter procedimentale indirizzato all’approvazione della proposta di variazione tabellare

correlata al decreto del Presidente del Tribunale romano.

Dunque, in via preliminare, si rileva il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. per

i profili sopra indicati.

In secondo luogo, può anche considerarsi, procedendo alla disamina del regime di

impugnabilità dei decreti di variazione tabellare e tenuto conto della disciplina normativa

illustrata, che gli stessi non appaiono immediatamente impugnabili, per carenza attuale di

interesse, trattandosi di atti non definitivi.

Peraltro, vale osservare che l'immediata impugnazione dell'atto endoprocedimentale

potrebbe risolversi in un vulnus per le prerogative che la Costituzione assegna all'Organo di

governo autonomo della magistratura; ciò in quanto la pronuncia del giudice amministrativo

relativa all'atto non definitivo, intervenendo prima della conclusione del procedimento di

1 L'art. 7 bis R.D. 12/1941, rubricato Tabelle degli uffici giudicanti, dopo aver indicato al primo comma l'oggetto delle tabelle degli uffici giudicanti, dispone al secondo comma che “Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei Presidenti delle Corti di appello, sentiti i Consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare”. L'art. 7 ter R.D. 12/1941 prescrive che la medesima procedura sia seguita anche per la determinazione dei criteri obiettivi di “assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici”.

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approvazione della variazione tabellare, potrebbe sortire indebite ricadute sul processo di

formazione della volontà del C.S.M..

In tal senso, si ritiene mancante l’interesse ad agire della parte ricorrente.

Sul punto, è noto che le norme sul processo amministrativo non contengono una

disposizione espressa sull’interesse a ricorrere: l’articolo 24 della legge “Crispi” e poi

l’articolo 26 del Testo unico del 1924 si limitavano a prevedere che il Consiglio di Stato

decide su ricorsi “che abbiano per oggetto un interesse di individui o di enti morali

giuridici” , ma tale affermazione è stata tradizionalmente letta come riferita alla posizione

giuridica sostanziale, ossia all’interesse leso dall’atto amministrativo impugnato.

Il nuovo codice del processo amministrativo, di cui al Decreto legislativo 2.07.2010 n.

104, pur non contenendo una norma espressa in tema di interesse ad agire, nel suo tessuto

regolativo, certamente dimostra di recepire e sancire ulteriormente la valenza precettiva

generale di questa condizione dell’azione2.

Dottrina e giurisprudenza si sono, d’altra parte, sempre orientate a ravvisare

nell’articolo 100 del codice di procedura civile un principio generale del nostro diritto

processuale, valevole dunque anche per il sistema della giustizia amministrativa, secondo il

quale per proporre l’azione occorre avervi interesse.

Si trova così comunemente affermato che all’interesse sostanziale si deve affiancare,

quale condizione dell’azione, un interesse processuale, inteso come utilità che il soggetto

ricorrente può ritrarre dall’esperimento del rimedio giudiziario.

Il Consiglio di Stato ha, anche di recente3, ben evidenziato “come in base ai principi

generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1°, della Costituzione

(<<tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e dall’art.

100 c.p.c. (<<per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un

interesse>>), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una

lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità del

provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale”.

L’interesse al ricorso è, dunque, configurabile laddove, dalle risultanze processuali,

emerga che il ricorrente otterrebbe un vantaggio pratico, concreto ed attuale

2 Allo scopo indicato è appena il caso di segnalare norme quali il comma 4-bis dell’art. 13, (che fa espresso richiamo a “l'interesse a ricorrere”), ovvero l’art. 18 in tema d’intervento, o ancora l’art. 35, sulla declaratoria d’improcedibilità del ricorso “quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione”. 3 Consiglio di Stato, sez. IV, 10 gennaio 2012, n. 16.

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dall’accoglimento dell’impugnativa, beneficio che appunto dovrebbe sorgere dalla lesione di

un interesse sostanziale.

In definitiva, ha precisato il medesimo Collegio, “come chiarito dalla migliore

dottrina processualcivilistica, l’interesse ad agire è dato dal rapporto tra la situazione

antigiuridica che viene denunciata e il provvedimento che si domanda per porvi rimedio

mediante l’applicazione del diritto, e questo rapporto deve consistere nella utilità del

provvedimento, come mezzo per acquisire all’interesse leso la protezione accordata dal

diritto” (cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. III, n. 12241/98)”.

Costituisce, dunque, ius receptum nel sistema giurisdizionale amministrativo il

principio per cui è inammissibile il ricorso che tende ad eliminare o modificare un

provvedimento, il quale non è in grado di arrecare una lesione nella sfera giuridica del

soggetto né sia certo che una siffatta lesione si verificherà in un secondo tempo. In senso

contrario si avrebbe una sentenza di principio, da cui la parte ricorrente non trarrebbe alcun

vantaggio concreto in relazione alla sua posizione legittimante: “ai fini dell’ammissibilità del

ricorso, occorre pertanto, che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in

giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. A contrario, il ricorso è inammissibile

per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l’annullamento giurisdizionale di un atto

amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del

ricorrente (che ne “legittima” l’instaurazione del giudizio)”.

Ora, l’interesse ad agire, quale condizione dell’azione nel processo amministrativo ed

anzi dell’azione processuale in genere, presenta, come accennato, tre caratteristiche specifiche

l’accertamento della cui indefettibilità costituisce una delle verifiche essenziali in rito che il

giudice è chiamato a compiere, preliminarmente all’esame del merito della controversia:

l’attualità, la concretezza e la personalità.

La stretta necessità di una siffatta indagine discende dalla natura di giurisdizione di

diritto subiettivo della giurisdizione amministrativa, funzionale all’esigenza di assicurare

idonea e piena tutela ai sensi dell’art. 24 della Costituzione a posizioni soggettive individuali

riconosciute dall’ordinamento. Sotto tale profilo, accanto ad obiettivi di concretezza, nel

senso che la pronuncia deve essere satisfattiva di interessi effettivi e non anche meramente

ipotetici o in altro modo non meritevoli di tutela, e di personalità, ossia che ne risulti in via

diretta comunque ristorata la posizione sostanziale di chi abbia agito in giudizio, è richiesta

anche l’attualità, nel senso che l’aspettativa in termini di utilità che si attende dalla sentenza

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deve sussistere fino al momento della sua emanazione.

Con riferimento all’indagine su tale ultimo requisito, peraltro, la giurisprudenza

amministrativa ha da sempre proceduto con estremo rigore e ciò proprio per la particolare

dinamicità che caratterizza un connotato sulla cui persistenza, sovente, sono destinate ad

intervenire successive statuizioni dell’Amministrazione o comunque eventi sopravvenuti4.

Venendo quindi all’analisi del caso di specie, l’applicazione dello strumentario

interpretativo testè illustrato impone di ritenere mancante l’interesse a ricorrere, in capo al

soggetto ricorrente, con la conseguente auspicata pronuncia d’inammissibilità del ricorso.

Quanto al merito, l’attuale pendenza del procedimento incardinato presso la Settima

Commissione ai fini della verifica di conformità alle disposizioni vigenti del decreto qui

impugnato (allo stato si attende il parere del Consiglio Giudiziario capitolino), impedisce allo

stato, di formulare rilievi sul merito della questione dedotta.

Le considerazioni che precedono comportano l’insussistenza del fumus necessario per

l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione della pronuncia gravata. Quanto al

periculum in mora, poi, è doveroso evidenziare che se è interesse dello Stato comunità non

frapporre ostacoli alla continuità di un esercizio efficace della giurisdizione, per altro verso, è

a cuore all’Organo di autogoverno che la funzione giurisdizionale si svolga presso uffici

pienamente idonei e capaci di provvedere al relativo esercizio.

Si rappresenta, peraltro, che, con decreto presidenziale n. 5917/2015, è stata respinta

l’istanza cautelare avanzata in ricorso inaudita altera parte.

III.- Conclusioni.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare opportuno costituirsi nel

giudizio per resistere ad entrambe le domande, principale ed incidentale, pregiudizialmente,

eccependo il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. ed il difetto d’interesse ad agire della

parte ricorrente”.

Il Consiglio, pertanto, alla luce delle motivazioni suesposte,

delibera

di invitare l’Avvocatura dello Stato a costituirsi nel giudizio davanti al T.A.R. del

Lazio, per resistere ad entrambe le domande, principale ed incidentale, pregiudizialmente,

4 L’interesse di che trattasi, come precisato in massime giurisprudenziali più che consolidate, deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e persistere fino alla sua decisione anche di eventuale gravame.

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eccependo il difetto di legittimazione passiva del C.S.M. ed il difetto d’interesse ad agire della

parte ricorrente.

3) - 1/AE/2016 - (relatore Consigliere PONTECORVO)

Applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella

MARINELLI, già giudice di quel Tribunale trasferita alla Corte di Appello di Roma,

alle udienze del 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e successive utili alla definizione del processo n.

1505/09 NR - 2108/12 Dib.

Il Consiglio,

- letta la nota in data 13.01.2016 e la successiva integrazione con la quale il Presidente della

Corte di Appello di Firenze ha chiesto l'applicazione extradistrettuale della dott.ssa Gabriella

MARINELLI, già giudice del Tribunale di Livorno, trasferita alla Corte di Appello Roma, per

la trattazione del processo n. 2108/12 RG Dib. - 1505/09 R.G.N.R. alle udienze del 2.2, 8.3 e

1.4.2016;

- considerato che l’applicazione extradistrettuale della dott.ssa MARINELLI, che ha

manifestato la propria disponibilità al Presidente del Tribunale di Livorno, può essere disposta

in applicazione del par. 40 della Circolare del 21 luglio 2011 prot. n. 19197/2011 “su

applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali” (1),

delibera

l'applicazione extradistrettuale al Tribunale di Livorno della dott.ssa Gabriella MARINELLI,

presidente di Sezione della Corte di Appello di Roma, per la trattazione del processo n.

(1) Si riporta il testo della norma: <<40. – Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto 40.1 – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 34 – il ricorso all’applicazione extradistrettuale all’ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato. 40.2 – La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l’indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all’ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato possegga le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l’applicazione si riferisce. 40.3 – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell’ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.>> Va evidenziato che è possibile il ricorso all’applicazione extradistrettuale all’ufficio di provenienza anche di pubblici ministeri (la norma fa riferimento infatti ai magistrati e non solo ai giudici), nei casi in cui –come quello in esame- la complessità del processo richieda che lo stesso sia trattato dal pubblico ministero che ha svolto le indagini preliminari e ciò al fine di assicurare la non dispersione delle conoscenze già acquisite e per ragioni di economia processuale.

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2108/12 RG Dib. - 1505/09 R.G.N.R. alle udienze previste i giorni 2.2, 8.3 e 1.4.2016 e per

tutte le eventuali ulteriori udienze che si dovessero ritenere necessarie, autorizzando l'assenza

dall'ufficio di appartenenza, per il necessario viaggio di andata e ritorno, nel giorno feriale

precedente e successivo al giorno dell’udienza.

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I

OTTAVA COMMISSIONE

COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA

ORDINE DEL GIORNO

INDICE

1) - 13/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di MESSINA di cui al

D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9

settembre 2014. (relatore Consigliere SPINA) ......................................................................... 1

2) - 348/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di

Pace di CATANIA. (relatore Consigliere SPINA) ................................................................... 4

3) - 706/GP/2015 - Ricorso al T.A.R. del Lazio dell'Unione Nazionale Giudici di Pace e

dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace per l'annullamento, previa sospensione, del

silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate

rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore

della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i

trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28

gennaio 2015 recante l'assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del

Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi,

presupposti e/o consequenziali. Ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, del

T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda di sospensione

dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati. Ricorso in appello al Consiglio di Stato per la

riforma dell'ordinanza n. 5265/2015, del T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione

della domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

(relatore Consigliere SPINA) ..................................................................................................... 6

4) - 3/GP/2016 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace

di MESSINA. (relatore Consigliere SPINA) .......................................................................... 23

5) - 613/GP/2015 - Dott. Florindo CECCATO, giudice di pace nella sede di PADOVA. Nota

prot. n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia,

15

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II

con allegati atti relativi alla procedura di sospensione dall'esercizio delle funzioni

giurisdizionali, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198. (relatore Consigliere

LEONE)………………………………………………………………………………………25

6) - 647/GP/2015 - Dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di TREVISO.

Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di

Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21

novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato

Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti

giurisdizionali. (relatore Consigliere LEONE) ....................................................................... 26

7) - 649/GP/2015 - Dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di CONEGLIANO

(circondario di Treviso), trasferito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di BELLUNO. Note in

data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di Venezia, con

allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991 n.

374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato Generale del

Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti giurisdizionali.

(relatore Consigliere LEONE) ................................................................................................. 28

8) - 964/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di

Pace di ROMA. (relatore Consigliere LEONE)...................................................................... 31

9) - 75/CV/2011 - Nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica presso

il Tribunale ordinario di COMO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio

2008. (relatore Consigliere FRACASSI) ................................................................................ 33

10) - 12/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di BRESCIA di cui al

D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9

settembre 2014. (relatore Consigliere FRACASSI) ................................................................ 36

11) - 4/VP/2016 - Dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice procuratore onorario della Procura

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO. Dimissioni dall'incarico. (relatore

Consigliere FRACASSI) .......................................................................................................... 37

12) - 114/CV/2009 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di PAOLA, di cui ai

DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere ZACCARIA)38

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III

13) - 11/GP/2016 - Dott. Marco LERDA, giudice di pace nella sede di CUNEO. Note in data

28 e 31 dicembre 2015 con cui si richiedono chiarimenti in ordine all'applicabilità della

proroga dell'esercizio delle funzioni disposta dall'art. 1, comma 610, della legge 28 dicembre

2015 n. 208 (legge di stabilità 2016). (relatore Consigliere ZACCARIA)…………………..40

14) - 21/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di FIRENZE di cui al

D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del 9

settembre 2014. (relatore Consigliere NAPOLEONE) ........................................................... 42

15) - 95/CV/2011 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, di cui

ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008. (relatore Consigliere FORCINITI)

.................................................................................................................................................. 44

17

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1

Odg n. 2061 – ordinario del 27 gennaio 2015

1) - 13/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di MESSINA di cui

al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del

9 settembre 2014.

(relatore Consigliere SPINA)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera

del 2 dicembre 2015, ha provveduto alla nomina di cinque giudici ausiliari della Corte di

Appello di Messina, su un organico previsto di dieci unità, riservandosi la decisione in ordine

alla copertura dei cinque posti rimasti vacanti;

- visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale

sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del

sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile;

- visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la

nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello;

- visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta

organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma

dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013;

- visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª

serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla

procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello;

- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 concernente:

«Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli

62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il

rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

98»;

18

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2

- vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari della Corte d'Appello di

Messina pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it

<http://www.csm.it/>);

- esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli

aspiranti nominati con la citata delibera del 2 dicembre 2015 secondo la graduatoria

pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it

<http://www.csm.it>);

- visto il parere formulato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina,

nella composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.

25, nella seduta del 27 novembre 2014, 23 aprile 2015 e 14 maggio 2015;

- verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente dagli art. 3 e 5 del D.M.

21 luglio 2014, dei candidati designati per la nomina;

- ritenuto che non può essere presa in considerazione, in quanto tardiva la richiesta pervenuta

in data in data 26 novembre 2014 dell'avv. Giuseppe INZERILLO di attribuzione dei titoli

non dichiarati in domanda, atteso che ai sensi dell'art. 4, comma 9, del bando i titoli di

preferenza per la formazione della graduatoria devono essere indicati nella domanda di

nomina presentata nei termini previsti dal bando di concorso (9 ottobre 2014), mentre, la

predetta richiesta è pervenuta oltre tale termine, alla luce della giurisprudenza amministrativa

che conferma che “i titoli di precedenza e di preferenza sono valutabili in favore dei candidati

in un procedimento concorsuale soltanto se tempestivamente dichiarati nella domanda di

ammissione al concorso” (Cons. Stato, sent. n. 2262 del 6 maggio 2015);

- preso atto che gli aspiranti CARROCCIO Maria Teresa, ROMEO Maria Gabriella e DI

TANTO Vincenzo hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla nomina a giudice ausiliario

per la sede in esame (verbale del Cons.Giud. del 23 aprile 2015);

- preso atto che gli aspiranti PETRALIA Angelo (in data 31 dicembre 2015) e GAMBINO

Stefania Maria (in data 28 dicembre 2015) hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla

nomina a giudice ausiliario per la sede in esame;

- rilevato che le domande degli aspiranti SANFILIPPO Giovanna, CARDONA Giovanni,

FRENI Enrico, GIUFFRE Rosario Maria, GIGLIO, Leonardo, ALFONSO Giuseppe e

TORCHIA Francesco non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 7, comma

12, del bando di concorso in quanto gli stessi con precedenti delibere consiliari sono stati

nominati in altre sedi;

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3

- rilevato che al candidato PEDULLA' Giovanni (appartenente alla categoria di cui all'art. 2,

comma 3, lettera d), del bando di concorso) non può essere riconosciuto il titolo di preferenza

concernente “l'esercizio di funzioni giurisdizionali di appello o di cassazione per più di tre

anni”, di cui all'art. 5, lettera b), primo cpv., del bando di concorso, dall’istante dichiarato sul

modulo informatico, atteso che la funzione giurisdizionale, attribuita a particolari organi dello

Stato, che costituiscono nel loro complesso il potere giudiziario, si connota per l'esercizio di

poteri autoritativi consistenti nella potestà, pubblica ed autonoma, volta a garantire la concreta

applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico, con la conseguenza che l'istante viene

collocato in posizione successiva in graduatoria;

- rilevato che al candidato CHINDAMO Anna (appartenente alla categoria di cui all'art. 2,

comma 3, lettera d), del bando di concorso) non può essere riconosciuto il titolo di preferenza

concernente “punti: 2.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di magistrato,

anche onorario, in materia civile o del lavoro per almeno cinque anni”, di cui all'art. 5, lettera

b), secondo cpv., del bando di concorso, dalla stessa erroneamente dichiarato sul modulo

informatico, con la conseguenza che l'istante viene collocata in posizione successiva in

graduatoria, né può essere presa in considerazione la richiesta pervenuta in data 12 gennaio

2016 di attribuzione del punteggio relativo al titolo di cui all'art. 5, punto 2, lettera b), terzo

cpv, del bando di concorso “punti: 1.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente della professione

forense in materia civile o del lavoro negli ultimi cinque anni” in quanto tardiva, atteso che ai

sensi dell'art. 4, comma 9, del bando i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria

devono essere indicati nella domanda di nomina presentata nei termini previsti dal bando di

concorso (9 ottobre 2014), alla luce della giurisprudenza amministrativa che conferma che “i

titoli di precedenza e di preferenza sono valutabili in favore dei candidati in un procedimento

concorsuale soltanto se tempestivamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso”

(Cons. Stato, sent. n. 2262 del 6 maggio 2015);

- considerato infine che gli aspiranti BONANNO Antonietta e LAU Maria Grazia sono in

possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.M. 21 luglio 2014, vantano titoli maggiori

rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine ai restanti tre posti vacanti;

d e l i b e r a

di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di MESSINA i seguenti aspiranti:

1. BONANNO Antonietta;

20

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4

2. LAU Maria Grazia.»

2) - 348/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di

Pace di CATANIA.

(relatore Consigliere SPINA)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- rilevato che occorre provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le

funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANIA;

- osservato che, a norma dell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva

del giudice di pace, i compiti di coordinamento dell'Ufficio, cui siano assegnati più giudici,

vanno attribuiti al giudice "più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate" o, in mancanza,

al giudice "più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico" o, a parità di date,

al giudice "più anziano di età";

- vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni

ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più

anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza

funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie;

- ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando

coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in

cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali

funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in

tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R.

Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012);

- ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in

servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve

essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di

giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I,

n. 12130/2014 del 2.12.2014);

21

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- ritenuto, inoltre, che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace, individuato secondo le

citate disposizioni normative, ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice

di pace anche nel caso in cui sia l'unico giudice ivi assegnato, ovvero nel caso in cui tutti i

giudici presenti nell'ufficio siano indisponibili ad assumere le predette funzioni di

coordinatore;

- rilevato che in data 8 luglio 2015 è stato disposto di invitare il Presidente del Tribunale di

Catania ad acquisire le dichiarazioni dei giudici di pace in servizio presso il locale ufficio di

disponibilità ad assumere le funzioni di coordinatore, ovvero di indisponibilità o di rinuncia

all'incarico, invitando gli interessati a produrre la documentazione attestante l'eventuale

esercizio di funzioni giurisdizionali svolte antecedentemente all'assunzione delle funzioni di

giudice di pace, necessaria per la valutazione dei titoli utili per il conferimento delle funzioni

di coordinamento;

- vista la nota in data 4 dicembre 2015 inviata dal Presidente del Tribunale di Catania con la

quale si trasmettono, a seguito della predetta attività istruttoria, le dichiarazioni di

disponibilità all'eventuale assunzione di dette funzioni prodotte dai dottori Manuela Teresa

Maria CARDILLO, Salvatore CORSELLO, Beatrice COSENTINO, Marina DI GREGORIO,

Marinella DI PIETRO, Ignazio GRAVINA, Anna Maria Alda GRIPPALDI, Pancrazio

Claudio GULLOTTA, Maria Teresa LANZA, Rosa Anna Maria MARCHESE, Laura

MILAZZO, Antonino PAGANO, Francesca POTENZA, Maria Beatrice RANERI, Francesco

RUGGERI, Gregorio SCUTO, Gaetano SILVESTRO, Concetta SINATRA, Rosa Anna

TREMOGLIE e Nicola ZIRONE;

- rilevato che i restanti giudici hanno manifestato la loro indisponibilità ovvero non hanno

prodotto alcuna dichiarazione (di disponibilità o indisponibilità) e, pertanto, devono ritenersi

esclusi dalla presente valutazione;

- considerato che, tra i predetti giudici di pace che hanno manifestato la propria disponibilità

all'assunzione delle funzioni di coordinatore, il dott. Ignazio GRAVINA, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del Capo XIV, punto 1, della citata circolare n. P-

15880/2002, risulta essere il giudice più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate quale

giudice di pace (dall'11 maggio 1999);

d e l i b e r a

di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di CATANIA al dott.

Ignazio GRAVINA.»

22

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6

3) - 706/GP/2015 - Ricorso al T.A.R. del Lazio dell'Unione Nazionale Giudici di Pace e

dell'Associazione Nazionale Giudici di Pace per l'annullamento, previa sospensione, del

silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate

rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore

della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i

trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28

gennaio 2015 recante l'assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del

Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi,

presupposti e/o consequenziali.

Ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, del T.A.R. del Lazio,

Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione dei

provvedimenti impugnati.

Ricorso in appello al Consiglio di Stato per la riforma dell'ordinanza n. 5265/2015, del

T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, di reiezione della domanda cautelare di sospensione

dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

(relatore Consigliere SPINA)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

Premesso che nella seduta dell’11 novembre 2015 è stato deliberato di invitare

l’Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del

Lazio con il ricorso proposto dall’Unione Nazionale Giudici di Pace e dall’Associazione

Nazionale Giudici di Pace per l’annullamento, previa sospensione, del silenzio serbato dalle

Amministrazioni resistenti a seguito delle istanze presentate rispettivamente in data 4

settembre e 3 agosto 2015; delle delibere del Consiglio Superiore della Magistratura in data

29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti del giudici di

pace in servizio, rettificata in data 9 settembre 2015, e in data 28 gennaio 2015 recante

l’assegnazione dei giudici di pace in servizio presso gli Uffici del Giudice di Pace soppressi di

cui al D.M. 20 novembre 2014, nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o

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consequenziali;

Vista l’ordinanza n. 5265/2015, depositata il 25 novembre 2015, con cui il T.A.R. del

Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei

provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalle parti ricorrenti per la

riforma della suindicata ordinanza cautelare del T.A.R. del Lazio n. 5265/2015;

Vista la relazione dell’Ufficio Studi e Documentazione che, con riferimento ai singoli

motivi del ricorso in appello, ha evidenziato quanto segue:

<<I - I - Il ricorso. L’ordinanza cautelare

Con atto pervenuto il 28 ottobre 2015, l’Unione Nazionale Giudici di Pace e

l’Associazione Nazionale Giudici di Pace, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore

hanno proposto ricorso al T.A.R. del Lazio nei confronti del Ministro della Giustizia nonché

del Consiglio Superiore della Magistratura per l’accertamento del diritto e/o interesse dei

giudici di pace in servizio presso gli uffici soppressi e, dunque, aggregati alla sede accorpante,

alla riassegnazione prioritaria come previsto dall’art. 4 co. 1 D.Lgs. n.156/2012, ed alla

rideterminazione delle piante organiche degli uffici dei giudici di pace. Chiedono inoltre che

sia dichiarato l’obbligo delle amministrazioni resistenti a provvedere alla rideterminazione

delle piante organiche degli uffici del Giudice di Pace mantenuti a seguito della soppressione

di 475 uffici a far data dal 31 luglio 2015.

Hanno ricorso inoltre per l’annullamento, previa sospensione:

- del silenzio serbato dalle amministrazioni in relazione alle istanze, da loro formulate,

finalizzate ad ottenere la sospensione dell’efficacia della delibera con cui è stata indetta la

procedura di trasferimento indiscriminata, nonché la prioritaria riassegnazione dei perdenti

posto;

- della deliberazione del C.S.M. del 29 luglio 2015, integrata con la successiva

delibera 9 settembre 2015, con cui sono stati pubblicati i posti vacanti per il trasferimento

indiscriminato dei giudici di pace, prima che sia concluso il procedimento amministrativo,

affidato al Ministro della Giustizia, di generale definitiva revisione delle piante organiche;

- della delibera consiliare del 28 gennaio 2015 recante l’assegnazione dei giudici di

pace in servizio presso gli uffici soppressi;

- della omessa regolare riassegnazione dei giudici di pace perdenti posto da attuarsi,

secondo le previsioni di legge, con decreto del Presidente della Repubblica;

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- di ogni atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale lesivo

dell’interesse delle ricorrenti.

In fatto gli enti ricorrenti hanno esposto di essere stati costituiti allo scopo di tutelare

gli interessi morali, economici e giuridici dei giudici di pace, come categoria e come singoli,

assumendo ogni iniziativa, anche giudiziaria, utile allo scopo.

Nel ricorso si premetteva che con la legge n. 374 del 1991, istitutiva degli uffici del

Giudice di Pace, è stato fissato in 4.700 unità il ruolo organico dei magistrati onorari addetti.

Con decreti ministeriali 3 e 28 luglio 1992 e 15 marzo 1994 sono state determinate le

piante organiche di ciascuna sede giudiziaria.

La legge 12 novembre 2004 n. 271 ha ampliato le competenze giurisdizionali degli

uffici del Giudice di Pace, sancendo la necessità di procedere alla rideterminazione delle

piante organiche del personale di magistratura addetto.

In esecuzione di tale decisione è stato emanato il decreto ministeriale 23 aprile 2008,

che però è stato annullato in sede giurisdizionale dal T.A.R. del Lazio, che ha rilevato

l’incompetenza del Ministro della Giustizia ed ha stabilito che il provvedimento dovesse

essere assunto con decreto del Presidente della Repubblica.

Si è dato di nuovo corso al procedimento amministrativo di adozione di decreto di

rideterminazione degli organici del personale di magistratura onoraria addetto alle sedi del

Giudice di Pace, con la formulazione di altra proposta da parte del Ministro, ed espressione

del parere del Consiglio Superiore della Magistratura previsto dalla legge.

Si è quindi pervenuti all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24

agosto 2011, che ha disposto la nuova composizione degli uffici giudiziari di Pace.

Secondo i ricorrenti tale provvedimento, tuttavia, risulterebbe del tutto oggi inattuale,

in quanto dopo di esso sono intervenute numerose e rilevanti novità nel campo della

determinazione della consistenza organica degli uffici del Giudice di Pace. In particolare

richiamano il D.Lgs n. 156 del 2012 che ha disposto la soppressione di un gran numero di

uffici del Giudice di Pace in tutto il territorio nazionale.

Pur in presenza di tali fondamentali sopravvenienze, con delibera del 28 gennaio 2015

il C.S.M. ha disposto il trasferimento provvisorio dei giudici di pace le cui sedi sono state

soppresse, senza che il provvedimento fosse recepito da decreto del Presidente della

Repubblica, come previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 156/2012 e senza la preventiva revisione

delle piante organiche.

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Con delibera del 29 luglio 2015 il Consiglio Superiore, sulla base di piante organiche

ormai vetuste e del tutto superate dai fatti, ha pubblicato l’elenco delle sedi vacanti dando

avvio alla procedura di trasferimento, preannunciando una procedura di reclutamento di nuovi

magistrati onorari.

In diritto le associazioni ricorrenti hanno denunciato la violazione e falsa applicazione

dell’art. 10 ter della legge 374 del 1991 che stabilirebbe che è possibile procedere al

trasferimento dei giudici di pace solo dopo che sia stata completata la procedura di

definizione delle nuove dotazioni organiche e dell’art. 4 D.Lgs. n. 156/2012 che impone che

si provveda alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici del Giudice

di Pace soppressi con decreto del Presidente della Repubblica.

Sostengono che le piante organiche formate nel 2011 sono oggi assolutamente

inattuali in quanto superate dalle radicali modificazioni intervenute in relazione alla

consistenza degli uffici, con il D.Lgs. n. 156 del 2012, nonché la legge n. 11 del 2015 - che ha

convertito il D.L. n. 192 del 2014 - che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine concesso ai

Comuni per richiedere il mantenimento a proprie spese degli uffici posti nel proprio territorio.

In questo contesto, quindi, secondo i ricorrenti è del tutto impossibile prevedere quale

sarà la conformazione definitiva dell’assetto organizzativo organico degli uffici del Giudice di

Pace.

La scelta del C.S.M. di provvedere all’avvio della procedura di trasferimento in

assenza della previa definizione delle piante organiche costituirebbe quindi violazione

dell’art. 10 ter della legge n. 374 del 1991 la quale stabilirebbe che è possibile procedere al

trasferimento dei giudici di pace solo dopo che sia stata completata la procedura di

definizione delle nuove dotazioni organiche; detta scelta sarebbe inoltre effetto di eccesso di

potere per insufficiente istruttoria e travisamento dei fatti, nonché del tutto irragionevole,

illogica e contraria ai principi di buon andamento dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost..

Sarebbe stato corretto, ad opera dell’organo di governo autonomo della magistratura,

attendere l’esito, ormai prossimo, della procedura di definitiva determinazione della geografia

giudiziaria, e della conseguente revisione ministeriale degli organici per rendere le

assegnazioni effettivamente utili ed opportune, nonché adeguate alla consistenza ed alle

necessità dei diversi uffici.

I ricorrenti inoltre denunciano che non si sarebbe neppure proceduto alla corretta

riassegnazione dei giudici di pace che prestavano servizio nelle sedi soppresse, da operarsi,

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secondo l’art. 4 D.Lgs. n. 156 del 2012, con decreto del Presidente della Repubblica, che non

è mai intervenuto. Da ciò deriverebbe per i magistrati in questione, non essendo stati collocati

in una sede di servizio, l’impossibilità di partecipare al bando per trasferimento pubblicato dal

Consiglio il 29 luglio 2015.

Parte ricorrente ha instato infine per la sospensione cautelare dell’atto impugnato la

cui esecuzione provocherebbe danni irreparabili ai giudici di pace costretti a fare una scelta di

trasferimento senza conoscere quale sarà la pianta organica definitiva degli uffici, e quindi i

posti effettivamente e concretamente disponibili all’esito della complessiva procedura di

riforma territoriale.

Il T.A.R. del Lazio, instaurato il contraddittorio, ha in primo luogo esaminato la

richiesta incidentale di sospensione degli effetti degli atti impugnati, respingendola, con

l’ordinanza n. 5265/15, in cui ha osservato che “ai fini cautelari il Collegio ritiene

insussistenti i presupposti per l’adozione della misura invocata con particolare riferimento

alla insussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile”.

Con atto pervenuto l’8 gennaio 2016 i ricorrenti propongono appello avanti al

Consiglio di Stato avverso l’ordinanza, chiedendone la integrale riforma.

Ripropongono in maniera di dettaglio le censure e le argomentazioni contenute nel

ricorso originario.

II. - Osservazioni dell’Ufficio Studi.

Il ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato proposto dall’Unione Nazionale

Giudici di Pace, nonché dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace, avverso l’ordinanza n.

5265/15 del T.A.R. del Lazio ad opinione di questo ufficio è infondato, cosicché appare

opportuno costituirsi nel giudizio relativo per resistervi. I ricorrenti ribadiscono avanti al

giudice di secondo grado quanto già proposto nel ricorso introduttivo.

Devono pertanto essere richiamati gli argomenti difensivi già illustrati nel parere n.

257 del 2015 di questo ufficio. In primo luogo, sotto il profilo processuale, si deve dare atto

che il presente ricorso ripercorre le argomentazioni e propone sostanzialmente la stessa azione

già introdotta dalla ricorrente Unione Nazionale Giudici di Pace nei confronti delle medesime

amministrazioni resistenti avanti al T.A.R. del Lazio con precedente ricorso pervenuto l’11

gennaio 2012.

Su quel ricorso questo ufficio si è pronunciato con parere 38/2012; in data 10

settembre 2015 è stato notificato atto per motivi aggiunti con cui sono stati impugnati gli atti

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oggetto del presente contenzioso, con le medesime argomentazioni.

Il giudizio tuttora pende avanti al giudice amministrativo di primo grado del Lazio che

ha già valutato e respinto la richiesta cautelare con ordinanza n. 4205/2015. Si rimette quindi

al giudice, previo esame degli atti, ogni decisione in ordine alla opportunità di ravvisare la

litispendenza o, quantomeno, la connessione tra i diversi giudizi pendenti.

Sotto il profilo del merito si deve osservare che gli odierni ricorrenti, pur prospettando

una serie di profili di asserita legittimità nell’azione amministrativa sovrabbondanti e non

sempre coerenti, si dolgono in sostanza di alcuni aspetti fondamentali della vicenda.

Essi ritengono che non sia stato rispettato l’iter procedimentale disegnato dal

legislatore in materia di modifica della distribuzione territoriale degli uffici della giurisdizione

di Pace, ed in particolare che non si sia correttamente pervenuti alla conseguente necessaria

definizione delle piante organiche, secondo loro preliminare all’avvio delle procedure di

trasferimento dei magistrati onorari in servizio. Ciò perché, da un lato, non si sarebbe

proceduto alla riassegnazione dei giudici di pace che operavano presso sedi soppresse a quelle

che ne hanno accorpato le competenze, e più in generale perché è tuttora in corso il termine

assegnato per la valutazione delle domande dei comuni interessati di mantenere aperte, a

proprie spese uffici del Giudice di Pace che avrebbero dovuto essere soppressi.

In mancanza di tali atti fondamentali, ad opinione delle parti istanti, sarebbe illegittima

la delibera del 29 luglio 2015 con cui il Consiglio superiore ha deliberato di dare avvio alla

procedura di trasferimento dei magistrati onorari in servizio.

Le tesi dei ricorrenti sono del tutto destituite di fondamento.

Come è noto, sinteticamente ricostruendo lo stato della disciplina legislativa vigente e

della conseguente attività amministrativa, il D.Lgs. n. 156/2012 ha disposto la soppressione di

un gran numero degli Uffici del Giudice di Pace operanti sul territorio nazionale.

Le nuove tabelle di individuazione degli uffici del giudice di pace sono state

pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. L’art. 3 del decreto legislativo menzionato prevede che

“Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche

consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con

competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale

accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione

del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo

che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi”.

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La legge n. 11 del 2015 - che ha convertito il D.L. n. 192 del 2014 - ha prorogato al

30 luglio 2015 il termine concesso ai Comuni per richiedere il mantenimento a proprie spese

degli uffici posti nel proprio territorio, prevedendo che “Entro tale termine, gli enti locali

interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonché le comunità montane

possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella

vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui

rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico

delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi

compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà' messo a disposizione dagli enti

medesimi. Al ripristino può procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi

compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della

giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al

presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli

articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o più decreti del Ministro

della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta

Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli

uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle

piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della

magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al

periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici

del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto

legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni.”.

Tale disposizione dovrebbe, secondo i ricorrenti, essere letta in combinazione con

l’art. 10-ter della L. 374/91, a mente del quale “I giudici di pace in servizio possono chiedere

il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico.

2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al

tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle

dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove

nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla

definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di

pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla

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comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni.”.

Il risultato, sempre secondo gli istanti, sarebbe una valutazione di illegittimità della

delibera del 29 luglio del 2015 che ha deliberato la procedura di trasferimento dei giudici di

pace in servizio, prima che le nuove dotazioni organiche siano stabilite in maniera definitiva.

La prospettazione sconta una errata lettura delle norme. Invero, l’art. 10-ter,

nell’imporre che ai trasferimenti si dia corso dopo che sono state definite le dotazioni

organiche non si riferisce alla procedura, tuttora in corso, conseguente alla riforma della

geografia giudiziaria del 2012. Ciò si desume, oltre che dal suo tenore letterale, dalla sedes

matariae, essendo inserito non nella normativa speciale di riforma sopravvenuta, ma nella

disciplina generale della giurisdizione di Pace. Essa vuole solo imporre che i trasferimenti

siano eseguiti dopo che la pianta organica sia stata determinata. Del tutto autonoma è separata

la disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 156/12 e degli atti normativi che lo hanno integrato e

modificato, il quale ha per oggetto lo specifico procedimento di modifica dell’organizzazione

conseguente alle più recenti innovazioni.

Così ragionando, si capisce che la disciplina che prevede l’avvio dei trasferimenti solo

dopo che sia conclusa la vicenda, tuttora in corso di valutazione delle domande di

mantenimento degli uffici proposte dai comuni, non limita e non intacca la possibilità

generale dell’Organo di governo autonomo di pubblicare le sedi vacanti per il trasferimento

secondo la diversa disciplina di cui all’art. 10-ter citata, che gli attribuisce il potere in

generale, sulla base delle piante organiche vigenti.

Quindi il Consiglio poteva legittimamente, così come ha fatto, prevedere la possibilità

dei giudici di pace di trasferirsi prima che le nuove e future piante organiche siano stabilite, in

attuazione di quelle vigenti. Ed invero, con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto

2011 tuttora efficace le piante organiche sono state definite.

Questa determinazione in nessuna maniera preclude la possibilità di procedere ad

ulteriori nuovi trasferimenti una volta che le nuove piante organiche siano state ulteriormente

ridisegnate, in attuazione della previsione del D.L. n.192/2014 citato sopra.

Nessuna violazione di norma di legge può quindi ravvisarsi nella scelta dell’Organo di

governo autonomo.

Dal punto di vista, poi, della funzionalità ed opportunità dell’atto, che i ricorrenti

contestano denunciando l’eccesso di potere amministrativo, si deve rilevare che nella delibera

si fornisce ampia giustificazione di una scelta orientata a perseguire la funzionalità di

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articolazioni giudiziarie che allo stato versano in condizioni di irragionevole distribuzione

delle risorse, considerato peraltro che la pubblicazione, sempre secondo l’art. 10-ter citato, è

condizione preliminare per l’avvio dell’ulteriore procedura di reclutamento di nuovi

magistrati onorari, il cui apporto è ritenuto indispensabile.

Attendere i termini della definizione della procedura disegnata dal D.L. n. 192/2014,

convertito con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015, avrebbe nuociuto alla funzionalità

presente degli uffici, che necessitano invece interventi urgenti.

D’altra parte, sotto il profilo formale, accedere alla tesi delle ricorrenti significherebbe

che l’esercizio delle prerogative, di natura costituzionale, del C.S.M. in materia di

organizzazione e funzionamento degli uffici giudiziari, possa essere subordinato al

compimento di una procedura amministrativa dipendente da altri plessi .

Peraltro, ed in concreto, è nozione comune che, come già accaduto nella fattispecie,

non possono escludersi - nell’attuazione di azioni amministrative così articolate e complesse,

che interpellano la partecipazione di numerosi enti - ulteriori ritardi e/o proroghe, che

aggraverebbero la già critica condizione operativa degli uffici.

Per questi motivi l’Organo di governo autonomo, responsabilmente, ha ritenuto di non

potere attendere oltre e di dover procedere immediatamente, in un apprezzamento

amministrativo, oggetto di valutazione discrezionale, la cui ragionevolezza è ampiamente

illustrata nella delibera medesima che ha esplicitamente esaminato la questione.

Ma prima ancora la delibera fornisce adeguata risposta alla censura avanzata in ricorso

di violazione dell’art. 10-ter della legge 374 del 1991. Il provvedimento riferisce infatti delle

modifica intervenuta sulla norma ad opera del Decreto Legge n. 241 del 2004. Osserva che

“ In particolare, è stato modificato il comma 2 che, nel testo anteriormente vigente, così

recitava: “Qualora per il posto vacante concorrano domande di trasferimento e domande di

nomina da parte di soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio, queste ultime hanno

priorità. Qualora concorrano domande di trasferimento e domande di ammissione al

tirocinio presentate ai sensi dell'articolo 4, il Consiglio superiore della magistratura valuta a

quale accordare priorità”.

La nuova formulazione del comma 2 prevede, invece, che “Le domande di

trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove

nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche

delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli

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articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove

dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che

dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti

vacanti nelle nuove dotazioni”.

Ciò che appare più significativo nell'ambito delle due formulazioni normative, è il

diverso grado di “priorità” accordato alle domande di trasferimento dei giudici di pace già

in servizio rispetto alle domande di ammissione al tirocinio ed a quelle di nomina a giudice di

pace presentate da aspiranti già dichiarati idonei al termine del tirocinio semestrale previsto

dall'art. 4-bis della legge n. 374 del 1991 (articolo anch'esso aggiunto dalla legge n.

468/1999).

Infatti, mentre nel testo previgente l'esame delle domande di trasferimento per un

posto vacante veniva subordinato a quello di eventuali domande di nomina a giudice di pace

presentate da candidati già dichiarati idonei all'esito del tirocinio, e comunque in

concorrenza con l'esame di eventuali domande di ammissione al tirocinio (in tal caso

l'attribuzione della priorità veniva riservata alla valutazione del Consiglio Superiore della

Magistratura), il testo attuale stabilisce che le domande di trasferimento hanno priorità sia

sulle domande di ammissione al tirocinio che su quelle di nomina di candidati già dichiarati

idonei all'esito del tirocinio.”.

Il provvedimento affronta inoltre in maniera espressa e ragionata gli ulteriori aspetti di

criticità avanzati da parte ricorrente, ricostruendo fedelmente il sofferto percorso normativo

ed amministrativo di ridefinizione delle piante organiche della giurisdizione di Pace: “La

nuova formulazione del comma 2 dell'art. 10-ter ha subordinato la riattivazione delle

predette procedure concorsuali alla revisione delle dotazioni organiche degli uffici del

giudice di pace nonché ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove

dotazioni.

Con il decreto ministeriale in data 23 aprile 2008, recante "Rideterminazione delle

piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto agli uffici del giudice di

pace ai sensi della legge 12 novembre 2004, n. 271" (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del

Ministero della Giustizia del 15 luglio 2008), era stata data attuazione appunto alla revisione

degli organici dei giudici di pace, ossia alla prima delle due condizioni previste dal comma 2

citato, ed il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 4 dicembre 2008, aveva

dato avvio alla procedura relativa ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle

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nuove dotazioni organiche, al fine di soddisfare la seconda di tali condizioni.

Successivamente, ed a seguito della sentenza n. 3290/2010 del 3 marzo 2010 con la

quale il T.A.R. del Lazio, su ricorso proposto dall'Unione Nazionale Giudici di Pace, ha

disposto l'annullamento del suindicato decreto ministeriale 23 aprile 2008, con delibera del

16 marzo 2011 è stata conseguentemente revocata la procedura dei trasferimenti dei giudici

di pace.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 2011 in oggetto, recante

"Rideterminazione delle piante organiche del personale della magistratura onoraria addetto

agli Uffici del Giudice di pace" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana, serie generale, n. 255 del 2 novembre 2011), è stata nuovamente data attuazione

alla prima delle due condizioni previste dal comma 2 dell'art. 10-ter citato ed il Consiglio

deve quindi provvedere ai trasferimenti dei giudici di pace per i posti vacanti nelle nuove

dotazioni organiche, al fine poi di consentire la riattivazione delle procedure concorsuali di

ammissione al tirocinio e di nuove nomine ai sensi degli artt. 4 e 4-bis della legge n.

374/1991.

L'Ottava Commissione, nella seduta del 15 luglio 2013, ha deliberato la proposta di

pubblicazione dei posti vacanti per i trasferimenti, per l'inserimento nell'Ordine del Giorno

del Plenum. A seguito delle note in data 16 luglio 2013 della Presidenza della Repubblica e

in data 22 luglio 2013 del Ministero della Giustizia, con la quale si segnalava che era in 'fase

avanzata un progetto di sensibile riduzione della dotazione organica dei giudici di pace la

procedura di riduzione delle sedi del giudice di pace", la proposta non è stata più iscritta

all'Ordine del giorno e trattata dal Plenum consiliare.

Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, recante "Revisione delle circoscrizioni

giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14

settembre 2011, n. 748" (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 213

del 12 settembre 2012 - Serie generale), infatti, ha operato un'ampia soppressione delle sedi

mandamentali del Giudice di pace, seguito dai successivi provvedimenti attuativi (D.M. 7

marzo 2014, 10 novembre 2014, 18 dicembre 2014, 22 aprile 2015 e 30 aprile 2015 di

soppressione ed accorpamento degli Uffici del Giudice di Pace) rideterminando le sedi del

giudice di pace che risultano all'esito essere 371 rispetto alle originarie 846.

L'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 156/2012 ha previsto anche che: "Con

decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre

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1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli

uffici soppressi del giudice di pace". L'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 31 dicembre

2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, inoltre, consente agli Enti locali

di richiedere entro il 30 luglio 2015 il ripristino delle sedi soppresse, con accollo delle spese

di funzionamento, ed entro il 28 febbraio 2016 il Ministero della Giustizia dovrà provvedere

con decreto alla definitiva geografia delle sedi del giudice di pace. La norma prevede altresì

che entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto sulle sedi degli

uffici del giudice di pace, il Ministero, sentito il Consiglio superiore, dovrà provvedere alla

rideterminazione delle piante organiche degli uffici mandamentali. Entro tre mesi dall'entrata

in vigore del decreto sulle piante organiche il Consiglio superiore dovrà definire la

procedura dei trasferimenti presso gli uffici ripristinati. All'esito degli adempimenti previsti

dalla normativa predetta il Ministero della Giustizia potrà provvedere alla rideterminazione

delle piante organiche anche per le sedi mandamentali ed il Consiglio superiore,

conseguentemente, alla pubblicazione delle vacanze per i trasferimenti e le nomine anche per

tali sedi minori.”. Cionondimeno, pure nella permanenza di incertezza in ordine alla precisa

consistenza delle dotazioni organiche che saranno disegnate nei particolari nel prossimo

futuro, il consiglio non ha potuto esimersi dal considerare che: “La grave sofferenza degli

organici degli uffici del giudice di pace in diversi circondari di tribunale, l'impossibilità di

ricorrere agli istituti dell'applicazione e della supplenza - stante lo specifico divieto previsto

dall'art. 10-bis della legge n. 374/1991 - ed il perpetuarsi di provvedimenti legislativi di

proroga delle funzioni dei giudici di pace in servizio e non più confermabili impongono al

Consiglio di non procrastinare oltre il compimento degli adempimenti di propria competenza,

a norma dell'art. 10-ter, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374, conseguenti al

provvedimento di revisione degli organici dei giudici di pace di cui al D.P.R. 24. agosto 2011

sopracitato.”.

Così l’ente di governo autonomo si è deciso a dare avvio alla procedura di

trasferimento che, a risorse invariate, è già di per sé in grado di realizzare una migliore è più

ragionevole distribuzione del personale presente nelle varie sedi. D’altra parte, come si è

visto, la definizione delle procedure di trasferimento è una condizione necessaria per

procedere al reclutamento di nuovi magistrati onorari, per porre rimedio a vacanze che hanno

ormai assunto una dimensione drammatica: “come sopra ricordato, il comma 2 dell'art. 10-ter

della legge istitutiva stabilisce che le domande di trasferimento hanno la priorità sulle

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domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis della

stessa legge.

Ne discende che i posti vacanti, prima di formare oggetto di pubblicazione da parte

dei Presidenti delle Corti di Appello per le procedure di ammissione al tirocinio e di nomina,

devono essere resi disponibili per i trasferimenti dei giudici di pace in servizio che ne

abbiano interesse.”.

La scelta del Consiglio Superiore quindi, tutt’altro che illegittima, illogica o

irragionevole, di procedere immediatamente a pubblicare le sedi vacanti per il trasferimento

dei giudici di pace in servizio è perfettamente giustificata, nel testo dell’atto oggi impugnato,

in considerazione: “1) del lungo lasso di tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto

legge n. 241/2004 alla pubblicazione del decreto presidenziale 24 agosto 2011 di revisione

delle dotazioni organiche degli uffici del giudice di pace, nel corso del quale si è verificato un

notevole incremento delle scoperture degli organici (alla data dell'8 luglio 2015 risultano

1.624 vacanze - pari al 47,29 % - su 3.434 posti in organico previsti nei 371 uffici mantenuti;

2885 vacanze - pari al 61,38 % - rispetto al totale di 4.700 posti in organico previsti dall'art.

3, comma 1, della legge n. 374/1991); 2) del fatto che, ormai, i giudici di pace allo stato in

servizio stiano nella quasi totalità espletando il terzo ed ultimo mandato quadriennale ai

sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 374/1991 ovvero continuino a svolgere le funzioni

per effetto dei provvedimenti legislativi di proroga dell'esercizio delle funzioni dei giudici di

pace non più confermabili nell'incarico; 3) del moltiplicarsi di istanze provenienti dai Capi di

Corte e dai Presidenti di Tribunale che rappresentano, spesso, l'impossibilità di garantire la

continuità del servizio giustizia negli Uffici del Giudice di Pace a causa della mancanza di

magistrati onorari.” . Conseguentemente: “appare opportuno dare comunicazione ai giudici di

pace, oltre che dei posti vacanti conseguenti al provvedimento di revisione degli organici,

anche degli altri posti allo stato vacanti - tenendo comunque conto, oltre che dei posti

pubblicati con le procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e nomina già indette dai

Presidenti delle Corti di Appello, delle possibili variazioni delle vacanze negli uffici

interessati dalle procedure in corso di definizione relative ai trasferimenti per le ripristinate

sedi di Barra e di Ostia e di quelle relative alle domande presentate ai sensi del punto 15,

Capo VII, della vigente circolare, nonché di quelle di cessazione dall'incarico per dimissioni

o per raggiunti limiti di età - al fine di consentire la tempestiva pubblicazione da parte dei

Presidenti delle Corti di Appello di nuove procedure concorsuali di ammissione al tirocinio e

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di nomina ovvero la definizione di quelle già indette e sospese.”.

La decisione del Consiglio Superiore, quindi, appare del tutto conforme alla legge,

nonché assolutamente logica e ragionevole, poggiandosi sulla considerazione di obbiettiva

difficoltà di funzionamento degli uffici giudiziari di Pace che richiedono un sollecito

intervento di integrazioni dell’organico. Il vincolo normativo che subordina il reclutamento di

nuovi magistrati onorari alla previa pubblicazione dei posti disponibili per i trasferimenti

rende pienamente conforme ad un modello di amministrazione efficiente secondo l’articolo 97

della Costituzione la scelta di espletare l’incombente preliminare subito, in assenza del

definitivo consolidamento delle piante organiche, sulla base delle dotazioni stabilite dal

D.P.R. 24 agosto 2011, proprio in maniera che, non appena sia concluso l’iter legislativo ed

amministrativo di fissazione stabile nei nuovi posti, essi possano essere riempiti attraverso

l’immediata indizione di procedure di assunzione di nuovi giudici di pace.

Come si vede, quindi, la procedura indetta non ha nulla a che vedere con quella

disciplinata dal comma 1-bis dell’art. 2 del D.L. n. 192/2014, che potrà trovare luogo dopo la

determinazione dei nuovi organici, e che rimane del tutto impregiudicata.

Analoga sorte di infondatezza deve essere riconosciuta per l’ulteriore censura proposta

dai ricorrenti relativa agli atti di assegnazione dei magistrati onorari operanti presso le sedi

soppresse a quelli che ne hanno accorpato le competenze.

In proposito si deve ricordare che il D.Lgs. n. 156/2012 in merito stabilisce all’art. 4

che “Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 3 della legge 21

novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio

presso gli uffici soppressi del giudice di pace.”.

La norma impone un trasferimento necessario, considerato che i magistrati onorari in

servizio presso gli uffici soppressi non potevano che seguire gli affari di loro competenza,

assegnati alle sedi accorpanti.

A tale adempimento, vincolato, il Consiglio, per parte sua, ha provveduto in maniera

tempestiva, con le delibere del 29 aprile 2014, del 28 gennaio 2015, del 20 maggio 2015 e del

29 luglio 2015. Ciò ha garantito il mantenimento della funzionalità degli uffici con le risorse

umane preesistenti.

Sotto il profilo sostanziale, si ribadisce, il trasferimento era obbligatorio perché,

peraltro, già disposto dalla legge.

Sotto il profilo formale, la norma citata contiene qualche ambiguità ed imprecisione.

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In particolare, come si è visto, essa richiama la procedura di cui all’art. 3 della legge

374/911 la quale riguarda la diversa materia delle piante organiche, sulla quale esiste, senza

dubbio, una competenza esclusiva del potere esecutivo di cui la tipologia di provvedimento è

espressione.

Tale tipologia formale, appare invece eterogenea ed incongruente rispetto alla diversa

materia dell’assegnazione dei magistrati agli uffici che, sulla base dell’art. 105 della

Costituzione, appartiene all’Organo di governo autonomo sulla base delle disposizione della

legge di ordinamento giudiziario. Ed in effetti l’art. 5 del D.Lgs. n. 155/2012, che ha rivisto la

geografia giudiziari degli uffici di primo grado della giurisdizione ordinaria, ha previsto,

conformemente al principio illustrato, che “I magistrati assegnati agli uffici giudiziari

soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della

Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le

successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso

le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I

magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in

sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di

lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.”. La stessa norma, al comma 5, ha precisato

che anche “I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai

tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si

applica il comma 1, secondo periodo.”.

Alla luce di tale contesto sistematico, la previsione della adozione di un decreto del

Presidente della Repubblica, “ai sensi dell’art. 3 della legge 374/91” pur espressa in maniera

ambigua, deve intendersi riferita ancora una volta alla definizione delle nuove piante

organiche degli uffici, e non al trasferimento dei magistrati.

Sul punto il Consiglio superiore, responsabilmente, ha avviato una interlocuzione con

il Ministero della Giustizia, che ha concordato con l’interpretazione illustrata, condividendo la

tesi proposta dall’Organo di governo autonomo di procedere con atto proprio riservando

l’adozione del D.P.R. alla revisione finale degli organici.

Tale interlocuzione è richiamata nel provvedimento di riassegnazione del 29 aprile

1 La norma, al primo comma, stabilisce che “Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 4.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.”.

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2014 in cui si legge “Letta la nota del Ministero della Giustizia, in data 22 aprile 2014, con la

quale si condivide l'orientamento espresso nella presente delibera.”.

Nella nota in questione, si legge “ è da condividere il rilievo per cui la previsione

contenuta nell'art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012, riguardo ai magistrati

togati, esprime un principio generale inerente all'accorpamento di articolazioni istituzionali,

per cui l'ufficio accorpante, in difetto di prescrizioni differenti, assorbe necessariamente

funzioni e, anche in sovrannumero rispetto alla pianta organica pregressa, risorse umane

dell'accorpato. Come tale, il principio generale è suscettibile di applicazione estensiva,

potendo quindi sorreggere la conclusione della bozza di delibera, resa necessaria nello

specifico dal fatto che solo all'esito della individuazione degli uffici del giudice di pace

rimasti (ex decreto del Ministro della giustizia 7 marzo 2014, in G.U. suppl. ord. n. 36 del

2014) potrà procedersi a revisione della pianta organica e conseguente riassegnazione ex

art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 156 del 2012.

2) Quanto osservato sub 1) è peraltro in linea con il generale potere di tramutamento

di ufficio che, per ragioni organizzative, può operare anche per il personale di magistratura

togata, come confermato dall'art. 3 del d.l. n. 193 del 2009 convertito dalla 1. n. 24 del 2010.

3) D'altra parte va rilevato che il disposto della delibera andrebbe diversamente

precisato nel senso che l'assegnazione in parola non può considerarsi definitiva ma, in

coerenza con quanto indicato sub 1), operante fino alla riassegnazione prevista

esplicitamente dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs n. 156 del 2012, da effettuare con DPR su

proposta Ministro della Giustizia a sua volta fondata su delibera del Consiglio Superiore

della Magistratura. In tal senso va inteso, in chiave costituzionalmente orientata trattandosi di

tramutamento di magistrati, il richiamo all'art. 3 della 1. n. 374 del 1991. Riassegnazione che

logicamente segue la revisione della piante organiche degli uffici in questione.”.

Tutto quanto sopra premesso, da cui si desume la piena legittimità dei provvedimenti,

si deve in ogni caso osservare che, ove anche la scelta procedimentale non fosse ritenuta stata

esatta dal punto di vista formale, non potrebbe mettersi in dubbio la correttezza e la

obbligatorietà della decisione sostanziale, obbligata dalla legge, e vincolata, in maniera da

rendere irrilevante ogni rilievo di regolarità formale anche in considerazione del disposto

dell’art. 21-octies della legge 241/90 a mente del quale: “Non è annullabile il provvedimento

adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la

natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe

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potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Sulla base delle argomentazioni fino ad ora esposte deve ritenersi l’assoluta

infondatezza delle censure proposte in ricorso. La valutazione di correttezza formale e

sostanziale della scelta dell’Organo di governo autonomo della magistratura appare essere

stata già condivisa dal T.A.R. del Lazio che - investito della medesima questione nel giudizio

già introdotto sulla stessa materia e di cui si è detto - ha già esaminato la domanda cautelare

con ordinanza n. 4205/2015 che, in maniera sintetica ma puntuale ed esaustiva, ha ritenuto

che non ricorra nella specie il fumus boni iuris della pretesa avanzata “Considerato, ad una

prima sommaria delibazione, che l’osservanza della previsione di legge circa il previo parere

del CSM, organo di rilevo costituzionale di autogoverno della Magistratura impedisce, alla

stregua dell’articolo 105 della Costituzione, di ritenere il fumus delle censure dedotte al

riguardo;

Valutato altresì che la natura essenzialmente formale dell’approvazione con DPR

dell’atto impugnato sembra precludere l’accoglimento delle ulteriori censure dedotte;

Rilevato che neppure appaiono sussistenti, ad un primo esame, i profili di

irragionevolezza e disparità di trattamento dedotti con i motivi aggiunti, posto che il

successivo proporsi e liberarsi di nuove sedi rientra nella fisiologia del sistema.”.

Il provvedimento citato, oltre che per il suo contenuto sostanziale, rileva a rendere

inammissibile la ulteriore domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati

proposta con il ricorso più recente, considerato che essa è stata già proposta e decisa nel

parallelo giudizio, di cui si è detto, sostanzialmente coincidente sotto il profilo oggettivo e

soggettivo.

III. - Conclusioni.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, sussistono validi motivi per

costituirsi nel giudizio di appello instaurato avanti Consiglio di Stato per la riforma

dell’ordinanza n. 5265/2015 del T.A.R. del Lazio da U.NA.GI.PA. – Unione Nazionale

Giudici di Pace – e da Associazioni Nazionale Giudici di Pace, rilevando in via preliminare la

litispendenza o la connessione con altro giudizio pendente sui medesimi oggetti tra le

medesime parti, deducendo l’infondatezza nel merito e l’inammissibilità della richiesta

cautelare di sospensione degli effetti.>>.

Il Consiglio, condiviso il parere dell’ufficio Studi e Documentazione,

d e l i b e r a

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a) di prendere atto dell’ordinanza n. 5265/2015 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione

Prima Quater, ha respinto la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti

impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente nell’ambito del ricorso in

oggetto;

b) di invitare l’Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio avanti al

Consiglio di Stato promosso con il ricorso in appello proposto dall’Unione Nazionale Giudici

di Pace e dall’Associazione Nazionale Giudici di Pace per la riforma dell’ordinanza n.

5265/2015 con cui il T.A.R. del Lazio, Sezione Prima Quater, ha respinto la domanda di

sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, avanzata dalla parte ricorrente

nell’ambito del ricorso avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti a seguito

delle istanze presentate rispettivamente in data 4 settembre e 3 agosto 2015, le delibere del

Consiglio Superiore della Magistratura in data 29 luglio 2015 relativa alla pubblicazione dei

posti vacanti per i trasferimenti del giudici di pace in servizio, rettificata in data 9 settembre

2015, e in data 28 gennaio 2015 recante l’assegnazione dei giudici di pace in servizio presso

gli Uffici del Giudice di Pace soppressi di cui al D.M. 20 novembre 2014, rilevando in via

preliminare la litispendenza o la connessione con altro giudizio pendente sui medesimi oggetti

tra le medesime parti e deducendo, nel merito, l’infondatezza e l’inammissibilità della

richiesta cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati;

c) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.»

4) - 3/GP/2016 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di

Pace di MESSINA.

(relatore Consigliere SPINA)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- rilevato che a decorrere dal 31 dicembre 2015 il dott. Clodomiro TAVANI, giudice di pace

con funzioni di coordinatore nella sede di MESSINA, è cessato dall'incarico per raggiunto

limite massimo di età, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 e che, pertanto, occorre

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provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le funzioni di coordinatore

dell'ufficio;

- osservato che, a norma dell'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991 n. 374, istitutiva

del giudice di pace, i compiti di coordinamento dell'Ufficio, cui siano assegnati più giudici,

vanno attribuiti al giudice "più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate" o, in mancanza,

al giudice "più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico" o, a parità di date,

al giudice "più anziano di età";

- vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni

ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più

anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza

funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie;

- ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando

coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in

cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali

funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in

tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R.

Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012);

- ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in

servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve

essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di

giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I,

n. 12130/2014 del 2.12.2014);

- ritenuto che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace individuato secondo le citate

prescrizioni normative ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace

sia in quanto unico giudice ivi assegnato sia in caso di indisponibilità da parte di altri giudici

eventualmente assegnati nel medesimo ufficio ad assumere le predette funzioni di

coordinatore;

- esaminate, quindi, le posizioni dei magistrati onorari secondo l'ordine risultante in

applicazione dei sopraenunciati criteri gradati dell'anzianità per l'esercizio delle funzioni di

giudice di pace, per il pregresso esercizio di altre funzioni giurisdizionali e, in ultimo, per

l'età;

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- viste le note con le quali i giudici di pace dott.ssa Ivana BONFIGLIO, dott. Giuseppe

CANNIZZARO, dott. Paolo CURRO', dott. Giacomo GAMBADAURO, dott. Carmelo

GEMELLI e dott.ssa Elena RAMATELLI propongono istanza per la nomina a coordinamento

dell'Ufficio;

- rilevato che, fra i giudici di pace allo stato assegnati alla sede di Messina, nessuno dei quali

assicura la permanenza in servizio per almeno due anni dalla presente delibera, il dott.

Giuseppe CANNIZZARO, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del

Capo XIV, punto 1, della citata circolare n. P-15880/2002, risulta essere il giudice più anziano

per le funzioni giudiziarie esercitate quale giudice di pace (dal 26 aprile 1999);

d e l i b e r a

di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di MESSINA al dott.

Giuseppe CANNIZZARO.»

5) - 613/GP/2015 - Dott. Florindo CECCATO, giudice di pace nella sede di PADOVA.

Nota prot. n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello

di Venezia, con allegati atti relativi alla procedura di sospensione dall'esercizio delle funzioni

giurisdizionali, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.

(relatore Consigliere LEONE)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

Letti gli atti trasmessi con nota n. 10552/2015 in data 14 ottobre 2015 del Presidente

della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso, ai sensi dell'art. 18 del

D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, nei confronti del dott. Florindo CECCATO, giudice di pace

nella sede di PADOVA;

Letta, in particolare, la proposta in data 1° ottobre 2015 del Presidente della Corte di

Appello di Venezia di sospensione dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali del dott.

Florindo CECCATO formulata a seguito della nota N. 1543/15 del 30 settembre 2015 con la

quale il GIP del Tribunale di Belluno ha trasmesso copia dell'ordinanza di applicazione della

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misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del dott. Florindo CECCATO, emessa

in data 28 settembre 2015;

Vista la delibera adottata nella seduta del 7 ottobre 2015 con cui la Sezione per i

Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia, pur dando

atto delle intervenute dimissioni del dott. Florindo CECCATO, ha espresso parere favorevole

alla proposta di sospensione cautelare dalle funzioni del medesimo magistrato onorario;

Visto l'art. 18, comma 1, del d.P.R. 10 giugno 200 n. 198, il quale prevede che “Il

giudice di pace è sospeso dall'esercizio delle funzioni quando è sottoposto a misura cautelare

personale”: è appunto questo il caso del dott. Florindo CECCATO, nei confronti del quale è

stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari;

L'estrema gravità dei reati in relazione ai quali è stata emessa l'ordinanza applicativa

di misura cautelare personale impone la sospensione del predetto magistrato onorario

dall'esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie;

Rilevato, peraltro, che con delibera consiliare in data 18 novembre 2015 è stata

dichiarata la decadenza del dott. Florindo CECCATO dall'incarico di giudice di pace, per

effetto dell'accettazione delle dimissioni dallo stesso rassegnate con atto in data 26 settembre

2015;

d e l i b e r a

l'archiviazione della pratica, non facendo più parte il dott. Florindo CECCATO dell'Ordine

Giudiziario.»

6) - 647/GP/2015 - Dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di

TREVISO.

Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di

Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21

novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato

Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti

giurisdizionali.

(relatore Consigliere LEONE)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

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«Il Consiglio,

Letti gli atti trasmessi con note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente

della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della

legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott.

Gianfranco VETTOREL, giudice di pace nella sede di TREVISO;

o s s e r v a.

1.- Con atto in data 11 dicembre 2014 il Presidente della Corte di Appello di Venezia

contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. Gianfranco

VETTOREL, quale giudice di pace di Treviso, la violazione del dovere di diligenza per avere

“depositato nel periodo 1.7.2011-28.4.2014 presso l'ufficio del giudice di pace di Treviso n.

59 sentenze civili oltre 120 giorni”, avvertendolo altresì della facoltà, entro il termine di

quindici giorni dal ricevimento dell'atto, di presentare memorie, documenti e indicare

circostanze su cui svolgere indagini ed acquisire testimonianze.

La contestazione traeva origine dalla segnalazione dell'Ispettorato Generale del

Ministero della Giustizia, a seguito dell'ispezione ordinaria relativa al periodo dal 1° luglio

2011 al 30 giugno 2014 svolta dal 23 settembre 2014 all'11 ottobre 2014 presso gli Uffici del

Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Treviso.

Ricevuta la contestazione il 17 dicembre 2014, il dott. VETTOREL produceva una

memoria difensiva datata 30 dicembre 2014, nella quale rappresentava che il ritardo era

dipeso, da un lato, dalla risoluzione di problematiche giuridiche complesse e, dall'altro, dai

problemi di salute degli anziani genitori ultranovantenni.

2.- Con atto in data 16 gennaio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Venezia, letta

la memoria difensiva e ritenuto che, allo stato degli atti, persisteva la valutazione di gravità

dell'addebito contestato, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo

l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento.

Con ulteriore atto dell'11 febbraio 2015, notificato all'interessato il 4 marzo 2015, il

Presidente della Corte di Appello fissava per la trattazione del procedimento disciplinare

innanzi al Consiglio Giudiziario la seduta dell'11 marzo 2015, avvertendo il giudice di pace

della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un

difensore di fiducia e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo

impedimento, si sarebbe proceduto anche in sua assenza.

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La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte

di Appello di Venezia, dopo adeguata istruttoria, dava quindi corso, nella seduta dell'11 marzo

2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. VETTOREL, il quale si

riportava alle proprie controdeduzioni già esplicate a seguito della contestazione.

All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario deliberava all'unanimità non darsi

luogo alla proposta di ammonimento.

3.- La proposta della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario

presso la Corte di Appello di Venezia appare condivisibile non ricorrendo, nei confronti del

dott. VETTOREL, le condizioni per poter disporre le sanzioni disciplinari previste dalla legge

conseguenti alla violazione del dovere di diligenza nell'osservanza dei termini per il deposito

delle sentenze.

Dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal Consiglio Giudiziario emerge, infatti, che il

numero delle sentenze depositate in ritardo non appare di particolare consistenza, soprattutto

se rapportato al numero complessivo di sentenze redatte nell'arco temporale considerato e che

i ritardi sono stati motivati da situazioni contingenti ed estemporanee, correlate alle ragioni

familiari ed in taluni casi alla complessità delle cause.

Per tali ragioni, non risultano ravvisabili elementi integranti profili disciplinari nella

condotta in contestazione e, pertanto, la stessa non appare censurabile ai sensi dell'art. 9,

comma 3, della legge n. 374/1991 come modificata dalla legge 24 novembre 1999 n. 468.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto,

d e l i b e r a

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991,

n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianfranco VETTOREL, giudice di

pace nella sede di TREVISO.»

7) - 649/GP/2015 - Dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di

CONEGLIANO (circondario di Treviso), trasferito presso l'Ufficio del Giudice di Pace di

BELLUNO.

Note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente della Corte di Appello di

Venezia, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21

novembre 1991 n. 374, e successive modificazioni, a seguito di segnalazione dell'Ispettorato

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Generale del Ministero della Giustizia relativa a ritardi nel deposito di provvedimenti

giurisdizionali.

(relatore Consigliere LEONE)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

Letti gli atti trasmessi con note in data 20 luglio 2015 e 21 ottobre 2015 del Presidente

della Corte di Appello di Venezia, relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della

legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianni

BOTTOLI, giudice di pace già nella sede di CONEGLIANO (circondario di Treviso),

trasferito con delibera consiliare del 13 gennaio 2016 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di

BELLUNO;

o s s e r v a.

1.- Con atto in data 11 dicembre 2014 il Presidente della Corte di Appello di Venezia

contestava, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, al dott. Gianni BOTTOLI,

quale giudice di pace di Conegliano, la violazione del dovere di diligenza per avere

“depositato nel periodo 1.7.2011-28.4.2014 presso l'ufficio del giudice di pace di Vittorio

Veneto n. 69 sentenze civili oltre 120 giorni e, nello stesso periodo - 1.7.2011-28.4.2014 -,

presso l'ufficio del giudice di pace di Asolo (ove era applicato) n. 13 sentenze oltre 120

giorni”.

La contestazione traeva origine dalla segnalazione dell'Ispettorato Generale del

Ministero della Giustizia, a seguito dell'ispezione ordinaria relativa al periodo dal 1° luglio

2011 al 30 giugno 2014 svolta dal 23 settembre 2014 all'11 ottobre 2014 presso gli Uffici del

Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Treviso.

Ricevuta la contestazione il 18 dicembre 2014, il dott. BOTTOLI produceva una

memoria difensiva datata 31 dicembre 2014 nella quale respingeva ogni addebito,

sottolineando di avere esercitato le proprie funzioni rispettando i doveri incombenti sui

giudici di pace. Con riguardo ai ritardi nel deposito delle sentenze il dott. BOTTOLI

osservava che gli stessi non erano né reiterati né gravi né ingiustificati in quanto riguardavano

un numero limitato di atti rispetto a quelli complessivamente adottati nel corso della sua

attività di giudice. Il dott. BOTTOLI, inoltre, evidenziava che i ritardi non avevano comunque

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superato il termine di tre anni di ragionevole durata del processo, che gli stessi erano

riconducibili all'eccessivo carico di lavoro dovuto alle molteplici reggenze di vari uffici anche

con funzione di coordinatore e che, in ogni caso, cessate le reggenze, i ritardi erano stati

prontamente recuperati.

2.- Con atto in data 16 gennaio 2015 il Presidente della Corte di Appello di Venezia, letta

la memoria difensiva e ritenuto che, allo stato degli atti, persisteva la valutazione di gravità

dell'addebito contestato, trasmetteva gli atti al Consiglio Giudiziario proponendo

l'applicazione della sanzione disciplinare dell'ammonimento.

Con ulteriore atto del 19 febbraio 2015, notificato all'interessato il 5 marzo 2015, il

Presidente della Corte di Appello fissava per la trattazione del procedimento disciplinare

innanzi al Consiglio Giudiziario la seduta dell'11 marzo 2015, avvertendo il giudice di pace

della facoltà di prendere visione degli atti e di poter comparire personalmente o assistito da un

difensore di fiducia e che, in caso di mancata presenza senza aver addotto un legittimo

impedimento, si sarebbe proceduto anche in sua assenza.

A seguito dell'istanza del dott. BOTTOLI, nel corso della seduta del Consiglio

Giudiziario dell'11 marzo 2015, veniva disposto il rinvio della trattazione alla successiva

seduta del 15 aprile 2015.

La Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario presso la Corte

di Appello di Venezia, dopo adeguata istruttoria, dava quindi corso, nella seduta del 15 aprile

2015, alla trattazione del procedimento alla presenza del dott. BOTTOLI e del suo difensore il

quale depositava una memoria difensiva. All'esito della discussione, il Consiglio Giudiziario

deliberava all'unanimità l'insussistenza dei presupposti per la proposta di sanzione

disciplinare.

3.- La proposta della Sezione Autonoma per i Giudici di Pace del Consiglio Giudiziario

presso la Corte di Appello di Venezia appare condivisibile non ricorrendo, nei confronti del

dott. BOTTOLI, le condizioni per poter disporre le sanzioni disciplinari previste dalla legge.

Dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal Consiglio Giudiziario emerge, infatti, che i

ritardi nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali sono riconducibili a difficoltà di

carattere oggettivo nell'organizzazione del lavoro avuto riguardo alla triplice reggenza, anche

contestuale, di uffici del Giudice di Pace da parte del dott. BOTTOLI.

Tenuto conto, inoltre, della elevata quantità di sentenze e di provvedimenti

complessivamente adottati dal predetto giudice, anche nel settore penale, non risultano

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ravvisabili elementi integranti profili disciplinari nella condotta in contestazione e, pertanto,

la stessa non appare censurabile ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge n. 374/1991 come

modificata dalla legge 24 novembre 1999 n. 468.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, pertanto,

d e l i b e r a

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 9 della legge 21 novembre 1991,

n. 374, e successive modificazioni, nei confronti del dott. Gianni BOTTOLI, giudice di pace

nella sede di BELLUNO.»

8) - 964/GP/2015 - Attribuzione delle funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di

Pace di ROMA.

(relatore Consigliere LEONE)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- rilevato che a decorrere dal 31 dicembre 2015 il dott. Aurelio NAPOLITANO, giudice di

pace con funzioni di coordinatore nella sede di ROMA, è cessato dall'incarico per raggiunto

limite massimo di età, ai sensi dell'art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83,

convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 e che, pertanto, occorre

provvedere alla designazione del giudice di pace cui attribuire le funzioni di coordinatore

dell'ufficio;

- visto l'art. 15, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,

il quale prevede che i compiti di coordinamento dell'ufficio, cui siano assegnati più giudici di

pace, vanno attribuiti al giudice “più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate” o, in

mancanza, al giudice “più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico” o, a

parità di date, al giudice “più anziano di età”;

- vista la circolare consiliare Prot. n. P-15880 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni

ed integrazioni, che al Capo XIV, punto 1, stabilisce che deve considerarsi quale giudice più

anziano per le funzioni giudiziarie svolte quello che più a lungo ha esercitato in precedenza

funzioni quale giudice di pace e, a parità di anni, anche altre funzioni giudiziarie;

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- ritenuto che la previsione contenuta nel medesimo punto 1, secondo cui il nominando

coordinatore deve assicurare la permanenza nell'ufficio per almeno due anni nella ipotesi in

cui, alla scadenza del mandato quadriennale di giudice di pace del coordinatore in carica, tali

funzioni di coordinamento vengano attribuite ad altro giudice, deve intendersi applicabile in

tutti i casi di nomina di un nuovo coordinatore dell'ufficio del giudice di pace (v. sent. T.A.R.

Lazio, Sez. I, n. 4564/2012 del 21.5.2012);

- ritenuto altresì che nella ipotesi in cui nessun magistrato onorario assicuri la permanenza in

servizio per almeno due anni dalla relativa delibera consiliare di nomina, il coordinatore deve

essere individuato secondo il criterio normativo dell'anzianità di esercizio delle funzioni di

giudice di pace e, a parità, di pregresse funzioni giurisdizionali (v. sent. T.A.R. Lazio, Sez I,

n. 12130/2014 del 2.12.2014);

- ritenuto che sussiste l'obbligo in capo al giudice di pace individuato secondo le citate

prescrizioni normative ad assumere le funzioni di coordinatore dell'ufficio del giudice di pace

sia in quanto unico giudice ivi assegnato sia in caso di indisponibilità da parte di altri giudici

eventualmente assegnati nel medesimo ufficio ad assumere le predette funzioni di

coordinatore;

- esaminate, quindi, le posizioni dei magistrati onorari secondo l'ordine risultante in

applicazione dei sopraenunciati criteri gradati dell'anzianità per l'esercizio delle funzioni di

giudice di pace, per il pregresso esercizio di altre funzioni giurisdizionali e, in ultimo, per

l'età;

- rilevato che, fra i giudici di pace allo stato assegnati alla sede di Roma, nessuno dei quali

assicura la permanenza in servizio per almeno due anni dalla presente delibera, il dott.

Edmondo MIGNUCCI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 374/91 e del Capo

XIV, punto 1, della citata circolare n. P-15880/2002, risulta essere il giudice più anziano per

le funzioni giudiziarie esercitate quale giudice di pace (ininterrottamente dal 7 giugno 1999);

d e l i b e r a

di attribuire le funzioni di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di ROMA al dott.

Edmondo MIGNUCCI.»

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9) - 75/CV/2011 - Nomina dei vice procuratori onorari della Procura della Repubblica

presso il Tribunale ordinario di COMO, di cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16

gennaio 2008.

(relatore Consigliere FRACASSI)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere

del 27 luglio 2011 e 7 dicembre 2011, ha provveduto alla nomina dei vice procuratori onorari

della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Como;

- vista la nota in data 29 dicembre 2015 del Procuratore della Repubblica di Como con la

quale si chiede la copertura di tre posti di vice procuratore onorario resisi vacanti;

- visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008;

- visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30

gennaio 1941, n. 12;

- visto il primo capoverso del citato art. 42 quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,

secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare

può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”;

- vista la circolare consiliare Prot. P-10370/2003 del 26 maggio 2003 “Criteri per la nomina e

conferma dei vice procuratori onorari” e successive modificazioni e integrazioni, la quale in

particolare all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può

riproporsi alcuna istanza di nomina a vice procuratore onorario presso qualsiasi ufficio

giudiziario.”;

- vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di

Appello di Milano in data 28 dicembre 2010 sul sito del Consiglio Superiore della

Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>);

- rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del

Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da

non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di

polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della

scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate

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titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni

giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato

onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi

comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni

onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche

consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art.

71 O.G.;

- considerato che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante avvocato” e di

“praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolte da pubblici dipendenti nell'esercizio

di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della materia” ovvero

di “assistente” nelle università non costituiscono rispettivamente “esercizio della professione

forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie giuridiche nelle università

e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c), del D.M. 29 novembre 2007

citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di preferenza per la nomina a vice

procuratore onorario;

- visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano nelle

sedute del 21 settembre e 9 novembre 2010;

- esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco gli

aspiranti nominati, con le citate delibere consiliari del 27 luglio e 7 dicembre 2011, secondo la

graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano e

pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it

<http://www.csm.it/>);

- verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del

D.M. 29 novembre 2007;

- rilevato che le domande degli aspiranti MACCIANI Aldo, MAGGIORE Emanuela,

COSCIA Raffaella Marta, DE COSTANZO Marta Bianca Luisa, FIORINO Maria, BRUNI

Marina, CARLI Ilaria, CORRADO Elisabetta, DI GENNARO Angela, SCHILLACI

Francesco Paolo, CARNIGLIA Patrizia, KLUZER Maria Cristina, PICARIELLO Alfredo,

TERRERI Alessandra Helene, COLOMBO Fabiola, SCALETTA Nunzio, FUMASONI

Ausilia, PORTERA Fabio, PONTI Maria Rosa, GAROFALO Tiziana, PERFETTO Carmela,

PRIMERANO Anna, MURRU Paola, LIPPINI Alberto, BARILETTI Gaia, PIERUCCI

Elena, BALLOI Flaviana e VERSACE Maria Antonia non possono essere prese in

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considerazione ai sensi dell'art. 5, punto 4 del bando di concorso, in quanto i medesimi, con

precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altre sedi;

- ritenuta l'inammissibilità della domanda del candidato TANCREDI Luigi ai sensi dell'art. 4,

comma 1, lett. a), del bando di concorso;

- ritenuto che il candidato CUTULI Domenico (nato il 2 marzo 1946) non può essere proposto

per la nomina a vice procuratore onorario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 4 del bando di

concorso, avendo già compiuto il sessantanovesimo anno di età;

- ritenuta l'inammissibilità della domanda del candidato COMPAGNIN Veronica ai sensi

dell'art. 3, comma 2, del bando di concorso, non avendo l’istante provveduto a consegnare o

trasmettere la domanda in forma cartacea, come previsto dall'art. 3, comma 1, dello stesso

bando;

- ritenuto che le domande degli aspiranti SANTORO Raffaele, D'AMORE Antonella, GALIA

Alberto e DEL GAIZO Fortuna non possono essere prese in considerazione, ai sensi dell'art. 3

del bando di concorso, in quanto l’indicazione della sede in esame risulta eccedente rispetto a

quelle consentite e, pertanto, devono ritenersi come non effettuate;

- ritenuto che l'aspirante RUBIU Stefano non può essere proposto per la nomina a vice

procuratore onorario poiché, dalle informazioni acquisite agli atti, risulta che il candidato é

stato sottoposto a più procedimenti penali, anche per gravi reati, di cui uno definito per

estinzione del reato per pagamento di pena pecuniaria ed altri definiti con la formula del non

luogo a procedere per amnistia; atteso che tali procedimenti fanno venir meno, in capo al

candidato, sia il requisito previsto dall'art. 2, punto 1, lett. h) della circolare CSM P-

10370/2003 succ. mod. ed integrazioni, il quale stabilisce che “l'aspirante debba avere una

condotta incensurabile cosi come previsto dall'art. 35, comma 6, del DLgs 30 marzo 2001, n.

165 e succ.mod. ed integrazioni”, sia altri requisiti necessari per la nomina, come:

“l'inesistenza di fatti o circostanze che, tenuto conto dell'attività svolta dagli aspiranti e le

caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di imparzialità nell'amministrazione

della giustizia” nonché “l'idoneità degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con

impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalità e da accertati

requisiti di credibilità ed indipendenza”;

- considerato che i candidati CAMERINELLI Angela, VERGANI Mariacristina e

CAPROTTI Valeria sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 29 novembre

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2007 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono essere nominati

nella sede in esame;

d e l i b e r a

di nominare vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale

ordinario di Como i seguenti aspiranti:

1. CAMERINELLI Angela;

2. VERGANI Mariacristina;

3. CAPROTTI Valeria.»

10) - 12/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di BRESCIA di cui

al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del

9 settembre 2014.

(relatore Consigliere FRACASSI)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere

del 18 novembre 2015 e 13 gennaio 2016, ha provveduto alla nomina di dodici giudici

ausiliari della Corte di Appello di Brescia, su un organico previsto di tredici unità,

riservandosi la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante;

- visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale

sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del

sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile;

- visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la

nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello;

- visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta

organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma

dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013;

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- visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª

serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla

procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello;

- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, concernente:

«Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli

62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il

rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

98»;

- vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari di Corte d'Appello di Brescia

pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it);

- esaminate le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli aspiranti

nominati con le citate delibere consiliari del 18 novembre 2015 e 13 gennaio 2016 secondo la

graduatoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it

<http://www.csm.it>);

- visto il parere formulato dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Brescia,

nella composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.

25, nella seduta del 20 maggio 2015;

- verificati i requisiti e i titoli di preferenza dei candidati per la nomina, previsti

rispettivamente dagli artt. 3 e 5 del D.M. 21 luglio 2014;

- considerato che l'aspirante PELLEGRINO Giuseppe è in possesso dei requisiti previsti

dall'art. 3 del D.M. 21 luglio 2014 e vanta titoli maggiori rispetto agli altri candidati e,

pertanto, può essere nominato nella sede in esame;

d e l i b e r a

di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di BRESCIA il seguente aspirante:

1. PELLEGRINO Giuseppe.»

11) - 4/VP/2016 - Dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice procuratore onorario della Procura

della Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO.

Dimissioni dall'incarico.

(relatore Consigliere FRACASSI)

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La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- letta la nota in data 21 dicembre 2015 con cui il dott. Giuseppe PELLEGRINO, vice

procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lecco,

rassegna le dimissioni dall'incarico, in quanto proposto per la nomina a giudice ausiliario per

la Corte di Appello di Brescia;

- visto l'art. 42 sexies, 1° co., lett. c), Ord. Giud., applicabile anche ai vice procuratori onorari

in forza del richiamo contenuto nel comma 2° dell'art. 71 del R.D. n.12/1941;

- visto l'art. 12, punto 1, lett. c), della circolare C.S.M. P-10370 del 26 maggio 2003 e succ.

mod.;

d e l i b e r a

di accettare le dimissioni dall'incarico e, per l'effetto, di dichiarare la cessazione del dott.

Giuseppe PELLEGRINO dall'ufficio di vice procuratore onorario della Procura della

Repubblica presso il Tribunale ordinario di LECCO.»

12) - 114/CV/2009 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di PAOLA, di cui

ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008.

(relatore Consigliere ZACCARIA)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere

del 21 gennaio 2010, 30 maggio 2012, 17 aprile 2013 e 3 dicembre 2014 ha provveduto alla

nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di Paola;

- vista la nota in data 17 dicembre 2015 del Presidente del Tribunale ordinario di Paola con la

quale si chiede la copertura di un posto di giudice onorario resosi vacante;

- visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008;

- visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30

gennaio 1941, n. 12;

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- visto il primo capoverso del citato art. 42-quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,

secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare

può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”;

- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 recante “Criteri

per la nomina e conferma dei giudici onorari” e successive modificazioni, la quale in

particolare all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può

riproporsi alcuna istanza di nomina a onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario”;

- vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio giudiziario presso la Corte di

Appello di Catanzaro sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it) in data

18 settembre 2009;

- rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del

Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da

non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di

polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della

scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate

titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni

giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato

onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi

comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni

onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche

consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art.

71 O.G.;

- considerato, inoltre, che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante

avvocato” e di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolta da pubblici dipendenti

nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della

materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono esercizio rispettivamente

“della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie

giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c) del

D.M. 29 novembre 2007 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di

preferenza per la nomina a giudice di onorario;

- esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco gli

aspiranti nominati con le citate delibere consiliari del 21 gennaio 2010, 30 maggio 2012, 17

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aprile 2013 e 3 dicembre 2014, secondo la graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario

presso la Corte di Appello di Catanzaro e pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della

Magistratura (www.csm.it <http://www.csm.it>), in data 18 settembre 2009;

- visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro

nelle sedute del 1° luglio e 16 settembre 2009;

- verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del

D.M. 29 novembre 2007;

- rilevato che le domande degli aspiranti MIGLIO Paola e AVOLIO Vanessa non possono

essere prese in considerazione, ai sensi dell'art. 5, punto 3 del bando di concorso, in quanto gli

stessi, con precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altra sede;

- considerato che l'aspirante NAPOLITANO Antonello (precisando che trattasi di conferma

nell'incarico avendo già svolto, per un triennio, le funzioni di giudice onorario nominato con

delibera consiliare del 20 aprile 2005 - triennio 2006/2008 - con decorrenza dell'incarico dal

1° gennaio successivo alla nomina) é in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 D.M. 29

novembre 2007 e vanta titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, può essere

nominato nella sede in esame;

d e l i b e r a

di nominare giudice onorario del Tribunale ordinario di PAOLA il seguente aspirante:

1. NAPOLITANO Antonello (precisando che trattasi di conferma nell'incarico avendo già

svolto, per un triennio, le funzioni di giudice onorario nominato con delibera consiliare del 20

aprile 2005 - triennio 2006/2008 - con decorrenza dell'incarico dal 1° gennaio successivo alla

nomina).»

13) - 11/GP/2016 - Dott. Marco LERDA, giudice di pace nella sede di CUNEO.

Note in data 28 e 31 dicembre 2015 con cui si richiedono chiarimenti in ordine

all'applicabilità della proroga dell'esercizio delle funzioni disposta dall'art. 1, comma 610,

della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016).

(relatore Consigliere ZACCARIA)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

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41

«Il Consiglio,

- letta la nota in data 28 dicembre 2015 con cui il dott. Marco LERDA, giudice di pace nella

sede di CUNEO, chiede chiarimenti in ordine all’applicabilità della proroga dell’esercizio

delle funzioni disposta dall’art. 1, comma 610, della legge di stabilità del 28 dicembre 2015 n.

208 anche per i giudici di pace che debbano cessare dall’incarico alla data del 31 dicembre

2015 per il compimento di settantadue anni di età, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto-legge

27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, e,

sostenendo che nella specie prevalga, secondo il criterio cronologico della successione della

legge nel tempo nella stessa materia, la disposizione contenuta nella legge di stabilità, ritiene

pertanto che i giudici di pace che abbiano compiuto settantadue anni devono considerarsi

prorogati nell’esercizio delle funzioni;

- letta la successiva nota in data 31 dicembre 2015 con cui il dott. LERDA, essendo venuto a

conoscenza della delibera consiliare del 22 dicembre 2015 con la quale è stata dichiarata la

sua cessazione dall’incarico di giudice di pace ricoperto alla data del 31 dicembre 2015,

intervenuta nelle more dell’approvazione della legge di stabilità, chiede che sia adottata una

delibera che tenga conto anche di quanto disposto da tale ultima legge;

- visto l’art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla

legge 6 agosto 2015 n. 132, il quale prevede che “Sino all’attuazione del complessivo riordino

del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di

tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che

abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall’ufficio alla predetta data…”;

- vista altresì la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità) che stabilisce, al comma

610 dell’art. 1, fra l’altro che “… i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio

2016 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell'articolo 7 comma 1,

della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente

prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2016 fino alla

riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.”;

- ritenuto che la norma contenuta nella legge di stabilità appare evidentemente relativa, atteso

il chiaro tenore letterale, alla materia della durata dell’incarico e alle possibili proroghe dello

stesso, non già al tema dell’età massima fissata per l’esercizio delle funzioni;

d e l i b e r a

58

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42

di rispondere che l’art. 1, comma 610, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità)

non legittima il trattenimento in servizio oltre il 31 dicembre 2015, data di cessazione

dall’incarico del giudice di pace che alla predetta data abbia compiuto il settantaduesimo anno

di età, ai sensi dell’art. 18-bis del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con

modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132.»

14) - 21/CV/2015 - Nomina dei giudici ausiliari della Corte di Appello di FIRENZE di cui

al D.M. in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 70 del

9 settembre 2014.

(relatore Consigliere NAPOLEONE)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere

del 2 dicembre 2015 e 13 gennaio 2016, ha provveduto alla nomina di quindici giudici

ausiliari della Corte di Appello di Firenze, su un organico previsto di diciannove unità,

riservandosi la decisione in ordine alla copertura dei restanti quattro posti rimasti vacanti;

- visto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, recante: “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, con il quale

sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del

sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile;

- visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti, della legge citata, con i quali è stata istituita la

nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello;

- visto il decreto ministeriale in data 5 maggio 2014 con il quale è stata istituita la pianta

organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello, a norma

dell'articolo 65, comma 1, del citato decreto legge n. 69 del 2013;

- visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª

serie speciale, n. 70 del 9 settembre 2014, con il quale è stato emanato il bando relativo alla

procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'appello;

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- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014, concernente:

«Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli

62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il

rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.

98»;

- vista la graduatoria provvisoria degli aspiranti giudici ausiliari di Corte d'Appello di Firenze

pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it);

- esaminate le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli aspiranti

nominati con le citate delibere consiliari del 2 dicembre 2015 e 13 gennaio 2016 secondo la

graduatoria pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it

<http://www.csm.it>);

- visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Firenze, nella

composizione integrata, a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25,

nelle sedute del 18 settembre 2014, 20 novembre 2014, 18 dicembre 2014, 15 gennaio 2015, 5

febbraio 2015, 19 febbraio 2015, 19 marzo 2015 e 18 giugno 2015;

- verificati i requisiti e i titoli di preferenza dei candidati per la nomina, previsti

rispettivamente dagli artt. 3 e 5 del D.M. 21 luglio 2014;

- rilevato che le domande degli aspiranti CUCINA Augusta Massima e GALELLA Pierluigi

non possono essere prese in considerazione in quanto gli stessi, con precedenti delibere

consiliari, sono stati nominati in altra sede;

- considerato che gli aspiranti FANTAUZZI Carla, MARSILII Gelsomina, MANFREDI

Riccardo e DELLA RATTA Domenico sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del

D.M. 21 luglio 2014 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri candidati e, pertanto, possono

essere nominati nella sede in esame;

d e l i b e r a

di nominare giudice ausiliario della Corte di Appello di FIRENZE i seguenti aspiranti:

1. FANTAUZZI Carla;

2. MARSILII Gelsomina;

3. MANFREDI Riccardo;

4. DELLA RATTA Domenico.»

60

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15) - 95/CV/2011 - Nomina dei giudici onorari del Tribunale ordinario di SALERNO, di

cui ai DD.MM. in data 29 novembre 2007 e 16 gennaio 2008.

(relatore Consigliere FORCINITI)

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

«Il Consiglio,

- premesso che l'Assemblea plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, con delibere

del 14 novembre 2012, 30 aprile e 23 ottobre 2013, ha provveduto alla nomina dei giudici

onorari del Tribunale ordinario di Salerno;

- vista la nota in data 30 novembre 2015 del Presidente del Tribunale ordinario di Salerno con

la quale si chiede la copertura di sei posti di giudice onorario resisi vacanti;

- considerato che l'istruttoria esperita non consente, allo stato, la copertura di tutti i posti

suddetti;

- visti i DD.MM. del 29 novembre 2007 e del 16 gennaio 2008;

- visti gli artt. 42 ter, 42 quater, 42 quinquies, 42 sexies, 42 septies, 43 e 43 bis del R.D. 30

gennaio 1941, n. 12;

- visto il primo capoverso del citato art. 42-quinquies del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,

secondo il quale “La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di tre anni. Il titolare

può essere confermato, alla scadenza, per una sola volta.”;

- vista, altresì, la circolare consiliare Prot. P-10358/2003 del 26 maggio 2003 “Criteri per la

nomina e conferma dei giudici onorari” e successive modificazioni, la quale in particolare

all'art. 8, comma 2, stabilisce che “Alla scadenza della conferma non può riproporsi alcuna

istanza di nomina a giudice onorario presso qualsiasi ufficio giudiziario.”;

- vista la proposta di graduatoria pubblicata dal Consiglio giudiziario presso la Corte di

Appello di Salerno sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura (www.csm.it

<http://www.csm.it>) in data 24 giugno 2011;

- rilevato che le funzioni di Pubblico Ministero in udienza in qualità di delegati del

Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 O.G., svolte “da personale in quiescenza da

non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di

polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della

scuola biennale di specializzazione per le professioni legali" non possono essere considerate

61

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45

titolo di preferenza ai sensi dell'art. 6, lett. a), del D.M. 29 novembre 2007 (funzioni

giudiziarie), in quanto non configurano in favore di chi le svolge lo status di magistrato

onorario, status che non discende di fatto dal mero esercizio di attività in sede processuale, ivi

comprese quelle disciplinate dall'art. 72 O.G., bensì dall'attribuzione di alcune delle funzioni

onorarie previste dall'Ordinamento giudiziario secondo le procedure concorsuali e le verifiche

consiliari specificamente disciplinate, quali, per gli uffici requirenti, le funzioni di cui all'art.

71 O.G.;

- considerato, inoltre, che le attività di “praticante procuratore legale” o di “praticante

avvocato” e di “praticante notaio” ovvero di “ufficiale rogante”, svolta da pubblici dipendenti

nell'esercizio di funzioni amministrative, nonché quelle di “ricercatore” o di “cultore della

materia” ovvero di “assistente” nelle università non costituiscono rispettivamente “esercizio

della professione forense ovvero delle funzioni notarili” e “insegnamento di materie

giuridiche nelle università e negli istituti superiori statali” di cui all'art. 6, lettere b) e c), del

D.M. 29 novembre 2007 citato, e, pertanto, non possono essere valutate come titoli di

preferenza per la nomina a giudice onorario;

- esaminate, pertanto, le domande di nomina dei candidati che seguono nell'elenco degli

aspiranti nominati con le citate delibere consiliari del 14 novembre 2012, 30 aprile e 23

ottobre 2013, secondo la graduatoria approvata dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di

Appello di Salerno e pubblicata sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura

(www.csm.it), in data 24 giugno 2011;

- visti i pareri formulati dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno nelle

sedute del 24 maggio, 8 e 21 giugno, 27 settembre, 29 novembre 2010, e 17 gennaio, 28

febbraio, 28 marzo e 20 giugno 2011;

- verificati i requisiti e i titoli di preferenza, previsti rispettivamente, dall'art. 2 e dall'art. 6 del

D.M. 29 novembre 2007;

- rilevato che in ordine alla domanda di nomina del candidato PIRO Annunziata non si può

allo stato provvedere, essendo in corso attività istruttoria;

- preso atto che gli aspiranti PASQUARIELLO Vito (in data 11 dicembre 2015) e

ROSOLINO Antonio (in data 4 dicembre 2015) hanno prodotto dichiarazione di rinuncia alla

nomina nella sede in esame;

- ritenuta l'inammissibilità della domanda dell'aspirante GUACCI Carmencita, ai sensi

dell'art. dell'art. 3, comma 2, del bando di concorso, non avendo l’istante provveduto a

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consegnare o trasmettere la domanda in forma cartacea, come previsto dall'art. 3, comma 1,

dello stesso bando

- ritenuto che l'aspirante SETTEMBRINI Enrico non può essere proposto per la nomina, nella

sede in esame, in conformità al parere contrario espresso dal Consiglio Giudiziario presso la

Corte di Appello di Salerno in data 21 giugno 2010, attesa la “mancanza di attestazione di

iscrizione all'Albo, che rende non verificabile anche il presupposto della residenza nel

medesimo Circondario di Salerno”;

- ritenuto che le domande degli aspiranti RUSSO Mario, RESTAGNO Gianluca, GRAZIANO

Francesca e SICA Domenico non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 3,

commi 4 e 5, del bando di concorso, in quanto l'indicazione della sede in esame risulta

eccedente rispetto a quelle consentite e, pertanto, deve ritenersi come non effettuata ;

- ritenuto che le domande degli aspiranti TRUCILLO Maria Enrica e DI NUZZO Ermanno

non possono essere prese in considerazione ai sensi dell'art. 5 punto 4 del bando di concorso

in quanto i medesimi, con precedenti delibere consiliari, sono stati nominati in altre sedi;

- ritenuta l'inammissibilità delle domande dei candidati RUGGIERO Raffaele (nato il 28

aprile 1939), BARONE Salvatore (nato il 4 agosto 1943), HUOBER Leodegaro (nato il 23

gennaio 1945) e DI MAURO Eliana (nata il 27 agosto 1939) ai sensi dell'art. 2, comma 4, del

bando di concorso, avendo gli istanti già compiuto il sessantanovesimo anno di età;

- considerato, infine, che gli aspiranti CALIENDO Mario, SOMMA Armando, GUIDA

Graziella Rosalia, LONGHI Sergio e CORONA Concetta sono in possesso dei requisiti

previsti dall'art. 2 del D.M. 29 novembre 2007 e vantano titoli maggiori rispetto agli altri

candidati e, pertanto, possono essere nominati nella sede in esame;

- riservata la decisione in ordine alla copertura del residuo posto vacante;

d e l i b e r a

di nominare giudice onorario del Tribunale ordinario di SALERNO i seguenti aspiranti:

1. CALIENDO Mario;

2. SOMMA Armando;

3. GUIDA Graziella Rosalia;

4. LONGHI Sergio;

5. CORONA Concetta.»

63

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I

PRIMA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO

INDICE

INCOMPATIBILITA’ EX ART. 18 O. G. .................. .......................................................... 1

1) - 5/IC/2015 - Dott. Salvatore Angelo BELLOMO, Sostituto Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Monza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il

figlio dott. Antonio BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Monza.

(relatore Consigliere BALDUZZI)............................................................................................. 1

2) - 201/IC/2014 - Dott. Fabio BIASI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni di Trento: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G.

con il fratello, Avv. Carlo BIASI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento. (relatore

Consigliere MOROSINI) ........................................................................................................... 2

3) - 308/IC/2014 - Dott. Ottavio GRASSO, Giudice del Tribunale di Catania: eventuale

situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con la fidanzata (ora coniuge), Avv. Federica

Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania. (relatore Consigliere

ARDITURO).............................................................................................................................. 4

INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI .......................... ............................................................. 6

1) - 1669/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI 2. FUNZIONI:

Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 3. ENTE

CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Missioni

in Tunisia (giorni 22) - Lezioni e consulenze - Cooperazione internazionale - Organizzazione

giudiziaria. (relatore Consigliere BALDUZZI) ......................................................................... 6

2) - 1671/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI 2. FUNZIONI:

Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione 3. ENTE

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II

CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: Lezioni e

consulenze per giorni 25 a favore della Tunisia, per Il rafforzamento delle capacità del

Ministero della Giustizia, dei Diritto dell'Uomo e della Giustizia di Transizione. (relatore

Consigliere BALDUZZI) ........................................................................................................... 7

3) - 1744/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Massimo Antonio ORLANDO

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello LECCE 3. ENTE CONFERENTE:

COMMISSIONE EUROPEA 4. INCARICO CONFERITO: Componente del Gruppo di

lavoro Group of experts on restructuring and insolvency law - 8 riunioni all'anno - luogo di

svolgimento BRUXELLES. (relatore Consigliere BALDUZZI)............................................... 8

4) - 1709/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore DOVERE 2.

FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: PLENUM

CONSULTING GROUP S.R.L. 4. INCARICO CONFERITO: lezione su Responsabilità

Amministrativa delle Società e degli Enti - luogo di svolgimento MILANO. (relatore

Consigliere PONTECORVO) .................................................................................................... 9

5) - 33/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: Dott. Marco Maria ALMA 2.

FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione 3. ENTE CONFERENTE: Wolters Kluwer

Italia s.r.l. 4. INCARICO CONFERITO: Lezione in materia di Ricorso per Cassazione

penale. Tecniche di redazione. (relatore Consigliere PONTECORVO).................................. 10

6) - 1703/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI

2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale LIVORNO 3. ENTE CONFERENTE:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: 20 giornate presso gli enti

beneficiari del progetto luogo di svolgimento TUNISIA. (relatore Consigliere SAN

GIORGIO)................................................................................................................................ 11

7) - 1706/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI

2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di LIVORNO 3. ENTE CONFERENTE:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4. INCARICO CONFERITO: 15 giornate di lavoro

presso gli enti beneficiari del progetto - luogo di svolgimento TUNISIA. (relatore Consigliere

SAN GIORGIO)....................................................................................................................... 12

8) - 1832/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Achille BIANCHI 2.

FUNZIONI: magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè in

servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento

66

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III

Legislativo 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI 4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione dei Contratti

riferiti al promotore Pubblico per la linea AV Torino-Lione ai sensi dell'art. 7.1 e 8.1

dell'Accordo italo-francese del 30 gennaio 2012. (relatore Consigliere MOROSINI) ............ 13

9) - 1838/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Claudio CURRELI 2.

FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale PISTOIA 3. ENTE

CONFERENTE: FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA 4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto penale sul

tema: Prima lettura della normativa in materia di omicidio stradale - luogo di svolgimento

PISTOIA. (relatore Consigliere MOROSINI) ......................................................................... 15

10) - 13/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe MINUTOLI 2.

FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di MESSINA 3. ENTE CONFERENTE:

UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO - NAPOLI 4. INCARICO CONFERITO: TRE

VIDEOLEZIONI REGISTRATE DI MEZZ'ORA CIASCUNA - MISURE DI

PREVENZIONE ANTIMAFIA PIU' LA PARTECIPAZIONE QUALE COMPONENTE

ALLA COMMISSIONE D'ESAME ORALE - (TOT. 4) - luogo di svolgimento NAPOLI.

(relatore Consigliere MOROSINI)........................................................................................... 16

11) - 31/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alfredo MANTOVANO 2.

FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello ROMA 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO

DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO - COMMISSIONE DI STUDIO PER

L'ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI 4. INCARICO

CONFERITO: Componente della Commissione di studi di cui al dm Ministro Giustizia

15.12.15 - luogo di svolgimento ROMA. (relatore Consigliere MOROSINI) ........................ 17

12) - 73/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco TURCO 2.

FUNZIONI: Giudice Tribunale CHIETI 3. ENTE CONFERENTE: A.I.G.A. 4. INCARICO

CONFERITO: lezioni sul tema - L'udienza telematica: il futuro è alle porte - luogo di

svolgimento PESCARA. (relatore Consigliere MOROSINI) ..................................................18

13) - 1785/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alessandro CANANZI 2.

FUNZIONI: Giudice Tribunale NAPOLI 3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO- Commissione studio per elaborazione dello

schema di d.lgs per la riforma del sistema delle impugnazioni 4. INCARICO CONFERITO:

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IV

sedute della Commissione (verosimilmente una o due sessioni mensili) - luogo di svolgimento

ROMA. (relatore Consigliere ARDITURO)............................................................................ 19

14) - 1809/IE/2015 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luca PONIZ 2. FUNZIONI:

Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale MILANO 3. ENTE

CONFERENTE: MWH S.p.A. - MILANO 4. INCARICO CONFERITO: lezioni Giuridico-

Normativo nell'ambito del Corso di formazione dal titolo Dirigenti per sicurezza ex d.lgs

81/2008 all'interno di un progetto formativo dedicato ai Dirigenti del Gruppo Ferrovie Nord -

luogo di svolgimento MILANO. (relatore Consigliere ARDITURO)..................................... 20

15) - 21/IE/2016 - 1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore SAIJA 2.

FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione 3. ENTE

CONFERENTE: GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. - VERONA 4. INCARICO

CONFERITO: LEZIONI ESECUZIONE FORZATA - luogo di svolgimento AREZZO.

(relatore Consigliere ARDITURO).......................................................................................... 21

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1

Odg num. 2308 Ordinario del 27 gennaio 2016

INCOMPATIBILITA’ EX ART. 18 O. G. 1) - 5/IC/2015 - Dott. Salvatore Angelo BELLOMO, Sostituto Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale di Monza: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18

O.G. con il figlio dott. Antonio BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di

Monza.

(relatore Consigliere BALDUZZI)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 3 dicembre 2014, il dott. Salvatore Angelo BELLOMO, in servizio

presso la Procura della Repubblica di Monza, con funzione di Sostituto Procuratore della

Repubblica, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di

potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., comunicava di avere il figlio, dott. Antonio

BELLOMO, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di Monza;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate

dal Dirigente dell'Ufficio;

- rilevato che, il dott. BELLOMO è abilitato all'esercizio provvisorio della professione forense

e svolge il tirocinio di legge presso lo studio degli Avvocati Monica e Cristina CASIRAGHI,

le quali operano nel circondario di Monza, ma in via pressochè esclusiva nel settore civile;

- rilevato, altresì, che il dott. Bellomo frequenta nel contempo il secondo anno della Scuola di

Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Milano e che all'esito

dell'abilitazione alla difesa si è impegnato, con dichiarazione resa in data 11.11.2014,

congiuntamente agli Avvocati Casiraghi, titolari dell' omonimo studio, a non esercitare le

funzioni difensive nel settore penale dinanzi all'A.G. di Monza limitandosi a svolgere attività

di patrocinio per le sole cause civili che escludano interferenze con l'attività riservata al

Pubblico Ministero nelle procedure civili;

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2

- considerato che con nota in data 18 febbraio 2015, il Procuratore della Repubblica di Monza

ha dichiarato che la prospettata situazione “non renda” la posizione del dott. Salvatore

BELLOMO incompatibile ex art. 18 O.G. con quella del figlio Antonio;

- preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato dal Consiglio Giudiziario

di Milano in data 3 marzo 2015;

- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi

dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere

per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei

punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in

particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

2) - 201/IC/2014 - Dott. Fabio BIASI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale per i Minorenni di Trento: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G.

con il fratello, Avv. Carlo BIASI, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento.

(relatore Consigliere MOROSINI)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 18 e 21 settembre 2014, il dott. Fabio BIASI , Procuratore della

Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, ai sensi della Circolare n. P-12940

del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G.,

comunicava di avere il fratello, Avv. Carlo BIASI iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dal Visto apposto dal

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento, che non ha

ritenuto di formulare osservazioni;

- rilevato che l'Avv. Carlo BIASI svolge la propria attività professionale in via abituale nel

circondario di Trento, nell'ambito dei settori civile e amministrativo e dispone di uno studio

individuale con struttura in comune con altri professionisti;

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3

- considerato che con delibera in data 9 ottobre 2014 il Consiglio Giudiziario di Trento ha

richiesto al dott. Biasi, ad integrazione della dichiarazione di incompatibilità, di fornire

informazioni in merito al professionista che divide lo studio con il fratello e di ottenere da

entrambi gli avvocati una dichiarazione indicativa del settore professionale di

specializzazione.

- valutato che con nota in data 22 ottobre 2014 il dott. Biasi adempiva a quanto richiesto dal

predetto Consiglio indicando come collega di studio del fratello l'Avv. Francesco MOSER,

iscritto all'Albo degli Avvocati di Trento e allegando le dichiarazioni di entrambi i

professionisti;

- letta la dichiarazione resa in data 21 ottobre 2014 dall'Avv. Moser da cui risulta un'attività

professionale svolta nei settori civile, penale ed amministrativo e saltuariamente presso il

Tribunale per i minorenni di Trento e dove è precisato che la struttura condivisa con l'Avv.

Biasi è in base ad un distinto contratto di locazione, senza alcun rapporto di tipo associativo o

di suddivisione degli utili con esso;

- letta, altresì, la dichiarazione resa dall'Avv. Biasi in cui trova conferma quanto dichiarato

dall'Avv. Moser circa la gestione autonoma della struttura comune e in cui viene precisato “…

di non avere mai esercitato, né di esercitare attività procuratorie o difensive innanzi alla

Procura della Repubblica e al Tribunale per i minorenni di Trento…” svolgendo la propria

attività professionale nel campo del diritto civile e amministrativo;

- preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato all'unanimità dal

Consiglio Giudiziario di Trento, in data 30 ottobre 2014, alla luce della compiuta istruttoria;

- atteso che con delibera in data 19 ottobre 2015, la prima Commissione ha richiesto al

Presidente del Tribunale per i minorenni di Trento e al Procuratore della Repubblica presso il

medesimo Tribunale di fornire informazioni circa l'eventuale assunzione di incarichi

professionali davanti a tali Uffici da parte dell'Avv. Moser;

- valutato che con nota in data 2 novembre 2015 il Presidente del Tribunale per i minorenni,

in riscontro a quanto richiesto, precisava che “…l'Avv. Moser è professionista noto all'Ufficio

soprattutto nel settore penale ove risulta abbia ricevuto numerosi incarichi professionali…”;

- rilevato che con nota pervenuta in data 4 novembre 2015 il Procuratore Biasi comunicava

che “ … non vi è stata alcuna assunzione di incarichi professionali da parte dell'Avv.

Francesco Moser davanti a questo Ufficio a parte la nomina dello stesso quale difensore di

ufficio, nomina peraltro effettuata tramite sistema informatizzato…”;

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4

- considerato, quindi, che sulla base di quanto sopra è da escludere ogni ipotesi di interferenza

funzionale tra il magistrato ed il fratello professionista, accertato il diverso settore di

competenza e l'autonomo rapporto professionale rispetto all'Avv. Moser con il quale non

sussiste alcun collaborazione di tipo associativa ma di mero utilizzo dei locali adibiti ad

ufficio;

- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi

dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere

per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei

punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in

particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

3) - 308/IC/2014 - Dott. Ottavio GRASSO, Giudice del Tribunale di Catania: eventuale

situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con la fidanzata (ora coniuge), Avv. Federica

Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania.

(relatore Consigliere ARDITURO)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che in data 15 dicembre 2014, il dott. Ottavio GRASSO, in servizio presso il

Tribunale di Catania, con funzione di Giudice assegnato alla II Sezione penale, ai sensi della

Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità

ex art. 18 O.G., comunicava che in data 29.12.2014 avrebbe contratto matrimonio con la

fidanzata, Avv. Federica Roberta ANZALONE, iscritta all'Albo degli Avvocati di Catania;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate

dal Dirigente dell'Ufficio;

- rilevato che l'Avv. ANZALONE svolge la propria attività professionale in via abituale nei

circondari di Siracusa e Catania, settore civile e fa parte di uno studio collettivo insieme

all'Avv. Gaetano COCUZZA, specializzato nel medesimo settore ;

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- considerato che con nota in data 16 dicembre 2014, il Presidente del Tribunale di Catania ha

attestato la insussistenza di situazioni di incompatibilità atteso che entrambi i professionisti

“… esercitano la loro attività professionale nel settore civile e prevalentemente presso la

sezione fallimentare…”;

- preso atto del parere di insussistenza di incompatibilità deliberato all'unanimità dal

Consiglio Giudiziario di Catania in data 4 marzo 2015;

- posto che attraverso una ricerca effettuata presso l'Ordine degli Avvocati di Catania è

emerso che anche gli Avvocati Antonino GUIDOTTO e Tiziana Maria SCREPIS hanno

domicilio professionale presso la struttura ove ha sede lo studio dell'Avv. Anzalone;

- atteso che con delibera in data 15 settembre 2015, la Prima Commissione ha richiesto al

Presidente del Tribunale di Catania, informazioni circa l'assunzione di eventuali incarichi

professionali assunti in tale sede, da parte di tutti i professionisti citati;

- valutato che, con nota in data 14 dicembre 2015, il Presidente interpellato ha indicato un

numero complessivo di 32 incarichi assunti dall'Avv. Cocuzza e 12 assunti dall'Avv. Guidotto

entrambi davanti alla IV Sezione civile ed ha precisato che “… agli Avv.ti Federica Roberta

Anzalone e Tiziana Maria Screpis non è stato conferito alcun incarico davanti a questo

Ufficio…” ;

- considerato, quindi, che sulla base di quanto sopra è da escludere ogni ipotesi di interferenza

funzionale tra il magistrato ed il coniuge professionista, attesi i diversi settori di

specializzazione;

- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi

dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'onere

per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei

punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in

particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

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INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

1) - 1669/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/11/2015 - 3/12/2015 (n.

11450)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4. INCARICO CONFERITO: Missioni in Tunisia (giorni 22) - Lezioni e consulenze -

Cooperazione internazionale - Organizzazione giudiziaria

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dall'01/04/2016 al 30/04/2018

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: giorni 22

7. COMPENSO PREVISTO: gettone Euro 250,00

8. INCARICHI IN ATTO: 1 (840/2010 Comp. Cons. Dir. SSPL Universita' TOR VERGATA

- ROMA)

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1671/2015 all’odg ordinario del

27/1/2016)

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

(relatore Consigliere BALDUZZI)

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che

l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio

delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della

Corte di Cassazione;

- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra

fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale

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7

e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di

positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;

- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia

garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle

connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;

delibera

di autorizzare l'incarico richiesto.”

2) - 1671/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 30/11/2015 - 03/12/2015

(n.11452)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Fulvio BALDI

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4. INCARICO CONFERITO: Lezioni e consulenze per giorni 25 a favore della Tunisia, per

"Il rafforzamento delle capacità del Ministero della Giustizia, dei Diritto dell'Uomo e della

Giustizia di Transizione"

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 01/04/2016 al 30/04/2018

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: giorni 25

7. COMPENSO PREVISTO: gettone presenza Euro 250,00

8. INCARICHI IN ATTO: 1 (840/10 Componente Cons. dirett. SSPL Università Tor Vergata)

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1669/15 all’odg ordinario del

27/1/2016)

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

(relatore Consigliere BALDUZZI)

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che

l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;

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Page 78: Consiglio Superiore della Magistratura -  · Angela RIVELLESE e 6) il Presidente della Corte di Appello di Roma, nella persona del dott. ... a condizione che il nuovo ruolo tratti

8

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio

delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal Consiglio Direttivo della

Corte di Cassazione;

- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra

fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale

e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di

positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;

- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia

garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle

connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;

delibera

di autorizzare l'incarico richiesto.”

3) - 1744/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 11/12/2015 - 24/12/2015 (n.

11523)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Massimo Antonio ORLANDO

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello LECCE

3. ENTE CONFERENTE: COMMISSIONE EUROPEA

4. INCARICO CONFERITO: Componente del Gruppo di lavoro "Group of experts on

restructuring and insolvency law" - 8 riunioni all'anno - luogo di svolgimento BRUXELLES

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 13/01/2016 al 31/12/2018

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: 8 riunioni all'anno a Bruxelles

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI IN ATTO: 1(1288/2015)

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

(relatore Consigliere BALDUZZI)

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La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che

l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio

delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio

Giudiziario;

- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra

fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale

e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di

positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;

- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia

garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle

connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;

delibera

di autorizzare l'incarico richiesto.”

4) - 1709/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 04/12/2015 - 23/12/2015 (n.

11486)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore DOVERE

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: PLENUM CONSULTING GROUP S.R.L.

4. INCARICO CONFERITO: lezione su Responsabilità Amministrativa delle Società e degli

Enti - luogo di svolgimento MILANO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 23/02/2016

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 1

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 750,00

8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

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10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

(relatore Consigliere PONTECORVO)

La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della

seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

5) - 33/IE/2016 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 07/01/2016

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: Dott. Marco Maria ALMA

2. FUNZIONI: Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: Wolters Kluwer Italia s.r.l.

4. INCARICO CONFERITO: Lezione in materia di "Ricorso per Cassazione penale.

Tecniche di redazione".

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 12/02/2016 al 13/02/2016

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: ore 8

7. COMPENSO PREVISTO: € 1450 Omnicomprensivo di contributo forfettario di spese di

viaggio e vitto.

8. INCARICHI IN ATTO: Nessuno

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9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: Nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: Nessuno

11. TITOLARE DELL'INSEGNAMENTO:

12. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: NO

(relatore Consigliere PONTECORVO)

La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della

seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

6) - 1703/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 03/12/2015 - 17/12/2015 (n.

11480)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI

2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale LIVORNO

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

4. INCARICO CONFERITO: 20 giornate presso gli enti beneficiari del progetto luogo di

svolgimento TUNISIA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 01/02/2016 al 27/10/2017

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 160

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 5000 Unico

79

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8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

(relatore Consigliere SAN GIORGIO)

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che

l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio

delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio

Giudiziario;

- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra

fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale

e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di

positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;

- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia

garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle

connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;

delibera

di autorizzare l'incarico richiesto.”

7) - 1706/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 03/12/2015 - 17/12/2015 (n.

11483)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott.ssa Maria Giuliana CIVININI

2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale di LIVORNO

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

80

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4. INCARICO CONFERITO: 15 giornate di lavoro presso gli enti beneficiari del progetto -

luogo di svolgimento TUNISIA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 03/07/2016 al 27/10/2017

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 120

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 3750 unico

8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1(1703/2015 all’odg ordinario del

27/1/2016)

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

(relatore Consigliere SAN GIORGIO)

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- vista la circolare consiliare n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i. e considerato che

l'istanza è conforme ai requisiti formali e sostanziali ivi previsti;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non incide negativamente né sull'esercizio

delle funzioni giurisdizionali del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio

Giudiziario;

- considerato che la partecipazione dei magistrati ad iniziative come quella in esame rientra

fra gli obblighi di cooperazione in materia giudiziaria assunti dall'Italia in sede internazionale

e che l'instaurazione di rapporti di collaborazione fra Stati in tale settore è suscettibile di

positive ricadute sulla funzionalità dell'Amministrazione della giustizia;

- ritenuto che conseguentemente l'autorizzazione può essere concessa a condizione che sia

garantito lo svolgimento delle funzioni assegnate al magistrato ed in particolare quelle

connesse ai turni prestabiliti di servizio urgente ed alla partecipazione alle udienze;

delibera

di autorizzare l'incarico richiesto.”

8) - 1832/IE/2015 -

81

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0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 23/12/2015

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Achille BIANCHI

2. FUNZIONI: magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie perchè

in servizio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio del Coordinamento

Legislativo

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione dei Contratti riferiti al

promotore Pubblico per la linea AV Torino-Lione ai sensi dell'art. 7.1 e 8.1 dell'Accordo

italo-francese del 30 gennaio 2012.

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: l'incarico verrà svolto compatibilmente con le esigenze di

servizio ed al di fuori dell'orario lavorativo, impiegando, ove possibile ferie

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO:

7. COMPENSO PREVISTO:

8. INCARICHI IN ATTO: 1 (1822/2015)

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

(relatore Consigliere MOROSINI)

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- letto il capo 8.1 della citata circolare, il quale prevede: "I magistrati collocati fuori ruolo,

considerata la generica formulazione dell'art. 16 R.D. 12/41 nonchè l'esigenza anche per tali

magistrati di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro

status, sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, che valuta la compatibilità

dell'incarico con i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità della funzione giurisdizionale.

La valutazione della compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio del magistrato

collocato fuori ruolo, dunque l'espressione del relativo parere, è rimessa, invece, al soggetto

istituzionale presso cui il magistrato stesso svolge le funzioni extragiudiziarie";

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- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- visto il nulla osta del Capo dell'ufficio e dell'avvenuta trasmissione del fascicolo al

competente Consiglio Giudiziario;

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

9) - 1838/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 29/12/2015 - 07/01/2016

(n.11607)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Claudio CURRELI

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale PISTOIA

3. ENTE CONFERENTE: FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE FORENSE

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PISTOIA

4. INCARICO CONFERITO: lezioni di diritto penale sul tema: Prima lettura della normativa

in materia di omicidio strdale - luogo di svolgimento PISTOIA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 29/01/2016

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3

7. COMPENSO PREVISTO: unico lordo Euro 200,00

8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1833/2015 all’odg speciale A

del 10/2/2016)

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

(relatore Consigliere MOROSINI)

La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della

seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

83

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16

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

10) - 13/IE/2016 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 06/01/2016 - 11/01/2016 -

istanza n. 11626

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Giuseppe MINUTOLI

2. FUNZIONI: Presidente Sezione di Tribunale MESSINA

3. ENTE CONFERENTE: UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO - NAPOLI

4. INCARICO CONFERITO: TRE VIDEOLEZIONI REGISTRATE DI MEZZ'ORA

CIASCUNA - MISURE DI PREVENZIONE ANTIMAFIA PIU' LA PARTECIPAZIONE

QUALE COMPONENTE ALLA COMMISSIONE D'ESAME ORALE - (TOT. 4) - luogo di

svolgimento NAPOLI

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 15/02/2016 al 22/02/2016

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 2

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 750

8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

(relatore Consigliere MOROSINI)

La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della

seguente delibera:

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“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

11) - 31/IE/2016 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 08/01/2016 (n. 11642)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alfredo MANTOVANO

2. FUNZIONI: Consigliere di Corte di Appello ROMA

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO -

COMMISSIONE DI STUDIO PER L'ELABORAZIONE DEGLI SCHEMI DI DECRETI

LEGISLATIVI

4. INCARICO CONFERITO: Componente della Commissione di studi di cui al dm Ministro

Giustizia 15.12.15 - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 14/01/2016 al 30/04/2016

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

(relatore Consigliere MOROSINI)

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

85

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18

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio

Giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

12) - 73/IE/2016 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 13/01/2016

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Francesco TURCO

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale CHIETI

3. ENTE CONFERENTE: A.I.G.A.

4. INCARICO CONFERITO: lezioni sul tema" L'udienza telematica: il futuro è alle porte" -

luogo di svolgimento PESCARA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 18/01/2016

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 3

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: 1 (1828/2015 all’odg Speciale A

del 10/2/2016)

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

(relatore Consigliere MOROSINI)

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La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della

seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

13) - 1785/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 17/12/2015 - 8/1/2016 (n.

11560)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Alessandro CANANZI

2. FUNZIONI: Giudice Tribunale NAPOLI

3. ENTE CONFERENTE: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO LEGISLATIVO-

Commissione studio per elaborazione dello schema di d.lgs per la riforma del sistema delle

impugnazioni

4. INCARICO CONFERITO: sedute della Commissione (verosimilmente una o due sessioni

mensili) - luogo di svolgimento ROMA

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 21/12/2015 al 30/04/2016

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: partecipazione alle sedute

7. COMPENSO PREVISTO: gratuito

8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

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20

(relatore Consigliere ARDITURO)

La Prima Commissione propone l’adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto del parere favorevole espresso dal Capo dell'Ufficio e dell'avvenuta trasmissione

del fascicolo al competente Consiglio Giudiziario, sussistendo il carattere di urgenza essendo

la data di inizio dell'incarico già fissata per il 21/12/2015 (circ. n. 19942 del 3 agosto 2011 e

s.m.i., par. 15.3);

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

14) - 1809/IE/2015 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 22/12/2015 - 30/12/2015 (n.

11584)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Luca PONIZ

2. FUNZIONI: Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale MILANO

3. ENTE CONFERENTE: MWH S.p.A. - MILANO

4. INCARICO CONFERITO: lezioni Giuridico-Normativo nell'ambito del Corso di

formazione dal titolo "Dirigenti per sicurezza" ex d.lgs 81/2008 all'interno di un progetto

formativo dedicato ai Dirigenti del Gruppo Ferrovie Nord - luogo di svolgimento MILANO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 21/01/2016 al 23/02/2016

6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 20

7. COMPENSO PREVISTO: unico Euro 3000,00

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8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: No

(relatore Consigliere ARDITURO)

La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della

seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Capo dell'Ufficio e dal competente Consiglio

giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

15) - 21/IE/2016 -

0. DOMANDA PERVENUTA AL CONSIGLIO IN DATA: 07/01/2016 - 8/1/2016 (n.

11633)

1. MAGISTRATO RICHIEDENTE: dott. Salvatore SAIJA

2. FUNZIONI: Magistrato di tribunale destinato alla Corte di Cassazione

3. ENTE CONFERENTE: GRUPPO EUROCONFERENCE S.P.A. - VERONA

4. INCARICO CONFERITO: LEZIONI ESECUZIONE FORZATA - luogo di svolgimento

AREZZO

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO: il 15/01/2016

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6. IMPEGNO ORARIO RICHIESTO: Ore 7

7. COMPENSO PREVISTO: Euro 1000 unico

8. INCARICHI IN ATTO: nessuno

9. INCARICHI IN ISTRUTTORIA: nessuno

10. INCARICHI ALL'APPROVAZIONE DEL PLENUM: nessuno

11. COMPONENTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE: Sì

(relatore Consigliere ARDITURO)

La Prima Commissione, con l’astensione del Cons. BALDUZZI, propone l’adozione della

seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visti gli artt. 16, r.d. n. 12 / 1941, e 53, d.lgs. n. 165 / 2001;

- rilevato che l'istanza è conforme ai principi di cui alla circolare consiliare in materia di

incarichi extragiudiziari dei magistrati, n. 19942/2011 del 3 agosto 2011 e s.m.i.;

- osservato che l'espletamento del richiesto incarico non è destinato ad incidere negativamente

né sull'esercizio delle funzioni del magistrato né sul prestigio dell'Ordine giudiziario;

- ritenuto che l'autorizzazione è comunque condizionata alla non interferenza dell'incarico con

l'attività giudiziaria e alla garanzia del regolare svolgimento delle funzioni assegnate al

magistrato,

delibera

di autorizzare l'espletamento del richiesto incarico.”

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I

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTARTURA

QUARTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO

INDICE

QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'............. ........................................................................ 1

1) - 240/V5/2015 - Dott. Luca BERTUZZI, sostituto procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Rimini.(relatore Consigliere ZACCARIA)........................................................... 1

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1

ODG3179-27 GENNAIO 2016

QUINTA VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'

Applicazione della Legge 30 luglio 2007 n. 111

La Commissione propone, all’unanimità, l’adozione della seguente delibera:

1) - 240/V5/2015 - Dott. Luca BERTUZZI, magistrato di quarta valutazione di

professionalità con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Rimini.

(relatore Consigliere ZACCARIA)

Il Consiglio,

- vista la legge 30 luglio 2007 n. 111;

- viste le circolari n. 20691 dell'8 ottobre 2007, approvata dal Consiglio Superiore della

Magistratura con deliberazione in data 4 ottobre 2007, e n. 1275 del 22 febbraio 1985,

approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura con deliberazione in data 6 febbraio

1985, e successive modifiche;

- visto il D.M. di nomina dell'11/4/1995;

- esaminati gli atti acquisiti alla presente pratica riguardante il dott. Luca BERTUZZI, al quale

è stata già riconosciuta la quarta valutazione di professionalità, con funzioni di sostituto

procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini;

- letto il parere per il riconoscimento all'interessato di un giudizio di positivo superamento

della quinta valutazione di professionalità, espresso all'unanimità in data 20/07/2015 dal

Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna;

- ritenuto che, in considerazione degli atti acquisiti, ivi compreso l'indicato parere, il dott.

Luca BERTUZZI, sia per indipendenza, imparzialità ed equilibrio, sia per capacità,

laboriosità, diligenza ed impegno dimostrati nell'esercizio delle funzioni espletate, deve essere

92

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2

giudicato con esito positivo in ordine al conseguimento della quinta valutazione di

professionalità;

osserva

1) Il parere espresso dal Consiglio Giudiziario nei confronti del dr. BERTUZZI, come

accennato, è pienamente positivo. In esso si dà anche conto dei pareri precedenti, resi nel corso

delle varie progressioni in carriera, tutti pienamente positivi quanto alle doti di equilibrio,

indipendenza e correttezza nonché quanto a preparazione professionale, laboriosità e

competenza del magistrato. In particolare meritano menzione i giudizi di sintesi estremamente

positivi espressi in occasione della valutazione di professionalità del precedente quadriennio,

laddove si affermava trattarsi di un magistrato di grande valore, come è dimostrato anche dalle

note di elogio dallo stesso ricevute dal Procuratore della Repubblica di Bologna (il 17 luglio

2007) e da quello di Rimini in occasione della sua applicazione alla Direzione distrettuale

antimafia di Bologna; i dati informativi acquisiti consentivano di definire il dott. BERTUZZI

magistrato di sperimentata esperienza e sicura affidabilità, dotato di solida preparazione e

spiccate capacita investigative, in possesso di comprovate doti organizzative, nonché di

indipendenza ed equilibrio. Egli ha sempre mostrato profonda dedizione al dovere ed una

incondizionata disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio e gode di stima e prestigio

indiscussi.

Anche l’attuale parere contiene diffusi apprezzamenti in merito alla capacità (definita elevata

e costantemente dimostrata nei provvedimenti redatti), alla laboriosità, alla diligenza e

all’impegno.

2) La verifica del fascicolo personale ha tuttavia evidenziato che il dr. BERTUZZI, in data

9.11.2010, è stato giudicato dalla Sezione disciplinare del CSM e assolto da un duplice

addebito disciplinare: 1) quello di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del D. Lgs. 109/2006, ai

sensi del quale costituisce illecito disciplinare nell’esercizio delle funzioni la reiterata o grave

inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui

servizi organizzativi e informativi adottati dagli organi competenti, poiché, essendo stato ammesso

al corso di formazione organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura nei giorni 17,

18 e 19 novembre 2008, sottoscriveva, come altra collega giudicata nella medesima

occasione, il registro delle presenze e godeva dei servizi di vitto e alloggio senza partecipare

ad alcuna delle sessioni; 2) quello di cui all’art. 4 lett. d) del medesimo D. Lgs., integrando

altresì i reati previsti dagli artt. 483 e 640 cpv. n. 1 cp, per avere, mediante artifizi consistiti

nell’apporre le firme sui fogli di presenza relativi alle sessioni di lavoro del corso di

formazione, indotto in errore i responsabili dell’amministrazione consiliare incaricati

93

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3

dell’organizzazione del corso medesimo, circa la loro effettiva partecipazione alle stesse

sessioni, così procurandosi, con danno della medesima amministrazione, l’ingiusto profitto

dei servizi (precipuamente di trasporto, vitto, alloggio, materiale di studio) gratuitamente

assicurati dal CSM ai partecipanti al corso.

La sentenza assolutoria, divenuta definitiva in data 23.4.2011, ricostruisce la vicenda nei

termini seguenti: in data 19 novembre 2008, i componenti del comitato scientifico presenti al

corso di formazione organizzato dal C.S.M. in Roma, dal 17 al 19 novembre 2008, sul tema

“Il traffico di prodotti falsi e le azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione”,

segnalavano che il dottor Luca BERTUZZI, insieme ad altra collega, pur essendo stati

ammessi al corso ed avendo usufruito dei relativi servizi offerti dall’amministrazione, non

avevano partecipato ai relativi lavori. Scaturiva un procedimento penale nel quale, con

decreto del 26 maggio 2010, il GIP presso il Tribunale di Roma disponeva l’archiviazione

della segnalazione relativa alla possibile sussistenza di una specifica ipotesi di falso

ideologico.

Il Procuratore Generale presso la cassazione, dal canto suo, contestava gli addebiti sopra

indicati. All’esito del giudizio la Sezione disciplinare affermava che la mancata

partecipazione dei predetti magistrati alle diverse sessioni del corso emergeva dalle

dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari dai coordinatori scientifici del corso. A

ulteriore riscontro della circostanza si evidenziava che entrambi gli incolpati, benché richiesti,

non sono stati neppure in grado di indicare anche un solo collega che potesse confermare la

loro effettiva partecipazione al corso, avendo sostenuto, in modo davvero poco plausibile, di

non conoscere alcuno dei partecipanti. A confermare ulteriormente la tesi della diserzione dei

lavori è stata infine citata la circostanza che, proprio la mattina del 18 novembre, i due

coordinatori avevano informato i partecipanti della possibilità di ritirare in segreteria una

password messa a disposizione dal Consiglio e che, tra tutti i partecipanti, furono proprio gli

incolpati a non curarne il ritiro, almeno fino all’ultimo giorno dei lavori.

Secondo la sentenza disciplinare, l’accertata assenza dai lavori del corso di formazione, pur

costituendo un fatto sgradevole e indubbiamente meritevole di biasimo perché ha consentito

ai predetti magistrati l’allontanamento giustificato dalla loro sede di servizio e la possibilità di

fruire delle prestazioni fornite dal Consiglio e che non potevano che esser collegate

all’effettiva partecipazione al corso, non determinava tuttavia la responsabilità disciplinare

degli incolpati in ordine al primo illecito contestato. Infatti, l’art. 2 del decreto legislativo n.

109 del 2006 si riferisce, agli illeciti disciplinari commessi dal magistrato “nell’esercizio delle

funzioni”. Situazione, questa, che nella fattispecie non appariva ricorrente perché, come

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4

rilevato dal Procuratore generale, la condotta inadempiente posta in essere dagli incolpati, pur

essendo collegata al loro rapporto di servizio, non è stata posta in essere nell’esercizio delle

loro funzioni. Peraltro, si osservava anche che la disposizione prevista dalla lett. n) dell’art. 2

del citato decreto legislativo, contestata agli incolpati, sanziona “la reiterata o grave

violazione … delle disposizioni sul servizio giudiziario” che, per quanto si possa ampiamente

intendere detto servizio, lo stesso non può esser esteso al punto da comprendervi anche la

partecipazione ai corsi di formazione professionale; partecipazione che costituisce di certo

attività funzionale al miglior esercizio del servizio, ma che non si identifica di per sé con il

vero e proprio “servizio giudiziario”.

Quanto alla seconda incolpazione, con la quale è stato contestato l’illecito disciplinare

previsto dall’art. 4, lett. d), del decreto legislativo n. 109 del 2006, che ricorre tutte le volte in

cui si è in presenza di un qualsiasi fatto costituente reato, idoneo a ledere l’immagine del

magistrato, si osservava che l’accusa riguardava l’assunto che, con artifizi, consistiti

nell’apporre le firme sui fogli di presenza, i due magistrati in questione avevano indotto in

errore gli organizzatori del corso sull’effettiva loro partecipazione alle sessioni e che, con tale

comportamento, costituente reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, i predetti

incolpati si erano procurati, in danno dell’amministrazione, l’ingiusto profitto dei servizi

assicurati ai partecipanti al corso. Sennonché, per escludere la sussistenza dell’addebito, è

stato osservato che la condotta posta in essere dagli incolpati non integrava alcun reato.

Infatti, già nel corso delle indagini condotte in sede penale era emersa l’inidoneità (valutata ex

ante) dell’apposizione delle firme di presenza ad indurre in errore le persone preposte

all’organizzazione del corso ed alla segreteria. Infatti, non appena sorse il semplice sospetto

dell’assenza degli interessati, gli stessi coordinatori dell’incontro di studio decisero di

informare anche il personale di segreteria, e senza tener conto delle firme di presenza, di

procedere immediatamente alla verifica della partecipazione dei predetti colleghi alle sessioni

successive. Né può ritenersi che il rilascio degli attestati di partecipazione sia dipesa dal fatto

che l’ente organizzatore sia stato indotto in errore dalla sottoscrizione dei fogli di presenza,

perché dalle indagini condotte è emerso che quel rilascio è dovuto ad una consapevole scelta

discrezionale dei coordinatori, peraltro assunta nella consapevolezza che gli incolpati avevano

disertato le sessioni e dopo aver consultato gli organi consiliari dai quali dipendeva

l’organizzazione del corso.

La circostanza che il rilascio degli attestati di frequenza non è stata determinata da un supposto

errore in cui sarebbero incorsi gli organizzatori per effetto delle sottoscrizioni apposte nei fogli

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5

giornalieri di presenza, consente di escludere, infine, che nel caso in esame possa ravvisarsi

nella condotta degli incolpati alcuna ipotesi di falso ideologico per induzione in errore.

Alla stregua di tali considerazioni ed in conformità alle stesse richiesta del Procuratore

generale, entrambi gli incolpati sono stati assolti dagli illeciti disciplinari ascritti per

insussistenza degli addebiti.

3) Occorre a questo punto verificare se le citate risultanze disciplinari possano inficiare il

giudizio ampiamente positivo espresso dal Consiglio Giudiziario sul conto del dr.

BERTUZZI. Al riguardo giova ricordare, innanzi tutto, che la condotta appena descritta è

avvenuta nei giorni compresi tra il 17 e il 19 novembre 2008 ed appartiene dunque ad un

quadriennio lavorativo già positivamente valutato (quello relativo al periodo 11.4.2007 -

11.4.2011). Tuttavia, il relativo provvedimento consiliare non reca traccia della descritta

questione che, dunque, non può dirsi già considerata in quella sede. Peraltro, la sentenza

disciplinare di assoluzione è divenuta definitiva (e dunque compiutamente valutabile ai fini

del giudizio di professionalità) solo in data 23.4.2011, quindi all’interno del quadriennio in

questione.

Tanto premesso, pare comunque corretto concludere anche la presente valutazione in termini

positivi. Invero, la descritta condotta, pur indubbiamente rilevante sotto il parametro della

“diligenza” in relazione all’indicatore “rispetto degli impegni prefissati” (cfr. Capo V punto 2

lettera c) della vigente circolare in tema di valutazioni), costituisce un episodio isolato, anzi

unico, in un ampio periodo professionale, ben superiore al quadriennio in questione. Infatti,

il Capo dell’ufficio di appartenenza ha descritto il magistrato come persona assiduamente

presente in ufficio e puntualmente rispettoso di tutti gli impegni assunti. Se dunque il capo VIII

della citata normativa secondario, al punto 4.2, richiede, al fine della formulazione di un giudizio

di carenza rispetto al parametro “diligenza”, che difetti “significativamente” un indicatore (nel

caso in esame quello del rispetto degli impegni assunti), pare corretto ritenere che l’unico

episodio sopra descritto, rimasto isolato e singolo, risalente a molti anni addietro, non possa

giudicarsi “significativo”, capace cioè di oscurare per sé solo l’intero parametro.

Sulla base di tali considerazioni,

delibera

di riconoscere al dott. Luca BERTUZZI, magistrato di quarta valutazione di professionalità

con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini, il

positivo superamento della quinta valutazione di professionalità a decorrere dall'11/4/2015.

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I

SESTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

PRATICHE RINVIATE DALLA SEDUTA PLENARIA POMERIDIANA DEL 20 GENNAIO 2016

PARERI .....................................................................................................................................1

1R) - Fasc. 12/PA/2015 per la Sesta Commissione - Nota pervenuta in data 25 marzo 2015

con la quale il Ministro della Giustizia trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS

1738 concernente: "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e

altre disposizioni sui giudici di pace.". (relatore Consigliere FANFANI, Consigliere

PALAMARA)

- Fasc. 15/VA/2015 per la Ottava Commissione - Nota in data 24 marzo 2015 del Ministro

della Giustizia con cui si trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS 1738

concernente: "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre

disposizioni sui giudici di pace.". (relatore Consigliere LEONE)..............................................1

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1

Odg. 1211 Ordinario del 27 gennaio 2016

PARERI

1R) - Fasc. 12/PA/2015 per la Sesta Commissione - Nota pervenuta in data 25 marzo

2015 con la quale il Ministro della Giustizia trasmette, per il parere, il testo del disegno di

legge AS 1738 concernente: “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura

onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.”.

(relatore Consigliere FANFANI, Consigliere PALAMARA)

- Fasc. 15/VA/2015 per la Ottava Commissione - Nota in data 24 marzo 2015 del

Ministro della Giustizia con cui si trasmette, per il parere, il testo del disegno di legge AS

1738 concernente: “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e

altre disposizioni sui giudici di pace.”.

(relatore Consigliere LEONE)

Le Commissioni Sesta e Ottava, visto l’art. 10 della legge n. 195 del 1958,

propongono al Plenum di adottare la seguente delibera:

«1. Evoluzione della percezione della funzione della magistratura onoraria in Italia ed

analisi delle esperienze europee.

Per Costituzione, la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari.

Di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera, sia quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e

105 della Costituzione), non per caso l’art. 4 del r.d. n. 12 del 1941 distingueva (e ancora

distingue, non essendo stato modificato al riguardo), in due diversi commi, le due categorie di

magistrati ordinari, stabilendo nel primo comma che l’ordine giudiziario "è costituito" dai

magistrati c.d. togati e nel secondo che "appartengono all’ordine giudiziario" anche gli altri

magistrati c.d. onorari1.

1La disposizione così recita: Art. 4 Ordine giudiziario. L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero. Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di cassazione e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

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2

Con il disegno di legge delega n. 1738, il Governo si propone di procedere, in esercizio della

riserva di legge prevista dagli artt. 102, primo comma, e 106 della Costituzione, ad una

riforma organica e complessiva della magistratura onoraria, ritenendo non più adeguata

l’attuale disciplina della stessa, oggi modulata differentemente, a seconda che si tratti di

giudici di pace, ovvero di giudici onorari di tribunale ed, ovviamente, di vice procuratori

onorari.

All’uopo si vuol giungere, come di seguito sarà meglio espresso, alla condivisibile

predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile indifferentemente

ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai viceprocuratori onorari.

Ben vero, sino agli anni novanta del secolo scorso, ed a differenza di quanto accaduto prima

della introduzione del codice del processo civile del 1942, il contributo della magistratura

onoraria all’amministrazione della giustizia era di rilievo assai limitato, relegato in gran parte

alla funzione svolta dal conciliatore, caratterizzata da un’estrema prossimità all’esigenze di

giustizia del quivis de populo, da un giudizio radicato più sull’equità che sulla rigida e

formale applicazione del diritto sostanziale, ma anche da una ridotta estensione delle

controversie rimesse ratione materiae o valoris alla sua delibazione.

Successivamente, la contrapposta e concorrente azione di due fattori, costituiti dall’aumento

esponenziale dell’input giudiziario e dalla progressiva affermazione, prima per effetto della

giurisprudenza della CEDU, quindi, per la novellazione del dato costituzionale, del principio

della ragionevole durata del processo, ha reso più rilevante il sostegno 2 offerto dalla

magistratura onoraria, sia nella veste di giudice di pace - figura di spessore ben più ampia

rispetto al vecchio conciliatore-, sia anche come giudice onorario di tribunale e vice

procuratore onorario, nell’amministrazione della giustizia3.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario. Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario. 2 Eloquenti sono le seguenti statistiche riguardante i processi pendenti per negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012:

Totale Procedimenti Pendenti per i Tribunali Ordinari 3.540.340 3.486.524 3.452.487 3.372.13

Totale Procedimenti Pendenti per il Giudice di Pace 1.744.400 1.485.525 1.554.445 1.367.630

3 Le statistiche evidenziano, ad esempio, che si è passati da un percentuale del 2% dei procedimenti definiti dal giudice conciliatore (pari ad 15.788) sul totale degli affari definiti nel corso del 1978 ad una percentuale ben più ampia e tendenzialmente superiore al 30% del totale riscontrata dal 2010 in poi.

1898 2.043.155 86% 325.504 14%

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3

Altro fattore determinante il ricorso alla magistratura onoraria è costituito dalle notorie

carenze di organico del personale magistratuale4, destinate nel breve termine ad aggravarsi in

conseguenza, per un verso, dell’accorciamento della carriera magistratuale con i conseguenti

anticipati pensionamenti e, per l’altro, dei ritardi riscontrabili nella definizione delle

procedure concorsuali5.

Anche a causa delle dette vacanze in organico, l’utilizzo dei giudici onorari di tribunali e dei

vice procuratori onorari in molti uffici giudiziari costituisce, in effetti, attualmente, una

necessità per il regolare funzionamento degli stessi.

D’altro canto, il Csm, nell’attuale quadro di difficoltà operativa della giurisdizione, nella

relazione illustrativa alla circolare tabelle per il triennio 2012/2014, ha ampliato il perimetro

delle materie nelle quali è possibile l’utilizzo della magistratura onoraria ed ha previsto un

triplice modello di impiego, maggiormente funzionale alle esigenze degli uffici, costituito,

nell’ordine: 1) dall’affiancamento al giudice togato, 2) dall’assegnazione di un ruolo in caso

di significative vacanze di organico e 3) dalla destinazione in supplenza dei giudici togati,

anche nei collegi6. Di rilievo in tale senso è anche il recente decreto ministeriale sull’ufficio

del processo del primo ottobre 2015 che, nello stabilire le misure organizzative necessarie per

il funzionamento dell'ufficio per il processo, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti,

ha regolato l’inserimento dei giudici ausiliari e dei giudici onorari di tribunale nell’ufficio per

il processo.

L’inquadramento della materia, in relazione ai compiti istituzionali del Consiglio superiore

della magistratura, non sarebbe completo se non si facesse un, sia pure breve, cenno

all’esperienza europea.

Il rapporto della Cepej (Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia costituita dal

Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel settembre del 2002) del 2014, riferito ai

1933 1.066.900 67% 531.635 33%

1978

1998

2003

2010

15.788

317.203

499.225

463.402

2%

22%

33%

34%

657.415

1.138.374

994.387

901.338

98%

78%

67%

66%

4 Il numero posti vacanti negli uffici giudiziari è pari a 1229 magistrati. 5 Il numero dei magistrati per i quali occorre bandire il concorso da Uditore Giudiziario è pari a 1027. 6 Cfr. Risoluzione sui moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari in tribunale. (Risoluzione del 25 gennaio 2012)

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4

dati del 2012, dimostra che i giudici non professionali o giudici laici (layjudges) sono in linea

generale volontari, sono rimborsati delle spese da loro sostenute e, solo in alcuni e limitati

casi, anche per il lavoro estemporaneamente reso; assumono, comunque, decisioni vincolanti

nei Tribunali e possono giudicare sia all’interno delle Corti componendo i collegi formati dai

giudici professionali, sia come giudici monocratici.

La loro funzione è limitata prevalentemente al primo grado anche se in qualche ordinamento

(Austria, Norvegia, Svezia e Svizzera) compongono pure i collegi per la seconda istanza: in

nessun ordinamento fanno parte delle Corti Supreme.

Il rapporto Cepej indica il rapporto fra il numero di onorari ed il numero di togati per ogni

100.000,00 abitanti: nei paesi nordici, più vicini ai sistemi di common law, il numero degli

onorari è di gran lunga superiore a quello dei togati, con il picco massimo in Norvegia, dove

sono stati registrati 850 onorari su 100.000,00 abitanti, mentre in Italia, invece, vi è il numero

più basso di giudici onorari, e cioè 5,5, su 100.000 abitanti7.

Ritiene il Consiglio che debba considerarsi adeguatamente che il giudice non professionista (o

laico) nei vari paesi europei è comunemente caratterizzato da instabilità; non si prevede né un

inquadramento professionale, né una pregressa formazione finalizzata allo svolgimento

dell’attività giudiziaria. L’onorarietà si fonda, in altri termini, sulla volontarietà in relazione

ad una riconosciuta esperienza ed onorabilità professionale. Non si prevede, inoltre, in forma

stabile alcun compenso ma solo, prevalentemente, il rimborso delle spese sostenute.

Nel panorama europeo si riscontra, così, un’interazione fra un numero generalmente amplio di

magistrati onorari ed un attento coinvolgimento di ciascuno di essi nella macchina giudiziaria;

il tutto, comunque, trova il suo fondamento principale nella valenza etica e sociale

dell’impegno onorario svolto, non vissuto come fonte di reddito esclusiva o seriamente

accessoria rispetto a quella derivante dalla attività professionale o lavorativa principale.

Tale rapido quadro d’insieme spiega, quindi, la particolare attenzione del Consiglio al

disegno di legge delega n. 1738, tanto più che esso, come cennato, si ispira ad una logica di

lungo periodo ed è volto ad offrire una stabile disciplina ad un comparto in passato spesso

interessato da molteplici interventi non sempre coordinati fra loro e talvolta poco funzionali

rispetto all’esigenza di dare riscontro alla crisi del servizio giustizia.

2. La magistratura onoraria nella prospettiva ordinamentale del C.S.M.

7 Nel 2015 il numero dei giudici di pace è pari a n. 1490; dei giudici onorari di tribunale è pari a n. 1940; e dei v.p.o. a n. 1691, per un totale di magistrati onorari di 5121.

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5

L’inquadramento sopra operato consente di introdurre la decisiva considerazione, parimenti

rilevante ai fini della comprensione della latitudine del presente intervento, secondo la quale

il Consiglio Superiore della Magistratura esprime le proprie valutazioni sulla riforma della

magistratura onoraria avendo come stella polare i valori costituzionali, al cui presidio esso è

stato posto e, segnatamente, l’indipendenza e l’autonomia della magistratura.

Tali valori, difatti, sono assicurati, anche con specifico riferimento al giudice onorario, dalle

competenze del C.S.M.8, da sempre attento ad evitarne possibili turbamenti, avendo la

responsabilità di dovere proteggere beni appartenenti alla generalità dei soggetti.

Vi è, d’altra parte, un rapporto sinergico tra indipendenza e autonomia della magistratura ed

efficienza del servizio giudiziario. Sono valori consustanziali e l’uno alimenta e rafforza

l’altro.

L’inefficienza del servizio Giustizia rende residuali, puramente consolatori, i principi

costituzionali; al contrario, una risposta efficace e tempestiva ai bisogni di tutela della

collettività restituisce a quei valori la loro fondamentale pregnanza e concretezza.

Da questo punto di vista, la valorizzazione della partecipazione alla funzione giurisdizionale

dei magistrati onorari è senza dubbio un fattore essenziale per il buon funzionamento del

sistema.

Proprio alla luce di queste finalità, il Consiglio ritiene essenziale preservare un corretto

bilanciamento tra qualità e quantità della giurisdizione, rendendo, da un lato, insuperabile la

tutela dei valori fondanti dell’ordine giudiziario, dall’altro, sostenendo le esigenze pressanti di

efficienza del servizio.

Nella stessa traiettoria, del resto, tutta la disciplina di matrice consiliare, lungi dall’incentivare

prassi distorte caratterizzate da un anarchico ed eccessivo utilizzo della magistratura onoraria

al di là delle necessità imposte dalla sofferenza organizzativa degli uffici, ha da tempo inteso

regolamentare l’impiego della medesima, riconducendolo - nella cornice di principi generali

uniformi a livello nazionale - alla complessiva strategia organizzativa dell’ufficio, dei cui

risultati e delle cui modalità di realizzazione il singolo dirigente viene chiamato a rispondere

in sede di periodiche valutazioni sul suo operato.

In questa stessa direzione di necessario equilibrio delle soluzioni, il Consiglio stima

negativamente la compressione oltre misura dei serbatoi di reclutamento dei magistrati

onorari, ma, nello stesso tempo, considera indeclinabile il controllo scrupoloso sulle

posizioni di compatibilità e professionalità individuale del singolo rispetto all’incarico.

8 In tal senso Corte cost. sent. n. 72 del 1991

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6

Rispetto allo statuto soggettivo del magistrato onorario, poi, resta imprescindibile il rispetto,

in modo effettivo, dei tratti salienti che connotano strutturalmente la natura onoraria delle

funzioni, all’interno del perimetro definito dalla Costituzione e dalle fonti normative europee.

In particolare, il Consiglio, richiamando le autorevoli affermazioni dei Padri costituenti, per

cui “onoraria” «è una funzione che si presta non come attività professionale, ma come una

partecipazione spontanea che esce dalle normali occupazioni della propria vita» (Giovanni

Leone), ribadisce la necessità che siano sempre preservati alcuni tratti morfologici

indefettibili di questa figura, quali l’occasionalità, l’accessorietà e la temporaneità

dell’incarico, tenuto conto che, per la stessa tenuta costituzionale dell’impianto complessivo,

qualsiasi misura organizzativa “non può, e non deve, incidere sullo "stato" del magistrato

tanto da trasformare l'incarico temporaneo in un sostanziale incardinamento in un ufficio;

con il rischio dell'emergere di una nuova categoria di magistrati” (Corte Costituzionale

sentenze n. 103 del 1998; n. 99 del 1964).

Al passo con l’assetto della magistratura onoraria nella cornice europea, è del resto ben

appropriato che sia la società civile a partecipare attivamente all'amministrazione della

giustizia, con propri esponenti, qualificati tecnicamente, ma anche in possesso di requisiti di

credibilità e vicinanza alla cittadinanza e con maggiore prossimità rispetto ad essa.

L’accessorietà delle funzioni, rispetto ad una attività lavorativa principale, ne esalta

positivamente la valenza di honos, quindi come contributo spontaneo, di matrice anche ideale,

offerto dal cittadino, in linea con le esperienze straniere dei lay judges.

In un’ottica sistemica, infine, non può essere persa l’occasione per ribadire un leit motiv del

pensiero consiliare, cioè che rinsaldare efficienza e credibilità e fiducia nel sistema giudiziario

italiano è una questione fondamentale per la democrazia, un imperativo categorico per tutte le

istituzioni, ma il livello di inadeguatezza raggiunto dalla macchina giudiziaria non permette

più di considerare esaustivo un singolo intervento riformistico, neppure quello presente,

comunque congegnato, ma impone di agire tenacemente con più azioni concorrenti, con una

incisiva strategia di sistema.

3. Considerazioni preliminari all’esame della disciplina del disegno di legge delega n.

1738.

Naturalmente, il tentativo di dar luogo ad una organica disciplina della magistratura onoraria

impone la considerazione della generale situazione della giurisdizione, sotto il profilo delle

pendenze e delle sopravvenienze dei procedimenti, come pure delle scoperture di organico

nella magistratura professionale e delle prospettive innescate dalle recenti riforme dirette a

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7

ridurre, con diversi ed articolati strumenti, il numero di procedimenti esperibili innanzi alla

giurisdizione.

Devono, quindi, tenersi in adeguata considerazione, al fine di evitare interventi settoriali e non

coordinati e la pericolosa incisione di rilevanti principi costituzionali in materia di

giurisdizione, le numerose recenti riforme attinenti sia al settore del processo civile ( si pensi

al rafforzamento disciplina degli istituti di mediazione ed alla riforma delle impugnazioni),

sia nel settore penale (si pensi alla delega in materia di depenalizzazione contenuta nella l.

67/2014, recentemente attuata con l’approvazione di due decreti legislativi).

Si tratta di riforme di grande rilievo, adottate con condivisibile lungimiranza dal Parlamento e

dal Governo, perché sono destinate a ridurre sensibilmente l’arretrato, come pure il numero

delle sopravvenienze e, quindi, il complessivo carico gravante sulla giurisdizione.

Il Consiglio auspica, peraltro, che in tale direzione si profondano ulteriori sforzi da parte del

legislatore, al fine di ridurre a fisiologia l’area dell’intervento giurisdizionale, attualmente

esteso, specie in ambito penale, ad ambiti e controversie che meriterebbero ben dive rsa

soluzione. Opzioni di tal genere, così come una profonda rimeditazione dell’istituto della

prescrizione dei reati e del divieto di reformatio in pejus nell’appello penale,

consentirebbero di meglio allocare risorse umane e materiali e, così, di procedere al

fisiologico riassorbimento dei ritardi del sistema giustizia.

Deve, inoltre, tenersi in considerazione la necessità, della quale, invero, deve darsi atto, il

Ministro della Giustizia ha precisa contezza, di colmare i rilevanti vuoti di organico della

magistratura professionale. Ed in questo senso, anche ai fini delle considerazioni da

esprimersi nella presente sede, va riconosciuto che il Ministero della Giustizia, con adeguata

determinazione, ha bandito un numero crescente di concorsi, ed ha, a più riprese, a mezzo dei

suoi rappresentanti, assicurato un progressivo impegno in tale direzione, anche in vista delle

ulteriori carenze che si registreranno a causa dell’anticipato pensionamento di numerosi

magistrati, prevedendo una ulteriore accelerazione dei concorsi, destinata, nel medio periodo,

a riassorbire la attuale rilevante scopertura.

Sul punto il Consiglio superiore della magistratura ritiene di dover sottolineare la assoluta

necessità che vengano assunti un numero di magistrati professiona li tale da coprire le attuali

vacanze di organico, dovendosi evidenziare che negli ultimi dieci anni la magistratura

ordinaria non è mai stata in situazione di pieno organico, essendosi registrate, per contro,

costantemente vacanze per circa 1000 unità.

Il Consiglio ritiene, peraltro, che una migliore complessiva produttività della magistratura

togata possa essere assicurata con la auspicata riforma delle piante organiche degli uffici

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giudiziari, trattandosi di riforma capace di perequare i carichi di lavoro e, quindi, di consentire

il pieno sfruttamento delle potenzialità dei magistrati professionali.

Alla luce di quanto sopra esposto occorre tener conto che l’andamento decrescente del

numero dei procedimenti determinati dalle riforme sopra indicate e il progressivo

riassorbimento, a regime, nel medio lungo periodo, dei ritardi e del carico di lavoro, unito alla

manifestata determinazione del Ministero della Giustizia a colmare i vuoti di organico della

magistratura professionale, impone di collocare l’intervento normativo oggetto del presente

parere in una prospettiva più ampia, e di calibrare la disciplina organica della magistratura

onoraria in un orizzonte temporale di lungo periodo, nel quadro delle evidenti direttrici di

miglioramento della generale condizione della giurisdizione e nel rispetto dei principi

costituzionali a presidio della autonomia ed indipendenza della magistratura.

Sulla scorta di tali generali considerazioni è reso, quindi, il presente parere, il quale fa

riferimento ai punti del disegno di legge che paiono di particolare rilevanza nel quadro sopra

tratteggiato, non si traducendosi , quindi, in un analitico, quanto vano, esame di ogni sua

singola disposizione.

4. Esame dei punti qualificanti del disegno di legge delega n. 1738.

Tenuto conto della indubbia necessità di procedere ad una organica riforma nella materia della

magistratura onoraria, appare, come dianzi anticipato, del tutto condivisibile la

predisposizione da parte del proponente di uno statuto unico della magistratura

onoraria, applicabile indifferentemente ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai

viceprocuratori onorari, unificante funzioni da costoro svolte nello statuto onorario che le

contraddistingue. Con il disegno di legge delega n. 1738, il Governo si propone, in effetti,

come segnalato, di superare l’attuale disciplina , differentemente modulata per i giudici di

pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari. Le figure di giudice onorario

di tribunale e di viceprocuratore onorario sono fatte confluire entrambe nell’ambito

dell’ufficio del giudice di pace, del quale il Ministro della giustizia provvede a stabilire la

dotazione e pianta organica (art. 2 co. 1 lett.b).

Sono attribuite alla magistratura onoraria giudicante tre diverse funzioni: giudice presso

l’Ufficio del Processo (art. 2 co. 5, lett. a) e co. 7 lett. d), giudice presso l’Ufficio del Giudice

di Pace (art. 2 co. 1 lett. a) e co. 15), giudice applicato presso il Tribunale (art. 2 co. 5, lett.

b)]; come pure è previsto, che i vice procuratori onorari possano esercitare le funzioni

requirenti o far parte dell’ufficio del processo.

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Sul piano delle soluzioni organizzative prospettate deve, poi, salutarsi con favore la

previsione dell’impiego dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell’ambito

dell’ufficio del processo, trattandosi di una misura che può consentire l’avvio della

operatività di un’articolazione organizzativa essenziale per un più efficace svolgimento della

funzione giurisdizionale, sebbene debba segnalarsi, già in sede di delega, l’opportunità di

individuare e differenziare le mansioni attribuite ai diversi soggetti chiamati ad operarvi (

cancellieri, tirocinanti, etc.).

Positivo, quindi, è l’inserimento dei giudici onorari (di pace) nell’ufficio per il processo

costituito presso il tribunale ordinario. Esso è strumentale all’ utile ausilio al giudice

professionale, per la facoltà loro attribuita di compiere atti preparatori necessari o utili

all’esercizio delle funzioni od attività delegabili dal giudice professionale, in considerazione

della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente

devono essere risolte. Parimenti condivisibile è la previsione secondo la quale tali attività

sono da svolgere secondo le direttive stabilite dal giudice professionale , al quale il giudice

onorario di pace è tenuto ad attenersi, salvo suo rifiuto, nell’espletamento dei compiti

delegati.

La proposta normativa è, in definitiva, da condividersi pienamente perché diretta ad arricchire

e a dare attuazione alla disposizione dell’art. 50 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con

modificazioni dalla legge n. 114 del 2014, che ha previsto la creazione, presso i tribunali

ordinari e le Corte d’Appello, dell’ufficio del processo.

In tal senso, essa va favorevolmente salutata quale ulteriore tassello del percorso di

ammodernamento del funzionamento del sistema giudiziario, in sintonia con le esperienze di

più efficienti sistemi stranieri e con alcune prassi virtuose già sperimentate in uffici italiani

che hanno dimostrato come modelli organizzativi di collaborazione funzionale, attraverso la

qualificata assistenza all’attività del giudice siano in grado di offrire un contributo

significativo alla capacità di smaltimento degli affari.

D’altra parte tale attività di affiancamento ed ausilio funzionale, oltre a contribuire alla

migliore e più rapida definizione degli affari affidati al magistrato professionale, ha l’ulteriore

funzione di consentire al magistrato onorario un progressivo avvicinamento all’eventuale

esercizio delle funzioni giurisdizionali onorarie.

Sono da salutare positivamente, inoltre, gli interventi diretti ad assicurare una più

adeguata formazione della magistratura onoraria, seppure nel quadro della specificità

della sua funzione.

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Positiva è, pertanto, la previsione contenuta nell’art. 2, comma 3, lett. e) del D.D.L.(“Princìpi

e criteri direttivi”), il quale stabilisce un periodo di tirocinio iniziale presso un magistrato

professionale affidatario. Da salutare favorevolmente è, inoltre, la previsione di una

formazione permanente dei magistrati onorari, concepita su base decentrata, secondo un

modulo unificato individuato dalla Scuola superiore della magistratura (art. 2, comma 3, lett.

e)), con una cadenza, semestrale. Parimenti da condividersi è la previsione, per i primi

quattro anni, della esclusiva prestazione delle funzioni onorarie nell’ambito dell’ufficio per il

processo (art. 2, comma 7, lett. d)), come pure (cfr. art. 2 co. 14) la partecipazione alle

riunioni trimestrali organizzate, ex art. 47 ord. giud., dal capo dell’ufficio o da un suo

delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la

trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze

giurisprudenziali e di prassi innovative.

La proposta di legge merita, inoltre, apprezzamento nella parte in cui attribuisce al

Presidente del Tribunale le funzioni di coordinatore dell’ufficio del Giudice di Pace.

Egli, in particolare, è tenuto a provvedere a tutti “i compiti di gestione del personale di

magistratura ed amministrativo” (art. 5 comma 1), alla predisposizione delle tabelle ed

all’assegnazione degli affari (art. 5 commi 2 e 3). Il Presidente del Tribunale può,

nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo, avvalersi dell’ausilio di uno o più

giudici professionali, all’uopo delegati. Come è noto, l’attuale assetto normativo costruisce

l’Ufficio del Giudice di Pace quale entità autonoma funzionalmente ed organizzativamente,

affidata alla direzione da parte del giudice di pace coordinatore, pur in presenza di una norma

- l’art. 16 della Legge n. 374 del 1991 -, che attribuisce al C.S.M. la possibilità di delegare al

Presidente del tribuna le territorialmente competente la sorveglianza sugli uffici del giudice di

pace e prevede l’“intesa” con il Presidente del Tribunale per ciò che riguarda la fissazione

delle udienze (art. 15 comma 2 L. cit.). La funzione di iniziativa disciplinare è affidata al

Presidente della Corte d’appello. Ciò ha provocato, in numerosi casi, una sorta di sostanziale

separatezza dell’ufficio onorario rispetto a quelli professionali del circondario, rendendo più

ardua la verifica trasparente della congruità del suo funzionamento – programmato secondo il

sistema tabellare, dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere del Consiglio

giudiziario su proposta del Presidente della Corte d’Appello.

Tale situazione non sempre ha favorito percorsi funzionali di omogeneità, coordinamento e

trasparenza. Appare per questo sicuramente opportuna la riconduzione dell’ufficio alla diretta

responsabilità di coordinamento organizzativo e gestione del Presidente del Tribunale, cui in

ultima analisi viene attribuito il compito di responsabile dell’intero settore della giurisdizione

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di primo grado nel circondario, allo scopo di garantirne la coerenza ed il coordinamento tra

uffici.

Venendo, poi, ad uno dei punti più qualificanti del disegno di legge, mentre deve

considerarsi positivamente la volontà di determinare con maggior rigore la durata

dell’incarico e la sua temporaneità, si segnala la possibilità di adottare una soluzione più

conforme allo statuto onorario del magistrato, tenuto conto delle prospettive della

giurisdizione quali determinate dalle più recenti riforme, dai propositi governativi in

tema di copertura dell’organico dei magistrati professionali, nonché dalla attuazione,

favorita anche dal disegno di legge in esame, dell’ufficio del processo.

Il provvedimento in esame fissa, in particolare, la durata dell’incarico, a regime, in

complessivi dodici anni (ossia quattro anni come magistrato onorario presso l’ufficio del

processo e, se confermato, in quanto considerato idoneo [(art. 2 co. 7 lett. b)], ulteriori otto

anni come magistrato onorario presso l’ufficio del giudice di pace (cfr. art. 2 comma 7).

Si tratta di una scelta del tutto condivisibile, poiché consente il concreto avvio dell’ufficio del

processo, e quindi un incremento della produttività del magistrato professionale e, nel

contempo, gradua , anche in funzione di una progressiva formazione, l’ingresso del

magistrato onorario nella organizzazione giudiziaria, consentendogli l’esercizio delle

funzioni giurisdizionali una volta trascorso un congruo periodo di affiancamento al giudice

professionale.

Non sembra , per contro, potersi condividere la disciplina della durata dell’incarico

quale definita dal regime transitorio che consente la permanenza degli attuali

magistrati onorari nella funzione per un periodo che, nel suo massimo, giunge anche a

sedici anni , maggiore quindi di quello di dodici anni previsto “a regime”. Valuti in ogni

caso il legislatore, le soluzioni più adatte ad evitare una eccessiva stabilizzazione , che appare

poco compatibile con la natura onoraria della funzione e con l’assetto costituzionale della

magistratura, anche onoraria.

Per le medesime ragioni, valuti, inoltre, il legislatore, se sia opportuno prevedere - per coloro

che attualmente svolgano le funzioni onorarie e che, quindi, possono fruire del regime

transitorio - il divieto di proporre distinte, ulteriori o future domande di accesso alla

magistratura onoraria.

Appare incongrua, inoltre, la previsione della assegnazione di coloro che attualmente

siano investiti delle funzioni di magistrato onorario all’ufficio del processo, atteso che

tale disposizione non appare compatibile con la, invero correttamente ipotizzata,

prospettiva di una progressiva formazione e della acquisizione graduale di esperienza

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nell’esercizio della funzione giurisdizionale, determinata dal passaggio dalla posizione di

diretta collaborazione col giudice professionale alla assunzione di autonome funzioni

giurisdizionali, seppure onorarie.

Suscita, poi, perplessità la norma transitoria che, prevedendo per i magistrati che

abbiano superato i 65 anni di età la possibilità di restare in servizio sino a 68 anni,

dispone che per questi ultimi tre anni gli stessi siano adibiti allo svolgimento di compiti

inerenti all’ufficio del processo; tale disposizione, di fatto, opera nei loro confronti una

sorta di “ retrocessione” , prevedendo in tal modo che magistrati onorari già collaudati per la

pregressa esperienza, di fatto vengano adibiti a compiti riservati a magistrati di prima

nomina.

Appare, infine, necessaria la eliminazione, ai fini dell’accesso alle funzioni onorarie, del

titolo preferenziale del pregresso esercizio delle stesse. Tale elisione consente di rendere

coerente il sistema di reclutamento con la proclamata temporaneità delle funzioni onorarie e

con la corrispondente proposta sopra formulata di ridurre la proroga determinata dal regime

transitorio, in vista di una maggiore rotazione degli aspiranti.

Con riferimento alla questione del conflitto dell’attuale assetto della magistratura onoraria

con la disciplina di matrice europea, non intendendosi ignorare le esigenze di una seppur

parziale stabilizzazione della precarietà che il provvedimento in esame intende,

evidentemente, soddisfare, si ritiene, tuttavia, di dover segnalare la inopportunità che tali

istanze trovino soddisfazione in una stabilizzazione del rapporto magistratuale onorario ,

sembrando opportuno, piuttosto, che il legislatore le soddisfi adottando meccanismi di tutela

che prevedano percorsi privilegiati di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione che

richiedano competenze giuridiche significative.

Nella prospettiva sopra tratteggiata, che privilegia il carattere onorario della funzione,

deve considerarsi positivamente la previsione di una componente retributiva fissa,

seppure graduata in funzione delle funzioni specificamente svolte.

Deve rimarcarsi, tuttavia, la necessità che il sistema di retribuzione della magistratura

onoraria mantenga una piena compatibilità con l’ordinamento vigente, anche alla luce del

rilievo svolto dalle SS.UU. della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 9 novembre

1998 n 11272 (conf. Cass., 26 gennaio 2001 n. 1088), per cui i giudici di pace nel nostro

ordinamento, come in tutta Europa, sono funzionari onorari e conseguentemente godono di un

trattamento economico di natura indennitaria, in conseguenza dell'assenza di un rapporto

professionale di servizio, volto al ristoro degli oneri sostenuti ( così testualmente Cass. Sez.

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Un. 15 marzo 1985 n. 2016 ). Palese è, infatti, , sul punto la differenza con i magistrati

ordinari per i quali il compenso ha natura retributiva (Corte Costituzionale 19.1.1995 n 15).

E’ da salutare con favore la gradualità prevista nell’ammontare della indennità fissa, in

relazione alle diverse funzioni da svolgersi nel percorso del magistrato onorario

delineato dal disegno di legge. Appare, in particolare, del tutto condivisibile la

corresponsione di una indennità più ridotta nella fase della partecipazione all’ufficio del

processo ed una indennità più consistente al momento dell’esercizio, dopo il primo

quadriennio, delle funzioni giurisdizionali.

Si nutrono, invece, dubbi sulla bontà della previsione di una componente retributiva

incentivante. Tali soluzioni retributive tendono, infatti, a privilegiare il collegamento alla

mera produttività del magistrato onorario, e cioè di meccanismi che, da un lato, si prestano a

strumentalizzazioni, potendo favorire la scelta del magistrato onorario di definire i

procedimenti più semplici e seriali a scapito di quelli più complessi ed articolati e ,dall’altro,

esaltano il parametro della mera produttività, a scapito della necessità di assicurare una

adeguata qualità della decisione. In questa medesima ottica non appare apprezzabile la

previsione dell’art. 2 comma 13 lett. c) del disegno di legge, nella parte in cui sottopone

la corresponsione della indennità ad una verifica da parte del presidente del tribunale o

del procuratore della Repubblica ( rispettivamente per i giudici onorari ed i vice

procuratori onorari) del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, tenuto anche conto del

fatto che l’indennità risulterebbe, in ogni caso, collegata ad obiettivi non determinati né

uniformi per tutti i magistrati interessati.

D’altro canto la scelta di assicurare la partecipazione alla funzione magistratuale

onoraria sia dei professionisti che dei lavoratori dipendenti, da salutare positivamente

in quanto del tutto in linea con la citata natura onoraria delle funzioni, ben conferma la

connotazione della funzione in esame, nella sua specifica componente, che impone di

considerare la attività giudiziaria prestata in via onoraria come accessoria rispetto alla

attività professionale o lavorativa “principale” svolta da colui che riveste l’incarico. Si

tratta di una scelta che, correttamente, tiene conto dell’assetto costituzionale della

magistratura professionale (che impone, anche in funzione della assicurazione dello status di

indipendenza ed autonomia della giurisdizione, l’accesso alla stessa per concorso pubblico )

e impone , quindi, una coerente, soluzione , invero sopra sollecitata, sia sul piano retributivo

che della durata dell’incarico.

Il Consiglio, infine, auspica che la razionalizzazione delle risorse riservate alla

magistratura onoraria, prevista dai commi 609 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015,

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n. 208 non determini una riduzione delle risorse disponibili per la corresponsione delle

indennità ai magistrati onorari, atteso che tale evenienza potrebbe determinare una

minore funzionalità complessiva del sistema giudiziario.

Si collocano, poi, pienamente nella prospettiva onoraria della funzione e devono essere,

quindi, integralmente condivise le previsioni che collocano la incompatibilità del giudice

onorario determinata dall’esercizio della professione forense, esclusivamente a livello

del circondario del tribunale. Tale soluzione si armonizza perfettamente con la natura

onoraria e temporanea dell’incarico atteso che essa presuppone la individuazione di un punto

di equilibrio tra le esigenze sociali connesse alla imparzialità del giudizio e l’assicurazione al

magistrato onorario della possibilità che - essendo prestato alla funzione giurisdizionale, per

l’appunto onoraria - possa, comunque, esercitare e sviluppare, anche in vista della

cessazione del temporaneo incarico onorario, la professione principale , costituente la

principale fonte di reddito.

Deve infine, salutarsi con favore la previsione secondo la quale i doveri generali dei

magistrati onorari debbono essere individuati sulla base di quelli attualmente previsti

per i magistrati professionali. E’, in particolare, condivisibile, in linea di principio, la

previsione dell’art. 2, co. 11, col quale si delega il Governo ad elaborare per la magistratura

onoraria un assetto della materia disciplinare più vicino a quello della magistratura togata.

La novella è da salutare positivamente, in quanto si propone di razionalizzare il settore

disciplinare per la magistratura onoraria, ponendo fine all’iniqua alternativa “revoca

dell’incarico - archiviazione”. E’, infatti, esperienza comune quella secondo la quale non tutte

le condotte raggiungono un livello di gravità tale da giustificare la revoca, pur non essendo

così irrilevanti da giustificare l’assenza di una sanzione.

Si segnala, peraltro, l’opportunità di evitare una integrale equiparazione della normativa

disciplinare dei magistrati onorari e professionali.

Una diversa modulazione della disciplina delle sanzioni disciplinari sembra, infatti, imposta

dalla peculiarità del carattere onorario della funzione.

Nell’ambito del sistema disciplinare della magistratura professionale la graduazione ed

articolazione delle sanzioni nei termini previsti dal d. lgs. 109/2006 si giustifica per la

natura professionale della attività e per la esistenza di un vero e proprio rapporto di servizio,

indefinito nel tempo. La natura meramente onoraria della funzione esercitata e l’assenza

di qualsiasi rapporto di servizio consiglia, per contro, con riferimento alla

magistratura onoraria, una semplificazione sia degli illeciti che dell’apparato

sanzionatorio. In particolare, da un lato sembra opportuno che quest’ultimo sia limitato alla

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revoca dall’incarico, da riservarsi ai casi più gravi, e ad una sanzione minore per le

condotte di minore gravità costituita dalla sospensione dalle funzioni e dalla indennità

da un minimo di 1 giorno ad un massimo di mesi sei . Tale proposta di modifica si

giustifica per il fatto che la natura onoraria del rapporto rende del tutto irrilevante ed

inefficace la applicazione delle sanzioni dell’ammonimento e della censura, non potendo esse

dispiegare alcun effetto ( come in vece avviene, in concreto, per i magistrati professionali)

sul piano della autorizzazione per incarichi extra giudiziari, in tema di incarichi giudiziari

di vario genere, sulla progressione di carriera o sulla assegnazione di incarichi direttivi e

semidirettivi).

Dall’altro, mentre deve salutarsi con favore una equiparazione dei doveri generali dei

magistrati onorari con quelli previsti per i magistrati professionali ( cioè dei doveri

attualmente previsti dall’art. 1 del D. lgs. 109/2006), non sembra opportuno che le

fattispecie disciplinari dei secondi vengano automaticamente estese ai primi, apparendo

consigliabile una distinta loro configurazione e modulazione che tenga conto delle

specificità della natura onoraria della funzione.

Inoltre, le prospettive di riduzione del carico della giurisdizione, la auspicata copertura

degli organici della magistratura professionale, oltre che la rilevanza e complessità tecnica di

alcune delle ulteriori materie affidate alla cognizione del giudice onorario, sembrano

sconsigliare la ulteriore estensione delle competenze prevista dal disegno di legge in

esame.

Per contro, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di accompagnare una, eventuale

e ridotta, estensione delle competenze del giudice onorario, ad un sistema procedurale

estremamente semplificato, creato ad hoc per il giudice onorario ed accompagnato dalla

diffusa adozione del giudizio secondo equità ( seppure conformato ai principi regolatori

della materia secondo l’insegnamento di Corte Cost. n. 206/2004).

Tanto potrebbe consentire una più celere definizione dei procedimenti affidati al giudice

onorario rendendo maggiormente congeniali, per struttura e natura, alla funzione onoraria

propria della giurisdizione in esame, il processo, come pure l’accertamento dei fatti e la

decisione.»

Il presente parere viene trasmesso al Ministro della Giustizia.

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