controguida diritti degli studenti

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Contro Guida

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Controguida Diritti degli Studenti - Rete degli Studenti Medi Veneto Una piccola guida pronta per l'uso che racconta agli studenti quali sono i loro diritti e come farli rispettare.

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Page 1: Controguida Diritti degli Studenti

Indice

1) Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

2) Facciamo un po’ di chiarezza..

3) Diritti in Pillole

4) Pronto Soccorso Studentesco

5) Contributo Volontario, questo Sconosciuto

6) Gli organi della Scuola

7) Consigli Pratici

8) Diritto all’Assemblea e Associazione

9) Rete degli Studenti Medi

10)Collaborazioni: l’Unione degli Universitari

11)Collaborazioni: le associazioni in Veneto

12)Contatti

Contro Guida

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RETE degli Studenti MEDI del Veneto

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Indice

1) Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

2) Facciamo un po’ di chiarezza..

3) Diritti in Pillole

4) Pronto Soccorso Studentesco

5) Contributo Volontario, questo Sconosciuto

6) Gli organi della Scuola

7) Consigli Pratici

8) Diritto all’Assemblea e Associazione

9) Rete degli Studenti Medi

10)Collaborazioni: l’Unione degli Universitari

11)Collaborazioni: le associazioni in Veneto

12)Contatti

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Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti(Tutto ciò che non vi hanno mai detto)

Lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secon-

daria” contiene le linee guida fondamentali che regolano la vita

scolastica nel nostro sistema d’istruzione. È stato promulgato dal

Presidente della Repubblica il 24 giugno 1998 dopo un ampio

confronto, voluto dal Ministro Luigi Berlinguer, tra il Ministero della

Pubblica Istruzione e gli studenti, grazie prima di tutto alla Consulta

Studentesca, alle associazioni e anche alle assemblee di singoli

istituti. Lo Statuto è stato modificato nel 2007 in maniera consisten-

te negli articoli 4 e 5, ovvero quelli che riguardano la disciplina con

le conseguenti sanzioni e le impu-

gnazioni attuabili dagli studenti.

Questo documento mira a far sì

che la scuola sia basata su un

chiaro e condiviso sistema di re-

gole ma sopratutto di diritti, e pro-

prio per questo è fondamentale

che ogni studente lo conosca.

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

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Art.1 - I principi e il significato: Vita della comunità scolastica

Questo articolo esprime il significa-to vero e proprio di scuola, da in-tendere come un “luogo di forma-zione e di educazione mediante lo studio”, e ne pone i principi fon-damentali. Tra questi di molto signi-ficativi vi sono: lo sviluppo della co-scienza critica, i valori democratici, la crescita della persona in tutte le sue dimensioni, la pari dignità, la formazione alla cittadinanza, larealizzazione del diritto allo studio, il recupero delle situazioni di svan-taggio, la qualità delle relazioni insegnante-studente, l’autonomia individuale, il rispetto reciproco e infine la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione.

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisi-zione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informa-ta ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensio-ni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi Sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazio-nale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novemBre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento Italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e

Art.1 comma 4

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della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi cultu-rali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensie-ro, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barrie-ra ideologica, sociale e culturale.

Art.2 – I Diritti

Ispirandosi alla Convenzione Inter-nazionale sui Diritti dell’Infanzia in questo articolo si introducono nella vita scolastica i diritti fondamentali, come per esempio l’orientamento, l’informazione, la riservatezza, la sicurezza degli ambienti, la possibilità di svolgere iniziative autonome e di associarsi e altri ancora. Di questi tratteremo più nello specifico in seguito.

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'appren-dimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraversoun'a-deguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento

Art.2 comma 4

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

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di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

4. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, posso-no essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonoma-mente il diritto di scelta tra le attività curri-colari integrative e tra le attività aggiunti-ve facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziati-ve volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

1. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;2. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;3. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;4. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a

Art.2 comma 8

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tutti gli studenti, anche con Handi-cap;5. la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;6. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologi-ca.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art.3 - I Doveri

I principali doveri degli studenti sono la frequentazione delle lezio-ni, lo studio, il rispetto verso chiun-que altro faccia parte della comu-nità scolastica, l’osservazione dei regolamenti e delle norme, l’utilizzo corretto di strutture e strumenti.

1. Gli studenti sono tenuti a frequentareregolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Art.3 comma 6

Art.2 comma 8.3

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

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3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art.4 - La disciplina

Questa parte va ad abrogare le norme precedenti inerenti la disciplina che risalivano al 1925 e di fatto elimina l’espulsione. I provvedimenti disciplinari devo- no infatti avere prima di tutto una finalità educativa, e l’obietti-vo dev’essere il recupero dello studente, anche attraverso atti- vità a favore della comunità scolastica. Si ricorda che la responsabilità disciplinare è personale, che ognuno ha il diritto di esprimere le proprie ragioni, che non può essere sanzionata la libera espressione e che tutte le sanzioni sono temporanee.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'ar-ticolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni,

Art.4 comma 3

RETE degli Studenti MEDI del Veneto

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gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamen-to del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al princi-pio della riparazione del danno. Esse ten-gono conto della situazione personale dello studente, della gravità del compor-tamento e delle conseguenze che da esso derivano.  Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attivi-tà in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comuni-tà scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare

Art.4 comma 3

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

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il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interven-ti per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comuni-tà durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissio-ne all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e preci-si dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, ancHe in corso d'anno,ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

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RETE degli Studenti MEDI del Veneto

Art.4 comma 2

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Art.5 - Impugnazioni

Questo articolo è fondamentale per lo studente, in quanto regola-menta il diritto a fare ricorso in caso di sanzioni disciplinari. Viene introdotto e spiegato nelle sue caratteristiche l’organo di garanzia, sia a livello di istituto che regionale; ne parleremo meglio in seguito.

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammes-so ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regola-mento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola seconda-ria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genito-re designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art.5 comma 1

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

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4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5.  Il  parere  di  cui  al  comma  4  è  reso  entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipenden-temente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modali-tà più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funziona-mento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art.5bis - Patto educativo di corresponsabilità

Questo articolo è stato completa-mente inserito con le modifiche del 2007 e prevede l’istituzione di un patto (che va sottoscritto al momento dell’iscrizione) tra la scuola e gli studenti, che defini-sca diritti e doveri in linea ovvia-mente con questo Statuto.

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e

degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma tudenti e famiglie.

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2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offer-ta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabili-tà.

Art.6 - Disposizioni Finali

Viene qui stabilito che i rego-lamenti scolastici debbano essere modificati consultando gli studenti, e che a tutti loro debba essere fornita al mo-mento dell’iscrizione una copia di questo Statuto e dei regolamenti fondamentali dell’istituto.

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposi-zioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'i-scrizione.

3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Art.6 comma 1

ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti

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Facciamo un po’ di chiarezza...hai capito che...

Obiettivi della comunità scolastica (ovvero i capisaldi dell’istruzione): (art.1 comma 1-2-3) dare conoscenze; formare la coscienza critica; favorire dialogo, ricerca, esperienze sociali; far crescere la persona in tutte le sue dimensioni; formare alla cittadinanza; realizzare il diritto allo studio; sviluppare le potenzialità degli individui; recuperare le situazioni di svantaggio; sviluppare la personalità; educare alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di genere, del senso di responsabilità e dell’autonomia individuale.

Le fondamenta: (art.1 comma 4) la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione; il rispetto reciproco; il ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.Questo significa che non potete in alcun modo ricevere sanzioni se esprimete la vostra opinione in merito ad una questione, qualunque essa sia, purché sia manifestata correttamente e rispettosamente (art.4 comma 4).

Formazione, informazione, orientamento: (art.2 comma 1) la formazio-ne a cui lo studente ha diritto deve essere attuata anche attraverso iniziative di orientamento, che siano più ampie possibili per favorire lo sviluppo delle inclinazioni personali; in questo rientra anche il diritto ad un’adeguata informazione, che lo studente stesso può esigere propo-nendo lo sviluppo di temi liberamente scelti anche attraverso iniziative autonome.

Diritto alla privacy: (art.2 comma 2) un vostro diritto fondamentale è la riservatezza, il che significa che il risultato delle vostre prove e l’accesso a sussidi assegnati per fasce di reddito sono riservati.

Diritto all’informazione e alla partecipazione attiva: (art.2 comma 3-4-5, art.5-bis comma 3, art.6 comma 1-2) secondo questi articoli gli studenti hanno il diritto di:1. sapere quando è convocato il consiglio d’istituto per eventualmente parteci-parvi, oltre che conoscerne le delibere;2. conoscere la programmazione didattica a inizio anno;3. conoscere i criteri di valutazione attuati dal collegio docenti, dai dipartimenti e dai singoli insegnanti;

RETE degli Studenti MEDI del Veneto

ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

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4. accedere agli atti amministrativi (art.21-25 legge 241/90) per interesse perso-nale o giuridico, che sono quindi i verbali del collegio docenti, i registri dei docenti, verifiche scritte, verbali della commissione d’esame, verifiche scritte d’esame, verbali del consiglio d’istituto;5. partecipare col dirigente scolastico ed i docenti alle scelte in merito a programmazioni didattiche, organizzazione della scuola, criteri di valutazione, scelta dei libri e dei materiali;6. anche su loro richiesta esprimersi in merito ad una decisione che influisce in modo rilevante nell’organizzazione della scuola;7. partecipare ad iniziative di accoglienza che devono essere attuate dalle scuole nelle prime due settimane dall’inizio delle attività, in cui agli studenti devono essere presentati lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, i regola-menti d’istituto, il patto di corresponsabilità e il piano dell’offerta formativa (di questi documenti deve essere fornita copia all’atto dell’iscrizione).

Valutazione: (art.2 comma 4) deve essere trasparente, ovvero motivata in maniera chiara ed esaustiva, e tempestiva, e deve cioè pervenire allo studente il più rapidamente possibile (ad esempio immediatamen-te dopo un’interrogazione e non nei giorni successivi).

Stranieri: (art.2 comma 7) la scuola deve promuovere iniziative di acco-glienza nei confronti degli studenti stranieri e attività interculturali.

Recupero: (art.2 comma 8c) la scuola deve impegnarsi in maniera con-creta per sostenere gli studenti permettendo loro di recuperare situazio-ni di svantaggio.

Diritto di riunione e associazione: (art.2 comma 9-10) gli studenti posso-no riunirsi e svolgere iniziative all’interno dei locali della scuola, e posso-no farlo anche associandosi all’interno della scuola stessa.

Responsabilità disciplinare: (art.4 comma 3) è personale, quindi per esempio non ha valore una nota di classe in cui non siano specificati i nomi uno per uno, e prima di ogni sanzione lo studente deve essere invitato ad esporre le proprie ragioni.

Organo di garanzia: (art.5 comma 1) è presente in ogni istituto, è presie-duto dal dirigente scolastico e ne fanno parte di norma un docente, un genitore ed uno studente; è l’organo a cui si può presentare ricorso entro 15 giorni dall’assegnazione di una sanzione disciplinare; fa riferi-mento ad un organo regionale; può sollevare ricorsi anche in merito a violazioni dello Statuto presenti nei regolamenti d’istituto stessi.

ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

Facciamo un po’ di chiarezza

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RETE degli Studenti MEDI del Veneto

Diritti in pillole

Oltre allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il grande elenco di norme che regolano la vita scolastica è ancora molto lungo (e spesso è anche molto difficile da leggere e da interpretare). Per questo abbiamo pen-sato di riassumere e rendere facilmente accessibili e rintracciabili alcuni dei diritti di noi studenti che troppe volte vediamo venirci negati. L’informazione è la migliore arma per sopravvivere nel duro mondo della scuola pubblica!

Diritti Fondamentali

- La scuola deve assicurare un siste-ma di riscaldamento invernale e, per legge, per tutelare il tuo diritto alla salute, la temperatura degli ambienti non deve essere inferiore a 18°C. Questo vuol dire che se nella tua classe la temperatura è inferiore non sei obbligato a restare in aula. Segnalalo subito. (Fonte DM 18/12/1975 art 5.3.11)

- Anche se sei minorenne, il tuo diritto di manifestare non può esserti negato. Attenzione però, non si tratta di uno sciopero (perché il diritto di sciopero spetta ai soli lavoratori secondo Costituzione) per cui la giustificazione firmata dai genitori deve essere portata a scuola il giorno successivo, ma i professori non possono minacciarvi, né darvi note, sospensioni, voti o giudizi se scegliete di partecipare a una manifestazione studentesca. (Fonte art 2, 17, 18, 21 Costituzione)

- L’intervallo non può essere di durata inferiore a 10 minuti. Questo vuol dire che in nessun caso la durata della ricreazione può essere accorciata al di sotto di tale limite. Occhio però che non potete rivendicare questo diritto se il professore vi tiene del tempo in classe durante l’intervallo per finire la spie-gazione: in quel caso è buona regola farglielo notare senza essere aggressivi. (Fonte CM 16/04/1975 art 17.F)

- Per legge non si possono portare zaini troppo pesanti. Come già citato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.8.6 la scuola deve tutelare la salute degli studenti. Inoltre, uno zaino dal peso accettabile non dovrebbe

superare il 10-15% del peso corporeo dello studente. Vuol dire che se avete uno zaino troppo pesante, basta farvi rilasciare un certificato dal vostro medico secondo il quale non potete portare più di un certo numero di kg nello zaino. (Fonte DDL N. 1089)

Compiti In Classe

- I professori devono programmare e informare gli studenti riguardo le date dei compiti in classe con almeno una settimana di anticipo. Inoltre, nei limiti del possibile, devono cercare di non fissare più di tre com-piti in classe a settimana e non più di uno per mattinata. Questo vuol dire che talvolta può succedere che si sovrappongano più di tre compiti per settimana e più di uno per mattinata,ma che succede solo se non ci sono altre soluzioni. Quindi se dovesse succe-dere parlatene con i professori e cercate di trovare un’altra soluzione possibi-le! Occhio che tutto ciò non vale per le interrogazioni orali. (Fonte Protocollo sulla Didattica art 2.1)

- I professori devono farvi avere i risultati di un compito in classe prima di quello successivo. (Fonte Protocollo sulla Didattica art 2.3)- Il voto massimo per ogni compito in classe o interrogazione è 10. Questo vuol dire che non possono essere fissati compiti il cui voto massimo sia 7 o 8, ma si deve sempre essere valutati in decimi. Occhio però che per compiti come temi di italiano o interrogazioni orali non ci sono criteri oggettivi per l’assegn-azione del voto. (Fonte DPR n. 122 22/06/2009)

Compiti Per Casa

- I professori non possono assegnare compiti per casa per i giorni successivi ai festivi (inclusi tutti i lunedì) né possono essere fissate interrogazioni, a meno che quel giorno non sia l’unico giorno in cui ci sia quella specifica materia, oppure non sia una vostra personale decisione per recuperare qualche brutto voto o migliorare la propria media. Attenzione però, il divie-to di assegnare compiti per casa vale solo se sono assegnati dal sabato per il lunedì (o dal venerdì al lunedì per chi ha la settimana corta) in quanto comunque per i compiti assegnati precedentemente ci sarebbe in

ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

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Diritti in pillole

Oltre allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il grande elenco di norme che regolano la vita scolastica è ancora molto lungo (e spesso è anche molto difficile da leggere e da interpretare). Per questo abbiamo pen-sato di riassumere e rendere facilmente accessibili e rintracciabili alcuni dei diritti di noi studenti che troppe volte vediamo venirci negati. L’informazione è la migliore arma per sopravvivere nel duro mondo della scuola pubblica!

Diritti Fondamentali

- La scuola deve assicurare un siste-ma di riscaldamento invernale e, per legge, per tutelare il tuo diritto alla salute, la temperatura degli ambienti non deve essere inferiore a 18°C. Questo vuol dire che se nella tua classe la temperatura è inferiore non sei obbligato a restare in aula. Segnalalo subito. (Fonte DM 18/12/1975 art 5.3.11)

- Anche se sei minorenne, il tuo diritto di manifestare non può esserti negato. Attenzione però, non si tratta di uno sciopero (perché il diritto di sciopero spetta ai soli lavoratori secondo Costituzione) per cui la giustificazione firmata dai genitori deve essere portata a scuola il giorno successivo, ma i professori non possono minacciarvi, né darvi note, sospensioni, voti o giudizi se scegliete di partecipare a una manifestazione studentesca. (Fonte art 2, 17, 18, 21 Costituzione)

- L’intervallo non può essere di durata inferiore a 10 minuti. Questo vuol dire che in nessun caso la durata della ricreazione può essere accorciata al di sotto di tale limite. Occhio però che non potete rivendicare questo diritto se il professore vi tiene del tempo in classe durante l’intervallo per finire la spie-gazione: in quel caso è buona regola farglielo notare senza essere aggressivi. (Fonte CM 16/04/1975 art 17.F)

- Per legge non si possono portare zaini troppo pesanti. Come già citato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.8.6 la scuola deve tutelare la salute degli studenti. Inoltre, uno zaino dal peso accettabile non dovrebbe

superare il 10-15% del peso corporeo dello studente. Vuol dire che se avete uno zaino troppo pesante, basta farvi rilasciare un certificato dal vostro medico secondo il quale non potete portare più di un certo numero di kg nello zaino. (Fonte DDL N. 1089)

Compiti In Classe

- I professori devono programmare e informare gli studenti riguardo le date dei compiti in classe con almeno una settimana di anticipo. Inoltre, nei limiti del possibile, devono cercare di non fissare più di tre com-piti in classe a settimana e non più di uno per mattinata. Questo vuol dire che talvolta può succedere che si sovrappongano più di tre compiti per settimana e più di uno per mattinata,ma che succede solo se non ci sono altre soluzioni. Quindi se dovesse succe-dere parlatene con i professori e cercate di trovare un’altra soluzione possibi-le! Occhio che tutto ciò non vale per le interrogazioni orali. (Fonte Protocollo sulla Didattica art 2.1)

- I professori devono farvi avere i risultati di un compito in classe prima di quello successivo. (Fonte Protocollo sulla Didattica art 2.3)- Il voto massimo per ogni compito in classe o interrogazione è 10. Questo vuol dire che non possono essere fissati compiti il cui voto massimo sia 7 o 8, ma si deve sempre essere valutati in decimi. Occhio però che per compiti come temi di italiano o interrogazioni orali non ci sono criteri oggettivi per l’assegn-azione del voto. (Fonte DPR n. 122 22/06/2009)

Compiti Per Casa

- I professori non possono assegnare compiti per casa per i giorni successivi ai festivi (inclusi tutti i lunedì) né possono essere fissate interrogazioni, a meno che quel giorno non sia l’unico giorno in cui ci sia quella specifica materia, oppure non sia una vostra personale decisione per recuperare qualche brutto voto o migliorare la propria media. Attenzione però, il divie-to di assegnare compiti per casa vale solo se sono assegnati dal sabato per il lunedì (o dal venerdì al lunedì per chi ha la settimana corta) in quanto comunque per i compiti assegnati precedentemente ci sarebbe in

ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

Diritti in Pillole

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RETE degli Studenti MEDI del Veneto

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ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

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ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

Diritti in Pillole

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RETE degli Studenti MEDI del Veneto

ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

Alcuni dei miei diritti non vengono rispettati… E adesso?

Una volta che un vostro diritto non viene rispettato ci sono più modi per farlo notare a chi di dovere e per risolvere la situazione in generale. Per prima cosa è buona regola farlo notare al professore di turno personalmente o tramite un rappresentante di classe, avendo la cura di portare stampata la documentazione relativa al diritto che vi sta venendo negato (anche questa controguida va bene nella maggior parte dei casi). Se il professore sembra non sentire ragioni non demordete, ma contatta-te i vostri rappresentanti di istituto, spiegate bene la situazione e andate con loro a parlare con il Dirigente Scolastico. Se anche lui non retrocede di un passo sulle sue posizioni o su quelle del professore in questione la situazione inizia a essere difficile da gestire da soli.

Proprio per questo, come Rete degli Studenti Medi del Veneto abbiamo deciso di aprire uno sportello sindacale online per offrire assistenza e supporto sindacale e legale a tutti gli studenti che si trovino in difficoltà su questi temi. Cercate su Facebook la pagina “SOS Studenti Veneto” e scrive-teci un messaggio spiegandoci bene la situazione in cui vi trovate, in alternativa scriveteci a [email protected], chiamateci al 3485272576 (Enrico), oppure contattate la Rete degli Studenti Medi della vostra città (guardate in fondo a questa controguida per la sezione contatti

e per maggiori informazioni su cos’è la Rete e di cosa ci occupiamo). Siamo studenti al servizio degli studenti, se riscontrate problemi, irregolari-tà o avete dubbi se il compor-tamento di un vostro professo-re sia corretto, per esempio, non esitate a contattarci e proveremo a risolvere la situa-zione con voi!

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ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

Provvedimenti Disciplinari Ingiusti?

Le sanzioni disciplinari non possono essere assegnate arbitrariamente da un docente ma devono essere disciplinate dal regolamento d’istituto sia nella gravità, che nella forma e nella figura che le assegna. Pertanto cercate subito di conoscere cosa prevede il regolamento del vostro istituto a riguar-do. Ricordate che per ogni sanzione potete chiedere la conversione in attività per la scuola.

Se ritenete una sanzione disciplinare ingiusta (come per esempio una nota di classe), dopo averne parlato con il professore e con il Dirigente Scolasti-co e essersi ritrovati davanti a un muro invalicabile, allora a questo punto potete contestarla all’organo di garanzia interno all’istituto, a quello regio-nale o direttamente al TAR (tribunale amministrativo regionale) e contattar-ci per essere difesi.

Ma cos’è l’organo di garanzia? È un organo interno alla scuola composto dal Dirigente Scolasti-co, un rappresentante dei docen-ti, uno degli studenti e uno dei genitori che si occupa di analizza-re i ricorsi contro provvedimenti disciplinari, questioni di regola-mento d’istituto o dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Dal momento dell’assegnazione della sanzione disciplinare ingiu-sta, avete a disposizione 15 giorni per segnalarla all’organo di garanzia, che a sua volta ha 10 giorni per decidere. Se risultasse che nella scuola non è presente alcun organo di garanzia (pur-troppo spesso nemmeno i Dirigenti Scolastici sanno cosa sia) non esitate a contattarci! Infatti il ricorso fatto contro provvedimenti disciplinari ingiusti viene vinto automaticamente in caso di assenza dell’organo di garanzia!

Prontosoccorso Studentesco

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RETE degli Studenti MEDI del Veneto

ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

CONTRIBUTO VOLONTARIO, QUESTO SCONOSCIUTO

(ovvero quanto realmente costa andare a scuola)

Le tasse scolasticheAnzitutto va detto che la legge prevede che la scuola pubblica sia total-mente gratuita fino all’età dell’obbligo (16 anni). Ne deriva che le tasse scolastiche, che si riconoscono perché intestate all’ufficio delle entrate e mai alla scuola, vanno pagate solamente da coloro che si iscrivono al quarto e quinto anno della scuola secondaria di II grado. Si tratta di:

•Tassa di iscrizione (6,04 €).•Tassa di frequenza (15,13€).•Tassa d’esame (in caso di esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifi-ca e di Stato, ovvero la ex maturità).•Tassa di diploma (che viene corrisposta al momento della consegna del titolo di studio conseguito).

Inoltre le famiglie possono chiedere l’esonero dal pagamento delle seguenti tasse:

•per meriti scolastici (media voti maggiore o uguale a 8/10);•in condizioni di reddito familiare deficitario (è sufficiente controllare il sito del ministero della pubblica istruzione per consultare le tabelle annuali);•se l’alunno appartiene a speciali categorie (orfano di guerra, figli di muti-lati o invalidi di guerra, ciechi civili), unitamente ad un voto in condotta superiore a 8/10.

Il contributo volontarioPurtroppo però in quasi tutte le scuole vengono chiesti più soldi ogni anno, spesso sull’ordine di 100/120 euro in più (ma abbiamo riscontrato anche cifre superiori ai 200 euro), che però NON sono obbligatori, anche se a volte vengono spacciati per tali. Infatti il contributo volontario è una somma di denaro che si può dare alla scuola per contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa. L’articolo 13 della legge 40 del 2007 definisce il contributo volontario “un’erogazione liberale a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, all’innovazione tecnologica e all’edilizia scolastica”.

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ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

Le risorse ottenute possono essere spese unicamente per l’ampliame-nto del Piano dell’Offerta Formativa (POF) e non possono essere investite per l’ordinaria manutenzione della scuola, per questo è possibile con-sultare e verificare il bilancio dell’ist-ituto che per legge deve essere trasparente e accessibile a tutti, e i rappresentanti di istituto possono controllarlo anche in fase di appro-vazione del bilancio nel Consiglio d’Istituto che cade solitamente a Febbraio.

Attenzione: il contributo volontario non è una tassa, poiché le tasse sono obbligatorie e sono cifre stabilite e da versare allo Stato. La scuola non può in alcun modo imporre tasse e tributi, quindi non può nemmeno obbligarci o ricattarci per pagare tasse che non sono dovute.

La detrazione dalla dichiarazione dei redditiImportante è sapere che chi ha pagato il contributo volontario è detraibile dalla propria dichiarazione dei redditi, proprio perché si tratta a tutti gli effetti di una donazione e in quanto tale detraibile nella misura del 19% dall’imposta sui redditi. Deve essere conservata la ricevuta del versamento e nella causale, devono esserci le seguenti diciture: “erogazione liberale” per “l’innovazione tecnologica” oppure per “l’ampliamento dell’offerta formativa”.

Cosa faccio se mi obbligano a pagare un contributo superiore a €21,17?Bisogna rifiutarsi di pagare facendo notare ai rappresentanti degli studenti che il contributo non è obbligatorio. In nessun modo la scuola può ricattare noi studenti minacciando ritorsioni sul voto di condotta, sull’andamento scolastico o peggio ancora negandoci l’iscrizione all’anno successivo.

Se ho già pagato il contributo o mi obbligano a pagarlo che faccio?Se hai già pagato o riscontri questo problema nella tua scuola, puoi rivol-gerti a SOStudenti; è lo sportello sindacale della Rete degli Studenti Medi del Veneto e agirà con il tuo aiuto facendo un esposto alla Procura della Repubblica contro il tuo preside, o intraprendendo azioni legali per il risarci-mento del contributo.

Contributo Volontario, questo Sconosciuto

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Gli Organi della Scuola

Il Comitato StudentescoIl comitato studentesco è formato da tutti i rappresentanti di classe degli studenti della scuola e dai rappresentanti d’istituto e di consulta. Ha un ruolo importantissimo: è uno dei momenti in cui l’informazione passa dai rappresentanti di istituto agli studenti. E’ fondamentale che teniate gli studenti informati su quanto succede poiché la scuola è degli studenti e non solo dei rappresentanti.Il comitato può essere usato anche come organo decisionale della vostra opera. Sarebbe infatti opportuno presentare agli studenti tutte le proposte e le idee che intendete portare avanti e metterle ai voti, come decisioni riguardanti le assemblee, le adesioni alle manifestazioni, cambiamenti del regolamento d’istituto devono essere comunicate e approvate in comita-to. Per convocare un comitato basta presentare in presidenza un foglio con scritto l’ordine del giorno della consultazione e la firma di almeno 2 dei 4 rappresentanti. Il comitato può essere convocato in orario di lezione ma si può anche pensare di convocarne più spesso durante le ricreazioni. È impossibile che un preside vi blocchi un comitato durante la ricreazione. Può proporre progetti e seguirne la realizzazione dopo aver presentato un preventivo di spesa e un piano di utilizzo degli spazi.

Consulta StudentescaÈ un organo istituzionale di rappresen-tanza studentesca su base provincia-le. È composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia eletti da tutti gli studenti della loro scuola. Le CPS hanno una sede attrezzata e messa a loro disposi-zione dal provveditorato agli studi. Dispongono di fondi propri che posso-no essere spesi solo dagli studenti che la compongono. La quota è di almeno il 7% dei fondi provinciali destinati alle scuole per le attività degli studenti. Per una CPS di medie dimensioni sono circa 18mila euro l’anno. Ogni CPS si dota di un regolamento e si dovrebbe riunire regolarmente. Le funzioni della consulta sono assicurare il confronto tra gli studenti di tutte le scuole superiori, formulare proposte che vadano oltre le potenzialità del singolo istituto, istituire sportelli informativi per gli studenti con attività rivolte all’orientamento o al rispetto dello statuto degli studenti delle studentesse.

RETE degli Studenti MEDI del Veneto

ogni caso altro tempo per svolgerli, tolta la domenica. Si tratta forse di una delle normative meno rispettate e meno conosciute, per questo è comun-que bene essere cauti nel rivendicare tale diritto. Ricordate sempre che il dialogo con i professori per evitare problemi di questo tipo è sempre la via migliore per risolvere situazioni scomode per voi. (Fonte CM N. 177 14/05/1969)

- Come già spiegato dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’art 2.6 la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendi-

mento e delle esigenze di vita degli studenti. Inoltre i professori sono tenuti a non sottoporre gli alunni ad un carico eccessivo di lavoro per compiti scolastici da svolgere a casa. Questo vuol dire che se i com-piti per casa sono troppi puoi farlo notare agli insegnanti e provare a trovare un compromesso, dato che avete diritto al riposo. (Fonte CM N. 62 20/02/1964)

- Ricapitoliamo un po’ le fonti. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti all’articolo 2.6 spiega che la scuola deve tenere conto dei tempi e delle modalità dell’apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. L’arti-colo 1.2 dello Statuto afferma che la scuola rispetta la Costituzione e la Convenzione dei diritti dell'infanzia, l’articolo 31 spiega che al fanciullo è riconosciuto il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica. Inoltre, per la Circolare Ministeriale N. 177 14/05/1969 che abbiamo citato prima, non possono essere assegnati compiti per casa per il giorno seguente a quello festivo. Da tutto ciò deriva che i professori possono tranquillamente assegnare compiti per le vacanze, ma che se questi non vengono fatti non potete ricevere un brutto voto né essere sanzionati con una nota, e chi li svolge può avere un voto più alto in con-dotta. Occhio però a non fare di questo diritto una ragione di vita. Tenersi allenati fa bene, e un po’ di compiti per le vacanze possono starci. Certo, se sono talmente tanti da tenervi tutte le giornate sui libri, allora si ha tutto il diritto di svolgerli solo in parte.

Privacy

- Non si possono utilizzare telecamere a scuola in orario di lezione. Al massi-mo possono essere accese in orario extracurricolare, quando ci siano per esempio atti vandalici (o furti di biciclette), ma sempre in quelle determina-te aree e in nessun modo possono riprendere gli studenti; infatti per registra-re immagini e video di minorenni dovrebbero avere il consenso dei genitori. Pertanto se vedi una telecamera accesa in orario di lezione, segnalalo subito, è illegale. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- A meno che non sia espressamen-te vietato dal regolamento d’istituto, potete registrare le lezioni che tengono i professori con un apposito apparecchio, per poi riascoltarle a casa per ripetere più facilmente. Occhio, però, che quel materiale deve essere solamente audio (video e foto sono assolutamente vietati) e in ogni caso non può essere divulga-to. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- I professori, in quanto pubblici ufficiali, non possono in alcun modo chie-derti di svuotare le tasche o frugarti nello zaino. È reato! (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004)

- Il cellulare a scuola non può essere utilizzato, ma può essere tenuto acceso. Questo perché può essere molto utile in situazioni di emergenza. In ogni caso non può esservi chiesto di consegnarlo a inizio lezione e riprender-lo alla fine, però durante i compiti in classe importanti, se vi viene chiesto, è meglio consegnarlo per una questione di correttezza. Il cellulare può essere utilizzato durante l’intervallo. (Fonte Garante della Privacy 24/04/2004, Dir. N. 104 30/11/2007)

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La consulta si rinnova ogni 2 anni, gli eletti per sostituzione sono in carica per un solo anno. Il rinnovo è legato ad un ciclo biennale e non dipende dalla data di elezione dei singoli membri.

Consiglio di ClasseComposto da tutti i docenti di una classe, da due studenti e due genitori. Hanno il compito di agevolare il dialogo tra classe e professori e di prendere decisioni riguardanti i progetti interni alla classe. Se ci sono problemi con i professori che avete già provato a risolvere sia direttamente con l’interessa-to sia con il coordinatore questo è il momento di tirarli fuori. In questa sede si decidono anche le valutazioni degli studenti nelle diverse materie ma questo compito spetta solo alla parte docente. Il consiglio ha durata annuale, si votano ogni anno i rappresentanti di studenti e genitori.

Consiglio d’IstitutoÈ il vero organo di gestione della scuola in campo economico e finanziario. È composto da rappre-sentanti delle diverse componenti in numero variabile a seconda della grandezza della scuola. Più precisa-mente il consiglio ha poteri decisio-nali su: bilancio preventivo e conto consultivo, l’adozione del POF, acquisto e rinnovo delle attrezzatu-re, adattamento del calendario scolastico, determinazione dei criteriper la programmazione delle attività di recupero, delle attività extrascolasti-che e dei viaggi d’istruzione, criteri generali relativi alla formazione delle classi, variazioni nel regolamento d’istituto. Come vedete la presenza studentesca è nettamente inferiore a quella docente ciò nonostante potete fare delle proposte che devono poi passare ai voti.Si possono proporre modifiche al regolamento d’istituto, fare delle proposte di attività da inserire nel POF (esempi a pag17), richiedere che la biblioteca scolastica compri alcuni libri. Un consiglio che ci sentiamo di darvi è di non prendervi la briga di fare il verbale: è noioso e bisogna avere una capacità di sintetizzare molto sviluppata. All’interno del CdI si forma una giunta esecutiva formata da preside, coordinatore amministrativo, un docente, un genitore uno studente un rappresentante del personale ATA. La giunta ha compiti preparatori ed esecutivi: predispone il bilancio, prepara i lavori del consiglio e cura l’esecuzione delle delibere.

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Gli Organi della Scuola

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RETE degli Studenti MEDI del Veneto

Consigli Pratici: le Elezioni

Le elezioni dei rappresentanti di istituto si svolgono secondo il sistema propor-zionale d’Hondt. Questo sistema, in base a divisioni successive, attribuisce prima i seggi alle liste più votate e va a considerare il voto di preferenza solo per attribuire dei seggi già assegnati alla lista o ai candidati più votati di tale lista. I consigli per vincere le elezioni sono pochi ma semplici: prima di tutto bisogna mostrarsi preparati, competen-ti e avere un programma che assecon-di ilvolere degli studenti. Visto il metodo secondo il quale vengono assegnati i seggi è più vantaggioso avere molti candidati all’interno della stessa lista.

Consigli Pratici: il Bilancio

Ecco alcune norme che potranno esservi d’aiuto in consiglio d’Istituto in merito al bilancio. L’attività finanziaria della scuola si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, il Programma, dove ogni anno viene stilata una “nota di spese” sulla base del POF. Ma guardiamo da vicino tutti i passaggi:1. l’ufficio scolastico regionale comunica ad ogni scuola una previsione di quanto le sarà assegnato. Intanto nella scuola si cominciano a stilare progetti per attività di ogni genere. È importante che anche voi cominciate a pensare a qualcosa.2. Il preside predispone il programma che deve essere approvato in consiglio entro il 15 dicembre. Il programma viene convalidato dal collegio dei revisori (organo regio-nale) che vigila sulla regolarità dell’attività finanziaria nelle scuole. Oltre al programma annuale ci sono molti altri documenti contabili:A) il giornale di cassa dove si trascrivono tutte le operazioni di pagamento e di riscos-sione nel giorno in cui sono emessi i relativi mandati e riversali;B) i registri paritari delle entrate e delle spese;C) il conto consultivo dove si annotano tra l’altro il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio, il prospetto delle spese per il personale e per i contratti d’opera, il rendi-conto dei singoli progetti;D) ci sono poi gli inventari, il registro delle minute spese, il registro del conto corrente postale, il registro dei contratti. È interessante il fatto che per legge la scuola deve catalogare tutti i beni di cui possiede ed alcuni di essi possono essere concessi in

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Consigli Pratici: Cosa Organizzare

Si possono organizzare numerose attività: concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, cineforum, insomma tutto ciò che possa essere momento di incontro tra culture e di dibattito. I gruppi teatrali, musicali, e in genere tutte le asso-ciazioni che promuovono iniziative culturali, anche se non “interne” alla scuola, possono partecipare. L’autogestione è un momento di scambio culturale che può avere risvolti positivi nel percorso di formazione dello studente, se ben organizzata. Vi sarebbe la possibilità per gli studenti di tenere delle lezioni su argomenti di vario tipo, come la musica, l’arte, o di trattare svariati temi che riguardano i giovani, come le droghe, l’alcool, il sesso. Lo svolgimento di diverse lezioni contemporaneamente garantirebbe ad ogni alunno la possibilità di assistere a lezioni in cui si discutono temi che realmente lo interessano, o di organizzare da sé una lezione su un argomento che egli conosce e vuole diffondere. Qualora tale possibilità non sia conces-sa, si può ricorrere, grazie al DPR 567, all’autogestione in orario extrascolasti-co. Infatti, solitamente, il motivo per cui un’autogestione non viene concessa è la bassa considerazione della qualità (in senso didattico) di simili iniziative, che sono ritenute in pratica una perdita di tempo. A quel punto, noi studenti dobbiamo quantomeno far valere il nostro diritto ad usufruire dei locali dell’Istituto in orario pomeridiano, cosa che non sottrarrebbe tempo al rego-lare svolgimento delle lezioni.

Consigli Pratici: Come Organizzare

Il comitato studentesco può utilizzare i fondi del DPR 567 purché i progetti presentati non siano in netto contrasto con le finalità educative dell’istituto. Basta presentare un progetto dell’attività possibilmente prima di natale per garantirne l’effettiva realizzazione. Il progetto deve contenere gli obiettivi (quali conoscenze pensa di incrementare tale iniziativa), destinatari (chi usufruirà? Tutta la scuola, solo un indirizzo...), modalità di svolgimento (in quali giorni della settimana e in quali orari si svolge? Da chi sono tenuti i dibattiti , i gruppi di lavoro? All’interno dell’iniziativa è importante che ci sia sempre una parte produttiva come una relazione su ciò che è accaduto. Quali associa-zioni aiuteranno a svolgere il progetto?), tempi (quante ore richiederà il progetto?), crediti (dovete richiedere espressamente dei crediti formativi, questa parte riconosce legalmente il ruolo formativo dei vostri progetti), costi (fare un preventivo il più dettagliato possibile in modo che venga approvato in consiglio d’istituto).Tutti i progetti che fanno capo al DPR 567 sono coperti da assicurazione INAIL e non è quindi necessario stipularne un’altra.

Consigli Pratici

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Diritto di Assemblea(Art. 18, Costituzione della Repubblica) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

(Art. 2, comma 10 Statuto ) I regolamenti delle singole istituzioni garantisco-no e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli associati a svolgere iniziative all'inter-no della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle asso-ciazioni di cui fanno parte. (Art. 2, comma 9 Statuto) La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

(Art. 12 D.L. 297/94) Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai succes-sivi articoli.

(Art. 13 D.L. 297/94)1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costitui-scono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione cultu-rale e civile degli studenti.2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto 3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’asse-mblea d’Istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele.4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco d’istituto.5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte diret-tamente al Consiglio d’Istituto.6. E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di istituto e di una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la secon-da, di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dall’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la parte-cipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.

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7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.8. Non possono avere luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.

(Art. 14 D.L. 297/94)1. L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funziona-mento che viene inviato in visione al consiglio d’istituto.2. L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.3. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'as-semblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Diritto di AssociazioneLo statuto permette di utilizzare la scuola ad associazioni di studenti in orari che non coincidano con orario di lezione. La legge non da al preside alcuna discrezionalità sulle associazioni stesse o sui loro programmi. Per creare una associazione basta organizzare una riunione, stendere uno statuto o una carta d’intenti (perché si istituisce il collettivo, quali sono le sue finalità) per poi depositarla gratuitamente in segreteria. I regolamenti d’istituto possono prevedere la partecipazione alle riunioni di associati anche non iscritti all’ist-ituto.

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Diritto di Assemblea e di Associazione

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La Rete degli Studenti Medi

La Rete degli Studenti Medi è l’insieme delle associazio-ni di studenti delle scuole superiori attive in ogni città. La nostra associazione non fa riferimento ad alcun partito ed è indipendente da organi istituzionali. Ci poniamo nell’interesse di ogni studente difendendone i diritti, al fine di renderlo cosciente delle proprie poten-zialità. Possono aderire all’associazione tutti gli studenti indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, opinione politica, condizione sociale, orientamentosessuale. Anche associazioni, gruppi e collettivi studen-teschi possono aderire alla Rete sulla base della condi-visione dei principi elencati nel nostro Statuto. La Rete collabora con l’OBE-SSU, l’organizzazione europea che riunisce tutte le principali associazioni studentesche europee.

Cosa facciamo e cosa vogliamo

La Rete degli Studenti si batte per veder riconosciuti i diritti sanciti dallo statuto degli studenti e delle studentesse e promuovere quelli non ancora riconosciuti. Vogliamo una scuola democratica dove gli studenti siano rappresentati in organi collegiali paritetici, cioè dove il numero di insegnanti e il numero di studenti sia uguale. Vogliamo anche più poteri per il comitato studentesco. Pretendiamo che la scuola pubblica sia realmente un diritto gratuito e quindi alla portata di tutti, istituendo un sistema di diritto allo studio che smonti le barriere economiche e permetta a tutti l’accesso al sapere e alla formazione. Chiediamo una scuola che sappia accogliere le richieste e le domande degli studenti e che non sia basata sul profitto, una didattica in cui siano rispettate le inclinazioni, le aspettative e le capacità di tutti, dove le lezioni non siano più mero passaggio di nozioni da chi sta al di là a chi sta al di qua della cattedra, ma chi siano il frutto di un lavoro comune. Vogliamo il rispetto del D.P.R. 567 (consente apertura pomeridiana delle scuole per attività extra curricolari) e quindi una scuola che sia sempre aperta e che rappresenti il polo culturale della città con la presenza di mostre, cineforum, attività teatrali. Vogliamo delle scuole attrezzate e con strutture a norma e non fatiscenti come spesso accade. Siamo contrari ai buoni scuola regionali e ai finanziamenti alle scuole private che danno soldi a pochi ignorando la moltitudine di studenti che frequentano la scuola pubblica.

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Rete degli Studenti Medi, il Sindacato Studentesco

La Rete degli Studenti Medi ha una lunga esperienza in vertenze di difesa dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e tutela sindacale, per questo offriamo assistenza legale gratuita e un consiglio sempre utile. Sono presenti sportelli sindacali di ascolto il cui scopo è quello di dare aiuto reciproco di studenti per studenti e che hanno contribuito a risolvere (e vincere) molte battaglie nelle più svariate situazioni.

Non ti senti preparato in materia? Hai perplessità riguardo lo statuto?

Vuoi saperne di più?Partecipa ai nostri corsi di Formazione!

Come Rete degli Studenti Medi crediamo nella formazione dei rappresen-tanti d’istituto e della consulta, in quanto è molto importante visto che spesso le scuole non riescono a soddisfare questo bisogno. Capita così che a volte i rappresentanti debbano imparare il loro mestiere con l’esperienza sul campo e così facendo si lasciano scappare molte opportunità e vengo-no a conoscenza di tutte le loro possibilità solo a fine mandato.

Crediamo che un rappresentante preparato sia quello che serve alla scuola per renderla veramente a misura di studente e non solo un luogo di scambio di nozioni fine a sè stesso. Prendete coscienza del vostro importan-tissimo ruolo: siete gli ambasciatori del volere degli studenti e non dovete deluderli.E per non cadere in questo errore la soluzione è una sola: essere formati e informati, e riguardo a questo la Rete degli Studenti Medi è la migliore fonte di informazioni, confronti e buoni consigli; può fornirti appoggio legale e ha alle spalle anni e anni di esperienza.

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Collaborazioni: l’Unione degli Universitari

Da anni collaboriamo con l’associazione Unione degli Universitari, sindaca-to studentesco a livello universitario, che si occupa di difendere e rappre-sentare quotidianamente gli studenti all’interno degli atenei.

L’Unione degli Universitari, fondata nel 1994, è una confederazione di associazio-ni studentesche presenti nei più importan-ti atenei italiani. La scelta del Sindacato Studentesco nasce dal riconoscimento della centralità dello studente e dei suoi

bisogni, del suo essere soggetto sociale, e quindi autonomo dalla famiglia.

L’UdU porta avanti rivendicazioni orientate alla tutela dei diritti degli studen-ti e alla socializzazione dei loro bisogni materiali; si batte quotidianamente negli atenei per creare un sistema che garantisca il reale diritto allo studio, che dia la possibilità a chi è privo di mezzi di accedere alla formazione universitaria, che migliori le condizioni di chi studia, che assicuri a tutti gli studenti un sistema di rappresentanza in grado di promuovere la democra-zia e la partecipazione studentesca in ogni ateneo, che garantisca il libero accesso al sapere. In Veneto si trova in tutti e tre gli Atenei: a Padova Studenti Per - UdU Padova, a Venezia UdU Venezia e a Verona Insieme per gli Studenti - UdU Verona.

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Collaborazioni

Collaborazioni: le associazioni in Veneto

Riteniamo che uno dei compiti più importanti del percorso scolastico sia quello di formare i “cittadini di domani” e per questo fine ci siamo sempre impegnati nell’organizzare iniziative e momenti di discussione per favorire lo sviluppo di una coscienza critica anche su tematiche molto ampie con le quali ci si rapporta quotidianamente. Proprio per questo motivo collaboria-mo con molte associazioni presenti nel territorio regionale al fine di promuo-vere l'informazione, la conoscenza e la divulgazione riguardo a numerose tematiche che costituiscono la base della realtà nella quale viviamo.

É doveroso innanzitutto citare, tra le associazioni con le quali collaboriamo, il proficuo rapporto costruito con CGIL e tutte le categorie, dallo SPI-CGIL (pensionati) alla FLC-CGIL(insegnanti) alla FIOM-CGIL (metalmeccanici) alla FILT-CGIL (trasporti), sindacati che costituiscono il nostro punto di riferi-mento per confrontarci sulle sfide intergenerazionali che questo Paese si trova ad affrontare. Traendo spunto da coloro che già in passato hanno condotto numerose battaglie nel campo dei diritti e che tutt'ora si adopera-no per tutelare quanto raggiunto, possiamo conquistarci un futuro migliore.

A tal proposito riteniamo fondamentale dialogare con l' ANPI, al fine di preservare la memoria storica e trarre insegnamento da coloro i quali con sacrificio ci hanno fatto dono della nostra libertà.Inoltre coltiviamo importanti rapporti con le principali associazioni che si occu-pano di antimafia, diritti civili, solidarietà, diritti umani, tutela dei beni comuni come Arci, Libera, Arcigay, Fish, Emergency, Amnesty International, Legam-biente, Se non ora quando?, Centro Donna Antiviolenza, Rete della Pace.

Per far arrivare il contributo di queste asso-ciazioni direttamente agli studenti ci poniamo come intermediari tra le loro attività e quelle studentesche, dentro e fuori dalle scuole. Essendo un nostro obiet-tivo favorire la partecipazione in tali asso-ciazioni, vogliamo intensificare le collabo-razioni territoriali con attività da promuo-vere nelle scuole, all’interno dei POF o in momenti assembleari, nelle autogestioni, nelle cogestioni, nelle giornate dell'arte ed in tutti i possibili momenti di confronto.

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Contatti

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RETE degli Studenti MEDI del Veneto

Rete degli Studenti Medi Belluno

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Feltre

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Padova [email protected]

Via Loredan, 26 - Padova 35131

Rete degli Studenti Medi Rovigo

[email protected]

RETE degli Studenti MEDI

VENETO Rete degli Studenti Medi Veneto

[email protected]

Via Leonardo Loredan 26, 35131 Padova

Tommy Ruzzante, Coordinatore (333 1537702)

Enrico Mazzo, Resp. Sindacale (348 5272576)

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Contatti

Rete degli Studenti Medi Vicenza

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Verona

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Mirano

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Venezia-Mestre

[email protected]

Campo Saffa, Canareggio - Venezia 30121

Rete degli Studenti Medi Conegliano

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Castelfranco

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Oderzo-Motta

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Treviso

[email protected]

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Rete degli Studenti Medi Conegliano

[email protected]

Rete degli Studenti Medi Oderzo-Motta

[email protected]

Copertina di Ana Dacinoi, Grafica e Impaginazione di Jacopo Buffolo