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I controlli sui prodotti di origine animale oggetto di scambi e in importazione Manlio Della Ciana Ravenna, stanza 17 5 giugno 2014

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export/import food, traces, sintesis, official control.

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Page 1: Controlli in importazione e scambi di prodotti

I controlli sui prodotti di origine animale oggetto di scambi e in

importazione

Manlio Della Ciana

Ravenna, stanza 17

5 giugno 2014

Page 2: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Se andiamo nel sito del Ministero della Salute, nella pagina TEMI E PROFESSIONI, possiamo accedere passando per ALIMENTI e SICUREZZA ALIMENTARE ad una serie di link che illustrano come vengono effettuati i controlli alle frontiere, cosa è il Flusso informativo sulla vigilanza e controllo degli alimenti e bevande e come accedere al Sistema di allerta comunitario

Page 3: Controlli in importazione e scambi di prodotti

settoreagroalimentare

Import. 2012

import. 2013

Var.% Export 2012

Export 2013

Vari. %

Saldo 2012

Saldo 2013

In milioni di euro 24681,65 25593,27 3,69 20413,32 21606,46 5,84 -4268,32 -3986,80

primi 8 mesi del 2013 il bilancio tra importazioni ed esportazioni del settore agroalimentare Dati Federalimenatare: http://www.federalimentare.it/banche_dati.asp

Page 4: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Sono cambiate le nostre frontiere perché è cambiato il mondo:

Page 5: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Con la creazione del Mercato Unico (1 gennaio 1993) i controlli veterinari sui prodotti di origine animale e sugli animali vivi, effettuati a tutela della salute pubblica e della sanità animale, sono svolti dall’Autorità dello Stato di produzione ed immissione in commercio del prodotto o degli animali.

Al Paese comunitario che riceve animali o prodotti di origine animale proveniente da un Paese dell’UE è consentito di procedere solo a controlli a sondaggio a carattere non discriminatorio, per l’effettuazione dei quali, in Italia, si è provveduto ad istituire gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC), dipendenti dal Ministero della Salute.

Page 6: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Al contrario delle provenienze comunitarie, le partite di animali e di prodotti di origine animale in importazione da Paesi diversi da quelli comunitari, devono essere sottoposti a controllo sistematico, prima di essere ammessi sul territorio dell’UE.Tali controlli, di competenza dello Stato sono attribuiti al Ministero della Salute e vengono effettuati presso i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF).

Page 7: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Anche i controlli relativi alla sicurezza dei prodotti vegetali in importazione da Paesi diversi da quelli dell’Unione Europea sono di competenza dello Stato e attribuiti al Ministero della Salute.Tali controlli vengono effettuati dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) e sono eseguiti su tutte le partite di prodotti vegetali destinati alla alimentazione umana. Detti Uffici, inoltre, effettuano controlli sugli additivi, sugli aromi, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Tali Uffici sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.Il coordinamento degli USMAF è a cura della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, sulla base degli indirizzi operativi della Direzione Generale della Sicurezza alimentare per quanto concerne gli alimenti di origine non animale.

Tali Uffici sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali con lo scopo di costituire innanzitutto, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata ad effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario.Il coordinamento degli USMAF è a cura della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, sulla base degli indirizzi operativi della Direzione Generale della Sicurezza alimentare per quanto concerne gli alimenti di origine non animale.

Page 8: Controlli in importazione e scambi di prodotti

La normativa europea prescrive che determinati alimenti di origine non animale e materiali a contatto con alimenti, importati da Paesi Terzi, in arrivo sul territorio comunitario, debbano essere sottoposti ad un livello accresciuto di controlli ufficiali da parte degli USMAF territorialmente competenti, in punti che dispongano di requisiti particolari.Per essere riconosciuti e iscritti nell'elenco previsto dalle vigenti normative europee (in particolare, i Regolamenti CE 669/2009 e 1152/2009), i Punti di Entrata Designati (PED) e i Punti Designati per l'Importazione (PDI) devono avere a disposizione strutture, locali ed attrezzature igieniche adeguati, tali da consentire il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed un adeguato livello di benessere e di sicurezza per il personale che vi opera.L’Istruzione Operativa Centrale I.O.C. 1002 ha lo scopo di definire i requisiti minimi per i Punti di Entrata Designati (PED)e per i Punti Designati per l'Importazione (PDI) come definiti nella normativa comunitaria.

Page 9: Controlli in importazione e scambi di prodotti

L’Unione Europea come entità unica

L’abolizione delle frontiere ha posto il problema dei controlli.

L’abolizione delle frontiere ha posto il problema dei controlli.

direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29/giugno/1992

Page 10: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Unione Europea

Paesi Terzi

SCAMBI

IMPORT/EXPORT

Page 11: Controlli in importazione e scambi di prodotti

I controlli dei prodotti vegetali di importazioneI controlli dei prodotti vegetali di importazione

I prodotti vegetali di importazione, provenienti da paesi extracomunitari, devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sostanze alimentari nel territorio nazionale e comunitario.

Le disposizioni comprendono:norme di carattere generale per gli aspetti igienico sanitarinorme di settore degli alimenti relative a: residui massimi di contaminanti (antiparassitari, nitrati, metalli pesanti, micotossine), livelli massimi di contaminazione radiochimica, etichettatura, presentazione e pubblicità, additivi etc.

Le tipologie di alimenti vegetali sono varie, così come i controlli igienico-sanitari previsti e possono riguardare aspetti microbiologici e chimici. La normativa, sulla base di un'analisi dei rischi, stabilisce dei limiti massimi per la presenza di numerosi contaminanti negli alimenti e detta le modalità per il campionamento e l’analisi del prodotto. In alcuni casi, in particolare per le micotossine, tali modalità rivestono un'importanza sostanziale ai fini della significatività del risultato.

NB i controlli riguardano gli alimenti vegetali destinati anche alla alimentazione animale (mangimi), nonché agli additivi alimentari ed al materiale di packaging destinato al contatto diretto con gli alimenti.

Page 12: Controlli in importazione e scambi di prodotti

I controlli fitosanitari, che riguardano le misure di protezione contro l'introduzione negli stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale, coordinato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.I controlli igienico-sanitari all’importazione da Paesi Terzi sono competenza statale e sono attribuiti al Ministero della Salute.

Gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Confine (USMAF) del Ministero della Salute esercitano un controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004 in importazione su tutte le partite di prodotti vegetali destinati all'alimentazione umana, nonché sugli additivi, sugli aromi, sui coadiuvanti tecnologici e sui materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti.

Controlli fitosanitari

USMAF Controlli igienico-sanitari

Controlli con prelievo su 5% delle partite - DECRETO 30 luglio 1993

5%

Page 13: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Tutte le partite di alimenti di origine vegetale, o comunque non di origine animale, in arrivo presso i punti di confine del territorio italiano, dove operano gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) strutture periferiche del Ministero della Salutedevono essere sottoposte a Controllo ufficiale, ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004, in maniera uniforme,a tutela della salute pubblica.

l controllo viene eseguito attraverso tre livelli di verifica (documentale, di identità, materiale, ivi compreso il campionamento a fini di analisi) a cui vengono sottopostigli alimenti di cui all’Art. 15 del Regolamento 882/2004

Page 14: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Al termine dei controlli igienico sanitari su alimenti di origine NON animale gli USMAF rilasciano un nulla-osta sanitario (NOS) attestante il superamento con esito favorevole della visita sanitaria; il documento viene presentato in dogana per la nazionalizzazione.

Page 15: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Come “girano” le informazioni nelle importazioni di queste tipologie di prodotti?

Esiste un sistema informatizzato nella piattaforma NSIS del Ministero della Salute e denominato NISIS-USMAF (analogo per i prodotti di origine animale a NSIS S.INTE.S.I.

1.Gli importatori o i legali rappresentanti accreditati accedono online al sistema NSIS –USMAF e compilano la richiesta del DCE/NOS;2.Gli USMAF ricevono la documentazione di scorta della partita, compresa copia dell’etichetta;3.Viene eseguito il controllo4.Che esita nel:

• DCE (N.O.S. come previsto nelle definizioni) in caso di superamento del controllo• DCE (N.O.S. come previsto nelle definizioni) con variazione d’uso, qualora la merce non sia ammissibile per l’uso richiesto in prima istanza ma accettata per un uso diverso, richiesto successivamente dall’importatore, rientrante nelle competenze USMAF• NON AMMISSIONE in caso di assenza o di incompletezza rilevante ed insanabile della documentazione necessaria

Page 16: Controlli in importazione e scambi di prodotti

La non ammissione può dar luogo al renvio della partita al paese di provenienza (previa accettazione delle autorità di quel paese) o in caso di non possibile restituzione alla distruzione della partita. Delle cause della non ammissione sono informati per via telematica le autorità centrali italiane ed europee e la rete NSIS USMAF ; se la non ammissione è per motivi sanitari/referti analitici sfavorevoli viene emesso un allerta comunitario (DAV ALLERTA – RASFF)

La procedura del Ministero è scaricabile all’indirizzo: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1434_allegato.pdf

Page 17: Controlli in importazione e scambi di prodotti

L’albero delle decisioni per l’emissione del NOS/DCE

Page 18: Controlli in importazione e scambi di prodotti

A seconda della loro provenienza da Stati membri dell'Unione Europea o da Paesi Terzi, i controlli veterinari sui prodotti di origine animale si differenziano in:

•Controlli sui prodotti di origine comunitaria•Controlli sui prodotti importati da Paesi terzi

Tali controlli sono assicurati, rispettivamente, dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF), il cui coordinamento, per quanto di competenza, è a cura della Direzione Generale della sanità animale e del farmaco veterinario, sulla base delle indicazioni della Direzione Generale della Sicurezza degli alimenti e della nutrizione.

Controlli in scambi ed importazioni di prodotti di origine animale

A seguito dell'abolizione delle frontiere tra gli Stati membri della Comunità e della creazione del Mercato unico (1993) i controlli veterinari sui prodotti di origine animale, effettuati a tutela della salute pubblica, sono svolti dall'Autorità dello Stato di produzione ed immissione in commercio del prodotto.

SCAMBI NELLA UE: controlliSCAMBI NELLA UE: controlli

Page 19: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Tale sistema, pertanto, codificato con le Direttive del Consiglio n. 89/662/CEE e 90/425/CEE (recepite nell'ordinamento nazionale con D. Lgs 30 gennaio 1993, n. 28), si basa principalmente sulle garanzie fornite dal Paese comunitario speditore.

Allo Stato di destinazione del prodotto è consentito di procedere solo a controlli a sondaggio a carattere non discriminatorio, per l'effettuazione dei quali, in Italia, si è provveduto ad istituire (D. Lgs 30 dicembre 1993 n. 27) gli UVAC dipendenti dal Ministero, con compiti di:

•"mutua assistenza" con le omologhe Autorità degli altri Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica sulle merci di provenienza comunitaria•consulenza ed interazione con i Servizi veterinari territoriali (Servizi veterinari delle Regioni e delle ASL) al fine di garantire un coordinamento nell'esecuzione dei controlli veterinari a destino.

Page 20: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Per l'esecuzione dei controlli a destino, la normativa nazionale (D. Lgs 30 gennaio 1993, n. 28 e successive modifiche) stabilisce che gli operatori che ricevono i prodotti da un altro Paese comunitario debbano rispettare alcuni obblighi:•preventiva registrazione presso l'UVAC territorialmente competente

•registrazione di tutte le consegne

•segnalazione all'UVAC e al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competenti per territorio, dell'arrivo dei prodotti.

S.INT.E.S.I.

S.INT.E.S.I.

Page 21: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Qualora si sospetti la presenza di una qualsiasi forma di rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, le Autorità veterinarie di controllo dispongono specifici accertamenti differendo contestualmente la commercializzazione dei prodotti e/o degli animali provenienti dagli altri Stati membri, in attesa dell'acquisizione degli esiti.

Nel caso in cui l'accertamento sia stato sfavorevole, le successive 5 partite di analoga tipologia e provenienza introdotte nel territorio nazionale sono sottoposte ad ulteriori controlli, con differimento della loro commercializzazione.

Oltre a tali controlli, in caso di rischio (come avvenuto, ad esempio, in relazione alle emergenze sanitarie dovute a BSE e diossina), gli Stati membri possono adottare misure temporanee di salvaguardia a tutela della salute pubblica e/o degli animali, in attesa di eventuali misure armonizzate in sede comunitaria.

Page 22: Controlli in importazione e scambi di prodotti

I controlli nelle importazioni da PP.TT:

Ditta produttrice

Prodotto Verso CE

Documenti sanitari e commercialiDocumenti sanitari e commerciali

P.I.F. in un paese della CE

Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali e' responsabile il veterinario ufficiale.

Indipendentemente dalla destinazione doganale il controllo documentale avviene nel primo PIF

Primo punto di destinazione del prodotto importato

Prodotto nazionalizzato

Libera circolazione in paesi CE

Documenti sanitari e commerciali si fermano qui con il certificato di

controllo veterinario PIF

Documenti sanitari e commerciali si fermano qui con il certificato di

controllo veterinario PIF

Banca dati informatizzata ANIMO (ora TRACES)

Banca dati informatizzata ANIMO (ora TRACES)

Page 23: Controlli in importazione e scambi di prodotti

I prodotti di origine animale provenienti da PP.TT. devono provenire da stabilimenti per i quali l’UE riconosce il possesso di requisiti conformi alla legislazione europea e scortati da documentazione riportante le garanzie sanitarie necessarie all’ingresso in uno dei qualsiasi paesi della Comunità.L’armonizzazione della legislazione sul territorio europeo fa sì che una volta siano stati superati i controlli in uno dei Punti di Ingresso Frontalieri (P.I.F.) animali e prodotti possano muoversi liberamente sul territorio degli Stati membri.Le modalità di controllo degli Uffici Veterinari presso i diversi P.I.F. europei sono del tutto analoghi a quelli descritti per gli USMAF.

Page 24: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Il sistema di allerta europeoRASFF - SISTEMA RAPIDO DI ALLERTA PER ALIMENTI E MANGIMI

“Il Sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) è un sistema di comunicazione dei rischi sanitari che vengano evidenziati nei seguenti casi:

•Nello svolgimento dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi in tutte le fasi della filiera (produzione, distribuzione, somministrazione) e all'atto dell'importazione;•Per lamentele del consumatore;•Per esiti sfavorevoli in analisi di autocontrollo,

Il RASFF consente una rapida ed efficiente condivisione delle informazioni tra le autorità di controllo degli alimenti e dei mangimi degli Stati membri e della Commissione europea nei casi in cui sia identificato un rischio sanitario. In questo modo, gli Stati membri possono agire rapidamente e in maniera coordinata al fine di prevenire i rischi per la sicurezza alimentare prima che i consumatori ne siano danneggiati. Tutti gli Stati membri dell'UE sono membri del RASSF, insieme alla Commissione europea e all'EFSA.”

Page 25: Controlli in importazione e scambi di prodotti

La direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29/giugno/1992 aveva previsto un sistema di allerta per gli alimenti e i prodotti industriali, ma non per i mangimi; dopo la gravissima crisi alimentare dovute alla B.S.E. e alla diossina si è ritenuto necessario istituire un sistema migliore e più ampio

La direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29/giugno/1992 aveva previsto un sistema di allerta per gli alimenti e i prodotti industriali, ma non per i mangimi; dopo la gravissima crisi alimentare dovute alla B.S.E. e alla diossina si è ritenuto necessario istituire un sistema migliore e più ampio

Nasce così il Sistema d’allerta sotto forma di rete, previsto dall’art. 50 del regolamento CE n° 178/2002 del 28/01/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” per notificare in tempo reale un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.

Nasce così il Sistema d’allerta sotto forma di rete, previsto dall’art. 50 del regolamento CE n° 178/2002 del 28/01/2002 “che stabilisce i principi e i requisiti della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare” per notificare in tempo reale un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi.

I partecipanti sono gli Stati membri, la Commissione e l’Autorità, i quali designano ciascuno un punto di contatto che diventa membro della rete;

la responsabilità della gestione della rete è affidata alla Commissione. Quando un Paese membro della rete nell’attività di controllo riscontra un grave rischio,

diretto o indiretto, per la salute umana causato da alimenti o mangimi, deve immediatamente trasmettere alla Commissione tutte le informazioni in suo possesso

Page 26: Controlli in importazione e scambi di prodotti

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE GENERALELa struttura del sistema comprende una serie di Punti di Contatto nella Commissione europea ed in tutti i Paesi membri.Quando un membro del RASSF viene in possesso di informazioni riguardanti un rischio sanitario grave derivante da alimenti o mangimi è tenuto ad informare immediatamente la Commissione europea tramite il sistema, notificando anche le eventuali misure adottate per a tutelare la salute dei consumatori (ad es.: ritiro dal commercio) ed allegando tutte le informazioni necessarie sui fatti accertati e tutti i documenti pertinenti.La Commissione verifica le informazioni e le inoltra immediatamente a tutti i membri del RASSF.Le notifiche RASSF sono classificate in quattro tipologie:

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE GENERALELa struttura del sistema comprende una serie di Punti di Contatto nella Commissione europea ed in tutti i Paesi membri.Quando un membro del RASSF viene in possesso di informazioni riguardanti un rischio sanitario grave derivante da alimenti o mangimi è tenuto ad informare immediatamente la Commissione europea tramite il sistema, notificando anche le eventuali misure adottate per a tutelare la salute dei consumatori (ad es.: ritiro dal commercio) ed allegando tutte le informazioni necessarie sui fatti accertati e tutti i documenti pertinenti.La Commissione verifica le informazioni e le inoltra immediatamente a tutti i membri del RASSF.Le notifiche RASSF sono classificate in quattro tipologie:

Page 27: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Le informazioni viaggiano attraverso il sistema sottoforma di notifiche che possono essere distinte in:

• Allerta (massimo grado di pericolo): rischio grave per la salute, il prodotto è in commercio, occorre adottare misure immediate.

•Information: il prodotto a rischio non ha raggiunto il mercato o risulta ormai scaduto, non occorre adottare misure urgenti.

•News: informazione a carattere generale relativa ad una non conformità registrata in un Paese membro o in un Paese terzo, che può essere utile agli altri per orientare i controlli ufficiali.

• Border Rejection: informazione relativa al respingimento alle frontiere di una partita non conforme alle norme comunitarie. Dà inizio alla serie dei controlli accresciuti su partite assimilabili per origine e matrice.

Page 28: Controlli in importazione e scambi di prodotti

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE IN ITALIA

Page 29: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Il Punto di Contatto Nazionale elabora dei rapporti trimestrali ed annuali relativi alle notifiche pervenute attraverso il sistema di allerta comunitario. Le irregolarità sono distinte per contaminanti microbiologici, contaminanti chimici e irregolarità di altro tipo.I Rapporti trimestrali e annuali sono consultabili sul sito del Ministero della Salute

Page 30: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Complessivamente, nel corso del 2013, il sistema ha trattato 3136 notifiche. Nel 2012 le notifiche trasmesse attraverso il RASFF sono state 3434, mentre nel 2011 sono state 3721. Si evidenzia, quindi, una diminuzione del 8.7% rispetto al precedente anno, mentre la diminuzione tra il 2012 e il 2011 è risultata essere pari al 7.7%

Page 31: Controlli in importazione e scambi di prodotti

2649 notifiche hanno riguardato l’alimentazione umana (2820 lo scorso anno), 262 l’alimentazione animale (325 nell’anno 2012) e 225 la migrazione di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti

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Page 33: Controlli in importazione e scambi di prodotti
Page 34: Controlli in importazione e scambi di prodotti

L’Italia è risultato essere, il primo Paese membro nel numero di segnalazioni inviate alla Commissione europea, dimostrando, come negli anni passati, una intensa attività di controllo sul territorio nazionale, con un totale di 534 notifiche (pari al 17%). Dopo l’Italia vi è il Regno Unito (332), la Germania (330), seguite da Paesi Bassi, Francia, Spagna, Belgio e Polonia

Page 35: Controlli in importazione e scambi di prodotti
Page 36: Controlli in importazione e scambi di prodotti

I sistemi informatici che regolano/monitorizzano i flussi commerciali di animali ed alimenti in entrata e in uscita

Ospitati in piattaforme informatiche diverse attualmente i flussi informativi passano principalmente attraverso NSIS e Traces, oltre che il sistema di Allerta Europeo.

NSIS S.inte.S.I. S. (Sistema Integrato Scambi e Importazioni e Strutture)

TRACES:SINVSARASFF

VETINFOANAGRAFICHE

DATI CAMERALIEcc.

Page 37: Controlli in importazione e scambi di prodotti

“NSIS nasce, quindi, con l’obiettivo di rendere disponibile, a livello nazionale e regionale, un patrimonio di dati, di regole e metodologie per misure di qualità, efficienza, appropriatezza e costo a supporto del governo del SSN, del monitoraggio dei LEA e della spesa sanitaria, condiviso fra i vari livelli istituzionali e centrato sul cittadino.

La Conferenza Stato-Regioni ha assegnato al NSIS obiettivi di governo:

•monitoraggio dello stato di salute della popolazione;•monitoraggio dell’efficacia/efficienza del sistema sanitario;•monitoraggio dell’appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni in rapporto alla domanda di salute;•monitoraggio della spesa sanitaria;

e obiettivi di servizio/comunicazione:

•disponibilità a livello nazionale di un sistema integrato di informazioni sanitarie individuali;•facilitazione dell’accesso degli utenti alle strutture e alle prestazioni attraverso strumenti informatici;•promozione della globalizzazione dell’offerta dei servizi.”

NSIS: Nuovo Sistema Informativo SanitarioProvvedimento 22.2.2001, G.U. Serie Generale , n. 90 del 18 aprile 2001

Page 38: Controlli in importazione e scambi di prodotti

La governance di NSIS spetta alla “Cabina di Regia”

La Cabina di Regia, al fine di garantire lo sviluppo coerente dei sistemi informativi nazionale, regionali ed aziendali e dei relativi strumenti di supporto informatico:

•definisce l'articolazione e le priorità degli obiettivi strategici per lo sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario e il relativo programma di attuazione;

•individua le azioni a supporto dell'eventuale cambiamento organizzativo, gestionale e normativo;

•individua il percorso per il perseguimento degli obiettivi e le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi;

•valuta il grado di priorità e di aderenza agli indirizzi nazionali degli specifici progetti presentati dalle regioni in coerenza con i propri piani informativi;

•effettua il monitoraggio del loro stato di avanzamento e dei risultati raggiunti;

•effettua attività di comunicazione con gli organi competenti delle Regioni e Province Autonome, al fine di aggiornare gli operatori sullo stato di avanzamento dello sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario.

Page 39: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Il Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) rappresenta già oggi la più importante banca dati sanitaria a livello nazionale a supporto della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Page 40: Controlli in importazione e scambi di prodotti

All’interno di NSIS è possibile accedere a S.INTE.S.I.S. -

Il sistema Sintesi Stabilimenti (Sistema Integrato per gli Scambi e le Importazioni e Strutture) presente sulla piattaforma NSIS del Ministero della salute consiste in una banca dati per il mantenimento dell’anagrafe degli stabilimenti italiani per la produzione di alimenti di origine animale (Reg. (CE) 853/200) e per la lavorazione e la manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (Reg. (CE) 1069/2009)

Page 41: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Come funziona S.INTE.S.I.S.

NB: dal 2013 il sistema è stato ampliato ed ha cambiato denominazione da S.INTE.S.I. a S.INTE.S.I.S.

Page 42: Controlli in importazione e scambi di prodotti
Page 43: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Nel 2013 l’aggiornamento del sistema da S.INTE.S.I. a S.INTE.S.I.S. è avvenuto anche perché sono sopraggiunte delle modifiche legislative

Page 44: Controlli in importazione e scambi di prodotti

ANIMO era stato creato per seguire i movimenti di animali vivi e per scambiare informazioni tra autorità nazionali e comunitarie.

Per migliorare la sicurezza sanitaria delle importazioni di animali e di prodotti di origine animale provenienti dall’esterno dell’UE era stato realizzato il sistema d’informazione denominato SHIFT, che comprendeva a sua volta altri due sistemi: il sistema LMS per gestire gli elenchi degli stabilimenti autorizzati ad esportare verso l’UE e il sistema RCS per gestire le partite respinte alle frontiere dell’UE.

Sostituire questi diversi sistemi con un unico sistema, il TRACES, permette di evitare doppioni semplificando contemporaneamente il controllo degli animali e rendendolo più efficace.

La Commissione europea è responsabile del controllo del sistema TRACES, del suo sviluppo e della sua manutenzione

La Commissione europea è responsabile del controllo del sistema TRACES, del suo sviluppo e della sua manutenzione

Il 28 agosto 2003 è entrata in vigore la Decisione 2003/623/CE che ha istituito il sistema TRACES, abrogando di fatto ANIMO, SHIFT, LMS e RCS

2003/623/CE: Decisione della Commissione, del 19 agosto 2003, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato denominato Traces

Page 45: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Come funziona TRACES

Il sistema TRACES è uno strumento di gestione dei movimenti di animali e di prodotti di origine animale sia provenienti dall’esterno dell’Unione europea che sul suo territorio. Questo sistema consolida e semplifica i sistemi esistenti. Si tratta di una grande innovazione che permette di migliorare la gestione delle epizoozie e di semplificare le formalità amministrative che gravano sugli operatori economici e sulle autorità competenti.

Le principali caratteristiche di TRACES sono:

•la trasmissione elettronica di informazioni;•la gestione centralizzata dei dati normativi di riferimento;•l'interoperabilità con gli altri sistemi d’informazione;•il multilinguismo.

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Nel frattempo erano intervenute anche modifiche europee

Page 50: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Infine….

Page 51: Controlli in importazione e scambi di prodotti

L’evoluzione da SINTESI a SINTESIS è ancora in corso e quindi a breve conterrà anche i dati relativi alle strutture gestite in condivisione con le Regione e le ASL

TRACES

BD Regionali/ASL BD camerali RASFF?

SINVSA ?

Page 52: Controlli in importazione e scambi di prodotti

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Um3BNct7kGc

Page 53: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Il sistema TRACES ha i seguenti obiettivi:

•migliorare la quantità e la qualità delle informazioni sui movimenti di animali;•migliorare gli scambi di informazioni tra autorità nazionali ed europee;•realizzare un sistema di certificati veterinari elettronici che permettano agli operatori commerciali di inserire le informazioni on-line;•gestire gli elenchi di stabilimenti di paesi non UE autorizzati ad esportare prodotti di origine animale nell’UE;•gestire le spedizioni rifiutate alle frontiere dell’UE;•concentrare i controlli sulla salute pubblica e animale e il benessere degli animali (soprattutto durante il trasporto, ecc.);•centralizzare le valutazioni di rischio di epidemie potenziali;•superare le difficoltà linguistiche rendendo più accessibili le informazioni relative ad altri paesi;•inserire tutti gli operatori coinvolti creando di un sistema di svolgimento delle operazioni per gli scambi di documenti tra operatori economici e autorità competenti.

Il sistema TRACES ha i seguenti obiettivi:

•migliorare la quantità e la qualità delle informazioni sui movimenti di animali;•migliorare gli scambi di informazioni tra autorità nazionali ed europee;•realizzare un sistema di certificati veterinari elettronici che permettano agli operatori commerciali di inserire le informazioni on-line;•gestire gli elenchi di stabilimenti di paesi non UE autorizzati ad esportare prodotti di origine animale nell’UE;•gestire le spedizioni rifiutate alle frontiere dell’UE;•concentrare i controlli sulla salute pubblica e animale e il benessere degli animali (soprattutto durante il trasporto, ecc.);•centralizzare le valutazioni di rischio di epidemie potenziali;•superare le difficoltà linguistiche rendendo più accessibili le informazioni relative ad altri paesi;•inserire tutti gli operatori coinvolti creando di un sistema di svolgimento delle operazioni per gli scambi di documenti tra operatori economici e autorità competenti.

TRACES (TRAde Control and Expert System)

Page 54: Controlli in importazione e scambi di prodotti

TRACES permette la comunicazione tra le autorità nazionali competenti nei paesi UE ed EFTA e con i paesi extra-UE, al fine di garantire che gli obiettivi previsti dai settori di intervento europei della DG Salute e consumatori in termini di “salute degli animali”, “benessere degli animali” e “sanità pubblica veterinaria” siano raggiunti.

Documenti ufficialiLe autorità competenti nazionali e i loro operatori economici sono direttamente coinvolti nella preparazione e presentazione di documenti ufficiali in TRACES e utilizzano una codificazione internazionale riconosciuta: il codice della nomenclatura doganale.

Le persone interessate ricevono automaticamente gli aggiornamenti relativi al processo di certificazione mediante messaggi di notifica sicuri inviati da TRACES.

Strumenti TIC (Tecnologia della Comunicazione e dell’ Informazione)Le autorità competenti dei paesi UE/EFTA che utilizzano TRACES a fini di certificazione hanno la possibilità di utilizzare vari strumenti TIC per visualizzare, gestire ed estrarre i dati. NB: Per motivi in materia di riservatezza dei dati, TRACES applica norme rigorose e restrizioni a vari livelli.

In sintesi

Page 55: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Gli operatori economici possono essere inseriti in TRACES a condizione che la loro registrazione sia fatta dall’autorità competente a cui sono collegati. Quando desiderano effettuare un trasporto di animali, compilano un modulo elettronico dal formato unico che contiene tutte le informazioni necessarie relative all’animale o al prodotto di origine animale, la destinazione e le eventuali tappe.Nel caso di scambi intraeuropei di animali o di prodotti di origine animale, tali informazioni saranno trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro d’origine. Dopo aver verificato il contenuto del modulo, le autorità possono convalidare o respingere il trasporto. In caso di convalida, le autorità competenti rilasciano il certificato sanitario e la tabella di marcia relativa al benessere degli animali nelle lingue ufficiali dello Stato membro di origine e di destinazione. L’operatore privato può procedere al trasporto soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione.In caso d’importazione o di transito di animali o di prodotti d’origine animale provenienti da un paese non membro dell’UE, spetta all’agente del posto d’ispezione frontaliero, al momento del controllo degli animali o dei prodotti e dei documenti veterinari d’importazione, inserire tali informazioni nella banca dati TRACES, compreso il permesso o il rifiuto di accesso nel territorio dell’UE e rilasciare un documento veterinario comune d’entrata (DVCE).Tutte le informazioni sono trasmesse alle autorità veterinarie dello Stato membro di destinazione, all’autorità veterinaria centrale del paese o dei paesi di transito e a tutti i punti di controllo interessati. Le informazioni possono così essere consultate in occasione dei controlli effettuati durante il viaggio e/o a destinazione. Inoltre, possono anche essere consultate dagli operatori economici iscritti nella banca dati. Il sistema è a disposizione degli utenti gratuitamente.

Page 56: Controlli in importazione e scambi di prodotti

PERSONE CHE HANNO DIRITTO D'ACCESSO A TRACES NEGLI STATI MEMBRI, NEI PAESI EFTA/SEE E NEI PAESI TERZI:Le persone che hanno accesso ai dati personali raccolti (indicati al punto 2.1.2) delle autorità di livello superiore (ad esempio: funzionari della Commissione, amministratori, unità centrali/regionali) e che hanno la possibilità di modificarli a richiesta sono il responsabile del trattamento dei dati e il gruppo TRACES presso la DG Salute e consumatori della Commissione europea.Le persone che hanno un accesso ai dati personali raccolti (indicati al punto 2.1.2) delle autorità di livello inferiore (ad esempio: unità veterinarie locali, posti d'ispezione frontalieri, operatori economici e laboratori) e che hanno la possibilità di modificarli a richiesta sono le autorità di livello superiore nei paesi registrati nel sistema TRACES. Tale accesso è strettamente limitato per paese e per autorità associata.PUNTI DI CONTATTO TRACES:Un elenco di tutti i punti di contatto TRACES nei diversi Stati membri, nei paesi EFTA e nei paesi terzi con i rispettivi riferimenti di contatto (paese, lingua, nome, cognome, fax e e-mail) è pubblicato sul sito web CIRCABC (https://circabc.europa.eu). L'elenco è pubblicato in formato PDF

Page 57: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Nel caso di commercio intra EU animali o prodotti di o.a. entrano con DCE/DVCE, sono commerciati tra paesi UE fino all’ultima ACL che emetterà il certificato di esportazione. Traces

consente la gestione dei documenti sia sanitari che commerciali all’interno dell’ UE e se armonizzati di esportazione per animali, sottoprodotti

Di animali, sotto prodotti o.a. e altri

derivati o.a. uso non alimentare

Certificato sanitario di

scambio intra Uereg. 599/2004

Documento commerciale intra Ue per

sottoprodotti reg142/2011

Commercio intra-UE

Page 58: Controlli in importazione e scambi di prodotti

L’ Operatore economico accede alla piattaforma TRACES e compila la prima parte del documento ufficiale per il commercio intra UE che deve essere presentato all’ Autorità Competente del Paese di origine (ASL) che a questo punto compila la II parte del documento ufficiale.L’Autorità competente di destinazione /transito riceve il documento e registra i propri controlli

Paesi EU / EFTA (EFTA(European Free Trade Association - Associazione Europea di Libero Scambio)

NB: i Paesi della UE sono 28 (dal 2013 si è aggiunta la Croazia), mentre i Pesi EFTA sono l'Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia e la Svizzera. Lo Spazio Economico Europeo, detto SEE, comprende i 28 Stati membri dell'UE più l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Page 59: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Documento comune di entrata (DCE)Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

Documento comune di entrata (DCE)Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale

Documento veterinario comune di entrata: animali (DVCEA) Reg. (CE) n. 282/2004 della Commissione che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità

Documento veterinario comune di entrata: animali (DVCEA) Reg. (CE) n. 282/2004 della Commissione che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità

Documento veterinario comune di entrata: prodotti (DVCEP) Reg. (CE) n. 136/2004 della Commissione che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi

Documento veterinario comune di entrata: prodotti (DVCEP) Reg. (CE) n. 136/2004 della Commissione che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d’ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi

Dichiarazione (DECLAR) Reg. (CE) n. 142/2011 per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (sottoprodotti)

Dichiarazione (DECLAR) Reg. (CE) n. 142/2011 per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (sottoprodotti)

Documento sanitario comune d’entrata per piante e prodotti vegetali (DSCE-PP) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Documento sanitario comune d’entrata per piante e prodotti vegetali (DSCE-PP) Direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Importazione da un PIF (zona SEE)

Page 60: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Documenti ufficiali di entrata per animali e sottoprodotti e derivati per uso non alimentare

L’Oper. econ. o l’ ACL preparano la parte I

del documento ufficiale da

presentare al PIF

Il PIF convalida e compila la parte II

del documento ufficiale di entrata

OppureSe Rifiuta l’ingresso

lo registra sulla parte II e se necessario

inoltra una notifica RASFF

L’Autorità competente del

Paese di destinazione o transito registra i controlli effettuati sulla parte III del

documento ufficiale di entrata.

Se vi è notifica RASFF questa viene

elaborata dal punto centrale nazionale

RASFF a cui possono seguire la proposta per altri controlli in

FOLLOW UP

Page 61: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Quali Strumenti Informatici e di comunicazione sono utilizzati in TRACES?

Page 62: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Certificato veterinario per l’UE (IMPORT) - Decisione 2007/240/CE della Commissione, che stabilisce nuovi certificati veterinari per l’importazione di animali vivi, sperma, embrioni, ovuli e prodotti di origine animale nella Comunità.

Page 63: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Il portale dei Sistemi Informativi Veterinari

Nasce per offrire un accesso unico alle varie fonti informative che i soggetti istituzionali, le aziende e gli operatori del settore, alimentano ed utilizzano a vario titolo. L’accesso consente di muoversi nei diversi sottosistemi che afferiscono al portale sia in modalità di consultazione che di aggiornamento delle banche dati.

SINVSA

Page 64: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Il sottosistema, denominato SINVSA, è relativo alla sicurezza alimentare, e contiene le indicazioni relative ai piani di controllo ufficiale da attuarsi negli stabilimenti considerati idonei all’esportazione dei propri prodotti nei Paesi Terzi.

Page 65: Controlli in importazione e scambi di prodotti

SINVSA rappresenta l’evoluzione di ICARUS

Page 66: Controlli in importazione e scambi di prodotti

La pianificazione dei controlli negli scambi tra paesi membri

Page 67: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Nella BD ministeriale è possibile nella Gestione Scambi in consultazione accedere ai controlli pianificati da UVAC

Nella BD ministeriale è possibile nella Gestione Scambi in consultazione accedere ai controlli pianificati da UVAC

Page 68: Controlli in importazione e scambi di prodotti
Page 69: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Nelle verbalizzazioni dei controlli effettuati nella descrizione riportare quella dell’anagrafica ministeriale o comunque riportare il codice (macro voce /voce merceologica) – nelle note è possibile specificare una descrizione più aderente

Nelle verbalizzazioni dei controlli effettuati nella descrizione riportare quella dell’anagrafica ministeriale o comunque riportare il codice (macro voce /voce merceologica) – nelle note è possibile specificare una descrizione più aderente

Page 70: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Come eseguire il controllo documentale, materiale e di identità delle partite provenienti da un paese dell’ area SEE

Come eseguire il controllo documentale, materiale e di identità delle partite provenienti da un paese dell’ area SEE

Controllo documentale: è l’esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di mangimi e di alimenti che accompagnano la partita (ad es. CMR, Certificato Sanitario, Fattura commerciale) che devono riportare necessariamente almeno il bollo sanitario dello stabilimento di origine, peso totale e n° colli costituenti la partita e devono essere collegabili fra loro; Se possibile vanno fotocopiati ed allegati al verbale. E’ consigliabile fotocopiare anche le etichette.

Page 71: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Controllo di identità: un’ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l’etichettatura e il

contenuto della partita stessa.: il controllo di identità consiste nel verificare la corrispondenza tra prodotto e documentazione che lo accompagna

?

Page 72: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Controllo materiale (o fisico): un controllo del mangime o dell’alimento stesso che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, Sulla etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti;esame organolettico; prove fisiche o chimiche semplici (scongelamento, cottura, tranciatura…);verifica della temperatura di conservazione;verifica dei materiali d’imballaggio e di tutte le indicazioni che vi figurano (stampigliature, etichettatura); verifica della corrispondenza del peso dichiarato nella documentazione di scorta con quello effettivo;il controllo comprende anche la verifica delle condizioni dei mezzi di trasporto e della temperatura di trasporto.

NB: il controllo materiale può limitarsi ad una ispezione visiva di una parte della partita oggetto di controllo (ad es. controllo dell’integrità dell’imballaggio o del confezionamento)

NB: il controllo materiale può limitarsi ad una ispezione visiva di una parte della partita oggetto di controllo (ad es. controllo dell’integrità dell’imballaggio o del confezionamento)

Page 73: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Quando i controlli programmati dall’UVAC hanno esclusivo carattere di monitoraggio, le partite sono di libera circolazione e non devono essere sottoposte a vincolo sanitario purché ne sia garantita la tracciabilità. Le analisi di laboratorio eventualmente predisposte devono essere effettuate con prelievo di un unico campione, costituito da una unità campionaria, suddiviso in quattro aliquote di cui una deve essere consegnata al detentore della merce che l’acquisisce e la detiene per conto del soggetto produttore/speditore del Paese dell’UE da cui proviene la merce; le altre tre devono essere inviate al laboratorio ufficiale di analisi (Nota del Ministero della Salute 0010440-P-15/05/2008 DGSA).

In ogni caso ove previsto, occorre attenersi al rispetto delle norme specifiche esistenti (ad es. Reg. (CE) 2073/2005). Tuttavia quando sono ricercate le sostanze elencate all’allegato I categoria A del D. Lgs. 158/2006 il campione deve essere suddiviso in 5 aliquote con vincolo sanitario della partita (NOTA MIN. SAN. n°600.3/CE/7467 del 19/11/1998).Quando i controlli sono disposti su sospetto (Alert Notification, positività al monitoraggio), le partite sono poste in vincolo sanitario e il campione deve essere suddiviso in 4/5 aliquote (Nota del Ministero della Sanità 600.3/CE/7467 del 19.11.98).

In ogni caso ove previsto, occorre attenersi al rispetto delle norme specifiche esistenti (ad es. Reg. (CE) 2073/2005). Tuttavia quando sono ricercate le sostanze elencate all’allegato I categoria A del D. Lgs. 158/2006 il campione deve essere suddiviso in 5 aliquote con vincolo sanitario della partita (NOTA MIN. SAN. n°600.3/CE/7467 del 19/11/1998).Quando i controlli sono disposti su sospetto (Alert Notification, positività al monitoraggio), le partite sono poste in vincolo sanitario e il campione deve essere suddiviso in 4/5 aliquote (Nota del Ministero della Sanità 600.3/CE/7467 del 19.11.98).

Controlli di laboratorio

Page 74: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Aliquote A B C D

LABORATORIO DETENTORE

Page 75: Controlli in importazione e scambi di prodotti

DETENTORE

Page 76: Controlli in importazione e scambi di prodotti

CAMPIONE UNICO

A

B

C

D

LABORATORIO

DETENTORE

Page 77: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Nel verbale di prelevamento indicare che il campione rientra nel

“PIANO DI MONITORAGGIO NEGLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE – 2014 - PIANO AD OPERATIVITA’ UVAC”

Page 78: Controlli in importazione e scambi di prodotti

In caso di non conformità ai controlli questi vanno comunicati senza indugio a UVAC PARMA

Via Tanara 31/A43100 Parma

Tel. 0521 273589Fax. 0521 701221

Email [email protected]

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Page 80: Controlli in importazione e scambi di prodotti

Ite, lectio est!Grazie per l’attenzione