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Pagina 1 di 26 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 e s.m.i. Lotto 1 Torino - 7616137B11 Lotto 2 Alessandria - 7616142F30 Lotto 3 Asti 7- 6161451AE Lotto 4 Novara-Biella-Verbano Cusio Ossola - 76161516A0 Lotto 5 Cuneo - 76161559EC Lotto 6 Vercelli - 7616157B92 Lotto 7 Città di Torino - 7616163089 TRA La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Consigliere Delegato, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche S.C.R. Piemonte S.p.A.”) E UNOGAS ENERGIA S.p.A., Società con socio unico, con sede legale in Milano, Via Caldera 21, capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 01368720080, REA 1902560 di Milano, P. IVA 01368720080, in persona dell’Amministratore Delegato Fabio DE MARTINI (nel seguito per brevità anche “Fornitore”); PREMESSO CHE a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

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CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER I

SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 3 DELLA L.R. 19/2007 e s.m.i.

Lotto 1 – Torino - 7616137B11

Lotto 2 – Alessandria - 7616142F30

Lotto 3 – Asti 7- 6161451AE

Lotto 4 – Novara-Biella-Verbano Cusio Ossola - 76161516A0

Lotto 5 – Cuneo - 76161559EC

Lotto 6 – Vercelli - 7616157B92

Lotto 7 – Città di Torino - 7616163089

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale

in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,

iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al

n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona

del Consigliere Delegato, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche

“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”)

E

UNOGAS ENERGIA S.p.A., Società con socio unico, con sede legale in

Milano, Via Caldera 21, capitale sociale Euro 50.000.000,00 i.v., iscritta al

Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n.

01368720080, REA 1902560 di Milano, P. IVA 01368720080, in persona

dell’Amministratore Delegato Fabio DE MARTINI (nel seguito per brevità

anche “Fornitore”);

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-

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Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.

3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2

L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,

relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti

che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad

aderire alla presente convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con Disposizione del Consigliere Delegato n.

332 del 12/09/2018, ha indetto una procedura aperta ai sensi degli artt. 59

e 60 del D.Lgs. 50/2016 e smi avente ad oggetto la Fornitura di gas

naturale per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007;

d) i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono (VOLUME

MAX IN SMC):

Lotto 1 – Torino 11.352.242 Smc

Lotto 2 – Alessandria 615.836 Smc

Lotto 3 – Asti 2.352.938 Smc

Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola 3.358.540 Smc

Lotto 5 – Cuneo 8.744.083 Smc

Lotto 6 – Vercelli 1.308.406 Smc

Lotto 7 – Città di Torino 13.000.000 Smc

Si precisa che i quantitativi massimi indicati sono stati definiti a partire dai

consumi relativi alla precedente Convenzione S.C.R. Piemonte S.p.A.; in

particolare, tenendo conto di un fisiologico aumento annuo dei volumi di gas e

della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano

aderire alla Convenzione che verrà sottoscritta, i dati raccolti riferiti a ciascun

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lotto sono stati maggiorati di una percentuale del 20% e potrebbero, pertanto,

subire modifiche in base alle condizioni climatiche effettive nonché in

relazione all’attivazione di nuove strutture nel successivo periodo

estivo/autunnale. Più in particolare, si specifica che, nell’ambito del

quantitativo massimo stimato, le quote di consumo sufficientemente

consolidate, relative alle Aziende Sanitarie piemontesi che hanno evidenziato

un loro fabbisogno, ammontano complessivamente a 33.943.371 Smc.

e) con Disposizione del Consigliere Delegato n. 378 del 22/10/2018, S.C.R.-

Piemonte S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione e l’esecuzione d’urgenza, a

partire dal giorno 23/10/2018, alla società UNOGAS ENERGIA SPA di

tutti i 7 lotti;

f) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la

documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se

non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e

sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive a garanzia dell’adempimento

delle obbligazioni contrattuali;

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto

disposto dal punto 13 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero

telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-

Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente

alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni

generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti

con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara

ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono

parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato

Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di

Fornitura, cauzione definitiva.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i

soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007, così articolata:

Lotto 1 – Torino 11.352.242 smc

Lotto 2 – Alessandria 615.836 smc

Lotto 3 – Asti 2.352.938 smc

Lotto 4 – Novara – Biella – Verbano Cusio Ossola 3.358.540 smc

Lotto 5 – Cuneo 8.744.083 smc

Lotto 6 – Vercelli 1.308.406 smc

Lotto 7 – Città di Torino 13.000.000 smc

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al

comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni

Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del

quantitativo massimo pari a 40.732.045 smc.

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3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione

esprimono il limite massimo per l’accettazione degli Ordinativi di Fornitura

emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato

del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del

Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare gas

naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell’effettivo fabbisogno

delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell’Ordinativo di

Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi dell’art. 106 c. 12 del

D.Lgs. 50/2016 e smi.

4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle

stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo

massimo fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106 c. 12 del

D.Lgs. 50/2016 e smi.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle

condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I

singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono

regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi

di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per

fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di

fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti

ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui

dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo

quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le

Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.,

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all’acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà

origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante

esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli

Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che

utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di esecuzione anticipata del

23 ottobre 2018 e fino al 31 dicembre 2019. Ferma restando la validità ed

efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della

Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia

esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle

Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi

dell’anagrafica dei punti di prelievo e dell’indicazione dei relativi volumi di

consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino

alle ore 24:00 del 31/12/2019. La data di inizio di erogazione del gas naturale

coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del

secondo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di fornitura nel

caso di richiesta ricevuta dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il

primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione della richiesta di

fornitura nel caso di richiesta ricevuta dopo il 15 del mese. In ogni caso, la

fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese

concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2019, senza possibilità di

tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

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1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti

necessari all’utilizzo della Convenzione;

b) predisporre, in conformità con la normativa vigente, tutti gli atti

necessari alla stipula del contratto relativo al servizio di trasporto e

misura del gas naturale con i competenti esercenti ed all’attivazione

della fornitura;

c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a

quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e

nell’Ordinativo di Fornitura.

d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo

che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna

Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella

presente Convenzione.

e) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell’Ordinativo della

fornitura, emettere una fattura unica per raggruppamento di punti di

prelievo facenti capo alla singola Amministrazione contraente ed

inviarla anche tramite e-mail;

f) allegare alla fattura, un report sull’andamento dei consumi che,

elaborato anche in modalità grafica, indichi il profilo mensile dei

consumi e dei risparmi dall’inizio della fornitura, così come indicato al

punto 10.4 del Capitolato Tecnico.

g) emettere fattura con cadenza minima pari a quella stabilita

dall’AEEGSI con l’indicazione dell’effettivo volume consumato da

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ciascun Punto di prelievo durante l’orizzonte di fatturazione; qualora

non sia stato in grado di effettuare la lettura in tempo utile per emettere

la fatturazione, emettere in ogni caso una fattura in acconto,

conguagliando i consumi non appena sarà disponibile la lettura

effettiva;

h) estendere le condizioni economiche e contrattuali della presente

convenzione ai prestatori del c.d. servizio energetico, come definiti dal

D.Lgs. 115/08, verso i soggetti di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) e b)

L.R. 19/07, qualora i prestatori stessi espressamente lo richiedano.

Tale impegno opera sia nel caso di contratti in corso di esecuzione al

momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso

di nuovi contratti.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita

dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per

l’esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di

Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i

servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le

attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti,

pena l’applicazione delle penali.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da

soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi

comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico

ecc.) nonché l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i

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il cui monitoraggio è disciplinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico che qui si

richiama integralmente.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti

per la prestazione delle forniture di gas oggetto di ciascun Ordinativo di

Fornitura saranno calcolati come specificato all’articolo 9 del Capitolato

Tecnico.

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore

a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all’art. 5 della

presente Convenzione.

3. Le fatturazioni avverranno così come indicato all’art. 10 del Capitolato

Tecnico.

I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti entro 30 giorni decorrenti

dalla data di ricezione della fattura.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all’adesione alla presente Convenzione

saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non

esclusiva) acceso presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, IBAN

IT02Y0150010500000000000074.

Le persone delegate ad operare sul medesimo conto sono:

Walter LAGORIO CF: LGRWTR51A01M063I;

Fabio DE MARTINI CF: DMRFBA54C02I138N.

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva

del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità

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contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di

cui al comma 3 per causa imputabile all’Amministrazione richiedente

inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo

all’inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla

normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio

eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del

maggior danno ai sensi dell’art. 1224 del Codice Civile.

ART. 8 – PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od

eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni

in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia

omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ai Clienti) od imputabili ai

Clienti o a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, qualora non

vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato, la

singola Amministrazione potrà applicare penalità secondo quanto di seguito

riportato:

1. 1 (uno) per mille dell’ammontare stimato annuo del singolo PdR per

ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura;

2. 1 (uno) per mille dell’ammontare stimato annuo del singolo PdR per

ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza

mensile/bimestrale prevista e nel termine indicato;

3. 1 (uno) per mille dell’ammontare stimato annuo del singolo PdR per

la mancata effettuazione del conguaglio pur disponendo delle letture

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reali secondo quanto previsto dalla Delibera 19 marzo 2015,

n.117/2015 R/gas;

4. 1 (uno) per mille dell’ammontare stimato annuo del singolo PdR per

ogni giorno di interruzione del servizio non preventivamente

comunicati;

5. € 20,00 (venti/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di mancata

messa a disposizione nel termine stabilito dei report mensili di cui

all’art. 10 punto 4 unitamente alla fattura, compreso - se richiesto - lo

Schema Tracciato Utenze, di cui all’art. 14;

S.C.R. Piemonte S.p.A. potrà applicare penalità secondo quanto di seguito

riportato:

6. in caso di mancato invio dei report mensili di cui all’art. 14 nel

termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad €

100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;

7. per la mancata operatività del Call Center di cui all’art. 13, non

imputabile a S.C.R. Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso

fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore

sarà tenuto a corrispondere a S.C.R. Piemonte S.p.A. una penale pari

ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata

operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL’INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 punti 1 - 5 dovranno

essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione

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Contraente e dovranno essere comunicati da quest’ultima, per conoscenza, a

S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all’Amministrazione

Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla

ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione

Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute

tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima

Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al

Fornitore le penali stabilite all’art. 8 punti 1 - 5 a decorrere dall’inizio

dell’inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all’applicazione delle penali di cui all’art. 8 punti 6 e 7 dovranno essere

contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte

S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare

l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite

all’art. 8 punti 6 e 7 a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti

dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi

titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi

Pagina 13 di 26

della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. di cui al successivo

articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di

cui all’art. 8 punti 1 - 5, sino a concorrenza della misura massima pari al 10%

(dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso

l’applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude

il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento

degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all’art. 8

punti 6 e 7 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per

cento) dell’importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il

risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della

misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle

penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente

comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non

esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento

della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti, ha

presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla

legge, così come indicato alla lettera f delle premesse. In merito allo svincolo

ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall’art. 103

Pagina 14 di 26

del D.Lgs. 50/2016 e smi.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo

1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte

S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a

garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche

future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione

e dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal

Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali;

pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle

cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano

l’applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data

dall’attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di

fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,

secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione

di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte

S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è

progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento

Pagina 15 di 26

dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo

garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 e smi,

subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto

garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni

contrattuali. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito,

è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione

rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo

consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà

provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal

ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,

S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del

pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto

il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 C.C. nonchè alle

specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento

delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del

contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%

dell’importo contrattuale;

- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle

Pagina 16 di 26

prestazioni affidate;

- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente

risultino positivi;

- ingiustificata sospensione del servizio;

- subappalto non autorizzato;

- cessione di tutto o parte del contratto;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed

assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,

eseguite in violazione dell’art. 3 della L. 136/2010;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il

termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa

richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è

risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -

Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a

partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal

caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per

assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle

Amministrazioni Contraenti sino all’individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell’attivazione della fornitura, prolungato per

30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce

motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi

dell’art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della

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contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto

limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il

ritardo. È facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la

Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo

nell’attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data

di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del

complessivo delle attivazioni richieste.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di

fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata

rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente

proporzionale all’importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia

possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente

importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In

ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento

dell’ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto

da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione

di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui

al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti

inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di

avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di

pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al

risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal

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Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe

sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 12 – SUBAPPALTO

È fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E

REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la

Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione

medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al

presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare

risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono

tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto,

all’effettuazione dei pagamenti all’operatore economico cedente mediante

strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati

ART. 14 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il sig. Giancarlo NARDONE, Responsabile della fornitura, nominato dal

Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente

responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-

Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità

di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 15 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

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1. Ciascuna Amministrazione nell’Ordinativo di Fornitura indica il “Direttore

dell’esecuzione del contratto” (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell’art. 101

del D.Lgs. 50/2016 e smi, verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo

contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull’andamento

dell’esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed

all’applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. per garantire i controlli di cui

alla presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva.

3. Il D.E.C. dell’Ente fruitore della Convenzione, al termine del contratto ed

entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione dell’ultimo

Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. ed al Fornitore il certificato di

regolare esecuzione delle forniture.

ART. 16 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed

assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le

norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione

infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente

sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai

propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche

in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso,

tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei

provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del

lavoro.

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In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza

posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.

(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Reg.

UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione

sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per

errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi

elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua

esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della

Convenzione medesima e l’esecuzione economica ed amministrativa della

stessa, per l’adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per

fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio

dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori

risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e

tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore

aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono

al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla

stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all’esecuzione e al

monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al

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contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei

dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle

Amministrazioni in fase di emissione dell’Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,

informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati

personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel

bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro

tempore di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per

l’esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base

delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed

il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto

reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE

2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d’uso

sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 19 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d’appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli

atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato

tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di

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settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della

presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione,

esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai

singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 21 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI

ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito

www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del

“Codice Etico di Comportamento” e del “Modello di organizzazione, gestione

e controllo ex D.Lgs 231/01” e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi

contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di

reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L’inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata da

S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a

pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 22 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI

DELL’ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell’art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i.,

l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte

S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto

dell’IVA, del fatturato (della componente materia prima) realizzato e liquidato

con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e

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dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell’entità della commissione, il Fornitore è tenuto a

trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65

del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell’art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78,

convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine

di ciascuno dei quattro trimestri dell’anno solare, una dichiarazione

sostitutiva, rilasciata ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel

trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente

alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports

specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via

telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A.,

contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i

seguenti elementi di rendicontazione:

a) numero;

b) data di emissione;

c) indicazione amministrazione contraente;

d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione ed al lotto;

e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;

f) quantitativo;

g) importo IVA;

h) totale fattura.

da trasmettere all’indirizzo [email protected] .

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della

dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all’emissione della fattura

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relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno

essere state liquidate.

4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla

data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante

accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n.

IT 05 C 01030 01000 000005500093.

5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione

relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti

decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura

pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione

del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8

punti, secondo quanto previsto all’art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

s.m.i..

6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed

i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure

esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno

essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche

avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione e in

tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle

dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma

restando l’applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata

trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono

valutate anche ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e

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s.m.i.

ART. 23 – CLAUSOLA FINALE

1. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della

Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della

Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte

di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime

parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R. - PIEMONTE S.p.A.

________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

IL FORNITORE

_________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le

clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di

cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto

stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di

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specificatamente aver considerato le seguenti clausole: 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 e 23.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.